Centro Oli ENI di Viggiano a rischio incidente rilevante D.lgs n. 334/1999 modificato dal D.lgs 238/2005 [a cura di Vito L'Erario] IL RISCHIO INDUSTRIALE La presenza su un territorio di stabilimenti industriali che detengono particolari sostanze utilizzate nei processi produttivi, espone l’ambiente e le popolazioni al cosiddetto “rischio industriale”. LA FABBRICA DEI PROFUMI Il 10 Luglio 1976 lo stabilimento ICMESA di Meda, in Lombardia, dopo un malfunzionamento di un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo (sostanza impiegata nella produzione di erbicidi di uso civile e di diserbanti militari, ma anche composto clorurato utilizzato per preparare prodotti cosmetici) rilasciò in atmosfera un grande quantitativo di diossina. La sostanza venne, deliberatamente, rilasciata per evitare un'esplosione. La nube formatasi venne trasportata dai venti verso i vicini comuni di Seveso, Cesano Maderno e Desio. Il comune più colpito fu proprio Seveso. L’incidente ebbe ripercussioni di tipo sanitario e ambientale sui lavoratori e le popolazioni del territorio. LA NORMATIVA SEVESO L’incidente di Seveso indusse la Comunità Europea a legiferare in materia, al fine di controllare i pericoli derivanti da incidenti rilevanti causate da sostante pericolose utilizzare nei processi industriali. La prima Direttiva comunitaria fu emanata nel 1982 nota come Seveso I (D.E del 24.6.1982 n. 501/CEE) che venne recepita dall’Italia con il D.P.R. 17.5.1988 n. 175 e successivamente con il D. Lgs. 17.8.1999 n. 334 che recepì la successiva direttiva denominata Seveso II (D.E. del 9.12.1996 n. 96/82). Nel 2003 la Comunità Europea con la D.E. 2003/105/CE introduce ulteriori prescrizioni relative ai controlli dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, direttiva recepita dall’Italia con il D.Lgs. 21.9.2005 n. 238 e tutt’ora vigente. STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE IN ITALIA In Italia ci sono 1.118 stabilimenti a rischio incidente rilevante soggetti al D.Lgs. n. 334/1999, di cui 599 stabilimenti soggetti agli obblighi dell’art. 6 (debbono rispettare solo alcuni adempimenti previsti dal decreto), e 519 stabilimenti soggetti agli obblighi dell’art. 8 (debbono rispettare tutti gli adempimenti previsti dal decreto). l'Inventario nazionale è a cura del Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare. STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE IN BASILICATA In Basilicata sono presenti 10 stabilimenti a rischio incidente rilevante, di cui 6 soggetti agli obblighi dell’art. 6 e 4 soggetti agli obblighi dell’art.8 del D.Lgs. n. 334/1999 (figura 1). Figura 1 FRASI DI RISCHIO E SOSTANZE PERICOLOSE La Direttiva Comunitaria 2001/55/CE detta la frasi di rischio (Frasi R) e le classifica in 68 frasi. La Direttiva, inoltre, considera la cosiddetta combinazione di Frasi R e le classifica in formulazione di frasi combinate (vedi tab. A). Esse rappresentano le caratteristiche di pericolosità. La Direttiva Comunitaria 2001/59/CE prevede i consigli di prudenza, le Frasi S. Gli stabilimenti a rischio incidente in cui sono presenti sostanze pericolose, di cui l’art. 2, sono elencate nell’allegato A del D.lgs. 238/2005 che sostituisce l’allegato I del D.Lgs. 334/1999. Alcune sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante: (Tabella A) Numero CAS Nome Classificazione Caratteristiche Incidente (Chemical comune o di pericolo di pericolosità Abstract generico Service) 7783-06-4 Acido Facilmente R13: gas liquefatto Dispersione di sostanza solfidrico infiammabile altamente tossica nell’atmosfera (idrogeno infiammabile solforato) Tossico R26: altamente tossico per inalazione 7446-09-5 Anidride Tossico R23: tossico per Dispersione di sostanza solforosa inalazione tossica nell’atmosfera. R36/37: irritante per gli occhi e le vie respiratorie Petrolio Infiammabile R11: facilmente Rilascio di sostanza grezzo Tossico infiammabile combustibile in fase liquida R45: può provocare con possibilità di incendio il cancro in pozza. R52/53: nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare effetti negativi per l’ambiente acquatico. 74-98-6 Propano Facilmente R12: gas liquefatto Rilascio di sostanza infiammabile altamente combustibile in fase liquida infiammabile con possibilità di incendio in pozza. Rilascio di sostanza combustibile in fase gassosa con possibilità di incendio (lancia di fuoco). Rilascio di sostanza combustibile in fase gassosa con possibilità di esplosione non confinata (o con confinamento molto parziale). Esplosione ed incendio di vapori infiammabili in espansione - BLEVE* - Palla di fuoco. 68512-91-4 Butano Facilmente R12: gas liquefatto Rilascio di sostanza infiammabile altamente combustibile in fase liquida infiammabile con possibilità di incendio in pozza. Rilascio di sostanza Effetti sulla popolazione e l’ambiente Intossicazione Intossicazione Irraggiamento Onda d’urto (sovrapposizione da esplosione) Irraggiamento Onda d’urto (sovrapposizione da esplosione) Irraggiamento Onda d’urto (sovrapposizione da esplosione) combustibile in fase gassosa con possibilità di incendio (lancia di fuoco). Rilascio di sostanza combustibile in fase gassosa con possibilità di esplosione non confinata (o con confinamento molto parziale). Esplosione ed incendio di vapori infiammabili in espansione – BLEVE* .Palla di fuoco. La seguente tabella elenca alcune sostanze presenti nella scheda di informazione sul rischio da incidente rilevante per i cittadini e lavoratori - Raffineria di Roma SpA * Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion PIANO DI EMERGENZA INTERNO ALLO STABILIMENTO L’art.11 del D.Lgs. n.334/1999 obbliga i gestori di tutti gli stabilimenti a rischio incidente rilevante soggetti alle disposizioni di cui all’art. 8, a predisporre il piano di emergenza interno da adottare all’interno dell’impianto. Il piano di emergenza interno è obbligatorio per gli stabilimenti nuovi, prima dell’inizio attività e per quelli esistenti. Deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato IV, punto1 ed è predisposto allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, mettere in atto misure di protezione per l’uomo e l’ambiente, informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti, provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo l’incidente. Il piano è oggetto di riesamina ad intervalli appropriati non superiore ai tre anni. PIANO DI EMERGENZA ESTERNO Il Prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione con la popolazione, predispone il piano di emergenza esterno dello stabilimento e ne coordina l’attuazione (art. 20 del D.lgs. n. 334/1999). Il piano deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2 (art. 20 del D.lgs. n. 334/1999) e deve prevedere il controllo e la circoscrizione degli incidenti, mettere in atto le misure di protezione per l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze da incidente rilevante in particolare mediante la cooperazione rafforzata degli interventi di soccorso con le organizzazioni di protezione civile. Deve essere riesaminato, riveduto e aggiornato previa consultazione con le popolazioni, ad intervalli appropriati non superiori ai tre anni. LE COMPETENZE DELLE REGIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE Le Regioni, ai sensi del comma c) dell’art.18 del D.Lgs. 334/1999, definiscono le procedure per l’adozione degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio incidente rilevante. IL RUOLO DELLE ARPA Il ruolo assegnato alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente è definito dall’art. 18 comma b del D.lgs. n.334/1999. Le ARPA Sono coinvolte nell’istruttoria tecnica, partecipano alla realizzazione del Piano di Emergenza Esterno, al gruppo di lavoro nazionale sul rischio industriale istituito presso l’ISPRA (ex APAT), e sono organo di vigilanza e ispezione. La Regione Basilicata con la Legge regionale n. 27 del 19.05.1997 modificata dalla Legge regionale n. 13 del 27.04.1999 assegna all’Arpab (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata) funzioni tecnico-scientifiche in materia di prevenzione e controllo ambientale, tra cui dei grandi rischi industriali. L’ARPA Basilicata si interfaccia con il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata per le materie afferenti i Grandi Rischi Industriali. INFORMAZIONE ALLE POPOLAZIONI I Comuni interessati dall’ubicazione di stabilimenti a rischio industriale, ivi compresi quelli che potrebbero essere interessati dagli effetti da incidente rilevante, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del D.lgs. 334/1999, sono obbligati di portare tempestivamente a conoscenza della popolazione, le informazioni fornite dal gestore relative alle particolari sostanze utilizzate riportate nella relativa scheda informativa. I Sindaci, che sono autorità comunale di Protezione Civile, sono tenuti a predisporre un “pacchetto informativo” da presentare alla Prefettura, all’Ufficio territoriale del Governo (Regione), e alla Provincia di appartenenza ai fini dell’inserimento nel Piano di Emergenza Esterno al fine della pianificazione e relativo aggiornamento. La Regione provvede affinché i dati del rapporto di sicurezza, di cui all’art. 8, siano resi accessibili alla popolazione interessata. Il documento informativo da divulgare alle popolazioni deve contenere le norme comportamentali di auto-protezione: in caso di emergenza con segnale di evacuazione e in caso di emergenza con segnale di rifugio al chiuso. Ad esso si deve prevedere ad una campagna informativa attraverso manifesti, opuscoli, questionari, incontri con la popolazione, esercitazioni di protezione civile con l’ausilio delle organizzazione di volontariato. FENOMENI DA INCIDENTE RILEVANTE PER DEPOSITO OLI MINERALI E GAS Il termine BLEVE è l'acronimo di boiling liquid expanding vapor explosion e sta a significare: esplosione dei vapori che si espandono a causa dell'ebollizione di un liquido. Ciò si manifesta quando l'involucro e il suo contenuto raggiungono temperature di gran lunga superiori a quelle necessarie per l'evaporazione dell'intera sostanza liquida. La rottura del contenitore determina la nuclearizzazione spontanea del liquido, ossia l'immediata evaporazione del prodotto. Il termine FIRE BALL: se i vapori contenuti nel contenitore esploso sono infiammabili, si può avere l'accensione immediata ed istantanea dei vapori i quali provocano un irraggiamento mortale. Conseguenze: onda d'urto, proiezione di frammenti, possibile fireball, irraggiamento. Esempio cartografico di “zone” interessate da eventuale incidente rilevante (Polo chimico di Ferrara) CONCLUSIONI Il centro oli di Viggiano è classificato dall’inventario nazionale del Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Deposito oli minerali con codice ministeriale NS008 (art. 8 D.lgs. n. 334/1999). Sul sito dell’ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata), nella sezione “rischi industriali” vengono elencate le seguenti attività del centro: trattamento di idrocarburi liquidi e/o gassosi provenienti dai pozzi, stoccaggio e spedizione di petrolio grezzo, spedizione di gas naturale, produzione di zolfo liquido. Pertanto, alla luce di quanto si evince dal sito web dell’ARPAB, e in assenza di altre informazioni relative alle cosiddette “zone” interessate da incidente rilevante previste dal Piano di Emergenza esterno, il centro oli presenta n. CAS (Chemical Abstract Service) e nomi generici non dissimili dai casi esposti nella tabella A. Fonti: Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento della Protezione Civile, RSA del Comune di Padova, Raffineria di Roma SpA, ARPA Basilicata.