DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO
DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO
FAMILIARI
Liliana Palmieri
Fonti normative e regolamentari
Direttiva n. 2004/38/Ce Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri
Pronunce della Corte di giustizia
D. lgs. 6.2.2007, n. 30 di recepimento della direttiva n. 2004/38/Ce, in
materia di cittadini dell’Unione europea e loro familiari, come modificato dal
D. lgs. 28.2.2008, n. 32
D.L. 23.6.2011 n. 89 (conv. con modif. in L. 2.8.2011 n. 129)
“Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir.
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il
recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi
irregolari
Direttive comunitarie e ministeriali
Circolari
La Costituzione
Art. 11
L'Italia …. consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo
I principi fondamentali
La libertà di circolazione e soggiorno è un DIRITTO primario
e individuale conferito a ciascun cittadino comunitario dal
possesso della cittadinanza dell’Unione
Le limitazioni e le condizioni per l’esercizio di tale diritto sono
previste dal Trattato e dalle relative disposizioni applicative
La libertà di circolazione e soggiorno rappresenta il principio
cardine dell’Unione europea
La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status
fondamentale dei cittadini comunitari quando esercitano il
loro diritto di circolazione e soggiorno
I principi fondamentali
Il diritto di circolazione e soggiorno è riconosciuto a:
Lavoratori subordinati e autonomi
Studenti
Altre persone inattive
Tale diritto presuppone, affinché possa essere
esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità,
la concessione di un analogo diritto ai familiari, di
qualsiasi cittadinanza
I principi fondamentali
Coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno non
dovrebbero diventare un onere eccessivo per il
sistema di assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno.
Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e
dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi
dovrebbe essere subordinato a condizioni.
Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un
altro Stato membro è conferito direttamente dal
trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver
completato le formalità amministrative.
Lo stato di applicazione della Direttiva
Le “Linee guida” della Commissione europea
Il 2 luglio 2009 è stato adottato un documento (cc.dd.”Linee
Guida) contenente orientamenti interpretativi su alcuni
aspetti problematici emersi in sede di applicazione della
Direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni di recepimento
emanate da ciascuno Stato membro: “Guida ad una migliore
trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE”.
Le indicazioni contenute nelle “Linee guida” sono state in parte già
recepite con circolare del Min. interno – DCSD - n. 18 del 21 luglio
2009 che contiene chiarimenti
sulla copertura dei rischi sanitari
sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”
sull’iscrizione nel registro della popolazione temporanea
I principi fondamentali nelle “Linee guida”
Accanto ad indicazioni su specifiche questioni (risorse,
copertura dei rischi sanitari, ordine e sicurezza pubblica ecc.)
le “Linee guida” enunciano numerosi principi fondamentali in
materia di circolazione e soggiorno nell’intento di rafforzare
tale diritto.
“La libera circolazione dei cittadini rappresenta una delle
libertà fondamentali del mercato interno ed è il fulcro del
progetto europeo”
“Il diritto alla libera circolazione è uno dei pilastri dell’Unione europea e,
conseguentemente, ogni deroga a tale principio dev’essere interpretata
in modo rigoroso. Tuttavia, il diritto alla libera circolazione all’interno
dell´Unione non è illimitato e comporta alcuni obblighi a carico dei
beneficiari, tra i quali il rispetto delle legge dello Stato membro
ospitante.”
I principi fondamentali nelle “Linee guida”
“Il diritto comunitario preclude l'adozione di misure
restrittive per generici motivi di prevenzione. Le misure
restrittive devono basarsi su una minaccia effettiva e non
possono essere giustificate solo da un rischio generico”.
“Le misure restrittive conseguenti ad una condanna penale
non possono essere automatiche e devono tener conto della
condotta personale dell'autore del reato e della minaccia che
esso rappresenta per le esigenze di ordine pubblico. Non
possono essere invocate cause estranee alla condotta
personale. La direttiva non ammette le espulsioni
automatiche”.
Commissione europea
Rapporto 2010 sulla cittadinanza dell’Unione (Bruxelles,
27.10.2010)
“Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”
La Commissione europea ha stilato un rapporto in cui vengono
individuati 25 grandi ostacoli che i cittadini europei possono incontrare in
determinati momenti della loro vita, (privata, professionale, pubblica) e
per ciascuno di essi “programma” le azioni per eliminarli.
La Commissione europea evidenzia, nel Rapporto 2010 sulla cittadinanza
dell’Unione, la permanenza di un “fossato” fra le regole giuridiche in
vigore e la realtà con cui i cittadini si trovano a confrontarsi nella loro vita
quotidiana.
Denunce e richieste di informazioni indirizzate ogni anno alla
Commissione europea, inchieste effettuate e i risultati di un’indagine
pubblica …. rivelano il persistere di numerosi ostacoli che impediscono ai
cittadini dell’Unione di godere dei loro diritti.
La cittadinanza dell’Unione
La cittadinanza dell’Unione:
è un concetto introdotto dal Trattato di Maastricht nel 1992
ha aggiunto una dimensione politica nuova alla natura fino
ad allora essenzialmente economica dell’integrazione europea
oggi dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini
comunitari quando esercitano il loro diritto di circolazione e
soggiorno.
Ormai, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione è anche automaticamente un
cittadino dell’Unione europea.
La cittadinanza dell’Unione
Non sostituisce la cittadinanza nazionale ma conferisce a
tutti i cittadini dell’Unione un insieme supplementare di diritti,
garantiti dai Trattati dell’Unione

Ha la vocazione ad essere lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri, consentendo a coloro che si
trovano
nella
medesima
situazione
di
ottenere,
indipendentemente dalla loro nazionalità e nell’ambito di
applicazione del Trattato, lo stesso trattamento giuridico.

La cittadinanza dell’Unione
La Corte di Giustizia ha ritenuto in particolare che i cittadini
hanno il diritto di risiedere in un altro Stato membro
semplicemente in virtù della loro qualità di cittadini
dell’Unione,
riconoscendo
così
la
cittadinanza
dell’Unione come fonte del diritto di libera circolazione
I diritti inerenti la cittadinanza dell’Unione sono consacrati anche
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che è
giuridicamente vincolante.
Secondo il preambolo della Carta, l’Unione “colloca la
persona al centro della sua azione, istituendo la
cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà,
di sicurezza e di giustizia”.
Anagrafe e Comunitari: la svolta
dalle Questure ai Comuni
11.04.2007
E’ entrato in vigore il D. lgs. n. 30 del 6.2.2007 che ha
recepito, in ritardo rispetto al termine fissato (30.04.2006),
la Direttiva n. 2004/38/CE del Parl. europeo e del Consiglio.
Da tale data gli ufficiali d’anagrafe italiani
hanno affiancato al loro tradizionale compito la
funzione di verificare la sussistenza delle
condizioni richieste per il soggiorno in Italia dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
Perché le anagrafi ?
Art. 8 Direttiva n. 2004/38/CE
Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione
“… per soggiorni di durata superiore a 3 mesi lo Stato membro
ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione
presso le autorità competenti”
Lo Stato italiano si è avvalso di questa facoltà
prevedendo la registrazione anagrafica
Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007
Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro familiari
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si
applicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), ed il relativo
regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989)
A chi si applica il D. lgs. n. 30/2007 ?
a QUALSIASI CITTADINO dell'Unione che si rechi o
soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui
ha la cittadinanza
 ai suoi FAMILIARI ai sensi dell'art. 2, punto 2, che
accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo

Inoltre
Il D. lgs. n. 30/2007 si applica ai cittadini di Norvegia,
Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino,
Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano
Il diritto di soggiorno fino a 3 mesi
Tutti i cittadini dell’Unione possono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o
formalità.
Devono solo possedere un documento di identità valido per
l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la
cittadinanza
Anche i familiari NON aventi la cittadinanza di uno Stato
dell’Unione europea possono soggiornare in Italia fino a 3 mesi
senza condizioni o formalità, purché :
Siano in possesso di un passaporto in corso di validità
Abbiano ottenuto il visto di ingresso, qualora richiesto per
entrare in Italia (l’obbligo del visto è stato soppresso)
Diritto di soggiorno fino a 3 mesi
Abolizione dell’obbligo di visto
Per soggiorni fino a 3 mesi è stato soppresso l’obbligo del
visto per i familiari extraUE del cittadino dell’Unione.
Art. 6 comma 2 d.lgs. n. 30/2007 come modificato dalla lettera
b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 giugno 2011, n. 89
«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in
possesso di un passaporto in corso di validità che hanno fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 5 comma 2»
Diritto di soggiorno fino a 3 mesi
L’art. 5-bis del D.lgs. n. 30/2007, aggiunto dall’art. 1 del D. lgs. n.
32/2008 smentisce questo principio affermando che:
“In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il
cittadino dell’Unione o il suo familiare può presentarsi ad un
ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel
territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal Ministero
dell’interno da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza,
si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia
protratto da oltre tre mesi”.
Il diritto di soggiorno superiore a 3 mesi
Art. 8 Direttiva n. 2004/38/CE
Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione
“… per soggiorni di durata superiore a 3 mesi lo Stato membro
ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le
autorità competenti”
Lo Stato italiano si è avvalso di questa facoltà
prevedendo la registrazione anagrafica
Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007
Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro familiari
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si
applicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), ed il relativo
regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989)
Soggiorno superiore a 3 mesi:
obbligo di iscrizione anagrafica
Perciò
Tutti i cittadini comunitari e i loro familiari che intendono
stabilire la loro dimora abituale in Italia, hanno l’obbligo di
chiedere l’iscrizione anagrafica entro 20 giorni dall’ingresso in
Italia (art. 13, comma 2 del d.P.R. n. 223/89)
In ogni caso, tale obbligo scatta, per tutti, dopo tre mesi
dall’ingresso in Italia
ATTENZIONE !
In materia di gestione dei cittadini comunitari l’ufficiale
d’anagrafe svolge una duplice funzione:
 Registrazione anagrafica
 Verifica delle condizioni di soggiorno
Iscrizione anagrafica in tempo reale
le nuove regole
Dal 9 maggio 2012 sono radicalmente cambiate le regole per i
procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica ad
istanza di parte.
L’art. 5 del D.L. n. 5/2012 (Cambio di residenza in tempo reale) conv.
in L. n. 35/2012 e il D.P.R. 30.7.2012 n. 154 recante modifiche al
D.P.R. n. 223/1989 hanno sostanzialmente ribaltato le normali
regole procedurali ANTEPONENDO IL PROVVEDIMENTO
ANAGRAFICO ALLA FASE ISTRUTTORIA.
Il nuovo procedimento anagrafico ad
istanza di parte
2 giorni
5 giorni
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------Istanza
Iscrizione Cancellaz. e conferma dati
Chiusura del procedim.
-----|
---- Istruttoria ----
Tot. Max 45 giorni
Cambiano i tempi, cambiano i moduli, RESTANO I PRINCIPI !
Le nuove regole per l'iscrizione dei
cittadini UE
Per l’iscrizione dei cittadini comunitari ed extracomunitari
occorre tener conto delle indicazioni contenute nel D.L. n.
5/2012 e nella circolare n. 9/2012.
La documentazione per i comunitari corrisponde a quella già
indicata nel d.lgs. n. 30/2007.
Per gli extracomunitari, si applica il D.lgs. n. 286/1998, oltre
alle precedenti disposizioni ministeriali emanate in materia
(cosiddette “circolari Amato”).
L'iscrizione dei cittadini UE
Circolare n. 9/2012
…. ai sensi delle disposizioni citate l’ufficiale d’anagrafe ha 45
giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla
dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la
regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati
appartenenti alla Unione europea provenienti dall’estero
Sul sito internet della D.C.S.D. è stato pubblicato l’allegato
B recante l’elencazione dei documenti necessari per
l’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione
L'iscrizione dei familiari extraUE
di cittadino UE
Nell’allegato B viene precisato che in sede di richiesta di
iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino
comunitario deve esibire, oltre al passaporto:
la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino
dell’Unione oppure
la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di
soggiorno
Soggiorni “temporanei” superiori a 3 mesi
Per il cittadino comunitario che intende stabilire la sua dimora
abituale in Italia (sia che l’intenzione sia immediata, sia che si
manifesti dopo 3 mesi dall’ingresso) non vi sono problemi
particolari dal punto di vista anagrafico
Ma per chi non abbia l’intenzione o la possibilità di stabilire la
propria dimora abituale in Italia e debba soggiornare nel nostro
Paese per un periodo superiore ai tre mesi ?
Es. lavor. stagionali, studenti, lavor. distaccati
Come può conciliarsi l’obbligo di registrazione anagrafica con la
temporaneità della dimora ?
Soggiorni “temporanei” superiori a 3 mesi
L’unica soluzione legittima è l’iscrizione nello schedario
della popolazione temporanea ai sensi dell’art. 32 del
d.P.R. n. 223/89.
Tale soluzione, già indicata nella circolare n. 39/2007, è
stata ribadita dalla circolare n. 18 del 21.07.2009
esplicativa di alcuni principi contenuti nelle Linee guida
ATTENZIONE !
Sia nel caso di iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea, sia nel caso di iscrizione nel registro della
popolazione residente, l’ufficiale d’anagrafe, oltre alla verifica
della dimora “temporanea” o abituale, è in ogni caso tenuto alla
verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007
Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi
E’ riconosciuto al cittadino dell’Unione che si trova in una delle
seguenti CONDIZIONI
è LAVORATORE subordinato o autonomo nello Stato
DISPONE, per sé stesso e per i propri familiari:
# di RISORSE economiche sufficienti, per non diventare un
onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato
e
# di un’ASSICURAZIONE sanitaria o di altro titolo
idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi
è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per seguirvi come attività principale un CORSO DI STUDI o
di FORMAZIONE Professionale e dispone, per sé stesso e
per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra
tutti i rischi nel territorio nazionale
ATTENZIONE ALLE NOVITA’ INTRODOTTE DALLE
“LINEE GUIDA”
è FAMILIARE, come definito dall’art. 2, che
ACCOMPAGNA O RAGGIUNGE un cittadino dell'unione
che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)
dell’art. 7comma 1
Diritto di soggiorno superiore a 3 mesi
Il diritto di soggiorno è esteso ai FAMILIARI NON AVENTI LA
CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO quando
accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino
dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al
comma 1, lettere a), b) o c).
“…. gli Stati membri possono prescrivere il possesso di un visto di ingresso per
i familiari di un paese terzo che si spostano insieme ad un cittadino
dell'Unione o che lo raggiungono e che sono soggetti all’applicazione della
direttiva. Costoro non solo hanno diritto di ingresso nel territorio dello Stato
membro, ma hanno anche diritto di ottenere un visto di ingresso. Sotto
questo profilo, si distinguono dagli altri cittadini di paesi terzi, che non godono
di tale diritto.
L’iscrizione anagrafica
Attenzione !
Al cittadino comunitario che richiede l’iscrizione deve essere
rilasciato immediatamente un attestato della richiesta di
iscrizione (art. 8 della Direttiva – art. 9 c. 2 D. lgs. n. 30)
contenente
l’indicazione del nome e della dimora del
richiedente, nonché la data della richiesta.
Si tratta dell’ALLEGATO 1, da rilasciare in esenzione da bollo e
che contiene anche la comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi della legge n. 241/90.
Prima di consegnare l’attestato all. 1 è bene fare una
verifica preliminare dei requisiti
L’iscrizione anagrafica
In pratica
il cittadino comunitario al momento della richiesta di iscrizione
anagrafica dovrà esibire:
passaporto (o doc. equipollente) o documento di identità
valido per l’espatrio
codice fiscale
documentazione autentica idonea a dimostrare gli status
personali (rapporto di filiazione, stato civile, ecc.) – No
autocertificazione !
documentazione idonea dimostrare la sussistenza delle
condizioni previste dal d.lgs. n. 30 (attività lavorativa, risorse
economiche, copertura rischi sanitari ecc.)
Il compito dell’ufficiale d’anagrafe:
la verifica delle condizioni
Art. 9 comma 3 D. Lgs. n. 30/2007
Per l'iscrizione anagrafica (o per ottenere l’attestato di iscrizione
ex D.Lgs. n. 30 se iscritto prima dell’11.4.2007) il cittadino
dell'Unione deve produrre la documentazione attestante il
possesso dei requisiti
ATTIVITA’
LAVORATIVA
VIVENZA A CARICO
QUALITA’ DI
FAMILIARE
RISORSE
ECONOMICHE
SUFFICIENTI
COPERTURA
RISCHI SANITARI
L’iscrizione per attività lavorativa
La qualità di lavoratore subordinato o autonomo conferisce al
cittadino dell’Unione il diritto di soggiornare in Italia
Come si dimostra l’attività lavorativa ?






Attività lavorativa subordinata:
ultima busta paga, o
ricevuta di versamento di contributi all’INPS, o
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e
INAIL, o
comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, o
ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, o
preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso
L’iscrizione per attività lavorativa
Attività lavorativa autonoma:
certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, o
attestazione di attribuzione di partita IVA da parte
dell’Agenzia delle entrate
dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine
professionale (per i liberi professionisti)
Né il lavoratore né i suoi familiari devono esibire una polizza
sanitaria: la copertura delle spese sanitarie è garantita dal
SSN !
L’iscrizione per attività lavorativa
La breve durata del contratto di lavoro non pregiudica
l’iscrizione anagrafica.
Quando il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare in
Italia in quanto lavoratore e in tale veste chiede l’iscrizione
anagrafica, non è necessario, ANZI, non è legittimo verificare
l’importo del reddito percepito dall’attività lavorativa secondo i
parametri previsti dall’art. 29 comma 3 lett. B) del d.lgs. n.
286/1998.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa è condizione necessaria e
sufficiente ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno; ciò
anche nel caso in cui il lavoratore sia accompagnato o raggiunto
dai familiari di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 30.
Lavoratori neocomunitari rumeni e bulgari
Abbandono del regime transitorio dal 1.1.2012
Solo per lavoratori rumeni e bulgari l’accesso al lavoro ERA
subordinato, per alcuni settori, al possesso di un nulla osta
rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
L’accesso al mercato del lavoro non era soggetto a nullaosta per:
il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e
turistico alberghiero;
domestico e di assistenza alla persona;
edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato
Il nulla osta non serviva, inoltre, per alcuni lavori particolari
previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta NON doveva essere richiesto a chi era regolarmente
soggiornante al 1.1.2007
Lavoratori neocomunitari CROATI
Regime transitorio per due anni
Ingresso della Croazia nell’Unione Europea: 1.7.2013
È stato reintrodotto il regime transitorio per i lavoratori subordinati croati per
un periodo iniziale di due anni.
Il lavoro autonomo non è soggetto a limiti.
Il regime transitorio non si applica alle categorie di lavoratori previste nei
seguenti artt. del D.Lgs. n. 286/1998:
art. 27 c. 1 – ad eccezione delle lett. g) e i)
art. 27-ter (ricercatori)
art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati)
art. 24 (lavoratori stagionali)
lavoratori domestici.
« Il lavoratore croato dovrà richiedere l’iscrizione anagrafica al comune (ai sensi
della L. n. 1228/1954 e DPR n. 223/1989) previa esibizione del nulla osta al lavoro
rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione»
Circ. congiunta Min. interno Min. Lavoro del 2.7.2013
L’iscrizione per disponibilità
di risorse economiche
Il cittadino dell’Unione che non lavora ha diritto di
soggiornare per un periodo superiore a 3 mesi se dimostra
di disporre, per sé e per i propri familiari, di RISORSE
ECONOMICHE SUFFICIENTI a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica; la dimostrazione può essere data anche
attraverso la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.
Secondo il Ministero il requisito della disponibilità delle
risorse
economiche
doveva
essere
soddisfatto
personalmente dal cittadino dell’Unione: le risorse dovevano
essere proprie dell’interessato e derivanti da fonti lecite.
LE RISORSE ECONOMICHE
LA TABELLA DEGLI IMPORTI MINIMI
Validi dal 1° gennaio 2013
€ 5.749,90: solo richiedente
€ 8.624,85 (5.749,90 + 2.874,95): richiedente + un familiare di età
superiore o inferiore ai 14 anni
€ 11.499,80 (5.749,90 X 2): richiedente + 2 o più figli di età inf. ai
14 anni
€ 11.499,80 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95): richiedente + due
familiari di età superiore ai 14 anni
€ 11.499,80 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95): richiedente + un
familiare di età superiore ai 14 anni + un figlio di età inferiore ai 14
anni
€ 14.374.75 (5.749,90 + 2.874,95 + 5.749,90): richiedente + un
familiare di età superiore ai 14 anni + 2 o più figli di età inferiore ai
14 anni
€ 17.249,70 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95 + 5.749,90):
richiedente + due familiari di età superiore ai 14 anni + 2 o più figli
di età inf. ai 14 anni
La “provenienza” delle risorse economiche
L’orientamento della Corte di Giustizia e della Commissione europea
La Corte di Giustizia delle Comunità europee si è occupata
della questione con una sentenza del 23.3.2006 (causa C408/03) affermando il principio per cui “è sufficiente che i
cittadini degli Stati membri dispongano delle risorse necessarie” .
La questione delle risorse è stata affrontata anche dalla
Commissione europea che così si è espressa:
“La nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata
alla luce dell'obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la
libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno
non diventano un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello
Stato membro ospitante.
Le risorse economiche secondo le Linee Guida
Il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari
che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di
risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i
criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo.
I cittadini dell'Unione hanno risorse sufficienti se queste superano la
soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede il
sussidio sociale minimo. Se questo criterio non è applicabile, si fa
riferimento alla pensione sociale minima.
Le risorse economiche secondo le Linee Guida
L'articolo 8, paragrafo 4 vieta agli Stati membri di stabilire un
importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle
"risorse sufficienti", al di sotto del quale il diritto di soggiorno può
essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri
devono tener conto della SITUAZIONE PERSONALE di ogni
cittadino interessato. Devono essere accettate le risorse elargite da
terzi.
Le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l'esistenza, la
legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse.
Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e
possono essere in forma di capitale accumulato.
La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere
soggetta a limitazioni.
I chiarimenti del Ministero dell’interno
la circolare n. 18/2009
La nozione di “risorse sufficienti” può essere riferita sia a
risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale
accumulato. Inoltre, tali risorse non devono necessariamente
essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi.
Ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle
risorse, come previsto dall’art. 9, c. 3, lett. b) e c) del d. lgs. n.
30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della
situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale
rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto
all’obiettivo della direttiva.
E’ consentita la verifica dell’esistenza, della legittimità,
dell’entità e della disponibilità delle risorse, nei casi in cui si
ritenga opportuno
In pratica
Gli ufficiali d’anagrafe dovranno valutare la situazione
economica dei cittadini comunitari non lavoratori né
studenti che chiedano l’iscrizione anagrafica, con la
necessaria flessibilità tenendo conto, nei limiti del possibile,
della “situazione personale di ogni cittadino interessato”.
Si tratta di una valutazione sicuramente non facile
Alcuni dei parametri suggeriti dalle Linee Guida riguardano:
i legami del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari con la
società dello Stato membro ospitante
l’età, lo stato di salute, la famiglia e le condizioni
economiche
La valutazione delle risorse sufficienti
dopo la L. n. 129/2011
Art. 9 d.lgs. N. 30/2007: dopo il comma 3 è inserito il comma
3-bis
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della
disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno,
di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere
valutata la situazione complessiva personale dell'interessato,
con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia
esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in
base a un altro diritto soggettivo.»
Tale valutazione è (im)possibile !!!!
La copertura dei rischi sanitari
Il cittadino dell’unione che soggiorna in Italia in quanto
titolare di sufficienti risorse economiche o per motivi di
studio ed i relativi familiari devono essere titolari di una
polizza sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio
nazionale.
La copertura dei rischi sanitari può essere dimostrata
tramite una polizza di assicurazione sanitaria
La copertura dei rischi sanitari non può essere
autocertificata !
La copertura dei rischi sanitari
La polizza deve coprire tutti i rischi sanitari
(il D. lgs. n. 30 non prevede altro)
Tuttavia, si può sostenere che la polizza debba avere una
validità minima di un anno (o almeno pari al corso di studi o
formazione professionale se inferiore all’anno).
Alcuni modelli - E106, E120, E121, (o E33) E109 (o E37) sostituiscono la polizza e soddisfano il requisito della copertura
sanitaria.
Invece, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese
d’origine NON sostituisce la polizza, a meno che non si tratti di
soggiorno temporaneo (cfr. circ. n. 18/2009)
La copertura dei rischi sanitari
Circ. Min. salute 3.8.2007
L’assicurazione privata deve avere i seguenti requisiti:
essere valida in Italia;
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari
avere una durata annuale con indicazione della decorrenza
e scadenza;
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta
del rimborso (indirizzo, referente, tel., fax, ecc.)
Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, una
traduzione in italiano della polizza assicurativa e,
naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in
caso di variazione della composizione del nucleo familiare.
La copertura dei rischi sanitari
L’assicurazione sanitaria può coprire TUTTI I RISCHI
SANITARI?
Non esistono polizze assicurative che coprano “TUTTI” i rischi
sanitari e, probabilmente, non potrebbero nemmeno esistere.
L’art. 1346 del codice civile prevede che “l’oggetto del contratto
deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.
Caratteristica delle polizze assicurative è quella di indicare fin
nei minimi dettagli gli eventi o i rischi oggetto della copertura
assicurativa.
Nel caso di assicurazione di eventi esistono polizze che
assicurano “tutti gli eventi” con esclusione però di quelli
espressamente indicati dalla polizza stessa.
La copertura dei rischi sanitari
In conclusione
Nessuno può pretendere dall’ufficiale d’anagrafe
l’impossibile!
Il buon senso deve sempre guidare l’operato di ogni
pubblico funzionario
Si deve tenere conto della disposizione dell’art. 37 della
Direttiva 2004/38/CE che prevede:
“Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di
diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della
presente direttiva”
La copertura dei rischi sanitari
secondo le Linee Guida
“In linea di principio, è accettabile qualunque copertura
assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro
ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura
completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato
membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e
valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo
Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto
comunitario e del principio di proporzionalità”
La Carta di assistenza sanitaria europea offre una
copertura totale se il cittadino dell’Unione non sposta la
residenza, ai sensi del regolamento CEE 1408/71, nello Stato
membro ospitante e ha intenzione di tornare nel proprio Paese,
come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati”.
I chiarimenti del Ministero dell’interno
Circ. n. 18/2009
Validità della T.E.A.M. per soggiorni temporanei
“La Commissione tiene conto del fatto che sussistono casi
in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non
configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in
quanto l’interessato mantiene il proprio centro d’interessi
presso lo Stato di provenienza. In tali ipotesi di soggiorno
temporaneo, che può riguardare ad esempio il soggiorno
per motivi di studio, l’interessato potrà utilizzare la
suddetta Carta di assistenza (Tessera Europea di
Assicurazione Malattia o T.E.A.M.), rilasciatagli dal suo Paese,
per ricevere tutte le cure considerate medicalmente
necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno
temporaneo”.
I chiarimenti del Ministero dell’interno
Circ. n. 18/2009
Validità della T.E.A.M. per soggiorni temporanei
“Quindi, in base a quanto stabilito dalla Commissione europea, lo
Stato ospitante deve consentire al cittadino dell’Unione, anche per
soggiorni superiori a tre mesi, di non spostare la propria residenza,
avvalendosi, in tali casi, della copertura sanitaria fornita dal
sopraccitato documento (T.E.A.M.)”.
Tale documento (T.E.A.M.) “in corso di validità, è idoneo a garantire
la copertura sanitaria prevista dall’art. 9, c. 3, lettere b) e c) del d.
lgs.vo n. 30/2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione che
non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli
studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la
propria residenza in Italia”.
I chiarimenti del Ministero dell’interno
Circ. n. 18/2009
Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
“In tali ipotesi deve procedersi all’iscrizione degli interessati
nello schedario della popolazione temporanea.
L’iscrizione in tale schedario - che esclude il rilascio di
certificazioni anagrafiche - può essere effettuata anche
per periodi di soggiorno superiori ad un anno, fermo
restando l’obbligo di revisione annuale dello schedario, di cui
all’art. 32, c. 4, del D.P.R. n. 223/1989”.
Attenzione !
Nessuna norma prevede quale periodo massimo di iscrizione un anno; il termine di
un anno è fissato per la revisione periodica. E’ necessario valutare con attenzione
se si concretizza o meno la dimora abituale.
I chiarimenti del Ministero dell’interno
Circ. n. 18/2009
Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
“Considerato che la direttiva comunitaria stabilisce il termine
di tre mesi di soggiorno a partire dal quale lo Stato ospitante
può richiedere “l’iscrizione presso le autorità competenti”
(art. 8 direttiva n. 2004/38 Ce), si ritiene che tale termine
rilevi anche ai fini dell’iscrizione nell’indicato registro, a
prescindere dal diverso termine (quattro mesi) previsto nel
sopraccitato articolo 32 del regolamento anagrafico, quale
condizione d’iscrizione nello schedario in argomento”. (cfr.
circ. n. 18/2009)
L’attestato di iscrizione nel registro della
popolazione temporanea
L’attestato di iscrizione anagrafica (all. 2) dovrà essere
adattato, indicando:
che il cittadino comunitario risulta iscritto nello
schedario della popolazione temporanea con abitazione in
via …… n… ;
il motivo di iscrizione (es. studio, etc.).
L’attestato deve avere una validità correlata alla durata
dell’iscrizione nel registro della popolazione temporanea.
Si può utilizzare una dicitura del tipo: “Il presente attestato è
valido per tutto il periodo dell’iscrizione nel registro della
popolazione temporanea ..”
Cancellazione dallo schedario della
popolazione temporanea
La persona iscritta nello schedario della popolazione
temporanea deve essere cancellata a seguito di periodica
revisione dello stesso, da effettuarsi almeno una volta
all’anno.
Se al momento della revisione si accerta che il cittadino, pur
dimorando ancora nel comune, non vi ha ancora fissato la
sua dimora abituale (ad es. studente che deve terminare il
corso di studi, lavoratore distaccato con periodo di distacco
superiore ad un anno) allora tale cittadino resterà iscritto
nello schedario della popolazione temporanea, anche se è già
trascorso un anno dall’iscrizione.
Cancellazione dallo schedario della
popolazione temporanea
Si dovrà, invece, procedere alla cancellazione da tale
schedario nel caso in cui il cittadino si sia allontanato dal
Comune, sia deceduto, ovvero vi abbia stabilito la dimora
abituale.
In quest’ultimo caso alla cancellazione dal registro della
popolazione temporanea dovrà seguire l’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente, a condizione che il
comunitario dimostri di avere conservato il possesso dei
requisiti previsti dal D. lgs. n. 30/2007.
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