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COMUNE DI CORNUDA
Provincia di Treviso
REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2002
Pubblicato all’albo pretorio dal 10/12/2002 al 25/12/2002
Ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal 28/12/2002 al 13/01/2003
In vigore dal 01/02/2003 -Versione web 09/09/2003
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Il Sindaco
(Autorità di pubblica Sicurezza locale)
La Giunta Comunale ha deliberato di distribuire a tutte le famiglie e ditte
di Cornuda questo opuscoletto contenente il “Regolamento di Polizia Urbana”, proposto dal comando della nostra Polizia Urbana, analizzato ed emendato dagli uffici comunali e dalla Commissione Statuto ed approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale.
Si tratta di un utile strumento, munito di indice analitico, che consentirà
a tutti i cittadini di consultare le regole che governano la convivenza civile e
di buon vicinato, a vantaggio dell’intera comunità.
In una società civile ed ordinata, la libertà di tutti è il risultato
dell’autocontrollo e dell’autolimitazione della propria libertà individuale. Questo regolamento aiuta tutti noi a conoscere il confine tra esercizio di legittimi
diritti e sopraffazione di quelli altrui ed è uno strumento che consente il
sanzionamento dei comportamenti scorretti.
Pervengono ultimamente frequenti lamentele dalla popolazione comudese
sull’espletamento del servizio di vigilanza. Ritengo opportuno proporre tre
semplici considerazioni:
1. L’incremento di organico della Polizia Municipale (da 2 a 3 vigili) è
stato voluto da questa Amministrazione, e condiviso dai gruppi consiliari,
nel tentativo primario di arginare il crescente fenomeno della microcriminalità,
presente anche a Comuda. Era un’istanza pressante rappresentata dai cittadini ed i risultati di questa azione sono illustrati nelle pagine seguenti. Si è
anche costituita una apposita Consulta comunale per l’ordine Pubblico, che
ha chiesto ripetutamente ai due Servizi presenti nel nostro paese (Carabinieri e Polizia municipale) di lavorare insieme per garantire un più efficace
rispetto delle leggi e dei regolamenti, maggior controllo del territorio e maggiore sicurezza per tutti.
2. La seconda osservazione riguarda il comportamento assunto dalla
forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni (intendo esclusivamente rivolgermi alla Polizia Municipale): credo sia legittima l’aspettativa da
parte del cittadino di avere un trattamento di rispetto e di attenzione anche
nel momento in cui viene sanzionato. Il personale preposto a tale servizio è
stato e verrà ancora invitato ad assumere comportamenti di attenzione e
collaborazione, ad usare maggiormente il richiamo verbale, forse più proficuo ed educativo soprattutto nei confronti dei minori.
3. Nel caso un cittadino venga sanzionato per presunta violazione di una
norma, innanzitutto si chieda se ha effettivamente sbagliato o no? Se ritiene
di essere stato ingiustamente perseguito, allora è doveroso che si opponga
nei dovuti modi per far valere le sue ragioni, in primo luogo rivolgendosi al
Sindaco ed eventualmente all’Autorità Prefettizia e Giudiziaria.
IL SINDACO
Mario Durigon
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Sommario
TITOLO I° :
DISPOSIZIONI GENERALI ............................................. Pag. 5
Art. 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana ............................ 5
Art. 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia urbana ........ 5
Art. 3 – Richiesta e rilascio di concessioni, autorizzazioni ed
altri provvedimenti ...................................................... 5
Art. 4 – Esposizione e validità delle concessioni, autorizzazioni
ed altri provvedimenti .................................................. 6
Art. 5 – Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni,
autorizzazioni ed altri provvedimenti .............................. 6
TITOLO II° :
PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO ........... 7
Art. 6 – Disposizioni generali .................................................... 7
Art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree
antistanti i negozi e gli esercizi pubblici .......................... 7
Art. 8 - Cura e manutenzione di scarpate e fossi, estirpamento
dell’erba e cura delle siepi e piante ................................ 7
Art. 9 – Atti contrari al decoro ed al buon costume ...................... 7
Art. 10 – Manutenzione degli edifici ............................................ 7
Art. 11 – Distribuzione di opuscoli e manifesti .............................. 8
Art. 12 – Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe, proiezioni e
notiziari luminosi ......................................................... 8
Art. 13 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico o
di uso pubblico ........................................................... 8
Art. 14 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni ................. 8
Art. 15 – Battitura di panni e tappeti ........................................... 8
Art. 16 – Pulizia di androni, logge, porticati, vetrine, negozi,
pubblici esercizi, magazzini, locali ed abitazioni ............... 8
Art. 17 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati ........ 8
Art. 18 – Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose
maleodoranti, concimazione dei terreni ......................... 9
Art. 19 – Trasporto di materiali di facile dispersione ...................... 9
Art. 20 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio .......... 9
Art. 21 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni ................. 10
Art. 22 – Emissioni ed esalazioni di fumo, vapori e polvere ........... 10
Art. 23 – Altri atti vietati ......................................................... 10
Art. 24 – Caravan, roulotte, autocaravan, tende, carri
abitazione ed accampamenti ....................................... 11
TITOLO III° :
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO ...................... 12
Art. 25 – Disposizioni di carattere generale ................................ 12
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Art. 26 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni .................. 12
Art. 27 – custodia e detenzione di cani o d’altri animali ............... 12
Art. 28 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici
o aperti al pubblico .................................................... 12
Art. 29 – Cattura dei cani o d’altri animali .................................. 13
Art. 30 – Tutela degli animali ................................................... 13
Art. 31 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali ............... 13
Art. 32 – Impianto ed uso dei macchinari .................................. 13
Art. 33 – Segnalazioni sonore, sirene ........................................ 13
Art. 34 – Dispositivi sonori d’allarme ......................................... 13
Art. 35 – Attività rumorose vietate ........................................... 14
Art. 36 – Attività rumorose ed incomode ................................... 14
Art. 37 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose ......... 15
Art. 38 – Mestieri girovaghi ..................................................... 15
Art. 39 – Trasporto d’oggetti .................................................... 15
Art. 40 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi ................. 15
Art. 41 – Deposito di cicli, ciclomotori, motocicli ......................... 15
Art. 42 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati ...................... 15
Art. 43 – Collocamento di oggetti di ornamento
e di cose mobili in luoghi privati .................................. 15
Art. 44 – Protezioni in occasione di lavori ................................... 16
Art. 45 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse ........... 16
Art. 46 – Apertura di botole e chiusini ....................................... 16
Art. 47 – Pitture e verniciature fresche ...................................... 16
Art. 48 – Esposizioni ............................................................... 16
Art. 49 – Installazioni di tralicci, gru ed altri
impianti di sollevamento ............................................ 16
Art. 50 – Carichi sospesi ......................................................... 16
Art. 51 – Recinzioni ................................................................ 16
Art. 52 – Impianti, contatori e bombole del gas .......................... 17
Art. 53 – Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni ... 17
Art. 54 – Uso delle risorse idriche potabili .................................. 17
TITOLO IV° :
NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI .......... 18
Art. 55 – Accertamento, contestazione e definizione
delle violazioni .......................................................... 18
Art. 56 – Importi delle sanzioni amministrative ........................... 18
Art. 57 – Sanzione amministrativa accessoria del ripristino
dei luoghi e delle cose ............................................... 18
TITOLO V° :
DISPOSIZIONI FINALI ........................................................ 19
Art. 58 – Abrogazione di norme preesistenti ............................... 19
Art. 59 – Entrata in vigore ....................................................... 19
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TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
I.
La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle
disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità
comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
II.
Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s’intende che le disposizioni si
riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso
pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.
III.
Sono titoli di Polizia amministrativa le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.
IV.
Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, si intende
per:
a)
Area pubblica e/o luogo pubblico, area o luogo normalmente
accessibile alla generalità delle persone, animali, veicoli;
b)
Area privata e/o luogo privato, area o luogo nel quale sia del
tutto escluso il pubblico passaggio delle persone, animali e
veicoli, in cui l’accesso è materialmente sbarrato con recinzioni,
cancelli, etc.;
c)
Area privata e/o luogo privato soggetto all’uso pubblico e/o al
pubblico passaggio, area o luogo nella quale vi possano circolare indiscriminatamente le persone, gli animali ed i veicoli,
anche temporaneamente;
d)
Corteo, seguito di persone che accompagna qualcuno per rendergli onore, ossequio e simili; fila di persone che prende parte ad una dimostrazione pubblica;
e)
Assembramento, adunata di persone, specialmente in luogo
pubblico, per dimostrazioni, spettacoli insoliti e simili.
Art. 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia urbana
I.
Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del
servizio ed adotta i provvedimenti ad egli attribuiti dalle leggi
e dai regolamenti in materia di Polizia urbana.
II.
Il servizio di Polizia urbana è attuato dagli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed
agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a
norma di legge e di regolamento, l’obbligo di fare osservare le
disposizioni dell’Autorità comunale e di accertare determinati
fatti.
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III.
Salvo quanto disposto dall’art. 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei
poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di
accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza
dell’Autorità comunale destinati all’esercizio di attività per cui
è prevista l’autorizzazione amministrativa o concessione comunale, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni
imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’Autorità.
IV.
Per l’accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia
Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di
procedura penale.
Art. 3 – Richiesta e rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri
provvedimenti
I.
Le richieste di concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco od al Responsabile del Servizio dell’ufficio
competente, con apposita e motivata domanda, con l’osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata
dalla documentazione eventualmente prescritta.
II.
Per decidere in merito alla richiesta, il Sindaco può avvalersi
degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere
informazioni e disporre accertamenti.
III.
Prima del rilascio dell’autorizzazione, della concessione ed altri provvedimenti, il Sindaco od il Responsabile del Servizio
dell’ufficio competente, all’occorrenza, ha facoltà di invitare
l’interessato a completare la documentazione necessaria per il
perfezionamento della pratica, fissando a tale scopo un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni.
IV.
Il termine precedentemente indicato può essere prorogato, su
richiesta dell’interessato, per giustificati motivi e particolarmente quando per l’utilizzazione del titolo si renda necessario
l’approntamento di locali o l’esecuzione di lavori.
V.
Le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti sono rilasciati, con atto scritto, dal Sindaco o dai Responsabili del Servizio degli uffici competenti, secondo l’ordinamento interno.
VI.
Le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti s’intendono accordati:
·
personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
·
previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per il
rilascio dell’atto medesimo;
·
senza pregiudizio per i diritti di terzi;
·
con l’obbligo, per il titolare, di ripagare tutti i danni derivanti
dalle opere e dalle occupazioni concesse o autorizzate, solle-6-
vando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per l’autorizzazione o la concessione rilasciate;
·
VII.
sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
Il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni provvedimenti:
·
alla stipulazione da parte del richiedente di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
·
a collaudi statici o a relazioni tecniche, da eseguirsi a spese
del richiedente, da parte di un professionista iscritto negli albi
professionali o, qualora il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune, sempre a spese del richiedente.
VIII.
Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno
essere indicate le limitazioni e le prescrizioni da osservare.
Art. 4 – Esposizione e validità delle concessioni, autorizzazioni
ed altri provvedimenti
I.
Le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti di cui al
presente regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo
impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per il quale
sono stati concessi, in modo tale che essi siano chiaramente e
facilmente visibili.
II.
Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica.
III.
In caso di sottrazione, distruzione, deterioramento, furto o
smarrimento, potrà essere richiesto copia o duplicato all’ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare,
dei fatti che hanno causato la perdita dell’originale.
IV.
Le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti scadono
il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito.
V.
Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo
versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.
VI.
Qualora il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio
competente lo ritenga opportuno, il rinnovo del provvedimento potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine
alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base
ai quali il titolo è stato rilasciato.
Art. 5 – Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti
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I.
Salvo speciali disposizioni di legge, le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti rilasciati dal Comune possono essere sospesi quando sia accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente.
II.
Possono essere revocati quando vengano meno i presupposti
in base ai quali sono stati rilasciati, o quando sopravvenga un
motivo di pericolo per la pubblica incolumità.
III.
Possono inoltre essere revocati in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa
vigente.
IV.
La sospensione e la revoca dei provvedimenti sono adottate
con ordinanza del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente.
V.
Il provvedimento s’intende decaduto quando il titolare non se
ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato
ceduto a terzi senza la necessaria autorizzazione del Sindaco
od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente.
VI.
I provvedimenti revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti agli uffici
competenti del Comune entro il termine indicato.
VII.
Il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente può disporre che gli atti relativi ai provvedimenti sospesi
siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il
periodo della sospensione.
VIII.
Il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente può disporre in ogni momento accertamenti in ordine
alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base
ai quali il provvedimento è stato rilasciato.
TITOLO II°
PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO
Art. 6 – Disposizioni generali
I.
Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al
pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato
decoroso.
II.
E’ vietata qualsiasi forma di imbrattamento, sia con vernici sia
con qualsiasi tipo di materiale, danneggiamento, deturpamento
del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
III.
Ai trasgressori, fatte salve le violazioni al Codice penale, oltre
alla sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino.
IV.
E’ vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti
se non nei luoghi preposti e con l’osservanza delle modalità
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previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.
Art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree
antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
I.
E’ proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi,
laboratori e simili, agli esercenti l’attività il commercio su aree
pubbliche e a quanti occupino a qualsiasi titolo un’area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o causare la caduta o abbandonare, alcun
residuo o rifiuto, sia solido sia liquido, che possa danneggiare
o sporcare il suolo.
II.
I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree
circostanti i locali o impianti e può essere fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all’esterno del locale un
adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
Art. 8 - Cura e manutenzione di scarpate e fossi, estirpamento
dell’erba e cura delle siepi e piante
I.
Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia a tutela
delle strade e delle acque, i proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti alla cura e manutenzione per la parte
di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e
regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo
che non sia impedito il regolare deflusso delle acque.
II.
E’ fatto obbligo ai proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via di provvedere all’estirpamento delle erbe
nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste
lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri perimetrali di
cinta. Previa diffida, l’inottemperanza darà luogo, oltre che al
pagamento della sanzione prevista, all’esecuzione dei lavori a
cura del personale delegato dal Comune, con addebito delle
spese sostenute.
Art. 9 – Atti contrari al decoro ed al buon costume
I.
In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi all’uopo destinati.
Art. 10 – Manutenzione degli edifici
I.
I proprietari od i locatari di edifici, o parti di essi, nel rispettivo
ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono:
-9-
·
tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti,
le insegne, le targhe, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
·
curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione
degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti
al pubblico;
·
provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla tinteggiatura ed
alla pulizia dei numeri civici;
·
tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
II.
Gli stessi soggetti proprietari o locatari sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, anche per gli inconvenienti cagionati dai volatili che si constatino nei punti dove gli stessi
affluiscono e stazionano in numero elevato.
III.
Gli stessi soggetti proprietari sono obbligati alla messa in sicurezza degli edifici o di parti di essi in evidente stato di degrado
e/o pericolanti.
Art. 11 – Distribuzione di opuscoli e manifesti
I.
Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere
da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli, manifesti o altro
materiale pubblicitario sulle aree pubbliche.
II.
La distribuzione dei materiali sopra descritti, con l’osservanza
delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta previa
comunicazione al Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente ed in modo da non sporcare il suolo e
senza causare disturbo alle persone. E’ inoltre vietata in tutto
il territorio comunale l’apposizione di volantini, opuscoli ed ogni
altro tipo di materiale pubblicitario ed informativo sui veicoli in
sosta.
Art. 12 – Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe, proiezioni e notiziari luminosi
I.
Salvo quanto prescritto dal precedente articolo 11 del regolamento e da altri regolamenti o norme di legge, senza comunicazione scritta del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente, è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, manifesti, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri
supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand’anche
non vi sia occupazione di suolo pubblico.
II.
Le norme precedenti si applicano anche per le proiezioni, i
notiziari ed i giornali luminosi.
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Art. 13 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico o di uso
pubblico
I.
Senza autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio dell’ufficio competente è proibito esercitare lavori artigianali in luoghi pubblici o di pubblico passaggio.
II.
Il lavaggio e la riparazione dei veicoli o di altre cose mobili
sono vietate.
III.
Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso
fortuito.
Art. 14 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
I.
La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non possono essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi
privati o dai luoghi stabiliti dall’autorità comunale.
II.
E’ vietato, altresì, distendere o appendere gli oggetti sopra
menzionati alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la
pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
III.
Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni,
purché non provochino gocciolamento sull’area pubblica o di
uso comune.
Art. 15 – Battitura di panni e tappeti
I.
E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o
soggetto a pubblico passaggio, o dalle finestre e dai terrazzi
prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti,
stuoie, stracci, materassi e simili.
II.
Le operazioni possono essere consentite soltanto negli orari e
con le modalità stabilite con apposita ordinanza del Sindaco.
Art. 16 – Pulizia di androni, logge, porticati, vetrine, negozi, pubblici esercizi, magazzini, locali ed abitazioni
I.
La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi
e dei marciapiedi antistanti i negozi, i pubblici esercizi, i magazzini, i locali e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio a coloro che transitano per la pubblica via.
II.
Il Sindaco può stabilire, con apposita ordinanza, in quali luoghi
ed in quali orari tali operazioni siano vietate.
Art. 17 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- 11 -
I.
Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
in materia di tutela delle acque e dell’ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono causare intasamento, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie destinate allo scolo delle acque meteoriche.
II.
I proprietari degli edifici, i locatari e chiunque ha titolo di godimento dell’immobile deve provvedere alla manutenzione ed al
buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo
tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o
dispersioni sul suolo pubblico.
Art. 18 – Trasporto di letame, materiale di espurgo
maleodoranti, concimazione dei terreni
e cose
I.
Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo,
trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono
essere munite di autorizzazione del Sindaco od il Responsabile
del Servizio dell’ufficio competente e delle altre Autorità competenti indicate dalle leggi speciali.
II.
L’autorizzazione non è richiesta per chi eserciti il trasporto e lo
spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali da destinare al fine di fertilizzare i propri
terreni agricoli, se dotati di relativo piano di spandimento autorizzato.
III.
Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e
solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle,
dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.
IV.
In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
V.
La concimazione dei terreni adibita ad uso agricolo con
smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti,
non può essere fatta in prossimità di abitazioni, pozzi d’acqua
potabile e corsi d’acqua, ad una distanza inferiore a 10 metri.
Nelle fasce di tutela dei pozzi d’acqua potabile è vietato lo
spandimento e le altre operazioni umane ai sensi del D. P. R.
n. 236/1988 e successive modificazioni ed integtrazioni. E’ fatto
assoluto divieto di effettuare la concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri
materiali e prodotti maleodoranti nel periodo compreso tra il
15 luglio ed il 15 agosto, salvo aratura immediata ed interramento. E’ fatto assoluto divieto di effettuare la concimazione
dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami,
letame od altri materiali e prodotti maleodoranti nel periodo
compreso tra il 15 luglio ed il 15 agosto, dalle ore 10,00 alle
- 12 -
ore 19,00, salvo aratura immediata ed interramento
VI.
Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle
ditte di cui al primo comma del presente articolo può essere
fatta soltanto su aree autorizzate dall’Autorità sanitaria.
VII.
Il Sindaco potrà, con ordinanza, limitare ulteriormente l’orario
in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo
VIII.
Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e
giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al
vicinato.
Art. 19 – Trasporto di materiali di facile dispersione
I.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, quali rena, calce, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro,
deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso,
con i dovuti accorgimenti, in modo tale da evitare dispersioni
nel suolo e nell’aria.
Art. 20 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
I.
I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l’obbligo
di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dalle aree antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza.
II.
Nel caso di formazioni di ghiaccio ed abbondanti nevicate sui
tetti, sui terrazzi, sui balconi, sui cornicioni degli edifici o su
altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, i soggetti di cui al primo comma del
presente articolo dovranno provvedere all’abbattimento ed allo
sgombero di tali formazioni nei modi e nei tempi opportuni.
III.
Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai
margini di caduta della neve o del ghiaccio adeguata e necessari segnaletica e sbarramenti in modo tale da evitare danni
alle persone e alle cose.
IV.
Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o deviazioni della circolazione veicolare o
pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale, la quale stabilirà, caso per caso,
l’orario di esecuzione e le eventuali cautele da adottare.
V.
E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il
ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare, versare o spargere acqua che possa gelare.
- 13 -
VI.
La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà, in nessun caso, essere cosparsa o accumulata
sulla sede stradale in modo tale da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.
Art. 21 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
I.
E’ vietato eseguire il carico, lo scarico ed il deposito, anche
temporanei, sul suolo pubblico ed in luoghi di pubblico passaggio dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali
di sterramento, in assenza si specifica autorizzazione.
II.
Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al precedente
comma, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente
destinati od autorizzati dall’Autorità comunale e dalle altre
Autorità indicate dalle leggi in materia.
III.
Senza apposita autorizzazione, è vietato asportare i materiali
in narrativa espressi dai luoghi appositamente destinati.
IV.
Il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente, fatte salve le normative legislative e penali in materia,
può ordinare la rimozione anche su aree private esposte al
pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per
un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscano
pregiudizio alla pulizia, decoro ed ordine del centro abitato.
V.
Ai trasgressori, fatte salve le disposizioni penali previste dalle
leggi nazionali in materia, oltre all’applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sarà
applicata la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del materiale depositato ed al ripristino dei luoghi. In caso
d’inadempienza, previa diffida, la rimozione ed il ripristino dei
luoghi saranno eseguiti d’ufficio, a spese dei trasgressori.
Art. 22 – Emissioni ed esalazioni di fumo, vapori e polvere
I.
Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di
inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo,
limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o
molestia.
II.
Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che provochino gli effetti di cui al primo comma del
presente articolo, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni
inconveniente.
III.
E’ vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando possa derivare danno o molestia al vicinato o nei
luoghi di pubblico passaggio.
IV.
I camini, i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in
- 14 -
genere, i condizionatori d’aria, gli impianti di aspirazione di
cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo tale
da eliminare danno o molestia alle abitazioni circostanti. Se
installate sulla pubblica via, le uscite degli scarichi aeriformi
devono essere orientate verso l’alto, e ad una altezza non inferiore a due metri dal suolo.
Art. 23 – Altri atti vietati
I.
In tutto il territorio di questo Comune, è vietato, se non espressamente autorizzato, in luogo pubblico od aperto al pubblico
passaggio:
a)
eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
b)
gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
c)
collocare od appendere, senza apposita autorizzazione, addobbi, festoni, luminarie;
d)
eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi allo scopo destinati;
e)
effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
f)
depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane, e bagnarsi all’interno delle stesse;
g)
entrare nelle scuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli
spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
h)
sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di
altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei
ponti;
i)
arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e
sui monumenti;
j)
sdraiarsi o salire sulle panchine;
k)
lasciar vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale;
l)
condurre, nelle località indicate da apposita ordinanza del Sindaco, animali molesti o che possono sporcare i luoghi soggetti
al pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l’immediata pulizia del suolo
e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
m)
introdurre animali in tutti gli ambienti e nei luoghi in cui si
effettua la preparazione, manipolazione, commercio e
somministrazione di alimenti e bevande;
n)
condurre animali negli impianti sportivi e nei parchi attrezzati;
o)
introdurre animali negli edifici comunali aperti al pubblico;
p)
introdurre animali all’interno del cimitero comunale.
II.
Fermo restando il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e di
sicurezza, sono esclusi da taluni divieti riguardanti gli animali,
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i cani – guida che accompagnano le persone prive della vista.
Art. 24 – Caravan, roulotte, autocaravan, tende, carri abitazione
ed accampamenti
I.
In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, roulotte,
autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori dagli
spazi a tale scopo destinati e consentiti.
II.
Il Sindaco può vietare comunque la sosta, anche temporanea,
per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli e tende di cui al comma precedente,
in determinate località o vie del Comune.
III.
Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l’impianto
dei veicoli e delle attrezzature di cui al primo comma, anche
nelle aree private, per motivi di igiene, di ordine e decoro dell’ambiente.
IV.
In tutto il territorio comunale è vietata la sosta, anche temporanea, alle carovane dei nomadi. Qualora tale divieto venga
disatteso, il Sindaco, con apposita ordinanza, può ordinare lo
sgombero immediato e richiedere, per la sua esecuzione, l’intervento della Forza Pubblica.
V.
Eventuali deroghe saranno autorizzate di volta in volta a richiesta dell’interessato.
TITOLO III°
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO
Art. 25 – Disposizioni di carattere generale
I.
In tutti i luoghi aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al
pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni
che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, o disturbo
o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni
altrui.
II.
Negli edifici pubblici e nei locali gestiti dal Comune, quali uffici,
sale di riunione, biblioteche, palestre, piscine, musei, dormitori, centri ricreativi, campi da giuoco, le persone devono mantenere un contegno consono al luogo e tale da non arrecare
disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze
del Sindaco per accedere e frequentare tali sedi.
Art. 26 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- 16 -
I.
Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza,
chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico,
deve darne avviso al Sindaco almeno quarantotto ore prima di
quello fissato per lo svolgimento.
II.
Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi
alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino
limiti e divieti per la circolazione, l’avviso al Sindaco dovrà
essere dato sessanta giorni prima.
III.
Sono esenti dall’obbligo di cui ai commi precedenti i comizi
elettorali, in quanto regolamentati da specifica normativa nazionale.
Art. 27 – Custodia e detenzione di cani o d’altri animali
I.
E’ vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri
luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica dei cittadini, in modo particolare durante la notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. E’ inoltre fatto
assoluto divieto di detenere qualsiasi specie di animali esotici,
pericolosi e/o protetti.
II.
Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l’animale
molesto od a porlo in condizioni tali da non disturbare.
III.
I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, dovranno
collocare o custodire i medesimi in modo tale che non possano
arrecare danno o molestia ai cittadini che transitano sulla pubblica via.
IV.
E’ fatto obbligo ai detentori dei cani di provvedere a registrare
l’animale nel registro dell’anagrafe canina, presso il Servizio
Veterinario dell’U.L.S.S. competente, nonché a fare applicare
idoneo mezzo di identificazione, quali microchip o tatuaggio.
V.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 23 lettera k), e fatto
salvo quanto previsto dal Codice Penale, ai proprietari di cani
o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi qualora affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee. E’ altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo tale da poter costituire
pregiudizio per la quiete pubblica o possano essere causa di
pericolo per la sicurezza in generale.
Art. 28 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
I.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 23 lettere k), l), m),
nei luoghi pubblici o sottoposti al pubblico passaggio tutti i
cani devono essere muniti di collare e tenuti con idoneo e solido guinzaglio, di lunghezza non inferiore a centimetri ottanta.
- 17 -
II.
Tutti i cani di grossa taglia, quali, ad esempio, i mastini, gli
alani, i dobermann, i pastori tedeschi, etc., nonché i cani di
indole particolarmente aggressiva, dovranno essere muniti, nei
luoghi sopra elencati, di idonea museruola.
III.
Nei giardini, negli orti, nelle aie e nei luoghi privati aperti, o
nei quali non sia impedito l’accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati da catena di
idonea lunghezza o custoditi in modo tale da non arrecare danno
alle persone. Gli stessi potranno essere tenuti liberi e senza
museruola, quando l’accesso a detti luoghi sia chiuso, adeguatamente sicuro e provvisto di cartello con l’indicazione “Attenti al cane”.
IV.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
a)
i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore;
b)
i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
c)
i cani delle forze di Polizia durante l’impiego per fini d’istituto.
Art. 29 – Cattura dei cani o d’altri animali
I.
I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale del Servizio Veterinario della
U.L.S.S. competente.
II.
E’ proibito impedire agli addetti alla cattura l’esercizio delle
loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
Art. 30 – Tutela degli animali
I.
E’ fatto divieto a chiunque di:
a)
mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali,
in contrasto con le norme vigenti in materia;
b)
abbandonare animali nel territorio del Comune;
c)
addestrare cani da guardia o per altri scopi ricorrendo alla violenza;
d)
detenere animali in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo
necessario, non prestando loro sufficienti cure sanitarie;
e)
prelevare dal loro ambiente naturale i gatti che vivono in libertà: essi potranno essere catturati soltanto da personale autorizzato.
a)
detenere cani legati a catena corta; la catena, se e quando
necessaria, non deve avere una lunghezza inferiore a metri 4
(quattro) o avere il terminale che scorre lungo un cavo aereo e
comunque in modo tale da permettere all’animale di muoversi
senza pericolo di rimanervi impigliato. Il collare non deve es-
II.
E’ vietato:
- 18 -
sere troppo stretto;
b)
detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo, sufficientemente ampio ed al riparo dal sole e dalle intemperie.
III.
E’ vietato svolgere nel territorio del Comune spettacoli od altri
trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali.
IV.
E’ fatto divieto di allevare e rivendere animali tenendoli in condizioni incivili, fermo restando che le attività di allevamento e
vendita degli animali sono soggette alle autorizzazioni richieste dalle rispettive normative.
V.
In proposito, i negozianti od i venditori ambulanti, operanti nel
territorio comunale, non possono detenere od esporre al pubblico animali da affezione per la vendita, custoditi in gabbie
che limitino i loro movimenti, sì da impedirne le funzioni fisiologiche o da minacciare l’equilibrio fisico e psichico.
VI.
Tale divieto è esteso al commercio di animali in fiere o mercati.
Art. 31 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
I.
Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati,
l’uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico,
quali, ad esempio, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire o per tessitura, televisori, radio, impianti stereofonici, strumenti musicali, video giochi, etc., deve
essere fatto con particolare moderazione, in modo tale da non
arrecare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.
Art. 32 – Impianto ed uso dei macchinari
I.
L’impianto ed uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole
della buona tecnica, in modo tale da non arrecare danno o
molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre
emanazioni.
Art. 33 – Segnalazioni sonore, sirene
I.
Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane, fatta eccezione, per quanto riguarda queste ultime, per i
luoghi di culto.
II.
Negli stabilimenti industriali, l’uso delle sirene è consentito,
dalle ore 06,00 alle ore 20,00, per segnalare gli orari di inizio
e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono comunque
essere di breve durata, non superiore a dieci secondi, e di
intensità moderata.
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Art. 34 – Dispositivi sonori d’allarme
I.
L’impianto ed il funzionamento di segnali d’allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli od altri beni, e percepibili dall’esterno, sono soggetti all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a)
il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da
non essere percepito oltre il raggio di metri 250
(duecentocinquanta) e deve cessare entro cinque minuti dall’inizio, anche se il segnale è intermittente;
b)
congiuntamente al funzionamento del segnale d’allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale
luminoso a luce lampeggiante di colore arancio, visibile dall’esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente
la sede da cui proviene l’allarme. Allo stesso fine è facoltativa
l’installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada od
in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il
segnale di allarme.
II.
I segnali di allarme di cui al comma precedente debbono essere installati sugli edifici con l’osservanza delle norme edilizie e
non debbono emettere suoni che possano confondersi con le
sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia ed
altre Forze dell’Ordine.
Art. 35 – Attività rumorose vietate
I.
Sono vietate, in tutto il territorio comunale:
a)
le grida dei venditori di merce in genere;
b)
la pubblicità sonora;
c)
l’uso di amplificatori sonori, anche nei casi di manifestazioni
temporanee, quali, ad esempio, spettacoli viaggianti, manifestazioni musicali, etc.;
d)
il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza adottare le
opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
II.
Le attività di cui al comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Sindaco o Responsabile del Servizio
competente, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti
in materia di pubblicità. Anche nei casi consentiti, tali attività
debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore ed attenendosi scrupolosamente alle particolari prescrizioni disposte
caso per caso.
III.
Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno
essere individuate e disciplinate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.
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Art. 36 – Attività rumorose ed incomode
I.
L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come
pure l’uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino
rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con
ordinanza del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente.
II.
Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della
salute pubblica, nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla industria e all’artigianato (Zona
D), per le sorgenti sonore sono fissati i seguenti limiti di
accettabilità:
a)
70 decibel di giorno, intendendo per giorno il periodo compreso dalle ore 07,00 alle ore 21,00 dal 1 ottobre al 31 marzo e
dalle ore 06,00 alle ore 21,00 dal 1 aprile al 30 settembre;
b)
70 decibel di notte, intendendo per notte il periodo compreso
dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dal 1 ottobre al 31 marzo e dalle
ore 21.00 alle ore 06.00 dal 1 aprile al 30 settembre.
III.
V.
Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della
salute pubblica, nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (Zona A), per le sorgenti sonore sono fissati i seguenti limiti di accettabilità:
a)
65 decibel (B) di giorno, intendendo per giorno il periodo compreso dalle ore 07,00 alle ore 21,00 dal 1 ottobre al 31 marzo
e dalle ore 06,00 alle ore 21,00 dal 1 aprile al 30 settembre;
b)
55 decibel (A) di notte, intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dal 1 ottobre al 31 marzo
e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 dal 1 aprile al 30 settembre.
IV.
Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della
salute pubblica, nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono interessate da parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), (Zona B),
per le sorgenti sonore sono fissati i seguenti limiti di
accettabilità:
a)
60 decibel (B) di giorno, intendendo per giorno il periodo compreso dalle ore 07,00 alle ore 21,00 dal 1 ottobre al 31 marzo
e dalle ore 06,00 alle ore 21,00 dal 1 aprile al 30 settembre;
b)
50 decibel (A) di notte, intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dal 1 ottobre al 31 marzo
e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 dal 1 aprile al 30 settembre.
Il rumore dovrà essere rilevato all’esterno dello stabilimento o
edificio all’interno dei quali insiste la fonte di produzione della
sorgente sonora, al suolo e ad una distanza uguale all’altezza
del muro di cinta. La misura deve essere effettuata nel tempo
di osservazione del fenomeno acustico ed i rilevamenti e le
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verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati
da persone e comunità ed all’interno degli ambienti abitativi.
VI.
E’ ammessa una tolleranza di 5 decibel, oltre il rumore di fondo, durante il periodo diurno, ed una tolleranza di 3 decibel
durante il periodo notturno.
VII.
Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non
oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
VIII.
Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l’orario delle attività
di cui al presente articolo.
IX.
Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del
pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.
Art. 37 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose
I.
La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed
all’aperto verranno accertati d’ufficio o a richiesta degli interessati, con l’ausilio dei competenti uffici del servizio ARPAV
(Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto).
II.
Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità,
i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.
Art. 38 – Mestieri girovaghi
I.
Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di pubblica sicurezza,
i mestieri girovaghi, come cantante, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza
autorizzazione del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente, in tutto il territorio comunale.
Art. 39 – Trasporto d’oggetti
I.
Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi
deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
II.
Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti,
falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il
trasporto.
III.
Gli oggetti rigidi, come tubi, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente,
debbono essere sorretti da almeno due persone.
IV.
Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo
tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di
essi.
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Art. 40 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi
I.
E’ vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se
non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro
modo idoneo.
Art. 41 – Deposito di cicli, ciclomotori, motocicli
I.
Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale,
è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed
altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle
vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove
possano arrecare intralcio.
II.
I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio o alla circolazione, in assenza dei
legittimi proprietari, potranno essere rimossi dagli operatori
della Forza Pubblica e depositati in idoneo locale, per essere
restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento
delle spese occorse.
Art. 42 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati
I.
Ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
II.
Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni,
dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie, dei
muri e delle recinzioni.
III.
Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina e di caduta
di oggetti, i proprietari e coloro che hanno il godimento del
fabbricato hanno l’obbligo di provvedere immediatamente ad
apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica
incolumità e di darne contestuale avviso all’Autorità comunale.
IV.
Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica
incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era
tenuto a provvedere.
Art. 43 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili
in luoghi privati
I.
Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di
fiori, gabbie, luci, aste, bandiere ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti,
debbono esser assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di
uso comune.
- 23 -
II.
L’innaffiamento o l’irroramento dei fiori e delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in
modo che l’acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in
luoghi pubblici o privati o di pubblico transito.
Art. 44 – Protezioni in occasione di lavori
I.
I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli
operai di imprese in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono
provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire
che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici e colori e liquidi di qualsiasi genere possano cadere sui passanti e che il
lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
Art. 45 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
I.
I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a
metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
II.
Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela
della pubblica incolumità.
Art. 46 – Apertura di botole e chiusini
I.
E’ vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti
senza il permesso dell’Autorità comunale.
II.
Le operazioni di cui al comma precedente possono venire autorizzate con l’osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
Art. 47 – Pitture e verniciature fresche
I.
Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti
ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti
o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.
Art. 48 – Esposizioni
I.
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il
Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni
le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in
locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si
ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.
- 24 -
Art. 49 – Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
I.
Salvo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia
di occupazione degli spazi pubblici e dalla normativa di legge
in merito, l’installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo tale da evitare pericoli per chiunque si trovi
nel suolo pubblico od aperto al pubblico.
II.
Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo tale da impedire
la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sull’altrui proprietà
III.
I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere
lasciati in modo tale da offrire la minima resistenza al vento.
IV.
Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni.
Art. 50 – Carichi sospesi
I.
Le manovre con carichi sospesi su aree pubbliche o aperte al
pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione
dell’Autorità comunale.
II.
Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei
limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.
Art. 51 – Recinzioni
I.
Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate.
Art. 52 – Impianti, contatori e bombole del gas
I.
Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti
o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati
dalle norme di prevenzione degli incendi.
II.
Il titolare e l’utente dell’impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall’installatore o da un tecnico qualificato dalla
quale risulti che l’impianto stesso è conforme alle norme di cui
al comma precedente.
III.
Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità
e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall’esterno, con esclusione del vano scale.
IV.
E’ fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole
- 25 -
con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o
semi interrati.
V.
Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati
all’aperto.
Art. 53 – Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni
I.
Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
a)
usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti
esplosivi e gas fuori dei luoghi a tale scopo destinati e autorizzati;
b)
usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esserci tracce di prodotti infiammabili od
esplodenti;
c)
far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o
privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in
particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea
o arbustiva o nelle loro vicinanze;
d)
depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi,
cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro
residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o
di altri luoghi frequentati da persone;
e)
porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie
infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di
incendio;
f)
impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo
l’accesso o l’uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
II.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge per la prevenzione degli incendi, nonché dall’art. 22 del presente regolamento e dal punto c) del comma precedete, è vietato dar
fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie
ed agli arbusti non estirpati ed insistenti sul suolo, ad una
distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle
piantagioni, dalle siepi, dai depositi di materiale infiammabile
o combustibile e dalle ferrovie.
III.
Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve
adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui,
deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando
il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi
Art. 54 – Uso delle risorse idriche potabili
I.
Qualora sia necessario regolamentare o limitare l’uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco
potrà vietare o disciplinare l’uso dell’acqua potabile della rete
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idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o
per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.
TITOLO IV°
NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 55 – Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni
I.
Per l’accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione dell’Autorità per gli accertamenti, il pagamento in misura ridotta e la devoluzione
dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto
applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 56 – Importi delle sanzioni amministrative
I.
Gli importi minimi e massimi per le violazioni al presente Regolamento di Polizia Urbana saranno determinati ed aggiornati
con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 57 – Sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei
luoghi e delle cose
I.
Fatte salve le altre disposizioni di legge in merito, quando la
violazione abbia arrecato danni al patrimonio comunale, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona obbligata
in solido il ripristino dello stato dei luoghi o delle cose o l’eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine, quale sanzione amministrativa accessoria.
TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 58 – Abrogazione di norme preesistenti
I.
Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.
Art. 59 – Entrata in vigore
I.
Il presente regolamento, previa approvazione, entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nelle forme di legge.
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Indice analitico
A
F
addobbi 21
aiuole 21
alberi 21
alimenti 21
allarme vedi rumori
anagrafe canina vedi cani
animale 21, 24, 29
area pubblica 15
assicurazione 13
attività rumorose vedi rumori
autorizzazioni
concessioni vedi autorizzazioni
esposizione vedi rilascio
fiori 21
fosse vedi cisterne
fumo 20
G
gas 31
ghiaccio vedi neve
girovaghi 28 vedi nomadi
gru 31
guinzaglio vedi cani
I
illuminazione 16
imbrattamento vedi decoro
incendi 32
B
battitura vedi panni
biancheria 17
bruciare 20
buon costume 15
L
lavori artigianali vedi autorizzazioni,
concessioni, esposizione
letame 18
locali pubblici vedi rumori
C
cani 23 vedi molestia, quiete
pubblica
caravan vedi roulotte
carichi sospesi vedi gru
cartelli 16
catena vedi cani
cattura vedi cani
cerimonie vedi manifestazioni
ciclomotori vedi motocicli
cimitero 21
cisterne 30
concimazione 18
condizionatori d’aria 21
cortei vedi manifestazioni
M
macchinari vedi rumori
manifestazioni 22
manifesti 16 vedi distribuzione
manutenzione degli edifici 15
molestia 21
monumenti 21
motocicli 29
museruola vedi cani
N
neve 19
nomadi vedi sosta
D
O
danni 12
decadenza 13
decoro vedi pulizia
degrado 16
diritti 12
distribuzione 16
opuscoli vedi distribuzione
ornamento 29
P
panchine 21
panni 17
persone vedi pulizia
piante 15
pitture vedi verniciature
polvere vedi fumo
potatura 15
potatura delle siepi 15
proiezioni 16
E
emissioni vedi fumo
escrementi 21
esplosioni vedi incendi
esposizione vedi autorizzazioni,
concessioni
espurgo 18
- 28 -
proroga vedi termine
protezioni 30
pubbliche fontane 21
pubblicità sonora vedi rumori
pulizia 14, 17
Q
quiete pubblica 23
S
sanzioni amministrative 33
scarpate e fossi 15
scavi vedi cisterne
sgombero vedi neve
sicurezza delle persone 22
siepi 15
sirene vedi rumori
sospensione 13
sosta 22 vedi roulotte
sterpi vedi bruciare
T
R
recinzioni 31
residui di costruzioni 20
responsabilità civile 13
restauri 16
revoca 13
rifiuti 14
rifiuti di giardinaggio vedi bruciare
rilascio 12
riparazione 17
risorse idriche 32
roulotte 22
rumori 25
tende vedi roulotte
termine 12
tinteggiatura 16
trasporto 19
trasporto d’oggetti 28
V
vagare vedi animale; cani
vapori vedi fumo
veicoli in sosta vedi distribuzione
verniciature 30
violazioni 33
volatili 16
- 29 -
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regolamento comunale di polizia urbana