Repubblica e Cantone del Ticino
Dipartimento dell’educazione
della cultura e dello sport
Sezione amministrativa
Ufficio delle borse di studio e dei sussidi
Residenza governativa
6501 Bellinzona
telefono
fax
internet
E-mail
091 814 34 32
091 814 44 78
www.ti.ch/borsestudio
[email protected]
Lunedì – Venerdì
Mattino
Pomeriggio
09.00 – 11.45
14.00 – 16.00
Orari
informazioni telefoniche 09.45 – 11.45
studio.grafico.capponi – G&S
Orari Sportello
Prefazione
Bellinzona, aprile 2013
Anche quest’anno come in passato il Canton Ticino, attraverso il Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport, pubblica e diffonde questo opuscolo con il quale si propone di informare giovani e famiglie sulle possibilità di far capo ad aiuti finanziari pubblici per la formazione scolastica e professionale.
Segnalavo l’anno scorso, in questa tradizionale introduzione, la grande novità intervenuta con il
2012 nell’erogazione di questi sussidi, ovvero il passaggio dal criterio fiscale del reddito imponibile (che ormai faceva acqua da molte parti) a quello più preciso del reddito disponibile semplificato.
Ebbene, in questo primo anno di collaudo del nostro nuovo “metro di misura” posso confermarne i buoni risultati sotto il profilo dell’equità, anche se l’iter procedurale in alcuni casi può essere risultato un po’ più farraginoso: ma l’esperienza ovvierà anche a questo.
Se l’anno scorso ha quindi portato una novità di rilievo, non da meno sarà questo 2013. Il
Consiglio di Stato ha infatti messo a punto il progetto di nuova Legge sugli aiuti allo studio.
Questo importante campo di attività statale, che eroga aiuti per una ventina di milioni all’anno
e che soprattutto assicura pari opportunità alla nostra gioventù ed è sintomo di vera democrazia, era retto finora soltanto da un regolamento, ancorché periodicamente aggiornato. Urgeva
pertanto dotarlo di una sua stabilità e di una base legale solida, in un nuovo assetto che peraltro arriva a coinvolgere anche il parlamento finora escluso, essendo i regolamenti di competenza solo esecutiva.
La nuova legge riprende in gran parte concetti e procedure esplicitati nel regolamento, ma dà
loro dignità normativa superiore.
Concludo ripetendomi – e lo farò anche nella prefazione dell’anno prossimo –.
Per noi il principale obiettivo nell’erogazione di questi aiuti finanziari resta il medesimo: fare in
modo che ostacoli e problemi di natura finanziaria cui si trovano confrontati giovani e famiglie
non impediscano la formazione scolastica e professionale. Far sì che tutti abbiano le medesime
possibilità di partenza (ma non certo di arrivo!) affinché il traguardo sia raggiunto dai più capaci e non necessariamente dai più ricchi.
Manuele Bertoli, Consigliere di Stato
Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Repubblica e Cantone Ticino
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1.
Introduzione
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2.
Criteri di
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
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3.
4.
5.
6.
7.
accesso alla borsa di studio
Età
Domicilio determinante
Idoneità
Formazioni riconosciute
Definizione dei singoli interventi
3.1. L’assegno di studio
3.2. L’assegno di tirocinio
3.3. L’assegno per sportivi d’élite e talenti artistici
3.4. Il sussidio per il perfezionamento professionale
3.5. Il sussidio per soggiorni linguistici all’estero
3.6. L’assegno per la riqualificazione professionale
3.7. Il prestito di studio
3.8. L’aiuto allo studio
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Massimi sussidiabili per i singoli interventi
4.1. Assegno di studio
4.2. Assegno di tirocinio
4.3. Assegno per sportivi d’élite
4.4. Sussidio per il perfezionamento professionale
4.5. Sussidio per i corsi linguistici
4.6. Assegno per la riqualificazione professionale
4.7. Prestito di studio
4.8. Aiuto allo studio
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15
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16
Criteri generali di calcolo
5.1. Reddito disponibile semplificato
5.2. Calcolo
5.3. Studenti economicamente indipendenti
16
16
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Come richiedere una borsa di studio
6.1. Scadenze
6.2. Decisioni
6.3. Contestazioni
6.4. Pagamento della borsa di studio
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Fondazioni private
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Introduzione
L’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (in seguito UBSS) è attribuito alla Sezione
amministrativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).
Si avvale per casi speciali di una Commissione consultiva, nominata dal DECS. L’UBSS
è competente per tutte le decisioni di concessione, trasformazione e restituzione di
assegni e prestiti di studio.
Le borse di studio hanno come obiettivo quello di coprire le spese di mantenimento
e di formazione necessarie nella misura in cui superano le prestazioni ragionevolmente esigibili dal richiedente (persona in formazione), dai suoi genitori, da altre persone
legalmente obbligate e da terzi.
Nel corso del 2012 l’UBSS ha ricevuto 6’417 richieste e ha emesso 5’809 decisioni.
Sono stati pagati 20.6 milioni di franchi: 18.9 sotto forma di assegni, 1.6 sotto forma di
prestiti e 0.1 quali prestiti speciali di transizione, che ben evidenziano l’importanza e
la necessità di questo sostegno finanziario.
Dall’anno scolastico 2012–2013 si è passati dal sistema basato sul parametro del “reddito imponibile” a quello basato sul parametro del “reddito disponibile semplificato”.
Anche con il nuovo sistema è stato mantenuto il principio secondo cui l’aiuto allo studio è concesso, anno per anno, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli; esso è commisurato alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità finanziarie del richiedente e della sua famiglia.
Per calcolare il RDS (impostazione analogica a quella per le riduzioni dei premi dell’assicurazione malattia) si procede nel seguente modo:
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Definito il RDS, si procede nel seguente modo:
1. Disponibile della famiglia per la formazione dei figli
RDS
fabbisogno famiglia (importi forfettari in base alle Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali e agli affitti medi definiti dall'Ufficio federale di statistica)
= disponibile della famiglia per la formazione dei figli
2. Saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli
Disponibile della famiglia x tot% (percentuale stabilita annualmente dal Consiglio di
Stato)
= saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli
3. Ripartizione tra più figli agli studi
Il saldo è ripartito proporzionalmente tra i figli in formazione
4. Scoperto da finanziare con un assegno di studio
Spese di formazione dello studente
entrate dello studente durante la formazione
parte della sostanza dello studente
= scoperto da finanziare con un assegno di studio
5. Assegno di studio
Scoperto da finanziare con un assegno di studio (punto 4)
saldo della famiglia a disposizione del figlio agli studi (punto 3)
= assegno di studio (da un minimo di fr. 1'000 sino a un massimo di fr. 16'000)
Le basi legali applicabili sono gli artt. 19-22 della Legge della scuola (in seguito LSc).
Essa prevede inoltre lo strumento del cosiddetto “aiuto allo studio” dell’art. 84 LSc.
L’applicazione delle norme legali è poi rinviata al Regolamento delle borse di studio
(in seguito Reg.). Legge e regolamento si possono trovare sul sito www.ti.ch/rl o
www.ti.ch/borsestudio.
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Criteri di accesso alla borsa di studio
2.1. Età
Gli assegni possono essere concessi ai richiedenti che, nel corso dell’anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il quarantesimo anno d’età.
Fanno eccezione i richiedenti che intendono frequentare una formazione professionale di base o una riqualificazione professionale se non hanno ancora compiuto cinquant’anni e se possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per
ragioni familiari o motivi giustificati.
Il sussidio per un corso linguistico può essere concesso al richiedente che non ha
ancora compiuto cinquant’anni, mentre per il perfezionamento professionale non ci
sono vincoli di età.
2.2. Domicilio determinante
Il domicilio determinante è dato dal Cantone Ticino.
Fa stato come domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio:
a)
b)
c)
d)
il domicilio civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità tutoria
competente, con riserva della lettera d);
il cantone d’origine, con riserva della lettera d), per i cittadini svizzeri i cui
genitori non sono domiciliati in Svizzera o per i cittadini svizzeri che vivono
all’estero senza i loro genitori solo per studi in Svizzera;
il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla
Svizzera i cui genitori risiedono all’estero oppure per gli orfani;
il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima d’iniziare la formazione
per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per
almeno due anni avendo svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica
professionale, un’attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza finanziaria
dai genitori.
Ai richiedenti stranieri, provenienti da uno dei Paesi dell'UE, devono essere applicate
le disposizioni previste per i richiedenti svizzeri senz'alcuna disparità di trattamento
(Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone).
2.3. Idoneità
E’ necessario possedere un titolo di studio idoneo per essere ammesso alla formazione (o ad una formazione analoga) in Svizzera.
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2.4. Formazioni riconosciute
Di principio qualsiasi formazione in seguito all’obbligatorietà scolastica può essere sussidiata se è riconosciuta. Occorre però documentare di essere in possesso del certificato di studio idoneo per essere ammesso.
Per le formazioni dopo la scuola media è necessario che esse si svolgano in Ticino. Le
formazioni superiori vengono invece sussidiate anche all’estero.
Evidentemente sono sussidiabili esclusivamente le formazioni che portano a conseguire un titolo professionale o di studio riconosciuto dalle competenti autorità.
Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, l’assegno viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella, secondo le
direttive della scuola interessata.
La frequenza di scuole private nel Cantone di principio non viene sussidiata; rimane
riservata la possibilità offerta dall'aiuto allo studio per le scuole elementari e medie
private parificate, a seguito di comprovate necessità di ordine sociale riconosciute dalla
Divisione della scuola.
Definizione dei singoli interventi
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3.1. L’assegno di studio (art. 2 cpv. 1 e cap. terzo Reg.)
Tutte le formazioni seguenti alla scuola media o dopo il proscioglimento dall’obbligo
scolastico (15 anni) e sino al compimento del quarantesimo anno d’età (tranne i casi
previsti dall’art. 3 cpvv. 2, 3 e 4 Reg. per i quali il limite d’età è di cinquant’anni) potrebbero essere di principio sussidiate con la forma dell’assegno a fondo perso.
Sono escluse le scuole private e le scuole fuori Cantone che portano al conseguimento di una maturità o un diploma professionale (prima formazione).
Generalmente sono prese in considerazione solo le formazioni a tempo pieno che
portano al conseguimento di un titolo riconosciuto.
L’assegno può essere rinnovato per la durata minima del ciclo di studio secondo il
regolamento della scuola o della facoltà, se lo studente è in regola con il suo curricolo formativo e se sono presenti le condizioni (in particolare finanziarie) per confermare l’aiuto.
3.2. L’assegno di tirocinio (art. 2 cpv. 2 e cap. quarto Reg.)
L’assegno di tirocinio può essere concesso per l’assolvimento di un tirocinio nell’ambito della formazione professionale di base nel Cantone (in casi eccezionali e giustificati anche fuori Cantone) sino al conseguimento di un attestato federale di capacità
o di un certificato federale di formazione pratica oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.
Anche per gli apprendisti vale il principio che gli assegni sono rinnovabili per la durata minima del programma di formazione.
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3
3.3. L’assegno per sportivi d’élite e talenti artistici
(art. 2 cpv. 3 e cap. quinto Reg.)
L’assegno per sportivi d’élite e talenti artistici può essere concesso, in presenza di
comprovate necessità sportive o artistiche, per la frequenza fuori Cantone di scuole pubbliche o private con statuto particolare.
La Divisione della scuola, per il tramite dell’Ufficio dell’educazione fisica scolastica e
della Divisione della formazione professionale è competente per definire la qualifica
di sportivo d’élite e per accertare la necessità di uno studio fuori Cantone.
La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale sono competenti per definire la qualifica di talento artistico e per accertare la necessità di uno
studio fuori Cantone.
Gli studenti della scuola professionale per sportivi d’élite di Tenero sono considerati al pari dei richiedenti di un assegno di studio (vedi punto 3.1.).
3.4. Il sussidio per il perfezionamento professionale
(art. 2 cpv. 4 e cap. sesto Reg.)
Il sussidio per il perfezionamento è il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla
Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale
continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.
Sono pertanto considerati corsi di perfezionamento professionale quelli destinati a
rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali, e di regola si concludono con l’ottenimento di un certificato d’esame.
3.5. Il sussidio per soggiorni linguistici all’estero
(art. 2 cpv. 5 e cap. settimo Reg.)
Il sussidio per soggiorni linguistici all’estero può essere concesso per l’apprendimento di una lingua straniera (di regola francese, tedesco o inglese) a persone che hanno
già conseguito un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione.
Il candidato determina il suo livello di competenza effettuando la propria autovalutazione con la Griglia di autovalutazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, scaricabile dal sito www.ti.ch/lingue-stage (informazioni e link utili,
formulario di autovalutazione portfolio delle lingue).
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Livello di competenza del candidato
A = uso elementare della lingua
A1
A2
=
livello di sopravvivenza
B = uso intermedio della lingua
B1
=
livello soglia
B2
=
livello progresso
C = uso avanzato della lingua
C1
=
livello dell’efficacia
C2
=
livello di padronanza
=
livello di contatto
La scelta del certificato da conseguire avviene in accordo con l’Ufficio delle borse di
studio e viene menzionato nella proposta o decisione di sussidio, quale condizione
vincolante.
Links Internet per il francese:
Links Internet per il tedesco:
Links Internet per l’inglese:
Alliance Française
www.alliancefr.org
CIEP Sèvres
www.ciep.fr
TELC - WBT
www.telc.net
Goethe-Institut
www.goethe.de
ÖSD
www.osd.at
TELC-WBT
www.telc.net
TestDaF-Institut
www.testdaf.de
University of Cambridge
ESOL Examinations
www.cambridgeesol.org/index.php
ETS TOEFL
www.ets.org/toefl
TELC-WBT
www.telc.net
IELTS
www.ielts.org
Il soggiorno linguistico può essere finanziato se il corso adempie a determinate
condizioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
è svolto all’estero;
durata minima di almeno 12 settimane;
durata massima di 36 settimane;
il corso dev’essere di tipo intensivo con un programma di almeno 25 lezioni
settimanali di 45/50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti;
a fine corso il richiedente deve presentare l’attestato di partecipazione e il
certificato d’esame conseguito;
il corso non dev’essere finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni
professionali, enti pubblici o privati, ecc.).
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3
In casi particolari è possibile concedere un sussidio anche per la frequenza di:
corsi linguistici durante le vacanze estive della formazione, della durata di almeno 4 settimane (3 per chi segue una scuola professionale a tempo parziale)
oppure nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali (a fine corso il richiedente deve presentare solo l’attestato di partecipazione al corso);
corsi linguistici di almeno 12 settimane e massimo di 36, in caso di interruzione momentanea degli studi, dopo il conseguimento della licenza di scuola
media, a seguito dell’ottenimento della maturità liceale o commerciale, in attesa di iniziare un altro percorso formativo;
valgono anche in questi casi (tranne quando è specificato diversamente)
le condizioni previste ai punti 1 – 6.
Sussidi per corsi linguistici in Svizzera (per la lingua tedesca e francese) sono possibili
unicamente per richiedenti che hanno concluso la scuola media in attesa di iniziare gli
studi postobbligatori.
E’ inoltre possibile richiedere un sussidio per l’assolvimento di uno stage professionale
all’estero; anche in questo caso entra in considerazione unicamente l’eventuale tassa
scolastica. La durata del corso dev’essere di almeno 12 settimane e al massimo di 36,
ed è sussidiabile unicamente se lo stage è concomitante o segue la frequenza di un
corso linguistico. La durata totale (stage + corso) non deve superare 48 settimane.
A fine periodo il richiedente dovrà produrre l’attestato di partecipazione al corso, allo
stage e il certificato d’esame conseguito.
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3.6. L’assegno per la riqualificazione professionale
(art. 2 cpv. 6 e cap. ottavo Reg.)
E’ assegno per la riqualificazione professionale l’intervento che può essere concesso ai
richiedenti che hanno già conseguito un attestato federale di capacità, un certificato
federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).
3
La riqualifica non porta pertanto a raggiungere un certificato di formazione
superiore bensì un diploma dello stesso livello di quello che già si possiede.
Il richiedente deve aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell’inizio della nuova formazione.
3.7. Il prestito di studio (art. 24 e 25 Reg.)
Il prestito di studio, di regola, può essere concesso solo per studi di grado terziario:
per il prolungamento del ciclo minimo di studio, a seguito del cambiamento
di curricolo o di sede di studio, con perdita di semestri di studio;
per un secondo ciclo di studio;
per integrare o supplire l’assegno;
per un lavoro di dottorato o per studi postuniversitari;
per richiedenti che iniziano gli studi dopo il quarantesimo anno d’età.
Contrariamente agli interventi citati in precedenza, che sono a fondo perso, il prestito
dev’essere invece rimborsato entro un lasso di tempo ragionevole di massimo sette anni
a seguito della conclusione degli studi o dalla loro interruzione (prorogabili sino a dieci
anni in casi giustificati).
Le modalità di rimborso sono concordate con l’interessato, di regola entro un anno
dalla fine o dall’interruzione degli studi.
Il prestito di studio è esente da interessi fino a due anni dopo la fine/interruzione degli
studi; dal terzo anno dopo la fine/interruzione degli studi sull’importo scoperto viene
richiesto un interesse con un tasso equivalente a quello delle vecchie ipoteche di
primo rango della Banca dello Stato. Il pagamento degli interessi viene richiesto ogni
anno, con fattura individuale.
Anche se il prestito deve essere restituito, per la concessione valgono gli stessi principi previsti per gli assegni, ossia devono essere rispettate le condizioni minime circa
l’idoneità, il tipo di studio e di istituto di formazione.
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3.8. L’aiuto allo studio
(art. 2 cpv. 8 e cap. decimo Reg.)
L’aiuto allo studio può essere concesso per la frequenza di una scuola elementare o
media privata parificata, se la famiglia ha oggettive difficoltà di ordine sociale.
La Divisione della scuola, sentito l’avviso di una speciale commissione, valuta le motivazioni e prende una decisione.
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Massimi sussidiabili per i singoli interventi
4.1. Assegno di studio
Massimo fr. 16'000. Se lo studente è coniugato o ha oneri di famiglia è possibile conteggiare un supplemento di fr. 4'000 per coppia (coniugati, conviventi o vincolati da
un’unione domestica registrata) e di fr. 4'000 per ogni figlio a carico.
I costi di formazione vengono determinati sommando i seguenti fattori:
–
minimo vitale (secondo le raccomandazioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale - COSAS), per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare;
–
supplemento d’integrazione (COSAS) se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un’unione domestica registrata, per il richiedente che
durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare;
–
spesa per l’alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell’Ufficio federale di statistica;
–
pranzo fuori casa, sino ad un massimo di fr. 2'000;
–
spese di viaggio con modalità più conveniente, con i mezzi pubblici;
–
tassa scolastica, con un massimo di fr. 1'000 per studi all’estero;
–
libri e materiale scolastico, sino ad un massimo di fr. 500 per scuole di grado
secondario II e formazione preparatoria e di fr. 1'000 per studi di grado terziario.
Il contributo concesso corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e il contributo personale, dei genitori, dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.
Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000 annui viene computato quale contributo ai costi dello studio.
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4.2. Assegno di tirocinio
Per il massimo sussidiabile valgono le informazioni citate al punto 4.1.
Si tiene inoltre conto del salario netto percepito dall’apprendista nel calcolo dell’assegno: l’importo che eccede i primi fr. 6'000 viene computato quale contributo ai costi
dello studio.
4.3. Assegno per sportivi d’élite
L’assegno è calcolato secondo i parametri e i criteri previsti per gli assegni di studio
(vedi punto 4.1).
Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000 annui viene computato quale
contributo ai costi dello studio.
4.4. Sussidio per il perfezionamento professionale
Il massimo sussidiabile corrisponde alla sola tassa del corso.
Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale (COSAS), tenendo conto delle entrate dell’economia domestica.
4.5. Sussidio per i corsi linguistici
Nel caso dei soggiorni linguistici può essere sussidiata solo la tassa del corso,
considerando tuttavia il limite della spesa media per un corso equivalente.
4.6. Assegno per la riqualificazione professionale
L’ assegno per la riqualificazione professionale può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri:
– fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale (COSAS);
– spesa per l’alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell’Ufficio federale
.
di statistica;
– assicurazione malattia (obbligatoria di base) al netto dei sussidi;
– spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o
partner convivente;
– contributi di mantenimento e spese per l’istruzione dei figli;
– spese di formazione del richiedente (punto 4.1);
– salario netto del richiedente di borsa di studio;
– salario netto dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;
– eventuali alimenti percepiti;
– altre entrate percepite.
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4.7. Prestito di studio
Può essere concesso un importo massimo di fr. 50'000 per l’intera formazione.
Nello stanziamento del prestito sono presi in considerazione molteplici fattori quali la
situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere, il credito annuo
disponibile e la possibilità pratica di rimborso.
4.8. Aiuto allo studio
E’ possibile accordare un sussidio per la spesa della retta scolastica, la spesa di viaggio,
quella d’internato, o per i pranzi fuori casa, a dipendenza della situazione economica
dei genitori, applicando i criteri previsti per gli assegni di studio.
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Criteri generali di calcolo
5.1. Reddito disponibile semplificato
Il reddito disponibile semplificato è utilizzato quale parametro per la concessione di
borse di studio ed è calcolato sull’unità di riferimento, composta dal richiedente, dai
suoi genitori e dai suoi fratelli o sorelle che non hanno ancora concluso una prima formazione.
Il reddito disponibile semplificato è composto dal reddito lordo (tutti i redditi secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994, di seguito LT) e da 1/15 della sostanza netta
secondo la LT, meno le seguenti voci:
premio medio di riferimento dell’assicurazione malattia, calcolato annualmente dal
Consiglio di Stato;
contributi sociali obbligatori secondo la LT;
pensioni alimentari pagate secondo la LT;
spese professionali per salariati secondo la LT, per un massimo di fr. 4'000 annuali
per unità di riferimento;
spese per interessi passivi privati ed aziendali secondo la LT, per un massimo di
fr. 3'000 annuali per unità di riferimento.
Determinante è l’ultima tassazione annuale emanata, risalente al massimo ai tre anni
precedenti l’anno scolastico inerente la domanda di borsa di studio oppure i redditi
tassati alla fonte.
5.2. Calcolo
Dal reddito disponibile semplificato viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell’unità di riferimento che vive nell’abitazione familiare, ovvero:
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il minimo vitale (secondo le raccomandazioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale - COSAS);
un supplemento d’integrazione (COSAS);
i costi per l’alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell’Ufficio
federale di statistica.
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Dell’ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la percentuale considerata quale importo a disposizione della famiglia per il
finanziamento dell’istruzione dei figli.
Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, l’importo a disposizione per la copertura dei costi dell’istruzione dei
figli che il genitore che non vive con il richiedente può destinare a quest’ultimo corrisponde:
al 70% per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova
unione matrimoniale;
al 50% per il genitore risposato;
al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è
destinato ai figli nati dalla nuova unione.
Per i richiedenti coniugati, vincolati da un’unione domestica registrata o conviventi,
oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti per gli assegni di riqualificazione
professionale. In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un’attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo di fr. 30'000 per un’occupazione a tempo
pieno oppure di fr. 15'000 se a metà tempo.
Mentre nel caso di richiedenti che frequentano una scuola superiore a tempo parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri della riqualificazione
professionale.
5.3. Studenti economicamente indipendenti
L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:
–
ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio
di una professione;
–
ha lavorato per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione,
conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2'500;
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–
ha compiuto o compia nell’anno scolastico inerente la richiesta di borsa di
studio 25 anni d’età.
Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200’000.
Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei
minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di
una prima formazione.
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Come richiedere una borsa di studio
Ogni anno occorre presentare una domanda all’UBSS tramite il modulo ufficiale.
Si può richiedere il modulo per telefono, per mail, allo sportello dell'UBSS, oppure
presso una delle scuole cantonali.
Lo stesso modulo può essere scaricato dal nostro sito http://www.ti.ch/borsestudio.
L'UBSS invia verso la fine di maggio a coloro che hanno richiesto una borsa di studio
per l'anno 2012-13 il formulario e l’opuscolo informativo per l'eventuale rinnovo per
l'anno successivo.
6. 1. Scadenze
La domanda di borsa di studio deve essere presentata prima dell’inizio della formazione per la quale è richiesto il contributo. Se la domanda è presentata a formazione
iniziata, il contributo sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui
è presentata. Le domande presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione.
Per le richieste di aiuto allo studio (pt. 3.8), affinché sia possibile comunicare una risposta prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’Ufficio dell’insegnamento medio della
Divisione della scuola raccomanda di presentare una domanda preventiva entro la fine
di maggio, per permettere alla speciale Commissione di pronunciarsi sull’ammissibilità
della richiesta.
6.2. Decisioni
Ad ogni richiesta di sussidio l’UBSS comunica una decisione. Essa può essere definitiva o provvisoria.
Una decisione è definitiva quando è stata calcolata sulla base dei criteri previsti per
l’anno in corso, ossia sull’ultima tassazione annuale emanata (2012, oppure 2011 o
2010).
Se non viene contestata entro 15 giorni, la decisione cresce in giudicato, ossia diventa
un atto amministrativo che riconosce un diritto (o lo nega).
Quando non è ancora disponibile una tassazione determinante ai sensi dell’art. 6 cpv.
3 Reg., o una tassazione che tenga conto della nuova situazione familiare conseguen-
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te a divorzio, separazione o matrimonio, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dell’ultima tassazione disponibile o dei redditi accertati.
La nuova decisione, definitiva, potrà se del caso comportare anche la trasformazione
di un assegno in un prestito o viceversa.
Il Regolamento delle borse di studio prevede anche la possibilità che decisioni già
comunicate e cresciute in giudicato possano essere riconsiderate, in particolare quando la situazione economica effettiva dei genitori si discosta notevolmente da quella
contenuta nella tassazione fiscale di riferimento.
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6.3. Contestazioni
La decisione dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi può essere contestata totalmente o anche solo parzialmente.
In queste situazioni l’interessato può:
chiedere il riesame della decisione quando intervengono elementi nuovi o
cambiamenti importanti non noti al momento della presentazione della richiesta.
In questi casi è sufficiente l’invio di una semplice lettera con la quale si espongono
i nuovi fatti.
Contestazioni generiche, senza motivazioni giustificate, non portano ad ottenere
una diversa decisione;
contestare la decisione attraverso un reclamo formale, sempre all’Ufficio delle
borse di studio, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. Anche in questo
caso è sufficiente l’invio di una lettera in cui sono esposte le motivazioni e le argomentazioni. La decisione dell’Ufficio potrà in seguito essere contestata entro 15
giorni al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo, sempre nel
termine di 15 giorni.
6.4. Pagamento della borsa di studio
L’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi autorizza il versamento della borsa di
studio non appena la decisione è cresciuta in giudicato ed è in possesso di tutti i
documenti richiesti nella decisione. Il versamento può essere effettuato in più rate.
Una volta autorizzato il versamento la Sezione delle finanze del Dipartimento delle
finanze e dell’economia procederà con il pagamento effettivo. Questa procedura
dura circa una decina di giorni.
Nel caso di beneficiari maggiorenni il pagamento può essere effettuato anche ai
genitori o a terze persone su esplicita dichiarazione dell’interessato.
Borse di studio 2013_14
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7. Fondazioni private
Altre fonti di intervento a favore di studenti e apprendisti
Il Cantone promuove e incoraggia con mezzi importanti la formazione scolastica e
professionale, il perfezionamento e la riqualificazione.
Tuttavia la borsa di studio non copre tutte le spese, né lo può e né lo deve fare.
Per la famiglia e soprattutto per lo studente la formazione rappresenta un investimento importante; è quindi legittimo e corretto che parte delle spese siano garantite dai
principali beneficiari.
A lato delle borse di studio del Cantone vi sono numerosi enti o fondazioni private
che possono accordare sussidi, a determinate condizioni, quale complemento della
borsa cantonale, oppure a titolo di incoraggiamento. In genere queste possibilità servono a premiare il merito scolastico dello studente.
Vedi anche:
www.ti.ch/borsestudio "Alcune fondazioni"
www.ti.ch/fondazioni "Informazioni"
Con l’accordo delle fondazioni e degli enti interessati, indichiamo alcune possibilità.
Segnaliamo inoltre che alcuni Comuni offrono degli aiuti ai loro domiciliati.
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Ente o fondazione
Genere di studi e particolari
Fondazione Achille Isella
Studi nelle Università Svizzere e nei Politecnici federali
Ufficio federale dell’educazione e della scienza
Informazioni e materiale sono da richiedere al recapito
Hallwyestrasse 4
della fondazione, da ottobre a gennaio; la domanda è
3003 Berna
possibile anche scaricarla da internet.
www.admin.ch/bbw/d/stipdien/isella.html
Fondazione Arturo e Marguerite Lang
Tutte le formazioni: in via prioritaria studi universitari
c/o UBS SA, RYI5-FRE
e di grado superiore.
Via Pretorio 14
Pubblica il concorso in autunno.
6900 Lugano
Fondazione Stefano Franscini
Solo per studi al Politecnico federale di Zurigo.
Stipendiendienst ETH
Richiesta personale
ETH Zentrum
da presentare allo Stipendiendienst
8092 Zurigo
dell’ETH a Zurigo.
Fondazione per la Cultura Italiana
Studi universitari in Italia
Segreteria c/o Laura Donati
per le facoltà di lettere, magistero,
Via ai Saleggi 33
giurisprudenza o agraria.
6600 Locarno
Pubblica il concorso.
Fondazione Agostino Nizzola
Solo per studi al Politecnico federale di Zurigo
c/o Roberto Pestoni
e Losanna.
Stradun 60
Pubblica il concorso in autunno.
6513 Monte Carasso
Fondazione Pestalozzi
Studenti provenienti dalle regioni di montagna
Persona di contatto per il Ticino:
o periferiche.
Cinzia Sargenti, Ufficio delle borse di studio
La richiesta dev’essere presentata per il tramite
6501 Bellinzona
della persona di contatto.
Amministrazione Fondazione Giuseppe Soldati
Riservata a studenti domiciliati nel Malcantone
6991 Neggio
o originari malcantonesi.
Pubblica il concorso.
Fondazione Felix Leemann
Studi accademici, soggiorni di studio all’estero,
c/o Studio legale avv. Andrea Pozzi
dottorati o anche lavori di ricerca
Via G. B. Pioda 12
riservata a studenti residenti e domiciliati
6900 Lugano
nel Cantone Ticino da almeno 5 anni.
Pubblica il concorso in autunno.
Fondazione dr. Vittorio e dr. Teresa Cornaro
Studi accademici di economia per giovani
Borse per studi accademici
ticinesi o italiani, domiciliati nel Cantone
c/o Cornèr Banca SA
(preferenza per attinenti o domiciliati
Via Canova 16
a Lugano e studenti all’Università Luigi
6901 Lugano
Bocconi di Milano). Pubblica il concorso.
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Ente o fondazione
Genere di studi e particolari
Fondazione prof. Carlo e Enrichetta Salvioni
Studi in università italiane
c/o Istituto lombardo di scienze e lettere
studenti ticinesi, originari del Cantone Ticino.
Via Borgonuovo 25
Pubblica il concorso.
20121 Milano
Fondazione Pia Janka - Chicherio
3. e 4. anno di studio presso la Scuola Cantonale
Via Cancelliere Molo 11
di Commercio o il Liceo di Bellinzona
6500 Bellinzona
studenti provenienti
da famiglie meno abbienti.
Fondazione Leonardo
Studi universitari, in prevalenza all’USI
Segreteria - c/o Banca Julius Baer & Co. SA
di Mendrisio e Lugano
Piazzetta San Carlo 1
studenti svizzeri e stranieri che frequentano
6901 Lugano
l’USI e studenti ticinesi in altre sedi svizzere.
Pubblica il concorso.
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