SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS ! NEWSLETTER N.118 DEL 11/03/13 NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (a cura di Marco Spezia - [email protected]) INDICE TUTELE DEI LAVORATORI IN CASO DI LAVORO NOTTURNO E/O ISOLATO - SECONDA PARTE 1 MORTI SUL LAVORO: È POLEMICA SUI DATI AL RIBASSO DELL’INAIL 6 FORMAZIONE: ANCORA SULL’ACCORDO STATO REGIONI 8 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI A TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE 10 BUONE PRASSI PER LA MANUTENZIONE DEI DPI 12 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: PREVENZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 14 TUTELE DEI LAVORATORI IN CASO DI LAVORO NOTTURNO E/O ISOLATO - SECONDA PARTE LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! – N.26-2 Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato mo tivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori. Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze. Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi. Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte. In questo caso, vista la lunghezza e la complessità dell’argomento, ho diviso il documento in due parti. La prima (pubblicata nella precedente newsletter) era relativa a: obblighi di carattere generale; obblighi relativi al lavoro isolato. La seconda (questa) è relativa a: obblighi relativi al lavoro notturno. Marco Spezia QUESITO Lo scorso 9 giugno, un infermiere dell'azienda ospedaliera è morto durante il suo turno notturno che tra l’altro svolgeva da solo. Secondo noi non si può parlare di fatalità perché le condizioni di lavoro all'azienda ospedaliera sono disumane. A tutti sono noti i problemi di organico e i carichi di lavoro imposti al personale ospedaliero Forse l’infermiere avrebbe potuto essere soccorso e salvarsi se con lui fosse stato un collega, ma i tagli alla sanità e una organizzazione del lavoro inaccettabile lasciano in corsia un solo infermiere. Vorremmo pertanto sapere quali sono gli obblighi per il datore di lavoro in caso in cui debba ricorrere a lavoro isolato e/o notturno. RISPOSTA OBBLIGHI RELATIVI AL LAVORO NOTTURNO Gli obblighi di carattere generale di cui sopra, relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sono ripresi e meglio specificati per il lavoro notturno all’interno del D.Lgs.66/03 e s.m.i. (“Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”). Tale Decreto specifica innanzitutto in maniera rigorosa cosa si intende per lavoro notturno. Infatti all’articolo 1, comma 2, lettera d) il D.Lgs.66/03 definisce come periodo notturno: “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”. Inoltre all’articolo 1, comma 2, lettera e) il D.Lgs.66/03 definisce come lavoratore notturno: “qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; -- 1 -- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo é riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”. Va osservato a tale proposito che i due requisiti di cui sopra sono entrambi necessari e sufficienti a definire la figura di lavoratore notturno. In altri termini è da considerare lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva, purché comunque per almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero e indipendentemente dal numero delle giornate lavorative annue di attività del dipenden te (vedi anche Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza - 24 giugno - 30 luglio 2008, n. 20724). Il D.Lgs.66/03 inoltre all’articolo 2 definisce il campo di applicazione degli obblighi di cui al Decreto medesimo, specificando, al comma 1, che: “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mo bili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE”. Il successivo comma 2 stabilisce che per alcune categorie professionali “le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato”. Tra tali categorie non vengono menzionati gli infermieri. Il D.Lgs.66/03 trova quindi piena applicazione per gli infermieri di strutture pubbliche o private. Come sopra menzionato, secondo il D.Lgs.81/08, la verifica dell’idoneità alla mansione per il lavoro notturno è un obbligo a carico del datore di lavoro per tramite del medico competente. Oltre a ciò l’articolo 11 comma 1 del D.Lgs.66/03 stabilisce che: “L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche”. I successivi commi dell’articolo 11 pongono dei vincoli all’effettuazione del lavoro notturno da parte di lavoratrici in gravidanza e madri fino a un anno di età del figlio e di lavoratrici o lavoratori in casi di figli fino a tre anni o di disabili a carico. Il successivo articolo 14, comma 1 specifica meglio che: “La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 set tembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi”. Ricordo che ai sensi dell’articolo 304 comma 3 del D.Lgs.81/08 “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni [...], tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”. Pertanto il D.Lgs.626/94 citato nell’articolo 14 comma 1 di cui sopra (come in ogni altra successiva ricorrenza) va inteso come D.Lgs.81/08. Pertanto nel caso del lavoro notturno, la verifica preventiva e periodica dell’idoneità alla man sione, ovvero dell'assenza di controindicazioni al lavoro notturno, anche su richiesta del lavoratore può essere svolta, oltre che dal medico compente, anche da strutture sanitarie pubbliche sempre e comunque a carico del datore di lavoro. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 14, comma 1 del D.Lgs.66/03 da parte del datore di lavoro è reato penale sanzionabile, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2 del medesimo Decreto con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. Né il D.Lgs.81/08, né il D.Lgs.66/03 forniscono indicazioni di dettaglio su quali possono essere le condizioni di salute che possono comportare la non idoneità al lavoro notturno oppure su cui deve essere posta particolare attenzione e cautela. Tali indicazioni si possono comunque reperire nella letteratura scientifica. -- 2 -- Ad esempio nella pubblicazione del dottor Giovanni Costa “Lavoro a turno e salute” (Med-Lav 1999; 90, 6: 739-751), vengono definite come “patologie che possono costituire inidoneità al lavoro notturno” le seguenti: disturbi cronici del sonno; gravi malattie gastrointestinali; malattie cardiovascolari; malattie cerebrali con sequele ed epilessia; gravi disturbi mentali; diabete insulino-dipendente; importanti alterazioni ormonali della tiroide e del surrene; nefropatie croniche; tumori. Nella medesima pubblicazione vengono indicate come “condizioni su cui prestare particolare attenzione e cautela” in caso di lavoro notturno le seguenti: patologie respiratorie croniche; alcolismo o assunzione di psicofarmaci; grave emeralopia o deficit visivo; persistenti disturbi digestivi; donne con bambini piccoli; donne con importanti disturbi mestruali; persone di età superiore a 50 anni; persone con lunghi tempi di pendolarismo e/o precarie condizioni abitative; soggetti con spiccate caratteristiche di nevroticismo, “mattutinità” e rigidità nelle abitudini del sonno. In caso di non idoneità al lavoro notturno, l’articolo 15, comma 1 del D.Lgs.66/03 prevede che: “Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili”. Tale garanzia per i lavoratori è ripresa integralmente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità del 7 aprile 1999. Oltre alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l’idoneità alla mansione dei lavoratori adibiti al lavoro notturno, il D.Lgs.66/03 prevede specifiche misure di prevenzio ne e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in funzione della particolarità e dei possibili rischi specifici relativi al lavoro notturno. L’articolo 14, comma 2 di tale Decreto prevede infatti che “Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali [...], un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno”. Mentre il comma 3 del medesimo articolo prevede che: “Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali [...], dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva”. Per la definizione dei “rischi particolari” citati dall’articolo 14 comma 3, l’articolo 13, comma 3 rimanda a un Decreto Ministeriale che in realtà non è mai stato emesso. In mancanza di tale Decreto Ministeriale, per definire quali siano le mansioni lavorative che comportano rischi particolari, ci si può riferire a dati di letteratura. L’articolo “Lavoro notturno. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” di Leopoldo Magelli (Agenzia sanitaria regionale dell'Emilia-Romagna), Claudio Arcari (AUSL Piacenza), Marta Ferrari (AUSL Parma), Stefano Arletti (AUSL Modena), Loris Costellati e Anna Mandes (AUSL Bologna), Alfonsino Ferretti e Stefania Principe (Direzione regionale del lavoro, Ministero del Lavoro), Venere Pavone (AUSL Bologna), pubblicato sull’inserto 5/2004 (supplemento al numero 11/2004) della rivista “Lavoro e salute” definisce come lavorazioni che comportano i “rischi particolari” di cui all’articolo 14 comma 3 del D.Lgs.66/03, le seguenti (elenco indicativo e non esaustivo): lavorazioni edili, stradali e di scavo; lavorazioni estrattive; -- 3 -- lavorazioni a caldo (siderurgia, laminatoi, fonderie, ecc.) e con esposizione ad alte temperature; lavorazioni con movimentazione di carichi pesanti; lavori in cui l'operatore è solo all'interno dell'azienda; lavori che comportano il controllo di impianti e quadri segnaletici e di comando; lavori con attività di guardiania e vigilanza; lavori in campo di ordine pubblico, polizia, protezione civile, pronto intervento, incluse le attività gestite dai VVFF; lavori in ambito sanitario-assistenziale, in situazioni a connotazione particolarmente stressante (pronto soccorso, astanteria, 118, rianimazione, terapia intensiva, chirurgia; d'urgenza, unità coronaria, centri trapianti, traumatologia, ecc.); lavorazioni con attività di abbattimento di animali; lavorazioni comportanti l'uso di macchine complesse; lavorazioni in aziende o aree a rischio di esplosione e rischio elevato di incendio; lavorazioni in aziende che ricadono nel campo d'applicazione del D.Lgs.334/99 [aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose]; lavorazione in aziende con impianti chimici complessi; lavorazioni con attività di esazione e maneggio denaro (ad esempio caselli autostradali, biglietterie, casse, distributori di carburante, ecc.). INDICAZIONI AGLI OPERATORI All’interno dei commi 2 e 3 dell’articolo 14 del D.Lgs.66/03 è chiaramente specificato che i servizi e i mezzi di prevenzione e protezione in caso di lavoro notturno devono essere “adeguati ed equivalenti” a quelli presenti nel caso lavoro diurno, mentre nel caso di lavorazioni notturne che comportano rischi particolari devono anche essere adottate misure di prevenzione e protezione “appropriate”. Per servizi “adeguati” si deve intendere che tali servizi devono tener conto di un “rischio aggiuntivo” dovuto al fatto che il lavoratore si trova in una condizione potenzialmente di disagio, di maggiore vulnerabilità, di minor performance. Per servizi “equivalente” si deve intendere che tali servizi garantiscano le stesse prestazioni di protezione e di riduzione del danno che vengono garantite durante il giorno. Per misure di protezione “appropriate” infine si deve intendere che la protezione da adottare, quando rischi particolarmente gravi siano svolti durante il lavoro notturno, debba essere graduata e rivista in base alla diversa entità e specificità del rischio. Per quanto riguarda il servizio di primo soccorso (articolo 45 del D.Lgs.81/08) deve essere ga rantita l’equivalenza al lavoro diurno del servizio stesso, sia nei suoi aspetti gestionali (procedure di intervento e di allerta), che materiali (numero di addetti al servizio, disponibilità dei presidi sanitari). In particolare in caso di lavoro isolato (notturno o diurno), l'equivalenza del servizio di primo soccorso presuppone che sussista la medesima possibilità di allertare gli addetti al servizio o i soccorritori esterni (118) in caso di malore o infortunio per il lavoratore. Ciò deve avvenire con sistemi automatici ed efficienti di riconoscimento dello stato del lavora tore o in caso di mancanza possibilità di adottare tali sistemi, ciò deve portare a considerare inammissibile il lavoro notturno solitario. Medesime considerazioni valgono per il servizio di antincendio e di gestione delle emergenze, per il quale devono essere garantire di notte le medesime caratteristiche gestionali e materiali del periodo diurno. Oltre a quanto sopra occorre modificare (anche in funzione della presenza di lavorazioni con rischi specifici) le singole procedure di emergenza, tenendo conto della minore disponibilità di tutti i servizi interni dell'azienda che possono fornire un'eventuale assistenza in caso di emergenza. Al di là dell’aspetto emergenziale, inoltre tutti gli altri servizi e aspetti che possono impattare sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori durante il lavoro notturno, devono essere del tutto equivalenti a quelli previsti per il lavoro diurno. Tra tali servizi e aspetti si possono citare: servizi tecnici aziendali (manutenzione anche di pronto intervento, impianti telefonici e informatici, impianti di allarme, ecc.); -- 4 -- illuminazione (sufficiente a garantire la visibilità, il mantenimento dello stato di veglia, la corretta esecuzione delle lavorazioni); servizi accessori (piena disponibilità di servizi igienici e spogliatoi di mense e locali di ripo so); segnaletica di avvertimento e di sicurezza (che deve essere adeguatamente illuminata oppure autoilluminata per garantirne la piena visibilità anche di notte); ritmo di lavoro e carico mentale (che devono essere adeguati alle mutate condizioni psicofisiche dei lavoratori e quindi né particolarmente affaticanti, né monotone); organizzazione dei turni (per permettere un’adeguata preparazione al lavoro notturno e un adeguato recupero dopo il lavoro notturno). -- 5 -- MORTI SUL LAVORO: È POLEMICA SUI DATI AL RIBASSO DELL’INAIL Da: Contropiano http://www.contropiano.org Giovedì 28 Febbraio 2013 di Luca Fiore Ieri il presidente dell’ente, in un’anticipazione del rapporto sugli infortuni sul lavoro nel 2012, ha annunciato un ennesimo calo di morti e incidenti. Ma la Fillea Cgil ha contestato i criteri scelti dall’Inail per la realizzazione delle statistiche, che sottovalutano il fenomeno delle mal denominate “morti bianche’. Ieri tutti i quotidiani pubblicavano abbastanza acriticamente i dati forniti dall’Inail in una anticipazione del rapporto completo sui morti e sugli infortuni sul lavoro nel 2012 “concessa” ai gior nalisti dal direttore generale dell’ente Giuseppe Lucibello. Che dava per sicura, con toni enfatici ulteriormente pompati da alcuni media, una discesa netta delle vittime nell’anno sotto osservazione rispetto al precedente. Riportiamo ciò che scriveva ieri l’agenzia Ansa in un suo lancio a fine giornata, perché tanto la maggior parte degli articoli usciti oggi sui quotidiani locali e anche nazionali sull’argomento sono spesso semplici “copia e incolla”: “Crollo degli incidenti sul lavoro nel 2012 anche a causa della crisi economica: 654.000 gli in fortuni, con un calo del 9,9% rispetto ai 726.000 del 2011. Per gli incidenti mortali si é regi strato un calo superiore all'8% con 820 morti bianche accertate a fronte delle 893 del 2011, un dato anche questo in ribasso rispetto ai 920 inizialmente annunciati prima della definizione di alcune cause su incidenti in itinere. Rispetto al 2006, anno nel quale si sono verificati quasi 930.000 infortuni sul lavoro e 1.341 casi mortali il calo é consistente con un -29,6% per gli incidenti nel complesso e un -38,8% per i casi mortali. Il dato sui casi mortali del 2012 andrà però probabilmente rivisto leggermente al rialzo una volta definite le cause ancora aperte (nelle prossime settimane saranno diffusi i dati aggiornati). Comunque non si dovrebbe andare oltre gli 870 casi mantenendo quindi il trend di calo iniziato nel 2007. Nel 2002 i morti sul lavoro accertati erano 1.478, con un calo in dieci anni che arriva così al 44,5%. Nel 2001 i morti accertati sono stati 1.546. “Il trend discendente per infortuni e morti sul lavoro - ha detto il direttore generale Inail Giuseppe Lucibello - viene confermato anche nel 2012. Al 31 dicembre 2012 ci risultano 654.000 denunce di infortuni sul lavoro: ci sarà un assestamento di questi dati ma quello che possiamo anticipare é che si registra una riduzione di circa il 9% rispetto alle 726 mila denuncie del 2011. Nel 2012 - ha proseguito - abbiamo registrato 820 casi mortali e anche se ricordo che dal punto di vista statistico dobbiamo aspettare 180 giorni dalla fine dell'anno, posso anticipare che sul fronte delle morti sul lavoro registriamo un ulteriore calo: stimiamo di non superare in ogni caso 870 incidenti mortali, con una flessione di almeno il 3% rispetto agli 893 morti registrati nel 2012”. La crisi economica e dell'occupazione, secondo il direttore generale dell'Inail, pesa molto su questa riduzione: “la diminuzione dell'attività produttiva - ha detto - ha pesato nel 2012 su questo calo più di quanto sia avvenuto nel 2011: si può quantificare in una quota pari a circa il 50% di questa riduzione degli infortuni” - ha spiegato Lucibello individuando nell'agricoltura e in alcuni settori dell'industria gli ambiti dove é necessario fare più sforzi per controlli e prevenzione. Al prossimo governo l'Inail chiede di mantenere la massima attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro: “le priorità del welfare nell'ultimo periodo sono state probabilmente altre - ha spiegato Lucibello - ma il prossimo governo deve rimettere al centro l'idea che investire in sicurez za conviene: per farlo però non bastano le risorse che abbiamo nel sistema”. Questo scriveva l'Ansa. Ma sono bastate poche ore – proprio mentre all’Ilva di Taranto moriva un altro operaio e mentre a Torino un tribunale derubricava a incidente l’omicidio di 7 operai -- 6 -- durante il rogo dello stabilimento Thyssen – affinché i dati forniti ieri da Lucibello fossero contestati. A farlo ci è riuscita anche la Cgil della Camusso, che non ha potuto non far notare all’Inail le incongruenze delle statistiche fornite nell’anticipazione. Nella fattispecie la Fillea-Cgil (gli edili del sindacato di corso Italia) accusa l'Inail di dare “numeri virtuali e non reali”. “La dimostrazione lampante - ha detto il segretario generale Walter Schiavella - viene proprio dal conteggio degli infortuni e dei morti nell'edilizia, settore dove l'incrocio tra i dati numerici Inail con quelli delle Casse Edili sul numero di addetti regolari e sulle ore lavorate raccontano una storia completamente diversa”. Secondo la Fillea infatti la riduzione degli addetti del settore edile in questi anni è stata superiore al calo degli infortuni nel settore. Secondo Walter Schiavella l'Inail non avrebbe “registrato” il contemporaneo calo della forza lavoro imposto dalla crisi e non abbia tarato il dato degli infortuni rispetto alla nuova platea. Per l'Inail in questi anni, spiega Schiavella, si sarebbe verificata nell'edilizia una positiva flessione infortunistica: nel 2009 - 16,2% gli infortuni e - 1,4% i morti, nel 2010 - 12,4% e - 6,1%, nel 2011 - 14,17% e - 10.8%, percentuali che “corrisponderebbero alla realtà solo se avessimo ogni anno la medesima platea di addetti e di ore lavorate”. Ma in presenza di una platea sempre più ridotta, una reale riduzione degli infortuni c'è solo “se la percentuale di questi ultimi è inferiore alla percentuale della riduzione degli addetti e delle ore lavorate. Ma così non è stato” prosegue il sindacato. Infatti, l'incrocio dei dati Inail e Casse Edili 2011 su 2008 porta la Fillea a conclusioni “drammatiche”: gli infortuni non si sono ridotti ma sono cresciuti di quasi il 6%, e i morti non sono diminuiti ma aumentati di quasi il 28%", denuncia ancora Schiavella che denuncia come l'aumento degli infortuni risulti comunque contenuto solo perché “i lavoratori sono spinti a non denunciare gli infortuni meno gravi e se ne restano a casa in cambio di un risarcimento in nero da parte del datore di lavoro”. Se poi si analizza il dato degli infortuni e dei morti totali in rapporto al numero degli addetti il quadro è ancora più desolante: “a fronte di una diminuzione del 40% del numero di addetti iscritti alle casse edili non abbiamo un - 40% sugli infortuni e sui morti, ma un pazzesco + 13,25% degli infortuni e un + 47,19% dei morti”'. “Drammatiche” per la Fillea si prefigurano anche le proiezioni sul 2012: “basandoci sui dati provvisori che ci fornisce l'Osservatorio Indipendente di Bologna, con cui abbiamo intrapreso una importante collaborazione, i morti in edilizia sarebbero 184, contro i 195 del 2011. E se nel 2012 c'é stato un ulteriore calo nel settore di oltre 50mila di addetti e di ore lavorate, non credo proprio che 184 morti rispetto ai 195 rappresentino una riduzione, purtroppo”. -- 7 -- FORMAZIONE: ANCORA SULL’ACCORDO STATO REGIONI Da Salute e Sicurezza CGIL Filcams Lombardia: http://www.rlsfilcams-lombardia.org/ Come sapete l’accordo stato regioni del 21/12/11 ha definito precisi obblighi per i datori di lavoro che prevedono tempi certi per la formazione dei dipendenti. Purtroppo così, come sullo stress lavoro correlato, le disposizioni legislative non sono state rispettate, né per quanto riguarda i tempi né per quanto riguarda la consultazione preventiva dei RLS. Pochi RLS hanno avuto l’opportunità di intervenire in modo partecipativo alla consultazione dei piani formativi. Sull’argomento vi rimando al materiale distribuito nel corso della 5a assemblea dei RLS Lombardia (febbraio 2012) e dell’ultima iniziativa unitaria Filcams-Fisascat e Uiltucs su salute e sicurezza del 27 novembre 2012 a Milano, (materiale cartaceo e filmati li trovate sul sito www.rlsfilcams-lombardia.org). Ma se per i lavoratori in forza c’è sempre tempo di farlo, anche dopo la scadenza, pur essendo tale comportamento sanzionabile e utilizzabile in caso d’infortunio al fine di determinare l’eventuale colpa del datore di lavoro, lo stesso non può avvenire per i lavoratori che sono transitati in azienda dopo il gennaio del 2012 e ora non sono più in forza all’azienda. Ripartiamo dalle norme Accordo Stato Regioni dalla gazzetta ufficiale n.8 del 11/01/12 Capitolo 10 “Disposizioni transitorie”. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione. Chi è il lavoratore? L’articolo 2 del D.Lgs.81/08 chiarisce che per lavoratore ai fini e agli effetti delle disposizioni del decreto legislativo s’intende: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 196/97, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti d’istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale/ dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al D.Lgs.468/97 e successive modificazioni Questo significa che tutte le aziende che hanno assunto un nuovo lavoratore (nelle accezioni di cui sopra) anche a termine dall’11 o 26 gennaio 2012 (ci sono interpretazioni diverse) erano obbligate a procedere alla sua formazione entro 60 giorni. Questo purtroppo non è avvenuto anche in grandi aziende che si fregiano di certificazioni etiche. Aziende che sono prontissime a contestare ai propri dipendenti per qualsiasi piccola violazione, ma che appena possono evitano di applicare norme legislative. Per questo occorre che le organizzazioni sindacali e i RLS continuino con costanza e determinazione a incalzare le aziende affinché le norme a tutela della salute dei lavoratori non restino sulla carta. -- 8 -- La normativa sulla formazione prevede alcuni adempimenti che le aziende devono rispettare: consultazione preventiva dei RLS ché è sanzionata; l’invio dei programmi piani di formazione agli organismi paritetici (per la quale non ci sono sanzioni), ma che potrebbe dare alla possibilità ai componenti degli OPP la possibilità di ve rificare se nel predisporre i piani di formazioni le aziende ne hanno rispettati i criteri. Le aziende tendono spesso a bypassare questi obblighi. La richiesta di collaborazione (articolo 37 comma 12 D.Lgs.81/08) presentata dalle aziende di Federdistribuzione direttamente all’ente bilaterale nazionale di Roma e da questo accolta speriamo solo per superficialità, incompetenza e ignavia certo non è di aiuto a tutti coloro dai RLS alle OO.SS. sindacali che si battono quotidianamente per un rispetto sostanziale delle norme. La superficialità e l’incompetenza, quando si svolgono ruoli di garanzia, non sono delle giustificazioni valide. Dante considera l’ignavia, un peccato grave, tant'è che destina agli ignavi nell’antinferno dove sono costretti a vagare nudi tormentati da vespe e mosconi. Non la faccio lunga e v’invito a leggere la comunicazione che Filcams-Fisascat e Uiltucs di Milano hanno inviato a Federdistribuzione, che rileva come rivolgersi all’Ente Bilaterale del Terziario per assolvere gli obblighi previsti dall’articolo 37, non trovano riscontro nella normativa. http://www.rlsfilcams-lombardia.org/app/download/5676505551/25.01.2013+Richiesta+incontro+Federdistribuzione+-+Oggetto.+Formazione+ai+lavoratori%2C+ruolo+RLS+e+organismi+paritetici.pdf?t=1361100805 Giorgio Ortolani -- 9 -- LA VALUTAZIONE DEI RISCHI A TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE Da: PuntoSicuro http://www.puntosicuro.it 26 febbraio 2013 di Redazione PuntoSicuro Indirizzi operativi per effettuare la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nel periodo della gravidanza, del puerperio e del post-partum. La gravidanza rappresenta un aspetto della vita quotidiana della donna e della società. Nel periodo della gravidanza, del puerperio e del post-partum condizioni di lavoro, che prima potevano essere considerate accettabili, possono non esserlo più. In molte attività vi possono essere nel periodo della gravidanza, del puerperio e del post-par tum esposizioni a rischio per la salute della donna e del nascituro. Soprattutto nei primi mesi della gravidanza è necessario non esporre la donna ad agenti pregiudizievoli per un normale sviluppo del feto. Per tale motivo il Legislatore ha emanato nel tempo norme che tutelino la Lavoratrice Madre (il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche). Il documento “Indirizzi operativi per la valutazione dei rischi a tutela della lavoratrice madre” intende rappresentare uno strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi a tutela della gravidanza e del post-partum in mansioni in cui sono occupate la voratrici. Il documento rappresenta inoltre una fonte informativa per chi, in primis le lavoratrici, ma anche il RLS, intende conoscere ed approfondire i rischi presenti nelle attività lavorative in rapporto alle condizioni fisiologiche della gravidanza e del post-partum. Nella prima parte del documento è stata effettuata un’ “analisi dei rischi” in rapporto allo stato di gravidanza e di post-partum riportando gli orientamenti valutativi dei Servizi PSAL dell’ASUR Marche Area Vasta 2 (Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia), mentre nella seconda parte sono descritti i profili di rischio in 34 settori produttivi con le relative mansioni più rappresentati nel nostro territorio. Tra le due parti del documento sono state inserite delle note esplicative per illustrare operativamente il collegamento funzionale tra la prima e la seconda parte. Nella prima parte “Tabella dei Rischi” sono stati analizzati i rischi presenti negli ambienti di la voro valutandone tipologia ed entità secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e/o dalle norme tecniche esistenti. In base all’entità e alla tipologia del rischio il Gruppo di lavoro dell’ASUR Marche Area Vasta 2 con il contributo della sezione Regionale Marche della SIMLII ha inteso definire, anche in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche dell’interazione dei rischi lavorativi con la gravidanza e lo sviluppo del feto, un indirizzo operativo di valutazione degli stessi al fine di tutelare la lavoratrice madre e il nascituro. Per facilitare e rendere più rapida la consultazione del documento nonché il collegamento funzionale tra la prima e la seconda parte, nelle “Schede Tecniche “ è possibile, ciccando su ciascun rischio (link ipertestuale), ritornare al medesimo così come individuato nelle “Tabella Rischi”. Dopo una fase di sperimentazione sul campo dell’operatività del documento è prevista una revisione del documento stesso. Si riporta nel seguito l’introduzione del documento -- 10 -- Indirizzi operativi a tutela della lavoratrice madre: dalla Valutazione dei Rischi alle misure di prevenzione e protezione da adottare. “La gravidanza non è una malattia, ma un aspetto della vita quotidiana, tuttavia condizioni lavorative accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento” come da Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 05/10/00. Molte attività lavorative possono costituire per la lavoratrice in gravidanza - puerperio – allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino, a tale fine il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici madri. Il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53“ approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ha riunito e coordinato in un unico corpo legislativo tutte le precedenti leggi sulla tutela della salute riproduttiva. In tema di tutela della sicurezza e salute della lavoratrice madre tale decreto prevede, all’art. 11, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, che il Datore di Lavoro valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza e nel periodo post-partum indivi duando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Tale obbligo viene anche sancito dall’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08, che prevede la valuta zione preliminare di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 26 marzo 2001 n.151. Il Datore di lavoro è chiamato a valutare con particolare attenzione il “peso” o “pregiudizio” dei rischi già individuati nella sua azienda con lo stato di gravidanza di una sua lavoratrice, il cor retto sviluppo del nascituro ed infine la condizione del post-partum-allattamento della stessa. A tal fine il Datore di Lavoro dovrà avvalersi di tutti gli attori della prevenzione presenti in azienda, in primis del Medico Competente con il quale dovrà analizzare con criteri di massima cautela i rischi lavorativi di tutte le postazioni in cui è occupato personale femminile. E’ in questa fase essenziale della valutazione del rischi che il presente documento, redatto da un gruppo tecnico ASUR Area Vasta2, rappresenta uno strumento operativo utile a coloro che sono chiamati con diversi obblighi e responsabilità a tutelare la lavoratrice madre. Il documento è costituito da due parti “Tabella dei rischi” e “Schede Tecniche” che sono funzionalmente collegate fra loro. Nella Tabella Rischi sono analizzati con criteri di massima cautela i possibili rischi presenti negli ambienti lavorativi per la donna in gravidanza o nel post-partum. Il gruppo tecnico ha inteso dare per ciascun rischio un proprio indirizzo di operatività in rapporto alla normativa vigente, alle conoscenze scientifiche attuali, alle Linee di indirizzo di altre Regioni, avvalendosi anche nella stesura definitiva dell’intero documento del contributo delle sezione Regionale Marche della SIMLII. Nella Parte seconda del documento sono presenti le “Schede Tecniche” di 34 settori produttivi più rappresentati nel nostro territorio, in cui sono riportate le principali mansioni presenti nel settore con i possibili rischi ad esso connessi. Il documento completo “Indirizzi operativi per la valutazione dei rischi a tutela della lavoratrice madre” della SPSAL ASUR Marche Area Vasta 2 sede di Senigallia è scaricabile all’indirizzo: http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130226_Asur_marche_lavoratrici_madri_in dirizzi_operativi.pdf -- 11 -- BUONE PRASSI PER LA MANUTENZIONE DEI DPI Da: PuntoSicuro http://www.puntosicuro.it 22 febbraio 2013 di Tiziano Menduto La Commissione Consultiva ha validato una buona prassi relativa alla corretta manutenzione dei DPI. Le linee operative per l’organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale. Roma, 22 Febbraio I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non devono solo garantire la funzione di protezione del lavoratore, ma devono anche mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. Se i dispositivi non sono adeguatamente mantenuti in stato di efficienza e non sono gestiti attraverso processi controllati, rischiano di invece di mettere in pericolo la salute del lavoratore. E il “processo di mantenimento in stato di efficienza di un indumento DPI riutilizzabile consiste in una serie di attività periodiche riconducibili al ripristino igienico, al controllo funzionale, alla relativa manutenzione, ivi compreso, se previsto dal fabbricante, il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche del DPI”. A dare queste informazioni sono le “Linee guida rivolte alle aziende al fine della corretta somministrazione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale” validate il 30 maggio 2012 come buona prassi dalla Commissione Consultiva Permanente. Tali linee guida sono state utilizzate e applicate per affrontare il pericolo di trasmissione di ma lattie cutanee, dell’apparato respiratorio ed infezioni varie a cui si espone quotidianamente il lavoratore che è sprovvisto di DPI o ha DPI che non hanno avuto una corretta manutenzione. La soluzione è di non limitarsi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale ma applicare una corretta manutenzione in maniera tale da non ridurre la capacità protettiva. Tale soluzione, che ha visto anche un effettivo coinvolgimento dei lavoratori (ad esempio mediante segnalazioni), ha portato ad una riduzione dei rischi dei lavoratori che indossano DPI. Le linee guida sono relative ad un documento del 2008 (precedente all’emanazione del D.Lgs. 81/2008) dal titolo “Linee Operative per l’organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale (indumenti DPI)” e realizzato da: Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, ISPESL (ora Inail), FISE AUIL, FEMCA CISL, FILTEA CGIL e UILTA UIL. Il documento indica che il “ripristino igienico degli indumenti da lavoro DPI va effettuato attraverso due distinte operazioni sequenziali: il lavaggio e il finissaggio”. E “anche quando tali attività sono eseguite secondo le prescrizioni del fabbricante, o comunque in forma controllata, occorre assicurarsi che, al termine di ogni ciclo, gli indumenti DPI abbiano conservato le caratteristiche tecniche che conferiscono loro i requisiti di DPI previsti dalle normative specifiche”. In particolare si sottolinea che “l’intensità d’uso e l’esposizione ad agenti chimici e biologici sono fattori determinanti nella valutazione della periodicità con cui effettuare le operazioni di ripristino dei DPI o, se necessario, di sostituzione, proprio al fine di massimizzarne l’efficacia protettiva”. Sono riportate le fasi operative per un adeguato processo di mantenimento in stato di efficienza dei DPI: a. “il lavaggio determina la detersione e la disinfezione degli indumenti da lavoro DPI. Le modalità di detersione e disinfezione, laddove non sono state esplicitamente indicate nella documentazione tecnica messa a disposizione dal fabbricante, devono essere scelte in modo da rimuovere in modo efficace lo sporco e decontaminare dal punto di vista microbiologico il capo, senza incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI. In un’ottica di controllo della biocontaminazione, l’intero processo di lavorazione, quando applicabile alla tipologia di DPI”, dovrà essere eseguito in conformità alla normativa tecnica vigente; -- 12 -- b. il finissaggio “consiste, nel caso di DPI, utilizzati come indumenti da lavoro, nell’essiccazione del capo ovvero nella rimozione dell’acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si presenti completamente asciutto. Anche in tal caso, l’operazione non deve incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI; c. la verifica delle caratteristiche tecniche è di due tipi: strumentale e visiva. Il controllo strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI. Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico. Il controllo visivo, in genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di DPI; d. la manutenzione e il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI sono effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante. Al termine di un intervento di questo genere è sempre necessario ripetere la verifica delle caratteristiche tecniche dei DPI, secondo le modalità riportate al precedente punto ‘c’; e. lo scarto dell’indumento DPI è effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche tecniche specifiche (esito della verifica ‘non favorevole’); in tal caso i DPI devono essere sostituiti; f. a fronte di un esito della verifica ‘favorevole’, il processo si conclude con il confezionamento e con la riconsegna dell’indumento DPI all’utilizzatore. Una corretta modalità di confezionamento e l’impiego di un involucro adeguato garantiscono l’incolumità fisica del DPI e la protezione dello stesso da qualsiasi tipo di ricontaminazione”. Nelle linee operative, comprensive anche di un opuscolo informativo, si ricorda che per un’efficace gestione del processo di pulizia degli indumenti DPI, “è opportuno che il Datore di Lavoro istruisca personale a ciò dedicato. Il personale dovrà verificare (sia per la pulizia autonoma sia tramite terzi) che, per ogni indumento DPI, siano seguite e rispettate le informazioni rilasciate dal Fabbricante e presenti sull’etichetta o nella nota informativa. Eventuali dubbi in merito ai trattamenti da destinare agli indumenti DPI potranno essere risolti dal Fabbricante”. In ogni caso si sottolinea che: “il Datore di Lavoro (DL) è l’unico responsabile della pulizia dei DPI; per la pulizia dei DPI il DL deve seguire le istruzioni del Fabbricante; se il DL delega un terzo (incaricato dell’Azienda o Lavanderia Industriale) deve comunque accertarsi che la pulizia venga effettuata secondo le istruzioni del Fabbricante; su richiesta dell’organo di vigilanza, il DL deve dimostrare il protocollo applicato; la dichiarazione del terzo non esime il DL dalla responsabilità”. Rimandandovi alla lettura integrale dei documenti relativi alla buona prassi, concludiamo questa breve presentazione segnalando la presenza, tra i documenti, di una check list di verifica delle fasi di manipolazione dei DPI. Il documento “Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi - Documento approvato nella seduta del 30 maggio 2012 - Linee guida rivolte alle aziende al fine della corretta somministrazione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale” è scaricabile all’indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CDF8DE17-712C-4FF4-8FEB83242EA61100/0/Buona_prassi_30052012_Assosistema.pdf Tiziano Menduto -- 13 -- RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: PREVENZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Da: PuntoSicuro http://www.puntosicuro.it 04 marzo 2013 Le soluzioni tecniche e procedurali e i dispositivi di protezione per proteggersi dai rischi delle radiazioni ottiche artificiali. Le misure di tutela, le zone ad accesso limitato, la delimitazione delle aree e la protezione del viso e degli occhi. In precedenti articoli dedicati alle Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) abbiamo parlato dei rischi diretti e indiretti, dei danni agli occhi e alla pelle e di valutazione del rischio delle lampade per illuminazione. Ci soffermiamo oggi, sempre con riferimento ai contenuti del portale Agenti Fisici, sulle misure di protezione e sui dispositivi di protezione individuale utilizzabili. Il portale ricorda che lo scopo delle misure di tutela è quello di eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi (diretti o indiretti) per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche di livello pericoloso ed eventuali altri rischi associati. E il D.Lgs.81/08 richiede che vengano adottate specifiche azioni di prevenzione solo qualora la valutazione evidenzi la possibilità di superamento dei VLE (Valori Limite Esposizione) oppure la sorveglianza sanitaria evidenzi alterazioni apprezzabili dello stato di salute dei lavoratori correlata all’esposizione a ROA. Parlando di ROA si fa riferimento a due tipologie di radiazioni: le radiazioni ottiche coerenti (radiazioni in fase fra di loro, sono generate da laser) e radiazioni ottiche incoerenti (sono radia zioni sfasate, sono generate da tutte le altre sorgenti non laser). Riguardo alle sorgenti incoerenti oltre all’adozione di tutte le misure di tutela previste dai ma nuali di istruzione delle attrezzature di lavoro marcate CE, una volta verificata l’indispensabilità o insostituibilità della sorgente o dell’attività-sorgente, per limitare o prevenire l’esposizione, si possono adottare soluzioni tecniche e procedurali quali: il contenimento della sorgente all’interno di ulteriori idonei alloggiamenti schermanti completamente ciechi oppure di attenuazione nota, in relazione alle lunghezza d’onda di interesse; ad esempio, la radiazione UV si può schermare con finestre di vetro o materiali plastici trasparenti nel visibile; l’adozione di schermi ciechi o inattinici a ridosso delle sorgenti (ad esempio i normali schermi che circondano le postazioni di saldatura, come da UNI EN 1598:2004); la separazione fisica degli ambienti nelle quali si generano ROA potenzialmente nocive dalle postazioni di lavoro vicine; l’impiego di automatismi (interblocchi) per disattivare le sorgenti ROA potenzialmente nocive (ad esempio lampade germicide a raggi UV) sugli accessi ai locali nei quali queste sono utilizzate; la definizione di zone ad accesso limitato, contrassegnate da idonea segnaletica di sicurezza, ove chiunque acceda deve essere informato e formato sui rischi di esposizione alla ra diazione emessa dalle sorgenti in esse contenute e sulle appropriate misure di protezione, soluzione particolarmente utile per evitare esposizioni indebite, vale a dire di lavoratori non direttamente coinvolti nelle operazioni con sorgenti ROA potenzialmente nocive, nonché esposizioni di soggetti particolarmente sensibili. Riguardo invece alle sorgenti coerenti, agli apparati laser, la norma CEI EN 60825-1 fissa le principali misure di tutela per l’installazione e l’impiego dei laser e richiede, in funzione della classe dell’apparato laser, specifiche misure di prevenzione, la cui opportunità deve essere valutata nel contesto specifico, quali: schermare adeguatamente il fascio al termine del suo percorso utile; trattare o proteggere le eventuali superfici riflettenti presenti sul percorso del fascio e per le specifiche lunghezze d’onda al fine di evitarne la riflessione o la diffusione; collegare i circuiti del locale o della porta ad un connettore di blocco remoto; -- 14 -- abilitazione dello strumento mediante comando a chiave, hardware o software; inserimento di un attenuatore di fascio; installare segnaletica di sicurezza e segnali di avvertimento sugli accessi alle aree o agli involucri di protezione; predisposizione di procedure per l’accesso in sicurezza alle aree a rischio (es.: evitare oggetti riflettenti introdotti dal personale). Si indica inoltre che ai sensi del D.Lgs.81/08 (articolo 217, All. XXV) è necessario delimitare le aree in cui i lavoratori o le persone del pubblico possono essere esposti a tale rischio. L'area va indicata tramite segnaletica e l’accesso alla stessa va limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista un rischio di superamento dei valori limite di esposizione. Rimandando al portale per le indicazioni (e le immagini) sulla segnaletica necessaria, ricordiamo che nel caso di un’area con una o più sorgenti laser, l’area (CEI EN 60825-1) viene suddi visa in “Zone”: Zona Laser Controllata (ZLC): zona dove la presenza e l’attività delle persone al suo interno sono regolate da apposite procedure di controllo al fine della protezione dai rischi da radiazione; Zona Nominale Rischio Oculare (ZNRO): zona all’interno della quale l’irradiamento o l’esposizione energetica del fascio supera l’esposizione massima permessa (EMP) per la cornea; essa include la possibilità di errato puntamento accidentale del fascio laser; Se la ZNRO comprende la possibilità di visione assistita otticamente, viene detta ZNRO estesa. Veniamo brevemente ai dispositivi di protezione individuale (DPI). In particolare per la protezione di occhi e viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singo lo), maschere (del tipo a scatola o a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso). Il portale riporta, a questo proposito, una dettagliata tabella comprendete le norme tecniche di riferimento. In relazione alle radiazioni ottiche incoerenti i DPI devono poter assorbire la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive, ma non devono alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in normali condizioni di impiego. Si ricorda che i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno alla II categoria del D.Lgs.475/92 e pertanto comportano l’obbligo di una formazione specifica all’uso. Il portale, che si sofferma sul significato della marcatura CE e della marcatura specifica dell’oculare e della montatura, segnala che la protezione complessiva del lavoratore si avvale spesso di DPI che non riguardano solo la protezione di occhi e volto. Ad esempio, nelle lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore alle radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, ecc. (radiazione UV, visibile e infrarossa) la protezione si attua prescrivendo al lavoratore di utilizzare, oltre alle maschere munite di idonei filtri o agli elmetti provvisti di filtri elettronici a cristalli liquidi, i guanti da saldatore e indumenti resistenti al calore (es.: grembiule). Per inciso occorre anche che nell’ambiente dove si lavora con tali protezioni il microclima sia regolato di conseguenza. Infine qualche indicazione sulla protezione dalle radiazioni laser. I protettori oculari per radiazioni laser specifiche devono essere utilizzati in tutte le zone pericolose dove sono in funzione laser della classe 3B o 4. La norma europea UNI EN 207 descrive i requisiti cui i filtri laser devono rispondere ed elenca i livelli protettivi possibili, indicati da un numero di graduazione espresso con il simbolo L, seguito da un numero da 1 a 10. Per ogni livello protettivo è indicato il fattore spettrale massimo di trasmissione per lunghezza d'onda, nonché le densità di potenza e/o di energia utilizzata per i test di prova. Dopo aver fornito informazioni sul calcolo del livello protettivo necessario ad un determinato laser, si segnala che oltre al livello protettivo, per scegliere il dispositivo idoneo è necessario prendere in considerazione anche: -- 15 -- la trasmissione luminosa per avere la visione più nitida possibile; il riconoscimento dei colori; il campo visivo che deve essere il più vasto possibile. Inoltre i protettori degli occhi devono restare aderenti al volto, permettendo comunque una ventilazione sufficiente per evitare l’appannamento. La montatura e i ripari laterali devono dare una protezione equivalente a quella assicurata dalle lenti. Tuttavia è bene precisare che pur indossando un occhiale protettivo non si deve per nessun motivo fissare il raggio: i test di prova effettuati sugli occhiali prevedono una resistenza dell'occhiale stesso per un periodo di almeno 10 secondi e per 100 impulsi. Concludiamo indicando che il portale fornisce ulteriori informazioni sulle protezioni specifiche nelle operazioni di puntamento e allineamento del raggio laser (norma tecnica UNI EN 208). Il link del Portale Agenti Fisici (PAF) è: http://www.portaleagentifisici.it/index.php -- 16 --