IVA - DIRETTIVA 2010/45/UE
Introduzione sugli aspetti normativi
e ciò che ne consegue.
Format. Snc
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1)RIFERIMENTI (ALLEGATO ALLA PRESENTAZIONE):
Note esplicative
Norme sulla fatturazione dell'IVA
(Direttiva 2010/45/UE del Consiglio)
2) NORMATIVI
- Introduzione di norme relative all’applicabilità
dei regimi dell’Iva egli scambi tra soggetti
passivi dell’Iva
-- Introduzione dell’Iva per cassa
-- Fattura semplificata
3) DI SEMPLIFICAZIONE
- Slancio della fattura elettronica
Format Snc.
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Normative:
01/01/2013 in via
di recepimento
Di semplificazione e di processo:
Dal 01/01/2013 al ………………
Format. Snc
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- Normalizzazione ed armonizzazione delle normative
- Incoraggiamento all’uso della fattura elettronica
Format. Snc
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IVA PER
CASSA…
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IL MODELLO ATTUALE
DL 185/2008
In vigore fino al 30/11/2012
•
•
•
Regime facoltativo
Applicazione opzionale «operazione per operazione»
Tetto massimo accesso: volume d’affari annuo minore o uguale a €
200.000
CEDENTE
CESSIONARIO
Versamento
Detrazione
Detrazione
Per
cassa
Per
competenza
Per
cassa
Al ricevimento del
pagamento da parte del
cessionario ovvero
trascorso un anno dalla
effettuazione
dell’operazione, a meno
che il cliente sia stato
sottoposto a procedure
concorsuali o esecutive
A prescindere dal
pagamento dei propri
fornitori
Solo previo
pagamento del
fornitore in regime di
cassa ovvero
trascorso un anno
dalla effettuazione
dell’operazione
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IL NUOVO MODELLO
DL 83/2012
In vigore dall’ 1/12/2012
•
•
•
•
Regime facoltativo
Applicazione a tutte le operazioni effettuate
Va esercitata apposita opzione
Tetto massimo accesso: volume d’affari annuo minore o uguale a €
2.000.000
CESSIONARIO
CEDENTE
Versamento
Detrazione
Detrazione
Per
cassa
Per
cassa
Per
competenza
Al ricevimento del
pagamento da parte
del cessionario ovvero
trascorso un anno
dalla effettuazione
dell’operazione, a
meno che il cliente
sia stato sottoposto a
procedure
concorsuali
Solo previo
pagamento del
proprio fornitore
ovvero decorso un
anno dal momento
in cui l’imposta è
diventata esigibile
Ammessa dal
momento di
effettuazione
dell’operazione a
prescindere dal
pagamento
(vedi oltre)
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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE
Operazione Effettuata
Momento di effettuazione
Cessione di beni immobili
Momento della stipula del contratto
Cessione beni mobili
Momento della consegna o spedizione
Cessioni di beni immobili o beni mobili i cui
effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente
Momento in cui si producono tali effetti e
comunque, nel caso di beni mobili, dopo il
decorso di un anno dalla consegna o
spedizione
Prestazione di servizi
Momento del pagamento del corrispettivo
Emissione della fattura, in tutto o in parte,
prima che l’operazione si consideri effettuata
Al momento dell’emissione della fattura per la
parte fatturata
Pagamento di un acconto, in tutto o in parte,
prima che l’operazione si consideri effettuata
Al momento del pagamento dell’acconto per
la parte pagata
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE
La modalità di esercizio dell’opzione o revoca del nuovo regime
devono essere fissate dall’Agenzia delle Entrate con un apposito
provvedimento.
L’opzione ha effetto:
• a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;
ovvero
• in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, dalla data di
inizio dell’attività.
Le operazioni già liquidate al 31.12 dell’anno precedente quello
di esercizio dell’opzione sono escluse dalla disciplina in esame
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REVOCA O DECADENZA DELL’OPZIONE
Nel caso in cui il volume d’affari superi, in corso d’anno, il limite
di € 2.000.000 il regime dell’Iva «per cassa» cessa con
riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire
dal mese successivo a quello di superamento
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OPERAZIONI ATTIVE
(La liquidazione dell’Iva per cassa si applica relativamente alle fatture emesse nei
confronti dei soggetti passivi Iva (quindi non a privati).
L’Iva per cassa Non può essere applicata nei seguenti casi:
1. Il cedente o prestatore si avvale di «regimi speciali di determinazione»
dell’Iva, precisamente:
• regime «monofase» (art.74, co. 1, D.P.R. 633/1972) quale ad esempio,
editoria, salI e tabacchi, fiammiferi, ecc.;
• regime del margine dei beni usati (art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n.41)
• regime delle agenzie di viaggi e di turismo(art.74-ter, D.P.R. 633/1972)
2. l’acquirente o committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del
«reverse charge»;
3. l’acquirente o committente è un soggetto privato;
4. per le operazioni con «Iva ad esigibilità differita» disciplinate dall’art. 6,
co. 5, D.P.R. 633/1972 enti pubblici).
Sulle fatture attive indicare:
«Operazione soggetta al regime Iva per cassa di cui all’art.32-bis, D.L. 83/2012»
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OPERAZIONI PASSIVE
L’art. 3 del decreto attuativo prevede che sono escluse dal differimento
della detrazione dell’Iva a credito le seguenti operazioni:
L’Iva per cassa Non può essere applicata nei seguenti casi:
• acquisti di beni e servizi soggetti a Iva con il metodo del reverse
charge (Art.17 D.P.R. 633/72, per esempio micro - processori e
unità centrali di elaborazione prima della loro installazione,
telefoni cellulari, rottami, ecc.);
• acquisti intracomunitari;
• le importazioni;
• le estrazioni di beni dai depositi Iva.
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Fac simile: calcolo – liquidazione IVA per
cassa
(+) Iva relativa alle fatture emesse e registrate nel periodo
(-) Iva relativa alle fatture emesse e registrate nel periodo il
cui corrispettivo non è stato riscosso
(+) Iva relativa alle fatture emesse nei precedenti periodi e
riscosse in questo
(-) Iva detraibile relativa alle fatture registrate nel periodo
(-) Iva relativa alle fatture di cui al passaggio precedente il
cui
corrispettivo non è stato pagato
(+) Iva relativa alle fatture registrate nei precedenti periodi e
pagate in questo periodo
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REGOLE DI FATTURAZIONE
FATTURAZIONE ATTIVA
Per cessione di beni e prestazioni di
servizi
Deve riportare:
• La dicitura «inversione contabile» per le prestazioni non territoriali
quando il cessionario/committente è stabilito nell’UE, ovvero se
extracomunitario «operazione non soggetta».
• Indicazione obbligatoria della partita Iva del cessionario/committente
nazionale o UE, ovvero codice fiscale del soggetto nazionale che
agisce in veste privata.
• Fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo
all’effettuazione, anche per i servizi, come per i beni, purché
individuabili attraverso idonea documentazione.
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FATTURAZIONE SEMPLIFICATA
• Per operazioni fino ad € 100 limite elevabile ad € 400.
• Possibilità di indicare solamente il codice fiscale o la partita
Iva.
• Non è necessario riportare la base imponibile, ma è
sufficiente il corrispettivo complessivo e l’imposta.
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SCAMBI INTRACOMUNITARI
• L’esigibilità dell’imposta è fatta coincidere con l’emissione della
fattura o al più tardi con il 15 del mese successivo all’effettuazione
della cessione.
• In caso di mancata ricezione della fattura dall’operatore UE: il
soggetto nazionale che non dovesse ricevere la fattura entro il
secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
deve provvedere in via autonoma, entro il 15 del terzo mese
successivo, ad emettere la relativa (auto) fattura onde regolarizzare
l’omissione del fornitore.
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Carlo Bosticco-Format.
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L’obiettivo principale della direttiva è eliminare oneri e costi che
ostacolano il ricorso alla fattura elettronica da parte delle imprese.
A tale scopo, la direttiva stabilisce che “ogni soggetto passivo
stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità
del contenuto e la leggibilità della fattura”.
Ma che significa?
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Non vi sono più soltanto la trasmissione
elettronica dei dati (EDI) e la firma elettronica avanzata …
…. ma molto di più, vediamo nella pratica:
Carlo Bosticco-Format.
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PRINCIPI GENERALI DELLA DISCIPLINA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Disposizioni attuali
Nuova direttiva in fase di
recepimento
Regole comuni sulla fatturazione
elettronica molto restrittive e vincolanti.
Massima libertà degli operatori.
Possibilità in capo all’Amministrazione
Finanziaria di effettuare i controlli.
Incoraggiamento dell’uso dello
strumento elettronico per la
fatturazione.
Soppressione degli ostacoli giuridici alla
trasmissione e all’archiviazione dei
documenti dematerializzati.
Carlo Bosticco-Format.
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Come è evidente, tale “favore” del legislatore comunitario
rispetto all’utilizzo dello strumento elettronico è da
riscontrare nella possibilità per talune imprese, di ridurre
- attraverso la fatturazione elettronica – i costi oltre che a
renderle maggiormente competitive ed efficienti.
Carlo Bosticco-Format.
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- Competenza e tempestività nelle risposte per l’aspetto normativo
- Investimento in infrastrutture per contribuire all’ incentivazione
all’uso della fattura elettronica
- Approcci tecnico economici corretti sul corrollario “di processo” che il
recepimento della normativa imporra’.
- In due parole, SOLUZIONI ……….
Carlo Bosticco-Format.
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L’ Agenzia delle Entrate ha aperto un forum pubblico dove
sono stati raccolti i contributi da tutti gli enti interessati (e
non solo) che potrebbero ulteriormente modificare alcuni
termini del decreto attuativo.
Ecco quanto riportato nella sezione specifica.
Associazioni economico-professionali, le Università, i Professionisti e i Privati interessati sono invitati
a trasmettere entro il 25 settembre 2012 contributi e osservazioni ritenuti utili ai fini del
recepimento.
Per il corretto invio dei contributi è necessario rispondere, entro 24 ore, all’email che verrà inviata a
completamento della procedura.
La partecipazione alla consultazione non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad
eventuali decisioni del Dipartimento delle finanze.
Una sintesi degli esiti sarà pubblicata al termine della consultazione.
Carlo Bosticco-Format.
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Proseguono alla luce delle normative in via di
Introduzioni i lavori del Forum Italiano sulla Fatturazione
Elettronica.
Al Forum partecipano l’Agenzia delle entrate, il Ministero
delle Finanze, il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti (CNDCEC), il Politecnico di Milano, e
numerosi altri stakeholder
in rappresentanza degli interessi del mondo delle imprese e
della pubblica amministrazione.
Il Forum nazionale si coordina poi con quello istituito a livello
europeo che ha il compito di portare avanti le medesime
iniziative sull’intero territorio dell’Unione.
Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori
Commericalisti ed Esperti Contabili
Milano
Come tutti sappiamo le Banche hanno investito molto in
infrastrutture delegate al supporto delle aziende che intendono
adottare la fattura elettronica non a caso ecco i temi del Convegno
Annuale
“Convegno annuale CBI 2012”
Ti aspettiamo a Roma , il 22 e 23 novembre , presso Palazzo Altieri (Piazza del Gesù, 49),
alla decima edizione di " CBI 2012 - Corporate Banking, e-Billing e Fattura Elettronica ", il
grande evento internazionale su Corporate Banking Interbancario, Fattura Elettronica,
servizi a supporto della Pubblica Amministrazione e sistemi di e-Billing.
www.cbi-org.eu , www.abieventi.it
Carlo Bosticco-Format.
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Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente
effettuate Considerando 10 della direttiva 2010/45/UE
Come gia’ detto nuova definizione di fattura elettronica art .217 e
scelta dei modi con cui assicurare autenticità dell’origine, integrità
del contenuto e leggibilità art.233 par,1.
- Controlli di gestione :art.233 par.1 secondo comma
- Pista di controllo affidabile : art.233 par.1 secondo comma
- Archiviazione di fatture :cfr. documento d3 …..
Carlo Bosticco-Format.
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Riferimento: considerando 10 della direttiva 2010/45/UE
Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni
realmente effettuate e occorre assicurarne l'autenticità,
integrità e leggibilità.
I controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste
di controllo affidabili tra fatture e cessioni e/o prestazioni,
assicurando in tal modo che qualsiasi fattura (sia essa
cartacea o elettronica) soddisfi tali requisiti.
Carlo Bosticco-Format.
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Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, quarto comma:
"Integrità del contenuto" implica che il contenuto richiesto in conformità
con la presente direttiva non sia stato alterato.
Il fatto che il contenuto della fattura non sia stato alterato (integrità del
contenuto) non dipende dal formato di una fattura elettronica.
Purché il contenuto della fattura previsto dalla direttiva IVA resti invariato, il
formato in cui il contenuto è riportato può essere convertito in altri formati.
Ciò consente al destinatario, o al prestatore di servizi che agisce per suo
conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per
adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti
tecnologici che si verificano nel corso del tempo.
Carlo Bosticco-Format.
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Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma
Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare
l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità
della fattura.
Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino
una pista di controllo affidabile tra una fattura e una
cessione di beni o una prestazione di servizi.
Carlo Bosticco-Format.
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Il controllo di gestione è un concetto molto ampio. È il processo creato,
attuato e aggiornato dai soggetti (amministrazione, personale e proprietari)
cui spetta fornire una garanzia ragionevole riguardo all'informativa
finanziaria, contabile e regolamentare, oltre al rispetto dei requisiti giuridici.
Nello specifico, nel contesto dell'articolo 233, va inteso come il processo
con il quale un soggetto passivo crea, attua e aggiorna una garanzia di
livello adeguato riguardo all'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente
della fattura (autenticità dell'origine); al fatto che il contenuto relativo all'IVA
non sia stato alterato (integrità del contenuto); alla leggibilità della fattura
dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione.
Carlo Bosticco-Format.
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I controlli di gestione devono essere adeguati alle dimensioni, all'attività
e al tipo di soggetto passivo e devono tenere conto del numero e
del valore delle operazioni e del numero e del tipo di fornitori/prestatori
e di acquirenti/destinatari.
Se pertinenti, devono essere presi in considerazione anche altri fattori.
Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documenti
giustificativi.
L'importanza attribuita ai documenti giustificativi deve tenere conto di fattori quali il
grado di indipendenza dell'emittente dei documenti giustificativi rispetto al soggetto
passivo e il peso attribuito a tali documenti nel processo contabile.
Un aspetto importante di questo tipo di controllo di gestione è che la fattura viene
verificata come documento rientrante nell'ambito del processo di gestione e di
contabilità e non viene trattato come un documento indipendente a sé stante.
Carlo Bosticco-Format.
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Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma:
Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità
dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura.
Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una
pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una
prestazione di servizi.
Carlo Bosticco-Format.
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In ambito contabile, una pista di controllo può essere definita l'iter documentato di
un'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario come un ordine
d'acquisto, fino al suo completamento, rappresentato per esempio dalla registrazione
finale nei conti annuali, e viceversa, che costituisce l'anello di collegamento tra i vari
documenti nel processo.
Una pista di controllo comprende i documenti originari, le operazioni eseguite e i
riferimenti al legame tra di essi.
Una pista di controllo può essere definita affidabile quando il legame tra i documenti
giustificativi e le operazioni è facile da seguire (avendo a disposizione informazioni
sufficienti per collegare i documenti), conforme alle procedure stabilite e tiene conto dei
processi che si sono effettivamente svolti.
A tale scopo possono essere utilizzati, per esempio, documenti di terzi (come gli estratti
conto bancari), documenti dell'acquirente/destinatario o del fornitore/prestatore
(documenti di seconde parti) e controlli interni (per esempio, la separazione delle
funzioni).
Carlo Bosticco-Format.
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- Attenzione massima all’introduzione ed applicazione delle nuove normative:
- Alimentare ed incoraggiare la diffusione della fattura elettronica (con le nuove
modalità e declinazioni).
-l’introduzione di termini come controllo di gestione e pista di controllo nell’ambito
normativo fa convergere definitivamente in logiche “per processi” le esigenze dei
gestionali (compresi quelli italiani )produttori nazionali e loro canali di distribuzione
saranno pronti?
-- In particolare riguardo al controllo di gestione e alla pista di controllo affidabile, viene
sottolineata la proporzione degli strumenti alla “consistenza” del soggetto
passivo e alla “consistenza” della transazione .
Carlo Bosticco-Format.
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Un Dms entry può essere un’efficace risposta in termini
commerciali, un prodotto con un costo molto contenuto e un
target “smart”,, che preservi le funzionalità del Dms e
soprattutto l’integrazione con il mondo Ad Hoc (nel ns. caso).
LOGO INFINITY DMS ENTRY
.
Carlo Bosticco-Format.
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Funzionalita’ di integrazione possono rendere i prodotti di archiviazione
quasi “trasparenti” agli utilizzatori sia nella fase di “creazione” della
“pista di controllo affidabile” sia nella fase di utilizzo della stessa.
Ad esempio:
Con INFINITY DMS EASY  WEB SERVICES infatti :
La famiglia dei prodotti AD HOC puo’ richiamare direttamente il
sistema documentale per caricare le classi documentali in AD HOC e
archiviare e ricercare i documenti.
Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori
Commericalisti ed Esperti Contabili
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Richiamiamo e torniamo ad alcuni
concetti:
1) “il soggetto passivo deve creare una pista di controllo ….”
2) “Il soggetto passivo deve introdurre un controllo di gestione ...”
3) “… deve essere rapportata alle dimensioni del soggetto passivo e
della transazione”
Carlo Bosticco-Format.
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Sicuramente no, o meglio,
no se vogliamo rendere fruibili ed accessibili le
“soluzioni”.
Sarà necessario preconfigurare e rendere molto easy (anche in fase
implementativa) configurazioni per piccole aziende con basse
complessità e con budget limitati.
Sarà necessario disporre di alta capacità di analisi e di gestione dei
processi per le realtà articolate che gestiscono operazioni complesse ed
economicamente rilevanti.
CHI MEGLIO DI FORMAT POTRA’ SODDISFARE UQETSI REQUISITI? ANNI
DI ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI PROCESSI, SVARIATE CASE
HISTORY LEGATE ALL’INTRODUZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI E DI
WORKFLOW IN ORGANIZZAZIONI MOLTO COMPLESSE:…
Carlo Bosticco-Format.
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ALTRE NOVITA’ NORMATIVE:
DISCIPLINA DELLE RELAZIONI
COMMERCIALI IN MATERIA DI
CESSIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI E ALIMENTARI
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Art. 62 D.L. 24 gennaio 2012
disciplina delle relazioni
commerciali in materia di cessione
di prodotti agricoli
Normativa di riferimento:
• Art. 62 comma 3 della legge del 24 marzo 2012 n°27
convenzione in legge con modificazioni del D.L. 24 gennaio
2012 n°1 G.U: del 24 marzo 2012.
• Circolare del giorno 22 ottobre 2012 n° 212/2012
Ambito di applicazione:
« Cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel
territorio della Repubblica Italiana». Si applica a tutti i contratti tra
soggetti imprenditoriali che hanno per oggetto la cessione di prodotti
agricoli e alimentari, ossia a tutti i contratti di compravendita di beni
conclusi tra soggetti (persone fisiche o giuridiche) la cui attività
comprenda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli e alimentari.
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MOTIVAZIONI DELLA NUOVA NORMA
Questa nuova normativa ha introdotto una disciplina per porre
rimedio alla sproporzione di potere contrattuale che vi è tra i
produttori agricoli e agroalimentari ed i soggetti, diversi dai
consumatori finali, ai quali cedono i loro prodotti (normativa europea).
a) Intervenire sul grave problema rappresentato dalle
lunghe dilazioni di pagamento.
b) Vincere la concorrenza (a volte anche sleale) del
potere contrattuale della grande distribuzione, che
schiaccia le piccole e medie imprese.
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NUOVI OBBLIGHI
I contratti riguardanti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con
il consumatore finale, devono, a pena di nullità essere stipulati in forma scritta e devono riportare la
durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di
consegna e di pagamento.
L’OBBLIGO DELLA
FORMA SCRITTA
Per i contratti di cessione dei prodotti agricoli/alimentari, ad eccezione
delle cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.
Per forma scritta si intende «qualsiasi forma di comunicazione scritta,
anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di
sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli».
LA REVISIONE
DEI TERMINI DI
PAGAMENTO
Massimo 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci.
Tale termine legale decorre dall’ultimo giorno del mese in cui l’acquirente
ha ricevuto la fattura avente data certa, in mancanza di tale data certa il
termine decorre dall’ultimo giorno del mese di consegna dei prodotti.
Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti sia nel contratto quadro/nell’accordo
interprofessionale sia nei seguenti documenti purché questi riportino gli estremi ed il riferimento ai
corrispondenti contratti/accordi:
•
•
•
contratti di cessione dei prodotti
documenti di trasporto/consegna fatture
ordini di acquisto
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I documenti di trasporto, consegna, e le fatture integrati con
tutti gli elementi richiesti dal D.L. liberalizzazioni, devono
riportare la seguente dicitura:
“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - Direttiva
2011/7/UE ”
Con riferimento alla fattura Vi segnalo, quegli elementi, che a mio parere andrebbero
inseriti nella stessa affinché questa possa sostituire il contratto scritto (il riferimento è alla
"Fattura fornitore"):
•
•
•
•
•
la qualità o le caratteristiche particolari dei beni e l'indicazione che si tratta di beni
deteriorabili o non deteriorabili;
l'indicazione che alla vendita si applica l'art. 62 del DL 1 (a tale scopo dovrà essere
indicata sul documento la seguente frase: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62,
comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 - Direttiva 2011/7/UE ”);
suggerisco di apporre una firma per accettazione sulla fattura o sulla bolla di consegna
(assumendo queste ultime la natura di "contratto");
specificare se la vendita avviene nell'ambito di un contratto (nel qual caso specificare
la durata) ovvero solo per un'unica consegna;
misura degli interessi di mora (la stampa specializzata concorda nel ritenere un tasso
inferiore a quello legale "indice" di concorrenza sleale).
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Prodotti interessati:
• per prodotti agricoli si intendono tutti i prodotti provenienti da aziende
agricole (animali vivi, carni, latte, piante e prodotti della floricoltura,
cereali, ortaggi, frutta, paglia, foraggi ecc…), compresi gli alimenti
preparati per gli animali, quindi i mangimi e gli integratori.
• per prodotti alimentari si intendono, invece, tutti quelli che possono
essere ingeriti da un essere umano.
Prodotti esclusi:
sono esclusi dalla disciplina in esame i conferimenti di prodotti:
•
agricoli/alimentari effettuati alle cooperative da parte dei soci delle cooperative stesse;
•
agricoli/alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori da parte dei soci delle
organizzazioni stesse;
•
ittici effettuati tra imprenditori ittici.
Non rientrano altresì nel campo di applicazione citato «le cessioni di prodotti
agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del
prezzo pattuito»
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ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVE
DISPOSIZIONI
Art. 62, comma 1, DL
n° 1/2012
Obbligo della «forma scritta» e
dell’indicazione della durata,
quantità e caratteristiche del
prodotto venduto, nonché del
prezzo, modalità di consegna
e di pagamento.
Art. 62, comma 2 e 3, DL
n° 1/2012
Divieto di «condotte sleali» e
termini di pagamento.
Ai contratti stipulati dal 24/10/2012.
I contratti in essere al 24/10/2012 vanno
adeguati ai nuovi requisiti entro il
31/12/2012.
I contratti stipulati in presenza di norme
comunitarie da cui discendono termini per la
stipula dei contratti stessi, precedenti al
24/10/2012, vanno adeguati per la campagna
agricola successiva.
A decorrere dal 24/10/2012, con riferimento
anche ai contratti in essere a tale data a
prescindere dagli eventuali adeguamenti.
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SANZIONI
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO
DELLA FORMA SCRITTA DEL
CONTRATTO E CONTENUTO DELLO
STESSO
IN CASO DI CONDOTTA SLEALE
IN CASO DI RITARDO DEI
PAGAMENTI
Sanzione da € 516 a € 20.000 determinata
facendo riferimento al valore dei beni oggetto
di cessione.
Sanzione da € 516 a € 3.000 determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal
soggetto che non ha rispettato i divieti.
Sanzione da € 516 a € 500.000 determinata in
base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura
del ritardo.
Tali sanzioni possono essere accertate da parte della AGCM, sia d'ufficio,
sia su "segnalazione di qualunque soggetto interessato" (Confcommercio)
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ALTRE NOVITA’
NORMATIVE
IN TEMA DI
RESPONSABILITA’
SOLIDALE NEGLI APPALTI
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QUADRO NORMATIVO
Materia di responsabilità solidale negli appalti relativamente a
ritenute da lavoro dipendente ed Iva
• Art. 2 co 5 - bis. D.L. 2.3. 2012 n°1 conv. con modifiche dalla
L. 26.4.2012 n°44 (decreto semplificazioni fiscali)
• Art. 1B - ter D.L. 22.06.2012 n° 83 conv. Con modifiche dalla
L. 7.8.2012 n° 134 (decreto sviluppo 2012)
• C.M. 8.10.2012 n° 40/E
Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori
Commericalisti ed Esperti Contabili Milano
PREMESSA
Questa nuova disciplina sta ponendo serie difficoltà agli
operatori. Sono ancora molto numerosi i dubbi interpretativi. Tra i
più urgenti,
l’individuazione degli operatori e dei settori economici coinvolti.
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DEFINIZIONE DI APPALTO
Art. 1655 c.c. - Dell’Appalto
“L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in
denaro”
Art. 1656 c.c. - Subappalto
“L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o
del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”
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Milano
PARTI INTERESSATE
Committente o Appaltante
Appaltatore/Subappaltante
Subappaltatore
Colui che ordina
l’esecuzione
dell’appalto
Colui che prende in
appalto o da in
subappalto
Colui che prende in
subappalto
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RESPOSABILITA’ SOLIDALE
In materia di ritenute da lavoro dipendente ed IVA relative al contratto di
appalto o subappalto, l’appaltatore risponde del mancato pagamento
delle ritenute da lavoro dipendente ed IVA da parte del subappaltatore; il
committente risponde con una sanzione amministrativa da € 5.000 ad
€ 200.000
Committente o Appaltante
Responsabilità «solo» di una
sanzione amministrativa,
pecuniaria da € 5.000 ad €
200.000
Appaltatore/Subappaltante
Responsabilità solidale piena sul
pagamento delle Ritenute
d’acconto da lavoro dipendente ed
IVA
Subappaltatore
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MODALITA’ PER EVITARE LA
RESPOSABILITA’ SOLIDALE
Rilascio di:
-
Asseverazione da parte di:
• CAF
• Dottori Commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro
• Periti ed esperti tributari iscritti all’Albo CCIAA
• Associazioni Sindacali di categoria
• Centri di Assistenza fiscale per l’imprese
• Altri incaricati individuati con decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza
Oppure di:
•
•
•
•
•
Dichiarazione sostitutiva ex DPR 28.12.2000 n° 445 rilasciata direttamente dall’appaltatore o dal
subappaltatore
Le dichiarazioni devono contenere:
il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture inerenti ai lavori eseguiti è stata liquidata, specificando
l’eventuale debito di imposta;
se rientra in tali casi, indicazione di applicazione del reverse charge o del regime IVA per cassa;
il periodo nel quale le ritenute sui redditi da lavoro dipendente sono state versate o compensate;
gli estremi dei modelli F24 con i quali sono state versate o compensate l’ IVA e le ritenute d’acconto su
redditi da lavoro dipendente inerente all’appalto o subappalto;
l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per
il quale la dichiarazione viene resa.
I committenti o gli appaltatori possono sospendere i pagamenti se non ricevono le
dichiarazioni di cui oltre
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Fac simile: l’attestazione del consulente del lavoro da «Il Sole 24 ore» del
26/9/2012
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _______________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________________
Via __________________________________________________n.______ cap ___________
abilitato all’esercizio della professione di cui all’art.3, co.3. lett. a) del DPR del 22 luglio 1998, n.322,
in quanto iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di ______________
con il n. _______________ con studio in ___________________________________________
relativamente al contratto di subappalto* stipulato in data _________________ tra l’appaltatore*
_________________________ e il subappaltatore* __________________________________
ATTESTA ALLA DATA DEL _______________
Che il/la _____________________________________________________________________,
subappaltatore/rice* ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto di cui sopra, come di seguito elencati**:
1. Codice Fiscale
Importo ritenute Irpef
anno e mesi di riferimento
_____________________ _______________________ ____________________
2. Codice Fiscale
Importo ritenute Irpef
anno e mesi di riferimento
_____________________ _______________________ ____________________
Totale n. lavoratori
Importo tot. ritenute Irpef
_____________________ _______________________
Estremi dei versamenti
1. gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
___/___/___
€ ___________ € ___________________________
n. ___ del _______
2. gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
___/___/___
€ ___________ € ___________________________
n. ___ del _______
Totale Importo versato Importo relativo al singolo subappalto
€ ___________ € ___________________________
Data, lì _________________________
Timbro professionale
Firma…………………………………
* Se l’attestazione riguarda gli obblighi dell’appaltatore ed è destinata al committente, a “subappalto” sostituire “appalto”, a “subappaltatore” sostituire “l’appaltatore” e a
“l’appaltatore” sostituire “il committente”.
** C’è da augurarsi che l’indicazione dei singoli nominativi possa essere ritenuta non necessaria
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Fac simile : l’attestazione del commercialista da «Il Sole 24 ore» del
26/9/2012
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _______________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________________
Via __________________________________________________n.______ cap ___________
abilitato all’esercizio della professione di cui all’art.3, co.3. lett. a) del DPR del 22 luglio
1998, n.322, in quanto iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia
di _______________________ con il n. ________________ Sezione A/Sezione B con studio in
____________________________________________________________________________
relativamente al contratto di subappalto* stipulato in data _________________ tra l’appaltatore*
_________________________ e il subappaltatore* __________________________________ .
ATTESTA ALLA DATA DEL _______________
Che il/la _____________________________________________________________________ ,
Subappaltatore/rice* ha correttamente registrato ai fini Iva la fattura emessa n.______________
del _________________ per il contratto di cui sopra, comprendendola nella liquidazione Iva del
periodo di competenza.
L’ammontare complessivo dell’importo Iva liquidato in tale periodo è pari ad €_____________ a
debito
credito.
In caso di importo a debito:
il modello F24 attestante l’avvenuto versamento all’Erario dell’Iva come sopra liquidata è stato pagato:
nei termini
con ravvedimento.
Estremi dei versamenti
gg. mese anno Importo versato Ricevute di addebito n. _____ del ________
___/___/___ € ___________
Data, lì _________________________
Timbro professionale
Firma ___________________
* Se l’attestazione riguarda gli obblighi dell’appaltatore ed è destinata al committente, a “subappalto” sostituire
“appalto”,
a “subappaltatore” sostituire “l’appaltatore” e a “l’appaltatore” sostituire “il committente”.
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ENTRATA IN VIGORE
da «La settimana fiscale» del 2/11/2012
PRIMA DEL 12/08/2012
DAL 12/08/2012
AL 10/10/2012
DALL’11/10/2012
Per i contratti stipulati precedentemente non si applica mai l’art. 13 - ter,
D.L. 83/2012.
Non vi è nessuna posizione ufficiale riguardo al periodo di vigenza della
precedente normativa sulla responsabilità solidale ex. Art 2, co 5-bis D.L.
16/2012 (29,4,2012-11.08.2012).
L’art. 13 – ter, D.L. 83/2012, entra in vigore, ma la sua effettiva
applicazione viene posticipata ai pagamenti che devono essere effettuati
a partire dall’11/10/2012 (C.M. 40/E/2012).
Anche per i contratti stipulati dopo il 12 agosto, ai committenti
/appaltatori non si applica la sanzione amministrativa o la responsabilità
solidale; essi non sono pertanto obbligati a richiedere l’asseverazione o la
dichiarazione sostitutiva e, di conseguenza, non possono legittimamente
sospendere i pagamenti in sua assenza
Perfezionamento dell’efficacia dell’art. 13-ter, D.L. 83/2012.
I committenti/appaltatori hanno l’obbligo di ottenere l’asseverazione o la
dichiarazione sostitutiva per evitare sanzioni amministrative o
responsabilità solidale, salvo che per i contratti stipulati prima del
12/08/2012.
I committenti/appaltatori possono sospendere i pagamenti in assenza di
asseverazione o dichiarazione sostitutiva.
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