Repubblica e Cantone del Ticino Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport Sezione amministrativa Ufficio delle borse di studio e dei sussidi Residenza governativa 6501 Bellinzona telefono fax internet E-mail 091 814 34 32 091 814 44 78 www.ti.ch/borsestudio [email protected] Lunedì – Venerdì Mattino Pomeriggio 09.00 – 11.45 14.00 – 16.00 Orari informazioni telefoniche 09.45 – 11.45 studio.grafico.capponi – G&S Orari Sportello Prefazione Bellinzona, aprile 2013 Anche quest’anno come in passato il Canton Ticino, attraverso il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, pubblica e diffonde questo opuscolo con il quale si propone di informare giovani e famiglie sulle possibilità di far capo ad aiuti finanziari pubblici per la formazione scolastica e professionale. Segnalavo l’anno scorso, in questa tradizionale introduzione, la grande novità intervenuta con il 2012 nell’erogazione di questi sussidi, ovvero il passaggio dal criterio fiscale del reddito imponibile (che ormai faceva acqua da molte parti) a quello più preciso del reddito disponibile semplificato. Ebbene, in questo primo anno di collaudo del nostro nuovo “metro di misura” posso confermarne i buoni risultati sotto il profilo dell’equità, anche se l’iter procedurale in alcuni casi può essere risultato un po’ più farraginoso: ma l’esperienza ovvierà anche a questo. Se l’anno scorso ha quindi portato una novità di rilievo, non da meno sarà questo 2013. Il Consiglio di Stato ha infatti messo a punto il progetto di nuova Legge sugli aiuti allo studio. Questo importante campo di attività statale, che eroga aiuti per una ventina di milioni all’anno e che soprattutto assicura pari opportunità alla nostra gioventù ed è sintomo di vera democrazia, era retto finora soltanto da un regolamento, ancorché periodicamente aggiornato. Urgeva pertanto dotarlo di una sua stabilità e di una base legale solida, in un nuovo assetto che peraltro arriva a coinvolgere anche il parlamento finora escluso, essendo i regolamenti di competenza solo esecutiva. La nuova legge riprende in gran parte concetti e procedure esplicitati nel regolamento, ma dà loro dignità normativa superiore. Concludo ripetendomi – e lo farò anche nella prefazione dell’anno prossimo –. Per noi il principale obiettivo nell’erogazione di questi aiuti finanziari resta il medesimo: fare in modo che ostacoli e problemi di natura finanziaria cui si trovano confrontati giovani e famiglie non impediscano la formazione scolastica e professionale. Far sì che tutti abbiano le medesime possibilità di partenza (ma non certo di arrivo!) affinché il traguardo sia raggiunto dai più capaci e non necessariamente dai più ricchi. Manuele Bertoli, Consigliere di Stato Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport Repubblica e Cantone Ticino Borse di studio 2013_14 3 1. Introduzione 6 2. Criteri di 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 8 8 8 9 3. 4. 5. 6. 7. accesso alla borsa di studio Età Domicilio determinante Idoneità Formazioni riconosciute Definizione dei singoli interventi 3.1. L’assegno di studio 3.2. L’assegno di tirocinio 3.3. L’assegno per sportivi d’élite e talenti artistici 3.4. Il sussidio per il perfezionamento professionale 3.5. Il sussidio per soggiorni linguistici all’estero 3.6. L’assegno per la riqualificazione professionale 3.7. Il prestito di studio 3.8. L’aiuto allo studio 9 9 10 10 10 13 13 14 Massimi sussidiabili per i singoli interventi 4.1. Assegno di studio 4.2. Assegno di tirocinio 4.3. Assegno per sportivi d’élite 4.4. Sussidio per il perfezionamento professionale 4.5. Sussidio per i corsi linguistici 4.6. Assegno per la riqualificazione professionale 4.7. Prestito di studio 4.8. Aiuto allo studio 14 15 15 15 15 15 16 16 Criteri generali di calcolo 5.1. Reddito disponibile semplificato 5.2. Calcolo 5.3. Studenti economicamente indipendenti 16 16 17 Come richiedere una borsa di studio 6.1. Scadenze 6.2. Decisioni 6.3. Contestazioni 6.4. Pagamento della borsa di studio 18 18 19 19 Fondazioni private 20 Borse di studio 2013_14 1 2 3 4 5 6 7 1 Introduzione L’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (in seguito UBSS) è attribuito alla Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Si avvale per casi speciali di una Commissione consultiva, nominata dal DECS. L’UBSS è competente per tutte le decisioni di concessione, trasformazione e restituzione di assegni e prestiti di studio. Le borse di studio hanno come obiettivo quello di coprire le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano le prestazioni ragionevolmente esigibili dal richiedente (persona in formazione), dai suoi genitori, da altre persone legalmente obbligate e da terzi. Nel corso del 2012 l’UBSS ha ricevuto 6’417 richieste e ha emesso 5’809 decisioni. Sono stati pagati 20.6 milioni di franchi: 18.9 sotto forma di assegni, 1.6 sotto forma di prestiti e 0.1 quali prestiti speciali di transizione, che ben evidenziano l’importanza e la necessità di questo sostegno finanziario. Dall’anno scolastico 2012–2013 si è passati dal sistema basato sul parametro del “reddito imponibile” a quello basato sul parametro del “reddito disponibile semplificato”. Anche con il nuovo sistema è stato mantenuto il principio secondo cui l’aiuto allo studio è concesso, anno per anno, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli; esso è commisurato alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità finanziarie del richiedente e della sua famiglia. Per calcolare il RDS (impostazione analogica a quella per le riduzioni dei premi dell’assicurazione malattia) si procede nel seguente modo: 6 Borse di studio 2013_14 1 Definito il RDS, si procede nel seguente modo: 1. Disponibile della famiglia per la formazione dei figli RDS fabbisogno famiglia (importi forfettari in base alle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali e agli affitti medi definiti dall'Ufficio federale di statistica) = disponibile della famiglia per la formazione dei figli 2. Saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli Disponibile della famiglia x tot% (percentuale stabilita annualmente dal Consiglio di Stato) = saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli 3. Ripartizione tra più figli agli studi Il saldo è ripartito proporzionalmente tra i figli in formazione 4. Scoperto da finanziare con un assegno di studio Spese di formazione dello studente entrate dello studente durante la formazione parte della sostanza dello studente = scoperto da finanziare con un assegno di studio 5. Assegno di studio Scoperto da finanziare con un assegno di studio (punto 4) saldo della famiglia a disposizione del figlio agli studi (punto 3) = assegno di studio (da un minimo di fr. 1'000 sino a un massimo di fr. 16'000) Le basi legali applicabili sono gli artt. 19-22 della Legge della scuola (in seguito LSc). Essa prevede inoltre lo strumento del cosiddetto “aiuto allo studio” dell’art. 84 LSc. L’applicazione delle norme legali è poi rinviata al Regolamento delle borse di studio (in seguito Reg.). Legge e regolamento si possono trovare sul sito www.ti.ch/rl o www.ti.ch/borsestudio. Borse di studio 2013_14 7 2 Criteri di accesso alla borsa di studio 2.1. Età Gli assegni possono essere concessi ai richiedenti che, nel corso dell’anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il quarantesimo anno d’età. Fanno eccezione i richiedenti che intendono frequentare una formazione professionale di base o una riqualificazione professionale se non hanno ancora compiuto cinquant’anni e se possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o motivi giustificati. Il sussidio per un corso linguistico può essere concesso al richiedente che non ha ancora compiuto cinquant’anni, mentre per il perfezionamento professionale non ci sono vincoli di età. 2.2. Domicilio determinante Il domicilio determinante è dato dal Cantone Ticino. Fa stato come domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio: a) b) c) d) il domicilio civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità tutoria competente, con riserva della lettera d); il cantone d’origine, con riserva della lettera d), per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o per i cittadini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori solo per studi in Svizzera; il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori risiedono all’estero oppure per gli orfani; il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima d’iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni avendo svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un’attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza finanziaria dai genitori. Ai richiedenti stranieri, provenienti da uno dei Paesi dell'UE, devono essere applicate le disposizioni previste per i richiedenti svizzeri senz'alcuna disparità di trattamento (Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone). 2.3. Idoneità E’ necessario possedere un titolo di studio idoneo per essere ammesso alla formazione (o ad una formazione analoga) in Svizzera. 8 Borse di studio 2013_14 2 2.4. Formazioni riconosciute Di principio qualsiasi formazione in seguito all’obbligatorietà scolastica può essere sussidiata se è riconosciuta. Occorre però documentare di essere in possesso del certificato di studio idoneo per essere ammesso. Per le formazioni dopo la scuola media è necessario che esse si svolgano in Ticino. Le formazioni superiori vengono invece sussidiate anche all’estero. Evidentemente sono sussidiabili esclusivamente le formazioni che portano a conseguire un titolo professionale o di studio riconosciuto dalle competenti autorità. Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, l’assegno viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella, secondo le direttive della scuola interessata. La frequenza di scuole private nel Cantone di principio non viene sussidiata; rimane riservata la possibilità offerta dall'aiuto allo studio per le scuole elementari e medie private parificate, a seguito di comprovate necessità di ordine sociale riconosciute dalla Divisione della scuola. Definizione dei singoli interventi 3 3.1. L’assegno di studio (art. 2 cpv. 1 e cap. terzo Reg.) Tutte le formazioni seguenti alla scuola media o dopo il proscioglimento dall’obbligo scolastico (15 anni) e sino al compimento del quarantesimo anno d’età (tranne i casi previsti dall’art. 3 cpvv. 2, 3 e 4 Reg. per i quali il limite d’età è di cinquant’anni) potrebbero essere di principio sussidiate con la forma dell’assegno a fondo perso. Sono escluse le scuole private e le scuole fuori Cantone che portano al conseguimento di una maturità o un diploma professionale (prima formazione). Generalmente sono prese in considerazione solo le formazioni a tempo pieno che portano al conseguimento di un titolo riconosciuto. L’assegno può essere rinnovato per la durata minima del ciclo di studio secondo il regolamento della scuola o della facoltà, se lo studente è in regola con il suo curricolo formativo e se sono presenti le condizioni (in particolare finanziarie) per confermare l’aiuto. 3.2. L’assegno di tirocinio (art. 2 cpv. 2 e cap. quarto Reg.) L’assegno di tirocinio può essere concesso per l’assolvimento di un tirocinio nell’ambito della formazione professionale di base nel Cantone (in casi eccezionali e giustificati anche fuori Cantone) sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio. Anche per gli apprendisti vale il principio che gli assegni sono rinnovabili per la durata minima del programma di formazione. Borse di studio 2013_14 9 3 3.3. L’assegno per sportivi d’élite e talenti artistici (art. 2 cpv. 3 e cap. quinto Reg.) L’assegno per sportivi d’élite e talenti artistici può essere concesso, in presenza di comprovate necessità sportive o artistiche, per la frequenza fuori Cantone di scuole pubbliche o private con statuto particolare. La Divisione della scuola, per il tramite dell’Ufficio dell’educazione fisica scolastica e della Divisione della formazione professionale è competente per definire la qualifica di sportivo d’élite e per accertare la necessità di uno studio fuori Cantone. La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale sono competenti per definire la qualifica di talento artistico e per accertare la necessità di uno studio fuori Cantone. Gli studenti della scuola professionale per sportivi d’élite di Tenero sono considerati al pari dei richiedenti di un assegno di studio (vedi punto 3.1.). 3.4. Il sussidio per il perfezionamento professionale (art. 2 cpv. 4 e cap. sesto Reg.) Il sussidio per il perfezionamento è il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale. Sono pertanto considerati corsi di perfezionamento professionale quelli destinati a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali, e di regola si concludono con l’ottenimento di un certificato d’esame. 3.5. Il sussidio per soggiorni linguistici all’estero (art. 2 cpv. 5 e cap. settimo Reg.) Il sussidio per soggiorni linguistici all’estero può essere concesso per l’apprendimento di una lingua straniera (di regola francese, tedesco o inglese) a persone che hanno già conseguito un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione. Il candidato determina il suo livello di competenza effettuando la propria autovalutazione con la Griglia di autovalutazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, scaricabile dal sito www.ti.ch/lingue-stage (informazioni e link utili, formulario di autovalutazione portfolio delle lingue). 10 Borse di studio 2013_14 3 Livello di competenza del candidato A = uso elementare della lingua A1 A2 = livello di sopravvivenza B = uso intermedio della lingua B1 = livello soglia B2 = livello progresso C = uso avanzato della lingua C1 = livello dell’efficacia C2 = livello di padronanza = livello di contatto La scelta del certificato da conseguire avviene in accordo con l’Ufficio delle borse di studio e viene menzionato nella proposta o decisione di sussidio, quale condizione vincolante. Links Internet per il francese: Links Internet per il tedesco: Links Internet per l’inglese: Alliance Française www.alliancefr.org CIEP Sèvres www.ciep.fr TELC - WBT www.telc.net Goethe-Institut www.goethe.de ÖSD www.osd.at TELC-WBT www.telc.net TestDaF-Institut www.testdaf.de University of Cambridge ESOL Examinations www.cambridgeesol.org/index.php ETS TOEFL www.ets.org/toefl TELC-WBT www.telc.net IELTS www.ielts.org Il soggiorno linguistico può essere finanziato se il corso adempie a determinate condizioni: 1) 2) 3) 4) 5) 6) è svolto all’estero; durata minima di almeno 12 settimane; durata massima di 36 settimane; il corso dev’essere di tipo intensivo con un programma di almeno 25 lezioni settimanali di 45/50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti; a fine corso il richiedente deve presentare l’attestato di partecipazione e il certificato d’esame conseguito; il corso non dev’essere finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati, ecc.). Borse di studio 2013_14 11 3 In casi particolari è possibile concedere un sussidio anche per la frequenza di: corsi linguistici durante le vacanze estive della formazione, della durata di almeno 4 settimane (3 per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) oppure nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali (a fine corso il richiedente deve presentare solo l’attestato di partecipazione al corso); corsi linguistici di almeno 12 settimane e massimo di 36, in caso di interruzione momentanea degli studi, dopo il conseguimento della licenza di scuola media, a seguito dell’ottenimento della maturità liceale o commerciale, in attesa di iniziare un altro percorso formativo; valgono anche in questi casi (tranne quando è specificato diversamente) le condizioni previste ai punti 1 – 6. Sussidi per corsi linguistici in Svizzera (per la lingua tedesca e francese) sono possibili unicamente per richiedenti che hanno concluso la scuola media in attesa di iniziare gli studi postobbligatori. E’ inoltre possibile richiedere un sussidio per l’assolvimento di uno stage professionale all’estero; anche in questo caso entra in considerazione unicamente l’eventuale tassa scolastica. La durata del corso dev’essere di almeno 12 settimane e al massimo di 36, ed è sussidiabile unicamente se lo stage è concomitante o segue la frequenza di un corso linguistico. La durata totale (stage + corso) non deve superare 48 settimane. A fine periodo il richiedente dovrà produrre l’attestato di partecipazione al corso, allo stage e il certificato d’esame conseguito. 12 Borse di studio 2013_14 3.6. L’assegno per la riqualificazione professionale (art. 2 cpv. 6 e cap. ottavo Reg.) E’ assegno per la riqualificazione professionale l’intervento che può essere concesso ai richiedenti che hanno già conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda). 3 La riqualifica non porta pertanto a raggiungere un certificato di formazione superiore bensì un diploma dello stesso livello di quello che già si possiede. Il richiedente deve aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell’inizio della nuova formazione. 3.7. Il prestito di studio (art. 24 e 25 Reg.) Il prestito di studio, di regola, può essere concesso solo per studi di grado terziario: per il prolungamento del ciclo minimo di studio, a seguito del cambiamento di curricolo o di sede di studio, con perdita di semestri di studio; per un secondo ciclo di studio; per integrare o supplire l’assegno; per un lavoro di dottorato o per studi postuniversitari; per richiedenti che iniziano gli studi dopo il quarantesimo anno d’età. Contrariamente agli interventi citati in precedenza, che sono a fondo perso, il prestito dev’essere invece rimborsato entro un lasso di tempo ragionevole di massimo sette anni a seguito della conclusione degli studi o dalla loro interruzione (prorogabili sino a dieci anni in casi giustificati). Le modalità di rimborso sono concordate con l’interessato, di regola entro un anno dalla fine o dall’interruzione degli studi. Il prestito di studio è esente da interessi fino a due anni dopo la fine/interruzione degli studi; dal terzo anno dopo la fine/interruzione degli studi sull’importo scoperto viene richiesto un interesse con un tasso equivalente a quello delle vecchie ipoteche di primo rango della Banca dello Stato. Il pagamento degli interessi viene richiesto ogni anno, con fattura individuale. Anche se il prestito deve essere restituito, per la concessione valgono gli stessi principi previsti per gli assegni, ossia devono essere rispettate le condizioni minime circa l’idoneità, il tipo di studio e di istituto di formazione. Borse di studio 2013_14 13 3.8. L’aiuto allo studio (art. 2 cpv. 8 e cap. decimo Reg.) L’aiuto allo studio può essere concesso per la frequenza di una scuola elementare o media privata parificata, se la famiglia ha oggettive difficoltà di ordine sociale. La Divisione della scuola, sentito l’avviso di una speciale commissione, valuta le motivazioni e prende una decisione. 4 Massimi sussidiabili per i singoli interventi 4.1. Assegno di studio Massimo fr. 16'000. Se lo studente è coniugato o ha oneri di famiglia è possibile conteggiare un supplemento di fr. 4'000 per coppia (coniugati, conviventi o vincolati da un’unione domestica registrata) e di fr. 4'000 per ogni figlio a carico. I costi di formazione vengono determinati sommando i seguenti fattori: – minimo vitale (secondo le raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - COSAS), per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare; – supplemento d’integrazione (COSAS) se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un’unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare; – spesa per l’alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell’Ufficio federale di statistica; – pranzo fuori casa, sino ad un massimo di fr. 2'000; – spese di viaggio con modalità più conveniente, con i mezzi pubblici; – tassa scolastica, con un massimo di fr. 1'000 per studi all’estero; – libri e materiale scolastico, sino ad un massimo di fr. 500 per scuole di grado secondario II e formazione preparatoria e di fr. 1'000 per studi di grado terziario. Il contributo concesso corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e il contributo personale, dei genitori, dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente. Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000 annui viene computato quale contributo ai costi dello studio. 14 Borse di studio 2013_14 42 4.2. Assegno di tirocinio Per il massimo sussidiabile valgono le informazioni citate al punto 4.1. Si tiene inoltre conto del salario netto percepito dall’apprendista nel calcolo dell’assegno: l’importo che eccede i primi fr. 6'000 viene computato quale contributo ai costi dello studio. 4.3. Assegno per sportivi d’élite L’assegno è calcolato secondo i parametri e i criteri previsti per gli assegni di studio (vedi punto 4.1). Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000 annui viene computato quale contributo ai costi dello studio. 4.4. Sussidio per il perfezionamento professionale Il massimo sussidiabile corrisponde alla sola tassa del corso. Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale (COSAS), tenendo conto delle entrate dell’economia domestica. 4.5. Sussidio per i corsi linguistici Nel caso dei soggiorni linguistici può essere sussidiata solo la tassa del corso, considerando tuttavia il limite della spesa media per un corso equivalente. 4.6. Assegno per la riqualificazione professionale L’ assegno per la riqualificazione professionale può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri: – fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale (COSAS); – spesa per l’alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell’Ufficio federale . di statistica; – assicurazione malattia (obbligatoria di base) al netto dei sussidi; – spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente; – contributi di mantenimento e spese per l’istruzione dei figli; – spese di formazione del richiedente (punto 4.1); – salario netto del richiedente di borsa di studio; – salario netto dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente; – eventuali alimenti percepiti; – altre entrate percepite. Borse di studio 2013_14 15 4 4.7. Prestito di studio Può essere concesso un importo massimo di fr. 50'000 per l’intera formazione. Nello stanziamento del prestito sono presi in considerazione molteplici fattori quali la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere, il credito annuo disponibile e la possibilità pratica di rimborso. 4.8. Aiuto allo studio E’ possibile accordare un sussidio per la spesa della retta scolastica, la spesa di viaggio, quella d’internato, o per i pranzi fuori casa, a dipendenza della situazione economica dei genitori, applicando i criteri previsti per gli assegni di studio. 5 Criteri generali di calcolo 5.1. Reddito disponibile semplificato Il reddito disponibile semplificato è utilizzato quale parametro per la concessione di borse di studio ed è calcolato sull’unità di riferimento, composta dal richiedente, dai suoi genitori e dai suoi fratelli o sorelle che non hanno ancora concluso una prima formazione. Il reddito disponibile semplificato è composto dal reddito lordo (tutti i redditi secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994, di seguito LT) e da 1/15 della sostanza netta secondo la LT, meno le seguenti voci: premio medio di riferimento dell’assicurazione malattia, calcolato annualmente dal Consiglio di Stato; contributi sociali obbligatori secondo la LT; pensioni alimentari pagate secondo la LT; spese professionali per salariati secondo la LT, per un massimo di fr. 4'000 annuali per unità di riferimento; spese per interessi passivi privati ed aziendali secondo la LT, per un massimo di fr. 3'000 annuali per unità di riferimento. Determinante è l’ultima tassazione annuale emanata, risalente al massimo ai tre anni precedenti l’anno scolastico inerente la domanda di borsa di studio oppure i redditi tassati alla fonte. 5.2. Calcolo Dal reddito disponibile semplificato viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell’unità di riferimento che vive nell’abitazione familiare, ovvero: 16 Borse di studio 2013_14 il minimo vitale (secondo le raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - COSAS); un supplemento d’integrazione (COSAS); i costi per l’alloggio (affitto medio in Svizzera) in base ai dati dell’Ufficio federale di statistica. 5 Dell’ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la percentuale considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli. Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, l’importo a disposizione per la copertura dei costi dell’istruzione dei figli che il genitore che non vive con il richiedente può destinare a quest’ultimo corrisponde: al 70% per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale; al 50% per il genitore risposato; al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione. Per i richiedenti coniugati, vincolati da un’unione domestica registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti per gli assegni di riqualificazione professionale. In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un’attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo di fr. 30'000 per un’occupazione a tempo pieno oppure di fr. 15'000 se a metà tempo. Mentre nel caso di richiedenti che frequentano una scuola superiore a tempo parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri della riqualificazione professionale. 5.3. Studenti economicamente indipendenti L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente: – ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione; – ha lavorato per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2'500; Borse di studio 2013_14 17 – ha compiuto o compia nell’anno scolastico inerente la richiesta di borsa di studio 25 anni d’età. Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200’000. Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione. 6 Come richiedere una borsa di studio Ogni anno occorre presentare una domanda all’UBSS tramite il modulo ufficiale. Si può richiedere il modulo per telefono, per mail, allo sportello dell'UBSS, oppure presso una delle scuole cantonali. Lo stesso modulo può essere scaricato dal nostro sito http://www.ti.ch/borsestudio. L'UBSS invia verso la fine di maggio a coloro che hanno richiesto una borsa di studio per l'anno 2012-13 il formulario e l’opuscolo informativo per l'eventuale rinnovo per l'anno successivo. 6. 1. Scadenze La domanda di borsa di studio deve essere presentata prima dell’inizio della formazione per la quale è richiesto il contributo. Se la domanda è presentata a formazione iniziata, il contributo sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata. Le domande presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione. Per le richieste di aiuto allo studio (pt. 3.8), affinché sia possibile comunicare una risposta prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’Ufficio dell’insegnamento medio della Divisione della scuola raccomanda di presentare una domanda preventiva entro la fine di maggio, per permettere alla speciale Commissione di pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta. 6.2. Decisioni Ad ogni richiesta di sussidio l’UBSS comunica una decisione. Essa può essere definitiva o provvisoria. Una decisione è definitiva quando è stata calcolata sulla base dei criteri previsti per l’anno in corso, ossia sull’ultima tassazione annuale emanata (2012, oppure 2011 o 2010). Se non viene contestata entro 15 giorni, la decisione cresce in giudicato, ossia diventa un atto amministrativo che riconosce un diritto (o lo nega). Quando non è ancora disponibile una tassazione determinante ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 Reg., o una tassazione che tenga conto della nuova situazione familiare conseguen- 18 Borse di studio 2013_14 te a divorzio, separazione o matrimonio, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dell’ultima tassazione disponibile o dei redditi accertati. La nuova decisione, definitiva, potrà se del caso comportare anche la trasformazione di un assegno in un prestito o viceversa. Il Regolamento delle borse di studio prevede anche la possibilità che decisioni già comunicate e cresciute in giudicato possano essere riconsiderate, in particolare quando la situazione economica effettiva dei genitori si discosta notevolmente da quella contenuta nella tassazione fiscale di riferimento. 6 6.3. Contestazioni La decisione dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi può essere contestata totalmente o anche solo parzialmente. In queste situazioni l’interessato può: chiedere il riesame della decisione quando intervengono elementi nuovi o cambiamenti importanti non noti al momento della presentazione della richiesta. In questi casi è sufficiente l’invio di una semplice lettera con la quale si espongono i nuovi fatti. Contestazioni generiche, senza motivazioni giustificate, non portano ad ottenere una diversa decisione; contestare la decisione attraverso un reclamo formale, sempre all’Ufficio delle borse di studio, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. Anche in questo caso è sufficiente l’invio di una lettera in cui sono esposte le motivazioni e le argomentazioni. La decisione dell’Ufficio potrà in seguito essere contestata entro 15 giorni al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo, sempre nel termine di 15 giorni. 6.4. Pagamento della borsa di studio L’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi autorizza il versamento della borsa di studio non appena la decisione è cresciuta in giudicato ed è in possesso di tutti i documenti richiesti nella decisione. Il versamento può essere effettuato in più rate. Una volta autorizzato il versamento la Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell’economia procederà con il pagamento effettivo. Questa procedura dura circa una decina di giorni. Nel caso di beneficiari maggiorenni il pagamento può essere effettuato anche ai genitori o a terze persone su esplicita dichiarazione dell’interessato. Borse di studio 2013_14 19 72 7. Fondazioni private Altre fonti di intervento a favore di studenti e apprendisti Il Cantone promuove e incoraggia con mezzi importanti la formazione scolastica e professionale, il perfezionamento e la riqualificazione. Tuttavia la borsa di studio non copre tutte le spese, né lo può e né lo deve fare. Per la famiglia e soprattutto per lo studente la formazione rappresenta un investimento importante; è quindi legittimo e corretto che parte delle spese siano garantite dai principali beneficiari. A lato delle borse di studio del Cantone vi sono numerosi enti o fondazioni private che possono accordare sussidi, a determinate condizioni, quale complemento della borsa cantonale, oppure a titolo di incoraggiamento. In genere queste possibilità servono a premiare il merito scolastico dello studente. Vedi anche: www.ti.ch/borsestudio "Alcune fondazioni" www.ti.ch/fondazioni "Informazioni" Con l’accordo delle fondazioni e degli enti interessati, indichiamo alcune possibilità. Segnaliamo inoltre che alcuni Comuni offrono degli aiuti ai loro domiciliati. 20 Borse di studio 2013_14 Ente o fondazione Genere di studi e particolari Fondazione Achille Isella Studi nelle Università Svizzere e nei Politecnici federali Ufficio federale dell’educazione e della scienza Informazioni e materiale sono da richiedere al recapito Hallwyestrasse 4 della fondazione, da ottobre a gennaio; la domanda è 3003 Berna possibile anche scaricarla da internet. www.admin.ch/bbw/d/stipdien/isella.html Fondazione Arturo e Marguerite Lang Tutte le formazioni: in via prioritaria studi universitari c/o UBS SA, RYI5-FRE e di grado superiore. Via Pretorio 14 Pubblica il concorso in autunno. 6900 Lugano Fondazione Stefano Franscini Solo per studi al Politecnico federale di Zurigo. Stipendiendienst ETH Richiesta personale ETH Zentrum da presentare allo Stipendiendienst 8092 Zurigo dell’ETH a Zurigo. Fondazione per la Cultura Italiana Studi universitari in Italia Segreteria c/o Laura Donati per le facoltà di lettere, magistero, Via ai Saleggi 33 giurisprudenza o agraria. 6600 Locarno Pubblica il concorso. Fondazione Agostino Nizzola Solo per studi al Politecnico federale di Zurigo c/o Roberto Pestoni e Losanna. Stradun 60 Pubblica il concorso in autunno. 6513 Monte Carasso Fondazione Pestalozzi Studenti provenienti dalle regioni di montagna Persona di contatto per il Ticino: o periferiche. Cinzia Sargenti, Ufficio delle borse di studio La richiesta dev’essere presentata per il tramite 6501 Bellinzona della persona di contatto. Amministrazione Fondazione Giuseppe Soldati Riservata a studenti domiciliati nel Malcantone 6991 Neggio o originari malcantonesi. Pubblica il concorso. Fondazione Felix Leemann Studi accademici, soggiorni di studio all’estero, c/o Studio legale avv. Andrea Pozzi dottorati o anche lavori di ricerca Via G. B. Pioda 12 riservata a studenti residenti e domiciliati 6900 Lugano nel Cantone Ticino da almeno 5 anni. Pubblica il concorso in autunno. Fondazione dr. Vittorio e dr. Teresa Cornaro Studi accademici di economia per giovani Borse per studi accademici ticinesi o italiani, domiciliati nel Cantone c/o Cornèr Banca SA (preferenza per attinenti o domiciliati Via Canova 16 a Lugano e studenti all’Università Luigi 6901 Lugano Bocconi di Milano). Pubblica il concorso. Borse di studio 2013_14 21 Ente o fondazione Genere di studi e particolari Fondazione prof. Carlo e Enrichetta Salvioni Studi in università italiane c/o Istituto lombardo di scienze e lettere studenti ticinesi, originari del Cantone Ticino. Via Borgonuovo 25 Pubblica il concorso. 20121 Milano Fondazione Pia Janka - Chicherio 3. e 4. anno di studio presso la Scuola Cantonale Via Cancelliere Molo 11 di Commercio o il Liceo di Bellinzona 6500 Bellinzona studenti provenienti da famiglie meno abbienti. Fondazione Leonardo Studi universitari, in prevalenza all’USI Segreteria - c/o Banca Julius Baer & Co. SA di Mendrisio e Lugano Piazzetta San Carlo 1 studenti svizzeri e stranieri che frequentano 6901 Lugano l’USI e studenti ticinesi in altre sedi svizzere. Pubblica il concorso. 22 Borse di studio 2013_14