Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Corso di Diritto della Sicurezza del Lavoro
L’Organizzazione Aziendale
della Prevenzione
Di
Linda Gabbianelli
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Il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione è definito come l’insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell’azienda, a capo del quale è posto il responsabile del servizio.
Il datore di lavoro, anche in base alle caratteristiche e alle dimensioni
aziendali,può organizzare il servizio di prevenzione e protezione
secondo tre tipologie:
• designando all’interno della propria azienda una o più persone da
lui dipendenti, per svolgere tale compito (servizio interno);
• ricorrendo a competenze esterne (servizio esterno);
• svolgendo direttamente i compiti del servizio (esercizio diretto).
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Nonostante la scelta sia libera, si cerca di orientare il datore verso
l’adozione dell’organizzazione interna del servizio di prevenzione e
protezione.
Il datore ha l’obbligo di consultare preventivamente le rappresentanze
specifiche dei lavoratori riguardo la designazione degli addetti alla
sicurezza e di comunicare il nominativo del responsabile del servizio
agli organi di vigilanza territoriale competenti.
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Il servizio interno
Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento
dei compiti di cui all’art.9 del d. lgs. N. 626/1994, tra cui il
responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art. 8bis previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
I dipendenti devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta
nell’espletamento del proprio incarico.
Il datore deve dotare i soggetti di tempo e mezzi adeguati per
l’esercizio del loro incarico.
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Il servizio interno (segue)
Il datore di lavoro può inoltre avvalersi di competenze esterne
all’azienda per integrare l’azione di prevenzione e protezione, fermo
restando il carattere interno del servizio di prevenzione e protezione
(si tratta di uno specialista in prevenzione, professionista esterno
all’azienda, non responsabile del servizio di prevenzione e
protezione).
L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione deve essere
riferita all’unità produttiva e non all’azienda nel suo complesso.
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Il servizio esterno
Condizione per il ricorso all’affidamento esterno è la verifica delle
insufficienti capacità dei dipendenti interni.
Solo in questo caso il datore di lavoro deve, previa consultazione del
Rls, affidare l’organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione a persone o società esterne; egli non è comunque
liberato dalla propria responsabilità in materia.
Il ricorso al servizio esterno è a persone o a servizi; potrà essere
costituita da uno specialista della sicurezza, da una società di
consulenza
il responsabile del servizio dovrà essere comunque
una persona fisica
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Il responsabile del servizio
Al responsabile del servizio è assegnato un ruolo strategico ai fini
prevenzionali, non sostitutivo degli obblighi a carico del datore di
lavoro.
Coordinatore del servizio di prevenzione e protezione
Probl : non chiarezza della qualifica professionale richiesta (… persona
in possesso di attitudini e capacità adeguate…)
Sentenza della Corte di Giustizia Europea
Condanna l’Italia per non aver previsto una disciplina chiara e
dettagliata in marito.
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Il D. Lgs. N. 195 / 2003 inserito art.8bis nel d.lgs. 626
Individua le capacità e i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai
responsabili del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori.
RSPP
coordinatore del servizio ma non sostituisce gli obblighi
propri del datore di lavoro
Principio Generale adeguatezza delle capacità e dei requisiti
professionali delle figure considerate alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Requisiti
- Possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore;
- Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi
di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro.
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Il D. Lgs. N. 195 / 2003 (segue)
Sono esonerati dalla frequenza dei corsi i titoli di laurea triennale in
Ingegneria della sicurezza e protezione, Scienze della sicurezza e
protezione e Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro.
Rischi diversi sul luogo di lavoro
è sufficiente possedere un titolo
di studio generico?
I responsabili e addetti a spp devono obbligatoriamente frequentare
corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Criticità del d. lgs. n. 195/2003
• Non fa alcun riferimento all’esperienza
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I compiti del Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
La funzione del servizio di prevenzione e protezione è di supporto
tecnico e di assistenza al datore di lavoro e di conseguenza la figura
del rspp si identifica in quella di collaboratore, di un consulente del
datore di lavoro.
COMPITI:
 Individuazione dei fattori di rischio;
 Elaborazione, per quanto di competenza, di misure, sistemi e
procedure;
 Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 Partecipare alle consultazioni in sede di riunione periodica;
 Emettere pareri circa l’idoneità dei dispositivi di protezione
individuale.
non si tratta di funzioni operative
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I compiti del Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (segue)
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve inoltre
occuparsi della gestione delle emergenze, interventi volti ad evitare
che le misure tecniche adottate causino rischi per la popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno.
La natura consultiva dell’organo non gli permette di poter adottare le
misure di sicurezza, nè di disporre di potere di spesa.
Il decreto non contiene sanzioni penali a carico del Rspp ne degli
addetti. Unico soggetto tenuto a rispondere dell’attività di
prevenzione e protezione è il datore di lavoro.
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L’irresponsabilità del responsabile del
servizio
In caso di consulente esterno si parla di “Colpa Professionale” qualora
nell’esercizio della sua attività particolarmente qualificata non abbia
tenuto conto dello stato dell’arte e non abbia prestato la propria
attività con diligenza, prudenza e perizia.
Il rspp, oltre che per reati-evento, potrà essere chiamato a rispondere
anche per reato di pericolo presunto che sanziona chiunque ometta
di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia.
Nei confronti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dipendente si applica solo l’art. 2104 c.c. che commisura la
diligenza richiesta al prestatore di lavoro, alla natura della
prestazione e all’interesse dell’impresa.
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L’esercizio diretto
Il datore che intende svolgere i compiti di prevenzione e protezione
deve innanzitutto frequentare un apposito corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche
dalle associazioni dei datori di lavoro.
Durata dei corsi
min16 ore
max 48 ore
Il datore di lavoro deve poi trasmettere all’organo di vigilanza
competente per il territorio, oltre all’attestato relativo la sua
partecipazione all’attività formativa, una dichiarazione concernente
la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi, una dichiarazione attestante gli adempimenti connessi
alla valutazione dei rischi e all’autocertificazione, una relazione
sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della
propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi 3 anni del
registro infortuni.
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La gestione delle emergenze
Il d. lgs. 626/1994 e il nuovo decreto sulla sicurezza si occupano della
prevenzione incendi e del pronto soccorso.
il datore deve adottare tutte le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,
organizzando in primis i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti.
Le misure da adottare dovranno essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda e al numero delle persone
presenti che siano lavoratori o no.
È importante designare (previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) alcuni lavoratori incaricati di far rispettare
le prescrizioni volte ad evitare gli incendi e a contrastarli in caso di
insorgenza, ad organizzare l’evacuazione di coloro che sono esposti
a pericolo grave e immediato e a seguire le operazioni di
salvataggio e di primo soccorso.
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La gestione delle emergenze (segue)
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni, dei rischi
specifici dell’azienda.
occorre quindi comporre, istruire e attrezzare una squadra
interna pronta ad entrare in azione in caso di necessità.
Gli addetti alle emergenze, rispetto ai rspp, devono poter intervenire
tempestivamente in situazioni di emergenze e devo essere
necessariamente interni all’azienda.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione essendo penalmente sanzionati.
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La sorveglianza sanitaria e il medico
competente
Medico competente
dei lavoratori
è il responsabile della sorveglianza sanitaria
 Per la scelta del medico competente non è necessaria la preventiva
consultazione del rls.
 Ogni lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione sul medico
competente, che non può ridursi al solo nominativo.
 Il datore di lavoro non ha l’obbligo di comunicazione all’organo di
vigilanza territorialmente competente, poiché per il medico i titoli
professionali assicurano il possesso di specifiche competenze.
 Il medico non è una figura necessaria. La sorveglianza sanitaria è
obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
 Il medico è penalmente sanzionato per la violazione della normativa
prevenzionale; egli svolge un ruolo distinto e autonomo rispetto al
datore di lavoro, deve operare imparzialmente.
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La sorveglianza sanitaria e il medico
competente (segue)
Il medico competente non deve eseguire solo gli accertamenti
obbligatori e prescrivere eventuali esami specialistici, ma dovrebbe
mantenere i contatti con altre figure coinvolte quali i lavoratori e loro
rappresentanti, conoscere il processo produttivo e l’ambiente di
lavoro, partecipare alla valutazione dei rischi, denunciare malattie
professionali sospette.
Il datore deve richiedere l’osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dalla 626 e informarlo sui processi e rischi
connessi all’attività produttiva.
Il datore deve inoltre sopportare gli oneri economici derivanti dalla
collaborazione con medici specialisti.
I lavoratori non possono, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi
a controlli sanitari, incorrendo in sanzioni penali e disciplinari.
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La sorveglianza sanitaria e il medico
competente (segue)
Principale attività del medico competente è il controllo sanitario dei
lavoratori.
Accertamenti preventivi
Accertamenti periodici
Valutare l’idoneità del lavoratore
alle mansioni cui è destinato
verificare lo stato di salute e il
permanere o meno di tale
idoneità
L’idoneità è legata alla mansione specifica e non al posto di lavoro; di
tratta di un accurato accertamento delle condizioni del lavoratore in
relazione ai rischi connessi alla mansione.
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La sorveglianza sanitaria e il medico
competente (segue)
Gli accertamenti includono anche gli esami chimici e biologici e le
indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal
medico competente.
L’esito dell’accertamento sanitario può essere un giudizio di idoneità
parziale, temporale o totale del lavoratore. In tal caso il medico
competente ha l’obbligo di informare per iscritto il datore di lavoro e
il lavoratore interessato.
Si può fare ricorso al giudizio di idoneità, entro 30 giorni, all’organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
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Novità introdotte dal decreto n. 81\2008
DEFINIZIONI la maggior parte delle definizioni è mutata dal d. lgs. 626\94,
alcune presentano caratteri di novità. Molte definizioni sono state formulate
ex novo (sorveglianza sanitaria, rspp, addetto al spp)

responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del
presente articolo;

medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
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modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
È stata prevista l’istituzione del servizio di prevenzione “centralizzato” per
più unità produttive o “interimprese” per gruppi di imprese.
•
Ampliate le categorie dei rischi oggetto della formazione professionale del
rspp, i titoli di studio esonerati dalla formazione di primo livello.
•
Si chiarisce che il rapporto tra il datore di lavoro e il spp è di Avvalimento
Funzionale, senza assunzione diretta da parte di quest’ultimo di
responsabilità.
•
Sono invariate le ipotesi di cumulo delle qualifiche di datore di lavoro e
responsabile della prevenzione. Scompare l’obbligo penalmente
sanzionato previsto dall’art.10, c 2, d.lgs.626 di trasmettere all’organo di
vigilanza competente per il territorio una dichiarazione attestante la
capacità di svolgere i compiti di pp e una relazione sull’andamento degli
infortuni e delle malattie professionali della propria azienda.
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SORVEGLIANZA SANITARIA

Istituito presso il Ministero della Salute l’elenco dei medici competenti.
Devono essere definiti i meccanismi di controllo e di rivalutazione periodica
dei requisiti per la permanenza in tale elenco.

L’attività di medico competente è svolta anche secondo il codice etico della
Commissione Internazionale di salute occupazionale.

È prevista una più intensa cooperazione, con l’invio telematico del rapporto
annuale.

La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata anche qualora sia lo
stesso lavoratore a farne richiesta e sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi.

Inalterata la procedura per il ricorso contro giudizi del medico competente .

Rafforzato il principio in base al quale il datore di lavoro deve adibire il
lavoratore se possibile a un’altra mansione compatibile con il suo stato di
salute.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
 Rafforzata la funzione di consulenza dei vigili del fuoco
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