Lavoro, Crisi Industriali e Occupazionali la cassa integrazione guadagni Presentazione In uno scenario normativo assai complesso del mondo del lavoro, l’Amministrazione Provinciale attraverso l’Assessorato al Lavoro e al Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali, in collaborazione con la Direzione Regionale dell’INPS, ha voluto realizzare questo opuscolo di facile e pronta consultazione, che possa essere uno strumento utile sia per gli operatori del settore sia per i privati cittadini, con particolare attenzione a coloro che vivono una situazione di disagio occupazionale. Se l’intento del mio mandato è quello di un intervento a priori, quando la realtà industriale può ancora essere “salvata” insieme ai posti di lavoro dei dipendenti, ci si deve confrontare purtroppo con casi di imprese in sofferenza, per le quali si può solo intervenire nella gestione degli esuberi, con il compito istituzionale della ricerca di una loro ricollocazione. È per questo motivo che si è voluto realizzare una “guida” sulle politiche passive del lavoro affinchè sia possibile conoscere e affrontare nel modo migliore le problematiche che riguardano il campo delle prestazioni a sostegno del reddito. Bruno Casati Assessore al Lavoro e al Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali 2 Premessa La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione previdenziale economica che ha la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di eventi espressamente previsti dalla legge. Lo scopo è quello di sollevare le aziende, in situazioni di difficoltà produttiva, dai costi derivanti dal mantenimento di manodopera temporaneamente non utilizzata e far sì che l’azienda possa riammettere al lavoro i dipendenti sospesi, al superamento delle difficoltà. L’intervento della cassa integrazione ordinaria può essere chiesto in presenza di sospensioni o riduzioni di attività temporanee e contingenti che conseguono a situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori ovvero da crisi temporanee di mercato. Riferimenti normativi Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 Legge 20 maggio 1975, n. 164 Legge 28 febbraio 1996, n. 41, art. 26 Legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 8 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 14 Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 16 3 aziende Imprese destinatarie Lavoratori beneficiari L’intervento ordinario di integrazione salariale è destinato alle seguenti categorie di aziende: • industrie manifatturiere, trasporti, installazioni di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, estrattive; • cooperative di produzione e lavoro; • industrie boschive, forestali e del tabacco; • cooperative agricole e loro consorzi; • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e imprese di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; • aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; • imprese addette all’armamento ferroviario. L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie del trattamento, con la qualifica di: operai, intermedi, impiegati, quadri, viaggiatori e piazzisti, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriali, operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole L. n. 240/1984, lavoratori assunti con agevolazioni contributive con qualifiche di operaio e impiegato, operai addetti a lavorazioni stagionali quando prestano la loro opera oltre il termine della normale sospensione, ma limitatamente alla durata della continuazione dell’attività. Sono esclusi dal trattamento CIG: apprendisti, dirigenti, lavoratori a domicilio, soci di cooperative di produzione e lavoro rientranti nella disciplina del DPR n. 602/1970 (es. pulizia, facchinaggio ecc.), autisti addetti al servizio esclusivamente personale del titolare di un’impresa o della sua famiglia, personale religioso, lavoratori dei porti. Sono escluse dall’intervento ordinario di CIG le seguenti imprese: • aziende artigiane; • credito, assicurazioni e servizi tributari; • agricoltura (le aziende agricole sono destinatarie di una normativa specifica); • terziario; • imprese edili, lapidee ed affini, che beneficiano di un trattamento CIG derivante da provvedimenti legislativi specifici; • compagnie e gruppi portuali; • imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento; • imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna; • imprese esercenti pubblici servizi di trasporti in concessione, per il solo personale iscritto al fondo pubblici servizi di trasporto; • imprese di navigazione marittima ed aerea ed aziende industriali esercenti filovie e funivie; • imprese appaltatrici di servizi ausiliari all’esercizio delle ferrovie, tramvie e navigazione interna; • imprese dello spettacolo; • esercenti la piccola pesca e imprese per la pesca industriale; • cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, carrettieri e simili; • cooperative di produzione e lavoro rientranti nella disciplina del DPR n. 602/1970; • imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate o dello Stato; • le aziende speciali di cui alla L. n. 142/1990 trasformate in S.p.A., il cui capitale sia interamente in mano pubblica. Uno specifico trattamento di integrazione salariale è previsto per le aziende industriali ed artigiane del settore edile, individuate come quelle tenute ad applicare il contratto collettivo del settore edile. Tuttavia, alcune aziende che svolgono attività affini all’edilizia sono state considerate non assoggettate alla disciplina prevista per le aziende del settore edile; pertanto, per esse, qualora ricorrano i presupposti, si applicano le norme che disciplinano il trattamento ordinario di CIG e non quello edile. Cause di intervento L’intervento della CIG può essere richiesto per riduzioni di orario o sospensione di attività per eventi transitori, determinati in genere da situazioni temporanee di mercato, da intemperie, o da altre situazioni non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. In ogni caso per aversi l’intervento della CIG deve essere presente il carattere di transitorietà dell’evento, che permetta il mantenimento del rapporto di dipendenza tra il lavoratore e l’azienda. Non rientra tra gli eventi transitori un evento che si presenti con regolarità, per cui sono escluse dal campo di intervento quelle aziende soggette a soste stagionali o a contrazioni cicliche della produzione (Circ. INPS n. 52606/1962 e n. 3834/1984). Il requisito della transitorietà dell’evento è legato alla ripresa dell’attività lavorativa, che deve essere riferita al complesso aziendale e non ai singoli lavoratori. Le cause di intervento per situazioni strutturali, non transitorie, ricadono sotto la disciplina della CIGS. Cause più usuali di intervento della CIG Tra le cause più usuali di intervento della CIG figurano: fine lavoro, fine fase lavorativa, mancanza di lavoro, mancanza di commesse o di ordini, mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro, interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore, incendio, eventi naturali diversi dalle intemperie, sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie non riguardante la maestranza della quale determina la sospensione e/o riduzione dell’attività, sciopero di altra azienda collegata all’attività produttiva dell’impresa richiedente ecc.. Cause di carattere meteorologico Tra le altre cause di intervento della CIG rientrano le intemperie stagionali. Nelle intemperie sono comprese tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell’attività stessa in qualsiasi periodo dell’anno, quali precipitazioni, gelo, nebbia o foschia (quando compromettono la visibilità) nonché il vento di velocità pari o superiore ai 30 nodi (cioè oltre i 50 Km/h). Le condizioni meteorologiche che determinano l’intervento sono accertate dall’INPS sulla base di documentazione ufficiale emanata dagli enti abilitati alle registrazioni dei dati meteorologici, sia a livello comunale, sia provinciale o regionale. 4 aziende Procedura per la richiesta di intervento della CIG Durata Consultazione sindacale Il datore di lavoro preventivamente alla richiesta di intervento della CIG deve attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale. Anche nel caso di eventi oggettivamente non evitabili il datore di lavoro deve comunicare alle rappresentanze sindacali il periodo di sospensione, il numero dei lavoratori e la contrazione di orario; in mancanza delle rappresentanze sindacali, la comunicazione deve essere fatta alle associazioni sindacali provinciali più rappresentative. Successivamente alla comunicazione, se le organizzazioni sindacali ne fanno richiesta, è prevista una fase di esame congiunto. Domanda e termini di presentazione La domanda deve essere presentata all’INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana nel corso della quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. La domanda presentata oltre tale limite comporta la decadenza per i periodi fuori termine, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l’importo pari all’integrazione salariale non percepita. La domanda presentata in anticipo rispetto all’inizio del periodo richiesto, viene generalmente respinta in quanto non è consentita la richiesta preventiva, tuttavia è consentita la presentazione preventiva se avvenuta con anticipo non superiore a 15 giorni. In tal caso le aziende saranno sottoposte ad accertamenti, eventualmente ispettivi, per verificare l’avvenuto verificarsi della sospensione. In caso di richiesta di intervento ordinario per un periodo che si conclude con l’inizio di un periodo di integrazione salariale straordinaria (in sintesi, i lavoratori passano dalla CIG ordinaria alla straordinaria senza soluzione di continuità), la fruizione della CIGS non è preclusiva alla concessione della CIG ordinaria. Tuttavia, qualora la CIGS non fosse richiesta per ristrutturazione aziendale ma per crisi, la circostanza potrebbe far ritenere che la previsione di ripresa di attività (a fondamento della concessione della CIG ordinaria) non sia veritiera e indurre la Commissione provinciale a respingere la richiesta. 5 La durata massima dell’intervento ordinario è di 13 settimane consecutive (intese come periodo che va da lunedì a sabato), prorogabili eccezionalmente, di trimestre in trimestre, fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio. Le richieste di proroga, sempre per periodi non superiori alle 13 settimane, dovranno formare oggetto di autonome domande corredate dalla prescritta documentazione. Il limite temporale si determina con riferimento alla singola unità produttiva operante nell’ambito dell’azienda. L’impresa che ha usufruito del periodo massimo integrabile in modo continuativo, senza ripresa di attività tra un periodo e l’altro, prima di presentare un’ulteriore domanda di CIG, dovrà far decorrere un periodo di almeno 52 settimane. Nel caso in cui un’azienda fruisca del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile sarà di 52 settimane nel biennio. A ogni valutazione di domande d’intervento, per controllare il limite anzidetto, si considererà la prima settimana oggetto di prestazione e, a ritroso, si conteggeranno le 104 settimane precedenti (cd. biennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state utilizzate le 52 settimane di cui trattasi, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di CIG richiesta (Circolare INPS n. 84 del 29.4.1988). Ai fini dei limiti temporali di durata del trattamento si computano sia le settimane di sospensione, sia quelle di riduzione di attività ma non quelle determinate da eventi oggettivamente non evitabili. Devono altresì escludersi dal tetto massimo delle 52 settimane nel biennio i periodi concessi a titolo di CIGS e/o contratto di solidarietà. Ai fini del calcolo del durata massima vanno computate solo le settimane di effettivo godimento della CIG e non quelle che sono state interamente lavorate pur essendo incluse in periodo autorizzato. aziende Rilascio dell’autorizzazione e dei ricorsi Misura dell’integrazione salariale L’autorizzazione all’intervento della CIG viene rilasciata da una apposita Commissione provinciale nella quale sono rappresentati i datori di lavoro e i lavoratori, oltre all’INPS e alla DPL. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione o reiezione delle richieste di proroga, di accoglimento parziale della richiesta e di addebito del contributo addizionale in conseguenza della qualificazione dell’evento come non “oggettivamente non evitabile”, è ammesso ricorso al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee, che è competente a decidere in via definitiva (L. n. 88/1989, art. 26). Possono presentare ricorso: • l’azienda, nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data del provvedimento impugnato (L. n. 164/1975, art. 9); • i partecipanti alle riunioni della Commissione Provinciale, ivi compreso il rappresentante dell’INPS, entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione, notificando il ricorso alla azienda interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso deve essere presentato per il tramite dell’ufficio CIG della sede che ha emanato il provvedimento, in caso di reiezione il termine per proporre azione giudiziaria è di un anno (DL 384/1992, art. 4, c. 1). Inoltre l’azienda può ricorrere al TAR entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (L. n. 1034/1971 art. 21). L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti di un tetto mensile annualmente rivalutato. Per l’anno 2007 il massimale mensile è pari a: • euro 844,06 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (quattordicesima, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a euro 1.826,07 lordi mensili; • euro 1.014,48 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a euro 1.826,07 lordi mensili. Ai fini del calcolo del trattamento di CIG spettante al lavoratore, l’importo del massimale va diviso per il numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese ed il risultato moltiplicato per le ore perse nel mese (Circ. INPS n. 50/1982 GS/12). Nel caso di lavoratori part time, per determinare il massimale applicabile occorre rapportare la retribuzione spettante con quella del lavoratore a tempo pieno (Circ. INPS n. 155/1994). L’importo dell’integrazione salariale, anche nel caso di applicazione del massimale, deve essere ridotto della percentuale prevista a carico del lavoratore apprendista, per l’anno 2007 pari al 5,84%, e sottoposto alla normale tassazione. In caso di riduzione di orario, il numero di ore integrabili si determina detraendo dall’orario contrattuale l’orario effettivamente prestato nella settimana, comprensivo del lavoro straordinario, delle ore relative ad eventuali recuperi e ad assenze non retribuite o, comunque, non integrabili. Nel caso di lavoratori assunti con contratto part-time, il trattamento spetta per l’orario che il singolo dipendente avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto della domanda di intervento. Anticipazione del trattamento ai lavoratori Nel corso della procedura di consultazione sindacale le parti possono accordarsi circa l’eventualità di anticipare ai lavoratori da porre in CIG una somma, non gravata da contribuzione al momento dell’anticipazione (Circ. INPS n. 81/1997, punto 2), pari all’importo dell’integrazione salariale. Sull’obbligatorietà o meno dell’anticipo del trattamento la giurisprudenza è contrastante. Il tutto nasce dall’interpretazione dell’art. 12 del D.Lgs.Lgt. n. 788/1945 il quale stabilisce che il pagamento venga effettuato dal datore di lavoro agli aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Parte della Magistratura sostiene la tesi che alla scadenza del periodo di paga il datore di lavoro debba anticipare il trattamento anche se in attesa dell’autorizzazione da parte dell’INPS, mentre un’altra parte sostiene che il riconoscimento del diritto alla CIG del lavoratore avviene solo dopo l’autorizzazione rilasciata dall’Istituto, pertanto in attesa dell’autorizzazione non sussiste per il datore di lavoro un obbligo ad anticipare il trattamento previdenziale. Sul punto non si è ancora formata una giurisprudenza consolidata in una direzione particolare, peraltro, si evidenzia che la maggior parte degli accordi conclusi nella fase di consultazione sindacale prevedono l’anticipo del trattamento. 6 aziende Quote di mensilità aggiuntive e massimale Esempio di calcolo della CIG ordinaria I ratei di mensilità aggiuntive, gratifica natalizia, premi di produzione, quattordicesima, che abbiano i requisiti della continuità ed obbligatorietà, sono integrabili, cioè poste a carico dell’INPS nei limiti dell’applicazione del massimale mensile e solo nel caso in cui sussista ancora capienza. Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi: • l’importo della integrazione, calcolata nella misura dell’80 % sulla retribuzione globale è superiore al massimale, per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo importo; in questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive (ore di intervento CIG) in quanto per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario; • l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale, e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo della integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale. Anche le quote di CIG calcolate sulle somme forfetarie corrisposte a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto, di per sé teoricamente integrabili, spettano solo se nel periodo cui si riferiscono gli arretrati retributivi non sia stato già saturato il massimale mensile e fino a concorrenza dello stesso. Si ipotizzi il caso di un dipendente con orario settimanale pari a 40 ore, distribuito da lunedì a venerdì, che presenta il seguente foglio presenza settimanale: Lunedì. Ore ordinarie: 8; Ore straordinarie: 2. Martedì. Ore ordinarie: 4; Ore CIG: 4. Mercoledì. Ore ordinarie: 4; Ore CIG: 4. Giovedì. Festività Santo Patrono. Venerdì. Malattia: 8. Per un totale di: 16 ore lavorate; 2 ore di straordinario; 8 ore di festività retribuite; 8 ore di Malattia indennizzata. Risultano, quindi, 8 ore di Cassa Integrazione guadagni. Tuttavia non sono tutte integrabili. L’INPS, infatti applica una modalità di calcolo delle ore integrabili che tiene conto di tutte le ore di lavoro prestate o prestabili nella settimana di riferimento. Vengono quindi considerate non solo le ore di lavoro ordinario, le ore di malattia, ecc., ma anche le ore di lavoro straordinario che devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle 40 ore settimanali. In sintesi, per determinare il numero massimo delle ore integrabili, si procede nel seguente modo: 40 - 16 - 2 - 8 - 8 = 6 ore integrabili (in luogo delle 8 teoriche). Dove: • 40 ore sono il limite massimo integrabile • 16 ore sono le ore lavorative ordinarie • 2 ore sono le ore di lavoro straordinario • 8 ore sono le ore di festività • 8 ore sono le ore di malattia • 6 ore sono le ore che residuano per il raggiungimento del limite delle 40 ore settimanali. Elementi integrabili della retribuzione Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione: • paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri; • indennità di contingenza; • aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo di cassa integrazione); • aumenti contrattuali. A questi elementi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali: • maggiorazioni di turno; • indennità di trasferta; • indennità di mensa; • indennità di cassa; • indennità di trasporto. In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà e siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali. 7 Si ipotizzi ora che la retribuzione lorda del dipendente sia pari a € 1.638,02 e il divisore contrattuale orario sia pari a 173. La prima operazione è quella di determinare il valore di un’ora di lavoro per il dipendente, che risulta pari a: € 1.638,02 diviso 173 = € 9,47. Poiché l’importo di integrazione salariale è pari all’80%, ridotto dell’aliquota a percentuale a carico degli apprendisti, se ne ricava un importo pari a: € 9,47 X 80% = € 7,58 € 7,58 - 5,84% = € 7,14. Sulla base dello stipendio mensile e dei ratei delle mensilità aggiuntive si rileva che, per l’anno 2007, il massimale lordo applicabile è pari a € 1.014,48 che ridotto del 5,84% diventa pari a € 995,21. Tale massimale deve essere ricondotto ad un valore orario per effettuare il confronto. Per arrivare al valore orario è necessario applicare al massimale previsto un divisore pari alle ore lavorabili nel mese: € 995,21 diviso 176 = € 5,65. Poiché l’importo orario di integrazione salariale calcolato (€ 7,14) è superiore al massimale orario (€ 5,65), quest’ultimo importo è quello da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di integrazione salariale che è pari a: € 5,65 (importo orario del massimale) moltiplicato 6 (ore integrabili) = € 33,90. Poiché l’importo ha già saturato il massimale, non risultano indennizzabili i ratei di mensilità aggiuntive per le 6 ore di CIG. aziende Codifica delle aziende ed esposizione sul DM10 Termini di prescrizione per la richiesta di rimborso Gli importi di cassa integrazione conguagliati ed i codici per il versamento del contributo addizionale, devono essere sempre accompagnati dalla compilazione del rigo 64 e successivi, del quadro F, indicando il numero di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate nel mese. Gli importi di CIG soggetti al versamento del contributo addizionale, posti a conguaglio devono essere esposti nel modello DM10/2, quadro D, rigo 39, in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo relativo alla CIG conguagliata nel mese. Qualora al lavoratore spetti anche il rateo di mensilità aggiuntiva (nel limite del massimale mensile), l’importo relativo deve essere esposto con il codice E800. Il contributo addizionale da calcolarsi sugli importi conguagliati è pari al 8%. Il contributo si riduce al 4% per le aziende fino a 50 dipendenti. Tali aziende sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 1S se si tratta di aziende industriali in genere, ovvero dal codice 1J se si tratta di aziende edili e lapidee. L’importo deve essere esposto nel quadro B-C con il codice E300, in corrispondenza del quale occorre indicare il solo importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni. Qualora gli importi non siano soggetti al versamento del contributo addizionale, devono essere indicati nel quadro D con i codici G400 (al posto del Rigo 39) per esporre l’importo di CIG messa a conguaglio e il codice E200 (al posto del codice E800). Se l’autorizzazione perviene alla ditta nel corso del periodo autorizzato, il termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali ordinarie corrisposte è di 6 mesi, decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Al termine dei sei mesi occorre aggiungere il tempo necessario per l’assolvimento degli obblighi contributivi, per cui al periodo di paga nel corso del quale cade il termine finale di sei mesi, occorre aggiungere i 16 giorni del mese successivo per la presentazione all’INPS del mod. DM10/2 da parte delle aziende. Se il periodo autorizzato è già esaurito alla data di notifica, la prescrizione è decennale. Il diritto alla prestazione da parte del lavoratore è soggetto alla prescrizione decennale. 8 Contribuzione figurativa I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione che per la determinazione della misura della stessa. I contributi figurativi sono accreditati dall’INPS, su comunicazione del datore di lavoro, senza necessità di alcuna domanda da parte del lavoratore. lavoratori Lavoratori beneficiari Importi Il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria spetta ai seguenti lavoratori dipendenti delle aziende destinatarie del trattamento stesso: • operai, impiegati e quadri; • soci di cooperative di produzione e lavoro; • viaggiatori e piazzisti; • lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla cassa integrazione; • lavoratori assunti con agevolazioni contributive con qualifica di operaio, impiegato e quadro; • lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ma solo fino alla data di scadenza del contratto stesso. Sono esclusi: • dirigenti; • apprendisti; • lavoratori a domicilio; • autisti dipendenti addetti esclusivamente al servizio personale del titolare d’impresa o della sua famiglia; • personale religioso. Requisiti I presupposti per la concessione delle integrazioni salariali sono: • sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa in materia di cassa integrazione guadagni; • sospensione dal lavoro o riduzione di orario determinate dalle cause espressamente previste dalla legge che incidono sull’attività produttiva dello stabilimento in cui è inserito il lavoratore; • perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, limitatamente alle ore o giornate in cui al lavoratore sarebbe spettata la retribuzione per legge o per contratto; • previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa. Durata La cassa integrazione guadagni ordinaria è pagata per un periodo massimo di 3 mesi continuativi per ogni unità produttiva. Il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi. L’azienda che ha usufruito del periodo massimo, prima di presentare una ulteriore domanda, deve riprendere l’attività per almeno 52 settimane. 9 L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40 ore settimanali ma nei limiti di un tetto massimo mensile annualmente rivalutato come da tabella che segue. Anno Retribuzione di riferimento CIG/CIGS mensile lordo Aliquota di riduzione CIGS mensile netto 2006 fino a oltre fino a oltre 830,77 998,50 844,06 1.014,48 5,54% 5,54% 5,84% 5,84% 784,75 943,18 794,77 955,23 2007 1.797,31 1.797,31 1.826,07 1.826,07 La retribuzione di riferimento per l’applicazione del massimale superiore è comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (quattordicesima, premio di produzione ecc.). L’ammontare, anche qualora sia erogato entro i limiti del massimale, deve essere poi ridotto di una percentuale che, dal 1° gennaio 2007, è pari al 5,84% (corrispondente all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti). Su tale importo devono essere calcolate le ritenute erariali (IRPEF) variabili da lavoratore a lavoratore a seconda del reddito annuo e dei carichi familiari. Al lavoratore che percepisce l’integrazione salariale è dovuto l’assegno per il nucleo familiare. Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione: • paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri; • indennità di contingenza; • aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo di cassa integrazione); • aumenti contrattuali. A questi elementi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali: • maggiorazioni di turno; • indennità di trasferta; • indennità di mensa; • indennità di cassa; • indennità di trasporto. lavoratori Pagamento Cessazione del diritto Il trattamento di cassa integrazione viene erogato in busta paga alla fine di ogni mese direttamente dal datore di lavoro che lo conguaglia con i contributi INPS. L’INPS interviene, pagando direttamente il trattamento, in caso di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa). Il lavoratore, che durante la fruizione del trattamento di cassa integrazione presta attività lavorativa sia in forma autonoma che subordinata, deve darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti perde il diritto a percepire la cassa integrazione per tutto il periodo autorizzato. La perdita del diritto comporta sia la perdita dell’indennità che dei contributi figurativi. Il lavoratore, inoltre, perde il diritto a percepire il trattamento di cassa integrazione quando: • rifiuti un’offerta formativa o di riqualificazione. Si precisa che il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima dell’80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell’applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità; • rifiuti un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Detto rifiuto deve riferirsi ad una proposta formale e documentabile formulata da un datore di lavoro privato, da un’agenzia di somministrazione o da un ente pubblico, ed, ovviamente, anche nei casi di complessive azioni di ricollocamento lavorativo del soggetto; • rifiuti l’offerta di partecipare ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro. Sospensione Il trattamento di cassa integrazione è sospeso nel caso in cui il lavoratore presti attività lavorativa autonoma o subordinata. Qualora il periodo di lavoro termini prima della scadenza del periodo di CIG autorizzato, il lavoratore può rientrare in CIG fino alla scadenza prevista. È necessario però che il lavoratore comunichi preventivamente all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa. La mancata o ritardata comunicazione comporta la perdita del diritto al trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo. Cumulabilità e incumulabilità Generalmente il trattamento di cassa integrazione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di tipo autonomo che subordinato. In alcuni casi però è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con la retribuzione derivante da un altro rapporto di lavoro che può essere sia antecedente alla collocazione in CIG sia stipulato nel corso del periodo di CIG autorizzata. Infatti, in caso di lavoratore assunto con contratto a tempo pieno e collocato in cassa integrazione, è possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso il lavoratore potrebbe chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. Anche il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale e collocato in cassa integrazione potrebbe cumulare il trattamento di cassa integrazione con il reddito di lavoro; ciò è possibile se il nuovo rapporto di lavoro si svolge in orari e giorni diversi rispetto alla precedente attività lavorativa. 10 L’obbligo di accettare le offerte sopracitate sussiste nel momento in cui l’attività formativa o lavorativa si svolga in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. lavoratori La Cassa Integrazione Guadagni e altri istituti contrattuali e previdenziali Malattia Ferie Durante il periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore il diritto alle ferie non matura, salvo espressa previsione contrattuale. In caso di integrazione salariale dovuta per riduzione dell’orario di lavoro, il diritto alle ferie matura e sarà a carico del datore di lavoro, in quanto il lavoratore ha diritto a beneficiare dell’intero periodo feriale in relazione alla durata del rapporto di lavoro e non al numero delle ore effettivamente prestate. Durante il periodo di chiusura dell’azienda per ferie collettive nessun lavoratore può beneficiare del trattamento di cassa integrazione ordinaria anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano già usufruito delle ferie maturate e non abbiano giorni di ferie sufficienti per la durata del periodo di chiusura. Al lavoratore posto in cassa integrazione con orario ridotto in caso di malattia spetta l’indennità di malattia in quanto quest’ultimo risulta essere un trattamento economico e previdenziale di maggior favore per il lavoratore rispetto al trattamento di cassa integrazione. In caso di sospensione a zero ore settimanali, l’indennità di malattia spetta in misura intera se la malattia è iniziata durante il trattamento di cassa integrazione; spetta in misura ridotta se la malattia è iniziata entro 60 giorni dalla cessazione del trattamento di cassa integrazione in caso di mancata ripresa dell’attività lavorativa. Infortunio e malattia professionale Durante il periodo di malattia derivante da infortunio sul lavoro il trattamento di cassa integrazione viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL. Donazione di sangue Maternità In caso di congedo di maternità (trattamento di maternità obbligatoria) alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità in quanto quest’ultima risulta essere un trattamento economico e previdenziale più favorevole rispetto al trattamento di cassa integrazione. Per quanto riguarda il congedo parentale (astensione dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria) sia la madre lavoratrice che il padre lavoratore possono usufruirne con diritto alla relativa indennità, ovviamente non cumulabile con il trattamento di cassa integrazione. In caso di donazione di sangue, al lavoratore spettano una giornata di riposo e il trattamento economico per donazione di sangue a carico dell’INPS al posto del trattamento di cassa integrazione. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all’INPS. La donazione deve rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa e cioè: • deve essere gratuita; • si deve donare un minimo di almeno 250 gr. di sangue; • il prelievo deve essere effettuato presso un centro regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità. Contribuzione figurativa I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione che per la determinazione della misura della stessa. I contributi figurativi sono accreditati dall’INPS, su comunicazione del datore di lavoro, senza necessità di alcuna domanda da parte del lavoratore. 11 lavoratori Domande frequenti Per usufruire della cassa integrazione devo presentare un’apposita domanda all’INPS? No, la domanda deve essere presentata dall’azienda. Se sono in cassa integrazione e accetto un lavoro a tempo determinato, cosa succede? È indispensabile darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti si perde il diritto a percepire il trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo autorizzato. Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il trattamento di cassa integrazione viene sospeso ma in alcuni casi particolari è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con la retribuzione derivante dal nuovo rapporto di lavoro. Se accetto un contratto di somministrazione di lavoro perdo la cassa integrazione? No, ma è necessario darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti si perde il diritto a percepire il trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo autorizzato. Se accetto un lavoro a tempo determinato mentre sono in cassa integrazione e nel frattempo l’azienda che mi ha posto in cassa integrazione avvia la procedura di mobilità, ho diritto ad essere inserito nelle liste di mobilità anche se alla data di licenziamento sto lavorando presso un ‘altra azienda? Sì. Occorre anche in questo caso recarsi all’INPS per presentare la domanda di indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria allegando anche copia della lettera inviata all’INPS in cui hai comunicato preventivamente l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. Il pagamento verrà momentaneamente sospeso fino a quando cesserà il rapporto di lavoro a tempo determinato. Se accetto un lavoro a progetto perdo la cassa integrazione? No, occorre, però darne comunicazione preventiva all’INPS e per tutta la durata del contratto il trattamento di cassa integrazione viene sospeso. Se il rapporto di lavoro presso l’azienda che ti ha posto in cassa integrazione è a tempo pieno è possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. 12 Se decido di avviare un’attività autonoma, perdo la cassa integrazione? No, però occorre innanzitutto darne preventiva comunicazione all’INPS. In linea generale il trattamento di cassa integrazione è incompatibile con qualsiasi tipo di attività lavorativa sia autonomo che subordinato ma è possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. Se accetto un lavoro part time a tempo indeterminato devo cessare il rapporto di lavoro con l’azienda che mi ha posto in cassa integrazione? No, però occorre darne preventiva comunicazione all’INPS. In linea generale il trattamento di cassa integrazione è incompatibile con qualsiasi tipo di attività lavorativa sia autonomo che subordinato. Se il rapporto di lavoro presso l’azienda che ti ha posto in cassa integrazione è part time è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con il reddito derivante dal nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time se quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. Se il nuovo rapporto di lavoro si svolge in orari e giorni diversi rispetto alla precedente attività lavorativa si ha diritto a percepire l’intero trattamento di cassa integrazione. Se sono in cassa integrazione ma sono anche in maternità cosa succede? In caso di congedo di maternità (due mesi precedenti e tre mesi successivi il parto) ti spetta l’indennità di maternità in quanto quest’ultima risulta essere un trattamento economico e previdenziale più favorevole rispetto al trattamento di cassa integrazione il quale viene sospeso per tutta la durata del congedo stesso. Per quanto riguarda il congedo parentale sia la madre lavoratrice che il padre lavoratore possono usufruirne con diritto alla relativa indennità ovviamente non cumulabile con il trattamento di cassa integrazione. Centri per l’Impiego della Provincia di Milano ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO da lunedì a giovedì 9.00-12.30 / 14.15-15.30 venerdì 9.00-12.30 Centro per l'Impiego di Cesano Maderno 20031 CESANO MADERNO (MI) Via Molino Arese, 2 Tel. 036264481 Fax 0362541959 centro.impiego.cesano.maderno@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego Nord Milano 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Via Gorki, 65 Tel. 026605651 Fax 0266595190 centro.impiego.nordmilano@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Corsico 20094 CORSICO (MI) Via Leonardo da Vinci, 5 Tel. 024407001 Fax 024478085 centro.impiego.corsico@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Rho 20017 RHO (MI) Via Buon Gesù, 21 Tel. 029392301 Fax 0293923028 centro.impiego.rho@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Rozzano 20089 ROZZANO (MI) Via Matteotti, 33 Tel. 025286281 Fax 0289202046 centro.impiego.rozzano@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Legnano 20025 LEGNANO (MI) Via XX Settembre, 26 Tel. 033152791 Fax 0331527927 centro.impiego.legnano@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di San Donato Milanese 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) Via F.Parri, 12 Tel. 02556911 Fax 025272177 centro.impiego.sandonato@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego Magentino/Abbiatense 20013 MAGENTA (MI) Via Crivelli, 25 Tel. 029700001 FAX 0297293217 centro.impiego.magenta@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Seregno 20038 SEREGNO (MI) Via Monte Bianco, 7 Tel. 0362313801 Fax 0362310849 centro.impiego.seregno@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Melzo 20066 MELZO (MI) Via Martiri della Libertà, 18 Tel. 0295529711 Fax 0295529729 centro.impiego.melzo@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Vimercate 20059 VIMERCATE (MI) Via Cavour, 72 Tel. 0396350901 Fax 0396350920 centro.impiego.vimercate@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Monza 20052 MONZA (MI) Via Bramante da Urbino Tel. 039839641 Fax 039837297 centro.impiego.monza@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Milano 20159 MILANO V.le Jenner, 24 Tel. 0277404040 Fax 0277406445 centro.impiego.milano@ provincia.milano.it 13 Sedi ed Agenzie INPS della Provincia di Milano Call Center tel. 803164 Direzione provinciale di MILANO 20124 MILANO Via Melchiorre Gioia, 22 Tel. 0267761 Fax 02677660 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Milano - Niguarda 20162 MILANO Via Cicerone, 14/5 Tel. 0264411211 Fax 0264411260 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Cinisello Balsamo 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Viale Lombardia, 4 Tel. 0261871711 Fax 0261871760 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.CiniselloBalsamo @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Cologno Monzese 20093 COLOGNO MONZESE (MI) Via Tintoretto, 10 Tel. 0225161711 Fax 0225161760 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.Cologno.Monzese @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Gorgonzola 20064 GORGONZOLA (MI) Via Milano, 16 Tel. 0295090911 Fax 0295090960 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Paderno Dugnano 20037 PADERNO DUGNANO (MI) Via Cardinal Riboldi, 45/A Tel. 0299039611 Fax 0299039660 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.PadernoDugnano @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Sesto San Giovanni 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) Via N. Sauro, 38 Tel. 022495811 Fax 022495860 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.SestoSanGiovanni @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MILANO CORVETTO 20139 MILANO Via Toffetti, 121 Tel. 02525761 Fax 025276221 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: SostegnoReddito.MilanoCorvetto@ inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MILANO FIORI 20141 MILANO Via Ripamonti, 332/6 Tel. 02574791 Fax 0257479200 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30/12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MILANO NORD 20149 MILANO Via G. Silva, 38 Tel. 02480871 Fax 0248087408 E-mail per aziende: [email protected] per lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Abbiategrasso 20081 ABBIATEGRASSO (MI) P.zza Cinque Giornate, 5 Tel. 02949971 Fax 029499760 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.Abbiategrasso @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.00 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Bollate 20021 BOLLATE (MI) P.zza Aldo Moro, 1 Tel. 0235001911 Fax 0235001960 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 9.00-12.15 Ma-Gi 9.00-12.15/14.00-16.00 Agenzia di Milano - Baggio 20141 MILANO Via Pietro Martire d’Anghiera, 2 Tel. 02574791 Fax 0257479245 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.MilanoBaggio @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.00 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Melegnano 20077 MELEGNANO (MI) Via Martiri della Libertà, 16 Tel. 0298849311 Fax 0298849360 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Melzo 20066 MELZO (MI) P.zza Risorgimento, 3 Tel. 0295416711 Fax 0295416760 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 14 Agenzia di Garbagnate Milanese 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) Via per Cesate, 64 Tel. 0299431211 Fax 0299431260 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.GarbagnateMilanese @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Milano - Lorenteggio 20152 MILANO Via Lorenteggio, 270/A Tel. 024130181 Fax 0241301860 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.MilanoLorenteggio @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.00 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Rho 20017 RHO (MI) Via Cadorna, 30 Tel. 0293200111 Fax 0293200160 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MILANO MISSORI 20122 MILANO P.zza Missori, 8/10 Tel. 0285621 Fax 028562275 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di LEGNANO 20025 LEGNANO (MI) Via Podgora, 2 Tel. 0331445111 Fax 0331445277 E-mail per le aziende: [email protected] per lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Castano Primo 20022 CASTANO PRIMO (MI) Via Acerbi, 55 Tel. 0331888911 Fax 0331888960 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.CastanoPrimo @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Cesano Maderno 20031 CESANO MADERNO (MI) Via Padre Boga, 20 Tel. 0362531211 Fax 0362531260 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.Cesano.Maderno @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Hanno collaborato: Agenzia di Magenta 20013 MAGENTA (MI) Via Milano, 166 Tel. 0297218711 Fax 0297218760 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Desio 20033 DESIO (MI) Via Roggia Traversi, 12 Tel. 0362611511 Fax 0362611560 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 GIUSEPPE ZINGALE Responsabile Servizo Crisi Aziendali MANUELE MENEGHINI Servizo Crisi Aziendali SARA DEMITRI Servizo Crisi Aziendali Agenzia di Seregno 20038 SEREGNO (MI) Via Della Boschina, 2 Tel. 036226011 Fax 036226060 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione regionale Lombardia Agenzia di Parabiago 20015 PARABIAGO (MI) Via Montessori Tel. 0331493211 Fax 0331493260 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MONZA 20052 MONZA (MI) Via Morandi angolo Via Correggio Tel. 03920651 Fax 0392065543 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Gi 8.45-12.15/14.00-16.00 Ma-Ve 8.45-12.15 PROVINCIA DI MILANO Direzione Centrale Sviluppo Economico Formazione e Lavoro Servizio Crisi Aziendali CLARA PIA CLAUDIANI Direzione regionale Lombardia responsabile Team prestazioni a sostegno del reddito BENIAMINO GALLO Direzione provinciale Torino - responsabile Processo aziende con DM GIOVANNA MAGGI Direzione provinciale Pavia - Processo prestazioni a sostegno del reddito GIOVANNI MELE Direzione regionale Lombardia - Team coordinamento processi aziende SONIA PANTONI Direzione regionale Lombardia - Team prestazioni a sostegno del reddito Agenzia di Vimercate 20059 VIMERCATE (MI) Via Torri Bianche, 7 Tel. 0396251411 Fax 0396251460 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Carate Brianza 20048 CARATE BRIANZA (MI) Via Bergamo, 20 Tel. 0362908311 Fax 0362908360 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.CarateBrianza@ inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 L'elaborazione delle fonti legislative e regolamentari, curata con la massima attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori ed omissioni, dei quali, peraltro, sarà gradita la segnalazione. La pubblicazione è aggiornata con provvedimenti legislativi pubblicati fino al 28.02.2007. 15 Direzione Centrale Sviluppo Economico Formazione e Lavoro Servizio Crisi Aziendali viale Jenner, 24 - 20159 Milano www.provincia.milano.it Direzione regionale Lombardia via Gonzaga, 6 - 20123 Milano www.inps.it