COMUNE DI INVERUNO
Provincia di Milano
REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI INVERUNO
Conforme alla Legge Regionale 14 Dicembre 1985, n. 81
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 8/7/1986 e
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del
22/12/1987
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INDICE
Nr.
Titolo
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Pag.
Compiti e requisiti della biblioteca
Commissione di gestione- Funzionamento e compiti
Personale
Ordinamento interno
Lettura in sede, prestito a domicilio
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TITOLO I
COMPITI E REQUISITI DELLA BIBLIOTECA
Art. 1 – La Biblioteca Comunale di Inveruno è un istituto culturale aperto al pubblico, che
opera nello spirito della Costituzione.
In particolare, essa è tenuta a svolgere i seguenti servizi (Art. 11 L.R. 81/85):
a – assicurare l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione, il progressivo
incremento del materiale librario e documentario nonché promuoverne l’uso al
pubblico;
b – salvaguardare il materiale librario e documentario che presenti caratteristiche di
rarità e di pregio;
c – raccogliere, ordinare e rendere fruibile il materiale librario e documentario
relativo al proprio territorio, prodotto dagli Enti Locali, da altre istituzioni e da privati;
d – adempiere all’obbligo reciproco del prestito del materiale librario e documentario
ammesso al prestito;
e – realizzare attività culturali che promuovano l’uso dei beni librari e documentari;
f – collaborare anche come centro di informazione, alle attività ed ai servizi culturali
e di pubblico interesse svolti sul territorio dagli Enti Pubblici e privati.
Art. 2 – La Biblioteca attua forma di collegamento e di cooperazione con altre biblioteche
presenti sul territorio.
Art. 3 – La Biblioteca Comunale deve possedere i seguenti requisiti (Art. 13 L.R. 81/85):
a – essere dotata di un regolamento che ne disciplini l’organizzazione interna e i
relativi organi, nonché le modalità di gestione dei servizi per l’utenza;
b – disporre di locali ed attrezzature adeguati:
c – disporre in rapporto alla propria funzione, di un patrimonio librario e
documentario adeguato e comunque non inferiore ai 3000 volumi, organizzato per
la pubblica fruizione;
d – disporre dei cataloghi (alfabetico per autore, per soggetto, sistematico per
materia, per titoli) del patrimonio librario e documentario posseduto, compilati
secondo le vigenti regole catalografiche nazionali;
e – garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e
documentario che consenta il rispetto degli standard bibliotecari indicati dalla
Regione;
f – svolgere con continuità un servizio per il pubblico, adottando orari di apertura
rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti e comunque non inferiore
alle 12 ore settimanali;
g – avvalersi di personale professionalmente qualificato adibito ai servizi della
Biblioteca.
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TITOLO II
COMMISSIONE DI GESTIONE – FUNZIONAMENTO E COMPITI
Art. 4 – La gestione della Biblioteca Comunale è affidata ad una Commissione, eletta dal
Consiglio Comunale, nel rispetto delle minoranze, composta da n. 9 membri il più possibile
rappresentativi dei gruppi politici, culturali e sociali operanti nella comunità, nonché degli
utenti della Biblioteca.
Della Commissione della Biblioteca fa parte di diritto il Sindaco o l’Assessore Delegato.
Art. 5 – Nella prima seduta, ed a scrutinio segreto, la Commissione elegge fra i propri
membri, il Presidente.
Art. 6 – La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese; in via straordinaria:
• Su convocazione del Presidente
• Su richiesta di 1/3 della Commissione
• Su richiesta di 30 utenti
Art. 7 – Dopo tre assenze consecutive non giustificate, il membro della Commissione
viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale, su segnalazione del Presidente della
Commissione.
La sostituzione dei membri di detta Commissione avverrà secondo i criteri di cui all’Art. 4.
Art. 8 – Per garantire la continuità del servizio, la Commissione dura in carica sino alla
designazione di una successiva Commissione da parte del Consiglio Comunale eletto in
nuova legislatura.
Art. 9 – La Commissione di Gestione è regolarmente costituita con almeno la metà dei
suoi componenti. Le deliberazioni saranno assunte di norma con voto palese e a
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 10 – La Commissione della Biblioteca ha per istituzione i seguenti compiti (Art. 15 L.R.
81/85):
a – propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca formulato
dall’Ente Locale, ed in particolare:
1. propone mensilmente l’acquisto di materiale librario e
documentario, sulla base di un elenco di titoli e delle
attrezzature più idonee alla conservazione ed alla fruizione del
materiale stesso;
2. stabilisce le norme di funzionamento del servizio prestiti e gli
orari di apertura;
3. ricerca i mezzi più adeguati per stimolare l’uso e la diffusione
dei beni librari e documentari, anche attraverso la
collaborazione con le scuole e gli altri Enti culturali del territorio.
b – di verifica sull’attuazione del programma e sulla attuazione del regolamento;
c – di collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue
esigenze.
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Art. 11 – L’ente Locale dovrà consultare la Commissione di Gestione della Biblioteca nei
seguenti casi:
• Ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche al regolamento per
quanto attiene al proprio funzionamento
• Nella stesura dei programmi finalizzati al conseguimento di
sovvenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni legislative
vigenti o erogate da Enti privati.
TITOLO III
PERSONALE
Art. 12 – In conformità all’Art. 16 L.R. 81/85, la responsabilità della Biblioteca è affidata ad
un assistente di Biblioteca. Egli è responsabile della conservazione del patrimonio
bibliografico e delle attrezzature della Biblioteca.
Ha inoltre i seguenti compiti:
a – provvedere alla prescritte operazioni di collocazione e conservazione dei libri,
compilare e tener aggiornati i prescritti registri, inventari e cataloghi;
b – assolvere le mansioni inerenti ai servizi della lettura in sede e del prestito dei
libri a domicilio; assistere i lettori nelle consultazioni di enciclopedie e dizionari e
nelle ricerche ai cataloghi;
c – fungere da segretario nella Commissione di Gestione, redigere i verbali delle
sedute e conservarne il carteggio;
d – coadiuvare con parere consultivo la Commissione nella scelta dei libri da
acquistare;
e – provvedere alla revisione ed al controllo di tutto il materiale librario ed alla sua
catalogazione;
f – tenersi aggiornato professionalmente e seguire corsi di preparazione per
bibliotecari.
Art. 13 – L’assunzione dell’assistente di biblioteca da parte dell’Amministrazione
Comunale deve avvenire secondo quanto previsto dalle normative vigenti con particolare
riferimento alla L.R. 81/85.
TITOLO IV
ORDINAMENTO INTERNO
Art. 14 – Tutti i volumi, gli opuscoli e le annate dei periodici di proprietà della Biblioteca
devono portare impresso sul frontespizio un timbro recante la denominazione della
Biblioteca medesima.
Art. 15 – Ogni libro, opuscolo od annate di periodici, che entra in Biblioteca per acquisto o
per donazione, deve essere iscritto nel registro cronologico d’entrata con un numero
progressivo, che viene riportato sulla prima pagina del testo. Tale registro stabilisce il
patrimonio bibliografico della biblioteca.
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Eseguita l’annotazione di cui al precedente comma, il volume, opuscolo, etc., deve essere
catalogato.
Art. 16 – La Biblioteca deve pertanto possedere per la piena attuazione del suo
ordinamento interno e dell’uso pubblico i seguenti cataloghi:
a- registro cronologico d’entrata;
b- catalogo alfabetico per autore, per soggetto, sistematico per materia, per titolo;
c- scheda personale del lettore;
d- registro di consultazione in sede.
TITOLO V
LETTURA IN SEDE, PRESTITO A DOMICILIO
Art. 17 – La Biblioteca è aperta al pubblico nei giorni ed ore stabilite dalla Commissione ed
il servizio è del tutto gratuito.
Art. 18 – I lettori devono tenere i libri con cura, non devono segnarli né annotarli a matita
e tanto meno a penna, essi in Biblioteca devono tenere un contegno decoroso e rispettoso
e nella sala lettura devono osservare il silenzio.
Art. 19 – E’ fatto divieto di dare in lettura in sede o in prestito a domicilio libri non ancora
registrati, timbrati, collocati e schedati.
Art. 20 – L’incaricato deve registrare i libri dati in lettura in sede e i nomi dei lettori
sull’apposito registro.
Art. 21 – L’incaricato concede il prestito dei libri a domicilio alle persone fornite di
documenti personali o conosciute o residenti nel Comune.
Sono escluse dal prestito tutte le opere di consultazione e i periodici.
Art. 22 – Ad ogni persona possono essere prestate non più di due opere per volta, con un
massimo di quattro volumi. La durata del prestito è di un mese ed è prorogabile di un altro
mese, su richiesta del lettore. Qualora i lettori riconsegnassero i libri in ritardo, è dovuta
con decorrenza dal quarto giorno seguente la data di scadenza del prestito, una penale di
L. 500.= giornaliere per ogni libro fino alla concorrenza, nel massimo del costo attuale del
libro.
Art. 23 – L’incaricato annota le operazioni di prestito sulle apposite schede; il lettore deve
compilare il prescritto modulo di richiesta.
Art. 24 – Se alla scadenza del termine del prestito e dopo i reiterati inviti dell’incaricato, il
lettore non restituisce il libro prestato, questi viene deferito alla Commissione di Gestione,
che pronuncia l’esclusione temporanea o definitiva dalla Biblioteca, ed esige la
restituzione dell’opera oppure, in caso di smarrimento o di grave deterioramento,
l’acquisto di un altro esemplare identico o al pagamento del suo valore venale.
Art. 25 – Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle
disposizioni di legge in vigore.
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DEROGHE
E’ fatta deroga a:
Art. 3, punto d (specifico riferimento a “cataloghi”
Art. 12, punto a (specifico riferimento ad “inventari” e “cataloghi” e punti e, f
Art. 16, punti b, d
In attesa di definizione delle catalogazioni entro i termini previsti dalla legge.
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