Mobilità dei dottorandi – Prontuario Rimborso delle spese con contributo forfetario I dottorandi che svolgano attività di ricerca e/o formativa possono usufruire di un contributo forfetario come quota di rimborso per spese di trasferta, per l’importo autorizzato dal Collegio dei Docenti. Il contributo per spese di trasferta non potrà essere superiore a € 75,00, onnicomprensive di tutto, anche degli oneri a carico dell’Ateneo, per ogni ventiquattrore di soggiorno. A discrezione del Collegio dei Docenti possono essere rimborsate, in aggiunta, le sole spese di viaggio documentate. Non compete, viceversa, alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in funzione dell’attività svolta. Sugli importi erogati saranno applicate le tassazioni previste per i redditi assimilabili al lavoro dipendente (ritenuta d'acconto 23%, 27%, 38%, 41%, 43%, in base allo scaglione di appartenenza) + IRAP dell’8,5% . Il beneficiario, se gode di un reddito complessivo annuale inferiore a 8.000,00 euro con rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno può richiedere la detrazione spettante per tale condizione (1.380 euro) in misura intera. Pertanto se l'importo erogato è inferiore a tale quota e la persona non gode di altri redditi la ritenuta risulterà pari a 0 e l’unico tipo di imposta sarà l'IRAP (8,5% del totale). A conclusione dell’attività il dottorando dovrà compilare la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 23, comma 2, lettera a, del D.P.R. 29/09/1973 N. 600 (come riformulato dal D.Lgs 314 del 02/09/1997 art. 7 lett. d). Il modulo relativo è reperibile sul sito della Scuola Dottorale: Ateneo > Organizzazione > Scuole e Collegio Internazionale > Ca' Foscari Graduate School > Carriera > Informazioni per i dottorandi. Dal punto vista giuridico il contributo forfetario si rappresenta come borsa di studio mentre dal punto di vista fiscale è assimilabile ai redditi di lavoro dipendente. Il rimborso forfetario, pertanto, non è compatibile con la borsa di studio ministeriale, tranne che per le attività svolte all’estero. Rimborso delle spese a piè di lista Vitto e alloggio Possono essere rimborsate le spese documentate, nell’ambito del massimale predefinito di € 75,00 giornalieri. Vitto: è rimborsabile la documentazione fiscale completa dell’intestazione del ristoratore, della somma pagata e della causale di pagamento. Non sono rimborsabili scontrini di supermercati o comunque di esercizi in cui non compaia nell’intestazione la funzione di erogatore di servizi di vitto. Alloggio: il rimborso avviene su presentazione di regolare contratto, fattura o ricevuta fiscale di pagamento intestata al dottorando. Ogni documento fiscale deve indicare il numero dei pernottamenti, il numero degli ospiti e di eventuali pasti. Non sono rimborsabili: contratti non regolarmente registrati presso l’ufficio fiscale del Paese di competenza; ricevute rilasciate da esercizi “Bed & Breakfast” di natura non fiscale. Spese di viaggio È rimborsabile il biglietto di viaggio da Venezia, quale sede del corso di dottorato, alla città di destinazione e per raggiungere la sede dell’attività. Partenze da sedi diverse possono essere ammesse previa dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la convenienza economica per l’Ateneo. La Scuola si riserva di richiedere la documentazione che dimostri il vantaggio economico. 1 Trasporto aereo È ammissibile la sola spesa relativa all’uso della classe economica. È consentito l’uso della business class limitatamente ai soli voli transcontinentali superiori alle cinque ore. Va prodotta la documentazione attestante la spesa sostenuta: Biglietto in originale riportante il prezzo sostenuto o Biglietto elettronico riportante il prezzo sostenuto o Ricevuta dell’agenzia di viaggio in originale attestante la spesa. La documentazione va corredata dai tagliandi d’imbarco in originale ovvero risultanti da registrazione telematica (web check in). Se il biglietto di viaggio è privo del prezzo, occorre sia allegata una dichiarazione dell’agenzia che ha emesso il biglietto o la ricevuta del pagamento. L’eventuale indisponibilità della ricevuta in originale va motivata con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Autobus, nave, treno e vaporetto – Sono rimborsabili le spese limitatamente alla 2° classe o classe economica e, per i percorsi superiori alle sette ore, in WL doppio o cabina interna doppia. Va prodotta la documentazione attestante la spesa sostenuta: Biglietto in originale riportante il prezzo sostenuto o Biglietto elettronico riportante il prezzo sostenuto o Ricevuta dell’agenzia di viaggio in originale attestante la spesa. L’eventuale indisponibilità della documentazione va motivata con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso di necessità di spostamenti urbani, al fine di raggiungere la sede dell’attività, sono rimborsabili esclusivamente le spese degli abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblici urbani, rapportate al periodo di soggiorno. Non compete il rimborso per l’utilizzo del taxi o del mezzo proprio o di mezzi noleggiati. Altre spese rimborsabili a) Iscrizioni Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l'iscrizione a convegni e corsi di formazione, ivi comprese le eventuali quote di associazione all’ente organizzatore. Qualora la quota d’iscrizione sia comprensiva del vitto e/o del pernottamento, occorre esporre il dettaglio delle prestazioni e la corrispondente spesa nel documento presentato per il rimborso. In mancanza di tale dettaglio, sarà cura del richiedente, farsi rilasciare dall’ente stesso o dalla segreteria organizzativa una dichiarazione integrativa. b) Visti consolari E' consentito il rimborso dell’intero ammontare delle spese per i visti consolari e delle spese di intermediazione. c) Vaccinazioni E' consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni previste per il Paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale. d) Assistenza sanitaria L’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero per attività lavorativa è assicurata dal Ministero della Sanità dal DPR 618/1980 tramite specifiche convenzioni. Non sono ammesse al rimborso polizze assicurative per l’assistenza sanitaria fatti salvi i Paesi in cui non sono state stipulate le convenzioni previste dal DPR 618/1980 o laddove tali convenzioni non assicurino una adeguata copertura sanitaria. e) Spese accessorie È ammesso il rimborso delle spese per dispense, opuscoli e stampati finalizzati a comunicazioni a convegni, conferenze ecc. 2 Anticipi per attività all’estero Per incoraggiare le attività all’estero e rendere meno pesante l’aggravio economico la Scuola Dottorale offre la sua disponibilità ad acquistare direttamente i titoli di viaggio. Questa procedura si attiva su richiesta, anticipata di almeno 30 giorni rispetto alla data di partenza, e per costi superiori agli 800,00 euro. In alternativa (per costi non inferiori) il dottorando potrà richiedere il rimborso della spesa sostenuta, previa presentazione del titolo di viaggio, anche prima della conclusione dell’attività. In caso di mancato inizio o mancata conclusione dell’attività, il dottorando si impegna a rifondere la Scuola delle spese sostenute o degli anticipi indebiti. Modalità di presentazione richiesta La richiesta del rimborso (forfetario o a piè di lista) deve essere effettuata solo quando l’attività sia stata approvata dal collegio dei docenti, per l’importo massimo autorizzato. La richiesta si effettua esclusivamente tramite domanda on line, accedendo in area riservata con le proprie credenziali (numero di matricola e password). Il termine ultimo per presentare domanda per le attività che inizino nel 2014 è il 30 settembre 2014. Altre prescrizioni Tutte le ricevute fiscali vanno sottoscritte dall’interessato che se ne assume la responsabilità in merito ad autenticità e legittimità. La documentazione fiscale è strettamente personale: non sono rimborsabili pagamenti effettuati da terzi. Qualora la documentazione di spesa sia carente di alcuni elementi di riscontro, quali la mancanza dell’importo pagato, della data, oppure risulti redatta in lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una dichiarazione integrativa esplicativa a firma dell’interessato redatta ai sensi del DPR 445/2000. La dichiarazione è ammessa ai fini del rimborso purché sia chiaramente rilevabile la correlazione diretta tra i documenti presentati e la missione effettuata. Nel caso di pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro sarà considerato il cambio giornaliero, alla data di inizio attività, fornito dal sito della Banca d'Italia, valido ai fini fiscali in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Per ogni informazione: Scuola Dottorale d’Ateneo [email protected] 0412347372 0412347315 3