La Consigliera di Parità Provinciale 47 Durante il periodo di gravidanza e dopo la nascita del figlio/a, la lavoratrice dipendente può dimettersi dal proprio lavoro, a determinate condizioni. Il Regolamento di esecuzione della legge che disciplina la maternità, (L. 1204/7), all’art. 11 del decreto di attuazione (D.P.R. n. 1026/76), prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro sia condizionata alla convalida delle dimissioni da parte del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro. In tempi recenti una importante circolare del Ministero del Lavoro (Circ. n. 31/01 che disciplina l’attività di vigilanza in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità) è tornata sulla questione, descrivendo la ragione precisa di questo obbligo di convalida ed anche la Legge 53/00 (art.18 n. 2) ed il Testo Unico 151/01 (art. 55), che sono entrambe leggi in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, hanno confermato tale necessità. La ragione dell’obbligo di convalida delle dimissioni parte del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro sta nel fatto che la legge vuole preservare la lavoratrice da eventuali pressioni a dimettersi da parte del datore di lavoro ed intende accertare la volontarietà delle dimissioni per tutto il periodo tutelato dal divieto di licenziamento, cioè entro il primo anno di età del figlio/a. Le disposizioni richiamate poi, a maggiore tutela delle lavoratrici che si dimettono dal proprio posto di lavoro nel periodo in cui è interdetto il licenziamento, stabiliscono il diritto delle stesse a percepire tutte le indennità che il contratto e la legge prevedono in caso di licenziamento. Il testo Unico 151/01 estende la tutela economica (cioè il diritto al pagamento di tutte le indennità previste in caso di licenziamento) anche ai padri lavoratori che hanno usufruito del congedo di paternità. Infatti, in assenza della madre per abbandono, grave infermità o morte oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il padre avrà diritto ad astenersi in congedo dal lavoro per il periodo che sarebbe spettato alla madre. Se dovesse dimettersi entro l’anno di età del figlio/a ha lo stesso obbligo di convalida e le stesse tutele economiche cui avrebbe avuto diritto la madre. Anche in caso di adozione o affidamento di un minore entro un anno dall’ingresso nel nucleo familiare sono previsti gli stessi obblighi e le stesse tutele. Una ulteriore previsione che intende garantire le lavoratrici (ed i lavoratori nei casi che abbia- premessa PREMESSA 48 La Consigliera di Parità Provinciale premessa mo visto) che si dimettono dal lavoro è l’esonero dal periodo di preavviso. Dunque è necessario ricordare che, a fronte di una decisione spesso dolorosa e sofferta, ma resa necessaria da una serie di circostanze, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere alle madri ed ai padri che rassegnassero le dimissioni alcuni diritti spesso non conosciuti, come appunto le indennità economiche previste dal contratto e dalla legge in caso di licenziamento e l’esonero dal periodo di preavviso. 49 La Consigliera di Parità Provinciale La presente ricerca riguarda il numero di dimissioni delle donne nella Provincia di Torino e l’analisi delle ragioni che hanno portato a tale scelta. I dati forniti dall’Ispettorato del Lavoro non hanno indicato alcun padre che abbia usufruito del congedo e che abbia convalidato le dimissioni entro l’anno di età del figlio/a. In riferimento a quanto emerso dalla rilevazione dell’ultimo triennio relativa alle dimissioni rassegnate dalle donne entro il primo anno di età del figlio/a, così come si può evincere dalla tabella qui sotto riportata Dimissioni donne entro il primo anno di età del bambino/a nella sola area della provincia di Torino Anno Donne dimissionarie1 2002 718 59 donne al mese c.a 15/29 anni 54000 30/49 anni 178000 2003 680 56 donne al mese c.a 15/29 anni 53000 30/49 anni 184000 2004 473 52 donne al mese c.a Non ancora rilevato primi 9 mesi Donne Occupate2 tempo indeterminato tra 15 ed i 49 anni emerge una grave problematica vissuta dalle donne nel mercato del lavoro della provincia di Torino. Il dati sono, infatti, allarmanti ed al di sopra di ogni previsione. Se si considera, inoltre, che la normativa in vigore prevede per le donne: a) il diritto a non essere licenziate entro l’anno di età del figlio; b) la possibilità di utilizzo dei congedi e di formule di conciliazione previste dai contratti di lavoro; i dati sopra riportati rendono la situazione ancora più grave. Fortunatamente, il numero delle dimissioni per annualità risulta in leggera flessione a fronte della stabilità del dato occupazionale femminile a tempo indeterminato. Dimissioni donne entro il primo ano di età del bambino/a dimissioni donne entro il primo anno di età del bambino/a Dimissioni donne entro il primo ano di età del bambino/a 50 La Consigliera di Parità Provinciale Questo dato di tendenza esprime, oltre che un segnale positivo, anche un primo risultato percepibile di anni di politiche di pari opportunità. Nonostante ciò è emersa evidente la necessità, da un lato di agire per comprendere meglio il fenomeno, dall’altra di mettere in campo risposte concrete. Sulla base di una prima osservazione, condotta su un campione ristretto di donne, le motivazioni rilevate hanno permesso un livello di riflessione ed analisi, in fase iniziale, ed hanno visto emergere la necessità di comprendere meglio la situazione, attraverso l’elaborazione di un questionario. Sulla base di una prima osservazione, condotta su un campione ristretto di donne, le prime motivazioni rilevate, hanno permesso un primo livello di riflessione ed analisi, ma visto emergere la necessità di approfondire ulteriormente, attraverso l’elaborazione di un questionario in modo tale da poter comprendere meglio la situazione. Se infatti, in questa prima rilevazione, tutte le donne avevano fornito una motivazione ufficiale delle dimissioni riferita a problemi personali, l’esplicitazione di questi aveva evidenziato la complessità della materia e la necessità di promuovere politiche di prevenzione e tutela. Donne Motivazione di dimissione 5% circa desidera mettersi in proprio per conciliare meglio vita e lavoro 14% circa desidera mettersi in proprio per conciliare meglio vita e lavoro 52% circa ha richiesto l’orario part-time ed è stato rifiutato dall’azienda 29% circa non fornisce ulteriori elementi Nota: Si tenga presente che tra le motivazioni raccolte non compare il fatto che le lavoratrici possano essere state costrette dall’azienda alle dimissioni in quanto affermazione molto delicata. Come si evince anche dalla tabella qui sopra riportata - l’alta percentuale di donne che chiedono il part-time e la relativa non concessione, la non conoscenza della normativa sulla conciliazione e alla presenza della Consigliera di Parità, lo scarso utilizzo dei congedi parentali - hanno indotto il gruppo a di lavoro a formulare: alcune Riflessioni: • la questione della maternità rappresenta ancora un problema; • donne, uomini ed imprese conoscono poco le possibilità introdotte dalle politiche di conciliazione; • le leggi a tutela delle lavoratrici sono poco diffuse; • le Consigliere di Parità e le loro funzioni, sia di mediazione che di tutela, sono scarsamente conosciute ed utilizzate; • i punti di ascolto e consulenza sulla conciliazione dei tempi a servizio delle lavoratrici e dei lavoratori, sono pressoché inesistenti o sconosciuti; • mancanza di rilevazione sistematica e qualitativa sulla tematica; alcune Prospettive concrete : • lavoro di ricerca a fianco dello sportello della Direzione Provinciale del Lavoro (intervista con griglia di rilevazione per le donne che comunicano alle dimissioni); • ipotesi di un numero verde per consulenza; • punti di ascolto e consulenza per lavoratori/trici; • opuscolo/libretto informativo per neo-mamme e neo-papà; • iniziative promozionali sulle leggi ed opportunità legate alla conciliazione per aziende. A seguito di queste riflessioni si è deciso di procedere con una serie di interventi che da un lato permettessero di approfondire e comprendere la questione delle dimissioni delle lavoratrici madri e dall’altro si configurassero come azioni positive volte a rimuovere le cause e/o a prevenirle. Sulla base delle prospettive concrete elaborate dal gruppo di lavoro si è proceduto a: 1. elaborazione, somministrazione e analisi di un Questionario; 2. elaborazione, stampa e distribuzione di Opuscoli per le mamme e per i papà “I nostri auguri tra opportunità e diritti”; 3. individuazione di Punti di Riferimento e Ascolto; 4. realizzazione di azioni promozionali verso imprese. 1 2 Dati Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezioni Lavoro Dati Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro 51 Dimissioni donne entro il primo ano di età del bambino/a La Consigliera di Parità Provinciale 52 La Consigliera di Parità Provinciale questionario 1. Questionario A seguito delle considerazioni emerse il gruppo di lavoro, come prima tappa, ha elaborato un questionario funzionale alla comprensione del fenomeno, da somministrare direttamente alle donne dimissionarie. Grazie alla fattiva collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino - Servizio Ispezioni, è stato possibile per la persona che ha effettuato le ricerche, somministrare il questionario direttamente presso la sede della Direzione a tutte le donne che si presentavano per rassegnare le dimissioni. La strutturazione del questionario, semplice e rispettosa della privacy, ha permesso facilità e rapidità di rilevazione e la conseguente risposta positiva da parte di tutte coloro a cui è stato proposto. Nessuna donna, infatti, ha rifiutato l’intervista. Nell’arco di tre settimane si sono così raccolti 40 questionari che da un lato hanno confermato il dato allarmante delle dimissioni nella provincia di Torino e dall’altro hanno permesso la costruzione di un campione significativo di intervistate, sufficiente alla elaborazione ed analisi dei dati. Come si può constatare, il questionario, pur essendo breve (anche per non abusare del tempo delle donne intervistate), permette di rilevare una serie di temi utili alla comprensione del fenomeno. In particolare ha consentito di raccogliere elementi in merito a: • caratteristiche personali - età, provenienza, titolo di studio, composizione familiare; • attività lavorativa - tipologia di impresa, lavoro; • problemi sorti dall’annuncio della gravidanza, al rientro al lavoro; • problemi e cause che hanno portato alla scelta delle dimissioni; • conoscenza o meno della normativa a favore della conciliazione e della figura della Consigliera di Parità • suggerimenti per favorire le donne nella conciliazione e soprattutto nel mantenimento del posto di lavoro. A tal proposito si riporta qui di seguito il modello di questionario/intervista. 53 La Consigliera di Parità Provinciale QUESTIONARIO ANONIMO DIMISSIONI LAVORATRICI ENTRO PRIMO ANNO DI ETÀ FIGLI Dati personali ETÀ Nucleo Familiare Figlie/i Femmine N Donna capo famiglia Marito/convivente Altro (specificare) Maschi N si si TITOLO DI STUDIO Laurea Diploma/Scuola di specializzazione Scuola media inferiore/scuola elementare Altro (specificare) LUOGO DI RESIDENZA Torino Fuori Torino Età di ciascuno/a no no Lavoro QUALIFICA PROFESSIONALE RICOPERTA SEDE DI LAVORO ERA: Vicino a casa Distante da casa Km TIPOLOGIA DI IMPRESA PRESSO CUI LAVORAVA: Amministrazione pubblica Azienda privata oltre 100 dipendenti Azienda privata dai 50 ai 99 dipendenti Azienda privata dai 20 ai 50 dipendenti circa questionario 54 La Consigliera di Parità Provinciale Azienda privata sotto i 20 dipendenti Cooperativa Associazione questionario Altro (specificare) AMBITO DI LAVORO Industria Commercio - Servizi Turismo Ristorazione Istruzione - Formazione Sociale Comunicazione Artigianato Altro (specificare) A SEGUITO DELLA NASCITA DI SUA/O FIGLIA/O alcuni elementi hanno reso difficile la gestione del suo rapporto di lavoro? la distanza dal luogo di lavoro no si l’orario no si il tipo di lavoro no si le relazioni con colleghi no si le relazioni con superiori no si mancanza di servizi (nidi,…) no si difficoltà a reperire babysitter no si altro (specificare) AL RIENTRO DALLA MATERNITÀ, LA SUA SITUAZIONE SUL POSTO DI LAVORO È CAMBIATA? no si SE SI, PERCHÉ? Il mio posto di lavoro è stato occupato da un’altra persona Mi hanno affidato mansioni di valore inferiore che non mi competevano Mi hanno spostato di ufficio/incarico Non mi hanno più dato lavoro da svolgere Non mi coinvolgevano nelle attività lavorative Altro (specificare) Conosce la normativa a sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura? (Legge 53/2000) Si No Conosce il ruolo della Consigliera di Parità Provinciale? (Legge 125/91) Si No Conosce la figura delle Referenti di Pari Opportunità del Servizio lavoro centrale e dei Centri per l’Impiego? Si No Per quanto riguarda LA SUA SCELTA DI ABBANDONARE IL POSTO DI LAVORO ha inciso il fatto che… Non mi è stato concesso il congedo parentale Non mi sono stati concessi i riposi giornalieri Non mi è stato concesso il part-time Sono stata inviata a licenziarmi L’orario di lavoro è incompatibile con la mia famiglia Ho subito forti pressioni psicologiche Non riesco a conciliare il tempo tra la famiglia ed il lavoro La sede del lavoro è troppo distante Ho preferito dedicarmi alla mia famiglia 55 questionario La Consigliera di Parità Provinciale 56 La Consigliera di Parità Provinciale Mi hanno fatto svolgere mansioni inferiori che non mi competevano, e che mi svilivano Al mio rientro, ho trovato un clima relazionale a me ostile Non ho trovato nessuno che mi aiutasse per accudire mio/a figlio/a Ho pensato di aprirmi un’attività/cambiare lavoro Altro (specificare) questionario COSA LE SAREBBE o LE SAREBBE STATO UTILE PER POTER MANTENERE IL SUO POSTO DI LAVORO 57 La Consigliera di Parità Provinciale ANALISI DATI ANAGRAFICI DELLE MADRI DIMISSIONARIE INTERVISTATE: Età L’età delle donne intervistate si estende lungo l’arco 20-42 anni; l’età media è di circa 31 anni; la maggior parte delle donne intervistate ha 32 anni. Residenza La maggior parte delle donne intervistate non vive in Torino ma nel resto del territorio della Provincia di Torino. LUOGO DI RESIDENZA 11 Torino Fuori 29 Titolo di studio I titoli di studio prevalenti sono: diploma e licenza media inferiore. TITOLO DI STUDIO analisi Licenza media Diploma Laurea 58 La Consigliera di Parità Provinciale Composizione del nucleo familiare: La quasi totalità delle donne intervistate ha un marito/ convivente, solo in due casi la donna è capo famiglia. STATO CIVILE Donna con marito/convivente analisi Donna capo famiglia La maggior parte delle donne intervistate ha solo figlio (26 su 40), si va da un minino di 1 figlio a un massimo di 3 con una media per donna di 1 figlio. Per quanto riguarda il sesso del primo figlio (il più grande/l’unico), i dati rivelano che si tratta di 20 maschi e 20 femmine con un’età compresa tra i 2 mesi e i 17 anni. Per calcolare una media dell’età significativa, abbiamo ritenuto opportuno definire il limite massimo di età del primo figlio di 6 anni, considerando a parte il caso del figlio con 13 anni e 17 anni. Pertanto, l’età media del primo figlio è di 34 mesi circa (2 anni e 10 mesi), e la fascia di età in cui si colloca maggiormente l’età del primo figlio riguarda il 9° e il 10° mese. Le donne dimissionarie con 2 figli sono 12. Solo 2 donne hanno 3 figli. In particolare, una delle due donne ha già due figlie grandi di 13 anni e 17 anni ed è in attesa del terzo figlio, pertanto si dimette ancora prima di partorire. L’altra donna si dimette con il terzo figlio di 9 mesi. 59 La Consigliera di Parità Provinciale LAVORO Sede di lavoro La sede di lavoro è distante da casa per 16 donne su 40; nel dettaglio sono per lo più coloro che abitano fuori Torino a lavorare distanti da casa (coloro che sono distanti dal luogo di lavoro sono 13 donne residenti fuori Torino, 3 in Torino). La distanza casa-sede di lavoro in km segnalata dalle intervistate varia da un minimo di 8 km a un massimo di 90 km; con una distanza media di 26,4 km circa. Inoltre, sono le donne residenti fuori città a dover percorrere quotidianamente, per raggiungere il posto di lavoro le distanze più ampie, con picchi di 35, 45, 90 km al giorno. DISTANZA DA SEDE DI LAVORO 16 distante 24 Tipologia di lavoro La qualifica ricoperta dalle donne dimissionarie è per lo più medio-bassa, anche a dispetto del titolo di studio di cui le intervistate sono in possesso. Nel dettaglio, le qualifiche ricoperte sono: - impiegata/apprendista impiegata: 15 - insegnante: 1 - consulente: 1 - commessa/apprendista commessa: 5 - assistente alla poltrona in studio dentistico: 2 - addetta turismo: 1 - cuoca/addetta mensa/cameriera: 6 lavoro vicino 60 La Consigliera di Parità Provinciale - addetta pulizie: 3 - parrucchiera/apprendista parrucchiera: 2 - collaboratrice domestica: 2 - assistente domiciliare: 1 - operaia: 1 Il grafico seguente facilita la visualizzazione delle qualifiche ricoperte per tipologia: “qualifica media” (impiegate/insegnanti/consulenti), “qualifica medio/bassa” (commessa/assistente alla poltrona/addetta turismo), “qualifica bassa” (assistente domiciliare/parrucchiera/cuoca/addetta-mensa/cameriera/addettapulizie/collaboratrice domestica/operaia). TIPO QUALIFICA RICOPERTA qualifica media qualifica medio/bassa Dunque, più della metà del campione in oggetto corrisponde a professioni modeste (qualifica medio-bassa/qualifica bassa). Focalizzando l’attenzione sul tipo di ambito lavorativo in cui le donne dimissionarie sono impiegate, si riscontra una preponderanza del settore commercio, ristorazione artigianato. lavoro TIPO SETTORE LAVORO 1 turismo industria 2 3 100% 5 6 80% 7 60% 0% co) sociale/cura/formazione ristorazione 40% 20% studio privato (notarile/dentistico/grafi- artigianato/pulizie 18 61 La Consigliera di Parità Provinciale TIPO AMBITO LAVORO commercio/servizi artigianato/pulizie ristorazione sociale/cura/formazione studio privato (notarile/dentistico/grafico) industria Per lo più le donne intervistate erano inserite in contesti aziendali di piccole dimensioni (meno di 20 dipendenti) come bar, ristoranti, mense, studi privati, cooperative e agenzie di servizi, famiglie. DIMENSIONE AZIENDA 4 azienda piccola (<20 dipendenti) 5 azienda media (20-99 dipendenti) azienda grande (>100 dipendenti) 28 Altro (scuola, cooperativa, famiglia lavoro 3 62 La Consigliera di Parità Provinciale DIFFICOLTà GESTIONE RAPPORTO LAVORO Per quanto riguarda le difficoltà nella gestione del rapporto di lavoro, a seguito della nascita del/la figlio/a, le donne individuano al primo posto criticità inerenti il lavoro stesso: l’assenza di strumenti di conciliazione e gestione del lavoro e della famiglia, l’orario, un sotteso clima aziendale difficile ed ostile, la distanza casa-lavoro, contenuto del lavoro DIFFICOLTÀ GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO difficoltà gestione rapporto lavoro assenza di servizi (nidi), difficoltà reperimento babysitter - 29 oraio - 19 contenuto del lavoro - 3 distanza dal luogo di lavoro - 10 difficoltà relazionali Per quanto riguarda la relazione tra titolo di studio e criticità che ha reso difficile la continuazione del rapporto di lavoro a seguito della nascita del/la figlio/a, si rileva che: le madri con il diploma, asseriscono come difficoltà prevalente l’orario lavorativo, segue l’assenza di servizi (nidi, ecc.); le madri in possesso del titolo di studio di licenza media evidenziano difficoltà per l’assenza di servizi e di baby sitter; le tre madri laureate segnalano la carenza dei servizi, di baby sitter e la tipologia di lavoro non congruente rispetto alle proprie aspettative. 63 La Consigliera di Parità Provinciale Diploma Media Laurea Totale Tot. accorpato 19 Orario lavorativo 14 5 0 19 Assenza di servizi 10 7 1 18 Difficoltà nel reperire baby sitter 4 6 1 11 29 Distanza sede di lavoro-casa 6 4 0 10 10 Relazioni con i superiori 5 5 0 10 Relazioni con i colleghi 3 2 0 5 Tipo di lavoro 1 1 1 3 15 3 difficoltà gestione rapporto lavoro Criticità 64 La Consigliera di Parità Provinciale RIENTRO SUL POSTO DI LAVORO rientro sul posto di lavoro Solo 3 madri sono rientrate al lavoro e poi si sono dimesse. Le difficoltà rilevate al rientro dal lavoro sono state: troppe responsabilità; non avere più lavoro da svolgere; mancato coinvolgimento in attività lavorative; presenza di un clima teso; affidamento alla lavoratrice di mansioni inferiori rispetto alla qualifica e ai compiti; spostamento della lavoratrice in un altro ufficio o assegnazione di altri incarichi. Qui di seguito l’analisi specifica caso per caso. 1° CASO: donna di anni 33, sposata/convivente, residente fuori Torino, con una figlia femmina di 10 mesi e con titolo di studio di licenza media. Lavora con qualifica di impiegata presso una cooperativa sociale di assistenza anziani distante da casa 35 km. Le criticità che, a seguito della nascita della figlia, hanno reso difficile la gestione del rapporto di lavoro sono: la distanza dal luogo di lavoro e l’orario. Conosce la normativa a sostegno della maternità/paternità. Al rientro dalla maternità, non le hanno più dato lavoro da svolgere, non è stata più coinvolta nell’attività lavorativa, c’è un clima teso perché era rimasta incinta e aveva dovuto usufruire di tutto il congedo per la maternità (obbligatorio e facoltativo) e di giorni di malattia a causa di una gravidanza difficile. Si dimette perché si trasferisce all’estero con il marito, ma l’avrebbe fatto comunque a causa di turni di lavoro incompatibili con la gestione della famiglia (avrebbe dovuto fare anche dei turni di notte) e per il clima relazionale teso. 2° CASO: donna capo famiglia di anni 31, sposata/convivente, residente in Torino, con 1 figlia femmina di 5 mesi e con titolo di studio di licenza media. Lavora come barista/cuoca presso un bar vicino a casa. Le criticità che, a seguito della nascita della figlia, hanno reso difficile la gestione del rapporto di lavoro sono: la distanza dal luogo di lavoro (si trasferisce più lontano), la mancanza di servizi e la difficoltà a reperire babysitter. Conosce la normativa a sostegno della maternità/paternità. La Consigliera di Parità Provinciale 65 3° CASO: donna di 20 anni, con marito/convivente, residente in Torino, con 1 figlia femmina e con titolo di studio di licenza media. Lavora come apprendista artigiana in un negozio di parrucchieri vicino a casa. Le criticità che, a seguito della nascita della figlia, hanno reso difficile la gestione del rapporto di lavoro sono: le relazioni con i colleghi e con i superiori. Conosce la normativa a sostegno della maternità/paternità. Al rientro dalla maternità, non le hanno più dato lavoro da svolgere, non è più stata coinvolta in alcuna attività lavorativa, le hanno affidato mansioni inferiori come fare le pulizie. La lavoratrice decide di dimettersi a seguito di forti pressioni psicologiche e di un clima relazionale ostile, e perché ha dovuto svolgere mansioni inferiori e preferisce dedicarsi alla sua famiglia. rientro sul posto di lavoro Al rientro dalla maternità, si trova in una situazione in cui ha troppe responsabilità: il datore di lavoro fa molto affidamento su di lei, le richiede una presenza costante e continua e manifesta la paura dovuta al fatto che la signora possa usufruire di giorni di malattia per seguire la figlia piccola. conoscenza della normativa a sostegno della maternità/paternità 66 La Consigliera di Parità Provinciale CONOSCENZA DELLA NORMATIVA A SOSTEGNO DELLA MATERNITà/PATERNITà 35 donne su 40 dichiarano di conoscere la normativa a sostegno della maternità/paternità 5 non la conoscono. Considerando nel dettaglio le donne che non conoscono la normativa: - 3 donne sono in possesso della licenza media, 1donna ha il diploma, 1 la laurea straniera; - 2 madri hanno due figli, 3 uno solo; - 3 donne sono residenti a Torino e 2 fuori Torino. I ruoli ricoperti sono: assistente alla poltrona, addetta al turismo, collaboratrice domestica, impiegata chimica, cuoca. Le motivazioni che spingono queste donne a dimettersi sono: cambiare lavoro (nello specifico, andare a lavorare in un altro studio dentistico come assistente alla poltrona ma con orario più flessibile), l’impossibilità di modificare il turno di lavoro, incompatibilità dell’orario lavorativo con la gestione della famiglia, l’inconciliabilità tra il tempo della famiglia e il tempo di lavoro; la volontà di dedicarsi alla propria famiglia (anche a causa di problemi di salute); l’aver subito forti pressioni psicologiche e la presenza di un clima relazionale teso. Nessuna donna ha dichiarato di conoscere il ruolo della Consigliera di Parità, né delle Referenti di Parità presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Torino. MOTIVI DELLA SCELTA DI ABBANDONARE IL POSTO DI LAVORO: - Clima aziendale ostile • non è stato concesso il part time: 5; • non è stato concesso di modificare il turno di lavoro: 4; • non sono stati concessi i riposi giornalieri: 1; • è stata invitata a licenziarsi: 3; • ha subito forti pressioni psicologiche: 3; • clima relazionale teso: 3; • hanno fatto svolgere mansioni inferiori che non le competevano:1 - orari e servizi; • non riesce a conciliare il tempo tra famiglia e lavoro: 18; • l’orario di lavoro è incompatibile con la famiglia: 15; • non ha trovato nessuno che la aiutasse ad accudire il/la figlio/a: 5; - distanza • la sede di lavoro e’ troppo distante: 8; - contenuto del lavoro: • ha pensato di aprire un’attività/cambiare lavoro: 9; - dedicarsi alla famiglia: • ha preferito dedicarsi alla famiglia: 14 MOTIVI ABBANDONO Clima aziendale ostile - 20 contenuto/legittimazione lavoro svolto - 9 orari e carenza servizi - 38 dedicarsi alla famiglia - 14 Dai dati esposti si nota che 9 donne su 40 si dimettono perché cambiano lavoro (con orari più compatibili rispetto alla gestione della famiglia) o aprono una nuova attività in proprio. È palese, attraverso l’incrocio dei differenti risposte ai quesiti, come emerga un clima aziendale generalmente ostile o poco disponibile verso le donne con prole (a partire dall’annuncio della meternità). Considerando le motivazioni e il titolo di studio, si nota che le donne diplomate risultano più sensibili alle seguenti motivazioni: in primo luogo, l’orario incompatibile con la gestione della famiglia e l’inconciliabilità tra il tempo del lavoro e quello della famiglia, in secondo luogo la distanza dalla sede di lavoro, la volontà di dedicarsi alla famiglia, l’impossibilità di usufruire del part time e il passaggio a un nuovo lavoro. Le madri con la licenza media apportano, come giustificazione delle dimissioni, l’inconciliabilità tra il tempo di lavoro e motivi della scelta di abbandonare il posto di lavoro 67 La Consigliera di Parità Provinciale 68 La Consigliera di Parità Provinciale motivi della scelta di abbandonare il posto di lavoro il tempo della famiglia, la volontà di dedicarsi alla famiglia, l’impossibilità di trovare qualcuno a cui affidare i/le propri/e figli/e e il cambiare attività lavorativa. Le 3 donne laureate3 sostengono di volersi dedicare alla famiglia, in quanto hanno problemi di gestione dei tempi ed un lavoro, che sul piano del contenuto e della legittimazione, non le gratifica. Motivazione Tipo di Motivazione/Titolo di Studio Diploma Media Orario di lavoro incompatibile con gestione famiglia Inconciliabilità tra il tempo della famiglia e il tempo di lavoro Non concessione orario part time Non concessione di modificare i turni di lavoro Non concessione dei riposi giornalieri Sede di lavoro distante da casa Cambiare lavoro/aprire una nuova attività Dedicarsi alla famiglia Non ha trovato nessuno che accudisse il/la figlio/a È stata invitata a licenziarsi Clima ostile Le sono state affidate mansioni inferiori Ha subito pressioni psicologiche 12 11 5 2 1 6 5 6 1 2 1 0 0 Laurea 3 6 0 2 0 2 4 5 4 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Le motivazioni addotte dalle madri dimissionarie vengono ribadite dall’uso della risposta multipla. Un’analisi attenta delle risposte evidenzia che: i problemi di orario si trovano segnalati singolarmente o sono associati alla volontà di dedicarsi alla famiglia, o alla volontà di cambiare lavoro o all’invito a licenziarsi. La motivazione della distanza di lavoro è associata alla volontà di cambiare lavoro, agli orari; l’aver subito pressioni psicologiche è correlato alla volontà di cambiare lavoro, alla presenza di un clima teso. Le donne che sono stati invitate a licenziarsi (3 su 40) hanno difficoltà nella gestione degli orari, la sede di lavoro è troppo distante, preferiscono dedicarsi alla famiglia. 3 Si tratta di donne laureate ma con qualifiche medio-basse quali collaboratrice domestica, apprendista impiegata, consulente informatico. La Consigliera di Parità Provinciale 69 PER CAPIRE DI PIU’… Si riportano, qui di seguito, alcune battute significative rilasciate dalle signore intervistate: “Non mi sarei dimessa se avessi potuto mantenere il mio posto di lavoro nella stessa sede e se avessi avuto un orario più flessibile, senza l’obbligo di entrare alle 8.30, anche perché devo gestire 2 figli piccoli. Sarebbe stato utile avere dei servizi (nidi, trasporti) più comodi.” “Mi hanno modificato l’orario di lavoro riducendolo per cui avrei dovuto spendere troppo troppi soldi in baby sitter che accudissero mia figlia rispetto a quelli effettivamente guadagnati.” “Ho richiesto il part time al mio datore di lavoro ma non è disposto a concedermelo, per cui preferisco non insistere.” “Mi hanno avvisato che avrei dovuto fare degli straordinari in futuro.” “Il mio orario di lavoro è troppo lungo per cui avrei dovuto impiegare lo stipendio per pagare qualcuno che accudisse mia figlia, e non mi conveniva.” “Mi sono dimessa perché avevo chiesto di non fare più i turni ma non mi è stato concesso; inoltre il clima in azienda era difficile, i miei colleghi erano arrivisti,…” “Durante il periodo di congedo, sono passata in ufficio e ho visto di non essere la ben venuta a causa della mia maternità - situazione successa anche ad un’altra mia collega. Pertanto, volendo crescere il mio bambino in serenità, ho preferito non rientrare per non dover lottare nel momento in cui avessi comunicato all’azienda la richiesta di spostare il mio orario part time dal mattino al pomeriggio per facilitare la gestione della mia famiglia.” per capire di più “Sto già facendo il part time ma devo attenermi a dei turni anche fin alle 22 poiché lavoro in un negozio.” 70 La Consigliera di Parità Provinciale “Quando sono rimasta incinta e ho dovuto usufruire di tutta la maternità, dei permessi di malattia perché ho avuto una gravidanza difficile, i rapporti sono diventati tesi, c’era malumore.” “Quando ho richiesto la maternità anticipata, hanno ritardato i pagamenti.” “Il datore di lavoro non ha accettato la mia gravidanza, nonostante lavorassi da lui da 10 anni. Avevo manifestato al mio datore di lavoro l’idea che mai avrei voluto avere un figlio, invece poi è capitato e lui non l’ha accettato.” “Al mio rientro, il datore di lavoro mi ha caricato di troppe responsabilità e ha manifestato la sua paura riguardo alla possibilità che prendessi troppi giorni di permesso per accudire mia figlia dal momento che faceva troppo affidamento su di me.” “Ci vorrebbero dei nidi che costassero poco.” per capire di più “Ci vorrebbero dei servizi più accessibili: dei nidi meno costosi, senza una lista d’attesa troppo lunga.” “Sarebbe stato molto utile avere un asilo nido vicino al posto di lavoro, che si trovava molto distante da casa.” “Il lavoro che stavo svolgendo non corrispondeva alle mie aspettative.” “Nonostante il datore di lavoro mi abbia offerto di non fare più trasferte, di restare fissa in azienda - distante da casa solo 2 km - ho preferito dedicarmi alla mia famiglia.” “Sarebbe utile anche il papà, in quanto lavoratore autonomo, potesse usufruire dei congedi.” “Il datore di lavoro mi ha detto che se volevo usufruire delle ferie, prima di tutto dovevo firmare una lettera di dimissioni.” La Consigliera di Parità Provinciale 71 ALCUNE CONSIDERAZIONI I dati forniti dalla presente ricerca promossa dalle Consigliere di Parità della Provincia di Torino, andranno letti con cautela, perchè molto parziali in quanto riguardano un piccolo numero di donne ed una frazione di tempo limitata. Tali dati comprendono tutta l’area provinciale e cioè le donne che risiedono nei 315 Comuni che compongono il territorio della Provincia di Torino. Dall’analisi delle risposte fornite dalle 40 donne che nell’arco di tre settimane, marzo-aprile 2005, hanno chiesto la convalida delle proprie dimissioni a causa della maternità, emergono risposte che debbono fare riflettere. Anche la distanza dal luogo di lavoro rappresenta uno degli ostacoli maggiori al mantenimento dell’attività: si veda ad esempio che, sul campione rilevato nell’arco di 45 giorni, la distanza media da casa al luogo di lavoro sia piuttosto elevata: 26,4 km (min 8 km - max 90 km). Si dovrà peraltro immaginare non solo l’incremento dei servizi locali, ma per esempio un intervento specifico per lo sviluppo delle banche dei tempi, peraltro espressamente previste dalla Legge 53/00 per la tutela della maternità e della paternità. Gli enti locali infatti potrebbero promuovere e sostenere la costituzione di associazioni che favoriscano lo scambio di servizi di vicinato e che facilitino l’utilizzo dei servizi della città mediante lo scambio di parte del proprio tempo. Questo potrebbe aiutare le madri (ed i padri) nell’accompagnamento dei figli o anche nella loro cura, in assenza di nidi. alcune considerazioni Il primo dato è che la maggioranza delle lavoratrici dimesse risiedono ed operano nel territorio provinciale e non nella città di Torino: ciò fa pensare che i servizi sociali e le strutture di sostegno (nidi, asili, trasporti) possano essere più carenti nei centri minori rispetto alla città capoluogo. O ancora che nelle città sia più diffusa una consuetudine a fruire delle opportunità e diritti offerti dalla normativa perché la città garantisce una qual certa “non identificazione” della persona, mentre nel territorio provinciale vi è maggior timore. 72 La Consigliera di Parità Provinciale Viene in mente una “squadra di sostituzioni” che, per alcune ore, aiuti il nucleo familiare nelle necessità che riguardino la cura del figlio/a. Pensiamo a quante persone, donne e uomini ultraquarantenni, siano disoccupate e potrebbero essere impiegate in questo “scambio” di servizio. alcune considerazioni L’orario di lavoro incompatibile con la gestione della famiglia, che rende impossibile conciliare i tempi da dedicare al lavoro ed agli affetti, risulta essere un altro elemento di criticità. Questo dato impone, oltre all’implementazione dei servizi, un coinvolgimento delle aziende e dei datori di lavoro per conoscere ed utilizzare gli strumenti di finanziamento statali e locali che prevedono progetti di conciliazione per le/i propri dipendenti. Questa riflessione ci viene suggerita anche dal fatto che le donne che si dimettono appartengono per lo più ad aziende piccole o medio-piccole e che, ad esempio, nessuna dipenda da una pubblica amministrazione (dove i piani di azioni positive, che favoriscano la conciliazione dei tempi, sono obbligatori). Il lavoro da fare insieme alle aziende riguarda anche il clima ostile, o non disponibile che ancora si crea, quando una donna rimane incinta ed è assente per i periodi interdetti obbligatoriamente o per quelli facoltativi. Questo clima si alimenta anche nel momento in cui la donna tenta il reingresso al lavoro con richieste che rendano più compatibile e conciliabile la vita familiare con quella lavorativa e le aziende spesso rifiutano categoricamente modelli organizzativi diversi. La diffidenza o peggio l’ostilità con la quale le donne vengono riaccolte nel proprio posto di lavoro sottolineano ancora una volta l’ignoranza delle leggi in materia di tutela e promozione ed il pregiudizio con cui viene vissuta a tutt’oggi la maternità (e la paternità). Si potrebbe contrastare questo comportamento istituendo una sorta di “bollino di qualità”, cioè un vantaggio nell’accesso ai finanziamenti per tutte quelle aziende che possano provare di avere sperimentato nuove forme di flessibilità di orario per le donne che rientrano dalla maternità o per i padri che chiedano di usufruire dei congedi parentali. La Consigliera di Parità Provinciale 73 Si sottolinea come anche nelle dimissioni emerga il fenomeno della segregazione orizzontale; le donne provengono in massima parte dai settori: come il lavoro di cura e servizi. Se si incrociano i dati, emerge con evidenza la carenza dei servizi a sostegno della conciliazione o il loro alto costo, cui le famiglie fanno fatica a far fronte anche in relazione all’attuale periodo di recessione. Questo fattore risulta determinante nella scelta della dimissioni che generalmente incide sulle donne madri. È da aggiungere inoltre come gli orari dei servizi di conciliazione mal si adeguino a quelli delle donne che lavorano nell’ambito del lavoro di cura e dei servizi (si pensi, ad esempio, agli orari delle assistenti alla poltrona, delle badanti, delle commesse degli ipermercati,…) È interessante rilevare come la fascia di età delle donne dimissionarie corrisponda ad una media di 31 anni (max 40 - min 20) e che ai loro titoli di studio medio alti corrispondano lavori/qualifiche medio basse. Le dimissioni, a differenza di quanto si può pensare, tendenzialmente si verificano dopo la nascita del primo figlio/a e non i concomitanza con più figli/figlie. Significativo è inoltre il dato che quasi tutte queste donne decidono non solo di dimettersi, ma neanche di rientrare nel vecchio luogo di lavoro. Esse però non rinunciano al lavoro in generale ma a “quel lavoro”, infatti è emerso come alcune si siano già attivate nella ricerca di un’occupazione diversa, mentre altre abbiano pensato di aprire una attività in proprio per poter alcune considerazioni Restano senz’altro escluse le piccolissime aziende (pensiamo ai bar, parrucchieri, ecc.) dove l’assenza di una unità lavorativa è spesso determinante al funzionamento dell’esercizio. Per queste situazioni crediamo che lo sforzo maggiore debba essere rivolto alle donne affinché non si vedano costrette ad abbandonare un posto di lavoro che, ben difficilmente, potrebbero riavere. Nell’accesso ai servizi andrebbero valutate con un peso diverso (e cioè con un punteggio molto più alto) le madri lavoratrici, ma soprattutto occorrerà individuare i Comuni della Provincia di Torino dove le strutture siano carenti o i costi siano del tutto inaccessibili. 74 La Consigliera di Parità Provinciale meglio gestire tempi e responsabilità e riceverne un beneficio in termini di qualità della vita. Potremmo infatti affermare, secondo quanto emerso (soprattutto mediante il contatto diretto con le persone), che nessuna donna rinuncerebbe mai al suo posto di lavoro se potesse disporre di un’organizzazione degli orari, delle distanze e dei servizi “compatibile” e di un clima lavorativo “accettabile”. Incrociando i dati e rivedendo le risposte fornite, si vede chiaramente, come le donne arrivino alle dimissioni attraverso una “scelta sofferta !”. Le donne ci dicono: Quando • ci si trova in un contesto lavorativo poco disponibile e ostile alle “donne con prole”; • si ha un lavoro di contenuto medio basso e di scarsa legittimazione sociale; • si ha difficoltà a reperire servizi di conciliazione e nel caso in cui li si trovi hanno costi insostenibili. alcune considerazioni non hai altra strada ….. Lasciare ….…. Dimettersi !!! È evidente come a queste condizioni si rinunci al lavoro, mettendo così a rischio il proprio futuro professionale ed il successivo reinserimento nel mercato del lavoro. È risaputo, infatti, quanto sia difficile reinserire le donne nel mercato del lavoro, specie se con figli piccoli. Questa scelta spesso può essere l’anticamera di un lungo periodo di disoccupazione. È necessario dunque, in conclusione, mettere in campo politiche integrate di prevenzione, di informazione e di consulenza personalizzata, per potere adeguatamente fronteggiare il fenomeno. Da ultimo si segnala un dato altrettanto preoccupante: il perdurare della mancata conoscenza da parte delle lavoratrici delle Istituzioni di Parità, nonostante tutti gli sforzi comunicativi che sono stati fatti in questi anni. 75 La Consigliera di Parità Provinciale allegato 2 Ogni bimbo/a è un essere nuovo, un profeta potenziale, un nuovo Principe dello spirito, una nuova favilla di luce …” R.D. Laing Carissima Mamma, è con immenso piacere che ti esprimiamo la nostra gioia per la nascita di tuo figlia/o. Per questo formuliamo le nostre più Vive Congratulazioni! Abbiamo pensato di farti cosa gradita nel predisporre questo piccolo opuscolo, contenente le principali opportunità di cui una mamma può usufruire dopo la nascita di un bimba/o fino all’ottavo anno di età, affinché possa valutare con serenità le varie modalità di gestione della conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro. Speriamo che le disposizioni di legge in materia di lavoro, previste dalla L.53/2000 riassunte in questo opuscolo possano rivelarsi utili, permettendoti di seguire tuo figlia/o durante il percorso di crescita e di esserle/gli così più vicina. Rinnovando nuovamente i nostri Auguri, restiamo a tua disposizione, qualora ne avessi bisogno, anche solo per eventuali chiarimenti. A cura di: Alida Vitale, Paola Merlino Un abbraccio a te ed alla/al tuo Bimba/o. Con la collaborazione di: Laura Cima, Virginia Fattibene, Ivana Melli, Cristina Spinosa Illustrazioni: Carmela Pignatelli Le Consigliere di Parità della Provincia di Torino Laura Cima e Ivana Melli Via Maria Vittoria Opuscoli per le mamme e per i papà “I nostri auguri tra opportunità e diritti” della Provincia di Torino dalle Consigliere di Parità 12 - Torino - Tel. 011.8612771 Via Maria Vittoria 3 opuscolo per le mamme e per i papà Grafica e Stampa: Eta Beta della Provincia di Torino dalle Consigliere di Parità 12 - Torino - Tel. 011.8612771 opuscolo per le mamme e per i papà 76 La Consigliera di Parità Provinciale Parallelamente all’attività di analisi ed ai primi dati emersi, si è avviato un lavoro di ricerca in merito alle possibili iniziative utili alla promozione della legge 53/2000 in merito al tema dei congedi. Il tema della promozione si è connotata come reale strumento di prevenzione. Non si è voluto solo riflettere sul cosa dire ed a chi, ma anche sul come, dove e quando. È così che dopo aver esaminato altre iniziative, strumenti, documentazione si è pensato di: • realizzare uno strumento semplice, agile nell’utilizzo, gradevole; • dedicare un opuscolo alle mamme ed uno ai papà per tre semplici ragioni: a) delicatezza - nel caso vi sia solo la mamma; b) non omologazione dei generi; c) azione promozionale - rivolta proprio ai papà nella logica della condivisione delle responsabilità familiari e nel appropriarsi del “ruolo di padri” sin dalla nascita del figlio/a; • dare un taglio molto diretto e festoso in una ottica in cui la Consigliera di Parità e le Referenti di Parità possono essere figure “vicine”, capaci di gioire ed al tempo stesso di fornirti elementi utili per una migliore conciliazione dei tempi o per la tua tutela sul luogo di lavoro; • di scegliere una linea grafica coerente con il recente sito internet realizzato dalla Consigliera di Parità; • distribuirli successivamente al parto o nei corsi pre-parto, in modo tale che le donne e gli uomini abbiano l’informazione nel momento in cui probabilmente è utile; • coinvolgere Ospedali, Servizi Sociali, Pediatri, Associazioni nella distribuzione mirata ed accompagnata. Gli argomenti trattati sono stati pensati prevalentemente per le persone che hanno un lavoro, in relazione all’obiettivo di cercare di prevenire le dimissioni delle donne entro il primo anno di età del figlio/a. Si è ritenuto inoltre opportuno utilizzare questa iniziativa per fornire informazioni utili non solo a chi ha un lavoro a tempo indeterminato, ma anche per chi ha contratti di lavoro differenti, diversificando nella descrizione dei congedi le varie opzioni. Si è deciso, successivamente di strutturare una sezione sui “diritti” a 77 La Consigliera di Parità Provinciale seguito della nascita di un figlio/a, in quanto poco conosciuti. La parte finale del librettino raccoglie un indirizzario relativo a punti di informazione e consulenza attivi sul territorio, con particolare riferimento all’Ufficio della Consigliera di Parità e della Rete delle Referenti dei CPI della Provincia di Torino. È stato inoltre prospettato e poi realizzato un raccordo con il Sito della Consigliera quale luogo di promozione dell’iniziativa, ma anche di possibile consulenza in rete per le persone che necessitassero di informazioni più approfondite. Congedo Maternità (opuscolo mamme) Congedo Paternità (opuscolo papà) Congedo Parentale Riposi giornalieri Congedi e permessi per la malattia del figlio/a Figlio/a con grave handicap } opportunità Mantenimento del posto di lavoro: mansione, sede, ruolo Divieto di licenziamento Dimissioni Divieto di lavoro notturno Possibilità di richiedere anticipo liquidazione Altre informazioni utili Per saperne di più : indirizzario } diritti A seguito dell’elaborazione del testo, della realizzazione delle immagini/grafica, ed alla stampa, si è proceduto alla definizione degli ambiti di sperimentazione, per la distribuzione degli opuscoli. Si è ipotizzata una prima fase di divulgazione prevedendo un coinvolgimento delle Referenti di Parità dei CPI della Provincia di Torino e di alcuni Ospedali e Strutture che permettessero di coprire una buona parte del territorio provinciale. opuscolo per le mamme e per i papà Indice argomenti trattati: opuscolo per le mamme e per i papà 78 La Consigliera di Parità Provinciale Referenti di Parità Sede Alberico Barbara Di Giampaolo Carmelina Fattibene Virginia Calligani Elisabetta Zoppolato Patrizia Albenzio Filomena Bellone Marina Sciacca Giulia Viticchié Rosaria Caddori Barbara Scagliola Giampiera Arlotta Rosalia Giorgio Assunta Sinistro Ileana Lo Torto Emanuela Sonza Noera Anna Maria Braia Maria De Michelis Stefania Servente Cinzia La Torre Carmela Sarzotti Anna Maria Dell’Accio Rosa Servizio Lavoro Via Bertola CPI Torino CPI Mocalieri CPI Cirié CPI Chieri CPI Chivasso CPI Cuorgné CPI Ivrea CPI Orbassano CPI Pinerolo CPI Rivoli CPI Settimo CPI Susa CPI Venaria Ente - Struttura Località Ospedale Agnelli, Consorzio Socio Sanitario, Consultorio Ospedale S. Anna Ospedale S. Croce e Anagrafe Ospedale Reparto neuro psichiatria infantile e Ospedale Pinerolo Torino Moncalieri Chivasso Ivrea A seguito dell’individuazione di enti e strutture, è stata illustrata l’iniziativa mediante incontri e contatti con i/le referenti; successivamente si è verificata la disponibilità a partecipare attivamente. Ogni realtà, una volta compreso lo scopo del progetto e visionati gli opuscoli, ha deciso autonomamente come meglio diffondere il libretto. Come si può verificare dalla tabella, qui di seguito riportata, le strategie adottate sono differenti e rispondenti al territorio. Alcuni enti/strutture hanno scelto, infatti, di consegnare gli opuscoli al momento della dimissione dell’ospedale, altri di illustrarli e distribuirli nel corsi preparto, altri di unirli al cofanetto che viene omaggiato ad ogni nascituro/a, altri ancora hanno pensato di coinvolgere altri attori privilegiati presenti sul territorio e quindi di diffonderli attraverso più punti. Si evince, in tutti i casi non solo un’immediata disponibilità, ma anche un significativo impegno nel partecipare all’iniziativa attivamente e con creatività. Ogni struttura, si può dire che sia andata ben oltre alla distribuzione degli opuscoli, ed abbia realmente “accompagnato il progetto”, scegliendo il momento più opportuno, illustrando i contenuti e gli obiettivi degli opuscoli, svolgendo un ruolo di mediazione con le persone, di promozione dei principi di parità e di reale prevenzione! Ospedale/Struttura Luogo Referente individuato Distribuzione Ospedale E. Agnelli Pinerolo Via Brigata Cagliari 39 Primario Ginecologia Dr. Luciano Galletto Ginecologa Dr.ssa Arese Ostetrica/Comp. CPO Baiocco Fiorella Distribuzione: Corsi preparazione parto con illustrazione da parte dell’ostetrica Alle dimissioni Consultorio Ospedale S.Anna Torino Presidente CPO Lalla Cerrato Consulente di Fiducia Distribuzione associata al kit delle dimissioni dei bimbi Ospedale S. Croce Comune Moncalieri Assessore Cultura Maria Giuseppina Puglisi Distribuzione associata al kit delle dimissioni mediante la Biblioteca Ospedale Chivasso CPO Ospedale Chiavasso CPO Morello e Lucia Chessa (infermiera) Distribuzione presso: Reparto natalità presso il consultorio Ospedale Reparto neuro psichiatria infantile Ivrea Neuropsichiatra Dr.ssa Carla Crotta Distribuzione presso: Reparto neonatalogia pediatri di base Asl opuscolo per le mamme e per i papà 79 La Consigliera di Parità Provinciale 80 La Consigliera di Parità Provinciale opuscolo per le mamme e per i papà È da rilevare inoltre, che a seguito della realizzazione degli opuscoli ed al loro indice di gradimento e di diffusione sono giunte numerose richieste da associazioni, enti, istituzioni di parità di invio copie, a cui si è ritenuto doveroso rispondere immediatamente. A chi desiderava visionarli è stato fornito il Sito della Consigliera, a chi invece desiderava partecipare alla distribuzione ne è stato inviato un piccolo numero di copie. In particolare si sono fornite copie a: • Consorzio Socio Sanitario Chiasso per Sportello Handicap; • Associazione Almaterra (Torino); • Consorzio Villa 5 (Collegno); • Centro per l’Impiego di Biella; • Cpo Provincia di Torino; • Cpo Regione Piemonte; • Cpo Politecnico di Torino; • Cpo Università di Torino; • Corep; • Agenzia Formativa Salotto & Fiorito; • Agenzia Formativa IAL. 81 La Consigliera di Parità Provinciale individuazione di Punti di Riferimento e Ascolto In questa prima fase, mediante alcuni incontri tra le Consigliere, Le Referenti di Parità e la Dirigenza del Servizio Lavoro, si è deciso si investire su: • Ufficio della Consigliera di Parità; • Rete delle Referenti dei Centri per l’Impiego; in quanto entrambe aventi competenze specifiche in materia di conciliazione e tutela ed una distribuzione capillare sul territorio. Si, inoltre, predisposto “uno speciale” (approfondimento) sul tema delle dimissioni, delle relative opportunità e diritti, sul Sito della Consigliera, in modo da poter informare e raggiungere un maggior numero di persone. È stata prevista, inoltre, la possibilità di offrire un servizio di consulenza on-line in relazione possibili quesiti ricevuti. Unitamente alle Consigliere ed alle Referenti di Parità si è organizzata una conferenza stampa al fine di promuovere la diffusione degli opuscoli e dei punti informativi. Successivamente si sono avviati alcuni contatti con giornaliste/i di quotidiani che hanno pubblicato articoli inerenti il progetto ed il fenomeno delle dimissioni. (si veda a titolo esemplificativo articolo allegato) individuazione di punti di riferimento e ascolto Ovviamente in funzione all’iniziativa attivata è stato necessario individuare luoghi e referenti a cui le persone, una volta ottenute le prime indicazioni, potessero approfondire aspetti concernenti: • le opportunità offerte dai Congedi; • i diritti previsti dalla normativa. 82 La Consigliera di Parità Provinciale realizzazione azioni promozionali verso imprese Realizzazione azioni promozionali verso imprese A seguito di quanto realizzato nei confronti delle persone al fine di promuovere e favorire l’utilizzo dei congedi si è rivelato assolutamente indispensabile non dimenticare di agire anche nei confronti delle imprese, in quanto protagoniste fondamentali del mercato del lavoro. La scelta delle Consigliere, non è stata quella di porsi nei loro confronti nella logica coercitiva o di scontro, ma bensì in una “logica cooperativa”, convinte che la “Conciliazione” porti vantaggio sia alle persone che alle aziende. Si pensi ai finanziamenti sia europei che nazionali per l’introduzione di strumenti di flessibilità degli orari e/o conciliazione dei tempi, si pensi al miglioramento dei livelli di motivazione del personale, all’immagine aziendale, alla diminuzione dell’assenteismo, ecc. Le Consigliere di Parità, in prima persona, hanno così promosso la diffusione capillare della News Letter realizzata mediante il Progetto Aspasia “L’azienda che vorrei” volta a promuovere il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro quali strumento per lo sviluppo competitivo delle aziende che scommettono sul futuro e le risorse umane. Sono state coinvolte in quest’azione con contatti diretti e distribuzione della News Letter: la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, le Associazioni Datoriali, le Organizzazioni Sindacali, i Centri per l’Impiego e le Associazioni. Per le Referenti di Parità è stata inoltre elaborata una lettera di accompagnamento della News Letter da consegnare alle imprese presenti sul territorio di riferimento, al fine di illustrare gli obiettivi di tale iniziativa. La Consigliera di Parità Provinciale 83 Spett.le ……………….., abbiamo il piacere di informarLa della recente pubblicazione dei bandi relativi al Fondo Sociale Europeo Asse E - Linea di intervento 3.1. consultabili all’indirizzo http://www.consiglieraparitatorino.it/vitaelavoro.htm. Con scadenza il 13 maggio 2005, i bandi prevedono incentivi economici a favore delle imprese private e pubbliche per l’introduzione di elementi di flessibilità o di strumenti a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Studi condotti a livello europeo segnalano i non pochi vantaggi, ottenuti dalle imprese che si sono sperimentate a riguardo, in termini di: miglioramento: dell’immagine aziendale dei valori culturali e senso di appartenenza della capacità di attrarre e mantenere talenti della motivazione e creatività dei/le dipendenti livello e qualità del servizio offerto reperimento della manodopera accesso ai nuovi segmenti del mercato capacità gestionale. diminuzione: del tasso di assenteismo, di ricambio della manodopera dei costi di azioni legali Le politiche di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro tendono, infatti, a breve scadenza a rafforzare il capitale umano, organizzativo e di conoscenza delle imprese, mentre a lungo termine ad un aumento della competitività. realizzazione azioni promozionali verso imprese Modello di lettera 84 La Consigliera di Parità Provinciale realizzazione azioni promozionali verso imprese Le ricordiamo, inoltre, che anche l’art. 9 della Legge 53/2000 prevede finanziamenti per aziende che adottino progetti o programmi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il numero delle esperienze di imprese piccole, medie e grandi, che si sono sperimentate, comincia a crescere ed a produrre i suoi risultati. Se ritenesse opportuno, anche per la sua impresa, cogliere l’occasione offerta dal Fondo Sociale Europeo e dalla normativa vigente e desiderasse avere maggiori informazioni si può rivolgere a: Ufficio Consigliere di Parità Via Maria Vittoria 12 - Torino - Tel. 011.8612771 e-mail: [email protected] Referenti di Parità operative presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Torino Organizzazioni di categoria Cordialmente Le Consigliere di Parità e la Rete delle Referenti di Parità della Provincia di Torino La Consigliera di Parità Provinciale 85 allegato 3 DISCRIMINAZIONE DI GENERE 4 ANNI DI INTERVENTI DELLE CONSIGLIERE DI PARITA’ discriminazione di genere Prima elaborazione dati 2001-2005 A cura di: Letizia Amedei 86 La Consigliera di Parità Provinciale PREMESSA Uno dei compiti della consigliera di Parità è quello di tutelare il lavoratore e la lavoratrice da ogni discriminazione di genere. Da questi 4 anni di attività è emerso che la discriminazione esiste, è soprattutto femminile e legata quasi sempre alla maternità. Se la ricerca condotta con l’Ispettorato del Lavoro ha portato alla luce i casi di donne dimissionarie nel primo anno di vita del/la bambino/a, i casi esaminati dalla consigliera riguardano quasi sempre pressioni che le donne subiscono dai datori di lavoro per costringerle a licenziarsi, o addirittura minacce di licenziamento dopo il primo anno di vita del/la bambino/a (tutelato dalla legge). E’ incredibile pensare che ancora oggi nel XXI secolo la maternità sia vista come un antagonista della professionalità. premessa Le 120 donne che si sono presentate davanti alla Consigliera avevano quasi tutte lo stesso comune denominatore: il rientro dalla maternità vissuto come un dramma. Demansionamento, isolamento, battute pesanti sono il sistema usato per costringere le donne a licenziarsi: quello che dovrebbe essere un momento di gioia nella vita viene offuscato dal sentirsi di colpo inadeguate a causa della loro scelta. Nel corso degli anni l’attività della Consigliera, partita in sordina, come tutte le cose nuove, ha dimostrato di essere un punto fermo per questo universo femminile “disperato”, soprattutto è stato un punto di ASCOLTO, DI SFOGO, per tante persone che non sapevano cosa fare e avevano bisogno di un consiglio e di sentire qualcuno solidale con loro. Di tante donne dopo lo sfogo iniziale non si è saputo più nulla, nemmeno come si è risolto il caso, per altre più sicure dei propri diritti si è cercata una conciliazione amichevole in cui la Consigliera è intervenuta come intermediaria tra le parti; per altre ancora si è agito per vie legali attraverso cause giudiziarie che hanno sempre riportato la vittoria delle donne. Con questa ricerca abbiamo cercato di ricavare dai dati un quadro utile per proseguire su questa strada e migliorare l’efficacia delle azioni future. 87 La Consigliera di Parità Provinciale ANALISI DEI DATI RELATIVI AI CASI DI DISCRIMINAZIONE Il totale dei casi seguiti dalla Consigliera ad oggi è 122, ma Il numero degli/delle utenti è di 120 poiché due donne sono state seguite 2 volte per cause diverse. N° CASI % 2001 2 2% 2002 14 11% 2003 29 24% 2004 49 40% 2005 28 23% TOTALE 122 100% CASI PERVENUTI AL CENTRO 5 2005 4 2004 3 2003 2 2002 1 2001 28 49 29 Serie 1 Serie 2 14 2 Come visualizzato nel soprastante grafico, l’utenza è aumentata notevolmente con il passare degli anni: dai 2 soli casi del 2001 (l’ufficio della Consigliera è stato attivato nel secondo semestre del 2001) ai 29 del 2004, ai 28 del primo semestre 2005. Questo è dovuto in parte anche all’attività promozionale della Consigliera che attraverso il proprio sito internet, opuscoli informativi, pubblicazioni ecc, ha messo in evidenza quali siano i suoi compiti di tutela. NOTA: l’elaborazione si è basata su dati la cui completezza è assicurata solo per l’anno 2005, in quanto nel periodo precedente non era ancora stato predisposto un sistema omogeneo di raccolta delle informazioni, pertanto in sede di colloquio non sempre sono stati rilevati tutti i dati oggi considerati analisi dei dati relativi ai casi di discriminazione ANNO 88 La Consigliera di Parità Provinciale Sul totale di 120 contatti si è rilevato il dato per 63 persone, da questo emerge che la conoscenza dell’attività della Consigliera passa prevalentemente attraverso i Centri per l’impiego (29 utenti inviati/e dai CPI), segue l’invio attraverso parenti, amici, conoscenti che nel grafico prende il nome di Altro(16), Sindacato (8), internet(6), agenzia formativa (2), Consigliere regionali o nazionali (2). CONOSCIENZA DELLA CONSIGLIERA AVVENUTA ATTRAVERSO... ALTRO SINDACATO SINDACATO INTERNET CPI AGENZIA FORMATIVA INTERNET AGENZIA FORMATIVA CONSIGLIERE CONSIGLIERE ALTRO CPI Tra i Centri per l’impiego che hanno inviato utenti alla Consigliera spicca il CPI di Settimo seguito da Chieri e da Torino. All’interno dei CPI opera la rete delle referenti, istituita dal Servizio Lavoro nel Novembre del 2004, che agisce in sinergia con le Consigliere nel promuovere le pari opportunità. INVII DAI CENTRI PER L’IMPIEGO VEN RIV SUSA PIN IVR CHIV TO MONC SETTIMO DNP Serie 1 CHIERI contatti attraverso i quali si è pervenuti alla consigliera CONTATTI ATTRAVERSO I QUALI SI E’ PERVENUTI ALLA CONSIGLIERA 89 La Consigliera di Parità Provinciale TIPO DI CONTATTO COLLOQUIO COLLOQUIO CON AVVOCATO E-MAIL LETTERA CONTATTO TELEFONICO TOT 100 2 3 8 9 122 contatti attraverso i quali si è pervenuti alla consigliera Per quanto riguarda il contatto avvenuto con la Consigliera è prevalente il colloquio (82% dei contatti). 90 La Consigliera di Parità Provinciale DATI SOCIO ANAGRAFICI Per quanto riguarda i dati connotativi della persona è interessante vedere che il 90% dell’utenza che si rivolge alla Consigliera è donna (108 su 120), 10 uomini e 2 casi collettivi. Questi si sono presentati alla Consigliera pur non essendo referente autorizzata ad occuparsi di casi collettivi di discriminazione che sono di pertinenza della Consigliera Regionale. Si è a conoscenza dell’età solo per 54 utenti, prevalentemente di età superiore ai 30. ETÀ DELL’UTENZA 30 4% 20 0% SESSO N°UTENTE F 108 M 10 CASO COLLETTIVO 2 TOT 120 <30 11% 20 30 >30 85% <30 dati socio anagrafici >30 Nell’universo di 120 utenti per il dato TITOLO DI STUDIO vi sono 30 rilevazioni, in questo piccolo campione 2 persone hanno la licenza media, 4 la qualifica, 12 il diploma e 12 la laurea, quindi il livello è medio- alto. TITOLO DI STUDIO MEDIA QUALIFICA DIPLOMA LAURA N°UTENTI 2 4 12 12 91 La Consigliera di Parità Provinciale TITOLO DI STUDIO MEDIA LAUREA QUALIFICA TITOLO DI STUDIO MEDIA QUALIFICA DIPLOMA LAUREA DIPLOMA Riguardo la voce SITUAZIONE FAMILIARE sul totale di 42 casi rilevati il 67% di utenti ha una situazione familiare parentale ossia composta da marito, figli, genitori; il rimanente 33% ha una situazione monoparentale. 28 14 42 SITUAZIONE FAMILIARE MONOPARENTALE PARENTALE MONOPARENTALE PARENTALE dati socio anagrafici SITUAZIONE FAMILIARE PARENTALE MONOPARENTALE TOT 92 La Consigliera di Parità Provinciale LAVORO Per quanto riguarda la tipologia di impresa su 108 dati pervenuti 29 utenti provenivano dall’impresa pubblica, 79 dall’impresa privata. TIPOLOGIA DI IMPRESA PUBBLICA PRIVATA Per quanto riguarda il dato numero dipendenti, su 26 rilevazioni risultano 12 aziende con meno di 20 dipendenti, 5 tra i 20 e i 50 dipendenti, 2 tra i 50 e i 99 dipendenti, 7 oltre i 100. NUMERO DIPENDENTI lavoro 27% OLTRE >20 46% >20 TRA I 20 E I 50 TRA 50 E 99 OLTRE 100 8% 19% TRA I 20 E I Nelle voce TIPOLOGIA CONTRATTUALE su 79 dati disponibili sembra importante sottolineare che il 78% dell’utenza che ha contattato la Consigliera e di cui esiste il dato abbia un contratto a tempo indeterminato. La voce “Altro” riguarda ad esempio i disoccupati in cerca di lavoro. 93 La Consigliera di Parità Provinciale TIPOLOGIA CONTRATTUALE TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO APPRENDISTATO LIBERO PROFESSIONISTA ALTRO TOTALE N°CASI 11 62 2 0 4 79 TIPOLOGIA CONTRATTUALE LIBERO PROFESSIONISTA APPRENDISTATO TEMPO DETERMINATO ALTRO TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO APPRENDISTATO LIBERO PROFESSIONISTA TEMPO INDETERMINATO ALTRO Nel dato TIPO DI QUALIFICA su 120 utenti 56 hanno affermato di avere un lavoro impiegatizio, 17 sono operai/e , 5 responsabili,2 quadri, 3 commesse/cassiere, 7 utenti che svolgevano lavori nell’ambito sociale. TIPO DI QUALIFICA 2% IMPIEGATA 4% OPERAIO IMPIEGATA 1% COMMESSA 0% QUADRO RESPONSABILE QUADRO 3% LAVORO DI CURA 10% DATO 78% NON PERVENUTO COMMESSA LAVORO DI CURA ALTRO DATO NON PERVENUTO lavoro 2% RESPONSABILE OPERAIO 94 La Consigliera di Parità Provinciale Su 91 dati riguardanti la voce SETTORE/ATTIVITÀ le lavoratrici che si sono rivolte alla consigliera provengono prevalentemente dai servizi, al primo posto con (53)utenti, segue l’industria (21), la voce altro(7) riguarda 1 cantiere di lavoro,1 edilizia,1 commercio,1 spettacolo, 1 grafico editoriale, segue la grande distribuzione(7)e artigianato(3). SERVIZIO/ATTIVITÀ GRANDE 3% DISTRIBUZIONE 8% ALTRO 23% INDUSTRIA ARTIGIANATO 8% INDUSTRIA SERVIZI GRANDE DISTRIBUZIONE ARTIGIANATO ALTRO 58% SERVIZI lavoro Per quanto concerne il settore servizi abbiamo 5 utenti che lavorano in imprese di pulizia,7che lavorano in ospedali, casi di cura,centri per tossicodipendenti, A S L , cooperative sociali, le rimanenti 41 persone rientrano nei servizi poiché lavorano in ambito amministrativo dove hanno contatti con il pubblico. Approfondendo il dato Industria vediamo come 10 utenti non abbiano specificato il tipo, 2 appartengano a industrie cartotecniche, 2 chimiche, 1 dolciaria, 4 metalmeccanica, 2 tessili. 95 La Consigliera di Parità Provinciale TIPOLOGIA DI DISCRIMINAZIONE Come precedentemente esposto la discriminazione principale è legata alla maternità. Moltissime donne hanno problemi a rientrare sul posto di lavoro: molte vengono demansionate, spostate dal reparto in cui precedentemente lavoravano, costrette a turni di lavoro che non si conciliano con il loro nuovo ruolo di madri. Tutto questo per spingerle al licenziamento. N°UTENTI 6 13 11 15 23 9 2 39 4 122 Per quanto riguarda il dato molestie abbiamo 2 molestie sessuali e 3 verbali, gli atti discriminatori sono perpetrati tutti su persone in situazioni o di disagio momentaneo o di handicap (1 donna divorziata, 1 una non vedente, 2 donne con handicap). TIPOLOGIA CASO ATTI DISCRIMINATORI MOLESTIE DISCRIMINAZIONE SESSUALE ALTRO MOBBING PROBLEMA NATURA SINDACALE DEMANSIONAMENTO RICHIESTA PART-TIME TRASFERIMENTO VIOLAZIONE LEGGE TUTELA MATERNITÀ tipologie di discriminazione TIPOLOGIA CASO MOLESTIE DISCRIMINAZIONE SESSUALE MOBBING PROBLEMA NATURA SINDACALE VIOLAZIONE LEGGE TUTELA MATERNITÀ RICHIESTA PART-TIME/TRASFERIMENTO DEMANSIONAMENTO ALTRO (ricerca lavoro, consulenze) ATTI DISCRIMINATORI TOT 96 La Consigliera di Parità Provinciale Scorporando i soli dati sui casi di discriminazione per maternità (VIOLAZIONE LEGGE TUTELA MATERNITA’) è parso significativo ricondurre i dati alle seguenti categorie. tipologie di discriminazione Licenziamento/richiesta dimissioni/non riconferma contratto Negazione permessi Demansionamento al rientro maternità Spostamento di reparto/turnazioni Confronto con azienda sul tema maternità 9 4 7 2 1 97 La Consigliera di Parità Provinciale Per alcune donne l’incontro con la Consigliera serve da sfogo, spesso non seguito da un procedimento nei confronti dell’azienda, altre vanno avanti nell’affermazione dei loro diritti e richiedono l’intervento attivo della Consigliera. In questo caso la Consigliera convoca le parti per un colloquio chiarificatore svolgendo un ruolo di mediazione, cercando di arrivare ad un accordo. E’ giusto riconoscere che a volte anche il datore di lavoro ha interesse a trovare una soluzione per mantenere la dipendente al proprio posto di lavoro. Valga ad esempio il caso di una signora, infermiera professionale con 3 bambini a carico che per problemi familiari non poteva osservare i turni nell’azienda in cui lavorava; grazie a diversi incontri portati avanti dalla Consigliera il caso si è concluso positivamente poiché le parti sono pervenute ad un accordo. Dai dati pervenuti si evince come la maggior parte delle persone che si sono rivolte alla Consigliera abbia avuto bisogno prevalentemente di consulenza e informazioni. Si 99 persone su 122,No 23. CASO CONCLUSO CON IL SOLO COLLOQUIO CON LA CONSIGLIERA N O 19% SI NO 81% SI INTERVENTO CONSIGLIERA ATTO ADESIVO/ INTERVENTO CONSULENZA CONV AZIENDA modalità di intervento della consigliera MODALITà DI INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA 98 La Consigliera di Parità Provinciale Per quanto riguarda il valore assoluto abbiamo 15 convocazioni azienda,4 atti intervento,4 consulenze che presupponevano un proseguimento di azione da parte della Consigliera. In 2 casi si è arrivati alla causa in giudizio in quanto le parti non hanno conciliato, la conciliazione è avvenuta in sede giudiziale. In altri 2 casi la Consigliera ha espresso un atto adesivo su richiesta dell’avvocato difensore essendo evidente la discriminazione in atto; un caso si è concluso con la conciliazione delle parti, un altro con la reintegrazione nel posto di lavoro. Per quanto riguarda la conclusione, a fronte dei 122 casi un proseguimento dell’azione da parte della consigliera è avvenuto per 23 utenti; 7 casi sono in corso di definizione e 16 sono stati conclusi. CONCLUSIONE CAUSA 25% 56% CONCILIAZIONE considerazioni finali SENTITE LE PARTI LA CONSIGLIERA 19% DECIDE DI NON PROCEDERE CONSIDERAZIONI FINALI Questa ricerca ha confermato l’importanza del ruolo della Consigliera. Le donne cominciano a prendere coscienza dei loro diritti, ma è necessaria la presenza di un presidio a cui rivolgersi per vederli riconosciuti. Purtroppo ancora oggi è scarsa nei lavoratori e nelle lavoratrici la conoscenza di questo servizio. I 122 casi finora esaminati sono un numero probabilmente basso rispetto al sommerso, possono però contribuire ad un “passaparola” di cui già si avvertono gli effetti. I casi risolti con la conciliazione dimostrano che a volte un intervento equilibrato di intermediazione riesce a venire a capo di situazioni a prima vista inconciliabili. Il maggiore impegno della Consigliera consisterà comunque nel promuovere Azioni Positive, sia per prevenire l’instaurarsi di meccanismi discriminatori e le sofferenze connesse, sia per rendere evidenti i vantaggi anche per i datori di lavoro di un piano per la conciliazione dei tempi. La Consigliera di Parità Provinciale 99 allegato 4 a cura dell’avv. Alida Vitale relazione sul decreto legislativo 145/05 RELAZIONE suL DECRETO LEGISLATIVO 145/05 relazione sul decreto legislativo 145/05 100 La Consigliera di Parità Provinciale Illustrare le nuove leggi può essere particolarmente noioso, specie per chi non è un quotidiano operatore/trice del diritto. Ma questa nuova legge parla di maggior tutela delle lavoratrici, di qualunque tipo esse siano ed inserisce un nuovo tassello alle definizioni delle discriminazione di “genere”. Allora vorrei partire dall’origine del DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI nel nostro ordinamento, per giungere ad illustrare questa nuova importantissima riforma. Il principio cardine è quello sancito dalla nostra Carta Costituzionale. L’art. 3 stabilisce un principio di uguaglianza formale perché stabilisce che “Tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”. Il principio di uguaglianza formale implica la necessità di trattare tutti nello stesso modo, in maniera uniforme, a prescindere dalla diversità di posizioni di partenza. Ma perché questa non sia un’eguaglianza astratta, che non può essere raggiunta se le condizioni socio-economiche dei cittadini non siano omogenee, il 2° co. dell’art.3 della Costituzione stabilisce che “ è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione alla vita sociale del Paese” . Occorrerà tuttavia che trascorrano quasi 30 anni dalla approvazione della Costituzione ( che è del 1948) , perché si arrivi ad una legge di parità formale nel trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Infatti la legislazione degli anni precedenti continuava ad essere nel solco della legislazione di tutela e protezione della donna; alla quale erano ispirate le leggi sul matrimonio (divieto di licenziamento per causa di matrimonio) e sulla gravidanza e puerperio ( la nota L. 1204/71). Finalmente con la Legge 903/77 si arriva a sancire –se pure come vedremo ancora solo da un punto di vista formale- il divieto di discriminazione fondato sul sesso. L’art.1, di fondamentale importanza anche per la riforma che vede oggi la luce, stabilisce: “ E’ vietata qualsiasi discriminazione (fondata sul sesso ) per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale. La discriminazione è vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza ( discriminazione diretta) o in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione o a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. Gli esempi classici di DISCRIMINAZIONE DIRETTA sono la richiesta del test di gravidanza prima di un’assunzione, mentre di DISCRIMINAZIONE INDIRETTA la ricerca di persona militesente o con un’altezza minima tarata su quella maschile ( es. nel concorso per capostazione ferroviario era prevista un’altezza minima di 1,70 cm). La legge 903/77 è stata importantissima perché ha stabilito il divieto di discriminazione anche rispetto alle iniziative in materia di “orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti.” Purtroppo l’esperienza professionale mi ha insegnato che pochissimo si è approfittato delle potenzialità che queste norme avevano ed hanno per il rispetto del divieto di discriminazioni. Si contano sulle mani le pronunce dei Tribunali che hanno condannato i datori di lavoro che non rispettavano la parità di trattamento. Forse è stata la difficoltà delle donne a conoscere le possibili forme di tutela, lo scarso coraggio delle rappresentanze sindacali e perché no, una coscienza ancora tiepida delle donne sulla necessità di pretendere forma e concretezza dei principi di parità. E’ così che passano ancora quasi 15 anni perché si arrivi, grazie alle spinte che giungono dalla legislazione comunitaria, ad una legge che vuole favorire l’occupazione femminile e realizzare l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Finalmente ci si accorge che non basta enunciare dei principi di parità ed eguaglianza di opportunità perché essi si concretizzino. E’ necessario adottare delle misure specifiche per rimuovere gli ostacoli (lo stesso verbo già inse- 101 relazione sul decreto legislativo 145/05 La Consigliera di Parità Provinciale relazione sul decreto legislativo 145/05 102 La Consigliera di Parità Provinciale rito nella nostra Carta Costituzionale) che impediscono di fatto la realizzazione dei principi di pari opportunità tra il genere maschile e quello femminile. Queste misure per colmare le situazioni di svantaggio sono, come sapete, le azioni positive introdotte dalla L. 125 del 1991. Le ragioni storiche dello svantaggio in materia di lavoro delle donne rispetto agli uomini dipendono essenzialmente dagli oneri sopportati per lungo tempo in via esclusiva connessi alla cura della casa e dei figli. E’ allora evidente che il principio di uguaglianza formale non è stato idoneo ad assicurare un’effettiva parità sul lavoro. Dunque per arrivare ad una uguaglianza sostanziale occorre un trattamento diverso, “di favore” per rendere eguali situazioni che in partenza sono diseguali, un’attività di sostegno e di promozione delle persone svantaggiate. Se vogliamo fare un paragone, che esula dall’accessibilità delle donne ai posti di lavoro, ma che è storia di questi giorni, possiamo parlare delle azioni positive che sarebbero state necessarie per aumentare la partecipazione femminile negli organi rappresentativi del nostro paese, come il Parlamento. Su questo punto l’art. 51 della Costituzione è stato modificato nel 2003 proprio per favorire la promozione delle donne alle cariche elettive “ in condizioni di eguaglianza” . E’ stato infatti aggiunto al 1° comma dell’articolo un comma che prevede : “ A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.” L’esito della votazione parlamentare su una proposta di legge che riservasse il 25% delle candidature alle donne, ha visto la bocciatura trasversale di un’azione positiva che, a mio avviso, sarebbe stata solo un tentativo di cominciare ad applicare il nuovo art. 51 della Costituzione. Cito questo fatto per sottolineare quanta strada dobbiamo ancora percorrere per il raggiungimento della parità sostanziale, anche a fronte di norme chiare, positive, avanzate, ma tuttora lontane dall’essere realizzate. Come ho detto prima, è spesso la Comunità Europea che dà la sveglia, che traina il nostro legislatore. Già nel 1976 fu emanata la prima direttiva della CEE ( n. 207) relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, direttiva poi modificata nel 2002 ( n. 703) dal Parlamento Europeo, la cui attuazione nel nostro ordinamento è rappresentata proprio dal decreto legislativo che oggi illustriamo. Per ciò che riguarda la parità di trattamento fra le persone in generale, erano già stati emanati due importanti decreti legislativi (215 e 216/03) che stabiliscono che non debbano essere causa di discriminazione la razza, l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l’handicap, l’età o l’orientamento sessuale delle persone. Queste due leggi avevano nuovamente indicato che cosa sono le discriminazioni dirette e indirette: entrambe –praticamente con identità di definizionestabiliscono che si ha una discriminazione diretta quando si tratta meno favorevolmente una persona rispetto ad un’altra per una delle caratteristiche sopra individuate (cioè età, religione, orientamento sessuale ecc). Discriminazione indiretta si ha invece quando una disposizione, un criterio, un atto, un fatto o un comportamento- apparentemente neutri- possono mettere le persone che abbiano le caratteristiche che ho detto in situazione di particolare svantaggio rispetto alle altre persone. Come vedete, in gran parte, si richiamano gli stessi principi che la L. 903/77 e la L. 125/91 avevano previsto per le discriminazioni tra donne e uomini. Oggi il D.Lgs 145/05 modifica la L. 125/91 riprendendo esattamente negli stessi termini il concetto di discriminazione diretta o indiretta. Ma, in cosa consistono le modifiche rispetto alle definizioni precedenti? Ne indico alcune che mi paiono le più significative. Per ciò che riguarda le discriminazioni dirette: 1) L’utilizzo nella descrizione normativa del termine lavoratrici e lavoratori, così evitando che nella parola lavoratori siano ricomprese anche le lavoratrici: questa modifica è stata ripresa dal D.Lgs.196/00 sulle consigliere/i di parità. E’ importante che anche il legislatore cominci ad usare un linguaggio in cui si prende atto che il maschile non è neutro e non comprende entrambi i generi. 2) La descrizione della discriminazione diretta comporta una visione ogget- 103 relazione sul decreto legislativo 145/05 La Consigliera di Parità Provinciale relazione sul decreto legislativo 145/05 104 La Consigliera di Parità Provinciale tiva in cui rileva il risultato in concreto, non l’intenzione o l’atteggiamento psicologico dell’autore. 3) L’ampliamento della previsione discriminatoria : prima erano gli atti ed i comportamenti, ora anche i fatti ( anche qui riprendendo la modifica attuata dal D.Lgs. 196/00 sulle Consigliere/i di parità. Ciò significa che anche i contratti collettivi, nazionali o aziendali, non possono contenere previsioni che trattino meno favorevolmente lavoratrici e lavoratori rispetto ad altre/i in situazioni analoghe. Il concetto di discriminazione indiretta è reso più esplicito: infatti mentre con la L. 125 si definiva tale ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggiassero in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso e riguardassero requisiti non essenziali alo svolgimento dell’attività lavorativa , oggi la norma richiede quale presupposto una posizione di “ particolare svantaggio” per i lavoratori di un sesso rispetto all’altro. Tuttavia, anche qui occorre fare alcune osservazioni: la prima che balza all’occhio ( e all’orecchio ) è che si torna un passo indietro rispetto alla definizione di discriminazione diretta perché di nuovo non si articola al femminile ed al maschile la parola “lavoratori” , ma il maschile comprende il femminile. La seconda osservazione è che non ogni sproporzione tra i gruppi di lavoratori costituisce discriminazione indiretta, ma solo quella che assuma una particolare consistenza , dovendo essere di rilevante entità. Ricordiamo che nella discriminazione indiretta non rileva il trattamento riservato ad una singola persona ma quello collettivo, riguardante un gruppo, individuato in base al sesso; i criteri che producono “l’effetto di particolare svantaggio” sono apparentemente neutri e sono rivolti a donne e uomini; ma hanno un impatto differenziato, cioè comportano un trattamento sfavorevole per tutte/i o per parti proporzionalmente maggiori di lavoratrici o lavoratori. L’esempio classico è quello della richiesta statura minima – che vi ho fatto prima- oppure quando una disposizione contrattuale preveda il diritto ad una particolare indennità solo per i dipendenti a tempo pieno, mentre è fatto notorio che siano percentualmente più numerose le donne che lavorano a part time, posto che si occupano maggiormente della famiglia. In sostanza quindi, per verificare se esista o no un atto, un fatto, un comportamento, un criterio che discrimini indirettamente donne e uomini, occorrerà verificare non tanto se il numero di persone è elevato, ma se il pregiudizio è “qualitativamente consistente”. Sottolineo che, anche in questo caso tuttavia, l’indagine dovrà essere sul risultato in concreto, non sull’intenzionalità o sull’ atteggiamento psicologico di chi ha posto in essere la discriminazione indiretta. E’ rimasto invece, rispetto ala vecchia L. 125, l’esclusione della discriminazione se l’effetto pregiudizievole riguardi un requisito essenziale allo svolgimento dell’attività lavorativa (l’esempio classico è la ricerca di soli uomini o di sole donne per una sfilata di moda di abiti esclusivamente maschili o femminili). La riforma che oggi commentiamo introduce tuttavia un nuovo concetto: la legittimità dell’obiettivo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento devono, essere appropriati e necessari. Dunque solo tre requisiti possono escludere la discriminazione: 1) L’essenzialità del requisito lavorativo, che esclude pertanto ragioni di profitto aziendale o mere esigenze tecniche o di mercato, 2) L’inesistenza o l’impraticabilità di soluzioni alternative , 3) La legittimità dell’obiettivo e la rigorosa strumentalità al raggiungimento dell’obiettivo lavorativo dei mezzi utilizzati. Ed eccomi giunta alla vera rilevantissima novità di questo decreto legislativo. L’estensione del divieto di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro non più solo in forma subordinata, ma anche in forma autonoma o in qualsiasi altra forma. Questa modifica, necessaria per adeguare la legislazione nazionale alla direttiva europea del 2002 sulla parità di trattamento, estende la tutela alle ormai numerosissime nuove forme di attività lavorativa che vanno dal contratto a progetto, al contratto di lavoro interinale, all’appalto, al distacco, al lavoro ripartito, al tempo determinato, alla collaborazione autonoma con P.IVA, all’attività professionale, ecc. Sulla rilevanza di questa novità che 105 relazione sul decreto legislativo 145/05 La Consigliera di Parità Provinciale relazione sul decreto legislativo 145/05 106 La Consigliera di Parità Provinciale apre nuove frontiere, nella tutela del precariato, occorre riflettere ed approntare degli strumenti di controllo che possono andare dall’Ispettorato del Lavoro, alle Consigliere di parità, dalle OO.SS. agli ordini professionali. Un particolare e gravoso compito impegna le OO.SS e gli ordini professionali, visto che la norma modifica la L. 903/77 estendendo il divieto di discriminazione anche con riferimento all’applicazione a un’organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro “o in qualunque organizzazione in cui i membri esercitino una particolare professione e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni”. Questa novità andrà verificata in concreto: mentre è di immediata evidenza cosa può significare operare un atto discriminatorio, diretto o indiretto, per chi è iscritto /a ad un sindacato, è meno comprensibile il significato di un divieto di discriminazione nell’attività resa a un’organizzazione di professionisti o alle prestazioni dalla stessa erogate. Inoltre il decreto 145/05 introduce la possibilità che le Organizzazioni Sindacali, delegate dalla persona, ovvero quest’ultima direttamente possano, con lo strumento del ricorso d’urgenza già previsto dall’art. 15 della L. 903/77, richiedere oltre alla cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti discriminatori , anche il risarcimento del danno non patrimoniale, cioè il danno biologico subito (che è il danno psicofisico suscettibile di valutazione medico-legale), il danno morale (che è il turbamento conseguente alla violazione di una norma penale o la sofferenza conseguente alla lesione di beni primari come la dignità personale), il danno esistenziale (che è la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, come il regolare svolgimento della propria attività lavorativa, la serenità familiare ecc.) Naturalmente tutti questi danni andranno provati e non si comprende come la necessità della prova potrà conciliarsi con un procedimento che – per sua stessa definizione - è urgente. Ma anche su questo occorrerà verificare nel caso concreto come si orienterà la giurisprudenza, ammesso che questo importantissimo strumento processuale che, come già detto, è stato pressoché inutiliz- zato, sia attivato dalle lavoratrici/ori e dalle Organizzazioni Sindacali. L’ultima novità del Decreto che mi preme illustrarVi è l’inserimento tra gli atti discriminatori delle molestie e delle molestie sessuali. In armonia con quanto stabilito dai decreti legislativi riguardanti la parità di trattamento indipendentemente dalla razza, dall’origine etnica, religione, età ecc., il D.Lgs. 145/05 nella nozione di discriminazione introduce anche le molestie. Come previsto espressamente dalla norma, le molestie sono quei comportamenti che sono originati da ragioni connesse al sesso, ma non sono caratterizzati da un’impronta sessuale tipica, perché sono apparentemente neutri e, tuttavia, hanno lo scopo o il risultato di violare la dignità personale e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In altri termini quei comportamenti oggi conosciuti con il termine di “mobbing”, ma originati da ragioni connesse al sesso. Anche qui è mio dovere, da professionista che tutti i giorni ha a che fare con problemi di questo genere, sottolineare quanto sia difficile portare in un giudizio la prova di questi comportamenti molesti. Più chiara è la disposizione di molestie sessuali perché sono definite: sono quei comportamenti che si esprimono con parole o con azioni che hanno diretta attinenza con il sesso, quali le battute sull’aspetto fisico, i palpeggiamenti, le richieste di prestazioni sessuali più o meno esplicite, l’esposizione di pubblicazioni oscene. I comportamenti possono anche essere dettati da moti di spirito, da eccessiva galanteria, da maleducazione: tuttavia non è rilevante la volontà del soggetto di produrre un danno, ma l’effetto oggettivo di molestare sessualmente una persona. In altre parole sarà la sensibilità soggettiva che detterà il discrimine tra la molestia sessuale e/o il comportamento o l’atto accettabile. Le difficoltà di prova valgono anche per le molestie sessuali perché incombono sulla persona che le denuncia, mentre spetta al datore di lavoro superare la presunzione di discriminazione e cioè dimostrare di avere fatto tutto il possibile per salvaguardare l’integrità psico-fisica delle persone. E’ il principio dell’inversione dell’onere probatorio previsto dalla L. 125/91, 107 relazione sul decreto legislativo 145/05 La Consigliera di Parità Provinciale relazione sul decreto legislativo 145/05 108 La Consigliera di Parità Provinciale ma attenuato dal fatto che comunque chi agisce in giudizio deve fornire almeno elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza degli atti o dei comportamenti discriminatori (art. 2729 1° co.cod.civ.). E’ mancato il coraggio al nostro legislatore di prevedere una radicale inversione dell’onere probatorio e si è introdotto un regime bilanciato, che però grava – per la mia esperienza- troppo pesantemente sulla persona che intende denunciare il comportamento discriminatorio. Da questa forse un po’ pedante descrizione di tutte le fattispecie che integrano le discriminazioni nascono due finali considerazioni: L’estensione della tutela antidiscriminatoria ai lavori diversi da quello subordinato e l’ampliamento del concetto di atto discriminatorio aprono nuovi scenari per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e per il raggiungimento di quella parità sostanziale auspicata dalla legislazione comunitaria, recepita dal nostro ordinamento con tutte le leggi che ho richiamato ( ed altre che non ho il tempo di richiamare come la L. n. 53/00 ed il TestoUnico n. 151/01 in materia di maternità e paternità). L’importanza della conoscenza e della diffusione del ruolo delle Consigliere di Parità che hanno, tra i compiti istituzionali, la tutela antidiscriminatoria e che, insieme alle OO.SS, hanno un compito rilevantissimo nell’accompagnare o nel promuovere le azioni giudiziarie o i tentativi di conciliazione per il rispetto e la promozione della parità di trattamento. Su queste due riflessioni conclusive, vorrei che si aprisse un confronto e sono ovviamente disponibile a rispondere a dubbi, chiarimenti, problemi che vi sorgessero da questa – per forza di cose- rapida esposizione. Alida Vitale, consulente legale per l’ufficio delle Consigliere Provinciali di Parità, è oggi Consigliera Regionale di Parità La Consigliera di Parità Provinciale 109 BIBLIOGRAFIA O.P.M.L. - Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro “Donne e mercato del Lavoro in Provincia di Torino” marzo 2005. Linda Laura Sabbadini (a cura di),”Come cambia la vita delle donne”. Demetra Consigliera di Parità Provinciale e Provincia di torino (a cura di) 7 Marzo 2005 “Idee e progetti delle donne” Torino 2005 Consigliera di Parità Provinciale e Provincia di torino (a cura di) “Parità nell’impiego” Torino 2003/2004 bibliografia Antonio Dini (a cura di)”Donne e Tecnologia, le buone prassi nella pubblica amministrazione” 110 La Consigliera di Parità Provinciale appunti Appunt La Consigliera di Parità Provinciale 111 appunti Appunt 112 La Consigliera di Parità Provinciale 21 Febbraio 2006 Conferenza Stampa Olimpiadi: lo sport le donne Isabella Rauti Consigliera di Parità Nazionale Laura Cima Consigliera di Parità Provinciale Aurora Tesio Assessore alle Pari Opportunità Ivana Melli Vice Consigliera di Parità Provinciale