L’interpretazione
di un testo normativo
avv. Federico Peres
B & P – avvocati
Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi
via Leoni n. 4 – 37121 Verona
tel. 045/8012901 – fax 045/8031355
e-mail [email protected]
sito www.buttiandpartners.com
L’interprete
Interpretazione
dottrinale
Legge
retroattiva
Interpretazione
giudiziale
Interpretazione
autentica
Art.14
D.L.138/2002
Art.32 bis
L.R.V.3/2000
Interpretazione della legge:
Art.12 Disposizioni
legge generale
Legis
Letterale
Logica
Evolutiva
Analogica
Iuris
L’INTERPRETE
Chiunque, tecnico o meno, si trovi ad
affrontare un testo normativo ricavandone
significati che ne individuano la concreta
sfera di applicazione.
Questione: non sempre da un testo si può ricavare
un’unica interpretazione…
Con riferimento ai soggetti che la compiono,
l’interpretazione si distingue in:
A. DOTTRINALE –
effettuata dagli studiosi del diritto per fini scientifici, didattici, o
anche pratici. (es. articoli di riviste scientifico-giuridiche)
B. GIUDIZIALE (o giurisprudenziale) –
compiuta dal giudice nell’esercizio dell’attività atta a dirimere le
controversie di natura civile, penale e amministrativa.
C. AUTENTICA –
svolta dal potere legislativo, attraverso l’emanazione di una
legge.
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
è il risultato di un atto di volontà esercitato dal
potere legislativo, con l’intento di chiarire il
significato di una disposizione previamente
emanata.
1. Ha la forma di un comando, a carattere generale
(ovvero valevole per tutti).
2. È retroattiva: retroagisce al tempo in cui è stata
emanata la norma cui si riferisce.
Interpretazione autentica: esempi
Art. 14 – Interpretazione autentica della definizione di
“rifiuto” di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del D.lgs.
5.02.1997 n. 22
(versione originale del D.L. 13872002 convertito nella L.178/2002)
1.
a)
b)
c)
Le parole: “si disfi, “abbia deciso” o “abbia l’obbligo di disfarsi” di cui all’art. 6, comma
1, lett. a), del D.lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni, di seguito denominato:
“D.lgs. n.22, si interpretano come segue:
“si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza,
un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C del D.lgs n.22;
“abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli
allegati B e C del D.lgs n.22, sostanze, materiali o beni;
“abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanze o un bene ad
operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della
sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di
cui all’allegato D del D.lgs n.22.
2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b9 e c) del comma 1, per beni o sostanze e
materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a)
b)
se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente utilizzati nel medesimo o in
analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di
trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o
in analogo o diverso ciclo produttivo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si
renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del D.lgs
n.22.
Interpretazione autentica: esempi
Art. 32bis – Interpretazione autentica della lett. a),
comma 4, art. 32
(L.R.V.* 21.03.2000 n. 3)
2. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 32 deve intendersi nel senso che, ai soli fini
dell’approvazione del progetto, l’ampliamento di una discarica di rifiuti speciali
esistente, diversa da quelle di seconda categoria di tipo A di cui alla deliberazione
del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, deve considerarsi nuova discarica
solo quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:
a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento sia ubicata nel
territorio di un comune in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o
rifiuti urbani;
b) l’ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie
occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della
qualità in volume dei rifiuti smaltibili nella stessa.
* Legge regionale Veneto n.3/2000 – Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti
Interpretazione autentica
una legge retroattiva
L’art. 11, Disposizioni sulla legge in generale, sancisce il
principio di irretroattività della legge:
1° comma, art. 11 – efficacia della legge nel tempo –
“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo.”
QUESTIONE: per sua stessa definizione la legge di
interpretazione autentica è una legge retroattiva.
La questione è stata risolta dalla stessa Corte Costituzionale, la
quale ha asserito quanto di seguito:
“Nel nostro ordinamento il principio di irretroattività
della legge non assurge, nella sua assolutezza, a
precetto costituzionale, se non in materia penale.
L’emanazione di una legge retroattiva
– quale è la legge di interpretazione autentica –
in singole materie, fuori di quella penale, può dar luogo
ad una illegittimità costituzionale solo ove essa risulti
in contrasto con qualche specifico precetto
costituzionale.”
(Corte cost., 13.02.1985 (7.02.85), n. 36)
CRITERI PER L’INTERPRETAZIONE
Ai sensi dell’
generale
- rubricato:
Art. 12
delle disposizioni sulla legge in
Interpretazione delle legge
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. (comma 1)
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione,
si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi
generali dell’ordinamento giuridico.” (comma 2)
Quanto al metodo l’interpretazione si distingue pertanto in:
LETTERALE
ovvero l’interpretazione di una norma sulla base del
significato grammaticale delle parole, da considerare nella
loro connessione sintattica.
LOGICA
ovvero l’intenzione del legislatore, la “volontà della legge”
(o ratio legis).
Strumenti per ricostruire la ratio legis:
•Sistema del diritto vigente
•Contesto storico, politico, sociale
•Lavori preparatori (ruolo sussidiario)
EVOLUTIVA
E’necessario interpretare una disposizione normativa non
solo facendo riferimento al contesto passato in cui è
stata emanata ma anche a quello attuale in cui è in
vigore.
Es: art.25 L. 300/70
(Statuto lavoratori)
L’art.25 riconosce ai lavoratori un “diritto
di affissione”di pubblicazioni, testi e
comunicati di interesse sindacale e del
lavoro in genere, su appositi spazi che il
datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
Nella nozione di “spazio” per l’
esercizio del “diritto di affissione” rientra
anche uno spazio “telematico”, sulla pagina web?
Il Pretore di Milano si è pronunciato in senso affermativo: “in un contesto
aziendale caratterizzato da elevata informatizzazione e ove la circolazione
di informazioni, anche di carattere sindacale, avvenga prevalentemente
attraverso l’utilizzo di computers, è legittima un’interpretazione evolutiva
del diritto di affissione ex art.25 Statuto dei lavoratori”. (sent. 3.04.1995)
ANALOGICA
Presupposto è un VUOTO NORMATIVO,
poiché questa tipologia interpretativa
rappresenta uno sviluppo del diritto
esistente.
Si distinguono due tipi di analogia, entrambi normativamente previsti
all’art 12, comma 2, disposizioni legge generale:
“Se una controversia non può essere decisa
con una precisa disposizione, si ha riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe;” (prima parte, co. 2)
ANALOGIA
LEGIS
“se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i principi generali dell’ordinamento
giuridico dello Stato.” (seconda parte, co. 2)
ANALOGIA
JURIS
ANALOGIA LEGIS –
E’ un’applicazione del
principio di “uguaglianza di trattamento”: i casi
simili devono essere regolati da norme simili.
PRESUPPOSTI:
1. Il caso non è disciplinato da alcuna norma (vuoto normativo).
2. Esiste almeno un elemento di identità tra il caso normativamente
previsto e quello non previsto.
3. L’identità riguarda la RATIO.
LIMITE
Non deve trattarsi di NORME PENALI O ECCEZIONALI: è la legge
stessa, ai sensi dell’art. 14 Disposizioni sulla legge in generale, a
porre divieto di analogia per questo tipo di norme.
ANALOGIA JURIS –
L’interpretazione analogica
non crea nuove norme, ma evidenziando gli elementi di
identità che collegano situazioni in apparenza distanti,
delinea i principi generali dell’ordinamento giuridico. Anche
a questi principi, non scritti ma esistenti, si può fare
riferimento nel procedimento analogico.
Esempio emblematico per inquadrare i due tipi di analogia è
una sentenza della Corte di Cassazione (Cass.civ., sez.I,
22.03.194, n. 2743), la quale asserisce che:
In tema di locazione finanziaria (c.d.”leasing finanziario”), l’applicazione
analogica dell’art. 1526 c.c. – il quale prevede la restituzione da parte
del venditore delle rate riscosse, nel caso di inadempimento del
compratore al contratto di vendita con riserva della proprietà – mentre
non è ammessa quando ricorra la figura del leasing di “godimento”, è
ammessa quando si ricada nella fattispecie del leasing di
“trasferimento”.
La Cassazione distingue due tipi di leasing finanziario,
quello di “trasferimento” e quello di “godimento”,
ammettendo solo per il primo tipo l’applicazione analogica
– ANALOGIA LEGIS – delle norme del codice civile che
disciplinano il contratto di compravendita.
Trattandosi di due tipologie contrattuali non disciplinate
da alcuna normativa nazionale – VUOTO NORMATIVO –
sorge un problema:
Qual è la disciplina applicabile al leasing di “godimento”?
L’interprete farà ricorso all’ANALOGIA JURIS –
ovvero ai principi generali dell’ordinamento
vigente.
Scarica

Interpretazione