7463 — T OR NAT A DE L L ' I ? GE NNAI O 1865 PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE. SOMMÀRIO. Risultamelo e nuova votazione per la nomina dì un commissario per la Cassa ecclesiastica. — Atti diversi. == Convalidamelo di un'elezione. — Beiamone sul disegno di legge per una pensione ai mille di Marsala. = Presentazione di un disegno di legge del deputato Aveszana e dì altri. = Reiasione sul disegno dì legge per l'unificazione amministrativa del Regno. = Discussione del disegno di legge per Vaffrancamento del Tavoliere di Puglia — Considerazioni del deputato Scoccherà — Approvazione dell'articolo 1° — Emendamento del deputato Scoccherà all'articolo 2°, oppugnato dal ministro per le finanze, Sella, e dal relatore Mancini, e ritirato — Emendamento del ministro, approvato dopo osservazioni del relatore — Emendamenti all'articolo 3°, del ministro, e dei deputati Scoccherà, De Cesare, e Mancini, relatore — Osservazioni del deputato Cannavina — Approvazione dell'articolo emendato — Osservazioni dei deputati Camerini, Castellano, Mancini, relatore, e Cocco, contro Vemendamento del ministro all'artìcolo 4°, circa il termine del pagamento al demanio — Proposizione del deputato De Cesare — È rigettata la proposta della Commissione, e approvato Varticolo emendato dal ministro. La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. ma « s a sì e, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato. «• IGM1TCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni : 10247. Il municipio di Trapani rassegna alcune osservazioni sulla proposta soppressione dei conventi pregando la Camera di averle in conto nella relativa discussione. 10248. La Camera di commercio ed arti di Capitanata raccomanda al Parlamento la progettata ferrovia da Napoli per Cancello, Arienzo, Arpaja, Airola, Montesarehio a Benevento (Valle Caudina) come la più breve, la meno dispendiosa, e quella che soddisfa a maggiori interessi. 10249. L' avvocato Giuseppe Furloro, presidente, ed il signor professore Francesco Rizzo, segretario del Comitato dì Francavilla-Fontana per il tronco ferroviario Taranto-Brindisi, reclamano contro la modificazione introdotta nel progetto di riordinamento generale delle ferrovie del regno che addosserebbe ai comuni una parte delle spese di costruzione del tronco sud-, detto. 10250. Bosi Federico, presidente, Gustavo Sangiorgi e Luigi Mercanti ni, segretari di un' adunanza popolare tenutasi in Bologna, presentano i voti emessi dalla medesima : 1° perchè il Parlamento cancelli dal Codice penale la pena di morte ; 2° perchè l'abolizione delle corporazioni religiose e la conversione delle proprietà di mano-morta in rendite ipotecarie o pubbliche siano effettuate secondo i principi! di libertà e di giustizia, 10251. Parecchi abitanti delle diocesi di C r e m a , Bari, Urbino, Nicotera, Catania e Caltanissetta ricorrono contro il progetto di soppressione delle corporazioni religiose. 10252. Vari cittadini di Napoli chiedono che fra le leggi urgenti per le quali si dà facoltà al Governo di pubblicazione, sia compreso lo schema presentato al Senato del regno sulla proprietà letteraria ed artistica. ATTI DIVERSI. p r e s i d e n t e . Comunico alla Camera il risultato dello scrutinio nella seconda votazione per la nomina dì un commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica pel 1865. Numero delle schede Depretis ottenne v o t i . . . . . . Allievi 203 81 76 Greco Antonio, 8 —• Mellana, 6 — Briganti-Bellino Bellini, 3 — Dorucci, 3 — Tamajo, 1 — Crispi, 1 — Voti nulli 19 — Voti doppi 5. Ora si - procede alla votazione di ballottaggio tra i due deputati che ottennero maggior numero di voti, cioè fra i signori Depretis ed Allievi. m a b o i . d a - p e t ì h , i . Colla petizione 10249 il Comitato di Francavilla-Fontana, instituitosi pel tronco di ferrovia da Brindisi a Taranto, ha esposto due fatti che riguardano quei comuni. Prego che questa petizione venga trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulle ferrovie. - 7464 — CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1863-64-65 PRESIDENTE. Sarà trasmessa alla Commissione per la legge a cui si riferisce la petizione medesima. L'onorevole Restelli è invitato a venire alla tribuna per presentare una relazione. VERIFICAZIONE »1 UN'ELEZIONE. RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO. PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole D'Errico a presentarsi alla tribuna per riferire intorno ad un'elezione. »'ERRIC©, relatore. Mi fo l'onore di riferire alla Camera sul risultato dell'elezione del collegio di Gioia in Terra di Bari. Gli elettori iscritti furono 884, si presentarono alla votazione 330. I voti andarono così divisi : al signor Nogadeo cavaliere Vincenzo toccarono voti 70, al signor Soria Teodorico, 165; al signor Fanelli Giuseppe, 43; voti dispersi 50, nulli 2. Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza dei voti si procedette al ballottaggio. Nel ballottaggio il signor Nogadeo cavaliere Vincenzo ottenne 230 voti, il signor Soria Teodorico, 212, per cui venne proclamato a deputato del collegio di Gioia il signor Nogadeo cavaliere Vincenzo. Non essendovi nessuna opposizione, nè reclami, l'ufficio II vi propone per mezzo mio la convalidazione di quest'elezione. (Le conclusioni della Commissione sono approvate.) RELAZIONE SCI. DISEGNO DI 1EGGE PER UNA PENSIONE AI MILLE DI MARSALA. MACCHI, relatore. Presento alla Camera il rapporto della Commisione incaricata di esaminare il progetto di legge per accordare una pensione vitalizia ai mille di Marsala. Siccome si tratta di una legge che questo ramo del Parlamento ha già votato, e siccome la vostra Commissione ha creduto pel minor male di dover adottare le modificazioni introdottevi dal Senato, suppongo che essa non darà luogo ad alcuna discussione. Mi lusingo perciò che la Camera acconsentirà a che questo progetto di legge venga posto all'ordine del giorno, quandochessia, acciocché si possa votare in un ritaglio di tempo fra l'una e l'altra discussione. Così si farà più presto, e verrà pagato finalmente questo debito di riconoscenza nazionale ai valorosi che tanto fecero per la redenzione dell'Italia. PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e messa all'ordine del giorno il più presto possibile. RONCSSEY presta giuramento. PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO AVEZZANA ED ALTRI. PRESIDENTE. Il deputato Avezzana con altri deputati ha presentato un progetto di legge che verrà trasmesso agli uffici a termini del regolamento. RESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa del Regno. PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita. DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LO AFFRANCAMENTO DEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere delle Puglie. La discussione generale è aperta. La parola è al deputato Scoccherà. SCOCCHERÀ. Autore di un progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia, crederei mancare al mio debito se non recassi il tributo di alquante mie parole alla plenaria discussione intrapresa alla purfine in questo augusto Consesso. Nel 1861 —quando presentai il mio disegno —avrei perfettamente compreso la necessità di un ampio svolgimento, d'un lungo e motivato discorso, ma oggi invero parrebbemi opera superflua se non vana. Allora il solo nome del Tavoliere suonava per non pochi come un eco lontano che venisse dalle steppe del Turkestan o dal deserto di Sahara, poiché sventuratamente le principali sezioni in cui era sbranato il povero territorio italiano poteansi meglio paragonare alle cinque parti del mondo, che a regioni di un paese da Dio naturalmente conformato indivisibile ed uno —e tanto sapevamo noi degli ademprivi di Sardegna, quanto sapeasi qui del Tavoliere di Puglia, o delle Sile di Calabria. Ma oggi Governo e Parlamento sanno pur troppo gl'interessi di tutte le singole provincie, perchè tutti siamo alla fine Italiani; perchè in questo recinto son con paii sollecitudine studiati e discussi i progetti di speciale e generale utilità; perchè qui si è perfezionata, qui si compirà la totale unificazione del paese. Allora, nel 1861, non v'era pel Tavoliere che la iniziativa di tre deputati meridionali, e i loro opuscoli, che forse appena destarono la premura e lo studio delle parti interessate. Ora invece ci sta d'innanzi una legge votata nel Senato, ed il riflesso della sua larga e dotta discussione. Troppo dotta ed abbagliante invero, poiché avviene della eccessiva dottrina quello stesso che avviene dello straordinario fulgore del sole che abbaglia ed 7465 i SgffiPSSaeSS^^ TORNATA DELL'11 GENNAIO offusca, sicché l'occhio vacillante non può guardar fermo alla meta. Allora non v'era la storica, dotta e ragionata relazione del pubblicista deputato Mancini. Allora, infine, il concetto fondamentale non era da tutti accettato, e v'era forse qualche sostanziale idea da confutare, mentre oggi si correrebbe rischio di combattere contro i molini a vento, come il famoso eroe della Mancia. Io dunque non ho la pretensione di tessere un discorso conveniente al subbietto, e molto meno intendo abusare del tempo prezioso alla Camera, ma, tenendo la parola sulla discussione generale, dirò proprio le ragioni che tocchino l'essenza ed il complesso del progetto, e valgano anche per coloro che amano sentire in quest'Aula un compendio della posizione delle cose. Signori, ben fu nella relazione dichiarato che il principio dell'affrancamento non incontra più opposizioni, essendo entrato oramai nella coscienza e nel desiderio universale. È dunque a discutere dei modi di attuazione, sui quali parmi esser cinque le tesi principali da esaminare : 1° L'affrancamento obbligatorio o facoltativo; 2° Il sistema dello accantonamento; 3° I diritti promiscui; 4° Il modo di pagamento; 5° Il laudemio. Intorno a siffatte questioni esporrò alla Camera le culminanti osservazioni, poiché non è mio intendimento ripetere ciò che in due opuscoli ho stampato, e molto meno farmi l'eco della relazione che tutti avete certamente meditata. 1° Il riscatto, o signori, debbe essere indispensabilmente coattivo, poiché altrimenti non si provvederebbe né agli interessi dello Stato, né all'utile effettivo degli utilisti. Le ragioni di convenienza e di ordine pubblico sono state maestrevolmente toccate nella relazione. Niuno al certo può negare alla suprema potestà il diritto di sciogliere obbligatoriamente quelle istituzioni le quali, emanando dalla barbarie dei tempi, sono in manifesta antimonia anzi lotta con la civiltà, col progresso, col bene universale della nazione, a meno che non si voglia togliere a base di diritto fondamentale la famosa enciclica degli 8 dicembre 1864 !!! Alle vedute però d'ordine generale esposte dal relatore, piacerai aggiungere un argomento di ordine giù ridico. Domando io: può il padrone diretto alienare il suo dominio in forza delle leggi ordinarie ? Non v'è alcuno che può contrastarlo, essendo la legittima reciprocanza della facoltà concessa agli utilisti di cedere il loro dominio. Or bene, se lo Stato dichiarasse volere alienare ad una società — che il Ciel ne scampi — il suo dominio diretto sul Tavoliere, e per uniformarsi all'articolo 1701 delle LL. CO. Napoletane offrisse non per un mese, non per un anno, ma per un intero quinquennio la preferenza ai suoi enfiteuti, parvi, o signori, che po- trebbe dirsi illegale un simile atto del Governo ? Tutto al contrario; non sarebbe che una emanazione delle leggi comuni applicate con un periodo di favore. Ebbene, se ciò si facesse, o signori, vedreste i censuari vendere sino i gioielli delle loro donne, restringere il vitto quotidiano, e forse assoggettarsi anche al supplizio del conte Ugolino, anziché cadere negli artigli di coloro di cui si è sperimentata in Italia la grande generosità !!! Gl'ave danno invero l'essersi diffuso discredito su quelle potenti leve delle grandi intraprese che sono le associazioni, e che speriamo sappiano e vogliano riprendere largamente il pubblico favore. Ora invece di questa che sarebbe stimmatizzata una legale violenza, perchè non dar luogo ad un patto coattivo in una legge elaborata nello scambievole interesse delle parti ? Smettano dunque i vecchi oppositori il mal vezzo enciclico di negare al potere legislativo una facoltà che non solo emana da principii di ordine pubblico, ma che potrebbe anche derivarsi dalle leggi ordinarie. Di accordo adunque intorno a ciò con l'esimio relatore, mi duole non poter esserlo quando dichiara che i possessori del Tavoliere, ove si guardi all'origine del loro possesso, non possono dirsi veri enfiteuti. Per lo confinario, essi lo sono due volte, perchè han contrattato due volte e col Bonaparte e col Borbone, ed hanno titoli e leggi di perpetua enfiteusi. Certo che per origine niuno è enfìteuta fino a che non ha titoli convenienti, e quelli del Tavoliere ne hanno pur troppo in eccesso ! Infine, rammentiamo, o signori, che ogniqualvolta intendesi efficacemente raggiungere un alto scopo di ordine sia politico, sia economico, non si possa nè si debba prescindere dalla sanzione obbligatoria, la quale agiti e scuota quella naturale inerzia, insita per organismo a tutti i popoli, perchè veston carni, e più ai meridionali o istantanei o fervidi nelle loro azioni, o proclivi al differire, tendenti all'indugiare. Ma se in fin dei conti l'utilista non potrà in .alcun modo eseguire il riscatto al quale l'avrete costretto, verrete voi a strappargli quelle terre che spesso ha bagnato di lagrime, e sempre ha fecondato coi sudori della sua fronte ? Signori, questo pericolo gravissimo, ed una serie di non lievi considerazioni, mi spinsero a proporre nello schema ch'ebbi l'onore di presentarvi, il sistema dell'accantonamento, ossia dell'amichevole divisione del fondo fra i due padroni, in proporzione dei diritti che vi rappresentano. Sistema logico, benevolo, e niente affatto nuovo, perchè con pieno successo sperimentato nel dissolvere i grandi e piccoli condomini dall'epoca della legge eversiva dei feudi fin oggi. Ma perchè il sistema fosse giuridico e razionale ad un tempo, ebbi a proporre che il demanio rimanesse compadrone fino a che il fondo non venisse riscattato, o che si fosse eseguito l'accantonamento. 11 Senato però, con arditezza propria di giovani os- 7466 CAMERA .DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 semblee, mista a senno maturo —arditezza e senno, di o vessatorio coi suoi utilisti ; ma ciò non basta, percui non gli si renderebbe abbastanza gratitudine ed chè v'ha di peggio : v'ha la schiavitù di quelli che dielogi —proclamò il principio dell'immediato e pieno af- consi diritti promiscui, e che sono in effetto ousi civici, francamento per virtù della legge. E bene sta. A piena o servitù attive, o dritti, o concessioni, o condominii libertà politica è logico che tenga dietro pienissima secondo la loro diversa natura o provenienza. Questo vero laberinto, pei quale non si èpotuto rinvenire il filo libertà economica industriale e commerciale. Ma è giocoforza confessare, o signori, che quando di di Arianna in circa 60 anni, è quello che vincola anbotto il diritto del direttario è consolidato con quello cora più il Tavoliere, e chiude, diremo, i varchi alla dell'utilista, ne risulta un dominio pieno, irrevocabile libera coltivazione e circolazione dei fondi. Se dunque nelle mani degli enfiteuti, non rimanendo al demanio affrancare significa render libero, voi non affrancherete il Tavoliere se non mettendo le mani nella matassa dei che un diritto creditorio privilegiato. A me, o signori, non fanno peso, come al relatore, dritti promiscui di qualsivoglia natura. Grave omessione gl'inconvenienti che deriverebbero dall'ibrido sistema fu questa nel mio disegno di legge, gravissima in quello del Governo e del Senato. Io però non mancai nella ritenuto dal Senato. tornata del 21 dicembre 1861 annunziarne la tesi in La maggiore e minore estensione dei fondi, le peri- quest'aula, ejiserbarmi lo svolgimento, come mi afzie, i processi verbali, le controversie, saranno sempre frettai di pubblicare ettere al Senato nel 1863 le stesse, e forse minori con l'accantonamento che con alquante osservazioni,e sottom ed un apposito articolo da innel'esercizio dei dritti creditorii. Io anzi ritengo che que- starsi alla legge. Ma fatalmente egli pare che stimossi sto secondo sistema accrescerà le spese, le lungaggini, dovervisi provvedere con altra legge Funesta i cavilli, e preparerà ai curiali una messe assai più epericolosa illusione sarebbe questa !speciale. Q uando una ubertosa di quelle che dovranno produrre con le pros- è sbagliata ed incompleta sappiamo tutti le immlegge ense sime dissodazioni i vergini terreni delle Puglie. Nè difficoltà che s'incontrano a ritornarvi sopra, em punto mi preoccuperebbero gli altri riflessi accennati darla, perfezionarla. Valga per esempio la legge sul enredal relatore, poiché non han valore per chi conosce la gistro ! E ciò ancora indipendentemente dai disordini, condizione pratica delle cose, e credo averla netta- dalle complicazioni, dai piati che sorgono nell'applicamente nel mio opuscolo dimostrata. zione di leggi incompiute, e indipendentemente ancora Quel che parmi assolutamente incompatibile, o si- dai regolamenti che spesso vi suppliscono travisandole, gnori, è il principio del riscatto immediato col sistema e facendone illegale interpretazione. dell'accantonamento, e senza dubbio l'un concetto Anche qui, o signori, non istarò a ripetervi le ragioni eselude l'altro, come esattamente osservava il reche stampai e quelle dottissime aggiunte dal relatore ; latore. Entrambi hanno i loro vantaggi e i loro inconvenienti, ma non posso frenarmi da proclamare mille volte che poiché tutto quaggiù presentasi come una medaglia senza sciogliere i diritti promiscui non si affranca il con la sua doppia faccia: ma poiché trovo maggiori e Tavoliere. Sapete, o signori, a che somiglierei quel vasto dopiù rilevanti i benefizi che derivano dal pronto e definitivo consolidamento dei due domimi, io, o signori, minio? Ad una casa che si appigioni a mese. Or n'esce rinunzio al sistema di accantonamento, e accetto molto l'uno, or v'entra un altro, ed ognuno crede farla da padrone, e tutti vi lasciano la loro parte di disordine, e volontieri il progetto della Commissione. Tuttavolta, se con una di quelle finzioni di diritto, sperate invano rinvenire l'assetto, la nettezza, lo splenche se non s'incontrano frequentemente, non sono im- dore di una casa che il proprietario dispone per sua possibili del tutto, voglia farsi rivivere nel demanio il perenne dimora. Così vedreste che in una stessa tenuta diritto di condominio: o per meglio dire se la procla- dagli 8 maggio ai 29 settembre vi esercitano diritti gli mazione del riscatto immediato voglia intendersi fatta statonicisti ; spesso altre molestie si soffrono dal 29 setcon una tacita riserva per gl' inadempimenti degli ob- tembre al 25novembre; da quest'epoca ordinariamente blighi assunti dagli enfiteuti, in tal caso all'accanto- sono più tranquilli gli utilisti del Tavoliere : ordinarianamento dovrebbe procedersi non prima dell'ultimo mente dico ma non sempre, poiché al meglio i fondi anno del termine totale, e con alquante circospezioni, sono invasi da una mandra di maiali, che per fruire che modificherebbero gli artìcoli del Senato. Nell'ipo- della ghianda devastano gli erbaggi coi grugni e con le tesi adunque che la Camera ritenesse indispensabile zampe; sovente una carovana di cai*bonieri è spedita l'accantonamento, mi riserbo presentare qualche emen- dai padroni degli alberi, e fanno piazze da carboni, e damento, che potrebbe inviarsi all'esame della Commis- devastano, ed abbandonano al pascolo i loro stessi anisione. Ma innanzi tutto, lo ripeto, fa mestieri risolvere mali da soma. E questo non è che un quadro sbiadato la quistione in principio, se debbasi cioè ovver no con- di quel caos che si chiamano i diritti promiscui. Po trebbe dunque esser dubbia la necessità di scioglierli, servare il sistema dell'accantonamanto. Intanto, o signori, credete voi che l'immediato con- o signori? Egli anzi è inconcepibile ed inesplicabile solidamento dei due domini affranchi del tutto il Ta- come con una gagliarda ingerenza governativa non voliere? E da che io affranca? Dalla dipendenza dei- siansi sciolte per oltre mezzo secolo tante promiGoverno, che invero ritiensi non dover essere ingiusto scuità su vastissimo demanio dello Stato, mentre TORNATA DELL'11 GENNAIO molte se ne sciolsero nell'interesse dei comuni e dei privati ! Vorrete voi, o signori, per lungo tempo ancora far continuare così funesto sistema? Ma ricordatevi che la necessità di sciogliere i diritti promiscui fu potentemente sentita da tutti i Governi, e da quello che si disse militare francese, il quale cercò provvedervi col decreto del 26 novembre 1808, e da quello dei Borboni, il quale non solo stabilì appositi articoli nella legge del 1817, ma emanò poscia una miriade di decreti, rescritti e ministeriali. Non seppe o non volle tutte definirle, ma non ebbe difetto di provvedimenti. Sarebbe dunque possibile che una legge elaborata nel Parlamento italiano debba aver lacune che non ebbero quelle compilate nei gabinetti dei ministri in Governi assoluti? Mai, no, o signori, e merita dovuti elogila vostra Commissione che vi provvide. Arduo però, forza è convenirne, arduissimo anzi presentavasi il problema, poiché bisognerebbe, come ben disse il relatore, addentrarsi a frugare nella notte dei secoli la vera e propria natura di quei diritti. Y'ha dei nodi, o signori, sì vecchi ed ingroppati che non si possono altrimenti sciogliere che al modo di Alessandro. Fortuna quando la spada che deve tagliarli è tempex-ata alla fucina delle leggi ! La vostra Commissione adunque ben attinse la soluzione nella stessa condizione legislativa attualmente esistente. La legge del 1817 con l'articolo 58 dichiarò coattiva la censuazione delle erbe estive sulle terre del Tavoliere. Notate bene, o signori, erbe estive ha detto quella legge. Indispensabile adunque rendevasi la distinzione fra alberi ed erbe. Le censuazioni solamente erbose chiamansi nelle Puglie pascoli piani scoperti; quelle poi rivestite di alberi boscosi, poste frattose si appellano. Per queste anche le leggi preesistenti si riserbarono emettere speciali disposizioni. Per le quali cose, intorno alle statoniche o diritti promiscui sui pascoli piani ben fece la Commissione a proporvi la conversione in rendite fondiarie, e per varie ragioni alle quali io aggiungerò le seguenti. Il valore di quell'erbe estive è tenuissimo, immensamente al disotto dei pascoli vernotici ; come scarso o niuno è l'uso a cui vengono destinati. Più necessario inoltre è il loro incorporamento ai diritti vernotici, perchè più indispensabili per la dissodazione. Molte in effetto si trovano dissodate, e si recherebbe grave perturbazione ai possessori di quelle tenute, qualora si volessero smembrare. Non così per le parti boscose, che poste frattose vennero appellate. Su di esse il valore dei diritti promiscui, taluni sostengono che superi, nia probabilmente eguaglia quello dei diritti vernotici, e si stenterebbe non poco a scernere quali dei due si possa definire accessorio. Meno difficile e certamente meno irritabile un distacco. E finalmente soggetti a talune servitù che direi inalienabili, quali sono gli usi civici essenziali di legnare, OAMEBA DEI DEPUTATI — Discussioni —i" Periodo. 934 bisogno principalissimo d'intere popolazioni lungo le Murgie e le vicine montagne. Eccellente adunque io trovo la proposta della Commissione che dà facoltà di scegliere l'accantonamento pei diritti promiscui sulle parti boscose del Tavoliere : e son fermamente di credere che la serie dei temperamenti proposti valga davvero ad affrancarlo affatto. Dopo ciò è appena necessario far cenno dell'assoluta giustizia di accordare la facoltà di eseguire e di affrancare il pagamento del riscatto con titoli di rendita iscritta.al valor nominale. Forse all'epoca della discussione in Senato poteasi ancora far disputa sulle convenienze o meno di tali mezzi, poiché s'eran fatte delle leggi speciali che po~ teano elasticamente definirsi eccezionali. Ma non sarebbe affatto permesso a noi di muover dubbi dopo la votazione della legge del 24 gennaio 1864, legge di ordine pubblico, legge generale per tutto il territorio del regno. Se v'ha, come diceva il Senato, incertezza sul prezzo d'affrancamento, vi sarà per le enfiteusi del Tavoliere, come per tutte le altre innumerevoli dello Stato, dei comuni, delle corporazioni religiose, e degli stabilimenti pubblici, che la citata legge ha obbligati a ricevere in riscatto titoli di rendita iscritta al valor nominale. Però la misura non solo non è incerta, ma è lapiù giusta che potesse sanzionarsi. Mercè i canoni rendita perpetua ha lo Stato, ed egual rendita iscritta gli si paga. Così potesse ritenerla, e non fosse costretto a barattarla per sopperire al disavanzo del bilancio ! Il Senato d'altronde pensò dare un premio ai più diligenti, ed accordava invece un favore ai più ricchi. È facile esser diligenti quando sovrabbondano i mezzi, e quanti vi sono che vorrebbero essere diligentissimi, ma non possono offrire in omaggio che una larga dose di buona volontà. Tanto ingiusto e odioso privilegio doveva dunque sparire: un'equa misura generale doveasi adottare, e quella proposta dalla Commissione non è soltanto equa, ma giustissima e necessaria. Se v'ha ingiustizia è una sola, o signori, ed è quella di costringere gli utilisti a pagare un capitale composto di ventidue volte il canone netto; ma poiché su questo ho già presentato un emendamento, mi riserbo ragionarne quando verrà in discussione. Esaurito l'esame delle tesi propostemi, in non entrerò in altre considerazioni secondarie, o signori ; ma convinto per massima, ed anche per propria esperienza, che l'ottimo sempre è nemico del buono : e nel complesso, trovando effettivamente buono il progetto della Commissione, io dichiaro accettarlo. Mi riserbo solo nella discussione degli articoli la proposta di taluni emendamenti. Potrebbesi non pertanto da taluni osservare come tampoco una parola io abbia profferito nell' interesse della finanza. È vero, ma è perchè c'è troppo, assai troppo da dire, perchè temo di entrare in questo speco screpolato che minaccia ad ogni istante crollarci sulle 7468 CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL spalle. Ma perchè il silenzio non s'interpreti come segno di torto, concedetemi, o signori, che prima di porre termine al mio dire io possa rassegnarvi una dimostrazione attinta alla logica inesorabile delle cifre. Fuvvi in Napoli qualche distinto economista che opinò doversi il Tavoliere abbandonare in dono agli enfiteuti, come mezzo finanziario, come larga sorgente di ricchezza j)ubblica e privata. Il concetto invero non è paradossale come lo reputarono taluni gretti computisti. Ah, signori, non sono i mezzucci e i piccoli espedienti che ristorano le finanze d'un paese ! I bilanci passivi si assottigliano con le giuste economie, con le ardite ma sagge riforme organiche, e sopratutto con la buona e vigile amministrazione. Basterebbe un sistema di rigorosi incanti negli appalti e nelle forniture per alleggerire di molti milioni il fardello dello Stato. I bilanci attivi non ingrossano con la violazione dei principii economici e l'aumento delle tariffe, ma tergendo e sviluppando le fonti tutte della ricchezza nazionale ! Ebbene, o signori, il Tavoliere pare fatto a posta per questo scopo, ed un ministro inglese l'avrebbe forse fatto sorgere, se avesse avuto la potenza del fiat, mentre noi non sappiamo, tenendolo, approfittarne ! Se nel 1861, che io chiamo l'anno poetico della rivoluzione, una voce autorevole come quella del conte di Cavour fosse qui sorta a proporvi come espediente economico e politico ad un tempo il dono del Tavoliere ai censuari pugliesi ed abruzzesi, e delle Sile alle Calabrie, io giuro per la memoria di Genovesi e Galiani che l'avreste, senza punto discutere, approvato. Come dubitarne, quando poi abbiamo veduto uno sperpero incredibile scherzando coi milioni e i miliardi così come i fanciulli si baloccano a versare con mani piene i falsi zecchini e luigi che son gettoni da giuoco ? Come dubitarne, quando si è fatto proclivamente a società ferroviarie, demaniali, ecc., così larghe concessioni, che molti e molti milioni sottrarranno al tesoro dello Stato? Come dubitarne, se... Ma è vano continuare la rassegna, tostochè non debbo nè voglio conchiudere per un dono del Tavoliere. I censuarii sono pur troppo abituati e disposti non a ricevere, ma sempre a dare ! Che direste invece, o signori, se non altro che la nuda restituzione d'un debito esatto venisse a reclamarsi dalla giustizia e dalla morale del Parlamento e del Governo ? Sì, o signori, il prezzo del dominio diretto del Tavoliere è stato onninamente pagato, e ve lo dice l'eloquente quanto infallibile linguaggio delle cifre. Leggeste già nella relazione come, ad eccezione di ogni altra enfiteusi in cui gli utilisti tutti d'ogni paese ridussero d'un quinto i canoni dovuti per far fronte al contributo fondiario, ai censuari del Tavoliere si comandò pagarlo senza punto scemare le prestazioni. Leggeste come due volte furono coatti a pagar l'entratura ossia la riconferma di contratti legittimamente perfezionati : leggeste come s'impose che affrancas- 1863-64-65 sero soltanto gli aumenti arbitrari aggiunti ai canoni stabiliti. Ora ecco l'applicazione. Il Tavoliere su per giù vale nel dominio diretto circa i quaranta milioni di lire, rende due milioni ad un dipresso. Adunque il quinto annuale che avrebbero dovuto ritenere gli utilisti ammonta a lire quattrocento mila, che moltiplicato per cinquantasette anni, dal 1808 al 1864, danno un totale di . . . L. 22,800,000 aggiungete il riscatto dell'ottavo d'aumento portato dal Bonaparte, che ascese a . . » 8,563,000 addizionate ciò che pretese il Borbone nel 1817 in . . . » 7,650,000 ed avrete un prodotto di . . . . . . . L. 39,013,000 a fronte di quaranta milioni, pieno valore del dominio diretto del Tavoliere Or dite, se vi basta l'animo, che i censuari non l'hanno già pagato e riscattato. Sono queste le considerazioni finanziarie che potrebbero farsi militare, e che dovrebbero far peso sull'animo di un ministro italiano, tuttoché ministro di finanza. Conchiudendo, o signori, io vi dirò che non si vogliono nè doni, nè restituzioni, perchè si brama il pareggio del bilancio. Quel che vuoisi egli è che, a fronte di tanto sperpero improduttivo del pubblico danaro, non vadasi lesinando su questo o quel minimo agevolamento che s'invoca per una legge economica ed a favore di una classe di utilisti messi sempre alle strettoie dei sacrifizi e delle ingiustizie; quel che vuoisi è che non s'indugi a votare una legge che assicuri a tanti possidenti la proprietà dei fondi, e tolga loro dal collo non la spada di Damocle, ma la vera bipenne dei continui aggravi e della devoluzione ; quel che vuoisi è di lasciare che le Puglie sviluppino la loro potenza agricola con tutti i mezzi che sa dettare l'interesse del padrone, ed i progressi della scienza. Largite dunque, o signori, tutto il favor vostro a sì giusta e benefica legge, ed anziché restringere, allargate alquanto le poche agevolazioni proposte dalla vostra Commissione sopprimendo l'ingiustissimo laudemio. La coscienza ve lo detta, l'interesse economico del Paese lo consiglia, la giustizia distributiva lo reclama. pitE»iDK>Ti3. Interrogo il signor ministro delle finanze se accetta il progetto della Commissione. sei/IJ*, ministro per le finanze. Accetto il progetto della Commissione, salvo parecchie modificazioni che proporrò a suo tempo. PBssioKXXE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa. (È chiusa.) Si passa alia discussione degli articoli : « Art. 1. Dal giorno 1 di gennaio 1865 le terre del Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli derivanti dalla legge del 13 gennaio 1817 ora in vigore nelle provincie napolitane, ed il dominio diretto spettante al demanio dello Stato è consolidato col dominio utile a favore dei censuari. » (È approvato.) T 7469 — TORNATA DELL'II « Art. 2. Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del demanio verso i censuari, corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto; tale credito rimarrà assicurato sopra la piena proprietà delle terre affrancate con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle stesse terre. « Il privilegio sarà iscritto entro giorni 60 dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'articolo 8, o dal giorno in cui si avrà per accertata la liquidazione d'ufficio preveduta nell'ultimo alinea dell'articolo medesimo. » A quest'articolo sono proposti due emendamenti dall'onorevole Scoccherà. Col primo propone che alle parole : « corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto » si dica invece : « corrispondente al capitale composto di venti volte il canone netto. » Se l'onorevole Scoccherà .intende svolgere questa sua prima proposta ha la parola. s c o c c h e r à . Dirò poche parole. La misura adottata dal Senato di moltiplicare per ventidue volte il canone netto implica, come già diceva, un capitale della metà di un laudemio. Io confesso la mia ignoranza, ma non ho potuto mai comprendere come nell'affrancamento si debba pagare di più un capitale corrispondente alla metà di un laudemio e d'onde si possa attingere misura cosiffatta. A me pare che si vogliano disconoscere tutti i principii storici, giuridici e morali. Come principio storico è noto che la parola laudemio è di origine celtica laut ein « la parte del prezzo che spetta al signore, » ovvero dalle parole latine laudo amo, ovvero il prezzo dell'approvazione che il padrone diretto impartisce al contratto di cessione dell'utile dominio In ogni caso si è sempre ritenuto che il laudemio è soltanto dovuto nei passaggi degli utili domimi. Ora io domando, di grazia, qual è il novello enfiteuta che viene innanzi negli affrancamenti ? Come imporre una nuova tassa.ad un contratto che intercede tra gli stessi ed identici padroni ? Io credo che la quistione è risolta dall'articolo 1697 delle leggi napoletane, così concepito : « Non si esigerà (notate bene) dal padrone diretto in occasione di vendita o di altra alienazione delle migliorie una somma a titolo di laudemio, se non quando siasi espressamente convenuta, e non potrà eccedere la ventesima parte del prezzo. » Fa dunque mestieri di due condizioni : la prima che sia convenuto, la seconda che sia consentito dalla legge. Ora, non solo io non veggo in alcun contratto d'enfiteusi il patto che l'affrancamento debba portare anche il pagamento del laudemio, ma trovo anche nelle stesse leggi civili una disposizione che precisamente l'esclude. Diffatti l'altro articolo 1701 dispone : « Che l'enfiteuta ha diritto alla prelazione se vuoisi vendere il dominio diretto, » e non aggiunge che debba GENNAIO corrispondere il laudemio come ha fatto all'articolo 1697. Una conseguenza contraria menerebbe a manifesta violazione di legge. Nè fia vano menzionare che finora non si è mai preteso laudemio nelle successioni dirette, tanto si è stato rigorosamente al principio che occorra vendita, alienazione dell'utile dominio. E poi, lo ripeto ancora una volta, questa misura per il capitale corrispondente ad una metà di laudemio d'onde mai si è tratta? Si risponde : da una consuetudine invalsa. Ma se questa è l'unica ragione, vede ognuno che non è soddisfacente, nè giusta, nè legale, nè meritevole di confutazione. Si è detto : il padrone diretto viene in certo modo a spogliarsi di quell'eventualità la quale poteva portargli degli introiti nel passaggio dell'utile dominio ; e che bisogna in altro modo indennizzarlo. Innanzi tutto si potrebbe osservare che dal 1807 sinora vi sono nel Tavoliere moltissime famiglie che non hanno mai alienato un solo ettaro di terreno, e non si potrebbe costringerle a pagare il prezzo di eventualità per esse non mai verificate. Inoltre un patto non attinto nelle leggi, nè convenuto nel contratto, non può imporsi, quando specialmente l'affrancamento non è richiesto dagli utilisti, ma ordinato dal legislatore per motivi d'ordine ed interesse generale. Sono queste le poche osservazioni che intendo sottomettere alla Camera a sostegno del mio emendamento. seijIiA, ministro per le finanze. Io sono disposto a considerare gli attuali utenti del Tavoliere di Puglia come enfiteuti, e per conseguenza ad ammettere che si applichi ad essi la legge comune, quale è applicata agli altri enfiteuti, ma non posso ammettere per essi un trattamento diverso. Malgrado adunque le molte disputazioni fatte in contrario, malgrado l'opinione contraria esposta da taluni agenti delle finanze, malgrado ancora la contraria opinione che ebbe a manifestare l'altro ramo del Parlamento, io acconsento a che sia affrancato il canone, che il censuario del Tavoliere debbe pagare, colla presentazione di una rendita pari al canone ; acconsento cioè a che il censuario sia ammesso a liberarsi dal debito che gli verrebbe addossato, capitalizzando il canone che egli paga, mediante presentazione di una cartella del debito pubblico, il cui valore nominale sia uguale a questo debito. Ma la Camera riconoscerà come, se io accetto questo principio, lo debba accettare in tutta la sua estensione, e debba quindi insistere perchè sia fatta a questi enfiteuti la stessa posizione che è fatta agli altri dalla legge 24 gennaio 1864. Ora, l'articolo 7 di quella legge stabilisce'precisamente che debba aggiungersi al canone da affrancarsi un tanto per cento del canone stesso onde tener conto del laudemio. 7470 CIMERÀ DEI DEPUTATI — Quindi l'onorevole Scoccherà troverà naturale, ed 10 spero che la Camera vorrà essere con me consenziente che per tener conto del laudemio che si paga nel passaggio della proprietà da una mano all'altra, sia anche nel caso attuale cresciuto del 10 per cento il canone stesso, ossia che venga cresciuto per conseguenza 11 capitale, dappoiché ammette qui che l'affrancamento sia dichiarato senz'altro dalla legge stessa, imputando all'utilista un debito pel fatto d'avere reso obbligatorio l'affrancamento. E per conseguenza io debbo insistere perchè all'articolo 2° sia mantenuta la redazione ammessa dal Senato e dalla Commissione della Camera, la quale, spero, si unirà con me nel non accettare l'emendamento Scoccherà a tenore del quale si riterrebbe il debito dei censuari, dacché sono dichiarati affrancati, a ventidue volte il canone attuale e non più a venti volte. Avrei poi a proporre un emendamento a questo articolo, ma credo che l'utilità della discussione porti che debba anzi tutto essere definita la questione sollevata dall'onorevole Scoccherà. masciiìi, relatore. La Commissione si trova d'accordo coli'onorevole ministro nel respingere il proposto emendamento. L'articolo 17 della legge in vigore del 13 gennaio 1817 sul Tavoliere di Puglia prescrive in termini generali, che « non si può fare alcuna cessione delle terre del Tavoliere senza averne prima ottenuto il debito permesso, e pagando non solo gli arretrati sul fondo censito, ma ben anche un laudemio del 2 per cento. » Dunque egli è certo che il padrone diretto, che è lo Stato, ha, oltre il diritto di riscuotere periodicamente il canone, anche un diritto eventuale di riscuotere in certe contingenze un laudemio nei casi di trasferimento del dominio utile; e l'affracamento espropriandolo dell'uno e dell'altro diritto, è giusto che dell'uno e dell'altro abbia un prezzo. Il progetto di legge valuta questo diritto eventuale assai moderatamente, dappoiché capitalizza appena un solo laudemio mediante un decimo del prezzo del riscatto. Con ciò si è applicato un sistema, già seguitato in casi consimili, in altre leggi di affrancamento forzato delle enfiteusi, specialmente nella legge sarda del 1857, estesa poi in altre provincie d'Italia, ove appunto si autorizzò l'affrancamento mediante il pagamento del capitale del canone, accresciuto di un decimo in correlazione alla perdita che faceva il padrone diretto di questo eventuale benefizio in conseguenza dell'affrancamento. L'onorevole Scoccherà ricorre alla disposizione del diritto comune, invocando l'articolo 1701 del Codice civile napoletano. Ma la prima parte di questo articolo esclude appunto la sua applicabilità, essendo cosi concepita: « Non sarà permesso all'enfiteuta di affrancare il canone, pagandone il capitale corrispondente al padrone diretto, tranne il caso di una speciale convenzione, » SESSIONE DEL 1863-64-65 Dunque il diritto comune è il divieto dell'affrancamento, quando non vi sia una convenzione speciale; la massa degli enfiteuti nelle provincie napoletane non è ammessa a godere di questo beneficio, al quale è da sperare che una legge generale non mancherà di abilitarli, pareggiando così la loro condizione a quella degli altri enfiteuti di quasi tutto il resto dell'Italia. Se dunque oggi noi con una legge speciale accordiamo ai censuari del Tavoliere facoltà e favori, di cui non potrebbero godere in forza del diritto comune, è naturale e logico che non si possano attingere dalle disposizioni del diritto comune le condizioni e le norme del godimento di questo beneficio. Conseguentemente, sotto entrambi i rapporti la Commissione crede che sia equo e di non grave carico ai censuari che, per godere del beneficio dell'affrancamento, paghino non solo il capitale del canone, ma ben anche questo aumento, già introdotto nel progetto votato dal Senato, e prega la Camera di votare l'articolo nei medesimi termini accettati da essa in accordo col Ministero. s c o c c h e r à . Per non turbare quel necessario accordo tra la Commissione e il Ministero, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, se così piace alla Camera. Solamente fo osservare all'onorevole Mancini che non si tratta punto di pagare un solo laudemio, ma cinque laudemii, poiché un solo laudemio importerebbe suir intero l'aumento del 2 per cento, cioè la cinquantesima parte del prezzo invece che due ventesimi ; di più, moltiplicati pel canone importerebbero il 10 e non il 2. Ecco come, se dovesse pagarsi un solo laudemio per ogni 5 lire di canone, il capitale sarebbe 102, mentre col sistema della legge, moltiplicando 22 per 5, il risultato è 110, e quindi si pagherebbero cinque laudemii unitamente al capitale. È questa la differenza che io ho voluto far notare alla Camera, e che non coincide con quello che ha detto l'onorevole relatore. Infine io ritirerei il mio emendamento a sola condizione che all'articolo 5 non si calcoli interesse su questo aumento di capitale. La Camera vede che se altrimenti si facesse verrebbe a pagarsi l'interesse su 110 invece di 100, il che parmi assolutamente ingiusto, poiché sarebbe un implicito aumento del canone attuale. Se si trattasse di pagare di botto il capitale, forse non varrebbe la pena di far sottili ragionamenti. Ma poiché bisogna fare la liquidazione del capitale, e pagare su l'intero gl' interessi, vede la Commissione, vede il signor ministro che la differenza non è lieve, e che al termine di vent'anni l'utilista avrà pagato una egregia cifra equivalente ad un altro piccolo capitale. Dunque io pregherei la Commissione di prendere in considerazione queste osservazioni; e ritirerei il mio emendamento se avessi la speranza di vedere l'articolo 5 ragionevolmente accomodato. s e x l a , ministro per le finanze. Mi pare impossibile - 74:71 — TOENATA DELL !! GENNAIO 1 che si possa ammettere la riserva fatta dall'onorevole Scoccherà. Infatti consideriamo un momento di che si tratta. Si tratta di sapere se il debito che s'impone al censuario del Tavoliere per dichiararlo intieramente affrancato, e per dargli fin d'ora la facoltà di fare sulle terre tutti quei lavori che egli stimerà opportuni, mentre per le disposizioni attualmente vigenti egli non può dissodare, nè migliorare il suo terreno, debba essere di 20 o 22 lire per una lira di canone che egli paghi. Ora qui bisogna decidere la questione, ed ammettere 20 o 22; una volta ammessa l'uria o l'altra cifra, che altra cosa può dire la legge? Nuli'altro che questo, se non che è data facoltà al censuario di pagare questo capitale o presentando immediatamente una cartella, la quale sarebbe ricevuta al suo valore nominale; ovvero per contro si ammette un pagamento rateato, tenendo naturalmente conto degli interessi a scalare, e quindi sarebbe impossibile l'ammettere una tale disposizione per cui oggi il debito fosse dichiarato 22 e non 20, come dapprincipio diceva l'onorevole Scoccherà, ma che si venisse poi nel campo degli interessi, quando il pagamento non si faccia immediatamente con quelle facilitazioni che la legge ammette, e si venisse ad ammettere posteriormente una distinzione tra le prime 20 lire e le 2 lire che vengono in seguito. Quindi io credo che la riserva fatta dall'onorevole Scoccherà non si possa ammettere. s c o c c he rà. Pregherei l'onorevole ministro di dirmi se intorno all'articolo 5 ha qualche emendamento da proporre. p re s i d e nt e . Ciò verrà a suo tempo. s c o c c he rà. Faccio questa domanda perchè allora ritirerei il mio emendamento. pre s ide nt e . Un ritiro condizionato non si può ammettere. s c o c c he rà. Ritiro condizionatamente l'emendamento, ma mi riservo di rispondere all'onorevole ministro. pre s ide nt e . È inteso però che ciò non può attenuare il valore dell'articolo 2. Se egli intende di fare all'articolo 5, quando verrà in discussione, una qualche proposta, o spiegare a quel luogo le osservazioni a cui accenna, ne avrà facoltà per quanto il potrà comportare la deliberazione che si sarà presa in ordine al presente articolo 2, ma ritenga tuttavia che la votazione non può seguire subordinata ad una condizione qualunque la quale attenui la votazione medesima. s c o c c he rà. Sperando che la Commissione ed il ministro tengano conto della mia moderazione e si dispongano a modificare le disposizioni dell'articolo 5, ritiro il mio emendamento. SEiiii a , ministro per le finanze. Io intenderei di proporre un emendamento, ed è questo, che invece delle parole canone netto, si dica canone attuale. Esporrò brevemente le ragioni per le quali insisto in questa modificazione. Si era creduto da taluno, quando la legge fu pre- sentata, che i censuari avessero diritto di ritenere un quinto del canone per rifarsi della imposta fondiaria, la quale si può ammettere in generale che ricada tanto sopra il dominio diretto come sopra l'utilista, e per conseguenza si diceva doversi tener conto qui di un canone netto da questo quinto. Era questa un'opinione non fondata. E in verità la legge del 1806, la . quale cambiò per la prima volta i locati in censuari, parla di canone netto, non ammettendo nessuna detrazione per l'imposta fondiaria. Oltre a ciò, in tutti i contratti che tra l'Amministrazione ed i censuari furono fatti e prima e dopo la legge del 1817 fu sempre stabilito il canone nella sua entità, senza che si sia parlato mai dì veruna detrazione per il pagamento dell'imposta fondiaria. Ma vi ha di più, la legge del 10 giugno 1817, che stabilì la contribuzione fondiaria nelle provincie meridionali, e nella quale per la prima volta è proclamato il principio che l'imposta testé accennata dovesse pagarsi dall'utilista, ma che questi dovesse ritenere un quinto sul canone pagato al domino diretto per rifarsi della porzione d'imposta che sarebbe cascata su questo, la legge del 10 gennaio 1817 dice espressamente all'articolo 3° che : « I fondi soggetti contemporaneamente a un dominio utile e diretto esercitati da due padroni diversi devono essere tassati sotto i nomi ed a carico dei padroni utili. Costoro sulle rendite annuali conosciute sotto il nome di censi, canoni, terraggi, o sotto qualunque altra denominazione, in danaro o in generi, di somme fìsse o di rate di frutti, sono autorizzati a ritenere, nel pagare ai padroni diretti, la quinta parte. » E si capisce benissimo che fosse la quinta parte, giacché si stabiliva che l'imposta fondiaria dovesse essere il quinto del reddito netto quale risultava dalle norme nella legge stessa stabilito. Ma in seguito l'articolo espressamente aggiungeva : « I censuari del Tavoliere di Puglia non sono compresi in questa disposizione. » Nè basta. Più tardi vennero i censuari, e malgrado questa espressa disposizione di legge dissero al Governo : Siccome il nostro domino retto siete voi, dovete ridurci del quinto il canone annuo che vi paghiamo. La questione venne portata al Consiglio di Stato, davanti al quale si faceva anche valere la miserabile condizione di alcuno dei censuarii, e il Consiglio, in un suo parere, sancito in seguito col reale rescritto del 31 dicembre 1824, diceva: « In quanto alla pretesa riduzione del quinto, il Consiglio convenne alla unanimità nel parere uniforme della Consulta, che i diritti legali non abbiano i censuarii a pretenderlo. Trovasi questo articolo a chiare note replicate volte determinato da Vostra Maestà contro dei censuarii suddetti nella legge del Tavoliere del 13 gennaio 1817, e nei reali decreti seguenti, di maniera che il volerne ulteriormente disputare sarebbe ostinazione. » Tuttavia, poiché per gli affari del Tavoliere venne ' " ^ í p f S S S " I • * - 7472 CAMERA DEI DEPUTATI — istituito un commissariato straordinario con facoltà eccezionali, fu autorizzato, nei casi in cui v e r a m e n t e il canone non pareva proporzionato alle forze dalla t e r r a censita, specialmente in alcune località, a poter prop o r r e la riduzione del quinto. Difatti vennero, per cura di questo commissariato straordinario, o p e r a t e molte riduzioni che, a titolo di grazia, furono dal Governo di allora a p p r o v a t e ; m a per ciò appunto non hanno diritto i censuarii del Tavoliere di Puglia di pretendere sul canone che attualmente pagano al Governo una qualsiasi riduzione a titolo di compartecipazione del Governo col domino diretto nell'imposta fondiaria. Vennero ancora da taluni a m m e s s e nell'articolo di cui si discorre queste parole di canone netto per la questione del sale. Se la Camera lo p e r m e t t e , esporrò anche una considerazione in proposito. L a legge del 1817, relativa al Tavoliere di Puglia, ordina che si somministri il sale fino,ad un certo limite di quantità, e p e r la metà del prezzo comune, ai possessori d ' a r m e n t i i quali pascolano nel Tavoliere. Ora, essendo insorti dei dubbi sul punto se questo favore dovesse essere a beneficio del censuario od a beneficio del possessore d ' a r m e n t i che pascolavano su quelle terre, venne stabilito quanto segue con rescritto 15 maggio 1835: « Nel Consiglio ordinario di Stato del 27 dello scorso mese ho rassegnato al re l'abuso rilevato col di lei rapporto 23 novembre 1883, il quale sovente si vede nell'affitto che i censuari fanno della totalità delle poste erbifere, o di una p a r t e d'essi ritenendo a sè il sale corrispondente, lasciandone privi i fittaiuoli che a quelle t e r r e menano i loro animali, e nel rassegnargli quanto aveva ella opinato su tale p a r ticolare, e quanto si è suggerito, non solo dalla Commissione dei presidenti, e dalla Consulta dei domini al di quà, precedentemente interrogate, S. M. si è degnata rescrivere, che sia vietato per l'avvenire il patto, m e r c è il quale il sale si riserva ai locatori e se ne privano i fittaiuoli. » t Vede dunque la Camera che questo era v e r a m e n t e u n favore che si voleva fare a coloro che essendo possessori di a r m e n t i conducevano i loro animali a pascolare nel Tavoliere, ma non era per nulla un favore che si volesse fare ai proprietari di fondi. E si capisce benissimo la ragione d'essere di questa disposizione. Quando essa v e n n e adottata, il prezzo del sale era di dodici ducati a cantaia, cioè a dire di cinquantasette lire al quintale, prezzo veramente enorme. In appresso vi fu una riduzione in questo prezzo, m a si mantenne s e m p r e questa disposizione, perchè il costo del sale era tuttora rilevante ed a m m o n t a v a ancora a trentotto lire, sicché in realtà, non ostante questa facilitazione, il sale per la pastorizia lo si faceva pagare diciannove lire il quintale. O r a siccome colla legge nostra il sale per la pastorizia si dà a otto lire il quintale, ben vede la Camera che non ha più ragion d ' e s s e r e un favore di questa - «y • - SESSIONE DEL 1863-64-65 fatta, favore che si tradurrebbe poi in una vera protezione, perchè il costo medio del sale per il Governo sarebbe superiore alla m e t à delle otto lire, superiore cioè al prezzo cui si verrebbe a d a r e in forza di questa disposizione. Egli è perciò che, considerando per u n a parte che il censuario non ha ragione alcuna per far sopportare dal Governo una riduzione nel suo canone attuale come compartecipazione del domino diretto alla imposta fondiaria; considerando per altra p a r t e che il favore nel prezzo del sale non fu v e r a m e n t e concesso ai p r o p r i e tari dei fondi, e che al prezzo cui si dà attualmente il sale, questa riduzione non ha più ragione di essere, e si ridurrebbe ad una protezione, poiché il Governo darebbe il sale ad un prezzo inferiore al costo di produzione; io credo che la C a m e r a non f a r à difficoltà, e spero che la Commissione consentirà meco nell'ammettere che sia scritto nella legge canone attuale invece di canone netto. Si a v r à poi in questo caso anche il vantaggio di evitare una quantità di liti che facilmente sorgerebbero t r a l'Amministrazione ed i censuari con danno della celerità dell'affrancamento, come da tutti si vuole, per l'introduzione di questa parola. Propongo quindi perchè si metta canone attuale invece di canone netto. m a r c i s i , relatore. La Commissione si permette di richiamare l'attenzione del signor ministro sopra un fatto che da lui non può essere ignorato, ed è che alcune delle controversie, di cui egli ha parlato, si trovano portate innanzi ai tribunali da parecchi censuari, epperciò sono entrate nel dominio del potere giudiziario; nè credo vi sia esempio di leggi, le quali pretendano sostituirsi all'autorità giudiziaria competente, per decidere legislativamente le liti vertenti. Quanto alla riduzione del quinto, è un fatto che nel 1824, istituito il Commissariato civile del Tavoliere, il Governo sentì la necessità e la giustizia di aderire alle incessanti istanze dei censuari, i quali avvertivano di trovarsi essi soli f r a tutti i possessori di utili domimi enfiteutici costituiti in una condizione eccezionale, perchè essi avevano il loro titolo di censuazione dal 1806, e quindi anteriore all'introduzione dell'imposta fondiaria, che avvenne in quelle provincie nel 1807 ; e m e n t r e tutti i possessori di dominio utile furono abilitati a ritenere un quinto del canone che pagavano ai padroni diretti precisamente per tener luogo dell'imposta fondiaria introdotta a carico degli utilisti in favore dello Stato, ai soli enfiteuti del Tavoliere di Puglia si fosse indebitamente negata una ritenuta somigliante. L'opei-azione affidata al commissario civile fu in gran parte eseguita; trasmisero essi le loro relazioni, le quali però contenevano riserva per ulteriori indagini a praticare ; cosicché vi ha tuttora un n u m e r o per verità ristretto di enfiteuti del Tavoliere, i quali non hanno a n cora potuto ottenere quella facoltà di ritenere ih quinto, che al loi'o maggior n u m e r o venne alfine consentita. — TORNATA 7473 DELL'I 1 In tale stato di cose, dobbiamo noi, con una disposizione apposita di legge, privare questa ristretta classe dei censuari del Tavoliere di quel diritto che per avventura in virtù delle leggi esistenti possa loro competere ? La Commissione non si pronuncia sopra questa questione, la lascia intatta; solamente crede che nè anche debba in senso contrario la legge deciderla e troncarla. Quanto alla distribuzione del sale, importa rammentare che essa fu conceduta ai censuari del Tavoliere da parte dello Stato ad un prezzo minore dell'ordinario, ed anzi in virtù di provvedimento posteriormente sopravvenuto si convertì in una distribuzione di una minore quantità affatto gratuita. Laonde, o signori, il canone che paga ogni censuario rappresenta il corrispettivo di due vantaggi, cioè del godimento della terra sulla quale il canone è infisso, nonché del diritto di ricevere annualmente dallo Stato o gratuitamente una certa quantità di sale da impiegarsi nei bisogni della pastorizia, od a minor prezzo una quantità di sale maggiore. Se noi obblighiamo oggi i censuari del Tavoliere ad affrancare il loro canone, ed a pagarne il capitale; come potremmo privarli di uno dei corrispettivi di questo loro debito, e non ridurre l'ammontare del loro canone in ragione della cessata somministrazione del sale ? Convengo col signor ministro che deve cessare affatto questa somministrazione del sale a misura che varierà la coltura del Tavoliere, e scemeranno i bisogni della pastorizia; ma sarà pur sempre vero che il canone da riscattarsi e capitalizzarsi deve diminuirsi in ragguaglio alla riduzione anzidetta, perchè il sale era uno dei corrispettivi contemplati, nel contratto di enfiteusi. L'onorevole ministro ci viene innanzi con un rescritto del 1835, mercè il quale vorrebbesi in certa guisa deciso che il diritto a questa distribuzione di sale non competesse ai censuari delle terre del Tavoliere come tali, ma a coloro che propriamente pascolassero queste terre, possedendovi gli armenti. Io credo che il rescritto non dica veramente ciò, messo a confronto con la disposizione regolatrice di questa materia che è nella legge del 1817, articolo 69. Quest'articolo è così formolato: « Tutti coloro che godono i pascoli del Tavoliere, sia come censuari, sia come loro cessionari, avranno diritto alla distribuzione annua del sale. » Dunque il diritto è propriamente dei censuari, ed inerente a questa loro qualità, nè altrimenti i loro cessionari possono pretenderlo che come rappresentanti dei censuari. Ben altro fu il dubbio che venne a risolvere il rescritto del 1835, come dimostrano i seguenti termini del suo dispositivo: « Sua Maestà si è degnata prescrivere che sia vietato per l'avvenire il patto, mercè il quale nelle locazioni delle terre del Tavoliere, che da censuari si facciano a terzi, il sale si riserva ai censuari, e se ne privano i fittaiuoli. » Che cosa importa ciò ? Che la legge concedeva bensì ai censuari, e come un loro diritto, il sale; ma lo con- — GENNAIO cedeva propriamente per giovare alla pastorizia, ed era intento del legislatore forzarli ad impiegarlo od a farlo impiegare ai bisogni della pastorizia. Il rescritto non fece adunque che pronunziare la nullità del patto, in forza del quale i censuari del Tavoliere presumessero ricevere il sale per volgerlo a loro particolare profitto e ad usi diversi dal prescritto impiego ne' bisogni della pastorizia. Ma questo non cangia i termini della questione, ed è sempre vero che nel contratto di enfiteusi tra il censuario e l'amministrazione del Tavoliere la legge accorda al Censuario l'annuo vantaggio di una gratuita distribuzione di sale. Del resto, o signori, anche qui la Commissione si è tenuta molto circospetta, nè credo che la Camera debba decidere parimente quest'altra questione, perchè essa riguarda azioni giuridiche già sperimentate innanzi ai tribunali competenti che trovansi investiti della cognizione delle medesime. Anzi innanzi ad essi trovasi benanche elevata un'altra quistione, imperocché siccome la recente legge del 21 aprile 1862 ha generalmente abbassato il prezzo del sale per tutti coloro che volessero impiegarlo nei bisogni dell'agricoltura o della pastorizia, si contende se la diminuzione sino alla metà o a due terzi del prezzo per i censuari del Tavoliere debba essere operata su questo prezzo già abbassato per la universalità degli altri cittadini, o tuttora sul prezzo antico. Ognuno vede che questioni di questa natura, già vertenti e portate innanzi ai tribunali, dei quali è propria missione applicare ed interpretare le leggi esistenti, regolatrici dei rapporti tra i censuari e l'amministrazione del Tavoliere, non possono essere materia di una disposizione legislativa, poiché sarebbe veramente un nuovo esempio, lo ripeto, che un testo di legge venga a dar torto all'una od all'altra delle parti litiganti innanzi ai competenti magistrati. Pertanto le parole canone netto nel concetto della Commissione sono ben lontane dall'autorizzare pretensioni strane di non mai consentite deduzioni per altro titolo, fuorché per la risoluzione delle liti vertenti relativamente alla distribuzione del sale e per la riduzione del quinto a favore di pochi che arbitrariamente non furono ammessi a goderne. Con ciò noi ci siamo contenuti in limiti molto prudenti, non abbiamo pregiudicato le controversie già portate innanzi ai tribunali, e ci siamo guardati dall'invadere, per dir così, attribuzioni assolutamente giudiziarie. Del resto, se aggiungendo qualche parola nell'articolo di legge, od anche mediante una dichiarazione concordata della Commissione e del ministro, si spiegasse che, mentre si propone sostituire alle parole canone netto, che sono quelle della proposta senatoria, le altre, canone attuale, s'intenda però sempre salvo l'esito delle liti attualmente in corso, la Commissione non insisterebbe, perchè la questione diverrebbe tutta di scelta tra due redazioni, poiché l'una e l'altra significheranno la medesima cosa. H 7474 CAMERA DEI DEPUTATI — Quindi io pregherei, a nome della Commissione, il signor ministro a manifestare se egli è contento di questa dichiarazione della Commissione medesima, e se si può quindi lasciare nella legge la formola già votata dal Senato; o se, persistendo nella sua, sia disposto a fare, dal suo canto, tali dichiarazioni per le quali non s'intenda già, come parrebbe potersi inferire dal suo primo discorso, che la Camera intenda sostituirsi ai tribunali, e farsi a decidere le liti già iniziate nei rapporti tra i padroni del Tavoliere di Puglia e l'amministrazione. sEiiiiA, ministro per le finanze. Io sono nella necessità di dover insistere per la sostituzione di questa parola attuale alla parola netto, per evitare una quantità di liti che evidentemente sorgerebbero quando si lasciasse la dizione canone netto, liti le quali, oltre a tutti gl'inconvenienti che hanno per sè le liti, avrebbe poi anche quello per sè gravissimo di ritardare d'assai in questo caso il tanto desiderato affrancamento del Tavoliere. Ed infatti per ciò che riguarda la riduzione per l'imposta fondiaria, come risulta dalle disposizioni che ho testé letto, venne ammessa a titolo di grazia per certi casi particolari questa diminuzione, ma non venne fatto diritto a chicchessia di poterla reclamare. Io non potrei che invitare l'onorevole Mancini a riferirsi a queste disposizioni. MANCI KI , relatore. Il rescritto di istituzione del commissariato civile. SEM,a, ministro per le finanze. Appunto al rescritto relativo all'istituzione dei commissari, che ho già letto, e che vedo sarà necessario che io rilegga. Esso dice: « che il Consiglio conviene nel parere che diritto legale non abbiano i censuari a pretendere la riduzione del quinto; si aggiunge ancora che trovasi questo articolo a chiare note replicate volte determinato da "V. M. contro dei censuari suddetti, di modo che il volerne ulteriormente disputare sarebbe ostinazione. » Aggiunge poi il rescritto : « Crede però il Consiglio di convenire alla vostra sovrana clemenza, che in linea di grazia possa degnarsi prescriversi al commissario eligendo che senza adottare un temperamento generale, il quale altererebbe il principo del niun diritto al rilascio del quinto e sarebbe male adatto alle circostanze complessive delle diverse • classi dei debitori, e delle diverse qualità delle terre, proponga dopo matura riflessione e dopo prese le parziali nozioni di fatto quali dei canoni attuali meritar dovrebbero un ribasso maggiore o minore, e quali non ne meritano alcuno, che dopo ciò ne formi uno stato generale, e lo rimetta in Napoli pella sovrana vostra approvazione affinchè sanzionata da V. M., se cosi le piace, in modificazione alla legge del 1817 serva esso di titolo futuro per la riscossione dei canoni civili su dei quali nessun'altra ritenuta potrà essere giammai pretesa dai censuari, sia per ragione del quinto, sia per tu tt'al tra causa. » SESSIONE DEL 1863-64-65 Dimodoché io sono costretto per questa parte d'insistere sulle parole canone attuale, e non posso ammettere alcuna espressione, la quale direttamente od indirettamente valga a far credere che i censuari del Tavoliere delle Puglie abbiano ragione alla riduzione del canone attuale a titolo di compartecipazione del domino diretto nella fondiaria. Vengo poi alla questione del sale. È verissimo quello che diceva l'onorevole Mancini, cioè, che attualmente si dà una parte del sale gratuitamente al censuario e possessore di armenti. Ma questo perchè ? P e r una ragione semplicissima. Si è fatto questo calcolo : invece di avere due quintali a metà prezzo, per non fare una lunga contabilità, date a me che abbisogno di due quintali un quintale di sale gratuitamente, e pagherò il secondo quintale al prezzo comune. Ben si vede che la media risultante è la metà del prezzo. Ma su questo argomento non posso fare a meno di richiamare l'attenzione della Camera e di pregarla a voler fare in modo che cessi questo stato di cose, imperocché sarebbe un privilegio ingiustificabile. Ben si capisce che quando il prezzo del sale nelle Provincie napoletane era a 57 ed anche negli ultimi tempi a 38 lire il quintale, questo paresse veramente enorme per la pastorizia, ed il Governo napoletano, informandosi a quegli stessi principii cui s'informò il nostro Parlamento nel fare la legge del 1862, ed anche nello scorso novembre quando riformava la tariffa, avesse a riconoscere che questo prezzo per la pastorizia fosse troppo elevato. E siccome questa pastorizia si esercitava specialmente su grande scala nelle Puglie, ben si capisce che ordinasse il Governo che ivi si desse il sale al prezzo di 19 lire. Ma dal momento che il Parlamento italiano ha fatto una legge per cui il sale è dato alla pastorizia al prezzo di lire 8 il quintale, cioè al prezzo medio che costa al Governo stesso, io credo che si siano fatte tutte le concessioni possibili. In ogni caso questo è provvedimento informato a principii di giustizia, poiché non si può trattare la pastorizia di questo Tavoliere, la quale a giustissima ragione invoca l'attenzione del Parlamento, diversamente da quel che si tratti la pastorizia in tutte le altre parti del regno. Quindi io debbo insistere per la locuzione che ho proposta. MAWCiNT, relatore. La Commissione desidererebbe essere illuminata dal signor ministro sopra quello che ha formato precipuo oggetto delle sue osservazioni. La Commissione si restringe a questo, che sia in un modo o nell'altro espresso nell'articolo, che le liti vertenti avranno il loro corso ed esito regolare, senza che il Parlamento possa col silenzio assumere le funzioni del potere giudiziario, ed esercitarle nella formazione di questa legge. Ecco tutto quello che domandiamo. È già un gran passo impedire a chiunque possa avere un diritto di sperimentarlo in giudizio per l'avvenire, ma le liti che - 7475 TORNATA D E L L ' I ! già sono vertenti la Commissione non potrebbe coscienziosamente proporre che rimangano dalla Camera stessa decise mediante un apposito testo di legge. Quindi, o con una dichiarazione concordata tra il Ministero e la Commissione, o con l'aggiunta di qualche parola esprimente siffatta riserva, la Commissione stessa non dissenterà di sostituire le parole canone attuale a quelle di canone netto; ma deve restare chiaramente e precisamente inteso e stabilito che con ciò le liti vertenti anche relative alle questioni finora discusse non rimangano nè pregiudicate, nè estinte. S E M Ì A , ministro per le finanze. Si vuol ammettere, o no, che si abbiano ragioni a far valere per una diminuzione del canone per questo quinto ? Si vuol ammettere, sì o no, che si abbiano ragioni a far valere per la diminuzione del canone per questo conferimento del sale? Io sto per il no. Se la Commissione sta per il sì, dichiari la cosa esplicitamente; io debbo insistere perchè si ammettano le parole: canone attuale. Per esempio, vi possono essere contestazioni per la determinazione del canone dipendente da tante altre cose che è inutile indicare. Quindi può benissimo essere che vi siano state divisioni di proprietà; insomma che vi siano spezzamenti di canone, e che vi siano tante quistioni vertenti per la determinazione dei canoni. Non fu mai, nè può essere in mente mia, voler con qualche disposizione di legge troncare queste quistioni. In questa parte, se la Commissione desidera una dichiarazione di questo genere, io convengo pienamente; ma non potrei ammettere se si trattasse d'inserire qualche altra locuzione nella legge, non potrei ammetterne veruna la quale implicasse la soluzione delle questioni, le quali io ho testé indicate. M A N C I N I , relatore. La Commissione è perfettamente d'accordo che il testo della legge non deve contenere parola che racchiuda la soluzione di questa questione. L'onorevole ministro dice: questo stato di cose, anche per ciò che riguarda la somministrazione del sale, déve cessare. E noi rispondiamo: indubitatamente cesserà, e non si propone di conservarlo. La questione è ben altra; per la esatta determinazione dell'ammontare del canone esistono liti vertenti, non in dipendenza di divisioni, o di somiglianti antecedenti, come accennava il ministro, ma perchè i censuari sostengono che il loro canone deve essere ridotto e depurato del prezzo del benefìcio del sale, cui essi avevano diritto. Io l'ho dichiarato e lo ripeto: non saranno la Commissione nè la Camera che decideranno se abbiano o no ragione in tale quistione i censuari; ma non devesi neppure scrivere nella legge che essi hanno torto; se la lite è vertente, i tribunali decideranno, non noi, intorno alla sussistenza delle elevate pretensioni. Purché dunque con questa ampiezza sia inteso che ogni maniera di lite attualmente vertente, il cui risultato sarebbe di autorizzare una qualche ritenuta sul canone, non sia intanto pregiudicata nè assorbita dalla presente legge, con questa spiegazione la Commissione CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni — 4° Periodo. 935 GENNAIO non incontrerebbe difficoltà di accettare le parole canone attuale invece di quelle canone netto. SEI.TI, ministro per le finanze. Non siamo d'accordo; parliamoci chiaro: io intendo che sia tolto questo privilegio, per cui verrebbe dato il sale a metà prezzo a questi censuari possessori di armenti. M A N C I N I , relatore. Decideranno i tribunali. SEUL,A, ministro per le finanze. Mi perdoni, non c'è tribunale di mezzo. Questa disposizione di favore era perfettamente logica, aveva perfettamente ragione di essere alloraquando il prezzo del sale era di lire 57 il quintale, era di 38 lire; ma quando si ha una nuova disposizione di legge, per cui il sale della pastorizia è fissato in sole otto lire il quintale, io dico non vi ha più ragione alcuna di conservare un tal privilegio di conferire a metà prezzo il sale ad uso della pastorizia. Io quindi debbo insistere perchè questa disposizione venga meno, e non posso ammettere che il canone dovuto dai censuari sia in alcuna parte diminuito per ragione di questo privilegio del sale a metà prezzo. Io quindi credo sia meglio che la Camera decida fin d'ora questa questione, ed io mi farò un dovere, verso il fine della legge, di proporre un articolo, il quale dica esplicitamente che nessuno abbia più diritto di avere il trattamento della metà prezzo, come era stabilito dalle disposizioni antiche; e se la Commissione il crede, decideremo la questione quando saremo giunti in fine della legge. a>£ C E S A R E . Mi duole che l'onorevole relatore, colla sua calda eloquenza, abbia toccato il ministro delle finanze proprio nella sua più cara simpatia, nel sale. (Ilarità) Ma si raccheti l'onorevole Mancini, il sale in Puglia si dava ai soli censuari pastori e non a quelli che hanno le terre coltivate. Quando il Tavoliere, composto di dodici mila e più carra, ovvero di duecento novanta mila ettari, era, per quattro quinti, addetto al pascolo, il dono del sale aveva per i censuari una certa importanza; ma ora che le terre del Tavoliere sono quasi, per tre quinti, messe a coltura, il dono si risolve a ben poca cosa. Di fatto, sapete a che ascende il valore del sale che il Governo dispensa ai censuari in ogni anno? A 16,000 lire! Adunque per 16,000 lire non vai la pena di spendere molte parole. In quella vece l'onorevole relatore avrebbe assai meglio spesa la sua nobile ed eloquente parola nel far prevalere il principio giustissimo della sottrazione della fondiaria dal canone. All'uopo vorrei che si raccomandasse almeno al Governo di tener presenti le ragioni dei poveri enfiteuti, ai quali non fu tolto il quinto della fondiaria; ma in faccia a 5138 enfiteuti, parlare di 16,000 lire pel sale, mi pare che sia una cosa così infinitesimale che non valga la spesa di un discorso. Per conseguenza stimo conveniente che la Commissione faccia assai meglio a non insistere sulla questione del sale. M A N C I N I , relatore. Avendo il signor ministro dichia- CAMERA DEI DEPUTATI rato che intende dipropore un articolo apposito a questo riguardo, questa questione potrà trovare la sua sede in occasione della discussione di quell'articolo. Quindi la Commissione, riservando questa questione a quell'epoca, consente che si sostituisca la parola attuale. P K E S I » E N T E . Si sostituisce dunque alle parole canone netto quelle di canone attuale. Pongo ai voti l'articolo 2 così emendato. (È approvato.) « Art. 3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ciascun censuario dovrà accertare davanti all'autorità amministrativa, che sarà designata con regolamento, il montare del suo debito verso il demanio, sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendendovi anche i canoni arretrati, se ve ne sono. « Di tale accertamento sarà disteso, nelle forme da prescriversi anche con regolamento, un atto, il quale sarà esente dalla tassa proporzionale di re~ gistro. « Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti prescritto, o non sia con lui concordato l'accertamento, l'autorità amministrativa procederà alla liquidazione del debito, e la farà notificare al censuario, dal quale si intenderà accettata qualora non vi faccia opposizione per iscritto avanti l'autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. » S E I . m i n i s t r o per le finanze. Le disposizioni vigenti per il Tavoliere di Puglia non ammettono altri censuari se non quelli i quali hanno un terreno di una estensione maggiore di tre carra, misura che, se non vo errato, corrisponde a 72 o 73 ettari. Contro questa disposizione che mi permetto di chiamare assurda, è poi noto che si son fatte delle suddivisioni, le quali sono implicitamente anche i'iconosciute dall'amministrazione, la quale attribuisce i canoni a coloro i quali veramente fruiscono il terreno, sebbene nei libri siano i canoni intestati ad individui diversi, imperocché nei libri non possono essere registrati altri possessori fuorché quelli di almeno tre carra. Ora, per evitare ogni questione che potrebbe sorgere nel vedere a chi si debba attribuire la proprietà liberata, converrebbe aggiungere una locuzione per cui s'invitassero coloro i quali sono attualmente censuari a presentare i titoli per cui sono in possesso di questi censi per venire poi ammessi ad avere la libera proprietà del suolo. Io proporrei quindi che si dicesse: « Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, ciascun censuario di qualunque porzione di terreno (la quale locuzione ammette anche quegli che possiede meno di tre carra) dovrà presentare (invece di accertare) davanti l'autorità amministrativa, che verrà designata con regolamento, il titolo in forza del quale possiede il fondo.... » sarà un contratto, o un altro titolo qualunque, « .... ed accertare l'ammontare del suo debito verso il demanio sulla base stabilita dall'articolo SESSIONE DEL 1863-64-65 precedente, comprendendo anche i canoni arretrati se ve ne sono. » S C O C C H E R À . Dove vi sono le parole ciascun censuario, proporrei di dire: qualunque sia Vestensione delle sue terre. SELLA, ministro delle finanze. F a lo stesso. P R E S I D E N T E . Il signor ministro accetta questa proposta? S E L L A , ministro delle finanze. Io non ho difficoltà . P R E S I D E N T E . Allora l'articolo sarebbe cosi espresso :« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ciascun censuario, qualunque sia l'estensione delle sue terre, dovrà presentare davanti l'autorità amministrativa, che sarà designata con regolamento, il titolo in forza del quale possiede il fondo ed accertare l'ammontare del suo debito verso il demanio, sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendendovi anche i canoni arretrati, se ve ne sono. » Il deputato De Cesare ha la parola. D E C E S A R E . Dove dice il ministro ogni censuario, direi invece ogni possessore; perchè dinanzi alla legge del Tavoliere il censuario è uno solo; i possessori invece sono molti, e pagano il canone sotto il nome di quell'unico censuario. Se così non si dicesse, la disposizione diventerebbe inutile, e forse anche dannosa; perchè il vero censuario rimpetto al Governo ed alla legge è quello che figura nei registri del Tavoliere, che stipulò il contratto di enfiteusi, ovvero di passaggio coll'amministrazione del Tavoliere. M A N C I N I , relatore. Dovrebbe dirsi: ciascun censuario o suoi aventi causa. M A N C I N I , relatore. La Commissione accetta il concetto di questa proposta; solamente bramerebbe una locuzione più chiara. Adoprandosi la sola parola censuario, si potrebbe dar luogo alle obbiezioni accennate dall'onorevole De Cesare. Se invece si adoperasse la parola possessore, se ne potrebbero generare altre difficoltà, perchè si può possedere per molti e ben diversi titoli. Dicendosi invece ciascun censuario o suoi aventi causa, potrebbe per avventura questa locuzione rispondere al desiderio dell'onorevole proponente; dappoiché coloro i quali sono possessori all'ombra e sotto il nome del censuario legale di tre carra di terreno hanno i propri titoli pei quali rispettivamente hanno causa da lui. E sebbene il censuario risponda in faccia all'amministrazione del Tavoliere, egli alla sua volta trovasi in rapporto giuridico con tutti gli aventi causa da lui e che sono da lui rappresentati. Quindi, se il signor ministro e l'onorevole proponente non incontrano difficoltà, potrebbe adoperarsi questa locuzione od un'altra la quale determinasse meglio il titolo del possessore, non potendosi pensare che un possessore qualunque, a titolo di fitto, od a qualunque titolo precario, possa esercitare il diritto di cui si parla in quest'articolo. P R E S I D E N T E . Il deputato De Cesare acconsente a questa redazione ? TORNATA D E L L ' I 1 GENNAIO successori, che hanno il titolo probante la successione, mentre può esservi anche altro censuario riconosciuto, che non sia nella possibilità di presentare il titolo diPRESIDENTE. Allora si dirà; il censuario o suoi mostrativo del suo diritto. aventi eausa. CASTNATINA . Domando la parola. Ecco dunque perchè secondo me basta dire, come nel progetto, ciascun censuario oppure i censuari. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. Quindi ripeto quello che ho detto la prima volta, cioè C4SNAVINA. Io credo che, come si trova redatto che la parola i censuari soddisfa totalmente al voto l'articolo; sta bene, perchè colla parola censuario s'indella legge. tende tanto il censuario originario quanto il successore, non che il compratore, ed anche l'usurpatore il quale PR^SISSENTS. Persistono l'onorevole De Cesare e la avesse provveduto per oltre il trentennio. Commissione nel credere necessario che si aggiungano queste parole: o suoi aventi causa? BE CESARE. Domando la parola. CANNATILA. Colui che è succeduto al primo cen1»E CESARE. Persisto. suario è sempre censuario in faccia al Governo, ed M A N C I N I , relatore. La Commissione crede anche essa invece dicendo censuari o loro aventi causa non verdi dover persistere, perchè la parola censuario non rebbero compresi tutti i proprietari, possessori che esclude il dubbio se si tratta del censuario di almeno stanno come censuari e riconosciuti per tali. È per ciò tre carra legalmente riconosciuto in faccia all'ammiche colla parola censuario si ha l'espressione completa nistrazione del Tavoliere, oppure no; sarebbe dunque in diritto ed alcun equivoco non è possibile. necessaria una spiegazione. Ora la verità è che in facLa parola possessore poi arrecherebbe molti inconcia al padrone diretto non vi è che un solo censuario venienti e molte questioni, perchè non ogni possessore per l'estensione di tre carra, e quindi sarebbe egli solo potrebbe essere censuario. rivestito del diritto di esercitare l'affrancamento. Ciò 10 quindi crederei che dovesse ritenersi la primitiva produrrebbe gravissime conseguenze pratiche, poiché locuzione quale fa proposta dalla Commissione, facendo questo solo individuo potrebbe considerarsi esposto a rimanere, cioè, la parola censuario, senza l'addizione pagare solidariamente il capitale non solo della parte sua, ma anche della parte che egli non possiede e non 0 gli atenti causa,. ha mai posseduto, ma che appartiene sempre ad altri; S>E CESARE. Voleva osservare all'onorevole Cannail che è lontano dagli intendimenti del Governo e della vina che noi siamo d'accordo rispetto alla parola cenCommissione. suario. Qnalora però non la si facesse seguire dalla locuzione aventi camusa, ne deriverebbero diverse difficoltà Perciò crediamo che la formóla censuario o suoi e in diritto e in fatto. aventi causa, sopratutto dietro le spiegazioni che si 11 censuario, secondo la legge vigente del Tavoliere, sono scambiate in questa discussione, non lasci luogo non può possedere meno di tre carra, ovvero 72 ettari. a dubbi ulteriori. Ma nel fatto esiste che i 72 ettari sono divisi tra due, PRESIDENTE. Persiste il deputato Cannavina nel tre, quattro o più possessori per ragion di eredità, di mantenere la sua aggiunta ? diritti dotali, o per vendita; ma tutti costoro posseggono CANNATINA. Io mi sono creduto in debito di fare alsotto il nome di un solo eh' è il vero censuario riconocune osservazioni, credendo ohe sia più soddisfacente sciuto dal Governo. la parola censuari; ma non intendendo ora persistere, Se si dice semplicemente censuario, la legge del Tami rimetto alla Camera. voliere seguirà l'elenco dei censuari, e non accorderà PRESÍDEME. Dunque l'articolo resta redatto nel l'affrancamento che al solo censuario riconosciuto. Gli senso che fu testé indicato. altri non potranno affatto mostrarsi come censuari, e Se non vi sono altre osservazioni quindi non godranno del beneficio. Per questi motivi SEi/r-A, ministro per le finanze. Chiedo di parlare. sostengo ed insisto che si mantenga la locuzione di Era insorta fra la Commissione e me una lunga diciascun censuario e suoi aventi causa. scussione, imperocché avevamo cercato in una conferenza di ridurre le divergenze per quanto possibile onde CATÍN ATINA . L'onorevole De Cesare dice: il primo rendere meno fastidioso questo dibattimento alla Cacensuario è il solo tenuto verso il Governo. Egli avrà mera, circa alla questione della tassa di registro. La avuti dei successori, e costoro si avranno diviso il fondo, Commissione desiderava che gli atti per l'accertamento e quindi anche il canone, che il Governo non può ricodi questo debito che ha il censuario verso il Governo noscere; ma io dico che in faccia al Governo è uno il fossero fatti senza pagamento della tassa di registro, censuario, dappoiché non si può dividere il canone. Il ed alla mia volta, io desiderava invece che il censuario canone è indivisibile e quindi i succeduti non sono che 1 rappresentanti del censuario primitivo in luogo di cui dovesse pagare tutto il diritto stabilito dalla legge di registro. Ma poi, come qualche volta accade, siamo essi stanno. venuti d'accordo, convenendo entrambe le parti che Tutto al più si potrebbe usare nell'articolo in disasi accettasse l'articolo come è redatto dal Senato, artimina invece del singolare censuario, il plurale censuari, colo in cui questi censuari sono assoggettati alla metà ma non mai le parole ed aventi causa che restringerebdel diritto portato dalla legge di registro per ricognibero il significato tra il censuario originario od i suoi »E CESASE. mettersi. Credo che questa locuzione possa am- - 7478 CAMERA DEI DEPUTATI — zicme di debito. Ora, io sono venuto anche in quest'opinione, considerando che veramente qui si tratta di un atto il quale è d'interesse delle due parti, in guisa che vi potrebbe essere qualche ragione da far valere perchè questo diritto fosse pagato per metà dal censuario, e per metà dallo Stato. Questo è il motivo per cui la Commissione ed io siamo venuti d'accordo nel rimettere per secondo alinea quello che era stato approvato dal Senato. p r e s i ® e x t e . Rimarrebbe dunque inteso che il secondo periodo dell'articolo 3 sarebbe il secondo periodo dell'articolo 3 votato dal Senato. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo terzo nel modo concertato. Lo rileggo : « Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ciascun censuario od i suoi aventi causa, qualunque sia l'estensione delle sue terre, dovrà presentare davanti all'autorità amministrativa, che sarà designata con regolamento, il titolo in forza del quale possiede il fondo, ed accertare l'ammontare del suo debito verso il demanio sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendendovi anche i canoni arretrati, se ve ne sono. » E poi questo che è il secondo alinea dell'articolo votato dal Senato : « Di tale accertamento sarà disteso, nelle forme da prescriversi anche con regolamento, un atto pel quale il censuario pagherà la metà del diritto portato dalla legge sul registro p e r l e ricognizioni di debito. « Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti prescritto, l'autorità amministrativa procederà d'ufficio alla liquidazione del debito, e la farà notificare al censuario, dal quale s'intenderà accettata, qualora non vi faccia opposizione per iscritto davanti all'autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. » (È approvato.) « Art. 4. Nel termine di venti anni, a contare dal I o gennaio del 1869, i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il demanio, pagandone almeno un ventesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di anticiparne il pagamento. « I censuari potranno liberarsi dal loro debito cedendo allo Stato titoli di rendite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico italiano al loro valore nominale. » Qui l'onorevole deputato Camerini propone un emendamento. Ove è descritto : nel termine di venti anni egli direbbe nel termine di ventisei anni. SEX.X.A, ministro per le finanze. Poiché l'onorevole Camerini intende parlare sopra questo argomento, io gii osserverò che debbo proporre un emendamento il qual dica invece: quindici anni. c a m e r i n i . Poiché l'onorevole ministro mi spaventa con un controemendàmento di quindici anni, ov'egli accettasse quello della Commissione farei atto di prudenza ritirando il mio. Dica adunque l'onorevole ministro se vorrebbe se- - SESSIONE DEL 1863-64-65 guirmi su questa via accettando l'emendamento della Commissione, altrimenti dirò le poche ragioni che m'indussero a proporre il mio. sksjIjA, ministro per le finanze. Io non posso a meno d'insistere pei quindici anni; quindi credo sarebbe meglio che l'onorevole Camerini dicesse le ragioni per le quali crede che si debba prolungare questo termine. c i S R H i s i . Saranno brevi parole. Poiché le vedute della scienza economica ed una forma di opinione ritenuta universale reclamano lo svincolo del Tavoliere di Puglia, io non intendo certamente di combattere ciò che è da tanti punti sostenuto; non per ciò mi dissimulo che molti vantaggi che si ripromettono rapidissimi non corrisponderanno alle previsioni, poiché molte obbiezioni non sono state seriamente messe in campo, sebbene nascano dalla natura dei luoghi. Sebbene non persuaso della giustizia di mettersi in calcolo i laudemi, malgrado l'autorità del mio rispettato amico l'onorevole relatore Mancini, che si accomoda a qualche concessione per ottenerne qualche altra; sebbene del pari non sia persuaso del sistema d'affrancamento forzoso, in quanto che torniamo indietro da una concessione che nel 1806 accordava già l'affrancamento libero sotto determinate condizioni, quelle che disgraziatamente vennero abolite arbitrariamente nel 1816, senza che ora si ripari a quest'ingiusta abolizione; pure non ho fiducia di affrontare una lotta senza speranza di vìncerla, e mi sono astenuto dalla discussione generale, procurando di migliorare le condizioni della legge. Non voglia Dio che predomini ne' successivi articoli il concetto del Ministero intorno al sistema di accantonamento che con piacere veggo essere stato bandito dalla Commissione. Ripeto che io non sono persuaso di tutte queste cose, ma ciò non ostante mi avvicinerei al progetto della Commissione in molti punti, ove altri ne fossero concordati. Qualunque modifica che tenda a prolungare il termine dell'affrancamento, cioè ad avvicinarsi al sistema dello affrancamento libero, dovrebbe essere sostenuta dalla Commissione ed accettata dal Ministero per moltissime gravi considerazioni che furono lasciate in disparte. Che la pastorizia nomade abbia ad indietreggiare io lo comprendo, che la pastorizia nomade non si favorisca lo intendo pure, ma che si distrugga di un colpo è sistema che io reputo eminentemente pericoloso. Ed è a preoccuparsi della condizione di ben cinque provincie, nelle quali sono dispersi i piccoli locati o censuari, che per nulla sono favoriti da questa legge, e che assolutamente non sono in grado di corrispondere alle annualità che da loro si pretendono. in queste cinque provincie havvi di più l'interesse dei comuni la cui rendita sola è l'affitto delle montagne; le quali non possono servire ad altro che alla pastorizia nomade, poiché quella stabile sui fondi non si trova in tanto numero da consumare le erbe corte e sottili delle TORNATA D E L L ' I ! montagne, le quali per molti e molti mesi in inverno, quasi per metà dell'anno, sono coperte da nevi. Quelle erbe non possono falciarsi e conservarsi come foraggi ibernali, ma debbono per necessità consumarsi in estate sopra luogo o perdersi. Non si tratta di piccoli interessi spostati da questa legge che si assicura reclamata dalla pubblica opinione, ma di tali interessi da meritar bene riguardo, nel generale vantaggio della nazione. A darne idea con quello che meglio conosco, dirò soltanto che per la mia provincia di Aquila si tratta che, di centoventitrè comuni, novantatrè sono possessori di montagne, e non hanno altro provento patrimoniale oltre l'affitto di quelle; che queste montagne nell'insieme presentano la rendita di circa trecentomila lire all'anno, che sarebbe annullata di un colpo; e queste condizioni sono quelle più o meno di cinque provincie, cioè i tre Abruzzi, Molise e Basilicata. È opportuno che si conosca come vivono intorno alla pastorizia nomade circa dieci mila famiglie, che si risolvono in cinquanta o sessanta mila persone. Sia pure necessario che la pastorizia nomade a poco a poco indietreggi, ma non già che si distrugga di un colpo. Senza guardare che molte terre del Tavoliere delle Puglie non possono affatto stabilmente adattarsi alla agricoltura, ma conviene che rimangano addette a pastorizia, vi sono terre, e specialmente quelle possedute da locati più poveri (le grasse e polpute sono devolute ai ricchi), che hanno appena qualche centimetro di suolo vegetale. Il dissodamento è presto fatto, ma quelle terre dopo un anno o due sono isterilite ed improduttive, ed è necessario rinsaldale; ma ciò non è facile, nè breve. Chiunque è pratico del Tavoliere sa che quell'intrecciamento di radici che forma il cespo erboso della terra del Tavoliere delle Puglie e che può reggere alla siccità estiva, non si riproduce se non nel termine di venti o più anni, una volta che siano dissodate quelle terre. Vorrei che fosse qui presente l'onorevole mio amico deputato marchese Cappelli, il quale avrebbe più d'ogni altro interesse all'ammessione di questa legge. Egli trovava a rammentare, a proposito della legge quale fu votata dal Senato, il lamento di Virgilio: Hcec mea sunt, ceteres migrate coloni. La Commissione l'ha migliorata e l'emendamento ministeriale la riconduce allo stesso punto. Una voce. È un pastore. CAaxESiwa. Appunto perchè è pastore, anzi uno dei più ricchi possessori di terre censite; appunto perchè appartiene all'aristocrazia dei locati, e sia pure, è uno dei più potenti pastori, senza essere meno per questo dei più distinti e colti gentiluomini, è perciò in misura di affrancare con tutti i vantaggi concessi al ricco e quindi dissodare o no secondo le sue convenienze; appunto perciò non è sospetto se propugna gl'interessi della piccola industria, egli che potrebbe valersi del vantaggio di monopolizzare in certa guisa l'industria pastorizia ove gli talenti, avendo pascoli e montagne a dovizia. GENNAIO Vorrei ben che fosse qui per avvalorare della sua autorità le mie parole e ripetere quello che mi scriveva in una lettera pubblicata dal giornale La Stampa nel 1863. Si persuaderebbe la Camera che non è oro tutto quello che luccica in questa legge, e che non si farà tutto il bene che si promette del Tavoliere di Puglia. Non ripeterò quel che si è prospettato alla Commissione di innumerabili petizioni di censuari, e da buone e savie osservazioni de' più cospicui tra essi, come i signori Angeloni, Sipari ed altri, che pur essendo tra i più ricchi hanno propugnato la causa dei più poveri, mossi da sentimento di giustizia; non posso però a meno di ricordare che le condizioni del Tavoliere per noi accennate sono svolte ampiamente e dottamente in un opuscolo di uomo assai dotto ed esperto, dall'ispettore generale forestale professore Dorotei, ex-deputato. Signori, se si nega la libertà di affrancamento, quella che solo farebbe buona legge, sforziamoci almeno di agevolare le condizioni dell'affrancamento forzoso. Tutti i censuari reclamarono 37 anni di termine, altri dicevano per lo meno 26, in quanto che era un periodo non già arbitrario, ma tale che riproduceva l'affrancamento e l'ammortamento del capitale in un periodo facile e corrispondente alle forze dei censuari poveri. Accetti la Commissione il termine di 26 anni per me proposto. Essa è già propensa a favorire la sorte dei minori locati. In tale fiducia mi conforta il pensiero che la Commissione abbia guardato con molto interesse questa questione. Infatti mi piace dì vedere in questo stesso articolo 4 l'ultimo paragrafo, nel quale il pagamento è accordato al capitale nominale della rendita iscritta, altro miglioramento che cordialmente appoggio, e mi fa sperar bene del mio. Voglio aggiungere una riflessione. Noi sprezziamo di troppo questa industria nomade, la quale, benché si dica barbara tra noi, non è una cosa assolutamente speciale alle nostre provincie. Anche la Spagna manda le sue pecore in Andalusia, anche la Francia fa trasmigrare una parte di pastorizia sul Giura e sulle montagne della Svizzera. Bergamo pure si trova nelle stesse condizioni. Non si costituisce in un momento una pastorizia stabile. Vi ha bisogno di ricoveri, di mezzi, e non si può estendere in ampie proporzioni, poiché ognuno sa che allora non corrisponderebbero i pascoli invernali agli estivi. In questa condizione di cose non è opportuno fermarsi a quelle parole generali^ a quelle declamazioni economico-sentimentali che sono in voga. Noi rendiamo agli uomini e togliamo alle bestie queste vaste estensioni di terre; quasi che quegli animali non servissero agli uomini; quasiché le carni, le lane, i cuoi, ecc., non servissero e molto alla nazione, e quasi che non cadesse alcun dubbio sui vantaggi che c'impromettiamo. Se si vuol far cosa veramente utile, se si vuole favoreggiare la condizione dei piccoli censuari, se si vuol favorire un vero principio economico, cioè lasciare agl'interessi particolari la maggior libertà possibile per assestarsi da sè; coltivare o lasciar pascoli, 7480 CAMERA DEI DEPUTATI — abolire o mantenere la pastorizia, secondo le proprie convenienze, io conforterei il ministro ad essere largo nel termine e nella libertà massima, mentre senza gran danno delle finanze ei ridurrà a poco a poco questa pastorizia vituperata, quando i locati potranno corrispondere coi mezzi abituali a quel pagamento annuale che da loro si pretende. Altrimenti ecco quello che si verificherà specialmente in questi primi anni. I censuari impoveriti dal brigantaggio, stremati dalla peste ungaiñca che ha desolato quell'industria, soccomberanno al peso ed alle coazioni. La legge farà la parte del leone pei ricchi e non si otterrà l'utile nè delle finanze che si caricherà di procedimenti coattivi, inutili, o di terre infeconde, nè vantaggierà lo stesso Tavoliere di Puglia. Si dissoderà bensì, ma si dissoderà precipitosamente con una impazienza febbrile onde procurarsi la rendita passeggiera delle terre vergini per trarne l'annualità, ma quindi queste terre rimarranno di nuovo una sterile landa nelle mani del ministro delle finanze, che non può trar denaro dai miserabili. Le buone censuazionirimarranno invece a grasse condizioni ai ricchi. Conchiudo. Metto interesse che questa legge frutti allo Stato, ma vorrei che si fosse larghi in quella parte di concessione che senza nuocere alle finanze si accomodi alle condizioni dei locati e sopratutto dei comuni, i quali, come ho dimostrato, resterebbero d'un colpo privi delle loro rendite patrimoniali di cui in questi momenti di tasse e di spese obbligatorie si sente estremo il bisogno. Ripeto adunque che se il signor ministro si accostasse alle vedute della Commissione, io ritmerei il mio emendamento, altrimenti lo mantengo e raccomando un termine estremo onde faccia la Camera il massimo che potrà a migliorar la legge. Infine il mio emendamento servirà in certa guisa di contrappeso a quello proposto dall'onorevole ministro delle finanze. II mio manca per certo di autorità personale del proponente. Quello dell'onorevole ministro ha il difetto della fiscalità; una cosa compensa l'altra. SEt.x,A, ministro per le finanze. Dal discorso dell'onorevole Camerini mi parrebbe quasi di dover indurre che egli sia piuttosto sfavorevole all'affrancamento del Tavoliere di Puglia, o almeno che sia di coloro i quali credono che il Tavoliere, per amore alla pastorizia, debba rimanere nelle condizioni attuali anziché dissodarsi. c a m e r i n i . Domando la parola. S h e i l a , ministro delle finanze. Mi rammento di aver, due anni or sono, letto alcuni scritti in cui con molti argomenti s'intendeva far valere questa opinione: che sarebbe stato un male il dissodare il Tavoliere di Puglia; che non si sarebbe mai dovuto togliere quest'obbligo agli attuali censuari di tenere il Tavoliere nelle condizioni in cui si trova, di non farlo in alcun modo arare, nè lavorare. Imperocché tutta la sua argomentazione fu questa, che non si debba far nulla di contrario alla pastorizia, chè questa è un'indusMa interessante. Ora, se egli parte da questa considerazione, io credo SESSIONE DEL 1 8 6 3 - 6 4 - 6 5 ! | ; I 1 | • ! che egli sia a un punto di vista totalmente opposto a quello da cui partirono il Ministero e la Camera, la quale fece buon viso agli articoli precedenti. Mi pare che la questione sia senz'altro la seguente: ammesso per obbligatorio l'affrancamento e ammesso doversi questo fare entro un determinato numero di anni, resta a vedere se questo termine di quindici anni che io propongo e che il Senato acconsenti in 15 anni sia eccessivo o no. Ora giova considerare anzitutto, per poter giudicare in cose di questo genere, se il canone attuale sia molto elevato o no. Il canone nel Tavoliere in generale è tenuto per cosa di non grande momento, rispetto al reddito che se ne può ricavare. L'onorevole Camerini citava a conferma della sua opinione quello che venne fatto nel 1806 dalla legge di Giuseppe Bonaparte. Ora vediamo un po' che cosa si è fatto con questa legge. Egli è vero che fu ammesso un affrancamento entro un tempo più lungo, ma di grazia, ricorda egli l'onorevole Camerini che in quella legge è prescritto anzitutto che si paghi ipso facto un anno di canone a titolo di entratura ? Si ricorda l'onorevole Camerini che è prescritto ancora in questa legge che sia obbligatorio hic et nunc l'affrancamento dell'ottavo di cui si cresceva il canone, appunto per questa agevolezza stessa dell' affrancamento, e che moltiplicando questo ottavo per 20 o per 22 si ha una somma equivalente a due volte e mezzo o tre volte il canone, in guisa che la legge del 1806, la quale l'onorevole Camerini ci propone come modello in questa parte, obbligava i censuari a pagare immediatamente poco meno che il quadruplo del canone. E infatti, noi leggiamo nella relazione dottissima dell'onorevole Mancini, che il demanio incassò in meno di un anno più di 8 milioni di lire, cioè appunto il quadruplo del canone attuale che è circa di 2 milioni di lire. Per conseguenza, vuoisi notare che l'obbligo dell'affrancamento in 15 anni non espone il censuario (quando non voglia valersi della facoltà che ha di pagare a priori il debito suo), che a pagare poco più del doppio del canone attuale, durante 15 anni; perchè evidentemente dovrebbe pagare anno per anno il 20 su 15, cioè a dire, una volta e un terzo il canone attuale, oltre agli interessi dei canoni da pagarsi, interessi che andrebbero diminuendo; di modo che in realtà il censuario si trova in questa condizione, che nel primo anno pagherebbe poco più del doppio del canone attuale, e poi questa somma che egli paga annualmente andrebbe diminuendo gradatamente in guisa che al quindicesimo anno egli pagherebbe una volta ed un terzo il canone attuale, e poscia sarebbe libero da ogni specie di canoni. Se a questo si aggiunga il vantaggio che ha il censuario per le disposizioni che io adotto, e che credo sieno di una tal liberalità che non possa esserlo maggiormente, cioè di accettarsi per pagamento del debito, 74:81 TORNATA D E L L ' 1 1 in qualunque tempo questo pagamento sia fatto, una cartella del debito pubblico al titolo nominale, io credo in realtà che l'onorevole Camerini non abbia ragione d'insistere sopra una maggior dilazione, e possa convenir meco che sia meglio che quest'affrancamento sia effettuato il più presto possibile. io poi non nascondo che sono mosso anche da viste finanziarie nell'insistere presso la Camera acciò voglia ordinare questo affrancamento entro 15 anni, imperocché, quando occorresse mai di dover scontare questi crediti riscuotibili in 15 anni, è chiaro che lo Stato avrebbe condizioni più agevoli quando questo debito si dovesse pagare in 15 anni, che non quando si dovesse pagare in un termine d'anni molto più lungo. Io insisto per conseguenza per il termine di 15 anni che ho proposto, e che la Commissione ebbe la bontà anche di accettare. c a m e r i n i . L'onorevole ministro delle finanze vuol trarmi addosso l'esecrazione di tutti gli economisti e dell'opinione detta universale, quando dice che io propugno il mantenimento qual è del Tavoliere di Puglia. Dio me ne liberi ! Mi son ridotto perciò alle modeste proporzioni di un lieve emendamento. Io ho detto che a me preme che la pastorizia indietreggi, ma non sia recisa d'un colpo, e che sebbene gli interessi speciali delle provincie abbiano a cedere all'interesse generale dello Stato, allorché questi speciali interessi riguardano cinque intiere provincie, vai ben la pena che essi non sieno scossi rapidamente e violentemente. Egli poi'mi diceva tenero della legge del 1806; ma 10 non ho fatto altro che accennare a quella legge in ordine al principio dell'affrancamento libero, lasciando da parte i suoi dettagli, dei quali mi sono assai poco preoccupato. Ho parlato di quella legge in ordine al principio, e l'importanza di questo principio sta sempre al disopra d'ogni quistione di dettaglio che può migliorarsi. Ha detto l'onorevole ministro che il canone attuale è leggerissimo. Io non mi sento forte da combattere sopra questo terreno, ma ho udito dir sempre, da persone intendenti di questa materia, che sia il canone invece gravissimo, ed aggravato arbitrariamente dopo la restaurazione borbonica del 1816, in onta alle leggi emanate. E per questa parte io cederei la parola al mio onorevole amico deputato De Cesare, il quale accennava poc'anzi come 11 canone sia gravissimo ; egli, espertissimo di questa materia, saprà ribattere le osservazioni presentate dall'onorevole ministro per questa parte in cui concordiamo. Gli è pertanto in questi termini che io sostengo, che per quanto possa l'onorevole ministro dimostrare che il canone sia sopportabile, farebbe sempre meglio a ridurlo a condizioni agevoli, in guisa da potersi scontare in lungo periodo di anni anche il capitale di affrancamento dai locati di minor forza ed importanza, per guisa che si possa pervenire senza danno del principio economico e senza gravi perturbazioni d'interessi allo GENNAIO svincolo del Tavoliere di Puglia, che volontieri e cordialmente mi unisco a votare con questa legge quale sarà nella fine concordata dalla Camera. P R E SI D E N T E . L'onorevole Castellano ha la parola. c a s t e l l a n o . L'onorevole ministro delle finanze conchiudeva il suo discorso annunziando che la Commissione avesse accettato il suo emendamento relativo alla limitazione del termine del pagamento dai 20 ai 15 anni. In questo caso io mi proporrei di riprendere per conto mio la prima proposta della Commissione chiedendo che sia mantenuto il termine di venti anni. Mi permetterò di rispondere brevemente alle osservazioni presentate dall'onorevole ministro per ridurre il termine, osservando innanzi tutto che se una maggiore larghezza si dà agli enfìteuti a poter redimere il loro debito, essa certo è compensata dal pagamento degli interessi a cui i medesimi enfìteuti debbono sottostare durante le more del pagamento; ed è perciò che la ragione esposta dal ministro nell'interesse finanziario, cioè di poter più facilmente scontare il prodotto di queste affrancazioni se pagabile in quindici anni, non credo che abbia gran peso, dacché il tutto riducendosi ad una mera operazione bancaria, il termine più lungo entrerebbe nel calcolo trovando un compenso nella cor>rispondente durata degli interessi. Ma, indipendentemente da ciò, l'onorevole ministro deve convenire che il proclamare, senza opportune e larghe dilazioni, l'affrancamento obbligatorio di queste terre in un paese dove non si hanno adatte istituzioni di credito le quali possano apprestare i mezzi a chi si troverà in condizione di doverlo eseguire, equivarrebbe quasi al creare un'illusione pericolosa a danno ben anche dello Stato, e non già solo dei possessori delle terre estese. Dappoiché, per cominciar da questi ultimi, asse gnato all'enfìteuta un periodo di tempo entro il quale debba assolutamente versare il prezzo dell'affrancamento, ne verrà che quando il periodo stesso non gli riesca sufficiente a procurarsene i mezzi, si vedrà ad un tratto espropriato del suo fondo ed in tal modo verrà non solo a perdere quel dominio diretto che in loro si crede giusto ed equo il consolidare, ma resterà ben anche spogliato di quel dominio utile che ora già senza dubbio possiede. Nè d'altra parte vi guadagnerebbe lo Stato ; imperocché, non altrimenti dell'imposta coattiva dell'affranco potrà altrimenti giovarsi in mancanza del pagamento delle rate del prezzo, se non vendendo ad altri le terre che in tal caso verrebbe probabilmente ad acquistare per necessaria aggiudicazione in luogo del prezzo stesso. Ora, in un paese dove i possessori fossero impotenti a riscattare i terreni nel termine, ancorché abbreviato, crede il signor ministro che si potrebbero trovare più facilmente altri estranei compratori ? Dunque lo Stato non farà che consolidare in sé invece che nell'enfiteuta il pieno dominio delle terre, senza che con questo le finanze vi abbiano altro guadagnato, tranne una selva di liti, per ricuperare libere siffatte terre, che loro non daranno certo una più larga risorsa — 7482 — CAMBRA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 del prezzo pagabile con un conveniente respiro. E nessuno per fermo potrà disconvenire essere più facile al possessore di trovare localmente il danaro necessario al pagamento del prezzo di riscatto, di quel che noi sia al Governo di trovare compratori ben altri in luogo del possessore che vuol costringere ad eseguire l'affrancazione. In vista di queste considerazioni, ed anche perchè lo Stato certamente verrà a guadagnare per molti versi dalraffrancamento di queste terre, la cui libera disposizione verrà a moltiplicare sotto più aspetti le risorse che la finanza attinge dall'aumento che alle sue entrate deriva da quello della pubblica ricchezza, spero che nell'interesse tanto delle finanze che di coloro a cui, invece che aggravarli, la legge vuol venire in soccorso, l'onorevole ministro consentirà di ritornare alla prima proposta della Commissione, e ritirerà l'emendamento restrittivo del termine. In caso contrario dovrò pregare la Camera di voler deliberare nel senso che sia restituito il termine a vent'anni, presentando come mio emendamento una tale proposta. PKssifJEBíT*:. Il signor relatore ha la parola. MANCINE, relatore. Debbo dichiarare, a nome della Commissione, che il signor ministro, affermando di averla trovata arrendevole ad accettare la sua proposta di abbreviazione del periodo di pagamento, ha narrato il fatto a metà, e non intero, forse riserbandosi di dichiararne l'altra metà allorché verrebbe in discussione uno degli articoli successivi. Le cose stanno nei seguenti termini. L' onorevole ministro domandò alla Commissione prima di tutto che l'interesse del 4 e mezzo all'anno, secondo il progetto votato dal Senato, fosse elevato al 5 per tutta la durata del tempo, dentro il quale debba aver luogo la graduale estinzione del prezzo di affrancamento. Propose ben anche che il periodo di 20 anni fosse ristretto a 15 per l'esecuzione di quei pagamenti. La Commissione non potè acconsentire all'una ed all'altra proposta del ministro cumulativamente, ma si mostrò disposta ad acconsentire ad una di esse : e siccome il ministro testé ha dichiarato di persistere nella domanda che l'interesse del 4 1/2 venga elevato al 5, non può la Commissione aderire all'altra sua domanda concernente la riduzione del termine di 20 anni a quello di 15. La Commissione ha profondamente esaminato e dibattuto questo argomento : essa considerò che gli enfiteuti del Tavoliere sono astretti ad una condizione eccezionalmente più dura, a quella cioè dell'affrancamento coattivo, mentre una legge generale consente a tutti gli enfiteuti dello Stato la facoltà dell'affrancamento volontario. Considerò che gli enfiteuti dei Tavoliere, avendo soffèrto maggiori danni, sieno anzi meritevoli di più benigni riguardi ; e pure i benigni riguardi consistono nell'assoggettarli ad un affrancamento obbligatorio, cioè trasformando quelli che sarebbero, secondo i loro contratti, debitori semplicemente d'un canone annuale in debitori ben anche di tante frazioni di capitale, da pagarsi unitamente col canone. Ma noi abbiamo a questo riguardo un'esperienza eloquente, la quale dal passato ci lascia argomentare l'avvenire. La legge del 1806 introdusse l'affrancamento facoltativo. Ebbene, in quali proporzioni vennero gli affrancamenti eseguiti? L'onorevole ministro lo sa. Il risultamento di quella esperienza dimostra che la grande maggioranza dei censuarii non si trovò in grado di soddisfare con esattezza anche solamente il canone annuale per l'infelice condizione della loro proprietà! Dopo il 1817, epoca in cui per eccezione furono talvolta autorizzati gli affrancamenti, un notabile cumulo d'arretrati di canoni si venne formando per la stessa cagione dell'impotenza. E mi duole che non siano ancox^a stampati i documenti statistici che dovevano accompagnare la relazione della Commissione, perchè tardi li ha ricevuti il Governo dalle provincie in cui giace il Tavoliere ; confido tuttavia che possano distribuirsi domani, perchè forniranno in proposito utili istruzioni. Si vedrà allora quale enorme cifra di arretrati sotto l'impero delle leggi del 1806 e del 1817 siansi accumulati per il semplice pagamento dei canoni. Ora, o signori, mentre noi sappiamo che non poca parte degli enfiteuti del Tavoliere è impotente a soddisfare il debito corrente del canone, sarebbe ella giustizia di aggravarli ben anche dell'obbligo di pagare coattivamente nel tempo stesso una porzione del capitale, troppo forte, e superiore indubbiamente alle loro forze ? Allora invece di arrecare un beneficio a questa classe sfortunata di possessori di terre, in realtà decreteremmo una legge che avrebbe per deplorabile effetto di riuscire a spogliare forzatamente i più poveri, i meno abbienti di loro, di quelle terre che essi ed i loro padri fecondarono per avventura coi loro sudori. Petizioni ben numerose pervennero alla Camera, e da voi trasmesse alla Commissione, tutte si trovarono principalmente relative alla necessità di estendere il troppo breve periodo di tempo accordato dal Senato. Esse domandavano il periodo di trenta anni, o al minimum di ventisei anni. È la proposta medesima che oggi è stata ripigliata e sostenuta dall'onorevole Camerini in seno all'Assemblea. La Commissione adunque si è trovata collocata fra due estreme pretensioni: da un lato le petizioni numerose degli enfiteuti, che dichiarano di rifiutare il beneficio, che loro si pretende di arrecare, se deve convertirsi per essi in sorgente di enormi danni! I petenti sostengono di non poter essere con giustizia collocati in una condizione eccezionale diversa da quella di tutti gli altri enfiteuti, e trovarsi obbligati coattivamente a pagare una parte alquanto elevata del capitale, che protestano di non poter pagare, e che non sarebbero, a termini del loro contratto, obbligati a pagare. - 748S — "• "• * TORNATA DELL'11 Ora la Commissione ha creduto che per ottenere il risultamento di quest'affrancamento del Tavoliere dai suoi odiosi vincoli, per sottrarlo a tutte quelle restrizioni che ne fanno un avanzo di secolare barbarie, bisognasse adottare il sistema dell'affrancamento coattivo; ma per farlo colla coscienza tranquilla, ha creduto indispensabile introdurvi alcuni correttivi e temperamenti atti a rendere sopportabile questa gravezza, la quale dalla legge, e non dal contratto, si viene ad imporre ai singoli censuari. Il principale e più importante di tali temperamenti consiste appunto nella maggior durata del termine conceduto a'pagamenti; e la Commissione, dopo lunghe discussioni, dopo reiterate votazioni, in cui si trovò quasi sempre divisa in due eguali frazioni di votanti, finì per determinarsi quasi unanime ad accettare il periodo di venti anni, medio tra quello votato dal Senato e quello d'assai più lungo di trenta e di ventiseì anni, sui quali insistevano le numerose petizioni dei censuari. Signori, quando si pensa che qualunque enfiteuta dello Stato è padrone di affrancarsi non fra vent'anni, ma fra trenta, quaranta, un secolo, quando a lui pare e piace, e quando abbia capitali disponibili, in verità un senso di giustizia ci obbliga a non ricusare a' soli enfiteuti del Tavoliere per lo meno un lungo termine, necessario ed indispensabile a non far degenerare il benefìcio in danno. Ma vi è ancora un'osservazione importante da aggiungere. In molte enfiteusi quasi sempre il canone suole esser modico, perchè qualche volta esso è una semplice ricognizione del dominio diretto, e non ha rapporti di ragguaglio col vero ammontare dei frutti del fondo; ma invece noi sappiamo che il canone dovuto dai censuari del Tavoliere che si tratta ora di redimere col pagamento del capitale appartiene a questa ultima categoria di canoni; è un canone stabilito nel 1806, aumentato in quell'anno stesso, e nuovamente aumentato nel 1817 con legge retroattiva ed oppressiva e trovasi ragguagliato al vero presunto ammontare dei frutti, di cui le terre siano suscettive. Dunque, se negli affrancamenti di ogni altra specie di canoni, talvolta esigui, voi non stabilite alcun periodo di tempo coattivo per l'affrancamento, e tanto meno un periodo breve, qual ragione vi sarà di restringere soverchiamente questo periodo per rispetto ai soli censuari del Tavoliere di Puglia ? L'onorevole ministro adduceva in fine ragioni finanziarie; ma l'onorevole Castellano gli ha già in parte risposto. Che importa al ministro di riscuotere in quindici o in venti anni il capitale di questi canoni ? O egli intende di procacciare un pronto sussidio alle condizioni non felici in cui versa l'erario, ed egli dovrà convenire che, siccome in un primo periodo di tre o quattro anni non avrà diritto di riscuotere nulla, e di poi non riscuoterà che un quindicesimo od un ventesimo per anno, in verità le finanze dello Stato non ne saranno sollevate sensibilmente, sia che si percepisca il quindicesimo, sia che si percepisca il ventesimo. CAMERA DEI KBPXJTATI — Discussioni — 4° Periodo. 936 i ilutrmnnrrml • • • — — « MI FI - GENNAIO Lasciando poi questo periodo alquanto più lungo ai censuari, nessun danno la finanza ne soffre, imperocché (come fu osservato) non è già che si accordi questo ritardo maggiore senza pagamento degl'interessi; il censuario che paga in vent'anni invece di pagare in quindici, continua a sborsare per altri cinque anni il suo interesse. Ond'è che non sappiamo comprendere l'indeclinabile insistenza del Ministero a volere precisamente questo periodo favorito di quindici anni. È facile calcolare che, laddove il Gpverno volesse con un' operazione bancaria cedere fin d' ora l'ammontare di questo suo credito ad una Società od a Casa di banca, le conseguenze sarebbero le stesse, imperocché tutto si ridurrebbe ad un'operazione di sconto. Pertanto la Commissione per mia bocca dichiara che, laddove il signor ministro, come essa spera, non insista sopra questa sua proposta, la Commissione medesima farà ogni sforzo per aderire, abbenchè, debbo dichiararlo, a malincuore e con animo assai perplesso, ad elevare l'interesse dal 4 1/2 al 5, e così al di là di quello che il Senato aveva fatto. Il Senato, che pure non si mostrò molto propenso, molto persuaso di dover venire in aiuto della classe dei censuari del Tavoliere, considerò che quelle terre non erano suscettive di dare un frutto né anco del 4 1/2, e non osò di stabilire un interesse superiore a questo, ed oggi invece il ministro domanda che la Commissione acconsenta al cinque. La Commissione non farà il sacrificio di acconsentire, e di assoggettare, per quanto riguarda il suo voto, i censuari del Tavoliere a questa maggiore ed assai pesante gravezza, fuorché nel caso in cui il ministro si arrenderà alle preghiere della Commissione di desistere dall'attuale sua proposta. Meritano di essere prese in considerazione le concordi petizioni vivissime di quasi tutti i censuari per la maggiore durata del periodo dentro il quale dovesse farsi il pagamento coattivo; il nessun diretto pregiudizio che in realtà lo Stato risentirebbe da questa differenza di un solo quinquennio, e tutte le altre circostanze ampiamente esposte nella relazione e che impongono alla vostra Commissione il dovere di persistere nell'articolo del suo progetto di legge. sEiiiiA, ministro per le finanze. Non posso a meno di osservare all'onorevole Mancini che dovrebbe anzitutto ritorcere gli argomenti che egli eleva per dimostrare che non importa alle finanze l'avere il pagamento in vent'anni piuttostochè in quindici contro i censuari stessi, imperocché la differenza tra l'un sistema e l'altro pei censuari a che cosa si riduce veramente? A questo, che in quindici anni, quando si voglia fare l'affrancamento, questi debbono nel primo anno pagare due volte e un terzo del canone attuale; invece, quando si faccia l'affrancamento in venti anni, nel primo anno i censuari dovranno pagare due volte il canone attuale, in guisa che la differenza fra i due sistemi sarà un terzo sopra due volte e un terzo, vale a dire che la ragione sarà press'a poco del tre sopra ventitré, cioè dell'uno all'otto; sarà dunque una differenza in meno di un ot- usi CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 tavo nel pagamento che essi vorrebbero operare, a ' fronte di quello che io propongo. Invece, se l'onorevole Mancini vuol provare ad inda' gare la cifra che porterebbero gl'interessi composti ed ai saggi che corrono in giornata, vedrà se faccia lo stesso lo scontare una somma pagabile inquindici rate, ovvero in venti, malgrado l'interesse del 5 per cento che sulle rate non pagate decorresse; e capirà benissimo come trattandosi alla fin dei conti qui di un canone annuo di due milioni, il ministro delle finanze sia sopra quest'argomento tutt'altro che disinteressato. Ma vi ha però un'altra considerazione che io non posso fare a meno di sottomettere non solo alla Camera in generale, ma specialmente a coloro i quali, per maggior conoscenza del Tavoliere, più vivamente s'interessano a questo progetto di legge, ed è di voler considerare quale sia stata in complesso sopra questa legge l'opinione dell'altro ramo del Parlamento, davanti al quale dovrà pure essere riportata onde abbia il suo effetto. Io non vorrei che a forza di andare troppo ora in un senso ora in un altro, il risultato fosse poi quello che fin qui si ebbe, cioè che sul Tavoliere di Puglia molto si discusse e molto dottamente si scrisse, ma in realtà non si fece altro che niente, niente e niente. Infatti sta bene che il Senato ammettesse che l'interesse sopra le quote non pagate dovesse computarsi al 4 1/2 per cento, però il Senato ammetteva che il pagamento dovesse essere fatto in 14 anni; ammetteva poi ancora il Senato che questi debiti dovessero essere pagati in contanti, e non ammetteva che fossero pagati con cartelle al loro valore nominale. Ora, consideri la Camera se io abbia o non sopra quest'argomento fatte grandi agevolezze. Io ammetto per l'affrancamento un termine alquanto più lungo di quello che il Senato ammetteva; ammetto che si operi in quindici piuttosto che in quattordici anni; ammetto che un interesse del 4 1/2 per 100 non può oggidì sostenersi, e debbo pregare la Camera di elevare quest'interesse al 5 per 100: ma alla fine dei conti ho aderito ad un desiderio manifestato dalla Commissione, desiderio che fu nell'altro ramo del Parlamento manifestato e per ben due o tre giorni e con vivissime ragioni oppugnato e non ammesso, cioè, io ho acconsentito a che fossero ammesse pel pagamento del debito le cartelle del debito pubblico al valor nominale. Io credo quindi che, se la Camera vuole accettare la proposta che io fo, essa abbia a tenersi in un conveniente termine medio fra l'opinione di coloro che sono troppo propizi al Tavoliere di Puglia, e l'opinione di coloro i quali credono che i censuari del Tavoliere di Puglia non debbano ritenersi enfiteuti come tutti gli altri, considerando che schietti enfiteuti non sono, perchè non hanno facoltà di migliorare il fondo loro concesso, e per conseguenza credono che lo Stato abbia qualche cosa più che l'alto dominio generale sopra questi terreni. Yi sono alcuni i quali sostengono che lo Stato potrebbe far valere l'espropriazione presso gli utilisti per quella parte di possesso che essi possono far valere, perchè in fatto essi non hanno che un possesso limitato per certi effetti, non avendo alcuna facoltà di dissodare, nè di migliorare il fondo. Ora, queste teorie sono state da molti sostenute in favore delle finanze : io non ho esitato ad abbandonarle ; e le ho abbandonate specialmente mosso dal vivissimo desiderio che finalmente si tolga questo sconcio della condizione in cui si trova attualmente il Tavoliere di Puglia ; ma credo aver fatte tutte le ragionevoli concessioni che si potessero chiedere ad un ministro di finanze, e credo che il volere ulteriori concessioni sia un compromettere l'esito della legge. Prego quindi la Camera a voler accettare il termine di 15 anni che ebbi l'onore di proporre. presidente. Il deputato De Cesare ha la parola. ©e cesasse. Due questioni mi pare che adesso siano in campo : una per la riduzione del tempo, e l'altra per l'accrescimento dell'interesse. L'onorevole relatore ha propugnato molto per l'estensione del termine, io invece acconsento che il termine di 20 anni sia ridotto a 15, ma non accordo che il 4 1/2 per cento sia esteso, o meglio si muti in cinque. I canoni del Tavoliere sono vari e di diversa gradazione. Havvi chi paga 15 ducati per cai'ra, chi 19, chi 22, chi 27, chi 33, chi 36, chi 40 e fino a 45. Un carra equivale a 24 ettari. sema, ministro per le finanze. Di una lira Tettare a due. s>e cesasse, I ducati 15 e 19 per carra equivalgono presso a poco a lire 70 ed 80 ; e queste elevate a capitale importano 1400 e 1600 lire. Dividete coteste somme per quindici anni, ed avrete un censuario che paga 90 lire di capitale per ciascun anno, e l'altro 106. Sarà mai vero che un proprietario di 24 ettari di terreno, e sia pur saldo o boscoso, non possa pagare 90 o 106 lire per carra all'anno? Io non lo credo, ed è perciò che accetto la riduzione del tempo, cioè da venti a quindici anni; ma non così la rapida trasformazione del 4 1/2 in 5 per cento. Imperocché sopra due milioni circa di rendita quale è quella del Tavoliere delle Puglie, il mezzo per cento importa 200,000 lire all'anno, le quali ridotte a capitale fanno una somma di 4 milioni che i censuari dovrebbero pagare di più sul capitale. Quindi prego il relatore a voler propugnare per la mia proposta, cioè che non sia accresciuto il 4 1/2 per cento, e che si accordi invece al ministro la riduzione del tempo. Mutando il 4 1/2 per cento in 5 si accresce il debito dei censuari e la ragione dell'interesse : restringendo il tempo non si reca ad essi alcun danno. Fra le due proposte io voto per la riduzione del tempo. c'ASTEiiLAxo. Io mi permetto di far osservare che l'onorevole De Cesare verrebbe quasi anticipatamente a condizionare alla votazione che ora deve farsi sull'articolo 4 quella che poscia dovrà aver luogo sull'articolo 5. TORNATA DELL'' 1 1 È vero che si è discusso con anticipazione sulla misura dell'interesse, ma certo perchè possa prendersi su di essa una determinazione definitiva dovrà aspettarsi che a sua volta venga impegnata la questione sulla discussione dell'articolo 5. Trovo adunque che egli sia stato troppo facile a concedere la riduzione del termine a 15 anni senza essersi prima assicurato dello sperato corrispettivo, cioè che non venga aumentata la proposta misura degl'interessi. Io perciò non posso seguirlo su questo terreno, e tengo ferma la mia proposta che, cioè, si mantenga il termine di 20 anni pel pagamento del prezzo. All'uopo mi permetto di aggiungere due sole considerazioni : la prima è che il ministro non potrà disconvenire delle condizioni eccezionali, in cui si trovano le località, cui la legge deve essere applicata, per la triste e troppo nota causa del brigantaggio ; forse in un maggior progresso di tempo potranno quelle località meglio ristorarsi dei gravi danni patiti, e ciò anche per le novelle vie di comunicazione che stanno per dischiudersi, che toglieranno le reliquie di quel flagello ed aumenteranno il valore dei prodotti. La seconda considerazione è poi questa. Delle due, l'una : o il danaro occorrente a pagar l'affranco sarà facile ai possessori, o nol sarà. Nel primo caso saranno essi i primi ad affrettarsi a compiere il pagamento del loro debito, dappoiché non solo con ciò si libereranno della corrisponsione degl'interessi, ma saranno pure sollecitati di profittare della bassa ragione a cui è attualmente quotata la rendita pubblica, la quale non potranno certo conservare la speranza che abbia a mantenersi sempre tale, il che sarebbe troppo tristo augurio per le finanze italiane. Se per lo contrario poi, ad onta di questi due allettamenti, non potessero effettivamente trovare il danaro, allora può mai supporsi che sarà più facile ad altri compratori estranei il procurarselo, e quindi venirlo a versare nell'acquisto di queste possessioni ? Esse tornando allo Stato, invece di consolidarsi nelle mani del dominio utile, mi permetta la Camera che io lo ripeta ancora una volta, e ciò per mancanza di oblatori nelle espropriazioni che lo Stato medesimo andrebbe a farne, dovrebbero essere sottoposte a novella alienazione come beni di libera proprietà demaniale, senza che per questo crescesse la probabilità di trovare compratori, dopoché i primi interessati a conservarle non lo avessero potuto per la constatata deficienza di quei mezzi locali che sono i più facili ad accorrere in simili maniere d'impieghi. Anche sotto questo rapporto una operazione finanziaria potrebbe diventare più difficoltosa, ingenerando nel capitalista la diffidenza, che il breve termine stabilito per la riscossione del prezzo potesse esporlo alla necessità di ricevere terre in cambio della restituzione del suo denaro. Ed è per queste ragioni che mi permetto di insistere nella proposta che sia mantenuto il termine di venti anni per il pagamento del prezzo, quale, cioè, fu dalla nostra Commissione proposto. GENNAIO PRESIDENTE. La questione dunque sta nel fissare il termine, dentro il quale sarà conceduto di estinguere il debito verso il demanio. m a n c i n i , relatore. La Commissione, dopo avere attentamente udito e ponderate le ragioni addotte dal ministro delle finanze, esprime alla Camera il suo profondo convincimento, che sarebbe compromesso il felice risultato di questa legge, il suo gradimento da parte delle popolazioni ed il propizio svolgimento dell'avvenire economico del Tavoliere, se fosse consentito all'onorevole ministro l'abbreviazione da lui chiesta di un quarto del termine medio dalla stessa Commissione proposto. Noi vogliamo fare una legge, la quale ottenga il r i sultato di operare una grande e desiderata riforma senza spargere il disordine e la confusione tra gli attuali possessori del Tavoliere, e sopratutto senza produrre artificialmente la violenta spogliazione dei più poveri e benemeriti tra loro. Ebbene, signori, persuadetevi che coloro, i quali hanno fatto un accurato studio della questione, che conoscono da vicino i bisogni di quelle provincie e lo stato della proprietà e del credito in quei paesi, sentono con dispiacere di non poter assolutamente accondiscendere all'emendamento presentato dal ministro. Che giova dissimularlo ? Vi sono due criterii che si possono seguire nell'adottare le disposizioni di questa legge. Vogliamo fare una legge finanziaria? Allora converrebbe un altro sistema. Obblighiamo subito i censuari a pagare l'intero loro debito ; e se non pagheranno, vadano pur via dalla proprietà. Lo Stato dirà : io non posso che a questa condizione permettervi l'affrancamento, alla condizione del pronto ed immediato pagamento. Io comprenderei una legge informata da un criterio somigliante; ma ciò ripugnerebbe all'altro e più importante scopo che la legge debbe raggiungere, cioè allo scopo economico. Noi intendiamo fare una legge, destinata a produrre un salutare rivolgimento economico in una vastissima estensione di terra che occupa parecchie provincie del mezzogiorno d'Italia. Ma allora non sarà lecito obbliare e sacrificare lo scopo economico ad una considerazione finanziaria, la quale si è già dimostrata di nessuna, o almeno di ben poca importanza. D'altronde quando l'onorevole ministro ci dice che nell'altro ramo del Parlamento non si fecero concessioni, e che egli generosamente è giunto all'ultimo limite delle concessioni possibili accostandosi alla nostra proposta per autorizzare il pagamento con titoli di rendita iscritta sullo Stato pel loro valor nominale, permetterà che si rammenti alla Camera che il Senato, se non autorizzò il pagamento in rendite iscritte al valor nominale, nei primi due anni accordò qualche cosa di equivalente, cioè che si pagasse negli affrancamenti solo il 75 per cento, vale a dire, concedeva l'ab- - 7486 - CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL buono di un 25 per cento a tutti coloro che pagassero nei primi anni. La Camera intende perchè la Commissione si è discostata da questa proposta, variando piuttosto la forma che la sostanza della concessione. Nei termini in cui la concessione erasi fatta dal Senato ne avrebbero potuto approfittare soltanto i ricchi, i quali o avevano capitali disponibili o avevano mezzi per procacciarseli. A noi è sembrato che il risultamento pratico cui andrebbesi incontro con quel sistema sarebbe la consumazione di una deplorabile parzialità ed ingiustizia, che certo non era nell'intendimento di quell'eminente Consesso. Ma non sussiste che queste concessioni più o meno non esistessero, sotto un'altra forma, nel progetto di legge votato dal Senato. Riassumendo, la Commissione non può credere che l'onorevole ministro delle finanze senza gravi ragioni voglia compromettere il processo della legge, nè sa in verità spiegarsi per qual fine così tenacemente insista per far prevalere un termine più breve. Essa non può che vivamente scongiurare la Camera, dopo i lunghi studi fatti su questo progetto di legge, acciò voglia lasciare al medesimo quel carattere precipuamente economico che debbe informarlo, conciliato però con le sole serie e legittime esigenze dell'interesse finanziario. SEI.I.A, ministro per le finanze. Io non posso a meno di insistere a mia volta per il termine di quindici anni; e prima di tutto faccio giudice la Camera che la questione tutta si riduce, come ha con molta ragione osservato l'onorevole De Cesare, in cotesti estremi: si tratta di sapere se vi sia modo per questi censuari di poter trovare il danaro occorrente per affrancare piuttosto in quindici, che in venti anni. L'onorevole De Cesare, che conosce perfettamente queste località, ha messo il dito sulla questione, e vi ha osservato, portando qui le cifre positive in misura decimale, e ci ha detto : a che cosa si riducono queste somme ? Esse importano un canone che varia da una a due lire per ettare; quindi la questione è di sapere, se dovrassi piuttosto pagare da due a quattro lire, ovvero da due lire e un terzo a quattro lire e due terzi all'ettara ! Ecco insomma tutta la questione, la quale è qui agitata; per ogni ettara di terreno si tratta di sapere, se si possa pagare da un terzo a due terzi di lira per una estensione così enorme come è un'ettara ! Tale è la questione quale l'ha posta l'onorevole De Cesare. Del resto io osserverò alla Commissione che essa debbe essere almeno logica con sè stessa, imperocché la Commissione era disposta ad ammettere che questo termine di 20 anni si riducesse a 15, quando io avessi concesso che gl'interessi sulla somma a pagarsi, piuttosto che del 5, fossero del 4 1/2; e ciò vuol dire che la Commissione non riconosceva per niente quello che ora dice il relatore, cioè che la legge andrà a fondo 1868-64-65 quando invece di doversi trovare l'occorrente per pagare questo debito, si abbiano disponibili piuttosto 15 anni che 20. Ora siccome per la finanza è tutt''altro che indifferente l'adottare un sistema che un altro, siccome si sono fatte, ripeto, con questo disegno di legge tutte le concessioni possibili, insisto per la mia proposta. Infatti io non so come l'onorevole Mancini possa venir qui ad asserire che colla redazione della Commissione si è variato la forma di quello che diceva l'articolo del Senato, ma non la sostanza. Badi la Camera che il Senato ammetteva una diminuzione del 25 per 100 durante i due primi anni, ed io ammetto il pagamento con cartelle al valore nominale. Ora prenda l'onorevole deputato Mancini il listino della Borsa, e mi dica se sia del 25 per 100 la differenza tra il valor nominale e l'effettivo. Mi dica poi se dall'ammettere questa facoltà durante i primi due anni, od invece ammetterla non solo per i primi due anni, ma per tutti e quindici in cui dura l'affrancamento, mi dica, ripeto, l'onorevole Mancini, mi dica la Camera se la differenza tra un sistema e l'altro sia puramente di forma. Io dico invece che vi è differenza di sostanza. Perciò nell'interesse stesso dell'adozione, senza troppe difficoltà, della legge, io insisto presso la Camera perchè adotti il termine di 15 anni. p r e s i » ebìte. Ora sì tratta adunque di deliberare intorno al termine in cui questi .censuari possono estinguere il loro debito verso il demanio. c o c c o , Domando la parola. Molte voci. Ai voti ! ai voti ! p r e c i d e n t e . Vede che la Camera intende di andare ai voti. c o c c o . Avrei soltanto a dire una parola. p b k s i b e s t e . Allora parli. c o c c o . Alle ragioni addotte dal relatore vorrei aggiungere un fatto che conosco personalmente, comunque non possa piacere al signor ministro delle finanze. Essendosi da me trasmesse a diversi censuari del Tavoliere di Puglia non poche copie della relazione della Commissione, che ottenni con anticipazione dalla segreteria, ne ebbi in risposta l'espressione del di loro compiacimento in controsenso di quanto per lo innanzi mi si era scritto; e questo compiacimento derivava appunto dall'aver essi rilevato dalla relazione quella maggiore estensione del termine di affrancamento che vi si legge e che il signor ministro combatte. P e r lo innanzi, o signori, una delle più gravi questioni era, nell'interesse dei censuari, se l'affrancamento dovesse essere facoltativo o forzoso; ed in molte scritture a stampa sostenevasi la prima tesi, cioè lo affrancamento facoltativo. Quando poi si è veduto prolungato il termine sino agli anni venti, la maggior parte di quelli che avevano scritto su tale questione se ne sono compiaciuti. Quindi è che per favorire la condizione dei censuari e corrispondere ai loro sentimenti, voterò il maggiore termine fissato dalla Commissione. HH^^H^HH^^HBEHBHHHHI 7487 — TORNATA DELL'11 GENNAIO PRESIDENTE. Vi sono dunque tre proposte : quella del deputato Camerini che vorrebbe portato questo termine a ventisei anni... CAMERINI. Per non dar luogo a difficoltà nella votazione, io rinuncio al mio emendamento e mi unisco di tutto cuore aquello della Commissione, che credo essere il meno che possa farsi per non far mancare ogni utilità della legge. PRESIDENTE. Rimangono dunque leproposte, della Commissione, che è di venti anni; e quella del Ministero ristretta a quindici anni. Metterò prima ai voti la proposta della Commissione come più larga. Chi approva sorga. (Fatta prova e controprova, non è accettata.) Non resta adunque più che la proposta del Ministero: « Nel termine di quindici anni a contare dal 1° gennaio 1869 i censuari saranno tenuti ad estinguere il loro debito verso il demanio, pagandone almeno un quindicesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di anticipare il pagamento. » SEMA, ministro per lefinanze. Domando la parola. Anzitutto devo proporre il 1868 invece del 1869 ; in questo era d'accordo anche la Commissione. In secondo luogo, là dove dice « pagandone almeno un quindicesimo, »proporrei di togliere la parola almeno. MANCINI, relatore. Siccome hanno lafacoltà di anticipare, a questa corrisponde la parola almeno. Del resto laCommissione non si oppone. sEiiiiA, ministro per le finanze. Ma appunto perchè hanno la facoltà di anticipare diventa inutile quella parola; la legge fissa laquota annua del quindicesimo; se alcuno vuole pagare di più, nessuno glielo impedisce. PRESIDENTE. LaCommissione accetta che si dica « dal 1° gennaio 1868? » MANCINI, relatore. Sì, accetta. PRESIDENTE. Dunque ecco l'articolo : « Nel termine di quindici anni, a contare dal 1° gennaio 1868, i censuari saranno tenuti ad estinguere il loro debito verso il demanio, pagandone un quindicesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di anticipare il pagamento. » MANCINI, relatore. Domando la parola per una dichiai-azione. Resta inteso chequi, come nel resto della legge, dovunque si parla di censuarii si intende di censuarii e loro aventi causa, locuzione che Don si ripete ad ogni articolo soltanto per amore di brevità. Per altro la Commissione, atermini del regolamento, si riserba di rivedere la legge pel suo migliore coordinamento, allorché ladiscussione sarà giunta al suo termine. PRESIDENTE. Se così credono, sarebbe meglio aggiungere queste parole, perchè il silenzio in una parte della legge potrebbe dar luogo a dubbii. MANCINI, relatore. Non sarà inutile aggiungere tali parole in questo articolo, che è fondamentale. Il signor ministro v'acconsente ? SEiiiiA, ministro per le finanze. Credo che sia inutile quest'aggiunta, poiché queste parole si debbono ritenere come sottintese ogni volta che laparola censuario si ripete nella legge. PRESIDENTE. Questo s'intende; ciò non ostante, mi pare utile l'aggiunta. SEEXIA, ministro per le finanze. Essendosi queste parole già dette una volta, parmi inutile il ripeterle. Del resto la Commissione rivedendo a discussione finita il disegno di legge, potrà proporre le modificazioni di redazione che crederà necessarie. MANCINI, relatore. La Commissione si riserba di fare questa revisione. PRESIDENTE. È inteso in massima il concetto; la Commissione vedrà poi dove si debbono aggiungere queste parole : « I censuari potranno liberarsi pagando un quindicesimo ogni anno, salva ad essi lafacoltà d'anticiparne il pagamento. « I censuari potranno liberarsi dal loro debito cedendo allo Stato titoli di rendite inscritte sul Gran Libro del debito pubblico italiano al loro valore nominale, » SEiiijA, ministro per le finanze. Si dovrebbero aggiungere le parole al cinque per cento, altrimenti si potrebbero dare al loro valore nominale cartelle del tre per cento, ela differenza sarebbe troppo considerevole. MANCINI, relatore. Non vi è difficoltà intorno a quest'aggiunta. Osservo inoltre che la Commissione si era posta d'accordo coll'onorevole ministro, affinchè, per meglio servire alla chiarezza ed alla logica disposizione delle materie, quest'alinea dell'articolo 4 ne fosse staccato e diventasse l'articolo 5, ed invece si facesse dell'articolo 5un alinea dell'articolo 4; eciò perchè si indicassero prima le diverse categorie dei debiti dei censuari tanto incapitale, che in interessi, e poscia si indicasse nell'articolo 5 laforma ed il modo d'estinzione di questi debiti. Se siamo in ciò d'accordo, si potrebbe votare quest'articolo colla riserva di fare del suo alinea un articolo 5, edell'articolo 5un alinea dell'articolo 4. PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che si voterà l'articolo 4, coli'intelligenza chel'alinea del medesimo dovrà far parte dell'articolo 5. MANCINI, relatore. Dimando scusa: quest'alinea costituirebbe esso solo l'articolo 5; el'articolo 5 diventerebbe alinea dell'articolo 4. PRESIDENTE. Va bene. Con quest'intelligenza pongo ai voti l'articolo 4. (È approvato.) Essendo l'ora tarda, potremo rimandare laseduta a domani. Ricordo che domani vi sono due sedute : una all'ora solita, l'altra alla sera. PRESIDENTE. La seduta èlevata alle ore 5 1/4. — 7488 CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 Ordine del giorno per le tornate di domani. (Al tocco) : 1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'affrancamento del Tavoliere di Puglia. Discussione dei progetti di legge: 2° Vendita di beni demaniali in Toscana; 3° Facoltà al Governo di promulgare i progetti di legge relativi ai magazzini generali e alle bonifiche; T ORN A T A DEL 12 4° Pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala ; 5° Abolizione delle decime ecclesiastiche. (Alle ore 8 1/2 della sera) : « Interpellanza del deputato Polsinelli riguardo alla cessione fatta dal Governo ad una società dei residui dovuti dai comuni pel dazio di consumo; del deputato Marolda intorno ad alcune disposizioni del regolamento del dazio di consumo. » GE N N A IO 1 8 (5 5 PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI. SOMMARIO. Atti diversi. = Relazione sid disegno di leggeper Vunificazione giudiziaria del Regno .= Domanda del deputato GrecoA. circa il progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, e risposta del ministro per le finanze, Sella. — Seguito della discussione del disegno di legge per Vaffrancamento del Tavoliere di Puglia —Emendamenti del ministro Sella e dei deputati Scoccherà e, De Cesare all'articolo 5° —Opposizioni del relatore Mancini all'emendamento del ministro, che è approvato. Spiegazioni dei deputati Visconti- Venosta e Pisanelli circa Vestradizione chiesta dal Governo francese del sergente Forget, e repliche del deputato Bogglo —Avvei tcnza d'ordine del deputato Mellana. = Approvazione degli articoli 6 e 7 della legge in discussione —Emendamento del deputato Scoccherà e della Commissione all'articolo 8 —Osservazioni del deputato Giacchi — Obbiezioni dei deputati Scoccherà e De Cesare all'articolo 9, e risposte del relatore e del ministro — Emendamenti del deputato De Cesare al 10°, oppugnati dai medesimi — Chiarimenti e osservazioni del presidente del Consiglio La Marmora, e del deputato Mellana —Approvazione degli articoli fino al 14° —Articolo d'aggiunta del ministro, rinviato. = Risultamento della votazione per la nomina del terzo commissario per la Cassa ecclesiastica. La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. massari, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato. gigi.iucci, segretario, espone il seguente sunto di petizioni: 10253. Il Consiglio provinciale di Novara ricorre al Parlamento onde egli voglia provvedere in quella misura che stimerà più equa al compenso delle requisizioni austriache del 1859, subite da vari comuni di detta provincia. 10254. Il professore Emilio Roncaglia e 538 cittadini che presero parte ad un'adunanza popolare tenutasi in Modena, fanno istanza perchè la soppressione delle corporazioni religiose venga approvata nella presente Sessione legislativa. 10255. Il Consiglio comunale di Fiesole fa adesione alla memoria sporta dal notaio Torrigiani sull'unificazione del sistema di esigere le imposte dirette. ATTI DIVERSI. precidesti'. Fecero i seguenti omaggi: Il teologo Prudente Franco, prevosto in Coazze (Susa) —Opuscolo intitolato: Alcune osservazioni di un parroco delle antiche provincie sullo schema di legge sullo stipendio del clero ed in particolar modo sul miglioramento delle parrocchie, copie 250; Il Ministero di agricoltura, industria e commercio —Circolare emanata intorno al credito fondiario, agricolo e popolare, copie 10; Il signor Francesco Cortese, ispettore sanitario nell'esercito italiano —Sua opera intitolata: Delle imperfezioni superstiti alle ferite ed alle malattie contratte in campagna, una copia. morini. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 10253 la quale è relativa al risarcimento delle requisizioni austriache imposte nel 1859