REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE
PARTE PRIMA
Compiti e servizi della Biblioteca
Art. 1
La Biblioteca comunale di Roè Volciano è un’istituzione culturale aperta al pubblico, inquadrata nel
piano complessivo di promozione culturale attuato dal Comune di Roè Volciano . La Biblioteca
costituisce unità di servizio dell’organizzazione bibliotecaria regionale con la qualifica tipologica di
biblioteca di base associata al sistema bibliotecario intercomunale di Valle Sabbia.
La Biblioteca svolge la propria attività secondo i dettami della Legge Regionale 81 del 14.12.1985.
Art. 2
La Biblioteca Comunale intende porre liberamente a disposizione di tutti i cittadini un servizio
capace di stimolare l’iniziativa e rendere possibile la partecipazione effettiva dell’intera comunità
alla vita, anche culturale, della società.
La Biblioteca Comunale è tenuta in particolare a svolgere i seguenti servizi
a) assicurare l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione, il progressivo
incremento del materiale librario e documentario, nel rispetto degli indirizzi e degli standard della
regione, nonché promuoverne l’uso pubblico;
b) salvaguardare il materiale librario e documentario che presenti caratteristiche di
rarità e pregio;
c) raccogliere, ordinare e rendere fruibile il materiale librario e documentario relativo
al proprio territorio prodotto dagli enti locali, da altre istituzioni e da privati;
d) adempiere all’obbligo reciproco del prestito del materiale librario e documentario
ammesso al prestito;
e) realizzare attività culturali che promuovono l’uso dei beni librari e documentari;
f) collaborare, anche come centro di informazione, alle attività ed ai servizi culturali e
di pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati.
PARTE SECONDA
Compiti del Comune
Art.3
La Biblioteca fa capo al Comune. Essa è amministrata direttamente dal Comune che ne garantisce
il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente. Nella struttura organizzativa del
Comune di Roè Volciano, la Biblioteca è parte integrante dei servizi culturali ed il personale
dipende funzionalmente dall’Assessorato alla cultura.
In particolare il Comune:
- formula, sentita la Commissione Biblioteca, i programmi pluriennali ed i piani annuali relativi
alla Biblioteca, individuando gli interventi da realizzare, i servizi da privilegiare e da
sviluppare, le ipotesi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di
convenzioni e le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi pluriennali regionali e
provinciali;
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definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alla lettera precedente e le
relative quote di finanziamento da iscrivere a Bilancio;
fornisce la biblioteca di personale professionalmente qualificato e quantitativamente
sufficiente per consentire un’adeguata ed efficiente erogazione dei servizi;
provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature della
Biblioteca;
assicura la continuità dei servizi della Biblioteca, adottando orari di apertura al pubblico
rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti, tenuto conto delle indicazioni
fornite dalla Commissione Biblioteca;
approva il regolamento della Biblioteca e ne nomina la Commissione;
propone alla Regione, anche per il tramite del Sistema Bibliotecario intercomunale,
interventi anche pluriennali, per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela
delle raccolte librarie e documentarie, dandone comunicazione alla provincia;
favorisce la partecipazione del personale della Biblioteca alle iniziative formative in orario di
servizio o comunque assicurando la retribuzione ai partecipanti;
programma e cura le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio delle istituzioni
bibliotecarie e documentarie.
PARTE TERZA
Composizione e funzioni della Commissione Biblioteca
Art. 4
Presso la Biblioteca di Roè Volciano è istituita apposita Commissione nominata dalla Giunta
Comunale.
Art. 5
La Commissione Consultiva è così costituita:
a) Assessore alla Cultura;
b) n. 6 rappresentanti degli utenti;
c) n. 6 rappresentanti del Comune di cui tre designati dalla Minoranza Consiliare.
Della Commissione fa parte il Bibliotecario con funzioni di consulenza, verbalizzazione e con poteri
di voto consultivo.
Art. 6
Le autocandidature dei rappresentanti degli utenti vengono raccolte presso la Biblioteca dal
Bibliotecario su apposito modulo predisposto, entro 3 mesi dal rinnovo dell’Amministrazione
Comunale.
I candidati dovranno avere un’età non inferiore a 18 anni alla data di scadenza della presentazione
delle autocandidature.
L’elezione dei sei rappresentanti degli utenti viene effettuata durante il normale orario di apertura
della Biblioteca alla presenza del Bibliotecario.
L’elezione avrà luogo secondo l’orario che verrà definito con apposito avviso pubblico da parte del
Sindaco con almeno 15 gg. di preavviso.
Gli utenti elettori, di età non inferiore a 16 anni alla data delle elezioni, voteranno in un’unica
scheda predisposta dal Bibliotecario con tutti i nomi (età e luogo di residenza) degli autocandidati
inseriti in ordine casuale come da apposito sorteggio, esprimendo al massimo n. 3 preferenze. Le
eventuali preferenze in più secondo l’ordine di elencazione della scheda non verranno assegnate.
Art. 7
I membri della Commissione Consultiva durano in carica 5 anni e scadono con lo scadere
dell’Amministrazione Comunale. In caso di sostituzione di uno o più membri per dimissioni, rese in
forma scritta, o per tre assenze consecutive ingiustificate, la Giunta Comunale provvederà alla
surrogazione. I nuovi membri decadono alla scadenza della Commissione.
Art. 8
Alla Commissione Consultiva, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Leggere Regionale
81/85, sono assegnati i seguenti compiti:
di individuazione delle attività culturali che promuovono l’utilizzo dei beni librari e
documentari.
propositivi e consultivi in ordine al programma della biblioteca formulato dall’ente locale;
di verifica sull’attuazione del programma, sulla gestione e l’incremento del patrimonio
librario e sull’applicazione del regolamento della biblioteca;
propositivi in merito all’orario di apertura ed ai periodi annuali di chiusura della
Biblioteca;
di collaborazione con il Bibliotecario, interpellandola ogni qualvolta se ne presenti la
necessità;
di deliberazione sulla proposta per l’accettazione di lasciti o di donazione di libri,
manoscritti, cimeli, collezioni, bibliografie, a meno che non siano vincolati a speciali condizioni;
di collegamento con l’utenza curandone la trasmissione delle relative esigenze.
propone le eventuali modifiche al regolamento-statuto.
Art. 9
La Commissione Consultiva nella sua prima riunione elegge, con votazione a scrutinio segreto, il
Presidente. In caso di parità di votazione la stessa dovrà essere ripetuta per un massimo di due
volte. Nell’eventualità di ulteriore parità verrà eletto il componente più anziano di età. Nella stessa
seduta il Presidente nomina fra i Commissari un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
Art. 10
La convocazione potrà essere disposta del Presidente su propria iniziativa o da almeno un quarto
(con arrotondamento all’unità superiore) dei suoi componenti con specifica indicazione dell’ordine
del giorno. La convocazione dovrà avvenire con almeno 5 giorni di preavviso o 24 ore prima in
caso di urgenza.
Le sedute verranno ritenute valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti
in prima convocazione e con almeno 3 componenti oltre il Presidente in seconda convocazione.
Le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti per ogni singola seduta con
voto palese.
Il verbale della seduta deve indicare i punti principali della seduta.
In caso di assenza del Bibliotecario, il verbale verrà steso da un componente della Commissione
designato dalla stessa in apertura di seduta.
I verbali saranno letti alla Commissione nella seduta immediatamente successiva e dalla stessa
approvati.
Art. 11
Il Presidente dura in carica come la Commissione Consultiva.
In caso di dimissioni deve comunicarle personalmente alla Commissione Consultiva che
provvederà alla sua surrogazione.
Al presidente competono in particolare i seguenti atti:
- funzioni di collegamento della varie attività delle Biblioteche;
- funzioni di collegamento con l’Amministrazione Comunale per assicurare il miglior funzionamento
della gestione delle Biblioteca.
Art. 12
La responsabilità del funzionamento della Biblioteca è affidata ad un Bibliotecario secondo le
disposizioni dell’art. 16 della L.R. n. 81/95. In particolare al Bibliotecario compete:
- la gestione biblioteconomia e amministrativa;
- l’erogazione dei servizi;
-
l’acquisizione del materiale librario e documentario, il suo ordinamento e l’uso pubblico;
la buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in biblioteca;
fornisce al Comune e alla Commissione le necessarie informazioni e dati per la
elaborazione dei programmi.
Collabora allo sviluppo e alla diffusione del servizio di lettura, documentazione e
informazione sul territorio, partecipando al tavolo tecnico del sistema bibliotecario
intercomunale, composto dai Bibliotecari o Assistenti bibliotecari di tutte le biblioteche
associate;
L’eventuale impiego di personale volontario che si affianchi a quello di ruolo è regolato da
particolari accordi o convenzioni stipulati dal Comune.
La responsabilità della gestione amministrativa della Biblioteca compete al Responsabile del
Servizio Cultura/Biblioteca, dell’Area Amministrativa del Comune.
Allo stesso compete la gestione delle risorse strumentali, economiche ed umane attribuite al
Servizio di Biblioteca dagli strumenti programmatico/economici dell’Ente.
ART. 13
Compiti del Bibliotecario:
- ha la responsabilità dell’ordinamento della Biblioteca e del suo funzionamento;
- esplica tutte le funzioni burocratiche-amministrative connesse ad ogni iniziativa per
l’organizzazione di dibattiti, conferenze e proiezioni e per attuare la volontà della Commissione
Consultiva;
- presenzia ai lavori della Commissione Consultiva e ne redige i verbali;
- propone alla Commissione Consultiva i libri da acquistare, tenendo conto dei desideri dei lettori;
- ha la responsabilità della custodia e della conservazione dell’arredamento e della dotazione
libraria della biblioteca;
- deve curare la compilazione e l’aggiornamento dei seguenti registri e cataloghi:
1. registro cronologico d’entrata (a volume)
2. registro dei prestiti locali ed interbibliotecari e sollecito restituzioni
3. registro delle opere desiderate dai lettori
PARTE QUARTA
Art. 14
La Biblioteca è organizzata secondo il sistema Dewey, che divide lo scibile in dieci grandi materie:
000 – Opere generali;
100 – Psicologia e Filosofia;
200 – Religione;
300 - Scienze sociali, politiche, economiche, diritto, educazione, comunicazione, usi e
costumi;
400 - Linguistica;
500 - Scienze pure;
600 - Scienze applicate;
700 - Arte, fotografia, musica, spettacoli, giochi, sport;
800 - Letteratura
900 - Storia, Geografia e biografie.
Art. 15
Tutti i volumi, gli opuscoli, e le annate dei periodici di proprietà della Biblioteca devono portare un
timbro ad inchiostro indelebile recante la denominazione della Biblioteca, nonché l’anno di
acquisizione.
Art. 16
Ogni libro od annata di periodico che entra in Biblioteca, per acquisto o per dono (l’accettazione
delle donazione viene preventivamente valutata), deve essere subito inscritto nel registro
cronologico d’entrata con un numero progressivo che viene riportato sull’ultima pagina del testo
dell’opera. Tale registro stabilisce il patrimonio librario della Biblioteca.
Art. 17
Dopo la registrazione di cui all’articolo precedente, il volume, opuscolo, etc. deve ricevere una
collocazione secondo i più moderni sistemi bibliotecnici. Gli elementi di tale collocazione vengono
segnati sul dorso ed all’interno del volume stesso; il volume viene registrato nel catalogo.
Art. 18
Tutti i libri, opuscoli e periodici posseduti dalla Biblioteca devono essere descritti con esattezza
bibliografica nel catalogo alfabetico per autori e per titoli, a cura del sistema .
Art. 19
La Biblioteca deve possedere per la piena attuazione del suo ordinamento interno e dell’uso
pubblico il registro d’ingresso e il catalogo alfabetico per autori e titoli.
PARTE QUINTA
Uso pubblico, lettura in sede e prestito a domicilio.
Art. 20
Chiunque può accedere alla Biblioteca per utilizzarne i servizi secondo le modalità stabilite dalla
Commissione.
Art. 21
L'orario di apertura è fissato dal Sindaco e deve essere determinato in modo da consentire a tutti i
gruppi della comunità cittadina di utilizzarne i servizi.
Norme di comportamento.
Art. 22
I frequentatori devono serbare un contegno tale da non recarsi vicendevolmente fastidio. E’
ovviamente vietato fare segni o annotazioni di qualunque tipo sui libri e sugli altri materiali. Chi
danneggia materiale o arredi della biblioteca è tenuto a rispondere del danno, sia sostituendo le
cose danneggiate o perdute con altre identiche, sia versandone il valore nella misura determinata
dal Responsabile del Servizio.
Procedure del prestito.
Art. 23
Chiunque può iscriversi al prestito per ottenere libri od altri materiali, con le limitazioni e le cautele
stabilite dalla Commissione Consultiva.
Art. 24
Sono oggetto di prestito a domicilio tutti i volumi della Biblioteca ad eccezione delle enciclopedie,
dei volumi di tipo manualistico generale che possono essere di frequente consultazione in
Biblioteca, e dei fascicoli dell’annata in corso delle riviste e dei periodici. In base a criteri di
opportunità il Bibliotecario ha la facoltà di concedere in prestito volumi normalmente riservati alla
consultazione, e di escludere dal prestito altri volumi.
Art. 25
E’ fatto divieto dare in lettura in sede o a prestito a domicilio di libri non ancora registrati, timbrati,
collocati e schedati.
Art. 26
I servizi di consultazione e di prestito della Biblioteca sono gratuiti.
Art. 27
Il Bibliotecario deve registrare i libri dati in lettura ed i nomi dei lettori sull’apposito registri delle
letture in sede.
Art. 28
I libri dati in prestito, così come le restituzioni, sono segnati nel registro dei prestiti informatizzato.
Art. 29
Ad ogni persona possono essere prestate non più di tre. Particolari richieste dovute ad esigenze di
studio vengono valutate dal Bibliotecario. La durata del prestito è normalmente di 30 giorni ed è
prorogabile, eccezionalmente, di altri 30 su conforme parere del Bibliotecario. Non può essere
concessa in prestito un’altra opera se prima non è stata restituita quella concessa
precedentemente.
Art. 30
Se alla scadenza del termine di cui all’art. 27 l’utente non restituisce il libro avuto in prestito, il
Bibliotecario lo invita, con lettera raccomandata, a restituirlo entro il termine perentorio di giorni
quindici. Qualora il libro sia andato smarrito, o sia ritenuto inservibile, l’utente sarà tenuto a
rimborsare una somma pari al valore di copertina attuale dell’esemplare avuto in prestito.
Altri servizi
Art.31 La Biblioteca di Roè Volciano è dotata di una postazione di consultazione della rete
Internet, a disposizione dell’utenza. Le modalità di accesso sono espressamente previste da un
apposito regolamento approvato
dall’Amministrazione Comunale e depositato presso la
Biblioteca.
PARTE SESTA
Art. 32
Il Comune deposita nella Biblioteca copia delle pubblicazioni curate dal medesimo.
Art. 33
Il Bibliotecario è tenuto a dare in prestito il materiale conservato nelle sezioni di prestito delle
proprie raccolte alle altre biblioteche di enti locali che ne facciano richiesta.
Art. 34
Norme transitorie
Le nuove norme sulla composizione della Commissione Consultiva verranno applicate alla
scadenza naturale dell’attuale Commissione.
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/03/2005
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