Regolamento Attinente al sostegno finanziario sotto forma di contribuzioni una tantum o ricorrente di progetti e prestazioni da parte di organizzazioni e singole persone Stato: Gennaio 2011 1. Principio 5.Criteri di attribuzione Il presente «regolamento attinente al sostegno finanziario» si orienta agli statuti della SGB-FSS. Esso stabilisce i principi e le direttive nonché le funzioni, competenze e responsabilità relative al sostegno economico di progetti, contributi una tantum e ricorrenti a singole persone e organizzazioni. a)Persone singole (somma totale per tutte le richieste: massimo Fr. 10`000.--- all’anno) biettivo: formazione e perfezionamento in Svizzeo ra o all’estero » La decisione in materia spetta alla direzione. 2. Direttive generali e obiettivi La politica di sostegno economico della SGB-FSS è determinata dalla sua strategia (linee guida strategiche) come pure dalle deliberazioni del comitato direttore. Essa è sottoposta a verifiche periodiche e, qualora necessario, all’adeguamento a nuove finalità. Scopo di detta politica di sostegno è la realizzazione degli obiettivi fissati dalla SGB-FSS tramite l’applicazione di criteri prestabiliti. » I sussidi sono assegnati allorché si dimostra per iscritto di aver già sollecitato l’aiuto di altre istituzioni e fondazioni (in tal caso, il o la richiedente presenta un piano finanziario). b) rogetti di membri collettivi (somma totale per tutte P le richieste : massimo Fr. 50`000.--- all’anno) 3.Condizioni generali » L a direzione esamina tutte le richieste e compila una lista che sottomette al comitato regionale della regione linguistica rispettiva accompagnata dalle proprie raccomandazioni. Il comitato regionale di ogni regione linguistica decide in tutta autonomia, tuttavia nell’ambito del budget autorizzato dal comitato direttore. » I membri collettivi regionali integrati nella regionalizzazione della regione linguistica di riferimento (vedi articolo 4e) non hanno diritto ad ulteriori contribuzioni per le attività nominate sopra. » Non si accordano sussidi per l’acquisto di beni e materiale senza una precisa indicazione del loro utilizzo. Obiettivo: Prestazioni secondo le direttive LAI, art. 74 / Strategie SGB-FSS Il comitato direttore stabilisce la percentuale delle entrate generate dai doni da destinare al sostegno finanziario l’articolo 4. 4. Forme di sostegno finanziario a progetti e prestazioni, contribuzioni una tantum e ricorrenti: Sono possibili contributi a progetti, persone e organizzazioni che entrano nelle seguenti categorie: a) Singole persone b) membri collettivi c)organizzazioni che non sono membri collettivi della SGB-FSS c)Progetti di organizzazioni che non sono membri collettivi della SGB-FSS d) biettivo: Prestazioni secondo la strategia della O SGB-FSS » L a competenza in materia spetta al comitato direttore, il quale decide in tutta autonomia e può, qualora lo ritenesse utile, richiedere documenti supplementari. Estero e)Regionalizzazione nell’ambito di una regione linguistica f) 2| Fornitori di prestazioni in subcontratto d)Estero (somma totale per tutte le richieste : massimo Fr. 10`000.--- all’anno Obiettivo: Prestazioni secondo la strategia della SGB-FSS f) Obiettivo: Prestazioni conforme alla strategia della SGB-FSS » L a competenza in materia spetta al comitato direttore, il quale decide in tutta autonomia e può, qualora lo ritenesse utile, richiedere documenti supplementari.. » Le organizzazioni che, a breve o medio termine, beneficiano di contribuzioni ricorrenti provenienti dal fundraising della SGB-FSS, si impegnano a informare quest’ultima annualmente e in tempo utile sulle proprie attività di colletta di fondi in modo da poterle coordinare con la SGB-FSS. » La competenza in materia spetta al comitato direttore, il quale decide in tutta autonomia e può, qualora lo ritenesse utile, richiedere documenti supplementari. » Si accordano sussidi a dei progetti per sordi e ma ludenti nei paesi in via di sviluppo solo se a presentarne la richiesta è un’organizzazione svizzera riconosciuta di utilità pubblica atta a garantire l’utilizzo appropriato dei fondi accordati. » Un sostegno finanziario può essere accordato anche alla Federazione mondiale dei sordi WFD (World Federation of the Deaf) e all’Unione Europea dei Sordi EUD (European Union of the Deaf) qualora ne facessero richiesta. Fornitori di prestazioni in subcontratto 6. Decadenze a) Richiesta e)Regionalizzazione nell’ambito di una regione linguistica E opportuno sostenere le reti di contatti in una regione linguistica in quanto si prefiggono di migliorare la qualità di vita dei sordi e mal udenti nella propria regione. Tutte le richieste di contribuzioni finanziarie secondo l’articolo 4 del regolamento devono essere inoltrate alla SGB-FSS tramite apposito formulario ufficiale e munite di una lettera di accompagnamento al più tardi il 30 giugno (data del timbro postale) dell’anno corrente. Le richieste devono essere corredate da statuti, ultimo rapporto annuo, conto annuale compreso bilancio e rapporto del revisore e dal budget relativo all’anno in corso. b) biettivo : Prestazioni secondo le direttive LAI, art. O 74 / Strategie SGB-FSS » La competenza in materia spetta al comitato direttore, il quale decide in tutta autonomia e può, qualora lo ritenesse utile, richiedere documenti supplementari.. » Il budget deve essere approvato dall’assemblea regionale della propria regione linguistica, alla quale appartengono tutti i gruppi e tutte le organizzazioni regionali. E a quest’organismo che le organizzazioni regionali rivolgono le loro richieste di sostegno in quanto quest’organismo è il solo in grado di concederlo. 3| Controlling I dati (rapporto e conti) relativi agli aiuti accordati devono essere trasmessi alla SGB-FSS al più tardi entro il 31 maggio (date del timbro postale) dell’anno seguente. Questi dati devono essere rilevati secondo le direttive contenute nel formulario ufficiale SGB-FSS e inviate a quest’ultima con una lettera d’accompagnamento. In caso di mancato rispetto della decadenza regolare o prorogata senza valido motivo, la SGB-FSS può decidere di ridurre e persino di sopprimere eventuali contribuzioni ricorrenti. In tal caso, la SGB-FSS si riserva inoltre il diritto di non accogliere richieste di finanziamenti consecutivi ad aiuti già accordati o ulteriori domande di sostegno. 7. Procedura d’attribuzione 11.Varia La direzione verifica l’integralità e la legittimità (secondo articolo 4 c, d, e, f) di tutte le richieste di sostegno finanziario, le riassume in un quadro d’insieme e le sottomette al comitato direttore nella sua seduta di agosto o settembre accompagnate dalle proprie proposte di accettazione o rifiuto. In seguito, il comitato direttore si pronuncia in via definitiva su ognuna delle richieste al vaglio e comunicato per scritto la sua decisione ai richiedenti al più tardi entro fine settembre. In situazioni particolari o casi di rigore (p. es. crollo dei doni), il comitato direttore SGB-FSS può decretare a breve termine misure urgenti oppure regolamenti diversi dal presente. In tal caso, i richiedenti coinvolti ne sarebbero informati immediatamente. 8.Menzione nei mezzi d’informazione Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS Le persone e le organizzazioni che ricevono un aiuto finanziario dalla SGB-FSS si impegnano a menzionarlo in tutti i loro mezzi di comunicazione (annunci, affissi, programma, depliant, opuscoli, giornali, sito internet, radio, etc.) come pure nelle loro pubblicazioni aziendali (p. e. rapporto annuo) allegando la designazione «Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS» (in tre lingue) completa, se possibile, del logo ufficiale. 9.Modificazioni / deroghe Ogni modificazione o deroga agli accordi scritti deve essere comunicata tempestivamente alla SGB-FSS che si farà carico di ricercare una soluzione condivisa. All’occorrenza, procederà ad una nuova valutazione della richiesta d’aiuto finanziario. 10.Informazione I nomi delle persone e organizzazioni che hanno beneficiato del sostegno finanziario saranno comunicati apertamente ai comitati regionali, al comitato direttore e all’assemblea dei delegati della SGB-FSS. 4| Il comitato direttore della SGB-FSS ha approvato il presente regolamento nel corso della sua riunione del 26 novembre 2010 e ne ha decretato l’entrata in vigore il 1. gennaio 2011. Roland Hermann Presidente Andreas Janner Membro della direzione