Regolamento Attinente al sostegno finanziario
sotto forma di contribuzioni una tantum o ricorrente di progetti e prestazioni da
parte di organizzazioni e singole persone
Stato: Gennaio 2011
1. Principio
5.Criteri di attribuzione
Il presente «regolamento attinente al sostegno finanziario» si orienta agli statuti della SGB-FSS. Esso stabilisce
i principi e le direttive nonché le funzioni, competenze e
responsabilità relative al sostegno economico di progetti,
contributi una tantum e ricorrenti a singole persone e
organizzazioni.
a)Persone singole (somma totale per tutte le richieste:
massimo Fr. 10`000.--- all’anno)
biettivo: formazione e perfezionamento in Svizzeo
ra o all’estero
» La decisione in materia spetta alla direzione.
2. Direttive generali e obiettivi
La politica di sostegno economico della SGB-FSS è determinata dalla sua strategia (linee guida strategiche) come
pure dalle deliberazioni del comitato direttore. Essa è
sottoposta a verifiche periodiche e, qualora necessario,
all’adeguamento a nuove finalità. Scopo di detta politica
di sostegno è la realizzazione degli obiettivi fissati dalla
SGB-FSS tramite l’applicazione di criteri prestabiliti.
» I sussidi sono assegnati allorché si dimostra per
iscritto di aver già sollecitato l’aiuto di altre istituzioni e fondazioni (in tal caso, il o la richiedente
presenta un piano finanziario).
b)
rogetti di membri collettivi (somma totale per tutte
P
le richieste : massimo Fr. 50`000.--- all’anno)
3.Condizioni generali
» L a direzione esamina tutte le richieste e compila
una lista che sottomette al comitato regionale
della regione linguistica rispettiva accompagnata
dalle proprie raccomandazioni. Il comitato regionale di ogni regione linguistica decide in tutta
autonomia, tuttavia nell’ambito del budget autorizzato dal comitato direttore.
» I membri collettivi regionali integrati nella regionalizzazione della regione linguistica di riferimento (vedi articolo 4e) non hanno diritto ad
ulteriori contribuzioni per le attività nominate
sopra.
» Non si accordano sussidi per l’acquisto di beni e
materiale senza una precisa indicazione del loro
utilizzo.
Obiettivo: Prestazioni secondo le direttive LAI, art.
74 / Strategie SGB-FSS
Il comitato direttore stabilisce la percentuale delle entrate generate dai doni da destinare al sostegno finanziario
l’articolo 4.
4. Forme di sostegno finanziario a
progetti e prestazioni, contribuzioni
una tantum e ricorrenti:
Sono possibili contributi a progetti, persone e organizzazioni che entrano nelle seguenti categorie:
a)
Singole persone
b)
membri collettivi
c)organizzazioni che non sono membri collettivi della
SGB-FSS
c)Progetti di organizzazioni che non sono membri
collettivi della SGB-FSS
d)
biettivo: Prestazioni secondo la strategia della
O
SGB-FSS
» L a competenza in materia spetta al comitato direttore, il quale decide in tutta autonomia e può,
qualora lo ritenesse utile, richiedere documenti
supplementari.
Estero
e)Regionalizzazione nell’ambito di una regione linguistica
f)
2|
Fornitori di prestazioni in subcontratto
d)Estero (somma totale per tutte le richieste : massimo Fr. 10`000.--- all’anno
Obiettivo: Prestazioni secondo la strategia della
SGB-FSS
f)
Obiettivo: Prestazioni conforme alla strategia della
SGB-FSS
» L a competenza in materia spetta al comitato direttore, il quale decide in tutta autonomia e può,
qualora lo ritenesse utile, richiedere documenti
supplementari..
» Le organizzazioni che, a breve o medio termine,
beneficiano di contribuzioni ricorrenti provenienti dal fundraising della SGB-FSS, si impegnano a
informare quest’ultima annualmente e in tempo
utile sulle proprie attività di colletta di fondi in
modo da poterle coordinare con la SGB-FSS.
» La competenza in materia spetta al comitato direttore, il quale decide in tutta autonomia e può,
qualora lo ritenesse utile, richiedere documenti
supplementari.
» Si accordano sussidi a dei progetti per sordi e ma
ludenti nei paesi in via di sviluppo solo se a presentarne la richiesta è un’organizzazione svizzera
riconosciuta di utilità pubblica atta a garantire
l’utilizzo appropriato dei fondi accordati.
» Un sostegno finanziario può essere accordato
anche alla Federazione mondiale dei sordi WFD
(World Federation of the Deaf) e all’Unione Europea dei Sordi EUD (European Union of the Deaf)
qualora ne facessero richiesta.
Fornitori di prestazioni in subcontratto
6. Decadenze
a)
Richiesta
e)Regionalizzazione nell’ambito di una regione linguistica
E opportuno sostenere le reti di contatti in una
regione linguistica in quanto si prefiggono di migliorare la qualità di vita dei sordi e mal udenti nella
propria regione.
Tutte le richieste di contribuzioni finanziarie secondo l’articolo 4 del regolamento devono essere
inoltrate alla SGB-FSS tramite apposito formulario
ufficiale e munite di una lettera di accompagnamento al più tardi il 30 giugno (data del timbro postale) dell’anno corrente. Le richieste devono essere
corredate da statuti, ultimo rapporto annuo, conto
annuale compreso bilancio e rapporto del revisore
e dal budget relativo all’anno in corso.
b)
biettivo : Prestazioni secondo le direttive LAI, art.
O
74 / Strategie SGB-FSS
» La competenza in materia spetta al comitato direttore, il quale decide in tutta autonomia e può,
qualora lo ritenesse utile, richiedere documenti
supplementari..
» Il budget deve essere approvato dall’assemblea
regionale della propria regione linguistica, alla
quale appartengono tutti i gruppi e tutte le organizzazioni regionali. E a quest’organismo che le
organizzazioni regionali rivolgono le loro richieste di sostegno in quanto quest’organismo è il solo
in grado di concederlo.
3|
Controlling
I dati (rapporto e conti) relativi agli aiuti accordati
devono essere trasmessi alla SGB-FSS al più tardi
entro il 31 maggio (date del timbro postale) dell’anno
seguente. Questi dati devono essere rilevati secondo le direttive contenute nel formulario ufficiale
SGB-FSS e inviate a quest’ultima con una lettera
d’accompagnamento.
In caso di mancato rispetto della decadenza regolare
o prorogata senza valido motivo, la SGB-FSS può decidere di ridurre e persino di sopprimere eventuali
contribuzioni ricorrenti. In tal caso, la SGB-FSS si
riserva inoltre il diritto di non accogliere richieste
di finanziamenti consecutivi ad aiuti già accordati
o ulteriori domande di sostegno.
7. Procedura d’attribuzione
11.Varia
La direzione verifica l’integralità e la legittimità (secondo articolo 4 c, d, e, f) di tutte le richieste di sostegno
finanziario, le riassume in un quadro d’insieme e le
sottomette al comitato direttore nella sua seduta di agosto o settembre accompagnate dalle proprie proposte di
accettazione o rifiuto. In seguito, il comitato direttore si
pronuncia in via definitiva su ognuna delle richieste al
vaglio e comunicato per scritto la sua decisione ai richiedenti al più tardi entro fine settembre.
In situazioni particolari o casi di rigore (p. es. crollo
dei doni), il comitato direttore SGB-FSS può decretare
a breve termine misure urgenti oppure regolamenti diversi dal presente. In tal caso, i richiedenti coinvolti ne
sarebbero informati immediatamente.
8.Menzione nei mezzi d’informazione
Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS
Le persone e le organizzazioni che ricevono un aiuto
finanziario dalla SGB-FSS si impegnano a menzionarlo
in tutti i loro mezzi di comunicazione (annunci, affissi,
programma, depliant, opuscoli, giornali, sito internet,
radio, etc.) come pure nelle loro pubblicazioni aziendali
(p. e. rapporto annuo) allegando la designazione «Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS» (in tre lingue)
completa, se possibile, del logo ufficiale.
9.Modificazioni / deroghe
Ogni modificazione o deroga agli accordi scritti deve
essere comunicata tempestivamente alla SGB-FSS che si
farà carico di ricercare una soluzione condivisa. All’occorrenza, procederà ad una nuova valutazione della richiesta d’aiuto finanziario.
10.Informazione
I nomi delle persone e organizzazioni che hanno beneficiato del sostegno finanziario saranno comunicati
apertamente ai comitati regionali, al comitato direttore
e all’assemblea dei delegati della SGB-FSS.
4|
Il comitato direttore della SGB-FSS ha approvato il presente regolamento nel corso della sua riunione del 26
novembre 2010 e ne ha decretato l’entrata in vigore il 1.
gennaio 2011.
Roland Hermann
Presidente
Andreas Janner
Membro della direzione
Scarica

Regolamento per il sostegno finanziario - SGB-FSS