TU CHIAMALE SE VUOI
“PEREQUAZIONI”
(Mogol – Battisti – Dario Meneguzzo )
Roberto Travaglini
Confindustria Vicenza – 21 gennaio 2011
L’Urbanistica e la Pianificazione
Con un tratto di penna le scelte di piano determinano la fortuna o la
sfortuna della proprietà immobiliare (A.M. Sandulli, “Profili costituzionali
della proprietà privata, 1972)
Il tratto più caratteristico , e al tempo stesso più singolare, dell’urbanistica
è di essere necessariamente ed intrinsecamente disuguagliante e quindi
ingiusta:
- nei rapporti tra privati, favorendo alcuni proprietari e danneggiandone
altri;
- nei rapporti tra gli stessi e la collettività, accollando alla seconda
l’esecuzione di opere pubbliche il cui effetto primo è quello di valorizzare
la proprietà dei primi (P. Stella Richter, “La perequazione urbanistica,
2005).
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Il problema dei problemi …
Come rendere la pianificazione neutra rispetto all’elargizione di benefici
e all’imposizione di oneri, in modo che una stessa quota di benefici e di
oneri sia riconosciuta a tutti coloro che sono interessati da una
trasformazione edilizia (Stefania Vasta, “Perequazione urbanistica e
giustizia distributiva”, 2009).
Come “redistribuire” alla collettività parte del plusvalore fondiario legato
alle possibilità di trasformazione urbanistica derivanti dalle scelte di
Piano, riequilibrando il costo sociale della traformazione (P. Urbani, “La
perequazione tra ipotesi di riforma nazionale e leggi regionali”, 2009; E.
Micelli “Perequazione urbanistica. Pubblico e privato per la
trasformazione della città”, 2004).
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Il problema dei problemi …
Come attuare i principi sanciti dalla Corte costituzionale in
ordine:
 alla decadenza, alla reiterabilità dei vincoli espropriativi e
non conformativi (sentenze 6/1966; 55 e 56/1968; 5/1980);
 all’obbligo di motivazione ed alla congruità del ristoro
economico costituito dall’indennizzo (sentenza 179/1999)
a fronte del progressivo depauperamento delle risorse
economiche a disposizione degli Enti locali.
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Le risposte delle leggi regionali e dei progetti di
riforma statale
La perequazione urbanistica
La compensazione
Il credito edilizio
Gli accordi pubblico-privati
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Le risposte della giurisprudenza
Corte costituzionale sentenza 20 maggio 1999, n. 179
“Il necessario intervento legislativo dovrà precisare le modalità di
attuazione del principio dell'indennizzabilità dei vincoli a contenuto
espropriativo nei sensi sopra indicati, delimitando le utilità economiche
suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della pubblica
amministrazione, e potrà esercitare scelte tra misure risarcitorie,
indennitarie, e anche, in taluni casi, tra misure alternative riparatorie
anche in forma specifica (v. ord. n. 165 del 1998), mediante offerta ed
assegnazione di altre aree idonee alle esigenze del soggetto che ha
diritto ad un ristoro … ovvero mediante altri sistemi compensativi che
non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che
incidono su beni determinati”.
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Le risposte della giurisprudenza
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 14 gennaio 1999, n. 22 (PRG
Reggio E.) e 19 dicembre 2001, n. 1286 (PRG Faenza)
“Il principio perequativo … è … inteso a rendere indifferente per i
proprietari la collocazione spaziale dello standard all'interno dell'ambito
territoriale interessato. Tale risultato viene perseguito, da un lato,
prevedendo che ad ogni trasformazione del territorio corrisponda un
adeguato beneficio per la collettività; dall’altro assicurando, nell’ambito
territoriale interessato alla trasformazione, un equilibrato riparto di costi
e benefici tra i proprietari dei suoli ricompresi in detto ambito ... . ..
appare illogico non già il ritenere compatibile con il nostro ordinamento
esperienze pianificatorie ispirate a concezioni diverse dallo "zoning",
bensì piuttosto il pretendere di interpretare la disciplina urbanistica
nazionale come una sorta di "camicia di forza" volta ad escludere ogni
possibile alternativa alla concezione predetta”.
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La perequazione
Perequazione: atto, effetto del perequare
Perequare: pareggiare, distribuire equamente
Zingarelli, “Vocabolario della lingua italiana
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La perequazione nella L.R. 11/2004
Art. 35 – Perequazione urbanistica
“1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i
proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti
edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri
derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità
per l'applicazione della perequazione urbanistica.
3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i
comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la
perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da
realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti
edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli
edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche
destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.”
... segue
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Pagina 9
La perequazione nella L.R. 11/2004
... segue
4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva
derivante dall'indice di edificabilità attribuito, i piani urbanistici
attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione
negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è
concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al
comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed
infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi
dell'articolo 37.”
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La perequazione nel PDL 438-Lupi
Art. 9 (Attuazione del piano urbanistico)
“2. Il piano urbanistico può essere attuato anche con
sistemi perequativi e compensativi secondo criteri e
modalità stabiliti dalle regioni.
3. La perequazione si realizza con l’attribuzione di diritti
edificatori alle proprietà immobiliari ricomprese in
determinati ambiti territoriali, in percentuale dell’estensione
o del valore di esse e indipendentemente dalla specifica
destinazione d’uso. I diritti edificatori sono trasferibili e
liberamente commerciabili negli e tra gli ambiti territoriali”.
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Le diverse forme di perequazione
Perequazione urbanistica “pura”
Si limita a garantire un’equa ed estesa distribuzione dei
vantaggi derivanti dalle previsioni di edificabilità, mediante
un’omogenea attribuzione volumetrica tra i suoli su cui si
concentreranno le trasformazioni ed aree che, pur connotate
da un astratto statuto di trasformabilità, debbono restare
immodificate per prevalenti ragioni di disegno urbanistico.
Persegue finalità di giustizia distributiva tra i diversi
proprietari immobiliari, non tra questi ed il Comune.
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Le diverse forme di perequazione
Perequazione infrastrutturale o “con oneri di cessione”
Oltre agli obiettivi di equa redistribuzione dei vantaggi
indotti dal piano, si fa carico di acquisire, senza esborso a
carico del Comune, le aree necessarie per la realizzazione
delle infrastrutture d’interesse generale, che vengono
cedute dai privati le cui facoltà edificatorie si concretizzano
nelle aree di concentrazione.
Persegue finalità di giustizia distributiva non solo tra i
diversi proprietari immobiliari, ma anche tra questi ed il
Comune.
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Le diverse forme di perequazione
Perequazione “con volumetria pubblica aggiuntiva”
Oltre ai contenuti di una od entrambe le precedenti figure,
affianca la “riserva” al Comune di una quota della
volumetria concentrabile in alcuni ambiti, per il
perseguimento di politiche edilizie d’interesse pubblico
(social housing, trasferimento di attività presenti in zona
impropria, ecc.).
Anche questa figura persegue finalità di giustizia
distributiva non solo tra i diversi proprietari immobiliari, ma
anche tra questi ed il Comune.
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Le diverse forme di perequazione
Perequazione “sui residui”
Si occupa del problema delle previsioni edificatorie
contenute nella precedente pianificazione e rimaste
inattuate, stabilendo la conversione di tali potenzialità in
diritti edificatori collocabili altrove, se non addirittura
trasferibili in quanto veri e propri “crediti edilizi”.
La classificazione sopra riportata è tratta da E. Boscolo
“Le perequazioni e le compensazioni” , 2009.
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Le diverse forme di perequazione
Perequazione “dei valori”
La più o meno generalizzata monetizzazione dei diritti
edificatori, unita ad un gioco di trasferimenti (di natura
finanziaria o parafiscale) compensativi delle disparità di valore
nelle rendite fondiarie derivanti dalla pianificazione, con
l’obiettivo di conseguire l’equità catturando il plusvalore
fondiario legato alle possibilità di trasformazione urbanistica
derivanti dalle scelte pianificatorie e redistribuendolo alla
collettività, così da riequilibrare il costo sociale della
trasformazione (P. Urbani, “La perequazione tra ipotesi di
riforma nazionale e leggi regionali”, 2009).
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Le diverse forme di perequazione
Perequazione “dei valori”
“Attraverso l’impiego del principio perequativo,
l’amministrazione distribuisce meno valore privato - meno
rendita fondiaria … - in quanto chiede alle proprietà
interessate dall’espansione urbana un contributo al
finanziamento della città pubblica. E il valore del
cofinanziamento offerto dai privati ammonta al costo che
l’amministrazione avrebbe altrimenti dovuto sostenere per
l’acquisizione delle aree necessarie a opere pubbliche e ad
attrezzature collettive.
… segue
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Pagina 17
Le diverse forme di perequazione
… segue
“… i proprietari privati accettano di cooperare con
l’amministrazione al finanziamento della città pubblica e
rinunciano a quote del plusvalore fondiario per un capital gain
ottenuto senza rischi, non più legato all’aleatorietà delle scelte
di pianificazione. Una formula più equa di valorizzazione delle
aree consente quindi l’accettazione da parte dei privati di un
meccanismo di partenariato che si configura come un
finanziamento della città pubblica nella forma di una cessione
diretta delle aree necessarie a opere e attrezzature collettive,
il cui valore finanziario è pari al mancato indennizzo delle
proprietà espropriate.” (E. Micelli, “Perequazione urbanistica –
Pubblico e privato per la trasformazione della città; 2004).
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Le diverse forme di perequazione
Perequazione “dei volumi”
“La perequazione di volumi … consiste nell’attribuire a determinate
aree (o ambiti di trasformazione) individuate preventivamente dal
piano urbanistico con caratteri di omogeneità, un unico indice
territoriale all’intera area, all’interno della quale viene assentita una
volumetria complessiva di comparto da realizzare spazialmente,
all’interno del comparto stesso … Le relazioni tra i proprietari
riguardano il trasferimento e la conseguente distribuzione delle quote
di edificabilità assegnate al comparto nelle diverse aree a ciò destinate
… E’ a carico dei compartisti la cessione gratuita delle aree
all’amministrazione e l’integrale realizzazione delle opere di
urbanizzazione … previste nel comparto stesso in base alla disciplina
del piano regolatore (P. Urbani, La perequazione tra ipotesi di riforma
nazionale e leggi regionali, 2008).
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Pagina 19
Le diverse forme di perequazione
Perequazione generalizzata o “a priori”
Prevede che i diritti edificatori vengano riconosciuti ai terreni urbani e
periurbani come potenziale implicito alle loro condizioni di fatto e di
diritto, il quale, non dipendendo in alcun modo dalle scelte strategiche
per il futuro assetto del territorio, non è negoziabile.
Perequazione parziale o “a posteriori”
E’ l’insieme di tutte le quantità edilizie previste da ciascun programma
di attuazione del piano regolatore a venire, al momento debito,
equamente ripartito tra tutti i terreni che quel dato programma mette in
gioco … Si confronta con il progetto di città che il piano promuove e in
quest’ultimo deve trovare i riferimenti per legittimare le ragioni del
prelievo che implicitamente effettua (E. Micelli, Perequazione
urbanistica, 2004).
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Pagina 20
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lombardia, Brescia, 20 ottobre 2005, n. 1043
“La tecnica di pianificazione ispirata al principio della perequazione
urbanistica prevede che le proprietà inserite in un determinato ambito di
intervento vengano investite contemporaneamente del beneficio
dell'edificabilità e del peso di contribuire all'elevazione della qualità
urbana generale e si estrinseca nella formazione di comparti entro cui i
proprietari sono trattati tutti in modo identico.
… l'equa distribuzione dei diritti edificatori, conserva una valenza di
carattere eminentemente urbanistico: ha infatti il solo obiettivo di evitare
che il beneficio collettivo derivante dalla pianificazione, venga sopportato
solamente da alcuni dei proprietari degli immobili, mentre altri, in analoga
condizione di fatto e di diritto al momento di approvazione dello
strumento urbanistico generale, beneficino, direttamente e
indirettamente, solo di consistenti utilità economiche.
… segue
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Pagina 21
Giurisprudenza e perequazione
… segue
TAR Lombardia, Brescia, 20 ottobre 2005, n. 1043
“E’ invece estranea agli obiettivi della perequazione urbanistica, ogni
finalità, per la quale difetterebbe ogni fondamento normativo e
costituzionale, di redistribuzione della ricchezza fondiaria tra i vari
proprietari di aree comprese nel comparto, con lo scopo di pervenire ad
una distribuzione egualitaria dei benefici economici derivanti dalla
pianificazione …
E' pertanto conforme agli obiettivi ed alla tecnica della perequazione
urbanistica, nonché ai principi costituzionali in materia di tutela della
proprietà privata che, in applicazione del principio della perequazione, i
benefici e gli oneri derivanti dalla pianificazione vengano distribuiti in
modo rigidamente proporzionale alla consistenza ed all'estensione delle
singole proprietà.”
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Pagina 22
Giurisprudenza e perequazione
Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4833
(PRG di Bassano del Grappa)
“E’ illegittima la norma di PRG la quale preveda che una quota del 50%
della capacità insediativa totale è riservata al Comune.
… una simile previsione appare, in realtà, preordinata a comprimere in
maniera del tutto indiscriminata la potenzialità edificatoria delle aree,
ricomprese nella zona in parola, il cui valore viene per ciò solo
inevitabilmente ed immediatamente ridimensionato, senza che possa
attribuirsi alcun rilievo alle modalità di successiva concreta attuazione
degli interventi …
… non è dato rinvenire alcuna disciplina, di fonte legislativa, che autorizzi
una riserva di proprietà fondiaria alla mano pubblica - come quella
prefigurata nella specie - al fine di contenimento dei prezzi, in un’ottica
“dirigista” del mercato dei terreni edificabili.”
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Pagina 23
Giurisprudenza e perequazione
TAR Veneto 19 maggio 2009, n. 1504
“Il ricorso alla tecnica perequativa non appare affetto da vizi di legittimità,
non essendo vietato dalla legge e non presentando aspetti di illogicità o
irrazionalità, essendo espressione di un approccio diverso al problema
dell’organizzazione del territorio.
Il ricorso alla cd. urbanistica perequativa è dettato dalla volontà di
operare in modo da ridistribuire in maniera equilibrata i vantaggi
economici dell’edificabilità impressa alle aree, dotandole della medesima
potenzialità edificatoria.
Tale modello è stato ritenuto compatibile con i valori del nostro
ordinamento e consente, superando il modello tradizionale della
ripartizione del territorio in zone, ognuna con la propria destinazione, di
conseguire maggiori utilità, sia per i singoli proprietari dei terreni sia per
l’amministrazione pubblica e con essa per l’intera collettività.”
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… segue
Pagina 24
Giurisprudenza e perequazione
TAR Veneto 19 maggio 2009, n. 1504
… segue
“Essa consente di procedere all’acquisizione di aree aventi destinazione
pubblica evitando il procedimento espropriativo, mediante la loro cessione
al Comune, ovviando al contenzioso derivante dalla reiterazione dei vincoli
di destinazione pubblica, ma soprattutto di poter contare sulla
collaborazione e la partecipazione degli stessi privati proprietari attraverso
la proposizione di progetti e piani urbani di riqualificazione, in grado di
migliorare il tessuto urbano.
Attraverso la perequazione urbanistica si persegue l’obiettivo di eliminare le
disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria, in particolare dalla
zonizzazione e dalla localizzazione diretta degli standard, quanto meno
all’interno di ambiti di trasformazione, creando le condizioni necessarie per
agevolare l’accordo fra i privati proprietari delle aree incluse in essi e
promuovere l’iniziativa privata”.
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Pagina 25
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 4671
“La cessione perequativa è prevista dall’art. 11 comma 1 e 2 della
L.R. 12/05 ed è alternativa all’espropriazione perché non prevede
l’apposizione di un vincolo preespropriativo sulle aree destinate a
servizi pubblici ma prevede che tutti i proprietari, sia quelli che
possono edificare sulle loro aree sia quelli i cui immobili dovranno
realizzare la città pubblica, partecipino alla realizzazione delle
infrastrutture pubbliche attraverso l’equa ed uniforme distribuzione
di diritti edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree
per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del
Comune”.
… segue
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Pagina 26
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 4671
… segue
“La cessione perequativa si caratterizza per il fatto che il terreno che
sarà oggetto di trasferimento in favore dell’amministrazione sviluppa
volumetria propria (espressa, appunto dall’indice di edificabilità
territoriale che gli viene attribuito) che, però, può essere realizzata solo
sulle aree su cui deve concentrarsi l’edificabilità (aree alle quali è
attribuito un indice urbanistico adeguato a ricevere anche la cubatura
proveniente dai terreni oggetto di cessione).
La cessione compensativa invece si caratterizza per l’individuazione da
parte del pianificatore di aree, destinate alla costruzione della città
pubblica, rispetto ai quali l’amministrazione non può rinunciare a priori al
vincolo ed alla facoltà imperativa ed unilaterale di acquisizione coattiva
delle aree”.
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… segue
Pagina 27
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 4671
… segue
“In queste aree, il Comune appone il vincolo preespropriativo ed entro il
termine di cinque anni deve fare ricorso all'espropriazione con la
possibilità di ristorare il proprietario mediante attribuzione di ‘crediti
compensativi’ od aree in permuta in luogo dell’usuale indennizzo
pecuniario.
La cessione compensativa, invece, prevede la corresponsione di un
corrispettivo (per la cessione) in volumetria (diritto edificatorio) o in aree
in permuta (anziché in denaro, come avverrebbe tanto nel caso in cui
l’area fosse acquisita bonariamente quanto nel caso in cui venisse
espropriata)”.
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Pagina 28
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2010, n. 1524
“Le tecniche perequative e compensative, nonché consensuali, hanno
già ricevuto, in generale, significativi avalli giurisprudenziali.
Gli strumenti perequativi, nella misura in cui non siano inseriti in una
adeguata logica programmatoria e pianificatoria del territorio,
rimanendo estranei alle garanzie legali previste per i provvedimenti di
conformazione dell’attività edificatoria privata, potrebbero palesare
profili di problematicità, in relazione a forme di compressione dei diritti
di proprietà e di libertà di iniziativa economica che non
risponderebbero sempre a effettive e proporzionate ragioni di
interesse pubblico (alle quali fa riferimento anche la giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea)
… segue
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Pagina 29
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2010, n. 1524
… segue
“Lo strumento adottato dal Comune di Roma, con riferimento agli
ambiti di compensazione, configura una forma di espressa sottrazione
ai proprietari della parte maggioritaria della quota di edificabilità
aggiuntiva agli stessi riconosciuta. E questo non come esito di una
negoziazione: la quota riservata alla mano pubblica è stabilita ‘a priori’
dal piano, il quale dapprima la quantifica con precisione, facendo salve
le indicazioni del Programma preliminare solo in senso più restrittivo, e
conseguentemente stabilisce a carico dei proprietari degli Ambiti di
compensazione un puntuale obbligo - una volta approvato lo strumento
urbanistico esecutivo - di cedere al Comune, o a soggetti terzi dallo
stesso individuati, la superficie fondiaria corrispondente alle previsioni
edificatorie riservate al Comune medesimo.
… segue
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Pagina 30
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2010, n. 1524
… segue
“Questo meccanismo va ben oltre le classiche forme di perequazione
‘di comparto’ già presenti nell’ordinamento, in quanto esso è
strutturato in maniera tale da essere finalizzato a un’impostazione
perequativa cd. ‘allargata’.
Il privato, se intende accedere alla maggiorazione dell’edificabilità
riconosciuta dal piano, non può sottrarsi a questa contestuale
ablazione stabilita con una vera e propria norma vincolante “ex ante”
in via generale. … Si ha, in tal modo, l’attribuzione al proprietario di
una nuova quota di edificabilità con una contestuale - e
sostanzialmente unilaterale - sottrazione parziale della stessa:
fenomeno che non è conforme alla legislazione vigente, letta alla luce
dei principi costituzionali in materia di proprietà e di legalità dell’azione
amministrativa.
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… segue
Pagina 31
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2010, n. 1524
… segue
“La sottoposizione a controprestazione economica di attività svolte da
enti pubblici, nell'esercizio di pubbliche potestà, nel vigente ordinamento
è sottoposta al principio di legalità ai sensi dell'art. 23 cost., applicabile
anche a fattispecie distinte ed ulteriori rispetto alla materia tributaria,
allorquando un qualche aspetto della disciplina del rapporto sia fissato
autoritativamente.
In questa sede non si controverte sull’interpretazione del singolo atto
convenzionale, il quale contenga (per così dire “ex post”) obbligazioni la
cui misura vada oltre quella vigente. Si tratta piuttosto della previsione
‘ex ante’ di un istituto, il contributo straordinario, che viene ‘a priori’
quantificato sia nella quota di maggiorazione di edificabilità che ne
costituisce la base sia nell’individuazione della misura minima (art. 20, c.
3, N.T.A.).
… segue
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Pagina 32
Giurisprudenza e perequazione
TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2010, n. 1524
… segue
“Si tratta … di un atto a carattere normativo, e come tale, quindi, non
solamente dotato di una più diretta influenza sulla stessa sostanziale
conformazione della proprietà, ma anche vincolante “ex ante”, in via
generale e astratta, i soggetti dell’ordinamento, e quindi incidente
direttamente e imperativamente sul contenuto del successivo eventuale
accordo delle parti. Sotto questo profilo, considerando le N.T.A. del Piano
come un atto normativo, il problema del rispetto non solo del principio di
legalità, ma della vera e propria riserva di legge prevista dall’art. 23 della
Costituzione, rimane allora ineludibile (dato che il Comune è comunque
privo di poteri legislativi, anche nel sistema autonomistico disegnato dalla
riforma del Titolo V della Costituzione). … dovendosi ritenere illegittima la
previsione del contributo straordinario, attesa la carenza della necessaria
base legislativa …”.
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Pagina 33
Giurisprudenza e perequazione
Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545
“la legittimità della censurata disciplina perequativa delle N.T.A. si regge
su due pilastri fondamentali, entrambi ben noti al nostro ordinamento: da
un lato, la potestà conformativa del territorio di cui l’Amministrazione è
titolare nell’esercizio della propria attività di pianificazione; dall’altro, la
possibilità di ricorrere a modelli privatistici e consensuali per il
perseguimento di finalità di pubblico interesse.
… Il nuovo P.R.G., nel procedere alla ricognizione delle aree la cui
destinazione comporterà l’applicabilità dei nuovi istituti perequativi, ha in
partenza confermato gli indici di fabbricabilità sulle stesse previsti dalla
disciplina urbanistica previgente, di tal che le nuove previsioni vanno ad
affiancarsi, integrandolo, a un assetto sostanzialmente confermativo di
quello preesistente.
… segue
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Pagina 34
Giurisprudenza e perequazione
Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545
… segue
“la previsione della cessione al Comune di una quota di edificabilità viene
introdotta de futuro, in stretta correlazione con la previsione di una quota
di edificabilità aggiuntiva di cui il proprietario potrà fruire consentendo alla
cessione di parte di essa; analogamente, a norma dell’art. 20 delle
N.T.A., il proprietario del suolo potrà fruire di ulteriore edificabilità
corrispondendo un contributo straordinario predeterminato ex ante.
In altri termini, il pianificatore in questo caso, dopo aver proceduto alla
fase “statica” dell’assegnazione a ciascuna zona della propria
destinazione urbanistica e dei relativi indici di edificabilità, ha inteso
conferire al P.R.G. anche una dimensione “dinamica”, idonea a prevedere
la possibile evoluzione futura dell’assetto del territorio comunale:
… segue
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Pagina 35
Giurisprudenza e perequazione
Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545
… segue
“in tale prospettiva, per quanto concerne la realizzazione di opere
pubbliche, urbanizzazioni e infrastrutture, in aggiunta e in alternativa
all’imposizione di vincoli su specifici suoli finalizzati a future
espropriazioni, per il reperimento dei suoli e delle risorse necessarie sono
stati introdotti i meccanismi appena descritti. …
Ciò che l’Amministrazione ha fatto, in sostanza, è in primo luogo attribuire
ai suoli un determinato indice di edificabilità (nella specie corrispondente
a quello già posseduto sotto il vigore del precedente P.R.G.), ciò che
pacificamente non travalica l’ordinario esercizio del potere di
pianificazione; di poi, nella già evidenziata prospettiva “dinamica”, ha
proceduto a porre le basi per possibili incrementi futuri della cubatura
edificabile, predisponendo i meccanismi con i quali questa potrà essere
riconosciuta ai vari suoli, in ragione della loro zonizzazione e tipologia.
… segue
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Pagina 36
Giurisprudenza e perequazione
Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545
… segue
“La fattispecie qui all’esame non è connotata affatto da una
sostituzione della pianificazione generale con moduli convenzionali:
infatti, il P.R.G. del Comune di Roma esiste certamente come atto
provvedimentale e autoritativo …, mentre gli strumenti privatistici e
consensuali sono destinati a intervenire nella fase attuativa delle
prescrizioni poste dal Piano. …
La Sezione reputa che la ‘copertura’ normativa alla previsione dei più
volte richiamati strumenti consensuali per il perseguimento di finalità
perequative (e ciò vale sia per la cessione di aree che per il contributo
straordinario) vada individuata … nel combinato disposto degli artt. 1,
comma 1 bis, e 11 della già legge n. 241 del 1990.
…segue
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Pagina 37
Giurisprudenza e perequazione
Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545
… segue
“Nel caso di specie l’Amministrazione altro non ha fatto che
predeterminare le condizioni alle quali potranno attivarsi i ridetti
meccanismi convenzionali, solo se e quando i proprietari interessati
ritengano di voler avvalersi degli incentivi cui sono collegati; ove ciò non
avvenga, il Comune che fosse interessato alla realizzazione di opere di
urbanizzazione e infrastrutture dovrà attivarsi con gli strumenti tradizionali
all’uopo predisposti dall’ordinamento, in primis le procedure espropriative.
È proprio la natura ‘facoltativa’ degli istituti perequativi, nel senso che la
loro applicazione è rimessa a una libera scelta degli interessati, a
escludere che negli stessi possa ravvisarsi una forzosa ablazione della
proprietà nonché, nel caso del contributo straordinario, che si tratti di
prestazione patrimoniale imposta in violazione della riserva di legge ex
art. 23 Cost.”.
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Il “salvagente” normativo per Roma
D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con legge 30.07.2010, n. 122
Art.14-Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di
Roma può adottare le seguenti apposite misure:
f) contributo straordinario nella misura massima del 66% del maggior valore
immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina
previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi
comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale.
Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di
interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in
parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio
del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto
d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente.
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La compensazione nella LR 11/2004
Art. 37 – Compensazione urbanistica
1. Con le procedure di cui agli articoli 7*, 20** e 21*** sono consentite
compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di
vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità
edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su
altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione
all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.
*
art. 7 – Accordo di programma
** art. 20 – Procedimento di formazione, efficacia e variante del PUA
*** art. 21 – Comparto urbanistico
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La compensazione nel PDL 438-Lupi
Art. 9 (Attuazione del piano urbanistico)
… omissis …
Nelle ipotesi di vincoli di destinazione pubblica, anche sopravvenuti, su
terreni non ricompresi negli ambiti oggetto di attuazione perequativa, in
alternativa all’indennizzo monetario previsto per la procedura di
espropriazione, il proprietario interessato può chiedere il trasferimento
dei diritti edificatori di pertinenza dell’area su altra area di sua
disponibilità, la permuta dell’area con area di proprietà dell’ente di
pianificazione, con gli eventuali conguagli, ovvero la realizzazione
diretta degli interventi di interesse pubblico o generale previa stipula di
convenzione con l’amministrazione per la gestione di servizi.
… omissis …
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Il credito edilizio nella L.R. 11/2004
Art. 36 – Riqualificazione ambientale e credito edilizio
1. Il comune nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua
le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di
miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola
definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica,
paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono
realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.
2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di
trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.
3. La demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di
degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità
urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale di cui al comma 1,
determinano un credito edilizio.
…. segue
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Il credito edilizio nella L.R. 11/2004
Art. 36 – Riqualificazione ambientale e credito edilizio
4. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a
seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a
seguito delle compensazioni di cui all'articolo 37. I crediti edilizi sono
annotati nel registro di cui all'articolo 17, comma 5, lett. e) e sono
liberamente commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è
consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di
edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1
ovvero delle compensazioni di cui all'articolo 37.
5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa
vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di
prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero
realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar
luogo al riconoscimento del credito edilizio.
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Gli accordi pubblico-privati nella L.R. 11/2004
Art. 6 – Accordi tra soggetti pubblici e privati
1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla
presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per
assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante
interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune
previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale
ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione
sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui
accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.
L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di
pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano
approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 241/1990 e
successive modificazioni.
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Alcune “traduzioni” concrete dell’istituto
P.A.T.I. Alta Padovana
Art. 6 – Modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica
1.1.2. Il PI sulla base di tale indirizzo, individuerà i seguenti ambiti assoggettati a
perequazione urbanistica:
- gli ambiti oggetto di PUA e i comparti urbanistici;
- gli ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi (artt. 6 e 7 L.R.
n.11/2004 – accordi di programma);
- gli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- gli interventi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare e/o
integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente
all’ ambito insediativo.
1.1.3. Resteranno esclusi dalla perequazione urbanistica gli interventi edilizi diretti,
ammissibili in assenza di PUA, che necessitino della sola viabilità di accesso e degli
allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.
1.1.4. Le modalità di applicazione della perequazione urbanistica sono così definite:
Ambiti assoggettati a PUA e comparti urbanistici:
… omissis …
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P.A.T.I. Alta Padovana
Art. 6 – Modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica
1.1.4.2. L’applicazione delle previsioni del PI negli ambiti assoggettati a perequazione
urbanistica comporterà, in aggiunta alla cessione gratuita al Comune delle aree e delle
opere di urbanizzazione primaria relative all’intero ambito d’intervento …., anche la
cessione gratuita di una quota aggiuntiva di aree per servizi e/o quote di volumetria
edificabile per usi residenziali e/o quote di superficie coperta edificabile per usi di
produzione secondaria – terziaria, da localizzare nell’ambito di intervento determinato
dal PI.
1.1.4.3. La quota aggiuntiva di cui sopra … sarà determinata sulla base dei criteri
specificatamente stabiliti dal PI e dovrà in ogni caso essere quantificata in misura non
inferiore al 50% del plus-valore degli immobili (aree e/o edifici) interessati dagli
interventi conseguente alle previsioni urbanistiche operate dal PI.
1.1.4.4. Tale plus-valore è definito come l’incremento del valore di mercato degli
immobili … conseguente alla diversa potenzialità edificatoria e/o alla diversa
destinazione d’uso attribuite dal PI ed è determinato dalla differenza tra il valore
commerciale degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica ed il valore
iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di originaria destinazione
d’uso urbanistica, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le
opere di trasformazione previste.
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P.A.T.I. Alta Padovana
Art. 6 – Modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica
1.1.4.5. La quota aggiuntiva ceduta gratuitamente al Comune sarà utilizzata dallo
stesso per le seguenti finalità:
− Realizzazione di opere ed attrezzature pubbliche in aggiunta a quelle minime
prescritte dall’art. 32 della LR 11/2004 (Art. 35 L.R. 11/2004);
− Realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (Art. 39 L.R. 11/2004);
− Utilizzo del Credito Edilizio derivante da interventi di ripristino e di riqualificazione
urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, o dalle
compensazioni urbanistiche (Artt. 36 - 37 L.R. 11/2004);
− Interventi di compensazione / mitigazione ambientale indicati dalla VAS e/o quelli
già contenuti nelle presenti norme.
1.1.4.6. Il comune gestirà le quote e gli immobili acquisiti nelle forme e nei modi
previsti dalle vigenti norme statali e regionali in materia urbanistica ed in materia di
bilancio e di gestione del patrimonio degli Enti Locali.
1.1.4.7. Il PI disciplinerà i casi in cui sarà possibile destinare le quote acquisite per il
finanziamento di specifici interventi inseriti nel programma triennale delle opere
pubbliche, sempre nel rispetto delle norme di cui al comma precedente.
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P.A.T. Altavilla Vicentina
Art. 45 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione …
La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli
immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
1. Principi generali
Perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica sono
determinate dal PI in applicazione dei seguenti principi:
a) Il P.I. determina la quota parte del vantaggio stimato a seguito della trasformazione
urbanistica prevista dallo stesso PI rispetto alla disciplina previgente, comunque non
inferiore al 40% del vantaggio economico stimato, da destinarsi alla sostenibilità del
complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche con
compensazione tra le diverse ATO nel rispetto dei limiti di dimensionamento di
ciascuna, attraverso:
- realizzazione e/o contributo per la realizzazione delle opere pubbliche
programmate e/o per la cessione gratuita delle corrispondenti aree;
- cessione gratuita al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti
edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, per la realizzazione di
programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di
E.R.P. ai sensi dell’art. 39 della L.r. 11/04 e dell’art. 1, c. 258, 259 della L. 244/’07.
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P.A.T. Altavilla Vicentina
Art. 45 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione …
…. segue
b) omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di
valutazione omogenei per ciascuna tipologia di intervento e/o trasformazione
previste dallo stesso PI in ambito comunale.
Il P.I., nell’ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico,
evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio
pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli
altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri
derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di
qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT, ed in rapporto ai diritti
edificatori riconosciuti dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la
realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.
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P.I. Altavilla Vicentina
Art. 5 – Perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio
1. Quando la trasformazione urbanistica ammessa dal PI determina un vantaggio
economico rispetto alla previgente disciplina del PRG, l’attuazione degli interventi
ammessi è assoggettata all’applicazione della perequazione urbanistica,
compensazione e credito edilizio in conformità agli indirizzi di cui all’art. 45 delle
NTA del PAT e secondo i criteri operativi approvati dal Comune.
Conseguentemente il Responsabile del Procedimento dovrà dare atto delle forme
perequative adottate:
- prima dell’emissione del titolo autorizzativo, in caso di intervento edilizio diretto;
- prima dell’adozione del piano urbanistico attuativo.
Eventuali diverse modalità di attestazione dovranno essere autorizzate dalla Giunta
Comunale.
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Altavilla Vicentina
Atto di indirizzo – Criteri perequativi
Valori economici di riferimento
Fatta salva la possibilità di concordare con il Comune valori economici diversi frutto
di una più approfondita analisi dei valori di mercato e dei costi di trasformazione in
presenza di specifiche situazioni non rientranti nella casistica generale (bonifica dei
suoli, trasferimento di attività, particolari elementi di pregio e/o detrattori…), la
determinazione del plusvalore è quantificata in rapporto ai seguenti valori economici
ufficiali riferiti alla data di sottoscrizione della convenzione o dell’atto unilaterale
d’obbligo ai sensi dell’art. 6 della L.r. 11/2004 o, in loro assenza, alla data di
approvazione dell’intervento di trasformazione:
1. Valori immobiliari:
a) valore area agricola: 15,5 €/mq corrispondente al VAM (valore agricolo medio) per
coltura di vigneto doc stabilito dalla Commissione provinciale per la determinazione
delle indennità di espropriazione di Vicenza
b) valore area edificabile: il riferimento è alla più recente Delibera comunale sui
Valori delle aree fabbricabili ai fini dell’accertamento dell’imposta comunale sugli
immobili con i valori opportunamente convertiti in €/mc per le aree residenziali sulla
base dei parametri edilizi della zona;
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Altavilla Vicentina
Atto di indirizzo – Criteri perequativi
Trasformazione di area agricola in zona non agricola (residenziale, produttiva,
commerciale/direzionale ecc.) con attuazione diretta:
Il contributo integrativo (in opere, area o contributo economico) è pari al 40 % del
plusvalore determinato dalla variazione dello strumento urbanistico calcolato
sull’intera superficie con il seguente metodo:
Contributo (Δvalore x 40%):
V area trasf. – V area agricola x 40%
(mc x valore ICI) – (mq x VAM) x 40%
Trasformazione in ambiti di edificazione diffusa o assimilabili mediante
indicazione puntuale di P.I. (nel caso di attribuzione di un indice edificatorio si
applica il criterio definito al precedente punto 1):
Poiché l’area ricade all’interno di un ambito di edificazione diffusa o un aggregato
rurale e il terreno non è utilizzato ai fini agricoli si assume trascurabile il valore
iniziale dell’area … Il plusvalore determinato dalla variazione dello strumento
urbanistico è dato dalla seguente relazione:
Contributo (Δvalorex 40%):
V area trasf . – V area agricola x 40%
(mc x valore ICI) – (0) x 40%
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P.I. Breganze
Art. 6 – Criteri per la perequazione urbanistica e per la valutazione
economina del beneficio pubblico
A norma dell’art. 35 della L.R. 11/2004 tutto il territorio è assoggettabile a
perequazione, ad esclusione fatta per tutti gli interventi e le previsioni urbanistiche
previste nel presente piano.
Per il soddisfacimento di tale criterio, tutti gli accordi di programma ai sensi dell’art. 6
della L.R.11/2004 e tutte le proposte perequative, presentate all’Amministrazione
Comunale, dovranno prevedere una quantificazione con una percentuale non
inferiore del 25% del tornaconto, calcolato sull’aumento di valore di mercato del bene
interessato, considerato che la integrale cessione a titolo gratuito delle aree e delle
opere da destinare a standard di urbanizzazione primario e secondario risulta
obbligatoria.
La quantificazione definitiva del tornaconto sarà attribuita dall’Amministrazione
Comunale, attraverso apposito provvedimento di Consiglio Comunale o delibera di
adozione del PI.
Si precisa a tal proposito che per la determinazione del valore dei terreni agricoli si
ricorre al VAM, mentre per la quantificazione del valore dei terreni edificabili si ricorre
ai valori ICI deliberati dal Consiglio Comunale.
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P.I. Calvene
Art. 4 – Indirizzi per la perequazione urbanistica
Per i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, gli
accordi di programma ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e tutte le proposte
perequative, le modalità di attuazione della perequazione urbanistica saranno
definite, nello specifico, in ciascun atto di programmazione negoziata.
La valenza dei criteri perequativi, per le sole zone d’espansione, sarà dimostrata
attraverso la quantificazione del tornaconto privato (chiamato di seguito T) che viene
così calcolata:
T = Rt - (Ca+Cc+St+On+Unp)
dove:
Rt =Ricavi totali: i ricavi totali del soggetto privato riconducibili al valore di mercato
dei beni immobili realizzabili in base al programma;
Ca=Costo dell'Area: il costo dell'area o dell'immobile interessato dal programma,
stimato con riferimento al suo più probabile valore di mercato nella destinazione
precedente alle previsioni di programma;
Cc=Costo di Costruzione: comprende i costi relativi a materiali, manodopera, noli e
trasporti, spese generali;
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P.I. Calvene
Art. 4 – Indirizzi per la perequazione urbanistica
St=Spese Tecniche e onorari: sono i compensi delle figure professionali coinvolte
nella realizzazione delle opere, ad esempio per la progettazione, direzione lavori,
calcolo strutture, impianti, etc.;
On=Oneri Concessori: rappresentati dagli oneri comunali comprendenti gli oneri di
urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione;
Unp=Utile Normale del Promotore: il normale compenso che compete al promotore
per le attività di organizzazione dei fattori della produzione e l'assunzione del rischio
d'impresa.
Si evidenzia in questa sede che nella valutazione dei ricavi, si deve tener conto di
tutta la volumetria considerata, inclusa quella eventualmente già assegnata o
addirittura già esistente, che viene conservata e riutilizzata. Ciò non penalizza il
proponente, in quanto l'eventuale volumetria già prevista o disponibile viene
comunque inserita anche tra i costi, nel calcolo del valore dell'area messa a
disposizione.
Sulla scorta di indagini svolte, è stata ritenuta congrua la valutazione del costo di
produzione definito dalla CCIAA comprendendo in tale voce i costi relativi a materiali,
manodopera, noli e trasporti, spese generali, utile dell'impresa di costruzioni.
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P.I. Calvene
Art. 4 – Indirizzi per la perequazione urbanistica
Gli oneri concessori devono essere calcolati su base tabellare.
Il costo o valore dell'area o dei fabbricati oggetto della proposta di programma viene
calcolato con riferimento al valore di mercato, adottando, in base alle diverse
tipologie, i diversi parametri e criteri:
- area non edificabile: parametro metro quadrato (mq) con valutazione riferita al
Valore Agricolo Medio;
- area edificabile: parametro metro quadrato (mq) con valutazione alla luce dei valori
medi di mercato;
- zona edificata per la quale sono consentiti la demolizione ed il riutilizzo parziale o
totale dell'esistente: parametro metro cubo (mc);
- zona edificata per la quale è prescritta o comunque conveniente la conservazione
dell'esistente: parametro metro quadrato (mq) di superficie lorda di pavimento;
- area già oggetto di convenzione o concessione edilizia o provvedimento edilizio:
parametro metro quadrato di superficie lorda di pavimento, al netto di eventuali parti
già promesse in cessione al Comune.
… ferma restando la responsabilità del proponente nell'indicare valori attendibili e
verificabili, il Comune si riserva la facoltà di valutare l'attendibilità dei valori proposti.
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P.A.T. Montebelluna
Art. 5 – Perequazione urbanistica e P.A.T.
1.Il P.A.T. stabilisce criteri e modalità per l’applicazione della perequazione
urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento
di obiettivi di interesse pubblico e generale.
2.La perequazione urbanistica si concretizza prioritariamente attraverso la cessione
di aree al Comune. Il P.A.T. definisce che le aree cedute al Comune dovranno
essere comprese tra il 10% ed il 50% della superficie territoriale dell’intero intervento
proposto e individuato nel P.I.. Nell’area di cessione non possono essere incluse le
aree a standard primario e secondario come definite dagli atti di indirizzo della LR
11/2004. Modalità diverse da quelle specificate al presente comma potranno essere
definite dal Comune al fine di assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di
rilevante interesse pubblico ai sensi del successivo art. 15, senza procedere ad una
variante al P.A.T., previa la predisposizione di un P.U.A. che assuma i contenuti e
l’efficacia di un Programma Integrato di cui all’art. 16 della L. 17.02.1992, n. 179.
3. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzate dallo stesso per:
a) realizzazione di Opere Pubbliche;
b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
c) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle
compensazioni urbanistiche.
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P.A.T. Oderzo
Art. 46 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
A norma dell’art. 35 della LR 11/2004 tutti gli ambiti di trasformazione urbanistica
individuati dal presente Piano sono soggetti a perequazione.
Il PI dovrà prevedere di applicare l’istituto della perequazione urbanistica per
l’attuazione di:
a) Piani urbanistici attuativi e o parti di essi;
b ) Schede normative;
c) Interventi che prevedano forme di negoziazione.
In ogni caso anche per interventi edilizi diretti il PI potrà prevedere l’applicazione
dell’istituto della perequazione urbanistica.
Fanno parte di diritto dell’ambito territoriale assoggettato a perequazione urbanistica
tutte le aree di trasformazione inserite dal PAT, comprese quelle destinate a dotazioni
territoriali di standard, ad esclusione di quelle già nella disponibilità
dell’Amministrazione comunale alla data di adozione del PAT.
Nelle aree di trasformazione urbanistica l’indice di edificabilità viene valutato in ragione
della quota di terreno e/o opere che possono essere cedute e/o realizzate.
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P.A.T. Oderzo
Art. 46 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
Nel caso delle aree strategiche del PRG confermate dal PAT si assumono gli indici e i
parametri già previsti in sede di PRG; per quanto riguarda le aree strategiche introdotte
dal PAT gli indici e i parametri sono valutati e quindi riportati nelle schede allegate.
Il PI determinerà la quota di credito edilizio o perequazione relativa alle aree inserite
nell’ambito di intervento fissandone i relativi pesi sulla base dello stato di fatto e di
diritto.
Nelle aree interessate dalle linee di espansione residenziale la modalità perequativa
prevista dal PAT consiste nella cessione del 50%, dell’area che il PI attiverà, da
destinare alla dotazione urbanistica e/o per il trasferimento di crediti edilizi.
Tale cessione potrà essere convertita in realizzazione di opere di interesse pubblico
qualora l’amministrazione ne ravvisi l’opportunità.
Per i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi le modalità
di attuazione della perequazione urbanistica saranno definite, nello specifico, in
ciascun atto di programmazione negoziata, facendo riferimento ai criteri di
perequazione sopra indicati e, ove presenti, alle direttive del PAT contenute
nell’allegato A.
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P.A.T. I. Comunità Metropolitana di Padova
Art. 5 – Perequazione urbanistica
Criteri e modalità di applicazione
Per i temi affrontati e disciplinati dal P.A.T.I., gli interventi di nuova urbanizzazione, da
sottoporre a P.U.A., sono definiti in sede di P.I. con riferimento alle “linee preferenziali
di sviluppo e riqualificazione” … secondo il principio perequativo … .
Gli interventi di cui al primo comma devono indicare, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi e coerentemente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, la “convenienza
pubblica”, principalmente in termini di immobili e/o opere da cedere al Comune senza
corrispettivo in denaro, conseguente alla modifica della destinazione urbanistica o
all’incremento della potenzialità edificatoria dei singoli ambiti da sottoporre a P.U.A. …
La “convenienza pubblica”, in linea generale e di principio, va determinata in funzione
dell’intervento e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità,
tempistica, qualità costruttiva e ambientale, ecc.).
Il P.I. può stabilire criteri ulteriori per la determinazione della “convenienza pubblica” in
considerazione dei vantaggi di valore sociale di interesse collettivo difficilmente
valutabili in termini economici … .
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P.A.T. I. Comunità Metropolitana di Padova
Art. 5 – Perequazione urbanistica
Nel caso che il P.A.T.I. preveda più opzioni localizzative per gli interventi di nuova
urbanizzazione i Comuni, con opportuni avvisi pubblici, invitano i proprietari degli
immobili, nonché gli operatori interessati, a trasmettere, ai sensi del IV comma dell’art.
17 della L.R. 11/04, proposte di intervento.
Le Amministrazioni Comunali selezionano in sede di P.I. le proposte di accordo
pubblico-privato più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana
indicati nell’avviso pubblico, e ne prevedono l’attuazione mediante P.U.A. con le forme
e nei modi previsti dall’art. 6 della L.R. 11/04.
Le aree e le opere da cedere al Comune potranno essere utilizzate con le seguenti
finalità:
- ambiti di utilizzo dei crediti edilizi anche per operazioni di compensazione
urbanistica;
- realizzazione di opere, attrezzature, servizi e infrastrutture pubbliche, bacini di
laminazione, ecc., aggiuntivi rispetto agli standard primari e secondari;
- realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
- interventi di compensazione/mitigazione ambientale individuati dalla V.A.S..
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P.A.T. Ponzano Veneto
Art. 10 – Perequazione urbanistica
La perequazione urbanistica si applica in modo differenziato nell’ambito di tutti i PUA
…, quantificando la percentuale d’incremento di valore che spetta al Comune; la
perequazione si applica anche in occasione di cambi di destinazione d’uso di
complessi edilizi di consistente volumetria.
L’incremento di valore corrispondente alla differenza tra il valore commerciale stimato
del bene a seguito delle previsioni del PAT e del PI, rispetto al valore del bene prima
del PAT e del PI.
Di tale incremento spetta al Comune una percentuale non maggiore del 35% in
relazione all’incremento di valore, salvo nei contesti territoriali destinati alla
realizzazione di programmi complessi, dove potrà essere superato tale limite; la
convenzione del PUA definisce l’incremento e stabilisce le modalità di conferimento al
Comune dei beni corrispondenti, anche sotto forma di aree comprese nel PUA.
La delibera consiliare definisce i criteri di sostenibilità dell’intervento, in relazione alla
quale è determinata la percentuale del comma precedente.
La sostenibilità è riferita all’impatto urbano, alla disponibilità di abitazioni non occupate,
allo stato di attuazione del PAT e del PI.
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P.A.T. Rosà
Art. 5 – Perequazione urbanistica e aree di trasformazione
1. Il Piano di Assetto del Territorio individua e perimetra, all’interno degli Ambiti
Territoriali Omogenei, le aree di trasformazione urbanistica assoggettate a meccanismi
di perequazione urbanistica.
Il successivo Piano degli Interventi articolerà le aree di trasformazione in sub-aree
unitarie di progettazione ed attuazione. Queste sub-aree possono riguardare zone fra
loro contigue o gruppi di zone anche non contigue che, tuttavia, concorrono
all’organizzazione di parti di città o di quartiere secondo un progetto coordinato.
2. A ciascuna area di trasformazione interessata da meccanismi di perequazione
urbanistica, individuata con apposita numerazione negli elaborati grafici del Piano di
Assetto del Territorio, è dedicata una scheda progettuale nel Titolo II delle presenti
Norme Tecniche; nella scheda sono individuati:
- la “localizzazione” dell’intervento e la sua collocazione nell’ambito generale degli
interventi del Piano,
- gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva
progettazione di dettaglio e in sede di formazione del Piano degli Interventi.
Il Piano degli Interventi definirà i parametri dimensionali per ciascuna area di
trasformazione, fermo restando i limiti di dimensionamento … .
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P.A.T. Rosà
Art. 5 – Perequazione urbanistica e aree di trasformazione
3. Relativamente al regime perequativo da adottare in ciascuna area di
trasformazione il Piano degli Interventi indicherà:
- l’indice di Utilizzazione territoriale (Ut) assegnato alle aree comprese entro il
perimetro definito nel Piano di Assetto del territorio;
- lo schema metaprogettuale regolante l’assetto complessivo dell’area, con indicate
le aree per gli edifici residenziali o altra destinazione privata, la rete viaria, gli spazi di
sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate
a superficie pubblica.
L’indice perequativo è attribuito a tutte le proprietà del comparto che individuano, di
volta in volta, le modalità più appropriate per la realizzazione delle volumetrie
attribuite dal Piano degli Interventi. Analogamente tutte le proprietà concorrono proquota alla corresponsione degli oneri concessori nelle forme stabilite
dall’Amministrazione Comunale.
La Superficie territoriale St a di ogni area di trasformazione viene divisa in Superficie
di posizionamento dell’edificazione Spe e Superficie pubblica Sp.
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P.A.T. Rosà
Art. 5 – Perequazione urbanistica e aree di trasformazione
Per Superficie edificabile Spe si intende la zona in cui è concentrata l’edificazione
compresa la viabilità ad essa funzionale e gli standard primari destinati a verde e
parcheggio.
Per Superficie pubblica Sp si intende la superficie da cedere all’Amministrazione.
I rapporti tra la Superficie edificabile Spe e la Superficie pubblica Sp sono individuati
in modo specifico per ogni classe di area soggetta a perequazione.
Il Piano degli Interventi potrà prevedere la possibilità di monetizzare parte della
superficie pubblica Sp secondo un principio di equivalenza del valore immobiliare
delle aree.
4. Le schede metaprogettuali del Piano degli Interventi suggeriscono soluzioni non
vincolanti per i proprietari interessati i quali potranno presentare soluzioni anche
difformi agli schemi proposti purché adeguatamente studiate e dimostrate con
appositi grafici planivolumetrici a firma di progettisti abilitati. L’Amministrazione
concorderà le proposte dei privati valutandole in relazione al rispetto dei principi ed
agli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio.
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P.A.T. Rovigo
Art. 2.9 ss. – Perequazione urbanistica
Agli strumenti urbanistici di attuazione (P.U.A.), individuati ex novo dal P.I, verrà
applicato il principio della perequazione ai sensi dell’art.35 della L.R.11/04.
2.10 I criteri e le modalità della perequazione verranno meglio specificati dal P.I. e
dovranno seguire le seguenti indicazioni:
• gli interventi devono Indicare la “convenienza pubblica”, senza pregiudizio dei diritti
di terzi e coerentemente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale
• la convenienza pubblica va determinata in funzione del tipo di intervento (nuova
urbanizzazione, ristrutturazione, riqualificazione urbanistica) e delle sue
caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva e
ambientale, ecc.).
2.11 Il P.I. può stabilire criteri ulteriori per la determinazione della “convenienza
pubblica”, in considerazione dei vantaggi di valore sociale d’interesse collettivo
difficilmente valutabili in termini economici, tra i quali a titolo d’esempio:
- risanamento e bonifiche ambientali
- riqualificazione dell’ambiente sociale
- allontanamento di sorgenti d’inquinamento e/o rischio d’incidente
- riduzione di problematiche derivanti dall’applicazione di norme igienico-sanitarie.
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P.A.T. Rovigo
Art. 2.9 ss. – Perequazione urbanistica
2.12 L’amministrazione Comunale, nel caso che il P.A.T. preveda più opzioni
localizzative e al fine d’inserire interventi di nuova edificazione o riqualificazione nel
P.I., potrà attivare una procedura di evidenza pubblica, invitando i proprietari degli
immobili nonché gli operatori interessati a trasmettere ai sensi dell’art.17, quarto
comma, della L.R.11/04, proposte d’intervento, nei termini contenuti nell’avviso
pubblico di cui al successivo comma.
2.13 L’amministrazione Comunale seleziona in sede di redazione del P.I le proposte
di accordo pubblico-privato più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di
qualità urbana indicati nell’avviso pubblico, da attuarsi mediante P.U.A. con le forme
e modi previsti dall’art.6 della L.R.11/04.
2.14 Le aree e le opere da cedere al Comune potranno essere utilizzate con le
seguenti finalità:
- ambiti di utilizzo dei crediti edilizi anche per operazioni di compensazione
urbanistica;
- realizzazione di opere, attrezzature, servizi ed infrastrutture pubbliche;
- realizzazione di E.R.P.
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P.A.T. Thiene
Art. 49 – Perequazione
3. Fatti salvi i casi di applicazione delle procedure competitive e comparative di cui
all’art. 30, il P.I. determina la quota parte del vantaggio stimato a seguito della
trasformazione urbanistica prevista dallo stesso rispetto alla disciplina previgente,
comunque non inferiore al 50% del vantaggio economico stimato, da destinarsi alla
sostenibilità del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche
con compensazioni tra diverse ATO ma nel rispetto dei limiti di dimensionamento di
ciascuna, attraverso le seguenti forme:
- realizzazione e/o contributo per la realizzazione delle opere pubbliche
programmate e/o per la cessione gratuita delle corrispondenti aree;
- cessione gratuita al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti
edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, per la realizzazione di
programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di ERP
ai sensi dell’art. 39 della L.r. 11/’04 e dell’art. 1, c. 258, 259 della L. 244/’07;
- omogeneità di applicazione: deve essere garantita l’applicazione di criteri di
valutazione omogenei per ciascuna tipologia di intervento e/o trasformazione
previste dallo stesso P.I. in ambito comunale.
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P.A.T. Verona
Art. 43 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
43.02 Il PAT prevede la possibilità di applicare l’istituto della perequazione
urbanistica per l’attuazione:
a) del piano degli interventi;
b) dei piani urbanistici attuativi ed agli atti di programmazione negoziata;
c) dei comparti urbanistici;
d) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è
previsto un indice di edificabilità differenziato, e solo qualora utilizzino un indice
maggiore di quello minimo.
43.04 A fini perequativi, potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue,
ma funzionalmente collegate ed idonee, in particolare per quanto riguarda la
dotazione di servizi a scala territoriale.
43.08 Il P.I., ferme restando le dotazioni territoriali ed i criteri di perequazione tra gli
aventi titolo interessati, assicura la riserva o cessione delle aree per l’edilizia
residenziale pubblica, prevedendo, nelle zone residenziali soggette a piano
urbanistico attuativo quote di superficie o di volume di riserva comprese tra il 20 ed il
40% dei diritti edificatori complessivamente attribuiti.
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P.A.T. Verona
Art. 43 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
Provvede altresì, per l’equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati
dagli interventi dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle
dotazioni territoriali, a suddividere le quote di E.R.P. in edilizia convenzionata,
sovvenzionata ed agevolata.
43.09 Possono comunque far parte di diritto dell’ambito territoriale assoggettato a
perequazione urbanistica tutte le aree destinate a dotazioni territoriali di servizi, ad
esclusione di quelle già nella disponibilità dell’Amministrazione comunale alla data di
adozione del PAT.
43.10 Al fine di raggiungere gli obiettivi di perequazione e gli standard di qualità
urbana ed ecologicoambientale definiti dal PAT, il P.I. determina, per singoli ambiti,
indici di edificabilità compresi tra il minimo ed il massimo assegnato, da raggiungere
obbligatoriamente per l’approvazione dello strumento di pianificazione o per il rilascio
del titolo abilitativo.
43.11 Il P.I., per garantire adeguati livelli di qualità:
a) della vita;
b) degli insediamenti;
c) delle opere di urbanizzazione e dei servizi;
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P.A.T. Verona
Art. 43 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
in conformità agli standard di sostenibilità e di qualità urbana ed ecologicoambientale definiti dal PAT mediante la VAS, può determinare l’entità delle dotazioni
territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori
riconosciuti dalla pianificazione urbanistica. Tale entità è rilevante per la
determinazione da parte del P.I. dei valori differenziali da utilizzare con altre forme di
compensazione in caso di mancata e/o insufficiente realizzazione di opere e /o
cessione – vincolo di destinazione pubblica di aree o realizzazioni e/o cessioni
alternative di opere anche fuori ambito.
43.12 Il P.I., nell’ambito della relazione programmatica ed annesso quadro
economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio
pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri
strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti
dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana
ed ecologico-ambientale definiti dal PAT, ed in rapporto ai diritti edificatori
riconosciuti dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione,
in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.
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P.A.T. Verona
Art. 43 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
Il Comune gestirà quanto acquisito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione
vigente. Sarà facoltà del Comune destinare le quote di plusvalenza alla realizzazione
di opere pubbliche con progetto approvato e inserite nel Programma Triennale delle
opere pubbliche, convogliandole in appositi capitoli di bilancio destinati alla
realizzazione delle stesse.
AMBITI TERRITORIALI ASSOGGETTATI A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E
COMPARTI EDIFICATORI
43.15 Ai fini delle regole della perequazione urbanistica, alle aree di edificazione è
assegnato un indice di edificabilità variabile tra un minimo e un massimo e alle aree
di urbanizzazione un indice di edificabilità pari alla differenza tra il massimo e il
minimo delle aree edificabili.
43.16 La realizzazione, nelle aree edificabili, di una volumetria superiore a quella
ammissibile in base all’indice minimo comporta la cessione gratuita
all’Amministrazione comunale o il vincolo di destinazione di uso pubblico, a cura e
spese dell’interessato, di aree per dotazioni territoriali di servizi, comprese nelle aree
di urbanizzazione.
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P.A.T. Verona
Art. 43 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
AMBITI DI PEREQUAZIONE A INTERVENTO EDIL. DIRETTO CONVENZIONATO
43.18 Gli ambiti di perequazione a intervento edilizio diretto comprendono ambiti
territoriali omogenei e zone territoriali omogenee non dotati di tutte opere di
urbanizzazione prescritte secondo gli standard di qualità urbana ed ecologicoambientale dal PAT e dal P.I., ma nelle quali la quantità e qualità delle opere
necessarie non sono tali da giustificare la subordinazione degli interventi ad un piano
urbanistico attuativo. La realizzazione degli interventi è subordinata alla semplice
acquisizione del titolo abilitativo edilizio, ed alla stipula di un accordo procedimentale ai
sensi art. 11 L. 241/90 con il quale il richiedente assuma impegni di cui ai commi ss.
43.19 In tali ambiti, per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento è prescritto
un indice di edificabilità variabile tra un minimo e un massimo.
43.20 La realizzazione di una volumetria superiore a quella ammissibile in base
all’indice minimo comporta alternativamente o la cessione gratuita/vincolo di
destinazione di uso pubblico a favore del Comune, a cura e spese dell’interessato, di
aree per dotazioni territoriali di servizi che mancano per effetto dell’incremento del
carico insediativo in base all’indice di edificabilità assegnato dalle regole della
perequazione eccedente l’indice minimo che si intende realizzare, o con altre forme di
compensazione del valore corrispondente alle aree/opere.
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P.A.T. Vicenza
Art. 54 – Perequazione urbanistica (D)
Il PI stabilisce i parametri, le modalità e le prescrizioni per l’applicazione dell’istituto
della perequazione, individua le aree interessate alla perequazione ed i contenuti
specifici in rapporto alle modalità di applicazione definite dallo stesso.
Gli interventi di nuova urbanizzazione e quelli di riqualificazione urbana di cui al
successivo comma, da sottoporre a PUA, a comparto urbanistico, ad atto di
pianificazione negoziata o alla disciplina puntuale di cui al comma 3 dell’art. 17 della
LR 11/2004, sono assoggettati a perequazione urbanistica secondo l’apposita
disciplina definita dal PI con riferimento alle presenti normative e all’elaborato 4.
Gli interventi di riqualificazione urbana assoggettati a perequazione urbanistica sono
quelli che, nelle aree di Centro Storico (ATO1) e del tessuto consolidato del Capoluogo
(ATO2), prevedono la realizzazione di interventi:
- di ristrutturazione urbanistica, anche senza variazione delle destinazioni d’uso in atto
o previste, con volumetria superiore a mc. 10.000 o relativi ad ambiti territoriali di
superficie superiore a mq. 10.000;
- relativi ad immobili con superficie utile complessiva di oltre 2.000 mq e variazione
delle destinazioni d’uso attuali superiore al 40%.
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P.A.T. Vicenza
Art. 54 – Perequazione urbanistica (D)
Agli interventi previsti già assoggettati a modalità perequative dal PRG vigente e
compatibili con il PAT, sino all’adeguamento del PI, si applicano le NTA del PRG
vigenti alla data di adozione del PAT.
La definizione perequativa degli interventi di cui alle azioni AD indicate nell’articolo 25
delle presenti norme sarà definita nel PI, mediante accordo di cui all’articolo 6 della LR
11/2004 da predisporre con riferimento alle intese preliminari, richiamate nel
provvedimento di presa d’atto G. C. n. 300/’09, i cui contenuti hanno valore di direttiva.
Il PI … stabilisce le modalità secondo cui gi interventi di nuova urbanizzazione o di
riqualificazione urbana indicheranno …, l’interesse e la convenienza pubblica,
sostanziata mediante cessione di immobili, opere o prestazione di servizi, senza
corrispettivo in denaro e in aggiunta alle dotazioni minime di aree per servizi di cui
all’art. 32 della LR 11/04.
A meno di diversa espressa indicazione del PI, la perequazione sarà finalizzata alla
formazione di alloggi per E.R.P. e edilizia sociale da cedere gratuitamente al Comune
e/o da assoggettare a convenzione.
Per la attuazione di interventi di interesse pubblico da assoggettare a perequazione,
potranno essere attivate forme di evidenza pubblica al fine di selezionare le proposte ..
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TU CHIAMALE SE VUOI “PEREQUAZIONI” (Mogol – Battisti – Dario