Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE VENETO VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE) CENTRALINO: 041 25.24.111 FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140 Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2008/2009 COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 22 Luglio 2008 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1.1. Attività Giovanile Qui di seguito si riportano disposizioni generali e notizie utili alla gestione dell’Attività Giovanile organizzata dal Comitato Regionale Veneto nella stagione sportiva 2008/2009 1.1.1. ORARIO SEGRETERIA DELL’UFFICIO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO Si comunica che l’ufficio di segreteria del Settore Giovanile e Scolastico sarà a disposizione delle Società nei seguenti giorni: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 1.1.2. SITO INTERNET DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO Si rammenta che tutti i comunicati ufficiali pubblicati dal C.R. Veneto saranno riportati in INTERNET, e resi disponibili digitando i seguenti URL: Settore Giovanile e Scolastico Nazionale www.settoregiovanile.figc.it (ove è ora già disponibile il CU N. 1 che regola l’ attività della stagione sportiva 2008/2009). Comitato Regionale Veneto – L.N.D. www.figcvenetocalcio.it (attraverso il quale si potrà accedere anche al sito del S.G.S. Regionale) Settore Giovanile e Scolastico Regionale www.settoregiovanile.figc.it/comitati_regionali Ricordato che nei rapporti con il Comitato, nelle comunicazioni ufficiali e per i reclami con gli Organi di Disciplina sportiva, le Società dovranno fare uso della LORO CARTA INTESTATA, A FIRMA DEL PRESIDENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE, le stesse potranno anche utilizzare, per scambio di notizie relative all’attività giovanile, le seguenti caselle postali elettroniche (E - MAIL) attive presso l’Ufficio del Settore Giovanile e Scolastico del C.R.Veneto: Coordinatore Federale Regionale [email protected] Segretario Regionale [email protected] [email protected] Attività di Base Regionale [email protected] Attività Scolastica Regionale [email protected] 8/104 1.1.3. RICHIESTE D’INFORMAZIONE ALLE SEGRETERIE DEL COMITATO REGIONALE DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI E Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali del Veneto, non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta. Si precisa che, indipendentemente dal parere espresso dall’apparato organizzativo, gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena e totale autonomia di giudizio. In ogni caso i Comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. 1.1.4. GIURISDIZIONE DELLE DELEGAZIONI Le disposizioni federale vigenti stabiliscono che ogni Società deve svolgere, di norma, ATTIVITA’ GIOVANILE con la Delegazione territorialmente competente che dovrà essere quella che provvede all’emissione dei cartellini annuali dei giocatori. Eventuali deroghe (su segnalazione delle Delegazioni, a richiesta delle società interessate) potranno essere concesse solo dalla FIGC, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, previo parere favorevole: - del Comitato Regionale, se viene richiesto di svolgere attività in un’altra Delegazione della stessa Regione; - dei Comitati Regionali interessati, se viene richiesto di svolgere attività in una Delegazione di diversa Regione, purché confinante. 1.1.5. INFORMATIVA E CONSENSO “CODICE PRIVACY” IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice Privacy”) tutti i dirigenti indicati nel modulo di iscrizione relativo al Campionati Regionali o Provinciali dovranno OBBLIGATORIAMENTE rilasciare il proprio consenso, per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati personali forniti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, restituendo, debitamente compilato in ogni sua parte, il modello inserito sul retro della domanda stessa. 1.1.6. AMMENDA IN CASO DI RINUNCIA A CALENDARI PUBBLICATI Ad integrazione di quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico sul C.U. N° 1, punto 12 pag. 50 - si dispone che: Alle Società che comunichino la loro RINUNCIA alla partecipazione a Campionati o Tornei regionali - provinciali - locali - A CALENDARI PUBBLICATI - verrà comminata una sanzione pecuniaria in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia (Art. 53 comma 8 NOIF): RITIRO A CALENDARI PUBBLICATI, PER OGNI SQUADRA: Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Campionati Provinciali e Locali Allievi e Giovanissimi Tornei Provinciali e Locali Esordienti e Pulcini € 1.030,00 € 250,00 € 100,00 SI RICORDA CHE IL RITIRO o L’ESCLUSIONE DI UNA SQUADRA DAI CAMPIONATI ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI REGIONALI/PROVINCIALI/LOCALI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI 2008/09, O DURANTE IL CAMPIONATO, COMPORTERA’ LA NON AMMISSIONE ALL’ATTIVITA’ REGIONALE ALLIEVI O GIOVANISSIMI DELLA STAGIONE 2009/2010 (fatto salve diverse disposizioni per le ammissioni ai campionati regionali). 1.1.7. VERSAMENTO DI AMMENDE E TASSE RECLAMO Le società sono tenute a versare entro 10 giorni dalla pubblicazione di pubblicazione del Comunicato, all’ufficio di amministrazione del Comitato Regionale Veneto L.N.D., a mezzo bonifico bancario oppure assegno circolare, le ammende comminate dagli Organi della Giustizia Sportiva, sia per l’attività regionale che per quella provinciale. Si rammenta inoltre che i ricorsi presentati ai vari livelli di Giustizia sportiva vanno sempre accompagnati dalla corrispondente tassa. 8/105 1.1.8. MANCATA DISPUTA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE Si rammenta che l’art. 55 delle N.O.I.F. prevede che la declaratoria della sussistenza della “causa di forza maggiore”, per gare non disputate, compete al Giudice Sportivo territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare territoriale in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi a tali Organi di Giustizia è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli articoli 29 - 33 - 36 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. 1.1.9. ELENCO GIOCATORI DA PRESENTARE ALL’ARBITRO Si ricorda a tutte le società che, nella lista dei giocatori da presentare all’arbitro prima dell’inizio di ogni gara, dovranno essere riportati giorno, mese ed anno di nascita dei giocatori impegnati. Si rammenta inoltre, qui di seguito, la norma riguardante l’ obbligatorietà dell’indicazione in distinta della qualifica dell’ assistente all’arbitro: cioè se dirigente o giocatore: ● nel caso sia dirigente, dovrà essere indicato il numero del documento di identità personale; inoltre la società dovrà produrre la “tessera impersonale” rilasciata dalla competente Delegazione, documento, questo, attestante il titolo a partecipare alla gara . ● nel caso sia un giocatore, si dovranno riportare tutti i dati anagrafici. Le Società che disputeranno i CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI a livello Regionale, Provinciale o Distrettuale che dovessero risultare inadempienti a quanto sopra riportato, saranno sanzionate dal Giudice sportivo con l’applicazione di un’ammenda nella misura seguente: per la prima infrazione € 15,00 per la seconda infrazione € 30,00 per la terza infrazione € 50,00 e inibizione per un mese al Dirigente accompagnatore responsabile 1.1.10. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO (ART. 66 N.O.I.F.) Per le gare organizzate nell’ambito dell’Attività Giovanile, come per quelle della L.N.D., sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre, purché munite di tessera valida per la stagione in corso (personale o impersonale) le seguenti persone: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale (deve presentare un attestato o analoga documentazione comprovante la sua qualifica professionale); c) un allenatore ovvero, in mancanza (per i Campionati Giovanili) un dirigente. (l’allenatore , se patentato, dovrà presentare la tessera federale personale rilasciata dal Settore Tecnico) (Per i Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi dovrà essere un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e tesserato dalla Società) d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza (per i Campionati Giovanili) un dirigente (se trattasi di un massaggiatore, deve presentare un attestato o analoga documentazione comprovante la sua qualifica professionale) e) i calciatori di riserva. Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale. Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta ad ogni effetto, la propria Società. Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’ obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L’ arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 8/106 1.1.11. TESSERE IMPERSONALI PER ACCOMPAGNATORI UFFICIALI NELL’ATTIVITÀ GIOVANILE DI SQUADRE Le tessere impersonali per accompagnatori ufficiali per tutte le squadre dei Campionati/Tornei delle categorie di Settore giovanile, sono reperibili presso le Delegazioni Provinciali/Distrettuali competenti per territorio, che provvederanno anche alla loro successiva vidimazione. In ogni tessera impersonale potranno essere trascritti esclusivamente i nominativi dei Dirigenti della società dichiarati nei moduli d’ iscrizione ai campionati inviati alle rispettive Leghe o Comitati Regionali di appartenenza. Successive nomine di collaboratori, che vanno ad aggiungersi all’organigramma societario, dovranno essere comunicate al CR Veneto ed alle Delegazioni interessate esclusivamente su carta intestata della Società, a firma del Presidente. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la cancellazione d’autorità dei nominativi non dichiarati. SI EVIDENZIA LA NECESSITA’ DI PORRE LE FIRME PER ESTESO NELLA PARTE DI TESSERA INTERESSANTE LA PRIVACY. IN CASO CONTRARIO LA TESSERA NON POTRA’ ESSERE RILASCIATA. 1.1.12. SALUTO Si ritiene opportuno evidenziare che in tutte le categorie del Settore Giovanile i dirigenti e i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. 1.1.13. GREEN CARD Come indicato nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, nelle categorie di Base (Pulcini ed Esordienti) è prevista la possibilità di assegnare delle “Green Card” (cartellino verde) per gesti di “Fair Play” (gioco onesto e giusto) o di “Good Play” (buon gioco). In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari e dei compagni di gioco (ma, a parere dello scrivente Comitato Regionale, anche nei confronti del pubblico e\o del direttore di gara) o di particolari, apprezzabili ed inusuali gesti tecnici. Le Green Card assegnate dovranno essere segnalate sul referto arbitrale, specificando la tipologia dell’assegnazione (Fair Play o Good Play). Solamente il numero di Green Card ottenute grazie a particolari casi di “Fair Play”, motivati ed avallati da entrambi i dirigenti e tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri parametri (risultati tecnici, utilizzo del maggior numero di giocatori, eventuali penalizzazioni, partecipazione di bambine, ecc., ecc.), a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie. 1.1.14. TEMPO DI RECUPERO PER INTERRUZIONI DI GIOCO Come per le gare delle altre categorie, l’ A.I.A. ha disposto che anche nelle gare di campionati allievi e giovanissimi regionali, provinciali e locali, l’ arbitro - al termine di ciascun tempo di gioco - comunichi i minuti che intende recuperare facendo un apposito segnale con le mani. Ovviamente, nel caso eccezionale si verificasse - dopo la comunicazione - un ulteriore motivo di recupero, dovrà essere effettuata un’ulteriore segnalazione. 1.1.15. RICHIESTE CATEGORIE DI ALTERNANZE/CONCOMITANZE PER GARE DI DIVERSE Le Società sono invitate a indirizzare direttamente alle DELEGAZIONI PROVINCIALI/ DISTRETTUALI le richieste di alternanze/concomitanze per lo svolgimento delle gare che vedono impegnate squadre che partecipano ai campionati allievi e/o giovanissimi regionali con squadre di categorie la cui attività viene organizzata dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali (Juniores provinciali - 3^ categoria - etc), in relazione al fatto che i calendari gare di questi ultimi campionati vengono elaborati successivamente a quelli regionali. Si ricorda che nel caso di concomitanza di più gare sullo stesso terreno di gioco valgono i criteri di priorità pubblicati sul Com. Uff. n. 1 del CR Veneto. 8/107 1.1.16. CLASSIFICA DISCIPLINA 2008/09 - CAMPIONATI REGIONALI - PROVINCIALI DISTRETTUALI E Al termine della stagione sportiva verrà assegnata, per ogni categoria, una targa di merito alla Società che avrà totalizzato il minor numero di penalità in base alla tabella pubblicata sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale, punto 11 da pag. 48. Si riporta quanto emanato – in materia - dal SGS Nazionale sul proprio CU N. 1: UNICAMENTE LA SQUADRA ALLIEVI O GIOVANISSIMI che supererà i 100 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DISCIPLINA FINALE DEI CAMPIONATI REGIONALI E/O PROVINCIALI/LOCALI (si terrà conto anche delle Squadre “FASCIA B” FUORI CLASSIFICA) NON VERRA’ AMMESSA RISPETTIVAMENTE AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI REGIONALE 2009/2010. (Se verranno emanate in merito diverse disposizioni verranno tempestivamente divulgate) 1.1.17. ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO RICHIESTI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER I CERTIFICATI ANAGRAFICI Si ritiene utile ricordare che la legge 23 dicembre 2000 n° 388, con disposizione di cui all’art. 33, ha introdotto la seguente statuizione: I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza, sono esenti da bollo. 1.1.18. TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI Per le disposizioni generali riguardanti la tipologia dei tesseramenti per i giocatori partecipanti all’attività delle categorie giovanili, si rimanda a quanto pubblicato sul C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, punto 3 da pag. 42. SI RITIENE UTILE EVIDENZIARE ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI: 1) “TESSERAMENTO GIOVANI” – DOCUMENTI NECESSARI IN VARIE CASISTICHE >Le Società devono accompagnare le richieste dei NUOVI tesseramenti con i seguenti documenti: Certificato anagrafico plurimo (data di nascita, residenza e di stato di famiglia del minore); lettera di accompagnamento (modello allegato n.4 al CU N° 1 del SGS Nazionale), da parte della società richiedente, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati; >Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva (2007/08) con la Società stessa, non hanno l’obbligo di ripresentare alla Delegazione Provinciale o Distrettuale di competenza territoriale, la documentazione prevista dal C.U. n° 1 purché alleghino alla richiesta il cartellino della precedente stagione (o copia autenticata). QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO E’ VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I GIOCATORI DI NAZIONALITA’ ITALIANA. PER I GIOVANI STRANIERI IL TESSERAMENTO HA VALIDITA’ ANNUALE E PER IL RINNOVO DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATI TUTTI I DOCUMENTI. Le Società garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria ( certificato medico previsto dall’art. 43 delle NOIF) . Il tesseramento “GIOVANI” – VALIDITA’ ANNUALE ( cartellino Verde o Giallo), per essere emesso dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, dovrà essere firmato dal calciatore e contestualmente da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale. In tal senso si riporta il testo dell’art. 316 del Codice Civile del diritto di famiglia attualmente vigente: “ Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’ età maggiore od all’ emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori...”. 8/108 Poiché il consenso circa la scelta dell’ ambiente e della Società presso la quale praticare l’ attività sportiva ed utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di legge e per evitare l’ insorgenza di situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche regione) che la richiesta di tesseramento di calciatori “giovani” venga sottoscritta, appunto, da entrambi i genitori. Inoltre: >Si ritiene utile precisare che se nello stato di famiglia è registrato 1 solo genitore NON SI PUO’ DEDURRE AUTOMATICAMENTE che solo quel genitore abbia la totale potestà genitoriale, bensì questo caso deve essere certificato da copia del pronunciamento del Tribunale. >UNA SOLA FIRMA (papà o mamma) può essere apposta SOLO nel caso sia stata assegnata la patria potestà ad uno dei due da parte del tribunale o ad es. nel caso il giocatore sia rimasto orfano di un genitore; queste particolari situazioni dovranno essere suffragate da apposita documentazione (copia dell’estratto del decreto del tribunale – certificato di morte emesso dal comune). >Le Delegazioni periferiche accetteranno anche le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori nel caso, ad esempio, che l’ altro genitore sia emigrato laddove venga allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale dalla quale risulti quanto sopra (la responsabilità ricade sul dichiarante). Si ribadisce che non sono valide le autocertificazioni. >Nel caso in cui il giocatore sia alloggiato in un collegio, comunità e altro, il tesseramento potrà essere firmato dal tutore (es: Direttore) allegando copia degli opportuni atti. >Il TESSERAMENTO DI GIOVANI CALCIATORI CON DOMICILIO DIVERSO DALLA RESIDENZA e di età anagrafica inferiore ai 14 anni (per i quali non è possibile la deroga di cui all’art. 40 comma 3) può avvenire quando sia dimostrabile che la diversa domiciliazione consenta di ritenere stabilmente trasferito l’intero nucleo familiare, almeno per una stagione sportiva in una regione diversa da quella di residenza. In tal caso il minore potrà tesserarsi, per una stagione sportiva, in favore della società avente sede nella regione dove è domiciliata la sua famiglia. A tal fine le società dovranno presentare alla Delegazione periferica di appartenenza la seguente documentazione in originale: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale, alla presenza di un pubblico ufficiale, riportante i nominativi di tutti i componenti il nucleo familiare domiciliati nel Comune diverso da quello di residenza; b) il certificato di stato di famiglia e residenza c) una documentazione attestante la ragione del trasferimento – ad esempio la dichiarazione del datore di lavoro del padre o della madre d) la certificazione di iscrizione e frequenza scolastica del giocatore. >Se il giovane risiede in località diversa da quella di residenza (>>> documento da allegare) con un solo genitore (spesso per motivi di lavoro), in caso di impossibilità del genitore assente di firmare il tesserino, questi dovrà produrre : a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale dalla quale risulti quanto sopra (la responsabilità ricade sul dichiarante) esprimendo anche che acconsente a che il figlio si tesseri con la società interessata. b) dichiarazione del datore di lavoro del padre/madre attestante l’impiego c) dichiarazione di iscrizione e frequenza della scuola dove studia il giovane da tesserare. >Tesseramento di Settore Giovanile dei calciatori nati il 01/01/1992 (stagione sportiva 2008/2009) Il Settore Giovanile e Scolastico ha reso noto che la Commissione Tesseramenti, chiamata a pronunciarsi su un caso specifico, ha sancito la validità di tesserare con il cartellino annuale i giocatori NATI IL 01/01/1992(vedi art. 31 NOIF e art. 23 comma d) del Regolamento del S.G.S.) Si segnala che è essenziale presentare tutta la documentazione sopra evidenziata, idonea per un corretto tesseramento; In mancanza di tale documentazione la richiesta di tesseramento dovrà essere ritenuta nulla e di conseguenza respinta dalla competente Delegazione. 2) LIMITAZIONI AL TESSERAMENTO CALCIATORI E TESSERAMENTO IN DEROGA (ex art. 40, comma 3, delle NOIF) “” I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore della Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età e proseguano gli studi fino ad adempiere all’obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 8/109 15 novembre di ogni anno ( dovranno essere presentate al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale)- corredate dalla seguente documentazione (in originale): certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza certificato di iscrizione scolastica Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I PresidentI delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento di minori. In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga NON sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse. A tal fine la FIGC dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. La deroga NON è trasferibile ad altra Società o ad altro giocatore ed ha validità per una sola stagione sportiva. Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell’originale della nuova documentazione) dovrà pervenire entro il 15 settembre di ogni anno trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva antecedente. La comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre. Per la corrente stagione sportiva verranno successivamente resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga per le società Dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile. 3) TESSERAMENTO “GIOVANI” STRANIERI Le Società “pure” del Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni di nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza o altri analoghi ed idonei documenti rilasciati dalle competenti autorità) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra Regione). Il loro tesseramento può essere effettuato dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali (sportello unico) solo se il giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione. E’ pertanto necessario esibire IN ORIGINALE: Giovane Straniero Comunitario (dall’ingresso nella U.E. anche per i calciatori della Romania e Bulgaria) • stato di famiglia cumulativo della residenza (che deve risultare nella Provincia della stessa Regione in cui ha sede la Società o di Provincia limitrofa anche di altra Regione). iscrizione o frequenza scolastica Giovane Straniero Extracomunitario certificato di iscrizione o frequenza scolastica stato di famiglia copia del permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore ad 1 anno (o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento), nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra Provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha un’età anagraficamente inferiore ai 12 anni compresi, può essere prodotto anche copia del permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino). Nel caso in cui il giovane straniero – privo del permesso di soggiorno – trovandosi solo in Italia - risulta affidato ai Servizi sociali la Delegazione periferica competente dovrà inviare, unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla società (allegato n. 7 al C.U. N° 1 SGS Nazionale), tutta la documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che – dopo opportuni accertamenti – rilascerà il nulla osta al tesseramento. Il nulla osta sarà trasmesso alla Delegazione Provinciale o Distrettuale competente che - solo a questo punto - potrà procedere al tesseramento. Copia del nulla osta sarà trasmessa dal Comitato Minori Stranieri anche al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. 8/110 Sarà cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile Nazionale dell’avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso. Per le società appartenenti alle Leghe Professionistiche si rimanda a quanto previsto in materia dalle N.O.I.F.. MINORI STRANIERI DAI 5 AI 12 ANNI Possono , essere tesserati con cartellino annuale giovani extracomunitari dai 5 ai 12 anni in possesso di permesso di soggiorno in possesso di cedolino attestante la richiesta di permesso di soggiorno; se il permesso è scaduto previo l’invio al Comitato per la tutela dei minori stranieri dell’allegato 7 al CU N° 1 SGS Nazionale, SOLTANTO IN QUESTO CASO E’ NECESSARIO INVIARE LA RICHIESTA AL COMITATO PER I MINORI STRANIERI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Via Fornovo 8 – Palazzo A – 00192 ROMA - Fax 06/36754216) Tale disposizione è basata sulla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per i Minori Stranieri del 20 febbraio 2003 prot. Cmsia/11.904, e della successiva circolare del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352 ed in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta New York, e resa esecutiva con legge dello Stato Italiano del 27/5/91 n° 176 art.31, che prevede espressamente il diritto del gioco del fanciullo, si informano le società che la copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di residenza, in quanto dai 5 ai 12 anni trattasi di attività ludica. 4) Carta Assicurativa Piccoli Amici Viene emessa e vidimata dalle Delegazioni periferiche per bambini/e in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 non compiuti Alle Delegazioni dovrà essere consegnato : il cartellino bianco il modulo di richiesta certificati Assicurativi Piccoli Amici (allegato n. 3 del CU N. 1 S.G.S. Nazionale) lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare. La carta assicurativa ha valore sino al termine della stagione sportiva e il bambino/a potrà partecipare solo all’attività organizzata per i Piccoli Amici. Nel corso della stessa stagione, al compimento dell’8° anno di età, è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purchè per la stessa società con cui era in corso l’assicurazione Piccoli Amici; al verificarsi di questa modifica di tesseramento il bambino/a potrà giocare solo nella categoria “Pulcini”. 1.1.19. DEROGA PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATRICI - ESORDIENTI E PULCINI Si rammenta alle Società interessate che potrà venire concessa deroga alle calciatrici di un anno superiore a quello della categoria Esordienti o Pulcini (punto C/5- pag. 28), purché, allegato all’istanza, presentino una dichiarazione firmata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, come fac-simile allegato n.8 al C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale (il tutto da inviare al Comitato Regionale Veneto che inoltrerà la richiesta al S.G.S Nazionale). 1.1.20. LEVE CALCIO - RADUNI Le LEVE CALCIO per giovani calciatori, organizzate dalle Società, non necessitano di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Veneto sempreché la pubblicizzazione a mezzo stampa, T.V. e manifesti metta ben in risalto che alle predette leve possono partecipare ESCLUSIVAMENTE GIOVANI NON TESSERATI. Venendo meno questa puntualizzazione, le manifestazioni ricadono nella normativa dei “RADUNI” che esclude tassativamente la selezione di giovani calciatori di età inferiore agli anni 12 e che prevede, tra l’altro, l’autorizzazione preventiva da parte del Comitato Regionale Veneto. Al fine di agevolare e uniformare le richieste dei “raduni”, secondo le disposizioni emanate dal S.G.S. Nazionale sul C.U. N° 1, punto 6 pag. 27, si allega al presente comunicato un modello fac-simile di domanda, da riproporre su carta intestata dalla Società interessata all’organizzazione del raduno, presentandola con almeno 10 giorni di anticipo direttamente al C.R.Veneto che, rilasciata l’autorizzazione, ne darà notizia attraverso il comunicato ufficiale. Eventuali inadempienze rispetto le disposizioni del C.U. N° 1, saranno motivo di deferimento agli organi disciplinari per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 8/111 1.1.21. ANNULLAMENTO TESSERAMENTI Si integra quanto disposto sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale punto 4 pag. 46-47: A - SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107 N.O.I.F.- comma 1) I calciatori "Giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in una lista di svincolo da parte della società. Tali liste devono essere depositate a mano o inoltrate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento al COMITATO REGIONALE VENETO - VIA DELLA PILA n.1 - 30175 MARGHERA (Ve) da LUNEDI’ 1° DICEMBRE a MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2008 (ore 12). Devono pervenire entro i termini sopra stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta, la lista deve pervenire entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. (C.U. N° 95/A del 5/5/2008 della F.I.G.C.). Si precisa che: • possono essere svincolati i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 2008, indipendentemente dall'aver preso parte, o no, a gare ufficiali di campionato; • Alla domanda dovrà essere allegato il cartellino originale; • le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore interessato la loro rinuncia al vincolo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il 5° giorno successivo alla scadenza del termine fissato (17/12/08) (Art. 107 - comma 6); • il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2008; • In base a quanto disposto dall’art. 107 n.3 delle NOIF, le liste di svincolo, una volta depositate o spedite, non possono più essere modificate. • il Comitato Regionale Veneto provvederà a registrare l'annullamento del tesseramento nel sistema informatico della F.I.G.C. e pubblicherà i nominativi dei giocatori svincolati sul proprio C.U dopo il 18/12/2008 (e successivamente verranno riportati anche sui comunicati delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali). B - SVINCOLO PER INATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ (Art. 110 delle N.O.I.F. comma 6 e 7 – Norma transitoria dell’art. 31, comma 3 delle NOIF) Le richieste , a firma del giocatore e degli esercenti la potestà genitoriale, formulate in base all’art. 110 NOIF, riportato sul C.U. N° 1 S.G.S. pag. 46 dovranno essere presentate al COMITATO REGIONALE VENETO - VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (Ve). Si provvederà a darne atto con pubblicazione nel comunicato ufficiale. C - SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110 comma 7 delle N.O.I.F.) Il Comitato Regionale Veneto riceverà dalle Delegazioni periferiche le richieste a loro inoltrate, debitamente documentate, e in ogni momento della stagione sportiva, può disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “Giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO IL TRASFERIMENTO dei medesimi UNITAMENTE AI RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI. Per i giocatori delle categorie “Giovanissimi” ed “Allievi” le richieste di deroga con tale motivazione verranno esaminate dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. D - SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.) 1) Il calciatore “giovane” vincolato con tesseramento annuale, dopo 4 giornate dall’inizio del campionato o torneo, se non avrà preso parte ad alcuna gara, in base a quanto contenuto sul C.U. N° 1 S.G.S. pag. 47 potrà inviare lettera raccomandata, firmata dallo stesso e dagli esercenti la potestà genitoriale, al competente COMITATO REGIONALE VENETO (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla società di appartenenza; la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato). La società può proporre opposizione entro 8 giorni (lavorativi) dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata e avviso di ricevimento inviati al competente COMITATO REGIONALE VENETO e per conoscenza al calciatore. La mancata opposizione nei modi e termini indicati è considerata adesione alla richiesta del calciatore. In caso di assenso la società dovrà provvedere ad inviare al C.R.V. – S.G.S. il cartellino originale da annullare. Il Comitato Regionale Veneto darà notizia dell’ avvenuto svincolo attraverso il proprio Comunicato ufficiale. 2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto, d’accordo con la società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (campionati o tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale , dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Regionale Veneto corredata dell’assenso della società di appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento. (vedi modulo allegato al presente C.U.) 8/112 E - REVOCA DEL TESSERAMENTO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.) In merito a quanto pubblicato al punto 4 – a1 – del CU N.1 S.G.S. Nazionale pag. 46, si ribadisce che la richiesta, firmata dal giocatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata al SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE - Via Po 36 - 00198 ROMA , che la sottoporrà al Presidente Federale. La richiesta stessa deve essere trasmessa , a mezzo raccomandata, anche alla società per la quale il calciatore è tesserato (la ricevuta della raccomandata inviata alla società deve essere allegata a quella indirizzata al Settore Giovanile Nazionale). Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte. F – ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA PICCOLI AMICI I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” (dai 5 anni anagraficamente compiuti agli 8 anni non compiuti) che hanno la “Carta Assicurativa” con validità annuale (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediato annullamento presentando alla Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza una richiesta scritta utilizzando il modello allegato n.6 al CU N. 1 SGS Nazionale. LA DELEGAZIONE INOLTRERA’ IMMEDIATAMENTE AL COMITATO REGIONALE VENETO LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO UNITAMENTE ALLA CARTA ASSICURATIVA ORIGINALE. Il Comitato Regionale Veneto darà notizia dell’ avvenuto svincolo sul proprio comunicato ufficiale e l’inserimento nel sistema informatico della F.I.G.C.. 1.1.22. TORNEI DELLE CATEGORIE GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE 2008 ne curerà SOCIETÀ– NEL Si porta a conoscenza delle Società che il fascicolo relativo alla documentazione da presentare per ottenere l’approvazione di un torneo (che dovrà tenere conto di quanto già pubblicato sul C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale – sezione H da pag. 51) verrà divulgato al più presto tramite i comunicati ufficiali del C.R.V. e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Si invitano le società interessate allo svolgimento di tornei nel periodo fine agosto / mese di settembre, di fare riferimento a quanto pubblicato sul C.U. N° 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, pubblicato nel corrente mese di luglio, integrato dalle modalità di presentazione e dai fac-simile di regolamento pubblicati dal Comitato Regionale Veneto in allegato al C.U. N° 33 del 27/11/2007, avendo cura di modificare le date che si riferiscono alle categorie. Si precisa che il Settore Giovanile e Scolastico, prendendo atto di una lettera della FIFA del 6/6/2008, ha ribadito che, come stabilito dall’articolo 9, par 2 del regolamento attuativo dello Statuto, i termini di arrivo dei Regolamenti all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS Nazionale sono di 45 giorni (prima dell’inizio della Manifestazione) per i Tornei Nazionali e di 60 giorni per i Tornei Internazionali. Le società interessate dovranno presentare la documentazione ENTRO FINE GIUGNO/PRIMI LUGLIO alla Delegazione Provinciale o Distrettuale di appartenenza della società. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, dopo aver controllando che la documentazione sia comprensiva della copia del bonifico/assegno, inoltreranno immediatamente (per i tornei Nazionali e Internazionali) la pratica al Comitato Regionale Veneto – Ufficio Tornei del S.G.S. – c.a. del Responsabile Sig. Ongaro Renzo – e al massimo entro il 15/7/2008 per i tornei regionali o provinciali, affinché si possa pubblicarne l’approvazione entro il mese di luglio. Tale disposizione tiene anche conto che nel periodo estivo le varie Delegazioni osservano orari ridotti o sono chiuse per ferie. 8/113 NUOVE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE A partire dalla corrente stagione, il recapito bancario da utilizzare per effettuare il bonifico relativo all’organizzazione dei tornei delle categorie giovanili (Allievi – Giovanissimi – Esordienti e Pulcini) sarà il seguente: F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto – L.N.D.. BCC ALTA PADOVANA – Filiale di S.Maria di Sala IBAN : IT 75 O 08429 36300 00000AC13606 Solo per importi di €. 25,00 si autorizza l’inoltro di un assegno circolare intestato a : F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto – L.N.D.. Copia del bonifico bancario corrispondente all’importo dovuto per tassa di approvazione e deposito spese arbitrali deve essere allegata alla richiesta di approvazione del regolamento del torneo. Senza l’attestazione dell’avvenuto versamento sarà impossibile concedere l’autorizzazione. 1.1.23. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A GARE O TORNEI ALL’ESTERO Come pubblicato sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale Lett. H pag. 53 (di cui si invitano gli interessati a prenderne visione), per ottenere l’ autorizzazione da parte del Presidente Federale ad effettuare trasferte all’estero per disputare gare o tornei, le Società dovranno inoltrare la prevista richiesta direttamente al Comitato Regionale Veneto, con almeno 45 giorni di anticipo sulla data d’ inizio della trasferta. Tutte le società affiliate alla FIGC che dovessero prendere parte a tornei all’estero senza autorizzazione, saranno deferite ai competenti Organi Disciplinari per l’adozione di adeguate sanzioni. 1.1.24. PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI Si ricorda che é tassativamente vietato a Società e Giocatori tesserati con la Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a tornei non espressamente e preventivamente autorizzati dalla Federazione stessa. Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le Società e/o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli Organi disciplinari competenti. Si ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi ad atleti nel corso di manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento. 1.1.25. ORGANIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI Le Società che intendano organizzare gare amichevoli, per le categorie allievi - giovanissimi – esordienti - pulcini, sul proprio campo, DEVONO CHIEDERE AUTORIZZAZIONE, CON ALMENO 5 GIORNI DI ANTICIPO SULLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: - alla Delegazione Provinciale/Distrettuale di competenza - se la partita sarà arbitrata da Dirigenti della Società ( solo per Esordienti e Pulcini) - al Comitato Regionale Veneto - se la Società chiede espressamente l’ invio di un arbitro federale (quindi sicuramente per le categorie Allievi e Giovanissimi). Le spese arbitrali saranno poste a carico della Società richiedente. 1.1.26. TUTELA MEDICO SPORTIVA (ART. 43 N.O.I.F.) Si richiamano le Società associate al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43 delle NOIF, al fine di sensibilizzare i propri atleti tesserati a sottoporsi - tempestivamente - alla visita medica obbligatoria prevista per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti direttamente a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni accaduti nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero calciatori tesserati privi della su indicata certificazione, in assenza della quale - oltretutto non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. Le società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva. SI INVITANO LE SOCIETA’ A LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO SUL CU N°1 SGS NAZIONALE del luglio 2008, pag. 41 e 42. 8/114 1.1.27. GRATUITÀ RILASCIO CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ATTIVITÀ AGONISTICA Si rammenta che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto del 28/11/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12/2003, inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante “definizione dei livelli essenziali di assistenza” in materia di certificazioni mediche, ha stabilito la gratuità per il rilascio delle certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche. Per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni, invece, le prestazioni sono erogabili solo a totale carico dell’utente con pagamento dell’intero importo tariffario. Si fa presente inoltre che la certificazione per la sola attività non agonistica o di “buona salute” può essere rilasciata da tutti i medici e non solo esclusivamente dal medico di base, "purché l'attestato sia l'esito di accurata visita di controllo". A totale discrezione dei medici la prestazione può essere a pagamento o gratuita. 1.1.28. ASSICURAZIONE CALCIATORI GIOVANI E DIRIGENTI DI SOCIETÀ TESSERATI NELL’AMBITO DI SOCIETÀ DI “PURO” SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO I calciatori “Giovani” tesserati con il cartellino annuale - “Piccoli Amici” , sottoscrivendo il tesseramento, sono automaticamente assicurati con la Compagnia Assicuratrice INA ASSITALIA. Il modulo e le norme da seguire in caso di infortunio di giovani tesserati per il Settore Giovanile e Scolastico, compresi i Piccoli Amici, per i Dirigenti delle società sportive affiliate al S.G.S., Arbitri , Dirigenti e collaboratori della F.I.G.C., sono già stati inseriti nel comunicato ufficiale n. 17 del 12/9/07: > PROCEDURA PER INFORTUNI > MODULO DENUNCIA INFORTUNIO A INA ASSITALIA PER TESSERATI FIGC Inoltre è data possibilità alle singole società sportive del Settore Giovanile e Scolastico (compresa categoria Piccoli Amici) di stipulare una assicurazione integrativa , con la stessa compagnia, per la quale si rimanda all’allegato C della polizza (si può stampare la SCHEDA ADESIONE AD ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA dal sito http://www.settoregiovanile.figc.it/NAZIONALE/COM_UFF/2004/14%20scheda%20adesione%20integrativa%20facoltativ a.pdf) Si pone in evidenza che in caso di infortunio la denuncia deve essere presentata direttamente dall’assicurato o, se minorenne, dagli esercenti la patria potestà. In particolare si segnala: >IL NUMERO VERDE è 800.338.168 (dal lunedì al venerdì 9-13 e 14-18) per ottenere il numero del sinistro >Inviare il modulo denuncia sinistri in raccomandata a : GGL – Gruppo Generali Liquidazioni Danni – Infortuni FIGC Casella Postale 10043 – MILANO Oppure per Fax al n. 02/66814348 > E’ disponibile anche il seguente indirizzo e-mail [email protected] 1.1.29. CONVENZIONE ASSICURATIVA COMPLEMENTARE INFORTUNI - FACOLTATIVA Il CR Veneto ha prorogato, per la corrente stagione 2008/2009, la validità della convenzione già in atto con la compagnia Assicurazioni Generali. Le Società interessate alla convenzione - integrativa e facoltativa - dovranno provvedere ad inoltrare l’adesione direttamente a: ASSICURAZIONI GENERALI - Via Liberazione n. 13 - 32032 FELTRE BL avvalendosi della scheda di copertura contenuta nell’opuscolo esplicativo della convenzione, che sarà cura del C.R. Veneto fare pervenire tempestivamente a tutte le Società. (vedere CU N. 4 DEL 3/7/08 PUNTO 1.2.2) 8/115 1.1.30. PREMIO DI PREPARAZIONE La dispensa-guida sulla normativa del Premio di Preparazione è già stata divulgata in allegato al C.U. del C.R. Veneto n.40 del 9/1/2008. L’allegato riportava le tabelle relative alle stagioni sportive 2005/2006 – 2006/2007 e 2007/2008 ed i facsimile delle lettere per la richiesta del premio e per l’eventuale ricorso. La nuova dispensa e la tabella relativa alla stagione 2008/09 verrà pubblicata non appena sviluppata dalla Commissione Premi di Preparazione sulla base del nuovo parametro (ancora da definire). 1.1.31. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI Le società partecipanti all’attività di Settore Giovanile, come per quella della L.N.D., potranno apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’ art. 72 delle NOIF , che così cita: TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI 1. I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva : n. 1 portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. 2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia. 3. Le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. 4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E’ consentito, invece, apporre sugli stessi non più di TRE marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D.e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di QUATTRO marchi pubblicitari di dimensioni complessiva fissata dallo stesso C.F. E’ altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico-amatoriale svolta in ambito territoriale. 4 bis L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda. 5. OMISSIS... Si precisa che il Consiglio Federale con C.U. n° 17/A del 27/7/2004 ha deliberato di : a) estendere lo spazio a disposizione dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 cm² per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S.; b) oppure consentire di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di cm² 75 ; in tal caso, l’estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da gioco sarà di cm² 200. c) la possibilità di optare per la soluzione sub a) o sub b) deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Lega competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 1.1.32. L’AREA TECNICA Si ricorda che, in accordo con il Comitato Regionale Veneto dell’A.I.A., il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto ha deliberato di suggerire alle proprie Società di procedere alla segnatura dell’Area tecnica sui propri campi di gioco. La disposizione non é obbligatoria, ma la mancata osservanza non consentirà ai tecnici delle squadre impegnate in gara di alzarsi dalla panchina, limitando – di fatto – la loro opera. L’Area tecnica é quel rettangolo di terreno, posizionato sul “campo per destinazione”, limitrofo al campo di gioco, antistante le panchine per il personale di inquadramento tecnico e per i calciatori di riserva, che si estende - lateralmente - un metro per parte oltre le panchine e - in avanti - fino ad un metro dalla linea laterale. Nell’Area tecnica così individuata, una sola persona è autorizzata a dare istruzioni tecniche. Tale persona deve ritornare al suo posto dopo avere fornito i suoi suggerimenti. L’allenatore e gli altri dirigenti non devono uscire dall’Area tecnica salvo casi particolari quali, ad esempio, l’intervento - su autorizzazione dell’arbitro - del massaggiatore o del medico sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato. Va ricordato che l’allenatore e le altre persone presenti nell’Area tecnica devono ovviamente mantenere un comportamento corretto e responsabile. 8/116 1.1.33. DIVIETO DI FUMARE NELL’AREA TECNICA Si rammenta che il Presidente federale, preso atto della introduzione - nell’ambito delle competizioni U.E.F.A. - del divieto di fumare nell’area tecnica durante le gare, ha sancito il divieto di fumare nell’area tecnica del campo di gioco, durante lo svolgimento di ogni gara. L’inosservanza di detto divieto integra responsabilità disciplinare nei confronti degli inadempienti. 1.1.34. DANNI PROVOCATI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA Si ritiene utile riportare il testo della Circolare n. 12 della L.N.D., pubblicata in Roma il 12 novembre 2004, tutt’ ora vigente, avente ad oggetto le norme procedurali da seguire per le richieste di risarcimento dei danni riportati dalle vetture degli Ufficiali di gara: “La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara. Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno: - chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura; - constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara; - riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni; - trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sancito l’obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D.) inviandone copia al C.R.Veneto dell’AIA. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la riparazione. Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni. Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale. La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le contro-deduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta. La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato”. 1.1.35. QUESTIONARIO GIOVANILE DI “AGGIORNAMENTO DATI” SOCIETÀ DI PURO SETTORE Si è provveduto ad inviare alle società di Puro Settore Giovanile il modulo “questionario aggiornamento dati” per poter provvedere all’annuale controllo e/o modifica degli stessi presso l’ archivio della F.I.G.C. Le società sono tenute a restituire il modulo entro il 13 SETTEMBRE 2008. Si precisa che alcuni dati sono indispensabili per poter iscriversi al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità (vedi punto successivo del comunicato) 1.1.36. REGISTRO NAZIONALE DILETTANTISTICHE CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE Così come previsto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N° 289, si rammenta che le società/associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità. Tale adempimento per il “riconoscimento ai fini sportivi” delle società/associazioni sportive dilettantistiche già affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da parte del CONI costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 90. A tal fine tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad 8/117 integrare la denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”) e modificare i rispettivi statuti . Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. Si segnala alle Società che la procedura per l’iscrizione telematica società nel registro del C.O.N.I. può essere scaricata dal sito: www.coni.it nell’apposita sezione (Guida iscrizione) dedicata al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (nel nostro caso, ovviamente, anche le società di “Puro Settore”). 1.1.37. OBBLIGO IMPIEGO ALLENATORI PATENTATI PER CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI SQUADRE PARTECIPANTI AI Si rammenta che per OGNI SQUADRA partecipante al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi (comprese le squadre “Fascia B”) è obbligatorio l’utilizzo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Le società sono invitate a compilare i moduli d’iscrizione ai campionati in oggetto con il numero di matricola federale ed il nominativo dell’allenatore a cui è stata affidata la conduzione della squadra. Si evidenzia che non può essere lo stesso per entrambe le squadre (allievi/giovanissimi). Le società, in presenza di casi particolari e di comprovate necessità, possono richiedere al Presidente C.R.V. – L.N.D. DEROGA alla disposizione di cui sopra purché il tecnico non qualificato del quale intendono avvalersi, abbia frequentato un Corso CONI-FIGC (presentare un curriculum dell’interessato e copia dell’attestato di partecipazione al corso). Ottenuto l’assenso del Presidente Regionale dell’A.I.A.C. , la richiesta verrà inviata al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale che deciderà in merito. Le deroghe verranno pubblicate nel comunicato ufficiale del C.R.V.-L.N.D. 1.1.38. DATA D’INIZIO CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI Si comunica che i Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva 2008/2009 avranno inizio domenica 21 SETTEMBRE 2008. 1.1.39. AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI “ALLIEVI” STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E “GIOVANISSIMI” Facendo seguito a quanto già pubblicato sul Com. Uff. n. 6 del 9 luglio 2008, qui di seguito si riportano i nominativi delle Società ammesse alla partecipazione al Campionato Veneto 2008/2009 nelle Categorie “Allievi” e “Giovanissimi” regionali: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ALLIEVI GIOVANISSIMI ABANO CALCIO SRL ADRIESE ALBA BORGO ROMA ALBIGNASEGO CALCIO SRL ALPAGO (VCT) AMATORI NOGARA AUDACE S.M.E. BELLUNO 1905 SRL BOVOLONE BUSSOLENGO ABANO CALCIO SRL ADRIESE (VCT) ALBA BORGO ROMA ALBIGNASEGO CALCIO SRL AMATORI NOGARA ARES JUVENTINA POIANO AUDACE S.M.E. BASSA PADOVANA BELFIORESE BELLUNO 1905 SRL 8/118 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ALLIEVI GIOVANISSIMI CALCIO MONTEBELLUNA SRL S.STINO CORBOLONE CALCIO SAMBONIFACESE CALCIO SPINEA CAMISANO CANARINI ROSATESE ASD CASALEONE 1956 CASIER DOSSON ASD CASTELNUOVOSANDRA (VCT) CAVARZANO OLTRARDO CHIOGGIA SOTTOMARINA CIPRIANOCATRON CITTA DI JESOLO SRL COLOGNA VENETA CORNUDA CROCETTA 1920 CRAZY COLOMBO DOLO RIVIERA DEL BRENTA ECLISSE CARENI PIEVIGINA FAIZANE 1931 FAVARO 1948 FELTRESEPREALPI CALCIO THIENE GARCIA MORENO ARZIGNANO GIORGIONE CALCIO 2000 LA MARENESE LA ROCCA MONSELICE LEGNAGO SALUS LIVENTINAGORGHENSE F.M. LONIGO SRL LUGAGNANO MALO MIRANESE MONTECCHIO MAGGIORE SRL NOVENTA CALCIO SSD ARL OLMI CALLALTA PESCANTINA SAN LORENZO SCHIAVON SISTEMI S.PAOLO PIOVESE CALCIO 1919 PONTE NELLE ALPI PONZANO CALCIO RADIO BIRIKINA LUPARENSE REAL SAN MARCO ASD ROMANO D’EZZELINO ROSSANO 2004 ASD ROVIGO CALCIO SRL SAGITTARIA JULIA SANDONA 1922 SRL SOLESINESE SONA M.MAZZA S.MARTINO SPEME STRA RIVIERA DEL BRENTA TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE UNION CSV UNION QUINTO VEDELAGO VETERNIGO VIGONTINA CALCIO SRL VILLAFRANCA VERONESE VILLORBA (VICE C) VIRTUSVECOMP VERONA AURORA TREVISO DUE AZZURRA SANDRIGO BIBIONE CEREA CALCIO MONTEBELLUNA SRL CALCIO S.STINO CORBOLONE CALCIO SAMBONIFACESE CALCIO SPINEA (VCT) CAMISANO CAMPODARSEGO CANARINI ROSATESE ASD (VICE C) CASIER DOSSON ASD CASTELNUOVOSANDRA CAVARZANO OLTRARDO CHIOGGIA SOTTOMARINA CIPRIANOCATRON CITTA DI JESOLO SRL COLOGNA VENETA CORNUDA CROCETTA 1920 CRAZY COLOMBO DOLO RIVIERA DEL BRENTA ECLISSE CARENI PIEVIGINA FAIZANE 1931 FAVARO 1948 FELTRESEPREALPI GARCIA MORENO ARZIGNANO GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO GIORGIONE CALCIO 2000 LA ROCCA MONSELICE LEGNAGO SALUS LEODARI SOLE VICENZA LIVENTINAGORGHENSE F.M. LONIGO SRL LUGAGNANO MALO MIRANESE MONTECCHIO MAGGIORE SRL NOVENTA CALCIO SSD ARL OLMI CALLALTA PESCANTINA SAN LORENZO SCHIAVON SISTEMI S.PAOLO PIOVESE CALCIO 1919 PONTE NELLE ALPI PONZANO CALCIO POOL VENEZIAALVISIANA RADIO BIRIKINA LUPARENSE REAL SAN MARCO ASD ROMANO D’EZZELINO ROSSANO 2004 ASD ROVIGO CALCIO SRL S.GIOVANNI LUPATOTO SOCCERGIOVANILEASSOCIATO SOLESINESE SONA M.MAZZA S. MARTINO SPEME STRA RIVIERA DEL BRENTA TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE UNION CSV UNION QUINTO VEDELAGO VIGONTINA CALCIO SRL VILLAFRANCA VERONESE VILLORBA VIRTUSVECOMP VERONA AZZURRA SANDRIGO CALCIO MARCON CEREA FULGOR TREVIGNANO 8/119 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ALLIEVI GIOVANISSIMI CHIAMPO EDO MESTRE FULGOR TREVIGNANO LASTIMMA DON BOSCO REAL MONTEFORTE ROSA’ TORRE VALLI LASTIMMA DON BOSCO ROSA’ SCHIARA UNION CAMPO S.MARTINO VILLANOVA VIRTUS POL Si fa doverosamente presente che le squadre ammesse, al momento attuale, sono: • n. 81 per il Campionato allievi • n. 80 per il Campionato giovanissimi Per il completamento dell’organico, bisognerà attendere le decisioni che il Consiglio Federale andrà ad assumere in ordine alle iscrizioni di Squadre ai Campionati Professionistici e di Serie D. Nel frattempo, il CR Veneto ha stabilito di trasmettere alle Società sopra elencate il questionario d’iscrizione ai Campionati regionali di competenza; ogni Società interessata dovrà provvedere, entro lunedì 11 agosto 2008, a ritornare - in originale - il modulo debitamente completato e sottoscritto in ogni parte, indirizzandolo a: F.I.G.C. – COMITATO REGIONALE VENETO (sportello unico) Via della Pila n. 1 - 30175 Ve.MARGHERA Il termine indicato per la presentazione del modulo d’iscrizione e per la disposizione del bonifico bancario deve intendersi “perentorio” cioè non dilazionabile; le Società inadempienti saranno considerate rinunciatarie. Diritto di Partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali – Fascia”B” Allievi e Giovanissimi (gli importi indicati sono in corso di ratifica da parte della FIGC, pertanto suscettibili di variazione) - Società Professionista - Società Dilettanti - Società di Puro Settore € € € 350.00 250.00 200.00 Deposito Cauzionale Le sole Società di Puro Settore Giovanile, devono costituire un deposito cauzionale nella misura indicata nel Com. Uff. n. 6. Per ogni squadra iscritta le Società sono tenute al versamento dell’intero importo stabilito (non parziale) –- operando esclusivamente con bonifico bancario - sul conto corrente intestato a: F.I.G.C. - COMITATO REGIONALE VENETO presso UNICREDIT BANCA Agenzia di VENEZIA - MARGHERA Codice IBAN : IT 87 G 02008 02011 000008209932 Il ricorso al bonifico bancario (anziché l’invio di assegni) consente di evitare la possibilità di disguidi ed è a maggiore tutela delle Società richiedenti. Si ricorda che sulla “causale” del bonifico bancario serve indicare chiaramente i seguenti dati: 1. la denominazione della Società che opera il versamento (possibilmente con l’indicazione del numero di matricola federale per evitare casi di omonimia); 2. il campionato per il quale si intende effettuare l’iscrizione. 3. la data della valuta per il beneficiario (C.R.Veneto). Si precisa infine che, al fine della compilazione dei Calendari, non potranno assolutamente essere accolte: - richieste tendenti a disputare le prime due giornate di gara in casa o fuori casa; - richieste di alternanza tra squadre “A” e “B” regionali allievi e giovanissimi in gironi composti da un diverso numero di squadre. 8/120 1.1.40. AMMISSIONE AI TORNEI REGIONALI “ALLIEVI” “FASCIA B” - STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E “GIOVANISSIMI” DI Facendo seguito a quanto già pubblicato sul Com. Uff. n. 6 del 9 luglio 2008, qui di seguito si riportano i nominativi delle Società ammesse alla partecipazione al Campionato Veneto 2008/2009 nelle Categorie “Allievi” e “Giovanissimi” regionale in “Fascia B”: Si informa che in data odierna il CR Veneto ha provveduto a spedire, alle Società interessate, il questionario d’iscrizione ai Tornei regionali “Fascia B” di competenza; ogni Società interessata dovrà provvedere, entro lunedì 11 agosto 2008, a ritornare - in originale - il modulo debitamente completato e sottoscritto in ogni parte, indirizzandolo a: F.I.G.C. – COMITATO REGIONALE VENETO (sportello unico) Via della Pila n. 1 - 30175 Ve.MARGHERA Il termine indicato per la presentazione del modulo d’iscrizione e per la disposizione del bonifico bancario deve intendersi “perentorio” cioè non dilazionabile; le Società inadempienti saranno considerate rinunciatarie. GRADUATORIA TORNEO ALLIEVI FASCIA “B” Qui di seguito si riportano i nominativi delle Società alle quali è concessa l’iscrizione, con una propria squadra, al Torneo Regionale Allievi di “Fascia B” organizzato dal C.R. Veneto: 1 Bassano Virtus 2 Chievo Verona 3 Cittadella 4 Hellas Verona 5 Padova 6 Portogruaro Summaga 7 Treviso 8 Venezia 9 Vicenza 10 Calcio Montebelluna 11 LiventinaGorghense 12 Noventa PD Calcio 13 Romano d’Ezzelino 14 Calcio Sambonifacese D.B. 15 Montecchio Maggiore 16 Este (sub-judice in attesa dell’eventuale ammissione della 1^ squadra al Campionato di Serie “D”) Si ricorda che il Torneo Allievi di Fascia B é riservato ai calciatori nati nell’anno 1993. Le Società sono tuttavia autorizzate ad impiegare n. 2 atleti nati nell’anno 1994. In ambito regionale viene organizzato un solo Girone composto da 16 squadre. GRADUATORIA TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA “B” Qui di seguito si riportano i nominativi delle Società alle quali è concessa l’iscrizione, con una propria squadra, al Torneo Regionale Giovanissimi di “Fascia B” organizzato dal C.R. Veneto: 1 Bassano Virtus 2 Chievo Verona 3 Cittadella 4 Hellas Verona 5 Padova 6 Portogruaro Summaga 7 Treviso 8 Venezia 9 Vicenza 10 Union CSV 11 Liventina Gorghense 14 Noventa PD Calcio 15 Calcio Montebelluna 14 Calcio Sambonifacese D.B. 15 Rovigo 16 Este (sub-judice in attesa dell’eventuale ammissione della 1^ squadra al Campionato di Serie “D”) Si ricorda che il Torneo Giovanissimi di Fascia B é riservato ai calciatori nati nell’anno 1995. Le Società sono tuttavia autorizzate ad impiegare n. 2 atleti nati nell’anno 1996. In ambito regionale viene organizzato un solo Girone composto da 16 squadre. 8/121 1.1.41. SOCIETÀ VINCITRICI I CAMPIONATI PROVINCIALI/ DISTRETTUALI E LE TARGHE DISCIPLINA PER LE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 Preso atto che la Delegazione provinciale di Venezia ha apportato alcune modifiche alle classifiche della Targa Disciplina 2007/2008, qui di seguito si riportano i nominativi delle Società che si sono aggiudicate il premio: Categoria Allievi Calcio Miranese (anziché Mira , Nettuno Lido Venezia, Calcio Maerne) Categoria Giovanissimi Calcio Fossò (anziché Mira) Pertanto, a modifica di quanto pubblicato sul Com. Uff. n. 84 del 25/06 u.s., accertato che le variazioni di cui sopra hanno comportato alcuni cambi ai punteggi già assegnati alle Società partecipanti al concorso per il completamento dell’organico dei Campionati regionali Allievi e Giovanissimi di cui al punto n. 1.1.3 (Classifica Punto 5) del Com. Uff. n. 6 del 9.7.2008, qui di seguito si riportano, per stralcio, i nominativi delle squadre interessate dalle modifiche: Graduatoria “Allievi” Calcio Marcon punti 40 (anziché 33) punti 47 punti 42 (anziché 48) (anziché 37) Graduatoria “Giovanissimi” Veternigo Sottomarina Lido 1.2. Girone Esordienti Professionisti 2008/2009 Si rende noto che, al fine di organizzare un’attività il più omogenea possibile, con il parere favorevole a suo tempo espresso dai Delegati Provinciali e Distrettuali e da i Rappresentanti delle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ritiene utile organizzare – anche nella corrente stagione sportiva 2008/2009 - un Girone regionale esclusivamente dedicato all’attività delle Società professionistiche nella categoria Esordienti, con squadre composte da 11 giovani atleti, limitato a calciatori nati nell’anno 1996, con la possibilità d’impiego – al massimo - di n. 2 “fuori età” purché nati nell’anno 1997. Sulla base degli elementi attualmente a disposizione, tale attività é dedicata alle seguenti Società professionistiche: BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM – CHIEVO VERONA – CITTADELLA – HELLAS VERONA – PADOVA – PORTOGRUAROSUMMAGA – TREVISO F.C. 1993 – VENEZIA – VICENZA CALCIO. Il C.R. Veneto si riserva il completamento dell’organico del girone sulla scorta delle nuove ammissioni che il Consiglio federale andrà a deliberare. Le Società interessate all’attività “Esordienti Professionisti” dovranno formalizzare l’iscrizione, facendo pervenire al CR Veneto un’apposita lettera di adesione, accompagnata dalla copia dell’avvenuto versamento – a mezzo bonifico bancario - di €. 300,00 - per deposito delle spese arbitrali - entro e non oltre il termine perentorio dell’11 agosto 2008. Alle Società partecipanti a tale Categoria saranno inviati il regolamento della manifestazione e gli stampati “rapporto arbitrale” da consegnare a ciascun arbitro, prima dell’inizio di ogni gara. Le gare del girone “Esordienti professionisti” avranno inizio presumibile DOMENICA 5/10/2008. Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 22 Luglio 2008. Il Segretario (Maurizio Pozzi) Il Presidente (Giovanni Guardini)