Se non ti servo più regalami ad un altro papà o ad un’altra mamma. Grazie. provincia verona Assessore alle Pari Opportunità Ai nuovi genitori Ai nuovi genitori i congedi di cura, le indennità, la tutela del rapporto di lavoro, gli interventi di conciliazione famiglia-lavoro, i servizi per la prima infanzia e di supporto alla genitorialità Con l’adesione dei Comuni della Provincia di Verona Si ringrazia per il contributo ME C MORARI di MEC DESCEMBERE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ai nuovi genitori A cura di: ANNACHIARA PELOSO, Spazio Concilia-azioni - Ufficio Consigliera di parità Provincia di Verona Si ringrazia per la collaborazione: PAOLA FRANZIN, Sportello Maternità e Paternità – INAS CISL Nazionale Stampato su carta riciclata certificata con l’utilizzo di inchiostri a base di olii vegetali Ottobre 2007 Cierre Grafica Caselle di Sommacampagna (Verona) tel. 045 8580900 - fax 0458580907 www.cierrenet.it Comuni della Provincia di Verona che aderiscono al progetto “Ai nuovi Genitori” NASCITE ANNO 2006 Maschi Femmine TOTALE AFFI 16 13 29 ALBAREDO D’ADIGE 36 27 63 ANGIARI 11 5 16 ARCOLE 36 42 78 BADIA CALAVENA 24 14 38 BARDOLINO 43 31 74 BELFIORE 11 20 31 BEVILACQUA 18 9 27 BOSCO CHIESANUOVA 16 17 33 COMUNE 3 NASCITE ANNO 2006 Maschi Femmine TOTALE BOVOLONE 86 86 172 BRENZONE 12 8 20 BUSSOLENGO 107 120 227 BUTTAPIETRA 53 41 94 CALDIERO 43 38 81 CASALEONE 23 25 48 CASTAGNARO 15 9 24 CASTEL D’AZZANO 65 65 130 CASTELNUOVO DEL GARDA 73 69 142 CAVAION VERONESE 20 25 45 COMUNE 4 NASCITE ANNO 2006 Maschi Femmine TOTALE CAZZANO DI TRAMIGNA 6 12 18 CEREA 93 70 163 CERRO VERONESE 19 19 38 COLOGNA VENETA 55 31 86 COLOGNOLA AI COLLI 44 46 90 COSTERMANO 19 20 39 ERBÈ 5 3 8 ERBEZZO 5 3 8 GARDA 12 15 27 GAZZO VERONESE 14 26 40 GREZZANA 56 54 110 COMUNE 5 NASCITE ANNO 2006 Maschi Femmine TOTALE ISOLA DELLA SCALA 60 57 117 ISOLA RIZZA 25 20 45 LAZISE 34 25 59 LEGNAGO 104 122 226 MALCESINE 17 27 44 MARANO DI VALPOLICELLA 17 20 37 MONTECCHIA DI CROSARA 35 16 51 MONTEFORTE D’ALPONE 64 43 109 MOZZECANE 40 32 72 NEGRAR 78 73 151 COMUNE 6 NASCITE ANNO 2006 COMUNE Maschi Femmine TOTALE NOGARA 34 42 76 NOGAROLE ROCCA 13 21 34 OPPEANO 48 39 87 PALÙ 4 5 9 PASTRENGO 9 16 25 PESCANTINA 101 95 196 PESCHIERA DEL GARDA 41 40 81 POVEGLIANO VERONESE 33 33 66 PRESSANA 13 12 25 RIVOLI VERONESE 10 10 20 RONCÀ 20 18 50 7 NASCITE ANNO 2006 Maschi Femmine TOTALE RONCO ALL’ADIGE 33 35 68 ROVERCHIARA 12 10 22 ROVERÈ VERONESE 13 10 23 ROVEREDO DI GUÀ 8 9 17 SALIZZOLE 15 22 37 SAN BONIFACIO 124 124 248 SAN GIOVANNI ILARIONE 35 30 65 SAN GIOVANNI LUPATOTO 114 119 233 SAN MARTINO BUONALBERGO 62 75 137 SAN MAURO DI SALINE 4 2 6 SAN PIETRO DI MORUBIO 9 11 20 COMUNE 8 NASCITE ANNO 2006 Maschi Femmine TOTALE SAN PIETRO IN CARIANO 60 72 132 SAN ZENO DI MONTAGNA 8 2 10 SANGUINETTO 26 18 44 SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 67 58 125 SANT’ANNA D’ALFAEDO 19 13 32 SELVA DI PROGNO 5 7 12 SOAVE 23 31 54 SOMMACAMPAGNA 85 96 181 SONA 102 104 206 SORGÀ 16 10 26 TERRAZZO 11 7 18 TREGNAGO 20 20 40 COMUNE 9 NASCITE ANNO 2006 Maschi Femmine TOTALE TREVENZUOLO 14 16 30 VALEGGIO SUL MINCIO 91 71 162 VERONA 989 1161 2350 VERONELLA 26 24 50 VESTENANOVA 21 12 33 VIGASIO 49 55 104 VILLA BARTOLOMEA 27 19 46 VILLAFRANCA DI VERONA 187 169 356 ZEVIO 89 84 173 ZIMELLA 35 13 48 COMUNE 10 “Buon giorno” disse il piccolo principe. “Buon giorno” disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete…. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. “Perché vendi questa roba?” disse il piccolo principe. “È una grossa economia di tempo” disse il mercante. “Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquantatrè minuti alla settimana”. “E che cosa se ne fa di questi cinquantatrè minuti?” “Se ne fa quel che si vuole…” “Io” disse il piccolo principe, “se avessi cinquantatrè minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana….” Il piccolo principe, ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY Indice Presentazione 1. pag. 15 Maternità e Paternità nel LAVORO DIPENDENTE 1.1 Normativa e beneficiari pag. 17 1.2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e della salute della lavoratrice e del lavoratore pag. 18 1.3 Congedi di maternità, di paternità, parentali pag. 20 1.4 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia: riposi giornalieri, congedi per la malattia, tutela del rapporto di lavoro pag. 28 1.5 Maternità e paternità in particolari rapporti di lavoro: part time, lavoro somministrato, inserimento, tempo determinato, stagionale, a domicilio, domestico e familiare, agricolo, attività socialmente utili pag. 32 1.6 Genitori adottivi e affidatari pag. 37 1.7 Genitori di figli/e con handicap pag. 40 1.8 Congedi per eventi e cause particolari pag. 43 2. Maternità e Paternità nel LAVORO AUTONOMO, PROFESSIONALE, PARASUBORDINATO 2.1 Lavoro autonomo pag. 47 2.2 Libera professione pag. 51 2.3 Lavoro parasubordinato pag. 54 3. Maternità e Paternità IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI 13 4. CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA: gli interventi finanziati per favorire un miglior equilibrio fra gli impegni di cura e quelli di lavoro 5. La Nascita – DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita pag. 69 5.2 La scelta del pediatra pag. 71 5.3 Il codice fiscale e la tessera sanitaria pag. 72 5.4 Il riconoscimento di paternità e di maternità pag. 73 6. Servizi per la PRIMA INFANZIA (0-3 anni) 6.1 Asili nido pubblici e in convenzione, Tempo per le Famiglie, Spazio mamme, Tagesmutter a Verona e provincia pag. 75 7. A CHI RIVOLGERSI 7.1 Per informazioni sui congedi e sulla normativa di tutela del rapporto di lavoro pag. 109 7.2 Per informazioni e assistenza sanitaria e psicologica durante la gravidanza e dopo la nascita pag. 112 7.3 Chi è la Consigliera di Parità? pag. 117 14 Presentazione Ancora oggi, nonostante si siano moltiplicati i centri che offrono informazioni e servizi alla genitorialità, molti uomini e molte donne, divenuti/e da poco genitori, non sono a conoscenza dei loro diritti e della rete di prestazioni e iniziative di sostegno cui possono accedere. La nascita di un figlio/una figlia porta con sé il nuovo, che è fatto di gioie ma anche di difficoltà vissute, spesso, in solitudine, e la necessità di riorganizzare la propria vita, il proprio lavoro. Da queste constatazioni, nasce il desiderio di intervenire per tentare di accrescere l’informazione e la consapevolezza dei neo-genitori. Il nostro contributo sta nella predisposizione e nella pubblicazione di questo opuscolo intitolato “Ai Nuovi Genitori”, costituto da una prima sezione sulla normativa e i diritti in materia di congedi per la maternità, paternità e parentali, e una seconda parte che raccoglie i riferimenti delle strutture di servizio alla prima infanzia e di supporto alla genitorialità nell’ambito della provincia di Verona. La consegna dell’opuscolo ai “nuovi” genitori è a cura dei comuni della provincia di Verona che ringraziamo per avere aderito all’iniziativa, condividendo con noi il desiderio di una comunità che accoglie i/le suoi/sue cittadini/e e che si attiva nel riconoscere e sostenere la maternità e la paternità. Verona, 29 ottobre 2007 Maria Luisa Perini Consigliera di Parità della Provincia di Verona Maria Luisa Tezza Assessore alle politiche per la famiglia, l’istruzione, i servizi sociali e le pari opportunità della Provincia di Verona 15 1. Maternità e Paternità nel LAVORO DIPENDENTE 1.1 Normativa e beneficiari La normativa: Il D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, riunisce le disposizioni di legge sulla maternità e la paternità. Nella lettura delle disposizioni del Testo Unico vanno tenute presenti le modifiche/integrazioni apportate dal D.lgs n. 115/2003 e dalla L. n. 350/2003. Si applica quanto previsto dal Testo Unico, salvo, ovviamente, tutte quelle condizioni di miglior favore stabilite dai Contratti collettivi o da altre disposizioni (art. 1, D.lgs 151/2001). Quali lavoratrici e lavoratori? • Salvo che non sia altrimenti specificato, per “lavoratrice” o “lavoratore” si intendono i dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti), compresi quelli con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative (art. 1, D.lgs 151/2001). • un regime particolare è previsto per i/le lavoratrici addetti/e a servizi domestici e familiari e per i/le lavoratori/lavoratrici a domicilio (v. spazio dedicato 1.5). 17 1.2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e della salute della lavoratrice e del lavoratore La tutela del rapporto di lavoro Test di gravidanza: sono vietati test di gravidanza in sede di visite mediche prima dell’assunzione. Discriminazione: è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in sede di assunzione, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale. E altresì vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni (art. 3, D.lgs 151/01). Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data oggettiva della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni: Colpa grave commessa dalla lavoratrice Scadenza del termine del contratto di lavoro Cessazione dell’attività dell’impresa Esito negativo della prova Il divieto di licenziamento opera «in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza», ossia per il solo fatto che la lavoratrice si trova in stato interessante, a prescindere da qualsivoglia certificazione o comunicazione. In caso di licenziamento la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano (art. 54, D.lgs 151/01). Controlli prenatali: la lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per sottoporsi a esami e visite mediche specialistiche (art. 14, D.lgs 151/01). Non sono previsti permessi retribuiti per i corsi di preparazione al parto. Durante la gravidanza e il parto l’assistenza sanitaria è gratuita. A quali mansioni può essere adibita? Lavori vietati: per tutto il periodo della gestazione e fino a sette mesi di età del/lla figli/a è vietato adibire la lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi, insalubri. 18 La lavoratrice deve essere spostata a mansioni non a rischio per il periodo per il quale è previsto il divieto, senza diminuzione della retribuzione. Se lo spostamento è impossibile, la Direzione provinciale del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro (artt. 7-13, D.lgs 151/01). Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del/della bambino/a. Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un/a figlio/a di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.lgs 151/01) Quali sono gli adempimenti necessari? Prima del congedo per maternità: presentazione di apposita domanda da consegnare all’INPS e al datore di lavoro corredata del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. I medici del Servizio Sanitario Nazionale sono abilitati al rilascio del certificato di gravidanza. Si utilizza un apposito modello prestampato denominato “MOD. MAT” disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”. La domanda può essere presentata anche tramite i patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. Permessi per visite ed esami specialistici durante l’orario di lavoro: richiesta al datore di lavoro e successivamente presentazione della documentazione attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami. 19 1.3 Congedi di maternità, di paternità, parentali Il congedo di maternità Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (art.2, D.lgs 151/01). Quali sono i diritti della mamma lavoratrice? Astensione dal lavoro: La lavoratrice non può essere adibita al lavoro: nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima sia successiva alla prima; durante i 3 mesi dopo il parto; qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto (art. 16, D.lgs. 151/01). Flessibilità del congedo per maternità: Ferma restando la durata complessiva del congedo per maternità (5 mesi), la madre ha diritto di assentarsi dal lavoro, a sua scelta, 1 mese, anziché 2, prima della data presunta del parto, fruendo di 4 mesi nel periodo successivo. Ciò è possibile a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (nelle aziende dove è previsto un obbligo di sorveglianza sanitaria) certifichino che il prolungamento del periodo lavorativo non pregiudica la gravidanza (art. 20, D.lgs. 151/01). Secondo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro (circ. 43/2000) il diritto all’opzione circa il congedo per maternità è esercitabile in presenza dei seguenti presupposti: assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta; assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro, dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. La flessibilità del congedo può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese. 20 Secondo l’Inps il periodo di flessibilità può essere ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti quali l’insorgere di una malattia che possa mettere a rischio la salute della lavoratrice e/o del nascituro. Astensione dal lavoro anticipata: La lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro, in qualunque momento della gravidanza, nei seguenti casi: in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza. In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell’Asl, che formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice; quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni meno disagevoli. In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro. La Direzione provinciale del lavoro può prorogare l’astensione dal lavoro fino al 7° mese successivo al parto qualora sussistano rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice madre (art. 17, D.lgs. 151/01). Interruzione di gravidanza: L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione si considera parto; pertanto alla lavoratrice è riconosciuto il diritto all’intero periodo di congedo di maternità L’interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, che si verifica prima del 180° giorno è equiparata alla malattia: la lavoratrice, quindi, non ha diritto alla indennità di maternità ma a quella di malattia per il tempo necessario al recupero delle condizioni psico-fisiche sufficienti per la ripresa dell’attività lavorativa (art. 19, D.lgs. 151/01; art. 12, Dpr 1026/76). Quali sono gli adempimenti necessari? Dopo il parto: la lavoratrice deve presentare entro 30 giorni dal parto, al datore di lavoro e all’INPS, il certificato di nascita del/della figlio/a o un’autocertificazione sostitutiva (art. 21, D.lgs. 151/01). 21 Qual’è il trattamento economico e normativo? La lavoratrice ha diritto ad un trattamento economico pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità. La maggior parte dei contratti collettivi prevede che il datore di lavoro integri il trattamento economico al 100% della retribuzione (artt. 22-25, D.lgs. 151/01). I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa: l’Inps accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente. I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. Le ferie e i permessi maturati prima della gravidanza non sono persi ma possono essere goduti al rientro al lavoro. L’indennità economica di maternità viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro che la anticipa per conto dell’Inps. Per alcune categorie di lavoratrici, invece, il pagamento dell’indennità viene effettuato direttamente dall’Inps (lavoratici domestiche, autonome, parasubordinate,…). Per alcune categorie di lavoratrici il trattamento economico di maternità non è a carico dell’Inps: dipendenti delle amministrazioni pubbliche: è a carico dell’amministrazione di appartenenza, libere professioniste: è a carico dell’ente di previdenza a cui sono iscritte. Maternità avvenute “al di fuori” del rapporto di lavoro: se la madre partorisce in un periodo in cui non presta attività lavorativa, può, con un’apposita domanda all’Inps, chiedere l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo corrispondente al congedo di maternità. L’accredito viene riconosciuto a condizione che, al momento della domanda, l’interessata possa far valere almeno 5 anni di contribuzione (art. 25, c.2, D.lgs 151/01). 22 In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro? Alla lavoratrice gestante che si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata, spetta il normale trattamento economico di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (art. 24, D.lgs 151/01). Se sono trascorsi più di 60 giorni, l’indennità spetta solo nei seguenti casi: se la lavoratrice ha diritto, all’inizio del periodo di congedo di maternità, all’indennità di disoccupazione. Spetta anche a chi non usufruisca concretamente di questa indennità, ma possa comunque far valere il suo diritto teorico alla prestazione; se la lavoratrice ha lavorato alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che, al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro, non siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto. Inoltre nel biennio precedente tale periodo devono risultare versati a favore della lavoratrice almeno 26 contributi settimanali ai fini dell’assicurazione di maternità; se la lavoratrice percepisce il trattamento di integrazione salariale, ordinario o straordinario, a carico dell’Inps; se la lavoratrice è in mobilità. Il diritto all’indennità di maternità è riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa, a seguito di colpa grave della lavoratrice, che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità (Corte Cost., sentenza 405/2001). Nei casi descritti, la lavoratrice che non ha un rapporto di lavoro dipendente privato in essere al momento di inizio dell’astensione obbligatoria, deve presentare la domanda per ottenere l’indennità di maternità direttamente all’ente previdenziale (Inps) non avendo possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro. La lavoratrice che ha cessato il rapporto da una pubblica amministrazione deve presentare domanda all’ultimo datore di lavoro pubblico. 23 IL CONGEDO DI PATERNITÀ Per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del padre lavoratore, fruibile in alternativa al congedo di maternità (art. 2, D.lgs 151/01). Quali sono i diritti del padre lavoratore? Astensione dal lavoro: il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, in alternativa alla madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di: morte della madre grave infermità della madre abbandono del/della figlio/a da parte della madre affidamento esclusivo del/della figlio/a al padre (art. 28, D.lgs 151/01) Il diritto è riconosciuto indipendentemente dalla circostanza che la madre sia lavoratrice (dipendente, autonoma,…) o casalinga. Quali sono gli adempimenti necessari? Il padre lavoratore che intenda usufruire del congedo di paternità deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’Inps, con la certificazione relativa alla causa che giustifica la richiesta. Gli appositi moduli sono reperibili presso le sedi Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it. Qual’è il trattamento economico e normativo? Sono riconosciuti al padre gli stessi diritti (retributivi, previdenziali, ai fini dell’anzianità e della maturazione del trattamento di fine rapporto) spettanti alla madre(art.29, D.lgs 151/01). Divieto di licenziamento: in caso di fruizione del congedo di paternità il lavoratore non può essere licenziato fino al compimento di 1 anno di età del/ della figlio/a, salvo in caso di: Colpa grave Scadenza del termine del contratto di lavoro Cessazione dell’attività dell’impresa Esito negativo della prova (art. 54, D.lgs 151/01) 24 Il congedo parentale Per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice e del lavoratore (art.2, D.lgs 151/01). Il diritto al congedo è un diritto autonomo: ciascun genitore ne è titolare (artt. 32-38, D.lgs 151/01). Quali sono i diritti di entrambi i genitori? La coppia di genitori può usufruire, per ogni figlio/a e fino agli 8 anni di vita del bambino/a, di un periodo complessivo di congedo di 11 mesi. La madre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 6 mesi. Il padre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 7 mesi. Nel caso vi sia un solo genitore, questo può fruire di 10 mesi di congedo parentale. I periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando che: a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di congedo parentale; b) l’elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4 mesi. In caso di parto gemellare il congedo spetta nella misura intera “per ogni bambino/a”. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (ad es. in caso non presti attività lavorativa o in caso sia libero/a professionista). Inoltre non vi è obbligo di rapporto coniugale o di convivenza tra i genitori. I periodi di congedo non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro. Il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo oppure frazionato con un minimo di 1 giorno di utilizzo. Tra un periodo e l’altro deve esserci l’effettiva ripresa del lavoro. I genitori possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, quindi non solo quando l’altro non ne usufruisce. La madre può richiedere il congedo parentale a partire dal termine del pe- 25 riodo di congedo di maternità obbligatoria, mentre il padre può usufruirne fin dalla nascita del/della figlio/a, quindi anche durante il congedo di maternità o i riposi giornalieri della madre. Il periodo di congedo parentale può essere sospeso dall’insorgenza di una malattia debitamente certificata. “Genitore solo”: la situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore (casi indicati nella circ. INPS 109/2000) e nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. Nella domanda di congedo parentale occorre allegare la documentazione idonea ad attestare la condizione di genitore solo. Qual’è il trattamento economico e normativo? Fino al terzo anno di vita del/della bambino/a ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra genitori di 6 mesi. Tale periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa (significa che i contributi previdenziali sono accreditati, ma non sono effettivamente versati dal datore di lavoro. Nel settore privato sono quindi a carico dell’INPS). Per i periodi oltre i 6 mesi complessivi tra i genitori, e per tutti i periodi fruiti tra il terzo e l’ottavo anno di vita del/della bambino/a, l’indennità spetta se sussistono determinati requisiti di reddito, ovverosia a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente, relativo all’anno in cui si usufruisce dell’astensione, non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione garantito a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 €). Nel calcolo del reddito, ai fini del diritto alla conservazione dell’indennità del 30%, non rientrano i mesi di congedo parentale usufruiti nel corso dell’anno in questione. Per tali periodi la contribuzione figurativa è parziale: la rimanente quota può essere versata con riscatto o prosecuzione volontaria. I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. 26 I periodi di congedo parentale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio (trattamento di fine rapporto compreso), ma non concorrono alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. L’indennità è pagata dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall’Inps con il conguaglio dei contributi. “Al di fuori” del rapporto di lavoro: il congedo parentale non spetta in caso di sospensione del rapporto di lavoro o di disoccupazione. I periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati ai fini pensionistici a condizione che il/la richiedente, al momento della domanda, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione (art. 35, c.5, D.lgs 151/01). Anticipazione del trattamento di fine rapporto (Tfr): Può essere richiesto l’anticipo del TFR ai fini del sostegno economico durante la fruizione dei congedi parentali, alle condizioni previste dal codice civile (art.5, Dlgs 151/01). Divieto di licenziamento: è nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice o del lavoratore (art. 54, D.lgs 151/01). Quali sono gli adempimenti necessari? Per poter esercitare il diritto di congedo parentale il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi di lavoro e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni. La domanda per ottenere l’indennità economica va presentata all’Inps e al datore di lavoro, su modulo AST.FAC disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”. 27 1.4 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia: riposi giornalieri, congedi per la malattia, tutela del rapporto di lavoro I RIPOSI GIORNALIERI Riposi giornalieri della madre: durante il primo anno di vita del/della bambino/a, la lavoratrice madre, il cui orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero. Le ore di riposo possono essere fruite separatamente (ad es. 1 ora in entrata e 1 ora in uscita) o cumulate. Il periodo di riposo è di 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. Qualora il datore di lavoro metta a disposizione, all’interno dell’azienda, un asilo nido o un’altra struttura idonea, i riposi si riducono alla metà: 1 ora in caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore; mezz’ora, in caso di orario inferiore alle 6 ore (art.39, D.lgs. 151/01). Riposi giornalieri del padre:: i periodi di riposo di 2 ore giornaliere, o di 1 ora in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore, sono riconosciuti al padre nel caso in cui: il figlio sia affidato solo al padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga; quando la madre non sia lavoratrice dipendente (es. lavoratrice autonoma, libera professionista, parasubordinata. Deve comunque svolgere un’attività lavorativa); in caso di morte o di grave infermità della madre (art.40, D.lgs. 151/01). Per i riposi giornalieri è dovuta la retribuzione piena a carico dell’Inps, anticipata dal datore di lavoro. Le ore di riposo sono coperte da contribuzione figurativa solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria. I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. L’articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la/il lavoratri- 28 ce/lavoratore ed il responsabile dell’ufficio: in mancanza di accordo, sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del/della neonato/a e dell’attività lavorativa. Cosa fare: la domanda per fruire dei riposi giornalieri della madre va presentata al datore di lavoro; quella del padre va presentatala datore di lavoro e all’Inps. In caso di parto gemellare o plurigemellare: i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di astensione aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre (es. due ore per genitore). In questo caso l’Inps riconosce il diritto del padre a usufruire delle ore aggiuntive anche contemporaneamente al godimento, da parte della madre, del congedo di maternità o del congedo parentale. I CONGEDI PER LA MALATTIA DEL/DELLA FIGLIO/A Quali sono i diritti di entrambi i genitori? Malattie fino ai 3 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a (la legge non prevede limiti temporali). Malattie dai 3 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (art.47, D.lgs. 151/01). Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. I lavoratori dipendenti non possono usufruire contemporaneamente del congedo di malattia per lo stesso figlio. Quali sono gli adempimenti necessari? Per fruire dei congedi il genitore deve presentare un’autodichiarazione attestante che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesi- 29 mo motivo e il certificato di malattia del/della figlio/a rilasciato dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato (artt. 47, 51, D.lgs 151/01). Qual’è il trattamento economico e normativo? L’astensione non è retribuita. Eventuali clausole contrattuali migliorative (come, ad es., nel settore pubblico) possono prevedere forme di retribuzione a carico del datore di lavoro. I periodi di congedo per la malattia sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 48, D.lgs 151/01). I contributi sono figurativi e quindi coperti dall’INPS fino al compimento del terzo anno di vita del/della figlio/a. Successivamente i contributi sono coperti dall’INPS solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria (art. 49, D.lgs 151/01). I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. La lavoratrice o il lavoratore in congedo per malattia del figlio non può essere sottoposto al sistema di controllo della malattia dei dipendenti (fasce orarie di reperibilità). La malattia del/della bambino/a fino agli 8 anni, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento e l’assenza viene considerata come un congedo per malattia del/la bambino/a. TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data di inizio della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni: Colpa grave commessa dalla lavoratrice 30 Scadenza del termine del contratto di lavoro Cessazione dell’attività dell’impresa Esito negativo della prova Il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, fino ad 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento). Il licenziamento è vietato anche qualora sia causato dalla domanda, o dalla fruizione, del congedo parentale o del congedo per malattia del/della figli/a da parte della lavoratrice o del lavoratore (art.55, D.lgs 151/01). Dimissioni: le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del figlio/ della figlia devono essere convalidate dal servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro e la lavoratrice/il lavoratore non è tenuta/o al preavviso (art.55, D.lgs 151/01). Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino/a. Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un/a figlio/a di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.lgs 151/01). Diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro: al termine dei periodi di divieto al lavoro e di congedo, di permesso o di riposo (per maternità, paternità,...), anche in caso di adozione e di affido, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati prima dell’astensione dal lavoro o in altra nel medesimo comune. Hanno, altresì, diritto a essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti (art. 56, D.lgs 151/01). 31 1.5 Maternità e paternità in particolari rapporti di lavoro: part time, lavoro somministrato, inserimento, tempo determinato, stagionale, a domicilio, domestico e familiare, agricolo, attività socialmente utili Part-time La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno per quanto riguarda la durata del congedo di maternità e paternità o di congedo parentale (art. 60, D.lgs 151/01). L’importo dei relativi trattamenti economici è riproporzionato in ragione del ridotto orario della prestazione lavorativa. Per il part-time ciclico, l’Inps ha stabilito che: se il congedo di maternità inizia entro il periodo lavorativo o entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata per tutto il periodo di congedo, anche durante la fase non lavorativa; se il congedo di maternità inizia oltre il 60° giorno dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata solo per i giorni compresi durante le fasi lavorative e non compete durante le pause. Si potrebbe ritenere, tuttavia, che l’indennità di maternità sia dovuta anche per le giornate comprese nella pausa contrattuale, in quanto l’art. 24, c.3, D.lgs 151/01 prevede che, ai fini del computo dei 60 giorni non si deve tener conto del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto a tempo parziale di tipo verticale. Ove la lavoratrice o il lavoratore e il datore di lavoro abbiano concordato di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità/paternità, l’indennità da corrispondere viene calcolata sulla base della retribuzione più favorevole. Contratto di lavoro somministrato Se il rapporto di lavoro con l’impresa fornitrice è a tempo indeterminato, valgono le norme generali. L’indennità di maternità va corrisposta anche durante il periodo di “disponibilità” lavorativa mantenuta nei confronti dell’impresa somministratrice. 32 Secondo l’Inps, la retribuzione media giornaliera cui fare riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità cambia in relazione al periodo in cui si verifica il congedo. Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto (Circ. Inps n. 41/2006). Se il rapporto è a tempo determinato, valgono le regole del contratto a tempo determinato. Contratto di inserimento Se l’assenza per congedo di maternità, di paternità o parentale si verifica nel corso del contratto di inserimento, il contratto è prorogato per un periodo equivalente al periodo di congedo. Quanto era stato previsto per i contratti di formazione e lavoro, è ora applicabile ai contratti di inserimento che hanno sostituito i primi nel settore privato (Corte Cost., sent. 149/93; artt. 54-59, D.lgs 276/2003). Contratto a tempo determinato L’indennità di maternità è dovuta alla lavoratrice madre se il periodo di congedo per maternità inizia prima del termine o entro 60 giorni dalla scadenza del termine: è corrisposta dal datore di lavoro fino alla scadenza del contratto; deve essere richiesta all’Inps per il periodo successivo. Se il congedo di maternità inizia trascorsi 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trova, all’inizio del congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, mantiene il diritto all’’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione, da richiedere all’Inps (o all’ente di appartenenza del settore pubblico presso cui si lavorava). Il divieto di licenziamento non opera in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. 33 Lavoro stagionale Le addette a lavorazioni stagionali, licenziate per cessazione dell’attività aziendale, hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del/della bambino/a, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell’attività stagionale, semprechè non si trovino in periodo di congedo di maternità (art. 59, D.lgs 151/01). Lavoro a domicilio Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune limitazioni (art. 61, D.lgs 151/01): le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, in misura pari all’80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. la corresponsione dell’indennità è subordinata alla condizione che, all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l’inizio del periodo di congedo, l’indennità di maternità spetta a partire dal giorno successivo alla riconsegna. è applicabile l’astensione anticipata nei casi previsti dalla legge. Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro-Servizi ispettivi l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione. non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali e ai riposi giornalieri, né ai permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con handicap. si applica il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino. 34 Lavoro domestico e familiare (colf e badanti) Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune limitazioni (art. 62, D.lgs 151/01): le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. la retribuzione utilizzata per il calcolo dell’indennità è quella convenzionale sulla quale si pagano i contributi previdenziali. L’indennità di maternità è pagata direttamente dall’Inps e non dal datore di lavoro. requisiti per il diritto all’indennità: 52 contributi settimanali, versati o dovuti, nei 24 mesi precedenti l’inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo stesso, anche se versati in settori di lavoro diversi da quello domestico. è applicabile l’astensione anticipata nei casi previsti dalla legge. Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro-Servizi ispettivi l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione. non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali, né ai riposi giornalieri, né ai permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con handicap. la legge non riconosce il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino. Il contratto collettivo nazionale prevede che, dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria. Lavoro agricolo Le lavoratrici e i lavoratori agricole/i con contratto a tempo determinato, iscritte/i o aventi diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi, hanno dirit- 35 to alle prestazioni di maternità e di paternità se hanno effettuato almeno 51 giornate lavorative nell’anno precedente l’evento (art. 63, D.lgs 151/01). Attività socialmente utili (LSU) Le lavoratrici e i lavoratori impegnate/i in attività socialmente utili, ai sensi del dlgs.468/97 e successive modificazioni, hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. È corrisposta un’indennità dall’Inps pari all’80% dell’assegno mensile, purché non possano vantare un’altra copertura assicurativa. Al termine dell’astensione, possono continuare a partecipare alle medesime attività socialmente utili, qualora non fossero concluse. Non hanno diritto ai congedi parentali, ma hanno diritto ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi assistenza al/alla figlio/a con handicap (art. 65, D.lgs 151/01). 36 1.6 Genitori adottivi o affidatari Congedi per maternità e paternità Il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a 6 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento, o di età non superiore ai 18 anni in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale. Il congedo deve essere fruito durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto in alternativa, alle medesime condizioni, anche dal padre. In caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale, i genitori hanno diritto, altresì, a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Tale congedo, che non comporta né indennità né retribuzione, deve essere certificato dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione (artt. 26,31 D.lgs 151/01). Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nelle ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (mess. Inps, n. 5478 del 23/02/06). Qual è il trattamento economico e previdenziale? È il medesimo previsto per i genitori naturali. Congedo parentale In caso di adozione o affidamento, nazionale o internazionale, i genitori hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i genitori naturali, con alcune differenze legate all’età del/della figlio/a: hanno diritto a usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del/della bambino/a alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. 37 qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il/la minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia (quindi, al massimo, fino al compimento dei 15 anni del/della figlio/a). il diritto all’indennità del 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, senza limiti di reddito, spetta fino al 6° anno di vita del/la bambino/a (non fino al 3° come per i genitori naturali) (artt. 3637, D.lgs. 151/01). Riposi e permessi Le disposizioni relative ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi per i figli con handicap grave previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari. I genitori possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o affidamento, entro e non oltre il primo anno dal suo ingresso in famiglia (Corte Cost., sent. n. 104/2003). Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori è previsto il raddoppio dei riposi giornalieri. I riposi giornalieri possono essere utilizzati a partire dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del/della bambino/a. La successiva richiesta di congedo di maternità o di paternità (non oltre il terzo mese dall’ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi giornalieri. La madre può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre, ma non durante il congedo di paternità di quest’ultimo. Il padre non può invece godere dei riposi durante il congedo di maternità e il congedo parentale della madre. 38 Congedi per la malattia del/della figlio/figlia I congedi per la malattia del/della figlio/a spettanti ai genitori naturali spettano anche ai genitori adottivi o affidatari, con alcune differenze relative all’età: Malattie fino ai 6 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a. Malattie dai 6 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno. Fino ai 12 anni: qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del/della figlio/a, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, è fruito nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare (art. 50, D.lgs. 151/01). 39 1.7 Genitori di figli/e con handicap Oltre al diritto ai congedi/riposi analizzati nei paragrafi precedenti, ai genitori con figli/e con handicap grave spettano ulteriori diritti. Fino al compimento di 3 anni di età La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche affidatari o adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto: al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di età del/della figlio/a a condizione che non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati (art. 33, c. 1, D.lgs 151/01). Il prolungamento può iniziare solo al termine della durata massima fruibile del congedo parentale spettante al richiedente (art. 33, c. 4, D.lgs 151/01). L’indennità giornaliera è pari al 30% della retribuzione (salvo disposizioni di miglior favore previste dai contratti) con accreditamento pieno dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Non maturano ferie e tredicesima. oppure, in alternativa, a 2 ore di permesso giornaliero retribuito (1 ora in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore), fino a 3 anni di età del/della figlio/a (art. 42, c.1, D.lgs 151/01; art. 33, c. 2, L 104/92). Per i permessi giornalieri spetta l’intera retribuzione; non si maturano ferie e tredicesima; la contribuzione figurativa è ridotta con possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti volontari. Il congedo e i permessi orari giornalieri spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…). Non è richiesta né la convivenza né l’assistenza continuativa ed esclusiva del/della figlio/a. L’accertamento dell’handicap in situazione di gravità deve essere richiesto alla Commissione medica dell’Asl competente per territorio o, nel caso di sindrome di down, anche al proprio medico di base (art. 3, c.3, L 104/92; art. 94, L 289/02). 40 Successivamente al compimento di 3 anni di età La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, anche affidatari o adottivi, di minore con handicap grave, anche non convivente, purché non ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato, hanno diritto a: 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa (art. 3, c. 3, L. 104/92; art. 42, c.2, D.lg 151/01). Successivamente al raggiungimento della maggiore età del/della figlio/a, i 3 giorni di permesso mensile retribuito spettano al genitore solo a condizione che il/la figlio/a sia convivente o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al/alla figlio/a sia continuativa ed esclusiva (art. 42, c.3, D.lg 151/01). I permessi spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…). I 3 giorni di permesso giornaliero possono essere frazionati anche in 6 mezze giornate. Sono fruibili nell’arco di un mese e, se non utilizzati, non vanno a sommarsi a quelli maturati nei mesi successivi. Congedo straordinario La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, o, se deceduti o totalmente infermi, uno dei fratelli o sorelle conviventi o il coniuge convivente (Corte Cost., sent. 158/2007) di persona con handicap grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, hanno diritto di fruire di un: congedo straordinario, anche frazionabile, della durata massima complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa (art. 42, c.5-6, D.lg 151/01, art. 3, L 350/03; Corte Cost., sent. 233/2005). Se i richiedenti sono i genitori non è richiesta la convivenza, ma, da quando il/la figlio/a è maggiorenne, solo la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, fino ad un importo massimo, rivalutabile periodicamente, con accredito dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Il congedo straordinario spetta al richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…). 41 L’art. 1, c. 1266, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha aggiunto al quinto comma dell’art. 42 D.lgs n. 151/01 il seguente periodo: “I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”. Inoltre: Il genitore che assista con continuità e in via esclusiva un familiare disabile ha diritto di scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative, della sede di lavoro più vicina e di non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede (art. 33 c. 5 L 104/92). Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico un soggetto disabile non sono obbligati a prestare lavoro notturno. I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. 42 1.8 Congedi per eventi e cause particolari L’art. 4 della legge 53/2000 prevede la concessione di congedi per cause particolari. Il Ministero della Solidarietà Sociale, con Decreto n. 278 del 21 luglio 2001, ha precisato le modalità di fruizione di questi congedi. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni più favorevoli rispetto alle previsioni di legge. Decesso e grave infermità di un parente Permessi retribuiti: la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a massimo 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici. È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei 3 giorni di permesso in modo articolato o frazionato: ad esempio, in alternativa alla fruizione continua, può essere concordata una riduzione dell’orario lavorativo. Documentazione: per ottenere questi permessi è necessario presentare, per la grave infermità, idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La documentazione relativa alla grave infermità va presentata entro 5 giorni dalla ripresa del lavoro. Per il decesso va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva. Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone con handicap dall’art. 33, L. 104/92. 43 Congedi per gravi motivi familiari Congedi per 2 anni: la lavoratrice e il lavoratore possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, delle persone a cui si è obbligati a prestare gli alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi, un periodo di congedo, non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per gravi motivi si intendono: necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra elencate; situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della famiglia per la cura o l’assistenza delle persone sopra elencate; situazioni di grave disagio personale, con esclusione della malattia; situazioni riferite alle persone sopra elencate, con esclusione del dipendente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano riduzione temporanea o permanente dell’autonomia personale o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; patologie acute o croniche che richiedono partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell’infanzia o dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori. Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato e comunque per non più di due anni nell’arco della vita lavorativa. Documentazione: la richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per le situazioni che lo prevedono, deve essere accompagnata da idonea documentazione: del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione delle patologie deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo. 44 Il datore di lavoro deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta di congedo (24 ore se il congedo non supera i 3 giorni). L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale devono essere motivate (ragioni organizzative che non consentono la sostituzione). In tal caso il dipendente può chiedere il riesame della domanda che deve avvenire nei successivi 20 giorni. Il congedo non superiore a 3 giorni può essere solo posticipato al massimo entro i successivi 7 giorni. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere una disciplina per i procedimenti di richiesta e di concessione dei congedi. Se non è fissata preventivamente una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare anche prima del termine del congedo. Durante il periodo di congedo il lavoratore/la lavoratrice: conserva il posto di lavoro; non ha diritto a retribuzione; non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. È possibile procedere al riscatto o al versamento dei contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Divieto di licenziamento: il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi è nullo se discriminatorio. Al rientro al lavoro: si ha diritto ad essere adibito alle stesse mansioni o altre equivalenti nella stessa unità produttiva o in una dello stesso comune. 45 Come si calcola la parentela o l’affinità? La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.) Parenti di 1° grado: genitori e figli Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (figli di figli) Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli). L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge (art 78 cod. civ.) Affini di 1° grado: suoceri, generi Affini di 2° grado: cognati, nonni del coniuge Affini di 3° grado: figli dei cognati, bisnonni del coniuge, zii del coniuge. 46 2. Maternità e Paternità nel LAVORO AUTONOMO, PROFESSIONALE, PARASUBORDINATO 2.1 Lavoro autonomo La normativa: La tutela della maternità nell’ambito del lavoro autonomo ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 546/87, le cui disposizioni sono state trasfuse nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, integrate dal D.lgs. n.115/2003. L’art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità ai/alle lavoratori/lavoratici autonomi/e di presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4). Quali lavoratrici e lavoratori? • Lavoratrici autonome → coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali ed imprenditrici agricole a titolo principale (art.66, D.lgs 151/01). • I lavoratori autonomi non beneficiano di indennità in occasione della nascita di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00. Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all’argomento (Cap.4). 47 L’indennità di maternità Le lavoratrici autonome hanno diritto ad un’indennità giornaliera per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 66, D.lgs 151/01). Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro. Misura dell’indennità: per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è pari all’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato relativa all’anno precedente il parto. per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, è pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato. Requisiti: per avere diritto all’indennità di maternità la lavoratrice autonoma, all’inizio del periodo indennizzabile, deve risultare iscritta o avere richiesto l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale entro il termine previsto dalla legge; deve inoltre avere pagato i contributi Inps relativi al periodo indennizzabile stesso. In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi dopo il terzo mese di gravidanza, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. Domanda: le lavoratrici autonome devono presentare apposita domanda all’Inps (modulo MAT. AUT.), dopo il parto, corredata dal certificato di assistenza al parto (o dichiarazione sostitutiva), attestante le generalità della richiedente, del neonato e il loro rapporto di parentela. La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. I moduli MAT. AUT. sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it alla sezione “moduli”. Prescrizione: la domanda di indennità di maternità deve essere presentata entro il termine di 1 anno a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno dei tre mesi indennizzabili dopo il parto, pena la prescrizione del diritto. 48 In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta per 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del/della bambino/a nella famiglia, a condizione che non abbia più di 6 anni, se italiano, o più di 18 se straniero (art. 67, D.lgs 151/01). L’indennità non spetta al padre lavoratore autonomo in alternativa alla madre, come avviene invece nel lavoro dipendente. Il congedo parentale Le lavoratrici autonome hanno diritto al congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) retribuito per un periodo di 3 mesi, fruibile anche in modo frazionato, entro il primo anno di vita del/della bambino/a (art. 69, D.lgs 151/01). Il congedo parentale di 3 mesi complessivi spetta anche in caso di adozione o affidamento, fino a 12 anni di età del/della bambino/a, purché sia fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia (art. 69 bis, D.lgs 151/01; circ. Inps n. 46/2006). Il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi. Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome che chiedono il congedo parentale devono astenersi effettivamente dall’attività, sottoscrivendo dichiarazione di responsabilità la cui veridicità potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica (circ. Inps n. 109/2000; circ. Inps n. 177/2000). Trattamento economico: per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è pari al 30% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato relativa all’anno precedente il parto. per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, è pari al 30% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato della categoria di appartenenza. Domanda: la domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima dell’inizio del congedo. Sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda. 49 Requisiti: per le artigiane e le commercianti, la sospensione dell’obbligo contributivo e l’accredito della contribuzione figuarativa possono avvenire solo per mesi interi di calendario privi di attività lavorativa. I finanziamenti in caso di sostituzione del/della lavoratore/Lavoratrice autonomo/a per esigenze di cura familiare: Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”. L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: - titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); - lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; - lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dei finanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4. 50 2.2 Libera professione La normativa: La tutela della maternità delle libere professioniste ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 379/1990, le cui disposizioni sono state integralmente trasfuse nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, innovate dal D.lgs n. 115/2003 e dalla L. n. 289/2003. L’art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità anche ai/alle liberi/e professionisti/e di presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4). Quali lavoratrici e lavoratori? • Libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, di cui alla Tab. D allegata al testo unico (art.70, D.lgs 151/01): Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.; Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi; Ente di previdenza dei periti industriali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia; Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti; Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici. • I liberi professionisti non beneficiano di indennità in occasione della nascita di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00. Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all’argomento (Cap.4). 51 L’indennità di maternità È riconosciuta una indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 70, D.lgs 151/01). Astensione dal lavoro: l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa (art. 71, D.lgs 151/01). Misura dell’indennità: l’indennità di maternità è corrisposta in misura pari all’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto (o alla data dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione). L’indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero degli impiegati del commercio, né superiore a 5 volte l’importo minimo come sopra individuato. L’indennità di maternità non è cumulabile con altre provvidenze eventualmente spettanti a carico di altri Istituti assicuratori e la relativa corresponsione è condizionata all’attestazione dell’inesistenza del diritto alle relative indennità. Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese di gestazione ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura pari all’80% di 1/12 del reddito professionale come sopra individuato. Spetta in misura intera in caso di interruzione di gravidanza dopo il sesto mese di gravidanza. Domanda: l’erogazione dell’indennità è condizionata alla presentazione della domanda alla propria Cassa di previdenza, a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto. In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta altresì per l’ingresso del/della bambino/a adottato o in affido a condizione che quest’ultimo non abbia compiuto i 6 anni d’età. In caso di adozione internazionale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 371/2003, ha esteso la tutela anche nel caso in cui il/la bambino/a abbia superato il limite di 6 anni di età, fino al compimento della maggiore età. La Corte Costituzionale, con pronuncia n.385/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedono, in caso di adozione o di affidamento, che al padre spetti 52 in alternativa alla madre l’indennità di maternità attribuita solo a quest’ultima. Spetta ora al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela. I finanziamenti in caso di sostituzione del/della libero/a professionista per esigenze di cura familiare: Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”. L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: - titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); - lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; - lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri liberi professionisti possono beneficiare dei finanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4. 53 2.3 Lavoro parasubordinato La normativa: - art. 64, D.lgs 151/01, - Decreto Ministero del lavoro e P.S. 4 aprile 2002 - art.66, Decreto legislativo 276/2003 - Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004 - art. 1, c. 788, 791, Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) - Decreto Ministero del Lavoro e P.S. 12 luglio 2007 Quali lavoratrici e lavoratori? • Iscritte/i alla gestione separata Inps → che hanno, cioè, redditi derivanti da: - collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; - attività professionale (professionisti senza cassa previdenziale, con cassa ma con redditi diversi da quelli inerenti all’iscrizione all’albo, professionisti che sono anche lavoratori dipendenti); - lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 7 5.000); - vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a 7 5.000); - associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; - attività di spedizioniere doganale; - borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca. Sono escluse/i le/gli iscritte/i ad altre forme previdenziali obbligatorie e le/i pensionate/i. L’indennità di maternità Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto a un’indennità di maternità per i 2 mesi precedenti la data del parto e i 3 mesi successivi al parto. La gravidanza della collaboratrice a progetto non comporta l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso. La durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Astensione dal lavoro: la lavoratrice non può essere adibita al lavoro: nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima sia successiva alla prima; 54 durante i 3 mesi dopo il parto; qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (art. 16, D. lgs. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007). Astensione anticipata: la lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro-Servizi ispettivi l’astensione anticipata dal lavoro, in qualunque momento della gravidanza, nei seguenti casi: in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza. In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell’Asl, che predisporrà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice; quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni meno disagevoli (questo secondo caso non riguarda le lavoratrici esercenti attività libero professionali iscritte alla gestione separata Inps). In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro. (art. 17, D. lgs n. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007). In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia: del/la bambino/a che non abbia superato i 6 anni di età, in caso di adozione e affidamento nazionale; del/la bambino/a che non abbia superato i 18 anni di età, in caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale. Misura dell’indennità: l’indennità giornaliera è pari alll’80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, nei limiti del massimale annualmente previsto. Requisiti contributivi: l’indennità di maternità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto (o l’effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento), risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione. Nei casi in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore ai 12 mesi, il periodo di riferimento e l’indennità di maternità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa. 55 I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio, salvo iscrizione successiva, dell’anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto, indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce. Nel caso in cui la lavoratrice non risulti più iscritta alla Gestione separata, ma sia in possesso del requisito contributivo minimo, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità, salvo che abbia diritto ad un diverso trattamento economico a carico di un’altra gestione pensionistica. Domanda: la domanda per ottenere l’indennità va presentata dopo il parto, ed entro 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile, presso gli uffici dell’Inps compilando l’apposito modulo. L’indennità di paternità Il padre lavoratore, iscritto alla gestione separata Inps, ha diritto all’indennità di paternità per i 3 mesi successivi al parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di: morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della madre; affidamento esclusivo al padre; in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta, in caso di adozione o di affidamento. I parametri per il calcolo della misura sono gli stessi di quelli dell’indennità di maternità, e il requisito contributivo è di 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento che ha determinato il diritto del padre. Il congedo parentale Dal 1° gennaio 2007, i lavoratori e le lavoratrici iscritti/e alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del/della bambino/a (o del suo ingresso in famiglia). L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità (art. 1, c. 788, L. n. 296/2006). 56 I finanziamenti in caso di sostituzione del/della collaboratore/collaboratrice per esigenze di cura familiare Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”. L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: - titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); - lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; - lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri lavoratori a progetto possono beneficiare dei finanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4. 57 58 3. Maternità e Paternità in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell’ingresso in famiglia del/della bambino/a in affidamento o adozione), o che hanno lavorato precedentemente, o che lavorano ma godono di trattamenti ridotti di maternità. Come forma di supporto economico sono stati istituiti due tipi di assegno di maternità (artt. 74, 75, D.lgs. 151/01). Assegno di maternità di base Beneficiari: è una prestazione concessa dal Comune di residenza, ed erogata dall’Inps, riconosciuta alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio o minore adottato o in affidamento preadottivo. È riconosciuta alle donne non lavoratrici, che non beneficiano di altre indennità di maternità (oppure se l’importo è inferiore all’assegno), per ogni figlio/a nato/a o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione. Requisiti: l’assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni: la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di maternità. Nel caso in cui percepisca un trattamento di maternità di importo inferio- 59 re all’assegno, la lavoratrice può presentare ai comuni una richiesta per la concessione della quota differenziale; il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.). L’I.S.E. deve essere minore o uguale al valore riportato dalla legge, riparametrato sul nucleo familiare e rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT (nel 2007 = 7 30.701,58 per un nucleo familiare di 3 componenti). Misura: l’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno. Per il 2007 è pari a 7 294,52 mensili, per complessivi 7 1.472,60 corrispondenti a 5 mensilità. Qualora le richiedenti beneficino di altri trattamenti della maternità di importo inferiore, spetta loro la quota differenziale. L’assegno viene corrisposto per un massimo di 5 mensilità per ogni bambino/a (quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia). L’assegno del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Domanda: la domanda deve essere presentata al Comune di residenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento preadottivo. Concessione dell’assegno ad altri soggetti: al padre, alle seguenti condizioni: - in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di affidamento esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a alla sua potestà e che la madre risulti residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita; - in caso di decesso della madre; - in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la iscrive nel suo nucleo familiare. all’affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni: - cittadino italiano o comunitario al momento dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica; - cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell’art.25 della legge 184/1983. 60 all’adottante non coniugato: - residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 44, 3° comma, della legge n.184/1983. In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori, l’assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica. Assegno di maternità dello stato Beneficiari: è una prestazione di carattere economico, concessa ed erogata dall’Inps, che spetta alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio/a o minore adottato o in affidamento preadottivo. È destinato alle donne per cui siano stati versati contributi, a seguito dello svolgimento di 3 mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita o l’ingresso in famiglia. Requisiti: l’assegno spetta quando si verifica uno dei seguenti casi: la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del/della bambino/a; la madre, dopo lo svolgimento di almeno 3 mesi di attività lavorativa, ha avuto diritto precedentemente a prestazioni previdenziali o assistenziali (disoccupazione, mobilità, malattia,...) purché tra la data della perdita del diritto e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi; in caso di recesso dal lavoro, anche volontario, durante il periodo di gravidanza, quando la lavoratrice possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del/della bambino/a (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento). Misura: l’assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità. 61 L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2007, l’importo intero è pari a 1.813,08 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza se il richiedente è titolare di un altro trattamento economico di maternità ma di importo inferiore. L’assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. L’assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con quello di maternità concesso dai Comuni, ma è cumulabile con altre indennità previste da leggi regionali o disposizioni comunali o provinciali. Domanda: per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o di affidamento preadottivo. Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps. it, nella sezione “moduli”. Nel caso in cui venga respinta dall’Inps per mancanza dei requisiti, la domanda di assegno viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza del richiedente, dove viene esaminata quale richiesta di assegno di maternità dei Comuni. Concessione dell’assegno ad altri soggetti: al padre, alle seguenti condizioni: - in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di affidamento esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a alla sua potestà e che la madre risulti residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita; - in caso di decesso della madre; - in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la iscrive nel suo nucleo familiare. all’affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni: - cittadino italiano o comunitario al momento dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica; - cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell’art.25 della legge 184/1983. all’adottante non coniugato: residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in ca- 62 so di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 44, 3° comma, della legge n.184/1983. In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori, l’assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica. Straniere “irregolari” La donna straniera, priva di regolare permesso di soggiorno, in gravidanza, ha diritto: alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative in forma gratuita durante la gravidanza e il parto presso gli ospedali del Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con le cittadine italiane; ad un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura, per cure mediche fino al sesto mese di vita del/della bambino/a (anche il marito, se è convivente) (art. 35, D.lgs n. 286/98; Corte Cost., sent. N. 376/2000). 63 64 4. CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA: gli interventi finanziati per favorire un miglior equilibrio fra gli impegni di cura e quelli di lavoro La legge 53/2000, attraverso l’articolo 9, sostiene interventi, nelle aziende e nell’ambito del lavoro autonomo, volti a consentire a uomini e donne una più agevole conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Interventi finanziabili a) forme di flessibilità di orario e dell’organizzazione del lavoro (part time, tele-lavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile, banca delle ore, flessibilità su turni, orario concentrato,...); b) formazione per il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo il periodo di congedo (di maternità, paternità o parentale); c) sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico. 65 Soggetti finanziabili ‡ Per le azioni previste dalle lett. a, b, d: aziende di diritto privato, individuali o collettive, quelle a partecipazione pubblica, totale o parziale, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici. Alle aziende con meno di 50 dipendenti è riservato il 50% della somma annua disponibile. ‡ Per l’azione prevista dalla lett. c: titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Destinatari ‡ Per le azioni previste dalle lett. a, b e d: lavoratori e lavoratrici dipendenti con esigenze di cura familiare nei confronti di figli, naturali/adottivi/affidatari e familiari non autosufficienti. È data priorità ai destinatari con figli fino a 12 anni di età o fino a 15 anni in caso di affido o adozione. ‡ Per le azioni previste dalle lett. c: titolari di impresa, lavoratori/lavoratrici autonomi/e, liberi/e professionisti/e, lavoratori/lavoratrici a progetto, con esigenze di cura parentale. È data priorità ai destinatari con figli fino ad 1 anno di età 66 Durata I progetti lett. a, b, d, possono avere una durata massima di 24 mesi, mentre la durata dei progetti lett. c non può eccedere i 12 mesi complessivi. Accordo sindacale Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti è che essi siano accompagnati da un accordo sindacale. A seconda delle tipologie progettuali esso va stipulato: con le organizzazioni sindacali territoriali o aziendali (lett. a, b, d) con le associazioni datoriali di riferimento (lett. c) Un titolo preferenziale è previsto per i progetti che aderiscono a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali. Costi ammissibili I contributi erogati sono da intendersi quali meri rimborsi di costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per attuare le azioni progettuali. Si tratta, esemplificando, di costi di lavoro aggiuntivo (ad es., fino all’80% del costo di nuove assunzioni part time a copertura della riduzione di orario accordata a propri dipendenti con esigenze di conciliazione), di strumentazioni (ad es. postazioni per il telelavoro e relativi software), di materiale didattico e spese docenti per i progetti di formazione al rientro, dei costi per lo studio della progettazione e fattibilità dei progetti. Per i progetti lett. c., i contributi coprono sostanzialmente il costo del compenso del/lla sostituto/a. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia, si riserva di finanziare anche solo una quota parte del progetto presentato. Riferimenti normativi In attuazione dell’art. 9, L 53/2000, è stato emanato il decreto interministeriale 15 maggio 2001, cui hanno fatto seguito le circolari n. 14/2002, n. 4/2003, n. 16/2006. Successivamente, l’art. 9, L 53/00 è stato modificato dall’art. 1, c. 1254, L 296/06 (finanziaria 2007), cui hanno fatto seguito le circolari n. 1 e 2/2007, del Diparti- 67 mento delle politiche per la famiglia, contenenti importanti indicazioni in merito alla presentazione dei progetti. Allegati alla circolare sono disponibili i documenti per la presentazione delle richieste di finanziamento. Siti internet Per trovare tutte le informazioni sulla normativa e per scaricare i modelli di domanda di finanziamento: http://www.lavoro.gov.it/lavoro ‡ aree tematiche/occupazione e mdl/politiche attive/sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia. http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.html Lo SPAZIO CONCILIA-AZIONI per Verona e Provincia Lo Spazio concilia-azioni, promosso dalla Consigliera di parità della provincia di Verona, è un servizio, rivolto alle aziende, ai/alle lavoratori/trici, alle parti sociali, che promuove interventi in ambito lavorativo volti a conciliare i tempi dedicati alla cura con gli impegni professionali, ed informa sui finanziamenti a disposizione. Cosa offre? informazioni sulla normativa e sui finanziamenti a sostegno di interventi per favorire la conciliazione lavoro-famiglia (L 53/00, L 125/91,…) sostegno per la stesura e la presentazione dei progetti consulenza all’ideazione e progettazione dell’intervento per cui si richiede il contributo. Sede e recapiti: Responsabile del servizio: Anna Chiara Peloso Ufficio della Consigliera di Parità Provincia di Verona - Settore Lavoro Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona Tel. 045 92 88 885 - 347 92 27 891 E-mail: [email protected] 68 5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l’iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r. n. 396/2000) La dichiarazione va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro 3 giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto o in alternativa, entro 10 giorni, presso il Comune in cui è avvenuta la nascita o il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione va fatta presso il Comune di residenza della madre. Se i genitori non sono coniugati, per la dichiarazione è necessaria la presenza di entrambi. In alternativa ai genitori, la dichiarazione di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto (chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata). I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la dichiarazione di nascita, la quale non dà diritto all’iscrizione automatica del/della bambino/a nell’anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita. La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo 10 giorni ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell’ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica. I/Le figli/e di cittadini/e italiani/e, anche se nati/e all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini/e italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana la trasmette ai/alle propri/e figli/e, ancora minorenni e conviventi, anche la nascita di questi/e ultimi/e deve essere registrata in Italia. 69 Nome e Cognome - Al/alla neonato/a si possono attribuire fino a 3 nomi che lo/la accompagneranno per tutta la vita e che contrariamente al passato compariranno sempre sui suoi documenti; non si può attribuire lo stesso nome del padre o di un fratello o sorella viventi, oppure nomi “ridicoli o vergognosi”. - Per quanto riguarda il cognome, la legge italiana prevede che il/la figlio/a nato/a da genitori sposati acquisti il cognome del padre. - Per quanto riguarda il /la figlio/a nato/a fuori del matrimonio, il codice civile prevede che il cognome sia quello del genitore che per primo lo/la riconosce: se viene riconosciuto/a congiuntamente da entrambi i genitori, prende il cognome del padre; se viene riconosciuto/a solo dal padre prende il suo cognome, se solo dalla madre prende il cognome di lei. Se dopo essere stato/a riconosciuto/a dalla madre viene riconosciuto/a anche dal padre, i genitori potranno, eventualmente, chiedere, con un’istanza al Tribunale per i minorenni, di utilizzare entrambi i cognomi o di passare solo a quello paterno. - Nuove regole nell’attribuzione del cognome sono state previste in alcuni disegni di legge, presentati anche di recente, che pur proponendo soluzioni diverse sono accomunati dall’esigenza di affermare una effettiva parità tra i genitori nella trasmissione del cognome ai/alle figli/e. 70 5.2 La scelta del pediatra La procedura per scegliere il pediatra è uguale a quella per il medico di base e cioè basta rivolgersi agli uffici del distretto della Azienda Sanitaria Locale presentando il certificato di nascita (o autocertificazione) e il codice fiscale del/della neonato/a. Il distretto rilascia una Tessera che documenta l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Una volta ottenuto l’elenco dei pediatri è possibile telefonare loro per raccogliere le informazioni che interessano, ad es. gli orari di visita, la disponibilità per le visite a domicilio, la disponibilità a ricevere su appuntamento almeno nel primo anno di vita del bambino. Se il pediatra scelto ha già raggiunto il tetto massimo di assistiti, che è, salvo alcune eccezioni, di 800 pazienti, è sempre possibile attendere che si verifichi la possibilità di accesso: i tempi di attesa sono variabili e del tutto casuali in quanto dipendono dal fatto che un assistito compia i 14 anni. Se il pediatra ha già in carico un fratellino o una sorellina del/della neonato/a è possibile accedere subito. La scelta del pediatra, così come quella del medico di base, non è definitiva ei genitori possono per qualsiasi motivo cambiarlo: per farlo è sufficiente scegliere un altro nominativo tra quelli dell’elenco. Il/La bambino/a viene assistito/a fino al compimento del 14° anno di età dal proprio pediatra. Già a partire dai 6 anni di età i genitori possono, eventualmente, decidere di farlo/a seguire da un medico di medicina generale, scelto tra quelli disponibili. 71 5.3 Il codice fiscale e la tessera sanitaria Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del/della cittadino/a nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per i/le neonati/e, l’attribuzione del codice fiscale è automatica e viene effettuata dai Comuni al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria. Solo nel caso in cui la nascita avvenga in un comune diverso da quello di residenza, occorre fare richiesta di attribuzione del codice fiscale presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. La tessera sanitaria è un documento che contiene, oltre ai dati anagrafici, anche il codice fiscale e ha sostituito gradualmente il vecchio tesserino plastificato del codice fiscale. La tessera, recapitata a tutti gli aventi diritto, all’indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell’Anagrafe tributaria al momento della spedizione, è valida sull’intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111. Ai nati dal 1° gennaio 2006, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di 1 anno; alla sua scadenza, viene inviata la tessera con scadenza standard (5 anni). Per informazioni sulla tessera sanitaria si può telefonare al n° verde 800 030 070. 72 5.4 Il riconoscimento di paternità e maternità Il nostro sistema giuridico distingue due diversi rapporti di filiazione: la filiazione “legittima” e la filiazione “naturale”. Quando i genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido agli effetti civili, il/la figlio/a acquisisce lo stato di “figlio/a legittimo/a” automaticamente con la denuncia di nascita che può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà. Quando invece il/la bambino/a nasce da genitori non sposati fra di loro acquista lo stato di “figlio/a naturale”: ciò avviene tramite l’atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice). È importante precisare che il genitore che compie il riconoscimento deve aver compiuto il sedicesimo anno di età (se è minore di 16 anni non può assumere i diritti e doveri connessi alla genitorialità e il/la figlio/a è affidato/a temporaneamente ad altre persone). Il/la figlio/a naturale può essere riconosciuto/a da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Nel caso in cui il/la bambino/a, alla nascita, sia stato/a riconosciuto/a da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell’altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all’ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio (Atto Pubblico o Testamento). Esiste inoltre la possibilità che un/a bambino/a non venga riconosciuto dai genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall’ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall’ordinamento vigente. I bambini non riconosciuti/e vengono dichiarati in stato di adattabilità e affidati ad un istituto o a terze persone. La legittimazione, invece, attribuisce al/alla figlio/a nato/a fuori del matrimonio (figlio/a naturale) la qualità di figlio/a legittimo/a: ciò avviene generalmente in seguito al matrimonio dei genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono il figlio naturale. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sancito il principio di eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali. Alcune differenze, tuttavia, permangono nel nostro ordinamento, soprattutto in materia di diritti successori. 73 74 6. Servizi per la PRIMA INFANZIA (0-3 anni) 6.1 Asili Nido pubblici e in convenzione, Tempo per le Famiglie, Spazio Mamme, Tagesmutter a Verona e provincia Nelle pagine che seguono riportiamo un elenco dei servizi rivolti alla prima infanzia e di supporto alla genitorialità suddivisi per comune, con l’indicazione dei recapiti telefonici e degli uffici cui potete rivolgervi per avere informazioni più dettagliate. Informazioni sui servizi e sulle iniziative per la prima infanzia nella provincia di Verona potete trovarle sul sito internet: www.familyinprovinciadiverona.it Asili nido L’asilo nido è un servizio rivolto alla prima infanzia (3-36 mesi) con finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione. Nell’elenco che segue figurano gli asili nido pubblici o in convenzione mentre non vengono indicati quelli privati. Detrazione fiscale per asili nido: anche per il periodo di imposta 2006 spetta una detrazione dall’Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi (art.1, c. 400, L 296/2006). Tempo per le famiglie Il Tempo per le Famiglie è un servizio offerto alle famiglie con bambini/e in età 0-3 anni. 75 È uno spazio per bambini e bambine, per giocare liberamente o seguire le proposte di attività dell’educatore/educatrice; è uno spazio per genitori, nonni, baby sitter, adulti accompagnatori, per conoscersi e confrontarsi o per il semplice piacere di stare insieme a chiacchierare. È un luogo di incontro che favorisce la relazione, le attività di gioco e la discussione su vari temi inerenti la crescita dei/delle bambini/e (lo svezzamento, il sonno, le paure,..). Spazio mamme Lo Spazio Mamme è un luogo di incontro, ascolto, condivisione fra mamme e reciproco sostegno. Si rivolge alle donne in gravidanza e alle mamme con bambini/e piccoli/e. È gestito da donne/mamme che, dopo un percorso di formazione, offrono il loro tempo/sapere in occasioni di incontro con altre donne/mamme. Presso gli “Spazio Mamme”, inoltre, vengono organizzati incontri su temi inerenti alla cura e alla relazione con i/le figli/e. Tagesmutter La regione Veneto ha emesso un bando denominato “Mamma per Mamme” con l’intento di sostenere la crescita di ulteriori tipi di servizi a favore di famiglie con figli piccoli, ad integrazione di quanto già esiste. Il termine “Tagesmutter” proviene dal mondo tedesco e significa “Mamme di giorno”. Tale servizio è da molto tempo diffuso nei paesi del nord Europa. In Italia si è sviluppato con caratteristiche specifiche soprattutto nella Provincia Autonoma di Trento. La Tagesmutter è una persona (generalmente, ma non necessariamente, è una donna; sovente, ma non sempre, è anche una mamma) che ha partecipato ad un percorso di formazione specifico e che offre educazione e cura a bambini di altre famiglie presso il proprio domicilio. La casa diventa il contesto educativo ricco di relazioni, significati ed affetti. 76 La Tagesmutter è in stabile collegamento con un ente territoriale che la sostiene e la supporta nel lavoro. Tale ente garantisce, nei confronti delle famiglie utenti e dell’ente pubblico, il mantenimento degli standard qualitativi previsti, sia dal punto di vista ambientale che educativo. La Tagesmutter può accogliere fino ad un massimo di 5 bambini contemporaneamente, compresi i propri figli se presenti nell’orario di servizio. Tale numero è proporzionato alla dimensione della casa che ospita. Che cosa offre il servizio? L’accoglienza e la cura di bambini in un ambiente famigliare Una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia utente L’inserimento del bambino in un piccolo gruppo, favorendo il rispetto dei suoi tempi di sviluppo La personalizzazione del servizio nel rispetto delle scelte educative della famiglia La flessibilità d’orario del servizio, concordato secondo le esigenze della famiglia, nel rispetto dei tempi e delle esigenze del bambino Il contenimento delle tariffe Il lavoro di tagesmutter prevede un percorso formativo di almeno 400 ore: alcuni corsi si sono già conclusi e il servizio è stato avviato già in alcuni comuni della provincia di Verona; altri corsi sono in cantiere e probabilmente partiranno all’inizio dell’anno 2008. Per avere informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali o Istruzione del vostro Comune di residenza, oppure contattare le cooperative che si occupano di questo servizio nel territorio della provincia di Verona: Azalea cooperativa sociale Via Brunelleschi 3/b, Verona, Tel. 045 57 53 88 - e-mail: [email protected] Coordinatrice del servizio Fabiana Gelmini - Tel. 34 00 74 77 41 77 Cooperativa Cultura e Valori Via Bramante 15, Verona Tel. 045 81 87 924 - e-mail: [email protected] Coordinatrice del servizio Marta Vivaldi - Tel. 393 36 45 071 Cooperativa Le Isole di Peter Pan Via Lungadige Catena 5, Verona Tel. 045 80 09 116 - e-mail: [email protected] Coordinatrice del servizio Daniela Saerri - Tel. 339 24 07 758 78 79 BARDOLINO BADIA CALAVENA ARCOLE ANGIARI ALBAREDO D’ADIGE AFFI Servizio c/o Biblioteca Comunale, Piazza F. Poggi, 2° Piano Piazza Mercato, 19 c/o Scuola dell’infanzia “De Gianfilippi”, Viale Dante Alighieri 15 c/o Scuola dell’infanzia San Michele di Calmasino,via Stazione Gruppo “Spazio Mamme”, Aperto Ogni Martedì Pomeriggio Nido Integrato Asilo Nido Nido Integrato Attivo da Settembre 2007 “Raggio di Luce”- Privato Asilo Nido Convenzionato Spazio Mamme via piazza Gazzolo Gazzolo per Informazioni: Katia Fabbrizio, Tel. 329 39 19 630 045 76 39 611 Tel. 045 78 10 513 Tel. 045 76 65 006 Tel. 045 61 44 020 Tel. 0442 66 02 51 Tel. 045 70 25 255 Coriano Veronese P.zza C. Brena, 24 Tel. Servizio Socio Educativo Tel. 045 62 39 953 Località c/o Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” via Chiesa, 8 Indirizzo Asilo Nido Comunale via G. Marconi, 204 “Angelo dal Cer” Asilo Nido Comunale “L’arcobaleno” via Abazzea, 23 Asilo Nido Nido Integrato “Madonna di Fatima”- Privato Convenzionato Asilo Nido “Spazio Famiglia”, per genitori e bambini 1-3 anni Tempo per da ottobre a maggio - 1gg/sett. le Famiglie organizzazato da amministr. Comunale e Servizi Educativi Territoriali Ulss 22 Nido Integrato “Orsetto Spericolato”- Privato con Asilo Nido Convenzione in fase di definizione Comune Tipologia Servizio Area Amministrativa Tel. 045 62 13 223; Educatrice, Tel. 045 62 13 257 Ufficio Servizi Sociali, P.zza Mercato 1 Tel. 045 78 10 503 / 045 65 12 043 Area Amministrativa - Servizi Sociali, Tel. 045 66 08 070, Fax 045 700 09 56 Brizzolari_benvenuto@comune. albaredodadige.vr.it Ufficio Scuola, Piazza Municipio 441, Tel. 0442 97 007 Comune di Arcole, Tel. 045 76 39 611 Uff. Servizi Sociali Tel. 045 72 35 411 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 80 Asilo Nido Tagesmutter Spazio Mamme BOSCO Tagesmutter CHIESANUOVA BEVILACQUA BELFIORE BARDOLINO Servizio N. 2 Nido Integrato “Il Melo Fiorito” Privato Convenzionato N. 1 Progetto Post-partum “Il Fiocco” Progetto Spazio Famiglia “L’incontro Piccoli e Grandi” (1-3 Anni)-in Tempo per Collaborazione con Il Servizio Sociole Famiglie Educativo dell’Ulss 22 Comune Tipologia Servizio via Giassare Daniei via Ederle P.zza d. Repubblica, 14 via Costabella Indirizzo Località Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Tel. 045 76 40 642 Azalea Cooperativa Sociale, via Brunelleschi, 3/b, Verona Tel. 045 57 53 88 / 34 00 74 77 41 Servizio Socio Educativo, Tel. 045 62 13 257 Tel. Ufficio Segreteria, Piazza d. Repubblica 10 Tel. 045 61 45 020 Ufficio Ragioneria via Roma 26, Tel. 0442 64 72 13 Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 67 80 628 [email protected] Area Amministrativa Tel. 045 62 13 223 Educatrice Tel. 045 62 13 257 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 81 BRENZONE BOVOLONE Asilo Nido Intercomunale “L’isoletta” “Mamme in rete” Asilo Nido “Il Sole” Privato convenzionato “Spazio mamme Bovolone” Servizio Spazio Mamme Progetto 0-12 Mesi “L’abbraccio Sicuro” Progetto 1-3 Tempo per “L’incontro Piccoli e Grandi”, le Famiglie Asilo Nido Tagesmutter Spazio Mamme Asilo Nido Comune Tipologia Servizio via S. Giovanni Brenzone (Sede ex Asilo Nido) c/o Villa Pariani Tel. Ufficio Socio-Educativo 045 65 89 526 Malcesine Tel. Ufficio Socio-Educativo 045 65 89 526 Cassone di Tel. 045 65 84 014 Malcesine Tel. 347 73 11 770 349 07 27 886 329 35 53 600 Tel. 045 71 03 585 c/o Villa PanteoZampieri, Via G. Mazzini c/o Cooperativa Sociale Il Giardino Onlus, Via G. Turrini 1 via Sommavilla, 3 Tel. Tel. 045 71 03 585 Località via L. Turrini, 92 Indirizzo Ufficio Servizi Socio-Educativi, via XX Settembre, 12 Tel. 045 65 89 526 Ufficio Segreteria, via XX Settembre, 12 Tel. 045 65 89 510 Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 69 95 249 / 69 95 250 Consultorio familiare c/o Ospedale San Biagio Bovolone Tel. 045 69 99 662 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 82 BUTTAPIETRA BUSSOLENGO c/o Scuola dell’infanzia “Regina della Pace”, via Prov. Ovest, 32 Azalea Cooperativa Sociale, via Brunelleschi, 3/b Tel. 045 57 53 88 34 00 74 77 41 Tel. 045 66 60 029 Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Roma 2 Tel. 045 66 60 383 Tel. 045 67 69 09 / 913 Uff. Servizi Sociali P.zza XXVI Aprile 21 Tel. 045 67 69 909 / 906 c/o Asilo Nido “Il Germoglio” Tel. 045 67 12 648 Tel. 347 31 08 604 via Vasco de Gama Incontri Pre e Post Partum (Ulss 22) c/o Consultorio 0-1 Anno Familiare ex Scuola Infermieri N. 2 via Salvalai via Pascoli Nido Integrato “Pollicino” Asilo Nido Privato Convenzionato Tagesmutter Spazio Mamme Tel. 347 30 94 641 Uff. Servizi Sociali P.zza XXVI Aprile 21 Tel. 045 67 69 909 / 906 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia Piazzetta Danese Tel. 045 71 56 901 Tel. 045 67 04 438 Tel. 045 67 02 893 Tel. Tel. 045 67 04 288 via P. Vassanelli, 11 Centro Infanzia “La Trottola” Privato Convenzionato Crocioni Località via Verona, 2 Piazza Monsignor Bacilieri, 5 Loc. Crocioni, 59 Indirizzo Asilo Nido Comunale “Il Germoglio” Centro Infanzia “Il Mondo delle Fiabe” - Privato Convenzionato Servizio Centro Infanzia “Piccolo Principe” Privato Convenzionato “L’albero Azzurro” Privato Convenzionato “Il Paese degli Elfi” Privato Convenzionato Progetto “Crescere Insieme” Tempo per in Collaborazione con il Servizio le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22 Asilo Nido Comune Tipologia Servizio 83 CASTEL D’AZZANO CASTAGNARO CASALEONE CALDIERO Nido Integrato “Il Girasole” Privato Convenzionato Servizio Nido Integrato “Il Giardino Fiorito” Spazio Mamme Località Attualmente in via Roma, 15 da Sett. 2007 in via D. Alighieri, 1 via Capitello, 154 via Piave, 3 c/o Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata”, via IV Novembre 7 c/o Ente don “G. Provoli”, via G.A. Farina 1 Strà c/o Scuola dell’infanzia Caldierino “Maria Bambina” via Villa Trezza 24 Indirizzo via Marconi, 47 “Mamme Insieme”. Periodo Invernale: ogni Lun. e Sab. Mattino; Periodo Estivo: ogni Lun. mattino e Mer. pomeriggio Le volontarie sono disponibili per visite domiciliari e reperibilità telefonica Scuola Paritaria dell’infanzia Asilo Nido “Angeli Custodi” - Nido IntegratoPrivato Convenzionato Asilo Nido “Don Lorenzo Milani” Privato Convenzionato Asilo Nido Asilo Nido Nido Integrato “Il Palloncino” Privato Convenzionato Nido Integrato “La Chiocciola” Asilo Nido Privato Convenzionato Comune Tipologia Servizio per Informazioni: Valentina, Tel. 340 08 12 758 Tel. 0442 67 51 11 Tel. 0442 33 06 44 Tel. Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 92 15 966 [email protected] Ufficio Servizi Scolastici, via Vittorio Veneto, 61 Tel. 0442 32 87 19 [email protected] Ufficio Sociale c/o Sede Municipale di P.zza Marcolungo 19 Tel. 045 61 51 555 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 84 Tel. 045 64 59 928 Tel. 045 75 71 254 Tel. CAZZANO DI TRAMIGNA CAVAION VERONESE Progetto “Spazio Famiglia” in Tempo per collaborazione con il Servizio le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22 Asilo Nido “Mano nel Mano” Asilo Nido Privato Convenzionato Tagesmutter c/o Scuola dell’infanzia “Bettina Pasqualini” via Vittorio Veneto, 7 via Marconi, 49 Tel. 045 72 35 173 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 62 39 953 Tel. 045 77 31 082 Azalea Cooperativa Sociale via Brunelleschi, 3/b, Tel. 045 57 53 88 34 00 74 77 41 Sega di Cavaion Località N. 1 via S.pellico via dell’Artigliere, 2/4 Indirizzo Servizio Socio-Educativo Tel. 045 64 59 928 “Genitori-bambini 0-3” A Cura Del Servizio Educativo Territoriale Centro Infanzia “La Pigotta” Privato Convenzionato Servizio Progetto “Spazio Famiglia” in CASTELNUOVO DEL GARDA Tempo per Collaborazione con Il Servizio Sociole Famiglie Educativo dell’Ulss 22 Spazio Mamme Asilo Nido Comune Tipologia Servizio Uff. Assistente Sociale P.zza G. Matteotti, 1 Tel. 045 78 20 506 - Fax 045 78 20 411 Uff. Assistenza, P.zza Fracastoro, 8 Tel. 045 62 65 738 Ufficio Servizi Sociali e Scuola Tel. 045 64 59 923; Servizio Educativo Tel. 045 64 59 928 Ufficio Servizi Sociali e Scuola Tel. 045 64 59 923; Servizio Educativo Tel. 045 64 59 928 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 85 COLOGNOLA AI COLLI COLOGNA VENETA CERRO VERONESE CEREA Asilo Nido Tagesmutter Indirizzo c/o Istituto Sacra Famiglia, Piazza Sommariva 1 Comunità Mamma-bambino “L’ancora” Nido Integrato “Il Cucciolo” Privato Convenzionato Scuola dell’infanzia “Giardino della Pace” Nido Integrato N. 1 c/o Scuola dell’infanzia “Carlo Steeb” via Verdi, 20 via S. Giustina, 41 via Chiampan via Unità d’Italia, 4 via San Seno, 53 Nido Aziendale “Il Ponte” Asilo Nido Comunale “L’arcobaleno” via Pascoli, 59 Servizio Asilo Nido “Chiara Stella” Asilo Nido Privato Convenzionato Spazio Mamme Asilo Nido Comune Tipologia Servizio Baldaria Località Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Tel. 0442 80 113 Fax 0442 32 04 29 [email protected] Tel. 0442 32 53 65 [email protected] Tel. 0442 32 01 92 Fax 0442 32 01 92 Tel. Ufficio Segreteria Tel. 045 6159662 Ufficio Istruzione Tel. 0442 41 35 07 Servizio Sociale c/o Municipio P.zza Don Vinco, 4 Tel. 045 70 80 005 Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, Viale della Vittoria 20, Tel. 0442 80 499 / 0442 30 090; [email protected] Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 86 GAZZO VERONESE GARDA FUMANE ERBEZZO ERBÈ COSTERMANO “L’incontro Piccoli e Grandi” Tempo per Bambini 1-3 anni-in collaborazione le Famiglie con il Servizio Socio-Educativo dell’Ulss 22 “Il Fiocco” Spazio Mamme Mamme e Bambini 0-1 Anno Tel. 045 62 08 404 Comune di Garda Servizio Socio-Educativo Tel. 045 68 32 825 Tel. 045 62 08 122 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 62 39 953 Tel. Servizio Socio-Educativo Tel. 045 62 08 404 Mazzurega Località Comune di Garda Scuola dell’infanzia via Pio XI, 8 “San Bartolomeo” - Nido Integrato Servizio “Spazio Famiglia” in Tempo per Collaborazione con Il Servizio Sociole Famiglie Educativo dell’Ulss 22 Piazza D. di Sangue Asilo Nido Nido Privato Convenzionato Asilo Nido c/o Scuola dell’infanzia “Cesare Bertoli” via XX Settembre 13/a Nido Integrato “Cesare Bertoli” Asilo Nido Privato Convenzionato Indirizzo c/o Scuola dell’infanzia Comunale Servizio Servizio “Spazio Famiglia” in Tempo per collaborazione con il Servizio le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22 Comune Tipologia Servizio Servizi Sociali c/o Comune, via Roma 89 - Roncanova Tel. 0442 57 90 00 Educatrice Prof. Tel. 045 62 08 404 Ufficio Servizi Sociali Assistente Sociale Tel. 045 62 08 420 Servizio Amministrativo, via Roma 73 Tel. 045 70 75 013 - Fax 045 70 75 218 Ufficio Comunale, Tel. 045 73 25 005 Segretario Comunale Tel. 045 62 08 122 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 87 Asilo Nido Asilo Nido LAZISE Spazio Mamme Tempo per le Famiglie Asilo Nido Tagesmutter ISOLA RIZZA ISOLA DELLA SCALA GREZZANA Asilo Nido Comune Tipologia Servizio Viale della Libertà Asilo Nido Comunale “Maria Montessori” Spazio Genitori (1-3 Anni) gestito dal Consultorio Privato di Isola della Scala Servizio “Spazio Famiglia” in collaborazione con il Servizio Socio-Educativo dell’Ulss 22 Spazio Mamme (0-1 Anno), gestito dal Consultorio Privato di Isola della Scala Centro Infanzia “Giacinto Bonanome” Privato Convenzionato Asilo Nido “Il Girasole” Privato Convenzionato Nido Integrato “Il Trenino” Privato Convenzionato via Porto, 32 Loc. Mombinda 1 via San Marco, 217 c/o Asilo Nido “M. Montessori” c/o Asilo Nido “M. Montessori” via Pacinotti via Pomarol via Nogare c/o Scuola dell’infanzia Parrocchiale “Arcobaleno”, Piazza C. Ederle, 21 c/o Asilo Infantile “Ing.luigi Tubaldini” via L. Tubaldini, 19 Indirizzo N. 3 Nido Integrato “Il Girotondo”Privato Convenzionato Nido Integrato “Arcobaleno” Privato Convenzionato Servizio Tel. 045 90 71 12 Tel. Pacengo di Lazise Tel. 045 75 90 068 Tel. 045 64 70 500 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 66 31 914 Tel. 045 73 01 229 Grezzana Cooperativa Romagnano Cultura e Valori, Lugo via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 Stallavena 045 90 73 72 Località Segreteria Comune via Marconi 187 - Tel. 045 71 35 022 Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 64 45 112 Ufficio Scuole Tel. 045 66 31 911 Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 66 31 910 Servizi Sociali via Roma, 1 Tel. 045 88 72 571- 045 88 72 573 Servizi Sociali via Roma, 1 Tel. 045 88 72 571- 045 88 72 573 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 88 LEGNAGO Spazio Mamme Asilo Nido Comune Tipologia Servizio via Verona, 9 P.zza Madonna della Salute, 4 c/o Centro Infanzia “La Culla sulla Luna” via Casette 71 Nido Integrato “Gesù Bambino” Privato Convenzionato Nido Integrato “Don Candido Mazzi”- Privato Convenzionato Spazio Mamme, Martedì Dalle 16,30 Alle 18,15 Nido Integrato “La Casa Degli Orsetti” Privato Convenzionato c/o Scuola dell’infanzia Tel. 0442 24580 “Davide De Massari”, via De Massari 2 c/o Scuola dell’infanzia Vangadizza Tel. 0442 21 637 “Maria Bambina” via Rossini 127 Nido Integrato “Madre Bakhita” Porto Tel. 0442 60 33 93 Tel. 0442 20465 San Pietro Tel. 0442 21 103 di Legnago Tel. 0442 60 33 93 via Casette, 71 Tel. 0442 20 177 Tel. Centro Infanzia “La Culla Sulla Luna” Località via Collodi, 10 Indirizzo Asilo Nido Comunale “Un Mondo Tutto Da Scoprire” Servizio Uff. Scuola del Comune via XX Settembre 29 - Tel. 0442 634011 Capo Unità IV° Settore Tel. 0442 63 49 69; Ammninistrazione, Tel. 0442 63 49 72 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 89 Tagesmutter Asilo Nido MONTEFORTE D’ALPONE Tagesmutter Spazio Mamme MONTECCHIA Tagesmutter DI CROSARA MARANO DI VALPOLICELLA MALCESINE Servizio N. 1 Spazio Mamme, aperto il Martedì dalle 16.00 alle 18.00 N. 1 Asilo Nido Intercomunale “L’isoletta” Tempo per Progetto 1-3 anni le Famiglie “L’incontro Piccoli e Grandi”, Progetto 0-12 mesi Spazio Mamme “L’abbraccio Sicuro” Servizio “Spazio Famiglia” in Tempo per Collaborazione con Il Servizio Sociole Famiglie Educativo dell’Ulss 22 N. 1 Comune Tipologia Servizio via De Gasperi c/o Palazzo Vescovile via Masi c/o Villa Pariani di Malcesine via Lessini c/o Villa Pariani di Malcesine via Sommavilla, 3 Indirizzo Tel. S. Rocco Servizio Socio-Educativo Tel. 045 77 55 002 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 per Informazioni: Mary Tel. 045 76 11 591 Consuelo Tel. 045 61 03 458 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Tel. 045 65 89 971 Cassone di Tel. 045 65 84 014 Malcesine Tel. 045 65 89 971 Località Servizi Demografici Piazza Umberto I, 56 Tel. 045 65 44 099 / 045 65 44 262 [email protected] Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 61 37 305 / 61 37 311 Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 68 31 106 - Fax 045 77 55 203 Comune di Malcesine Piazza Statuto, 1 Tel. 045 65 89 971 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 90 Martedì e Venerdì dalle 9.30 alle 11.30 Cooperativa Tangram Asilo Nido Comunale Asilo Nido Spazio Mamme NOGAROLE ROCCA Tagesmutter via P. Sterzi, 77 Asilo Nido Comunale “Otto Marzo” “Spazio Zero-Tre” sabato mattina C/O Scuola dell’infanzia “A. De Mori” via Safena, Costeggiola via Massimo d’Azeglio c/o Scuola dell’infanzia di Arbizzano Strada del Recioto, 2/a c/o Biblioteca Comunale via Tito Speri Indirizzo N.2 N.2 Servizio “Spazio Famiglia” Tempo per in collaborazione con il Servizio le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22 Asilo Nido Spazio Mamme NOGARA NEGRAR MOZZECANE Servizio Nido Integrato “Il Batuffolo” Asilo Nido Privato Convenzionato Comune Tipologia Servizio Tel. Tel. 045 60 00 504 045 75 00 143 045 60 11 666 Arbizzano Tel. 045 60 11 731-2 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 600 03 28 Azalea Cooperativa Sociale, via Brunelleschi, 3/b, Tel. 045 57 53 88 34 00 74 77 41 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Tel. 0442 88 718 Quaderni Località Ufficio Istruzione, via Falcone Borsellino 1 Tel. 0442 51 33 11 Ufficio Scuola Tel. 045 60 11 666 Ufficio Scuola Tel. 045 60 11 666 Assistente Sociale - Tel. 045 63 35 808 Educatore - Tel. 045 63 35 810 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 91 PESCANTINA PASTRENGO PALÙ OPPEANO Nido Privato Convenzionato di Prossima Apertura Tagesmutter “Non Solo Nido” Tempo per Mer/Gio, Dalle 16.00 Alle 18.00 le Famiglie “Non Solo Nido” Mer/Gio, dalle 9.15 alle 11.15 N.4 Asilo Nido Asilo Nido “Rosa Pesco” Arcè Vallese Località via Ospedaletto via Primavera via Siedile via Monte Pastello Ospedaletto Pescantina Balconi Ospedaletto c/o Area San Giuseppe Ospedaletto c/o Asilo Nido “Rosa Pesco” via Pozze, 4 c/o Scuola dell’infanzia di Pastrengo via S. Gaetano, 4 “Non Solo Nido” per Bambini Tempo per 0-3 anni, Organizzato dal Comune le Famiglie in Collaborazione con Ulss 22 via Bassa via S.marco N. 2 Via Roma, 10 via Lino Lovo, 21 Indirizzo Asilo Nido “Casa delle Farfalle” Servizio Asilo Nido Mondo Incantato Tagesmutter Asilo Nido Comune Tipologia Servizio Azalea Cooperativa Sociale via Brunelleschi, 3/b, Tel. 045 57 53 88 34 00 74 77 41 Tel. 045 71 52 827 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 67 64 269 Tel. 045 60 70 199 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Tel. 045 71 34 485 Tel. Ufficio ragioneria, via Roma 29 Tel. 045 60 700 21 Ufficio Educatrice c/o Municipio Tel. 045 67 78 804 Ufficio Assistenza c/o Municipio Tel. 045 67 78 807 per Informazione Anche Sui Nidi Privati: Servizio Educativo Territoriale Tel. 045 67 64 269 [email protected] Asilonido “Rosa Pesco”, Tel. 045 71 52 827 [email protected] per Informazione Anche Sui Nidi Privati: Servizio Educativo Territoriale Tel. 045 67 64 269 [email protected] Asilonido “Rosa Pesco”, Tel. 045 71 52 827 [email protected] Ufficio Comunale, Piazza Altichieri 1 - Tel. 045 71 39 218 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 92 POVEGLIANO VERONESE PESCHIERA DEL GARDA Tagesmutter Spazio Mamme Asilo Nido Tagesmutter c/o Asilo Nido Comunale via Tartaro via Garibaldi “L’isola Che C’è” Sabato Mattina N. 2 Asilo Nido Comunale “L’aquilone” via D. Alighieri, 2 via Marzan “Il Fiocco” per Mamme con Bimbi 0-9 Mesi N. 1 Spazio Mamme Indirizzo via Marzan Servizio Tempo per “Genitori e Bambini 0-3 Anni” le Famiglie in Collaborazione con Ulss 22 Comune Tipologia Servizio Località Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Azalea Cooperativa Sociale, via Brunelleschi, 3/b, Tel. 045 57 53 88 329 86 03 085 Ostetrica Tel. 045 75 51 987 Azalea Cooperativa Sociale, via Brunelleschi, 3/b, Tel. 045 57 53 88 34 00 74 77 41 Tel. 045 79 71 407 Educatrice Tel. 045 755 34 94 Tel. Servizio Educativo Territoriale Tel. 045 63 34 156 Uff. Servizi Sociali Tel. 045 63 34 126 Servizio Educativo Territoriale Tel. 045 63 34 156 Uff. Servizi Sociali Tel. 045 63 34 126 Servizi Sociali via Milano Tel. 045 75 53 494 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 93 ROVERÈ VERONESE ROVERCHIARA RONCO ALL’ADIGE RONCÀ RIVOLI VERONESE PRESSANA Tagesmutter N. 1 Nido Integrato “Raggio di Sole” Asilo Nido Privato Convenzionato Tagesmutter N. 1 Nido Integrato Asilo Nido “Il Giardino Fiorito” Servizio “Spazio Famiglia” Tempo per in Collaborazione con il Servizio le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22 via Garonzi c/o Scuola dell’infanzia “Divina Provvidenza” Piazza IV Novembre 41 via Prandi c/o Scuola D’infanzia “Maria Immacolata”, Piazza G. Marconi, 8 Piazza Garibaldi 2 Spazio Mamme “Spazio Mamme” Indirizzo via D.chiesa, 13 Servizio Asilo Nido Asilo Nido Minimo “Il Girotondo” Comune Tipologia Servizio Località Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 Tel. 045 66 00 406 Tel. 045 74 60 221 per Informazioni: Emanuela Tel. 347 49 36 856 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 72 81 166 Tel. 0442 87 713 Tel. Ufficio Segreteria Piazza Roma 1 Tel. 045 66 08 226 Comune di Roverchiara, via Vittorio Veneto, 7 Tel. 0442 68 90 14, Int. 7 Comune di Roverè V.se P.zza V. Emanuele 12 Tel. 045 65 18 005 Ufficio Servizi Sociali Piazza Napoleone I, 3 Tel. 045 72 81 166 - Fax 045 72 81 114 [email protected] Comune di Roncà Tel. 045 74 60 017 Ufficio Segreteria Tel. 0442 84 333 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 94 SAN GIOVANNI ILARIONE SAN BONIFACIO SALIZZOLE ROVEREDO DI GUÀ Servizio Tagesmutter Spazio Mamme Asilo Nido N.1 Spazio Mamme Aperto il Lunedì e il Venerdì dalle 15.00 alle 17.00 Nido Integrato “S. Maria Bertilla Boscardin” - Privato Convenzionale Nido Integrato “Il Sole” Privato Convenzionale Asilo Nido Comunale Nido Integrato “Nuvoletta” Asilo Nido Privato Convenzionato Comune Tipologia Servizio c/o Scuola dell’infanzia “Cav. Caucchiolo” via P. Veronese, 1 c/o O.a.s.i. Scuola dell’infanzia “Paolo Crosara” via G.mazzini 1 c/o Centro “La Salute” 1° Piano Centro Commerciale via U. Foscolo via Maestri del Lavoro c/o Scuola dell’infanzia “San Giuseppe” via G. Rossini, 1 via Sandri Indirizzo Prova Località per Informazioni Eleonora Piasentin, Tel. 045 76 10 159 349 00 76 094 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Tel. 045 76 11 659 Tel. 045 76 12 608 Tel. 045 61 02 556 Tel. 045 71 01 256 Tel. Assistente Sociale c/o Comune - Piazza A.moro, 5 Tel. 045 65 50 444 - Fax 045 65 50 533 Servizi Sociali via Ospedale 32 - Tel. 045 76 13 842 Servizio Pubblica Istruzione Piazza Costituzione 4 Tel. 045 61 32 624/5 Servizi Sociali via Ospedale 32 - Tel. 045 76 13 842 Comune, via Dante Alighieri, 10 Tel. 0442 86 014 / 86 056 [email protected] Ufficio Istruzione Piazza Castello, 1 Tel. 045 71 00 013 Servizio Pubblica Istruzione Piazza Costituzione 4 Tel. 045 61 32 624/5 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 95 SAN GIOVANNI LUPATOTO Asilo Nido Comunale “Sabin - Lupetto dei Bimbi” Servizio Tagesmutter Spazio Mamme Spazio Mamma accoglie le mamme con i loro bambini il mercoledì mattina N. 4 Nido Integrato “Nuvoletta Celeste” Asilo Nido Privato Convenzionato Nido Integrato “Gesù Bambino” Privato Convenzionato Comune Tipologia Servizio via Verdi via Pacinotti via Div. Alpina Tridentina via Verona Ostetrica ed educatrice, Tel. 045 82 99 858 045 82 99 823 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Tel. 045 87 30 238 c/o Scuola dell’infanzia Raldon “Gesù Bambino” via Speranza, 3 c/o Distretto Sanitario via Belluno, 14 Tel. 045 82 90 212 Tel. Tel. 045 54 98 23 Località Via R. Simoni, 6 Via Monte Ortigara, 20 Indirizzo Ufficio scuola Tel. 045 82 90 203 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 96 SAN PIETRO IN CARIANO SAN PIETRO DI MORUBIO SAN MAURO DI SALINE SAN MARTINO BUON ALBERGO via Omero Speri Asilo Nido Comunale Asilo Nido Località Tel. San Floriano Tel. 045 77 02 908 Tel. 045 71 44 383 Cooperativa Cultura e Valori, via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Via Manzoni, 13 Tel. 045 87 99 210 c/o Scuola dell’infanzia Marcellise Tel. 045 87 40 263 “Sacro Cuore” via Mezzavilla, 2 c/o Scuola dell’infanzia Mambrotta Tel 045 88 20 121 “Don Luigi Grigolini” via Mambrotta, 1/A via Vittorio Veneto Azalea Piazza Popolo Cooperativa Sociale, via C. Cantine Sterzi via Brunelleschi, 3/b Tel. 045 57 53 88 329 86 03 085 Indirizzo via A. Gobetti, 1 N. 3 Nido Integrato “Primo Volo” privato convenzionato Asilo Nido “C. Collodi” Nido Integrato “Valle Fiorita” privato convenzionato Servizio Nido Integrato “Don G. Fattori” Asilo Nido Privato Convenzionato Tagesmutter Asilo Nido Comune Tipologia Servizio Ufficio Segreteria via Motta, 2 Tel. 045 69 69 000 Settore Pubblica Istruzione c/o Municipio, via Chopin, 3 Tel. 045 68 32 119 Ufficio Comune Tel. 045 78 40 009 Istituzione per i servizi al cittadino via XX Settembre, 49 Ufficio Istruzione Tel. 045 88 74 224 - 88 74 234 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 97 Tagesmutter N. 1 Servizio via Ludlow Indirizzo “Spazio famiglia”- incontri per Tempo per genitori e bambini 1-3 anni le Famiglie organizzato dal servizio socioeducativo territoriale - ulss 22 SANT’ Tagesmutter AMBROGIO DI VALPOLICELLA N. 2 Nido Integrato Asilo Nido privato convenzionato via G. Albertini c/o Scuola dell’infanzia “Don Ulisse Bertoldi”, via Marconi, 25 “Spazio Famiglia” Tempo per organizzato dal Servizio le Famiglie Socio-Educativo Territoriale Ulss 22 Progetto per Mamme e Bambini 1-3 c/o Scuola dell’infanzia Spazio SAN ZENO DI Anni “L’incontro Piccoli e Grandi” “Regina Pacis” Mamme MONTAGNA via Zanetti 8 Nido Integrato Comunale via Mazzini, 44 “Raggio di Sole” SANGUINETTO Asilo Nido SAN PIETRO IN CARIANO Comune Tipologia Servizio Località Azalea Cooperativa Sociale via Brunelleschi, 3/b Tel. 045 57 53 88 329 86 03 085 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 68 32 661-2 Tel. 045 68 61 415 Tel. 0442 36 52 18 Fax 0442 36 52 18 Azalea Cooperativa Sociale, via Brunelleschi, 3/b Tel. 045 57 53 88 329 86 03 085 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 68 32 118 Tel. 045 72 85 013 Tel. Uffici Servizi Scolastici via Interno Castello 2 Tel. 0442 81 066 / 0442 81 036 [email protected] Educatrice territoriale c/o sede municipale Tel. 045 68 32 662 Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 72 85 017 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 98 SOAVE SELVA DI PROGNO SANT’ANNA D’ALFAEDO SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA Servizio Indirizzo via Vezzard c/o Scuola dell’infanzia via Verdi 1 Spazio Mamme Spazio Mamme, aperto il Mercoledì Temporaneamente c/o dalle 16.30 alle 19.00 Palazzo Vescovile di Monteforte di Alpone Nido Integrato “Il Castello Incantato” c/o Scuola dell’infanzia Privato Convenzionato “Principe di Napoli”, Asilo Nido via G. Camuzzoni, 17 Tagesmutter “Spazio Famiglia” organizzato dal Tempo per Servizio Socio-Educativo le Famiglie Territoriale - Ulss 22 N. 1 Corso sul massaggio 0-8 mesi con c/o centro diurno l’ostetrica del distretto di domegliara anziani Spazio v.le Rimembranza 6, Mamme Sant’Ambrogio di Valpolicella Nido Integrato c/o Scuola dell’infanzia Privato Convenzionato “Don G. Benedetti” Asilo Nido Piazza Emanuele, 6 Comune Tipologia Servizio Località per Informazioni: Sara Tel. 348 92 30 494 Tel. 045 76 80 115 Ufficio Comune Piazza Prof B.g. Cappelletti 1 Tel. 045 78 47 010 - Fax 045 78 47 133 Ufficio Servizi Sociali via G. Camuzzoni 8 Tel. 045 76 80 777 - Fax 045 61 90 200 [email protected] Educatore c/o Comune via Roma 4 Tel. 045 75 32 502 Tel. 045 75 32 527 Servizio Socio-Educativo Tel. 045 75 32 502 Cooperativa Cultura e Valori via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Educatrice territoriale c/o sede municipale Tel. 045 68 32 662 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia Distretto sanitario Tel. 045 68 64 213 Tel. 99 SORGÀ SONA SOMMACAMPAGNA Asilo Nido “Il Gelso di Anna” Servizio c/o Scuola dell’infanzia “Divina Provvidenza”, via XXIV Giugno, 11 c/o Scuola dell’infanzia “Ad Onore Degli Eroi” via Roma, 110 via C. Giacobazzi, 3 Indirizzo c/o Asilo Nido “Sull’arcobaleno” via Carducci 10/a via G. Carducci 10/a Tempo per le Famiglie “Non Solo Nido” - Servizio c/o Scuola dell’infanzia Socio-Educativo Territoriale Ulss 22 “Cav. A. Girelli” via Cav. Girelli 32 “Non Solo Nido”- Servizio SocioEducativo Territoriale Ulss 22 “Sull’arcobaleno” - Nido Privato Asilo Nido Convenzionato Non Solo Nido via C. Giacobazzi, 3 “Il Gelso di Anna”- Servizio Tempo per Socio-Educativo Territoriale Ulss 22 le Famiglie Non Solo Nido via Scuole Centro Sociale-- Servizio SocioEducativo Territoriale Ulss 22 Nido Integrato “Lo Scricciolo” Privato Convenzionato Nido Integrato “Nido Dei Sogni” Asilo Nido Privato Convenzionato Comune Tipologia Servizio Tel. 045 89 71 359 Tel. 045 89 71 359 Tel. 045 51 60 80 Tel. 045 85 80 133 Tel. 045 89 61 415 Fax 045 89 61 415 Tel. Palazzolo Tel. 045 60 80 155 Lugagnano Tel. 045 98 49 33 Lugagnano Tel. 045 98 49 33 Caselle Custoza Caselle Località Ufficio Assistente Sociale Tel. 045 73 70 000 Servizio Socio-Educativo Territoriale via Roma 23 Tel. 045 60 80 155 Servizi Sociali - Piazza Carlo Alberto, 1 Tel. 045 89 71 351-2 Servizio Educativo Territoriale Tel. 045 89 71 359 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 100 VALEGGIO SUL MINCIO TREVENZUOLO TREGNAGO TERRAZZO Lac. Vanoni Remelli, 56 Tagesmutter Spazio Mamme N.1 Spazio 1-3 Anni c/o Asilo Nido “Gatto Nando” via Degli Alpini 3 via dell’artigianato Servizio “Spazio Famiglia” in c/o Asilo Nido Tempo per Collaborazione con Il Servizio Socio- “Gli Gnomi” Loc. Vanoni Remelli, 56 le Famiglie Educativo dell’Ulss 22 Asilo Nido Asilo Nido “Gli Gnomi” “Spazio 0-3”, Servizi Sociali dell’unione Veronese Tartaro Tione Asilo Nido “Gatto Nando” in Fase di Progettazione via Degli Alpini, 3 c/o Asilo Nido Tutti I Lunedì Ore 16,00-18,00 Tempo per le Famiglie Spazio Mamme Tempo per le Famiglie Indirizzo via G. F. dalle Spade Servizio Asilo Nido Comunale Asilo Nido “La Casa di Fischianebbia” Comune Tipologia Servizio Vanoni Remelli Località per Informazioni Anche Sui Nidi Privati Ufficio Segreteria, Piazzale della Vittoria, 1 Tel. 0442 94 013 Ufficio Segreteria - Tel. 045 65 08 630 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia Azalea Cooperativa Sociale, via Brunelleschi, 3/b, Tel. 045 57 53 88 329 86 03 085 Tel. 045 79 65 149; Servizio Socio-Educativo Tel. 045 63 39 816 Tel. 045 79 52 210 Uff. Scuola - Tel. 045 63 39 855 Uff. Educatrice - Tel. 045 63 39 838 Tel. 045 79 25 368 / 69 Ufficio Segreteria Tel. 045 73 50 018 045 79 52 210 Uff. Scuola - Tel. 045 63 39 855 Uff. Educatrice - Tel. 045 63 39 838 045 79 65 149 Tel. 045 65 08 469 Tel. 101 VERONA Asilo Nido Comune Tipologia Servizio Circoscrizione Veronetta 2^ 045 91 85 39 via Castel San Felice, 36 Asilo Nido “Del Sole” Colombare Circoscrizione San Bernardino 1^ 045 80 00 170 Circoscrizione via dell’Artigliere, 1 Mazza 1^ 045 80 79 672 rcoscrizione 1^ 045 80 00 824 045 80 044 41 Baby Ateneo - Nido Privato Convenzionato Asilo Nido Aziendale “La Piuma” Circoscrizione 1^ P.ta Vescovo 045 59 66 97 045 80 07 167 Tel. via Pisacane, 6 via Bertoni, 6 Asilo Nido “Pollicino 2” Circoscrizione 1^ Circoscrizione 1^ Località Asilo Nido “La Fiaba” Vicolo Vetri, 15 Asilo Nido “Pollicino 1” Indirizzo P.za S. Maria in Organo, 1 Vicolo Madonnina, 10 Garbini Colomiatti Servizio Ufficio Istruzione, via Bertoni 4: Centralino, Tel. 045 80 79 611 Rette, Tel. 045 8079633/57 Coordinam. Pedagocico, Tel. 045 8079631/ 39/ 75 [email protected] Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 102 VERONA via Milani, 14 via Trapani, 14 via Don Sturzo, 16 “Lo Scarabocchio” Nido Privato Convenzionato Asilo Nido “L’albero Verde” Asilo Nido “Il Girasole” via Puglie, 22 via Prima Traversa Spianà, 2 via Salita S. Lucia, 21 via Bacchiglione, 12 “A. Provolo” Nido Privato Convenzionato “La Perla” Nido Privato Convenzionato Asilo Nido “La Filastrocca” Asilo Nido “Il Cucciolo” via San Euprepio, 2 via Carso, 13 Indirizzo Asilo Nido “Paese della Fantasia” Servizio Asilo Nido Asilo Nido “Il Quadrifoglio” Comune Tipologia Servizio 045 91 83 15 Tel. 045 89 03 100 045 56 55 48 045 81 02 898 Golosine Circoscrizione S. Lucia 4^ Circoscrizione Stadio 4^ Circoscrizione Chievo 3^ Circoscrizione 045 58 16 84 045 86 20 757 045 81 04 952 S. Massimo 3^ 045 56 20 25 Circoscrizione Stadio 3^ Circoscrizione B. Nuovo 3^ Circoscrizione Parona 3^ Circoscrizione Pindemonte 2^ 045 94 25 12 Circoscrizione 2^ Località Ufficio Istruzione, via Bertoni 4: Centralino, Tel. 045 80 79 611 Rette, Tel. 045 8079633/57 Coordinam. Pedagocico, Tel. 045 8079631/ 39/ 75 [email protected] Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 103 VERONA Asilo Nido Comune Tipologia Servizio via Gallizioli, 4 via Turandot, 4s Asilo Nido “Piccolo Principe” Asilo Nido “L’aquilone 1” via Casorati, 45 via Giove, 5 Asilo Nido “Il Fiordaliso” Asilo Nido “L’arcobaleno” via Teodolinda, 3 Asilo Nido “Il Maggiociondolo” via Luzzati, 2 via Pestrino, 7 Asil Nido “Pestrino” Asilo Nido “L’aquilone 2” via Centro, 207 Indirizzo Asilo Nido “La Coccinella” Servizio 045 9767 00 045 84 00 464 045 54 03 68 045 82 02 808 045 50 32 12 045 50 04 04 Tel. S. Michele Circoscrizione Croce Nord 7^ 045 97 23 87 Circoscrizione Banchette 6^ 045 52 30 36 Circoscrizione Vincenti 6^ Circoscrizione Sacra Famiglia 6^ Circoscrizione Borgo 1° Maggio 5^ Circoscrizione B. Roma 5^ Circoscrizione B. Roma 5^ Circoscrizione 5^ Località Ufficio Istruzione, via Bertoni 4: Centralino, Tel. 045 80 79 611 Rette, Tel. 045 8079633/57 Coordinam. Pedagocico, Tel. 045 8079631/ 39/ 75 [email protected] Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 104 VERONA via Belvedere, 123 via Ponte Florio, 8 c/o Centro Polifunzionale Saval, via Marin Falier 79 via Colonnello Fasoli, 1 Asilo Nido “Bruco Felice” Asilo Nido “Il Girotondo” “Il Bocciolo” Tagesmutter via Liberale da Verona via Cà di Cozzi via Belvedere via Salieri N. 1 Centro Storico N.2 Valdonega N.1 S.lucia N.1 Borgo Venezia N. 1 Parona via Berardi, 9 via De Ambrogi, 2 via Marconcini 3 Indirizzo Porto San Pancrazio Servizio Tempo per Cadidavid le Famiglie Chievo Porto San Pancrazio “La Casetta Del Porto” N. 9 Asilo Nido Comune Tipologia Servizio 045 532724 045 52 12 60 Tel. Chievo Porto San Pancrazio Cooperativa Cultura e Valori via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 Azalea Cooperativa Sociale, via Brunelleschi, 3/b Tel. 045 57 53 88 329 86 03 085 045 81 03 144 045 52 52 43 Cadidavid 045 54 00 15 Ponte Florio Saval 045 81 02 182 Circoscrizione San Felice 8^ 045 8840662 Circoscrizione P.to San Pancrazio 8^ Circoscrizione 7^ Località Ufficio Istruzione, via Bertoni 4: Centralino, Tel. 045 80 79 611 Rette, Tel. 045 8079633/57 Coordinam. Pedagocico, Tel. 045 8079631/ 39/ 75 [email protected] Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 105 VIGASIO VESTENANOVA VERONELLA VERONA N. 9 Servizio Tempo per in Fase di Progettazione le Famiglie in Fase di Progettazione Spazio Mamme Nido Integrato Asilo Nido Privato Convenzionato Spazio Mamme “Spazio Mamme con Cucciolo 0-12 Mesi Appresso”. Incontri Gratuiti Il Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il Servizio offre inoltre: visite domiciliari su richiesta, reperibilità telefonica, corsi di massaggio infantile. Nido Integrato Asilo Nido Privato Convenzionato Tagesmutter Comune Tipologia Servizio c/o Scuola d’infanzia “Don Gedeone Massaggia” - via Asilo, 7 c/o Scuola d’infanzia “Bambino Gesù” via Ottavia Fontana, 14 c/o Palestra Comunale di via Lavagnoli, 15 Indirizzo Località per Informazioni: Graziella Tel. 340 12 35 595 Tel. 0442 47 037 Cooperativa Le Isole di Peter Pan Lungadige Catena, 5 Tel. 045 80 09 116 339 24 07 758 Tel. Ufficio Assistente Sociale, Piazza Roma 1 Tel. 045 65 64 017 - Fax 045 74 70 566 Servizi Sociali Tel. 045 73 63 700 / 220 Ufficio Istruzione, via Bertoni 4: Centralino, Tel. 045 80 79 611 Rette, Tel. 045 8079633/57 Coordinam. Pedagocico, Tel. 045 8079631/ 39/ 75 [email protected] Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 106 ZEVIO VILLAFRANCA DI VERONA Corso A. Fraccaroli, 70 Indirizzo Nido Integrato “Luigi Stella Mariotto” Nido Integrato “Don G.cordioli” Nido Integrato “Il Batuffolo” Rosegaferro via Borgo Milano, 22 Volon Alpo Quaderni Località c/o Scuola d’infanzia “Ebe e Aleardo Franchini” via Tito Speri, 17 via C. Alberto, 16 Asilo Nido Minimo Comunale Corso G. Garibaldi, 24 “Piccolo Mondo” Asilo Nido Comunale “Il Girotondo” Corso G. Garibaldi, 24 Nido Integrato “Raggio di Sole” Servizio Spazio 0-1 Anno “Ambarabacciciccoco” - Comunale, Gestito dalla Cooperativa “L’Albero” Spazio 1-3 Anni Tempo per “Insieme Si Cresce” - Comunale, le Famiglie Gestito dalla Cooperativa “L’Albero” in Collaborazione con Ulss 22 Asilo Nido Comunale via Ponte Perez, 2 “Il Castello Incantato” Asilo Nido Centro Infanzia “Il Sole Bambino” c/o Arcobaleno Coop. Privato Convenzionato Sociale A.r.l., Piazza della Repubblica, 2 Spazio Mamme Asilo Nido VILLA Asilo Nido BARTOLOMEA Comune Tipologia Servizio Servizio Socio-Educativo Tel. 045 63 39 816 Tel. 0442 65 81 38 Tel. Ufficio Servizi Sociali, via Ponte Perez 2 Tel. 045 60 68 401 [email protected] Comune di Villa Bartolomea Corso Fraccaroli, 70 - Assistente Sociale Tel. 0442 65 99 40 Ufficio Comunale “Politiche Giovanili” C.so Garibaldi 24 Tel. 045 63 39 138 - 182 Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 107 ZIMELLA ZEVIO Asilo Nido Tagesmutter Spazio Mamme Comune Tipologia Servizio Nido Integrato Privato Convenzionato N. 3 Località Tel. per Informazioni: Laura Vaccai Tel. 045 78 51 107 via San Giovanni Bosco Zevio Cooperativa via Manzoni Campagnola Cultura e Valori, via Dottori S.maria via Bramante 15, VR Tel. 393 36 45 071 045 81 87 924 c/o Scuola d’infanzia Volpino Tel. 0442 49 0 100 “S.m. Maddalena”, via Borgoletto 3 Indirizzo Spazio Mamme, aperto ogni Giovedì c/o Asilo Nido dalle 9.30 alle 12.00 “Il Castello Incantato” Servizio Ufficio S. Stefano di Zimella Tel. 0442 49 00 11 - 0442 49 90 57 Ufficio Assistente Sociale Tel. 0442 49 90 07 Ufficio Servizi Sociali, via Ponte Perez 2 Tel. 045 60 68 401 [email protected] Uffici Comunali per Informazioni Sui Servizi Alla Prima Infanzia 108 7. A CHI RIVOLGERSI 7.1 Per informazioni sui congedi e sulla normativa di tutela del rapporto di lavoro PATRONATI: svolgono attività di informazione, consulenza sui congedi legati alla maternità e alla paternità e tutela dei diritti previdenziali, sociali, assistenziali. Patronato INCA CGIL: Sedi: Bovolone, Via G. Garibaldi, 48 - Tel. 045 71 01 020 Caprino Veronese, via Sandri 36 - Tel. 045 72 42 247 Cerea, Via Dante Alighieri 1/b - Tel. 0442 32 04 38 Isola Della Scala, Piazza N. Sauro 20 - Tel. 045 73 02 055 Legnago, Piazza S. Rocco, 1 - Tel. 0442 60 16 55 NogaraVia Falcone e Borsellino 54 (ex via Roma) - Tel. 0442 88 993 Ronco All’AdigeVia XX Settembre 59 - Tel. 045 66 15 404 S.Martino B.A, Via Venezia 2 - Tel. 045 99 42 93 San Bonifacio, Corso Venezia - Tel. 045 76 12 555 San Giovanni Lupatoto, Via A. Volta 39 - Tel. 045 87 78 677 Verona, Via Luigi Settembrini 6 - Tel. 045 86 74 629 Villafranca, Via Messedaglia 92/a - Tel. 045 63 00 962 Patronato INAS CISL: Sedi: Bovolone, Via Duomo 6 - Tel. 045 69 00 200 Bussolengo, Via Mazzini 71 - Tel. 045 71 57 377 Caprino Veronese, Piazza Stringa 29 - Tel. 045 62 30 178 Cologna Veneta, Via Antonio Papesso 42 - Tel. 0442 84 988 Domegliara, c/o Centro Direzionale e Commerciale,Via Spagnole (Scala A) - Tel. 045 68 62 280 Isola della Scala, Viale Rimembranze 39 - Tel. 045 73 02 547 109 Legnago, Via Duomo 20 - Tel. 0442 21 425 Nogara, Via Roma 53 - Tel. 0442 88 468 San Bonifacio, Via Camporosolo (fronte Poste) - Tel. 045 6102600 6102601 San Giovanni Ilarione, Centro Anziani, presso il Campo sportivo San Giovanni Lupatoto, piazza Umberto I 26 - Tel. 045 54 83 555 Verona, Lung. Galtarossa 22 - Tel. 045 80 96 030/1/2 Villafranca, Via Messedaglia 194/c - Tel. 045 63 02 833 Patronato ITAL UIL: Sedi: Bussolengo, Via Roma, 55 - Tel. 045 67 02 666 Bovolone (uff. di recapito), Vicolo Paradiso, 1 Domegliara (uff. di recapito), Via Valpolicella, 33 - ex ENAL Isola della Scala, Via Cavour, 9 - Tel. 045 73 00 472 Legnago (uff. di recapito), Via Massari, 46 - Tel. 0442 60 29 56 San Bonifacio, Via Ospedale Vecchio, 6/A - Tel. 045 61 02 525 Verona, Via Giolfino n° 10 - Tel. 045 8873117 Fax 045 534155 Villafranca, Corso Garibaldi, 57 - Tel. 045 63 00 333 Patronato ACLI: Sede provinciale: Verona, Via Interrato Acqua Morta, 22 - Tel. 045 80 65 531 Numero Verde 800.74.00.44, per avere informazioni sui servizi, le sedi sul territorio della provincia e gli orari dei servizi. Patronato EPACA: è il patronato costituito dalla Confederazione Nazionale Coldiretti. Sede provinciale: Verona, Via Locatelli, 1 - Tel. 045 86 78 232 / 86 78 231. Ha molti uffici di zona in Provincia. Sportello Maternità e Paternità CISL Verona: c/o CISL, Lungadige Galtarossa 22, Verona - Tel. 045 8096034 - 8096030. È attivo tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. Offre gratuitamente informazioni sui congedi legati alla maternità e pa- 110 ternità e sulla tutela del rapporto di lavoro. Il servizio fornisce anche l’assistenza per la compilazione e la presentazione della modulistica necessaria per ottenere le indennità previste. Sportello Maternità e Paternità promosso da INAS e COORDINAMENTO DONNE CISL NAZIONALE: è attivo tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 - si può contattare telefonando al n. 06/84 43 83 59, oppure inviando una e-mail con la propria richiesta di informazioni a: [email protected] Consigliera di parità della Provincia di Verona, (v. spazio dedicato) c/o Provincia di Verona - Settore Lavoro, Via delle Franceschine, 10 - Tel. 045 92 88 885 - e-mail: [email protected] Si può rivolgere alla Consigliera di parità: chi vuole avere informazioni in merito ai propri diritti di lavoratrice/ ore e in riferimento alla normativa vigente in materia di lavoro e di pari opportunità; chi ritiene di essere vittima di discriminazione legata al genere per quanto riguarda accesso al lavoro, percorsi di carriera, maternità e formazione; chi è vittima di molestie sessuali. Servizio “Spazio Concilia-azioni”: servizio di informazione e consulenza per l’accesso ai finanziamenti e l’avvio di interventi di riorganizzazione del lavoro per una migliore conciliazione lavoro-famiglia. Sede: c/o Consigliera di Parità della Provincia di Verona, Tel. 045 92 88 885 - 347 92 27 891 Direzione Provinciale del Lavoro, Via Filopanti n° 3, Verona - Tel. 045 80 92 711 INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Cesare Battisti n° 19, Verona 37122 - Tel. 045 93 81 11 SPISAL, Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, Palazzo della Sanità, Via Salvo D’Acquisto 7, Verona, Tel. 045 - 807 50 17; Ambulatorio di Medicina del lavoro: Orario: Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 8.00-12.00. Per informazioni e appuntamenti: Tel. 045 807 59 23. 111 7.2 Per informazioni e assistenza sanitaria e psicologica durante la gravidanza e dopo la nascita Consultori e centri di sostegno alla genitorialità Il CONSULTORIO FAMILIARE mette a disposizione delle famiglie, delle coppie e dei singoli consulenza e aiuto rispetto a problematiche sociali, psicologiche, ginecologiche, sessuali, relazionali, educative e legali. Consultori familiari ULSS 20 - Verona Direzione e Segreteria dei Consultori Familiari: Corso Porta Palio 30 - Tel. 045 9287111 - 045 9287017 - 045 9287018 Sedi: Verona, Consultorio Familiare n.1, Via Poloni 1 - Tel. 045 596384 Verona, Consultorio Familiare n.2, Via Zagata 2 - Tel. 045 532588 trasferito in Via del Capitel 22 - Tel. 045 8787797-8 Verona, Consultorio Familiare n.3, Via Volturno 20 - Tel. 045 501583 Verona, Consultorio familiare n.4, Via Siracusa 4 - Tel. 045 576059 Quinto, Consultorio Familiare n.5, Via Valpantena 85/c - Tel. 045 8700866 trasferito in Via del Capitel 22 - Tel. 045 8787797-8 Tregnago, Consultorio Familiare n.6, Via Massalongo 24 - Tel. 045 7808450 San Bonifacio, Consultorio Familiare n.7, Via Sorte 68 - Tel. 045 7611375 Cologna Veneta, Consultorio Familiare n.8, Via Papesso 41 - Tel. 0442 85441 S.G. Lupatoto, Consultorio Familiare n.9, Via Belluno 14 - Tel. 045 8299858 - Interventi a tutela della salute della donna e del nascituro: gravidanza, puerperio, sostegno alla genitorialità nel primo anno di vita. - Interventi al fine di promuovere o prevenire la gravidanza: contraccezione, prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza, consulenza ed assistenza in caso di I.V.G. nei modi previsti dalla legge. - Interventi di consulenza e presa in carico relativamente a problemi determinati da relazioni familiari difficili, da problemi di coppia, da difficoltà affettive, consulenza e terapia psicologica, consulenza e presa in carico sociale, consulenza legale. 112 - Centro Adozioni: Sede: Consultorio Familiare n. 1. L’equipe del Centro Adozioni, formata da assistenti sociali, psicologi ed educatori accompagna i genitori adottivi sia nel periodo che precede l’adozione sia nel periodo successivo all’arrivo del/della bambino/a. - Spazio Donna Immigrata: Sede: Consultorio Familiare n. 1. Lo Spazio Donna Immigrata rappresenta l’opportunità per le donne che provengono da altri Paesi, in particolari situazioni di difficoltà ed emarginazione, di ottenere un aiuto per affrontare le problematiche nell’ambito della tutela della gravidanza, nel controllo delle nascite e dell’inserimento sociale, nel pieno riconoscimento dei diritti di ognuno/a. Servizi offerti: mediazione linguistico culturale; consulenza medica in ambito ostetrico e ginecologico. Consultori familiari ULSS 21 - Legnago Legnago, Via Ragazzi del ‘99 - Tel. 0442 637529 - 637530 - 637532 Nogara, Via Raffa c/o Ospedale - Tel. 0442 537713 - 537831 Bovolone, Via Angelo Cappa - Tel. 045 6999653 - 6999652 Zevio, Via Chiarenzi c/o Ospedale - Tel. 045 6068229 Cerea, Via G. Marconi 5 - Tel. 0442 30155 Servizi: Affidamento e adozione, Assistenza puerperale a domicilio, Consulenza legale, Consulenze al singolo e alla coppia, Corsi di preparazione al parto, Promozione per l’inserimento scolastico e sociale dei portatori di handicap, I.v.g., Pediatra di base-scelta, Visite ginecologiche. Consultori familiari ULSS 22 - Bussolengo Bussolengo, Consultorio familiare, Via Ospedale 28 - Assistente sociale, Tel. 045 6712 649 - Psicologo, Tel. 045 67 12 647 - Ostetrico-ginecologico, Tel. 045 67 12 648 - Preparazione al parto, Tel. 045 67 12 648 - Preparazione al parto in acqua, Tel. 045 7553 491 Caprino Veronese, Via cappuccini c/o Ospedale - Assistente sociale e Psicologo, Tel. 045 62 07 222 - Ostetrico-ginecologico, Tel. 045 62 07 283 - Preparazione al parto, Tel. 045 62 07 283 Domegliara, Via Stazione 7, c/o Distretto - Psicologo e Assistente sociale, Tel. 045 68 64 207 Villafranca, Corso Vittorio Emanuele II, 169, c/o Distretto - Assistente sociale e Psicologo, Tel. 045 63 38 476 - Ostetrico-ginecologico, Tel. 045 63 38 478 - Preparazione al parto in acqua, Tel. 045 63 38 478 113 A.I.E.D. Verona, Consultorio familiare, Via Tito Speri 7, Verona - Tel. 045 80 13 043 Servizi: Ostetricia, Ginecologia, Citologia, Senologia, Menopausa, Contraccezione, Psicoterapia, Gruppi pre o post partum, Corsi di educazione sessuale, Consulenze legali e sociali, IVG Consultorio Familiare Verona Nord, Via Bresciani 2, Verona - Tel. 045 83 40 074 Consultorio prematrimoniale e matrimoniale di Verona, Piazza Vescovado 5, Verona, Tel. 045 80 32 079 Consultorio familiare Verona Sud, Via Pier Fortunato Calvi 4/b, Verona (Tombetta) - Tel. 045 58 34 80 Consultorio Familiare c/o Sportello Donna del Comune di Verona in Piazzetta Scala n.2 (Galleria Fusodoro), aperto tutti i martedì in orario serale, dalle 17.00 alle 20.00. Info e contatti: Sportello Donna, Piazzetta Scala 2, Tel. 045-8094420 e 0458094417, Fax 045-8094444, e-mail: [email protected] IL MELOGRANO, Centro Informazione Maternità e Nascita, Via Castel S.Felice, 36 (parco delle Colombare) a Verona, Tel. 045 830 09 08; e-mail: [email protected];. internet: www.melograno.org. È un’associazione, con più di vent’anni di esperienza, che offre servizi alle donne e alle coppie durante la gravidanza, il parto, l’allattamento e nei primi anni di vita del/della bambino/a, in modo che possano vivere questi eventi con consapevolezza, nel rispetto della propria individualità e della propria cultura. Offre corsi di preparazione alla nascita, di ginnastica, rilassamento e respiro pre-parto, di massaggio del bambino, consulenze telefoniche, gruppi di auto-aiuto. Ha attivato il servizio “S.O.S. primi mesi” di sostegno telefonico alle mamme, rivolto anche ai papà, nei primi mesi di vita con un/una bambino/a: Tel. 333 8944875. Nascere in casa è un’associazione di ostetriche, per lo più libere professioniste, che lavorano secondo il principio della “continuità dell’assistenza” cioè si occupano della salute della donna dai primi mesi di gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. Sostengono la preferibilità del parto in casa, ritenendo questa una possibilità in più da offrire alla donna. L’importante è rispettare il diritto della futura mamma ad essere informata. Se siete interessate, rivolgetevi a: Gruppo Ostetriche, Via Torre 1, Dossobuono (Verona), Tel. 045 513711; oppure consultate il sito www.nascereacasa.it 114 Altro Sportello Donna, del Comune di Verona - Assessorato Pari Opportunità e Cultura delle Differenze, Piazzetta Scala 2 - Verona, Tel. 045 8094420 / 045 8094417 , e-mail: [email protected] Offre: informazioni relative ai servizi rivolti alle donne, ai servizi alla persona attivi sul territorio veronese nel campo del lavoro, della formazione, della salute e della vita sociale; sulle iniziative e sulle realtà che promuovono pari opportunità in Italia e in Europa; luogo di socialità e di incontro; sostegno e orientamento alle donne che vivono un momento di temporanea difficoltà. I servizi offerti sono gratuiti. Telefono Rosa, Via Santa Toscana, 1p, 37129 Verona - Tel./Fax 045 80 15 831- e-mail: [email protected] Il servizio si rivolge alle donne in difficoltà offrendo ascolto telefonico ed eventuale orientamento e consulenza legale e psicologica con consulenti esterni. Casa di Ramìa, Via Mazza 50 Tel. 045 80 32 573, e-mail: [email protected] Casa di Ramia è un luogo d’incontro delle donne, realizzata dal Comune di Verona - Assessorato alle Culture delle Differenze e inaugurata nel gennaio 2005. Casa di Ramia offre alle vecchie e nuove abitanti e alle studentesse un luogo per uscire dall’isolamento e inventare delle cose da fare insieme. È abitata da donne italiane e da donne straniere, ci offre l’occasione di rendere più ricca e articolata la nostra visione della realtà e di costruire una nuova socialità. All’interno di questo spazio si possono trovare libri bilingue, riviste, giochi dal mondo... ed è inoltre un luogo di scambio tra culture diverse, tra generazioni e associazioni e imprese di donne. Isthar, Associazione Mediazione Culturale, c/o Casa di Ramìa, Via N. Mazza 50, Verona- Tel. 045 80 32 573. L´Associazione Ishtar è nata con lo scopo di costituire un luogo di incontro, di conoscenza, di scambio e di elaborazione culturale tra donne appartenenti a culture diverse. Il fine che si propone è quello di fare emergere e rendere visibili le risorse creative delle donne migranti e arricchire il sapere e la comprensione del mondo alle donne italiane spesso coinvolte nel loro lavoro, nella cura degli anziani o per semplici relazioni di vicinato con donne migranti e con i loro figli. CESTIM Centro Studi Immigrazione onlus, Via S.Michele alla Porta 3 - 37121 Verona - Tel. 045 80 11 032 115 Centro Petra Spazio antiviolenza per donne, Tel. numero verde 800 39 27 22; e-mail: [email protected]. È un centro che offre ascolto, accoglienza, sostegno psicologico e consulenza legale alle donne vittime di violenza domestica, fisica e/o psicologica. Associazione La Famiglia c/o CISL Verona, Lung. Galtarossa 22, Verona - Tel. 045 80 96 030 Servizi: Servizio Maternità: attraverso lo Sportello Maternità e Paternità svolge consulenza e tutela dei diritti sui congedi parentali; Servizio Psicologico: attraverso psicologi convenzionati si occupa di psicoterapia della coppia e della famiglia intervenendo nelle situazioni di crisi tra i coniugi o tra genitori e figli; Mediazione familiare: interviene in caso di separazione per garantire i minori ed il diritto-dovere di essere genitori responsabili; Servizio legale: tramite legali convenzionati si occupa di Diritto di famiglia e Diritto dei minori, svolgendo consulenza e tutela legale in materia di separazione e divorzio, interdizione e inabilitazione, ricorsi avanti Tribunale dei minori, Tribunale Ordinario e Giudice Tutelare, consulenza in materia di convenzioni, contratti e accordi in sede familiare. Family in Provincia di Verona portale per la famiglia: www.familyinprovinciadiverona.it Sportello per la mediazione dei conflitti, Via del Pontiere 3a, Verona - Tel. 045 59 63 82; Fax 045 80 03 382. È un luogo in cui si può parlare liberamente della situazione di conflitto che si sta vivendo e del disagio che si prova. Sono presenti persone che ascoltano e aiutano a comprendere cosa sta accadendo. Ciascuno potrà decidere come gestire il disagio e il conflitto, anche confrontandosi successivamente con la persona e/o i gruppi con i quali si è in contrasto. Il confronto sarà accompagnato e tutelato dagli operatori. Il servizio è gratuito. 116 7.3 Chi è la Consigliera di Parità? Istituita con la legge 125/91 ora D.lgs. 198/2006, è una figura nominata dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per le pari opportunità su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e province. Nella fattispecie la Provincia di Verona sentita la Commissione provinciale lavoro. È nominata una Consigliera di Parità effettiva e una supplente a livello nazionale, regionale e provinciale. La durata del mandato è quadriennale e rinnovabile una sola volta. La Consigliera di parità deve possedere specifica e comprovata esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile e di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro. Al livello provinciale lavora a stretto contatto con l’Assessorato al Lavoro. Ad oggi in Italia le Consigliere nominate nelle varie Regioni e Province sono circa 220. Quali sono i compiti e le funzioni della Consigliera di Parità? La consigliera di parità è un organismo istituzionale che svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro (art. 1 D.lgs. n. 196/2000) mediante: a) la promozione di progetti di azioni positive; b) il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; c) la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; d) il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali; e) la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità; f) l’individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro; g) l’eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio (individuali) nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso; h) la partecipazione all’attività della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità (istituita ai sensi dell’art. 4 del dlgs n. 196/2000). 117 Cos’è una discriminazione? Ai sensi degli art. 25 e 26 del D. Lgs. 198/2006 costituisce discriminazione diretta, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Siamo in presenza di una discriminazione indiretta, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 118 Quando rivolgersi alla Consigliera di parità? Può rivolgersi alla Consigliera di Parità chi ritiene di aver subito una discriminazione nel lavoro in particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo: - nell’accesso al lavoro; - nell’accesso alla formazione; - nello sviluppo di carriera; - nel livello di retribuzione; - in relazione alla maternità e lavoro; - al rientro da periodi di congedo per maternità o paternità. La Consigliera di Parità è un punto di riferimento anche per: Aziende che vogliano: • valorizzare la presenza femminile nell’azienda • contrastare in modo efficace le discriminazioni in base al sesso • accedere ai finanziamenti previsti dall’art.44, D. Lgs. 198/06 per l’introduzione di azioni positive a favore delle pari opportunità tra donne e uomini • presentare progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in base all’art.9, L. 53/2000 e al D.Lgs. 151/2001 (quali telelavoro, jobsharing, part-time) Enti che vogliano: • costituire il Comitato Pari Opportunità dell’Ente • integrare le pari opportunità nelle politiche dell’Ente • predisporre il piano triennale di Azioni Positive (P.A.P.) in base all’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 • favorire l’attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro anche in riferimento ai processi di carriera e ai differenziali retributivi • contrastare in modo efficace le discriminazioni in base al sesso 119 Chi è la Consigliera di Parità nella Provincia di Verona? Per la Provincia di Verona sono state nominate con decreto interministeriale 14 luglio 2003 - Maria Luisa Perini - Consigliera di parità effettiva; - Giusy Muchon - Consigliera di parità supplente. L’Ufficio della Consigliera di parità provinciale si trova presso la Provincia di Verona Settore Lavoro - via delle Franceschine 10, telefono 045/9288885, Fax 045/9288805, mail [email protected]. L’orario al pubblico è il giovedì dalle 9.00 alle 17.00, o su appuntamento. 120