ARSIA - Settore Promozione e Gestione della Formazione –
Animazione Rurale
Firenze 23 Novembre 2009
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Normativa
Programma di Sviluppo Rurale
Gestione e attuazione
Procedure di Controllo dell’operazione
Organismo Pagatore
Gestione del procedimento
Gerarchia delle Fonti Normative
COMUNITARIA
NAZIONALE
REGIONALE
Documento
attuativo Regionale
(DAR)
Bandi/Direttive
Regionali
Normativa Comunitaria
 Regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
 Regolamento
(CE) n. 1974/06 della Commissione recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1698/05 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento (CE) n. 1975/06 della Commissione, che stabilisce
modalità di applicazione del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale”, così
come modificato dai Reg. CE 1396/07 3 Reg. CE 484/2009;
Normativa Comunitaria
 Regolamento
(CE) n. 1290/05 del Consiglio, relativo al
finanziamento della politica agricola comune (istituisce il FEASR
per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale);
 Regolamento (CE) n. 883/06 della Commissione recante modalità
d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori,
le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
 Regolamento
(CE) n. 885/06 della Commissione recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/05 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;
Normativa Comunitaria
 Regolamento (CE) n. 1848/06 della Commissione relativo alle
irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate
nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché
all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore ed
abroga il regolamento CEE n.595/91 del Consiglio;
 Regolamento (CE) n. 1175/2008 della Commissione del 27 novembre
2008 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n.
1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
 Regolamento (CE) n. 74/2009 del consiglio del 19 gennaio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR).
Normativa Comunitaria
 Regolamento(CE) N. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune.
 Regolamento(CE) N. 482/2009 della Commissione dell'8 giugno
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento
(CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei
conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle
entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del
FEAGA e del FEASR.
Normativa Comunitaria
 il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013,
approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con
Decisione C(2007) n. 4664 del 16/10/2007 e successive note n.
13555 del 05/06/2008 e n. 154497 del 19/06/2009;
Normativa Nazionale e Regionale
 Piano Strategico Nazionale (PSN)
 Documento di Attuazione Regionale (DAR)
 Bandi di misura/Direttive
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
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
Normativa
Programma di Sviluppo Rurale
Gestione e attuazione
Procedure di Controllo dell’operazione
Organismo Pagatore
Gestione del procedimento
10
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
TRE livelli di Programmazione
 Orientamenti Strategici Comunitari (art.9)
(priorità strategiche comunitarie)
 Piano Strategico Nazionale (art. 11)
(garantisce la coerenza tra OSC e FEASR e il coordinamento
tra priorità Comunitarie, Nazionali e Regionali)
 Programmi di Sviluppo Rurale (art. 15)
(attuano la Strategia di Sviluppo Rurale indicata dagli OSC e
dal PSN attraverso una serie di misure raggruppate in assi)
Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale
ARTICOLO 1 – Campo di applicazione
 reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore
dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal regolamento
(CE) n. 1290/2005;
 definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a
conseguire;
 definisce
il contesto strategico della politica di sviluppo
rurale,comprendente la procedura per l'adozione degli orientamenti
strategici comunitari (OSC) in materia di politica sviluppo rurale e
dei piani strategici nazionali (PSN)
Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale
ARTICOLO 1 – Campo di applicazione
 definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;
 stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la
valutazione, la gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo,
sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la
Commissione.
Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale
ARTICOLO 2 – Definizioni
 «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in
più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta
della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi
prioritari del FEASR;
 «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della
Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica……
 «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate
alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al
conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4;
 «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui
all'articolo 4, paragrafo 2;
Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale
ARTICOLO 2 – Definizioni
 «operazione»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione
selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo
rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;
 «quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»: un approccio
generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che
definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla
situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai
prodotti, ai risultati e all’impatto dei programmi;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLO 2 – Definizioni
 «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni
rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al
livello pertinente;
 «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a
o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o
destinatario/a del sostegno;
 «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di
operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici
territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa
analoga.............
Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale
ARTICOLO 3
Il FEASR contribuisce alla promozione dello Sviluppo Rurale
sostenibile nell'insieme della Comunità, in modo complementare
alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della
politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della
politica comune della pesca.
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLO 4 – Obbiettivi
1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei
seguenti obiettivi:
 accrescere la COMPETITIVITA’ del settore agricolo e
sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;
forestale
 valorizzare l‘AMBIENTE e lo spazio naturale sostenendo la gestione
del TERRITORIO;
 migliorare la QUALITA’di VITA nelle zone rurali e promuovere la
diversificazione delle attività economiche.
2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati mediante
quattro assi.
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 1 – COMPETITIVITA’ (art.20, lett.a)
misure intese a promuovere la CONOSCENZA e a
sviluppare il POTENZIALE UMANO (38,5% della spesa
pubblica totale PSR)
111 – Formazione addetti settore agro-forestale
112 – Insediamento di giovani agricoltori;
113 – Prepensionamento;
114 – Consulenza aziendale;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 1 – COMPETITIVITA’ (art.20, lett.b)
misure intese a ristrutturare e sviluppare il CAPITALE
FISICO e promuovere l’INNOVAZIONE
121 – Ammodernamento delle aziende agricole;
122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste;
123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
(123/a) e forestali (123/b);
124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonchè forestale
(GAL, limitatamente alle iniziative di interesse locale);
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 1 – COMPETITIVITA’ (art.20, lett.b)
misure intese a ristrutturare e sviluppare il
CAPITALE FISICO e promuovere l’INNOVAZIONE
125 – Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo
con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura (125/a) e della
Silvicoltura (125/b);
126 – Ripristino e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con
lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della Silvicoltura;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 1 – COMPETITIVITA’ (art.20, lett.b)
misure intese a migliorare la QUALITA’ della produzione e dei
prodotti agricoli;
131 – Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate
sulla legislazione comunitaria;
132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità
alimentare;
133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione
e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
alimentare (GAL, limitatamente alle iniziative di interesse locale);
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 2 – AMBIENTE E SPAZIO RURALE
misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei
terreni agricoli (40% della spesa pubblica totale PSR)
211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
212 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
213 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva
2000/60/CE;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 2 – AMBIENTE E SPAZIO RURALE
misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei
terreni AGRICOLI
214 – Pagamenti agroambientali;
215 – Pagamenti per il benessere degli animali;
216 – Sostegno agli investimenti non produttivi;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 2 – AMBIENTE E SPAZIO RURALE
misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei
terreni FORESTALI
221 – Imboschimento di terreni agricoli;
222 – Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
223 – Imboschimento di superfici non agricole;
224 – Indennità natura 2000;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 2 – AMBIENTE E SPAZIO RURALE
misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei
terreni FORESTALI
225 – Pagamenti Silvoambientali;
226 – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
227 – Sostegno agli investimenti produttivi;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 3 – QUALITA’ DELLA VITA – DIVERSIFICAZIONE
misure intese a diversificare l’economia rurale (10,5% della
spesa pubblica totale PSR)
311 – diversificazione in attività non agricole;
312 – sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare
il tessuto economico (GAL);
313 – incentivazione di attività turistiche (GAL);
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 3 – QUALITA’ DELLA VITA – DIVERSIFICAZIONE
misure intese a migliorare la QUALITA’ della vita nelle zone rurali;
321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (GAL);
322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi (GAL);
323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (GAL);
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI
 Asse 4 – LEADER (10 % della spesa pubblica totale PSR)
410 - l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62,
paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più
dei tre altri assi;
421 - la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli
obiettivi di cui alla precedente lettera a);
431 - la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di
competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 59
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale
ARTICOLO 66 – ASSISTENZA TECNICA (1% della spesa
pubblica totale PSR)
 Su iniziativa e/o per conto della commissione, il FEASR può
finanziare
azioni
di
preparazione,
amministrativo, valutazione e controllo;
sorveglianza,supporto
 Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare, per
ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione,
gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli
interventi del programma.
 Costituzione e funzionamento della rete rurale nazionale
(rete di collegamento dei soggetti operanti nel campo dello S.R.)






Normativa
Programma di Sviluppo Rurale
Gestione e attuazione
Procedure di Controllo dell’operazione
Organismo Pagatore
Gestione del procedimento
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione
Art. 74 – Competenze degli Stati Membri
1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire
l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione
Art. 74 – Competenze degli Stati Membri
2.
Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo
rurale, le seguenti autorità:
 Autorità di Gestione (A.d.G.) – Art. 75, par. 1 del Reg. CE
1698/05;
 Organismo pagatore (O.P.) – Art. 6 del Reg. CE 1290/05
 Organismo di Certificazione (O.d.C.) - Art. 7 del Reg. CE
1290/05.
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione
Art. 74 – Competenze degli Stati Membri
3.
Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma
di Sviluppo Rurale, che siano stati istituiti i relativi
Sistemi di Gestione e di Controllo garantendo una
chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra
l'autorità di gestione e gli altri enti………
La regione ha stabilito la ripartizione delle funzione
tra i soggetti coinvolti nel PSR nel Documento
Attuativo Regionale (DAR).
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione
Autorità di Gestione (Art. 75)
L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente
e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine,
garantisce in particolare:

a.
che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i
criteri applicabili al programma di Sviluppo Rurale;
b. l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la
conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione,
adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione
Autorità di Gestione (Art. 75)
c.
che i beneficiari e altri organismi che partecipano
all'esecuzione delle operazioni siano informati degli obblighi
(impegni)…………….
d.
Valutazione del PSR e trasmissione alla Commissione delle
valutazioni eseguite;
e.
Rispetto degli obblighi in materia di pubblicità;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione
Autorità di Gestione (Art. 75)
f.
Stesura relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la
sua trasmissione Commissione;
g.
che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare
delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle
operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati
pagamenti
2.
L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile
dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni
anche quando una parte di esse è delegata a terzi.
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione
Informazione e pubblicità (Art. 76)
1.
Gli stati membri provvedono all’informazione e alla pubblicità
relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di sviluppo
rurale e la contributo della Comunità
2.
L’ADG provvede a pubblicizzare
potenziali beneficiari:




il programma, informando i
Possibilità offerte;
Condizioni di accesso;
Partecipazione comunitaria;
Ruolo della Comunità e dei relativi risultati conseguiti;
Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione
Autorità di Gestione (Art. 75)

Valutazione
in collaborazione con il Comitato di Sorveglianza (art. 78)


Monitoraggio
Sorveglianza
PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione

Documento Attuativo Regionale (DAR)

Bandi di misura

Direttive di misura
PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR
Documento di Attuazione Regionale DAR (10 versione)
Approvato dalla G.R. Toscana, stabilisce la ripartizione e
separazione delle funzioni tra i soggetti attuatori del PSR;
In particolare definisce per ciascuna misura attivita:
 Le competenze tecnico amministrative (istruttoria delle
domande, graduatoria, accertamento finale, liquidazione,
pagamenti,Controlli, monitoraggio)
PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR
 le strutture responsabili o referenti delle singole misure e le
relative funzioni;
 le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite
sono svolte da ARTEA;
 Il soggetto competente in caso di contenzioso (soggetto che ha
emesso l’atto di assegnazione);
 Ripartizione della spesa pubblica (per anno, per asse);
 Le modalità operative in caso di disimpegno automatico della
spesa (mancato rispetto della c.d. regola n+2)
PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR
 Gestione delle economie (priorità alle domande ammesse ma
finanziate parzialmente nella fase II)
 Procedure e tempistica per la selezione delle domande (DUA Trattamento delle domande ammissibili ma non finanziabili in
fasi precedenti)
 Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di
pagamento (errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e
documentabili entro i termini di presentazione delle domande
stesse)
PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR
Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure:
 Alcune condizioni di accesso relative ai beneficiari
(Inaffidabilità, obblighi previdenziali, assicurativi,…)
 Cantierabilità degli interventi (al momento della ricezione della
D.I., oppure, nel caso di soggetto pubblico, entro atto di
assegnazione o firma convenzione con GAL)
 Penalizzazioni per ritardata presentazione della domanda di
pagamento
PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR
Criteri di selezione delle operazioni e le modalità di verifica e
di gestione delle domande:
 nei casi di modifica in ammissibilità del punteggio priorità
dichiarate con la D.I.;
 nei casi di modifica con la D.P. del punteggio priorità ammesso;
PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR
 Principi generali relativi all’ammissibilità delle spese;
 Percentuale di contribuzione/importo del premio/indennità
 Minimali e Massimali;
 Tempistica procedimento amministrativo;
 Procedura particolareggiata per la gestione e l’attuazione
dell’asse 4 “leader” da parte dei GAL;






Normativa
Programmazione
Gestione e attuazione
Procedure di Controllo dell’operazione
Organismo Pagatore
Gestione del procedimento
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 36 – Informazioni agli O.P. in merito ai controlli
1.
……
2.
Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore, lo
Stato membro provvede a che tale organismo riceva
informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta
all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono
necessarie;
……
3.
4.
L’organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei
controlli effettuati da altri enti e di ricevere tutte le altre
informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie
funzioni.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 3 - definizioni
1.
Domanda di aiuto, “la domanda di sostegno o di partecipazione a
un determinato regime di sostegno” .
2.
Domanda di pagamento, “la domanda che un beneficiario
presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento”;
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 4 – Domande di aiuto e di pagamento
1.
……………, gli stati membri istituiscono procedure adeguate per la
presentazione delle domande di aiuto;
2.
Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario
presenta domande annue. Tuttavia, gli Stati membri che
istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei
controlli amministrativi previsti rispettivamente dall'articolo 11
o dall'articolo 26 possono rinunciare alla presentazione materiale
della domanda annua di pagamento.
3.
Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere
modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di
errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 5 - Principi generali di controllo
1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di
ammissibilità fissati dalla normativa Nazionale, Comunitaria o
nei programmi di Sviluppo Rurale possano essere controllati, in
base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a
definire;
2. ………….
3. …………., non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che
risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie
per ottenere tali pagamenti………
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 26 – Controlli amministrativi
1.
Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a
controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è
possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le
procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività
di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure
adottate in caso di constatazione di irregolarità.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 26 – Controlli amministrativi
2.
I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in
particolare la verifica:
 Ammissibilità dell’operazione;
 Criteri si selezione
 Conformità dell’operazione
 Ragionevolezza della spesa (Congruità)
 Affidabilità
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 26 – Controlli amministrativi
3.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento
comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per
la domanda, la verifica:

della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;

della realtà della spesa oggetto della domanda;

Della
conformità
dell'operazione
completata
con
l'operazione per la quale era stata presentata e ammessa la
domanda di aiuto (atto di assegnazione);

dell’investimento
(almeno
una
visita
sul
luogo
dell’operazione). Tuttavia gli stati membri possono………
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 26 – Controlli amministrativi
 pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da
fatture e da documenti probatori o da altri documenti aventi
forza probatoria equivalente;
 per evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri
regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di
programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento,
nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale
percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 27 – Controlli in loco
1.
Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni
approvate in base ad un idoneo campione. Tale controlli per
quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del
saldo per un dato progetto.
2.
La spesa controllata rappresenta almeno il 4% della spesa
pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno
civile e almeno il 5% della spesa pubblica ammissibile
dichiarata alla Commissione per l’intero
periodo di
programmazione
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 28 – Contenuto dei Controlli in loco
1.
Mediante i controlli in loco gli stati membri si adoperano per
verificare:

L’esistenza di documenti contabili

La conformità della natura della spesa

Ammissibilità temporale della spesa

Conformità della destinazione dell’operazione con quella
indicata nella domanda di sostegno comunitario;

Conformità dell’operazione alle norme e alle politiche
Comunitarie, in particolare alla norme sugli appalti pubblici
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 28 – Contenuto dei Controlli in loco
2.
Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi
di un beneficiario che è possibile controllare al momento della
visita;
3.
Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e
giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono
una visita all'operazione o, se si tratta di una operazione
immateriale, al promotore dell'operazione;
4.
I controlli in loco formano oggetto di una relazione di controllo.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 30 – Controlli ex post
1.
Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti
per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel
programma di sviluppo rurale;
………….lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti
acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce,
nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di
gestione, modifiche sostanziali che::
ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un
indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di
un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di
un'attività produttiva.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 30 – Controlli ex post
2.
Gli obiettivi:
Verificare il rispetto dell’art. 72, par. 1 Reg. CE 1698;
Verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal
beneficiario;

Garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in
modo irregolare con altri fondi;
I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno l’1% della spesa
Pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è
stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro
dodici mesi dal termine del relativo anno civile;


I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto
finanziario dell’ operazione.
I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso
parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione
di investimento.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 31 – Riduzioni ed esclusioni
1.
I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati
ammissibili.
Gli stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal
beneficiario e stabiliscono l’importo ammissibile al sostegno.
Inoltre:

L’importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base
alla domanda di pagamento;

L’importo erogabile al beneficiario in esito all’esame della
domanda di pagamento.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo
stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3%, all'importo stabilito
in applicazione della lettera b) si applica una riduzione.
L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.
Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare
che non è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile. Le
riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili
individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post.
Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una Falsa
dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR
e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.
Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell’ambito della stessa misura
per l’anno civile in corso e per l’anno civile successivo
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 32 – Controlli Asse 4 “Leader”
1.
Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63,
lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, lo Stato membro
organizza controlli in conformità delle disposizioni di cui al
presente titolo. I controlli sono eseguiti da persone indipendenti
dal gruppo di azione locale di cui trattasi.
Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione
Art. 33 – Responsabilità del Controllo
1.
Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63,
lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli
amministrativi di cui all'articolo 26 del presente regolamento
possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell'ambito
di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la
responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda
la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.
2.
Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei
gruppi di azione locale. Tale sistema include controlli regolari del
loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a
campione di controlli amministrativi.






Normativa
Programma di Sviluppo Rurale
Gestione e attuazione
Procedure di Controllo dell’operazione
Organismo Pagatore
Gestione del procedimento
Reg. CE 1290/05 – Organismo Pagatore
Art. 6 – Riconoscimento e Revoca degli O.P.
1.
Svolgono la funzione di Organismi Pagatori i servizi e gli organismi degli
Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché
per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono
adeguate garanzie circa:
 il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello
sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la
loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere
all'ordine di pagamento;
 Contabilizzazione dei pagamenti;
 L’effettuazione dei controlli (amministrativi, in loco, ex post)
 Presentazione dei documenti nei tempi e nella forma previsti dalla
normativa Comunitaria;
 l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da
garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo,
compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie;
Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore
Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P.
2. Attività di Controllo
A) Procedure di autorizzazione delle domande
L’O.P. adotta le seguenti procedure:
i.
stabilisce procedure particolareggiate per il ricevimento, la
registrazione e il trattamento delle domande, compresa una descrizione
di tutti i documenti da utilizzare;
ii. ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione dispone di un elenco
esauriente delle verifiche che è tenuto a effettuare e include, fra i
documenti giustificativi della domanda, l’attestato che tali verifiche sono
state effettuate. L’attestato può essere in formato elettronico. Deve
essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del
personale di grado superiore;
Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore
Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P.
iii.
il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati
effettuati controlli sufficienti per verificare che la domanda
è conforme alla normativa comunitaria. I controlli includono
tutte le verifiche prescritte dalla normativa che disciplina le
misure specifiche in base alle quali viene richiesto l’aiuto, nonché
dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005, per prevenire
e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai
rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere
inoltre adottate procedure per verificare che siano stati
rispettati i criteri per la concessione dell’aiuto e la normativa
comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti
pubblici e tutela dell’ambiente;
Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore
Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P.
iv.
i dirigenti dell’organismo pagatore, al livello adeguato, vengono
informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei
controlli effettuati, perché possano tenere conto in ogni
momento dell’adeguatezza dei controlli stessi prima di dare
seguito a una domanda;
Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore
Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P.
v.
il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che
accompagna ogni domanda o gruppo di domande o, se del caso, che
copre un’intera campagna. La relazione è corredata di un
attestato di ammissibilità delle domande approvate e della
natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Per quanto
riguarda il FEASR, deve essere inoltre garantito che sono
stati rispettati i criteri per la concessione dell’aiuto e la
normativa comunitaria applicabile, in particolare in materia di
appalti pubblici e tutela dell’ambiente. Se i controlli fisici o
amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande
selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il
metodo di campionamento nonché
i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione
alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi devono
essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i
controlli necessari in merito all’ammissibilità delle domande
autorizzate;
Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore
Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P.
vi.
qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi
alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano
conservati da altri organismi, questi ultimi e l’organismo
pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di
registrare l’ubicazione di tutti i documenti pertinenti ai
pagamenti specifici effettuati dall’organismo pagatore.
ARTEA Organismo Pagatore

legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni,
istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(A.R.T.E.A.) alla quale vengono conferite le funzioni di “Organismo
pagatore”;

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, del 13 novembre
2001, che ha riconosciuto l’ARTEA come organismo pagatore ai sensi
dell’art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall’art. 1 del Reg.
CE n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti sul territorio della
Regione Toscana, inerenti le misure di sviluppo rurale;

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del
26 settembre 2008, ha riconosciuto l’ARTEA come organismo pagatore ai
sensi del Regolamento CE n. 1290/05 del Consiglio del 21 giugno 2005 e
del Regolamento CE n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006 per
gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire
dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione
2007-2013;
ARTEA Organismo Pagatore
Svolge il ruolo di Organismo Pagatore (OP) nel rispetto
della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale:

Autorizza i pagamenti nel limite delle dotazioni per misura o
sottomisura o linea finanziaria previste dal piano finanziario
generale, e dai piani finanziari predisposti dalle Province, Comunità
montane, Unioni di Comuni e Gruppi di azione locale ai sensi del
presente documento, seguendo l’ordine temporale degli elenchi di
liquidazione pervenuti. Tali elenchi di liquidazione devono essere
fatti pervenire ad ARTEA esclusivamente per via telematica
tramite il sistema informatico messo a punto appositamente
dall’Agenzia.

Esegue i pagamenti (eroga i soldi al richiedente);
ARTEA Organismo Pagatore



Contabilizza i pagamenti identificando per tutte le operazioni
FEASR:
–
Spesa pubblica e quota Comunitaria
–
Importi da recuperare per irregolarità o negligenze;
–
Gli importi recuperati con identificazione dell’operazione di
origine;
Trasmette alla Commissione le dichiarazioni di spesa trimestrali
(domande di pagamento);
Contestualmente alla dichiarazioni di spesa (31 gennaio - 31 luglio)
previsioni del fabbisogno finanziario per l’anno in corso e stima per
l’anno successivo;
ARTEA Organismo Pagatore, ma non solo………
 Gestisce il Sistema Informatico (S.I.) attraverso il
quale l’ADG
garantisce
la registrazione
e la conservazione dei dati statistici
riguardanti l’attuazione del PSR, adeguato alle finalità di sorveglianza
e
valutazione (Art. 75 del Reg. CE 1698/05);
 Definisce in collaborazione con l’ADG la modulistica per la presentazione
delle istanze attraverso la compilazione on-line della Dichiarazione Unica
Aziendale (DUA) prevista dall’art. 11 della L.R. n. 45/07;
 Definisce gli strumenti informatici e le procedure operative mediante le
quali L’ADG registra nel S.I. le istruttorie delle fasi procedurali successive
alla presentazione delle istanze (domande di aiuto, di pagamento, variante
progettuale, proroga fine lavori);
 Collabora con l’ADG Attività di Monitoraggio;
 Svolge funzioni di Autorità di Gestione per alcune misure del PSR su delega
della Giunta Regionale, garantendo la separazione delle funzioni così come
previsto dall’art. 74, par. 3 del Reg. 1698/05;
Competenze ADG
Programmazione, Gestione e Attuazione del
PSR
Selezione delle operazione nel rispetto dei
criteri stabiliti dal PSR
Sistema informatico;
Informazione richiedenti e pubblicità del
PSR;
Valutazione del PSR;
Informazione O.P. delle procedure e dei
controlli
Relazione annuale
Monitoraggio, Sorveglianza
Competenze O.P.
Controllo ammissibilità delle domande di
pagamento (legittimità spesa e regolarità
della spesa)
Verifica Procedura di attribuzione degli
aiuti;
Controlli (amministrativi, in loco, ex
post);
Autorizzazione, recuperi
Contabilizzazione;
Esecuzione
Dichiarazioni di spesa alla Commissione
Accessibilità, conservazione nel tempo
dei documenti
Prevenire e perseguire le irregolarità;
DAS – affidabilità del SIC
Monitoraggio






Normativa
Programmazione
Gestione e attuazione
Procedure di Controllo dell’operazione
Organismo Pagatore
Gestione del procedimento
Gestione del procedimento
fasi – soggetti attuatori - prodotti
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Presentazione