L’interpretazione di un testo normativo avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – 37121 Verona tel. 045/8012901 – fax 045/8031355 e-mail [email protected] sito www.buttiandpartners.com L’interprete Interpretazione dottrinale Legge retroattiva Interpretazione giudiziale Interpretazione autentica Art.14 D.L.138/2002 Art.32 bis L.R.V.3/2000 Interpretazione della legge: Art.12 Disposizioni legge generale Legis Letterale Logica Evolutiva Analogica Iuris L’INTERPRETE Chiunque, tecnico o meno, si trovi ad affrontare un testo normativo ricavandone significati che ne individuano la concreta sfera di applicazione. Questione: non sempre da un testo si può ricavare un’unica interpretazione… Con riferimento ai soggetti che la compiono, l’interpretazione si distingue in: A. DOTTRINALE – effettuata dagli studiosi del diritto per fini scientifici, didattici, o anche pratici. (es. articoli di riviste scientifico-giuridiche) B. GIUDIZIALE (o giurisprudenziale) – compiuta dal giudice nell’esercizio dell’attività atta a dirimere le controversie di natura civile, penale e amministrativa. C. AUTENTICA – svolta dal potere legislativo, attraverso l’emanazione di una legge. INTERPRETAZIONE AUTENTICA è il risultato di un atto di volontà esercitato dal potere legislativo, con l’intento di chiarire il significato di una disposizione previamente emanata. 1. Ha la forma di un comando, a carattere generale (ovvero valevole per tutti). 2. È retroattiva: retroagisce al tempo in cui è stata emanata la norma cui si riferisce. Interpretazione autentica: esempi Art. 14 – Interpretazione autentica della definizione di “rifiuto” di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del D.lgs. 5.02.1997 n. 22 (versione originale del D.L. 13872002 convertito nella L.178/2002) 1. a) b) c) Le parole: “si disfi, “abbia deciso” o “abbia l’obbligo di disfarsi” di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni, di seguito denominato: “D.lgs. n.22, si interpretano come segue: “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D.lgs n.22; “abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D.lgs n.22, sostanze, materiali o beni; “abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanze o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del D.lgs n.22. 2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b9 e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente utilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente; se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del D.lgs n.22. Interpretazione autentica: esempi Art. 32bis – Interpretazione autentica della lett. a), comma 4, art. 32 (L.R.V.* 21.03.2000 n. 3) 2. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 32 deve intendersi nel senso che, ai soli fini dell’approvazione del progetto, l’ampliamento di una discarica di rifiuti speciali esistente, diversa da quelle di seconda categoria di tipo A di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, deve considerarsi nuova discarica solo quando sussistano entrambe le seguenti condizioni: a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento sia ubicata nel territorio di un comune in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani; b) l’ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della qualità in volume dei rifiuti smaltibili nella stessa. * Legge regionale Veneto n.3/2000 – Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti Interpretazione autentica una legge retroattiva L’art. 11, Disposizioni sulla legge in generale, sancisce il principio di irretroattività della legge: 1° comma, art. 11 – efficacia della legge nel tempo – “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.” QUESTIONE: per sua stessa definizione la legge di interpretazione autentica è una legge retroattiva. La questione è stata risolta dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha asserito quanto di seguito: “Nel nostro ordinamento il principio di irretroattività della legge non assurge, nella sua assolutezza, a precetto costituzionale, se non in materia penale. L’emanazione di una legge retroattiva – quale è la legge di interpretazione autentica – in singole materie, fuori di quella penale, può dar luogo ad una illegittimità costituzionale solo ove essa risulti in contrasto con qualche specifico precetto costituzionale.” (Corte cost., 13.02.1985 (7.02.85), n. 36) CRITERI PER L’INTERPRETAZIONE Ai sensi dell’ generale - rubricato: Art. 12 delle disposizioni sulla legge in Interpretazione delle legge “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. (comma 1) Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico.” (comma 2) Quanto al metodo l’interpretazione si distingue pertanto in: LETTERALE ovvero l’interpretazione di una norma sulla base del significato grammaticale delle parole, da considerare nella loro connessione sintattica. LOGICA ovvero l’intenzione del legislatore, la “volontà della legge” (o ratio legis). Strumenti per ricostruire la ratio legis: •Sistema del diritto vigente •Contesto storico, politico, sociale •Lavori preparatori (ruolo sussidiario) EVOLUTIVA E’necessario interpretare una disposizione normativa non solo facendo riferimento al contesto passato in cui è stata emanata ma anche a quello attuale in cui è in vigore. Es: art.25 L. 300/70 (Statuto lavoratori) L’art.25 riconosce ai lavoratori un “diritto di affissione”di pubblicazioni, testi e comunicati di interesse sindacale e del lavoro in genere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Nella nozione di “spazio” per l’ esercizio del “diritto di affissione” rientra anche uno spazio “telematico”, sulla pagina web? Il Pretore di Milano si è pronunciato in senso affermativo: “in un contesto aziendale caratterizzato da elevata informatizzazione e ove la circolazione di informazioni, anche di carattere sindacale, avvenga prevalentemente attraverso l’utilizzo di computers, è legittima un’interpretazione evolutiva del diritto di affissione ex art.25 Statuto dei lavoratori”. (sent. 3.04.1995) ANALOGICA Presupposto è un VUOTO NORMATIVO, poiché questa tipologia interpretativa rappresenta uno sviluppo del diritto esistente. Si distinguono due tipi di analogia, entrambi normativamente previsti all’art 12, comma 2, disposizioni legge generale: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;” (prima parte, co. 2) ANALOGIA LEGIS “se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.” (seconda parte, co. 2) ANALOGIA JURIS ANALOGIA LEGIS – E’ un’applicazione del principio di “uguaglianza di trattamento”: i casi simili devono essere regolati da norme simili. PRESUPPOSTI: 1. Il caso non è disciplinato da alcuna norma (vuoto normativo). 2. Esiste almeno un elemento di identità tra il caso normativamente previsto e quello non previsto. 3. L’identità riguarda la RATIO. LIMITE Non deve trattarsi di NORME PENALI O ECCEZIONALI: è la legge stessa, ai sensi dell’art. 14 Disposizioni sulla legge in generale, a porre divieto di analogia per questo tipo di norme. ANALOGIA JURIS – L’interpretazione analogica non crea nuove norme, ma evidenziando gli elementi di identità che collegano situazioni in apparenza distanti, delinea i principi generali dell’ordinamento giuridico. Anche a questi principi, non scritti ma esistenti, si può fare riferimento nel procedimento analogico. Esempio emblematico per inquadrare i due tipi di analogia è una sentenza della Corte di Cassazione (Cass.civ., sez.I, 22.03.194, n. 2743), la quale asserisce che: In tema di locazione finanziaria (c.d.”leasing finanziario”), l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. – il quale prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse, nel caso di inadempimento del compratore al contratto di vendita con riserva della proprietà – mentre non è ammessa quando ricorra la figura del leasing di “godimento”, è ammessa quando si ricada nella fattispecie del leasing di “trasferimento”. La Cassazione distingue due tipi di leasing finanziario, quello di “trasferimento” e quello di “godimento”, ammettendo solo per il primo tipo l’applicazione analogica – ANALOGIA LEGIS – delle norme del codice civile che disciplinano il contratto di compravendita. Trattandosi di due tipologie contrattuali non disciplinate da alcuna normativa nazionale – VUOTO NORMATIVO – sorge un problema: Qual è la disciplina applicabile al leasing di “godimento”? L’interprete farà ricorso all’ANALOGIA JURIS – ovvero ai principi generali dell’ordinamento vigente.