Ottobre Novembre 2005 Anno VI Numero Spedizione in abbonamento postale comma 1 art. 1 ex 20/c - filiale di Roma 9-10 COESIONE INTERNA ed immagine della Categoria PROSPETTIVE CONFORTANTI per la previdenza dei Consulenti ILsu Enpacl PUNTO on Line Dossier Il distacco LE REGIONI SECONDO I CDL LA CALABRIA Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro CNO Consiglio Nazionale dell’Ordine Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma Tel. 06/54.12.025 - Fax 06/54.08.282 - e-mail: [email protected] dei Consulenti del Lavoro I 103 Consigli Provinciali Caserta Consiglio Nazionale 2005-2008 Presidente Marina Elvira Calderone (Cagliari) Vice Presidente Alessandro Visparelli (Verona) Segretario Adalberto Capurso (Roma) Tesoriere Franco Marchetti (Modena) Consiglieri Daria Bottaro (Milano) Brunella Calonaci (Firenze) Mauro Capitanio (Brescia) Alfio Catalano (Bergamo) Antonio Coluccia (Lecce) Giuseppe D’Angelo (Viterbo) Rosario De Luca (Reggio Calabria) Vincenzo Germinara (Pistoia) Teodoro Lateana (Potenza) Elio Monsellato (Messina) Pietro Panzetta (Taranto) Revisori dei Conti Collegio Revisori Angelo Colangelo (Foggia) Marcello De Carolis (L’Aquila) Eugenio Leoni (Milano) Agrigento Pres. Giovanni Cumbo Vicolo De Stefani 11 92019 Sciacca (AG) Tel. e Fax 0925/85805 Alessandria Pres. Lorenzo Lombardi Via Legnano 23 15100 Alessandria Tel. e Fax 0131/265298 Ancona Pres. Gianni Giacobelli Via Degli Orefici 2 60121 Ancona Tel. e Fax 071/2075014 Aosta Pres. Leontino Gal Casella Postale 11 c/o Studio Gal 11013 Courmayeur Tel. 0165/842410 Fax 0165/845689 Arezzo Pres. Marco Polci Via Madonna del Prato, 77 52100 Arezzo Tel. e Fax 0575/354740 Ascoli Piceno Pres. Marco Assenti Via Cino Del Duca 26 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736/252246 Fax 0736/243119 Asti Pres. Giovanni Cordoni c/o Ordini e Collegi Prof.li Via Bigatti 14 14100 Asti Tel. e Fax 0141/530307 Avellino Pres. Francesco Santoro Via Annarumma 49 83100 Avellino Tel. e Fax 0825/37953 Bari Pres. Vincenzo Leggiadro Via De Bellis 37 70126 Bari Tel. 080/5240428 Fax 080/5213380 Belluno Pres. Aristide Berati Via Mezzaterra 16/B - C.P. 3 32100 Belluno Tel. e Fax 0437/942966 Benevento Pres. Giovanni Montefusco Via S. Gaetano, 10 82100 Benevento Tel. 0824/21485 Fax 0824/24681 Bergamo Pres. Loredana Nicoli Viale Vittorio Emanuele II 44 24121 Bergamo Tel. 035/217400 Fax 035/217016 Biella Pres. Ilario Bortolan Via Vialardi di Verrone 14 13900 Biella Tel. 015/8486350 Fax 015/8486360 Bologna Pres. Sergio Stelitano Via Amendola 6 40121 Bologna Tel. 051/255768 Fax 051/244711 Bolzano Pres. Anton Steiner Via Lancia 8/A 39100 Bolzano Tel. 0471/518520 Fax 0471/272905 Brescia Pres. Alberto Pelizzari Via Salgari 43/B 25125 Brescia Tel. 030/2427788 Fax 030/2428157 Brindisi Pres. Dario Montanaro Via Dalmazia 21/A 72100 Brindisi Tel. 0831/518686 Fax 0831/720874 Cagliari Pres. Vittorio De Riso Via Sonnino 37 09125 Cagliari Tel. 070/665773 Fax 070/665804 Caltanissetta Pres. Rosalia Lo Brutto Via Enrico Medi 1 93100 Caltanisetta Tel. e Fax 0934/552055 Campobasso Pres. Davide Siravo Via Tiberio 92/A 86100 Campobasso Tel. 0874/493402 Fax 0874/62238 *facente funzioni fino a gennaio 2006 Pres. Stefano Scialdone Via M. Forgione 12 81100 Caserta Tel. 0823/329211 Fax 0823/456791 Catania Pres. Rosario Lo Presti Viale Ionio 30 95129 Catania Tel. 095/536977 Fax 095/530363 Catanzaro Pres. Marziale Mirarchi Via Murano 9 88063 Catanzaro Lido Tel. 0961/360372 Fax 0961/731600 Chieti Pres. Giuseppe Cardellicchio Via G. S. Pianell 4 66100 Chieti Tel. e Fax 0871/411569 Como Pres. Maria Grazia Rossini Via Giulini 10 22100 Como Tel. 031/270384 Fax 031/261013 Cosenza Pres. Giovanni Genise Via Felice Migliori 1 C.P. 266 87100 Cosenza Tel. 0984/72554 Fax 0984/794777 Cremona Pres. Giovanni Battista Centenari Via Palestro 66 c/o Ass. Professionisti 26100 Cremona Tel. 0372/535411 Fax 0372/457934 Crotone Pres. Maria Giovanna Lodato Via Torino 63 88900 Crotone Tel. e Fax 0962/901690 Cuneo Pres. Michele Rossa Via Roma 14 12100 Cuneo Tel. 0171/66685 Fax 0171/488500 Enna Pres. Vincenzo Messina Via dell'Unità d'Italia 1 94100 Enna Tel. 0935/531493 Fax 1782245986 Ferrara Pres. Stefano Tonegutti Via del Turco 29 44100 Ferrara Tel. e Fax 0532/247066 Firenze Pres. Stefano Ammannati Via Ricasoli 32 Piano 2° 50121 Firenze Tel. 055/281786 Fax 055/281787 Foggia Pres. Franco Maldera Via Vincenzo Della Rocca 38 71100 Foggia Tel. e Fax 0881/709662 Forlì - Cesena Pres. Claudio Rigoni Via Torelli 2 47100 Forli Tel. e Fax 0543/31201 Frosinone Pres. Carlo Martufi Via Maria 261 - Piano I° 03100 Frosinone Tel. 0775/871855 Fax 0775/822081 Genova Pres. Vittorio Vianello Via Ilva 4/3 16128 Genova Tel. e Fax 010/562389 Gorizia Pres. Sandro Benigni Via Carlo De Morelli 19/A 34170 Gorizia Tel. 0481/30325 Fax 0481/548255 Grosseto Pres. Angiolo Mainardi C.so Carducci 90 58100 Grosseto Tel. e Fax 0564/25786 Imperia Pres. Francesco Cerqueti Via XXV Aprile 67 18100 Imperia Tel. e Fax 0183/710269 Isernia Pres. Giorgio Trotta Via Kennedy 96 - C.P. 153 86170 Isernia Tel. 0865/414000 Fax 0865/416307 L’Aquila Pres. Angelo Stefanucci* Viale De Gasperi 60 67100 L'Aquila Tel. e Fax 0862/412307 La Spezia Pres. Sergio Cardellini P.le Kennedy 27 Piano 2° G 10/11 19124 La Spezia Tel. 0187/770889 Fax 0187/516443 Latina Pres. Claudio Giachi Via Eroi Del Lavoro 12 04100 Latina Tel. 0773/484354 Fax 0773/414254 Lecce Pres. Antonio Lezzi V. Cicolella, 3 Cond. Palazzo di Vetro 73100 Lecce Tel. 0832/343765 Lecco Pres. Giulio Corno Via Col di Lana 4 23900 Lecco Tel. 0341/282904 Fax 0341/283442 Livorno Pres. Gloria Cappagli Piazza Attias 37 57121 Livorno Tel. 0586/892358 Fax 0586/894482 Lodi Pres. Teodoro Cito Via Bernardinelli 20 26841 Casalpusterlengo (LO) Tel. 0371/432350 Fax 0371/432296 Lucca Pres. Luciana Conti Corte Portici 12 55100 Lucca Tel. 0583/582220 Fax 0583/319081 Macerata Pres. Luigi Santalucia Via Valadier 30/2 62100 Macerata Tel. e Fax 0733/35040 Mantova Pres. Luca De Compadri Via Carlo Poma 22 46100 Mantova Tel. 0376/362625 Fax 0376/379695 Massa Carrara Pres. Marco Iovino Via 7 Luglio 16/bis 54033 Carrara (MS) Tel. e Fax 0585/777082 Matera Pres. Serafino Di Sanza Viale Nazioni Unite 41 75100 Matera Tel. 0835/386156 Fax 0835/335241 Messina Pres. Carlo Maletta Via Sicilia n. 14 scala B 98122 Messina Tel. 090/2982339 Fax 090/2931244 Milano Pres. Giovanni Zingales Via Aurispa 7 20122 Milano Tel. 02/58308188 Fax 02/58310605 Modena Pres. Mauro Mantovani Via Campanella 23 41100 Modena Tel. 059/222844 Fax 059/223666 Napoli Pres. Edmondo Duraccio Via Alcide De Gasperi 55 80133 Napoli Tel. 081/5518566 Fax 081/5524076 Novara Pres. Ugo Barberis Viale Roma 12 28100 Novara Tel. 0321/611805 Fax 0321/394584 Nuoro Pres. Francesco Paolo Mura Via Dessanay 154 08100 Nuoro Tel e Fax 0784/203393 Oristano Pres. Antonio Porcu Via Vittorio Emanuele 22 09170 Oristano Tel e Fax 0783/73285 Padova Pres. Varniero Varnier Via degli Zabarella 95 35121 Padova Tel. 049/663660 Fax 049/660524 Palermo Pres. Vincenzo Silvestri Via Redipuglia 6 90144 Palermo Tel. 091/346433 Fax 091/347031 Parma Pres. Enrico Ferrari Viale dei Mille 140 43100 Parma Tel. 0521/941428 Fax 0521/952721 Pavia Pres. Stelvio Lanati Via Bernardino da Feltre 4 27100 Pavia Tel. e Fax 0382/28286 Perugia Pres. Stefano Ansideri Via Sicilia 27-Scala F 06128 Perugia Tel. 075/5004566 Fax 075/5055338 Pesaro e Urbino Pres. Sergio Giorgini Via Toschi Mosca 15 C.P. 108 61100 Pesaro Tel. 0721/33638 Fax 0721/377112 Pescara Pres. Laura D'angelo Via Chieti 5 65121 Pescara Tel. 085/4216911 Fax 085/4213347 Piacenza Pres. Alessandro Lupi Corso Vittorio Emanuele 243 29100 Piacenza Tel. e Fax 0523/334160 Pisa Pres. Fulvio Morelli P.zza Vittorio Emanuele II 2 56125 Pisa Tel. e Fax 050/500420 Pistoia Pres. Antonio Orsi Via Panciatichi 11 51100 Pistoia Tel. e Fax 0573/367010 Pordenone Pres. Pierluigi Giol Largo S. Giorgio 7 Cond. Elena 33170 Pordenone Tel. e Fax 0434/524266 Potenza Pres. Giovanna Manca Vico Luigi Settembrini 16 85100 Potenza Tel. e Fax 0971/34554 Prato Pres. Massimo Mancini Via Bovio 4 59100 Prato Tel. 0574/30489 Fax 0574/401928 Ragusa Pres. Rosario Cassarino Via A. Ponchielli 7 97100 Ragusa Tel. 0932/624324 Fax 0932/683912 Ravenna Pres. Luca Massaccesi Via Antica Zecca 6 48100 Ravenna Tel. e Fax 0544/31330 Reggio Calabria Pres. Paolo Chirico Via Del Salvatore 1/B 89128 Reggio Calabria Tel. e Fax 0965/894866 Reggio Emilia Pres. Domenico Renna C.so Garibaldi 11 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/453765 Fax 0522/408107 Rieti Pres. Gigliardo Farina Via Nuova 21 02100 Rieti Tel. 0746/498501 Fax 0746/274796 Rimini Pres. Carlo Dall'Ara Via Angherà 29 47900 Rimini Tel. 0541/50500 Fax 0541/28451 Roma Pres. Oreste Bertucci Via C. Colombo 456 00145 Roma Tel. 06/5408664 Fax 06/5412035 Rovigo Pres. Giancarlo Micheletti Corso Del Popolo 161 45100 Rovigo Tel. e Fax 0425/29404 Salerno Pres. Alberico Capaldo Via S. Alfonso Maria de Liguori 2 84135 Salerno Tel. 089/481003 Fax 089/481068 Sassari Pres. Gian Luigi Patorno Via Milano 7 07100 Sassari Tel. 079/276790 Fax 079/278745 Savona Pres. Giovanni Gherzi Via Vegerio 2/1-c/o studio Gherzi 17100 Savona Tel. 019/814927 Fax 019/8488565 Siena Pres. Paola Ciriaca Sabatini Viale Curtatone 12 53100 Siena Tel. 0577/49439 Fax 0577/205497 Siracusa Pres. Salvatore Malfitano Viale S. Panagia 218 96100 Siracusa Tel. 0931/494100 Fax 0931/490365 Sondrio Pres. Giovanni Besio Via Mazzini 9 23100 Sondrio Tel. 0342/214354 Fax 0342/519687 Taranto Pres. Claudio Cavaliere Viale Magna Grecia 100 74100 Taranto Tel. 099/7304897 Fax 099/7360162 Teramo Pres. Bruno Santori Via Trento e Trieste 24 64100 Teramo Tel. e Fax 0861/247777 Terni Pres. Carlo Zafferani Corso Del Popolo 63 - C.P. 211 05100 Terni Tel. 0744/427283 Fax 0744/436498 Torino Pres. Pier Paolo Zuliani Via della Consolata, 1/bis 10122 Torino Tel. 011/5216426 Fax 011/5216363 Trapani Pres. Leonardo Giacalone Via Libica 2 91100 Trapani Tel. e Fax 0923/21120 Trento Pres. Mauro Dallapiccola Via Maccani 211 38100 Trento Tel. 0461/825890 Fax 0461/429147 Treviso Pres. Anna Maria Giacomin Viale Orleans 22 31100 Treviso Tel. 0422/582345 Fax 0422/410521 Trieste Pres. Massimo Iesu Via Roma 17 34132 Trieste Tel. e Fax 040/366804 Udine Pres. Stefano Sassara Via Calzolai 4 33100 Udine Tel. e Fax 0432/295892 Varese Pres. Gilberto Bezzegato Via Bernascone 14 21100 Varese Tel. 0332/239360 Fax 0332/238479 Venezia Pres. Antonio Vegna Galleria Matteotti 6/2 30174 Mestre Tel. 041/5041677 Fax 041/2394467 Verbano C. O. Pres. Giulio Perin Lungolago Buozzi 22 28887 Omegna (VB) Tel. e Fax 0323/643386 Vercelli Pres. Francesco Natalini Corso Magenta 1 13100 Vercelli Tel. 0161/256256 Fax 0161/256156 Verona Pres. Giuseppe Benanzin Corso Porta Nuova 107 - Piano 3° 37122 Verona Tel. 045/8005065 Fax 045/8068960 Vibo Valentia Pres. Rosario Rubino Via Giovanni XIII, 74 Pal. Cortese c/o studio Rubino 89900 Vibo Valentia Tel. e Fax 0963/93524 Vicenza Pres. Elvira D'Alessandro Corso SS. Felice e Fortunato, 62 36100 Vicenza Tel. 0444/322028 Fax 0444/323682 Viterbo Pres. Marco Zolla Via Genova 17 01100 Viterbo Tel. 0761/226960 Fax 0761/322168 O t t o b r e Novembre 2005 Anno VI Numero 9-10 SOMMARIO SOMMARIO Ottobre Novembre 2005 Anno Coesione interna ed immagine della Categoria Marina Calderone Prospettive confortanti per la previdenza dei Consulenti Vincenzo Miceli VI Numero Spedizione in abbonamento postale comma 1 art. 1 ex 20/c - filiale di Roma 9-10 COESIONE INTERNA ed immagine della Categoria PROSPETTIVE CONFORTANTI per la previdenza dei Consulenti ILsu Enpacl PUNTO on Line Insediato il nuovo CNO Dossier Il distacco LE REGIONI SECONDO I CDL LA CALABRIA Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro Comunicazione del volume d’affari ai fini Iva e totalizzazione Giovanni Cirmi Banca dati di Categoria e visibilità nel mondo del lavoro Andrea Bettini Le Regioni secondo i CDL: la Calabria Consulta Reg. dell’Ordine Il punto su Enpacl on Line Salvatore Magno Lavoro a termine e benefici Legge 223/1991 Giuliana Della Bianca Dossier: Il distacco A cura della Fondazione Studi Al via la sperimentazione del lavoro accessorio Roberto De Lorenzis Liberi professionisti: previdenza ed investimento Rosalinda Nicotera e Claudia Rotella I rapporti tra la normativa statale e quella regionale Mauro Parisi Attuazione dell’apprendistato nella contrattazione collettiva Giuseppe Buscema Intervista veloce Rosalba Berlingeri Spunti critici sul ripristino del reato tributario di omesso versamento delle ritenute certificate Luca Caramaschi Accertamento: controllo automatico e controllo formale Simona Pagani Consulenti sulla neve Nuove regole per la dilazione dei debiti contributivi e la riduzione delle sanzioni civili Aldo Forte e Francesco Natalini Due Quiz professionali Il Consulente del Lavoro Anno VI n°9-10 Ottobre-Novembre 2005 Pubblicazione mensile Direttore responsabile Alfio Catalano C.N.O. DEI CONSULENTI DEL LAVORO Direzione, redazione, amministrazione: Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma Tel. 06.54.12.025 Fax 06.54.08.282 e-mail: [email protected] Coordinatori redazionali Giovanni Cirmi Condirettore responsabile Vincenzo Miceli Coordinatore editoriale Antonio Carlo Scacco Segretaria di redazione Rosalba Berlingeri Comitato di redazione Giuseppe Buscema Elvira D’Alessandro Fabio Faretra Scano Nazzario Gestione editoriale e concessionaria esclusiva della pubblicità Fondazione Studi Via C. Colombo, 456 00145 Roma Tel./Fax 06.5417260 e-mail: [email protected] Impaginazione grafica Edizioni Play Press srl Via Vitorchiano, 123 00189 Roma Tel. 0761 527003 Fax 0761 527123 e-mail: [email protected] 2 3 4 6 8 10 16 18 21 29 31 35 38 40 43 45 46 47 48 Disegni/Illustrazioni Valeria Gasparrini (www.valeriagasparrini.it) Stampa SO.GRA.RO. Via Ignazio Pettinengo, 39 00159 Roma Chiuso in redazione il 14 dicembre 2005 Registrazione del Tribunale di Roma - n.00448/99 del 4/10/1999 - Spedizione in abbonamento postale comma 1 art. 1 ex 20/c - filiale di Roma 1 Marina CALDERONE Presidente Ordine Consulenti del Lavoro EDITORIALE Coesione interna ed immagine della Categoria obiettivi primari della nuova consiliatura ari Colleghi, nello scrivere questo mio primo editoriale sono due i sentimenti che mi animano e che desidero trasmettervi: il desiderio di lavorare per una forte coesione interna della nostra Categoria unitamente al rafforzamento dell’immagine esterna della nostra Categoria. Il Consiglio Nazionale che presiederò per i prossimi tre anni ha questi due obiettivi primari che si concretizzeranno in una azione politica che dovrà portare a compimento il programma proposto alla Categoria e che ha ricevuto la fiducia dei delegati lo scorso 22 ottobre. Ma affinché il programma diventi uno strumento vivo e coinvolgente, dovrà essere attuato con C la collaborazione di tutti i Consulenti del Lavoro e, conseguentemente, di tutte le realtà istituzionali e sindacali della nostra Categoria. È necessario lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo elettorale e compiere tutte le azioni indispensabili per far coesistere, in un unico grande progetto, tutte le nostre anime interne. Sui temi cari a tutti noi vi dovrà essere il confronto e purché costruttiva, anche la contrap- 2 posizione. In questo cammino che farò al vostro fianco privilegerò l’interesse di tutti su quello dei singoli e cercherò di tracciare il futuro della nostra professione, ascoltando prioritariamente i Consigli Provinciali che operano quotidianamente sull’intero territorio italiano a tutela dei nostri iscritti. Oggi possiamo guardare con maggiore serenità al nostro futuro professionale, alla luce della riammissione al patrocinio nel contenzioso tributario. L’obiettivo tanto desiderato negli ultimi anni è stato raggiunto all’inizio di questa consiliatura; lungi da me attribuirmene il merito. Il ringraziamento per questo importante risultato va a chi mi ha preceduto nelle passate consiliature e a tutti i Colleghi che pur non avendo ruoli direttivi, in silenzio e senza pubblici riconoscimenti, hanno attivato importanti contatti che ci hanno consentito di arrivare oggi a riparare ad un torto subito tanti anni fa. Il buon inizio mi porta a guardare al futuro con fiducia anche se il momento attuale non è certamente favorevole alle libere professioni in genere e alle professioni ordinistiche in particolare. Gli incontri politici che ho avuto in questi giorni mi hanno fatto comprendere che ancora tante sono le strade che potremo percorrere per affermare il nostro ruolo nella società civile italiana. Prima di tutto, abbiamo iniziato con il proporre una veste diversa e più adeguata al nostro patrimonio professionale con l’inserimento della nostra figura nelle commissioni di certificazione dei rapporti di lavoro, non più con funzione consultiva ma come membri stabili. Le commissioni di certificazione stentano a decollare ed a diventare operative in tutta Italia proprio perché mancano di risorse e mezzi. Abbiamo inteso dimostrare al Governo la nostra attenzione e considerazione per i nuovi strumenti introdotti dalla Legge Biagi e la volontà di collaborare pienamente all’attuazione del processo di riforma del mercato del lavoro. Per questo motivo, dovremo intensificare le azioni positive per la proposizione dei Consulenti del Lavoro come professionisti che gestiscono le risorse umane con una piena conoscenza delle dinamiche aziendali e della normativa in vigore. Non si potrà prescindere da un potenziamento della formazione quale elemento qualificante della nostra Categoria; con i consigli provinciali, titolari della formazione degli iscritti, individueremo le nuove modalità attuative della formazione continua. Il CNO si impegnerà affinché tutti i consigli provinciali abbiano le stesse opportunità, pur nella diversità del numero degli iscritti, delle risorse finanziarie a disposizione e dell’ambito territoriale di competenza. Ritengo, infatti, che il nostro compito sia soprattutto quello di creare una forte coesione interna sviluppando un legame di solidarietà tra tutte le nostre realtà territoriali e impegnando le nostre Fondazioni al servizio delle esigenze di tutta la Categoria. Per gestire con soddisfazione il nostro domani dovremo intensificare gli sforzi in tal senso. Questo è il grande dono che mi sento di chiedere per i Consulenti del Lavoro in occasione delle festività di fine anno. A tutti Voi, ai Vostri collaboratori ed alle Vostre famiglie giungano gli auguri più sinceri da parte del Consiglio Nazionale. Vincenzo MICELI Presidente Enpacl EDITORIALE Prospettive confortanti per la previdenza dei Consulenti ogliamo aprire questo editoriale con un saluto caloroso e convinto ai colleghi che compongono il nuovo Consiglio Nazionale dell’Ordine, recentissimamente rinnovato. Aspetta loro un impegno davvero eccezionale, in un momento storico di importanti cambiamenti a livello economico e del lavoro, di riforma delle professioni liberali, di maggior radicamento dei Consulenti del Lavoro nel tessuto economico del Paese. Al riguardo, la nostra Categoria non resterà alla finestra e sarà parte attiva e propositiva nel contesto in fase di mutamento. La straordinaria partecipazione dimostrata dai Colleghi su tutto il territorio nazionale in occasione di tale rinnovo, è la più esplicita dimostrazione della V nostra vitalità. Sarà ora compito del nuovo Presidente raccogliere e sintetizzare le diverse sensibilità nonché le numerose proposte, così da raggiungere quei risultati che la Categoria merita. La recente reintroduzione nel contenzioso tributario sta li dimostrare che solo l’unità, scevra da personalismi e primogeniture, riesce a contrastare le spinte ostili allo sviluppo della nostra professione. Siamo certi che i Consulenti del Lavoro raccoglieranno questa scommessa. L’Ente di previdenza non mancherà di mettere a disposizione ogni energia finalizzata a questi scopi. Un Ente, il nostro, che ha affrontato nel corso dell’Assemblea dei Delegati tenutasi alla fine del mese di novembre le tematiche legate al proprio futuro. L’attenzione rivolta alla nostra Categoria, in questo momento, dal mondo politico e istituzionale è stata tra l’altro testimoniata dalla presenza ai lavori del Sottosegretario al Welfare Alberto Brambilla. La larghissima approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006 ci sprona a proseguire nella strada intrapresa. Le prospettive per la previdenza dei Consulenti restano confortanti: a fronte di un esercizio 2005 che contiamo di chiudere con un risultato economico positivo di ben oltre 38 milioni di euro, l’anno venturo prevediamo di superare la soglia dei 39 milioni. Il patrimonio netto dell’Enpacl, in evidente miglioramento, arriva ormai a coprire quasi 11 volte le pensioni in essere. Questi lusinghieri risultati possono bastare da soli a dare evidenza di una situazione sotto controllo e consentono di affrontare con serenità le necessarie analisi prospettiche di lungo periodo delle nostre pensioni. Il progressivo ‘invecchiamento’ dell’Enpacl, ormai vicino ai 34 anni di vita, si manifesta anche con l’incremento delle prestazioni: prevediamo che il numero dei nuovi trattamenti dovrebbe far aumentare nel 2006 di oltre 8 punti percentuali la spesa pensionistica. Le sole pensioni di vecchiaia aumenteranno del 10%. Sul fronte delle iscrizioni all’Ente, l’analisi di lungo periodo consente di rilevare un trend in continua crescita, con un processo di femminilizzazione che porta le Colleghe sotto i quaranta anni ad essere numericamente alla pari con i Colleghi di pari età. Tale situazione incide evidentemente su molti fattori, in primis sull’indicechiave del rapporto iscritti/pensionati che, pur in diminuzione ormai da oltre un decennio, si mantiene su livelli più di tre volte superiori al valore riscontrabile nella previdenza pubblica. Permane, come abbiamo avuto più volte l’occasione di segnalare, l’assoluta necessità di adottare politiche attive per avvicinare giovani e meno giovani alla nostra Categoria, a partire dal mondo della scuola sino ai settori meno esplorati dei knowledge workers. Non possiamo pensare di affrontare e superare le grandi sfide demografiche con le sole nostre forze: aumento dei contributi, riparametrazione delle prestazioni, farraginosi metodi di calcolo, sono utili strumenti di riequilibrio previdenziale solo se sostenuti da politiche che pongano la nostra professione al centro delle attività economicocontabili e del lavoro. Le belle espressioni usate dai Ministri del Lavoro e dell’Economia nelle recenti note relative alle risultanze dell’analisi svolta dai due Dicasteri sul Bilancio consuntivo 2004 dell’ENPACL, ci riempiono di gioia e spronano a proseguire nella strada intrapresa. Lo faremo con l’ausilio di tutti i Colleghi, dei Delegati, dei Sindacati e, soprattutto, del Consiglio Nazionale dell’Ordine. 3 Insediato il nuovo CNO Si è insediato il 17 novembre scorso il quattordicesimo Consiglio Nazionale della storia dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Alla presenza di oltre un centinaio di colleghi che hanno gremito il Salone delle riunioni della sede romana, Marina Calderone è stata nominata Presidente Nazionale ricevendo 10 voti contro i 5 dell'uscente Alfio Catalano. Alessandro Visparelli, Adalberto Capurso e Franco Marchetti sono stati indicati rispettivamente vicepresidente, segretario e tesoriere. Angelo Colangelo è il presidente del Collegio dei Revisori. In queste pagine presentiamo l'organigramma dell'intero Consiglio ed un'intervista alla neo presidente che indica le prime priorità del suo mandato. Il programma del triennio 2005-2008 e le priorità dei primi 100 giorni del nuovo Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Intervista a Marina Calderone ubito dopo l'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro dalle parole si è già passati ai fatti. La neo eletta Presidente Marina Calderone fa il punto della situazione delineando le priorità del Consiglio Nazionale per i primi 100 giorni. S D. Presidente il programma presentato era quanto mai ampio. Quali sono le priorità immediate? R. A parte adempimenti istituzionali e formali da porre in essere per consentire a questo consiglio di avere gli strumenti adatti a lavorare, innanzi tutto ritengo vada rivalutato il ruolo dei Consigli Provinciali che sono il vero motore della Categoria. Sono l'organo istituzionalmente più vicino alle realtà territoriali e pertanto rappresentano in maniera com- pleta le problematiche di tutta la Categoria. D. Ci spieghi meglio. R. Dico che il Consiglio Nazionale dovrà attenersi alle competenze (vigilanza e coordinamento ) previste dalla legge 12/79, evitando azioni influenti sui rapporti interni ai consigli medesimi se non ove ne ricorrano gli estremi previsti dalla legge. D. Certo avrete un bel da fare considerato che il Consigli Provinciali sono 103. R. Non potremo certamente convocare ogni volta i singoli consigli. Esiste da qualche anno la Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali, organismo non riconosciuto, ma da tempo istituito presso il Consiglio Nazionale, con funzioni consultive. L’Ufficio di Presidenza 4 Tale organismo rappresenterà per il Consiglio Nazionale la "cabina valutativa" delle problematiche che coinvolgono la Categoria. Si prevede per queste ragioni di convocare almeno quattro volte l'anno i Presidenti - coordinatori delle Consulte Regionali per procedere alle valutazioni delle azioni da intraprendere ma anche ad analizzare le attività svolte su precedenti azioni convenute. Lo scorso 15 dicembre vi è stata la prima convocazione nel corso della quale è stato trattato il tema della Formazione Continua e della relativa regolamentazione che necessita di modifiche che non possono che avvenire di concerto con i rappresentanti dei Consigli Provinciali. D. Già, la formazione continua ha creato qualche problema operativo negli ultimi tempi R. L'accoglimento da parte del Tar Lazio con relativo annullamento di alcuni passi delle modalità attuative del regolamento sulla Formazione Continua ha ingenerato diversi interrogativi. Sono pervenuti quesiti dai quali si ricava che l'informativa non è stata fatta ovvero sono state date delle interpretazioni diversificate. Per questo motivo è stata predisposta una circolare esplicativa con le indicazioni utili affinchè i Colleghi possano effettuare serenamente la comunicazione biennale dei crediti maturati entro il 28 febbraio 2006. D. E per quanto riguarda il funzionamento amministrativo del Consi- Il Consiglio Nazionale al completo glio Nazionale cosa intendete fare? R. Anche qui occorre intervenire operando con la massima trasparenza, realizzando un carta dei servizi quale diretta emanazione dei principi contenuti nella politica della Qualità adottati dal C.N.O., trasmettendo ai CPO i bilanci del C.N.O. e pubblicando gli stessi sulla rivista di Categoria. Occorre anche armonizzare le Commissioni Consiliari, riducendone i costi di gestione. D. In merito alla tanto discussa ri- forma della legge 12 del 1979 cosa pensate di fare? R. Intanto occorre attivare una Conferenza di Servizi per la costruzione di un organico progetto di riforma della nostra professione che consenta il recupero delle competenze erose. Riteniamo con ciò indicare da subito il percorso operativo che si intende seguire chiedendo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Conferenza di Servizi per affrontare e definire compiutamente una Professione Quadro giuridico-economica e lavoristica. Un tavolo IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE Il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro per il triennio 2005-2008 Presidenza Marina Calderone Alessandro Visparelli Adalberto Capurso Franco Marchetti Presidente Vice Presidente Segretario Tesoriere Consiglieri Daria Luciana Bottaro Brunella Calonaci Mauro Giuseppe Capitanio Alfio Catalano Antonio Coluccia Rosario De Luca Giuseppe D'Angelo Vincenzo Germinara Teodoro Lateana Elio Monsellato Pietro Panzetta (Cagliari) (Verona) (Roma) (Modena) (Milano) (Firenze) (Brescia) (Bergamo) (Lecce) (Reggio Calabria) (Viterbo) (Pistoia) (Potenza) (Messina) (Taranto) Il Collegio Nazionale Revisori per il triennio 2005-2008 Angelo Colangelo Marcello De Carolis Eugenio Leoni Presidente (Foggia) (L'Aquila) (Milano) tecnico a cui dovranno essere invitati a partecipare i rappresentanti dei Ministeri vigilanti sul nostro Ordine (Welfare e Giustizia) e quelli direttamente interessati all'esercizio della nostra professione (Miur, Economia, Attività Produttive, ecc) nonché rappresentanti del mondo accademico oltre naturalmente i rappresentanti della nostra Categoria. Per cominciare abbiamo già avviato un confronto con il Ministero del Welfare e manteniamo un contatto con il Miur finalizzato alla elevazione del titolo di studio per l'accesso alla professione. D. E poi? R. Abbiamo fatto presentare un emendamento al collegato lavoro della finanziaria 2006 nel quale i Consulenti del Lavoro vengono inseriti tra i membri di diritto delle commissioni di certificazione dei rapporti di lavoro in luogo dell'attuale ruolo consultivo. Eserciteremo un monitoraggio costante delle attività parlamentari con l'intensificazione dei rapporti con i partiti politici, la formulazione di proposte di modifiche legislative su materie di interesse collettivo. Cercheremo, inoltre, di porre in essere tutte le iniziative utili al rafforzamento del ruolo della professione nel contesto comunitario, pur nella consapevolezza del momento non certo favorevole che stanno attraversando le libere professioni. Credo che per i primi 100 giorni possa bastare, anche se è ovvio che in contemporanea saranno avviate tutte le iniziative propedeutiche alla realizzazione dell'intero programma e che provvederemo a dare piena operatività alle due fondazioni. 5 Giovanni CIRMI Vicepresidente Enpacl FILO DIRETTO CON L’ENTE Comunicazione del volume d’affari ai fini Iva e totalizzazione Cari Colleghi, così come avevo promesso nell’ultimo numero della nostra rivista, mi soffermerò ad illustrare le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la mancata comunicazione all’Ente del volume d’affari ai fini Iva. Questo chiarimento mi è stato richiesto da molti Colleghi che ultimamente si sono visti recapitare da parte dell’Ente una comunicazione con la quale veniva comminata una sanzione amministrativa di € 200,00 per non aver comunicato il volume d’affari ai fini IVA negli anni antecedenti il 2003. Vi invito a leggere attentamente, inoltre, i due articoli presenti in questo numero della rivista. Il primo si riferisce ai vantaggi che si ottengono iscrivendosi all’“ENPACL ON LINE”. Vantaggi che, come ha illustrato molto bene il nostro Direttore Generale, sono sia per gli iscritti che per l’Ente, in quanto tale modalità operativa è in grado di snellire le procedure ed erogare le prestazioni nel più breve tempo possibile. Il secondo, a firma dell’ADEPP, illustra la notevole iniziativa per la costituzione di un Fondo di Previdenza Complementare fatto e gestito dai liberi professionisti che consente, oltre ad un notevole risparmio di carattere fiscale, di garantirsi una pensione in aggiunta a quella obbligatoria erogata dal nostro Ente di Previdenza. Fatta questa premessa passiamo ai nostri argomenti. ono un Consulente del Lavoro di Ravenna e mi è pervenuta una sanzione da parte dell’Ente per non aver comunicato nell’anno 1999 il volume d’affari ai fini IVA. Tengo a precisare che nell’anno 1999 non avevo una partita IVA in quanto lavoratore dipendente. Debbo pagare la sanzione?” Premetto, come anticipato in premessa, che diverse lettere come la tua sono giunte all’Ente. Per tale motivo, ritenendo meritevoli di approfondimenti le argomentazioni svolte dai Colleghi, abbiamo riesaminato l’interpretazione data alla normativa vigente. La risposta alla tua domanda è, dunque, no. Per motivare questo no, riporto stralcio della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ENTE presa a voti unanimi nella seduta del 27 luglio 2005. “Si ritiene opportuno sottoporre al Consiglio di Amministrazione il verbale n. 9 della Commissione Previdenza, tenutasi il 3 febbraio 2005, nella parte relativa al- S “ 6 la applicabilità del nuovo sistema sanzionatorio introdotto con l’art. 94 del Regolamento di attuazione, nel caso di omessa dichiarazione negli anni dal 1999 al 2003 da parte dei Consulenti del Lavoro privi di partita IVA, il cui status sia stato accertato tramite i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione ha ritenuto che, in vigenza dell’art. 17 della legge n. 249/1991, coloro che non hanno partita IVA non sono destinatari dell’obbligo di comunicare il volume di affari e, quindi, non sono soggetti alla maggiorazione fissa fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento. Per contro, chi ha partita IVA, ma fatturato pari a zero, avrebbe dovuto rendere la dichiarazione ed è quindi soggetto alla sanzione fissa di € 200,00. Si chiede, pertanto, in vista dei prossimi adempimenti degli Uffici, se il Consiglio di Amministrazione concordi con tale applicazione. Il Consiglio di Amministrazione, ac- cogliendo il parere espresso dalla Commissione Previdenza del 3 febbraio c.a., delibera che, in vigenza dell’art. 17 della legge n. 249/1991, coloro che non hanno partita IVA non sono destinatari dell’obbligo di comunicare il volume di affari e, quindi, non sono soggetti alla sanzione fissa fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento. Per contro, chi ha partita IVA, ma fatturato pari a zero, avrebbe dovuto rendere la dichiarazione ed è quindi soggetto alla sanzione fissa di € 200,00”. Vorrei chiarire ulteriormente quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Dalla delibera si deve dedurre: 1) tutti coloro che nel periodo 1° gennaio 1992 - 30 settembre 2003 non avevano partita IVA, in quanto non esercitavano la professione di Consulente del Lavoro, non erano tenuti a comunicare all’Ente di non aver avuto un volume d’affari soggetto ad IVA, in quanto l’articolo 17 della legge 249/91 non prevedeva espressamente la comunicazione anche per coloro che non avevano partita IVA. Pertanto la mancata comunicazione non era soggetta a sanzione; 2) con decorrenza 1° ottobre 2003, e cioè dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, ai sensi dell’articolo 94 “Il Consulente del lavoro che non provvede all’invio della comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 17 della legge n. 249/1991 e articolo 43 del Titolo Primo del presente regolamento, deve la sanzione di importo fisso di Euro 200,00. La comunicazione è obbligatoria anche in assenza di partita IVA”. TOTALIZZAZIONE Continuano a pervenirci numerose richieste da parte dei Colleghi per avere ulteriori chiarimenti in materia di Totalizzazione. A tutti questi Colleghi comunico che in futuro ritorneremo sull’argomento in modo approfondito. Per il momento mi preme informarVi che il Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2005 ha reinviato alle Camere, per il parere definitivo, lo schema di decreto legislativo possa far valere 40 o più anni di anzianità contributiva. Molto interessante è la possibilità che viene data al contribuente di far valere i periodi di assicurazione versati in diversi Enti al fine di raggiungere i 40 anni di contribuzione ed ottenere la pensione di anzianità. Ed inoltre, per quanto riguarda: – la Pensione di inabilità. La facoltà di totalizzare i periodi assicurativi può essere esercitata anche per la liquidazione della pensione di inabilità. Non è invece prevista, così come in passato, la possibilità di totalizzare per la pensione di invalidità; – la Pensione ai superstiti. Anche i superstiti dell’assicurato deceduto possono far valere il diritto alla totalizzazione al fine di raggiungere i requisiti richiesti dall’Ente presso il quale l’assicurato era iscritto al momento del decesso. La domanda deve essere presentata all’ENTE presso il quale l’assicurato è, oppure è stato, iscritto per ultimo. che modifica le norme sulla totalizzazione prevista dall’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. La nuova norma sulla totalizzazione, se approvata dal Parlamento, porterebbe alcune interessanti novità che riporto succintamente qui di seguito: Gli assicurati che hanno versato contributi a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’Invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti (INPS, ENPALS, ENPACL, ecc.), possono totalizzare i contributi versati nelle diverse Gestioni purché: – i contributi non siano coincidenti, cioè versati contemporaneamente a due Enti Previdenziali (esempio – INPS e ENPACL); – l’Assicurato non sia titolare di pensione in forma autonoma in uno degli Enti gestori di assicurazione obbligatoria; – siano stati versati almeno 6 (sei) anni di contributi in ognuna delle Gestioni Previdenziali interessate per poter avere il diritto a cumulare. Questa norma contrasta con quanto disposto dalla Legge Delega N. 243/2004, la quale prevedeva un minimo di 5 anni; – l’Assicurato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere in tutte le gestioni almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure indipendentemente dall’età anagrafica Potete rivolgere le Vostre note a: “Filo diretto con l’Ente...” Viale del Caravaggio, 78 00147 Roma Fax 06/51054432 E-mail: [email protected] Consulenti minuto per minuto al 30 novembre 2005 Iscritti all’Ordine Iscritti al 30/09/2005 Iscritti di ottobre/ novembre Cessazione delle sospensioni Cancellati ottobre/ novembre Radiazioni di novembre Sospensioni novembre Iscritti al 30/11/2005 n. 21.240 n. 121 n. 8 n. 75 n. 0 n. 0 n. 21.272 Dati provenienti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riferiti ai movimenti inseriti nel mese di ottobre/novembre 2005 Pensionati Enpacl Pensionati al 30/09/2005 Nuovi pensionati Prestazioni Riattivate (*) Pensionati deceduti Prestazioni sospese (*) Totale pensionati al 30/11/2005 n. 5.615 n. 108 n. 3 n. 35 n. 0 n. 5.691 Dati provenienti dall’Ufficio gestione pensioni Enpacl N.B.: Le voci “Prestazioni riattivate” e “Prestazioni sospese” si riferiscono, rispettivamente, ai titolari di trattamento pensionistico di reversibilità che si trovano nelle seguenti posizioni: a) iniziano/proseguono un corso legale di studi; b) non hanno presentato la documentazione/concludono un corso legale di studi. 7 Andrea BETTINI [email protected] PROFESSIONE Banca dati di Categoria e visibilità nel mondo del lavoro La “nostra” Banca-dati ell’ultimo articolo relativo alla Fondazione Lavoro ci siamo soffermati ad approfondire alcune tematiche: connettività con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, obbligo previsto dalla legge del conferimento dei dati al sistema nazionale della Borsa (dei curricula da un lato e degli annunci di ricerca di personale dall’altro), tracciabilità del dato stesso, ovvero riconducibilità del dato a chi ve lo abbia immesso. Vorremmo riprendere il discorso da quest’ultimo punto, perché si tratta di un nodo centrale nella comprensione sia del sistema-Borsa, sia dell’incrocio domanda/offerta di lavoro all’interno della nostra banca-dati, con le sue specifiche caratteristiche di gestione, semplici ed efficaci. Il sito della Fondazione www.fondazionelavoro.it è la nostra “porta” sul mondo del lavoro ed è a disposizione dei Consulenti del Lavoro, delle Aziende e dei lavoratori: è però alla prima di queste tre figure che si rivolge con particolare attenzione. Per i Consulenti delegati dalla Fondazione è infatti in funzione una “banca-dati di Categoria”, alla quale si accede da un’area riservata del nostro sito e che fa di volta in volta confluire il suo contenuto all’interno della Borsa Nazionale del Lavoro. Come funziona e cosa consente questo data-base? L’obiettivo è ovviamente quello di farvi confluire quanti più dati possibile inerenti domande ed offerte di lavoro e di farle N 8 incrociare fra loro, in modo da permetterne un sempre maggiore incontro ed auspicabilmente il buon fine. Questo potrebbe forse significare che i dati, accumulati all’interno di ogni Studio con dedizione, tempo speso e costi sostenuti, debbano improvvisamente essere messi a disposizione di tutti, privando il primo attore della loro proprietà e gestione? È un dubbio lecito, naturalmente, condiviso anche da tutti gli altri attori pubblici e privati del Mercato del Lavoro: come può essere conciliato con il giusto obiettivo che si prefigge il Ministero del Welfare, quello cioè di un allargamento e di una moltiplicazione delle opportunità all’interno dello spazio di incontro domanda/offerta? È proprio qui che si inserisce il concetto di tracciabilità informatica: A - ogni dato immesso nella bancadati della Fondazione Lavoro (sia esso un curriculum vitae, sia una ricerca di personale) riporterà il numero di identificabilità di chi ve lo ha immesso; B - del profilo professionale proposto appariranno solo i dati di base consentiti dalla legge (sesso, luogo di residenza, competenze professionali, titoli di studio). Ciò sarà vero sia nel caso il curriculum sia immesso da un intermediario (nel nostro caso un Consulente delegato, ma nel sistema-Borsa questo sarà vero per qualunque altra Agenzia per il Lavoro), sia nel caso lo stesso curriculum sia inserito dalla persona medesima, che apparirà quindi con un numero di codice e non con il suo nome e cognome. Questa modalità consentirà ai fruitori della banca-dati di visionare e cercare i profili più adatti alle varie situazioni richieste, non entrando subito in contatto diretto con il lavoratore ma con chi ne avrà immesso il profilo: il che equivale a dire che non se ne perderà la proprietà di inserimento. Cosa significherà in termini di operatività commerciale? La questione è certamente generale: grandi gruppi che basano oggi gran parte del loro business sulla ricerca di personale e sull’appetibilità dei loro data-base si stanno tuttora ponendo il problema. Noi lo abbiamo risolto molto trasparentemente: l’articolo 20 del nostro Regolamento dice chiaramente che, nel caso un Consulente delegato desideri utilizzare un curriculum immesso nel data-base da un suo Collega, potrà farlo riconoscendo a quest’ultimo una percentuale del 10% sull’importo complessivo fatturato, naturalmente qualora sia andato a buon fine. Come a dire: massima trasparenza e ottimizzazione del risultato. Consentiteci dunque di ingrandire la banca dati della Fondazione Lavoro nel minor tempo possibile, mandando i vostri curricula e pubblicando le vostre ricerche. Ne guadagnerà in immagine e in visibilità l’intera Categoria dei Consulenti del Lavoro, ne guadagnerà concretamente, in termini di potenzialità operative, ogni singolo Studio che si vorrà dedicare al mercato del lavoro! La “nostra” pubblicità I Consulenti del Lavoro in possesso della delega ad operare ricevono ogni mese una “Newsletter” con le ultime novità riguardanti l’attività della Fondazione Lavoro e le sue più rilevanti questioni. Una notizia recente, in particolare, è di portata storica: il Consulente del Lavoro delegato dalla Fondazione può fare pubblicità al proprio studio e alla propria attività per tutto ciò che concerne, naturalmente, l’intermediazione, la ricerca, la selezione ed il ricollocamento professionale. Si tratta della prima volta che questa possibilità viene data alla Categoria, pur se limitatamente alle attività appena menzionate, e certamente questo rappresenta un’opportunità di visibilità sul mercato enorme, che consente un “combattere ad armi pari” all’interno di un contesto, non nascondiamocelo, estremamente competitivo. La novità è conseguente ad un’importante presa di posizione del Consiglio Nazionale dell’Ordine, che ha approvato una deroga al codice deontologico di Categoria: come noto, prima di tale deroga non era possibile fare una pubblicità al proprio Studio che non fosse meramente “informativa”. Oggi, con questa opportunità di grande spessore strategico, il Consulente del Lavoro delegato può investire sulla sua visibilità! La Fondazione Consulenti per il Lavoro dedica, a tale proposito, una sezione nel suo sito, sempre all’interno dell’Area riservata, nella quale è possibile visionare diverse possibilità grafiche di utilizzo sia del marchio/logo della Fondazione stessa, sia di pagine pubblicitarie e di pieghevoli e brochure già utilizzati con successo. Di ognuna di queste soluzioni è possibile scaricare la versione ad alta definizione da dare eventualmente al proprio grafico o tipografo: il Consulente potrà vederle, sceglierle e, se del caso, personalizzarle, apponendovi i dati relativi al proprio Studio e, dove ritenuto necessario, anche cambiarne in parte testi e messaggi, usufruendo delle indicazioni rilasciate dalla Fondazione ed eventualmente ricorrendo a forme concordate con la Fondazione stessa, che possano tendere ad un’uniformità dell’advertising e, conseguentemente, ad un maggiore e migliore impatto sull’intero territorio nazionale e nell’agone del mercato. Le possibilità proposte nel sito sono relative a target differenti: potrete prendere visione sia di modelli pubblicitari rivolti alle Aziende, sia di modelli rivolti a lavoratori. Pensiamo che il messaggio di visibilità sia importante sui due fronti: le aziende devono sapere di poter contare sulla competenza e professionalità dei Consulenti negli ambiti della intermediazione, i lavoratori devono poter essere motivati a servirsi della consulenza che possono dar loro i professionisti delegati dalla Fondazione. La “nostra” targa Anche in questo ambito c’è un’importante novità: il Ministero del Welfare ha approvato e reso noto il modello di targa da poter esporre fuori dallo Studio, riportante la dicitura “Agenzia per il Lavoro – Autorizzazione ministeriale n. _____ - Delega n. _____”. Ogni professionista delegato potrà dunque apporre tale tipologia di targa, nel luogo dedicato all’attività di intermediazione per la quale ha richiesto la delega. Il modello di riferimento, da seguire nelle proporzioni fornite dal Ministero, è anch’esso pubblicato nell’area riservata del sito e anch’esso visionabile sia in versione “light”, sia in versione ad alta definizione, per poter essere dato al proprio fornitore di fiducia. Come si vede, aumentano considerevolmente le possibilità di “farsi vedere” sul Mercato del Lavoro e con esse aumentano le possibilità di offrire un servizio importante, di carattere sociale oltre che meramente commerciale, da offrire alla collettività: si auspica ora che il Consulente del Lavoro possa interpretare tali potenzialità per quelle che realmente sono, cioè un nuovo, concreto e redditizio strumento professionale, nel quale credere ed investire. Unico, tra i liberi Professionisti, a godere di tale opportunità: un’occasione da non perdere! La “nostra” formazione Ne abbiamo parlato già in diverse occasioni e finalmente possiamo annunciare di aver portato a termine quanto ci eravamo prefissi: il corso formativo sulle tematiche relative alle diverse attività legate all’intermediazione è partito! Dall’inizio del mese di novembre, infatti, ogni Consulente delegato ha già ricevuto copia gratuita del CD ROM contenente l’intero corso di formazione; sempre da tale periodo, inoltre, lo stesso corso è stato messo on-line all’interno dell’Area Formazione del nostro sito, riservata ai soli delegati. Le tematiche trattate sono molteplici, essendo la materia in questione estremamente variegata: la Riforma del Mercato del Lavoro, Privacy e Intermediazione, Organizzazione dello studio per l’intermediazione, Obiettivi e metodi per la ricerca e selezione del personale, Il ruolo del Consulente nella ricollocazione professionale, Analisi e valutazione delle competenze, solo per citarne alcune. La materia da approfondire è, dicevamo, molto vasta: non pretendiamo, perciò, di “colmare” con il nostro corso quanto può essere approfondito solo dall’esperienza diretta e dal desiderio di dedicarsi con attenzione all’importante opportunità data alla Categoria, ma semplicemente di fornire delle solide basi di partenza. È quanto ci auguriamo di avere fatto. Andrea Bettini è responsabile di progetto della Fondazione Consulenti per il Lavoro 9 Regioni pagine a cura della Consulta Regionale degli Ordini coordinate da Valfrido Paoli CALABRIA 1 Catanzaro Consulenti 114 Uomini 77 - Donne 37 2 2 Cosenza Cosenza Consulenti 215 4 Uomini 145 - Donne 70 Crotone 1 Catanzaro 5 Vibo Valentia 3 Reggio Calabria Consulenti 146 Uomini 101 - Donne 45 3 Reggio Calabria 5 4 Crotone Vibo Valentia Consulenti 28 Consulenti 33 Uomini 22 - Donne 11 Uomini 20 - Donne 8 Totale Consulenti 536 (Uomini 365 - Donne 171) 10 Superficie regionale kmq 15.008 (1 cdl ogni 28 kmq) Popolazione regionale 2.011.072 (1 cdl ogni 3.752 ab) Vi presento la mia Calabria di Paolo Chirico a Calabria è una terra bellissima, che sa incantare. Lo ricorda ai secoli l’epigrafe tombale del sommo Virgilio (70-19 a.C.): “Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope”. Lo raccontano entusiasti i grandi viaggiatori inglesi del ‘700. Lo conferma una semplice gita fra gli 800 chilometri di coste e le vicine montagne, dove nessun posto dista dal mare molto più di mezzora. Lo narra il realismo di Corrado Alvaro. Lo spiega mirabilmente Leonida Repaci: ”Quando fu il giorno della Calabria Dio si trovò in pugno 15000 km quadrati di argilla verde con riflessi viola. Pensò che con quella creta si potesse modellare un paese di due milioni di abitanti al massimo. Era teso in un maschio vigore creativo il Signore, e promise a se stesso di fare un capolavoro. Si mise all’opera, e la Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi. Diede alla Sila il pino, all’Aspromonte l’ulivo, a Reggio il bergamotto, allo Stretto il pescespada, a Scilla le sirene, a Gioia l’olio, a Cirò il vino, a Rosarno l’arancio, a Nicotera il fico d’India, a Pizzo il tonno, a Tiriolo le belle donne, all’Amendolea le cicale, allo scoglio il lichene, alla roccia l’oleastro, alle montagne il canto del pastore errante da uno stazzo all’altro, alle spiagge la solitudine, all’onda L il riflesso del sole. Diede a Cosenza l’Accademia, a San Giovanni in Fiore il telaio a mano, a Catanzaro il damasco, a Villa San Giovanni la seta greggia. Assegnò Pitagora a Crotone, Orfeo pure a Crotone, Zaleuco a Locri, Ibico a Reggio, Clearco pure a Reggio, Cassiodoro a Squillace, San Nilo a Rossano, Gioacchino da Fiore a Celico, San Francesco a Paola, Telesio a Cosenza, Campanella a Stilo, Mattia Preti a Taverna, Galluppi a Troppa, Cilèa a Palmi, Alvaro a San Luca. Donò a Stilo la Cattolica, a Rossano il Patirion, a Locri i Pinakes, ancora a Locri il Santuario di Persefone, a Squillace il Tempio della Roccelletta, a Cosenza la Cattedrale, a Gerace pure la Cattedrale, a Crotone il Tempio di Hera Lacinia, . . . Poi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria. Per l’inverno concesse il sole, per la primavera il sole, per l’estate il sole, per l’autunno il sole. A gennaio diede la castagna, a febbraio la pignolata, a marzo la ricotta, ad aprile la focaccia con l’uovo, a maggio il pescespada, a giugno la ciliegia, a luglio il fico melanzano, ad agosto lo zibibbo, a settembre il fico d’India, a ottobre la mostarda, a novembre la noce, a dicembre l’arancia. Volle che le madri fossero tenere, le mogli coraggiose, le figlie contegnose, i figli immaginosi, gli uomini autorevoli, i vecchi rispettati, i mendicanti protetti, gl’infelici aiutati, le persone fiere leali socievoli e ospitali, le bestie amate. Volle il mare sempre viola, la rosa sbocciante a dicembre, il cielo terso, le campagne fertili, le messi pingui, l’acqua abbondante, il clima mite, il profumo delle erbe inebriante. Operate tutte queste cose nel presente e nel futuro il Signore fu preso da una dolce sonnolenza, in cui entrava il compiacimento del creatore verso il capolavoro raggiunto. Del breve sonno divino approfittò il diavolo per assegnare alla Calabria le calamità: le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, le fiumare, le alluvioni, la peronospora, la siccità, la mosca olearia, l’analfabetismo, il punto d’o- 11 agricolo, dei servizi e del turismo) con un aumento dell’occupazione dell’1,9%. nore, la gelosia, l’Onorata Società, la vendetta, l’omertà, la violenza, la falsa testimonianza, la miseria, l’emigrazione. Dopo le calamità, le necessità: la casa, la scuola, la strada, l’acqua, la luce, l’ospedale, il cimitero. Ad esse aggiunse il bisogno della giustizia, il bisogno della libertà, il bisogno della grandezza, il bisogno del nuovo, il bisogno del meglio. E, a questo punto, il diavolo si ritenne soddisfatto del suo lavoro, toccò a lui prender sonno mentre si svegliava il Signore. Quando, aperti gli occhi, potè abbracciare in tutta la sua vastità la rovina recata alla creatura prediletta, Dio scaraventò con un gesto di collera il Maligno nei profondi abissi del cielo. Poi, lentamente rasserenandosi, disse: – Questi mali e questi bisogni sono ormai scatenati e debbono seguire la loro parabola. Ma essi non impediranno alla Calabria di essere come io l’ho voluta. La sua felicità sarà raggiunta con più sudore, ecco tutto. Utta a fa juornu c’a notti è fatta –. Una notte che già contiene l’albore del giorno”. (*) Quindi, per una sorta di contrappasso, a tanta bellezza doveva necessariamente fare riscontro altrettanta sofferenza per i suoi abitanti. Una sofferenza antica, ancora oggi non consumata. Ed ecco, tornando alla realtà, le difficoltà attuali: come si può parlare di sviluppo in un contesto sociale frammentario, penalizzato da pesanti carenze infrastrutturali, ritardi, inefficienze; dove non esiste il credito, il tasso di disoccupazione è il più alto del Paese, un lavoratore su cinque è irregolare. Non è facile essere Consulenti del Lavoro, ma ancor meno facile è essere imprenditori in Calabria. Eppure qualcosa sta cambiando. I calabresi, notoriamente teste dure, abituati da sempre a lottare, negli ultimi anni stanno finalmente abbandonando il fatalismo e la rassegnazione per dare spazio alla fantasia e alla laboriosità. Nascono nuove aziende, soprattutto al femminile, ad un tasso superiore a quello di tutte le altre regioni italiane. Secondo le ultime ricerche della Banca d’Italia, nel 2004 il PIL della Calabria è cresciuto a ritmi abbastanza sostenuti (soprattutto nel settore (*) Liberamente tratto da “Calabria grande e amara” di Leonida Repaci (1898-1985). Paolo Chirico è Consulente del Lavoro in Reggio Calabria 12 In questo scenario va a collocarsi la nostra professione, vero momento coagulante e di riferimento per gli imprenditori. La ricerca che la Consulta ha commissionato al Censis ha raccontato di una Categoria desiderosa di essere protagonista dello sviluppo della Regione; di una Categoria che si propone per fungere da guida in questa fase storica di evoluzione per il tessuto socio-economico calabrese. La storia deve servire non solo per rammentare le vicende accadute, ma anche per trarne i migliori insegnamenti ed auspici. Quando si parla di Meridione non bisogna dimenticare la scellerata politica del dopoguerra, che destinando immotivatamente la maggior parte delle risorse e degli investimenti alle Regioni del Nord, determinò di fatto l’impoverimento di quelle meridionali. E quella scelta ancora oggi fa scontare conseguenze e ritardi pesantissimi al Sud in generale ed alla Calabria in particolare. Infrastrutture viarie e ferroviarie, aeroporti, servizi per le imprese: le carenze strutturali che la Regione si porta appresso dipendono in grandissima parte da quella scelta immorale ed iniqua che ha creato l’esistente gap industriale. Ma le potenzialità per colmarlo ci sono tutte, l’importante è che vengano prestate le giuste attenzioni ed attivati i necessari investimenti. Il futuro della nostra professione passa anche dalla capacità di porsi quali interlocutori privilegiati tra i Governi locali e le imprese, partecipando attivamente alla fase di crescita dell’intera economia locale. Intervista al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro Biagio Principato Dr. Principato, vogliamo parlare di lavoro? Il mondo economico deve confrontarsi con problematiche di livello planetario ed è quindi costretto ad evolversi con estrema rapidità. A tale evoluzione non può non corrispondere una analoga dinamica del mondo del lavoro, con la conseguenza che il quadro normativo di riferimento diventa sempre più incalzante e complesso. È quindi necessario che gli imprenditori siano sempre più e meglio supportati per poter individuare percorsi virtuosi utili a reggere la concorrenza del mercato. Il ruolo del Consulente del Lavoro diventa così essenziale, proprio per quel carattere di terzietà rispetto ai soggetti in causa (datori di lavoro e lavoratori) ormai universalmente riconosciuto. Anche gli organi di vigilanza, ovvero i servizi ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro, devono mutare il loro modo di porsi rispetto al nuovo che avanza, ponendo in essere ogni possibile sinergia con i Consulenti del Lavoro, allo scopo di fornire con tempestività ed univocità ogni utile informazione. Ci sta forse dicendo che si prospetta una nuova stagione nei rapporti fra “controllori e controllati”? Il Decreto Legislativo 124/2004 consente alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro di svolgere attività di prevenzione e promozione su problematiche di ordine generale finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con riferimento a questioni di maggiore rilevanza sociale, ed a tale riguardo possono proporre a enti, datori di lavoro e associazioni attività di informazione e aggior- namento mediante la stipula di apposite convenzioni. Nel complesso mondo del lavoro occorre avere idee chiare, certezza di comportamento, per evitare, come spesso accade, di incorrere in spiacevoli incidenti di percorso (vedi credito d’imposta ecc.). Quale migliore occasione per mettere insieme le esperienze dei Consulenti del Lavoro con quelle del personale delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro! Ciò, oltre ad evitare difformità interpretative, consentirebbe di perseguire altri obiettivi comuni, fornendo un servizio utile al mondo del lavoro e contribuendo efficacemente alla riduzione del contenzioso. Un esempio concreto potrebbe essere rappresentato da forme di interazione per contrastare il ricorso al lavoro nero, il quale crea indubbiamente delle distorsioni nel mercato poiché realizza forme di concorrenza sleale a danno di quelle aziende che osservano le norme e rispettano le regole. Senza considerare i conseguenti guasti economici e sociali. A proposito di lavoro sommerso, ci può fornire dati aggiornati su questo fenomeno? Soltanto nel primo semestre del 2005 i Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro della Calabria hanno già individuato 2.405 aziende irregolari e ben 1.394 lavoratori irregolari e, fra questi, 892 quelli occupati in nero. Una vera piaga sociale. Quali potrebbero essere, a suo parere, le azioni più incisive per arginare tale fenomeno e quale ruolo dovrebbero esercitare i Consulenti del Lavoro per contribuire a combatterlo efficacemente? I dati appena accennati forniscono una visione parziale ma significativa dello spessore che assume il fenomeno, che evidentemente non può essere contrastato con la sola azione repressiva: a questa deve affiancarsi, come già detto, una corretta opera di informazione e di prevenzione per orientare al meglio le aziende. Si tratta di un’attività che può essere proficuamente svolta in sinergia con i Consulenti del Lavoro che osservano e vivono il mondo del lavoro nella Regione da una angolazione particolare, diversa da tutte le altre, perché naturalmente più vicina ai problemi reali degli attori sociali interessati. E più in generale, come possono i Consulenti del Lavoro contribuire allo sviluppo economico e sociale della Regione? Negli ultimi 25 anni la funzione sociale dei Consulenti del Lavoro si è costantemente arricchita di contenuti, a riprova del notevole impegno della Categoria, impegno considerato oggi indispensabile non solo per l’intrinseco valore delle prestazioni offerte, ma anche per il buon funzionamento della macchina della riscossione contributiva pubblica. La stessa attività professionale dei Consulenti del Lavoro costituisce, in tal senso, un considerevole contributo. Ma un altro significativo apporto, forse ancora più importante, può essere rappresentato dalla nuova tendenza che si va affermando in seno al vostro Ordine, cioè rivendicare e perseguire un ruolo etico nell’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Il raggiungimento di questo obiettivo renderà la vostra professione ancora più apprezzabile sul piano sociale. 13 Faccia a faccia con Paolo Valfrido Paoli iù giovane dei suoi 51 anni, elegante, forbito nell’esprimersi, Paolo Chirico – leader dei Consulenti del Lavoro calabresi – ci racconta la sua caparbietà. Il padre Giuseppe, anche lui Consulente del Lavoro, lo sconsigliava, lasciala stare la mia professione, è troppo bella ma anche troppo impegnativa. Resta con lo Stato, gli diceva, così hai un solo padrone, mentre io ne ho cento, tutti esigenti nelle pretese e poco nei compensi. E poi ti sarai accorto che un professionista neanche sa dove stia di casa la famiglia, rientra a notte fonda con le scarpe in mano e s’infila quatto quatto nel letto sperando di farla franca. Nondimeno, vince la caparbietà: Paolo diventa Consulente del Lavoro nel ’76, nel ’79 scarica in archivio la vecchia Facit e introduce la straordinaria novità: il computer a disco rigido, con ben cinque mega di memoria. E un altro luogo seduce Paolo, il museo, luogo sacro alle Muse, che in Calabria sono di casa: ne diventa un cultore, si iscrive alla sezione giovanile degli Amici del museo. Con loro ricerca il meraviglioso passato di quelle Terre ed i valori che sottende. Non solo. È nel museo galeotto dei Bronzi di Riace che ghermisce la giovane e bella Marisa, numismatica della Sovrintendenza archeologica calabrese. P Valfrido Paoli è Consulente del Lavoro in Foligno 14 Sposano e stampano di getto, lasciando allibiti i conigli del vicino allevamento, tre figli in tre anni: Giuseppe, anni 22 (scienze politiche); Giuliana, anni 21 (in studio); Umberto, anni 20 (universitario alla Facoltà di informatica a Bologna). Poi, tra i due, come spesso capita, è Marisa che si sacrifica: chiede ed ottiene un part time e, in tal modo, riesce nella carriera e, insieme, egregiamente a curare il marito ed allevare l’esigente terzetto. Paolo sprizza ottimismo da tutti i pori, crede nel nostro futuro. Se siamo stati capaci, pontifica fieramente, di inserirci con dignità tra le professioni, troveremo anche il modo di sopravvivere brillantemente: mai dobbiamo dimenticare che ci occupiamo del Lavoro, quello maiuscolo, quello scritto nell’articolo 1 della Costituzione. Per questo corre dappertutto, dove lo richiede la Categoria. Si rammarica però di non aver fatto molto per il Cup, pur convinto che a noi vi spetti un ruolo rilevante: un conto è presentarsi alle istituzioni a nome di 500 Consulenti, un conto a nome di 5000 professionisti. Subito dopo il museo, il suo debole è nel golf: insieme ad altri amici è riuscito a portare a Reggio un tedesco dislocato nel Du- Paolo Chirico bai, grande costruttore di campi di golf nel mondo. In un meraviglioso campo a nove buche, i fine settimana Paolo li dedica come può a questa nuova passione, fermo restando il museo in cima ai suoi pensieri. Di che altro ti rammarichi, gli chiedo. Confessa un difetto: troppo rispettoso delle altrui sensibilità, non riesce a dire un secco no quando sarebbe invece necessario. Circa i pregi, detiene quello di essere riflessivo, seppure talvolta si riscalda. Ma io non gliene do motivo, anche perché riscaldarsi in pieno luglio a Roma – luogo dove avviene la presente intervista – non è cosa molto raccomandabile. Attività della Consulta e relazioni fra gli Ordini Provinciali nella nostra Regione sono state improntate da sempre alla collaborazione e al rispetto reciproco, ma la costituzione della Consulta ha segnato un momento di svolta, imprimendo una notevole accelerazione a tutte quelle attività che possono, e in molti casi devono, essere condotte in sinergia per ottenere gli effetti desiderati. L’aver formalizzato e regolamentato i rapporti fra le cinque province ha consentito di sviluppare forme di progettualità mirata, dei cui risultati si possono giovare tutti i Colleghi della Regione. Operare in concordia, pianificando laddove possibile gli interventi, ha prodotto un moltiplicarsi di effetti positivi, basti pensare alle economie realizzate nell’organizzare attività in comune, evitando duplicazioni ed intensificando le possibilità di offrire ai Colleghi occasioni formative di alto livello. Ciò ha consentito inoltre di concepire eventi di un certo respiro, come l’indagine commissionata al CENSIS su “Consulenti del Lavoro e sviluppo locale”, tendente a fotografare la situazione socio-economica del nostro territorio ed a mettere in risalto le caratteristiche e le potenzialità dei Consulenti del Lavoro. Il notevole lavoro preparatorio, riguardante Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, è stato sopportato, in buona parte, dai Colleghi calabresi, sia per la raccolta dei dati (e degli oltre 400 questionari da fornire al CENSIS per l’elaborazione) che per l’organizzazione del convegno di presentazione dei risultati, pubblicati in un opuscolo edito da Italia Oggi. È quasi superfluo sottolineare che, in tutte le attività portate avanti dalla Consulta, il Consiglio regionale A.N.C.L. è stato sempre presente, contribuendo in maniera determinante. Come per l’accordo quadro per la provincia di Reggio, sottoscritto fra Ordine e ANCL da un lato, Conf- L commercio ed Ente Bilaterale del Terziario dall’altro, che presto sarà sottoposto al vaglio delle altre province per l’approvazione, in modo da poterlo estendere a tutta la Regione. Si tratta di una intesa molto articolata che pone in risalto la figura del Consulente del Lavoro riconoscendogli un ruolo determinante non solo nelle attività professionali tipiche, ma anche nelle dinamiche proprie dello sviluppo economico. Prendendo spunto dagli accordi sottoscritti dal sindacato a livello nazionale, ci si prefigge di incrementare i rapporti fra le rispettive organizzazioni attraverso una nutrita serie di attività concomitanti e sinergiche, in grado di produrre notevoli vantaggi reciproci. Non ultimo un forte impegno contro l’abusivismo, nei confronti del quale non si fa mai abbastanza. L’ambizioso obiettivo finale è quello di determinare nuove strategie di crescita e di sviluppo per le piccole e medie imprese del territorio. Molta attenzione viene dedicata anche ai rapporti col mondo della scuola: in diverse province abbiamo organizzato dei work-shop presso istituti tecnici superiori, allo scopo di far conoscere ai maturandi la nostra professione, illustrandone caratteristiche e prerogative. Inoltre manteniamo costanti rapporti con le università presenti sul territorio, cercando di coinvolgere in vario modo i docenti. Non è un caso se la provincia di Cosenza ha fatto da apripista nell’avviare le convenzioni con l’Università Telematica “G. Marconi”, mentre l’Ordine di Reggio ormai da tre anni organizza un corso per praticanti, preparatorio all’esame di Stato, con la partecipazione dei docenti della facoltà di Giurisprudenza. Nel prossimo futuro abbiamo in animo di proporre l’allestimento congiunto di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione dedicati ai Consulenti del Lavoro. Un altro appuntamento già programmato riguarda l’incontro con il Presi- dente della nuova Giunta Regionale e con l’Assessore al Lavoro. I Consulenti calabresi intendono proporsi come interlocutori attivi nelle politiche orientate allo sviluppo, forti delle loro esperienze e motivati dalla certezza di poter offrire al governo locale una conoscenza particolareggiata delle problematiche del mercato del lavoro (da cui non si può prescindere per programmare interventi mirati e veramente efficaci, come, per esempio, misure a sostegno delle attività produttive o interventi tesi a favorire l’occupazione o ancora strategie per arginare il ricorso al lavoro irregolare). Per quanto riguarda poi gli Enti nostri tradizionali interlocutori (INPS, INAIL, ecc.), continuano imperterriti a raccontarci la favola della collaborazione, ed hanno ragione a prenderci anche in giro, visto che siamo grandi ma ancora ci crediamo; però lo fanno molto affettuosamente, perché sanno che lavoriamo per loro ma senza alcun compenso; d’altra parte, poverini, hanno sempre carenze (di organico, di motivazioni, di affetto...). Basta, altrimenti mi commuovo. Nonostante tutto, per tradizione più che per convinzione, sono in programma dei protocolli di intesa regionali (alcuni dei quali prossimi alla sottoscrizione) che, ovviamente, saranno rispettati soltanto da noi. Ma rimaniamo ottimisti, il lavoro paga ed i risultati non mancheranno; tuttavia, sempre più spesso, ci ritroviamo ad interrogarci sul futuro della nostra professione. Non si fa in tempo a rallegrarsi di qualche piccolo o grande successo, di qualche attestato di stima per le attività svolte in sede locale, che subito arriva una batosta per altre vie. Come le reiterate ed intollerabili sottrazioni di competenze, tolte o ridotte per decreto o talvolta addirittura per circolare. Oppure come l’ennesima ingiustificata esclusione da tavoli decisionali importanti. Quo usque tandem abutere patientia nostra? 15 Salvatore MAGNO [email protected] PREVIDENZA Il punto su Enpacl on Line “C’è vero progresso solo quando la tecnologia diventa disponibile per tutti” (Henry Ford) el 2000 il Consiglio di Amministrazione ha pianificato con gli uffici l’avvio di un impegnativo lavoro di rivisitazione dei dati anagrafico-contributivi contenuti nell’archivio meccanografico degli iscritti, durato poi per l’intero anno 2001. Ciò ha prodotto la creazione di un nuovo ed attendibile estratto conto individuale. Nel novembre del 2002, in occasione del IV Congresso della Categoria tenutosi a Roma, il presidente Miceli ha annunciato la nascita di Enpacl on Line, il servizio telematico gratuito messo a disposizione dei Consulenti del Lavoro. All’inizio l’adesione è stata piuttosto modesta, poi via via il numero degli iscritti è aumentato fino a raggiungere la cifra attuale di oltre 8.000 iscritti attivi (Tabella n.1). Un buon risulta- N to che, peraltro, può e deve essere migliorato. Parallelamente, lo sviluppo di Enpacl on Line non ha avuto soste. Da quando è stata proposta la consultazione dell’estratto conto attraverso Internet, è stato tutto un susseguirsi di novità: dal calcolo dell’onere della ricongiunzione alla presentazione della dichiarazione del volume di affari Iva, per finire recentemente alla determinazione del piano di ammortamento dei mutui e alla variazione dei dati anagrafici. Oltre alle funzioni già disponibili, il servizio si presta, per la sua natura di strumento tecnologicamente avanzato, alle più disparate applicazioni. Necessariamente, quindi, dovrà essere sempre più impiegato nella comunicazione con gli associati. L’elenco completo delle funzioni offerte da Enpacl on Line è comunque sintetizzato di seguito. Estratto conto contributivo Possono essere visualizzati i dati anagrafico-contributivi personali dalla data di iscrizione ad oggi e le date di pagamento di ciascun contributo (soggettivo, integrativo, ricongiunzione, riscatti, sanzioni, interessi, ecc.). Simulazione della decorrenza e della misura della pensione di vecchiaia o di anzianità Se si intende conoscere quale sarà la data di pensionamento o l’importo della pensione, questa funzione permette di calcolarli in modo personalizzato, ipotizzando anche eventuali versamenti futuri. Simulazione della ricongiunzione e dei riscatti (laurea, praticantato, servizio militare) Può essere calcolato il costo della ricongiunzione di periodi assicurativi, oppure conoscere quanto costerà riscattare il servizio militare, il periodo di praticantato e il corso di laurea. ISCRITTI ENPACL ON LINE 2001-2005 9000 8000 7000 6000 5000 4000 8334 5474 3556 1000 118 2000 2110 3000 0 2001 Tabella n.1 16 2002 2003 2004 2005 Compilazione della comunicazione obbligatoria del volume d’affari IVA È il metodo più sicuro e veloce per rendere la dichiarazione annuale, in quanto la compilazione è facilitata e la trasmissione on line viene attestata da apposita ricevuta. NUMERO DICHIARAZIONI ON LINE 2002 - 2005 5000 Enpacl card Questa carta di credito permette di effettuare il pagamento on line dei contributi, anche in forma rateale. È abilitata, ovviamente, anche per effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali. Dal 2005 e per il futuro, il canone annuo per l’utilizzo della carta è gratuito. Variazione dei dati anagrafici Qualunque variazione (dati anagrafici, residenza, studio, telefono, fax, email, ecc.) può essere comunicata on line. Quietanza dei pagamenti Questa nuova funzione consente di visualizzare i pagamenti effettuati on line con Enpacl card e di scaricarne la relativa quietanza di pagamento, digitalmente firmata. Ancora due parole meritano di essere spese riguardo alla dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva. La tabella n. 2 riporta l’andamento delle dichiarazioni on line rese dai Consulenti del Lavoro. Il grafico evidenzia un trend in costante aumento: ben oltre un quinto dei Consulenti del Lavoro tenuti alla dichiarazione Iva l’hanno trasmessa quest’anno per via telematica. Nel volgere di un quadriennio, il numero delle dichiarazioni si è 2570 4644 1030 Prestiti d’onore I giovani neo-iscritti, in possesso di precisi requisiti, possono chiedere l’erogazione di prestiti d’onore. Questa sezione può essere consultata per reperire informazioni sull’argomento e per compilare il modulo di domanda del prestito. quadruplicato, 4000 passando da 3500 1.000 a ben ol3000 tre 4.500. Questi dati premiano gli 2500 sforzi profusi 2000 dall’Ente nell’in1500 tento di offrire agli associati un 1000 servizio rapido 500 ed efficace. 0 Tuttavia, a ben 2002 vedere, coloro Tabella n.2 che hanno reso la dichiarazione telematica rappresentano solo il 50% degli iscritti a Enpacl on Line: è evidente che l’uso delle moderne tecnologie incontra ancora delle forti resistenze, che dovranno essere rimosse attraverso apposite e mirate iniziative. I dati su esposti sono numeri sicuramente non trascurabili, tuttavia il servizio Enpacl on Line potrà dispiegare in pieno le sue potenzialità soltanto quando la (quasi) totalità degli associati ne farà abitualmente uso. Non può altresì essere trascurato che lo sviluppo dei servizi telematici ha indubbi riflessi positivi anche sulle attività degli uffici dell’Ente, sia in termini di ottimizzazione delle risorse sia di riduzione di costi. Oltre a quanto sopra detto, infatti, ciò che induce a puntare risolutamente sulle attività on line è l’evidente riduzione di taluni costi. Ad esempio, oltre un terzo delle dichiarazioni pervenute nel 2004 a mezzo del servizio postale ha presentato anomalie di vario genere: compilazione di campi errati, omessa compilazione di campi obbligatori, incongruenze formali e/o sostanziali tra i dati, ecc. Ciò ha comportato un evidente aggravio di lavoro, altrimenti evitabile. La dichiarazione telematica riduce drasticamente gli errori di compilazione e le omissioni. Per questo e per altri non meno importanti motivi, si ritiene assolutamente prioritario incentivare l’uso 1573 4500 Mutui a favore degli iscritti Contiene le informazioni utili riguardo il mutuo: quali sono i requisiti, l’importo finanziabile, le spese di istruttoria e notarili, le norme fiscali in materia. Naturalmente può essere calcolato anche l’importo della rata e il piano di ammortamento. 2003 2004 2005 telematico della comunicazione obbligatoria annuale. Si spera con queste poche righe di aver sufficientemente illustrato i contenuti e l’importanza di questo progetto, il cui impiego si sta caratterizzando sempre di più come un vero e proprio strumento operativo. L’iscrizione e l’uso di Enpacl on Line rappresenta uno strumento utilissimo oggi e di cui sarà impossibile fare a meno nell’immediato futuro. Per concludere, a beneficio di quanti ancora non risultano iscritti, si riportano le istruzioni per effettuare la registrazione a Enpacl on Line. Sul sito www.consulentidellavoro.it si devono selezionare in sequenza, sulla parte sinistra dello schermo (Servizi CdL), le seguenti voci del menù: Servizi Enpacl on Line Registrazione Una volta compilata la scheda relativa ai dati personali, l’operazione è conclusa. Al proprio indirizzo, in tempi brevissimi, verrà recapitato il contratto di adesione al servizio e il codice utente. Restituendo copia del contratto debitamente firmato, nonché copia del documento di identità, in tempi altrettanto brevi si riceverà, via e-mail o sms, l’autorizzazione al prelievo della password, operazione che potrà essere eseguita collegandosi nuovamente al sito. Salvatore Magno è Direttore generale dell’Enpacl 17 Giuliana DELLA BIANCA [email protected] LAVORO Lavoro a termine e benefici Legge 223/1991 opo quattro anni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 368/2001, in materia di contratti a termine, l’INPS recepisce, con la circolare n. 109 del 7 ottobre 2005, la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8 comma 2 della legge n. 223/1991 anche nelle ipotesi di contratti a termine stipulati ai sensi del citato decreto legislativo. La circolare dell’Istituto segue, a distanza di poco tempo, la nota del 23 giugno 2005 protocollo 14/6446 del Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito formulato dalla Direzione generale dell’INPS. D La norma L’articolo 8 comma 2 della Legge n. 223/1991 ha introdotto il beneficio contributivo pari a quello degli apprendisti per le aziende che assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità con contratti a termine di durata non superiore a dodici mesi. Negli anni la giurisprudenza ha chiarito che in questi contratti a termine rileva la qualità “soggettiva” del rapporto, ovvero lo 18 status del lavoratore in mobilità piuttosto che le causali tecniche, produttive, organizzative e sostitutive che di norma sono preminenti nella sottoscrizione di un contratto a tempo determinato. “ LA FINALITÀ DELLA NORMA DEL ’91 È LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI IN MOBILITÀ ” La posizione del Ministero Nella nota del 23 giugno 2005 il Welfare ribadisce che la finalità della norma del 1991 era quella di consentire una ricollocazione nel mondo del lavoro, sia pure a tempo determinato, di soggetti posti in mobilità da aziende in crisi. Ne consegue che gli incentivi previsti spettano anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a termine sia stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001. Tuttavia il Ministero fa una distinzione a seconda della durata del contratto stipu- lato, dato che la legge 223/1991 pone il limite tassativo di dodici mesi di durata massima a tempo determinato. Stabilisce infatti il Welfare che “nell’ipotesi in cui il contratto individuale è stipulato per un periodo pari o inferiore a dodici mesi, ricorrente anche il tassativo requisito temporale stabilito dal legislatore del 1991, il datore di lavoro fruisce dell’incentivo all’assunzione, e il riferimento operato al decreto le- “ DAL MINISTERO DEL WELFARE UNA DISTINZIONE A SECONDA DELLA DURATA DEL CONTRATTO ” gislativo 368/2001 – nel quadro dell’interpretazione contrattuale e per il principio di conservazione del contratto ex articolo 1367 del Codice civile – si considera non apposto per essere le relative disposizioni non applicabili alla fattispecie come da articolo 10 succitato (del D.Lgs. 368/2001); in questa ipotesi il Ministero prevede la proroga del contratto, secondo le norme introdotte con il D.Lgs. 328/2001, non oltre il dodicesimo mese. Prosegue quindi il Ministero esaminando la seconda ipotesi “al contrario, ossia ove il contratto individuale di lavoro non presenti aspetti di conformità alla disposi- “ SE LA DURATA È SUPERIORE A DODICI MESI, NON SI APPLICANO LE AGEVOLAZIONI ” zione agevolativa perché stipulato per un periodo superiore a dodici mesi, non si ritengono assolte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, legge 223/1991, e il relativo rapporto resta disciplinato dal decreto legislativo 368/2001”. La posizione dell’INPS Finora l’istituto consentiva alle aziende di fruire delle agevolazioni contributive anche nel caso di proroga, ma limitatamente ad un periodo di durata non superiore al contratto iniziale, ai sensi della previgente legge n. 230/1962, e comunque sempre nell’ambito della durata massima di dodici mesi fissati dalla legge 223/1991. Dopo il recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratto a termine attraverso il D.Lgs. 368/2001, non pochi problemi erano sorti presso alcune sedi provinciali dove, nel corso delle attività di vigilanza, veniva contestata la fruizione delle age- volazioni contributive nel caso in cui la proroga del contratto superava la durata del contratto iniziale ancorché venisse rispettato il limite massimo dei dodici mesi. In pratica l’Istituto non aveva recepito la nuova disciplina sul lavoro a termine e continuava ad applicare le disposizioni previste alla circolare n. 50 del 5 marzo 1997. Dopo il chiarimento del Welfare, anche l’INPS ha recepito l’articolo 4 del D.Lgs. 368/2001 ponendo finalmente chiarezza sulla possibilità di proroga del contratto a termine. Tuttavia l’INPS ribadisce che le indicazioni fornite con la circolare n. 50 del 5 marzo 1997 continuano ad esplicare i loro effetti con riferimento ai periodi pregressi all’entrata in vigore del D.Lgs. “ SECONDO L’INPS LE AGEVOLAZIONI EX LEGE 223/91 NON SI APPLICANO AI VECCHI RAPPORTI A TERMINE ” 368/2001. Ne consegue che le nuove indicazioni trovano applicazione dal 24 ottobre 2001, mentre, a detta dell’Istituto, non sono applicabili le agevolazioni di cui alla legge 223/1991 a rapporti a termine stipulati ai sensi della previgente legge 230/1962. Conferma inoltre l’INPS che è impossibile per la medesima azienda procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito l’arco temporale dei dodici mesi previsto dall’art. 8 della legga 223/1991. Sul tema della proroga del termine si era già ampiamente espresso il Ministero del Lavoro con circolare n. 42 dell’1.08.2002, con la quale venivano forniti i primi e corposi chiarimenti alla nuova norma intro- “ LA POSIZIONE DEL WELFARE SULLA PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE ” dotta dal D.Lgs. 368/2001 e a cui ora anche l’INPS fa riferimento. Il Welfare già nel 2002 chiarì che il termine iniziale poteva essere prorogato anche per un periodo largamente superiore a quello iniziale e ribadì il principio dell’unica proroga senza tuttavia circoscriverne la durata, mentre confermò la possibilità di un indefinito numero di rinnovi sempreché separati dagli intervalli temporali previsti dall’art. 5 terzo comma. Quanto alle modalità della proroga, il D.Lgs. 368/2001 richiede anche il necessario consenso del lavoratore, per la validità ed efficacia del quale non è necessaria la forma scritta (Cass. 23 novembre 1988 n.6305). In via generale, in merito alla giustificazione della proroga vi è infine da dire che, fermo restando che la proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, le ragioni, oltre che prevedibili sin dal momento della prima assunzione, siano anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine, purché riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’art.1 del decreto. Giuliana Della Bianca è Consulente del Lavoro in Udine 19 PER I COLLEGHI Apri alle novità. Apri il tuo Studio all’intermediazione. Richiedi la delega ad operare nell’intermediazione fra la domanda e l’offerta di lavoro, nella ricerca e selezione del personale e nel ricollocamento. La Fondazione Consulenti per il Lavoro ti dà l’opportunità di operare come Agenzia per il Lavoro, con l’autorizzazione del Ministero del Welfare. Non appena delegato, potrai esercitare tutte le competenze specifiche di un’Agenzia per il Lavoro ed ampliare così i servizi offerti dal tuo Studio. Contattaci al numero 06.59.648.413 o inviaci un’e-mail all’indirizzo: [email protected] Via Cristoforo Colombo, 456 • 00145 Roma • Fax: 06.54.602.439 • www.fondazionelavoro.it Ottobre-Novembre 2005 Anno VI Numero 9-10 IL DISTACCO Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro PRINCIPIO N. 7 IL DISTACCO L’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 ha disciplinato una prassi oramai diffusa e consolidata riguardo ad un istituto finora poco considerato dal legislatore, se non nel settore del pubblico impiego. La disciplina del distacco accoglie gli orientamenti dottrinali e i principi giurisprudenziali che in passato hanno regolamentato la materia. Il distacco si configura “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Il distacco è quindi qualificato come un esercizio normale e non fraudolento del potere direttivo, proprio in funzione della sussistenza di un interesse oggettivo dell’imprenditore. Dal che deriva un fondato interesse del datore di lavoro di trarre utilità dal distacco, profondamente diversa da quella riferita ad una mera somministrazione di manodopera. Tale lettura della norma, peraltro, è conforme alla circolare del Ministero del lavoro n. 3/2004, secondo la quale “l’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro altrui”. Seppure l’operatività dell’istituto del distacco si colloca in un contesto normativo di abrogazione della legge 1369/60 (divieto d’interposizione di mano d’opera), la stessa viene ulteriormente confermata e rafforzata attraverso l’introduzione di un robusto apparato sanzionatorio riguardo alla somministrazione irregolare e alla somministrazione fraudolenta di lavoro altrui. Ciò conferma che l’intervento del legislatore in materia di distacco persegue la chiara finalità di modernizzare ed adeguare il rapporto di lavoro all’evoluzione del mercato, caratterizzato da sempre più frequenti fenomeni di outsourcing, con conseguenti auspicabili vantaggi riguardo alla competitività delle imprese italiane e, conseguentemente, anche sul piano occupazionale. 1. La disciplina giuridica L’istituto del distacco è disciplinato dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003 (d’ora in poi decreto) entrato in vigore dal 24 ottobre 2 2003. Il provvedimento ha subito alcune modifiche ad opera del decreto legislativo n. 251/2004 con effetto dal 26 ottobre 2004. Prima di tale regolamentazione, nell’impie- go privato vi era una carenza di disciplina legale sul distacco, salva l’ipotesi speciale prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, in materia di licen- ziamenti collettivi (su cui v. infra). Ipotesi differente e più ampia del distacco in senso proprio è invece quella relativa alla tutela dei lavoratori stranieri operanti in Italia in regime di distacco, disciplinata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 (ipotesi che non verrà quindi presa in esame nel presente lavoro). In mancanza di base normativa vi era però un’elaborazione giurisprudenziale consolidata che aveva individuato il distacco come situazione di dissociazione lecita tra il datore di lavoro e il soggetto che beneficia della prestazione, tale da escludere l’operatività del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro (allora contenuto nella legge n. 1369 del 1960, ed attualmente previsto dal decreto, con analogo apparato sanzionatorio). In particolare, sinora la legittimità dell’istituto in esame è stata condizionata dalla sussistenza di due requisiti, enucleati dalla giurisprudenza, e cioè l’interesse organizzativo e produttivo del datore di lavoro e la temporaneità del distacco (cfr. Cass. 18 agosto 2004, n. 16165; Cass. 7 giugno 2000, n. 7743; Cass. 15 giugno 1992, n. 7328; Cass. 13 aprile 1989, n. 1751; Cass. 22 febbraio 1982, n. 1263). Tuttavia, nell’applicazione pratica la temporaneità del distacco finiva per essere un requisito sostanzialmente coincidente con l’interesse organizzativo del distaccante, poiché la giurisprudenza considera sussistente l’elemento della temporaneità sin quando permane il requisito dell’interesse organizzativo (Cass. 2 settembre 2004, n. 17748). Su queste basi, la stessa giurisprudenza considera legittimi anche rapporti di lavoro che si costituiscono e cessano in permanente situazione di distacco (Cass. 15 giugno 1992, n. 7328; Cass. 13 aprile 1989, n. 1751). L’inquadramento giuridico del distacco da parte della giurisprudenza si basa sull’applicazione dell’articolo 2104 c.c. (Cass. 8 agosto 1987, n. 6814; Cass. 12 novembre 1984, n. 5708; Cass. 23 maggio 1984, n. 3159). Il distacco viene quindi qualificato come un esercizio normale e non fraudolento del potere direttivo, proprio in funzione della sussistenza di un interesse oggettivo dell’imprenditore. In base a tale impostazione, il requisito essenziale è che vi sia uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentire “di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso” (Cass. 7 giugno 2000, n. 7743; Cass. 18 agosto 2004, n. 16165). Come conseguenza di questa impostazione teorica basata sull’art. 2104 c.c., la giurisprudenza di regola non ha considerato necessario il consenso del lavoratore interessato ai fini della legittimità del distacco. Il legislatore ha recepito le caratteristiche tradizionali dell’istituto, regolandone alcuni aspetti. In base all’art. 30 del decreto si ha distacco “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. L’interesse del distaccante è un interesse oggettivo che rileva sul piano dell’organizzazione produttiva del datore di lavoro, mentre non giustifica il distacco un interesse meramente patrimoniale di questo. La riconduzione dell’istituto all’esercizio del potere direttivo (art. 2104 c.c.) comporta che il potere sia esercitato dal datore di lavoro come titolare di un’organizzazione aziendale, in funzione quindi non di un interesse soggettivo ma, appunto, organizzativo dell’impresa. Il requisito della temporaneità è in ogni modo subordinato alla sussistenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante, poiché fin quando vi è l’interesse il distacco è considerato legittimo; la temporaneità non indica quindi il fatto che il distacco debba essere di breve durata, ma che esso non può avere sin dall’inizio il carattere della definitività. Tuttavia l’espressa questione legislativa della temporaneità – come presupposto di legittimità dell’istituto, distinto ed autonomo rispetto a quello dell’interesse del distaccante – potrebbe dare spunto ad un orientamento giurisprudenziale più rigoroso. L’art. 30 del decreto ha introdotto dei limiti all’istituto del distacco. In primo luogo, infatti, “il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato” (art. 30, comma 3). L’espressione “mutamento di mansioni” è così ampia da comprendere ogni caso di mutamento dei compiti del lavoratore; purché si tratti, ovviamente, di un mutamento non meramente marginale, ma tale da incidere sulla sostanza delle mansioni stesse. È appena il caso di precisare che si deve trattare in ogni 3 caso di mansioni almeno equivalenti e non inferiori rispetto a quelle svolte dal lavoratore presso il distaccante, poiché l’art. 30 del decreto non introduce alcuna deroga rispetto alla regola prevista dall’art. 2103 c.c. Tale requisito di consensualità del distacco modifica in modo radicale la posizione giurisprudenziale tradizionale, che inquadra l’istituto come esercizio del potere direttivo. Peraltro, tale ipotesi non sembra affatto marginale nella prassi, poiché il cambiamento della struttura produttiva determina sovente un mutamento, anche solo parziale (ma sostanziale), delle mansioni del lavoratore distaccato. Inoltre, si deve ritenere che anche dopo il provvedimento di distacco e durante l’esecuzione della prestazione presso il terzo distaccatario, qualora vi sia un successivo mutamento di mansioni il lavoratore distaccato conservi il diritto di manifestare il proprio dissenso e di fare ritorno presso il datore di lavoro distaccante. In secondo luogo, è previsto che quando il distacco “comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito”, il distacco 4 stesso “può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”. Non è stata quindi utilizzata la formula dell’articolo 2103 c.c. in materia di trasferimento del lavoratore (cioè le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”), ma la formula dell’articolo 1, decreto legislativo n. 368 del 2001, in materia di contratto a termine (e cioè le “ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive”). Anche in questo caso, se successivamente al distacco la distanza tra l’unità produttiva cui il lavoratore era adibito in origine e quella di destinazione diviene superiore ai 50 chilometri – ad esempio per un provvedimento di carattere non meramente temporaneo del distaccatario – si deve ritenere necessaria la sussistenza delle ragioni “tecniche, organizzative, produttive o sostitutive” cui fa riferimento l’art. 30 del decreto. E poiché tali ragioni costituiscono un presupposto di legittimità del distacco, l’eventuale mancanza di esse consentirebbe al lavoratore distaccato di rifiutare lo spostamento presso la sede più lontana del soggetto distaccatario. Peraltro, tali ragioni oggettive devono intendersi diverse da quelle che giustificano il distacco, perché altrimenti la previsione legislativa in esame risulterebbe pleonastica e, in ultima analisi, del tutto priva di senso. Non è però agevole immaginare la sussistenza di ragioni imprenditoriali ulteriori e diverse, rispetto a quelle che già sono necessarie per consentire il distacco: cioè esigenze ulteriori rispetto a quell’interesse oggettivo alla effettuazione delle prestazioni lavorative presso il terzo, che già è posto a base della legittimità del distacco. Si tratta dunque di un requisito che rischia di irrigidire ulteriormente l’istituto, limitandone l’applicazione nei casi in cui l’impresa di destinazione è collocata oltre i cinquanta chilometri dall’impresa distaccante. Appare poi difficile che la scelta del distacco possa essere giustificata da esigenze “sostitutive” del distaccante, il quale nel distacco (non acquisisce, ma) si priva del lavoratore interessato. A meno che il legislatore non abbia voluto far riferimento ad esigenze (sostitutive) proprie del soggetto distaccatario, dando così rilievo non alla situazione del datore di lavoro distaccante ma a quella dell’impresa che riceve il lavoratore; si tratterebbe, in tal caso, di una singolarità rispetto alla natura dell’istituto, la cui legittimità si fonda – come detto – sull’esercizio del potere di cui all’articolo 2104 c.c. da parte del datore di lavoro. Infine, è ammesso che il datore di lavoro distaccante si avvalga dell’istituto del distacco in modo parziale, richiedendo al lavoratore una prestazione presso la distaccataria solo per alcune ore della giornata di lavoro, ovvero per alcuni giorni della settimana. 2. Regime sanzionatorio L’impianto sanzionatorio in materia di distacco è costituito da due norme che trovano applicazione qualora venga riscontrato che l’operazione di distacco sia stata posta in essere priva dei requisiti legali: ossia, l’interesse del datore di lavoro distaccante e la temporaneità del distacco. Una prima disposizione, contenuta nel comma 5-bis, dell’articolo 18, del decreto, dispone che “Nei casi di… distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo”. Una seconda disposizione, di cui al comma 4-bis dell’articolo 30, del decreto dispone quanto segue:“ Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2”. Con riferimento alla previsione di cui al comma 5-bis, va osservato che i destinatari della sanzione sono sia “l’utilizzatore” sia il “somministratore”. Si tratta degli stessi soggetti del contratto di somministrazione di lavoro (cfr. art. 20, comma 1 del decreto) con la conseguenza, dunque, che in caso di distacco illecito trova applicazione l’analoga previsione san- zionatoria prevista per la somministrazione irregolare. Con riferimento al provvedimento sanzionatorio in argomento può trovare applicazione l’istituto della prescrizione obbligatoria ex articolo 15 del D.Lgs. 124/2004. Il comma 5-bis dell’articolo 18 del decreto prevede anche una sanzione penale che può essere applicata quando sono coinvolti dei minori. Si prevede l’arresto fino a 18 mesi e la pena pecuniaria si inasprisce ulteriormente sino ad arrivare a 300 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro. In questo caso, non essendo prevista l’alternatività tra le due sanzioni (arresto e ammenda), non può trovare applicazione il citato istituto della prescrizione obbligatoria. Per quanto riguarda la sanzione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 30 del decreto, si tratta di una norma di garanzia per il lavoratore distaccato consentendogli di rivendicare, in caso di distacco illegittimo, la costituzione di un rapporto di lavoro presso l’utilizzatore della prestazione. Il distaccato, dunque, laddove individui un interesse di maggiore tutela nel soggetto cui ha reso la prestazione, ha facoltà di presentare un ricorso, ai sensi dell’articolo 414 c.p.c., tendente ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in forza a quest’ultimo. È escluso il litisconsorzio necessario del distaccante, con la impropria formula per cui il ricorso del lavoratore può essere notificato anche solamente all’utilizzatore. Si tratta di un ricorso al giudice del lavoro che avviene secondo i parametri definiti dal codice di procedura civile e come tale deve essere preceduto dal tentativo di conciliazione obbligatoria di cui agli articoli 410 e 411 dello stesso c.p.c. da espletarsi avanti alla commissione istituita presso la DPL. Configurandosi tale situazione, la norma rimanda al secondo comma dell’articolo 27 del decreto, in ragione del quale tutti i pagamenti (retribuzioni, contributi) eseguiti dallo pseudo distaccante possono essere utilizzati per coprire tutto o parte del debito che il distaccatario ha nei confronti del distaccato o degli enti previdenziali. Va sottolineato che la disposizione sul piano letterale fa riferimento esclusivamente ai pagamenti eseguiti a “titolo retributivo o di contribuzione previdenziale”, omettendo il riferimento ai premi assicurativi. Questo potrebbe far nascere un problema per la compensabilità, nell’eventualità in cui il distaccatario voglia utilizzare anche il premio per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, pagato dal distaccante. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione, si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore comprenda anche gli oneri versati dallo pseudo distaccante a titolo di premi assicurativi. 3. Gli obblighi del datore di lavoro Il secondo comma dell’articolo 30 del decreto dispone che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Pertanto, anche dopo il distacco, il datore di lavoro distaccante è tenuto – in conformità ad un principio già affermato della giurisprudenza in relazione alla natura stessa dell’istituto – a corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo spettante e ad adempiere agli obblighi inerenti il rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente in tema di subordinazione. 5 È possibile, tuttavia, che le aziende interessate al distacco stipulino un accordo affinché la distaccataria provveda al rimborso di tutti gli oneri (o parte di essi) inerenti il rapporto di lavoro sostenuti dalla distaccante. 3.1 La forma dell’accordo La norma non individua la forma scritta come un elemento essenziale per il distacco del lavoratore, tuttavia essa appare opportuna anche in relazione alla nuova disciplina introdotta dalla legge. Con la comunicazione il datore di lavoro distaccante informa il lavoratore sulla necessità di svolgere temporaneamente il lavoro presso una diversa unità produttiva e ne disciplina gli aspetti logistico-organizzativi. Se il distacco comporta un trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il datore di lavoro deve indicare le comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Tale ragioni devono essere descritte in modo puntuale. Nella comunicazione di distacco è opportuno indicare che il lavoratore svolge le medesime mansioni originariamente previste; nel caso di mutamento 6 delle mansioni il datore di lavoro per poter effettuare il distacco deve acquisire il preventivo consenso del lavoratore, che potrà risultare dalla sottoscrizione della lettera di distacco per accettazione. La comunicazione, inoltre, deve contenere il periodo – determinato o determinabile – di durata del distacco. 3.2 Le comunicazioni agli enti Fatte salve le procedure connesse alla copertura assicurativa e all’aspetto contributivo, non sussiste alcun obbligo di comunicazione del distacco ai Centri per l’impiego. Per i lavoratori extracomunitari va, tuttavia, informato lo Sportello Unico se operativo, ovvero in alternativa la Prefettura-UTG. 4. L’esercizio del potere direttivo A seguito del distacco del lavoratore, il distaccatario può esercitare il potere direttivo relativo alle modalità di svolgimento della mansione. Spetta, invece, al datore di lavoro distaccante ogni atto che comporti la modificazione del contratto di lavoro, il potere di recesso e/o di modificazione del distacco del lavoratore. Di seguito ci si sofferma su alcuni istituti tipici del rapporto di la- voro per analizzare le peculiarità in caso di distacco. 4.1 Ferie e permessi La titolarità della gestione delle ferie resta in capo al datore di lavoro distaccante, che ne deve garantire la fruizione nel rispetto della normativa vigente. Le ferie spettano al lavoratore nella misura e con le modalità previste dal contratto di lavoro applicato dal distaccante. Il lavoratore concorda con il datore di lavoro il periodo di fruizione delle ferie tenendo conto, se previsto, delle esigenze manifestate dal distaccatario. A prescindere dalla durata e dall’articolazione delle stesse, previste per i dipendenti del distaccatario, in ogni caso quest’ultimo non potrà opporsi alla fruizione delle ferie concordate, anche se non si armonizzano con la tempistica prevista in azienda. È ovvio tuttavia che l’ipotesi di un conflitto sul punto, fra distaccante e distaccatario, sarà del tutto eccezionale ed anomala. Analoghe considerazioni valgono, in linea di massima, anche per i permessi previsti dal contratto collettivo. Tuttavia si deve tenere presente che la fruibilità del permesso è più immediata e, a volte, non programmabile. Per questo nella pratica il permesso viene deciso direttamente con il distaccatario. In caso di disaccordo prevalgono le intese raggiunte tra il distaccante e il lavoratore distaccato. 4.2 Trasferta Il distaccatario ha la facoltà di disporre un eventuale invio in trasferta del lavoratore. Quest’ultimo, dunque, deve adeguarsi alle disposizioni impartite dal distaccatario ed eventuali inadempienze potrebbero comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari. 4.3 Ulteriore distacco Il distaccatario non ha la possibilità di disporre un eventuale ulteriore distacco del lavoratore. In presenza di tale esigenza, spetta al datore di lavoro distaccante procedere con un nuovo distacco. 4.4 Potere disciplinare Il potere disciplinare può essere esercitato solo dal datore di lavoro distaccante. Tenuto conto delle caratteristiche del rapporto la distaccataria – nella corretta attuazione del rapporto obbligatorio con il distaccante – deve informare il datore di lavoro sulle motivazioni che possono determinare l’avvio di una procedura disciplinare. 4.5 Diritti sindacali In via generale, contrariamente a quanto previsto per la somministrazione di lavoro, il distaccato continua a godere dei propri diritti in esame con riferimento alla realtà organizzativa del distaccante. Ciò sul presupposto che il rapporto di lavoro intercorrente tra distaccante (datore di lavoro) e distaccato (lavoratore) non muta dopo il provvedimento di distacco. Tuttavia, questa generale previsione deve essere necessariamente esaminata alla luce della congenita dissociazione tra titolarità e utilizzo della prestazione. Si ritiene, pertanto, che un lavoratore distaccato possa esercitare il proprio diritto sindacale partecipando alle assemblee che si svolgono tra il personale del distaccante allorquando le stesse vertano su aspetti che afferiscono la sostanza contrattuale. Analogamente, il lavoratore può legittimamente partecipare a un’assemblea organizzata tra i lavoratori dell’impresa distaccataria, su questioni relative all’organizzazione del lavoro (per esempio problemati- che connesse alla sicurezza del luogo di lavoro). Ad ogni modo va sottolineato che il lavoratore distaccato, a seguito della sua particolare posizione lavorativa, non acquisisce automaticamente il diritto a partecipare, indiscriminatamente, a tutte le assemblee organizzate sia presso il distaccante, sia presso il distaccatario. Per quanto concerne lo sciopero, non possono invece configurarsi limiti di esercizio in relazione al distacco, non trovando tali limiti una base nell’art. 40 Cost. Pertanto sembra legittima l’astensione dal lavoro da parte del distaccato per aderire ad uno sciopero indetto dai lavoratori dell’azienda distaccante, quale ne sia la motivazione. 5. Il distacco a salvaguardia dei livelli occupazionali L’art. 30, comma 4 del decreto stabilisce che “Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236”. Tale norma prevede che “gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il dis- tacco di uno o più lavoratori dall’impresa ad altra per una durata temporanea”. La disposizione si riferisce, evidentemente, a situazioni particolari in cui possono trovarsi imprese in crisi che hanno attivato le procedure di mobilità previste dalla legge 223/91. Va osservato che tale particolare disciplina prevede la sussistenza del requisito della “temporaneità”, con riferimento al quale valgono le stesse considerazioni svolte nel presente lavoro. Per quanto riguarda, invece, il requisito “dell’interesse”, si precisa che lo stesso si presume esistente per valutazione tipica del legislatore espressa nella previsione in esame. Con riferimento alla disposizione in esame si sottolinea che con la modifica apportata dal D.L. n. 35/05 convertito in legge n. 80/2005 (cd. decreto sulla competitività), se la nuova sede di lavoro dista più di 100 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, a quest’ultimo viene erogata una somma di denaro pari a una mensilità (dell’indennità di mobilità) per distacco superiore a 12 mesi, elevata a 3 mensilità nel caso in cui il distacco sia su- periore a 18 mesi. Un apposito decreto dovrà definire le modalità attuative. È da ritenersi legittimo il distacco dei lavoratori quale procedura alternativa alla cassa integrazione per contrazione di attività produttiva, atteso che, nell’ipotesi in esame, il distacco risponde al legittimo interesse di preservare il patrimonio professionale dell’impresa. 6. Obblighi assicurativi e previdenziali Il datore di lavoro distaccante è obbligato a tutti gli adempimenti connessi all’obbligo assicurativo e previdenziale del lavoratore distaccato previsti dall’INAIL e dagli enti previdenziali competenti. Per quanto attiene agli aspetti assicurativi, a seguito dell’operazione di distacco, il datore di lavoro deve verificare se la propria gestione tariffaria è coincidente con quella della distaccataria. Nell’ipotesi di coincidenza si possono verificare i seguenti casi: – la lavorazione da svolgere presso l’impresa distaccataria trova riferimento nella classificazione adottata per la distaccante: in questo caso il datore di lavoro non deve porre in essere alcun nuo- 7 vo adempimento; – la lavorazione da svolgere presso l’impresa distaccataria non trova riferimento nella classificazione tariffaria applicata al distaccante: in questo caso il distaccante deve richiedere alla Sede una o più specifiche voci di tariffa analoghe ai riferimenti classificativi in vigore sulla Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) del distaccatario. Nel caso di distacco parziale la retribuzione va ripartita proporzionalmente fra le diverse voci di tariffa della PAT del distaccante, in ragione dell’incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività lavorativa effettuata. Se la gestione tariffaria della distaccante è diversa da quella della distaccataria, il datore di lavoro distaccante deve aprire una specifica posizione assicurativa territoriale con le caratteristiche di inquadramento previste dalla distaccataria. Per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali non si registrano particolari comportamenti da adottare da parte del datore di lavoro distaccante e dell’azienda distaccataria. Rimane, infatti, in capo 8 al primo ogni obbligo nei confronti degli enti previdenziali connesso al rapporto di lavoro distaccato. 6.1 Denuncia d’infortunio Gli obblighi del lavoratore di comunicazione tempestiva dell’avvenuto infortunio (mediante la consegna del certificato medico) possono essere assolti nei confronti sia del distaccante sia del distaccatario. Qualora il lavoratore dovesse consegnare la certificazione all’azienda distaccataria, sarà quest’ultima obbligata a trasmettere con immediatezza alla distaccante le informazioni e la documentazione ricevuta dal lavoratore in relazione all’evento. È ammessa la possibilità che le aziende interessate al distacco stipulino accordi per regolamentare le procedure di trasmissione della documentazione. Ad ogni modo il termine di 2 giorni per l’invio della denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro distaccante decorre dalla data in cui quest’ultimo riceve il certificato medico e non da quella in cui il certificato è stato presentato alla distaccataria. 7. Modalità di rimborso degli oneri sostenuti dall’appaltante e risvolti fiscali L’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988 stabilisce che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. Per poter fruire della disposizione di esenzione è necessario il rispetto di alcune condizioni. In primo luogo è necessario che il personale utilizzato sia legato da rapporto di lavoro dipendente con l’impresa fornitrice (o distaccante). L’attività lavorativa del dipendente, poi, deve essere organizzata da chi riceve la prestazione, nell’ambito della propria struttura. In secondo luogo è necessario che l’accordo delle aziende interessate sia quello esclusivamente del prestito o il distacco del personale. Al contrario, costituisce imponibile Iva il rimborso degli oneri sostenuti dalla distaccante in forza ad un accordo sottoscritto con la distaccataria che preveda, oltre al distacco del lavoratore, anche la fornitura di macchinari o servizi. L’esenzione Iva delle spese sostenute dalla distaccante è ammessa solo nel caso in cui il rimborso riguardi l’intero costo del personale distaccato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali) talché, se le somme rimborsate sono superiori o inferiori a tale costo, l’intero importo è imponibile ai fini Iva. Come già affermato in precedenza, il secondo comma dell’articolo 30 del decreto dispone che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Spetta, pertanto, al datore di lavoro distaccante effettuare le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973 e ad adempiere agli obblighi di certificazione e di dichiarazione previsti dalla normativa vigente. Tali obblighi permangono in capo al datore di lavoro distaccante anche nel caso in cui venisse sottoscritto con l’impresa distaccataria un accordo avente ad oggetto il rimborso da parte di quest’ultima delle spese sostenute dalla distaccante. Roberto DE LORENZIS [email protected] LAVORO Al via la sperimentazione del lavoro accessorio ll’interno del mercato del lavoro esistono spazi e opportunità che difficilmente possono essere presi in considerazione attraverso i rapporti di lavoro subordinati. Ma talvolta anche le forme di collaborazione coordinata risultano essere eccessivamente complesse per l’effettuazione di determinate attività che non necessitano di coordinamento né di continuità, ma che, soprattutto, non possono essere ricondotte ad un progetto. Di norma questi rapporti di veloce conclusione e svolti in autonomia vengono ricondotti alle collaborazioni occasionali. Questi rapporti, come noto, devono necessariamente rientrare in due criteri: la durata inferiore ai 30 giorni e la retribuzione inferiore ai 5.000 euro annui. Ma non sempre la collaborazione occasionale risulta essere la forma di inquadramento del rapporto più efficace. Si possono infatti rilevare casi dove, sia per la natura della prestazione che per la natura del prestatore, una forma ancora più flessibile e soprattutto che non richieda adempimenti amministrativi può essere considerata più opportuna. La riforma Biagi indica nell’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 un isti- A tuto pensato proprio per il tipo di esigenze sopra esposte: il lavoro occasionale di tipo accessorio. La norma, finora, era rimasta inutilizzabile, data l’assenza di decreti che disciplinassero l’utilizzo pratico dell’istituto. Recentemente però, con il D.M. 30 settembre 2005, si è iniziato il percorso di applicazione della norma, con la previsione di un primo periodo di sperimentazione. “ COSA È IL LAVORO ACCESSORIO? ” Quando si parla di lavoro accessorio ci si riferisce a quelle prestazioni svolte occasionalmente e rese generalmente da soggetti a rischio di esclusione sociale, aventi finalità di assistenza e cura domiciliare o comunque caratterizzate dalla saltuarietà e dalla marginalità. Di questo tipo di rapporti, già attivo in Belgio, si è occupata anche la cosiddet- ta legge sulla competitività, che ne ha esteso l’operatività oltre le previsioni originarie, circoscritte ai lavori di cura e assistenza dei bambini e anziani e ad altri lavori occasionali resi con motivazioni di solidarietà da soggetti a rischio di esclusione sociale, anche al lavoro prestato nelle imprese familiari, con diverse limitazioni. In sostanza, la normativa prevede che possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio solo determinate categorie di lavoratori, ossia: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro. I soggetti in parola sono tenuti a comunicare la propria disponibilità ai centri per l’impiego competenti per ambito territoriale o alle Agenzie per il lavoro accreditate. A seguito della comunicazione riceveranno così una speciale tessera magnetica su cui conservare i dati relativi alla propria situazione. Anche le attività che possono essere retribuite tramite il sistema del lavoro accessorio sono disciplinate dalle leggi in esame, si tratta di attività non produttive 29 e che per caratteristiche intrinseche possono essere esercitate da soggetti usciti dal mondo del lavoro o non ancora occupati in maniera più stabile. Le attività elencate dalla normativa sono: piccoli lavori domestici di natura straordinaria, al cui interno vanno ricomprese le attività di assistenza occasionale a bambini, disabili e anziani; piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione delle abitazioni; realizzazioni di eventi e manifestazioni sociali, sportive, culturali o di solidarietà; lezioni e insegnamento privato supplementare; collaborazioni con associazioni di volontariato, senza scopo di lucro o enti pubblici, nello svolgimento di attività dovute ad emergenze, calamità o eventi naturali improvvisi, riconducibili comunque alla solidarietà e infine collaborazioni all’interno dell’impresa familiare, limitatamente al settore del turismo, dei servizi e del commercio. Nel settore agricolo non sono invece considerate prestazioni di natura occasionale quelle rese da parenti e affini entro il terzo grado e quelle rese per motivi di solidarietà a titolo gratuito o dietro rimborso spese. È bene ricordare però come per quanto riguarda il lavoro accessorio nell’ambito di imprese familiari permangano alcuni dubbi circa gli aspetti contributivi, che dovranno essere chiariti dagli Istituti. Di fondo, resta da chiarire se sia possibile escludere per legge che il lavoro accessorio non sia lavoro subordinato. Per le prestazioni in sopra elencate i prestatori di lavoro non dovranno percepire più di cinquemila euro nel corso dell’anno solare, ma con più committenti. Nell’ambito di imprese familiari dei settori commerciale, turistico e dei servizi il limite è però ele- vato a diecimila euro complessivi nell’anno solare. Il D.M. 30 settembre 2005 ha definito il costo del buono, elemento che era rimasto finora una delle problematiche ostative all’utilizzo pratico dell’istituto. I buoni avranno un valore nominale di 10 euro. I soggetti interessati a usufruire di prestazioni di lavoro accessorio avranno modo di acquistare carnet di buoni con cui potranno pagare i collaboratori, che a loro volta si recheranno dal concessionario per convertirli in denaro. A questo punto della transazione verranno applicate le trattenute previste sui dieci euro del valore nominale del buono, il 13% verrà infatti versato all’INPS, il 7% all’INAIL, mentre il 5% del valore resterà al concessio- “ AL LAVORATORE ANDRANNO 7,50 EURO NETTI PER OGNI BUONO Roberto De Lorenzis è Consulente del Lavoro in Genova 30 ” nario (rispetto al 2% previsto originariamente e che aveva generato il mancato interesse di potenziali concessionari). Al lavoratore resteranno così 7,50 euro netti per ogni buono. È importante sottolineare il fatto che i dieci euro di valore del buono sono esenti da imposizione, a differenza delle retribuzioni erogate nel caso di collaborazioni occasionali. Per quanto riguarda la determinazione delle modalità di versamento e copertura assicurativa e previdenziale dei lavoratori sarà necessario emanare un altro decreto, poiché le norme attuali non disciplinano questi aspetti. La sperimentazione, decisa dal Ministero del Lavoro, avverrà in alcu- ne città localizzate su tutto il territorio nazionale: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania. La scelta del concessionario del servizio non è ancora stata effettuata ma si rileverà di grande importanza per la riuscita del progetto, che si basa sulla accessibilità di lavoratori e datori di lavoro ai buoni, che dovranno di conseguenza avere, una volta a regime, distribuzione capillare. Il DM 30 settembre 2005 prevede che la scelta sia attuata attraverso una gara pubblica, affidata nella gestione all’agenzia tecnica strumentale Italia Lavoro spa. Una volta superate le ultime difficoltà tecniche e entrato a regime il funzionamento dei concessionari, vedremo se questo istituto saprà rivelarsi un utile strumento verso la diminuzione di tutte quelle forme di lavoro sommerso che caratterizzano in maniera incisiva proprio le brevi collaborazioni. Considerando la quasi assoluta impossibilità di controllo su queste questioni di lavoro credo che, per farle decollare, occorrano una assoluta semplicità di gestione e l’interesse delle parti. Il lavoratore non paga imposte, e questo potrebbe essere allettante, subisce comunque una decurtazione di ben il 25% del valore totale. Di certo interessante la copertura assicurativa INAIL mentre sfumato appare l’interesse per una copertura previdenziale che potrebbe risultare estremamente frammentaria per avere una qualche utilità. Il datore di lavoro trova anch’egli sicuro interesse nella assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ma sarebbe certamente più incentivato dalla deducibilità fiscale del valore dei buoni. Attendiamo la definitiva regolamentazione e la effettiva partenza dell’istituto per darne un giudizio più completo. Liberi professionisti previdenza ed investimento di Rosalinda Nicotera e Claudia Rotella di comunicare è ’ esigenza sempre più avvertita dalle L “imprese sociali” ed è ormai considerata una variabile strategica per eccellenza. Anche per le organizzazioni senza scopo di lucro ha, di fatto, raggiunto lo stesso livello di attenzione riservatole ormai da decenni dalle imprese di mercato, seppur con valenze, significati e modalità attuative differenti. Tutto ciò sottolinea la dimensione della complessità della comunicazione aziendale verso l’esterno, poiché l’organizzazione agisce nell’ambito di un contesto sociale nel quale – parafrasando un assioma di Watzlawick – “non è possibile non comunicare”. Sono in effetti moltissimi gli elementi che determinano l’immagine di un’azienda presso gli interlocutori con cui entra in contatto: ciò deve costituire oggetto di studio e di lavoro permanente. Un compito arduo delle politiche di comunicazione di un’impresa sociale è comunicare efficacemente all’universo dei destinatari, messaggi relativi ad un prodotto avente un altissimo, e spesso esclusivo, contenuto di immaterialità. A questo proposito, giocano un ruolo chiave l’immagine dell’impresa (corporate identity), lo stile aziendale, il livello di professionalità espresso. Le imprese sociali sono quindi impegnate sempre più intensamente ad elaborare strategie e a realizzare prodotti di comunicazione specifici ed efficaci per ogni loro servizio, tarati sui relativi target di pubblico da raggiungere. È proprio in quest’ottica comunicazionale e contando sul contributo attivo degli associati che il Centro Studi AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privata) ha condotto la sua indagine di mercato su un campione di liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse che ha avuto grande successo. Intende ora rendere partecipi dei risultati raggiunti tutti i propri associati ed in particolare tutti coloro che hanno dato il loro contributo all’iniziativa. La ricerca, articolata in due fasi (luglio e dicembre), ha avuto avvio nel mese di giugno e mira a fornire uno studio di settore, al momento mai realizzato, in tema di know-how previdenziale. Tale indagine costituisce un concreto supporto alle scelte che le Casse di Previdenza aderenti all’AdEPP vorranno compiere in merito. L’obiettivo dello studio, infatti, è quello di rappresentare la realtà secondo criteri di veridicità e verosimiglianza, avvalendosi di metodi scientifici e tecniche consolidate. Determinato, nei suoi aspetti quali-quantitativi più rilevanti, un campione rappresentativo, tale ricerca permette di stimare comportamenti, stili di vita, caratteristiche, ecc. inerenti il target selezionato, combinando la raccolta di informazioni utili ad approfondi- re la conoscenza di un fenomeno e di una tendenza e la raccolta di dati suscettibili di elaborazione statistica. Il metodo di raccolta dati utilizzato in questa sede sul target dei professionisti individuato, è il questionario, quale “strumento di misura” con indubbia valenza “comunicativa”. La sua redazione è in funzione della formula di ricerca prescelta e della natura del target di riferimento. Il questionario, distribuito dalle Casse unitamente ad una lettera di accompagnamento a firma del Presidente delle stesse, è suddiviso in quattro sezioni: • Informazioni attività: analisi delle caratteristiche dell’attività svolta e delle “tendenze” di risparmio/ investimento; • Informazioni previdenza di base: rilevazione del grado di informazione e conoscenza della pensione di base erogata dalla Cassa di appartenenza e della posizione previdenziale da “attivo” e da “pensionato”; • Informazioni previdenza complementare: verifica del grado di conoscenza della previdenza complementare e della propensione ad aderire ad un Fondo Pensione di Categoria, nonché delle aspettative in merito ai possibili rendimenti e servizi offerti da tale Fondo; • Informazioni anagrafiche: importante per la contestualizzazione dell’indagine. 31 Il campione, cui è stata indirizzata la ricerca, è stato selezionato secondo tecniche di tipo probabilistico ed è costituito da un insieme di elementi rappresentativo dell’universo degli iscritti all’ENPACL. Il numero di unità estrapolato dalla Banca Dati della Cassa è pari a 2.000. Il rientro minimo dei questionari compilati, ai fini della significatività dell’indagine, è il 10%. Ad oggi, tale soglia minima è stata raggiunta ed ha superato per l’ENPACL il 30%. Il campione selezionato è stato estremamente rappresentativo della platea di riferimento. I dati sono, infatti, congruenti con la consistenza della Cassa stessa. Da una prima analisi dei risultati, si può rilevare che i Consulenti del Lavoro sono sensibili agli argomenti affrontati nel questionario inerenti la propria previdenza, sia di base sia complementare in quanto particolarmente sensibili alla comunicazione. Infatti richiedono di essere costantemente informati utilizzando tutti gli strumenti a disposizione della Cassa. In particolare sarebbero anche favorevoli ad un decentramento territoriale dei poli informativi. Le informazioni previdenziali degli associati andrebbero implementate. Infatti il 71,9 % degli iscritti conosce, con esattezza o all’incirca, l’ammontare dei contributi che versa, ma il 63 % degli stessi non conosce quale sarà l’ammontare della propria pensione pur asserendo, per il 48 %, che il loro tenore di vita da pensionato sarà decisamente inferiore rispetto all’attuale! Riguardo la propensione ad aderire ad un eventuale Fondo Pensione di Categoria, più del 50 % degli intervistati si è espresso positivamente supportando forme di risparmio previdenziale con versamenti periodici. Inoltre si può recuperare, se opportunamente motivati, un’ulteriore percentuale di adesioni (“probabilmente no” e “non so”). 32 Le attuali scelte dell’AdEPP e dell’ENPACL in particolare, circa la creazione di un Secondo Pilastro di previdenza complementare, di offerta di nuovi servizi assicurativi, di erogazione agli associati di una carta servizi, quale strumento di marketing relazionale ed associativo, sono supportate dagli iscritti, sia constatando l’attuale propen- Tab. 1: I canali informativi Canali informativi Percentuale Mezzi di informazione generale: stampa, tv, radio 45,5 % Comunicazione ENPACL 35,7 % Rivista “Il Consulente del Lavoro” 33,8 % Sito Web Consulenti del Lavoro 32,3 % Nessuno 3,9 % Altro 5,2 % Non indica 0,4 % Tab. 2: La comunicazione in ENPACL Come migliorare la comunicazione ENPACL Percentuale Migliorare gli strumenti di comunicazione esterna 57,2 % Decentramento territoriale dei poli informativi 24,9 % Migliorare l’offerta dei servizi accessori 9,9 % Migliorare l’attività di sportello 2,2 % Altro 3,9 % Non indica 3,9 % Tab. 3 : Grado di soddisfazione delle conoscenze previdenziali Grado di soddisfazione Previdenza di Base % Previdenza Complementare % Buono - soddisfacente 59,4 % 49,6 % Scarso - nullo 38,9 % 50,0 % 1,7 % 0,4 % Non so Tab. 4 : Propensione ad un Fondo Pensione di Categoria Propensione Percentuale Sicuramente / probabilmente sì 50,2 % Probabilmente / sicuramente no 27,1 % Non so 23,7 % sione alla sottoscrizione di assicurazioni private sia attraverso espresso intendimento di aderire alle iniziative inerenti gli argomenti citati. Va da sé che le fasce di età più giovani sono quelle che maggiormente vanno sensibilizzate ed “indirizzate” alle proposte in essere. Non è un caso che la maggior parte delle risposte sia pervenuta dai i giovani professionisti. In conclusione, si mira a mettere in luce alcuni atteggiamenti dei Consulenti del Lavoro: • Interesse Si cerca di capire, dal grado di precisione e coerenza nel rispondere alle domande del questionario, il livello di attenzione ai problemi previdenziali. In particolare, si vuole costruire una mappa dei bisogni previdenziali dei Consulenti stessi. • Aspettative I Consulenti nutrono aspettative coerenti con il reale e non sempre alto tasso di sostituzione che il sistema previdenziale può, di fatto, offrire. Sono, quindi, consapevoli di ne- Tab. 5 : Come investono i Consulenti del Lavoro Forme di investimento / risparmio Percentuale Immobili 34,6 % Depositi bancari / postali 29,7 % Azioni 14,1 % Fondi comuni d’investimento misti 20,1 % Fondi comuni d’investimento obbligazionari 13,2 % Fondi comuni d’investimento azionari 10,4 % Obbligazioni 10,4 % Titoli di Stato 8,7 % Nessuna 18,0 % Altro 13,2 % Tab. 6 : Le coperture assicurative Polizze assicurative Percentuale Polizza vita 48,1 % Polizza rischio responsabilità professionale 43.9 % Polizza infortuni 40,1 % Polizza sanitaria 27,3 % Polizza caso morte 24,0 % Polizza di accumulo capitale 10,0 % LTC (Long Term Care) Nessuna 0,6 % 17,3 % Altro 3,9 % Non indica 0,4 % cessitare di strumenti integrativi (Fondi Pensione, Piani di Investimento Individuali, altri programmi assicurativi e/o di risparmio previdenziale) idonei a supportare il loro sistema previdenziale in essere e atti a garantire la propria capacità a mantenere, per quanto possibile, inalterato il tenore di vita raggiunto nel periodo lavorativo anche da pensionati. • Informazione La volontà di essere informati sugli argomenti in discussione è vista quale segno sicuramente positivo. La distribuzione dell’informazione è funzione crescente del tipo di istruzione, dell’età, della tipologia di attività lavorativa svolta, del livello di ricchezza e della sicurezza finanziaria. Si ritiene necessario, quindi, avviare una campagna d’informazione sul ruolo, di indubbia importanza, che può essere svolto da un Secondo Pilastro Previdenziale (Fondo Pensione di Categoria), in grado di offrire una rendita pensionistica mediante investimenti a rischio controllato e trasparente. • Propensione ad aderire ad un eventuale Fondo Pensione di Categoria Sebbene il bisogno previdenziale sia tenuto in debito conto, spesso vi sono stringenti vincoli di bilancio personali e/o familiari che impediscono la soddisfazione del citato bisogno. Pur essendo verosimile che i professionisti dotati di “piena capacità economica” già provvedano al proprio futuro da pensionato tramite strumenti finanziari diversi dai Fondi Pensione (in mancanza, attualmente, di una forma previdenziale complementare di Categoria), è altrettanto vero che, dai dati in nostro possesso, la propensione ad aderire ad un Fondo Pensione di Categoria, proposto dalla propria Cassa di appartenenza, è decisamente alta superando il 50% di coloro che hanno risposto al questionario. 33 Mauro PARISI LAVORO I rapporti tra la normativa statale e quella regionale* e competenze dello Stato e delle Regioni in materia di lavoro risultano, attualmente, sempre più spesso contigue al punto da determinare non infrequenti “invasioni di campo” tra i diversi ambiti normativi. Ciò è accaduto, per portare un esempio, con riguardo alla fattispecie del tirocinio estivo, che lo Stato ha regolamentato in seno al D.Lgs. 276 del 2003 – così attirandosi le censure della Corte costituzionale (sentenza n. 50/2005)–, sebbene la materia rientrasse con evidenza tra quelle di competenza regionale. Ma consimili “sconfinamenti”, mutatis mutandis, si sono potuti registrare altresì rispetto alla sfera statale. E non solo ad opera di disposizioni di legge, ma addirittura di atti amministrativi di carattere generale. In taluni casi, come in quello verificatosi di recente nel Veneto in materia di assunzione di apprendisti, non senza possibili riflessi negativi anche sui destinatari del precetto e sui professionisti che li assistono. L L’ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI NEL VENETO Nel Veneto è accaduto, per l’appunto, che all’inizio dell’anno la Regione abbia emanato una prima direttiva, quindi procrastinata (Decreto regionale n. 354, a cui è seguito il n. 264), con riguardo all’assunzione di apprendisti nel periodo corrente tra il 4 aprile e il 30 maggio. Tale direttiva non risulta conforme alle previsioni statali sul collocamento. In sostanza si è ammessa una deroga alla legge statale quanto al regime delle co- municazioni, e specialmente sul tempo entro cui effettuare le medesime, ai Centri per l’impiego. La Regione Veneto, pertanto, nell’attesa di perfezionare un proprio programma informatico sulle comunicazioni – da effettuare solo per via telematica- relative all’assunzione di apprendisti, ha “concesso” di provvedere alle comunicazioni di assunzione degli stessi, effettuate fino al 30 maggio 2005, a partire dal 3 giugno. Senza particolari difficoltà, non può che essere osservato come tali primi provvedimenti di attuazione della delibera della Giunta regionale del Veneto n. 197 del 28 gennaio 2005 sulla disciplina del rapporto di apprendistato contrastino con la lettera della legge statale, collidendo con le disposizioni in materia di collocamento emanate dal Ministero del lavoro. Pure nel lodevole intento di dare una più efficace attuazione alla disciplina dell’apprendistato, cosiddetto professionalizzante, non può che riscontrarsi una presa di posizione “operativa” della Regione non conforme alla normativa statale in materia di adempimenti di lavoro. In sostanza, nel determinare le modalità di comunicazione ai Centri per l’impiego quanto all’assunzione di apprendisti, il Veneto, oltre a definire un proprio Modello Unico di trasmissione di dati agli Uffici competenti, ha preso altresì posizione su due ulteriori aspetti che parrebbero diversamente sfuggire alla sua specifica competenza. In primo luogo, su quello concernente le modalità dell’obbligatoria comunicazione di assunzione ai Centri per l’impiego, come det- to ora ammessa dalla Regione solo per via telematica. Quindi, con riferimento alla tempistica degli adempimenti – nel periodo di riferimento oltre i cinque giorni dall’assunzione: perfino un paio di mesi dopo! – a cui i datori di lavoro veneti, tra l’aprile e il giugno di quest’anno, hanno potuto fare luogo. Il problema che tuttavia sorge da un tale contrasto di previsioni – in realtà giuridicamente inesistente, prevalendo la norma statale sovraordinata – non può che condurre a osservare come, ove i datori di lavoro veneti si fossero attenuti pedissequamente alla direttiva regionale, ben potrebbero (dovrebbero) essere comunque assoggettati alle sanzioni amministrative stabilite in materia di collocamento. MODALITÀ VENETE PER L’ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI La materia che suscita le perplessità che si sono rilevate, quanto a una reale conformità all’ordinamento, è quella contenuta, come si diceva, nel Decreto dirigenziale 14 marzo 2005 n. 264 – oggi “reiterato” con il decreto n. 354 del 29 aprile 2005 – con cui la Direzione lavoro del Veneto ha provveduto a specificare i primi indirizzi operativi della deliberazione della Giunta relativamente al rapporto di apprendistato professionalizzante previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo 276 del 2003. Al riguardo va ricordata la competenza delle Regioni sulla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante – tra le nuove forme di apprendistato quella di più probabile “successo”, sia in * il presente contributo, ai sensi della circ. del Min. Lavoro del 18 marzo 2004, ha natura personale e non impegnativa per la pubblica amministrazione 35 quanto la più prossima a quella “classica”, regolata dalla L. 25/1955, sia per la previsione della recente legge 80 del 2005, che la rende attuabile anche per mezzo della contrattazione nazionale –, fermi i criteri e i principi direttivi posti dalla legge statale. In sostanza, la sfera di interventi nella disponibilità delle Regioni deve attenere alle modalità di erogazione della formazione interna ed esterna all’azienda, nonché a ogni altro aspetto relativo al riconoscimento e all’attestazione dei risultati qualificatori conseguiti dal lavoratore. Ferme tali più pregnanti competenze, il Decreto dirigenziale n. 264/2005 della Regione Veneto ha ritenuto opportuno approntare un Modello Unico per la comunicazione di assunzione degli apprendisti. Tale documento è venuto a comprendere il modello C/ASS (vale a dire l’ordinario prospetto di comunicazione dell’assunzione ai Centri per l’impiego); il modello relativo al piano formativo individuale del lavoratore, nonché il facsimile di dichiarazione relativo alla capacità formativa interna dell’azienda. Dalla data del 4 aprile 2005 quanti hanno assunto apprendisti nel Veneto hanno dovuto pertanto utilizzare la suddetta modulistica. I TEMPI DELLA COMUNICAZIONE È accaduto che la Regione Veneto non si sia limitata a definire la nuova modulistica, ma abbia ritenuto di intervenire, seppure in via amministrativa, in materie che sembrerebbero sfuggire alla propria competenza istituzionale. Da una parte ha ristretto le modalità di inoltro della comunicazione di assunzione alla sola notifica per via telematica, dall’altra ha stabilito – arbitrariamente, per quanto, in qualche misura, con la “giustificazione” della necessità di portare a regime il sistema – che nel primo periodo di applicazione della nuova disciplina sull’apprendistato professionalizzante – ovvero nel periodo che va dal 4 aprile al 30 maggio di quest’anno – le comunicazioni di assunzione di apprendisti dovessero essere comunicate a partire dal 3 giugno 2005. Inoltre, che solo successivamente al 30 maggio 2005 si sarebbe dovuti tornare a fare luogo alla comunicazione entro i previsti cinque giorni dall’assunzione. La disposizione recata dal Decreto dirigenziale n. 354/2005 non può, perciò, che apparire in netto contrasto con quanto previsto in materia di adempimenti di lavoro – di tutta evidenza con una validità estesa e inderogabile su tutto il territorio nazionale – dall’art. 19, D.Lgs. 276/2003. Quest’ultima disposizione richiama espressamente la previgente (in realtà, ancora vivente) normativa (art. 9-bis, L. 608/1996) che ancora oggi, anche per uniforme prassi e interpretazione ministeriale, stabilisce in cinque giorni il termine entro cui provvedere alla dovuta comunicazione in caso di assunzione di lavoratori subordinati. Va sottolineato come non appaia allo stato ammissibile (rectius, legittimo) – in difetto di una previsione della normativa statale al riguardo – comprimere la possibilità di inoltrare la comunicazione al Centro per l’impiego alla sola via telematica. Neppure sembra legittimo creare differenziazioni quanto agli incombenti tra le tipologie lavorative subordinate poste in essere, dovendosi ritenere comunque bene effettuata la notificazione che pervenga – anche con presentazione diretta o per via postale – agli organi competenti. Del resto, a parte la circostanza dell’assoluta “inidoneità” della deroga alla legge portata da un provvedimento amministrativo, bene si comprende la logica e la necessità di uniformare su tutto il territorio nazionale gli adempimenti di lavoro, i quali – in quanto norme di ordinamento civile – sono chiamati a garantire gli eguali ed effettivi diritti dei prestatori di lavoro, a prescindere dalle modalità e dall’ubicazione dell’attività lavorativa. CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA Il descritto caso che si verifica nel Veneto non appare isolato, venendo sempre più spesso le Regioni – in un genuino “slancio” di volontà regolamentare – a normare aspetti in realtà sottratti alla propria disponibilità. A titolo di ulteriore esempio si può oggi menzionare il caso delle visite preassuntive nella Regione Friuli Venezia Giulia. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 18 agosto 2005, n. 21 è venuta a determinare un contrasto di normative tra il predetto provvedimento regionale, appunto – relativo a semplificazioni in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica–, e quanto disposto dalla legge statale che regola il lavoro dei minori (vale a dire la legge 17 ottobre 1967 n. 977). Nel caso di specie, con l’“abolizione” a livello regionale dell’obbligo di presentazione del certificato sanitario, appare opportuno interrogarsi sugli incerti confini di liceità del comportamento di quanti datori di lavoro intendono procedere all’assunzione di minori, ma non possono procurarsi (poiché non ne è più previsto il rilascio dalla regione Friuli) il previsto (dalla legge statale) certificato medico di idoneità. La medesima normativa, del resto, non prevede neppure la certificazione medica per altre tipologie e modalità lavorative, come, ad esempio, nel caso degli apprendisti. Ma in quest’ultima ipotesi, va osservato, non risulta porsi alcuna specifica questione a livello operativo, atteso che per gli apprendisti assunti in forza delle previsioni contenute nel D.Lgs. 276/2003, non viene ivi richiamato l’obbligo di visita medica preassuntiva, né, nel caso del Friuli, la medesima normativa regionale in materia di lavoro veniva in precedenza a richiederla. Per quanto cennato, l’apparente effetto del confliggere delle controverse disposizioni risulta consistere per i destinatari, così come per i professionisti che li assistono, nell’impossibilità di invocare nel loro agire, a propria “giustificazione”, la circostanza di avere comunque ottemperato al precetto di rango normativo inferiore. Nel caso sopra considerato del Veneto, ad esempio, appare evidente l’inderogabilità del precetto di legge da parte della disposizione amministrativa, con conseguente possibile assoggettamento a sanzione di quanti non vi abbiano ottemperato. Al più, i ritenuti trasgressori potranno rilevare, ove se ne presenti il caso, il difetto di “percezione” degli effettivi limiti del precetto, eccependo l’efficacia “scriminante” del provvedimento regionale successivo rispetto alle proprie condotte contra legem. Più correttamente, tuttavia, data la chiara disposizione dell’art. 3 della legge 689/1981, l’eventuale errore di diritto – ritenere “valida” la disposizione sott’ordinata della Regione, nel nostro caso – in cui pure in “buona fede” si fosse incorsi, non varrebbe a escludere la responsabilità amministrativa del destinatario dei precetti. Mauro Parisi è componente del Centro Studi Attività Ispettiva della Dir. Gen. per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 36 icomedia il s è com erv J izio pleta OB t o ris di in da erv f i ato orma nfoJO agl zion B: iU ten i on l ine ti. NON SIETE MAI STATI COSÌ INDISPENSABILI. Invio Telematico Modello 770 Anche questanno i Consulenti del Lavoro sono chiamati a svolgere un ruolo importante per garantire ai propri Clienti la correttezza dei dati inviati telematicamente allAgenzia dellEntrate. Tempestività SISTEMI ha fornito agli Utenti JOB gli strumenti per chiudere lelaborazione del modello 770 con largo anticipo rispetto alla scadenza fiscale: fin da maggio era disponibile la predisposizione del file telematico. Efficienza JOB compila automaticamente i dati relativi al lavoro dipendente/assimilati e controlla la corrispondenza tra le ritenute operate e quelle versate. Specifiche funzionalità collegate allinvio telematico consentono di bloccare la dichiarazione pronta per linvio, evitando ogni variazione involontaria, di eseguire gli invii delle dichiarazioni raggruppati per fornitura e di associare ad ogni fornitura/dichiarazione la ricevuta rilasciata dallAgenzia delle Entrate. Nuovi servizi alla Clientela Il modello 770 può essere automaticamente inserito nellarea web riservata ai Clienti dello Studio grazie a Studio in Rete di PROFISweb; in questo modo in modo il Cliente può consultare la dichiarazione e prodursi le copie di suo interesse. Anche i cedolini paga, i modelli di versamento F24 e tutti i principali elaborati della procedura possono essere inseriti su PROFISweb restando a disposizione del Cliente 24 ore su 24. SOLUZIONI GESTIONALI E SERVIZI FISCALI. Demo e approfondimenti al sito www.sistemi.com/job PER NOI SIETE SEMPRE STATI UNICI. SOLUZIONI GESTIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE sistemi Professione Informatica www.sistemi.com Giuseppe BUSCEMA [email protected] LAVORO Attuazione dell’apprendistato nella contrattazione collettiva on conoscono soste le modifiche alla riforma Biagi oramai in vigore da più di due anni. Anche la legge 14 maggio 2005, n. 80, cosiddetto provvedimento sulla competitività, ne ha previste alcune in materia d’apprendistato con l’obiettivo di rilanciare un contratto molto utilizzato, anche per via degli incentivi previsti, ma inibito a numerosi datori di lavoro. Prima delle modifiche, infatti, si registrava un utilizzo a macchia di leopardo nel paese per via dell’approvazione o meno di provvedimenti regionali ai quali il D.Lgs. 276 demandava la concreta attuazione del contratto. L’instaurazione dei nuovi contratti di apprendistato, secondo le disposizioni previgenti, era possibile solo a seguito di regolamentazione a cura delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’articolo 1-bis della legge 80/2005 ha introdotto il comma 5 bis all’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003 ed estende l’applicazione dell’apprendistato professionalizzante anche nelle Regioni in cui non è stato ancora approvato il provvedimento. Si tratta di una novità rilevante, visto che molte Regioni non hanno ancora legiferato in materia d’apprendistato, anche se occorre evidenziare che la possibilità di instaurare il contratto d’apprendi- N 38 stato professionalizzante in tali Regioni rimane circoscritta ai settori in cui i CCNL hanno disciplinato l’istituto. A tal proposito è necessario che i datori di lavoro effettuino un costante monitoraggio dell’attività delle parti sociali e più in particolare la regolamentazione del contratto d’apprendistato. Ai contratti collettivi sono demandate: – le modalità di espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione in azienda, nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti; – la determinazione della durata del contratto d’apprendistato professionalizzante nei limiti da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni; – le modalità di erogazione e di articolazione della formazione interna ed estera all’azienda dell’apprendistato professionalizzante; – la facoltà di escludere o meno gli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari istituti e normative. Proprio il significativo ruolo della contrattazione collettiva e col chiaro intento di venire incontro ai datori di lavoro, il Ministero del lavoro ha fatto il punto della situazione che, fino all’inizio di settembre, limitandoci all’apprendistato, registrava una regolamentazione come da box a fianco pubblicato. È comunque sempre opportuno verificare eventuali modifiche contrattuali prima dell’instaurazione dei contratti. Ciò perché la modifica introdotta con la legge 80 è rilevante non solo per la possibilità di instaurare il nuovo tipo di apprendistato ma anche perché, di conseguenza, cade l’applicazione in via transitoria della previgente disciplina contenuta nella legge 25/1955. Le novità evidenziate, se da un lato hanno consentito l’avvio del nuovo contratto in tutte le aree del paese, dall’altro hanno lasciato qualche dubbio per le concrete modalità di instaurare i nuovi contratti. Su alcuni punti controversi è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare 30/2005 del 15 luglio 2005, che ha anche ribadito i limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro circa la regolamentazione della materia. È da segnalare, infatti, la conferma circa l’illegittimità di apporre vincoli o paletti per poter instaurare rapporti (ad esempio, l’obbligo di essere iscritti ad un ente bilaterale). Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato da tutti i datori di lavoro e riguarda soggetti di età compresa da 18 a 29 anni. In particolare, l’assunzione dell’apprendista è prevista fino ad un’età di 29 anni e 364 giorni; in tal modo il Ministero ha aderito ad un indirizzo giurisprudenziale in tal senso. Un altro punto oggetto di chiarimenti riguarda l’assunzione di minori. L’apprendistato professionalizzante, infatti, sappiamo essere instaurabile con soggetti da 18 a 29 anni; quello finalizzato all’espletamento del diritto-dovere di assolvimento dell’obbligo scolastico, che consentirebbe l’assunzione del minore, ancora rimane in attesa dell’iter legislativo previsto dal D.Lgs. 276. A tal proposito, la circolare ha chiarito che per i minori si applica la disciplina transitoria prevista dalla legge 25/1955; conseguentemente, uno stesso datore di lavoro, potrebbe trovarsi ad applicare per taluni soggetti (maggiorenni) le nuove norme, mentre per altri (minori) quelle previgenti. Il contratto deve avere forma scritta e deve indicare la prestazione oggetto del contratto medesimo, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto. Un aspetto importante da ricordare è quello (caratterizzante il contratto d’apprendistato) relativo alla formazione degli apprendisti che, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003, può essere interna o esterna all’azienda e dovrà essere prevista per un minimo di centoventi ore all’anno. Per tale formazione formale si intende quella effettuata attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalle future normative regionali. L’obbligo di formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e gli strumenti di e-learning. Giuseppe Buscema è Consulente del Lavoro in Catanzaro ATTUAZIONE DELL’APPRENDISTATO NEI RINNOVI ED ACCORDI CONTRATTUALI CCNL che rinviano la regolamentazione, in attesa del completamento del quadro normativo o che rimandano a successivi accordi – CCNL Grafica Industria 22 febbraio 2004 – CCNL Agricoltura Contoterzismo 9 marzo 2004 – CCNL Agricoltura quadri impiegati – CCNL Legno e arredamento Industria-Confindustria 21 luglio 2004 – CCNL Studi Professionali 28 luglio 2004 – CCNL Assoscrittura Assospazzole 8 giugno 2004 – CCNL Aziende Legno Confai, 22 settembre 2004 – CCNL Dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia e ausiliari, nonché servizi integrativi e multiservizi 26 ottobre 2004 CCNL che disciplinano l’istituto in attesa della normativa regionale – CCNL Tessile abbigliamento Industria-Confindustria, 24 aprile 2004 – CCNL Tessile Uniontessile-Confapi, 4 aprile 2004 – CCNL Calzatura Industria-Confindustria, 26 maggio 2004 – CCNL Chimici Industria, 28 maggio 2004 – CCNL Filiera Ittica e dei retifici, 15 luglio 2004 – CCNL Ombrelli e Ombrelloni, 2 luglio 2004 – CCNL Edilizia Industria – Ance – CCNL Edilizia Cooperative – CCNL Lavoratori dei porti, 4 marzo 2005 – CCNL Settore industria (aziende alimentari, chimica, legno, metalmeccaniche, pulimento e multiservizi, tessili) e settore artigianato (aziende alimentari, chimica, lavanderie e tintoria legno metalmeccaniche, odontotecniche, artigiane orafe, parrucchieri e estetica, pulimento e multiservizi tessili) Confederazione Unionquadri, Conflavoratori-Confterziario, 4 marzo 2005; – CCNL Dipendenti farmacie private, 5 maggio 2005 CCNL che in attesa della disciplina regionale introducono forme sperimentali disciplinano l’istituto in attesa della normativa regionale – CCNL Commercio-Confesercenti, 6 luglio 2004 – CCNL Commercio-Confcommercio, 2 luglio 2004 – CCNL Edilizia Pmi Confartigianato 1 ottobre 2004 – CCNL Quadri e aree professionali, imprese creditizie, finanziarie e strumentali, 12 febbraio 2005 – CCNL Tessile abbigliamento moda-Confartigianato, 21 febbraio 2005 FONTE: Ministero del lavoro sito internet: www.welfare.gov.it 39 Che ne pensate? INTERVISTA VELOCE Rosalba BERLINGERI - Segretaria di redazione [email protected] “ Nel futuro scenario delle libere professioni, quale ruolo auspichi per i Consulenti del Lavoro? ” Carlo CARELLI Presidente Ordine CdL Macerata e la Categoria vuole avere un futuro è necessario rivedere il titolo di studio: non è più accettabile che partecipino agli esami di stato giovani con titoli non adeguati e che non hanno alcun rapporto con la nostra professione. Per essere inseriti nella Categoria delle professioni economiche-giuridiche poste a fondamento del processo di riforma delle libere professioni e per il ruolo che i Consulenti svolgono occorre una preparazione di base, di conoscenza computistica, economica, di diritto, informatica, raggiungibile con una preparazione di buon livello attraverso un sistema di formazione continua, anche universitario. Il professionista è una figura ben delineata, degna della sua qualifica, che deve essere di supporto e avere maggiore integrazione nell’azienda non solo nell’amministrazione e nella tutela del personale, ma contribuendo ed incidendo nella produzione, e deve essere l’uomo chiave per la soluzione dei problemi ed essere di collegamento tra l’azienda ed il mondo esterno. S 40 Il futuro dei Consulenti è ottimo se si perseguono finalità non dichiarate a voce o più volte scritte sulla nostra rivista: occorre un Consiglio Nazionale che si faccia parte attiva a livello Governativo per far valere le necessità della Categoria per il lavoro spesso ignorato e mal valutato dagli organi istituzionali e di conseguenza nella realtà socioeconomica. Dobbiamo però avere una qualificazione professionale, con aggiornamenti continui, per poter trasmettere la nostra competenza e la nostra presenza nel mondo del lavoro, che oggi sta cambiando velocemente. Sono certo che il CNO neo eletto saprà far fronte a queste esigenze. Carlo CALANCA Delegato Enpacl di Bologna “ DOBBIAMO FARCI PARTE ATTIVA PER FAR VALERE LE NECESSITÀ DELLA CATEGORIA ” Possiamo diventare gli unici protagonisti nella gestione del mercato del lavoro ed assumere così una funzione indispensabile e qualificata al pari di tante altre categorie. Dobbiamo però pubblicizzare la professione con ogni mezzo e far conoscere chi siamo e cosa facciamo cercando di far parte di organismi istituzionali dove non siamo presenti e spesso ignorati. e professioni liberali in genere da diverso tempo sono oggetto di attacchi provenienti da varie parti, Associazioni, Sindacati, Antitrust: vengono attaccate sulle esclusive, sulle tariffe. In questo scenario poco edificante, la nostra professione è probabilmente la più bersagliata. Prima la “Legge Biagi”, passando per il treno perso della Professione Unica, sono segnali inequivocabili di una professione relegata ad un ruolo marginale. La manifestazione di Roma del luglio scorso ha rappresentato un segnale importante inviato al potere politico, ma tali avvisi bisogna mandarli sempre non solo L Che ne pensate? quando i decreti decadono o quando il mandato del Consiglio Nazionale è in scadenza. Nonostante tutto, ritengo comunque che i CdL abbiano ancora ampi spazi di crescita, dove poter reperire mercato, perché hanno professionalità e capacità. Se Associazioni e Ced cercano di sfruttare il nostro “terreno”, evidentemente la motivazione è una sola: porta frutto. Per continuare ad avere buoni frutti dobbiamo far conoscere all’esterno il nostro settore di intervento, che spazia dall’amministrazione, alla ricerca e selezione del personale, alla conciliazione stragiudiziale, alla consulenza fiscale e tributaria; per far sapere che siamo una professione a misura di impresa occorre investire in campagne pubblicitarie sui media e di tanto in tanto, quando ci rifilano qualche incombenza di troppo, potrei citare la DNI all’Inail, il DM10 telematico, UNICO e 770 via Entratel, senza dimenticare l’EMENS, alzare la voce e studiare forme di protesta eclatanti. Il dialogo, è vero, porta più risultati dello scontro, ma se si parte da una posizione di vantaggio si dialoga meglio. naggio di una platea sempre più ampia di soggetti non professionalizzati. Cosa prevedere per il futuro? Soluzione semplice ma nello stesso tempo difficile. Dovremmo riuscire ad ottenere quello che in questi ultimi anni sembra essere diventato un tabù: ottenimento dell’elevazione del titolo di studio alla laurea ed ingresso nella professione unica con la specializzazione in consulenza del lavoro. È evidente che si tratta di un progetto ambizioso ma abbiamo il dovere di provarci, perché garantirebbe le due anime presenti nella Categoria (lavoristi e fiscalisti) e darebbe prospettiva ai nostri giovani. Perché ciò si realizzi è necessario ripristinare i rapporti con dottori e ragionieri che al momento sembra si siano interrotti e cercare di ottenere la riforma del titolo di studio. Solo così potremmo ben posizionarci all’interno del nuovo mercato delle libere professioni, abbandonando l’idea che l’attività di intermediazione possa essere considerata la via da perseguire per dare futuro alla nostra professione. Può al massimo essere un servizio aggiuntivo che possiamo offrire ai clienti. Giovanni GENISE Presidente Ordine Cdl di Cosenza Giuseppe CAPRERA Delegato Enpacl di Vibo Valentia a nostra Categoria sta attraversando un periodo particolare, caratterizzato da un restringimento degli spazi di attività professionale. La concretizzazione dell’Albo Unico ha immesso sul mercato della consulenza fiscale un concorrente che mira a fagocitare la fetta più grossa, mentre la consulenza del lavoro è appan- L a concomitanza di eventi favorevoli in materia di competenze e prerogative già attribuite alla nostra Categoria, di alcuni provvedimenti legislativi, quali la Legge Biagi, avrebbe potuto essere maggiore se fosse stata attuata in questo ultimo triennio, da parte dello scorso CNO, una politica diversa. Soprattutto i risultati sareb- L bero stati migliori ove ci fosse stato un maggior coinvolgimento dei Consigli Provinciali; il tutto avrebbe reso ancor più ottimisti, per il prossimo futuro, noi Consulenti del Lavoro e tanti altri giovani che dovessero decidere di affacciarsi alla nostra professione. L’approvazione della legge per l’innalzamento del titolo di studio, sino al momento non ottenuta, favorirà sicuramente quel grande progetto che la stragrande maggioranza di noi auspica da anni con la realizzazione dell’Albo Unico delle professioni contabili-giuslavoriste. Noi, perciò, come Consiglio Provinciale di Cosenza, questo traguardo lo stiamo inseguendo e incoraggiando da tempo, soprattutto con fatti concreti. L’anno scorso, infatti, anticipando addirittura il MIUR, abbiamo stipulato, per primi, una Convenzione con l’Università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma, dopo aver pianificato insieme la creazione di un diploma di laurea in Consulenza del Lavoro, ed appena dopo un anno prendiamo positivamente atto che anche la stragrande maggioranza dei CPO ha fatto altrettanto. Con immensa soddisfazione, possiamo altresì affermare che, nel primo semestre del prossimo anno, alcuni Colleghi raggiungeranno questo ambito traguardo. In questo momento storico e sociale, in cui da più parti in Italia ed in Europa si discute per definire attribuzioni e regole comuni per il futuro delle libere professioni, è auspicabile e legittimo che i Consulenti del Lavoro diventino parte attiva del mercato delle professioni liberali partecipando al processo di modernizzazione in corso, che purtroppo però fa delineare spesso condizioni sfavorevoli alla nostra professione. È necessaria dunque una netta e decisa svolta che attendiamo dal nuovo CNO. 41 Luca CARAMASCHI - Studio MENEGHETTI [email protected] FISCO Spunti critici sul ripristino del reato tributario di omesso versamento delle ritenute certificate on la disposizione contenuta nel comma 414 dell’unico articolo che compone la legge Finanziaria per l’anno 2005 (legge n. 311/2004) è stato ripristinato – mediante l’inserimento nel Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2002 del nuovo art. 10-bis – il reato tributario di omesso versamento delle ritenute d’acconto. La nuova norma, rubricata “Omesso versamento di ritenute certificate” recita testualmente che “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta”. Stando alla lettura della norma si ricava, quindi, che la sanzione prevista per i sostituti d’imposta scatta solo al verificarsi delle seguenti condizioni: • le ritenute non versate devono essere state regolarmente certificate e pertanto, in mancanza di certificazione, non dovrebbe scattare la pena; C • le ritenute non versate ma certificate devono essere di importo superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta; • le ritenute non devono essere state versate, sia pure tardivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta; in tal senso, la procedura del ravvedimento operoso (utile ai fini della riduzione delle sanzioni amministrative) a parità di costo consentirà di evitare il ben “ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PUÒ EVITARE LA SANZIONE PENALE ” più grave problema penale consistente nella reclusione da 6 mesi a due anni. A fronte di un contenuto letterale della norma apparentemente chiaro, diverse sono le questioni che meritano di essere approfondite. In particolare l’Assonime, con la circolare n. 2 del 3 febbraio 2005, ha avuto modo di segnalare alcuni spunti critici ed alcune questioni meritevoli di un chiarimento ministeriale. In relazione alla portata applicativa della nuova disposizione penale, un primo dubbio sollevato riguarda l’interpretazione della soglia quantitativa di punibilità, stabilita – come detto in precedenza – in un ammontare superiore a cinquantamila euro per periodo d’imposta. In particolare non è chiaro – secondo l’Assonime – se detta soglia vada verificata nel periodo d’imposta con riguardo all’ammontare complessivo delle ritenute certificate e non versate, ovvero con riguardo all’ammontare delle ritenute stesse riferibile a ciascun sostituito. Per questa seconda e più mite soluzione farebbe, in effetti, propendere la considerazione che la norma attuale, nel riprendere esattamente la formulazione della precedente figura di delitto di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 516/1982, se ne differenzia tuttavia per il fatto di non aver riprodotto l’attributo “complessivo”, 43 con il quale il legislatore aveva evidentemente inteso riferire la soglia in questione all’insieme delle omissioni verificatesi nel periodo d’imposta; sicché parrebbe logico desumere, da tale differente formulazione, l’intenzione del legislatore odierno di attribuire alla soglia di punibilità una valenza “pro capite”. Trattandosi di questione molto delicata, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore in sede amministrativa. Sotto un altro profilo, l’Assonime ricorda che le violazioni di omesso o insufficiente versamento di ritenute da parte dei sostituti d’imposta sono attualmente punite con la sanzione amministrativa prevista dal titolo secondo del decreto legislativo n. 471 del 1997 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato alle scadenze prescritte). La disposizione della Finanziaria 2005 solleva, in proposito, delicati problemi sul cumulo tra la norma sanzionatoria penale e la norma amministrativa, dato che sulla base del principio di specialità di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000 – che, di regola, conduce alla prevalenza della sanzione penale su quella amministrativa – la condotta omissiva del sostituto dovrebbe essere colpita solo con la disposizione penale in parola, con esclusione dell’applicabilità delle sanzioni amministrative sopra ricordate. Al riguardo, occorre tuttavia tener conto anche del principio di esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie; principio, questo, introdotto – in deroga al principio di personalità su cui era imperniata la riforma del 1997 – dal decreto legge n. 269 del 2003 (convertito dalla legge n. 326/2003), e diretto a far sì che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con per- 44 sonalità giuridica rimangano esclusivamente a carico della stessa persona giuridica. Da ciò dovrebbe conseguire, considerato che il principio di specialità interviene allorché l’ordinamento rivolge la sanzione penale e quella amministrativa ad un medesimo soggetto per un comportamento illecito allo stesso imputabile, che, nel caso di sostituti persone giuridiche, l’omesso versamento di ritenute certificate sarebbe comunque soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 471 del 1997, trattandosi di sanzione applicabile solo nei confronti della persona giuridica. Oltre alle importanti e condivisibili osservazioni fornite dall’Assonime con la richiamata circolare n. 2 del 2005, si propongono le seguenti ed ulteriori considerazioni critiche: • la disposizione viene inserita all’interno del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, provvedimento che fonda la sua origine sulla considerazione che sono condotte punibili penalmente esclusivamente quelle connotate dalla rilevante offensività per gli interessi dell’Erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta; di conseguenza, emerge la necessità che ogni condotta sia animata da dolo specifico di evasione, circostanza che non appare compatibile con la condotta del sostituto di imposta. La disposizione, dunque, mal si inserisce nel più ampio provvedimento in cui è collocata, difettando del requisito essenziale; • nonostante una prima e superficiale lettura possa indurre a ritenere la violazione arginata alla materia delle ritenute fiscali, il tenore della norma, richiamando genericamente le “ritenute risultanti dalla certifi- cazione rilasciata ai sostituti”, induce a ritenere che possano concorrere alla configurazione del delitto anche le ritenute previdenziali ed assistenziali, oggetto di ritenuta ed indicate nella suddetta certificazione. Tale assunto comporterebbe che il superamento della soglia critica dei 50.000 euro dovrebbe essere verificata con riguardo ad ogni tipo di ritenuta; • il termine per la consumazione del reato previsto dalla nuova disposizione è rappresentato dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, a nulla rilevando il precedente momento dell’effettuazione della ritenuta; pertanto, anche gli omessi versamenti riferiti all’anno 2004 potranno comportare sanzioni penali per effetto della norma entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2005; • la mancanza di qualsiasi attenzione alla condotta del soggetto comporta che gli omessi versamenti legati, ad esempio, a crisi di liquidità o a colpevole ignoranza della norma siano ugualmente penalmente sanzionati; eventualmente, si potrebbe verificare l’applicabilità di attenuanti della pena; • il mancato versamento delle ritenute non configura il reato di appropriazione indebita, visto che il sostituto d’imposta risulta debitore per un debito proprio e non meramente responsabile per un debito altrui. Come è agevole osservare dalle considerazioni critiche e dai dubbi esposti in precedenza, la nuova disposizione contenuta nel nuovo articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 necessita urgentemente – attesa la “pericolosità” della stessa – di chiarimenti ministeriali volti ad individuare la reale ed effettiva portata della norma. Simona PAGANI - Studio MENEGHETTI [email protected] Accertamento controllo automatico e controllo formale on il controllo automatico delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis e 54 bis del D.p.r.600/73 l’Amministrazione finanziaria provvede sostanzialmente ad effettuare un controllo sulla correttezza dei calcoli effettuati dal contribuente, sulla corrispondenza dei versamenti indicati e quelli effettivamente effettuati, la corrispondenza fra quanto dichiarato nei righi dei diversi quadri della dichiarazione e quanto indicato nel quadro di liquidazione dell’imposta. L’attività di controllo formale della dichiarazione di cui all’art.36-ter ex D.p.r. 600/73, si sostanzia nell’indagine sulla spettanza degli oneri e detrazioni d’imposta, dei crediti e del corretto scomputo delle ritenute alla fonte. Il controllo viene eseguito dall’ufficio sulla base della documentazione fornita dal contribuente a seguito della richiesta formulata dagli Uffici. Gli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni, vengono comunicati al contribuente dall’Agenzia delle Entrate. Prima di inviare le predette comunicazioni, l’Agenzia provvede ad inviare ai Caf o agli intermediari abilitati alla trasmissione i preavvisi telematici. Tali preavvisi sono semplicemente degli avvisi che precedono l’invio della comunicazione di irregolarità al contribuente. I preavvisi telematici hanno dunque lo stesso contenuto e gli stessi fini delle comunicazioni di irregolarità, ma un destinatario diverso. Lo scopo è quello di interpellare i soggetti che hanno compilato o inviato la dichiarazione prima di scomodare il contribuente. Infatti se entro 60 giorni dall’invio dei predetti preavvisi non vengono forniti chiarimenti a quanto ri- C chiesto, l’ufficio provvederà ad inviare la comunicazione direttamente al contribuente. Il risultato di questo controllo viene obbligatoriamente comunicato al contribuente quando i conti dell’amministrazione non coincidono con quelli del contribuente. È comunque prassi che il contribuente riceva la comunicazione dell’esito del controllo anche nell’ipotesi di regolarità. La comunicazione è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui da questo controllo venga riconosciuto in capo al contribuente un maggior credito o un minor rimborso. Nel momento in cui il contribuente riceve la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve rispondere all’invito contattando qualsiasi ufficio locale oppure il centro di assistenza telefonico, istituito al fine di sanare eventuali irregolarità senza dover accedere personalmente presso gli Uffici. In tutti le ipotesi in cui dall’irregolarità evidenziata dall’Ufficio emerga un debito d’imposta, al contribuente conviene sanare quanto rilevato dalla comunicazione, in quanto pagando entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure entro 30 giorni dall’emissione della nuova comunicazione, nel caso di irregolarità parzialmente corretta, è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un terzo. In questo caso la sanzione pari al 30% delle somme dovute e non versate o versate in ritardo viene ridotta ad un terzo, cioè al 10%, unitamente agli interessi. La seconda tipologia di comunicazione considerata è quella che consegue al c.d. controllo formale. Detta attività viene eseguita dagli Uffici Locali competenti in ragione del domicilio fiscale del dichiarante entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Dal controllo l’Ufficio verifica la conformità dei dati esposti in dichiarazione, da parte del contribuente, e i dati che risultano dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, i dati forniti da enti previdenziali e i dati forniti da banche e imprese assicuratrici. All’esito del controllo gli Uffici devono instaurare il contraddittorio al fine di consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale. Il termine minimo, in analogia a quanto già rilevato circa il controllo automatico, è di 30 giorni. Ciò posto l’esito del controllo formale deve essere comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che eventualmente hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte o dei contributi e dei premi dichiarati. Nell’ipotesi in cui l’Ufficio verifichi non via tale corrispondenza emergerà un debito d’imposta che il contribuente potrà sanare sempre entro i 30 giorni successivi alla comunicazione. Tuttavia in questo caso, non è consentita la remissione in termini i caso di parziale correzione della liquidazione. In pratica, in questa tipologia di controllo, a differenza del controllo automatico, la possibilità di definizione bonaria (con il pagamento di 2/3 delle sanzioni) deve concludersi nei 30 giorni dalla comunicazione originaria anche in caso di riliquidazione da parte dell’ufficio. 45 Consulenti sulla neve TORNA “LA VALANGA“ DEI CONSULENTI Sui bianchi pendii della val di Fiemme, dal 18 al 21 gennaio torna la ormai consueta “Valanga” sciistica dei Consulenti del Lavoro. Prerequisiti irrinunciabili per farne parte: un comune paio di sci e tanta allegria. Perché, come al solito, importante non è vincere, ma partecipare. Care Colleghe e Colleghi, penso che ormai sappiate che in gennaio 2005 e precisamente dal 18 al 21 ci sarà il nostro campionato nazionale sugli sci. Quest’anno ci troviamo nella mitica val di Fiemme (Trentino), dove quel burlone del Giorgio e la sua ghenga, hanno pensato bene di programmare il nostro campionato. Il solo fatto di averlo chiamato “la valanga” è tutto un programma, infatti, non vi è nulla di meno serio e di spirito che partecipare a questa gara. Non sono richieste particolari doti atletiche, sembra che basti saper attraversare il cancelletto di partenza con gli sci ai piedi, il resto viene da solo e per così dire “senza impegno”. Certo ci sono i colleghi che portano magari due paia di sci per gareggiare, che usano delle scioline con formula segreta, e si allenano anche quattro – cinque volte alla settimana, per loro ci saranno le coppe e magari qualche premio, ma per gli altri ci sarà divertimento e allegria. Siamo ormai all’ottavo appuntamento e chi ha già partecipato, porta nel cuore la volontà di tornare l’anno successivo (pensate ci sono dei colleghi che vengono sia da Messina, che da Palermo). Provare per credere. Il programma potrete vederlo sul sito dell’ordine, e l’albergo che abbiamo fatto nostro per la manifestazione sul sito www.hotelbellavista.biz. Spero di vedervi numerosi e soprattutto con lo spirito giusto, quello di divertirsi e di non formalizzarsi mai. Giorgio Dalprà PROGRAMMA: – arrivo a Cavalese (Val di Fiemme) presso l’Hotel "Bellavista" (questa volta siamo tutti nello stesso albergo e in caso di over booking in un garnì a circa 100 metri) nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio e registrazione presso la segreteria dell’organizzazione. Dopo cena ci ritroveremo per un momento di convivialità, per salutare vecchi e nuovi amici ed illustrare il programma; – giovedì dedicato agli amanti della neve: sulle piste di Pampeago per gli sciatori e per gli amanti del trekking una passeggiata in quota fino al rifugio, accompagnati. Per i più sfegatati un giro dei quattro passi; – giovedì sera, dopo la necessaria "pennichella", ci ritroveremo per la cena "multietnica" presso l’albergo – venerdì di prima mattina, infine, dopo aver affilato le lamine e sciolinato gli sci (ricordatevi di portarli), ci si ritrova alla partenza della gara per la contesa e l’assegnazione dell’ambito trofeo "La Valanga" – Consulenti sulla neve – ottava edizione (la gara è di slalom. Lasciate a casa gli sci da speciale e da discesa libera); – venerdì in prima serata c/o l’albergo "Bellavista" si procederà all’assegnazione del trofeo e alla premiazione . A seguire, l’abbuffata finale all’hotel "Bellavista", con i relativi saluti e baci; – sabato libera scelta se partecipare al programma (giro dei famosi quattro passi o Sella ronda) o tornare con rammarico alla vita di tutti i giorni. Per ulteriori informazioni telefona al numero 0462/340287 oppure faxa al numero 0462/230724 oppure utilizza l’e-mail [email protected] 46 MEETING DI SCI DA FONDO DEI CONSULENTI DEL LAVORO AD ASIAGO (VI) DAL 16 AL 18 FEBBRAIO .....” Quando respiri l'aria pura della montagna, senti la neve scricchiolare sotto i tuoi passi, il calore del sole e l'aria frizzante che ti pungono il viso....è in questo momento che ti rendi conto di aver passato troppo tempo in ufficio...” (anonimo asiaghese consulente del lavoro).....” Certamente care Colleghe e Colleghi. Quest'anno si replica: torniamo ad Asiago, nella splendida cornice delle Prealpi Venete a passare un paio di giorni in buona compagnia, unendo l'utile al dilettevole, mescolando utilmente qualche ora all'aria aperta sugli sci da fondo con qualche ora di studio. Stiamo concludendo ormai l'organizzazione del 2° meeting sulla neve con gli sci da fondo dei consulenti del lavoro. L'appuntamento è ad Asiago, in provincia di Vicenza, bellissima cittadina di montagna (sta a 1001 metri - facilmente raggiungibile via auto) nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 2006. Quest'anno avremo grosse novità rispetto all'anno scorso. Sarà organizzato un convegno valido ai fini della formazione continua obbligatoria e sarà presente gradito ospite l'on. Maurizio Sacconi, conoscitore della materia giuslavoristica e spesso presente ai convegni organizzati dai Consulenti del lavoro. L'iniziativa ha già ottenuto il patrocinio dei nostri massimi vertici associativi ed istituzionali ed i colleghi responsabili hanno già promesso la loro presenza. La parte sportiva dell'evento riserverà ai partecipanti un primo contatto con le nevi dell'Altopiano la mattina del 17 febbraio, mentre la gara si svolgerà il sabato. Dopo la gara seguiranno le premiazioni. Ma non sarà solo un evento sportivo: avremo tutti possibilità di conoscere parte della cultura del luogo attraverso un interessante incontro sul tema della Grande Guerra, con lo storico Vittorio Corà (da ricordare che Asiago e i 7 Comuni ospiteranno nel maggio 2006 l’Adunata Nazionale degli Alpini, grande evento che porterà lassù oltre 400.000 penne nere), la visita a un caseificio dove si produce il famoso Formaggio Asiago; oppure un salto nel mondo della fantasia, al Museo dei Cuchi (migliaia di fischietti in terracotta colorati di tutto il mondo); oppure, ancora, shopping per le vie del centro. La serata del 17 saremo allietati dalla musica del collega Loris Tolomei. La sera del 18 ci sarà la Cena di Gala all’Hotel Gaarten, con piatti preparati da chef di prim’ordine, assieme agli ospiti del mondo della cultura altopianese. Saremo alloggiati un un bellissimo e rinnovato albergo: il Gaarten che vi invitiamo a visitare attraverso il seguente link: <http://www.hotelgaarten.it> dove si potranno consultare anche i migliori percorsi stradali e non per arrivare da tutta Italia. Il costo per questa bellissima esperienza sulla neve, con i colleghi, nella cultura cimbra è di 200,00 euro, compreso alloggio per 3 notti, prima colazione, due cene e cena di gala. La Segreteria Ancl di Vicenza, il presidente provinciale Luigi Pelliccione assieme al collega asiaghese Giancarlo Rigoni forniranno tutte le indicazioni necessarie per aderire all’evento. Vi consigliamo di farlo ora perché sono attese molte presenze ed i posti sono limitati.....Mandate una mail agli indirizzi sotto indicati e prenotatevi subito. Allora, coraggio! Con un occhio sulla cartina geografica localizzate la meta del vostro week-end da Consulenti sulla neve: con l’altro occhio prendete nota di questi recapiti: ANCL – Vicenza: Telefono 0444/547099 - e-mail [email protected] Luigi Pelliccione: Telefono 0444/325660 - e-mail [email protected] Giancarlo Rigoni: Telefono 0424/463728 - e-mail [email protected] LAVORO Nuove regole per la dilazione dei debiti contributivi e la riduzione delle sanzioni civili di Aldo Forte e Francesco Natalini uove regole per la dilazione dei debiti contributivi e per le riduzioni delle sanzioni civili INPS infatti, la competenza viene distribuita sul territorio in base all’importo. Tali novità sono contenute nella deliberazione 340/2005 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, che sono state illustrate dallo stesso Istituto di previdenza con circolare n. 106/2005. N I NUOVI SCENARI Le nuove competenze saranno sperimentate per un periodo di sei mesi e sono scaturite per venire incontro alle esigenze di riduzione dei tempi di definizione, tenendo conto anche delle nuove tecniche di lavoro in “tempo reale” che stanno per essere collaudate in alcune sedi INPS. In base al nuovo iter il provvedimento, di accoglimento o di reiezione, dovrà essere emanato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. Viene previsto che il Direttore Provinciale si pronunci nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa; quando debba essere trasmessa alla Sede Regionale oppure alla Sede Centrale, l’istruttoria e l’invio devono esaurirsi sempre entro 15 giorni dalla domanda. Anche la decisione del Direttore Regionale o del Direttore Centrale Entrate Contributive deve essere adottata entro quindici giorni dagli adempimenti istruttori. Al momento della presentazione della domanda, a cui andrà allegato il versamento del primo acconto, verrà rilasciato un piano di ammortamento provvisorio; in tal modo si permetterà di snellire i tempi di definizione delle pendenze contributive per ottenere certezza sulla regolarità contributiva, necessaria per l’esercizio dell’attività lavorativa. I nuovi limiti di importo per stabilire la relativa competenza dovranno essere considerati al netto delle somme aggiuntive; per stabilire ad es. se si superano o meno 500.000,00 Euro si dovrà tener conto soltanto dei contributi omessi o evasi, indipendentemente dall’importo delle sanzioni. Requisiti – Rimangono immutate le disposizioni in materia per quanto riguarda: • le garanzie richieste a fronte della sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo; • la competenza della sede che riceve la domanda di rateazione, nei casi di aziende con più posizioni sul territorio nazionale; • l’obbligo della trattazione dell’intera posizione aziendale, nella sua totalità, ricomprendendo l’intero monte debiti in capo allo stesso soggetto richiedente. LE COMPETENZE DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI Avranno competenza sulle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, nel limite d’importo di Euro fino a 500.000,00; per quelli iscritti a ruolo decideranno sulle rateazioni fino a 60 rate, sempre nel limite d’importo di Euro fino a 500.000,00. Inoltre, potranno decidere le domande di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della legge n. 388/2000, per debiti contributivi non superiori a 500.000,00 Euro e sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge n. 338/89, di competenza del Ministero del Lavoro, nel limite d’importo di Euro fino a 500.000,00, esprimendo il loro parere e dando esecuzione all’autorizzazione conseguente del Ministero del Lavoro sull’estensione della dilazione a 36 rate. DIRETTORI REGIONALI I Direttori regionali decideranno sulle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00; per quelli iscritti a ruolo decideranno per le rateazioni fino a 60 rate, sempre nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00. Inoltre, potranno decidere sulle richieste di riduzione delle sanzioni civili per debiti contributivi nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00 e sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell’art. 2, c. 11, della legge 338/89, di competenza del Ministero del Lavoro, nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00, esprimendo il loro parere. DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE Il Direttore in questione decide: per i debiti superiori all’importo di Euro 1.000.000,00 e sulle richieste di dilazione nel limite di 24 rate per i crediti non iscritti a ruolo, o di 60 rate per i crediti iscritti a ruolo ed anche per le domande di riduzione delle sanzioni civili; esprime anche il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell’art. 2, c. 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aldo Forte è esperto previdenziale in Vercelli; Francesco Natalini è Consulente del Lavoro in Vercelli 47 JUST FOR FUN Due quiz professionali Acrosticodellavoro VEEEAEECE 2 E OP E E EO 3 O E E E E I 4 V E T E 5 V S E E E 6 V I E E A E A E E EMEEE 7 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Il diritto di raccogliere legna (uso civico) Documento da inviare alla Pubblica autorità Esclusi dalle categorie protette Possono essere difensive Può essere incentivato Talvolta è di comodo Si calcola in decibel Compilando correttamente l’acrostico salterà fuori, dalla prima colonna verticale, il nome dello studio di un dirigente della Categoria e la sigla automobilistica della provincia in cui opera. La Collega Tuta Monti in Carrozza La Collega Tuta Monti in Carrozza ha un momento di sbandamento: chi ha scritto nel numero 8/05 qualcosa sul supplemento di pensione? Diglielo tu, che leggi Il Consulente del Lavoro dalla prima all’ultima riga: è stato il Collega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cortese Collega, una volta risolti i due quiz, fotocopia questa pagina ed inoltrala a mezzo fax entro e non oltre il 31 gennaio 2006 al numero 06/51054432. Tra coloro che avranno correttamente risposto sarà sorteggiato quale premio un fine settimana (viaggio e soggiorno per due persone) presso una grande città europea. NOME _________________________________________ COGNOME _________________________________________ VIA ____________________________________________ CITTÀ ___________________ CAP ________ PROV _______ TEL __________________FAX _____________________ E-MAIL _____________________________________________ SOLUZIONE DEI PRECEDENTI QUIZ Vincitrice del concorso abbinato al n. 7/2005 è la C.d.L. Gudini Maddalena di Coriano (RN) che vince un viaggio premio per due persone - Sono pervenuti n. 153 fax di risposta. Le risposte corrette sono: ACROSTICO: NICOLI BG. Dr. Bodrato, funzionario neanche tanto ferrato: n. 459. Vincitori del concorso abbinato al n. 8/2005 sono i C.d.L. Toscani Andrea di Giulianova (TE) e Corsinovi Carla di Firenze. Le soluzioni dei quiz del n. 8 sono: BESIO SO e l’Osservatorio dei Consulenti del Lavoro. Sono pervenuti 181 fax di risposta. 48 ENPACL Ente Nazionale Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma Tel. 06/51.05.41 - Fax 06/51.05.43.20 - E-mail: [email protected] di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro Consiglio di Amministrazione 2003-2007 Presidente Vincenzo Miceli (Trapani) Vice Presidente Giovanni Cirmi (Ferrara) Consiglieri Adalberto Bertucci (Roma) Elvira D’Alessandro (Vicenza) Luciano Malavolti I 133 delegati: TURCHETTI Mario (RM) BALDARI Crocifisso (BR) DI SACCO Andrea (RM) ROBUSTELLI Matteo (FG) STERN Paolo (RM) LEZZI Antonio (LE) SCACCO Antonio Carlo (RM) PAIANO Mario (LE) BASILI Alfredo (RM) FABRIZIO Giorgio (TA) ABRUZZO PANICALI Massimiliano (RM) PILONE Raffaello (AQ) CRETA Massimiliano (VT) GALIZIA Osvaldo (PE) Dl SIMONE Gabriele (TE) BASILICATA SARDEGNA SARAIS Maria Bonaria (CA) SCANNELLA Franco (CH) LIGURIA MARTINI L. A. Antonia (CA) MARTINUCCI Renato (GE) TEMPESTA Giovanni (NU) VIANELLO Vittorio (GE) PORCU Antonio (OR) TRAVERSI Luciana (IM) DORO Salvatore (SS) LOIZZO Antonio Vincenzo (MT) BENVENUTI Armando (SP) MANCA Giovanna Maria (PZ) GHERZI Giovanni (SV) SICILIA CUMBO Giovanni (AG) CALABRIA LOMBARDIA PACE Rosario (CL) MARANO Marcello (CS) PASSONI Elisabetta (BG) SCIACCA Guido (CT) COSENTINO Salvatore (CZ) BICELLI Nicoletta (BS) MESSINA Vincenzo (EN) BAUCKNETH Oscar.M. F. (KR) SIMONINI Pietro (BS) SIRACUSANO Tommaso (ME) MAISANO Giovanni (RC) D'ANGELO Franco (CO) SILVESTRI Vincenzo (PA) CAPRERA Giuseppe (VV) COTTARELLI Carlo (CR) PAGANO Giuseppe (PA) DOLLI Franco (LC) RANDAZZO Giovanni (RG) CITO Teodoro (LO) LEONE Giovanni (SR) GIAMBALVO Paolo (TP) CAMPANIA (Firenze) CALDARAZZO Oreste (AV) ASNAGHI Giorgio (MI) Giuseppe Mastrototaro RUSSO Roberto (BN) BONESCHI Martina (MI) (Bari) CHIRICO Domenico (CE) DI FRANCO Bruno (MI) Gabriella Santolini Dl FRENNA Massimo (NA) MANTEGAZZA Laura (MI) ROSADINI Piero (AR) (Trento) ERCOLANO Carlo (NA) SCOCCIMARRO Giuseppina (MI) SIGNORINI Alessandro (Fl) Nazzario Scano PALLADINO Bartolomeo (NA) GOTTI Silvano (MN) MASETTI Vanni (Fl) (Sassari) SGARIGLIA Nicola (NA) BREGA Mario (PV) DESTRI Doriano (GR) Corrado Zovetti PAINI Luigi (NA) BESIO Giovanni (SO) IACOMETTI Franco (Ll) CAPALDO Alberico (SA) BONADEO Ornella (VA) FABBRI Bruno (LU) (Mantova) Collegio dei Sindaci LO IACONO Giuseppe (SA) RICCI Paolo (MS) MARCHE EMILIA ROMAGNA TOSCANA PERONDI Anselmo Angelo (Pl) MARCUCCI Carlo (AN) NESTI Piero (PO) Rag. Giovanni Corno CALANCA Carlo (BO) GRANATELLI Servilio (AP) BENEFORTI Franco (PT) (Ministero del Lavoro) BONFATTI Licia (FE) SANTALUCIA Luigi (MC) MARCHI Carlo (Sl) Dott.ssa Gianna Scafi BIANCHINI Maria lolanda (FC) VITALI Maria Gabriella (PU) (Ministero dell’Economia e Finanze) BERGAMINI Paolo (MO) Rag. Camillo Fattorel FRACASSI Tiziana (PC) (Rappresentante di Categoria) Direttore Generale Salvatore Magno TRENTINO ALTO ADIGE MOLISE BACCHINI Alessandro (PR) PINTO Giovanni (CB) FALCONE Giovanni (RA) TROTTA Giorgio (IS) PIEMONTE GHEIDO Maria Rosa (AL) FRIULI VENEZIA GIULIA LAURIOLA Pasquale (TN) UMBRIA ROSATI Franca (RE) GIROLOMINI Giovanni (RN) DE BERNARDO Loris (BZ) LORETI Massimo (PG) ANTONELLI Angelo Mario (TR) CANTORE Fausto (AT) BOEMO Gianluigi (GO) BORTOLAN Ilario (BI) MARSON Silvano (PN) TROMBETTA Giuseppe (CN) ROSSI Arnaldo (TS) ROTONDO Savino (NO) CASCO Loris (UD) DE FEBE Giulia (TO) VALLE D'AOSTA CESOLARI Massimo (AO) VENETO RODELLA Luigi (TO) LUCCHETTA Elena (BL) CARROZZO Filippo (TO) FIOR Gino (PD) TREPPIEDI Vincenzo (FR) VARETTI Nadia (VB) RIGATO Maria Grazia (PD) NARDONE Pasquale (LT) ROSSI Guido (VC) MILAN Pietro (RO) LAZIO ARTICO Cesare (TV) D’AQUILIO Vito Luigi (Rl) BERTUCCI Oreste (RM) PUGLIA GOBAT Patrizia (VE) LELLI Lorenzo (RM) BUFANO Antonio (BA) RIGHETTO Riccardo (Vl) BERTUCCI Marco (RM) CONTINISIO Filippo (BA) VISPARELLI Alessandro (VR) GRECO Giuseppe (RM) SPACCIANTE Nicola (BA) ALBERTINI Marco (VR)