? COMUNE DI CORNUDA Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2002 Pubblicato all’albo pretorio dal 10/12/2002 al 25/12/2002 Ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal 28/12/2002 al 13/01/2003 In vigore dal 01/02/2003 -Versione web 09/09/2003 -1- Stampa Il Sindaco (Autorità di pubblica Sicurezza locale) La Giunta Comunale ha deliberato di distribuire a tutte le famiglie e ditte di Cornuda questo opuscoletto contenente il “Regolamento di Polizia Urbana”, proposto dal comando della nostra Polizia Urbana, analizzato ed emendato dagli uffici comunali e dalla Commissione Statuto ed approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale. Si tratta di un utile strumento, munito di indice analitico, che consentirà a tutti i cittadini di consultare le regole che governano la convivenza civile e di buon vicinato, a vantaggio dell’intera comunità. In una società civile ed ordinata, la libertà di tutti è il risultato dell’autocontrollo e dell’autolimitazione della propria libertà individuale. Questo regolamento aiuta tutti noi a conoscere il confine tra esercizio di legittimi diritti e sopraffazione di quelli altrui ed è uno strumento che consente il sanzionamento dei comportamenti scorretti. Pervengono ultimamente frequenti lamentele dalla popolazione comudese sull’espletamento del servizio di vigilanza. Ritengo opportuno proporre tre semplici considerazioni: 1. L’incremento di organico della Polizia Municipale (da 2 a 3 vigili) è stato voluto da questa Amministrazione, e condiviso dai gruppi consiliari, nel tentativo primario di arginare il crescente fenomeno della microcriminalità, presente anche a Comuda. Era un’istanza pressante rappresentata dai cittadini ed i risultati di questa azione sono illustrati nelle pagine seguenti. Si è anche costituita una apposita Consulta comunale per l’ordine Pubblico, che ha chiesto ripetutamente ai due Servizi presenti nel nostro paese (Carabinieri e Polizia municipale) di lavorare insieme per garantire un più efficace rispetto delle leggi e dei regolamenti, maggior controllo del territorio e maggiore sicurezza per tutti. 2. La seconda osservazione riguarda il comportamento assunto dalla forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni (intendo esclusivamente rivolgermi alla Polizia Municipale): credo sia legittima l’aspettativa da parte del cittadino di avere un trattamento di rispetto e di attenzione anche nel momento in cui viene sanzionato. Il personale preposto a tale servizio è stato e verrà ancora invitato ad assumere comportamenti di attenzione e collaborazione, ad usare maggiormente il richiamo verbale, forse più proficuo ed educativo soprattutto nei confronti dei minori. 3. Nel caso un cittadino venga sanzionato per presunta violazione di una norma, innanzitutto si chieda se ha effettivamente sbagliato o no? Se ritiene di essere stato ingiustamente perseguito, allora è doveroso che si opponga nei dovuti modi per far valere le sue ragioni, in primo luogo rivolgendosi al Sindaco ed eventualmente all’Autorità Prefettizia e Giudiziaria. IL SINDACO Mario Durigon -2- Sommario TITOLO I° : DISPOSIZIONI GENERALI ............................................. Pag. 5 Art. 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana ............................ 5 Art. 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia urbana ........ 5 Art. 3 – Richiesta e rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti ...................................................... 5 Art. 4 – Esposizione e validità delle concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti .................................................. 6 Art. 5 – Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti .............................. 6 TITOLO II° : PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO ........... 7 Art. 6 – Disposizioni generali .................................................... 7 Art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici .......................... 7 Art. 8 - Cura e manutenzione di scarpate e fossi, estirpamento dell’erba e cura delle siepi e piante ................................ 7 Art. 9 – Atti contrari al decoro ed al buon costume ...................... 7 Art. 10 – Manutenzione degli edifici ............................................ 7 Art. 11 – Distribuzione di opuscoli e manifesti .............................. 8 Art. 12 – Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe, proiezioni e notiziari luminosi ......................................................... 8 Art. 13 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico o di uso pubblico ........................................................... 8 Art. 14 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni ................. 8 Art. 15 – Battitura di panni e tappeti ........................................... 8 Art. 16 – Pulizia di androni, logge, porticati, vetrine, negozi, pubblici esercizi, magazzini, locali ed abitazioni ............... 8 Art. 17 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati ........ 8 Art. 18 – Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti, concimazione dei terreni ......................... 9 Art. 19 – Trasporto di materiali di facile dispersione ...................... 9 Art. 20 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio .......... 9 Art. 21 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni ................. 10 Art. 22 – Emissioni ed esalazioni di fumo, vapori e polvere ........... 10 Art. 23 – Altri atti vietati ......................................................... 10 Art. 24 – Caravan, roulotte, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti ....................................... 11 TITOLO III° : QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO ...................... 12 Art. 25 – Disposizioni di carattere generale ................................ 12 -3- Art. 26 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni .................. 12 Art. 27 – custodia e detenzione di cani o d’altri animali ............... 12 Art. 28 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico .................................................... 12 Art. 29 – Cattura dei cani o d’altri animali .................................. 13 Art. 30 – Tutela degli animali ................................................... 13 Art. 31 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali ............... 13 Art. 32 – Impianto ed uso dei macchinari .................................. 13 Art. 33 – Segnalazioni sonore, sirene ........................................ 13 Art. 34 – Dispositivi sonori d’allarme ......................................... 13 Art. 35 – Attività rumorose vietate ........................................... 14 Art. 36 – Attività rumorose ed incomode ................................... 14 Art. 37 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose ......... 15 Art. 38 – Mestieri girovaghi ..................................................... 15 Art. 39 – Trasporto d’oggetti .................................................... 15 Art. 40 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi ................. 15 Art. 41 – Deposito di cicli, ciclomotori, motocicli ......................... 15 Art. 42 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati ...................... 15 Art. 43 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati .................................. 15 Art. 44 – Protezioni in occasione di lavori ................................... 16 Art. 45 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse ........... 16 Art. 46 – Apertura di botole e chiusini ....................................... 16 Art. 47 – Pitture e verniciature fresche ...................................... 16 Art. 48 – Esposizioni ............................................................... 16 Art. 49 – Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento ............................................ 16 Art. 50 – Carichi sospesi ......................................................... 16 Art. 51 – Recinzioni ................................................................ 16 Art. 52 – Impianti, contatori e bombole del gas .......................... 17 Art. 53 – Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni ... 17 Art. 54 – Uso delle risorse idriche potabili .................................. 17 TITOLO IV° : NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI .......... 18 Art. 55 – Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni .......................................................... 18 Art. 56 – Importi delle sanzioni amministrative ........................... 18 Art. 57 – Sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi e delle cose ............................................... 18 TITOLO V° : DISPOSIZIONI FINALI ........................................................ 19 Art. 58 – Abrogazione di norme preesistenti ............................... 19 Art. 59 – Entrata in vigore ....................................................... 19 -4- TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana I. La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti. II. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s’intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente. III. Sono titoli di Polizia amministrativa le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento. IV. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, si intende per: a) Area pubblica e/o luogo pubblico, area o luogo normalmente accessibile alla generalità delle persone, animali, veicoli; b) Area privata e/o luogo privato, area o luogo nel quale sia del tutto escluso il pubblico passaggio delle persone, animali e veicoli, in cui l’accesso è materialmente sbarrato con recinzioni, cancelli, etc.; c) Area privata e/o luogo privato soggetto all’uso pubblico e/o al pubblico passaggio, area o luogo nella quale vi possano circolare indiscriminatamente le persone, gli animali ed i veicoli, anche temporaneamente; d) Corteo, seguito di persone che accompagna qualcuno per rendergli onore, ossequio e simili; fila di persone che prende parte ad una dimostrazione pubblica; e) Assembramento, adunata di persone, specialmente in luogo pubblico, per dimostrazioni, spettacoli insoliti e simili. Art. 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia urbana I. Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti ad egli attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia urbana. II. Il servizio di Polizia urbana è attuato dagli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge e di regolamento, l’obbligo di fare osservare le disposizioni dell’Autorità comunale e di accertare determinati fatti. -5- III. Salvo quanto disposto dall’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell’Autorità comunale destinati all’esercizio di attività per cui è prevista l’autorizzazione amministrativa o concessione comunale, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’Autorità. IV. Per l’accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale. Art. 3 – Richiesta e rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti I. Le richieste di concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco od al Responsabile del Servizio dell’ufficio competente, con apposita e motivata domanda, con l’osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dalla documentazione eventualmente prescritta. II. Per decidere in merito alla richiesta, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti. III. Prima del rilascio dell’autorizzazione, della concessione ed altri provvedimenti, il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente, all’occorrenza, ha facoltà di invitare l’interessato a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando a tale scopo un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni. IV. Il termine precedentemente indicato può essere prorogato, su richiesta dell’interessato, per giustificati motivi e particolarmente quando per l’utilizzazione del titolo si renda necessario l’approntamento di locali o l’esecuzione di lavori. V. Le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti sono rilasciati, con atto scritto, dal Sindaco o dai Responsabili del Servizio degli uffici competenti, secondo l’ordinamento interno. VI. Le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti s’intendono accordati: · personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare; · previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per il rilascio dell’atto medesimo; · senza pregiudizio per i diritti di terzi; · con l’obbligo, per il titolare, di ripagare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni concesse o autorizzate, solle-6- vando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per l’autorizzazione o la concessione rilasciate; · VII. sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte. Il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni provvedimenti: · alla stipulazione da parte del richiedente di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi; · a collaudi statici o a relazioni tecniche, da eseguirsi a spese del richiedente, da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune, sempre a spese del richiedente. VIII. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicate le limitazioni e le prescrizioni da osservare. Art. 4 – Esposizione e validità delle concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti I. Le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti di cui al presente regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per il quale sono stati concessi, in modo tale che essi siano chiaramente e facilmente visibili. II. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica. III. In caso di sottrazione, distruzione, deterioramento, furto o smarrimento, potrà essere richiesto copia o duplicato all’ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell’originale. IV. Le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito. V. Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti. VI. Qualora il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente lo ritenga opportuno, il rinnovo del provvedimento potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato. Art. 5 – Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti -7- I. Salvo speciali disposizioni di legge, le concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti rilasciati dal Comune possono essere sospesi quando sia accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente. II. Possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali sono stati rilasciati, o quando sopravvenga un motivo di pericolo per la pubblica incolumità. III. Possono inoltre essere revocati in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente. IV. La sospensione e la revoca dei provvedimenti sono adottate con ordinanza del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente. V. Il provvedimento s’intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto a terzi senza la necessaria autorizzazione del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente. VI. I provvedimenti revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato. VII. Il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente può disporre che gli atti relativi ai provvedimenti sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione. VIII. Il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. TITOLO II° PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO Art. 6 – Disposizioni generali I. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. II. E’ vietata qualsiasi forma di imbrattamento, sia con vernici sia con qualsiasi tipo di materiale, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria. III. Ai trasgressori, fatte salve le violazioni al Codice penale, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino. IV. E’ vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei luoghi preposti e con l’osservanza delle modalità -8- previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali. Art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici I. E’ proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, laboratori e simili, agli esercenti l’attività il commercio su aree pubbliche e a quanti occupino a qualsiasi titolo un’area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o causare la caduta o abbandonare, alcun residuo o rifiuto, sia solido sia liquido, che possa danneggiare o sporcare il suolo. II. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i locali o impianti e può essere fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all’esterno del locale un adeguato numero di contenitori per i rifiuti. Art. 8 - Cura e manutenzione di scarpate e fossi, estirpamento dell’erba e cura delle siepi e piante I. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle strade e delle acque, i proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il regolare deflusso delle acque. II. E’ fatto obbligo ai proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via di provvedere all’estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri perimetrali di cinta. Previa diffida, l’inottemperanza darà luogo, oltre che al pagamento della sanzione prevista, all’esecuzione dei lavori a cura del personale delegato dal Comune, con addebito delle spese sostenute. Art. 9 – Atti contrari al decoro ed al buon costume I. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi all’uopo destinati. Art. 10 – Manutenzione degli edifici I. I proprietari od i locatari di edifici, o parti di essi, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono: -9- · tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista; · curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico; · provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla tinteggiatura ed alla pulizia dei numeri civici; · tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo. II. Gli stessi soggetti proprietari o locatari sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, anche per gli inconvenienti cagionati dai volatili che si constatino nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato. III. Gli stessi soggetti proprietari sono obbligati alla messa in sicurezza degli edifici o di parti di essi in evidente stato di degrado e/o pericolanti. Art. 11 – Distribuzione di opuscoli e manifesti I. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sulle aree pubbliche. II. La distribuzione dei materiali sopra descritti, con l’osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta previa comunicazione al Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente ed in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone. E’ inoltre vietata in tutto il territorio comunale l’apposizione di volantini, opuscoli ed ogni altro tipo di materiale pubblicitario ed informativo sui veicoli in sosta. Art. 12 – Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe, proiezioni e notiziari luminosi I. Salvo quanto prescritto dal precedente articolo 11 del regolamento e da altri regolamenti o norme di legge, senza comunicazione scritta del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente, è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, manifesti, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand’anche non vi sia occupazione di suolo pubblico. II. Le norme precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi. - 10 - Art. 13 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico o di uso pubblico I. Senza autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio dell’ufficio competente è proibito esercitare lavori artigianali in luoghi pubblici o di pubblico passaggio. II. Il lavaggio e la riparazione dei veicoli o di altre cose mobili sono vietate. III. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito. Art. 14 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni I. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non possono essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dai luoghi stabiliti dall’autorità comunale. II. E’ vietato, altresì, distendere o appendere gli oggetti sopra menzionati alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco. III. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull’area pubblica o di uso comune. Art. 15 – Battitura di panni e tappeti I. E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico passaggio, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili. II. Le operazioni possono essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite con apposita ordinanza del Sindaco. Art. 16 – Pulizia di androni, logge, porticati, vetrine, negozi, pubblici esercizi, magazzini, locali ed abitazioni I. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, i pubblici esercizi, i magazzini, i locali e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio a coloro che transitano per la pubblica via. II. Il Sindaco può stabilire, con apposita ordinanza, in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate. Art. 17 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati - 11 - I. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell’ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono causare intasamento, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie destinate allo scolo delle acque meteoriche. II. I proprietari degli edifici, i locatari e chiunque ha titolo di godimento dell’immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersioni sul suolo pubblico. Art. 18 – Trasporto di letame, materiale di espurgo maleodoranti, concimazione dei terreni e cose I. Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente e delle altre Autorità competenti indicate dalle leggi speciali. II. L’autorizzazione non è richiesta per chi eserciti il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali da destinare al fine di fertilizzare i propri terreni agricoli, se dotati di relativo piano di spandimento autorizzato. III. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco. IV. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato. V. La concimazione dei terreni adibita ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta in prossimità di abitazioni, pozzi d’acqua potabile e corsi d’acqua, ad una distanza inferiore a 10 metri. Nelle fasce di tutela dei pozzi d’acqua potabile è vietato lo spandimento e le altre operazioni umane ai sensi del D. P. R. n. 236/1988 e successive modificazioni ed integtrazioni. E’ fatto assoluto divieto di effettuare la concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali e prodotti maleodoranti nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 agosto, salvo aratura immediata ed interramento. E’ fatto assoluto divieto di effettuare la concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali e prodotti maleodoranti nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 agosto, dalle ore 10,00 alle - 12 - ore 19,00, salvo aratura immediata ed interramento VI. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al primo comma del presente articolo può essere fatta soltanto su aree autorizzate dall’Autorità sanitaria. VII. Il Sindaco potrà, con ordinanza, limitare ulteriormente l’orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo VIII. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato. Art. 19 – Trasporto di materiali di facile dispersione I. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, quali rena, calce, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo tale da evitare dispersioni nel suolo e nell’aria. Art. 20 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio I. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dalle aree antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza. II. Nel caso di formazioni di ghiaccio ed abbondanti nevicate sui tetti, sui terrazzi, sui balconi, sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, i soggetti di cui al primo comma del presente articolo dovranno provvedere all’abbattimento ed allo sgombero di tali formazioni nei modi e nei tempi opportuni. III. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio adeguata e necessari segnaletica e sbarramenti in modo tale da evitare danni alle persone e alle cose. IV. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o deviazioni della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale, la quale stabilirà, caso per caso, l’orario di esecuzione e le eventuali cautele da adottare. V. E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare, versare o spargere acqua che possa gelare. - 13 - VI. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà, in nessun caso, essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo tale da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità. Art. 21 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni I. E’ vietato eseguire il carico, lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico ed in luoghi di pubblico passaggio dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento, in assenza si specifica autorizzazione. II. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al precedente comma, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati od autorizzati dall’Autorità comunale e dalle altre Autorità indicate dalle leggi in materia. III. Senza apposita autorizzazione, è vietato asportare i materiali in narrativa espressi dai luoghi appositamente destinati. IV. Il Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente, fatte salve le normative legislative e penali in materia, può ordinare la rimozione anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscano pregiudizio alla pulizia, decoro ed ordine del centro abitato. V. Ai trasgressori, fatte salve le disposizioni penali previste dalle leggi nazionali in materia, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sarà applicata la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del materiale depositato ed al ripristino dei luoghi. In caso d’inadempienza, previa diffida, la rimozione ed il ripristino dei luoghi saranno eseguiti d’ufficio, a spese dei trasgressori. Art. 22 – Emissioni ed esalazioni di fumo, vapori e polvere I. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. II. Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che provochino gli effetti di cui al primo comma del presente articolo, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente. III. E’ vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando possa derivare danno o molestia al vicinato o nei luoghi di pubblico passaggio. IV. I camini, i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in - 14 - genere, i condizionatori d’aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo tale da eliminare danno o molestia alle abitazioni circostanti. Se installate sulla pubblica via, le uscite degli scarichi aeriformi devono essere orientate verso l’alto, e ad una altezza non inferiore a due metri dal suolo. Art. 23 – Altri atti vietati I. In tutto il territorio di questo Comune, è vietato, se non espressamente autorizzato, in luogo pubblico od aperto al pubblico passaggio: a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali; b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti; c) collocare od appendere, senza apposita autorizzazione, addobbi, festoni, luminarie; d) eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi allo scopo destinati; e) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste; f) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane, e bagnarsi all’interno delle stesse; g) entrare nelle scuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle; h) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti; i) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti; j) sdraiarsi o salire sulle panchine; k) lasciar vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale; l) condurre, nelle località indicate da apposita ordinanza del Sindaco, animali molesti o che possono sporcare i luoghi soggetti al pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l’immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi; m) introdurre animali in tutti gli ambienti e nei luoghi in cui si effettua la preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione di alimenti e bevande; n) condurre animali negli impianti sportivi e nei parchi attrezzati; o) introdurre animali negli edifici comunali aperti al pubblico; p) introdurre animali all’interno del cimitero comunale. II. Fermo restando il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza, sono esclusi da taluni divieti riguardanti gli animali, - 15 - i cani – guida che accompagnano le persone prive della vista. Art. 24 – Caravan, roulotte, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti I. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, roulotte, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori dagli spazi a tale scopo destinati e consentiti. II. Il Sindaco può vietare comunque la sosta, anche temporanea, per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli e tende di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune. III. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l’impianto dei veicoli e delle attrezzature di cui al primo comma, anche nelle aree private, per motivi di igiene, di ordine e decoro dell’ambiente. IV. In tutto il territorio comunale è vietata la sosta, anche temporanea, alle carovane dei nomadi. Qualora tale divieto venga disatteso, il Sindaco, con apposita ordinanza, può ordinare lo sgombero immediato e richiedere, per la sua esecuzione, l’intervento della Forza Pubblica. V. Eventuali deroghe saranno autorizzate di volta in volta a richiesta dell’interessato. TITOLO III° QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO Art. 25 – Disposizioni di carattere generale I. In tutti i luoghi aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, o disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui. II. Negli edifici pubblici e nei locali gestiti dal Comune, quali uffici, sale di riunione, biblioteche, palestre, piscine, musei, dormitori, centri ricreativi, campi da giuoco, le persone devono mantenere un contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare tali sedi. Art. 26 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni - 16 - I. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno quarantotto ore prima di quello fissato per lo svolgimento. II. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti e divieti per la circolazione, l’avviso al Sindaco dovrà essere dato sessanta giorni prima. III. Sono esenti dall’obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali, in quanto regolamentati da specifica normativa nazionale. Art. 27 – Custodia e detenzione di cani o d’altri animali I. E’ vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica dei cittadini, in modo particolare durante la notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. E’ inoltre fatto assoluto divieto di detenere qualsiasi specie di animali esotici, pericolosi e/o protetti. II. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l’animale molesto od a porlo in condizioni tali da non disturbare. III. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo tale che non possano arrecare danno o molestia ai cittadini che transitano sulla pubblica via. IV. E’ fatto obbligo ai detentori dei cani di provvedere a registrare l’animale nel registro dell’anagrafe canina, presso il Servizio Veterinario dell’U.L.S.S. competente, nonché a fare applicare idoneo mezzo di identificazione, quali microchip o tatuaggio. V. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 23 lettera k), e fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi qualora affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee. E’ altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo tale da poter costituire pregiudizio per la quiete pubblica o possano essere causa di pericolo per la sicurezza in generale. Art. 28 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico I. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 23 lettere k), l), m), nei luoghi pubblici o sottoposti al pubblico passaggio tutti i cani devono essere muniti di collare e tenuti con idoneo e solido guinzaglio, di lunghezza non inferiore a centimetri ottanta. - 17 - II. Tutti i cani di grossa taglia, quali, ad esempio, i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori tedeschi, etc., nonché i cani di indole particolarmente aggressiva, dovranno essere muniti, nei luoghi sopra elencati, di idonea museruola. III. Nei giardini, negli orti, nelle aie e nei luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l’accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati da catena di idonea lunghezza o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Gli stessi potranno essere tenuti liberi e senza museruola, quando l’accesso a detti luoghi sia chiuso, adeguatamente sicuro e provvisto di cartello con l’indicazione “Attenti al cane”. IV. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: a) i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore; b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge; c) i cani delle forze di Polizia durante l’impiego per fini d’istituto. Art. 29 – Cattura dei cani o d’altri animali I. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale del Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente. II. E’ proibito impedire agli addetti alla cattura l’esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare. Art. 30 – Tutela degli animali I. E’ fatto divieto a chiunque di: a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, in contrasto con le norme vigenti in materia; b) abbandonare animali nel territorio del Comune; c) addestrare cani da guardia o per altri scopi ricorrendo alla violenza; d) detenere animali in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario, non prestando loro sufficienti cure sanitarie; e) prelevare dal loro ambiente naturale i gatti che vivono in libertà: essi potranno essere catturati soltanto da personale autorizzato. a) detenere cani legati a catena corta; la catena, se e quando necessaria, non deve avere una lunghezza inferiore a metri 4 (quattro) o avere il terminale che scorre lungo un cavo aereo e comunque in modo tale da permettere all’animale di muoversi senza pericolo di rimanervi impigliato. Il collare non deve es- II. E’ vietato: - 18 - sere troppo stretto; b) detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo, sufficientemente ampio ed al riparo dal sole e dalle intemperie. III. E’ vietato svolgere nel territorio del Comune spettacoli od altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali. IV. E’ fatto divieto di allevare e rivendere animali tenendoli in condizioni incivili, fermo restando che le attività di allevamento e vendita degli animali sono soggette alle autorizzazioni richieste dalle rispettive normative. V. In proposito, i negozianti od i venditori ambulanti, operanti nel territorio comunale, non possono detenere od esporre al pubblico animali da affezione per la vendita, custoditi in gabbie che limitino i loro movimenti, sì da impedirne le funzioni fisiologiche o da minacciare l’equilibrio fisico e psichico. VI. Tale divieto è esteso al commercio di animali in fiere o mercati. Art. 31 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali I. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l’uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, quali, ad esempio, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire o per tessitura, televisori, radio, impianti stereofonici, strumenti musicali, video giochi, etc., deve essere fatto con particolare moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica. Art. 32 – Impianto ed uso dei macchinari I. L’impianto ed uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo tale da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni. Art. 33 – Segnalazioni sonore, sirene I. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane, fatta eccezione, per quanto riguarda queste ultime, per i luoghi di culto. II. Negli stabilimenti industriali, l’uso delle sirene è consentito, dalle ore 06,00 alle ore 20,00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono comunque essere di breve durata, non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. - 19 - Art. 34 – Dispositivi sonori d’allarme I. L’impianto ed il funzionamento di segnali d’allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli od altri beni, e percepibili dall’esterno, sono soggetti all’osservanza delle seguenti prescrizioni: a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di metri 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro cinque minuti dall’inizio, anche se il segnale è intermittente; b) congiuntamente al funzionamento del segnale d’allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio, visibile dall’esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l’allarme. Allo stesso fine è facoltativa l’installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada od in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale di allarme. II. I segnali di allarme di cui al comma precedente debbono essere installati sugli edifici con l’osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia ed altre Forze dell’Ordine. Art. 35 – Attività rumorose vietate I. Sono vietate, in tutto il territorio comunale: a) le grida dei venditori di merce in genere; b) la pubblicità sonora; c) l’uso di amplificatori sonori, anche nei casi di manifestazioni temporanee, quali, ad esempio, spettacoli viaggianti, manifestazioni musicali, etc.; d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza adottare le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori. II. Le attività di cui al comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Sindaco o Responsabile del Servizio competente, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore ed attenendosi scrupolosamente alle particolari prescrizioni disposte caso per caso. III. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni. - 20 - Art. 36 – Attività rumorose ed incomode I. L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l’uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente. II. Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla industria e all’artigianato (Zona D), per le sorgenti sonore sono fissati i seguenti limiti di accettabilità: a) 70 decibel di giorno, intendendo per giorno il periodo compreso dalle ore 07,00 alle ore 21,00 dal 1 ottobre al 31 marzo e dalle ore 06,00 alle ore 21,00 dal 1 aprile al 30 settembre; b) 70 decibel di notte, intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dal 1 ottobre al 31 marzo e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 dal 1 aprile al 30 settembre. III. V. Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (Zona A), per le sorgenti sonore sono fissati i seguenti limiti di accettabilità: a) 65 decibel (B) di giorno, intendendo per giorno il periodo compreso dalle ore 07,00 alle ore 21,00 dal 1 ottobre al 31 marzo e dalle ore 06,00 alle ore 21,00 dal 1 aprile al 30 settembre; b) 55 decibel (A) di notte, intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dal 1 ottobre al 31 marzo e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 dal 1 aprile al 30 settembre. IV. Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono interessate da parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), (Zona B), per le sorgenti sonore sono fissati i seguenti limiti di accettabilità: a) 60 decibel (B) di giorno, intendendo per giorno il periodo compreso dalle ore 07,00 alle ore 21,00 dal 1 ottobre al 31 marzo e dalle ore 06,00 alle ore 21,00 dal 1 aprile al 30 settembre; b) 50 decibel (A) di notte, intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dal 1 ottobre al 31 marzo e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 dal 1 aprile al 30 settembre. Il rumore dovrà essere rilevato all’esterno dello stabilimento o edificio all’interno dei quali insiste la fonte di produzione della sorgente sonora, al suolo e ad una distanza uguale all’altezza del muro di cinta. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico ed i rilevamenti e le - 21 - verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità ed all’interno degli ambienti abitativi. VI. E’ ammessa una tolleranza di 5 decibel, oltre il rumore di fondo, durante il periodo diurno, ed una tolleranza di 3 decibel durante il periodo notturno. VII. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità. VIII. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l’orario delle attività di cui al presente articolo. IX. Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni. Art. 37 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose I. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all’aperto verranno accertati d’ufficio o a richiesta degli interessati, con l’ausilio dei competenti uffici del servizio ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto). II. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo. Art. 38 – Mestieri girovaghi I. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza autorizzazione del Sindaco od il Responsabile del Servizio dell’ufficio competente, in tutto il territorio comunale. Art. 39 – Trasporto d’oggetti I. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee. II. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto. III. Gli oggetti rigidi, come tubi, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono essere sorretti da almeno due persone. IV. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi. - 22 - Art. 40 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi I. E’ vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo. Art. 41 – Deposito di cicli, ciclomotori, motocicli I. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. II. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio o alla circolazione, in assenza dei legittimi proprietari, potranno essere rimossi dagli operatori della Forza Pubblica e depositati in idoneo locale, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse. Art. 42 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati I. Ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. II. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie, dei muri e delle recinzioni. III. Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina e di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno il godimento del fabbricato hanno l’obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all’Autorità comunale. IV. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere. Art. 43 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati I. Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie, luci, aste, bandiere ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune. - 23 - II. L’innaffiamento o l’irroramento dei fiori e delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l’acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati o di pubblico transito. Art. 44 – Protezioni in occasione di lavori I. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai di imprese in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici e colori e liquidi di qualsiasi genere possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico. Art. 45 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse I. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere. II. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità. Art. 46 – Apertura di botole e chiusini I. E’ vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso dell’Autorità comunale. II. Le operazioni di cui al comma precedente possono venire autorizzate con l’osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone. Art. 47 – Pitture e verniciature fresche I. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati. Art. 48 – Esposizioni I. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità. - 24 - Art. 49 – Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento I. Salvo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia di occupazione degli spazi pubblici e dalla normativa di legge in merito, l’installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo tale da evitare pericoli per chiunque si trovi nel suolo pubblico od aperto al pubblico. II. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo tale da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sull’altrui proprietà III. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo tale da offrire la minima resistenza al vento. IV. Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni. Art. 50 – Carichi sospesi I. Le manovre con carichi sospesi su aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione dell’Autorità comunale. II. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire. Art. 51 – Recinzioni I. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate. Art. 52 – Impianti, contatori e bombole del gas I. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi. II. Il titolare e l’utente dell’impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall’installatore o da un tecnico qualificato dalla quale risulti che l’impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente. III. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall’esterno, con esclusione del vano scale. IV. E’ fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole - 25 - con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati. V. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all’aperto. Art. 53 – Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni I. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato: a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas fuori dei luoghi a tale scopo destinati e autorizzati; b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esserci tracce di prodotti infiammabili od esplodenti; c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro vicinanze; d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone; e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio; f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l’accesso o l’uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi. II. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge per la prevenzione degli incendi, nonché dall’art. 22 del presente regolamento e dal punto c) del comma precedete, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati ed insistenti sul suolo, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle ferrovie. III. Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi Art. 54 – Uso delle risorse idriche potabili I. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l’uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l’uso dell’acqua potabile della rete - 26 - idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza. TITOLO IV° NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI Art. 55 – Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni I. Per l’accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione dell’Autorità per gli accertamenti, il pagamento in misura ridotta e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 56 – Importi delle sanzioni amministrative I. Gli importi minimi e massimi per le violazioni al presente Regolamento di Polizia Urbana saranno determinati ed aggiornati con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Art. 57 – Sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi e delle cose I. Fatte salve le altre disposizioni di legge in merito, quando la violazione abbia arrecato danni al patrimonio comunale, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona obbligata in solido il ripristino dello stato dei luoghi o delle cose o l’eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine, quale sanzione amministrativa accessoria. TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI Art. 58 – Abrogazione di norme preesistenti I. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile con la presente normativa. Art. 59 – Entrata in vigore I. Il presente regolamento, previa approvazione, entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nelle forme di legge. - 27 - Indice analitico A F addobbi 21 aiuole 21 alberi 21 alimenti 21 allarme vedi rumori anagrafe canina vedi cani animale 21, 24, 29 area pubblica 15 assicurazione 13 attività rumorose vedi rumori autorizzazioni concessioni vedi autorizzazioni esposizione vedi rilascio fiori 21 fosse vedi cisterne fumo 20 G gas 31 ghiaccio vedi neve girovaghi 28 vedi nomadi gru 31 guinzaglio vedi cani I illuminazione 16 imbrattamento vedi decoro incendi 32 B battitura vedi panni biancheria 17 bruciare 20 buon costume 15 L lavori artigianali vedi autorizzazioni, concessioni, esposizione letame 18 locali pubblici vedi rumori C cani 23 vedi molestia, quiete pubblica caravan vedi roulotte carichi sospesi vedi gru cartelli 16 catena vedi cani cattura vedi cani cerimonie vedi manifestazioni ciclomotori vedi motocicli cimitero 21 cisterne 30 concimazione 18 condizionatori d’aria 21 cortei vedi manifestazioni M macchinari vedi rumori manifestazioni 22 manifesti 16 vedi distribuzione manutenzione degli edifici 15 molestia 21 monumenti 21 motocicli 29 museruola vedi cani N neve 19 nomadi vedi sosta D O danni 12 decadenza 13 decoro vedi pulizia degrado 16 diritti 12 distribuzione 16 opuscoli vedi distribuzione ornamento 29 P panchine 21 panni 17 persone vedi pulizia piante 15 pitture vedi verniciature polvere vedi fumo potatura 15 potatura delle siepi 15 proiezioni 16 E emissioni vedi fumo escrementi 21 esplosioni vedi incendi esposizione vedi autorizzazioni, concessioni espurgo 18 - 28 - proroga vedi termine protezioni 30 pubbliche fontane 21 pubblicità sonora vedi rumori pulizia 14, 17 Q quiete pubblica 23 S sanzioni amministrative 33 scarpate e fossi 15 scavi vedi cisterne sgombero vedi neve sicurezza delle persone 22 siepi 15 sirene vedi rumori sospensione 13 sosta 22 vedi roulotte sterpi vedi bruciare T R recinzioni 31 residui di costruzioni 20 responsabilità civile 13 restauri 16 revoca 13 rifiuti 14 rifiuti di giardinaggio vedi bruciare rilascio 12 riparazione 17 risorse idriche 32 roulotte 22 rumori 25 tende vedi roulotte termine 12 tinteggiatura 16 trasporto 19 trasporto d’oggetti 28 V vagare vedi animale; cani vapori vedi fumo veicoli in sosta vedi distribuzione verniciature 30 violazioni 33 volatili 16 - 29 -