ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC"
STATUTO
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Costituzione
Scopo
Oggetto sociale
Durata
Associati
Rinnovo, decadenza, esclusione, rinuncia
Categorie di associati
Organi dell'associazione
Retribuzione
Convocazione dell'assemblea
Deliberazioni dell'assemblea
Comitato Direttivo
Durata del Comitato Direttivo
Membri del Comitato Direttivo
Consiglio dei Fondatori
Probiviri - Revisori dei Conti
Comitato scientifico
Finanziamento dell'Associazione
Fondo di costituzione
Scioglimento
Controversie
Norme transitorie
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 9
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pag. 10
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI "AIRIC"
1. COSTITUZIONE - SEDE
1.1. E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RILANCIO DELLE
IMPRESE IN CRISI" ed in forma abbreviata "AIRIC".
L'associazione ha sede legale in Milano. Essa potrà aprire sedi secondarie ed uffici periferici, secondo le
modalità che verranno fissate dal Comitato Direttivo.
2. SCOPO
2.1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha la finalità esclusiva di promuovere
la tutela degli interessi, sia individuali, sia collettivi e la difesa degli imprenditori e delle imprese in
difficoltà, crisi o insolvenza per tali intendendosi i soggetti:
- che esercitano professionalmente un’attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni
o di servizi, ai sensi dell’art. 2082 Cod. Civ.;
- che rientrino nei parametri indicati dall’art. 1 R.D. 16 Marzo 1942, nr. 267, come novellato dai D. Lgs. 9
Gennaio 2006, nr. 5, 12 settembre 2007, nr. 169 e successive modificazioni;
- la cui impresa abbia subito una alterazione dell’equilibrio economico e/o patrimoniale e/o finanziario
ovvero di trovi in una situazione di difficoltà o incapacità a far fronte regolarmente alle obbligazioni
assunte, secondo la più ampia accezione di “crisi” di cui al D. Lgs. 12 settembre 2007, nr. 169 e
successive modificazioni;
- la cui impresa si trovi in una situazione di difficoltà, di crisi, o di insolvenza affrontabile e risolvibile
mediante il ricorso agli strumenti del Piano Attestato di Risanamento (art. 67, 3° comma lett. d) L.F.), degli
Accordi di Ristrutturazione (art. 182 bis L.F.), del Concordato Preventivo (art.160 L.F.) o Fallimentare (art.
124 L.F.).
2.2. L'associazione si propone lo scopo di assumere ogni iniziativa volta alla salvaguardia dei diritti di
tale categoria, attraverso qualsiasi attività finalizzata a prestare consulenza, assistenza e difesa e a
garantirne la loro rappresentanza, tutela e protezione, nei confronti degli enti e soggetti pubblici e privati,
sia dinnanzi a tutte le istituzioni competenti nazionali ed internazionali (ABI, ecc. ecc.), sia innanzi agli
organi giudiziari, in sede civile, penale, tributaria ed amministrativa, ed a qualsiasi altro organismo od
ente, pubblico o privato, ove venissero lesi i diritti degli stessi ovvero si manifestassero esigenze di tutela
dei medesimi.
2.3. L’associazione, nell'interesse dei soggetti indicati all’art. 2,1, manterrà e promuoverà contatti con ogni
ente e/o organismo, istituzionale e non, per sensibilizzare gli stessi e/o l'opinione pubblica sul problema
della tutela dei diritti degli imprenditori e delle imprese in crisi, sia sul piano sostanziale che processuale,
svolgendo inoltre attività di informazione e divulgazione in generale, anche attraverso conferenze,
convegni pubblicazioni, meeting ed iniziative simili.
3. OGGETTO SOCIALE
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3.1. L'associazione cura i contatti diretti con le Istituzioni, gli enti privati e pubblici, le associazioni di
categoria (ad es. le associazioni di imprese, di commercianti, artigiani, le unioni industriali, sindacali, le
federazioni di ogni tipo, ecc.) potendo con le stesse stipulare convenzioni ed accordi di ogni tipo, e ciò per
i seguenti fini:
a) diffondere e migliorare per i propri associati e per la categoria in genere delle imprese, la conoscenza
degli Istituti giuridici posti a tutela delle imprese in crisi e finalizzati al loro risanamento e rilancio, anche
attraverso convegni, meeting, dibattiti, corsi, trasmissioni, pubblicazioni, redazioni e stampe di opuscoli e
circolari, interventi su quotidiani e settimanali, diffusione di depliant e materiale informativo di qualsiasi
tipo;
b) intervenire nelle forme di cui al precedente art. 2 presso tutti gli organismi competenti, per denunciare
violazioni, inadempimenti, ritardi, e qualsiasi altro comportamento che pregiudichi o leda i diritti degli
imprenditori e delle imprese in crisi
c) proporre soluzioni alla crisi di impresa e soluzioni per il risanamento ed il rilancio delle aziende in
difficoltà, sia individuali sia collettive, anche attraverso azioni o convenzioni con associazioni o
federazioni Fidi, Fondi comuni di investimento, Società di Gestione del Risparmio, associazioni o
federazioni di categoria, anche bancarie o finanziarie;
d) sollecitare, anche mediante istanze da rivolgere al Parlamento, interventi o modifiche legislative
funzionali a migliorare le Norme che disciplinano gli istituti sulla crisi d’impresa.
3.2. L'associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende, gli ambienti ed in genere il mondo del
lavoro, potendo istituire sedi locali ed uffici mediante delegati opportunamente scelti dal Comitato
Direttivo, i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione.
3.3. L'Associazione potrà inoltre stipulare convenzioni con associazioni di categoria, professionisti, studi
legali, studi di commercialisti, studi tributari, società specializzate nella crisi d’impresa, società di
revisione ed in generale operatori professionali e qualificati per l'assistenza agli imprenditori ed alle
imprese in crisi, nel rispetto dei principi di economicità e del raggiungimento del miglior risultato per le
medesime.
3.4 L'associazione infine potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento
dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a
registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la
concessione di fideiussioni e altre malleverie.
4. DURATA
4.1. L’associazione avrà durata illimitata, funzionalmente al perseguimento degli scopi prefissati.
5. ASSOCIATI
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5.1. Possono essere associati ordinari dell'associazione tutte le imprese costituite sia in forma di
società di persone che di società di capitali, anche cooperative, ovvero i loro legali rappresentanti, che ne
condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione e che abbiano i requisiti o si trovino in una delle
condizioni indicate nell'art. 2.1.
Gli imprenditori e le imprese in crisi possono rimanere associati anche per il periodo di tempo limitato allo
stato di crisi, risolto il quale potranno recedere dall’associazione, a norma del successivo art. 6.3 ovvero
ottenere l’automatica esclusione non versando la quota associativa annuale .
Possono essere associati le associazioni di imprese, di commercianti, artigiani, le unioni o associazioni
industriali e le loro confederazioni, le associazioni o organizzazioni sindacali, le loro federazioni o
Confederazioni, le Camere di Commercio ed in generale gli operatori economici e Enti, anche
Universitari, che abbiano interesse a perseguire o collaborare allo scopo ed all’oggetto sociale
dell’Associazione.
Possono altresì essere associati i professionisti iscritti negli appositi Albi delle Professioni, quali a titolo
esemplificativo, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri, revisori dei conti, i quali esercitino
professionalmente e specialisticamente, in materia di Diritto Fallimentare e della Crisi d’Impresa, ovvero
ne siano cultori.
Possono essere associati imprenditori o imprese che operino stabilmente nel settore delle imprese in
crisi, anche attraverso attività di assistenza, consulenza e controllo di gestione, società di revisione,
società di capitali o persone che svolgano attività di “advisor”, e fondi di private equity.
Le ammissioni sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta.
5.2. La qualifica di associato si assume con il ritiro della tessera relativa, che può essere fornita anche da
un delegato dell'associazione, e la compilazione del modulo relativo, con tutti gli estremi dell'associato,
e l'assegnazione di un codice identificativo.
I moduli dovranno pervenire al Comitato Direttivo, presso la sede dell'associazione, che valuterà
l'accettazione del nuovo associato.
La consegna della tessera e l'assegnazione del codice identificativo costituirà segno di accettazione.
II ritiro della tessera comporta la conoscenza ed accettazione incondizionata di ogni norma associativa,
statutaria e regolamentare, nonché di ogni delibera validamente adottata dagli organi associativi.
6. RINNOVO, DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA E RECESSO
6.1. L'iscrizione all'Associazione è annuale e si rinnova tacitamente in mancanza di espressa rinuncia o
disdetta, da recapitare per iscritto anche a mezzo fax al Comitato Direttivo entro 15 giorni anteriori alla
scadenza dell'anno associativo, che corrisponde all'anno solare (1 Gennaio - 31 Dicembre).
L'iscrizione cessa in caso di deliberata esclusione dell'associato da parte del Comitato Direttivo.
6.2. La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Comitato Direttivo, con relazione
motivata, a maggioranza di due terzi e con voto palese.
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Costituiscono cause di esclusione dell’associato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
il mancato versamento della quota associativa annuale;
l’ assoggettamento a fallimento;
l’esercizio di attività contraria agli interessi dell’associazione;
l’assunzione della qualifica di associato in associazioni concorrenti, o che perseguono
interessi manifestamente contrari a quelli della associazione;
la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per fatti qualificati come reato
dalla Legge italiana;
la mancata espressa accettazione per iscritto del Regolamento Interno proposto da
Comitato Direttivo o di sue eventuali modifiche entro trenta giorni dalla sua approvazione da
parte della assemblea degli associati, qualora l’associato sia intervenuto alla assemblea
stessa, od entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito da parte del Comitato Direttivo ad
effettuare l'accettazione di cui sopra;
gravi inadempimenti al Regolamento Interno.
6.3 Salvo il caso di Fallimento e di mancato versamento della quota associativa annuale, che
determineranno l’automatica esclusione dall’Associazione, le esclusioni deliberate e motivate per iscritto
dal Comitato Direttivo debbono essere comunicate al Consiglio dei Fondatori (CDF), oltre che
all'associato. La comunicazione deve riportare il motivo dell'esclusione e rammentare il diritto
dell'associato a ricorrere, con lettera scritta o fax da far pervenire al Consiglio dei Fondatori entro 15
giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il Consiglio dei Fondatori, che può riunirsi per decidere
sull'esclusione deliberata anche su richiesta di uno solo dei suoi componenti, delibera nei 30 giorni
successivi a maggioranza assoluta dei presenti.
6.4. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato e recedere
dall’Associazione, presentando semplice comunicazione scritta.
6.5. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, o ne viene escluso, con relazione motivata, non
ha diritto alcuno sul patrimonio, nè alla restituzione della quota versata.
7. CATEGORIE DI ASSOCIATI
7.1. Gli associati si dividono in ordinari, sostenitori, fondatori, onorari.
7.2. Sono associati ordinari tutti coloro che abbiano assunto la qualifica di associato mediante il ritiro della
tessera associativa, la fornitura di tutti i propri estremi e l'assegnazione del codice identificativo. Questa
categoria di associati ha diritto di partecipare alle assemblee, ma non ha diritto di voto alle stesse. La
quota associativa annuale degli associati ordinari non può essere superiore ad ¼ (un quarto) di quella
degli associati sostenitori.
7.3. Sono associati sostenitori tutti coloro che siano in regola con il versamento della quota associativa,
stabilita annualmente dal Comitato Direttivo. Questi associati hanno diritto di partecipare alle assemblee,
ed hanno diritto di voto.
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7.4. Sono associati fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro i quali entro 6 mesi
dalla data di costituzione ne facciano richiesta al Consiglio dei Fondatori – di cui infra - la cui domanda
riceva voto favorevole di tutti i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Essi compongono di diritto il Consiglio dei Fondatori, che delibera in seconda istanza sulle esclusioni
decise dal Comitato Direttivo.
Gli associati Fondatori sono sostituiti, in caso di decesso o impossibilità ad operare o rinuncia, dalla
persona fisica nominata dall'assemblea con i due terzi dei partecipanti e a maggioranza qualificata, scelta
tra le persone che abbiano già la qualifica di associati onorari, tra quelle indicate a maggioranza dal
Comitato Direttivo o da un terzo del CDF.
7.5. L'associato onorario ha gli stessi diritti dell'associato fondatore.
Egli è nominato tra coloro che contribuiscono o onorano in modo eccezionale l'associazione, su proposta
di almeno un terzo del CDF, ed a maggioranza qualificata da parte dell'assemblea, con i due terzi dei
partecipanti e con il voto unanime dei membri del Comitato Direttivo.
7.6 Gli associati ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
Gli associati fondatori, in virtù delle contribuzioni fatte alla costituzione, e gli associati onorari, in virtù
delle attività svolte o dei contributi versati all’Associazione, sono tenuti al versamento della quota
associativa solo facoltativamente.
8. ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
8.1. Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio Dei Fondatori;
c) il Comitato Direttivo;
d) II Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Delegato, il Tesoriere;
e) i Probiviri ed i Revisori dei Conti, se istituiti dall'assemblea;
f)
il Comitato Scientifico, se istituito dall’Assemblea
9. RETRIBUZIONE
9.1. Nessuna carica è retribuita. Il Comitato Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli
associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.
10. CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
10.1. L'assemblea è composta dagli associati fondatori, onorari, sostenitori e ordinari, solo questi ultimi
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senza diritto di voto.
10.2. L'assemblea è convocata dal Presidente ed in mancanza dal Vicepresidente.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 8 giorni prima dell’assemblea
attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’associazione ovvero tramite lettera postale ovvero tramite
posta elettronica anche non certificata (il cui indirizzo deve essere indicato a cura e sotto la responsabilità
dell’associato) e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il
luogo dell'assemblea.
10.3. L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.
I compiti dell'assemblea sono:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Comitato Direttivo;
c) approvare i regolamenti interni proposti dal Comitato Direttivo;
d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice - Presidente, da
uno a tre Consiglieri e dal Tesoriere;
e) modificare, all'unanimità, la composizione numerica del Comitato Direttivo, al di cui al precedente
punto d.
10.4. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi
diritto al voto o di almeno due membri del Comitato Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta
egli ne ravvisi la necessità.
11. DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
11.1. Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli
associati iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati
presenti, aventi diritto al voto.
La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza relativa in
seconda.
Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'associazione, sono valide se è presente la
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.
11.2. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'associazione, debbono
essere presenti almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.
Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti ed, a richiesta del Presidente o
del Vice-presidente, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.
12. COMITATO DIRETTIVO
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12.1. Il Comitato Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta: il Presidente, il Vice
Presidente, i Consiglieri ed il Tesoriere.
12.2. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta
ogni 6 mesi.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
12.3. Sono compiti del Comitato Direttivo:
a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
e) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
f)
altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione, tra cui la determinazione della
quota associativa annuale, sia per gli associati ordinari che per gli associati sostenitori;
g) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare
mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fideiussioni e altre
malleverie;
h) concorrere con il Presidente, se richiesti, alla stesura e diffusione delle circolari.
13. DURATA DEL COMITATO DIRETTIVO
13.1. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
14. MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO
14.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il
comitato direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni
adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività
dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma
gli atti.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza, decadenza o delega,
anche orale.
In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono
sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Comitato Direttivo.
14.2. Il Consigliere più anziano redige i verbali delle sedute del Comitato, trascrive quelli relativi alle
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assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario
eletto dall'assemblea.
14.3 Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del
Comitato Direttivo e del Presidente.
Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed
all'approvazione del Comitato Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal
Comitato Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri
contabili.
Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza.
Provvede alla registrazione, su apposito libro o su personal computer, all'iscrizione di nuovi associati.
Tiene aggiornato lo schedario.
Firma, d'incarico del Presidente, la corrispondenza, i mandati di pagamento.
14.4. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui
riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che di ogni altro
membro del Comitato Direttivo.
Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il
movimento di cassa.
Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l'istituto di credito indicato dal Comitato
Direttivo. Il Tesoriere non potrà, in nessun caso, ritirare somma alcuna dagli Istituti bancari, come pure
non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente,
o, in sua assenza dal Vice-Presidente, da questi delegato per iscritto.
Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto
corrente postale con firma del Presidente o con firme congiunte a due a due tra il Vice-Presidente ed il
Tesoriere stesso.
Una volta ogni tre mesi il Tesoriere presenta al Comitato Direttivo la situazione di cassa aggiornata.
E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Comitato Direttivo per eventuali pagamenti
urgenti.
14.5. Il Tesoriere, su incarico scritto del Comitato Direttivo o del solo Presidente, tiene aggiornato su
apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il
responsabile.
Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Comitato Direttivo o
dal Presidente.
15. CONSIGLIO DEI FONDATORI
15.1. E' composto dagli associati i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo (soci fondatori).
Delibera in seconda istanza sulle esclusioni decise dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 6.2.
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Indica, con il voto di almeno un terzo dei propri componenti la persona fisica che succeda al fondatore,
nei casi indicati nell'art. 7.4.
Propone, con almeno un terzo dei suoi componenti, la nomina degli associati onorari, di cui al precedente
art. 7.5.
16. PROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI
16.1. L'assemblea, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed a
maggioranza assoluta, può deliberare l'istituzione dei Probiviri e dei Revisori dei conti.
16.2. I Probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello
di intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono
turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome.
I Probiviri compongono il Collegio di cui al successivo art. 18 per l'esperimento del tentativo di amichevole
composizione delle liti.
16.3. I Revisori dei conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello
di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Comitato Direttivo
ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.
16.4. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti sono composti da tre membri, che durano in carica
due anni e sono rieleggibili.
Sono eletti dall'assemblea, anche tra i non associati, indicati dal Comitato Direttivo o da un terzo del
Comitato dei Fondatori, a maggioranza assoluta in prima convocazione e relativa in seconda.
17. COMITATO SCIENTIFICO
17.1. Su proposta del Comitato Direttivo l’assemblea degli associati elegge il Comitato Scientifico,
composto da 3 a 5 membri, anche facenti parte del Comitato Direttivo, ed è formato da professionisti,
appartenenti o appartenuti alla categoria degli avvocati, dei giudici e dei ragionieri commercialisti, esperti
in Diritto della Crisi d’Impresa e Fallimentare.
17.2. Il Comitato Scientifico ha il compito di sovraintendere le attività di carattere tecnico-giuridico e
predisporre e redigere il materiale necessario per i convegni, i manuali, gli opuscoli, i libri di testo gli
articoli ed i redazioni necessari alla diffusione della conoscenza degli strumenti giuridici posti a tutela
delle imprese in crisi.
17.2. L’elezione, la nomina e la durata in carica del Comitato Scientifico è sottoposta alle stesse regole
del precedente art. 16.
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18. FINANZIAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE
18.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) le quote degli associati ordinari e sostenitori;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti, oblazioni e donazioni;
c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione da
enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
d) altri introiti derivanti da attività svolte su mandato degli associati o derivanti da attività svolte a favore
dell'associazione dagli associati stessi o da terzi.
18.2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.
Il Comitato Direttivo può determinare una quota annuale che andrà a costituire o incrementare il Fondo di
anticipazione delle spese giudiziali per gli associati non abbienti.
18.3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno
dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.
18.4. L’esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
19. FONDO DI COSTITUZIONE
19.1. Il fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione e gli
associati onorari nel corso della vita dell'associazione.
Gli associati onorari e sostenitori contribuiscono al fondo con la quota associativa.
Il Comitato Direttivo può destinare al Fondo di costituzione le contribuzioni degli associati ordinari.
20. SCIOGLIMENTO
20.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui al punto
11.2. Lo scioglimento verrà attuato con le modalità che verranno stabilite dall'assemblea che si riserva di
provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
Ugualmente l'assemblea deciderà riguardo alla devoluzione del patrimonio.
20.2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello
Stato in materia specifica.
21. CONTROVERSIE
21.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l'associazione, nonché all'interno
degli organi della stessa, il Collegio dei Probiviri, nominato anche all'uopo dall'assemblea, esperirà quale
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amichevole compositore un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale dell'associazione.
21.2 Nel caso il tentativo obbligatorio di conciliazione non avesse buon esito, la controversia sarà
devoluta ad un Collegio composto da tanti arbitri quanti sono i contraddittori, nominati ognuno da
ciascuno di essi, i quali decideranno a maggioranza, senza formalità di rito, secondo le norme
dell'arbitrato irrituale.
22. NORME TRANSITORIE
22.1. Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'associazione, ed in attesa che si
costituisca un numero sufficiente di associati, gli associati fondatori potranno nominare un Comitato
provvisorio tra i tre ed i cinque membri, che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare, nel
più breve tempo possibile, il regolare funzionamento dell'associazione secondo le norme statutarie. Il
Comitato provvisorio rassegnerà il suo mandato in occasione della prima assemblea degli associati
dell'associazione.
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