Il Processo Civile Telematico Il materiale che segue è stato utilizzato per la realizzazione del Seminario di e.learning dal titolo “Il Processo Civile Telematico” LIUC - Cetic Il seminario è stato elaborato con il contributo di: Silvia Garascia Michele Mozzarelli Daniela Redolfi Il Processo Civile Telematico Il processo civile telematico è disciplinato dal dpr 123/01 “Regolamento recante l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti” e e dal dM 4 ottobre 2004 “Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile” Il sistema alla base del Processo Civile Telematico Soggetti abilitati esterni Soggetti abilitati esterni Gestore centrale SICI Gestori locali Sistema informatico di gestione della cancelleria Sistema informatico di gestione dell’UNEP Soggetti abilitati esterni Il gestore centrale: Attività •Fornisce il servizio di consultazione al SICI e di trasmissione telematica degli atti; •Controlla la certificazione del difensore; •Associa automaticamente ad ogni documento pervenuto una attestazione temporale di ricezione; •Verifica l’assenza di virus informatici in ogni messaggio; •Genera ed invia messaggi di errore, se nel documento ricevuto mancano i dati necessari; •Inoltra i documenti informatici al gestore locale della cancelleria o dell’UNEP e all’indirizzo elettronico di destinazione; I gestori locali: Attività • Forniscono il servizio di consultazione del sistema informatico dell’ufficio giudiziario e della cancelleria; • Trasmettono i documenti informatici tra i diversi sistemi informatici; • Verificano la ricezione dei documenti informatici; •Decifrano i messaggi crittografati ricevuti; • Cifrano i documenti in uscita, se destinati a soggetti abilitati esterni; • Verificano l’assenza di virus informatici; • Valutano la ricevibilità di un documento secondo le attività di verifica del punto precedente; Il sistema informatico civile (SICI) Attraverso il SICI l’avvocato può: - accedere alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è costituito -acquisire le informazioni necessarie per la costituzione in giudizio - trasmettere un documento per la notifica Ciò è possibile grazie al collegamento con i gestori locali degli uffici giudiziari e dell’Unep I soggetti abilitati: Tipologie magistrati Interni Soggetti abilitati personale degli uffici giudiziari e dell’UNEP avvocatura pubblici Esterni procuratori dello Stato dipendenti di amministrazioni statali privati avvocati delle parti private esperti e ausiliari del giudice I requisiti per accedere al sistema: Per accedere al Sistema i soggetti abilitati debbono ricorrere ad un Punto di Accesso Il punto di accesso è una struttura tecnico organizzativa, inserita in un apposito elenco pubblico, che fornisce i seguenti servizi: - permette la connessione al gestore centrale - consente la trasmissione telematica dei documenti e la consultazione al SICI - autentica i soggetti abilitati per l’accesso al SICI - rilascia la certificazione al difensore - mantiene in linea i documenti inviati fino a che non riceve un avviso di consegna - invia le ricevute di avvenuta consegna - verifica l’assenza di virus - garantisce per almeno 5 anni la conservazione di tutti i messaggi inviati e ricevuti - distribuisce i software per la redazione dei documenti informatici I requisiti per accedere al sistema: I punti di accesso – attivazione e gestione Vengono attivati e gestiti esclusivamente da: - Consiglio dell’ordine degli avvocati Consiglio nazionale forense Consiglio nazionale del notariato Avvocatura dello Stato Ministero di Giustizia, in via residuale soggetti pubblici hanno la forma di società per azioni soggetti privati aventi capitale sociale e requisiti di onorabilità come previsto dal D.Lgs 385/93 art. 25, comma 1 I requisiti per accedere al sistema: I punti di accesso – registrazione Per accedere al SICI occorre registrarsi presso un punto di accesso. Soggetto abilitato esterno (ad. es. avvocato Richiesta scritta ) Con certificato di attestazione di iscrizione all’albo dell’ordine -dati anagrafici -Ordine di appartenenza -Chiave pubblica per la cifratura Il difensore comunica poi al consiglio dell’ordine di appartenenza l’indirizzo rilasciato, il proprio codice fiscale e i dati per identificare il punto di accesso Punto di accesso (ad es. Consiglio dell’Ordine) - conserva la richiesta per almeno 10 anni - verifica l’identità del richiedente - verifica il codice fiscale - attiva registro degli indirizzi elettronici Rilascia al difensore un indirizzo elettronico e una casella di posta elettronica I requisiti per accedere al sistema: Cosa occorre all’avvocato L’avvocato deve avere Postazione di lavoro idonea Sistema di autenticazione e certificazione VAI! Indirizzo elettronico VAI! VAI! Casella di posta elettronica (CPECPT) VAI! I requisiti per accedere al sistema: Cosa occorre all’avvocato – la postazione di lavoro L’avvocato si deve dotare di una postazione di lavoro costituita da: risorse hardware e software e di rete per inviare e ricevere messaggi e per consultare il SICI software idoneo a verificare l’assegna di virus da ogni messaggio inviato e rivenuto hardware e software necessario per la gestione della firma digitale, per la sua autenticazione presso il punto di accesso I requisiti per accedere al sistema: Cosa occorre all’avvocato – indirizzo elettronico Viene fornito all’avvocato dal punto di accesso Ogni indirizzo corrisponde ad una CPECPT Ad ogni soggetto corrisponde un solo indirizzo Indirizzo elettronico: Registro generale degli indirizzi Registro del punto di accesso contenente l’elenco degli indirizzi emessi, revocati e sospesi da ogni punti di accesso Registro del punto di accesso Registro del punto di accesso Registro del punto di accesso Registro generale presso il GESTORE CENTRALE accessibile da tutti i soggetti abilitati attraverso specifiche modalità Per ogni registro è disponibile una copia, l’originale è mantenuto inaccessibile dall’esterno. I requisiti per accedere al sistema: Cosa occorre all’avvocato – casella di posta elettronica Viene fornita all’avvocato dal punto di accesso Riceve messaggi solo da altri punti di accesso o dal gestore centrale La CPECPT Garantisce la disponibilitàdei messaggi per 30 giorni, poi li archivia, sostituendoli con un avviso conservato per almeno 5 anni Restituisce al mittente una ricevuta di avvenuta consegna I requisiti per accedere al sistema: Cosa occorre all’avvocato – autenticazione e certificazione AUTENTICAZIONE Operazione di identificazione in rete del titolare del dispositivo crittografico Il servizio è fornito dal punto di accesso Avviene secondo specifiche della carta nazionale dei servizi E’ effettuata mediante un canale sicuro di comunicazione CERTIFICAZIONE Attestazione del difensore di iscrizione all’albo E’ svolta dal punto di accesso se gestito dal Consiglio dell’ordine degli avvocati o dal consiglio nazionale forense... ...oppure dal gestore centrale sulla base dell’albo fornito dal Ministero della Giustizia Le fasi del processo civile telematico Formazione dell’atto Atto di citazione oppure ricorso? Formazione dell’atto Notifica tramite Ufficiale diretta Giudiziario Iscrizione al ruolo Formazione del fascicolo informatico/cartaceo Notifica tramite Ufficiale diretta Giudiziario Iscrizione al ruolo Formazione del fascicolo informatico/cartaceo Udienza Istruzione probatoria Udienza Istruzione probatoria Atti del processo Consultazione Atti del processo Consultazione Formazione dell’atto: Redazione L’avvocato redige l’atto Formazione dell’atto: Sottoscrizione L’avvocato firma l’atto con firma digitale ? www @ Formazione dell’atto: Procura alle liti Il cliente sottoscrive la procura con firma digitale L’avvocato autentica la sottoscrizione mediante firma digitale ? @ Formazione dell’atto: TEST Procura alle liti /2 L’avvocato, cui è conferita procura alle liti su supporto cartaceo, ne fa una copia informatica ? da allegare all’atto,… …e l’assevera come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale ? Atto di citazione o ricorso? A questo punto, la PROCEDURA si diversifica in: CITAZIONE a comparire a data fissa RICORSO Atto di citazione o ricorso? Un confronto Formazione dell’atto Notifica tramite Ufficiale Giudiziario diretta Iscrizione al ruolo Formazione del fascicolo informatico/cartaceo Atto di citazione Notifica tramite Ufficiale Giudiziario diretta Iscrizione al ruolo Udienza Istruzione probatoria Formazione dell’atto Ricorso Atti del processo Consultazione Iscrizione al ruolo Atti del processo Notifica tramite Ufficiale Giudiziario diretta Atto di citazione oppure ricorso? Udienza Istruzione probatoria Atti del processo Consultazione Notifica Modalità di notificazione telematica dell’atto TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO DIRETTA VAI! VAI! In entrambe le modalità, l’avvocato utilizza un meccanismo di crittografia basato sulla chiave pubblica del gestore locale cui è destinato il messaggio. Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Invio L’avvocato cerca l’indirizzo elettronico ? dell’Ufficiale Giudiziario… …consultabile per via telematica mediante collegamento al sistema informatico civile ? Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Invio /2 L’avvocato invia l’atto all’Ufficiale Giudiziario via email attraverso il punto di accesso del mittente e il gestore centrale @ Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Risposta automatica L’avvocato ottiene una risposta automatica di ricevimento dal sistema (ricevuta di consegna) ? Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Attività dell’Ufficiale Giudiziario L’Ufficiale Giudiziario riceve l’atto via computer… …e controlla la firma digitale ? Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Attività dell’Ufficiale Giudiziario /2 L’Ufficiale Giudiziario legge l’indirizzo elettronico ? del destinatario Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Attività dell’Ufficiale Giudiziario /3 A questo punto si presentano due possibilità: IL DESTINATARIO POSSIEDE UN VALIDO INDIRIZZO ELETTRONICO (a) IL DESTINATARIO NON POSSIEDE UN VALIDO INDIRIZZO ELETTRONICO (a) VAI! VAI! Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Attività dell’Ufficiale Giudiziario /4a L’Ufficiale Giudiziario trasmette per via telematica l’atto... ...e ottiene ricevuta di consegna dal destinatario ? Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Attività dell’Ufficiale Giudiziario /4b L’Ufficiale Giudiziario copia su supporto cartaceo l’atto trasmessogli in via telematica … ...attestandone la conformità all’originale Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Attività dell’Ufficiale Giudiziario /5b L’Ufficiale Giudiziario notifica con i mezzi tradizionali l’atto… …sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Relata di notifica L’Ufficiale Giudiziario, in forza della posizione rivestita, attesta autonomamente la data nella relazione di notifica Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Relata di notifica /2 L’Ufficiale Giudiziario restituisce per via telematica al mittente (l’avvocato) l’atto di notifica,… …munito della relazione di notifica attestata dalla sua firma digitale ? @ Notifica tramite Ufficiale Giudiziario: Relata di notifica /3 L’avvocato riceve il messaggio di avvenuta notifica... ...e l’Ufficiale Giudiziario riceve per via telematica la ricevuta di consegna ? TEST Notifica diretta: Invio L’avvocato cerca… …l’indirizzo elettronico ? del destinatario Notifica diretta: Invio /2 L’avvocato invia l’atto dal proprio punto di accesso per via telematica alla CPECPT del destinatario... … il punto di accesso trasmette il documento al gestore centrale… …che lo inoltra al punto di accesso di destinazione, appone la validazione temporale ed invia una ricevuta di consegna ? al mittente Notifica diretta: Validazione temporale Il gestore centrale associa ad ogni messaggio ricevuto, una prima attestazione temporale… … questa è spedita alla CPECPT del mittente e con il messaggio alla CPECPT del destinatario. Notifica diretta: Validazione temporale/2 La CPECPT del destinatario, invia al gestore centrale la ricevuta di consegna… … il gestore centrale associa alla ricevuta una seconda validazione temporale… …questa è spedita alla CPECPT del destinatario e insieme alla ricevuta di consegna alla CPECPT del mittente.