Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Corso di Diritto della Sicurezza del Lavoro L’Organizzazione Aziendale della Prevenzione Di Linda Gabbianelli 1 Il servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione è definito come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, a capo del quale è posto il responsabile del servizio. Il datore di lavoro, anche in base alle caratteristiche e alle dimensioni aziendali,può organizzare il servizio di prevenzione e protezione secondo tre tipologie: • designando all’interno della propria azienda una o più persone da lui dipendenti, per svolgere tale compito (servizio interno); • ricorrendo a competenze esterne (servizio esterno); • svolgendo direttamente i compiti del servizio (esercizio diretto). 2 Nonostante la scelta sia libera, si cerca di orientare il datore verso l’adozione dell’organizzazione interna del servizio di prevenzione e protezione. Il datore ha l’obbligo di consultare preventivamente le rappresentanze specifiche dei lavoratori riguardo la designazione degli addetti alla sicurezza e di comunicare il nominativo del responsabile del servizio agli organi di vigilanza territoriale competenti. 3 Il servizio interno Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’art.9 del d. lgs. N. 626/1994, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8bis previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. I dipendenti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Il datore deve dotare i soggetti di tempo e mezzi adeguati per l’esercizio del loro incarico. 4 Il servizio interno (segue) Il datore di lavoro può inoltre avvalersi di competenze esterne all’azienda per integrare l’azione di prevenzione e protezione, fermo restando il carattere interno del servizio di prevenzione e protezione (si tratta di uno specialista in prevenzione, professionista esterno all’azienda, non responsabile del servizio di prevenzione e protezione). L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione deve essere riferita all’unità produttiva e non all’azienda nel suo complesso. 5 Il servizio esterno Condizione per il ricorso all’affidamento esterno è la verifica delle insufficienti capacità dei dipendenti interni. Solo in questo caso il datore di lavoro deve, previa consultazione del Rls, affidare l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione a persone o società esterne; egli non è comunque liberato dalla propria responsabilità in materia. Il ricorso al servizio esterno è a persone o a servizi; potrà essere costituita da uno specialista della sicurezza, da una società di consulenza il responsabile del servizio dovrà essere comunque una persona fisica 6 Il responsabile del servizio Al responsabile del servizio è assegnato un ruolo strategico ai fini prevenzionali, non sostitutivo degli obblighi a carico del datore di lavoro. Coordinatore del servizio di prevenzione e protezione Probl : non chiarezza della qualifica professionale richiesta (… persona in possesso di attitudini e capacità adeguate…) Sentenza della Corte di Giustizia Europea Condanna l’Italia per non aver previsto una disciplina chiara e dettagliata in marito. 7 Il D. Lgs. N. 195 / 2003 inserito art.8bis nel d.lgs. 626 Individua le capacità e i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori. RSPP coordinatore del servizio ma non sostituisce gli obblighi propri del datore di lavoro Principio Generale adeguatezza delle capacità e dei requisiti professionali delle figure considerate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Requisiti - Possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; - Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. 8 Il D. Lgs. N. 195 / 2003 (segue) Sono esonerati dalla frequenza dei corsi i titoli di laurea triennale in Ingegneria della sicurezza e protezione, Scienze della sicurezza e protezione e Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Rischi diversi sul luogo di lavoro è sufficiente possedere un titolo di studio generico? I responsabili e addetti a spp devono obbligatoriamente frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Criticità del d. lgs. n. 195/2003 • Non fa alcun riferimento all’esperienza 9 I compiti del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione La funzione del servizio di prevenzione e protezione è di supporto tecnico e di assistenza al datore di lavoro e di conseguenza la figura del rspp si identifica in quella di collaboratore, di un consulente del datore di lavoro. COMPITI: Individuazione dei fattori di rischio; Elaborazione, per quanto di competenza, di misure, sistemi e procedure; Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; Partecipare alle consultazioni in sede di riunione periodica; Emettere pareri circa l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale. non si tratta di funzioni operative 10 I compiti del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (segue) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve inoltre occuparsi della gestione delle emergenze, interventi volti ad evitare che le misure tecniche adottate causino rischi per la popolazione o deteriorare l’ambiente esterno. La natura consultiva dell’organo non gli permette di poter adottare le misure di sicurezza, nè di disporre di potere di spesa. Il decreto non contiene sanzioni penali a carico del Rspp ne degli addetti. Unico soggetto tenuto a rispondere dell’attività di prevenzione e protezione è il datore di lavoro. 11 L’irresponsabilità del responsabile del servizio In caso di consulente esterno si parla di “Colpa Professionale” qualora nell’esercizio della sua attività particolarmente qualificata non abbia tenuto conto dello stato dell’arte e non abbia prestato la propria attività con diligenza, prudenza e perizia. Il rspp, oltre che per reati-evento, potrà essere chiamato a rispondere anche per reato di pericolo presunto che sanziona chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia. Nei confronti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dipendente si applica solo l’art. 2104 c.c. che commisura la diligenza richiesta al prestatore di lavoro, alla natura della prestazione e all’interesse dell’impresa. 12 L’esercizio diretto Il datore che intende svolgere i compiti di prevenzione e protezione deve innanzitutto frequentare un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro. Durata dei corsi min16 ore max 48 ore Il datore di lavoro deve poi trasmettere all’organo di vigilanza competente per il territorio, oltre all’attestato relativo la sua partecipazione all’attività formativa, una dichiarazione concernente la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, una dichiarazione attestante gli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi e all’autocertificazione, una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi 3 anni del registro infortuni. 13 La gestione delle emergenze Il d. lgs. 626/1994 e il nuovo decreto sulla sicurezza si occupano della prevenzione incendi e del pronto soccorso. il datore deve adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, organizzando in primis i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti. Le misure da adottare dovranno essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda e al numero delle persone presenti che siano lavoratori o no. È importante designare (previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) alcuni lavoratori incaricati di far rispettare le prescrizioni volte ad evitare gli incendi e a contrastarli in caso di insorgenza, ad organizzare l’evacuazione di coloro che sono esposti a pericolo grave e immediato e a seguire le operazioni di salvataggio e di primo soccorso. 14 La gestione delle emergenze (segue) Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni, dei rischi specifici dell’azienda. occorre quindi comporre, istruire e attrezzare una squadra interna pronta ad entrare in azione in caso di necessità. Gli addetti alle emergenze, rispetto ai rspp, devono poter intervenire tempestivamente in situazioni di emergenze e devo essere necessariamente interni all’azienda. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione essendo penalmente sanzionati. 15 La sorveglianza sanitaria e il medico competente Medico competente dei lavoratori è il responsabile della sorveglianza sanitaria Per la scelta del medico competente non è necessaria la preventiva consultazione del rls. Ogni lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione sul medico competente, che non può ridursi al solo nominativo. Il datore di lavoro non ha l’obbligo di comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente, poiché per il medico i titoli professionali assicurano il possesso di specifiche competenze. Il medico non è una figura necessaria. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Il medico è penalmente sanzionato per la violazione della normativa prevenzionale; egli svolge un ruolo distinto e autonomo rispetto al datore di lavoro, deve operare imparzialmente. 16 La sorveglianza sanitaria e il medico competente (segue) Il medico competente non deve eseguire solo gli accertamenti obbligatori e prescrivere eventuali esami specialistici, ma dovrebbe mantenere i contatti con altre figure coinvolte quali i lavoratori e loro rappresentanti, conoscere il processo produttivo e l’ambiente di lavoro, partecipare alla valutazione dei rischi, denunciare malattie professionali sospette. Il datore deve richiedere l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalla 626 e informarlo sui processi e rischi connessi all’attività produttiva. Il datore deve inoltre sopportare gli oneri economici derivanti dalla collaborazione con medici specialisti. I lavoratori non possono, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi a controlli sanitari, incorrendo in sanzioni penali e disciplinari. 17 La sorveglianza sanitaria e il medico competente (segue) Principale attività del medico competente è il controllo sanitario dei lavoratori. Accertamenti preventivi Accertamenti periodici Valutare l’idoneità del lavoratore alle mansioni cui è destinato verificare lo stato di salute e il permanere o meno di tale idoneità L’idoneità è legata alla mansione specifica e non al posto di lavoro; di tratta di un accurato accertamento delle condizioni del lavoratore in relazione ai rischi connessi alla mansione. 18 La sorveglianza sanitaria e il medico competente (segue) Gli accertamenti includono anche gli esami chimici e biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente. L’esito dell’accertamento sanitario può essere un giudizio di idoneità parziale, temporale o totale del lavoratore. In tal caso il medico competente ha l’obbligo di informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore interessato. Si può fare ricorso al giudizio di idoneità, entro 30 giorni, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 19 Novità introdotte dal decreto n. 81\2008 DEFINIZIONI la maggior parte delle definizioni è mutata dal d. lgs. 626\94, alcune presentano caratteri di novità. Molte definizioni sono state formulate ex novo (sorveglianza sanitaria, rspp, addetto al spp) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo; medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 20 modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • È stata prevista l’istituzione del servizio di prevenzione “centralizzato” per più unità produttive o “interimprese” per gruppi di imprese. • Ampliate le categorie dei rischi oggetto della formazione professionale del rspp, i titoli di studio esonerati dalla formazione di primo livello. • Si chiarisce che il rapporto tra il datore di lavoro e il spp è di Avvalimento Funzionale, senza assunzione diretta da parte di quest’ultimo di responsabilità. • Sono invariate le ipotesi di cumulo delle qualifiche di datore di lavoro e responsabile della prevenzione. Scompare l’obbligo penalmente sanzionato previsto dall’art.10, c 2, d.lgs.626 di trasmettere all’organo di vigilanza competente per il territorio una dichiarazione attestante la capacità di svolgere i compiti di pp e una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda. 21 SORVEGLIANZA SANITARIA Istituito presso il Ministero della Salute l’elenco dei medici competenti. Devono essere definiti i meccanismi di controllo e di rivalutazione periodica dei requisiti per la permanenza in tale elenco. L’attività di medico competente è svolta anche secondo il codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale. È prevista una più intensa cooperazione, con l’invio telematico del rapporto annuale. La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata anche qualora sia lo stesso lavoratore a farne richiesta e sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Inalterata la procedura per il ricorso contro giudizi del medico competente . Rafforzato il principio in base al quale il datore di lavoro deve adibire il lavoratore se possibile a un’altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 22 GESTIONE DELLE EMERGENZE Rafforzata la funzione di consulenza dei vigili del fuoco 23