Regolamento di ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative Pisa, 27 maggio 2009 Riccardo Grasso IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO Legge 230/2005 c.d. “Moratti” Art. 1 comma 10 <<Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.>> IL D.M. 8 LUGLIO 2008 Prevede: 1) 2) 3) 4) 5) 6) La certificazione della qualità di esperto del soggetto incaricato di insegnamento; Procedure pubbliche di selezione dei candidati mediante procedure comparative; L’adozione di appositi regolamenti di ateneo per la disciplina di dettaglio (diritti e doveri degli incaricati, modalità di partecipazione agli organi accademici, eventuale partecipazione ad attività assistenziali etc.); La durata annuale (minimo) o pluriennale degli incarichi, sempre rinnovabili; La possibilità di conferimento gratuito degli incarichi e l’assoluta gratuità nel caso in cui l’insegnamento rientri nei doveri istituzionali del docente; La predeterminazione, in un quadro stabilito con successivo DM, della misura dei compensi. Cosa cambia rispetto alla disciplina precedente Cosa cambia rispetto alla precedente disciplina - Unificazione in un’unica procedura delle vecchie discipline delle supplenze e dei professori a contratto. La legge e la disciplina ministeriale sono chiare nel riferire la procedura sia agli incaricati “esterni” che “interni”; - Ampliamento dei soggetti interni incaricabili. La L 230/2005 fa infatti riferimento a “soggetti incaricati all’interno delle strutture universitarie che abbiano svolto attività di ricerca debitamente documentata”, senza specificare il tipo di rapporto che deve intercorrere con l’ente (di ruolo o non di ruolo). L’avvocatura distrettuale dello Stato, su apposito quesito, si è espressa per la possibilità di incaricare anche soggetti non dipendenti (assegnisti, borsisti, etc.) a condizione che siano in possesso dei requisiti generali per essere incaricati e ferme restando eventuali incompatibilità previste dalle discipline di settore; -Inequivoca esclusione del personale tecnico amministrativo dal novero dei soggetti incaricabili. Tale intenzione del legislatore è stata chiarita anche dall’avvocatura distrettuale dello Stato; Cosa cambia rispetto alla precedente disciplina - Possibilità di conferire gli incarichi di insegnamento (ad interni e ad esterni) sia gratuitamente che a titolo oneroso; - Durata degli incarichi che non può essere inferiore all’anno (accademico) e rinnovabilità degli stessi. Cade il limite dei 6 anni accademici previsto dalla precedente disciplina; - Divieto di conferire incarichi retribuiti a personale docente e ricercatore di ruolo qualora l’attività richiesta rientri nei loro compiti istituzionali. Nel limite orario previsto per la didattica frontale dalla normativa nazionale e dalle linee guida di ateneo gli incarichi di insegnamento sono sempre a titolo gratuito; - Predeterminazione dell’ammontare dei compensi per gli incarichi a titolo oneroso da parte delle università mediante parametri stabiliti con Decreto del Miur IL REGOLAMENTO DI ATENEO Il regolamento di ateneo - Riproduce e specifica le principali novità della normativa nazionale di riferimento (in particolare: onerosità-gratuità, soggetti incaricabili e soggetti esclusi, durata degli incarichi, rinnovabilità); - Stabilisce i requisiti minimi per l’accesso alle procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento (formazione postlaurea e/o esercizio prolungato di professioni); - Obbliga i consigli di facoltà a verificare, in sede di programmazione didattica annuale, che non sia possibile coprire gli insegnamenti con il personale di ruolo prima di indire la procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento; Il regolamento di ateneo - Stabilisce i criteri per le valutazioni comparative da parte dei Consigli di Facoltà; - Dettaglia una procedura unica, su impulso delle facoltà, per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento; - Individua i diritti e i doveri dei soggetti incaricati; - Disciplina e definisce le attività didattiche integrative quale “approfondimento settoriale della materia insegnata” e ne determina le modalità di svolgimento (didattica frontale non costituente modulo, esercitazioni e seminari, dimostrazioni pratiche o esperimenti). LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO La procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento -In sede di programmazione didattica le facoltà determinano gli insegnamenti “scoperti”; -Il Preside predispone una proposta di bando specificando gli elementi dell’incarico; -L’Ateneo indice la procedura pubblica aperta agli interni e agli esterni; La procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento -Il consiglio di facoltà provvede alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri predeterminati dal regolamento e dal bando, anche ai fini idoneativi qualora partecipi un solo candidato; -L’attribuzione degli incarichi, sulla base delle valutazioni comparative delle facoltà, è disposta con Decreto Rettorale; -I Presidi provvedono a stipulare il contratto ove necessario (incarichi onerosi ad esterni) e ad acquisire il consenso dell’interessato negli altri casi.