Se non ti servo più regalami
ad un altro papà
o ad un’altra mamma.
Grazie.
provincia
verona
Assessore alle Pari Opportunità
Ai nuovi genitori
Ai nuovi genitori
i congedi di cura,
le indennità,
la tutela del rapporto di lavoro,
gli interventi di conciliazione
famiglia-lavoro,
i servizi per la prima infanzia e
di supporto alla genitorialità
Con l’adesione
dei Comuni della
Provincia di Verona
Si ringrazia per il contributo
ME
C MORARI
di
MEC DESCEMBERE
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Ai nuovi genitori
A cura di:
ANNACHIARA PELOSO,
Spazio Concilia-azioni - Ufficio Consigliera di parità Provincia di Verona
Si ringrazia per la collaborazione:
PAOLA FRANZIN,
Sportello Maternità e Paternità – INAS CISL Nazionale
Stampato su carta riciclata certificata
con l’utilizzo di inchiostri a base di olii vegetali
Ottobre 2007
Cierre Grafica
Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. 045 8580900 - fax 0458580907
www.cierrenet.it
Comuni della Provincia di Verona
che aderiscono al progetto
“Ai nuovi Genitori”
NASCITE ANNO 2006
Maschi
Femmine
TOTALE
AFFI
16
13
29
ALBAREDO D’ADIGE
36
27
63
ANGIARI
11
5
16
ARCOLE
36
42
78
BADIA CALAVENA
24
14
38
BARDOLINO
43
31
74
BELFIORE
11
20
31
BEVILACQUA
18
9
27
BOSCO CHIESANUOVA
16
17
33
COMUNE
3
NASCITE ANNO 2006
Maschi
Femmine
TOTALE
BOVOLONE
86
86
172
BRENZONE
12
8
20
BUSSOLENGO
107
120
227
BUTTAPIETRA
53
41
94
CALDIERO
43
38
81
CASALEONE
23
25
48
CASTAGNARO
15
9
24
CASTEL D’AZZANO
65
65
130
CASTELNUOVO DEL GARDA
73
69
142
CAVAION VERONESE
20
25
45
COMUNE
4
NASCITE ANNO 2006
Maschi
Femmine
TOTALE
CAZZANO DI TRAMIGNA
6
12
18
CEREA
93
70
163
CERRO VERONESE
19
19
38
COLOGNA VENETA
55
31
86
COLOGNOLA AI COLLI
44
46
90
COSTERMANO
19
20
39
ERBÈ
5
3
8
ERBEZZO
5
3
8
GARDA
12
15
27
GAZZO VERONESE
14
26
40
GREZZANA
56
54
110
COMUNE
5
NASCITE ANNO 2006
Maschi
Femmine
TOTALE
ISOLA DELLA SCALA
60
57
117
ISOLA RIZZA
25
20
45
LAZISE
34
25
59
LEGNAGO
104
122
226
MALCESINE
17
27
44
MARANO DI VALPOLICELLA
17
20
37
MONTECCHIA DI CROSARA
35
16
51
MONTEFORTE D’ALPONE
64
43
109
MOZZECANE
40
32
72
NEGRAR
78
73
151
COMUNE
6
NASCITE ANNO 2006
COMUNE
Maschi
Femmine
TOTALE
NOGARA
34
42
76
NOGAROLE ROCCA
13
21
34
OPPEANO
48
39
87
PALÙ
4
5
9
PASTRENGO
9
16
25
PESCANTINA
101
95
196
PESCHIERA DEL GARDA
41
40
81
POVEGLIANO VERONESE
33
33
66
PRESSANA
13
12
25
RIVOLI VERONESE
10
10
20
RONCÀ
20
18
50
7
NASCITE ANNO 2006
Maschi
Femmine
TOTALE
RONCO ALL’ADIGE
33
35
68
ROVERCHIARA
12
10
22
ROVERÈ VERONESE
13
10
23
ROVEREDO DI GUÀ
8
9
17
SALIZZOLE
15
22
37
SAN BONIFACIO
124
124
248
SAN GIOVANNI ILARIONE
35
30
65
SAN GIOVANNI LUPATOTO
114
119
233
SAN MARTINO
BUONALBERGO
62
75
137
SAN MAURO DI SALINE
4
2
6
SAN PIETRO DI MORUBIO
9
11
20
COMUNE
8
NASCITE ANNO 2006
Maschi
Femmine
TOTALE
SAN PIETRO IN CARIANO
60
72
132
SAN ZENO DI MONTAGNA
8
2
10
SANGUINETTO
26
18
44
SANT’AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
67
58
125
SANT’ANNA D’ALFAEDO
19
13
32
SELVA DI PROGNO
5
7
12
SOAVE
23
31
54
SOMMACAMPAGNA
85
96
181
SONA
102
104
206
SORGÀ
16
10
26
TERRAZZO
11
7
18
TREGNAGO
20
20
40
COMUNE
9
NASCITE ANNO 2006
Maschi
Femmine
TOTALE
TREVENZUOLO
14
16
30
VALEGGIO SUL MINCIO
91
71
162
VERONA
989
1161
2350
VERONELLA
26
24
50
VESTENANOVA
21
12
33
VIGASIO
49
55
104
VILLA BARTOLOMEA
27
19
46
VILLAFRANCA DI VERONA
187
169
356
ZEVIO
89
84
173
ZIMELLA
35
13
48
COMUNE
10
“Buon giorno” disse il piccolo principe.
“Buon giorno” disse il mercante.
Era un mercante di pillole perfezionate
che calmavano la sete….
Se ne inghiottiva una alla settimana
e non si sentiva più il bisogno di bere.
“Perché vendi questa roba?” disse il piccolo principe.
“È una grossa economia di tempo” disse il mercante.
“Gli esperti hanno fatto dei calcoli.
Si risparmiano cinquantatrè minuti alla settimana”.
“E che cosa se ne fa di questi cinquantatrè minuti?”
“Se ne fa quel che si vuole…”
“Io” disse il piccolo principe,
“se avessi cinquantatrè minuti da spendere,
camminerei adagio adagio verso una fontana….”
Il piccolo principe,
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Indice
Presentazione
1.
pag. 15
Maternità e Paternità nel LAVORO DIPENDENTE
1.1 Normativa e beneficiari
pag. 17
1.2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e
della salute della lavoratrice e del lavoratore
pag. 18
1.3 Congedi di maternità, di paternità, parentali
pag. 20
1.4 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia:
riposi giornalieri, congedi per la malattia,
tutela del rapporto di lavoro
pag. 28
1.5 Maternità e paternità in particolari rapporti di lavoro:
part time, lavoro somministrato, inserimento,
tempo determinato, stagionale, a domicilio, domestico
e familiare, agricolo, attività socialmente utili
pag. 32
1.6 Genitori adottivi e affidatari
pag. 37
1.7 Genitori di figli/e con handicap
pag. 40
1.8 Congedi per eventi e cause particolari
pag. 43
2.
Maternità e Paternità nel LAVORO AUTONOMO,
PROFESSIONALE, PARASUBORDINATO
2.1 Lavoro autonomo
pag. 47
2.2 Libera professione
pag. 51
2.3 Lavoro parasubordinato
pag. 54
3.
Maternità e Paternità IN CONDIZIONE
NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI
TRATTAMENTI ECONOMICI
13
4.
CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA:
gli interventi finanziati per favorire
un miglior equilibrio fra gli impegni di cura e
quelli di lavoro
5.
La Nascita – DOCUMENTI E PRATICHE
5.1 La dichiarazione di nascita
pag. 69
5.2 La scelta del pediatra
pag. 71
5.3 Il codice fiscale e la tessera sanitaria
pag. 72
5.4 Il riconoscimento di paternità e di maternità
pag. 73
6.
Servizi per la PRIMA INFANZIA (0-3 anni)
6.1 Asili nido pubblici e in convenzione,
Tempo per le Famiglie, Spazio mamme,
Tagesmutter a Verona e provincia
pag. 75
7.
A CHI RIVOLGERSI
7.1 Per informazioni sui congedi e sulla normativa
di tutela del rapporto di lavoro
pag. 109
7.2 Per informazioni e assistenza sanitaria e
psicologica durante la gravidanza e dopo la nascita
pag. 112
7.3 Chi è la Consigliera di Parità?
pag. 117
14
Presentazione
Ancora oggi, nonostante si siano moltiplicati i centri che offrono informazioni e servizi alla genitorialità, molti uomini e molte donne, divenuti/e da poco genitori, non sono a conoscenza dei loro diritti e della rete di
prestazioni e iniziative di sostegno cui possono accedere.
La nascita di un figlio/una figlia porta con sé il nuovo, che è fatto di gioie
ma anche di difficoltà vissute, spesso, in solitudine, e la necessità di riorganizzare la propria vita, il proprio lavoro.
Da queste constatazioni, nasce il desiderio di intervenire per tentare di
accrescere l’informazione e la consapevolezza dei neo-genitori.
Il nostro contributo sta nella predisposizione e nella pubblicazione di questo opuscolo intitolato “Ai Nuovi Genitori”, costituto da una prima sezione sulla normativa e i diritti in materia di congedi per la maternità, paternità e parentali, e una seconda parte che raccoglie i riferimenti delle strutture di servizio alla prima infanzia e di supporto alla genitorialità nell’ambito della provincia di Verona.
La consegna dell’opuscolo ai “nuovi” genitori è a cura dei comuni della provincia di Verona che ringraziamo per avere aderito all’iniziativa, condividendo con noi il desiderio di una comunità che accoglie i/le suoi/sue cittadini/e e che si attiva nel riconoscere e sostenere la maternità e la paternità.
Verona, 29 ottobre 2007
Maria Luisa Perini
Consigliera di Parità della Provincia di Verona
Maria Luisa Tezza
Assessore alle politiche per la famiglia,
l’istruzione, i servizi sociali e le pari
opportunità della Provincia di Verona
15
1.
Maternità e Paternità nel
LAVORO DIPENDENTE
1.1 Normativa e beneficiari
La normativa:
Il D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, riunisce le disposizioni di legge sulla maternità e la paternità.
Nella lettura delle disposizioni del Testo Unico vanno tenute presenti le modifiche/integrazioni apportate dal D.lgs n. 115/2003 e dalla L. n. 350/2003.
Si applica quanto previsto dal Testo Unico, salvo, ovviamente, tutte quelle condizioni di miglior favore stabilite dai Contratti collettivi o da altre disposizioni (art.
1, D.lgs 151/2001).
Quali lavoratrici e lavoratori?
• Salvo che non sia altrimenti specificato, per “lavoratrice” o “lavoratore” si
intendono i dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti), compresi quelli con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative
(art. 1, D.lgs 151/2001).
• un regime particolare è previsto per i/le lavoratrici addetti/e a servizi domestici
e familiari e per i/le lavoratori/lavoratrici a domicilio (v. spazio dedicato 1.5).
17
1.2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e
della salute della lavoratrice e del lavoratore
La tutela del rapporto di lavoro
Test di gravidanza: sono vietati test di gravidanza in sede di visite mediche
prima dell’assunzione.
Discriminazione: è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in sede di assunzione, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale. E altresì vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni (art. 3, D.lgs 151/01).
Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data
oggettiva della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia,
in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni:
Colpa grave commessa dalla lavoratrice
Scadenza del termine del contratto di lavoro
Cessazione dell’attività dell’impresa
Esito negativo della prova
Il divieto di licenziamento opera «in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza», ossia per il solo fatto che la lavoratrice si trova in stato interessante, a prescindere da qualsivoglia certificazione o comunicazione.
In caso di licenziamento la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro
idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano (art. 54, D.lgs 151/01).
Controlli prenatali: la lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per
sottoporsi a esami e visite mediche specialistiche (art. 14, D.lgs 151/01).
Non sono previsti permessi retribuiti per i corsi di preparazione al parto.
Durante la gravidanza e il parto l’assistenza sanitaria è gratuita.
A quali mansioni può essere adibita?
Lavori vietati: per tutto il periodo della gestazione e fino a sette mesi di età
del/lla figli/a è vietato adibire la lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi, insalubri.
18
La lavoratrice deve essere spostata a mansioni non a rischio per il periodo
per il quale è previsto il divieto, senza diminuzione della retribuzione.
Se lo spostamento è impossibile, la Direzione provinciale del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro (artt. 7-13, D.lgs 151/01).
Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età
del/della bambino/a.
Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la
stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un/a figlio/a di età inferiore a 12 anni;
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile
(art. 53, D.lgs 151/01)
Quali sono gli adempimenti necessari?
Prima del congedo per maternità: presentazione di apposita domanda da
consegnare all’INPS e al datore di lavoro corredata del certificato medico di
gravidanza indicante la data presunta del parto.
I medici del Servizio Sanitario Nazionale sono abilitati al rilascio del certificato di gravidanza.
Si utilizza un apposito modello prestampato denominato “MOD. MAT” disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
La domanda può essere presentata anche tramite i patronati che, per legge,
offrono assistenza gratuita, o inviata per posta.
Permessi per visite ed esami specialistici durante l’orario di lavoro: richiesta al datore di lavoro e successivamente presentazione della documentazione attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
19
1.3 Congedi di maternità, di paternità, parentali
Il congedo di maternità
Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (art.2, D.lgs 151/01).
Quali sono i diritti della mamma lavoratrice?
Astensione dal lavoro:
La lavoratrice non può essere adibita al lavoro:
nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima sia
successiva alla prima;
durante i 3 mesi dopo il parto;
qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i
giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione
dopo il parto (art. 16, D.lgs. 151/01).
Flessibilità del congedo per maternità:
Ferma restando la durata complessiva del congedo per maternità (5 mesi), la
madre ha diritto di assentarsi dal lavoro, a sua scelta, 1 mese, anziché 2, prima
della data presunta del parto, fruendo di 4 mesi nel periodo successivo.
Ciò è possibile a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (nelle aziende dove è previsto un obbligo di sorveglianza sanitaria) certifichino che il prolungamento del
periodo lavorativo non pregiudica la gravidanza (art. 20, D.lgs. 151/01).
Secondo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro (circ. 43/2000) il
diritto all’opzione circa il congedo per maternità è esercitabile in presenza
dei seguenti presupposti:
assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per
la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante
dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro, dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.
La flessibilità del congedo può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.
20
Secondo l’Inps il periodo di flessibilità può essere ridotto o su istanza della
lavoratrice o per fatti sopravvenuti quali l’insorgere di una malattia che possa mettere a rischio la salute della lavoratrice e/o del nascituro.
Astensione dal lavoro anticipata:
La lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro, in qualunque momento della gravidanza, nei seguenti casi:
in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza.
In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell’Asl, che
formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice;
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla
salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere
adibita a mansioni meno disagevoli.
In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro.
La Direzione provinciale del lavoro può prorogare l’astensione dal lavoro
fino al 7° mese successivo al parto qualora sussistano rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice madre (art. 17, D.lgs. 151/01).
Interruzione di gravidanza:
L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio
della gestazione si considera parto; pertanto alla lavoratrice è riconosciuto il
diritto all’intero periodo di congedo di maternità
L’interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, che si verifica prima del
180° giorno è equiparata alla malattia: la lavoratrice, quindi, non ha diritto
alla indennità di maternità ma a quella di malattia per il tempo necessario al
recupero delle condizioni psico-fisiche sufficienti per la ripresa dell’attività
lavorativa (art. 19, D.lgs. 151/01; art. 12, Dpr 1026/76).
Quali sono gli adempimenti necessari?
Dopo il parto: la lavoratrice deve presentare entro 30 giorni dal parto, al datore di lavoro e all’INPS, il certificato di nascita del/della figlio/a o un’autocertificazione sostitutiva (art. 21, D.lgs. 151/01).
21
Qual’è il trattamento economico e normativo?
La lavoratrice ha diritto ad un trattamento economico pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità. La maggior parte dei
contratti collettivi prevede che il datore di lavoro integri il trattamento economico al 100% della retribuzione (artt. 22-25, D.lgs. 151/01).
I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa: l’Inps
accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente.
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la
documentazione.
Le ferie e i permessi maturati prima della gravidanza non sono persi ma possono essere goduti al rientro al lavoro.
L’indennità economica di maternità viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro che la anticipa per conto dell’Inps.
Per alcune categorie di lavoratrici, invece, il pagamento dell’indennità viene
effettuato direttamente dall’Inps (lavoratici domestiche, autonome, parasubordinate,…).
Per alcune categorie di lavoratrici il trattamento economico di maternità non
è a carico dell’Inps:
dipendenti delle amministrazioni pubbliche: è a carico dell’amministrazione di appartenenza,
libere professioniste: è a carico dell’ente di previdenza a cui sono iscritte.
Maternità avvenute “al di fuori” del rapporto di lavoro: se la madre partorisce in un periodo in cui non presta attività lavorativa, può, con un’apposita domanda all’Inps, chiedere l’accredito della contribuzione figurativa per
il periodo corrispondente al congedo di maternità. L’accredito viene riconosciuto a condizione che, al momento della domanda, l’interessata possa far
valere almeno 5 anni di contribuzione (art. 25, c.2, D.lgs 151/01).
22
In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro?
Alla lavoratrice gestante che si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata, spetta
il normale trattamento economico di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (art. 24, D.lgs 151/01).
Se sono trascorsi più di 60 giorni, l’indennità spetta solo nei seguenti casi:
se la lavoratrice ha diritto, all’inizio del periodo di congedo di maternità,
all’indennità di disoccupazione. Spetta anche a chi non usufruisca concretamente di questa indennità, ma possa comunque far valere il suo diritto
teorico alla prestazione;
se la lavoratrice ha lavorato alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, a condizione
che, al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro, non siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto. Inoltre nel biennio precedente tale periodo devono risultare versati a favore della lavoratrice almeno 26 contributi settimanali ai fini dell’assicurazione di maternità;
se la lavoratrice percepisce il trattamento di integrazione salariale, ordinario o straordinario, a carico dell’Inps;
se la lavoratrice è in mobilità.
Il diritto all’indennità di maternità è riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa, a seguito di colpa grave della lavoratrice, che si
verifichino durante i periodi di congedo per maternità (Corte Cost., sentenza
405/2001).
Nei casi descritti, la lavoratrice che non ha un rapporto di lavoro dipendente privato in essere al momento di inizio dell’astensione obbligatoria, deve
presentare la domanda per ottenere l’indennità di maternità direttamente all’ente previdenziale (Inps) non avendo possibilità di anticipazione da parte
del datore di lavoro.
La lavoratrice che ha cessato il rapporto da una pubblica amministrazione
deve presentare domanda all’ultimo datore di lavoro pubblico.
23
IL CONGEDO DI PATERNITÀ
Per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del padre lavoratore,
fruibile in alternativa al congedo di maternità (art. 2, D.lgs 151/01).
Quali sono i diritti del padre lavoratore?
Astensione dal lavoro: il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, in
alternativa alla madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la
parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di:
morte della madre
grave infermità della madre
abbandono del/della figlio/a da parte della madre
affidamento esclusivo del/della figlio/a al padre (art. 28, D.lgs 151/01)
Il diritto è riconosciuto indipendentemente dalla circostanza che la madre
sia lavoratrice (dipendente, autonoma,…) o casalinga.
Quali sono gli adempimenti necessari?
Il padre lavoratore che intenda usufruire del congedo di paternità deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’Inps, con la certificazione
relativa alla causa che giustifica la richiesta. Gli appositi moduli sono reperibili presso le sedi Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it.
Qual’è il trattamento economico e normativo?
Sono riconosciuti al padre gli stessi diritti (retributivi, previdenziali, ai fini
dell’anzianità e della maturazione del trattamento di fine rapporto) spettanti alla madre(art.29, D.lgs 151/01).
Divieto di licenziamento: in caso di fruizione del congedo di paternità il lavoratore non può essere licenziato fino al compimento di 1 anno di età del/
della figlio/a, salvo in caso di:
Colpa grave
Scadenza del termine del contratto di lavoro
Cessazione dell’attività dell’impresa
Esito negativo della prova (art. 54, D.lgs 151/01)
24
Il congedo parentale
Per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice e del
lavoratore (art.2, D.lgs 151/01).
Il diritto al congedo è un diritto autonomo: ciascun genitore ne è titolare (artt.
32-38, D.lgs 151/01).
Quali sono i diritti di entrambi i genitori?
La coppia di genitori può usufruire, per ogni figlio/a e fino agli 8 anni di vita
del bambino/a, di un periodo complessivo di congedo di 11 mesi.
La madre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 6 mesi.
Il padre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 7 mesi.
Nel caso vi sia un solo genitore, questo può fruire di 10 mesi di congedo parentale.
I periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando che:
a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di congedo parentale;
b) l’elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4 mesi.
In caso di parto gemellare il congedo spetta nella misura intera “per ogni
bambino/a”.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (ad es. in caso non presti attività lavorativa o in
caso sia libero/a professionista). Inoltre non vi è obbligo di rapporto coniugale o di convivenza tra i genitori.
I periodi di congedo non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro.
Il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo oppure frazionato con un minimo di 1 giorno di utilizzo. Tra un periodo e l’altro deve esserci l’effettiva ripresa del lavoro.
I genitori possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, quindi non solo quando l’altro non ne usufruisce.
La madre può richiedere il congedo parentale a partire dal termine del pe-
25
riodo di congedo di maternità obbligatoria, mentre il padre può usufruirne
fin dalla nascita del/della figlio/a, quindi anche durante il congedo di maternità o i riposi giornalieri della madre.
Il periodo di congedo parentale può essere sospeso dall’insorgenza di una
malattia debitamente certificata.
“Genitore solo”: la situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi di
morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo
del figlio ad un solo genitore (casi indicati nella circ. INPS 109/2000) e nel
caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Nella domanda di congedo parentale occorre allegare la documentazione
idonea ad attestare la condizione di genitore solo.
Qual’è il trattamento economico e normativo?
Fino al terzo anno di vita del/della bambino/a ai lavoratori e alle lavoratrici
è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra genitori di 6 mesi.
Tale periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa (significa che i
contributi previdenziali sono accreditati, ma non sono effettivamente versati
dal datore di lavoro. Nel settore privato sono quindi a carico dell’INPS).
Per i periodi oltre i 6 mesi complessivi tra i genitori, e per tutti i periodi fruiti
tra il terzo e l’ottavo anno di vita del/della bambino/a, l’indennità spetta se
sussistono determinati requisiti di reddito, ovverosia a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente, relativo all’anno in cui si usufruisce
dell’astensione, non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione garantito a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
(per il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 €).
Nel calcolo del reddito, ai fini del diritto alla conservazione dell’indennità
del 30%, non rientrano i mesi di congedo parentale usufruiti nel corso dell’anno in questione.
Per tali periodi la contribuzione figurativa è parziale: la rimanente quota può
essere versata con riscatto o prosecuzione volontaria.
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la
documentazione.
26
I periodi di congedo parentale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio (trattamento di fine rapporto compreso), ma non concorrono alla maturazione
delle ferie e della tredicesima mensilità.
L’indennità è pagata dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall’Inps con
il conguaglio dei contributi.
“Al di fuori” del rapporto di lavoro: il congedo parentale non spetta in caso
di sospensione del rapporto di lavoro o di disoccupazione.
I periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati ai fini pensionistici a condizione che
il/la richiedente, al momento della domanda, possa far valere almeno 5 anni
di contribuzione (art. 35, c.5, D.lgs 151/01).
Anticipazione del trattamento di fine rapporto (Tfr):
Può essere richiesto l’anticipo del TFR ai fini del sostegno economico durante la fruizione dei congedi parentali, alle condizioni previste dal codice civile (art.5, Dlgs 151/01).
Divieto di licenziamento: è nullo il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice o del lavoratore (art. 54, D.lgs 151/01).
Quali sono gli adempimenti necessari?
Per poter esercitare il diritto di congedo parentale il genitore è tenuto, salvo
casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le
modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi di lavoro e comunque con
un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni.
La domanda per ottenere l’indennità economica va presentata all’Inps e al
datore di lavoro, su modulo AST.FAC disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
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1.4 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia: riposi
giornalieri, congedi per la malattia, tutela del
rapporto di lavoro
I RIPOSI GIORNALIERI
Riposi giornalieri della madre: durante il primo anno di vita del/della bambino/a, la lavoratrice madre, il cui orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore,
ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero. Le ore di riposo possono essere
fruite separatamente (ad es. 1 ora in entrata e 1 ora in uscita) o cumulate.
Il periodo di riposo è di 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione, all’interno dell’azienda, un
asilo nido o un’altra struttura idonea, i riposi si riducono alla metà: 1 ora in
caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore; mezz’ora, in caso di orario
inferiore alle 6 ore (art.39, D.lgs. 151/01).
Riposi giornalieri del padre:: i periodi di riposo di 2 ore giornaliere, o di 1
ora in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore, sono riconosciuti al padre nel caso in cui:
il figlio sia affidato solo al padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga;
quando la madre non sia lavoratrice dipendente (es. lavoratrice autonoma,
libera professionista, parasubordinata. Deve comunque svolgere un’attività lavorativa);
in caso di morte o di grave infermità della madre (art.40, D.lgs. 151/01).
Per i riposi giornalieri è dovuta la retribuzione piena a carico dell’Inps, anticipata dal datore di lavoro.
Le ore di riposo sono coperte da contribuzione figurativa solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria.
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la
documentazione.
L’articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la/il lavoratri-
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ce/lavoratore ed il responsabile dell’ufficio: in mancanza di accordo, sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del/della neonato/a e dell’attività lavorativa.
Cosa fare: la domanda per fruire dei riposi giornalieri della madre va presentata al datore di lavoro; quella del padre va presentatala datore di lavoro e all’Inps.
In caso di parto gemellare o plurigemellare: i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di astensione aggiuntive possono essere utilizzate anche dal
padre (es. due ore per genitore).
In questo caso l’Inps riconosce il diritto del padre a usufruire delle ore aggiuntive anche contemporaneamente al godimento, da parte della madre, del
congedo di maternità o del congedo parentale.
I CONGEDI PER LA MALATTIA DEL/DELLA FIGLIO/A
Quali sono i diritti di entrambi i genitori?
Malattie fino ai 3 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a (la legge non prevede limiti temporali).
Malattie dai 3 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel
limite di 5 giorni lavorativi all’anno (art.47, D.lgs. 151/01).
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto.
I lavoratori dipendenti non possono usufruire contemporaneamente del congedo di malattia per lo stesso figlio.
Quali sono gli adempimenti necessari?
Per fruire dei congedi il genitore deve presentare un’autodichiarazione attestante che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesi-
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mo motivo e il certificato di malattia del/della figlio/a rilasciato dal medico
specialista del SSN o con esso convenzionato (artt. 47, 51, D.lgs 151/01).
Qual’è il trattamento economico e normativo?
L’astensione non è retribuita. Eventuali clausole contrattuali migliorative
(come, ad es., nel settore pubblico) possono prevedere forme di retribuzione a carico del datore di lavoro.
I periodi di congedo per la malattia sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 48,
D.lgs 151/01).
I contributi sono figurativi e quindi coperti dall’INPS fino al compimento del
terzo anno di vita del/della figlio/a. Successivamente i contributi sono coperti dall’INPS solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria (art. 49, D.lgs 151/01).
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la
documentazione.
La lavoratrice o il lavoratore in congedo per malattia del figlio non può essere sottoposto al sistema di controllo della malattia dei dipendenti (fasce orarie di reperibilità).
La malattia del/della bambino/a fino agli 8 anni, che dia luogo a ricovero
ospedaliero, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento e l’assenza viene considerata come un congedo per malattia del/la
bambino/a.
TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data
di inizio della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento
di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in
caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni:
Colpa grave commessa dalla lavoratrice
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Scadenza del termine del contratto di lavoro
Cessazione dell’attività dell’impresa
Esito negativo della prova
Il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore in caso di
fruizione del congedo di paternità, fino ad 1 anno di età del/della figlio/a (o
fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento).
Il licenziamento è vietato anche qualora sia causato dalla domanda, o dalla
fruizione, del congedo parentale o del congedo per malattia del/della figli/a
da parte della lavoratrice o del lavoratore (art.55, D.lgs 151/01).
Dimissioni: le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del figlio/
della figlia devono essere convalidate dal servizio ispettivo della Direzione
Provinciale del Lavoro e la lavoratrice/il lavoratore non è tenuta/o al preavviso (art.55, D.lgs 151/01).
Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino/a.
Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la
stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un/a figlio/a di età inferiore a 12 anni;
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.lgs 151/01).
Diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro:
al termine dei periodi di divieto al lavoro e di congedo, di permesso o di riposo (per maternità, paternità,...), anche in caso di adozione e di affido, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
e al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati prima dell’astensione dal lavoro o in altra nel medesimo comune. Hanno, altresì, diritto a essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti (art. 56,
D.lgs 151/01).
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1.5 Maternità e paternità in particolari rapporti di lavoro:
part time, lavoro somministrato, inserimento, tempo
determinato, stagionale, a domicilio, domestico e
familiare, agricolo, attività socialmente utili
Part-time
La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno per quanto riguarda la durata del congedo di maternità e paternità o di congedo parentale (art. 60, D.lgs 151/01).
L’importo dei relativi trattamenti economici è riproporzionato in ragione del
ridotto orario della prestazione lavorativa.
Per il part-time ciclico, l’Inps ha stabilito che:
se il congedo di maternità inizia entro il periodo lavorativo o entro 60
giorni dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata per tutto il periodo di congedo, anche durante la fase non lavorativa;
se il congedo di maternità inizia oltre il 60° giorno dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata solo per i giorni compresi durante le fasi
lavorative e non compete durante le pause.
Si potrebbe ritenere, tuttavia, che l’indennità di maternità sia dovuta anche
per le giornate comprese nella pausa contrattuale, in quanto l’art. 24, c.3,
D.lgs 151/01 prevede che, ai fini del computo dei 60 giorni non si deve tener
conto del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto a
tempo parziale di tipo verticale.
Ove la lavoratrice o il lavoratore e il datore di lavoro abbiano concordato di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, per un periodo
in parte coincidente con quello del congedo di maternità/paternità, l’indennità
da corrispondere viene calcolata sulla base della retribuzione più favorevole.
Contratto di lavoro somministrato
Se il rapporto di lavoro con l’impresa fornitrice è a tempo indeterminato,
valgono le norme generali. L’indennità di maternità va corrisposta anche durante il periodo di “disponibilità” lavorativa mantenuta nei confronti dell’impresa somministratrice.
32
Secondo l’Inps, la retribuzione media giornaliera cui fare riferimento per il
calcolo dell’indennità di maternità cambia in relazione al periodo in cui si
verifica il congedo.
Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di
prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il
periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il
contratto (Circ. Inps n. 41/2006).
Se il rapporto è a tempo determinato, valgono le regole del contratto a tempo determinato.
Contratto di inserimento
Se l’assenza per congedo di maternità, di paternità o parentale si verifica nel
corso del contratto di inserimento, il contratto è prorogato per un periodo
equivalente al periodo di congedo.
Quanto era stato previsto per i contratti di formazione e lavoro, è ora applicabile ai contratti di inserimento che hanno sostituito i primi nel settore privato (Corte Cost., sent. 149/93; artt. 54-59, D.lgs 276/2003).
Contratto a tempo determinato
L’indennità di maternità è dovuta alla lavoratrice madre se il periodo di congedo per maternità inizia prima del termine o entro 60 giorni dalla scadenza
del termine: è corrisposta dal datore di lavoro fino alla scadenza del contratto; deve essere richiesta all’Inps per il periodo successivo.
Se il congedo di maternità inizia trascorsi 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trova, all’inizio del congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, mantiene il diritto all’’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione, da richiedere all’Inps (o all’ente di appartenenza del settore pubblico
presso cui si lavorava).
Il divieto di licenziamento non opera in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro per la scadenza del termine.
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Lavoro stagionale
Le addette a lavorazioni stagionali, licenziate per cessazione dell’attività
aziendale, hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del/della
bambino/a, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell’attività stagionale, semprechè non si trovino in periodo di congedo di maternità
(art. 59, D.lgs 151/01).
Lavoro a domicilio
Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune limitazioni (art. 61, D.lgs 151/01):
le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, in misura pari all’80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della
stessa industria.
la corresponsione dell’indennità è subordinata alla condizione che, all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte
le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l’inizio del periodo di congedo, l’indennità di maternità spetta a partire dal giorno successivo alla riconsegna.
è applicabile l’astensione anticipata nei casi previsti dalla legge.
Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro-Servizi ispettivi l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione.
non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali e ai riposi giornalieri, né ai
permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con
handicap.
si applica il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della
gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.
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Lavoro domestico e familiare (colf e badanti)
Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune limitazioni (art. 62, D.lgs 151/01):
le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
la retribuzione utilizzata per il calcolo dell’indennità è quella convenzionale sulla quale si pagano i contributi previdenziali. L’indennità di maternità è
pagata direttamente dall’Inps e non dal datore di lavoro.
requisiti per il diritto all’indennità: 52 contributi settimanali, versati o dovuti, nei 24 mesi precedenti l’inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo stesso, anche se versati in settori di lavoro diversi da quello domestico.
è applicabile l’astensione anticipata nei casi previsti dalla legge.
Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro-Servizi ispettivi l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione.
non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali, né ai riposi giornalieri, né
ai permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con
handicap.
la legge non riconosce il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra
l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.
Il contratto collettivo nazionale prevede che, dall’inizio della gravidanza,
purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria.
Lavoro agricolo
Le lavoratrici e i lavoratori agricole/i con contratto a tempo determinato,
iscritte/i o aventi diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi, hanno dirit-
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to alle prestazioni di maternità e di paternità se hanno effettuato almeno 51
giornate lavorative nell’anno precedente l’evento (art. 63, D.lgs 151/01).
Attività socialmente utili (LSU)
Le lavoratrici e i lavoratori impegnate/i in attività socialmente utili, ai sensi
del dlgs.468/97 e successive modificazioni, hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
È corrisposta un’indennità dall’Inps pari all’80% dell’assegno mensile, purché non possano vantare un’altra copertura assicurativa.
Al termine dell’astensione, possono continuare a partecipare alle medesime
attività socialmente utili, qualora non fossero concluse.
Non hanno diritto ai congedi parentali, ma hanno diritto ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi assistenza al/alla figlio/a con handicap (art. 65, D.lgs
151/01).
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1.6 Genitori adottivi o affidatari
Congedi per maternità e paternità
Il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a
6 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento, o di età non superiore ai 18
anni in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale.
Il congedo deve essere fruito durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto in alternativa, alle medesime condizioni, anche dal padre.
In caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale, i genitori hanno diritto, altresì, a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo
di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Tale congedo, che non comporta né indennità né retribuzione, deve essere certificato dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione (artt.
26,31 D.lgs 151/01).
Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nelle ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (mess. Inps, n. 5478 del 23/02/06).
Qual è il trattamento economico e previdenziale?
È il medesimo previsto per i genitori naturali.
Congedo parentale
In caso di adozione o affidamento, nazionale o internazionale, i genitori hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i genitori
naturali, con alcune differenze legate all’età del/della figlio/a:
hanno diritto a usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del/della bambino/a alle medesime condizioni e con le stesse modalità
previste per i genitori naturali.
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qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il/la minore abbia un’età
compresa fra i 6 e i 12 anni, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia (quindi, al massimo, fino
al compimento dei 15 anni del/della figlio/a).
il diritto all’indennità del 30% della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo di 6 mesi, senza limiti di reddito, spetta fino al 6° anno di vita del/la bambino/a (non fino al 3° come per i genitori naturali) (artt. 3637, D.lgs. 151/01).
Riposi e permessi
Le disposizioni relative ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi per i figli
con handicap grave previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari.
I genitori possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della
maggiore età del minore in adozione o affidamento, entro e non oltre il primo anno dal suo ingresso in famiglia (Corte Cost., sent. n. 104/2003).
Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori è previsto il raddoppio dei riposi giornalieri.
I riposi giornalieri possono essere utilizzati a partire dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del/della bambino/a. La successiva richiesta di congedo
di maternità o di paternità (non oltre il terzo mese dall’ingresso in famiglia)
sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi giornalieri.
La madre può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale
del padre, ma non durante il congedo di paternità di quest’ultimo.
Il padre non può invece godere dei riposi durante il congedo di maternità e
il congedo parentale della madre.
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Congedi per la malattia del/della figlio/figlia
I congedi per la malattia del/della figlio/a spettanti ai genitori naturali spettano
anche ai genitori adottivi o affidatari, con alcune differenze relative all’età:
Malattie fino ai 6 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a.
Malattie dai 6 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel
limite di 5 giorni lavorativi all’anno.
Fino ai 12 anni: qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore
abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del/della figlio/a, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, è fruito nei primi tre anni
dal suo ingresso nel nucleo familiare (art. 50, D.lgs. 151/01).
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1.7 Genitori di figli/e con handicap
Oltre al diritto ai congedi/riposi analizzati nei paragrafi precedenti, ai genitori
con figli/e con handicap grave spettano ulteriori diritti.
Fino al compimento di 3 anni di età
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche affidatari o adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto:
al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di età del/della figlio/a a condizione che non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti
specializzati (art. 33, c. 1, D.lgs 151/01).
Il prolungamento può iniziare solo al termine della durata massima fruibile
del congedo parentale spettante al richiedente (art. 33, c. 4, D.lgs 151/01).
L’indennità giornaliera è pari al 30% della retribuzione (salvo disposizioni di
miglior favore previste dai contratti) con accreditamento pieno dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Non maturano ferie e tredicesima.
oppure, in alternativa,
a 2 ore di permesso giornaliero retribuito (1 ora in caso di orario di lavoro
inferiore alle sei ore), fino a 3 anni di età del/della figlio/a (art. 42, c.1, D.lgs
151/01; art. 33, c. 2, L 104/92).
Per i permessi giornalieri spetta l’intera retribuzione; non si maturano ferie
e tredicesima; la contribuzione figurativa è ridotta con possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti volontari.
Il congedo e i permessi orari giornalieri spettano anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…).
Non è richiesta né la convivenza né l’assistenza continuativa ed esclusiva del/della figlio/a.
L’accertamento dell’handicap in situazione di gravità deve essere richiesto alla
Commissione medica dell’Asl competente per territorio o, nel caso di sindrome
di down, anche al proprio medico di base (art. 3, c.3, L 104/92; art. 94, L 289/02).
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Successivamente al compimento di 3 anni di età
La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, anche affidatari o adottivi, di minore con handicap grave, anche non convivente, purché non ricoverato
a tempo pieno in un istituto specializzato, hanno diritto a:
3 giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa (art. 3, c. 3, L. 104/92; art. 42, c.2, D.lg
151/01).
Successivamente al raggiungimento della maggiore età del/della figlio/a, i 3
giorni di permesso mensile retribuito spettano al genitore solo a condizione che
il/la figlio/a sia convivente o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al/alla figlio/a sia continuativa ed esclusiva (art. 42, c.3, D.lg 151/01).
I permessi spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (perché,
ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…).
I 3 giorni di permesso giornaliero possono essere frazionati anche in 6 mezze
giornate. Sono fruibili nell’arco di un mese e, se non utilizzati, non vanno a sommarsi a quelli maturati nei mesi successivi.
Congedo straordinario
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, o, se deceduti o totalmente infermi, uno dei fratelli o sorelle conviventi o il coniuge convivente (Corte Cost., sent. 158/2007) di persona con handicap
grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, hanno diritto di
fruire di un:
congedo straordinario, anche frazionabile, della durata massima complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa (art. 42, c.5-6, D.lg 151/01, art. 3, L
350/03; Corte Cost., sent. 233/2005).
Se i richiedenti sono i genitori non è richiesta la convivenza, ma, da quando il/la
figlio/a è maggiorenne, solo la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, fino ad un importo massimo, rivalutabile periodicamente, con accredito dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici.
Il congedo straordinario spetta al richiedente anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…).
41
L’art. 1, c. 1266, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha aggiunto al quinto comma
dell’art. 42 D.lgs n. 151/01 il seguente periodo: “I soggetti che usufruiscono dei
permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a
6 mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di
tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”.
Inoltre:
Il genitore che assista con continuità e in via esclusiva un familiare disabile ha diritto di scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative, della sede di lavoro più vicina e di non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede (art. 33
c. 5 L 104/92).
Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico un soggetto disabile non
sono obbligati a prestare lavoro notturno.
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione.
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1.8 Congedi per eventi e cause particolari
L’art. 4 della legge 53/2000 prevede la concessione di congedi per cause particolari.
Il Ministero della Solidarietà Sociale, con Decreto n. 278 del 21 luglio 2001, ha
precisato le modalità di fruizione di questi congedi.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni più favorevoli rispetto alle previsioni di legge.
Decesso e grave infermità di un parente
Permessi retribuiti: la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a massimo 3
giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la
famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei 3 giorni di permesso in modo articolato o frazionato: ad esempio, in alternativa alla fruizione continua, può essere concordata una riduzione dell’orario lavorativo.
Documentazione: per ottenere questi permessi è necessario presentare, per
la grave infermità, idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale
oppure dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
La documentazione relativa alla grave infermità va presentata entro 5 giorni dalla ripresa del lavoro.
Per il decesso va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle
persone con handicap dall’art. 33, L. 104/92.
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Congedi per gravi motivi familiari
Congedi per 2 anni: la lavoratrice e il lavoratore possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, relativi alla situazione personale, della
propria famiglia anagrafica, delle persone a cui si è obbligati a prestare gli alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi, un periodo di congedo, non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Per gravi motivi si intendono:
necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra elencate;
situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della
famiglia per la cura o l’assistenza delle persone sopra elencate;
situazioni di grave disagio personale, con esclusione della malattia;
situazioni riferite alle persone sopra elencate, con esclusione del dipendente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano riduzione
temporanea o permanente dell’autonomia personale o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici;
patologie acute o croniche che richiedono partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
patologie dell’infanzia o dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori.
Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato e comunque per non più di due anni nell’arco della vita lavorativa.
Documentazione: la richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per le situazioni che lo prevedono, deve essere accompagnata da idonea documentazione: del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta o
della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
La certificazione delle patologie deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
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Il datore di lavoro deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta di congedo
(24 ore se il congedo non supera i 3 giorni).
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale devono essere motivate (ragioni organizzative che non consentono la sostituzione).
In tal caso il dipendente può chiedere il riesame della domanda che deve avvenire nei successivi 20 giorni.
Il congedo non superiore a 3 giorni può essere solo posticipato al massimo
entro i successivi 7 giorni.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere una disciplina per i procedimenti di richiesta e di concessione dei congedi.
Se non è fissata preventivamente una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare anche prima del termine del congedo.
Durante il periodo di congedo il lavoratore/la lavoratrice:
conserva il posto di lavoro;
non ha diritto a retribuzione;
non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
È possibile procedere al riscatto o al versamento dei contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Divieto di licenziamento: il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione dei congedi è nullo se discriminatorio.
Al rientro al lavoro: si ha diritto ad essere adibito alle stesse mansioni o altre
equivalenti nella stessa unità produttiva o in una dello stesso comune.
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Come si calcola la parentela o l’affinità?
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.)
Parenti di 1° grado: genitori e figli
Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (figli di figli)
Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli).
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea
e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro
coniuge (art 78 cod. civ.)
Affini di 1° grado: suoceri, generi
Affini di 2° grado: cognati, nonni del coniuge
Affini di 3° grado: figli dei cognati, bisnonni del coniuge, zii del coniuge.
46
2.
Maternità e Paternità nel
LAVORO AUTONOMO,
PROFESSIONALE,
PARASUBORDINATO
2.1 Lavoro autonomo
La normativa:
La tutela della maternità nell’ambito del lavoro autonomo ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 546/87, le cui disposizioni sono state trasfuse
nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, integrate dal D.lgs.
n.115/2003.
L’art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità ai/alle lavoratori/lavoratici autonomi/e
di presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro
in presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4).
Quali lavoratrici e lavoratori?
• Lavoratrici autonome → coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane,
esercenti attività commerciali ed imprenditrici agricole a titolo principale
(art.66, D.lgs 151/01).
• I lavoratori autonomi non beneficiano di indennità in occasione della nascita di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della
conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00.
Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all’argomento
(Cap.4).
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L’indennità di maternità
Le lavoratrici autonome hanno diritto ad un’indennità giornaliera per i 2
mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 66,
D.lgs 151/01).
Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro.
Misura dell’indennità:
per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è pari
all’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato relativa all’anno precedente il parto.
per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, è
pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato.
Requisiti: per avere diritto all’indennità di maternità la lavoratrice autonoma, all’inizio del periodo indennizzabile, deve risultare iscritta o avere richiesto l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale entro il termine previsto dalla legge; deve inoltre avere pagato i contributi Inps relativi al periodo indennizzabile stesso.
In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi dopo il terzo mese di gravidanza, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni.
Domanda: le lavoratrici autonome devono presentare apposita domanda all’Inps (modulo MAT. AUT.), dopo il parto, corredata dal certificato di assistenza al parto (o dichiarazione sostitutiva), attestante le generalità della richiedente, del neonato e il loro rapporto di parentela.
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. I moduli MAT. AUT. sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it alla sezione “moduli”.
Prescrizione: la domanda di indennità di maternità deve essere presentata
entro il termine di 1 anno a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno
dei tre mesi indennizzabili dopo il parto, pena la prescrizione del diritto.
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In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta per 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del/della bambino/a nella famiglia, a condizione che non abbia più di 6 anni, se italiano, o più di 18 se straniero (art. 67,
D.lgs 151/01).
L’indennità non spetta al padre lavoratore autonomo in alternativa alla madre, come avviene invece nel lavoro dipendente.
Il congedo parentale
Le lavoratrici autonome hanno diritto al congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) retribuito per un periodo di 3 mesi, fruibile anche in
modo frazionato, entro il primo anno di vita del/della bambino/a (art. 69,
D.lgs 151/01).
Il congedo parentale di 3 mesi complessivi spetta anche in caso di adozione o affidamento, fino a 12 anni di età del/della bambino/a, purché sia fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia (art. 69 bis, D.lgs 151/01; circ.
Inps n. 46/2006).
Il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi.
Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome che chiedono il congedo parentale devono astenersi effettivamente dall’attività, sottoscrivendo dichiarazione di responsabilità la cui veridicità potrà essere accertata con gli
abituali sistemi di verifica (circ. Inps n. 109/2000; circ. Inps n. 177/2000).
Trattamento economico:
per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è pari
al 30% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo
indeterminato relativa all’anno precedente il parto.
per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, è
pari al 30% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato della categoria di appartenenza.
Domanda: la domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima
dell’inizio del congedo. Sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
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Requisiti: per le artigiane e le commercianti, la sospensione dell’obbligo contributivo e l’accredito della contribuzione figuarativa possono avvenire solo
per mesi interi di calendario privi di attività lavorativa.
I finanziamenti in caso di sostituzione del/della lavoratore/Lavoratrice
autonomo/a per esigenze di cura familiare:
Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono
stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare
d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”.
L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e
a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti:
- titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
- lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e;
- lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del
committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Segnaliamo che anche i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dei finanziamenti.
Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4.
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2.2 Libera professione
La normativa:
La tutela della maternità delle libere professioniste ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 379/1990, le cui disposizioni sono state integralmente trasfuse nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, innovate dal D.lgs n. 115/2003 e dalla L. n. 289/2003.
L’art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità anche ai/alle liberi/e professionisti/e di
presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in
presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4).
Quali lavoratrici e lavoratori?
• Libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza, di cui alla Tab. D allegata al testo unico (art.70, D.lgs 151/01):
Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.; Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi; Ente di
previdenza dei periti industriali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia; Ente di previdenza ed assistenza
pluricategoriale; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti; Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente
alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.
• I liberi professionisti non beneficiano di indennità in occasione della nascita di
un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00.
Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all’argomento
(Cap.4).
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L’indennità di maternità
È riconosciuta una indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del
parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 70, D.lgs 151/01).
Astensione dal lavoro: l’indennità di maternità spetta indipendentemente
dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa (art. 71, D.lgs 151/01).
Misura dell’indennità: l’indennità di maternità è corrisposta in misura pari
all’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto (o alla data dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione).
L’indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero degli impiegati del commercio, né superiore a 5 volte l’importo minimo come sopra individuato.
L’indennità di maternità non è cumulabile con altre provvidenze eventualmente spettanti a carico di altri Istituti assicuratori e la relativa corresponsione è
condizionata all’attestazione dell’inesistenza del diritto alle relative indennità.
Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese
di gestazione ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura pari all’80%
di 1/12 del reddito professionale come sopra individuato. Spetta in misura intera in caso di interruzione di gravidanza dopo il sesto mese di gravidanza.
Domanda: l’erogazione dell’indennità è condizionata alla presentazione della domanda alla propria Cassa di previdenza, a partire dal compimento del
sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto.
In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta altresì per l’ingresso del/della bambino/a adottato o in affido a condizione che quest’ultimo non abbia compiuto i 6 anni d’età.
In caso di adozione internazionale, la Corte Costituzionale, con sentenza n.
371/2003, ha esteso la tutela anche nel caso in cui il/la bambino/a abbia superato il limite di 6 anni di età, fino al compimento della maggiore età.
La Corte Costituzionale, con pronuncia n.385/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in
cui non prevedono, in caso di adozione o di affidamento, che al padre spetti
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in alternativa alla madre l’indennità di maternità attribuita solo a quest’ultima. Spetta ora al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela.
I finanziamenti in caso di sostituzione del/della libero/a professionista
per esigenze di cura familiare:
Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono
stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare
d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”.
L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e
a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti:
- titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
- lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e;
- lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del
committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Segnaliamo che anche i padri liberi professionisti possono beneficiare dei finanziamenti.
Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4.
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2.3 Lavoro parasubordinato
La normativa:
- art. 64, D.lgs 151/01,
- Decreto Ministero del lavoro e P.S. 4 aprile 2002
- art.66, Decreto legislativo 276/2003
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004
- art. 1, c. 788, 791, Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007)
- Decreto Ministero del Lavoro e P.S. 12 luglio 2007
Quali lavoratrici e lavoratori?
• Iscritte/i alla gestione separata Inps → che hanno, cioè, redditi derivanti da:
- collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- attività professionale (professionisti senza cassa previdenziale, con cassa
ma con redditi diversi da quelli inerenti all’iscrizione all’albo, professionisti che sono anche lavoratori dipendenti);
- lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 7 5.000);
- vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a 7 5.000);
- associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- attività di spedizioniere doganale;
- borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca.
Sono escluse/i le/gli iscritte/i ad altre forme previdenziali obbligatorie e le/i
pensionate/i.
L’indennità di maternità
Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto a un’indennità di maternità per i 2 mesi precedenti la data del parto e i 3 mesi successivi al parto.
La gravidanza della collaboratrice a progetto non comporta l’estinzione del
rapporto contrattuale che rimane sospeso. La durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Astensione dal lavoro: la lavoratrice non può essere adibita al lavoro:
nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima sia
successiva alla prima;
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durante i 3 mesi dopo il parto;
qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione dopo
il parto. (art. 16, D. lgs. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007).
Astensione anticipata: la lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro-Servizi ispettivi l’astensione anticipata dal lavoro, in qualunque
momento della gravidanza, nei seguenti casi:
in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza. In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell’Asl, che predisporrà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale
del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice;
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni meno disagevoli (questo secondo caso non riguarda le lavoratrici esercenti attività libero professionali iscritte alla gestione separata Inps). In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice,
decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro. (art. 17, D. lgs n.
151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007).
In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia:
del/la bambino/a che non abbia superato i 6 anni di età, in caso di adozione e affidamento nazionale;
del/la bambino/a che non abbia superato i 18 anni di età, in caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale.
Misura dell’indennità: l’indennità giornaliera è pari alll’80% di 1/365 del
reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile,
nei limiti del massimale annualmente previsto.
Requisiti contributivi: l’indennità di maternità è corrisposta alle lavoratrici
in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del
parto (o l’effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento), risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione.
Nei casi in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore ai 12 mesi, il periodo di riferimento e l’indennità di maternità sono determinati proporzionalmente in
relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa.
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I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio, salvo iscrizione successiva, dell’anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto, indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce.
Nel caso in cui la lavoratrice non risulti più iscritta alla Gestione separata,
ma sia in possesso del requisito contributivo minimo, ha ugualmente diritto
all’indennità di maternità, salvo che abbia diritto ad un diverso trattamento
economico a carico di un’altra gestione pensionistica.
Domanda: la domanda per ottenere l’indennità va presentata dopo il parto, ed entro 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile, presso gli uffici dell’Inps compilando l’apposito modulo.
L’indennità di paternità
Il padre lavoratore, iscritto alla gestione separata Inps, ha diritto all’indennità di paternità per i 3 mesi successivi al parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di:
morte o grave infermità della madre;
abbandono da parte della madre;
affidamento esclusivo al padre;
in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta, in caso di adozione
o di affidamento.
I parametri per il calcolo della misura sono gli stessi di quelli dell’indennità
di maternità, e il requisito contributivo è di 3 mesi di contribuzione nei 12
mesi precedenti l’evento che ha determinato il diritto del padre.
Il congedo parentale
Dal 1° gennaio 2007, i lavoratori e le lavoratrici iscritti/e alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale,
per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del/della bambino/a (o
del suo ingresso in famiglia).
L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità (art. 1, c. 788, L. n. 296/2006).
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I finanziamenti in caso di sostituzione del/della collaboratore/collaboratrice
per esigenze di cura familiare
Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono
stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare
d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”.
L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e
a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti:
- titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
- lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e;
- lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito
del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Segnaliamo che anche i padri lavoratori a progetto possono beneficiare dei finanziamenti.
Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4.
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58
3.
Maternità e Paternità in
CONDIZIONE NON
PROFESSIONALE o CON
RIDOTTI TRATTAMENTI
ECONOMICI
La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell’ingresso in famiglia del/della bambino/a in affidamento o adozione), o che hanno lavorato precedentemente, o che lavorano ma godono di trattamenti ridotti di maternità.
Come forma di supporto economico sono stati istituiti due tipi di assegno di maternità (artt. 74, 75, D.lgs. 151/01).
Assegno di maternità di base
Beneficiari: è una prestazione concessa dal Comune di residenza, ed erogata
dall’Inps, riconosciuta alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio
o minore adottato o in affidamento preadottivo.
È riconosciuta alle donne non lavoratrici, che non beneficiano di altre indennità di maternità (oppure se l’importo è inferiore all’assegno), per ogni
figlio/a nato/a o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.
Requisiti: l’assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni:
la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di maternità.
Nel caso in cui percepisca un trattamento di maternità di importo inferio-
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re all’assegno, la lavoratrice può presentare ai comuni una richiesta per la
concessione della quota differenziale;
il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.). L’I.S.E. deve essere minore o uguale al valore riportato dalla legge, riparametrato sul nucleo familiare e rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT (nel 2007 = 7 30.701,58 per un nucleo familiare di 3 componenti).
Misura: l’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno. Per il 2007 è pari a
7 294,52 mensili, per complessivi 7 1.472,60 corrispondenti a 5 mensilità.
Qualora le richiedenti beneficino di altri trattamenti della maternità di importo inferiore, spetta loro la quota differenziale.
L’assegno viene corrisposto per un massimo di 5 mensilità per ogni bambino/a (quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia).
L’assegno del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Domanda: la domanda deve essere presentata al Comune di residenza nel
termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Concessione dell’assegno ad altri soggetti:
al padre, alle seguenti condizioni:
- in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di affidamento esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a
alla sua potestà e che la madre risulti residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita;
- in caso di decesso della madre;
- in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la iscrive nel suo nucleo familiare.
all’affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni:
- cittadino italiano o comunitario al momento dell’ingresso del minore
nella famiglia anagrafica;
- cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell’art.25 della legge 184/1983.
60
all’adottante non coniugato:
- residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in
caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell’art.
44, 3° comma, della legge n.184/1983.
In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori,
l’assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica.
Assegno di maternità dello stato
Beneficiari: è una prestazione di carattere economico, concessa ed erogata
dall’Inps, che spetta alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio/a o
minore adottato o in affidamento preadottivo.
È destinato alle donne per cui siano stati versati contributi, a seguito dello
svolgimento di 3 mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita o l’ingresso in famiglia.
Requisiti: l’assegno spetta quando si verifica uno dei seguenti casi:
la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del/della bambino/a;
la madre, dopo lo svolgimento di almeno 3 mesi di attività lavorativa, ha
avuto diritto precedentemente a prestazioni previdenziali o assistenziali
(disoccupazione, mobilità, malattia,...) purché tra la data della perdita del
diritto e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;
in caso di recesso dal lavoro, anche volontario, durante il periodo di gravidanza, quando la lavoratrice possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del/della bambino/a (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento).
Misura: l’assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità.
61
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno. Per le nascite, le adozioni e gli
affidamenti avvenuti nel 2007, l’importo intero è pari a 1.813,08 euro.
La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione,
o per differenza se il richiedente è titolare di un altro trattamento economico di maternità ma di importo inferiore.
L’assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con quello di maternità
concesso dai Comuni, ma è cumulabile con altre indennità previste da leggi
regionali o disposizioni comunali o provinciali.
Domanda: per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in
famiglia, in caso di adozione o di affidamento preadottivo.
Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.
it, nella sezione “moduli”.
Nel caso in cui venga respinta dall’Inps per mancanza dei requisiti, la domanda
di assegno viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza del richiedente, dove
viene esaminata quale richiesta di assegno di maternità dei Comuni.
Concessione dell’assegno ad altri soggetti:
al padre, alle seguenti condizioni:
- in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di affidamento esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a
alla sua potestà e che la madre risulti residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita;
- in caso di decesso della madre;
- in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la iscrive nel suo nucleo familiare.
all’affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni:
- cittadino italiano o comunitario al momento dell’ingresso del minore
nella famiglia anagrafica;
- cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell’art.25 della legge 184/1983.
all’adottante non coniugato:
residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in ca-
62
so di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 44, 3°
comma, della legge n.184/1983.
In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori,
l’assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica.
Straniere “irregolari”
La donna straniera, priva di regolare permesso di soggiorno, in gravidanza, ha diritto:
alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative in forma gratuita durante la gravidanza e il parto presso gli ospedali del
Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con le cittadine italiane;
ad un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura, per cure mediche
fino al sesto mese di vita del/della bambino/a (anche il marito, se è convivente) (art. 35, D.lgs n. 286/98; Corte Cost., sent. N. 376/2000).
63
64
4.
CONCILIAZIONE
LAVORO-FAMIGLIA:
gli interventi finanziati
per favorire un miglior
equilibrio fra gli impegni
di cura e quelli di lavoro
La legge 53/2000, attraverso l’articolo 9, sostiene interventi, nelle aziende e nell’ambito del lavoro autonomo, volti a consentire a uomini e donne una più agevole conciliazione tra vita familiare e lavorativa.
Interventi finanziabili
a) forme di flessibilità di orario e dell’organizzazione del lavoro (part time,
tele-lavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile, banca delle ore, flessibilità su
turni, orario concentrato,...);
b) formazione per il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo il periodo di congedo (di maternità, paternità o parentale);
c)
sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori
con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a
carico.
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Soggetti finanziabili
‡ Per le azioni previste dalle lett. a, b, d:
aziende di diritto privato, individuali o collettive, quelle a partecipazione
pubblica, totale o parziale, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici.
Alle aziende con meno di 50 dipendenti è riservato il 50% della somma annua
disponibile.
‡ Per l’azione prevista dalla lett. c:
titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente
l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e;
lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito
del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Destinatari
‡ Per le azioni previste dalle lett. a, b e d:
lavoratori e lavoratrici dipendenti con esigenze di cura familiare nei confronti di figli, naturali/adottivi/affidatari e familiari non autosufficienti.
È data priorità ai destinatari con figli fino a 12 anni di età o fino a 15 anni in
caso di affido o adozione.
‡ Per le azioni previste dalle lett. c:
titolari di impresa, lavoratori/lavoratrici autonomi/e, liberi/e professionisti/e, lavoratori/lavoratrici a progetto, con esigenze di cura parentale.
È data priorità ai destinatari con figli fino ad 1 anno di età
66
Durata
I progetti lett. a, b, d, possono avere una durata massima di 24 mesi, mentre la
durata dei progetti lett. c non può eccedere i 12 mesi complessivi.
Accordo sindacale
Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti è che essi siano accompagnati da un accordo sindacale.
A seconda delle tipologie progettuali esso va stipulato:
con le organizzazioni sindacali territoriali o aziendali (lett. a, b, d)
con le associazioni datoriali di riferimento (lett. c)
Un titolo preferenziale è previsto per i progetti che aderiscono a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali.
Costi ammissibili
I contributi erogati sono da intendersi quali meri rimborsi di costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per attuare le azioni progettuali.
Si tratta, esemplificando, di costi di lavoro aggiuntivo (ad es., fino all’80% del costo di nuove assunzioni part time a copertura della riduzione di orario accordata
a propri dipendenti con esigenze di conciliazione), di strumentazioni (ad es. postazioni per il telelavoro e relativi software), di materiale didattico e spese docenti per i progetti di formazione al rientro, dei costi per lo studio della progettazione e fattibilità dei progetti. Per i progetti lett. c., i contributi coprono sostanzialmente il costo del compenso del/lla sostituto/a.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia, si riserva di finanziare anche solo una quota parte del progetto presentato.
Riferimenti normativi
In attuazione dell’art. 9, L 53/2000, è stato emanato il decreto interministeriale 15
maggio 2001, cui hanno fatto seguito le circolari n. 14/2002, n. 4/2003, n. 16/2006.
Successivamente, l’art. 9, L 53/00 è stato modificato dall’art. 1, c. 1254, L 296/06
(finanziaria 2007), cui hanno fatto seguito le circolari n. 1 e 2/2007, del Diparti-
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mento delle politiche per la famiglia, contenenti importanti indicazioni in merito
alla presentazione dei progetti. Allegati alla circolare sono disponibili i documenti per la presentazione delle richieste di finanziamento.
Siti internet
Per trovare tutte le informazioni sulla normativa e per scaricare i modelli di domanda di finanziamento:
http://www.lavoro.gov.it/lavoro ‡ aree tematiche/occupazione e mdl/politiche
attive/sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia.
http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.html
Lo SPAZIO CONCILIA-AZIONI per Verona e Provincia
Lo Spazio concilia-azioni, promosso dalla Consigliera di parità della provincia di Verona, è un servizio, rivolto alle aziende, ai/alle lavoratori/trici, alle parti sociali, che
promuove interventi in ambito lavorativo volti a conciliare i tempi dedicati alla cura con gli impegni professionali, ed informa sui finanziamenti a disposizione.
Cosa offre?
informazioni sulla normativa e sui finanziamenti a sostegno di interventi per
favorire la conciliazione lavoro-famiglia (L 53/00, L 125/91,…)
sostegno per la stesura e la presentazione dei progetti
consulenza all’ideazione e progettazione dell’intervento per cui si richiede
il contributo.
Sede e recapiti:
Responsabile del servizio: Anna Chiara Peloso
Ufficio della Consigliera di Parità
Provincia di Verona - Settore Lavoro
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
Tel. 045 92 88 885 - 347 92 27 891
E-mail: [email protected]
68
5.
La nascita:
DOCUMENTI E PRATICHE
5.1 La dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l’iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r. n. 396/2000)
La dichiarazione va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro 3 giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è
avvenuto il parto o in alternativa, entro 10 giorni, presso il Comune in cui è avvenuta la nascita o il Comune di residenza dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo
tra di loro, la dichiarazione va fatta presso il Comune di residenza della madre.
Se i genitori non sono coniugati, per la dichiarazione è necessaria la presenza di
entrambi. In alternativa ai genitori, la dichiarazione di nascita può essere fatta da
un procuratore speciale, o dal medico o l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto (chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà
della madre di non essere nominata).
I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare
comunque la dichiarazione di nascita, la quale non dà diritto all’iscrizione automatica del/della bambino/a nell’anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita.
La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo 10 giorni ma in questo caso i
genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell’ufficiale di
stato civile alla Procura della Repubblica.
I/Le figli/e di cittadini/e italiani/e, anche se nati/e all’estero ed eventualmente in
possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini/e italiani. Pertanto la loro nascita
deve essere registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana la trasmette ai/alle propri/e figli/e, ancora minorenni e
conviventi, anche la nascita di questi/e ultimi/e deve essere registrata in Italia.
69
Nome e Cognome
- Al/alla neonato/a si possono attribuire fino a 3 nomi che lo/la accompagneranno per tutta la vita e che contrariamente al passato compariranno sempre
sui suoi documenti; non si può attribuire lo stesso nome del padre o di un fratello o sorella viventi, oppure nomi “ridicoli o vergognosi”.
- Per quanto riguarda il cognome, la legge italiana prevede che il/la figlio/a nato/a da genitori sposati acquisti il cognome del padre.
- Per quanto riguarda il /la figlio/a nato/a fuori del matrimonio, il codice civile prevede che il cognome sia quello del genitore che per primo lo/la riconosce: se viene riconosciuto/a congiuntamente da entrambi i genitori, prende il
cognome del padre; se viene riconosciuto/a solo dal padre prende il suo cognome, se solo dalla madre prende il cognome di lei. Se dopo essere stato/a riconosciuto/a dalla madre viene riconosciuto/a anche dal padre, i genitori potranno, eventualmente, chiedere, con un’istanza al Tribunale per i minorenni,
di utilizzare entrambi i cognomi o di passare solo a quello paterno.
- Nuove regole nell’attribuzione del cognome sono state previste in alcuni disegni di legge, presentati anche di recente, che pur proponendo soluzioni diverse sono accomunati dall’esigenza di affermare una effettiva parità tra i genitori nella trasmissione del cognome ai/alle figli/e.
70
5.2 La scelta del pediatra
La procedura per scegliere il pediatra è uguale a quella per il medico di base e
cioè basta rivolgersi agli uffici del distretto della Azienda Sanitaria Locale presentando il certificato di nascita (o autocertificazione) e il codice fiscale del/della neonato/a.
Il distretto rilascia una Tessera che documenta l’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale. Una volta ottenuto l’elenco dei pediatri è possibile telefonare loro per
raccogliere le informazioni che interessano, ad es. gli orari di visita, la disponibilità per le visite a domicilio, la disponibilità a ricevere su appuntamento almeno
nel primo anno di vita del bambino.
Se il pediatra scelto ha già raggiunto il tetto massimo di assistiti, che è, salvo alcune eccezioni, di 800 pazienti, è sempre possibile attendere che si verifichi la possibilità di accesso: i tempi di attesa sono variabili e del tutto casuali in quanto dipendono dal fatto che un assistito compia i 14 anni.
Se il pediatra ha già in carico un fratellino o una sorellina del/della neonato/a è
possibile accedere subito.
La scelta del pediatra, così come quella del medico di base, non è definitiva ei genitori possono per qualsiasi motivo cambiarlo: per farlo è sufficiente scegliere un
altro nominativo tra quelli dell’elenco.
Il/La bambino/a viene assistito/a fino al compimento del 14° anno di età dal proprio
pediatra. Già a partire dai 6 anni di età i genitori possono, eventualmente, decidere
di farlo/a seguire da un medico di medicina generale, scelto tra quelli disponibili.
71
5.3 Il codice fiscale e la tessera sanitaria
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del/della cittadino/a
nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Per i/le neonati/e, l’attribuzione del codice fiscale è automatica e viene effettuata dai Comuni al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.
Solo nel caso in cui la nascita avvenga in un comune diverso da quello di residenza, occorre fare richiesta di attribuzione del codice fiscale presso l’Ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate.
La tessera sanitaria è un documento che contiene, oltre ai dati anagrafici, anche
il codice fiscale e ha sostituito gradualmente il vecchio tesserino plastificato del
codice fiscale.
La tessera, recapitata a tutti gli aventi diritto, all’indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell’Anagrafe tributaria al momento della spedizione, è valida sull’intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei
paesi dell’Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.
Ai nati dal 1° gennaio 2006, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del
Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di 1 anno; alla sua scadenza, viene inviata la tessera con scadenza standard (5 anni).
Per informazioni sulla tessera sanitaria si può telefonare al n° verde 800 030 070.
72
5.4 Il riconoscimento di paternità e maternità
Il nostro sistema giuridico distingue due diversi rapporti di filiazione: la filiazione “legittima” e la filiazione “naturale”. Quando i genitori sono uniti fra loro da un
matrimonio valido agli effetti civili, il/la figlio/a acquisisce lo stato di “figlio/a legittimo/a” automaticamente con la denuncia di nascita che può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà.
Quando invece il/la bambino/a nasce da genitori non sposati fra di loro acquista
lo stato di “figlio/a naturale”: ciò avviene tramite l’atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice).
È importante precisare che il genitore che compie il riconoscimento deve aver
compiuto il sedicesimo anno di età (se è minore di 16 anni non può assumere i
diritti e doveri connessi alla genitorialità e il/la figlio/a è affidato/a temporaneamente ad altre persone).
Il/la figlio/a naturale può essere riconosciuto/a da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita.
Nel caso in cui il/la bambino/a, alla nascita, sia stato/a riconosciuto/a da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell’altro
con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all’ufficiale dello stato
civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio (Atto Pubblico o Testamento).
Esiste inoltre la possibilità che un/a bambino/a non venga riconosciuto dai genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il
cognome viene attribuito dall’ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall’ordinamento vigente. I bambini non riconosciuti/e vengono dichiarati in stato di adattabilità e affidati ad un istituto o a terze persone.
La legittimazione, invece, attribuisce al/alla figlio/a nato/a fuori del matrimonio
(figlio/a naturale) la qualità di figlio/a legittimo/a: ciò avviene generalmente in
seguito al matrimonio dei genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono il figlio naturale.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sancito il principio di eguaglianza
dei diritti tra figli legittimi e figli naturali. Alcune differenze, tuttavia, permangono nel nostro ordinamento, soprattutto in materia di diritti successori.
73
74
6.
Servizi per la PRIMA
INFANZIA (0-3 anni)
6.1 Asili Nido pubblici e in convenzione, Tempo per le
Famiglie, Spazio Mamme, Tagesmutter a Verona e
provincia
Nelle pagine che seguono riportiamo un elenco dei servizi rivolti alla prima infanzia e di supporto alla genitorialità suddivisi per comune, con l’indicazione dei
recapiti telefonici e degli uffici cui potete rivolgervi per avere informazioni più
dettagliate.
Informazioni sui servizi e sulle iniziative per la prima infanzia nella provincia di
Verona potete trovarle sul sito internet: www.familyinprovinciadiverona.it
Asili nido
L’asilo nido è un servizio rivolto alla prima infanzia (3-36 mesi) con finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione.
Nell’elenco che segue figurano gli asili nido pubblici o in convenzione mentre
non vengono indicati quelli privati.
Detrazione fiscale per asili nido: anche per il periodo di imposta 2006 spetta una detrazione dall’Irpef nella misura del 19% delle spese documentate
sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a
632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi (art.1, c. 400, L 296/2006).
Tempo per le famiglie
Il Tempo per le Famiglie è un servizio offerto alle famiglie con bambini/e in età
0-3 anni.
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È uno spazio per bambini e bambine, per giocare liberamente o seguire le
proposte di attività dell’educatore/educatrice; è uno spazio per genitori,
nonni, baby sitter, adulti accompagnatori, per conoscersi e confrontarsi o per
il semplice piacere di stare insieme a chiacchierare.
È un luogo di incontro che favorisce la relazione, le attività di gioco e la discussione su vari temi inerenti la crescita dei/delle bambini/e (lo svezzamento, il sonno, le paure,..).
Spazio mamme
Lo Spazio Mamme è un luogo di incontro, ascolto, condivisione fra mamme e reciproco sostegno.
Si rivolge alle donne in gravidanza e alle mamme con bambini/e piccoli/e.
È gestito da donne/mamme che, dopo un percorso di formazione, offrono il
loro tempo/sapere in occasioni di incontro con altre donne/mamme.
Presso gli “Spazio Mamme”, inoltre, vengono organizzati incontri su temi inerenti alla cura e alla relazione con i/le figli/e.
Tagesmutter
La regione Veneto ha emesso un bando denominato “Mamma per Mamme” con
l’intento di sostenere la crescita di ulteriori tipi di servizi a favore di famiglie con
figli piccoli, ad integrazione di quanto già esiste.
Il termine “Tagesmutter” proviene dal mondo tedesco e significa “Mamme di giorno”. Tale servizio è da molto tempo diffuso nei paesi del nord Europa. In Italia
si è sviluppato con caratteristiche specifiche soprattutto nella Provincia Autonoma di Trento.
La Tagesmutter è una persona (generalmente, ma non necessariamente, è una
donna; sovente, ma non sempre, è anche una mamma) che ha partecipato ad un
percorso di formazione specifico e che offre educazione e cura a bambini di altre
famiglie presso il proprio domicilio. La casa diventa il contesto educativo ricco di
relazioni, significati ed affetti.
76
La Tagesmutter è in stabile collegamento con un ente territoriale che la sostiene e la supporta nel lavoro. Tale ente garantisce, nei confronti delle famiglie utenti e dell’ente pubblico, il mantenimento degli standard qualitativi previsti, sia dal
punto di vista ambientale che educativo.
La Tagesmutter può accogliere fino ad un massimo di 5 bambini contemporaneamente, compresi i propri figli se presenti nell’orario di servizio. Tale numero è
proporzionato alla dimensione della casa che ospita.
Che cosa offre il servizio?
L’accoglienza e la cura di bambini in un ambiente famigliare
Una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia utente
L’inserimento del bambino in un piccolo gruppo, favorendo il rispetto dei
suoi tempi di sviluppo
La personalizzazione del servizio nel rispetto delle scelte educative della famiglia
La flessibilità d’orario del servizio, concordato secondo le esigenze della famiglia, nel rispetto dei tempi e delle esigenze del bambino
Il contenimento delle tariffe
Il lavoro di tagesmutter prevede un percorso formativo di almeno 400 ore: alcuni corsi si sono già conclusi e il servizio è stato avviato già in alcuni comuni della provincia di Verona; altri corsi sono in cantiere e probabilmente partiranno all’inizio dell’anno 2008.
Per avere informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali o Istruzione
del vostro Comune di residenza, oppure contattare le cooperative che si occupano di questo servizio nel territorio della provincia di Verona:
Azalea cooperativa sociale
Via Brunelleschi 3/b, Verona,
Tel. 045 57 53 88 - e-mail: [email protected]
Coordinatrice del servizio
Fabiana Gelmini - Tel. 34 00 74 77 41
77
Cooperativa Cultura e Valori
Via Bramante 15, Verona
Tel. 045 81 87 924 - e-mail: [email protected]
Coordinatrice del servizio
Marta Vivaldi - Tel. 393 36 45 071
Cooperativa Le Isole di Peter Pan
Via Lungadige Catena 5, Verona
Tel. 045 80 09 116 - e-mail: [email protected]
Coordinatrice del servizio
Daniela Saerri - Tel. 339 24 07 758
78
79
BARDOLINO
BADIA
CALAVENA
ARCOLE
ANGIARI
ALBAREDO
D’ADIGE
AFFI
Servizio
c/o Biblioteca
Comunale,
Piazza F. Poggi,
2° Piano
Piazza Mercato, 19
c/o Scuola dell’infanzia
“De Gianfilippi”, Viale
Dante Alighieri 15
c/o Scuola dell’infanzia
San Michele di
Calmasino,via Stazione
Gruppo “Spazio Mamme”,
Aperto Ogni Martedì Pomeriggio
Nido Integrato
Asilo Nido
Nido Integrato
Attivo da Settembre 2007
“Raggio di Luce”- Privato
Asilo Nido Convenzionato
Spazio
Mamme
via piazza Gazzolo
Gazzolo
per Informazioni:
Katia Fabbrizio,
Tel. 329 39 19 630
045 76 39 611
Tel. 045 78 10 513
Tel. 045 76 65 006
Tel. 045 61 44 020
Tel. 0442 66 02 51
Tel. 045 70 25 255
Coriano
Veronese
P.zza C. Brena, 24
Tel.
Servizio Socio
Educativo
Tel. 045 62 39 953
Località
c/o Scuola dell’infanzia
“Sacra Famiglia”
via Chiesa, 8
Indirizzo
Asilo Nido Comunale
via G. Marconi, 204
“Angelo dal Cer”
Asilo Nido Comunale “L’arcobaleno” via Abazzea, 23
Asilo Nido Nido Integrato “Madonna di
Fatima”- Privato Convenzionato
Asilo Nido
“Spazio Famiglia”,
per genitori e bambini 1-3 anni
Tempo per da ottobre a maggio - 1gg/sett.
le Famiglie organizzazato da amministr.
Comunale e Servizi Educativi
Territoriali Ulss 22
Nido Integrato
“Orsetto Spericolato”- Privato con
Asilo Nido
Convenzione in fase di definizione
Comune Tipologia
Servizio
Area Amministrativa
Tel. 045 62 13 223;
Educatrice, Tel. 045 62 13 257
Ufficio Servizi Sociali, P.zza Mercato 1
Tel. 045 78 10 503 / 045 65 12 043
Area Amministrativa - Servizi Sociali,
Tel. 045 66 08 070, Fax 045 700 09 56
Brizzolari_benvenuto@comune.
albaredodadige.vr.it
Ufficio Scuola, Piazza Municipio 441,
Tel. 0442 97 007
Comune di Arcole,
Tel. 045 76 39 611
Uff. Servizi Sociali
Tel. 045 72 35 411
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
80
Asilo Nido
Tagesmutter
Spazio
Mamme
BOSCO
Tagesmutter
CHIESANUOVA
BEVILACQUA
BELFIORE
BARDOLINO
Servizio
N. 2
Nido Integrato “Il Melo Fiorito”
Privato Convenzionato
N. 1
Progetto Post-partum “Il Fiocco”
Progetto Spazio Famiglia “L’incontro
Piccoli e Grandi” (1-3 Anni)-in
Tempo per Collaborazione con Il Servizio Sociole Famiglie Educativo dell’Ulss 22
Comune Tipologia
Servizio
via Giassare Daniei
via Ederle
P.zza d. Repubblica, 14
via Costabella
Indirizzo
Località
Cooperativa Cultura
e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Tel. 045 76 40 642
Azalea Cooperativa
Sociale,
via Brunelleschi, 3/b,
Verona
Tel. 045 57 53 88 / 34
00 74 77 41
Servizio Socio
Educativo,
Tel. 045 62 13 257
Tel.
Ufficio Segreteria, Piazza d. Repubblica 10
Tel. 045 61 45 020
Ufficio Ragioneria
via Roma 26, Tel. 0442 64 72 13
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 045 67 80 628
[email protected]
Area Amministrativa
Tel. 045 62 13 223
Educatrice
Tel. 045 62 13 257
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
81
BRENZONE
BOVOLONE
Asilo Nido Intercomunale
“L’isoletta”
“Mamme in rete”
Asilo Nido “Il Sole”
Privato convenzionato
“Spazio mamme Bovolone”
Servizio
Spazio
Mamme
Progetto 0-12 Mesi
“L’abbraccio Sicuro”
Progetto 1-3
Tempo per
“L’incontro Piccoli e Grandi”,
le Famiglie
Asilo Nido
Tagesmutter
Spazio
Mamme
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
via S. Giovanni
Brenzone
(Sede ex Asilo Nido)
c/o Villa Pariani
Tel. Ufficio
Socio-Educativo
045 65 89 526
Malcesine Tel. Ufficio
Socio-Educativo
045 65 89 526
Cassone di Tel. 045 65 84 014
Malcesine
Tel. 347 73 11 770
349 07 27 886
329 35 53 600
Tel. 045 71 03 585
c/o Villa PanteoZampieri,
Via G. Mazzini
c/o Cooperativa
Sociale Il Giardino
Onlus, Via G. Turrini 1
via Sommavilla, 3
Tel.
Tel. 045 71 03 585
Località
via L. Turrini, 92
Indirizzo
Ufficio Servizi Socio-Educativi,
via XX Settembre, 12
Tel. 045 65 89 526
Ufficio Segreteria,
via XX Settembre, 12
Tel. 045 65 89 510
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 045 69 95 249 / 69 95 250
Consultorio familiare
c/o Ospedale San Biagio Bovolone
Tel. 045 69 99 662
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
82
BUTTAPIETRA
BUSSOLENGO
c/o Scuola dell’infanzia
“Regina della Pace”,
via Prov. Ovest, 32
Azalea
Cooperativa Sociale,
via Brunelleschi, 3/b
Tel. 045 57 53 88
34 00 74 77 41
Tel. 045 66 60 029
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Roma 2
Tel. 045 66 60 383
Tel. 045 67 69 09 / 913 Uff. Servizi Sociali
P.zza XXVI Aprile 21
Tel. 045 67 69 909 / 906
c/o Asilo Nido
“Il Germoglio”
Tel. 045 67 12 648
Tel. 347 31 08 604
via Vasco de Gama
Incontri Pre e Post Partum (Ulss 22) c/o Consultorio
0-1 Anno
Familiare ex Scuola
Infermieri
N. 2
via Salvalai
via Pascoli
Nido Integrato “Pollicino”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Tagesmutter
Spazio
Mamme
Tel. 347 30 94 641
Uff. Servizi Sociali
P.zza XXVI Aprile 21
Tel. 045 67 69 909 / 906
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
Piazzetta Danese
Tel. 045 71 56 901
Tel. 045 67 04 438
Tel. 045 67 02 893
Tel.
Tel. 045 67 04 288
via P. Vassanelli, 11
Centro Infanzia “La Trottola”
Privato Convenzionato
Crocioni
Località
via Verona, 2
Piazza Monsignor
Bacilieri, 5
Loc. Crocioni, 59
Indirizzo
Asilo Nido Comunale
“Il Germoglio”
Centro Infanzia “Il Mondo delle
Fiabe” - Privato Convenzionato
Servizio
Centro Infanzia “Piccolo Principe”
Privato Convenzionato
“L’albero Azzurro”
Privato Convenzionato
“Il Paese degli Elfi”
Privato Convenzionato
Progetto “Crescere Insieme”
Tempo per in Collaborazione con il Servizio
le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
83
CASTEL
D’AZZANO
CASTAGNARO
CASALEONE
CALDIERO
Nido Integrato “Il Girasole”
Privato Convenzionato
Servizio
Nido Integrato “Il Giardino Fiorito”
Spazio
Mamme
Località
Attualmente in
via Roma, 15
da Sett. 2007 in
via D. Alighieri, 1
via Capitello, 154
via Piave, 3
c/o Scuola dell’infanzia
“Maria Immacolata”,
via IV Novembre 7
c/o Ente
don “G. Provoli”,
via G.A. Farina 1
Strà
c/o Scuola dell’infanzia Caldierino
“Maria Bambina”
via Villa Trezza 24
Indirizzo
via Marconi, 47
“Mamme Insieme”.
Periodo Invernale:
ogni Lun. e Sab. Mattino;
Periodo Estivo:
ogni Lun. mattino e Mer. pomeriggio
Le volontarie sono disponibili per
visite domiciliari e reperibilità
telefonica
Scuola Paritaria dell’infanzia
Asilo Nido “Angeli Custodi” - Nido IntegratoPrivato Convenzionato
Asilo Nido “Don Lorenzo Milani” Privato Convenzionato
Asilo Nido
Asilo Nido
Nido Integrato “Il Palloncino”
Privato Convenzionato
Nido Integrato “La Chiocciola”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Comune Tipologia
Servizio
per Informazioni:
Valentina,
Tel. 340 08 12 758
Tel. 0442 67 51 11
Tel. 0442 33 06 44
Tel.
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 045 92 15 966
[email protected]
Ufficio Servizi Scolastici,
via Vittorio Veneto, 61
Tel. 0442 32 87 19
[email protected]
Ufficio Sociale c/o Sede Municipale di
P.zza Marcolungo 19
Tel. 045 61 51 555
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
84
Tel. 045 64 59 928
Tel. 045 75 71 254
Tel.
CAZZANO DI
TRAMIGNA
CAVAION
VERONESE
Progetto “Spazio Famiglia” in
Tempo per collaborazione con il Servizio
le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22
Asilo Nido “Mano nel Mano”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Tagesmutter
c/o Scuola dell’infanzia
“Bettina Pasqualini”
via Vittorio Veneto, 7
via Marconi, 49
Tel. 045 72 35 173
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 62 39 953
Tel. 045 77 31 082
Azalea
Cooperativa Sociale
via Brunelleschi, 3/b,
Tel. 045 57 53 88
34 00 74 77 41
Sega di
Cavaion
Località
N. 1
via S.pellico
via dell’Artigliere, 2/4
Indirizzo
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 64 59 928
“Genitori-bambini 0-3” A Cura Del
Servizio Educativo Territoriale
Centro Infanzia “La Pigotta”
Privato Convenzionato
Servizio
Progetto “Spazio Famiglia” in
CASTELNUOVO
DEL GARDA Tempo per Collaborazione con Il Servizio Sociole Famiglie Educativo dell’Ulss 22
Spazio
Mamme
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
Uff. Assistente Sociale
P.zza G. Matteotti, 1
Tel. 045 78 20 506 - Fax 045 78 20 411
Uff. Assistenza,
P.zza Fracastoro, 8
Tel. 045 62 65 738
Ufficio Servizi Sociali e Scuola
Tel. 045 64 59 923;
Servizio Educativo
Tel. 045 64 59 928
Ufficio Servizi Sociali e Scuola
Tel. 045 64 59 923;
Servizio Educativo
Tel. 045 64 59 928
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
85
COLOGNOLA
AI COLLI
COLOGNA
VENETA
CERRO
VERONESE
CEREA
Asilo Nido
Tagesmutter
Indirizzo
c/o Istituto Sacra
Famiglia, Piazza
Sommariva 1
Comunità Mamma-bambino
“L’ancora”
Nido Integrato “Il Cucciolo”
Privato Convenzionato
Scuola dell’infanzia
“Giardino della Pace”
Nido Integrato
N. 1
c/o Scuola dell’infanzia
“Carlo Steeb”
via Verdi, 20
via S. Giustina, 41
via Chiampan
via Unità d’Italia, 4
via San Seno, 53
Nido Aziendale “Il Ponte”
Asilo Nido Comunale “L’arcobaleno” via Pascoli, 59
Servizio
Asilo Nido “Chiara Stella”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Spazio
Mamme
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
Baldaria
Località
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Tel. 0442 80 113
Fax 0442 32 04 29
[email protected]
Tel. 0442 32 53 65
[email protected]
Tel. 0442 32 01 92
Fax 0442 32 01 92
Tel.
Ufficio Segreteria
Tel. 045 6159662
Ufficio Istruzione
Tel. 0442 41 35 07
Servizio Sociale c/o Municipio
P.zza Don Vinco, 4
Tel. 045 70 80 005
Ufficio Servizi Sociali e Scolastici,
Viale della Vittoria 20,
Tel. 0442 80 499 / 0442 30 090;
[email protected]
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
86
GAZZO
VERONESE
GARDA
FUMANE
ERBEZZO
ERBÈ
COSTERMANO
“L’incontro Piccoli e Grandi”
Tempo per Bambini 1-3 anni-in collaborazione
le Famiglie con il Servizio Socio-Educativo
dell’Ulss 22
“Il Fiocco”
Spazio
Mamme Mamme e Bambini 0-1 Anno
Tel. 045 62 08 404
Comune di Garda
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 68 32 825
Tel. 045 62 08 122
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 62 39 953
Tel.
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 62 08 404
Mazzurega
Località
Comune di Garda
Scuola dell’infanzia
via Pio XI, 8
“San Bartolomeo” - Nido Integrato
Servizio “Spazio Famiglia” in
Tempo per
Collaborazione con Il Servizio Sociole Famiglie
Educativo dell’Ulss 22
Piazza D. di Sangue
Asilo Nido Nido Privato Convenzionato
Asilo Nido
c/o Scuola dell’infanzia
“Cesare Bertoli”
via XX Settembre 13/a
Nido Integrato “Cesare Bertoli”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Indirizzo
c/o Scuola dell’infanzia
Comunale
Servizio
Servizio “Spazio Famiglia” in
Tempo per collaborazione con il Servizio
le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22
Comune Tipologia
Servizio
Servizi Sociali
c/o Comune, via Roma 89 - Roncanova
Tel. 0442 57 90 00
Educatrice
Prof. Tel. 045 62 08 404
Ufficio Servizi Sociali
Assistente Sociale
Tel. 045 62 08 420
Servizio Amministrativo, via Roma 73
Tel. 045 70 75 013 - Fax 045 70 75 218
Ufficio Comunale,
Tel. 045 73 25 005
Segretario Comunale
Tel. 045 62 08 122
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
87
Asilo Nido
Asilo Nido
LAZISE
Spazio
Mamme
Tempo per
le Famiglie
Asilo Nido
Tagesmutter
ISOLA RIZZA
ISOLA DELLA
SCALA
GREZZANA
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
Viale della Libertà
Asilo Nido Comunale
“Maria Montessori”
Spazio Genitori (1-3 Anni)
gestito dal Consultorio Privato di
Isola della Scala
Servizio “Spazio Famiglia”
in collaborazione con il Servizio
Socio-Educativo dell’Ulss 22
Spazio Mamme (0-1 Anno),
gestito dal Consultorio Privato di
Isola della Scala
Centro Infanzia “Giacinto Bonanome”
Privato Convenzionato
Asilo Nido “Il Girasole”
Privato Convenzionato
Nido Integrato “Il Trenino”
Privato Convenzionato
via Porto, 32
Loc. Mombinda 1
via San Marco, 217
c/o Asilo Nido
“M. Montessori”
c/o Asilo Nido
“M. Montessori”
via Pacinotti
via Pomarol
via Nogare
c/o Scuola dell’infanzia
Parrocchiale
“Arcobaleno”,
Piazza C. Ederle, 21
c/o Asilo Infantile
“Ing.luigi Tubaldini”
via L. Tubaldini, 19
Indirizzo
N. 3
Nido Integrato “Il Girotondo”Privato Convenzionato
Nido Integrato “Arcobaleno”
Privato Convenzionato
Servizio
Tel. 045 90 71 12
Tel.
Pacengo
di Lazise
Tel. 045 75 90 068
Tel. 045 64 70 500
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 66 31 914
Tel. 045 73 01 229
Grezzana Cooperativa
Romagnano Cultura e Valori,
Lugo
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
Stallavena 045 90 73 72
Località
Segreteria Comune
via Marconi 187 - Tel. 045 71 35 022
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 045 64 45 112
Ufficio Scuole
Tel. 045 66 31 911
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 045 66 31 910
Servizi Sociali
via Roma, 1
Tel. 045 88 72 571- 045 88 72 573
Servizi Sociali
via Roma, 1
Tel. 045 88 72 571- 045 88 72 573
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
88
LEGNAGO
Spazio
Mamme
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
via Verona, 9
P.zza Madonna della
Salute, 4
c/o Centro Infanzia
“La Culla sulla Luna”
via Casette 71
Nido Integrato “Gesù Bambino” Privato Convenzionato
Nido Integrato “Don Candido
Mazzi”- Privato Convenzionato
Spazio Mamme,
Martedì Dalle 16,30 Alle 18,15
Nido Integrato
“La Casa Degli Orsetti”
Privato Convenzionato
c/o Scuola dell’infanzia
Tel. 0442 24580
“Davide De Massari”,
via De Massari 2
c/o Scuola dell’infanzia Vangadizza Tel. 0442 21 637
“Maria Bambina”
via Rossini 127
Nido Integrato “Madre Bakhita”
Porto
Tel. 0442 60 33 93
Tel. 0442 20465
San Pietro Tel. 0442 21 103
di Legnago
Tel. 0442 60 33 93
via Casette, 71
Tel. 0442 20 177
Tel.
Centro Infanzia
“La Culla Sulla Luna”
Località
via Collodi, 10
Indirizzo
Asilo Nido Comunale
“Un Mondo Tutto Da Scoprire”
Servizio
Uff. Scuola del Comune
via XX Settembre 29 - Tel. 0442 634011
Capo Unità IV° Settore
Tel. 0442 63 49 69;
Ammninistrazione, Tel. 0442 63 49 72
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
89
Tagesmutter
Asilo Nido
MONTEFORTE
D’ALPONE
Tagesmutter
Spazio
Mamme
MONTECCHIA Tagesmutter
DI CROSARA
MARANO DI
VALPOLICELLA
MALCESINE
Servizio
N. 1
Spazio Mamme, aperto il
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
N. 1
Asilo Nido Intercomunale
“L’isoletta”
Tempo per Progetto 1-3 anni
le Famiglie “L’incontro Piccoli e Grandi”,
Progetto 0-12 mesi
Spazio
Mamme “L’abbraccio Sicuro”
Servizio “Spazio Famiglia” in
Tempo per
Collaborazione con Il Servizio Sociole Famiglie
Educativo dell’Ulss 22
N. 1
Comune Tipologia
Servizio
via De Gasperi
c/o Palazzo Vescovile
via Masi
c/o Villa Pariani
di Malcesine
via Lessini
c/o Villa Pariani
di Malcesine
via Sommavilla, 3
Indirizzo
Tel.
S. Rocco
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 77 55 002
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
per Informazioni:
Mary
Tel. 045 76 11 591
Consuelo
Tel. 045 61 03 458
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Tel. 045 65 89 971
Cassone di Tel. 045 65 84 014
Malcesine
Tel. 045 65 89 971
Località
Servizi Demografici
Piazza Umberto I, 56
Tel. 045 65 44 099 / 045 65 44 262
[email protected]
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 045 61 37 305 / 61 37 311
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 045 68 31 106 - Fax 045 77 55 203
Comune di Malcesine
Piazza Statuto, 1
Tel. 045 65 89 971
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
90
Martedì e Venerdì
dalle 9.30 alle 11.30
Cooperativa Tangram
Asilo Nido Comunale
Asilo Nido
Spazio
Mamme
NOGAROLE
ROCCA
Tagesmutter
via P. Sterzi, 77
Asilo Nido Comunale
“Otto Marzo”
“Spazio Zero-Tre”
sabato mattina
C/O Scuola
dell’infanzia
“A. De Mori”
via Safena, Costeggiola
via Massimo d’Azeglio
c/o Scuola dell’infanzia
di Arbizzano
Strada del Recioto, 2/a
c/o Biblioteca
Comunale
via Tito Speri
Indirizzo
N.2
N.2
Servizio “Spazio Famiglia”
Tempo per in collaborazione con il Servizio
le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22
Asilo Nido
Spazio
Mamme
NOGARA
NEGRAR
MOZZECANE
Servizio
Nido Integrato “Il Batuffolo”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Comune Tipologia
Servizio
Tel.
Tel. 045 60 00 504
045 75 00 143
045 60 11 666
Arbizzano Tel. 045 60 11 731-2
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 600 03 28
Azalea
Cooperativa Sociale,
via Brunelleschi, 3/b,
Tel. 045 57 53 88
34 00 74 77 41
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Tel. 0442 88 718
Quaderni
Località
Ufficio Istruzione, via Falcone Borsellino 1
Tel. 0442 51 33 11
Ufficio Scuola
Tel. 045 60 11 666
Ufficio Scuola
Tel. 045 60 11 666
Assistente Sociale - Tel. 045 63 35 808
Educatore - Tel. 045 63 35 810
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
91
PESCANTINA
PASTRENGO
PALÙ
OPPEANO
Nido Privato Convenzionato di
Prossima Apertura
Tagesmutter
“Non Solo Nido”
Tempo per Mer/Gio, Dalle 16.00 Alle 18.00
le Famiglie “Non Solo Nido”
Mer/Gio, dalle 9.15 alle 11.15
N.4
Asilo Nido
Asilo Nido
“Rosa Pesco”
Arcè
Vallese
Località
via Ospedaletto
via Primavera
via Siedile
via Monte Pastello
Ospedaletto
Pescantina
Balconi
Ospedaletto
c/o Area San Giuseppe Ospedaletto
c/o Asilo Nido
“Rosa Pesco”
via Pozze, 4
c/o Scuola dell’infanzia
di Pastrengo
via S. Gaetano, 4
“Non Solo Nido” per Bambini
Tempo per 0-3 anni, Organizzato dal Comune
le Famiglie in Collaborazione con Ulss 22
via Bassa
via S.marco
N. 2
Via Roma, 10
via Lino Lovo, 21
Indirizzo
Asilo Nido “Casa delle Farfalle”
Servizio
Asilo Nido Mondo Incantato
Tagesmutter
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
Azalea
Cooperativa Sociale
via Brunelleschi, 3/b,
Tel. 045 57 53 88
34 00 74 77 41
Tel. 045 71 52 827
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 67 64 269
Tel. 045 60 70 199
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Tel. 045 71 34 485
Tel.
Ufficio ragioneria, via Roma 29
Tel. 045 60 700 21
Ufficio Educatrice c/o Municipio
Tel. 045 67 78 804
Ufficio Assistenza c/o Municipio
Tel. 045 67 78 807
per Informazione Anche Sui Nidi Privati:
Servizio Educativo Territoriale
Tel. 045 67 64 269
[email protected]
Asilonido “Rosa Pesco”, Tel. 045 71 52 827
[email protected]
per Informazione Anche Sui Nidi Privati:
Servizio Educativo Territoriale
Tel. 045 67 64 269
[email protected]
Asilonido “Rosa Pesco”, Tel. 045 71 52 827
[email protected]
Ufficio Comunale,
Piazza Altichieri 1 - Tel. 045 71 39 218
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
92
POVEGLIANO
VERONESE
PESCHIERA
DEL GARDA
Tagesmutter
Spazio
Mamme
Asilo Nido
Tagesmutter
c/o Asilo Nido
Comunale
via Tartaro
via Garibaldi
“L’isola Che C’è”
Sabato Mattina
N. 2
Asilo Nido Comunale
“L’aquilone”
via D. Alighieri, 2
via Marzan
“Il Fiocco”
per Mamme con Bimbi 0-9 Mesi
N. 1
Spazio
Mamme
Indirizzo
via Marzan
Servizio
Tempo per “Genitori e Bambini 0-3 Anni”
le Famiglie in Collaborazione con Ulss 22
Comune Tipologia
Servizio
Località
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Azalea
Cooperativa Sociale,
via Brunelleschi, 3/b,
Tel. 045 57 53 88
329 86 03 085
Ostetrica
Tel. 045 75 51 987
Azalea
Cooperativa Sociale,
via Brunelleschi, 3/b,
Tel. 045 57 53 88
34 00 74 77 41
Tel. 045 79 71 407
Educatrice
Tel. 045 755 34 94
Tel.
Servizio Educativo Territoriale
Tel. 045 63 34 156
Uff. Servizi Sociali
Tel. 045 63 34 126
Servizio Educativo Territoriale
Tel. 045 63 34 156
Uff. Servizi Sociali
Tel. 045 63 34 126
Servizi Sociali
via Milano
Tel. 045 75 53 494
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
93
ROVERÈ
VERONESE
ROVERCHIARA
RONCO
ALL’ADIGE
RONCÀ
RIVOLI
VERONESE
PRESSANA
Tagesmutter
N. 1
Nido Integrato “Raggio di Sole”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Tagesmutter
N. 1
Nido Integrato
Asilo Nido “Il Giardino Fiorito”
Servizio “Spazio Famiglia”
Tempo per in Collaborazione con il Servizio
le Famiglie Socio-Educativo dell’Ulss 22
via Garonzi
c/o Scuola dell’infanzia
“Divina Provvidenza”
Piazza IV Novembre 41
via Prandi
c/o Scuola D’infanzia
“Maria Immacolata”,
Piazza G. Marconi, 8
Piazza Garibaldi 2
Spazio
Mamme
“Spazio Mamme”
Indirizzo
via D.chiesa, 13
Servizio
Asilo Nido Asilo Nido Minimo “Il Girotondo”
Comune Tipologia
Servizio
Località
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
Tel. 045 66 00 406
Tel. 045 74 60 221
per Informazioni:
Emanuela
Tel. 347 49 36 856
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 72 81 166
Tel. 0442 87 713
Tel.
Ufficio Segreteria
Piazza Roma 1
Tel. 045 66 08 226
Comune di Roverchiara,
via Vittorio Veneto, 7
Tel. 0442 68 90 14, Int. 7
Comune di Roverè V.se
P.zza V. Emanuele 12
Tel. 045 65 18 005
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Napoleone I, 3
Tel. 045 72 81 166 - Fax 045 72 81 114
[email protected]
Comune di Roncà
Tel. 045 74 60 017
Ufficio Segreteria
Tel. 0442 84 333
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
94
SAN
GIOVANNI
ILARIONE
SAN
BONIFACIO
SALIZZOLE
ROVEREDO
DI GUÀ
Servizio
Tagesmutter
Spazio
Mamme
Asilo Nido
N.1
Spazio Mamme
Aperto il Lunedì e il Venerdì
dalle 15.00 alle 17.00
Nido Integrato “S. Maria Bertilla
Boscardin” - Privato Convenzionale
Nido Integrato “Il Sole”
Privato Convenzionale
Asilo Nido Comunale
Nido Integrato “Nuvoletta”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Comune Tipologia
Servizio
c/o Scuola dell’infanzia
“Cav. Caucchiolo”
via P. Veronese, 1
c/o O.a.s.i.
Scuola dell’infanzia
“Paolo Crosara”
via G.mazzini 1
c/o Centro “La Salute”
1° Piano Centro
Commerciale
via U. Foscolo
via Maestri del Lavoro
c/o Scuola dell’infanzia
“San Giuseppe”
via G. Rossini, 1
via Sandri
Indirizzo
Prova
Località
per Informazioni
Eleonora Piasentin,
Tel. 045 76 10 159
349 00 76 094
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Tel. 045 76 11 659
Tel. 045 76 12 608
Tel. 045 61 02 556
Tel. 045 71 01 256
Tel.
Assistente Sociale
c/o Comune - Piazza A.moro, 5
Tel. 045 65 50 444 - Fax 045 65 50 533
Servizi Sociali
via Ospedale 32 - Tel. 045 76 13 842
Servizio Pubblica Istruzione
Piazza Costituzione 4
Tel. 045 61 32 624/5
Servizi Sociali
via Ospedale 32 - Tel. 045 76 13 842
Comune, via Dante Alighieri, 10
Tel. 0442 86 014 / 86 056
[email protected]
Ufficio Istruzione
Piazza Castello, 1
Tel. 045 71 00 013
Servizio Pubblica Istruzione
Piazza Costituzione 4
Tel. 045 61 32 624/5
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
95
SAN
GIOVANNI
LUPATOTO
Asilo Nido Comunale
“Sabin - Lupetto dei Bimbi”
Servizio
Tagesmutter
Spazio
Mamme
Spazio Mamma accoglie le mamme
con i loro bambini il mercoledì
mattina
N. 4
Nido Integrato “Nuvoletta Celeste”
Asilo Nido Privato Convenzionato
Nido Integrato “Gesù Bambino”
Privato Convenzionato
Comune Tipologia
Servizio
via Verdi
via Pacinotti
via Div. Alpina
Tridentina
via Verona
Ostetrica ed educatrice,
Tel. 045 82 99 858
045 82 99 823
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Tel. 045 87 30 238
c/o Scuola dell’infanzia Raldon
“Gesù Bambino”
via Speranza, 3
c/o Distretto Sanitario
via Belluno, 14
Tel. 045 82 90 212
Tel.
Tel. 045 54 98 23
Località
Via R. Simoni, 6
Via Monte Ortigara, 20
Indirizzo
Ufficio scuola
Tel. 045 82 90 203
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
96
SAN PIETRO
IN CARIANO
SAN PIETRO
DI MORUBIO
SAN MAURO
DI SALINE
SAN MARTINO
BUON
ALBERGO
via Omero Speri
Asilo Nido Comunale
Asilo Nido
Località
Tel.
San
Floriano
Tel. 045 77 02 908
Tel. 045 71 44 383
Cooperativa
Cultura e Valori,
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Via Manzoni, 13
Tel. 045 87 99 210
c/o Scuola dell’infanzia Marcellise Tel. 045 87 40 263
“Sacro Cuore”
via Mezzavilla, 2
c/o Scuola dell’infanzia Mambrotta Tel 045 88 20 121
“Don Luigi Grigolini”
via Mambrotta, 1/A
via Vittorio Veneto
Azalea
Piazza Popolo
Cooperativa Sociale,
via C. Cantine Sterzi
via Brunelleschi, 3/b
Tel. 045 57 53 88
329 86 03 085
Indirizzo
via A. Gobetti, 1
N. 3
Nido Integrato “Primo Volo”
privato convenzionato
Asilo Nido “C. Collodi”
Nido Integrato “Valle Fiorita”
privato convenzionato
Servizio
Nido Integrato “Don G. Fattori” Asilo Nido Privato Convenzionato
Tagesmutter
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
Ufficio Segreteria
via Motta, 2
Tel. 045 69 69 000
Settore Pubblica Istruzione c/o Municipio,
via Chopin, 3
Tel. 045 68 32 119
Ufficio Comune
Tel. 045 78 40 009
Istituzione per i servizi al cittadino
via XX Settembre, 49
Ufficio Istruzione
Tel. 045 88 74 224 - 88 74 234
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
97
Tagesmutter
N. 1
Servizio
via Ludlow
Indirizzo
“Spazio famiglia”- incontri per
Tempo per genitori e bambini 1-3 anni le Famiglie organizzato dal servizio socioeducativo territoriale - ulss 22
SANT’
Tagesmutter
AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
N. 2
Nido Integrato
Asilo Nido privato convenzionato
via G. Albertini
c/o Scuola dell’infanzia
“Don Ulisse Bertoldi”,
via Marconi, 25
“Spazio Famiglia”
Tempo per
organizzato dal Servizio
le Famiglie
Socio-Educativo Territoriale Ulss 22
Progetto per Mamme e Bambini 1-3 c/o Scuola dell’infanzia
Spazio
SAN ZENO DI
Anni “L’incontro Piccoli e Grandi” “Regina Pacis”
Mamme
MONTAGNA
via Zanetti 8
Nido Integrato Comunale
via Mazzini, 44
“Raggio di Sole”
SANGUINETTO Asilo Nido
SAN PIETRO
IN CARIANO
Comune Tipologia
Servizio
Località
Azalea
Cooperativa Sociale
via Brunelleschi, 3/b
Tel. 045 57 53 88
329 86 03 085
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 68 32 661-2
Tel. 045 68 61 415
Tel. 0442 36 52 18
Fax 0442 36 52 18
Azalea
Cooperativa Sociale,
via Brunelleschi, 3/b
Tel. 045 57 53 88
329 86 03 085
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 68 32 118
Tel. 045 72 85 013
Tel.
Uffici Servizi Scolastici
via Interno Castello 2
Tel. 0442 81 066 / 0442 81 036
[email protected]
Educatrice territoriale
c/o sede municipale
Tel. 045 68 32 662
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 045 72 85 017
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
98
SOAVE
SELVA DI
PROGNO
SANT’ANNA
D’ALFAEDO
SANT’
AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
Servizio
Indirizzo
via Vezzard
c/o Scuola dell’infanzia
via Verdi 1
Spazio
Mamme
Spazio Mamme, aperto il Mercoledì Temporaneamente c/o
dalle 16.30 alle 19.00
Palazzo Vescovile di
Monteforte di Alpone
Nido Integrato “Il Castello Incantato” c/o Scuola dell’infanzia
Privato Convenzionato
“Principe di Napoli”,
Asilo Nido
via G. Camuzzoni, 17
Tagesmutter
“Spazio Famiglia” organizzato dal
Tempo per
Servizio Socio-Educativo
le Famiglie
Territoriale - Ulss 22
N. 1
Corso sul massaggio 0-8 mesi con
c/o centro diurno
l’ostetrica del distretto di domegliara anziani
Spazio
v.le Rimembranza 6,
Mamme
Sant’Ambrogio di
Valpolicella
Nido Integrato
c/o Scuola dell’infanzia
Privato Convenzionato
“Don G. Benedetti”
Asilo Nido
Piazza Emanuele, 6
Comune Tipologia
Servizio
Località
per Informazioni:
Sara
Tel. 348 92 30 494
Tel. 045 76 80 115
Ufficio Comune
Piazza Prof B.g. Cappelletti 1
Tel. 045 78 47 010 - Fax 045 78 47 133
Ufficio Servizi Sociali
via G. Camuzzoni 8
Tel. 045 76 80 777 - Fax 045 61 90 200
[email protected]
Educatore c/o Comune
via Roma 4
Tel. 045 75 32 502
Tel. 045 75 32 527
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 75 32 502
Cooperativa
Cultura e Valori
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Educatrice territoriale
c/o sede municipale
Tel. 045 68 32 662
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
Distretto sanitario
Tel. 045 68 64 213
Tel.
99
SORGÀ
SONA
SOMMACAMPAGNA
Asilo Nido “Il Gelso di Anna”
Servizio
c/o Scuola dell’infanzia
“Divina Provvidenza”,
via XXIV Giugno, 11
c/o Scuola dell’infanzia
“Ad Onore Degli Eroi”
via Roma, 110
via C. Giacobazzi, 3
Indirizzo
c/o Asilo Nido
“Sull’arcobaleno”
via Carducci 10/a
via G. Carducci 10/a
Tempo per
le Famiglie “Non Solo Nido” - Servizio
c/o Scuola dell’infanzia
Socio-Educativo Territoriale Ulss 22 “Cav. A. Girelli”
via Cav. Girelli 32
“Non Solo Nido”- Servizio SocioEducativo Territoriale Ulss 22
“Sull’arcobaleno” - Nido Privato
Asilo Nido Convenzionato
Non Solo Nido
via C. Giacobazzi, 3
“Il Gelso di Anna”- Servizio
Tempo per Socio-Educativo Territoriale Ulss 22
le Famiglie Non Solo Nido via Scuole
Centro Sociale-- Servizio SocioEducativo Territoriale Ulss 22
Nido Integrato “Lo Scricciolo” Privato Convenzionato
Nido Integrato “Nido Dei Sogni” Asilo Nido Privato Convenzionato
Comune Tipologia
Servizio
Tel. 045 89 71 359
Tel. 045 89 71 359
Tel. 045 51 60 80
Tel. 045 85 80 133
Tel. 045 89 61 415
Fax 045 89 61 415
Tel.
Palazzolo
Tel. 045 60 80 155
Lugagnano Tel. 045 98 49 33
Lugagnano Tel. 045 98 49 33
Caselle
Custoza
Caselle
Località
Ufficio Assistente Sociale
Tel. 045 73 70 000
Servizio Socio-Educativo Territoriale
via Roma 23
Tel. 045 60 80 155
Servizi Sociali - Piazza Carlo Alberto, 1
Tel. 045 89 71 351-2
Servizio Educativo Territoriale
Tel. 045 89 71 359
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
100
VALEGGIO
SUL MINCIO
TREVENZUOLO
TREGNAGO
TERRAZZO
Lac. Vanoni Remelli, 56
Tagesmutter
Spazio
Mamme
N.1
Spazio 1-3 Anni
c/o Asilo Nido
“Gatto Nando”
via Degli Alpini 3
via dell’artigianato
Servizio “Spazio Famiglia” in
c/o Asilo Nido
Tempo per Collaborazione con Il Servizio Socio- “Gli Gnomi”
Loc. Vanoni Remelli, 56
le Famiglie Educativo dell’Ulss 22
Asilo Nido Asilo Nido “Gli Gnomi”
“Spazio 0-3”, Servizi Sociali
dell’unione Veronese Tartaro Tione
Asilo Nido “Gatto Nando”
in Fase di Progettazione
via Degli Alpini, 3
c/o Asilo Nido
Tutti I Lunedì Ore 16,00-18,00
Tempo per
le Famiglie
Spazio
Mamme
Tempo per
le Famiglie
Indirizzo
via G. F. dalle Spade
Servizio
Asilo Nido Comunale
Asilo Nido “La Casa di Fischianebbia”
Comune Tipologia
Servizio
Vanoni
Remelli
Località
per Informazioni Anche Sui Nidi Privati
Ufficio Segreteria, Piazzale della Vittoria, 1
Tel. 0442 94 013
Ufficio Segreteria - Tel. 045 65 08 630
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
Azalea
Cooperativa Sociale,
via Brunelleschi, 3/b,
Tel. 045 57 53 88
329 86 03 085
Tel. 045 79 65 149;
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 63 39 816
Tel. 045 79 52 210
Uff. Scuola - Tel. 045 63 39 855
Uff. Educatrice - Tel. 045 63 39 838
Tel. 045 79 25 368 / 69 Ufficio Segreteria
Tel. 045 73 50 018
045 79 52 210
Uff. Scuola - Tel. 045 63 39 855
Uff. Educatrice - Tel. 045 63 39 838
045 79 65 149
Tel. 045 65 08 469
Tel.
101
VERONA
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
Circoscrizione
Veronetta
2^
045 91 85 39
via Castel San Felice, 36
Asilo Nido “Del Sole”
Colombare
Circoscrizione
San
Bernardino
1^
045 80 00 170
Circoscrizione
via dell’Artigliere, 1
Mazza
1^
045 80 79 672
rcoscrizione
1^
045 80 00 824
045 80 044 41
Baby Ateneo - Nido Privato
Convenzionato
Asilo Nido Aziendale “La Piuma”
Circoscrizione
1^
P.ta Vescovo
045 59 66 97
045 80 07 167
Tel.
via Pisacane, 6
via Bertoni, 6
Asilo Nido “Pollicino 2”
Circoscrizione
1^
Circoscrizione
1^
Località
Asilo Nido “La Fiaba”
Vicolo Vetri, 15
Asilo Nido “Pollicino 1”
Indirizzo
P.za S. Maria in
Organo, 1
Vicolo Madonnina, 10
Garbini Colomiatti
Servizio
Ufficio Istruzione, via Bertoni 4:
Centralino, Tel. 045 80 79 611
Rette, Tel. 045 8079633/57
Coordinam. Pedagocico,
Tel. 045 8079631/ 39/ 75
[email protected]
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
102
VERONA
via Milani, 14
via Trapani, 14
via Don Sturzo, 16
“Lo Scarabocchio”
Nido Privato Convenzionato
Asilo Nido
“L’albero Verde”
Asilo Nido
“Il Girasole”
via Puglie, 22
via Prima Traversa
Spianà, 2
via Salita S. Lucia, 21
via Bacchiglione, 12
“A. Provolo”
Nido Privato Convenzionato
“La Perla”
Nido Privato Convenzionato
Asilo Nido
“La Filastrocca”
Asilo Nido
“Il Cucciolo”
via San Euprepio, 2
via Carso, 13
Indirizzo
Asilo Nido
“Paese della Fantasia”
Servizio
Asilo Nido
Asilo Nido “Il Quadrifoglio”
Comune Tipologia
Servizio
045 91 83 15
Tel.
045 89 03 100
045 56 55 48
045 81 02 898
Golosine
Circoscrizione
S. Lucia
4^
Circoscrizione
Stadio
4^
Circoscrizione
Chievo
3^
Circoscrizione
045 58 16 84
045 86 20 757
045 81 04 952
S. Massimo
3^
045 56 20 25
Circoscrizione
Stadio
3^
Circoscrizione
B. Nuovo
3^
Circoscrizione
Parona
3^
Circoscrizione
Pindemonte
2^
045 94 25 12
Circoscrizione
2^
Località
Ufficio Istruzione, via Bertoni 4:
Centralino, Tel. 045 80 79 611
Rette, Tel. 045 8079633/57
Coordinam. Pedagocico,
Tel. 045 8079631/ 39/ 75
[email protected]
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
103
VERONA
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
via Gallizioli, 4
via Turandot, 4s
Asilo Nido “Piccolo Principe”
Asilo Nido “L’aquilone 1”
via Casorati, 45
via Giove, 5
Asilo Nido “Il Fiordaliso”
Asilo Nido “L’arcobaleno”
via Teodolinda, 3
Asilo Nido “Il Maggiociondolo”
via Luzzati, 2
via Pestrino, 7
Asil Nido “Pestrino”
Asilo Nido “L’aquilone 2”
via Centro, 207
Indirizzo
Asilo Nido “La Coccinella”
Servizio
045 9767 00
045 84 00 464
045 54 03 68
045 82 02 808
045 50 32 12
045 50 04 04
Tel.
S. Michele
Circoscrizione
Croce Nord
7^
045 97 23 87
Circoscrizione
Banchette
6^
045 52 30 36
Circoscrizione
Vincenti
6^
Circoscrizione
Sacra
Famiglia
6^
Circoscrizione
Borgo 1°
Maggio
5^
Circoscrizione
B. Roma
5^
Circoscrizione
B. Roma
5^
Circoscrizione
5^
Località
Ufficio Istruzione, via Bertoni 4:
Centralino, Tel. 045 80 79 611
Rette, Tel. 045 8079633/57
Coordinam. Pedagocico,
Tel. 045 8079631/ 39/ 75
[email protected]
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
104
VERONA
via Belvedere, 123
via Ponte Florio, 8
c/o Centro
Polifunzionale Saval,
via Marin Falier 79
via Colonnello Fasoli, 1
Asilo Nido “Bruco Felice”
Asilo Nido “Il Girotondo”
“Il Bocciolo”
Tagesmutter
via Liberale da Verona
via Cà di Cozzi
via Belvedere
via Salieri
N. 1 Centro Storico
N.2 Valdonega
N.1 S.lucia
N.1 Borgo Venezia
N. 1 Parona
via Berardi, 9
via De Ambrogi, 2
via Marconcini 3
Indirizzo
Porto San Pancrazio
Servizio
Tempo per Cadidavid
le Famiglie
Chievo
Porto San Pancrazio
“La Casetta Del Porto”
N. 9
Asilo Nido
Comune Tipologia
Servizio
045 532724
045 52 12 60
Tel.
Chievo
Porto San
Pancrazio
Cooperativa
Cultura e Valori
via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
Azalea
Cooperativa Sociale,
via Brunelleschi, 3/b
Tel. 045 57 53 88
329 86 03 085
045 81 03 144
045 52 52 43
Cadidavid 045 54 00 15
Ponte Florio
Saval
045 81 02 182
Circoscrizione
San Felice
8^
045 8840662
Circoscrizione
P.to San
Pancrazio
8^
Circoscrizione
7^
Località
Ufficio Istruzione, via Bertoni 4:
Centralino, Tel. 045 80 79 611
Rette, Tel. 045 8079633/57
Coordinam. Pedagocico,
Tel. 045 8079631/ 39/ 75
[email protected]
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
105
VIGASIO
VESTENANOVA
VERONELLA
VERONA
N. 9
Servizio
Tempo per in Fase di Progettazione
le Famiglie
in Fase di Progettazione
Spazio
Mamme
Nido Integrato
Asilo Nido Privato Convenzionato
Spazio
Mamme
“Spazio Mamme con Cucciolo
0-12 Mesi Appresso”.
Incontri Gratuiti Il Martedì dalle ore
16.00 alle ore 18.00.
Il Servizio offre inoltre:
visite domiciliari su richiesta,
reperibilità telefonica, corsi di
massaggio infantile.
Nido Integrato
Asilo Nido Privato Convenzionato
Tagesmutter
Comune Tipologia
Servizio
c/o Scuola d’infanzia
“Don Gedeone
Massaggia” - via Asilo, 7
c/o Scuola d’infanzia
“Bambino Gesù”
via Ottavia Fontana, 14
c/o Palestra Comunale
di via Lavagnoli, 15
Indirizzo
Località
per Informazioni:
Graziella
Tel. 340 12 35 595
Tel. 0442 47 037
Cooperativa
Le Isole di Peter Pan
Lungadige Catena, 5
Tel. 045 80 09 116
339 24 07 758
Tel.
Ufficio Assistente Sociale, Piazza Roma 1
Tel. 045 65 64 017 - Fax 045 74 70 566
Servizi Sociali
Tel. 045 73 63 700 / 220
Ufficio Istruzione, via Bertoni 4:
Centralino, Tel. 045 80 79 611
Rette, Tel. 045 8079633/57
Coordinam. Pedagocico,
Tel. 045 8079631/ 39/ 75
[email protected]
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
106
ZEVIO
VILLAFRANCA
DI VERONA
Corso A. Fraccaroli, 70
Indirizzo
Nido Integrato
“Luigi Stella Mariotto”
Nido Integrato “Don G.cordioli”
Nido Integrato
“Il Batuffolo”
Rosegaferro
via Borgo Milano, 22
Volon
Alpo
Quaderni
Località
c/o Scuola d’infanzia
“Ebe e Aleardo
Franchini”
via Tito Speri, 17
via C. Alberto, 16
Asilo Nido Minimo Comunale
Corso G. Garibaldi, 24
“Piccolo Mondo”
Asilo Nido Comunale “Il Girotondo” Corso G. Garibaldi, 24
Nido Integrato “Raggio di Sole”
Servizio
Spazio 0-1 Anno
“Ambarabacciciccoco” - Comunale,
Gestito dalla Cooperativa “L’Albero”
Spazio 1-3 Anni
Tempo per “Insieme Si Cresce” - Comunale,
le Famiglie Gestito dalla Cooperativa “L’Albero”
in Collaborazione con Ulss 22
Asilo Nido Comunale
via Ponte Perez, 2
“Il Castello Incantato”
Asilo Nido Centro Infanzia “Il Sole Bambino”
c/o Arcobaleno Coop.
Privato Convenzionato
Sociale A.r.l., Piazza
della Repubblica, 2
Spazio
Mamme
Asilo Nido
VILLA
Asilo Nido
BARTOLOMEA
Comune Tipologia
Servizio
Servizio
Socio-Educativo
Tel. 045 63 39 816
Tel. 0442 65 81 38
Tel.
Ufficio Servizi Sociali, via Ponte Perez 2
Tel. 045 60 68 401
[email protected]
Comune di Villa Bartolomea
Corso Fraccaroli, 70 - Assistente Sociale
Tel. 0442 65 99 40
Ufficio Comunale “Politiche Giovanili”
C.so Garibaldi 24
Tel. 045 63 39 138 - 182
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
107
ZIMELLA
ZEVIO
Asilo Nido
Tagesmutter
Spazio
Mamme
Comune Tipologia
Servizio
Nido Integrato
Privato Convenzionato
N. 3
Località
Tel.
per Informazioni:
Laura Vaccai
Tel. 045 78 51 107
via San Giovanni Bosco
Zevio
Cooperativa
via Manzoni
Campagnola Cultura e Valori,
via Dottori
S.maria via Bramante 15, VR
Tel. 393 36 45 071
045 81 87 924
c/o Scuola d’infanzia
Volpino Tel. 0442 49 0 100
“S.m. Maddalena”,
via Borgoletto 3
Indirizzo
Spazio Mamme, aperto ogni Giovedì c/o Asilo Nido
dalle 9.30 alle 12.00
“Il Castello Incantato”
Servizio
Ufficio S. Stefano di Zimella
Tel. 0442 49 00 11 - 0442 49 90 57
Ufficio Assistente Sociale
Tel. 0442 49 90 07
Ufficio Servizi Sociali, via Ponte Perez 2
Tel. 045 60 68 401
[email protected]
Uffici Comunali per
Informazioni Sui Servizi Alla
Prima Infanzia
108
7.
A CHI RIVOLGERSI
7.1 Per informazioni sui congedi e sulla normativa
di tutela del rapporto di lavoro
PATRONATI: svolgono attività di informazione, consulenza sui congedi legati alla maternità e alla paternità e tutela dei diritti previdenziali, sociali, assistenziali.
Patronato INCA CGIL:
Sedi: Bovolone, Via G. Garibaldi, 48 - Tel. 045 71 01 020
Caprino Veronese, via Sandri 36 - Tel. 045 72 42 247
Cerea, Via Dante Alighieri 1/b - Tel. 0442 32 04 38
Isola Della Scala, Piazza N. Sauro 20 - Tel. 045 73 02 055
Legnago, Piazza S. Rocco, 1 - Tel. 0442 60 16 55
NogaraVia Falcone e Borsellino 54 (ex via Roma) - Tel. 0442 88 993
Ronco All’AdigeVia XX Settembre 59 - Tel. 045 66 15 404
S.Martino B.A, Via Venezia 2 - Tel. 045 99 42 93
San Bonifacio, Corso Venezia - Tel. 045 76 12 555
San Giovanni Lupatoto, Via A. Volta 39 - Tel. 045 87 78 677
Verona, Via Luigi Settembrini 6 - Tel. 045 86 74 629
Villafranca, Via Messedaglia 92/a - Tel. 045 63 00 962
Patronato INAS CISL:
Sedi: Bovolone, Via Duomo 6 - Tel. 045 69 00 200
Bussolengo, Via Mazzini 71 - Tel. 045 71 57 377
Caprino Veronese, Piazza Stringa 29 - Tel. 045 62 30 178
Cologna Veneta, Via Antonio Papesso 42 - Tel. 0442 84 988
Domegliara, c/o Centro Direzionale e Commerciale,Via Spagnole (Scala
A) - Tel. 045 68 62 280
Isola della Scala, Viale Rimembranze 39 - Tel. 045 73 02 547
109
Legnago, Via Duomo 20 - Tel. 0442 21 425
Nogara, Via Roma 53 - Tel. 0442 88 468
San Bonifacio, Via Camporosolo (fronte Poste) - Tel. 045 6102600 6102601
San Giovanni Ilarione, Centro Anziani, presso il Campo sportivo
San Giovanni Lupatoto, piazza Umberto I 26 - Tel. 045 54 83 555
Verona, Lung. Galtarossa 22 - Tel. 045 80 96 030/1/2
Villafranca, Via Messedaglia 194/c - Tel. 045 63 02 833
Patronato ITAL UIL:
Sedi: Bussolengo, Via Roma, 55 - Tel. 045 67 02 666
Bovolone (uff. di recapito), Vicolo Paradiso, 1
Domegliara (uff. di recapito), Via Valpolicella, 33 - ex ENAL
Isola della Scala, Via Cavour, 9 - Tel. 045 73 00 472
Legnago (uff. di recapito), Via Massari, 46 - Tel. 0442 60 29 56
San Bonifacio, Via Ospedale Vecchio, 6/A - Tel. 045 61 02 525
Verona, Via Giolfino n° 10 - Tel. 045 8873117 Fax 045 534155
Villafranca, Corso Garibaldi, 57 - Tel. 045 63 00 333
Patronato ACLI:
Sede provinciale:
Verona, Via Interrato Acqua Morta, 22 - Tel. 045 80 65 531
Numero Verde 800.74.00.44, per avere informazioni sui servizi, le sedi
sul territorio della provincia e gli orari dei servizi.
Patronato EPACA:
è il patronato costituito dalla Confederazione Nazionale Coldiretti.
Sede provinciale:
Verona, Via Locatelli, 1 - Tel. 045 86 78 232 / 86 78 231.
Ha molti uffici di zona in Provincia.
Sportello Maternità e Paternità CISL Verona: c/o CISL, Lungadige Galtarossa 22, Verona - Tel. 045 8096034 - 8096030. È attivo tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30.
Offre gratuitamente informazioni sui congedi legati alla maternità e pa-
110
ternità e sulla tutela del rapporto di lavoro. Il servizio fornisce anche l’assistenza per la compilazione e la presentazione della modulistica necessaria per ottenere le indennità previste.
Sportello Maternità e Paternità promosso da INAS e COORDINAMENTO DONNE CISL NAZIONALE: è attivo tutti i mercoledì dalle
9 alle 13 - si può contattare telefonando al n. 06/84 43 83 59, oppure inviando una e-mail con la propria richiesta di informazioni
a: [email protected]
Consigliera di parità della Provincia di Verona, (v. spazio dedicato) c/o
Provincia di Verona - Settore Lavoro, Via delle Franceschine, 10 - Tel. 045
92 88 885 - e-mail: [email protected]
Si può rivolgere alla Consigliera di parità:
chi vuole avere informazioni in merito ai propri diritti di lavoratrice/
ore e in riferimento alla normativa vigente in materia di lavoro e di pari opportunità;
chi ritiene di essere vittima di discriminazione legata al genere per quanto
riguarda accesso al lavoro, percorsi di carriera, maternità e formazione;
chi è vittima di molestie sessuali.
Servizio “Spazio Concilia-azioni”: servizio di informazione e consulenza
per l’accesso ai finanziamenti e l’avvio di interventi di riorganizzazione
del lavoro per una migliore conciliazione lavoro-famiglia.
Sede: c/o Consigliera di Parità della Provincia di Verona,
Tel. 045 92 88 885 - 347 92 27 891
Direzione Provinciale del Lavoro,
Via Filopanti n° 3, Verona - Tel. 045 80 92 711
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Cesare Battisti n° 19,
Verona 37122 - Tel. 045 93 81 11
SPISAL, Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, Palazzo della Sanità, Via Salvo D’Acquisto 7, Verona, Tel. 045 - 807 50 17;
Ambulatorio di Medicina del lavoro: Orario: Lunedì-Mercoledì-Venerdì
ore 8.00-12.00. Per informazioni e appuntamenti: Tel. 045 807 59 23.
111
7.2 Per informazioni e assistenza sanitaria e psicologica
durante la gravidanza e dopo la nascita
Consultori e centri di sostegno alla genitorialità
Il CONSULTORIO FAMILIARE mette a disposizione delle famiglie, delle coppie
e dei singoli consulenza e aiuto rispetto a problematiche sociali, psicologiche,
ginecologiche, sessuali, relazionali, educative e legali.
Consultori familiari ULSS 20 - Verona
Direzione e Segreteria dei Consultori Familiari:
Corso Porta Palio 30 - Tel. 045 9287111 - 045 9287017 - 045 9287018
Sedi:
Verona, Consultorio Familiare n.1, Via Poloni 1 - Tel. 045 596384
Verona, Consultorio Familiare n.2, Via Zagata 2 - Tel. 045 532588
trasferito in Via del Capitel 22 - Tel. 045 8787797-8
Verona, Consultorio Familiare n.3, Via Volturno 20 - Tel. 045 501583
Verona, Consultorio familiare n.4, Via Siracusa 4 - Tel. 045 576059
Quinto, Consultorio Familiare n.5, Via Valpantena 85/c - Tel. 045 8700866
trasferito in Via del Capitel 22 - Tel. 045 8787797-8
Tregnago, Consultorio Familiare n.6, Via Massalongo 24 - Tel. 045 7808450
San Bonifacio, Consultorio Familiare n.7, Via Sorte 68 - Tel. 045 7611375
Cologna Veneta, Consultorio Familiare n.8, Via Papesso 41 - Tel. 0442 85441
S.G. Lupatoto, Consultorio Familiare n.9, Via Belluno 14 - Tel. 045 8299858
- Interventi a tutela della salute della donna e del nascituro: gravidanza, puerperio, sostegno alla genitorialità nel primo anno di vita.
- Interventi al fine di promuovere o prevenire la gravidanza: contraccezione,
prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza, consulenza ed assistenza in caso di I.V.G. nei modi previsti dalla legge.
- Interventi di consulenza e presa in carico relativamente a problemi determinati da relazioni familiari difficili, da problemi di coppia, da difficoltà affettive, consulenza e terapia psicologica, consulenza e presa in carico sociale, consulenza legale.
112
- Centro Adozioni: Sede: Consultorio Familiare n. 1. L’equipe del Centro Adozioni, formata da assistenti sociali, psicologi ed educatori accompagna i genitori adottivi sia nel periodo che precede l’adozione sia nel periodo successivo
all’arrivo del/della bambino/a.
- Spazio Donna Immigrata: Sede: Consultorio Familiare n. 1. Lo Spazio Donna Immigrata rappresenta l’opportunità per le donne che provengono da altri Paesi, in particolari situazioni di difficoltà ed emarginazione, di ottenere un
aiuto per affrontare le problematiche nell’ambito della tutela della gravidanza, nel controllo delle nascite e dell’inserimento sociale, nel pieno riconoscimento dei diritti di ognuno/a. Servizi offerti: mediazione linguistico culturale; consulenza medica in ambito ostetrico e ginecologico.
Consultori familiari ULSS 21 - Legnago
Legnago, Via Ragazzi del ‘99 - Tel. 0442 637529 - 637530 - 637532
Nogara, Via Raffa c/o Ospedale - Tel. 0442 537713 - 537831
Bovolone, Via Angelo Cappa - Tel. 045 6999653 - 6999652
Zevio, Via Chiarenzi c/o Ospedale - Tel. 045 6068229
Cerea, Via G. Marconi 5 - Tel. 0442 30155
Servizi: Affidamento e adozione, Assistenza puerperale a domicilio, Consulenza legale, Consulenze al singolo e alla coppia, Corsi di preparazione al
parto, Promozione per l’inserimento scolastico e sociale dei portatori di handicap, I.v.g., Pediatra di base-scelta, Visite ginecologiche.
Consultori familiari ULSS 22 - Bussolengo
Bussolengo, Consultorio familiare, Via Ospedale 28
- Assistente sociale, Tel. 045 6712 649
- Psicologo, Tel. 045 67 12 647
- Ostetrico-ginecologico, Tel. 045 67 12 648
- Preparazione al parto, Tel. 045 67 12 648
- Preparazione al parto in acqua, Tel. 045 7553 491
Caprino Veronese, Via cappuccini c/o Ospedale
- Assistente sociale e Psicologo, Tel. 045 62 07 222
- Ostetrico-ginecologico, Tel. 045 62 07 283
- Preparazione al parto, Tel. 045 62 07 283
Domegliara, Via Stazione 7, c/o Distretto
- Psicologo e Assistente sociale, Tel. 045 68 64 207
Villafranca, Corso Vittorio Emanuele II, 169, c/o Distretto
- Assistente sociale e Psicologo, Tel. 045 63 38 476
- Ostetrico-ginecologico, Tel. 045 63 38 478
- Preparazione al parto in acqua, Tel. 045 63 38 478
113
A.I.E.D. Verona, Consultorio familiare,
Via Tito Speri 7, Verona - Tel. 045 80 13 043
Servizi: Ostetricia, Ginecologia, Citologia, Senologia, Menopausa, Contraccezione, Psicoterapia, Gruppi pre o post partum, Corsi di educazione sessuale, Consulenze legali e sociali, IVG
Consultorio Familiare Verona Nord,
Via Bresciani 2, Verona - Tel. 045 83 40 074
Consultorio prematrimoniale e matrimoniale di Verona,
Piazza Vescovado 5, Verona, Tel. 045 80 32 079
Consultorio familiare Verona Sud,
Via Pier Fortunato Calvi 4/b, Verona (Tombetta) - Tel. 045 58 34 80
Consultorio Familiare c/o Sportello Donna del Comune di Verona in Piazzetta Scala n.2 (Galleria Fusodoro), aperto tutti i martedì in orario serale,
dalle 17.00 alle 20.00.
Info e contatti: Sportello Donna, Piazzetta Scala 2, Tel. 045-8094420 e 0458094417, Fax 045-8094444, e-mail: [email protected]
IL MELOGRANO, Centro Informazione Maternità e Nascita, Via Castel
S.Felice, 36 (parco delle Colombare) a Verona, Tel. 045 830 09 08; e-mail:
[email protected];. internet: www.melograno.org.
È un’associazione, con più di vent’anni di esperienza, che offre servizi alle donne e alle coppie durante la gravidanza, il parto, l’allattamento e nei primi anni di
vita del/della bambino/a, in modo che possano vivere questi eventi con consapevolezza, nel rispetto della propria individualità e della propria cultura. Offre
corsi di preparazione alla nascita, di ginnastica, rilassamento e respiro pre-parto,
di massaggio del bambino, consulenze telefoniche, gruppi di auto-aiuto.
Ha attivato il servizio “S.O.S. primi mesi” di sostegno telefonico alle mamme,
rivolto anche ai papà, nei primi mesi di vita con un/una bambino/a: Tel. 333
8944875.
Nascere in casa è un’associazione di ostetriche, per lo più libere professioniste, che lavorano secondo il principio della “continuità dell’assistenza” cioè si
occupano della salute della donna dai primi mesi di gravidanza fino al primo
anno di vita del bambino. Sostengono la preferibilità del parto in casa, ritenendo questa una possibilità in più da offrire alla donna. L’importante è rispettare il diritto della futura mamma ad essere informata. Se siete interessate, rivolgetevi a: Gruppo Ostetriche, Via Torre 1, Dossobuono (Verona),
Tel. 045 513711; oppure consultate il sito www.nascereacasa.it
114
Altro
Sportello Donna, del Comune di Verona - Assessorato Pari Opportunità e
Cultura delle Differenze, Piazzetta Scala 2 - Verona, Tel. 045 8094420 / 045
8094417 , e-mail: [email protected]
Offre: informazioni relative ai servizi rivolti alle donne, ai servizi alla persona attivi sul territorio veronese nel campo del lavoro, della formazione, della
salute e della vita sociale; sulle iniziative e sulle realtà che promuovono pari opportunità in Italia e in Europa; luogo di socialità e di incontro; sostegno
e orientamento alle donne che vivono un momento di temporanea difficoltà. I servizi offerti sono gratuiti.
Telefono Rosa, Via Santa Toscana, 1p, 37129 Verona - Tel./Fax 045 80 15
831- e-mail: [email protected]
Il servizio si rivolge alle donne in difficoltà offrendo ascolto telefonico ed eventuale orientamento e consulenza legale e psicologica con consulenti esterni.
Casa di Ramìa, Via Mazza 50
Tel. 045 80 32 573, e-mail: [email protected]
Casa di Ramia è un luogo d’incontro delle donne, realizzata dal Comune di
Verona - Assessorato alle Culture delle Differenze e inaugurata nel gennaio
2005. Casa di Ramia offre alle vecchie e nuove abitanti e alle studentesse un
luogo per uscire dall’isolamento e inventare delle cose da fare insieme. È abitata da donne italiane e da donne straniere, ci offre l’occasione di rendere più
ricca e articolata la nostra visione della realtà e di costruire una nuova socialità. All’interno di questo spazio si possono trovare libri bilingue, riviste, giochi dal mondo... ed è inoltre un luogo di scambio tra culture diverse, tra generazioni e associazioni e imprese di donne.
Isthar, Associazione Mediazione Culturale, c/o Casa di Ramìa, Via N. Mazza 50, Verona- Tel. 045 80 32 573. L´Associazione Ishtar è nata con lo scopo
di costituire un luogo di incontro, di conoscenza, di scambio e di elaborazione culturale tra donne appartenenti a culture diverse. Il fine che si propone è
quello di fare emergere e rendere visibili le risorse creative delle donne migranti e arricchire il sapere e la comprensione del mondo alle donne italiane
spesso coinvolte nel loro lavoro, nella cura degli anziani o per semplici relazioni di vicinato con donne migranti e con i loro figli.
CESTIM Centro Studi Immigrazione onlus, Via S.Michele alla Porta 3 - 37121
Verona - Tel. 045 80 11 032
115
Centro Petra Spazio antiviolenza per donne, Tel. numero verde 800 39 27
22; e-mail: [email protected]. È un centro che offre
ascolto, accoglienza, sostegno psicologico e consulenza legale alle donne vittime di violenza domestica, fisica e/o psicologica.
Associazione La Famiglia c/o CISL Verona,
Lung. Galtarossa 22, Verona - Tel. 045 80 96 030
Servizi:
Servizio Maternità: attraverso lo Sportello Maternità e Paternità svolge
consulenza e tutela dei diritti sui congedi parentali;
Servizio Psicologico: attraverso psicologi convenzionati si occupa di psicoterapia della coppia e della famiglia intervenendo nelle situazioni di crisi
tra i coniugi o tra genitori e figli;
Mediazione familiare: interviene in caso di separazione per garantire i
minori ed il diritto-dovere di essere genitori responsabili;
Servizio legale: tramite legali convenzionati si occupa di Diritto di famiglia e Diritto dei minori, svolgendo consulenza e tutela legale in materia
di separazione e divorzio, interdizione e inabilitazione, ricorsi avanti Tribunale dei minori, Tribunale Ordinario e Giudice Tutelare, consulenza in
materia di convenzioni, contratti e accordi in sede familiare.
Family in Provincia di Verona
portale per la famiglia: www.familyinprovinciadiverona.it
Sportello per la mediazione dei conflitti, Via del Pontiere 3a, Verona - Tel.
045 59 63 82; Fax 045 80 03 382. È un luogo in cui si può parlare liberamente della situazione di conflitto che si sta vivendo e del disagio che si prova. Sono presenti persone che ascoltano e aiutano a comprendere cosa sta
accadendo. Ciascuno potrà decidere come gestire il disagio e il conflitto, anche confrontandosi successivamente con la persona e/o i gruppi con i quali si è in contrasto. Il confronto sarà accompagnato e tutelato dagli operatori. Il servizio è gratuito.
116
7.3 Chi è la Consigliera di Parità?
Istituita con la legge 125/91 ora D.lgs. 198/2006, è una figura nominata dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per le pari opportunità su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e province. Nella fattispecie
la Provincia di Verona sentita la Commissione provinciale lavoro.
È nominata una Consigliera di Parità effettiva e una supplente a livello nazionale, regionale e provinciale. La durata del mandato è quadriennale e rinnovabile
una sola volta.
La Consigliera di parità deve possedere specifica e comprovata esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile e di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro. Al livello provinciale lavora a stretto contatto con l’Assessorato al Lavoro.
Ad oggi in Italia le Consigliere nominate nelle varie Regioni e Province sono circa 220.
Quali sono i compiti e le funzioni
della Consigliera di Parità?
La consigliera di parità è un organismo istituzionale che svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro (art. 1 D.lgs. n. 196/2000) mediante:
a) la promozione di progetti di azioni positive;
b) il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
c) la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e
privati che operano nel mercato del lavoro;
d) il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali;
e) la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa
in materia di parità e pari opportunità;
f) l’individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e
delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
g) l’eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio (individuali) nei
casi di rilevata discriminazione basata sul sesso;
h) la partecipazione all’attività della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità
(istituita ai sensi dell’art. 4 del dlgs n. 196/2000).
117
Cos’è una discriminazione?
Ai sensi degli art. 25 e 26 del D. Lgs. 198/2006 costituisce discriminazione diretta, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro
lavoratore in situazione analoga.
Siamo in presenza di una discriminazione indiretta, quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo
o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
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Quando rivolgersi alla Consigliera di parità?
Può rivolgersi alla Consigliera di Parità chi ritiene di aver subito una discriminazione nel lavoro in particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nell’accesso al lavoro;
- nell’accesso alla formazione;
- nello sviluppo di carriera;
- nel livello di retribuzione;
- in relazione alla maternità e lavoro;
- al rientro da periodi di congedo per maternità o paternità.
La Consigliera di Parità è un punto di riferimento anche per:
Aziende che vogliano:
• valorizzare la presenza femminile nell’azienda
• contrastare in modo efficace le discriminazioni in base al sesso
• accedere ai finanziamenti previsti dall’art.44, D. Lgs. 198/06 per l’introduzione di azioni positive a favore delle pari opportunità tra donne e uomini
• presentare progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in
base all’art.9, L. 53/2000 e al D.Lgs. 151/2001 (quali telelavoro, jobsharing, part-time)
Enti che vogliano:
• costituire il Comitato Pari Opportunità dell’Ente
• integrare le pari opportunità nelle politiche dell’Ente
• predisporre il piano triennale di Azioni Positive (P.A.P.) in base all’art. 48
del D.Lgs. 198/2006
• favorire l’attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro
anche in riferimento ai processi di carriera e ai differenziali retributivi
• contrastare in modo efficace le discriminazioni in base al sesso
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Chi è la Consigliera di Parità nella Provincia di Verona?
Per la Provincia di Verona sono state nominate con decreto interministeriale 14
luglio 2003
- Maria Luisa Perini - Consigliera di parità effettiva;
- Giusy Muchon - Consigliera di parità supplente.
L’Ufficio della Consigliera di parità provinciale si trova presso la Provincia di Verona Settore Lavoro - via delle Franceschine 10, telefono 045/9288885, Fax 045/9288805,
mail [email protected].
L’orario al pubblico è il giovedì dalle 9.00 alle 17.00, o su appuntamento.
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