Le società di
persone
Lorenzo Benatti
Parma, 13 ottobre 2011
Tipi società di persone
• Società semplice.
• Società in nome collettivo (s.n.c.).
• Società in accomandita semplice (s.a.s.).
• Regime responsabilità. S.a.s.: due categorie di soci.
Amministrazione e responsabilità.
• Snc, soc. sempl. e regime residuale.
• Soc. sempl.: disciplina di base.
• Soc. sempl. Impresa agricola e legislazione speciale.
Costituzione - la forma
• società semplice:
– nessuna forma specifica
prevista (2251),
– iscrizione nel regi-stro
delle
imprese
(DPR
580/1993
e
DPR
588/1999)
non
è
condizione di regolarità,
ma ha funzione di
pubblicità
legale
(l.
288/2001).
• s.n.c. e s.a.s.:
– scrittura privata con
firme autenticate o atto
pubblico,
– iscrizione nel registro
delle
imprese
come
condizione di regolarità
(2297).
Attenzione: in tutte le società la forma dell’atto costitutivo deve
tenere conto della natura dei beni conferiti. La mancanza delle
forme incide sulla validità dell’atto di conferimento, non su quella
dell’atto costitutivo.
Atto costitutivo - contenuto
• per
la
semplice
detto.
società
nulla
è
• il contenuto dell’atto
costitutivo della s.n.c.
è stabilito nell’art.
2295,
• quello
della
s.a.s.
dall’art. 2295 (2315) e
dall’art. 2316 (devono
essere distinti i soci
accomandatari e quelli
accomandanti).
Ragione sociale
• Nelle soc. sempl. e nelle s.n.c. la ragione sociale
deve contenere il nome o la sigla di un socio. Nella
s.a.s. quelli di un socio accomandatario (art. 2314).
• L’accomandante che consente che il suo nome sia
compreso nella ragione sociale, risponde verso i terzi
illimitatamente e solidalmente con i soci
accomandatari per le obbligazioni sociali.
Società di fatto ed irregolare
• Ne la stipula dell’atto costitutivo, ne l’iscrizione nel
registro delle imprese, sono condizioni per l’esistenza
della società,
• per la società semplice la mancata iscrizione comporta
difficoltà nell’opponibilità degli atti ai terzi, è invece
irrilevante l’assenza di atto costitutivo (può essere
iscritta anche società stipulata verbalmente o di fatto),
• la s.n.c. (2297) e la s.a.s. (2317) non iscritte sono
irregolari, ciò comporta una diversa disciplina
dell’autonomia patrimoniale (caso particolare s.a.s.),
• nella s.a.s. non può mancare atto costitutivo,
• solo la s.n.c. può essere società di fatto (attenzione),
• la società di fatto è soggetta a fallimento,
• con essa falliscono anche i suoi soci.
S.a.s. irregolare
• Purché la società operi sotto una ragione sociale
che ne enunci la natura di accomandita semplice
resta ferma la distinzione fra soci accomandatari
e soci accomandanti.
Società occulta
• solitamente è una società di fatto, ma talora
esiste un atto costitutivo,
• manca esteriorizzazione della società,
• La s.o. è soggetta a fallimento e con essa i suoi
soci (art. 147 l.f.).
Art. 147 l.f.
1. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente
ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur
se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. (…)
3. (…)
4. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta
l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su
istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il
fallimento dei medesimi.
5. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di
fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è
riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente
responsabile.
6. (…)
7. (…)
Società apparente
• E’ una creazione giurisprendenziale,
• manca un accordo tra i soci che la qualifichino
come società,
• ma è stata ingenerata dei terzi la convinzione che
la società esista,
• per la giurisprudenza, anche la s.a. è soggetta a
fallimento.
Società e capacità di agire
• La partecipazione ad una società di persone
richiede la capacità di agire,
• la partecipazione ad una s.n.c. o ad una s.a.s. è
equiparata
all’esercizio
di
un’impresa
commerciale,
• lo stesso dicasi per il socio accomandatario della
s.a.s. si ritiene che nono si applichi
all’accomandante.
Società di capitali, socia di società
di persone
• Si trattava di un tema caldo prima della riforma.
• Secondo la giurisprudenza non era ammessa la
partecipazione di società di capitali in società di
persone.
• Ma la riforma delle società di capitali ha cambiato
tutto.
Art. 2361, 2° comma
• «L’assunzione di partecipazioni in altre imprese
comportante una responsabilità illimitata per le
obbligazioni delle medesime deve essere
deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni
gli amministratori danno specifica informazione
nella nota integrativa».
Art. 111-duodecies disp.att.trans.
«Qualora tutti i loro soci illimitatamente
responsabili, di cui all’art. 2361, comma secondo, del
codice civile, siano società per azioni, in
accomandita per azioni o società a responsabilità
limitata, le società in nome collettivo o in
accomandita semplice devono redigere il bilancio
secondo le norme previste per le società per azioni;
esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio
consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in
presenza dei presupposti ivi previsti».
Invalidità della società
• Manca una disciplina specifica, vale quella
dell’invalidità dei contratti.
• L’invalidità potrà riguardare l’intero contratto o
la singola partecipazione. In questo secondo caso
si ha nullità o annullabilità dell’intero contratto
solo se la partecipazione è essenziale.
Nullità della società
• La nullità opera ex tunc.
• Se la società ha iniziato a operare e sono sorti
diritti di terzi, nelle società di capitali questi sono
tutelati (2332).
• Si ritiene che tale disciplina non si applichi alle
società di persone (critico Campobasso).
I conferimenti
• Beni conferibili: nessun limite, può essere
conferita ogni entità suscettibile di valu-tazione
economica e utile al conseguimento dell’oggetto
sociale.
• Se nulla è indicato il conferimento deve farsi in
denaro.
I conferimenti
• L’entità dei conferimenti dovrebbe essere
indicata dal contratto.
• Se manca ogni indicazione si presume che debba
essere conferito quanto è necessario per il
conseguimento dell’oggetto sociale e che le quote
dei soci siano uguali tra loro.
Conferimenti in proprietà
• «la garanzia del socio e il passaggio dei ri-schi
sono regolati dalle norme sulla vendi-ta» (art.
2254, 1° comma).
• Se la cosa promessa perisce prima che diventi di
proprietà della società, il socio può essere
escluso.
Conferimenti in godimento
• Il rischio resta a carico del socio che conferisce.
• Per la garanzia si rinvia alle norme sulla
locazione.
• Se il bene conferito perisce o diviene impossibile
il godimento (per cause non imputabili agli
amministratori) il socio può essere escluso
Conferimenti di crediti
• Il socio conferente «risponde dell’insol-venza del
debitore nei limiti indicati dall’articolo 1267 per il
caso di assunzione convenzionale della garanzia».
Conferimento dell’opera
• Il socio d’opera è retribuito con la partecipazione
agli utili ed è soggetto al rischio di esclusione
quando non sia in grado di effettuare la
prestazione.
• Non dovrebbe aver diritto al rimborso della quota
in sede di liquidazione.
Capitale sociale
• Nella società semplice: non è prevista la
sua esistenza, né una
valutazione dei conferimenti
• Nella s.n.c. (e quindi
s.a.s.) alcune norme
fanno riferimento al
capitale: 2295, n. 6,
2303 e 2306.
• Non bisogna confondere il concetto di capitale con
quello di patrimonio.
Partecipazione dei soci ad utili o
perdite
• Unico limite: il patto leonino art. 2265.
• La legge fissa i criteri di ripartizione in mancanza
di indicazioni nell’atto costitutivo: art. 2263.
• Vi è un diritto del socio alla percezione degli utili
dopo l’approvazione del rendiconto (art. 2261,
2262 e 2302)
• Il rendiconto è un bilancio?
Responsabilità dei soci per le
obbligazioni sociali
• In tutte le società di persone risponde prima di tutti
la società con il suo patrimonio e i soci in via
sussidiaria sui soci illimitamente responsabili.
• Nella società semplice la • Nella
s.n.c.
ogni
patto
responsabilità illimitata è
limitativo della responsabilità
derogabile.
non ha effetto verso i terzi.
Nella s.a.s. gli accomandatari
• Nella soc. sempl. e nelle
sono illimitatamente responsas.n.c. e s.a.s. irregolari Il
bili, gli accomandanti rispondobeneficio di escussione non
no solo del conferimento
opera
automaticamente
(2268).
• Il beneficio di escussione opera
automaticamente (2304).
Responsabilità del nuovo socio e
dell’ex-socio
• Il nuovo socio (illimitatamente responsabile)
risponde anche delle obbligazioni precedenti al
suo ingresso in società.
• L’ex-socio risponde delle obbligazioni precedenti
alla sua uscita dalla società.
Creditore personale del socio
• Il creditore personale del socio non può aggredire
il patrimonio sociale fin che dura la società. Né
può compensare il suo credito con debiti della
società.
• Può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al
suo debitore.
• Può compiere atti conservativi sulla quota.
Creditore personale del socio
• Nella società semplice
e nella collettiva irregolare può chiedere la
liquidazione
della
quota
dimostrando
che gli altri beni del
debitore sono insufficienti per soddisfare
il suo credito.
• Nelle s.n.c. e s.a.s.
(regolari) deve attendere il termine della
società:
– se vi è una proroga
espressa ed iscritta
potrà opporvisi,
– se si ha proroga
tacita valgono le
regole previste per
la società semplice.
Amministrazione
• Amministrazione: attività di gestione dell’impresa sociale.
• Amministrazione e mandato (art. 2260).
• Legata alla responsabilità limitata?
– Soc. sempl. (v. art. 2267)
– S.n.c.
– S.a.s. (v. art. 2318), ingerenza accomandante (v. art.
2320).
• Poteri controllo soci non amministratori (2261):
– avere notizie sullo svolgimento affari sociali,
– consultare i documenti relativi all’amministrazione,
– ottenere il rendiconto,
– comunicazione annuale bilancio (art. 2320).
• Amministratore estraneo?
Poteri accomandante
a. Possono trattare o concludere affari in nome della
società, sia pure solo in forza di una procura speciale
per singoli affari e quindi in modo tale da restare pur
sempre
assoggettati
alle
direttive
degli
amministratori.
b. Possono prestare la loro opera, manuale o
intellettuale, all’interno della società sotto la
direzione degli amministratori e quindi in posizione
autonoma ed indipendente.
c. Possono, se l’atto costitutivo lo consente, dare
autorizzazioni e parer per determinate operazioni,
nonché compiere atti di ispezione e di controllo, sia
pure nei limiti imposti dal generale divieto di
ingerenza nell’amministrazione.
Ingerenza accomandante
• Art. 2320: gli accomandanti non possono compiere
atti di amministrazione, né trattare o concludere
affari in nome della società se non in forza di procura
speciale per singoli affari.
• L’accomandante che contravviene al divieto assume
responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per
tutte
le
obbligazioni
sociali.
Non
diventa
accomandatario. Può inoltre essere escluso dalla
società con decisione a maggioranza degli altri soci
(accomandanti
e
accomandatari)
per
gravi
inadempienze.
Amministrazione disgiuntiva (2257)
• Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più
soci, ciascun socio amministratore ha diritto di
opporsi all’operazione che un altro voglia compiere
prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci,
determinata secondo la parte attribuita a ciascun
socio negli utili, decide sull’opposizione
Amministrazione congiuntiva (2258)
• Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso
di tutti i soci amministratori per il
compimento delle operazioni sociali;
• i singoli amministratori non possono
compiere da soli alcun atto, salvo che vi
sia urgenza di evitare un danno alla
società.
Rappresentanza (1)
• Rappresentanza: potere di agire nei confronti dei
terzi in nome della società, dando luogo all’acquisto
di diritti e all’assunzione di obblighi da parte della
stessa (art. 2266).
• Amministrazione e rappresentanza:
– modello legale coincidenza tra amministrazione
e rappresentanza sia per ciò che concerne le
persone che le modalità,
– atto costitutivo può prevedere dissociazione
circa le persone e/o le modalità.
Rappresentanza (2)
• Le limitazioni convenzionali al potere di sono
opponibili ai terzi:
– nelle s.n.c. e s.a.s. regolari se pubblicate nel
registro delle imprese,
– nelle s.n.c. e s.a.s. irregolari se sono state
portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei,
– nelle soc. sempl. le limitazioni originarie saranno
sempre opponibili, quelle successive solo se sono
state portate a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei. Ma dopo d. lgs. 228/2001, per soc. sempl.
agricole è sufficiente iscrizione registro imprese.
Nomina amministratori
• Nella soc. sempl. e nella s.n.c., può avvenire
nell’A.C. oppure con atto separato. Non è stabilito,
se in questo secondo caso sia comunque necessaria
l’unanimità o basti la maggioranza.
• Nella s.a.s. consenso unanime degli accomandatari
e l’approvazione di tanti accomandanti che
rappresentino la maggioranza del capitale da essi
sottoscritto.
Revoca amministratore
• Amministratore nominato con atto costitutivo è una
modifica atto, da deliberare all’unanimità (inclusi
accomandanti) salvo diversa diposizione.
• Amministratore nominato con atto separato valgono
regole mandato. Incertezze sulla necessità
dell’unanimità.
• La revoca per giusta causa può sempre essere
richiesta giudizialmente da ciascun socio (art.
2259). Secondo Campobasso, anche accomandante.
Divieto di concorrenza (2301)
• Tutti i soci di s.n.c. ed i soci accomandatari di s.a.s.
sono sottoposti al divieto di concorrenza.
• Riguarda tanto l’esercizio per conto proprio che
quello per conto altrui.
• Il
divieto
non
riguarda
l’assunzione
di
partecipazione con responsabilità limitata in altra
società (di persone o di capitali).
• Il divieto può essere rimosso con il consenso degli
altri soci, consenso che si presume quando la
situazione concorrenziale preesisteva e gli altri soci
ne erano a conoscenza.
Modificazioni atto costitutivo
• Nella soc. sempl. e nella s.n.c. “il contratto sociale
può essere modificato soltanto con il consenso di
tutti i soci, se non è convenuto diversamente” (art.
225).
• Le modifiche dell’A.C. sono soggette a pubblicità
legale. Se la società è irregolare devono essere
portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Per soc. sempl. ………
• Tra le modifiche dell’A.C. rientrano anche quella
delle compagine sociale. E’ però possibile una
clausola statutaria che preveda la libera
trasferibilità.
Trasferibilità quota accomandante
• La quota dei soci accomandanti è liberamente
trasferibile per causa di morte, senza necessità di
consenso dei soci.
• Per il trasferimento per atto tra vivi è necessario il
consenso dei soci (accomandanti ed accomandatari)
che rappresentano la maggioranza del capitale
sociale, salvo che l’atto costitutivo disponga
diversamente.
Modificazioni a maggioranza
• La clausola che consente l’approvazione delle
modifiche dell’A.C. a maggioranza deve specificare
quali delibere sono soggette a tale diverso regime.
• Per alcune operazioni straordinarie (trasformazione
in società di capitali, fusione e scissione) la legge
stessa
prevede
direttamente
il
principio
maggioritario accompagnato dal diritto di recesso.
Unanimità o maggioranza? Per teste
o per quote?
• La disciplina si riferisce:
– talora alla maggioranza per teste (esclusione socio
– art.2287),
– talora a quella per quote di partecipazione agli
utili (in caso di opposizione in amministrazione
disgiuntiva – art. 2257),
– altre volte non precisa (revoca amministratore –
art. 2259 – approvazione bilancio – esonero divieto
concorrenza – ar. 2301 – ecc.), in questi casi quali
principio si usa? Contrasto di opinioni.
• Le deliberazioni a maggioranza devono seguire il
metodo collegiale
(convocazione,
discussione,
deliberazione)?
SCIOGLIMENTO
 limitato al singolo rapporto (artt. 2284-2290):
– quando si scioglie il rapporto socio/società senza
che via si estinzione della società,
– principio di conservazione del contratto: lo scioglimento del singolo rapporto non comporta
l’estinzione della società, se la partecipazione
del socio non è essenziale (2 soci, ma anche in
tal caso),
 scioglimento della società con conseguente sua estinzione
(artt. 2272-2283).
Scioglimento del singolo rapporto
 Morte del socio (2284),
 Recesso del socio (2285),
 Esclusione del socio (2286-2288).
Diverso il caso di cessione della quota: modifica
contratto sociale con sostituzione di un soggetto
ad un altro.
Morte del socio (2284)
 Il contratto sociale nulla stabilisce
– liquidazione della quota agli eredi,
– a meno che:
• si convenga la continuazione con gli eredi,
• si deliberi lo scioglimento.
 Il contratto prevede una clausola in ordine alla
morte del socio:
– clausola di scioglimento,
– clausola di consolidamento,
– clausola di continuazione.
Clausola di scioglimento
Si predetermina ai sensi del n. 5 dell’art. 2272
c.c., una causa di scioglimento nella morte del
socio. Gli eredi saranno liquidati con i soci
superstiti.
Clausola di consolidamento
Secondo C., con la clausola di consolidamento i
soci rinunciano preventivamente alle due
alternative e si vincolano a liquidare gli eredi.
Clausola di continuazione (1)
• Continuazione facoltativa per gli eredi e
vincolante per i soci superstiti,
• Continuazione obbligatoria per gli eredi (se non
assumono la qualità di soci devono risarcire il
danno),
• Continuazione automatica con gli eredi (gli eredi
divengono soci senza che sia necessaria da parte
loro alcuna espressione di volontà).
Clausola di continuazione (2)
• La clausola di continuazione facoltativa è ritenuta
ammissibile.
• Le clausole di continuazione obbligatoria e
automatica sono generalmente ritenute legittime
dalla giurisprudenza, ma non dalla dottrina (parte
ammette
solo
quella
obbligatoria)
in
considerazione dell’assunzione automatica della
responsabilità e dell’incompatibilità con l’istituto
dell’accettazione dell’eredità con beneficio di
inventario.
Recesso del socio (2285)
 in tutte le società di persone
– quando sussiste giusta causa,
 nella società contratta a tempo indeterminato
o per tutta la vita di un socio
– in ogni momento salvo preavviso di tre mesi,
 nelle società contratte a tempo determinato
– al termine della società, opponendosi alla proroga,
 quando la possibilità sia prevista dal contratto
sociale, che ne deve specificare le modalità.
Non si possono privare i soci del diritto di recesso
nelle ipotesi legislativamente previste dalla
legge
Giusta cause di recesso
• Non può consistere in un semplice disaccordo in merito
alla gestione della società.
• Sono state individuate come giuste cause:
– violazione da parte dei soci dei doveri di lealtà, fedeltà,
correttezza e diligenza (per es. esclusione del socio da ogni
attività di amministrazione o controllo),
– il fatto che l’altro socio abbia subito protesti,
– dissenso su modificazioni essenziali del contratto sociale
deliberate a maggioranza,
– mancata esclusione di un socio pur in presenza dei presupposti,
– perdita di una parte considerevole dei conferimenti o condotta
immorale degli altri soci,
– modifica in senso eccessivamente gravoso del rischio economico
rispetto alle condizioni originarie,
– impossibilità di seguire gli affari sociali per malattia o età avanzata
o il venir meno di un altro socio particolarmente competente
Durata della società
o Società senza atto costitutivo formale o non iscritta nel
registro delle imprese (società semplice o s.n.c. di fatto
o irregolare)
– durata determinata o indeterminata
o Società commerciali regolari (tenute alla redazione
dell’atto costitutivo e alla sua iscrizione, art. 2295)
– durata determinata,
– ma alla scadenza possibili:
• proroga espressa durata a tempo determinato,
• proroga tacita
(2273) durata a tempo
indeterminato.
Modalità esercizio recesso
• La dichiarazione di recesso è un atto unilaterale,
recettizio e non formale, che si perfeziona dal momento
in cui tutti gli altri soci (non i soli soci amministratori) ne
vengono a conoscenza; Una volta perfezionatasi la
dichiarazione di recesso non è più revocabile
unilateralmente anche nel caso di cui sia destinata ad
operare a temine.
• Secondo la giurisprudenza, la volontà del socio di
recedere può manifestarsi anche per fatti concludenti,
senza necessità di un atto scritto, mediante
comportamenti incompatibili con quello di rimanere nella
società.
• Se si ricorre a raccomandata, per il perfezionamento del
recesso si ritiene sufficiente anche la compiuta giacenza
delle lettera raccomandata presso l’ufficio postale.
Modalità esercizio recesso
• Se sussiste giusta causa, la comunicazione deve
contenere l’espressa indicazione della stessa,
affinché sia idonea a produrre lo scioglimento del
vincolo associativo. In tal caso il recesso ha effetto
immediato.
• Se non sussiste giusta causa occorre il preavviso di
tre mesi, il recesso ha effetto dopo tale termine.
Esclusione
• Di diritto o automatica (art. 2288):
– fallimento del socio,
– liquidazione della quota a favore dei creditori
personali del socio (rileva la durata).
• Deliberata o facoltativa (art. 2286):
– gravi inadempienze,
– inabilitazione, interdizione, ecc.,
– impossibilità conferimento, per cause
riconducibili al socio.
Procedimento di esclusione (2287)
• L’esclusione è deliberata a maggioranza per teste,
non computandosi il socio da escludere. Se i soci
sono due decide il Tribunale su domanda dell’altro
socio. Secondo la giurisprudenza è possibile clausola
compromissoria.
• L’esclusione va comunicata al socio escluso ed ha
effetto dopo 30 giorni (entro i quali il socio può fare
opposizione davanti al Tribunale).
Liquidazione della quota (2289)
• la liquidazione può avvenire solo attraverso una somma
di denaro che rappresenti il valore della quota,
• il valore della quota è determinato in base alla
situazione della società nel giorno in cui si verifica la
scioglimento del rapporto, considerando le operazioni in
corso,
• si deve tenere conto dell’avviamento,
• il pagamento deve avvenire entro 6 mesi (tre a favore
del creditore),
• la liquidazione deve essere effettuata dalla società,
• il socio uscente/gli eredi rispondono personalmente nei
confronti dei terzi per le obbligazioni sorte prima dello
scioglimento.
Scioglimento della società
CAUSA DI
SCIOGLIMENTO
LIQUIDAZIONE
(fase eventuale)
ESTINZIONE
(CANCELLAZIONE)
Verificatasi la causa di scioglimento la società entra
in liquidazione.
Cause di scioglimento (art. 2272)
•
•
•
•
•
•
•
decorso del termine,
conseguimento oggetto/impossibilità di conseguirlo
volontà di tutti i soci
venir meno della pluralità dei soci
altre cause previste dal contratto sociale
fallimento e L.C.A. per società commerciali (2308)
venir meno di una categoria di soci nella s.a.s. (2323)
LE CAUSE OPERANO DI DIRITTO: OGNI SOCIO
PUÓ AGIRE GIUDIZIALMENTE PER IL LORO
ACCERTAMENTO
Durata della società
• Società senza atto costitutivo formale o non iscritta
nel registro delle imprese (società semplice o s.n.c.
di fatto o irregolare)
– durata determinata o indeterminata
• Società commerciali regolari (tenute alla redazione
dell’atto costitutivo e alla sua iscrizione)
– durata determinata,
– ma alla scadenza possibili:
• proroga espressa durata a tempo determinato,
• proroga tacita durata a tempo indeterminato
(2273).
Impossibilità di conseguire l’oggetto
sociale
Deve verificarsi un’insanabile discordia fra i soci,
– deve essere tale da determinare la paralisi
assoluta e definitiva della società,
– la discordia non deve derivare da gravi
inadempienze di uno o più soci, tali da
legittimare l’esclusione.
Venir meno della pluralità dei soci o
delle categorie di soci
• la causa opera se la pluralità di soci (categorie di
soci) non si ripristina entro sei mesi.
Procedura concorsuale
• in caso di dichiarazione di fallimento della società
o di sottoposizione di essa a L.C.A. la liquidazione
ha luogo secondo le norme proprie delle
procedure relative.
Liquidazione - scopi
• soddisfacimento creditori sociali,
• distribuzione ai soci eventuale residuo attivo.
Liquidazione - conseguenze
Conseguenze verificarsi causa di scioglimento:
• gli amministratori possono solo compiere gli atti
urgenti, così come i liquidatori non potranno
intraprendere nuove operazioni (2274),
• sorge il diritto dei soci all’avvio della liquidazione,
• di conseguenza lo stato di liquidazione può essere
revocato solo dall’unanimità dei soci,
• permane l’obbligo di effettuare conferimenti, ma
nella misura in cui i fondi disponibili fossero
insufficienti,
• i creditori personali dei soci non possono ottenere la
liquidazione della quota, devono attendere la fine
della liquidazione (2270).
Procedimento di liquidazione
• Nomina di uno o più liquidatori (2275, 1° c.),
• ma il procedimento di liquidazione non è
inderogabile, i soci possono evitarla pervenendo (nel
contratto sociale o mediante accorso) all’estinzione
dell’ente con un’attività che possa egualmente
produrre l’effetto di definire tutti i rapporti pendenti
fra la società e i terzi (art. 2275, 1° c.).
• I liquidatori possono essere revocati per volontà di
tutti i soci ed in ogni caso dal Tribunale per giusta
causa su domanda di uno o più soci (2275, 2° c.),
• Nelle società commerciali la nomina dei liquidatori e
la loro cessazione sono soggette ad iscrizione nel
Registro delle Imprese, (2309), nella società semplice
tali fatti devono essere portati a conoscenza dei terzi
con mezzi idonei (nuova disciplina).
I liquidatori
• Gli amministratori devono redigere un conto (bilancio) della
gestione successiva all’ultimo rendiconto (2277, 1° c.),
• essi passano le consegne ai liquidatori e redigono assieme ad essi un
inventario (2277, 2° c.).
• I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni (2279).
• I liquidatori devono e hanno il potere di compiere gli atti necessari
per liquidare l’attivo e pagare i creditori sociali (2278).
• I liquidatori non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i
beni sociali finché i creditori sociali non siano stati pagati (2280, 1°
c.).
• Ai liquidatori si applica in generale la disciplina degli
amministratori. In particolare essi devono annualmente redigere il
rendiconto o il bilancio se la liquidazione si protrae oltre un anno
(2276).
• I liquidatori possono essere “non soci”.
Fasi della liquidazione
 i conferimenti in godimento devono essere restituiti ai
soci che li avevano apportati (2281),
 ripartizione attivo residuo tra i soci (2282, 1° c.)
 valore nominale,
 eccedenza in base partecipazione agli utili.
 La ripartizione tra i soci avverrà in denaro, a meno che i
soci abbiano convenuto la ripartizione in natura. In tal
caso si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose
comuni (2283).
 In mancanza di attivo (2282, 2° c.)
 richiesta ai soci dei conferimenti non attuati,
 richiesta ai soci in base partecipazione alle perdite
 bilancio finale di liquidazione (snc: 2311)
Liquidazione
attivo
Basta per
Pagare
Creditori
?
Si
No
Rimborso quote
al valor nominale
Richiedere
conferimenti
Basta per
Pagare
Creditori
?
Pagamento
creditori
Si
Pagamento
creditori
No
Richiedere differenza
in base partecipazione
alle perdite
Pagamento
creditori
Ripartizione residuo
in base partec. utili
Eventuale rimborso parziale
valor nominale quote
Chiusura della liquidazione
• nella società semplice: nulla è detto,
• nelle società commerciali: bilancio finale di
liquidazione e piano di riparto (2311).
Estinzione della società
• nelle società non registrate la chiusura delle
liquidazione comporta l’estinzione della società a
condizione che la disciplina sia stata rispettata e tutti i
creditori saldati;
• nelle società registrate (2312)
– “approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della
società dal registro delle imprese”,
– i liquidatori devono depositare, presso le persone
indicate dalla maggioranza dei soci, le scritture e i
documenti contabili che devono essere conservati
per 10 anni (2312, 3° e 4° c.).
Cancellazione=Estinzione?
La cancellazione dal Registro delle imprese comporta
l’estinzione della società?
“dalla cancellazione della società i creditori possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il
mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori,
anche nei confronti di questi” (2312)
• dottrina divisa
• giurisprudenza (fino 2000): la cancellazione è
condizione necessaria, ma non sufficiente, devono
essere soddisfatti tutti i creditori
CORTE COSTITUZIONALE, 21 luglio 2000, n. 319 - MIRABELLI Presidente MARINI Estensore.
Procedure concorsuali - Fallimento - Dichiarazione di fallimento
dell'impresa collettiva cancellata dal registro delle imprese - Mancata
previsione del termine di un anno - Questione di legittimità
costituzionale - Fondatezza.
(Costituzione, art. 3; l. fall., art.
10).
Procedure concorsuali - Fallimento - Sentenza dichiarativa di fallimento
della società con soci a responsabilità illimitata - Consequenziale
fallimento del socio illimitatamente responsabile che abbia perso la
responsabilità illimitata decorso un anno - Questione di legittimità
costituzionale - Fondatezza.
(Costituzione, artt. 3, 24, 97:1. fall., artt. 147, comma 1°, 10).
E’ costituzionalmente illegittimo 1'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede che il
fallimento dell'imprenditore collettivo possa essere dichiarato solo
entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 147, comma 1°, r.d. 16 marzo
1942, n. 267 nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili di società fallita possa essere dichiarato
dopo il decorso di un anno dalla perdita della responsabilità illimitata.
Da Giur. com., 2001, II, p. 5.
Limite temporale art. 10 l.f.
• Diversa soluzione per imprenditori persone fisiche
e società.
• Il fallimento può essere dichiarato entro un anno
dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla
medesima o entro l'anno successivo (art. 10, co.
1, l.f.).
Perdita qualità imprenditore
• La persona fisica cessa di essere imprenditore
quando viene cancellata dal registro delle
imprese, salvo che il creditore o il pubblico
ministero provino che essa abbia proseguito
l’attività dopo la cancellazione (art. 10, co. 2,
l.f.).
• Per le società la cessazione della qualità di
imprenditore coincide con la cancellazione dal
registro delle imprese, salva la facoltà per il
creditore e il pubblico ministero di dimostrare
la data di effettiva cessazione, ma solo in caso
di cancellazione d’ufficio ai sensi del dpr 23-072004 n. 247 per le società di persone.
• Le società di fatto possono essere dichiarate
fallite senza limiti di tempo.
Critiche
• L’irrilevanza dell’effettività dell’esercizio non
risponde all’esigenza di aprire una procedura
concorsuale per l’allarme che deriva dalla
prosecuzione di attività in stato di insolvenza.
Società tra avvocati (1)
• Art. 16 ss, D. Lgs. 02-02-01 n. 96, con cui è stata data
attuazione alla direttiva CE 95/5, volta a facilitare il
libero esercizio della professione di avvocato
nell’ambito dell’UE.
• Per quanto non diversamente stabilito si applica la
disciplina della s.n.c.
• Possibilità di esercitare in società “l’attività
professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in
giudizio”. Le altre attività professionali proprie
dell’avvocato quale quella di consulenza legale.
Società tra avvocati (2)
• La partecipazione è limitata ai soli avvocati che non
siano soci di un’altra società tra avvocati.
• L’amministrazione non può essere affidata a terzi
• La società deve essere costituita per atto pubblica o
scrittura privata autenticata.
• La società è iscritta sia nel registro imprese sia all’albo
professionale. L’iscrizione nel registro imprese avviene
in un’apposita sezione con funzione di certificazione
anagrafica/pubblicità notizia.
• L’oggetto sociale deve essere esclusivo e consistere
nell’esercizio comune della professione dei soci.
Società tra avvocati (3)
• Le cause di nullità sono quelle previste per il contratto in
genere, ma la nullità opera come causa di scioglimento
(gli atti compiuti non sono pregiudicati e i soci
conservano la responsabilità per le obbligazioni
precedenti la dichiarazione di nullità) ed è sanabile.
• La società opera sotto la ragione sociale deve contenere
il nome di uno o più soci, con l’eventuale aggiunta
“altri”, e l’indicazione del rapporto sociale (società tra
professionisti o s.t.p.). Essa non può contenere nomi di
fantasia.
• La società che riceve l’incarico deve fornire al cliente
l’elenco dei soci, precisando che ciascuno potrà eseguire
la prestazione, salvo che il cliente operi la scelta di uno
o più professionisti specifici. In mancanza di tale
indicazione, la società dovrà indicare preventivamente il
socio o i soci che forniranno la prestazione.
Società tra avvocati (4)
• Per l’attività professionale svolta risponde la società
con il suo patrimonio ed i soci incaricati, i quali sono
responsabili personalmente ed illimitatamente. La
responsabilità si estende a tutti i soci quando in
assenza di una scelta del cliente tra i soci, la società
non abbia comunicato per iscritto il nome del socio o
dei soci incaricati prima dell’inizio dell’esecuzione del
mandato.
• Per le obbligazioni estranee all’attività professionale,
si applica la disciplina della s.n.c.: rispondo tutti i soci
illimitatamente e solidalmente.
• La società tra avvocati non è soggetta al fallimento.
Società tra avvocati (5)
• Le modifiche dell’A.C. devono essere deliberate
all’unanimità, salvo che l’A.C. stesso preveda la
delibera a maggioranza stabilendone anche le
modalità (per teste o per quote, semplice o
qualificata, per quali atti, ecc.).
• La cancellazione o la radiazione dall’albo comportano
l’esclusione di diritto. In caso di sospensione invece
l’esclusione può essere deliberata dai soci.
• Alla morte del socio consegue la liquidazione della
quota agli eredi, salvo deliberare lo scioglimento della
società o concordare la continuazione con gli eredi, se
questi sono d’accordo e possiedono i requisiti.
• Il trasferimento della quota per atto tra vivi può
avvenire solo con il consenso di tutti i soci, salvo
diversa disposizione dell’A.C.
Le società di
persone
Lorenzo Benatti
[email protected]
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I consorzi - Dipartimento di Economia