Seedsaversper la salraguardia della biodiyefiilà rurale e la dífesa dell agricoltura contadilla CONSIGTIOREGIONALEMARCHE PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "Disposizioniper la lavorazione,trasformazionee vendita di limitati quanti tativi di prodotti agricolinell'ambitodella f iliera corta e produzionelocale" Civiltà Coniadinaaps,R€gioneMarche, Montelupone(MC) C.F.97619390152 [email protected] E*I CONSICLlO r r ,î'lcJfl{l*,+'\l PROPOSTADI LEGGE REGIONALE TRASFORMAZIONE E "DISPOSIZIONIPER LA LIAVORAZIONE, VENDITA Dt LtMtTATt QUANT|TAT|V| Dt PRODOTTTAGR|COLI NELL'AMAFO DELLA FILIERACORTAE PRODUZIONELOCALE" Presentata i: dai Consiglieriregional COGNOMENome(1" firmatario) BRESSOMercedes COGNOMENome COGNOMENome Torino,13 agosto2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ai sensidell'art.82 del RegolaùertoInternodel ConsiglioRegionale) Ptemessa Il riconoscimentodell'esistenzadi una pluraìità di territoú e reaftà sociaÌi, che a loro volta produconouÌn pluralitàdi sistemiagricoli e di modelli produúivi, imponeI'esigeDza di supetéreiÌ modello unico produttivo regolato da rn unico impianto nomativo generale,per favorire lo sviluppo delle piccole aziende agricole,parte di ùn'agdcoltua di teÍitorio, multifunzionale e co acultit. La buona soprawiverza di un sistema plodútivo locaÌe, caratterizzato da piccoli produftori, deve esseregarantita Don più attraverso deroghe alla nomativa vigente, ma con lehanazione di norme specifiche e adeguatea taLi realtà che sappianoconiugale le esigenzedi tutela dei consunaton, con la definizione di chiari criteri minin| e Dello stessotempo sostenerelo sviluppo di modelli plurali ìoca.li nell'ambito della cosiddetta"filieta corta,,. La pEsente legge si propone pertanto i seguentiobiettivi: - sostenelele piccole produzioni in ambito locaÌe - fissaÌe requisiti e procedùe semplificate, coerenti con gli obieúivi di flessibilità dei RegolamentiComunitari, ( Reg. CE 8522004 e 853,2004) vincolanti per gli Stati nazionaìi - definire un regime autorizzaîorio specifico per le piccole aziendecontadine I destinatari sono le aziende agricole, gli agricohori singoli e le loro famiglie, nonchè le eooperative sostenuteesclusivamenîedal lavoro dei prcpri soci lavotato4 che trasformano per la vendita o la degùstaziorÌe,i propri prodotti, senzaI'utilizzo di personaleestemo. ll campo di applicarion€ dguarda i prodotti elencati nell'an 3 della proposta di Legge, che soddisfano ìe condizioni elencate nellAllegato ..A', sia sotfo iI profiìo qùantitarivo, sia sotto I'aspefto sîruttuale e igienico sanitario. L'art. 8 dispone lbbbìigo per i piccoli produtto4 a cui è affidata la responsabilità del processo produttivo, dell'autoconhouoJ e per gÌi erti pubblici preposti la funzione di vigilanza e dell'inteNentq in casi specifici, peÌ la tutela della saÌute dei consumatori. Nei confronttdei ptimi sorye I'obbligo della partecipazionea corsi di formazione in materia qualora siano organizzati dalle istituzioni pubbliche, che possono ar,walersi,in alteúrativ4 dí altre modalità formative quali opuscoli, schedeo DVD). SCHEDA RELIIZIONE TECNICGFINANZIARIA (ai sensidell'art. 69 Statuto,an26, c. 21.r. 11 aprile2001,rL 7) / ASPETTI GENERAII DELTA PDL N.- TITOLO : "DISPOSZIOM PER LA LAVORAZIONE, TMSFORMMIONE E VENDTIA D! LIMITATI QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI NELL'AMBITO DÉLLA FILIERA CORTA E PRODUZIONELOCAIE" 1) finalità ddla leggein termini finanziari: nuoveentraîey'sp€se - la propostadi ìeggenoncomportala prcvisionedi Duoveenhatee di nuovespese. 2) criteri e modalità: a) finanziamentodellaspesa - non comportandonuovespesgnon sorgela necessitàdi nuovofinanziamento b) nuoveenhate -non comportandola riscossionedi enEate,non sorgela necessità di nuoveprevisioDidi eneata 3) riferimenti a disposizionieuope€y'satali/regionaÌi - Regolamento CE 852004 e Regolamento CE 853/2004 RTFERIMENTIAT BII,ANCIO DI PREVISIONEPERL'ANNO FINANZIARIO 2012 1) ENTRATA unitàprevisionaledi base(UPB) DB0902 (RisoEefinanziarieRagioneria) stanziamento 2010 titolo dell'entrata(I,[, I,N,V,VD* collegamento aìla spesa SI NO seSI a qualeUPB DB CAPITOLOdi spesa *TITOLO I: entate derivantida tributi propú della Regiorc, dal gettito di ftibúti eÉriali o dÍ quote di essodevolutealla Regione TITOLO Il entratededvanti da contributi e trasferimentidi parte conerte delltlnione europea, dello Statoe di aÌtd soggetti TITOLO III: enbateexbatributarie TITOLO IV: entate delivate da alieDazioni,da basfomazione di capitale, da riscossione di crediti e da Easferilflenti in conto capitaìe TITOLO V: elttlate dedvanti da !dut[i, pt€stiti o a_ltreoperazioni creditùie TITOTO M: enaate per contabiìità speciali 2) SPESA unitàpEvisioDEledi base(UPB) DB_ stanzíameffo COMPETENZA2010 denominaj,ione cAssA 2010 titolo deUaspesa(I, tr' In, IV)** denominazione della rnrovaspesa destinataridellaspesa **TITOLO L spesecoúenti TITOLO Il: spesedi investimenti TITOLO III: speseper rimborsodi mufiri e g€stiîi TITOLO IV: speseper partitedÍ gto RIFERJMENTIAL BII.ANCIO PLIJRIENNALEPERGLI ANNI 2012-2014 1) ENTRATA unitàprevisionaledi base(UPB) DB0902 (RisorsefinariziaúeRagioneria) titolo dellaeffiata (I,II,m,[V,V,VD collegamentoalla spesaSI seSI, a qualeUPB NO DB_ CAPITOLOdi spesa 2) SPESA unità previsionaìedi base(UPB) DB _ stanziame o COMPETENZA2011 titolo dellaspesa(1,I1,Ifi, IV) denomiluzionedellanuovasDesa denomirazione COMPETENZA 2012 destinataridella spesa / COPERTURAFINANZIARIA 1) RIFERIMENTI GruRIDICI art. _ comEÈr 2) ANNO 2012 a) UPB spesacorrente DB_ b) UPB spesain c/capit.DB - importocomp€tenza 2010 importocompetenza 2010 tipologia di fondo a) fondo speciaìe b) fondo di risewa c) altro 3) BIENNTO2012-2014 tipo di cop€rtua: a) UPB spesa coEente competenza2012 _ DB impofio competenza 2011 rmporto b) UPB spesa in c/capit. DB importo competerEa 2011 rmpofo competenza 2012 c) rinvio a leggefinanziarianei casiprevistidallalegge7,2001(aÌt, 30 1.r.22003) ANALISI ECONOMICA 1) COSTIDIRETT] E INDIRETTI DELLA PDL 2) IN CASODI ORGAMSMI REGIONALI, SOCIETA' PARTECIPATE,ENTI STRUMENIALI NUOVI: ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURAORGANIZZATIVA RAPPORTICON L'ENTE REGIONE(tipologiafinaDziamenti,contolli sullaspesaecc.) ANAL]SI DEL CONTESTOSOCIOECONOMICO ÉFFEfiI FINANZIARI SULI'ENTE RECIONE 3) ALTRI ELEMENTI " DISPOSZIOM PER LA LAVORAZIONB TRASFORMAZIOIÍE E VENDTIA DI LIMITATI QUANTNATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI NELL'AMBITO DELLA FILIERA CORTA E PRODUZIO}IE LOCALE " Afi, 1- Obiettivi Al fine di preserva-rce sostenerele piccole prcduzioni irl amtrito locale, la presentelegge stabiÌisce requisiti e procedure sempmicate, in coerenza con gli obieúivi di flessibiliG contenuti nei Reg. CE 8522004 e 85y2004, pel la lavorazione e confezionamento di limitati quantitativi di prodoni agicoli di esdùsiva produzione aziendale, finalizzati alla vendita dùetta, nell'ambito del territorio regionale e provincie contemini a quella aziendale,ove sia vigeÌìte una equivalentenormativa. 2. Per "vendita d etta" si iftende la vendita in azieEdao in locali di pmpda disponibilità, in mercati e fierc, prcssodettaglianti,mensee ristoEtori,nel limite territoriale stabilito. 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui aÌ comma 1, è stabilito rm regime auronzzatorio specifico. 1. 1. 1. Art. 2 - D€stínarari I destinataÌi degli imervemi previsti dalla presente legge solo gli agdcoltori e i lorc fa$ilia.ri, che tasfomano, per la vendita o la degustazione,i propd Eodotti in azienda o pressola propúa abitazione, senzalutilizo di personaÌeestemo. Sono comprese anche le forme cooperative , esclusivamentecon il lavoro dei propri socila\rOraron, E consenrira t" I""..-""S"i provemerìri di attevamento, " esclusivarnente dallalavorazionedi prcpd prodottiagricoli primari per la preparazione ed il ;l*1;Ii"gri.oti confezionamento dei sottoindicati prodotti: a) confettuee conservedi ogni genere b) miele c) erbeofficinaÌi, castagnee frmghi d) cerealie pane e) legumi f) lattee formaggi g) uova h) pesci,crostacei,gastetopodie anfibi i) salùni e cami 2. Sono amnessi plodúi e>atraziendali tradizionalmentelsati a fini coDseNativiì sale, zucchero, olio,aceroe similad. AÉ 4 - Requisiti sfiutturali 1. I requisiti edilizi dei locali destinatiaìleproduzionidi cui alla presentelomativa sono quelli previstiper le casedi civile abitazionedel Comunein cui ricadeI'irsediamento.Sono possibili deroghesuìlesupedicifinestEte,sepresentecomunqueun adeguatotipo di sistema di dcambiod'aÌia. 2. 3. I locali possono essele collocati anche in zone tesidenziali, in tal easo il produttore deve adottale tutte le rnisure per evita.re I'emissione di odori molesti o comùnque di arrecare distutboalìe abiEzioni cilcostanti. La destinazione di un locale a scopo di laboratorio per produzioni limitatg eome deteminate aìl'articolo 3, non detedina la necessitàdi un cambiamento di destinazione d'uso degìi stessi. Art 5 - Locale di produzione 1. Nella struttua da destinareaìle lavorazioni è previsto alÍreno ùn laboratorio di lavorazione dei prcdotti a$icoli in grado di garantire che le operazioni siano effettuate in modo igienico e non rapprcsehLino un pericoloper la salurepubbl.ica. 2, Nel caso che la struttua sia costituita da un unico locale, tutte le fasi della filiera lavorativa sono funzionalmente sepatatee otganizzate in modo da evitate pedcoli per gli alimenti, con particolare rifedmento alle comaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico. Per fasi delle lavoÈzioni si intendono: a) deposito materieprime b) manipolazione e trasformazione c) coDfezionamento d) deposito pmdotto finiro 3. I locali adibiti alle attività di cui al corNna 2 sono soggetti al riÌascio dell'autotizzazione sadtaria ai seDsidella normativavigente. 4. Le lavorazioni possono anche interessarc ptodotti agricoli diversi; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tla una lavorazione e la successiva,adeguate operazioni di pu.lizia e disinfezione, atte a eliminar possibili pericoli di contaminazione. 5. Per le lavorazioni di produzioni limitate indicare a-ll'att.3 , con esclusione di quelle aI puìto i), possono fungere da labontorio apposifo locaÌe polifunzionale o una cucina di civile abitazione, da considerare laboratodo polifunzionale, puché adattati alle cataftedstiche igienico-sanitarie adeguatealle specifiche lavoEzioni effettivamente svolte, e che essesiano effettuate in manieE distinta da aÌtro uso dedi stessi. 6. Per le lavorazioni di prodotti indicati al punto i) , è ptevisto uno specifico locale ad essi desdflatocon dorazionedi celia triso. 1. 1. 2. 3, 4. Arr. 6 - Requisiti dei locali per I Comuni, i locali adibiti ólle lavorazioni di cui alla presente legge, rilasciano le autorizzazioni in basealla nomativa urbanistica e ai requisiti previsti neUallegato '.A,,. Art 7 - Disposizioni particolari per' la vendita Nell'ambito dei mercati contadini è aÌnmesso I'esercizio delle attivia di hvorazione di prodotti alidentaÌi finalizzata alla somministlazioneJ nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senzalbbbligo di specifica notifica Ie uova vendute, anche su mercato locale, da agricoltori con non più di 50 galline ovaiole non devono esserestampigliate con il codice distintivo del produttore. Nel punto vendita sono indicati nome e indfuizzo del produnore e il tetmine entro iI quale è prefeúbile consutnale le uovil la vendita di came hesca e di prodoni di came fresca nei metcati cottadini o in folma itinerarìte è aùùnessasolo se iI prodotto è precolìfezionato e conservato ad una tempetatura adeguata. Il latte fresco pùò essereveltduto solo pressoi'azieoda agticola o in locali idonei con questa correlati e previa pastorizzazioneo alfo tattamento termico equivalente. 5. 1. 2. 3. In altemativa il laúe deve essenevenduto con la co$egna allacquiFrÍe di lm foglio infomativo recantela dicitu.ra..laue crùdonon pastorizzato.,o canelà visibile nel locali cli vendita. E arimessala consegnaa domicilio del latte a richiestadel diente. Non è amrnessa la tentatavendita AtL I - AutoconEollo Gli agricolroÉsonosoggeníall,obbligodell'autoconrollo. In attuazionedelle finalità dei Reg.CE cirati è affidataagli agricoltorila responsabilità del processoproò.ttivo. In questoaEbito competead essi la sceltae l,utilizzo di matetiali e prccedùe.EssisoDote Íi a compilareun quadernodi buonepraticheigienichenel quale siano descdttele operazioniattuaîeed i maretiali dtemrti idonei aI fine di {a&ntLe la salubrir,à dei prodotti.cli Enti Pubblicipreposrisonorenùrialla vigilanzaed al'ltervento in casi specifici, qualoravenga diBostrato e docuÌnentatoun reale rischio sanitadoper Ia collettÍvità. Gli agricoltori sono teDùtia patteciparcad almenoun coso di formazionein marena, sia promoaso dall-Emeputòlico e attuato in aEbito locale senzaoneri per guatgra_ I'agricohore.In altenativa I'EntePubblicopuò utilizaarcaltle modatitàformative(opusioli. schede,cd DVD ) . ALLEGATO'A" A) Limiti quantitàtivi di produzione Y:Jlg9* di seguito ri!'ofrati i quanritativimassimiaùuali di prodoai trasformabiliDell,ambito dellefinalità dellapresentenormativa: Produzionivegeuli Lattee formaggi Pesci,crostacei,gasteropodie aDfibiAvi-cùnicoli Ovicapdni Suini Bovini 2000 kg. 2000kS. 1000kg. 1000capi 6Ocapi 30 capi B) Sùuttua 1. Le pareti dei locali devono esseE lisce, lavabiù e disinfettabiìi: sono arÍmesseDaleti piasùellate,intonacatea cementoliscio o vemiciatecon DrodottilavabiÌi e atossici.oer una ahezzadi almeno 2 med. Nel caso di pareti aventi sÍuttuta in maftoni o in pietra, è arnmessolhso di un impemeabiÌizzanteatossicoche ridùca I'effeÍo poroso. Nei locali polifurzionali la superficielavabile delle parai può esserelimitata jta porziorc ove si svolgonole operazionicheeffeúivametrte necessitjnodi ralereouisito. 2. 2. I pavimentidevonoesserelisci e lavabili. Senecessa.rio per l-apotenzia_lità -sisrema dellasnumrra o la tipologia delle produzioni deve esserr presenÉ un di gúglie per I'allontalarnento delle acque di lavorazione. Iì soffitto deve esserefacilmente pulibile, sia esso eseguito a intonaco, Iegno o piasnelle in cotto. Nel caso siano presenti, varlno tamponati gli spazi che intercorrono tra le travatùe ed il soffitfo stessosolo nelle aree dove awiene effeEivamentela lavolazione. 3. Le porte devono esseÉ in mateúale liscio, lavabilg non assorbenGe di colore tendente al chiaro; quelle che darmoall'estemo devono essereprotette dall'iitusione di vettori. 4. Le finestre devono esseredotaîe di adeguati inJissi e, se apdbili, devono esseremunite di retine antiinsetti. In altemativa il titolale può predisporre un aÌtlo sistema di eliminazione degli insetti, che deve essereapprovato dalla compefenteaùtorità sanitaria. C) Deposito 1. In ogni stmttura deve esseF identificato un locale distinto da quello di lavorazione per il deposito delle materie prime, dei prodofri finiti per i materiali non alimentad adoperati per il confezionamentocome vasetri, scatolee affini e per i prodoni di puÌizia. 2. Ove Ia tipologia delle lavorazioni e le dimensioni della stlùttùa lo permettono, dettí depositi sono consentiú anche nel locale lavorazione. In tal caso occorre che i prodotti per la pulizia siano contenuti in un apposito armadieúo chiuso identificato materialmente per detto scopo. Inoltre il deposito dei contenitod non deve determinarepericoli per la saìubrità degli alimenti. 3, Nel caso che nella str:uttura si depositino anche maferie prime o prodotti finiti, deve essere presente un adeguato sistema di conservazionedegli stessi, eventuaù$enteanche a temperatura conùollata. 4. Nel caso di produzioni particolari e ùadizionnli, che abbiano bisogno di panicolari condizioni termiche e di umidità per la stagionatù4 (fomaggi) o asciugatùra,/stagionatúa(salumi), le pareti e i pavimenti possono essereanche non facili da lavare e geologicamente natùali Grotte, vecchie cantine, locali ladizionali con parcti in mattoni o in pietra), purché vedgano mantenutele noÍnali condizioni di igiene e pulizia. I locali tradizionali possonoessereutilizzaîi anchecome deposiio per conseware prodotti alimentali opportunamente coDfezionati e chiusi emeticamente. I locali di stagionatùa di formaggi e salùmi con ca.ratteristichetrad.izionali possonoavere: a) pareti geologicamentenaturali b) muri, paviment! soffitti, polte noo lisci, Don impermeabiE non Ésistenq senza rivestimento chiaro o non composfi di materiale inakerabile; c) dispositivi e utensili di lavoro destinati a eDtrare a co atto diretto con le materie pdme e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e da disinfettare. (assi di Iegno e athezzatule hadizionEfi). I ÌocaÌi adibiti a conservazioneed invecchiamento di vini ed aceti possono derogale ai requisiti di microclima ed alle camtteristichepreviste per paleti e pavimenti, rifeiti ai locali di lavorazione. Nei locali di irwecchiamento, sono ammessi arìche parcti e pavimemi in pieta e mattoni, puché vengano mantenuti puliti ed igienicamentesaní. D) Rifomimento idrico 1. Ogni shúhÌa deve esseredotafa di acquapotabile conente calda e fredda e di rma riserva idrica di capacità adeguataaÌla tipologia ed alla quantità di prcdotto lavorato. 2. Nel caso il laboratodo sia situato nel contesto di ùna stmttua polifurzionale è sufficiente la presenzadi rma riserva comrure. 3. Nel caso di assenzadi acqua potabjJe corente deve essere assicùata urra fomitura idrica di eguale qualità con mezzi dtenuti idonei dalla competenteaùtorità. E) Athezzature 1. Il locale deve esseredotato di atùezzatwe adeguatee conformi alle norme sanitarie. Le attrezzanùe valmo relazionate aìle diverse tipologie di lavorazione. Nel caso specifico più ricorente che riguardala ìavorazionedi frutta e ortaggi, debbono almenoesserepresenti a) lavello conerogatorcdi acquanon manuale(fotocellul4 p€daleo a ginocchio)periÌ lavaggiodei pmdotti; sedel casodeveesserepresenteÉìDche un lavello per il lavaggiodellemani,; b) pianodi lavom in materialeliscio, lavabilee disinlettabile c) utensilidi lavorazíonein hateriale idoneo; d) contenitoÌeper rifiuti dotatodi coperchioa chiusuraautomatica; e) athezzatureper gar:artireI'adeguatoùaftamentodei prodotti; f) scaffalatureper il depositodei pmdotti; g) mobili chiusiper riporrele attrezzature, h) cappaaspùane,di adeguatacapacità(soloper le produzionichela richiedano). D Servizi igienici 1. Ogni sffuúuladevedispore di un sewizio igienicoattiguo o a brevedistanzadal localedi lavorazione. I seryiziigienici devonoesseredotati di un aÌfibagno o, in suaassenza,non devonocomunicarediEftamenteconi locaìi di produzione. 2. I serviziigienici devonoaveÉ aìrnenoi seguentirequisiti: a) paretilisce,lavabili e disinfenabiìifino ad almenoduemetri di atezza; b) pavimentilisci, lavabili e disinfenabili; c) ùn WC; d) un lavabocon acquacoÍente potabilecaldae freddadotatodi erogatorenon manuale(pedale, fotocellulao a ginocchio); e) un erogatoredi detergeDre idoneol di asciugatrua dellemanì; fl sistemaa perdere g) contenitor€di dîiuti mD chiusua automatica; h) altezzadi almeno2,40m. i) ventilazionerlatula-leo meccanicadi adeguata potata, 3. E possibileimpiegareancheil bagnodell'abitazionedel titolare purchésia adeguatoalle caratterútichesopraelencate. G) Scarichiliquidi l.Tutti gli scarichisiadel laboratoriochedei serviziigienici devonoesserecollegatiadun adeguato sistemacheassicùriil Epido a-llontanamento dei reflui senzacreareproblemidi lavorazioni. 2. Gli scarichidevonoconfluirein fognatora(comunale,consotile, etc.) e non necessitano di autorizzazionimasolodi eventualecomùnicazione oveprevistodal gestore. 3. Nel casosia assenteuDodei sistemi fognanti di cui ai commi 1 e e il prodùftoredeve prevedereun sistemadi smaltimentocheassicurila correnadepurazione dei reflui. 4. E ammessala soluzionedi raccohadi acqre in pozzi o cistemedi adeguatecapacità,da smalti$i successivamente Íamite conbatto con ditta autorizzataallo smaltimentoo da adoperarsiin agricoltuiacomeammendante vegetaÌesemplice. II) Lavorationi particolari. Essicaturaerbe officinali, oÍaggi e fruttÀ. 1. L'essicatùradeUeeùe officinali può essereattuatasecondole metodichetradizionaliin locali ombrcggiati ed adeggiati (tettoie, dmesse e magazzini agricoli), oppue in appositi fomi o essicatori.In modopaficolare,per quantoriguardalo zafferanosi attuanole derogheprevisteper i prodotti ttadizionaLialDlgs 173198art. B e dal disciplinaredella DOP dello zafferano.Pertanto I'essicatùadello zafferanopuò arwenirenella cucinacasalingair setaccidi legnoa debitadjstanza da una fonte di calore(iÌ camino,la stufa ecc.), oppurein essicatori,L'essicatu.ra badizionaledi ftutta e ortaggipuò essereatftata al soleesclusivamente con la protezionedi graticciper evitate il contatto con ù$ett! oppue in fomi essicatori.L'attività dell'acquadeve esselecomùDqueillferiore a aw 0,93. I) Macellazione e lavoraziotre ddle carni 1. -AvicuicoÌi Va eseguita distintamente per specie in spazi idonei ed isolati all'intemo dei locali di lavorazione di prodotti agricoìi o in locali specifici sempre che le lorc dimensioni e le attrez.zatuledi cui sono dotati siano rapportate all'entità della macellazione. Se essa non awiene in locali specilici, le giomate nelle quali questa viene ese$lita devono altemarsi con quelle dell'anività di lavorazione di púdotti agricoLi-Dopo ciascun utilizzo i locali e le attrezzaturedevono essereadegùatamentelavati e disinfettati. 2. Macellazione cani ovicaprrne e suine. Possonoessereeffettuate presso: o piccoJi macelli a gestioneassociativasituati in ambito locale Il macello può esseredi tipo economico, fisso o mobile, di nuova costiuzione o dcavato in locaÌi già esistenti di dimensioni adeguate alla macellazione per un nùmero non superiore a 5000 capi ovicaprinvanno. Il locale di macellazione può essereunico con una ampiezzamiDima di metri quadli 25 con paretÍ lavabili e con annessacella frigo adeguataaÌle esigenze. L'evacuazione delle acquercflue non deve comprometterela sicùrezzadegli alimenti. o locale aziendale ad uso stagionale per piccole quantitÀ di animali ( 10-15 capi a volta) di età inferiorea 180 giomi. Vannosepdratigli scarichìdal sdngue. 3,Lavorazione e ùasformazione caEtr ovicaprine, suine e bovine E possibile l\ltilizz,o di un unico locale che contempli il sezionamento e la trasfolmazione, altemando i giomi per lavorazioni diverse. Le dimensioni devono essererapportateai quantitativi di carnelavorata. Nelle stutture a gestione associata,per quantitativi fino a kg. 200 di caÌne/settiaana è utilizzabiìe una supeúicie di 10 metri quadri . Nell'ambito della stessaazienda le eventuali lavorazioni di cami ovicapúne e bovine riclúedono locaÌi appositi e differenziati dalle altre lavorazioni. Il laboratorio, aziendale o di filiera associariva, può essere ricavato in locali già esisterfti da ristruttuare con possibilità di deroghein riferimento alle altezzeinteme e lurdnosità. Si lende necessaÌial'installazione di una cella frigo a scompalti per la fuollatura della caÌne e per Ia corÌservazione e stagionatùa dei prodotti, essapùò trovaEi aÌl'intemo del laboratorio o ilÌ altro lo€ale funzionalmente adeguato. 4. Locali di vendita I locali adibiti aÌla vendita diretta dei prodotti agricoli alimentari della presentenomativa, devono avere dimersioni, supedici ed essere attrezzati in mjsura adeguata alla tipologia e quantità dei prodotti destinati alÌa vendita. La vendita dei prodotti può awenire anche nei locali di lavorazione, a condizione che venga eseguito in rmo spazio delimitato e separato dalla zona di produzione, in quest'uÌtima non è pennessolraccessoagli acquirenti. La presentelegge regionaÌesaràpubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E fatto obbligo a chiunque spetti di osservada e di fada osservare come legge della Regione Piemonte.