70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 1 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 che evitano l’inizio di una causa in tema di proprietà intellettuale. Sommario Norme relative all’avvocatura ed all’Ordine degli avvocati nella Repubblica e Cantone del Ticino: abbozzo di una breve traccia cronologica. Niccolò Salvioni I limiti del gratuito patrocinio Emanuela Epiney – Colombo Mediazione ● decisione del 12 aprile 2005 Competenza della Commissione di verifica per il pagamento del saldo di una nota professionale. ● decisione dell’8 giugno 2005 Onorario nell’ambito di una prova a futura a memoria e in una causa ordinaria di valore elevato. Inammissibilità di fatturazione secondo il solo dispendio orario. Rinuncia del mandato prima della fine della procedura. Art. 8, 9, 15 TOA ● decisione del 24 giugno 2005 del Consiglio di moderazione Irricevibilità dell’istanza di moderazione quando un Giudice si è già determinato sulla nota professionale di un legale. Irricevibilità di un’istanza di moderazione per la tassazione di note professionali nell’ambito di una procedura amministrativa. ● decisione dell’11 luglio 2005 Calcolo dell’onorario per causa conclusa con una transazione. Tariffa oraria per una causa particolarmente complessa. Aumento dell’onorario per causa complessa e condotta per più parti. Procedimenti civili speciali di natura contenziosa. Art. 9, 11, 12 e 14 TOA. 2 10 12 Pratica della mediazione nel Canton Ticino Emanuela Epiney – Colombo Prossima giornata di formazione per l’ottenimento del titolo di mediatore FSA La mediazione: una cornice analitica ed un’opportunità Luca Eusebio Commissione di verifica 27 ● decisione del 9 marzo 2005 Incompetenza della Commissione di verifica in relazione a prestazioni connesse all’attività notarile. ● decisione del 2 agosto 2005 Onorario del legale nell’ambito dell’assunzione di informazioni presso il Ministero pubblico e la polizia. ● decisione del 4 aprile 2005 Onorario e spese di patrocinio in una causa ordinaria. Spese ammissibili Art. 3, 8, 9, 13, 17 TOA ● ● decisione del 4 aprile 2005 Competenza della Commissione di verifica per contenziosi stragiudiziali decisione del 28 settembre 2005 Criteri di calcolo dell’onorario legale in relazione a contestazioni fra condomini. Non si giustifica una riduzione dell’onorario per il fatto che la pratica, almeno in parte, è stata seguita dal praticante dello studio. Art. 8, 9, 15 TOA. 1 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 2 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Consiglio di moderazione ● Norme relative all’avvocatura ed all’Ordine degli avvocati nella Repubblica e Cantone del Ticino: abbozzo di una breve traccia cronologica 44 decisione del 7 ottobre 2005 Legittimazione a ricorrere contro la tassazione di note professionali emesse dal patrocinatore d’ufficio. Commissione di disciplina 46 ● decisione dell’11 aprile 2005 (no.313) Cura e diligenza, contatto con testimoni prima del processo, mezzi illeciti, produzione di un documento (falso?). Art. 12 a) LLCA, 10, 27 vCAvv, 251 CPS ● decisione dell’11 aprile 2005 (no.315) Cura e diligenza, comportamento verso agenti di polizia. Art. 12 a) LLCA, 25 vCAvv. ● decisione dell’11 aprile 2005 (no.316) Cura e diligenza, fedeltà al cliente, mancati riscontri al cliente. Art. 12 a) LLCA, 11 LAvv, 11 vCAvv. ● decisione dell’11 aprile 2005 (no. 317) Conflitto di interessi, procedimento contro un avvocato cittadino UE iscritto all'albo pubblico, denuncia di lite fornita a controparte. Art. 12 c) e 29 LLCA, 12 Cavv ● sentenza del 3 maggio 2005 della II Corte di Diritto pubblico del Tribunale Federale (2A.658/2004) Cura e diligenza secondo l'art. 12 LLCA, divieto di avvalersi del contenuto di trattative bonali. Tale principio non costituisce una semplice regola di collegialità, ma si fonda su ragioni di interesse pubblico e vieta anche la produzione di documenti a carattere transattivo in parte mascherati. avv. Niccolò Salvioni, Presidente OATi (Testo aggiornato della ricerca presentata in occasione dell’Assemblea dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino tenutasi nel maggio 2005 al Centro Monte Verità di Ascona) L’avvocatura è divenuta libera professione a seguito della codificazione delle norme giuridiche nello Stato Moderno, ordinato su base costituzionale. Le basi della giustizia moderna in Svizzera furono poste con la Costituzione Elvetica, introdotta il 1798. In precedenza tale carica pubblica era poco profilata e dalle caratteristiche solo genericamente definite1. Napoleone Bonaparte, nella lettera inviata il 10 dicembre 1802 ai 18 Cantoni della Repubblica Elvetica scrisse: “la natura ha fatto del vostro Stato uno Stato federativo; non è da uomo saggio il volerla correggere”2. Il susseguente Atto di mediazione del 19 febbraio 1803, voluto da Napoleone, ha rappresentato per il Cantone Ticino e per la Confederazione l’inizio di una nuova era della giustizia, siccome diede per la prima volta ai Cantoni costituzioni scritte più liberali e democratiche, con riflessi anche sull’esercizio dell’avvocatura. 60 Varia Mauro Mini, Corso sulla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, Ed. SUPSI, Vol. 3 L’avocatt Come la professione, anche la parola avvocato è ben attestata nelle parlate dialettali della Svizzera italiana. 2 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 3 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 L’Atto di mediazione ha riconosciuto alla nostra terra dignità di Cantone facente parte, a pari diritti, della Confederazione: di conseguenza le furono garantite le competenze legislative autonome necessarie per fondare la propria Costituzione ed il proprio diritto materiale e procedurale, i cui meccanismi di applicazione, tramite il neo nato potere giudiziario, necessitavano di una organizzazione ex novo. sicurezza interna e dell’economia del Cantone e della Confederazione. L’inizio dell’indipendenza interna del Cantone per l’organizzazione della propria giustizia e del proprio diritto, costituzionale, civile e penale, parallelamente all’affrancamento dello Stato dalla giustizia religiosa, hanno rappresentato per il Cantone Ticino l’inizio di una epocale rivoluzione rispetto ai difficili periodi dei baliaggi. E’ interessante rilevare che il termine balivo, dal francese “bailli” abbia derivazione latina da “ballivus, advocatus”, con il significato di difensore, avvocato o avogadro e rappresentava il potere signorile dei cantoni confederati nei baliaggi comuni3 . I balivi inviati a turno dai Cantoni sovrani nei baliaggi avevano anche funzione giudiziaria, unitamente ai sindacatori, che periodicamente giungevano in Ticino per rendere giustizia d’appello. L’Atto di mediazione ha rappresentato, per il Ticino, la fine definitiva dell’asservimento unilaterale dei baliaggi ticinesi alla Signoria svizzera ed ai balivi (o “Landfogti”), sebbene quest’ultima carica fossa già stata abolita dalla precedente Costituzione elvetica del 1798. La situazione nella quale si è venuto a trovare il Cantone Ticino all’inizio del diciottesimo secolo è dunque parificabile per intensità ai momenti in cui le antiche colonie dei grandi imperi hanno finalmente trovato la propria indipendenza, liberandosi dalla sudditanza al potere straniero. Il diritto di promulgare le proprie basi legali fondamentali, hanno permesso al Cantone Ticino di progressivamente evolvere quale Stato di diritto democratico moderno, fino alla Repubblica al contempo Cantone confederato oggi nota. Come da un lato i balivi erano “avvocati” rappresentanti gli interessi dei cantoni sovrani sui baliaggi che godevano al contempo anche di potere giudiziario, dall’altro gli avvocati nei baliaggi non pare fossero particolarmente stimati. Spesso la loro attività –in vero poco attinente al diritto- consisteva nel trattare con il balivo il compenso destinato a quest’ultimo per potere ottenere ragione in una causa civile, oppure per l’assoluzione dell’accusato mediante una offerta di accomodamento, nel quale parte della multa andava a favore del balivo4. L’Atto di mediazione ha anche rappresentato per il Ticino e la Svizzera, l’inizio di un periodo di relativa quiete interna, necessaria a Napoleone per i propri disegni imperiali continentali. Per garantire tale pace occorreva fornire alla cittadinanza una propria Giustizia funzionante, della quale la popolazione andasse fiera e cui prestasse rispetto. Per facilitare questo era necessario che vi fossero giuristi ed avvocati cogniti del diritto patrio che potessero e sapessero mediare i rapporti tra la società civile ed il potere giudiziario, a beneficio della Hans Rudolf Schinz dal canto suo aveva rilevato che in Ticino “i processi non vengono risolti rapidamente, ma anzi tirati per le lunghe, poiché molte persone vogliono approfittarne e perché questa passione è tipica degli italiani”5. Emblematico è il caso della lite che ha visto coinvolti i Comuni di Airolo e di Fusio relativamente al grosso alpe di Campolatorba, che pare essere durata circa tre secoli6. 3 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 4 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Schinz si è inoltre lamentato della pletora di “avvocati, patrocinatori, procuratori, consiglieri, notai e scrivani, il cui numero è assai maggiore del necessario”7. Dal canto suo Karl Viktor Bonstetten aveva indicato che il baliaggio di Locarno, con 17’000 persone, contava 33 avvocati, vi si celebravano 1’000 processi all’anno ed il tribunale registrava 2’000 citazioni: per il sindacatore si trattava di una vera e propria mania8. Il balivo di Locarno Johann Friedrich Leucht raccontava che nella regione il luccio veniva chiamato “procuratore” o “avocatt” proprio perché, come i suoi “colleghi” bipedi, è un predatore voracissimo…9. concezioni democratiche dello Stato fosse grande. Infatti, riconoscendo l’importanza sociale della professione di avvocato, si è al contempo rispettata l’autonomia della professione, evitando interferenze sull’indipendenza da parte di forze esterne alla giustizia, attribuendo dunque al Tribunale di Appello, quale organo giudiziario supremo del Cantone, la competenza di conferire la patente. I problemi che affliggevano agli inizi dell’ottocento i colleghi francesi, a seguito delle tendenze imperialiste di Napoleone sono emblematici di quanto nella patria stessa dell’illuminismo l’indipendenza della professione potesse rimanere oppressa. Tra le decisioni fondamentali adottate dal Gran Consiglio agli inizi dell’ottocento, considerato il nebuloso quadro istituzionale nel quale si muoveva l’esercizio dell’avvocatura nei baliaggi, v’è il Decreto del 14 maggio 1804 relativo all’ “Autorità, che conferisce la patente di avvocato, e requisiti per ottenerla”. Questo ha determinato il primo riconoscimento dell’esercizio della professione di avvocato nel Cantone secondo una concezione repubblicana e moderna dello Stato. Con tale decreto “Considerando, che il buon ordine, ed il vantaggio della società esige, che sia provveduto alla soverchia facilità di ottenere patenti per l’esercizio dell’avvocatura. Considerando, che gli avvocati essendo destinati a difendere l’onore, la vita e la proprietà de’cittadini, ed a consigliarli e’ loro dubbj, non devon’ ignorare le leggi né patria, né comuni, né la maniera di applicarle”10, è stato stabilito che la patente per l’esercizio dell’avvocatura veniva conferita dal Tribunale di Appello. Infatti lo stesso Napoleone Bonaparte guardava agli avvocati con una certa diffidenza: se da un lato amava i giureconsulti, dall’altro non apprezzava gli avvocati patrocinatori poiché li riteneva per la maggior parte contrari all’Impero. In una lettera scritta a Cambacérès, che aveva preparato un decreto che tendeva a reistituire l’Ordine degli avvocati francesi, Napoleone si era lamentato affermando che si trattava di un decreto assurdo poiché non lasciava alcuna possibilità di azione contro gli avvocati, aggiungendo: “Ceux-ci ce sont des factieux, des artisans de crime et de trahison; tant que j’ai l’épée au côte de moi jamais je ne signerai un tel décret. Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouvernement”. Come si può notare, questo desiderio di taluni uomini politici fa spesso capolino nella storia. Dal 1810 l’Ordine francese era stato messo in stato di schiavitù: il Registro dell’Ordine era proposto dal Primo presidente e dal Procuratore generale, assistiti da 6 avvocati anziani, ed era sottoposto per approvazione al Ministro di giustizia. Ciò non bastasse, l’avvocato neo nominato era tenuto a formulare, oltre alla promessa di obbedienza alle leggi Questa prima ed originaria disposizione, emanata poco più di un anno dopo l’Atto di mediazione, ha visto lo Stato percepire immediatamente l’importanza di garantire la qualità degli avvocati, e dimostra quanto lo spirito di apertura del legislatore cantonale alle nuove 4 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 5 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 dell’Impero, anche la promessa di fedeltà alla persona dell’Imperatore. Mediante un’ordinanza del 1830, l’Ordine degli avvocati francese ritrovò nuovamente la propria libertà11. ti norme relative agli avvocati, semplificandole, ed introducendo, quale novità relativamente all’assistenza giudiziaria, una indennità dallo Stato a favore del difensore d’ufficio, “a norma di speciale tariffa”16. E’ interessante rilevare che nel Codice di Procedura Civile del 1899 non è stata adottata la proposta formulata nel disegno di legge rassegnato 10 aprile 1897 dall’avv. Brenno Bertoni al Consiglio di Stato secondo cui “Gli avvocati nell’esercizio delle loro funzioni sono agenti dell’amministrazione della giustizia”17. Ritornando al Ticino, il progressivo sviluppo di una ricca legislazione materiale (civile, penale e di esecuzione e fallimenti) e procedurale (procedura civile e penale) del Cantone, e l’approvazione della prima Costituzione cantonale del 1830 (la prima che il popolo ticinese ha potuto darsi liberamente12), ha determinato il fiorire di iniziative tendenti a diffondere maggiormente la conoscenza, la diffusione e la cultura del diritto. Fra queste va certamente annoverata la nascita il 1866 del “Repertorio di Giurisprudenza Patria Forense ed Amministrativa”, curato dall’avv. G. B. Meschini ed edito inizialmente a Lugano dalla Tipografia del Repubblicano. Il 9 dicembre 1855, il Gran Consiglio ha approvato la Legge sull’esercizio dell’avvocatura (oltre a quella sugli alunnati giudiziari) nel Cantone, nella quale si ribadivano la competenze del Tribunale di Appello e venivano precisati i requisiti minimi per potere ottenere la patente, abrogando al contempo la legge originaria del 14 maggio 180418. Contestualmente a tali leggi, il 13 novembre 1899 il Tribunale di Appello ha emanato il Regolamento per gli esami di ammissione all’esercizio dell’avvocatura19. Il 1° giugno 1843, contestualmente all’approvazione del primo Codice di Procedura Civile cantonale, sono state emanate le prime norme che regolavano taluni doveri ed aspetti attinenti agli avvocati, in particolare: il dovere di non assumere cause destituite da ragione; come procedere in caso di controversie sulle competenze dell’avvocato; la responsabilità dell’avvocato; il gratuito patrocinio e da ultimo l’attribuzione di competenza disciplinare del Tribunale di Appello13. Di rilievo è la prima normativa relativa al patrocinio di persone che “per la loro miserabilità non potessero supplire alle spese della lite”. Infatti l’avvocato designato ad assistere gratuitamente la parte indigente “… non può ricusarsi senza un motivo legittimo, quando non fosse già incaricato di due destinazioni gratuite in cause contemporaneamente pendenti”14. Il Codice di Procedura Civile del 4 maggio 189915 riprenderà sostanzialmente le preceden- Mediante decreto legislativo del 3 dicembre 1856 il Cantone ha approvato la “tariffa giudiziaria in materia civile”, la quale regolava nel dettaglio le tariffe da applicare non solo all’attività dei Giudici ma anche degli avvocati. La tariffa era complessa, variando da oraria (fr. 3 sino ad un ora di tempo, sino a due fr. 5 e per maggior tempo fr. 7) alla quantità di pagine documenti da leggere (fr. 2 fino a 12 pagine, fr. 4 oltre 12 pagine) ed ogni tipologia di atto aveva il suo costo20. Il 7 novembre 1907, mediante l’introduzione del decreto legislativo concernente L’esercizio delle arti liberali nel Cantone, sono state stabilite le necessarie basi scolastiche ed accademiche per potere essere ammesso al libero esercito della professione di avvocato 5 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 6 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 nel Cantone21. del Consiglio27, vi parteciparono una trentina di avvocati tra gli 81 suscettibili d’iscrizione, ed il Consiglio ricevette l’incarico di elaborare un progetto di Statuto28. Con la revisione della Legge organica Giudiziaria del 24 novembre 1910 è stato istituito un Consiglio di Disciplina, al quale sono sottoposti gli avvocati nell’esercizio delle loro mansioni22. È solo il 20 settembre 1937, 12 anni dopo la seduta costitutiva, che il Consiglio di Stato ha formalmente approvato il primo Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, approvato dall’Assemblea generale del 22 maggio 1926 e modificato il 7 aprile 193529. Nel 1939 gli avvocati iscritti all’Albo erano 103. All’art. 2, lo Statuto stabiliva che “L’Ordine degli avvocati ha lo scopo di proteggere i diritti e la riputazione dei suoi membri, di stabilire e mantenere fra di essi buoni rapporti di collegialità e di contribuire allo studio ed alle soluzioni delle questioni che interessano la legislazione, il foro e l’esercizio professionale, esclusi gli affari politici e religiosi.”, mentre all’art. 10 lo Statuto prevedeva che “Su richiesta dell’interessato il Consiglio accorderà assistenza e protezione a quel socio che venisse ingiustamente attaccato nell’adempimento od a causa dell’adempimento dei suoi doveri professionali”. È per la prima volta con l’adozione del Codice di Procedura Civile ticinese del 24 giugno 192423 che il Gran Consiglio ha prescritto l’iscrizione nell’Albo, tenuto dal Tribunale di Appello, per esercitare le funzioni d’avvocato, stabilendo inoltre che “gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli avvocati”, con statuti da approvarsi dal Consiglio di Stato24. In tale data è stato anche istituito un Consiglio dell’Ordine, composto del Presidente, del Vice Presidente e di tre membri, ed il Consiglio di disciplina forense, composto del presidente, del vice presidente e di due magistrati dell’ordine giudiziario da designarsi dal Gran Consiglio, con competenze disciplinari e relative alle contestazioni sugli onorari25. Relativamente all’istituzione del Consiglio di disciplina forense, tale iniziativa sembra essere stata inizialmente recepita con un certo scetticismo dal direttore del Repertorio di Giurisprudenza Patria, avv. Stefano Gabuzzi, il quale l’ha così commentata: “Non si può negare, che questo regolamento è abbastanza singolare ed è abbastanza difficile il predire quale ne sarà il risultato. È dubbio se ne esistesse il bisogno, la nostra conoscenza della vita del foro del nostro Cantone permettendoci di affermare, che le contestazioni fra avvocato e cliente non furono frequenti né gravi.”26. Va forse precisato che, nel 1926, gli avvocati suscettibili di iscriversi nell’Albo erano 81. Negli Statuti del 1937, l’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino ha anche deciso di entrare a fare parte quale sezione della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA). Quest’ultima era stata formata nel 1898 su iniziativa della Verein bernischer Advokaten, che aveva tratto ispirazione dalla fondazione, l’anno precedente a Bruxelles, dell’ Union Internationale des Avocats.30 Il 9 dicembre 1926 il Tribunale di Appello ha emanato il nuovo Regolamento sull’ammissione all’esercizio dell’avvocatura nel Cantone Ticino31, nel quale era anche contemplata la formula solenne di giuramento o promessa. Tale regolamento ha sostituito il precedente del 13 novembre 1899 che non contemplava tale for- L’Assemblea costitutiva dell’Ordine degli avvocati ha avuto luogo nel capoluogo del Cantone il 20 ottobre 1924. Presieduta dall’avv. Angelo Tarchini, nominato Presidente 6 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 7 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 mula, essendo la stessa ancora codificata nella Legge Sui Giuramenti per i pubblici funzionari, del 28 novembre 183032. che aveva sostituito quella del 26 marzo 1939, che aveva sostituito quella del 29 maggio 1927. Quest’ultima tariffa verosimilmente è la prima autonoma della serie, siccome emanata dopo l’istituzione, nel 1924, dell’Ordine e del Consiglio di disciplina forense, quale nuovo organismo competente a decidere –anchesulle contestazioni tra avvocato e cliente in materia di onorari e sborsi. La tariffa del 1972 è stata abrogata da quella del 7 dicembre 1984, mentre quest’ultima è tutt’ora in vigore e la sua revisione è in fase preparazione. Nel 1928 si era posto il problema del soprannumero degli avvocati nel Cantone, emergente soprattutto nei periodi di grande crisi economica. A tale proposito l’avv. dr. Stefano Gabuzzi scriveva: “Giova tuttavia osservare, che il numero degli avvocati e dei notai si avvicina nella nostra piccola repubblica al centinaio, ciò è troppo e dovrebbe questo servire da avvertimento ai non pochi, che frequentano ancora le università. La crisi economica diminuisce d’altronde la cerchia di affari e contribuisce ad aumentare le angustie dell’esercizio della professione”33. Anche il Giudice federale Dott. Plinio Bolla nel 1939 aveva rilevato quanto il crescente eccesso numerico degli avvocati nel Cantone fosse un male al quale conveniva reagire, e, citando l’allocuzione dell’avv. Lodovico Mortara34 del 1919 all’apertura dei lavori della commissione forense regnicola, riferendosi alla pletora di avvocati, ha rilevato che: “La stessa causa, ove persistesse, finirebbe per generare da noi lo stesso effetto, il sorgere ed il pullulare di fomentatori della litigiosità, di giocolieri del cavillo, di specialisti della tattica dilatoria, con gravissimo danno e del pubblico e dei legali onesti, che si rifiutano di scorgere nel “finché la pende, la rende” un canone dell’esercizio della loro professione”35. Il 15 marzo 1983, per la prima volta, le diverse fonti legislative relative all’avvocatura sono state precisate ed integrate nella Legge sull’Avvocatura, la quale ha stabilito che “L’Ordine degli avvocati promuove la dignità della professione e l’esercizio corretto di questa da parte dei suoi membri, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra gli avvocati e presta concorso all’Autorità circa i problemi della legislazione”37, riconoscendo in oltre all’Ordine degli avvocati la qualità di corporazione di diritto pubblico38, ex art. 59 CCS. Con la Legge sull’Avvocatura del 1983 sono state istituite quali autorità giudicanti di prima istanza la Commissione di disciplina39, composta di soli avvocati e sottoposta alla competenza giurisdizionale di ricorso da parte del Tribunale di Appello e per esso della neo costituita Camera per l’Avvocatura ed il Notariato40; relativamente alle problematiche attinenti alle note di onorario emesse dagli avvocati, quale istanza unica inappellabile è stato istituito il Consiglio di moderazione41, composto da un gremio misto di giudici del Tribunale di Appello ed avvocati42. Contestualmente alla riorganizzazione del 15 marzo 1983, le disposizioni del Codice di Procedura Civile relative all’avvocatura ed alla sua organizzazione, sono state definitivamente abrogate. Con il Codice di Procedura Civile del 17 febbraio 1971 le disposizioni relative agli avvocati presenti nel precedente codice del 1924 sono state raggruppate nell’art. 51536. Il 2 dicembre 1972, l’Ordine degli avvocati ha approvato la Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, abrogando la precedente del 16 maggio 1964. Quest’ultima a sua volta ha sostituito quella del 12 giugno 1952, 7 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 8 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 La Legge sull’avvocatura del 15 marzo 1983 ha conferito all’Assemblea dell’Ordine la competenza di adottare gli Statuti e – per la prima volta – di formalmente promulgare le Norme deontologiche e la Tariffa dell’Ordine degli avvocati43. Tale potere di autoregolazione è stato assoggettato all’approvazione del Tribunale di Appello44. NOTE 1 Cfr la voce Avvocato ne il Dizionario Storico della Svizzera, Armando Dadò Editore, Locarno, 2001. Per quanto concerne la Storia dell’avvocatura in Svizzera: cfr René Pahud de Mortganges, Alain Prêtre “Anwaltsgeschichte der Schweiz, ein Grundriss”, Schulthess, 1998, Zürich; ed in Ticino: Florian Davatz “Die Rechtsanwaltschaft im Gebiete des Kantons Tessin”; Diss. Recht, Zürich, 1947. A titolo orientativo, in Italia, cfr a cura di Guido Alpa e Remo Danovi, “Un progetto di ricerca sulla Storia dell’avvocatura”, Il Mulino, Bologna, 2003; in Francia, cfr Lucien Karpik “Les Avocats. Entre l’Etat, le public e le marché. XIIIe – XXe siècle”, éd. Gallimard, Paris, 1995; in Europa e Nord America, in chiave politico-economica, cfr Terence C. Halliday and Lucien Karpik (editors) “Lawyers and the rise of western liberalism. Europe and North America from the Eighteenth to Twentieth Centuries”, Clarendon Press Oxford, New York, 1997. Nel Cantone Ticino, senza voler essere esaustivo, segnalo, relativamente alle particolarità dei procedimenti giudiziari penali – anche- precedenti l’Atto di mediazione, Elio Brunetti “Le parti nella fase pre-dibattimentale della procedura penale ticinese” nel capitolo relativo alla nascita e l’evoluzione del Codice di Procedura Penale ticinese, Tipografia Novaprint, Dissertazione, San Gallo, 1995, mentre, relativamente alla procedura penale ticinese ottocentesca cfr ne “Un inquieto ricercare, Scritti offerti a Pio Caroni”, a cura di Giorgio De Biasio, Aldo Foglia, Roy Garré e Stefano Manetti, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2004, i contributi di Luciano Giudici, “Il Codice di Procedura penale Ticinese del 1816”, pagg. 69 ss, e di Stefano Bolla, “Il matto, il Nestore e il veleno giuridico, diritto penale ticinese e follia nell’altro processo Scazziga (1891-1893)”, pagg. 149 ss. 2 Cfr William E. Rappard, La Costituzione Federale Svizzera 1848 - 1948, Arti Grafiche Carminati, Locarno, 1948, pag. 20. 3 Cfr la voce Balivo ne il Dizionario Storico della Svizzera, Armando Dadò Editore, Locarno, 2001. 4 Cfr Giulio Rossi, Egidio Cometta, Storia del Cantone Ticino, Armando Dadò Editore, Locarno, 1980, pag. 153. 5 Cfr Lo sguardo degli altri: l’immagine della Svizzera italiana nei viaggiatori del settecento, a cura di Renato Martinoni e Antonio Pelli, Salvioni Edizioni, Bellinzona, 2004, pag. 159. 6 Cfr Giulio Rossi, Egidio Cometta, op. cit., pag. 155. 7 Renato Martinoni e Antonio Pelli, op. cit, pag. 159. 8 Renato Martinoni e Antonio Pelli, op. cit., pag. 156. 9 Renato Martinoni e Antonio Pelli, op. cit., pag. 159. Analogamente, nei circoli di Carona e del Ceresio, il luccio veniva anche chiamato “Avucatèll”, cfr Lessico della Svizzera Italiana, vol 1, Edito dal Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2004. Relativamente all’immagine popolare dell’avvocato cfr. Stefano Bolla “L’avvocato con gli stivali: Divagazioni sull’immagine dell’avvocato nella cultura popolare”, in “Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde”, Band 10, 1988, pagg. 85-125. 10 Cfr. Bullettino Officiale del Cantone Ticino, Vol. I, dal 1803 a tutto il 1804, Tipografia Veladini e Comp., 1808 Lugano, pag. 165-166. 11 Albert Brunois, Nous, Les Avocats, Plon, Paris, 1958, pag. 171. 12 Cfr Avv. Arnaldo Bolla, La costituzione ticinese del 1830, Repertorio di Giurisprudenza Patria, 1930, pubblicato il 1900 dalla Tipografia Commerciale Leins e Vescovi, Bellinzona, pag. 403. 13 Cfr artt. 579 – 386 del Codice di Procedura Civile del 1° giugno 1843, pubblicato il 1894 dalla Tipografia Eredi Fabrizio Traversa, Mendrisio. 14 Cfr art. 583 del Codice di Procedura Civile del 1° giugno 1843. 15 Cfr artt. 368 – 371 del Codice di procedura Civile del 5 maggio 1899, Tipografia e Litografia Cantonale, Bellinzona. 16 Cfr artt. 371 del Codice di procedura Civile del 5 maggio 1899. 17 Cfr art. 397 del Progetto Codice di Procedura Civile rassegnato dall’avv. Brenno Bertoni al Consiglio di Stato, 10 aprile 1887, L’Assemblea straordinaria dell’Ordine già il 4 dicembre 1971, pochi mesi dopo la revisione del CPC, aveva adottato il proprio Codice professionale dell’Ordine degli avvocati, approvato dal Tribunale di Appello il 5 settembre 198545. L’Assemblea dell’Ordine il 27 aprile 1984 ha adottato il nuovo Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, approvato dal Tribunale di Appello il 15 settembre 198546, mentre il 7 dicembre 1984 ha adottato la Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, emendata ed approvata dal Tribunale di Appello il 14 aprile 198647. Da ultimo, il 16 settembre 2002 – questa è storia recente – la Legge sull’avvocatura è stata oggetto di una revisione totale al fine di renderla compatibile con la Legge federale sulla Libera Circolazione degli Avvocati (LLCA) del 23 giugno 200048. Nell’ambito di tale revisione -che ha visto il Cantone privato delle nuove competenze assunte dalla Confederazione- è degna di nota la costituzione della Commissione di verifica49, la quale, analogamente alla Commissione di disciplina, è ora composta da soli avvocati, e giudica quale autorità inferiore di prima istanza la conformità delle remunerazioni alla Tariffa50, ed è soggetta alla giurisdizione di ricorso da parte del Consiglio di Moderazione51, ora composto da soli giudici di Appello52. Locarno, il 18 maggio ed il 21 novembre 2005 8 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 9 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 pag. 94 ad art. 397, Tip. e Lit. El. Colombi e C., Bellinzona, 1897. 18 Cfr BU 1855, pag. 362. 19 Cfr. BU 1899, pag. 1673 -1675. Tale Regolamento verrà sostituito dai Regolamenti sull’ammissione all’esercizio dell’avvocatura nel Cantone Ticino del 9 dicembre 1926 ed dell’11 luglio 1942. Quest’ultimo verrà poi abrogato il 1° giugno 1985, in occasione dell’entrata in vigore della Legge sull’avvocatura (LAvv) del 15 marzo 1983, la quale, all’art. 49 vLAvv, ha conferito al Tribunale di Appello la competenza di emanare il Regolamento di applicazione della LAvv. Quest’ultimo Regolamento è stato approvato il 21 settembre 1984 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1985, per essere in seguito oggetto di revisione il 28 ottobre 2002, con effetto a partire dall’8 novembre 2002. 20 Cfr Nuova raccolta Generale delle Leggi, decreti e Convenzioni a tutto il 1864 in vigore nel cantone Ticino, Tipografia e Litografia cantonale, Lugano, 1865, pag. 181 ss. 21 Cfr “Norme sulla professione dell’avvocato nel Cantone Ticino”, omonimo opuscolo pubblicato dall’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino il marzo 1939, edizioni Carminati, Locarno, pag. 37 ss. 22 Cfr Prefazione del giudice federale dott. Plinio Bolla delle “Norme sulla professione dell’avvocato nel Cantone Ticino”, omonimo opuscolo pubblicato dall’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino il marzo 1939, edizioni Carminati, Locarno, pag. 10. 23 Nello stesso Codice di Procedura Civile sono state indicate talune rudimentali norme professionali (esercizio coscienzioso della sua attività ed altro, art. 367 del CPC 24 giugno 1924), disposizioni relative alle difese d’ufficio e l’assistenza giudiziaria (artt. 371 e 372 del CPC 24 giugno 1924) ed è stato istituito il Consiglio di disciplina forense (art. 370 del CPC 24 giugno 1924). 24 art. 368 e 369 CPC del 24 giugno 1924. 25 art. 369 e 370 CPC del 24 giugno 1924. 26 Cfr Repertorio di Giurisprudenza Patria 1924, Tipografia Commerciale Leins e Vescovi, Bellinzona, pag. 634. 27 I Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati sono stati i seguenti: 1924-1926, avv. Angelo Tarchini; 1927-1930, ?; 1931, avv. Francesco Borella; 1932-1938, ?; 1939, avv. Dott. Giulio Giuseppe Lepori; 1941, ?; 1942, avv. Mario Agustoni; 1943-1947, ?; 1948-1950, avv. Alfonso Riva; 1950, ?; 1951-1957, avv. Alfonso Riva; 1957-1961, avv. Camillo Beretta; 1961-1965 avv. Carlo Bonetti; 1965-1968, avv. Ferruccio Pelli; 1968-1971, avv. Emilio Induni; 1971-1975, avv. Diego Scacchi; 1975-1978, avv. Giancarlo Crespi; 1978-1981, avv. Piermario Creazzo; 19811983, avv. Fernando Pedrolini; 1983-1985, avv. Luciano Giudici; 1985-1987, avv. Franco Pio Ferrari; 1987-1989, avv. Pierfranco Riva; 1989-1991, avv. Fabrizio Pessina; 1991-1993, avv. Candido Lanini; 1993-1995, avv. Riccardo Rondi; 1995-1997, avv. Aldo Crivelli; 1997-1999, avv. Fabio Soldati; 1999-2001, avv. Chiarella Rei-Ferrari; 2001-2003, avv. Riccardo Brivio; 20032005, avv. Gianmaria Mosca. 28 Cfr Repertorio di Giurisprudenza Patria 1924, Tipografia Commerciale Leins e Vescovi, Bellinzona, pag. 633. 29 Relativamente alle norme vigenti nel 1937, si confronti l’opuscolo pubblicato dall’Ordine il 1939, op. cit. Tale risoluzione governativa verrà abrogata dalla Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983. 30 Cfr. Anwaltsgeschichte der Schweiz, op. cit. ad nota 1, pag. 59. 31 Cfr anche lo sviluppo riportato alla nota 19. 32 Cfr Prefazione del giudice federale dott. Plinio Bolla delle “Norme sulla professione dell’avvocato nel Cantone Ticino”, op. cit, pag. 9; cfr. Omonima legge nel Manuale del Cittadino ticinese di Stefano Franscini, Tipografia di G. Ruggia e Comp., Lugano, 1837, pag. 68-69. 33 Cfr Repertorio di Giurisprudenza Patria 1928, Tipografia Commerciale Leins e Vescovi, Bellinzona, pag. 708. 34 Padre del Codice di Procedura Civile Italiano e del principio dell’oralità, dell’immediatezza e della concentrazione. 35 Prefazione del giudice federale dott. Plinio Bolla delle “Norme sulla professione dell’avvocato nel Cantone Ticino”, op. cit, pag. 33. 36 Tale articolo sarà poi a sua volta abrogato dalla Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 9 Art. 15 della Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983. Art. 14 della Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983. Art. 19 della Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983. Art. 22 della Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983. Art. 35 della Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983. Si componeva di due giudici d’Appello, da designarsi dal Tribunale di Appello (non più dal Gran Consiglio), e di due avvocati da designarsi dal Consiglio dell’Ordine. Art. 17 cpv. 3 della Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983. Art. 17 cpv. 5 della Legge sull’Avvocatura del 15 marzo 1983 Il Codice Professionale del 5 settembre 1985 è stato oggetto di modifica da parte dell’Ordine, il cui nuovo testo è stato adottato dall’Assemblea dell’11 novembre 2004 ed approvato dal Tribunale di Appello il 16 giugno 2005 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 19 agosto 2005, entrando in vigore a partire da quest’ultima data. Cfr BU no. 66 del 19 agosto 2005, pag. 269-272. Lo Statuto del 15 marzo 1983 è stato oggetto di modifica da parte dell’Ordine, il cui nuovo testo è stata adottato dall’Assemblea il 9 maggio 2003 ed approvato dal Tribunale di Appello il 16 giugno 2005, entrando in vigore il 17 giugno 2005. Cfr BU no. 66 del 19 agosto 2005, pag. 267-268. Contestualmente all’approvazione di tale Tariffa quella del 2 dicembre 1972 è stata abrogata. La Tariffa del 7 dicembre 1984 è tutt’ora in vigore, mentre la sua revisione è in fase di preparazione. RS 935.61 Art. 26 della Legge sull’Avvocatura del 16 settembre 2002. La Commissione di verifica si compone di un presidente, due membri e tre supplenti, tutti avvocati. Art. 31 della Legge sull’Avvocatura del 16 settembre 2002. Il Consiglio di Moderazione decide ora su appello ed si compone di tre giudici del Tribunale di Appello, da designarsi dal Tribunale di Appello e che non facciano parte della Camera per l’avvocatura ed il notariato. 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 10 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 I limiti del gratuito patrocinio prestazioni connesse con la procedura giudiziaria principale (art. 13 Lag). La persona che si trova in condizioni finanziarie disagiate e adempie il requisito dell’indigenza non ha un diritto incondizionato all’assistenza giudiziaria e deve dimostrare che la sua causa presenta probabilità di esito favorevole e che una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura per le spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 Lag). Per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio deve inoltre rendere verosimile di non essere in grado di procedere con atti propri e di aver bisogno dell’assistenza di un legale per la corretta tutela dei suoi interessi (art. 14 cpv. 2 Lag). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale può ottenere il gratuito patrocinio solo la persona indigente i cui interessi sono colpiti in misura importante e il cui caso presenta difficoltà tali, di fatto o di diritto, da rendere necessaria l’assistenza di un avvocato1. Il gratuito patrocinio, in altre parole, si giustifica solo se la causa incide in modo particolarmente grave sulla posizione giuridica della persona interessata, come è il caso per un procedimento penale che comporta una pesante pena privativa della libertà2 o per la privazione della custodia parentale3. L’assistenza di un avvocato è in particolare importante quando la materia è complessa e difficilmente comprensibile per un laico, a maggior ragione quando l’altra parte è già rappresentata da un patrocinatore. Nella procedura per il rientro di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all’estero l’assistenza giudiziaria viene concessa su semplice richiesta, senza riguardo alla situazione finanziaria del richiedente e alle probabilità di successo insite nella sua domanda di rientro4. Nei casi in cui la procedura non ha ripercussioni giuridiche così importanti, il gratuito patrocinio è ammesso solo se la causa presenta difficoltà di fatto o giuridiche che la persona richiedente non è in grado di affrontare da sola. di Emanuela Epiney-Colombo, Giudice al Tribunale d’Appello La Costituzione federale riconosce a ogni persona garanzie procedurali minime. Oltre alla parità e all’equità di trattamento davanti alle autorità giudiziarie o amministrative, al diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole, al diritto di essere sentito, riveste particolare importanza il diritto alla gratuità della procedura in caso di mancanza dei mezzi necessari, con la possibilità di avere il gratuito patrocinio se la presenza di un legale è necessaria per tutelare i diritti della persona interessata (art. 29 cpv. 3 Cost.). Nel Cantone Ticino la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è disciplinata dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag). L’assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie ticinesi (art. 3 Lag). Chi chiede il beneficio dell’assistenza giudiziaria deve presentare una domanda scritta e motivata alla quale deve allegare tutti i documenti giustificativi e il certificato con la dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d’ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Il beneficio dell’assistenza giudiziaria può comprendere la dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, l’anticipazione totale o parziale da parte dello Stato delle spese di prova alla quale è ammessa la persona richiedente e l’ammissione totale o parziale al gratuito patrocinio, nei limiti delle 10 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 11 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 La circostanza che la procedura sia retta dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio non rende per principio inutile l’assistenza di un patrocinatore5, ma piuttosto occorre sempre valutare se nel singolo caso vi è un bisogno oggettivo o soggettivo di patrocinio. Le difficoltà di fatto possono essere le insufficienti capacità della persona richiedente6, la sua situazione sociale, le sue conoscenze linguistiche carenti nella lingua del procedimento7 o il suo stato di salute. In un caso giunto al Tribunale federale la parte richiedente che ha ottenuto il beneficio del gratuito patrocinio era affetta da esiti di ictus cerebrale e doveva affrontare una causa relativa alla limitazione del suo diritto di visita sui figli minorenni8. La giurisprudenza ticinese ha avuto numerose occasioni di esprimersi sul quesito della necessità di far capo all’assistenza di un avvocato e ha precisato che quest’ultima non è necessaria, negando il gratuito patrocinio: ● in una procedura di trattenuta dello stipendio per il contributo dovuto al coniuge, senza particolari complessità e nella quale la parte può di regola procedere per atti propri senza essere patrocinato9; ● in una causa di paternità e mantenimento quando il minorenne è assistito da un curatore avvocato10; ● in una procedura di trattenuta di stipendio a garanzia di contributi di mantenimento in favore di un minorenne11, dal momento che il creditore di alimenti può rivolgersi alla Commissione tutoria regionale, la quale per diritto federale deve fornire un aiuto appropriato e gratuito per l’incasso di contributi (art. 290 CC). La giurisprudenza cantonale ha invece ritenuto che il minorenne assistito da un curatore senza formazione giuridica necessita del patrocinio di un avvocato in una causa di paternità e mantenimento nella quale la controparte è già patrocinata da un avvocato12. L’impossibilità di una parte di procedere per atti propri non può essere data per scontata, in particolare nelle procedure amministrative davanti a una commissione tutoria, e la parte richiedente l’assistenza giudiziaria deve pertanto rendere verosimile nella sua domanda scritta di non poter procedere personalmente e di aver bisogno dell’assistenza di un avvocato13. L’avvocato deve quindi precisare, in ogni istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria, quali sono i motivi che rendono necessario il suo intervento e giustificano la concessione del gratuito patrocinio, e renderli verosimili. È comunque certo che per gli incassi di contributi di mantenimento il creditore, maggiorenne o minorenne che sia, non otterrà il beneficio del gratuito patrocinio, perché può rivolgersi alle Commissioni tutorie regionali (art. 131 CC, 290 CC). In questi casi l’avvocato dovrà limitarsi a fornire l’informazione e l’indirizzo dell’autorità tutoria competente e se decide di fornire altre prestazioni dovrà farle pagare al cliente o lavorare pro bono. NOTE 1 DTF 130 I 180 consid. 2.2 ; sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 4 ottobre 2005 1P.298/2005 consid. 3.3 (rinnovo delle prestazioni di anticipo della pensione alimentare). 2 DTF 128 I 225 consid. 2.5.2. 3 DTF 130 I 185 consid. 3.3.2. 4 Sentenza della I Camera civile del Tribunale di appello (I CCA) del 6 aprile 2005 inc. 11.2005.46, consid. 12. 5 Sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 2004 5P.224/2004 consid. 3. 6 Il gratuito patrocinio è stato ammesso per un interdicendo con difficoltà a esprimersi correttamente, cfr. RDAT n. 69 II-2000. 7 La mancata conoscenza della lingua in cui si svolge il procedimento giudiziario può giustificare, a seconda delle circostanze, il gratuito patrocinio, cfr. DTF 123 I 145. 8 Sentenza inedita del tribunale federale del 15 settembre 2004 5P.228/2004. 9 Sentenza della I CCA del 1° giugno 2004 11.2004.61, citata in CPC-TI App m. 10 ad art. 14 Lag. 10 Sentenza della I CCA del 6 giugno 2005 11.2004.29. 11 Sentenza della I CCA del 31 agosto 2005 inc. 11.2005.104. 12 Sentenza della I CCA del 19 aprile 2005 11.2004.18. 13 Sentenza della I CCA del 10 marzo 2005 inc. 11.2005.30 e 11.2005.34. 11 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 12 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Pratica della mediazione nel Canton Ticino ne accettabile per tutte le parti : facilita la comunicazione tra le parti, non decide, non impone soluzioni e nemmeno le propone, ma aiuta i partecipanti a elaborare loro stessi l'accordo che risolverà la controversia, ha la responsabilità per il colloquio ma non per i contenuti, mantiene il più stretto riserbo su ciò che i partecipanti diranno, salvo diverso accordo, è imparziale, non prende le parti dell'uno o dell'altro partecipante, non giudica e non esprime valutazioni. La mediazione presenta parecchi vantaggi rispetto a una causa giudiziaria e a un arbitrato. È infatti un confronto amichevole ed extragiudiziario, che avviene in privato e garantisce la massima confidenzialità. Inoltre essa è meno costosa e più veloce di una procedura giudiziaria o di un arbitrato, e permette alle parti di conservare il potere di gestire le loro divergenze senza delegarlo a terzi (giudice o arbitro) e di scegliere la soluzione più adeguata alle loro esigenze e ai loro interessi. La mediazione è appropriata quando la negoziazione è un punto morto, le parti non riescono a comunicare direttamente in modo costruttivo in vista di una soluzione, la procedura giudiziaria o arbitrale sarebbe costosa, le parti si conoscono, vi è una forte carica emotiva fra le parti, è importante conservare la relazione con l'altra parte (vicini di casa, parenti, comproprietari, colleghi di lavoro, ecc.), il conflitto non può essere evitato, ci vuole una decisione rapida, una delle parti vuole evitare una procedura formale. La mediazione, per contro, non è indicata quando le parti sono troppo sconvolte in seguito a un evento recente per portare avanti una discussione utile, vi è il forte sospetto che una delle parti voglia sfruttare la mediazione per acuire la contestazione, una parte sembra incapace di ascoltare quello che si dice o sembra altrimenti troppo turbata per negoziare un accordo eseguibile, il problema principale non può essere mediato, le parti più importanti non vogliono partecipare alla mediazione, il di Emanuela Epiney-Colombo, Giudice al Tribunale d’Appello I. La mediazione La mediazione è un modo per risolvere i conflitti e le controversie al di fuori dell'apparato giudiziario, come la negoziazione, l'arbitrato e la conciliazione, di cui è una forma. I litiganti si rivolgono volontariamente a un terzo, il mediatore, neutro e imparziale, che li aiuta a ristabilire la comunicazione, a chiarire i loro reali interessi e a trovare una soluzione costruttiva al problema, con l'obiettivo di sottoscrivere un accordo che convenga a tutti e che possa poi essere messo in pratica. La mediazione si caratterizza per l'intervento di una terza persona estranea alla lite e imparziale, sprovvista di potere istituzionale e decisionale, la confidenzialità della procedura (non si tengono verbali, gli appunti vengono distrutti alla fine della mediazione), la partecipazione di tutte le persone interessate al conflitto e alla sua soluzione, il piano formale, extragiudiziale, la libera volontà di partecipare alla mediazione e l'autodeterminazione nel risultato. Solo le parti possono elaborare la soluzione tagliata su misura per i loro bisogni e i loro interessi. La negoziazione, la conciliazione e la mediazione offrono la libertà e la flessibilità, che mancano invece nella procedura giudiziaria e in quella arbitrale, dove la soluzione è imposta dal giudice, rispettivamente dall'arbitro. La mediazione si occupa del presente e del futuro e non si interessa al passato. Stabilire chi ha torto o ragione compete al giudice o all'arbitro, non al mediatore. Il mediatore ha un ruolo fondamentale nella ricerca della soluzio12 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 13 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 rapporto di forza tra le parti è troppo disuguale. Il procedimento di mediazione non elimina il bisogno di consultare un legale, per il semplice motivo che prima di considerare un accordo ogni partecipante deve essere in chiaro sulla sua situazione legale e sulle possibilità di successo di un'eventuale procedura giudiziaria o arbitrale (debolezze e forze delle rispettive posizioni). Una valutazione giuridica della situazione è quindi sempre indispensabile e l'avvocato ha pertanto un ruolo importante anche nella mediazione, come avviene con la negoziazione, la conciliazione obbligatoria e l'arbitrato. La risoluzione alternativa dei conflitti, nella forma della conciliazione e della mediazione, è una via da prendere seriamente in considerazione prima di iniziare una qualsiasi procedura arbitrale o giudiziaria. È vero che si può sempre trovare un accordo soddisfacente in qualsiasi punto della procedura giudiziaria prima della sentenza, e talvolta anche dopo, ma la soddisfazione delle parti sarà maggiore se avranno speso e investito poco nella causa. L'accordo raggiunto, inoltre, sarà tagliato su misura per i bisogni e le necessità proprie delle parti e avrà quindi maggiori possibilità di essere messo in pratica e di durare rispetto a una soluzione preconfezionata come quella imposta dal giudice o dall'arbitro in applicazione della legge. Non si deve inoltre dimenticare che una causa giudiziaria richiede investimenti di mezzi finanziari e di energie personali per lunghi periodi. Il peso del conflitto grava sulle parti per anni e anni, con conseguenze incalcolabili per la tranquillità di spirito e la pace interiore. Si sente spesso dire: "tanto non ho nulla da perdere…", per giustificare il persistere di una procedura e il mantenimento di certe posizioni in un conflitto. È forse vero dal profilo finanziario, ma non corrisponde alla realtà dal profilo della qualità di vita. La serenità e la pace interiore hanno un valore che purtroppo si apprezza appieno solo quando le si è definitivamente perse. II. La mediazione nel Canton Ticino La mediazione familiare è stata introdotta nel Canton Ticino nel 1992 dall’Associazione Centro Studi Coppia e famiglia, nei suoi centri di Mendrisio e di Locarno. Nel maggio 2001 è stata fondata l’Associazione ticinese per la mediazione (ATME), che conta più di 100 membri (www.mediazione.ch). Nel 2004 è sorta la Camera svizzera per la mediazione commerciale CSMC, Sezione della Svizzera italiana (www.csmc.ch). Il Centro delle mediazioni, gestito dall’ATME, è stato inaugurato il 27 gennaio 2004 a Lugano e ha sede in via Carducci 4. Nel Cantone Ticino la pratica della mediazione è libera e non è regolamentata, salvo per quanto concerne: ● il divieto di deporre per i mediatori familiari nelle cause di divorzio (art. 228 del Codice di procedura civile ticinese, che riprende l’art. 146 del Codice civile svizzero), ● la possibilità per i magistrati ticinesi attivi a tempo pieno di praticare l’arbitrato e la mediazione in misura limitata, previa domanda preventiva di autorizzazione e preavviso favorevole del Consiglio della magistratura (Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali o di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario, del 30 agosto 2000, RL 3.1.1.2.2), ● i criteri di qualità nei consultori matrimoniali-familiari sussidiati dal Cantone, dove devono svolgere la loro attività mediatori familiari con una formazione di base e una specializzazione in mediazione familiare riconosciuta dall’Associazione svizzera per la mediazione (Regolamento 13 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 14 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 concernente i consultori matrimonialifamiliari dell’11 novembre 2003, RL 4.1.1.2.1). ciale. 3. Il ruolo degli avvocati Parecchi avvocati ticinesi hanno ultimato una formazione in mediazione e portano il titolo di "mediatore/mediatrice FSA ". Sempre più spesso gli avvocati informano i loro clienti sulle possibilità offerte dai MARC, compresa la mediazione, e li assistono attivamente in queste procedure. III. La mediazione in pratica 1. Il ruolo dei magistrati I magistrati incoraggiano tutti i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (definiti MARC), nello spirito della procedura civile ticinese, favorevole di principio alla conciliazione, tanto che prevede esplicitamente l’obbligo del giudice di tentare una conciliazione, in ogni stadio della causa (art. 179 CPC). Il giudice può sospendere le procedure giudiziarie durante una mediazione o una negoziazione (art. 107 del Codice di procedura civile ticinese) e le transazioni delle parti concluse davanti al giudice o che gli sono consegnate per essere registrate a verbale mettono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata (art. 352 CPC), come una sentenza giudiziaria. In presenza di una transazione i tribunali riducono di regola le tasse di giustizia, anche a importi simbolici, per tenere conto della buona volontà delle parti nella ricerca di una soluzione negoziata al loro conflitto. 4. I mediatori usuali I mediatori e le mediatrici attivi nella mediazione familiare hanno spesso una formazione di base nel settore sociale (assistenti sociali, psicologi, educatori, ecc.) ma gli avvocati formati alla mediazione sono sempre più numerosi. Parecchi avvocati con il titolo di "mediatore/mediatrice FSA" hanno scelto la pratica della mediazione commerciale, ancora ai suoi esordi nel Cantone, mentre altri praticano la mediazione familiare. Alcuni magistrati hanno una formazione in mediazione e utilizzano le loro conoscenze nell’ambito della loro attività giurisdizionale. La mediazione familiare è praticata dalle due associazioni Comunità familiare e Centro Coppia e famiglia (Locarno e Mendrisio), che operano anche come consultorio matrimonialefamiliare riconosciuto dal Cantone. Un gruppo di mediatori e mediatrici membri dell’Associazione ticinese per la mediazione anima dal 27 gennaio 2004 il Centro delle mediazioni a Lugano. Il Centro Coppia e Famiglia è gestito dall’Associazione Centro Studi Coppia e Famiglia1 ed è un consultorio matrimonialefamiliare riconosciuto dal Cantone Ticino, che gli riconosce un sussidiamento parziale. Le sedute di mediazione familiare sono retribuite sulla base di una tariffa approvata dal Dipartimento delle istituzioni il 19 agosto 1998, che prevede una tariffa oraria in funzione del reddito lordo mensile (minimo fr. 30./orari per un reddito mensile inferiore a fr. 2. Il ruolo dei mediatori La diffusione della mediazione riposa sull’attività dei mediatori e delle mediatrici e delle loro associazioni. L’Associazione ticinese per la mediazione (ATME) organizza giornate di formazione e di informazione sui diversi tipi di mediazione e tenta di allacciare contatti con le associazioni professionali (per esempio la Camera di commercio) per far conoscere la mediazione e le sue possibilità anche al di fuori del diritto di famiglia. La Camera svizzera di mediazione commerciale è a sua volta impegnata nello sviluppo di una strategia di comunicazione e di informazione per diffondere la mediazione commer14 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 15 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 3'500.-, massimo fr. 200.-/orari per un reddito superiore a fr. 15'000.- ; tariffa completa in www.mediazione.ch/med_ticino_tar.html). Il consultorio matrimoniale-familiare di Comunità Familiare2 è un consultorio matrimoniale-familiare riconosciuto dal Cantone Ticino, che gli riconosce un sussidiamento parziale. Le sedute di mediazione familiare sono retribuite sulla base della tariffa approvata dal Dipartimento delle istituzioni il 19 agosto 1998. Il Centro delle mediazioni3, inaugurato il 27 gennaio 2004 a Lugano, è gestito dall’Associazione ticinese per la mediazione ATME ed è animato da un gruppo di mediatori e mediatrici con una formazione riconosciuta dalla Federazione svizzera delle associazioni di mediazione (200 ore di formazione, di cui almeno 40 di supervisione ; www.infomediation.ch). Il Centro non si limita alla mediazione familiare, che costituisce nondimeno ancora gran parte della sua attività, e si rivolge a tutte le persone che hanno un conflitto. Le sedute di mediazione sono retribuite sulla base della tariffa cantonale per la mediazione familiare e sulla base di una tariffa variabile da fr. 50.- a fr. 200.- orari per le altre mediazioni, secondo il valore del litigio. La prima seduta costa fr. 50.. Vi sono inoltre nel Cantone Ticino diversi mediatori che operano a titolo individuale. 4.1.1.2.1). La formazione dei mediatori attivi nei consultori riconosciuti deve corrispondere ai criteri posti dall’Associazione svizzera per la mediazione (http://www.mediation-svm.ch). L’ATME (Associazione ticinese per la mediazione) esige che i suoi membri mediatori abbiano una formazione riconosciuta dalla Federazione svizzera delle associazioni di mediazione (200 ore di mediazione, di cui almeno 40 ore di supervisione; www.infomediation.ch). La Federazione svizzera degli avvocati rilascia il titolo di " mediatore/mediatrice FSA " agli avvocati che hanno seguito una formazione in mediazione di almeno 80 ore. V. La formazione e le scuole di mediazione Le persone che desiderano formarsi come mediatori e mediatrici hanno dovuto per anni recarsi fuori dal Cantone Ticino, in Svizzera romanda, in Svizzera interna o all’estero (Italia, Francia, Germania, USA). La Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI organizza dal 2002 un corso postdiploma in mediazione, composto di una prima parte di formazione alla mediazione (120 ore) e di un modulo di specializzazione (mediazione familiare e mediazione commerciale e nelle organizzazioni, 80 ore), che adempie i requisiti posti dalla Federazione svizzera delle associazioni di mediazione e della Federazione svizzera degli avvocati. Parecchie persone frequentano corsi di mediazione familiare in Italia, presso università o associazioni specializzate (Università Cattolica del Sacro Cuore, Associazione GeA per la mediazione familiare), che adempiono le condizioni poste dal Forum europeo della mediazione familiare (200 ore di formazione, di cui 40 di supervisione). La mediazione scolastica ha trovato posto nella formazione degli insegnanti e il primo IV. Le condizioni per la pratica della mediazione Il Cantone Ticino non ha regolato la pratica della mediazione, completamente libera e lasciata alla discrezione delle persone che la praticano, salvo per quel che concerne la mediazione familiare svolta nei consultori matrimoniali-familiari riconosciuti dallo Stato (art. 3 cpv. 2 del Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari, RL 15 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 16 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 La Commission de médiation FSA corso specifico sulla gestione del conflitto e la mediazione a scuola, organizzato presso l’Alta Scuola Pedagogica, è partito con un numero completo di iscritti. Il Dipartimento delle istituzioni, in collaborazione con l’ATME, organizza corsi di sensibilizzazione alla mediazione per i giudici di pace e il 17 marzo 2006 avrà luogo il primo corso specifico per gli altri magistrati dell’ordine giudiziario. Médiatrice FSA / Médiateur FSA Formation FSA (Bloc IV conformément au règlement Médiateur/Médiatrice FSA) VI. Conclusioni La pratica della mediazione nel Cantone del Ticino è ancora giovane, ma promettente. Nel Cantone esiste ora una formazione in mediazione di qualità riconosciuta dalle associazioni di mediazione e numerosi mediatori e mediatrici hanno già ottenuto il loro diploma e hanno iniziato la loro attività nella mediazione. Occorre tuttavia ancora diffondere il concetto della mediazione tra gli avvocati, tra i giudici e negli ambienti economici per far meglio conoscere le possibilità offerte dalla mediazione e dagli altri MARC, che non sono in concorrenza con la via giudiziaria, ma ne sono un complemento e rispondono a differenti esigenze Dates: 17 janvier 2006 Heures: 08h30 à 17h30 environ Lieu: Berne Participants: 24 par cours Prérequis: Thèmes: Formation à la médiation accomplie conformément au règlement (le règlement Médiateur/Médiatrice FSA et les directives pour la reconnaissance des formations à la médiation servent de base) L’avocat et la médiation 1. Le rôle de l’avocat dans la médiation (conseiller, accompagnant, médiateur) 2. L’avocat comme médiateur 2.1 La médiation et l’activité d’avocat 2.2 Les règles de déontologie 2.3 Le contrat de médiation 2.4 Droit et limites dans la médiation Langues: français et/ou allemand, selon les inscriptions Coûts: Frs. 500.– (repas inclus) Documentation: – Règlement Médiateur/Médiatrice FSA, directives pour la reconnaissance des formations à la médiation, directives de la FSA pour les avocatsmédiateurs (en votre possession) NOTE 1 Centro Coppia e Famiglia, via San Francesco 4, Locarno, [email protected], Tel. + Fax 091 752 29 28; Centro Coppia e Famiglia, Vicolo Confalonieri, Mendrisio, [email protected], Tel. 091 646 04 14, Fax 091 646 06 56. 2 Comunità Familiare, Consultorio matrimoniale-familiare, Via Trevano 13, Lugano, [email protected], Tel. 091 923 30 55; Comunità Familiare, Consultorio matrimoniale-familiare, Via G. Motta 3a, Bellinzona, Tel. 091 826 21 44. 3 Centro delle mediazioni, Via Carducci 4/Piazza San Rocco, Lugano, [email protected], Tel. + Fax 091 921 45 05, www.mediazione.ch. – Toute autre documentation nécessaire sera remise avant le début du cours ou durant celui-ci Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription et/ou d’admission au titre auprès du secrétariat de la Fédération Suisse des Avocats (tél. 031 313 06 06, fax 031 313 06 16, e-mail [email protected]) 16 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 17 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 LA MEDIAZIONE: UNA CORNICE ANALITICA ED UN’OPPORTUNITÀ apparentemente molti, che ancora non hanno le idee chiare su cosa sia e quindi e soprattutto su come funzioni la mediazione, intesa in senso contemporaneo. Una breve introduzione per situare il contesto è comunque opportuna. Nella sua concezione contemporanea la nascita della mediazione può essere fatta risalire ai decenni tra le due guerre mondiali ed agli aspri confronti tra padronato e sindacati che caratterizzarono quei periodi negli Stati Uniti3. Già negli anni ‘30 e ‘40 infatti diversi Stati ed alcune città lanciarono progetti di servizi di mediazione, finanziati con denaro pubblico, per risolvere dispute sindacali finchè nel ‘47 venne creata un agenzia federale indipendente per risolvere le cosiddette “Labor Disputes”: la “Federal Mediation and Conciliation Service”. A cura di Luca Eusebio, avvocato, notaio, mediatore FSA e CSMC. UNA CORNICE ANALITICA Introduzione Nonostante si parli molto di mediazione per molti/e colleghi/e il concetto non è ancora chiaro1 e quindi si privano della possibilità di offrire ai loro clienti, oltre alle attività classiche di consulenza legale e di patrocinio nel contenzioso, consulenza su uno strumento il cui uso è, nell’interesse del cliente, a volte molto più opportuno di un contenzioso. Negli anni ‘60 e ‘70 si inizia a sviluppare ed applicare quei principi ad altri settori (in primis sociale, familiare e, singolarmente, in alcune prigioni nei rapporti tra guardie e detenuti; nascono i primi “Neighborhood Justice Center” nei quali cittadini, volontari, aiutano gli abitanti di un quartiere a risolvere le loro dispute) e prende forma il cosiddetto “ADR Movement”4 sinchè nel 1976 l’allora “Chief Justice” della Corte Suprema degli Stati Uniti convocò quella che divenne nota come “Pound Conference” che accese la scintilla dell’interesse del “legal establisment” nelle soluzioni dei conflitti in alternativa alla classica via giudiziaria. Questo è dovuto, in parte, al fatto che, in Europa, troppo spesso si parli, e si pubblichi, di mediazione in termini ancora un po’ esoterici o per slogan oscuri per chi, come noi professionisti del diritto, non ha una formazione di scienze sociali ed è un errore il non cercare invece di avvicinare, se non il pubblico, almeno il professionista in termini pratici, concreti, nei quali egli possa anche scorgere un suo tornaconto economico nell’allargare la paletta dei servizi offrendo al cliente un nuovo strumento la cui efficacia non ha più bisogno di essere dimostrata. Le statistiche nord-americane parlano di percentuali di successo superiori all’80%, mentre le ultime statistiche della CCIA di Milano parlano di percentuali attorno al 95% di successo dei casi nei quali le parti hanno accettato la mediazione2. Questo articolo è pensato quindi con uno spirito pratico, “Hands On”, per i colleghi, Ora, per rispondere a lunghezza e costi di procedura ma anche per rispondere ai bisogni di una società in profonda trasformazione, negli USA la mediazione è attività quotidiana e pervasiva di ogni ambito di applicazione del diritto a livello federale e statale, nel pubblico e nel privato5. 17 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 18 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 In Europa dopo inizi pionieristici degli anni ‘80 le tecniche di ADR e tra queste soprattutto la mediazione è in pieno sviluppo avendo la Comunità Europea emanato precise direttive in materia che stanno rapidamente diventando “lege lata”6. Lo scopo di questo articolo è riuscire a dare, tramite un approccio analitico, una visione della mediazione “in pratica” particolarmente passando in rassegna a volo ad uccello gli strumenti specifici all’attività del mediatore. modalità con le quali ci si può accostare ad un conflitto in funzione della cura che si ha dei risultati conseguiti dall’altra parte: ● ● ● Partiamo quindi da una definizione ampia e condivisa di mediazione e meglio: “Metodo extragiudiziario per risolvere i conflitti nel quale un terzo, indipendente, neutrale ed imparziale, aiuta le parti a negoziare una soluzione condivisa alle loro controversie”. ● ● Quanto agli scopi la definizione sottolinea il carattere di procedura orientata alla ricerca del consenso tra le parti su una soluzione al problema che le oppone. L’idea di “soluzione condivisa” comporta anche il fondamentale concetto di “volontarietà del procedimento” e quindi la possibilità di interrompere la mediazione in qualsiasi momento (vedi infra ad “3. Alternative”). Se la definizione è univoca circa l’attività del mediatore, sul “cosa fa” il mediatore (il quale quindi “aiuta le parti a negoziare”), non dà nessuna indicazione sul “come” esso aiuti le parti nel “condurre delle trattative in vista del raggiungimento di un accordo consensuale”. Per dare una cornice analitica all’attività pratica ed alle tecniche specifiche della mediazione, il punto di partenza ideale è il cosiddetto “Dual Model”. evitare: entrambe le parti decidono di rifiutare il confronto; cedere: una parte permette all’altra la soddisfazione della sua posizione; compromettere: entrambe le parti cedono su parte della loro posizione; competere: la parte più forte impone la propria posizione alla parte più debole; collaborare: le parti confrontano i propri interessi per cercare di integrarli in una soluzione consensuale. Dal punto di vista oggettivo ogni modalità ha, in misura diversa, pregi e difetti. Se la procedura giudiziaria fa, per definizione, parte delle modalità competitive (cfr.”Abbiamo vinto al Tribunale Federale”) è necessario spendere due parole sulla sostanziale differenza tra modalità compromissoria e collaborativa perchè è fondamentale per comprendere il processo, inteso in senso lato, della mediazione. La mediazione teoricamente si situa su un piano diametralmente opposto al compromesso nel quale (più o meno cortesemente e invero a volte un po’ paternalmente) in sostanza si chiede alle parti di mercanteggiare rinunciando semplicemente a parte delle proprie pretese per poi tagliare salomonicamente a metà “il saldo delle rinunce” (ciò che ricorda quanto, seppur con la massima buona fede, sostanzialmente accade nei tentativi di conciliazione come li conosciamo oggi). Avere questa visione della mediazione non è riduttivo bensì semplicemente errato. IL DUAL MODEL È un modello che rappresenta le cinque 18 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 19 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 La modalità collaborativa (o integrativa degli interessi) parte da presupposti completamente diversi ed ha regole e tecniche che le sono proprie e comuni a quasi tutti gli strumenti di ADR/SEC/MARC7 e che sono quindi anche quelle della mediazione che il seguito del contributo si propone di illustrare in sintesi. ● per posizioni si intende ciò che una parte afferma di concretamente volere nella realtà ossia il: “Cosa voglio!” (che mi venga attribuito quell’oggetto. / ... che mi venga pagata o non debba restituire una somma di denaro. / ... che la servitù venga spostata o che il CdA decida ..... / ... che possa vedere più spesso i miei figli. / ... che l’opera sia terminata secondo le regole dell’arte. / ... che i tempi delle forniture vengano rispettati, così come qualsiasi altra pattuizione contrattuale di qualsivoglia natura. / ... che il cane del vicino non abbai. /... etc,); ● per interessi si intendeno i motivi, a monte degli interessi, per i quali in definitiva una parte vuole ciò che afferma di volere e costituiscono quindi la risposta al “Perchè voglio ciò che voglio?” (perchè sono affezionato all’oggetto perchè.... / ... perchè il prodotto era scadente e sono stato trattato male. / ... perchè mi è più comodo perchè ... / ... perchè vi sono molto affezionato. / ... perchè è anche una questione di essere rispettati, di “non farsi trattare da stupidi”. / ... per evitare future, più o meno gravi, noie o dispiaceri. / ... perchè ho bisogno della mia tranquillità. / ... etc.). PROBLEMA / PROCESSO PROBLEMA / PROCESSO E PERSONE La procedura giudiziaria si occupa di risolvere un problema tramite un procedimento, largamente cogente, che è fissato dal codice di procedura specifico alla materia alla quale il conflitto è devoluto. La mediazione si occupa invece di risolvere un problema tramite un procedimento che le persone, gli attori in medizione, decidono in assoluta libertà. È in questo senso che, in mediazione, il problema viene elaborato dalle parti che ne assumono la responsabilità della gestione in prima persona invece di delegarla agli specialisti (giuristi, avvocati e magistrati) i quali hanno in mediazione compiti importanti ma diversi (vedi infra ad “3. Alternative”). Il mettere gli individui al centro della soluzione dei loro problemi modifica le regole del “come” praticamente vengono trattati il problema ed il processo (inteso qui sempre nel senso lato di “procedimento”). La dicotomia interessi/posizioni viene più spesso e meglio illustrata intuitivamente con due brevi racconti. Il primo è un “Conte philosophique” attribuito a John Haynes che parla di un padre i cui due figli si contendono l’ultima arancia rimasta. Nessuno dei figli vuole cedere ed il padre, per interrompere il litigio nascente, taglia salomonicamente l’arancia in due consegnandone una metà ciascuno ai due figli. Il primo figlio usa la polpa per farsi una spremuta e getta la buccia mentre il secondo usa l’arancia per grattarne la buccia su una torta e getta la polpa... Ovvio che se il padre si fosse chiesto quale LE PERSONE ED IL PROBLEMA 1. Interessi e posizioni. La costruzione della soluzione del problema in ADR, e quindi in mediazione, parte da considerazioni sulla dicotomia interessi/posizioni (vedi supra ad “Dual Model” al definizione delle diverse modalità): 19 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 20 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 ni formalmente dichiarate dalle parti e se sono gli interessi a definire il problema in realtà la miglior soluzione va cercata nell’analisi degli interessi delle parti e non “battagliando” su delle posizioni. Gli interessi più potenti sono i bisogni fondamentali dell’uomo: fame, sete, senso di sicurezza e tranquillità personale ed economica, rispetto, gratificazioni, riconoscimento personale e professionale, etc. Dove c’è possibilità di conciliare gli interessi delle parti là c’è un “zona di possibile accordo”, là c’è situazione mediabile. È quindi dall’analisi e dalla valutazione degli interessi delle parti che scaturisce la soluzione al conflitto in mediazione. fosse il problema reale, il perchè di quelle richieste, i due figli sarebbero stati meglio serviti. (Cosa volete: “Voglio l’arancia!” = 2 posizioni inconciliabili. Perchè volete l’arancia?: “Per fare una spremuta perchè ho sete!” = interesse / “Per fare una torta perchè ho fame di dolci! = interesse: gli interessi sono conciliabili.”) Il secondo è tratto dalla storia ed è riferito ai negoziati tra Egitto ed Israele per il controllo del deserto del Sinai dopo la “guerra dei sei giorni” (l’episodio è riassunto nella sua essenza per quanto qui interessa). Le negoziazioni del dopo guerra tra le parti raggiunsero presto uno stallo e ristagnavono sulle rispettive opposte, e quindi apparentemente inconciliabili, posizioni: entrambe le parti volevano il Sinai! La situazione venne sbloccata solo quando sul tavolo delle trattative venne introdotto l’argomento del perchè in ultima analisi le parti volevano il controllo del Sinai. Israele voleva il Sinai perchè non voleva avere costantemente i cannoni egiziani al confine del proprio territorio mentre l’Egitto voleva ricostituire il territorio dell’Egitto classico. La soluzione consistette nell’attribuire un Sinai smilitarizzato all’Egitto. (Cosa voglio: “Voglio il Sinai!” = 2 posizioni inconciliabili. Perchè voglio il Sinai?: “Per questioni di sicurezza nazionale!” = interesse / “Per questioni di integrità del territorio/orgoglio nazionale! = interesse: gli interessi sono conciliabili.”) 2. Le opzioni Se gli interessi, come visto sopra, possono essere spesso soddisfatti con modalità diverse, abbiamo interesse (e non è un gioco di parole) a non cercare “la soluzione” bensì a vagliare tutte le diverse opzioni concrete con cui poter soddisfare gli interessi delle parti in modo da ottimizzarne l’integrazione. Occupandoci degli interessi retrostanti le posizioni aumentiamo quindi le possibilità di accordo e le possibilità di creare valore negoziale (“Expand the Pie”). La tecnica che il mediatore aspira ad usare per massimizzare la ricerca delle opzioni è quella del “brainstorming”, tecnica sviluppata maggiormente nell’ambito delle teorie di management e di gestione di gruppi8. La tecnica è finalizzata al costruire (nell’ottica del massimizzare gli interessi delle parti) un ambiente nel quale “le parti lavorino assieme per risolvere un problema”. Gli interessi sono quindi categorie astratte che possono essere soddisfatte concretamente con modalità diverse ed una posizione è quindi, per definizione, solo una delle possibili opzioni di soluzione. Il conflitto vero sta quindi nella conciliabilità o meno degli interessi retrostanti le posizio- Il lavoro comune delle parti stimolato dal mediatore si svolge, teoricamente, in tre fasi nettamente separate: 20 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 21 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 1. dapprima quella in cui le possibile soluzioni vengono solo immaginate e listate, senza nessun giudizio sulla loro fattibilità o opportunità; 2. le possibili opzioni di soluzione così generate vengono analizzate e valutate in tutti i loro aspetti; 3. si decide quali opzioni faranno parte dell’accordo. ria) altrimenti, perlomeno per una parte, la mediazione non avrebbe senso. Se quanto sopra vale per i professionisti nel privato è ovvio l’importante ruolo che rivestono i Magistrati nella diffusione della mediazione. 4. I criteri oggettivi La tecnica è, per diversi motivi, invero difficilissima da attuare con efficacia ma non può sfuggire la razionalità di questo procedimento per massimizzare il valore al tavolo negoziale (sulla razionalità vedi infra ad. “Persone e Processo). Se, nonostante il lavoro svolto sugli interessi e sulle opzioni restano problemi o parte di essi senza risposta sui quali gli interessi confliggono, il ruolo dei criteri oggettivi (... regole deontologiche o dell’arte, anzianità, peso, quantità, chi primo arriva meglio alloggia, etc…) è quello di offrire possibilità di risolvere i problemi in modo indipendente dalla volontà delle parti evitando di ricadere in improduttive dinamiche posizionali (vedi supra ad “Dual Model”). Prima di eventualmente e salomonicamente tagliare in due “i resti” del negoziato va ricercato ogni principio oggettivo che possa essere condiviso dalle parti per evitare di ricadere in dinamiche posizionali e ritrasformare una procedura di soluzione comune di un problema in un semplice scontro di volontà. I criteri oggettivi sono uno strumento potente, in funzione dell’inclinazione della maggior parte di noi ha a perlomeno voler essere considerato ragionevole dai suoi simili9, ma spesso costituiscono uno degli oggetti principali del litigio (basti pensare a tutte le dispute in cui l’aspetto tecnico è una componente importante della soluzione). 3. Le alternative (alla mediazione) Sono un elemento fondamentale del ragionamento che conduce in mediazione e che deve accompagnare le parti durante tutta la mediazione. L’analisi delle alternative alla mediazione, in particolare dell’alternativa giudiziaria, è compito dei consulenti professionisti dai quali le parti possono farsi assistere in mediazione. L’esame delle alternative serve: 1. dapprima a decidere se, nel caso specifico, l’interesse del cliente non sia effettivamente meglio servito da una mediazione piuttosto che da una procedura giudiziaria. 2. quindi, a mediazione in corso, come metro di paragone per valutare le opzioni di soluzione che, man mano, si delineano. LE PERSONE ED IL PROCESSO L’accordo che le parti raggiungeranno in mediazione dovrà essere più soddisfacente, per gli interessi di entrambe, di quanto esse otterrebbero percorrendo una via alternativa alla mediazione (solitamente la procedura giudizia- Quanto sin qui esposto costituisce il quadro analitico dell’aspetto “problem solving” della mediazione e se l’uomo fosse un essere assolu21 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 22 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 tamente razionale non sarebbe necessaria nessun altra “prescrizione procedurale” . Degli esseri puramente razionali, votati alla massimizzazione dei propri interessi, infatti, prima di utilizzare altri strumenti, non perderebbero occasione per confrontandosi apertamente, come colleghi che risolvono un problema comune, sugli interessi, sulle alternative, cercando creatività nello sviluppo di opzioni e dirimendo le questioni residue con l’uso di criteri condivisi ma ... Se ciò accada purtroppo o per fortuna non è il tema in discussione è però oggettivamente comunque da constatare come l’uomo, al di fuori delle sue aspirazioni, non sia un essere puramente razionale10. Il mettere individui non assolutamente razionali a confronto, al centro della soluzione dei loro problemi, comporta quindi per definizione ostacoli di comunicazione e di relazione, ostacoli che vengono affrontati con tecniche comuni. 6. La relazione Emozioni e sentimenti sono inevitabilmente sempre presenti in ogni relazione, personale o di lavoro, ed è obbligatorio il constatare come il più delle volte influiscano sulle negoziazioni negativamente, con l’effetto di restringere la “zona di possibile accordo” (vedi supra). E’ quindi fondamentale, se cerchiamo una soluzione condivisa dei problemi, trattare adeguatamente al contesto emozioni e sentimenti per costruire un clima che permetta alle trattative di proseguire costruttivamente. È in funzione del diverso tipo di relazione preesistente all’insorgere del conflitto e su quella che si dovrebbe/potrebbe sviluppare dopo la sua soluzione che la mediazione pone un accento più o meno forte sulla cura dell’elemento relazionale11. Ai fini di questo contributo è però opportuno anche qui limitarsi a passare in rassegna le relative tecniche (vedi infra) limitandosi ad affermare che il principio in mediazione è quello di non confondere gli aspetti personali con quelli di merito del problema e trattare i primi con la stessa importanza data alla soluzione concreta. 5. La comunicazione La mediazione si occupa essenzialmente di comunicazione ed in particolare di meta-comunicazione e quindi più del come le parti comunicano piuttosto del cosa le parti si comunicano e delle interferenze in questo processo. Le differenti posizioni sono il frutto delle diverse conclusioni che le parti hanno operato valutando i fatti in funzione della loro diversità di cultura, esperienza, inclinazioni personali, etc.; le posizioni sono quindi la “punta dell’iceberg” di storie diverse dalla condivisione delle quali nascerà una visione comune del futuro, è in questo ambito che si sviluppa il complesso discorso sulla comunicazione in mediazione. Ai fini di questo contributo è però opportuno limitarsi a passare in rassegna le relative tecniche (vedi infra). LE TECNICHE DEL MEDIATORE Come visto lo scopo primo della mediazione è quello di far negoziare le parti sugli interessi, per fare questo essenziale è creare le condizioni affinchè le parti dapprima si ascoltino sui loro reciproci interessi e quindi “la borsa degli attrezzi” del mediatore è essenzialmente composta dalle tecniche di ascolto attivo il cui scopo convergente è creare l’empatia necessaria tra il mediatore e le parti e tra le parti stesse. L’empatia, termine il cui concetto spesso sfugge al professionista del diritto, è definita prosaicamente come “la dimostrazione, neutra, priva di giudizi, della comprensione della storia dei singoli”. 22 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 23 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Compito primo del mediatore è creare le condizioni per rendere possibile il reciproco ascolto e quindi questa “comprensione oggettiva” delle parti e tra le parti; a volte anche solo il tentativo di comprensione è quanto favorisce il rispetto reciproco e apre la strada alla soluzione consensuale del problema. Le tecniche sono in realtà estremamente semplici da spiegare nella loro sostanza ed in questo senso la mediazione è, al contrario del diritto, un “sapere debole”. Sono da evitare domande suggestive o multiple per scrupoli di chiarezza dello svolgimento delle trattative. 2. Parafrasare Si tratta di ripetere, con parole diverse e neutre, quanto udito dalle parti (in termini di fatti, interessi, alternative, opzioni, criteri e percezioni) chiedendo apertamente, o invitando implicitamente le parti, a commentare la correttezza di quanto affermato. Questo semplice meccanismo è essenziale per far comprendere alle parti che sono state capite e quindi alle parti di iniziare a vedere il punto di vista dell’altro sotto una luce, diversa, non contenziosa, creando così un circolo virtuoso sull’ascolto reciproco. In una disputa sul posto di lavoro nel quale una parte accusa l’altra di essere un accentratore: “Così ci sono state circostanze nelle quali non le si spiega cosa sta succedendo o mi sbaglio?” 1. Informarsi Si tratta di porre domande su fatti, interessi, alternative, opzioni, criteri, e percezioni per far ricostruire alle parti i contenuti della disputa (la loro visione del problema) e stimolare la comunicazione aperta delle reali cause del problema. domande aperte: sono domande alle quali non è possibile rispondere con un sì o con un no e che stimolano quindi il racconto. “Cosa è importante per lei/voi? / Cosa fa sì che ciò sia importante per lei/voi? / Vuole/può raccontarmi qualcosa di più su …? Cosa farete se non troverete un accordo? Come pensate di poter risolvere ...?” In una disputa ereditaria “Quindi per lei è importante poter ricevere .... perchè le ricorda ...?” In una disputa tra azionisti: “Mi sembra di capire che per il vostro gruppo sia importante poter decidere ..., prima di andare in assemblea. O mi sbaglio?” ipotetiche: Utili per fare avanzare le discussioni in una determinata direzione sono molto delicate perchè potrebbero far concludere, almeno una delle parti, che il mediatore sia intenzionato ad avvantaggiare una delle parti (vedi infra ad deontologia del mediatore); “Che problemi ci sarebbero se ...?” Gli esempi scelti sono, nella loro riduttività, dei modelli didattici e sono da prendere in considerazione come tali e quindi come spunti di riflessione “sull’atteggiamento mediativo”. 3. Riconoscere o riflettere (sentimenti ed emozioni) Come detto sentimenti ed emozioni influiscono sulle negoziazioni tra le parti restringendo la zona di possibile accordo è quindi funzionalmene importante trattare, appropriatamente alle circostanze, sentimenti ed emozioni per distendere il clima, creando reciproca chiuse: Per definire aspetti importanti e specifici delle rispettive storie delle parti. “È vero che ...? A che ora? ...” 23 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 24 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 conoscenza e comprensione, per permettere infine alle trattative di proseguire nel modo più sereno possibile e quindi costruttivamente. È sull’accento diverso, più o meno importante, che viene posto sull’aspetto relazionale che sono da individuare le differenze tra gli ambiti ai quali la mediazione è applicata (famiglia, pubblico, commerciale, etc.) ma gli scopi sono sempre gli stessi ed in particolare: ● dall’attribuzione di colpe … alla ricerca dei contributi reciproci al sorgere del problema; ● dall’attribuzione di intenti all’altra parte .... alla comunicazione dell’impatto che il dire o fare di una parte ha avuto sull’altra parte Nel caso del’ADR, e quindi della mediazione, le teorie possono apparire, ed in parte lo sono, semplici codifiche dell’intuitivo “buon senso comune” e le singole tecniche possono apparire addirittura semplicistiche se esaminate analiticamente nella loro essenza come in questa sede ma, come tutte le tecniche, le difficoltà iniziano quando si inizia a metterle in pratica. La mediazione, per la natura stessa del procedimento, è una attività estremamente sensibile al contesto in cui si svolge e quindi l’efficacia delle tecniche dipende invero molto dalla sensibilità del singolo mediatore nell’applicarle al contesto. È quindi lecito affermare che in mediazione la distanza tra tecnica ed arte sia maggiore che in altre discipline, perchè per applicare efficacemente le tecniche al mediatore professionista occorrono, oltre a conoscenze teoriche anche altre “capacità”, le quali, pur potendo essere tutte oggettivamente sviluppate, dipendono molto dalle inclinazioni del singolo. In una questione di forniture “Mi sembra di capire che lei si senta a disagio nel chiedere una proroga?” In una questione famigliare la frase insistente di una parte “Lui un disordinato!” può venir riflessa affermando “... e questo mi pare le causi perlomeno fastidio” Le “capacità” del mediatore12 Le tecniche, apparentemente semplici da utilizzare, sono sterili se utilizzate senza il supporto di altre “capacità” richieste al mediatore tra le quali figurano quelle di: ● sensibilità ai rapporti interpersonali; ● saper stabilire un clima appropriato alla negoziazione; ● saper parlare semplicemente e chiaramente; ● pazienza; ● capacità massima di concentrazione; ● prestare attenzione al linguaggio non verbale; ● sviluppare il pensiero creativo; ● consapevolezza dei propri limiti. 4. Riassumere Per quanto banale possa essere il riassumere regolarmente il proseguire delle trattative è molto importante e serve in particolare a: ● verificare la comprensione dei contorni del conflitto (cosa si sa e cosa non si sa) e il grado di empatia; ● sottolineare gli eventuali progressi; ● identificare aree nascoste di disaccordo; ● sbloccare discussioni “circolari”; È infine utile al mediatore per riordinare le idee quando non sa più “dove andare”. Tecnica o Arte della mediazione? La domanda è retorica nella misura in cui ogni attività umana può essere definita arte in funzione della perizia con la quale le teorie e le tecniche vengono concretamente applicate. La deontologia del mediatore All’interno di un processo i cui contenuti sono stati così sommariamente delineati è 24 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 25 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 opportuno spendere qualche parola sui principi fondamentali che regolano l’attività del mediatore. ● L’indipendenza: è un concetto oggettivo, il mediatore non deve essere legato alle parti o ad una delle parti da rapporti di lavoro. ● La neutralità: è pure un concetto oggettivo. il mediatore non deve avere alcun interesse personale nella soluzione della vicenda. ● L’imparzialità: è riferita ad una attitudine soggettiva del mediatore che deve rimanere equidistante, o meglio “equiprossimo” alle parti. ● La confidenzialità: il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su tutto quanto apprende e succede in mediazione. Questo aspetto pone problemi ai mediatori che non hanno la qualifica di mediatore FSA i quali, sino all’introduzione del futuro nuovo CPC federale, sono gli unici a vedere formalmente tutelato “de lege lata” il segreto professionale della loro attività di mediazione. deve costantemente vegliare a che tale principio non sia violato ed il far si che le negoziazioni procedano nel rispetto reciproco è probabilmente l’unico aspetto del procedimento nel quale il mediatore può essere “imperativo”. UN’OPPORTUNITÀ Per concludere è opportuno concretizzare l’esposto con spirito ancor più pratico e quindi con delle indicazioni sull’appropriatezza o meno della “procedura” mediazione. Quando la mediazione è utile? In particolare quando: ● quando le parti hanno interesse a raggiungere un accordo rapido e duraturo; ● l’esito giudiziario è incerto (vuoi per considerazioni di diritto materiale vuoi per difficoltà probatorie); ● la via giudiziaria non è praticabile per valutazioni in opportunità; ● i fatti sono complicati o molto tecnici; ● è importante/opportuno mantenere le relazioni tra le parti (si pensi ad ogni relazione commerciale); ● non è possibile evitare il confronto tra le parti; che sono “costrette” a convivere almeno in parte (in particolare si pensi a conflitti sul posto di lavoro o tra vicini); ● almeno una parte è a disagio nel trattare da sola con l’altra/e; ● il conflitto è multilaterale; ● le questioni materiali sono complicate da forti elementi emotivi. I doveri delle parti Le parti decidono liberamente la procedura all’interno delle “guidelines procedurali” sin qui esaminate che il mediatore propone ma esse hanno comunque alcuni essenziali “obblighi” ed essenzialmente: ● rispetto dell’altra/e parte/i; ● mantenere la confidenzialità su quanto avviene in mediazione; ● divieto di citare il mediatore come testimone (vedi sopra ad “Deontologia del mediatore” ad “La confidenzialità”). Il primo, che ha per definizione molteplici sfaccettature si manifesta in particolare nel divieto di interrompere il discorso dell’altra parte (che segnala un mancato ascolto attivo) è funzionale a rendere possibile quell’empatia che apre la strada al consenso ed il mediatore Quando la mediazione è inappropriata? In particolare quando: ● il livello del conflitto, del risentimento, è ancora troppo alto; ● è importante creare il precedente (ad esempio in un caso di licenziamento); ● la questione merita la pubblica attenzione; 25 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 26 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 ● ● ● ● tecnica ed arte, il volerla praticare professionalmente ha senza dubbio a che vedere con le inclinazioni personali ma, dal punto di vista del background professionale, per i colleghi e colleghe che pensassero di ampliare la paletta dei servizi offerti direttamente, è interessante notare come il Prof. Sanders (vedi nota 3) nella sua che quarantennale esperienza abbia constatato come gli avvocati (ed ex magistrati) che decidono di dedicarsi anche alla mediazione siano generalmente degli ottimi mediatori (13) e ciò contro i pregiudizi che incombono sugli avvocati che vogliono occuparsi di quella che in sostanza è una attività di pace. anche solo una delle parti nutre (ancora) desiderio di “punizione”; si sospetta un uso strumentale della mediazione (in particolare per raccogliere in mala fede informazioni su interessi ed alternative); una delle parti ha problemi psicologici che le impediscono di negoziare “ragionevolmente”; il problema centrale non è mediabile (di valori e principi in particolare si può discutere ma non possono essere negoziati). UN’OPPORTUNITÀ PER I GIURISTI * * * «Il est beaucoup plus facile de faire la guerre que de faire la paix» (Clemenceau) * * * L’efficacia della mediazione non ha più bisogno di essere provata come dimostrano le statistiche di altri paesi e sarà inevitabilmente sempre più utilizzata anche in Svizzera, non solo perchè sarà prevista dal futuro CPC federale (anche se è ancora impossibile prevederne con precisione le modalità) ma perchè rappresenta uno strumento che, oggettivamente, è spesso nell’interesse del cliente più di una procedura giudiziaria; per il legale il conoscerla ed il proporla laddove essa è appropriata avrà senza dubbio ricadute positive in termini di qualità del servizio e quindi di fidelizzazione del cliente sul medio e lungo periodo. I colleghi e le colleghe che sono anche notai non potranno non aver percepito come questi strumenti siano in pratica estremamente utili in particolare quando il mandato istituzionale non è quello di “essere il campione che deve vincere per un cliente” bensi quello di “tutelare i diritti di entrambi i clienti”. Gli strumenti qui presentati, quadro analitico e tecniche, sono utili anche per i colleghi/e che non sono interessati/e a fornire direttamente il servizio ma sono interessati/e ad affrontare le negoziazioni con i colleghi/e in vista di transazioni che siano davvero “à la tête des clients”. La mediazione come ogni attività umana è NOTE 1 Va sottolineato in ingresso come non vi sia alcuna differenza teorica tra mediazione e conciliazione come intesa dalle normative italiane. In Italia si è ricorso al termine di conciliazione per indicare la mediazione applicata al settore commerciale unicamente perchè il termine mediazione era già formalmente “occupato” dal “contratto di mediazione” inteso come intermediazione di beni. 2 La notizia è stata raccolta in una recente conferenza dell’Avv. Azzali, coordinatore delle attività di arbitrato e conciliazione della CCIAA di Milano. 3 Per una breve storia dello sviluppo dell’ADR negli Stati Uniti vedi Linda R. Singer pag. 5 e segg. in “Settling Disputes. Conflict resolution in Businness, Families, and the legal System” Ed Westview, 2° Ed, 1994. Per chi volesse introdursi più approfonditamente, ma non ha troppo tempo da dedicarvi, un libro fondamentale, una sorta di “antologia” delle pubblicazioni nord americane sull’ADR, è: Goldberg, Sanders, Rogers “Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and other Processes” Ed. Aspen Law & Businnes. 1999 3a Ed. Da notare che ogni anno viene pubblicato un aggiornamento. 4 ADR (Alternative Dispute Resolution) o SEC (Solutioni extragiudiziarie dei Conflitti) o MARC (Modi Alternativi di Soluzione dei Conflitti) la terminologia italiana è ancora fluttuante ma mi pare che, nonostante l’UE li definisca MARC, l’acròstico USA si stia comunque imponendo nella pratica. 26 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 27 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Commissione di verifica In Europa purtroppo l’ADR ha perso il suo carattere movimentista, invero un po’ anche negli USA forse come onda di ritorno, e diversità di enfasi poste su diversi aspetti del procedimento in funzione del contesto (vedi nel testo in particolare ad “Relazione”) vengono ora visti quasi fossero scuole diverse. Questo fenomeno, a mio modo di vedere, ha a che fare con il come si sta sviluppando il businnes della formazione in Europa e fa sì che come minimo, almeno in mediazione, si perda un po’ di quella creatività che è ingrediente essenziale dell’ADR. Per chi volesse approfondire ecco alcuni link dai quali poter sviluppare una ricerca personale: www.adr.org/sp.asp?id=21906 (pagine sulla mediazione del sito dell’American Arbitration Association) www.abanet.org (sito dell’American Bar Association: digitare “adr” nella casella di ricerca) www.cpradr.org e www.acrnet.org (due delle più importanti organizzazioni private attive in ADR e particolarmente in mediazione) www.usdoj.gov/odr/index.html (sito dell’Office of Dispute Resolution del Dipartimento di Giustizia USA) Per chi volesse approfondire ecco altri link, europei, dai quali poter sviluppare una ricerca personale www.europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/adr/adr_ec_it.htm (punto di partenza per iniziare una ricerca in materia nel sito della Comunità Europea) www.conciliazione.com (sito della CCIAA di Milano dedicato alla mediazione, vedi nota 1 www.mediazione.ch (sito della Associazione Ticinese per la mediazione) www.csmc.ch (sito della Camera Svizzera per la mediazione Commerciale) L’arbitrato, che assieme alla mediazione è uno dei due strumenti più conosciuti dell’ADR, risponde infatti in larga parte a considerazioni diverse in quanto strumento di “giustizia distributiva”. Dal punto di vista intellettuale l’ADR è una materia molto stimolante, un terreno nel quale si confrontano e si fondono saperi diversi: dal diritto alla psicologia, dalla matematica alla filosofia, dall’economia alla pedagogia, ... . La psicologia sociale, di cui questa è una conclusione assai perentoria, ha una parte importante in ADR. Per interessanti spunti riassuntivi delle ricerche relative alla soluzione dei conflitti, vedi il capitolo 8 (scritto da Max H. Bazermann, Jared R. Curban e Don A. Moore) del libro “Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes” Ed. Blackwell Publishing, 2001, curato da Garth Fletcher, University of Canterbury, New Zealand, e Margaret Clark, Carnegie Mellon University; Interessanti spunti di riflessione su razionalità e modalità collaborativa possono essere cercati digitando “prisoner dilemma” sul motore di ricerca Google. Parlando di aspetti relazionali è opportuno chiarire la differenza fra terapia e mediazione: La terapia Si occupa di conflitti intrapersonali. Il conflitto viene usato come segnale di problemi intrapersonali più profondi. Scopo è la soluzione dei problemi profondi della personalità. La mediazione Si occupa di conflitti interpersonali. La storia delle parti è presa in considerazione in funzione della soluzione del conflitto intrapersonale. Scopo è la soluzione di problemi concreti. Per chi fosse interessato ad un approfondimento dal 1998 all’università della Georgia è in corso un interessante ricerca, che ha preso il nome di “Mediator Skills Project”, di cui è pubblicato un riassunto nel “Negotiation Journal” dell’aprile 2001 dal titolo “Defining Mediator Knowledge and Skills”. È quanto afferma il Prof Frank E. Sanders (vedi nota 3) della Harvard University nei suoi corsi, che ho avuto la fortuna di frequentare; i motivi di questa affermazione vanno nella direzione del considerare che chi ha consapevolezza dei limiti di un sistema è in posizione privilegiata per ovviarvi. Decisione del 9 marzo 2005 La valutazione delle prestazioni estranee al patrocinio forense o, comunque, non aventi un rapporto diretto con l’amministrazione della giustizia (come ad esempio le consulenze fornite in connessione con l’allestimento di un atto notarile di compravendita immobiliare) non sono di competenza della Commissione di verifica, poiché tali prestazioni sono disciplinate unicamente in modo cogente dal diritto privato federale e non dalla Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, l’art. 44 TOA non tornando applicabile alle prestazioni professionali del legale qualora le stesse si riferiscano ad attività stragiudiziali, da valutarsi esclusivamente dal competente Giudice civile a norma del diritto civile. Decisione del 4 aprile 2005 In qualsiasi pratica avente valore determinato o determinabile l’onorario è stabilito entro i limiti percentuali di cui all’art. 9 TOA, limiti espressamente adottati per le cause civili (art. 13 TOA). Onorario per l’appello (art. 17 TOA). Spese ammissibili. Dai considerandi ….. In diritto …. 2 In qualsiasi pratica avente valore determinato o determinabile l’onorario è stabilito entro i limiti percentuali di cui all’art. 9 TOA, 27 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 28 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 limiti espressamente adottati per le cause civili (art. 13 TOA). In sostanza l’onorario di base viene così fissato: 8% di Fr. 105’000.– supplemento del 20% appello Totale Nel caso di specie la causa creditoria aveva un valore in prima istanza di Fr. 105’812.45, poi ridotti con le conclusioni a Fr. 60’086.40. L’onorario è compreso fra il 6% ed il 10 % del valore litigioso. Per fissare l’onorario all’interno dei limiti statuiti dall’art. 9 TOA occorre far capo ai criteri di cui all’art. 8 TOA. La causa giudiziaria non presentava particolare complessità; in essa il patrocinatore ha presentato la risposta, la duplica, le controdomande peritali, un’opposizione a domande peritali, le conclusioni e l’atto di appello; da quanto desumibile dagli atti, invero non del tutto completi, risulta in sostanza, come spesso accade in tema di mercedi per appalti, che la prova peritale ha assunto funzione decisiva. Il legale istante precisa di aver impiegato nello svolgimento del mandato 85 ore. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 8 TOA, questa Commissione di verifica ritiene di poter fissare l’onorario per la procedura di prima istanza adottando la percentuale media dell’8% per tenere conto di tutti i menzionati criteri, ai quali va aggiunta la riduzione del valore di causa in sede di conclusioni; al risultato ottenuto andrà aggiunto il supplemento di cui all’art. 12 lett. a TOA, determinato nella misura del 20%, ritenuto che la corrispondenza si è svolta in tedesco e che il legale ha tradotto per il cliente gli atti giudiziari. Fr. 8’400.– Fr. 1’680.– Fr. 2’300.– Fr. 12’380.– 3. Per quel che è delle spese si osserva che l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici, (posta, telefono ecc.); per ogni pagina di scritturazione originale l’avvocato ha diritto a Fr. 5.– e a Fr. 2.– per ogni fotocopia; spese per telefax in entrata vanno calcolati come una fotocopia a Fr. 2.– la pagina, mentre che per i telefax in uscita la tariffa di base è di Fr. 2.– alla quale si aggiunge l’importo di Fr. 1.– per ogni pagina trasmessa (in Svizzera). Per le spese telefoniche giusta una recente sentenza del Consiglio di Moderazione (sent. 10 dicembre 2004 in re XY inc. no. 19.2004.6) non è ammissibile l’esposizione di un importo forfetario per ogni chiamata; riconoscendo l’impossibilità per ogni legale di dotarsi di un dispositivo indicatore del costo di ogni chiamata, particolarmente opportuno in tempi di uso sfrenato della telefonia mobile, il Consiglio di Moderazione ha ritenuto di poter fissare il costo di ogni chiamata telefonica (su rete fissa) in Fr. 0.15 al minuto; avendo esposto il legale nel dettaglio della nota (doc. C) la durata di ogni conversazione telefonica, conviene di rettificare la sua nota professionale per quanto riguarda le spese telefoniche su rete fissa secondo questo criterio (quelle, poche, su Per quanto riguarda l’appello fa stato l’art. 17 TOA e la percentuale del 40%, calcolata sul valore litigioso in appello, ovvero Fr. 60’000.– (riferita all’art. 9 TOA, con la stessa percentuale dell’8 e lo stesso aumento di cui all’art. 12 lett. a TOA) appare congrua con l’attività svolta dal legale e con i criteri di cui all’art. 8 TOA, pure applicabili. 28 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 29 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 rete mobile, appaiono congrue rispetto alla durata della conversazione indicata nel dettaglio), mentre che le spese di corrispondenza vanno calcolate nella misura statuita dall’art. 3 TOA. …… X. formulata dalla società di gestione del marchio nei confronti di una cliente della ditta qui istante; contestualmente controparte poneva una richiesta risarcitoria di Fr. 10’000.–. Sostanzialmente la ditta qui istante si è assunta il litigio subentrando alla propria cliente; la pratica, con attività del legale di cui si dirà in seguito, si è conclusa con il versamento da parte della ditta istante dell’importo di Fr. 5’000.– e l’assunzione dell’impegno ad astenersi dall’uso di segni distintivi inerenti al marchio X. Decisione del 4 aprile 2005 La Commissione di verifica è competente ad esaminare le note professionali per mandati riferiti a contenziosi affidati al patrocinatore che possono sfociare in un procedimento giudiziario anche se l’avvocato riesce a comporre la lite prima di adire alle vie legali. B. Per queste sue prestazioni il legale convenuto ha esposto con la querelata nota professionale un onorario di Fr. 8’500.– e spese per Fr. 299.80, per un totale di Fr. 9’468.60, IVA compresa. Ad immediata richiesta in questo senso della ditta istante il legale convenuto altrettanto tempestivamente le inviava il dettaglio della nota professionale; nello scritto accompagnatorio del 24 settembre 2004 il legale precisava che volendo applicare alle sue prestazioni un onorario orario di Fr. 350.– ne risulterebbe un importo complessivo di Fr. 7’659.35 (spese ed IVA comprese), mentre che ad un saggio orario di Fr. 500.–, a dire del legale più adatto, tenuto conto della rilevanza patrimoniale della pratica e del risultato soddisfacente conseguito, l’onorario (sempre spese e IVA comprese) sarebbe di Fr. 10’399.25; il legale richiamava poi nello stesso scritto i criteri quantitativi di cui all’art. 9 TOA, i cui esiti, a suo dire, sarebbero da aumentare giusta l’art. 12 TOA, considerato che la pratica avrebbe comportato una responsabilità superiore al normale, la trattazione di complesse questioni giuridiche e l’allestimento di corrispondenza in lingua diversa dall’italiano. È data la competenza della Commissione di verifica per l’esame delle note professionali di un avvocato che ha prestato i suoi servigi stragiudiziali in una lite avente per oggetto la richiesta di cessazione dell’uso di un diritto di proprietà intellettuale e di richiesta di risarcimento di un danno. L’onorario riferito a una richiesta di cessazione della turbativa per l’uso di un marchio connessa ad una richiesta di risarcimento del danno va calcolato in base alla tariffa ad valorem (art. 9 TOA). Se però non è possibile stabilire il valore litigioso senza ricorrere ad una perizia, i cui costi sarebbero sproporzionati rispetto agli interessi in gioco, si giustifica far capo ai criteri generali fissati dall’art. 8 TOA. Dai considerandi In fatto: A. Nell’aprile 2004, la ditta istante ha incaricato il legale convenuto di patrocinarla in una vertenza di proprietà intellettuale; si trattava di far fronte ad una richiesta di cessazione dell’utilizzo di un segno distintivo da ricondurre al titolare del marchio 29 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 30 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 C. Con l’istanza in esame X SA chiede che la nota professionale del legale venga tassata; a conclusione della sua istanza X. SA precisa come il legale di controparte, attivo in uno degli studi professionalmente più qualificati in materia, come confermato dallo stesso legale convenuto, abbia indicato come l’indennità versata di Fr. 5’000.– coprisse in realtà le spese sue di patrocinio. Commissione di verifica (sent. Consiglio di Moderazione 13 gennaio 2005 in re X/Y incarto no. 19.2004.22, consid. 9.-, pag. 6; si veda anche BOA no. 18, pag. 35 segg.). Nello stesso giudizio il Consiglio di Moderazione ha tuttavia precisato che l’inapplicabilità della TOA non riguarda sistematicamente tutte le prestazioni dell’avvocato svolte a titolo stragiudiziale, ma solo quelle senza rapporto diretto con la giustizia; peraltro rimangono invece soggette alla TOA “gli onorari per atti compiuti dall’avvocato nell’ambito - o in vista - di una procedura davanti all’autorità, ovvero i contenziosi affidati al patrocinatore che possono sfociare in un procedimento giudiziario, anche se l’avvocato riesce a comporre la lite prima di adire le vie legali” (sent. Consiglio di Moderazione 13 gennaio 2005 in re X/Y, pag. 5, cons. 7). In diritto: 1. Omissis… 2. Il legale convenuto contesta la competenza giurisdizionale di questa Commissione di verifica, chiedendo che l’istanza venga dichiarata irricevibile; a dire del legale la sua attività sarebbe stata di consulenza generale relativamente all’uso dei marchi da parte della ditta istante e solo in questo ambito si sarebbe poi inserita la vertenza soprammenzionata; essendosi trattato di mera consulenza la congruità della fatturazione delle sue prestazioni non può essere giudicata che dal Giudice civile, anche perché la consulenza stessa è avvenuta in un campo nel quale l’avvocato non gode di alcun privilegio monopolistico. Invero le argomentazioni del legale convenuto meritano approfondimento. 4. Premesso che indubitabilmente la materia affrontata dal legale per incarico della ditta istante è di diritto civile, la decisione circa la giurisdizione di questa Commissione di verifica non può che avvenire previo esame materiale degli atti formanti l’incarto; se davvero dovesse trattarsi di mera consulenza l’onorario esposto non potrebbe venir sindacato da questa Commissione di verifica, se invece l’attività del legale è avvenuta nell’ambito di un contenzioso composto prima del giudizio, la competenza di questa Commissione di verifica sarebbe data. 3. Il Consiglio di Moderazione ha avuto modo di ribadire assai recentemente che l’art. 44 TOA che assoggetta gli onorari esposti per la consulenza non contenziosa ed i pareri giuridici alla TOA non è compatibile con l’art. 49 cpv. 1 Cost. (forza derogatoria del diritto federale) e che pertanto le prestazioni di consulenza non sono soggette alla TOA, per cui neppure è data giurisdizione della scrivente 5. Il mandato ha preso avvio, secondo quanto indicato dal legale con il dettaglio della sua nota professionale, il 20 aprile 2004; il 28 aprile 2004 il convenuto ha inviato alla ditta istante uno scritto con il quale ha 30 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 31 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 esposto la situazione giuridica in relazione al soprammenzionato marchio; lo scritto stesso del legale inizia con la frase “... sono a prendere posizione circa gli interrogativi sollevati dalle contestazioni avanzate dallo studio legale Y. per conto...”; il riferimento è allo scritto 1. aprile 2004 che questo studio legale bernese aveva inviato alla cliente della ditta qui istante, con il quale chiedeva alla cliente stessa di sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia definitiva ad usare in qualsiasi modo il segno distintivo X e a versare l’importo di Fr. 10’000.– a titolo di risarcimento danni forfetario. In seguito il legale, dopo aver compiuto altri atti sempre riferiti al contenzioso in corso, ha indirizzato il già menzionato scritto 1. luglio 2004 al legale di controparte con il quale formulava una controproposta di risoluzione extragiudiziaria della vertenza, in sostanza accettando per l’istante la rinuncia ad usare X., ma senza risarcimento danni per la controparte; infine le parti si sono accordate con il pagamento di Fr. 5’000.–, oltre alle rinunce di uso della proprietà intellettuale di controparte (così la lettera 16 luglio 2004 dello studio Y.). Alla luce di queste emergenze probatorie appare indubitabile che il mandato è stato conferito nell’ambito di un contenzioso avente per oggetto la richiesta del titolare di cessazione dell’uso di un diritto di proprietà intellettuale e di risarcimento danno; grazie all’attività del legale è stata scongiurata una procedura giudiziaria, la lite essendo stata composta prima di adire le vie legali. La giurisdizione di questa Commissione di verifica è dunque data e la domanda di declaratoria di irricevibilità, formulata dal legale convenuto, è respinta. 6. Il legale convenuto ha inviato alla ditta istante il 24 settembre 2004 il dettaglio delle sue prestazioni con allegate due schede contabili, la prima computando un onorario orario di Fr. 350.– e la seconda un onorario orario di Fr. 500.–; l’onorario esposto di Fr. 8’500.– comporterebbe un saggio orario di Fr. 450.–, tenuto conto del dispendio indicato nel dettaglio; nello scritto accompagnatorio, come già detto, il legale richiama pure gli art. 9 e 12 TOA; appare chiaro da questo documento tuttavia che l’onorario è stato calcolato esclusivamente sulla base del dispendio orario, poiché l’art. 9 TOA è richiamato unicamente a titolo di paragone esplicativo, senza che in concreto il legale convenuto ne abbia invocato l’applicazione nella fattispecie. La computazione del solo onorario orario non può essere di principio condivisa, ancorché, come si vedrà più oltre, l’onorario ad horam sia il criterio concretamente individuabile per dirimere la vertenza. 7. Giusta l’art. 9 cpv. 1 TOA per qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile l’onorario normale è stabilito entro percentuali prefissate del valore litigioso; la TOA regola i casi in cui il mandato è terminato prima del compimento di atti giudiziali (art. 10 cpv. 2 TOA), stabilendo che gli onorari debbono essere fissati tenendo conto sia dei criteri di cui all’art. 9 TOA, sia dell’onorario a tempo (art. 10 TOA); concretamente si applica la nota formula di ponderazione stabilita con la decisione pubblicata in BOA no. 1, pag. 15 segg: O = onorario OV = onorario calcolato percentualmente sul valore OT = onorario a tempo O = 2xOVxOT/(OV+OT). 31 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 32 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Per quel che è del valore litigioso va precisato che già l’originaria richiesta risarcitoria formulata nei confronti della ditta cliente della ditta istante ammontava a Fr. 10’000.–. La stessa essa era tuttavia assortita pure da una richiesta di cessazione della turbativa, di cui non è dato di conoscere l’effettivo impatto economico se non nella circostanza che i kit venduti dalla ditta qui istante alla sua cliente e contestati dal titolare del diritto di proprietà intellettuale ammontavano a 336 al prezzo unitario di Fr. 18.– (al riguardo si veda l’offerta 3 giugno 2003, agli atti). Non mette in conto invece di considerare un valore di causa di Fr. 500’000.– invocato dal legale convenuto sulla scorta di analoga quantificazione del patrocinatore della controparte: in concreto non sussistono elementi sufficienti per assumere siffatto valore, che presupporrebbe tra l’altro che il marchio leso avesse quel carattere di notorietà conclamato dalla controparte che è lungi dall’essere accertato. Mancando l’elemento per stabilire il valore litigioso si dovrebbe fare capo ad altri mezzi, segnatamente una perizia atta ad accertare il valore economico del litigio; tuttavia una simile indagine non si giustifica, dato il costo sproporzionato rispetto agli interessi in gioco. In condizioni del genere non rimane che calcolare l’onorario secondo i criteri generali dell’art. 8 TOA, ossia la complessità, l’importanza e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti e l’esito conseguito e la sua prevedibilità. Per quel che è del tempo impiegato, in particolare, la Commissione di verifica deve valutare quale dispendio orario è giustifi- cato dall’attività svolta dal legale nel singolo caso (sent. TF 4 maggio 1992 in re avv. X, consid. 5). L’accertamento del tempo effettivamente dedicato dal legale alla trattazione della pratica non è decisivo; determinante ai fini della moderazione è il tempo, valutato oggettivamente, che sarebbe occorso ad un avvocato diligente per trattare una pratica analoga, tendo conto della complessità della causa e di ciò che si poteva ragionevolmente pretendere da un patrocinatore competente al beneficio di una normale esperienza (in questo senso RJJ 3/1997 pag. 197; si veda anche Rep. 1991, pag. 304 nota 48; RVJ 28/1994 pagg. 155 consid. c). 8. Il lavoro svolto dal legale, giusta il dettaglio della nota professionale fornito alla ditta istante il 24 settembre 2004, è consistito nell’esame degli atti, nella partecipazione ad una conferenza con il cliente, in 11 colloqui telefonici e nella redazione di 13 lettere, di cui la prima, del 28 aprile 2004, consistente in un rapporto sulla situazione giuridica. La nota di dettaglio attesta di 7 ore dedicate all’esame dell’incarto posteriormente all’apertura dello stesso e dopo consegna del rapporto del 28 aprile 2004. Il mandato si è svolto in un campo della scienza giuridica assai complesso che richiede conoscenze specifiche e particolari; l’esito conseguito è stato positivo, ancorché prevedibile ab initio. Tenuto conto dei criteri di cui all’art 8 TOA ed esaminate le prestazioni indicate dal legale, questa Commissione di verifica ritiene di poter fissare il dispendio orario complessivo in 15 ore (in luogo delle quasi 19 indicate nella nota professionale dettagliata) e la tariffa oraria in Fr. 350.–, ritenuto che il minimo di tariffa è di Fr. 32 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 33 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 150.– (art. 10 cpv. 1 TOA, ora aggiornato a Fr. 210.–), che compensa ampiamente sia la competenza specifica del legale sia la sua responsabilità e diligenza, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e degli interessi in gioco come desumibili dagli atti di questa procedura. Giusta l’art. 15 TOA per i procedimenti speciali di natura contenziosa l’onorario va dal 30 all’80% di quello normale; l’onorario normale è quello stabilito agli art. 8 segg. TOA. L’art. 9 TOA stabilisce le percentuali applicabili in funzione del valore litigioso; notoriamente, all’interno dei minimi e massimi tariffali, l’onorario va stabilito in funzione dei criteri di cui all’art. 8 TOA, ovvero tenendo conto della complessità, dell’importanza, del valore e dell’estensione della pratica, della competenza professionale, della responsabilità dell’avvocato, del tempo e della diligenza impiegati, della situazione sociale e patrimoniale delle parti, dell’esito conseguito e della sua prevedibilità. Già per queste disposizioni di legge il modo di fatturazione scelto dal legale, ovvero secondo il solo dispendio orario, non può essere condiviso. L’onorario è dunque tassato in Fr. 5’250.–. …… Decisione del 12 aprile 2005 L’istanza di moderazione per il mancato pagamento del saldo della nota professionale è al limite della ricevibilità, specie se la riserva della cliente si riferisce unicamente al valore di causa, elemento questo però determinato insindacabilmente, ab initio e in modo riconoscibile dal cliente dall’importo fatto valere in petizione, il quale sfugge come tale a qualsivoglia censura. 4. Va precisato che la prova peritale a futura memoria comprende un dispendio limitato da parte del legale; esso si limita in generale a sottoporre al Giudice i quesiti (o i controquesiti peritali) e l’eventuale istanza di delucidazione del referto peritale. Ciò non toglie che la formulazione dei quesiti (o dei controquesiti) e dell’istanza di delucidazione, tesi all’accertamento di una determinata situazione probatoria, può assumere notevolissima complessità di carattere tecnico. Nel caso di specie l’istante non ha formulato controquesiti per il convenuto, ma ha presentato un quesito complementare, dovendo egli, probabilmente con il supporto del convenuto, uomo dell’arte, comunque valutare il primo referto peritale, assai complesso e non di facile intelleggibilità. Decisione dell’8 giugno 2005 Onorario nell’ambito di una prova a futura memoria e di una causa ordinaria di elevato valore. Inammissibilità di fatturazione secondo il solo dispendio orario. Rinuncia del mandato prima della fine della procedura. Art. 8, 9, 15 TOA Dai considerandi ….. 3. La prova a futura memoria (art. 446 segg. CPC) è un procedimento speciale (Titolo X del Libro III del CPC); essa ha natura contenziosa, dovendo il Giudice, fatti salvi i casi di urgenza, indire il contraddittorio, il che presuppone logicamente che la procedura avvenga in un sistema con due parti (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 41). 33 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 34 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 5. Per quel che è del valore litigioso giova rilevare che con la successiva causa di merito l’acquirente del fondo ha chiesto la condanna del qui convenuto al pagamento in via solidale dell’importo di Fr. 800’000.–. Tenendo conto, nella migliore delle ipotesi per il convenuto, dei minimi della TOA si avrebbe: Valore: Fr. 800’000.– Percentuale minima (art. 9 TOA) per valori tra Fr. 500’000.– e Fr. 1’500’000.–: 4% Onorario: Fr. 32’000.– Riduzione al minimo, pari al 30% (art. 5 TOA): Fr. 32’000.– x 0.30 = Fr. 9’600.– formula di ponderazione si avrà: O = 2 x OV x OT OV + OT O = 2 x 32’000.– x 2’500.– = 4’705.– 34’000.– L’onorario di Fr. 4’690.– esposto dal legale istante per la procedura ordinaria deve pertanto essere confermato. ..... Decisione del 24 giugno 2005 del Consiglio di moderazione Non v’è più spazio per la procedura di moderazione quando il Giudice di pace ha già statuito sull’istanza di un legale volta all’incasso di una nota professionale. L’istanza di moderazione deve essere dichiarata irricevibile. È improponibile l’istanza di moderazione tesa a verificare l’onorario esposto per la rappresentanza per un ricorso correlato all’applicazione di norme di PR davanti al Consiglio di Stato. Conferma della giurisprudenza (consid. 7). L’onorario esposto di Fr. 4’655.– è inferiore al minimo TOA e pertanto va chiaramente confermato. 6. Per la causa ordinaria la nota di onorario e spese fa stato di 19 colloqui telefonici, 4 colloqui personali, 6 corrispondenze scritte; il legale non ha redatto alcun atto giudiziario, avendo rinunciato al mandato quando correva il termine per presentare la risposta. Il dispendio orario non è desumibile dalla querelata nota professionale: in queste circostanze occorre determinare oggettivamente quale esso sia stato in relazione alle prestazioni fatturate; la scrivente Commissione giunge alla conclusione che il dispendio orario oggettivamente determinato può essere fissato in Fr. 2’500.–; esso remunera 10 ore alla tariffa oraria di Fr. 250.– che appare del tutto congrua per una pratica di questo tipo. Dai considerandi In fatto: A. Nel novembre del 2001 A. si è rivolto all’avv. X. per farsi patrocinare in una procedura amministrativa correlata all’applicazione del piano regolatore del Comune di P. Il ricorso presentato dal legale per conto del cliente è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato con decisione del 1° luglio 2003. B. Il 15 luglio 2003 il legale ha trasmesso al cliente una nota professionale di fr. 2851.40 (fr. 2500.– di onorario, fr. 150.– di spese e fr. 201.40 di IVA). Viste le resi- Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 8 TOA e dell’attività svolta dall’istante, conviene applicare il minimo di cui all’art. TOA (4%) per cui in applicazione della nota 34 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 35 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 stenze del patrocinato, che aveva corrisposto un acconto di fr. 1700.–, l’avvocato X. ha convenuto il 14 gennaio 2005 A. davanti al Giudice di pace del Circolo di P. per ottenere il pagamento del saldo (fr. 1151.40). dell’Ordine (art. 26 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LAvv) sono impugnabili al Consiglio di moderazione nel termine di 15 giorni dalla notifica (art. 45 LAvv). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ammissibile. C. Il 7 febbraio 2005 A. si è rivolto alla Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati, contestando l’ammontare della nota professionale. Nelle sue osservazioni l’avvocato X. ha confermato la propria parcella. 2. Nella decisione impugnata la Commissione di verifica, accertato che la pratica era di natura amministrativa e ritenuta l’impossibilità di determinarne il valore litigioso, ha tassato in fr. 1750.– l’onorario del legale sulla base del tempo da lui profuso nel patrocinio (7 ore retribuite fr. 250.– l’una). Il ricorrente dichiara di riconoscere solo 4 ore di lavoro, onde un onorario di fr. 1000.–. D. Con sentenza del 21 aprile 2005, il Giudice di pace supplente del Circolo di P. ha accolto l’istanza dell’avvocato X. e ha condannato A. a versare al legale fr. 1151.40. Con decisione del 13 maggio successivo la Commissione di verifica ha poi tassato la nota professionale in fr. 1750.– di onorario e fr. 150.– di spese, ponendo la tassa di giustizia (fr. 150.–) e le spese (fr. 150.–) a carico del legale, tenuto a rifondere all’istante fr. 100.– per ripetibili. 3. In concreto, come si è detto, il Giudice di pace supplente del Circolo di P. ha statuito sull’istanza del legale volta all’incasso della nota professionale prima che decidesse la Commissione di verifica. Ciò ha reso la procedura di moderazione senza interesse. Il compenso del legale essendo stato deciso nel merito con sentenza passata in giudicato, non vi era più spazio per tassazione di sorta (Rep. 1991 pag. 307 nota 56; v. anche Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 21, pag. 32 consid. 2). La Commissione di verifica avrebbe dovuto pertanto stralciare la procedura dai ruoli. E. Contro la decisione della Commissione di verifica A. ha ricorso il 24 maggio 2005 al Consiglio di moderazione, postulando una riduzione del dispendio di tempo (4 ore) riconosciuto al legale dalla Commissione di verifica. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione. 4. È vero che il Giudice di pace supplente, investito di un litigio nel quale il cliente contestava la nota professionale dell’avvocato, avrebbe dovuto sospendere la causa e sottoporre previamente la contestazione tariffaria alla Commissione di verifica. Quel giudice avendo statuito usurpando la competenza dell’autorità di moderazione, la sua sentenza sarebbe stata finanche annullabile (Rep. 1998 pag. 313). Sta di fatto che tale sentenza non è Considerando in diritto: 1. Le decisioni con cui la Commissione di verifica esamina, su istanza dell’avvocato o del cliente, la conformità tariffaria delle rimunerazioni chieste da membri 35 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 36 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 stata impugnata. E in ogni modo, nel caso specifico, una cassazione non si sarebbe giustificata per i motivi che seguono. economica garantita dalla Costituzione federale (art. 27 Cost.) per tutelare il pubblico dal monopolio di patrocinio forense concesso agli avvocati. Esso non deve interferire per contro nel rapporto di diritto privato tra avvocato e cliente (DTF 41 II 480 consid. 1, 66 I 55 consid. 1, 114 Ia 36 consid. 2, 117 II 283 consid. 4). Nel Ticino la situazione di privilegio riservata agli avvocati come patrocinatori forensi sussiste nella procedura civile e penale, ma non in quella amministrativa (art. 1 cpv. 1 LAvv), la quale autorizza la rappresentanza per opera di qualsiasi procuratore “munito di sufficiente mandato” (art. 15 cpv. 1 prima frase LPAmm). Eccettuata l’ipotesi in cui la parte si veda nominare un patrocinatore d’ufficio – nel qual caso occorre designare un avvocato del Cantone (art. 15 cpv. 3 prima frase LPAmm) – la procedura amministrativa non richiede che il procuratore disponga di specifiche capacità o requisiti personali, né tanto meno che possegga un brevetto di avvocato, neppure per il patrocinio davanti alle ultime giurisdizioni. Una tariffa cantonale sugli onorari potrebbe invero giustificarsi anche per tutelare l’amministrazione della giustizia, ma solo per atti svolti dal legale nell’ambito o in vista di una procedura davanti all’autorità. Ciò presuppone tuttavia che, come nel settore civile e penale, l’avvocato goda di una situazione di privilegio; se egli non beneficia di un regime di monopolio, è contrario al precetto di uguaglianza applicargli tariffe cui gli altri rappresentanti processuali sfuggono (cfr. FREY, Das Basler Anwaltsgebührentarif, Basilea 1995, pag. 31 n. 3). 5. Giovi premettere anzitutto che il mandato svolto dal legale era, nella fattispecie, di natura spiccatamente amministrativa. Ora, secondo l’art. 26 TOA per tali pratiche l’onorario dell’avvocato è calcolato come agli art. 8–12 della tariffa. Trattandosi di una pratica con valore determinabile, l’onorario andava calcolato perciò sulla scorta di tale valore (art. 9 cpv. 1 TOA), a meno che le particolarità del caso giustificassero l’applicazione dell’art. 11 TOA, sicché il criterio ad valorem si sarebbe combinato con quello ad horam secondo la formula elaborata dal Consiglio di moderazione (sentenza n. 133 del 10 settembre 1990, consid. 3 e 4 pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 1 pag. 15). Che fosse impegnativo definire il valore litigioso (decisione impugnata pag. 4) poco importa. Alla tariffa non si deroga per motivi di opportunità, ma solo in circostanze oggettivamente eccezionali, ove l’onorario si riveli contrario al diritto federale o alla dignità della professione. La decisione della Commissione di verifica sarebbe stata quindi da annullare già per tale motivo. 6. A prescindere da quanto si è appena illustrato, nella fattispecie la Commissione di verifica avrebbe dovuto dichiarare l’istanza di tassazione irricevibile per le ragioni in appresso. Di norma una tariffa d’avvocato disciplina solo gli onorari che un legale chiede per attività svolte in regime di monopolio, o se non altro, in campo forense. Il diritto pubblico cantonale può, in effetti, imporre tariffe agli avvocati e istituire procedimenti di moderazione nella misura in cui può limitare la libertà 7. Già nel 1999 il Consiglio di moderazione, nel solco dei principi testé riassunti, ha ritenuto illecito imporre tariffe ai soli 36 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 37 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 avvocati ove costoro operino in libera concorrenza con altri fornitori di servizi, alla stessa stregua di uno studio fiduciario, di una società di consulenza aziendale, di una compagnia di protezione giuridica, di un istituto bancario e così via. In quel caso l’istanza di verifica introdotta dall’avvocato che aveva patrocinato il cliente in contestazioni di diritto edilizio è stata quindi dichiarata irricevibile (sentenza inc. 19.98.30 del 3 settembre 1999, consid. 3 a 9 pubblicati in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 18, pag. 35). Da allora la prassi è rimasta invariata e il Consiglio vi si è attenuto senza eccezioni. Improponibili sono state giudicate così istanze riguardanti la verifica di onorari esposti per la rappresen-tanza in cause davanti al Tribunale cantonale amministrativo (sentenza inc. 19.1999.10 del 20 marzo 2000, pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 19, pag. 19), in una procedura espropriativa del diritto cantonale (sentenza 19.1999.14 del 20 marzo 2000, loc. cit.) e in una procedura di opposizione a una domanda di costruzione (sentenza 19.1999.13 del 18 dicembre 2000, pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 21, pag. 30). In simili evenienze la retribuzione dell’avvocato non dipende perciò dalla tariffa, checché essa disponga, ma dal diritto federale. Decisivo è, di conseguenza, quanto il legale e il cliente hanno convenuto o – in mancanza di convenzione – l’uso, ovvero i principi generali sgorganti dall’art. 394 cpv. 3 CO. E l’applicazione di quest’ultima norma può spettare solo a un tribunale, non a un’au-torità amministrativa preposta alla vigilanza tariffaria sull’esercizio dell’avvocatura. cantonale sull’avvocatura (LAvv: RL 3.2.1.1), l’8 novembre 2002, il legislatore ticinese – eludendo ogni cenno al diritto federale e alla giurisprudenza di questo Consiglio – ha prescritto alla Commissione di verifica il vaglio degli onorari esposti dagli avvocati “per tutte le remunerazioni richieste”, comprese quelle per interventi stragiudiziali (art. 27 cpv. 1 LAvv; messaggio n. 5215 del Consiglio di Stato, del 5 marzo 2002, cifra VI, capitolo IV, commento agli art. 26 e 27). Sta di fatto però che l’art. 27 cpv. 1 LAvv non può derogare al diritto federale, né la Commissione di verifica può tassare prestazioni il cui compenso non è regolato dal diritto ticinese (CdM, sentenza inc. 19.2004.22 del 13 gennaio 2005, consid. 4 a 9 pubblicati in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 29, pag. 26). Nel caso in esame la Commissione di verifica avrebbe dovuto dunque ravvisare la propria incompetenza per materia, astenersi dall’applicare l’art. 27 cpv. 1 LAvv contrariamente al diritto federale e dichiarare l’istanza di tassazione irricevibile. …. Decisione dell’11 luglio 2005 La tariffa oraria di CHF 350.– all’ ora è senz’altro adeguata per una causa complessa, in casu azione di accertamento della proprietà di un vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.– e dell’inesistenza del credito incorporato nel vaglia. Si applica la formula di ponderazione quando la causa viene conclusa con una transazione (art. 11 cpv. 2 TOA). È adeguato applicare ad una fattispecie complessa con valore di causa di Fr. 5’000’000.– un’aliquota medio - alta, pari al 5% (art. 9 TOA). Gli aumenti ex art. 12 lit. a) e lit. b) TOA, in casu aumento unico del 40%, sono da applicarsi al risultato finale 8. Con l’entrata in vigore della nuova legge 37 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 38 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Stante la conclusione della procedura con una transazione, torna applicabile l’art. 11 cpv. 2 TOA e la formula elaborata dal Consiglio di moderazione in conformità a tale norma per mediare il criterio dell’onorario ad valorem con quello dell’onorario ad horam (così BOA no. 1, pag. 15): O = 2 x Ov x Ot Ov + Ot dove O è l’onorario da determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario a tempo. Il valore di causa è pacificamente desumibile dal petitum e corrisponde a Fr. 5’000’000.- Il legale non espone nella propria nota l’aliquota applicata. La complessità della fattispecie traspare con tutta evidenza dal tenore degli allegati, che in 26 pagine di petizione e 50 pagine di replica, approfonditamente motivate in fatto ed in diritto (e con la produzione di 139 documenti di causa), ripercorrono un caso complesso concernente un credito di costruzione inizialmente fissato in Fr. 19’500’000.–. Ciò posto, appare adeguata al caso di specie un’aliquota medio-alta, pari al 5% (art. 9 TOA), che comporta un Ov = Fr. 250’000.–. La determinazione dell’onorario ad horam non è direttamente desumibile dalla nota di onorario né dalle osservazioni del legale, silenti in merito. Questa Commissione ritiene di poter ciònondimeno stimare come ragionevolmente rapportato alla fattispecie un dispendio orario minimo di almeno 250 ore, che tiene conto del tempo dedicato allo studio della pratica, alla redazione dei due corposi allegati, alla selezione e allestimento della copiosa documentazione nonché ai colloqui e alla corrispondenza, e infine alle trattative che hanno portato alla transazione finale. Applicando una tariffa oraria medio-alta di almeno Fr. 350.–/ora, sen- ottenuto con la formula di ponderazione. Le istanze di misure cautelari connesse con la causa di merito sono procedimenti civili speciali di natura contenziosa giusta l’art. 15 TOA e l’onorario va dal 30% all’80% di quello normale. Dai considerandi In fatto A. L’avv. A ha introdotto in data 25 maggio 2000 una petizione nei confronti di X avente come oggetto il disconoscimento di debito per l’importo di Fr. 100’000.– fatto valere dal convenuto, nei confronti del quale il legale oppone in compensazione un importo complessivo di Fr. 109’673.30, pari alle fatture oggetto della presente procedura. B. Al termine dello scambio degli allegati il Pretore ha ordinato la sospensione della causa ordinaria, sottoponendo con scritto del 10 luglio 2003 le note professionali litigiose alla verifica di questa Commissione. … In diritto … 2. Nota professionale del 2 dicembre 1999. Tale nota professionale concerne la pratica HHH SA/X LLCC. Essa si riferisce alla procedura ordinaria avviata con petizione 31 gennaio 1993 da B SA, X, C e l’avv. A (tutti rappresentati dallo Studio legale A & B). La petizione si configura come azione di accertamento relativa alla proprietà degli attori su di un vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.–, nonché accertamento dell’inesistenza del credito incorporato nel vaglia e comprende pure la domanda di restituzione del vaglia in oggetto. 38 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 39 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 z’altro adeguata alla fattispecie, ne segue un valore di Ot = Fr. 87’500.–. L’applicazione della formula di ponderazione porta ad un onorario finale di 130’000.– (arrotondato) così calcolato: 2 x 250’000.– x 87’500.– 337’500.– La fattispecie di indubbia complessità comporta pure un aumento ex art. 12 lit. a) TOA, fino ad un massimo del 40%. In caso di pratiche che - come in concreto sono condotte per più parti, l’art. 12 lit. b) TOA prevede poi la possibilità di un aumento fino al 20%. Considerando il ricorrere dei due fattori, si ritiene giustificato un aumento unico del 40%, da applicarsi al risultato finale ottenuto con la formula di ponderazione (come da prassi di questa Commissione, al riguardo si veda BOA no. 28, pag. 59 e segg.). L’onorario risultante può dunque venire stabilito in Fr. 182’000.– (pari a Fr. 130’000.– aumentato del 40%). Rimane ora da stabilire in che misura tale importo sia da imputare a X, che negli allegati introduttivi compare a fianco di altri tre co-attori (fra cui lo stesso avv. A). Dalle osservazioni del legale non è dato di desumere che egli abbia inteso caricare il cliente con l’importo totale della nota professionale. Nemmeno però è desumibile la chiave di riparto concretamente adottata. L’unica ripartizione ragionevolmente sostenibile è pertanto quella di una suddivisione pro capite in parti uguali. Si pone però la questione relativa al fatto che una delle parti attrici (la B SA) è stata stralciata dalla lite, a dipendenza di intervenuto fallimento pronunciato prima della stipula della transazione (come si evince dalla transazione stessa). Motivi di equità impongono di suddividere la nota professionale finale in ragione di 1/3 ciascuno, a carico di ogni attore. Ciò premesso la quota a carico di X è pertanto di Fr. 182’000.– : 3 = Fr. 60’666.–. Le spese vanno confermate in Fr. 583.50, importo invero sottodimensionato già solo in riferimento alle scritturazioni e alle fotocopie. La fattura di Fr. 72’583.50 va pertanto ridotta in Fr. 60’666.– di onorario oltre a Fr. 583.50 di spese per complessivi Fr. 61’249.50. 3. Nota professionale del 2 dicembre 1999. Questa nota professionale concerne la procedura esecutiva cambiaria che opponeva la HHH SA ad X e meglio il filone di istanze di misure cautelari connesse con la causa di merito di cui alla procedura esaminata sub 2.1. L’avv. A ha prodotto due istanze del 12 dicembre 1994 e dell’11 gennaio 1995. Anche in questo caso il valore di causa è di Fr. 5’000’000.– per ciascuna delle istanze. Pure queste procedure sono terminate prematuramente, con la transazione già menzionata. Per l’applicazione della formula di ponderazione si pongono per ciascuna procedura i seguenti parametri: Ov = Fr. 250’000.– Ot = Fr. 8’000.– (che remunera poco meno di 23 ore a Fr. 350.–/ora) da cui un onorario di Fr. 15’500.– (arrotondato) secondo il seguente calcolo: 2 x 250’000.– x 8’000.– 258’000.– Per procedimenti civili speciali di natura contenziosa l’onorario va dal 30% all’80% di quello normale (art. 15 TOA). L’onorario esposto appare pertanto conforme alla TOA, e pari al 65% di 15’500.– = Fr. 10’000.– (arrotondato) per ciascuna delle due procedure. 39 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 40 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 … Decisione del 2 agosto 2005 Le ricerche presso la Polizia cantonale sono palesemente coperte dal mandato di assumere informazioni presso il Ministero pubblico. L’onorario deve essere calcolato in base al tempo impiegato (art. 10 TOA) che, in base agli atti di causa e considerato che molte attività si sono esplicate senza la produzione di atti scritti, il tempo impiegato pari a 725 minuti, ossia 12.08 ore, non appare censurabile; che la tariffa oraria applicata dal legale istante è di Fr. 2’800.–/12.08 = circa Fr. 232.–, con il che detta tariffa oraria appare adeguata nel caso di specie; che anche per quanto attiene alle spese, la fattura dell’avv. A non appare censurabile. Dai considerandi ritenuto in fatto e considerato in diritto: che nel febbraio 1998 il Signor X ha conferito mandato all’avv. A di assumere informazioni presso il Ministero Pubblico in relazione ad una specifica querela e ad altri non meglio precisati procedimenti pendenti o chiusi; che come risulta dalla comunicazione 9 aprile 1998 del Ministero Pubblico all’avv. A, le procedure esistenti o esistite avanti il Ministero Pubblico, aperte su richiesta del Signor X o contro di lui, erano quattro e che, sempre come risulta dalla citata lettera del Ministero Pubblico, gli sforzi dell’avv. A hanno interessato anche altre questioni; che l’avv. A ha esaminato gli atti di queste diverse procedure presso il Ministero Pubblico, ottenendo anche fotocopie, inoltre il legale ha dovuto anche procedere a ricerche presso la Polizia cantonale e che tali ricerche devono palesemente essere considerate come coperte dal mandato; … Decisione del 28 settembre 2005 Il carattere pecuniario di una causa di contestazione di decisione dell’assemblea dei condomini non può essere assunto in ogni procedura e in modo indifferenziato, specie quando la quasi totalità delle impugnazioni sfuggono ad una qualsivoglia possibile e ragionevole quantificazione del valore. In tali evenienze si giustifica di calcolare l’onorario mediante la tariffa oraria. Nella specie un onorario di Fr. 270.– l’ora è stato ritenuto adeguato (art. 8 e 9 TOA). Non si giustifica una riduzione supplementare dell’onorario per il fatto che la pratica, almeno in parte, è stata seguita dal praticante dello studio. Gli stessi principi ricordati qui sopra valgono per un’azione possessoria promossa dalla comunione dei condomini contro taluni comproprietari da alcuni comproprietari contro la comunione dei condomini. Giusta l’art. 15 TOA l’onorario va però calcolato fra il 30 e l’80 % di quello normale. In concreto è stato ritenuto adeguato il tasso dell’80%, con una decurtazione del 20 % dell’onorario normalmente dovuto. …. che la corrispondenza intercorsa fra l’avv. A e il Signor X è stata redatta in tedesco, ciò che deve essere dovutamente considerato nel calcolo del tempo impiegato e quindi dell’onorario; … che giusta l’art. 10 TOA, in mancanza di un valore di causa, l’onorario deve essere calcolato in base al tempo impiegato; 40 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 41 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 giuridica contesta le citate note professionali ritenendole eccessive. Nelle sue osservazioni dell’8 marzo 2005 l’avv. Z. conclude per la conferma delle sue note professionali. Dai considerandi In fatto A. Dal mese di aprile 2002 l’avv. Z. ha assistito i Signori R, S e T, a beneficio della copertura di protezione giuridica dell’assicurazione istante, in una procedura da questi ultimi avviata con petizione 23 aprile 2002 contro la Comunione dei comproprietari del Condominio X. (in seguito CCC X.), con cui venivano impugnate svariate decisioni dell’assemblea straordinaria dei comproprietari del 26 febbraio 2002. Detta procedura è terminata con sentenza del Pretore dell’11 marzo 2004, che accoglieva parzialmente la petizione, annullando una delle sei decisioni impugnate. Parallelamente il legale ha rappresentato in giudizio le parti R, S. analogamente coperti dalla protezione giuridica dell’istante, in una procedura contro di loro avviata con azione possessoria 5 giugno 2002 promossa dalla CCC X, chiedente la sospensione di lavori avviati sulle terrazze loro assegnate in uso. Questa procedura è stata stralciata dai ruoli dal Pretore con decreto contestuale all’udienza per incombenti tenutasi in data 7 ottobre 2004. In diritto 1. Omissis 2. Contestazione di decisioni dell’assemblea dei comproprietari Il legale ha esposto un onorario di Fr. 45’575.–, pari a 151.91 ore (vedi distinta delle prestazioni agli atti) remunerate a Fr. 300.–/ora. Giusta l’art. 9 TOA “in qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile” l’onorario è calcolato in base a percentuale sul valore. Ai sensi dell’art. 10 TOA, per contro, “nelle pratiche in cui il valore non può essere determinato l’onorario viene calcolato in base al dispendio orario, ritenuto, di regola, un minimo di Fr. 150.– all’ora”. Infine, l’art. 11 cpv. 1 TOA stabilisce che “per pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo (...) gli onorari saranno fissati tenuto conto di entrambi i criteri di cui agli art. 9 e 10”. Ora, in una decisione del 21 giugno 2001 (BOA no. 22, pag. 30 segg.) il Consiglio di moderazione ha stabilito che nell’ambito di prestazioni svolte per l’allestimento di un parere sull’uso di parti comuni di una PPP l’onorario va calcolato sulla scorta del valore litigioso. Tuttavia, mancando in quel caso qualsiasi elemento per stabilire il valore in questione, il Consiglio di moderazione si è rifatto ai criteri generali di cui all’art. 8 TOA, secondo cui la rimunerazione deve essere proporzionata alla complessità, all’importanza, al valore e B. In data 25 ottobre 2004 l’avv. Z. ha inviato all’istante due note professionali. Per la prima pratica il legale ha esposto complessivi Fr. 59’299.55 (Fr. 45’575.– di onorario, Fr. 7’023.10 di spese, Fr. 2’704.– di esborsi e Fr. 3’997.45 di IVA). Per l’altra pratica, la nota professionale ammonta a complessivi Fr. 16’026.15 (Fr. 13’550.– di onorario, Fr. 1’344.20 di spese e Fr. 1’131.95 di IVA). C. Con istanza del 17 gennaio 2005 inoltrata alla scrivente Commissione la protezione 41 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 42 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 ● ● ● all’estensione della pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all’esito della causa e alla sua prevedibilità. In sostanza, nella decisione in oggetto, il Consiglio di moderazione è addivenuto ad una calcolazione dell’onorario orientata ad una tariffa oraria di Fr. 250.–, ritenuta consona ad un mandato semplice. Dal canto suo, anche il Tribunale di Appello ha statuito che la causa sulla validità di decisioni adottate dall’assemblea dei proprietari di piani è di carattere pecuniario (così Cocchi/Trezzini, CPC massimato, 2. ed., no. 13 ad art. 5 CPC). La dottrina, invece, propende per un carattere non patrimoniale (Heini/Scherrer, Basler Kommentar, no. 30a ad art. 75 CC) sottolineando come debba comunque essere tenuto in conto l’interesse complessivo della comunione dei comproprietari (così Riemer, BK, no. 86 ad art. 75 CC). Questa Commissione ritiene che il carattere pecuniario di una causa di contestazione di decisioni dell’assemblea dei comproprietari non possa essere assunto in ogni procedura e in modo indifferenziato. Da un canto, per la difficoltà intrinseca di stabilire l’esatto valore di causa in ogni caso particolare. Dall’altro canto - e la causa in oggetto ne è un esempio lampante - si danno numerosi casi di impugnazioni ove una quantificazione del valore semplicemente non è possibile, siccome all’oggetto dell’impugnativa fa difetto qualsiasi riferimento pecuniario. Nel caso concreto, le decisioni impugnate sono sei: la no. 3 concerne la mancata approvazione del verbale dell’assemblea precedente; la no. 4 si riferisce a due autorizzazioni a stare in lite; la no. 5 ha come oggetto la decisione di ● ● ● rimozione di una vasca di pesci; la no. 6 concerne l’attribuzione in diritto esclusivo di una cantina e un ripostiglio (questa decisione è l’unica per la quale il Pretore, in accoglimento della petizione, ha pronunciato la nullità per motivi formali); la no. 7 riguarda alcune modifiche al regolamento d’uso e di amministrazione della comproprietà per piani, sul diritto di informazione e di prendere visione dei documenti; la no. 8 si riferisce all’eventualità di un’azione possessoria nei confronti dell’amministrazione precedente per la riconsegna di determinata documentazione. In queste circostanze, non vi è chi non veda che la quasi totalità delle impugnative sfuggono ad una qualsivoglia possibile e ragionevole quantificazione del valore. Ne discende che nella fattispecie, a meno di innaturali e incongruenti forzature, risulta improponibile una quantificazione del valore litigioso, fosse anche approssimativa. Visto quanto precede, questa Commissione non può che condividere il criterio di fatturazione oraria esposto dall’avv. Z., il quale - va pure detto - ha sempre fatto presente all’istante (si veda la copiosa corrispondenza) di orientare la propria remunerazione al dispendio orario, sull’entità del quale il legale ha relazionato diverse volte durante la procedura. Vero è pure che l’istante neppure contesta il criterio di fatturazione adottato (tariffa ad horam), ma unicamente il totale delle ore esposte e l’entità del quantum (Fr. 300.–/ora). Sul punto del dispendio orario complessivo, questa Commissione non ha motivo di scostarsi dai valori di tempo indicati nella dettagliata distinta delle prestazioni 42 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 43 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 annessa all’incarto, per ogni singolo atto svolto. Parimenti, l’entità delle prestazioni indicate (tanto per gli atti di causa e gli atti istruttori quanto per le prestazioni connesse alla procedura, quali: colloqui, corrispondenza, telefonate, trasferte, traduzioni e sopralluoghi) trova immediato e puntuale riscontro nel voluminoso incarto prodotto. Particolare rilievo merita inoltre il fatto che i mandanti hanno beneficiato della traduzione in tedesco di ogni singolo atto di procedura: ciò che rientra in una corretta esecuzione del mandato, comportante un dispendio di tempo che va onorato. L’importo di Fr. 300.– orari appare per contro eccessivo. Tenuto conto che di regola una tariffa oraria di Fr. 250.– è da ritenersi consona a mandati relativamente semplici (BOA no. 22, pag. 30 segg.) e considerate le peculiarità della fattispecie (istruttoria laboriosa pur se non riferita a temi giuridici particolarmente complessi), un importo di Fr. 270.– orari è senz’altro adeguato nel caso presente. Questo importo tiene inoltre conto degli atti, le riunioni e i colloqui in tedesco: circostanza cui l’art. 12 TOA conferisce addirittura la possibilità di una maggiorazione dell’onorario fino al 40%, in concreto non applicata dal legale. Non può invece essere accolta la richiesta di una riduzione supplementare dell’onorario per il fatto che la pratica sia stata seguita, almeno in parte, dalla praticante dello Studio. In linea di principio, l’unica limitazione cui soggiace l’avvocato titolare nella fatturazione delle ore attribuibili al/alla praticante consiste nel fatto che il legale non può, aggiuntivamente, fatturare il tempo profuso in discussioni con i suoi collaboratori, essendo questa mansione già compresa nella retribuzione secondo tariffa (BOA no. 12, pag. 27). Dalla distinta delle prestazioni non risulta che il legale abbia fatturato il tempo impiegato per istruire la praticante o per discutere con lei la causa, per cui anche su questo punto la fattura va esente da critica. L’onorario va pertanto tassato in Fr. 41’015.–. 3. Causa azione possessoria Il legale ha esposto un onorario di Fr. 13’550.–, pari a 45.16 ore (vedi distinta delle prestazioni agli atti) remunerate a Fr. 300.–/ora. La pratica ha visto i clienti dell’avv. Z. convenuti in un’azione possessoria contro di loro promossa dalla CCC X., chiedente la cessazione dei lavori sulle terrazze. Dagli allegati si desume che i lavori avversati consistevano nell’eliminazione di vasi da fiori e nello spostamento della ringhiera. La causa è stata tolta con decreto di stralcio del 7 ottobre 2004, per desistenza delle parti attrici. L’azione possessoria si configura come procedimento civile speciale di natura contenziosa. Giusta l’art. 15 prima frase TOA per un tale procedimento - annoverato come tale dal Codice di procedura civile (“dei procedimenti speciali”: art. 354 e segg. CPC) - l’onorario va dal 30 all’80% di quello normale. Richiamati i principi sopra enunciati, applicabili mutatis mutandis anche a questa procedura, appare adeguato stabilire l’onorario normale sulla base del dispendio orario, remunerato a Fr. 270.–/ora. Per apprezzare il tasso adeguato secondo l’art. 15 prima frase TOA occorre ponderare le circostanze concrete, in specie il grado di semplificazione della procedura seguita per rapporto a quella di una causa contenziosa ordinaria (sent. 20 marzo 2000 del Consiglio di Moderazione in re 43 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 44 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 avv. X., consid. 3). Questa Commissione ritiene adeguato un tasso massimo dell’80% e di conseguenza un onorario di Fr. 9’756.– (80% di Fr. 12’195.–). Consiglio di moderazione La decurtazione del 20% rispetto all’onorario normalmente dovuto consente di addivenire ad un importo finale equamente sostenibile anche in ragione del fatto che la procedura è cessata prima dell’emanazione della sentenza. Già solo per questo motivo non entra in linea di conto l’applicazione della formula di cui all’art. 11 cpv. 2 TOA, elaborata dal Consiglio di moderazione per mediare il criterio dell’onorario ad valorem con quello dell’onorario ad horam (BOA no. 1, pag. 15). Detta formula non troverebbe comunque applicazione nel caso concreto, facendo difetto - come già visto - un valore di causa ragionevolmente desumibile o calcolabile. Decisione del 7 ottobre 2005 La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria che presenta ricorso (art. 36 cpv. 2 Lag) deve indicare quali suoi interessi economici, materiali o ideali potrebbero essere toccati dalla decisione impugnata (art. 43 LPAmm cum art. 59 Ravv), pena l’irricevibilità del ricorso. Nel caso specifico l’interesse non è dato. Anzi, qualora il ricorso fosse accolto il ricorrente si vedrebbe costretto a rifondere allo Stato un importo più elevato di quello fissato dal Pretore (art. 33 cpv. 2 Lag). Dai considerandi ….. … in diritto: che contro la tassazione di note professionali emesse dal patrocinatore d’ufficio (art. 7 cpv. 2 Lag) la persona beneficiaria può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione (art. 36 cpv. 2 Lag); che, per interporre ricorso, nondimeno, la persona beneficiaria dev’essere lesa direttamente nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 LPAmm, applicabile per analogia ai procedimenti davanti al Consiglio di moderazione: art. 59 RAvv); che lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (BORGHI/CORTI, Compendio di procedura 44 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 45 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 43 LPAmm con rinvio analogico all’art. 103 lett. a OG); che, nella fattispecie, il ricorrente chiede di confermare l’onorario e le spese esposte dal suo patrocinatore d’ufficio; che un interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere contro una decisione di retribuzione sussiste sicuramente nella misura in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore d’ufficio (art. 33 cpv. 2 Lag); che, in concreto, il ricorrente non indica quali suoi interessi economici, materiali o ideali potrebbero essere toccati dalla decisione impugnata, limitandosi egli a difendere la nota professionale del patrocinatore senza spendere una parola sui vantaggi ch’egli potrebbe trarre dall’accoglimento del ricorso; che anzi, ove il ricorso fosse accolto, nel caso specifico il cliente si vedrebbe costretto a rifondere allo Stato un importo più elevato di quello fissato dal Pretore; che, per il resto, il mancato riconoscimento di prestazioni professionali non abilita in nessun caso il patrocinatore d’ufficio a esigere dal cliente un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, la quale copre l’intero mandato, dal principio alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; FELLMANN/ZINDEL Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, n. 149 ad art. 12; STERCHI, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, Berna 1992, pag. 175 n. 3; WOLLFERS, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Zurigo 1986, pag. 165 n. IV in fine; FELLMANN/SIDLER Standesregeln des Luzerner Anwaltsverbandes, Berna 1996, pag. 76, n. 3 ad art. 31); che, nella fattispecie, spettava dunque al legale, se mai, impugnare la decisione di tassazione, il ricorrente non essendo legittima- to a difendere interessi di terzi (DTF 121 II 44 consid. 2c/aa con rinvii); che, nelle circostanze descritte, il ricorso va dichiarato irricevibile; che gli oneri del giudizio odierno (art. 59 RAvv con rinvio agli art. 28 e 31 LPAmm) seguirebbero la soccombenza del ricorrente; che, nondimeno, in via del tutto eccezionale e per la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo; che la richiesta di assistenza giudiziaria dev’essere respinta, poiché il ricorso si rivelava sprovvisto fin dall’inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag); …. 45 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 46 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Commissione di disciplina Per quanto concerne la produzione del contratto durante l’istruttoria dibattimentale, lo stesso sottolinea come il giudice non abbia sufficienti elementi per concludere senza ombra di dubbio sulla falsità del documento e che lui stesso non aveva comunque motivi per dubitare che il medesimo fosse falso. Il procedimento penale è attualmente pendente dinanzi alla CCRP. Decisione dell’11 aprile 2005 (no.313) Cura e diligenza, contatto con testimoni prima del processo, mezzi illeciti, produzione di un documento (falso?). Art. 12 a) LLCA, 10, 27 vCAvv, 251 CPS 4. Il 1. giugno 2002 è entrata in vigore la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA), che unifica a livello federale le regole professionali e le relative sanzioni disciplinari (art. 12 e seg. LLCA). In sua applicazione, il cantone Ticino si è dotato di una nuova legge e di un nuovo regolamento sull’avvocatura, entrati in vigore l’8 novembre 2002. Dai considerandi … 2. L’avv. X ha agito quale difensore di fiducia del prevenuto Y, accusato di truffa, nell’ambito di un procedimento penale dinanzi alle Assise correzionali di L. Si trattava di un procedimento indiziario. Durante i dibattimenti il difensore ha prodotto un contratto che è stato considerato dalla corte “manifestamente falso”, ovvero confezionato all’avvicinarsi del processo. Il presidente della corte ha ritenuto che la produzione in aula da parte del difensore di un documento simile, non fosse compatibile con la lettera e lo spirito degli art. 4, 26 e 27 del CAvv. Egli ritiene altresì dubbia la legittimità del difensore di contattare preventivamente il teste Z per chiedergli la narrazione della propria versione dei fatti, come risulta dalla dichiarazione ..omissis… dello stesso signore. Secondo il giudice sarebbe a seguito di questa presa di contatto che si è poi materializzato il noto contratto. 5. Secondo l’art. 12 lett a) LLCA, l’avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Le regole professionali sono ora disciplinate in modo esaustivo dalla legge federale cui sono subordinati gli avvocati, mentre le norme deontologiche, emanate dalle associazioni professionali, possono servire per interpretare le regole professionali federali. Le norme deontologiche devono però avere un valore generale, riconosciuto in tutto il paese (cfr. Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz (AGK) ad art. 12 n. 1 e seg.). La questione dell’influenza dei testimoni è regolata dall’art. 10 CAvv, che prevede che l’avvocato può prendere contato con persone che entrano in considerazione quali testimoni solo quando ciò sia necessario per la condotta del processo. Egli evita ogni atto che potrebbe influenzarli. E’ vietato far pervenire ai testimoni istru- 3. L’interessato si giustifica asserendo di essersi attenuto ai disposti dell’art. 10 Cavv, astenendosi scrupolosamente dall’influenzare una persona che avrebbe potuto entrare in linea di conto quale teste. 46 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 47 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 zioni o indicazioni sul comportamento da adottare. La norma è ripresa anche a livello federale dalla direttiva della FSA relativa alle regole professionali e deontologiche all’art. 7, che prevede che l’avvocato evita ogni atto che potrebbe influenzare testimoni o periti. Alla base di questa norma deontologica sta il fatto che nel nostro sistema giudiziario la ricerca della verità rimane nelle mani del tribunale, a differenza di quanto succede ad esempio nel diritto anglosassone, sia per il diritto penale che per quello civile (cfr. AGK. ad art. 12 n. 22). L’interrogatorio dei testimoni e dei periti è pertanto compito del tribunale e non delle parti o dei loro avvocati. Secondo le circostanze, e caso per caso, va esaminato quando l’interrogatorio di un testimone potenziale possa essere ammesso. Quali esempi vengono citati dai commentatori la necessità di un’istruzione sulla materia processuale, oppure l’esame del rischio processuale e la ricerca di informazioni su fatti dai quali possa dipendere un futuro procedimento. Giusta l’art. 10 CAvv, l’avvocato, di regola, deve evitare di prendere contatto con persone che saranno assunte quali testi: l’interrogatorio di queste ultime spetta in primo luogo al giudice e deve avvenire esclusivamente nelle forme previste dalla legge. Va infatti osservato che l’incontro con un avvocato, e in particolare con quello dell’accusato, è atto a ostacolare una testimonianza del teste, indipendente e libera da influenze, e ciò anche se il legale, in buona fede, non cerca in alcun modo di esercitare delle pressioni. L’influenza sul teste può in effetti essere assolutamente involontaria e derivare dalle circostanze o da semplici impressioni che l’interessato ha ricavato dal colloquio (cfr. sentenza inedita del 7 dicembre 1949, per quanto qui interessa citata testualmente in W. Dubach, Das Disziplinarrecht der freien Berufe, in RDS 70 (1951), pag. 72a). Certo, tale principio non è assoluto. E’ possibile che, a seguito di particolari circostanze, per il legale sia indispensabile contattare una persona che sarà chiamata a testimoniare: segnatamente per decidere l’adozione di atti processuali (introduzione di un’azione, richiesta di assunzione di prove, presentazione o ritiro di rimedi giuridici, ecc.). Non è però affatto arbitrario dar prova di particolare ritegno nell’ammettere la necessità di un’audizione privata laddove il processo è già stato avviato, o la testimonianza dell’interessato è già agli atti. In effetti, in una simile situazione, di regola, per l’avvocato non sussiste la necessità di sentire il teste prima della sua audizione dinanzi al giudice (cfr. Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, pag. 63; W. Dubach, pag. 73a; M. Sterchi, nota 1 all’art. 12 pag. 168). (cfr. STF 2P.14/1993 cons. 5). Sempre secondo i giudici federali, nell’interpretare le norme cantonali concernenti l’esercizio dell’avvocatura si dovrà tener conto dell’art. 6 CEDU: queste in effetti non devono impedire al legale di difendere efficacemente il proprio patrocinato. Questi considerandi vanno ora adattati alla legge federale. Il legale ha la possibilità di interrogare le persone che ritiene che potrebbero contribuire alla difesa del suo cliente, ma è tenuto a farlo nelle forme previste dal diritto processuale (cfr. STF cit. in BOA 6 pag. 20). Questa commissione ritiene che il testimone acquisisca tale veste, nell’ambito civile, al momento in cui viene indicato come tale all’udienza preliminare e, nell’ambito penale, al momento in cui il 47 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 48 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 magistrato abbia spiccato la citazione. Prima di quel momento appare oggettivamente ammissibile l’audizione, qualora si tratti ad esempio di decidere se sia il caso di promuovere una causa o se sia da sostenere o meno una determinata allegazione, se sia il caso di impugnare un giudizio, o a scopo istruttorio, ecc. Fanno invece difetto, in linea di principio, detti requisiti, quando è pendente un procedimento e dopo che le allegazioni fondamentali sono già state fatte valere, se la persona che viene udita è stata notificata quale teste, se le sue asserzioni sono note e se non risultano successivamente circostanze o mezzi di prova nuovi sui quali debba necessariamente essere interpellato. In tal caso l’avvocato è tenuto ad attendere l’interrogatorio da parte del giudice, unico competente a quello stadio. Se l’avvocato procede ciò nonostante all’audizione della persona prima del processo (sia ciò per curiosità o per influenzarla, ipotizzandosi difficilmente altri casi), incorre in una mancanza disciplinare perché il suo agire costituisce un’inammissibile intrusione nello svolgimento del procedimento, quand’anche l’interrogatorio avvenga correttamente. L’illiceità è costituita dall’interrogatorio stesso in questa fase della procedura (cfr. per tutti ZR 61 (1962) n. 5 pag. 13; 52 (1953) n. 68 pag. 121; 50 (1951) n. 198 pag. 306; 49 (1950) n. 46 pag. 88; 47 (1948) n. 123 pag. 271; Wegmann, Die Berufspflichten des Rechtsanwalts unter besonderer Berücksictigung des zürcherischen Rechts, pag. 127; Zemp, Das Luzerner Anwaltsrecht, pag. 86; Bernischer Anwaltsverband, Standesrechtlicher Lehrgang, 1986, pag. 86; Sterchi, Kommentar zum bernischen FürsprecherGesetz, 1992, pag. 168, n.1) (cfr. CAN n. 1601, 26.11.1992 in re XX). 6. Tenuto conto di questi principi, nulla si può imputare all’avvocato X che ha contattato il signor Z nell’intento di verificare quale fosse la sua posizione e prima di indicarlo alla corte quale teste. La dichiarazione del signor Z del …omissis.. precede la notifica di prove ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 CPP, che è del ..omissis.. e quindi la citazione del ..omissis.. 7. Giusta l’art. 27 cpv. 1 CAvv l’avvocato non pratica alcun mezzo illecito o contrario alla dignità professionale per ottenere dai giudici una sentenza favorevole ai suoi patrocinati o per procurare prove dirette ad alterare od occultare le verità dei fatti. La norma trova riscontro sia nella direttiva della FSA, che all’art. 8 sottolinea che l’avvocato si rivolge alle autorità con il rispetto loro dovuto, che si attende da loro la medesima considerazione e che intraprende tutti i passi legali necessari alla tutela degli interessi del suo cliente e sia soprattutto nelle norme del Codice di deontologia degli avvocati della Comunità europea che prevedono, all’art. 4.4., che in nessun momento l’avvocato deve dare scientemente al giudice un’informazione falsa o tale da indurlo in errore. Secondo il Kommentar zum Anwaltsgesetz (ad art. 12 n. 36) l’avvocato deve tutelare gli interessi dei propri clienti secondo giustizia ed equità, cercando di stabilire rapporti giuridici chiari. Questo principio gli chiede di proteggere gli interessi che gli sono stati affidati secondo la migliore scienza e coscienza. Nel contempo gli domanda di perseguire questa difesa di interessi unicamente con mezzi legali. Questo dovere sta alla base del rapporto di fiducia del pubblico nella professione di avvocato (cfr. AGK ad art. 12 n. 36). E’ già stato sottolineato che l’avvocato non è un organo statale e nemmeno aiuto del giudice, ma uni48 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 49 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 camente difensore di interessi di parte e deve pertanto procedere unilateralmente per il suo mandante (cfr. AGK ad art. 12 n. 38). Nell’ambito del procedimento penale l’avvocato deve seguire gli interessi del prevenuto all’ottenimento di una sentenza di assoluzione o il più possibile mite e deve essergli lasciata un’ampia possibilità di decisione nella scelta dei mezzi di difesa (cfr. AGK ad art. 12 n. 38). Nell’esecuzione del suo mandato l’avvocato deve pertanto muoversi nell’ambito della legge. Gli è fatto divieto di far valere gli interessi del proprio cliente con inganni e menzogne. Deve in definitiva mantenersi nel quadro di ciò che è legalmente ammesso, essendogli vietato di affermare cose non vere e di ingannare giudici e autorità producendo falsi mezzi di prova (cfr. AGK ad art. 12 n. 37). 9. Per le ragioni indicate non vi sono appunti da dover muovere al denunciato. In mancanza di conseguenze nei suoi confronti si rinuncia a indicare i mezzi e i termini di ricorso. … Decisione dell’11 aprile 2005 (no.315) Cura e diligenza, comportamento verso agenti di polizia. Art. 12 a) LLCA, 25 vCAvv. Dai considerandi … 7. Nel presente procedimento disciplinare viene imputata all’avv. X la violazione degli art. 12 lett. a) LLCA, 11 LAvv, e 25 vCAvv. L’art. 12 lett. a) LLCA pone l’accento sulla diligenza nell’esercizio della professione. Il Capitolo III della nuova Legge cantonale sull’avvocatura (LAvv) tratta i doveri dell’avvocato, ribadendo all’art. 11 l’obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza e di ossequiare leggi, norme deontologiche, statuto e tariffa dell’Ordine degli avvocati. Giusta l’art. 25 vCAvv, l’avvocato ha l’obbligo di mantenere nei confronti dei magistrati e delle autorità un comportamento dignitoso. Con questo non si vuole negare o limitare il diritto del patrocinatore di difendere il proprio cliente e/o il proprio operato con energia e determinazione. Ciò non va interpretato quale disconoscimento del diritto alla critica dell’avvocato nei confronti dell’operato dell’autorità. L’avvocato beneficia infatti, come ogni altro cittadino, dei diritti costituzionali, in 8. Il presidente delle assise dubita che la produzione in aula da parte del difensore di un documento manifestamente falso sia compatibile con le norme deontologiche. Il denunciato ritiene che il contratto in parola sia stato considerato arbitrariamente falso e che comunque lui sia stato in completa buona fede. La questione è ancora dinanzi alla CCRP. Per quanto ci concerne, si tratta di sapere e di stabilire se il legale abbia fatto uso di un documento falso, almeno per dolo eventuale ai sensi dell’art. 251 CPS, circostanza che comporterebbe pacificamente la violazione delle regole professionali. Questo non può essere il caso nella presente fattispecie. Non abbiamo nessun elemento che possa far ritenere la consapevolezza del legale sulla falsità di quel documento, nemmeno per dolo eventuale. La produzione del contratto in questione diventa pertanto non punibile dal profilo deontologico. 49 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 50 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 particolare della libertà di stampa e di opinione, che lo legittimano ad esprimere critiche all’operato dei magistrati e dell’autorità, sempre che ciò avvenga in modo dignitoso, moderando i toni e con oggettività (“Obiektiv in der Darstellung und sachlich in Ton” - cfr. sentenza CD n. 148 del 6 marzo 1995, n. 166 del 26 febbraio 1996, DTF 106 Ia 108, DTF 26.6.1991 in re X. CdS n. 115 del 19 maggio 1993 in re X, Rep. 1992 pag. 205). appare tanto grave da giustificare misure urgenti e non preannunciate. Alla luce delle modalità di intervento descritte, appare quanto meno comprensibile che il denunciato abbia potuto sentirsi esasperato, tanto da venirsi a trovare in uno stato di scusabile eccitazione che ne ha determinato l’agire. Ciò vale a maggior ragione se si considerano le passate esperienze professionali dell’avv. X con la polizia in generale, che l’hanno portato alla personale convinzione - seppur soggettiva - che le forze dell’ordine siano prevenute nei suoi confronti. Va inoltre rilevato che le parole del denunciato sono state espresse nell’ambito di una discussione sorta con i due agenti, presentatisi improvvisamente senza alcun preavviso, nemmeno telefonico. In questi casi particolari l’agire dell’avvocato va giudicato con maggior tolleranza; come d’altra parte ha statuito anche la nostra massima corte federale in una sentenza:”in una seduta o un’udienza contraddistinta da animosità, si deve concedere maggior tolleranza all’avvocato che non in allegati scritti, ove è possibile esprimersi con maggior calma. Questi principi si applicano anche nei rapporti con le autorità amministrative (cfr. RDAT 1996 I 7 pag. 29 consid. 5).” (DTF citata, pag. 10). 8. Dalla documentazione agli atti risulta che il denunciato ha reagito in modo alquanto adirato alla visita dei due agenti presentatisi presso il suo studio legale, esprimendosi in termini forti e decisi, ciò che peraltro è stato ammesso dallo stesso denunciato. 9. Ora, secondo la giurisprudenza del tribunale federale, all’avvocato dev’essere riconosciuta una libertà piuttosto estesa nell’esercizio della sua critica all’attività giudiziaria, in quanto non è solo diritto, ma obbligo del patrocinatore denunciare manchevolezze, abusi o errori. In ogni caso il giudizio, se determinate critiche oltrepassino i limiti della libertà di espressione di cui beneficia l’avvocato, deve tener conto delle circostanze del caso concreto (DTF 2P.130/1997 del 30.06.1997). Nel caso in esame, se a prima vista si potrebbe concludere che l’agire del denunciato potrebbe configurare un comportamento al limite della violazione delle norme deontologiche, vanno tuttavia considerate le modalità particolari con cui è stata svolta l’operazione di Polizia, ossia il presentarsi di ben due agenti, in divisa, direttamente presso lo studio di un avvocato, senza preavviso alcuno e a motivo di una lieve violazione delle norme sulla circolazione stradale, infrazione che non 10. (omissis) Da tutto quanto precede non risultano violazioni di carattere deontologico imputabili al qui denunciato. … Decisione dell’11 aprile 2005 (no.316) Cura e diligenza, fedeltà al cliente, mancati riscontri al cliente. 50 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 51 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Art. 12 a) LLCA, 11 LAvv, 11 vCAvv. 233.21, si afferma che “quest’obbligo non concerne soltanto il rapporto tra cliente e avvocato, bensì anche il comportamento dell’avvocato nei confronti delle autorità giudiziarie”, di modo che la regola professionale sancita dall’art. 12 lett. a) LLCA “consente di esigere che l’avvocato si comporti correttamente nell’esercizio della professione”. (cfr. anche Fellmann, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2005, art. 12, n. 12, dove, tra l’altro, si specifica che: “Das Bundesgericht hat diese Aussage bereits insofern präzisiert, als es festhielt, die in Art. 12 lit. a BGFA statuierte Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung beziehe sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen Anwalt und Klient, sondern auch das Verhalten des Anwalts gegenüber Behörden, der Gegenpartei und der Öffentlichkeit, ja sogar auf die gesamte Berufstätigkeit des Anwalts.” Il dovere di cura e diligenza richiede, lapalissianamente, che il mandato venga portato avanti senza inutile perdita di tempo e che l’avvocato abbia a rispondere in modo sollecito alle richieste del proprio mandante, sia che gli pervengono verbalmente, sia per iscritto. Ancora Fellmann ci sorregge: “Schon bei der Übernahme des Auftrags hat der Anwalt nach Auffassung des Bundesgerichts “den Zeitbedarf, die vorhandenen Kapazitäten und auch die Wahrscheinlichkeit allfälliger Dringlichkeitssituationen abzuschätzen”. Ist dabei voraussehbar, dass er sich einem Mandat wegen Arbeitsüberlastung nich genügend oder nur mit Säumnis annehmen kann, muss er den Auftrag ablehnen, wenn sich der Klient mit den absehbaren Verzögerungen nicht einverstanden Dai considerandi …. 3. Nel presente procedimento disciplinare viene imputata all’avv. X la violazione dell’art. 12 lett. a) LLCA, in relazione all’art. 11 LAvv e 11 CAvv. Con la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), entrata in vigore il 1. giugno 2002, che è una legge quadro, sono state unificate a livello federale le regole professionali (art. 12) e le misure disciplinari (art. 17). Per parte sua la nuova Legge cantonale sull’avvocatura dell’8 novembre 2002 (LAvv) all’art. 11 dispone “1L’avvocato è tenuto ad esercitare la professione con cura e diligenza, in piena indipendenza e a dimostrarsi degno della considerazione che questa esige, tanto nell’esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell’ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento. 2 Egli ossequia segnatamente la LLCA, la presente legge e il relativo regolamento, rispetta le norme deontologiche, lo statuto e la tariffa dell’Ordine degli avvocati.” Il Codice professionale, nel testo del 4 dicembre 1971, tuttora in vigore, all’art. 11 sancisce: “L’avvocato deve al cliente fedeltà e segretezza” (omissis) L’elenco delle regole professionali indicate nell’art. 12 LLCA comincia, nella lett. a), con una clausola generale, secondo cui l’avvocato deve esercitare la professione con cura e diligenza. Nel messaggio del Consiglio federale sulla LLCA del 28 aprile 1999, alla cifra 51 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 52 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 erklärt. Nach der Übernahme eines Mandats gebietet die Treuepflicht dem Anwalt, den erhaltenen Auftrag möglichst beförderlich auszuführen. Da der Arbeitsanfall in einer Anwaltspraxis jedoch stark variiert, muss der Klient gewisse Verzögerungen tolerieren, solange sie keine Rechtsnachteile zur Folge haben. Disziplinarrechtlich relevant is nur die krasse Verletzung der Pflicht zur beförderlichen Mandatsführung, wie sie beispielsweise vorliegt, wenn ein Anwalt nach erfolgter Sühneverhandlung mit der Einreichung der Klageschrift mehr als zwei Jahre zuwartet. Pflichtwidrig wäre weiter, wenn ein Anwalt Mahnungen des Auftraggebers missachten oder seine Untätigkeit ein zeitlich nicht mehr zu verantwortendes Ausmass annehmen würde. Ein Verstoss gegen die Pflicht, den Anwaltsberuf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben, liegt auch vor, wenn der Anwalt völlig passiv bleibt, indem er beispielsweise mehrfach Schreiben, Anfragen oder Mahnungen des Klienten nicht beantwortet.” (loc. cit., art. 12 n. 28). Se solo si considera che l’avv. X non ha, sin dal 3 marzo 2004, dato seguito alle legittime domande del suo cliente, che nemmeno si è peritato di rispondere al presidente dell’Ordine e che si è fatto vivo soltanto lo scorso 24 marzo 2005 con le succitate osservazioni, la violazione del dovere di cura e diligenza, stabilito dall’art. 12 lett. a), in relazione all’art. 11 LAvv e 11 CAvv, è senz’altro data. pubblico, denuncia di lite fornita a controparte. Art. 12 c) e 29 LLCA, 12 Cavv Dai considerandi 1. La competenza della Commissione di disciplina è data dall’art. 25 LAvv. In particolare essa esercita quale istanza inferiore il potere disciplinare sugli avvocati iscritti nel registro cantonale per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla LAvv e ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento, alla tariffa dell’Ordine degli avvocati, alle norme deontologiche e allo statuto (art. 25 cpv. 2 LAvv), tanto nell’esercizio delle funzioni soggette al monopolio, quanto nell’ulteriore attività professionale. Secondo l’art. 27 LLCA, questa competenza è data anche per gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS abilitati a esercitare l’avvocatura nello Stato di provenienza e iscritti nell’albo pubblico presso un autorità cantonale di sorveglianza degli avvocati. L’avv. X è iscritta all’albo pubblico. 2. Giusta l’art. 29 LLCA, prima di aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che esercita permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine, l’autorità di sorveglianza informa l’autorità competente dello Stato di provenienza. Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di sorveglianza coopera con l’autorità competente dello Stato di provenienza, offrendole segnatamente la possibilità di presentare osservazioni. Questa commissione ha notificato il caso alla CAN, che ha informato l’autori- …. Decisione dell’11 aprile 2005 (no. 317) Conflitto di interessi, procedimento contro un avvocato cittadino UE iscritto all’albo 52 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 53 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 tà competente dello Stato di provenienza dell’avv. X, offrendo poi all’autorità estera la possibilità di presentare osservazioni. La stessa autorità ha deciso di non presentarne, attendendo copia della decisione finale. denuncia di lite e quindi di non aver operato, né direttamente né indirettamente né potenzialmente, contro un proprio cliente, né di aver violato un dovere di fedeltà contro se stesso, né di aver operato né direttamente né indirettamente né potenzialmente contro il denunciato in lite, perché l’iniziativa di Z era del tutto autonoma. 3. In data 1. luglio 2004 l’avv Y, patrocinato dalla collega X, ha convenuto in pretura un certo signor Z, postulando la sua condanna al pagamento dell’importo di fr. 2’211.70 a titolo di onorario per una consulenza giuridica in merito a una disputa tra lo stesso Z e la ditta A da una parte e la TSI dall’altra. In data 30 luglio 2004 è pervenuta alla pretura una denuncia di lite da parte del signor Z nei confronti della A, contro la quale questi riteneva di avere un diritto di regresso. Al termine dell’istruttoria l’avv. X ha redatto le conclusioni sostenendo, al fine di motivare la richiesta di ripetibili, di aver fra l’altro redatto la denuncia di lite. Considerando che la patrocinatrice e l’avv. Y avessero in tal modo violato le norme concernenti il divieto di conflitto di interessi, il caso è stato segnalato dalla pretura a questa commissione. 5. Giusta l’art. 12 c) LLCA l’avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Secondo l’art. 12 CAvv l’avvocato non assiste due parti i cui interessi siano contrastanti, non presta la sua opera o il suo consiglio ad ambedue le parti litiganti nella medesima causa, non assiste col patrocinio una parte nella causa in cui avrà assistito prima la parte contraria e non assume mandati di qualsivoglia natura da una controparte. La norma di cui sopra vale anche per gli avvocati e i praticanti appartenenti a un medesimo studio. La regola concernente il conflitto di interessi è conosciuta anche dalla direttiva della FSA relativa alle regole professionali e deontologiche che prevede, all’art. 11, che l’avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati, mentre all’art. 12 dette norme prevedono che l’avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno. Queste norme sono riprese dal nuovo codice professionale votato dall’Ordine degli avvocati del cantone Ticino, ma non ancora approvato dal Tribunale d’appello (art. 18, 4. L’avv. X ha sottolineato che il signor Z, quale controparte, ritenendo di non essere il solo a dover pagare l’onorario, chiese direttamente all’avv. Y, suo cognato, come coinvolgere la A. Quest’ultimo gli fornì un esempio di denuncia di lite che Z stesso utilizzò per chiamare in causa la A. L’avv. X non ritiene perciò di aver violato regole professionali, essendosi limitata alla sola attività di patrocinio legale per la tutela degli interessi del cliente avv. Y. Dal canto suo, l’avv. Y ha confermato i fatti, sostenendo di aver agito quale parte in causa, senza intravedere conflitti di interessi nel fornire il modello astratto di 53 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 54 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 19, 20 e 21 nCAvv). Il divieto di conflitto di interessi costituisce, assieme al dovere di protezione del segreto professionale e alla prescrizione concernente l’indipendenza, una delle tre regole professionali che servono alla protezione della fiducia del cliente (cfr. Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz (AGK) ad art. 13 n. 27). Secondo la LLCA, la controparte non gode di una protezione particolare. La legge federale impone all’avvocato, in forza del diritto pubblico, un particolare dovere di fedeltà nei confronti del cliente. L’avvocato non può patrocinare una terza persona i cui interessi potrebbero contrastare in qualche modo con quelli del proprio cliente. Il conflitto di interesse può essere dato soprattutto in tre casi particolari: nel caso di esistenza di interessi propri dell’avvocato, in un caso di doppio patrocinio e in un caso di cambiamento di parte. In particolare, la doppia rappresentanza è data quando l’avvocato serve contemporaneamente diverse parti i cui interessi sono contrastanti o potrebbero diventarlo (cfr. AGK ad art. 12 n. 86). Questo divieto vale anche in caso di associazione di avvocati, quando gli avvocati esercitano una professione anche solo per semplice comunità di cancelleria (cfr. AGK ad art. 12 n. 88). altri riscontri, è questa la versione e la conclusione che deve guidare questa commissione, per cui il procedimento disciplinare deve essere abbandonato nei confronti sia dell’avv. X, sia dell’avv. Y. …. Sentenza del 3 maggio 2005 della II Corte di Diritto pubblico del Tribunale Federale (2A.658/2004) Cura e diligenza secondo l’art. 12 LLCA, divieto di avvalersi del contenuto di trattative bonali. Tale principio non costituisce una semplice regola di collegialità, ma si fonda su ragioni di interesse pubblico e vieta anche la produzione di documenti a carattere transattivo in parte mascherati A. Il 28 novembre 2003 l’avv. A.________ ha inoltrato alla Pretura di Lugano, per conto di una sua cliente, un’istanza chiedente l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale. All’istanza erano in particolare allegate una lettera ricevuta il 29 aprile 2003 dalla controparte, patrocinata dagli avv. B.________ e C.________, e un proprio scritto del 26 giugno seguente. Su tali documenti l’istante aveva annerito e pertanto reso illeggibili le parti che, a suo giudizio, concernevano proposte per una soluzione extragiudiziale della vertenza. Nel corso dell’udienza di discussione dell’istanza, tenutasi il 13 gennaio 2004, i patrocinatori del marito hanno prodotto in versione integrale il loro scritto del 29 aprile 2003. Il 20 febbraio 2004 l’avv. A.________ ha inoltrato al Presidente dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino una segnalazione nei confronti dei citati colleghi, rimproverando loro di aver fatto valere in 6. Nel presente caso mal si capisce come l’avv. X abbia allegato nelle proprie conclusioni di aver allestito una denuncia di lite. Il tiro è poi stato corretto dall’avv. Y, che ne ha assunto completamente la paternità nella sua qualità di cliente dell’avv. X e non quale collega di studio della stessa. E’ pacifico che quale associato avrebbe perfezionato un caso di collisione di interessi, mentre che quale cliente la questione deontologica cade. In mancanza di 54 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 55 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 sede giudiziaria un documento a carattere transattivo. Il 5 marzo seguente gli avv. B.________ e C.________ hanno a loro volta segnalato il comportamento della legale di parte avversa, rilevando che ella si era avvalsa per prima di questo generedi documenti. 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), in materia di sorveglianza disciplinare sugli avvocati è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (DTF 130 II 270 consid. 1.1; 129 II 297 consid. 1.1). Tempestiva (art. 106 cpv. 1 OG) e presentata da una persona senz’altro legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), l’impugnativa in esame è pertanto di principio ammissibile. Irricevibili sono tuttavia le domande ricorsuali tendenti all’annullamento della pronuncia della Commissione di disciplina. In effetti oggetto di gravame può di norma essere soltanto il giudizio dell’ultima istanza cantonale - in concreto la Camera per l’avvocatura e il notariato (art. 31 cpv. 2 della legge ticinese sull’avvocatura, del 16 settembre 2002; LAvv) - ad esclusione quindi delle decisioni delle istanze precedenti (art. 98 lett. g OG; DTF 129 II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c). B. Constatata l’impossibilità di giungere ad una soluzione conciliativa, il 1° aprile 2004 il Presidente dell’Ordine ha trasmesso la pratica alla Commissione di disciplina dell’Ordine stesso. Con decisione del 25 giugno 2004 l’istanza adita ha ritenuto che tutti e tre i legali coinvolti avessero violato i propri doveri professionali e ha quindi inflitto a ciascuno di loro la sanzione disciplinare dell’ammonimento. Adita dagli interessati, il 12 ottobre 2004 la Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale d’appello ticinese ha confermato il predetto giudizio per quanto concerne gli avv. A.________ e B.________. L’ha invece annullato in relazione all’avv. C.________, collega di studio di quest’ultimo, ritenuta essenzialmente estranea ai fatti. 2. C. Il 15 novembre 2004 l’avv. A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede che siano annullate, nella misura in cui la riguardano, sia la sentenza della Corte cantonale, sia la decisione della Commissione di disciplina. Chiamati ad esprimersi, la Commissione di disciplina, la Camera per l’avvocatura e il notariato e l’Ufficio federale di giustizia hanno rinunciato a presentare osservazioni. Diritto: 1. Dopo l’entrata in vigore - il 1° giugno 2002 - della legge federale del 23 giugno 55 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Il Tribunale federale esamina comunque d’ufficio l’applicazione di tale diritto (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. Con il medesimo rimedio può inoltre venir eccepito l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un’autorità giudiziaria, l’accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 56 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 cpv. 2 OG). La ricorrente censura la mancata assunzione degli incarti completi dei procedimenti civili all’origine degli addebiti. Ora, la controversia concerne in sostanza la valutazione dal profilo dei doveri professionali di due documenti prodotti in tali procedure e regolarmente agli atti. Nel fascicolo della Commissione di disciplina figurano pure alcuni estratti dell’istanza a cui questi documenti erano allegati. Una più ampia conoscenza della pratica di separazione che ha interessato la ricorrente in qualità di patrocinatrice non appare necessaria ai fini del giudizio. I fatti accertati dalla Corte cantonale non risultano pertanto incompleti. Di riflesso, l’apprezzamento anticipato delle prove offerte (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a) a cui quest’autorità è pervenuta resiste alle critiche sollevate nel ricorso. no una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 consid. 3.1.1; sentenza 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004 [destinata alla pubblicazione], consid. 3.4; cfr. anche Messaggio cit., pag. 5007 e 5020). 3.2. Il divieto per l’avvocato di avvalersi in sede giudiziaria del contenuto di eventuali trattative per il componimento bonale della vertenza non è una particolarità ticinese (cfr. art. 6 cpv. 2 e 19 cpv. 2 del codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 4 dicembre 1971 [CAvv]). Una simile regola era in effetti ampiamente riconosciuta dagli ordinamenti cantonali prima dell’entrata in vigore della normativa federale (Walter Fellmann/Olivier Sidler, Standesregeln des Luzerner Anwaltsverbandes vom 5. Mai 1995, Berna 1996, pag. 29; Verein Zürcherischer Rechtsanwälte [a cura di], Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zurigo 1988, pag. 73 seg.). Essa è del resto contemplata pure dalla direttiva della Federazione svizzera degli avvocati relativa alle regole professionali e deontologiche del 1° ottobre 2002 (di seguito: la Direttiva), emanata proprio allo scopo di contribuire all’interpretazione uniforme delle norme di cui agli art. 12 e segg. LLCA (cfr., per il testo, www.swisslawyers.com; DTF 130 II 270 consid. 3.1.3; Hans Nater, Neue Richtlinien des Schweizerischen Anwaltsverbandes für die Berufs- und Standesregeln, in: SJZ 99/2003 pag. 152 segg.). 3. 3.1. L’art. 12 lett. a LLCA impone all’avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola concerne non solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l’attitudine verso le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l’opinione pubblica (DTF 130 II 270 consid. 3.2; sentenza 4P.36/2004 del 7 maggio 2004, in: RtiD II-2004 n. 70, consid. 3.1 non pubbl.; Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in part. pag. 5021). Questa clausola generale necessita evidentemente di concretizzazione ed interpretazione in ogni singolo caso. Atale scopo si può far riferimento alle preesistenti norme deontologiche delle associazioni cantonali degli avvocati, a condizione tuttavia, visto il carattere esaustivo del diritto federale, che esprima- 3.3. Il principio di cui si è detto non costituisce una semplice regola di collegialità, ma si fonda su ragioni di interesse pubblico. La sua assenza condizionerebbe in effetti la facoltà delle parti di esprimersi liberamen56 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 57 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 te e di confrontarsi senza remore nella ricerca di una soluzione extragiudiziale, che risulterebbe perciò inevitabilmente di più difficile attuazione. Tale precetto rappresenta pertanto un corollario indispensabile del dovere imposto all’avvocato di favorire il componimento bonale delle controversie (art. 9 Direttiva) e tende dunque ad evitare procedure giudiziarie non strettamente necessarie, nell’interesse del mandante, ma altresì dell’amministrazione della giustizia nel suo complesso (Verein Zürcherischer Rechtsanwälte [a cura di], op. cit., pag. 68; Walter Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz Zindel [a cura di], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, n. 12 e 24 ad art. 12; LGVE 2002 I n. 46 consid. 6.2 e n. 48 consid. 5.4). Significativamente la Direttiva annovera del resto questa regola, oltre che fra i doveri verso i colleghi, a carattere più marcatamente deontologico (art. 26 Direttiva; cfr. art. 19 cpv. 2 CAvv; Beat Hess, Das Anwaltsgesetz des Bundes [BFGA] und seine Umsetzung durch die Kantone am Beispiel des Kantons Bern, in: ZBJV 140/2004 pag. 89 segg., in part. pag. 103), anche fra gli obblighi generalidell’avvocato (art. 6 Direttiva; cfr. art. 6 cpv. 2 CAvv). cit.; cfr. anche art. 6 Direttiva). La violazione di quest’obbligo può dunque di massima comportare una sanzione disciplinare giusta l’art. 17 LLCA. 4. 4.1 Nelle concrete evenienze, i rimproveri mossi alla ricorrente si riferiscono ad uno scambio di corrispondenza da lei avuto nell’ambito di una pratica matrimoniale. Un primo scritto, inviatole dai patrocinatori della controparte il 29 aprile 2003, si apriva con la precisazione che le proposte di accordo sulle conseguenze della separazione formulate nello scritto medesimo erano stabilite senza pregiudizio per il seguito della procedura e non sarebbero state utilizzabili in sede giudiziaria. Esso riassumeva quindi brevemente le offerte della moglie, assistita dalla ricorrente, ed esponeva le considerazioni del marito al riguardo. Si concludeva poi con la segnalazione che quest’ultimo aveva lasciato da pochi giorni l’abitazione coniugale. Sulla copia del documento prodotta in Pretura, la ricorrente ha celato i termini concreti delle varie proposte, lasciando visibili unicamente le relative frasi introduttive e i titoli degli argomenti discussi. L’insorgente ha risposto a questo scritto il 26 giugno seguente, affermando che il contributo di mantenimento offerto alla moglie era nettamente insufficiente, sia per ammontare che per durata. Ha quindi ribadito le richieste della propria cliente in proposito, osservando che la proposta avveniva a titolo bonale e lasciava impregiudicato ogni diritto in sede giudiziaria. Anche su questa lettera la ricorrente ha nascosto l’indicazione precisa delle pretese avanzate per conto della mandante. 3.4 Da quanto precede discende quindi che il rispetto della confidenzialità delle discussioni intraprese a fini transattivi e l’inammissibilità della loro utilizzazione in sede processuale configura un aspetto dell’esercizio con cura e disciplina della professione d’avvocato, ai sensi dell’art. 12 lett. a LLCA (Fellmann, op. cit., n. 24 ad art. 12; LGVE 2002 I n. 46 consid. 6.2). Ciò vale senza dubbio perlomeno se il carattere confidenziale di uno scritto o di una proposta è chiaramente indicato come tale (art. 26 Direttiva; Fellmann/Sidler, loc. 4.2 Nel gravame l’interessata non contesta, in quanto tale, l’interdizione di prevalersi in 57 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 58 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 causa del contenuto delle trattative. Sostiene però di non aver disatteso questo principio, avendo schermato le proposte transattive nello scritto del 29 aprile 2003. La produzione dello stesso sarebbe servita unicamente ad attestare la separazione dei coniugi, presupposto fondamentale per l’adozione dei provvedimenti richiesti, non altrimenti comprovabile mediante i limitati mezzi ammessi in ambito supercautelare. Quanto alla seconda lettera controversa, l’insorgente si limita ad accennare che equivarrebbe ad una semplice affermazione di parte negli allegati di causa. interesse all’utilizzo dello scritto del 29 aprile 2003 non risiedeva nella prova fornita sulla separazione dei coniugi, circostanza che sarebbe comunque rimasta incontestata e che, per quanto effettivamente necessario, si sarebbe potuto attestare in altro modo anche ai fini dell’adozione di provvedimenti supercautelari. Piuttosto, la ricorrente si è chiaramente servita delle due lettere per supportare nell’istanza l’allegazione secondo cui le trattative sarebbero fallite a causa del reiterato ed ingiustificato diniego del marito di riconoscere adeguati contributi alimentari. Ella si è invero avveduta della potenziale infrazione ai propri doveri professionali insita nell’uso delle lettere, ma ciononostante non ha rinunciato a produrle a fini di causa. L’utilità o addirittura la necessità di avvalersi di documenti a carattere transattivo non giustificano tuttavia evidentemente un’eccezione alla regola, ma anzi la svuoterebbero di significato e contenuto. 4.3 È indiscusso che i due documenti oggetto del litigio siano incentrati sui rispettivi propositi delle parti circa un accordo extragiudiziale. Entrambi contengono un’esplicita riserva ad avvalersene ulteriormente che, già di per sé, impediva di principio la loro produzione in causa sotto qualsiasi forma. Per garantire l’efficacia delle trattative, e quindi l’interesse generale al loro promovimento, la regola va in effetti intesa in senso assoluto ed applicata con rigore. Senza questa garanzia, l’attitudine delle parti ad affrontare la vertenza in vista di una transazione risulterebbe inevitabilmente condizionata in senso negativo. D’altronde nel caso specifico, nonostante i passaggi resi illeggibili, le due lettere permettono comunque di cogliere la dinamica delle discussioni e i principali punti di divergenza. Non è decisivo il fatto che i termini esatti delle offerte siano rimasti ignoti. La presentazione stessa degli scritti dinanzi al Giudice dimostra che anche in questa forma parziale la ricorrente vi ha ravvisato - non a torto - un interesse a suffragio delle tesi della propria cliente. Il reale 4.4 Nelle circostanze descritte, l’addebito mosso alla ricorrente dalla Camera per l’avvocatura e il notariato va pertanto confermato. Ella si è effettivamente prevalsa nell’ambito di una procedura giudiziaria di documenti che, pur se in parte occultati nel contenuto, mantenevano e rivelavano aspetti delle trattative extragiudiziarie intraprese con la controparte. In tal modo ha pertanto contravvenuto all’obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza sancito dall’art. 12 lett. a LLCA. La sanzione inflitta - la seconda più lieve tra quelle previste dall’art. 17 cpv. 1 LLCA è incontestata nella sua rilevanza. Essa tiene del resto adeguatamente conto della gravità della violazione, comunque limitata dalla produzione solo parziale degli 58 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 59 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 5. scritti incriminati, e dell’assenza di precedenti disciplinari. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’impugnativa si avvera pertanto infondata e, nella misura in cui è ammissibile, deve quindi essere respinta. ….. 59 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 60 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 VARIA Mauro Mini Giudice al Tribunale d’appello Corso sulla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) Edizione: SUPSI, vol. 3 Questo testo, ambiziosamente, vorrebbe indirizzarsi a tre differenti categorie di destinatari. In primo luogo, essendo stato scritto per l'insegnamento, s'indirizza agli studenti (dell'università e delle scuole universitarie professionali, ma anche a chi è impegnato in altre formazioni professionali federali, cantonali o all'interno di grosse aziende), al fine di fornire loro un «corso sintetico» sulla LEF, nonché una visione della sua applicazione. In secondo luogo, il testo s'indirizza al mondo dell'economia, per chi nel proprio lavoro è in pratica sempre più confrontato con l'applicazione della LEF, al fine di suggerire una risposta ai molti problemi che questa legge crea loro: una sorta di «guida pratica» di facile accesso. In terzo luogo, il testo s'indirizza anche ai giuristi. Questa seconda edizione è stata rimpolpate soprattutto nell'apparato critico, con citazioni giurisprudenziali, per rendere il testo attrattivo anche agli avvocati ed ai praticanti. Una sorta di «Precis» del diritto esecutivo. Al testo sono allegati alcuni tra i formulari più importanti. Dati tecnici: Formanto: Pagine: Prezzo: 15 x 22.5 cm 201 fr. 60.– (compresa la spedizione) Ottenibile presso l’autore (indirizzo: Via Motta 82, Massagno) 60 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 61 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 61 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 62 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Come la professione, anche la parola avvocato è ben attestata nelle parlate dialettali della Svizzera italiana. Pubblichiamo qui di seguito alcuni stralci della voce "avocatt" nel Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (1.371). Vol. 1, Redazione di Silvio Sganzini, Tipografia la Commerciale, Lugano, 1952 pagg. 371-372. 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 63 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Avocatt, s.m. Avvocato. Vughè s.m. Tutore (Bregaglia) Studiè d’avucatt, studiare da avvocato (Olivone), fä l’avocatt per varün, far l’avvocato per qualcuno: parlare in suo favore (Castasegna); i chièrt i è in magn a l’avucatt, le carte sono in mano all’avvocato (Linescio); na par avocatt, ricorrere all’avvocato (Soragno). All’avvocato si attribuiscono da un lato sapienza e eloquenza, dall’altro avidità e assenza di scrupoli: l’è un mèzz avocatt, è un mezzo avvocato, la sa lunga; fa l’avucatt, fare l’avvocato: il saccente (Peccia); avucatt, chiacchierone (Campo Vma.); avucatt senza carimaa, avvocato senza calamaio: persona assai disinvolta nel parlare; pagò comè on avocatt, pagato come un avvocato: profumatamente (Gorduno); na giurnäda d’avocatt, una giornata da avvocato: in cui si è guadagnato molto (Castasegna); pitost che na in tribunal ä fass mangia dei avucatt, l’è mei ä giustèss de par nüi, piuttosto che andare in tribunale a farci mangiare dagli avvocati, è meglio accordarci fra di noi (Chironico), a sta pussèi begn un ratt in boca al gatt che un om in magn a un avucatt, sta meglio un topo in bocca al gatto che un uomo in mano a un avvocato (Auressio), avocatt e dotór dalunc, bom Signór!, avvocati e dottori da lungi, buon Signore! (Cavergno), paree d’avocatt, parere da avvocato: che non si sa se sia buono o cattivo (Bignasco), Sono numerosi i termini spregiativi per avvocati da poco o di dubbia onestà: avocatt d la so piraca, avvocato della sua tasca (Calpiogna), di padü, dei peduli (Maggia), dal füm, del fumo (Minusio), di schiücch, dei ciocchi (S. Abbondio), di caus pèrs, delle cause perse (Pura), di garbói, dei garbugli (Castasegna); pelachièi, pelacani (Bignasco), taiaorecc, mozzorecchi (Caviano), sciarscela, sarchiello (Vairano), cavedan, cavedine (Rovio), padèla, padella (Soazza); rampín (Casenzano), rampinera (Cavigliano), rampinatt (Riva S. Vitale), capinatt (Rovio), che si aggrappa a ogni uncino. In senso traslato avocatt è usato dai pescatori del Verbano per designare il luccio, il più vorace dei pesci. La forma bregagliotta vughè indicava il tutore. Con questo significato la parola è attestata anche negli antichi statuti. Origine. Italiano avvocato. All’uscita della voce avocatt non è probabilmente estraneo l’influsso del suffisso –att, frequente nei nomi di mestiere (es.: asnatt, formagiatt). Per informazioni: [email protected] 70151 Imp. n.30 -2005 02-02-2006 8:59 Pagina 64 Bollettino No. 30 – Dicembre 2005 Impressum Editore Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, Corso San Gottardo 54c, 6830 Chiasso, Svizzera tel. 091 682 95 61 fax: 091 682 95 62 E-mail: [email protected] Website: http://www.tiav.ch Comitato di redazione Commissione del Bollettino dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino Mariagrazia Will-Rossini, Presidente, Via Lavizzari 3, 6901 Lugano, tel. 091 923 98 33 E-mail: [email protected] Attilio Rampini, Membro, Piazza Cioccaro 4, 6901 Lugano, tel. 091 924 22 60 E-mail: [email protected] Renato Cabrini, Membro, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano, tel. 091 921 31 32 E-mail: [email protected] Distribuzione Segretariato dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino Corso S. 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