Terzo Congresso Paneuropeo
della Società Europea di Studi Neoellenici
Bucarest, 2-4 giugno 2006
Venerdì 2 giugno, Seduta II.2
Moderatore Yuliya Krivoruchko
14.30-16.00
Comunicazione
Confraternite laicali della diaspora greca nell'Italia meridionale
La fuga dei greci in Occidente, dal XV sec. in poi, determinò una
diaspora storica 'provvidenziale' per la sorte dell'Ellenismo stesso, ma
anche per la cultura tout court.
L'Occidente offrì generosamente asilo ai profughi greci, sostenne fra
il XV e il XVIII i movimenti di resistenza greca, favorì il filellenismo e
contribuì indirettamente e concretamente al riscatto politico
dell'Ellenismo disperso.
La diaspora dotta svolse un ruolo fondamentale per la coesione
nazionale [filogenh;" zh'lo"] e per la rinascita culturale del gev n o", per la
conservazione e diffusione della ejllhnikh; paideiva e della lingua avìta
all'interno delle comunità [mh; a[fwnoi to; pavmpan mevnoien kai; barbavrwn te kai
ajndrapovdwn oujde;n diafevroien1], rinvigorendo lo spirito di rivalsa nelle fila di
questi greci che comunque si sentivano newvteroi {Ellhne"2; in alcune
sottoscrizioni di manoscritti di autori classici, troviamo ad es. annotazioni
del tipo: metegravfh ouj cavrin dwvrwn, ajll j uJpe;r patrivdo" [Firenze 1496 circa,
copista Michele Suliardos], ejxevgraya ajmisqi; uJpe;r patrivdo" kai; gevnou"
[Bologna, Suliardos]3. Molti filogenei'" espletarono, quindi, una indubbia
funzione patriottica e pedagogica, grazie alla quale l'Ellenismo riuscì a
rimanere compatto.
Importante fu altresì il ruolo aggregante esercitato dalla chiesa sia
nel Levante sottomesso che all'interno delle comunità nazionali della
diaspora (paroikiv e "); l'identità religiosa fu l'elemento che permise alla
diaspora di opporre ferma resistenza alle pressioni di adattamento:
durante la dominazione ottomana <<attraverso tutte le sue vicissitudini
la chiesa fu decisa nel tenere insieme il suo gregge, grazie alla
consapevolezza della sua eredità greca. Fu l'ortodossia che preservò
1Cfr. questa lettera del Bessarione pubblicata da Sp. Lambros, in <<Nevo" JEllhnomnhvmwn>>,
vol.VI (1909), p.394.
2Questa denominazione si trova in un documento del 1490; cfr. L.Vranoussis,
L'hellénisme postbyzantin et l'Europe. Manuscrits, livres, imprimeries, Atene 1981, p.9 e
p.34.
3L. Vranoussis, L'hellénisme postbyzantin et l'Europe. Manuscrits, livres, imprimeries, Atene
1981, pp.7-8.
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l'ellenismo nel corso dei secoli bui ma senza la forza morale
dell'ellenismo la stessa ortodossia si sarebbe inaridita>>4.
I numerosi sodalizi della diaspora svilupparono pertanto un ruolo di
primissimo piano per il mantenimento dell'identità etnica all'interno dei
vari nuclei diasporici, in vista del risorgimento della nazione5.
Diaspora: rilievi metodologici e terminologici
La diaspora è un fenomeno che contraddistingue l'Ellenismo
diacronico. I Greci furono e continuano ad essere un popolo
diasporico. Per riscrivere la storia dell'Ellenismo diacronico non si può
prescindere dalla storia stessa della diaspora: centro metropolitano e
diaspora restarono sempre intimamente connessi.
La diaspora dei greci dal XV sec. in poi costituisce in Italia una
magna Graecorum multitudo secondo la bolla di papa Pio IV del 15646.
Naturalmente non bisogna mai confondere la diaspora storica quella prima e dopo la caduta di Costantinopoli- con la diaspora
migratoria tra il XIX e il XX secolo: iJ s torikh; diasporav ≠ metanasteutikh;
diasporav.
Esistono diverse definizioni della diaspora:
1. qualcuno intende per diaspora quella parte della popolazione
fuoriuscita per diverse motivazioni e stabilita, con una permanenza
più o meno relativa, in paesi e regioni fuori dal centro metropolitano,
continuando a mantenere in vari modi legami materiali, culturali e
sentimentali con la madrepatria e con i paesi d'origine7.
2. qualcun'altro preferisce intendere per diaspora la dispersione di
gruppi nazionali che si staccano senza isolarsi del tutto dalla
madrepatria e dai paesi d'origine, vivendo come gruppi nazionali
strutturati o minoranze riconosciute all'interno di società dinamiche
culturalmente, oscillando tra due sistemi culturali di riferimento, per
cui formano in diacronia una propria identità fluida8.
4S. RUNCIMAN, The Great Church in captivity, Cambridge 1968, pp.407-410.
5Una costante nei progetti di questi emigranti e di tutti i greci in generale fu la speranza
ad un risorgimento della nazione da raggiungere con una insurrezione popolare. La
lotta per la liberazione assunse i connotati di un moto religioso. I turchi non erano dei
meri conquistatori e basta, ma soprattutto portatori di un disordine sociale che aveva
come effetto l'allontanamento dalla verità, dal giusto, dal conveniente; i turchi
venivano visti come fattori di ingiustizia, promotori di un errore religioso, portatori di
male. In effeti, non si trattava soltanto di buttare fuori casa degli invasori, ma di ristabilire
la giustizia, la verità e la fede violate.
6Cfr. Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, Torino
1862, VII, 271.
7Cfr. I.K. CASIWTHS, ∆Episkovphsh th'" ÔIstoriva" th'" Neoellhnikh'" Diaspora'", Thessaloniki 1993,
p. 19.
8Cfr. Mic. DAMANAKHS, Neoellhniko; kravto" kai; Neoellhnikh; Diasporav, in AA. VV, ÔIstoriva th'"
Neoellhnikh'" Diaspora'". “Ereuna kai; Diadaskaliva, Rethymno 2004 (Atti Congressuali,
Rethymno 4-6 luglio 2003), p. 26. Si veda anche Manfred HETTLAGE, Diaspora: Umrisse
einer soziologischen Theorie, in Österreichische Zeitschrift für Soziologie. H3/1991 (S. 4-24),
p. 3.
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3. altri definiscono la diaspora come presenza di gruppi unitari
consapevoli della propria origine, appartenenza e identità in ambiti
geografici al di fuori della madrepatria9.
I Greci della diaspora storica puntarono verso il vecchio continente,
dove andarono a popolare città e luoghi in cui l'elemento ellenico
divenne gruppo forestiero dinamico consapevole della propria origine
etnico-culturale, contribuendo a formare in certa misura, anche per
merito suo, società multiculturali.
La diaspora storica in effetti svolse un ruolo propulsivo per il
mantenimento della coesione dei gruppi, organizzando comunità
basate su solide fondamenta: culto, istruzione, assistenza, solidarietà e
beneficenza. Dal '700 in poi le attività commerciali diventarono
funzionali per la promozione della causa nazionale: commercio
[Kerdw/'o" JErmh'"] e paideia [Lovgio" JErmh'"] promossero in stretta sinergia lo
scopo prioritario del risorgimento.
La diaspora possiede due connotati, uno negativo e l'altro positivo.
La diaspora, da un lato, è il gev n o" sparpagliato in varie regioni del
mondo, gev n o" talvolta disperso, giacchè la diaspora è anche
dispersione demografica, assimilazione e integrazione (koinwniko; "
sugcrwtismov").
La dispersione viene determinata, in questo caso, dalla lingua recisa
e dalla perdita delle tradizioni e della memoria storica, nonché per la
mancanza di contatti con la madrepatria e con le altre comunità
ellenofone.
Inizialmente questi gruppi erano assai conservativi e praticavano
l'endogamia (ej s wstrev f eia th' " diaspora' " ); ma ben presto si nota
l'incidenza dell'esogamia, che contribuì certamente all'integrazione
sociale dei fuoriusciti e al prevalere del codice linguistico egemone.
Ma l'elemento più dinamico e consapevole della diaspora fu quello
dei sodalizi nazionali.
I sodalizi storici erano in effetti non insiemi diasporici marginalizzati,
ma piuttosto nuclei attivi di una fase di proiezione ed espansione
dell'Ellenismo più dinamico. Gran parte di questi gruppi, coinvolti in
prima persona nelle guerre di Spagna10 e di Venezia, arrivano in
Occidente, dopo il ritiro di Venezia e della Spagna dall'Oriente, per
evitare persecuzioni.
Questa diaspora storica 'dinamica' riuscì a tenere uniti i greci e a
cementare l'universitas Graecorum11 davanti a una prospettiva di
riscatto nazionale.
Possiamo rilevare intanto che la diaspora, venuta a contatto con
altre culture e tradizioni, ebbe come effetto la produzione di molteplici
identità diasporiche. Del resto l'Ellenismo storicamentre non ebbe mai
confini geopolitici stabili, avendo propiziato, proprio grazie alla diaspora
demografica, la nascita di diversi centri entico-culturali.
9Cfr. ∆Aqan. GKOTOBOS, ∆Eqnikh;, ejqnotikh; kai; politismikh; tautovthtaÚ Diaspore;", diafore;" kai;
patrivde", in AA. VV, ÔIstoriva th'" Neoellhnikh'" Diaspora'". “Ereuna kai; Diadaskaliva, Rethymno
2004 (Atti Congressuali, Rethymno 4-6 luglio 2003), p. 50 e sgg.
10 J. HASSIOTIS, Scevsei" ÔEllhvnwn kai; ÔIspanw'n sta; crovnia th'" Tourkokrativa", Thessaloniki 1969.
11Il termine universitas denotava in quel tempo grandi associazioni di individui e
corporazioni professionali, autonome dalla chiesa aventi piena autonomia giuridica.
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In secondo luogo, la diaspora storica ebbe anche altre due
caratteristiche peculiari: da un lato si ha un flusso migratorio elitario,
composto prevalentemente da singole personalità o da intellettuali che
si dirigevano verso l'Europa e, dall'altro lato, una migrazione organizzata
di masse consistenti e ben strutturate verso le sponde adriatiche e
tirreniche. I trasferimenti organizzati delle popolazioni evacuate
seguivano itinerari precisi, sulla base di concessioni d'asilo ottenute in
precedenza dalle varie autorità dei paesi di accoglienza.
La diaspora intellettuale, essendo più dinamica e motivata12, era
soggetta a spostamenti, mentre quella di massa assumeva contorni
stanziali; gli intellettuali non accusavano problemi di adattamento e
integrazione, mentre le masse preferivano mantenere la loro coesione e
compattezza nell'ambito di un nucleo diasporico strutturato più o meno
chiuso.
La costituzione delle numerose comunità elleniche avvenne, infatti,
da parte di questa diaspora 'stanziale'. Le paroikiv e " della diaspora
divennero gli unici focolai liberi dell'Ellenismo, punti di riferimento
costanti per tutti i greci, per i dotti, per il clero, per l'aristocrazia, per le
nuove classi emergenti. Tra queste comunità sorsero ben presto sodalizi
laicali floridi, le cosiddette confraternite.
Confraternite: liberi sodalizi
Le confraternitates erano sodalizi presenti già nel Medioevo. Tuttavia
Il termine confraternita o fratria risale al periodo greco-romano; esso
denotava una specie di libera congregazione organica avente compiti
amministrativi e religiosi; nel periodo medievale le associazioni di questo
tipo disponevano di un habitus di cavalierato religioso, acquisendo col
tempo un sempre più grande potere nella politica delle città13. i primi
canoni statutari delle confraternite laicali vennero stabiliti nel concilio di
Trento (1545-1563).
Queste fratrie, come le corporazioni dei mestieri, erano sodalizi laici
strutturati sulla base di uno statuto; venivano costituite
democraticamente [l'iniziativa per erigere la congregazione partiva da
esponenti emergenti di questi gruppi ben coesi], la totalità dei sodali
12Cfr. in generale il ruolo della diaspora intellettuale nel ridestare l'interesse dell'Europa
sulla sorte del Levante cristiano in M. I. MANUSAKAS, ∆Ekklhvsei" (1453-1535) tw'n ÔEllhvnwn
logivwn th'" ∆Anagennhvsew" pro;" tou;" hJgemovne" th'" Eujrwvph" gia; th;n ajpeleuqevrwsh th'" ÔEllavdo",
Thessaloniki 1965.
13« JH ojrgavnwsh tw'n ajdelfothvtwn sthrivzontan se; eijdika; katastatikav, sta; oJpoi'a oiJ pavroikoi
ejpiceirou'san na; sunduavsoun ti;" koinotike;" paradovsei" th'" genevteirav" tou" me; tou;" kanovne" pou;
i[scuan sth; cwvra uJpodoch'" gia; th; leitourgiva qrhskeutikw'n, suntecniakw'n, koinwnikw'n kai;
filanqrwpikw'n ojrganwvsewn (susswmatwvsewn). JH suspeivrwsh tw'n paroijkwn th'" prwvth" periovdou
th'" JEllhnikh'" Diaspora'", ajlla; kai; sta; metevpeita crovnia, ajpevblepe sth;n kavluyh triw'n basikw'n
ajnagkw'nÚ th'" koinwnikh'" provnoia", th'" ejkpaivdeush" kai; kurivw" th'" qrhskeutikh'" latreiva" tw'n
melw'n th'" paroikiva"»; J. K. HASSIOTIS, jEpiskovphsh th'" JIstoriva" th'" Neoellhnikh'" Diaspora'",
Tessalonica 1993, p.60. P. K. IOANNU, JO zwgravfo" Belissavrio" Korevnsio" (Belisario Corenzio)
1558-1646 øDiplwmatikh; ejrgasiva, Filosofikh; Scolh; Panepisthmivou jAqhnw'nØ, Atene 1997, nota
23, p.11:« JO qesmo;" th'" ajdelfovthta" tw'n paroikiw'n ei\ce ijdiaivterh shmasiva kaqw;" katocuvrwne th;n
politikh; ojntovthta tw'n meionothvtwn kai; ti;" ejswterikev" tou" scevsei"». Si veda anche Ida
MAIETTA - Angelo VANACORE, L'Annunziata. Chiesa e Santa Casa, Castellammare di
Stabia 1997, p.13.
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fondatori firmava uno Statuto. L'ammissione dei confratelli non era del
tutto automatica; i nuovi soci venivano cooptati dalla totalità dei
confratelli; in confraternita vigeva il libero arbitrio dei confratelli di
escludere con voto segreto i candidati non graditi; in pratica si
adoperava il cosiddetto bussolo, un sistema in uso in tutte le
confraternite.
Le confraternite aumentarono di numero durante il pontificato di
Paolo III (1534-1549), dopo il concilio di Trento e dopo la battaglia di
Lepanto (1571)14.
Le vicende delle confraternite laicali da qualche tempo vengono
studiate in Italia con una maggiore attenzione; gli studiosi sono ormai
consapevoli del ruolo da esse svolto nella storia della società
meridionale italiana.
In mezzo a tante confraternite italiane troviamo anche importanti
confraternite laicali dei nazionali greci. Le confraternite nazionali
rispondevano a bisogni primari dei fuoriusciti e alle sfide dello
sradicamento.
Le CONFRATERNITE nazionali erano consociazioni e strutturazioni
laiche della diaspora che presiedevano la vita associativa dei
fuoriusciti, perseguendo prevalentemente scopi nazionali. Le
confraternite venivano regolate da uno statuto depositato e registrato.
Organi di queste consociazioni erano gli amministratori e l'assemblea
degli associati. L'assemblea degli associati, ovvero dei confratelli,
organo massimo destinato a formulare la volontà del sodalizio circa gli
affari più importanti, controllava l'opera degli amministratori e
approvava o disapprovava la gestione.
Queste confraternite erano liberi sodalizi laicali con un forte carattere
nazionale. Il riconoscimento del loro carattere nazionale è molto
importante per valutare appieno il loro ruolo storico durante la
turcocrazia. Esse erano in pratica vere e proprie oasi dell'Ellenismo
diasporico (universitates Graecorum), propaggini di una Grecità libera,
isole abbastanza impermeabili a influssi esterni, ma non per questo
chiusi ad ogni dialettica sociale. Adopero non a caso il termine
nazionalità per denotare l'esistenza di una minoranza riconosciuta e
protetta che manteneva coeso il gruppo grazie ai vincoli forti della
lingua, cultura, religione e tradizioni.
È importante rilevare l'uso nei documenti recuperati nei vari archivi di
questi sodalizi del termine 'Universitas'; esso denota un'organizzazione
'comunale' autonoma in un contesto cittadino. Le varie 'Universitates
Graecorum' erano l'esito obbligato di un moto di libertà e di autonomia
amministrativa, espresso da un vero patto sociale sottoscritto da tutti i
componenti attivi del nucleo diasporico.
Tutte le confraternite dei nazionali greci avevano un santo patrono e
una cappella per l'esercizio delle funzioni sacre, ma non avevano come
unico scopo la salus animarum, giacchè perseguivano soprattutto degli
obiettivi "nazionali"; teoricamente esse erano aperte a laici di ogni
estrazione sociale, ma il numero dei più abbienti era sicuramente
maggiore; al loro interno erano dominanti i gruppi economicamente e
14 Mella battaglia di Lepanto troviamo coinvolti molti greci ed epiroti sulle navi delle
potenze cristiane. Cfr. L. CONFORTE, I Napoletani a Lepanto, Napoli 1886, pp.46-55.
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socialmente più forti, come ufficiali, nobili e commercianti. Al loro
interno i membri del clero svolgevano esclusivamente funzioni di
cappellani, predicatori e confessori15.
Le confraternite della diaspora divennero luoghi di conservazione
dell'identità nazionale e religiosa, centri di socializzazione, sodalizi spesso
arroccati nella difesa della propria peculiarità, quasi una specie di
lobby. Questi sodalizi non erano comunque marginalizzati nelle città di
accoglienza. All'interno di essi troviamo persone autorevoli, in grado di
esercitare una forte pressione sulle autorità locali per ottenere
provvedimenti a favore del nucleo diasporico.
Le numerose comunità elleniche della diaspora, sorte in Occidente
dopo la caduta di Costantinopoli e l'espansione ottomana nell'area
balcanica, diventarono con il passare del tempo fucine di ideali
risorgimentali.
Ultimamente anche in Grecia si avverte il bisogno di conoscere
meglio le varie diaspore dell'Ellenismo moderno, per riscrivere la storia
della diaspora, la quale non fu certo una diaspora di diseredati, ma
una nazione in esilio.
Considerando che in Italia, nella seconda metà del XVI sec., era presente
una diaspora di circa 40.000 elementi16, lo studio delle confraternite laicali
della diaspora non può che presentare quindi grande interesse storiografico,
socio-antropologico, religioso, culturale, economico e politico.
La confraternita dei nazionali greci di Napoli
La diaspora di Napoli viene riconosciuta seconda per importanza
dopo quella di Venezia. Essa fu una diaspora di carattere politicomilitare17.
La prima chiesa nazionale "forestiera" eretta a Napoli fu quella dei
greci (SS. Pietro e Paolo per la nazione greca nel 1518); nello stesso
quartiere, nel XVI sec., vengono erette le seguenti chiese "forestiere":
San Giacomo degli Spagnoli nel 1540, San Giovanni dei Fiorentini nel
1557, Sant'Anna dei Lombardi nel 1557, San Giorgio dei Genovesi nel
1587.
La diaspora dei greci di Napoli si costituisce embrionalmente in
confraternita, con i capitula et statuta del 22 marzo 1536. Gli statuti
(=momenti fondativi di una comunità) e gli archivi storici sono le fonti
principali per individuare la natura di queste sodalizi della diaspora.
Chiaramente la consapevolezza di appartenenza etnica, religiosa e
culturale del gruppo dei fuoriusciti, accolti amorevolmente18 due anni
15Cfr. G. G. MEERSSEMAN - G. P. PACINI, Le confraternite laicali in Italia dal
Quattrocento al Seicento, in A.A.V.V., Problemi di storia della chiesa nei secoli XV/XVII,
Napoli 1979, p.109 e sgg.
16Cfr. V. PERI, Chiesa latina e Chiesa greca nell'Italia postridentina, in La Chiesa greca in
Italia dal VIII al XVI sec. (Atti del Convegno storico interecclesiale, Bari 30 aprile-4
maggio 1969), Padova 1973, vol. I, p. 331.
17Cfr. Deno J. GEANAKOPLOS, The Diaspora Greeks: The Genesis of Modern Greek
National Consciousness, in Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821-1830).
Continuity and Change, Thessaloniki 1976, pp. 68 e sgg.
18Cfr. D'Engenio Caracciolo, Napoli sacra, Napoli 1624, p. 541.
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prima a Napoli, sta alla base della costituzione di questo sodalizio
nazionale.
Il gruppo dei fuoriusciti del 1534 proveniva dal Peloponneso, essendo
stato evacuato con le navi di Andrea Doria da Carlo V, che
appoggiava i greci contro l'espansionismo ottomano19.
Queste prime costituzioni dovevano fungere come regola e norma
per l'amministrazione del sodalizio (universitas Graecorum dimorantium
in Civitate Neapolitana), fondato allo scopo di difendere la nazionalità,
la religione, la cultura e le tradizioni sociali del gruppo. A partire quindi
dal 1536 viene riconosciuta a Napoli un'associazione di nazionali greci
con sede al centro della città di Napoli, dove ci sono insediamenti di
altri gruppi forestieri.
Detti capitula costituiscono la base sulla quale si formarono le
successive capitolazioni del 27 aprile 1561, modellate sulle capitolazioni
in vigore nella congrega di S.Giovanni Prodromo esistente in Corone20,
paese di origine di gran parte dei profughi.
Nel sodalizio di Napoli dominavano capostipiti di famiglie illustri e di
ceti benestanti [militari per lo più, ma anche mercanti, artigiani, artisti,
copisti]; il sodalizio era solito rinnovare i suoi membri con la cooptazione
dei discendenti delle stesse famiglie fino alla loro estinzione. Alla
confraternita aderivano sempre, appena approdavano a Napoli, i capi
dei vari flussi migratori permettendo così una rigenerazione biologica
del sodalizio: prima i Coronei, poi i Ciprioti, Epiroti, Eptanesiaci, ecc.
I decreti e le bolle riguardanti il sodalizio di Napoli riconoscono ex
privilegio ed ex antiquissima consuetudine esplicitamente la specificità
"nazionale" della diaspora; in essi si fa riferimento alla Natio et Universitas
19Cfr. PORFURIOU ELENH, To; politiko-oijkonomiko; klivma tw'n koinwniw'n uJpodoch'" wJ" shmantiko;"
paravgonta" gia; th;n i{drush kai; e[ntaxh tw'n eJllhnikw'n koinothvtwn sth;n ijtalikh; cersovnhso, in AA.
VV, ÔIstoriva th'" Neoellhnikh'" Diaspora'". “Ereuna kai; Diadaskaliva, Rethymno 2004 (Atti
Congressuali, Rethymno 4-6 luglio 2003), p. 260, 262.
20Cfr. in A.S.C., opuscolo, a cura del legale del sodalizio, stampato in occasione di un
contenzioso con il regio delegato, del 21 febbraio 1766, dal titolo Per la Venerabile
Chiesa e Confraternita de'SS.Pietro e Paulo della Nazione Greca, f.A. Su questo statuto
del 1561 si veda qualche cenno in libro manoscritto di autore ignoto della fine del XVIII
sec., conservato nell'Archivio Storico della Confraternita e intitolato Platea della
venerabile chiesa della nazione greca sotto il titolo de'Santi Apostoli Pietro e Paolo,
ff.2v-3r: «A 12 dicembre poi dell'anno 1590 non ostante che nel dì 27 Aprile 1561 si
fossero da'predecessori Mastri di detta Chiesa fatte alcune costituzioni e capitolazioni
per regolamento di detta Chiesa, procederono di nuovo i Mastri di detto tempo a fare
altre costituzioni a norma delle prime, e in vigore di pubblico atto per lo quondam Notar
Francesco Tartaglia di Napoli, stabilirono doversi osservare quel tanto, che si era
determinato osservarsi in detta Confraternita di S.Giovanni Battista». Il prete Nikolaos
Katramis, nominato dal metropolita di Atene e presidente del Santo Sinodo, Teoclito,
cappellano della Chiesa di Napoli, dopo la dolorosa parentesi uniata [1865], si è
interessato a trovare altre notizie su questa confraternita di Corone; ebbe in merito la
seguente lettera, datata 27 aprile 1866, da parte dell'arcivescovo della Messenia, con
sede a Kalamata, che conferma in qualche modo l'esistenza di essa: « jEn de; th'/ povlei
Korwvnh" dihgou'ntai oiJ presbuvteroi ejk paradovsew", o{ti uJph'rce nao;" ajrcai'o" ejp j ojnovmati tou' timivou
Prodrovmou timwvmeno" plhsivon tou' frourivou ejn tovpw/ uJyhlw'/ kai; periovptw/, e[nqa nu'n ei\nai
wj/kodomhmevnh oijkiva ijdiwtikhv, eij" th'" oJpoiva" to;n perivbolon swvzontai ojktw; tavfoi eij" porivon
lelaxeumevnoi. jEpibebaioi' de; th;n paravdosin eijkw;n tou' timivou Prodrovmou ejpi; porivou, eij" th;n aujth;n
qevsin ajrtivw" euJreqei'sa, h{ti" i{stato faivnetai, a[nwqen th'" quvra" tou' Naou'. JH de; eijkw;n meta;
prosoch'" qewroumevnh diakrivnetai kalw'", kai; faivnetai eij" ajrcaivan ejpoch;n ajnhvkousan»; si veda in
N. KATRAMIS, JH ejn Neapovlei JEllhnikh; jEkklhsiva, Zante 1866, p.15.
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Graecorum in Civitate Neapolitana existentium. I termini natio e
universitas graecorum in civitate Neapolitana presuppongono un patto
federativo e una associazione di tipo corporativo a fini solidaristici.
Il primo vero Statuto della confraternita, registrato presso uno studio
notarile in data 12 settembre 159321, disponeva che nella Chiesa si
dovesse «officiare e celebrare secondo il rito greco orientale, e perciò
detta Chiesa debba essere Grancia e dipendente dal detto rito
orientale, così come ordina la predetta chiesa orientale e serbata in
tutto la forma delle costituzioni e la legge della Sancta Sinodos».
L'arrivo sul trono di re Carlo III di Borbone (1738), dopo il viceregno
austriaco (1707-1734) coincide con un nuovo periodo di rinascita e
riassestamento del sodalizio greco di Napoli. Il regno di Carlo III chiude
un periodo di forte crisi demografica ed economica della confraternita,
durato circa ottant'anni.
L'arrivo di molti greci a Napoli, durante il regno di Carlo III di Napoli
[1734-1758], fondatore del reggimento real macedone22, indusse la
corte di Napoli a concludere un concordato nel 1740 con la Sublime
Porta Ottomana; il concordato poneva sotto la giurisdizione di un regio
delegato la diaspora dei greci 'ottomani'.
Il primo ministro, marchese Bernardo Tanucci, circoscrisse allora i
privilegi del clero e restrinse le immunità fiscali ecclesiastiche,
sopprimendo vari ordini econfraternite non dotate di regio assenso per
la fondazione e per lo statuto. In effetti Tanucci inaugurò una politica
regalista e anticuriale, rigettando le disposizioni tridentine sulle
confraternite, grazie al concordato del 1741 tra Santa Sede e Regno di
Napoli.
Il concordato del 1741 limitava il diritto di visita dell'Ordinario sulle
confraternite "quoad spiritualia tantum". Recano la firma di Tanucci i
due rescritti del 13 febbraio 1745 e del 21 luglio 1753 che vietavano
l'ingerenza della curia nelle confraternite e la partecipazione di
ecclesiastici nell'amministrazione dei sodalizi. Dopo la firma del
concordato, prevalse l'uso di vistare i conti dei sodalizi da un tribunale
21Tra i firmatari [«representantes mayorem et seniorem partem Magistrorum et
Confratruum eiusdem Ecclesiae»] di questo Statuto figuravano molti nobili e militari: il
capitano Petrus Lanzo, Ioannes Pogliazzi, Petrus de Onori, Nicolaus Paleologo, Ioannes
Migagliotti, Ioannes Musacchi, Georgius Giaymus, Georgius Michalopolus, Constantinus
Menanzo, Gabriel Nomicò, Ottavius Iezzo, Petrus Pieriti, Leutherius de Cipro, Marcus
Colatus. Vengono citati nella premessa dello Statuto anche i seguenti firmatari:
Thomasius Pascali, Thomasius de Cipro, capitaneus Nicolaus Dragoleus, Demitrius
Faccimis, Hyeronimus Xathopolus. Alla fine dello statuto troviamo l'elenco dei confratelli
«predecessori» (o «antecessori»): capitaneus Antonio Straticò Paleologo, capitaneus
Paulo Straticò Paleologo, capitaneus Nicolò Dragoleo, Giouanne Protocomi, Matteo
Pascali, Thomaso De Cipro, Demitrio Fachimisi, Giouanne Satopoli, Giouanne Rossetto,
Paulo Capignisi, Paolo Diamante, Petro Diamante, Theodoro Acanza, Evidò Monopules
Acanza, Dimitri Stravoschiadi, capitaneus Stefano Cavallari, Nicolò Zangaruli, Paolo Di
Plomotazi, Nicolò Glitardi, Aliviso d'Atriviso, Paulo Zangaruli, Vassiglichi di Carlo, Andrea
Bescaia, Antinoro Protocomi, Theodoro Zangarini, Antonio Pascale, Antonio Dragoleo,
Nicolò Vulguras, Iacomo Conmandoris, Gioanne Musacchio, Francisco Calafati, Giorgio
Gramaticos, Aliviso Cipriotis, Demitri Neuroctis, Giouanne Capinisis, Nicolò
Casambegna, Nicolò Pogliazzi, Andrea Dragoleo.
22Cfr. A.A.V.V., Cenno storico intorno alla istituzione della chiesa e della Confraternita
dei Nazionali Greci in Napoli dalla loro origine fino ad oggidì, Napoli 1876, p.47.
pag. 8
misto, di chierici e laici, per sorvegliare l'uso delle rendite e decidere
sulle liti.
Il successivo statuto del 1764 sanciva la ricostituzione della
congregazione de'nazionali greci, per venir incontro alle nuove richieste
di adesione di numerosi greci giunti in città con i nuovi flussi migratori; al
sodalizio, nuovamente ricostituito, poteva aderire dietro domanda la
generalità de' greci abitanti e dimoranti a Napoli; all'amministrazione
potevano partecipare soltanto maggiorenni, capi famiglia ed esercenti
professioni di pubblica utilità purché iscritti all'albo dei confratelli23. Tra i
trenta firmatari24 dello statuto - padroni di bottega, negozianti e
caffettieri- uno risulta originario di Napoli, due sono nativi di Candia e di
Giannina, e diciasette sono nativi delle Isole Ionie di Santa Maura e di
Corfù, mentre i rimanenti dieci non fanno riferimento alcuno al paese
da cui provengono [ma di essi, considerando i loro cognomi, almeno
sei dovrebbero essere originari di Cefalonia, del Peloponneso e di
Corfù].
Questo statuto, tuttora in vigore, ribadisce la cittadinanza estera, il
vincolo nazionale e la confessione religiosa dei componenti25; inoltre
conferma il carattere misto di culto e beneficenza del sodalizio26 posto
23Per interpretare lo Statuto non occorre tenere conto solamente del significato
letterale dei termini adoperati dai fondatori ma anche dello spirito informatore dello
Statuto e della mens che ha guidato i fondatori. L'articolo attribuisce carattere tassativo
all'elencazione dei requisiti rischiesti per l'ammissione ed esclude che tali requisiti
elencati possano essere indicati in via esemplificativa e suscettibili di interpretazione
analogica. Potevano ritenersi esemplificative soltanto le categorie professionali
indicanti l'attività artigiana e commerciale degli ammessi alla corporazione. Lo Statuto
non consentiva l'ammissione di esercenti altre attività ed escludeva «qualunque»
nazionale di «qualsiasi condizione, stato e grado», anche se avente lustro per rango,
dignità e ufficio. Non potevano inoltre essere iscritti e ammessi coloro che non avessero
stabile dimora a Napoli.
24Nicola Magri, Spiro Spillio, Cristofaro Melizura, Giovanni Sticco, Anastasio Macri,
Giorgio Ciampieri, Giovanni Giaramicha, Paolo Poglidoro, Nicola Doria, Demetrio
Ceffalà, Pietro di Marco, Demitrio Papadoppolo, Giorgio Cazzaiti, Giorgio Passilli, Giorgio
della Cura, Demetrio di Constantino, Anastasio medere, Demetrio Mazzaris, Demetrio
Zacha, Giovanni Zaccaropoli, Michele Papadato, Basilio Duma, Anastasio
Cacchiomeno, Battista Calcanis, Anastasio Gallo, Antonio Calcagni, Giovanni Giuni,
Anastasio Giacomeli, Luigi Assoniti, Panajoti Exarcos.
25I requisiti per l'associazione a tale corporazione sono indicati nell'art.1 dello Statuto:
"Greci abitanti e dimoranti" in Napoli che abbiano almeno 20 anni, che siano "capi di
famiglia", ed appartenenti a categorie commerciali e industriali specifiche {"mercanti",
"caffettieri", "cappottari", "padroni di bottega"} con tassativa esclusione di "qualunque
altro di qualsiasi condizione, stato o grado che sia". Questa esclusione valeva soltanto
agli effetti dell'appartenenza alla corporazione, non certo per l'esercizio della religione
in Chiesa, consentito a "tutti i nazionali". Solo gli ammessi associati, "confratelli e iscritti",
potevano «amministrare e governare la Congregazione e Chiesa». La corporazione era
"aperta", cioè suscettibile di inclusione di nuovi soci aventi i requisiti stabiliti. Lo Statuto
faceva una netta distinzione tra coloro che avevano titolo all'esercizio del culto, cioè
tutti i nazionali greci presenti comunque a Napoli e coloro che avevano titolo per essere
ammessi alla coprorazione che aveva come scopo il mantenimento delle condizioni
per l'esercizio del culto.
26Scopo della Confraternita era destinare le rendite, secondo la volontà precipua dei
vari testatori, al mantenimento del culto nella chiesa di rito greco e alla carità verso
famiglie indigenti e individui poveri di nazionalità greca.
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direttamente sub manu ed ditione Regis mediante l'autorità di un regio
delegato.
Nel 1818 si concludeva a Terracina il nuovo concordato tra il papa
Pio VII e il re delle Due Sicilie.
Il nuovo concordato imponeva la religione cattolica apostolica
romana come la sola religione del regno delle Due Sicilie, introducendo
così una certa intolleranza per l'esercizio dei culti diversi.
In quel periodo molti locali pubblici della capitale, tenuti da
caffettieri greci membri della confraternita, erano ritrovi preferiti dai
membri della diaspora per avere notizie dalla madrepatria in fermento
e per incontrare i 'rivoluzionari' napoletani che appoggiavano le
aspirazioni risorgimentali dei greci. Il sodalizio greco di Napoli, composto
in gran parte da eptanesiaci, partecipava a questa effervescenza
rivoluzionaria. Il 7 aprile 1817 Stendhal [cfr. diario di viaggio Rome,
Naples et Florence en 1 8 1 7] incontra a Napoli dei corfioti che
studiavano medicina all'Università e registra la loro agitazione per la
liberazione della Grecia: «Tutte le anime generose desiderano con
ardore il risorgimento della Grecia»27.
Il 19 giugno 1828, Francesco I emanava un rescritto, in linea con il
concordato del 1818, dichiarando «nulla ostare a che il cardinale
arcivescovo esercitasse sulla chiesa e confraternita di rito greco in
Napoli la sua ordinaria giurisdizione, e quegli atti che dalla medesima
emanavano ai termini delle bolle pontificie, delle sovrane risoluzioni, e
del regio assenso impartito sugli statuti della chiesa e confraternita
medesima»28.
Il 24 marzo 1829 un nuovo decreto regio modificava lo statuto del
1764, con l'aggiunta di tre nuovi articoli addizionali che alteravano la
fisionomia religiosa del sodalizio e l'ordinamento vigente, abrogando
antichi diritti e privilegi. Questo decreto regio, insieme a quello
precedente del 1828, costituiva una disposizione abrogatoria dello
statuto del 176429.
Rescritto regio del 24 marzo 182930:
Veduta la Nostra Sovrana risoluzione del dì 19 giugno 1828, con cui dopo aver rilevato
da irrefragabili documenti che la chiesa e la confraternita dei Ss. Pietro e Paolo de'greci
in questa Capitale furono istituite pel solo rito greco cattolico, e come tali sempre
riguardate nel di loro progresso, dichiarammo, che nulla ostava, perchè l'arcivescovo di
27Stendhal, Roma, Napoli e Firenze. Viaggio in Italia da Milano a Reggio Calabria,
Laterza 1974, pp. 309-310. Cfr. anche Ap. E. Vakalopulos, JIstoriva tou' Nevou JEllhnismou', vol.
V, Thessaloniki 1980, p.673.
28Cfr. AA.VV. [avvocati Giuseppe Pisanelli, Vincenzo Villari, Filippo De Blasio e Giuseppe
D'Amore], Cenno storico intorno alla istituzione della Chiesa e della Confraternita dei
Nazionali Greci in Napoli dalla loro origine fino ad oggidì, Napoli 1876, p.88. Si veda
anche in Archivio Storico Diocesi di Napoli [in seguito A.S.D.N.], Fondo Sisto Riario
SFORZA, plico segnato F. 64 N° 2: Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo dei Greci, rapporto
manoscritto di G. JENO, inviato il 29 giugno 1855 al canonico Capone (deputato
ecclesiastico dei greci di Napoli, nominato dal cardinale di Napoli il 24 febbraio 1855),
dal titolo Breve cenno storico ecclesiastico della Parrocchiale Chiesa e Confraternita
de'SS.Pietro e Paolo, di rito greco cattolico romano in questa Città di Napoli.
29Cfr. Nik.KATRAMIS, JH ejn Neapovlei eJllhnikh; ejkklhsiva, Zante 1866, p.22 e sgg.
30A partire del 1829, per effetto di questo rescritto, potevano iscriversi all'Albo della
Confraternita solo coloro che avevano prima fatto la professione di fede cattolica
presso la curia arcivescovile.
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Napoli esercitasse sulla stessa chiesa di rito greco cattolico la ordinaria sua giurisdizione,
e quegli atti che da essa emanano ai termini delle bolle pontificie, delle sovrane
disposizioni, e del regio assenso impartito agli statuti della suddetta chiesa e
confraternita;
Volendo provvedere ai mezzi onde assicurare in un modo stabile la cattolicità nella
indicata chiesa e confraternita, secondo la sua istituzione, e supplire nel tempo stesso a
quegli essenziali stabilimenti, che o non provveduti, o non pienamente espressi nella
compilazione degli statuti muniti di regio assenso hanno talora dato luogo a divergere
dai principi della suddetta vera istituzione;
Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di Stato ministro segretario di Stato
degli affari ecclesiastici;
Udito il nostro consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
Art.1.- Alla confraternita dei Ss. Pietro e Paolo dei greci esistente in questa Capitale non
potranno essere ascritti che i soli greci di rito cattolico romano.
I governatori della medesima saranno eletti indispensabilmente tra i detti cattolici, i
quali abbiano fatta la loro pubblica professione di fede31.
Art.2.- I preti da addirsi alla suddetta chiesa greca cattolica romana saranno presi tra
quelli delle colonie greche cattoliche dei nostri dominî al di quà e al di là del Faro, ovvero
tra coloro che sono stati ordinati dalla Congregazione de Propaganda di Roma, e che
abbiano in conseguenza le bolle della loro ordinazione firmate dai vescovi cattolici
romani.
Art.3.- Il governo della suddetta chiesa e confraternita dei Ss.Pietro e Paolo dei greci
nominerà i preti da addirsi alla medesima inamovibilmente32, e li presenterà
all'ordinario, il quale esaminata la bolla della loro ordinazione e gli altri requisiti
necessari per la cura delle anime, spedirà ad uno di essi la bolla di curato ed agli altri
quella di coadiutori.
Art. 4.- Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti saranno riguardate come
articoli addizionali delle regole della suddeta chiesa e confraternita munite di regio
assenso, rimanendo annullato qualunque stabilimento delle regole anzidette, che si
opponga alle presenti disposizioni.
Art. 5.- Il nostro consigliere ministro di Stato ministro segretario di Stato degli affari
ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Firmato FRANCESCO.
Il consigliere ministro di Stato ministro segretario di Stato degli affari ecclesiastici
marchese Tommasi.
Il consigliere ministro di Stato presidente interino del consiglio dei ministri. Firmato De
Medici.
Il decreto del 1829 trasformava per la prima volta la chiesa dei greci
in parrocchia dipendente dalla curia napoletana, snaturando la sua
31In un fascicolo di documenti, inviati dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario
generale di Napoli il 10 dicembre 1828, per esprimere un parere, troviamo una nota
contenuta nelle proposizioni contenute nel piano rassegnato per istabilirsi
perpetuamente la cattolicità nella chiesa greca di Napoli; in detta nota si legge: «i
nuovi professati lasciano sempre un sospetto della sincerità della loro professione»; cfr.
AA.VV. [avvocati Giuseppe Pisanelli, Vincenzo Villari, Filippo De Blasio e Giuseppe
D'Amore], Cenno storico intorno alla istituzione della Chiesa e della Confraternita dei
Nazionali Greci in Napoli dalla loro origine fino ad oggidì, Napoli 1876, p.185. Cfr.in
A.S.Confraternita, Documenti estratti e pubblicati dai Nazionali Greci per dimostrare
che il real decreto del 24 marzo 1829 innovativo della istituzione della Chiesa e
Confraternita Greca in Napoli fu conseguenza del concordato del 1818 colla Santa
Sede (stampato), Napoli 1875.
32Il decreto del 1829 richiedeva per la nomina del curato e cappellano l'essere nativi
delle Colonie Greche napoletane o siciliane, la presentazione dei governatori, la
spedizione della bolla dell'Ordinario, lasciandone interamente alla Curia di Napoli
l'esame di tutti gli altri requisiti.
pag. 11
originaria destinazione di chiesa nazionale della diaspora ellenica e
l'indole etnica del sodalizio.
Dopo questo regio decreto la curia cominciò a pretendere la
professione di fede dai membri della confraternita e a cassare dall'albo
i renitenti; molti confratelli vengono dichiarati decaduti dalla curia
napoletana «per non aver voluto fare la professione di fede in sequela
dei Sovrani Ordini».
La curia aveva addirittura schedato i componenti del sodalizio33:
«1.Giuseppe Jeno, Napolitano, Cattolico Romano
2.Pietro Antonio Lopez, Napolitano, Cattolico Romano
3.Lambro Bideri, Napolitano, Cattolico Romano
4.Stefano Palli, Napolitano, Cattolico Romano
5.Andrea Papacosta, Napolitano, Cattolico Romano
6.Antonio Zappa, Napolitano, Cattolico Romano
7.Cesare Palli, Napolitano, Cattolico Romano
8.Domenico Blasi, Napolitano, Cattolico Romano
9.Giacinto Duca, Napolitano, ha fatto la professione di fede
10.Marco Dacorò, Ionio, ha fatto la professione di fede
11.Basilio Kocca, Epirota, ha fatto la professione di fede
12.Giovanni Metaxà, Ionio, Scismatico
13.Filippo Antippa, Ionio, Scismatico
14.Franculli Lelli, Epirota, Scismatico
15.Giovanni Paleopulo, Epirota, Scismatico
16.Cistofaro Nanno, Epirota, Scismatico
17.Minà Papagiovanni, Epirota, Scismatico
18.Anastasio Papagiovanni, Epirota, Scismatico
19.Alessio Zinni, Epirota, Scismatico
20.Attanasio Zinni, Epirota, Scismatico
21.Alessio Xacustò, Epirota, Scismatico
22.Giorgio Baicussi, Epirota, Scismatico
23.Giovanni Cognari, Epirota, Scismatico
24.Costantino Ciccio, Epirota, Scismatico
25.Stefano Duramani, Epirota, Scismatico
26.Costantino Adamo, Epirota, Scismatico, Buono
27.Nicola Mutojanni, Epirota, Scismatico, Buono
28.Demetrio Mauromati, Epirota, Scismatico, Buono
29.Spiridione Gargiani, Epirota, Scismatico
30.Basilio Garggiani, Epirota, Scismatico
31.Demetrio Gargiani, Epirota, Scismatico
32.Costantino Costa, Epirota, Scismatico
33.Demetrio Gallo, Prevesa, Scismatico, Buono
34.Demetrio Gicca 1°, Napolitano, Scismatico, Buono
35.Demetrio Gicca 2°, Napolitano, Scismatico, Buono
36.Nestore Andruzzi, Epirota, Scismatico, Buono
37.Giovanni Cefalà, Ionio, Scismatico
38.Gabriele Duca, Napolitano, Scismatico
39.Demetrio Spagnoletto, Napolitano, Scismatico, Buono
40.Michelino Martiri, Epirota, Scismatico
41.Demetri Reviti, Ionio, Scismatico
42.Rosario Reviti, Epirota, Scismatico, Buono
43.Michele di Girolamo, Ionio, Scismatico
44.Giovanni Antippa, Ionio, Scismatico
45.Demetrio Lecca, Epirota, Scismatico, Buono
46.Nicola Andruzzi, Epirota, Scismatico, Buono
47.Alessio Nacco, Epirota, Scismatico, Buono
33Si veda in Archivio Storico Diocesi di Napoli [in seguito A.S.D.N.], Fondo Sisto Riario
SFORZA, plico segnato F. 64 N° 2: Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo dei Greci.
pag. 12
48.Cristofaro Nacco, Epirota, Scismatico, Buono
49.Spiridione Casnezzi, Epirota, Scismatico, Buono
50.Michele Zacco, Epirota, Scismatico, Buono
51.Zaccaria Vretto, Epirota, Scismatico, Buono
52.Giovan Shozzano, Epirota, Scismatico, Buono
53.Nestore Varfi, Epirota, Scismatico, Buono
54.Cristo Simo, Epirota, Scismatico, Buono
55.Stefano d'Alessio Epirota, Scismatico
56.Pantaleone Papagiorgio, Epirota, Scismatico
57.Anastasio Zaviziano, Epirota, Scismatico, Buono
58.Giacomo Verricchio, Ionio, Scismatico
59.Cristoforo Papanolopulo, Ionio, Scismatico
60.Mariano Mataranga, Ionio, Scismatico
61.Giovanni Giorgiacopulo, Napolitano, Scismatico, Buono
62.Panajoti Curumali, Morea, Scismatico
63.Giorgio Giannopulo, Ionio, Scismatico
64.Cristofaro Papangelopulo, Ionio, Scismatico
65.Giovanni Caclamani, Napolitano, Scismatico, Buono
66.Elia Gattordo, Napolitano, Scismatico, Buono
67.Zaccaria Colessi, Epirota, Scismatico, Buono
68.Niccola Zanni, Epirota, Scismatico
69.Nicola Peccioli, Epirota, Scismatico
70.Nestore Peccioli, Epirota, Scismatico
71.Nestore Prifti, Epirota, Scismatico
72.Giorgio Prifti, Napolitano, Scismatico
73.Nestore Dima, Epirota, Scismatico
74.Giorgio Devari, Ionio, Scismatico, Buono
75.Nicola Coccicopulo, Triestino, Scismatico, Buono
76.Teodoro Politi»
Ecco il verbale delle professioni di fede emesse nella curia di Napoli
con le firme autografe dei professati34:
«Die prima Septembris 18vigesimi octavi Neapoli in Curia Archiep.li coram Illmo et
Rmo Dmno D.Michaele can.co Savarese Vicario Generali in aula suae solitae
residentiae et audientiae, personaliter comparverunt seguentes infrascripti ad
emittendam Fidei Professionem iuxta formam Ecclesiae consuetam, vigore mandati
eisdem imppositi, cuius Professionis forma in acta asservatur:
Io N.N. con ferma fede credo, e professo, tutte e ciaschedune le cose, che si
contengono nel Simbolo della fede, del quale si serve la Santa Romana Chiesa,
cioè Io credo…
Credo, e professo, che lo Spirito Santo procede dal padre, e dal Figliuolo.
Io tengo per certo, che vi è un Purgatorio, e che le anime che vi sono ritenute
sono ajutate dai suffraggi dei fedeli.
Io riconosco la Santa Cattolica ed Apostolica Romana Chiesa, madre e maestra di
tutte le chiese. Giuro, e prometto una vera obbedienza al Romano Pontefice
Vicario di Gesù Cristo, e successore di S.Pietro principe degli Apostoli.
Io condanno, rigetto, e scomunico tutte le cose contrarie e tutte l'Eresie
qualsisiano, che sono state condannate, rifiutate, e scomunicate dalla Santa
Chiesa.
Questa è la Fede vera, e cattolica, fuori dalla quale nessuno può salvarsi, che io
confesso presentemente di tutto genio, e volontà, e tengo per certo veramente, e
che giuro, prometto, e fo voto di tacere e professare coll'ajuto di Dio
costantissimamente, ed inviolabilmente nella sua pienezza intera ed inviolabile
sino all'ultimo respiro della mia vita. Così Iddio mi ajuti, e questi santi Evangeli
di Dio.
Filippo Antippa
34Si veda in Archivio Storico Diocesi di Napoli [in seguito A.S.D.N.], Fondo Sisto Riario
SFORZA, plico segnato F. 64 N° 2: Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo dei Greci.
pag. 13
Teodoro Politi
Elia Gattordo
Giorgio Prifti
Nestora Peccioli, per non sapere scrivere ha fatto il segno † di croce
Antonio Areta
Successive die secunda Septembris 1828 Neapoli, eodem modo quo sopra:
Nestore Andruzzi
Successive die tertia Septembris 1828 Neapoli, eodem modo quo sopra:
Demetrio Gallo
Successive die quarta Septembris 1828 Neapoli, eodem modo quo sopra:
Mariano Mataranga
Giovanni Antippa per non sapere scrivere ha fatto il segno di †
Successive die quinta 7bris 1828 Neapoli, eodem modo quo sopra:
Nicola […]
Successive die nona 7bris 1828 Neapoli, eodem modo quo sopra:
Nicola Verricchio
Demetrio Spagnoletto per non sapere scrivere ha fatto il segno di croce †
Cristofaro Papanelopulo per non sapere scrivere ha fatto il segno di croce †
Giorgio Devari
Giacomo Verricchio cieco
Successive die 10 7bris 1828, ut sopra:
Demetrio Gicca
Successive die 18 7bris 1828, ut sopra:
Nicola Mutojanni
Successive die 3 Octobris 1828 ut sopra:
Giovanni Giorgiacopoli
Successive die 4 Octobris 1828 ut sopra:
Zaccaria Colesi economo epiroti
Successive die 9 Octobris 1828 ut sopra:
Gabriele Duca
Basilio Gorgiani
Successive die undecima Novembris 1828, eodem modo:
Giuseppe Jeno
Successive die 12 Novembris 1828, eodem modo, quo sopra:
Spiridione Spiro
Giacinto Duca
Domenico Blasi
Stefano Palli, per non sapere scrivere ha fatto il segno di croce †
Successive die 13 Novembris 1828, eodem modo, quo sopra:
Giovanni Caclamani
Marco Dacorò
Successive die 17 Novembris 1828, eodem modo, quo sopra:
Pietro Antonio Lopez
Salvatore Sarnengo
Sacerdote Nestore Palli
Successive die 18 Novembris 1828, eodem modo, quo sopra:
Nicola Zanni
Michele Zacco»
Il prefetto, di concerto con la curia arcivescovile, comunicava ai
governatori, l'8 novembre 1828, l'ultima definitiva proroga di dieci giorni,
decorrenti dal 9 novembre 1828, accordata ai confratelli che non
avessero fatto ancora professione di fede, secondo le disposizioni
impartite, e non risultassero ancora inclusi nell'elenco dei 22 individui
che già avevano provveduto a questo obbligo; passati i dieci giorni
accordati per la presentazione della professione di fede, dall'albo della
confraternita dovevano essere depennati ed espulsi tutti i renitenti;
successivamente si doveva procedere immediatamente alla nomina
pag. 14
dei nuovi governatori scegliendoli tra quelli già "professati" e inclusi
nell'albo aggiornato.
Le professioni proseguirono anche negli anni successivi. Il 4 marzo
1859 il canonico Giulio Capone presenziava alla verbalizzazione della
professione di fede di una greca originaria dell'isola di Sifno35:
ããDhlopoiw' ejgw; hJ uJpofainomevnh Florou' Zacarevnea, ejk th'" nhvsou Shvfnou,
o{ti aujtoqelhvtw" kai; qelhmatikw'", cwri;" ta; stenocoreqw' parav tino",
aj p itav x a to; graikon scisma omou me ta sfalmata ta opoia to
sumperilambav n oun, kai dia monh" pepoiqhseo" mou, meta to na
ekathchsqhn ei" thn ieran diadaskalian th" kaqolikh" Rwmainh"
Ekklhsia", kai thn omologhsa kata; euron schmation progegrammenon dia
tou" Anatolikou" ajpo ton Rwmanon Arciereva Ourbanon Ogdoon, oti
orkisqhka ei" thn ieran biblon tw'n Euaggelewn paronto" tou Kuriou
Kanonikou' th" Mhtropolew" Ekklhsia" th" Neapolew" Kuriou Iouliou
Kapone, w" Diatetagmeno" tou Kardinaliou Arciepiskopou dia thn
Ekklhsian kai Adelfovthta twn agiwn Apostolwn Petrou kai Paulou twn
Iqagenwn Ellhnwn, oti qevlw, apo tou nun kai ei" to exh" ta zhsw kai
apoqanw ei" to riton th" Anatolikh" enomenh" Ekklhsia" me thn dunamin
th" qeia" Careto", ei" thn omologhsin th" alhqou" orqodoxou pistew". Apo
to skeuofulakion th" rhqeish" Ekklhsia" kai adelfothto" twn agiwn
Apostolwn Petrou kai Paulou tw" iqagenwn Ellhvnwn eij" thn Neapolhn
thn 4 Martivou 1859. † Signo di croce di Floru Zaccarenia per non saper
scrivere.ÃÃ
Il 29 giugno 1855 il cavaliere Giuseppe Jeno invia «in segno di
perfetta stima» al canonico don Giulio Capone, che era stato nominato
dal cardinale di Napoli deputato ecclesiastico dei greci di Napoli in
data 24 febbraio 1855, un Breve cenno storico ecclesiastico della
Parrocchiale Chiesa e Confraternita de'SS.Pietro e Paolo, di rito greco
cattolico romano in questa Città di Napoli, premettendovi anche un
riservatissimo Notamento de'Confratelli della Venerabile e Parrocchiale
Chiesa e Confraternita di rito greco cattolico romano de'SS.Pietro e
Paolo in Napoli36.
Da questo Notamento de'Confratelli redatto da Jeno attingiamo
notizie riservate su venticinque confratelli allora iscritti all'Albo del
sodalizio; Jeno riferisce di ciascuno di questi confratelli schedati il 'nome
e cognome', la 'patria' (ossia luogo di nascita), la 'condizione' (ossia
professione), la 'composizione della famiglia' ed infine aggiunge varie
sue riservate 'osservazioni'. In questo elenco Jeno, in pratica, schedava i
componenti del sodalizio a seconda delle loro origini e della loro
fedeltà o meno alla curia napoletana:
Giacinto Duca: Napolitano, ex impiegato nella Prefettura di Polizia, moglie
Napolitana e figli, ha rinunziato al rito greco nelle mani di Monsignor Porta;
Alessandro Duca: Napolitano, impiegato nella Dogana Regia, suoi genitori
Napolitani, nullatenente, alcuni parenti godono una carità mensile dalla Chiesa;
35Si veda in Archivio Storico Diocesi di Napoli [in seguito A.S.D.N.], Fondo Sisto Riario
SFORZA, plico segnato F. 64 N° 2: Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo dei Greci.
36Si veda in Archivio Storico Diocesi di Napoli [in seguito A.S.D.N.], Fondo Sisto Riario
SFORZA, plico segnato F. 64 N° 2: Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo dei Greci, rapporto
manoscritto di G. JENO dal titolo Breve cenno storico ecclesiastico della Parrocchiale
Chiesa e Confraternita de'SS.Pietro e Paolo, di rito greco cattolico romano in questa
Città di Napoli.
pag. 15
Vincenzo Duca: Napolitano, in servizio particolare, battezzato in latino,
nullatenente;
Michele Duca: Napolitano, giovane di bottega di mercante, nullatenente;
Errico Gicca: Napolitano, impiegato regio, battesimo latino, ora dicesi greco,
nullatenente;
Giovanni Giorgiacopulo: Napolitano, industriante, sua moglie Napolitana,
nullatenente;
Costantino Giorgiacopulo: Napolitano, impiegato, nullatenente, figlio
dell'antecedente, vive con la Chiesa;
Giorgio Giorgiacopulo: Napolitano, impiegato, figlio di Giovanni, nullatenente;
Antonio Areta: Napolitano, capitano di Fanteria della Marina, nullatenente, le
sorelle percepiscono elemosina mensile dalla Chiesa;
Demetrio Seglia: Napolitano, giovane di bottega di mercante, con moglie
Napolitana e figli, nullatenente, aiutata la famiglia dalla Chiesa;
Spiridione Matranga: Napolitano, nulla fa, battesimo latino, la famiglia
possiede una casa data dalla Madre;
Giuseppe Jeno: Napolitano, ex impiegato in ritiro, moglie e figli Napolitani,
proprietario;
Demetrio Lecca: Epirota, generale maresciallo, vive da circa 60 anni in Napoli
con moglie e figli Napolitani, proprietario di beni in Napoli;
Michele Martiri: Epirota, capitano in ritiro, da più di 60 anni in Napoli con i
figli, proprietario di beni in Napoli;
Spiridione Spiro: Epirota, capitano in ritiro, da più di 60 anni in Napoli,
nullatenente;
Nestore Andruzzi: Epirota, capitano in attività, da 35 anni in Napoli,
nullatenente;
Marco Andruzzi: Epirota, capitano in attività, da più di 30 anni in Napoli,
nullatenente;
Attanasio Gicca: Epirota, tenente in attività, con moglie Napolitana, da 30 anni
in Napoli, nullatenente;
Cristoforo Nanno: Epirota, industriante di pelli, da 60 anni in Napoli,
nullatenente;
Anastasio Papagiovanni: Epirota, industriante di pelli, moglie e figli Napolitani,
da 60 anni in Napoli, gode una carità dalla Chiesa, nullatenente;
Demetrio Gallo: Ionio, nulla fa, con moglie Napolitana ed un figlio prete latino,
proprietario di beni in Napoli;
Giovanni Cefalà: Ionio maestro di lingua, da 60 anni a Napoli, nullatenente,
carità mensile dalla Chiesa;
Costantino Eutimiades: Santorineo, maestro di lingua greca, moglie Napolitana,
nullatenente;
Teodoro Politi: Santorineo, caffettiere, con moglie Napolitana, da 50 anni a
Napoli, proprietario di beni in Napoli;
Spiridione Stravoravidi: Santorineo, industriante, da 36 anni, nullatenente.
Come si rileva da questo elenco, i confratelli allora iscritti all'albo
della confraternita erano di diverse nazionalità: undici napolitani, sette
epiroti, due Ionii e tre Santorinei; vi appartenevano sette ufficiali in
servizio o congedati, sei aventi diversi impieghi, due docenti di lingua
greca, due pellicciai, due disoccupati, due 'industrianti', due 'giovani di
bottega di mercante', un caffettiere, uno 'in servizio particolare'; gli
'epiroti' erano prevalentemente militari o pelliciai; gran parte dei
'napolitani' percepivano sussidi dal sodalizio e la maggioranza dei
confratelli venivano dichiarati nullatenenti.
Spuntata l'alba del risorgimento e dell'unità italiana, il governo greco,
sollecitato dalla numerosa diaspora, chiese la restituzione delle chiese
di Napoli, Messina, Barletta ed Ancona, allora in mano a Greci uniti che
avevano presentato la professione di fede cattolica, ai loro legittimi
proprietari, cioè agli ortodossi non uniti.
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Il 25 novembre 1860, il sodalizio dei Nazionali Greci di Napoli37
chiedeva al Ministro dei Culti d'Italia l'autorizzazione a riprendere
l'antico calendario Giuliano38 del quale aveva fatto uso fino al 29
giugno 1842 per l'esercizio dei divini uffizi e l'abrogazione dei decreti del
24 marzo 1829, 31 dicembre 1844 e 20 settembre 185239, poichè essi
avevano alterato e modificato i loro diritti, privilegi e regole40.
Il 24 febbraio 1861, Antonio Ranieri scrive una lettera a Pasquale
Stanislao Mancini (Castel Baronia (AV) 1817-Roma 1888), allora
consigliere di Grazia e Giustizia e dei Culti, per sollecitare un suo
autorevole intervento in sostegno dei diritti dei Nazionali Greci d'Italia;
Ranieri interveniva presso Mancini41, perché spinto da Costantino
Margaris42, suo «vecchio professore di lettere greche»43 e membro della
Confraternita.
Trascrivo questa interessante lettera44:
Non posso negare al mio vecchio professore di lettere greche di ripetere appresso a voi
que'buoni uffizi in pro' della sua Chiesa, i quali già degnaste di accogliere benignamente.
Questa Chiesa fu sempre indipendente, giusta gli Statuti che già vi acclusi ristampati. Essa
portò sempre il nome di levantina. Quando questo stuolo di preti, che si chiamava il club nero,
prese, sotto il penultimo Borbone, quell'ardire che tutti sanno, pretese trasformare, latinizzare e,
in somma, transmutare questa Chiesa, inviandovi di forza preti latini, e trattandola come ogni
37Erano intervenuti i seguenti Confratelli: Vincenzo Duca {Governatore}, Marco Andruzzi,
Spiridione Mataranga {Governatore}, Giovanni Cefalà {Fiscale}, Anastasio
Papagiovanni {deputato}, Giovanni Giorgiacopoli, Costantino Giorgiacopoli, Spiridione
Stravoravidi, Demetrio Seglia, Costantino Eutimiades, Nestore Andruzzi e Alessandro
Duca. Si veda in A.S.C., Libro di Conclusioni della Chiesa e Confraternita de'Santi Pietro
e Paolo de'Nazionali Greci in Napoli dal giorno trenta Aprile 1854 in poi.
38Adottato da tutti i Greci Levantini Ortodossi, il calendario Giuliano era vietato dal
governo borbonico che impose alla Confraternita l'adozione di quello Gregoriano; il
calendario Giuliano regolava allora la liturgia di rito greco ortodosso e tutto l'esercizio
dei sacri riti in tutto il territorio ellenico e in tutte le contrade in cui si esercitava la
religione ortodossa di rito greco. Come rilevava Gaspare Capone nel suo Voto
pronunziato nel 1838 e 1839 a pro della congregazione e Confraternita de'Nazionali
Greci Levantini residenti in Napoli nella Commissione Speciale della già Consulta di
Stato al di qua del Faro[stampato], «la correzione, che il Pontefice Gregorio XIII, sotto la
fine del sedicesimo secolo, fece del Calendario Giuliano, ricevuta a poco a poco in
quasi tutta la Europa, anche la protestante, non è ricevuta da'Greci Orientali, i quali e
cattolici, e scismatici ritengono il vecchio stile».
39Il decreto prescriveva le qualità richieste per essere nominati Governatori, indicazioni
da seguire sulla gestione degli affitti e altre formalità sui beni ecclesiastici.
40 Durante l'elaborazione dello statuto del 1764 si era discusso sulla necessità o meno
della professione di fede, sulla base dei documenti falsi presentati dai Greci ottomani; i
Greci veneti subito rivelarono la falsità dei documenti, ad opera di un noto falsario di
nome Antonio Fortino, poi condannato.
41 Mancini, dopo l'annessione delle province meridionali, diventato consigliere di
luogotenenza, reggeva a Napoli l'amministrazione della giustizia e dei culti; si deve a lui,
che era un giurisdizionalista anticlericale, la revoca del concordato con la Santa Sede.
42Fu proprio Margaris a trovare casa all'amico poeta Giacomo Leopardi nei Quartieri
Spagnoli in via Speranzella 22 (l'appartamento apparteneva ad un certo Vito
Compesatore).
43Si veda F. D'ORIA, Greco classico e greco volgare nella tradizione umanistica
partenopea, in «Vichiana» [Rassegna di studi filologici e storici], 4a serie, anno I, 2/1999,
Loffredo Editore-Napoli, p.149 e sgg.
44Si veda la lettera in Domenico Ambrasi, In margine all'immigrazione greca nell'Italia
Meridionale nei secoli XV e XVI. La Comunità greca di Napoli e la sua Chiesa, estratto
da «Asprenas», anno VIII, n°.2, 1961, pp. 27-28.
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altra Parrocchia della Città. Sopravvenuto il governo dittatoriale e poi il normale, la predetta
Chiesa si rivendicò nella libertà primiera. Ed avendo presentate sue suppliche [per ben due
volte] a cotesto Dicastero del Culto, n'ebbe in risposta, che potesse considerare sè stessa come
ritornata del tutto nella naturale sua libertà. Ma questa risposta fu sempre orale. Ora, intanto,
che il Cardinale, che appartiene alla categoria dei rien oublié et rien appris, vuole nuovamente
invadere de'suoi preti quella Chiesa, qual titolo avrà quest'ultima per sottrarsi a quella
invasione? Ecco lo stato delle cose, che non può più durare così. Egli è, dunque, indispensabile
che il Governo dia un documento qualunque a quella Chiesa, per il quale essa possa sfuggire
alla oppressione cardinalesca; e da chi altro può ottenere quel documento se non dal Consigliere
del Culto? Un uffizio dicasteriale, di risposta alle due suppliche, nel quale si dicesse che la
prefata Chiesa è libera di governarsi a' suoi modi antichi mi parrebbe poter suffragar a tutto45.
Il 29 ottobre 1862 il Ministro de'Culti partecipava per mezzo del
Prefetto della Provincia di Napoli e del Municipio di Napoli ai
Governatori il seguente Uffizio46:
La Legazione Ellenica presso il Governo Italiano ha appoggiate le istanze dei Greci
Ortodossi, o non uniti, dirette ad ottenere che fossero loro restituite dai Greci uniti le Chiese
Greche di Napoli, Messina, Barletta ed Ancona, assumendo che quelle Chiese spettarono ai
Greci non uniti, e che la violenza de'caduti Governi le abbia poi illegalmente concedute ai Greci
uniti.
Lo Scrivente dopo aver raccolto tutti gli elementi bisognevoli a formarsi un concetto
adeguato delle dimande e delle eccezioni, sì dell'una che dell'altra parte, volle chiedere il voto
del Consiglio di Stato, il quale ha rilevato ai Greci non uniti la libertà dei loro riti, ma non esser
suo debito il procurar loro i mezzi e i templi, perchè potessero esercitare il loro culto, che se essi
hanno diritti sulle Chiese al presente possedute dai Greci uniti, trattandosi di esame di titoli di
dominio e di possesso, la quistione non può risolversi in via Amministrativa, ma dee deferirsi
alla cognizione ed alla definizione de'Tribunali ordinarî, siccome nei principî di questo secolo fu
fatto dallo stesso Governo Pontificio, benché assoluto e investito pure di poteri spirituali, per
una quistione di simil natura ch'ebbe luogo per la Chiesa di S.Anna in Ancona.
Inerendo per tanto al parere del Consiglio di Stato lo Scrivente n'è determinato ad astenersi
da ogni ingerenza in via Amministrativa sulla quistione precitata, per la spettanza delle Chiese
anzidette di Napoli, Messina, Barletta ed Ancona, lasciando che le parti ricorrenti, ove credano
aver diritti da esperire, si dirigano ai Tribunali Ordinarî.
Tanto lo Scrivente significa alla E.S.Ill.ma per Sua intelligenza, e perchè si piaccia renderne
consapevoli gl'interessati di sua dipendenza.
Il 2 maggio 1877 viene presentato alla Camera dei Deputati un
progetto di legge dal Ministro di grazia, giustizia e culti, Mancini, avente
come obiettivo la "revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti,
riguardanti la Chiesa e Confraternita dei Nazionali Greci in Napoli", per
porre fine alle «condizioni anormali» in cui si trovava ancora il sodalizio
greco di Napoli, dovute ad «un ordine di cose creato dalla intolleranza
religiosa che in tempi infelici per l'Italia pur troppo predominò nel
cessato regno delle due Sicilie»47.
La relazione della commissione dei deputati48, intorno al progetto di
legge Mancini, venne tenuta dal relatore Melchiorre nella tornata dell'8
45La gerarchia ecclesiastica restava onnipresente e onnipotente nel tessuto intimo della
società italiana meridionale e lottava disperatamente per non perdere il potere;
l'abolizione del concordato del 1818 ed il ridimensionamento degli enti ecclesiastici
furono di certo misure che indebolirono la curia di Napoli.
46Si veda in A.S.C., Libro di Conclusioni della Chiesa e Confraternita de'Santi Pietro e
Paolo de'Nazionali Greci in Napoli dal giorno trenta Aprile 1854 in poi.
47Nella sua relazione Mancini scriveva che «i profughi Greci desolati di aver dovuto
abbandonare la patria, dopo la caduta dell'impero di Oriente, sperarono di potere
almeno nella terra dell'esilio professare liberamente la religione dei loro avi».
48La Commissione era composta dai deputati Tamaio presidente, Del Zio segretario,
Pissavini, Falconi, Del Giudice, Baiocco, Di Pisa, Englen e Melchiorre relatore. La
Commissione dei deputati, nel prendere in esame il progetto di legge presentato dal
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giugno 1877. Melchiorre concludeva la sua relazione con queste
parole: «urge che cessi tosto tra noi l'impero di tutti quei provvedimenti
legislativi che furono dettati dallo spirito d'intolleranza religiosa, che
tolse vigore e forza dal sistema inaugurato dal Concordato del 1818».
Il progetto di legge Mancini venne discusso anche nel Senato del
Regno nella tornata del 9 giugno 1877; la relazione dell'ufficio centrale,
composto dai senatori Gadda, Amari, Mamiani, Vitelleschi e Mauri,
venne presentata dal senatore A.Mauri.
A.Mauri sostenne nella sua relazione l'evidenza di tre fatti:
1. Che la detta Chiesa e Confraternita costituisce un'instituzione mista di culto e di
beneficenza, la quale, per essere stata fatta da esteri, dotata con mezzi somministrati da
esteri e destinata a beneficio di esteri, ha carattere di instituzione estera;
2. Che i Nazionali Greci, in pro dei quali sorse e si mantenne la detta instituzione sin
presso ai dì nostri, appartengono ora a due diversi Stati, cioè al Regno di Grecia ed
all'Impero Ottomano, i cui Governi potrebbero non avere uguali vedute circa la
risoluzione di tutte le controversie che possono toccare l'instituzione medesima.
3. Che essa si mantenne per oltre due secoli conformemente agli atti che primamente la
costituirono e regolarono, senza che si ponesse in dubbio ch'essa fosse quale apparve sin
dalla sua origine, e senza che il Governo borbonico vi pigliasse altra ingerenza, se non
quella di approvare e rendere esecutivi gli atti della competente autorità ecclesiastica, o
di coloro che ne tenevano il governo e l'amministrazione secondo le norme della così
detta polizia ecclesiastica del Regno.
Mauri concludeva sostenendo l'illegittimità e arbitrarietà di tutti i
provvedimenti borbonici presi dopo il concordato del 1818, «non tanto
perchè siano contrari alla libertà dei culti, quanto perchè costituiscono
un indebito ingerimento di quel Governo in un'instituzione estera, e sono
in aperto contrasto con l'indole propria e con l'ordinamento
dell'instituzione medesima mantenutosi prima di quei provvedimenti,
senza soggiacere ad alterazione alcuna, per oltre due secoli».
Nell'esame del progetto di legge Mancini presso l'Ufficio Centrale del
Senato sorse tra maggioranza e minoranza un dissenso circa
l'approvazione dell'articolo 3, autorizzante il Governo «ad applicare con
regi decreti le stesse norme e nei modi opportuni alle chiese greche di
Messina e di altre città del Regno»; la minoranza non intendeva
accordare al Governo «una facoltà sconfinata in una materia assai
dubbia e litigiosa»; tuttavia la maggioranza, posta l'urgenza di questo
progetto di legge, propose di invitare il Governo «a dichiarare, che
dell'autorizzazione sovraindicata non si varrà se non ne caso d'una
Chiesa greca, di cui consti per sicuri documenti che trovisi nelle stesse
condizioni di diritto e di fatto della Chiesa dei Nazionali Greci di Napoli».
Date le perplessità della minoranza circa l'articolo 3 e considerato
l'invito della maggioranza, il Presidente del Consiglio intervenne nella
tornata dell'Ufficio Centrale del Senato per dichiarare, a nome suo e a
nome del Ministro Mancini, di «esser tale per l'appunto l'intendimento
del Governo, ed essere sua ferma risoluzione di procedere nella materia
con ogni cautela, lasciando intatte tutte le questioni giuridiche e
restringendosi alla revoca dei soli provvedimenti, che abbiano il
carattere di quelli contemplati nell'articolo 1».
A.Mauri, confortato dal'impegno del Governo, chiedeva in
conclusione il suffragio dei Senatori a questo progetto di legge, in
Ministro Mancini, dovette prendere in considerazione anche le diverse istanze rivolte sia
dai Nazionali Greci di Napoli, che dai calabresi.
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quanto esso toglieva di mezzo «arbitrari provvedimenti d'un Governo
caduto» e rendeva «omaggio alla libertà dei culti e ai riguardi che
devonsi alle estere instituzioni fondate nel nostro Regno».
Legge del 13 luglio 1877 n°3942 votata dal Parlamento e
sanzionata dal Re49:
Art. 1: i decreti, rescritti e provvedimenti emanati dal cessato Governo delle
Due Sicilie relativamente alla Chiesa e Confraternita dei SS.Pietro e Paolo dei
Nazionali Greci dimoranti in Napoli, per effetto del Concordato con la Santa
Sede del 19 marzo del 1818, e specialmente il Regio Decreto del 24 marzo 1829,
ed i Rescritti del 19 giugno 1828 e del 27 ottobre 1858, e gli altri provvedimenti
che furono la conseguenza fino alla promulgazione dello Statuto Costituzionale
del 1860, sono revocati, e cessano di aver vigore ed effetto. L'Istituto anzidetto è
ripristinato nello stato anteriore, sotto l'osservanza del proprio Statuto
approvato con Sovrana risoluzione del 20 febbraio 1764.
Art.2; Apparterrà all'Autorità giudiziaria pronunziare sulle controversie, che
insorgessero circa gli effetti della revoca e l'appilicazione dello Statuto
anzidetto.
Art.3; Il Governo del Re è autorizzato ad applicare con regi Decreti le stesse
norme, e nei modi opportuni alle Chiese Greche di Messina e di altre Città del
regno, e ad emanare le occorrenti disposizioni transitorie e quelle richieste per
la esecuzione della presente legge.
La legge 13 luglio 1877 n° 3942 ebbe come fine esclusivo di
ricondurre la Confraternita come ente di culto alla piena osservanza
del suo originario statuto e di sottrarla ad ogni ingerenza da parte della
curia arcivescovile di Napoli, che si era inserita subdolamente nel corso
del tempo50. La legge del 1877 riconosceva quindi la Chiesa e
Confraternita come ente di culto con carattere di corporazione
privata, secondo lo statuto del 20 febbraio 1764 e delegava l'autorità
giudiziaria a pronunciarsi sulle eventuali controversie.
Carattere nazionale delle confraternite
L'importanza delle comunità della diaspora come centri di fermento
politico e culturale, è fuori discussione51. Queste comunità furono
49Nella Relazione dell'ufficio centrale del Senato sul progetto della legge 13 luglio 1877
si afferma che la «Chiesa e Confraternita estera...per essere stata fatta da esteri, dotata
con mezzi somministrati da esteri, e destinata a benefici di esteri, ha carattere di
istituzione estera». Questa premessa non intendeva sottrarre certo la Confraternita al
diritto comune delle persone giuridiche italiane, né a definire la natura giuridica della
Confraternita, ma soltanto a specificare la condizione giuridica degli iscritti al sodalizio.
Grazie a questa premessa sulla nazionalità estera dei componenti {«cittadini esteri, nella
specie Nazionali Greci che appartengono o al regno ellenico o all'Impero ottomano»},
la Relazione escludeva l'ammissione degli Italogreci originari dell'Epiro e dell'Albania, in
quanto ormai cittadini italiani.
50A partire dal 1877, la Chiesa greca di Napoli, in quanto Parrocchia della diaspora
venne sottoposta alla giurisdizione ecclesiastica del Santo Sinodo di Atene.
51«Kai; o{so to; reu'ma tw'n taxidiw'n puknwvnei, tovso kai; ta; pneumatika; spevrmata tou' uJpovdoulou
JEllhnismou' rivcnoun dunate;" rivze" sto; e[dafo" kai; xepetou'n ta; trufera; blastavria tou" sth;n
ajnhvliagh ajtmovsfaira. OiJ patrivde" tw'n taxidiwtw'n kai; oiJ eJllhnike;" paroikive" tou' ejxwterikou'
prevpei na; qewrhqou'n kevntra th'" ejqnikh'" ajfuvpnish", ajlla; kai; th'" neva" eJllhnikh'" glwvssa". Gi jaujto;
nomivzw o{ti staqmo;" sth;n ejxevlixh th'" dhmotikh'" prevpei na; qewrhqei' hJ ejnerghtikh; summetoch; tw'n
JEllhvnwn sti;" ejmporike;" scevsei" jAnatolh'"-Duvsh". jApo; tovte ajrcivzoun na; ejmfanivzwntai oiJ prw'te"
grammatike;" th'" dhmotikh'". De;n ei\nai sumptwmatiko; o{ti oJ suntavkth" th'" prwvth" grammatikh'" (1540),
oJ Nik. Sofiano;", zei' sth; Benetiva, o{pou h\tan ejgkatasthmevnoi tovsoi {Ellhne" pou; brivskontan sth;n
pag. 20
focolai di idee risorgimentali, centri di elaborazione dei vari progetti di
rinascita dell'ellenismo irredento. Lo stesso sodalizio di Napoli ebbe un
ruolo di primo piano tra il XVI e il XVII sec. nel lavorio insurrezionale52.
I greci delle confraternite della diaspora non vanno perciò mai
assimilati ai cosidetti italogreci: «Questi Greci dimoranti in Napoli son tutti
avventizii, sono stranieri qui venuti con animo sempre di tornare una
volta a' loro lari dopo accumulato colla loro industria qualche peculio;
e si rinnovano non per discendenza, ma per surrogazione. E dalle regole
apparisce, che di tutti i Greci, che si vedevano in Napoli, parte
andavano, e venivano da Levante, ed altri luoghi, parte avevano
permanenza fissa, e continuata in Napoli [notisi permanenza, e neppur
domicilio]. Ma a fronte degli oriundi Greci delle colonie, ci stanno qui i
Greci veri, ed in atto, che contendono ai primi l'ingresso nella loro casa;
e il contendono con tanto di ragione, quanto farebbero a tutti gli altri
regnicoli, che pretendessero lo stesso, per essere discendenti di quei
Greci, che in altra età formavano la Magna Grecia, la quale secondo
alcuni, abbracciava tutto il regno, ed anche più. A buon conto sono in
conflitto due classi, l'una di Greci nazionali, che sono in possesso di tutti i
loro diritti, l'altra di Greci originarii, che pretendono di esser simili a' primi,
mentre che tra gli uni e gli altri corre questa stessa opposizione, che tra il
presente e il passato, tra l'essere e l'essere stato, tra l'essere e il non più
essere»53.
I greci delle confraternite sono rimasti sempre attaccati alle loro
tradizioni e costumi, alla loro lingua, ai loro riti religiosi. Una recente
pubblicazione ha portato alla luce alcuni documenti interessanti che
testimoniano questo loro profondo attaccamento; i documenti si
riferiscono a vicende intorno agli ultimi anni del XVI sec., quando l'allora
parroco Vranas ha cercato di modificare alcune tradizioni cultuali.
Allora alcuni esponenti del sodalizio, tra cui il capitano Pietro Lanza,
Simone Mascolo e Ottavio Jezzo, lo accusarono di voler mutare
subdolamente l'identità nazionale e religiosa della confraternita: «tu ci
voi fare italiani, e noi volemmo vivere alla greca, e volimo un sacerdote
che ci mantenga li riti nostri, et se tu non ci voi mantenere li riti nostri
greci, pigliati le vostre robbe, et andati con Dio». E l'anziano confratello
Giovanni Musacchi54 disse a Branas, dopo averlo accusato di
mantenere contatti segreti con la curia: «Noi simo greci e volimo vivere
come greci, e del modo che viveno li greci in Levante». Tutti i confratelli
si opposero a Branas e manifestarono la loro ferma decisione di non
alterare la fisionomia del sodalizio, né l'identità etnica, culturale e
ajnavgkh na; ajllhlografhvsoun me; tou;" dikouv" twn h] kai; me; a[llou" oJmoeqnei'"»; cfr. Ap. E.
VAKALOPOULOS, JIstoriva tou' Nevou JEllhnismou'. Tourkokrativa 1453-1669, 2, Thessaloniki 19762,
p.466 sgg.
52Cfr. J. K. HASSIOTIS, La comunità greca di Napoli e i moti insurrezionali nella penisola
balcanica meridionale durante la seconda metà del XVI sec., Balkan Studies, X (1969),
pp. 279-288.
53Cfr. Parere del celebre giureconsulto e consultore di Stato Gaspare Capone del dì 20
agosto 1838, in Atti Parlamentari della Camera dei Deputati del Regno d'Italia, sessione
del 1876-1877 (progetto di legge del ministro Mancini per la revoca di provvedimenti
contrari alla libertà dei culti, riguardanti la Chiesa e Confraternita dei nazionali Greci in
Napoli), pp.19-20.
54Giovanni Musacchi era uno dei più anziani confratelli (era nato nel 1514).
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religiosa della confraternita; Giorgio Maido accusò Branas di iniziative
antinazionali: «Don Cortese ci vole fare vivere come viveno li italiani, e
noi simo Greci»55.
Da questi documenti emerge senza alcun dubbio una diaspora
nazionale consapevole che vuole mantenere la propria identità.
Non presenterebbe dunque, a mio avviso, delle incongruenze la tesi
di chi sostiene da tempo che gran parte della consapevolezza
identitaria dei greci moderni si è formata proprio tra le fila della
diaspora e che le comunità diasporiche ebbero un fondamentale ruolo
propulsivo durante la turcocrazia nella preparazione del risorgimento
ellenico56.
Gianni Korinthios
Università della Calabria
Dipartimento di Filologia
55Si veda Costantino NIKAS, I primi tentativi di latinizzazione dei greci di Napoli e le prime
"carte assolutorie" orientali in Occidente", Napoli 1998, p.149.
56Cfr. N. TOMADAKIS, AiJ eJllhnikai; koinovthte" tou' ejxwterikou' wJ" paravgwn th'" ÔEllhnikh'"
∆Epanastavsew", in ∆Aqhna' 57(1953), pp. 3-34; D.J. GEANAKOPLOS, The Diaspora Greeks: The
Genesis of Modern Greek National Consciousness, in Hellenism and the First Greek War
of Liberation (1821-1830). Continuity and Change, Thessaloniki 1976, pp. 59-77.
pag. 22