legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in
materia di distribuzione commerciale”
Osservazioni sulla legge regionale n.6 del 21 maggio
2007 “Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” pubblicata nel B.U.R. del 21 maggio 2007
ed entrata in vigore il 5 giugno 2007
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale”
La norma è stata emanata nell’ambito della
competenza esclusiva delle regioni in materia di
commercio a seguito della riforma costituzionale
del 2001
ne consegue che le disposizioni contenute nella
legge sostituiscono o integrano quelle vigenti nel
territorio dell'Emilia- Romagna
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale”
La norma contiene disposizioni in materia di:
orari degli esercizi commerciali
sanzioni per i pubblici esercizi
validità del REC
vendita dei farmaci al pubblico
centri di telefonia
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : orari degli esercizi commerciali
Viene introdotto un articolo 16 bis alla legge
regionale n.14 del 1999 che stabilisce :
la giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della legge ( 3 settembre 2007)
individua i giorni di festività civili e religiose in cui
gli esercizi commerciali debbono osservare la
chiusura obbligatoria domenicale o festiva,
compresi quelli situati in comuni turistici e
città d’arte
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : città d’arte e comuni turistici
L’art.12 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ha
stabilito
che
nei
comuni
ad
economia
prevalentemente turistica e nelle città d’arte gli
esercenti il commercio determinano liberamente
gli orari d’apertura e di chiusura e possono
derogare all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : città d’arte e comuni turistici
l’art.16 della l.r. n. 14 del 1999 contiene due
principi:
1. il riconoscimento regionale di comune ad
economia prevalentemente turistica o città d’arte
prende avvio esclusivamente da una proposta
motivata del comune, essendosi ritenuta
l'amministrazione di livello locale la più idonea ad
individuare le esigenze e le caratteristiche
turistiche e commerciali del proprio territorio.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : città d’arte e comuni turistici
Ai comuni stessi spetta anche la scelta di
individuare le zone e i periodi dell’anno per i quali
richiedere il riconoscimento come comune ad
economia prevalentemente turistica o città d’arte
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : città d’arte e comuni turistici
2. Il secondo principio si sostanzia invece nella
previsione secondo cui i comuni possono
richiedere il riconoscimento citato soltanto dopo
aver adempiuto all’obbligo di concertazione con le
associazioni imprenditoriali, sindacali e dei
consumatori. A quest'ultimo riguardo si fa
presente che il decreto Bersani prevedeva, da
parte di queste tre categorie, l'espressione di un
mero parere consultivo
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : città d’arte e comuni turistici
Nella prima fase di attuazione della legge
regionale, la Giunta regionale ha riconosciuto
come comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte solo quelli che avevano
portato a termine con esito favorevole il
procedimento di concertazione e quelli che erano
già stati inseriti negli Allegati n.1 e n.2 della
previgente legge regionale 40/84, per consentire
ai medesimi di dare continuità alla disciplina degli
orari di apertura e alla deroga alla chiusura nelle
giornate domenicali e festive.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : città d’arte e comuni turistici
Attualmente, ai comuni che non hanno
positivamente portato a termine la concertazione,
e che pertanto non possono ottenere il
riconoscimento regionale, la Regione chiede di
ripresentare domanda dopo avere svolto un nuovo
tentativo di conciliazione; la nuova richiesta deve
essere approvata con deliberazione di Consiglio
comunale
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : orari degli esercizi commerciali
COMUNI INSERITI NEGLI ALLEGATI N.1 E N.2
ALLA ABROGATA L.R. 40/84: 203
COMUNI AD ECONOMIA TURISTICA E CITTA’
D’ARTE AI SENSI DELLA L.R. 14/99, ART. 16:
213
DI QUESTI 213 COMUNI, 185 ERANO GIA’ PRESENTI
NEGLI ALLEGATI ALLA L.R. 40/84, 28 SONO INVECE
STATI RICONOSCIUTI EX NOVO.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” : orari degli esercizi commerciali
la giunta regionale nel medesimo termine ( 3
settembre 2007), sentite le organizzazioni
del commercio, del turismo e dei servizi,
individua le modalità e i criteri con cui i comuni,
previa concertazione con le medesime
organizzazioni, possono derogare dall’ obbligo di
chiusura
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”:
esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al
dettaglio
L’esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e del
commercio al dettaglio in sede fissa all’interno del medesimo
locale è disciplinato dall’art.26 comma 2 del D.Lgs. n.114/98.
 La norma sopra citata stabilisce che:
• “ E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di
vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle
regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita'
alla data di cui al comma 1.”
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”:
esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al
dettaglio
La norma regionale fa salvo il divieto di esercizio congiunto
stabilisce delle deroghe al principio generale
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”:
esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al
dettaglio
Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti
prodotti:
MACCHINE, ATTREZZATURE E ARTICOLI TECNICI
PER L’AGRICOLTURA , L’INDUSTRIA IL
COMMERCIO E L’ARTIGIANATO
MATERIALE ELETTRICO
COLORI E VERNICI, CARTE DA PARATI
FERRAMENTA ED UTENSILERIA
ARTICOLI PER IMPIANTI IDRAULICI, A GAS ED
IGIENICI
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”:
esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al
dettaglio
Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti
prodotti:
ARTICOLI PER RISCALDAMENTO
STRUMENTI SCIENTIFICI E DI MISURA
MACCHINE PER UFFICIO
AUTO-MOTO-CICLI E RELATIVI ACCESSORI E
PARTI DI RICAMBIO
COMBUSTIBILI
MATERIALI PER L’EDILIZIA
LEGNAMI
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al
dettaglio
viene reintrodotta una possibilità già prevista nella
legge 426 del 71all’art.1
tale disposizione è già stata approvata da
numerose regioni( Piemonte, Liguria, Sardegna,
Toscana, Marche, Puglia, Veneto, Molise)
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al
dettaglio
La disposizione va interpretata nel senso letterale e
pertanto:
i beni sono esclusivamente quelli indicati (non si
applica il concetto di prevalenza)
la norma non implica modifiche alla normativa
urbanistica sulle destinazioni d’uso e pertanto
salvo diversa successiva disposizione va
interpretata nel senso che le attività sono
ammissibili purché sussista la destinazione d’uso
corretta
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al
dettaglio
In casi di violazioni delle disposizioni della norma si
applicano le sanzioni di cui all’art.22 commi 2, 3
e 7 del d.lgs.114 del 1998
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi
L’articolo 3 contiene modifiche alla legge regionale
n.14 del 2003 in materia di pubblici esercizi
1. Il comune è competente alla vigilanza e e al
provvedimento sanzionatorio di cui all’art.180 del
regio decreto 635 del 1940 (obbligo di esposizione
al pubblico della autorizzazione)
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi
2. viene introdotto il principio che l’iscrizione al
REC costituisce requisito a tempo indeterminato
sia per gli esercenti il commercio alimentare che i
pubblici esercizi
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi
La lett.c) del comma 2 dell’art.6 della l.r.14/2003
prevedeva quale requisito per gli esercenti un
p.e.:
essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al
registro esercenti il commercio di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio),
per attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande o alla sezione speciale del
medesimo registro per la gestione di impresa
turistica.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi
La nuova disciplina elimina il riferimento temporale
all’ultimo quinquennio e pertanto la nuova
disposizione stabilisce che costituisce requisito:
essere stato iscritto al registro esercenti il
commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426 (Disciplina del commercio), per attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande o alla sezione speciale del medesimo
registro per la gestione di impresa turistica, salvo
cancellazione dal medesimo registro.
Paola Castellini
art.3, comma 1, lett.a) della legge 248 del
2006
Osservazioni
1. IL REC è soppresso dal 4 luglio 2006
 Paola Castellini
art.3, comma 1, lett.a) della legge 248 del
2006
Osservazioni
2. I soggetti in possesso dell’iscrizione al REC per
alimenti e bevande prima del 4 luglio 2006 possono
essere considerati in possesso del requisito
professionale a tempo indeterminato (cfr. circolare
Ministero n.3603/c del 28/9/2006 p.2.2.2.): la legge
tuttavia non si esprime sul punto (Vale per le Regioni
che hanno ancora il REC)
 Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
modifiche alla legge in materia di commercio
il comma 5 dell’art.6 della l.r.14 /2003 stabilisce che il
requisito di cui al comma 2, lettera a), ( avere frequentato con
esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e
bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra
Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in
possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente
all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti)
è
valido altresì ai fini dell'esercizio
commerciale nel settore alimentare.
dell'attività
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale”
Tale disposizione viene integrata e si stabilisce che
:
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì
ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore
alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio
relativa al settore merceologico alimentare è
consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli
esercenti il commercio di cui alla , per uno dei gruppi
merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere
a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375,
salva cancellazione dal medesimo registro."
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale”modifiche sanzioni pubblici esercizi
Il comma 3 dell’art.15 della l.r.14/2003 è
soppresso:
 3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere
revocate:
 a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i
provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non
ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico
interesse;
 c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le
indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei
cittadini contermini.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale”
Viene prevista quale sanzione nel caso in cui
l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative
decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini la
sospensione fino a tre giorni
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
attività di vendita dei farmaci al pubblico
Gli esercizi commerciali di cui all’ art.5 del d.l. 223
del 2006(Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito dalla legge 248 del
2006 , possono effettuare la vendita previa
comunicazione, oltreché ai soggetti indicati al
citato articolo 5, al Comune in cui ha sede
l'esercizio.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
attività di vendita dei farmaci al pubblico
2. La Giunta regionale provvede a definire entro
90 giorni dall’entrata in vigore della legge (
3 settembre 2007) le modalità di
effettuazione delle comunicazioni di cui al
comma 1 e delle attività di vigilanza
farmaceutica.
Paola Castellini
art.5 della legge 248 del 2006 consente
 agli esercizi commerciali di cui alle lettere d),
e) ed f) dell’art.4 del D.Lgs.n.114 del 1998
(esercizi di vicinato, medie e grandi strutture
di vendita)
 di poter effettuare la vendita al pubblico
 di farmaci da banco o di automedicazione, e di
tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica,
 previa comunicazione al Ministero della salute
e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci non soggetti a
prescrizione
Va premesso che:
 La Corte di Giustizia europea era già intervenuta
ammettendo la vendita via internet dei farmaci non
soggetti a prescrizione medica (Sentenza Corte di
giustizia 322/01 del 2003)
 Segnalazione Antitrust AS 312 del 2005 sulla necessità
di liberalizzare la vendita dei farmaci da auto
medicazione
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci non soggetti
a prescrizione
L’art.5 ha subito, in sede di conversione del decreto, varie
modifiche rispetto alla originaria formulazione.Nella vigente
versione
viene previsto l’obbligo della previa comunicazione al
Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede
l’esercizio
viene previsto l’obbligo della presenza e delle
caratteristiche di “personale e diretta” relativamente
all’assistenza del farmacista
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
La norma dispone che:
 i farmaci sono esitabili negli esercizi di vicinato, nelle
medie e nelle grandi strutture di vendita. Al
riguardo si deve tenere presente che i centri
commerciali non costituiscono una ulteriore tipologia
dimensionale ma trattasi di una aggregazione di esercizi
che può corrispondere, come tipologia dimensionale, a
una media o a una grande
 Paola Castellini
art.5 farmaci vendibili
La norma dispone che:
i farmaci sono quelli di automedicazione o da banco (gli
OTC) e quelli senza obbligo di prescrizione o “da
consiglio” (i SOP) definiti all’art.87, comma e) del
d.lgs.219 del 2006
 Paola Castellini
art.5 farmaci vendibili
la circolare ha fornito indicazioni sui prodotti INDUSTRIALI
NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
VENDIBILI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI:
medicinali da banco o di automedicazione e i restanti
medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui agli
art.87,comma 1 lett.e) e all’art.96 del d.lgs. 219/2006 e
s.m.i.
farmaci industriali vendibili senza prescrizione medica
inseriti in fascia A e quindi dispensati in farmacia a
carico del SSN ( in tale caso possono essere
venduti fuori dalle farmacie ma non a carico del
SSN). Le ricette solo in farmacia!!
 Paola Castellini
art.5 farmaci vendibili
medicinali per uso veterinario (poiché non sono dal
decreto 226/2006 esplicitamente esclusi) non soggetti a
prescrizione
prodotti omeopatici quando sono classificati come
vendibili senza ricetta
 Paola Castellini
art.5 farmaci non vendibili
 la circolare ministeriale indica che non sono vendibili
negli esercizi commerciali le preparazioni medicinali
non industriali ( i galenici o magistrali) , anche
quando siano preparate in una farmacia e, per
composizione, siano vendibili senza ricetta
medica
 Paola Castellini
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
la circolare ministeriale fornisce indicazioni relativamente
alla comunicazione di inizio attività. Il decreto
subordina
l’inizio
dell’attività
alla
previa
comunicazione al Ministero della Salute e alla
Regione in cui ha sede l’esercizio.
La circolare indica che la comunicazione deve
inoltre essere inoltrata a:
Agenzia italiana del farmaco ( domanda senza
allegati)
 Paola Castellini
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
Comune
(
per
conoscenza)
ai
fini
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza sulla
vendita al pubblico
(OCCORRE PREVISIONE
NORMATIVA DELLA REGIONE!!!!!!!!!)
le modalità di invio devono essere inquadrate
nel progetto tracciabilità del farmaco
LE DOMANDE GIA’ INVIATE ANDAVANO SANATE
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2006
 Paola Castellini
vendita dei farmaci: apposito reparto
La norma dispone che:
 la vendita deve essere effettuata nell'ambito di un
apposito reparto e quindi in una parte della sua
superficie ben definita e distinta dagli altri
reparti  non è ammesso pertanto la
collocazione degli espositori del prodotto sul
banco - neanche nelle erboristerie o in altra attività
commerciale di cui sia titolare un farmacista)
 Paola Castellini
vendita dei farmaci: apposito reparto
Sulla locuzione di “apposito reparto” la circolare fornisce
alcuni elementi:
deve trattarsi di uno spazio dedicato esclusivamente alla
vendita e alla conservazione dei farmaci vendibili
può assumere forme diverse in base alla tipologia di
esercizio
può essere un apposito corner o un singolo scaffale o anche
parte di uno scaffale purché gli spazi siano chiaramente
separati così da escludere la commistione dei prodotti
 Paola Castellini
vendita dei farmaci: apposito reparto
qualora sia uno spazio aggiuntivo alla superficie di
vendita autorizzata vanno avviati i procedimenti di
legge per ampliamento (s.v. alimentare)
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
La norma dispone che:
 l’esercizio può vendere al pubblico ma non ad altri
rivenditori (l’esercizio all’ingrosso è soggetto ad
autorizzazione ai sensi dell’art.100 del d.lgs. 219 del
2006 e non può avvenire nei medesimi locali (art.
26,comma 2 del d.lgs.114 del 1998)
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
La norma dispone che:
 la vendita è consentita durante l’orario di apertura
dell’esercizio commerciale
 Paola Castellini
art.5 self service
 la vendita a libero servizio è ammessa in farmacia ai
sensi dell’art.9-bis del d.l. 18 settembre 2001 n.347. Su
questo punto la circolare del ministero della Salute del
3 ottobre 2006, n.3 esprime l’orientamento che tale
previsione sia da intendersi estensibile anche agli
esercizi commerciali.
 Paola Castellini
art.5 presenza del farmacista
La norma dispone che:
 la vendita deve essere effettuata alla presenza e con
l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più
farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti
al relativo ordine  il farmacista pertanto non è
assimilabile al responsabile di reparto e l’attività
di vendita non può essere svolta da semplici
commessi
 Paola Castellini
art.5 presenza del farmacista
Sulla presenza del farmacista la circolare chiarisce che:
La presenza deve essere garantita per tutto l’orario
di apertura
Il farmacista è obbligato ad una assistenza
“attiva” ( consigli quando richiesti ma anche a fronte
di una incertezza nell’acquirente) che può anche non
corrispondere alla consegna personale a tutti i
clienti di ogni singola confezione
 Paola Castellini
art.5 presenza del farmacista
Il farmacista deve indossare il distintivo
professionale e deve essere chiaramente
distinguibile dall’altro personale che lavora
nell’apposito spazio( va però ricordato anche che il
codice deontologico impone il camice)
Il titolare dell’esercizio è tenuto a comunicare
all’Ordine la generalità del o dei farmacisti
 Paola Castellini
conservazione dei farmaci
 sulla conservazione dei farmaci la circolare richiama gli
obblighi cui sono tenuti gli esercizi commerciali sia per il
locale di vendita che per il magazzino annesso fra cui
quello dello stoccaggio separato da altri prodotti (anche
se devono essere conservati nel frigorifero). Se il
magazzino è all’esterno necessita di apposita
autorizzazione ai sensi dell’art.100 del d.lgs. 219 del
2006
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
La norma dispone che:
 il distributore al dettaglio può determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal
distributore sulla confezione del farmaco purché lo
sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti ( è
nulla ogni clausola contrattuale contraria come i prezzi
differenziati fra clienti o rispetto allo sconto esposto–
art.5,comma3 d.l.223 del 2006
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
La norma dispone che:
 sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le
vendite sottocosto avente ad oggetto i farmaci (art.6
dpr 430/2001)
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
 Insegna
La circolare chiarisce che non possono essere usate
denominazioni e simboli che inducano il cliente a
ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere
utilizzata la denominazione “parafarmacia” e il simbolo
riportato nel bollino di riconoscimento dei medicinali
non soggetti a prescrizione
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
 Pubblicità
Non può essere effettuata senza autorizzazione del
Ministero della Salute.
Può peraltro essere richiesta solo dal produttore
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
ALCUNE REGIONI ( Lombardia, Umbria) HANNO
DEFINITO LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
introducendo ulteriori vincoli e i provvedimenti sono
stati oggetto di segnalazione all’Antitrust
 Paola Castellini
art.5 vendita dei farmaci
Risultati al 31 /12/2006:
600 esercizi hanno effettuato la comunicazione di
inizio attività di cui 85%sono esercizi di vicinato
20% sconto medio sui prezzi con punte anche del 30%
anche le farmacie hanno ribassato i prezzi
fonte: Ministero Sviluppo Economico
 Paola Castellini
Norma regionale “Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico
Sanzioni:
In caso di mancata comunicazione di cui al
comma 1, nonché in caso di violazione delle
disposizioni dell’art.5 comma1 del d.l.223 del
2006, si applicano le medesime sanzioni previste
dall'articolo 22, commi 1, 2 e 7, del d.lgs.114 del
1998
Paola Castellini
Norma regionale“Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico
Sanzioni:
In caso di violazione delle disposizioni
dell'articolo 5, commi 2 e 3, del d.l.223 del
2006 si applicano le medesime sanzioni
previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del
d.lgs.114 del 1998
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
attività di vendita dei farmaci al pubblico
Art.5 commi 2 e 3
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita
durante l'orario di apertura dell'esercizio
commerciale e deve essere effettuata nell'ambito
di un apposito reparto, alla presenza e con
l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o
più farmacisti abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto
farmaci .
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
attività di vendita dei farmaci al pubblico
3. Ciascun distributore al dettaglio può
determinare liberamente lo sconto sul prezzo
indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco rientrante nelle categorie
di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in
modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati
l'articolo 1, comma 4, del , n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla , ed ogni altra norma
incompatibile .
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
attività di vendita dei farmaci al pubblico
22. Sanzioni e revoca.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000 .
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
attività di vendita dei farmaci al pubblico
art. 22 d.lgs. 114. Sanzioni e revoca.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il
sindaco può inoltre disporre la sospensione della
attività di vendita per un periodo non superiore a
venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un
anno, anche se si è proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione .
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
attività di vendita dei farmaci al pubblico
art. 22 d.lgs. 114 . Sanzioni e revoca.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
6.000.000.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
attività di vendita dei farmaci al pubblico
art. 22 d.lgs. 114 comma 7. Per le violazioni di cui
al presente articolo l'autorità competente è il
sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo.
Alla medesima autorità pervengono i proventi
derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Perché una legge sui phone center?
 Negli ultimi anni sempre più immigrati avviano attività di Phone
Center o centri di telefonia
 La assenza di una norma di carattere generale ha favorito la
diffusione di numerose iniziative dei sindaci (ordinanze, ecc.)
volte a imporre vincoli molto rigidi determinando così alcune
situazioni di grave disparità e difficoltà nell’esercizio delle
attività
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
 Una normativa di carattere generale è utile per definire
condizioni omogenee di esercizio dell'attività e per garantire lo
svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza adeguate
all’elevato numero di persone che spesso vi stazionano
 I phone center sono di solito ubicati in aree con forte presenza
di immigrati, tanto nei grandi centri urbani quanto nei comuni
di minori dimensioni, spesso osservano orari molto lunghi e
per questo a volte determinano situazioni di contrasto con i
residenti. Queste attività vanno pertanto regolamentate allo
stesso modo delle altre attività commerciali
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Perché di competenza della regione ?
 L’attività svolta nei centri di telefonia è del tutto assimilabile a
quella di un esercizio commerciale
 In considerazione della potestà legislativa esclusiva regionale
in materia di commercio si ritiene necessario che anche le
attività dei centri di telefonia siano oggetto di una normativa
che ne regoli il funzionamento così come avviene per tutte le
altre attività commerciali
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Obiettivo della norma
 L’obiettivo fondamentale è assicurare la completa funzionalità
della struttura a garanzia dei clienti che vi si recano per
telefonare
 la rispondenza della struttura alla funzione per la quale è stata
aperta va perseguita nella garanzia della sicurezza, dell’ordine
pubblico e della tranquillità dei residenti delle zone di
insediamento
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
"centro di telefonia", altrimenti definito "phone
center" : l'esercizio aperto al pubblico che pone a
disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o
personal computer o altri terminali telematici,
utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici,
anche abbinato ad altre attività.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Le disposizioni contenute nel presente capo non si
applicano:
 agli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande che mettono a disposizione della
clientela un solo terminale di rete;
 alle strutture ricettive;
alle tabaccherie;
alle biblioteche;
 alle scuole
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Condizioni per l'esercizio dell'attività
Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme
statali, all'attività dei centri di telefonia si
applicano le medesime disposizioni contenute
nelle norme di settore per le attività commerciali
in sede fissa del settore non alimentare.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
gli adempimenti previsti dalle norme statali,
codice delle comunicazioni elettroniche
d.l.144/2005
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
codice delle comunicazioni elettroniche: i centri
che forniscono in via principale servizi di
comunicazione elettronica devono darne
comunicazione al Ministero delle Comunicazioni
(art. 25 del d.lgs. 2592003)
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
servizi di comunicazione elettronica: i servizi, di
norma forniti a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica, compresi i servizi di telecomunicazione
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Non si considera fornitore di un servizio pubblico
di telecomunicazione chi, svolgendo un’altra
attività principale, mette a disposizione della
propria clientela apparecchiature terminali di rete
(del autorità garante delle telecomunicazioni
15/04/2003)
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
gli adempimenti previsti dalle norme statali,
d.l.144/2005 art.7 convertito in legge 155/2005:
chi mette a disposizione del pubblico terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche
deve chiedere licenza al questore .
La disposizione vale fino al 31/12/2007 e si
applica a chi fornisce i collegamenti internet, non
è richiesta per chi mette a disposizione solo dei
telefoni
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
gli adempimenti previsti dalle norme vigenti:
l'attività dei phone center è regolata dalle norme
contenute nel D.lgs n. 114 del 1998 e nella L.R. n. 14 del 1999
per quanto riguarda:
 comunicazione di inizio attività (l'attività può essere avviata
decorsi 30 giorni dall'invio della comunicazione al Comune
corredata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi,
requisiti urbanistici, igienico.sanitari, ecc.);
 requisiti soggettivi (sono quelli indicati all'art.5 del D.lgs n.
114/1998 e debbono essere posseduti dal richiedente );
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
gli adempimenti previsti dalle norme vigenti:
 requisiti urbanistici, compresa la destinazione d'uso e requisiti
igienico-sanitari (sono quelli previsti dalle norme di urbanistica
commerciale contenute nella deliberazione consiliare n. 1253 del
1999 e s.m.i.),
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
gli adempimenti previsti dalle norme vigenti:
orari (sono fissati all’art.11 D.lgs n. 114 che stabilisce la
possibilità di apertura dalle 7 alle 22 nel limite di 13 ore
giornaliere, l’obbligo di chiusura domenicale salvo che nel mese
di dicembre e in altre 8 domeniche fissate dal Comune,
l’obbligo di chiusura di una mezza giornata infrasettimanale.
L’art. 12 del medesimo decreto stabilisce che nei
comuni turistici e nelle città d’arte gli esercenti possono
determinare liberamente l’orario di apertura.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
In aggiunta a queste disposizioni, che sono valide per i phone
center e per tutte le attività commerciali, i Comuni possono
fissare per i phone center ulteriori aggiuntivi requisiti (rispetto
a quelli previsti per tutte le attività commerciali)
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
i Comuni possono prevedere:
 a) i requisiti igienico-sanitari, necessari per l'esercizio
dell'attività dei centri di telefonia;
 b) le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le
condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di
telefonia;
 c) indicazioni circa le attività che non possono essere
svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili
con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela
della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Le attività in essere al momento di entrata in vigore
della legge hanno l'obbligo di presentare istanza al
Comune
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Il Comune può protrarre l'esercizio delle attività in difetto dei
requisiti igienico-sanitari ulteriori, dal medesimo fissati, ma
non dei requisiti fissati dalle norme generali di settore e
sopracitati. In questo ultimo caso si tratta infatti di esercizio di
attività in carenza dei requisiti e c'è l'obbligo immediato
dell'adeguamento.
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Come devono procedere i comuni?
In attuazione del principio di concertazione, previa
consultazione anche delle forme di
rappresentanza degli interessi coinvolti e dei
soggetti direttamente interessati
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Entro quando devono procedere i comuni?
Non è fissato alcun termine
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Sanzioni
In caso di violazione delle disposizioni comunali di
cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le
medesime sanzioni previste dall'articolo 22,
commi 2, 3 e 7
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Pubblicità dei prezzi
Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano,
per quanto compatibili, le medesime disposizioni
previste dall’art. 14 del d.lgs 114/98
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Norma transitoria
I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge già esercitano l'attività di centro di
telefonia devono presentare al Comune
competente la medesima comunicazione o istanza
di autorizzazione di cui al titolo III del
d.lgs.114/98
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
Entro due anni dall'entrata in vigore delle
disposizioni comunali di cui all'articolo 6, comma
2, su istanza motivata del titolare, i Comuni
possono decidere di autorizzare il proseguimento
dell'attività dei centri di telefonia che siano in
esercizio alla data di entrata in vigore delle
disposizioni comunali, ma non in possesso dei
requisiti minimi dei locali previsti dai Comuni ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a).
Paola Castellini
“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
centri di telefonia
L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo
determinato e può essere rinnovata a seguito di
motivata istanza del titolare. L'atto autorizzatorio
può prevedere specifiche disposizioni relative agli
orari di apertura del centro di telefonia e le
eventuali limitazioni alle attività accessorie che
possono essere svolte nei locali dello stesso.
Paola Castellini
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