ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" STATUTO INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Costituzione Scopo Oggetto sociale Durata Associati Rinnovo, decadenza, esclusione, rinuncia Categorie di associati Organi dell'associazione Retribuzione Convocazione dell'assemblea Deliberazioni dell'assemblea Comitato Direttivo Durata del Comitato Direttivo Membri del Comitato Direttivo Consiglio dei Fondatori Probiviri - Revisori dei Conti Comitato scientifico Finanziamento dell'Associazione Fondo di costituzione Scioglimento Controversie Norme transitorie pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 8 pag. 8 pag. 9 pag. 9 pag. 10 pag. 10 pag. 12 pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 14 Pagina 1 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" 1. COSTITUZIONE - SEDE 1.1. E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI" ed in forma abbreviata "AIRIC". L'associazione ha sede legale in Milano. Essa potrà aprire sedi secondarie ed uffici periferici, secondo le modalità che verranno fissate dal Comitato Direttivo. 2. SCOPO 2.1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha la finalità esclusiva di promuovere la tutela degli interessi, sia individuali, sia collettivi e la difesa degli imprenditori e delle imprese in difficoltà, crisi o insolvenza per tali intendendosi i soggetti: - che esercitano professionalmente un’attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ai sensi dell’art. 2082 Cod. Civ.; - che rientrino nei parametri indicati dall’art. 1 R.D. 16 Marzo 1942, nr. 267, come novellato dai D. Lgs. 9 Gennaio 2006, nr. 5, 12 settembre 2007, nr. 169 e successive modificazioni; - la cui impresa abbia subito una alterazione dell’equilibrio economico e/o patrimoniale e/o finanziario ovvero di trovi in una situazione di difficoltà o incapacità a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, secondo la più ampia accezione di “crisi” di cui al D. Lgs. 12 settembre 2007, nr. 169 e successive modificazioni; - la cui impresa si trovi in una situazione di difficoltà, di crisi, o di insolvenza affrontabile e risolvibile mediante il ricorso agli strumenti del Piano Attestato di Risanamento (art. 67, 3° comma lett. d) L.F.), degli Accordi di Ristrutturazione (art. 182 bis L.F.), del Concordato Preventivo (art.160 L.F.) o Fallimentare (art. 124 L.F.). 2.2. L'associazione si propone lo scopo di assumere ogni iniziativa volta alla salvaguardia dei diritti di tale categoria, attraverso qualsiasi attività finalizzata a prestare consulenza, assistenza e difesa e a garantirne la loro rappresentanza, tutela e protezione, nei confronti degli enti e soggetti pubblici e privati, sia dinnanzi a tutte le istituzioni competenti nazionali ed internazionali (ABI, ecc. ecc.), sia innanzi agli organi giudiziari, in sede civile, penale, tributaria ed amministrativa, ed a qualsiasi altro organismo od ente, pubblico o privato, ove venissero lesi i diritti degli stessi ovvero si manifestassero esigenze di tutela dei medesimi. 2.3. L’associazione, nell'interesse dei soggetti indicati all’art. 2,1, manterrà e promuoverà contatti con ogni ente e/o organismo, istituzionale e non, per sensibilizzare gli stessi e/o l'opinione pubblica sul problema della tutela dei diritti degli imprenditori e delle imprese in crisi, sia sul piano sostanziale che processuale, svolgendo inoltre attività di informazione e divulgazione in generale, anche attraverso conferenze, convegni pubblicazioni, meeting ed iniziative simili. 3. OGGETTO SOCIALE Pagina 2 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" 3.1. L'associazione cura i contatti diretti con le Istituzioni, gli enti privati e pubblici, le associazioni di categoria (ad es. le associazioni di imprese, di commercianti, artigiani, le unioni industriali, sindacali, le federazioni di ogni tipo, ecc.) potendo con le stesse stipulare convenzioni ed accordi di ogni tipo, e ciò per i seguenti fini: a) diffondere e migliorare per i propri associati e per la categoria in genere delle imprese, la conoscenza degli Istituti giuridici posti a tutela delle imprese in crisi e finalizzati al loro risanamento e rilancio, anche attraverso convegni, meeting, dibattiti, corsi, trasmissioni, pubblicazioni, redazioni e stampe di opuscoli e circolari, interventi su quotidiani e settimanali, diffusione di depliant e materiale informativo di qualsiasi tipo; b) intervenire nelle forme di cui al precedente art. 2 presso tutti gli organismi competenti, per denunciare violazioni, inadempimenti, ritardi, e qualsiasi altro comportamento che pregiudichi o leda i diritti degli imprenditori e delle imprese in crisi c) proporre soluzioni alla crisi di impresa e soluzioni per il risanamento ed il rilancio delle aziende in difficoltà, sia individuali sia collettive, anche attraverso azioni o convenzioni con associazioni o federazioni Fidi, Fondi comuni di investimento, Società di Gestione del Risparmio, associazioni o federazioni di categoria, anche bancarie o finanziarie; d) sollecitare, anche mediante istanze da rivolgere al Parlamento, interventi o modifiche legislative funzionali a migliorare le Norme che disciplinano gli istituti sulla crisi d’impresa. 3.2. L'associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende, gli ambienti ed in genere il mondo del lavoro, potendo istituire sedi locali ed uffici mediante delegati opportunamente scelti dal Comitato Direttivo, i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione. 3.3. L'Associazione potrà inoltre stipulare convenzioni con associazioni di categoria, professionisti, studi legali, studi di commercialisti, studi tributari, società specializzate nella crisi d’impresa, società di revisione ed in generale operatori professionali e qualificati per l'assistenza agli imprenditori ed alle imprese in crisi, nel rispetto dei principi di economicità e del raggiungimento del miglior risultato per le medesime. 3.4 L'associazione infine potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie. 4. DURATA 4.1. L’associazione avrà durata illimitata, funzionalmente al perseguimento degli scopi prefissati. 5. ASSOCIATI Pagina 3 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" 5.1. Possono essere associati ordinari dell'associazione tutte le imprese costituite sia in forma di società di persone che di società di capitali, anche cooperative, ovvero i loro legali rappresentanti, che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione e che abbiano i requisiti o si trovino in una delle condizioni indicate nell'art. 2.1. Gli imprenditori e le imprese in crisi possono rimanere associati anche per il periodo di tempo limitato allo stato di crisi, risolto il quale potranno recedere dall’associazione, a norma del successivo art. 6.3 ovvero ottenere l’automatica esclusione non versando la quota associativa annuale . Possono essere associati le associazioni di imprese, di commercianti, artigiani, le unioni o associazioni industriali e le loro confederazioni, le associazioni o organizzazioni sindacali, le loro federazioni o Confederazioni, le Camere di Commercio ed in generale gli operatori economici e Enti, anche Universitari, che abbiano interesse a perseguire o collaborare allo scopo ed all’oggetto sociale dell’Associazione. Possono altresì essere associati i professionisti iscritti negli appositi Albi delle Professioni, quali a titolo esemplificativo, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri, revisori dei conti, i quali esercitino professionalmente e specialisticamente, in materia di Diritto Fallimentare e della Crisi d’Impresa, ovvero ne siano cultori. Possono essere associati imprenditori o imprese che operino stabilmente nel settore delle imprese in crisi, anche attraverso attività di assistenza, consulenza e controllo di gestione, società di revisione, società di capitali o persone che svolgano attività di “advisor”, e fondi di private equity. Le ammissioni sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta. 5.2. La qualifica di associato si assume con il ritiro della tessera relativa, che può essere fornita anche da un delegato dell'associazione, e la compilazione del modulo relativo, con tutti gli estremi dell'associato, e l'assegnazione di un codice identificativo. I moduli dovranno pervenire al Comitato Direttivo, presso la sede dell'associazione, che valuterà l'accettazione del nuovo associato. La consegna della tessera e l'assegnazione del codice identificativo costituirà segno di accettazione. II ritiro della tessera comporta la conoscenza ed accettazione incondizionata di ogni norma associativa, statutaria e regolamentare, nonché di ogni delibera validamente adottata dagli organi associativi. 6. RINNOVO, DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA E RECESSO 6.1. L'iscrizione all'Associazione è annuale e si rinnova tacitamente in mancanza di espressa rinuncia o disdetta, da recapitare per iscritto anche a mezzo fax al Comitato Direttivo entro 15 giorni anteriori alla scadenza dell'anno associativo, che corrisponde all'anno solare (1 Gennaio - 31 Dicembre). L'iscrizione cessa in caso di deliberata esclusione dell'associato da parte del Comitato Direttivo. 6.2. La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Comitato Direttivo, con relazione motivata, a maggioranza di due terzi e con voto palese. Pagina 4 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" Costituiscono cause di esclusione dell’associato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: il mancato versamento della quota associativa annuale; l’ assoggettamento a fallimento; l’esercizio di attività contraria agli interessi dell’associazione; l’assunzione della qualifica di associato in associazioni concorrenti, o che perseguono interessi manifestamente contrari a quelli della associazione; la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per fatti qualificati come reato dalla Legge italiana; la mancata espressa accettazione per iscritto del Regolamento Interno proposto da Comitato Direttivo o di sue eventuali modifiche entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte della assemblea degli associati, qualora l’associato sia intervenuto alla assemblea stessa, od entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito da parte del Comitato Direttivo ad effettuare l'accettazione di cui sopra; gravi inadempimenti al Regolamento Interno. 6.3 Salvo il caso di Fallimento e di mancato versamento della quota associativa annuale, che determineranno l’automatica esclusione dall’Associazione, le esclusioni deliberate e motivate per iscritto dal Comitato Direttivo debbono essere comunicate al Consiglio dei Fondatori (CDF), oltre che all'associato. La comunicazione deve riportare il motivo dell'esclusione e rammentare il diritto dell'associato a ricorrere, con lettera scritta o fax da far pervenire al Consiglio dei Fondatori entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il Consiglio dei Fondatori, che può riunirsi per decidere sull'esclusione deliberata anche su richiesta di uno solo dei suoi componenti, delibera nei 30 giorni successivi a maggioranza assoluta dei presenti. 6.4. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato e recedere dall’Associazione, presentando semplice comunicazione scritta. 6.5. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, o ne viene escluso, con relazione motivata, non ha diritto alcuno sul patrimonio, nè alla restituzione della quota versata. 7. CATEGORIE DI ASSOCIATI 7.1. Gli associati si dividono in ordinari, sostenitori, fondatori, onorari. 7.2. Sono associati ordinari tutti coloro che abbiano assunto la qualifica di associato mediante il ritiro della tessera associativa, la fornitura di tutti i propri estremi e l'assegnazione del codice identificativo. Questa categoria di associati ha diritto di partecipare alle assemblee, ma non ha diritto di voto alle stesse. La quota associativa annuale degli associati ordinari non può essere superiore ad ¼ (un quarto) di quella degli associati sostenitori. 7.3. Sono associati sostenitori tutti coloro che siano in regola con il versamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Comitato Direttivo. Questi associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, ed hanno diritto di voto. Pagina 5 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" 7.4. Sono associati fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro i quali entro 6 mesi dalla data di costituzione ne facciano richiesta al Consiglio dei Fondatori – di cui infra - la cui domanda riceva voto favorevole di tutti i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Essi compongono di diritto il Consiglio dei Fondatori, che delibera in seconda istanza sulle esclusioni decise dal Comitato Direttivo. Gli associati Fondatori sono sostituiti, in caso di decesso o impossibilità ad operare o rinuncia, dalla persona fisica nominata dall'assemblea con i due terzi dei partecipanti e a maggioranza qualificata, scelta tra le persone che abbiano già la qualifica di associati onorari, tra quelle indicate a maggioranza dal Comitato Direttivo o da un terzo del CDF. 7.5. L'associato onorario ha gli stessi diritti dell'associato fondatore. Egli è nominato tra coloro che contribuiscono o onorano in modo eccezionale l'associazione, su proposta di almeno un terzo del CDF, ed a maggioranza qualificata da parte dell'assemblea, con i due terzi dei partecipanti e con il voto unanime dei membri del Comitato Direttivo. 7.6 Gli associati ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Gli associati fondatori, in virtù delle contribuzioni fatte alla costituzione, e gli associati onorari, in virtù delle attività svolte o dei contributi versati all’Associazione, sono tenuti al versamento della quota associativa solo facoltativamente. 8. ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE 8.1. Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli associati; b) il Consiglio Dei Fondatori; c) il Comitato Direttivo; d) II Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Delegato, il Tesoriere; e) i Probiviri ed i Revisori dei Conti, se istituiti dall'assemblea; f) il Comitato Scientifico, se istituito dall’Assemblea 9. RETRIBUZIONE 9.1. Nessuna carica è retribuita. Il Comitato Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione. 10. CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA 10.1. L'assemblea è composta dagli associati fondatori, onorari, sostenitori e ordinari, solo questi ultimi Pagina 6 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" senza diritto di voto. 10.2. L'assemblea è convocata dal Presidente ed in mancanza dal Vicepresidente. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 8 giorni prima dell’assemblea attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’associazione ovvero tramite lettera postale ovvero tramite posta elettronica anche non certificata (il cui indirizzo deve essere indicato a cura e sotto la responsabilità dell’associato) e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea. 10.3. L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. I compiti dell'assemblea sono: a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Comitato Direttivo; c) approvare i regolamenti interni proposti dal Comitato Direttivo; d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice - Presidente, da uno a tre Consiglieri e dal Tesoriere; e) modificare, all'unanimità, la composizione numerica del Comitato Direttivo, al di cui al precedente punto d. 10.4. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto o di almeno due membri del Comitato Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità. 11. DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA 11.1. Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza relativa in seconda. Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'associazione, sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto. 11.2. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti ed, a richiesta del Presidente o del Vice-presidente, il relativo verbale deve essere redatto da notaio. 12. COMITATO DIRETTIVO Pagina 7 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" 12.1. Il Comitato Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta: il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed il Tesoriere. 12.2. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni 6 mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. 12.3. Sono compiti del Comitato Direttivo: a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta; c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo; d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; e) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto; f) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione, tra cui la determinazione della quota associativa annuale, sia per gli associati ordinari che per gli associati sostenitori; g) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fideiussioni e altre malleverie; h) concorrere con il Presidente, se richiesti, alla stesura e diffusione delle circolari. 13. DURATA DEL COMITATO DIRETTIVO 13.1. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. 14. MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO 14.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il comitato direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza, decadenza o delega, anche orale. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Comitato Direttivo. 14.2. Il Consigliere più anziano redige i verbali delle sedute del Comitato, trascrive quelli relativi alle Pagina 8 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario eletto dall'assemblea. 14.3 Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Comitato Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Comitato Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro o su personal computer, all'iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Firma, d'incarico del Presidente, la corrispondenza, i mandati di pagamento. 14.4. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che di ogni altro membro del Comitato Direttivo. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l'istituto di credito indicato dal Comitato Direttivo. Il Tesoriere non potrà, in nessun caso, ritirare somma alcuna dagli Istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice-Presidente, da questi delegato per iscritto. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firma del Presidente o con firme congiunte a due a due tra il Vice-Presidente ed il Tesoriere stesso. Una volta ogni tre mesi il Tesoriere presenta al Comitato Direttivo la situazione di cassa aggiornata. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Comitato Direttivo per eventuali pagamenti urgenti. 14.5. Il Tesoriere, su incarico scritto del Comitato Direttivo o del solo Presidente, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile. Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Comitato Direttivo o dal Presidente. 15. CONSIGLIO DEI FONDATORI 15.1. E' composto dagli associati i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo (soci fondatori). Delibera in seconda istanza sulle esclusioni decise dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 6.2. Pagina 9 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" Indica, con il voto di almeno un terzo dei propri componenti la persona fisica che succeda al fondatore, nei casi indicati nell'art. 7.4. Propone, con almeno un terzo dei suoi componenti, la nomina degli associati onorari, di cui al precedente art. 7.5. 16. PROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI 16.1. L'assemblea, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed a maggioranza assoluta, può deliberare l'istituzione dei Probiviri e dei Revisori dei conti. 16.2. I Probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. I Probiviri compongono il Collegio di cui al successivo art. 18 per l'esperimento del tentativo di amichevole composizione delle liti. 16.3. I Revisori dei conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Comitato Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile. 16.4. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti sono composti da tre membri, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Sono eletti dall'assemblea, anche tra i non associati, indicati dal Comitato Direttivo o da un terzo del Comitato dei Fondatori, a maggioranza assoluta in prima convocazione e relativa in seconda. 17. COMITATO SCIENTIFICO 17.1. Su proposta del Comitato Direttivo l’assemblea degli associati elegge il Comitato Scientifico, composto da 3 a 5 membri, anche facenti parte del Comitato Direttivo, ed è formato da professionisti, appartenenti o appartenuti alla categoria degli avvocati, dei giudici e dei ragionieri commercialisti, esperti in Diritto della Crisi d’Impresa e Fallimentare. 17.2. Il Comitato Scientifico ha il compito di sovraintendere le attività di carattere tecnico-giuridico e predisporre e redigere il materiale necessario per i convegni, i manuali, gli opuscoli, i libri di testo gli articoli ed i redazioni necessari alla diffusione della conoscenza degli strumenti giuridici posti a tutela delle imprese in crisi. 17.2. L’elezione, la nomina e la durata in carica del Comitato Scientifico è sottoposta alle stesse regole del precedente art. 16. Pagina 10 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" 18. FINANZIAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE 18.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate: a) le quote degli associati ordinari e sostenitori; b) entrate derivanti da eventuali lasciti, oblazioni e donazioni; c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati; d) altri introiti derivanti da attività svolte su mandato degli associati o derivanti da attività svolte a favore dell'associazione dagli associati stessi o da terzi. 18.2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione. Il Comitato Direttivo può determinare una quota annuale che andrà a costituire o incrementare il Fondo di anticipazione delle spese giudiziali per gli associati non abbienti. 18.3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea. 18.4. L’esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 19. FONDO DI COSTITUZIONE 19.1. Il fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione e gli associati onorari nel corso della vita dell'associazione. Gli associati onorari e sostenitori contribuiscono al fondo con la quota associativa. Il Comitato Direttivo può destinare al Fondo di costituzione le contribuzioni degli associati ordinari. 20. SCIOGLIMENTO 20.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui al punto 11.2. Lo scioglimento verrà attuato con le modalità che verranno stabilite dall'assemblea che si riserva di provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Ugualmente l'assemblea deciderà riguardo alla devoluzione del patrimonio. 20.2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica. 21. CONTROVERSIE 21.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l'associazione, nonché all'interno degli organi della stessa, il Collegio dei Probiviri, nominato anche all'uopo dall'assemblea, esperirà quale Pagina 11 di 12 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC" amichevole compositore un tentativo obbligatorio di conciliazione. Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale dell'associazione. 21.2 Nel caso il tentativo obbligatorio di conciliazione non avesse buon esito, la controversia sarà devoluta ad un Collegio composto da tanti arbitri quanti sono i contraddittori, nominati ognuno da ciascuno di essi, i quali decideranno a maggioranza, senza formalità di rito, secondo le norme dell'arbitrato irrituale. 22. NORME TRANSITORIE 22.1. Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'associazione, ed in attesa che si costituisca un numero sufficiente di associati, gli associati fondatori potranno nominare un Comitato provvisorio tra i tre ed i cinque membri, che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare, nel più breve tempo possibile, il regolare funzionamento dell'associazione secondo le norme statutarie. Il Comitato provvisorio rassegnerà il suo mandato in occasione della prima assemblea degli associati dell'associazione. Pagina 12 di 12