Ottobre
Novembre
2005
Anno
VI
Numero
Spedizione in abbonamento postale comma 1 art. 1 ex 20/c - filiale di Roma
9-10
COESIONE
INTERNA
ed immagine della Categoria
PROSPETTIVE
CONFORTANTI
per la previdenza dei Consulenti
ILsu Enpacl
PUNTO
on Line
Dossier
Il distacco
LE REGIONI
SECONDO I CDL
LA CALABRIA
Pubblicazione mensile
dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza
dei Consulenti del Lavoro
CNO
Consiglio Nazionale dell’Ordine
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/54.12.025 - Fax 06/54.08.282 - e-mail: [email protected]
dei Consulenti del Lavoro
I 103 Consigli
Provinciali
Caserta
Consiglio
Nazionale
2005-2008
Presidente
Marina Elvira Calderone
(Cagliari)
Vice Presidente
Alessandro Visparelli
(Verona)
Segretario
Adalberto Capurso
(Roma)
Tesoriere
Franco Marchetti
(Modena)
Consiglieri
Daria Bottaro
(Milano)
Brunella Calonaci
(Firenze)
Mauro Capitanio
(Brescia)
Alfio Catalano
(Bergamo)
Antonio Coluccia
(Lecce)
Giuseppe D’Angelo
(Viterbo)
Rosario De Luca
(Reggio Calabria)
Vincenzo Germinara
(Pistoia)
Teodoro Lateana
(Potenza)
Elio Monsellato
(Messina)
Pietro Panzetta
(Taranto)
Revisori
dei Conti
Collegio Revisori
Angelo Colangelo
(Foggia)
Marcello De Carolis
(L’Aquila)
Eugenio Leoni
(Milano)
Agrigento
Pres. Giovanni Cumbo
Vicolo De Stefani 11
92019 Sciacca (AG)
Tel. e Fax 0925/85805
Alessandria
Pres. Lorenzo Lombardi
Via Legnano 23
15100 Alessandria
Tel. e Fax 0131/265298
Ancona
Pres. Gianni Giacobelli
Via Degli Orefici 2
60121 Ancona
Tel. e Fax 071/2075014
Aosta
Pres. Leontino Gal
Casella Postale 11
c/o Studio Gal
11013 Courmayeur
Tel. 0165/842410
Fax 0165/845689
Arezzo
Pres. Marco Polci
Via Madonna del Prato, 77
52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575/354740
Ascoli Piceno
Pres. Marco Assenti
Via Cino Del Duca 26
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/252246
Fax 0736/243119
Asti
Pres. Giovanni Cordoni
c/o Ordini e Collegi Prof.li
Via Bigatti 14
14100 Asti
Tel. e Fax 0141/530307
Avellino
Pres. Francesco Santoro
Via Annarumma 49
83100 Avellino
Tel. e Fax 0825/37953
Bari
Pres. Vincenzo Leggiadro
Via De Bellis 37
70126 Bari
Tel. 080/5240428
Fax 080/5213380
Belluno
Pres. Aristide Berati
Via Mezzaterra 16/B - C.P. 3
32100 Belluno
Tel. e Fax 0437/942966
Benevento
Pres. Giovanni Montefusco
Via S. Gaetano, 10
82100 Benevento
Tel. 0824/21485
Fax 0824/24681
Bergamo
Pres. Loredana Nicoli
Viale Vittorio Emanuele II 44
24121 Bergamo
Tel. 035/217400
Fax 035/217016
Biella
Pres. Ilario Bortolan
Via Vialardi di Verrone 14
13900 Biella
Tel. 015/8486350
Fax 015/8486360
Bologna
Pres. Sergio Stelitano
Via Amendola 6
40121 Bologna
Tel. 051/255768
Fax 051/244711
Bolzano
Pres. Anton Steiner
Via Lancia 8/A
39100 Bolzano
Tel. 0471/518520
Fax 0471/272905
Brescia
Pres. Alberto Pelizzari
Via Salgari 43/B
25125 Brescia
Tel. 030/2427788
Fax 030/2428157
Brindisi
Pres. Dario Montanaro
Via Dalmazia 21/A
72100 Brindisi
Tel. 0831/518686
Fax 0831/720874
Cagliari
Pres. Vittorio De Riso
Via Sonnino 37
09125 Cagliari
Tel. 070/665773
Fax 070/665804
Caltanissetta
Pres. Rosalia Lo Brutto
Via Enrico Medi 1
93100 Caltanisetta
Tel. e Fax 0934/552055
Campobasso
Pres. Davide Siravo
Via Tiberio 92/A
86100 Campobasso
Tel. 0874/493402
Fax 0874/62238
*facente funzioni fino a gennaio 2006
Pres. Stefano Scialdone
Via M. Forgione 12
81100 Caserta
Tel. 0823/329211
Fax 0823/456791
Catania
Pres. Rosario Lo Presti
Viale Ionio 30
95129 Catania
Tel. 095/536977
Fax 095/530363
Catanzaro
Pres. Marziale Mirarchi
Via Murano 9
88063 Catanzaro Lido
Tel. 0961/360372
Fax 0961/731600
Chieti
Pres. Giuseppe Cardellicchio
Via G. S. Pianell 4
66100 Chieti
Tel. e Fax 0871/411569
Como
Pres. Maria Grazia Rossini
Via Giulini 10
22100 Como
Tel. 031/270384
Fax 031/261013
Cosenza
Pres. Giovanni Genise
Via Felice Migliori 1
C.P. 266
87100 Cosenza
Tel. 0984/72554
Fax 0984/794777
Cremona
Pres. Giovanni Battista Centenari
Via Palestro 66
c/o Ass. Professionisti
26100 Cremona
Tel. 0372/535411
Fax 0372/457934
Crotone
Pres. Maria Giovanna Lodato
Via Torino 63
88900 Crotone
Tel. e Fax 0962/901690
Cuneo
Pres. Michele Rossa
Via Roma 14
12100 Cuneo
Tel. 0171/66685
Fax 0171/488500
Enna
Pres. Vincenzo Messina
Via dell'Unità d'Italia 1
94100 Enna
Tel. 0935/531493
Fax 1782245986
Ferrara
Pres. Stefano Tonegutti
Via del Turco 29
44100 Ferrara
Tel. e Fax 0532/247066
Firenze
Pres. Stefano Ammannati
Via Ricasoli 32
Piano 2°
50121 Firenze
Tel. 055/281786
Fax 055/281787
Foggia
Pres. Franco Maldera
Via Vincenzo Della Rocca 38
71100 Foggia
Tel. e Fax 0881/709662
Forlì - Cesena
Pres. Claudio Rigoni
Via Torelli 2
47100 Forli
Tel. e Fax 0543/31201
Frosinone
Pres. Carlo Martufi
Via Maria 261 - Piano I°
03100 Frosinone
Tel. 0775/871855
Fax 0775/822081
Genova
Pres. Vittorio Vianello
Via Ilva 4/3
16128 Genova
Tel. e Fax 010/562389
Gorizia
Pres. Sandro Benigni
Via Carlo De Morelli 19/A
34170 Gorizia
Tel. 0481/30325
Fax 0481/548255
Grosseto
Pres. Angiolo Mainardi
C.so Carducci 90
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564/25786
Imperia
Pres. Francesco Cerqueti
Via XXV Aprile 67
18100 Imperia
Tel. e Fax 0183/710269
Isernia
Pres. Giorgio Trotta
Via Kennedy 96 - C.P. 153
86170 Isernia
Tel. 0865/414000
Fax 0865/416307
L’Aquila
Pres. Angelo Stefanucci*
Viale De Gasperi 60
67100 L'Aquila
Tel. e Fax 0862/412307
La Spezia
Pres. Sergio Cardellini
P.le Kennedy 27
Piano 2° G 10/11
19124 La Spezia
Tel. 0187/770889
Fax 0187/516443
Latina
Pres. Claudio Giachi
Via Eroi Del Lavoro 12
04100 Latina
Tel. 0773/484354
Fax 0773/414254
Lecce
Pres. Antonio Lezzi
V. Cicolella, 3
Cond. Palazzo di Vetro
73100 Lecce
Tel. 0832/343765
Lecco
Pres. Giulio Corno
Via Col di Lana 4
23900 Lecco
Tel. 0341/282904
Fax 0341/283442
Livorno
Pres. Gloria Cappagli
Piazza Attias 37
57121 Livorno
Tel. 0586/892358
Fax 0586/894482
Lodi
Pres. Teodoro Cito
Via Bernardinelli 20
26841 Casalpusterlengo (LO)
Tel. 0371/432350
Fax 0371/432296
Lucca
Pres. Luciana Conti
Corte Portici 12
55100 Lucca
Tel. 0583/582220
Fax 0583/319081
Macerata
Pres. Luigi Santalucia
Via Valadier 30/2
62100 Macerata
Tel. e Fax 0733/35040
Mantova
Pres. Luca De Compadri
Via Carlo Poma 22
46100 Mantova
Tel. 0376/362625
Fax 0376/379695
Massa Carrara
Pres. Marco Iovino
Via 7 Luglio 16/bis
54033 Carrara (MS)
Tel. e Fax 0585/777082
Matera
Pres. Serafino Di Sanza
Viale Nazioni Unite 41
75100 Matera
Tel. 0835/386156
Fax 0835/335241
Messina
Pres. Carlo Maletta
Via Sicilia n. 14 scala B
98122 Messina
Tel. 090/2982339
Fax 090/2931244
Milano
Pres. Giovanni Zingales
Via Aurispa 7
20122 Milano
Tel. 02/58308188
Fax 02/58310605
Modena
Pres. Mauro Mantovani
Via Campanella 23
41100 Modena
Tel. 059/222844
Fax 059/223666
Napoli
Pres. Edmondo Duraccio
Via Alcide De Gasperi 55
80133 Napoli
Tel. 081/5518566
Fax 081/5524076
Novara
Pres. Ugo Barberis
Viale Roma 12
28100 Novara
Tel. 0321/611805
Fax 0321/394584
Nuoro
Pres. Francesco Paolo Mura
Via Dessanay 154
08100 Nuoro
Tel e Fax 0784/203393
Oristano
Pres. Antonio Porcu
Via Vittorio Emanuele 22
09170 Oristano
Tel e Fax 0783/73285
Padova
Pres. Varniero Varnier
Via degli Zabarella 95
35121 Padova
Tel. 049/663660
Fax 049/660524
Palermo
Pres. Vincenzo Silvestri
Via Redipuglia 6
90144 Palermo
Tel. 091/346433
Fax 091/347031
Parma
Pres. Enrico Ferrari
Viale dei Mille 140
43100 Parma
Tel. 0521/941428
Fax 0521/952721
Pavia
Pres. Stelvio Lanati
Via Bernardino da Feltre 4
27100 Pavia
Tel. e Fax 0382/28286
Perugia
Pres. Stefano Ansideri
Via Sicilia 27-Scala F
06128 Perugia
Tel. 075/5004566
Fax 075/5055338
Pesaro e Urbino
Pres. Sergio Giorgini
Via Toschi Mosca 15
C.P. 108
61100 Pesaro
Tel. 0721/33638
Fax 0721/377112
Pescara
Pres. Laura D'angelo
Via Chieti 5
65121 Pescara
Tel. 085/4216911
Fax 085/4213347
Piacenza
Pres. Alessandro Lupi
Corso Vittorio Emanuele 243
29100 Piacenza
Tel. e Fax 0523/334160
Pisa
Pres. Fulvio Morelli
P.zza Vittorio Emanuele II 2
56125 Pisa
Tel. e Fax 050/500420
Pistoia
Pres. Antonio Orsi
Via Panciatichi 11
51100 Pistoia
Tel. e Fax 0573/367010
Pordenone
Pres. Pierluigi Giol
Largo S. Giorgio 7
Cond. Elena
33170 Pordenone
Tel. e Fax 0434/524266
Potenza
Pres. Giovanna Manca
Vico Luigi Settembrini 16
85100 Potenza
Tel. e Fax 0971/34554
Prato
Pres. Massimo Mancini
Via Bovio 4
59100 Prato
Tel. 0574/30489
Fax 0574/401928
Ragusa
Pres. Rosario Cassarino
Via A. Ponchielli 7
97100 Ragusa
Tel. 0932/624324
Fax 0932/683912
Ravenna
Pres. Luca Massaccesi
Via Antica Zecca 6
48100 Ravenna
Tel. e Fax 0544/31330
Reggio Calabria
Pres. Paolo Chirico
Via Del Salvatore 1/B
89128 Reggio Calabria
Tel. e Fax 0965/894866
Reggio Emilia
Pres. Domenico Renna
C.so Garibaldi 11
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/453765
Fax 0522/408107
Rieti
Pres. Gigliardo Farina
Via Nuova 21
02100 Rieti
Tel. 0746/498501
Fax 0746/274796
Rimini
Pres. Carlo Dall'Ara
Via Angherà 29
47900 Rimini
Tel. 0541/50500
Fax 0541/28451
Roma
Pres. Oreste Bertucci
Via C. Colombo 456
00145 Roma
Tel. 06/5408664
Fax 06/5412035
Rovigo
Pres. Giancarlo Micheletti
Corso Del Popolo 161
45100 Rovigo
Tel. e Fax 0425/29404
Salerno
Pres. Alberico Capaldo
Via S. Alfonso Maria de Liguori 2
84135 Salerno
Tel. 089/481003
Fax 089/481068
Sassari
Pres. Gian Luigi Patorno
Via Milano 7
07100 Sassari
Tel. 079/276790
Fax 079/278745
Savona
Pres. Giovanni Gherzi
Via Vegerio 2/1-c/o studio Gherzi
17100 Savona
Tel. 019/814927
Fax 019/8488565
Siena
Pres. Paola Ciriaca Sabatini
Viale Curtatone 12
53100 Siena
Tel. 0577/49439
Fax 0577/205497
Siracusa
Pres. Salvatore Malfitano
Viale S. Panagia 218
96100 Siracusa
Tel. 0931/494100
Fax 0931/490365
Sondrio
Pres. Giovanni Besio
Via Mazzini 9
23100 Sondrio
Tel. 0342/214354
Fax 0342/519687
Taranto
Pres. Claudio Cavaliere
Viale Magna Grecia 100
74100 Taranto
Tel. 099/7304897
Fax 099/7360162
Teramo
Pres. Bruno Santori
Via Trento e Trieste 24
64100 Teramo
Tel. e Fax 0861/247777
Terni
Pres. Carlo Zafferani
Corso Del Popolo 63 - C.P. 211
05100 Terni
Tel. 0744/427283
Fax 0744/436498
Torino
Pres. Pier Paolo Zuliani
Via della Consolata, 1/bis
10122 Torino
Tel. 011/5216426
Fax 011/5216363
Trapani
Pres. Leonardo Giacalone
Via Libica 2
91100 Trapani
Tel. e Fax 0923/21120
Trento
Pres. Mauro Dallapiccola
Via Maccani 211
38100 Trento
Tel. 0461/825890
Fax 0461/429147
Treviso
Pres. Anna Maria Giacomin
Viale Orleans 22
31100 Treviso
Tel. 0422/582345
Fax 0422/410521
Trieste
Pres. Massimo Iesu
Via Roma 17
34132 Trieste
Tel. e Fax 040/366804
Udine
Pres. Stefano Sassara
Via Calzolai 4
33100 Udine
Tel. e Fax 0432/295892
Varese
Pres. Gilberto Bezzegato
Via Bernascone 14
21100 Varese
Tel. 0332/239360
Fax 0332/238479
Venezia
Pres. Antonio Vegna
Galleria Matteotti 6/2
30174 Mestre
Tel. 041/5041677
Fax 041/2394467
Verbano C. O.
Pres. Giulio Perin
Lungolago Buozzi 22
28887 Omegna (VB)
Tel. e Fax 0323/643386
Vercelli
Pres. Francesco Natalini
Corso Magenta 1
13100 Vercelli
Tel. 0161/256256
Fax 0161/256156
Verona
Pres. Giuseppe Benanzin
Corso Porta Nuova 107 - Piano 3°
37122 Verona
Tel. 045/8005065
Fax 045/8068960
Vibo Valentia
Pres. Rosario Rubino
Via Giovanni XIII, 74
Pal. Cortese
c/o studio Rubino
89900 Vibo Valentia
Tel. e Fax 0963/93524
Vicenza
Pres. Elvira D'Alessandro
Corso SS. Felice e Fortunato, 62
36100 Vicenza
Tel. 0444/322028
Fax 0444/323682
Viterbo
Pres. Marco Zolla
Via Genova 17
01100 Viterbo
Tel. 0761/226960
Fax 0761/322168
O t t o b r e
Novembre
2005
Anno
VI
Numero
9-10
SOMMARIO
SOMMARIO
Ottobre
Novembre
2005
Anno
Coesione interna ed immagine della Categoria
Marina Calderone
Prospettive confortanti
per la previdenza dei Consulenti
Vincenzo Miceli
VI
Numero
Spedizione in abbonamento postale comma 1 art. 1 ex 20/c - filiale di Roma
9-10
COESIONE
INTERNA
ed immagine della Categoria
PROSPETTIVE
CONFORTANTI
per la previdenza dei Consulenti
ILsu Enpacl
PUNTO
on Line
Insediato il nuovo CNO
Dossier
Il distacco
LE REGIONI
SECONDO I CDL
LA CALABRIA
Pubblicazione mensile
dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza
dei Consulenti del Lavoro
Comunicazione del volume d’affari
ai fini Iva e totalizzazione
Giovanni Cirmi
Banca dati di Categoria
e visibilità nel mondo del lavoro
Andrea Bettini
Le Regioni secondo i CDL: la Calabria
Consulta Reg. dell’Ordine
Il punto su Enpacl on Line
Salvatore Magno
Lavoro a termine e benefici Legge 223/1991
Giuliana Della Bianca
Dossier: Il distacco
A cura della Fondazione Studi
Al via la sperimentazione del lavoro accessorio
Roberto De Lorenzis
Liberi professionisti: previdenza
ed investimento
Rosalinda Nicotera e Claudia Rotella
I rapporti tra
la normativa statale e quella regionale
Mauro Parisi
Attuazione dell’apprendistato
nella contrattazione collettiva
Giuseppe Buscema
Intervista veloce
Rosalba Berlingeri
Spunti critici sul ripristino del reato tributario
di omesso versamento delle ritenute certificate
Luca Caramaschi
Accertamento: controllo
automatico e controllo formale
Simona Pagani
Consulenti sulla neve
Nuove regole per la dilazione dei debiti contributivi
e la riduzione delle sanzioni civili
Aldo Forte e Francesco Natalini
Due Quiz professionali
Il Consulente del Lavoro
Anno VI
n°9-10 Ottobre-Novembre 2005
Pubblicazione mensile
Direttore responsabile
Alfio Catalano
C.N.O. DEI CONSULENTI
DEL LAVORO
Direzione, redazione,
amministrazione:
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Coordinatori redazionali
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Fax 0761 527123
e-mail:
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2
3
4
6
8
10
16
18
21
29
31
35
38
40
43
45
46
47
48
Disegni/Illustrazioni
Valeria Gasparrini
(www.valeriagasparrini.it)
Stampa
SO.GRA.RO.
Via Ignazio Pettinengo, 39
00159 Roma
Chiuso in redazione il
14 dicembre 2005
Registrazione del Tribunale di Roma - n.00448/99 del 4/10/1999 - Spedizione in abbonamento postale comma 1 art. 1 ex 20/c - filiale di Roma
1
Marina CALDERONE
Presidente Ordine Consulenti del Lavoro
EDITORIALE
Coesione interna
ed immagine della Categoria
obiettivi primari della nuova consiliatura
ari Colleghi,
nello scrivere questo mio primo
editoriale sono due i sentimenti
che mi animano e che desidero trasmettervi: il desiderio di lavorare per
una forte coesione interna della nostra
Categoria unitamente al rafforzamento
dell’immagine esterna della nostra Categoria. Il Consiglio Nazionale che presiederò per i prossimi tre anni ha questi due obiettivi primari che si concretizzeranno in una azione politica che
dovrà portare a compimento il programma proposto alla Categoria e che
ha ricevuto la fiducia dei delegati lo
scorso 22 ottobre. Ma affinché il programma diventi uno strumento vivo e
coinvolgente, dovrà essere attuato con
C
la collaborazione di tutti i Consulenti
del Lavoro e, conseguentemente, di
tutte le realtà istituzionali e sindacali
della nostra Categoria. È necessario lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo elettorale e compiere tutte le
azioni indispensabili per far coesistere,
in un unico grande progetto, tutte le
nostre anime interne. Sui temi cari a
tutti noi vi dovrà essere il confronto e
purché costruttiva, anche la contrap-
2
posizione. In questo cammino che farò
al vostro fianco privilegerò l’interesse
di tutti su quello dei singoli e cercherò
di tracciare il futuro della nostra professione, ascoltando prioritariamente i
Consigli Provinciali che operano quotidianamente sull’intero territorio italiano
a tutela dei nostri iscritti. Oggi possiamo guardare con maggiore serenità al
nostro futuro professionale, alla luce
della riammissione al patrocinio nel
contenzioso tributario. L’obiettivo tanto
desiderato negli ultimi anni è stato raggiunto all’inizio di questa consiliatura;
lungi da me attribuirmene il merito. Il
ringraziamento per questo importante
risultato va a chi mi ha preceduto nelle
passate consiliature e a tutti i Colleghi
che pur non avendo ruoli direttivi, in silenzio e senza pubblici riconoscimenti,
hanno attivato importanti contatti che
ci hanno consentito di arrivare oggi a
riparare ad un torto subito tanti anni fa.
Il buon inizio mi porta a guardare al futuro con fiducia anche se il momento
attuale non è certamente favorevole alle libere professioni in genere e alle
professioni ordinistiche in particolare.
Gli incontri politici che ho avuto in questi giorni mi hanno fatto comprendere
che ancora tante sono le strade che
potremo percorrere per affermare il nostro ruolo nella società civile italiana.
Prima di tutto, abbiamo iniziato con il
proporre una veste diversa e più adeguata al nostro patrimonio professionale con l’inserimento della nostra figura nelle commissioni di certificazione
dei rapporti di lavoro, non più con funzione consultiva ma come membri stabili. Le commissioni di certificazione
stentano a decollare ed a diventare
operative in tutta Italia proprio perché
mancano di risorse e mezzi. Abbiamo
inteso dimostrare al Governo la nostra
attenzione e considerazione per i nuovi strumenti introdotti dalla Legge Biagi
e la volontà di collaborare pienamente
all’attuazione del processo di riforma
del mercato del lavoro. Per questo motivo, dovremo intensificare le azioni positive per la proposizione dei Consulenti del Lavoro come professionisti
che gestiscono le risorse umane con
una piena conoscenza delle dinamiche
aziendali e della normativa in vigore.
Non si potrà prescindere da un potenziamento della formazione quale elemento qualificante della nostra Categoria; con i consigli provinciali, titolari
della formazione degli iscritti, individueremo le nuove modalità attuative
della formazione continua. Il CNO si
impegnerà affinché tutti i consigli provinciali abbiano le stesse opportunità,
pur nella diversità del numero degli
iscritti, delle risorse finanziarie a disposizione e dell’ambito territoriale di competenza. Ritengo, infatti, che il nostro
compito sia soprattutto quello di creare una forte coesione interna sviluppando un legame di solidarietà tra tutte le nostre realtà territoriali e impegnando le nostre Fondazioni al servizio
delle esigenze di tutta la Categoria. Per
gestire con soddisfazione il nostro domani dovremo intensificare gli sforzi in
tal senso. Questo è il grande dono che
mi sento di chiedere per i Consulenti
del Lavoro in occasione delle festività
di fine anno. A tutti Voi, ai Vostri collaboratori ed alle Vostre famiglie giungano gli auguri più sinceri da parte del
Consiglio Nazionale.
Vincenzo MICELI
Presidente Enpacl
EDITORIALE
Prospettive confortanti
per la previdenza dei Consulenti
ogliamo aprire questo editoriale con un saluto caloroso e
convinto ai colleghi che compongono il nuovo Consiglio Nazionale
dell’Ordine, recentissimamente rinnovato. Aspetta loro un impegno davvero eccezionale, in un momento storico di importanti cambiamenti a livello
economico e del lavoro, di riforma
delle professioni liberali, di maggior
radicamento dei Consulenti del Lavoro nel tessuto economico del Paese.
Al riguardo, la nostra Categoria non
resterà alla finestra e sarà parte attiva
e propositiva nel contesto in fase di
mutamento.
La straordinaria partecipazione dimostrata dai Colleghi su tutto il territorio
nazionale in occasione di tale rinnovo,
è la più esplicita dimostrazione della
V
nostra vitalità. Sarà ora compito del
nuovo Presidente raccogliere e sintetizzare le diverse sensibilità nonché le
numerose proposte, così da raggiungere quei risultati che la Categoria
merita. La recente reintroduzione nel
contenzioso tributario sta li dimostrare che solo l’unità, scevra da personalismi e primogeniture, riesce a contrastare le spinte ostili allo sviluppo
della nostra professione. Siamo certi
che i Consulenti del Lavoro raccoglieranno questa scommessa. L’Ente di
previdenza non mancherà di mettere
a disposizione ogni energia finalizzata
a questi scopi.
Un Ente, il nostro, che ha affrontato
nel corso dell’Assemblea dei Delegati
tenutasi alla fine del mese di novembre le tematiche legate al proprio futuro. L’attenzione rivolta alla nostra
Categoria, in questo momento, dal
mondo politico e istituzionale è stata
tra l’altro testimoniata dalla presenza
ai lavori del Sottosegretario al Welfare
Alberto Brambilla.
La larghissima approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006 ci
sprona a proseguire nella strada intrapresa. Le prospettive per la previdenza dei Consulenti restano confortanti:
a fronte di un esercizio 2005 che contiamo di chiudere con un risultato
economico positivo di ben oltre 38
milioni di euro, l’anno venturo prevediamo di superare la soglia dei 39 milioni. Il patrimonio netto dell’Enpacl, in
evidente miglioramento, arriva ormai
a coprire quasi 11 volte le pensioni in
essere.
Questi lusinghieri risultati possono
bastare da soli a dare evidenza di una
situazione sotto controllo e consentono di affrontare con serenità le necessarie analisi prospettiche di lungo periodo delle nostre pensioni.
Il progressivo ‘invecchiamento’ dell’Enpacl, ormai vicino ai 34 anni di vita, si manifesta anche con l’incremento delle prestazioni: prevediamo che il
numero dei nuovi trattamenti dovrebbe far aumentare nel 2006 di oltre 8
punti percentuali la spesa pensionistica. Le sole pensioni di vecchiaia aumenteranno del 10%.
Sul fronte delle iscrizioni all’Ente, l’analisi di lungo periodo consente di rilevare un trend in continua crescita,
con un processo di femminilizzazione
che porta le Colleghe sotto i quaranta
anni ad essere numericamente alla
pari con i Colleghi di pari età.
Tale situazione incide evidentemente
su molti fattori, in primis sull’indicechiave del rapporto iscritti/pensionati
che, pur in diminuzione ormai da oltre
un decennio, si mantiene su livelli più
di tre volte superiori al valore riscontrabile nella previdenza pubblica.
Permane, come abbiamo avuto più
volte l’occasione di segnalare, l’assoluta necessità di adottare politiche attive per avvicinare giovani e meno
giovani alla nostra Categoria, a partire
dal mondo della scuola sino ai settori
meno esplorati dei knowledge workers.
Non possiamo pensare di affrontare e
superare le grandi sfide demografiche
con le sole nostre forze: aumento dei
contributi, riparametrazione delle prestazioni, farraginosi metodi di calcolo,
sono utili strumenti di riequilibrio previdenziale solo se sostenuti da politiche che pongano la nostra professione al centro delle attività economicocontabili e del lavoro.
Le belle espressioni usate dai Ministri del Lavoro e dell’Economia nelle
recenti note relative alle risultanze
dell’analisi svolta dai due Dicasteri
sul Bilancio consuntivo 2004 dell’ENPACL, ci riempiono di gioia e
spronano a proseguire nella strada
intrapresa.
Lo faremo con l’ausilio di tutti i Colleghi, dei Delegati, dei Sindacati e, soprattutto, del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
3
Insediato il nuovo CNO
Si è insediato il 17 novembre scorso il quattordicesimo Consiglio Nazionale della storia dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Alla presenza di oltre un centinaio di colleghi che hanno gremito il Salone delle riunioni della sede romana, Marina Calderone
è stata nominata Presidente Nazionale ricevendo 10 voti contro i 5 dell'uscente Alfio Catalano. Alessandro Visparelli, Adalberto Capurso e Franco Marchetti sono stati indicati rispettivamente vicepresidente, segretario e tesoriere. Angelo Colangelo è il
presidente del Collegio dei Revisori. In queste pagine presentiamo l'organigramma dell'intero Consiglio ed un'intervista alla neo
presidente che indica le prime priorità del suo mandato.
Il programma del triennio 2005-2008 e le priorità dei primi 100 giorni
del nuovo Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Intervista a Marina Calderone
ubito dopo l'insediamento del
nuovo Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro dalle parole si è già passati ai fatti.
La neo eletta Presidente Marina Calderone fa il punto della situazione delineando le priorità del Consiglio Nazionale per i primi 100 giorni.
S
D. Presidente il programma presentato era quanto mai ampio. Quali
sono le priorità immediate?
R. A parte adempimenti istituzionali
e formali da porre in essere per consentire a questo consiglio di avere
gli strumenti adatti a lavorare, innanzi tutto ritengo vada rivalutato il
ruolo dei Consigli Provinciali che
sono il vero motore della Categoria.
Sono l'organo istituzionalmente più
vicino alle realtà territoriali e pertanto rappresentano in maniera com-
pleta le problematiche di tutta la
Categoria.
D. Ci spieghi meglio.
R. Dico che il Consiglio Nazionale dovrà attenersi alle competenze (vigilanza e coordinamento ) previste dalla
legge 12/79, evitando azioni influenti
sui rapporti interni ai consigli medesimi se non ove ne ricorrano gli estremi
previsti dalla legge.
D. Certo avrete un bel da fare considerato che il Consigli Provinciali
sono 103.
R. Non potremo certamente convocare ogni volta i singoli consigli. Esiste
da qualche anno la Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali, organismo non riconosciuto, ma da tempo
istituito presso il Consiglio Nazionale,
con funzioni consultive.
L’Ufficio di Presidenza
4
Tale organismo rappresenterà per il
Consiglio Nazionale la "cabina valutativa" delle problematiche che coinvolgono la Categoria. Si prevede per
queste ragioni di convocare almeno
quattro volte l'anno i Presidenti - coordinatori delle Consulte Regionali per procedere alle valutazioni delle
azioni da intraprendere ma anche ad
analizzare le attività svolte su precedenti azioni convenute. Lo scorso 15
dicembre vi è stata la prima convocazione nel corso della quale è stato
trattato il tema della Formazione Continua e della relativa regolamentazione che necessita di modifiche che
non possono che avvenire di concerto con i rappresentanti dei Consigli
Provinciali.
D. Già, la formazione continua ha
creato qualche problema operativo
negli ultimi tempi
R. L'accoglimento da parte del Tar
Lazio con relativo annullamento di alcuni passi delle modalità attuative del
regolamento sulla Formazione Continua ha ingenerato diversi interrogativi. Sono pervenuti quesiti dai quali si
ricava che l'informativa non è stata
fatta ovvero sono state date delle interpretazioni diversificate. Per questo
motivo è stata predisposta una circolare esplicativa con le indicazioni utili
affinchè i Colleghi possano effettuare
serenamente la comunicazione biennale dei crediti maturati entro il 28
febbraio 2006.
D. E per quanto riguarda il funzionamento amministrativo del Consi-
Il Consiglio Nazionale
al completo
glio Nazionale cosa intendete fare?
R. Anche qui occorre intervenire operando con la massima trasparenza,
realizzando un carta dei servizi quale
diretta emanazione dei principi contenuti nella politica della Qualità adottati dal C.N.O., trasmettendo ai CPO i
bilanci del C.N.O. e pubblicando gli
stessi sulla rivista di Categoria.
Occorre anche armonizzare le Commissioni Consiliari, riducendone i costi di gestione.
D. In merito alla tanto discussa ri-
forma della legge 12 del 1979 cosa
pensate di fare?
R. Intanto occorre attivare una Conferenza di Servizi per la costruzione di un
organico progetto di riforma della nostra
professione che consenta il recupero
delle competenze erose. Riteniamo con
ciò indicare da subito il percorso operativo che si intende seguire chiedendo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Conferenza di
Servizi per affrontare e definire compiutamente una Professione Quadro giuridico-economica e lavoristica. Un tavolo
IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
Il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro per il triennio 2005-2008
Presidenza
Marina Calderone
Alessandro Visparelli
Adalberto Capurso
Franco Marchetti
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri
Daria Luciana Bottaro
Brunella Calonaci
Mauro Giuseppe Capitanio
Alfio Catalano
Antonio Coluccia
Rosario De Luca
Giuseppe D'Angelo
Vincenzo Germinara
Teodoro Lateana
Elio Monsellato
Pietro Panzetta
(Cagliari)
(Verona)
(Roma)
(Modena)
(Milano)
(Firenze)
(Brescia)
(Bergamo)
(Lecce)
(Reggio Calabria)
(Viterbo)
(Pistoia)
(Potenza)
(Messina)
(Taranto)
Il Collegio Nazionale Revisori per il triennio 2005-2008
Angelo Colangelo
Marcello De Carolis
Eugenio Leoni
Presidente
(Foggia)
(L'Aquila)
(Milano)
tecnico a cui dovranno essere invitati a
partecipare i rappresentanti dei Ministeri vigilanti sul nostro Ordine (Welfare e
Giustizia) e quelli direttamente interessati all'esercizio della nostra professione
(Miur, Economia, Attività Produttive, ecc)
nonché rappresentanti del mondo accademico oltre naturalmente i rappresentanti della nostra Categoria. Per cominciare abbiamo già avviato un confronto
con il Ministero del Welfare e manteniamo un contatto con il Miur finalizzato alla elevazione del titolo di studio per l'accesso alla professione.
D. E poi?
R. Abbiamo fatto presentare un
emendamento al collegato lavoro della finanziaria 2006 nel quale i Consulenti del Lavoro vengono inseriti tra i
membri di diritto delle commissioni di
certificazione dei rapporti di lavoro in
luogo dell'attuale ruolo consultivo.
Eserciteremo un monitoraggio costante delle attività parlamentari con
l'intensificazione dei rapporti con i
partiti politici, la formulazione di proposte di modifiche legislative su materie di interesse collettivo. Cercheremo, inoltre, di porre in essere tutte le
iniziative utili al rafforzamento del ruolo della professione nel contesto comunitario, pur nella consapevolezza
del momento non certo favorevole
che stanno attraversando le libere
professioni. Credo che per i primi 100
giorni possa bastare, anche se è ovvio che in contemporanea saranno
avviate tutte le iniziative propedeutiche alla realizzazione dell'intero programma e che provvederemo a dare
piena operatività alle due fondazioni.
5
Giovanni CIRMI
Vicepresidente Enpacl
FILO
DIRETTO
CON L’ENTE
Comunicazione
del volume d’affari ai fini Iva e totalizzazione
Cari Colleghi, così come avevo promesso nell’ultimo numero della nostra rivista, mi soffermerò ad illustrare le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la mancata comunicazione all’Ente del volume d’affari ai fini Iva. Questo
chiarimento mi è stato richiesto da molti Colleghi che ultimamente si sono visti recapitare da parte dell’Ente una comunicazione con la quale veniva comminata una sanzione amministrativa di € 200,00 per non aver comunicato il volume
d’affari ai fini IVA negli anni antecedenti il 2003.
Vi invito a leggere attentamente, inoltre, i due articoli presenti in questo numero della rivista. Il primo si riferisce ai vantaggi che si ottengono iscrivendosi all’“ENPACL ON LINE”. Vantaggi che, come ha illustrato molto bene il nostro Direttore Generale, sono sia per gli iscritti che per l’Ente, in quanto tale modalità operativa è in grado di snellire le procedure ed erogare le prestazioni nel più breve tempo possibile.
Il secondo, a firma dell’ADEPP, illustra la notevole iniziativa per la costituzione di un Fondo di Previdenza Complementare fatto e gestito dai liberi professionisti che consente, oltre ad un notevole risparmio di carattere fiscale, di garantirsi
una pensione in aggiunta a quella obbligatoria erogata dal nostro Ente di Previdenza.
Fatta questa premessa passiamo ai nostri argomenti.
ono un Consulente del Lavoro di Ravenna e mi è pervenuta una sanzione da parte dell’Ente per non aver comunicato
nell’anno 1999 il volume d’affari ai fini IVA. Tengo a precisare che nell’anno 1999 non avevo una partita IVA in
quanto lavoratore dipendente.
Debbo pagare la sanzione?”
Premetto, come anticipato in premessa, che diverse lettere come la tua sono
giunte all’Ente. Per tale motivo, ritenendo meritevoli di approfondimenti le argomentazioni svolte dai Colleghi, abbiamo riesaminato l’interpretazione data alla normativa vigente. La risposta alla tua domanda è, dunque, no. Per motivare questo no, riporto stralcio della
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ENTE presa a voti unanimi nella
seduta del 27 luglio 2005.
“Si ritiene opportuno sottoporre al Consiglio di Amministrazione il verbale n. 9
della Commissione Previdenza, tenutasi
il 3 febbraio 2005, nella parte relativa al-
S
“
6
la applicabilità del nuovo sistema sanzionatorio introdotto con l’art. 94 del
Regolamento di attuazione, nel caso di
omessa dichiarazione negli anni dal
1999 al 2003 da parte dei Consulenti del
Lavoro privi di partita IVA, il cui status sia
stato accertato tramite i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione ha ritenuto che, in vigenza dell’art. 17 della legge n.
249/1991, coloro che non hanno partita
IVA non sono destinatari dell’obbligo di
comunicare il volume di affari e, quindi,
non sono soggetti alla maggiorazione
fissa fino all’entrata in vigore del nuovo
Regolamento.
Per contro, chi ha partita IVA, ma fatturato pari a zero, avrebbe dovuto rendere la dichiarazione ed è quindi soggetto
alla sanzione fissa di € 200,00.
Si chiede, pertanto, in vista dei prossimi
adempimenti degli Uffici, se il Consiglio
di Amministrazione concordi con tale
applicazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ac-
cogliendo il parere espresso dalla
Commissione Previdenza del 3 febbraio c.a., delibera che, in vigenza
dell’art. 17 della legge n. 249/1991,
coloro che non hanno partita IVA non
sono destinatari dell’obbligo di comunicare il volume di affari e, quindi,
non sono soggetti alla sanzione fissa
fino all’entrata in vigore del nuovo
Regolamento.
Per contro, chi ha partita IVA, ma fatturato pari a zero, avrebbe dovuto rendere la dichiarazione ed è quindi soggetto
alla sanzione fissa di € 200,00”.
Vorrei chiarire ulteriormente quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Dalla delibera si deve dedurre:
1) tutti coloro che nel periodo 1° gennaio 1992 - 30 settembre 2003 non
avevano partita IVA, in quanto non
esercitavano la professione di Consulente del Lavoro, non erano tenuti a comunicare all’Ente di non aver
avuto un volume d’affari soggetto
ad IVA, in quanto l’articolo 17 della
legge 249/91 non prevedeva
espressamente la comunicazione
anche per coloro che non avevano
partita IVA. Pertanto la mancata comunicazione non era soggetta a
sanzione;
2) con decorrenza 1° ottobre 2003, e
cioè dalla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento, ai sensi
dell’articolo 94 “Il Consulente del
lavoro che non provvede all’invio
della comunicazione obbligatoria
prevista dall’articolo 17 della legge n. 249/1991 e articolo 43 del
Titolo Primo del presente regolamento, deve la sanzione di importo fisso di Euro 200,00. La comunicazione è obbligatoria anche
in assenza di partita IVA”.
TOTALIZZAZIONE
Continuano a pervenirci numerose richieste da parte dei Colleghi per avere
ulteriori chiarimenti in materia di Totalizzazione.
A tutti questi Colleghi comunico che in
futuro ritorneremo sull’argomento in
modo approfondito. Per il momento mi
preme informarVi che il Consiglio dei
Ministri in data 24 novembre 2005 ha
reinviato alle Camere, per il parere definitivo, lo schema di decreto legislativo
possa far valere 40 o più anni di anzianità contributiva. Molto interessante è la possibilità che viene data
al contribuente di far valere i periodi di assicurazione versati in diversi
Enti al fine di raggiungere i 40 anni
di contribuzione ed ottenere la pensione di anzianità.
Ed inoltre, per quanto riguarda:
– la Pensione di inabilità. La facoltà di
totalizzare i periodi assicurativi può
essere esercitata anche per la liquidazione della pensione di inabilità.
Non è invece prevista, così come in
passato, la possibilità di totalizzare
per la pensione di invalidità;
– la Pensione ai superstiti. Anche i superstiti dell’assicurato deceduto possono far valere il diritto alla totalizzazione al fine di raggiungere i requisiti
richiesti dall’Ente presso il quale l’assicurato era iscritto al momento del
decesso.
La domanda deve essere presentata
all’ENTE presso il quale l’assicurato è,
oppure è stato, iscritto per ultimo.
che modifica le norme sulla totalizzazione prevista dall’articolo 71 della legge
23 dicembre 2000 n. 388.
La nuova norma sulla totalizzazione, se
approvata dal Parlamento, porterebbe
alcune interessanti novità che riporto
succintamente qui di seguito:
Gli assicurati che hanno versato contributi a due o più forme di assicurazione
obbligatoria per l’Invalidità, la vecchiaia,
ed i superstiti (INPS, ENPALS, ENPACL,
ecc.), possono totalizzare i contributi
versati nelle diverse Gestioni purché:
– i contributi non siano coincidenti,
cioè versati contemporaneamente a
due Enti Previdenziali (esempio –
INPS e ENPACL);
– l’Assicurato non sia titolare di pensione in forma autonoma in uno degli Enti gestori di assicurazione obbligatoria;
– siano stati versati almeno 6 (sei)
anni di contributi in ognuna delle
Gestioni Previdenziali interessate
per poter avere il diritto a cumulare.
Questa norma contrasta con quanto disposto dalla Legge Delega N.
243/2004, la quale prevedeva un
minimo di 5 anni;
– l’Assicurato abbia compiuto il 65°
anno di età e possa far valere in
tutte le gestioni almeno 20 anni di
anzianità contributiva, oppure indipendentemente dall’età anagrafica
Potete rivolgere le Vostre note a:
“Filo diretto con l’Ente...”
Viale del Caravaggio, 78
00147 Roma
Fax 06/51054432
E-mail: [email protected]
Consulenti minuto per minuto al 30 novembre 2005
Iscritti all’Ordine
Iscritti al
30/09/2005
Iscritti di
ottobre/
novembre
Cessazione delle
sospensioni
Cancellati
ottobre/
novembre
Radiazioni di
novembre
Sospensioni
novembre
Iscritti al
30/11/2005
n. 21.240
n. 121
n. 8
n. 75
n. 0
n. 0
n. 21.272
Dati provenienti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riferiti ai movimenti inseriti nel mese di ottobre/novembre 2005
Pensionati Enpacl
Pensionati al
30/09/2005
Nuovi
pensionati
Prestazioni
Riattivate (*)
Pensionati
deceduti
Prestazioni
sospese (*)
Totale pensionati
al 30/11/2005
n. 5.615
n. 108
n. 3
n. 35
n. 0
n. 5.691
Dati provenienti dall’Ufficio gestione pensioni Enpacl
N.B.: Le voci “Prestazioni riattivate” e “Prestazioni sospese” si riferiscono, rispettivamente, ai titolari di trattamento pensionistico di reversibilità che si trovano nelle seguenti posizioni: a) iniziano/proseguono un corso legale di studi; b) non hanno presentato la documentazione/concludono un corso legale di studi.
7
Andrea BETTINI
[email protected]
PROFESSIONE
Banca dati di Categoria
e visibilità nel mondo del lavoro
La “nostra” Banca-dati
ell’ultimo articolo relativo alla
Fondazione Lavoro ci siamo
soffermati ad approfondire
alcune tematiche: connettività con
la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, obbligo previsto dalla legge
del conferimento dei dati al sistema
nazionale della Borsa (dei curricula
da un lato e degli annunci di ricerca
di personale dall’altro), tracciabilità
del dato stesso, ovvero riconducibilità del dato a chi ve lo abbia immesso.
Vorremmo riprendere il discorso da
quest’ultimo punto, perché si tratta
di un nodo centrale nella comprensione sia del sistema-Borsa, sia dell’incrocio domanda/offerta di lavoro
all’interno della nostra banca-dati,
con le sue specifiche caratteristiche
di gestione, semplici ed efficaci.
Il sito della Fondazione www.fondazionelavoro.it è la nostra “porta” sul
mondo del lavoro ed è a disposizione dei Consulenti del Lavoro, delle
Aziende e dei lavoratori: è però alla
prima di queste tre figure che si rivolge con particolare attenzione.
Per i Consulenti delegati dalla Fondazione è infatti in funzione una
“banca-dati di Categoria”, alla quale si accede da un’area riservata del
nostro sito e che fa di volta in volta
confluire il suo contenuto all’interno
della Borsa Nazionale del Lavoro.
Come funziona e cosa consente
questo data-base? L’obiettivo è ovviamente quello di farvi confluire
quanti più dati possibile inerenti domande ed offerte di lavoro e di farle
N
8
incrociare fra loro, in modo da permetterne un sempre maggiore incontro ed auspicabilmente il buon
fine.
Questo potrebbe forse significare
che i dati, accumulati all’interno di
ogni Studio con dedizione, tempo
speso e costi sostenuti, debbano
improvvisamente essere messi a
disposizione di tutti, privando il primo attore della loro proprietà e gestione? È un dubbio lecito, naturalmente, condiviso anche da tutti gli
altri attori pubblici e privati del Mercato del Lavoro: come può essere
conciliato con il giusto obiettivo che
si prefigge il Ministero del Welfare,
quello cioè di un allargamento e di
una moltiplicazione delle opportunità all’interno dello spazio di incontro
domanda/offerta?
È proprio qui che si inserisce il concetto di tracciabilità informatica:
A - ogni dato immesso nella bancadati della Fondazione Lavoro
(sia esso un curriculum vitae, sia
una ricerca di personale) riporterà il numero di identificabilità
di chi ve lo ha immesso;
B - del profilo professionale proposto appariranno solo i dati di base consentiti dalla legge (sesso,
luogo di residenza, competenze
professionali, titoli di studio).
Ciò sarà vero sia nel caso il curriculum sia immesso da un intermediario (nel nostro caso un Consulente
delegato, ma nel sistema-Borsa
questo sarà vero per qualunque altra Agenzia per il Lavoro), sia nel caso lo stesso curriculum sia inserito
dalla persona medesima, che apparirà quindi con un numero di codice
e non con il suo nome e cognome.
Questa modalità consentirà ai fruitori della banca-dati di visionare e
cercare i profili più adatti alle varie
situazioni richieste, non entrando
subito in contatto diretto con il lavoratore ma con chi ne avrà immesso
il profilo: il che equivale a dire che
non se ne perderà la proprietà di inserimento. Cosa significherà in termini di operatività commerciale? La
questione è certamente generale:
grandi gruppi che basano oggi gran
parte del loro business sulla ricerca
di personale e sull’appetibilità dei loro data-base si stanno tuttora ponendo il problema. Noi lo abbiamo
risolto molto trasparentemente: l’articolo 20 del nostro Regolamento
dice chiaramente che, nel caso un
Consulente delegato desideri utilizzare un curriculum immesso nel data-base da un suo Collega, potrà
farlo riconoscendo a quest’ultimo
una percentuale del 10% sull’importo complessivo fatturato, naturalmente qualora sia andato a buon fine.
Come a dire: massima trasparenza
e ottimizzazione del risultato.
Consentiteci dunque di ingrandire la
banca dati della Fondazione Lavoro
nel minor tempo possibile, mandando i vostri curricula e pubblicando le
vostre ricerche. Ne guadagnerà in
immagine e in visibilità l’intera Categoria dei Consulenti del Lavoro, ne
guadagnerà concretamente, in termini di potenzialità operative, ogni
singolo Studio che si vorrà dedicare
al mercato del lavoro!
La “nostra” pubblicità
I Consulenti del Lavoro in possesso
della delega ad operare ricevono
ogni mese una “Newsletter” con le
ultime novità riguardanti l’attività
della Fondazione Lavoro e le sue più
rilevanti questioni.
Una notizia recente, in particolare, è
di portata storica: il Consulente del
Lavoro delegato dalla Fondazione
può fare pubblicità al proprio studio e alla propria attività per tutto
ciò che concerne, naturalmente,
l’intermediazione, la ricerca, la selezione ed il ricollocamento professionale. Si tratta della prima volta che
questa possibilità viene data alla
Categoria, pur se limitatamente alle
attività appena menzionate, e certamente questo rappresenta un’opportunità di visibilità sul mercato
enorme, che consente un “combattere ad armi pari” all’interno di un
contesto, non nascondiamocelo,
estremamente competitivo.
La novità è conseguente ad un’importante presa di posizione del
Consiglio Nazionale dell’Ordine,
che ha approvato una deroga al
codice deontologico di Categoria:
come noto, prima di tale deroga
non era possibile fare una pubblicità al proprio Studio che non fosse meramente “informativa”. Oggi,
con questa opportunità di grande
spessore strategico, il Consulente
del Lavoro delegato può investire
sulla sua visibilità!
La Fondazione Consulenti per il Lavoro dedica, a tale proposito, una
sezione nel suo sito, sempre all’interno dell’Area riservata, nella quale
è possibile visionare diverse possibilità grafiche di utilizzo sia del marchio/logo della Fondazione stessa,
sia di pagine pubblicitarie e di pieghevoli e brochure già utilizzati con
successo. Di ognuna di queste soluzioni è possibile scaricare la versione ad alta definizione da dare
eventualmente al proprio grafico o
tipografo: il Consulente potrà vederle, sceglierle e, se del caso, personalizzarle, apponendovi i dati relativi
al proprio Studio e, dove ritenuto
necessario, anche cambiarne in
parte testi e messaggi, usufruendo
delle indicazioni rilasciate dalla Fondazione ed eventualmente ricorrendo a forme concordate con la Fondazione stessa, che possano tendere ad un’uniformità dell’advertising
e, conseguentemente, ad un maggiore e migliore impatto sull’intero
territorio nazionale e nell’agone del
mercato. Le possibilità proposte nel
sito sono relative a target differenti:
potrete prendere visione sia di modelli pubblicitari rivolti alle Aziende,
sia di modelli rivolti a lavoratori.
Pensiamo che il messaggio di visibilità sia importante sui due fronti: le
aziende devono sapere di poter
contare sulla competenza e professionalità dei Consulenti negli ambiti
della intermediazione, i lavoratori
devono poter essere motivati a servirsi della consulenza che possono
dar loro i professionisti delegati dalla Fondazione.
La “nostra” targa
Anche in questo ambito c’è un’importante novità: il Ministero del Welfare ha approvato e reso noto il modello di targa da poter esporre fuori
dallo Studio, riportante la dicitura
“Agenzia per il Lavoro – Autorizzazione ministeriale n. _____ - Delega
n. _____”. Ogni professionista delegato potrà dunque apporre tale tipologia di targa, nel luogo dedicato
all’attività di intermediazione per la
quale ha richiesto la delega.
Il modello di riferimento, da seguire
nelle proporzioni fornite dal Ministero, è anch’esso pubblicato nell’area
riservata del sito e anch’esso visionabile sia in versione “light”, sia in
versione ad alta definizione, per poter essere dato al proprio fornitore di
fiducia.
Come si vede, aumentano considerevolmente le possibilità di “farsi vedere” sul Mercato del Lavoro e con
esse aumentano le possibilità di offrire un servizio importante, di carattere sociale oltre che meramente
commerciale, da offrire alla collettività: si auspica ora che il Consulente del Lavoro possa interpretare tali
potenzialità per quelle che realmente sono, cioè un nuovo, concreto e
redditizio strumento professionale,
nel quale credere ed investire.
Unico, tra i liberi Professionisti, a godere di tale opportunità: un’occasione da non perdere!
La “nostra” formazione
Ne abbiamo parlato già in diverse
occasioni e finalmente possiamo
annunciare di aver portato a termine
quanto ci eravamo prefissi: il corso
formativo sulle tematiche relative alle diverse attività legate all’intermediazione è partito!
Dall’inizio del mese di novembre, infatti, ogni Consulente delegato ha
già ricevuto copia gratuita del CD
ROM contenente l’intero corso di
formazione; sempre da tale periodo,
inoltre, lo stesso corso è stato messo on-line all’interno dell’Area Formazione del nostro sito, riservata ai
soli delegati.
Le tematiche trattate sono molteplici, essendo la materia in questione estremamente variegata: la
Riforma del Mercato del Lavoro,
Privacy e Intermediazione, Organizzazione dello studio per l’intermediazione, Obiettivi e metodi per
la ricerca e selezione del personale, Il ruolo del Consulente nella ricollocazione professionale, Analisi
e valutazione delle competenze,
solo per citarne alcune.
La materia da approfondire è, dicevamo, molto vasta: non pretendiamo, perciò, di “colmare” con il nostro corso quanto può essere approfondito solo dall’esperienza diretta e dal desiderio di dedicarsi con
attenzione all’importante opportunità data alla Categoria, ma semplicemente di fornire delle solide basi di
partenza. È quanto ci auguriamo di
avere fatto.
Andrea Bettini è responsabile di progetto della Fondazione Consulenti per il Lavoro
9
Regioni
pagine a cura della Consulta Regionale degli Ordini
coordinate da Valfrido Paoli
CALABRIA
1
Catanzaro
Consulenti 114
Uomini 77 - Donne 37
2
2
Cosenza
Cosenza
Consulenti 215
4
Uomini 145 - Donne 70
Crotone
1
Catanzaro
5
Vibo Valentia
3
Reggio Calabria
Consulenti 146
Uomini 101 - Donne 45
3
Reggio Calabria
5
4
Crotone
Vibo Valentia
Consulenti 28
Consulenti 33
Uomini 22 - Donne 11
Uomini 20 - Donne 8
Totale Consulenti 536 (Uomini 365 - Donne 171)
10
Superficie regionale kmq 15.008
(1 cdl ogni 28 kmq)
Popolazione regionale 2.011.072
(1 cdl ogni 3.752 ab)
Vi presento la mia Calabria
di Paolo Chirico
a Calabria è una terra bellissima, che sa incantare.
Lo ricorda ai secoli l’epigrafe tombale del sommo Virgilio
(70-19 a.C.): “Mantua me genuit,
Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope”. Lo raccontano entusiasti i grandi viaggiatori inglesi
del ‘700.
Lo conferma una semplice gita
fra gli 800 chilometri di coste e le
vicine montagne, dove nessun
posto dista dal mare molto più di
mezzora.
Lo narra il realismo di Corrado
Alvaro.
Lo spiega mirabilmente Leonida
Repaci: ”Quando fu il giorno della Calabria Dio si trovò in pugno
15000 km quadrati di argilla verde con riflessi viola. Pensò che
con quella creta si potesse modellare un paese di due milioni di
abitanti al massimo. Era teso in
un maschio vigore creativo il Signore, e promise a se stesso di
fare un capolavoro. Si mise all’opera, e la Calabria uscì dalle sue
mani più bella della California e
delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi
giapponesi. Diede alla Sila il pino, all’Aspromonte l’ulivo, a
Reggio il bergamotto, allo Stretto il pescespada, a Scilla le sirene, a Gioia l’olio, a Cirò il vino, a
Rosarno l’arancio, a Nicotera il
fico d’India, a Pizzo il tonno, a Tiriolo le belle donne, all’Amendolea le cicale, allo scoglio il lichene, alla roccia l’oleastro, alle
montagne il canto del pastore
errante da uno stazzo all’altro, alle spiagge la solitudine, all’onda
L
il riflesso del sole. Diede a Cosenza l’Accademia, a San Giovanni in Fiore il telaio a mano, a
Catanzaro il damasco, a Villa San
Giovanni la seta greggia. Assegnò Pitagora a Crotone, Orfeo
pure a Crotone, Zaleuco a Locri,
Ibico a Reggio, Clearco pure a
Reggio, Cassiodoro a Squillace,
San Nilo a Rossano, Gioacchino
da Fiore a Celico, San Francesco
a Paola, Telesio a Cosenza,
Campanella a Stilo, Mattia Preti
a Taverna, Galluppi a Troppa, Cilèa a Palmi, Alvaro a San Luca.
Donò a Stilo la Cattolica, a Rossano il Patirion, a Locri i Pinakes,
ancora a Locri il Santuario di
Persefone, a Squillace il Tempio
della Roccelletta, a Cosenza la
Cattedrale, a Gerace pure la Cattedrale, a Crotone il Tempio di
Hera Lacinia, . . .
Poi distribuì i mesi e le stagioni
alla Calabria. Per l’inverno concesse il sole, per la primavera il
sole, per l’estate il sole, per l’autunno il sole. A gennaio diede la
castagna, a febbraio la pignolata,
a marzo la ricotta, ad aprile la focaccia con l’uovo, a maggio il
pescespada, a giugno la ciliegia,
a luglio il fico melanzano, ad
agosto lo zibibbo, a settembre il
fico d’India, a ottobre la mostarda, a novembre la noce, a dicembre l’arancia. Volle che le
madri fossero tenere, le mogli
coraggiose, le figlie contegnose,
i figli immaginosi, gli uomini autorevoli, i vecchi rispettati, i mendicanti protetti, gl’infelici aiutati,
le persone fiere leali socievoli e
ospitali, le bestie amate. Volle il
mare sempre viola, la rosa sbocciante a dicembre, il cielo terso,
le campagne fertili, le messi pingui, l’acqua abbondante, il clima
mite, il profumo delle erbe inebriante.
Operate tutte queste cose nel
presente e nel futuro il Signore
fu preso da una dolce sonnolenza, in cui entrava il compiacimento del creatore verso il capolavoro raggiunto. Del breve
sonno divino approfittò il diavolo
per assegnare alla Calabria le
calamità: le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, le
fiumare, le alluvioni, la peronospora, la siccità, la mosca olearia, l’analfabetismo, il punto d’o-
11
agricolo, dei servizi e del turismo) con un aumento dell’occupazione dell’1,9%.
nore, la gelosia, l’Onorata Società, la vendetta, l’omertà, la violenza, la falsa testimonianza, la
miseria, l’emigrazione. Dopo le
calamità, le necessità: la casa, la
scuola, la strada, l’acqua, la luce, l’ospedale, il cimitero. Ad esse aggiunse il bisogno della giustizia, il bisogno della libertà, il
bisogno della grandezza, il bisogno del nuovo, il bisogno del
meglio. E, a questo punto, il diavolo si ritenne soddisfatto del
suo lavoro, toccò a lui prender
sonno mentre si svegliava il Signore. Quando, aperti gli occhi,
potè abbracciare in tutta la sua
vastità la rovina recata alla creatura prediletta, Dio scaraventò
con un gesto di collera il Maligno
nei profondi abissi del cielo. Poi,
lentamente rasserenandosi, disse: – Questi mali e questi bisogni
sono ormai scatenati e debbono
seguire la loro parabola. Ma essi
non impediranno alla Calabria di
essere come io l’ho voluta. La
sua felicità sarà raggiunta con
più sudore, ecco tutto. Utta a fa
juornu c’a notti è fatta –. Una
notte che già contiene l’albore
del giorno”. (*)
Quindi, per una sorta di contrappasso, a tanta bellezza doveva
necessariamente fare riscontro
altrettanta sofferenza per i suoi
abitanti.
Una sofferenza antica, ancora
oggi non consumata.
Ed ecco, tornando alla realtà, le
difficoltà attuali: come si può
parlare di sviluppo in un contesto sociale frammentario, penalizzato da pesanti carenze infrastrutturali, ritardi, inefficienze;
dove non esiste il credito, il tasso di disoccupazione è il più alto
del Paese, un lavoratore su cinque è irregolare.
Non è facile essere Consulenti
del Lavoro, ma ancor meno facile è essere imprenditori in Calabria.
Eppure qualcosa sta cambiando.
I calabresi, notoriamente teste
dure, abituati da sempre a lottare, negli ultimi anni stanno finalmente abbandonando il fatalismo e la rassegnazione per dare
spazio alla fantasia e alla laboriosità.
Nascono nuove aziende, soprattutto al femminile, ad un tasso
superiore a quello di tutte le altre
regioni italiane. Secondo le ultime ricerche della Banca d’Italia,
nel 2004 il PIL della Calabria è
cresciuto a ritmi abbastanza sostenuti (soprattutto nel settore
(*) Liberamente tratto da “Calabria grande e amara” di Leonida Repaci (1898-1985).
Paolo Chirico è Consulente del Lavoro in Reggio Calabria
12
In questo scenario va a collocarsi la nostra professione, vero
momento coagulante e di riferimento per gli imprenditori. La ricerca che la Consulta ha commissionato al Censis ha raccontato di una Categoria desiderosa
di essere protagonista dello sviluppo della Regione; di una Categoria che si propone per fungere da guida in questa fase storica di evoluzione per il tessuto
socio-economico calabrese. La
storia deve servire non solo per
rammentare le vicende accadute, ma anche per trarne i migliori
insegnamenti ed auspici. Quando si parla di Meridione non bisogna dimenticare la scellerata
politica del dopoguerra, che destinando immotivatamente la
maggior parte delle risorse e degli investimenti alle Regioni del
Nord, determinò di fatto l’impoverimento di quelle meridionali. E
quella scelta ancora oggi fa
scontare conseguenze e ritardi
pesantissimi al Sud in generale
ed alla Calabria in particolare. Infrastrutture viarie e ferroviarie,
aeroporti, servizi per le imprese:
le carenze strutturali che la Regione si porta appresso dipendono in grandissima parte da quella scelta immorale ed iniqua che
ha creato l’esistente gap industriale. Ma le potenzialità per colmarlo ci sono tutte, l’importante
è che vengano prestate le giuste
attenzioni ed attivati i necessari
investimenti. Il futuro della nostra
professione passa anche dalla
capacità di porsi quali interlocutori privilegiati tra i Governi locali e le imprese, partecipando attivamente alla fase di crescita dell’intera economia locale.
Intervista al Direttore
della Direzione Regionale del Lavoro
Biagio Principato
Dr. Principato, vogliamo parlare di lavoro?
Il mondo economico deve confrontarsi con problematiche di livello planetario ed è quindi costretto ad evolversi con estrema
rapidità. A tale evoluzione non
può non corrispondere una analoga dinamica del mondo del lavoro, con la conseguenza che il
quadro normativo di riferimento
diventa sempre più incalzante e
complesso.
È quindi necessario che gli imprenditori siano sempre più e
meglio supportati per poter individuare percorsi virtuosi utili a
reggere la concorrenza del mercato.
Il ruolo del Consulente del Lavoro diventa così essenziale, proprio per quel carattere di terzietà
rispetto ai soggetti in causa (datori di lavoro e lavoratori) ormai
universalmente riconosciuto.
Anche gli organi di vigilanza, ovvero i servizi ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro, devono mutare il loro modo di porsi rispetto al nuovo che avanza,
ponendo in essere ogni possibile
sinergia con i Consulenti del Lavoro, allo scopo di fornire con
tempestività ed univocità ogni
utile informazione.
Ci sta forse dicendo che si prospetta una nuova stagione nei
rapporti fra “controllori e controllati”?
Il Decreto Legislativo 124/2004
consente alle Direzioni Regionali
e Provinciali del Lavoro di svolgere attività di prevenzione e
promozione su problematiche di
ordine generale finalizzate al rispetto della normativa in materia
lavoristica e previdenziale, con
riferimento a questioni di maggiore rilevanza sociale, ed a tale
riguardo possono proporre a enti, datori di lavoro e associazioni
attività di informazione e aggior-
namento mediante la stipula di
apposite convenzioni.
Nel complesso mondo del lavoro
occorre avere idee chiare, certezza di comportamento, per evitare, come spesso accade, di incorrere in spiacevoli incidenti di
percorso (vedi credito d’imposta
ecc.).
Quale migliore occasione per
mettere insieme le esperienze dei
Consulenti del Lavoro con quelle
del personale delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro!
Ciò, oltre ad evitare difformità interpretative, consentirebbe di
perseguire altri obiettivi comuni,
fornendo un servizio utile al mondo del lavoro e contribuendo efficacemente alla riduzione del
contenzioso.
Un esempio concreto potrebbe
essere rappresentato da forme
di interazione per contrastare il
ricorso al lavoro nero, il quale
crea indubbiamente delle distorsioni nel mercato poiché realizza
forme di concorrenza sleale a
danno di quelle aziende che osservano le norme e rispettano le
regole.
Senza considerare i conseguenti
guasti economici e sociali.
A proposito di lavoro sommerso, ci può fornire dati aggiornati su questo fenomeno?
Soltanto nel primo semestre del
2005 i Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro della
Calabria hanno già individuato
2.405 aziende irregolari e ben
1.394 lavoratori irregolari e, fra
questi, 892 quelli occupati in nero. Una vera piaga sociale.
Quali potrebbero essere, a suo
parere, le azioni più incisive
per arginare tale fenomeno e
quale ruolo dovrebbero esercitare i Consulenti del Lavoro
per contribuire a combatterlo
efficacemente?
I dati appena accennati forniscono una visione parziale ma
significativa dello spessore che
assume il fenomeno, che evidentemente non può essere
contrastato con la sola azione
repressiva: a questa deve affiancarsi, come già detto, una corretta opera di informazione e di
prevenzione per orientare al meglio le aziende.
Si tratta di un’attività che può essere proficuamente svolta in sinergia con i Consulenti del Lavoro che osservano e vivono il
mondo del lavoro nella Regione
da una angolazione particolare,
diversa da tutte le altre, perché
naturalmente più vicina ai problemi reali degli attori sociali interessati.
E più in generale, come possono i Consulenti del Lavoro contribuire allo sviluppo economico e sociale della Regione?
Negli ultimi 25 anni la funzione
sociale dei Consulenti del Lavoro
si è costantemente arricchita di
contenuti, a riprova del notevole
impegno della Categoria, impegno considerato oggi indispensabile non solo per l’intrinseco
valore delle prestazioni offerte,
ma anche per il buon funzionamento della macchina della riscossione contributiva pubblica.
La stessa attività professionale
dei Consulenti del Lavoro costituisce, in tal senso, un considerevole contributo.
Ma un altro significativo apporto,
forse ancora più importante, può
essere rappresentato dalla nuova
tendenza che si va affermando in
seno al vostro Ordine, cioè rivendicare e perseguire un ruolo etico
nell’esercizio della professione di
Consulente del Lavoro.
Il raggiungimento di questo
obiettivo renderà la vostra professione ancora più apprezzabile
sul piano sociale.
13
Faccia a faccia
con Paolo
Valfrido Paoli
iù giovane dei suoi 51 anni, elegante, forbito nell’esprimersi, Paolo Chirico –
leader dei Consulenti del Lavoro
calabresi – ci racconta la sua caparbietà. Il padre Giuseppe, anche lui Consulente del Lavoro, lo
sconsigliava, lasciala stare la
mia professione, è troppo bella
ma anche troppo impegnativa.
Resta con lo Stato, gli diceva,
così hai un solo padrone, mentre
io ne ho cento, tutti esigenti nelle pretese e poco nei compensi.
E poi ti sarai accorto che un professionista neanche sa dove stia
di casa la famiglia, rientra a notte fonda con le scarpe in mano e
s’infila quatto quatto nel letto
sperando di farla franca.
Nondimeno, vince la caparbietà:
Paolo diventa Consulente del
Lavoro nel ’76, nel ’79 scarica in
archivio la vecchia Facit e introduce la straordinaria novità: il
computer a disco rigido, con
ben cinque mega di memoria.
E un altro luogo seduce Paolo, il
museo, luogo sacro alle Muse,
che in Calabria sono di casa: ne
diventa un cultore, si iscrive alla
sezione giovanile degli Amici del
museo. Con loro ricerca il meraviglioso passato di quelle Terre
ed i valori che sottende.
Non solo. È nel museo galeotto
dei Bronzi di Riace che ghermisce la giovane e bella Marisa,
numismatica della Sovrintendenza archeologica calabrese.
P
Valfrido Paoli è Consulente del Lavoro
in Foligno
14
Sposano e stampano di getto,
lasciando allibiti i conigli del vicino allevamento, tre figli in tre
anni: Giuseppe, anni 22 (scienze
politiche); Giuliana, anni 21 (in
studio); Umberto, anni 20 (universitario alla Facoltà di informatica a Bologna).
Poi, tra i due, come spesso capita,
è Marisa che si sacrifica: chiede ed
ottiene un part time e, in tal modo,
riesce nella carriera e, insieme,
egregiamente a curare il marito ed
allevare l’esigente terzetto.
Paolo sprizza ottimismo da tutti i
pori, crede nel nostro futuro. Se
siamo stati capaci, pontifica fieramente, di inserirci con dignità tra
le professioni, troveremo anche il
modo di sopravvivere brillantemente: mai dobbiamo dimenticare
che ci occupiamo del Lavoro,
quello maiuscolo, quello scritto
nell’articolo 1 della Costituzione.
Per questo corre dappertutto,
dove lo richiede la Categoria. Si
rammarica però di non aver fatto
molto per il Cup, pur convinto
che a noi vi spetti un ruolo rilevante: un conto è presentarsi alle istituzioni a nome di 500 Consulenti, un conto a nome di 5000
professionisti.
Subito dopo il museo, il suo debole è nel golf: insieme ad altri
amici è riuscito a portare a Reggio un tedesco dislocato nel Du-
Paolo Chirico
bai, grande costruttore di campi
di golf nel mondo.
In un meraviglioso campo a nove buche, i fine settimana Paolo
li dedica come può a questa
nuova passione, fermo restando
il museo in cima ai suoi pensieri.
Di che altro ti rammarichi, gli
chiedo. Confessa un difetto:
troppo rispettoso delle altrui
sensibilità, non riesce a dire un
secco no quando sarebbe invece necessario.
Circa i pregi, detiene quello di essere riflessivo, seppure talvolta si
riscalda. Ma io non gliene do motivo, anche perché riscaldarsi in pieno luglio a Roma – luogo dove avviene la presente intervista – non è
cosa molto raccomandabile.
Attività della Consulta
e relazioni fra gli Ordini Provinciali nella nostra Regione sono state improntate da sempre alla collaborazione e al rispetto
reciproco, ma la costituzione della
Consulta ha segnato un momento
di svolta, imprimendo una notevole
accelerazione a tutte quelle attività
che possono, e in molti casi devono, essere condotte in sinergia per
ottenere gli effetti desiderati.
L’aver formalizzato e regolamentato
i rapporti fra le cinque province ha
consentito di sviluppare forme di
progettualità mirata, dei cui risultati
si possono giovare tutti i Colleghi
della Regione.
Operare in concordia, pianificando
laddove possibile gli interventi, ha
prodotto un moltiplicarsi di effetti
positivi, basti pensare alle economie realizzate nell’organizzare attività in comune, evitando duplicazioni
ed intensificando le possibilità di offrire ai Colleghi occasioni formative
di alto livello.
Ciò ha consentito inoltre di concepire eventi di un certo respiro, come
l’indagine commissionata al CENSIS su “Consulenti del Lavoro e sviluppo locale”, tendente a fotografare la situazione socio-economica
del nostro territorio ed a mettere in
risalto le caratteristiche e le potenzialità dei Consulenti del Lavoro.
Il notevole lavoro preparatorio, riguardante Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, è stato
sopportato, in buona parte, dai Colleghi calabresi, sia per la raccolta
dei dati (e degli oltre 400 questionari da fornire al CENSIS per l’elaborazione) che per l’organizzazione
del convegno di presentazione dei
risultati, pubblicati in un opuscolo
edito da Italia Oggi.
È quasi superfluo sottolineare che,
in tutte le attività portate avanti dalla Consulta, il Consiglio regionale
A.N.C.L. è stato sempre presente,
contribuendo in maniera determinante.
Come per l’accordo quadro per la
provincia di Reggio, sottoscritto fra
Ordine e ANCL da un lato, Conf-
L
commercio ed Ente Bilaterale del
Terziario dall’altro, che presto sarà
sottoposto al vaglio delle altre province per l’approvazione, in modo
da poterlo estendere a tutta la Regione. Si tratta di una intesa molto
articolata che pone in risalto la figura del Consulente del Lavoro riconoscendogli un ruolo determinante
non solo nelle attività professionali
tipiche, ma anche nelle dinamiche
proprie dello sviluppo economico.
Prendendo spunto dagli accordi
sottoscritti dal sindacato a livello
nazionale, ci si prefigge di incrementare i rapporti fra le rispettive
organizzazioni attraverso una nutrita serie di attività concomitanti e sinergiche, in grado di produrre notevoli vantaggi reciproci. Non ultimo
un forte impegno contro l’abusivismo, nei confronti del quale non si
fa mai abbastanza. L’ambizioso
obiettivo finale è quello di determinare nuove strategie di crescita e di
sviluppo per le piccole e medie imprese del territorio.
Molta attenzione viene dedicata anche ai rapporti col mondo della
scuola: in diverse province abbiamo organizzato dei work-shop
presso istituti tecnici superiori, allo
scopo di far conoscere ai maturandi la nostra professione, illustrandone caratteristiche e prerogative.
Inoltre manteniamo costanti rapporti con le università presenti sul territorio, cercando di coinvolgere in vario modo i docenti. Non è un caso
se la provincia di Cosenza ha fatto
da apripista nell’avviare le convenzioni con l’Università Telematica “G.
Marconi”, mentre l’Ordine di Reggio
ormai da tre anni organizza un corso per praticanti, preparatorio all’esame di Stato, con la partecipazione dei docenti della facoltà di Giurisprudenza.
Nel prossimo futuro abbiamo in animo di proporre l’allestimento congiunto di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione dedicati ai Consulenti del Lavoro.
Un altro appuntamento già programmato riguarda l’incontro con il Presi-
dente della nuova Giunta Regionale
e con l’Assessore al Lavoro. I Consulenti calabresi intendono proporsi
come interlocutori attivi nelle politiche orientate allo sviluppo, forti delle
loro esperienze e motivati dalla certezza di poter offrire al governo locale una conoscenza particolareggiata
delle problematiche del mercato del
lavoro (da cui non si può prescindere per programmare interventi mirati
e veramente efficaci, come, per
esempio, misure a sostegno delle attività produttive o interventi tesi a favorire l’occupazione o ancora strategie per arginare il ricorso al lavoro irregolare).
Per quanto riguarda poi gli Enti nostri tradizionali interlocutori (INPS,
INAIL, ecc.), continuano imperterriti
a raccontarci la favola della collaborazione, ed hanno ragione a prenderci anche in giro, visto che siamo
grandi ma ancora ci crediamo; però
lo fanno molto affettuosamente,
perché sanno che lavoriamo per loro ma senza alcun compenso; d’altra parte, poverini, hanno sempre
carenze (di organico, di motivazioni,
di affetto...).
Basta, altrimenti mi commuovo.
Nonostante tutto, per tradizione più
che per convinzione, sono in programma dei protocolli di intesa regionali (alcuni dei quali prossimi alla
sottoscrizione) che, ovviamente, saranno rispettati soltanto da noi.
Ma rimaniamo ottimisti, il lavoro paga ed i risultati non mancheranno;
tuttavia, sempre più spesso, ci ritroviamo ad interrogarci sul futuro della nostra professione.
Non si fa in tempo a rallegrarsi di
qualche piccolo o grande successo, di qualche attestato di stima per
le attività svolte in sede locale, che
subito arriva una batosta per altre
vie. Come le reiterate ed intollerabili sottrazioni di competenze, tolte o
ridotte per decreto o talvolta addirittura per circolare. Oppure come
l’ennesima ingiustificata esclusione
da tavoli decisionali importanti.
Quo usque tandem abutere patientia nostra?
15
Salvatore MAGNO
[email protected]
PREVIDENZA
Il punto
su Enpacl on Line
“C’è vero progresso solo quando la tecnologia diventa disponibile per tutti” (Henry Ford)
el 2000 il Consiglio di Amministrazione ha pianificato con
gli uffici l’avvio di un impegnativo lavoro di rivisitazione dei dati anagrafico-contributivi contenuti
nell’archivio meccanografico degli
iscritti, durato poi per l’intero anno
2001. Ciò ha prodotto la creazione di
un nuovo ed attendibile estratto
conto individuale.
Nel novembre del 2002, in occasione del IV Congresso della Categoria
tenutosi a Roma, il presidente Miceli ha annunciato la nascita di Enpacl
on Line, il servizio telematico gratuito messo a disposizione dei Consulenti del Lavoro.
All’inizio l’adesione è stata piuttosto
modesta, poi via via il numero degli
iscritti è aumentato fino a raggiungere la cifra attuale di oltre 8.000 iscritti attivi (Tabella n.1). Un buon risulta-
N
to che, peraltro, può e deve essere
migliorato.
Parallelamente, lo sviluppo di Enpacl
on Line non ha avuto soste. Da
quando è stata proposta la consultazione dell’estratto conto attraverso
Internet, è stato tutto un susseguirsi
di novità: dal calcolo dell’onere della
ricongiunzione alla presentazione
della dichiarazione del volume di affari Iva, per finire recentemente alla
determinazione del piano di ammortamento dei mutui e alla variazione
dei dati anagrafici.
Oltre alle funzioni già disponibili, il
servizio si presta, per la sua natura
di strumento tecnologicamente
avanzato, alle più disparate applicazioni. Necessariamente, quindi,
dovrà essere sempre più impiegato nella comunicazione con gli associati.
L’elenco completo delle funzioni offerte da Enpacl on Line è comunque
sintetizzato di seguito.
Estratto conto contributivo
Possono essere visualizzati i dati
anagrafico-contributivi personali
dalla data di iscrizione ad oggi e le
date di pagamento di ciascun contributo (soggettivo, integrativo, ricongiunzione, riscatti, sanzioni, interessi, ecc.).
Simulazione della decorrenza e della
misura della pensione di vecchiaia o
di anzianità
Se si intende conoscere quale sarà
la data di pensionamento o l’importo della pensione, questa funzione
permette di calcolarli in modo personalizzato, ipotizzando anche eventuali versamenti futuri.
Simulazione della ricongiunzione e
dei riscatti (laurea, praticantato, servizio militare)
Può essere calcolato il costo della ricongiunzione di periodi assicurativi,
oppure conoscere quanto costerà riscattare il servizio militare, il periodo
di praticantato e il corso di laurea.
ISCRITTI ENPACL ON LINE 2001-2005
9000
8000
7000
6000
5000
4000
8334
5474
3556
1000
118
2000
2110
3000
0
2001
Tabella n.1
16
2002
2003
2004
2005
Compilazione della comunicazione
obbligatoria del volume d’affari IVA
È il metodo più sicuro e veloce per
rendere la dichiarazione annuale, in
quanto la compilazione è facilitata e
la trasmissione on line viene attestata da apposita ricevuta.
NUMERO DICHIARAZIONI ON LINE
2002 - 2005
5000
Enpacl card
Questa carta di credito permette di
effettuare il pagamento on line dei
contributi, anche in forma rateale. È
abilitata, ovviamente, anche per effettuare acquisti presso gli esercizi
commerciali. Dal 2005 e per il futuro,
il canone annuo per l’utilizzo della
carta è gratuito.
Variazione dei dati anagrafici
Qualunque variazione (dati anagrafici, residenza, studio, telefono, fax, email, ecc.) può essere comunicata
on line.
Quietanza dei pagamenti
Questa nuova funzione consente di
visualizzare i pagamenti effettuati on
line con Enpacl card e di scaricarne
la relativa quietanza di pagamento,
digitalmente firmata.
Ancora due parole meritano di essere spese riguardo alla dichiarazione
obbligatoria del volume d’affari Iva.
La tabella n. 2 riporta l’andamento
delle dichiarazioni on line rese dai
Consulenti del Lavoro.
Il grafico evidenzia un trend in costante aumento: ben oltre un quinto
dei Consulenti del Lavoro tenuti alla dichiarazione Iva l’hanno trasmessa quest’anno per via telematica. Nel volgere di un quadriennio,
il numero delle dichiarazioni si è
2570
4644
1030
Prestiti d’onore
I giovani neo-iscritti, in possesso di
precisi requisiti, possono chiedere
l’erogazione di prestiti d’onore. Questa sezione può essere consultata
per reperire informazioni sull’argomento e per compilare il modulo di
domanda del prestito.
quadruplicato,
4000
passando da
3500
1.000 a ben ol3000
tre 4.500. Questi
dati premiano gli
2500
sforzi
profusi
2000
dall’Ente nell’in1500
tento di offrire
agli associati un
1000
servizio rapido
500
ed efficace.
0
Tuttavia, a ben
2002
vedere, coloro
Tabella n.2
che hanno reso
la dichiarazione
telematica rappresentano solo il
50% degli iscritti a Enpacl on Line: è
evidente che l’uso delle moderne
tecnologie incontra ancora delle forti
resistenze, che dovranno essere rimosse attraverso apposite e mirate
iniziative.
I dati su esposti sono numeri sicuramente non trascurabili, tuttavia il
servizio Enpacl on Line potrà dispiegare in pieno le sue potenzialità
soltanto quando la (quasi) totalità
degli associati ne farà abitualmente uso. Non può altresì essere trascurato che lo sviluppo dei servizi
telematici ha indubbi riflessi positivi anche sulle attività degli uffici
dell’Ente, sia in termini di ottimizzazione delle risorse sia di riduzione di costi.
Oltre a quanto sopra detto, infatti,
ciò che induce a puntare risolutamente sulle attività on line è l’evidente riduzione di taluni costi. Ad esempio, oltre un terzo delle dichiarazioni
pervenute nel 2004 a mezzo del servizio postale ha presentato anomalie
di vario genere: compilazione di
campi errati, omessa compilazione
di campi obbligatori, incongruenze
formali e/o sostanziali tra i dati, ecc.
Ciò ha comportato un evidente aggravio di lavoro, altrimenti evitabile.
La dichiarazione telematica riduce
drasticamente gli errori di compilazione e le omissioni.
Per questo e per altri non meno importanti motivi, si ritiene assolutamente prioritario incentivare l’uso
1573
4500
Mutui a favore degli iscritti
Contiene le informazioni utili riguardo il mutuo: quali sono i requisiti,
l’importo finanziabile, le spese di
istruttoria e notarili, le norme fiscali in
materia. Naturalmente può essere
calcolato anche l’importo della rata e
il piano di ammortamento.
2003
2004
2005
telematico della comunicazione
obbligatoria annuale.
Si spera con queste poche righe di
aver sufficientemente illustrato i
contenuti e l’importanza di questo
progetto, il cui impiego si sta caratterizzando sempre di più come
un vero e proprio strumento operativo. L’iscrizione e l’uso di Enpacl
on Line rappresenta uno strumento utilissimo oggi e di cui sarà impossibile fare a meno nell’immediato futuro.
Per concludere, a beneficio di quanti ancora non risultano iscritti, si riportano le istruzioni per effettuare la
registrazione a Enpacl on Line.
Sul sito www.consulentidellavoro.it
si devono selezionare in sequenza,
sulla parte sinistra dello schermo
(Servizi CdL), le seguenti voci del
menù:
Servizi Enpacl on Line
Registrazione
Una volta compilata la scheda relativa ai dati personali, l’operazione
è conclusa. Al proprio indirizzo, in
tempi brevissimi, verrà recapitato il
contratto di adesione al servizio e il
codice utente. Restituendo copia
del contratto debitamente firmato,
nonché copia del documento di
identità, in tempi altrettanto brevi si
riceverà, via e-mail o sms, l’autorizzazione al prelievo della password, operazione che potrà essere eseguita collegandosi nuovamente al sito.
Salvatore Magno è Direttore generale dell’Enpacl
17
Giuliana DELLA BIANCA
[email protected]
LAVORO
Lavoro a termine
e benefici Legge 223/1991
opo quattro anni dall’entrata in vigore del Decreto
Legislativo
n.
368/2001, in materia di contratti a termine, l’INPS recepisce,
con la circolare n. 109 del 7 ottobre 2005, la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste
per l’assunzione di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità ex
art. 8 comma 2 della legge n.
223/1991 anche nelle ipotesi di
contratti a termine stipulati ai
sensi del citato decreto legislativo.
La circolare dell’Istituto segue,
a distanza di poco tempo, la
nota del 23 giugno 2005 protocollo 14/6446 del Ministero del
Lavoro in risposta ad un quesito formulato dalla Direzione generale dell’INPS.
D
La norma
L’articolo 8 comma 2 della Legge n. 223/1991 ha introdotto il
beneficio contributivo pari a
quello degli apprendisti per le
aziende che assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità
con contratti a termine di durata non superiore a dodici mesi.
Negli anni la giurisprudenza ha
chiarito che in questi contratti a
termine rileva la qualità “soggettiva” del rapporto, ovvero lo
18
status del lavoratore in mobilità
piuttosto che le causali tecniche, produttive, organizzative e
sostitutive che di norma sono
preminenti nella sottoscrizione
di un contratto a tempo determinato.
“
LA FINALITÀ DELLA
NORMA DEL ’91 È LA
RICOLLOCAZIONE DEI
LAVORATORI IN
MOBILITÀ
”
La posizione del Ministero
Nella nota del 23 giugno 2005 il
Welfare ribadisce che la finalità
della norma del 1991 era quella
di consentire una ricollocazione
nel mondo del lavoro, sia pure
a tempo determinato, di soggetti posti in mobilità da aziende in crisi. Ne consegue che gli
incentivi previsti spettano anche nel caso in cui il rapporto di
lavoro a termine sia stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n.
368/2001. Tuttavia il Ministero
fa una distinzione a seconda
della durata del contratto stipu-
lato, dato che la legge
223/1991 pone il limite tassativo di dodici mesi di durata
massima a tempo determinato.
Stabilisce infatti il Welfare che
“nell’ipotesi in cui il contratto
individuale è stipulato per un
periodo pari o inferiore a dodici
mesi, ricorrente anche il tassativo requisito temporale stabilito dal legislatore del 1991, il
datore di lavoro fruisce dell’incentivo all’assunzione, e il riferimento operato al decreto le-
“
DAL MINISTERO DEL
WELFARE UNA
DISTINZIONE A
SECONDA DELLA
DURATA DEL
CONTRATTO
”
gislativo 368/2001 – nel quadro
dell’interpretazione contrattuale
e per il principio di conservazione del contratto ex articolo
1367 del Codice civile – si considera non apposto per essere
le relative disposizioni non applicabili alla fattispecie come da
articolo 10 succitato (del D.Lgs.
368/2001); in questa ipotesi il
Ministero prevede la proroga
del contratto, secondo le norme introdotte con il D.Lgs.
328/2001, non oltre il dodicesimo mese.
Prosegue quindi il Ministero esaminando la seconda ipotesi “al
contrario, ossia ove il contratto
individuale di lavoro non presenti
aspetti di conformità alla disposi-
“
SE LA DURATA È
SUPERIORE A DODICI
MESI, NON SI
APPLICANO LE
AGEVOLAZIONI
”
zione agevolativa perché stipulato per un periodo superiore a dodici mesi, non si ritengono assolte le condizioni per l’applicazione
dell’articolo 8, comma 2, legge
223/1991, e il relativo rapporto
resta disciplinato dal decreto legislativo 368/2001”.
La posizione dell’INPS
Finora l’istituto consentiva alle
aziende di fruire delle agevolazioni contributive anche nel caso di
proroga, ma limitatamente ad un
periodo di durata non superiore
al contratto iniziale, ai sensi della
previgente legge n. 230/1962, e
comunque sempre nell’ambito
della durata massima di dodici
mesi fissati dalla legge 223/1991.
Dopo il recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratto a termine attraverso il
D.Lgs. 368/2001, non pochi problemi erano sorti presso alcune
sedi provinciali dove, nel corso
delle attività di vigilanza, veniva
contestata la fruizione delle age-
volazioni contributive nel caso in
cui la proroga del contratto superava la durata del contratto iniziale ancorché venisse rispettato il
limite massimo dei dodici mesi.
In pratica l’Istituto non aveva recepito la nuova disciplina sul lavoro a termine e continuava ad
applicare le disposizioni previste
alla circolare n. 50 del 5 marzo
1997. Dopo il chiarimento del
Welfare, anche l’INPS ha recepito
l’articolo 4 del D.Lgs. 368/2001
ponendo finalmente chiarezza
sulla possibilità di proroga del
contratto a termine. Tuttavia
l’INPS ribadisce che le indicazioni fornite con la circolare n. 50 del
5 marzo 1997 continuano ad
esplicare i loro effetti con riferimento ai periodi pregressi all’entrata in vigore del D.Lgs.
“
SECONDO L’INPS LE
AGEVOLAZIONI EX
LEGE 223/91 NON SI
APPLICANO AI VECCHI
RAPPORTI A TERMINE
”
368/2001. Ne consegue che le
nuove indicazioni trovano applicazione dal 24 ottobre 2001,
mentre, a detta dell’Istituto, non
sono applicabili le agevolazioni di
cui alla legge 223/1991 a rapporti a termine stipulati ai sensi della
previgente legge 230/1962. Conferma inoltre l’INPS che è impossibile per la medesima azienda
procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito l’arco temporale dei dodici
mesi previsto dall’art. 8 della legga 223/1991.
Sul tema della proroga del termine
si era già ampiamente espresso il
Ministero del Lavoro con circolare
n. 42 dell’1.08.2002, con la quale
venivano forniti i primi e corposi
chiarimenti alla nuova norma intro-
“
LA POSIZIONE DEL
WELFARE SULLA
PROROGA DEI
CONTRATTI A TERMINE
”
dotta dal D.Lgs. 368/2001 e a cui
ora anche l’INPS fa riferimento. Il
Welfare già nel 2002 chiarì che il
termine iniziale poteva essere prorogato anche per un periodo largamente superiore a quello iniziale e
ribadì il principio dell’unica proroga
senza tuttavia circoscriverne la durata, mentre confermò la possibilità
di un indefinito numero di rinnovi
sempreché separati dagli intervalli
temporali previsti dall’art. 5 terzo
comma. Quanto alle modalità della
proroga, il D.Lgs. 368/2001 richiede anche il necessario consenso
del lavoratore, per la validità ed efficacia del quale non è necessaria
la forma scritta (Cass. 23 novembre 1988 n.6305). In via generale, in
merito alla giustificazione della proroga vi è infine da dire che, fermo
restando che la proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, le ragioni, oltre che prevedibili sin dal
momento della prima assunzione,
siano anche del tutto diverse da
quelle che hanno determinato la
stipulazione del contratto a termine, purché riconducibili a ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’art.1
del decreto.
Giuliana Della Bianca è Consulente del Lavoro in Udine
19
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Ottobre-Novembre 2005 Anno VI Numero 9-10
IL DISTACCO
Commissione dei principi
interpretativi delle leggi
in materia di lavoro
PRINCIPIO N. 7
IL DISTACCO
L’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 ha disciplinato una prassi oramai diffusa e consolidata riguardo ad
un istituto finora poco considerato dal legislatore, se non nel settore del pubblico impiego. La disciplina del distacco accoglie gli orientamenti dottrinali e i principi giurisprudenziali che in passato
hanno regolamentato la materia.
Il distacco si configura “quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una
determinata attività lavorativa”.
Il distacco è quindi qualificato come un esercizio normale e non fraudolento del potere direttivo, proprio in funzione della sussistenza di un interesse oggettivo dell’imprenditore.
Dal che deriva un fondato interesse del datore di lavoro di trarre utilità dal distacco, profondamente
diversa da quella riferita ad una mera somministrazione di manodopera. Tale lettura della norma, peraltro, è conforme alla circolare del Ministero del lavoro n. 3/2004, secondo la quale “l’art. 30 del
D.Lgs. n. 276/2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello della
mera somministrazione di lavoro altrui”.
Seppure l’operatività dell’istituto del distacco si colloca in un contesto normativo di abrogazione della legge 1369/60 (divieto d’interposizione di mano d’opera), la stessa viene ulteriormente confermata e rafforzata attraverso l’introduzione di un robusto apparato sanzionatorio riguardo alla somministrazione irregolare e alla somministrazione fraudolenta di lavoro altrui. Ciò conferma che l’intervento
del legislatore in materia di distacco persegue la chiara finalità di modernizzare ed adeguare il rapporto di lavoro all’evoluzione del mercato, caratterizzato da sempre più frequenti fenomeni di outsourcing, con conseguenti auspicabili vantaggi riguardo alla competitività delle imprese italiane e,
conseguentemente, anche sul piano occupazionale.
1. La disciplina giuridica
L’istituto del distacco è
disciplinato dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003 (d’ora
in poi decreto) entrato
in vigore dal 24 ottobre
2
2003. Il provvedimento
ha subito alcune modifiche ad opera del decreto legislativo n.
251/2004 con effetto
dal 26 ottobre 2004.
Prima di tale regolamentazione, nell’impie-
go privato vi era una
carenza di disciplina legale sul distacco, salva
l’ipotesi speciale prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge
20 maggio 1993, n.
148, in materia di licen-
ziamenti collettivi (su
cui v. infra). Ipotesi differente e più ampia del
distacco in senso proprio è invece quella relativa alla tutela dei lavoratori stranieri operanti in Italia in regime
di distacco, disciplinata
dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72
(ipotesi che non verrà
quindi presa in esame
nel presente lavoro).
In mancanza di base
normativa vi era però
un’elaborazione giurisprudenziale consolidata che aveva individuato il distacco come
situazione di dissociazione lecita tra il datore
di lavoro e il soggetto
che beneficia della prestazione, tale da escludere l’operatività del divieto di intermediazione nelle prestazioni di
lavoro (allora contenuto
nella legge n. 1369 del
1960, ed attualmente
previsto dal decreto,
con analogo apparato
sanzionatorio).
In particolare, sinora la
legittimità dell’istituto
in esame è stata condizionata dalla sussistenza di due requisiti,
enucleati dalla giurisprudenza, e cioè l’interesse organizzativo e
produttivo del datore di
lavoro e la temporaneità del distacco (cfr.
Cass. 18 agosto 2004,
n. 16165; Cass. 7 giugno 2000, n. 7743;
Cass. 15 giugno 1992,
n. 7328; Cass. 13 aprile 1989, n. 1751; Cass.
22 febbraio 1982, n.
1263).
Tuttavia, nell’applicazione pratica la temporaneità del distacco finiva per essere un requisito sostanzialmente coincidente con l’interesse organizzativo
del distaccante, poiché
la giurisprudenza considera sussistente l’elemento della temporaneità sin quando permane il requisito dell’interesse organizzativo (Cass. 2 settembre
2004, n. 17748). Su
queste basi, la stessa
giurisprudenza considera legittimi anche
rapporti di lavoro che si
costituiscono e cessano in permanente situazione di distacco
(Cass. 15 giugno 1992,
n. 7328; Cass. 13 aprile 1989, n. 1751).
L’inquadramento giuridico del distacco da
parte della giurisprudenza si basa sull’applicazione dell’articolo
2104 c.c. (Cass. 8 agosto 1987, n. 6814;
Cass. 12 novembre
1984, n. 5708; Cass.
23 maggio 1984, n.
3159). Il distacco viene
quindi qualificato come
un esercizio normale e
non fraudolento del
potere direttivo, proprio in funzione della
sussistenza di un interesse oggettivo dell’imprenditore. In base
a tale impostazione, il
requisito essenziale è
che vi sia uno specifico
interesse imprenditoriale tale da consentire
“di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell’impresa che
lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa ed il
conseguente carattere
non definitivo del distacco stesso” (Cass. 7 giugno 2000, n. 7743;
Cass. 18 agosto 2004,
n. 16165).
Come conseguenza di
questa impostazione
teorica basata sull’art.
2104 c.c., la giurisprudenza di regola non ha
considerato necessario
il consenso del lavoratore interessato ai fini della
legittimità del distacco.
Il legislatore ha recepito le caratteristiche tradizionali dell’istituto,
regolandone
alcuni
aspetti. In base all’art.
30 del decreto si ha
distacco “quando un
datore di lavoro, per
soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
L’interesse del distaccante è un interesse
oggettivo che rileva sul
piano dell’organizzazione produttiva del
datore di lavoro, mentre
non giustifica il distacco
un interesse meramente patrimoniale di questo. La riconduzione
dell’istituto all’esercizio
del potere direttivo (art.
2104 c.c.) comporta
che il potere sia esercitato dal datore di lavoro come titolare di
un’organizzazione
aziendale, in funzione
quindi non di un interesse soggettivo ma,
appunto, organizzativo
dell’impresa.
Il requisito della temporaneità è in ogni modo subordinato alla
sussistenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante, poiché fin quando vi è l’interesse il distacco è
considerato legittimo;
la temporaneità non indica quindi il fatto che
il distacco debba essere di breve durata, ma
che esso non può avere sin dall’inizio il carattere della definitività.
Tuttavia
l’espressa
questione legislativa
della temporaneità –
come presupposto di
legittimità dell’istituto,
distinto ed autonomo
rispetto a quello dell’interesse del distaccante – potrebbe dare
spunto ad un orientamento giurisprudenziale più rigoroso.
L’art. 30 del decreto ha
introdotto dei limiti all’istituto del distacco.
In primo luogo, infatti,
“il distacco che comporti un mutamento di
mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore interessato”
(art. 30, comma 3).
L’espressione “mutamento di mansioni” è
così ampia da comprendere ogni caso di
mutamento dei compiti
del lavoratore; purché
si tratti, ovviamente, di
un mutamento non meramente marginale, ma
tale da incidere sulla
sostanza delle mansioni stesse. È appena il
caso di precisare che si
deve trattare in ogni
3
caso di mansioni almeno equivalenti e
non inferiori rispetto a
quelle svolte dal lavoratore presso il distaccante, poiché l’art. 30
del decreto non introduce alcuna deroga rispetto alla regola prevista dall’art. 2103 c.c.
Tale requisito di consensualità del distacco
modifica in modo radicale la posizione giurisprudenziale tradizionale, che inquadra l’istituto come esercizio
del potere direttivo.
Peraltro, tale ipotesi
non sembra affatto
marginale nella prassi,
poiché il cambiamento
della struttura produttiva determina sovente
un mutamento, anche
solo parziale (ma sostanziale), delle mansioni del lavoratore
distaccato.
Inoltre, si deve ritenere
che anche dopo il provvedimento di distacco
e durante l’esecuzione
della prestazione presso il terzo distaccatario, qualora vi sia un
successivo mutamento di mansioni il lavoratore distaccato conservi il diritto di manifestare il proprio dissenso e di fare ritorno
presso il datore di lavoro distaccante.
In secondo luogo, è
previsto che quando il
distacco “comporti un
trasferimento a una
unità produttiva sita a
più di 50 km da quella
in cui il lavoratore è
adibito”, il distacco
4
stesso “può avvenire
soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive”.
Non è stata quindi utilizzata la formula dell’articolo 2103 c.c. in
materia di trasferimento del lavoratore (cioè
le “comprovate ragioni
tecniche, organizzative
e produttive”), ma la
formula dell’articolo 1,
decreto legislativo n.
368 del 2001, in materia di contratto a termine (e cioè le “ragioni
tecniche, organizzative, produttive, sostitutive”).
Anche in questo caso,
se successivamente al
distacco la distanza
tra l’unità produttiva
cui il lavoratore era
adibito in origine e
quella di destinazione
diviene superiore ai 50
chilometri – ad esempio per un provvedimento di carattere non
meramente temporaneo del distaccatario –
si deve ritenere necessaria la sussistenza
delle ragioni “tecniche,
organizzative,
produttive o sostitutive” cui fa riferimento
l’art. 30 del decreto. E
poiché tali ragioni costituiscono un presupposto di legittimità del
distacco, l’eventuale
mancanza di esse
consentirebbe al lavoratore distaccato di rifiutare lo spostamento
presso la sede più lontana del soggetto distaccatario.
Peraltro, tali ragioni
oggettive devono intendersi diverse da
quelle che giustificano
il distacco, perché altrimenti la previsione
legislativa in esame risulterebbe pleonastica
e, in ultima analisi, del
tutto priva di senso.
Non è però agevole
immaginare la sussistenza di ragioni imprenditoriali ulteriori e
diverse, rispetto a
quelle che già sono
necessarie per consentire il distacco: cioè
esigenze ulteriori rispetto a quell’interesse oggettivo alla effettuazione delle prestazioni lavorative presso
il terzo, che già è posto
a base della legittimità
del distacco. Si tratta
dunque di un requisito
che rischia di irrigidire
ulteriormente l’istituto,
limitandone l’applicazione nei casi in cui
l’impresa di destinazione è collocata oltre i
cinquanta chilometri
dall’impresa distaccante.
Appare poi difficile che
la scelta del distacco
possa essere giustificata da esigenze “sostitutive” del distaccante, il quale nel distacco
(non acquisisce, ma) si
priva del lavoratore interessato. A meno che
il legislatore non abbia
voluto far riferimento
ad esigenze (sostitutive) proprie del soggetto distaccatario, dando
così rilievo non alla situazione del datore di
lavoro distaccante ma
a quella dell’impresa
che riceve il lavoratore;
si tratterebbe, in tal caso, di una singolarità
rispetto alla natura dell’istituto, la cui legittimità si fonda – come
detto – sull’esercizio
del potere di cui all’articolo 2104 c.c. da parte del datore di lavoro.
Infine, è ammesso
che il datore di lavoro
distaccante si avvalga dell’istituto del
distacco in modo
parziale, richiedendo
al lavoratore una prestazione presso la
distaccataria solo per
alcune ore della giornata di lavoro, ovvero
per alcuni giorni della
settimana.
2. Regime sanzionatorio
L’impianto sanzionatorio in materia di distacco è costituito da due
norme che trovano applicazione
qualora
venga riscontrato che
l’operazione di distacco sia stata posta in
essere priva dei requisiti legali: ossia, l’interesse del datore di lavoro distaccante e la
temporaneità del distacco.
Una prima disposizione, contenuta nel comma 5-bis, dell’articolo
18, del decreto, dispone che “Nei casi di…
distacco privo dei requisiti di cui all’articolo
30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda
di euro 50 per ogni lavoratore occupato e
per ogni giornata di
occupazione. Se vi è
sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi
e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo”.
Una seconda disposizione, di cui al comma
4-bis dell’articolo 30,
del decreto dispone
quanto segue:“ Quando il distacco avvenga
in violazione di quanto
disposto dal comma
1, il lavoratore interessato può chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto
che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.
In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2”.
Con riferimento alla
previsione di cui al
comma 5-bis, va osservato che i destinatari della sanzione
sono sia “l’utilizzatore” sia il “somministratore”.
Si tratta degli stessi
soggetti del contratto
di somministrazione di
lavoro (cfr. art. 20,
comma 1 del decreto)
con la conseguenza,
dunque, che in caso
di distacco illecito trova applicazione l’analoga previsione san-
zionatoria prevista per
la somministrazione
irregolare.
Con riferimento al
provvedimento sanzionatorio in argomento può trovare applicazione l’istituto della
prescrizione obbligatoria ex articolo 15 del
D.Lgs. 124/2004.
Il comma 5-bis dell’articolo 18 del decreto
prevede anche una
sanzione penale che
può essere applicata
quando sono coinvolti
dei minori. Si prevede
l’arresto fino a 18 mesi
e la pena pecuniaria si
inasprisce
ulteriormente sino ad arrivare
a 300 euro per ogni lavoratore e per ogni
giornata di lavoro. In
questo caso, non essendo prevista l’alternatività tra le due sanzioni (arresto e ammenda), non può trovare applicazione il citato istituto della prescrizione obbligatoria.
Per quanto riguarda la
sanzione prevista dal
comma 4-bis dell’articolo 30 del decreto, si
tratta di una norma di
garanzia per il lavoratore distaccato consentendogli di rivendicare, in caso di distacco illegittimo, la costituzione di un rapporto
di lavoro presso l’utilizzatore della prestazione.
Il distaccato, dunque,
laddove individui un
interesse di maggiore
tutela nel soggetto cui
ha reso la prestazione,
ha facoltà di presentare un ricorso, ai sensi
dell’articolo 414 c.p.c.,
tendente ad ottenere la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in forza a quest’ultimo. È escluso il
litisconsorzio necessario del distaccante,
con la impropria formula per cui il ricorso
del lavoratore può essere notificato anche
solamente all’utilizzatore. Si tratta di un ricorso al giudice del lavoro che avviene secondo i parametri definiti dal codice di procedura civile e come
tale deve essere preceduto dal tentativo di
conciliazione obbligatoria di cui agli articoli
410 e 411 dello stesso
c.p.c. da espletarsi
avanti alla commissione istituita presso la
DPL.
Configurandosi tale situazione, la norma rimanda al secondo
comma dell’articolo 27
del decreto, in ragione
del quale tutti i pagamenti
(retribuzioni,
contributi) eseguiti dallo pseudo distaccante
possono essere utilizzati per coprire tutto o
parte del debito che il
distaccatario ha nei
confronti del distaccato o degli enti previdenziali.
Va sottolineato che la
disposizione sul piano
letterale fa riferimento
esclusivamente ai pagamenti eseguiti a “titolo retributivo o di
contribuzione previdenziale”, omettendo il
riferimento ai premi assicurativi. Questo potrebbe far nascere un
problema per la compensabilità, nell’eventualità in cui il distaccatario voglia utilizzare
anche il premio per
l’assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali, pagato dal distaccante.
Tuttavia, tenuto conto
della ratio della disposizione, si ritiene che la
locuzione utilizzata dal
legislatore comprenda
anche gli oneri versati
dallo pseudo distaccante a titolo di premi
assicurativi.
3. Gli obblighi del datore di lavoro
Il secondo comma dell’articolo 30 del decreto dispone che “in caso di distacco il datore
di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del
lavoratore”. Pertanto,
anche dopo il distacco, il datore di lavoro
distaccante è tenuto –
in conformità ad un
principio già affermato
della giurisprudenza in
relazione alla natura
stessa dell’istituto – a
corrispondere al lavoratore il trattamento
retributivo spettante e
ad adempiere agli obblighi inerenti il rapporto di lavoro previsti
dalla legislazione vigente in tema di subordinazione.
5
È possibile, tuttavia,
che le aziende interessate al distacco stipulino un accordo affinché
la distaccataria provveda al rimborso di tutti gli oneri (o parte di
essi) inerenti il rapporto
di lavoro sostenuti dalla distaccante.
3.1 La forma dell’accordo
La norma non individua la forma scritta
come un elemento essenziale per il distacco
del lavoratore, tuttavia
essa appare opportuna anche in relazione
alla nuova disciplina
introdotta dalla legge.
Con la comunicazione il
datore di lavoro distaccante informa il lavoratore sulla necessità di
svolgere temporaneamente il lavoro presso
una diversa unità produttiva e ne disciplina
gli aspetti logistico-organizzativi. Se il distacco comporta un
trasferimento del lavoratore ad una unità
produttiva sita a più di
50 km da quella in cui
il lavoratore è adibito, il
datore di lavoro deve
indicare le comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive. Tale ragioni
devono essere descritte in modo puntuale.
Nella comunicazione
di distacco è opportuno indicare che il lavoratore svolge le medesime mansioni originariamente previste; nel
caso di mutamento
6
delle mansioni il datore di lavoro per poter
effettuare il distacco
deve acquisire il preventivo consenso del
lavoratore, che potrà
risultare dalla sottoscrizione della lettera
di distacco per accettazione. La comunicazione, inoltre, deve
contenere il periodo –
determinato o determinabile – di durata
del distacco.
3.2 Le comunicazioni
agli enti
Fatte salve le procedure connesse alla copertura assicurativa e
all’aspetto contributivo, non sussiste alcun
obbligo di comunicazione del distacco ai
Centri per l’impiego.
Per i lavoratori extracomunitari va, tuttavia,
informato lo Sportello
Unico se operativo,
ovvero in alternativa la
Prefettura-UTG.
4. L’esercizio del potere direttivo
A seguito del distacco
del lavoratore, il distaccatario può esercitare il
potere direttivo relativo
alle modalità di svolgimento della mansione.
Spetta, invece, al datore di lavoro distaccante
ogni atto che comporti
la modificazione del
contratto di lavoro, il
potere di recesso e/o
di modificazione del
distacco del lavoratore.
Di seguito ci si sofferma su alcuni istituti tipici del rapporto di la-
voro per analizzare le
peculiarità in caso di
distacco.
4.1 Ferie e permessi
La titolarità della gestione delle ferie resta
in capo al datore di
lavoro distaccante,
che ne deve garantire
la fruizione nel rispetto della normativa vigente.
Le ferie spettano al lavoratore nella misura e
con le modalità previste
dal contratto di lavoro
applicato dal distaccante.
Il lavoratore concorda
con il datore di lavoro il
periodo di fruizione
delle ferie tenendo
conto, se previsto, delle esigenze manifestate dal distaccatario.
A prescindere dalla durata e dall’articolazione
delle stesse, previste
per i dipendenti del
distaccatario, in ogni
caso quest’ultimo non
potrà opporsi alla fruizione delle ferie concordate, anche se non
si armonizzano con la
tempistica prevista in
azienda. È ovvio tuttavia che l’ipotesi di un
conflitto sul punto, fra
distaccante e distaccatario, sarà del tutto
eccezionale ed anomala.
Analoghe considerazioni valgono, in linea
di massima, anche per
i permessi previsti dal
contratto
collettivo.
Tuttavia si deve tenere
presente che la fruibilità del permesso è più
immediata e, a volte,
non programmabile.
Per questo nella pratica il permesso viene
deciso direttamente
con il distaccatario. In
caso di disaccordo
prevalgono le intese
raggiunte tra il distaccante e il lavoratore
distaccato.
4.2 Trasferta
Il distaccatario ha la facoltà di disporre un
eventuale invio in trasferta del lavoratore.
Quest’ultimo, dunque,
deve adeguarsi alle
disposizioni impartite
dal distaccatario ed
eventuali inadempienze potrebbero comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari.
4.3 Ulteriore distacco
Il distaccatario non ha
la possibilità di disporre un eventuale ulteriore distacco del lavoratore. In presenza di tale esigenza, spetta al
datore di lavoro distaccante procedere con
un nuovo distacco.
4.4 Potere disciplinare
Il potere disciplinare
può essere esercitato
solo dal datore di lavoro distaccante. Tenuto conto delle caratteristiche del rapporto
la distaccataria – nella
corretta attuazione del
rapporto obbligatorio
con il distaccante –
deve informare il datore di lavoro sulle motivazioni che possono
determinare l’avvio di
una procedura disciplinare.
4.5 Diritti sindacali
In via generale, contrariamente a quanto
previsto per la somministrazione di lavoro, il
distaccato continua a
godere dei propri diritti in esame con riferimento alla realtà organizzativa del distaccante. Ciò sul presupposto che il rapporto
di lavoro intercorrente
tra distaccante (datore di lavoro) e distaccato (lavoratore) non
muta dopo il provvedimento di distacco.
Tuttavia, questa generale previsione deve
essere
necessariamente esaminata alla
luce della congenita
dissociazione tra titolarità e utilizzo della
prestazione.
Si ritiene, pertanto,
che un lavoratore distaccato possa esercitare il proprio diritto
sindacale partecipando alle assemblee che
si svolgono tra il personale del distaccante allorquando le stesse vertano su aspetti
che afferiscono la sostanza contrattuale.
Analogamente, il lavoratore può legittimamente partecipare a
un’assemblea organizzata tra i lavoratori
dell’impresa distaccataria, su questioni relative all’organizzazione del lavoro (per
esempio problemati-
che connesse alla sicurezza del luogo di
lavoro).
Ad ogni modo va sottolineato che il lavoratore distaccato, a seguito della sua particolare posizione lavorativa, non acquisisce
automaticamente il diritto a partecipare, indiscriminatamente, a
tutte le assemblee organizzate sia presso il
distaccante, sia presso il distaccatario.
Per quanto concerne
lo sciopero, non possono invece configurarsi limiti di esercizio
in relazione al distacco, non trovando tali
limiti una base nell’art. 40 Cost. Pertanto sembra legittima
l’astensione dal lavoro
da parte del distaccato per aderire ad uno
sciopero indetto dai
lavoratori dell’azienda
distaccante, quale ne
sia la motivazione.
5. Il distacco a salvaguardia dei livelli occupazionali
L’art. 30, comma 4 del
decreto stabilisce che
“Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge
20
maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236”.
Tale norma prevede
che “gli accordi sindacali, al fine di evitare
le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il dis-
tacco di uno o più lavoratori dall’impresa
ad altra per una durata
temporanea”.
La disposizione si riferisce, evidentemente,
a situazioni particolari
in cui possono trovarsi imprese in crisi che
hanno attivato le procedure di mobilità
previste dalla legge
223/91.
Va osservato che tale
particolare disciplina
prevede la sussistenza del requisito della
“temporaneità”, con
riferimento al quale
valgono le stesse considerazioni svolte nel
presente lavoro.
Per quanto riguarda,
invece, il requisito
“dell’interesse”,
si
precisa che lo stesso
si presume esistente
per valutazione tipica
del legislatore espressa nella previsione in
esame.
Con riferimento alla
disposizione in esame
si sottolinea che con
la modifica apportata
dal D.L. n. 35/05 convertito in legge n.
80/2005 (cd. decreto
sulla competitività), se
la nuova sede di lavoro dista più di 100 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, a quest’ultimo viene erogata una somma di denaro pari a
una mensilità (dell’indennità di mobilità)
per distacco superiore
a 12 mesi, elevata a 3
mensilità nel caso in
cui il distacco sia su-
periore a 18 mesi. Un
apposito decreto dovrà definire le modalità attuative.
È da ritenersi legittimo
il distacco dei lavoratori quale procedura
alternativa alla cassa
integrazione per contrazione di attività produttiva, atteso che,
nell’ipotesi in esame,
il distacco risponde al
legittimo interesse di
preservare il patrimonio professionale dell’impresa.
6. Obblighi assicurativi e previdenziali
Il datore di lavoro distaccante è obbligato a
tutti gli adempimenti
connessi all’obbligo
assicurativo e previdenziale del lavoratore
distaccato
previsti
dall’INAIL e dagli enti
previdenziali competenti.
Per quanto attiene agli
aspetti assicurativi, a
seguito dell’operazione di distacco, il datore di lavoro deve verificare se la propria gestione tariffaria è coincidente con quella
della
distaccataria.
Nell’ipotesi di coincidenza si possono verificare i seguenti casi:
– la lavorazione da
svolgere presso l’impresa distaccataria
trova riferimento nella
classificazione
adottata per la distaccante: in questo
caso il datore di lavoro non deve porre
in essere alcun nuo-
7
vo adempimento;
– la lavorazione da
svolgere
presso
l’impresa distaccataria non trova riferimento nella classificazione tariffaria applicata al distaccante: in questo caso il
distaccante deve richiedere alla Sede
una o più specifiche
voci di tariffa analoghe ai riferimenti
classificativi in vigore sulla Posizione
Assicurativa Territoriale (PAT) del distaccatario.
Nel caso di distacco
parziale la retribuzione
va ripartita proporzionalmente fra le diverse
voci di tariffa della PAT
del distaccante, in ragione dell’incidenza
delle singole lavorazioni sul complesso
dell’attività lavorativa
effettuata.
Se la gestione tariffaria della distaccante è
diversa da quella della distaccataria, il datore di lavoro distaccante deve aprire una
specifica posizione
assicurativa territoriale con le caratteristiche di inquadramento
previste dalla distaccataria.
Per quanto riguarda
gli adempimenti previdenziali non si registrano
particolari
comportamenti
da
adottare da parte del
datore di lavoro distaccante e dell’azienda distaccataria. Rimane, infatti, in capo
8
al primo ogni obbligo
nei confronti degli enti previdenziali connesso al rapporto di
lavoro distaccato.
6.1 Denuncia d’infortunio
Gli obblighi del lavoratore di comunicazione tempestiva dell’avvenuto infortunio
(mediante la consegna del certificato
medico) possono essere assolti nei confronti sia del distaccante sia del distaccatario.
Qualora il lavoratore
dovesse consegnare
la certificazione all’azienda distaccataria,
sarà quest’ultima obbligata a trasmettere
con immediatezza alla distaccante le informazioni e la documentazione ricevuta
dal lavoratore in relazione all’evento.
È ammessa la possibilità che le aziende
interessate al distacco stipulino accordi
per regolamentare le
procedure di trasmissione della documentazione.
Ad ogni modo il termine di 2 giorni per
l’invio della denuncia
di infortunio da parte
del datore di lavoro
distaccante decorre
dalla data in cui quest’ultimo riceve il certificato medico e non
da quella in cui il certificato è stato presentato alla distaccataria.
7. Modalità di rimborso degli oneri sostenuti dall’appaltante e risvolti fiscali
L’art. 8, comma 35,
della legge n. 67/1988
stabilisce che “Non
sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i
distacchi di personale
a fronte dei quali è
versato solo il rimborso del relativo costo”.
Per poter fruire della
disposizione di esenzione è necessario il
rispetto di alcune
condizioni.
In primo luogo è necessario che il personale utilizzato sia legato da rapporto di
lavoro
dipendente
con l’impresa fornitrice (o distaccante).
L’attività lavorativa
del dipendente, poi,
deve essere organizzata da chi riceve la
prestazione, nell’ambito della propria
struttura.
In secondo luogo è
necessario che l’accordo delle aziende
interessate sia quello
esclusivamente del
prestito o il distacco
del personale. Al contrario, costituisce imponibile Iva il rimborso degli oneri sostenuti dalla distaccante
in forza ad un accordo sottoscritto con la
distaccataria che preveda, oltre al distacco
del lavoratore, anche
la fornitura di macchinari o servizi.
L’esenzione Iva delle
spese sostenute dalla distaccante è ammessa solo nel caso
in cui il rimborso riguardi l’intero costo
del personale distaccato
(retribuzione,
oneri previdenziali e
contrattuali) talché,
se le somme rimborsate sono superiori o
inferiori a tale costo,
l’intero importo è imponibile ai fini Iva.
Come già affermato
in precedenza, il secondo comma dell’articolo 30 del decreto dispone che
“in caso di distacco
il datore di lavoro rimane responsabile
del trattamento economico e normativo
a favore del lavoratore”.
Spetta, pertanto, al
datore di lavoro distaccante effettuare le
ritenute Irpef sulle
retribuzioni corrisposte al lavoratore ai
sensi dell’art. 23 del
DPR n. 600/1973 e
ad adempiere agli
obblighi di certificazione e di dichiarazione previsti dalla
normativa vigente.
Tali obblighi permangono in capo al datore di lavoro distaccante anche nel caso
in cui venisse sottoscritto con l’impresa
distaccataria un accordo avente ad oggetto il rimborso da
parte di quest’ultima
delle spese sostenute dalla distaccante.
Roberto DE LORENZIS
[email protected]
LAVORO
Al via la sperimentazione
del lavoro accessorio
ll’interno del mercato del
lavoro esistono spazi e
opportunità che difficilmente possono essere presi in
considerazione attraverso i rapporti di lavoro subordinati. Ma
talvolta anche le forme di collaborazione coordinata risultano
essere eccessivamente complesse per l’effettuazione di determinate attività che non necessitano di coordinamento né
di continuità, ma che, soprattutto, non possono essere ricondotte ad un progetto. Di norma
questi rapporti di veloce conclusione e svolti in autonomia vengono ricondotti alle collaborazioni occasionali. Questi rapporti, come noto, devono necessariamente rientrare in due criteri:
la durata inferiore ai 30 giorni e
la retribuzione inferiore ai 5.000
euro annui. Ma non sempre la
collaborazione occasionale risulta essere la forma di inquadramento del rapporto più efficace. Si possono infatti rilevare
casi dove, sia per la natura della
prestazione che per la natura del
prestatore, una forma ancora più
flessibile e soprattutto che non
richieda adempimenti amministrativi può essere considerata
più opportuna.
La riforma Biagi indica nell’art.
70 del D.Lgs. 276/2003 un isti-
A
tuto pensato proprio per il tipo
di esigenze sopra esposte: il lavoro occasionale di tipo accessorio. La norma, finora, era rimasta inutilizzabile, data l’assenza di decreti che disciplinassero l’utilizzo pratico dell’istituto. Recentemente però, con il
D.M. 30 settembre 2005, si è
iniziato il percorso di applicazione della norma, con la previsione di un primo periodo di sperimentazione.
“
COSA È IL LAVORO
ACCESSORIO?
”
Quando si parla di lavoro accessorio ci si riferisce a quelle prestazioni svolte occasionalmente
e rese generalmente da soggetti
a rischio di esclusione sociale,
aventi finalità di assistenza e cura domiciliare o comunque caratterizzate dalla saltuarietà e
dalla marginalità. Di questo tipo
di rapporti, già attivo in Belgio,
si è occupata anche la cosiddet-
ta legge sulla competitività, che
ne ha esteso l’operatività oltre le
previsioni originarie, circoscritte
ai lavori di cura e assistenza dei
bambini e anziani e ad altri lavori occasionali resi con motivazioni di solidarietà da soggetti a rischio di esclusione sociale, anche al lavoro prestato nelle imprese familiari, con diverse limitazioni.
In sostanza, la normativa prevede che possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio solo
determinate categorie di lavoratori, ossia: disoccupati da oltre
un anno, casalinghe, studenti e
pensionati, disabili e soggetti in
comunità di recupero, lavoratori
extracomunitari, regolarmente
soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro. I soggetti in parola sono tenuti a comunicare la propria disponibilità ai centri per l’impiego
competenti per ambito territoriale o alle Agenzie per il lavoro accreditate. A seguito della comunicazione riceveranno così una
speciale tessera magnetica su
cui conservare i dati relativi alla
propria situazione.
Anche le attività che possono
essere retribuite tramite il sistema del lavoro accessorio sono
disciplinate dalle leggi in esame,
si tratta di attività non produttive
29
e che per caratteristiche intrinseche possono essere esercitate da soggetti usciti dal mondo
del lavoro o non ancora occupati in maniera più stabile. Le attività elencate dalla normativa sono: piccoli lavori domestici di
natura straordinaria, al cui interno vanno ricomprese le attività
di assistenza occasionale a
bambini, disabili e anziani; piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione delle abitazioni; realizzazioni di eventi e
manifestazioni sociali, sportive,
culturali o di solidarietà; lezioni e
insegnamento privato supplementare; collaborazioni con associazioni di volontariato, senza
scopo di lucro o enti pubblici,
nello svolgimento di attività dovute ad emergenze, calamità o
eventi naturali improvvisi, riconducibili comunque alla solidarietà e infine collaborazioni all’interno dell’impresa familiare, limitatamente al settore del turismo,
dei servizi e del commercio. Nel
settore agricolo non sono invece
considerate prestazioni di natura
occasionale quelle rese da parenti e affini entro il terzo grado
e quelle rese per motivi di solidarietà a titolo gratuito o dietro
rimborso spese. È bene ricordare però come per quanto riguarda il lavoro accessorio nell’ambito di imprese familiari permangano alcuni dubbi circa gli
aspetti contributivi, che dovranno essere chiariti dagli Istituti.
Di fondo, resta da chiarire se sia
possibile escludere per legge
che il lavoro accessorio non sia
lavoro subordinato.
Per le prestazioni in sopra elencate i prestatori di lavoro non
dovranno percepire più di cinquemila euro nel corso dell’anno
solare, ma con più committenti.
Nell’ambito di imprese familiari
dei settori commerciale, turistico
e dei servizi il limite è però ele-
vato a diecimila euro complessivi nell’anno solare.
Il D.M. 30 settembre 2005 ha definito il costo del buono, elemento
che era rimasto finora una delle
problematiche ostative all’utilizzo
pratico dell’istituto. I buoni avranno
un valore nominale di 10 euro. I
soggetti interessati a usufruire di
prestazioni di lavoro accessorio
avranno modo di acquistare carnet
di buoni con cui potranno pagare i
collaboratori, che a loro volta si recheranno dal concessionario per
convertirli in denaro. A questo punto della transazione verranno applicate le trattenute previste sui
dieci euro del valore nominale del
buono, il 13% verrà infatti versato
all’INPS, il 7% all’INAIL, mentre il
5% del valore resterà al concessio-
“
AL LAVORATORE
ANDRANNO 7,50 EURO
NETTI PER OGNI
BUONO
Roberto De Lorenzis è Consulente del Lavoro in Genova
30
”
nario (rispetto al 2% previsto originariamente e che aveva generato il
mancato interesse di potenziali
concessionari). Al lavoratore resteranno così 7,50 euro netti per ogni
buono. È importante sottolineare il
fatto che i dieci euro di valore del
buono sono esenti da imposizione,
a differenza delle retribuzioni erogate nel caso di collaborazioni occasionali.
Per quanto riguarda la determinazione delle modalità di versamento e copertura assicurativa e
previdenziale dei lavoratori sarà
necessario emanare un altro decreto, poiché le norme attuali
non disciplinano questi aspetti.
La sperimentazione, decisa dal Ministero del Lavoro, avverrà in alcu-
ne città localizzate su tutto il territorio nazionale: Verbania, Milano,
Varese, Treviso, Bolzano, Venezia,
Lucca, Latina, Bari e Catania.
La scelta del concessionario del
servizio non è ancora stata effettuata ma si rileverà di grande importanza per la riuscita del progetto, che si basa sulla accessibilità di
lavoratori e datori di lavoro ai buoni, che dovranno di conseguenza
avere, una volta a regime, distribuzione capillare. Il DM 30 settembre
2005 prevede che la scelta sia attuata attraverso una gara pubblica,
affidata nella gestione all’agenzia
tecnica strumentale Italia Lavoro
spa.
Una volta superate le ultime difficoltà tecniche e entrato a regime il
funzionamento dei concessionari,
vedremo se questo istituto saprà
rivelarsi un utile strumento verso la
diminuzione di tutte quelle forme di
lavoro sommerso che caratterizzano in maniera incisiva proprio le
brevi collaborazioni.
Considerando la quasi assoluta
impossibilità di controllo su queste
questioni di lavoro credo che, per
farle decollare, occorrano una assoluta semplicità di gestione e l’interesse delle parti. Il lavoratore non
paga imposte, e questo potrebbe
essere allettante, subisce comunque una decurtazione di ben il
25% del valore totale.
Di certo interessante la copertura
assicurativa INAIL mentre sfumato
appare l’interesse per una copertura previdenziale che potrebbe risultare estremamente frammentaria
per avere una qualche utilità.
Il datore di lavoro trova anch’egli
sicuro interesse nella assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ma sarebbe certamente più
incentivato dalla deducibilità fiscale del valore dei buoni.
Attendiamo la definitiva regolamentazione e la effettiva partenza dell’istituto per darne un giudizio più completo.
Liberi professionisti
previdenza ed investimento
di Rosalinda Nicotera e Claudia Rotella
di comunicare è
’ esigenza
sempre più avvertita dalle
L
“imprese sociali” ed è ormai
considerata una variabile strategica per eccellenza. Anche per le
organizzazioni senza scopo di lucro ha, di fatto, raggiunto lo stesso livello di attenzione riservatole
ormai da decenni dalle imprese di
mercato, seppur con valenze, significati e modalità attuative differenti.
Tutto ciò sottolinea la dimensione
della complessità della comunicazione aziendale verso l’esterno,
poiché l’organizzazione agisce
nell’ambito di un contesto sociale
nel quale – parafrasando un assioma di Watzlawick – “non è possibile non comunicare”. Sono in
effetti moltissimi gli elementi che
determinano l’immagine di un’azienda presso gli interlocutori con
cui entra in contatto: ciò deve costituire oggetto di studio e di lavoro permanente.
Un compito arduo delle politiche
di comunicazione di un’impresa
sociale è comunicare efficacemente all’universo dei destinatari,
messaggi relativi ad un prodotto
avente un altissimo, e spesso
esclusivo, contenuto di immaterialità. A questo proposito, giocano un ruolo chiave l’immagine dell’impresa (corporate identity), lo
stile aziendale, il livello di professionalità espresso. Le imprese sociali sono quindi impegnate sempre più intensamente ad elaborare
strategie e a realizzare prodotti di
comunicazione specifici ed efficaci per ogni loro servizio, tarati sui
relativi target di pubblico da raggiungere.
È proprio in quest’ottica comunicazionale e contando sul contributo attivo degli associati che il
Centro Studi AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privata) ha condotto la sua indagine di
mercato su un campione di liberi
professionisti iscritti alle rispettive
Casse che ha avuto grande successo. Intende ora rendere partecipi dei risultati raggiunti tutti i
propri associati ed in particolare
tutti coloro che hanno dato il loro
contributo all’iniziativa.
La ricerca, articolata in due fasi (luglio e dicembre), ha avuto avvio nel
mese di giugno e mira a fornire uno
studio di settore, al momento mai
realizzato, in tema di know-how
previdenziale. Tale indagine costituisce un concreto supporto alle
scelte che le Casse di Previdenza
aderenti all’AdEPP vorranno compiere in merito. L’obiettivo dello
studio, infatti, è quello di rappresentare la realtà secondo criteri di
veridicità e verosimiglianza, avvalendosi di metodi scientifici e tecniche consolidate.
Determinato, nei suoi aspetti quali-quantitativi più rilevanti, un
campione rappresentativo, tale ricerca permette di stimare comportamenti, stili di vita, caratteristiche, ecc. inerenti il target selezionato, combinando la raccolta
di informazioni utili ad approfondi-
re la conoscenza di un fenomeno
e di una tendenza e la raccolta di
dati suscettibili di elaborazione
statistica.
Il metodo di raccolta dati utilizzato in questa sede sul target dei
professionisti individuato, è il questionario, quale “strumento di misura” con indubbia valenza “comunicativa”. La sua redazione è in
funzione della formula di ricerca
prescelta e della natura del target
di riferimento.
Il questionario, distribuito dalle
Casse unitamente ad una lettera
di accompagnamento a firma del
Presidente delle stesse, è suddiviso in quattro sezioni:
• Informazioni attività: analisi delle
caratteristiche dell’attività svolta
e delle “tendenze” di risparmio/
investimento;
• Informazioni previdenza di base:
rilevazione del grado di informazione e conoscenza della pensione di base erogata dalla Cassa di appartenenza e della posizione previdenziale da “attivo” e
da “pensionato”;
• Informazioni previdenza complementare: verifica del grado di
conoscenza della previdenza
complementare e della propensione ad aderire ad un Fondo
Pensione di Categoria, nonché
delle aspettative in merito ai
possibili rendimenti e servizi offerti da tale Fondo;
• Informazioni anagrafiche: importante per la contestualizzazione dell’indagine.
31
Il campione, cui è stata indirizzata
la ricerca, è stato selezionato secondo tecniche di tipo probabilistico ed è costituito da un insieme
di elementi rappresentativo dell’universo degli iscritti all’ENPACL.
Il numero di unità estrapolato dalla Banca Dati della Cassa è pari a
2.000. Il rientro minimo dei questionari compilati, ai fini della significatività dell’indagine, è il
10%. Ad oggi, tale soglia minima
è stata raggiunta ed ha superato
per l’ENPACL il 30%.
Il campione selezionato è stato
estremamente rappresentativo
della platea di riferimento. I dati
sono, infatti, congruenti con la
consistenza della Cassa stessa.
Da una prima analisi dei risultati,
si può rilevare che i Consulenti del
Lavoro sono sensibili agli argomenti affrontati nel questionario
inerenti la propria previdenza, sia
di base sia complementare in
quanto particolarmente sensibili
alla comunicazione. Infatti richiedono di essere costantemente informati utilizzando tutti gli strumenti a disposizione della Cassa.
In particolare sarebbero anche favorevoli ad un decentramento territoriale dei poli informativi.
Le informazioni previdenziali degli
associati andrebbero implementate. Infatti il 71,9 % degli iscritti conosce, con esattezza o all’incirca,
l’ammontare dei contributi che versa, ma il 63 % degli stessi non conosce quale sarà l’ammontare della propria pensione pur asserendo,
per il 48 %, che il loro tenore di vita da pensionato sarà decisamente inferiore rispetto all’attuale!
Riguardo la propensione ad aderire ad un eventuale Fondo Pensione di Categoria, più del 50 % degli intervistati si è espresso positivamente supportando forme di risparmio previdenziale con versamenti periodici. Inoltre si può recuperare, se opportunamente
motivati, un’ulteriore percentuale
di adesioni (“probabilmente no” e
“non so”).
32
Le attuali scelte dell’AdEPP e dell’ENPACL in particolare, circa la
creazione di un Secondo Pilastro
di previdenza complementare, di
offerta di nuovi servizi assicurativi,
di erogazione agli associati di una
carta servizi, quale strumento di
marketing relazionale ed associativo, sono supportate dagli iscritti,
sia constatando l’attuale propen-
Tab. 1: I canali informativi
Canali informativi
Percentuale
Mezzi di informazione generale: stampa, tv, radio
45,5 %
Comunicazione ENPACL
35,7 %
Rivista “Il Consulente del Lavoro”
33,8 %
Sito Web Consulenti del Lavoro
32,3 %
Nessuno
3,9 %
Altro
5,2 %
Non indica
0,4 %
Tab. 2: La comunicazione in ENPACL
Come migliorare la comunicazione ENPACL
Percentuale
Migliorare gli strumenti di comunicazione esterna
57,2 %
Decentramento territoriale dei poli informativi
24,9 %
Migliorare l’offerta dei servizi accessori
9,9 %
Migliorare l’attività di sportello
2,2 %
Altro
3,9 %
Non indica
3,9 %
Tab. 3 : Grado di soddisfazione delle conoscenze previdenziali
Grado di soddisfazione
Previdenza
di Base
%
Previdenza
Complementare
%
Buono - soddisfacente
59,4 %
49,6 %
Scarso - nullo
38,9 %
50,0 %
1,7 %
0,4 %
Non so
Tab. 4 : Propensione ad un Fondo Pensione di Categoria
Propensione
Percentuale
Sicuramente / probabilmente sì
50,2 %
Probabilmente / sicuramente no
27,1 %
Non so
23,7 %
sione alla sottoscrizione di assicurazioni private sia attraverso
espresso intendimento di aderire alle iniziative inerenti gli argomenti citati. Va da sé che le fasce di età più
giovani sono quelle che maggiormente vanno sensibilizzate ed “indirizzate” alle proposte in essere. Non
è un caso che la maggior parte delle risposte sia pervenuta dai i giovani professionisti.
In conclusione, si mira a mettere in
luce alcuni atteggiamenti dei Consulenti del Lavoro:
• Interesse
Si cerca di capire, dal grado di precisione e coerenza nel rispondere
alle domande del questionario, il livello di attenzione ai problemi previdenziali. In particolare, si vuole costruire una mappa dei bisogni previdenziali dei Consulenti stessi.
• Aspettative
I Consulenti nutrono aspettative coerenti con il reale e non sempre alto
tasso di sostituzione che il sistema
previdenziale può, di fatto, offrire.
Sono, quindi, consapevoli di ne-
Tab. 5 : Come investono i Consulenti del Lavoro
Forme di investimento / risparmio
Percentuale
Immobili
34,6 %
Depositi bancari / postali
29,7 %
Azioni
14,1 %
Fondi comuni d’investimento misti
20,1 %
Fondi comuni d’investimento obbligazionari
13,2 %
Fondi comuni d’investimento azionari
10,4 %
Obbligazioni
10,4 %
Titoli di Stato
8,7 %
Nessuna
18,0 %
Altro
13,2 %
Tab. 6 : Le coperture assicurative
Polizze assicurative
Percentuale
Polizza vita
48,1 %
Polizza rischio responsabilità professionale
43.9 %
Polizza infortuni
40,1 %
Polizza sanitaria
27,3 %
Polizza caso morte
24,0 %
Polizza di accumulo capitale
10,0 %
LTC (Long Term Care)
Nessuna
0,6 %
17,3 %
Altro
3,9 %
Non indica
0,4 %
cessitare di strumenti integrativi
(Fondi Pensione, Piani di Investimento Individuali, altri programmi
assicurativi e/o di risparmio previdenziale) idonei a supportare il loro sistema previdenziale in essere
e atti a garantire la propria capacità a mantenere, per quanto possibile, inalterato il tenore di vita raggiunto nel periodo lavorativo anche da pensionati.
• Informazione
La volontà di essere informati sugli argomenti in discussione è vista quale segno sicuramente positivo. La distribuzione dell’informazione è funzione crescente del
tipo di istruzione, dell’età, della tipologia di attività lavorativa svolta, del livello di ricchezza e della
sicurezza finanziaria.
Si ritiene necessario, quindi, avviare una campagna d’informazione sul ruolo, di indubbia importanza, che può essere svolto da un
Secondo Pilastro Previdenziale
(Fondo Pensione di Categoria), in
grado di offrire una rendita pensionistica mediante investimenti a
rischio controllato e trasparente.
• Propensione ad aderire ad un
eventuale Fondo Pensione di
Categoria
Sebbene il bisogno previdenziale
sia tenuto in debito conto, spesso
vi sono stringenti vincoli di bilancio personali e/o familiari che impediscono la soddisfazione del citato bisogno.
Pur essendo verosimile che i professionisti dotati di “piena capacità economica” già provvedano al
proprio futuro da pensionato tramite strumenti finanziari diversi
dai Fondi Pensione (in mancanza,
attualmente, di una forma previdenziale complementare di Categoria), è altrettanto vero che, dai
dati in nostro possesso, la propensione ad aderire ad un Fondo
Pensione di Categoria, proposto
dalla propria Cassa di appartenenza, è decisamente alta superando il 50% di coloro che hanno
risposto al questionario.
33
Mauro PARISI
LAVORO
I rapporti tra
la normativa statale e quella regionale*
e competenze dello Stato e delle
Regioni in materia di lavoro risultano, attualmente, sempre più
spesso contigue al punto da determinare non infrequenti “invasioni di campo”
tra i diversi ambiti normativi. Ciò è accaduto, per portare un esempio, con riguardo alla fattispecie del tirocinio estivo, che lo Stato ha regolamentato in seno al D.Lgs. 276 del 2003 – così attirandosi le censure della Corte costituzionale (sentenza n. 50/2005)–, sebbene la
materia rientrasse con evidenza tra
quelle di competenza regionale. Ma
consimili “sconfinamenti”, mutatis mutandis, si sono potuti registrare altresì rispetto alla sfera statale. E non solo ad
opera di disposizioni di legge, ma addirittura di atti amministrativi di carattere
generale. In taluni casi, come in quello
verificatosi di recente nel Veneto in materia di assunzione di apprendisti, non
senza possibili riflessi negativi anche sui
destinatari del precetto e sui professionisti che li assistono.
L
L’ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI
NEL VENETO
Nel Veneto è accaduto, per l’appunto,
che all’inizio dell’anno la Regione abbia
emanato una prima direttiva, quindi procrastinata (Decreto regionale n. 354, a
cui è seguito il n. 264), con riguardo all’assunzione di apprendisti nel periodo
corrente tra il 4 aprile e il 30 maggio. Tale direttiva non risulta conforme alle previsioni statali sul collocamento. In sostanza si è ammessa una deroga alla
legge statale quanto al regime delle co-
municazioni, e specialmente sul tempo
entro cui effettuare le medesime, ai Centri per l’impiego.
La Regione Veneto, pertanto, nell’attesa
di perfezionare un proprio programma informatico sulle comunicazioni – da effettuare solo per via telematica- relative all’assunzione di apprendisti, ha “concesso” di provvedere alle comunicazioni di
assunzione degli stessi, effettuate fino al
30 maggio 2005, a partire dal 3 giugno.
Senza particolari difficoltà, non può che
essere osservato come tali primi provvedimenti di attuazione della delibera della
Giunta regionale del Veneto n. 197 del
28 gennaio 2005 sulla disciplina del rapporto di apprendistato contrastino con
la lettera della legge statale, collidendo
con le disposizioni in materia di collocamento emanate dal Ministero del lavoro.
Pure nel lodevole intento di dare una più
efficace attuazione alla disciplina dell’apprendistato, cosiddetto professionalizzante, non può che riscontrarsi una
presa di posizione “operativa” della Regione non conforme alla normativa statale in materia di adempimenti di lavoro.
In sostanza, nel determinare le modalità
di comunicazione ai Centri per l’impiego
quanto all’assunzione di apprendisti, il
Veneto, oltre a definire un proprio Modello Unico di trasmissione di dati agli
Uffici competenti, ha preso altresì posizione su due ulteriori aspetti che parrebbero diversamente sfuggire alla sua
specifica competenza. In primo luogo,
su quello concernente le modalità dell’obbligatoria comunicazione di assunzione ai Centri per l’impiego, come det-
to ora ammessa dalla Regione solo per
via telematica. Quindi, con riferimento
alla tempistica degli adempimenti – nel
periodo di riferimento oltre i cinque giorni dall’assunzione: perfino un paio di
mesi dopo! – a cui i datori di lavoro veneti, tra l’aprile e il giugno di quest’anno,
hanno potuto fare luogo. Il problema che
tuttavia sorge da un tale contrasto di
previsioni – in realtà giuridicamente inesistente, prevalendo la norma statale sovraordinata – non può che condurre a
osservare come, ove i datori di lavoro
veneti si fossero attenuti pedissequamente alla direttiva regionale, ben potrebbero (dovrebbero) essere comunque
assoggettati alle sanzioni amministrative
stabilite in materia di collocamento.
MODALITÀ VENETE PER L’ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI
La materia che suscita le perplessità che
si sono rilevate, quanto a una reale conformità all’ordinamento, è quella contenuta, come si diceva, nel Decreto dirigenziale 14 marzo 2005 n. 264 – oggi
“reiterato” con il decreto n. 354 del 29
aprile 2005 – con cui la Direzione lavoro
del Veneto ha provveduto a specificare i
primi indirizzi operativi della deliberazione della Giunta relativamente al rapporto di apprendistato professionalizzante
previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo 276 del 2003. Al riguardo va ricordata la competenza delle Regioni sulla
regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato professionalizzante –
tra le nuove forme di apprendistato
quella di più probabile “successo”, sia in
* il presente contributo, ai sensi della circ. del Min. Lavoro del 18 marzo 2004, ha natura personale e non impegnativa per la pubblica amministrazione
35
quanto la più prossima a quella “classica”, regolata dalla L. 25/1955, sia per la
previsione della recente legge 80 del
2005, che la rende attuabile anche per
mezzo della contrattazione nazionale –,
fermi i criteri e i principi direttivi posti dalla legge statale. In sostanza, la sfera di
interventi nella disponibilità delle Regioni deve attenere alle modalità di erogazione della formazione interna ed esterna all’azienda, nonché a ogni altro
aspetto relativo al riconoscimento e all’attestazione dei risultati qualificatori
conseguiti dal lavoratore.
Ferme tali più pregnanti competenze, il
Decreto dirigenziale n. 264/2005 della
Regione Veneto ha ritenuto opportuno
approntare un Modello Unico per la comunicazione di assunzione degli apprendisti. Tale documento è venuto a
comprendere il modello C/ASS (vale a
dire l’ordinario prospetto di comunicazione dell’assunzione ai Centri per l’impiego); il modello relativo al piano formativo individuale del lavoratore, nonché il
facsimile di dichiarazione relativo alla
capacità formativa interna dell’azienda.
Dalla data del 4 aprile 2005 quanti hanno assunto apprendisti nel Veneto hanno dovuto pertanto utilizzare la suddetta
modulistica.
I TEMPI DELLA COMUNICAZIONE
È accaduto che la Regione Veneto non
si sia limitata a definire la nuova modulistica, ma abbia ritenuto di intervenire,
seppure in via amministrativa, in materie
che sembrerebbero sfuggire alla propria
competenza istituzionale. Da una parte
ha ristretto le modalità di inoltro della comunicazione di assunzione alla sola notifica per via telematica, dall’altra ha stabilito – arbitrariamente, per quanto, in
qualche misura, con la “giustificazione”
della necessità di portare a regime il sistema – che nel primo periodo di applicazione della nuova disciplina sull’apprendistato professionalizzante – ovvero
nel periodo che va dal 4 aprile al 30
maggio di quest’anno – le comunicazioni di assunzione di apprendisti dovessero essere comunicate a partire dal 3 giugno 2005. Inoltre, che solo successivamente al 30 maggio 2005 si sarebbe dovuti tornare a fare luogo alla comunicazione entro i previsti cinque giorni dall’assunzione. La disposizione recata dal
Decreto dirigenziale n. 354/2005 non
può, perciò, che apparire in netto contrasto con quanto previsto in materia di
adempimenti di lavoro – di tutta evidenza con una validità estesa e inderogabile su tutto il territorio nazionale – dall’art.
19, D.Lgs. 276/2003. Quest’ultima disposizione richiama espressamente la
previgente (in realtà, ancora vivente) normativa (art. 9-bis, L. 608/1996) che ancora oggi, anche per uniforme prassi e
interpretazione ministeriale, stabilisce in
cinque giorni il termine entro cui provvedere alla dovuta comunicazione in caso
di assunzione di lavoratori subordinati.
Va sottolineato come non appaia allo
stato ammissibile (rectius, legittimo) – in
difetto di una previsione della normativa
statale al riguardo – comprimere la possibilità di inoltrare la comunicazione al
Centro per l’impiego alla sola via telematica. Neppure sembra legittimo creare differenziazioni quanto agli incombenti tra le tipologie lavorative subordinate
poste in essere, dovendosi ritenere comunque bene effettuata la notificazione
che pervenga – anche con presentazione diretta o per via postale – agli organi
competenti. Del resto, a parte la circostanza dell’assoluta “inidoneità” della
deroga alla legge portata da un provvedimento amministrativo, bene si comprende la logica e la necessità di uniformare su tutto il territorio nazionale gli
adempimenti di lavoro, i quali – in quanto norme di ordinamento civile – sono
chiamati a garantire gli eguali ed effettivi
diritti dei prestatori di lavoro, a prescindere dalle modalità e dall’ubicazione
dell’attività lavorativa.
CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA
Il descritto caso che si verifica nel Veneto non appare isolato, venendo sempre
più spesso le Regioni – in un genuino
“slancio” di volontà regolamentare – a
normare aspetti in realtà sottratti alla
propria disponibilità.
A titolo di ulteriore esempio si può oggi
menzionare il caso delle visite preassuntive nella Regione Friuli Venezia Giulia.
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 18 agosto 2005, n. 21 è venuta a
determinare un contrasto di normative
tra il predetto provvedimento regionale,
appunto – relativo a semplificazioni in
materia di igiene, medicina del lavoro e
sanità pubblica–, e quanto disposto
dalla legge statale che regola il lavoro
dei minori (vale a dire la legge 17 ottobre
1967 n. 977). Nel caso di specie, con
l’“abolizione” a livello regionale dell’obbligo di presentazione del certificato sanitario, appare opportuno interrogarsi
sugli incerti confini di liceità del comportamento di quanti datori di lavoro intendono procedere all’assunzione di minori, ma non possono procurarsi (poiché
non ne è più previsto il rilascio dalla regione Friuli) il previsto (dalla legge statale) certificato medico di idoneità. La medesima normativa, del resto, non prevede neppure la certificazione medica per
altre tipologie e modalità lavorative, come, ad esempio, nel caso degli apprendisti. Ma in quest’ultima ipotesi, va osservato, non risulta porsi alcuna specifica questione a livello operativo, atteso
che per gli apprendisti assunti in forza
delle previsioni contenute nel D.Lgs.
276/2003, non viene ivi richiamato l’obbligo di visita medica preassuntiva, né,
nel caso del Friuli, la medesima normativa regionale in materia di lavoro veniva
in precedenza a richiederla.
Per quanto cennato, l’apparente effetto
del confliggere delle controverse disposizioni risulta consistere per i destinatari,
così come per i professionisti che li assistono, nell’impossibilità di invocare nel
loro agire, a propria “giustificazione”, la
circostanza di avere comunque ottemperato al precetto di rango normativo inferiore. Nel caso sopra considerato del
Veneto, ad esempio, appare evidente
l’inderogabilità del precetto di legge da
parte della disposizione amministrativa,
con conseguente possibile assoggettamento a sanzione di quanti non vi abbiano ottemperato. Al più, i ritenuti trasgressori potranno rilevare, ove se ne presenti il caso, il difetto di “percezione” degli
effettivi limiti del precetto, eccependo
l’efficacia “scriminante” del provvedimento regionale successivo rispetto alle
proprie condotte contra legem. Più correttamente, tuttavia, data la chiara disposizione dell’art. 3 della legge 689/1981,
l’eventuale errore di diritto – ritenere “valida” la disposizione sott’ordinata della
Regione, nel nostro caso – in cui pure in
“buona fede” si fosse incorsi, non varrebbe a escludere la responsabilità amministrativa del destinatario dei precetti.
Mauro Parisi è componente del Centro Studi Attività Ispettiva della Dir. Gen. per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali
36
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LAVORO
Attuazione dell’apprendistato
nella contrattazione collettiva
on conoscono soste le modifiche alla riforma Biagi
oramai in vigore da più di
due anni.
Anche la legge 14 maggio 2005,
n. 80, cosiddetto provvedimento
sulla competitività, ne ha previste
alcune in materia d’apprendistato
con l’obiettivo di rilanciare un
contratto molto utilizzato, anche
per via degli incentivi previsti, ma
inibito a numerosi datori di lavoro.
Prima delle modifiche, infatti, si
registrava un utilizzo a macchia di
leopardo nel paese per via dell’approvazione o meno di provvedimenti regionali ai quali il D.Lgs.
276 demandava la concreta attuazione del contratto. L’instaurazione dei nuovi contratti di apprendistato, secondo le disposizioni previgenti, era possibile solo
a seguito di regolamentazione a
cura delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.
L’articolo 1-bis della legge
80/2005 ha introdotto il comma 5
bis all’articolo 49 del D.Lgs.
276/2003 ed estende l’applicazione dell’apprendistato professionalizzante anche nelle Regioni in
cui non è stato ancora approvato
il provvedimento.
Si tratta di una novità rilevante, visto che molte Regioni non hanno
ancora legiferato in materia d’apprendistato, anche se occorre evidenziare che la possibilità di instaurare il contratto d’apprendi-
N
38
stato professionalizzante in tali
Regioni rimane circoscritta ai settori in cui i CCNL hanno disciplinato l’istituto.
A tal proposito è necessario che i
datori di lavoro effettuino un costante monitoraggio dell’attività
delle parti sociali e più in particolare la regolamentazione del contratto d’apprendistato.
Ai contratti collettivi sono demandate:
– le modalità di espletamento del
diritto/dovere di istruzione e formazione in azienda, nel rispetto
degli standard generali fissati
dalle regioni competenti;
– la determinazione della durata
del contratto d’apprendistato
professionalizzante nei limiti da
un minimo di due anni ad un
massimo di sei anni;
– le modalità di erogazione e di
articolazione della formazione
interna ed estera all’azienda
dell’apprendistato professionalizzante;
– la facoltà di escludere o meno
gli apprendisti dal computo dei
limiti numerici per l’applicazione
di particolari istituti e normative.
Proprio il significativo ruolo della
contrattazione collettiva e col
chiaro intento di venire incontro ai
datori di lavoro, il Ministero del lavoro ha fatto il punto della situazione che, fino all’inizio di settembre, limitandoci all’apprendistato,
registrava una regolamentazione
come da box a fianco pubblicato.
È comunque sempre opportuno
verificare eventuali modifiche contrattuali prima dell’instaurazione
dei contratti. Ciò perché la modifica introdotta con la legge 80 è rilevante non solo per la possibilità
di instaurare il nuovo tipo di apprendistato ma anche perché, di
conseguenza, cade l’applicazione
in via transitoria della previgente
disciplina contenuta nella legge
25/1955.
Le novità evidenziate, se da un lato
hanno consentito l’avvio del nuovo
contratto in tutte le aree del paese,
dall’altro hanno lasciato qualche
dubbio per le concrete modalità di
instaurare i nuovi contratti.
Su alcuni punti controversi è intervenuto il Ministero del Lavoro con
la circolare 30/2005 del 15 luglio
2005, che ha anche ribadito i limiti dei contratti collettivi nazionali di
lavoro circa la regolamentazione
della materia. È da segnalare, infatti, la conferma circa l’illegittimità di apporre vincoli o paletti per
poter instaurare rapporti (ad
esempio, l’obbligo di essere iscritti ad un ente bilaterale).
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato da tutti i datori di lavoro e
riguarda soggetti di età compresa
da 18 a 29 anni. In particolare,
l’assunzione dell’apprendista è
prevista fino ad un’età di 29 anni e
364 giorni; in tal modo il Ministero
ha aderito ad un indirizzo giurisprudenziale in tal senso.
Un altro punto oggetto di chiarimenti riguarda l’assunzione di minori. L’apprendistato professionalizzante, infatti, sappiamo essere instaurabile con soggetti da 18 a 29
anni; quello finalizzato all’espletamento del diritto-dovere di assolvimento dell’obbligo scolastico, che
consentirebbe l’assunzione del minore, ancora rimane in attesa dell’iter legislativo previsto dal D.Lgs.
276. A tal proposito, la circolare ha
chiarito che per i minori si applica la
disciplina transitoria prevista dalla
legge 25/1955; conseguentemente,
uno stesso datore di lavoro, potrebbe trovarsi ad applicare per taluni
soggetti (maggiorenni) le nuove norme, mentre per altri (minori) quelle
previgenti.
Il contratto deve avere forma
scritta e deve indicare la prestazione oggetto del contratto medesimo, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica
che potrà essere acquisita al termine del rapporto.
Un aspetto importante da ricordare
è quello (caratterizzante il contratto
d’apprendistato) relativo alla formazione degli apprendisti che, ai sensi
dell’articolo
49
del
D.Lgs.
276/2003, può essere interna o
esterna all’azienda e dovrà essere
prevista per un minimo di centoventi ore all’anno. Per tale formazione
formale si intende quella effettuata
attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi di formazione strutturati on the
job e in affiancamento, certificabili e
verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalle future normative regionali. L’obbligo
di formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto anche tramite
lo strumento della formazione a distanza e gli strumenti di e-learning.
Giuseppe Buscema è Consulente del
Lavoro in Catanzaro
ATTUAZIONE DELL’APPRENDISTATO
NEI RINNOVI ED ACCORDI CONTRATTUALI
CCNL che rinviano la regolamentazione, in attesa del completamento
del quadro normativo o che rimandano a successivi accordi
– CCNL Grafica Industria 22 febbraio 2004
– CCNL Agricoltura Contoterzismo 9 marzo 2004
– CCNL Agricoltura quadri impiegati
– CCNL Legno e arredamento Industria-Confindustria 21 luglio 2004
– CCNL Studi Professionali 28 luglio 2004
– CCNL Assoscrittura Assospazzole 8 giugno 2004
– CCNL Aziende Legno Confai, 22 settembre 2004
– CCNL Dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia e ausiliari, nonché servizi integrativi e multiservizi 26 ottobre 2004
CCNL che disciplinano l’istituto in attesa della normativa regionale
– CCNL Tessile abbigliamento Industria-Confindustria, 24 aprile
2004
– CCNL Tessile Uniontessile-Confapi, 4 aprile 2004
– CCNL Calzatura Industria-Confindustria, 26 maggio 2004
– CCNL Chimici Industria, 28 maggio 2004
– CCNL Filiera Ittica e dei retifici, 15 luglio 2004
– CCNL Ombrelli e Ombrelloni, 2 luglio 2004
– CCNL Edilizia Industria – Ance
– CCNL Edilizia Cooperative
– CCNL Lavoratori dei porti, 4 marzo 2005
– CCNL Settore industria (aziende alimentari, chimica, legno, metalmeccaniche, pulimento e multiservizi, tessili) e settore artigianato
(aziende alimentari, chimica, lavanderie e tintoria legno metalmeccaniche, odontotecniche, artigiane orafe, parrucchieri e estetica,
pulimento e multiservizi tessili) Confederazione Unionquadri, Conflavoratori-Confterziario, 4 marzo 2005;
– CCNL Dipendenti farmacie private, 5 maggio 2005
CCNL che in attesa della disciplina regionale introducono forme sperimentali disciplinano l’istituto in attesa della normativa regionale
– CCNL Commercio-Confesercenti, 6 luglio 2004
– CCNL Commercio-Confcommercio, 2 luglio 2004
– CCNL Edilizia Pmi Confartigianato 1 ottobre 2004
– CCNL Quadri e aree professionali, imprese creditizie, finanziarie e
strumentali, 12 febbraio 2005
– CCNL Tessile abbigliamento moda-Confartigianato, 21 febbraio 2005
FONTE: Ministero del lavoro sito internet: www.welfare.gov.it
39
Che ne pensate?
INTERVISTA
VELOCE
Rosalba BERLINGERI -
Segretaria di redazione
[email protected]
“
Nel futuro scenario delle libere professioni, quale ruolo
auspichi per i Consulenti del Lavoro?
”
Carlo CARELLI
Presidente Ordine
CdL Macerata
e la Categoria vuole avere
un futuro è necessario rivedere il titolo di studio:
non è più accettabile che partecipino agli esami di stato giovani con titoli non adeguati e che
non hanno alcun rapporto con la
nostra professione.
Per essere inseriti nella Categoria delle professioni economiche-giuridiche poste a fondamento del processo di riforma
delle libere professioni e per il
ruolo che i Consulenti svolgono
occorre una preparazione di base, di conoscenza computistica,
economica, di diritto, informatica, raggiungibile con una preparazione di buon livello attraverso
un sistema di formazione continua, anche universitario.
Il professionista è una figura ben
delineata, degna della sua qualifica, che deve essere di supporto e
avere maggiore integrazione nell’azienda non solo nell’amministrazione e nella tutela del personale,
ma contribuendo ed incidendo nella produzione, e deve essere l’uomo chiave per la soluzione dei problemi ed essere di collegamento
tra l’azienda ed il mondo esterno.
S
40
Il futuro dei Consulenti è ottimo
se si perseguono finalità non dichiarate a voce o più volte scritte sulla nostra rivista: occorre un
Consiglio Nazionale che si faccia parte attiva a livello Governativo per far valere le necessità
della Categoria per il lavoro
spesso ignorato e mal valutato
dagli organi istituzionali e di
conseguenza nella realtà socioeconomica.
Dobbiamo però avere una qualificazione professionale, con aggiornamenti continui, per poter
trasmettere la nostra competenza e la nostra presenza nel mondo del lavoro, che oggi sta cambiando velocemente.
Sono certo che il CNO neo eletto
saprà far fronte a queste esigenze.
Carlo CALANCA
Delegato Enpacl
di Bologna
“
DOBBIAMO FARCI
PARTE ATTIVA PER FAR
VALERE LE NECESSITÀ
DELLA CATEGORIA
”
Possiamo diventare gli unici protagonisti nella gestione del mercato del lavoro ed assumere così una funzione indispensabile e
qualificata al pari di tante altre
categorie.
Dobbiamo però pubblicizzare la
professione con ogni mezzo e far
conoscere chi siamo e cosa facciamo cercando di far parte di organismi istituzionali dove non siamo presenti e spesso ignorati.
e professioni liberali in
genere da diverso tempo
sono oggetto di attacchi
provenienti da varie parti, Associazioni, Sindacati, Antitrust:
vengono attaccate sulle esclusive, sulle tariffe. In questo scenario poco edificante, la nostra
professione è probabilmente la
più bersagliata. Prima la “Legge
Biagi”, passando per il treno
perso della Professione Unica,
sono segnali inequivocabili di
una professione relegata ad un
ruolo marginale. La manifestazione di Roma del luglio scorso
ha rappresentato un segnale
importante inviato al potere politico, ma tali avvisi bisogna
mandarli sempre non solo
L
Che ne pensate?
quando i decreti decadono o
quando il mandato del Consiglio Nazionale è in scadenza.
Nonostante tutto, ritengo comunque che i CdL abbiano ancora ampi spazi di crescita, dove poter reperire mercato, perché hanno professionalità e capacità. Se Associazioni e Ced
cercano di sfruttare il nostro
“terreno”, evidentemente la
motivazione è una sola: porta
frutto.
Per continuare ad avere buoni
frutti dobbiamo far conoscere
all’esterno il nostro settore di
intervento, che spazia dall’amministrazione, alla ricerca e selezione del personale, alla conciliazione stragiudiziale, alla
consulenza fiscale e tributaria;
per far sapere che siamo una
professione a misura di impresa
occorre investire in campagne
pubblicitarie sui media e di tanto in tanto, quando ci rifilano
qualche incombenza di troppo,
potrei citare la DNI all’Inail, il
DM10 telematico, UNICO e
770 via Entratel, senza dimenticare l’EMENS, alzare la voce e
studiare forme di protesta eclatanti. Il dialogo, è vero, porta
più risultati dello scontro, ma se
si parte da una posizione di
vantaggio si dialoga meglio.
naggio di una platea sempre più
ampia di soggetti non professionalizzati. Cosa prevedere per
il futuro? Soluzione semplice
ma nello stesso tempo difficile.
Dovremmo riuscire ad ottenere
quello che in questi ultimi anni
sembra essere diventato un tabù: ottenimento dell’elevazione
del titolo di studio alla laurea ed
ingresso nella professione unica con la specializzazione in
consulenza del lavoro. È evidente che si tratta di un progetto ambizioso ma abbiamo il dovere di provarci, perché garantirebbe le due anime presenti
nella Categoria (lavoristi e fiscalisti) e darebbe prospettiva
ai nostri giovani. Perché ciò si
realizzi è necessario ripristinare
i rapporti con dottori e ragionieri che al momento sembra si
siano interrotti e cercare di ottenere la riforma del titolo di
studio. Solo così potremmo ben
posizionarci all’interno del nuovo mercato delle libere professioni, abbandonando l’idea che
l’attività di intermediazione
possa essere considerata la via
da perseguire per dare futuro
alla nostra professione. Può al
massimo essere un servizio aggiuntivo che possiamo offrire ai
clienti.
Giovanni GENISE
Presidente Ordine Cdl
di Cosenza
Giuseppe CAPRERA
Delegato Enpacl
di Vibo Valentia
a nostra Categoria sta attraversando un periodo
particolare, caratterizzato
da un restringimento degli spazi
di attività professionale.
La concretizzazione dell’Albo
Unico ha immesso sul mercato
della consulenza fiscale un concorrente che mira a fagocitare
la fetta più grossa, mentre la
consulenza del lavoro è appan-
L
a concomitanza di eventi
favorevoli in materia di
competenze e prerogative
già attribuite alla nostra Categoria, di alcuni provvedimenti legislativi, quali la Legge Biagi,
avrebbe potuto essere maggiore
se fosse stata attuata in questo
ultimo triennio, da parte dello
scorso CNO, una politica diversa. Soprattutto i risultati sareb-
L
bero stati migliori ove ci fosse
stato un maggior coinvolgimento dei Consigli Provinciali; il tutto avrebbe reso ancor più ottimisti, per il prossimo futuro, noi
Consulenti del Lavoro e tanti altri giovani che dovessero decidere di affacciarsi alla nostra
professione. L’approvazione della legge per l’innalzamento del
titolo di studio, sino al momento
non ottenuta, favorirà sicuramente quel grande progetto che
la stragrande maggioranza di noi
auspica da anni con la realizzazione dell’Albo Unico delle professioni contabili-giuslavoriste.
Noi, perciò, come Consiglio Provinciale di Cosenza, questo traguardo lo stiamo inseguendo e
incoraggiando da tempo, soprattutto con fatti concreti. L’anno scorso, infatti, anticipando
addirittura il MIUR, abbiamo stipulato, per primi, una Convenzione con l’Università telematica
“Guglielmo Marconi” di Roma,
dopo aver pianificato insieme la
creazione di un diploma di laurea in Consulenza del Lavoro, ed
appena dopo un anno prendiamo positivamente atto che anche la stragrande maggioranza
dei CPO ha fatto altrettanto. Con
immensa soddisfazione, possiamo altresì affermare che, nel primo semestre del prossimo anno,
alcuni Colleghi raggiungeranno
questo ambito traguardo. In
questo momento storico e sociale, in cui da più parti in Italia
ed in Europa si discute per definire attribuzioni e regole comuni
per il futuro delle libere professioni, è auspicabile e legittimo
che i Consulenti del Lavoro diventino parte attiva del mercato
delle professioni liberali partecipando al processo di modernizzazione in corso, che purtroppo
però fa delineare spesso condizioni sfavorevoli alla nostra professione. È necessaria dunque
una netta e decisa svolta che attendiamo dal nuovo CNO.
41
Luca CARAMASCHI - Studio MENEGHETTI
[email protected]
FISCO
Spunti critici
sul ripristino del reato tributario di omesso
versamento delle ritenute certificate
on la disposizione contenuta nel comma 414 dell’unico articolo che compone la legge Finanziaria per l’anno 2005 (legge n. 311/2004) è stato ripristinato – mediante l’inserimento nel Decreto Legislativo n.
74 del 10 marzo 2002 del nuovo
art. 10-bis – il reato tributario di
omesso versamento delle ritenute
d’acconto. La nuova norma, rubricata “Omesso versamento di ritenute certificate” recita testualmente che “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta”.
Stando alla lettura della norma si
ricava, quindi, che la sanzione
prevista per i sostituti d’imposta
scatta solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
• le ritenute non versate devono
essere state regolarmente certificate e pertanto, in mancanza di certificazione, non dovrebbe scattare la pena;
C
• le ritenute non versate ma certificate devono essere di importo
superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta;
• le ritenute non devono essere
state versate, sia pure tardivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei sostituti di imposta; in tal
senso, la procedura del ravvedimento operoso (utile ai fini
della riduzione delle sanzioni
amministrative) a parità di costo consentirà di evitare il ben
“
IL RAVVEDIMENTO
OPEROSO PUÒ
EVITARE LA SANZIONE
PENALE
”
più grave problema penale
consistente nella reclusione da
6 mesi a due anni.
A fronte di un contenuto letterale
della norma apparentemente
chiaro, diverse sono le questioni
che meritano di essere approfondite. In particolare l’Assonime,
con la circolare n. 2 del 3 febbraio
2005, ha avuto modo di segnalare
alcuni spunti critici ed alcune questioni meritevoli di un chiarimento
ministeriale. In relazione alla portata applicativa della nuova disposizione penale, un primo dubbio
sollevato riguarda l’interpretazione della soglia quantitativa di punibilità, stabilita – come detto in
precedenza – in un ammontare
superiore a cinquantamila euro
per periodo d’imposta. In particolare non è chiaro – secondo l’Assonime – se detta soglia vada verificata nel periodo d’imposta con
riguardo all’ammontare complessivo delle ritenute certificate e non
versate, ovvero con riguardo all’ammontare delle ritenute stesse
riferibile a ciascun sostituito. Per
questa seconda e più mite soluzione farebbe, in effetti, propendere la considerazione che la norma attuale, nel riprendere esattamente la formulazione della precedente figura di delitto di cui al
comma 3 dell’art. 2 della legge
516/1982, se ne differenzia tuttavia per il fatto di non aver riprodotto l’attributo “complessivo”,
43
con il quale il legislatore aveva
evidentemente inteso riferire la
soglia in questione all’insieme
delle omissioni verificatesi nel periodo d’imposta; sicché parrebbe
logico desumere, da tale differente formulazione, l’intenzione del
legislatore odierno di attribuire alla soglia di punibilità una valenza
“pro capite”. Trattandosi di questione molto delicata, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore in sede amministrativa.
Sotto un altro profilo, l’Assonime
ricorda che le violazioni di
omesso o insufficiente versamento di ritenute da parte dei
sostituti d’imposta sono attualmente punite con la sanzione
amministrativa prevista dal titolo
secondo del decreto legislativo
n. 471 del 1997 (pari al trenta
per cento di ogni importo non
versato alle scadenze prescritte). La disposizione della Finanziaria 2005 solleva, in proposito,
delicati problemi sul cumulo tra
la norma sanzionatoria penale e
la norma amministrativa, dato
che sulla base del principio di
specialità di cui all’art. 19 del
decreto legislativo n. 74 del
2000 – che, di regola, conduce
alla prevalenza della sanzione
penale su quella amministrativa
– la condotta omissiva del sostituto dovrebbe essere colpita solo con la disposizione penale in
parola, con esclusione dell’applicabilità delle sanzioni amministrative sopra ricordate. Al riguardo, occorre tuttavia tener
conto anche del principio di
esclusiva riferibilità alla persona
giuridica delle sanzioni amministrative tributarie; principio,
questo, introdotto – in deroga al
principio di personalità su cui
era imperniata la riforma del
1997 – dal decreto legge n. 269
del 2003 (convertito dalla legge
n. 326/2003), e diretto a far sì
che le sanzioni amministrative
relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con per-
44
sonalità giuridica rimangano
esclusivamente a carico della
stessa persona giuridica. Da ciò
dovrebbe conseguire, considerato che il principio di specialità
interviene allorché l’ordinamento
rivolge la sanzione penale e
quella amministrativa ad un medesimo soggetto per un comportamento illecito allo stesso
imputabile, che, nel caso di sostituti persone giuridiche, l’omesso versamento di ritenute
certificate sarebbe comunque
soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 471 del 1997, trattandosi di sanzione applicabile
solo nei confronti della persona
giuridica.
Oltre alle importanti e condivisibili osservazioni fornite dall’Assonime con la richiamata circolare n. 2 del 2005, si propongono le seguenti ed ulteriori considerazioni critiche:
• la disposizione viene inserita
all’interno del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, provvedimento che fonda la sua origine
sulla considerazione che sono
condotte punibili penalmente
esclusivamente quelle connotate dalla rilevante offensività
per gli interessi dell’Erario e
dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di
imposta; di conseguenza,
emerge la necessità che ogni
condotta sia animata da dolo
specifico di evasione, circostanza che non appare compatibile con la condotta del
sostituto di imposta. La disposizione, dunque, mal si inserisce nel più ampio provvedimento in cui è collocata, difettando del requisito essenziale;
• nonostante una prima e superficiale lettura possa indurre a
ritenere la violazione arginata
alla materia delle ritenute fiscali, il tenore della norma, richiamando genericamente le
“ritenute risultanti dalla certifi-
cazione rilasciata ai sostituti”,
induce a ritenere che possano
concorrere alla configurazione
del delitto anche le ritenute
previdenziali ed assistenziali,
oggetto di ritenuta ed indicate
nella suddetta certificazione.
Tale assunto comporterebbe
che il superamento della soglia
critica dei 50.000 euro dovrebbe essere verificata con riguardo ad ogni tipo di ritenuta;
• il termine per la consumazione
del reato previsto dalla nuova
disposizione è rappresentato
dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale
dei sostituti di imposta, a nulla
rilevando il precedente momento dell’effettuazione della
ritenuta; pertanto, anche gli
omessi versamenti riferiti all’anno 2004 potranno comportare sanzioni penali per effetto
della norma entrata in vigore lo
scorso 1° gennaio 2005;
• la mancanza di qualsiasi attenzione alla condotta del
soggetto comporta che gli
omessi versamenti legati, ad
esempio, a crisi di liquidità o a
colpevole ignoranza della norma siano ugualmente penalmente sanzionati; eventualmente, si potrebbe verificare
l’applicabilità di attenuanti
della pena;
• il mancato versamento delle ritenute non configura il reato di
appropriazione indebita, visto
che il sostituto d’imposta risulta debitore per un debito proprio e non meramente responsabile per un debito altrui.
Come è agevole osservare dalle
considerazioni critiche e dai
dubbi esposti in precedenza, la
nuova disposizione contenuta
nel nuovo articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000
necessita urgentemente – attesa
la “pericolosità” della stessa – di
chiarimenti ministeriali volti ad
individuare la reale ed effettiva
portata della norma.
Simona PAGANI - Studio MENEGHETTI
[email protected]
Accertamento
controllo automatico e controllo formale
on il controllo automatico delle
dichiarazioni, disciplinato dagli
articoli 36-bis e 54 bis del
D.p.r.600/73 l’Amministrazione finanziaria provvede sostanzialmente ad
effettuare un controllo sulla correttezza
dei calcoli effettuati dal contribuente,
sulla corrispondenza dei versamenti
indicati e quelli effettivamente effettuati, la corrispondenza fra quanto dichiarato nei righi dei diversi quadri della dichiarazione e quanto indicato nel quadro di liquidazione dell’imposta.
L’attività di controllo formale della dichiarazione di cui all’art.36-ter ex D.p.r.
600/73, si sostanzia nell’indagine sulla
spettanza degli oneri e detrazioni d’imposta, dei crediti e del corretto scomputo delle ritenute alla fonte. Il controllo viene eseguito dall’ufficio sulla base
della documentazione fornita dal contribuente a seguito della richiesta formulata dagli Uffici.
Gli esiti del controllo automatico delle
dichiarazioni, vengono comunicati al
contribuente dall’Agenzia delle Entrate. Prima di inviare le predette comunicazioni, l’Agenzia provvede ad inviare
ai Caf o agli intermediari abilitati alla
trasmissione i preavvisi telematici. Tali
preavvisi sono semplicemente degli
avvisi che precedono l’invio della comunicazione di irregolarità al contribuente. I preavvisi telematici hanno
dunque lo stesso contenuto e gli stessi fini delle comunicazioni di irregolarità, ma un destinatario diverso. Lo scopo è quello di interpellare i soggetti che
hanno compilato o inviato la dichiarazione prima di scomodare il contribuente. Infatti se entro 60 giorni dall’invio dei predetti preavvisi non vengono forniti chiarimenti a quanto ri-
C
chiesto, l’ufficio provvederà ad inviare
la comunicazione direttamente al contribuente.
Il risultato di questo controllo viene obbligatoriamente comunicato al contribuente quando i conti dell’amministrazione non coincidono con quelli del
contribuente. È comunque prassi che il
contribuente riceva la comunicazione
dell’esito del controllo anche nell’ipotesi di regolarità.
La comunicazione è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui da questo controllo venga riconosciuto in capo al
contribuente un maggior credito o un
minor rimborso. Nel momento in cui il
contribuente riceve la comunicazione
da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve rispondere all’invito contattando
qualsiasi ufficio locale oppure il centro
di assistenza telefonico, istituito al fine
di sanare eventuali irregolarità senza
dover accedere personalmente presso
gli Uffici.
In tutti le ipotesi in cui dall’irregolarità
evidenziata dall’Ufficio emerga un debito d’imposta, al contribuente conviene sanare quanto rilevato dalla comunicazione, in quanto pagando entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione oppure entro 30 giorni dall’emissione della nuova comunicazione, nel
caso di irregolarità parzialmente corretta, è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un terzo. In
questo caso la sanzione pari al 30%
delle somme dovute e non versate o
versate in ritardo viene ridotta ad un
terzo, cioè al 10%, unitamente agli interessi.
La seconda tipologia di comunicazione considerata è quella che consegue
al c.d. controllo formale. Detta attività
viene eseguita dagli Uffici Locali competenti in ragione del domicilio fiscale
del dichiarante entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Dal controllo l’Ufficio verifica la conformità dei
dati esposti in dichiarazione, da parte
del contribuente, e i dati che risultano
dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, i dati forniti da enti previdenziali e i dati forniti da banche e
imprese assicuratrici.
All’esito del controllo gli Uffici devono
instaurare il contraddittorio al fine di
consentire anche la segnalazione di
eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede
di controllo formale. Il termine minimo,
in analogia a quanto già rilevato circa il
controllo automatico, è di 30 giorni.
Ciò posto l’esito del controllo formale
deve essere comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che eventualmente
hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte o dei contributi e dei premi dichiarati. Nell’ipotesi in cui l’Ufficio verifichi non via tale corrispondenza emergerà un debito d’imposta che il contribuente potrà sanare sempre entro i 30
giorni successivi alla comunicazione.
Tuttavia in questo caso, non è consentita la remissione in termini i caso
di parziale correzione della liquidazione. In pratica, in questa tipologia di
controllo, a differenza del controllo
automatico, la possibilità di definizione bonaria (con il pagamento di 2/3
delle sanzioni) deve concludersi nei
30 giorni dalla comunicazione originaria anche in caso di riliquidazione da
parte dell’ufficio.
45
Consulenti sulla neve
TORNA “LA VALANGA“ DEI CONSULENTI
Sui bianchi pendii della val di Fiemme, dal 18 al 21 gennaio torna
la ormai consueta “Valanga” sciistica dei Consulenti del Lavoro.
Prerequisiti irrinunciabili per farne parte: un comune paio di sci e
tanta allegria. Perché, come al solito, importante non è vincere,
ma partecipare.
Care Colleghe e Colleghi,
penso che ormai sappiate che in gennaio 2005 e precisamente
dal 18 al 21 ci sarà il nostro campionato nazionale sugli sci.
Quest’anno ci troviamo nella mitica val di Fiemme (Trentino), dove quel burlone del Giorgio e la sua ghenga, hanno pensato bene di programmare il nostro campionato. Il solo fatto di averlo
chiamato “la valanga” è tutto un programma, infatti, non vi è nulla di meno serio e di spirito che partecipare a questa gara.
Non sono richieste particolari doti atletiche, sembra che basti saper attraversare il cancelletto di partenza con gli sci ai piedi, il resto viene da solo e per così dire “senza impegno”. Certo ci sono
i colleghi che portano magari due paia di sci per gareggiare, che
usano delle scioline con formula segreta, e si allenano anche
quattro – cinque volte alla settimana, per loro ci saranno le coppe e magari qualche premio, ma per gli altri ci sarà divertimento
e allegria.
Siamo ormai all’ottavo appuntamento e chi ha già partecipato,
porta nel cuore la volontà di tornare l’anno successivo (pensate
ci sono dei colleghi che vengono sia da Messina, che da Palermo). Provare per credere.
Il programma potrete vederlo sul sito dell’ordine, e l’albergo
che abbiamo fatto nostro per la manifestazione sul sito
www.hotelbellavista.biz.
Spero di vedervi numerosi e soprattutto con lo spirito giusto,
quello di divertirsi e di non formalizzarsi mai.
Giorgio Dalprà
PROGRAMMA:
– arrivo a Cavalese (Val di Fiemme) presso l’Hotel "Bellavista"
(questa volta siamo tutti nello stesso albergo e in caso di over
booking in un garnì a circa 100 metri) nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio e registrazione presso la segreteria dell’organizzazione. Dopo cena ci ritroveremo per un momento di
convivialità, per salutare vecchi e nuovi amici ed illustrare il
programma;
– giovedì dedicato agli amanti della neve: sulle piste di Pampeago per gli sciatori e per gli amanti del trekking una passeggiata
in quota fino al rifugio, accompagnati. Per i più sfegatati un giro dei quattro passi;
– giovedì sera, dopo la necessaria "pennichella", ci ritroveremo
per la cena "multietnica" presso l’albergo
– venerdì di prima mattina, infine, dopo aver affilato le lamine e
sciolinato gli sci (ricordatevi di portarli), ci si ritrova alla partenza della gara per la contesa e l’assegnazione dell’ambito trofeo
"La Valanga" – Consulenti sulla neve – ottava edizione (la gara
è di slalom. Lasciate a casa gli sci da speciale e da discesa libera);
– venerdì in prima serata c/o l’albergo "Bellavista" si procederà
all’assegnazione del trofeo e alla premiazione . A seguire, l’abbuffata finale all’hotel "Bellavista", con i relativi saluti e baci;
– sabato libera scelta se partecipare al programma (giro dei famosi quattro passi o Sella ronda) o tornare con rammarico alla
vita di tutti i giorni.
Per ulteriori informazioni telefona al numero 0462/340287
oppure faxa al numero 0462/230724 oppure utilizza
l’e-mail [email protected]
46
MEETING DI SCI DA FONDO DEI
CONSULENTI DEL LAVORO AD
ASIAGO (VI) DAL 16 AL 18 FEBBRAIO
.....” Quando respiri l'aria pura della montagna, senti la neve scricchiolare sotto i tuoi passi, il calore del sole e l'aria frizzante che ti pungono
il viso....è in questo momento che ti rendi conto di aver passato troppo tempo in ufficio...” (anonimo asiaghese consulente del lavoro).....”
Certamente care Colleghe e Colleghi.
Quest'anno si replica: torniamo ad Asiago, nella splendida cornice
delle Prealpi Venete a passare un paio di giorni in buona compagnia,
unendo l'utile al dilettevole, mescolando utilmente qualche ora all'aria aperta sugli sci da fondo con qualche ora di studio.
Stiamo concludendo ormai l'organizzazione del 2° meeting sulla neve con gli sci da fondo dei consulenti del lavoro. L'appuntamento è
ad Asiago, in provincia di Vicenza, bellissima cittadina di montagna
(sta a 1001 metri - facilmente raggiungibile via auto) nei giorni 16, 17
e 18 febbraio 2006.
Quest'anno avremo grosse novità rispetto all'anno scorso. Sarà organizzato un convegno valido ai fini della formazione continua obbligatoria e sarà presente gradito ospite l'on. Maurizio Sacconi, conoscitore della materia giuslavoristica e spesso presente ai convegni
organizzati dai Consulenti del lavoro.
L'iniziativa ha già ottenuto il patrocinio dei nostri massimi vertici associativi ed istituzionali ed i colleghi responsabili hanno già promesso la loro presenza.
La parte sportiva dell'evento riserverà ai partecipanti un primo contatto con le nevi dell'Altopiano la mattina del 17 febbraio, mentre la
gara si svolgerà il sabato. Dopo la gara seguiranno le premiazioni.
Ma non sarà solo un evento sportivo: avremo tutti possibilità di conoscere parte della cultura del luogo attraverso un interessante incontro sul tema della Grande Guerra, con lo storico Vittorio Corà (da
ricordare che Asiago e i 7 Comuni ospiteranno nel maggio 2006 l’Adunata Nazionale degli Alpini, grande evento che porterà lassù oltre
400.000 penne nere), la visita a un caseificio dove si produce il famoso Formaggio Asiago; oppure un salto nel mondo della fantasia,
al Museo dei Cuchi (migliaia di fischietti in terracotta colorati di tutto
il mondo); oppure, ancora, shopping per le vie del centro. La serata
del 17 saremo allietati dalla musica del collega Loris Tolomei.
La sera del 18 ci sarà la Cena di Gala all’Hotel Gaarten, con piatti
preparati da chef di prim’ordine, assieme agli ospiti del mondo della
cultura altopianese.
Saremo alloggiati un un bellissimo e rinnovato albergo: il Gaarten
che vi invitiamo a visitare attraverso il seguente link: <http://www.hotelgaarten.it> dove si potranno consultare anche i migliori percorsi
stradali e non per arrivare da tutta Italia.
Il costo per questa bellissima esperienza sulla neve, con i colleghi,
nella cultura cimbra è di 200,00 euro, compreso alloggio per 3 notti,
prima colazione, due cene e cena di gala.
La Segreteria Ancl di Vicenza, il presidente provinciale Luigi Pelliccione assieme al collega asiaghese Giancarlo Rigoni forniranno tutte le
indicazioni necessarie per aderire all’evento. Vi consigliamo di farlo
ora perché sono attese molte presenze ed i posti sono limitati.....Mandate una mail agli indirizzi sotto indicati e prenotatevi subito.
Allora, coraggio! Con un occhio sulla cartina geografica localizzate la
meta del vostro week-end da Consulenti sulla neve: con l’altro occhio prendete nota di questi recapiti:
ANCL – Vicenza:
Telefono 0444/547099 - e-mail [email protected]
Luigi Pelliccione:
Telefono 0444/325660 - e-mail [email protected]
Giancarlo Rigoni:
Telefono 0424/463728 - e-mail [email protected]
LAVORO
Nuove regole
per la dilazione dei debiti contributivi
e la riduzione delle sanzioni civili
di Aldo Forte e Francesco Natalini
uove regole per la dilazione dei
debiti contributivi e per le riduzioni delle sanzioni civili INPS
infatti, la competenza viene distribuita
sul territorio in base all’importo. Tali novità sono contenute nella deliberazione
340/2005 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, che sono state illustrate dallo stesso Istituto di previdenza
con circolare n. 106/2005.
N
I NUOVI SCENARI
Le nuove competenze saranno sperimentate per un periodo di sei mesi e
sono scaturite per venire incontro alle
esigenze di riduzione dei tempi di definizione, tenendo conto anche delle
nuove tecniche di lavoro in “tempo
reale” che stanno per essere collaudate in alcune sedi INPS. In base al nuovo iter il provvedimento, di accoglimento o di reiezione, dovrà essere
emanato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
Viene previsto che il Direttore Provinciale si pronunci nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa; quando debba essere
trasmessa alla Sede Regionale oppure
alla Sede Centrale, l’istruttoria e l’invio
devono esaurirsi sempre entro 15 giorni dalla domanda. Anche la decisione
del Direttore Regionale o del Direttore
Centrale Entrate Contributive deve essere adottata entro quindici giorni dagli
adempimenti istruttori. Al momento
della presentazione della domanda, a
cui andrà allegato il versamento del
primo acconto, verrà rilasciato un piano di ammortamento provvisorio; in tal
modo si permetterà di snellire i tempi di
definizione delle pendenze contributive
per ottenere certezza sulla regolarità
contributiva, necessaria per l’esercizio
dell’attività lavorativa.
I nuovi limiti di importo per stabilire la relativa competenza dovranno essere considerati al netto delle somme aggiuntive; per
stabilire ad es. se si superano o
meno 500.000,00 Euro si dovrà tener conto soltanto dei contributi
omessi o evasi, indipendentemente dall’importo delle sanzioni.
Requisiti – Rimangono immutate le
disposizioni in materia per quanto riguarda:
• le garanzie richieste a fronte della
sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo;
• la competenza della sede che riceve la domanda di rateazione, nei
casi di aziende con più posizioni sul
territorio nazionale;
• l’obbligo della trattazione dell’intera
posizione aziendale, nella sua totalità, ricomprendendo l’intero monte
debiti in capo allo stesso soggetto
richiedente.
LE COMPETENZE
DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
Avranno competenza sulle rateazioni
fino a 24 rate dei debiti contributivi
non iscritti a ruolo, nel limite d’importo di Euro fino a 500.000,00; per quelli iscritti a ruolo decideranno sulle rateazioni fino a 60 rate, sempre nel limite d’importo di Euro fino a
500.000,00. Inoltre, potranno decidere le domande di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della legge n.
388/2000, per debiti contributivi non
superiori a 500.000,00 Euro e sull’estensione della rateazione fino a 36
rate, ai sensi dell’art. 2, comma 11,
della legge n. 338/89, di competenza
del Ministero del Lavoro, nel limite
d’importo di Euro fino a 500.000,00,
esprimendo il loro parere e dando
esecuzione all’autorizzazione conseguente del Ministero del Lavoro sull’estensione della dilazione a 36 rate.
DIRETTORI REGIONALI
I Direttori regionali decideranno sulle
rateazioni fino a 24 rate dei debiti
contributivi non iscritti a ruolo, nel limite d’importo di Euro superiore a
500.000,00 e fino a 1.000.000,00; per
quelli iscritti a ruolo decideranno per
le rateazioni fino a 60 rate, sempre nel
limite d’importo di Euro superiore a
500.000,00 e fino a 1.000.000,00.
Inoltre, potranno decidere sulle richieste di riduzione delle sanzioni civili per debiti contributivi nel limite
d’importo di Euro superiore a
500.000,00 e fino a 1.000.000,00 e
sull’estensione della rateazione fino a
36 rate, ai sensi dell’art. 2, c. 11, della legge 338/89, di competenza del
Ministero del Lavoro, nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00
e fino a 1.000.000,00, esprimendo il
loro parere.
DIRETTORE CENTRALE ENTRATE
CONTRIBUTIVE
Il Direttore in questione decide: per i
debiti superiori all’importo di Euro
1.000.000,00 e sulle richieste di dilazione nel limite di 24 rate per i crediti
non iscritti a ruolo, o di 60 rate per i
crediti iscritti a ruolo ed anche per le
domande di riduzione delle sanzioni
civili; esprime anche il parere sull’estensione della rateazione fino a 36
rate, ai sensi dell’art. 2, c. 11, della
legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Aldo Forte è esperto previdenziale in Vercelli; Francesco Natalini è Consulente del Lavoro in Vercelli
47
JUST
FOR FUN
Due quiz
professionali
Acrosticodellavoro
VEEEAEECE
2 E OP E E EO
3 O E E E E I
4 V E T E
5 V S E E E
6 V I E E A E A E E
EMEEE
7
1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Il diritto di raccogliere legna (uso civico)
Documento da inviare alla Pubblica autorità
Esclusi dalle categorie protette
Possono essere difensive
Può essere incentivato
Talvolta è di comodo
Si calcola in decibel
Compilando correttamente l’acrostico salterà fuori, dalla prima colonna verticale, il nome dello studio di un dirigente della Categoria e la sigla automobilistica della provincia in cui opera.
La Collega Tuta Monti in Carrozza
La Collega Tuta Monti in Carrozza ha un momento di sbandamento: chi ha scritto nel numero 8/05 qualcosa sul supplemento
di pensione?
Diglielo tu, che leggi Il Consulente del Lavoro dalla prima all’ultima riga: è stato il Collega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cortese Collega,
una volta risolti i due quiz, fotocopia questa pagina ed inoltrala a mezzo fax entro e non oltre il 31 gennaio 2006 al numero 06/51054432.
Tra coloro che avranno correttamente risposto sarà sorteggiato quale premio un fine settimana (viaggio e soggiorno per due persone)
presso una grande città europea.
NOME _________________________________________
COGNOME _________________________________________
VIA ____________________________________________
CITTÀ ___________________ CAP ________ PROV _______
TEL __________________FAX _____________________
E-MAIL _____________________________________________
SOLUZIONE DEI PRECEDENTI QUIZ
Vincitrice del concorso abbinato al n. 7/2005 è la C.d.L. Gudini Maddalena di Coriano (RN) che vince un viaggio premio per
due persone - Sono pervenuti n. 153 fax di risposta. Le risposte corrette sono: ACROSTICO: NICOLI BG. Dr. Bodrato, funzionario
neanche tanto ferrato: n. 459.
Vincitori del concorso abbinato al n. 8/2005 sono i C.d.L. Toscani Andrea di Giulianova (TE) e Corsinovi Carla di Firenze. Le soluzioni dei quiz del n. 8 sono: BESIO SO e l’Osservatorio dei Consulenti del Lavoro. Sono pervenuti 181 fax di risposta.
48
ENPACL
Ente Nazionale
Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma
Tel. 06/51.05.41 - Fax 06/51.05.43.20 - E-mail: [email protected]
di Previdenza e Assistenza
per i Consulenti del Lavoro
Consiglio
di Amministrazione
2003-2007
Presidente
Vincenzo Miceli
(Trapani)
Vice Presidente
Giovanni Cirmi
(Ferrara)
Consiglieri
Adalberto Bertucci
(Roma)
Elvira D’Alessandro
(Vicenza)
Luciano Malavolti
I 133
delegati:
TURCHETTI Mario (RM)
BALDARI Crocifisso (BR)
DI SACCO Andrea (RM)
ROBUSTELLI Matteo (FG)
STERN Paolo (RM)
LEZZI Antonio (LE)
SCACCO Antonio Carlo (RM)
PAIANO Mario (LE)
BASILI Alfredo (RM)
FABRIZIO Giorgio (TA)
ABRUZZO
PANICALI Massimiliano (RM)
PILONE Raffaello (AQ)
CRETA Massimiliano (VT)
GALIZIA Osvaldo (PE)
Dl SIMONE Gabriele (TE)
BASILICATA
SARDEGNA
SARAIS Maria Bonaria (CA)
SCANNELLA Franco (CH)
LIGURIA
MARTINI L. A. Antonia (CA)
MARTINUCCI Renato (GE)
TEMPESTA Giovanni (NU)
VIANELLO Vittorio (GE)
PORCU Antonio (OR)
TRAVERSI Luciana (IM)
DORO Salvatore (SS)
LOIZZO Antonio Vincenzo (MT)
BENVENUTI Armando (SP)
MANCA Giovanna Maria (PZ)
GHERZI Giovanni (SV)
SICILIA
CUMBO Giovanni (AG)
CALABRIA
LOMBARDIA
PACE Rosario (CL)
MARANO Marcello (CS)
PASSONI Elisabetta (BG)
SCIACCA Guido (CT)
COSENTINO Salvatore (CZ)
BICELLI Nicoletta (BS)
MESSINA Vincenzo (EN)
BAUCKNETH Oscar.M. F. (KR)
SIMONINI Pietro (BS)
SIRACUSANO Tommaso (ME)
MAISANO Giovanni (RC)
D'ANGELO Franco (CO)
SILVESTRI Vincenzo (PA)
CAPRERA Giuseppe (VV)
COTTARELLI Carlo (CR)
PAGANO Giuseppe (PA)
DOLLI Franco (LC)
RANDAZZO Giovanni (RG)
CITO Teodoro (LO)
LEONE Giovanni (SR)
GIAMBALVO Paolo (TP)
CAMPANIA
(Firenze)
CALDARAZZO Oreste (AV)
ASNAGHI Giorgio (MI)
Giuseppe Mastrototaro
RUSSO Roberto (BN)
BONESCHI Martina (MI)
(Bari)
CHIRICO Domenico (CE)
DI FRANCO Bruno (MI)
Gabriella Santolini
Dl FRENNA Massimo (NA)
MANTEGAZZA Laura (MI)
ROSADINI Piero (AR)
(Trento)
ERCOLANO Carlo (NA)
SCOCCIMARRO Giuseppina (MI)
SIGNORINI Alessandro (Fl)
Nazzario Scano
PALLADINO Bartolomeo (NA)
GOTTI Silvano (MN)
MASETTI Vanni (Fl)
(Sassari)
SGARIGLIA Nicola (NA)
BREGA Mario (PV)
DESTRI Doriano (GR)
Corrado Zovetti
PAINI Luigi (NA)
BESIO Giovanni (SO)
IACOMETTI Franco (Ll)
CAPALDO Alberico (SA)
BONADEO Ornella (VA)
FABBRI Bruno (LU)
(Mantova)
Collegio
dei Sindaci
LO IACONO Giuseppe (SA)
RICCI Paolo (MS)
MARCHE
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
PERONDI Anselmo Angelo (Pl)
MARCUCCI Carlo (AN)
NESTI Piero (PO)
Rag. Giovanni Corno
CALANCA Carlo (BO)
GRANATELLI Servilio (AP)
BENEFORTI Franco (PT)
(Ministero del Lavoro)
BONFATTI Licia (FE)
SANTALUCIA Luigi (MC)
MARCHI Carlo (Sl)
Dott.ssa Gianna Scafi
BIANCHINI Maria lolanda (FC)
VITALI Maria Gabriella (PU)
(Ministero dell’Economia e Finanze)
BERGAMINI Paolo (MO)
Rag. Camillo Fattorel
FRACASSI Tiziana (PC)
(Rappresentante di Categoria)
Direttore Generale
Salvatore Magno
TRENTINO ALTO ADIGE
MOLISE
BACCHINI Alessandro (PR)
PINTO Giovanni (CB)
FALCONE Giovanni (RA)
TROTTA Giorgio (IS)
PIEMONTE
GHEIDO Maria Rosa (AL)
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAURIOLA Pasquale (TN)
UMBRIA
ROSATI Franca (RE)
GIROLOMINI Giovanni (RN)
DE BERNARDO Loris (BZ)
LORETI Massimo (PG)
ANTONELLI Angelo Mario (TR)
CANTORE Fausto (AT)
BOEMO Gianluigi (GO)
BORTOLAN Ilario (BI)
MARSON Silvano (PN)
TROMBETTA Giuseppe (CN)
ROSSI Arnaldo (TS)
ROTONDO Savino (NO)
CASCO Loris (UD)
DE FEBE Giulia (TO)
VALLE D'AOSTA
CESOLARI Massimo (AO)
VENETO
RODELLA Luigi (TO)
LUCCHETTA Elena (BL)
CARROZZO Filippo (TO)
FIOR Gino (PD)
TREPPIEDI Vincenzo (FR)
VARETTI Nadia (VB)
RIGATO Maria Grazia (PD)
NARDONE Pasquale (LT)
ROSSI Guido (VC)
MILAN Pietro (RO)
LAZIO
ARTICO Cesare (TV)
D’AQUILIO Vito Luigi (Rl)
BERTUCCI Oreste (RM)
PUGLIA
GOBAT Patrizia (VE)
LELLI Lorenzo (RM)
BUFANO Antonio (BA)
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