FORMAZIONE D.LGS 626/94 1 Programma del corso – PARTE GENERALE ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► Principali norme vigenti in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori; I soggetti coinvolti: ruoli, obblighi e responsabilità Rischi per la sicurezza e la salute connesse all’attività di impresa in generale; Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; La valutazione dei rischi (Criteri di individuazione e valutazione dei rischi (principali rischi fattori di rischio in ambiente di lavoro; Misure di prevenzione e soccorso) Gestione delle emergenze (piano e gruppo di emergenza) Infortuni e malattie professionali; Statistiche sugli infortuni; La sorveglianza sanitaria dei lavoratori; Il rischio da rumore Criteri ed individuazione dei DPI Procedure di uso corretto dei DPI Segnaletica di sicurezza 2 Programma del corso ► MODULO ► ► ► ► ► ► 2 – PARTE SPECIFICA Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza; Etichettatura delle sostanze; Norme generali di sicurezza degli impianti e delle macchine; Rischi specifici, norme e procedure di sicurezza, controlli da attuare, disposizioni aziendali, disposti di sicurezza connessi all’utilizzo di : linee di profilatura, presse, linee di cesoiatura (slitter), posizioni di saldatura, linea di verniciatura<<<<, Utilizzo di carrello elevatore (verifica ed affidabilità mezzo, corretta conduzione, comportamenti anomali e a rischio, rimessa in carica di carrelli elettrici); Movimentazione dei carichi tramite l’impiego di carroponte (modalità d’uso corretto, accessori e sistemi di imbracaggio, cenni sulle verifiche periodiche). 3 PARTE GENERALE 4 1. Principali norme vigenti in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori; 1.1 ► DPR 547/1955: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ► DPR 303/1956: Norme generali per l’igiene del lavoro ► DPR 1124/1965: Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ► DPR 336/1994: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura 5 Principali norme vigenti in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori 1.2 ► D.Lvo 277/1991: Attuazione delle direttive 0/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/118/CEE, 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici(piombo,amianto e rumore) ► D.Lvo 626/1994: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ► D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (direttiva macchine) 6 Principali norme vigenti in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori 1.3 ► D.Lvo 242/1996: Modifiche ed integrazioni al D.Lvo 626/1994 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ► D.Lvo 52/1997: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose ► D.Lvo 25/2002: Attuazione della direttiva98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ► D.Lvo 66/2000: Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE,che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro 7 Il D.P.R. 547/55 ► Il DPR 547/55 è il primo vero corpo normativo organico in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ► Il DPR è composto da 406 articoli che trattano dalla sicurezza dei posti di lavoro, alla circolazione e passaggio, cadute nel vuoto, utilizzo di macchine, rischio elettrico, ecc. 8 DPR 303/1956: Norme generali per l’igiene del lavoro ► Il DPR 303 del 1956 è composto da settanta articoli ed un allegato. Esso richiama le norme igieniche principali per i luoghi di lavoro, quali l’illuminazione, la ventilazione, la superficie media, la cubatura, i servizi sanitari, visite mediche. ► L’allegato è costituito da una TABELLA DELLE LAVORAZIONI PER LE QUALI VIGE L'OBBLIGO DELLE VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE (Art. 33 del Decreto) 9 La legislazione in tema di salute e sicurezza si è evoluta a partire dai primi anni ’90 grazie al recepimento di direttive della Comunità Economica Europea ►A partire dal D.Lvo 277/1991, che recava norme sulla salute dei lavoratori per i rischi derivanti dall’esposizione a piombo, amianto e rumore, proseguendo per il D.Lvo 77/1992, relativo ai rischi di esposizione ad amine aromatiche, fino al D.Lvo 626/1994, vi è stata una descrizione sempre più dettagliata delle norme di comportamento che il datore di lavoro deve tenere nella gestione dell’impresa 10 ►I principi fondamentali delle normative sono quelli di una attenta valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi insiti nella lavorazione e dei livelli di esposizione dei lavoratori Identificati i rischi, deve essere fatto un piano per la loro abolizione o riduzione ► Programmi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dalle lavorazioni, sulle norme e sullemisure preventive da adottare ► Riduzione dell’esposizione con misure di protezione collettiva dei lavoratori 11 ► Contemporaneamente alle azioni preventive sui rischi (valutazione ed organizzazione del lavoro, misure preventive e protettive collettive o individuali), il datore di lavoro deve predisporre la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, affidata a personale qualificato, per verificare l’adeguatezza degli interventi preventivi e diagnosticare eventuali danni più precocemente possibile 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I soggetti coinvoliti ► RUOLI ► OBBLIGHI ► RESPONSABILITA’ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Rischi per la salute connessi all’attività dell’impresa in generale Capo I - Art. 3 (Misure generali di tutela) 1) LE MISURE GENERALI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SONO: a) b) c) d) e) f) g) h) VALUTAZIONE DEI RISCHI ELIMINAZIONE DEI RISCHI O, SE NON POSSIBILE, LORO RIDUZIONE AL MINIMO RIDUZIONE DI RISCHI ALLA FONTE PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE INTEGRANDO LE CONDIZIONI TECNICHE ED ORGANIZZATIVE SOSTITUZIONE DI CIO’ CHE E’ PERICOLOSO CON CIO’ CHE NON LO E’ RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI PRIORITA’ DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO A QUELLE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIMITAZIONE DEL NUMERO DI ESPOSTI 34 Rischi per la salute connessi all’attività dell’impresa in generale Valutazion e dei rischi ► Rischi fisici meccanici cadute dall'alto urti, colpi impatti, compressioni punture, tagli, abrasioni scivolamenti, cadute a livello vibrazioni 35 Rischi per la salute connessi all’attività dell’impresa in generale Valutazion e dei rischi ► termici calore radiante, fiamme libere freddo microclima ► elettrici contatto con elementi in tensione ► rumore 36 Rischi per la salute connessi all’attività dell’impresa in generale Valutazion e dei rischi Rischi chimici ► aerodispersi polveri, fibre fumi ► liquidi immersioni areosol, schizzi 37 Rischi per la salute connessi all’attività dell’impresa in generale Valutazion e dei rischi ► gas, vapori ► sostanze irritanti e/o sensibilizzanti ► sostanze corrosive ► sostanze tossiche e/o nocive ► sostanze cancerogene ► sostanze mutagene ► sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo ► sostanze pericolose per l'ambiente 38 Valutazion e dei rischi La valutazione dei rischi Rischi noti Rischi di scarsa levatura Strumenti di controllo immediatamente disponibili Procedimenti complessi Specifiche disposizioni legislative VALUTAZIONE QUALITATIVA VALUTAZIONE QUANTITATIVA 39 - CRITERIO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RIS CHI Valutazione dei rischi Per ogni rischio preso in considerazione sono definiti i parametri P (Probabilità) e D (Gravità del Danno) e quindi R (Ampiezza del Rischio) ottenuto dalle correlazioni tra P e D. I criteri utilizzati per definire dal punto di vista qualitativo l’entità dei parametri P e D sono quelli sotto riportati, che permettono di assegnare all’accadimento una probabilità da bassa ad elevata ed una gravità da trascurabile ad ingente. Probabilità Bassissima Modesta Non trascurabile Elevata non sono noti casi accaduti di incidente le misure di sicurezza sono adeguate la formazione degli addetti è idonea sono rispettate le norme in proposito vi è continua sorveglianza e verifica sono noti casi di incidenti rari e fortuiti, non prevedibili e concomitanti con altri fattori le misure di sicurezza essenziali sono rispettate gli addetti hanno ricevuto una formazione di base le norme fondamentali sono rispettate le verifiche sono assegnate ad altri prevedibilità, sono noti casi di incidenti correlati al fattore specifico le misure di sicurezza esistenti non sono codificate da procedure o sono insufficienti gli addetti presentano debiti formativi inadempienza alle norme generali e di buona tecnica mancano verifiche puntuali e/o periodiche incidenti prevedibili e accertati misure di sicurezza insufficienti o inadeguate personale non formato o carente per attività sp ecifiche a rischio norme disattese (strutturali, impiantistiche, dispositivi di protezione collettivi), M ancanza di procedure dettagliate nessuna verifica 1. 2. 3. 4. 5. 40 Valutazione dei rischi Gravità del danno Trascurabile Medio Notevole Ingente 1. 2. effetti rapidamente reversibili, localizzati, non cumulativi non necessariamente comporta assenza dal lavoro effetti reversibili, anche generalizzati, cumulativi di lieve entità interruzione del lavoro (< 4 giorni) effetti reversibili, anche generalizzati comporta interruzione di attività per tempo prolungato (< 15 giorni) effetti irreversibili o letali, inidoneità alla mansione assenza prolungata dal lavoro 41 Valutazione dei rischi Ampiezza del rischio I parametri P e D possono combinarsi tra di loro facendo assumere ad R livelli che vanno da un Rischio Lieve a un Rischio Gravissimo, ai quali sono stati assegnati, per comodità, valori da UNO a QUATTRO a seconda del tipo di valutazione avvenuta. Le correlazioni tra i tre parametri sono sotto riportate. GRAVITA’ DEL DANNO PROBABILITA’ Trascurabile Medio Notevole Ingente Bassissima Modesta Non trascurabile Elevata AMPIEZZA DEL RISCHIO Rischio Lieve (R = 1) Rischio Medio (R = 2) Rischio Grave (R = 3) Rischio Gravissimo (R = 4) 42 3) CRITERIO UTILIZZATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE Il criterio utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione è quello di consentire la riduzione o l’eliminazione (ove possibile) del rischio individuato. Le misure di prevenzione sono preventivamente associate ad un determinato punto di verifica, con la possibilità di ridefinirle a seconda dell’Area o del Reparto in esame. 4) CRITERIO UTILIZZATO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE Nella scelta di un criterio di base per la programmazione degli interventi si è tenuto conto dell’Ampiezza del Rischio, rappresentata dai valori del parametro R. Obiettivo delle misure programmate è quello di ridurre al minimo valore possibile l’ampiezza del rischio relativo (R). A tale scopo si sono stimati come ottimali le priorità e i tempi di intervento elencati nella tabella sottoriportata. Quando possibile, in particolare in relazione alla immediata disponibilità di dati relativi alle risorse di gestione la programmazione è condotta tenendo conto dei seguenti fattori: disponibilità economiche da riservare alla sicurezza disponibilità e capacità operative del settore tecnico pianificazione e durata delle lavorazioni stima dei costi che ogni misura da adottare richiede. Valutazione dei rischi 43 Priorità Tipo intervento Richiede l’attivazione immediata del Dirigente di UO presso i Servizi tecnici aziendali Assoluta qualora il rischio sia elevato (R4) e le misure indicate comportino finanze e personale disponibili Richiede interventi strutturali, impiantistici, DPI o ausili non disponibili in azienda, Urgente documentazione, che necessitano di progettazione, appalto e/o consulenza esterni ad eliminazione di rischio elevato (R4/R3). interventi strutturali, impiantistici, di grado complesso, con finanze disponibili in toto o Breve termine per stralci, per rischi alti o di medio livello (R3/R2). Organizzazione di corsi di formazione specifici in merito a rischi elevati (R4/R3). Interventi per rischio non trascurabile (R2 ) gestibili da personale manutentore (aziendale e non), ridotta spesa sostenibile. Interventi di qualsiasi tipo per rischio medio e lieve (R2/R1) gestibili in proprio (personale e budget) o da personale aziendale Medio termine interventi per anomalie di rischio medio (R2) che prevedono l’impiego di risorse economiche e/o di verifica periodica. Interventi complessi a medio ed alto rischio (R3/R2) qualora siano già stati attuati interventi urgenti. Immediata interventi a cura dei responsabili di U.O. che non richiedono costi, tempi prolungati di realizzo e possono essere svolti dal personale della stessa Unità. Misure di sicurezza per rischio elevato gestibili da personale addetto alla manutenzione (R4/3/2/1) 44 INTERVENTI PREVENZIONE PROTEZIONE 45 Le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine, attrezzature) SEPARAZIONE DELL’AREA (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio) LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO (agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni) LIMITAZIONI D’USO (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici) MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI (protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici) CATTURA DI INQUINANTI (agenti chimici, agenti biologici) RILEVATORI/ SEGNALATORI (agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio) 46 Le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE RIPROGETTAZIONE IMPIANTI LAVORAZIONI ESISTENTI RIPROGETTAZIONE STRUTTURE SCELTA NUOVE ATTREZZATURE SCELTA NUOVE MACCHINE INTERVENTI DI MODIFICA DELLE VARIABILI DEL SISTEMA SCELTA NUOVE SOSTANZE SOSTITUZIONE DI MATERIALI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTOMAZIONE NUOVE LAVORAZIONI Art. 6 DLgs 626/94: obblighi dei progettisti, 47 fabbricanti, fornitori, installatori Le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori INTERVENTI DI PROTEZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ATTREZZATURE DI EMERGENEZA PROGETTAZIONE STRUTTURE IMPIANTI ESTRAZIONE COLLETTIVA SISTEMI DI ESPULSIONE DI INQUINANTI SEPARAZIONE/ COMPARTIMENTAZIONE DI AREE PERICOLOSE SEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DI EMERGENZA 48 Le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE ROCEDURE DI LAVORO INFORMAZIONE/fORMAZIONE ETICHETTATURA SCHEDE DI SICUREZZA SEGNALETICA 49 Gestione emergenze Gli art. 12 e 13 e 15 del dlgs 626/94 obbligano il datore di lavoro ad assicurare gli adempimenti di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione dell'emergenza, in relazione alle effettive dimensioni ed ai rischi dell'attività lavorativa. A tale scopo il datore di lavoro è tenuto ad attuare le seguenti misure: ► organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti designare i dipendenti incaricati del primo soccorso 50 Gestione emergenze ► Il Responsabile dell’Emergenza La responsabilità e la gestione dell’emergenza è funzione del Datore di Lavoro per la sua qualità di proprietario delle strutture e degli impianti. ► Il Piano di Emergenza Deve contenere le procedure per affrontare l’emergenza sia nel luogo di lavoro della Sezione che dell’Università. Si basa sui documenti di valutazione del rischio della azienda 51 Gestione emergenze L’ORGANIZZAZIONE della squadra deve essere semplice. Procedure complicate allungano i tempi di intervento degli addetti Il COMPITO della squadra è quello di applicare il piano di emergenza con lo scopo di mettere in sicurezza il personale e, in particolare, il personale disabile In secondo luogo, seguendo le procedure, mettere in sicurezza le attrezzature e gli impianti Ciò nei limiti delle capacità personali e nella salvaguardia della propria incolumità 52 Gestione emergenze SEGNALAZIONE INCIDENTE (ES. TRAMITE NUMERO EMERGENZA) LA SQUADRA IN TURNO si reca sul luogo dell’incidente e verifica l’entità dell’evento La squadra provvede al primo intervento Un Responsabile coordina le operazioni di evacuazione presso il luogo di ritrovo sicuro 53 Gestione emergenze Il centralino sempre presidiato viene avvertito Il centralino coordina tutte le azioni da mettere in atto: chiama i VVF o il 118 fornisce le indicazioni al loro arrivo, dà avvio all’evacuazione 54 Infortuni e malattie professionali Negli ultimi anni si assiste ad una progressiva scomparsa delle malattie professionali “classiche” (silicosi, saturnismo, da vibrazioni, ecc.) legate soprattutto a fattori di rischio chimico e fisico. Tumori a parte, effetto di esposizioni pregresse, nelle “nuove” patologie, definite a genesi multifattoriale, la causa lavorativa è spesso legata a carenze di tipo organizzativo (attenzione all’ergonomia 55 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 SEGNALETICA DI SICUREZZA Il D.Lgs. 626/94 stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e sancisce degli obblighi per il datore di lavoro, tra questi c’è quello di identificare i pericoli e valutare i rischi, se questi non siano eliminabili, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per evitare o limitare i rischi al più basso livello possibile. L’articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 626/94 prescrive le fondamentali misure di tutela gerarchicamente ordinate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (politica aziendale della sicurezza), e tra le altre prevede, alla lettera q) l’obbligo, a carico del datore dl lavoro di utilizzare segnali di sicurezza e avvertimento per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La segnaletica di sicurezza è regolamentata da Decreto legislativo n°493 del 14 agosto 1996 79 si intende per segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività, o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale, luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. 80 Fra le novità del D.lgs. 493/96 occorre sottolineare il raccordo fra la normativa inerente alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi con le prescrizioni di identificazione del contenuto dei recipienti e tubazioni nei luoghi di lavoro, infatti secondo la normativa vanno muniti dell’etichettatura, con il pittogramma o il simbolo sul colore di fondo: i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze e preparati pericolosi; i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi; nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi. A questo scopo viene anche modificato l’art. 355 del DPR 547/55 e soppressa la relativa tabella A, oggi superata dai seguenti simboli europei unificati: 81 Scopi della segnaletica di sicurezza Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare: v Vietare comportamenti pericolosi; Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio; Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza; Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza. 82 83 84 85 86 87 88 89 90