Regolamento di ateneo per la disciplina
degli incarichi di insegnamento e per
attività didattiche integrative
Pisa, 27 maggio 2009
Riccardo Grasso
IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DI
RIFERIMENTO
Legge 230/2005 c.d. “Moratti”
Art. 1 comma 10
<<Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative
disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con
propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e
la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di
insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e
stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università,
in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti
incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata
attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità
definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio
decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il
CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università
nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione
pubblica.>>
IL D.M. 8 LUGLIO 2008
Prevede:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
La certificazione della qualità di esperto del soggetto incaricato di
insegnamento;
Procedure pubbliche di selezione dei candidati mediante
procedure comparative;
L’adozione di appositi regolamenti di ateneo per la disciplina di
dettaglio (diritti e doveri degli incaricati, modalità di
partecipazione agli organi accademici, eventuale partecipazione
ad attività assistenziali etc.);
La durata annuale (minimo) o pluriennale degli incarichi, sempre
rinnovabili;
La possibilità di conferimento gratuito degli incarichi e l’assoluta
gratuità nel caso in cui l’insegnamento rientri nei doveri
istituzionali del docente;
La predeterminazione, in un quadro stabilito con successivo DM,
della misura dei compensi.
Cosa cambia rispetto alla
disciplina precedente
Cosa cambia rispetto alla precedente disciplina
- Unificazione in un’unica procedura delle vecchie discipline delle supplenze e
dei professori a contratto. La legge e la disciplina ministeriale sono chiare nel
riferire la procedura sia agli incaricati “esterni” che “interni”;
- Ampliamento dei soggetti interni incaricabili. La L 230/2005 fa infatti
riferimento a “soggetti incaricati all’interno delle strutture universitarie che
abbiano svolto attività di ricerca debitamente documentata”, senza specificare il
tipo di rapporto che deve intercorrere con l’ente (di ruolo o non di ruolo).
L’avvocatura distrettuale dello Stato, su apposito quesito, si è espressa per la
possibilità di incaricare anche soggetti non dipendenti (assegnisti, borsisti, etc.)
a condizione che siano in possesso dei requisiti generali per essere incaricati e
ferme restando eventuali incompatibilità previste dalle discipline di settore;
-Inequivoca esclusione del personale tecnico amministrativo dal novero dei
soggetti incaricabili. Tale intenzione del legislatore è stata chiarita anche
dall’avvocatura distrettuale dello Stato;
Cosa cambia rispetto alla precedente disciplina
- Possibilità di conferire gli incarichi di insegnamento (ad interni e ad esterni) sia
gratuitamente che a titolo oneroso;
- Durata degli incarichi che non può essere inferiore all’anno (accademico) e
rinnovabilità degli stessi. Cade il limite dei 6 anni accademici previsto dalla
precedente disciplina;
- Divieto di conferire incarichi retribuiti a personale docente e ricercatore di
ruolo qualora l’attività richiesta rientri nei loro compiti istituzionali. Nel limite
orario previsto per la didattica frontale dalla normativa nazionale e dalle linee
guida di ateneo gli incarichi di insegnamento sono sempre a titolo gratuito;
- Predeterminazione dell’ammontare dei compensi per gli incarichi a titolo
oneroso da parte delle università mediante parametri stabiliti con Decreto del
Miur
IL REGOLAMENTO DI ATENEO
Il regolamento di ateneo
- Riproduce e specifica le principali novità della normativa
nazionale di riferimento (in particolare: onerosità-gratuità,
soggetti incaricabili e soggetti esclusi, durata degli incarichi,
rinnovabilità);
- Stabilisce i requisiti minimi per l’accesso alle procedure per il
conferimento di incarichi di insegnamento (formazione postlaurea e/o esercizio prolungato di professioni);
- Obbliga i consigli di facoltà a verificare, in sede di
programmazione didattica annuale, che non sia possibile coprire
gli insegnamenti con il personale di ruolo prima di indire la
procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento;
Il regolamento di ateneo
- Stabilisce i criteri per le valutazioni comparative da parte
dei Consigli di Facoltà;
- Dettaglia una procedura unica, su impulso delle facoltà,
per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento;
- Individua i diritti e i doveri dei soggetti incaricati;
- Disciplina e definisce le attività didattiche integrative
quale “approfondimento settoriale della materia insegnata”
e ne determina le modalità di svolgimento (didattica
frontale non costituente modulo, esercitazioni e seminari,
dimostrazioni pratiche o esperimenti).
LA PROCEDURA PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI INSEGNAMENTO
La procedura per il conferimento degli
incarichi di insegnamento
-In sede di programmazione didattica le facoltà determinano
gli insegnamenti “scoperti”;
-Il Preside predispone una proposta di bando specificando
gli elementi dell’incarico;
-L’Ateneo indice la procedura pubblica aperta agli interni e
agli esterni;
La procedura per il conferimento degli
incarichi di insegnamento
-Il consiglio di facoltà provvede alla valutazione comparativa
dei candidati sulla base dei criteri predeterminati dal
regolamento e dal bando, anche ai fini idoneativi qualora
partecipi un solo candidato;
-L’attribuzione degli incarichi, sulla base delle valutazioni
comparative delle facoltà, è disposta con Decreto Rettorale;
-I Presidi provvedono a stipulare il contratto ove necessario
(incarichi onerosi ad esterni) e ad acquisire il consenso
dell’interessato negli altri casi.
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Relazione Dott. Riccardo Grasso