ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI IVREA, PINEROLO E TORINO
Enti non commerciali
destinatari di agevolazioni
Torino, 24 febbraio 2010
Gruppo di Studio Enti No Profit
Trattandosi di un argomento vasto e complesso i Relatori si concentreranno sui seguenti
Enti Non Commerciali ed alla disamina di un case study:
Enti non commerciali destinatari di agevolazioni
A cura del Dottor Lorenzo Ferreri
O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. 460/97
A cura del Dottor Andrea Gippone
Analisi di un caso pratico
A cura del Dottor Riccardo Petrignani
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Premessa
Il Codice Civile individua tre figure giuridiche
qualificabili come enti no profit:
Associazioni
Fondazioni
Comitati
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FONDAZIONI:
 Fondazioni ordinarie
 Fondazioni enti lirici (D.lgs. n. 367 del 1996)
 Fondazioni bancarie ( L. n. 218 del 1990 “legge Amato”)
 Fondazioni assistenziali (L. n. 6972 del 1890)
 Fondazioni di istruzione agraria (L. n. 770 del 1913)
 Fondazioni scolastiche (R.D.M. n. 1297 del 1928)
 Fondazioni universitarie (R.D. n. 1592 del 1933; art. 59 co.
3 Legge n. 388 del 2000 e D.P.R. 254 del 2001)
 Fondazioni culturali (D.lgs. n. 368 del 1998)
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ASSOCIAZIONI:
 Associazioni generiche  riconosciute o non
riconosciute
- Vi sono inoltre le associazioni strutturalmente
qualificate per beneficiare delle agevolazioni fiscali:
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Associazioni sportive dilettantistiche (L. n. 398/1991)
Pro loco (L. 398/1991)
Associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000)
Organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991)
Organizzazioni di volontariato di protezione civile (L.
n. 225/1992)
 Istituzioni culturali (L. n. 534/1996)
 Associazioni di consumatori (L. n. 281/1998)
 Associazioni e circoli di cultura cinematografica (L. n.
1213/1965 e D.Lgs. n. 28/2004)





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Altre figure:
 ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997)
 Impresa sociale (D.Lgs. n. 155/2006)
 Società di mutuo soccorso (art. 11 della L. n.
3818/1886)
 Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero
degli Esteri (L. n. 49 del 1987)
 Ipab - istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza –
vecchio e nuovo ordinamento (L. n. 6972 del 1890 e
D.Lgs. n. 207/2001)
 Cooperative sociali (L. 381/1991)
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Interessano in questa sede:
 Fondazioni universitarie (R.D. n. 1592/1933; art. 59 co. 3
della L. 388/2000; D.P.R. n. 254/2001)
 Enti di ricerca pubblici o vigilati dal Miur (L. n. 137/2002;
D.Lgs. n. 128/2003))
 Associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2001)
ONLUS:
 Organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991)
 Cooperative sociali (L. n. 381/1991)
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Tipologie di agevolazioni per il donante:
DEDUZIONI:
- Presuppone l’esistenza di
un reddito
- Da’ diritto a un eventuale
credito d’imposta
DETRAZIONI:
- Detrazione d’imposta dall’imposta
lorda
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Tipologie di agevolazioni per il donante:
Deduzioni
PIU’ DAI MENO VERSI (L. 80/2005):
- Possono donare: persone fisiche, giuridiche e enti non
commerciali
- Possono ricevere: ONLUS, Associazioni di promozione
sociale, le fondazioni e le associazioni riconosciute
aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e
paesaggistico (art. 14 comma 1)
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Come può avvenire la donazione?
• Denaro
• Prestito di personale
• Prodotti alimentari e farmaci
• Altri beni, non di lusso, non commercializzabili
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LE MODALITA’ DI VERSAMENTO A VOLTE SONO REGOLAMENTATE:
- Tramite banca o ufficio postale o altre modalità tassative
(previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97 e della L. 400/1988 art. 15
comma 1 lettera i-bis e i-ter).
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OBBLIGHI E FORMALITA’ IN CAPO AL BENEFICIARIO
- Redazione rendiconti
- Tenuta scritture contabili
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FONDAZIONI UNIVERSITARIE
PERSONA FISICA
- Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir)
IMPRESA
- Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)
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UNIVERSITA’
PERSONA FISICA
- Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir)
IMPRESA
- Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)
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ENTI DI RICERCA
PERSONA FISICA
- Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir)
IMPRESA
- Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)
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PERSONE GIURIDICHE CON FINALITA’
ESCLUSIVE DI ASSISTENZA SOCIALE E
SANITARIA E RICERCA SCIENTIFICA
IMPRESA
- Deduzione 2% dal reddito d’impresa (art. 100, co. 2, lett. a), Tuir)
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FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CON
SCOPO STATUTARIO LO SVOLGIMENTO O LA
PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
IMPRESA
- Deduzione integrale (art. 1, comma 353 L. 266/2005)
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FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
DI RICERCA SCIENTIFICA NEL SETTORE DELLA SANITA’
AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE
IMPRESA
- Deduzione integrale (art. 100, comma 2, lett. o), Tuir)
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ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
PERSONA FISICA
-Detrazione del 19% per importo non superiore a 2.065,82 euro
(art. 15, co. 1, lett. i-quater),
- Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui
(art. 14 L. 80/2005)
IMPRESA
- Deduzione 2% del reddito nella misura massima di 1.549 euro
(art. 100, co 2 lett. l), Tuir)
- Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui
(art. 14 L. 80/2005)
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ONLUS
(ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)
(COOPERATIVE SOCIALI)
PERSONA FISICA
- Detrazione del 19% per importo non superiore a 2.065,83 euro
(art. 15, co. 1, lett. i-bis),
- Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui
(art. 14 L. 80/2005)
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ONLUS
(ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)
(COOPERATIVE SOCIALI)
IMPRESA
- Deduzione non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito
(art. 100, co. 2 lett. h), Tuir)
-Deduzione nel limite del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente, del
personale assunto a tempo indeterminato (art. 100, co. 2, lett. i),Tuir)
- Deduzione 10% del reddito con un limite massimo di 70.000 annui
(art. 14 Legge 80/2005)
- Cessione gratuita alimentari e farmaci e altri beni non commerciabili (art.
13, comma 2 e 3, D.lgs. 460/1997)
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IL TERMINE ONLUS E’ STATO INTRODOTTO DAL D.LGS.
460/1997 E QUALIFICA DETERMINATI ENTI QUALI
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE
LE ONLUS DEVONO POSSEDERE CONTEMPORANEAMENTE I
SEGUENTI REQUISITI:
 REQUISITI SOGGETTIVI
 REQUISITI OGGETTIVI
 REQUISITI STATUTARI
CIRCA I REQUISITI SOGGETTIVI, LA NORMA INDIVIDUA
QUATTRO TIPOLOGIE DI ENTI:
1.ENTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS;
2.ENTI CONSIDERATI ONLUS DI DIRITTO;
3.ONLUS PARZIALI;
4.ENTI IN OGNI CASO ESCLUSI
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1. ENTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS:
•
•
•
•
•
LE ASSOCIAZIONI;
I COMITATI;
LE FONDAZIONI;
LE SOCIETA’ COOPERATIVE;
ALTRI ENTI DI CARATTERE PRIVATO
2. ENTI CONSIDERATI ONLUS DI DIRITTO:
•
•
•
•
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE;
COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA L.381/91;
CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI
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3. ENTI CONSIDERATI ONLUS PARZIALI:
• GLI ENTI ECCLESIASTICI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE
CON LE QUALI LO STATO HA STIPULATO PATTI, ACCORDI O
INTESE;
• LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
REGOLARMENTE ISCRITTE AL REGISTRO O CON IL
RICONOSCIMENTO DAL MINISTERO
4. ENTI CHE NON POSSONO ESSERE ONLUS:
• GLI ENTI PUBBLICI;
• LE SOCIETA’ COMMERCIALI;
• PARTITI E MOVIMENTI POLITICI;
• LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;
• LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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IL REQUISITO OGGETTIVO E’ RISPETTATO QUANDO L’ENTE
PERSEGUE UN FINE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE.
IN PARTICOLARE DEVE OPERARE ESPRESSAMENTE IN UNO
DEI SETTORI INDICATI DALLA NORMA
I SETTORI DI ATTIVITA’ SI SUDDIVIDONO IN DUE
RAGGRUPPAMENTI:
• ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA;
• ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA.
RIENTRANO FRA LE ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA:
• ASSISTENZA SOCIALE SOCIO SANITARIA;
• BENEFICENZA;
• TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI
INTERESSE ARTISTICO E STORICO;
• PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE
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RIENTRANO FRA LE ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’
CONDIZIONATA:
• ASSISTENZA SANITARIA;
• ISTRUZIONE;
• FORMAZIONE;
• SPORT DILETTANTISTICO;
• PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE;
• TUTELA DEI DIRITTI CIVILI
AFFINCHE’ UNA ONLUS CHE OPERA IN UN SETTORE A
SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA MANTENGA IL PROPRIO
STATUS, E’ NECESSARIO CHE INDIRIZZI LA PROPRIA
ATTIVITA’ NEI CONFRONTI DI SOGGETTI BISOGNOSI, COSI’
COME INDICATO DALLA CIRCOLARE 168/E DEL 1998
EMANATA DAL MINISTERO
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I REQUISITI STATUTARI VENGONO RISPETTATI PREVEDENDO
NELLO STATUTO:
•
•
•
•
•
•
•
PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE;
IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DIVERSE AD ECCEZIONE
DI QUELLE CONNESSE;
IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI;
OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI
SCIOGLIMENTO;
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO;
OBBLIGO DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA’
DELLA STRUTTURA;
IMPIEGO DI UTILI O AVANZI SOLO PER ATTIVITA’
ISTITUZIONALI.
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PER ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLE ISTITUZIONALI SI
INTENDONO:
• QUELLE ANALOGHE, SVOLTE NEI SETTORI A
SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA, NEI CONFRONTI DI
SOGGETTI NON SVANTAGGIATI;
• LE ATTIVITA’ ACCESSORIE PER NATURA, IN QUANTO
INTEGRATIVE DELLE STESSE.
LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA’ SONO AMMESSE A
CONDIZIONE CHE:
• NON SIANO PREVALENTI RISPETTO A QUELLE
ISTITUZIONALI;
• I RELATIVI PROVENTI NON SUPERINO IL 66% DELLE SPESE
COMPLESSIVE DELL’ORGANIZZAZIONE.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI RISERVATE ALLE ONLUS SONO LE
SEGUENTI:
• NON RILEVANZA FISCALE DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI;
• ATTIVITA’ CONNESSE COMUNQUE DECOMMERCIALIZZATE;
• SUI CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI NON SI
APPLICA LA RITENUTA DEL 4%;
• IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA SU ATTI
TRASLATIVI DI BENI IMMOBILI.
ALLE ONLUS CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’
ISTITUZIONALE E CONNESSA (E PERTANTO
DECOMMERCIALIZZATA) RIMANE COMUNQUE LA
SOGGETTIVITA’ IRAP PER CIO’ CHE CONCERNE LE
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A DIPENDENTI E
COLLABORATORI (CALCOLATA CON IL CSD. METODO
RETRIBURTIVO)
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LE ONLUS CHE HANNO FATTO RICHIESTA E RICEVUTO IL
CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE, SONO TENUTE A TENERE
SEPARATA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
RICEVUTO E DEL SUO IMPIEGO.
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Analisi di un caso pratico
Una organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta nel Registro
del Volontariato Piemonte, opera da quindici anni in un piccolo Comune
della Provincia di Torino, occupandosi di persone diversamente abili per
le quali organizza iniziative di assistenza anche psicologica nei confronti
delle famiglie.
Dopo tanti anni di operatività sul territorio alcuni aderenti capiscono
che l’OdV non è lo strumento giuridico più adatto a garantire la
continuità dell’assistenza a favore dei beneficiari e loro stessi intendono
promuovere una iniziativa che possa garantire un’azione che prosegua
oltre la loro vita terrena.
L’iniziativa è la realizzazione di un Centro polivalente per il
recupero fisico di persone diversamente abili
Come agire?
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Premesso che non tutte le azioni di volontariato e di beneficienza sono
sostenibili dal punto di vista economico, occorre quindi elaborare un
piano di fattibilità dell’iniziativa che si vuole promuovere e
conseguentemente scegliere la veste giuridica dell’ente no profit.
Ciò significa INDIVIDUARE i punti di forza e di debolezza dell’iniziativa
che si vuole porre in essere, consentendo in modo distaccato ed
obiettivo l’effettiva validità del progetto e di ottimizzare l’uso delle
risorse.
Gli elementi chiave sono:
VISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativa
MISSIONE: i reali fini dell’iniziativa
OBIETTIVI: come farlo
STRATEGIA: con quali mezzi
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Elementi alla base dell’iniziativa
Le prime domande da porsi
VISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativa
È condivisa da tutti i partecipanti?
Vi sono iniziative simili e più forti sul
territorio?
Risponde ai reali bisogni dei destinatari?
E’ troppo generica o indeterminata?
MISSIONE: i reali fini dell’iniziativa
E’ la scelta migliore?
Ci sono altre esigenze ugualmente o
maggiormente importanti che ricevono
minore attenzione?
Ci sono le capacità e le risorse per
soddisfarla?
OBIETTIVI: come farlo?
Ci sono strade alternative per soddisfare
l’iniziativa proposta?
E’ un obiettivo troppo ambizioso?
In quanto tempo potrà essere raggiunto?
STRATEGIA: attraverso quali mezzi
E’ la migliore possibile?
Cosa fanno gli altri operatori presenti?
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Piano di fattibilità dell’iniziativa
Il piano in sintesi
Che cosa offrire
Identificare le esigenze degli utenti potenziali
Definire i servizi da offrire
Definire le caratteristiche tecniche dei servizi da offrire
Valutare la struttura organizzativa necessaria
Identificare gli elementi distintivi rispetto a servizi già
presenti
A chi e dove
Identificare i possibili utenti
Definire l’area su cui operare
Valutare il mercato complessivo
Valutare il mercato già occupato da altri players.
Come organizzarsi
Definire
Definire
Definire
Definire
Con quali fondi
Erogazioni liberali
Raccolta fondi
Cinque per mille
le competenze necessarie
le strutture
gli spazi necessari
le attrezzature necessarie
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Dopo l’analisi del piano di fattibilità i soggetti interessati all’iniziativa
hanno verificato che sul territorio non esisteva una struttura simile alla
loro iniziativa e coinvolgendo in un tavolo di lavoro sia il Comune che
l’A.S.L. di competenza nonché la popolazione attraverso indagini a
campione, sono arrivati a:
Ottenere dal Comune un terreno in diritto d’uso di superficie
per costruire il Centro
Ottenere un parere scritto dall’A.S.L. al fine di stipulare una
convenzione per i servizi offerti una volta realizzata la struttura
I soggetti interessati all’iniziativa quindi hanno scelto di essere soci
Fondatori di una Fondazione, che operando a favore di disabili è stata
costituita sotto forma di O.N.L.U.S. conferendo la liquidità necessaria al
riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione
Piemonte.
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A seguito del riconoscimento della personalità giuridica e quindi della
piena operatività dell’ente, la Fondazione ha ottenuto:
dal Comune il permesso a costruire il Centro sul terreno sopra
citato
da una banca operante nel terzo settore una pre-delibera per
accensione di mutuo ipotecario
dal territorio l’intervento della popolazione che ha elargito
erogazioni liberali e sostenuto le raccolte fondi
la Fondazione essendo ONLUS è entrata negli elenchi degli enti
ai quali riconoscere il cinque per mille
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EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS
Privati o
da enti non commerciali
Detrazione del 19%
in dichiarazione
Fino a 2.065, 82 euro
Effettuati da:
Imprese
(vedi tabella successiva)
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Natura dell’erogazione
Benefici fiscali
Limiti
Erogazione liberale in denaro Deduzione dal
reddito d’impresa
10% reddito di
impresa e
comunque fino a
70.000=euro
Prestito del personale ad
Onlus
Fino al 5 per
mille del costo
totale dei
dipendenti
Deduzione del
costo del lavoro
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