La Polizia Provinciale Corso Formez Ripam Intervento del Dott. Agr. Pierandrea Bentivoglio 19 aprile 2005 S.T.B. 1 La Polizia Provinciale Istituzione del Corpo Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1135 del 2001 Attuazione Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 1124 del 2002 S.T.B. 2 La Polizia Provinciale Struttura attuale Nucleo “Ecologico” Capo Nucleo: Dott.ssa Lina ROMANO Nucleo “Ittico venatorio” Capo Nucleo: Ten. Vincenzo CAPASSO Nucleo “Presidio del territorio” Capo Nucleo: S.T.B. 3 La Polizia Provinciale Competenze sono stabilite dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e dall’articolo 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale S.T.B. 4 La Polizia Provinciale Quadro generale ACQUA D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. S.T.B. 5 La Polizia Provinciale Quadro generale ACQUA D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. S.T.B. 6 La Polizia Provinciale INQUINAMENTO DELLE ACQUE Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare: a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali; b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura; c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. S.T.B. 7 La Polizia Provinciale Quadro generale ARIA D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Attuazione delle Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16.4.1987, n. 183 S.T.B. 8 La Polizia Provinciale Quadro generale ELETTROMAGNETISMO Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. S.T.B. 9 La Polizia Provinciale Quadro generale RIFIUTI D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cd. Decreto Ronchi Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. S.T.B. 10 La Polizia Provinciale Quadro generale RUMORE Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico. S.T.B. 11 La Polizia Provinciale PROTEZIONE DELLA FAUNA E DISCIPLINA DELLA CACCIA Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio S.T.B. 12 La Polizia Provinciale DIVIETI usare fonti luminose per la ricerca di fauna selvatica durante le ore notturne; causare volontariamente la fuoriuscita di selvaggina da ambiti protetti; l'addestramento e allevamento dei cani in periodi non previsti dal calendario venatorio o in zone non comprese da quelle previste da disposizioni delle Amministrazioni provinciali; introdurre cani da caccia nelle oasi di protezione; la caccia a distanza inferiore a 1.000 metri da valichi montani o praticare la caccia vagante a meno di 150 metri di distanza da zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, campi di addestramento cani; la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del Sindaco del Comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo; abbandonare e lasciare incustoditi i cani di qualsiasi razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di divieto o sui terreni comunque vincolati a fini faunistici e venatori, devono essere catturati e, se non è possibile la cattura, allontanati; usare, anche senza manifesta attitudine alla caccia, i richiami di cui all‘art. 21, comma 1, lettera r) della Legge 11.2.1992, n. 157; detenere e commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli vivi o morti presi con mezzi non consentiti dalla presente legge; cacciare nelle zone colpite in tutto o in parte da incendio per dodici mesi successivi all'incendio; cacciare sulle spiagge, terre emerse, opere frangiflutti e altri manufatti fissi atti a limitare i flutti marini. S.T.B. 13 La Polizia Provinciale VIGILANZA VENATORIA E’ delegata alle Province che vi provvedono a mezzo: dei propri agenti. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualità di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all‘articolo 20, nonché armi con proiettile a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all‘art. 5, comma 5 della legge 7.3.1986, n. 65. Gli agenti di vigilanza dipendenti dalla Regione Campania svolgono le stesse mansioni e rivestono le stesse qualifiche degli agenti dipendenti dagli Enti delegati; delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S. alle quali è consentito portare durante il servizio le armi da caccia con munizione intera nonché utensili da punta e taglio atti alle esigenze di servizio. La vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali e guardie del C.F.S., alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di P.G., alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del T.U.L.P.S.; è affidata altresì, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del T.U.L.P.S., a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. La Commissione regionale esaminatrice deve garantire la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di Associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. Le Amministrazioni provinciali coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste fornendo ogni tipo di assistenza e consulenza. S.T.B. 14 La Polizia Provinciale SANZIONI Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929,62 ad € 2.582,28 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall‘art. 18; l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da € 774,68 ad € 2.065,83 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all‘art. 2; l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da € 1.032,91 ad € 6.197,48 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464,81 ad € 1.549,37 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 774,68 ad € 2.065,83 per chi esercita l'uccellagione; l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 516,46 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; l'ammenda fino ad € 3.098,74 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; l'ammenda fino ad € 1.549,37 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all‘art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 2.065,83 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da € 516,46 ad € 2.065,83 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 C.P. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. S.T.B. 15 La Polizia Provinciale PROTEZIONE DELLA FAUNA E DISCIPLINA DELLA CACCIA Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania. S.T.B. 16 La Polizia Provinciale FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA Le competenze sono stabilite dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 e dagli altri provvedimenti adottati ai sensi della Legge 15.3.1997, n. 59 ed , in particolare: a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge 19.12.1975, n. 874; c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale. S.T.B. 17 La Polizia Provinciale PARCHI E RISERVE NATURALI Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all‘articolo 77, sono conferite alle regioni e agli enti locali. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali. S.T.B. 18 La Polizia Provinciale PROTEZIONE DELLE PIANTE D.M. 22.11.1996 Matsucoccus feytaudi Citrus Tristeza Virus D.M. 29.11.1996 Sharka (Vaiolatura delle Drupacee) D.M. 17.4.1998 Phoma tracheiphyla (Mal secco degli Agrumi) Cocciniglia di S. Jose Ceratocistys fymbriata (Cancro colorato del Platano) Thaumetopoea pityocampa (Processionaria del Pino) D.M. 10.9.1999 Erwinia amilovora (Colpo di fuoco batterico) S.T.B. 19