7463 —
T OR NAT A
DE L L ' I ?
GE NNAI O
1865
PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.
SOMMÀRIO. Risultamelo
e nuova votazione per la nomina dì un commissario per la Cassa ecclesiastica. — Atti
diversi. == Convalidamelo di un'elezione. — Beiamone sul disegno di legge per una pensione ai mille di Marsala.
= Presentazione di un disegno di legge del deputato Aveszana e dì altri. = Reiasione sul disegno dì legge per
l'unificazione amministrativa del Regno. = Discussione del disegno di legge per Vaffrancamento del Tavoliere di
Puglia — Considerazioni del deputato Scoccherà — Approvazione dell'articolo 1° — Emendamento del deputato
Scoccherà all'articolo 2°, oppugnato dal ministro per le finanze, Sella, e dal relatore Mancini, e ritirato — Emendamento del ministro, approvato dopo osservazioni del relatore — Emendamenti
all'articolo 3°, del ministro, e
dei deputati Scoccherà, De Cesare, e Mancini, relatore — Osservazioni del deputato Cannavina — Approvazione
dell'articolo emendato — Osservazioni dei deputati Camerini, Castellano, Mancini, relatore, e Cocco, contro
Vemendamento del ministro all'artìcolo 4°, circa il termine del pagamento al demanio — Proposizione del deputato
De Cesare — È rigettata la proposta della Commissione, e approvato Varticolo emendato dal ministro.
La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
ma « s a sì e, segretario, legge il processo verbale della
precedente tornata, che è approvato.
«• IGM1TCCI, segretario, espone il seguente sunto di
petizioni :
10247. Il municipio di Trapani rassegna alcune osservazioni sulla proposta soppressione dei conventi
pregando la Camera di averle in conto nella relativa
discussione.
10248. La Camera di commercio ed arti di Capitanata raccomanda al Parlamento la progettata ferrovia
da Napoli per Cancello, Arienzo, Arpaja, Airola, Montesarehio a Benevento (Valle Caudina) come la più
breve, la meno dispendiosa, e quella che soddisfa a
maggiori interessi.
10249. L' avvocato Giuseppe Furloro, presidente,
ed il signor professore Francesco Rizzo, segretario del
Comitato dì Francavilla-Fontana per il tronco ferroviario Taranto-Brindisi, reclamano contro la modificazione introdotta nel progetto di riordinamento generale
delle ferrovie del regno che addosserebbe ai comuni
una parte delle spese di costruzione del tronco sud-,
detto.
10250. Bosi Federico, presidente, Gustavo Sangiorgi e Luigi Mercanti ni, segretari di un' adunanza
popolare tenutasi in Bologna, presentano i voti emessi
dalla medesima : 1° perchè il Parlamento cancelli dal
Codice penale la pena di morte ; 2° perchè l'abolizione
delle corporazioni religiose e la conversione delle proprietà di mano-morta in rendite ipotecarie o pubbliche
siano effettuate secondo i principi! di libertà e di giustizia,
10251. Parecchi abitanti delle diocesi di C r e m a ,
Bari, Urbino, Nicotera, Catania e Caltanissetta ricorrono contro il progetto di soppressione delle corporazioni religiose.
10252. Vari cittadini di Napoli chiedono che fra le
leggi urgenti per le quali si dà facoltà al Governo di
pubblicazione, sia compreso lo schema presentato al
Senato del regno sulla proprietà letteraria ed artistica.
ATTI DIVERSI.
p r e s i d e n t e . Comunico alla Camera il risultato dello
scrutinio nella seconda votazione per la nomina dì un
commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica pel
1865.
Numero delle schede
Depretis ottenne v o t i . . . . . .
Allievi
203
81
76
Greco Antonio, 8 —• Mellana, 6 — Briganti-Bellino
Bellini, 3 — Dorucci, 3 — Tamajo, 1 — Crispi, 1 —
Voti nulli 19 — Voti doppi 5.
Ora si - procede alla votazione di ballottaggio tra i
due deputati che ottennero maggior numero di voti,
cioè fra i signori Depretis ed Allievi.
m a b o i . d a - p e t ì h , i . Colla petizione 10249 il Comitato di Francavilla-Fontana, instituitosi pel tronco di
ferrovia da Brindisi a Taranto, ha esposto due fatti che
riguardano quei comuni. Prego che questa petizione
venga trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulle ferrovie.
-
7464 —
CAMERA DEI DEPUTATI
SESSIONE DEL 1863-64-65
PRESIDENTE. Sarà trasmessa alla Commissione per
la legge a cui si riferisce la petizione medesima.
L'onorevole Restelli è invitato a venire alla tribuna
per presentare una relazione.
VERIFICAZIONE »1 UN'ELEZIONE.
RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO.
PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole D'Errico a presentarsi alla tribuna per riferire intorno ad un'elezione.
»'ERRIC©, relatore. Mi fo l'onore di riferire alla
Camera sul risultato dell'elezione del collegio di Gioia
in Terra di Bari.
Gli elettori iscritti furono 884, si presentarono alla
votazione 330. I voti andarono così divisi : al signor
Nogadeo cavaliere Vincenzo toccarono voti 70, al signor Soria Teodorico, 165; al signor Fanelli Giuseppe, 43; voti dispersi 50, nulli 2.
Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza dei voti si procedette al ballottaggio.
Nel ballottaggio il signor Nogadeo cavaliere Vincenzo ottenne 230 voti, il signor Soria Teodorico, 212,
per cui venne proclamato a deputato del collegio di
Gioia il signor Nogadeo cavaliere Vincenzo.
Non essendovi nessuna opposizione, nè reclami, l'ufficio II vi propone per mezzo mio la convalidazione di
quest'elezione.
(Le conclusioni della Commissione sono approvate.)
RELAZIONE SCI. DISEGNO DI 1EGGE
PER UNA PENSIONE AI MILLE DI MARSALA.
MACCHI, relatore. Presento alla Camera il rapporto
della Commisione incaricata di esaminare il progetto
di legge per accordare una pensione vitalizia ai mille
di Marsala. Siccome si tratta di una legge che questo
ramo del Parlamento ha già votato, e siccome la vostra Commissione ha creduto pel minor male di dover
adottare le modificazioni introdottevi dal Senato, suppongo che essa non darà luogo ad alcuna discussione.
Mi lusingo perciò che la Camera acconsentirà a che
questo progetto di legge venga posto all'ordine del
giorno, quandochessia, acciocché si possa votare in un
ritaglio di tempo fra l'una e l'altra discussione. Così si
farà più presto, e verrà pagato finalmente questo debito
di riconoscenza nazionale ai valorosi che tanto fecero
per la redenzione dell'Italia.
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e messa all'ordine del giorno il più presto
possibile.
RONCSSEY presta giuramento.
PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO AVEZZANA
ED ALTRI.
PRESIDENTE. Il deputato Avezzana con altri deputati ha presentato un progetto di legge che verrà trasmesso agli uffici a termini del regolamento.
RESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa del Regno.
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.
DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LO
AFFRANCAMENTO DEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere delle Puglie.
La discussione generale è aperta.
La parola è al deputato Scoccherà.
SCOCCHERÀ. Autore di un progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia, crederei mancare
al mio debito se non recassi il tributo di alquante mie
parole alla plenaria discussione intrapresa alla purfine
in questo augusto Consesso.
Nel 1861 —quando presentai il mio disegno —avrei
perfettamente compreso la necessità di un ampio svolgimento, d'un lungo e motivato discorso, ma oggi invero parrebbemi opera superflua se non vana.
Allora il solo nome del Tavoliere suonava per non
pochi come un eco lontano che venisse dalle steppe del
Turkestan o dal deserto di Sahara, poiché sventuratamente le principali sezioni in cui era sbranato il povero
territorio italiano poteansi meglio paragonare alle cinque parti del mondo, che a regioni di un paese da Dio
naturalmente conformato indivisibile ed uno —e tanto
sapevamo noi degli ademprivi di Sardegna, quanto
sapeasi qui del Tavoliere di Puglia, o delle Sile di
Calabria.
Ma oggi Governo e Parlamento sanno pur troppo
gl'interessi di tutte le singole provincie, perchè tutti
siamo alla fine Italiani; perchè in questo recinto son
con paii sollecitudine studiati e discussi i progetti di
speciale e generale utilità; perchè qui si è perfezionata,
qui si compirà la totale unificazione del paese.
Allora, nel 1861, non v'era pel Tavoliere che la iniziativa di tre deputati meridionali, e i loro opuscoli, che
forse appena destarono la premura e lo studio delle
parti interessate.
Ora invece ci sta d'innanzi una legge votata nel Senato, ed il riflesso della sua larga e dotta discussione.
Troppo dotta ed abbagliante invero, poiché avviene
della eccessiva dottrina quello stesso che avviene
dello straordinario fulgore del sole che abbaglia ed
7465 i SgffiPSSaeSS^^
TORNATA DELL'11 GENNAIO
offusca, sicché l'occhio vacillante non può guardar
fermo alla meta.
Allora non v'era la storica, dotta e ragionata relazione del pubblicista deputato Mancini.
Allora, infine, il concetto fondamentale non era da
tutti accettato, e v'era forse qualche sostanziale idea
da confutare, mentre oggi si correrebbe rischio di combattere contro i molini a vento, come il famoso eroe
della Mancia.
Io dunque non ho la pretensione di tessere un discorso conveniente al subbietto, e molto meno intendo
abusare del tempo prezioso alla Camera, ma, tenendo
la parola sulla discussione generale, dirò proprio le
ragioni che tocchino l'essenza ed il complesso del
progetto, e valgano anche per coloro che amano sentire in quest'Aula un compendio della posizione delle
cose.
Signori, ben fu nella relazione dichiarato che il principio dell'affrancamento non incontra più opposizioni,
essendo entrato oramai nella coscienza e nel desiderio
universale. È dunque a discutere dei modi di attuazione, sui quali parmi esser cinque le tesi principali
da esaminare :
1° L'affrancamento obbligatorio o facoltativo;
2° Il sistema dello accantonamento;
3° I diritti promiscui;
4° Il modo di pagamento;
5° Il laudemio.
Intorno a siffatte questioni esporrò alla Camera le
culminanti osservazioni, poiché non è mio intendimento ripetere ciò che in due opuscoli ho stampato, e
molto meno farmi l'eco della relazione che tutti avete
certamente meditata.
1° Il riscatto, o signori, debbe essere indispensabilmente coattivo, poiché altrimenti non si provvederebbe
né agli interessi dello Stato, né all'utile effettivo degli
utilisti. Le ragioni di convenienza e di ordine pubblico
sono state maestrevolmente toccate nella relazione.
Niuno al certo può negare alla suprema potestà il diritto di sciogliere obbligatoriamente quelle istituzioni
le quali, emanando dalla barbarie dei tempi, sono in
manifesta antimonia anzi lotta con la civiltà, col progresso, col bene universale della nazione, a meno che
non si voglia togliere a base di diritto fondamentale la
famosa enciclica degli 8 dicembre 1864 !!!
Alle vedute però d'ordine generale esposte dal relatore, piacerai aggiungere un argomento di ordine giù
ridico. Domando io: può il padrone diretto alienare il
suo dominio in forza delle leggi ordinarie ? Non v'è
alcuno che può contrastarlo, essendo la legittima reciprocanza della facoltà concessa agli utilisti di cedere il
loro dominio.
Or bene, se lo Stato dichiarasse volere alienare ad
una società — che il Ciel ne scampi — il suo dominio
diretto sul Tavoliere, e per uniformarsi all'articolo 1701
delle LL. CO. Napoletane offrisse non per un mese,
non per un anno, ma per un intero quinquennio la
preferenza ai suoi enfiteuti, parvi, o signori, che po-
trebbe dirsi illegale un simile atto del Governo ? Tutto
al contrario; non sarebbe che una emanazione delle
leggi comuni applicate con un periodo di favore.
Ebbene, se ciò si facesse, o signori, vedreste i censuari
vendere sino i gioielli delle loro donne, restringere il
vitto quotidiano, e forse assoggettarsi anche al supplizio del conte Ugolino, anziché cadere negli artigli di
coloro di cui si è sperimentata in Italia la grande generosità !!!
Gl'ave danno invero l'essersi diffuso discredito su
quelle potenti leve delle grandi intraprese che sono le
associazioni, e che speriamo sappiano e vogliano riprendere largamente il pubblico favore.
Ora invece di questa che sarebbe stimmatizzata una
legale violenza, perchè non dar luogo ad un patto coattivo in una legge elaborata nello scambievole interesse
delle parti ? Smettano dunque i vecchi oppositori il
mal vezzo enciclico di negare al potere legislativo una
facoltà che non solo emana da principii di ordine pubblico, ma che potrebbe anche derivarsi dalle leggi ordinarie.
Di accordo adunque intorno a ciò con l'esimio relatore, mi duole non poter esserlo quando dichiara che
i possessori del Tavoliere, ove si guardi all'origine
del loro possesso, non possono dirsi veri enfiteuti. Per
lo confinario, essi lo sono due volte, perchè han contrattato due volte e col Bonaparte e col Borbone, ed
hanno titoli e leggi di perpetua enfiteusi. Certo che per
origine niuno è enfìteuta fino a che non ha titoli convenienti, e quelli del Tavoliere ne hanno pur troppo in
eccesso !
Infine, rammentiamo, o signori, che ogniqualvolta
intendesi efficacemente raggiungere un alto scopo di
ordine sia politico, sia economico, non si possa nè si
debba prescindere dalla sanzione obbligatoria, la quale
agiti e scuota quella naturale inerzia, insita per organismo a tutti i popoli, perchè veston carni, e più ai
meridionali o istantanei o fervidi nelle loro azioni, o
proclivi al differire, tendenti all'indugiare.
Ma se in fin dei conti l'utilista non potrà in .alcun
modo eseguire il riscatto al quale l'avrete costretto,
verrete voi a strappargli quelle terre che spesso ha
bagnato di lagrime, e sempre ha fecondato coi sudori
della sua fronte ?
Signori, questo pericolo gravissimo, ed una serie di
non lievi considerazioni, mi spinsero a proporre nello
schema ch'ebbi l'onore di presentarvi, il sistema dell'accantonamento, ossia dell'amichevole divisione del
fondo fra i due padroni, in proporzione dei diritti che
vi rappresentano. Sistema logico, benevolo, e niente
affatto nuovo, perchè con pieno successo sperimentato
nel dissolvere i grandi e piccoli condomini dall'epoca
della legge eversiva dei feudi fin oggi.
Ma perchè il sistema fosse giuridico e razionale ad
un tempo, ebbi a proporre che il demanio rimanesse
compadrone fino a che il fondo non venisse riscattato,
o che si fosse eseguito l'accantonamento.
11 Senato però, con arditezza propria di giovani os-
7466 CAMERA .DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL
1863-64-65
semblee, mista a senno maturo —arditezza e senno, di o vessatorio coi suoi utilisti ; ma ciò non basta, percui non gli si renderebbe abbastanza gratitudine ed chè v'ha di peggio : v'ha la schiavitù di quelli che dielogi —proclamò il principio dell'immediato e pieno af- consi diritti promiscui, e che sono in effetto ousi civici,
francamento per virtù della legge. E bene sta. A piena o servitù attive, o dritti, o concessioni, o condominii
libertà politica è logico che tenga dietro pienissima secondo la loro diversa natura o provenienza. Questo
vero laberinto, pei quale non si èpotuto rinvenire il filo
libertà economica industriale e commerciale.
Ma è giocoforza confessare, o signori, che quando di di Arianna in circa 60 anni, è quello che vincola anbotto il diritto del direttario è consolidato con quello cora più il Tavoliere, e chiude, diremo, i varchi alla
dell'utilista, ne risulta un dominio pieno, irrevocabile libera coltivazione e circolazione dei fondi. Se dunque
nelle mani degli enfiteuti, non rimanendo al demanio affrancare significa render libero, voi non affrancherete
il Tavoliere se non mettendo le mani nella matassa dei
che un diritto creditorio privilegiato.
A me, o signori, non fanno peso, come al relatore, dritti promiscui di qualsivoglia natura. Grave omessione
gl'inconvenienti che deriverebbero dall'ibrido sistema fu questa nel mio disegno di legge, gravissima in quello
del Governo e del Senato. Io però non mancai nella
ritenuto dal Senato.
tornata
del 21 dicembre 1861 annunziarne la tesi in
La maggiore e minore estensione dei fondi, le peri- quest'aula,
ejiserbarmi lo svolgimento, come mi afzie, i processi verbali, le controversie, saranno sempre frettai di pubblicare
ettere al Senato nel 1863
le stesse, e forse minori con l'accantonamento che con alquante osservazioni,e sottom
ed
un
apposito articolo da innel'esercizio dei dritti creditorii. Io anzi ritengo che que- starsi alla legge. Ma fatalmente
egli pare che stimossi
sto secondo sistema accrescerà le spese, le lungaggini, dovervisi provvedere con altra legge
Funesta
i cavilli, e preparerà ai curiali una messe assai più epericolosa illusione sarebbe questa !speciale.
Q
uando
una
ubertosa di quelle che dovranno produrre con le pros- è sbagliata ed incompleta sappiamo tutti le immlegge
ense
sime dissodazioni i vergini terreni delle Puglie. Nè difficoltà che s'incontrano a ritornarvi sopra, em
punto mi preoccuperebbero gli altri riflessi accennati darla, perfezionarla. Valga per esempio la legge sul enredal relatore, poiché non han valore per chi conosce la gistro ! E ciò ancora indipendentemente dai disordini,
condizione pratica delle cose, e credo averla netta- dalle complicazioni, dai piati che sorgono nell'applicamente nel mio opuscolo dimostrata.
zione di leggi incompiute, e indipendentemente ancora
Quel che parmi assolutamente incompatibile, o si- dai
regolamenti che spesso vi suppliscono travisandole,
gnori, è il principio del riscatto immediato col sistema e facendone illegale interpretazione.
dell'accantonamento, e senza dubbio l'un concetto
Anche qui, o signori, non istarò a ripetervi le ragioni
eselude l'altro, come esattamente osservava il reche stampai e quelle dottissime aggiunte dal relatore ;
latore.
Entrambi hanno i loro vantaggi e i loro inconvenienti, ma non posso frenarmi da proclamare mille volte che
poiché tutto quaggiù presentasi come una medaglia senza sciogliere i diritti promiscui non si affranca il
con la sua doppia faccia: ma poiché trovo maggiori e Tavoliere.
Sapete, o signori, a che somiglierei quel vasto dopiù rilevanti i benefizi che derivano dal pronto e definitivo consolidamento dei due domimi, io, o signori, minio? Ad una casa che si appigioni a mese. Or n'esce
rinunzio al sistema di accantonamento, e accetto molto l'uno, or v'entra un altro, ed ognuno crede farla da padrone, e tutti vi lasciano la loro parte di disordine, e
volontieri il progetto della Commissione.
Tuttavolta, se con una di quelle finzioni di diritto, sperate invano rinvenire l'assetto, la nettezza, lo splenche se non s'incontrano frequentemente, non sono im- dore di una casa che il proprietario dispone per sua
possibili del tutto, voglia farsi rivivere nel demanio il perenne dimora. Così vedreste che in una stessa tenuta
diritto di condominio: o per meglio dire se la procla- dagli 8 maggio ai 29 settembre vi esercitano diritti gli
mazione del riscatto immediato voglia intendersi fatta statonicisti ; spesso altre molestie si soffrono dal 29 setcon una tacita riserva per gl' inadempimenti degli ob- tembre al 25novembre; da quest'epoca ordinariamente
blighi assunti dagli enfiteuti, in tal caso all'accanto- sono più tranquilli gli utilisti del Tavoliere : ordinarianamento dovrebbe procedersi non prima dell'ultimo mente dico ma non sempre, poiché al meglio i fondi
anno del termine totale, e con alquante circospezioni, sono invasi da una mandra di maiali, che per fruire
che modificherebbero gli artìcoli del Senato. Nell'ipo- della ghianda devastano gli erbaggi coi grugni e con le
tesi adunque che la Camera ritenesse indispensabile zampe; sovente una carovana di cai*bonieri è spedita
l'accantonamento, mi riserbo presentare qualche emen- dai padroni degli alberi, e fanno piazze da carboni, e
damento, che potrebbe inviarsi all'esame della Commis- devastano, ed abbandonano al pascolo i loro stessi anisione. Ma innanzi tutto, lo ripeto, fa mestieri risolvere mali da soma. E questo non è che un quadro sbiadato
la quistione in principio, se debbasi cioè ovver no con- di quel caos che si chiamano i diritti promiscui. Po
trebbe dunque esser dubbia la necessità di scioglierli,
servare il sistema dell'accantonamanto.
Intanto, o signori, credete voi che l'immediato con- o signori? Egli anzi è inconcepibile ed inesplicabile
solidamento dei due domini affranchi del tutto il Ta- come con una gagliarda ingerenza governativa non
voliere? E da che io affranca? Dalla dipendenza dei- siansi sciolte per oltre mezzo secolo tante promiGoverno, che invero ritiensi non dover essere ingiusto scuità su vastissimo demanio dello Stato, mentre
TORNATA DELL'11 GENNAIO
molte se ne sciolsero nell'interesse dei comuni e dei
privati !
Vorrete voi, o signori, per lungo tempo ancora far
continuare così funesto sistema? Ma ricordatevi che la
necessità di sciogliere i diritti promiscui fu potentemente sentita da tutti i Governi, e da quello che si
disse militare francese, il quale cercò provvedervi col
decreto del 26 novembre 1808, e da quello dei Borboni, il quale non solo stabilì appositi articoli nella
legge del 1817, ma emanò poscia una miriade di decreti, rescritti e ministeriali. Non seppe o non volle
tutte definirle, ma non ebbe difetto di provvedimenti.
Sarebbe dunque possibile che una legge elaborata nel
Parlamento italiano debba aver lacune che non ebbero
quelle compilate nei gabinetti dei ministri in Governi
assoluti? Mai, no, o signori, e merita dovuti elogila
vostra Commissione che vi provvide.
Arduo però, forza è convenirne, arduissimo anzi presentavasi il problema, poiché bisognerebbe, come ben
disse il relatore, addentrarsi a frugare nella notte dei
secoli la vera e propria natura di quei diritti.
Y'ha dei nodi, o signori, sì vecchi ed ingroppati che
non si possono altrimenti sciogliere che al modo di
Alessandro. Fortuna quando la spada che deve tagliarli
è tempex-ata alla fucina delle leggi ! La vostra Commissione adunque ben attinse la soluzione nella stessa condizione legislativa attualmente esistente.
La legge del 1817 con l'articolo 58 dichiarò coattiva
la censuazione delle erbe estive sulle terre del Tavoliere.
Notate bene, o signori, erbe estive ha detto quella legge.
Indispensabile adunque rendevasi la distinzione fra alberi ed erbe. Le censuazioni solamente erbose chiamansi nelle Puglie pascoli piani scoperti; quelle poi
rivestite di alberi boscosi, poste frattose si appellano.
Per queste anche le leggi preesistenti si riserbarono
emettere speciali disposizioni. Per le quali cose, intorno
alle statoniche o diritti promiscui sui pascoli piani ben
fece la Commissione a proporvi la conversione in rendite fondiarie, e per varie ragioni alle quali io aggiungerò le seguenti.
Il valore di quell'erbe estive è tenuissimo, immensamente al disotto dei pascoli vernotici ; come scarso o
niuno è l'uso a cui vengono destinati.
Più necessario inoltre è il loro incorporamento ai
diritti vernotici, perchè più indispensabili per la dissodazione. Molte in effetto si trovano dissodate, e si
recherebbe grave perturbazione ai possessori di quelle
tenute, qualora si volessero smembrare.
Non così per le parti boscose, che poste frattose
vennero appellate. Su di esse il valore dei diritti promiscui, taluni sostengono che superi, nia probabilmente
eguaglia quello dei diritti vernotici, e si stenterebbe
non poco a scernere quali dei due si possa definire accessorio.
Meno difficile e certamente meno irritabile un distacco.
E finalmente soggetti a talune servitù che direi inalienabili, quali sono gli usi civici essenziali di legnare,
OAMEBA DEI DEPUTATI —
Discussioni —i" Periodo.
934
bisogno principalissimo d'intere popolazioni lungo le
Murgie e le vicine montagne.
Eccellente adunque io trovo la proposta della Commissione che dà facoltà di scegliere l'accantonamento
pei diritti promiscui sulle parti boscose del Tavoliere :
e son fermamente di credere che la serie dei temperamenti proposti valga davvero ad affrancarlo affatto.
Dopo ciò è appena necessario far cenno dell'assoluta
giustizia di accordare la facoltà di eseguire e di affrancare il pagamento del riscatto con titoli di rendita
iscritta.al valor nominale.
Forse all'epoca della discussione in Senato poteasi
ancora far disputa sulle convenienze o meno di tali
mezzi, poiché s'eran fatte delle leggi speciali che po~
teano elasticamente definirsi eccezionali.
Ma non sarebbe affatto permesso a noi di muover
dubbi dopo la votazione della legge del 24 gennaio
1864, legge di ordine pubblico, legge generale per tutto
il territorio del regno. Se v'ha, come diceva il Senato,
incertezza sul prezzo d'affrancamento, vi sarà per le
enfiteusi del Tavoliere, come per tutte le altre innumerevoli dello Stato, dei comuni, delle corporazioni religiose, e degli stabilimenti pubblici, che la citata legge ha
obbligati a ricevere in riscatto titoli di rendita iscritta
al valor nominale. Però la misura non solo non è incerta, ma è lapiù giusta che potesse sanzionarsi. Mercè
i canoni rendita perpetua ha lo Stato, ed egual rendita
iscritta gli si paga. Così potesse ritenerla, e non fosse
costretto a barattarla per sopperire al disavanzo del bilancio !
Il Senato d'altronde pensò dare un premio ai più diligenti, ed accordava invece un favore ai più ricchi. È
facile esser diligenti quando sovrabbondano i mezzi, e
quanti vi sono che vorrebbero essere diligentissimi, ma
non possono offrire in omaggio che una larga dose di
buona volontà.
Tanto ingiusto e odioso privilegio doveva dunque
sparire: un'equa misura generale doveasi adottare, e
quella proposta dalla Commissione non è soltanto equa,
ma giustissima e necessaria.
Se v'ha ingiustizia è una sola, o signori, ed è quella
di costringere gli utilisti a pagare un capitale composto
di ventidue volte il canone netto; ma poiché su questo
ho già presentato un emendamento, mi riserbo ragionarne quando verrà in discussione.
Esaurito l'esame delle tesi propostemi, in non entrerò in altre considerazioni secondarie, o signori ; ma
convinto per massima, ed anche per propria esperienza,
che l'ottimo sempre è nemico del buono : e nel complesso, trovando effettivamente buono il progetto della
Commissione, io dichiaro accettarlo. Mi riserbo solo
nella discussione degli articoli la proposta di taluni
emendamenti.
Potrebbesi non pertanto da taluni osservare come
tampoco una parola io abbia profferito nell' interesse
della finanza. È vero, ma è perchè c'è troppo, assai
troppo da dire, perchè temo di entrare in questo speco
screpolato che minaccia ad ogni istante crollarci sulle
7468
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL
spalle. Ma perchè il silenzio non s'interpreti come segno
di torto, concedetemi, o signori, che prima di porre termine al mio dire io possa rassegnarvi una dimostrazione attinta alla logica inesorabile delle cifre.
Fuvvi in Napoli qualche distinto economista che
opinò doversi il Tavoliere abbandonare in dono agli
enfiteuti, come mezzo finanziario, come larga sorgente
di ricchezza j)ubblica e privata. Il concetto invero non
è paradossale come lo reputarono taluni gretti computisti.
Ah, signori, non sono i mezzucci e i piccoli espedienti che ristorano le finanze d'un paese ! I bilanci
passivi si assottigliano con le giuste economie, con le
ardite ma sagge riforme organiche, e sopratutto con la
buona e vigile amministrazione. Basterebbe un sistema
di rigorosi incanti negli appalti e nelle forniture per
alleggerire di molti milioni il fardello dello Stato. I bilanci attivi non ingrossano con la violazione dei principii economici e l'aumento delle tariffe, ma tergendo e
sviluppando le fonti tutte della ricchezza nazionale !
Ebbene, o signori, il Tavoliere pare fatto a posta per
questo scopo, ed un ministro inglese l'avrebbe forse
fatto sorgere, se avesse avuto la potenza del fiat, mentre noi non sappiamo, tenendolo, approfittarne !
Se nel 1861, che io chiamo l'anno poetico della rivoluzione, una voce autorevole come quella del conte di
Cavour fosse qui sorta a proporvi come espediente economico e politico ad un tempo il dono del Tavoliere ai
censuari pugliesi ed abruzzesi, e delle Sile alle Calabrie,
io giuro per la memoria di Genovesi e Galiani che l'avreste, senza punto discutere, approvato. Come dubitarne, quando poi abbiamo veduto uno sperpero incredibile scherzando coi milioni e i miliardi così come i
fanciulli si baloccano a versare con mani piene i falsi
zecchini e luigi che son gettoni da giuoco ? Come dubitarne, quando si è fatto proclivamente a società ferroviarie, demaniali, ecc., così larghe concessioni, che
molti e molti milioni sottrarranno al tesoro dello
Stato? Come dubitarne, se... Ma è vano continuare la
rassegna, tostochè non debbo nè voglio conchiudere
per un dono del Tavoliere. I censuarii sono pur troppo
abituati e disposti non a ricevere, ma sempre a
dare !
Che direste invece, o signori, se non altro che la
nuda restituzione d'un debito esatto venisse a reclamarsi dalla giustizia e dalla morale del Parlamento e
del Governo ? Sì, o signori, il prezzo del dominio diretto del Tavoliere è stato onninamente pagato, e
ve lo dice l'eloquente quanto infallibile linguaggio
delle cifre.
Leggeste già nella relazione come, ad eccezione di
ogni altra enfiteusi in cui gli utilisti tutti d'ogni paese
ridussero d'un quinto i canoni dovuti per far fronte
al contributo fondiario, ai censuari del Tavoliere si
comandò pagarlo senza punto scemare le prestazioni.
Leggeste come due volte furono coatti a pagar l'entratura ossia la riconferma di contratti legittimamente
perfezionati : leggeste come s'impose che affrancas-
1863-64-65
sero soltanto gli aumenti arbitrari aggiunti ai canoni
stabiliti.
Ora ecco l'applicazione.
Il Tavoliere su per giù vale nel dominio diretto circa
i quaranta milioni di lire, rende due milioni ad un dipresso. Adunque il quinto annuale che avrebbero dovuto ritenere gli utilisti ammonta a lire quattrocento
mila, che moltiplicato per cinquantasette anni, dal
1808 al 1864, danno un totale di . . . L. 22,800,000
aggiungete il riscatto dell'ottavo d'aumento
portato dal Bonaparte, che ascese a . . » 8,563,000
addizionate ciò che pretese il Borbone nel
1817 in . . .
» 7,650,000
ed avrete un prodotto di . . . . . . . L. 39,013,000
a fronte di quaranta milioni, pieno valore del dominio
diretto del Tavoliere Or dite, se vi basta l'animo, che
i censuari non l'hanno già pagato e riscattato.
Sono queste le considerazioni finanziarie che potrebbero farsi militare, e che dovrebbero far peso sull'animo di un ministro italiano, tuttoché ministro di
finanza.
Conchiudendo, o signori, io vi dirò che non si vogliono nè doni, nè restituzioni, perchè si brama il
pareggio del bilancio. Quel che vuoisi egli è che, a
fronte di tanto sperpero improduttivo del pubblico danaro, non vadasi lesinando su questo o quel minimo
agevolamento che s'invoca per una legge economica
ed a favore di una classe di utilisti messi sempre alle
strettoie dei sacrifizi e delle ingiustizie; quel che vuoisi
è che non s'indugi a votare una legge che assicuri a
tanti possidenti la proprietà dei fondi, e tolga loro dal
collo non la spada di Damocle, ma la vera bipenne
dei continui aggravi e della devoluzione ; quel che
vuoisi è di lasciare che le Puglie sviluppino la loro
potenza agricola con tutti i mezzi che sa dettare l'interesse del padrone, ed i progressi della scienza.
Largite dunque, o signori, tutto il favor vostro a sì
giusta e benefica legge, ed anziché restringere, allargate alquanto le poche agevolazioni proposte dalla vostra Commissione sopprimendo l'ingiustissimo laudemio. La coscienza ve lo detta, l'interesse economico del
Paese lo consiglia, la giustizia distributiva lo reclama.
pitE»iDK>Ti3. Interrogo il signor ministro delle finanze se accetta il progetto della Commissione.
sei/IJ*, ministro per le finanze. Accetto il progetto
della Commissione, salvo parecchie modificazioni che
proporrò a suo tempo.
PBssioKXXE. Se nessun altro domanda la parola, la
discussione generale s'intenderà chiusa.
(È chiusa.)
Si passa alia discussione degli articoli :
« Art. 1. Dal giorno 1 di gennaio 1865 le terre del
Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli derivanti dalla legge del 13 gennaio 1817 ora in vigore
nelle provincie napolitane, ed il dominio diretto spettante al demanio dello Stato è consolidato col dominio
utile a favore dei censuari. »
(È approvato.)
T
7469 —
TORNATA DELL'II
« Art. 2. Il diritto di dominio diretto sopra le dette
terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore
del demanio verso i censuari, corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto; tale
credito rimarrà assicurato sopra la piena proprietà
delle terre affrancate con privilegio di anteriorità ad
ogni altro credito che già fosse assicurato sulle stesse
terre.
« Il privilegio sarà iscritto entro giorni 60 dalla data
dell'atto di accertamento di cui nell'articolo 8, o dal
giorno in cui si avrà per accertata la liquidazione
d'ufficio preveduta nell'ultimo alinea dell'articolo medesimo. »
A quest'articolo sono proposti due emendamenti
dall'onorevole Scoccherà. Col primo propone che alle
parole : « corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto » si dica invece : « corrispondente al capitale composto di venti volte il canone
netto. » Se l'onorevole Scoccherà .intende svolgere
questa sua prima proposta ha la parola.
s c o c c h e r à . Dirò poche parole. La misura adottata
dal Senato di moltiplicare per ventidue volte il canone
netto implica, come già diceva, un capitale della metà
di un laudemio. Io confesso la mia ignoranza, ma non
ho potuto mai comprendere come nell'affrancamento
si debba pagare di più un capitale corrispondente alla
metà di un laudemio e d'onde si possa attingere misura
cosiffatta. A me pare che si vogliano disconoscere tutti
i principii storici, giuridici e morali.
Come principio storico è noto che la parola laudemio
è di origine celtica laut ein « la parte del prezzo che
spetta al signore, » ovvero dalle parole latine laudo
amo, ovvero il prezzo dell'approvazione che il padrone
diretto impartisce al contratto di cessione dell'utile
dominio In ogni caso si è sempre ritenuto che il laudemio è soltanto dovuto nei passaggi degli utili domimi.
Ora io domando, di grazia, qual è il novello enfiteuta
che viene innanzi negli affrancamenti ? Come imporre
una nuova tassa.ad un contratto che intercede tra gli
stessi ed identici padroni ?
Io credo che la quistione è risolta dall'articolo 1697
delle leggi napoletane, così concepito :
« Non si esigerà (notate bene) dal padrone diretto
in occasione di vendita o di altra alienazione delle migliorie una somma a titolo di laudemio, se non quando
siasi espressamente convenuta, e non potrà eccedere
la ventesima parte del prezzo. »
Fa dunque mestieri di due condizioni : la prima che
sia convenuto, la seconda che sia consentito dalla
legge.
Ora, non solo io non veggo in alcun contratto d'enfiteusi il patto che l'affrancamento debba portare anche
il pagamento del laudemio, ma trovo anche nelle stesse
leggi civili una disposizione che precisamente l'esclude.
Diffatti l'altro articolo 1701 dispone :
« Che l'enfiteuta ha diritto alla prelazione se vuoisi
vendere il dominio diretto, » e non aggiunge che debba
GENNAIO
corrispondere il laudemio come ha fatto all'articolo 1697.
Una conseguenza contraria menerebbe a manifesta
violazione di legge.
Nè fia vano menzionare che finora non si è mai preteso laudemio nelle successioni dirette, tanto si è stato
rigorosamente al principio che occorra vendita, alienazione dell'utile dominio.
E poi, lo ripeto ancora una volta, questa misura per
il capitale corrispondente ad una metà di laudemio
d'onde mai si è tratta? Si risponde : da una consuetudine invalsa. Ma se questa è l'unica ragione, vede
ognuno che non è soddisfacente, nè giusta, nè legale,
nè meritevole di confutazione.
Si è detto : il padrone diretto viene in certo modo a
spogliarsi di quell'eventualità la quale poteva portargli
degli introiti nel passaggio dell'utile dominio ; e che
bisogna in altro modo indennizzarlo.
Innanzi tutto si potrebbe osservare che dal 1807 sinora vi sono nel Tavoliere moltissime famiglie che non
hanno mai alienato un solo ettaro di terreno, e non si
potrebbe costringerle a pagare il prezzo di eventualità
per esse non mai verificate.
Inoltre un patto non attinto nelle leggi, nè convenuto
nel contratto, non può imporsi, quando specialmente
l'affrancamento non è richiesto dagli utilisti, ma ordinato dal legislatore per motivi d'ordine ed interesse
generale.
Sono queste le poche osservazioni che intendo sottomettere alla Camera a sostegno del mio emendamento.
seijIiA, ministro per le finanze. Io sono disposto a
considerare gli attuali utenti del Tavoliere di Puglia
come enfiteuti, e per conseguenza ad ammettere che si
applichi ad essi la legge comune, quale è applicata agli
altri enfiteuti, ma non posso ammettere per essi un
trattamento diverso.
Malgrado adunque le molte disputazioni fatte in contrario, malgrado l'opinione contraria esposta da taluni agenti delle finanze, malgrado ancora la contraria opinione che ebbe a manifestare l'altro ramo
del Parlamento, io acconsento a che sia affrancato il
canone, che il censuario del Tavoliere debbe pagare,
colla presentazione di una rendita pari al canone ; acconsento cioè a che il censuario sia ammesso a liberarsi dal debito che gli verrebbe addossato, capitalizzando il canone che egli paga, mediante presentazione
di una cartella del debito pubblico, il cui valore nominale sia uguale a questo debito. Ma la Camera riconoscerà come, se io accetto questo principio, lo
debba accettare in tutta la sua estensione, e debba
quindi insistere perchè sia fatta a questi enfiteuti la
stessa posizione che è fatta agli altri dalla legge 24
gennaio 1864.
Ora, l'articolo 7 di quella legge stabilisce'precisamente che debba aggiungersi al canone da affrancarsi
un tanto per cento del canone stesso onde tener conto
del laudemio.
7470
CIMERÀ DEI DEPUTATI —
Quindi l'onorevole Scoccherà troverà naturale, ed
10 spero che la Camera vorrà essere con me consenziente che per tener conto del laudemio che si paga nel
passaggio della proprietà da una mano all'altra, sia anche nel caso attuale cresciuto del 10 per cento il canone
stesso, ossia che venga cresciuto per conseguenza
11 capitale, dappoiché ammette qui che l'affrancamento
sia dichiarato senz'altro dalla legge stessa, imputando
all'utilista un debito pel fatto d'avere reso obbligatorio
l'affrancamento. E per conseguenza io debbo insistere perchè all'articolo 2° sia mantenuta la redazione
ammessa dal Senato e dalla Commissione della Camera,
la quale, spero, si unirà con me nel non accettare
l'emendamento Scoccherà a tenore del quale si riterrebbe il debito dei censuari, dacché sono dichiarati affrancati, a ventidue volte il canone attuale e non più a
venti volte.
Avrei poi a proporre un emendamento a questo articolo, ma credo che l'utilità della discussione porti che
debba anzi tutto essere definita la questione sollevata
dall'onorevole Scoccherà.
masciiìi, relatore. La Commissione si trova d'accordo coli'onorevole ministro nel respingere il proposto
emendamento.
L'articolo 17 della legge in vigore del 13 gennaio 1817
sul Tavoliere di Puglia prescrive in termini generali,
che « non si può fare alcuna cessione delle terre del
Tavoliere senza averne prima ottenuto il debito permesso, e pagando non solo gli arretrati sul fondo censito, ma ben anche un laudemio del 2 per cento. »
Dunque egli è certo che il padrone diretto, che è lo
Stato, ha, oltre il diritto di riscuotere periodicamente il
canone, anche un diritto eventuale di riscuotere in
certe contingenze un laudemio nei casi di trasferimento
del dominio utile; e l'affracamento espropriandolo dell'uno e dell'altro diritto, è giusto che dell'uno e dell'altro abbia un prezzo.
Il progetto di legge valuta questo diritto eventuale
assai moderatamente, dappoiché capitalizza appena
un solo laudemio mediante un decimo del prezzo del
riscatto.
Con ciò si è applicato un sistema, già seguitato in
casi consimili, in altre leggi di affrancamento forzato
delle enfiteusi, specialmente nella legge sarda del 1857,
estesa poi in altre provincie d'Italia, ove appunto si
autorizzò l'affrancamento mediante il pagamento del
capitale del canone, accresciuto di un decimo in correlazione alla perdita che faceva il padrone diretto di
questo eventuale benefizio in conseguenza dell'affrancamento.
L'onorevole Scoccherà ricorre alla disposizione del
diritto comune, invocando l'articolo 1701 del Codice
civile napoletano.
Ma la prima parte di questo articolo esclude appunto
la sua applicabilità, essendo cosi concepita:
« Non sarà permesso all'enfiteuta di affrancare il
canone, pagandone il capitale corrispondente al padrone
diretto, tranne il caso di una speciale convenzione, »
SESSIONE DEL
1863-64-65
Dunque il diritto comune è il divieto dell'affrancamento, quando non vi sia una convenzione speciale; la
massa degli enfiteuti nelle provincie napoletane non è
ammessa a godere di questo beneficio, al quale è da
sperare che una legge generale non mancherà di abilitarli, pareggiando così la loro condizione a quella degli
altri enfiteuti di quasi tutto il resto dell'Italia.
Se dunque oggi noi con una legge speciale accordiamo ai censuari del Tavoliere facoltà e favori, di cui
non potrebbero godere in forza del diritto comune, è
naturale e logico che non si possano attingere dalle
disposizioni del diritto comune le condizioni e le norme
del godimento di questo beneficio.
Conseguentemente, sotto entrambi i rapporti la Commissione crede che sia equo e di non grave carico ai
censuari che, per godere del beneficio dell'affrancamento, paghino non solo il capitale del canone, ma
ben anche questo aumento, già introdotto nel progetto
votato dal Senato, e prega la Camera di votare l'articolo nei medesimi termini accettati da essa in accordo
col Ministero.
s c o c c h e r à . Per non turbare quel necessario accordo tra la Commissione e il Ministero, io non ho
difficoltà di ritirare il mio emendamento, se così piace
alla Camera.
Solamente fo osservare all'onorevole Mancini che
non si tratta punto di pagare un solo laudemio, ma
cinque laudemii, poiché un solo laudemio importerebbe
suir intero l'aumento del 2 per cento, cioè la cinquantesima parte del prezzo invece che due ventesimi ; di
più, moltiplicati pel canone importerebbero il 10 e
non il 2.
Ecco come, se dovesse pagarsi un solo laudemio per
ogni 5 lire di canone, il capitale sarebbe 102, mentre
col sistema della legge, moltiplicando 22 per 5, il risultato è 110, e quindi si pagherebbero cinque laudemii
unitamente al capitale.
È questa la differenza che io ho voluto far notare
alla Camera, e che non coincide con quello che ha detto
l'onorevole relatore.
Infine io ritirerei il mio emendamento a sola condizione che all'articolo 5 non si calcoli interesse su questo
aumento di capitale. La Camera vede che se altrimenti
si facesse verrebbe a pagarsi l'interesse su 110 invece
di 100, il che parmi assolutamente ingiusto, poiché sarebbe un implicito aumento del canone attuale.
Se si trattasse di pagare di botto il capitale, forse
non varrebbe la pena di far sottili ragionamenti. Ma
poiché bisogna fare la liquidazione del capitale, e pagare su l'intero gl' interessi, vede la Commissione,
vede il signor ministro che la differenza non è lieve, e
che al termine di vent'anni l'utilista avrà pagato una
egregia cifra equivalente ad un altro piccolo capitale.
Dunque io pregherei la Commissione di prendere in
considerazione queste osservazioni; e ritirerei il mio
emendamento se avessi la speranza di vedere l'articolo 5 ragionevolmente accomodato.
s e x l a , ministro per le finanze. Mi pare impossibile
-
74:71
—
TOENATA DELL !! GENNAIO
1
che si possa ammettere la riserva fatta dall'onorevole
Scoccherà. Infatti consideriamo un momento di che si
tratta. Si tratta di sapere se il debito che s'impone al
censuario del Tavoliere per dichiararlo intieramente
affrancato, e per dargli fin d'ora la facoltà di fare
sulle terre tutti quei lavori che egli stimerà opportuni,
mentre per le disposizioni attualmente vigenti egli non
può dissodare, nè migliorare il suo terreno, debba
essere di 20 o 22 lire per una lira di canone che egli
paghi.
Ora qui bisogna decidere la questione, ed ammettere 20 o 22; una volta ammessa l'uria o l'altra cifra,
che altra cosa può dire la legge? Nuli'altro che questo,
se non che è data facoltà al censuario di pagare questo
capitale o presentando immediatamente una cartella,
la quale sarebbe ricevuta al suo valore nominale; ovvero per contro si ammette un pagamento rateato,
tenendo naturalmente conto degli interessi a scalare,
e quindi sarebbe impossibile l'ammettere una tale disposizione per cui oggi il debito fosse dichiarato 22 e
non 20, come dapprincipio diceva l'onorevole Scoccherà, ma che si venisse poi nel campo degli interessi,
quando il pagamento non si faccia immediatamente con
quelle facilitazioni che la legge ammette, e si venisse
ad ammettere posteriormente una distinzione tra le
prime 20 lire e le 2 lire che vengono in seguito.
Quindi io credo che la riserva fatta dall'onorevole
Scoccherà non si possa ammettere.
s c o c c he rà. Pregherei l'onorevole ministro di dirmi
se intorno all'articolo 5 ha qualche emendamento da
proporre.
p re s i d e nt e . Ciò verrà a suo tempo.
s c o c c he rà. Faccio questa domanda perchè allora
ritirerei il mio emendamento.
pre s ide nt e . Un ritiro condizionato non si può ammettere.
s c o c c he rà. Ritiro condizionatamente l'emendamento, ma mi riservo di rispondere all'onorevole ministro.
pre s ide nt e . È inteso però che ciò non può attenuare il valore dell'articolo 2. Se egli intende di fare
all'articolo 5, quando verrà in discussione, una qualche
proposta, o spiegare a quel luogo le osservazioni a cui
accenna, ne avrà facoltà per quanto il potrà comportare la deliberazione che si sarà presa in ordine al
presente articolo 2, ma ritenga tuttavia che la votazione non può seguire subordinata ad una condizione
qualunque la quale attenui la votazione medesima.
s c o c c he rà. Sperando che la Commissione ed il
ministro tengano conto della mia moderazione e si dispongano a modificare le disposizioni dell'articolo 5,
ritiro il mio emendamento.
SEiiii a , ministro per le finanze. Io intenderei di proporre un emendamento, ed è questo, che invece delle
parole canone netto, si dica canone attuale.
Esporrò brevemente le ragioni per le quali insisto in
questa modificazione.
Si era creduto da taluno, quando la legge fu pre-
sentata, che i censuari avessero diritto di ritenere
un quinto del canone per rifarsi della imposta fondiaria, la quale si può ammettere in generale che ricada
tanto sopra il dominio diretto come sopra l'utilista, e
per conseguenza si diceva doversi tener conto qui di
un canone netto da questo quinto. Era questa un'opinione non fondata. E in verità la legge del 1806, la .
quale cambiò per la prima volta i locati in censuari,
parla di canone netto, non ammettendo nessuna detrazione per l'imposta fondiaria. Oltre a ciò, in tutti i
contratti che tra l'Amministrazione ed i censuari furono fatti e prima e dopo la legge del 1817 fu sempre
stabilito il canone nella sua entità, senza che si sia
parlato mai dì veruna detrazione per il pagamento dell'imposta fondiaria.
Ma vi ha di più, la legge del 10 giugno 1817, che
stabilì la contribuzione fondiaria nelle provincie meridionali, e nella quale per la prima volta è proclamato
il principio che l'imposta testé accennata dovesse pagarsi dall'utilista, ma che questi dovesse ritenere un
quinto sul canone pagato al domino diretto per rifarsi
della porzione d'imposta che sarebbe cascata su questo,
la legge del 10 gennaio 1817 dice espressamente all'articolo 3° che :
« I fondi soggetti contemporaneamente a un dominio
utile e diretto esercitati da due padroni diversi devono
essere tassati sotto i nomi ed a carico dei padroni utili.
Costoro sulle rendite annuali conosciute sotto il nome
di censi, canoni, terraggi, o sotto qualunque altra denominazione, in danaro o in generi, di somme fìsse o di
rate di frutti, sono autorizzati a ritenere, nel pagare ai
padroni diretti, la quinta parte. »
E si capisce benissimo che fosse la quinta parte, giacché si stabiliva che l'imposta fondiaria dovesse essere
il quinto del reddito netto quale risultava dalle norme
nella legge stessa stabilito.
Ma in seguito l'articolo espressamente aggiungeva :
« I censuari del Tavoliere di Puglia non sono compresi in questa disposizione. »
Nè basta. Più tardi vennero i censuari, e malgrado
questa espressa disposizione di legge dissero al Governo : Siccome il nostro domino retto siete voi, dovete ridurci del quinto il canone annuo che vi paghiamo.
La questione venne portata al Consiglio di Stato,
davanti al quale si faceva anche valere la miserabile
condizione di alcuno dei censuarii, e il Consiglio, in un
suo parere, sancito in seguito col reale rescritto del
31 dicembre 1824, diceva:
« In quanto alla pretesa riduzione del quinto, il Consiglio convenne alla unanimità nel parere uniforme
della Consulta, che i diritti legali non abbiano i censuarii a pretenderlo. Trovasi questo articolo a chiare
note replicate volte determinato da Vostra Maestà
contro dei censuarii suddetti nella legge del Tavoliere
del 13 gennaio 1817, e nei reali decreti seguenti, di
maniera che il volerne ulteriormente disputare sarebbe
ostinazione. »
Tuttavia, poiché per gli affari del Tavoliere venne
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* -
7472
CAMERA DEI DEPUTATI —
istituito un commissariato straordinario con facoltà
eccezionali, fu autorizzato, nei casi in cui v e r a m e n t e il
canone non pareva proporzionato alle forze dalla t e r r a
censita, specialmente in alcune località, a poter prop o r r e la riduzione del quinto. Difatti vennero, per
cura di questo commissariato straordinario, o p e r a t e
molte riduzioni che, a titolo di grazia, furono dal Governo di allora a p p r o v a t e ; m a per ciò appunto non
hanno diritto i censuarii del Tavoliere di Puglia di
pretendere sul canone che attualmente pagano al Governo una qualsiasi riduzione a titolo di compartecipazione del Governo col domino diretto nell'imposta
fondiaria.
Vennero ancora da taluni a m m e s s e nell'articolo di
cui si discorre queste parole di canone netto per la
questione del sale.
Se la Camera lo p e r m e t t e , esporrò anche una considerazione in proposito.
L a legge del 1817, relativa al Tavoliere di Puglia,
ordina che si somministri il sale fino,ad un certo limite di quantità, e p e r la metà del prezzo comune, ai
possessori d ' a r m e n t i i quali pascolano nel Tavoliere.
Ora, essendo insorti dei dubbi sul punto se questo favore dovesse essere a beneficio del censuario od a beneficio del possessore d ' a r m e n t i che pascolavano su
quelle terre, venne stabilito quanto segue con rescritto
15 maggio 1835: « Nel Consiglio ordinario di Stato
del 27 dello scorso mese ho rassegnato al re l'abuso
rilevato col di lei rapporto 23 novembre 1883, il quale
sovente si vede nell'affitto che i censuari fanno della
totalità delle poste erbifere, o di una p a r t e d'essi ritenendo a sè il sale corrispondente, lasciandone privi i
fittaiuoli che a quelle t e r r e menano i loro animali, e
nel rassegnargli quanto aveva ella opinato su tale p a r ticolare, e quanto si è suggerito, non solo dalla Commissione dei presidenti, e dalla Consulta dei domini al
di quà, precedentemente interrogate, S. M. si è degnata
rescrivere, che sia vietato per l'avvenire il patto, m e r c è
il quale il sale si riserva ai locatori e se ne privano i
fittaiuoli. »
t
Vede dunque la Camera che questo era v e r a m e n t e
u n favore che si voleva fare a coloro che essendo possessori di a r m e n t i conducevano i loro animali a pascolare nel Tavoliere, ma non era per nulla un favore che
si volesse fare ai proprietari di fondi. E si capisce benissimo la ragione d'essere di questa disposizione.
Quando essa v e n n e adottata, il prezzo del sale era di
dodici ducati a cantaia, cioè a dire di cinquantasette
lire al quintale, prezzo veramente enorme. In appresso
vi fu una riduzione in questo prezzo, m a si mantenne
s e m p r e questa disposizione, perchè il costo del sale
era tuttora rilevante ed a m m o n t a v a ancora a trentotto
lire, sicché in realtà, non ostante questa facilitazione,
il sale per la pastorizia lo si faceva pagare diciannove
lire il quintale.
O r a siccome colla legge nostra il sale per la pastorizia si dà a otto lire il quintale, ben vede la Camera
che non ha più ragion d ' e s s e r e un favore di questa
-
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•
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SESSIONE DEL
1863-64-65
fatta, favore che si tradurrebbe poi in una vera protezione, perchè il costo medio del sale per il Governo
sarebbe superiore alla m e t à delle otto lire, superiore
cioè al prezzo cui si verrebbe a d a r e in forza di questa
disposizione.
Egli è perciò che, considerando per u n a parte che il
censuario non ha ragione alcuna per far sopportare
dal Governo una riduzione nel suo canone attuale come
compartecipazione del domino diretto alla imposta fondiaria; considerando per altra p a r t e che il favore nel
prezzo del sale non fu v e r a m e n t e concesso ai p r o p r i e tari dei fondi, e che al prezzo cui si dà attualmente il
sale, questa riduzione non ha più ragione di essere, e
si ridurrebbe ad una protezione, poiché il Governo darebbe il sale ad un prezzo inferiore al costo di produzione; io credo che la C a m e r a non f a r à difficoltà, e
spero che la Commissione consentirà meco nell'ammettere che sia scritto nella legge canone attuale invece di canone netto.
Si a v r à poi in questo caso anche il vantaggio di evitare una quantità di liti che facilmente sorgerebbero
t r a l'Amministrazione ed i censuari con danno della celerità dell'affrancamento, come da tutti si vuole, per
l'introduzione di questa parola.
Propongo quindi perchè si metta canone attuale invece di canone netto.
m a r c i s i , relatore. La Commissione si permette di
richiamare l'attenzione del signor ministro sopra un
fatto che da lui non può essere ignorato, ed è che alcune delle controversie, di cui egli ha parlato, si trovano portate innanzi ai tribunali da parecchi censuari,
epperciò sono entrate nel dominio del potere giudiziario; nè credo vi sia esempio di leggi, le quali pretendano sostituirsi all'autorità giudiziaria competente,
per decidere legislativamente le liti vertenti.
Quanto alla riduzione del quinto, è un fatto che
nel 1824, istituito il Commissariato civile del Tavoliere,
il Governo sentì la necessità e la giustizia di aderire
alle incessanti istanze dei censuari, i quali avvertivano
di trovarsi essi soli f r a tutti i possessori di utili domimi enfiteutici costituiti in una condizione eccezionale, perchè essi avevano il loro titolo di censuazione
dal 1806, e quindi anteriore all'introduzione dell'imposta fondiaria, che avvenne in quelle provincie nel
1807 ; e m e n t r e tutti i possessori di dominio utile
furono abilitati a ritenere un quinto del canone che pagavano ai padroni diretti precisamente per tener luogo
dell'imposta fondiaria introdotta a carico degli utilisti
in favore dello Stato, ai soli enfiteuti del Tavoliere di
Puglia si fosse indebitamente negata una ritenuta somigliante.
L'opei-azione affidata al commissario civile fu in
gran parte eseguita; trasmisero essi le loro relazioni,
le quali però contenevano riserva per ulteriori indagini
a praticare ; cosicché vi ha tuttora un n u m e r o per verità
ristretto di enfiteuti del Tavoliere, i quali non hanno a n cora potuto ottenere quella facoltà di ritenere ih quinto,
che al loi'o maggior n u m e r o venne alfine consentita.
—
TORNATA
7473
DELL'I 1
In tale stato di cose, dobbiamo noi, con una disposizione apposita di legge, privare questa ristretta classe
dei censuari del Tavoliere di quel diritto che per avventura in virtù delle leggi esistenti possa loro competere ? La Commissione non si pronuncia sopra questa
questione, la lascia intatta; solamente crede che nè anche
debba in senso contrario la legge deciderla e troncarla.
Quanto alla distribuzione del sale, importa rammentare che essa fu conceduta ai censuari del Tavoliere da
parte dello Stato ad un prezzo minore dell'ordinario, ed
anzi in virtù di provvedimento posteriormente sopravvenuto si convertì in una distribuzione di una minore
quantità affatto gratuita. Laonde, o signori, il canone
che paga ogni censuario rappresenta il corrispettivo di
due vantaggi, cioè del godimento della terra sulla quale
il canone è infisso, nonché del diritto di ricevere annualmente dallo Stato o gratuitamente una certa quantità
di sale da impiegarsi nei bisogni della pastorizia, od a
minor prezzo una quantità di sale maggiore.
Se noi obblighiamo oggi i censuari del Tavoliere ad
affrancare il loro canone, ed a pagarne il capitale;
come potremmo privarli di uno dei corrispettivi di
questo loro debito, e non ridurre l'ammontare del loro
canone in ragione della cessata somministrazione del
sale ? Convengo col signor ministro che deve cessare
affatto questa somministrazione del sale a misura che
varierà la coltura del Tavoliere, e scemeranno i bisogni della pastorizia; ma sarà pur sempre vero che
il canone da riscattarsi e capitalizzarsi deve diminuirsi
in ragguaglio alla riduzione anzidetta, perchè il sale
era uno dei corrispettivi contemplati, nel contratto di
enfiteusi.
L'onorevole ministro ci viene innanzi con un rescritto del 1835, mercè il quale vorrebbesi in certa
guisa deciso che il diritto a questa distribuzione di sale
non competesse ai censuari delle terre del Tavoliere
come tali, ma a coloro che propriamente pascolassero
queste terre, possedendovi gli armenti.
Io credo che il rescritto non dica veramente ciò,
messo a confronto con la disposizione regolatrice di
questa materia che è nella legge del 1817, articolo 69.
Quest'articolo è così formolato:
« Tutti coloro che godono i pascoli del Tavoliere,
sia come censuari, sia come loro cessionari, avranno
diritto alla distribuzione annua del sale. »
Dunque il diritto è propriamente dei censuari, ed
inerente a questa loro qualità, nè altrimenti i loro cessionari possono pretenderlo che come rappresentanti
dei censuari. Ben altro fu il dubbio che venne a risolvere il rescritto del 1835, come dimostrano i seguenti
termini del suo dispositivo:
« Sua Maestà si è degnata prescrivere che sia vietato
per l'avvenire il patto, mercè il quale nelle locazioni
delle terre del Tavoliere, che da censuari si facciano
a terzi, il sale si riserva ai censuari, e se ne privano i
fittaiuoli. »
Che cosa importa ciò ? Che la legge concedeva bensì
ai censuari, e come un loro diritto, il sale; ma lo con-
—
GENNAIO
cedeva propriamente per giovare alla pastorizia, ed era
intento del legislatore forzarli ad impiegarlo od a farlo
impiegare ai bisogni della pastorizia.
Il rescritto non fece adunque che pronunziare la nullità del patto, in forza del quale i censuari del Tavoliere
presumessero ricevere il sale per volgerlo a loro particolare profitto e ad usi diversi dal prescritto impiego
ne' bisogni della pastorizia.
Ma questo non cangia i termini della questione, ed
è sempre vero che nel contratto di enfiteusi tra il censuario e l'amministrazione del Tavoliere la legge accorda al Censuario l'annuo vantaggio di una gratuita
distribuzione di sale.
Del resto, o signori, anche qui la Commissione si è
tenuta molto circospetta, nè credo che la Camera debba
decidere parimente quest'altra questione, perchè essa
riguarda azioni giuridiche già sperimentate innanzi ai
tribunali competenti che trovansi investiti della cognizione delle medesime.
Anzi innanzi ad essi trovasi benanche elevata un'altra
quistione, imperocché siccome la recente legge del
21 aprile 1862 ha generalmente abbassato il prezzo
del sale per tutti coloro che volessero impiegarlo nei
bisogni dell'agricoltura o della pastorizia, si contende
se la diminuzione sino alla metà o a due terzi del
prezzo per i censuari del Tavoliere debba essere operata su questo prezzo già abbassato per la universalità
degli altri cittadini, o tuttora sul prezzo antico. Ognuno
vede che questioni di questa natura, già vertenti e
portate innanzi ai tribunali, dei quali è propria missione applicare ed interpretare le leggi esistenti, regolatrici dei rapporti tra i censuari e l'amministrazione
del Tavoliere, non possono essere materia di una disposizione legislativa, poiché sarebbe veramente un nuovo
esempio, lo ripeto, che un testo di legge venga a dar
torto all'una od all'altra delle parti litiganti innanzi ai
competenti magistrati.
Pertanto le parole canone netto nel concetto della
Commissione sono ben lontane dall'autorizzare pretensioni strane di non mai consentite deduzioni per altro
titolo, fuorché per la risoluzione delle liti vertenti relativamente alla distribuzione del sale e per la riduzione
del quinto a favore di pochi che arbitrariamente non
furono ammessi a goderne. Con ciò noi ci siamo contenuti in limiti molto prudenti, non abbiamo pregiudicato
le controversie già portate innanzi ai tribunali, e ci
siamo guardati dall'invadere, per dir così, attribuzioni
assolutamente giudiziarie.
Del resto, se aggiungendo qualche parola nell'articolo
di legge, od anche mediante una dichiarazione concordata della Commissione e del ministro, si spiegasse
che, mentre si propone sostituire alle parole canone
netto, che sono quelle della proposta senatoria, le altre,
canone attuale, s'intenda però sempre salvo l'esito delle
liti attualmente in corso, la Commissione non insisterebbe, perchè la questione diverrebbe tutta di scelta tra
due redazioni, poiché l'una e l'altra significheranno la
medesima cosa.
H
7474
CAMERA DEI DEPUTATI —
Quindi io pregherei, a nome della Commissione, il
signor ministro a manifestare se egli è contento di
questa dichiarazione della Commissione medesima, e
se si può quindi lasciare nella legge la formola già
votata dal Senato; o se, persistendo nella sua, sia disposto a fare, dal suo canto, tali dichiarazioni per le
quali non s'intenda già, come parrebbe potersi inferire
dal suo primo discorso, che la Camera intenda sostituirsi ai tribunali, e farsi a decidere le liti già iniziate
nei rapporti tra i padroni del Tavoliere di Puglia e l'amministrazione.
sEiiiiA, ministro per le finanze. Io sono nella necessità di dover insistere per la sostituzione di questa parola attuale alla parola netto, per evitare una quantità
di liti che evidentemente sorgerebbero quando si lasciasse la dizione canone netto, liti le quali, oltre a tutti
gl'inconvenienti che hanno per sè le liti, avrebbe poi
anche quello per sè gravissimo di ritardare d'assai in
questo caso il tanto desiderato affrancamento del Tavoliere.
Ed infatti per ciò che riguarda la riduzione per l'imposta fondiaria, come risulta dalle disposizioni che ho
testé letto, venne ammessa a titolo di grazia per certi
casi particolari questa diminuzione, ma non venne fatto
diritto a chicchessia di poterla reclamare. Io non potrei
che invitare l'onorevole Mancini a riferirsi a queste
disposizioni.
MANCI KI , relatore. Il rescritto di istituzione del commissariato civile.
SEM,a, ministro per le finanze. Appunto al rescritto
relativo all'istituzione dei commissari, che ho già letto,
e che vedo sarà necessario che io rilegga.
Esso dice: « che il Consiglio conviene nel parere che
diritto legale non abbiano i censuari a pretendere la
riduzione del quinto; si aggiunge ancora che trovasi
questo articolo a chiare note replicate volte determinato da "V. M. contro dei censuari suddetti, di modo
che il volerne ulteriormente disputare sarebbe ostinazione. »
Aggiunge poi il rescritto :
« Crede però il Consiglio di convenire alla vostra sovrana clemenza, che in linea di grazia possa degnarsi
prescriversi al commissario eligendo che senza adottare
un temperamento generale, il quale altererebbe il principo del niun diritto al rilascio del quinto e sarebbe
male adatto alle circostanze complessive delle diverse •
classi dei debitori, e delle diverse qualità delle terre,
proponga dopo matura riflessione e dopo prese le parziali nozioni di fatto quali dei canoni attuali meritar
dovrebbero un ribasso maggiore o minore, e quali non
ne meritano alcuno, che dopo ciò ne formi uno stato
generale, e lo rimetta in Napoli pella sovrana vostra
approvazione affinchè sanzionata da V. M., se cosi le
piace, in modificazione alla legge del 1817 serva esso
di titolo futuro per la riscossione dei canoni civili su dei
quali nessun'altra ritenuta potrà essere giammai pretesa dai censuari, sia per ragione del quinto, sia per
tu tt'al tra causa. »
SESSIONE DEL
1863-64-65
Dimodoché io sono costretto per questa parte d'insistere sulle parole canone attuale, e non posso ammettere alcuna espressione, la quale direttamente od indirettamente valga a far credere che i censuari del Tavoliere delle Puglie abbiano ragione alla riduzione del
canone attuale a titolo di compartecipazione del domino
diretto nella fondiaria.
Vengo poi alla questione del sale. È verissimo quello
che diceva l'onorevole Mancini, cioè, che attualmente
si dà una parte del sale gratuitamente al censuario e
possessore di armenti. Ma questo perchè ? P e r una ragione semplicissima. Si è fatto questo calcolo : invece
di avere due quintali a metà prezzo, per non fare una
lunga contabilità, date a me che abbisogno di due quintali un quintale di sale gratuitamente, e pagherò il secondo quintale al prezzo comune. Ben si vede che la
media risultante è la metà del prezzo.
Ma su questo argomento non posso fare a meno di
richiamare l'attenzione della Camera e di pregarla a
voler fare in modo che cessi questo stato di cose, imperocché sarebbe un privilegio ingiustificabile.
Ben si capisce che quando il prezzo del sale nelle
Provincie napoletane era a 57 ed anche negli ultimi
tempi a 38 lire il quintale, questo paresse veramente
enorme per la pastorizia, ed il Governo napoletano,
informandosi a quegli stessi principii cui s'informò il
nostro Parlamento nel fare la legge del 1862, ed anche
nello scorso novembre quando riformava la tariffa, avesse
a riconoscere che questo prezzo per la pastorizia fosse
troppo elevato. E siccome questa pastorizia si esercitava specialmente su grande scala nelle Puglie, ben
si capisce che ordinasse il Governo che ivi si desse il
sale al prezzo di 19 lire.
Ma dal momento che il Parlamento italiano ha fatto
una legge per cui il sale è dato alla pastorizia al prezzo
di lire 8 il quintale, cioè al prezzo medio che costa al
Governo stesso, io credo che si siano fatte tutte le concessioni possibili.
In ogni caso questo è provvedimento informato a
principii di giustizia, poiché non si può trattare la pastorizia di questo Tavoliere, la quale a giustissima ragione invoca l'attenzione del Parlamento, diversamente
da quel che si tratti la pastorizia in tutte le altre parti
del regno.
Quindi io debbo insistere per la locuzione che ho
proposta.
MAWCiNT, relatore. La Commissione desidererebbe
essere illuminata dal signor ministro sopra quello che
ha formato precipuo oggetto delle sue osservazioni.
La Commissione si restringe a questo, che sia in un
modo o nell'altro espresso nell'articolo, che le liti vertenti avranno il loro corso ed esito regolare, senza che
il Parlamento possa col silenzio assumere le funzioni
del potere giudiziario, ed esercitarle nella formazione
di questa legge.
Ecco tutto quello che domandiamo. È già un gran
passo impedire a chiunque possa avere un diritto di
sperimentarlo in giudizio per l'avvenire, ma le liti che
-
7475
TORNATA D E L L ' I !
già sono vertenti la Commissione non potrebbe coscienziosamente proporre che rimangano dalla Camera stessa
decise mediante un apposito testo di legge.
Quindi, o con una dichiarazione concordata tra il
Ministero e la Commissione, o con l'aggiunta di qualche
parola esprimente siffatta riserva, la Commissione
stessa non dissenterà di sostituire le parole canone attuale a quelle di canone netto; ma deve restare chiaramente e precisamente inteso e stabilito che con ciò le
liti vertenti anche relative alle questioni finora discusse
non rimangano nè pregiudicate, nè estinte.
S E M Ì A , ministro per le finanze.
Si vuol ammettere,
o no, che si abbiano ragioni a far valere per una diminuzione del canone per questo quinto ? Si vuol ammettere, sì o no, che si abbiano ragioni a far valere per la
diminuzione del canone per questo conferimento del
sale? Io sto per il no. Se la Commissione sta per il sì,
dichiari la cosa esplicitamente; io debbo insistere perchè
si ammettano le parole: canone attuale.
Per esempio, vi possono essere contestazioni per la
determinazione del canone dipendente da tante altre
cose che è inutile indicare. Quindi può benissimo essere
che vi siano state divisioni di proprietà; insomma
che vi siano spezzamenti di canone, e che vi siano tante
quistioni vertenti per la determinazione dei canoni.
Non fu mai, nè può essere in mente mia, voler con
qualche disposizione di legge troncare queste quistioni.
In questa parte, se la Commissione desidera una dichiarazione di questo genere, io convengo pienamente;
ma non potrei ammettere se si trattasse d'inserire
qualche altra locuzione nella legge, non potrei ammetterne veruna la quale implicasse la soluzione delle questioni, le quali io ho testé indicate.
M A N C I N I , relatore. La Commissione è perfettamente
d'accordo che il testo della legge non deve contenere
parola che racchiuda la soluzione di questa questione.
L'onorevole ministro dice: questo stato di cose, anche
per ciò che riguarda la somministrazione del sale, déve
cessare. E noi rispondiamo: indubitatamente cesserà,
e non si propone di conservarlo. La questione è ben
altra; per la esatta determinazione dell'ammontare del
canone esistono liti vertenti, non in dipendenza di divisioni, o di somiglianti antecedenti, come accennava il
ministro, ma perchè i censuari sostengono che il loro
canone deve essere ridotto e depurato del prezzo del
benefìcio del sale, cui essi avevano diritto.
Io l'ho dichiarato e lo ripeto: non saranno la Commissione nè la Camera che decideranno se abbiano o
no ragione in tale quistione i censuari; ma non devesi
neppure scrivere nella legge che essi hanno torto; se la
lite è vertente, i tribunali decideranno, non noi, intorno
alla sussistenza delle elevate pretensioni.
Purché dunque con questa ampiezza sia inteso che
ogni maniera di lite attualmente vertente, il cui risultato sarebbe di autorizzare una qualche ritenuta sul
canone, non sia intanto pregiudicata nè assorbita dalla
presente legge, con questa spiegazione la Commissione
CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni — 4° Periodo.
935
GENNAIO
non incontrerebbe difficoltà di accettare le parole canone attuale invece di quelle canone netto.
SEI.TI, ministro per le finanze. Non siamo d'accordo; parliamoci chiaro: io intendo che sia tolto questo
privilegio, per cui verrebbe dato il sale a metà prezzo
a questi censuari possessori di armenti.
M A N C I N I , relatore. Decideranno i tribunali.
SEUL,A, ministro per le finanze. Mi perdoni, non c'è
tribunale di mezzo. Questa disposizione di favore era
perfettamente logica, aveva perfettamente ragione di
essere alloraquando il prezzo del sale era di lire 57 il
quintale, era di 38 lire; ma quando si ha una nuova disposizione di legge, per cui il sale della pastorizia è
fissato in sole otto lire il quintale, io dico non vi ha
più ragione alcuna di conservare un tal privilegio di
conferire a metà prezzo il sale ad uso della pastorizia.
Io quindi debbo insistere perchè questa disposizione
venga meno, e non posso ammettere che il canone dovuto dai censuari sia in alcuna parte diminuito per
ragione di questo privilegio del sale a metà prezzo.
Io quindi credo sia meglio che la Camera decida fin
d'ora questa questione, ed io mi farò un dovere, verso
il fine della legge, di proporre un articolo, il quale dica
esplicitamente che nessuno abbia più diritto di avere
il trattamento della metà prezzo, come era stabilito
dalle disposizioni antiche; e se la Commissione il crede,
decideremo la questione quando saremo giunti in fine
della legge.
a>£ C E S A R E . Mi duole che l'onorevole relatore, colla
sua calda eloquenza, abbia toccato il ministro delle finanze proprio nella sua più cara simpatia, nel sale.
(Ilarità) Ma si raccheti l'onorevole Mancini, il sale in
Puglia si dava ai soli censuari pastori e non a quelli che
hanno le terre coltivate.
Quando il Tavoliere, composto di dodici mila e più
carra, ovvero di duecento novanta mila ettari, era,
per quattro quinti, addetto al pascolo, il dono del sale
aveva per i censuari una certa importanza; ma ora che
le terre del Tavoliere sono quasi, per tre quinti, messe
a coltura, il dono si risolve a ben poca cosa. Di fatto,
sapete a che ascende il valore del sale che il Governo
dispensa ai censuari in ogni anno? A 16,000 lire!
Adunque per 16,000 lire non vai la pena di spendere
molte parole. In quella vece l'onorevole relatore avrebbe
assai meglio spesa la sua nobile ed eloquente parola nel
far prevalere il principio giustissimo della sottrazione
della fondiaria dal canone.
All'uopo vorrei che si raccomandasse almeno al Governo di tener presenti le ragioni dei poveri enfiteuti,
ai quali non fu tolto il quinto della fondiaria; ma in
faccia a 5138 enfiteuti, parlare di 16,000 lire pel sale,
mi pare che sia una cosa così infinitesimale che non
valga la spesa di un discorso.
Per conseguenza stimo conveniente che la Commissione faccia assai meglio a non insistere sulla questione
del sale.
M A N C I N I , relatore. Avendo il signor ministro dichia-
CAMERA DEI DEPUTATI
rato che intende dipropore un articolo apposito a questo
riguardo, questa questione potrà trovare la sua sede in
occasione della discussione di quell'articolo.
Quindi la Commissione, riservando questa questione
a quell'epoca, consente che si sostituisca la parola attuale.
P K E S I » E N T E . Si sostituisce dunque alle parole canone netto quelle di canone attuale.
Pongo ai voti l'articolo 2 così emendato.
(È approvato.)
« Art. 3. Entro un anno dalla pubblicazione della
presente legge ciascun censuario dovrà accertare davanti all'autorità amministrativa, che sarà designata
con regolamento, il montare del suo debito verso il
demanio, sulla base stabilita nell'articolo precedente,
comprendendovi anche i canoni arretrati, se ve ne
sono.
« Di tale accertamento sarà disteso, nelle forme
da prescriversi anche con regolamento, un atto, il
quale sarà esente dalla tassa proporzionale di re~
gistro.
« Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti
prescritto, o non sia con lui concordato l'accertamento,
l'autorità amministrativa procederà alla liquidazione
del debito, e la farà notificare al censuario, dal quale si
intenderà accettata qualora non vi faccia opposizione
per iscritto avanti l'autorità stessa entro un mese dal
giorno della notificazione. »
S E I . m i n i s t r o per le finanze. Le disposizioni vigenti per il Tavoliere di Puglia non ammettono altri
censuari se non quelli i quali hanno un terreno di una
estensione maggiore di tre carra, misura che, se non
vo errato, corrisponde a 72 o 73 ettari.
Contro questa disposizione che mi permetto di chiamare assurda, è poi noto che si son fatte delle suddivisioni, le quali sono implicitamente anche i'iconosciute
dall'amministrazione, la quale attribuisce i canoni a
coloro i quali veramente fruiscono il terreno, sebbene
nei libri siano i canoni intestati ad individui diversi,
imperocché nei libri non possono essere registrati altri
possessori fuorché quelli di almeno tre carra.
Ora, per evitare ogni questione che potrebbe sorgere nel vedere a chi si debba attribuire la proprietà
liberata, converrebbe aggiungere una locuzione per cui
s'invitassero coloro i quali sono attualmente censuari
a presentare i titoli per cui sono in possesso di questi
censi per venire poi ammessi ad avere la libera proprietà del suolo.
Io proporrei quindi che si dicesse:
« Entro un anno dalla pubblicazione della presente
legge, ciascun censuario di qualunque porzione di terreno (la quale locuzione ammette anche quegli che possiede meno di tre carra) dovrà presentare (invece di
accertare) davanti l'autorità amministrativa, che verrà
designata con regolamento, il titolo in forza del quale
possiede il fondo.... » sarà un contratto, o un altro titolo qualunque, « .... ed accertare l'ammontare del suo
debito verso il demanio sulla base stabilita dall'articolo
SESSIONE DEL
1863-64-65
precedente, comprendendo anche i canoni arretrati se
ve ne sono. »
S C O C C H E R À . Dove vi sono le parole ciascun
censuario, proporrei di dire: qualunque sia Vestensione
delle sue terre.
SELLA, ministro delle finanze. F a lo stesso.
P R E S I D E N T E . Il signor ministro accetta questa proposta?
S E L L A , ministro
delle finanze. Io non ho difficoltà .
P R E S I D E N T E . Allora l'articolo sarebbe cosi espresso :« Entro un anno dalla pubblicazione della presente
legge ciascun censuario, qualunque sia l'estensione
delle sue terre, dovrà presentare davanti l'autorità
amministrativa, che sarà designata con regolamento,
il titolo in forza del quale possiede il fondo ed accertare
l'ammontare del suo debito verso il demanio, sulla base
stabilita nell'articolo precedente, comprendendovi anche
i canoni arretrati, se ve ne sono. »
Il deputato De Cesare ha la parola.
D E C E S A R E . Dove dice il ministro ogni
censuario,
direi invece ogni possessore; perchè dinanzi alla legge
del Tavoliere il censuario è uno solo; i possessori invece sono molti, e pagano il canone sotto il nome di
quell'unico censuario. Se così non si dicesse, la disposizione diventerebbe inutile, e forse anche dannosa;
perchè il vero censuario rimpetto al Governo ed alla
legge è quello che figura nei registri del Tavoliere,
che stipulò il contratto di enfiteusi, ovvero di passaggio
coll'amministrazione del Tavoliere.
M A N C I N I , relatore.
Dovrebbe dirsi: ciascun censuario o suoi aventi causa.
M A N C I N I , relatore. La Commissione accetta il concetto di questa proposta; solamente bramerebbe una
locuzione più chiara.
Adoprandosi la sola parola censuario, si potrebbe
dar luogo alle obbiezioni accennate dall'onorevole De
Cesare. Se invece si adoperasse la parola possessore,
se ne potrebbero generare altre difficoltà, perchè si
può possedere per molti e ben diversi titoli. Dicendosi
invece ciascun censuario o suoi aventi causa, potrebbe
per avventura questa locuzione rispondere al desiderio
dell'onorevole proponente; dappoiché coloro i quali
sono possessori all'ombra e sotto il nome del censuario
legale di tre carra di terreno hanno i propri titoli pei
quali rispettivamente hanno causa da lui. E sebbene il
censuario risponda in faccia all'amministrazione del
Tavoliere, egli alla sua volta trovasi in rapporto giuridico con tutti gli aventi causa da lui e che sono da lui
rappresentati. Quindi, se il signor ministro e l'onorevole proponente non incontrano difficoltà, potrebbe
adoperarsi questa locuzione od un'altra la quale determinasse meglio il titolo del possessore, non potendosi
pensare che un possessore qualunque, a titolo di fitto,
od a qualunque titolo precario, possa esercitare il diritto
di cui si parla in quest'articolo.
P R E S I D E N T E . Il deputato De Cesare acconsente a
questa redazione ?
TORNATA D E L L ' I 1 GENNAIO
successori, che hanno il titolo probante la successione,
mentre può esservi anche altro censuario riconosciuto,
che non sia nella possibilità di presentare il titolo diPRESIDENTE. Allora si dirà; il censuario
o suoi
mostrativo del suo diritto.
aventi eausa.
CASTNATINA . Domando la parola.
Ecco dunque perchè secondo me basta dire, come nel
progetto, ciascun censuario oppure i censuari.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
Quindi ripeto quello che ho detto la prima volta, cioè
C4SNAVINA. Io credo che, come si trova redatto
che la parola i censuari soddisfa totalmente al voto
l'articolo; sta bene, perchè colla parola censuario s'indella legge.
tende tanto il censuario originario quanto il successore,
non che il compratore, ed anche l'usurpatore il quale
PR^SISSENTS. Persistono l'onorevole De Cesare e la
avesse provveduto per oltre il trentennio.
Commissione nel credere necessario che si aggiungano
queste parole: o suoi aventi causa?
BE CESARE. Domando la parola.
CANNATILA. Colui che è succeduto al primo cen1»E CESARE. Persisto.
suario è sempre censuario in faccia al Governo, ed
M A N C I N I , relatore. La Commissione crede anche essa
invece dicendo censuari o loro aventi causa non verdi dover persistere, perchè la parola censuario non
rebbero compresi tutti i proprietari, possessori che
esclude il dubbio se si tratta del censuario di almeno
stanno come censuari e riconosciuti per tali. È per ciò
tre carra legalmente riconosciuto in faccia all'ammiche colla parola censuario si ha l'espressione completa
nistrazione del Tavoliere, oppure no; sarebbe dunque
in diritto ed alcun equivoco non è possibile.
necessaria una spiegazione. Ora la verità è che in facLa parola possessore poi arrecherebbe molti inconcia al padrone diretto non vi è che un solo censuario
venienti e molte questioni, perchè non ogni possessore
per l'estensione di tre carra, e quindi sarebbe egli solo
potrebbe essere censuario.
rivestito del diritto di esercitare l'affrancamento. Ciò
10 quindi crederei che dovesse ritenersi la primitiva
produrrebbe gravissime conseguenze pratiche, poiché
locuzione quale fa proposta dalla Commissione, facendo
questo solo individuo potrebbe considerarsi esposto a
rimanere, cioè, la parola censuario, senza l'addizione
pagare solidariamente il capitale non solo della parte
sua, ma anche della parte che egli non possiede e non
0 gli atenti causa,.
ha mai posseduto, ma che appartiene sempre ad altri;
S>E CESARE. Voleva osservare all'onorevole Cannail che è lontano dagli intendimenti del Governo e della
vina che noi siamo d'accordo rispetto alla parola cenCommissione.
suario. Qnalora però non la si facesse seguire dalla locuzione aventi camusa, ne deriverebbero diverse difficoltà
Perciò crediamo che la formóla censuario o suoi
e in diritto e in fatto.
aventi causa, sopratutto dietro le spiegazioni che si
11 censuario, secondo la legge vigente del Tavoliere, sono scambiate in questa discussione, non lasci luogo
non può possedere meno di tre carra, ovvero 72 ettari.
a dubbi ulteriori.
Ma nel fatto esiste che i 72 ettari sono divisi tra due,
PRESIDENTE. Persiste il deputato Cannavina nel
tre, quattro o più possessori per ragion di eredità, di
mantenere la sua aggiunta ?
diritti dotali, o per vendita; ma tutti costoro posseggono
CANNATINA. Io mi sono creduto in debito di fare alsotto il nome di un solo eh' è il vero censuario riconocune osservazioni, credendo ohe sia più soddisfacente
sciuto dal Governo.
la parola censuari; ma non intendendo ora persistere,
Se si dice semplicemente censuario, la legge del Tami rimetto alla Camera.
voliere seguirà l'elenco dei censuari, e non accorderà
PRESÍDEME. Dunque l'articolo resta redatto nel
l'affrancamento che al solo censuario riconosciuto. Gli
senso che fu testé indicato.
altri non potranno affatto mostrarsi come censuari, e
Se non vi sono altre osservazioni
quindi non godranno del beneficio. Per questi motivi
SEi/r-A, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.
sostengo ed insisto che si mantenga la locuzione di
Era insorta fra la Commissione e me una lunga diciascun censuario e suoi aventi causa.
scussione, imperocché avevamo cercato in una conferenza di ridurre le divergenze per quanto possibile onde
CATÍN ATINA . L'onorevole De Cesare dice: il primo
rendere meno fastidioso questo dibattimento alla Cacensuario è il solo tenuto verso il Governo. Egli avrà
mera, circa alla questione della tassa di registro. La
avuti dei successori, e costoro si avranno diviso il fondo,
Commissione desiderava che gli atti per l'accertamento
e quindi anche il canone, che il Governo non può ricodi questo debito che ha il censuario verso il Governo
noscere; ma io dico che in faccia al Governo è uno il
fossero fatti senza pagamento della tassa di registro,
censuario, dappoiché non si può dividere il canone. Il
ed alla mia volta, io desiderava invece che il censuario
canone è indivisibile e quindi i succeduti non sono che
1 rappresentanti del censuario primitivo in luogo di cui dovesse pagare tutto il diritto stabilito dalla legge di
registro. Ma poi, come qualche volta accade, siamo
essi stanno.
venuti d'accordo, convenendo entrambe le parti che
Tutto al più si potrebbe usare nell'articolo in disasi accettasse l'articolo come è redatto dal Senato, artimina invece del singolare censuario, il plurale censuari,
colo in cui questi censuari sono assoggettati alla metà
ma non mai le parole ed aventi causa che restringerebdel diritto portato dalla legge di registro per ricognibero il significato tra il censuario originario od i suoi
»E
CESASE.
mettersi.
Credo che questa locuzione possa am-
-
7478
CAMERA DEI DEPUTATI —
zicme di debito. Ora, io sono venuto anche in quest'opinione, considerando che veramente qui si tratta di un
atto il quale è d'interesse delle due parti, in guisa che
vi potrebbe essere qualche ragione da far valere perchè
questo diritto fosse pagato per metà dal censuario, e
per metà dallo Stato. Questo è il motivo per cui la
Commissione ed io siamo venuti d'accordo nel rimettere per secondo alinea quello che era stato approvato
dal Senato.
p r e s i ® e x t e . Rimarrebbe dunque inteso che il secondo periodo dell'articolo 3 sarebbe il secondo periodo
dell'articolo 3 votato dal Senato.
Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo terzo nel modo concertato.
Lo rileggo :
« Entro un anno dalla pubblicazione della presente
legge ciascun censuario od i suoi aventi causa, qualunque sia l'estensione delle sue terre, dovrà presentare davanti all'autorità amministrativa, che sarà designata con regolamento, il titolo in forza del quale
possiede il fondo, ed accertare l'ammontare del suo
debito verso il demanio sulla base stabilita nell'articolo
precedente, comprendendovi anche i canoni arretrati,
se ve ne sono. »
E poi questo che è il secondo alinea dell'articolo votato dal Senato :
« Di tale accertamento sarà disteso, nelle forme da
prescriversi anche con regolamento, un atto pel quale
il censuario pagherà la metà del diritto portato dalla
legge sul registro p e r l e ricognizioni di debito.
« Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti
prescritto, l'autorità amministrativa procederà d'ufficio
alla liquidazione del debito, e la farà notificare al censuario, dal quale s'intenderà accettata, qualora non vi
faccia opposizione per iscritto davanti all'autorità stessa
entro un mese dal giorno della notificazione. »
(È approvato.)
« Art. 4. Nel termine di venti anni, a contare dal
I o gennaio del 1869, i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il demanio, pagandone almeno un ventesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di anticiparne il pagamento.
« I censuari potranno liberarsi dal loro debito cedendo allo Stato titoli di rendite iscritte sul Gran Libro
del debito pubblico italiano al loro valore nominale. »
Qui l'onorevole deputato Camerini propone un emendamento.
Ove è descritto : nel termine di venti anni egli direbbe nel termine di ventisei anni.
SEX.X.A, ministro per le finanze. Poiché l'onorevole
Camerini intende parlare sopra questo argomento, io
gii osserverò che debbo proporre un emendamento il
qual dica invece: quindici anni.
c a m e r i n i . Poiché l'onorevole ministro mi spaventa
con un controemendàmento di quindici anni, ov'egli
accettasse quello della Commissione farei atto di prudenza ritirando il mio.
Dica adunque l'onorevole ministro se vorrebbe se-
-
SESSIONE DEL
1863-64-65
guirmi su questa via accettando l'emendamento della
Commissione, altrimenti dirò le poche ragioni che m'indussero a proporre il mio.
sksjIjA, ministro per le finanze. Io non posso a meno
d'insistere pei quindici anni; quindi credo sarebbe meglio che l'onorevole Camerini dicesse le ragioni per le
quali crede che si debba prolungare questo termine.
c i S R H i s i . Saranno brevi parole.
Poiché le vedute della scienza economica ed una forma
di opinione ritenuta universale reclamano lo svincolo
del Tavoliere di Puglia, io non intendo certamente di
combattere ciò che è da tanti punti sostenuto; non per
ciò mi dissimulo che molti vantaggi che si ripromettono rapidissimi non corrisponderanno alle previsioni,
poiché molte obbiezioni non sono state seriamente
messe in campo, sebbene nascano dalla natura dei
luoghi.
Sebbene non persuaso della giustizia di mettersi in
calcolo i laudemi, malgrado l'autorità del mio rispettato
amico l'onorevole relatore Mancini, che si accomoda a
qualche concessione per ottenerne qualche altra; sebbene del pari non sia persuaso del sistema d'affrancamento forzoso, in quanto che torniamo indietro da una
concessione che nel 1806 accordava già l'affrancamento libero sotto determinate condizioni, quelle che
disgraziatamente vennero abolite arbitrariamente nel
1816, senza che ora si ripari a quest'ingiusta abolizione; pure non ho fiducia di affrontare una lotta senza
speranza di vìncerla, e mi sono astenuto dalla discussione generale, procurando di migliorare le condizioni
della legge.
Non voglia Dio che predomini ne' successivi articoli
il concetto del Ministero intorno al sistema di accantonamento che con piacere veggo essere stato bandito
dalla Commissione.
Ripeto che io non sono persuaso di tutte queste cose,
ma ciò non ostante mi avvicinerei al progetto della
Commissione in molti punti, ove altri ne fossero concordati.
Qualunque modifica che tenda a prolungare il termine
dell'affrancamento, cioè ad avvicinarsi al sistema dello
affrancamento libero, dovrebbe essere sostenuta dalla
Commissione ed accettata dal Ministero per moltissime
gravi considerazioni che furono lasciate in disparte.
Che la pastorizia nomade abbia ad indietreggiare io lo
comprendo, che la pastorizia nomade non si favorisca
lo intendo pure, ma che si distrugga di un colpo è sistema che io reputo eminentemente pericoloso. Ed è a
preoccuparsi della condizione di ben cinque provincie,
nelle quali sono dispersi i piccoli locati o censuari, che
per nulla sono favoriti da questa legge, e che assolutamente non sono in grado di corrispondere alle annualità che da loro si pretendono.
in queste cinque provincie havvi di più l'interesse
dei comuni la cui rendita sola è l'affitto delle montagne;
le quali non possono servire ad altro che alla pastorizia
nomade, poiché quella stabile sui fondi non si trova in
tanto numero da consumare le erbe corte e sottili delle
TORNATA D E L L ' I !
montagne, le quali per molti e molti mesi in inverno,
quasi per metà dell'anno, sono coperte da nevi.
Quelle erbe non possono falciarsi e conservarsi come
foraggi ibernali, ma debbono per necessità consumarsi
in estate sopra luogo o perdersi.
Non si tratta di piccoli interessi spostati da questa
legge che si assicura reclamata dalla pubblica opinione,
ma di tali interessi da meritar bene riguardo, nel generale vantaggio della nazione. A darne idea con quello
che meglio conosco, dirò soltanto che per la mia provincia di Aquila si tratta che, di centoventitrè comuni,
novantatrè sono possessori di montagne, e non hanno
altro provento patrimoniale oltre l'affitto di quelle; che
queste montagne nell'insieme presentano la rendita di
circa trecentomila lire all'anno, che sarebbe annullata
di un colpo; e queste condizioni sono quelle più o meno
di cinque provincie, cioè i tre Abruzzi, Molise e Basilicata. È opportuno che si conosca come vivono intorno
alla pastorizia nomade circa dieci mila famiglie, che si
risolvono in cinquanta o sessanta mila persone.
Sia pure necessario che la pastorizia nomade a poco
a poco indietreggi, ma non già che si distrugga di un
colpo.
Senza guardare che molte terre del Tavoliere delle
Puglie non possono affatto stabilmente adattarsi alla
agricoltura, ma conviene che rimangano addette a pastorizia, vi sono terre, e specialmente quelle possedute
da locati più poveri (le grasse e polpute sono devolute
ai ricchi), che hanno appena qualche centimetro di suolo
vegetale. Il dissodamento è presto fatto, ma quelle terre
dopo un anno o due sono isterilite ed improduttive, ed
è necessario rinsaldale; ma ciò non è facile, nè breve.
Chiunque è pratico del Tavoliere sa che quell'intrecciamento di radici che forma il cespo erboso della terra
del Tavoliere delle Puglie e che può reggere alla siccità estiva, non si riproduce se non nel termine di venti
o più anni, una volta che siano dissodate quelle terre.
Vorrei che fosse qui presente l'onorevole mio amico
deputato marchese Cappelli, il quale avrebbe più d'ogni
altro interesse all'ammessione di questa legge. Egli
trovava a rammentare, a proposito della legge quale
fu votata dal Senato, il lamento di Virgilio: Hcec mea
sunt, ceteres migrate coloni. La Commissione l'ha migliorata e l'emendamento ministeriale la riconduce allo
stesso punto.
Una voce. È un pastore.
CAaxESiwa. Appunto perchè è pastore, anzi uno
dei più ricchi possessori di terre censite; appunto perchè
appartiene all'aristocrazia dei locati, e sia pure, è uno
dei più potenti pastori, senza essere meno per questo
dei più distinti e colti gentiluomini, è perciò in misura
di affrancare con tutti i vantaggi concessi al ricco e
quindi dissodare o no secondo le sue convenienze; appunto perciò non è sospetto se propugna gl'interessi
della piccola industria, egli che potrebbe valersi del
vantaggio di monopolizzare in certa guisa l'industria
pastorizia ove gli talenti, avendo pascoli e montagne a
dovizia.
GENNAIO
Vorrei ben che fosse qui per avvalorare della sua
autorità le mie parole e ripetere quello che mi scriveva
in una lettera pubblicata dal giornale La Stampa nel
1863. Si persuaderebbe la Camera che non è oro tutto
quello che luccica in questa legge, e che non si farà
tutto il bene che si promette del Tavoliere di Puglia.
Non ripeterò quel che si è prospettato alla Commissione di innumerabili petizioni di censuari, e da buone
e savie osservazioni de' più cospicui tra essi, come i
signori Angeloni, Sipari ed altri, che pur essendo tra i
più ricchi hanno propugnato la causa dei più poveri,
mossi da sentimento di giustizia; non posso però a
meno di ricordare che le condizioni del Tavoliere per
noi accennate sono svolte ampiamente e dottamente in
un opuscolo di uomo assai dotto ed esperto, dall'ispettore generale forestale professore Dorotei, ex-deputato.
Signori, se si nega la libertà di affrancamento, quella
che solo farebbe buona legge, sforziamoci almeno di
agevolare le condizioni dell'affrancamento forzoso.
Tutti i censuari reclamarono 37 anni di termine, altri
dicevano per lo meno 26, in quanto che era un periodo
non già arbitrario, ma tale che riproduceva l'affrancamento e l'ammortamento del capitale in un periodo facile e corrispondente alle forze dei censuari poveri.
Accetti la Commissione il termine di 26 anni per me
proposto. Essa è già propensa a favorire la sorte dei
minori locati.
In tale fiducia mi conforta il pensiero che la Commissione abbia guardato con molto interesse questa
questione. Infatti mi piace dì vedere in questo stesso
articolo 4 l'ultimo paragrafo, nel quale il pagamento è
accordato al capitale nominale della rendita iscritta,
altro miglioramento che cordialmente appoggio, e mi
fa sperar bene del mio.
Voglio aggiungere una riflessione.
Noi sprezziamo di troppo questa industria nomade,
la quale, benché si dica barbara tra noi, non è una cosa
assolutamente speciale alle nostre provincie. Anche la
Spagna manda le sue pecore in Andalusia, anche la
Francia fa trasmigrare una parte di pastorizia sul Giura
e sulle montagne della Svizzera. Bergamo pure si trova
nelle stesse condizioni. Non si costituisce in un momento una pastorizia stabile. Vi ha bisogno di ricoveri,
di mezzi, e non si può estendere in ampie proporzioni,
poiché ognuno sa che allora non corrisponderebbero i
pascoli invernali agli estivi. In questa condizione di cose
non è opportuno fermarsi a quelle parole generali^ a
quelle declamazioni economico-sentimentali che sono in
voga. Noi rendiamo agli uomini e togliamo alle bestie
queste vaste estensioni di terre; quasi che quegli animali non servissero agli uomini; quasiché le carni, le
lane, i cuoi, ecc., non servissero e molto alla nazione,
e quasi che non cadesse alcun dubbio sui vantaggi che
c'impromettiamo. Se si vuol far cosa veramente utile,
se si vuole favoreggiare la condizione dei piccoli censuari, se si vuol favorire un vero principio economico,
cioè lasciare agl'interessi particolari la maggior libertà
possibile per assestarsi da sè; coltivare o lasciar pascoli,
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CAMERA DEI DEPUTATI —
abolire o mantenere la pastorizia, secondo le proprie
convenienze, io conforterei il ministro ad essere largo
nel termine e nella libertà massima, mentre senza gran
danno delle finanze ei ridurrà a poco a poco questa pastorizia vituperata, quando i locati potranno corrispondere coi mezzi abituali a quel pagamento annuale che
da loro si pretende. Altrimenti ecco quello che si verificherà specialmente in questi primi anni.
I censuari impoveriti dal brigantaggio, stremati dalla
peste ungaiñca che ha desolato quell'industria, soccomberanno al peso ed alle coazioni. La legge farà la parte
del leone pei ricchi e non si otterrà l'utile nè delle finanze che si caricherà di procedimenti coattivi, inutili,
o di terre infeconde, nè vantaggierà lo stesso Tavoliere
di Puglia. Si dissoderà bensì, ma si dissoderà precipitosamente con una impazienza febbrile onde procurarsi
la rendita passeggiera delle terre vergini per trarne l'annualità, ma quindi queste terre rimarranno di nuovo
una sterile landa nelle mani del ministro delle finanze,
che non può trar denaro dai miserabili. Le buone censuazionirimarranno invece a grasse condizioni ai ricchi.
Conchiudo. Metto interesse che questa legge frutti allo
Stato, ma vorrei che si fosse larghi in quella parte di
concessione che senza nuocere alle finanze si accomodi
alle condizioni dei locati e sopratutto dei comuni, i quali,
come ho dimostrato, resterebbero d'un colpo privi delle
loro rendite patrimoniali di cui in questi momenti di
tasse e di spese obbligatorie si sente estremo il bisogno.
Ripeto adunque che se il signor ministro si accostasse
alle vedute della Commissione, io ritmerei il mio emendamento, altrimenti lo mantengo e raccomando un termine estremo onde faccia la Camera il massimo che
potrà a migliorar la legge.
Infine il mio emendamento servirà in certa guisa di
contrappeso a quello proposto dall'onorevole ministro
delle finanze.
II mio manca per certo di autorità personale del proponente. Quello dell'onorevole ministro ha il difetto
della fiscalità; una cosa compensa l'altra.
SEt.x,A, ministro per le finanze. Dal discorso dell'onorevole Camerini mi parrebbe quasi di dover indurre che
egli sia piuttosto sfavorevole all'affrancamento del Tavoliere di Puglia, o almeno che sia di coloro i quali credono che il Tavoliere, per amore alla pastorizia, debba
rimanere nelle condizioni attuali anziché dissodarsi.
c a m e r i n i . Domando la parola.
S h e i l a , ministro delle finanze. Mi rammento di aver,
due anni or sono, letto alcuni scritti in cui con molti argomenti s'intendeva far valere questa opinione: che sarebbe stato un male il dissodare il Tavoliere di Puglia;
che non si sarebbe mai dovuto togliere quest'obbligo
agli attuali censuari di tenere il Tavoliere nelle condizioni in cui si trova, di non farlo in alcun modo arare,
nè lavorare. Imperocché tutta la sua argomentazione fu
questa, che non si debba far nulla di contrario alla pastorizia, chè questa è un'indusMa interessante.
Ora, se egli parte da questa considerazione, io credo
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che egli sia a un punto di vista totalmente opposto a
quello da cui partirono il Ministero e la Camera, la
quale fece buon viso agli articoli precedenti.
Mi pare che la questione sia senz'altro la seguente:
ammesso per obbligatorio l'affrancamento e ammesso
doversi questo fare entro un determinato numero di
anni, resta a vedere se questo termine di quindici anni
che io propongo e che il Senato acconsenti in 15 anni
sia eccessivo o no.
Ora giova considerare anzitutto, per poter giudicare
in cose di questo genere, se il canone attuale sia molto
elevato o no.
Il canone nel Tavoliere in generale è tenuto per cosa
di non grande momento, rispetto al reddito che se ne
può ricavare.
L'onorevole Camerini citava a conferma della sua
opinione quello che venne fatto nel 1806 dalla legge di
Giuseppe Bonaparte. Ora vediamo un po' che cosa si è
fatto con questa legge.
Egli è vero che fu ammesso un affrancamento entro
un tempo più lungo, ma di grazia, ricorda egli l'onorevole Camerini che in quella legge è prescritto anzitutto che si paghi ipso facto un anno di canone a titolo
di entratura ?
Si ricorda l'onorevole Camerini che è prescritto ancora in questa legge che sia obbligatorio hic et nunc
l'affrancamento dell'ottavo di cui si cresceva il canone,
appunto per questa agevolezza stessa dell' affrancamento, e che moltiplicando questo ottavo per 20 o per
22 si ha una somma equivalente a due volte e mezzo o
tre volte il canone, in guisa che la legge del 1806, la
quale l'onorevole Camerini ci propone come modello
in questa parte, obbligava i censuari a pagare immediatamente poco meno che il quadruplo del canone.
E infatti, noi leggiamo nella relazione dottissima
dell'onorevole Mancini, che il demanio incassò in meno
di un anno più di 8 milioni di lire, cioè appunto il
quadruplo del canone attuale che è circa di 2 milioni
di lire.
Per conseguenza, vuoisi notare che l'obbligo dell'affrancamento in 15 anni non espone il censuario (quando
non voglia valersi della facoltà che ha di pagare a priori
il debito suo), che a pagare poco più del doppio del canone attuale, durante 15 anni; perchè evidentemente
dovrebbe pagare anno per anno il 20 su 15, cioè a dire,
una volta e un terzo il canone attuale, oltre agli interessi dei canoni da pagarsi, interessi che andrebbero
diminuendo; di modo che in realtà il censuario si trova
in questa condizione, che nel primo anno pagherebbe
poco più del doppio del canone attuale, e poi questa
somma che egli paga annualmente andrebbe diminuendo
gradatamente in guisa che al quindicesimo anno egli
pagherebbe una volta ed un terzo il canone attuale, e
poscia sarebbe libero da ogni specie di canoni.
Se a questo si aggiunga il vantaggio che ha il censuario per le disposizioni che io adotto, e che credo
sieno di una tal liberalità che non possa esserlo maggiormente, cioè di accettarsi per pagamento del debito,
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TORNATA D E L L ' 1 1
in qualunque tempo questo pagamento sia fatto, una
cartella del debito pubblico al titolo nominale, io credo
in realtà che l'onorevole Camerini non abbia ragione
d'insistere sopra una maggior dilazione, e possa convenir meco che sia meglio che quest'affrancamento sia
effettuato il più presto possibile.
io poi non nascondo che sono mosso anche da viste
finanziarie nell'insistere presso la Camera acciò voglia
ordinare questo affrancamento entro 15 anni, imperocché, quando occorresse mai di dover scontare questi
crediti riscuotibili in 15 anni, è chiaro che lo Stato
avrebbe condizioni più agevoli quando questo debito si
dovesse pagare in 15 anni, che non quando si dovesse
pagare in un termine d'anni molto più lungo.
Io insisto per conseguenza per il termine di 15 anni
che ho proposto, e che la Commissione ebbe la bontà
anche di accettare.
c a m e r i n i . L'onorevole ministro delle finanze vuol
trarmi addosso l'esecrazione di tutti gli economisti e
dell'opinione detta universale, quando dice che io propugno il mantenimento qual è del Tavoliere di Puglia.
Dio me ne liberi ! Mi son ridotto perciò alle modeste
proporzioni di un lieve emendamento. Io ho detto che
a me preme che la pastorizia indietreggi, ma non sia
recisa d'un colpo, e che sebbene gli interessi speciali
delle provincie abbiano a cedere all'interesse generale
dello Stato, allorché questi speciali interessi riguardano
cinque intiere provincie, vai ben la pena che essi non
sieno scossi rapidamente e violentemente.
Egli poi'mi diceva tenero della legge del 1806; ma
10 non ho fatto altro che accennare a quella legge in
ordine al principio dell'affrancamento libero, lasciando
da parte i suoi dettagli, dei quali mi sono assai poco
preoccupato.
Ho parlato di quella legge in ordine al principio, e
l'importanza di questo principio sta sempre al disopra
d'ogni quistione di dettaglio che può migliorarsi.
Ha detto l'onorevole ministro che il canone attuale è
leggerissimo.
Io non mi sento forte da combattere sopra questo
terreno, ma ho udito dir sempre, da persone intendenti
di questa materia, che sia il canone invece gravissimo,
ed aggravato arbitrariamente dopo la restaurazione
borbonica del 1816, in onta alle leggi emanate. E per
questa parte io cederei la parola al mio onorevole amico
deputato De Cesare, il quale accennava poc'anzi come
11 canone sia gravissimo ; egli, espertissimo di questa
materia, saprà ribattere le osservazioni presentate dall'onorevole ministro per questa parte in cui concordiamo.
Gli è pertanto in questi termini che io sostengo, che
per quanto possa l'onorevole ministro dimostrare che
il canone sia sopportabile, farebbe sempre meglio a ridurlo a condizioni agevoli, in guisa da potersi scontare
in lungo periodo di anni anche il capitale di affrancamento dai locati di minor forza ed importanza, per
guisa che si possa pervenire senza danno del principio
economico e senza gravi perturbazioni d'interessi allo
GENNAIO
svincolo del Tavoliere di Puglia, che volontieri e cordialmente mi unisco a votare con questa legge quale
sarà nella fine concordata dalla Camera.
P R E SI D E N T E . L'onorevole Castellano ha la parola.
c a s t e l l a n o . L'onorevole ministro delle finanze
conchiudeva il suo discorso annunziando che la Commissione avesse accettato il suo emendamento relativo
alla limitazione del termine del pagamento dai 20 ai 15
anni. In questo caso io mi proporrei di riprendere per
conto mio la prima proposta della Commissione chiedendo che sia mantenuto il termine di venti anni.
Mi permetterò di rispondere brevemente alle osservazioni presentate dall'onorevole ministro per ridurre
il termine, osservando innanzi tutto che se una maggiore larghezza si dà agli enfìteuti a poter redimere
il loro debito, essa certo è compensata dal pagamento
degli interessi a cui i medesimi enfìteuti debbono sottostare durante le more del pagamento; ed è perciò che
la ragione esposta dal ministro nell'interesse finanziario, cioè di poter più facilmente scontare il prodotto
di queste affrancazioni se pagabile in quindici anni, non
credo che abbia gran peso, dacché il tutto riducendosi
ad una mera operazione bancaria, il termine più lungo
entrerebbe nel calcolo trovando un compenso nella cor>rispondente durata degli interessi.
Ma, indipendentemente da ciò, l'onorevole ministro
deve convenire che il proclamare, senza opportune e
larghe dilazioni, l'affrancamento obbligatorio di queste
terre in un paese dove non si hanno adatte istituzioni
di credito le quali possano apprestare i mezzi a chi si
troverà in condizione di doverlo eseguire, equivarrebbe
quasi al creare un'illusione pericolosa a danno ben anche dello Stato, e non già solo dei possessori delle terre
estese. Dappoiché, per cominciar da questi ultimi, asse
gnato all'enfìteuta un periodo di tempo entro il quale
debba assolutamente versare il prezzo dell'affrancamento, ne verrà che quando il periodo stesso non gli
riesca sufficiente a procurarsene i mezzi, si vedrà ad
un tratto espropriato del suo fondo ed in tal modo verrà
non solo a perdere quel dominio diretto che in loro si
crede giusto ed equo il consolidare, ma resterà ben anche spogliato di quel dominio utile che ora già senza
dubbio possiede.
Nè d'altra parte vi guadagnerebbe lo Stato ; imperocché, non altrimenti dell'imposta coattiva dell'affranco potrà altrimenti giovarsi in mancanza del pagamento delle rate del prezzo, se non vendendo ad altri
le terre che in tal caso verrebbe probabilmente ad
acquistare per necessaria aggiudicazione in luogo del
prezzo stesso. Ora, in un paese dove i possessori fossero impotenti a riscattare i terreni nel termine, ancorché abbreviato, crede il signor ministro che si potrebbero trovare più facilmente altri estranei compratori ?
Dunque lo Stato non farà che consolidare in sé invece
che nell'enfiteuta il pieno dominio delle terre, senza
che con questo le finanze vi abbiano altro guadagnato,
tranne una selva di liti, per ricuperare libere siffatte
terre, che loro non daranno certo una più larga risorsa
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CAMBRA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65
del prezzo pagabile con un conveniente respiro. E nessuno per fermo potrà disconvenire essere più facile al
possessore di trovare localmente il danaro necessario
al pagamento del prezzo di riscatto, di quel che noi sia
al Governo di trovare compratori ben altri in luogo
del possessore che vuol costringere ad eseguire l'affrancazione.
In vista di queste considerazioni, ed anche perchè lo
Stato certamente verrà a guadagnare per molti versi
dalraffrancamento di queste terre, la cui libera disposizione verrà a moltiplicare sotto più aspetti le risorse
che la finanza attinge dall'aumento che alle sue entrate
deriva da quello della pubblica ricchezza, spero che nell'interesse tanto delle finanze che di coloro a cui, invece che aggravarli, la legge vuol venire in soccorso,
l'onorevole ministro consentirà di ritornare alla prima
proposta della Commissione, e ritirerà l'emendamento
restrittivo del termine. In caso contrario dovrò pregare
la Camera di voler deliberare nel senso che sia restituito il termine a vent'anni, presentando come mio
emendamento una tale proposta.
PKssifJEBíT*:. Il signor relatore ha la parola.
MANCINE, relatore. Debbo dichiarare, a nome della
Commissione, che il signor ministro, affermando di
averla trovata arrendevole ad accettare la sua proposta
di abbreviazione del periodo di pagamento, ha narrato
il fatto a metà, e non intero, forse riserbandosi di dichiararne l'altra metà allorché verrebbe in discussione
uno degli articoli successivi.
Le cose stanno nei seguenti termini.
L' onorevole ministro domandò alla Commissione
prima di tutto che l'interesse del 4 e mezzo all'anno,
secondo il progetto votato dal Senato, fosse elevato al
5 per tutta la durata del tempo, dentro il quale debba
aver luogo la graduale estinzione del prezzo di affrancamento. Propose ben anche che il periodo di 20 anni
fosse ristretto a 15 per l'esecuzione di quei pagamenti.
La Commissione non potè acconsentire all'una ed
all'altra proposta del ministro cumulativamente, ma si
mostrò disposta ad acconsentire ad una di esse : e siccome il ministro testé ha dichiarato di persistere nella
domanda che l'interesse del 4 1/2 venga elevato al 5,
non può la Commissione aderire all'altra sua domanda
concernente la riduzione del termine di 20 anni a
quello di 15.
La Commissione ha profondamente esaminato e dibattuto questo argomento : essa considerò che gli enfiteuti del Tavoliere sono astretti ad una condizione eccezionalmente più dura, a quella cioè dell'affrancamento coattivo, mentre una legge generale consente a
tutti gli enfiteuti dello Stato la facoltà dell'affrancamento volontario.
Considerò che gli enfiteuti dei Tavoliere, avendo soffèrto maggiori danni, sieno anzi meritevoli di più benigni riguardi ; e pure i benigni riguardi consistono nell'assoggettarli ad un affrancamento obbligatorio, cioè
trasformando quelli che sarebbero, secondo i loro
contratti, debitori semplicemente d'un canone annuale
in debitori ben anche di tante frazioni di capitale, da
pagarsi unitamente col canone.
Ma noi abbiamo a questo riguardo un'esperienza eloquente, la quale dal passato ci lascia argomentare l'avvenire.
La legge del 1806 introdusse l'affrancamento facoltativo. Ebbene, in quali proporzioni vennero gli affrancamenti eseguiti?
L'onorevole ministro lo sa. Il risultamento di quella
esperienza dimostra che la grande maggioranza dei
censuarii non si trovò in grado di soddisfare con esattezza anche solamente il canone annuale per l'infelice
condizione della loro proprietà!
Dopo il 1817, epoca in cui per eccezione furono talvolta autorizzati gli affrancamenti, un notabile cumulo
d'arretrati di canoni si venne formando per la stessa
cagione dell'impotenza.
E mi duole che non siano ancox^a stampati i documenti statistici che dovevano accompagnare la relazione della Commissione, perchè tardi li ha ricevuti il
Governo dalle provincie in cui giace il Tavoliere ; confido tuttavia che possano distribuirsi domani, perchè
forniranno in proposito utili istruzioni.
Si vedrà allora quale enorme cifra di arretrati sotto
l'impero delle leggi del 1806 e del 1817 siansi accumulati per il semplice pagamento dei canoni.
Ora, o signori, mentre noi sappiamo che non poca
parte degli enfiteuti del Tavoliere è impotente a soddisfare il debito corrente del canone, sarebbe ella giustizia di aggravarli ben anche dell'obbligo di pagare
coattivamente nel tempo stesso una porzione del capitale, troppo forte, e superiore indubbiamente alle loro
forze ?
Allora invece di arrecare un beneficio a questa
classe sfortunata di possessori di terre, in realtà decreteremmo una legge che avrebbe per deplorabile effetto di riuscire a spogliare forzatamente i più poveri,
i meno abbienti di loro, di quelle terre che essi ed i
loro padri fecondarono per avventura coi loro sudori.
Petizioni ben numerose pervennero alla Camera, e
da voi trasmesse alla Commissione, tutte si trovarono
principalmente relative alla necessità di estendere il
troppo breve periodo di tempo accordato dal Senato.
Esse domandavano il periodo di trenta anni, o al minimum di ventisei anni. È la proposta medesima che
oggi è stata ripigliata e sostenuta dall'onorevole Camerini in seno all'Assemblea.
La Commissione adunque si è trovata collocata fra
due estreme pretensioni: da un lato le petizioni numerose degli enfiteuti, che dichiarano di rifiutare il beneficio, che loro si pretende di arrecare, se deve convertirsi per essi in sorgente di enormi danni!
I petenti sostengono di non poter essere con giustizia
collocati in una condizione eccezionale diversa da quella
di tutti gli altri enfiteuti, e trovarsi obbligati coattivamente a pagare una parte alquanto elevata del capitale,
che protestano di non poter pagare, e che non sarebbero,
a termini del loro contratto, obbligati a pagare.
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TORNATA
DELL'11
Ora la Commissione ha creduto che per ottenere il
risultamento di quest'affrancamento del Tavoliere dai
suoi odiosi vincoli, per sottrarlo a tutte quelle restrizioni che ne fanno un avanzo di secolare barbarie, bisognasse adottare il sistema dell'affrancamento coattivo; ma per farlo colla coscienza tranquilla, ha creduto
indispensabile introdurvi alcuni correttivi e temperamenti atti a rendere sopportabile questa gravezza, la
quale dalla legge, e non dal contratto, si viene ad imporre ai singoli censuari.
Il principale e più importante di tali temperamenti
consiste appunto nella maggior durata del termine conceduto a'pagamenti; e la Commissione, dopo lunghe discussioni, dopo reiterate votazioni, in cui si trovò quasi
sempre divisa in due eguali frazioni di votanti, finì per
determinarsi quasi unanime ad accettare il periodo di
venti anni, medio tra quello votato dal Senato e quello
d'assai più lungo di trenta e di ventiseì anni, sui quali
insistevano le numerose petizioni dei censuari.
Signori, quando si pensa che qualunque enfiteuta
dello Stato è padrone di affrancarsi non fra vent'anni,
ma fra trenta, quaranta, un secolo, quando a lui pare e
piace, e quando abbia capitali disponibili, in verità un
senso di giustizia ci obbliga a non ricusare a' soli enfiteuti del Tavoliere per lo meno un lungo termine, necessario ed indispensabile a non far degenerare il benefìcio in danno.
Ma vi è ancora un'osservazione importante da aggiungere. In molte enfiteusi quasi sempre il canone
suole esser modico, perchè qualche volta esso è una
semplice ricognizione del dominio diretto, e non ha rapporti di ragguaglio col vero ammontare dei frutti del
fondo; ma invece noi sappiamo che il canone dovuto dai
censuari del Tavoliere che si tratta ora di redimere col
pagamento del capitale appartiene a questa ultima categoria di canoni; è un canone stabilito nel 1806, aumentato in quell'anno stesso, e nuovamente aumentato
nel 1817 con legge retroattiva ed oppressiva e trovasi
ragguagliato al vero presunto ammontare dei frutti, di
cui le terre siano suscettive. Dunque, se negli affrancamenti di ogni altra specie di canoni, talvolta esigui,
voi non stabilite alcun periodo di tempo coattivo per
l'affrancamento, e tanto meno un periodo breve, qual
ragione vi sarà di restringere soverchiamente questo periodo per rispetto ai soli censuari del Tavoliere di Puglia ?
L'onorevole ministro adduceva in fine ragioni finanziarie; ma l'onorevole Castellano gli ha già in parte
risposto.
Che importa al ministro di riscuotere in quindici o
in venti anni il capitale di questi canoni ? O egli intende
di procacciare un pronto sussidio alle condizioni non felici in cui versa l'erario, ed egli dovrà convenire che,
siccome in un primo periodo di tre o quattro anni non
avrà diritto di riscuotere nulla, e di poi non riscuoterà
che un quindicesimo od un ventesimo per anno, in verità le finanze dello Stato non ne saranno sollevate sensibilmente, sia che si percepisca il quindicesimo, sia che
si percepisca il ventesimo.
CAMERA DEI KBPXJTATI — Discussioni
— 4° Periodo.
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GENNAIO
Lasciando poi questo periodo alquanto più lungo ai
censuari, nessun danno la finanza ne soffre, imperocché
(come fu osservato) non è già che si accordi questo ritardo maggiore senza pagamento degl'interessi; il censuario che paga in vent'anni invece di pagare in quindici, continua a sborsare per altri cinque anni il suo
interesse. Ond'è che non sappiamo comprendere l'indeclinabile insistenza del Ministero a volere precisamente
questo periodo favorito di quindici anni.
È facile calcolare che, laddove il Gpverno volesse
con un' operazione bancaria cedere fin d' ora l'ammontare di questo suo credito ad una Società od a
Casa di banca, le conseguenze sarebbero le stesse,
imperocché tutto si ridurrebbe ad un'operazione di
sconto.
Pertanto la Commissione per mia bocca dichiara che,
laddove il signor ministro, come essa spera, non insista
sopra questa sua proposta, la Commissione medesima
farà ogni sforzo per aderire, abbenchè, debbo dichiararlo, a malincuore e con animo assai perplesso, ad
elevare l'interesse dal 4 1/2 al 5, e così al di là di quello
che il Senato aveva fatto. Il Senato, che pure non si mostrò molto propenso, molto persuaso di dover venire in
aiuto della classe dei censuari del Tavoliere, considerò
che quelle terre non erano suscettive di dare un frutto
né anco del 4 1/2, e non osò di stabilire un interesse
superiore a questo, ed oggi invece il ministro domanda
che la Commissione acconsenta al cinque.
La Commissione non farà il sacrificio di acconsentire,
e di assoggettare, per quanto riguarda il suo voto, i censuari del Tavoliere a questa maggiore ed assai pesante
gravezza, fuorché nel caso in cui il ministro si arrenderà alle preghiere della Commissione di desistere dall'attuale sua proposta. Meritano di essere prese in considerazione le concordi petizioni vivissime di quasi tutti
i censuari per la maggiore durata del periodo dentro il
quale dovesse farsi il pagamento coattivo; il nessun diretto pregiudizio che in realtà lo Stato risentirebbe da
questa differenza di un solo quinquennio, e tutte le altre
circostanze ampiamente esposte nella relazione e che
impongono alla vostra Commissione il dovere di persistere nell'articolo del suo progetto di legge.
sEiiiiA,
ministro
per
le
finanze.
Non posso a
meno
di osservare all'onorevole Mancini che dovrebbe anzitutto ritorcere gli argomenti che egli eleva per dimostrare che non importa alle finanze l'avere il pagamento
in vent'anni piuttostochè in quindici contro i censuari
stessi, imperocché la differenza tra l'un sistema e l'altro pei censuari a che cosa si riduce veramente? A
questo, che in quindici anni, quando si voglia fare l'affrancamento, questi debbono nel primo anno pagare
due volte e un terzo del canone attuale; invece, quando
si faccia l'affrancamento in venti anni, nel primo anno
i censuari dovranno pagare due volte il canone attuale,
in guisa che la differenza fra i due sistemi sarà un terzo
sopra due volte e un terzo, vale a dire che la ragione
sarà press'a poco del tre sopra ventitré, cioè dell'uno
all'otto; sarà dunque una differenza in meno di un ot-
usi
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65
tavo nel pagamento che essi vorrebbero operare, a '
fronte di quello che io propongo.
Invece, se l'onorevole Mancini vuol provare ad inda'
gare la cifra che porterebbero gl'interessi composti ed
ai saggi che corrono in giornata, vedrà se faccia lo
stesso lo scontare una somma pagabile inquindici rate,
ovvero in venti, malgrado l'interesse del 5 per cento
che sulle rate non pagate decorresse; e capirà benissimo
come trattandosi alla fin dei conti qui di un canone
annuo di due milioni, il ministro delle finanze sia sopra
quest'argomento tutt'altro che disinteressato.
Ma vi ha però un'altra considerazione che io non
posso fare a meno di sottomettere non solo alla Camera
in generale, ma specialmente a coloro i quali, per maggior conoscenza del Tavoliere, più vivamente s'interessano a questo progetto di legge, ed è di voler considerare quale sia stata in complesso sopra questa legge
l'opinione dell'altro ramo del Parlamento, davanti al
quale dovrà pure essere riportata onde abbia il suo
effetto.
Io non vorrei che a forza di andare troppo ora in un
senso ora in un altro, il risultato fosse poi quello che
fin qui si ebbe, cioè che sul Tavoliere di Puglia molto
si discusse e molto dottamente si scrisse, ma in realtà
non si fece altro che niente, niente e niente.
Infatti sta bene che il Senato ammettesse che l'interesse sopra le quote non pagate dovesse computarsi al
4 1/2 per cento, però il Senato ammetteva che il pagamento dovesse essere fatto in 14 anni; ammetteva poi
ancora il Senato che questi debiti dovessero essere pagati in contanti, e non ammetteva che fossero pagati
con cartelle al loro valore nominale.
Ora, consideri la Camera se io abbia o non sopra
quest'argomento fatte grandi agevolezze. Io ammetto
per l'affrancamento un termine alquanto più lungo di
quello che il Senato ammetteva; ammetto che si operi
in quindici piuttosto che in quattordici anni; ammetto
che un interesse del 4 1/2 per 100 non può oggidì sostenersi, e debbo pregare la Camera di elevare quest'interesse al 5 per 100: ma alla fine dei conti ho aderito
ad un desiderio manifestato dalla Commissione, desiderio che fu nell'altro ramo del Parlamento manifestato e
per ben due o tre giorni e con vivissime ragioni oppugnato e non ammesso, cioè, io ho acconsentito a che
fossero ammesse pel pagamento del debito le cartelle
del debito pubblico al valor nominale.
Io credo quindi che, se la Camera vuole accettare la
proposta che io fo, essa abbia a tenersi in un conveniente termine medio fra l'opinione di coloro che sono
troppo propizi al Tavoliere di Puglia, e l'opinione di coloro i quali credono che i censuari del Tavoliere di Puglia non debbano ritenersi enfiteuti come tutti gli altri,
considerando che schietti enfiteuti non sono, perchè non
hanno facoltà di migliorare il fondo loro concesso, e
per conseguenza credono che lo Stato abbia qualche
cosa più che l'alto dominio generale sopra questi terreni. Yi sono alcuni i quali sostengono che lo Stato potrebbe far valere l'espropriazione presso gli utilisti per
quella parte di possesso che essi possono far valere,
perchè in fatto essi non hanno che un possesso limitato
per certi effetti, non avendo alcuna facoltà di dissodare,
nè di migliorare il fondo.
Ora, queste teorie sono state da molti sostenute in
favore delle finanze : io non ho esitato ad abbandonarle ; e le ho abbandonate specialmente mosso dal
vivissimo desiderio che finalmente si tolga questo
sconcio della condizione in cui si trova attualmente il
Tavoliere di Puglia ; ma credo aver fatte tutte le ragionevoli concessioni che si potessero chiedere ad un
ministro di finanze, e credo che il volere ulteriori concessioni sia un compromettere l'esito della legge.
Prego quindi la Camera a voler accettare il termine
di 15 anni che ebbi l'onore di proporre.
presidente. Il deputato De Cesare ha la parola.
©e cesasse. Due questioni mi pare che adesso siano
in campo : una per la riduzione del tempo, e l'altra per
l'accrescimento dell'interesse.
L'onorevole relatore ha propugnato molto per l'estensione del termine, io invece acconsento che il termine di 20 anni sia ridotto a 15, ma non accordo
che il 4 1/2 per cento sia esteso, o meglio si muti in
cinque.
I canoni del Tavoliere sono vari e di diversa gradazione. Havvi chi paga 15 ducati per cai'ra, chi 19,
chi 22, chi 27, chi 33, chi 36, chi 40 e fino a 45.
Un carra equivale a 24 ettari.
sema, ministro per le finanze. Di una lira Tettare
a due.
s>e cesasse, I ducati 15 e 19 per carra equivalgono
presso a poco a lire 70 ed 80 ; e queste elevate a capitale importano 1400 e 1600 lire. Dividete coteste
somme per quindici anni, ed avrete un censuario che
paga 90 lire di capitale per ciascun anno, e l'altro 106.
Sarà mai vero che un proprietario di 24 ettari di terreno, e sia pur saldo o boscoso, non possa pagare 90
o 106 lire per carra all'anno?
Io non lo credo, ed è perciò che accetto la riduzione
del tempo, cioè da venti a quindici anni; ma non così
la rapida trasformazione del 4 1/2 in 5 per cento. Imperocché sopra due milioni circa di rendita quale è
quella del Tavoliere delle Puglie, il mezzo per cento
importa 200,000 lire all'anno, le quali ridotte a capitale
fanno una somma di 4 milioni che i censuari dovrebbero pagare di più sul capitale.
Quindi prego il relatore a voler propugnare per la
mia proposta, cioè che non sia accresciuto il 4 1/2 per
cento, e che si accordi invece al ministro la riduzione
del tempo. Mutando il 4 1/2 per cento in 5 si accresce il debito dei censuari e la ragione dell'interesse :
restringendo il tempo non si reca ad essi alcun danno.
Fra le due proposte io voto per la riduzione del
tempo.
c'ASTEiiLAxo. Io mi permetto di far osservare che
l'onorevole De Cesare verrebbe quasi anticipatamente a
condizionare alla votazione che ora deve farsi sull'articolo 4 quella che poscia dovrà aver luogo sull'articolo 5.
TORNATA DELL'' 1 1
È vero che si è discusso con anticipazione sulla misura dell'interesse, ma certo perchè possa prendersi su
di essa una determinazione definitiva dovrà aspettarsi
che a sua volta venga impegnata la questione sulla discussione dell'articolo 5. Trovo adunque che egli sia
stato troppo facile a concedere la riduzione del termine
a 15 anni senza essersi prima assicurato dello sperato
corrispettivo, cioè che non venga aumentata la proposta misura degl'interessi. Io perciò non posso seguirlo su questo terreno, e tengo ferma la mia proposta che, cioè, si mantenga il termine di 20 anni pel
pagamento del prezzo. All'uopo mi permetto di aggiungere due sole considerazioni : la prima è che il ministro non potrà disconvenire delle condizioni eccezionali, in cui si trovano le località, cui la legge deve
essere applicata, per la triste e troppo nota causa del
brigantaggio ; forse in un maggior progresso di tempo
potranno quelle località meglio ristorarsi dei gravi
danni patiti, e ciò anche per le novelle vie di comunicazione che stanno per dischiudersi, che toglieranno
le reliquie di quel flagello ed aumenteranno il valore
dei prodotti.
La seconda considerazione è poi questa. Delle due,
l'una : o il danaro occorrente a pagar l'affranco sarà
facile ai possessori, o nol sarà. Nel primo caso saranno
essi i primi ad affrettarsi a compiere il pagamento del
loro debito, dappoiché non solo con ciò si libereranno
della corrisponsione degl'interessi, ma saranno pure
sollecitati di profittare della bassa ragione a cui è
attualmente quotata la rendita pubblica, la quale non
potranno certo conservare la speranza che abbia a
mantenersi sempre tale, il che sarebbe troppo tristo
augurio per le finanze italiane.
Se per lo contrario poi, ad onta di questi due allettamenti, non potessero effettivamente trovare il danaro, allora può mai supporsi che sarà più facile ad
altri compratori estranei il procurarselo, e quindi venirlo a versare nell'acquisto di queste possessioni ?
Esse tornando allo Stato, invece di consolidarsi nelle
mani del dominio utile, mi permetta la Camera che io
lo ripeta ancora una volta, e ciò per mancanza di oblatori nelle espropriazioni che lo Stato medesimo andrebbe a farne, dovrebbero essere sottoposte a novella
alienazione come beni di libera proprietà demaniale,
senza che per questo crescesse la probabilità di trovare compratori, dopoché i primi interessati a conservarle non lo avessero potuto per la constatata deficienza di quei mezzi locali che sono i più facili ad
accorrere in simili maniere d'impieghi.
Anche sotto questo rapporto una operazione finanziaria potrebbe diventare più difficoltosa, ingenerando
nel capitalista la diffidenza, che il breve termine stabilito per la riscossione del prezzo potesse esporlo alla
necessità di ricevere terre in cambio della restituzione
del suo denaro. Ed è per queste ragioni che mi permetto di insistere nella proposta che sia mantenuto il
termine di venti anni per il pagamento del prezzo,
quale, cioè, fu dalla nostra Commissione proposto.
GENNAIO
PRESIDENTE. La questione dunque sta nel fissare il
termine, dentro il quale sarà conceduto di estinguere
il debito verso il demanio.
m a n c i n i , relatore. La Commissione, dopo avere
attentamente udito e ponderate le ragioni addotte dal
ministro delle finanze, esprime alla Camera il suo profondo convincimento, che sarebbe compromesso il felice risultato di questa legge, il suo gradimento da
parte delle popolazioni ed il propizio svolgimento dell'avvenire economico del Tavoliere, se fosse consentito
all'onorevole ministro l'abbreviazione da lui chiesta di
un quarto del termine medio dalla stessa Commissione
proposto.
Noi vogliamo fare una legge, la quale ottenga il r i sultato di operare una grande e desiderata riforma
senza spargere il disordine e la confusione tra gli attuali possessori del Tavoliere, e sopratutto senza produrre artificialmente la violenta spogliazione dei più
poveri e benemeriti tra loro.
Ebbene, signori, persuadetevi che coloro, i quali
hanno fatto un accurato studio della questione, che
conoscono da vicino i bisogni di quelle provincie e
lo stato della proprietà e del credito in quei paesi,
sentono con dispiacere di non poter assolutamente
accondiscendere all'emendamento presentato dal ministro.
Che giova dissimularlo ? Vi sono due criterii che si
possono seguire nell'adottare le disposizioni di questa
legge. Vogliamo fare una legge finanziaria? Allora
converrebbe un altro sistema. Obblighiamo subito i
censuari a pagare l'intero loro debito ; e se non pagheranno, vadano pur via dalla proprietà. Lo Stato
dirà : io non posso che a questa condizione permettervi
l'affrancamento, alla condizione del pronto ed immediato pagamento.
Io comprenderei una legge informata da un criterio
somigliante; ma ciò ripugnerebbe all'altro e più importante scopo che la legge debbe raggiungere, cioè
allo scopo economico.
Noi intendiamo fare una legge, destinata a produrre un salutare rivolgimento economico in una vastissima estensione di terra che occupa parecchie provincie del mezzogiorno d'Italia. Ma allora non sarà
lecito obbliare e sacrificare lo scopo economico ad
una considerazione finanziaria, la quale si è già dimostrata di nessuna, o almeno di ben poca importanza.
D'altronde quando l'onorevole ministro ci dice che
nell'altro ramo del Parlamento non si fecero concessioni, e che egli generosamente è giunto all'ultimo
limite delle concessioni possibili accostandosi alla nostra proposta per autorizzare il pagamento con titoli
di rendita iscritta sullo Stato pel loro valor nominale,
permetterà che si rammenti alla Camera che il Senato,
se non autorizzò il pagamento in rendite iscritte al
valor nominale, nei primi due anni accordò qualche
cosa di equivalente, cioè che si pagasse negli affrancamenti solo il 75 per cento, vale a dire, concedeva l'ab-
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7486
-
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL
buono di un 25 per cento a tutti coloro che pagassero
nei primi anni.
La Camera intende perchè la Commissione si è discostata da questa proposta, variando piuttosto la
forma che la sostanza della concessione. Nei termini
in cui la concessione erasi fatta dal Senato ne avrebbero potuto approfittare soltanto i ricchi, i quali o
avevano capitali disponibili o avevano mezzi per procacciarseli.
A noi è sembrato che il risultamento pratico cui
andrebbesi incontro con quel sistema sarebbe la consumazione di una deplorabile parzialità ed ingiustizia,
che certo non era nell'intendimento di quell'eminente
Consesso.
Ma non sussiste che queste concessioni più o meno
non esistessero, sotto un'altra forma, nel progetto di
legge votato dal Senato.
Riassumendo, la Commissione non può credere che
l'onorevole ministro delle finanze senza gravi ragioni
voglia compromettere il processo della legge, nè sa in
verità spiegarsi per qual fine così tenacemente insista
per far prevalere un termine più breve.
Essa non può che vivamente scongiurare la Camera,
dopo i lunghi studi fatti su questo progetto di legge,
acciò voglia lasciare al medesimo quel carattere precipuamente economico che debbe informarlo, conciliato
però con le sole serie e legittime esigenze dell'interesse
finanziario.
SEI.I.A, ministro per le finanze. Io non posso a meno
di insistere a mia volta per il termine di quindici anni;
e prima di tutto faccio giudice la Camera che la questione tutta si riduce, come ha con molta ragione osservato l'onorevole De Cesare, in cotesti estremi: si
tratta di sapere se vi sia modo per questi censuari di
poter trovare il danaro occorrente per affrancare piuttosto in quindici, che in venti anni.
L'onorevole De Cesare, che conosce perfettamente
queste località, ha messo il dito sulla questione, e vi
ha osservato, portando qui le cifre positive in misura
decimale, e ci ha detto : a che cosa si riducono queste
somme ? Esse importano un canone che varia da una a
due lire per ettare; quindi la questione è di sapere, se
dovrassi piuttosto pagare da due a quattro lire, ovvero
da due lire e un terzo a quattro lire e due terzi all'ettara !
Ecco insomma tutta la questione, la quale è qui agitata; per ogni ettara di terreno si tratta di sapere, se
si possa pagare da un terzo a due terzi di lira per una
estensione così enorme come è un'ettara ! Tale è la
questione quale l'ha posta l'onorevole De Cesare.
Del resto io osserverò alla Commissione che essa
debbe essere almeno logica con sè stessa, imperocché
la Commissione era disposta ad ammettere che questo
termine di 20 anni si riducesse a 15, quando io avessi
concesso che gl'interessi sulla somma a pagarsi, piuttosto che del 5, fossero del 4 1/2; e ciò vuol dire che la
Commissione non riconosceva per niente quello che
ora dice il relatore, cioè che la legge andrà a fondo
1868-64-65
quando invece di doversi trovare l'occorrente per pagare questo debito, si abbiano disponibili piuttosto
15 anni che 20. Ora siccome per la finanza è tutt''altro
che indifferente l'adottare un sistema che un altro,
siccome si sono fatte, ripeto, con questo disegno di
legge tutte le concessioni possibili, insisto per la mia
proposta.
Infatti io non so come l'onorevole Mancini possa venir
qui ad asserire che colla redazione della Commissione
si è variato la forma di quello che diceva l'articolo del
Senato, ma non la sostanza. Badi la Camera che il
Senato ammetteva una diminuzione del 25 per 100 durante i due primi anni, ed io ammetto il pagamento
con cartelle al valore nominale. Ora prenda l'onorevole deputato Mancini il listino della Borsa, e mi dica
se sia del 25 per 100 la differenza tra il valor nominale
e l'effettivo. Mi dica poi se dall'ammettere questa facoltà durante i primi due anni, od invece ammetterla
non solo per i primi due anni, ma per tutti e quindici
in cui dura l'affrancamento, mi dica, ripeto, l'onorevole Mancini, mi dica la Camera se la differenza tra
un sistema e l'altro sia puramente di forma. Io dico
invece che vi è differenza di sostanza. Perciò nell'interesse stesso dell'adozione, senza troppe difficoltà, della
legge, io insisto presso la Camera perchè adotti il termine di 15 anni.
p r e s i » ebìte. Ora sì tratta adunque di deliberare intorno al termine in cui questi .censuari possono estinguere il loro debito verso il demanio.
c o c c o , Domando la parola.
Molte voci. Ai voti ! ai voti !
p r e c i d e n t e . Vede che la Camera intende di andare
ai voti.
c o c c o . Avrei soltanto a dire una parola.
p b k s i b e s t e . Allora parli.
c o c c o . Alle ragioni addotte dal relatore vorrei aggiungere un fatto che conosco personalmente, comunque non possa piacere al signor ministro delle finanze.
Essendosi da me trasmesse a diversi censuari del
Tavoliere di Puglia non poche copie della relazione
della Commissione, che ottenni con anticipazione dalla
segreteria, ne ebbi in risposta l'espressione del di loro
compiacimento in controsenso di quanto per lo innanzi
mi si era scritto; e questo compiacimento derivava appunto dall'aver essi rilevato dalla relazione quella maggiore estensione del termine di affrancamento che vi si
legge e che il signor ministro combatte.
P e r lo innanzi, o signori, una delle più gravi questioni era, nell'interesse dei censuari, se l'affrancamento
dovesse essere facoltativo o forzoso; ed in molte scritture a stampa sostenevasi la prima tesi, cioè lo affrancamento facoltativo. Quando poi si è veduto prolungato il termine sino agli anni venti, la maggior parte
di quelli che avevano scritto su tale questione se ne
sono compiaciuti.
Quindi è che per favorire la condizione dei censuari
e corrispondere ai loro sentimenti, voterò il maggiore
termine fissato dalla Commissione.
HH^^H^HH^^HBEHBHHHHI
7487 —
TORNATA DELL'11 GENNAIO
PRESIDENTE. Vi sono dunque tre proposte : quella
del deputato Camerini che vorrebbe portato questo termine a ventisei anni...
CAMERINI. Per non dar luogo a difficoltà nella votazione, io rinuncio al mio emendamento e mi unisco di
tutto cuore aquello della Commissione, che credo essere il meno che possa farsi per non far mancare ogni
utilità della legge.
PRESIDENTE. Rimangono dunque leproposte, della
Commissione, che è di venti anni; e quella del Ministero ristretta a quindici anni.
Metterò prima ai voti la proposta della Commissione
come più larga.
Chi approva sorga.
(Fatta prova e controprova, non è accettata.)
Non resta adunque più che la proposta del Ministero:
« Nel termine di quindici anni a contare dal 1° gennaio 1869 i censuari saranno tenuti ad estinguere il
loro debito verso il demanio, pagandone almeno un
quindicesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di
anticipare il pagamento. »
SEMA, ministro per lefinanze. Domando la parola.
Anzitutto devo proporre il 1868 invece del 1869 ; in
questo era d'accordo anche la Commissione.
In secondo luogo, là dove dice « pagandone almeno
un quindicesimo, »proporrei di togliere la parola almeno.
MANCINI, relatore. Siccome hanno lafacoltà di anticipare, a questa corrisponde la parola almeno. Del
resto laCommissione non si oppone.
sEiiiiA, ministro per le finanze. Ma appunto perchè
hanno la facoltà di anticipare diventa inutile quella
parola; la legge fissa laquota annua del quindicesimo;
se alcuno vuole pagare di più, nessuno glielo impedisce.
PRESIDENTE. LaCommissione accetta che si dica
« dal 1° gennaio 1868? »
MANCINI, relatore. Sì, accetta.
PRESIDENTE. Dunque ecco l'articolo :
« Nel termine di quindici anni, a contare dal 1° gennaio 1868, i censuari saranno tenuti ad estinguere il
loro debito verso il demanio, pagandone un quindicesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di anticipare il pagamento. »
MANCINI, relatore. Domando la parola per una dichiai-azione.
Resta inteso chequi, come nel resto della legge,
dovunque si parla di censuarii si intende di censuarii e
loro aventi causa, locuzione che Don si ripete ad ogni
articolo soltanto per amore di brevità. Per altro la
Commissione, atermini del regolamento, si riserba di
rivedere la legge pel suo migliore coordinamento, allorché ladiscussione sarà giunta al suo termine.
PRESIDENTE. Se così credono, sarebbe meglio aggiungere queste parole, perchè il silenzio in una parte
della legge potrebbe dar luogo a dubbii.
MANCINI, relatore. Non sarà inutile aggiungere tali
parole in questo articolo, che è fondamentale.
Il signor ministro v'acconsente ?
SEiiiiA, ministro per le finanze. Credo che sia inutile
quest'aggiunta, poiché queste parole si debbono ritenere come sottintese ogni volta che laparola censuario
si ripete nella legge.
PRESIDENTE. Questo s'intende; ciò non ostante, mi
pare utile l'aggiunta.
SEEXIA, ministro per le finanze. Essendosi queste
parole già dette una volta, parmi inutile il ripeterle.
Del resto la Commissione rivedendo a discussione finita
il disegno di legge, potrà proporre le modificazioni di
redazione che crederà necessarie.
MANCINI, relatore. La Commissione si riserba di
fare questa revisione.
PRESIDENTE. È inteso in massima il concetto; la
Commissione vedrà poi dove si debbono aggiungere
queste parole :
« I censuari potranno liberarsi pagando un quindicesimo ogni anno, salva ad essi lafacoltà d'anticiparne
il pagamento.
« I censuari potranno liberarsi dal loro debito cedendo allo Stato titoli di rendite inscritte sul Gran
Libro del debito pubblico italiano al loro valore nominale, »
SEiiijA, ministro per le finanze. Si dovrebbero aggiungere le parole al cinque per cento, altrimenti si
potrebbero dare al loro valore nominale cartelle del
tre per cento, ela differenza sarebbe troppo considerevole.
MANCINI, relatore. Non vi è difficoltà intorno a quest'aggiunta.
Osservo inoltre che la Commissione si era posta
d'accordo coll'onorevole ministro, affinchè, per meglio
servire alla chiarezza ed alla logica disposizione delle
materie, quest'alinea dell'articolo 4 ne fosse staccato
e diventasse l'articolo 5, ed invece si facesse dell'articolo 5un alinea dell'articolo 4; eciò perchè si indicassero prima le diverse categorie dei debiti dei censuari
tanto incapitale, che in interessi, e poscia si indicasse
nell'articolo 5 laforma ed il modo d'estinzione di questi
debiti. Se siamo in ciò d'accordo, si potrebbe votare
quest'articolo colla riserva di fare del suo alinea un
articolo 5, edell'articolo 5un alinea dell'articolo 4.
PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che si voterà
l'articolo 4, coli'intelligenza chel'alinea del medesimo
dovrà far parte dell'articolo 5.
MANCINI, relatore. Dimando scusa: quest'alinea costituirebbe esso solo l'articolo 5; el'articolo 5 diventerebbe alinea dell'articolo 4.
PRESIDENTE. Va bene. Con quest'intelligenza pongo
ai voti l'articolo 4.
(È approvato.)
Essendo l'ora tarda, potremo rimandare laseduta a
domani.
Ricordo che domani vi sono due sedute : una all'ora
solita, l'altra alla sera.
PRESIDENTE.
La seduta èlevata alle ore 5 1/4.
— 7488
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65
Ordine del giorno per le tornate di domani.
(Al tocco) :
1° Seguito della discussione del progetto di legge
concernente l'affrancamento del Tavoliere di Puglia.
Discussione dei progetti di legge:
2° Vendita di beni demaniali in Toscana;
3° Facoltà al Governo di promulgare i progetti di
legge relativi ai magazzini generali e alle bonifiche;
T ORN A T A
DEL
12
4° Pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala ;
5° Abolizione delle decime ecclesiastiche.
(Alle ore 8 1/2 della sera) :
« Interpellanza del deputato Polsinelli riguardo alla
cessione fatta dal Governo ad una società dei residui
dovuti dai comuni pel dazio di consumo; del deputato
Marolda intorno ad alcune disposizioni del regolamento
del dazio di consumo. »
GE N N A IO
1 8 (5 5
PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.
SOMMARIO. Atti diversi. = Relazione sid disegno di leggeper Vunificazione giudiziaria del Regno .= Domanda del
deputato GrecoA. circa il progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, e risposta del ministro per le finanze, Sella.
— Seguito della discussione del disegno di legge per Vaffrancamento del Tavoliere di Puglia —Emendamenti del
ministro Sella e dei deputati Scoccherà e, De Cesare all'articolo 5° —Opposizioni del relatore Mancini all'emendamento del ministro, che è approvato. Spiegazioni dei deputati Visconti- Venosta e Pisanelli circa Vestradizione
chiesta dal Governo francese del sergente Forget, e repliche del deputato Bogglo —Avvei tcnza d'ordine del deputato Mellana. = Approvazione degli articoli 6 e 7 della legge in discussione —Emendamento del deputato Scoccherà e della Commissione all'articolo 8 —Osservazioni del deputato Giacchi — Obbiezioni dei deputati Scoccherà
e De Cesare all'articolo 9, e risposte del relatore e del ministro — Emendamenti del deputato De Cesare al 10°,
oppugnati dai medesimi — Chiarimenti e osservazioni del presidente del Consiglio La Marmora, e del deputato
Mellana —Approvazione degli articoli fino al 14° —Articolo d'aggiunta del ministro, rinviato. = Risultamento
della votazione per la nomina del terzo commissario per la Cassa ecclesiastica.
La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane.
massari, segretario, legge il processo verbale della
precedente tornata, che è approvato.
gigi.iucci, segretario, espone il seguente sunto di
petizioni:
10253. Il Consiglio provinciale di Novara ricorre al
Parlamento onde egli voglia provvedere in quella misura che stimerà più equa al compenso delle requisizioni austriache del 1859, subite da vari comuni di
detta provincia.
10254. Il professore Emilio Roncaglia e 538 cittadini che presero parte ad un'adunanza popolare tenutasi in Modena, fanno istanza perchè la soppressione
delle corporazioni religiose venga approvata nella presente Sessione legislativa.
10255. Il Consiglio comunale di Fiesole fa adesione
alla memoria sporta dal notaio Torrigiani sull'unificazione del sistema di esigere le imposte dirette.
ATTI DIVERSI.
precidesti'. Fecero i seguenti omaggi:
Il teologo Prudente Franco, prevosto in Coazze
(Susa) —Opuscolo intitolato: Alcune osservazioni di
un parroco delle antiche provincie sullo schema di
legge sullo stipendio del clero ed in particolar modo
sul miglioramento delle parrocchie, copie 250;
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio
—Circolare emanata intorno al credito fondiario, agricolo e popolare, copie 10;
Il signor Francesco Cortese, ispettore sanitario nell'esercito italiano —Sua opera intitolata: Delle imperfezioni superstiti alle ferite ed alle malattie contratte
in campagna, una copia.
morini. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 10253 la quale è relativa al risarcimento delle requisizioni austriache imposte nel 1859
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resoconto stenografico