Lavoro, Crisi Industriali e Occupazionali
la
cassa
integrazione
guadagni
Presentazione
In uno scenario normativo assai complesso
del mondo del lavoro, l’Amministrazione Provinciale
attraverso l’Assessorato al Lavoro
e al Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali,
in collaborazione con la Direzione Regionale dell’INPS,
ha voluto realizzare questo opuscolo
di facile e pronta consultazione,
che possa essere uno strumento utile
sia per gli operatori del settore
sia per i privati cittadini,
con particolare attenzione a coloro che vivono
una situazione di disagio occupazionale.
Se l’intento del mio mandato
è quello di un intervento a priori,
quando la realtà industriale
può ancora essere “salvata”
insieme ai posti di lavoro dei dipendenti,
ci si deve confrontare purtroppo
con casi di imprese in sofferenza,
per le quali si può solo intervenire
nella gestione degli esuberi,
con il compito istituzionale
della ricerca di una loro ricollocazione.
È per questo motivo che si è voluto realizzare
una “guida” sulle politiche passive del lavoro
affinchè sia possibile conoscere e affrontare
nel modo migliore le problematiche
che riguardano il campo delle prestazioni
a sostegno del reddito.
Bruno Casati
Assessore al Lavoro
e al Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali
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Premessa
La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione previdenziale
economica che ha la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza
di eventi espressamente previsti dalla legge. Lo scopo è quello di
sollevare le aziende, in situazioni di difficoltà produttiva, dai costi
derivanti dal mantenimento di manodopera temporaneamente non
utilizzata e far sì che l’azienda possa riammettere al lavoro i dipendenti sospesi, al superamento delle difficoltà.
L’intervento della cassa integrazione ordinaria può essere chiesto in
presenza di sospensioni o riduzioni di attività temporanee e contingenti che conseguono a situazioni aziendali determinate da eventi
transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori ovvero da
crisi temporanee di mercato.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
12 agosto 1947, n. 869
Legge 20 maggio 1975, n. 164
Legge 28 febbraio 1996, n. 41, art. 26
Legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 8
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 14
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 16
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aziende
Imprese destinatarie
Lavoratori beneficiari
L’intervento ordinario di integrazione salariale è destinato alle
seguenti categorie di aziende:
• industrie manifatturiere, trasporti, installazioni di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, estrattive;
• cooperative di produzione e lavoro;
• industrie boschive, forestali e del tabacco;
• cooperative agricole e loro consorzi;
• imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e imprese
di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
• aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
• imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
• imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
• imprese addette all’armamento ferroviario.
L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori subordinati delle
aziende destinatarie del trattamento, con la qualifica di: operai, intermedi, impiegati, quadri, viaggiatori e piazzisti, soci e non soci di
cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriali, operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole L. n.
240/1984, lavoratori assunti con agevolazioni contributive con qualifiche di operaio e impiegato, operai addetti a lavorazioni stagionali
quando prestano la loro opera oltre il termine della normale sospensione, ma limitatamente alla durata della continuazione dell’attività.
Sono esclusi dal trattamento CIG: apprendisti, dirigenti, lavoratori a
domicilio, soci di cooperative di produzione e lavoro rientranti nella
disciplina del DPR n. 602/1970 (es. pulizia, facchinaggio ecc.), autisti addetti al servizio esclusivamente personale del titolare di un’impresa o della sua famiglia, personale religioso, lavoratori dei porti.
Sono escluse dall’intervento ordinario di CIG le seguenti imprese:
• aziende artigiane;
• credito, assicurazioni e servizi tributari;
• agricoltura (le aziende agricole sono destinatarie di una normativa specifica);
• terziario;
• imprese edili, lapidee ed affini, che beneficiano di un trattamento
CIG derivante da provvedimenti legislativi specifici;
• compagnie e gruppi portuali;
• imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento;
• imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
• imprese esercenti pubblici servizi di trasporti in concessione, per
il solo personale iscritto al fondo pubblici servizi di trasporto;
• imprese di navigazione marittima ed aerea ed aziende industriali
esercenti filovie e funivie;
• imprese appaltatrici di servizi ausiliari all’esercizio delle ferrovie,
tramvie e navigazione interna;
• imprese dello spettacolo;
• esercenti la piccola pesca e imprese per la pesca industriale;
• cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, carrettieri e simili;
• cooperative di produzione e lavoro rientranti nella disciplina del
DPR n. 602/1970;
• imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate o
dello Stato;
• le aziende speciali di cui alla L. n. 142/1990 trasformate in S.p.A.,
il cui capitale sia interamente in mano pubblica.
Uno specifico trattamento di integrazione salariale è previsto per le
aziende industriali ed artigiane del settore edile, individuate come
quelle tenute ad applicare il contratto collettivo del settore edile.
Tuttavia, alcune aziende che svolgono attività affini all’edilizia sono
state considerate non assoggettate alla disciplina prevista per le
aziende del settore edile; pertanto, per esse, qualora ricorrano i presupposti, si applicano le norme che disciplinano il trattamento ordinario di CIG e non quello edile.
Cause di intervento
L’intervento della CIG può essere richiesto per riduzioni di orario o
sospensione di attività per eventi transitori, determinati in genere da
situazioni temporanee di mercato, da intemperie, o da altre situazioni non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. In ogni caso per
aversi l’intervento della CIG deve essere presente il carattere di transitorietà dell’evento, che permetta il mantenimento del rapporto di
dipendenza tra il lavoratore e l’azienda. Non rientra tra gli eventi
transitori un evento che si presenti con regolarità, per cui sono
escluse dal campo di intervento quelle aziende soggette a soste stagionali o a contrazioni cicliche della produzione (Circ. INPS
n. 52606/1962 e n. 3834/1984).
Il requisito della transitorietà dell’evento è legato alla ripresa dell’attività lavorativa, che deve essere riferita al complesso aziendale e
non ai singoli lavoratori.
Le cause di intervento per situazioni strutturali, non transitorie, ricadono sotto la disciplina della CIGS.
Cause più usuali di intervento della CIG
Tra le cause più usuali di intervento della CIG figurano: fine lavoro,
fine fase lavorativa, mancanza di lavoro, mancanza di commesse o
di ordini, mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro, interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore,
incendio, eventi naturali diversi dalle intemperie, sciopero di un
reparto per rivendicazioni proprie non riguardante la maestranza
della quale determina la sospensione e/o riduzione dell’attività, sciopero di altra azienda collegata all’attività produttiva dell’impresa
richiedente ecc..
Cause di carattere meteorologico
Tra le altre cause di intervento della CIG rientrano le intemperie stagionali. Nelle intemperie sono comprese tutte quelle cause di ordine
meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell’attività stessa in qualsiasi periodo dell’anno, quali precipitazioni, gelo,
nebbia o foschia (quando compromettono la visibilità) nonché il
vento di velocità pari o superiore ai 30 nodi (cioè oltre i 50 Km/h).
Le condizioni meteorologiche che determinano l’intervento sono
accertate dall’INPS sulla base di documentazione ufficiale emanata
dagli enti abilitati alle registrazioni dei dati meteorologici, sia a livello comunale, sia provinciale o regionale.
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aziende
Procedura per la richiesta
di intervento della CIG
Durata
Consultazione sindacale
Il datore di lavoro preventivamente alla richiesta di intervento della
CIG deve attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale. Anche nel caso di eventi oggettivamente non evitabili il datore di lavoro deve comunicare alle rappresentanze sindacali il periodo di sospensione, il numero dei lavoratori e la contrazione di orario; in mancanza delle rappresentanze sindacali, la comunicazione
deve essere fatta alle associazioni sindacali provinciali più rappresentative. Successivamente alla comunicazione, se le organizzazioni sindacali ne fanno richiesta, è prevista una fase di esame congiunto.
Domanda e termini di presentazione
La domanda deve essere presentata all’INPS entro 25 giorni dalla
fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana
nel corso della quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione
di orario. La domanda presentata oltre tale limite comporta la decadenza per i periodi fuori termine, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l’importo pari all’integrazione salariale non percepita.
La domanda presentata in anticipo rispetto all’inizio del periodo
richiesto, viene generalmente respinta in quanto non è consentita la
richiesta preventiva, tuttavia è consentita la presentazione preventiva se avvenuta con anticipo non superiore a 15 giorni. In tal caso le
aziende saranno sottoposte ad accertamenti, eventualmente ispettivi, per verificare l’avvenuto verificarsi della sospensione.
In caso di richiesta di intervento ordinario per un periodo che si conclude con l’inizio di un periodo di integrazione salariale straordinaria
(in sintesi, i lavoratori passano dalla CIG ordinaria alla straordinaria
senza soluzione di continuità), la fruizione della CIGS non è preclusiva alla concessione della CIG ordinaria. Tuttavia, qualora la CIGS non
fosse richiesta per ristrutturazione aziendale ma per crisi, la circostanza potrebbe far ritenere che la previsione di ripresa di attività (a
fondamento della concessione della CIG ordinaria) non sia veritiera
e indurre la Commissione provinciale a respingere la richiesta.
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La durata massima dell’intervento ordinario è di 13 settimane consecutive (intese come periodo che va da lunedì a sabato), prorogabili eccezionalmente, di trimestre in trimestre, fino ad un massimo
di 52 settimane nel biennio. Le richieste di proroga, sempre per
periodi non superiori alle 13 settimane, dovranno formare oggetto
di autonome domande corredate dalla prescritta documentazione.
Il limite temporale si determina con riferimento alla singola unità produttiva operante nell’ambito dell’azienda.
L’impresa che ha usufruito del periodo massimo integrabile in modo
continuativo, senza ripresa di attività tra un periodo e l’altro, prima
di presentare un’ulteriore domanda di CIG, dovrà far decorrere un
periodo di almeno 52 settimane.
Nel caso in cui un’azienda fruisca del trattamento per periodi non
consecutivi, il periodo massimo integrabile sarà di 52 settimane nel
biennio. A ogni valutazione di domande d’intervento, per controllare
il limite anzidetto, si considererà la prima settimana oggetto di prestazione e, a ritroso, si conteggeranno le 104 settimane precedenti (cd. biennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state
utilizzate le 52 settimane di cui trattasi, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di CIG richiesta (Circolare INPS n. 84 del
29.4.1988).
Ai fini dei limiti temporali di durata del trattamento si computano sia
le settimane di sospensione, sia quelle di riduzione di attività ma non
quelle determinate da eventi oggettivamente non evitabili. Devono
altresì escludersi dal tetto massimo delle 52 settimane nel biennio i
periodi concessi a titolo di CIGS e/o contratto di solidarietà.
Ai fini del calcolo del durata massima vanno computate solo le settimane di effettivo godimento della CIG e non quelle che sono state
interamente lavorate pur essendo incluse in periodo autorizzato.
aziende
Rilascio dell’autorizzazione
e dei ricorsi
Misura dell’integrazione
salariale
L’autorizzazione all’intervento della CIG viene rilasciata da una apposita Commissione provinciale nella quale sono rappresentati i datori
di lavoro e i lavoratori, oltre all’INPS e alla DPL. In caso di mancato
rilascio dell’autorizzazione o reiezione delle richieste di proroga, di
accoglimento parziale della richiesta e di addebito del contributo
addizionale in conseguenza della qualificazione dell’evento come
non “oggettivamente non evitabile”, è ammesso ricorso al Comitato
amministratore della gestione prestazioni temporanee, che è competente a decidere in via definitiva (L. n. 88/1989, art. 26).
Possono presentare ricorso:
• l’azienda, nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data del provvedimento impugnato (L. n. 164/1975, art. 9);
• i partecipanti alle riunioni della Commissione Provinciale, ivi compreso il rappresentante dell’INPS, entro il termine di 30 giorni dalla
data della decisione, notificando il ricorso alla azienda interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorso deve essere presentato per il tramite dell’ufficio CIG della sede
che ha emanato il provvedimento, in caso di reiezione il termine per proporre azione giudiziaria è di un anno (DL 384/1992, art. 4, c. 1).
Inoltre l’azienda può ricorrere al TAR entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di notifica (L. n. 1034/1971 art. 21).
L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di
lavoro non prestate comprese fra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti di
un tetto mensile annualmente rivalutato.
Per l’anno 2007 il massimale mensile è pari a:
• euro 844,06 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità e delle altre eventuali
mensilità aggiuntive (quattordicesima, premio di produzione ecc.)
è pari o inferiore a euro 1.826,07 lordi mensili;
• euro 1.014,48 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione
superiore a euro 1.826,07 lordi mensili.
Ai fini del calcolo del trattamento di CIG spettante al lavoratore, l’importo del massimale va diviso per il numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese ed il risultato moltiplicato per le ore perse
nel mese (Circ. INPS n. 50/1982 GS/12). Nel caso di lavoratori part
time, per determinare il massimale applicabile occorre rapportare la
retribuzione spettante con quella del lavoratore a tempo pieno (Circ.
INPS n. 155/1994).
L’importo dell’integrazione salariale, anche nel caso di applicazione
del massimale, deve essere ridotto della percentuale prevista a carico del lavoratore apprendista, per l’anno 2007 pari al 5,84%, e sottoposto alla normale tassazione. In caso di riduzione di orario, il
numero di ore integrabili si determina detraendo dall’orario contrattuale l’orario effettivamente prestato nella settimana, comprensivo
del lavoro straordinario, delle ore relative ad eventuali recuperi e ad
assenze non retribuite o, comunque, non integrabili. Nel caso di
lavoratori assunti con contratto part-time, il trattamento spetta per
l’orario che il singolo dipendente avrebbe dovuto osservare nel
periodo oggetto della domanda di intervento.
Anticipazione
del trattamento ai lavoratori
Nel corso della procedura di consultazione sindacale le parti possono accordarsi circa l’eventualità di anticipare ai lavoratori da porre
in CIG una somma, non gravata da contribuzione al momento dell’anticipazione (Circ. INPS n. 81/1997, punto 2), pari all’importo dell’integrazione salariale.
Sull’obbligatorietà o meno dell’anticipo del trattamento la giurisprudenza è contrastante. Il tutto nasce dall’interpretazione dell’art. 12
del D.Lgs.Lgt. n. 788/1945 il quale stabilisce che il pagamento
venga effettuato dal datore di lavoro agli aventi diritto, alla fine di
ogni periodo di paga. Parte della Magistratura sostiene la tesi che
alla scadenza del periodo di paga il datore di lavoro debba anticipare il trattamento anche se in attesa dell’autorizzazione da parte
dell’INPS, mentre un’altra parte sostiene che il riconoscimento del diritto alla CIG del lavoratore avviene solo dopo l’autorizzazione rilasciata
dall’Istituto, pertanto in attesa dell’autorizzazione non sussiste per il
datore di lavoro un obbligo ad anticipare il trattamento previdenziale.
Sul punto non si è ancora formata una giurisprudenza consolidata in
una direzione particolare, peraltro, si evidenzia che la maggior parte
degli accordi conclusi nella fase di consultazione sindacale prevedono l’anticipo del trattamento.
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aziende
Quote di mensilità aggiuntive e massimale
Esempio di calcolo della CIG ordinaria
I ratei di mensilità aggiuntive, gratifica natalizia, premi di produzione, quattordicesima, che abbiano i requisiti della continuità ed obbligatorietà, sono integrabili, cioè poste a carico dell’INPS nei limiti dell’applicazione del massimale mensile e solo nel caso in cui sussista
ancora capienza.
Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi:
• l’importo della integrazione, calcolata nella misura dell’80 % sulla
retribuzione globale è superiore al massimale, per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo
importo; in questo caso non sono integrabili le quote di mensilità
aggiuntive (ore di intervento CIG) in quanto per tali ore è già stato
corrisposto l’importo massimo orario;
• l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della
retribuzione è inferiore al massimale, e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo della integrazione. In questa ipotesi le
quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale.
Anche le quote di CIG calcolate sulle somme forfetarie corrisposte
a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto, di per
sé teoricamente integrabili, spettano solo se nel periodo cui si riferiscono gli arretrati retributivi non sia stato già saturato il massimale mensile e fino a concorrenza dello stesso.
Si ipotizzi il caso di un dipendente con orario settimanale pari a 40
ore, distribuito da lunedì a venerdì, che presenta il seguente foglio
presenza settimanale:
Lunedì. Ore ordinarie: 8; Ore straordinarie: 2.
Martedì. Ore ordinarie: 4; Ore CIG: 4.
Mercoledì. Ore ordinarie: 4; Ore CIG: 4.
Giovedì. Festività Santo Patrono.
Venerdì. Malattia: 8.
Per un totale di: 16 ore lavorate; 2 ore di straordinario; 8 ore di festività retribuite; 8 ore di Malattia indennizzata. Risultano, quindi, 8 ore
di Cassa Integrazione guadagni. Tuttavia non sono tutte integrabili.
L’INPS, infatti applica una modalità di calcolo delle ore integrabili che
tiene conto di tutte le ore di lavoro prestate o prestabili nella settimana di riferimento. Vengono quindi considerate non solo le ore di
lavoro ordinario, le ore di malattia, ecc., ma anche le ore di lavoro
straordinario che devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle 40 ore settimanali.
In sintesi, per determinare il numero massimo delle ore integrabili,
si procede nel seguente modo: 40 - 16 - 2 - 8 - 8 = 6 ore integrabili (in luogo delle 8 teoriche).
Dove:
• 40 ore sono il limite massimo integrabile
• 16 ore sono le ore lavorative ordinarie
• 2 ore sono le ore di lavoro straordinario
• 8 ore sono le ore di festività
• 8 ore sono le ore di malattia
• 6 ore sono le ore che residuano per il raggiungimento del limite
delle 40 ore settimanali.
Elementi integrabili della retribuzione
Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione:
• paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri;
• indennità di contingenza;
• aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche
durante il periodo di cassa integrazione);
• aumenti contrattuali.
A questi elementi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori,
sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali:
• maggiorazioni di turno;
• indennità di trasferta;
• indennità di mensa;
• indennità di cassa;
• indennità di trasporto.
In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle
quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà e siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo
di 40 ore settimanali.
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Si ipotizzi ora che la retribuzione lorda del dipendente sia pari a €
1.638,02 e il divisore contrattuale orario sia pari a 173. La prima
operazione è quella di determinare il valore di un’ora di lavoro per il
dipendente, che risulta pari a:
€ 1.638,02 diviso 173 = € 9,47.
Poiché l’importo di integrazione salariale è pari all’80%, ridotto dell’aliquota a percentuale a carico degli apprendisti, se ne ricava un
importo pari a:
€ 9,47 X 80% = € 7,58
€ 7,58 - 5,84% = € 7,14.
Sulla base dello stipendio mensile e dei ratei delle mensilità aggiuntive si rileva che, per l’anno 2007, il massimale lordo applicabile è
pari a € 1.014,48 che ridotto del 5,84% diventa pari a € 995,21.
Tale massimale deve essere ricondotto ad un valore orario per effettuare il confronto. Per arrivare al valore orario è necessario applicare al massimale previsto un divisore pari alle ore lavorabili nel mese:
€ 995,21 diviso 176 = € 5,65.
Poiché l’importo orario di integrazione salariale calcolato (€ 7,14) è
superiore al massimale orario (€ 5,65), quest’ultimo importo è quello da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di integrazione salariale che è pari a: € 5,65 (importo orario del massimale) moltiplicato 6 (ore integrabili) = € 33,90.
Poiché l’importo ha già saturato il massimale, non risultano indennizzabili i ratei di mensilità aggiuntive per le 6 ore di CIG.
aziende
Codifica delle aziende
ed esposizione sul DM10
Termini di prescrizione
per la richiesta di rimborso
Gli importi di cassa integrazione conguagliati ed i codici per il versamento del contributo addizionale, devono essere sempre accompagnati dalla compilazione del rigo 64 e successivi, del quadro F, indicando il numero di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate nel mese.
Gli importi di CIG soggetti al versamento del contributo addizionale,
posti a conguaglio devono essere esposti nel modello DM10/2, quadro D, rigo 39, in corrispondenza del quale deve essere indicato
l’importo relativo alla CIG conguagliata nel mese. Qualora al lavoratore spetti anche il rateo di mensilità aggiuntiva (nel limite del massimale mensile), l’importo relativo deve essere esposto con il codice E800. Il contributo addizionale da calcolarsi sugli importi conguagliati è pari al 8%. Il contributo si riduce al 4% per le aziende fino a
50 dipendenti. Tali aziende sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 1S se si tratta di aziende industriali in genere, ovvero dal
codice 1J se si tratta di aziende edili e lapidee. L’importo deve essere esposto nel quadro B-C con il codice E300, in corrispondenza del
quale occorre indicare il solo importo omettendo il numero dei
dipendenti, le giornate e le retribuzioni.
Qualora gli importi non siano soggetti al versamento del contributo
addizionale, devono essere indicati nel quadro D con i codici G400
(al posto del Rigo 39) per esporre l’importo di CIG messa a conguaglio e il codice E200 (al posto del codice E800).
Se l’autorizzazione perviene alla ditta nel corso del periodo autorizzato, il termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali
ordinarie corrisposte è di 6 mesi, decorrenti dalla fine del periodo di
paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Al termine dei sei mesi occorre aggiungere il tempo necessario
per l’assolvimento degli obblighi contributivi, per cui al periodo di
paga nel corso del quale cade il termine finale di sei mesi, occorre
aggiungere i 16 giorni del mese successivo per la presentazione
all’INPS del mod. DM10/2 da parte delle aziende.
Se il periodo autorizzato è già esaurito alla data di notifica, la prescrizione è decennale. Il diritto alla prestazione da parte del lavoratore è soggetto alla prescrizione decennale.
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Contribuzione figurativa
I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo
lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione che per la
determinazione della misura della stessa. I contributi figurativi sono
accreditati dall’INPS, su comunicazione del datore di lavoro, senza
necessità di alcuna domanda da parte del lavoratore.
lavoratori
Lavoratori beneficiari
Importi
Il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria spetta ai
seguenti lavoratori dipendenti delle aziende destinatarie del trattamento stesso:
• operai, impiegati e quadri;
• soci di cooperative di produzione e lavoro;
• viaggiatori e piazzisti;
• lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla cassa integrazione;
• lavoratori assunti con agevolazioni contributive con qualifica di
operaio, impiegato e quadro;
• lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ma solo fino
alla data di scadenza del contratto stesso.
Sono esclusi:
• dirigenti;
• apprendisti;
• lavoratori a domicilio;
• autisti dipendenti addetti esclusivamente al servizio personale del
titolare d’impresa o della sua famiglia;
• personale religioso.
Requisiti
I presupposti per la concessione delle integrazioni salariali sono:
• sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa in materia di
cassa integrazione guadagni;
• sospensione dal lavoro o riduzione di orario determinate dalle
cause espressamente previste dalla legge che incidono sull’attività produttiva dello stabilimento in cui è inserito il lavoratore;
• perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di
lavoro non prestato, limitatamente alle ore o giornate in cui al lavoratore sarebbe spettata la retribuzione per legge o per contratto;
• previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.
Durata
La cassa integrazione guadagni ordinaria è pagata per un periodo
massimo di 3 mesi continuativi per ogni unità produttiva. Il periodo
può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12
mesi. L’azienda che ha usufruito del periodo massimo, prima di presentare una ulteriore domanda, deve riprendere l’attività per almeno
52 settimane.
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L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione
complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro
non prestate fino ad un massimo di 40 ore settimanali ma nei limiti
di un tetto massimo mensile annualmente rivalutato come da tabella che segue.
Anno
Retribuzione
di riferimento
CIG/CIGS
mensile
lordo
Aliquota
di
riduzione
CIGS
mensile
netto
2006
fino a
oltre
fino a
oltre
830,77
998,50
844,06
1.014,48
5,54%
5,54%
5,84%
5,84%
784,75
943,18
794,77
955,23
2007
1.797,31
1.797,31
1.826,07
1.826,07
La retribuzione di riferimento per l’applicazione del massimale superiore è comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità e delle
altre eventuali mensilità aggiuntive (quattordicesima, premio di produzione ecc.).
L’ammontare, anche qualora sia erogato entro i limiti del massimale,
deve essere poi ridotto di una percentuale che, dal 1° gennaio
2007, è pari al 5,84% (corrispondente all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti). Su tale importo devono essere calcolate le ritenute erariali (IRPEF) variabili da lavoratore a lavoratore a seconda del
reddito annuo e dei carichi familiari. Al lavoratore che percepisce l’integrazione salariale è dovuto l’assegno per il nucleo familiare.
Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione:
• paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i
quadri;
• indennità di contingenza;
• aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche
durante il periodo di cassa integrazione);
• aumenti contrattuali.
A questi elementi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori,
sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali:
• maggiorazioni di turno;
• indennità di trasferta;
• indennità di mensa;
• indennità di cassa;
• indennità di trasporto.
lavoratori
Pagamento
Cessazione del diritto
Il trattamento di cassa integrazione viene erogato in busta paga alla
fine di ogni mese direttamente dal datore di lavoro che lo conguaglia con i contributi INPS.
L’INPS interviene, pagando direttamente il trattamento, in caso di
procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa).
Il lavoratore, che durante la fruizione del trattamento di cassa integrazione presta attività lavorativa sia in forma autonoma che subordinata, deve darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti
perde il diritto a percepire la cassa integrazione per tutto il periodo
autorizzato. La perdita del diritto comporta sia la perdita dell’indennità che dei contributi figurativi.
Il lavoratore, inoltre, perde il diritto a percepire il trattamento di
cassa integrazione quando:
• rifiuti un’offerta formativa o di riqualificazione. Si precisa che il
lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima
dell’80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata
forza maggiore o di assenza in funzione dell’applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità;
• rifiuti un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Detto rifiuto
deve riferirsi ad una proposta formale e documentabile formulata
da un datore di lavoro privato, da un’agenzia di somministrazione
o da un ente pubblico, ed, ovviamente, anche nei casi di complessive azioni di ricollocamento lavorativo del soggetto;
• rifiuti l’offerta di partecipare ad un percorso di reinserimento o
inserimento nel mercato del lavoro.
Sospensione
Il trattamento di cassa integrazione è sospeso nel caso in cui il lavoratore presti attività lavorativa autonoma o subordinata. Qualora il
periodo di lavoro termini prima della scadenza del periodo di CIG
autorizzato, il lavoratore può rientrare in CIG fino alla scadenza prevista. È necessario però che il lavoratore comunichi preventivamente all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa. La mancata o ritardata comunicazione comporta la perdita del diritto al trattamento di
cassa integrazione per tutto il periodo.
Cumulabilità e incumulabilità
Generalmente il trattamento di cassa integrazione è incompatibile
con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di tipo autonomo che subordinato. In alcuni casi però è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con la retribuzione derivante da un
altro rapporto di lavoro che può essere sia antecedente alla collocazione in CIG sia stipulato nel corso del periodo di CIG autorizzata.
Infatti, in caso di lavoratore assunto con contratto a tempo pieno e
collocato in cassa integrazione, è possibile cumulare parzialmente
la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso
il lavoratore potrebbe chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato
mediante dichiarazione fiscale.
Anche il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale e collocato in cassa integrazione potrebbe cumulare il trattamento di cassa integrazione con il reddito di lavoro; ciò è possibile se il
nuovo rapporto di lavoro si svolge in orari e giorni diversi rispetto
alla precedente attività lavorativa.
10
L’obbligo di accettare le offerte sopracitate sussiste nel momento in
cui l’attività formativa o lavorativa si svolga in un luogo mediamente
raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più
di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore.
lavoratori
La Cassa Integrazione
Guadagni e altri istituti
contrattuali e previdenziali
Malattia
Ferie
Durante il periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore il diritto alle ferie non matura, salvo espressa previsione contrattuale. In caso di integrazione salariale dovuta per riduzione dell’orario di lavoro, il diritto alle ferie matura e sarà a carico
del datore di lavoro, in quanto il lavoratore ha diritto a beneficiare
dell’intero periodo feriale in relazione alla durata del rapporto di lavoro e non al numero delle ore effettivamente prestate.
Durante il periodo di chiusura dell’azienda per ferie collettive nessun
lavoratore può beneficiare del trattamento di cassa integrazione
ordinaria anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano già usufruito delle ferie maturate e non abbiano giorni di ferie sufficienti per
la durata del periodo di chiusura.
Al lavoratore posto in cassa integrazione con orario ridotto in caso
di malattia spetta l’indennità di malattia in quanto quest’ultimo risulta essere un trattamento economico e previdenziale di maggior
favore per il lavoratore rispetto al trattamento di cassa integrazione.
In caso di sospensione a zero ore settimanali, l’indennità di malattia
spetta in misura intera se la malattia è iniziata durante il trattamento di cassa integrazione; spetta in misura ridotta se la malattia è iniziata entro 60 giorni dalla cessazione del trattamento di cassa integrazione in caso di mancata ripresa dell’attività lavorativa.
Infortunio e malattia professionale
Durante il periodo di malattia derivante da infortunio sul lavoro il trattamento di cassa integrazione viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL.
Donazione di sangue
Maternità
In caso di congedo di maternità (trattamento di maternità obbligatoria) alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità in quanto quest’ultima risulta essere un trattamento economico e previdenziale più
favorevole rispetto al trattamento di cassa integrazione.
Per quanto riguarda il congedo parentale (astensione dal lavoro
dopo il periodo di astensione obbligatoria) sia la madre lavoratrice
che il padre lavoratore possono usufruirne con diritto alla relativa
indennità, ovviamente non cumulabile con il trattamento di cassa
integrazione.
In caso di donazione di sangue, al lavoratore spettano una giornata
di riposo e il trattamento economico per donazione di sangue a carico dell’INPS al posto del trattamento di cassa integrazione. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dal datore di
lavoro il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all’INPS.
La donazione deve rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa e cioè:
• deve essere gratuita;
• si deve donare un minimo di almeno 250 gr. di sangue;
• il prelievo deve essere effettuato presso un centro regolarmente
autorizzato dal Ministero della Sanità.
Contribuzione figurativa
I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo
lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione che per la
determinazione della misura della stessa. I contributi figurativi sono
accreditati dall’INPS, su comunicazione del datore di lavoro, senza
necessità di alcuna domanda da parte del lavoratore.
11
lavoratori
Domande frequenti
Per usufruire della cassa integrazione devo presentare
un’apposita domanda all’INPS?
No, la domanda deve essere presentata dall’azienda.
Se sono in cassa integrazione e accetto un lavoro a tempo
determinato, cosa succede?
È indispensabile darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti
si perde il diritto a percepire il trattamento di cassa integrazione per
tutto il periodo autorizzato. Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il trattamento di cassa integrazione viene sospeso ma in alcuni casi particolari è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con la retribuzione derivante dal nuovo rapporto di lavoro.
Se accetto un contratto di somministrazione di lavoro perdo
la cassa integrazione?
No, ma è necessario darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti si perde il diritto a percepire il trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo autorizzato.
Se accetto un lavoro a tempo determinato mentre sono in
cassa integrazione e nel frattempo l’azienda che mi ha posto
in cassa integrazione avvia la procedura di mobilità, ho diritto ad essere inserito nelle liste di mobilità anche se alla data
di licenziamento sto lavorando presso un ‘altra azienda?
Sì. Occorre anche in questo caso recarsi all’INPS per presentare la
domanda di indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria allegando anche copia della lettera inviata all’INPS in cui hai comunicato preventivamente l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. Il
pagamento verrà momentaneamente sospeso fino a quando cesserà il rapporto di lavoro a tempo determinato.
Se accetto un lavoro a progetto perdo la cassa integrazione?
No, occorre, però darne comunicazione preventiva all’INPS e per
tutta la durata del contratto il trattamento di cassa integrazione
viene sospeso. Se il rapporto di lavoro presso l’azienda che ti ha
posto in cassa integrazione è a tempo pieno è possibile cumulare
parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il
trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale.
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Se decido di avviare un’attività autonoma, perdo la cassa
integrazione?
No, però occorre innanzitutto darne preventiva comunicazione
all’INPS. In linea generale il trattamento di cassa integrazione è
incompatibile con qualsiasi tipo di attività lavorativa sia autonomo
che subordinato ma è possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è
inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale.
Se accetto un lavoro part time a tempo indeterminato devo
cessare il rapporto di lavoro con l’azienda che mi ha posto in
cassa integrazione?
No, però occorre darne preventiva comunicazione all’INPS. In linea
generale il trattamento di cassa integrazione è incompatibile con
qualsiasi tipo di attività lavorativa sia autonomo che subordinato. Se
il rapporto di lavoro presso l’azienda che ti ha posto in cassa integrazione è part time è possibile cumulare il trattamento di cassa
integrazione con il reddito derivante dal nuovo rapporto di lavoro a
tempo indeterminato part time se quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. Se il
nuovo rapporto di lavoro si svolge in orari e giorni diversi rispetto
alla precedente attività lavorativa si ha diritto a percepire l’intero trattamento di cassa integrazione.
Se sono in cassa integrazione ma sono anche in maternità
cosa succede?
In caso di congedo di maternità (due mesi precedenti e tre mesi successivi il parto) ti spetta l’indennità di maternità in quanto quest’ultima risulta essere un trattamento economico e previdenziale più
favorevole rispetto al trattamento di cassa integrazione il quale
viene sospeso per tutta la durata del congedo stesso.
Per quanto riguarda il congedo parentale sia la madre lavoratrice
che il padre lavoratore possono usufruirne con diritto alla relativa
indennità ovviamente non cumulabile con il trattamento di cassa integrazione.
Centri per l’Impiego
della Provincia di Milano
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Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.00
Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00
Agenzia di Melegnano
20077 MELEGNANO (MI)
Via Martiri della Libertà, 16
Tel. 0298849311
Fax 0298849360
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00
Agenzia di Melzo
20066 MELZO (MI)
P.zza Risorgimento, 3
Tel. 0295416711
Fax 0295416760
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00
14
Agenzia di Garbagnate
Milanese
20024 GARBAGNATE MILANESE
(MI)
Via per Cesate, 64
Tel. 0299431211
Fax 0299431260
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SostegnoReddito.GarbagnateMilanese
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Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Milano - Lorenteggio
20152 MILANO
Via Lorenteggio, 270/A
Tel. 024130181
Fax 0241301860
E-mail per i lavoratori:
SostegnoReddito.MilanoLorenteggio
@inps.it
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.00
Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00
Agenzia di Rho
20017 RHO (MI)
Via Cadorna, 30
Tel. 0293200111
Fax 0293200160
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Direzione subprovinciale
di MILANO MISSORI
20122 MILANO
P.zza Missori, 8/10
Tel. 0285621
Fax 028562275
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per le aziende:
[email protected]
per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Direzione subprovinciale
di LEGNANO
20025 LEGNANO (MI)
Via Podgora, 2
Tel. 0331445111
Fax 0331445277
E-mail
per le aziende:
[email protected]
per lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Castano Primo
20022 CASTANO PRIMO (MI)
Via Acerbi, 55
Tel. 0331888911
Fax 0331888960
E-mail per i lavoratori:
SostegnoReddito.CastanoPrimo
@inps.it
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Cesano Maderno
20031 CESANO MADERNO (MI)
Via Padre Boga, 20
Tel. 0362531211
Fax 0362531260
E-mail per i lavoratori:
SostegnoReddito.Cesano.Maderno
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Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Hanno collaborato:
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Via Milano, 166
Tel. 0297218711
Fax 0297218760
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Desio
20033 DESIO (MI)
Via Roggia Traversi, 12
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Fax 0362611560
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per i lavoratori:
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Orario di apertura al pubblico:
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Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
GIUSEPPE ZINGALE
Responsabile Servizo Crisi Aziendali
MANUELE MENEGHINI
Servizo Crisi Aziendali
SARA DEMITRI
Servizo Crisi Aziendali
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20038 SEREGNO (MI)
Via Della Boschina, 2
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Fax 036226060
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Orario di apertura al pubblico:
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Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
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Agenzia di Parabiago
20015 PARABIAGO (MI)
Via Montessori
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Fax 0331493260
E-mail per i lavoratori:
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Orario di apertura al pubblico:
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Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Direzione subprovinciale
di MONZA
20052 MONZA (MI)
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Fax 0392065543
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per i lavoratori:
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Ma-Ve 8.45-12.15
PROVINCIA DI MILANO
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Direzione provinciale Pavia - Processo prestazioni a sostegno del reddito
GIOVANNI MELE
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SONIA PANTONI
Direzione regionale Lombardia - Team prestazioni a sostegno del reddito
Agenzia di Vimercate
20059 VIMERCATE (MI)
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Tel. 0396251411
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E-mail per i lavoratori:
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Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Carate Brianza
20048 CARATE BRIANZA (MI)
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L'elaborazione delle fonti legislative e regolamentari,
curata con la massima attenzione,
non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori
ed omissioni, dei quali, peraltro, sarà gradita la segnalazione.
La pubblicazione è aggiornata con provvedimenti legislativi
pubblicati fino al 28.02.2007.
15
Direzione Centrale
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Servizio Crisi Aziendali
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