Seedsaversper la salraguardia della biodiyefiilà rurale e la dífesa dell agricoltura contadilla
CONSIGTIOREGIONALEMARCHE
PROPOSTA
DI LEGGE
REGIONALE
"Disposizioniper la lavorazione,trasformazionee vendita di limitati quanti
tativi di prodotti agricolinell'ambitodella f iliera corta e produzionelocale"
Civiltà Coniadinaaps,R€gioneMarche, Montelupone(MC)
C.F.97619390152 [email protected]
E*I CONSICLlO
r r ,î'lcJfl{l*,+'\l
PROPOSTADI LEGGE REGIONALE
TRASFORMAZIONE
E
"DISPOSIZIONIPER LA LIAVORAZIONE,
VENDITA Dt LtMtTATt QUANT|TAT|V| Dt PRODOTTTAGR|COLI
NELL'AMAFO DELLA FILIERACORTAE PRODUZIONELOCALE"
Presentata
i:
dai Consiglieriregional
COGNOMENome(1" firmatario) BRESSOMercedes
COGNOMENome
COGNOMENome
Torino,13 agosto2012
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(ai sensidell'art.82 del RegolaùertoInternodel ConsiglioRegionale)
Ptemessa
Il riconoscimentodell'esistenzadi una pluraìità di territoú e reaftà sociaÌi, che a loro volta
produconouÌn pluralitàdi sistemiagricoli e di modelli produúivi, imponeI'esigeDza
di supetéreiÌ
modello unico produttivo regolato da rn unico impianto nomativo generale,per favorire lo
sviluppo delle piccole aziende agricole,parte di ùn'agdcoltua di teÍitorio, multifunzionale e
co acultit.
La buona soprawiverza di un sistema plodútivo locaÌe, caratterizzato da piccoli produftori, deve
esseregarantita Don più attraverso deroghe alla nomativa vigente, ma con lehanazione di norme
specifiche e adeguatea taLi realtà che sappianoconiugale le esigenzedi tutela dei consunaton, con
la definizione di chiari criteri minin| e Dello stessotempo sostenerelo sviluppo di modelli plurali
ìoca.li nell'ambito della cosiddetta"filieta corta,,.
La pEsente legge si propone pertanto i seguentiobiettivi:
- sostenelele piccole produzioni in ambito locaÌe
- fissaÌe requisiti e procedùe semplificate, coerenti con gli obieúivi di flessibilità dei
RegolamentiComunitari, ( Reg. CE 8522004 e 853,2004) vincolanti per gli Stati nazionaìi
- definire un regime autorizzaîorio specifico per le piccole aziendecontadine
I destinatari sono le aziende agricole, gli agricohori singoli e le loro famiglie, nonchè le
eooperative sostenuteesclusivamenîedal lavoro dei prcpri soci lavotato4 che trasformano per la
vendita o la degùstaziorÌe,i propri prodotti, senzaI'utilizzo di personaleestemo.
ll campo di applicarion€ dguarda i prodotti elencati nell'an 3 della proposta di Legge, che
soddisfano ìe condizioni elencate nellAllegato ..A', sia sotfo iI profiìo qùantitarivo, sia sotto
I'aspefto sîruttuale e igienico sanitario.
L'art. 8 dispone lbbbìigo per i piccoli produtto4 a cui è affidata la responsabilità del processo
produttivo, dell'autoconhouoJ e per gÌi erti pubblici preposti la funzione di vigilanza e
dell'inteNentq in casi specifici, peÌ la tutela della saÌute dei consumatori. Nei confronttdei ptimi
sorye I'obbligo della partecipazionea corsi di formazione in materia qualora siano organizzati dalle
istituzioni pubbliche, che possono ar,walersi,in alteúrativ4 dí altre modalità formative quali
opuscoli, schedeo DVD).
SCHEDA RELIIZIONE TECNICGFINANZIARIA
(ai sensidell'art. 69 Statuto,an26, c. 21.r. 11 aprile2001,rL 7)
/
ASPETTI GENERAII DELTA PDL N.-
TITOLO :
"DISPOSZIOM PER LA LAVORAZIONE, TMSFORMMIONE E VENDTIA D! LIMITATI
QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI NELL'AMBITO DÉLLA FILIERA CORTA E
PRODUZIONELOCAIE"
1) finalità ddla leggein termini finanziari: nuoveentraîey'sp€se
-
la propostadi ìeggenoncomportala prcvisionedi Duoveenhatee di nuovespese.
2) criteri e modalità:
a) finanziamentodellaspesa
- non comportandonuovespesgnon sorgela necessitàdi nuovofinanziamento
b) nuoveenhate
-non comportandola riscossionedi enEate,non sorgela necessità
di nuoveprevisioDidi eneata
3) riferimenti a disposizionieuope€y'satali/regionaÌi
- Regolamento
CE 852004 e Regolamento
CE 853/2004
RTFERIMENTIAT BII,ANCIO DI PREVISIONEPERL'ANNO FINANZIARIO 2012
1) ENTRATA
unitàprevisionaledi base(UPB)
DB0902
(RisoEefinanziarieRagioneria)
stanziamento
2010
titolo dell'entrata(I,[,
I,N,V,VD*
collegamento aìla spesa
SI
NO
seSI a qualeUPB DB
CAPITOLOdi spesa
*TITOLO I: entate derivantida tributi propú della Regiorc, dal gettito di ftibúti eÉriali o dÍ quote
di essodevolutealla Regione
TITOLO Il entratededvanti da contributi e trasferimentidi parte conerte delltlnione europea,
dello Statoe di aÌtd soggetti
TITOLO III: enbateexbatributarie
TITOLO IV: entate delivate da alieDazioni,da basfomazione di capitale, da riscossione di crediti
e da Easferilflenti in conto capitaìe
TITOLO V: elttlate dedvanti da !dut[i, pt€stiti o a_ltreoperazioni creditùie
TITOTO M: enaate per contabiìità speciali
2) SPESA
unitàpEvisioDEledi base(UPB) DB_
stanzíameffo
COMPETENZA2010
denominaj,ione
cAssA 2010
titolo deUaspesa(I, tr' In, IV)**
denominazione
della rnrovaspesa
destinataridellaspesa
**TITOLO L spesecoúenti
TITOLO Il: spesedi investimenti
TITOLO III: speseper rimborsodi mufiri e g€stiîi
TITOLO IV: speseper partitedÍ gto
RIFERJMENTIAL BII.ANCIO PLIJRIENNALEPERGLI ANNI 2012-2014
1) ENTRATA
unitàprevisionaledi base(UPB)
DB0902
(RisorsefinariziaúeRagioneria)
titolo dellaeffiata (I,II,m,[V,V,VD
collegamentoalla spesaSI
seSI, a qualeUPB
NO
DB_
CAPITOLOdi spesa
2) SPESA
unità previsionaìedi base(UPB) DB _
stanziame o
COMPETENZA2011
titolo dellaspesa(1,I1,Ifi, IV)
denomiluzionedellanuovasDesa
denomirazione
COMPETENZA
2012
destinataridella spesa
/
COPERTURAFINANZIARIA
1) RIFERIMENTI GruRIDICI
art. _
comEÈr
2) ANNO 2012
a) UPB spesacorrente DB_
b) UPB spesain c/capit.DB -
importocomp€tenza
2010
importocompetenza
2010
tipologia di fondo
a) fondo speciaìe
b) fondo di risewa
c) altro
3) BIENNTO2012-2014
tipo di cop€rtua:
a) UPB spesa coEente
competenza2012 _
DB
impofio competenza 2011
rmporto
b) UPB spesa in c/capit. DB
importo competerEa 2011
rmpofo
competenza
2012
c) rinvio a leggefinanziarianei casiprevistidallalegge7,2001(aÌt, 30 1.r.22003)
ANALISI ECONOMICA
1) COSTIDIRETT] E INDIRETTI DELLA PDL
2) IN CASODI ORGAMSMI REGIONALI, SOCIETA' PARTECIPATE,ENTI STRUMENIALI
NUOVI:
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURAORGANIZZATIVA
RAPPORTICON L'ENTE REGIONE(tipologiafinaDziamenti,contolli sullaspesaecc.)
ANAL]SI DEL CONTESTOSOCIOECONOMICO
ÉFFEfiI FINANZIARI SULI'ENTE RECIONE
3) ALTRI ELEMENTI
" DISPOSZIOM PER LA LAVORAZIONB TRASFORMAZIOIÍE E
VENDTIA DI LIMITATI QUANTNATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI
NELL'AMBITO DELLA FILIERA CORTA E PRODUZIO}IE LOCALE "
Afi, 1- Obiettivi
Al fine di preserva-rce sostenerele piccole prcduzioni irl amtrito locale, la presentelegge
stabiÌisce requisiti e procedure sempmicate, in coerenza con gli obieúivi di flessibiliG
contenuti nei Reg. CE 8522004 e 85y2004, pel la lavorazione e confezionamento di
limitati quantitativi di prodoni agicoli di esdùsiva produzione aziendale, finalizzati alla
vendita dùetta, nell'ambito del territorio regionale e provincie contemini a quella
aziendale,ove sia vigeÌìte una equivalentenormativa.
2.
Per "vendita d etta" si iftende la vendita in azieEdao in locali di pmpda disponibilità, in
mercati e fierc, prcssodettaglianti,mensee ristoEtori,nel limite territoriale stabilito.
3.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui aÌ comma 1, è stabilito rm regime auronzzatorio
specifico.
1.
1.
1.
Art. 2 - D€stínarari
I destinataÌi degli imervemi previsti dalla presente legge solo gli agdcoltori e i lorc
fa$ilia.ri, che tasfomano, per la vendita o la degustazione,i propd Eodotti in azienda o
pressola propúa abitazione, senzalutilizo di personaÌeestemo.
Sono comprese anche le forme cooperative , esclusivamentecon il lavoro dei propri socila\rOraron,
E consenrira
t" I""..-""S"i
provemerìri
di attevamento,
"
esclusivarnente
dallalavorazionedi prcpd prodottiagricoli primari per la preparazione
ed il
;l*1;Ii"gri.oti
confezionamento
dei sottoindicati prodotti:
a) confettuee conservedi ogni genere
b) miele
c) erbeofficinaÌi, castagnee frmghi
d) cerealie pane
e) legumi
f) lattee formaggi
g) uova
h) pesci,crostacei,gastetopodie anfibi
i) salùni e cami
2.
Sono amnessi plodúi e>atraziendali
tradizionalmentelsati a fini coDseNativiì sale,
zucchero,
olio,aceroe similad.
AÉ 4 - Requisiti sfiutturali
1. I requisiti edilizi dei locali destinatiaìleproduzionidi cui alla presentelomativa sono quelli
previstiper le casedi civile abitazionedel Comunein cui ricadeI'irsediamento.Sono possibili
deroghesuìlesupedicifinestEte,sepresentecomunqueun adeguatotipo di
sistema
di
dcambiod'aÌia.
2.
3.
I locali possono essele collocati anche in zone tesidenziali, in tal easo il produttore deve
adottale tutte le rnisure per evita.re I'emissione di odori molesti o comùnque di arrecare
distutboalìe abiEzioni cilcostanti.
La destinazione di un locale a scopo di laboratorio per produzioni limitatg eome
deteminate aìl'articolo 3, non detedina la necessitàdi un cambiamento di destinazione
d'uso degìi stessi.
Art 5 - Locale di produzione
1.
Nella struttua da destinareaìle lavorazioni è previsto alÍreno ùn laboratorio di lavorazione
dei prcdotti a$icoli in grado di garantire che le operazioni siano effettuate in modo igienico
e non rapprcsehLino
un pericoloper la salurepubbl.ica.
2,
Nel caso che la struttua sia costituita da un unico locale, tutte le fasi della filiera lavorativa
sono funzionalmente sepatatee otganizzate in modo da evitate pedcoli per gli alimenti, con
particolare rifedmento alle comaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo
microbiologico. Per fasi delle lavoÈzioni si intendono:
a) deposito materieprime
b) manipolazione e trasformazione
c) coDfezionamento
d) deposito pmdotto finiro
3.
I locali adibiti alle attività di cui al corNna 2 sono soggetti al riÌascio dell'autotizzazione
sadtaria ai seDsidella normativavigente.
4.
Le lavorazioni possono anche interessarc ptodotti agricoli diversi; in tal caso esse sono
effettuate in momenti distinti, attuando, tla una lavorazione e la successiva,adeguate
operazioni di pu.lizia e disinfezione, atte a eliminar possibili pericoli di contaminazione.
5.
Per le lavorazioni di produzioni limitate indicare a-ll'att.3 , con esclusione di quelle aI puìto
i), possono fungere da labontorio apposifo locaÌe polifunzionale o una cucina di civile
abitazione, da considerare laboratodo polifunzionale, puché adattati alle cataftedstiche
igienico-sanitarie adeguatealle specifiche lavoEzioni effettivamente svolte, e che essesiano
effettuate in manieE distinta da aÌtro uso dedi stessi.
6.
Per le lavorazioni di prodotti indicati al punto i) , è ptevisto uno specifico locale ad essi
desdflatocon dorazionedi celia triso.
1.
1.
2.
3,
4.
Arr. 6 - Requisiti dei locali
per
I Comuni,
i locali adibiti ólle lavorazioni di cui alla presente legge, rilasciano le
autorizzazioni in basealla nomativa urbanistica e ai requisiti previsti neUallegato '.A,,.
Art 7 - Disposizioni particolari per' la vendita
Nell'ambito dei mercati contadini è aÌnmesso I'esercizio delle attivia di hvorazione di
prodotti alidentaÌi finalizzata alla somministlazioneJ nel rispetto delle buone pratiche
igieniche e senzalbbbligo di specifica notifica
Ie uova vendute, anche su mercato locale, da agricoltori con non più di 50 galline ovaiole
non devono esserestampigliate con il codice distintivo del produttore. Nel punto vendita
sono indicati nome e indfuizzo del produnore e il tetmine entro iI quale è prefeúbile
consutnale le uovil
la vendita di came hesca e di prodoni di came fresca nei metcati cottadini o in folma
itinerarìte è aùùnessasolo se iI prodotto è precolìfezionato e conservato ad una tempetatura
adeguata.
Il latte fresco pùò essereveltduto solo pressoi'azieoda agticola o in locali idonei con questa
correlati e previa pastorizzazioneo alfo tattamento termico equivalente.
5.
1.
2.
3.
In altemativa il laúe deve essenevenduto con la co$egna allacquiFrÍe di lm foglio
infomativo recantela dicitu.ra..laue crùdonon pastorizzato.,o canelà visibile nel locali cli
vendita.
E arimessala consegnaa domicilio del latte a richiestadel diente. Non è amrnessa
la
tentatavendita
AtL I - AutoconEollo
Gli agricolroÉsonosoggeníall,obbligodell'autoconrollo.
In attuazionedelle finalità dei Reg.CE cirati è affidataagli agricoltorila responsabilità
del
processoproò.ttivo. In questoaEbito competead essi la sceltae l,utilizzo di matetiali e
prccedùe.EssisoDote Íi a compilareun quadernodi buonepraticheigienichenel quale
siano descdttele operazioniattuaîeed i maretiali dtemrti idonei aI fine di {a&ntLe la
salubrir,à
dei prodotti.cli Enti Pubblicipreposrisonorenùrialla vigilanzaed al'ltervento in
casi specifici, qualoravenga diBostrato e docuÌnentatoun reale rischio sanitadoper Ia
collettÍvità.
Gli agricoltori sono teDùtia patteciparcad almenoun coso di formazionein marena,
sia promoaso dall-Emeputòlico e attuato in aEbito locale senzaoneri per
guatgra_
I'agricohore.In altenativa I'EntePubblicopuò utilizaarcaltle modatitàformative(opusioli.
schede,cd DVD ) .
ALLEGATO'A"
A) Limiti quantitàtivi di produzione
Y:Jlg9* di seguito ri!'ofrati i quanritativimassimiaùuali di prodoai trasformabiliDell,ambito
dellefinalità dellapresentenormativa:
Produzionivegeuli
Lattee formaggi
Pesci,crostacei,gasteropodie aDfibiAvi-cùnicoli
Ovicapdni
Suini
Bovini
2000 kg.
2000kS.
1000kg.
1000capi
6Ocapi
30 capi
B) Sùuttua
1. Le pareti dei locali devono esseE lisce, lavabiù e disinfettabiìi: sono arÍmesseDaleti
piasùellate,intonacatea cementoliscio o vemiciatecon DrodottilavabiÌi e atossici.oer una
ahezzadi almeno 2 med. Nel caso di pareti aventi sÍuttuta in maftoni o in pietra, è
arnmessolhso di un impemeabiÌizzanteatossicoche ridùca I'effeÍo poroso. Nei locali
polifurzionali la superficielavabile delle parai può esserelimitata jta porziorc ove si
svolgonole operazionicheeffeúivametrte
necessitjnodi ralereouisito.
2. 2. I pavimentidevonoesserelisci e lavabili. Senecessa.rio
per l-apotenzia_lità
-sisrema dellasnumrra
o la tipologia delle produzioni deve esserr presenÉ un
di gúglie per
I'allontalarnento delle acque di lavorazione. Iì soffitto deve esserefacilmente pulibile, sia
esso eseguito a intonaco, Iegno o piasnelle in cotto. Nel caso siano presenti, varlno
tamponati gli spazi che intercorrono tra le travatùe ed il soffitfo stessosolo nelle aree dove
awiene effeEivamentela lavolazione.
3. Le porte devono esseÉ in mateúale liscio, lavabilg non assorbenGe di colore tendente al
chiaro; quelle che darmoall'estemo devono essereprotette dall'iitusione di vettori.
4. Le finestre devono esseredotaîe di adeguati inJissi e, se apdbili, devono esseremunite di
retine antiinsetti. In altemativa il titolale può predisporre un aÌtlo sistema di eliminazione
degli insetti, che deve essereapprovato dalla compefenteaùtorità sanitaria.
C) Deposito
1. In ogni stmttura deve esseF identificato un locale distinto da quello di lavorazione per il deposito
delle materie prime, dei prodofri finiti per i materiali non alimentad adoperati per il
confezionamentocome vasetri, scatolee affini e per i prodoni di puÌizia.
2. Ove Ia tipologia delle lavorazioni e le dimensioni della stlùttùa lo permettono, dettí depositi
sono consentiú anche nel locale lavorazione. In tal caso occorre che i prodotti per la pulizia siano
contenuti in un apposito armadieúo chiuso identificato materialmente per detto scopo. Inoltre il
deposito dei contenitod non deve determinarepericoli per la saìubrità degli alimenti.
3, Nel caso che nella str:uttura si depositino anche maferie prime o prodotti finiti, deve essere
presente un adeguato sistema di conservazionedegli stessi, eventuaù$enteanche a temperatura
conùollata.
4. Nel caso di produzioni particolari e ùadizionnli, che abbiano bisogno di panicolari condizioni
termiche e di umidità per la stagionatù4 (fomaggi) o asciugatùra,/stagionatúa(salumi), le pareti e
i pavimenti possono essereanche non facili da lavare e geologicamente natùali Grotte, vecchie
cantine, locali ladizionali con parcti in mattoni o in pietra), purché vedgano mantenutele noÍnali
condizioni di igiene e pulizia. I locali tradizionali possonoessereutilizzaîi anchecome deposiio per
conseware prodotti alimentali opportunamente coDfezionati e chiusi emeticamente. I locali di
stagionatùa di formaggi e salùmi con ca.ratteristichetrad.izionali possonoavere:
a) pareti geologicamentenaturali
b) muri, paviment! soffitti, polte noo lisci, Don impermeabiE non Ésistenq senza rivestimento
chiaro o non composfi di materiale inakerabile;
c) dispositivi e utensili di lavoro destinati a eDtrare a co atto diretto con le materie pdme e i
prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e da disinfettare. (assi di
Iegno e athezzatule hadizionEfi).
I ÌocaÌi adibiti a conservazioneed invecchiamento di vini ed aceti possono derogale ai requisiti di
microclima ed alle camtteristichepreviste per paleti e pavimenti, rifeiti ai locali di lavorazione. Nei
locali di irwecchiamento, sono ammessi arìche parcti e pavimemi in pieta e mattoni, puché
vengano mantenuti puliti ed igienicamentesaní.
D) Rifomimento idrico
1. Ogni shúhÌa deve esseredotafa di acquapotabile conente calda e fredda e di rma riserva idrica
di capacità adeguataaÌla tipologia ed alla quantità di prcdotto lavorato.
2. Nel caso il laboratodo sia situato nel contesto di ùna stmttua polifurzionale è sufficiente la
presenzadi rma riserva comrure.
3. Nel caso di assenzadi acqua potabjJe corente deve essere assicùata urra fomitura idrica di
eguale qualità con mezzi dtenuti idonei dalla competenteaùtorità.
E) Athezzature
1. Il locale deve esseredotato di atùezzatwe adeguatee conformi alle norme sanitarie.
Le attrezzanùe valmo relazionate aìle diverse tipologie di lavorazione. Nel caso
specifico più ricorente che riguardala ìavorazionedi frutta e ortaggi, debbono
almenoesserepresenti
a) lavello conerogatorcdi acquanon manuale(fotocellul4 p€daleo a ginocchio)periÌ lavaggiodei
pmdotti; sedel casodeveesserepresenteÉìDche
un lavello per il lavaggiodellemani,;
b) pianodi lavom in materialeliscio, lavabilee disinlettabile
c) utensilidi lavorazíonein hateriale idoneo;
d) contenitoÌeper rifiuti dotatodi coperchioa chiusuraautomatica;
e) athezzatureper gar:artireI'adeguatoùaftamentodei prodotti;
f) scaffalatureper il depositodei pmdotti;
g) mobili chiusiper riporrele attrezzature,
h) cappaaspùane,di adeguatacapacità(soloper le produzionichela richiedano).
D Servizi igienici
1. Ogni sffuúuladevedispore di un sewizio igienicoattiguo o a brevedistanzadal localedi
lavorazione. I seryiziigienici devonoesseredotati di un aÌfibagno o, in suaassenza,non
devonocomunicarediEftamenteconi locaìi di produzione.
2. I serviziigienici devonoaveÉ aìrnenoi seguentirequisiti:
a) paretilisce,lavabili e disinfenabiìifino ad almenoduemetri di atezza;
b) pavimentilisci, lavabili e disinfenabili;
c) ùn WC;
d) un lavabocon acquacoÍente potabilecaldae freddadotatodi erogatorenon manuale(pedale,
fotocellulao a ginocchio);
e) un erogatoredi detergeDre
idoneol
di asciugatrua
dellemanì;
fl sistemaa perdere
g) contenitor€di dîiuti mD chiusua automatica;
h) altezzadi almeno2,40m.
i) ventilazionerlatula-leo meccanicadi adeguata
potata,
3. E possibileimpiegareancheil bagnodell'abitazionedel titolare purchésia adeguatoalle
caratterútichesopraelencate.
G) Scarichiliquidi
l.Tutti gli scarichisiadel laboratoriochedei serviziigienici devonoesserecollegatiadun adeguato
sistemacheassicùriil Epido a-llontanamento
dei reflui senzacreareproblemidi lavorazioni.
2. Gli scarichidevonoconfluirein fognatora(comunale,consotile, etc.) e non necessitano
di
autorizzazionimasolodi eventualecomùnicazione
oveprevistodal gestore.
3. Nel casosia assenteuDodei sistemi fognanti di cui ai commi 1 e e il prodùftoredeve
prevedereun sistemadi smaltimentocheassicurila correnadepurazione
dei reflui.
4. E ammessala soluzionedi raccohadi acqre in pozzi o cistemedi adeguatecapacità,da
smalti$i successivamente
Íamite conbatto con ditta autorizzataallo smaltimentoo da
adoperarsiin agricoltuiacomeammendante
vegetaÌesemplice.
II) Lavorationi particolari. Essicaturaerbe officinali, oÍaggi e fruttÀ.
1. L'essicatùradeUeeùe officinali può essereattuatasecondole metodichetradizionaliin locali
ombrcggiati ed adeggiati (tettoie, dmesse e magazzini agricoli), oppue in appositi fomi o
essicatori.In modopaficolare,per quantoriguardalo zafferanosi attuanole derogheprevisteper i
prodotti ttadizionaLialDlgs 173198art. B e dal disciplinaredella DOP dello zafferano.Pertanto
I'essicatùadello zafferanopuò arwenirenella cucinacasalingair setaccidi legnoa debitadjstanza
da una fonte di calore(iÌ camino,la stufa ecc.), oppurein essicatori,L'essicatu.ra
badizionaledi
ftutta e ortaggipuò essereatftata al soleesclusivamente
con la protezionedi graticciper evitate il
contatto con ù$ett! oppue in fomi essicatori.L'attività dell'acquadeve esselecomùDqueillferiore a
aw 0,93.
I) Macellazione e lavoraziotre ddle carni
1. -AvicuicoÌi
Va eseguita distintamente per specie in spazi idonei ed isolati all'intemo dei locali di lavorazione di
prodotti agricoìi o in locali specifici sempre che le lorc dimensioni e le attrez.zatuledi cui sono
dotati siano rapportate all'entità della macellazione.
Se essa non awiene in locali specilici, le giomate nelle quali questa viene ese$lita devono
altemarsi con quelle dell'anività di lavorazione di púdotti agricoLi-Dopo ciascun utilizzo i locali e
le attrezzaturedevono essereadegùatamentelavati e disinfettati.
2. Macellazione cani ovicaprrne e suine.
Possonoessereeffettuate presso:
o piccoJi macelli a gestioneassociativasituati in ambito locale
Il macello può esseredi tipo economico, fisso o mobile, di nuova costiuzione o dcavato in locaÌi già
esistenti di dimensioni adeguate alla macellazione per un nùmero non superiore a 5000 capi
ovicaprinvanno.
Il locale di macellazione può essereunico con una ampiezzamiDima di metri quadli 25 con paretÍ
lavabili e con annessacella frigo adeguataaÌle esigenze.
L'evacuazione delle acquercflue non deve comprometterela sicùrezzadegli alimenti.
o locale aziendale ad uso stagionale per piccole quantitÀ di animali ( 10-15 capi a volta) di età
inferiorea 180 giomi. Vannosepdratigli scarichìdal sdngue.
3,Lavorazione e ùasformazione caEtr ovicaprine, suine e bovine
E possibile l\ltilizz,o di un unico locale che contempli il sezionamento e la trasfolmazione,
altemando i giomi per lavorazioni diverse.
Le dimensioni devono essererapportateai quantitativi di carnelavorata.
Nelle stutture a gestione associata,per quantitativi fino a kg. 200 di caÌne/settiaana è utilizzabiìe
una supeúicie di 10 metri quadri .
Nell'ambito della stessaazienda le eventuali lavorazioni di cami ovicapúne e bovine riclúedono
locaÌi appositi e differenziati dalle altre lavorazioni.
Il laboratorio, aziendale o di filiera associariva, può essere ricavato in locali già esisterfti da
ristruttuare con possibilità di deroghein riferimento alle altezzeinteme e lurdnosità.
Si lende necessaÌial'installazione di una cella frigo a scompalti per la fuollatura della caÌne e per Ia
corÌservazione e stagionatùa dei prodotti, essapùò trovaEi aÌl'intemo del laboratorio o ilÌ altro
lo€ale funzionalmente adeguato.
4. Locali di vendita
I locali adibiti aÌla vendita diretta dei prodotti agricoli alimentari della presentenomativa, devono
avere dimersioni, supedici ed essere attrezzati in mjsura adeguata alla tipologia e quantità dei
prodotti destinati alÌa vendita.
La vendita dei prodotti può awenire anche nei locali di lavorazione, a condizione che venga
eseguito in rmo spazio delimitato e separato dalla zona di produzione, in quest'uÌtima non è
pennessolraccessoagli acquirenti.
La presentelegge regionaÌesaràpubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservada e di fada osservare come legge della Regione
Piemonte.
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CONSIGTIO REGIONALE MARCHE PROPOSTA DI LEGGE