FORMAZIONE D.LGS 626/94
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Programma del corso
– PARTE GENERALE
►
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►
Principali norme vigenti in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori;
I soggetti coinvolti: ruoli, obblighi e responsabilità
Rischi per la sicurezza e la salute connesse all’attività di impresa in generale;
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
La valutazione dei rischi (Criteri di individuazione e valutazione dei rischi (principali rischi
fattori di rischio in ambiente di lavoro; Misure di prevenzione e soccorso)
Gestione delle emergenze (piano e gruppo di emergenza)
Infortuni e malattie professionali;
Statistiche sugli infortuni;
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
Il rischio da rumore
Criteri ed individuazione dei DPI
Procedure di uso corretto dei DPI
Segnaletica di sicurezza
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Programma del corso
► MODULO
►
►
►
►
►
►
2 – PARTE SPECIFICA
Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza;
Etichettatura delle sostanze;
Norme generali di sicurezza degli impianti e delle macchine;
Rischi specifici, norme e procedure di sicurezza, controlli da attuare, disposizioni aziendali, disposti di
sicurezza connessi all’utilizzo di : linee di profilatura, presse, linee di cesoiatura (slitter), posizioni di
saldatura, linea di verniciatura<<<<,
Utilizzo di carrello elevatore (verifica ed affidabilità mezzo, corretta conduzione, comportamenti
anomali e a rischio, rimessa in carica di carrelli elettrici);
Movimentazione dei carichi tramite l’impiego di carroponte (modalità d’uso corretto, accessori e
sistemi di imbracaggio, cenni sulle verifiche periodiche).
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PARTE GENERALE
4
1. Principali norme vigenti in materia di tutela
della sicurezza dei lavoratori;
1.1
►
DPR 547/1955: Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro
►
DPR 303/1956: Norme generali per l’igiene del lavoro
►
DPR 1124/1965: Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali
►
DPR 336/1994: Regolamento recante le nuove tabelle
delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura
5
Principali norme vigenti in materia di tutela
della sicurezza dei lavoratori
1.2
►
D.Lvo 277/1991: Attuazione delle direttive 0/1107/CEE,
82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/118/CEE, 88/642/CEE in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici(piombo,amianto e rumore)
►
D.Lvo 626/1994: Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
►
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (direttiva macchine)
6
Principali norme vigenti in materia di tutela
della sicurezza dei lavoratori
1.3
►
D.Lvo 242/1996: Modifiche ed integrazioni al D.Lvo 626/1994
recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
►
D.Lvo 52/1997: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
►
D.Lvo 25/2002: Attuazione della direttiva98/24/CE sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro
►
D.Lvo 66/2000: Attuazione delle direttive 97/42/CE e
1999/38/CE,che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
7
Il D.P.R. 547/55
► Il
DPR 547/55 è il primo vero corpo
normativo organico in materia di
prevenzione degli infortuni sui luoghi di
lavoro
► Il DPR è composto da 406 articoli che
trattano dalla sicurezza dei posti di lavoro,
alla circolazione e passaggio, cadute nel
vuoto, utilizzo di macchine, rischio elettrico,
ecc.
8
DPR 303/1956: Norme generali per
l’igiene del lavoro
► Il
DPR 303 del 1956 è composto da settanta
articoli ed un allegato. Esso richiama le norme
igieniche principali per i luoghi di lavoro, quali
l’illuminazione, la ventilazione, la superficie media,
la cubatura, i servizi sanitari, visite mediche.
► L’allegato è costituito da una TABELLA DELLE
LAVORAZIONI PER LE QUALI VIGE L'OBBLIGO
DELLE VISITE MEDICHE PREVENTIVE E
PERIODICHE (Art. 33 del Decreto)
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La legislazione in tema di salute e sicurezza
si è evoluta a partire dai primi anni ’90
grazie al recepimento di direttive della
Comunità Economica Europea
►A
partire dal D.Lvo 277/1991, che recava norme
sulla salute dei lavoratori per i rischi derivanti
dall’esposizione a piombo, amianto e rumore,
proseguendo per il D.Lvo 77/1992, relativo ai
rischi di esposizione ad amine aromatiche, fino al
D.Lvo 626/1994, vi è stata una descrizione
sempre più dettagliata delle norme di
comportamento che il datore di lavoro deve
tenere nella gestione dell’impresa
10
►I
principi fondamentali delle normative sono
quelli di una attenta valutazione da parte del
datore di lavoro dei rischi insiti nella lavorazione
e dei livelli di esposizione dei lavoratori
Identificati i rischi, deve essere fatto un piano
per la loro abolizione o riduzione
► Programmi di informazione e formazione dei
lavoratori sui rischi derivanti dalle lavorazioni,
sulle norme e sullemisure preventive da adottare
► Riduzione dell’esposizione con misure di
protezione collettiva dei lavoratori
11
► Contemporaneamente
alle azioni
preventive sui rischi (valutazione ed
organizzazione del lavoro, misure
preventive e protettive collettive o
individuali), il datore di lavoro deve
predisporre la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori, affidata a personale qualificato,
per verificare l’adeguatezza degli interventi
preventivi e diagnosticare eventuali danni
più precocemente possibile
12
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19
20
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I soggetti coinvoliti
► RUOLI
► OBBLIGHI
► RESPONSABILITA’
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Rischi per la salute connessi all’attività dell’impresa in generale
Capo I - Art. 3
(Misure generali di
tutela)
1) LE MISURE GENERALI PER LA PROTEZIONE
DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI SONO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
VALUTAZIONE DEI RISCHI
ELIMINAZIONE DEI RISCHI O, SE
NON POSSIBILE, LORO RIDUZIONE AL
MINIMO
RIDUZIONE DI RISCHI ALLA FONTE
PROGRAMMAZIONE DELLA
PREVENZIONE INTEGRANDO LE
CONDIZIONI TECNICHE ED
ORGANIZZATIVE
SOSTITUZIONE DI CIO’ CHE E’
PERICOLOSO CON CIO’ CHE NON LO E’
RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI
PRIORITA’ DELLE MISURE DI
PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO A
QUELLE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
LIMITAZIONE DEL NUMERO DI
ESPOSTI
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Rischi per la salute connessi
all’attività dell’impresa in generale
Valutazion
e dei
rischi
►
Rischi fisici

meccanici





cadute dall'alto
urti, colpi impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni
scivolamenti, cadute a livello
vibrazioni
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Rischi per la salute connessi
all’attività dell’impresa in generale
Valutazion
e dei
rischi
► termici
 calore
radiante, fiamme libere
 freddo
 microclima
► elettrici
 contatto
con elementi in tensione
► rumore
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Rischi per la salute connessi
all’attività dell’impresa in generale
Valutazion
e dei
rischi
Rischi chimici
► aerodispersi
 polveri,
fibre
 fumi
► liquidi
 immersioni
 areosol,
schizzi
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Rischi per la salute connessi
all’attività dell’impresa in generale
Valutazion
e dei
rischi
►
gas, vapori
►
sostanze irritanti e/o sensibilizzanti
►
sostanze corrosive
►
sostanze tossiche e/o nocive
►
sostanze cancerogene
►
sostanze mutagene
►
sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo
►
sostanze pericolose per l'ambiente
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Valutazion
e dei
rischi
La valutazione dei rischi
Rischi noti
Rischi di scarsa levatura
Strumenti di controllo
immediatamente
disponibili
Procedimenti complessi
Specifiche disposizioni
legislative
VALUTAZIONE
QUALITATIVA
VALUTAZIONE
QUANTITATIVA
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-
CRITERIO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RIS CHI
Valutazione
dei rischi
Per ogni rischio preso in considerazione sono definiti i parametri P (Probabilità) e D (Gravità del Danno) e quindi R
(Ampiezza del Rischio) ottenuto dalle correlazioni tra P e D.
I criteri utilizzati per definire dal punto di vista qualitativo l’entità dei parametri P e D sono quelli sotto riportati, che
permettono di assegnare all’accadimento una probabilità da bassa ad elevata ed una gravità da trascurabile ad ingente.
Probabilità
Bassissima
Modesta
Non trascurabile
Elevata
non sono noti casi accaduti di incidente
le misure di sicurezza sono adeguate
la formazione degli addetti è idonea
sono rispettate le norme in proposito
vi è continua sorveglianza e verifica
sono noti casi di incidenti rari e fortuiti, non prevedibili e concomitanti con altri fattori
le misure di sicurezza essenziali sono rispettate
gli addetti hanno ricevuto una formazione di base
le norme fondamentali sono rispettate
le verifiche sono assegnate ad altri
prevedibilità, sono noti casi di incidenti correlati al fattore specifico
le misure di sicurezza esistenti non sono codificate da procedure o sono insufficienti
gli addetti presentano debiti formativi
inadempienza alle norme generali e di buona tecnica
mancano verifiche puntuali e/o periodiche
 incidenti prevedibili e accertati
 misure di sicurezza insufficienti o inadeguate
 personale non formato o carente per attività sp ecifiche a rischio
 norme disattese (strutturali, impiantistiche, dispositivi di protezione collettivi),
 M ancanza di procedure dettagliate
 nessuna verifica
1.
2.
3.
4.
5.










40
Valutazione dei rischi
Gravità del danno
Trascurabile
Medio
Notevole
Ingente
1.
2.


effetti rapidamente reversibili, localizzati, non cumulativi
non necessariamente comporta assenza dal lavoro
effetti reversibili, anche generalizzati, cumulativi di lieve entità
interruzione del lavoro (< 4 giorni)
 effetti reversibili, anche generalizzati
 comporta interruzione di attività per tempo prolungato (< 15
giorni)
 effetti irreversibili o letali, inidoneità alla mansione
 assenza prolungata dal lavoro
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Valutazione dei rischi
Ampiezza del rischio
I parametri P e D possono combinarsi tra di loro facendo assumere ad R livelli che vanno da un Rischio Lieve a
un Rischio Gravissimo, ai quali sono stati assegnati, per comodità, valori da UNO a QUATTRO a seconda del
tipo di valutazione avvenuta. Le correlazioni tra i tre parametri sono sotto riportate.
GRAVITA’ DEL DANNO
PROBABILITA’
Trascurabile
Medio
Notevole
Ingente
Bassissima
Modesta
Non trascurabile
Elevata
AMPIEZZA DEL
RISCHIO
Rischio Lieve
(R = 1)
Rischio Medio
(R = 2)
Rischio
Grave
(R = 3)
Rischio
Gravissimo
(R = 4)
42
3)
CRITERIO UTILIZZATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Il criterio utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione è quello di consentire la
riduzione o l’eliminazione (ove possibile) del rischio individuato.
Le misure di prevenzione sono preventivamente associate ad un determinato punto di verifica, con la possibilità
di ridefinirle a seconda dell’Area o del Reparto in esame.
4)
CRITERIO UTILIZZATO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE
Nella scelta di un criterio di base per la programmazione degli interventi si è tenuto conto dell’Ampiezza del
Rischio, rappresentata dai valori del parametro R. Obiettivo delle misure programmate è quello di ridurre al
minimo valore possibile l’ampiezza del rischio relativo (R).
A tale scopo si sono stimati come ottimali le priorità e i tempi di intervento elencati nella tabella sottoriportata.
Quando possibile, in particolare in relazione alla immediata disponibilità di dati relativi alle risorse di gestione
la programmazione è condotta tenendo conto dei seguenti fattori:

disponibilità economiche da riservare alla sicurezza

disponibilità e capacità operative del settore tecnico

pianificazione e durata delle lavorazioni

stima dei costi che ogni misura da adottare richiede.
Valutazione dei rischi
43
Priorità
Tipo intervento
Richiede l’attivazione immediata del Dirigente di UO presso i Servizi tecnici aziendali
Assoluta
qualora il rischio sia elevato (R4) e le misure indicate comportino finanze e personale
disponibili
Richiede interventi strutturali, impiantistici, DPI o ausili non disponibili in azienda,
Urgente
documentazione, che necessitano di progettazione, appalto e/o consulenza esterni ad
eliminazione di rischio elevato (R4/R3).
interventi strutturali, impiantistici, di grado complesso, con finanze disponibili in toto o
Breve termine per stralci, per rischi alti o di medio livello (R3/R2). Organizzazione di corsi di formazione
specifici in merito a rischi elevati (R4/R3). Interventi per rischio non trascurabile (R2 )
gestibili da personale manutentore (aziendale e non), ridotta spesa sostenibile. Interventi di
qualsiasi tipo per rischio medio e lieve (R2/R1) gestibili in proprio (personale e budget) o
da personale aziendale
Medio termine interventi per anomalie di rischio medio (R2) che prevedono l’impiego di risorse
economiche e/o di verifica periodica. Interventi complessi a medio ed alto rischio (R3/R2)
qualora siano già stati attuati interventi urgenti.
Immediata
interventi a cura dei responsabili di U.O. che non richiedono costi, tempi prolungati di
realizzo e possono essere svolti dal personale della stessa Unità. Misure di sicurezza per
rischio elevato gestibili da personale addetto alla manutenzione (R4/3/2/1)
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INTERVENTI
PREVENZIONE
PROTEZIONE
45
Le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori
INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE
SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine, attrezzature)
SEPARAZIONE DELL’AREA
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio)
LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO
(agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni)
LIMITAZIONI D’USO
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici)
MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI
(protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti
biologici)
CATTURA DI INQUINANTI
(agenti chimici, agenti biologici)
RILEVATORI/ SEGNALATORI
(agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio)
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Le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori
INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE
RIPROGETTAZIONE IMPIANTI
LAVORAZIONI
ESISTENTI
RIPROGETTAZIONE STRUTTURE
SCELTA NUOVE ATTREZZATURE
SCELTA NUOVE MACCHINE
INTERVENTI
DI MODIFICA
DELLE
VARIABILI
DEL SISTEMA
SCELTA NUOVE SOSTANZE
SOSTITUZIONE DI MATERIALI
RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
AUTOMAZIONE
NUOVE LAVORAZIONI
Art. 6 DLgs 626/94: obblighi dei progettisti,
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fabbricanti, fornitori, installatori
Le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori
INTERVENTI DI PROTEZIONE
IMPIANTI ANTINCENDIO
ATTREZZATURE DI EMERGENEZA
PROGETTAZIONE STRUTTURE
IMPIANTI ESTRAZIONE
COLLETTIVA
SISTEMI DI ESPULSIONE DI INQUINANTI
SEPARAZIONE/ COMPARTIMENTAZIONE DI
AREE PERICOLOSE
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE DI EMERGENZA
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Le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori
INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE
ROCEDURE DI LAVORO
INFORMAZIONE/fORMAZIONE
ETICHETTATURA
SCHEDE DI SICUREZZA
SEGNALETICA
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Gestione
emergenze
Gli art. 12 e 13 e 15
del dlgs 626/94
obbligano il datore di lavoro ad assicurare gli
adempimenti di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio, gestione dell'emergenza, in relazione alle
effettive dimensioni ed ai rischi dell'attività lavorativa.
A tale scopo il datore di lavoro è tenuto ad attuare le seguenti
misure:
►

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti

designare i dipendenti incaricati del primo soccorso
50
Gestione
emergenze
►
Il Responsabile dell’Emergenza
La responsabilità e la gestione dell’emergenza è funzione
del Datore di Lavoro per la sua qualità di proprietario delle
strutture e degli impianti.
►
Il Piano di Emergenza
Deve contenere le procedure per affrontare l’emergenza sia
nel luogo di lavoro della Sezione che dell’Università.
Si basa sui documenti di valutazione del rischio della
azienda
51
Gestione
emergenze
L’ORGANIZZAZIONE della squadra deve essere
semplice.
Procedure complicate allungano i tempi di intervento
degli addetti
Il COMPITO della squadra è quello di applicare il piano
di emergenza con lo scopo di mettere in sicurezza il
personale e, in particolare, il personale disabile
In secondo luogo, seguendo le procedure,
mettere in sicurezza le attrezzature e gli impianti
Ciò nei limiti delle capacità personali e nella
salvaguardia della propria incolumità
52
Gestione
emergenze
SEGNALAZIONE INCIDENTE
(ES. TRAMITE NUMERO EMERGENZA)
LA SQUADRA IN TURNO si reca sul luogo dell’incidente e
verifica l’entità dell’evento
La squadra
provvede al primo
intervento
Un Responsabile coordina
le operazioni
di evacuazione
presso il luogo di
ritrovo sicuro
53
Gestione
emergenze
Il centralino sempre presidiato viene
avvertito
Il centralino coordina tutte le azioni
da mettere in atto:
 chiama i VVF o il 118
fornisce le indicazioni al loro arrivo,
 dà avvio all’evacuazione
54
Infortuni e malattie professionali
Negli ultimi anni si assiste ad una progressiva
scomparsa delle malattie professionali “classiche”
(silicosi, saturnismo, da vibrazioni, ecc.) legate
soprattutto a fattori di rischio chimico e fisico.
Tumori a parte, effetto di esposizioni pregresse, nelle
“nuove” patologie, definite a genesi multifattoriale, la
causa lavorativa è spesso legata a carenze di tipo
organizzativo (attenzione all’ergonomia
55
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Il D.Lgs. 626/94 stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, e sancisce degli obblighi per il datore di lavoro, tra questi c’è quello
di identificare i pericoli e valutare i rischi, se questi non siano eliminabili, il datore
di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per evitare o limitare i rischi
al più basso livello possibile.
L’articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 626/94 prescrive le fondamentali misure di tutela
gerarchicamente ordinate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (politica
aziendale della sicurezza), e tra le altre prevede, alla lettera q) l’obbligo, a carico
del datore dl lavoro di utilizzare segnali di sicurezza e avvertimento per
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La segnaletica di sicurezza è regolamentata da Decreto legislativo n°493 del 14
agosto 1996
79
si intende per segnaletica di sicurezza, una
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad
una attività, o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o
salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a
secondo dei casi, un cartello, un colore, un
segnale, luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale
gestuale”.
80
Fra le novità del D.lgs. 493/96 occorre sottolineare il raccordo fra la normativa
inerente alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi con le prescrizioni di identificazione del contenuto dei recipienti e
tubazioni nei luoghi di lavoro, infatti secondo la normativa vanno muniti
dell’etichettatura, con il pittogramma o il simbolo sul colore di fondo:
 i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze e preparati
pericolosi;
 i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi;
nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette
sostanze o preparati pericolosi.
A questo scopo viene anche modificato l’art. 355 del DPR 547/55 e soppressa la
relativa tabella A, oggi superata dai seguenti simboli europei unificati:
81
Scopi della segnaletica di sicurezza
Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e
facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono
provocare determinati pericoli, ed in particolare:
v Vietare comportamenti pericolosi;
 Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai mezzi di
soccorso o di salvataggio;
 Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
 Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.
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Sicurezza - UniNa STiDuE