Il medico competente
La sorveglianza
sanitaria
Dottor Fabio Filippi
05/06/2012
INTRODUZIONE
CODICE ICOH – OBIETTIVI DELLA
MEDICINA DEL LAVORO
• proteggere e promuovere la salute dei
lavoratori
• sostenere ed incrementare le loro capacità
lavorative
• istituire e mantenere un ambiente di lavoro
salubre e sicuro per tutti
• promuovere l’adattamento del lavoro alle
capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto
conto il loro stato di salute.
• ....
• sulla base del principio di equità, gli
OML dovranno aiutare i lavoratori sia ad
ottenere che a mantenere il loro posto di
lavoro, nonostante eventuali problemi di
salute o handicap.
INTRODUZIONE
Sorveglianza sanitaria
Definizione di SORVEGLIANZA
Definizione lessicale
“l’azione di sorvegliare, vigilare, tenere sotto controllo persone o cose, seguire
con attenzione qualcosa che interessa particolarmente”
(Vocabolario della Lingua Italiana Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da
Giovanni Traccani)
“seguire attentamente gli aspetti, gli sviluppi di una situazione, di un fenomeno”
(Grande Dizionario Italiano di Aldo Gabrielli),
“seguire con attenzione l'evolversi di un fenomeno”
(Dizionario della Lingua Italiana Sabatini Coletti).
INTRODUZIONE
Sorveglianza sanitaria
Definizione di SORVEGLIANZA
Definizione giuridica
(D.Lgs. 81/2008, Art. 2, lettera m)
«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello
stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai
fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa;
Aspetti generali
Il tema della sorveglianza sanitaria costituisce uno degli aspetti
maggiormente innovativi della riforma della normativa sulla salute e sicurezza
sul posto di lavoro.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 numero 81 (così come coordinato dalla Legge 7 luglio numero 88
e dal D.Lgs. 3 agosto 2009 numero 106) ha trattato a fondo la materia, con l’obiettivo di
superare le insufficienze e le criticità della normativa pre-esistente.
In particolare il decreto correttivo rimanda ad una successiva ridefinizione da
parte della Conferenza Stato-Regioni procedure e strumenti tecnici che in fase
di prima applicazione avevano presentato ancora forti criticità.
Il ruolo del medico competente all’interno del sistema della prevenzione
aziendale risulta ora accresciuto, soprattutto in base ad un maggior
coinvolgimento nel processo di valutazione dei rischi (Cap. III, Sez. A).
Aspetti generali
Il ruolo del medico competente all’interno
dell’azienda va inteso oggi in modo ampio,
principalmente come supporto al datore di lavoro e a
tutto il sistema destinato alla valutazione dei
rischi e alla messa a punto della strategia preventiva più
adeguata all’interno dell’azienda.
L’obiettivo finale del suo intervento sul singolo lavoratore
consiste nella ottimizzazione del rapporto
tra il lavoratore stesso e la sua mansione (e i suoi
contenuti), attraverso azioni sulla idoneità
(limitando e vietando compiti e operazioni ritenuti
dannosi) e/o sulla mansione (adattandola alle
caratteristiche del lavoratore).
Aspetti generali
La sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione per
i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute, cioè ad agenti di natura
chimica, fisica, ergonomica o biologica suscettibili di provocare una malattia
da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposizione (Cap. VII).
Per le attività lavorative che espongono a questi agenti di rischio le norme
specifiche stabiliscono dei limiti di esposizione che non devono essere
superati.
Il rispetto di tali valori limite non costituisce tuttavia una garanzia assoluta che
tuteli tutti i lavoratori esposti, in quanto è diversa la suscettibilità individuale in
relazione a differenze di genere, di età, delle caratteristiche genetiche e alla
presenza coesistenza di eventuali patologie extralavorative.
Aspetti generali
La sorveglianza sanitaria ha quindi lo scopo di verificare le condizioni di
salute di ciascun lavoratore in relazione ai possibili effetti dovuti all’esposizione
lavorativa, così da adottare particolari misure di prevenzione a livello
individuale.
Nel contempo, a livello collettivo, la sorveglianza sanitaria consente di
osservare gli effetti sulla salute di gruppi omogenei di lavoratori esposti agli
stessi rischi, permettendo così di valutare l’efficacia delle misure di prevenzione
adottate.
Aspetti generali
In base all’Art. 41, comma 1, l’obbligo della sorveglianza sanitaria ricorre
in tutti i casi in cui è esplicitamente prevista dalle norme specifiche sui
singoli rischi:
1.
Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, at. 168)
2.
Videoterminali (Titolo VII, art. 176)
3.
Rumore (Titolo VIII, art. 185 e196)
4.
Vibrazioni (Titolo VIII, art. 185 e 204)
5.
Campi elettromagnetici (Titolo VIII, art. 185 e 211)
6.
Radiazioni ottiche artificiali (titolo VIII, art. 185 e 218)
7.
Agenti chimici (Titolo IX, art. 229)
8.
Agenti cancerogeni (Titolo IX, art. 242)
9.
Amianto (Titolo IX, art. 259)
10. Agenti biologici (Titolo X, art. 279)
Aspetti generali
Oltre ai suddetti casi, l’obbligo della sorveglianza sanitaria è previsto da
disposizioni normative che non sono state ricomprese nel D.Lgs. 81/2008,
ma che rimangono comunque vigenti:
1.
2.
3.
4.
Lavoro nei cassoni ad aria compressa (D.P.R. 321/1956)
Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive (D.P.R. 128/1959 e
D.Lgs. 324/1996)
Silice libera cristallina (D.P.R. 1124/1965)
Radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995) – La sorveglianza sanitaria dei lavoratori suscettibili
di esposizione a radiazioni ionizzanti classificati in Categoria A (radiazioni più elevate) deve essere
effettuata da un medico autorizzato, cioè un medico competente iscritto in un apposito elenco nominativo
presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali, a seguito di verifica delle competenze tecniche e professionali nella materia
specifica
5.
6.
Lavoro a bordo di navi passeggeri, mercantili e da pesca (D.Lgs. 271/1999)
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003)
Aspetti generali
Inoltre la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai fini della verifica di
assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per la sicurezza,
l’incolumità o la salute di terzi – L’art. 41, comma 4, richiama esplicitamente questo aspetto
che è disciplinato da norme specifiche su alcol (L. 125/2021) e Provvedimento 16 marzo 2006 della
Conferenza Stato-Regioni e su tossicodipendenze (D.P.R. 309/1990, Intesa del 30 ottobre 2007 e
Provvedimento del 18 settembre 2008 della stessa Conferenza). Il D.Lgs 106/2009 prevede che tali norme
tecniche siano rivisitate.
Aspetti generali
Ulteriori obblighi di sorveglianza sanitaria possono essere stabiliti dalla
Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro istituita dall’articolo 6 del testo Unico.
Nomina del medico
competente
In tutte queste circostanze il datore di lavoro deve nominare il medico competente
•
sia ai fini della sorveglianza sanitaria
•
sia ai fini della valutazione dei rischi
Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
a)
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo.
... Omissis ...
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
medico competente
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro
o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma
dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di
attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
medico competente
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare
appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico
competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco
dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla
Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale
attività.
medico competente
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al
programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale
successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal
programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento
del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.
medico competente
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 39
Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico
della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti
scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei
rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi
un medico con funzioni di coordinamento.
Sorveglianza sanitaria
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di
cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi lavorativi.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) ABROGATA;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Sorveglianza sanitaria
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica (finalizzata
ad accertare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica)
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica (finalizzata a verificare il permanere delle condizioni di
idoneità alla mansione specifica)
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
/
Sorveglianza sanitaria
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla
mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
(allo scopo di fornire al lavoratore le indicazioni utili a proseguire il controllo del suo stato di
salute dopo la fine dell’esposizione , per una diagnosi precoce di eventuali effetti tardivi)
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute
di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore
di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei
dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3,
del presente decreto.
Sorveglianza sanitaria
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), ebis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e
di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009 (!!! ???), con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per
l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
Sorveglianza sanitaria
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime
uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di
validità.
Sorveglianza sanitaria
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
Sorveglianza sanitaria
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori
pur garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Sorveglianza sanitaria
Tutte le tipologie di visita possono essere integrate da
accertamenti diagnostici mirati ai rischi
ritenuti necessari dal medico competente ed eseguiti a cura e a spese del
datore di lavoro
A tal fine il medico competente adotta specifici
protocolli sanitari
tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati, riportandoli nelle cartelle
sanitarie e di rischio del lavoratore
Nel caso di esposizione ad agenti chimici per i quali è fissato un valore limite
biologico, il protocollo diagnostico deve comprendere esami di
monitoraggio biologico
Sorveglianza sanitaria
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Alla luce delle suddette disposizioni, si deve rilevare che l’obbligo di assegnazione a
mansione diversa, ove possibile, sia generalmente incombente in capo al datore
di lavoro a prescindere dalla tipologia contrattuale (assunzione a tempo
indeterminato o determinato) con cui il lavoratore è stato assunto.
La disposizione si traduce nell’obbligo per il datore di lavoro, una volta accertata la
inidoneità alla mansione specifica del lavoratore, di valutare tenendo conto delle
condizioni oggettive della sua organizzazione e soggettive derivanti dalla
preparazione e dalla formazione del lavoratore, la possibilità di assegnarlo ad altra
mansione, equivalente o inferiore
Secondo l’orientamento dominante della Giurisprudenza, la disposizione va
interpretata come una sintesi tra diritto alla ricollocazione del lavoratore e la
libertà di iniziativa economica del datore di lavoro (Art. 41 della Costituzione
Civile), in virtù del quale adibire a diversa mansione il lavoratore è il frutto di
una valutazione di concreta fattibilità, in relazione alla struttura
organizzativa aziendale
Sorveglianza sanitaria
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Ai fini della configurabilità di un legittimo licenziamento per giustificato motivo, non è
sufficiente la inidoneità del lavoratore ad effettuare la propria mansione, necessita
infatti anche la prova della impossibilità di reimpiego dello stesso lavoratore
nell’ambito della organizzazione aziendale.
Onere della prova che incombe sul datore di lavoro.
L’ipotesi risolutoria del contratto di lavoro è configurabile solo nel caso di inidoneità
permanente alla mansione e non temporanea, in quanto in questo seconda
ipotesi, il giudizio espresso sul lavoratore può trasformarsi nel tempo sia in senso
di una inidoneità permanente ma anche nel senso opposto, nel ripristino della
piena idoneità.
Sorveglianza sanitaria
obblighi dei lavoratori
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli
accertamenti sanitari comunque disposti dal medico competente
(Art. 20, Comma 2, lettera i e il contributo che segue)
Tale obbligo non riguarda le vaccinazioni non previste da norme speciali
(Art. 279, comma 2 lettera a)
Sorveglianza sanitaria
obblighi dei lavoratori
Per quanto attiene alla possibilità di licenziare il lavoratore che rifiuti si sottoporsi
alle visite e che non sia possibile adibire ad altre mansioni, occorre ricordare
come la Giurisprudenza abbia più volte sottolineato come un rifiuto del dipendente
a sottoporsi alle visite costituirebbe una grave ingerenza nell’operato del datore
di lavoro, ove paralizzasse l’esercizio del potere disciplinare comportando una
limitazione della punibilità del lavoratore stesso. Verrebbe così a crearsi una
situazione in cui un lavoratore può assumere decisioni su se stesso in tema di
sicurezza.
Tale situazione è stata ripetutamente dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione,
in quanto trasformerebbe la posizione di garanzia del datore di lavoro in una
ingiustificata responsabilità oggettiva.
Sorveglianza sanitaria
obblighi dei lavoratori
A fronte di un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite, il datore di lavoro dovrà
pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari (nel rispetto
delle norme in materia di sanzioni disciplinari dettate dallo Statuto dei Lavoratori)
al fine di “convincere” il lavoratore a cambiare idea.
Se tali sanzioni non raggiungono lo scopo, il datore di lavoro potrà ricorrere al
licenziamento, sempre che ricorra un giustificato motivo e una giusta causa, in
quanto la non idoneità non nasce da una oggettiva condizione di salute del
lavoratore, bensì da una soggettiva volontà di non collaborazione alla tutela di un
bene costituzionalmente protetto come quello della salute e dal venir meno agli
obblighi previsti dagli articoli 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) e 2106
(sanzioni disciplinari) del Codice Civile.
Analogo ragionamento deve essere fatto nel caso in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi a
esami clinici.
Sorveglianza sanitaria
obblighi dei lavoratori
Del resto, se è vero che l’espletamento della sorveglianza sanitaria è un obbligo
incombente in capo al datore di lavoro, è altrettanto vero che, ai sensi dell’articolo
20 del D.Lgs. 81/2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Il comma 2, lettera a), della suddetta disposizione precede in particolare che i lavoratori
debbano “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro”.
Sorveglianza sanitaria
obblighi dei lavoratori
Questa tesi è avvalorata dalla possibilità di una sanzione penale prevista dal legislatore
a carico del lavoratore che non si sottoponga al controllo.
L’Art. 59 del D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che “i lavoratori sono puniti con
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 660 euro per la violazione
dell’articolo 20 Comma 2 Lettera i)”, cioè nel caso che il lavoratore violi l’obbligo di
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti
dal medico competente.
Sorveglianza sanitaria
In tema di visite a richiesta, di visite pre-assuntive e di visite alla ripresa
del lavoro dopo un’assenza per motivi si salute superiore a 60 giorni i
decreti legislativi 81/200/ e 106/2009 hanno introdotto rilevanti novità
rispetto alla normativa previgente
Sorveglianza sanitaria
visita a richiesta del lavoratore
Già il D.Lgs. 626 del 1994 prevedeva la visita a richiesta del lavoratore a
condizione che tale richiesta fosse correlata ai rischi lavorativi, per quanto
in una formulazione abbastanza confusa, che aveva dato luogo ad
interpretazioni della Giurisprudenza di difficile attuazione nella pratica
sanitaria d’azienda.
La nuova formulazione è decisamente più ampia e apparentemente priva
di incertezze. La visita medica a richiesta viene effettuata nei
confronti di qualsiasi lavoratore, che sia o meno sottoposto a
controlli sanitari preventivi e periodici.
Tale visita può essere richiesta da un’alterazione dello stato di salute del
lavoratore che si sospetti possa essere indotta dall’attività lavorativa
svolta, come anche da una condizione patologica di certa origine
extralavorativa, che tuttavia rappresenti una controindicazione
all’espletamento della mansione specifica.
In ogni caso il medico competente è chiamato a valutare la compatibilità
dello stato di salute del lavoratore con l’attività lavorativa e ad
esprimere il giudizio di idoneità.
Sorveglianza sanitaria
visita a richiesta del lavoratore
È così evidente come in tal modo venga affidata al medico competente la
responsabilità di molte situazioni precedentemente ritenute di pertinenza
esclusiva di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi
dell’articolo 5 della Legge 300 del 1970.
In particolare in riferimento alle visite effettuate per patologie non professionali,
per rischi non normati, per inabilità alla mansione, in tutti i casi in cui sia lo
stesso lavoratore a richiedere l’accertamento.
Sorveglianza sanitaria
visita alla ripresa del lavoro
Una visita di idoneità alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di
salute superiore a 60 giorni è prevista in maniera esplicita dal D.Lgs. n.
106 del 2009 e deve essere eseguita anche se non è il lavoratore a
richiederla.
Sorveglianza sanitaria
visita in fase pre-assuntiva
Sempre il D.Lgs. “correttivo” n.106 del 2009 cancella il divieto per il medico
competente di eseguire le visite preventive in fase pre-assuntiva.
Nei casi in cui vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria il datore di lavoro ha la
facoltà di scegliere se far eseguire tale visita (dal cui esito dipenderà
l’assunzione o meno del lavoratore) dal medico competente.
Sorveglianza sanitaria
In tema di giudizio di idoneità
A conclusione della visita medica il medico competente formula un giudizio di
idoneità alla mansione specifica alla quale il lavoratore è o dovrà
essere adibito, tenendo conto non solo delle condizioni di salute del
lavoratore, ma anche prendendo in considerazione il costo energetico, lo
stress psicologico e il possibile rischio intrinseco.
In base all’esito degli accertamenti effettuati il giudizio può essere di idoneità
piena, di idoneità parziale (temporanea o permanente – con prescrizioni
o limitazioni) o di inidoneità (temporanea o permanente). Nei casi di
idoneità parziale e/o inidoneità temporanea devono essere specificati i
limiti temporali di validità.
GIUDIZIO DI IDONEITà
Il giudizio di idoneità deve sempre essere comunicato per iscritto sia al
lavoratore che al datore di lavoro anche in caso di idoneità piena (Art. 41
comma 8).
Spetta al datore di lavoro vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alle
mansioni per cui è prevista la sorveglianza sanitaria senza il relativo
giudizio di idoneità (Art. 18 Comma 1 lettera b).
Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le prescrizioni indicate dal medico
competente e, nel caso di idoneità parziale e/o inidoneità alla mansione
specifica (temporanea o permanente) deve destinare, per quanto
possibile, il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di
salute (Art. 42).
GIUDIZIO DI IDONEITà
Avverso qualsiasi tipo di giudizio espresso dal medico competente è
ammesso il ricorso all’organo di vigilanza, cioè all’Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competente sul luogo di lavoro (Art.
41 Comma 4), che può:
• confermare
• modificare
• revocare
il giudizio.
Viene quindi definitivamente chiarita la possibilità di presentare ricorso anche
nel caso di giudizi di idoneità piena.
L’organo di vigilanza si configura come una sede di seconda istanza a cui
è sempre possibile rivolgersi.
GIUDIZIO DI IDONEITà
Nel complesso le nuove disposizioni mirano ad eliminare la ridondanza tra
medico competente e organismi di cui all’Art. 5 della Legge 300 del 1970,
legittimando sempre il giudizio del medico competente e assicurando la
tutela del lavoratore attraverso l’istituto del ricorso.
GIUDIZIO DI IDONEITà
Di fronte ad un giudizio di idoneità con limitazioni il medico competente esprime
un parere di compatibilità specifica
e mette in gioco la propria competenza per favorire quel processo di integrazione positiva
del lavoratore affetto da patologia all’interno dell’azienda
In tal senso valuta adeguatamente i lavoratori con deficit nelle loro capacità lavorative residue per
inserirle nel posto adatto, attraverso l’analisi dei posti di lavoro, di forme di sostegno, di
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti.
Il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore giudicato idoneo con limitazioni una
prestazione non compatibile con le sue minorazioni e
nell’affidare i compiti al lavoratore tiene conto delle capacità e delle condizioni
dello stesso in rapporto alla sua salute e sicurezza, concordemente con quanto
concerne il limite della sua idoneità
Ottimizzare l’ “utilizzo” delle residue capacità lavorative del lavoratore con idoneità
condizionata nel contesto aziendale consente all’impresa di utilizzare al meglio la forza
lavoro e al lavoratore di trarre maggior soddisfazione dal lavoro svolto aiutandolo a sentirsi
“normale”
GIUDIZI DI IDONEITà difficili
Nonostante la Medicina del Lavoro debba promuovere e mantenere il più alto
grado di benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore e nonostante
che il lavoro deve essere adattato all’uomo e non viceversa,
nonostante i miglioramenti delle condizioni di lavoro da un punto di vista
igienico ed ergonomico che aprono un la possibilità di un migliore
inserimento lavorativo dei soggetti portatori di patologia,
i giudizi di idoneità possono portare alla discriminazione di soggetti
invalidi per quanto riguarda il diritto al lavoro
GIUDIZIO DI IDONEITà
di un lavoratore disabile
Di fronte ad un lavoratore disabile, egli stesso può chiedere che venga
accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di
salute indipendentemente dalla presenza di rischi normati.
Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa
delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso
l'azienda.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i
possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, si accerti la definitiva
impossibilità di inserire il disabile all'interno dell'azienda.
GIUDIZIO DI IDONEITà
di un lavoratore disabile
UN CORRETTO APPROCCIO VALUTATIVO DEVE NECESSARIAMENTE FONDARSI
SUI SEGUENTI CRITERI:
DIAGNOSI CLINICA CERTA ED ACCURATA, SOPRATTUTTO NEI TERMINI DELLA
INFERMITA’, ESAMINANDO LA SUA EVENTUALE EMENDABILITA’
TERAPEUTICA E LA SUA POTENZIALE EVOLUTIVITA’.
INQUADRAMENTO DELLA MENOMAZIONE RAPPORTANDOLA ALL’ATTIVITA’
LAVORATIVA ED ALL’EVENTUALE USURA VERIFICANDO
CONTEMPORANEAMENTE IL REQUISITO DELLA SUA PERMANENZA, QUALE
STATO SOMATO-PSCICHICO DUREVOLE SENZA PREVISIONE DI
CAMBIAMENTO A BREVE SCADENZA.
Vale il principio per cui è indispensabile valutare la capacità complessiva individuale
residua, in quanto conta non tanto quanto si è perso, ma, soprattutto, quel che è
residuato al fine di consentire il recupero e di attribuire al singolo caso la valenza
assistenziale che gli compete nella prospettiva di una sua idonea integrazione
lavorativa
GIUDIZIO DI IDONEITà
di un lavoratore disabile
IN ALTRI TERMINI:
•
IL PUNTO DI PARTENZA E’ COSTITUITO DALLA MENOMAZIONE
DELLA INTEGRITA’ PSICO-FISICA CHE RAPPRESENTA L’ELEMENTO
VALUTATIVO FONDAMENTALE.
•
IL PUNTO DI ARRIVO: IL DISABILE DEVE ESSERE DEFINITO NON
SOLO PER LA CAPACITA’ FUNZIONALE PERDUTA, MA ANCHE E
SOPRATTUTTO PER LA SUA CAPACITA’ FUNZIONALE RESIDUA AL
FINE DI CONSENTIRE IL SUO RECUPERO ED IL SUO POSSIBILE
COLLOCAMENTO LAVORATIVO IN MANSIONE CONGRUE AL SUO
STATO
E’ del tutto evidente che una precisa quantificazione medico-legale di una
menomazione rappresenta la fase preliminare per l’apprezzamento di un
eventuale danno.
GIUDIZIO DI IDONEITà
di un lavoratore disabile
IL REQUISITO DELLA PERMANENZA
QUALE STATO SOMATO-PSCICHICO DUREVOLE SENZA PREVISIONE
DI CAMBIAMENTO A BREVE SCADENZA
E IL MECCANISMO DELLA RIVEDIBILITA’
ALCUNE PATOLOGIE, BENCHE’ A BREVE SCADENZA NON PRESENTANO
GENERALMENTE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE SUL PIANO CLINICO
TALI DA DETERMINARE VARIAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITA’, IN
TEMPI PIU’ LUNGHI, POSSONO INVECE PRESENTARE SOSTANZIALI
MUTAMENTI, SIA IN SENSO POSITIVO, GRAZIE ALLA LORO
EMENDABILITA’ TERAPEUTICA, CHE IN SENSO NEGATIVO, PER LA
LORO NATURALE EVOLUZIONE, TALI DA DETERMINARE, AI GRADI
ESTREMI DI VARIABILITA’, UNA CONDIZIONE DI INABILITA’
ASSOLUTA A QUALSIASI LAVORO O, AL CONTRARIO, LA PERDITA
DELLO STATO DI INVALIDITA’ IN QUANTO L’INCIDENZA FUNZIONALE
SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA NON RAGGIUNGE PIU’ LA MISURA
RICHIESTA DAL DISPOSTO LEGISLATIVO
Obblighi
del medico competente
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 25
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
Obblighi del medico
competente
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 25
Obblighi del medico competente
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo
di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.
196, e con salvaguardia del segreto professionale;
Obblighi del medico
competente
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 25
Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci
anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) ABROGATA;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a
tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
Obblighi del medico
competente
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 25
Obblighi del medico competente
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
Obblighi del medico
competente
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 25
Obblighi del medico competente
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Cartella sanitaria
e di rischio
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il
luogo di custodia concordato tra datore di lavoro e medico competente.
Il datore di lavoro conserva l’originale della cartella per almeno 10 anni.
La relazione sui risultati
anonimi e collettivi
I risultati della sorveglianza sanitaria costituiscono una preziosa fonte di
informazioni per confermare l’efficacia delle misure preventive adottate a
seguito della valutazione dei rischi.
La sorveglianza sanitaria va quindi oltre la verifica dell’idoneità del singolo
lavoratore e deve comprendere una valutazione epidemiologica delle
risultanze in relazione ai rischi ed alle misure preventive adottate.
A tal fine (Art. 25 Comma 1 Lettera i) il medico competente redige annualmente
una relazione, elaborata statisticamente, che viene presentata al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in occasione della riunione
periodica, illustrandone il significato.
La relazione sui risultati
anonimi e collettivi
Questo obbligo, previsto anche dalla normativa previgente, è reso ancor più
cogente dal D-Lgs. 81/2008 che prevede che detta relazione:
1.
deva essere scritta
2.
deve consentire di trarre conclusioni utili ai fini della valutazione dei rischi
e della definizione delle misure preventive adottate o da adottare
Comunicazione al s.s.n.
L’art. 40 del D.Lgs. 81/2008 introduce l’obbligo di comunicare annualmente al
S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) alcune informazioni relative ai dati
sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
In tal modo si intende acquisire in maniera sistematica al meno un primo nucleo
di informazioni essenziali sullo stato di salute dei lavoratori e sul
fenomeno delle malattie professionali (in genere sottostimato).
Le informazioni da comunicare sono indicate nell’Allegato 3 B. La definizione
dei contenuti e delle modalità di trasmissione era demandata all’uscita,
entro il 31 dicembre 2009, di un successivo decreto attuativo. In assenza
di tali indicazioni i suddetti obblighi di comunicazione non sussistono.
.............................................
SCHEMA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DE
SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DELL'ART. 40 E DELL'ALLEGATO 3B DEL D.LGS.
1 Anno di riferimento della Comunicazione
INT EST AZIONE SCHEDA (da compilare dal Medico Competente)
2
3
4
5
6
7
Ragione Sociale Impresa
Denominazione Unità Locale
Partita IVA della Ragione Sociale
Codice Fiscale della Ragione Sociale
Indirizzo Unità locale (via e numero civico)
Comune dell'Unità locale
DATI RESI DISPONIBILI DAL DATORE DI LAVORO
*
DAT I SULLA IMPRESA *
8 Indirizzo Sede Legale (via e numero civico) (da indicare qualora diverso dall'Unità Locale)
9 Comune della Sede Legale (da indicare qualora diverso dall'Unità Locale)
1
10 Codice attività economica (ATECO)
DAT I SU OCCUPAT I, INFORT UNI E ASSENZE *
Maschi
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
totale lavoratori subordinati equivalenti 2
totale lavoratori equivalenti con altri tipi di contratto 3
infortuni denunciati
giorni assenza per infortunio e/o malattia professionale DI COMPETENZA INAIL
giorni assenza per malattia non di competenza INAIL
giorni assenza per congedo di maternità (sia obbligatoria che facoltativa) e paternità
DAT I FORNIT I DAL MEDICO COMPET ENT E
DAT I SUL MEDICO COMPET ENT E
Cognome
Medico Competente (Cognome Nome)
Codice Fiscale Medico Competente
Indirizzo Medico Competente
Recapito telefonico Medico Competente
Indirizzo posta elettronica Medico Competente
DAT I SU MALAT T IE PROFESSIONALI E IDONEIT A'
Maschi
N. MP segnalate
Femmine
N.
N.
N.
N.
N.
N.
Nome
Femmine
Tipologia MP segnalate (codifica DM 14.01.08) 4
n. lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria
n. lavoratori visitati nel'anno di riferimento
n. idonei
n. idoneità parziali (cioè idoneità con prescrizioni/limitazioni) temporanee
n. idoneità parziali (cioè idoneità con prescrizioni/limitazioni) permanenti
n. inidoneità temporanee
n. inidoneità permanenti
DAT I FORNIT I DAL MEDICO COMPET ENT E
PROT OCOLLO SANIT ARIO
IL “FAMIGERATO” ALLEGATO 3 B
medico competente
Vediamo ora in dettaglio chi è
il medico competente
LA FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE NEL
TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO:
UN COLLABORATORE
INDISPENSABILE PER IL
DATORE DI LAVORO
Chi è il medico competente
Il medico competente è il medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui
ricorre tale obbligo
È nominato dal datore di lavoro o dal dirigente (Art. 18 Comma 1 Lettera a) previa consultazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 Comma 1 Lettera c)
È una figura tecnica, scelta in maniera discrezionale dal datore di lavoro.
Nello svolgimento delle sue funzioni è vincolato non solo dalle norme deontologiche della
professione sanitaria, ma anche da norme specifiche che ne disciplinano in maniera
puntuale ruolo e compiti. Sono norme penalmente sanzionate, che hanno il chiaro
intendimento di rendere autonomo il medico dalle possibili ingerenze del datore di lavoro o di
chiunque altro.
Nel D.Lgs. 81/2008 vi è un esplicito richiamo al rispetto del codice etico della Commissione
Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH).
Il datore di lavoro, per parte sua, deve verificare che il medico competente osservi gli
obblighi a lui imposti (Art. 18 Comma 1 Lettera g), risultando quindi corresponsabile in
caso di inadempienza.
In ogni caso il datore di lavoro deve assicurare al medico le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti, garantendogli l’autonomia.
I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
L’attività del medico competente
non si esaurisce con la sorveglianza sanitaria,
egli è un consulente a pieno titolo del datore di lavoro,
che collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la
valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione con
riguardo particolare ai rischi per la salute.
Il D.Lgs. 106/2009 ha enfatizzato il ruolo del medico competente nel processo
di valutazione dei rischi, introducendo una sanzione, prima non prevista,
per il medico che non assicuri la collaborazione al datore di lavoro in
questa fase.
NOTA:
Non è del tutto chiaro se la sua partecipazione alla valutazione dei rischi sia
limitata alle sole situazioni in cui ricorre l’obbligo della sorveglianza
sanitaria.
I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA
Si deve riconoscere che tra le novità più salienti del decreto 81, integrato dal
decreto 106/09, c'è proprio un diverso disegno della figura del medico
competente.
La figura del medico competente emerge dal nuovo testo sulla sicurezza con
caratteristiche nuove rispetto al passato. La spia di questa volontà
innovativa del legislatore sta proprio nella definizione che ne dà l'art. 2,
lett. h), secondo cui il medico competente è la figura che, in possesso di
uno dei titoli di cui all'art. 38, "collabora, secondo quanto previsto dall'art.
29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto".
È rilevante l'assoluta novità consistente nel definire il medico prima di tutto
come collaboratore del datore di lavoro nel processo di valutazione dei
rischi.
I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA
Sembra dunque che il legislatore voglia valorizzare la funzione di consulente
del datore di lavoro, soprattutto per ciò che riguarda il processo di
valutazione dei rischi, piuttosto che la funzione tecnica del medico che
provvede al rilascio dei giudizi di idoneità.
Ci si sarebbe aspettati, coerentemente con la tradizionale costruzione in ordine
alla responsabilità del collaboratore consulente del datore di lavoro che,
per questa sua funzione di consulente, il medico competente non fosse
esposto ad alcuna sanzione penale. E invece, e questa è la novità più
dirompente, la norma contenuta nell'art. 58 del T.U. punisce il medico
competente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600
euro per la violazione dell'art. 25 comma 1 lett. a) con riferimento esplicito
alla mancata collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei
rischi.
È difficile capire a quale esigenza risponda questa scelta del legislatore. Si
potrebbe superficialmente pensare che la sanzione debba servire a
responsabilizzare maggiormente il medico nella fase della valutazione dei
rischi.
I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA
Si tratta di una scelta legislativa assai rozza dal momento che si tratta di professionisti
per i quali non dovrebbe essere necessaria la prospettazione della sanzione
penale per ottenere prestazioni professionali qualificate.
Il nuovo testo di legge finisce per colpire il medico competente per una
responsabilità che non può essergli ragionevolmente attribuita.
Infatti la gestione dell'intero processo di valutazione del rischio sfugge al medico
competente, il quale non può prendere l'iniziativa di dare corso alla
valutazione dei rischi prescindendo dal datore di lavoro, né può obbligare il
datore di lavoro a consultarlo.
È’ vero però il contrario: che il datore di lavoro può "obbligare" il medico
competente a partecipare alla valutazione dei rischi dal momento che egli ha in
mano l'arma formidabile della minaccia di sostituirlo.
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della personalità della responsabilità
penale, ci si chiede quale obbligo proprio il medico competente abbia in materia di
valutazione dei rischi che non è, come è noto, obbligo rivolto principalmente al
medico competente, ma al datore di lavoro.
Si può ragionevolmente aggiungere che qualche censura si potrebbe rivolgere invece al
medico competente che rifiuti di partecipare alla valutazione dei rischi.
I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA
Nella realtà manca al medico competente ogni potere di iniziativa ed ogni
strumento giuridico per costringere il datore di lavoro a farlo partecipare al
processo di valutazione.
La logica (giuridica) sottesa a questa previsione vorrebbe che fosse il datore di lavoro a
dover chiedere l'adempimento da parte del medico e ad essere sanzionato se la
valutazione dei rischi non vede la partecipazione del medico competente (tanto
più che, in mancanza di adempimento da parte del medico, egli può certamente
procedere alla sua sostituzione).
Si tratta di un sistema, fino ad ora profondamente rispettoso della diversità dei ruoli del
committente e del consulente, che viene improvvisamente stravolto
dall'introduzione di un'autonoma sanzione penale per il medico competente che
'non collabora'. Ma, come abbiamo dimostrato, non vi è nessuna ragione perché i
compiti tipici del datore di lavoro si trasferiscano al consulente determinandone
una qualche responsabilità.
I consulenti proprio perche “consulenti” erano esonerati dalla responsabilità perché
non si può trasferire sul consulte parte o tutto l’obbligo cui è tenuto il datore di lavoro
I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
CONTRIBUTO DEL DOTTOR BENIAMINO DEIDDA
il medico competente è titolare di una duplice funzione
Egli sta, per così dire, a cavallo tra la linea consultiva (quale consulente del datore
di lavoro in materia di salute dei lavoratori) e la linea operativa (in quanto è
chiamato a prestare la sua opera di medico, titolare di conoscenze
scientifiche che pone al servizio dei lavoratori).
Da questa doppia funzione dovrebbe in teoria discendere
•
la responsabilità penale personale per quanto riguarda l'opera di medico e
•
l‘irresponsabilità penale per quanto riguarda l'opera di consulente del datore
di lavoro
I compiti del medico competente
valutazione dei rischi
Riassumendo
Introdotta nella norma la sanzione penale per il medico competente non
collaborazionista nella valutazione dei rischi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’obbligo della valutazione dei rischi spetta al datore di lavoro
L’obbligo non è del medico competente
È compito del datore di lavoro avviare il processo di valutazione dei rischi
Il datore di lavoro può obbligare il medico competente a partecipare alla valutazione dei
rischi, pena la revoca dell’incarico
Di fronte ad una eventuale inerzia del datore di lavoro al medico competente manca invece
ogni potere di iniziativa
È ingiusto in questi casi che sia attribuita la condotta omissiva al medico competente
Non vi è nessuna ragione perché i compiti tipici del datore di lavoro si trasferiscano al
consulente determinandone una qualche responsabilità
Non si può trasferire sul consulte parte o tutto l’obbligo cui è tenuto il datore di lavoro
La responsabilità del medico competente viene individuata solo in quei casi in cui il
datore di lavoro lo abbia formalmente ed esplicitamente invitato e sollecitato a
partecipare ed il medico si sia comunque sottratto all’impegno
PISA sentenza di condanna cha ha fatto discutere
Nomina del medico
competente
Una domanda che spesso ci si pone è: ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro è comunque obbligato a nominare un medico
competente o è tenuto a farlo soltanto nel caso in cui sussiste l’obbligo di
sottoporre a sorveglianza sanitaria i propri lavoratori dipendenti ?
Sull’argomento necessita effettuare un approfondimento
(contributo dell’Ing. Gherardo Porreca)
I compiti del medico competente sono descritti nell’art. 25 dello stesso decreto come
obblighi, penalmente sanzionati. A seguito di una attenta lettura di tale articolo si
osserva che la sorveglianza sanitaria è solo uno degli obblighi di questa figura
professionale in quanto se ne possono individuare altri che con la sorveglianza
sanitaria stessa non hanno nulla a che fare.
Più precisamente l'art. 25 fissa sostanzialmente e chiaramente i settori di operatività del
medico competente in azienda e li individua in una fase preliminare collaborativa e
di consulenza medica ed in una fase successiva ed eventuale di sorveglianza
sanitaria.
Nomina del medico
competente
Il primo obbligo/compito che l'art. 25 assegna al medico competente è quello della collaborazione
con il datore di lavoro in base al quale il medico competente (Comma 1 Lettera a): “collabora
con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”, ...
Omissis ...
Con la lettera b) vengono poi affidate al medico competente le incombenze relative alla
programmazione ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, se necessaria, e quindi
con le lettere dalla c) alla i) tutte le altre incombenze collegate alla sorveglianza sanitaria.
Nomina del medico
competente
L’articolo 18 del Testo Unico inerente gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti,
d’altro canto, se pure al comma 1 lettera a) indica che gli stessi devono nominare
il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal Testo Unico, lasciando quindi pensare indirettamente, a seguito di una
prima e non approfondita lettura, che la presenza del medico competente fosse
necessaria soltanto nel caso di obbligatorietà della sorveglianza sanitaria,
alla lettera g) dello stesso comma 1 indica però che il datore di lavoro e i dirigenti
devono “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto” e quindi, di conseguenza, l’osservanza anche di tutti
gli obblighi riportati nell’art. 25 compreso anche quello relativo alla collaborazione
alla valutazione dei rischi.
Quindi, a seguito di una lettura combinata dei due citati articoli 25 e 18 discende
senza ombra per lo meno il dubbio che il primo intervento che il medico
competente sia chiamato ad operare presso qualsiasi azienda è quello della
collaborazione, quale consulente medico, nella valutazione dei rischi e nella
gestione della sicurezza sul lavoro e che solo successivamente può essere
nominato per la effettuazione della eventuale sorveglianza sanitaria.
Nomina del medico
competente
Ora si osserva che l'affermazione appena fatta sul ruolo che il medico competente deve
rivestire nella organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, benché sembra
essere la più logica e la più conforme all'esigenza di garantire le migliori condizioni
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, viene
contrastata da una interpretazione, che per la verità si riscontra anche abbastanza
diffusa, secondo la quale il medico competente debba essere invece nominato dal
datore di lavoro soltanto nel caso in cui vi sia dell’obbligo della sorveglianza
sanitaria,
convinzione che deriva un po' in verità dalla lettura di alcune espressioni, anche
contraddittorie, presenti nel Testo Unico a partire dall’art. 18 comma 1 lettera a) il
quale, nell’introdurre l’obbligo da parte del datore di lavoro di nominare il medico
competente, indica letteralmente che “Il datore di lavoro e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad
essi conferite, devono: a)nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto legislativo”
quando sarebbe stato più opportuno aggiungere “e di tutti gli altri compiti previsti dal
presente decreto legislativo” cosi come poi è stato fatto del resto nel successivo
punto g) dello stesso articolo.
Nomina del medico
competente
Non appare poi tanto coerente il legislatore con quanto appena detto in alcuni
passaggi dello stesso Testo Unico come ad esempio nel medesimo
articolo 18 al punto d) allorquando, nell’introdurre l’obbligo da parte del
datore di lavoro di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di
protezione individuale, precisa che ciò va fatto “sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove
presente”,
o allorquando con l’art. 35, riferito all’obbligo della riunione periodica, indica che
alla riunione medesima, oltre che al datore di lavoro o ad un suo
rappresentante, al RSPP ed al RLS, partecipa anche il medico
competente “ove nominato”, lasciando così intendere con queste
espressioni ("ove presente" e "ove nominato") che si possano verificare
dei casi di attività lavorative in cui non sia necessaria la presenza del
medico competente anche nella fase collaborativa riguardante la
organizzazione della sicurezza nell’azienda e che precede la fase della
effettuazione della valutazione dei rischi.
Nomina del medico
competente
Con l’art. 29, poi, riportante le modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi, il legislatore è arrivato addirittura a contraddirsi rispetto a quanto
già indicato nell’art. 25 dello stesso decreto legislativo in quanto al comma
1 dispone che” Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41”, articolo che riguarda la
sorveglianza sanitaria, lasciando intendere ancora una volta che la
collaborazione del medico competente è richiesta solo nei casi in cui è
obbligatoria appunto la sorveglianza sanitaria contrariamente a quanto già
aveva esplicitamente indicato nell’art. 25 citato con il quale il medico
competente (lettera a) viene chiamato a collaborare con il datore di lavoro
e con il RSPP alla valutazione dei rischi anche ai fini di programmare ,
ove necessario, la sorveglianza sanitaria medesima.
Nomina del medico
competente
Ed ancora analogamente il legislatore, con l’art. 45 del Testo
Unico riguardante il primo soccorso, richiede al datore di
lavoro, tenendo conto della natura della attività svolta e delle
dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, di prendere i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza sentito il medico
competente “ove nominato” contrariamente a quando già
indicato con il citato art. 25 che chiama invece il medico
competente a collaborare con il datore di lavoro nella
organizzazione proprio del servizio di primo soccorso,
prendendo in considerazione i particolari tipi di lavorazione e
di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Nomina del medico
competente
A parte quindi queste “sviste” e queste palesi contraddizioni che comunque
ingenerano dei dubbi nel lettore e costituiscono una mancanza di
chiarezza che invece nella circostanza è assolutamente necessaria
se si pensa che si ha a che fare con degli obblighi penalmente
sanzionati, una interpretazione logica porta a concludere che il medico
competente, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, o dello stesso datore di lavoro, è tenuto, previa una visita
preventiva in azienda per rendersi conto della organizzazione della stessa
e delle problematiche legate ai luoghi di lavoro, a partecipare alla
valutazione dei rischi per quanto di propria competenza ed a suggerire al
datore di lavoro le misure da attuare in azienda per tutelare la salute e la
integrità psico-fisica dei lavoratori, nonché a collaborare nella redazione
del documento di valutazione dei rischi che, si rammenta, dovrà riportare il
suo nominativo, quale medico competente che ha partecipato alla
valutazione dei rischi e ciò a conferma, in definitiva, che il medico
competente andrebbe individuato prima della valutazione dei rischi e
prima della individuazione dell'obbligo della sorveglianza sanitaria.
Nomina del medico
competente
Non di meno gli estensori della norma, in via
informale, si sono espressi indicando che
la collaborazione del medico competente è
richiesta solo nei casi in cui è obbligatoria
la sorveglianza sanitaria.
D’altra parte risulta difficile immaginare un
rapporto di lavoro con l’azienda che non
necessiti della sorveglianza sanitaria.
I compiti del medico competente
La sua attività inizia negli ambienti di lavoro che visita di norma una volta
l’anno. Il medico può comunque decidere una diversa periodicità,
comunicandola al datore di lavoro che la annota nel documento di
valutazione dei rischi.
Non vi è più l’obbligo, previsto dalla normativa previgente, di effettuare i
sopralluoghi congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione.
Il medico competente collabora alla programmazione delle indagini
ambientali per la valutazione dell’esposizione, mentre sul datore di
lavoro ricade l’obbligo di fornirgli tempestivamente i risultati, anche ai fini
dell’annotazione nelle cartelle sanitarie e di rischio (Art. 25 Comma 1
Lettera m).
Collabora inoltre all’organizzazione del Primo Soccorso, adattando le misure
generiche previste dalla normativa alla tipologia dei rischi, con particolare
rigurado alla definizione dei presidi medico-chirurgici.
Partecipa all’attività di informazione e formazione dei lavoratori.
I compiti del medico competente
Una novità di rilievo è rappresentata dal ruolo del medico competente
nell’attuazione di programmi volontari di promozione della salute.
Questa indicazione prefigura un modello diverso e più vicino e più vicino a
quello di altri paesi europei, nei quali la sorveglianza sanitaria in azienda
non è più solo il controllo periodico dell’idoneità lavorativa, ma
un’occasione di prevenzione a tutto campo, che affronta anche tematiche
legate agli stili di vita, secondo un’idea, ancora poco radicata nel nostro
paese, che non vi può essere sicurezza sul lavoro se non nel contesto di
una sicurezza globale e della prevenzione di tutti i fattori di rischio,
lavorativi ed extralavorativi.
NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE,
L’ORGANISMO PARITETICO (UNIONE
INDUSTRIALE PRATESE - C.G.I.L. - C.I.S.L. U.I.L.) HA COMMISSIONATO UNO STRUMENTO
INFORMATIVO SUI RISCHI TRASVERSALI.
IL LAVORO E’ COORDINATO DALLA F.I.L.
(FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO).
FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI PRATO.
E’ COSTITUITO DA PAGINE MOBILI DA INSERIRE
NEI MANUALI PER LA SICUREZZA DEGLI
OPERATORI IN AZIENDA.
MI E’ STATA AFFIDATA LA PARTE CHE TRATTA I
PROBLEMI ALCOL-CORRELATI E I PROBLEMI
LEGATI A ERRORI NELL’ALIMENTAZIONE.
I compiti del medico competente
Il medico del lavoro deve pertanto profondere un maggior impegno e ricoprire
un ruolo preminente all’interno dell’azienda per perseguire lo scopo
prefissato: la promozione della salute del lavoratore.
Dovrà essere valorizzata ulteriormente la sua figura nel ruolo pubblicistico
che gli compete.
Questa mancanza di delimitazione fra problematica occupazionale e vita
extralavorativa deve prospettare un nuovo atteggiamento culturale verso il
problema, non confinando più il lavoratore unicamente nel suo ambito
aziendale, passando così dal concetto di salute del lavoratore a quello più
ampio di salute del cittadino
E’ auspicabile a tal fine una maggiore collaborazione tra medici del lavoro e
medici di base, che oggi presenta spesso eccessiva criticità.
Obblighi del datore di lavoro
nei riguardi del medico
competente
A questo punto può essere utile
un riepilogo sull’argomento
Obblighi del datore di lavoro
nei riguardi del medico
competente
Obblighi
Riferimento
normativo
Nominare il medico competente, previa consultazione del
RLS nei casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria
Art. 18 Comma 1
Lettera a)
Assicurare al medico competente le condizioni necessarie per Art. 39 Comma 4
lo svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia
Fornire al medico competente informazioni su natura dei
Art. 18 Comma 2
rischi, risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori,
organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle
misure preventive e protettive, impianti e processi produttivi,
infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati dagli
organi di vigilanza
Obblighi del datore di lavoro
nei riguardi del medico
competente
Obblighi
Riferimento
normativo
Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
a lui demandati
Art. 18 Comma 1
Lettera g)
Inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste
dal programma di sorveglianza sanitaria
Art. 18 Comma 1
Lettera g)
Vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Art. 18 Comma 1
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
Lettera bb)
prescritto giudizio di idoneità
Attuare le misure indicate dal medico competente e, nel caso
di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove
possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di
salute
Art. 42 Comma 1
Obblighi del datore di lavoro
nei riguardi del medico
competente
Obblighi
Riferimento
normativo
Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di
lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Art. 18 Comma 1
Lettera g-bis)
In caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati
dal medico competente rivedere il documento di valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione
Art. 29 Comma 3
Garantire a propria cura e spese l’esecuzione delle visite
mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti
diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico
competente
Art. 41 Comma 4
Obblighi del datore di lavoro
Obblighi del datore di lavoro
Obblighi del datore di lavoro
OBBLIGHI del medico
OBBLIGHI BUROCRATICI
Sono finiti i bei tempi della “303” in cui bastava fare la prevenzione delle malattie professionali
bibliografia
1 - Il Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro dopo il Correttivo (D.Lgs. N. 106/2009) a cura
di Michele Tiraboschi e Lorenzo Fantini – Edizioni Giuffrè Editore 2009 (Riferimento
prevalente)
2 - La figura del medico competente nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: un
collaboratore indispensabile per il datore di lavoro – intervento dell’Ing. Gherardo Porreca
3 – Tecnopatie Emergenti: Le patologie dell’arto superiore - 1° Convegno dell’Associazione Medici
del Lavoro della Provincia di Prato (2007)
4 – Inserimento lavorativo del soggetto disabile – intervento del Prof. Piero Sartorelli – Volterra
2005
5 – Assunzione degli invalidi civili – intervento Dr. T. Cassina – Congresso Nazionale ANMA 2003
6 – Manuale per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro – Carlo Ponzecchi, Fabio Filippi –
F.I.L. S.p.a. Prato e Regione Toscana - 2003
7 – Inserimento dei disabili nel modo del lavoro – lezione Dr. Fabio Filippi - F.I.L. S.p.a. Prato 2003
8 – Decreto legislativo numero 81/2008 coordinato con L.88/09 e D.L. 106/2009
9 - Compiti e responsabilità del medico competente - Marzo 2011
NELLA SPERANZA DI NON AVERVI UBRIACATI
DI NORME E NOTIZIE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
La lezione è scaricabile dal sito:
www.filippimedilav.it