DOSSIER
ATTIVITA’ A RISCHIO DI
INCIDENTE RILEVANTE IN ITALIA
E IN LOMBARDIA
Milano, 10 luglio 2008
1
INDICE
1
Il controllo delle attività a rischio di incidente rilevante
in Lombardia. compendio sui ruoli e competenze,
stato e cronologia essenziale
2
Ricostruzione dell’attività regionale in attuazione della
l. r. n. 19/2001
3
Rassegna Stampa, procedura di infrazione unione
Europea
4
RELAZIONI SULL’APPLICAZIONE NEGLI STATI
MEMBRI DELLA DIRETTIVA 96/82/CE. Relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose. Periodo 2000-2002
e 2003-2005.
Pag. 03
Pag. 37
Pag. 59
Pag. 63
A cura di: Edoardo Bai, Simona Colombo, Sergio Cannavò.
Legambiente Lombardia Onlus
Via Mercadante, 4
Milano
2
1
IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI
INCIDENTE RILEVANTE IN LOMBARDIA
Compendio sui ruoli e competenze, stato e cronologia essenziale
A - Introduzione
Prima di entrare nei ruoli specifici, si deve porre in evidenza la situazione particolare della
Regione Lombardia. La Lombardia ospita sul proprio territorio circa ¼ delle ARIR (Attività
a Rischi di Incidente Rilevante) in Italia e per tale ragione ha dotato i propri organi di
governo nel tempo di norme adeguate.
Nelle varie norme nazionali, che hanno recepito le direttive europee, salvo un periodo
transitorio iniziale nel quale i controlli sulle aziende a maggior rischio (Art. 8) dovevano
essere svolti dal Ministero dell’Interno per tramite del CTR gestito dalla Direzione
regionale dei VVF, il ruolo centrale dei controlli sulla materia doveva essere svolto dalle
Regioni.
A tal fine in accordo a quanto richiesto dall’ Art. 72 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 la Regione avendo
•
•
•
istituito l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA),
promulgata la Legge Regionale ( LR 19/01 ) di recepimento del d.lgs 334/99 (Seveso
II) 1
sottoscritto (21 settembre 2005) l’accordo di programma quadro con lo Stato per la
verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni
Tramite il CVR di cui alla LR 19/01 ha nel 2006 assunto la piena competenza sugli Art. 6 e
8 e iniziato le attività istruttorie.
Il ruolo centrale coperto dalla Regione Lombardia nel controllo delle ARIR dall’entrata in
vigore della Seveso I fino a tutto l’anno 2006, è oggi venuto meno col passaggio delle
competenze dalla DG Ambiente alla DG Protezione Civile. Di fatto il Servizio regionale è
stato smantellato non avendo al momento nessun dirigente e nessun funzionario con
competenze tecniche -impiantistiche sulla materia.
Oltretutto, il Ministero degli Interni (i.e. VVF) ha revocato a sé il controllo degli Art. 8
richiamando il fatto che per la completa validità del trasferimento alla Regione delle
competenze sui controlli di tali ARIR, la Presidenza del Consiglio doveva emettere un
Decreto (DPCM) attuativo richiesto dall’Art. 72 del d.lgs 112/98. I VVF hanno pertanto
rimesso in funzione il Comitato Tecnico Regionale ed oggi stanno operando in tal senso.
1
La piena validità della legge regionale è stata sancita anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza
N. 407 del 26 luglio 2002 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi
1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di
incidenti rilevanti).
3
La Regione Lombardia, membro del CTR è attualmente impegnata nelle istruttorie sugli
Art. 8 in particolar modo tramite il supporto dell’ARPA, non avendo più al suo interno
tecnici in grado di condurre le istruttorie. Il numero d’istruttorie condotte è comunque
decisamente insufficiente per poter far fronte a quanto richiesto dalla normativa.
Nell’ultimo anno e ½ in Regione si è comunque bloccata ogni ulteriore attività di controllo.
Qualunque sia la posizione degli Art. 8, la Regione è comunque l’unica responsabile dei
controlli sugli Art. 6 ed in questo ultimo periodo non si è condotta alcuna attività.
In assenza di una indicazione e programmazione da parte della Regione si è inoltre
bloccato anche tutto il controllo sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) che erano
stati delegati ad ARPA.
Leggi in vigore
Europa
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003
che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Italia
Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Modifica il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
Lombardia
Legge Regionale 27 novembre 2001 n. 19
Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
(Non applicabile l’Art. 4 [CVR] e decaduto l’art. 8 [delega alle Province] )
B - Attività a Rischio di Incidente Rilevante in Lombardia
Attualmente le Attività a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR) in Lombardia sono 287 di
cui 147 ad alto rischio (Art. 8 d.lgs 334/99) e 140 a medio rischio (Art. 6 d.lgs 334/99)2.
2
Dati pubblici forniti dal servizio IAR (Industrie Alto Rischio) del MATTM (Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare), ultimo aggiornamento aprile 2008. Un elenco più aggiornato è disponibile presso la
Struttura Prevenzione Rischio Industriale della Regione Lombardia, ma tale elenco non è reso pubblico.
4
La distribuzione provinciale è data nella seguente tabella:
BG
BS
CO
CR
LC
LO
MI
MN
PV
SO
VA
Totale
Art. 6
21
22
7
6
5
4
49
2
6
3
15
140
Art. 8
29
24
2
4
4
7
43
9
11
0
14
147
Tot
50
46
9
10
9
11
92
11
17
3
29
287
L’elenco dettagliato è fornito nell’Allegato B.
C - Strutture, competenze e persone
Gli Enti con competenze sulle Attività a Rischio di Incidente Rilevante in Lombardia sono:
Unione Europea
Emette le Direttive che devono essere recepite dagli stati membri.
Raccoglie le informazioni sulle ARIR in Europa e sugli incidenti.
A parte la DG XI a Bruxelles che è incaricata della materia, al CCR di Ispra
presso l’Istituto “Institute for the Protection and Security of the Citizen” (IPSC) è
istituito il MAHB “Major Accident Hazards Bureau” ovvero l’ufficio che si occupa
della gestione delle banche dati SPIRS “Seveso Plants Information Retrieval
System” sugli impianti a rischio di incidente rilevante in Europa trasmessi dai
rispettivi Ministeri nazionali, a supporto della DG XI, della Banca dati MARS
“Major Accident Reporting System” sugli incidenti rilevanti ed il CDCIR
“Community Documentation Centre in Industrial Risk”.
Direttore MAHB Christou Michalis
Tecnico esperto Sergio Contini
Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Fornisce il supporto al recepimento delle direttive europee e ne tiene i contatti
per l’armonizzazione comunitaria e il trasferimento dei dati richiesti. Predispone i
testi di legge formalizzati in DPR o Dlgs, delle norme attuative e delle linee
guida.
Esercita le funzioni di competenza nelle seguenti materie:
•
•
•
•
•
Controllo dei pericoli d’incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose in attuazione della direttiva 96/82/CE;
Linee Guida per lo svolgimento delle Verifiche Ispettive di cui all'art. 25 del
D.Lgs 334/99 - Decreto Direttoriale DEC/DSA/262 del 29/04/08;
Rischi d’incidenti connessi con attività industriali e con determinate sostanze
pericolose (Inventario Nazionale Stabilimenti a Rischio di Incidente
Rilevante);
Aree a elevata concentrazione di attività industriale a rischio d’incidente
rilevante;
Aree a elevato rischio di crisi ambientale a prevalente origine industriale;
5
•
•
•
•
•
Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento in attuazione della
direttiva 96/61/CE;
Autorizzazione ambientale integrata di competenza nazionale;
Concertazione tecnica con altre amministrazioni ai fini dell'armonizzazione
delle norme, delle procedure e delle pratiche in materia di applicazione della
direttiva 96/61/CE e della direttiva 96/82/CE;
Piani e programmi, accordi di programma, e altri strumenti di
programmazione negoziata;
Attuazione a livello tecnico della normativa comunitaria ed internazionale.
Direttore Generale Ing. Bruno Agricola
Divisione VI - Rischio industriale – Direzione Prevenzione e controllo integrati
dell'inquinamento: Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti
Divisione VI - Rischio Industriale - Direzione Salvaguardia Ambientale: Dirigente
Arch. Andrea Santucci
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici
Fornisce il supporto tecnico scientifico al MATTM; ne cura le banche dati ARIR
ed Incidenti oltre al supporto tecnico-scientifico sulla materia.
Dirigente Ing. Alberto Ricchiuti
Ministero degli Interni (VVF)
Dal Ministero degli Interni dipendono i VVF che Gestiscono il CTR (Comitato
Tecnico Regionale) incaricato (Art. 19 d.lgs 334/99) dell’istruttorie sulle ARIR
sugli Art. 8 fintanto che le competenze non verranno passate alle Regioni.
Hanno sempre cercato di gestire in proprio le ARIR in Art. 8 opponendosi con
ogni mezzo al trasferimento delle competenze alle Regioni. Pur mantenendo le
competenze non hanno mai prodotto grandi risultati (i.e. un’analisi a tappeto di
tutte le ARIR di loro competenza) senza produrre atti documentabili, controllabili
e pubblici quali i decreti regionali.
Con la LR 19/01 la Regione aveva acquisito la competenza anche sugli Art. 8.
Tuttavia a seguito del non completamento dell’iter burocratico, con Nota del
Ministero dell’Interno alla Regione Lombardia (20 febbraio 2007 - prot. n. 3268)
viene ricostituito il CTR Comitato Tecnico Regionale. Dall’inizio 2007 sono state
istruite (con partecipazione di RL e ARPA) circa 20 ARIR. I VVF sono inoltre
responsabili dell’emissione del Certificato Prevenzione Incendi, atto che
dovrebbe recepire le risultanze delle istruttorie emesse dal CTR e/o dal CVR.
VVF Direzione Regionale Lombardia
Comandante regionale VVF Dott. Ing. Dario D’Ambrosio
Direzione regionale VVF Ing. Ernesto Palumbo
6
Regione Lombardia
Agli albori (anni ’90) la materia Rischio Industriale era di competenza della
Direzione Sanità. Passata poi sotto la diretta competenza della Presidenza è
perlopiù stata una materia trattata dalla Direzione Ambiente (prima Ambiente ed
Energia, poi Tutela Ambientale, oggi Qualità dell’Ambiente). Dal 2006 le
competenze sono state trasferite alla Protezione Civile.
Emette leggi regionali di attuazione delle direttive europee, come recepite dalle
norme statali.
Ha competenze nella gestione delle istruttorie sulle ARIR.
Gestisce il CVR(RL) e partecipa al CTR (VVF).
Definisce le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia
dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante.
Gestisce l’archivio di tutti i Rapporti di sicurezza e affini, Notifiche, Schede
Informazione alla Popolazione e Istanze di autorizzazione a nuovi impianti e/o
modifiche.
Gestisce la Banca dati delle ARIR e ne comunica periodicamente i dati al
Ministero Ambiente.
Autorizza i nuovi impianti e le modifiche delle ARIR.
La Regione ha il compito di controllare le ARIR in Art. 6, attività che fino al 2006 ha
esercitato mediante i propri tecnici. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla Seveso I
nell’anno 1997 ha costituito una Struttura di Progetto che col supporto di un Comitato
Tecnico Scientifico costituito in ambito FLA e il contributo di 10 tecnici esterni, esperti nella
materia ha in tre anni esaurito i compiti assegnati (eseguite 186 istruttorie sulle ARIR di
competenza - i.e. Art. 6 e Art. 5 comma 3).
La Regione ha il compito di recepire a livello locale con legge regionale la normativa sui
rischi di incidente rilevante. La Direttiva del Consiglio 82/501/CEE (Seveso I) recepita in
Italia dal DPR 175/88 è stata a sua volta recepita il Lombardia con la LR 50/90. La
Direttiva del Consiglio 96/82/CE (Seveso II) recepita in Italia col d.lgs 334/99 è stata
recepita in Lombardia con la LR 19/013. La Direttiva (Seveso III) recepita in Italia col d.lgs
238/05 non è ancora stata recepita in Lombardia. La regione, nell’attesa ha tuttavia
emesso una Circolare Regionale 10 febbraio 2006 n. 5.
Con l’introduzione della Seveso II (Direttiva 96/82/EC recepita col d.lgs 334/99) si sono
estesi i campi di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante e soprattutto
si sono introdotti nuovi obblighi legati ai Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS). La
Regione ha delegato ad ARPA il controllo degli SGS. Ciò ha consentito di recuperare il
controllo sugli Art. 6 che a causa di un buco legislativo nel d.lgs 334/99 non prevedeva per
questi alcun invio di documentazione tecnica (Rapporto di Sicurezza o similari)
La Regione stava accingendosi a delegare il controllo degli Art. 5 comma 3 alle Province
3
La Legge Regionale 19/01 è stata impugnata dal Governo, ma la Corte Costituzionale ne ha dichiarato il
ricorso illegittimo. Pertanto è oggi valida. Il contenuto che dispone il controllo sulle ARIR in Art. 8 è tuttavia
inapplicabile fintanto che il Consiglio dei Ministri non completa l’iter di trasferimento delle competenze con l’ultimo
passo rimanente ovvero l’missione del DPCM attuativo.
7
quando il recepimento della Seveso III col d.lgs 238/05 ne ha cancellato gli obblighi di
trasmissione di documentazione e spostato i controlli alle ASL (Servizio Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro) all’interno delle verifiche connesse al d.lgs 626/94.
La Regione dovrebbe avere anche il controllo sugli Art. 8 ma il non completamento dell’iter
burocratico di delega da parte del governo non ne ha ad oggi permesso il pieno
completamento. La delega avrebbe comportato il trasferimento dei fondi per i controlli
(circa due milioni di euro) alla Regione. Per istruire tali controlli, la LR19/01 aveva istituito
un Comitato di Valutazione Regionale (CVR) che negli intenti avrebbe dovuto sostituire il
Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei VVF.
Il CVR presieduto dal Dirigente della competente Unità Organizzativa è composto da
cinque membri permanenti:
-
due designati dal Direttore Generale competente;
-
uno designato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
-
uno designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
-
uno designato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL).
Il CVR è poi integrato, per le singole istruttorie, con tre esperti in rappresentanza
rispettivamente di:
-
Provincia,
Comune,
Comando Provinciale dei VVF territorialmente competenti.
8
Lo schema dell’iter autorizzativo è rappresentato nella figura seguente:
Iter autorizzativo
Inizio
nuovo
modifica
esistente
Nuovo o
modifica ?
Rapporto
preliminare di
sicurezza
no
Fine
si
Nulla Osta
Preliminare
Autorizzazione
alla costruzione
si
Approvato ?
8
Rapporto di
Sicurezza (RdS)
Art. 8 o Art. 6 ?
no
Approvato ?
no
Stabilimento con
SGS certificato ?
no
Nulla Osta
definitivo
Autorizzazione
all’esercizio
Aggiornamen
to RdS o SVT
Istruttoria
ufficio
regionale
competente
Revisione
SVT
si
si
6
Scheda
Valutazione
Tecnica (SVT)
Istruttoria CVR
(Regione con
ARPA, VVF,
ISPESL)
Revisione
RdS
Aggravio rischio
(DM 9.8.00) ?
no
Approvata ?
si
Può procedere
alla modifica
senza autorizzazione
Nulla Osta
definitivo
Autorizzazione
all’esercizio
La Regione ha inoltre il compito di gestire la banca dati sulle ARIR (caratteristiche
tecniche, amministrative e territoriali) e di comunicare periodicamente al Ministero
dell’Ambiente l’elenco di tali attività.
Strutture e persone interessate dal Rischio Industriale
Assessore
Massimo Ponzoni
Direzione Generale
Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale
Direttore Generale
Paolo Baccolo (nominato nel 2007 e probabile cambio
nella riorganizzazione p.v. di luglio)
Unità Organizzativa
Sistema Integrato di Sicurezza
Dirigente UO
Andrea Zaccone (proveniente dalla Direzione Struttura
Rischi Naturali)
Struttura
Prevenzione Rischi Tecnologici
Dirigente Struttura
Valeria Chinaglia (Di recente nomina dirigenziale
proviene dalla DG Territorio - VIA)
Unità Operativa
Carmela Melzi (trasferita dall’unità rischi naturali)
Tecnici attuali
Claudio Consaga (Rapporti con le Prefetture e
aggiornamento banca dati)
Vittorio Rey, Veronica Todeschini
9
Le Regioni e la Lombardia in particolare (avendo quest’ultima circa ¼ di tutte le
ARIR in Italia) dovrebbero essere i principali enti gestori dei controlli sulle ARIR,
ai sensi del d.lgs 334/99 e d.lgs 238/05.
Fino al trasferimento delle competenze alla Protezione Civile ha svolto
un’intensa attività, in particolar modo sugli Art. 6 (e Art 5 comma 3, poi cancellati
dal d.lgs 238/05), istruendo le attività e controlli al ritmo di circa 50 l’anno più
l’emissione dei Nulla osta di fattibilità e di modifica, con e senza aggravio di
rischio.
Già nel 2006 vi è stato un crollo nel numero delle istruttorie e dei controlli
effettuati. Dall’inizio del 2006 la Regione Lombardia è completamente
inottemperante ai suoi doveri poiché, se per gli Art. 8 vi era una contesa di
competenza fra Regione e VVF, nulla toglie che alla Regione spettava senza
alcun dubbio i controlli sugli Art. 6, per i quali ha fatto ben poco.
Tra l’altro, la Regione ha delegato all’ARPA i controlli sugli SGS proprio per
recuperare l’assenza di documentazione prodotta in accordo al d.lgs 334/99. Ci
risulta che dal 2006, in assenza di una programmazione da parte della Regione
si siano fermati anche i controlli degli SGS.
Un altro punto da sottolineare riguarda le competenze e la memoria storica. Col
passaggio alla Protezione Civile della Struttura Rischio Industriale, il nucleo
storico di analisi dei rischi è stato completamente azzerato lasciando
attualmente la Struttura senza competenze tecniche sulla materia.
La Protezione civile è stata impegnata (periodo 2007 – 2008) pressocchè
totalmente dalle attività del PRIM (Programma Integrato di Mitigazione dei
Rischi Maggiori) che ha però una maggiore valenza sull’aspetto rischio naturale
e quindi ha sottratto le poche risorse dei rischi industriali ai propri doveri primari.
Per completezza riportiamo l’elenco dei tecnici e dirigenti passati negli anni per
il Servizio:
Cambi dal 1990 al 2006 (nella DG Ambiente)
Dott. Ing. Giuseppe Lembo tecnico, passato alla Dir. Reti e Servizi
Dott. Marcellino Buson tecnico, ora Dirigente industria chimica
Dott.ssa Silvia Grillo tecnico, oggi Responsabile sicurezza industria chimica
Dott. Ing. GianLuca Gurrieri tecnico, ora al Dip. ARPA Via Juvara
Dott. Ing. Roberto Laffi Dirigente della Struttura (breve tempo) ora alla DG
Territorio
Dott. Antonio Firemi Tecnico Quadro, rimasto alla DG Qualità dell’Ambiente
Dott. Giuseppe Rotondaro Dirigente della Struttura e poi UO, ora all’ARPA
Cambi recenti dalla fine 2006 ad oggi (passaggio Struttura Rischi alla
Protezione Civile):
Dott. Vito La Porta gia Dirigente Struttura, ora RSPP industria chimica
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Dott. Ing. Vincenzo Torretta Tecnico Quadro, ora Professore all’Univ. Insubria
Arch. Massimiliana Marazzini Tecnico Quadro, ora alla Dir. Gen. Commercio
Dott.ssa Paola Bardinella Tecnico, passata alla Dir. Gen. Sanità
Dott. Ing. Vincenzo Cicoria Tecnico, no rinnovo comando, rientrato in Provincia
Milano
Dott. Ing. Vittorio Rey Tecnico, dal 1° luglio passa alla Dir Gen Territorio (VIA)
Per far fronte alla necessità di istruire tutte le ARIR a medio e basso rischio, di
competenza della Struttura Rischi Industriali, la Regione Lombardia ha dato il
via negli anni 1997 – 1999 ad una Struttura di Progetto. Questa, col supporto di
un Comitato Tecnico Scientifico, dei cinque tecnici interni e due consulenti di
staff e soprattutto col supporto di 10 tecnici professionisti esperti nella materia
ha, dal nulla prima esistente, istruito in meno di tre anni tutte le 186 ARIR di sua
competenza.
I 10 esperti e 2 consulenti di staff sono i seguenti:
Dott. Vito La Porta cons. staff
Dott. Enrico Guagnini cons. staff
Dott. Ing. Raffaello di Martino esperto Rischio Ind.
Dott. Vito Santamato esperto Rischio Ind.
Sig. Enzo Santamato esperto Rischio Ind.
Dott. Ing. GianCarlo Bello esperto Rischio Ind.
Dott. Ing. Edoardo Galatola esperto Rischio Ind.
Dott. Ing. Alfredo Romano esperto Rischio Ind.
Dott. Ing. Marco Cerri esperto Rischio Ind.
Dott. Gianfranco Ghetti esperto Rischio Ind.
Dott. Ing. Francesco Toniolo esperto Rischio Ind.
Dott. Ing. Franco Antonello esperto Rischio Ind.
ARPA Lombardia
A supporto delle attività della Regione, l’ARPA Lombardia, istituita nel 1999 ha
competenze tecniche in grado di trattare tecnicamente i problemi derivanti dal
Rischio Industriale.
Tra i propri compiti oltre al supporto alle istruttorie sulle ARIR sia di competenza
della Regione che dei VVF è in grado di intervenire in caso di incidente per le
analisi sul territorio.
La Regione Lombardia ha delegato ad ARPA il controllo dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza.
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Tramite i dipartimenti provinciali, ARPA partecipa attivamente anche alle
esecuzioni delle istruttorie, su incarico del CVR.
Presidenza Paolo Valentini Puccitelli
Direttore Generale f.f. Calogero Trizzino
Franco Picco (dal 16/06/2008, ex DG Qualità dell’Ambiente)
Dipartimento Attività industriali, controlli e coordinamento dei laboratori
Direttore Giulio Sesana
Settore Rischi Industriali
Dirigente Giampiero Valsecchi (dal 1/1/2008)
Walter Restani (fino al 31/12/2007 ora in pensione)
Tecnici attuali
Andrea Delle Monache
Matteo Valota
Glauco Messina
Province
Nelle intenzioni “pre d.lgs 238/05”, alle Province dovevano essere delegate le
istruttorie e controlli degli Art. 5 comma 3. Poiché questi sono stati cancellati ed
accorpati agli Art. 5 comma 2, le responsabilità sono passate alle ASL.
Le Province attualmente partecipano per le loro competenze al CTR dei VVF ed
è prevista la partecipazione al CVR di R.L.
Comuni
Al Sindaco del Comune compete la divulgazione e informazione alla
popolazione sui rischi d’incidente rilevante. Questi vengono comunicati dalle
ARIR ai Sindaci mediante le schede dell’Allegato V al d.lgs 334/99.
Ai sensi del DM LLPP 9 maggio 2001 e sulla base delle informazioni fornite
dalle ARIR i Comuni devono predisporre un Elaborato Tecnico Rischio di
Incidente Rilevante nel quale siano verificate le compatibilità delle ARIR con il
territorio.
I Comuni attualmente partecipano per le loro competenze al CTR dei VVF (e
CVR di R.L.).
In ultima analisi i Comuni rilasciano le licenze edilizie senza le quali le ARIR non
possono sviluppare i loro insediamenti e dunque tramite questo strumento
possono esercitare un forte controllo finale.
Il livello di comunicazione alla popolazione è assai disomogeneo. Si va da alcuni
casi ove sono stati predisposti e distribuiti a tutta la popolazione opuscoli
esplicativi sui rischi e sulle modalità di comportamento in caso di incidente ad
12
altri casi ove è stato appeso un solo avviso di disponibilità presso gli uffici tecnici
di una scheda informativa alla popolazione.
Nei casi di nuovi insediamenti o modifiche con aggravio del rischio, la
popolazione dovrebbe essere consultata. L’esercizio di questo diritto non ci
sembra ad oggi salvaguardato.
ASL
Con l’entrata in vigore del d.lgs 238/05 (Seveso III) il comma 3 dell’Art. 5 del
d.lgs 334/99 è stato cancellato. Vengono dunque a cessare le competenze sulle
ARIR che ricadono sotto l'articolo 5, cioè quelle con quantitativi minori di
sostanze pericolose da parte della Regione. Le ARIR sono tenute a integrare il
documento 626/94 con una sezione dove siano indicati i potenziali rischi
d’incidente rilevante e descritti gli impatti di tali incidenti. La competenza sui
controlli per queste ARIR, tramite i servizi di tutela della salute nei luoghi di
lavoro (SPSAL) (626/94) passa dunque alle ASL.
CTR Comitato Tecnico Regionale (VVF)
Fintanto che le competenze sugli Art. 8 non passano alle Regioni, le istruttorie e
controlli di queste ARIR sono eseguite da un Comitato gestito dal Comando
regionale dei VVF.
Questo è integrato da:
•
•
•
•
•
•
il comandante provinciale dei VVF;
due rappresentanti ARPA;
due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL;
un rappresentante della Regione;
un rappresentante della Provincia;
un rappresentante del Comune.
CVR Comitato di Valutazione Regionale (Regione Lombardia)
In alternativa al CTR la stessa funzione, col passaggio di competenza alla
Regione, viene svolta in ambito regionale da tale comitato istituito dalla LR
19/01.
Il Comitato presieduto dal Dirigente della competente Unità Organizzativa è
composto da cinque membri permanenti:
-
due designati dal Direttore Generale competente;
-
uno designato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA);
-
uno designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
-
uno designato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (ISPESL).
Il CVR è poi integrato, per le singole istruttorie, con tre esperti in rappresentanza
rispettivamente di:
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-
Provincia,
Comune,
Comando Provinciale dei VVF territorialmente competenti.
Fintanto che il CVR ha funzionato era composto da:
Presidente Dott. Vito La Porta (in supplenza del DG.UO)
Segretario Dott. Ing. Vincenzo Torretta
Designati dal DG: Dott. Ing. Giancarlo Bello, Dott. Ing. Gianandrea Gino
ARPA Dott. Walter Restani
VVF Dott. Ing. Dario D’Ambrosio talvolta sostituito da Ing. Ernesto Palumbo
ISPESL Ing. Alfonso De Lucia o in alternativa Ing. Giuseppe Mulè
Prefetture
E’ compito del Prefetto comunicare ai Ministri dell’Ambiente e dell’Interno
l’accadimento di un Incidente Rilevante. Le informazioni sono derivate dalla
comunicazione del Gestore dello stabilimento (ARIR).
In ragione dell’Art. 20 del d.lgs 334/99 i Prefetti sono tenuti a redigere i Piani di
Emergenza Esterni per le ARIR in Art. 8. Per tali ragioni i Prefetti ricevono dalle
ARIR tutte le informazioni necessarie, e dal CTR o CVR le risultanze delle
istruttorie.
E’ di attuale cronaca l’emissione di una “Procedure d’infrazione” da parte della
Commissione Europea nei confronti dell’Italia, (IP/2007/1534 e IP/08/526) per la
violazione dell’Art.11 della Direttiva 96/82/CE con Deferimento dell'Italia alla
Corte di giustizia per la mancata adozione di Piani di Emergenza Esterna (PEE)
per le ARIR.
C’è un grosso fermento nei giorni attuali per recuperare tale situazione. Ci
risulta che stiano predisponendo i PEE anche per gli Art. 6 anche se non è
strettamente necessario.
A norma si legge, l’attività di redazione di un PEE dovrebbe essere condotta con
una consultazione della popolazione. Andrebbe verificato se tale coinvolgimento
c’è stato e nel caso con quali modalità.
14
Conclusioni
La Regione Lombardia ha sul proprio territorio circa ¼ di tutte le ARIR in Italia. Nonostante
tale situazione preoccupante, anche per la forte concentrazione di popolazione nel
territorio, non ci pare venga data una adeguata attenzione al problema.
I tecnici incaricati sono assolutamente insufficienti per far fronte agli impegni istituzionali. I
controlli effettuati non coprono gli intervalli richiesti dalla normativa. Una volta effettuati i
controlli ed emesse le prescrizioni, non se ne controlla periodicamente l’attuazione.
Da almeno un anno e ½ la Regione non si sta occupando del suo compito istituzionale
principale, cioè gli Art. 6, soprattutto a causa di una diversione delle (poche) forze
disponibili per rincorrere un consenso Ministeriale di un accordo quadro che fornisca i
fondi per poter finanziare il PRIM.
Lo spostamento delle competenze dalla Qualità dell’Ambiente alla Protezione Civile ha
modificato anche la filosofia di fondo della struttura: l’attenzione è oggi posta più sulla
gestione dell’emergenza anziché sulla prevenzione dell’incidente.
I rapporti con gli altri enti competenti sulla materia sono improntati più sulla conflittualità di
competenza che non sullo spirito collaborativo.
Da un punto di vista normativo la regione è in netto ritardo con il recepimento della Seveso
III (N.B. emessa dalla UE nel 2003, ed in Italia nel 2005).
Il coinvolgimento e consultazione della popolazione (PEE, Accessibilità degli RdS, Schede
Informazione, Nuovi Stabilimenti o Modifiche . . .) non sono certo adeguati allo spirito della
normativa europea.
15
Allegato A
Cronologia essenziale degli eventi attinenti le ARIR in Lombardia
Luglio
1982
Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del Emissione da parte CEE della
24 giugno 1982
cosiddetta Direttiva Seveso (I)
sui rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività industriali.
(G.U. della Comunità Economica
Europea n. L 230 del 5 agosto 1982)
Maggio
1988
Decreto del Presidente della
Repubblica, 17 maggio 1988, n. 175
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501,
relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività
industriali, ai sensi della legge 16 aprile
1987, n. 183 .
(G.U. 31 maggio 1991, n. 126)
Marzo
1989
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, 31 marzo 1989
Applicazione dell'articolo 12 del DPR 17
maggio 1988, n. 175, concernente rischi
rilevanti connessi a determinate attività
industriali.
Preceduto da Lettere, Circolari e
Decreti è questa la prima Norma di
riferimento in risposta alla Direttiva
Seveso CEE.
Vengono riconosciute 3 categorie a
moderato, medio ed alto rischio che,
per le modalità di autodichiarazione
vengono rispettivamente chiamate
“Dichiarazione semplificata”,
“Dichiarazione completa” e “Notifica”
E’ il decreto attuativo del DPR 175/88
che specifica le modalità di
presentazione, dei contenuti e dei
controlli sulle ARIR.
(G.U. 21 aprile 1989, n. 93 - Suppl.
Ordinario)
Maggio
1990
Legge Regionale 10 maggio1990 n. 50
Disciplina delle funzioni di competenza
della regione in attuazione del DPR 17
maggio 1988, n. 175 testo decreto
"attuazione della direttiva CEE n.
82/501, relativa ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate
attività industriali".
(BURL 15 maggio 1990, n. 20 - 1°
Suppl. Ordinario)
E’ il recepimento regionale del DPR
175/88. Viene istituito a livello regionale
il Servizio di Prevenzione dei Rischi
Industriali (1991) e formalizzata una
convenzione con l’Istituto di Ricerca
Breda che porta al primo censimento
(DB III) delle ARIR (1992). Il servizio è
dapprima facente capo alla Presidenza,
poi dal 1992 (Giunta Ghilardotti,
Assessore Monguzzi, Coordinatore
Compiani) passa all’Assessorato alla
Tutela Ambientale. Dal 1995 fino al
VI/2005, col cambio di Giunta, la
Presidenza è di Formigoni e
l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente
è di Nicoli Cristiani.
16
Dicembre
1996
Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9
dicembre 1996
sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose.
(G.U. delle Comunità europee N. L
10/13 del 14 gennaio 1997)
Maggio
1997
Legge 19 maggio 1997 n. 137
Sanatoria dei decreti-legge recanti
modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
relativo ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività
industriali.
(G.U. 26 maggio 1997, n. 120)
1997
Istituzione di una Struttura di
Progetto Prevenzione Rischio
Industriale
Emissione da parte Commissione
Europea della cosiddetta Direttiva
Seveso II. Differisce dalla Seveso I
soprattutto perché si basa fortemente
su tipologie e quantitativi di sostanze,
indipendentemente dalle lavorazioni e
fissa i termini di revisione dei rapporti di
sicurezza e ispezioni.
Il DPR 175/88 è stato per anni reiterato
mediante Decreti-Legge. La Legge
137/97 sostituisce ed abroga i DL, non
convertiti, che hanno prorogato negli
anni la validità del DPR 175/88.
Per la cronaca i DL sono stati i
seguenti: 30 giugno 1993, n. 212; 30
agosto 1993, n. 330; 29 ottobre 1993,
n. 429; 28 dicembre 1993, n. 542; 26
febbraio 1994, n. 134; 29 aprile 1994,
n. 257; 27 giugno 1994, n. 414; 27
agosto 1994, n. 514; 28 ottobre 1994,
n. 601; 28 dicembre 1994, n. 723; 25
febbraio 1995, n. 55; 29 aprile 1995, n.
140; 29 aprile 1995, n. 141; 28 giugno
1995, n. 256; 28 giugno 1995, n. 257;
28 agosto 1995, n. 358; 28 agosto
1995, n. 359; 27 ottobre 1995, n. 445;
23 dicembre 1995, n. 546; 30 dicembre
1995, n. 568; 26 febbraio 1996, n. 81;
28 febbraio 1996, n. 94; 26 aprile 1996,
n. 217; 29 aprile 1996, n. 231; 25
giugno 1996, n.335; 8 agosto 1996, n.
443.
Viene istituita una apposita Struttura in
ambito DG Ambiente con lo scopo di
istruire (verifica RdS, ispezione,
emissione decreto) in breve tempo di
tutte le ARIR di competenza regionale.
Vale a dire 186 Dichiarazioni Complete
e Semplificate.
La Struttura, coi tecnici interni e col
supporto di 10 tecnici esperti esterni
istruisce tutte le ARIR in circa 2 anni.
17
Marzo
1998
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
112
Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 21 aprile 1998, n. 92 – Suppl.
Ordinario n. 77)
Questo DL è importante poiché all’Art.
7 (Attribuzione delle risorse) fissa i
termini per il conferimento delle
competenze (decorrenza e
trasferimento di beni e risorse
finanziarie) sulle ARIR ad alto rischio
alle Regioni, altrimenti di competenza
del Ministero degli Interni (i.e. VVF).
Tale trasferimento si doveva attuare
entro il 31/12/2000 . . .
(Rettifica G.U. 21 maggio 1997, n. 116)
Agosto
1999
Legge Regionale del 14 agosto 1999,
n. 16
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente - ARPA
(B.U. agosto 1999, n. 33, 2° suppl. ord.)
Agosto
1999
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.
334
Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.
Oltre al supporto tecnico per il controllo
delle ARIR, l’istituzione dell’ARPA è un
atto fondamentale per il pieno
passaggio di competenze dai VVF alla
Regione. (cfr Nota 3 all’Art.12 d.lgs
334/99 e s.m.i.)
Recepimento italiano della Direttiva
Seveso (II). Modifica quantitativi e
tipologie delle sostanze. Sgancia dalle
lavorazioni e introduce i controlli sugli
SGS
(G.U. 28 settembre 1999, n. 228 - Suppl.
Ordinario)
Decreto del Ministero dell’Ambiente, 9 Linee Guida per SGS
agosto 2000
Linee guida per l'attuazione del sistema
di gestione della
sicurezza.
(G.U. n. 195 del 22 agosto 2000, Serie
Generale)
Maggio
2001
Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici, 9 maggio 2001
Requisiti minimi di sicurezza in materia
di pianificazione urbanistica e territoriale
per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante.
Definisce i rapporti fra ARIR e territorio
(G.U. n. 138 del 16 giugno 2001,
Supplemento Ordinario)
18
Novembre
2001
Legge Regionale 27 novembre 2001 n.
19
Norme in materia di attività a rischio di
incidenti rilevanti.
(BURL 27 novembre 2001, n. 48)
Recepimento regionale della Direttiva
Seveso II. La legge, impugnata dallo
Stato è stata dichiarata valida dalla
Corte Costituzionale (vedi sotto). E’ ad
oggi valida ma non completamente
applicabile per le ARIR a rischio
maggiore poiché non è ancora stato
emesso dallo Stato il DPCM che chiude
l’iter di trasferimento.
Luglio
2002
Sentenza N. 407 della Corte
Costituzionale del 26 luglio 2002
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5,
commi 1 e 2, della legge della Regione
Lombardia 23 novembre 2001, n. 19
(Norme in materia di attività a rischio di
incidenti rilevanti).
Lo stato ha sollevato una eccezione
sulla costituzionalità della legge poiché
in sostanza si richiedeva alle ARIR
l’invio alla regione per gli Art. 6 di una
specie di RdS, non richiesto per
carenza del d.lgs 334/99.
Settembre
2003
D.d.g. Giunta Regionale 15 settembre
2003, n. 14259 Presa d’atto della firma
dell’accordo di programma quadro StatoRegione Lombardia previsto dall’Art. 72
del d.lgs 112/98
Sottoscrizione dell’accordo di
programma quadro previsto per la
validità della L.R. 19/01 che prevede il
passaggio di competenze degli Art. 8
dallo Stato alla Regione
Dicembre
2003
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2003
che modifica la direttiva 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.
Direttiva europea Seveso III.
Adeguamento della versione
precedente per tener conto delle
esperienze acquisite nei recenti
incidenti di Tolosa (F), Enschede (NL) e
Baia Mare (RM)
(G.U. dell'Unione europea, L 345/97 del
31.12.2003)
Febbraio
2004
D.g.r. 6 febbraio 2004 - n. 7/16320
Presa d’atto della comunicazione
dell’assessore Nicoli Cristiani avente ad
oggetto: «Decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 e decreto ministeriale ll.pp.
9 maggio 2001. Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante»
Passaggio istituzionale dopo la
sottoscrizione dell’Accordo di
Programma fra Stato e Regione
Lombardia per il trasferimento delle
competenze sulle ARIR maggiormente
pericolose alla gestione regionale.
(BURL 23 febbraio 2004, n. 9)
19
Marzo
2004
Prima Edizione della Scuola di Alta
Specializzazione in Valutazione dei
Rischi Rilevanti, Marzo 2004 –
Febbraio 2005
Organizzata col contributo della FLA ha
consentito la formazione su aspetti
tecnici e normativi riguardante le ARIR
ed i controlli, con un corso articolato in
12 moduli (60 giornate e 480 ore di
corso) di 25 funzionari di Regione
Lombardia, ARPA Lombardia, ISPESL,
e VVF.
Nell’anno 2006 si è tenuta una seconda
versione.
Dicembre
2004
D.g.r. 10 dicembre 2004 - n. 7/19794
Linee guida per la predisposizione
dell’Elaborato tecnico Rischio di
Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni
con stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti.
Linee guida per l’attuazione dei requisiti
derivanti dal DM.LL.PP 9 maggio 2001
(BURL 24 dicembre 2004 - 6° Suppl.
Straordinario al n. 52)
Gennaio
2005
D.d.g. Giunta Regionale 21 gennaio
2005 - n. 636
D.G. Qualità dell’Ambiente
Elenco degli Istituti valutati idonei dalla
Regione Lombardia alla certificazione
della validità dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza (SGS) adottati dalle
Aziende a rischio di incidenti rilevanti
(legge regionale 23 novembre 2001,
n. 19)
La LR 19/01 prevedeva un trattamento
particolare per le ARIR che
sviluppavano gli SGS con istituti
certificati. A causa dello stretto periodo
di presentazione delle richieste, gli
istituti certificati sono attualmente solo
due: CERTISIC e CERTIQUALITY. Si è
più volte parlato di riaprire i bandi di
certificazione, ma non è mai stato fatto.
(BURL 31 gennaio 2005, n. 5)
Settembre
2005
Sottoscrizione di un nuovo Accordo
di Programma il 21 settembre 2005
con Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Un precedente accordo non era stato
ammesso dalla Corte dei Conti per un
vizio di legittimità con deliberazione n.
11/2005/P del 7 luglio 2005, impedendo
in tal modo l’assunzione del pieno
controllo degli Art. 8 da parte della
Regione Lombardia.
Settembre
2005
Decreto Legislativo 21 settembre
2005, n. 238
Recepimento a livello nazionale della
cosiddetta Seveso III
Attuazione della direttiva 2003/105/CE,
che modifica la direttiva 96/82/CE, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze
pericolose
(G.U. n. 271 del 21 novembre 2005 Supplemento Ordinario n. 189)
20
Febbraio
2006
Circolare Regionale 10 febbraio 2006
n. 5 Prime indicazioni al d.lgs 21
settembre 2005 n. 238: Attuazione della
direttiva 2003/105/CE sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose
In attesa della promulgazione di una
nuova legge Regionale di recepimento
della Seveso III la Regione ha emesso
delle indicazioni in particolare volte
all’esclusione dei precedenti obblighi
degli Art. 5 comma 3 del d.lgs 334/99
(BURL 17 febbraio 2006 . 3°
Supplemento Straordinario)
Febbraio
2007
Nota del Ministero dell’Interno 20
febbraio 2007 - prot. n. 3268 alla
Regione Lombardia sulla ricostituzione
del Comitato Tecnico Regionale
Nelle more del pieno conferimento delle
funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni, a causa della non
emissione del DPCM attuativo richiesto
dall’Art. 72 del d.lgs 112/98, il Ministero
degli Interni (i.e. i VVF) si riprendono di
diritto il controllo degli Art. 8
Ottobre
2007
Approvazione schema di accordo tra
Ministero Interno (VVF) e Regione
Lombardia il 29 ottobre 2007 per il
ripristino delle attività del CTR e
collaborazione per il controllo degli Art. 8
Nelle more della validità della LR
19/01sugli Art. 8, i VVF si riappropriano
della materia. Viene fatto salvo quanto
prodotto (emissione di decreti) dalla
Regione Lombardia ai sensi della LR
19/01 sugli Art. 8 e viene ripresa
l’attività di controllo di questi ultimi da
parte del CTR, col contributo della
regione fornito tramite ARPA, dal
momento che in Regione non ci sono
più tecnici in grado di svolgere tale
compito.
Ottobre
2007 e
Aprile
2008
Commissione Europea, Procedure
d’infrazione IP/2007/1534 e IP/08/526
per violazione dell’Art.11 della Direttiva
96/82/CE con Deferimento dell'Italia alla
Corte di giustizia per la mancata
adozione di piani di emergenza esterna
per le ARIR
I piani di emergenza esterni debbono
essere predisposti dai Prefetti, sulla
base del materiale prodotto dalle ARIR
e viste le risultanze delle istruttorie di
competenza dei CTR (VVF). E’ in corso
un gran fermento per concludere entro
la fine di giugno le istruttorie su tutte le
ARIR. I PEE dovrebbero riguardare
solo le ARIR in Art. 8. Forse per
eccesso di zelo si stanno
predisponendo i PEE anche per gli
Art. 6. Vista l’urgenza per gli Art. 8 ci si
chiede il perché.
21
Allegato B
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE
DIVISIONE VI - RISCHIO INDUSTRIALE - PREVENZIONE E CONTROLLO INTEGRATI DELL'INQUINAMENTO
INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI
AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N, 334,
REDATTO IN COLLABORAZIONE CON APAT - SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE
Aggiornamento Aprile 2008
Segue l’elenco delle ARIR in Art. 6 e Art. 8 del d.lgs 334/99 modificato dal d.lgs 238/05, in ordine per Provincia, Articolo (6 e 8) e Ragiona sociale. L’elenco è
pubblico, predisposto da APAT per il MATTM, sulla base delle notifiche ricevute e delle comunicazioni regionali.
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
1 BG
6
ALBANO SANT'ALESSANDRO
DD004
ACS DOBFAR SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
2 BG
6
ISSO
ND132
ARCHIMICA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
3 BG
6
RANICA
DD018
AUTOGAS OROBICA SPA
Deposito di Gas liquefatti
4 BG
6
LALLIO
ND193
BETTONI & C SPA
Deposito di oli minerali
5 BG
6
FORNOVO SAN GIOVANNI
DD026
BIDACHEM SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
6 BG
6
CASTELLI CALEPIO
ND325
CROMOPLASTICA C.M.C. S.R.L.
Galvanotecnica
7 BG
6
PEDRENGO
ND216
DOMUS CHEMICALS SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
8 BG
6
GRASSOBBIO
DD065
ERCA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
9 BG
6
SAN PAOLO D'ARGON
DD066
ERREGIERRE SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
10 BG
6
TREVIGLIO
ND313
EUROGRAVURE SPA
Altro
22
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
11 BG
6
COMUN NUOVO
ND342
FARMOL SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
12 BG
6
ZANICA
ND281
FIOCCHI MUNIZIONI SPA
Produzione e/o deposito di esplosivi
13 BG
6
GHISALBA
ND352
GALVANICA ARICCI SRL
Galvanotecnica
14 BG
6
CASTELLI CALEPIO
ND274
GALVANICHE F.B. SRL
Galvanotecnica
15 BG
6
VERDELLINO
ND333
I.G.B. S.R.L.
Galvanotecnica
16 BG
6
ORIO AL SERIO
ND122
INDUSTRIA CHIMICA PANZERI SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
17 BG
6
COSTA VOLPINO
ND164
MANNESMANN DMV STAINLESS ITALIA SRL
Acciaierie e impianti metallurgici
18 BG
6
FORNOVO SAN GIOVANNI
ND280
OSIO GIAMPIETRO
Altro
19 BG
6
GAZZANIGA
ND340
RIPORTI INDUSTRIALI SRL
Galvanotecnica
20 BG
6
MOZZANICA
ND136
ROHM AND HAAS ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
21 BG
6
BONATE SOTTO
ND345
VALLI & VALLI SPA DIVISIONE FORGES
Galvanotecnica
22 BG
8
GRASSOBBIO
ND008
3V SIGMA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
23 BG
8
MOZZO
DD002
3V SIGMA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
24 BG
8
FILAGO
ND253
BAYER CROPSCIENCE SRL
Deposito di fitofarmaci
25 BG
8
LEVATE
DD048
BRENNTAG SPA
Deposito di tossici
26 BG
8
CASTELLI CALEPIO
ND334
CASTELCROM S.R.L.
Galvanotecnica
27 BG
8
ZANICA
DD036
CESALPINIA CHEMICALS SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
28 BG
8
TERNO D'ISOLA
ND284
COLOMBO DESIGN SPA
Galvanotecnica
29 BG
8
CISERANO
ND335
CROMA S.PA
Galvanotecnica
30 BG
8
VERDELLINO
ND309
CROMOPLASTICA INTERNATIONAL SPA
Galvanotecnica
31 BG
8
CARAVAGGIO
DD056
DIACHEM SPA DIVISIONE AGRO
Stabilimento chimico o petrolchimico
32 BG
8
MOZZANICA
ND247
DOW AGROCIENCES ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
23
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
33 BG
8
FILAGO
ND306
DSM COMPOSITE RESINS ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
34 BG
8
ROMANO DI LOMBARDIA
ND195
EXIDE ITALIA SRL
Altro
35 BG
8
FILAGO
ND057
FAR SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
36 BG
8
TREVIGLIO
ND175
FARCHEMIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
37 BG
8
FILAGO
ND242
FARCOLL SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
38 BG
8
GORLAGO
ND167
FIORGAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
39 BG
8
FILAGO
DD029
GIOVANNI BOZZETTO SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
40 BG
8
TREVIGLIO
ND061
ICIB SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
41 BG
8
LOVERE
ND346
LUCCHINI SIDERMECCANICA SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
42 BG
8
COMUN NUOVO
ND042
OLMO GIUSEPPE SPA
Deposito di tossici
43 BG
8
FILAGO
ND098
PEMCO EMAILS SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
44 BG
8
FORNOVO SAN GIOVANNI
ND196
PEROXITALIA SRL
Altro
45 BG
8
FILAGO
ND094
POL YMERLATEX SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
46 BG
8
SCANZOROSCIATE
ND056
POL YNT SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
47 BG
8
PONTE NOSSA
ND291
PONTENOSSA SPA
Impianti di trattamento/Recupero
48 BG
8
LEVATE
DD139
SABO SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
49 BG
8
OSIO SOPRA
ND183
SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI SPA
Produzione e/o deposito di gas tecnici
50 BG
8
ANTEGNATE
ND263
TERMOGAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
51 BS
6
MONTICHIARI
ND161
AGRICAM S.C.R.1.
Deposito di oli minerali
52 BS
6
DESENZANO DEL GARDA
DD182
ATO GAS-FAPP SNC
Deposito di Gas liquefatti
53 BS
6
PADERNO FRANCIACORTA
DD019
AUTO GAS OROBICA SPA
Deposito di Gas liquefatti
54 BS
6
ERBUSCO
ND154
BERMUGAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
24
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
55 BS
6
CASTENEDOLO
ND332
BOSSINI SPA
Galvanotecnica
56 BS
6
GARDONE VAL TROMPIA
ND337
BRUGAR DI DALLE ASTE ROBERTO E C. S.N.C.
Galvanotecnica
57 BS
6
SOIANO DEL LAGO
DD050
CHIMIGIEN SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
58 BS
6
VILLA CARCINA
ND323
EFFEBIESSE S.PA
Galvanotecnica
59 BS
6
LODRINO
ND330
EUROGALVANO S.R.L.
Galvanotecnica
60 BS
6
BRESCIA
ND152
FERREMI BATTISTA SPA
Deposito di oli minerali
61 BS
6
CONCESIO
ND324
G.S.M. S.R.L.
Galvanotecnica
62 BS
6
BIONE
ND285
GALVANICA PASOTTI THEA DI PASOTTI ELIO E GIANFRANCO & C SNC
Galvanotecnica
63 BS
6
GARDONE VAL TROMPIA
ND322
GALVANOTECHNIK S.R.L.
Galvanotecnica
64 BS
6
PIAN CAMUNO
ND138
LLQUIGAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
65 BS
6
COLOGNE
DD110
LUNIKGAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
66 BS
6
BRESCIA
DD112
MARGAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
67 BS
6
VESTONE
ND312
MARVON SRL
Galvanotecnica
68 BS
6
PALAZZOLO SULL'OGLIO
ND343
METALGALVANO SRL
Galvanotecnica
69 BS
6
TAVERNOLE SUL MELLA
ND320
PROTIME SRL
Galvanotecnica
70 BS
6
BRESCIA
ND290
RIPORTI GALVANICI SRL
Galvanotecnica
71 BS
6
FLERO
ND314
RUBINETTERIE TEOREMA SPA
Altro
72 BS
6
PREVALLE
DD159
TECNIGAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
73 BS
8
CALVISANO
ND282
ACCIAIERIE DI CALVISANO SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
74 BS
8
BEDIZZOLE
ND293
AGHIFUG SPA
Galvanotecnica
75 BS
8
BRESCIA
ND315
BENONI SNC
Galvanotecnica
76 BS
8
MONTICHIARI
ND318
BOSSINI SPA
Galvanotecnica
25
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
77 BS
8
MARCHENO
ND300
BOZZOLI SRL
Acciaierie e impianti metallurgici
78 BS
8
COLLEBEATO
ND348
BOZZONI PIETRO GIUSEPPE & C. SNC
Galvanotecnica
79 BS
8
BRESCIA
ND005
CAFFARO CHIMICA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
80 BS
8
GARDONE VAL TROMPIA
ND219
FABBRICA D'ARMI P. BERETTA SPA
Galvanotecnica
81 BS
8
LONATO
ND279
FERALPI SIDERURGICA SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
82 BS
8
MANERBIO
ND004
FINCHIMICA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
83 BS
8
VOBARNO
ND040
GABOGAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
84 BS
8
LUMEZZANE
ND250
ITALCHIMICI SPA
Deposito di tossici
85 BS
8
CALCINATO
ND301
METALLURGICA SAN MARCO SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
86 BS
8
BASSANO BRESCIANO
ND271
PELMA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
87 BS
8
BRESCIA
ND015
PIALORSI STIVENGAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
88 BS
8
MACLODIO
ND236
PIOMBIFERA BRESCIANA SPA
Impianti di trattamento/Recupero
89 BS
8
MONTIRONE
ND295
PROFILATI NAVE SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
90 BS
8
LUMEZZANE
ND302
RIVADOSSI SRL - RAFFINERIA METALLI
Acciaierie e impianti metallurgici
91 BS
8
FLERO
ND277
SANIMET SPA
Galvanotecnica
92 BS
8
OSPITALETTO
ND289
STEFANA SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
93 BS
8
BRESCIA
DD062
SYSTEMA AMBIENTE SRL
Impianti di trattamento/Recupero
94 BS
8
BRESCIA
ND110
TORCHIANI SRL
Deposito di tossici
95 BS
8
CHIARI
ND316
TRAFILERIE CARLO GNUTTI SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
96 BS
8
PALAZZOLO SULL'OGLIO
ND275
WICTOR SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
97 CO
6
NOVEDRATE
ND252
ARTURO SALICE SPA
Altro
98 CO
6
NOVEDRATE
DD021
B & B ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
26
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
99 CO
6
CANTU'
ND272
CONSONNI SRL
Galvanotecnica
100 CO
6
MONTANO LUCINO
DD058
DOMUS NOVA SAS
Deposito di Gas liquefatti
101 CO
6
CASNATE CON BERNATE
DD106
LLQUIGAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
102 CO
6
MOZZATE
ND101
ROHM AND HAAS ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
103 CO
6
TURATE
DD160
TERGAS KEROS SRL
Deposito di Gas liquefatti
104 CO
8
ROVELLASCA
ND163
2G DI RASI SRL
Galvanotecnica
105 CO
8
FINO MORNASCO
ND026
COGNIS SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
106 CR
6
CASALMAGGIORE
DD020
AZOT AL SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
107 CR
6
OFFANENGO
DD049
COIM SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
108 CR
6
PANDINO
N0269
DEGUSSA GOLDSCHMIDT ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
109 CR
6
CASTELLEONE
DD069
EUROGAS SRL
Produzione e/o deposito di gas tecnici
110 CR
6
CREMONA
DD156
SOL SPA
Produzione e/o deposito di gas tecnici
111 CR
6
CREMONA
N0188
TAMOIL ITALIA SPA
Deposito di oli minerali
112 CR
8
CREMONA
ND017
ABIBES SPA
Deposito di Gas liquefatti
113 CR
8
CREMONA
ND034
LLQUIGAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
114 CR
8
CREMONA
ND233
TAMOIL ITALIA SPA
Deposito di oli minerali
115 CR
8
CREMONA
ND010
TAMOIL RAFFINAZIONE SPA
Raffinazione petrolio
116 LC
6
VALMADRERA
N0192
AEROSOL SERVICE ITALIANA SRL
Altro
117 LC
6
LECCO
N0270
FIOCCHI MUNIZIONI SPA
Produzione e/o deposito di esplosivi
27
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
118 LC
6
OSNAGO
N0234
ITALFINISH SRL
Galvanotecnica
119 LC
6
BULCIAGO
N0223
S.I.TAB. SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
120 LC
6
BULCIAGO
N0171
TEVA PFC SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
121 LC
8
MONTE MARENZO
ND338
BETTINI SPA
Galvanotecnica
122 LC
8
LECCO
ND093
LOGAGLIO SPA
Deposito di tossici
123 LC
8
CESANA BRIANZA
ND265
PETROLCARBO SRL
Deposito di Gas liquefatti
124 LC
8
NIBIONNO
ND063
SITAB P.E. SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
125 LO
6
BORGO SAN GIOVANNI
DD045
CHONG KUN DANG ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
126 LO
6
LODI
N0288
EUTICALS - PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
127 LO
6
CAVACURTA
N0126
MARIANI PETROLI SRL
Deposito di Gas liquefatti
128 LO
6
PIEVE FISSIRAGA
DD168
VISCOLUBE SPA
Impianti di trattamento/Recupero
129 LO
8
LODI
DD022
BAERLOCHER ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
130 LO
8
FOMBIO
ND139
DOW ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
131 LO
8
TERRANOVA DEI PASSERINI
ND030
SASOL ITALY SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
132 LO
8
SALERANO SUL LAMBRO
ND046
SIPCAM SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
133 LO
8
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
ND018
SOCIETA ELETTROCHIMICA SOLFURI E CLORODERIVATI SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
134 LO
8
TERRANOVA DEI PASSERINI
ND021
SOVE.GAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
135 LO
8
CASALPUSTERLENGO
ND111
UNILEVER ITALIA SRL DIV. HOME AND PERSONAL CARE
Stabilimento chimico o petrolchimico
136 MI
6
CARPIANO
N0121
3M ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
28
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
137 MI
6
TRIBIANO
ND297
ACS DOBFAR SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
138 MI
6
TRIBIANO
DD003
ACS DOBFAR SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
139 MI
6
VIMERCATE
DD005
ACS DOBFAR SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
140 MI
6
LISCATE
ND131
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL
Produzione e/o deposito di gas tecnici
141 MI
6
LISSONE
DD040
CHEMICAL RESINE SAS
Stabilimento chimico o petrolchimico
142 MI
6
CUSAGO
ND266
CHEMLOG SRL
Deposito di tossici
143 MI
6
RODANO
ND177
COMPRESSIONE GAS TECNICI (CGT) SRL
Produzione e/o deposito di gas tecnici
144 MI
6
OPERA
ND244
COSMOV SPA
Galvanotecnica
145 MI
6
RHO
ND224
CROMATURA RHO DENSE SRL
Galvanotecnica
146 MI
6
LIMBIATE
DD054
DAL TON SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
147 MI
6
BOLLATE
DD147
DIPHARMA FRANCIS SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
148 MI
6
SETTALA
ND305
DOLLMAR & C SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
149 MI
6
TREZZO SULL'ADDA
ND308
ECOZINDER SRL
Impianti di trattamento/Recupero
150 MI
6
ARLUNO
DD067
ESSO ITALIANA SRL
Deposito di oli minerali
151 MI
6
ROZZANO
ND299
FIGLI DI E. CAVALLI SPA
Galvanotecnica
152 MI
6
VEDUGGIO CON COLZANO
ND336
FORMENTI E GIOVENZANA S.PA DIVISIONE GIEFFE
Galvanotecnica
153 MI
6
RHO
DD077
FOSFANTARTIGLIO LEI. SRL
Galvanotecnica
154 MI
6
COLOGNO MONZESE
DD084
GALVANICHE RIPAMONTI
Galvanotecnica
155 MI
6
BUSNAGO
DD089
HERCULES ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
156 MI
6
PESCHIERA BORROMEO
ND125
HUB SRL
Deposito di oli minerali
157 MI
6
MARCALLO CON CASONE
ND294
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
158 MI
6
SEGRATE
ND296
ISTITUTO DELLE VITAMINE SPA
Altro
159 MI
6
SAN DONATO MILANESE
DD102
LA CHI - LAVORAZIONI CHIMICHE SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
160 MI
6
CALVIGNASCO
N0143
LOGISTICA 93 SRL
Altro
29
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
161 MI
6
MEDIGLIA
ND287
MAPEI SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
162 MI
6
MILANO
ND112
MICHELE FERRARIS SRL
Deposito di oli minerali
163 MI
6
MELZO
ND328
MONDADORI PRINTING S.P.A.
Altro
164 MI
6
CINISELLO BALSAMO
ND341
POZZONI SPA
Galvanotecnica
165 MI
6
OSSONA
DD133
PROTECME SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
166 MI
6
PREGNANA MILANESE
ND225
Q8 QUASER SPA
Deposito di oli minerali
167 MI
6
PESCHIERA BORROMEO
ND185
RAI - RIFORNIMENTI AEROPORTI ITALIANI SRL
Deposito di oli minerali
168 MI
6
COLOGNO MONZESE
ND339
REFILLGAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
169 MI
6
ABBIATEGRASSO
DD175
RESCOL
Stabilimento chimico o petrolchimico
170 MI
6
PIOLTELLO
ND053
S.I.S.A.S. (SOC. ITAL.SERIE ACETICA SINTETICA)
Stabilimento chimico o petrolchimico
171 MI
6
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
DD144
SAP.I.C.I. SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
172 MI
6
ARLUNO
N0165
SARPOM SPA
Deposito di oli minerali
173 MI
6
CESANO MADERNO
DD149
SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA
Produzione e/o deposito di gas tecnici
174 MI
6
SEGRATE
ND130
SINTECO SRL
Deposito di tossici
175 MI
6
MACHERIO
DD153
SIR INDUSTRIALE SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
176 MI
6
AGRATE BRIANZA
N0310
STMICROELECTRONICS SRL
Altro
177 MI
6
SETTALA
ND307
SUN CHEMICAL GROUP SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
178 MI
6
SAN DONATO MILANESE
DD035
TECNOCHIMICA SRL
Deposito di tossici
179 MI
6
TRIBIANO
ND235
TERMOIL SRL
Deposito di oli minerali
180 MI
6
OZZERO
DD161
TICINOGAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
181 MI
6
POZZO D'ADDA
ND118
TOSV AR SRL
Deposito di Gas liquefatti
182 MI
6
SETTALA
DD163
TRANSPORT SECURITY SRL
Altro
30
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
183 MI
6
AGRATE BRIANZA
N0123
UQUIFA ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
184 MI
6
CAMBIAGO
DD169
VITREX SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
185 MI
8
PIOLTELLO
ND031
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL
Produzione e/o deposito di gas tecnici
186 MI
8
RODANO
DD016
ANTIBIOTICOS SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
187 MI
8
RHO
ND013
ARKEMA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
188 MI
8
LAINATE
DD113
ATOTECH ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
189 MI
8
GARBAGNATE MILANESE
DD025
BA YER SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
190 MI
8
CESANO MADERNO
DD023
BASF ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
191 MI
8
ASSAGO
N0027
BEYFIN SPA DIVISIONE VEROGAS
Deposito di Gas liquefatti
192 MI
8
MILANO
N0283
BISI LOGISTICA SRL
Deposito di fitofarmaci
193 MI
8
RHO
ND292
BITOLEA SPA CHIMICA ECOLOGICA - DIVISIONE GIUSEPPE CAMBIAGHI
Stabilimento chimico o petrolchimico
194 MI
8
TREZZANO SUL NAVIGLIO
DD031
BRENNTAG SPA
Deposito di tossici
195 MI
8
PAULLO
DD130
CAMBREX PROFARMACO MILANO SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
196 MI
8
RODANO
ND251
CARLO ERBA REAGENTI SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
197 MI
8
LAINATE
DD034
CAVENAGHI SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
198 MI
8
GIUSSANO
DD028
CHEMETALL ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
199 MI
8
PADERNO DUGNANO
DD047
CLARIANT PRODOTTI (ITALIA) SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
200 MI
8
CASSINA DE' PECCHI
N0134
CONSORZIO CONSAGA
Deposito di oli minerali
201 MI
8
OPERA
N0257
DSL SRL
Deposito di tossici
202 MI
8
PADERNO DUGNANO
N0243
ECO - BAT SPA
Galvanotecnica
203 MI
8
RHO
DD063
EIGENMANN & VERONELLI SPA
Deposito di tossici
204 MI
8
SESTO SAN GIOVANNI
ND221
EL YO ITALIA SRL
Deposito di oli minerali
31
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
205 MI
8
PREGNANA MILANESE
DD007
ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING
Deposito di oli minerali
206 MI
8
LEGNANO
N0329
FLAI S.R.L.
Galvanotecnica
207 MI
8
LAINATE
N0311
GALLM SNC
Galvanotecnica
208 MI
8
SETTALA
DD087
HENKELLTALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
209 MI
8
CONCOREZZO
DD091
ICROM SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
210 MI
8
VIMODRONE
ND182
INTERNATIONAL BROKER SRL
Deposito di oli minerali
211 MI
8
ARESE
DD011
ITALMATCH CHEMICALS SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
212 MI
8
SAN GIULIANO MILANESE
ND212
KMG ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
213 MI
8
SAN GIULIANO MILANESE
ND211
KMG ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
214 MI
8
VILLASANTA
DD108
LOMBARDA PETROLI
Deposito di oli minerali
215 MI
8
BRUGHERIO
N0304
PIOMBOLEGHE SRL
Impianti di trattamento/Recupero
216 MI
8
RHO
ND029
RHODENGAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
217 MI
8
BOLLATE
DD134
RHODIA ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
218 MI
8
TRUCCAZZANO
ND041
SADEPAN CHIMICA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
219 MI
8
CAPONAGO
DD145
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
220 MI
8
SETTALA
ND007
SETTALA GAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
221 MI
8
LACCHIARELLA
DD051
SIGEMI SRL
Deposito di oli minerali
222 MI
8
SAN GIULIANO MILANESE
DD174
SINTECO SRL
Deposito di tossici
223 MI
8
BOLLATE
DD032
SIOCHEM SRL
Deposito di tossici
224 MI
8
INZAGO
N0156
U. BORGONOVO SRL
Produzione e/o deposito di esplosivi
225 MI
8
CUSAGO
DD164
UNIVAR SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
226 MI
8
LISSONE
DD166
VEFER SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
227 MI
8
BELLUSCO
N0317
ZINCOL OSSIDI SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
32
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
228 MN
6
MARCARIA
N0240
AUTO GAS NORD VENETO EMILIANA SRL
Deposito di Gas liquefatti
229 MN
6
MANTOVA
N0255
CRION PRODUZIONI SAPIO SRL
Produzione e/o deposito di gas tecnici
230 MN
8
POMPONESCO
ND100
CHIMICA POMPONESCO SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
231 MN
8
SUZZARA
ND104
CISAGAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
232 MN
8
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
DD012
HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
233 MN
8
MANTOVA
ND006
IES - ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA
Raffinazione petrolio
234 MN
8
ASOLA
ND019
LLQUIGAS SPA
Deposito di Gas liquefatti
235 MN
8
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
ND206
MARCEGAGLIA SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
236 MN
8
MANTOVA
ND003
POLIMERI EUROPA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
237 MN
8
VIADANA
N0037
SADEPAN CHIMICA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
238 MN
8
MANTOVA
ND108
SOL SPA
Produzione e/o deposito di gas tecnici
239 PV
6
RIVANAZZANO
DD064
ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA SPA
Deposito di tossici
240 PV
6
GROPELLO CAIROLI
DD072
FARMABIOS SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
241 PV
6
COPIANO
ND261
GEODIS ZUST AMBROSETTI SPA
Deposito di tossici
242 PV
6
BELGIOIOSO
ND096
LAMPOGAS PAVESE SRL
Deposito di Gas liquefatti
243 PV
6
PAVIA
ND204
LD.L.LOGISTICA DISTRIBUZIONE LOMBARDA SRL
Altro
244 PV
6
GAMBOLÒ
ND197
PANNELLI PLASTICI SCRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
245 PV
8
CASTELNOVETTO
ND286
A T SERVICE SRL
Deposito di tossici
246 PV
8
FERRERA ERBOGNONE
ND260
AIR LIQUIDE ITALIA SPA
Produzione e/o deposito di gas tecnici
33
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
247 PV
8
LANDRIANO
DD027
BITOLEA SPA - CHIMICA ECOLOGICA
Stabilimento chimico o petrolchimico
248 PV
8
MORTARA
ND208
CIBA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
249 PV
8
FERRERA ERBOGNONE
ND022
ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING
Deposito di oli minerali
250 PV
8
SANNAZZARO DE' BURGONDI
ND014
ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING
Deposito di Gas liquefatti
251 PV
8
SANNAZZARO DE' BURGONDI
ND011
ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING
Raffinazione petrolio
252 PV
8
MEZZANA BIGLI
ND035
OXON ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
253 PV
8
SAN CIPRIANO PO
ND258
S.A.P.I.C.I. SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
254 PV
8
CASTELLO D'AGOGNA
ND050
SYNTHESIS CHIMICA SRL
Deposito di Gas liquefatti
255 PV
8
ROBBIO
ND039
TOSCANA GOMMA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
256 SO
6
SONDRIO
ND303
COLSAM SRL
Deposito di oli minerali
257 SO
6
DUBINO
DD135
RINGMILL SPA
Deposito di Gas liquefatti
258 SO
6
VILLA DI TIRANO
ND248
VAMP-GAS SRL
Deposito di Gas liquefatti
259 VA
6
SAMARATE
N0349
AGUSTA SPA
Galvanotecnica
260 VA
6
ORIGGIO
DD017
ARCHIMICA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
261 VA
6
CARONNO PERTUSELLA
ND170
BENASEDO SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
262 VA
6
FAGNANO OLONA
DD044
CHIMITEX SPA
Deposito di tossici
263 VA
6
CARONNO PERTUSELLA
ND166
DIPHARMA FRANCIS SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
264 VA
6
CASORATE SEMPIONE
ND172
DISMA SRL
Deposito di oli minerali
265 VA
6
CARONNO PERTUSELLA
DD024
FLINT GROUP ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
266 VA
6
MORNAGO
DD083
GALSTAFF MUL TIRESINE
Stabilimento chimico o petrolchimico
267 VA
6
CROSIO DELLA VALLE
DD104
LAMPOGAS LOMBARDA SRL
Deposito di Gas liquefatti
34
N
PR
ART
COMUNE
SIAR
RAG_SOC
TIPO
268 VA
6
SOLBIATE OLONA
N0264
OIL.B SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
269 VA
6
GORLA MINORE
N0347
OMEC SPA
Galvanotecnica
270 VA
6
LEGGIUNO
N0256
PROMOX SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
271 VA
6
BRUNELLO
DD170
RAG. VITTORIO BROGGINI SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
272 VA
6
CASTELSEPRIO
DD158
SIR INDUSTRIALE SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
273 VA
6
GEMONIO
N0344
SWK UTENSILERIE SRL
Galvanotecnica
274 VA
8
CASTELLANZA
ND064
AGROLLNZ MELAMIN ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
275 VA
8
VERGIATE
ND321
AGUSTA SPA
Galvanotecnica
276 VA
8
VENEGONO SUPERIORE
ND326
ALENIA AERMACCHI SPA
Altro
277 VA
8
CASTELLANZA
ND065
AMI ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
278 VA
8
LOZZA
ND350
CROMATURA DURA SRL
Galvanotecnica
279 VA
8
GALLARATE
ND331
CRSSRL
Galvanotecnica
280 VA
8
CARDANO AL CAMPO
ND036
DOW ITALIA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
281 VA
8
ORIGGIO
ND062
FIEGE LOGISTICS ITALIA SPA
Deposito di tossici
282 VA
8
SOLBIATE OLONA
ND060
HEXION SPECIALTY CHEMICALS ITALIA SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
283 VA
8
GORLA MINORE
ND298
LAGOR SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
284 VA
8
ALBIZZATE
DD103
LAMBERTI SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
285 VA
8
GORLA MINORE
ND058
ORSA FOAM SPA
Stabilimento chimico o petrolchimico
286 VA
8
CASTELSEPRIO
ND068
SADEPAN CHIMICA SRL
Stabilimento chimico o petrolchimico
287 VA
8
OLGIATE OLONA
ND319
SESA SPA
Acciaierie e impianti metallurgici
35
Glossario
APAT
Agenzia per la Protezione Ambientale e del Territorio
ARIR
Attività a Rischio di Incidente Rilevante (spesso indicate anche come stabilimenti,
industrie
ARPA
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
CEE
Comunità Economica Europea
CTR
Comitato Tecnico Regionale. Organismo gestito dai VVF per il controllo degli Art.
8
CVR
Comitato di Valutazione Regionale. Organismo gestito dalla regione Lombardia
per il controllo delle ARIR
d.lgs
Decreto Legislativo
DG
Direzione (o Direttore) Generale
DM
Decreto Ministeriale
DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
FLA
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
LR
Legge Regionale
MATTM Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
PEE
Piano di Emergenza Esterno
R.L.
Regione Lombardia
SPRI
Servizio Prevenzione dei Rischi Industriali
UE
Unione Europea
UO
Unità Organizzativa
36
2
RICOSTRUZIONE DELL’ATTIVITÀ REGIONALE IN
ATTUAZIONE DELLA L. R. N. 19/2001
Stato dell’arte
Tutto nasce negli anni settanta con il verificarsi di ripetuti e gravi incidenti quali:
•
•
•
•
1974 impianto chimico di Flixborough (UK) dove il rilascio di cicloesano e la
successiva esplosione causò la morte di 28 persone con gravi danni all’ambiente
circostante:
1975 a Beek (NL) un’esplosione causò la morte di 14 persone e il ferimento di 106;
1976 Seveso (I) rilascio di diossina non causò vittime ma provocò danni
all’ambiente ed alla popolazione dell’area circostante;
1976 Manfredonia (I) esposizione di sostanze chimiche con rilascio di sostanze
tossiche non causò vittime ma provocò danni all’ambiente ed alla popolazione
dell’area circostante;
che spinse gli stati membri della CEE, anche a seguito della pressione da parte
dell’opinione pubblica, a mettere in atto misure più efficaci per la prevenzione e/o
mitigazione dei rischi legati ad attività industriali particolarmente pericolose.
La Direttiva 82/501/CEE, nota anche come direttiva “Seveso”, emanata proprio per
fronteggiare questo tipo di incidenti, affrontava il problema in modo più adeguato e
puntuale di quanto non fosse stato fatto con leggi e/o vincoli specifici, già esistenti nei
paesi membri. La Comunità aveva, fino ad allora, emanato norme rivolte essenzialmente
alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento dell’aria e dell’acqua.
La “Direttiva Seveso”, fissando l’attenzione sugli eventi incidentali particolarmente
pericolosi, ampliava il concetto di tutela estendendolo alla popolazione e all’ambiente nella
sua globalità
La pericolosità di un sito produttivo è determinata dalla gravità delle conseguenze e dalla
probabilità che l’evento ha di verificarsi durante la vita dell’impianto industriale.Gli elementi
caratterizzanti le industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi della Direttiva sono:
•
•
L’uso di sostanze pericolose in quantità tali da superare determinate soglie;
La possibilità di evoluzione non controllata di un’attività industriale con conseguente
grave pericolo, immediato o differito, sia per l’uomo, (all’interno o all’esterno dello
stabilimento), sia per l’ambiente circostante.
37
Principali direttive e recepimenti nazionali
Direttive Comunità Europea
Recepimenti Normativa Nazionale
82/501/CEE
D.P.R. 175/88
96/82/CE
D.lgs. 334/99
2003/105/CE
D.lgs. 238/2005
La direttiva Seveso è stata recepita in Italia sei anni dopo la sua emanazione con il D.P.R.
del 17 maggio 1988 n. 175 “Attuazione della direttiva CEE n. 501 del 24 giugno 1982
relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali” .
RUOLO DELLE REGIONI NELL’APPLICAZIONE DEL D.P.R. 175/88
Nell’applicazione del D.P.R. 175/88 il “ruolo nazionale” in materia di attività industriali con
rischio di incidente rilevante, svolto dalle Regioni è stato rappresentato dalle seguenti
tappe:
1. una proposta di legge volta a consentire un applicazione unitaria e coerente col
D.P.R. superando le frammentazione poste anche dai vari Ministeri;
2. costante e reciproca informazione e confronto delle esperienze relative ai risultati
che si stanno sviluppando nelle regioni;
3. individuazione di più autorità con compiti diversi a quasi tutti i livelli istituzionali sia
centrali che periferici.
I compiti che la Regione doveva svolgere in adempimento al D.P.R. 175/88 e s.m.i. in
particolare il D.M. 618/94 erano soprattutto relativi all’istituto della notifica (attuale art. 8) e/
o della dichiarazione (attuale art. 6) oltre ai compiti di vigilanza, nonché la comunicazione
al Ministero dell’Ambiente e della Sanità dei risultati dell’attività istruttoria relativi alle
comunicazioni ai fini della predisposizione dell’inventario nazionale dell’attività a rischio di
incidente rilevante.
Lo scarso numero di istruttorie su notifiche svolte a livello ministeriale, è stato
chiaro segno delle lacune del D.P.R. e dei troppi organi tecnici coinvolti nel
procedimento.
Il D.P.R. 175/88 in seguito viene più volte modificato e integrato da diverse normative di
carattere tecnico applicativo fino alla legge n. 137 del 19 maggio 1987 “Sanatoria dei
decreti legge recanti modifiche al D.P.R. n. 175/88”.
Il quadro delle competenze disciplinato dal D.P.R.175/88, così come modificato dai decreti
legge reiterati dal 1994 al 1996 e dalla Legge n. 137/97, individuava il Comitato Tecnico
Regionale (ex art. 20 del D.P.R. 577/82), preseduto dai Vigili del Fuoco, quale soggetto
incaricato dell’istruttoria sugli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmissione della notifica.
Sulla base di quanto fin ora detto le sei Regioni che insieme rappresentavano oltre il 75%
38
delle aziende rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia (Lombardia
Piemonte Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana e Puglia), hanno costituito un
coordinamento interregionale che ha portato all’elaborazione di un impianto normativo
comune articolato nei seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
campo di applicazione
competenze delle Regione
organizzazione della Regione
Comitato Tecnico scientifico regionale
Conferenza sui rischi industriali
Notifica
Dichiarazione
Nuove attività industriali
Sistema informativo e/o informazione alla popolazione
Formazione ed aggiornamento del personale
Funzioni ispettive
Sanzioni
L’esercizio delle competenze attribuite ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 175/88, in cui era
previsto in alcuni casi il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti locali, veniva quindi
disciplinato dalle varie regioni, tra cui la Regione Lombardia con L. R. 10 maggio 1990, n°
50 “Disciplina delle funzioni di competenza della Regione Lombardia in attuazione del
D.P.R. 17 maggio 1988, n° 175”.
In riferimento alla disciplina regionale si evidenziano alcuni passaggi chiarificatori dell’iter
procedurale per le aziende RIR.
Ruolo del Comitato Tecnico Scientifico Regionale
I compiti assegnati dalla normativa regionale a questo comitato erano di tipo consultivo e
di supporto tecnico ai servizi della Giunta Regionale.
Il Comitato era generalmente costituito da funzionari della Giunta Regionale dei settori
competenti in materia, da operatori dei servizi a presidio delle allora UU.SS.LL., deputati
alla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, da funzionari regionali e provinciali del
Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, da funzionari dei dipartimenti periferici dell’ISPESL e
poteva essere integrato da esperti delle Associazioni Sindacali e degli Imprenditori oltre
che da esperti scelti tra gli Enti Pubblici e Centri di Ricerca.
Il Comitato era generalmente presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da suo
delegato.
Ruolo della Conferenza sui Rischi industriali
Di notevole interesse appare nella normativa regionale la previsione di attivare una
Conferenza su base provinciale, (trattasi di conferenza non disciplinata dalla 241/90) a cui
far partecipare le istituzioni e le strutture tecniche a diverso titolo interessato.
Ciò rappresentava un importante struttura di collegamento tra organi diversi della P.A. al
fine di rendere omogenei e concordati gli interventi in materia.
Obiettivo di questa conferenza era generalmente l’acquisizione di valutazioni da parte dei
soggetti istituzionali competenti per il territorio nel quale è situato l’impianto oggetto di
valutazione.
Facevano generalmente parte della Conferenza tutti gli enti territorialmente competenti (il
39
Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Servizi dei presidi di Prevenzione delle
U.S.L., il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco il Dipartimento periferico dell’Ispels,
rappresentazioni delle Associazioni Sindacale, degli Imprenditori e delle Associazioni
Ambientaliste).
Inoltre la Conferenza poteva svolgere un esame dei Piani d’emergenza esterna
predisposti dal Prefetto e coadiuvare le autorità competenti all’informazione alla
popolazione. La Regione, anche su specifica proposta delle Amministrazioni locali
interessate, qualora avesse valutato incompatibile la presenza di un’attività produttiva con
le esigenze di tutela della salute umana e dell’ambiente, predisponeva, in collaborazione
con le aziende interessate e sentite le rappresentanze dei lavoratori, una proposta di
rilocalizzazione, o eventualmente di riconversione della suddetta attività.
Notifica (attuale art. 8)
In ogni legge regionale era previsto uno specifico articolo relativo all’istituto della notifica e
del rapporto di sicurezza ad esso allegato, di ogni azienda in istruttoria da parte dei
competenti ministeri, al fine di mettere in condizione l’amministrazione a contribuire
all’istruttoria in sede ministeriale e soprattutto a consentire un’attività di controllo
continuativa.
Veniva inoltre previsto l’esame delle notifiche relative agli impianti interessati alla
definizione delle aree ad elevata concentrazione industriale ed alla predisposizione dei
piani d’emergenza di area ai sensi dell’art 12 del D.P.R.175/88.
Dichiarazione (attuale art. 6)
Centrale appare in tutta la normativa regionale in materia, l’esercizio dei compiti connessi
con la ricezione da parte della Regione della dichiarazione relativa sia agli impianti
esistenti sia alle nuove attività industriali ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. n.
175/88.
Tali compiti riguardavano in particolare:
•
•
•
•
•
ricezione e registrazione della dichiarazione nonché la verifica della corrispondenza
a quanto previsto nell’art. 6 del D.P.R. 175/88;
l’acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;
la verifica delle informazioni, tramite sopralluogo sull’impianto;
la valutazione tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti;
la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze delle
istruttorie, con eventuali indicazioni e osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza
da adottare.
Tranne che nella Legge della Regione Toscana e del Friuli Venezia Giulia, mancava nelle
altre leggi regionali l’indicazione di un termine certo per l’effettuazione dell’istruttoria
tecnica delle dichiarazioni.
I provvedimenti relativi alle risultanze delle istruttoria sulla dichiarazione venivano adottate
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e venivano comunicati ai soggetti
istituzionali interessati, in particolare, al Sindaco ed al Prefetto territorialmente competenti.
Nuove attività industriali (anticipazione dell’attuale NOF)
Oltre al recepimento di quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 175/88 nella normativa
regionale si prevede che copia della documentazione relativa alla notifica o alla
dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al Sindaco, unitamente alle
40
istanze per autorizzazioni di notifiche previste dalla normativa vigente in materia di edilizia,
urbanistica, Tutela dell’Ambiente, Igiene pubblica, Sicurezza sul lavoro.
Si trattava di una novità di rilievo in quanto la soluzione adottata in varie Regioni
consentiva un intervento a monte della costruzione degli impianti, condizionando
oggettivamente l’atto della concessione edilizia con le risultanze istruttorie del rapporto di
sicurezza.
Sistema Informativo Regionale e/o Informazione alla Popolazione
Il coordinamento delle sei regioni ha stabilito quindi i criteri e le modalità
sull’informatizzazione dell’Archivio e le necessarie procedure per l’informazione alla
popolazione.
L’aggiornamento della banca dati con periodicità annuale si avvaleva anche della
collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPSL).
La Regione Lombardia a questo proposito si è dotata di banche dati e di modelli di
simulazione inerenti le problematiche della sicurezza e della Tutela della Salute pubblica e
dell’Ambiente.
Le banche dati già nella loro versione definitiva erano utilizzabili, secondo deliberazione
della Giunta Regionale, da parte delle sezioni operative di pronto intervento del PMIP della
Regione.
Funzioni ispettive
Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme previste dalla
legislazione regionale, tutte le Regioni si avvalevano di norma, dei Servizi e Presidi delle
UU.SS.LL..
Nelle LL.RR. della Lombardia e Piemonte oltre a quanto detto in precedenza erano
previsti alcuni articoli specifici in materia. In Lombardia con la legge regionale nei Presidi
Multizonali di Igiene e Prevenzione veniva istituita una Sezione Operativa di Pronto
Intervento (S.O.P.I.) per interventi tesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza
comportanti grave pericolo per la salute pubblica ed integrità ambientale, nonché per
interventi richiesti dai competenti organi di Protezione Civile.
Con deliberazione della Giunta Regionale erano state definite le tipologie degli eventi per i
quali la S.O.P.I. di ogni P.M.I.P., poteva essere attivata, l’organizzazione delle
informazioni da fornire in fase di urgenza, la tipologia delle squadre di intervento, il tipo di
aggiornamento del personale, le attrezzature di cui le squadre d’emergenza dovevano
essere dotate nonchè le modalità di attivazione delle stesse.
Attività di Regione Lombardia in applicazione della L.R. n. 50/90
ANNI 1990
Presidente della Giunta Regionale: Giuseppe Giovenzana
La Regione, per l’attuazione della L.R. n. 50/90, ha previsto l’istituzione del Servizio di
Prevenzione dei Rischi Industriali (SPRI) incardinato inizialmente presso il settore
Presidenza della Regione Lombardia.
Nel quadro delle attività dello SPRI viene formalizzata nel 1991 (lettera del Presidente
della Giunta Regionale - prot. n. 228/91 SPRI) una convenzione con l’Istituto di Ricerca
Breda per un’attività di consulenza a favore dello SPRI stesso.
In particolare detta attività prevedeva inizialmente un censimento delle notifiche (attuali
41
art. 8) e dichiarazioni (attuali art. 6) con relativa consultazione della documentazione
pervenuta alla Regione Lombardia, fino alla data del 05 marzo 1992.
Lo scopo del censimento, oltre che azione preliminare indispensabile per le successive
attività di revisione e valutazione tecnica di dettaglio, era quello di raccogliere e registrare
per ogni documentazione pervenuta un numero di informazioni critiche sufficienti a fornire
ai responsabili dello SPRI una visione complessiva ed omogenea della situazione delle
industrie a rischio rilevante operanti in Lombardia, atta ad acquisire gli elementi per:
-
conoscere la distribuzione e la densità sul territorio degli insediamenti industriali e
delle loro diverse tipologie;
individuare insediamenti industriali con la contemporanea presenza di impianti
soggetti a Notifica e a Dichiarazione, per unificare il processo istruttorio;
permettere eventuali confronti o riscontri incrociati per attività industriali dello
stesso tipo;
stabilire eventuali criteri di priorità nelle scelte di avvio dei procedimenti istruttori.
Il lavoro è stato impostato come censimento ragionato basato su una consultazione
preliminare della documentazione disponibile, volta a fornire una base d’informazioni
significative per inquadrare dal punto di vista informativo e tecnico ogni dichiarazione,
fornire il quadro generale della situazione allo SPRI, porre basi per le future attività di
valutazione tecnica di dettaglio ed istruttoria.
La documentazione consultata è stata quella reperita, raccolta e gestita dall’Assessorato
alla Sanità e quindi trasmessa allo SPRI e quella pervenuta in tempi diversi da altri
Assessorati. Detta documentazione è stata raccolta, censita, numerata e archiviata per la
successiva rintracciabilità presso gli uffici dello SPRI.
Le informazioni estratte dalla documentazione, secondo quanto dichiarato dal fabbricante
e/o come interpretate dal gruppo di lavoro, sono state raggruppate in diverse tipologie
come di seguito indicato:
a)
b)
c)
d)
Informazioni generali
• numero progressivo di registrazione;
• numero progressivo d’impianto, lavorazione batch o area di stoccaggio;
• numero e data di protocollo della Regione;
• ragione sociale ed indirizzo del fabbricante;
• località, provincia ed USSL dell’insediamento industriale;
• codice e tipologia dell’insediamento industriale.
Informazioni tecniche
• tipo e categoria di dichiarazione;
• denominazione degli impianti, lavorazioni batch o aree di stoccaggio;
• numero delle unità logiche di cui al D.P.C.M. 31/03/89, All. II.
Informazioni sulle principali sostanze chimiche manipolate
• denominazione chimica;
• eventuale classificazione come sostanza guida;
• classificazione di cui agli allegati II, III, e IV del DPR 175/88;
• quantità dichiarata.
Altre informazioni e note
• annotazioni di lavoro a seguito della consultazione.
La banca dati è stata impostata su diversi campi, ciascuno contenente una delle
informazioni di cui al precedente capoverso. Ogni campo è stato poi implementato e/o
42
modificato per tenere conto della diversa complessità degli impianti oggetto delle singole
dichiarazioni.
Il data base di lavoro preparato da I.R.B. è stato modificato, quando necessario, in
funzione delle diverse esigenze nate nel corso della consultazione e discussione della
documentazione.
Il data base attivo su personal computer in ambiente “Windows”, convertibile nel formato
di qualsiasi pacchetto software MS-DOS per permettere la strutturazione di una banca dati
articolata, per l’impiego, la rintracciabilità con criteri di scelta e/o aggregazione e la
consultazione delle informazioni da parte del personale dello SPRI non specialista in
informatica.
Al termine del censimento si è potuta avere la situazione dei fabbricanti che hanno
emesso dichiarazione e/o notifica e del numero e tipo delle diverse pratiche pervenute per
ogni fabbricante.
Dichiarazioni (attuali art. 6):
Notifiche (attuali art. 8):
Fabbricanti/siti
Pratiche
Fabbricanti/siti
Pratiche
267
292
34
34
L’I.R.B. raccomandava poi per le attività future come indispensabile la partecipazione
attiva del personale dello SPRI ed il recupero delle attività pregresse della Regione
Lombardia nel settore.
Anni 1992 - 1994
Presidente della Giunta Regionale: Fiorella Ghilardotti
Assessorato competente:Ambiente - Assessore: Carlo Monguzzi
Coordinatore: Renzo Compiani
Lo SPRI è stato incardinato nell’Assessorato all’Ambiente.
Anni 1994 - 1995
Presidente della Giunta Regionale: Paolo Arrigoni
Assessorato competente:Ambiente - Assessore: Bruni
Coordinatore: Renzo Compiani
Come sopra.
Anni 1995 - 2000
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Ambiente ed Energia - Assessore: Franco Nicoli Cristiani
Coordinatore: Renzo Compiani
Dirigente di Servizio: Vincenzo Azzimonti
Struttura di Progetto: Giuseppe Rotondaro (dal 1997)
La Regione ha avviato, fin dalla fine del 1996, un rapporto di stretta collaborazione con la
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (concretizzatosi nell'istituzione di un apposito
Comitato Tecnico-Scientifico (C.T.S.) nel maggio 1997 e nella firma di una prima
convenzione in forza di deliberazione n. 33849 del 23.12.1997) per individuare nuovi e
razionali approcci alla gestione delle competenze regionali in materia di rischio industriale,
43
a cominciare dalla classificazione delle aziende a rischio e dalla valutazione dei Rapporti
di Sicurezza (RdS).
Lo stesso Assessorato, successivamente, per completare le istruttorie relative ai Rapporti
di Sicurezza nel più breve lasso di tempo possibile aveva creato una apposita Struttura di
Progetto “Rischio Industriale” finalizzata a contribuire significativamente, ad un celere
esaurimento delle istruttorie relative alle valutazioni dei Rapporti di Sicurezza giacenti
presso la Direzione Generale e formare il personale assegnato affiancandolo a persone in
possesso di elevate caratteristiche di professionalità in materia.
Da ultimo la Regione, in forza di deliberazione n. 43441 del 04.06.1999, reputava
necessario, d’intesa con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, prorogare la validità
della convenzione in essere. Responsabili in Regione Lombardia delle attività erano in
quegli anni il dr. Vincenzo Azzimonti (Dirigente di Servizio) ed il dr. Giuseppe Rotondaro
(Dirigente Struttura di Progetto).
Le attività oggetto di convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per
l’Ambiente hanno riguardato:
•
•
•
l’istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico “Rischio Industriale”;
l’attivazione di cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
l’organizzazione di un Convegno Nazionale relativo alla presentazione dei risultati
delle attività della Struttura di Progetto “Rischio Industriale”.
Il Comitato Tecnico-Scientifico “Rischio Industriale” (nel seguito CTS) è stato istituito
nel maggio 1997 è ha consentito la messa a punto degli strumenti metodologici necessari
all’espletamento delle attività istituzionali della Regione, delegate operativamente alla
Struttura di Progetto “Rischio Industriale”. Di esso hanno fatto parte funzionari e dirigenti
della Regione Lombardia, ricercatori e collaboratori della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, nonché esperti provenienti dall’ENEA, dall’Istituto Farmacologico Mario Negri,
dal Joint Research Center di Ispra, dal Politecnico di Milano, dalle Università degli Studi di
Milano e Padova e dai VV.F.
Esso ha provveduto a:
• mettere a punto una metodologia per la definizione di una graduatoria di priorità
delle pratiche da esaminare relativamente alle industrie a rischio soggette a
dichiarazione (basata sulla rilevazione di dati semplicemente desumibili dai rapporti
di sicurezza e connessi alla pericolosità delle aziende: tipologia impiantistica,
sostanze trattate e loro quantità, distanza dai centri abitati e da altri impianti a
rischio);
• definire criteri di competenza e di compatibilità per l'ammissibilità al ruolo di
“istruttori” e “professionisti esperti” nell’ambito delle istruttorie relative ai rapporti di
sicurezza;
• elaborare le linee guida per l’esame formale e la valutazione tecnica dei rapporti
di sicurezza al fine di razionalizzare ed omogeneizzare l’approccio adottato in sede
istruttoria dai diversi soggetti (tecnici della pubblica amministrazione e professionisti
esperti del settore) coinvolti nella fase esecutiva.
La necessità della gerarchizzazione delle industrie a rischio soggette a dichiarazione
(attuale art. 6), cioè della definizione di una graduatoria di priorità delle pratiche da
esaminare, è derivata dal fatto che a causa del gran numero di queste ultime (403 alla fine
del 1997), della limitatezza di personale regionale disponibile e della scarsità di fondi non
44
era possibile avviare simultaneamente tutte le istruttorie relative all'esame dei Rapporti di
Sicurezza.
Pertanto la Struttura coadiuvata dal CTS ha provveduto a definire una graduatoria di
priorità che tenesse conto di elementi oggettivi, gerarchizzando le industrie a rischio
soggette a dichiarazione sulla base della loro pericolosità potenziale.
La suddetta metodologia approvata era costituita da una Scheda Informativa da
compilare per ognuna delle industrie a rischio soggette a dichiarazione (attuale art. 6) e
dall'annessa Guida alla Definizione dei Punteggi.
Nella scheda erano riportate informazioni di carattere generale riguardanti la tipologia di
impianto (deposito o impianto) ed il numero di impianti indipendenti presenti nello stesso
sito, la quantità di sostanze pericolose presenti (rapportata alle quantità limite previste
dalla legge), la distanza da altri impianti a rischio (per valutare le possibilità di interazione
per scoppio/incendio), la distanza da centri abitati (in funzione del grado di pericolosità tossicità, combustibilità, infiammabilità, esplosività delle sostanze coinvolte) e la
popolazione dei centri abitati più vicini.
La definizione di criteri di competenza e di compatibilità per l'ammissibilità al ruolo di
“istruttori” e “professionisti esperti” nell’ambito delle istruttorie sui rapporti di sicurezza è
partita dalla necessità di formare i funzionari regionali tenendo conto che gli aspetti formali
caratterizzanti le istruttorie di analisi della documentazione tecnica, erano stati i seguenti:
•
•
•
l’istruttoria era finalizzata alla preparazione di una relazione tecnica e doveva
essere assegnata ad un “istruttore” che ricoprisse la figura di funzionario pubblico.
tale “istruttore” poteva avvalersi della competenza e della consulenza di
“professionisti esperti” nei settori in esame che lo affiancavano nell'istruttoria o
potessero supportarlo su temi specifici: lo scopo è di ottenere una consistente
velocizzazione del lavoro accompagnata ad una adeguata qualità dello stesso;
alla conclusione dell’iter tecnico, il responsabile del Servizio preparava un Decreto
firmato dal Presidente della Regione.
I criteri guida proposti dal CTS alla Regione per l’attivazione dei rapporti di consulenza con
i “professionisti esperti” sono stati i seguenti:
•
•
criteri di competenza: il consulente doveva avere una adeguata conoscenza della
legislazione sui rischi di incidente rilevante e sulla sicurezza sul lavoro (D.P.R.
175/88 e D.Lgs. 626/94) e doveva avere esperienza nella redazione e/o nella
verifica e/o nella collaborazione alla stesura di almeno tre rapporti di sicurezza (ex D.P.R. 175 o D.Lgs. 626);
criteri di compatibilità: il consulente non doveva aver partecipato in alcun modo alla
redazione del RdS sotto esame, né aver partecipato alla progettazione degli
impianti in oggetto, né essere stato in alcun modo consulente dell'azienda in esame
e si doveva impegnare a non avviare rapporti di consulenza con essa.
Il CTS ha poi ritenuto opportuno che venissero elaborate apposite linee guida per l’esame
formale e la valutazione tecnica dei RdS (ex-DPR 175/88) al fine di razionalizzare ed
omogeneizzare l’approccio adottato in sede istruttoria dai diversi soggetti (tecnici della
pubblica amministrazione e professionisti esperti del settore) coinvolti nella fase esecutiva.
Esse hanno riguardato non solo le verifica di completezza dei RdS ed i criteri generali di
impostazione dell'istruttoria e di analisi, ma anche la necessità di disporre di informazioni
aggiornate e complete sull'inventario degli incidenti avvenuti, sulla tossicità dei composti
chimici e sulle probabilità di rischio.
Durante lo svolgimento delle attività, oggetto di convenzione, la Fondazione Lombardia
45
per l’Ambiente ha attivato cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
neolaureati in chimica industriale ed ingegneria ambientale. I collaboratori della
Fondazione hanno supportato le attività del CTS come da convenzione.
La Fondazione Lombardia per l’Ambiente, il 7 giugno 1999, ha organizzato un Convegno
Nazionale relativo alla presentazione dei risultati delle attività della Struttura di Progetto
“Rischio Industriale”, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel complesso iter
istruttorio/autorizzativo riguardante le aziende RIR.
Il lavoro effettuato dalla Struttura di Progetto ha riguardato le attività di gerarchizzazione,
archiviazione e quella istruttoria vera e propria.
Per quanto riguarda l’attività di gerarchizzazione, essa ha permesso di suddividere i 411
soggetti catalogati in Regione Lombardia nelle seguenti categorie:
•
•
•
•
71 aziende soggette a notifica (c.d. classe A – attuale art. 8);
156 aziende soggette a dichiarazione completa (c.d. classe B1 – attuale art.6);
30 aziende soggette a dichiarazione semplificata (c.d. classe B2 – ex art. 5 c. 3);
154 aziende non più a rischio perché non in attività o in esenzione (c.d. classe C).
La Regione Lombardia è stata pertanto titolare delle attività istruttorie riguardanti 186
aziende soggette a dichiarazione. La loro ubicazione sul territorio e la relativa suddivisione
per categoria merceologico-produttiva è riassunta nella seguenti tabelle.
Aziende sottoposte agli obblighi del D.P.R. 175/88
Distribuzione per Provincia
BERGAMO
30
BRESCIA
13
COMO
9
CREMONA
6
LECCO
5
LODI
8
MANTOVA
2
MILANO
79
PAVIA
8
SONDRIO
3
VARESE
23
TOTALI
186
46
Aziende sottoposte agli obblighi del D.P.R. 175/88
Distribuzione in base alla tipologia di azienda
Ausuliari per la chimica
42
Chimica Inorg. e Tratt. Rifiuti
2
Farmaceutiche e Fitofarmaci
37
Galvaniche
17
GPL
21
Gas Tecnici
8
Polimeri e Plastiche
45
Depositi idrocarburi
9
Altri Depositi
5
TOTALI
186
Per quanto riguarda le attività istruttorie, che hanno riguardato tutte le 186 aziende
soggette a dichiarazione, esse sono state suddivise in 6 successive fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
valutazione del RdS;
richiesta di eventuali integrazioni;
ispezione in situ degli impianti;
conferenze con istituzioni aventi ruolo (Comuni, Province, ASL, ISPESL, VV.FF.);
convocazione aziende per discussione finale;
emissione del Decreto finale.
Gli esiti delle istruttorie sono stati i seguenti (in ordine di rilevanza crescente):
a. integrazione del RdS (86 aziende);
b. rifacimento completo del RdS (71 aziende);
c. riorganizzazione delle Procedure di Sicurezza (72 aziende);
d. modifiche impiantistiche lievi (90 aziende);
e. modifiche impiantistiche rilevanti (25 aziende);
f. incompatibilità con il territorio (4 aziende).
Per quasi tutte le aziende è stata richiesta una qualche forma di ristesura del RdS
(integrazione o ristesura completa), molte aziende hanno dovuto anche riorganizzare le
proprie procedure di sicurezza. Per quanto riguarda gli interventi impiantistici, molte
situazioni hanno richiesto modifiche lievi, poche modifiche rilevanti, mentre pochissime
aziende (4 depositi di GPL) si sono dimostrate incompatibili con il territorio.
Il progetto avviato nel maggio 1997 e si è concluso nel novembre 1999.
Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi programmati
Alla fase istruttoria ha fatto seguito una seconda fase di monitoraggio dello stato di
attuazione degli interventi di cui alle prescrizioni contenute nel decreto finale ed è stata
posta in capo all’Ufficio Prevenzione Rischi Industriali (UPRI), che nel frattempo era stato
istituito in sostituzione della Struttura di Progetto.
Essa è stata avviata nella seconda metà del 1999 ed ha interessato gli anni 2000 e 2001
con l’aggiornamento della scheda di valutazione tecnica che è stata modificata a partire da
quella adottata durante la fase istruttoria anche per tenere conto dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 334/1999 risultava suddivisa in tre sezioni:
•
•
•
generalità;
considerazioni riguardanti la fase di monitoraggio;
valutazione preliminare.
47
Nella prima sezione della nuova scheda di valutazione tecnica erano riportati:
L’anagrafica dello stabilmento, con descrizione dell’attività, l’elenco delle
sostanze/preparati detenuti, i limiti di soglia ai fini dell’assoggettabilità sia per le varie
classi, sia per la classificazione dell’attività (in base al D.P.R. 175/88 ed al D.lgs.
334/99), la sintesi dell’analisi di rischio e i nuovi adempimenti di cui al D.lgs. 334/99
(piano di emergenza interno, piano di emergernza esterno e Sistema di Gestione
della Sicurezza).
Nella seconda sezione della nuova scheda di valutazione tecnica erano riportati:
il giudizio di conformità del RdS, la valutazione preliminare del piano di adeguamento
degli impianti fornito dalle Aziende, eventuali rilievi emersi durante il sopralluogo, e/o
evidenziati da altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Nella terza sezione della nuova scheda di valutazione tecnica erano riportate valutazioni
preliminari delle risposte fornite dall’Azienda alle prescrizioni contenute nel decreto.
Riferimento normativo al D.Lgs. n. 334/99
I gravissimi incidenti avvenuti a Bhopal, in India nel 1984 e a Basilea, in Svizzera nel
1986, hanno spinto la comunità Europea ad emanare più Direttive atte a modificare e
migliorare la precedente direttiva Seveso I.
I principali emendamenti (87/216/EEC e 88/610/EEC) sono stati finalizzati all’estensione
del campo di applicazione, in particolare agli stoccaggi di sostanze pericolose per
l’ambiente.
Successivamente le risoluzioni adottate con il quinto programma di azione per l’ambiente,
(1993), della commissione Europea includevano, tra le altre, la previsione dei rischi e
degli interventi in corso d’emergenza a seguito d’incidenti.
Il 9 dicembre 1996 viene adottata finalmente la Direttiva 96/82/EC sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nota come
Direttiva Seveso II.
In effetti la Seveso II ha sostituito in toto la Seveso I con una revisione ed estensione del
campo di applicazione e con l’introduzione di nuovi obblighi legati ai Sistemi di Gestione
della Sicurezza, alla pianificazione urbanistica e territoriale, al rafforzamento dell’attività
ispettiva ed a un più incisivo coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali.
Le finalità della Seveso II si esplicitano in due direzioni: da una parte la prevenzione degli
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dall’altra la limitazione, in
caso di accadimento di incidente rilevante, delle conseguenze non solo per l’uomo ma
anche per l’ambiente.
La Direttiva si applica sulla base della sola presenza di sostanze pericolose, includendo in
tal modo non solo le “attività industriali” ma anche lo stoccaggio di sostanze pericolose
detenute a qualunque titolo. Gli obblighi in capo al gestore variano in funzione dei
quantitativi di sostanze pericolose presenti, sulla base di due diversi livelli di
assoggettabilità:
• il gestore che detiene sostanze pericolose in quantitativi inferiori alla prima soglia
prevista dalla direttiva (limite inferiore) non ha alcun obbligo specifico, ad eccezione
di un controllo delle attività proporzionale al pericolo intrinseco delle sostanze
detenute attraverso i più generici criteri di tutela della salute, sicurezza e ambiente
previsti da normative non specifiche rispetto ai rischi di incidente rilevante;
• il gestore che detiene sostanze pericolose in quantitativi superiori al limite inferiore
dovrà adempiere solo ad una certa parte dell’insieme degli obblighi previsti;
48
•
il gestore che detiene quantitativi di sostanze pericolose superiori alla seconda
soglia sarà soggetto ad adempimenti più stringenti e impegnativi.
Tale graduazione sulla base dei quantitativi di sostanze pericolose, degli obblighi a carico
del gestore emergente dalla Seveso II è stata riproposta, pur con elementi di maggiore
complessità nel D.Lgs. 334/99, atto normativo italiano di recepimento della Direttiva.
Anni 2000 - 2001
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani
Direttore Generale: Pier Giorgio Panzeri
Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Roberto Laffi
In questo biennio sono state svolte attività riguardanti l’esame e valutazione di Rapporti di
Sicurezza presentati ai sensi del D.Lgs. n. 334/99 dalle Aziende, l’aggiornamento della
banca dati relativa alle Aziende a rischio di incidente rilevante, la georeferenziazione delle
ditte e l’inserimento dei dati riguardanti le istruttorie già concluse, informazione alla
popolazione ed infine archivio della documentazione.
I funzionari della struttura hanno partecipato alle istruttorie condotte dal Comitato Tecnico
Regionale per quanto riguarda le aziende rientranti nell’assoggettabilità al D.Lgs. n.
334/99 di competenza del Comando Regionale dei Vigili del Fuoco ed hanno collaborato
anche con altre Direzioni alle procedure connesse alla Valutazione di Impatto Ambientale.
A cavallo degli anni 2000 e 2001 è stato svolto in collaborazione con funzionari di altre
regioni, il lavoro redazionale del D.M. 9 maggio 2001, in ambito di Conferenza Stato
-Regioni, attuativo dell’art. 14 del D.Lgs. 334/99.
Nel corso dell’anno 2000, per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 334/99,
era diventato obbligatorio adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) coerente
con i dettami di legge, in particolare, del D. M. 09/08/2000, emanato ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (nonché secondo i disposti
dell’Allegato III al decreto stesso), che prevedeva da parte dello Stato l'emanazione di
linee guida per la redazione del Sistema (SGS), efficace strumento complessivo per la
gestione della sicurezza negli stabilimenti ARIR.
Per contribuire ulteriormente ad instaurare un clima di dialogo e di collaborazione con le
Aziende RIR situate sul territorio lombardo, la Regione Lombardia ha inteso individuare
alcuni elementi fondamentali per la valutazione dello stato d’attuazione del Sistema,
predisponendo una lista di indicatori ed un’apposita check-list.
Gli indicatori dello stato di attuazione dell’SGS sono stati individuati utilizzando come
riferimenti gli standard OHSAS 18001-18002 ed UNI 10616-10617 e l’Allegato III al D.Lgs.
334/1999.
Gli indicatori e la check-list dovevano essere utilizzate dalle aziende come criterio per la
stesura del proprio SGS, e dalla Regione, al fine di poter utilizzare i dati sia a fini statistici
sia come elementi di valutazione finalizzati alla verifica della attendibilità dei parametri
contenuti SGS.
In ultima analisi quanto sopra doveva essere prodromo a diffondere la cultura in materia di
sicurezza per i gestori delle Aziende RIR.
Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), art. 72, comma 1, conferisce alle regioni “le competenze amministrative relative alle
49
industrie soggette agli obblighi di cui all’art. 4 del D.P.R. 175/88, l’adozione di
provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica, nonché quelle che per l’elevata
concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l’esigenza
di interventi di salvaguardia dell’ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo”.
Il citato art. 72 al comma 3 dispone che il trasferimento delle competenze di cui al comma
1 avviene subordinatamente al verificarsi dei seguenti presupposti:
•
•
•
adozione della normativa (disciplina regionale sulla materia ai fini del raccordo tra
i soggetti incaricati dell’istruttoria e per garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione);
attivazione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente di cui all’art. 3 del
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge
21 gennaio 1994, n. 61;
accordo di programma tra lo Stato e la Regione per la verifica dei presupposti per
lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.
Il trasferimento delle competenze perché sia definitivo deve essere attuato ai sensi dell’art.
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, attraverso l’emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti i Ministri interessati e il Ministro del Tesoro).
Conseguentemente alle previsioni del D.lgs. 112/98 e in attuazione ai disposti dell’art. 14
del D.lgs 334/99 ed anche in virtù di quanto previsto dalle modifiche al titolo V della
Costituzione art. 117, la Regione Lombardia ha provveduto ad emanare una propria legge
di riordino tecnico Amministrativo delle attività previste per le Aziende RIR.
Dopo l’iter amministrativo il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n° 19 del
23/11/2001 “Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Regionale – Suppl. Ordinario n° 48 del 27/11/2001.
Anno 2002
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani
Direttore Generale: Pier Giorgio Panzeri
Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta
Dopo l’emanazione della Legge Regionale del 23 novembre 2001 n. 19/2001, il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha presentato proprio ricorso sul giudizio di legittimità
costituzionale della suddetta Legge Regionale.
Il Governo aveva impugnato la L.R. 19/2001 “Norme in materia di attività a rischio di
incidenti rilevanti” affermando “la lesione della competenza legislativa riservata allo Stato
nelle materie “ordine pubblico e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” di
cui, rispettivamente, alle lettere h) e s) del 2° comma dell’art.117 Cost. e, in via
subordinata, la violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in alcune
materie concorrenti.
In particolare nel ricorso si ritenevano illeggittimi gli artt.:
3, comma 1, (RPS nuovi stabilimenti art. 6 – 334/99);
4, comma 2, (contenuti RdS – all. 2 - L.R. 19/01);
5, commi1 e 2, (Scheda Valutazione di Tecnica ex Art. 6 – 334/99).
Tale ricorso è stato notificato il 23 gennio 2002, depositato in Cancelleria il 31 successivo
ed iscritto al n. 6 del registro dei ricorsi 2002.
50
La Corte Costituzionale si è espressa con sentenza n. 407 pubblicata sulla G.U. del
31/07/2002 dichiarando il ricorso illegittimo.
Nella sua sentenza la Corte Costituzionale, dopo aver premesso la ricostruzione della
normativa comunitaria e nazionale in materia di incidenti industriali, si poneva come primo
problema quello dell’individuazione della materia alla quale ricondurre la disciplina dettata
dalla legge regionale impugnata. La risposta si è sviluppata attraverso un circostanziato
iter argomentativo sugli specifici dettami costituzionali riguardanti gli articoli più sopra
richiamati.
Le conclusioni della Corte portavano ad affermare che la disciplina sull’attività a rischio di
incidente rilevante incide su una pluralità di interessi ed oggetti, indissolubilmente
connessi alla tutela dell’ambiente, che afferiscono a materie riconducibili alla competenza
regionale (concorrente), quali la “tutela della salute”, “il governo del territorio”, la
“protezione civile”, la “tutela e sicurezza del lavoro”.
La Corte passava poi ad esaminare il secondo, conseguente problema, del contrasto della
Legge Regionale n. 19/2001 con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
Anche questo motivo di ricorso è stato dichiarato infondato, sulla base della
considerazione che, quando si verte in ambiti che spettano allo Stato le determinazioni
che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale,
essendo in gioco beni fondamentali (come nel caso in cui sono stabiliti livelli di garanzia
per la salute), la Regione può ragionevolmente adottare, nell’ambito delle proprie
competenze concorrenti, una disciplina che sia maggiormente rigorosa rispetto ai limiti
fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di
garanzie per la popolazione ed il territorio interessati.
La sentenza della Corte Costituzionale stabiliva quindi la legittimità della legge regionale.
Poiché Regione Lombardia aveva provveduto ad istituire l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPA) con la legge regionale del 14 agosto 1999 n. 16, per
ottemperare ai requisiti di cui all’art. 72 del D. Lgs. 112/98 mancavano, alla data della
sentenza, l’Accordo di Programma Quadro Stato Regione ed il successivo D.PC.M..
A livello nazionale le Regioni con gli stessi requisiti erano: Liguria, Lombardia, Piemonte,
Toscana, Veneto.
Si è cercato di trovare l’intesa per un accordo di programma concordato fra le cinque
regioni da sottoporre all’attenzione del Ministero dell’Ambiente.
Tale accordo congiunto non è stato raggiunto.
Anno 2003
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani
Direttore Generale: Antonella Manno
Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta
La Regione Lombardia sigla allora un proprio Accordo di Programma quadro con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il 22 luglio 2003.
La Giunta Regionale formalizza con Delibera di Giunta n. 14259 della Seduta n. 190 del
15 settembre 2003 (relatore l’Assessore della Qualità dell’Ambiente, Nicoli Cristiani) la
“Presa d’Atto della sottoscrizione del succitato accordo di programma.
A seguito di tale atto, la Regione rende operative le strutture destinate ad assolvere le
funzioni in materia di stabilimenti RIR.
Il 13 novembre 2003 presso la tensostruttura del Consiglio Regionale si è tenuto un
Convegno per la Presentazione della Legge Regionale n. 19/2001 a cui hanno partecipato
tutti gli enti e le associazioni di categoria interessate al procedimento, nonchè le aziende.
Ai sensi dell’art. 6, commi, 1 e 2, della Legge Regionale 19/2001 che, ai fini
51
dell’espletamento dell’attività istruttoria relativa al Rapporto di Sicurezza di cui all’art. 4
della legge medesima, detta disposizioni in merito alla costituzione ed alla composizione
di un Comitato denominato Comitato Valutazione Rischi (CVR), il Decreto del Direttore
Generale (D.d.g.) del 2 ottobre 2003, n. 16238 (pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria –
N. 43 del 20 ottobre 2003) formalizzava la costituzione del CVR.
Il Comitato presieduto dal Dirigente della competente Unità Organizzativa è composto da
cinque membri permanenti o supplenti indicati con nomine non delegabili (esperti in
materia di analisi e valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante) di cui:
- due designati dal Direttore Generale competente;
- uno designato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
- uno designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
- uno designato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL).
Il CVR, come previsto al secondo comma dell’art. 6 della legge regionale, è integrato per
le singole istruttorie con tre esperti in rappresentanza rispettivamente della Provincia, del
Comune e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.
Nel D.d.g. al comma 2 si disponeva inoltre che il CVR si dotasse di un apposito
Regolamento da sottoporre ad approvazione in sede di prima convocazione del Comitato
stesso.
Nella seduta in data 11 novembre 2003 è stato approvato in via preliminare il testo del
Regolamento. Si decide poi di attendere fino al 14 novembre per una lettura più attenta
dello stesso da parte dei componenti del CVR e per le eventuali ulteriori richieste di
modifiche, passato detto termine il testo del Regolamento si è inteso definitivamente
approvato.
Nella seduta successiva del 2 dicembre 2003 il Regolamento è stato controfirmato per
approvazione dai componenti del CVR.
A seguire nelle sedute successive dopo la presentazione da parte di ARPA, VV.F.,
ISPESL degli elenchi dei potenziali istruttori ritenuti idonei e con i requisiti necessari per
svolgere le istruttorie tecniche delle attività di pertinenza del CVR, è stato proposto un
primo calendario di assegnazione delle istruttorie.
Si prevede poi di assegnare a due tecnici di Enti diversi le singole istruttorie, i casi più
complessi saranno assegnati ad un gruppo di lavoro costituito da diversi tecnici istruttori
fra i quali sarà nominato un responsabile referente.
A seguito di incontri fra i tecnici della Regione e dei Vigili del Fuoco le pratiche giacenti
sono state suddivise in quattro gruppi:
a) istruttorie avanzate con tecnico istruttore dei VV.F. ed inserito nell’elenco dei tecnici
VV.F.;
b) istruttorie concluse;
c) istanze per il rilascio del Nulla Osta Preliminare (NOP);
d) istruttorie da assegnare.
Nella seduta del CVR del 02/12/2003 era approvato il calendario delle assegnazioni della
prima serie di istuttorie.
In seguito alle D.G.R. n. VII/15187 del 21 novembre 2003 e n. VII/15487 del 15 dicembre
2003, la Regione Lombardia stipulava con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA),
il 16 dicembre 2003 una Convenzione per la gestione congiunta delle attività connesse
con i procedimenti autorizzativi relativi agli stabilimenti a rischio di incidente. Tale attività si
è inquadrata nell’ambito dell’Accordo di Programma Stato/Regione Lombardia, sottoscritto
52
in data 22 luglio 2003, circa il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in
materia di incidenti rilevanti.
La Fondazione Lombardia per l’Ambiente è stata scelta dalla Regione quale supporto
tecnico-scientifico ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 334 del 17/8/1999 e della L.R.
19/2001 anche con riferimento alle passate attività di supporto alle strutture regionali per
le istruttorie degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Con D.G.R. n. VII/20036 del
23 dicembre 2004 la Convenzione in scadenza è stata rinnovata per tutto il 2005 e
contestualmente modificata.
Le principali attività previste dalla convenzione sono state le seguenti:
•
•
•
Attività di raccolta e di organizzazione dei dati relativi alle Attività a Rischio di
Incidenti Rilevanti (ARIR).
Aggiornamento della banca dati delle ARIR riguardanti stato di validità e scadenza
della presentazione di Notifiche, dei Rapporti di Sicurezza, delle Schede informative
dei Piani di emergenza, di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS).
Georeferenziazione puntuale delle ARIR.
I risultati di tale attività sono stati raccolti in tre rapporti (due intermedi, aprile 2004 e
agosto 2004, e uno finale, dicembre 2004).
Anno 2004
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani
Direttore Generale: Antonella Manno
Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta
A partire dal CVR del 28 gennaio 2004 sono state discusse le istruttorie già assegnate con
l’emissione a seguire dell’atto autorizzativo regionale.
Nell’anno 2004 è stata organizzata con la collaborazione di Fondazione Lombardia per
l’Ambiente la prima edizione della Scuola di Alta Specializzazione in Valutazione dei
Rischi Rilevanti per tecnici e funzionari della Pubblica Amministrazione alla quale hanno
partecipato circa 25 funzionari di Regione Lombardia, ARPA Lombardia, ISPESL e VV.F.
Il corso iniziato a marzo 2004 si è concluso a febbraio 2005.
Il corso di formazione si è articolato in 12 moduli (per 60 giornate e 480 ore di corso).
Nel corso dell’anno era ufficializzata poi l’inizio dell’attività istruttoria relativa agli Istituti
Certificatori ai sensi dell’articolo 7 – bis della legge regionale n. 19/2001. Alla data della
seduta erano arrivate alla Regione Lombardia in risposta al bando (decreto D.G. 2 aprile
2004, n. 5563) due istanze. Le relative documentazioni erano state assegnate ai fini
dell’istruttoria al dott. Restani ed all’ing. Torretta.
E’ stato inoltre sottoposto ai membri del CVR e approvato definitivamente il testo delle
Linee Guida per il conferimento alle Province delle funzioni relative al controllo degli
stabilimenti sottoposti agli adempimenti di cui all’ex art. 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99.
Il 2 novembre 2004 sul BURL era pubblicato il testo coordinato della d.g.r. 23 luglio 2004 –
n. 7/18360 riguardante: “Criteri e modalità per l’attuazione del conferimento alle province
delle funzioni amministrative inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose” integrato dalla d.g.r. n. 19115 del 22 ottobre 2004,
frutto del lavoro del CVR sulle linee guida avviato nel 2003.
La Regione ha approvato, con propria D.G.R. 10 dicembre 2004, n.7/19794, (pubblicata
sul B.U.R.L. 6° suppl. Straordinario al n. 52 – 24 dicembre 2004) tenendo delle proprie
53
peculiarità territoriali e in considerazione anche del tessuto infrastrutturale, le “Linee Guida
per la predisposizione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei
Comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti”
Attività della struttura ARIR anno 2004
NODS ART 6
1
NOP ART 6
5
NOP ART 8
13
DECRETI ART 8
50
NODS = nulla osta definitivo di sicurezza
NOP = nulla osta preliminare
Gennaio 2005 – Giugno 2005
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani
Direttore Generale: Antonella Manno
Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria – N. 5 – 31 gennaio
2005 è stato pubblicato l’elenco degli Istituti ritenuti idonei dalla Regione Lombardia alla
certificazione della validità dei sistemi di Gestione della Sicurezza.
In data 18 febbraio 2005, al termine del 1° Corso della Scuola di Alta Specializzazione in
Valutazione dei Rischi Rilevanti, a Milano ha avuto luogo il Convegno “Regione
Lombardia. Un modello innovativo per la gestione del rischio industriale. Dalla L.R. 19/01
alla direttiva Seveso III”, organizzato da Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per
L’Ambiente.
Nell’ambito del Convegno è stata illustrata l’attività regionale svolta fino al 2004 e quella
programmata per il 2005 e sono stati consegnati i Diplomi ai funzionari tecnici che hanno
frequentato la prima edizione della Scuola di Alta Specializzazione in Valutazione dei
Rischi.
Luglio 2005 – Dicembre 2005
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile - Assessore:
Massimo Buscemi
Direttore Generale: Antonella Manno
Dirigente Unità Organizzativa: Raffaele Raja
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta
In data 21 settembre 2005 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la la Regione Lombardia si era sottoscritto un nuovo Accordo di Programma in
quanto il precedente accordo non era stato ammesso da parte della Corte dei Conti –
sezione di controllo di legitimità sugli atti del Governo delle amministrazioni dello Stato,
con deliberazione n. 11/2005/P del 7 luglio 2005.
Riferimento normativo al D.Lgs. n. 238 del 21/09/2005
E’ importante sottolineare il fatto che il 21 settembre 2005 è entrato in vigore il decreto
legislativo n. 238 predisposto in attuazione della delega prevista all’articolo 20 della legge
18 aprile 2005, n°62, (Legge comunitaria 2004), con la quale il Governo è stato
autorizzato ad apportare al decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334, che ha trasposto la
direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose, sia per le modifiche necessarie al recepimento della Direttiva
54
2003/105/CE che ha modificato la predetta Direttiva 96/82/CE, che per le correzioni volte
a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d’infrazione
avviata per non conforme recepimento della citata direttiva 96/82/CE
Come premessa, è utile ricordare che il nuovo decreto è orientato verso una maggiore
partecipazione dei lavoratori e della popolazione, una migliore informazione ed ad una
ricerca d’uniformità alla Direttiva Comunitaria 2003/105/CE. La Direttiva stessa, infatti, è
stata emanata, sia per correggere alcune imperfezioni contenute nella precedente
Direttiva 96/82/CE, sia per dare riscontro ai risultati degli studi effettuati su sostanze
cancerogene e pericolose per l’ambiente, sia per aggiornare l’applicazione della normativa
agli episodi incidentali più significativi accaduti negli ultimi anni.
Attività della struttura ARIR anno 2005
NODS ART 6
28
NOP ART 6
3
NOP ART 8
10
DECRETI ART 8
13
NODS = nulla osta definitivo di sicurezza
NOP = nulla osta preliminare
Gennaio 2006 – Giugno 2006
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Polizia Locale Prevenzione e Protezione Civile: Assessore:
Massimo Buscemi
Direttore Generale: Antonella Manno
Dirigente Unità Organizzativa: Raffaele Raja
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta
Il 17 febbraio 2006 sul BURL - 3° Supplemento Straordinario è stata pubblicata la
Circolare Regionale 10 febbraio 2006 – n. 5, relativa alle prime indicazioni al D.Lgs. 21
settembre 2005 n. 238: Attuazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Lo scopo della circolare era quello di fornire ai Gestori degli stabilimenti industriali a rischio
di incidenti rilevanti, delle prime indicazioni operative per far fronte ai nuovi obblighi
normativi, in considerazione anche del particolare assetto normativo vigente in Lombardia,
con la sua L.R. 19/2001.
Luglio 2006 – Dicembre 2006
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Protezione Civile Prevenzione e Polizia Locale: Assessore:
Massimo Ponzoni
Direttore Generale: Raffaele Raja
Dirigente Unità Organizzativa: interim Raffaele Raja
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta
L’attività è proseguita con l’istruttoria degli art. 6 e attraverso il CVR con l’esame dei
rapporti di sicurezza di cui all’art. 8.
Con decreto dirigenziale è stata impostata l’attività di controllo effettuata ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs 334/99 e art. 7 della L.R. 19/01 per quanto attiene l’SGS.
L’attività di pianificazione d’emergenza esterna come per gli anni precedenti è proseguita
attraverso la collaborazione con le Prefetture.
55
Attività della struttura ARIR anno 2006
NODS ART 6
9
NOP ART 6
4
NOP ART 8
12
DECRETI ART 8
13
NODS = nulla osta definitivo di sicurezza
NOP = nulla osta preliminare
Anno 2007
Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni
Assessorato competente: Protezione Civile prevenzione Polizia Locale: Assessore:
Massimo Ponzoni
Direttore Generale: Raffaele Raja
Dirigente Unità Organizzativa: Andrea Zaccone
Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale: interim Andrea Zaccone
Nel corso dell’anno, in data 8 e 22 febbraio 2007 si è svolto il CVR ai sensi della L.R. n.
19/2001, durante le due sedute sono state esaminate 4 istruttorie di RdS e si è definito il
calendario delle nuove istruttorie assegnate ad Arpa che coadiuva Regione Lombardia
nell’ambito dell’attività istruttoria e di controllo delle aziende RIR.
In data 1 febbraio con la costituzione di un Gruppo di Lavoro a seguito del CODIGEC
dell’11 gennaio 2007 e del D.D.G., n° 369 del 19 gennaio 2007, è iniziato l’iter per la
revisione della legge regionale n. 19 per intervenute disposizioni legislative comunitarie e
recepite dallo Stato con l’emanazione del Dlgs n. 238/2005.
I contenuti della suddetta modifica di legge non riguardano esclusivamente l’adeguamento
al succitato decreto legislativo ma coinvolgono tutti gli aspetti legati alla legge regionale n.
1/2000 nonché le modalità e le procedure volte alla semplificazione e la
smaterializzazione della documentazione attraverso anche la creazione di uno sportello
unico con particolare riferimento al coordinamento delle attività gestionali previste dal
D.Lgs 59/2005 (AIA).
In tale proposta di revisione si attua anche il coordinamento della attività di ogni singolo
Ente che in termini paritetici è coinvolto nel procedimento amministrativo.
Nel corso dell’anno è stato riattivato il tavolo per le trattative sul progetto col MATTM per la
condivisione delle conoscenze e la sperimentazione di metodologie nel settore della
prevenzione e del controllo dei rischi di incidente rilevante.
L’accordo trae origine da una serie di premesse tra cui spiccano le procedure di
trasferimento di competenze in materia di prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante
(RIR) ai sensi dell’art 72 del D.Lgs 112/98.
Per dare attuazione alla sperimentazione Regione Lombardia e MATTM hanno condiviso
l’elaborazione del Piano Operativo, nonchè le procedure di finanziamento ed impegno di
spesa.
Il Piano Operativo è necessario al fine di assicurare il corretto esercizio delle pubbliche
funzioni nella materia considerata sia contestualmente che successivamente al
trasferimento di tali funzioni alle regioni in possesso dei requisiti di legge.
L’accordo disciplina le modalità di collaborazione col Ministero e si fonda su tre punti
specifici:
•
•
sviluppo di sistemi gestionali dei rischi antropici e naturali con particolare
riferimento all’analisi ad ampio raggio;
studi e ricerche finalizzate all’individuazione delle conoscenze e moduli operativi
56
•
riproducibili su base nazionale;
implementazione di sistemi informativi per la gestione dei dati ai fini conoscitivi e di
prevenzione in formato compatibile con gli standard adottati dal Ministero.
Su questa base Regione Lombardia ha elaborato una Proposta di Piano Operativo di
Dettaglio, contenente una descrizione analitica delle attività, dei prodotti da fornire, dei
costi e dei tempi di attuazione.
Il progetto è l’insieme delle azioni di pianificazione con uno studio di fattibilità ad una serie
di progetti di ricerca ed attività sulla gestione del rischio industriale e non solo.
Regione Lombardia per dare attuazione al progetto si è avvalsa di partner istituzionali e
non. Successivamente è stato redatto il Piano operativo di dettaglio (POD) articolato per
singole fasi definitivamente approvato nel giugno 2006 con atto sottoscritto dal MATTM e
da Regione Lombardia.
Al POD segue il progetto esecutivo articolato in 5 macro azioni.
• Analisi dello stato del rischio in Lombardia (naturale ed antropico).
Riguarda la realizzazione del PRIM 2007-2010 strumento innovativo di coordinamento
della sicurezza integrata sul territorio al cui interno svolge azione di governance della
prevenzione dei rischi tecnologici e naturali puntando ad una sinergia operativa per tutti gli
enti interessati in ambito regionale
• Pianificazione per il rischio integrato d’area su aree prioritarie.
Riguarda la realizzazione di quattro”Piani per il rischio integrato d’area” su aree delimitate
della Lombardia caratterizzate dalla significativa presenza di ARIR, sulla base di una
definizione tipo di “piano per il rischio integrato d’area” e dell’individuazione delle aree
prioritarie d’intervento effettuata all’interno del PRIM.
L’effetto domino visto non solo come concatenazione di eventi incidentali di tipo industriale
ma anche come concatenazione di eventi indesiderati coinvolgenti sia pericoli naturali che
tecnologici (evento NATECH) insistenti sullo stesso territorio, valutando anche tramite uno
studio integrato di sicurezza il rischio complessivo a cui è sottoposta la popolazione.
• Piano logistica trasporti pericolosi a livello regionale.
Riguarda lo studio dei rischi nel trasporto di sostanze pericolose in Lombardia con l’analisi
della situazione in essere e modellazione previsionale dei rischi che si articolerà in 5 fasi:
o censimento dei trasporti merci pericolosi in Lombardia,
o sviluppo di modelli per il calcolo dei rischi
o mappatura delle aree critiche
o analisi della sensitività dei rischi a modifica di vettori e tratte
o valutazione dei benefici derivanti dalla realizzazione di centri di intermodalità per
trasporti pericolosi.
• Sistema informativo per la gestione delle autorizzazioni delle ARIR.
Il sistema centralizzato contenente informazioni strutturate e non nonché informazioni
geografiche costantemente aggiornate e popolate anche coi dati storici disponibili.
Lo stesso dovrà integrarsi a livello di dati e di servizi applicativi con i sistemi informativi di
Protezione Civile e per la pianificazione territoriale ai vari livelli.
•
Allestimento di materiale informativo e conseguente percorso formativo nazionale.
57
Riguarda l’allestimento di materiale informativo inerente tutte le attività di sperimentazione
previste dall’accordo al fine di consentire ad un certo numero di formatori di poter a loro
volta di divulgare in ambito nazionale i prodotti delle attività sperimentate in Lombardia.
Tale progetto è stato approvato dal MATTM con decreto Direttoriale del 13 settembre
2007. Le attività finanziate dal MATTM si svilupperanno in 3 anni oltre ai 9 mesi di attività
preliminari di competenza di Regione Lombardia
Con nota del 20 febbraio 2007 - prot. n. 3268 Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile comunicava a Regione
Lombardia che erano in fase di ultimazione le procedure per la ricostituzione del Comitato
Tecnico Regionale nella composizione prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 334/99.
A seguire si specificava che il C.T.R., come da disposizione ministeriale (nota - prot.
DCPST/A4/RS/3700 del 13/09/2006), in attesa del perfezionamento dell’accordo di
programma di cui all’art. 72 del D.Lgs. 112/98, avrebbe avviato le istruttorie per i nuovi
stabilimenti e per le modifiche con aggravio del rischio secondo le procedure previste
dall’art. 21 del D.Lgs. 334/99.
Con ulteriore nota sempre il Ministero, in data 12 aprile 2007 (prot. n. 6912) comunicava a
Regione Lombardia, che in attesa della completa definizione delle competenze in materia
di rischi di incidenti rilevanti, lo stesso non poteva esprimere parere in merito al calendario
relativo alla pianificazione per l’anno 2007 delle attività di vigilanza e controllo SGS per le
aziende RIR.
Nelle more dell’emanazione del D.P.C.M. in attuazione dell’art. 72 con le modalità previste
dall’art. 7 del D.Lgs. 112/98, in data 29 ottobre 2007, è stato approvato lo schema di
accordo tra Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Regione Lombardia,
che comprende tra le sue finalità oltre al ripristino dell’attività del CTR anche la reciproca
collaborazione nell’ambito delle attività di controllo delle ARIR, assoggettate alla disciplina
dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii..
Sono inoltre ripresi, dopo circa un anno, con la riunione del 15 febbraio 2007, i lavori della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome presso l’Ufficio per il Federalismo
amministrativo al fine di definire le attività prodrome alla formulazione del D:P:C:M per il
definitivo trasferimento delle competenze alle Regioni in attuazione della “Bassanini”.
Attività della struttura ARIRfino al marzo 2007
NODS ART 6
2
NOP ART 6
2
NOP ART 8
1
DECRETI ART 8
3
NODS = nulla osta definitivo di sicurezza
NOP = nulla osta preliminare
58
3
RASSEGNA STAMPA
59
Italia deferita per la mancata adozione dei piani in caso d’incidenti rilevanti
La Commissione europea si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia
europea per il mancato completamento dei piani di emergenza in caso di
incidenti rilevanti in impianti in cui sono presenti sostanze pericolose.
La Commissione europea si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per il
mancato completamento dei piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti in impianti in cui
sono presenti sostanze pericolose.
Il commissario per l'ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: "Le autorità italiane devono predisporre
piani di emergenza intesi a proteggere i cittadini e l'ambiente dalle conseguenze di gravi incidenti
industriali. È assolutamente indispensabile che gli impianti in cui vengono trattati materiali
pericolosi dispongano di piani di emergenza in caso di incidenti. Le conseguenze di incidenti di
questo tipo vanno evitate con ogni mezzo possibile."
La direttiva, nota anche come direttiva Seveso II, impone agli Stati membri di predisporre piani di
emergenza per le zone circostanti impianti industriali in cui vengono depositati o manipolati ingenti
quantitativi di sostanze pericolose.
Secondo il disposto della direttiva, le autorità degli Stati membri erano tenute a elaborare piani di
emergenza per gli impianti suddetti entro il 3 febbraio 2002. Nell'ottobre 2007 la Commissione ha
inviato all'Italia un'ultima lettera di richiamo che segnalava la mancanza dei necessari piani di
emergenza in oltre il 20% degli impianti in cui venivano depositate o manipolate sostanze
pericolose. Nelle due risposte trasmesse nel dicembre 2007, l'Italia ha riconosciuto tale carenza e
si è impegnata a elaborare i piani mancanti.
Tuttavia l'Italia non si è ancora conformata al disposto della direttiva e non vi sono elementi per
ritenere che le carenze attuali saranno colmate entro breve. Ritenendo inaccettabile tale
situazione, la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia.
Procedura giuridica
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati
membri che non adempiono ai loro obblighi.
Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da legittimare
l'apertura di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato
una diffida o "lettera di costituzione in mora" (primo avvertimento scritto), invitandolo a presentare
le sue osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.
Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere
di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone
chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del
diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di
due mesi.
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la
Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato
violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per
conformarsi al diritto comunitario.L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà
di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l'invio di un
primo avvertimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo avvertimento
scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla
Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato.
www.puntosicuro.it/italian - Anno 10 - numero 1919 di venerdì 11 aprile 2008 - 11/04/2008
60
Bruxelles, 3 aprile 2008
Ambiente: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per la mancata
adozione di piani di emergenza in caso di incidenti gravi e chiude un procedimento
riguardante la rete "Natura"
La Commissione europea si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea
per il mancato completamento dei piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti in
impianti in cui sono presenti sostanze pericolose. Essa ha inoltre deciso di
chiudere un procedimento contro l'Italia riguardante la designazione di siti naturali
protetti, in considerazione dei progressi significativi conseguiti nel 2007.
Il commissario per l'ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: "Le autorità italiane devono predisporre piani di
emergenza intesi a proteggere i cittadini e l'ambiente dalle conseguenze di gravi incidenti industriali. È
assolutamente indispensabile che gli impianti in cui vengono trattati materiali pericolosi dispongano di piani
di emergenza in caso di incidenti. Le conseguenze di incidenti di questo tipo vanno evitate con ogni mezzo
possibile."
Richiesta di pronuncia della Corte sui piani di emergenza intesi a far fronte ad incidenti gravi
La Commissione si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per la mancata osservanza della
normativa europea sul controllo delle conseguenze derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose[1]. La direttiva, nota anche come direttiva Seveso II, impone agli Stati membri di
predisporre piani di emergenza per le zone circostanti impianti industriali in cui vengono depositati o
manipolati ingenti quantitativi di sostanze pericolose. Secondo il disposto della direttiva, le autorità degli Stati
membri erano tenute a elaborare piani di emergenza per gli impianti suddetti entro il 3 febbraio 2002.
Nell'ottobre 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un'ultima lettera di richiamo che segnalava la mancanza
dei necessari piani di emergenza in oltre il 20% degli impianti in cui venivano depositate o manipolate
sostanze pericolose. Nelle due risposte trasmesse nel dicembre 2007, l'Italia ha riconosciuto tale carenza e
si è impegnata a elaborare i piani mancanti.
Tuttavia l'Italia non si è ancora conformata al disposto della direttiva e non vi sono elementi per ritenere che
le carenze attuali saranno colmate entro breve. Ritenendo inaccettabile tale situazione, la Commissione ha
deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia.
(…)
Procedura giuridica
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che
non adempiono ai loro obblighi.
Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l'apertura di un
procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o "lettera di
costituzione in mora" (primo avvertimento scritto), invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un
termine ben preciso, in genere di due mesi. Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di
risposta, la Commissione può decidere di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento
scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una
violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in
genere di due mesi.
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di
giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato
membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.
L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato
membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, ancora una volta attraverso l'invio di un primo avvertimento scritto (lettera di costituzione in mora) e
di un secondo e ultimo avvertimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la
Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato.
Per le sentenze della Corte di giustizia: - http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm
61
Bruxelles, 17 ottobre 2007
Incidenti industriali gravi: la Commissione prosegue i procedimenti d’infrazione nei
confronti di 12 Stati membri per mancata adozione dei piani di emergenza per gli
stabilimenti chimici
La Commissione europea ha deciso di inviare un ultimo avvertimento scritto a 12
Stati membri dell’UE per mancata adozione dei piani di emergenza relativi alle aree
limitrofe agli impianti industriali in cui vengono maneggiate sostanze pericolose.
Detti piani sono stati resi obbligatori dalla direttiva Seveso II, il principale atto
legislativo mirante alla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti e alla
riduzione degli effetti derivanti.
Stavros Dimas, Commissario all’ambiente, ha dichiarato: “Sebbene non possiamo eliminare il rischio di
incidenti industriali nella società moderna, possiamo adoperarci per ridurlo il più possibile e attenuare le
conseguenze di tali infortuni. È pertanto fondamentale che le disposizioni legislative elaborate a tal fine siano
correttamente applicate. Constato con costernazione che molti anni dopo l’entrata in vigore della direttiva e
nonostante i ripetuti avvertimenti della Commissione, pochissimi Stati membri hanno adottato piani di
emergenza esterna per tutti gli impianti interessati.”
Piani di emergenza per gli stabilimenti industriali
La Commissione ha inviato un ultimo avvertimento scritto a 12 Stati membri (Austria, Cipro, Repubblica
ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Spagna e Svezia) per la non
corretta attuazione della direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose[1]. Quasi 8000 stabilimenti dell’Unione europea rientrano nel campo di applicazione
delle disposizioni di sicurezza della direttiva e circa la metà è tenuta ad elaborare piani di emergenza esterni.
Ai sensi della direttiva, nota come “direttiva Seveso II”, piani di emergenza esterni devono essere predisposti
per le zone limitrofe ad alcuni stabilimenti industriali nei quali si trovano grandi quantità di sostanze
pericolose. I piani di emergenza esterni dovevano essere pronti fin dal 2002 negli Stati membri dell’UE-15 e
dal 2004 nei 10 nuovi Stati membri; ciò nonostante in molti Stati membri un gran numero di stabilimenti
risulta tuttora non in regola. La Commissione ha rammentato a più riprese agli Stati membri i loro obblighi. Si
è assistito ad un certo miglioramento della situazione in alcuni stabilimenti soggetti all’obbligo del piano di
emergenza, ma mediamente la situazione resta molto preoccupante. La Commissione ha pertanto deciso di
inviare un ultimo avvertimento scritto agli Stati membri inadempienti. I piani di emergenza esterni prevedono
le misure da adottare al di fuori degli stabilimenti in occasione di un incidente grave o in caso di emergenza.
Questi piani devono disporre azioni di attenuazione degli effetti, nel sito e fuori dal sito, nonché disposizioni
intese a fornire al pubblico informazioni specifiche relative all’incidente e al comportamento da tenere. In
ciascuno Stato membro spetta alle autorità designate a tal fine predisporre i piani di emergenza e
provvedere a che siano testati e, all’occorrenza, rivisti almeno ogni tre anni.
Procedura giuridica
L’articolo 226 del trattato autorizza la Commissione ad avviare un procedimento nei confronti di uno Stato
membro che abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti. Se la Commissione ritiene che una
violazione del diritto comunitario giustifichi l’avvio di un procedimento d’infrazione, trasmette allo Stato
membro interessato una “lettera di ingiunzione” (primo avvertimento scritto) con il quale lo invita a
presentare le sue osservazioni entro un determinato periodo, che è generalmente di due mesi. In mancanza
di risposta o se la risposta trasmessa è insoddisfacente, la Commissione può decidere di inviare allo Stato
membro un “parere motivato” (ultimo avvertimento scritto) nel quale espone chiaramente e in modo definitivo
le ragioni per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a porre
rimedio alla situazione entro un determinato termine, generalmente due mesi. Se lo Stato membro non si
conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia. Se la Corte
riconosce l’esistenza di un’infrazione al trattato, lo Stato membro in difetto è tenuto a prendere i
provvedimenti necessari per regolarizzare la sua posizione.
L’articolo 228 del trattato autorizza la Commissione a perseguire uno Stato membro che non si è conformato
alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea. L’articolo prevede anche che la Commissione
possa chiedere alla Corte di imporre sanzioni finanziarie allo Stato membro interessato.
62
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
4
RELAZIONI SULL’APPLICAZIONE
NEGLI STATI MEMBRI DELLA
DIRETTIVA 96/82/CE
Relativa al controllo sei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
Periodo 2000-2002
Periodo 2003-2005
63
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dossier - Legambiente Lombardia