Anno XLI- N. VIII
GIUGNO 2011
c.i.p. CISL Via T.Ciconi,
16 - 33100 UDINE
CISL NOTIZIE
Notiziario dell’Unione Provinciale C.I.S.L. di UDINE - Via T. Ciconi, 16
Aut. Trib. Udine n. 267 del 7.12.1970 - Direttore Responsabile: Amos D’Antoni
POSTE ITALIANE S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27.02.04 n. 46) art. 1 comma 2 DCB Udine
Non contiene pubblicità
FAI – CISL Udine
Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale
• Facciamo il punto: Manifestazione Cisl 18 giugno
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2
• Dichiarazione dei redditi: siamo agli utili giorni
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3-4
• La malattia nel settore agricolo dipendente
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5-6
• Cimacla: prestazioni e novità anno 2011
Pag.
7
• Fislaf: prestazioni e novità anno 2011
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8-9
• La disoccupazione ordinaria
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10-11
• Gli ammortizzatori in deroga
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11-12
• Lavoro: quali rischi? – le malattie professionali
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13-14
• Tabelle retributive Industria e Cooperative alimentare
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15
• Assegno Nucleo Familiare
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16
• Diritto di riassunzione per i tempi determinati
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16
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FAI UDINE – Cisl notizie n. 8
1
Domenica 22 maggio si è conclusa a Roma la due giorni dell’Assemblea Nazionale dei quadri
e delegati di Cisl e Uil, come primo atto della manifestazione che avrà luogo sabato 18
giugno a Roma in Piazza del Popolo, a sostegno di un comune piano di azione sindacale
con lo scopo di ottenere:
• una riforma integrale del fisco,
• la riduzione dei costi della politica e delle inefficienze della spesa pubblica per
liberare risorse da investire nello sviluppo e
• una legge quadro per la non autosufficienza.
Una riforma del fisco che può essere sintetizzata:
• nella riduzione del carico fiscale,
• negli incentivi al secondo livello di contrattazione,
• nei sostegni alla famiglia con il nuovo assegno per i figli e un bonus che viene
corrisposto al contribuente in maniera decrescente al proprio debito fiscale,
• nello spostamento del carico fiscale dall’Irpef ai consumi,
• nella lotta all’evasione fiscale incentivando la tracciabilità dei pagamenti e l’uso della
carta elettronica e l’introduzione di un meccanismo di contrasto di interessi compratorefornitore di beni o servizi,
• nell’armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie con l’incremento della imposta
sostitutiva sui redditi di natura finanziaria dall’attuale 12,5% al 20% (salvo Bot e Cct) e la
riduzione dell’imposta sostitutiva sugli interessi dei depositi bancari dal 27% al 20%;
• nel federalismo fiscale che non deve comportare un aumento della pressione fiscale,
rafforzamento dello Statuto del Contribuente.
Una riduzione dei costi della politica che attualmente incide per € 11,6 miliardi e che ‘dà da
mangiare’ a oltre 1 milione di persone tra i 123 mila parlamentari, ministri, amministratori
locali, i 25 mila amministratori delle oltre 7 mila tra società e consorzi partecipati dalle
Pubbliche Amministrazioni, le 299 mila persone con incarichi e consulenze elargite dalla
Pubblica Amministrazione, oltre gli 8.845 consiglieri circoscrizionali e la massa del personale
di supporto politico addetto agli uffici di gabinetto dei Ministri, dei sottosegretari, Presidenti di
Regioni, Provincia, Sindaci, Assessori regionali, provinciali, comunali, i direttori generali,
amministrativi e sanitari delle Asl, i numerosi componenti dei consigli di amministrazione degli
Ater, degli enti Pubblici. Oltre ai 192milioni di spesa impegnata dalle amministrazioni centrali
dello stato per incarichi e consulenze, ai 433milioni nella scuola e nell’università, ai 635 milioni
nel comparto sanitario, ai 1,5 miliardi nel comparto degli enti territoriali.
Una bella dieta dimagrante certamente non metterebbe a rischio la democrazia!
Una legge quadro sulla non autosufficienza con annesso finanziamento di un fondo
nazionale per garantire sostegno a quelle famiglie che hanno una persona non autosufficiente
in casa. Richiesta giustificata dal fatto che al momento, in assenza di servizi adeguati,
strutture di assistenza e rete integrata di servizi di assistenza domiciliare, l’unica alternativa
per le famiglie che hanno una persona non autosufficiente è quel welfare ‘fai da te’ che, per
chi se lo può permettere, si traduce nell’ausilio di una badante proveniente dall’estero.
E’ chiaro che l’attuale congiuntura economica, la stagnazione dell’economia, il perdurare della
disoccupazione: specialmente giovanile e femminile, la presenza di corporativismi ben
radicati, obbliga la Cisl a non fare alcun sconto alla politica e neppure alla parte più estremista
del sindacato, al fine di raggiungere quelle riforme economiche e sociali di cui sente che il
Paese ha urgente necessità.
A nostro avviso bisogna uscire dalla crisi senza esacerbare la piazza con scioperi generali, ma
continuando, con rispetto reciproco, il confronto con tutti gli attori della società civile, sociale e
politica per condividere proposte e nell’ambito delle proprie responsabilità fare sintesi che
portino ad uno sforzo per il bene comune.
Cisl e Uil hanno iniziato un percorso che nella piattaforma unitaria presentata all’assemblea dei
delegati trova la base del patto che nella Manifestazione del 18 giugno sarà pienamente visibile.
Segreteria FAI-CISL Udine
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FAI UDINE – Cisl notizie n. 8
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Dichiarazione dei Redditi
Modello 730 o Unico/2011 per i redditi anno 2010
Cara lavoratrice/lavoratore,
Ti ricordiamo che se devi ancora prendere appuntamento per la compilazione del
modello 730 o Unico, per i redditi conseguiti nell’anno 2010, Ti devi affrettare a farlo.
Di seguito riportiamo le scadenze più importanti, le precisazioni più comuni in
riferimento ai lavoratori dipendenti, ed i recapiti CAF-Cisl presenti sul territorio.
SEDI
INDIRIZZO
TELEFONO
SEDI
INDIRIZZO
TELEFONO
Udine (sede)
Via C. Percoto, 7
0432-246511
Udine 2
Viale Cadore, 9/5
0432-44095
Cervignano
Via Marcuzzi, 13
0431-370167
Cividale
Via Trieste, 4
0432-700686
Codroipo
Via Monte Nero, 12
0432-905262
Latisana
Viale Stazione, 10
0431-521596
Martignacco
Via Libertà, 1
0432-638413
Manzano
Via Bernardis, 8
0432-755466
Mortegliano
Via Campo Sportivo, ex GIL
0432-762265
Palazzolo St.
Via Garibaldi, 6/1
0431-586414
Palmanova
Contrada Grimani, 1
0432-923767
S. Giorgio di N.
Via Canciani, 23
0431-621766
Torviscosa
P.zza del Popolo, 3/B
0431-92424
Tricesimo
Via Roma, 154
0432-884019
SCADENZE – prorogate con Decreto del 13 maggio
● entro il 20 giugno per la compilazione e/o presentazione del Mod. 730, in una
sede Caf (i conguagli a credito o a debito saranno effettuati con la retribuzione di luglio) ;
● dal 1 giugno al 30 settembre per la compilazione del modello Unico; mentre il
versamento a debito, senza sanzioni, è stato prorogato fino al 6 luglio; per cui
consigliamo la compilazione entro il 6 luglio per chi presume di essere a debito;
● pagamento ICI: entro 16 giugno la 1° rata - entro 16 dicembre il saldo.
CHI DEVE PRESENTARE la DENUNCIA dei REDDITI:
►Chi oltre ad avere percepito redditi da lavoro dipendente o da pensioni, ha avuto redditi da
fabbricati, fondiari, da lavoro autonomo, da capitale (azioni), ecc.
►Chi oltre ad avere percepito reddito da lavoro dipendente, ha percepito indennità di
disoccupazione ‘anche agricola’, indennità di malattia, di infortunio, cassa integrazione,
indennità di maternità, integrazione cimacla, ecc.
PRECISAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI
Dal 1998 l’Inps, l’Inail ed anche la Cimacla, provvedono al momento della liquidazione
della pratica ad operare alla fonte una trattenuta minima ai fini fiscali sulle indennità erogate ai
lavoratori, rilasciando successivamente il relativo modello CUD.
Avendo però il lavoratore nella generalità dei casi anche reddito da lavoro dipendente è
tenuto a cumulare i diversi CUD rilasciati a suo nome, adempiendo al conguaglio fiscale in
quanto erogati da enti diversi.
IMPORTANTE: Ricordiamo che è obbligo di legge per tutte le Lavoratrici e Lavoratori
fare in modo che tutti i redditi percepiti durante l’anno concorrano alla tassazione fiscale;
pertanto ogni singolo ne è direttamente responsabile e soggetto a verifiche fiscali.
Se hai dubbi sul tuo obbligo di presentare la denuncia dei redditi,
rivolgiti o telefona al CAF-Cisl
troverai personale qualificato in grado di Aiutarti.
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FAI UDINE – Cisl notizie n. 8
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Servizi Fiscali per la Famiglia
Novità e benefici fiscali nel 730/2011
DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO
2008-2009
Nel modello CUD 2011 le aziende devono certificare l’importo di reddito da detassare
al 10% per il 2008 e 2009 relativamente al lavoro notturno e/o straordinari legati a
incrementi di produzione che erano stati tassati a tassazione ordinaria. Il dipendente
potrà recuperare l’imposta pagata in più direttamente nel modello 730 o Unico.
PROROGA AL 31/12/2011
SPESE RISPARMIO ENERGETICO
Detrazione del 55% per: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti,
interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale (solo caldaie a condensazione) – proroga fino
al 31/12/2011 con possibilità di detrarre la spesa in 10 anni (non più in 5 anni)
PROROGA AL 31/12/2012
SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio su immobili
posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, usufrutto,
concessione demaniale, locazione o comodato).
ACCATASTAMENTO CASE FANTASMA
Prorogato al 30/04/2011 il termine per denunciare senza sanzioni al catasto le unità
immobiliari prive di rendita. L’agenzia del Territorio potrà comunque dal 1° gennaio
procedere all’attribuzione della rendita presunta.
MONITORAGGIO FISCALE ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI ESTERO
Le attività finanziarie e patrimoniali esportate nel 2010 o detenute all’estero al
31/12/2010 da taluni soggetti fiscalmente residenti in Italia devono essere dichiarate
nel quadro RW del mod. Unico. In caso di omissione sono previste pesanti sanzioni.
LOCAZIONI: CEDOLARE SECCA
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/55394 del 7 aprile
2011 sono state definite modalità e termini per aderire alla nuova tassazione degli
immobili locati ad uso abitativo. Riguarda i proprietari persone fisiche che hanno dato
in affitto immobili ad uso residenziale a canone libero o a canone convenzionale sul
cui reddito è possibile pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 21% (per i
contratti a canone libero) o 19% (per i contratti a canone convenzionale). Per aderire
a questo nuovo regime è necessario esercitare l’opzione tramite una procedura
telematica, comunicare preventivamente con raccomandata A/R all’inquilino la
rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento ISTAT e versare gli acconti sul
reddito derivante dalla locazione tramite mod. F24 entro la scadenza del 16/06/2011
(prima rata) e 30/11/2011 (seconda o unica rata).
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La MALATTIA ….
nel settore agricolo dipendente
Lavoratori a Tempo Indeterminato - OTI
Il diritto all’indennità di malattia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
scatta dalla data d’effettivo inizio del rapporto di lavoro e permane per la durata dello stesso.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro tale diritto rimane per un ulteriore periodo
di due mesi (o 60 gg. se più favorevole al lavoratore).
Il periodo massimo indennizzabile, è comunque di 180 giorni per anno solare. Il datore di
lavoro, con la legge 81/2006 è chiamato, dal 1° ott obre 2007, ad anticipare in busta paga tale
indennità per conto dell’Inps, (vedi tabella percentuali pagina successiva).
Lavoratori Avventizi - Tempo Determinato
I Lavoratori Avventizi – OTD - hanno diritto all’indennità di malattia, che comunque
sarà pagata in forma diretta dall’Inps, purché risultino iscritti negli elenchi anagrafici Inps
ALMENO 51 giorni l’anno precedente all’evento morboso. In tal caso hanno diritto ad un
numero massimo di giornate indennizzabili pari a quelle risultanti negli elenchi.
Esempio: nel corso del 2010 giorni lavorati 100, nel 2011 in caso di malattia il
lavoratore avrà diritto ad un indennizzo Inps massimo di 100 giorni.
Se i Lavoratori Avventizi – OTD – invece sono:
al 1° anno di attività nel settore agricolo oppure
non hanno prestato attività agricola l’anno precedente la malattia, avranno diritto
a percepire l’indennizzo, direttamente da parte dell’Inps, solo dal momento del
raggiungimento delle 51 giornate di iscrizione Inps, per avere da quel momento
diritto ad una prestazione massima (per il 1° anno) di 30 giorni.
In quest’ultimo caso, per anticipare i tempi della liquidazione da
parte dell’Istituto, suggeriamo ai Lavoratori d’inviare all’Inps stesso
un’attestazione rilasciata dall’Azienda agricola dove si presta attività
lavorativa, che dichiari il numero di giorni assicurati prima dell’evento.
In questo caso resta inteso, che la conferma della prestazione erogata al lavoratore
sarà subordinata alle conseguenti verifiche che l’Inps effettuerà sugli elenchi trimestrali, circa
la sussistenza del previsto requisito minimo.
Lavoratori Apprendisti
Dal 1^ gennaio 2007 anche ai Lavoratori Apprendisti si applica la tutela previdenziale
relativa alla malattia prevista per tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Cosa fare in caso di malattia
Il primo adempimento che il lavoratore deve effettuare in caso di malattia è recarsi dal
proprio medico curante, munito della tessera sanitaria, affinché lo stesso medico effettui la
diagnosi e rediga il certificato medico di malattia, nel quale dovrà essere riportato anche
l’eventuale indirizzo di reperibilità se diverso dalla propria residenza, per trasmettere all’Inps,
in via telematica, il certificato di malattia.
Il lavoratore deve chiedere e ricevere, dal medico, la copia cartecea del
certificato con il numero di protocollo identificativo del certificato stesso.
L’ulteriore obbligo del lavoratore resta quello di avvertire tempestivamente
il proprio datore di lavoro:
dello stato di malattia;
del recapito ove potrà essere reperibile;
del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia stesso.
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⇒ Al momento essendo ancora la nuova procedura in una fase transitoria e di
continue deroghe, invitiamo i lavoratori a recapitare copia del certificato medico al
proprio ufficio personale entro i due giorni dal rilascio. Tale sistema di invio dovrà
essere comunque utilizzato, dal lavoratore, ogni qual volta il proprio medico sia
impossibilitato all’invio telematico del certificato di malattia.
INVITIAMO tutti i lavoratori a conservare una fotocopia del certificato medico, in quanto
potrà servire per le verifiche dell’avvenuto pagamento dell’indennità di malattia ed anche per
richiedere l’integrazione alla Cimacla, spiegata più avanti.
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato – OTD – consigliamo qualora,
trascorsi due-tre mesi dall’inizio della malattia non abbiano ricevuto alcuna notizia da
parte dell’Inps, di contattarci, in modo d’effettuare il sollecito del pagamento,
evitando anche il rischio prescrizione.
Importante rispettare le FASCE ORARIE di REPERIBILITA’
dalle ore 10:00 alle 12:00
e
dalle ore 17:00 alle 19:00
com presi Sabato - Domenica e giorni festivi
◄◄◄►►►
COME VIENE INDENNIZZATA LA MALATTIA
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO - OTI
Giorni di Malattia
PER 3 GIORNI - CARENZA
Datore di Lavoro
Niente
INPS
Niente
CIMACLA
Interviene
PER MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI
- 1° GIORNO
100%
Niente
Niente
- 2° e 3° GIORNO
60%
Niente
Integra
- DAL 4° AL 20° GIORNO
Niente
50%
Integra
- DAL 21° GIORNO IN POI
Niente
66,66%
Integra
L’Inps interviene rimborsando in base alle percentuali sopra indicate, riferite alla retribuzione effettiva
corrisposta nel mese di paga precedente l’inizio malattia.
OPERAI A TEMPO DETERMINATO - AVVENTIZI
Giorni di Malattia
PER 3 GIORNI - CARENZA
Datore di Lavoro
Niente
INPS diretto
Niente
CIMACLA
Interviene
PER MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI
- 1° GIORNO
100%
Niente
Niente
- 2° e 3° GIORNO
60%
Niente
Integra
- DAL 4° AL 20 GIORNO
Niente
50%
Integra
- DAL 21°GIORNO IN POI
Niente
66,66%
Integra
Le aziende liquideranno i primi 3 gg. di malattia solo in caso di costanza di rapporto di lavoro e
per certificati di almeno 4 giorni.
L’Inps interviene rimborsando in base alle percentuali sopra indicate, riferite al salario contrattuale di
riferimento.
L’INPS non indennizza: la ‘carenza’ (primi 3 giorni), le domeniche e le festività; le giornate per tardata
e/o mancata certificazione, quelle sanzionate per assenza alla visita medica domiciliare di controllo.
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CIMACLA ….
Tutte le prestazioni e novità anno 2011
per i Lavoratori inquadrati con il Ccnl Operai Agricoli e Florovivaisti
Desideriamo ricordarti che il CCNL degli Operai Agricoli e Florovivaisti e il rispettivo Integrativo
provinciale prevedono nel caso di malattia e/o infortunio, un’integrazione all’indennità percepita
dall’Inps, dall’Inail od anticipata dal datore di lavoro, da parte della Cassa extra legem, CIMACLA. Vi
presentiamo una sintesi e per informazioni più complete Vi invitiamo a passare presso i nostri recapiti
per ritirare l’opuscolo informativo aggiornato con le ultime novità.
MALATTIE inferiore a 4 giorni e
Day Hospital
la Cimacla indennizza i giorni certificati al 30% del
salario, allegando copia del certificato medico o di
ricovero e busta paga del mese dell’evento.
MALATTIE superiori ai 3 giorni
oltre all’integrazione normale per i giorni
indennizzati dall’INPS, la Cimacla indennizza
anche i due giorni di carenza al 30% del salario.
INFORTUNIO - oltre all’integrazione per i giorni indennizzati dall’INAIL la Cimacla indennizza anche i
primi 3 giorni successivi all’infortunio (carenza).
CONTRIBUTI STRAORDINARI
MALATTIA – PER I LAVORATORI FISSI: qualora abbiano terminato il periodo massimo indennizzabile di
180 giorni nell’anno solare e lo stato morboso continui la Cimacla riconosce un contributo straordinario
per massimi ulteriori 180 giorni, indennizzandoli al 23,34% del salario;
MALATTIA - PER I LAVORATORI AVVENTIZI qualora abbiano terminato il periodo massimo indennizzabile
dall’Inps e la malattia continui, la Cimacla interviene con un contributo straordinario, effettuando per il
suo riconoscimento una media del numero delle giornate Inps del biennio precedente l’evento:
Contributo massimo
Percentuale erogata
Media giornate biennio
Uguale o superiore a 150 gg.
180 giorni
23,34%
Uguale o superiore a 100 gg.
100 giorni
18,34%
Inferiore a 100 giorni
50 giorni
13,34%
NOVITA’
MALATTIA - PER OCCUPATI CON MENO DI 51 GIORNI: Per i lavoratori che non rientrano
nei casi precedenti e quindi l’Inps non liquida la malattia, in quanto non han raggiunto
i 51 giorni la Cimacla, in presenza di certificato medico con periodi superiore ai 5
giorni, ne indennizza fino a un massimo di 30 alla tariffa unica di € 10,00 a giorno.
INFORTUNIO - SUPERIORE ALLE 180 GIORNATE – la Cimacla riconosce fino a guarigione un contributo di
€ 10,00 al giorno, indipendentemente dalla qualifica.
CONGEDO di MATERNITA’ ANTICIPATA -La Cimacla integra anche i periodi di maternità anticipata,
al 20% del salario.
ASSEGNO di MATERNITA’ - Per valorizzare questo evento, la Cimacla, ha attivato l’assegno
integrativo di maternità, che dal 2011 è pari a € 500,00 lorde. Hanno diritto le lavoratrici con almeno 51
gg. d’iscrizione negli elenchi anagrafici Inps e che abbiano ricevuto l’indennizzo da parte dello stesso.
CONGEDO PARENTALE - Continua, in via sperimentale anche per il 2011, l’erogazione di un
contributo, per le lavoratrici e/o lavoratori, che richiedano ed abbiano il diritto all’assenza per congedo
parentale con riconoscimento da parte dell’Inps, per un massimo di 6 mesi fino agli 8 anni del
bambino, con il 20% del salario.
IMPORTANTE Le domande alla Cimacla devono essere corredate con la documentazione
necessaria, per le rispettive evasioni, che attestino il rispettivo diritto:
busta paga relativa al periodo dell’evento o l’ultima utile;
certificato di liquidazione Inps o Inail;
certificato medico, per il contributo straordinario, che attesti la continuazione dello stato
morboso;
certificato nascita del bambino, nel caso di domanda contributo maternità e congedo parentale.
IL SALARIO CHE VIEN PRESO A RIFERIMENTO PER LE INTEGRAZIONI DELLA CIMACLA SONO LE
RETRIBUZIONE MEDIE GIORNALIERE SIGLATE OGNI ANNO PRESSO L’INPS DA TUTTE LE OO.SS.
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FISLAF
Fondo Integrativo Sanitario Lavoratori Agricoli e Florovivaisti
Il Fislaf è uno strumento contrattuale che fornisce ai lavoratori inquadrati con il Ccnl degli
Operai agricoli-florovivaisti e ai loro familiari prestazioni sanitarie ed infortunistiche integrative.
Vi presentiamo una SINTESI delle PRINCIPALI PRESTAZIONI
RICOVERO OSPEDALIERO
Dovuto ad intervento chirurgico presso Istituto di cura pubblico/privato od anche in caso di ricovero
senza intervento chirurgico comportante un pernottamento continuativo superiore a 10 notti
A) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’iscritto e/o familiari a carico, per:
• i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni prima e dopo il ricovero;
• prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera
singola e l’assistenza infermieristica privata;
• rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore fino a concorrenza di € 52,00
giornaliere nell’Istituto di Cura;
• trasporto urgente in ambulanza all’Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
Tali garanzie hanno un limite su base annua e per ciascun nucleo familiare.
Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le eventuali
spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%.
Nel caso di ricovero in Istituto privato, il Fislaf rimborserà le spese descritte al punto A) nella
misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate; fermo il limite annuo.
B)
Qualora non sia stato richiesto alcun
rimborso in base al precedente punto
A), il Fislaf corrisponderà un rimborso
forfettario per ciascuna notte di
degenza, per la durata massima di
50 giorni per persona, per ogni
evento e per ogni anno. Vedi giorni iscrizione elenchi anagrafici Inps
l’anno precedente l’evento
OTI e OTD oltre 150 giorni
Contributo Fislaf
a giornata
€ 52,00
OTD fra 101 e 150 giorni
€ 36,00
OTD fra 51 e 100 giorni
€ 26,00
OTD fra 25 e 50 giorni
€ 13,00
PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE, anche in itinere
In questi casi solo all’iscritto il Fislaf garantisce le seguenti
prestazioni ed indennità:
Invalidità permanente
Quando l’infortunio sul lavoro causa un’invalidità permanente superiore al 19%
(percentuale INAIL) il Fislaf corrisponde un’indennità rapportata al grado di invalidità calcolata
sui seguenti massimali:
•
fino a € 18.100,00 per gli OTI e gli OTD iscritti negli elenchi anagrafici dell’anno
precedente all’evento con un numero di giorni superiori a 100;
•
€ 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di € 520,00
per gli OTD con meno di 100 gg. l’anno precedente.
Per gli infortuni che comportano un grado di invalidità superiore al 60%, l’indennità viene
liquidata per intero.
Nei casi in cui l’infortunio comporti: sordità bilaterale completa, cecità, perdita anatomica
o funzionale di un arto, perdita completa delle dita di una mano il massimale raddoppia.
Caso di morte
• € 18.100,00 per gli OTI e gli OTD iscritti negli elenchi anagrafici dell’anno precedente con
un numero di giornate superiori a 100;
• € 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di € 520,00 per gli
OTD iscritti negli elenchi anagrafici dell’anno precedente con iscrizione inferiore a 100 gg.
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TRASPORTO SALMA è previsto il rimborso fino a € 2.600,00 per le spese sostenute per il trasporto
della salma dall’Istituto di Cura al luogo di tumulazione.
ALTA SPECIALIZZAZIONE Nel caso in cui la malattia o l’infortunio non comportino ricovero con
degenza in Istituto di Cura, il Fislaf rimborsa le spese per le seguenti prestazioni: chemioterapia,
cobaltoterapia, dialisi, elettroencefalografia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, Tac,
telecuore, angiografia.
Tali spese vengono rimborsate, con
una deduzione del 20% con il minimo
di franchigia di € 52,00 per ogni
prestazione fatturata, per anno e
nucleo familiare, entro i seguenti
massimali giorni iscrizione elenchi Inps
l’anno precedente l’evento
OTI e OTD oltre 150 giorni
OTD fra 101 e 150 giorni
OTD fra 51 e 100 giorni
Contributo Fislaf
massimo annuo
€ 1.050,00
€ 775,00
€ 520,00
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Nel caso in cui il lavoratore o suo familiare a carico subiscano
un intervento chirurgico rientrante nella tabella dei ‘grandi interventi chirurgici’ prevista dal DPR
28/12/1965 n. 1763, il Fislaf rimborsa il 100% delle spese documentate con un tetto annuo.
DALL’ANNO 2011
SOLO PER L’ISCRITTO SONO STATE INTRODOTTE QUESTE NUOVE PRESTAZIONI:
1) TRATTAMENTI FISIOTERAPICI - Se necessari a seguito d’infortunio sul lavoro o in itinere sono
rimborsati, per un massimo annuo di € 400 con scoperto del 20% (minimo di € 50 per fattura).
Questi trattamenti sono riconosciuti in presenza di un certificato di Pronto Soccorso,
purchè prescritti dal medico di base o da specialista la cui specializzazione sia inerente
la patologia ed effettuati da personale medico abilitato in terapia della riabilitazione.
2) STATI DI NON AUTOSUFFICENZA
E’ riconosciuto a chi non è autosufficiente a seguito di grave malattia o infortunio sul lavoro anche
in itinere un rimborso spese per un importo mensile di € 400,00 per un massimo di 2 anni.
Il Fislaf rimborsa le spese sostenute e documentate quando l’iscritto si trovi in una condizione di
non autosufficienza originata dalle seguenti patologie: Sclerosi multipla, Ictus, Alzheimer, SLA,
Parkinson, infortunio sul lavoro anche in itinere, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza e
che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo almeno tre dei
quattro atti ordinari della vita: soddisfare la propria igiene personale; nutrirsi; spostarsi; vestirsi.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FISLAF
In aggiunta alle prestazioni previste dal proprio regolamento, e nei limiti dello stanziamento stabilito
annualmente dal Comitato di Gestione, sono garantite al solo iscritto, le seguenti prestazioni:
SPESE FUNEBRI: il rimborso entro il limite di € 1.500 purchè documentate con fattura.
PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE: il grado d’invalidità permanente prima previsto (invalidità
Inail superiore al 19%) viene ridotto al 17%. Quindi in caso d’infortunio, anche in itinere,
comportante un invalidità dal 17% al 19% verranno erogate le seguenti indennità:
A) Operaio agricolo con più di 100 giornate lavorative:
17% invalidità permanente € 3.077,00
18% invalidità permanente € 3.258,00
19% invalidità permanente € 3.439,00
B) Operaio agricolo con meno di 100 giornate lavorative:
fino a € 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di € 520,00.
Esempio: operaio con 51 giorni di lavoro e 17% invalidità.-
€ 181,00 x 51 = 9.231,00 : 100 = 92,31 x 17 = € 1.569,27
Le pratiche relative alle prestazioni aggiuntive verranno evase tutte dopo il 30 marzo di ogni anno
Per presentare la domanda o per informazioni più dettagliate Ti aspettiamo
nei nostri recapiti
dove troverai oltre a personale qualificato anche l’opuscolo informativo completo
------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8
9
La Disoccupazione Ordinaria
E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che vengono a
trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per le seguenti ragioni:
licenziamento;
sospensione per mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc;
scadenza del contratto;
dimissioni per giusta causa, determinate da un fatto tale da non consentire
la continuazione del rapporto di lavoro.
A CHI SPETTA
agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi;
ai dirigenti di qualsiasi settore privato;
ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di
lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l’altra;
ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta (non agricoli);
ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale;
ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
ai lavoratori con contratto di solidarietà;
ai portieri di stabili;
ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero in paesi non convenzionati o con i quali
non esistono accordi di sicurezza sociale;
ai soci di cooperative, con l’esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o
diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari
del mezzo ecc.).
NON POSSONO OTTENERE L’INDENNITÀ (ELENCHIAMO I CASI PIÙ COMUNI):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i lavoratori che si dimettono, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori
padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento
(dall’inizio del periodo di gravidanza fino al 1° a nno d’età del bambino);
i lavoratori parasubordinati;
i lavoratori autonomi;
i lavoratori con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell’attività
lavorativa;
i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
gli apprendisti;
i caratisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro
stessi armate;
i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili;
i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58;
PER OTTENERE LA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA SI DEVONO POSSEDERE SPECIFICI REQUISITI:
essere disoccupato (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né
autonoma né subordinata né parasubordinata);
aver rilasciato al Centro per l’impiego, competente per territorio, la dichiarazione di
immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso
formativo proposto per la ricerca di una nuova occupazione;
avere svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento del contributo per la
disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento;
avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali)
nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
essere in possesso della capacità lavorativa, sia pure residua (non avere cioè in
corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario,
l’indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità
lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione.
------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8
10
Con la legge n. 247/2007 sul Welfare è stata modificata, dal 1° gennaio 2008, sia la durata
che le percentuali con cui vengono indennizzate le disoccupazioni ordinarie. Precisamente:
ETA’
DURATA MASSIMA
IMPORTO
CONTR.NE FIGURATIVA
►Meno di 50 anni
►Più di 50 anni
8 mesi
- 60% primi sei mesi
- 50% due mesi successivi
Tutto il periodo
12 mesi
- 60% primi sei mesi
- 50% il 7^ e 8^ mese
- 40% mesi successivi
Tutto il periodo
PRECISAZIONI:
a) l’età da prendere a riferimento in considerazione delle tabelle sopra esposte deve essere
accertata in base alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile;
b) l’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione, disciplinate dalla normativa in materia di incontro domanda-offerta di lavoro.
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, sono pari per l’anno 2011 (imponibile Inps) a € 906,80 elevato a € 1.089,89
per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.961,80 (circolare Inps
25/2011), e sui quali si applica l’aliquota contributiva pari al 5,84%.
I NOSTRI OPERATORI SONO COMUNQUE DISPONIBILI A DARTI ULTERIORI INFORMAZIONI E/O A
SEGUIRE IL TUO CASO SPECIFICO.
Gli AMMORTIZZATORI in DEROGA
Causa il protrarsi della congiuntura economica il Governo centrale ha continuato ad attivare:
1. una serie di normative diverse che interessano i lavoratori dipendenti di particolari settori
produttivi in crisi;
2. trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità ai lavoratori dipendenti da imprese
escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, attraverso accordi regionali.
Nel primo caso per il settore agro-alimentare sono state attivate già dagli anni precedenti CIGS in
deroga, per le aziende interessate da ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni aziendali e
crisi connesse alle profonde modifiche di mercato, riguardanti:
♦ il settore agricolo con una disponibilità per il 2011 nel limite di € 10.547.401;
♦ il settore avicolo nel limite di € 10.722.296;
♦ il settore saccarifero nel limite di (ancora non pervenuto),
♦ il settore tabacchi nel limite di € 13.322.037,
♦ il settore della pesca marittima nel limite di € 12.681.246.
Al fine di poter attivare questa tipologia di ammortizzatore è stato necessario sottoscrivere specifici
accordi locali regionali e precisamente:
il 17 marzo 2009 per il settore agricolo
il 12 giugno 2009 per il settore della pesca marittima che con il successivo accordo
siglato l’ 8.09.2010 con il Ministero del Lavoro, il diritto all’accesso alla Cigs in deroga è
stato esteso anche ai soci lavoratori della piccola pesca .
Nel secondo caso i trattamenti sono concessi sulla base di accordi regionali, tra Regione,
OO.SS datoriali e OO.SS. dei lavoratori, per sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di
qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla sospensione o cessazione
del rapporto di lavoro.
Nello specifico il 13.05.2009 è stato sottoscritto il 1° accordo quadro regionale con il quale
sono state dettate le regole per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione della regione dalle
normative statali che in seguito, con l’ultima intesa regionale del 20.12.2010 sono state prorogate a
tutto il 2011.
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11
Le tipologie di intervento in deroga sono le seguenti:
1. CIG in deroga: a seguito di una situazione di crisi, non implicante cessazione di attività,
che tragga origine dall’attuale congiuntura economica, sono previste concessioni del
trattamento di integrazione salariale per periodi, anche non continuativi, di sospensione o di
riduzione di orario di lavoro verticale od orizzontale nell’anno 2011 e per un massimo di
1038 ore totali per ciascun lavoratore, (massimo 499 ore per i part time fino a 20 ore
lavorative settimanali). Tale CIG in deroga, per un periodo non superiore a quattro mesi, è
prevista anche a favore di lavoratori sospesi nel 2011 da imprese che, pur essendo
destinatarie di trattamenti d’integrazione salariale sia ordinaria (CIGO) che straordinaria
(CIGS), non possono più ricorrervi, in relazione alla singola causale dell'intervento di CIGS.
Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano
conseguito un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di
richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati ed i soci lavoratori che
abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato
PER ACCEDERE ALLA CIG IN DEROGA, L'IMPRESA DEVE PRESENTARE ENTRO 20 GIORNI DALL’INIZIO
DELLE SOSPENSIONI O RIDUZIONE D’ORARIO DI LAVORO, CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA:
l’accordo sindacale sottoscritto con gli enti bilaterali o con le OO.SS. provinciali,
la dichiarazione sottoscritta da ciascuno dei lavoratori interessati d’immediata disponibilità
ad un percorso di politica attiva del lavoro, cioè partecipazione a corsi formativi obbligatori,
la cui mancata partecipazione prevede il ritiro della Cig in deroga.
2. MOBILITA’ in deroga: per un periodo non superiore a sei mesi ed indennizzata ogni mese
dall’Inps direttamente al lavoratore, a favore dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro
dal 1.1.2011 al 31.12.2011 causa:
licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale;
per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro;
dimissioni per giusta causa;
Gli stessi lavoratori devono avere un’anzianità aziendale di almeno dodici
mesi, di cui minimo sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Nel computo vanno
comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla
Gestione Separata Inps (art. 2, comma 26, legge 335/1995) a favore del lavoratore
medesimo, il quale abbia conseguito come co..co.co in regime di mono
committenza un reddito superiore a € 5.000 nell'insieme riferito a dette mensilità.
IL LAVORATORE DEVE RILASCIARE AL CENTRO PER L'IMPIEGO COMPETENTE LA
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO E/O AD UN PERCORSO DI
FORMAZIONE, CHE È OBBLIGATORIO PENA LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA MOBILITÀ.
La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore alla
sede Inps competente per territorio, entro e non oltre 68 giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro, anche tramite i patronati, corredata dalla seguente documentazione:
• dichiarazione di disponibilità rilasciata al Centro per l'impiego di domicilio del lavoratore;
• copia del contratto di lavoro individuale;
• lettera di licenziamento, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta
causa, copia di documentazione comprovante l'attivazione della vertenza;
P
E
S
C
A
Il 30.7.2009 è stato sottoscritto un protocollo aggiuntivo all’accordo
quadro del 13.05.2009 relativo alla CIG in deroga per il personale
imbarcato per la piccola pesca la cui valenza oggi è legata alla
non usufruibilità degli ammortizzatori sociali nazionali per il settore
della pesca che non sono in regola con l’applicazione del minimo
monetario garantito previsto nei CCNL.
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12
LAVORO: quali rischi
le malattie professionali
Quando si parla di sicurezza sul lavoro, spesso l’attenzione si concentra sugli infortuni che
avvengono durante lo svolgimento della propria professione, mentre si tende a considerare di
meno una componente che si presenta con numeri importanti nel medio – lungo termine, a volte
anche a distanza di anni rispetto all’attività svolta.
Ci riferiamo alle malattie professionali, legate alle mansioni eseguite nel proprio ambito lavorativo.
Ciò che le distingue dagli infortuni è la graduale, progressiva, lenta azione di fattori presenti
nell’ambiente di lavoro, che possono compromettere la salute di chi vi svolge la propria attività.
Per questo la FAI-Cisl unitamente al patronato INAS-Cisl ritengono
fondamentale informare i lavoratori su tale tema, affinchè ognuno possa
prendere coscienza dei rischi connessi ad un determinato tipo di
professione. Per capire la portata del fenomeno, basta leggere i dati: nel
2009 lavoratori colpiti da malattie professionali sono stati più di 34.000, il
15,7% in più rispetto al 2008.
MALATTIE PROFESSIONALI: QUALI SONO?
Le malattie professionali si distinguono in:
Malattie professionali tabellate: quelle già riconosciute dalla legge come potenzialmente
collegate all lavoro, comprendono 85 per l’industria e 24 per l’agricoltura, cui vanno
aggiunte la silicosi e l’asbestosi. Per queste patologie, il lavoratore deve denunciare di aver
contratto una malattia professionale e dimostrare di essere addetto, o esserlo stato, ad una
determinato lavorazione che si preume provochi danni alla salute.
Malattie professionale non tabellate: quelle non indicate nelle tabelle di legge, per farsela
riconoscere il lavoratore deve dimostrarne l’origine professionale, ossia, deve provare che
la patologia di cui è affetto è stata causata dall’attività lavorativa svolta.
IL RICONOSCIMENTO
Ci sono diverse modalità per presentare la domanda di malattia professionale, a seconda del
settore a cui appartiene il lavoratore.
Settore industriale – il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di aver contratto la
patologia entro 15 giorni dalla data di manifestazione della malattia professionale; sarà poi il datore
di lavoro che effettuerà la denuncia all’Inail corredata da un certificato medico, entro 5 giorni dalla
comunicazione del dipendente.
Settore agricolo – in questo settore sono vigenti norme speciali, previste
dal testo unico sugli infortuni e le malattie professionali.
Nel caso in cui il datore di lavoro (o il medico) non dovesse effettuare
la denuncia, il lavoratore deve effettuarla personalmente.
Se il datore di lavoro effettua la denuncia in via telematica, non dovrà
inviare all’Inail i certificati prodotti dall’assicurato, a meno che l’Istituto
assicuratore non ne faccia espressa richiesta in quanto sprovvisto.
Se il lavoratore non svolge attività lavorativa può presentare direttamente all’Inail la domanda
di riconoscimento della malattia professionale. Se la patologia di origine lavorativa non viene
denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni Inail entro 3 anni e 150
giorni (termine di prescrizione), dal giorni in cui la malattia stessa si è manifestata.
OGNUNA DELLE AZIONI SOPRA INDICATE
PUÒ ESSERE SEGUITA DAL PATRONATO INAS-CISL
CHE ASSISTERÀ IN FORMA DEL TUTTO GRATUITA L’INTERESSATO.
------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8
13
INDENNIZZO: I TEMPI PER RICHIEDERLO
È comunque possibile esercitare i propri diritti per il riconoscimento della
patologia di origine professionale, anche se si è cessata del tutto l’attività
lavorativa o quella che l’ha causata.
Per ogni tipo di malattia esiste un periodo massimo di indennizzabilità, stabilito
dalla legge, rispetto alla cessazione della lavorazioni che ne è ritenuta causa.
LA MALATTIA MI È STATA RICONOSCIUTA, E ORA ?
In seguito alla guarigione, il lavoratore deve sottoporsi a visita medico-legale per accertare e
quantificare il danno permanente causato dalla malattia professionale contratta.
Per gli eventi accaduti dal 25 luglio 2000, se la menomazione dell’integrità psicofisica (danno
biologico) è:
⇒ inferiore al 6%, non si ha diritto ad alcun indennizzo;
⇒ dal 6% al 15%, il lavoratore riceve l’indennizzo in capitale per il solo danno biologico;
⇒ dal 16% al 100%, il lavoratore ha diritto ad una rendita mensile composta da 2 quote:
una relativa al danno biologico subìto ed una aggiuntiva, per le conseguenze
patrimoniali della menomazione.
LA REVISIONE DEL DANNO BIOLOGICO
Con il passare del tempo, il lavoratore può subire aggravamenti a causa della patologia contratta;
in tal caso si può presentare domanda di aggravamento all’Inail (cosidette revisioni) con la
seguente cadenza:
⇒ la 1° domanda può essere presentata dopo 6 mesi dalla cessazione dell’indennità di
temporanea assoluta se è stata corrisposta la prestazione, oppure dopo 1 anno dalla
data della manifestazione della malattia, che decorre generalmente dal giorno in cui è
stata presenta la denuncia;
⇒ le altre domande possono essere effettuare non prima di 1 anno dalla precedente;
⇒ l’ultima domanda può essere effettuata dopo 15 anni dalla data di decorrenza della
rendita. La richiesta deve essere inoltrata non oltre 1 anno dopo la scadenza del 15°
anno.
In caso di patologie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la
domanda di aggravamento può essere presentata anche oltre i limiti temporali previsti, con
scadenze quinquennali, dalla precedente richiesta. Tuttavia, tale richiesta è possibile
esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita e non ai fini dell’indennizzo in capitale.
INAS-CISL
COSA PUÒ FARE
L’INAS
⇒ Assistere gratuitamente il lavoratore malato, con la propria
consulenza medica e legale, dalla presentazione della denuncia fino
all’eventuale ricorso o eventuale causa (se la domanda viene
respinta);
⇒ far valutare le conseguenze della malattia professionale dai propri
medici legali;
⇒ impedire che le norme vengano applicate in senso restrittivo;
⇒ valutare la possibilità di richiedere una revisione delle rendite già concesse, in caso di
peggioramenti di salute del lavoratore;
⇒ aiutare i soggetti interessati a far valere i propri diritti e a non far scadere i termini per la
presentazione delle denunce all’Inail;
⇒ far ricorso contro i provvedimenti negativi all’Inail;
⇒ informare ed assistere il lavoratore nell’applicazione delle leggi sulla prevenzione e la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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14
CCNL Industria Alimentare e Cooperative Trasformazione
in vigore dal 1° APRILE 2011
paga
Livelli
1^ S.
1^
2^
3^A
3^
4^
5^
6^
base
1.857,64
1.615,33
1.332,68
1.171,14
1.049,98
969,19
888,44
807,68
aumento
nuovo
ex
TOTALE
aprile
minimo conting.za EDR MENSILE
2011
dal 1/04/11
LORDO
47,68
1.905,32
545,72 10,33
2.461,37
41,46
1.656,79
538,70 10,33
2.205,82
34,20
1.366,88
530,51 10,33
1.907,72
30,06
1.201,20
525,83 10,33
1.737,36
26,95
1.076,93
522,32 10,33
1.609,58
24,88
994,07
519,98 10,33
1.524,38
22,80
911,24
517,65 10,33
1.439,22
20,73
828,41
515,31 10,33
1.354,05
Premio
Premio
obiettivi
obiettivi
01/01/2010
01/01/2012
36,93
32,11
26,49
23,28
20,88
19,27
17,66
16,06
40,29
35,04
28,91
25,40
22,77
21,02
19,27
17,52
* Retribuzioni erogate per 14 mensilità
►La paga oraria si ottiene dividendo il mensile lordo / 173
►Aumento premio obiettivi da Gennaio 2012, gli stessi vanno erogati per 12 mensilità;
►Prossimo aumento retributivo 1° giugno 2012
►13^ - in occasione della ricorrenza natalizia;
►14^ - con la retribuzione di giugno;
►*Scatti biennali per un massimo di 5.-
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
CCNL Confapi - Piccola e Media Industria Alimentare
in vigore dal 1° MAGGIO 2011
esclusa la Panificazione
Livelli
Quadro
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^
retribuzione aumento
minimo
precedente dal 1.5.2011 dal 1.5.2011
1.886,12
1.786,12
1.553,14
1.281,37
1.126,05
1.009,56
931,88
854,24
776,59
71,52
71,52
62,19
51,31
45,09
40,42
37,31
34,20
31,09
1.957,64
1.857,64
1.615,33
1.332,68
1.171,14
1.049,98
969,19
888,44
807,68
ex
contin.za
546,43
544,42
537,57
529,58
525,01
521,59
519,31
517,03
514,74
EDR
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
TOTALE
LORDO
2.514,40
2.412,39
2.163,23
1.872,59
1.706,48
1.581,90
1.498,83
1.415,80
1.332,75
*Scatti
§ Premio
obiettivi
36,93
anzianità
54,62
36,93
51,42
32,11
44,71
26,49
36,89
23,28
32,42
20,88
29,06
19,27
26,83
17,66
24,59
16,06
22,36
►13^ - in occasione della ricorrenza natalizia (art. 49 ccnl)
►14^ - con la retribuzione di giugno (art. 50)
►il premio per obiettivi dal 1.1.2011 ha avuto incremento concordato nel rinnovo del 17.4.2008
►*Scatti biennali per un massimo di 5.►Retribuzioni erogate per 14^ mensilità
► Prossimo aumento contrattuale 1^ Gennaio 2012
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15
Assegno per il Nucleo Familiare
le domande per il periodo 1.7.2011 – 30.6.2012
I lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato – anche del
settore agricolo - per ricevere in busta paga l’assegno per il nucleo
familiare – se rientranti nel diritto – devono presentare direttamente alla
direzione aziendale la richiesta.
La normativa infatti dal 1.7.2007 parifica il pagamento degli ANF del
settore agricolo (solo per i lavoratori fissi) al settore industriale.
I nostri operatori sono disponibili a compilarvi la domanda, fornirvi informazioni sulla normativa
e gli importi spettanti in base al reddito che per il periodo 1.7.2011 al 30.6.2012 sarà riferito
all’anno 2010.
Per la compilazione della domanda è necessario presentarsi con i redditi di tutto il nucleo
familiare e con i codici fiscali dei familiari a carico.
Riassunzione
lavoratori a tempo determinato o Avventizi
Ricordiamo l’importanza per tutti i lavoratori avventizi, stagionali o a tempo determinato
che intendono essere riassunti presso la stessa azienda, di presentare richiesta di
riassunzione, avvalendosi del diritto di precedenza sulle assunzioni, sancito dall’art. 18 del
contratto integrativo operai agricoli e art. 18 del Ccnl Industria alimentare e/o D.Lgs. 368/01.
Solamente adempiendo a questa normativa entro 90 giorni dal termine del precedente, è
possibile ottenere il diritto di precedenza, a parità di qualifica, rispetto ad altri lavoratori.
I lavoratori con le medesime caratteristiche, inquadrati con il CCNL DEI CONSORZI DI BONIFICA,
devono presentare domanda oltre che all’azienda, anche al competente Centro per l’Impiego.
I lavoratori assunti a tempo determinato nell’Industria alimentare hanno diritto di precedenza,
per le nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, presso la stessa sede
aziendale e per medesime attività stagionali con stesse qualifiche e mansioni; tale diritto si esercita
mediante richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla cessazione del contratto a tempo
determinato e si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Presso i nostri uffici trovi il fac-simile di domanda per presentare all’azienda.
Presenze – Orari periodo estivo
CERVIGNANO
CIVIDALE
CODROIPO
MANZANO
Via Marcuzzi, 13
tel. 0431 370167
Via Trieste, 4
tel. 0432 700686
Via Monte Nero, 12
tel. 0432 905262
Via S. Giovanni, 12
tel. 0432 750262
il 3° VENERDI’
dalle 17.00 alle 18.30
il 1° LUNEDI’
dalle 17.00 alle 18.30
il 1° e 3° GIOVEDI’
dalle 16.30 alle 18.30
il 4° LUNEDI’
dalle 17.00 alle 18.30
MORTEGLIANO
PALAZZOLO
PALMANOVA
UDINE - sede
Via Campo Sportivo, 1
tel. 0432 762265
Via Garibaldi, 5
tel. 0431 586414
Contrada Grimani, 1
tel. 0432 923767
tel. 0432 246471
il 2° VENERDI’
dalle 17.00 alle 18.30
il 2° e 4° GIOVEDI’
dalle 16.30 alle 18.30
il 1° VENERDI’
dalle 17.00 alle 18.30
LUN. – MER. – VEN.
dalle 10.30 alle 12.30
MERCOLEDI 17.00 - 18.30
Disponibili anche su appuntamento in altri orari
0432 246471 – 331 6461275
Durante il mese di AGOSTO
le presenze potrebbero subire qualche variazione
------------------------------------------------------------------FAI UDINE – Cisl notizie n. 8
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giugno 2011