La Polizia Provinciale
Corso Formez Ripam
Intervento del
Dott. Agr. Pierandrea Bentivoglio
19 aprile 2005
S.T.B.
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Istituzione del Corpo
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1135 del 2001
Attuazione
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 1124 del 2002
S.T.B.
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Struttura attuale
Nucleo “Ecologico”
Capo Nucleo: Dott.ssa Lina ROMANO
Nucleo “Ittico venatorio”
Capo Nucleo: Ten. Vincenzo CAPASSO
Nucleo “Presidio del territorio”
Capo Nucleo:
S.T.B.
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Competenze
sono stabilite dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.)
e dall’articolo 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65
Legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale
S.T.B.
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Quadro generale ACQUA
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
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Quadro generale ACQUA
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1,
comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
S.T.B.
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INQUINAMENTO DELLE ACQUE
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Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente
sezione e tra queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla
molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla
persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle
sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e
costiere.
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Quadro generale ARIA
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
Attuazione delle Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti
norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16.4.1987,
n. 183
S.T.B.
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Quadro generale ELETTROMAGNETISMO
Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
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Quadro generale RIFIUTI
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
cd. Decreto Ronchi
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.
S.T.B.
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Quadro generale RUMORE
Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull’inquinamento acustico.
S.T.B.
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PROTEZIONE DELLA FAUNA E DISCIPLINA DELLA CACCIA
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
S.T.B.
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DIVIETI

usare fonti luminose per la ricerca di fauna selvatica durante le ore notturne;
causare volontariamente la fuoriuscita di selvaggina da ambiti protetti;
l'addestramento e allevamento dei cani in periodi non previsti dal calendario venatorio o in zone non comprese da quelle previste da
disposizioni delle Amministrazioni provinciali;
introdurre cani da caccia nelle oasi di protezione;
la caccia a distanza inferiore a 1.000 metri da valichi montani o praticare la caccia vagante a meno di 150 metri di distanza da zone di
ripopolamento e cattura, oasi di protezione, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, campi di
addestramento cani;
la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in
tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della
Provincia su motivata richiesta del Sindaco del Comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo;
abbandonare e lasciare incustoditi i cani di qualsiasi razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di divieto o sui
terreni comunque vincolati a fini faunistici e venatori, devono essere catturati e, se non è possibile la cattura, allontanati;
usare, anche senza manifesta attitudine alla caccia, i richiami di cui all‘art. 21, comma 1, lettera r) della Legge 11.2.1992, n. 157;

detenere e commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli vivi o morti presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

cacciare nelle zone colpite in tutto o in parte da incendio per dodici mesi successivi all'incendio;

cacciare sulle spiagge, terre emerse, opere frangiflutti e altri manufatti fissi atti a limitare i flutti marini.
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S.T.B.
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VIGILANZA VENATORIA
E’ delegata alle Province che vi provvedono a mezzo:
dei
propri agenti. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualità di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all‘articolo 20, nonché armi
con proiettile a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all‘art. 5, comma 5 della
legge 7.3.1986, n. 65. Gli agenti di vigilanza dipendenti dalla Regione Campania svolgono le stesse mansioni e rivestono le stesse
qualifiche degli agenti dipendenti dagli Enti delegati;
delle
guardie volontarie delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio Nazionale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S. alle quali è consentito
portare durante il servizio le armi da caccia con munizione intera nonché utensili da punta e taglio atti alle esigenze di servizio.
La vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali e guardie del C.F.S., alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di
P.G., alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del T.U.L.P.S.; è affidata altresì, alle
guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del T.U.L.P.S., a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato
dalla Regione previo superamento di apposito esame. La Commissione regionale esaminatrice deve garantire la presenza tra loro
paritaria di rappresentanti di Associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
Le Amministrazioni provinciali coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste
fornendo ogni tipo di assistenza e consulenza.
S.T.B.
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SANZIONI
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929,62 ad € 2.582,28 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall‘art.
18;

l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da € 774,68 ad € 2.065,83 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all‘art. 2;

l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da € 1.032,91 ad € 6.197,48 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464,81 ad € 1.549,37 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 774,68 ad € 2.065,83 per chi esercita l'uccellagione;

l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 516,46 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

l'ammenda fino ad € 3.098,74 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

l'ammenda fino ad € 1.549,37 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la
caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all‘art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della
confisca dei richiami;

l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 2.065,83 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da € 516,46 ad € 2.065,83 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle
lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie
sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 C.P. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in
materia di armi.
S.T.B.
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PROTEZIONE DELLA FAUNA E DISCIPLINA DELLA CACCIA
Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8
Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in
Campania.
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FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI PROTEZIONE DELLA
FAUNA E DELLA FLORA
Le competenze sono stabilite dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 e dagli altri
provvedimenti adottati ai sensi della Legge 15.3.1997, n. 59 ed , in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli
animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di
importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla
detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora
selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge
19.12.1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato,
salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
S.T.B.
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PARCHI E RISERVE NATURALI


Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non
indicate all‘articolo 77, sono conferite alle regioni e agli enti locali.
Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di
criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le riserve
statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata
a regioni o enti locali.
S.T.B.
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PROTEZIONE DELLE PIANTE
D.M. 22.11.1996
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Matsucoccus feytaudi
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Citrus Tristeza Virus
D.M. 29.11.1996

Sharka (Vaiolatura delle Drupacee)
D.M. 17.4.1998

Phoma tracheiphyla (Mal secco degli Agrumi)

Cocciniglia di S. Jose
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Ceratocistys fymbriata (Cancro colorato del Platano)

Thaumetopoea pityocampa (Processionaria del Pino)
D.M. 10.9.1999

Erwinia amilovora (Colpo di fuoco batterico)
S.T.B.
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