Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2°CIRCOLO DIDATTICO
Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT)
Tel-fax 095 982284 /tel. 095 985309
Codice Fiscale 80027690876
e-mail [email protected]
Scuola Primaria con Sistema Qualità
Certificata UNI EN ISO 9001:2000
Cert. SQ 02949
Sito web www.secondocircolobiancavilla.it
CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO DELLA
SCUOLA
per il personale docente, amministrativo e ausiliario per l'anno scolastico
2009-2010
Il giorno 11.11.2009, alle ore 15.30 presso la Direzione del 2° Circolo Didattico
di Biancavilla tra
la parte pubblica
nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore Alfina Bertè
e la parte sindacale
nelle persone
della RSU di Istituto composta da
Portale Carmelina
Jones Karen
Tomasello Carmelina
e
delle RSA
Saccone Rosaria S.N.A.L.S.
Toro Sebastiana U.I.L. SCUOLA
si conviene e si stipula quanto segue
-1-
TITOLO PRIMO
CAPO I
Art.1 Campo di applicazione, decorrenza e durata
1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della
scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in
servizio presso l’istituzione scolastica.
2- La contrattazione si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare
l’accordo già sottoscritto.
3- Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla
stipula del nuovo Contratto Integrativo d’istituto, fatta, comunque, salva la
possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative
e/o contrattuali, sia su formale richiesta dei componenti la RSU o O.S.
singolarmente o congiuntamente o comunque di una delle due
parti
firmatarie del presente accordo
TITOLO SECONDO
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI
Art.2 - Obiettivi e strumenti
1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci
ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei
lavoratori con l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti delle parti.
3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) Contrattazione integrativa d’Istituto (CCNL 2006-2009 Art.6 comma 2)
b) La partecipazione che si articola negli Istituti:
–dell’informazione (preventiva e successiva)CCNL 2006-2009 art.6,2
-della concertazione
-delle intese.
c) Interpretazione autentica, come da art. 2
Art.3 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico
1. – La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il
rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della
RSU.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario
per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso,
l’invito con atto scritto da parte del Dirigente Scolastico deve indicare
-2-
luogo, data e ora e individuare le tematiche da trattare. Esso va
effettuato con almeno sei giorni di anticipo. La richiesta da parte della
RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano
impossibile il rispetto dei termini indicati.
3. - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie ed è
redatto sintetico verbale sottoscritto dalle parti.
4. Gli incontri possono concludersi con un accordo-intesa oppure con un
disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse
posizioni.
Art.4 - Contrattazione integrativa
A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con
l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico
e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità
previste dal presente articolo.
1.Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano
dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del
personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal
DSGA, sentito il personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA
alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla
legge n.83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi
relativi ai progetti nazionali e comunitari;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo di istituto;
2 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle
norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso
prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le
clausole discordanti non sono valide.
-3-
Art. 5 - Informazione preventiva e concertazione
Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della
scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle
di fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o
accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione.
2- Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli
adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai
rappresentanti delle OO.SS firmatarie, in appositi incontri, l'informazione
preventiva.
Art.6 - Informazione successiva
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il
fondo di istituto;
o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto
sull’utilizzo delle risorse..
2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno diritto all'accesso
agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90, dalla Legge
675/96 e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy).
Art. 7- Interpretazione autentica
- 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo
nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro
30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa
deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo..
-4-
CAPO II – CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEIDIRITTI
SINDACALI
Art.6 lett.j
Art.8 - Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un
proprio Albo Sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso
all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la
responsabilità legale.
2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle
OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti
dall'esterno.
3. Diritto di informazione e di accesso agli atti
Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola
(organici, graduatorie, delibere del Consiglio d’Istituto,delibere del
Collegio docenti e ogni altro atto di interesse sindacale).
4. I componenti della RSU e le Segreterie Provinciali, singolarmente o
congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti
dell’istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di
contrattazione integrativa, di informazione preventiva e successiva e
quant’altro di interesse sindacale.
5. Il rilascio di tali atti avviene al momento della richiesta e comunque
non oltre 3 giorni.
6. In caso di argomenti urgenti e/o di complessità della scuola, le
comunicazioni della RSU, a richiesta, vengono distribuite a tutto il
personale.
7. La segreteria della scuola rilascerà numero di protocollo o ricevuta di
atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore.
8. Il dipendente ha diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che
siano pertinenti con l’esercizio di un legittimo interesse, essendo parte
in causa ai sensi della legge n. 291/90. La presa visione deve essere
resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli
interessi del richiedente.
9. I componenti della RSU e gli eventuali terminali associativi delle
OO.SS. firmatarie di C.C.N.L. del comparto scuola hanno diritto
all’uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso a
internet e di quant’altro sia necessario all’espletamento del loro
mandato.
Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro
1. La richiesta di assemblea va inoltrata al Dirigente Scolastico con
comunicazione scritta o via fax con almeno sei giorni di anticipo;
ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti
-5-
sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta
richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la
data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla
scuola.
3. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea e l’ eventuale
integrazione per l’indizione di un’assemblea congiunta va affissa all’albo
della sede dell’istituzione , agli albi dei plessi e comunicata a tutto il
personale interessato in tempo utile per consentire al personale in
servizio di esprimere la propria adesione.
4. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al
mese.
5. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di
essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto.
6. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al
termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata
all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in
orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente,
comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
7. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la
parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno
scolastico, senza decurtazione della retribuzione. (art. 8 CCNL 20062009);
8. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle
assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende
parteciparvi, durante il proprio orario di servizio, va espressa con
almeno due giorni di anticipo, fa fede ai fini del computo del monte ore
annuale ed è irrevocabile. A tal fine si annoteranno su apposito registro
le ore utilizzate dai singoli dipendenti.
9. L’ adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo
da poter avvisare le famiglie almeno 2 giorni prima in caso di
interruzione delle lezioni.
10. Il Dirigente Scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale docente, sospende le attività didattiche nelle sole classi (o
sezioni di scuola dell’infanzia) i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all’assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti
di orario per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea,
avvertendo le famiglie interessate.
-6-
11. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di
servizio, il D.S. autorizzerà per ogni dipendente che partecipa
all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente
ed ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere la sede
dell'assemblea, il tempo per il raggiungimento del luogo dell'assemblea
/della scuola.
12. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla
scadenza prevista nella classe di competenza.
13. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea
riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la
sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico,
nonché i servizi amministrativi essenziali, per cui un numero minimo di
lavoratori sarà obbligato al servizio nella misura di:
1 unità di assistente amministrativo
1 collaboratore scolastico per ogni ingresso e piano da vigilare
14. L’individuazione del personale che deve assicurare i servizi minimi
essenziali sarà effettuata tenendo conto della disponibilità degli
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo
l’ordine alfabetico.
15. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con
lo svolgimento di scrutini finali.
16. Per quanto non esplicitamente espresso dal presente accordo, resta
fermo quanto disposto dall’art. 8 del CCNL/2006-2009 e dall’art.2 del
CCNQ del 7/8/1998
Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti
1 - Spettano alla RSU e ai rappresentanti sindacali designati dalla OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30
minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
2 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di
preventiva comunicazione (almeno un giorno prima) al Dirigente Scolastico.
3-I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio prestato e possono essere cumulati per periodi anche
frazionati.
La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale spetta all'O.S. di
appartenenza.
ART. 11– Sciopero
1. In merito alle modalità di attuazione dello sciopero si fa riferimento a
quanto previsto dalla L. 146/90 ,dalla L.83/2000, dall’ Accordo
Integrativo Nazionale del 08.10.1999, all’Attuazione della L.146/90
allegato al CCNL 1998
-7-
2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero,
valutate le necessità derivanti dalla tipologia del servizio e
dall’organizzazione dello stesso, si individuano i seguenti contingenti
necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 2 L.146/90:
o garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:
N.1 assistente amministrativo N.1 collaboratore scolastico nel
plesso della Direzione
o garantire il
pagamento degli stipendi del personale
con
contratto di lavoro a tempo
determinato: il DSGA, n.1
assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone
all’Albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale
obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nell’individuazione del
personale il Dirigente indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano
espresso il loro consenso in forma scritta e, se non sufficiente, del
criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico utilizzando
circolare interna invita il personale a rendere comunicazione volontaria
circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione
della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo
sciopero sia proclamato per più comparti.
Il personale non ha l'obbligo di informare preventivamente il D.S. della
propria intenzione di scioperare Dopo aver ricevuto dalle scuole le
schede allegate alla circolare suddetta, firmate per presa visione dal
personale e contenenti le eventuali comunicazioni del personale relative
alla adesione allo sciopero, il DS informa le famiglie con comunicazione
scritta, protocollata e consegnata dai docenti alle famiglie, nonché
tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web.
4. In caso di sciopero si assicurano comunque
le seguenti
prestazioni:svolgimento degli esami, adempimenti per assicurare il
pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo
determinato,scrutini e valutazioni.
5. Il giorno dello sciopero il personale deve comunicare alla Segreteria la
sua eventuale adesione prima dell’inizio delle lezioni nei tempi previsti
per la comunicazione delle assenze; eventuale assenza ingiustificata del
personale che non ha comunicato l’ adesione sarà considerata adesione
allo sciopero.
chi non sciopera
• deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste;
• non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore
maggiore;
• può essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce, a cambiare
orario ed eventualmente a cambiare classe solo per assicurare la
mera vigilanza ad alunni
-8-
• può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma
non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a
scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato
preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno
Sarà diffuso tra il personale docente della scuola primaria un quadro orario
dei docenti non scioperanti che prevede la variazione di orario in caso di
sciopero.
Nella scuola dell’infanzia a tempo ridotto non è possibile alcuna variazione di
orario.
TITOLO TERZO
MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E AL PIANO DELLE ATTIVITÁ
art. 6 lett h
CAPO I – CRITERI DI UTILIZZAZIONE
Art.12 Criteri di utilizzazione
L’utilizzazione del personale docente e ATA è funzionale alla realizzazione
delle attività previste nel POF e , pertanto, nel rispetto dei diversi profili di
appartenenza, si terrà conto dei diversi criteri:
a) dichiarata disponibilità del personale a svolgere attività aggiuntive e/o
ad assumere incarichi
b) valorizzazione delle risorse umane e professionali;
c) competenze ed esperienze pregresse e/o titoli specifici attinenti al
settore di intervento;
d) anzianità di servizio nel Circolo Didattico , in caso di concorrenza
Con il piano dell’offerta formativa, la scuola dell’autonomia definisce le
attività da svolgere e gli orari in cui esse vengono attuate.
Art.13 Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività
aggiuntive retribuite con il fondo
Per quanto concerne il lavoro aggiuntivo, vengono definiti i seguenti criteri
per l’utilizzazione del personale rispetto alle varie esigenze, derivanti
dall’attuazione del P.O.F. :
- disponibilità individuale di personale a Tempo Indeterminato titolare
nella scuola con competenze specifiche e disciplinari ed esperienze
documentate
- disponibilità individuale di personale a T.I. in servizio nella scuola con
competenze specifiche e disciplinari ed esperienze documentate
- disponibilità individuale di personale a T.D. in servizio nella scuola con
competenze specifiche e disciplinari ed esperienze documentate
-9-
Se sarà necessario si potranno stilare graduatorie del personale in quanto,
in caso di concorrenza avrà precedenza il personale con maggiore anzianità
di servizio nel Circolo.
I compensi saranno quelli previsti dalle tabelle orarie annesse al C.C.N.L.
per il profilo professionale d’appartenenza.
Per incarichi di responsabilità si farà ricorso a compenso forfetario.
Le attività aggiuntive d’insegnamento saranno retribuite con compenso
orario sulla base dell’effettiva prestazione e comunque non superando il
monte ore assegnato. Le tariffe applicate saranno quelle previste dal
vigente C.C.N.L.
Per l’attribuzione di incarichi di qualunque natura, derivanti anche da
accordi o convenzioni in rete con altre istituzioni scolastiche ci sarà la
pubblicizzazione a tutto il personale interessato con affissione all’albo, con
circolari o in sedute collegiali.
Il possesso dei requisiti, dovrà essere dimostrato con dichiarazione
dell’interessato che dovrà poter esibire la relativa documentazione, ove
l’amministrazione la richiedesse.
Entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione definitiva1 del
Contratto Integrativo d’Istituto, il dirigente scolastico consegnerà al
personale interessato, copia del provvedimento di nomina dove sono
specificati in modo dettagliato i compiti assegnati, la durata dell’incarico, il
numero di ore da retribuire e il relativo compenso calcolato in ore o
forfetariamente.
TITOLO QUARTO
CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE
DOCENTE E ATA AI PLESSI
Art.6 lett.i
Art.14 – Assegnazione dei docenti ai plessi
1 – L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico,
prima dell’inizio delle lezioni e dura per tutto l’anno.
2. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno
scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti
3. Nel caso sussistano in una o più sedi della scuola dei posti non occupati da
docenti già in servizio nell’anno scolastico precedente, si procede come di
seguito, in ordine di priorità:
• assegnazione di un’unica sede di servizio ai docenti utilizzati su due o più
sedi
Ovvero dopo aver ricevuto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti cfr. art.6,6
CCNL 2006-2009
1
- 10 -
•
•
•
assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell'anno scolastico
precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria
interna, a partire dalle posizioni più alte
assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1
Settembre
assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato
5. Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle
sedi, per decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra
sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano
disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalla ultime posizioni in
graduatoria; graduatoria formulata ai sensi dell’apposita tabella di
valutazione.
6. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate
esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una
diversa assegnazione rispetto all’anno precedente di uno o più docenti.
7. Lo spostamento di un docente da un plesso all'altro su richiesta del docente
stesso può avvenire anche in deroga al criterio della continuità didattica; le
domande in tal senso vanno presentate entro il 15 Dicembre di ogni anno.
Qualora ci fossero più richieste per uno stesso posto libero del plesso, si
procederà richiedendo la disponibilità del docente dando precedenza alla
maggiore anzianità di servizio. Nel caso in cui si debba necessariamente
coprire un posto si considererà la minore anzianità di servizio.
Art. 15 - Modalità di assegnazione dei collaboratori scolastici ai singoli plessi
I criteri ai quali il dirigente scolastico si attiene per assegnare i collaboratori
scolastici ai plessi sono i seguenti
1. l'assegnazione del personale ai plessi è finalizzata alla piena realizzazione
delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla
valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali;
2. entro il 30 giugno di ciascun anno i collaboratori scolastici assunti a tempo
indeterminato che per l’anno successivo aspirano ad essere assegnati ad un
plesso diverso rispetto a quello in cui prestano servizio attualmente, ne fanno
richiesta scritta al dirigente scolastico;
3. entro la stessa data i collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato
che per l’anno successivo aspirano ad essere mantenuti in servizio nello stesso
plesso, per motivi legati a gravi patologie o perché beneficiari di disposizioni
previste dalla legge n. 104 lo segnalano per scritto al dirigente scolastico;
4. i collaboratori scolastici che hanno operato in modo esclusivo e continuativo
ad attività di integrazione di alunni diversamente abili sono confermati nella
stessa sede, a meno di loro esplicita richiesta di essere assegnati ad altro
plesso; il dirigente può derogare da questo criterio dandone adeguata
motivazione nel provvedimento di assegnazione al plesso;
5. nell’assegnare i collaboratori ai plessi il dirigente tiene conto delle richieste
scritte presentate dal personale ai sensi dei punti 2) e 3) e delle disponibilità
manifestate dal personale in ordine all’assistenza all’handicap, e ad eventuali
altre esigenze straordinarie dei Plessi;
6. il personale assunto con contratto a tempo determinato viene assegnato ai
plessi dopo che è stata effettuata l’assegnazione del personale a tempo
indeterminato;
- 11 -
7. entro la prima settimana di settembre di ciascun anno il dirigente scolastico
provvede ad assegnare provvisoriamente il personale ai diversi plessi.
TITOLO QUINTO
CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, NONCHÉ I CRITERI PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI
ISTITUTO
art.6 lett.m
CAPO I
CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE
DOCENTE
Art.16 – Orario di insegnamento
Premesso che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in
attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di
insegnamento; che l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali
nella scuola dell’infanzia e in 22 ore settimanali(più due ore di
programmazione in tempi non coincidenti con le lezioni) nella scuola primaria,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali, l’orario di lavoro viene
definito di norma su base settimanale.
Art. 17
Orario di lavoro dei docenti
La formulazione dell’orario degli insegnanti è prerogativa del D.S., sentite
le proposte del collegio dei docenti.
Anche l’assegnazione degli ambiti disciplinari o discipline è prerogativa del
D.S.,.
Nella formulazione dell’orario si dovrà tenere conto delle richieste
presentate da docenti che si trovano in alcune condizioni previste da norme
specifiche quali legge 104/1992 a favore di soggetti diversamente abili ,
legge 1204/1971, legge 53/2000 e D.Lgs. n. 151 2001.
Art. 18 Sostituzione docenti assenti
Il personale deve comunicare l’assenza o il prolungamento della stessa 30
minuti prima dell’ inizio delle lezioni.
La sostituzione per assenze nella scuola dell’infanzia sarà effettuata nel
modo seguente :
•
docenti di sostegno in assenza del bambino diversamente abile
- 12 -
il docente di sostegno della stessa sezione sostituisce il docente di posto
comune
docente di sostegno del plesso sostituisce
un docente di sostegno assente
un docente di posto comune assente
•
chiamata del supplente anche per un solo giorno.
Nella scuola primaria la sostituzione del docente assente fino a cinque giorni
avverrà ove possibile con
• docenti in servizio utilizzando il docente impegnato in attività laboratoriali
derivanti dalla organizzazione delle compresenze: recupero e/o supporto
all’integrazione, informatica, arte, biblioteca escludendo i doecnti impegnati
in attività di sostegno
•
docenti di sostegno in assenza del bambino diversamente abile
il docente di sostegno della stessa sezione sostituisce il docente di
posto comune
docente di sostegno del plesso sostituisce
un docente di sostegno assente
un docente di posto comune assente.
• Nel caso in cui ciò non fosse possibile si farà ricorso a docenti dichiaratisi
disponibili ad inizio di anno scolastico ad effettuare supplenze oltre il
proprio orario recuperando entro 2 mesi le ore prestate in eccedenza. La
richiesta di recupero sarà soddisfatta previo accertamento della presenza di
personale per la sostituzione o se questo non fosse possibile accedendo al
fondo di istituto.
•
chiamata del supplente anche per un solo giorno.
- L’insegnante di sostegno che è a conoscenza dell’ assenza prolungata
dell’alunno deve darne comunicazione tempestiva alla Direzione, allo stesso
modo se accerta l’assenza e/o l’uscita anticipata dell’alunno o degli alunni
seguiti, deve darne tempestiva comunicazione alla direzione per l’eventuale
utilizzazione in supplenze.
Art.19 Utilizzo delle ore di contemporaneità nella scuola primaria
1. Nella scuola primaria le ore cosiddette di contemporaneità saranno
utilizzate nel seguente ordine di priorità:
per attività servizio pre post scuola,
per supplenze
a pari importanza per attività laboratoriali di lettura-biblioteca,
informatica, arte, recupero individualizzato di alunni con difficoltà di
apprendimento o di lingua madre straniera,
2. In casi di comprovate esigenze di integrazione ed inclusione di alunni
con diversabilità certificata, le ore di contemporaneità di un docente con
titolo di sostegno sono utilizzate a vantaggio del processo di inclusione
dell’alunno
Art.20 Casi particolari
- 13 -
In caso di sospensioni delle lezioni nelle proprie classi, per viaggi o gite di
istruzione, visite guidate, elezioni, eventi eccezionali, i docenti potranno
essere utilizzati per sostituire colleghi assenti nel rispetto del proprio
quadro orario settimanale e nello stesso plesso.
Nel periodo tra il primo settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine
delle lezioni fino al 30 giugno, i docenti potranno essere utilizzati per
attività di programmazione solo se deliberate dal collegio dei docenti.
In caso di ritardi questi vanno tempestivamente comunicati sia in Direzione
sia nel plesso di servizio; essi vanno recuperati entro un mese
Art.21 Flessibilità oraria
Gli insegnanti possono chiedere al D.S. variazioni di orario (cambio del
giorno libero o permessi orari) purché sia assicurato il monte ore previsto
per ciascun insegnante e la sostituzione senza oneri per l’amministrazione
La richiesta va formulata per iscritto alla Direzione almeno una settimana
prima e sottoscritta dal richiedente e da chi lo sostituisce.
In caso di urgenti necessità
si comunica ai referenti di plesso e
collaboratori del Dirigente.
Art. 22 Riunioni
I docenti della scuola primaria effettueranno la programmazione secondo
quanto deliberato dal Collegio dei Docenti
Le riunioni degli organi collegiali previste nel piano delle attività non
potranno svolgersi in giorni prefestivi o di sabato.
Sarà elaborato entro i primi giorni di settembre un calendario delle
riunioni che sarà approvato dal collegio dei docenti.
Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definite all’inizio
dell’anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con largo
anticipo rispetto alla data stabilita per la quale è necessario modificare la
data, ed in ogni caso, eccezionalmente, con preavviso di non meno cinque
giorni.
Tutte le riunioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima dalla
data stabilita. I docenti non sono tenuti ad effettuare orario aggiuntivo oltre
le quaranta ore stabilite per riunioni (collegi docenti, incontri scuola
famiglia, programmazione e verifica) e oltre quaranta ore per consigli di
intersezione interclasse (CCNL 0609)
Art.23 Vigilanza degli alunni
Si occupa della vigilanza tutto il personale docente e il personale non
docente durante il proprio orario di lavoro nella classe/ sezione, cortile,
palestra,laboratorio, durante l’eventuale
attività di ampliamento
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dell’offerta formativa o durante le uscite didattiche o viaggi d’istruzione la
vigilanza degli alunni compete al docente/docenti responsabile/i per le
suddette attività e ai collaboratori scolastici.
La vigilanza durante l’intervallo (ricreazione) è assicurata dall’insegnante
dell’ora che lo precede e dal personale collaboratore scolastico.
I docenti saranno in classe o in spazi concordati, 5 minuti prima dell'orario di
inizio delle lezioni per accogliere gli alunni.
I docenti si preoccuperanno di chiamare un collaboratore scolastico per
svolgere la vigilanza in classe tutte le volte che per un qualsiasi motivo devono
allontanarsi momentaneamente dall'aula ed in particolare nel momento di
passaggio da una classe all’altra qualora non riescano ad organizzarsi
autonomamente
Non è ammessa alcuna “vacanza “ nella vigilanza dei minori.
E' da evitare
assolutamente che gli studenti restino in aula o altro locale senza alcuna
vigilanza.
Durante le lezioni e durante la ricreazione i docenti organizzano la loro
presenza in modo da non lasciare spazi e tempi privi di vigilanza; inoltre
vigilano sulle iniziative libere ludiche degli alunni, impediscono giochi con
corse sfrenate e quant'altro è pericoloso per la propria e altrui sicurezza.
In caso di ritardo dell’insegnante di turno, i docenti presenti, compresi gli
specialisti, sono responsabili della vigilanza degli alunni.
I collaboratori scolastici sono tenuti alla accoglienza e alla sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione nonchè alla vigilanza
sugli alunni in caso di temporanea assenza del docente, alla custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici e alla collaborazione con i docenti.
Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. (CCNL 20062009 tabella A area A.)
CAPO II
CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE
ATA
Art. 24 Modalità di organizzazione del lavoro e articolazione del personale
ATA
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All’inizio dell’anno scolastico il Direttore Amm. Sentito il personale ATA in
assemblea e incontri individuali ,formula una proposta di piano dell’attività
inerente l’orario di lavoro del personale ATA
Il Dirigente dopo averlo verificato in relazione al POF convoca la RSU per la
contrattazione e successivamente lo adotta.
Il piano può essere modificato, per esigenze sopravvenute attraverso una
nuova contrattazione tra il Dirigente e la RSU
Art. 25 Orario di lavoro
Consiste in sei ore continuative antimeridiane per sei giorni per un totale di
36 ore settimanali, che possono essere articolate tenendo conto delle
seguenti precisazioni:
- orario massimo giornaliero 9 ore comprese le prestazioni orario aggiuntive
di cui all’art. 51 del CCNL del 2006-2009.
Dopo sei ore di lavoro continuativo il dipendente può chiedere una pausa di
almeno 30 minuti che diventa obbligatoria se l’orario continuativo supera le
sette ore e dodici minuti
- Per le attività svolte fuori dalla sede di servizio il tempo necessario per lo
spostamento e di rientro in sede è considerato servizio a tutti gli effetti
Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario
d’obbligo, devono essere programmate per almeno 3 ore consecutive.
Nei casi in cui siano necessari rientri pomeridiani o altre esigenze che si
discostino dal normale orario di lavoro tutto il personale deve avere lo
stesso trattamento , facendo si che i servizi e gli orari più scomodi vengano
assegnanti in maniera equa.
Art. 26 Organizzazione e articolazione dell’orario
L’orario può esser organizzato:
- in maniera flessibile;
- secondo il principio della turnazione
Orario flessibile
Il personale potrà anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita, sia per esigenze
di servizio sia su richiesta del singolo lavoratore e anche distribuendo
l’orario in 5 giorni lavorativi. Va favorita la richiesta di orario flessibile del
personale che si trovi nelle situazioni previste dalle leggi 1204/71; 903/1997;
104/92 e 52/2000 (lavoratrici madri , lavoratori padri portatori di handicap).
Vanno prese in considerazione le eventuali necessità del personale che si
trovi in situazioni particolari ( figli in asili nido, figli in età scolare, ect.)
Turnazione
Serve a garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario
di servizio settimanale in 5 o 6 giorni nei casi in cui le tipologie di orario
ordinario non sia sufficiente a coprire l’orario di servizio.
Si attua secondo i seguenti criteri:
- Disponibilità dei singoli a svolgere un certo servizio ad un certo orario. In
caso in cui nessuno sia disponibile bisogna applicare il principio della
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turnazione facendo si che nell’arco dell’anno eventuali disagi vengano divisi
equamente fra tutto il personale interessato
-Turnazione del personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione
l’intera durata del servizio;
- La ripartizione del personale nei vari turni avviene in base alle
professionalità necessarie per ciascun turno;
- Possibile sovrapposizione tra il personale subentrante e il personale
precedente;
Il personale adibito con orario articolato su più turni o che comporti
un’oscillazione di orario per consentire l’ampliamento di servizi all’utenza
e/o che comporti particolari gravosità qualora superi le 10 ore per almeno 3
giorni la settimana ha diritto ad una riduzione di orario a 35 ore
settimanali.
Art. 27 Ritardi sull’orario di ingresso
Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente una eventuale
assenza o ritardo.
I ritardi vanno recuperati entro il mese successivo a quello in cui si sono
verificati.
Il mancato recupero entro il termine attribuibile ad inadempienza del
dipendente, comporta la proporzionale decurtazione dello stipendio,
cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora o frazioni non inferiore ai
trenta minuti.
CAPO III PERMESSI
ART. 28 Permessi per l’aggiornamento
Al personale è garantito il diritto alla formazione art.64 del CCNL 20062009. Il personale docente può usufruire di permessi, con l’esonero dal
servizio e con sostituzione, ai sensi della normativa sulle supplenze brevi di
cinque giorni, nel corso dell’anno scolastico, per partecipare ad iniziative di
formazione e di aggiornamento riconosciute dall’ Amministrazione.
Il personale ATA potrà partecipare alle attività di formazione nella misura
massima del 30% per ciascun profilo professionale del personale in servizio
nei giorni interessati.
I partecipanti verranno individuati come segue:
- precedenza per la partecipazione ad iniziative di formazione e
aggiornamento per il passaggio alla qualifica superiore;
- disponibilità volontaria entro i limiti di percentuali previsti dal presente
contratto;
- personale che da più tempo non partecipa ad attività di aggiornamento;
Il diritto alla formazione e all’aggiornamento viene assicurato a tutto il
personale anche mediante l’accesso alla rete telematica, le cui modalità
saranno concordate tra le parti.
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Non sarà possibile garantire i permessi se non vi sono possibilità di
sostituzione senza oneri per l’Amministrazione.
Per la formazione volontaria del Personale ATA si riconoscono una tantum
il 50% delle ore su un corso massimo di 30 ore con giornate libere
compensative.
ART. 29 Permessi per diritto allo studio
I permessi per diritto allo studio, concessi nella misura massima di 150 ore
annue individuali
per ciascun dipendente previsti dal contratto
intercompartimentale art.3 DPR 295 del 23.8.1998, decorrono dal 1 gennaio
al 31 dicembre di ciascun anno secondo quanto disposto da contrattazione
Integrativa Regionale
Il personale individuato quale beneficiario di tali permessi, concessi per la
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari, post universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, può usufruirne per le seguenti attività:
- frequenza delle lezioni;
- attività connesse alla preparazione degli esami o delle prove o della tesi
finale;
- attività promosse dalle istituzioni universitarie per l’espletamento della
formazione accademica;
- attività promosse dalle istituzioni che rilasciano titoli di studio legalmente
riconosciuto;
- preparazione agli esami intermedi e/o finali:
- esami intermedi o finali .
Le certificazioni di cui ai precedenti punti, ove rilasciate dall’istituto statale
o legalmente riconosciuto, ovvero dalla facoltà universitaria , sono
presentate al D.S.
Per la preparazione agli esami, per effettuazione di ricerche e per eventuali
viaggi non deve essere presentata alcuna documentazione, essendo
implicita nella autocertificazione relativa al sostenimento dell’esame.
Per la sostituzione degli insegnanti che hanno titolo a beneficiare dei
permessi retribuiti, si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione
dei docenti.
ART. 30 Permessi brevi
Il personale può usufruire,compatibilmente con le esigenze di servizio, di
permessi brevi orari,di durata non superiore alla metà dell’orario
giornaliero individuale di servizio e per il personale docente fino ad un
massimo di due ore, per particolari esigenze personali. Nei casi in cui
per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.
I permessi concessi non possono essere superiori nell’anno scolastico, a :
• personale docente scuola dell’infanzia 25 ore;
• personale docente scuola primaria 24 ore.
• Personale ATA 36 ore
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Essi vanno recuperati entro due mesi dalla fruizione, in una o più soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio.
Tale recupero deve avvenire per il personale docente con priorità alle
supplenze o ad attività di recupero nella classe ove avrebbe dovuto prestare
servizio il docente in permesso e nella scuola dell’infanzia con la vigilanza post
scuola.
I permessi , escluse esigenze non prevedibili e straordinarie, devono essere
obbligatoriamente richiesti al Dirigente Scolastico almeno 48 ore prima
dell’eventuale fruizione. La loro concessione per il personale docente è
subordinata alla possibilità della sostituzione con il personale in servizio.
Art. 31 Permessi retribuiti
Sono regolamentati dall’art.15 del C.C.N.L.2006-2009, devono essere
richiesti e documentati anche mediante autocertificazione.
Art. 32 Ferie durante l’attività didattica
Il personale docente a tempo indeterminato può richiedere ferie durante il
periodo dell’attività didattica fino al massimo di sei giorni. L’impossibilità
di sostituzione senza oneri per l’amministrazione sarà condizione perchè la
richiesta venga respinta. Saranno concesse dal Dirigente Scolastico a
condizione che il richiedente possa essere sostituito da colleghi della stessa
classe/sede , che questi diano conferma per iscritto indirizzata al Dirigente.
La domanda di ferie va presentata almeno una settimana prima del
periodo richiesto.
Non saranno concesse ferie in occasione di sciopero del personale, né in
periodi non compatibili con le esigenze di servizio (inizio attività didattiche,
scrutini)
Per le ferie del personale A.T.A. valgono le disposizioni contenute nel
C.C.N.L. 2006-2009 art.13
Il piano delle ferie del periodo estivo, dovrà essere predisposto dal D.S.G.A.
entro la prima settimana del mese di Giugno di ciascun anno scolastico,
pertanto le domande dovranno pervenire entro il 31 Maggio.
Art. 33 Ore prestate oltre l’orario di servizio
In occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione o necessità didattiche
educative deliberate dal collegio con l’adesione volontaria dei docenti
interessati, le ore prestate in eccedenza non possono essere recuperate, ma
si considerano prestate volontariamente,
Art. 34 Festività
E’ considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono. A tutti i
lavoratori
sono attribuite quattro giornate di riposo come festività
soppresse L. 23/12/77 n.
937e art.14 C.C.N.L.2006-2009. Le quattro
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giornate sono fruite nel corso dell’anno scolastico (primo Settembre trentuno Agosto).
Il personale docente non può fruirne durante le lezioni, gli scrutini e gli
esami. Può, pertanto, fruirne durante le festività Pasquali e Natalizie tra la
fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo Giugno/Settembre.
TITOLO SESTO
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
Art. 6 lett.k
CAPO I
Art. 35 Finalità
L’Istituzione Scolastica è in possesso del documento per la valutazione dei
rischi e provvede annualmente alla verifica delle eventuali situazioni di
rischio, redigendo contestualmente il piano attuativo degli interventi in
ordine alle priorità, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori
rispetto alle strutture, agli impianti, alle mansioni.
Art. 36 Presupposti normativi
La contrattazione in materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro
viene predisposta sulla base e dentro i limiti di quanto viene previsto in
materia di normativa vigente e, in particolare dal D.lvo 81/08 e successive
integrazioni ed entro quanto stabilito dal CCNL 2006-2009artt. 72-76.
Art. 37 Servizio di prevenzione e protezione
Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il Servizio di
Protezione e prevenzione, designando il personale addetto per tale compito,
previa consultazione del RLS.
Art. 38 Riunioni
Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all’anno una riunione di
servizio di protezione prevenzione dei rischi , alla quale partecipa lo stesso
Dirigente Scolastico o un suo rappresentante che presiede, l’RLS e tutti i
componenti del SPP.
Nel corso della riunione il Dirigente sottopone all’esame dei partecipanti il
Documento Valutazione rischi, i programmi di formazione e informazione
dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
Art. 39 Informazione dei lavoratori
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Il dirigente scolastico fornisce al personale adeguate informazioni per la
prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro tramite opuscoli
informativi o altro materiale
Art. 40 Formazione dei lavoratori
Il Dirigente Scolastico, d’intesa con la RLS, predispone il piano di
formazione in materia di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.
Art 41 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1-Il RLS è eletto o designato nell’ambito delle RSA o RSU in tutte le unità
scolastiche, individuate dal DM 382/98, nel numero di 1 nelle istituzioni
scolastiche fino a 200 dipendenti, nel numero di 3 nelle unità scolastiche da
200 a 1000 dipendenti.
2--Il rappresentante dei lavoratori ha diritto:
--ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sulle
normative, i rischi, le tematiche di controllo e prevenzione dei rischi con un
programma base di formazione minimo di 32 ore a carico del datore di
lavoro; l’attività di formazione si svolgerà con permessi retribuiti in
aggiunta a quelli previsti per l’espletamento del suo mandato;
--al tempo di lavoro retribuito per espletare le sue funzioni, pari a 40 ore
annue di permessi retribuiti per ogni RLS; i permessi sono distinti da quelli
sindacali;
--all’informazione preventiva in materia di igiene e sicurezza;
--alle stesse tutele dei delegati sindacali.
3--Attribuzioni
del
rappresentante
dei
lavoratori
per
la
sicurezza
Può accedere:ai luoghi di lavoro, al piano di valutazione dei rischi,al
registro degli infortuni.
E' consultato preventivamente su: valutazione dei rischi, programmi di
prevenzione e protezione, designazione e formazione degli addetti ai servizi
di prevenzione e protezione, di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di
evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza.
Riceve informazioni e documentazione sulla valutazione dei rischi, sulle
misure di prevenzione, sulle sostanze impiegate, sugli impianti,
sull'organizzazione del lavoro, sugli infortuni e malattie professionali.
Riceve informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza (ASL, Ispettorato
del lavoro, Vigili del fuoco).
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Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione,
anche su istanza e segnalazione dei lavoratori.
Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti.
Partecipa alle riunioni periodiche.
Avverte il responsabile del servizio di protezione dei rischi individuati.
Ricorre alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di
inidoneità delle misure di prevenzione e protezione.
Ha il dovere di mantenere il segreto d'ufficio.
Il RLS inoltre segnala per iscritto tutte le situazioni in cui la sicurezza nei
luoghi di lavoro non è adeguatamente garantita.
Il Dirigente Scolastico e il RLS concordano modalità di formazione per
tutto il personale.
Almeno una volta all’anno, ai sensi della normativa vigente, il
Dirigente Scolastico deve convocare la riunione per la prevenzione, alla fine
della quale viene redatto apposito verbale, che viene controfirmato da tutti i
partecipanti alla riunione (Dirigente Scolastico, RSPP, SPP, R.L.S.).
Il Dirigente Scolastico, dopo aver predisposto il documento per la
valutazione dei rischi, lo sottopone alla verifica del R.L.S., che lo firma per
presa visione.
Il fondo d’Istituto non potrà in nessun caso retribuire le attività connesse
alla sicurezza al R.L.S.
Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature dei
vari laboratori e della palestra, indipendentemente dal fatto che dette
attrezzature vengano adoperate negli stessi laboratori, nella palestra o in
altri ambienti, il docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla
funzione di preposto con il compito di vigilare e controllare.
4 – A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a
chiunque fumare all’interno della scuola.
5 – Il Dirigente Scolastico e tutto il personale dell’Istituto hanno il dovere
di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del
personale medesimo.
- 22 -
TITOLO SETTIMO
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL
FONDO D’ISTITUTO E PER L’ATTRIBUZIONE DEICOMPENSI
ACCESSORI
Art.6 lett.l
CAPO I
IL FONDO D’ISTITUTO
PARTE I
ART. 42 - Criteri generali per l'accesso al fondo
Si adottano i seguenti criteri generali per le modalità di accesso al fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa:
□ le attività che danno diritto ad accedere al fondo risultano programmate
nell’ambito del Piano dell'offerta formativa approvato dagli organi
collegiali del circolo;
□ le attività sono finalizzate a migliorare l'organizzazione complessiva del
circolo, a valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti
nelle scuole;
□ nel piano delle attività retribuite dalla scuola con compensi aggiuntivi
saranno presenti iniziative che consentono a tutte le categorie e a tutte
le professionalità presenti nella scuola di accedere al fondo di istituto
□ la contrattazione stabilisce forfettariamente il monte ore compensativo
delle attività aggiuntive per incarichi o progetti, vengono retribuite le
ore effettivamente svolte ma comunque mai oltre quanto stabilito e
secondo rendicontazione scritta specificando data, ora e attività.
Art.43 Fondo di accantonamento
Viene accantonata una somma pari al 5% del fondo. Tale somma sarà
utilizzata per retribuire eventuali attività aggiuntive del personale docente e
ATA non previste all’inizio dell’anno scolastico, previa contrattazione con la
RSU.
Art. 44 Assegnazione degli incarichi
1. Lettera di incarico-Job description
Il Dirigente affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni
aggiuntive con una lettera in cui sarà indicato
o il tipo di attività e gli impegni conseguenti
o il compenso forfetario/orario o orario, specificando in quest’ultimo
caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite
o le modalità di certificazione dell’attività
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PARTE II
FONDO DI ISTITUTO
Art.45- Distribuzione delle risorse fra i diversi profili professionali
L’intero budget disponibile viene ripartito fra le diverse tipologie di personale
secondo criteri di necessità per il regolare funzionamento amministrativo
didattico senza stabilire precise percentuali. (Delibera del Consiglio di Circolo
10.09.2009)
Art. 46 - Accesso al fondo da parte del personale
Per la retribuzione delle attività svolte dal personale docente e ATA viene
riservato un importo complessivo come da tabella allegata. L’accesso avviene
in modo equo nel rispetto di quanto indicato all’art. 45. Per il personale
docente alla parte del fondo utilizzata per retribuire attività aggiuntive di non
insegnamento per il miglioramento organizzativo (docenti referenti di plesso o
referenti di specifiche attività, coordinatori di interclasse/intersezione, membri
di commissioni o gruppi di lavoro…) ha accesso tutto il personale docente
senza ripartizioni a seconda dell’ordine di scuola. La ripartizione per tutto il
personale avviene come da tabella allegata.
TITOLO OTTAVO
MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE
DOCENTE (NON PIU’ DI DUE UNITA’) DELLA CUI COLLABORAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO INTENDE AVVALERSI IN MODO
CONTINUATIVO, AI SENSI DELL’ART.34 COMMA1 DEL C.C.N.L. 20062009, NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI
ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE
Art.47 Collaboratori del Dirigente
Il Dirigente Scolastico può individuare al massimo due docenti della cui
collaborazione si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
e gestionali, retribuite con il fondo d’istituto. Il compenso viene stabilito
attribuendo a ciascun collaboratore un compenso in misura forfetaria
valutando le difficoltà e l’impegno richiesti per l’espletamento dei compiti
affidati dal Dirigente.
I docenti collaboratori del Dirigente retribuiti con il fondo d’istituto non
possono cumulare il compenso previsto per le funzioni strumentali.
TITOLO NONO
COMPENSI PER IL PERSONALE DOCENTE DESTINATARIO DI
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ART.
33 C.C.N.L. 2006_2009
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Art.48 Funzioni Strumentali al POF
Ai docenti titolari delle funzioni strumentali vengono riconosciuti i compensi
ripartendo la somma annualmente assegnata dal MPI non in parti eguali tra
le 7 funzioni strumentali bensì secondo il carico di lavoro; per l’a.s. 2009-2010
la Funzione Strumentale Rapporti con gli Enti Esterni e Viaggi di Istruzione
sarà retribuita per il 50% e la somma eccedente sarà redistribuita tra le altre
funzioni strumentali.
ATTUAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRATTO
MODALITA’ DI REVISIONE
Art.49– Entrata in vigore
L’ipotesi del contratto, firmata da tutte le parti , viene inviata entro 5 giorni
ai Revisori dei Conti per controllo di compatibilità finanziaria; trascorsi 30 gg.
senza rilievi il contratto collettivo integrativo verrà stipulato definitivamente.
La parte I, sottoscritta in via definitiva ed entrerà in vigore immediatamente
dopo la sua sottoscrizione e, per la parte economica acquisito il parere del
Collegio dei Revisori dei Conti.
-Art.50 Revisione
Il presente contratto, fatto salvo quanto appresso indicato relativamente alla
parte economica, si intende rinnovato di anno in anno a meno di disdetta
scritta di una delle parti contraenti.
La disdetta scritta deve pervenire alla controparte entro il 15 settembre.
La parte economica del presente contratto va comunque rinnovata
annualmente anche in assenza di disdetta scritta.
Letto, approvato e sottoscritto
………………., li………………..……………..
Il Dirigente Scolastico
Bertè Alfina…………………………..……….
La RSU
Jones Karen Anne
Portale Carmelina
Tomasello Carmelina
…………………………………..
……………………………………
……………………………………..
Le RSA
Saccone Rosaria
Toro Sebastiana
…………………………………….
………………………………………
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Contratto Integrativo di Istituto 2009-2010