Centro Oli ENI di Viggiano a rischio incidente rilevante
D.lgs n. 334/1999 modificato dal D.lgs 238/2005
[a cura di Vito L'Erario]
IL RISCHIO INDUSTRIALE
La presenza su un territorio di stabilimenti industriali che detengono particolari sostanze utilizzate nei
processi produttivi, espone l’ambiente e le popolazioni al cosiddetto “rischio industriale”.
LA FABBRICA DEI PROFUMI
Il 10 Luglio 1976 lo stabilimento ICMESA di Meda, in Lombardia, dopo un malfunzionamento di un reattore
destinato alla produzione di triclorofenolo (sostanza impiegata nella produzione di erbicidi di uso civile e
di diserbanti militari, ma anche composto clorurato utilizzato per preparare prodotti cosmetici) rilasciò in
atmosfera un grande quantitativo di diossina. La sostanza venne, deliberatamente, rilasciata per evitare
un'esplosione. La nube formatasi venne trasportata dai venti verso i vicini comuni di Seveso, Cesano
Maderno e Desio. Il comune più colpito fu proprio Seveso. L’incidente ebbe ripercussioni di tipo sanitario e
ambientale sui lavoratori e le popolazioni del territorio.
LA NORMATIVA SEVESO
L’incidente di Seveso indusse la Comunità Europea a legiferare in materia, al fine di controllare i pericoli
derivanti da incidenti rilevanti causate da sostante pericolose utilizzare nei processi industriali. La prima
Direttiva comunitaria fu emanata nel 1982 nota come Seveso I (D.E del 24.6.1982 n. 501/CEE) che venne
recepita dall’Italia con il D.P.R. 17.5.1988 n. 175 e successivamente con il D. Lgs. 17.8.1999 n. 334 che
recepì la successiva direttiva denominata Seveso II (D.E. del 9.12.1996 n. 96/82). Nel 2003 la Comunità
Europea con la D.E. 2003/105/CE introduce ulteriori prescrizioni relative ai controlli dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, direttiva recepita dall’Italia con il D.Lgs.
21.9.2005 n. 238 e tutt’ora vigente.
STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE IN ITALIA
In Italia ci sono 1.118 stabilimenti a rischio incidente rilevante soggetti al D.Lgs. n. 334/1999, di cui 599
stabilimenti soggetti agli obblighi dell’art. 6 (debbono rispettare solo alcuni adempimenti previsti dal
decreto), e 519 stabilimenti soggetti agli obblighi dell’art. 8 (debbono rispettare tutti gli adempimenti
previsti dal decreto). l'Inventario nazionale è a cura del Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e
del Mare.
STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE IN BASILICATA
In Basilicata sono presenti 10 stabilimenti a rischio incidente rilevante, di cui 6 soggetti agli obblighi
dell’art. 6 e 4 soggetti agli obblighi dell’art.8 del D.Lgs. n. 334/1999 (figura 1).
Figura 1
FRASI DI RISCHIO E SOSTANZE PERICOLOSE
La Direttiva Comunitaria 2001/55/CE detta la frasi di rischio (Frasi R) e le classifica in 68 frasi. La
Direttiva, inoltre, considera la cosiddetta combinazione di Frasi R e le classifica in formulazione di frasi
combinate (vedi tab. A). Esse rappresentano le caratteristiche di pericolosità. La Direttiva Comunitaria
2001/59/CE prevede i consigli di prudenza, le Frasi S. Gli stabilimenti a rischio incidente in cui sono
presenti sostanze pericolose, di cui l’art. 2, sono elencate nell’allegato A del D.lgs. 238/2005 che
sostituisce l’allegato I del D.Lgs. 334/1999.
Alcune sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante:
(Tabella A)
Numero CAS
Nome
Classificazione
Caratteristiche
Incidente
(Chemical
comune o
di pericolo
di pericolosità
Abstract
generico
Service)
7783-06-4
Acido
Facilmente
R13: gas liquefatto Dispersione di sostanza
solfidrico
infiammabile
altamente
tossica nell’atmosfera
(idrogeno
infiammabile
solforato)
Tossico
R26: altamente
tossico per
inalazione
7446-09-5
Anidride
Tossico
R23: tossico per
Dispersione di sostanza
solforosa
inalazione
tossica nell’atmosfera.
R36/37: irritante
per gli occhi e le
vie respiratorie
Petrolio
Infiammabile
R11: facilmente
Rilascio di sostanza
grezzo
Tossico
infiammabile
combustibile in fase liquida
R45: può provocare con possibilità di incendio
il cancro
in pozza.
R52/53: nocivo per
gli organismi
acquatici. Può
provocare effetti
negativi per
l’ambiente
acquatico.
74-98-6
Propano
Facilmente
R12: gas liquefatto Rilascio di sostanza
infiammabile
altamente
combustibile in fase liquida
infiammabile
con possibilità di incendio
in pozza.
Rilascio di sostanza
combustibile in fase
gassosa con possibilità di
incendio (lancia di fuoco).
Rilascio di sostanza
combustibile in fase
gassosa con possibilità di
esplosione non confinata (o
con confinamento molto
parziale).
Esplosione ed incendio di
vapori infiammabili in
espansione - BLEVE* - Palla
di fuoco.
68512-91-4
Butano
Facilmente
R12: gas liquefatto Rilascio di sostanza
infiammabile
altamente
combustibile in fase liquida
infiammabile
con possibilità di incendio
in pozza.
Rilascio di sostanza
Effetti sulla
popolazione e
l’ambiente
Intossicazione
Intossicazione
Irraggiamento
Onda d’urto
(sovrapposizione
da esplosione)
Irraggiamento
Onda d’urto
(sovrapposizione
da esplosione)
Irraggiamento
Onda d’urto
(sovrapposizione
da esplosione)
combustibile in fase
gassosa con possibilità di
incendio (lancia di fuoco).
Rilascio di sostanza
combustibile in fase
gassosa con possibilità di
esplosione non confinata (o
con confinamento molto
parziale).
Esplosione ed incendio di
vapori infiammabili in
espansione – BLEVE* .Palla di fuoco.
La seguente tabella elenca alcune sostanze presenti nella scheda di informazione sul rischio da incidente
rilevante per i cittadini e lavoratori - Raffineria di Roma SpA
* Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
PIANO DI EMERGENZA INTERNO ALLO STABILIMENTO
L’art.11 del D.Lgs. n.334/1999 obbliga i gestori di tutti gli stabilimenti a rischio incidente rilevante
soggetti alle disposizioni di cui all’art. 8, a predisporre il piano di emergenza interno da adottare
all’interno dell’impianto. Il piano di emergenza interno è obbligatorio per gli stabilimenti nuovi, prima
dell’inizio attività e per quelli esistenti. Deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato IV,
punto1 ed è predisposto allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, mettere in atto misure di
protezione per l’uomo e l’ambiente, informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti,
provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo l’incidente. Il piano è oggetto di
riesamina ad intervalli appropriati non superiore ai tre anni.
PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
Il Prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione con la popolazione,
predispone il piano di emergenza esterno dello stabilimento e ne coordina l’attuazione (art. 20 del D.lgs.
n. 334/1999). Il piano deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’allegato IV,
punto 2 (art. 20 del D.lgs. n. 334/1999) e deve prevedere il controllo e la circoscrizione degli incidenti,
mettere in atto le misure di protezione per l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze da incidente rilevante
in particolare mediante la cooperazione rafforzata degli interventi di soccorso con le organizzazioni di
protezione civile. Deve essere riesaminato, riveduto e aggiornato previa consultazione con le popolazioni,
ad intervalli appropriati non superiori ai tre anni.
LE COMPETENZE DELLE REGIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE
Le Regioni, ai sensi del comma c) dell’art.18 del D.Lgs. 334/1999, definiscono le procedure per l’adozione
degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a
rischio incidente rilevante.
IL RUOLO DELLE ARPA
Il ruolo assegnato alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente è definito dall’art. 18 comma b
del D.lgs. n.334/1999. Le ARPA Sono coinvolte nell’istruttoria tecnica, partecipano alla realizzazione del
Piano di Emergenza Esterno, al gruppo di lavoro nazionale sul rischio industriale istituito presso l’ISPRA (ex
APAT), e sono organo di vigilanza e ispezione. La Regione Basilicata con la Legge regionale n. 27 del
19.05.1997 modificata dalla Legge regionale n. 13 del 27.04.1999 assegna all’Arpab (Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente di Basilicata) funzioni tecnico-scientifiche in materia di prevenzione e
controllo ambientale, tra cui dei grandi rischi industriali. L’ARPA Basilicata si interfaccia con il
Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata per le materie afferenti i Grandi Rischi
Industriali.
INFORMAZIONE ALLE POPOLAZIONI
I Comuni interessati dall’ubicazione di stabilimenti a rischio industriale, ivi compresi quelli che potrebbero
essere interessati dagli effetti da incidente rilevante, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del D.lgs.
334/1999, sono obbligati di portare tempestivamente a conoscenza della popolazione, le informazioni
fornite dal gestore relative alle particolari sostanze utilizzate riportate nella relativa scheda informativa. I
Sindaci, che sono autorità comunale di Protezione Civile, sono tenuti a predisporre un “pacchetto
informativo” da presentare alla Prefettura, all’Ufficio territoriale del Governo (Regione), e alla Provincia
di appartenenza ai fini dell’inserimento nel Piano di Emergenza Esterno al fine della pianificazione e
relativo aggiornamento. La Regione provvede affinché i dati del rapporto di sicurezza, di cui all’art. 8,
siano resi accessibili alla popolazione interessata. Il documento informativo da divulgare alle popolazioni
deve contenere le norme comportamentali di auto-protezione: in caso di emergenza con segnale di
evacuazione e in caso di emergenza con segnale di rifugio al chiuso. Ad esso si deve prevedere ad una
campagna informativa attraverso manifesti, opuscoli, questionari, incontri con la popolazione,
esercitazioni di protezione civile con l’ausilio delle organizzazione di volontariato.
FENOMENI DA INCIDENTE RILEVANTE PER DEPOSITO OLI MINERALI E GAS
Il termine BLEVE è l'acronimo di boiling liquid expanding vapor explosion e sta a significare: esplosione
dei vapori che si espandono a causa dell'ebollizione di un liquido. Ciò si manifesta quando l'involucro e il
suo contenuto raggiungono temperature di gran lunga superiori a quelle necessarie per l'evaporazione
dell'intera sostanza liquida. La rottura del contenitore determina la nuclearizzazione spontanea del
liquido, ossia l'immediata evaporazione del prodotto. Il termine FIRE BALL: se i vapori contenuti nel
contenitore esploso sono infiammabili, si può avere l'accensione immediata ed istantanea dei vapori i quali
provocano un irraggiamento mortale. Conseguenze: onda d'urto, proiezione di frammenti, possibile
fireball, irraggiamento.
Esempio cartografico di “zone” interessate da eventuale incidente rilevante
(Polo chimico di Ferrara)
CONCLUSIONI
Il centro oli di Viggiano è classificato dall’inventario nazionale del Ministero dell’Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare, Deposito oli minerali con codice ministeriale NS008 (art. 8 D.lgs. n. 334/1999). Sul
sito dell’ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata), nella sezione “rischi
industriali” vengono elencate le seguenti attività del centro: trattamento di idrocarburi liquidi e/o gassosi
provenienti dai pozzi, stoccaggio e spedizione di petrolio grezzo, spedizione di gas naturale, produzione di
zolfo liquido. Pertanto, alla luce di quanto si evince dal sito web dell’ARPAB, e in assenza di altre
informazioni relative alle cosiddette “zone” interessate da incidente rilevante previste dal Piano di
Emergenza esterno, il centro oli presenta n. CAS (Chemical Abstract Service) e nomi generici non dissimili
dai casi esposti nella tabella A.
Fonti: Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento della Protezione Civile,
RSA del Comune di Padova, Raffineria di Roma SpA, ARPA Basilicata.
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