Anno XLI- N. VIII GIUGNO 2011 c.i.p. CISL Via T.Ciconi, 16 - 33100 UDINE CISL NOTIZIE Notiziario dell’Unione Provinciale C.I.S.L. di UDINE - Via T. Ciconi, 16 Aut. Trib. Udine n. 267 del 7.12.1970 - Direttore Responsabile: Amos D’Antoni POSTE ITALIANE S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27.02.04 n. 46) art. 1 comma 2 DCB Udine Non contiene pubblicità FAI – CISL Udine Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale • Facciamo il punto: Manifestazione Cisl 18 giugno Pag. 2 • Dichiarazione dei redditi: siamo agli utili giorni Pag. 3-4 • La malattia nel settore agricolo dipendente Pag. 5-6 • Cimacla: prestazioni e novità anno 2011 Pag. 7 • Fislaf: prestazioni e novità anno 2011 Pag. 8-9 • La disoccupazione ordinaria Pag. 10-11 • Gli ammortizzatori in deroga Pag. 11-12 • Lavoro: quali rischi? – le malattie professionali Pag. 13-14 • Tabelle retributive Industria e Cooperative alimentare Pag. 15 • Assegno Nucleo Familiare Pag. 16 • Diritto di riassunzione per i tempi determinati Pag. 16 _____________________________________________________________ FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 1 Domenica 22 maggio si è conclusa a Roma la due giorni dell’Assemblea Nazionale dei quadri e delegati di Cisl e Uil, come primo atto della manifestazione che avrà luogo sabato 18 giugno a Roma in Piazza del Popolo, a sostegno di un comune piano di azione sindacale con lo scopo di ottenere: • una riforma integrale del fisco, • la riduzione dei costi della politica e delle inefficienze della spesa pubblica per liberare risorse da investire nello sviluppo e • una legge quadro per la non autosufficienza. Una riforma del fisco che può essere sintetizzata: • nella riduzione del carico fiscale, • negli incentivi al secondo livello di contrattazione, • nei sostegni alla famiglia con il nuovo assegno per i figli e un bonus che viene corrisposto al contribuente in maniera decrescente al proprio debito fiscale, • nello spostamento del carico fiscale dall’Irpef ai consumi, • nella lotta all’evasione fiscale incentivando la tracciabilità dei pagamenti e l’uso della carta elettronica e l’introduzione di un meccanismo di contrasto di interessi compratorefornitore di beni o servizi, • nell’armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie con l’incremento della imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria dall’attuale 12,5% al 20% (salvo Bot e Cct) e la riduzione dell’imposta sostitutiva sugli interessi dei depositi bancari dal 27% al 20%; • nel federalismo fiscale che non deve comportare un aumento della pressione fiscale, rafforzamento dello Statuto del Contribuente. Una riduzione dei costi della politica che attualmente incide per € 11,6 miliardi e che ‘dà da mangiare’ a oltre 1 milione di persone tra i 123 mila parlamentari, ministri, amministratori locali, i 25 mila amministratori delle oltre 7 mila tra società e consorzi partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni, le 299 mila persone con incarichi e consulenze elargite dalla Pubblica Amministrazione, oltre gli 8.845 consiglieri circoscrizionali e la massa del personale di supporto politico addetto agli uffici di gabinetto dei Ministri, dei sottosegretari, Presidenti di Regioni, Provincia, Sindaci, Assessori regionali, provinciali, comunali, i direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl, i numerosi componenti dei consigli di amministrazione degli Ater, degli enti Pubblici. Oltre ai 192milioni di spesa impegnata dalle amministrazioni centrali dello stato per incarichi e consulenze, ai 433milioni nella scuola e nell’università, ai 635 milioni nel comparto sanitario, ai 1,5 miliardi nel comparto degli enti territoriali. Una bella dieta dimagrante certamente non metterebbe a rischio la democrazia! Una legge quadro sulla non autosufficienza con annesso finanziamento di un fondo nazionale per garantire sostegno a quelle famiglie che hanno una persona non autosufficiente in casa. Richiesta giustificata dal fatto che al momento, in assenza di servizi adeguati, strutture di assistenza e rete integrata di servizi di assistenza domiciliare, l’unica alternativa per le famiglie che hanno una persona non autosufficiente è quel welfare ‘fai da te’ che, per chi se lo può permettere, si traduce nell’ausilio di una badante proveniente dall’estero. E’ chiaro che l’attuale congiuntura economica, la stagnazione dell’economia, il perdurare della disoccupazione: specialmente giovanile e femminile, la presenza di corporativismi ben radicati, obbliga la Cisl a non fare alcun sconto alla politica e neppure alla parte più estremista del sindacato, al fine di raggiungere quelle riforme economiche e sociali di cui sente che il Paese ha urgente necessità. A nostro avviso bisogna uscire dalla crisi senza esacerbare la piazza con scioperi generali, ma continuando, con rispetto reciproco, il confronto con tutti gli attori della società civile, sociale e politica per condividere proposte e nell’ambito delle proprie responsabilità fare sintesi che portino ad uno sforzo per il bene comune. Cisl e Uil hanno iniziato un percorso che nella piattaforma unitaria presentata all’assemblea dei delegati trova la base del patto che nella Manifestazione del 18 giugno sarà pienamente visibile. Segreteria FAI-CISL Udine _____________________________________________________________ FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 2 Dichiarazione dei Redditi Modello 730 o Unico/2011 per i redditi anno 2010 Cara lavoratrice/lavoratore, Ti ricordiamo che se devi ancora prendere appuntamento per la compilazione del modello 730 o Unico, per i redditi conseguiti nell’anno 2010, Ti devi affrettare a farlo. Di seguito riportiamo le scadenze più importanti, le precisazioni più comuni in riferimento ai lavoratori dipendenti, ed i recapiti CAF-Cisl presenti sul territorio. SEDI INDIRIZZO TELEFONO SEDI INDIRIZZO TELEFONO Udine (sede) Via C. Percoto, 7 0432-246511 Udine 2 Viale Cadore, 9/5 0432-44095 Cervignano Via Marcuzzi, 13 0431-370167 Cividale Via Trieste, 4 0432-700686 Codroipo Via Monte Nero, 12 0432-905262 Latisana Viale Stazione, 10 0431-521596 Martignacco Via Libertà, 1 0432-638413 Manzano Via Bernardis, 8 0432-755466 Mortegliano Via Campo Sportivo, ex GIL 0432-762265 Palazzolo St. Via Garibaldi, 6/1 0431-586414 Palmanova Contrada Grimani, 1 0432-923767 S. Giorgio di N. Via Canciani, 23 0431-621766 Torviscosa P.zza del Popolo, 3/B 0431-92424 Tricesimo Via Roma, 154 0432-884019 SCADENZE – prorogate con Decreto del 13 maggio ● entro il 20 giugno per la compilazione e/o presentazione del Mod. 730, in una sede Caf (i conguagli a credito o a debito saranno effettuati con la retribuzione di luglio) ; ● dal 1 giugno al 30 settembre per la compilazione del modello Unico; mentre il versamento a debito, senza sanzioni, è stato prorogato fino al 6 luglio; per cui consigliamo la compilazione entro il 6 luglio per chi presume di essere a debito; ● pagamento ICI: entro 16 giugno la 1° rata - entro 16 dicembre il saldo. CHI DEVE PRESENTARE la DENUNCIA dei REDDITI: ►Chi oltre ad avere percepito redditi da lavoro dipendente o da pensioni, ha avuto redditi da fabbricati, fondiari, da lavoro autonomo, da capitale (azioni), ecc. ►Chi oltre ad avere percepito reddito da lavoro dipendente, ha percepito indennità di disoccupazione ‘anche agricola’, indennità di malattia, di infortunio, cassa integrazione, indennità di maternità, integrazione cimacla, ecc. PRECISAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI Dal 1998 l’Inps, l’Inail ed anche la Cimacla, provvedono al momento della liquidazione della pratica ad operare alla fonte una trattenuta minima ai fini fiscali sulle indennità erogate ai lavoratori, rilasciando successivamente il relativo modello CUD. Avendo però il lavoratore nella generalità dei casi anche reddito da lavoro dipendente è tenuto a cumulare i diversi CUD rilasciati a suo nome, adempiendo al conguaglio fiscale in quanto erogati da enti diversi. IMPORTANTE: Ricordiamo che è obbligo di legge per tutte le Lavoratrici e Lavoratori fare in modo che tutti i redditi percepiti durante l’anno concorrano alla tassazione fiscale; pertanto ogni singolo ne è direttamente responsabile e soggetto a verifiche fiscali. Se hai dubbi sul tuo obbligo di presentare la denuncia dei redditi, rivolgiti o telefona al CAF-Cisl troverai personale qualificato in grado di Aiutarti. _____________________________________________________________ FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 3 Servizi Fiscali per la Famiglia Novità e benefici fiscali nel 730/2011 DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO 2008-2009 Nel modello CUD 2011 le aziende devono certificare l’importo di reddito da detassare al 10% per il 2008 e 2009 relativamente al lavoro notturno e/o straordinari legati a incrementi di produzione che erano stati tassati a tassazione ordinaria. Il dipendente potrà recuperare l’imposta pagata in più direttamente nel modello 730 o Unico. PROROGA AL 31/12/2011 SPESE RISPARMIO ENERGETICO Detrazione del 55% per: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (solo caldaie a condensazione) – proroga fino al 31/12/2011 con possibilità di detrarre la spesa in 10 anni (non più in 5 anni) PROROGA AL 31/12/2012 SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, usufrutto, concessione demaniale, locazione o comodato). ACCATASTAMENTO CASE FANTASMA Prorogato al 30/04/2011 il termine per denunciare senza sanzioni al catasto le unità immobiliari prive di rendita. L’agenzia del Territorio potrà comunque dal 1° gennaio procedere all’attribuzione della rendita presunta. MONITORAGGIO FISCALE ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI ESTERO Le attività finanziarie e patrimoniali esportate nel 2010 o detenute all’estero al 31/12/2010 da taluni soggetti fiscalmente residenti in Italia devono essere dichiarate nel quadro RW del mod. Unico. In caso di omissione sono previste pesanti sanzioni. LOCAZIONI: CEDOLARE SECCA Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/55394 del 7 aprile 2011 sono state definite modalità e termini per aderire alla nuova tassazione degli immobili locati ad uso abitativo. Riguarda i proprietari persone fisiche che hanno dato in affitto immobili ad uso residenziale a canone libero o a canone convenzionale sul cui reddito è possibile pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 21% (per i contratti a canone libero) o 19% (per i contratti a canone convenzionale). Per aderire a questo nuovo regime è necessario esercitare l’opzione tramite una procedura telematica, comunicare preventivamente con raccomandata A/R all’inquilino la rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento ISTAT e versare gli acconti sul reddito derivante dalla locazione tramite mod. F24 entro la scadenza del 16/06/2011 (prima rata) e 30/11/2011 (seconda o unica rata). ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 4 La MALATTIA …. nel settore agricolo dipendente Lavoratori a Tempo Indeterminato - OTI Il diritto all’indennità di malattia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato scatta dalla data d’effettivo inizio del rapporto di lavoro e permane per la durata dello stesso. In caso di cessazione del rapporto di lavoro tale diritto rimane per un ulteriore periodo di due mesi (o 60 gg. se più favorevole al lavoratore). Il periodo massimo indennizzabile, è comunque di 180 giorni per anno solare. Il datore di lavoro, con la legge 81/2006 è chiamato, dal 1° ott obre 2007, ad anticipare in busta paga tale indennità per conto dell’Inps, (vedi tabella percentuali pagina successiva). Lavoratori Avventizi - Tempo Determinato I Lavoratori Avventizi – OTD - hanno diritto all’indennità di malattia, che comunque sarà pagata in forma diretta dall’Inps, purché risultino iscritti negli elenchi anagrafici Inps ALMENO 51 giorni l’anno precedente all’evento morboso. In tal caso hanno diritto ad un numero massimo di giornate indennizzabili pari a quelle risultanti negli elenchi. Esempio: nel corso del 2010 giorni lavorati 100, nel 2011 in caso di malattia il lavoratore avrà diritto ad un indennizzo Inps massimo di 100 giorni. Se i Lavoratori Avventizi – OTD – invece sono: al 1° anno di attività nel settore agricolo oppure non hanno prestato attività agricola l’anno precedente la malattia, avranno diritto a percepire l’indennizzo, direttamente da parte dell’Inps, solo dal momento del raggiungimento delle 51 giornate di iscrizione Inps, per avere da quel momento diritto ad una prestazione massima (per il 1° anno) di 30 giorni. In quest’ultimo caso, per anticipare i tempi della liquidazione da parte dell’Istituto, suggeriamo ai Lavoratori d’inviare all’Inps stesso un’attestazione rilasciata dall’Azienda agricola dove si presta attività lavorativa, che dichiari il numero di giorni assicurati prima dell’evento. In questo caso resta inteso, che la conferma della prestazione erogata al lavoratore sarà subordinata alle conseguenti verifiche che l’Inps effettuerà sugli elenchi trimestrali, circa la sussistenza del previsto requisito minimo. Lavoratori Apprendisti Dal 1^ gennaio 2007 anche ai Lavoratori Apprendisti si applica la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per tutti gli altri lavoratori dipendenti. Cosa fare in caso di malattia Il primo adempimento che il lavoratore deve effettuare in caso di malattia è recarsi dal proprio medico curante, munito della tessera sanitaria, affinché lo stesso medico effettui la diagnosi e rediga il certificato medico di malattia, nel quale dovrà essere riportato anche l’eventuale indirizzo di reperibilità se diverso dalla propria residenza, per trasmettere all’Inps, in via telematica, il certificato di malattia. Il lavoratore deve chiedere e ricevere, dal medico, la copia cartecea del certificato con il numero di protocollo identificativo del certificato stesso. L’ulteriore obbligo del lavoratore resta quello di avvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro: dello stato di malattia; del recapito ove potrà essere reperibile; del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia stesso. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 5 ⇒ Al momento essendo ancora la nuova procedura in una fase transitoria e di continue deroghe, invitiamo i lavoratori a recapitare copia del certificato medico al proprio ufficio personale entro i due giorni dal rilascio. Tale sistema di invio dovrà essere comunque utilizzato, dal lavoratore, ogni qual volta il proprio medico sia impossibilitato all’invio telematico del certificato di malattia. INVITIAMO tutti i lavoratori a conservare una fotocopia del certificato medico, in quanto potrà servire per le verifiche dell’avvenuto pagamento dell’indennità di malattia ed anche per richiedere l’integrazione alla Cimacla, spiegata più avanti. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato – OTD – consigliamo qualora, trascorsi due-tre mesi dall’inizio della malattia non abbiano ricevuto alcuna notizia da parte dell’Inps, di contattarci, in modo d’effettuare il sollecito del pagamento, evitando anche il rischio prescrizione. Importante rispettare le FASCE ORARIE di REPERIBILITA’ dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 com presi Sabato - Domenica e giorni festivi ◄◄◄►►► COME VIENE INDENNIZZATA LA MALATTIA OPERAI A TEMPO INDETERMINATO - OTI Giorni di Malattia PER 3 GIORNI - CARENZA Datore di Lavoro Niente INPS Niente CIMACLA Interviene PER MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI - 1° GIORNO 100% Niente Niente - 2° e 3° GIORNO 60% Niente Integra - DAL 4° AL 20° GIORNO Niente 50% Integra - DAL 21° GIORNO IN POI Niente 66,66% Integra L’Inps interviene rimborsando in base alle percentuali sopra indicate, riferite alla retribuzione effettiva corrisposta nel mese di paga precedente l’inizio malattia. OPERAI A TEMPO DETERMINATO - AVVENTIZI Giorni di Malattia PER 3 GIORNI - CARENZA Datore di Lavoro Niente INPS diretto Niente CIMACLA Interviene PER MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI - 1° GIORNO 100% Niente Niente - 2° e 3° GIORNO 60% Niente Integra - DAL 4° AL 20 GIORNO Niente 50% Integra - DAL 21°GIORNO IN POI Niente 66,66% Integra Le aziende liquideranno i primi 3 gg. di malattia solo in caso di costanza di rapporto di lavoro e per certificati di almeno 4 giorni. L’Inps interviene rimborsando in base alle percentuali sopra indicate, riferite al salario contrattuale di riferimento. L’INPS non indennizza: la ‘carenza’ (primi 3 giorni), le domeniche e le festività; le giornate per tardata e/o mancata certificazione, quelle sanzionate per assenza alla visita medica domiciliare di controllo. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 6 CIMACLA …. Tutte le prestazioni e novità anno 2011 per i Lavoratori inquadrati con il Ccnl Operai Agricoli e Florovivaisti Desideriamo ricordarti che il CCNL degli Operai Agricoli e Florovivaisti e il rispettivo Integrativo provinciale prevedono nel caso di malattia e/o infortunio, un’integrazione all’indennità percepita dall’Inps, dall’Inail od anticipata dal datore di lavoro, da parte della Cassa extra legem, CIMACLA. Vi presentiamo una sintesi e per informazioni più complete Vi invitiamo a passare presso i nostri recapiti per ritirare l’opuscolo informativo aggiornato con le ultime novità. MALATTIE inferiore a 4 giorni e Day Hospital la Cimacla indennizza i giorni certificati al 30% del salario, allegando copia del certificato medico o di ricovero e busta paga del mese dell’evento. MALATTIE superiori ai 3 giorni oltre all’integrazione normale per i giorni indennizzati dall’INPS, la Cimacla indennizza anche i due giorni di carenza al 30% del salario. INFORTUNIO - oltre all’integrazione per i giorni indennizzati dall’INAIL la Cimacla indennizza anche i primi 3 giorni successivi all’infortunio (carenza). CONTRIBUTI STRAORDINARI MALATTIA – PER I LAVORATORI FISSI: qualora abbiano terminato il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni nell’anno solare e lo stato morboso continui la Cimacla riconosce un contributo straordinario per massimi ulteriori 180 giorni, indennizzandoli al 23,34% del salario; MALATTIA - PER I LAVORATORI AVVENTIZI qualora abbiano terminato il periodo massimo indennizzabile dall’Inps e la malattia continui, la Cimacla interviene con un contributo straordinario, effettuando per il suo riconoscimento una media del numero delle giornate Inps del biennio precedente l’evento: Contributo massimo Percentuale erogata Media giornate biennio Uguale o superiore a 150 gg. 180 giorni 23,34% Uguale o superiore a 100 gg. 100 giorni 18,34% Inferiore a 100 giorni 50 giorni 13,34% NOVITA’ MALATTIA - PER OCCUPATI CON MENO DI 51 GIORNI: Per i lavoratori che non rientrano nei casi precedenti e quindi l’Inps non liquida la malattia, in quanto non han raggiunto i 51 giorni la Cimacla, in presenza di certificato medico con periodi superiore ai 5 giorni, ne indennizza fino a un massimo di 30 alla tariffa unica di € 10,00 a giorno. INFORTUNIO - SUPERIORE ALLE 180 GIORNATE – la Cimacla riconosce fino a guarigione un contributo di € 10,00 al giorno, indipendentemente dalla qualifica. CONGEDO di MATERNITA’ ANTICIPATA -La Cimacla integra anche i periodi di maternità anticipata, al 20% del salario. ASSEGNO di MATERNITA’ - Per valorizzare questo evento, la Cimacla, ha attivato l’assegno integrativo di maternità, che dal 2011 è pari a € 500,00 lorde. Hanno diritto le lavoratrici con almeno 51 gg. d’iscrizione negli elenchi anagrafici Inps e che abbiano ricevuto l’indennizzo da parte dello stesso. CONGEDO PARENTALE - Continua, in via sperimentale anche per il 2011, l’erogazione di un contributo, per le lavoratrici e/o lavoratori, che richiedano ed abbiano il diritto all’assenza per congedo parentale con riconoscimento da parte dell’Inps, per un massimo di 6 mesi fino agli 8 anni del bambino, con il 20% del salario. IMPORTANTE Le domande alla Cimacla devono essere corredate con la documentazione necessaria, per le rispettive evasioni, che attestino il rispettivo diritto: busta paga relativa al periodo dell’evento o l’ultima utile; certificato di liquidazione Inps o Inail; certificato medico, per il contributo straordinario, che attesti la continuazione dello stato morboso; certificato nascita del bambino, nel caso di domanda contributo maternità e congedo parentale. IL SALARIO CHE VIEN PRESO A RIFERIMENTO PER LE INTEGRAZIONI DELLA CIMACLA SONO LE RETRIBUZIONE MEDIE GIORNALIERE SIGLATE OGNI ANNO PRESSO L’INPS DA TUTTE LE OO.SS. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 7 FISLAF Fondo Integrativo Sanitario Lavoratori Agricoli e Florovivaisti Il Fislaf è uno strumento contrattuale che fornisce ai lavoratori inquadrati con il Ccnl degli Operai agricoli-florovivaisti e ai loro familiari prestazioni sanitarie ed infortunistiche integrative. Vi presentiamo una SINTESI delle PRINCIPALI PRESTAZIONI RICOVERO OSPEDALIERO Dovuto ad intervento chirurgico presso Istituto di cura pubblico/privato od anche in caso di ricovero senza intervento chirurgico comportante un pernottamento continuativo superiore a 10 notti A) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’iscritto e/o familiari a carico, per: • i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni prima e dopo il ricovero; • prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e l’assistenza infermieristica privata; • rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore fino a concorrenza di € 52,00 giornaliere nell’Istituto di Cura; • trasporto urgente in ambulanza all’Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio. Tali garanzie hanno un limite su base annua e per ciascun nucleo familiare. Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%. Nel caso di ricovero in Istituto privato, il Fislaf rimborserà le spese descritte al punto A) nella misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate; fermo il limite annuo. B) Qualora non sia stato richiesto alcun rimborso in base al precedente punto A), il Fislaf corrisponderà un rimborso forfettario per ciascuna notte di degenza, per la durata massima di 50 giorni per persona, per ogni evento e per ogni anno. Vedi giorni iscrizione elenchi anagrafici Inps l’anno precedente l’evento OTI e OTD oltre 150 giorni Contributo Fislaf a giornata € 52,00 OTD fra 101 e 150 giorni € 36,00 OTD fra 51 e 100 giorni € 26,00 OTD fra 25 e 50 giorni € 13,00 PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE, anche in itinere In questi casi solo all’iscritto il Fislaf garantisce le seguenti prestazioni ed indennità: Invalidità permanente Quando l’infortunio sul lavoro causa un’invalidità permanente superiore al 19% (percentuale INAIL) il Fislaf corrisponde un’indennità rapportata al grado di invalidità calcolata sui seguenti massimali: • fino a € 18.100,00 per gli OTI e gli OTD iscritti negli elenchi anagrafici dell’anno precedente all’evento con un numero di giorni superiori a 100; • € 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di € 520,00 per gli OTD con meno di 100 gg. l’anno precedente. Per gli infortuni che comportano un grado di invalidità superiore al 60%, l’indennità viene liquidata per intero. Nei casi in cui l’infortunio comporti: sordità bilaterale completa, cecità, perdita anatomica o funzionale di un arto, perdita completa delle dita di una mano il massimale raddoppia. Caso di morte • € 18.100,00 per gli OTI e gli OTD iscritti negli elenchi anagrafici dell’anno precedente con un numero di giornate superiori a 100; • € 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di € 520,00 per gli OTD iscritti negli elenchi anagrafici dell’anno precedente con iscrizione inferiore a 100 gg. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 8 TRASPORTO SALMA è previsto il rimborso fino a € 2.600,00 per le spese sostenute per il trasporto della salma dall’Istituto di Cura al luogo di tumulazione. ALTA SPECIALIZZAZIONE Nel caso in cui la malattia o l’infortunio non comportino ricovero con degenza in Istituto di Cura, il Fislaf rimborsa le spese per le seguenti prestazioni: chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, elettroencefalografia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, Tac, telecuore, angiografia. Tali spese vengono rimborsate, con una deduzione del 20% con il minimo di franchigia di € 52,00 per ogni prestazione fatturata, per anno e nucleo familiare, entro i seguenti massimali giorni iscrizione elenchi Inps l’anno precedente l’evento OTI e OTD oltre 150 giorni OTD fra 101 e 150 giorni OTD fra 51 e 100 giorni Contributo Fislaf massimo annuo € 1.050,00 € 775,00 € 520,00 GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Nel caso in cui il lavoratore o suo familiare a carico subiscano un intervento chirurgico rientrante nella tabella dei ‘grandi interventi chirurgici’ prevista dal DPR 28/12/1965 n. 1763, il Fislaf rimborsa il 100% delle spese documentate con un tetto annuo. DALL’ANNO 2011 SOLO PER L’ISCRITTO SONO STATE INTRODOTTE QUESTE NUOVE PRESTAZIONI: 1) TRATTAMENTI FISIOTERAPICI - Se necessari a seguito d’infortunio sul lavoro o in itinere sono rimborsati, per un massimo annuo di € 400 con scoperto del 20% (minimo di € 50 per fattura). Questi trattamenti sono riconosciuti in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, purchè prescritti dal medico di base o da specialista la cui specializzazione sia inerente la patologia ed effettuati da personale medico abilitato in terapia della riabilitazione. 2) STATI DI NON AUTOSUFFICENZA E’ riconosciuto a chi non è autosufficiente a seguito di grave malattia o infortunio sul lavoro anche in itinere un rimborso spese per un importo mensile di € 400,00 per un massimo di 2 anni. Il Fislaf rimborsa le spese sostenute e documentate quando l’iscritto si trovi in una condizione di non autosufficienza originata dalle seguenti patologie: Sclerosi multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, infortunio sul lavoro anche in itinere, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita: soddisfare la propria igiene personale; nutrirsi; spostarsi; vestirsi. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FISLAF In aggiunta alle prestazioni previste dal proprio regolamento, e nei limiti dello stanziamento stabilito annualmente dal Comitato di Gestione, sono garantite al solo iscritto, le seguenti prestazioni: SPESE FUNEBRI: il rimborso entro il limite di € 1.500 purchè documentate con fattura. PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE: il grado d’invalidità permanente prima previsto (invalidità Inail superiore al 19%) viene ridotto al 17%. Quindi in caso d’infortunio, anche in itinere, comportante un invalidità dal 17% al 19% verranno erogate le seguenti indennità: A) Operaio agricolo con più di 100 giornate lavorative: 17% invalidità permanente € 3.077,00 18% invalidità permanente € 3.258,00 19% invalidità permanente € 3.439,00 B) Operaio agricolo con meno di 100 giornate lavorative: fino a € 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di € 520,00. Esempio: operaio con 51 giorni di lavoro e 17% invalidità.- € 181,00 x 51 = 9.231,00 : 100 = 92,31 x 17 = € 1.569,27 Le pratiche relative alle prestazioni aggiuntive verranno evase tutte dopo il 30 marzo di ogni anno Per presentare la domanda o per informazioni più dettagliate Ti aspettiamo nei nostri recapiti dove troverai oltre a personale qualificato anche l’opuscolo informativo completo ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 9 La Disoccupazione Ordinaria E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per le seguenti ragioni: licenziamento; sospensione per mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc; scadenza del contratto; dimissioni per giusta causa, determinate da un fatto tale da non consentire la continuazione del rapporto di lavoro. A CHI SPETTA agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi; ai dirigenti di qualsiasi settore privato; ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l’altra; ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta (non agricoli); ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale; ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; ai lavoratori con contratto di solidarietà; ai portieri di stabili; ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale; ai soci di cooperative, con l’esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo ecc.). NON POSSONO OTTENERE L’INDENNITÀ (ELENCHIAMO I CASI PIÙ COMUNI): • • • • • • • • • i lavoratori che si dimettono, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al 1° a nno d’età del bambino); i lavoratori parasubordinati; i lavoratori autonomi; i lavoratori con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell’attività lavorativa; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale; gli apprendisti; i caratisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate; i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili; i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58; PER OTTENERE LA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA SI DEVONO POSSEDERE SPECIFICI REQUISITI: essere disoccupato (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata); aver rilasciato al Centro per l’impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso formativo proposto per la ricerca di una nuova occupazione; avere svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento; avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro; essere in possesso della capacità lavorativa, sia pure residua (non avere cioè in corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario, l’indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 10 Con la legge n. 247/2007 sul Welfare è stata modificata, dal 1° gennaio 2008, sia la durata che le percentuali con cui vengono indennizzate le disoccupazioni ordinarie. Precisamente: ETA’ DURATA MASSIMA IMPORTO CONTR.NE FIGURATIVA ►Meno di 50 anni ►Più di 50 anni 8 mesi - 60% primi sei mesi - 50% due mesi successivi Tutto il periodo 12 mesi - 60% primi sei mesi - 50% il 7^ e 8^ mese - 40% mesi successivi Tutto il periodo PRECISAZIONI: a) l’età da prendere a riferimento in considerazione delle tabelle sopra esposte deve essere accertata in base alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile; b) l’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, disciplinate dalla normativa in materia di incontro domanda-offerta di lavoro. Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, sono pari per l’anno 2011 (imponibile Inps) a € 906,80 elevato a € 1.089,89 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.961,80 (circolare Inps 25/2011), e sui quali si applica l’aliquota contributiva pari al 5,84%. I NOSTRI OPERATORI SONO COMUNQUE DISPONIBILI A DARTI ULTERIORI INFORMAZIONI E/O A SEGUIRE IL TUO CASO SPECIFICO. Gli AMMORTIZZATORI in DEROGA Causa il protrarsi della congiuntura economica il Governo centrale ha continuato ad attivare: 1. una serie di normative diverse che interessano i lavoratori dipendenti di particolari settori produttivi in crisi; 2. trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità ai lavoratori dipendenti da imprese escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, attraverso accordi regionali. Nel primo caso per il settore agro-alimentare sono state attivate già dagli anni precedenti CIGS in deroga, per le aziende interessate da ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni aziendali e crisi connesse alle profonde modifiche di mercato, riguardanti: ♦ il settore agricolo con una disponibilità per il 2011 nel limite di € 10.547.401; ♦ il settore avicolo nel limite di € 10.722.296; ♦ il settore saccarifero nel limite di (ancora non pervenuto), ♦ il settore tabacchi nel limite di € 13.322.037, ♦ il settore della pesca marittima nel limite di € 12.681.246. Al fine di poter attivare questa tipologia di ammortizzatore è stato necessario sottoscrivere specifici accordi locali regionali e precisamente: il 17 marzo 2009 per il settore agricolo il 12 giugno 2009 per il settore della pesca marittima che con il successivo accordo siglato l’ 8.09.2010 con il Ministero del Lavoro, il diritto all’accesso alla Cigs in deroga è stato esteso anche ai soci lavoratori della piccola pesca . Nel secondo caso i trattamenti sono concessi sulla base di accordi regionali, tra Regione, OO.SS datoriali e OO.SS. dei lavoratori, per sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico il 13.05.2009 è stato sottoscritto il 1° accordo quadro regionale con il quale sono state dettate le regole per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione della regione dalle normative statali che in seguito, con l’ultima intesa regionale del 20.12.2010 sono state prorogate a tutto il 2011. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 11 Le tipologie di intervento in deroga sono le seguenti: 1. CIG in deroga: a seguito di una situazione di crisi, non implicante cessazione di attività, che tragga origine dall’attuale congiuntura economica, sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale per periodi, anche non continuativi, di sospensione o di riduzione di orario di lavoro verticale od orizzontale nell’anno 2011 e per un massimo di 1038 ore totali per ciascun lavoratore, (massimo 499 ore per i part time fino a 20 ore lavorative settimanali). Tale CIG in deroga, per un periodo non superiore a quattro mesi, è prevista anche a favore di lavoratori sospesi nel 2011 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti d’integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) che straordinaria (CIGS), non possono più ricorrervi, in relazione alla singola causale dell'intervento di CIGS. Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano conseguito un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati ed i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato PER ACCEDERE ALLA CIG IN DEROGA, L'IMPRESA DEVE PRESENTARE ENTRO 20 GIORNI DALL’INIZIO DELLE SOSPENSIONI O RIDUZIONE D’ORARIO DI LAVORO, CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA: l’accordo sindacale sottoscritto con gli enti bilaterali o con le OO.SS. provinciali, la dichiarazione sottoscritta da ciascuno dei lavoratori interessati d’immediata disponibilità ad un percorso di politica attiva del lavoro, cioè partecipazione a corsi formativi obbligatori, la cui mancata partecipazione prevede il ritiro della Cig in deroga. 2. MOBILITA’ in deroga: per un periodo non superiore a sei mesi ed indennizzata ogni mese dall’Inps direttamente al lavoratore, a favore dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro dal 1.1.2011 al 31.12.2011 causa: licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale; per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; dimissioni per giusta causa; Gli stessi lavoratori devono avere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui minimo sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Nel computo vanno comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla Gestione Separata Inps (art. 2, comma 26, legge 335/1995) a favore del lavoratore medesimo, il quale abbia conseguito come co..co.co in regime di mono committenza un reddito superiore a € 5.000 nell'insieme riferito a dette mensilità. IL LAVORATORE DEVE RILASCIARE AL CENTRO PER L'IMPIEGO COMPETENTE LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO E/O AD UN PERCORSO DI FORMAZIONE, CHE È OBBLIGATORIO PENA LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA MOBILITÀ. La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore alla sede Inps competente per territorio, entro e non oltre 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, anche tramite i patronati, corredata dalla seguente documentazione: • dichiarazione di disponibilità rilasciata al Centro per l'impiego di domicilio del lavoratore; • copia del contratto di lavoro individuale; • lettera di licenziamento, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, copia di documentazione comprovante l'attivazione della vertenza; P E S C A Il 30.7.2009 è stato sottoscritto un protocollo aggiuntivo all’accordo quadro del 13.05.2009 relativo alla CIG in deroga per il personale imbarcato per la piccola pesca la cui valenza oggi è legata alla non usufruibilità degli ammortizzatori sociali nazionali per il settore della pesca che non sono in regola con l’applicazione del minimo monetario garantito previsto nei CCNL. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 12 LAVORO: quali rischi le malattie professionali Quando si parla di sicurezza sul lavoro, spesso l’attenzione si concentra sugli infortuni che avvengono durante lo svolgimento della propria professione, mentre si tende a considerare di meno una componente che si presenta con numeri importanti nel medio – lungo termine, a volte anche a distanza di anni rispetto all’attività svolta. Ci riferiamo alle malattie professionali, legate alle mansioni eseguite nel proprio ambito lavorativo. Ciò che le distingue dagli infortuni è la graduale, progressiva, lenta azione di fattori presenti nell’ambiente di lavoro, che possono compromettere la salute di chi vi svolge la propria attività. Per questo la FAI-Cisl unitamente al patronato INAS-Cisl ritengono fondamentale informare i lavoratori su tale tema, affinchè ognuno possa prendere coscienza dei rischi connessi ad un determinato tipo di professione. Per capire la portata del fenomeno, basta leggere i dati: nel 2009 lavoratori colpiti da malattie professionali sono stati più di 34.000, il 15,7% in più rispetto al 2008. MALATTIE PROFESSIONALI: QUALI SONO? Le malattie professionali si distinguono in: Malattie professionali tabellate: quelle già riconosciute dalla legge come potenzialmente collegate all lavoro, comprendono 85 per l’industria e 24 per l’agricoltura, cui vanno aggiunte la silicosi e l’asbestosi. Per queste patologie, il lavoratore deve denunciare di aver contratto una malattia professionale e dimostrare di essere addetto, o esserlo stato, ad una determinato lavorazione che si preume provochi danni alla salute. Malattie professionale non tabellate: quelle non indicate nelle tabelle di legge, per farsela riconoscere il lavoratore deve dimostrarne l’origine professionale, ossia, deve provare che la patologia di cui è affetto è stata causata dall’attività lavorativa svolta. IL RICONOSCIMENTO Ci sono diverse modalità per presentare la domanda di malattia professionale, a seconda del settore a cui appartiene il lavoratore. Settore industriale – il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di aver contratto la patologia entro 15 giorni dalla data di manifestazione della malattia professionale; sarà poi il datore di lavoro che effettuerà la denuncia all’Inail corredata da un certificato medico, entro 5 giorni dalla comunicazione del dipendente. Settore agricolo – in questo settore sono vigenti norme speciali, previste dal testo unico sugli infortuni e le malattie professionali. Nel caso in cui il datore di lavoro (o il medico) non dovesse effettuare la denuncia, il lavoratore deve effettuarla personalmente. Se il datore di lavoro effettua la denuncia in via telematica, non dovrà inviare all’Inail i certificati prodotti dall’assicurato, a meno che l’Istituto assicuratore non ne faccia espressa richiesta in quanto sprovvisto. Se il lavoratore non svolge attività lavorativa può presentare direttamente all’Inail la domanda di riconoscimento della malattia professionale. Se la patologia di origine lavorativa non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni Inail entro 3 anni e 150 giorni (termine di prescrizione), dal giorni in cui la malattia stessa si è manifestata. OGNUNA DELLE AZIONI SOPRA INDICATE PUÒ ESSERE SEGUITA DAL PATRONATO INAS-CISL CHE ASSISTERÀ IN FORMA DEL TUTTO GRATUITA L’INTERESSATO. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 13 INDENNIZZO: I TEMPI PER RICHIEDERLO È comunque possibile esercitare i propri diritti per il riconoscimento della patologia di origine professionale, anche se si è cessata del tutto l’attività lavorativa o quella che l’ha causata. Per ogni tipo di malattia esiste un periodo massimo di indennizzabilità, stabilito dalla legge, rispetto alla cessazione della lavorazioni che ne è ritenuta causa. LA MALATTIA MI È STATA RICONOSCIUTA, E ORA ? In seguito alla guarigione, il lavoratore deve sottoporsi a visita medico-legale per accertare e quantificare il danno permanente causato dalla malattia professionale contratta. Per gli eventi accaduti dal 25 luglio 2000, se la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) è: ⇒ inferiore al 6%, non si ha diritto ad alcun indennizzo; ⇒ dal 6% al 15%, il lavoratore riceve l’indennizzo in capitale per il solo danno biologico; ⇒ dal 16% al 100%, il lavoratore ha diritto ad una rendita mensile composta da 2 quote: una relativa al danno biologico subìto ed una aggiuntiva, per le conseguenze patrimoniali della menomazione. LA REVISIONE DEL DANNO BIOLOGICO Con il passare del tempo, il lavoratore può subire aggravamenti a causa della patologia contratta; in tal caso si può presentare domanda di aggravamento all’Inail (cosidette revisioni) con la seguente cadenza: ⇒ la 1° domanda può essere presentata dopo 6 mesi dalla cessazione dell’indennità di temporanea assoluta se è stata corrisposta la prestazione, oppure dopo 1 anno dalla data della manifestazione della malattia, che decorre generalmente dal giorno in cui è stata presenta la denuncia; ⇒ le altre domande possono essere effettuare non prima di 1 anno dalla precedente; ⇒ l’ultima domanda può essere effettuata dopo 15 anni dalla data di decorrenza della rendita. La richiesta deve essere inoltrata non oltre 1 anno dopo la scadenza del 15° anno. In caso di patologie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento può essere presentata anche oltre i limiti temporali previsti, con scadenze quinquennali, dalla precedente richiesta. Tuttavia, tale richiesta è possibile esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita e non ai fini dell’indennizzo in capitale. INAS-CISL COSA PUÒ FARE L’INAS ⇒ Assistere gratuitamente il lavoratore malato, con la propria consulenza medica e legale, dalla presentazione della denuncia fino all’eventuale ricorso o eventuale causa (se la domanda viene respinta); ⇒ far valutare le conseguenze della malattia professionale dai propri medici legali; ⇒ impedire che le norme vengano applicate in senso restrittivo; ⇒ valutare la possibilità di richiedere una revisione delle rendite già concesse, in caso di peggioramenti di salute del lavoratore; ⇒ aiutare i soggetti interessati a far valere i propri diritti e a non far scadere i termini per la presentazione delle denunce all’Inail; ⇒ far ricorso contro i provvedimenti negativi all’Inail; ⇒ informare ed assistere il lavoratore nell’applicazione delle leggi sulla prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 14 CCNL Industria Alimentare e Cooperative Trasformazione in vigore dal 1° APRILE 2011 paga Livelli 1^ S. 1^ 2^ 3^A 3^ 4^ 5^ 6^ base 1.857,64 1.615,33 1.332,68 1.171,14 1.049,98 969,19 888,44 807,68 aumento nuovo ex TOTALE aprile minimo conting.za EDR MENSILE 2011 dal 1/04/11 LORDO 47,68 1.905,32 545,72 10,33 2.461,37 41,46 1.656,79 538,70 10,33 2.205,82 34,20 1.366,88 530,51 10,33 1.907,72 30,06 1.201,20 525,83 10,33 1.737,36 26,95 1.076,93 522,32 10,33 1.609,58 24,88 994,07 519,98 10,33 1.524,38 22,80 911,24 517,65 10,33 1.439,22 20,73 828,41 515,31 10,33 1.354,05 Premio Premio obiettivi obiettivi 01/01/2010 01/01/2012 36,93 32,11 26,49 23,28 20,88 19,27 17,66 16,06 40,29 35,04 28,91 25,40 22,77 21,02 19,27 17,52 * Retribuzioni erogate per 14 mensilità ►La paga oraria si ottiene dividendo il mensile lordo / 173 ►Aumento premio obiettivi da Gennaio 2012, gli stessi vanno erogati per 12 mensilità; ►Prossimo aumento retributivo 1° giugno 2012 ►13^ - in occasione della ricorrenza natalizia; ►14^ - con la retribuzione di giugno; ►*Scatti biennali per un massimo di 5.- ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ CCNL Confapi - Piccola e Media Industria Alimentare in vigore dal 1° MAGGIO 2011 esclusa la Panificazione Livelli Quadro 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ retribuzione aumento minimo precedente dal 1.5.2011 dal 1.5.2011 1.886,12 1.786,12 1.553,14 1.281,37 1.126,05 1.009,56 931,88 854,24 776,59 71,52 71,52 62,19 51,31 45,09 40,42 37,31 34,20 31,09 1.957,64 1.857,64 1.615,33 1.332,68 1.171,14 1.049,98 969,19 888,44 807,68 ex contin.za 546,43 544,42 537,57 529,58 525,01 521,59 519,31 517,03 514,74 EDR 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 TOTALE LORDO 2.514,40 2.412,39 2.163,23 1.872,59 1.706,48 1.581,90 1.498,83 1.415,80 1.332,75 *Scatti § Premio obiettivi 36,93 anzianità 54,62 36,93 51,42 32,11 44,71 26,49 36,89 23,28 32,42 20,88 29,06 19,27 26,83 17,66 24,59 16,06 22,36 ►13^ - in occasione della ricorrenza natalizia (art. 49 ccnl) ►14^ - con la retribuzione di giugno (art. 50) ►il premio per obiettivi dal 1.1.2011 ha avuto incremento concordato nel rinnovo del 17.4.2008 ►*Scatti biennali per un massimo di 5.►Retribuzioni erogate per 14^ mensilità ► Prossimo aumento contrattuale 1^ Gennaio 2012 ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 15 Assegno per il Nucleo Familiare le domande per il periodo 1.7.2011 – 30.6.2012 I lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato – anche del settore agricolo - per ricevere in busta paga l’assegno per il nucleo familiare – se rientranti nel diritto – devono presentare direttamente alla direzione aziendale la richiesta. La normativa infatti dal 1.7.2007 parifica il pagamento degli ANF del settore agricolo (solo per i lavoratori fissi) al settore industriale. I nostri operatori sono disponibili a compilarvi la domanda, fornirvi informazioni sulla normativa e gli importi spettanti in base al reddito che per il periodo 1.7.2011 al 30.6.2012 sarà riferito all’anno 2010. Per la compilazione della domanda è necessario presentarsi con i redditi di tutto il nucleo familiare e con i codici fiscali dei familiari a carico. Riassunzione lavoratori a tempo determinato o Avventizi Ricordiamo l’importanza per tutti i lavoratori avventizi, stagionali o a tempo determinato che intendono essere riassunti presso la stessa azienda, di presentare richiesta di riassunzione, avvalendosi del diritto di precedenza sulle assunzioni, sancito dall’art. 18 del contratto integrativo operai agricoli e art. 18 del Ccnl Industria alimentare e/o D.Lgs. 368/01. Solamente adempiendo a questa normativa entro 90 giorni dal termine del precedente, è possibile ottenere il diritto di precedenza, a parità di qualifica, rispetto ad altri lavoratori. I lavoratori con le medesime caratteristiche, inquadrati con il CCNL DEI CONSORZI DI BONIFICA, devono presentare domanda oltre che all’azienda, anche al competente Centro per l’Impiego. I lavoratori assunti a tempo determinato nell’Industria alimentare hanno diritto di precedenza, per le nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, presso la stessa sede aziendale e per medesime attività stagionali con stesse qualifiche e mansioni; tale diritto si esercita mediante richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Presso i nostri uffici trovi il fac-simile di domanda per presentare all’azienda. Presenze – Orari periodo estivo CERVIGNANO CIVIDALE CODROIPO MANZANO Via Marcuzzi, 13 tel. 0431 370167 Via Trieste, 4 tel. 0432 700686 Via Monte Nero, 12 tel. 0432 905262 Via S. Giovanni, 12 tel. 0432 750262 il 3° VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.30 il 1° LUNEDI’ dalle 17.00 alle 18.30 il 1° e 3° GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 18.30 il 4° LUNEDI’ dalle 17.00 alle 18.30 MORTEGLIANO PALAZZOLO PALMANOVA UDINE - sede Via Campo Sportivo, 1 tel. 0432 762265 Via Garibaldi, 5 tel. 0431 586414 Contrada Grimani, 1 tel. 0432 923767 tel. 0432 246471 il 2° VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.30 il 2° e 4° GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 18.30 il 1° VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.30 LUN. – MER. – VEN. dalle 10.30 alle 12.30 MERCOLEDI 17.00 - 18.30 Disponibili anche su appuntamento in altri orari 0432 246471 – 331 6461275 Durante il mese di AGOSTO le presenze potrebbero subire qualche variazione ------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8 16