COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI INVERUNO Conforme alla Legge Regionale 14 Dicembre 1985, n. 81 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 8/7/1986 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22/12/1987 1 INDICE Nr. Titolo 1 2 3 4 5 Pag. Compiti e requisiti della biblioteca Commissione di gestione- Funzionamento e compiti Personale Ordinamento interno Lettura in sede, prestito a domicilio 3 4 5 5 6 2 TITOLO I COMPITI E REQUISITI DELLA BIBLIOTECA Art. 1 – La Biblioteca Comunale di Inveruno è un istituto culturale aperto al pubblico, che opera nello spirito della Costituzione. In particolare, essa è tenuta a svolgere i seguenti servizi (Art. 11 L.R. 81/85): a – assicurare l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione, il progressivo incremento del materiale librario e documentario nonché promuoverne l’uso al pubblico; b – salvaguardare il materiale librario e documentario che presenti caratteristiche di rarità e di pregio; c – raccogliere, ordinare e rendere fruibile il materiale librario e documentario relativo al proprio territorio, prodotto dagli Enti Locali, da altre istituzioni e da privati; d – adempiere all’obbligo reciproco del prestito del materiale librario e documentario ammesso al prestito; e – realizzare attività culturali che promuovano l’uso dei beni librari e documentari; f – collaborare anche come centro di informazione, alle attività ed ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio dagli Enti Pubblici e privati. Art. 2 – La Biblioteca attua forma di collegamento e di cooperazione con altre biblioteche presenti sul territorio. Art. 3 – La Biblioteca Comunale deve possedere i seguenti requisiti (Art. 13 L.R. 81/85): a – essere dotata di un regolamento che ne disciplini l’organizzazione interna e i relativi organi, nonché le modalità di gestione dei servizi per l’utenza; b – disporre di locali ed attrezzature adeguati: c – disporre in rapporto alla propria funzione, di un patrimonio librario e documentario adeguato e comunque non inferiore ai 3000 volumi, organizzato per la pubblica fruizione; d – disporre dei cataloghi (alfabetico per autore, per soggetto, sistematico per materia, per titoli) del patrimonio librario e documentario posseduto, compilati secondo le vigenti regole catalografiche nazionali; e – garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e documentario che consenta il rispetto degli standard bibliotecari indicati dalla Regione; f – svolgere con continuità un servizio per il pubblico, adottando orari di apertura rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti e comunque non inferiore alle 12 ore settimanali; g – avvalersi di personale professionalmente qualificato adibito ai servizi della Biblioteca. 3 TITOLO II COMMISSIONE DI GESTIONE – FUNZIONAMENTO E COMPITI Art. 4 – La gestione della Biblioteca Comunale è affidata ad una Commissione, eletta dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle minoranze, composta da n. 9 membri il più possibile rappresentativi dei gruppi politici, culturali e sociali operanti nella comunità, nonché degli utenti della Biblioteca. Della Commissione della Biblioteca fa parte di diritto il Sindaco o l’Assessore Delegato. Art. 5 – Nella prima seduta, ed a scrutinio segreto, la Commissione elegge fra i propri membri, il Presidente. Art. 6 – La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese; in via straordinaria: • Su convocazione del Presidente • Su richiesta di 1/3 della Commissione • Su richiesta di 30 utenti Art. 7 – Dopo tre assenze consecutive non giustificate, il membro della Commissione viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale, su segnalazione del Presidente della Commissione. La sostituzione dei membri di detta Commissione avverrà secondo i criteri di cui all’Art. 4. Art. 8 – Per garantire la continuità del servizio, la Commissione dura in carica sino alla designazione di una successiva Commissione da parte del Consiglio Comunale eletto in nuova legislatura. Art. 9 – La Commissione di Gestione è regolarmente costituita con almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni saranno assunte di norma con voto palese e a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Art. 10 – La Commissione della Biblioteca ha per istituzione i seguenti compiti (Art. 15 L.R. 81/85): a – propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca formulato dall’Ente Locale, ed in particolare: 1. propone mensilmente l’acquisto di materiale librario e documentario, sulla base di un elenco di titoli e delle attrezzature più idonee alla conservazione ed alla fruizione del materiale stesso; 2. stabilisce le norme di funzionamento del servizio prestiti e gli orari di apertura; 3. ricerca i mezzi più adeguati per stimolare l’uso e la diffusione dei beni librari e documentari, anche attraverso la collaborazione con le scuole e gli altri Enti culturali del territorio. b – di verifica sull’attuazione del programma e sulla attuazione del regolamento; c – di collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze. 4 Art. 11 – L’ente Locale dovrà consultare la Commissione di Gestione della Biblioteca nei seguenti casi: • Ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche al regolamento per quanto attiene al proprio funzionamento • Nella stesura dei programmi finalizzati al conseguimento di sovvenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti o erogate da Enti privati. TITOLO III PERSONALE Art. 12 – In conformità all’Art. 16 L.R. 81/85, la responsabilità della Biblioteca è affidata ad un assistente di Biblioteca. Egli è responsabile della conservazione del patrimonio bibliografico e delle attrezzature della Biblioteca. Ha inoltre i seguenti compiti: a – provvedere alla prescritte operazioni di collocazione e conservazione dei libri, compilare e tener aggiornati i prescritti registri, inventari e cataloghi; b – assolvere le mansioni inerenti ai servizi della lettura in sede e del prestito dei libri a domicilio; assistere i lettori nelle consultazioni di enciclopedie e dizionari e nelle ricerche ai cataloghi; c – fungere da segretario nella Commissione di Gestione, redigere i verbali delle sedute e conservarne il carteggio; d – coadiuvare con parere consultivo la Commissione nella scelta dei libri da acquistare; e – provvedere alla revisione ed al controllo di tutto il materiale librario ed alla sua catalogazione; f – tenersi aggiornato professionalmente e seguire corsi di preparazione per bibliotecari. Art. 13 – L’assunzione dell’assistente di biblioteca da parte dell’Amministrazione Comunale deve avvenire secondo quanto previsto dalle normative vigenti con particolare riferimento alla L.R. 81/85. TITOLO IV ORDINAMENTO INTERNO Art. 14 – Tutti i volumi, gli opuscoli e le annate dei periodici di proprietà della Biblioteca devono portare impresso sul frontespizio un timbro recante la denominazione della Biblioteca medesima. Art. 15 – Ogni libro, opuscolo od annate di periodici, che entra in Biblioteca per acquisto o per donazione, deve essere iscritto nel registro cronologico d’entrata con un numero progressivo, che viene riportato sulla prima pagina del testo. Tale registro stabilisce il patrimonio bibliografico della biblioteca. 5 Eseguita l’annotazione di cui al precedente comma, il volume, opuscolo, etc., deve essere catalogato. Art. 16 – La Biblioteca deve pertanto possedere per la piena attuazione del suo ordinamento interno e dell’uso pubblico i seguenti cataloghi: a- registro cronologico d’entrata; b- catalogo alfabetico per autore, per soggetto, sistematico per materia, per titolo; c- scheda personale del lettore; d- registro di consultazione in sede. TITOLO V LETTURA IN SEDE, PRESTITO A DOMICILIO Art. 17 – La Biblioteca è aperta al pubblico nei giorni ed ore stabilite dalla Commissione ed il servizio è del tutto gratuito. Art. 18 – I lettori devono tenere i libri con cura, non devono segnarli né annotarli a matita e tanto meno a penna, essi in Biblioteca devono tenere un contegno decoroso e rispettoso e nella sala lettura devono osservare il silenzio. Art. 19 – E’ fatto divieto di dare in lettura in sede o in prestito a domicilio libri non ancora registrati, timbrati, collocati e schedati. Art. 20 – L’incaricato deve registrare i libri dati in lettura in sede e i nomi dei lettori sull’apposito registro. Art. 21 – L’incaricato concede il prestito dei libri a domicilio alle persone fornite di documenti personali o conosciute o residenti nel Comune. Sono escluse dal prestito tutte le opere di consultazione e i periodici. Art. 22 – Ad ogni persona possono essere prestate non più di due opere per volta, con un massimo di quattro volumi. La durata del prestito è di un mese ed è prorogabile di un altro mese, su richiesta del lettore. Qualora i lettori riconsegnassero i libri in ritardo, è dovuta con decorrenza dal quarto giorno seguente la data di scadenza del prestito, una penale di L. 500.= giornaliere per ogni libro fino alla concorrenza, nel massimo del costo attuale del libro. Art. 23 – L’incaricato annota le operazioni di prestito sulle apposite schede; il lettore deve compilare il prescritto modulo di richiesta. Art. 24 – Se alla scadenza del termine del prestito e dopo i reiterati inviti dell’incaricato, il lettore non restituisce il libro prestato, questi viene deferito alla Commissione di Gestione, che pronuncia l’esclusione temporanea o definitiva dalla Biblioteca, ed esige la restituzione dell’opera oppure, in caso di smarrimento o di grave deterioramento, l’acquisto di un altro esemplare identico o al pagamento del suo valore venale. Art. 25 – Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore. 6 DEROGHE E’ fatta deroga a: Art. 3, punto d (specifico riferimento a “cataloghi” Art. 12, punto a (specifico riferimento ad “inventari” e “cataloghi” e punti e, f Art. 16, punti b, d In attesa di definizione delle catalogazioni entro i termini previsti dalla legge. 7