Contratto a tempo determinato
nel settore metalmeccanico e
contrattazione collettiva dopo il
jobs act
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Il nuovo limite quantitativo:
« Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il
numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da
ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può
eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è
sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo
determinato. »
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Art. 10 comma 7 D. Lgs. 368/01:
« La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 1, è affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi… »
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Art. 2 bis, comma 2, del D.L. n. 34/2014:
« in sede di prima applicazione del limite percentuale (…)
conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già
stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro »
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
a)
Il CCNL può solo rideterminare la % di legge o prevedere un
diverso sistema di limiti quantitativi?
b) Le clausole di contingentamento dei CCNL in corso valgono
sempre o devono avere la medesima funzione del limite
legale?
c)
Il limite legale è elevabile/modificabile con accordo
aziendale?
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Circ. Min. Lav. 18/2014 e prime osservazioni di Confindustria:
- il rinvio al CCNL è privo di particolari «vincoli», il CCNL ha
ampia facoltà di deroga;
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
- Ministero del Lavoro: « non è necessaria l’introduzione di nuove
clausole limitatrici, giacchè continuano a trovare applicazione quelle
già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto »
- Confindustria: « devono ritenersi ancora applicabili le clausole
contrattuali che impongono un limite complessivo al ricorso al
contratto a tempo determinato (anche prevedendo congiuntamente un
limite alla somministrazione) » viceversa « clausole contrattuali che
prevedono limiti quantitativi specifici, perché legati a ben individuate
causali, devono ritenersi superate »
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Il rinvio è alla contrattazione collettiva di livello nazionale, sia
per il Ministero del Lavoro che per Confindustria i limiti sono
previsti dalla legge o dal contratto di livello nazionale salvo
delega di quest’ultimo alla contrattazione di secondo livello
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
L’esercizio dell’autonomia contrattuale nel settore
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
- Il CCNL Metalmeccanico non prevedeva «tetti»
- Per gli anni 2014 e 2015 il limite legale del 20% è da computarsi in
termini di media nell’arco dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre).
- Dalla base di computo dei lavoratori in forza a tempo indeterminato
sono espressamente esclusi gli apprendisti.
- Fino a tutto il 31 dicembre 2015 (scadenza del CCNL) la
contrattazione aziendale può individuare limiti quantitativi diversi
ove per l’esecuzione di un’opera, di un servizio, di una commessa o
di un appalto sia necessario superare il limite del 20% anche in
termini di media annua.
- Per Federmeccanica (v. nota 26 settembre 2014 Prot 39/14/R/RES)
l’accordo è valido se approvato dalla maggioranza dei componenti
della RSU eletta in osservanza del TU 10 gennaio 2014
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Fatta salva la possibilità, stabilita dall’art. 2 bis comma 3 D.L.
34/2014, per le aziende che al 21 marzo avevano in corso rapporti a
tempo determinato in supero del limite introdotto dalla legge di
stabilire in via alternativa con accordo aziendale:
- un termine più lungo di rientro nel 20% rispetto al 31 dicembre
2014.
- una % più elevata ma solo fino al 31 dicembre 2014
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Sintesi della disciplina di settore
a) Contratto acausale
b) Limite di durata del singolo contratto a t. determinato: 36
mesi; limite attraverso la successione di soli contratti a tempo
determinato in mansioni equivalenti: 36 mesi; limite al contratto a
tempo determinato in mansioni equivalenti nel caso di utilizzo del
lavoratore anche attraverso periodi di missione in
somministrazione: 44 mesi
c) Intervallo di un solo giorno tra un contratto a t. determinato e
un altro nei casi di assunzione di lavoratori in sostituzione di
lavoratori assenti, assunzione di lavoratori in cassa integrazione,
iscritti alle liste di mobilità o percettori dell’Aspi
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Molti CCNL (Industria Tessile, Occhialeria aziende industriali,
Chimica aziende industriali, Industria turistica, Cemento)
prevedono clausole di contingentamento riferite a specifiche
causali e delegano alla contrattazione di secondo livello la
possibilità di elevare i limiti quantitativi:
Quid Iuris?
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Una possibile soluzione
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
I possibili interventi a livello
aziendale espressamente previsti
dal D.Lgs. 368/2001
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Art. 3. Divieti
Lett. b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato…………….
Art. 5 commi 3 e 4
Le disposizioni di cui all’art. 5 commi 3 e 4 D.Lgs 368/01, c.d. «intervalli», non trovano applicazione
in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle
OO.SS. dei lavoratori (N.B. NO RSU) e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
Art. 5 comma 4 bis
Il limite temporale di 36 mesi in caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti opera fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendali con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale (N.B. NO RSU)
Art. 5 comma 4 quater
Il diritto di precedenza opera «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le OO.SS. più rappresentative sul piano
nazionale»
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
La disposizione di cui all’art. 5 comma 4 bis appare, dopo il Jobs
act, in potenziale contrasto con la normativa comunitaria, in
quanto la normativa italiana:
• non richiede ragioni obiettive per la giustificazione del
rinnovo dei suddetti contratti o rapporti
• non fissa un tetto al numero dei rinnovi
• fissa una durata massima totale solo in via sussidiaria rispetto
alla contrattazione collettiva
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
2 possibili interpretazioni:
- il demando alla contrattazione collettiva è tacitamente abrogato
per incompatibilità con la nuova disposizione
- il limite dei 36 mesi opera in tutti i casi in cui la contrattazione
collettiva non fissi un limite diverso, non essendo possibile
escludere per accordo una durata massima
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Con la Circolare n. 18 del 2014 il Ministero del lavoro afferma
che le ragioni di stagionalità ai fini dell’esclusione del lavoratore
dal computo relativo al limite quantitativo possono essere
individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
(contra Confindustria nota del 7/08/2014 secondo cui: «resta
fermo il contenuto dell’art. 5 comma 4 ter del D.Lgs. 368/2001
che demanda solo alla contrattazione di livello nazionale»)
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
Le opportunità offerte dalla contrattazione di prossimità
(art. 8 D.L. 138 del 2011)
- I possibili interventi della contrattazione aziendale ammessi dal
D.Lgs. 368/2001 possono essere realizzati con la sottoscrizione del
contratto di prossimità da parte della sola maggioranza della RSU
- Escludere o modulare diversamente il limite quantitativo
- Escludere l’operatività del divieto di ricorrere a c. a termine ex art.
3 lett. c del D. Lgs. 368/2001
(da valutare la compatibilità con l’ammortizzatore sociale)
- Elevare il numero di proroghe
Avv. Claudio Fontanella
Pordenone, 24 ottobre 2014
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Jobs Act - Ordine Avvocati Pordenone