Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Benvenuto al corso sul Codice Deontologico di Farmindustria. Qui troverai le informazioni relative ai principi etici che caratterizzano l’operato delle Aziende Farmaceutiche che aderiscono a Farmindustria, l’associazione di categoria. Dompé presta molta attenzione all’ottemperanza al Codice Deontologico, per cui ritiene fondamentale che i suoi dipendenti e/o collaboratori siano ben informati sugli obblighi che ne derivano. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Principi Generali - artt. 1.-1.14 Il Codice Deontologico è un accordo stipulato tra le industrie farmaceutiche aderenti a Farmindustria nel rispetto delle norme e delle regole sancite dai Codici EFPIA e IFPMA (Federazione Europea e Internazionale dell’Industria Farmaceutica). È, dunque, uno strumento che: regola i rapporti tra il mondo farmaceutico e sanitario e le industrie; stabilisce norme comportamentali trasparenti e il rispetto delle leggi vigenti, tutelando le immagini delle aziende concorrenti e dei loro prodotti; evidenzia la responsabilità etico-professionale delle aziende sul comportamento dei propri collaboratori. Il Codice regolamenta i rapporti tra l’azienda e gli operatori sanitari come medici, farmacisti, direttori sanitari, personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private, con particolare attenzione ai soggetti che prescrivono e/o dispensano farmaci. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Principi Generali - artt. 1.-1.14 Nell’ambito dei principi generali presenti all’interno del Codice Deontologico: si equipara la figura del Farmacista Ospedaliero e del Farmacista Territoriale a quella del Medico di Medicina Generale, rendendo le specifiche disposizioni presenti nel Codice applicabili a tutti i soggetti sopracitati; si vieta la sponsorizzazione diretta o indiretta da parte delle Aziende Farmaceutiche nei confronti di organismi che non hanno valenza scientifica nazionale o internazionale di cui non si conosce la missione, con particolare riguardo alle aggregazioni di medici; MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Principi Generali - artt. 1.-1.14 Il rispetto del Codice comporta dunque: l’osservanza delle delibere degli organi associativi; Il rispetto della competizione leale tra le aziende; Il contributo di ciascuna azienda per la difesa dell’immagine verso l’esterno. Nello svolgimento delle attività, le aziende non devono danneggiare l’immagine delle aziende concorrenti e dei loro prodotti le aziende sono responsabili, sul piano etico-professionale, del comportamento dei propri collaboratori. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Informazione scientifica diretta - artt. 2.-2.17 L’azienda è la diretta responsabile dell’informazione e delle azioni promozionali riguardanti i propri prodotti, delle azioni promozionali svolte sugli stessi e su quelli di cui detiene concessione di vendita. Tutto il materiale informativo (visual, materiale relativo al prodotto...) deve essere sempre documentabile ed evitare affermazioni esagerate e confronti non dimostrabili. È vietato inviare contenuti promozionali utilizzando strumenti elettronici (fax, e-mail etc.), salvo nel caso in cui non sia stato precedentemente acquisito il consenso documentabile del medico destinatario. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Informazione scientifica diretta - artt. 2.-2.17 L’informatore scientifico del farmaco ha l’obbligo di: presentarsi all’operatore sanitario qualificando la sua funzione; non svolgere nel frattempo professioni sanitarie o parasanitarie anche se non remunerate; verificare e adoperarsi per assicurare l’effettiva reperibilità presso farmacie e/o punti di distribuzione dei prodotti. Compito dell’Azienda sarà quello di fornire all’informatore scientifico tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti commercializzati o quelli di cui si detiene l’AIC, in modo da trasmetterle all’Operatore Sanitario. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Informazione scientifica diretta - artt. 2.-2.17 Il materiale informativo (visual, documentazione sul prodotto) predisposto dall’Azienda deve: riferirsi alle informazioni ufficiali fornite all’AIFA; riflettere l’effettivo significato che l’Autore intendeva attribuire; riprodurre fedelmente e integralmente testi, tabelle e illustrazioni tratte da riviste mediche evitando citazioni parziali e/o contraddittorie che minino il reale significato attribuito dall’Autore. Inoltre il materiale informativo non deve contenere dichiarazioni esagerate sull’efficacia, sicurezza e tollerabilità del farmaco (es. “farmaco di elezione”, “assolutamente innocuo”, “perfettamente tollerato” e simili). Qualora si esegua attività di informazione scientifica con il supporto di strumenti informatici, elettronici o telefonici devono sempre essere rispettate le leggi vigenti e il presente Codice. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Informazione scientifica diretta - artt. 2.-2.17 È compito dell’Azienda avvalersi del criterio di massima trasparenza nell’ambito di pubblicità su riviste e giornali garantendo la netta separazione tra informazione e pubblicità. Il lettore, infatti, deve poter essere in grado di riconoscere in modo immediato il messaggio promozionale, sia esso sotto forma di testo redazionale, che tabellare. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Informazione scientifica diretta - artt. 2.-2.17 Nell’ambito dell’attività di presentazione dei medicinali è assolutamente vietato concedere, offrire o promettere premi o vantaggi pecuniari o di altra natura. Il materiale promozionale (omaggistica) relativo ai farmaci e al loro uso, deve: avere valore trascurabile, non essere fungibile ed essere collegabile all’attività svolta dal medico e/o dal farmacista; riportare l’indicazione dell’azienda o del relativo prodotto; essere acquistato direttamente dall’azienda a livello centrale. È assolutamente vietato offrire incentivi economici a titolo di risarcimento per il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro professione e dedicato alla partecipazione a congressi e manifestazioni. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Informazione scientifica diretta - artt. 2.-2.17 Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro (volumi o abbonamenti scientifici) non strettamente legato al farmaco è acquistabile a livello centrale dall’azienda e cedibile a titolo gratuito solamente alle strutture sanitarie pubbliche, eccezione fatta per i volumi scientifici di valore <25euro. (per maggiori dettagli operativi far riferimento alle specifiche procedure aziendali) Possono beneficiare di atti di liberalità, donazioni e comodati d’uso relativi a strumentazione inerente la professione medica solo istituti universitari, ospedali e case di cura, nel rispetto delle procedure amministrative dell’Ente. Non sono consentite donazioni o comodati d’uso da destinare ai medici per uso personale o da cedere ai pazienti, quali SmartPhone, Tablet o similari, ad eccezione delle strutture coinvolte in sperimentazioni cliniche. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Informazione scientifica diretta - artt. 2.-2.17 I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere consegnati solo ai medici autorizzati a prescriverlo e per il tramite esclusivo dell’Informatore Scientifico, previa richiesta scritta del medico recante data, timbro e firma. Possono essere consegnati a ciascun medico 2 campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei 18 mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di 8 campioni complessivi per ogni forma o dosaggio. Potranno inoltre essere consegnati non più di 4 campioni a visita entro il limite massimo di 10 campioni all’anno, scelti nell’ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di 18 mesi. Restano ferme le altre previsioni di cui all’art.125 del Decreto Legislativo n.219/2006. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Congressi, visite ai laboratori, corsi di aggiornamento e Investigator Meetings - artt. 3.-3.22 Con il termine convegni, congressi e riunioni scientifiche si intendono quelle occasioni di incontro tra industria e operatori sanitari dove siano discussi argomenti riguardanti l’utilizzo dei medicinali, ad eccezione delle interviste di gruppo (vedi slide successive). L’azienda che intende sponsorizzare la partecipazione a un evento deve ottenere: l’adesione dell’operatore sanitario il consenso dello stesso all’eventuale comunicazione dei propri dati al Comitato di Controllo di Farmindustria (modulo Privacy) Tale previsione si applica solo alle visite ai laboratori, eventi non ECM, corsi di aggiornamento ed eventi ECM , limitatamente alle ipotesi di reclutamento diretto. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Congressi, visite ai laboratori, corsi di aggiornamento e Investigator Meetings - artt. 3.-3.22 La partecipazione a tali iniziative deve essere connessa al ruolo delle industrie nei settori di ricerca, sviluppo e informazione scientifica. In base ai criteri di eticità, scientificità ed economicità potranno essere offerti solo: viaggi aerei in classe economica, ad eccezione dei convegni internazionali che prevedano voli intercontinentali di 6h consecutive, per cui è consentita la business class solo a relatori e moderatori inseriti nel programma (no Poster). soggiorni in alberghi a massimo 4 stelle affitti di sale congressuali in strutture con massimo 4 stelle viaggi ferroviari in tutte le classi, ad eccezione della classe Executive MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Congressi, visite ai laboratori, corsi di aggiornamento e Investigator Meetings - artt. 3.-3.22 Le aziende non potranno invitare lo stesso operatore sanitario più di 2 volte all’anno, ad eccezione dei moderatori e relatori per eventi non ECM, corsi di aggiornamento ed eventi ECM , limitatamente alle ipotesi di reclutamento diretto. Deve inoltre essere garantita annualmente la presenza di almeno il 10% di medici al di sotto dei 40 anni. L’invito ai medici è subordinato all’attinenza tra la tematica del congresso e la specializzazione del partecipante. Non è permesso organizzare manifestazioni all’estero con una prevalente presenza di medici italiani. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Congressi, visite ai laboratori, corsi di aggiornamento e Investigator Meetings - artt. 3.-3.22 Le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalle Aziende: devono essere caratterizzate da programmi scientifici qualificati e svolgersi in luoghi scelti per validi motivi logistici, scientifici e organizzativi, scartando a Sono esclusi priori luoghi destinati alla ristorazione (es. iresort, navi, castelli, masserie, Capoluoghi di agriturismi, Golf Club, strutture termali); Regione o Provincia che si trovano sul è tassativamente escluso organizzare eventi in località di esclusivo interesse mare turistico, dal 1 giugno al 30 settembre se di mare e dal 1 dicembre al 31 marzo e 1 luglio-31 agosto se di montagna; la scelta del luogo deve essere opportunamente motivata al Comitato di Controllo in fase di istruttoria, con argomentazioni di carattere scientifico, logistico e organizzativo e mai di carattere turistico; l’ambito territoriale di provenienza dei partecipanti dovrà essere a livello internazionale, nazionale o almeno regionale. 1 di 2 MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Rapporti con il mondo scientifico e sanitario e con le associazioni di pazienti - artt. 4.-4.6 Le collaborazioni fra Aziende farmaceutiche e Società scientifiche e Associazioni mediche possono essere realizzate, purché mirino alla divulgazione della conoscenza scientifica, al miglioramento della professionalità e vengano svolte con enti affidabili e di levatura nazionale di cui sia ben nota la missione. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE Codice Deontologico Farmindustria, 23 Ottobre 2012 Gli Organi di Controllo e le procedure di attuazione del Codice Deontologico Quali sono le sanzioni che il Giurì e il Giudice monocratico possono applicare in caso di violazione del Codice Deontologico? avvertimento con richiesta di immediata cessazione del comportamento; censura scritta; sospensione temporanea; estromissione; sanzione di carattere pecuniario di entità consona alla gravità dell’infrazione (comunque non superiore ai 200.000 euro nel caso di prima violazione); pubblicazione della sanzione stabilita sui quotidiani di portata nazionale (nel caso in cui il Giudice monocratico o il Giurì abbiano proceduto nei confronti della stessa azienda per 2 volte nell’arco di 24 mesi, ad esclusione delle sanzioni di avvertimento e censura scritta non accompagnata da sanzione pecuniaria). Potrà inoltre essere stabilita una sanzione di carattere pecuniario in relazione alla gravità, al danno di immagine e alla reputazione del settore. MATERIALE AD ESCLUSIVO USO INTERNO. VIETATA LA DISTRIBUZIONE