DOSSIER ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE IN ITALIA E IN LOMBARDIA Milano, 10 luglio 2008 1 INDICE 1 Il controllo delle attività a rischio di incidente rilevante in Lombardia. compendio sui ruoli e competenze, stato e cronologia essenziale 2 Ricostruzione dell’attività regionale in attuazione della l. r. n. 19/2001 3 Rassegna Stampa, procedura di infrazione unione Europea 4 RELAZIONI SULL’APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELLA DIRETTIVA 96/82/CE. Relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Periodo 2000-2002 e 2003-2005. Pag. 03 Pag. 37 Pag. 59 Pag. 63 A cura di: Edoardo Bai, Simona Colombo, Sergio Cannavò. Legambiente Lombardia Onlus Via Mercadante, 4 Milano 2 1 IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE IN LOMBARDIA Compendio sui ruoli e competenze, stato e cronologia essenziale A - Introduzione Prima di entrare nei ruoli specifici, si deve porre in evidenza la situazione particolare della Regione Lombardia. La Lombardia ospita sul proprio territorio circa ¼ delle ARIR (Attività a Rischi di Incidente Rilevante) in Italia e per tale ragione ha dotato i propri organi di governo nel tempo di norme adeguate. Nelle varie norme nazionali, che hanno recepito le direttive europee, salvo un periodo transitorio iniziale nel quale i controlli sulle aziende a maggior rischio (Art. 8) dovevano essere svolti dal Ministero dell’Interno per tramite del CTR gestito dalla Direzione regionale dei VVF, il ruolo centrale dei controlli sulla materia doveva essere svolto dalle Regioni. A tal fine in accordo a quanto richiesto dall’ Art. 72 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la Regione avendo • • • istituito l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), promulgata la Legge Regionale ( LR 19/01 ) di recepimento del d.lgs 334/99 (Seveso II) 1 sottoscritto (21 settembre 2005) l’accordo di programma quadro con lo Stato per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni Tramite il CVR di cui alla LR 19/01 ha nel 2006 assunto la piena competenza sugli Art. 6 e 8 e iniziato le attività istruttorie. Il ruolo centrale coperto dalla Regione Lombardia nel controllo delle ARIR dall’entrata in vigore della Seveso I fino a tutto l’anno 2006, è oggi venuto meno col passaggio delle competenze dalla DG Ambiente alla DG Protezione Civile. Di fatto il Servizio regionale è stato smantellato non avendo al momento nessun dirigente e nessun funzionario con competenze tecniche -impiantistiche sulla materia. Oltretutto, il Ministero degli Interni (i.e. VVF) ha revocato a sé il controllo degli Art. 8 richiamando il fatto che per la completa validità del trasferimento alla Regione delle competenze sui controlli di tali ARIR, la Presidenza del Consiglio doveva emettere un Decreto (DPCM) attuativo richiesto dall’Art. 72 del d.lgs 112/98. I VVF hanno pertanto rimesso in funzione il Comitato Tecnico Regionale ed oggi stanno operando in tal senso. 1 La piena validità della legge regionale è stata sancita anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza N. 407 del 26 luglio 2002 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti). 3 La Regione Lombardia, membro del CTR è attualmente impegnata nelle istruttorie sugli Art. 8 in particolar modo tramite il supporto dell’ARPA, non avendo più al suo interno tecnici in grado di condurre le istruttorie. Il numero d’istruttorie condotte è comunque decisamente insufficiente per poter far fronte a quanto richiesto dalla normativa. Nell’ultimo anno e ½ in Regione si è comunque bloccata ogni ulteriore attività di controllo. Qualunque sia la posizione degli Art. 8, la Regione è comunque l’unica responsabile dei controlli sugli Art. 6 ed in questo ultimo periodo non si è condotta alcuna attività. In assenza di una indicazione e programmazione da parte della Regione si è inoltre bloccato anche tutto il controllo sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) che erano stati delegati ad ARPA. Leggi in vigore Europa Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Italia Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Modifica il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Lombardia Legge Regionale 27 novembre 2001 n. 19 Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti. (Non applicabile l’Art. 4 [CVR] e decaduto l’art. 8 [delega alle Province] ) B - Attività a Rischio di Incidente Rilevante in Lombardia Attualmente le Attività a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR) in Lombardia sono 287 di cui 147 ad alto rischio (Art. 8 d.lgs 334/99) e 140 a medio rischio (Art. 6 d.lgs 334/99)2. 2 Dati pubblici forniti dal servizio IAR (Industrie Alto Rischio) del MATTM (Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare), ultimo aggiornamento aprile 2008. Un elenco più aggiornato è disponibile presso la Struttura Prevenzione Rischio Industriale della Regione Lombardia, ma tale elenco non è reso pubblico. 4 La distribuzione provinciale è data nella seguente tabella: BG BS CO CR LC LO MI MN PV SO VA Totale Art. 6 21 22 7 6 5 4 49 2 6 3 15 140 Art. 8 29 24 2 4 4 7 43 9 11 0 14 147 Tot 50 46 9 10 9 11 92 11 17 3 29 287 L’elenco dettagliato è fornito nell’Allegato B. C - Strutture, competenze e persone Gli Enti con competenze sulle Attività a Rischio di Incidente Rilevante in Lombardia sono: Unione Europea Emette le Direttive che devono essere recepite dagli stati membri. Raccoglie le informazioni sulle ARIR in Europa e sugli incidenti. A parte la DG XI a Bruxelles che è incaricata della materia, al CCR di Ispra presso l’Istituto “Institute for the Protection and Security of the Citizen” (IPSC) è istituito il MAHB “Major Accident Hazards Bureau” ovvero l’ufficio che si occupa della gestione delle banche dati SPIRS “Seveso Plants Information Retrieval System” sugli impianti a rischio di incidente rilevante in Europa trasmessi dai rispettivi Ministeri nazionali, a supporto della DG XI, della Banca dati MARS “Major Accident Reporting System” sugli incidenti rilevanti ed il CDCIR “Community Documentation Centre in Industrial Risk”. Direttore MAHB Christou Michalis Tecnico esperto Sergio Contini Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Fornisce il supporto al recepimento delle direttive europee e ne tiene i contatti per l’armonizzazione comunitaria e il trasferimento dei dati richiesti. Predispone i testi di legge formalizzati in DPR o Dlgs, delle norme attuative e delle linee guida. Esercita le funzioni di competenza nelle seguenti materie: • • • • • Controllo dei pericoli d’incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose in attuazione della direttiva 96/82/CE; Linee Guida per lo svolgimento delle Verifiche Ispettive di cui all'art. 25 del D.Lgs 334/99 - Decreto Direttoriale DEC/DSA/262 del 29/04/08; Rischi d’incidenti connessi con attività industriali e con determinate sostanze pericolose (Inventario Nazionale Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante); Aree a elevata concentrazione di attività industriale a rischio d’incidente rilevante; Aree a elevato rischio di crisi ambientale a prevalente origine industriale; 5 • • • • • Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE; Autorizzazione ambientale integrata di competenza nazionale; Concertazione tecnica con altre amministrazioni ai fini dell'armonizzazione delle norme, delle procedure e delle pratiche in materia di applicazione della direttiva 96/61/CE e della direttiva 96/82/CE; Piani e programmi, accordi di programma, e altri strumenti di programmazione negoziata; Attuazione a livello tecnico della normativa comunitaria ed internazionale. Direttore Generale Ing. Bruno Agricola Divisione VI - Rischio industriale – Direzione Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento: Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti Divisione VI - Rischio Industriale - Direzione Salvaguardia Ambientale: Dirigente Arch. Andrea Santucci APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici Fornisce il supporto tecnico scientifico al MATTM; ne cura le banche dati ARIR ed Incidenti oltre al supporto tecnico-scientifico sulla materia. Dirigente Ing. Alberto Ricchiuti Ministero degli Interni (VVF) Dal Ministero degli Interni dipendono i VVF che Gestiscono il CTR (Comitato Tecnico Regionale) incaricato (Art. 19 d.lgs 334/99) dell’istruttorie sulle ARIR sugli Art. 8 fintanto che le competenze non verranno passate alle Regioni. Hanno sempre cercato di gestire in proprio le ARIR in Art. 8 opponendosi con ogni mezzo al trasferimento delle competenze alle Regioni. Pur mantenendo le competenze non hanno mai prodotto grandi risultati (i.e. un’analisi a tappeto di tutte le ARIR di loro competenza) senza produrre atti documentabili, controllabili e pubblici quali i decreti regionali. Con la LR 19/01 la Regione aveva acquisito la competenza anche sugli Art. 8. Tuttavia a seguito del non completamento dell’iter burocratico, con Nota del Ministero dell’Interno alla Regione Lombardia (20 febbraio 2007 - prot. n. 3268) viene ricostituito il CTR Comitato Tecnico Regionale. Dall’inizio 2007 sono state istruite (con partecipazione di RL e ARPA) circa 20 ARIR. I VVF sono inoltre responsabili dell’emissione del Certificato Prevenzione Incendi, atto che dovrebbe recepire le risultanze delle istruttorie emesse dal CTR e/o dal CVR. VVF Direzione Regionale Lombardia Comandante regionale VVF Dott. Ing. Dario D’Ambrosio Direzione regionale VVF Ing. Ernesto Palumbo 6 Regione Lombardia Agli albori (anni ’90) la materia Rischio Industriale era di competenza della Direzione Sanità. Passata poi sotto la diretta competenza della Presidenza è perlopiù stata una materia trattata dalla Direzione Ambiente (prima Ambiente ed Energia, poi Tutela Ambientale, oggi Qualità dell’Ambiente). Dal 2006 le competenze sono state trasferite alla Protezione Civile. Emette leggi regionali di attuazione delle direttive europee, come recepite dalle norme statali. Ha competenze nella gestione delle istruttorie sulle ARIR. Gestisce il CVR(RL) e partecipa al CTR (VVF). Definisce le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Gestisce l’archivio di tutti i Rapporti di sicurezza e affini, Notifiche, Schede Informazione alla Popolazione e Istanze di autorizzazione a nuovi impianti e/o modifiche. Gestisce la Banca dati delle ARIR e ne comunica periodicamente i dati al Ministero Ambiente. Autorizza i nuovi impianti e le modifiche delle ARIR. La Regione ha il compito di controllare le ARIR in Art. 6, attività che fino al 2006 ha esercitato mediante i propri tecnici. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla Seveso I nell’anno 1997 ha costituito una Struttura di Progetto che col supporto di un Comitato Tecnico Scientifico costituito in ambito FLA e il contributo di 10 tecnici esterni, esperti nella materia ha in tre anni esaurito i compiti assegnati (eseguite 186 istruttorie sulle ARIR di competenza - i.e. Art. 6 e Art. 5 comma 3). La Regione ha il compito di recepire a livello locale con legge regionale la normativa sui rischi di incidente rilevante. La Direttiva del Consiglio 82/501/CEE (Seveso I) recepita in Italia dal DPR 175/88 è stata a sua volta recepita il Lombardia con la LR 50/90. La Direttiva del Consiglio 96/82/CE (Seveso II) recepita in Italia col d.lgs 334/99 è stata recepita in Lombardia con la LR 19/013. La Direttiva (Seveso III) recepita in Italia col d.lgs 238/05 non è ancora stata recepita in Lombardia. La regione, nell’attesa ha tuttavia emesso una Circolare Regionale 10 febbraio 2006 n. 5. Con l’introduzione della Seveso II (Direttiva 96/82/EC recepita col d.lgs 334/99) si sono estesi i campi di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante e soprattutto si sono introdotti nuovi obblighi legati ai Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS). La Regione ha delegato ad ARPA il controllo degli SGS. Ciò ha consentito di recuperare il controllo sugli Art. 6 che a causa di un buco legislativo nel d.lgs 334/99 non prevedeva per questi alcun invio di documentazione tecnica (Rapporto di Sicurezza o similari) La Regione stava accingendosi a delegare il controllo degli Art. 5 comma 3 alle Province 3 La Legge Regionale 19/01 è stata impugnata dal Governo, ma la Corte Costituzionale ne ha dichiarato il ricorso illegittimo. Pertanto è oggi valida. Il contenuto che dispone il controllo sulle ARIR in Art. 8 è tuttavia inapplicabile fintanto che il Consiglio dei Ministri non completa l’iter di trasferimento delle competenze con l’ultimo passo rimanente ovvero l’missione del DPCM attuativo. 7 quando il recepimento della Seveso III col d.lgs 238/05 ne ha cancellato gli obblighi di trasmissione di documentazione e spostato i controlli alle ASL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) all’interno delle verifiche connesse al d.lgs 626/94. La Regione dovrebbe avere anche il controllo sugli Art. 8 ma il non completamento dell’iter burocratico di delega da parte del governo non ne ha ad oggi permesso il pieno completamento. La delega avrebbe comportato il trasferimento dei fondi per i controlli (circa due milioni di euro) alla Regione. Per istruire tali controlli, la LR19/01 aveva istituito un Comitato di Valutazione Regionale (CVR) che negli intenti avrebbe dovuto sostituire il Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei VVF. Il CVR presieduto dal Dirigente della competente Unità Organizzativa è composto da cinque membri permanenti: - due designati dal Direttore Generale competente; - uno designato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA); - uno designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco; - uno designato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Il CVR è poi integrato, per le singole istruttorie, con tre esperti in rappresentanza rispettivamente di: - Provincia, Comune, Comando Provinciale dei VVF territorialmente competenti. 8 Lo schema dell’iter autorizzativo è rappresentato nella figura seguente: Iter autorizzativo Inizio nuovo modifica esistente Nuovo o modifica ? Rapporto preliminare di sicurezza no Fine si Nulla Osta Preliminare Autorizzazione alla costruzione si Approvato ? 8 Rapporto di Sicurezza (RdS) Art. 8 o Art. 6 ? no Approvato ? no Stabilimento con SGS certificato ? no Nulla Osta definitivo Autorizzazione all’esercizio Aggiornamen to RdS o SVT Istruttoria ufficio regionale competente Revisione SVT si si 6 Scheda Valutazione Tecnica (SVT) Istruttoria CVR (Regione con ARPA, VVF, ISPESL) Revisione RdS Aggravio rischio (DM 9.8.00) ? no Approvata ? si Può procedere alla modifica senza autorizzazione Nulla Osta definitivo Autorizzazione all’esercizio La Regione ha inoltre il compito di gestire la banca dati sulle ARIR (caratteristiche tecniche, amministrative e territoriali) e di comunicare periodicamente al Ministero dell’Ambiente l’elenco di tali attività. Strutture e persone interessate dal Rischio Industriale Assessore Massimo Ponzoni Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale Direttore Generale Paolo Baccolo (nominato nel 2007 e probabile cambio nella riorganizzazione p.v. di luglio) Unità Organizzativa Sistema Integrato di Sicurezza Dirigente UO Andrea Zaccone (proveniente dalla Direzione Struttura Rischi Naturali) Struttura Prevenzione Rischi Tecnologici Dirigente Struttura Valeria Chinaglia (Di recente nomina dirigenziale proviene dalla DG Territorio - VIA) Unità Operativa Carmela Melzi (trasferita dall’unità rischi naturali) Tecnici attuali Claudio Consaga (Rapporti con le Prefetture e aggiornamento banca dati) Vittorio Rey, Veronica Todeschini 9 Le Regioni e la Lombardia in particolare (avendo quest’ultima circa ¼ di tutte le ARIR in Italia) dovrebbero essere i principali enti gestori dei controlli sulle ARIR, ai sensi del d.lgs 334/99 e d.lgs 238/05. Fino al trasferimento delle competenze alla Protezione Civile ha svolto un’intensa attività, in particolar modo sugli Art. 6 (e Art 5 comma 3, poi cancellati dal d.lgs 238/05), istruendo le attività e controlli al ritmo di circa 50 l’anno più l’emissione dei Nulla osta di fattibilità e di modifica, con e senza aggravio di rischio. Già nel 2006 vi è stato un crollo nel numero delle istruttorie e dei controlli effettuati. Dall’inizio del 2006 la Regione Lombardia è completamente inottemperante ai suoi doveri poiché, se per gli Art. 8 vi era una contesa di competenza fra Regione e VVF, nulla toglie che alla Regione spettava senza alcun dubbio i controlli sugli Art. 6, per i quali ha fatto ben poco. Tra l’altro, la Regione ha delegato all’ARPA i controlli sugli SGS proprio per recuperare l’assenza di documentazione prodotta in accordo al d.lgs 334/99. Ci risulta che dal 2006, in assenza di una programmazione da parte della Regione si siano fermati anche i controlli degli SGS. Un altro punto da sottolineare riguarda le competenze e la memoria storica. Col passaggio alla Protezione Civile della Struttura Rischio Industriale, il nucleo storico di analisi dei rischi è stato completamente azzerato lasciando attualmente la Struttura senza competenze tecniche sulla materia. La Protezione civile è stata impegnata (periodo 2007 – 2008) pressocchè totalmente dalle attività del PRIM (Programma Integrato di Mitigazione dei Rischi Maggiori) che ha però una maggiore valenza sull’aspetto rischio naturale e quindi ha sottratto le poche risorse dei rischi industriali ai propri doveri primari. Per completezza riportiamo l’elenco dei tecnici e dirigenti passati negli anni per il Servizio: Cambi dal 1990 al 2006 (nella DG Ambiente) Dott. Ing. Giuseppe Lembo tecnico, passato alla Dir. Reti e Servizi Dott. Marcellino Buson tecnico, ora Dirigente industria chimica Dott.ssa Silvia Grillo tecnico, oggi Responsabile sicurezza industria chimica Dott. Ing. GianLuca Gurrieri tecnico, ora al Dip. ARPA Via Juvara Dott. Ing. Roberto Laffi Dirigente della Struttura (breve tempo) ora alla DG Territorio Dott. Antonio Firemi Tecnico Quadro, rimasto alla DG Qualità dell’Ambiente Dott. Giuseppe Rotondaro Dirigente della Struttura e poi UO, ora all’ARPA Cambi recenti dalla fine 2006 ad oggi (passaggio Struttura Rischi alla Protezione Civile): Dott. Vito La Porta gia Dirigente Struttura, ora RSPP industria chimica 10 Dott. Ing. Vincenzo Torretta Tecnico Quadro, ora Professore all’Univ. Insubria Arch. Massimiliana Marazzini Tecnico Quadro, ora alla Dir. Gen. Commercio Dott.ssa Paola Bardinella Tecnico, passata alla Dir. Gen. Sanità Dott. Ing. Vincenzo Cicoria Tecnico, no rinnovo comando, rientrato in Provincia Milano Dott. Ing. Vittorio Rey Tecnico, dal 1° luglio passa alla Dir Gen Territorio (VIA) Per far fronte alla necessità di istruire tutte le ARIR a medio e basso rischio, di competenza della Struttura Rischi Industriali, la Regione Lombardia ha dato il via negli anni 1997 – 1999 ad una Struttura di Progetto. Questa, col supporto di un Comitato Tecnico Scientifico, dei cinque tecnici interni e due consulenti di staff e soprattutto col supporto di 10 tecnici professionisti esperti nella materia ha, dal nulla prima esistente, istruito in meno di tre anni tutte le 186 ARIR di sua competenza. I 10 esperti e 2 consulenti di staff sono i seguenti: Dott. Vito La Porta cons. staff Dott. Enrico Guagnini cons. staff Dott. Ing. Raffaello di Martino esperto Rischio Ind. Dott. Vito Santamato esperto Rischio Ind. Sig. Enzo Santamato esperto Rischio Ind. Dott. Ing. GianCarlo Bello esperto Rischio Ind. Dott. Ing. Edoardo Galatola esperto Rischio Ind. Dott. Ing. Alfredo Romano esperto Rischio Ind. Dott. Ing. Marco Cerri esperto Rischio Ind. Dott. Gianfranco Ghetti esperto Rischio Ind. Dott. Ing. Francesco Toniolo esperto Rischio Ind. Dott. Ing. Franco Antonello esperto Rischio Ind. ARPA Lombardia A supporto delle attività della Regione, l’ARPA Lombardia, istituita nel 1999 ha competenze tecniche in grado di trattare tecnicamente i problemi derivanti dal Rischio Industriale. Tra i propri compiti oltre al supporto alle istruttorie sulle ARIR sia di competenza della Regione che dei VVF è in grado di intervenire in caso di incidente per le analisi sul territorio. La Regione Lombardia ha delegato ad ARPA il controllo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. 11 Tramite i dipartimenti provinciali, ARPA partecipa attivamente anche alle esecuzioni delle istruttorie, su incarico del CVR. Presidenza Paolo Valentini Puccitelli Direttore Generale f.f. Calogero Trizzino Franco Picco (dal 16/06/2008, ex DG Qualità dell’Ambiente) Dipartimento Attività industriali, controlli e coordinamento dei laboratori Direttore Giulio Sesana Settore Rischi Industriali Dirigente Giampiero Valsecchi (dal 1/1/2008) Walter Restani (fino al 31/12/2007 ora in pensione) Tecnici attuali Andrea Delle Monache Matteo Valota Glauco Messina Province Nelle intenzioni “pre d.lgs 238/05”, alle Province dovevano essere delegate le istruttorie e controlli degli Art. 5 comma 3. Poiché questi sono stati cancellati ed accorpati agli Art. 5 comma 2, le responsabilità sono passate alle ASL. Le Province attualmente partecipano per le loro competenze al CTR dei VVF ed è prevista la partecipazione al CVR di R.L. Comuni Al Sindaco del Comune compete la divulgazione e informazione alla popolazione sui rischi d’incidente rilevante. Questi vengono comunicati dalle ARIR ai Sindaci mediante le schede dell’Allegato V al d.lgs 334/99. Ai sensi del DM LLPP 9 maggio 2001 e sulla base delle informazioni fornite dalle ARIR i Comuni devono predisporre un Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante nel quale siano verificate le compatibilità delle ARIR con il territorio. I Comuni attualmente partecipano per le loro competenze al CTR dei VVF (e CVR di R.L.). In ultima analisi i Comuni rilasciano le licenze edilizie senza le quali le ARIR non possono sviluppare i loro insediamenti e dunque tramite questo strumento possono esercitare un forte controllo finale. Il livello di comunicazione alla popolazione è assai disomogeneo. Si va da alcuni casi ove sono stati predisposti e distribuiti a tutta la popolazione opuscoli esplicativi sui rischi e sulle modalità di comportamento in caso di incidente ad 12 altri casi ove è stato appeso un solo avviso di disponibilità presso gli uffici tecnici di una scheda informativa alla popolazione. Nei casi di nuovi insediamenti o modifiche con aggravio del rischio, la popolazione dovrebbe essere consultata. L’esercizio di questo diritto non ci sembra ad oggi salvaguardato. ASL Con l’entrata in vigore del d.lgs 238/05 (Seveso III) il comma 3 dell’Art. 5 del d.lgs 334/99 è stato cancellato. Vengono dunque a cessare le competenze sulle ARIR che ricadono sotto l'articolo 5, cioè quelle con quantitativi minori di sostanze pericolose da parte della Regione. Le ARIR sono tenute a integrare il documento 626/94 con una sezione dove siano indicati i potenziali rischi d’incidente rilevante e descritti gli impatti di tali incidenti. La competenza sui controlli per queste ARIR, tramite i servizi di tutela della salute nei luoghi di lavoro (SPSAL) (626/94) passa dunque alle ASL. CTR Comitato Tecnico Regionale (VVF) Fintanto che le competenze sugli Art. 8 non passano alle Regioni, le istruttorie e controlli di queste ARIR sono eseguite da un Comitato gestito dal Comando regionale dei VVF. Questo è integrato da: • • • • • • il comandante provinciale dei VVF; due rappresentanti ARPA; due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL; un rappresentante della Regione; un rappresentante della Provincia; un rappresentante del Comune. CVR Comitato di Valutazione Regionale (Regione Lombardia) In alternativa al CTR la stessa funzione, col passaggio di competenza alla Regione, viene svolta in ambito regionale da tale comitato istituito dalla LR 19/01. Il Comitato presieduto dal Dirigente della competente Unità Organizzativa è composto da cinque membri permanenti: - due designati dal Direttore Generale competente; - uno designato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA); - uno designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco; - uno designato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Il CVR è poi integrato, per le singole istruttorie, con tre esperti in rappresentanza rispettivamente di: 13 - Provincia, Comune, Comando Provinciale dei VVF territorialmente competenti. Fintanto che il CVR ha funzionato era composto da: Presidente Dott. Vito La Porta (in supplenza del DG.UO) Segretario Dott. Ing. Vincenzo Torretta Designati dal DG: Dott. Ing. Giancarlo Bello, Dott. Ing. Gianandrea Gino ARPA Dott. Walter Restani VVF Dott. Ing. Dario D’Ambrosio talvolta sostituito da Ing. Ernesto Palumbo ISPESL Ing. Alfonso De Lucia o in alternativa Ing. Giuseppe Mulè Prefetture E’ compito del Prefetto comunicare ai Ministri dell’Ambiente e dell’Interno l’accadimento di un Incidente Rilevante. Le informazioni sono derivate dalla comunicazione del Gestore dello stabilimento (ARIR). In ragione dell’Art. 20 del d.lgs 334/99 i Prefetti sono tenuti a redigere i Piani di Emergenza Esterni per le ARIR in Art. 8. Per tali ragioni i Prefetti ricevono dalle ARIR tutte le informazioni necessarie, e dal CTR o CVR le risultanze delle istruttorie. E’ di attuale cronaca l’emissione di una “Procedure d’infrazione” da parte della Commissione Europea nei confronti dell’Italia, (IP/2007/1534 e IP/08/526) per la violazione dell’Art.11 della Direttiva 96/82/CE con Deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia per la mancata adozione di Piani di Emergenza Esterna (PEE) per le ARIR. C’è un grosso fermento nei giorni attuali per recuperare tale situazione. Ci risulta che stiano predisponendo i PEE anche per gli Art. 6 anche se non è strettamente necessario. A norma si legge, l’attività di redazione di un PEE dovrebbe essere condotta con una consultazione della popolazione. Andrebbe verificato se tale coinvolgimento c’è stato e nel caso con quali modalità. 14 Conclusioni La Regione Lombardia ha sul proprio territorio circa ¼ di tutte le ARIR in Italia. Nonostante tale situazione preoccupante, anche per la forte concentrazione di popolazione nel territorio, non ci pare venga data una adeguata attenzione al problema. I tecnici incaricati sono assolutamente insufficienti per far fronte agli impegni istituzionali. I controlli effettuati non coprono gli intervalli richiesti dalla normativa. Una volta effettuati i controlli ed emesse le prescrizioni, non se ne controlla periodicamente l’attuazione. Da almeno un anno e ½ la Regione non si sta occupando del suo compito istituzionale principale, cioè gli Art. 6, soprattutto a causa di una diversione delle (poche) forze disponibili per rincorrere un consenso Ministeriale di un accordo quadro che fornisca i fondi per poter finanziare il PRIM. Lo spostamento delle competenze dalla Qualità dell’Ambiente alla Protezione Civile ha modificato anche la filosofia di fondo della struttura: l’attenzione è oggi posta più sulla gestione dell’emergenza anziché sulla prevenzione dell’incidente. I rapporti con gli altri enti competenti sulla materia sono improntati più sulla conflittualità di competenza che non sullo spirito collaborativo. Da un punto di vista normativo la regione è in netto ritardo con il recepimento della Seveso III (N.B. emessa dalla UE nel 2003, ed in Italia nel 2005). Il coinvolgimento e consultazione della popolazione (PEE, Accessibilità degli RdS, Schede Informazione, Nuovi Stabilimenti o Modifiche . . .) non sono certo adeguati allo spirito della normativa europea. 15 Allegato A Cronologia essenziale degli eventi attinenti le ARIR in Lombardia Luglio 1982 Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del Emissione da parte CEE della 24 giugno 1982 cosiddetta Direttiva Seveso (I) sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. (G.U. della Comunità Economica Europea n. L 230 del 5 agosto 1982) Maggio 1988 Decreto del Presidente della Repubblica, 17 maggio 1988, n. 175 Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 . (G.U. 31 maggio 1991, n. 126) Marzo 1989 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1989 Applicazione dell'articolo 12 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali. Preceduto da Lettere, Circolari e Decreti è questa la prima Norma di riferimento in risposta alla Direttiva Seveso CEE. Vengono riconosciute 3 categorie a moderato, medio ed alto rischio che, per le modalità di autodichiarazione vengono rispettivamente chiamate “Dichiarazione semplificata”, “Dichiarazione completa” e “Notifica” E’ il decreto attuativo del DPR 175/88 che specifica le modalità di presentazione, dei contenuti e dei controlli sulle ARIR. (G.U. 21 aprile 1989, n. 93 - Suppl. Ordinario) Maggio 1990 Legge Regionale 10 maggio1990 n. 50 Disciplina delle funzioni di competenza della regione in attuazione del DPR 17 maggio 1988, n. 175 testo decreto "attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali". (BURL 15 maggio 1990, n. 20 - 1° Suppl. Ordinario) E’ il recepimento regionale del DPR 175/88. Viene istituito a livello regionale il Servizio di Prevenzione dei Rischi Industriali (1991) e formalizzata una convenzione con l’Istituto di Ricerca Breda che porta al primo censimento (DB III) delle ARIR (1992). Il servizio è dapprima facente capo alla Presidenza, poi dal 1992 (Giunta Ghilardotti, Assessore Monguzzi, Coordinatore Compiani) passa all’Assessorato alla Tutela Ambientale. Dal 1995 fino al VI/2005, col cambio di Giunta, la Presidenza è di Formigoni e l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente è di Nicoli Cristiani. 16 Dicembre 1996 Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. (G.U. delle Comunità europee N. L 10/13 del 14 gennaio 1997) Maggio 1997 Legge 19 maggio 1997 n. 137 Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. (G.U. 26 maggio 1997, n. 120) 1997 Istituzione di una Struttura di Progetto Prevenzione Rischio Industriale Emissione da parte Commissione Europea della cosiddetta Direttiva Seveso II. Differisce dalla Seveso I soprattutto perché si basa fortemente su tipologie e quantitativi di sostanze, indipendentemente dalle lavorazioni e fissa i termini di revisione dei rapporti di sicurezza e ispezioni. Il DPR 175/88 è stato per anni reiterato mediante Decreti-Legge. La Legge 137/97 sostituisce ed abroga i DL, non convertiti, che hanno prorogato negli anni la validità del DPR 175/88. Per la cronaca i DL sono stati i seguenti: 30 giugno 1993, n. 212; 30 agosto 1993, n. 330; 29 ottobre 1993, n. 429; 28 dicembre 1993, n. 542; 26 febbraio 1994, n. 134; 29 aprile 1994, n. 257; 27 giugno 1994, n. 414; 27 agosto 1994, n. 514; 28 ottobre 1994, n. 601; 28 dicembre 1994, n. 723; 25 febbraio 1995, n. 55; 29 aprile 1995, n. 140; 29 aprile 1995, n. 141; 28 giugno 1995, n. 256; 28 giugno 1995, n. 257; 28 agosto 1995, n. 358; 28 agosto 1995, n. 359; 27 ottobre 1995, n. 445; 23 dicembre 1995, n. 546; 30 dicembre 1995, n. 568; 26 febbraio 1996, n. 81; 28 febbraio 1996, n. 94; 26 aprile 1996, n. 217; 29 aprile 1996, n. 231; 25 giugno 1996, n.335; 8 agosto 1996, n. 443. Viene istituita una apposita Struttura in ambito DG Ambiente con lo scopo di istruire (verifica RdS, ispezione, emissione decreto) in breve tempo di tutte le ARIR di competenza regionale. Vale a dire 186 Dichiarazioni Complete e Semplificate. La Struttura, coi tecnici interni e col supporto di 10 tecnici esperti esterni istruisce tutte le ARIR in circa 2 anni. 17 Marzo 1998 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 21 aprile 1998, n. 92 – Suppl. Ordinario n. 77) Questo DL è importante poiché all’Art. 7 (Attribuzione delle risorse) fissa i termini per il conferimento delle competenze (decorrenza e trasferimento di beni e risorse finanziarie) sulle ARIR ad alto rischio alle Regioni, altrimenti di competenza del Ministero degli Interni (i.e. VVF). Tale trasferimento si doveva attuare entro il 31/12/2000 . . . (Rettifica G.U. 21 maggio 1997, n. 116) Agosto 1999 Legge Regionale del 14 agosto 1999, n. 16 Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA (B.U. agosto 1999, n. 33, 2° suppl. ord.) Agosto 1999 Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Oltre al supporto tecnico per il controllo delle ARIR, l’istituzione dell’ARPA è un atto fondamentale per il pieno passaggio di competenze dai VVF alla Regione. (cfr Nota 3 all’Art.12 d.lgs 334/99 e s.m.i.) Recepimento italiano della Direttiva Seveso (II). Modifica quantitativi e tipologie delle sostanze. Sgancia dalle lavorazioni e introduce i controlli sugli SGS (G.U. 28 settembre 1999, n. 228 - Suppl. Ordinario) Decreto del Ministero dell’Ambiente, 9 Linee Guida per SGS agosto 2000 Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000, Serie Generale) Maggio 2001 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Definisce i rapporti fra ARIR e territorio (G.U. n. 138 del 16 giugno 2001, Supplemento Ordinario) 18 Novembre 2001 Legge Regionale 27 novembre 2001 n. 19 Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti. (BURL 27 novembre 2001, n. 48) Recepimento regionale della Direttiva Seveso II. La legge, impugnata dallo Stato è stata dichiarata valida dalla Corte Costituzionale (vedi sotto). E’ ad oggi valida ma non completamente applicabile per le ARIR a rischio maggiore poiché non è ancora stato emesso dallo Stato il DPCM che chiude l’iter di trasferimento. Luglio 2002 Sentenza N. 407 della Corte Costituzionale del 26 luglio 2002 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti). Lo stato ha sollevato una eccezione sulla costituzionalità della legge poiché in sostanza si richiedeva alle ARIR l’invio alla regione per gli Art. 6 di una specie di RdS, non richiesto per carenza del d.lgs 334/99. Settembre 2003 D.d.g. Giunta Regionale 15 settembre 2003, n. 14259 Presa d’atto della firma dell’accordo di programma quadro StatoRegione Lombardia previsto dall’Art. 72 del d.lgs 112/98 Sottoscrizione dell’accordo di programma quadro previsto per la validità della L.R. 19/01 che prevede il passaggio di competenze degli Art. 8 dallo Stato alla Regione Dicembre 2003 Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Direttiva europea Seveso III. Adeguamento della versione precedente per tener conto delle esperienze acquisite nei recenti incidenti di Tolosa (F), Enschede (NL) e Baia Mare (RM) (G.U. dell'Unione europea, L 345/97 del 31.12.2003) Febbraio 2004 D.g.r. 6 febbraio 2004 - n. 7/16320 Presa d’atto della comunicazione dell’assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: «Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e decreto ministeriale ll.pp. 9 maggio 2001. Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante» Passaggio istituzionale dopo la sottoscrizione dell’Accordo di Programma fra Stato e Regione Lombardia per il trasferimento delle competenze sulle ARIR maggiormente pericolose alla gestione regionale. (BURL 23 febbraio 2004, n. 9) 19 Marzo 2004 Prima Edizione della Scuola di Alta Specializzazione in Valutazione dei Rischi Rilevanti, Marzo 2004 – Febbraio 2005 Organizzata col contributo della FLA ha consentito la formazione su aspetti tecnici e normativi riguardante le ARIR ed i controlli, con un corso articolato in 12 moduli (60 giornate e 480 ore di corso) di 25 funzionari di Regione Lombardia, ARPA Lombardia, ISPESL, e VVF. Nell’anno 2006 si è tenuta una seconda versione. Dicembre 2004 D.g.r. 10 dicembre 2004 - n. 7/19794 Linee guida per la predisposizione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. Linee guida per l’attuazione dei requisiti derivanti dal DM.LL.PP 9 maggio 2001 (BURL 24 dicembre 2004 - 6° Suppl. Straordinario al n. 52) Gennaio 2005 D.d.g. Giunta Regionale 21 gennaio 2005 - n. 636 D.G. Qualità dell’Ambiente Elenco degli Istituti valutati idonei dalla Regione Lombardia alla certificazione della validità dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) adottati dalle Aziende a rischio di incidenti rilevanti (legge regionale 23 novembre 2001, n. 19) La LR 19/01 prevedeva un trattamento particolare per le ARIR che sviluppavano gli SGS con istituti certificati. A causa dello stretto periodo di presentazione delle richieste, gli istituti certificati sono attualmente solo due: CERTISIC e CERTIQUALITY. Si è più volte parlato di riaprire i bandi di certificazione, ma non è mai stato fatto. (BURL 31 gennaio 2005, n. 5) Settembre 2005 Sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma il 21 settembre 2005 con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Un precedente accordo non era stato ammesso dalla Corte dei Conti per un vizio di legittimità con deliberazione n. 11/2005/P del 7 luglio 2005, impedendo in tal modo l’assunzione del pieno controllo degli Art. 8 da parte della Regione Lombardia. Settembre 2005 Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 Recepimento a livello nazionale della cosiddetta Seveso III Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. n. 271 del 21 novembre 2005 Supplemento Ordinario n. 189) 20 Febbraio 2006 Circolare Regionale 10 febbraio 2006 n. 5 Prime indicazioni al d.lgs 21 settembre 2005 n. 238: Attuazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose In attesa della promulgazione di una nuova legge Regionale di recepimento della Seveso III la Regione ha emesso delle indicazioni in particolare volte all’esclusione dei precedenti obblighi degli Art. 5 comma 3 del d.lgs 334/99 (BURL 17 febbraio 2006 . 3° Supplemento Straordinario) Febbraio 2007 Nota del Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007 - prot. n. 3268 alla Regione Lombardia sulla ricostituzione del Comitato Tecnico Regionale Nelle more del pieno conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni, a causa della non emissione del DPCM attuativo richiesto dall’Art. 72 del d.lgs 112/98, il Ministero degli Interni (i.e. i VVF) si riprendono di diritto il controllo degli Art. 8 Ottobre 2007 Approvazione schema di accordo tra Ministero Interno (VVF) e Regione Lombardia il 29 ottobre 2007 per il ripristino delle attività del CTR e collaborazione per il controllo degli Art. 8 Nelle more della validità della LR 19/01sugli Art. 8, i VVF si riappropriano della materia. Viene fatto salvo quanto prodotto (emissione di decreti) dalla Regione Lombardia ai sensi della LR 19/01 sugli Art. 8 e viene ripresa l’attività di controllo di questi ultimi da parte del CTR, col contributo della regione fornito tramite ARPA, dal momento che in Regione non ci sono più tecnici in grado di svolgere tale compito. Ottobre 2007 e Aprile 2008 Commissione Europea, Procedure d’infrazione IP/2007/1534 e IP/08/526 per violazione dell’Art.11 della Direttiva 96/82/CE con Deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia per la mancata adozione di piani di emergenza esterna per le ARIR I piani di emergenza esterni debbono essere predisposti dai Prefetti, sulla base del materiale prodotto dalle ARIR e viste le risultanze delle istruttorie di competenza dei CTR (VVF). E’ in corso un gran fermento per concludere entro la fine di giugno le istruttorie su tutte le ARIR. I PEE dovrebbero riguardare solo le ARIR in Art. 8. Forse per eccesso di zelo si stanno predisponendo i PEE anche per gli Art. 6. Vista l’urgenza per gli Art. 8 ci si chiede il perché. 21 Allegato B Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DIVISIONE VI - RISCHIO INDUSTRIALE - PREVENZIONE E CONTROLLO INTEGRATI DELL'INQUINAMENTO INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N, 334, REDATTO IN COLLABORAZIONE CON APAT - SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE Aggiornamento Aprile 2008 Segue l’elenco delle ARIR in Art. 6 e Art. 8 del d.lgs 334/99 modificato dal d.lgs 238/05, in ordine per Provincia, Articolo (6 e 8) e Ragiona sociale. L’elenco è pubblico, predisposto da APAT per il MATTM, sulla base delle notifiche ricevute e delle comunicazioni regionali. N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 1 BG 6 ALBANO SANT'ALESSANDRO DD004 ACS DOBFAR SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 2 BG 6 ISSO ND132 ARCHIMICA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 3 BG 6 RANICA DD018 AUTOGAS OROBICA SPA Deposito di Gas liquefatti 4 BG 6 LALLIO ND193 BETTONI & C SPA Deposito di oli minerali 5 BG 6 FORNOVO SAN GIOVANNI DD026 BIDACHEM SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 6 BG 6 CASTELLI CALEPIO ND325 CROMOPLASTICA C.M.C. S.R.L. Galvanotecnica 7 BG 6 PEDRENGO ND216 DOMUS CHEMICALS SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 8 BG 6 GRASSOBBIO DD065 ERCA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 9 BG 6 SAN PAOLO D'ARGON DD066 ERREGIERRE SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 10 BG 6 TREVIGLIO ND313 EUROGRAVURE SPA Altro 22 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 11 BG 6 COMUN NUOVO ND342 FARMOL SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 12 BG 6 ZANICA ND281 FIOCCHI MUNIZIONI SPA Produzione e/o deposito di esplosivi 13 BG 6 GHISALBA ND352 GALVANICA ARICCI SRL Galvanotecnica 14 BG 6 CASTELLI CALEPIO ND274 GALVANICHE F.B. SRL Galvanotecnica 15 BG 6 VERDELLINO ND333 I.G.B. S.R.L. Galvanotecnica 16 BG 6 ORIO AL SERIO ND122 INDUSTRIA CHIMICA PANZERI SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 17 BG 6 COSTA VOLPINO ND164 MANNESMANN DMV STAINLESS ITALIA SRL Acciaierie e impianti metallurgici 18 BG 6 FORNOVO SAN GIOVANNI ND280 OSIO GIAMPIETRO Altro 19 BG 6 GAZZANIGA ND340 RIPORTI INDUSTRIALI SRL Galvanotecnica 20 BG 6 MOZZANICA ND136 ROHM AND HAAS ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 21 BG 6 BONATE SOTTO ND345 VALLI & VALLI SPA DIVISIONE FORGES Galvanotecnica 22 BG 8 GRASSOBBIO ND008 3V SIGMA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 23 BG 8 MOZZO DD002 3V SIGMA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 24 BG 8 FILAGO ND253 BAYER CROPSCIENCE SRL Deposito di fitofarmaci 25 BG 8 LEVATE DD048 BRENNTAG SPA Deposito di tossici 26 BG 8 CASTELLI CALEPIO ND334 CASTELCROM S.R.L. Galvanotecnica 27 BG 8 ZANICA DD036 CESALPINIA CHEMICALS SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 28 BG 8 TERNO D'ISOLA ND284 COLOMBO DESIGN SPA Galvanotecnica 29 BG 8 CISERANO ND335 CROMA S.PA Galvanotecnica 30 BG 8 VERDELLINO ND309 CROMOPLASTICA INTERNATIONAL SPA Galvanotecnica 31 BG 8 CARAVAGGIO DD056 DIACHEM SPA DIVISIONE AGRO Stabilimento chimico o petrolchimico 32 BG 8 MOZZANICA ND247 DOW AGROCIENCES ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 23 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 33 BG 8 FILAGO ND306 DSM COMPOSITE RESINS ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 34 BG 8 ROMANO DI LOMBARDIA ND195 EXIDE ITALIA SRL Altro 35 BG 8 FILAGO ND057 FAR SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 36 BG 8 TREVIGLIO ND175 FARCHEMIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 37 BG 8 FILAGO ND242 FARCOLL SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 38 BG 8 GORLAGO ND167 FIORGAS SRL Deposito di Gas liquefatti 39 BG 8 FILAGO DD029 GIOVANNI BOZZETTO SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 40 BG 8 TREVIGLIO ND061 ICIB SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 41 BG 8 LOVERE ND346 LUCCHINI SIDERMECCANICA SPA Acciaierie e impianti metallurgici 42 BG 8 COMUN NUOVO ND042 OLMO GIUSEPPE SPA Deposito di tossici 43 BG 8 FILAGO ND098 PEMCO EMAILS SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 44 BG 8 FORNOVO SAN GIOVANNI ND196 PEROXITALIA SRL Altro 45 BG 8 FILAGO ND094 POL YMERLATEX SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 46 BG 8 SCANZOROSCIATE ND056 POL YNT SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 47 BG 8 PONTE NOSSA ND291 PONTENOSSA SPA Impianti di trattamento/Recupero 48 BG 8 LEVATE DD139 SABO SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 49 BG 8 OSIO SOPRA ND183 SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI SPA Produzione e/o deposito di gas tecnici 50 BG 8 ANTEGNATE ND263 TERMOGAS SRL Deposito di Gas liquefatti 51 BS 6 MONTICHIARI ND161 AGRICAM S.C.R.1. Deposito di oli minerali 52 BS 6 DESENZANO DEL GARDA DD182 ATO GAS-FAPP SNC Deposito di Gas liquefatti 53 BS 6 PADERNO FRANCIACORTA DD019 AUTO GAS OROBICA SPA Deposito di Gas liquefatti 54 BS 6 ERBUSCO ND154 BERMUGAS SRL Deposito di Gas liquefatti 24 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 55 BS 6 CASTENEDOLO ND332 BOSSINI SPA Galvanotecnica 56 BS 6 GARDONE VAL TROMPIA ND337 BRUGAR DI DALLE ASTE ROBERTO E C. S.N.C. Galvanotecnica 57 BS 6 SOIANO DEL LAGO DD050 CHIMIGIEN SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 58 BS 6 VILLA CARCINA ND323 EFFEBIESSE S.PA Galvanotecnica 59 BS 6 LODRINO ND330 EUROGALVANO S.R.L. Galvanotecnica 60 BS 6 BRESCIA ND152 FERREMI BATTISTA SPA Deposito di oli minerali 61 BS 6 CONCESIO ND324 G.S.M. S.R.L. Galvanotecnica 62 BS 6 BIONE ND285 GALVANICA PASOTTI THEA DI PASOTTI ELIO E GIANFRANCO & C SNC Galvanotecnica 63 BS 6 GARDONE VAL TROMPIA ND322 GALVANOTECHNIK S.R.L. Galvanotecnica 64 BS 6 PIAN CAMUNO ND138 LLQUIGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 65 BS 6 COLOGNE DD110 LUNIKGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 66 BS 6 BRESCIA DD112 MARGAS SRL Deposito di Gas liquefatti 67 BS 6 VESTONE ND312 MARVON SRL Galvanotecnica 68 BS 6 PALAZZOLO SULL'OGLIO ND343 METALGALVANO SRL Galvanotecnica 69 BS 6 TAVERNOLE SUL MELLA ND320 PROTIME SRL Galvanotecnica 70 BS 6 BRESCIA ND290 RIPORTI GALVANICI SRL Galvanotecnica 71 BS 6 FLERO ND314 RUBINETTERIE TEOREMA SPA Altro 72 BS 6 PREVALLE DD159 TECNIGAS SRL Deposito di Gas liquefatti 73 BS 8 CALVISANO ND282 ACCIAIERIE DI CALVISANO SPA Acciaierie e impianti metallurgici 74 BS 8 BEDIZZOLE ND293 AGHIFUG SPA Galvanotecnica 75 BS 8 BRESCIA ND315 BENONI SNC Galvanotecnica 76 BS 8 MONTICHIARI ND318 BOSSINI SPA Galvanotecnica 25 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 77 BS 8 MARCHENO ND300 BOZZOLI SRL Acciaierie e impianti metallurgici 78 BS 8 COLLEBEATO ND348 BOZZONI PIETRO GIUSEPPE & C. SNC Galvanotecnica 79 BS 8 BRESCIA ND005 CAFFARO CHIMICA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 80 BS 8 GARDONE VAL TROMPIA ND219 FABBRICA D'ARMI P. BERETTA SPA Galvanotecnica 81 BS 8 LONATO ND279 FERALPI SIDERURGICA SPA Acciaierie e impianti metallurgici 82 BS 8 MANERBIO ND004 FINCHIMICA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 83 BS 8 VOBARNO ND040 GABOGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 84 BS 8 LUMEZZANE ND250 ITALCHIMICI SPA Deposito di tossici 85 BS 8 CALCINATO ND301 METALLURGICA SAN MARCO SPA Acciaierie e impianti metallurgici 86 BS 8 BASSANO BRESCIANO ND271 PELMA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 87 BS 8 BRESCIA ND015 PIALORSI STIVENGAS SRL Deposito di Gas liquefatti 88 BS 8 MACLODIO ND236 PIOMBIFERA BRESCIANA SPA Impianti di trattamento/Recupero 89 BS 8 MONTIRONE ND295 PROFILATI NAVE SPA Acciaierie e impianti metallurgici 90 BS 8 LUMEZZANE ND302 RIVADOSSI SRL - RAFFINERIA METALLI Acciaierie e impianti metallurgici 91 BS 8 FLERO ND277 SANIMET SPA Galvanotecnica 92 BS 8 OSPITALETTO ND289 STEFANA SPA Acciaierie e impianti metallurgici 93 BS 8 BRESCIA DD062 SYSTEMA AMBIENTE SRL Impianti di trattamento/Recupero 94 BS 8 BRESCIA ND110 TORCHIANI SRL Deposito di tossici 95 BS 8 CHIARI ND316 TRAFILERIE CARLO GNUTTI SPA Acciaierie e impianti metallurgici 96 BS 8 PALAZZOLO SULL'OGLIO ND275 WICTOR SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 97 CO 6 NOVEDRATE ND252 ARTURO SALICE SPA Altro 98 CO 6 NOVEDRATE DD021 B & B ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 26 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 99 CO 6 CANTU' ND272 CONSONNI SRL Galvanotecnica 100 CO 6 MONTANO LUCINO DD058 DOMUS NOVA SAS Deposito di Gas liquefatti 101 CO 6 CASNATE CON BERNATE DD106 LLQUIGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 102 CO 6 MOZZATE ND101 ROHM AND HAAS ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 103 CO 6 TURATE DD160 TERGAS KEROS SRL Deposito di Gas liquefatti 104 CO 8 ROVELLASCA ND163 2G DI RASI SRL Galvanotecnica 105 CO 8 FINO MORNASCO ND026 COGNIS SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 106 CR 6 CASALMAGGIORE DD020 AZOT AL SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 107 CR 6 OFFANENGO DD049 COIM SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 108 CR 6 PANDINO N0269 DEGUSSA GOLDSCHMIDT ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 109 CR 6 CASTELLEONE DD069 EUROGAS SRL Produzione e/o deposito di gas tecnici 110 CR 6 CREMONA DD156 SOL SPA Produzione e/o deposito di gas tecnici 111 CR 6 CREMONA N0188 TAMOIL ITALIA SPA Deposito di oli minerali 112 CR 8 CREMONA ND017 ABIBES SPA Deposito di Gas liquefatti 113 CR 8 CREMONA ND034 LLQUIGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 114 CR 8 CREMONA ND233 TAMOIL ITALIA SPA Deposito di oli minerali 115 CR 8 CREMONA ND010 TAMOIL RAFFINAZIONE SPA Raffinazione petrolio 116 LC 6 VALMADRERA N0192 AEROSOL SERVICE ITALIANA SRL Altro 117 LC 6 LECCO N0270 FIOCCHI MUNIZIONI SPA Produzione e/o deposito di esplosivi 27 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 118 LC 6 OSNAGO N0234 ITALFINISH SRL Galvanotecnica 119 LC 6 BULCIAGO N0223 S.I.TAB. SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 120 LC 6 BULCIAGO N0171 TEVA PFC SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 121 LC 8 MONTE MARENZO ND338 BETTINI SPA Galvanotecnica 122 LC 8 LECCO ND093 LOGAGLIO SPA Deposito di tossici 123 LC 8 CESANA BRIANZA ND265 PETROLCARBO SRL Deposito di Gas liquefatti 124 LC 8 NIBIONNO ND063 SITAB P.E. SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 125 LO 6 BORGO SAN GIOVANNI DD045 CHONG KUN DANG ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 126 LO 6 LODI N0288 EUTICALS - PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 127 LO 6 CAVACURTA N0126 MARIANI PETROLI SRL Deposito di Gas liquefatti 128 LO 6 PIEVE FISSIRAGA DD168 VISCOLUBE SPA Impianti di trattamento/Recupero 129 LO 8 LODI DD022 BAERLOCHER ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 130 LO 8 FOMBIO ND139 DOW ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 131 LO 8 TERRANOVA DEI PASSERINI ND030 SASOL ITALY SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 132 LO 8 SALERANO SUL LAMBRO ND046 SIPCAM SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 133 LO 8 TAVAZZANO CON VILLAVESCO ND018 SOCIETA ELETTROCHIMICA SOLFURI E CLORODERIVATI SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 134 LO 8 TERRANOVA DEI PASSERINI ND021 SOVE.GAS SPA Deposito di Gas liquefatti 135 LO 8 CASALPUSTERLENGO ND111 UNILEVER ITALIA SRL DIV. HOME AND PERSONAL CARE Stabilimento chimico o petrolchimico 136 MI 6 CARPIANO N0121 3M ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 28 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 137 MI 6 TRIBIANO ND297 ACS DOBFAR SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 138 MI 6 TRIBIANO DD003 ACS DOBFAR SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 139 MI 6 VIMERCATE DD005 ACS DOBFAR SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 140 MI 6 LISCATE ND131 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL Produzione e/o deposito di gas tecnici 141 MI 6 LISSONE DD040 CHEMICAL RESINE SAS Stabilimento chimico o petrolchimico 142 MI 6 CUSAGO ND266 CHEMLOG SRL Deposito di tossici 143 MI 6 RODANO ND177 COMPRESSIONE GAS TECNICI (CGT) SRL Produzione e/o deposito di gas tecnici 144 MI 6 OPERA ND244 COSMOV SPA Galvanotecnica 145 MI 6 RHO ND224 CROMATURA RHO DENSE SRL Galvanotecnica 146 MI 6 LIMBIATE DD054 DAL TON SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 147 MI 6 BOLLATE DD147 DIPHARMA FRANCIS SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 148 MI 6 SETTALA ND305 DOLLMAR & C SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 149 MI 6 TREZZO SULL'ADDA ND308 ECOZINDER SRL Impianti di trattamento/Recupero 150 MI 6 ARLUNO DD067 ESSO ITALIANA SRL Deposito di oli minerali 151 MI 6 ROZZANO ND299 FIGLI DI E. CAVALLI SPA Galvanotecnica 152 MI 6 VEDUGGIO CON COLZANO ND336 FORMENTI E GIOVENZANA S.PA DIVISIONE GIEFFE Galvanotecnica 153 MI 6 RHO DD077 FOSFANTARTIGLIO LEI. SRL Galvanotecnica 154 MI 6 COLOGNO MONZESE DD084 GALVANICHE RIPAMONTI Galvanotecnica 155 MI 6 BUSNAGO DD089 HERCULES ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 156 MI 6 PESCHIERA BORROMEO ND125 HUB SRL Deposito di oli minerali 157 MI 6 MARCALLO CON CASONE ND294 INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 158 MI 6 SEGRATE ND296 ISTITUTO DELLE VITAMINE SPA Altro 159 MI 6 SAN DONATO MILANESE DD102 LA CHI - LAVORAZIONI CHIMICHE SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 160 MI 6 CALVIGNASCO N0143 LOGISTICA 93 SRL Altro 29 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 161 MI 6 MEDIGLIA ND287 MAPEI SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 162 MI 6 MILANO ND112 MICHELE FERRARIS SRL Deposito di oli minerali 163 MI 6 MELZO ND328 MONDADORI PRINTING S.P.A. Altro 164 MI 6 CINISELLO BALSAMO ND341 POZZONI SPA Galvanotecnica 165 MI 6 OSSONA DD133 PROTECME SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 166 MI 6 PREGNANA MILANESE ND225 Q8 QUASER SPA Deposito di oli minerali 167 MI 6 PESCHIERA BORROMEO ND185 RAI - RIFORNIMENTI AEROPORTI ITALIANI SRL Deposito di oli minerali 168 MI 6 COLOGNO MONZESE ND339 REFILLGAS SRL Deposito di Gas liquefatti 169 MI 6 ABBIATEGRASSO DD175 RESCOL Stabilimento chimico o petrolchimico 170 MI 6 PIOLTELLO ND053 S.I.S.A.S. (SOC. ITAL.SERIE ACETICA SINTETICA) Stabilimento chimico o petrolchimico 171 MI 6 CERNUSCO SUL NAVIGLIO DD144 SAP.I.C.I. SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 172 MI 6 ARLUNO N0165 SARPOM SPA Deposito di oli minerali 173 MI 6 CESANO MADERNO DD149 SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA Produzione e/o deposito di gas tecnici 174 MI 6 SEGRATE ND130 SINTECO SRL Deposito di tossici 175 MI 6 MACHERIO DD153 SIR INDUSTRIALE SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 176 MI 6 AGRATE BRIANZA N0310 STMICROELECTRONICS SRL Altro 177 MI 6 SETTALA ND307 SUN CHEMICAL GROUP SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 178 MI 6 SAN DONATO MILANESE DD035 TECNOCHIMICA SRL Deposito di tossici 179 MI 6 TRIBIANO ND235 TERMOIL SRL Deposito di oli minerali 180 MI 6 OZZERO DD161 TICINOGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 181 MI 6 POZZO D'ADDA ND118 TOSV AR SRL Deposito di Gas liquefatti 182 MI 6 SETTALA DD163 TRANSPORT SECURITY SRL Altro 30 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 183 MI 6 AGRATE BRIANZA N0123 UQUIFA ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 184 MI 6 CAMBIAGO DD169 VITREX SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 185 MI 8 PIOLTELLO ND031 AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL Produzione e/o deposito di gas tecnici 186 MI 8 RODANO DD016 ANTIBIOTICOS SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 187 MI 8 RHO ND013 ARKEMA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 188 MI 8 LAINATE DD113 ATOTECH ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 189 MI 8 GARBAGNATE MILANESE DD025 BA YER SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 190 MI 8 CESANO MADERNO DD023 BASF ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 191 MI 8 ASSAGO N0027 BEYFIN SPA DIVISIONE VEROGAS Deposito di Gas liquefatti 192 MI 8 MILANO N0283 BISI LOGISTICA SRL Deposito di fitofarmaci 193 MI 8 RHO ND292 BITOLEA SPA CHIMICA ECOLOGICA - DIVISIONE GIUSEPPE CAMBIAGHI Stabilimento chimico o petrolchimico 194 MI 8 TREZZANO SUL NAVIGLIO DD031 BRENNTAG SPA Deposito di tossici 195 MI 8 PAULLO DD130 CAMBREX PROFARMACO MILANO SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 196 MI 8 RODANO ND251 CARLO ERBA REAGENTI SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 197 MI 8 LAINATE DD034 CAVENAGHI SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 198 MI 8 GIUSSANO DD028 CHEMETALL ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 199 MI 8 PADERNO DUGNANO DD047 CLARIANT PRODOTTI (ITALIA) SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 200 MI 8 CASSINA DE' PECCHI N0134 CONSORZIO CONSAGA Deposito di oli minerali 201 MI 8 OPERA N0257 DSL SRL Deposito di tossici 202 MI 8 PADERNO DUGNANO N0243 ECO - BAT SPA Galvanotecnica 203 MI 8 RHO DD063 EIGENMANN & VERONELLI SPA Deposito di tossici 204 MI 8 SESTO SAN GIOVANNI ND221 EL YO ITALIA SRL Deposito di oli minerali 31 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 205 MI 8 PREGNANA MILANESE DD007 ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING Deposito di oli minerali 206 MI 8 LEGNANO N0329 FLAI S.R.L. Galvanotecnica 207 MI 8 LAINATE N0311 GALLM SNC Galvanotecnica 208 MI 8 SETTALA DD087 HENKELLTALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 209 MI 8 CONCOREZZO DD091 ICROM SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 210 MI 8 VIMODRONE ND182 INTERNATIONAL BROKER SRL Deposito di oli minerali 211 MI 8 ARESE DD011 ITALMATCH CHEMICALS SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 212 MI 8 SAN GIULIANO MILANESE ND212 KMG ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 213 MI 8 SAN GIULIANO MILANESE ND211 KMG ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 214 MI 8 VILLASANTA DD108 LOMBARDA PETROLI Deposito di oli minerali 215 MI 8 BRUGHERIO N0304 PIOMBOLEGHE SRL Impianti di trattamento/Recupero 216 MI 8 RHO ND029 RHODENGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 217 MI 8 BOLLATE DD134 RHODIA ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 218 MI 8 TRUCCAZZANO ND041 SADEPAN CHIMICA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 219 MI 8 CAPONAGO DD145 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 220 MI 8 SETTALA ND007 SETTALA GAS SPA Deposito di Gas liquefatti 221 MI 8 LACCHIARELLA DD051 SIGEMI SRL Deposito di oli minerali 222 MI 8 SAN GIULIANO MILANESE DD174 SINTECO SRL Deposito di tossici 223 MI 8 BOLLATE DD032 SIOCHEM SRL Deposito di tossici 224 MI 8 INZAGO N0156 U. BORGONOVO SRL Produzione e/o deposito di esplosivi 225 MI 8 CUSAGO DD164 UNIVAR SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 226 MI 8 LISSONE DD166 VEFER SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 227 MI 8 BELLUSCO N0317 ZINCOL OSSIDI SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 32 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 228 MN 6 MARCARIA N0240 AUTO GAS NORD VENETO EMILIANA SRL Deposito di Gas liquefatti 229 MN 6 MANTOVA N0255 CRION PRODUZIONI SAPIO SRL Produzione e/o deposito di gas tecnici 230 MN 8 POMPONESCO ND100 CHIMICA POMPONESCO SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 231 MN 8 SUZZARA ND104 CISAGAS SRL Deposito di Gas liquefatti 232 MN 8 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DD012 HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 233 MN 8 MANTOVA ND006 IES - ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA Raffinazione petrolio 234 MN 8 ASOLA ND019 LLQUIGAS SPA Deposito di Gas liquefatti 235 MN 8 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI ND206 MARCEGAGLIA SPA Acciaierie e impianti metallurgici 236 MN 8 MANTOVA ND003 POLIMERI EUROPA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 237 MN 8 VIADANA N0037 SADEPAN CHIMICA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 238 MN 8 MANTOVA ND108 SOL SPA Produzione e/o deposito di gas tecnici 239 PV 6 RIVANAZZANO DD064 ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA SPA Deposito di tossici 240 PV 6 GROPELLO CAIROLI DD072 FARMABIOS SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 241 PV 6 COPIANO ND261 GEODIS ZUST AMBROSETTI SPA Deposito di tossici 242 PV 6 BELGIOIOSO ND096 LAMPOGAS PAVESE SRL Deposito di Gas liquefatti 243 PV 6 PAVIA ND204 LD.L.LOGISTICA DISTRIBUZIONE LOMBARDA SRL Altro 244 PV 6 GAMBOLÒ ND197 PANNELLI PLASTICI SCRL Stabilimento chimico o petrolchimico 245 PV 8 CASTELNOVETTO ND286 A T SERVICE SRL Deposito di tossici 246 PV 8 FERRERA ERBOGNONE ND260 AIR LIQUIDE ITALIA SPA Produzione e/o deposito di gas tecnici 33 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 247 PV 8 LANDRIANO DD027 BITOLEA SPA - CHIMICA ECOLOGICA Stabilimento chimico o petrolchimico 248 PV 8 MORTARA ND208 CIBA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 249 PV 8 FERRERA ERBOGNONE ND022 ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING Deposito di oli minerali 250 PV 8 SANNAZZARO DE' BURGONDI ND014 ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING Deposito di Gas liquefatti 251 PV 8 SANNAZZARO DE' BURGONDI ND011 ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING Raffinazione petrolio 252 PV 8 MEZZANA BIGLI ND035 OXON ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 253 PV 8 SAN CIPRIANO PO ND258 S.A.P.I.C.I. SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 254 PV 8 CASTELLO D'AGOGNA ND050 SYNTHESIS CHIMICA SRL Deposito di Gas liquefatti 255 PV 8 ROBBIO ND039 TOSCANA GOMMA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 256 SO 6 SONDRIO ND303 COLSAM SRL Deposito di oli minerali 257 SO 6 DUBINO DD135 RINGMILL SPA Deposito di Gas liquefatti 258 SO 6 VILLA DI TIRANO ND248 VAMP-GAS SRL Deposito di Gas liquefatti 259 VA 6 SAMARATE N0349 AGUSTA SPA Galvanotecnica 260 VA 6 ORIGGIO DD017 ARCHIMICA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 261 VA 6 CARONNO PERTUSELLA ND170 BENASEDO SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 262 VA 6 FAGNANO OLONA DD044 CHIMITEX SPA Deposito di tossici 263 VA 6 CARONNO PERTUSELLA ND166 DIPHARMA FRANCIS SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 264 VA 6 CASORATE SEMPIONE ND172 DISMA SRL Deposito di oli minerali 265 VA 6 CARONNO PERTUSELLA DD024 FLINT GROUP ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 266 VA 6 MORNAGO DD083 GALSTAFF MUL TIRESINE Stabilimento chimico o petrolchimico 267 VA 6 CROSIO DELLA VALLE DD104 LAMPOGAS LOMBARDA SRL Deposito di Gas liquefatti 34 N PR ART COMUNE SIAR RAG_SOC TIPO 268 VA 6 SOLBIATE OLONA N0264 OIL.B SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 269 VA 6 GORLA MINORE N0347 OMEC SPA Galvanotecnica 270 VA 6 LEGGIUNO N0256 PROMOX SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 271 VA 6 BRUNELLO DD170 RAG. VITTORIO BROGGINI SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 272 VA 6 CASTELSEPRIO DD158 SIR INDUSTRIALE SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 273 VA 6 GEMONIO N0344 SWK UTENSILERIE SRL Galvanotecnica 274 VA 8 CASTELLANZA ND064 AGROLLNZ MELAMIN ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 275 VA 8 VERGIATE ND321 AGUSTA SPA Galvanotecnica 276 VA 8 VENEGONO SUPERIORE ND326 ALENIA AERMACCHI SPA Altro 277 VA 8 CASTELLANZA ND065 AMI ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 278 VA 8 LOZZA ND350 CROMATURA DURA SRL Galvanotecnica 279 VA 8 GALLARATE ND331 CRSSRL Galvanotecnica 280 VA 8 CARDANO AL CAMPO ND036 DOW ITALIA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 281 VA 8 ORIGGIO ND062 FIEGE LOGISTICS ITALIA SPA Deposito di tossici 282 VA 8 SOLBIATE OLONA ND060 HEXION SPECIALTY CHEMICALS ITALIA SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 283 VA 8 GORLA MINORE ND298 LAGOR SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 284 VA 8 ALBIZZATE DD103 LAMBERTI SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 285 VA 8 GORLA MINORE ND058 ORSA FOAM SPA Stabilimento chimico o petrolchimico 286 VA 8 CASTELSEPRIO ND068 SADEPAN CHIMICA SRL Stabilimento chimico o petrolchimico 287 VA 8 OLGIATE OLONA ND319 SESA SPA Acciaierie e impianti metallurgici 35 Glossario APAT Agenzia per la Protezione Ambientale e del Territorio ARIR Attività a Rischio di Incidente Rilevante (spesso indicate anche come stabilimenti, industrie ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale CEE Comunità Economica Europea CTR Comitato Tecnico Regionale. Organismo gestito dai VVF per il controllo degli Art. 8 CVR Comitato di Valutazione Regionale. Organismo gestito dalla regione Lombardia per il controllo delle ARIR d.lgs Decreto Legislativo DG Direzione (o Direttore) Generale DM Decreto Ministeriale DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPR Decreto del Presidente della Repubblica FLA Fondazione Lombardia per l’Ambiente LR Legge Regionale MATTM Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare PEE Piano di Emergenza Esterno R.L. Regione Lombardia SPRI Servizio Prevenzione dei Rischi Industriali UE Unione Europea UO Unità Organizzativa 36 2 RICOSTRUZIONE DELL’ATTIVITÀ REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA L. R. N. 19/2001 Stato dell’arte Tutto nasce negli anni settanta con il verificarsi di ripetuti e gravi incidenti quali: • • • • 1974 impianto chimico di Flixborough (UK) dove il rilascio di cicloesano e la successiva esplosione causò la morte di 28 persone con gravi danni all’ambiente circostante: 1975 a Beek (NL) un’esplosione causò la morte di 14 persone e il ferimento di 106; 1976 Seveso (I) rilascio di diossina non causò vittime ma provocò danni all’ambiente ed alla popolazione dell’area circostante; 1976 Manfredonia (I) esposizione di sostanze chimiche con rilascio di sostanze tossiche non causò vittime ma provocò danni all’ambiente ed alla popolazione dell’area circostante; che spinse gli stati membri della CEE, anche a seguito della pressione da parte dell’opinione pubblica, a mettere in atto misure più efficaci per la prevenzione e/o mitigazione dei rischi legati ad attività industriali particolarmente pericolose. La Direttiva 82/501/CEE, nota anche come direttiva “Seveso”, emanata proprio per fronteggiare questo tipo di incidenti, affrontava il problema in modo più adeguato e puntuale di quanto non fosse stato fatto con leggi e/o vincoli specifici, già esistenti nei paesi membri. La Comunità aveva, fino ad allora, emanato norme rivolte essenzialmente alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento dell’aria e dell’acqua. La “Direttiva Seveso”, fissando l’attenzione sugli eventi incidentali particolarmente pericolosi, ampliava il concetto di tutela estendendolo alla popolazione e all’ambiente nella sua globalità La pericolosità di un sito produttivo è determinata dalla gravità delle conseguenze e dalla probabilità che l’evento ha di verificarsi durante la vita dell’impianto industriale.Gli elementi caratterizzanti le industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi della Direttiva sono: • • L’uso di sostanze pericolose in quantità tali da superare determinate soglie; La possibilità di evoluzione non controllata di un’attività industriale con conseguente grave pericolo, immediato o differito, sia per l’uomo, (all’interno o all’esterno dello stabilimento), sia per l’ambiente circostante. 37 Principali direttive e recepimenti nazionali Direttive Comunità Europea Recepimenti Normativa Nazionale 82/501/CEE D.P.R. 175/88 96/82/CE D.lgs. 334/99 2003/105/CE D.lgs. 238/2005 La direttiva Seveso è stata recepita in Italia sei anni dopo la sua emanazione con il D.P.R. del 17 maggio 1988 n. 175 “Attuazione della direttiva CEE n. 501 del 24 giugno 1982 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali” . RUOLO DELLE REGIONI NELL’APPLICAZIONE DEL D.P.R. 175/88 Nell’applicazione del D.P.R. 175/88 il “ruolo nazionale” in materia di attività industriali con rischio di incidente rilevante, svolto dalle Regioni è stato rappresentato dalle seguenti tappe: 1. una proposta di legge volta a consentire un applicazione unitaria e coerente col D.P.R. superando le frammentazione poste anche dai vari Ministeri; 2. costante e reciproca informazione e confronto delle esperienze relative ai risultati che si stanno sviluppando nelle regioni; 3. individuazione di più autorità con compiti diversi a quasi tutti i livelli istituzionali sia centrali che periferici. I compiti che la Regione doveva svolgere in adempimento al D.P.R. 175/88 e s.m.i. in particolare il D.M. 618/94 erano soprattutto relativi all’istituto della notifica (attuale art. 8) e/ o della dichiarazione (attuale art. 6) oltre ai compiti di vigilanza, nonché la comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Sanità dei risultati dell’attività istruttoria relativi alle comunicazioni ai fini della predisposizione dell’inventario nazionale dell’attività a rischio di incidente rilevante. Lo scarso numero di istruttorie su notifiche svolte a livello ministeriale, è stato chiaro segno delle lacune del D.P.R. e dei troppi organi tecnici coinvolti nel procedimento. Il D.P.R. 175/88 in seguito viene più volte modificato e integrato da diverse normative di carattere tecnico applicativo fino alla legge n. 137 del 19 maggio 1987 “Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al D.P.R. n. 175/88”. Il quadro delle competenze disciplinato dal D.P.R.175/88, così come modificato dai decreti legge reiterati dal 1994 al 1996 e dalla Legge n. 137/97, individuava il Comitato Tecnico Regionale (ex art. 20 del D.P.R. 577/82), preseduto dai Vigili del Fuoco, quale soggetto incaricato dell’istruttoria sugli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmissione della notifica. Sulla base di quanto fin ora detto le sei Regioni che insieme rappresentavano oltre il 75% 38 delle aziende rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia (Lombardia Piemonte Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana e Puglia), hanno costituito un coordinamento interregionale che ha portato all’elaborazione di un impianto normativo comune articolato nei seguenti punti: • • • • • • • • • • • • campo di applicazione competenze delle Regione organizzazione della Regione Comitato Tecnico scientifico regionale Conferenza sui rischi industriali Notifica Dichiarazione Nuove attività industriali Sistema informativo e/o informazione alla popolazione Formazione ed aggiornamento del personale Funzioni ispettive Sanzioni L’esercizio delle competenze attribuite ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 175/88, in cui era previsto in alcuni casi il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti locali, veniva quindi disciplinato dalle varie regioni, tra cui la Regione Lombardia con L. R. 10 maggio 1990, n° 50 “Disciplina delle funzioni di competenza della Regione Lombardia in attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n° 175”. In riferimento alla disciplina regionale si evidenziano alcuni passaggi chiarificatori dell’iter procedurale per le aziende RIR. Ruolo del Comitato Tecnico Scientifico Regionale I compiti assegnati dalla normativa regionale a questo comitato erano di tipo consultivo e di supporto tecnico ai servizi della Giunta Regionale. Il Comitato era generalmente costituito da funzionari della Giunta Regionale dei settori competenti in materia, da operatori dei servizi a presidio delle allora UU.SS.LL., deputati alla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, da funzionari regionali e provinciali del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, da funzionari dei dipartimenti periferici dell’ISPESL e poteva essere integrato da esperti delle Associazioni Sindacali e degli Imprenditori oltre che da esperti scelti tra gli Enti Pubblici e Centri di Ricerca. Il Comitato era generalmente presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da suo delegato. Ruolo della Conferenza sui Rischi industriali Di notevole interesse appare nella normativa regionale la previsione di attivare una Conferenza su base provinciale, (trattasi di conferenza non disciplinata dalla 241/90) a cui far partecipare le istituzioni e le strutture tecniche a diverso titolo interessato. Ciò rappresentava un importante struttura di collegamento tra organi diversi della P.A. al fine di rendere omogenei e concordati gli interventi in materia. Obiettivo di questa conferenza era generalmente l’acquisizione di valutazioni da parte dei soggetti istituzionali competenti per il territorio nel quale è situato l’impianto oggetto di valutazione. Facevano generalmente parte della Conferenza tutti gli enti territorialmente competenti (il 39 Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Servizi dei presidi di Prevenzione delle U.S.L., il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco il Dipartimento periferico dell’Ispels, rappresentazioni delle Associazioni Sindacale, degli Imprenditori e delle Associazioni Ambientaliste). Inoltre la Conferenza poteva svolgere un esame dei Piani d’emergenza esterna predisposti dal Prefetto e coadiuvare le autorità competenti all’informazione alla popolazione. La Regione, anche su specifica proposta delle Amministrazioni locali interessate, qualora avesse valutato incompatibile la presenza di un’attività produttiva con le esigenze di tutela della salute umana e dell’ambiente, predisponeva, in collaborazione con le aziende interessate e sentite le rappresentanze dei lavoratori, una proposta di rilocalizzazione, o eventualmente di riconversione della suddetta attività. Notifica (attuale art. 8) In ogni legge regionale era previsto uno specifico articolo relativo all’istituto della notifica e del rapporto di sicurezza ad esso allegato, di ogni azienda in istruttoria da parte dei competenti ministeri, al fine di mettere in condizione l’amministrazione a contribuire all’istruttoria in sede ministeriale e soprattutto a consentire un’attività di controllo continuativa. Veniva inoltre previsto l’esame delle notifiche relative agli impianti interessati alla definizione delle aree ad elevata concentrazione industriale ed alla predisposizione dei piani d’emergenza di area ai sensi dell’art 12 del D.P.R.175/88. Dichiarazione (attuale art. 6) Centrale appare in tutta la normativa regionale in materia, l’esercizio dei compiti connessi con la ricezione da parte della Regione della dichiarazione relativa sia agli impianti esistenti sia alle nuove attività industriali ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. n. 175/88. Tali compiti riguardavano in particolare: • • • • • ricezione e registrazione della dichiarazione nonché la verifica della corrispondenza a quanto previsto nell’art. 6 del D.P.R. 175/88; l’acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti; la verifica delle informazioni, tramite sopralluogo sull’impianto; la valutazione tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti; la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze delle istruttorie, con eventuali indicazioni e osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare. Tranne che nella Legge della Regione Toscana e del Friuli Venezia Giulia, mancava nelle altre leggi regionali l’indicazione di un termine certo per l’effettuazione dell’istruttoria tecnica delle dichiarazioni. I provvedimenti relativi alle risultanze delle istruttoria sulla dichiarazione venivano adottate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e venivano comunicati ai soggetti istituzionali interessati, in particolare, al Sindaco ed al Prefetto territorialmente competenti. Nuove attività industriali (anticipazione dell’attuale NOF) Oltre al recepimento di quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 175/88 nella normativa regionale si prevede che copia della documentazione relativa alla notifica o alla dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al Sindaco, unitamente alle 40 istanze per autorizzazioni di notifiche previste dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica, Tutela dell’Ambiente, Igiene pubblica, Sicurezza sul lavoro. Si trattava di una novità di rilievo in quanto la soluzione adottata in varie Regioni consentiva un intervento a monte della costruzione degli impianti, condizionando oggettivamente l’atto della concessione edilizia con le risultanze istruttorie del rapporto di sicurezza. Sistema Informativo Regionale e/o Informazione alla Popolazione Il coordinamento delle sei regioni ha stabilito quindi i criteri e le modalità sull’informatizzazione dell’Archivio e le necessarie procedure per l’informazione alla popolazione. L’aggiornamento della banca dati con periodicità annuale si avvaleva anche della collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPSL). La Regione Lombardia a questo proposito si è dotata di banche dati e di modelli di simulazione inerenti le problematiche della sicurezza e della Tutela della Salute pubblica e dell’Ambiente. Le banche dati già nella loro versione definitiva erano utilizzabili, secondo deliberazione della Giunta Regionale, da parte delle sezioni operative di pronto intervento del PMIP della Regione. Funzioni ispettive Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme previste dalla legislazione regionale, tutte le Regioni si avvalevano di norma, dei Servizi e Presidi delle UU.SS.LL.. Nelle LL.RR. della Lombardia e Piemonte oltre a quanto detto in precedenza erano previsti alcuni articoli specifici in materia. In Lombardia con la legge regionale nei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione veniva istituita una Sezione Operativa di Pronto Intervento (S.O.P.I.) per interventi tesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica ed integrità ambientale, nonché per interventi richiesti dai competenti organi di Protezione Civile. Con deliberazione della Giunta Regionale erano state definite le tipologie degli eventi per i quali la S.O.P.I. di ogni P.M.I.P., poteva essere attivata, l’organizzazione delle informazioni da fornire in fase di urgenza, la tipologia delle squadre di intervento, il tipo di aggiornamento del personale, le attrezzature di cui le squadre d’emergenza dovevano essere dotate nonchè le modalità di attivazione delle stesse. Attività di Regione Lombardia in applicazione della L.R. n. 50/90 ANNI 1990 Presidente della Giunta Regionale: Giuseppe Giovenzana La Regione, per l’attuazione della L.R. n. 50/90, ha previsto l’istituzione del Servizio di Prevenzione dei Rischi Industriali (SPRI) incardinato inizialmente presso il settore Presidenza della Regione Lombardia. Nel quadro delle attività dello SPRI viene formalizzata nel 1991 (lettera del Presidente della Giunta Regionale - prot. n. 228/91 SPRI) una convenzione con l’Istituto di Ricerca Breda per un’attività di consulenza a favore dello SPRI stesso. In particolare detta attività prevedeva inizialmente un censimento delle notifiche (attuali 41 art. 8) e dichiarazioni (attuali art. 6) con relativa consultazione della documentazione pervenuta alla Regione Lombardia, fino alla data del 05 marzo 1992. Lo scopo del censimento, oltre che azione preliminare indispensabile per le successive attività di revisione e valutazione tecnica di dettaglio, era quello di raccogliere e registrare per ogni documentazione pervenuta un numero di informazioni critiche sufficienti a fornire ai responsabili dello SPRI una visione complessiva ed omogenea della situazione delle industrie a rischio rilevante operanti in Lombardia, atta ad acquisire gli elementi per: - conoscere la distribuzione e la densità sul territorio degli insediamenti industriali e delle loro diverse tipologie; individuare insediamenti industriali con la contemporanea presenza di impianti soggetti a Notifica e a Dichiarazione, per unificare il processo istruttorio; permettere eventuali confronti o riscontri incrociati per attività industriali dello stesso tipo; stabilire eventuali criteri di priorità nelle scelte di avvio dei procedimenti istruttori. Il lavoro è stato impostato come censimento ragionato basato su una consultazione preliminare della documentazione disponibile, volta a fornire una base d’informazioni significative per inquadrare dal punto di vista informativo e tecnico ogni dichiarazione, fornire il quadro generale della situazione allo SPRI, porre basi per le future attività di valutazione tecnica di dettaglio ed istruttoria. La documentazione consultata è stata quella reperita, raccolta e gestita dall’Assessorato alla Sanità e quindi trasmessa allo SPRI e quella pervenuta in tempi diversi da altri Assessorati. Detta documentazione è stata raccolta, censita, numerata e archiviata per la successiva rintracciabilità presso gli uffici dello SPRI. Le informazioni estratte dalla documentazione, secondo quanto dichiarato dal fabbricante e/o come interpretate dal gruppo di lavoro, sono state raggruppate in diverse tipologie come di seguito indicato: a) b) c) d) Informazioni generali • numero progressivo di registrazione; • numero progressivo d’impianto, lavorazione batch o area di stoccaggio; • numero e data di protocollo della Regione; • ragione sociale ed indirizzo del fabbricante; • località, provincia ed USSL dell’insediamento industriale; • codice e tipologia dell’insediamento industriale. Informazioni tecniche • tipo e categoria di dichiarazione; • denominazione degli impianti, lavorazioni batch o aree di stoccaggio; • numero delle unità logiche di cui al D.P.C.M. 31/03/89, All. II. Informazioni sulle principali sostanze chimiche manipolate • denominazione chimica; • eventuale classificazione come sostanza guida; • classificazione di cui agli allegati II, III, e IV del DPR 175/88; • quantità dichiarata. Altre informazioni e note • annotazioni di lavoro a seguito della consultazione. La banca dati è stata impostata su diversi campi, ciascuno contenente una delle informazioni di cui al precedente capoverso. Ogni campo è stato poi implementato e/o 42 modificato per tenere conto della diversa complessità degli impianti oggetto delle singole dichiarazioni. Il data base di lavoro preparato da I.R.B. è stato modificato, quando necessario, in funzione delle diverse esigenze nate nel corso della consultazione e discussione della documentazione. Il data base attivo su personal computer in ambiente “Windows”, convertibile nel formato di qualsiasi pacchetto software MS-DOS per permettere la strutturazione di una banca dati articolata, per l’impiego, la rintracciabilità con criteri di scelta e/o aggregazione e la consultazione delle informazioni da parte del personale dello SPRI non specialista in informatica. Al termine del censimento si è potuta avere la situazione dei fabbricanti che hanno emesso dichiarazione e/o notifica e del numero e tipo delle diverse pratiche pervenute per ogni fabbricante. Dichiarazioni (attuali art. 6): Notifiche (attuali art. 8): Fabbricanti/siti Pratiche Fabbricanti/siti Pratiche 267 292 34 34 L’I.R.B. raccomandava poi per le attività future come indispensabile la partecipazione attiva del personale dello SPRI ed il recupero delle attività pregresse della Regione Lombardia nel settore. Anni 1992 - 1994 Presidente della Giunta Regionale: Fiorella Ghilardotti Assessorato competente:Ambiente - Assessore: Carlo Monguzzi Coordinatore: Renzo Compiani Lo SPRI è stato incardinato nell’Assessorato all’Ambiente. Anni 1994 - 1995 Presidente della Giunta Regionale: Paolo Arrigoni Assessorato competente:Ambiente - Assessore: Bruni Coordinatore: Renzo Compiani Come sopra. Anni 1995 - 2000 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Ambiente ed Energia - Assessore: Franco Nicoli Cristiani Coordinatore: Renzo Compiani Dirigente di Servizio: Vincenzo Azzimonti Struttura di Progetto: Giuseppe Rotondaro (dal 1997) La Regione ha avviato, fin dalla fine del 1996, un rapporto di stretta collaborazione con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (concretizzatosi nell'istituzione di un apposito Comitato Tecnico-Scientifico (C.T.S.) nel maggio 1997 e nella firma di una prima convenzione in forza di deliberazione n. 33849 del 23.12.1997) per individuare nuovi e razionali approcci alla gestione delle competenze regionali in materia di rischio industriale, 43 a cominciare dalla classificazione delle aziende a rischio e dalla valutazione dei Rapporti di Sicurezza (RdS). Lo stesso Assessorato, successivamente, per completare le istruttorie relative ai Rapporti di Sicurezza nel più breve lasso di tempo possibile aveva creato una apposita Struttura di Progetto “Rischio Industriale” finalizzata a contribuire significativamente, ad un celere esaurimento delle istruttorie relative alle valutazioni dei Rapporti di Sicurezza giacenti presso la Direzione Generale e formare il personale assegnato affiancandolo a persone in possesso di elevate caratteristiche di professionalità in materia. Da ultimo la Regione, in forza di deliberazione n. 43441 del 04.06.1999, reputava necessario, d’intesa con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, prorogare la validità della convenzione in essere. Responsabili in Regione Lombardia delle attività erano in quegli anni il dr. Vincenzo Azzimonti (Dirigente di Servizio) ed il dr. Giuseppe Rotondaro (Dirigente Struttura di Progetto). Le attività oggetto di convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente hanno riguardato: • • • l’istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico “Rischio Industriale”; l’attivazione di cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa; l’organizzazione di un Convegno Nazionale relativo alla presentazione dei risultati delle attività della Struttura di Progetto “Rischio Industriale”. Il Comitato Tecnico-Scientifico “Rischio Industriale” (nel seguito CTS) è stato istituito nel maggio 1997 è ha consentito la messa a punto degli strumenti metodologici necessari all’espletamento delle attività istituzionali della Regione, delegate operativamente alla Struttura di Progetto “Rischio Industriale”. Di esso hanno fatto parte funzionari e dirigenti della Regione Lombardia, ricercatori e collaboratori della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, nonché esperti provenienti dall’ENEA, dall’Istituto Farmacologico Mario Negri, dal Joint Research Center di Ispra, dal Politecnico di Milano, dalle Università degli Studi di Milano e Padova e dai VV.F. Esso ha provveduto a: • mettere a punto una metodologia per la definizione di una graduatoria di priorità delle pratiche da esaminare relativamente alle industrie a rischio soggette a dichiarazione (basata sulla rilevazione di dati semplicemente desumibili dai rapporti di sicurezza e connessi alla pericolosità delle aziende: tipologia impiantistica, sostanze trattate e loro quantità, distanza dai centri abitati e da altri impianti a rischio); • definire criteri di competenza e di compatibilità per l'ammissibilità al ruolo di “istruttori” e “professionisti esperti” nell’ambito delle istruttorie relative ai rapporti di sicurezza; • elaborare le linee guida per l’esame formale e la valutazione tecnica dei rapporti di sicurezza al fine di razionalizzare ed omogeneizzare l’approccio adottato in sede istruttoria dai diversi soggetti (tecnici della pubblica amministrazione e professionisti esperti del settore) coinvolti nella fase esecutiva. La necessità della gerarchizzazione delle industrie a rischio soggette a dichiarazione (attuale art. 6), cioè della definizione di una graduatoria di priorità delle pratiche da esaminare, è derivata dal fatto che a causa del gran numero di queste ultime (403 alla fine del 1997), della limitatezza di personale regionale disponibile e della scarsità di fondi non 44 era possibile avviare simultaneamente tutte le istruttorie relative all'esame dei Rapporti di Sicurezza. Pertanto la Struttura coadiuvata dal CTS ha provveduto a definire una graduatoria di priorità che tenesse conto di elementi oggettivi, gerarchizzando le industrie a rischio soggette a dichiarazione sulla base della loro pericolosità potenziale. La suddetta metodologia approvata era costituita da una Scheda Informativa da compilare per ognuna delle industrie a rischio soggette a dichiarazione (attuale art. 6) e dall'annessa Guida alla Definizione dei Punteggi. Nella scheda erano riportate informazioni di carattere generale riguardanti la tipologia di impianto (deposito o impianto) ed il numero di impianti indipendenti presenti nello stesso sito, la quantità di sostanze pericolose presenti (rapportata alle quantità limite previste dalla legge), la distanza da altri impianti a rischio (per valutare le possibilità di interazione per scoppio/incendio), la distanza da centri abitati (in funzione del grado di pericolosità tossicità, combustibilità, infiammabilità, esplosività delle sostanze coinvolte) e la popolazione dei centri abitati più vicini. La definizione di criteri di competenza e di compatibilità per l'ammissibilità al ruolo di “istruttori” e “professionisti esperti” nell’ambito delle istruttorie sui rapporti di sicurezza è partita dalla necessità di formare i funzionari regionali tenendo conto che gli aspetti formali caratterizzanti le istruttorie di analisi della documentazione tecnica, erano stati i seguenti: • • • l’istruttoria era finalizzata alla preparazione di una relazione tecnica e doveva essere assegnata ad un “istruttore” che ricoprisse la figura di funzionario pubblico. tale “istruttore” poteva avvalersi della competenza e della consulenza di “professionisti esperti” nei settori in esame che lo affiancavano nell'istruttoria o potessero supportarlo su temi specifici: lo scopo è di ottenere una consistente velocizzazione del lavoro accompagnata ad una adeguata qualità dello stesso; alla conclusione dell’iter tecnico, il responsabile del Servizio preparava un Decreto firmato dal Presidente della Regione. I criteri guida proposti dal CTS alla Regione per l’attivazione dei rapporti di consulenza con i “professionisti esperti” sono stati i seguenti: • • criteri di competenza: il consulente doveva avere una adeguata conoscenza della legislazione sui rischi di incidente rilevante e sulla sicurezza sul lavoro (D.P.R. 175/88 e D.Lgs. 626/94) e doveva avere esperienza nella redazione e/o nella verifica e/o nella collaborazione alla stesura di almeno tre rapporti di sicurezza (ex D.P.R. 175 o D.Lgs. 626); criteri di compatibilità: il consulente non doveva aver partecipato in alcun modo alla redazione del RdS sotto esame, né aver partecipato alla progettazione degli impianti in oggetto, né essere stato in alcun modo consulente dell'azienda in esame e si doveva impegnare a non avviare rapporti di consulenza con essa. Il CTS ha poi ritenuto opportuno che venissero elaborate apposite linee guida per l’esame formale e la valutazione tecnica dei RdS (ex-DPR 175/88) al fine di razionalizzare ed omogeneizzare l’approccio adottato in sede istruttoria dai diversi soggetti (tecnici della pubblica amministrazione e professionisti esperti del settore) coinvolti nella fase esecutiva. Esse hanno riguardato non solo le verifica di completezza dei RdS ed i criteri generali di impostazione dell'istruttoria e di analisi, ma anche la necessità di disporre di informazioni aggiornate e complete sull'inventario degli incidenti avvenuti, sulla tossicità dei composti chimici e sulle probabilità di rischio. Durante lo svolgimento delle attività, oggetto di convenzione, la Fondazione Lombardia 45 per l’Ambiente ha attivato cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con neolaureati in chimica industriale ed ingegneria ambientale. I collaboratori della Fondazione hanno supportato le attività del CTS come da convenzione. La Fondazione Lombardia per l’Ambiente, il 7 giugno 1999, ha organizzato un Convegno Nazionale relativo alla presentazione dei risultati delle attività della Struttura di Progetto “Rischio Industriale”, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel complesso iter istruttorio/autorizzativo riguardante le aziende RIR. Il lavoro effettuato dalla Struttura di Progetto ha riguardato le attività di gerarchizzazione, archiviazione e quella istruttoria vera e propria. Per quanto riguarda l’attività di gerarchizzazione, essa ha permesso di suddividere i 411 soggetti catalogati in Regione Lombardia nelle seguenti categorie: • • • • 71 aziende soggette a notifica (c.d. classe A – attuale art. 8); 156 aziende soggette a dichiarazione completa (c.d. classe B1 – attuale art.6); 30 aziende soggette a dichiarazione semplificata (c.d. classe B2 – ex art. 5 c. 3); 154 aziende non più a rischio perché non in attività o in esenzione (c.d. classe C). La Regione Lombardia è stata pertanto titolare delle attività istruttorie riguardanti 186 aziende soggette a dichiarazione. La loro ubicazione sul territorio e la relativa suddivisione per categoria merceologico-produttiva è riassunta nella seguenti tabelle. Aziende sottoposte agli obblighi del D.P.R. 175/88 Distribuzione per Provincia BERGAMO 30 BRESCIA 13 COMO 9 CREMONA 6 LECCO 5 LODI 8 MANTOVA 2 MILANO 79 PAVIA 8 SONDRIO 3 VARESE 23 TOTALI 186 46 Aziende sottoposte agli obblighi del D.P.R. 175/88 Distribuzione in base alla tipologia di azienda Ausuliari per la chimica 42 Chimica Inorg. e Tratt. Rifiuti 2 Farmaceutiche e Fitofarmaci 37 Galvaniche 17 GPL 21 Gas Tecnici 8 Polimeri e Plastiche 45 Depositi idrocarburi 9 Altri Depositi 5 TOTALI 186 Per quanto riguarda le attività istruttorie, che hanno riguardato tutte le 186 aziende soggette a dichiarazione, esse sono state suddivise in 6 successive fasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. valutazione del RdS; richiesta di eventuali integrazioni; ispezione in situ degli impianti; conferenze con istituzioni aventi ruolo (Comuni, Province, ASL, ISPESL, VV.FF.); convocazione aziende per discussione finale; emissione del Decreto finale. Gli esiti delle istruttorie sono stati i seguenti (in ordine di rilevanza crescente): a. integrazione del RdS (86 aziende); b. rifacimento completo del RdS (71 aziende); c. riorganizzazione delle Procedure di Sicurezza (72 aziende); d. modifiche impiantistiche lievi (90 aziende); e. modifiche impiantistiche rilevanti (25 aziende); f. incompatibilità con il territorio (4 aziende). Per quasi tutte le aziende è stata richiesta una qualche forma di ristesura del RdS (integrazione o ristesura completa), molte aziende hanno dovuto anche riorganizzare le proprie procedure di sicurezza. Per quanto riguarda gli interventi impiantistici, molte situazioni hanno richiesto modifiche lievi, poche modifiche rilevanti, mentre pochissime aziende (4 depositi di GPL) si sono dimostrate incompatibili con il territorio. Il progetto avviato nel maggio 1997 e si è concluso nel novembre 1999. Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi programmati Alla fase istruttoria ha fatto seguito una seconda fase di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di cui alle prescrizioni contenute nel decreto finale ed è stata posta in capo all’Ufficio Prevenzione Rischi Industriali (UPRI), che nel frattempo era stato istituito in sostituzione della Struttura di Progetto. Essa è stata avviata nella seconda metà del 1999 ed ha interessato gli anni 2000 e 2001 con l’aggiornamento della scheda di valutazione tecnica che è stata modificata a partire da quella adottata durante la fase istruttoria anche per tenere conto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 334/1999 risultava suddivisa in tre sezioni: • • • generalità; considerazioni riguardanti la fase di monitoraggio; valutazione preliminare. 47 Nella prima sezione della nuova scheda di valutazione tecnica erano riportati: L’anagrafica dello stabilmento, con descrizione dell’attività, l’elenco delle sostanze/preparati detenuti, i limiti di soglia ai fini dell’assoggettabilità sia per le varie classi, sia per la classificazione dell’attività (in base al D.P.R. 175/88 ed al D.lgs. 334/99), la sintesi dell’analisi di rischio e i nuovi adempimenti di cui al D.lgs. 334/99 (piano di emergenza interno, piano di emergernza esterno e Sistema di Gestione della Sicurezza). Nella seconda sezione della nuova scheda di valutazione tecnica erano riportati: il giudizio di conformità del RdS, la valutazione preliminare del piano di adeguamento degli impianti fornito dalle Aziende, eventuali rilievi emersi durante il sopralluogo, e/o evidenziati da altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Nella terza sezione della nuova scheda di valutazione tecnica erano riportate valutazioni preliminari delle risposte fornite dall’Azienda alle prescrizioni contenute nel decreto. Riferimento normativo al D.Lgs. n. 334/99 I gravissimi incidenti avvenuti a Bhopal, in India nel 1984 e a Basilea, in Svizzera nel 1986, hanno spinto la comunità Europea ad emanare più Direttive atte a modificare e migliorare la precedente direttiva Seveso I. I principali emendamenti (87/216/EEC e 88/610/EEC) sono stati finalizzati all’estensione del campo di applicazione, in particolare agli stoccaggi di sostanze pericolose per l’ambiente. Successivamente le risoluzioni adottate con il quinto programma di azione per l’ambiente, (1993), della commissione Europea includevano, tra le altre, la previsione dei rischi e degli interventi in corso d’emergenza a seguito d’incidenti. Il 9 dicembre 1996 viene adottata finalmente la Direttiva 96/82/EC sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nota come Direttiva Seveso II. In effetti la Seveso II ha sostituito in toto la Seveso I con una revisione ed estensione del campo di applicazione e con l’introduzione di nuovi obblighi legati ai Sistemi di Gestione della Sicurezza, alla pianificazione urbanistica e territoriale, al rafforzamento dell’attività ispettiva ed a un più incisivo coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali. Le finalità della Seveso II si esplicitano in due direzioni: da una parte la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dall’altra la limitazione, in caso di accadimento di incidente rilevante, delle conseguenze non solo per l’uomo ma anche per l’ambiente. La Direttiva si applica sulla base della sola presenza di sostanze pericolose, includendo in tal modo non solo le “attività industriali” ma anche lo stoccaggio di sostanze pericolose detenute a qualunque titolo. Gli obblighi in capo al gestore variano in funzione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti, sulla base di due diversi livelli di assoggettabilità: • il gestore che detiene sostanze pericolose in quantitativi inferiori alla prima soglia prevista dalla direttiva (limite inferiore) non ha alcun obbligo specifico, ad eccezione di un controllo delle attività proporzionale al pericolo intrinseco delle sostanze detenute attraverso i più generici criteri di tutela della salute, sicurezza e ambiente previsti da normative non specifiche rispetto ai rischi di incidente rilevante; • il gestore che detiene sostanze pericolose in quantitativi superiori al limite inferiore dovrà adempiere solo ad una certa parte dell’insieme degli obblighi previsti; 48 • il gestore che detiene quantitativi di sostanze pericolose superiori alla seconda soglia sarà soggetto ad adempimenti più stringenti e impegnativi. Tale graduazione sulla base dei quantitativi di sostanze pericolose, degli obblighi a carico del gestore emergente dalla Seveso II è stata riproposta, pur con elementi di maggiore complessità nel D.Lgs. 334/99, atto normativo italiano di recepimento della Direttiva. Anni 2000 - 2001 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani Direttore Generale: Pier Giorgio Panzeri Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Roberto Laffi In questo biennio sono state svolte attività riguardanti l’esame e valutazione di Rapporti di Sicurezza presentati ai sensi del D.Lgs. n. 334/99 dalle Aziende, l’aggiornamento della banca dati relativa alle Aziende a rischio di incidente rilevante, la georeferenziazione delle ditte e l’inserimento dei dati riguardanti le istruttorie già concluse, informazione alla popolazione ed infine archivio della documentazione. I funzionari della struttura hanno partecipato alle istruttorie condotte dal Comitato Tecnico Regionale per quanto riguarda le aziende rientranti nell’assoggettabilità al D.Lgs. n. 334/99 di competenza del Comando Regionale dei Vigili del Fuoco ed hanno collaborato anche con altre Direzioni alle procedure connesse alla Valutazione di Impatto Ambientale. A cavallo degli anni 2000 e 2001 è stato svolto in collaborazione con funzionari di altre regioni, il lavoro redazionale del D.M. 9 maggio 2001, in ambito di Conferenza Stato -Regioni, attuativo dell’art. 14 del D.Lgs. 334/99. Nel corso dell’anno 2000, per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 334/99, era diventato obbligatorio adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) coerente con i dettami di legge, in particolare, del D. M. 09/08/2000, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (nonché secondo i disposti dell’Allegato III al decreto stesso), che prevedeva da parte dello Stato l'emanazione di linee guida per la redazione del Sistema (SGS), efficace strumento complessivo per la gestione della sicurezza negli stabilimenti ARIR. Per contribuire ulteriormente ad instaurare un clima di dialogo e di collaborazione con le Aziende RIR situate sul territorio lombardo, la Regione Lombardia ha inteso individuare alcuni elementi fondamentali per la valutazione dello stato d’attuazione del Sistema, predisponendo una lista di indicatori ed un’apposita check-list. Gli indicatori dello stato di attuazione dell’SGS sono stati individuati utilizzando come riferimenti gli standard OHSAS 18001-18002 ed UNI 10616-10617 e l’Allegato III al D.Lgs. 334/1999. Gli indicatori e la check-list dovevano essere utilizzate dalle aziende come criterio per la stesura del proprio SGS, e dalla Regione, al fine di poter utilizzare i dati sia a fini statistici sia come elementi di valutazione finalizzati alla verifica della attendibilità dei parametri contenuti SGS. In ultima analisi quanto sopra doveva essere prodromo a diffondere la cultura in materia di sicurezza per i gestori delle Aziende RIR. Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 72, comma 1, conferisce alle regioni “le competenze amministrative relative alle 49 industrie soggette agli obblighi di cui all’art. 4 del D.P.R. 175/88, l’adozione di provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica, nonché quelle che per l’elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l’esigenza di interventi di salvaguardia dell’ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo”. Il citato art. 72 al comma 3 dispone che il trasferimento delle competenze di cui al comma 1 avviene subordinatamente al verificarsi dei seguenti presupposti: • • • adozione della normativa (disciplina regionale sulla materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e per garantire la sicurezza del territorio e della popolazione); attivazione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente di cui all’art. 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61; accordo di programma tra lo Stato e la Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione. Il trasferimento delle competenze perché sia definitivo deve essere attuato ai sensi dell’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, attraverso l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti i Ministri interessati e il Ministro del Tesoro). Conseguentemente alle previsioni del D.lgs. 112/98 e in attuazione ai disposti dell’art. 14 del D.lgs 334/99 ed anche in virtù di quanto previsto dalle modifiche al titolo V della Costituzione art. 117, la Regione Lombardia ha provveduto ad emanare una propria legge di riordino tecnico Amministrativo delle attività previste per le Aziende RIR. Dopo l’iter amministrativo il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n° 19 del 23/11/2001 “Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti” pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale – Suppl. Ordinario n° 48 del 27/11/2001. Anno 2002 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani Direttore Generale: Pier Giorgio Panzeri Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta Dopo l’emanazione della Legge Regionale del 23 novembre 2001 n. 19/2001, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato proprio ricorso sul giudizio di legittimità costituzionale della suddetta Legge Regionale. Il Governo aveva impugnato la L.R. 19/2001 “Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti” affermando “la lesione della competenza legislativa riservata allo Stato nelle materie “ordine pubblico e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” di cui, rispettivamente, alle lettere h) e s) del 2° comma dell’art.117 Cost. e, in via subordinata, la violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in alcune materie concorrenti. In particolare nel ricorso si ritenevano illeggittimi gli artt.: 3, comma 1, (RPS nuovi stabilimenti art. 6 – 334/99); 4, comma 2, (contenuti RdS – all. 2 - L.R. 19/01); 5, commi1 e 2, (Scheda Valutazione di Tecnica ex Art. 6 – 334/99). Tale ricorso è stato notificato il 23 gennio 2002, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 6 del registro dei ricorsi 2002. 50 La Corte Costituzionale si è espressa con sentenza n. 407 pubblicata sulla G.U. del 31/07/2002 dichiarando il ricorso illegittimo. Nella sua sentenza la Corte Costituzionale, dopo aver premesso la ricostruzione della normativa comunitaria e nazionale in materia di incidenti industriali, si poneva come primo problema quello dell’individuazione della materia alla quale ricondurre la disciplina dettata dalla legge regionale impugnata. La risposta si è sviluppata attraverso un circostanziato iter argomentativo sugli specifici dettami costituzionali riguardanti gli articoli più sopra richiamati. Le conclusioni della Corte portavano ad affermare che la disciplina sull’attività a rischio di incidente rilevante incide su una pluralità di interessi ed oggetti, indissolubilmente connessi alla tutela dell’ambiente, che afferiscono a materie riconducibili alla competenza regionale (concorrente), quali la “tutela della salute”, “il governo del territorio”, la “protezione civile”, la “tutela e sicurezza del lavoro”. La Corte passava poi ad esaminare il secondo, conseguente problema, del contrasto della Legge Regionale n. 19/2001 con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Anche questo motivo di ricorso è stato dichiarato infondato, sulla base della considerazione che, quando si verte in ambiti che spettano allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, essendo in gioco beni fondamentali (come nel caso in cui sono stabiliti livelli di garanzia per la salute), la Regione può ragionevolmente adottare, nell’ambito delle proprie competenze concorrenti, una disciplina che sia maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati. La sentenza della Corte Costituzionale stabiliva quindi la legittimità della legge regionale. Poiché Regione Lombardia aveva provveduto ad istituire l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) con la legge regionale del 14 agosto 1999 n. 16, per ottemperare ai requisiti di cui all’art. 72 del D. Lgs. 112/98 mancavano, alla data della sentenza, l’Accordo di Programma Quadro Stato Regione ed il successivo D.PC.M.. A livello nazionale le Regioni con gli stessi requisiti erano: Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto. Si è cercato di trovare l’intesa per un accordo di programma concordato fra le cinque regioni da sottoporre all’attenzione del Ministero dell’Ambiente. Tale accordo congiunto non è stato raggiunto. Anno 2003 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani Direttore Generale: Antonella Manno Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta La Regione Lombardia sigla allora un proprio Accordo di Programma quadro con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il 22 luglio 2003. La Giunta Regionale formalizza con Delibera di Giunta n. 14259 della Seduta n. 190 del 15 settembre 2003 (relatore l’Assessore della Qualità dell’Ambiente, Nicoli Cristiani) la “Presa d’Atto della sottoscrizione del succitato accordo di programma. A seguito di tale atto, la Regione rende operative le strutture destinate ad assolvere le funzioni in materia di stabilimenti RIR. Il 13 novembre 2003 presso la tensostruttura del Consiglio Regionale si è tenuto un Convegno per la Presentazione della Legge Regionale n. 19/2001 a cui hanno partecipato tutti gli enti e le associazioni di categoria interessate al procedimento, nonchè le aziende. Ai sensi dell’art. 6, commi, 1 e 2, della Legge Regionale 19/2001 che, ai fini 51 dell’espletamento dell’attività istruttoria relativa al Rapporto di Sicurezza di cui all’art. 4 della legge medesima, detta disposizioni in merito alla costituzione ed alla composizione di un Comitato denominato Comitato Valutazione Rischi (CVR), il Decreto del Direttore Generale (D.d.g.) del 2 ottobre 2003, n. 16238 (pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria – N. 43 del 20 ottobre 2003) formalizzava la costituzione del CVR. Il Comitato presieduto dal Dirigente della competente Unità Organizzativa è composto da cinque membri permanenti o supplenti indicati con nomine non delegabili (esperti in materia di analisi e valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante) di cui: - due designati dal Direttore Generale competente; - uno designato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA); - uno designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco; - uno designato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Il CVR, come previsto al secondo comma dell’art. 6 della legge regionale, è integrato per le singole istruttorie con tre esperti in rappresentanza rispettivamente della Provincia, del Comune e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti. Nel D.d.g. al comma 2 si disponeva inoltre che il CVR si dotasse di un apposito Regolamento da sottoporre ad approvazione in sede di prima convocazione del Comitato stesso. Nella seduta in data 11 novembre 2003 è stato approvato in via preliminare il testo del Regolamento. Si decide poi di attendere fino al 14 novembre per una lettura più attenta dello stesso da parte dei componenti del CVR e per le eventuali ulteriori richieste di modifiche, passato detto termine il testo del Regolamento si è inteso definitivamente approvato. Nella seduta successiva del 2 dicembre 2003 il Regolamento è stato controfirmato per approvazione dai componenti del CVR. A seguire nelle sedute successive dopo la presentazione da parte di ARPA, VV.F., ISPESL degli elenchi dei potenziali istruttori ritenuti idonei e con i requisiti necessari per svolgere le istruttorie tecniche delle attività di pertinenza del CVR, è stato proposto un primo calendario di assegnazione delle istruttorie. Si prevede poi di assegnare a due tecnici di Enti diversi le singole istruttorie, i casi più complessi saranno assegnati ad un gruppo di lavoro costituito da diversi tecnici istruttori fra i quali sarà nominato un responsabile referente. A seguito di incontri fra i tecnici della Regione e dei Vigili del Fuoco le pratiche giacenti sono state suddivise in quattro gruppi: a) istruttorie avanzate con tecnico istruttore dei VV.F. ed inserito nell’elenco dei tecnici VV.F.; b) istruttorie concluse; c) istanze per il rilascio del Nulla Osta Preliminare (NOP); d) istruttorie da assegnare. Nella seduta del CVR del 02/12/2003 era approvato il calendario delle assegnazioni della prima serie di istuttorie. In seguito alle D.G.R. n. VII/15187 del 21 novembre 2003 e n. VII/15487 del 15 dicembre 2003, la Regione Lombardia stipulava con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), il 16 dicembre 2003 una Convenzione per la gestione congiunta delle attività connesse con i procedimenti autorizzativi relativi agli stabilimenti a rischio di incidente. Tale attività si è inquadrata nell’ambito dell’Accordo di Programma Stato/Regione Lombardia, sottoscritto 52 in data 22 luglio 2003, circa il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di incidenti rilevanti. La Fondazione Lombardia per l’Ambiente è stata scelta dalla Regione quale supporto tecnico-scientifico ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 334 del 17/8/1999 e della L.R. 19/2001 anche con riferimento alle passate attività di supporto alle strutture regionali per le istruttorie degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Con D.G.R. n. VII/20036 del 23 dicembre 2004 la Convenzione in scadenza è stata rinnovata per tutto il 2005 e contestualmente modificata. Le principali attività previste dalla convenzione sono state le seguenti: • • • Attività di raccolta e di organizzazione dei dati relativi alle Attività a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR). Aggiornamento della banca dati delle ARIR riguardanti stato di validità e scadenza della presentazione di Notifiche, dei Rapporti di Sicurezza, delle Schede informative dei Piani di emergenza, di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS). Georeferenziazione puntuale delle ARIR. I risultati di tale attività sono stati raccolti in tre rapporti (due intermedi, aprile 2004 e agosto 2004, e uno finale, dicembre 2004). Anno 2004 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani Direttore Generale: Antonella Manno Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta A partire dal CVR del 28 gennaio 2004 sono state discusse le istruttorie già assegnate con l’emissione a seguire dell’atto autorizzativo regionale. Nell’anno 2004 è stata organizzata con la collaborazione di Fondazione Lombardia per l’Ambiente la prima edizione della Scuola di Alta Specializzazione in Valutazione dei Rischi Rilevanti per tecnici e funzionari della Pubblica Amministrazione alla quale hanno partecipato circa 25 funzionari di Regione Lombardia, ARPA Lombardia, ISPESL e VV.F. Il corso iniziato a marzo 2004 si è concluso a febbraio 2005. Il corso di formazione si è articolato in 12 moduli (per 60 giornate e 480 ore di corso). Nel corso dell’anno era ufficializzata poi l’inizio dell’attività istruttoria relativa agli Istituti Certificatori ai sensi dell’articolo 7 – bis della legge regionale n. 19/2001. Alla data della seduta erano arrivate alla Regione Lombardia in risposta al bando (decreto D.G. 2 aprile 2004, n. 5563) due istanze. Le relative documentazioni erano state assegnate ai fini dell’istruttoria al dott. Restani ed all’ing. Torretta. E’ stato inoltre sottoposto ai membri del CVR e approvato definitivamente il testo delle Linee Guida per il conferimento alle Province delle funzioni relative al controllo degli stabilimenti sottoposti agli adempimenti di cui all’ex art. 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99. Il 2 novembre 2004 sul BURL era pubblicato il testo coordinato della d.g.r. 23 luglio 2004 – n. 7/18360 riguardante: “Criteri e modalità per l’attuazione del conferimento alle province delle funzioni amministrative inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” integrato dalla d.g.r. n. 19115 del 22 ottobre 2004, frutto del lavoro del CVR sulle linee guida avviato nel 2003. La Regione ha approvato, con propria D.G.R. 10 dicembre 2004, n.7/19794, (pubblicata sul B.U.R.L. 6° suppl. Straordinario al n. 52 – 24 dicembre 2004) tenendo delle proprie 53 peculiarità territoriali e in considerazione anche del tessuto infrastrutturale, le “Linee Guida per la predisposizione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti” Attività della struttura ARIR anno 2004 NODS ART 6 1 NOP ART 6 5 NOP ART 8 13 DECRETI ART 8 50 NODS = nulla osta definitivo di sicurezza NOP = nulla osta preliminare Gennaio 2005 – Giugno 2005 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Qualità dell’Ambiente - Assessore: Franco Nicoli Cristiani Direttore Generale: Antonella Manno Dirigente Unità Organizzativa: Giuseppe Rotondaro Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria – N. 5 – 31 gennaio 2005 è stato pubblicato l’elenco degli Istituti ritenuti idonei dalla Regione Lombardia alla certificazione della validità dei sistemi di Gestione della Sicurezza. In data 18 febbraio 2005, al termine del 1° Corso della Scuola di Alta Specializzazione in Valutazione dei Rischi Rilevanti, a Milano ha avuto luogo il Convegno “Regione Lombardia. Un modello innovativo per la gestione del rischio industriale. Dalla L.R. 19/01 alla direttiva Seveso III”, organizzato da Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per L’Ambiente. Nell’ambito del Convegno è stata illustrata l’attività regionale svolta fino al 2004 e quella programmata per il 2005 e sono stati consegnati i Diplomi ai funzionari tecnici che hanno frequentato la prima edizione della Scuola di Alta Specializzazione in Valutazione dei Rischi. Luglio 2005 – Dicembre 2005 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile - Assessore: Massimo Buscemi Direttore Generale: Antonella Manno Dirigente Unità Organizzativa: Raffaele Raja Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta In data 21 settembre 2005 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la la Regione Lombardia si era sottoscritto un nuovo Accordo di Programma in quanto il precedente accordo non era stato ammesso da parte della Corte dei Conti – sezione di controllo di legitimità sugli atti del Governo delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 11/2005/P del 7 luglio 2005. Riferimento normativo al D.Lgs. n. 238 del 21/09/2005 E’ importante sottolineare il fatto che il 21 settembre 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 238 predisposto in attuazione della delega prevista all’articolo 20 della legge 18 aprile 2005, n°62, (Legge comunitaria 2004), con la quale il Governo è stato autorizzato ad apportare al decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334, che ha trasposto la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, sia per le modifiche necessarie al recepimento della Direttiva 54 2003/105/CE che ha modificato la predetta Direttiva 96/82/CE, che per le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d’infrazione avviata per non conforme recepimento della citata direttiva 96/82/CE Come premessa, è utile ricordare che il nuovo decreto è orientato verso una maggiore partecipazione dei lavoratori e della popolazione, una migliore informazione ed ad una ricerca d’uniformità alla Direttiva Comunitaria 2003/105/CE. La Direttiva stessa, infatti, è stata emanata, sia per correggere alcune imperfezioni contenute nella precedente Direttiva 96/82/CE, sia per dare riscontro ai risultati degli studi effettuati su sostanze cancerogene e pericolose per l’ambiente, sia per aggiornare l’applicazione della normativa agli episodi incidentali più significativi accaduti negli ultimi anni. Attività della struttura ARIR anno 2005 NODS ART 6 28 NOP ART 6 3 NOP ART 8 10 DECRETI ART 8 13 NODS = nulla osta definitivo di sicurezza NOP = nulla osta preliminare Gennaio 2006 – Giugno 2006 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Polizia Locale Prevenzione e Protezione Civile: Assessore: Massimo Buscemi Direttore Generale: Antonella Manno Dirigente Unità Organizzativa: Raffaele Raja Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta Il 17 febbraio 2006 sul BURL - 3° Supplemento Straordinario è stata pubblicata la Circolare Regionale 10 febbraio 2006 – n. 5, relativa alle prime indicazioni al D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238: Attuazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Lo scopo della circolare era quello di fornire ai Gestori degli stabilimenti industriali a rischio di incidenti rilevanti, delle prime indicazioni operative per far fronte ai nuovi obblighi normativi, in considerazione anche del particolare assetto normativo vigente in Lombardia, con la sua L.R. 19/2001. Luglio 2006 – Dicembre 2006 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Protezione Civile Prevenzione e Polizia Locale: Assessore: Massimo Ponzoni Direttore Generale: Raffaele Raja Dirigente Unità Organizzativa: interim Raffaele Raja Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale : Vito La Porta L’attività è proseguita con l’istruttoria degli art. 6 e attraverso il CVR con l’esame dei rapporti di sicurezza di cui all’art. 8. Con decreto dirigenziale è stata impostata l’attività di controllo effettuata ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 334/99 e art. 7 della L.R. 19/01 per quanto attiene l’SGS. L’attività di pianificazione d’emergenza esterna come per gli anni precedenti è proseguita attraverso la collaborazione con le Prefetture. 55 Attività della struttura ARIR anno 2006 NODS ART 6 9 NOP ART 6 4 NOP ART 8 12 DECRETI ART 8 13 NODS = nulla osta definitivo di sicurezza NOP = nulla osta preliminare Anno 2007 Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni Assessorato competente: Protezione Civile prevenzione Polizia Locale: Assessore: Massimo Ponzoni Direttore Generale: Raffaele Raja Dirigente Unità Organizzativa: Andrea Zaccone Dirigente Struttura Prevenzione del Rischio Industriale: interim Andrea Zaccone Nel corso dell’anno, in data 8 e 22 febbraio 2007 si è svolto il CVR ai sensi della L.R. n. 19/2001, durante le due sedute sono state esaminate 4 istruttorie di RdS e si è definito il calendario delle nuove istruttorie assegnate ad Arpa che coadiuva Regione Lombardia nell’ambito dell’attività istruttoria e di controllo delle aziende RIR. In data 1 febbraio con la costituzione di un Gruppo di Lavoro a seguito del CODIGEC dell’11 gennaio 2007 e del D.D.G., n° 369 del 19 gennaio 2007, è iniziato l’iter per la revisione della legge regionale n. 19 per intervenute disposizioni legislative comunitarie e recepite dallo Stato con l’emanazione del Dlgs n. 238/2005. I contenuti della suddetta modifica di legge non riguardano esclusivamente l’adeguamento al succitato decreto legislativo ma coinvolgono tutti gli aspetti legati alla legge regionale n. 1/2000 nonché le modalità e le procedure volte alla semplificazione e la smaterializzazione della documentazione attraverso anche la creazione di uno sportello unico con particolare riferimento al coordinamento delle attività gestionali previste dal D.Lgs 59/2005 (AIA). In tale proposta di revisione si attua anche il coordinamento della attività di ogni singolo Ente che in termini paritetici è coinvolto nel procedimento amministrativo. Nel corso dell’anno è stato riattivato il tavolo per le trattative sul progetto col MATTM per la condivisione delle conoscenze e la sperimentazione di metodologie nel settore della prevenzione e del controllo dei rischi di incidente rilevante. L’accordo trae origine da una serie di premesse tra cui spiccano le procedure di trasferimento di competenze in materia di prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante (RIR) ai sensi dell’art 72 del D.Lgs 112/98. Per dare attuazione alla sperimentazione Regione Lombardia e MATTM hanno condiviso l’elaborazione del Piano Operativo, nonchè le procedure di finanziamento ed impegno di spesa. Il Piano Operativo è necessario al fine di assicurare il corretto esercizio delle pubbliche funzioni nella materia considerata sia contestualmente che successivamente al trasferimento di tali funzioni alle regioni in possesso dei requisiti di legge. L’accordo disciplina le modalità di collaborazione col Ministero e si fonda su tre punti specifici: • • sviluppo di sistemi gestionali dei rischi antropici e naturali con particolare riferimento all’analisi ad ampio raggio; studi e ricerche finalizzate all’individuazione delle conoscenze e moduli operativi 56 • riproducibili su base nazionale; implementazione di sistemi informativi per la gestione dei dati ai fini conoscitivi e di prevenzione in formato compatibile con gli standard adottati dal Ministero. Su questa base Regione Lombardia ha elaborato una Proposta di Piano Operativo di Dettaglio, contenente una descrizione analitica delle attività, dei prodotti da fornire, dei costi e dei tempi di attuazione. Il progetto è l’insieme delle azioni di pianificazione con uno studio di fattibilità ad una serie di progetti di ricerca ed attività sulla gestione del rischio industriale e non solo. Regione Lombardia per dare attuazione al progetto si è avvalsa di partner istituzionali e non. Successivamente è stato redatto il Piano operativo di dettaglio (POD) articolato per singole fasi definitivamente approvato nel giugno 2006 con atto sottoscritto dal MATTM e da Regione Lombardia. Al POD segue il progetto esecutivo articolato in 5 macro azioni. • Analisi dello stato del rischio in Lombardia (naturale ed antropico). Riguarda la realizzazione del PRIM 2007-2010 strumento innovativo di coordinamento della sicurezza integrata sul territorio al cui interno svolge azione di governance della prevenzione dei rischi tecnologici e naturali puntando ad una sinergia operativa per tutti gli enti interessati in ambito regionale • Pianificazione per il rischio integrato d’area su aree prioritarie. Riguarda la realizzazione di quattro”Piani per il rischio integrato d’area” su aree delimitate della Lombardia caratterizzate dalla significativa presenza di ARIR, sulla base di una definizione tipo di “piano per il rischio integrato d’area” e dell’individuazione delle aree prioritarie d’intervento effettuata all’interno del PRIM. L’effetto domino visto non solo come concatenazione di eventi incidentali di tipo industriale ma anche come concatenazione di eventi indesiderati coinvolgenti sia pericoli naturali che tecnologici (evento NATECH) insistenti sullo stesso territorio, valutando anche tramite uno studio integrato di sicurezza il rischio complessivo a cui è sottoposta la popolazione. • Piano logistica trasporti pericolosi a livello regionale. Riguarda lo studio dei rischi nel trasporto di sostanze pericolose in Lombardia con l’analisi della situazione in essere e modellazione previsionale dei rischi che si articolerà in 5 fasi: o censimento dei trasporti merci pericolosi in Lombardia, o sviluppo di modelli per il calcolo dei rischi o mappatura delle aree critiche o analisi della sensitività dei rischi a modifica di vettori e tratte o valutazione dei benefici derivanti dalla realizzazione di centri di intermodalità per trasporti pericolosi. • Sistema informativo per la gestione delle autorizzazioni delle ARIR. Il sistema centralizzato contenente informazioni strutturate e non nonché informazioni geografiche costantemente aggiornate e popolate anche coi dati storici disponibili. Lo stesso dovrà integrarsi a livello di dati e di servizi applicativi con i sistemi informativi di Protezione Civile e per la pianificazione territoriale ai vari livelli. • Allestimento di materiale informativo e conseguente percorso formativo nazionale. 57 Riguarda l’allestimento di materiale informativo inerente tutte le attività di sperimentazione previste dall’accordo al fine di consentire ad un certo numero di formatori di poter a loro volta di divulgare in ambito nazionale i prodotti delle attività sperimentate in Lombardia. Tale progetto è stato approvato dal MATTM con decreto Direttoriale del 13 settembre 2007. Le attività finanziate dal MATTM si svilupperanno in 3 anni oltre ai 9 mesi di attività preliminari di competenza di Regione Lombardia Con nota del 20 febbraio 2007 - prot. n. 3268 Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile comunicava a Regione Lombardia che erano in fase di ultimazione le procedure per la ricostituzione del Comitato Tecnico Regionale nella composizione prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 334/99. A seguire si specificava che il C.T.R., come da disposizione ministeriale (nota - prot. DCPST/A4/RS/3700 del 13/09/2006), in attesa del perfezionamento dell’accordo di programma di cui all’art. 72 del D.Lgs. 112/98, avrebbe avviato le istruttorie per i nuovi stabilimenti e per le modifiche con aggravio del rischio secondo le procedure previste dall’art. 21 del D.Lgs. 334/99. Con ulteriore nota sempre il Ministero, in data 12 aprile 2007 (prot. n. 6912) comunicava a Regione Lombardia, che in attesa della completa definizione delle competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti, lo stesso non poteva esprimere parere in merito al calendario relativo alla pianificazione per l’anno 2007 delle attività di vigilanza e controllo SGS per le aziende RIR. Nelle more dell’emanazione del D.P.C.M. in attuazione dell’art. 72 con le modalità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 112/98, in data 29 ottobre 2007, è stato approvato lo schema di accordo tra Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Regione Lombardia, che comprende tra le sue finalità oltre al ripristino dell’attività del CTR anche la reciproca collaborazione nell’ambito delle attività di controllo delle ARIR, assoggettate alla disciplina dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii.. Sono inoltre ripresi, dopo circa un anno, con la riunione del 15 febbraio 2007, i lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome presso l’Ufficio per il Federalismo amministrativo al fine di definire le attività prodrome alla formulazione del D:P:C:M per il definitivo trasferimento delle competenze alle Regioni in attuazione della “Bassanini”. Attività della struttura ARIRfino al marzo 2007 NODS ART 6 2 NOP ART 6 2 NOP ART 8 1 DECRETI ART 8 3 NODS = nulla osta definitivo di sicurezza NOP = nulla osta preliminare 58 3 RASSEGNA STAMPA 59 Italia deferita per la mancata adozione dei piani in caso d’incidenti rilevanti La Commissione europea si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato completamento dei piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti in impianti in cui sono presenti sostanze pericolose. La Commissione europea si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato completamento dei piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti in impianti in cui sono presenti sostanze pericolose. Il commissario per l'ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: "Le autorità italiane devono predisporre piani di emergenza intesi a proteggere i cittadini e l'ambiente dalle conseguenze di gravi incidenti industriali. È assolutamente indispensabile che gli impianti in cui vengono trattati materiali pericolosi dispongano di piani di emergenza in caso di incidenti. Le conseguenze di incidenti di questo tipo vanno evitate con ogni mezzo possibile." La direttiva, nota anche come direttiva Seveso II, impone agli Stati membri di predisporre piani di emergenza per le zone circostanti impianti industriali in cui vengono depositati o manipolati ingenti quantitativi di sostanze pericolose. Secondo il disposto della direttiva, le autorità degli Stati membri erano tenute a elaborare piani di emergenza per gli impianti suddetti entro il 3 febbraio 2002. Nell'ottobre 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un'ultima lettera di richiamo che segnalava la mancanza dei necessari piani di emergenza in oltre il 20% degli impianti in cui venivano depositate o manipolate sostanze pericolose. Nelle due risposte trasmesse nel dicembre 2007, l'Italia ha riconosciuto tale carenza e si è impegnata a elaborare i piani mancanti. Tuttavia l'Italia non si è ancora conformata al disposto della direttiva e non vi sono elementi per ritenere che le carenze attuali saranno colmate entro breve. Ritenendo inaccettabile tale situazione, la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia. Procedura giuridica L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi. Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l'apertura di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o "lettera di costituzione in mora" (primo avvertimento scritto), invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l'invio di un primo avvertimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo avvertimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato. www.puntosicuro.it/italian - Anno 10 - numero 1919 di venerdì 11 aprile 2008 - 11/04/2008 60 Bruxelles, 3 aprile 2008 Ambiente: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per la mancata adozione di piani di emergenza in caso di incidenti gravi e chiude un procedimento riguardante la rete "Natura" La Commissione europea si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato completamento dei piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti in impianti in cui sono presenti sostanze pericolose. Essa ha inoltre deciso di chiudere un procedimento contro l'Italia riguardante la designazione di siti naturali protetti, in considerazione dei progressi significativi conseguiti nel 2007. Il commissario per l'ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: "Le autorità italiane devono predisporre piani di emergenza intesi a proteggere i cittadini e l'ambiente dalle conseguenze di gravi incidenti industriali. È assolutamente indispensabile che gli impianti in cui vengono trattati materiali pericolosi dispongano di piani di emergenza in caso di incidenti. Le conseguenze di incidenti di questo tipo vanno evitate con ogni mezzo possibile." Richiesta di pronuncia della Corte sui piani di emergenza intesi a far fronte ad incidenti gravi La Commissione si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per la mancata osservanza della normativa europea sul controllo delle conseguenze derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose[1]. La direttiva, nota anche come direttiva Seveso II, impone agli Stati membri di predisporre piani di emergenza per le zone circostanti impianti industriali in cui vengono depositati o manipolati ingenti quantitativi di sostanze pericolose. Secondo il disposto della direttiva, le autorità degli Stati membri erano tenute a elaborare piani di emergenza per gli impianti suddetti entro il 3 febbraio 2002. Nell'ottobre 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un'ultima lettera di richiamo che segnalava la mancanza dei necessari piani di emergenza in oltre il 20% degli impianti in cui venivano depositate o manipolate sostanze pericolose. Nelle due risposte trasmesse nel dicembre 2007, l'Italia ha riconosciuto tale carenza e si è impegnata a elaborare i piani mancanti. Tuttavia l'Italia non si è ancora conformata al disposto della direttiva e non vi sono elementi per ritenere che le carenze attuali saranno colmate entro breve. Ritenendo inaccettabile tale situazione, la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia. (…) Procedura giuridica L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi. Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l'apertura di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o "lettera di costituzione in mora" (primo avvertimento scritto), invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario. L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l'invio di un primo avvertimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo avvertimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato. Per le sentenze della Corte di giustizia: - http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm 61 Bruxelles, 17 ottobre 2007 Incidenti industriali gravi: la Commissione prosegue i procedimenti d’infrazione nei confronti di 12 Stati membri per mancata adozione dei piani di emergenza per gli stabilimenti chimici La Commissione europea ha deciso di inviare un ultimo avvertimento scritto a 12 Stati membri dell’UE per mancata adozione dei piani di emergenza relativi alle aree limitrofe agli impianti industriali in cui vengono maneggiate sostanze pericolose. Detti piani sono stati resi obbligatori dalla direttiva Seveso II, il principale atto legislativo mirante alla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti e alla riduzione degli effetti derivanti. Stavros Dimas, Commissario all’ambiente, ha dichiarato: “Sebbene non possiamo eliminare il rischio di incidenti industriali nella società moderna, possiamo adoperarci per ridurlo il più possibile e attenuare le conseguenze di tali infortuni. È pertanto fondamentale che le disposizioni legislative elaborate a tal fine siano correttamente applicate. Constato con costernazione che molti anni dopo l’entrata in vigore della direttiva e nonostante i ripetuti avvertimenti della Commissione, pochissimi Stati membri hanno adottato piani di emergenza esterna per tutti gli impianti interessati.” Piani di emergenza per gli stabilimenti industriali La Commissione ha inviato un ultimo avvertimento scritto a 12 Stati membri (Austria, Cipro, Repubblica ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Spagna e Svezia) per la non corretta attuazione della direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose[1]. Quasi 8000 stabilimenti dell’Unione europea rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di sicurezza della direttiva e circa la metà è tenuta ad elaborare piani di emergenza esterni. Ai sensi della direttiva, nota come “direttiva Seveso II”, piani di emergenza esterni devono essere predisposti per le zone limitrofe ad alcuni stabilimenti industriali nei quali si trovano grandi quantità di sostanze pericolose. I piani di emergenza esterni dovevano essere pronti fin dal 2002 negli Stati membri dell’UE-15 e dal 2004 nei 10 nuovi Stati membri; ciò nonostante in molti Stati membri un gran numero di stabilimenti risulta tuttora non in regola. La Commissione ha rammentato a più riprese agli Stati membri i loro obblighi. Si è assistito ad un certo miglioramento della situazione in alcuni stabilimenti soggetti all’obbligo del piano di emergenza, ma mediamente la situazione resta molto preoccupante. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un ultimo avvertimento scritto agli Stati membri inadempienti. I piani di emergenza esterni prevedono le misure da adottare al di fuori degli stabilimenti in occasione di un incidente grave o in caso di emergenza. Questi piani devono disporre azioni di attenuazione degli effetti, nel sito e fuori dal sito, nonché disposizioni intese a fornire al pubblico informazioni specifiche relative all’incidente e al comportamento da tenere. In ciascuno Stato membro spetta alle autorità designate a tal fine predisporre i piani di emergenza e provvedere a che siano testati e, all’occorrenza, rivisti almeno ogni tre anni. Procedura giuridica L’articolo 226 del trattato autorizza la Commissione ad avviare un procedimento nei confronti di uno Stato membro che abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti. Se la Commissione ritiene che una violazione del diritto comunitario giustifichi l’avvio di un procedimento d’infrazione, trasmette allo Stato membro interessato una “lettera di ingiunzione” (primo avvertimento scritto) con il quale lo invita a presentare le sue osservazioni entro un determinato periodo, che è generalmente di due mesi. In mancanza di risposta o se la risposta trasmessa è insoddisfacente, la Commissione può decidere di inviare allo Stato membro un “parere motivato” (ultimo avvertimento scritto) nel quale espone chiaramente e in modo definitivo le ragioni per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a porre rimedio alla situazione entro un determinato termine, generalmente due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia. Se la Corte riconosce l’esistenza di un’infrazione al trattato, lo Stato membro in difetto è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la sua posizione. L’articolo 228 del trattato autorizza la Commissione a perseguire uno Stato membro che non si è conformato alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea. L’articolo prevede anche che la Commissione possa chiedere alla Corte di imporre sanzioni finanziarie allo Stato membro interessato. 62 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 4 RELAZIONI SULL’APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELLA DIRETTIVA 96/82/CE Relativa al controllo sei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Periodo 2000-2002 Periodo 2003-2005 63