Settore Ambiente - Servizio Energia
COMUNE DI AVELLINO
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO ENERGIA
IMPIANTI TERMICI
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
PIU' SICUREZZA
MINOR CONSUMO
Responsabile del Sevizio
Ing. Alessandro Matarazzo
Dirigente
Arch. Giovanni Iannaccone
ver.1.0.05
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Settore Ambiente - Servizio Energia
Presentazione
La scienza ci ha insegnato che qualsiasi attività comporta consumi di energia, ma anche
ricadute in termini di inquinamento.
Questo assioma, così ovvio nella sua linearità, deve far maturare la semplice consapevolezza
che:
•la gran parte delle risorse energetiche non sono inesauribili;
•l'ambiente può assorbire e " rimediare" solo a quantità limitate di inquinanti.
E' stato calcolato che in Italia vengono consumati annualmente 160 milioni di litri di petrolio
equivalente (il cosiddetto tep ), che corrispondono a 6000 litri di petrolio al secondo; in altre
parole, ogni cittadino "consuma", in termini energetici complessivi , 10 litri di petrolio al
giorno.
Non occorrono ulteriori dati per affermare che il risparmio di energia è un interesse primario
della nostra comunità cittadina e del nostro paese.
Oltre che partecipare in prima persona all'impegno collettivo per razionalizzare e ridurre i
consumi di energia da fonti esauribili, il ruolo del Comune è quello di promuovere lo sviluppo di
diverse iniziative di risparmio ed anche sicuramente quello di informare e coordinare gli
interventi garantendo, così, un adeguato standard di benessere.
Per quanto riguarda l'impianto termico dell'abitazione, l'obiettivo a cui si tende è di ottenere i
maggiori benefici con i minori costi: l'innovazione tecnologica, metodici interventi di
manutenzione e l'uso razionale della caldaia possono già da soli costituire un significativo (e
tangibile) contributo per la sicurezza della nostra abitazione nonché per la tutela della pubblica
incolumità, per il risparmio energetico e per la riduzione dell’inquinamento.
Ciò avrà innegabili vantaggi per la collettività e per ciascun singolo utente, sia nel breve
periodo che in prospettiva.
Nelle pagine che seguono, i cittadini troveranno un agile strumento di consultazione, ricco di
utili indicazioni per dare efficienza e sicurezza al sistema termico della propria casa.
L'attenzione crescente dei cittadini di Avellino per la qualità dell'ambiente in cui vivono renderà
agevole il raggiungimento degli obiettivi descritti.
Dott. Antonio Spina Assessore all’Ambiente
ver.1.0.05
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Settore Ambiente - Servizio Energia
Premesse
Il presente opuscolo ha lo scopo di divulgare ed esemplificare una serie di norme emanate ai fini
dell’uso razionale dell'impianto termico, con l'aiuto delle tabelle allegate, da informazioni sulle
caratteristiche degli impianti, sul loro migliore utilizzo, sui criteri di risparmio energetico.
L'occasione è data dall'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del suo Regolamento
esecutivo (il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, modificato dal DPR 21 dicembre 1999 n. 551).
La legge, nel fissare il principio delle verifiche obbligatorie di tutti gli impianti termici, sia
autonomi che centralizzati, per quelli di potenza inferiore a 35 Kw, da facoltà ai Comuni di
considerare effettuati i controlli di quegli impianti i cui proprietari o i terzi responsabili,
appositamente delegati, facciano pervenire una "dichiarazione" con connessa assunzione di
responsabilità attestante il rispetto del D.P.R. 551/99.
Il controllo del rendimento delle caldaie, raggiunge contemporaneamente tre obiettivi:
• consente un risparmio nei consumi di energia e quindi una riduzione delle spese di
riscaldamento;
•assicura un adeguato standard di sicurezza e di benessere all'interno della propria casa;
• contribuisce ad abbattere il quantitativo di sostanze inquinanti, come l'anidride
carbonica, gli ossidi di zolfo e di azoto che ogni anno riversiamo nell'aria.
Ricordiamo infatti che il riscaldamento è, dopo il traffico, la maggiore causa di inquinamento
dell'aria ed è stato calcolato che solo da questo provengano 600.000 ton./annue di sostanze
inquinanti immesse in atmosfera.
Sono dati che si commentano da sé e ci persuadono che deve essere impegno di tutti tradurre i
semplici e condivisibili principi stabiliti dalla legge in consuetudine, similmente a quanto
facciamo per i controlli della salute del nostro corpo.
ver.1.0.05
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Indice
1.
Risparmio e sicurezza :alcuni suggerimenti
pag.6
2.
Come si produce calore nei nostri impianti termici
pag.7
3.
Classificazione degli impianti termici
pag.9
4.
Prescrizioni per l'installazione e ventilazione locali
pag.11
5.
Quali impianti termici devono essere controllati
pag.12
6.
Che cosa fare per il controllo dell'impianto
pag.12
7.
A chi si rivolge la legge
pag.14
8.
Affidamento operazioni di controllo e manutenzione
pag.14
9.
Obblighi del terzo responsabile
pag.15
10.
Come si effettua il controllo e la manutenzione
pag.15
11.
Documenti in dotazione obbligatoria agli impianti
pag.16
12.
Che cosa è la “Dichiarazione”
pag.16
13.
Sanzioni
pag.18
14.
Riferimenti normativi
pag.18
Glossarietto
pag.19
Allegati: Schema tipo dichiarazione
Scheda presentazione dei risultati /DPR 13/05/98 n.218
Dichiarazone di conformità impianto alla norma UNI10738
Rapporto di controllo tecnico (allegato “H” del DPR 551/99)
Dichiarazione di impianto disattivato
Per Informazioni:
SETTORE AMBIENTE – Sevizio Energia
Palazzo Degli Uffici Comunali Piazza Del Popolo
Mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
ver.1.0.05
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Legenda sigle richiamate nel testo
kw
kcal
h
kg
m3
cm2
= chiloWatt
= chilocaloria
= ora
= chilogrammo
= metro cubo
= centimetri quadrati
DPR
DM
= Decreto Presidente della Repubblica
= Decreto Ministeriale
(*) UNI
= Ente Nazionale Italiano di Unificazione
livello comunitario)
(*) CIG
= Comitato Italiano Gas
(*) CEI
= Comitato Elettrotecnico Italiano
(UNI EN, se norme armonizzate a
(*) Le sigle corrispondono ad altrettanti Enti nazionali che hanno il compito istituzionale di
definire lo "stato dell'arte" (cioè il meglio possibile con le conoscenze attuali) per prodotti,
servizi e processi, per il miglioramento della comunicazione tecnica, l'economicità di produzione
ed utilizzo, la sicurezza ed il rapporto con l'ambiente. Tali Enti fanno parte di Organismi
internazionali, dai quali le norme hanno origine e da dove vengono poi diffuse in tutti i paesi. Le
norme nascono come specificazioni tecniche volontarie, ma, se recepite dagli Stati in
provvedimenti legislativi, diventano regole tecniche obbligatorie. Quelle degli impianti elettrici
e a gas sono di questo tipo.
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RISPARMIO E SICUREZZA: ALCUNI SUGGERIMENTI
Alcuni suggerimenti
Una buona manutenzione può far migliorare in modo sensibile il rendimento complessivo del
generatore di calore, specialmente per quelli condominiali di qualche anno fa (nati a nafta,
convertiti prima a gasolio e poi a gas). Per alcuni può rivelarsi difficile o impossibile
raggiungere il valore minimo di rendimento richiesto dalla legge, tanto che in qualche caso
sarà necessario intervenire con un'opera di sostituzione (i termini di legge per questo
eventuale intervento radicale sono già ampiamente scaduti).
Numerosi sono gli accorgimenti che possono essere adottati, sia in famiglia che in ogni attività
lavorativa, per favorire tutti insieme il contenimento dei consumi di energia:
a) per migliorare la diffusione del calore:
• porre un foglio isolante fra il radiatore e la parete, specie nel caso di sottofinestra;
• eliminare ogni ostacolo al libero movimento dell’aria davanti ai radiatori (tende, mobili e
coperture varie)
b) per contenere i consumi e quindi ridurre spese ed inquinamento:
• rispettare i limiti di legge per la temperatura nelle stanze (20 gradi di giorno con tolleranza di
2 gradi centigradi, come valori medi negli ambienti dell’unità immobiliare), ricordando che
per ogni grado in più l'incremento del consumo è mediamente del 5-7%;
• durante la notte abbassare le tapparelle o chiudere gli oscuranti delle finestre anche delle
stanze non dedicate al riposo. Così facendo la dispersione di calore attraverso le superfici
vetrate, notoriamente elevata, si riduce sensibilmente;
• far applicare valvole termostatiche sugli elementi scaldanti per ottenere il controllo e la
regolazione automatica della temperatura nei singoli ambienti;
• sugli impianti autonomi, far applicare regolatori/programmatori (cronotermostati) per il
controllo automatico della temperatura e delle fasce orarie di riscaldamento. Tale dispositivo
deve risultare installato all’origine per impianti realizzati o ristrutturati dopo l'1 agosto 1994;
• negli impianti centralizzati condominiali, far valutare la convenienza economica
dell'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. Questo sistema consentirà la
distinzione della spesa individuale di riscaldamento che dipenderà per la quasi totalità dal
tempo in cui il proprio impianto viene effettivamente utilizzato, come per quelli
monofamiliari. L’intervento costituisce una valida ed efficace alternativa alla tendenza di
dotare interi condomini di una miriade di caldaiette autonome.
Il Regolamento sugli impianti termici, DPR 412/93 art. 7 commi 1,2,3,4,5,6 e 7, rende
obbligatorio l’impiego dei dispostivi per la contabilizzazione del calore e termoregolazione
degli impianti termici centralizzati a servizio degli edifici, autorizzati con permesso di
costruire successivo al 30 giugno 2000.
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Infine occorre necessariamente citare la presenza sul mercato di generatori particolari in grado di
fornire rendimenti di combustione e stagionali al top della gamma.
Ad esempio si potrebbero citare i generatori a temperatura scorrevole e quelli a condensazione
in grado di pilotare impianti di distribuzione a bassa temperatura e ad alta efficienza.
Ovviamente alle prestazioni al top corrispondono anche prezzi che mediamente si attestano nelle
fascia medio alta.
Considerando che un generatore al quale sia assicurata una corretta manutenzione ha una vita
media che agevolmente supera i quindici anni è facile intuire che l’extra costo iniziale sarà
ampiamente ripagato dalle migliori prestazioni.
c) per la sicurezza, il buon funzionamento e la durata degli impianti termici:
• far progettare e realizzare "a regola d'arte", cioè da personale esperto e qualificato, gli
impianti termici;
• far controllare e verificare il funzionamento con una regolare manutenzione periodica da
tecnici abilitati.
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COME SI PRODUCE CALORE NEI NOSTRI IMPIANTI TERMICI
Ogni combustibile genera energia perché brucia, per questo, ha bisogno dell'ossigeno
contenuto nell'aria.
Durante il processo di combustione, viene consumata pertanto una determinata quantità di aria,
aspirata per il funzionamento del generatore e successivamente rimessa come prodotto della
combustione (fumi) attraverso il camino. Ne consegue la necessità di garantire l'equilibrio fra il
volume dell'aria consumata e quello dell'aria immessa secondo precise regole (aerazione o
ventilazione).
A titolo di esempio si riportano di seguito i volumi di aria necessaria a garantire la combustione:
COMBUSTIBILE
unità di
misura
Potere calorifico per
aria necessaria per una
unità di misura
corretta combustione (circa)
(circa)
Metano
1 m3
8200 kcal/m3
11 m3
Gas liquefatto (GPL)
1 kg
11000 kcal/kg
14 m3
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Gasolio
1 kg
11000 kcal/kg
16 m3
Carbone
1 kg
7500 kcal/kg
13 m3
Legna da ardere
1 kg
3500 kcal/kg
6 m3
Riflettiamoci su:
Una comune caldaietta domestica a tiraggio naturale ("a camera aperta" o “tipo B” secondo
norma UNI 7129), avente una potenza di circa 25 kW (22000 kcal/h), richiede per il
funzionamento circa 35 m3/h di aria, se si aggiunge l'effetto della portata indotta dal dispositivo
rompitiraggio - antivento, il valore complessivo finale di aria può raggiungere i 100 m 3/h,
equivalente al volume di due stanze di ml. 4,00 x ml. 4,50 x ml. 3,00 !
per un efficace ricambio d'aria
Nei locali ove si trovano gli impianti che bruciano gas (caldaie, scaldacqua) é necessario
garantire un corretto ricambio d'aria, praticando aperture (di ventilazione) sulle pareti, il più
possibile in prossimità del pavimento. Se esistono apparecchi di cottura (cucine), deve essere
praticata anche un’apertura di aerazione in alto.
Le aperture, protette da griglie, non devono essere ostruite e si devono poter pulire
periodicamente perché non perdano la loro efficacia.
Le superfici delle aperture devono avere misure “adeguate con un minimo di 100 cm2”, il
cui valore comunque dipende dalla potenza degli apparecchi presenti, dal tipo di apparecchio e di
gas e dalla posizione dell’apertura stesse.
Tale misura può cioè essere fortemente influenzata da vari fattori ed é necessario che venga
stabilita da persona esperta (dal progettista in caso di nuovo impianto o dal manutentore in
occasione dei controlli) in relazione alla natura e tipo di apparecchiature installate, alla potenza e
secondo quanto prescritto dalle norme.
Pertanto i fori di ventilazione sono assolutamente necessari ed è vietato il fai da te!
ver.1.0.05
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CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Dal più piccolo e semplice al più grande e complesso, gli impianti termici presenti in
un'abitazione possono essere di diverso tipo:
Apparecchi senza sistema di scarico (tipo A secondo norma UNI-CIG 7129)
Sono di "tipo A" gli apparecchi previsti per non essere collegati ad un condotto od ad un
dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l’esterno del locale in cui sono
installati.
Sono di tipo “A” ad esempio
−
Scaldabagni istantanei fino a 11kw;
−
Scaldabagni ad accumulo fino a 50 litri e fino a 4,65 kw;
−
Apparecchi indipendenti per riscaldamento ambiente fino a 3,5 kw;
−
Altri apparecchi (esclusi gli apparecchi di cottura) fino a 2,9 kw .
Questi apparecchi sono da utilizzare con grande prudenza perché immettono i prodotti della
combustione direttamente nell'ambiente e richiedono pertanto nel locale non uno, ma due fori di
ventilazione e devono avere dispositivi di sicurezza specifici.
All'acquisto di tali apparecchi verificare che siano marchiati (UNI-CIG 8812) ed informarsi dei
loro limiti di impiego. Gli apparecchi di cottura, potrebbero essere assimiliti a quelli tipo "A" *.
DOVE NON INSTALLARE GLI APPARECCHI DI TIPO “A”
−
Camere da letto;
−
Bagno
______________
(*)
Fondamentale è il controllo periodico del tubo di collegamento alla rete del gas, che deve
aver una lunghezza massima di 150 cm, essere marchiato (UNI-CIG 7140) e deve essere
sostituito entro la data di scadenza, stampigliata lungo tutto il tubo stesso,, per gli accessori
quali: portagomma e fascette devono essere conformi alla norma UNI-CIG 7141. Per
apparecchi poco accessibili o ad incasso deve essere impiegato un tubo di tipo metallico, rigido
o flessibile (UNI-CIG 9891, lunghezza massima 200 cm).
ver.1.0.05
Gli apparecchi di cottura devono essere dotati di apposite cappe.
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Apparecchi domestici (caldaie o scaldabagni o combinazione di essi) che prelevano l'aria di
combustione dall'ambiente ove sono installati (tipo B secondo UNI-CIG 7129)
Sono di "tipo B" gli apparecchi previsti per essere collegati ad un condotto di evacuazione dei
prodotti della combustione verso l’esterno del locale : l’aria comburente è prelevata direttamente
nell’ambiente dove gli apparecchi sono installati.
Sono di tipo “B” ad esempio:
−
Scaldabagni a gas;
−
Caldaie a gas;
−
Apparecchi indipendenti per riscaldamento ambiente (stufe).
Tali apparecchi detti anche “a camera aperta”, scaricano i fumi all'esterno per tiraggio naturale o
forzato e devono essere dotati di un dispositivo di controllo del tiraggio.
DOVE NON INSTALLARE GLI APPARECCHI DI TIPO “B”
−
−
Camere da letto;
Bagni se non sono verificati il rapporto tra volume e portata termica e se il volume del
locale è insufficiente.
Apparecchi domestici (caldaie o scaldabagni o combinazione di essi) che prelevano l'aria di
combustione direttamente dall'esterno (tipo C secondo UNI-CIG 7129).
Sono di "tipo C" gli apparecchi nei quali il circuito di combustione (presa dell’aria comburente,
camera di combustione, scambiatore,evacuazione dei prodotti della combustione), è stagno
rispetto al locale in cui sono stati installati.
Gli apparecchi di tipo “B” e tipo “C” possono essere a tiraggio naturale o a tiraggio forzato.
Per il posizionamento all’esterno dei terminali di tiraggio per apparecchi di tipo B e tipo C
occorre attenersi al punto 4.3.4.3 norma UNI 7129.
Per edifici multipiano la norma di riferimento è costituita dall’art. 5 DPR 412/93 e successive
modifiche e integrazioni.
ver.1.0.05
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Generatori di calore centralizzati.
Sono utilizzati per il riscaldamento di ambienti con volumi rilevanti o per una produzione
considerevole di acqua calda per uso sanitario (o per la combinazione di essi). Sono impianti
soggetti a verifiche particolari sia per la loro installazione, che per le prove periodiche e per gli
aspetti di prevenzione incendi.
Per questi impianti ha avuto notevole impatto l’obbligo contenuto nel comma 14 dell’art.11 del
DPR 412/93 di raggiungere definiti valori minimi di rendimento entro date scaglionate
(comunque con il limite ultimo del 30/09/96) pena la sostituzione del generatore con altro di
caratteristiche di efficienza più elevate.
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PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA VENTILAZIONE DEI LOCALI
Per l'installazione di impianti a gas, anche in ambienti domestici, é necessario fare riferimento
alle norme:
UNI-CIG 7129/aggiornamento 2001
Impianti alimentati da gas di rete con portata termica nominale non
superiore a 35 kW (30.000 kcal/h), che tratta gli impianti a gas (sia
metano, che GPL) quando esiste una "rete", cioè un sistema di
distribuzione collettivo.
UNI 7131/72
Impianti a gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico, non
alimentati da rete di distribuzione che tratta in pratica gli impianti a gas
liquido (GPL) serviti da contenitori mobili, le cosiddette "bombole".
In ogni caso per l’installazione e/o trasformazione di tutti i tipi di impianti accorre rivolgersi a
progettisti abilitati e far eseguire i lavori da installatori qualificati ai sensi della legge 46/90 iscritti alla
Camera di Commercio Industria e Artigianato.
Ad ultimazione lavori, l’installatore dovrà obbligatoriamente rilasciare la certificazione di conformità
ai sensi della L. 46/90 . Tale certificazione insieme al libretto d’impianto dovrà essere esibita a
richiesta degli organismi delegati al controllo
Ogni tipo di "fai-da-te" non è solo proibito, ma può anche essere pericoloso per sé e per gli
altri.
ver.1.0.05
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Settore Ambiente - Servizio Energia
Le regole sono molte, a prima vista troppe, sicuramente complesse da comprendere ed applicare,
il loro coordinamento è a volte carente o di non chiara visibilità: é perciò fondamentale
rivolgersi a personale esperto.
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QUALI IMPIANTI TERMICI DEVONO ESSERE CONTROLLATI
1. IMPIANTI SOGGETTI A CONTROLLO - DPR 412/93 art.1 lettera f)
L’impianto termico definito dalla norma è un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione
e di controllo.
Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
−
Stufe;
−
Caminetti;
−
Radiatori individuali ;
−
Scaldacqua unifamiliari;
−
Impianti inseriti in cicli di processo;
−
Generatori di calore alimentati a combustibile solido;
ed in generale gli impianti non rientranti nella norma UNI 10389.
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CHE COSA SI DEVE FARE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO
La legge n. 10/91, all'art.31 stabilisce che il proprietario o per esso, un terzo, che se ne assume la
responsabilità è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
Le modalità di esecuzione delle manutenzioni periodiche e le relative scadenze in relazione
anche alla potenza degli impianti sono fissate dal DPR 412/93 e successive modifiche e
integrazioni.
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli adempimenti:
ver.1.0.05
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Settore Ambiente - Servizio Energia
ver.1.0.05
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Settore Ambiente - Servizio Energia
ATTENZIONE
Oltre 116 kW (100.000 kcal/h) gli impianti sono soggetti anche a controlli di prevenzione
incendi e devono essere sottoposti anche a controlli di sicurezza (ogni 5 anni,
DM 1/12/75).
Oltre 233 kW (200.000 kcal/h) gli impianti sono soggetti a quanto sopra e inoltre devono essere
condotti da personale abilitato ( vedi legge 615/66).
Si precisa che nel caso fossero presenti piú generatori collegati allo stesso impianto, si dovrá
procedere a sommare la potenza nominale di ciascuno per valutare quella complessiva dalla
quale dipendono alcuni parametri importanti (tempi, scadenze, rendimenti minimi, verifiche).
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A CHI SI RIVOLGE LA LEGGE
Secondo quanto indicato dalla normativa (DPR 412/93, artt. 1 e 11), i soggetti interessati dagli
oneri di manutenzione sono:
• il proprietario dell'immobile dove é installato l'impianto termico se vi risiede;
• l'amministratore, nel caso di edifici dotati di impianto termico centralizzato amministrati in
condominio o appartenenti a soggetti diversi dalle persone fisiche;
• l'inquilino occupante, a qualsiasi titolo, l'unità immobiliare dotata di impianto termico
individualie (caldaieta autonoma);
• il "terzo responsabile", cioè la persona fisica o giuridica (abilitata a termini di legge) che
riceve ed accetta la delega dal proprietario o dall'amministratore, assumendosi la
responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
Chi accetta questo incarico, entro 60 giorni dalla nomina, deve comunicarlo (in base all’art.9
della legge 21 dicembre 1999, n.551) al Comune .
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AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO MANUTENZIONE E
DELEGA DI RESPONSABILITA’COME ALL’ART. 10 DEL D.P.R. 551/99.
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, ove non possieda i requisiti
necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria, a soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 46/90 art.1 lettera “c”.
ver.1.0.05
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Settore Ambiente - Servizio Energia
Se l’impianto termico è alimentato da gas occorre che il manutentore possieda anche i requisiti
di cui alla lettera “e” del medesimo articolo della legge 46/90.
Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw, la
figura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione si identifica con l’occupante che può,
delegare i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell’impianto che
assume pertanto il ruolo di terzo responsabile.
In tal caso l’occupante stesso mantiene comunque in esclusiva la responsabilità della gestione
dell’ impianto relativamente al rispetto degli orari di accensione, del periodo stagionale e delle
temperature.
Al termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare al proprietario o al
subentrante il libretto d’impianto prescritto al comma 9 (art. 11 DPR 412/93), debitamente
aggiornato con gli eventuali allegati.
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OBBLIGHI DEL TERZO RESPONSABILE
Il terzo eventualmente nominato responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto
comunica entro 60 (sessanta) giorni la propria nomina all’ente locale competente (il Comune)
per i controlli previsti.
Al Comune va altresì comunicata immediatamente la revoca o la dimissione dall’incarico.
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COME SI EFFETTUA IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE
Le operazioni di manutenzione degli impianti termici devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche per le regolazioni, uso e manutenzione fornite dal costruttore,
qualora non siano disponibili le operazioni di manutenzione vanno eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante delle apparecchiature, in assenza anche di
queste ultime occorre seguire le vigenti normative UNI e CEI.
Al termine delle operazioni di controllo dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto, che deve sottoscriverne
copia per ricevuta.
L’originale del rapporto sarà conservato nel libretto d’impianto o di centrale.
Per impianti di riscaldamento unifamiliari di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw il
rapporto dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all’allegato “H”
del DPR 551/99.
ver.1.0.05
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Settore Ambiente - Servizio Energia
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DOCUMENTI IN DOTAZIONE OBBLIGATORIA AGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti termici, come definiti dall’art. 1 comma f) DPR 412/93, devono essere muniti
di apposito libretto realizzato in conformità con il modello previsto dallo stesso DPR 412/93,
allegati F o G, come successivamente modificati dal D.M. 17 marzo 2003 pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 marzo 2003.
I modelli di libretto sono due:
1. Libretto di Impianto
in dotazione agli impianti di potenza inferiore ai 35 kW (30.000
kcal/h)
2. Libretto di Centrale in dotazione agli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW
In aggiunta, altri documenti obbligatori sono:
- Per gli impianti installati prima del 5 marzo 1990 e perciò preesistenti alla legge 46/90, la
“Scheda di presentazione dei risultati”, conforme all’appendice "F" della norma UNI
10738/98; essa costituisce il documento sostitutivo della dichiarazione di conformità prevista
all’art.9 della legge 46/90 ed attesta l’efficacia degli eventuali interventi di adeguamento che
il DPR 218/98 aveva resi obbligatori entro il 31/12/98. (allegato al presente libretto=
- Copia della dichiarazione inviata al Comune, insieme al “Rapporto di controllo tecnico”
contenuto nell’allegato “H” al DPR 412/93 (come modificato dal DPR 551/99).
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CHE COSA E' LA "DICHIARAZIONE"
La legge prevede che il Comune si attivi per eseguire, o far eseguire, i controlli sullo stato di
manutenzione di tutti gli impianti termici, ponendo gli oneri a carico degli utenti.
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Settore Ambiente - Servizio Energia
E' tuttavia previsto che i Comuni possano stabilire, per gli impianti con potenza inferiore
a 35 kW, in alternativa al controllo diretto che le verifiche si intendano effettuate nei
casi in cui i proprietari degli impianti termici, l'occupante a qualsiasi titolo (es.
inquilino) o i terzi responsabili facciano pervenire al Comune una apposita
dichiarazione redatta secondo il modello di cui all’allegato “H” con timbro e firma
del terzo responsabile o dell’operatore nel caso la prima figura non esista per
l’impianto specifico e con connessa assunzione di responsabilità , attestante il
rispetto delle norme del DPR 551/99 con particolare riferimento ai risultati
dell’ultima delle verifiche periodiche relative al rendimento di combustione.
Tale dichiarazione debitamente compilata e completa del nuovo allegato "H" introdotto dal DPR
551/99, allegato al presente libretto, dovrà essere inoltrata agli uffici competenti di questo
Comune nei tempi e modi stabiliti con ordinanza dirigenziale .
Per una verifica statistica della veridicità di queste dichiarazioni, la legge prevede un controllo di
un campione determinato nella misura del 5% annuo, calcolato sulla totalità degli impianti di
potenza inferiore a 35 kw esistenti sul territorio.
Detto campione sarà scelto con opportuni criteri tra gli impianti per cui sia pervenuta la
dichiarazione ai sensi della suddetta ordinanza .
Per detto campione i disposti controlli saranno gratuiti.
Il Comune disporrà altresì controlli a tappeto per:
*
∗
La totalità degli impianti di potenza inferiore a 35 kw non dichiarati;
Per tutti gli altri impianti di qualsiasi potenza ,,a parire da 35 kw,presenti sul territorio.
Per i controlli a tappeto l’onere cederà a totale carico degli utenti secondo gli importi
determinati con delibera di GM n. 402/05 e dettagliati anche nella ordinanza di cui sopra.
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SANZIONI
Art. 34 - comma 5 - Legge 10/91
Tale articolo stabilisce che il proprietario, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo
che si é assunto la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione (anche l'inquilino), se non
adotta le misure per contenere i consumi di energia o non osserva l'obbligo della
manutenzione secondo le norme di legge (non gestisce cioè al meglio l'impianto termico),
possa essere punito con una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Questo libretto di informazione vuole fornire a tutti gli utilizzatori, in un modo che speriamo
risulti semplice e comprensibile (magari con l’ausilio del piccolo glossario presente alla fine del
fascicolo), le notizie e le regole più importanti che devono essere applicate nell'installazione e
nella gestione di apparecchi alimentati a gas, per rispettare gli adempimenti di legge: regole che
ogni tecnico o installatore qualificato conosce bene ed è tenuto ad applicare.
Per coloro che ritenessero opportuno saperne di più, si riporta di seguito l'elenco delle principali
normative vigenti in questo particolare settore.
Legge 1 marzo 1968 n. 186
Disposizioni concernenti l’installazione di impianti elettrici
ed elettronici
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083
Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
D.M. 1 dicembre 1975
Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi
in pressione
D.M. 30 ottobre 1981
Prescrizioni di sicurezza per l'uso di apparecchi a gas senza
scarico esterno dei fumi
Legge 5 marzo 1990 n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
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DPR 6 dicembre 1991 n. 447
Regolamento di attuazione della legge n° 46/90
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale
DPR 26 agosto 1993 n. 412
Regolamento di attuazione della legge n°10/91 ( Norme per
la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici per il contenimento dei
consumi energetici)
DPR 13 maggio 1998 n. 218
Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza
(requisiti minimi per impianti preesistenti alla legge n 46/90)
DPR 21 dicembre 1999 n. 551
Regolamento recante modifiche al DPR n° 412/93
Norme Tecniche
D. L. 27 luglio 2005
D. M. 17 marzo 2003
S. O. n. 60 a G.U. n. 86 del 12 aprile 2003
GLOSSARIETTO
· Apertura di ventilazione: apertura in comunicazione con l'esterno (eseguita perciò su pareti
esterne, o attraverso canalizzazioni o altro) per garantire agli apparecchi l'apporto continuo di
aria necessario ad una corretta combustione; le dimensioni , indicate dalle norme, dipendono
da svariati fattori (potenza degli apparecchi, posizione nella quale risulta praticata, tipo di gas,
ecc.).
· Apertura di aerazione: apertura in comunicazione con l'esterno (eseguita con i criteri appena
detti) per garantire il ricambio d’aria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione
che per evitare pericolose concentrazioni di gas non combusti.
· Cappa: Struttura a campana che serve a convogliare, tramite i condotti di scarico o canali da
fumo, fumi e vapori in un camino o in una canna fumaria (singola o collettiva) o direttamente
nell'atmosfera.
· Camino o canna fumaria singola: condotto verticale avente lo scopo di attivare il tiraggio e
disperdere a conveniente altezza dal suolo i prodotti della combustione provenienti da un solo
apparecchio.
· Canna fumaria collettiva ramificata: condotto cui siano collegati più apparecchi installati
su più piani di un edificio. Possono essere collegati fino ad un massimo di 5 apparecchi,
purché dello stesso tipo ed uno per piano.
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Conversione: per convertire le potenze da kcal/h a kW, è necessario dividere il valore per il
numero 860; in pratica 1 kW corrisponde a 860 kcal/h ; 1000 kcal/h corrisponde a 1,16
kW
· Dichiarazione e “modello H”: foglio riepilogativo dell’esito delle prove e dei controlli
periodici, compilato dal tecnico, da inviare al Comune.
· Dispositivo rompitiraggio-antivento: dispositivo facente parte integrante dell'apparecchio e
situato sul circuito di scarico dei prodotti della combustione; ha lo scopo di diminuire
l'influenza delle variazioni di tiraggio ed evitare disturbi sul funzionamento del bruciatore e
sulle caratteristiche della combustione causati da fenomeni di controcorrente (ad esempio: per
forte vento).
· Portata termica nominale (o potenza): é la quantità di energia termica corrispondente al
potere calorifico del combustibile consumato dall'apparecchio nell'unità di tempo; dichiarata
dal costruttore, si esprime in kW (o in kcal/h per i vecchi apparecchi).
· Requisiti minimi di sicurezza: parametri di adeguamento eventuali per gli impianti costruiti
prima della legge 46/90.
· Rendimento di combustione: valore numerico che indica la qualità e l’efficienza
dell’apparecchio termico dal punto di vista della conversione in calore dell’energia contenuta
nel combustibile.
· Scarico: allontanamento di prodotti della combustione (fumi). Può avvenire a mezzo di
camini singoli, canne fumarie collettive ramificate o, in pochi casi minori, direttamente
all'esterno attraverso idonei dispositivi.
· Ventilazione diretta: quella che avviene attraverso un'apertura permanente correttamente
dimensionata e praticata sulla parete esterna del locale.
· Ventilazione indiretta: quella che avviene attraverso un locale contiguo che sia in
comunicazione con l'esterno attraverso idonee aperture permanenti.
PER INFORMAZIONI
SERVIZIO ENERGIA PIAZZA DEL POPOLO - Tel. 0825-200329-330 - Fax 0825769394
Mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00
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Di seguito gli allegati
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Comune di Avellino
Servizio Energia
Sezione Controllo Impianti Termici
CONTROLLO SULLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
(Art. 31 comma 3 Legge 9/01/1991 n. 10, art. 11 commi 18 e 20 D.P.R. 26/08/1993, n. 412 modificato ed integrato dal D.P.R. 21/12/1999 n. 551)
SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE
PER IMPIANTO TERMICO CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE < 35 Kw
BIENNIO 2004-2005
Impianto termico installato nell’immobile sito nel Comune
Via … … … … … … … … … … … … … … Piano… … … … … int… … … … … … … .
Frazione/Località… … … … … … … … … … ...
d i Avellino
Responsabile dell’impianto termico:
Cognome… … … … … … … … … … … … … … … … … .… …
Nome… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Cod. Fisc. … … … … … … … … … … … … … ..Via
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .n… … … … … .…
CAP. … … … … … … … … … . Comune … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tel…
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
In qualità di: : Proprietario
Occupante
legale rappresentante della
ditta… … … … … … … … … … … … … … … … …
Terzo responsabile
Proprietario dell’impianto termico:
Altro
(da compilare solo nel caso di responsabile diverso dal proprietario)
Cognome… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nome… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
n. Cod. Fisc… … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Via… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CAP… … … … … … … … … … … … … .. Comune… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tel… … … … … … … … … … … … … … … … .
Dati del fornitore di combustibile:
Nominativo o ragione sociale… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Cod. Utente… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Il sottoscritto… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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responsabile dell’impianto termico di cui sopra
ai sensi dell’art. 11 comma 20 del DPR 26.08.1993 n. 412 e successive modifiche,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
che l'impianto è stato regolarmente controllato da tecnico qualificato ed abilitato, che lo stesso rispetta
le norme contenute nel D.P.R. 412/93 e successive modifiche, che i risultati dell'ultima delle verifiche
periodiche di cui all'art. 11 comma12 del D.P.R. 412/93 (ultima manutenzione ed ultima analisi di
combustione) sono conformi a quanto prescritto dallo stesso decreto.
Data… … /… … /… … .
responsabile
dell’impianto
… … … … … … … … … …
…
Si allega alla presente:
1.
Ricevuta del versamento di €. 7,00 (€. sette,00) sul c/c postale n. 10477834intestato a COMUNE DI AVELLINO –
Ser. Tributi Contr. Imp. Termici con causale di versamento “Autodichiarazione: controllo Impianti termici biennio
2004 –2005;
2.
Copia del rapporto o dei rapporti di controllo tecnico (Alleg. H al DPR 412/93 c.c.m. dal DPR 551/99)
attestante/i l’ultima manutenzione e analisi dei fumi compilato/i in ogni parte e firmato/i dal tecnico manutentore e
dal responsabile dell’impianto per presa visione;
Copia del documento di identità del Responsabile dell’impianto.
3.
NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DELLA SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE
PREMESSA. Gli impianti termici richiedono ingenti quantità di combustibili fossili e sono una delle principali cause di
inquinamento nei centri urbani.
La normativa vigente (Legge 10/91 e DPR n. 412/93 c.c.m. DPR 551/99 ) prescrive degli obblighi sia per il cittadino
(proprietario, occupante), sia per gli Enti Locali.
Il cittadino in qualità di Responsabile di un impianto con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, deve provvedere a:
- far effettuare almeno annualmente da un tecnico qualificato e abilitato la manutenzione dell’impianto termico;
- far effettuare almeno con periodicità biennale da un tecnico qualificato e abilitato l’analisi dei parametri della combustione;
- compilare e tenere aggiornato il Libretto d’impianto (dal 1/09/2003 conforme al nuovo modello di cui all’allegato II al D.M.
17/03/2003).
Il comune di Avellino, in qualità di Ente Locale competente, ha il compito di controllare il corretto stato di esercizio e
manutenzione degli impianti termici, con onere a carico degli utenti così come previsto al comma 3 dell’art. 31 della Legge 9
gennaio 1991 n. 10.
DICHIARAZIONE. L’art. 11 comma 20 del DPR 412/93 come sostituito, modificato e integrato dal DPR 551/99, prevede che i
controlli per gli impianti termici di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, possono essere sostituiti da una
dichiarazione attestante il rispetto del regolamento sopra detto, con particolare riferimento ai risultati delle ultime verifiche
periodiche di cui al comma 12 dello stesso art. 11.
La dichiarazione redatta secondo il modello di cui alla pagina precedente, firmata del proprietario o dell’occupante o del terzo
responsabile con connessa assunzione di responsabilità, deve essere trasmessa all’ente competente per i controlli.
VERSAMENTO DELL’ONERE RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE. Il versamento di € 7,00 (€ sette,00) deve essere
effettuato con bollettino di c/c.postale n. 10477834− intestato a COMUNE DI AVELLINO – Ser. Tributi Contr. Imp.
Termici con causale di versamento “ Autodichiarazione : controllo Impianti termici biennio 2004 –2005”;
CONSEGNA DELLA SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE. Il modello di dichiarazione, compilato in ogni sua parte
e completo dei suoi allegati, dovrà essere inviato al seguente indirizzo : COMUNE DI AVELLINO piazza Del
Popolo
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Il TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE È FISSATO IMPROROGABILMENTE
AL 31 DICEMBRE
2005.
Si precisa che non verranno prese in considerazione le dichiarazioni consegnate o inviate dopo la suddetta scadenza.
NUOVI
IMPIANTI
O
SUBENTRO
DI
RESPONSABILE
SUCCESSIVI
AL
PERIODO
DELL’AUTODICHIARAZIONE. Per gli impianti nuovi o nel caso di subentro di responsabile (nuovo inquilino, nuovo
proprietario) dopo il periodo dell’autodichiarazione si potrà presentare dichiarazione redatta conformemente all’apposito modello
reperibile presso gli Uffici dell Comune di Avellino o sul sito internet www.comune.avellino.it entro 60 gg. rispettivamente
dalla attivazione dell’impianto o dalla data di subentro. A tale dichiarazione si dovranno unire gli allegati della scheda di
autodichiarazione.
MODALITÀ DEI CONTROLLI IN LOCO: Il Comune effettuerà:
- controlli tecnici a campione sugli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, scegliendoli
tra quelli per i quali sia pervenuta regolare dichiarazione di corretto esercizio e manutenzione dell’impianto ai
fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa;
- controlli tecnici, con onere a totale carico degli utenti (ai sensi della normativa vigente) sulla totalità degli
impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw non auto dichiarati o per i quali la dichiarazione sia
non conforme, su quelli di potenza superiore o uguale a 35 Kw non soggetti ad auto dichiarazione.
IMPIANTI DISATTIVATI. Per tali impianti è stato predisposto apposito modulo con la definizione degli obblighi e delle
esenzioni ricorrenti.
IMPIANTI TERMICI SUPERIORI A 35 KW: I RESPONSABILI DI TALI IMPIANTI SONO
TENUTI A NORMA DEL D.M. 17 MARZO 2003 AD INVIARE AL COMUNE LA SCHEDA
INDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO.
ALLEGATO OBBLIGATORIO
Allegato "H", rapporto di controllo tecnico (come da DPR 551 del 21.12.99)
La presente dichiarazione è resa in carta libera. Può essere inviata al Comune di Avellino – Settore Ambiente ” a mezzo del Servizio
postale con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento di chi sottoscrive la dichiarazione.
Può essere consegnata a mano dall’nteressato presso l’ufficio protocollo del Comune di Avellino (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00)
Avvertenza: saranno effettuati controlli a campione sugli impianti relativi alle dichiarazioni presentate, nonchè controlli su tutti
gli impianti di cui risulti omessa la dichiarazione. In quest’ultimo caso il responsabile sarà tenuto a pagare il costo dei servizio
effettuato. I dati riportati saranno trattati nel rispetto della legge 675/96
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DICHIARAZIONE DI IMPIANTO DISATTIVATO
Spett. COMUNE DI AVELLINO
SERVIZIO ENERGIA
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
PIAZZA DEL POPOLO
83100 AVELLINO
Oggetto: dichiarazione di impianto disattivato
Il sottoscritto (nome e
cognome)____________________________________________________________________________________
Cod. Fisc._________________________ Via
________________________________________________n.________________________
CAP ______________________Comune
_____________________________________________Tel.____________________________
In qualità di:
Proprietario
Occupante
Terzo responsabile
Altro
legale rappresentante della ditta________________________________________
COMUNICA
che l’impianto termico installato presso l’immobile sito nel Comune
di______________________________________________________
Via____________________________________________________________________ n._____________ Piano_______
Int._________
ver.1.0.05
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Fraz./Loc.__________________________________________________ in data
disattivato
con
/
/
le
, è stato
seguenti
modalità_____________________________________________________________________________
__________________________
Allega alla presente:
•copia del documento d’identità del dichiarante;
•copia della scheda identificativa dell’impianto (scheda 1.bis), tratta dal libretto di cui al comma 9, art.11 del DPR 412/93 come modificato dal
D.M.
17/03/2003;
_____________lì________________
Firma
___________________
NOTE PER LA COMPILAZIONE
Ai fini della corrente campagna di autodichiarazione per impianto disattivato si intende un
impianto termico privo delle sue parti essenziali (generatore,bruciatore, circolatore) e
comunque in condizioni tali da non poter essere in alcun modo utilizzato o utilizzabile.
I possessori di impianti disattivati, come dettagliatamente specificato al precedente punto, sono
tenuti ad inviare al comune di Avellino dichiarazione di disattivazione secondo apposito modello
reperibile presso:
- Il Servizio Energia del comune di Avellino comunica che :
Su tali dichiarazioni saranno eseguiti controlli a campione per il riscontro della veridicità della
dichiarazione prodotta senza alcun onere.
Saranno ritenute valide le dichiarazioni di disattivazione di impianto presentate nei precedenti
bienni di controllo.
Qualora all’esito del controllo venga riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, all’utente
sarà addebitato l’intero onere del controllo.
Coloro i quali abbiano già provveduto ad inoltrare comunicazione di disattivazione dell’impianto
e di questa non siano in grado di dimostrarne l’avvenuto inoltro sono invitati a nuova
presentazione.
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