Allegato 5 al Codice deontologico
della FMH
Direttiva per l’assistenza medica degli sportivi
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Allegato 5 al Codice deontologico della FMH
Direttiva per l’assistenza medica degli sportivi 1
1. Premessa
1
I medici contribuiscono in modo importante alla promozione della salute dando informazioni,
assistenza e consulenza ai loro pazienti attivi nello sport.
2
Lo sport ha una portata nazionale. Oltre alle esigenze personali, gli sportivi d’alto livello sono
spesso soggetti alle pressioni del pubblico, dei media, degli allenatori, degli organi associativi e degli
sponsor che pretendono dei risultati sempre migliori. Gli atleti sono spinti fino al loro ultimo limite.
Ciò può causare dei problemi di salute, o comportare dei rischi importanti e generare delle condizioni
di concorrenza sleale.
3
L’assistenza medica degli atleti richiede molta comprensione. Presuppone un intervento
responsabile del medico a protezione della salute dello sportivo nei limiti dell’etica medica e il
mantenimento del rispetto dell’equità nella competizione sportiva. Ciò implica la presa di coscienza
da parte del medico del fatto che non è lui, il primo responsabile delle prestazioni dell’atleta e che
deve evitare di profilarsi in modo sconveniente attraverso i successi nello sport.
2. Campo d'applicazione
1
Questa direttiva si applica sia alla consulenza e assistenza medica degli «sportivi in generale» che
alla cura e ai consigli dati da medici dello sport ad atleti particolari, licenziati e membri d’una società
o federazione sportiva affiliata all’Associazione olimpica svizzera (AOS).
2
Per «sportivi in generale», si intendono le persone – bambini, adolescenti o adulti – che praticano
un’attività sportiva e consultano il medico in questo ambito, nonché le persone che prendono parte a
degli «sport di competizione non regolamentati».
3
Il termine d’atleta raggruppa, in particolare, tutte le persone che partecipano a degli «sport di
competizione regolamentati», che comprendono (in analogia con lo statuto sul doping dell’AOS del
1° gennaio 2000, articolo 13) le manifestazioni sportive organizzate da una delle federazioni o società
affiliate a Swiss Olympic o dalla loro associazione mantello internazionale, nonché la preparazione a
una simile manifestazione durante l’allenamento o la rigenerazione.
3. Principi della medicina dello sport
3.1. Protezione della salute e autonomia dei pazienti: un potenziale conflitto d’interessi
1
La sorveglianza e la protezione della salute degli sportivi deve essere il primo obiettivo di ogni
medico che pratica medicina dello sport. Svolgendo questa attività, il medico rispetta per ogni
decisione dai risvolti sia medici che giuridici ed etici, la regola «primum nihil nocere». Il medico che
si occupa di sportivi tiene conto, inoltre, delle capacità, dell’impegno e sovente dello straordinario
sforzo fisico e psichico che esigono le prestazioni sportive.
2
Sia per motivazione personale che per le pressioni che subiscono, gli atleti sono spinti a continuare
l’attività sportiva nonostante i rischi che comporta e contro l’opinione del medico.
1 Decisione della Camera medica del 25 aprile 2002; progetto pubblicato nel Bollettino dei medici svizzeri 31/2001, pag. 1646-1650;
spiegazioni 1642-1645, in tedesco; pagg. 1651-1658 in francese; in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino dei medici svizzeri del 11
dicembre 2002 (BMS 2002;83: N° 50 pag. 2745 ss., solo in francese e in tedesco)
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3
Quando la partecipazione all’allenamento o a delle competizioni costituisce un rischio per la salute
dello sportivo e malgrado questa situazione lo sportivo si ostina a continuare la sua attività sportiva, il
medico può trovarsi a confronto di un conflitto d’ordine etico-professionale (divergenza fra i due
principi: protezione della salute del paziente e rispetto della sua autonomia).
3.2. Criteri di comportamento in un simile conflitto
Bisogna distinguere e tener conto dei seguenti punti:
• la natura del mandato, cioè se il medico è incaricato esclusivamente dallo sportivo («medico
personale») o se esercita la funzione di medico dello sport nell’ambito di un’organizzazione
sportiva (federazione, club, squadra, ecc.) definito in seguito «medico di squadra»);
• l’importanza dei pregiudizi o dei rischi per la salute;
• la misura in cui lo sportivo comprende le spiegazioni date dal medico riguardo i pregiudizi e i
rischi (facoltà di decisione);
• la misura in cui lo sportivo ha libertà di decisione ed è indipendente da influenze esterne, in
particolare da parte della squadra, dell’allenatore, della famiglia, o è legato alla carriera sportiva e
al guadagno (libertà di decisione).
3.3. Criteri utili per stabilire l’assenza della facoltà o della libertà di decisione dello sportivo
Particolarmente nei seguenti casi è possibile che la facoltà o la libertà di decisione dello sportivo sia
limitata o assente:
• situazioni nelle quali lo sportivo non ha la facoltà di prendere delle decisioni razionali (p. es.
disturbi della coscienza, attacchi d’epilessia, psicosi reattive);
• adolescenti sotto i 16 anni (vedi sotto, cifra 3.6.);
• sportivi legati da un contratto di lavoro (vedi sotto, cifra 3.5.).
3.4. Raccomandazioni di comportamento per il medico personale
1
Il medico incaricato esclusivamente dallo sportivo è tenuto a dissuaderlo, con la chiarezza adeguata,
dal proseguire un’attività sportiva non compatibile con il mantenimento della sua salute.
2
Il medico rifiuta di redigere un certificato d’idoneità all’allenamento o alla competizione,
incompatibile con la sua coscienza (cfr. art. 3, cpv. 4, Cod).
3
Nei confronti di terzi, il medico deve rispettare il segreto professionale concernente lo sportivo (cfr.
art. 11 Cod). Con riserva delle disposizioni riguardanti l’assistenza dei bambini e degli adolescenti
(vedi sotto, cifra 3.6.), nonché dei casi in cui lo sportivo mette in pericolo la salute di terzi (vedi sotto,
cifra 3.8.).
3.5. Raccomandazioni di comportamento per il medico di squadra
1
Quando l’esame medico dello sportivo ha luogo su incarico di un terzo (federazione, responsabile di
squadra, ecc.), il medico deve essere cosciente del conflitto d’interessi che può sussistere tra lo
sportivo e il mandante (cfr. art. 33 Cod).
2
Il medico di squadra, accettando il mandato, si riserva per contratto il diritto di notificare al
mandante le decisioni in merito all’inidoneità dei candidati alla pratica dello sport in questione.
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Il medico di squadra, valutando su incarico del mandante, l’idoneità di uno sportivo alla pratica di
uno sport, deve vagliare i rischi per la sua salute e la sua facoltà o la sua libertà di decisione,
ricordando che malgrado i rischi lo sportivo desidera praticare lo sport in questione (cfr. art. 3 cpv. 4,
e art. 4 cpv. 1, Cod). Il medico di squadra rifiuta di redigere un certificato sull’idoneità dello sportivo
all’allenamento o alla competizione, incompatibile con la sua coscienza (cfr. art. 3 cpv. 4, Cod).
4
Quando lo stato di salute dello sportivo, legato di fatto con un rapporto di lavoro ad una federazione,
una squadra, ecc., non gli permette da un punto di vista medico, di partecipare all’allenamento o alla
competizione e ci sono dei dubbi riguardo alla sua facoltà o alla sua libertà di decisione, è compito
del medico di squadra decidere tra la protezione della salute e l’autonomia del paziente. In questo
ambito, bisogna tener conto anche dell’obbligo di protezione del lavoratore da parte del datore di
lavoro. In caso necessario, il medico di squadra prende l’iniziativa, anche contro la volontà dello
sportivo, d’informare le persone o gli uffici competenti circa l’inidoneità dello sportivo a partecipare
all’allenamento o alla competizione.
5
Prima di procedere all’esame, il medico di squadra deve informare lo sportivo sui motivi del
consulto e indicare a chi sono comunicati i risultati. Al termine dell’esame, il medico discute con lo
sportivo l’ulteriore procedura e l’eventuale contenuto della necessaria comunicazione a terzi.
6
Le informazioni del medico di squadra al mandante, in ogni caso, si limitano esclusivamente alle
conclusioni inerenti alla medicina dello sport, cioè alla descrizione, differenziata se fosse necessario,
dell’idoneità o inidoneità a partecipare agli allenamenti e alle competizioni, ma non contengono mai
motivazioni mediche (nessuna indicazione di diagnosi; cfr. art. 11 in relazione con l’art. 33 Cod).
7
In caso di minaccia di pericolo per terzi, bisogna tenere in considerazione quanto esposto sotto la
cifra 3.8.
3.6. Bambini e adolescenti
1
Quando si tratta di bambini o adolescenti che praticano uno sport, il medico deve assicurarsi, in
special modo, che le esigenze dell’allenamento e delle competizioni corrispondono al loro ritmo di
crescita e di sviluppo e non costituiscono minaccia per il loro sviluppo fisico e psichico.
2
I bambini e gli adolescenti devono essere informati, adeguatamente alla loro facoltà di
comprensione, in merito alla procedura medica.
3
I problemi di salute devono essere discussi, eventualmente, con i genitori (o eventuali rappresentanti
legali).
4
Lo stadio di sviluppo individuale del bambino e dell’adolescente, nonché le questioni di fondo
inerenti al problema medico sono determinanti per sapere chi deve decidere. Come regola generale, le
decisioni mediche relative allo sport per i bambini e gli adolescenti tra i 12 e i 16 anni si prendono di
comune accordo con i genitori (o un eventuale rappresentante legale). Per i bambini di età inferiore ai
12 anni, la facoltà di partecipare alla decisione è riconosciuta soltanto in casi eccezionali. 2
2 I dati sull’età in relazione alla capacità di discernimento per il consenso concernente i trattamenti medici corrispondono a quelli indicati
dal prof. W. Wiegand, dottore in diritto, nel testo di H. Honsell (editore): Handbuch des Arztrechts, edizione Schulthess Zurich 1994; pag.
149. Questa classifica in funzione dell’età sembra essere condivisa dalla medicina dello sport.
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3.7. Segreto medico e pubblico
1
Il medico ha il dovere di mantenere il segreto professionale verso il pubblico.
2
Quando si tratta di un atleta il cui stato di salute riveste interesse pubblico, il medico deve decidere
assieme a lui quali informazioni possono essere divulgate. Circostanze permettendolo, si redige
assieme un comunicato scritto, in modo da evitare qualsiasi malinteso.
3.8. Minaccia di pericolo per terzi
1
Se da un punto di vista medico, sussiste una minaccia di pericolo per dei terzi (p. es. giocatori della
stessa squadra o della squadra avversa, pubblico), il medico curante deve informare lo sportivo e
incitarlo a rinunciare alla sua partecipazione. Se fosse necessario, il medico informa, anche contro la
volontà dello sportivo, le persone o gli uffici competenti circa l’inidoneità dello sportivo a partecipare
all’allenamento o alla competizione.
2
Quando nel contratto non è previsto un diritto di notifica e lo sportivo rifiuta di dare il suo consenso,
prima di comunicare l’informazione necessaria da un punto di vista medico, alle persone e agli uffici
competenti, il medico deve essere liberato dal segreto professionale con un’autorizzazione delle
autorità cantonali (art. 321 Codice penale CP). Unicamente nel caso in cui dei terzi fossero minacciati
da grave pericolo imminente e non altrimenti evitabile, l’informazione può essere data senza il
consenso dello sportivo o l’autorizzazione delle autorità (art. 17, CP, Stato di necessità esimente 3).
4. Doping nello «sport regolamentato di competizione»
4.1. Definizione
Il doping ai sensi di questa direttiva, concerne lo «sport di competizione regolamentato». La
definizione, fondata su quella data dal Movimento Olimpico nel suo codice antidoping (in vigore dal
1° gennaio 2000) 4, è la seguente: il doping è contrario ai principi fondamentali dello sport olimpico e
dell’etica medica ed è proibito. Per doping si intende l’uso di artefici sotto forma di sostanze o di
metodi, che sono potenzialmente nocivi alla salute degli atleti e/o possono migliorare le loro
prestazioni. Doping è anche la presenza nell’organismo dell’atleta di una sostanza proibita, e/o la
conferma dell’uso di una tale sostanza o dell’applicazione di un metodo proibito.
1
2
L’uso di una tale sostanza può arrecare danno alla salute dello sportivo, costituisce un’infrazione dei
principi dell’etica medica ed è sleale nell’ambito delle competizioni sportive. Per questi motivi nello
«sport di competizione regolamentata», la fabbricazione, l’importazione, il rifornimento, lo smercio,
la prescrizione, la dispensazione e la sorveglianza di sostanze dopanti da parte del medico sono
contrarie alla deontologia e inammissibili.5
3 L’art. 17, CP (Stato di necessità esimente) recita: «Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio
o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi
preponderanti.».
4 Cfr. www.dopinginfo.ch; doping
5 Vedi anche la Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0): articolo 11c, misure contro il doping.
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4.2. Lista dei prodotti e dei metodi dopanti
1
Per la determinazione dei prodotti e dei metodi proibiti, fa stato la lista pubblicata da Swiss
Olympic, nella rispettiva versione attuale 6, e/o l'Ordinanza del dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sui prodotti e sui metodi dopanti 7. Ogni
prodotto appartenente a una classe proibita è considerato dopante anche se non lo è indicato
espressamente. Questo vale pure per i prodotti apparentati alla classe in questione sia per il loro
effetto farmacologico che per la loro struttura chimica. Inoltre, il successo o il fallimento dell’uso di
un prodotto o di un metodo proibito non ha importanza. Il fatto di farne uso o di tentare di farlo è
sufficiente per trasgredire le regole antidoping.
2
La lista dei prodotti e dei metodi dopanti, al momento della pubblicazione della presente direttiva,
comprende:
•
•
•
•
l’uso di farmaci o altre sostanze che appartengono alle seguenti classi: stimolanti; analgesici
narcotici; agenti anabolizzanti; diuretici; ormoni peptidici, e sostanze ad azione analoga
(mimetics).
l'uso di sostanze appartenenti a delle classi sottomesse a restrizioni: alcool, cannabinoidi,
anestetici locali, corticosteroidi e betabloccanti.
le manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche che influenzano l’integrità dei campioni
utilizzati nei controlli antidoping (p. es. urina, sangue). Ciò comprende, ad es., la sostituzione,
diluizione o altra manipolazione che mira all’alterazione delle secrezioni renali, all’alterazione del
rapporto testosterone/epitestosterone mediante la somministrazione di epitestosterone.
l’uso del doping ematico, cioè la somministrazione di globuli rossi (eritrociti), di trasportatori
artificiali di ossigeno o di espansori della massa plasmatica o di prodotti analoghi.
4.3. Indicazione medica indispensabile, autorizzazione della Commissione tecnica di lotta
contro il doping (CLD)
1
Quando il medico sa che il suo paziente è atleta e per delle ragioni mediche ritiene indispensabile,
senza possibilità di soluzioni alternative, prescrivere un farmaco a base di sostanze illecite o un
metodo proibito, deve per primo ottenere l’autorizzazione del medico di fiducia 8 della Commissione
tecnica di lotta contro il doping (CLD 9) del Swiss Olympic. L'autorizzazione può essere limitata nel
tempo e accompagnata da una riserva concernente la partecipazione a delle competizioni.
2
Restano riservate le misure d’urgenza destinate a salvare la vita. Queste devono essere annunciate
immediatamente alla CLD.
3
Un trattamento con sostanze anabolizzanti androgene, per principio, non è permesso. In casi molto
rari, dove una sostituzione ormonale è indicata per ragioni d’insufficienza gonadica accertata, è
necessaria un’autorizzazione della CLD, limitata nel tempo e concessa dietro riserva di
partecipazione a delle competizioni.
6 Cfr. www.dopinginfo.ch; doping; lista dei doping
7 Ordinanza sui prodotti e sui metodi dopanti, dell’ 1.1.2002 cfr. www.dopinginfo.ch; media; informazioni di base; basi legali.
8 Cfr. www.dopinginfo.ch; doping; farmaci autorizzati.
9 Cfr. www.swissolympic.ch; médicine sportive; lutte contre le dopage; commission technique (09.10.2002: solo in francese e in tedesco)
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4.4. Informazione, collaborazione, protezione contro le pressioni
Il medico deve informare gli sportivi, i loro organi associativi e le persone coinvolte sui motivi e le
conseguenze del rifiuto di metodi dopanti, inoltre, deve sostenere gli organi di controllo e, nella
misura possibile, proteggere gli sportivi contro ogni pressione esterna esercitata su di loro per incitarli
a ricorrere a simili metodi.
5. Abuso di farmaci da parte degli «sportivi in generale»
1
Quando degli «sportivi in generale» usano prodotti o metodi dopanti secondo la cifra 4 degli «sport
di competizione regolamentati», si parla di abuso di farmaci. Il medico si trova allora di fronte a un
dilemma: scegliere tra principi inerenti all’esercizio della sua professione (art. 2 Cod) e i bisogni
individuali dello sportivo che consiglia o che cura. Anche se la rinuncia a questo abuso di farmaci
dovesse costituire l’obiettivo ideale della consultazione o della cura, non sempre può esserne la
condizione.
2
Le regole seguenti potrebbero essere utili al medico che nel corso di una consultazione o di una cura
di uno «sportivo in generale» è confrontato con un problema d’abuso di farmaci.
• Il medico non dovrebbe dispensare o usare i farmaci e i metodi che figurano sulla lista dei
prodotti e dei metodi dopanti e se fosse necessario, dovrebbe farlo soltanto con estremo ritegno.
• Quando deve prescrivere sostanze proibite 10, perché non ci sono altre soluzioni, lo sportivo deve
esserne informato in modo esaustivo.
• Se dovesse costatare dei problemi o delle malattie dovute a un eventuale abuso (comportamento
di dipendenza), deve intervenire.
6. Misure preventive
1
Per essere efficace, la prevenzione contro il doping e l’abuso di farmaci deve basarsi su una buona
collaborazione tra gli sportivi, le federazioni sportive, le loro associazioni mantello, gli uffici federali
competenti e i medici coinvolti.
2
La prevenzione deve controbilanciare la volontà d’aumentare le prestazioni sportive con dei prodotti
artificiali. Comincia con una vasta informazione già presso i bambini e gli adolescenti che praticano
uno sport e continua, più tardi, con la consulenza medica individuale data agli sportivi (cfr. cifre 4 e
5). La prevenzione sottolinea in particolare, i vantaggi d’un allenamento conforme alle regole, in
opposizione al doping e all’abuso di farmaci per migliorare le prestazioni.
3
L'informazione non deve essere banalizzata e non deve dimenticare che il problema del doping e
dell’abuso di farmaci nello sport non è soltanto individuale, ma che i motivi devono essere cercati
pure nella società.
4
Per questo motivo, il medico sostiene anche misure che intendono limitare l’accesso ai prodotti e ai
metodi dopanti.
10 Cfr. www.dopinginfo.ch; doping; lista dei doping
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7. Entrata in vigore
La Direttiva e i riveduti articoli 6, 27 e 33 del Codice deontologico, nonché il nuovo articolo 33 del
Codice deontologico entrano in vigore con la loro pubblicazione nel Bollettino dei medici svizzeri.
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Spiegazioni (Codice deontologico e direttiva)
Il doping, in quanto «uso volontario o involontario d’agenti terapeutici appartenenti a classi di
sostanze proibite nonché a metodi proibiti» come da definizione del Comitato internazionale
olimpico CIO (si intende naturalmente, uso proibito con l’obiettivo di aumentare delle prestazioni
sportive) non è più da parecchio tempo, il problema esclusivo dei medici dello sport, ma concerne
l’intero corpo medico essendo un fenomeno e un riflesso del comportamento della società.
L’ambizione sportiva personale, il prestigio nazionale, le tentazioni finanziarie e la pressione
esercitata sul medico per ottenere la riuscita possono suscitare in questo campo delle associazioni
preoccupanti.
Il Consiglio federale e il Parlamento hanno riconosciuto questo fenomeno e con una revisione della
Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport del 1972, hanno dichiarato obbligatorie le
misure contro il doping. Queste misure dovrebbero favorire la prevenzione del doping, definire le
pratiche proibite, istituzionalizzare dei controlli e formulare inoltre, delle disposizioni penali
concernenti la fabbricazione, la distribuzione, lo smercio e l’uso di prodotti e metodi dopanti, con
delle multe che possono raggiungere la cifra di fr. 100'000.--. In questo modo ci si adegua alla
Convenzione contro il doping del Consiglio d’Europa, ratificata dalla Svizzera già nel 1993.
È interessante osservare a proposito di queste disposizioni penali che la sanzione non colpisce colui
che consuma il doping, cioè lo sportivo, ma il suo «ambiente», termine con il quale si intende
l’allenatore o la squadra medica che assiste e somministra il doping allo sportivo. In Svizzera, la
sanzione dello sportivo stesso in materia di doping non è competenza dello Stato, ma dal 1.1.2002 è
pronunciata da un’istanza penale centrale della Swiss Olympic, detta «Conseil de discipline pour les
cas de dopage».
Per capire l’insieme del problema, è importante tener conto che la legislazione svizzera si riferisce al
settore chiamato «sport di competizione regolamentato», settore che non comprende lo sport nella sua
completa estensione. Per quest’ultimo sono necessarie riflessioni e disposizioni di comportamento
medico, indipendenti dal legislatore, ma che ovviamente vanno nella stessa direzione.
Data la situazione giuridica accennata, ogni medico in Svizzera deve assolutamente sapere
- che esiste una lista delle sostanze dopanti proibite, e
- che la somministrazione e la prescrizione di farmaci contenuti in questa lista, ad atleti che
praticano uno sport di competizione regolamentato, è punibile.
A secondo delle circostanze può già bastare la somministrazione imprudente di un prodotto
antinfluenzante composto (contenente ad es. uno stimolante) ad uno sportivo che pratica uno sport di
competizione regolamentato per causare spiacevoli richieste d’informazioni, o magari inchieste o
addirittura avere conseguenze penali. Altri esempi di situazioni spettacolari circa la complicità
presunta o accertata d’uso di eritropoietina EPO negli sport di resistenza o attorno al mercato nero
degli anabolizzanti per l’aumento della forza o della forma del corpo si trovano in abbondanza nei
media. Oltre alle questioni inerenti ai farmaci, numerose altre costellazioni di domande possono porre
il medico di fronte a scelte difficili nell’ambito delle relazioni con un paziente o un cliente che ha
convinte aspirazioni sul piano sportivo e il medico che mette in dubbio la sua idoneità in merito.
Il gruppo di lavoro propone di fissare l’illiceità del doping, come principio, in un solo articolo 33bis
del Codice deontologico (il Codice deontologico FMH deve essere succinto e preciso). Inoltre, i già
esistenti articoli del Codice deontologico che si riferiscono alle classiche «relazioni triangolari»
(medico di fiducia, medico del lavoro, medico scolastico, ecc.) devono essere completati con
l’indicazione medico dello sport. Questo concerne gli articoli 6, 27 e 33 del Codice deontologico.
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A questa succinta formulazione si aggiunge un commento d’applicazione concreto, che corrisponde
all’allegato n° 5 del Codice deontologico della FMH, con il titolo di Direttiva per l’assistenza medica
degli sportivi, questa direttiva sottostà l’approvazione della Camera medica e concerne l’assistenza di
sportivi di qualsiasi categoria. Non si occupa unicamente del fenomeno e del problema
incontestabilmente prioritario del doping, ma affronta pure altri fattori di conflitti già enunciati nel
rapporto di assistenza «medico-sportivo», nel quale sovente interviene come terzo partner, da non
sottovalutare, il «datore di lavoro» sotto forma di club sportivo o altro. Infatti, può esserci una
differenza essenziale se il medico entra in contatto con lo sportivo in base a un contratto privato, o al
contrario, agisce su mandato di terzi, nella funzione di medico di squadra. La Direttiva deve anche
offrire il suo aiuto in questo campo spesso irto di problemi, dove si possono scontrare le intenzioni
autonome e personali di uno sportivo, le riserve mediche del professionista in materia e le proiezioni
pratiche dell’istituzione sportiva datrice di lavoro. È essenziale notare, in questo particolare contesto,
l’importanza di fissare per contratto o regolamento un diritto di notifica medica verso il mandante,
senza il quale secondo l’opinione della commissione, non sarà possibile al medico svolgere in modo
soddisfacente un’attività sensata in seno all’associazione.
Anche il problema dell’informazione del pubblico per il tramite del medico si pone sovente. Per il
gruppo di lavoro è evidente che il pubblico desideri avere delle informazioni sulla situazione medica
o sulla relazione medico paziente, ma è altrettanto ovvio che il pubblico non ha nessun diritto a
queste informazioni. Ciò nonostante è opportuno, in certi casi, dare delle indicazioni dettagliate.
Naturalmente, lo sportivo coinvolto ha comunque, il diritto indiscutibile di veto (direttiva 3.7.).
I messaggi principali del nuovo art. 33bis del Codice deontologico sono chiari : il doping nell’ambito
dell’attività medica è inammissibile e l’abuso di farmaci deve essere impedito il più possibile da
parte del medico anche nello sport non regolamentato. L’importante (nonostante la critica
d’imprecisione della formulazione generale della disposizione nel suo primo capoverso) è la
definizione di doping del Movimento Olimpico (rappresentato da Swiss Olympic). Come l’abbiamo
detto sopra, questa definizione si riferisce e si limita allo sport di competizione regolamentato (cifra 4
«Doping» della Direttiva). Si è quindi dovuto trovare per il Codice deontologico medico, una linea
che sancisca chiari rapporti anche per lo sport di massa che da un punto di vista quantitativo è
manifestamente più importante. Per questa grande parte della popolazione, alla quale si riferisce la
cifra 5 «Sportivi in generale», è chiaro che il diritto penale non è applicabile, ma è altrettanto ovvio
che tutto quanto è sanzionato penalmente nello sport di competizione, dovrebbe essere evitato il più
possibile anche altrimenti.
Per questo motivo è stato introdotto di nuovo, in analogia alla nozione di doping, quella di «abuso di
farmaci» che i medici incaricati dell’assistenza di sportivi dovrebbero, il più possibile, cercare
d’impedire, o comunque, data la realtà, tentare di limitare. La divisione in categorie tra doping
sanzionato penalmente e abuso di farmaci oggetto di ammonimento, non significa per lo sportivo un
diritto a due marce. Ciò corrisponde all’unica possibile soluzione razionale per mantenere lo sport
che è una delle «più belle attività accessorie del mondo», nel suo settore di punta, possibilmente
libero da manipolazioni, leale e «pulito» e stabilire al tempo stesso, nel resto dell’ambito sportivo
chiare indicazioni. Nello sport in generale, l’astinenza dovrebbe costituire l’obiettivo ideale come
nella lotta contro l’alcool, la nicotina e altri prodotti che generano dipendenza, anche se non potrà
sempre essere la condizione essenziale del trattamento 11.
11 cfr. l’analoga presa di posizione nel concetto FMH sulla droga: Eléments de réflexion et implication pour le corps
médical; Bollettino dei medici svizzeri 9/1996, pagg. 358 - 365: «L'abstinence vis-à-vis des drogues illégales est l'objectif
idéal du traitement de la dépendance. Mais on ne peut pas toujours faire de cet objectif la condition initiale d'accès au
traitement.» (Conclusioni della cifra 2.4, pag. 364).
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Facendo il parallelo tra il concetto di doping e la nozione di «abuso di farmaci per gli sportivi in
generale», si mette in evidenza che la dispensazione di farmaci a persone in buona salute e in
particolare a persone che praticano lo sport, deve essere considerata, per principio, in modo molto
critico. In generale, anche se si tratta di sportivi che hanno bisogno di trattamento, i farmaci devono
essere somministrati in modo più restrittivo possibile e dopo aver controllato la lista dei prodotti
dopanti di Swiss Olympic. In casi particolari, si possono presentare delle sfumature soggette a
confusione: come già indicato sopra, il prodotto contro l’influenza che contiene l’efedrina,
somministrato allo sportivo con licenza equivale a doping, anche se non è prescritto con questa
intenzione, dato il possibile effetto positivo sulle prestazioni; somministrato invece a un
«consumatore normale» è libero da qualsiasi riserva. Resta da chiarire la questione fondamentale se,
tocca all’atleta che pratica uno sport di competizione regolamentato, informare della situazione il
medico o se, al contrario, è compito del medico chiederlo al suo paziente. Da un punto di vista
deontologico, bisogna tracciare chiari limiti:
- il medico di famiglia e il medico ospedaliero non devono evidentemente chiedere in modo
regolare, a tutti i loro pazienti se praticano uno sport di competizione regolamentato; 12
- per contro, il medico dello sport e le cliniche specializzate nello sport dovrebbero porre
puntualmente questa domanda, a tutti i loro pazienti.
In conclusione si sottolinea che non si tratta di una nuova etica professionale con soluzioni normative
modificate (devi/non devi). Il Codice deontologico medico era e resta applicabile anche per la
medicina dello sport. Però, dato che il Codice penale ora incide su una parte di questo settore,
bisognava indicare dei mezzi d’aiuto per l’interpretazione e le decisioni inerenti.
Il gruppo di lavoro spera che nella posizione sostenuta nell’articolo 33bis del Codice deontologico e
nella Direttiva complementare, i medici consultati da pazienti che praticano lo sport, sia con una
squadra che a titolo individuale, trovino delle raccomandazioni di condotta utili, facilmente
comprensibili e accettabili, delle raccomandazioni di condotta con le quali si spera, inoltre, evitare ai
medici di entrare in conflitto tra il loro incarico di diminuire le sofferenze e il loro dovere di non
nuocere a nessuno.
Bibliografia
A) Generale
Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti del 31 ottobre 2001, RS 415.052.1
Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport: Misure contro il doping, art. 11c., RS 415.0;
(vedi anche: www.dopinginfo.ch; media, informazioni di base, basi legali)
Statuto doping e lista dei doping dell’AOS 2000
Conférence internationale des ordres et des organismes d'attributions similaires, Déclaration sur le
dopage dans les pratiques sportives, 15 maggio 2000.
12 Il diritto dello sport mette l’accento sulla grande responsabilità personale dell’atleta che pratica uno sport di
competizione e che ad esempio «prima di prendere un farmaco, deve assicurarsi che non contenga alcuna sostanza
proibita ». (Krähe Christian, Beweislastprobleme bei Doping im internationalen Sport; in: Jochen Fritzweiler (editore):
Doping; Case editrici Stämpfli, Beck e Manz 2000 (Bern, München und Wien), pag. 52.
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Allegato 5 al Codice deontologico della FMH
Dichiarazione dell’Associazione medica mondiale sui principi che reggono la cura della salute in
medicina dello sport, adottata dalla 34ma Assemblea medica mondiale, Lisbona, Portogallo,
settembre/ottobre 1981 e riveduta nella 39ma, 45ma, e 51ma Assemblea generale, Tel-Aviv, Israele,
ottobre 1999.
Codice antidoping del Movimento olimpico, capitolo II, art. 1 e 2 pag. 13, Losanna 1999
Guidelines for Physicians concerning sports medicine treatment, VSG, Netherlands Association of
Sports Medicine, 1998
M. Kamber, B. Marti: Sport-seitige Nachfrage von Dopingmitteln – Dilemma in der Arztpraxis;
Bollettino dei medici svizzeri 46/1998; 2355 - 2360.
Fédération internationale de médecine du sport, Code of Ethics, 23 settembre 1997.
Presa di posizione della SSMS concernente la lotta contro il doping, La Chaux-de-Fonds, 30
settembre 1994.
Commissione d’inchiesta sulla lotta contro il doping (DUK), rapporto finale per la rivista «Sport
Schweiz», 1995.
Barry J. Maron, Rfobert W. Brown, Christopher A. McGrew, Matthew J. Mitten, Arthur L. Caplan,
Adoph M. Hutter jun: Ethical, legal, and practical considerations impacting medical decision-making
in competitive athletes (panel discussion); Official Journal of the American College of Sports
Medicine, 1994; pagg. 230 - 237.
Julius Sim, Coventry: Sports medicine: some ethical issues; Br J Sp Med 1993; 27 (2); pagg. 95 100.
Decisione federale sulla Convenzione del Consiglio d’Europa contro il doping del 22 settembre 1992,
art. 2 (1) b).
B) Aspetti giuridici particolari
Jochen Fritzweiler (editore): Doping; Case editrici Stämpfli, Beck e Manz, 2000 (Bern, München und
Wien)
Röhricht/Vieweg (Ed.); Doping-Forum: Aktuelle rechtliche und medizinische Aspekte; Casa editrice
Richard Boorberg, 2000 (Germania)
Mirja Kerstin Trautmann, assessore: Verschreibung von Anabolika trotz fehlender medizinischer
Indikation (Kammergericht Baden Württemberg, sentenza del 3.3.1999); MedR 2/2000: pagg. 105 106. (Germania)
J.-Y. Nau: Les bases éthiques de la lutte contre le dopage sportif; Médecine & Hygiène 15.12.1999;
2486.
C.-N. Robert, prof. di diritto, Genève: Dopage : que punir en priorité?; Médecine & Hygiène
24.3.1999; p. 673 à 676.
François Vouilloz, avvocato e notaio, D.E.S (Genève), Sion: Règles de droit et règles de jeu en droit
du sport – l’exemple du dopage; Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 2/1999; pagg. 161 - 166.
Dr. iur. Rainer Schröder, professore in diritto e la sua collaboratrice scientifica Maren Bedau, Berlin:
Doping: Zivilrechtliche Ansprüche des Konkurrenten gegen den gedopten Sportler, Neue Juristische
Wochenschrift (NJW, Allemagne) 46/1999; pagg. 3361 - 3367.
Dr. iur. W. Wiegand, professore in diritto: Die Aufklärungspflicht; in H. Honsell (Ed.): Handbuch
des Arztrechts; Casa editrice Schulthess, Zurich 1994; pagg. 119 - 213; in merito alla facoltà di
discernimento dei bambini e degli adulti: pag. 159.
Dr. iur. Alexander Faber: Doping als unlauterer Wettbewerb und Spielbetrug; dissertazione, Zurich,
1974 (Schulthess)
C) Varie direttive nazionali
Per avere una vista d’insieme delle direttive nazionali in materia, ci siamo rivolti ai seguenti paesi:
Svezia, Belgio, Danimarca, Australia, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Norvegia,
Germania, Austria, (abbiamo preso contatto con le associazioni mediche o con le commissioni d’etica
medica). Hanno risposto i seguenti paesi:
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Allegato 5 al Codice deontologico della FMH
Australia: si riferisce all’Associazione dei medici australiani e alla presa di posizione «Drugs in
Sport».
Austria: opuscolo antidoping: nessuna direttiva medica concreta
Belgio: nessuna direttiva particolare concernente il doping.
Finlandia: dal 1977 si applica il seguente principio: «No drug shall be used in order to improve the
prestation of healthy persons in sports, and doctors should not prescribe or recommend drugs for such
purposes».
Germania: si riferisce alla Dichiarazione dell’Associazione medica mondiale, Tel-Aviv, ottobre 1999.
Gran Bretagna: «The GMC Standards Committee currenly hold the view that Doctors who prescribe
or collude in the provision of drugs or treatment with the intention of improperly enhancing an
individual's performance in sport would be contravening the GMC's guidance, and such actions
would usually raise a question over a doctor's continued registration. This does not preclude the
provision of any care or treatment where the doctor's intention is to protect or improve the patient's
health».
Norvegia: nessuna regola sul doping per i medici. Si rimanda alla Dichiarazione dell’Associazione
medica mondiale.
Olanda: opuscolo: Guidelines for Physicians concerning sports medicine treatment, 1998.
Svezia: nel «codice deontologico» ci sono due frasi in merito: i medici dovrebbero opporsi a dei
metodi contrari all’etica medica, alla scienza e all’esperienza. Di conseguenza, qualsiasi forma di
doping è contraria all’etica medica.
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Allegato 5: Direttiva per l`assistenza medica degli sportivi