A cura di
Elisa Ambrosi
Giuseppe Scalise
ASPETTI SOCIALI NELLA
MINORAZIONE VISIVA
Dalla cecità all’ipovisione
Norme, prassi applicative e strutture riguardanti la
Regione del Veneto nella minorazione visiva
Definizioni di minorazione visiva
Accertamento del deficit visivo
Provvidenze economiche
Previdenza: le agevolazioni pensionistiche
Agevolazioni fiscali
Agevolazioni particolari
Le strutture operative
Edizione aggiornata ad agosto 2010
2
PRESENTAZIONE
DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE REGIONALE
per la Promozione della Salute e della Vita Sociale dei
Ciechi e degli Ipovedenti
Il Centro Polifunzionale Regionale per la Promozione della
Salute e della Vita Sociale dei Ciechi e degli Ipovedenti nasce
con atto costitutivo notarile a Padova il 21/11/2006 da una
profonda intesa tra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti – Consiglio Regionale Veneto e l’Istituto “L.
Configliachi” per i minorati della vista, due organismi che nel
nostro territorio si sono sempre caratterizzati per focalizzare
le loro attività alle persone con disabilità visiva.
Fin dall’inizio la Regione del Veneto ha compreso la
particolare valenza del progetto, contribuendo in maniera
molto importante alla sua realizzazione ed istituendo una
specifica legge regionale, la L.R. n. 17 del 10 agosto 2006,
per prevederne le aree progettuali e disciplinarne gli interventi
di natura economica.
La Legge Regionale attribuisce al Centro un ruolo importante
di collante tra le diverse entità che lavorano in questo settore,
per la creazione di una rete territoriale utile ad offrire servizi
standardizzati uguali per tipologia di intervento in tutto il
nostro territorio regionale.
3
Perseguendo tali obiettivi verranno uniformati tutti quei servizi
che ancora oggi, il più delle volte, vengono offerti in maniera
frammentata alle persone non vedenti.
Il Centro persegue finalità ed obiettivi specifici che riguardano
funzioni di sostegno alla famiglia, di consulenza e di
cooperazione con i servizi territoriali nei processi educativi,
scolastici, formativi e di inserimento lavorativo dei non
vedenti, di supporto ai servizi socio-sanitari e a quelli
educativi locali, con particolare riferimento alle scuole, alle
quali intende fornire ogni supporto possibile sotto il profilo
tiflologico, psico-didattico e nell’orientamento.
N.B. Il presente fascicolo è accessibile in formato PDF, in
versione aggiornata, nel sito www.cprnonvedenti.it, nella
sezione “Agevolazioni”.
Sede operativa: Via Braille 3/int. 2 – 35143 Padova
Tel. 049/723489 Fax 049/8562369
Sede legale: Via Sette Martiri 33 – 35143 Padova
Sito internet: www.cprnonvedenti.it
E-mail: [email protected]
4
PREMESSA
La persona interessata a conseguire i benefici previsti dalla
vigente legislazione per i ciechi civili incontra spesso
difficoltà rilevanti nell’affrontare i percorsi amministrativi posti
dalla legge e dagli indirizzi applicativi delle istituzioni
competenti. Sono difficoltà collegate essenzialmente alla
conoscenza dei propri diritti e ad interrogativi pratici di cosa
fare, come fare, dove e a chi rivolgersi e in quali tempi.
Problematiche a volte incontrate anche dagli operatori che
sono chiamati a dare indicazioni e precise risposte al
cittadino.
Il presente opuscolo, è quindi dedicato agli utenti e agli
operatori del settore del Veneto, e vuole essere un aiuto a
superare la complessità offrendo risposte chiare e semplici,
ma nello stesso tempo precise, sia nei processi di
riconoscimento della minorazione visiva sia nei processi di
inserimento sociale e lavorativo, nonché in tutti gli altri aspetti
pensionistici.
In questo fascicolo abbiamo dato quindi rilevanza alle
indicazioni informative, operative e legislative, trascurando
volutamente il percorso storico dell’assistenza (che discende
dall’applicazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3,
32 e 38), i principi pedagogici (essenziali nel percorso
educativo e nei rapporti società, famiglia, scuola, disabile) e
le norme riguardanti la cecità per causa di guerra, servizio e
5
lavoro, le quali risultano facilmente rintracciabili in altre
pubblicazioni.
Per maggior chiarezza segnaliamo agli operatori del settore
che, nella stesura di questo opuscolo, sono state seguite le
tracce operative delineate dalle diverse disposizioni nazionali
e regionali che, nel tempo, hanno regolato la materia.
Ricordiamo l’art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che
ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti
economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte
dalle Prefetture; l’art. 15, comma 2 della L. R. 19/2000, il
quale ha attribuito le azioni precedentemente svolte dalle
Prefetture alle Aziende UULLSSSS capoluogo di provincia; la
L. 15 ottobre 1990, n. 295, il Decreto del Ministero del Tesoro
5 agosto 1991, n. 387 e la L. 24 dicembre 1993, n. 295, ossia
norme
di
coordinamento
in
materia
di
accertamento
dell’invalidità civile; la DGR Veneto 19 luglio 2002, n. 1949,
modificata dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2645; l’art. 20 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella
Legge 3 agosto 2009, n. 102; i messaggi INPS 29 ottobre
2009, n. 24477 e 29 gennaio 2010, n. 2816.
A partire dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una nuova
procedura, denominata “Invalidità Civile 2010”, la quale ha
variato il sistema di riconoscimento della cecità civile,
invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità e vede
l’INPS quale riferimento ed ente coordinatore, attraverso le
sue sedi dislocate a livello provinciale.
6
INDICE
Presentazione del Centro Polifunzionale Regionale
p. 3
Premessa
p. 5
1. Che cos’è la minorazione visiva?
p. 14
1.1 I profili della minorazione visiva
p. 14
1.2 I benefici previsti dalla legge
p. 18
2. Cosa fare per il riconoscimento della
minorazione visiva?
p. 20
2.1 La certificazione medica specialistica
p. 20
2.2 Presentazione della domanda per il
riconoscimento/aggravamento
della minorazione visiva
2.3 Compimento del 18° anno di età
p. 21
p. 23
3. Chi accerta la minorazione visiva?
p. 24
4. Quali sono le provvidenze economiche spettanti?
p. 30
4.1 Provvidenze economiche:
incompatibilità e cumulabilità
4.2 Provvidenze economiche: maggiorazioni
5. Cos’è l’Integrazione scolastica e chi ne ha diritto?
p. 33
p. 35
p. 38
5.1 Modalità di accesso dell’alunno ai supporti
previsti per l’integrazione scolastica
p. 39
5.2 Attrezzature tecniche e sussidi didattici
p. 41
5.3 Fornitura e adattamento di testi scolastici
in Braille, ingranditi e in supporto informatico p. 42
7
6. Formazione e avviamento al lavoro:
quali sono le opportunità e le agevolazioni
per i non vedenti?
p. 43
6.1 Centralinisti telefonici
p. 43
6.2 Massaggiatori e massofisioterapisti
p. 48
6.3 Terapisti della riabilitazione
p. 49
6.4 Personale della carriera direttiva
p. 49
6.5 Lavoro mirato e Servizio di Integrazione
Lavorativa
p. 50
6.6 Scelta della sede di lavoro
7. Chi può richiedere i permessi lavorativi?
p. 51
p. 53
7.1 Soggetti aventi diritto
p. 54
7.2 Assenza di ricovero
p. 58
7.3 Esclusività e continuità dell’assistenza
p. 59
7.4 Il programma di assistenza
p. 60
7.5 Frazionabilità in ore dei permessi giornalieri
p. 60
7.6 La cumulabilità dei permessi
p. 62
7.6.1 Lavoratore che assiste un familiare
che già fruisce dei permessi
p. 63
7.6.2 Lavoratore disabile che assiste un
familiare
p. 65
7.7 La domanda
p. 65
7.8 La sede di lavoro
p. 67
8
8. Congedi straordinari per famigliari in situazione
di gravità
p. 68
8.1 Estensione del diritto al congedo
straordinario
p. 68
9. Esistono agevolazioni previdenziali (pensionistiche)
per i non vedenti?
p. 71
9.1 Maggiorazione contributiva
p. 71
9.2 Pensione di vecchiaia dipendenti aziende
private e lavoratori autonomi – gestione INPS p. 72
9.3 Pensione di vecchiaia non agevolata lavoratori
dipendenti aziende private e lavoratori
autonomi – gestione INPS
p. 75
9.4 Pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti
aziende pubbliche – gestione INPDAP
p. 75
9.5 Pensione di vecchiaia non agevolata
lavoratori dipendenti aziende pubbliche –
gestione INPDAP
p. 76
9.6 Pensione di vecchiaia: finestra di uscita
“mobile”
p. 77
9.7 Pensione di anzianità lavoratori autonomi,
lavoratori dipendenti privati e pubblici gestioni INPS e INPDAP
p. 77
9.8 Pensione di anzianità: finestra di uscita
“mobile”
p. 79
9.9 Assegno di invalidità lavorativa e pensione
di inabilità lavorativa - gestione INPS
9
p. 80
9.10 Pensione di inabilità lavorativa –
gestione INPDAP
p. 82
9.11 Prepensionamento dei familiari dei disabili
p. 84
10. Assegno per il nucleo familiare comprendente
un inabile: esistono agevolazioni per i non vedenti? p. 85
11. Trasporti, mobilità, orientamento e autonomia
personale sono previste agevolazioni
per gli ipovedenti?
p. 88
11.1 Agevolazioni economiche trasporti
p. 88
11.2 Agevolazioni per trasporti provinciali
e comunali
p. 93
11.3 Contrassegno speciale per i veicoli
p. 94
11.4 Agevolazioni riservate ai non vedenti
per l’acquisto di veicoli
p. 95
11.4.1 La documentazione da presentare
p. 97
11.4.2 Esenzione bollo auto
p. 98
11.4.3 Imposta provinciale trasporti
p. 98
11.5 Corsi di orientamento personale
p. 98
11.6 Gruppi sportivi
p. 99
11.7 Cani guida
p. 99
12. Come ottenere ausili validi per migliorare la
condizione visiva?
p.101
12.1 Aliquota agevolata
p.101
12.1.1 La documentazione da consegnare
p.101
12.1.2 Prescrizione ed assegnazione
degli ausili
p.103
10
13. Esistono altre agevolazioni particolari per i
minorati della vista?
p. 104
13.1 Acquisto prodotti editoriali
p. 104
13.2 Agevolazione canone telefono
p. 104
13.3 Navigazione gratuita in internet
p. 105
13.4 Spese sanitarie
p. 106
13.5 Esenzione ticket sanitario
p. 107
13.6 Spedizioni postali a non vedenti
p. 108
14. Quali altre disposizioni e agevolazioni
riguardano i non vedenti?
p. 109
14.1 Validità della firma del cieco
p. 109
14.2 Scrittura privata autenticata
p. 110
14.3 Atto pubblico
p. 110
14.4 Il diritto di voto
p. 111
14.5 Modalità alternative all’autenticazione
di copie di documenti
p. 112
14.6 Possibilità di lettura per i non vedenti?
Il Servizio del Libro Parlato
14.7 Libero accesso ai musei e ai luoghi d’arte
p. 114
p. 115
15. Abbattimento delle barriere architettoniche:
Quali norme possono interessare i non vedenti?
p. 116
16. Esistono particolari norme regionali
per i non autosufficienti?
p. 117
16.1 I Piani di Zona
p. 117
16.2 Il Piano Locale per la non autosufficienza
p. 118
11
16.2.1 Assegno di cura per la domiciliarità
p. 118
16.2.2 La residenzialità
p. 120
16.3 Progetto di “Vita indipendente”
17. Le Associazioni dei Minorati della Vista
p. 121
p. 122
17.1 Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti
p. 122
17.2 Associazione Disabili Visivi
p. 125
17.3 Associazione Nazionale Privi della
Vista e Ipovedenti
p. 126
17.4 Movimento Apostolico Ciechi
p. 126
17.5 Federazione Nazionale delle Istituzioni
pro Ciechi
p. 126
17.6 Associazione Italiana Ciechi di Guerra
p. 127
17.7 Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi del Lavoro
p. 127
17.8 Unione Nazionale Mutilati per Servizio
p. 127
18. Chi presta assistenza per l’acquisizione dei
diritti esigibili dalla persona disabile?
18.1 Volontari del Servizio Civile Nazionale
p. 128
p. 137
18.1.1 Accompagnatori dei ciechi civili
e dei grandi invalidi
p. 137
IN APPENDICE:
1. Valutazione del visus residuo: riferimento normativo
utilizzato dalle Commissioni Mediche.
12
2. Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari –
Corrispondente grado di invalidità.
3. Le Commissioni Mediche per l’accertamento della
cecità e dell’invalidità civile.
4. Prospetto delle provvidenze economiche e dei soggetti
aventi diritto (cittadini italiani e stranieri).
5. Integrazione scolastica: Legge 104/92 (artt. 12-13).
6. Quanti sono i ciechi nella Regione Veneto?
Bibliografia
13
1. COS’È LA MINORAZIONE VISIVA?
La legge riconosce al cittadino portatore di una minorazione
visiva la possibilità di beneficiare di speciali prestazioni di
natura sanitaria, economica e sociale.
Per poter accedere ai benefici di legge occorre accertare che
la minorazione visiva rientra in uno dei numerosi profili e
parametri definiti dalla stessa legge.
Il compito di verificare l’esistenza della minorazione visiva, nei
caratteri stabiliti dalla legge, è affidato a speciali organismi
collegiali, chiamati Commissioni Sanitarie1 per l’accertamento
della cecità assoluta o parziale, operanti all’interno delle
Aziende Socio Sanitarie Locali. Mentre rimane di competenza
delle Commissioni Invalidi Civili l’accertamento del residuo
visivo superiore a 1/20.
Le indicazioni riportate nel presente opuscolo sono rivolte
esclusivamente
alle
persone
con
minorazione
visiva
compresa tra la cecità assoluta ed un residuo visivo non
superiore a 1/10, categoria che le norme sociali in vigore
definiscono “non vedenti”.
1.1 I profili della minorazione visiva
La
Legge
3
aprile
2001,
n.
138
"Classificazione
e
quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di
accertamenti oculistici" definisce le varie forme di minorazioni
visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di
1
Oltre alla cecità, speciali commissioni sanitarie operano per l’accertamento di
altre forme di minorazione sul piano fisico, psichico e sensoriale (sordomutismo).
14
disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione
e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina
oculistica internazionale. Si tratta di una classificazione
tecnico-scientifica che “non modifica la vigente normativa in
materia di prestazioni economiche e sociali in campo
assistenziale”. In merito, però, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze con circolare 19 novembre 2004, n. 464 ha
esteso il riconoscimento delle provvidenze economiche ai
ciechi assoluti o ai ciechi parziali, che risultassero tali anche
in base alla riduzione del residuo perimetrico binoculare
(campo visivo), secondo i parametri indicati negli artt. 2 e 3
della legge 138/2001. Quindi i due fondamentali elementi di
valutazione della condizione visiva sono l’acutezza visiva2
espressa
in
decimi
ed
il
campo
visivo
(valutati
distintamente).
La suddetta normativa opera una distinzione tra ciechi ed
ipovedenti, articolando all’interno di ciascuna categoria
differenti profili di gravità.
Ai sensi della legge citata sono considerati CIECHI
TOTALI (art. 2):
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in
entrambi gli occhi;
2
Per valutare l’acutezza visiva si considera la fissazione centrale (vedi: G.
Vitiello, C. Catalano, F. Antonelli, N. Vitiello, R. Migliorini, A. Locati, “La tutela
sociale dei ciechi e degli ipovedenti” - Capitolo 6, p. 2 “La misurazione
dell’acutezza visiva”, edito da C. G. Edizioni Medico Scientifiche).
15
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della
luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al
3 per cento.
Sono considerati CIECHI PARZIALI (art. 3):
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a
1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche
con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al
10 per cento.
La legge 138/2001 individua anche la categoria degli
ipovedenti, di coloro cioè che hanno residuo visivo o campo
visivo ridotti, operando una distinzione tipologica in base al
livello di gravità stabilito da precisi parametri quantitativi di
visus.
Sono IPOVEDENTI GRAVI (art. 4):
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10
in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con
eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al
30 per cento.
16
In sede di accertamento le Commissioni sono tenute ad osservare le
disposizioni impartite dall’INPS3.
Sono IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI (art. 5):
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10
in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con
eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al
50 per cento.
Sono IPOVEDENTI LIEVI (art. 6):
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10
in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con
eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al
60 per cento.
Queste
ultime
due
classificazioni
non
rientrano
nella
categoria dei “non vedenti” e di conseguenza non rientrano
negli aspetti sociali trattati da questo fascicolo.
3
L’INPS - Commissione Medica Superiore con messaggio n. 003525
dell’11/02/2008, divulgato alle UU.LL.SS.SS. del Veneto dal Servizio Igiene
Pubblica e Ambiente – Ufficio Medicina Legale – prot. n. 260337/50.03.0722 del
19/05/2008, ha richiesto alle Commissioni ASL e alle Commissioni di Verifica
Provinciale, qualora sia accertata una minorazione visiva non superiore a 1/10 e
non compresi nelle più gravi patologie di ventesimista o di cieco assoluto, venga
indicato sul verbale di accertamento rilasciato dall’ASL l’indicazione “art. 4, L.
138/2001”.
17
La normativa riguardante gli aspetti sociali spesso fa
riferimento anche ad altre definizioni della minorazione
visiva4.
1.2 I benefici previsti dalla legge
Alla persona in possesso del verbale di accertamento
rilasciato dalla Competente Commissione Sanitaria, la quale
abbia riscontrato una minorazione visiva rientrante nei
parametri
previsti
dalla
legge,
indicati
al
paragrafo
precedente, sono assicurati su richiesta, come previsto dalla
normativa in essere, i seguenti benefici:
a) Esenzione dal ticket sanitario;
b) Pensione e indennità nelle differenti forme;
c) Integrazione scolastica;
d) Iscrizione agli elenchi ai fini del collocamento protetto (L.
68/99);
e) Presidi/ausili sanitari specifici;
f) Agevolazioni varie (trasporti pubblici, ecc.).
4
La legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private” fa riferimento alla
categoria dei “privi della vista” facendo rientrare in tale categoria “coloro che sono
colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in
entrambi gli occhi con eventuale correzione”. La legge 12 marzo 1999, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” fa riferimento invece ai “non vedenti”
qualificati come “coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo
visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione”. Appare evidente come la Legge 138/2001 offra parametri valutativi
molto più articolati. Nel merito della qualifica di “non vedenti” si fa rinvio alla nota
del Ministero della Sanità 22 giugno 2001, prot. n. DPV.4/H-d1/466.
18
L’utente e/o l’operatore troverà, nelle pagine seguenti e in
appendice, specifiche indicazioni in merito agli argomenti
trattati in questo capitolo introduttivo, con precisi riferimenti
alla normativa in vigore.
19
2. COSA FARE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
MINORAZIONE VISIVA?
2.1 La certificazione medica specialistica
Ogni nuova richiesta di riconoscimento/aggravamento di
invalidità/cecità deve partire da una certificazione medica
attestante la natura delle infermità invalidanti, compilata per
via telematica da un medico certificatore - medico di medicina
generale
o
specialista
(per
la
minorazione
visiva)
-
appositamente abilitato dall’INPS. Pertanto il medico dovrà
richiedere all’INPS provinciale di competenza l’assegnazione
del PIN, compilando l’apposito modulo disponibile nel sito
www.inps.it. Una volta ottenuto il PIN il medico potrà
compilare telematicamente il certificato collegandosi al sito
www.inps.it (nella sezione “Servizi On-Line” “Per tipologia
di utente” “Medici certificatori” “Certificato medico per il
riconoscimento dell’invalidità civile”). Dopo aver redatto ed
inviato il certificato on-line il medico dovrà rilasciare al
paziente:
-
una
copia
cartacea
del
certificato
trasmesso
telematicamente, timbrato (con n. di iscrizione all’albo) e
firmato in originale, che il paziente dovrà esibire all’atto della
visita in Commissione;
-
la
ricevuta
di
trasmissione
del
certificato
che
è
indispensabile per poter presentare la domanda telematica
per l’invalidità civile.
20
2.2 Presentazione della domanda per il
riconoscimento/aggravamento della minorazione
visiva
Entro 30 giorni dal rilascio della certificazione medica, il
cittadino o le associazioni di categoria abilitate (compresa
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) oppure i
patronati,
possono
presentare
apposita
domanda
esclusivamente per via telematica.
Per ogni domanda inoltrata, la procedura certifica l’avvenuta
ricezione della domanda da parte del sistema generando, una
volta eseguiti i controlli di completezza e congruità, una
ricevuta digitale contenente i seguenti elementi:
- protocollo della domanda e data di presentazione;
- data, luogo e ora della visita (l’interessato potrà richiedere,
con un’apposita funzione della procedura, la modifica della
data proposta per effettuare la visita presso la Commissione,
scegliendo tra le ulteriori date proposte dal sistema. La
funzione
“appuntamento”
prevista
dalla
procedura
attualmente non è ancora attiva in molte province, in
particolare per quanto riguarda la Commissione Ciechi).
All’atto
della
visita
il
richiedente
dovrà
esibire
la
documentazione sanitaria in originale, o in copia conforme
all’originale, e il documento d’identità.
Nota:
nell’inoltro
telematico
di
una
domanda
di
riconoscimento/aggravamento della cecità, non è possibile includere
21
nella medesima domanda anche una delle seguenti richieste di
riconoscimento:
SORDITÀ – legge 381/1970, legge 95/2006
HANDICAP – legge 104/1992
DISABILITÀ – legge 68/1999 per l’inserimento lavorativo.
Per questi accertamenti si dovranno presentare domande separate
(infatti le Commissioni Ciechi sono competenti esclusivamente per
l’accertamento della cecità assoluta e parziale); mentre le suddette
indicazioni sono compatibili con la domanda per l’accertamento
dell’invalidità civile.
Nella compilazione della domanda si può far valere il residuo visivo
non superiore a 1/20 (cecità parziale) per concorrere eventualmente,
con altre patologie, all’indennità di accompagnamento, quale invalido,
prevista dalla L. 18/80, avendo la Sentenza della Corte Costituzionale
n. 346 del 22 giugno 1989, annullato quanto disposto dall’art. 1,
comma 1, L. 18/80 e art. 2, ultimo comma, L. 118/70, consentendo con
ciò
la
cumulabilità
delle
patologie
concorrenti
all’indennità.
Naturalmente questa possibilità, da valutare singolarmente, è riservata
a chi, avendo un riconoscimento come ventesimista, può accedere
unicamente all’erogazione dell’indennità speciale, ma viceversa non
accede, per superamento del reddito personale quale cieco parziale,
alla relativa pensione.
La procedura telematica INPS distribuirà automaticamente le
domande, a seconda che si tratti di cecità, di invalidità o
riconoscimento dell’handicap, alle rispettive Commissioni
Mediche
competenti
(Commissioni
per
la
Cecità
e
Commissioni per l’Invalidità), come risulta dalla tabella in
22
appendice n. 3 “Le Commissioni Mediche per l’accertamento
della cecità e dell’invalidità civile”.
N.B. La domanda ha effetto dal mese successivo a quello di
presentazione
2.3 Compimento del 18° anno di età
Al compimento del 18° anno di età (anzi il mese precedente)
è necessario presentare la domanda sempre per via
telematica (come descritto al p. 2.2). In questo caso dovrà
essere compilata anche la sezione “rappresentante legale”
(prevista all’interno della domanda); ciò al fine di richiedere la
revisione sanitaria ed economica relativa alla situazione
invalidante.
Si tenga presente che, nel caso la Commissione convochi a
revisione l’interessato in prossimità del 18° anno di età, è
comunque necessario produrre la domanda suddetta.
Qualora la domanda si presenti dopo il compimento del 18°
anno
di
età,
non
bisogna
compilare
la
sezione
“rappresentante legale”. Tale procedura è necessaria in
quanto le provvidenze economiche previste per i maggiorenni
sono generalmente diverse rispetto a quelle previste per i
minorenni.
23
3. CHI ACCERTA LA MINORAZIONE VISIVA?
1) ATTIVAZIONE DELLA FASE DI ACCERTAMENTO:
-
la
Commissione
richiedente5
per
diagnostico
del
competente
invita
l’accertamento
grado
di
a
visita
documentale
cecità/invalidità6.
il
e
Le
Commissioni Mediche ASL sono integrate dal medico
INPS quale componente effettivo;
- la Commissione competente, dopo aver effettuato la
visita, redige il verbale7 (Modello A/SAN) in formato
elettronico,
indicando
accertato.
Le
il
grado
Commissioni
5
di
cecità/invalidità
per
l’accertamento
Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico
certificatore dovrà compilare ed inviare telematicamente il “Certificato di
intrasportabilità” (Mod. D – Visita Domiciliare).
Qualora il richiedente non si presenti a visita il giorno indicato nella lettera di
invito, senza giustificato motivo, sarà riconvocato entro 90 giorni dalla data fissata
e, in caso di assenza al 2° invito, dovrà ripresent are la domanda (Art. 5, D.M. 5
agosto 1991, n. 387).
Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido
civile, di cieco o di sordomuto, la Commissione ULSS può, su formale istanza
degli eredi, procedere all’accertamento sanitario esclusivamente in presenza di
documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data
antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l’esistenza delle infermità tali
da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato
giudizio medico-legale.
6
Nel caso la Commissione Medica, entro 3 mesi dalla presentazione della
domanda, non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una
diffida all’Assessorato Regionale competente che provvede a fissare la visita entro
il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se
questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Nel caso
di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni
di categoria. Si tratta comunque, a quanto ci risulta, di una prassi mai applicata.
7
Avverso il giudizio contenuto nel verbale di accertamento il richiedente, entro il
termine di sei mesi dalla data di comunicazione, fissato a pena di decadenza, può
proporre ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria (art. 42, comma 3 del
Decreto Legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326
del 2003).
24
riguardante i decimisti indicheranno l’art. 4 della L.
138/2001;
- l’accertamento sanitario potrà concludersi con:
A) giudizio medico-legale espresso all’unanimità dei
componenti della Commissione integrata dal medico
INPS;
B) giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei
componenti della Commissione;
Poiché il nuovo processo dell’invalidità civile prevede
che
l’accertamento
definitivo
sia
di
competenza
dell’INPS, queste due fattispecie seguiranno un iter
differente di seguito descritto.
A) Giudizio medico-legale espresso all’unanimità dei
componenti della Commissione:
Fermo restando che, ai sensi del comma 1, art. 20, della
L. 102/09, l’accertamento definitivo è in ogni caso
effettuato dall’INPS, il verbale deve essere sottoposto,
con la massima tempestività, alla valutazione del
Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente
competente o di altro medico dell’istituto da lui all’uopo
delegato. Qualora il responsabile del CML dovesse
riscontrare elementi tali da non consentire l’immediata
validazione del verbale, l’iter successivo sarà identico a
25
quello previsto al punto B per i verbali con giudizio
medico-legale espresso a maggioranza.
Nell’ambito della validazione il responsabile del CML,
anche successivamente all’invio del verbale, segnala
posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti alla
Commissione
Medica
Superiore
che
effettua
il
monitoraggio complessivo sui verbali. A seguito della
validazione,
il
verbale
sarà
trasmesso
da
parte
dell’INPS(*), al domicilio del cittadino richiedente e,
laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio
economico, sarà contestualmente attivato il flusso
amministrativo per l’erogazione dello stesso.
(*)
Provvisoriamente
il
verbale
viene
trasmesso
dalle
AA.UU.LL.SS.SS. competenti.
B) Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei
componenti della Commissione:
In questi casi l’INPS sospende l’invio del verbale al cittadino
ed acquisisce dall’ULSS la documentazione sanitaria. Il
responsabile del Centro Medico Legale territorialmente
competente potrà, entro 10 giorni dalla sospensione, validare
il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da
effettuarsi entro i successivi 20 giorni. La visita sarà effettuata
da una Commissione medica costituita da: un medico INPS
(indicato
dal
Responsabile
del
CML
e
diverso
dal
componente della Commissione medica integrata) con
26
funzione di presidente al quale compete il giudizio definitivo,
da un medico rappresentate delle associazioni di categoria e
dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge (ossia per il
riconoscimento della L. 104/92).
La Commissione medica potrà avvalersi della consulenza di
un
medico
valutazione
specialista
(medici
della
patologia
specialisti
INPS
oggetto
o
della
medici
già
convenzionati con l’Istituto).
2) TRASMISSIONE DEL VERBALE
A conclusione dell’iter sanitario la procedura provvede
all’inoltro del verbale dell’interessato con lettera a firma del
Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il
verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale
contenente tutti i dati sensibili ed una versione contenente
solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da
parte del destinatario.
L’invio del verbale di invalidità civile, cecità, invalidità o
sordità, attiva il processo amministrativo nel caso in cui il
riconoscimento preveda un beneficio economico (vedi cap.
4).
Nel Veneto a partire dal mese di ottobre 2010, per quanto
riguarda la fase amministrativa, l’INPS, avrà la titolarità
dell’accertamento
dei
requisiti
socio-economici
e
la
concessione dei relativi benefici per i nuovi riconoscimenti.
Mentre per quanto concerne le pratiche già in essere la parte
27
amministrativa continuerà ad essere seguita dalle Unità
Operative Invalidi Civili (UOIC) fino ad esaurimento.
Al richiedente verrà inviata la comunicazione a cui è allegato
il verbale sanitario e la richiesta dei dati necessari
all’accertamento dei requisiti socio-economici, nonché delle
certificazioni da esibire alla sede INPS territorialmente
competente. Sarà possibile, anche nel Veneto dal mese di
ottobre 2010, per i soggetti autorizzati, accedere alla
procedura “INVCIV 2010” per completare on-line i dati relativi
all’accertamento dei requisiti socio-economici e quelli relativi
al pagamento delle prestazioni. In ogni caso sarà possibile
provvedere all’inserimento dei dati in questione in anticipo
rispetto alla ricezione del verbale, seguendo le indicazioni
presenti nel sistema di tracciabilità della pratica.
L’unità
organizzativa
della
struttura
territoriale
INPS
competente effettua tutti i controlli amministrativi e reddituali e
avvia i successivi adempimenti per la concessione e la
liquidazione della prestazione. In procedura potranno essere
consultati solo i dati non sensibili.
Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti
amministrativi viene inviato il provvedimento di concessione
ed erogazione del trattamento ovvero il provvedimento di
rigetto amministrativo, a firma del responsabile dell’unità
organizzativa della struttura territoriale INPS.
28
A seguito di accertamento dei requisiti, l’INPS8 provvede ad
erogare, possibilmente entro 120 giorni dalla presentazione
della domanda (termine dopo il quale decorreranno gli
interessi – vedi Messaggio INPS 29 ottobre 2009, n. 24477,
pag. 2), le provvidenze economiche spettanti al disabile,
liquidando l’importo spettante con decorrenza dal mese
successivo a quello di presentazione della domanda ed
inviando apposita documentazione al medesimo.
ESCLUSIONE DA SUCCESSIVE VISITE DI CONTROLLO
9
Con D.M. 2 agosto 2007, in attuazione dell’art. 6, comma 3, L.
80/2006, si sono indicate le gravi patologie escluse da controlli
successivi alla determinazione dello stato invalidante, tra le quali, al
punto 11 della tabella allegata al suddetto D.M., è inserita la cecità
assoluta.
8
I ricorsi avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dei benefici
economici degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, redatti in carta semplice,
vanno indirizzati al Comitato Provinciale dell’INPS territorialmente competente e
presentati all’ente che ha adottato il provvedimento impugnato. Il ricorso va
presentato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Trascorso
inutilmente il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso, questo si
intende respinto. Nel qual caso, ritenendolo opportuno, si può procedere per via
giudiziale (comma 4, art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Avverso al giudizio espresso dalle Commissioni, nella fase di accertamento, è
unicamente possibile presentare ricorso, entro 180 gg. dalla data di
comunicazione all’interessato, avanti all’Autorità Giudiziaria (Tribunale)
competente per territorio.
9
Ai sensi dell’art. 80, DL 25 giugno 2008, n. 112, è stato stabilito un piano
straordinario di verifica della permanenza dello stato invalidante nei confronti dei
titolari di benefici economici di invalidità civile. Le verifiche straordinarie, iniziate
nel 2009 e conclusesi nella prima fase al 31/12/2009, saranno svolte sulla base di
indicazioni stabilite annualmente e con riferimento ad eventuali disposizioni
normative in materia. Uteriori controlli straordinari sono previsti, per gli anni 20102011-2012, dal D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (Manovra Finanziaria
2010).
29
4.QUALI SONO LE PROVVIDENZE ECONOMICHE
SPETTANTI?
Per provvidenze economiche si intendono gli importi che, a
titolo della minorazione riscontrata, saranno erogati al disabile
per competenze correnti o arretrate, e precisamente:
- Indennità di accompagnamento, non reversibile,
concessa ai ciechi assoluti (valutati ai sensi dell’art. 2,
L. 138/2001 e dalla L. 382/1970), al solo titolo della
minorazione, indipendentemente dall’età e dal reddito
posseduto;
- Indennità speciale, non reversibile, concessa ai
ciechi parziali (valutati ai sensi dell’art. 3, L. 138/2001
e dall’art. 3, L. 508/1988), al solo titolo della
minorazione, indipendentemente dall’età e dal reddito
posseduto;
- Indennità di frequenza, non reversibile, concessa ai
minori con invalidità parziale (valutati ai sensi dell’art.
1, L. 289/1990), per i periodi di frequenza scolastica o
di
riabilitazione
annualmente
certificata.
Anche
all’indennità di frequenza compete la tredicesima (vedi
sentenza
Corte
di
Cassazione
n.
13985
del
28/05/2008);
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili,
non reversibile, concessa ai sensi della L. 18/1980,
indipendentemente dall’età e dal reddito posseduto;
30
- Pensione non reversibile concessa ai ciechi assoluti
maggiorenni (valutati ai sensi dell’art. 2, L. 138/2001 e
dalla L. 382/1970), con reddito10 proprio compatibile
con i parametri annualmente stabiliti dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero del Lavoro e divulgati con apposita circolare
INPS;
- Pensione non reversibile concessa ai ciechi parziali
(valutati ai sensi dell’art. 3, L. 138/2001 e dalla L.
382/1970), con reddito proprio compatibile con i
parametri
annualmente
stabiliti
dal
Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero del Lavoro e divulgati con apposita circolare
INPS. La suddetta pensione non prevede limiti di età
e non si trasforma mai in assegno sociale;
- Assegno mensile, non reversibile, concesso agli
invalidi parziali (con grado di invalidità pari o superiore
al 74% o compreso tra il 74% e il 99%), di età
compresa tra i 18 e i 65 anni, con reddito proprio
10
È responsabilità del disabile comunicare agli uffici UU.LL.SS.SS. competenti
e/o all’INPS tutte le variazioni intervenute, nel tempo, sul piano sanitario e/o
reddituale. Vedi, in proposito, indicazioni riportate nella domanda e annuale
modello RED richiesto dall’INPS.
ll limite di reddito previsto per l’erogazione della pensione è stato stabilito
dall’art. 14-septies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, con modalità di
aggiornamento dell’importo limite. Tale principio trova parere contrario, non
ancora attuato, nella Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite n.
3814 del 24/02/2005, secondo cui “per effetto del combinato disposto
dell’art. 8, comma 1-bis, del D.L. 12/09/1983 n. 4631 (convertito in L. 638/83) e
dell’art. 68 della L. 30 aprile 1996, n. 1532, l’acquisizione da parte del cieco di
una capacità lavorativa e del reddito da essa derivante non comporta la
perdita della pensione, che, se revocata per questo solo motivo, deve essere
ripristinata interamente”.
31
compatibile con i parametri annualmente stabiliti dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministero del Lavoro e divulgati con apposita
circolare INPS.
In questa categoria rientrano anche i minorati della vista
con residuo visivo non superiore a 1/10 e non inferiore a
1/20;
- Pensione di inabilità, non reversibile, concessa agli
invalidi totali (grado di invalidità 100%), di età
compresa tra i 18 e i 65 anni11, con reddito proprio
compatibile con i parametri stabiliti dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero del Lavoro e divulgati con apposita circolare
INPS.
Nota bene Ai fini del diritto alla pensione si considera il
limite di reddito relativo all’anno in cui la pensione stessa
dev’essere corrisposta e si confronta tale limite con
l’ammontare dei redditi percepiti nell’anno precedente.
L’art. 35 della L. 28 febbraio 2009, n. 14 ha stabilito che, “in
sede di prima liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in
corso, cioè dell’anno di decorrenza della pensione, come
dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Tale dichiarazione
11
Al compimento del 65° anno di età, la pensione di i nvalidità/inabilità per gli
invalidi totali e parziali, fatta eccezione per quella concessa ai ciechi assoluti e
parziali, passa automaticamente all’INPS con la sigla AS (Assegno Sociale),
mantenendo i parametri di accesso previsti dalla normativa sull’invalidità.
L’importo dell’AS, in genere, risulta più elevato di quello concesso per l’invalidità
civile.
32
è rilevante ai fini della corresponsione della pensione fino al
successivo mese di giugno.
Per gli anni successivi si considerano i redditi percepiti
nel’anno solare precedente il 1° luglio, redditi ch e l’interessato
deve dichiarare entro il 30 giugno di ciascun anno su apposito
modello inviato dall’INPS a casa del pensionato e che
dev’essere restituito all’INPS stesso. In caso di mancata
restituzione del modello, l’INPS effettua un sollecito. Trascorsi
30 giorni dalla data fissata per la restituzione senza che
l’interessato vi abbia provveduto, la pensione viene sospesa
a decorrere dal mese di ottobre dello stesso anno.
Se la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno
dell’anno successivo alla sospensione e da essa risulta la
sussistenza del requisito reddituale, il pagamento della
pensione viene ripristinato dalla mese successivo alla
prestazione, con la corresponsione dei ratei relativi al periodo
di sospensione”.
4.1 Provvidenze economiche:
Incompatibilità
1)
L’indennità di accompagnamento (istituita con la
L. 406/1968 e concessa ai sensi della L. 138/2001) è
incompatibile con analoghe indennità concesse per
causa di guerra, di servizio o di lavoro; per quest’ultima
vedi possibilità di cumulo o di incompatibilità (rendita
INAIL + indennità di accompagnamento concesse a
33
causa di cecità assoluta), come stabilito dalla sentenza
n. 702/2007 del Tribunale del Lavoro di Pisa che, sulla
base della sentenza della Corte di Cassazione n. 6400
del 08/05/2001, ha reinterpretato il disposto dell’art. 1,
comma 4 della L. 508/88, il quale negava la possibilità di
cumulo
tra
la
rendita
accompagnamento,
INAIL
sostenendo
e
che
l’indennità
si
tratta
di
di
prestazioni con funzioni diverse.
L’indennità di accompagnamento è, inoltre, incompatibile
con l’indennità di frequenza (L. 11 ottobre 1990, n. 289);
ovviamente esiste il diritto all’opzione per l’indennità più
conveniente;
2) l’indennità speciale, concessa ai sensi dell’art. 3, L.
508/88, è incompatibile con l’indennità di frequenza;
3) l’indennità di frequenza è incompatibile con
l’indennità di accompagnamento, con l’indennità speciale
e con l’indennità di comunicazione12, ovviamente esiste il
diritto all’opzione per l’indennità più conveniente;
4) la pensione per invalidità civile parziale è
incompatibile (vedi art. 3 della L. 29 dicembre 1990, n.
407) con l’assegno di invalidità concesso dall’INPS, ai
sensi della L. 222/84.
12
Concessa ai sordomuti preverbali ai sensi dell’art. 4 della L. 21 novembre 1988,
n. 508.
34
Cumulabilità
Le persone che hanno ottenuto distinti riconoscimenti dalle
competenti Commissioni per le diverse patologie ossia per la
cecità, l’invalidità e/o il sordomutismo (ovvero persone affette
da pluriminorazioni) hanno diritto, come disposto dall’art. 5, L.
31 dicembre 1991, n. 429, al cumulo delle diverse
provvidenze economiche previste secondo l’età ed il grado di
invalidità riscontrati.
La legge 24 giugno 2010, n. 107 ha introdotto un’importante
novità per i sordociechi, ossia la possibilità di unificare le due
indennità
(di
comunicazione
ed
eventualmente
di
accompagnamento) con le due pensioni di cieco, parziale o
totale, e per sordità perlinguale.
Vedi tabella riassuntiva “Prospetto delle provvidenze economiche e dei
soggetti aventi diritto”, riportata in appendice n. 4.
4.2 Provvidenze economiche: maggiorazioni
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto con
decorrenza 1° gennaio 2001 delle maggiorazioni, oss ia delle
integrazioni sui trattamenti pensionistici degli invalidi civili, dei
ciechi civili e dei sordi. Tali maggiorazioni sono differenziate a
seconda dell’età e subordinate a limiti di reddito, sia
personale che cumulato con quello del coniuge, quindi esse
spettano solo a coloro che si trovano nelle specifiche
condizioni previste dalla suddetta legge.
35
Gli importi e i limiti di reddito, della persona o dei coniugi, per
l’accesso a tali maggiorazioni sono pubblicate annualmente in
apposita circolare INPS.
Le maggiorazioni previste sono le seguenti:
- MAGGIORAZIONE A FAVORE DI INVALIDI, CIECHI
ASSOLUTI E PARZIALI DI ETÁ INFERIORE A 65
ANNI (art. 70, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n.
388);
- MAGGIORAZIONE A FAVORE DI CIECHI INVALIDI,
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI DI ETÁ PARI O
SUPERIORE A 65 ANNI (art. 70, comma 5, L. 23
dicembre 2000, n. 388);
- MAGGIORAZIONE
A
FAVORE
DI
CIECHI
ASSOLUTI DI ETÁ COMPRESA TRA I 60 E I 65
ANNI (art. 3813, comma 4, L. 28 dicembre 2001, n.
448);
- MAGGIORAZIONE
A
FAVORE
DI
CIECHI
ASSOLUTI RICOVERATI DI ETÁ SUPERIORE AI 65
ANNI E CIECHI PARZIALI DI ETÁ SUPERIORE AI
70 ANNI (vedi annuale messaggio INPS);
N.B. È prevista una maggiorazione anche per la pensione
sociale (vedi art. 2, L. 29 dicembre 1988, n. 54).
Per le suddette maggiorazioni, ai fini del calcolo dei limiti di
reddito, si devono considerare, come rilevato dalle normative
13
Il comma 3, art. 38 della L. 448/2001, prevede una riduzione dell’età, per
l’accesso alla maggiorazione, di un anno ogni cinque di contribuzione fino ad un
massimo di cinque anni.
36
INPS in vigore (vedi www.inps.it/Doc/TuttoInps/Pensioni) tutti i
redditi comunque percepiti, esclusi i redditi:
• della casa di abitazione
• dei trattamenti di famiglia
• delle pensioni di guerra (vedi circolare n. 268 del 25
novembre 1991)
• dell’indennità di accompagnamento di ogni tipo (vedi
messaggio n. 38607 del 22 gennaio 1993)
• dell’indennità speciale prevista per i ciechi parziali
dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e
l’indennità di comunicazione prevista per i sordi preverbali
dall’articolo della stessa legge (vedi messaggio 14878 del
27 agosto 1993)
• dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6
dicembre 2000)
• di € 154,94 di importo aggiuntivo previsto dalla Finanziaria
2001;
• dei sussidi economici che i Comuni e altri Enti erogano agli
anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica
della continuità (vedi messaggio INPS n. 362 del 18 luglio
2000).
37
5.COS’È L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E CHI
NE HA DIRITTO?
Con l’integrazione scolastica si definisce un processo che ha
come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per
permettere alla persona disabile di esprimere al meglio le
potenzialità, allo scopo di realizzare il suo “progetto di vita”.
L’obiettivo è assicurare alle persone con disabilità e alle loro
famiglie interventi sempre più efficaci in un sistema integrato
di interventi e servizi finalizzati alla piena integrazione sociale.
I processi di integrazione scolastica sono regolati da appositi
accordi di programma stipulati tra l’Azienda S.S.L (o più
aziende appartenenti alla medesima provincia) e l’Ufficio
Scolastico Provinciale.
Nell’ambito di questo quadro istituzionale operano diversi
soggetti quali:
1) la scuola statale e paritaria, cui spetta il compito di
garantire
il
diritto
all’istruzione,
all’educazione
e
all’integrazione degli alunni con disabilità nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado;
2) i servizi Socio Sanitari dell’Azienda U.L.S.S., ai quali
compete la realizzazione di interventi sanitari, riabilitativi e
sociali (come previsto dalla L. 104/92
e
successive
modificazioni), la costituzione delle Unità Multidisciplinari, lo
studio e l’attuazione di progetti atti a favorire l’integrazione nel
territorio delle persone con disabilità, la designazione di
operatori dei servizi, la fornitura di protesi ed ausili,ecc.;
38
3) gli Enti Locali:
- la Provincia, la quale, in base all’art. 131 della L.R. 13
aprile 2001, n. 11, ha il compito di promuovere, coordinare e
assicurare gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli
audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre per
garantire la piena realizzazione del diritto all’educazione e
all’istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola
secondaria di secondo grado;
- il Comune, cui spetta il compito di garantire e monitorare il
processo di integrazione scolastica ed extrascolastica degli
alunni con disabilità.
Tutti questi soggetti collaborano al fine di realizzare
l’integrazione della persona con disabilità nella famiglia, nella
scuola e nella società.
Per maggiori e più dettagliate informazioni vedi l’“Accordo di
programma” di ogni singola Provincia.
5.1. Modalitá di accesso dell’alunno ai supporti previsti
per l’integrazione scolastica
Le norme per l’accesso ai supporti previsti per l’integrazione
scolastica nella Regione del Veneto sono regolate dalla DGR
17
luglio
2007
n.
2248,
rintracciabile
nel
sito
www.regioneveneto.it che, in sostanza, definisce quanto
segue:
1) Il modello domanda (Allegato B della predetta DGR),
dev’essere compilato e sottoscritto dal genitore o
39
dall’esercente la potestà genitoriale o dal tutore
dell’alunno, corredato da specifica documentazione
rilasciata da un medico specialista, in cui la patologia
dev’essere classificata secondo il sistema ICD-10
multiassiale o in subordine con il sistema ICD9-CM (vedi
sito www.ministerodellasalute.it). La predetta domanda
va
inoltrata
all’ULSS
–
UVMD
(Unità
Valutativa
Multidimensionale Distrettuale) di competenza.
2) L’UVMD rilascia al richiedente:
- Verbale (Allegato C della predetta DGR);
- Certificazione (Mod. C1)
- Diagnosi Funzionale (Mod. C2);
- Profilo Dinamico Funzionale – PDF, redatto in
collaborazione con la scuola e la famiglia;
- Piano Educativo Individualizzato – PEI, redatto in
collaborazione con la scuola e la famiglia.
Tale documentazione dev’essere inviata dalla famiglia
alla scuola entro la data di iscrizione all’anno scolastico
e il dirigente scolastico provvede all’inoltro di tale
certificazione all’Ufficio Scolastico Provinciale.
Nel caso di disabilità sensoriale, la famiglia potrà
richiedere il servizio di assistenza integrativa (lettoreripetitore)
attraverso
l’inoltro
di
corredato dai seguenti documenti:
40
apposito
modulo,
- Verbale
di
accertamento
per
l’individuazione
dell’alunno in situazione di handicap rilasciato
dall’UVMD;
- Diagnosi clinica e funzionale del deficit (modelli C1
e C2);
- Certificato oculistico recente rispetto alla data di
presentazione della domanda;
- Consenso al trattamento dei dati personali.
La
suddetta
documentazione
va
indirizzata
alla
Provincia, entro il termine fissato (generalmente fine
giugno).
5.2 Attrezzature tecniche e sussidi didattici
L’integrazione scolastica del minorato della vista nelle sezioni
e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e
nelle università si realizza anche attraverso la dotazione, ai
suddetti istituti, “delle attrezzature tecniche e dei sussidi
didattici, ferma restando la dotazione individuale14 di ausili e
presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzione con centri specializzati, aventi
funzione
di
consulenza
pedagogica,
di
produzione
e
adattamento di specifico materiale didattico” (art. 13, comma
1, lettera b), L. 104/92; art. integrato dalla Legge 28 gennaio
1999, n. 17).
14
Per la dotazione personale degli ausili vedi p. 12.1.2 “Prescrizione ed
assegnazione ausili”.
41
5.3 Fornitura e adattamento di testi scolastici in Braille,
ingranditi e in supporto informatico
Per quanto riguarda la fornitura e l’adattamento dei testi
scolastici per i non vedenti sono in vigore modalità diverse a
seconda della Provincia e in base ai contratti d’appalto in tal
senso esistenti.
Il riferimento nazionale è la Biblioteca Italiana per Ciechi
“Regina Margherita” (via G. Ferrari n. 5/a, 20052 Monza, tel.
039/283271, fax. 039/833264), all’interno della quale è
operativo il “Servizio Nazionale del Libro Informatico15”.
La tendenza, per gli studenti dalle medie secondarie di I
grado in poi, è di indirizzarli all’utilizzo dei testi scolastici su
supporto informatico, con le modalità indicate dal D.M. 30
aprile 2008 “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli
strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”.
Per maggiori dettagli ed informazioni l’utente si può rivolgere
alla Sezione Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
provinciale di competenza.
15
ll “Servizio Nazionale del Libro Informatico” offre la possibilità al non vedente di
scaricare sul proprio computer i testi presenti nei cataloghi on-line della biblioteca
“Regina Margherita”. Per poter usufruire del servizio è necessario iscriversi
seguendo le modalità consultabili nel sito www.bibciechi.it
42
6.FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO:
QUALI SONO LE OPPORTUNITÁ E LE
AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI?
Inserimento lavorativo: dalla L. 482/68 alla L. 68/99
passando, per i non vedenti, alla L. 113/85
L’assunzione obbligatoria dei ciechi civili è regolata da norme
particolari,
le
quali
prevedono
corsi
di
abilitazione
professionale, nonché corsi di aggiornamento per centralinisti
telefonici, per massofisioterapisti e per terapisti della
riabilitazione, e sanciscono l’obbligo dell’assunzione con
l’osservanza delle condizioni e con diritto ai benefici qui di
seguito indicati.
6.1 Centralinisti telefonici
La formazione dei centralinisti telefonici avviene attraverso
annuali corsi attivati presso istituti specializzati, ad esempio
nel Veneto l’Istituto “L. Configliachi” di Padova (situato in via
Sette Martiri n. 33, tel. 049/8712822) organizza tali corsi con
appositi fondi regionali e provinciali. Al termine del percorso di
formazione16, conseguita la promozione, viene rilasciato
regolare diploma di centralinista che consente di accedere
all’iscrizione nell’apposito albo regionale dei centralinisti
telefonici non vedenti.
16
Per accedere ai corsi di formazione dei centralinisti è sufficiente il diploma della
scuola secondaria di primo grado.
43
Il Centro per l’Impiego – Ufficio Categorie Protette Provinciale
provvede, su domanda, all’iscrizione nell’albo professionale
dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista
telefonico, residenti nella regione. In deroga a quanto detto
sopra, il comma 4, art. 1, della legge 113/85 stabilisce che “i
privi della vista possono essere iscritti all’albo professionale
regionale dei centralinisti non vedenti su presentazione di
domanda […] alla quale dev’essere [allegato il modello
A/SAN, rilasciato dall’ULSS competente, dal quale risulti che
il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo
non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, anche con
eventuale correzione; certificazione del medico di base dalla
quale risulti che il richiedente è esente da altre minorazioni
che potrebbero impedire l’espletamento della mansione di
centralinista] ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui
risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da
almeno 6 mesi”.
Il comma 6, art. 6 della suddetta legge dispone che l’apposita
graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista, ivi iscritti
a domanda, e l’elenco dei posti disponibili siano esposti al
pubblico presso l’ufficio provinciale del lavoro competente.
Mentre il comma 7, art. 6 stabilisce che i centralinisti iscritti
nell’albo professionale possono essere inseriti, a domanda,
anche negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego di province
diverse da quelle di residenza.
44
In base a quanto disposto dal 2° comma, art. 3, del la predetta
legge i datori di lavoro pubblici hanno l’obbligo di assumere,
per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino
telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale
dei centralinisti telefonici ciechi, ovvero il 51% dei posti
disponibili, se il centralino ha più di un posto di lavoro. Il
comma 4, art. 6, L. 113/85 dispone che gli enti pubblici
devono assumere per concorso riservato ai soli non vedenti o
con richiesta numerica presentata al Centro per l’Impiego –
Ufficio Categorie Protette Provinciale.
Anche i datori di lavoro privati, aventi un centralino telefonico
con almeno 5 linee urbane, hanno l’obbligo di assumere un
privo della vista iscritto all’albo professionale dei centralinisti
(comma 3, art 3, L. 113/85).
I lavoratori non vedenti, che non sono in possesso del
diploma
di
centralinista,
possono
essere
iscritti
alla
graduatoria17 generale disposta a livello provinciale per
richieste di avviamento ad occupazioni diverse.
Le trasformazioni tecniche dei centralini, necessarie per
consentire ai privi della vista il lavoro di centralinista
telefonico, sono a carico della Regione competente per
territorio (vedi art. 8, L. 113/85), la quale provvede agli
stanziamenti con apposite Delibere della Giunta Regionale.
17
La graduatoria è istituita in base al comma 2, art. 8, L. 12 marzo 1999, n. 68.
Così come disposto dai commi 35 e 36, art. 1, della L. 24 dicembre 2007, n. 247,
non è più obbligatorio, per avere diritto alla pensione di invalidità, l’iscrizione alla
graduatoria generale, ma è sufficiente una dichiarazione in cui l’interessato
indicherà se intende rimanere iscritto nell’elenco dei disabili oppure se chiede la
cancellazione dal predetto elenco.
45
Per l’anno 2010, come disposto dalla DGR 9 marzo 2010, n.
675, si propone che il concorso regionale alla spesa
sostenuta dagli Enti e aziende per l’adeguamento delle
postazioni telefoniche destinate ai centralinisti non vedenti, si
articoli nel modo seguente:
a) per una spesa fino a € 3.000,00 è previsto un rimborso
pari al 100%;
b) per una spesa superiore a € 3.000,00 il contributo è
quantificato in € 3.000,00 con l’aggiunta di una quota pari al
25% della spesa eccedente, fino ad un massimo di €
6.000,00.
Ai fini dell’assegnazione del contributo, i soggetti interessati
dovranno trasmettere alla Direzione Regionale per i Servizi
Sociali, entro la data stabilita annualmente con apposita
DGR, la richiesta di contributo per le trasformazioni tecniche
dei centralini finalizzate alla possibilità d’impiego dei non
vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento
delle mansioni di centralinista telefonico non vedente con il
relativo preventivo di spesa (vedi Allegato A della predetta
DGR n. 675).
Ai centralinisti non vedenti, occupati in base alle norme sopra
citate,
compete
una
speciale
indennità
(indennità
di
mansione), pari a quella prevista per gli operatori dell’ex
Azienda di Stato per i servizi telefonici, la quale è dovuta per
ogni giorno di effettivo servizio e non si corrisponde durante i
giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi
46
quelli per congedo ordinario, per congedo speciale a seguito
di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi
di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità
contratte in guerra […] (vedi art. 9, L 113/85, la Circolare
Ministero del Tesoro 4 novembre 1992, n. 84; vedi anche le
seguenti Circolari U.I.C.I.: n. 58 del 06/04/2000, n. 130 del
28/09/2000 e n. 143 del 16/12/1998). Tale indennità fa parte
degli elementi pensionabili (vedi circ. INPS n. 28/93). È inoltre
riconosciuto ai non vedenti (ovvero con minorazione visiva
non superiore a 1/10), ai soli fini del diritto alla pensione e
dell’anzianità contributiva, il periodo di 4 mesi di contribuzione
figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto.
Con decreto del Ministro del Lavoro 10 gennaio 2000,
emanato in attuazione dell’art. 45 della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono state individuate le seguenti nuove
qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista
telefonico:
- operatore telefonico addetto all’informazione alla clientela
ed alle relazioni con il pubblico;
- operatore telefonico addetto alla gestione e all’utilizzazione
di banche dati;
- operatore telefonico addetto al telemarketing e telesoccorso.
Anche alle suddette qualifiche equipollenti spetta l’indennità
di mansione.
47
N.B. Al momento della stesura del presente fascicolo sono giacenti
presso il Parlamento alcuni disegni di legge che si propongono di
modificare in senso positivo la predetta L. 113/85.
6.2 Massaggiatori e massofisioterapisti
I corsi di formazione professionale per massofisioterapisti18
non vedenti si svolgono presso l’I.P.S.I.A. per Ciechi
“Nicolodi” di Firenze, non essendovi, al momento, sul territorio
veneto alcun istituto specializzato. A conclusione di tali corsi
viene rilasciato un attestato di qualifica professionale.
Per quanto riguarda l’impiego dei ciechi nelle mansioni di
massaggiatore o di massofisioterapista, la legge 21 luglio
1961, n. 686, modificata dalla legge 19 maggio 1971, n. 403,
dispone che gli ospedali generali con non meno di 200 letti,
gli istituti di cura specializzati ove si praticano cure
ortopediche e gli stabilimenti termali appartenenti alle
pubbliche amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici,
sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un
posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove
non esista, e a conferire tale posto a un diplomato non
vedente nella specifica mansione. Sono egualmente tenuti ad
assumere
un
massaggiatore
o
un
massofisioterapista
diplomato non vedente le case di cura generali con almeno
200 letti e, indipendentemente dall’esistenza e dal numero di
posti letto, le case di cura specializzate, comunque
18
Per i corsi di formazione per massofisioterapisti vedi Decreto del Ministero della
Sanità, 10 luglio 1998.
48
denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli
stabilimenti termali gestiti da privati.
Nota: Le suddette professioni (ad esclusione dei centralinisti) trovano
ora accesso limitato in quanto, in genere, requisito di accesso ai bandi
di concorso è il possesso della laurea triennale in fisioterapia
conseguita presso la facoltà di medicina.
6.3 Terapisti della riabilitazione
L’art. 4 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, prevede per i
datori di lavoro pubblici l’obbligo di assumere per ciascun
presidio ospedaliero e ambulatoriale, in cui si svolgono attività
riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non
vedente, iscritto all’apposito albo istituito con l’art. 2 della
legge stessa.
Analogo obbligo è previsto per gli istituti, case di cura e centri
di riabilitazione privati in cui si svolgano dette attività e che
abbiano alle loro dipendenze più di 35 lavoratori.
L’assunzione dev’essere disposta al verificarsi della prima
vacanza organica o della cessazione del servizio della prima
unità di personale addetta a mansioni di terapista della
riabilitazione.
6.4 Personale della carriera direttiva
La legge 28 marzo 1991, n. 120, stabilisce che nei pubblici
concorsi il personale privo della vista direttivo e docente della
scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella
49
scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di
concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.
Nota: Salvo motivato avviso contrario, tutti i bandi di concorso sono
aperti anche ai non vedenti. L’art. 20 della L. 104/92 prevede l’uso
degli ausili necessari in relazione alla disabilità, nonché la concessione
di tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, al fine di consentire al
disabile di sostenere le prove di esame nei concorsi pubblici o per
l’abilitazione alle professioni, in condizioni di parità con i soggetti
normodotati. L’indicazione di detti ausili e dell’eventuale necessità di
tempi
aggiuntivi
è
fatta
dagli
interessati
nella
domanda
di
partecipazione al concorso o all’esame di abilitazione.
6.5 Lavoro mirato e Servizio di Integrazione Lavorativa
Al di là delle leggi specifiche già richiamate, per quanto
riguarda l’avviamento al lavoro mirato, ossia legato alle
capacità e alle possibilità della persona disabile, si deve far
riferimento all’art.119, L. 12 marzo 1999, n. 68.
19
L’art. 1, L. 68/99 recita quanto segue: “La presente legge ha come finalità la
promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili
nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni
per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della
Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità; b) alle persone invalide del lavoro con
un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle
leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
50
Ai sensi della medesima legge il disabile richiede, con il
modello 1A/1B (vedi paragrafo 2.2), la certificazione della
capacità lavorativa rilasciata dall’apposita Commissione per
l’avviamento al lavoro.
Gli artt. 11 e 12 della L. 68/99 prevedono convenzioni di
integrazione lavorativa, in particolari condizioni di disabilità,
con il SIL20 (Servizio di Integrazione Lavorativa, ossia un’unità
operativa
dell’Azienda
ULSS
che
agisce
in
stretto
collegamento con le altre unità operative, i dipartimenti, i
medici di medicina generale e le altre agenzie del territorio ) o
con le cooperative sociali di tipo “B” con le quali le aziende, in
luogo dell’assunzione diretta del disabile, possono stipulare
delle convenzioni per l’affidamento di commesse di lavoro, in
cambio dell’inserimento “temporaneo” di lavoratori disabili.
6.6 Scelta della sede di lavoro
La scelta della sede di lavoro è regolata dall’art. 21 della L.
104/92, il quale recita quanto segue: “1. La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi
o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.”
20
Vedi L.R. 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone
disabili in attuazione della L. 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” (consultabile nel sito
www.consiglioveneto.it )
51
concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le
sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la
precedenza in sede di trasferimento a domanda”.
Riportiamo di seguito le predette categorie degli aventi diritto:
- PRIMA CATEGORIA (punto 3): “Le alterazioni organiche ed
irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità
bilaterale, assoluta e permanente”;
-
SECONDA
CATEGORIA
(punto
1):
“Le
alterazioni
organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre
l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale”.
- TERZA CATEGORIA (punto 1): “Le alterazioni organiche e
irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecità assoluta
e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno
di 1/25 a 1/12 della normale”.
N.B. La scelta della sede di lavoro è possibile però soltanto per il
disabile all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, mentre quelli
che diventano invalidi successivamente non ne hanno alcun diritto.
52
7. CHI PUÓ RICHIEDERE I PERMESSI
LAVORATIVI?
Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, la legge-quadro sull’handicap 5 febbraio 1992, n. 104,
prevede la concessione di permessi ai familiari lavoratori che
assistono una persona handicappata21 in situazione di
gravità. I permessi possono essere concessi allo stesso
disabile che abbia un rapporto di lavoro dipendente e intenda
provvedere direttamente alle proprie esigenze.
I permessi sono regolati dall’art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Condizione fondamentale per la fruizione dei permessi da
parte della persona con handicap, bisognevole di assistenza,
è che la medesima si trovi in situazione di gravità22 (comma
3, art. 3, legge n. 104/92).
Il riconoscimento della situazione di gravità è effettuato dalle
competenti Commissioni AA.UU.LL.SS.SS. territoriali su
presentazione della domanda telematica utilizzando la nuova
procedura “INVCIV 2010” descritta al cap. 2.
21
L’art. 3, comma 1 della L. 104/92 stabilisce che “È persona handicappata colui
che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di
emarginazione”.
22
L’art. 3, comma 3 della L. 104/92 stabilisce che “Qualora la minorazione singola
o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità”.
53
Elementi essenziali per la concessione dei permessi (Art.
33, L. 104/92):
certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni
UU.LL.SS.SS. dalla quale risulti l’handicap in situazione
di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92;
per i dipendenti privati: presentazione all’INPS, su
appositi modelli, della domanda (in copia) per fruire dei
permessi da parte del familiare o del disabile. L’INPS
appone, sulla copia del documento consegnato, n. di
protocollo e data di presentazione. La copia va
presentata al datore di lavoro;
per i dipendenti pubblici: presentazione della richiesta
alla propria amministrazione INPDAP.
7.1 Soggetti aventi diritto
Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti: 1. la madre
lavoratrice (3 giorni mensili), o – in alternativa – 2. il padre
lavoratore (3 giorni mensili), 3. il parente o l’affine entro il
terzo grado (3 giorni mensili), 4. il lavoratore disabile in
possesso del certificato di handicap grave (2 ore al giorno o 3
giorni mensili), 5. il coniuge lavoratore (3 giorni mensili).
Per ciascun soggetto avente diritto esistono delle particolari
disposizioni di legge (vedi art. 33, L. 104/92 e i messaggi
INPS via via emanati per l’aggiornamento).
54
Primi tre anni di vita
Il comma 1 dell’art. 33 della L. 104/92 stabilisce che la madre
lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore handicappato grave, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni (di età del bambino) del periodo di astensione
facoltativa. Il prolungamento dell’assenza facoltativa23 è
coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di
servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo, gode di un’indennità
giornaliera pari al 30% della retribuzione.
In alternativa, se si sceglie di non fruire di tale opportunità è
possibile usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Da tale beneficio sono ancora escluse le lavoratrici autonome
e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono
lavori domestici.
In caso di prestazione di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere
può essere concessa una sola ora di permesso.
N.B. Sempre in tema di agevolazioni per i lavoratori genitori di minori
con “handicap in situazione di gravità” di età inferiore ai tre anni e con
riferimento al nucleo familiare composto da più minori con tali requisiti,
la Suprema Corte – sezione Lavoro, con sentenza n. 4623/2010
(decisione della quale non constano precedenti specifici), ha
23
Riferimenti normativi:
Art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104; artt. 19-20, Legge 8 marzo 2000, n. 53;
Circolare INPS 17/07/2000, n.133; Circolare INPDAP 10/07/2000, n. 35; Circolare
INPS 10/07/2001, n. 138; Circolare INPDAP 09/12/2002, n. 33; Risoluzione del
Ministero del Lavoro 15/05/2009, n. 1.
55
riconosciuto alla lavoratrice madre, o al lavoratore padre, il diritto a
fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun minore.
Dopo i tre anni
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con
handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto
non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso
mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma
devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
La Legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 20) ha precisato
definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore
anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio,
quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel
caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice
madre se il padre è lavoratore autonomo. Non spettano nel
caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o
presso il proprio domicilio.
N.B. Se coesistono nella stessa famiglia più disabili in situazione di
gravità, di età superiore ai 3 anni e bisognosi di assistenza, possono
essere riconosciuti più permessi retribuiti nel limite massimo di 3 giorni
per ognuno di questi familiari (per riferimenti vedi Consiglio di Stato, 1^
Sezione, parere n. 784/95 del 14/06/1995).
Maggiore età
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice
madre, o – in alternativa – il lavoratore padre, ha diritto ai tre
56
giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il
figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva.
Anche in questo caso i permessi lavorativi spettano al
genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto.
Parenti, affini e coniuge
L’art. 33 della L. 104/92 prevede che i permessi di tre giorni
possano essere concessi anche ai familiari diversi dai genitori
del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di
handicap (art. 3, comma 3, L. 104/92) dall’apposita
Commissione ULSS.
È bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli
affini entro il terzo grado24 di parentela e affinità25.
Tutori e Amministratori di sostegno
Con Risoluzione 41 del 25/05/2009, il Ministero del Lavoro ha
definitivamente chiarito che i permessi lavorativi previsti
dall'art. 33 della L. 104/92 non possono essere concessi ai
tutori e agli amministratori di sostegno delle persone con
handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92),
nemmeno nel caso in cui essi assicurino l'assistenza con
continuità ed esclusività o con sistematicità ed adeguatezza.
24
In base all’art. 24 DDL 1167-B/bis (in stato di relazione dal 21/06/2010), il “terzo
grado di parentela“ potrà essere sostituito con il “secondo grado“.
25
Va sottolineato che l’affinità, ai sensi dell’art. 78 del Codice Civile, è il vincolo tra
un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. In sostanza, con il matrimonio, i parenti di
un coniuge diventano affini dell’altro coniuge, ma gli affini dell’uno non diventano
affini dell’altro.
57
Il tutore o l'amministratore di sostegno può quindi ottenere i
permessi lavorativi solo se è anche un parente o un affine
fino al 3° grado della persona con handicap grave.
Lavoratori con handicap
I lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap con
connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di
permessi: un permesso pari a 2 ore al giorno oppure 3 giorni
di permesso mensile. La L. 8 marzo 2000, n. 53 (art. 19) ha
chiarito che i due tipi di permesso non sono fra loro
cumulabili, ma sono alternativi.
7.2 Assenza di ricovero
Una delle principali condizioni per la concessione dei
permessi è l’assenza di ricovero della persona disabile da
assistere, intendendo per ricovero quello che copre l’intero
arco delle 24 ore, escludendo pertanto i ricoveri in day
hospital e in centri diurni con finalità assistenziali, riabilitative
o occupazionali (vedi Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90).
Nella medesima Circolare INPS viene enunciata un’altra
eccezione: i permessi possono essere concessi anche nel
caso di ricovero a tempo pieno di una persona con handicap
grave, indipendentemente dall’età, se questi si trovi in coma
vigile o in stato terminale. La sussistenza di tali condizioni
sanitarie viene accertata dal Centro Medico Legale dell’INPS.
I permessi per assistere il familiare disabile possono essere
58
riconosciuti anche se questi è ricoverato in una casa di riposo
o presso strutture adeguate all’assistenza sanitaria, nel caso
in cui il medesimo debba essere accompagnato al dì fuori
della struttura per effettuare una terapia o una visita medica
specialistica (vedi Messaggio INPS n. 14480/2010). In tal
caso il lavoratore dovrà produrre per ogni mese in cui ha
fruito dei permessi, la documentazione che attesta l’avvenuto
accesso
alla
struttura
specializzata,
ma
anche
la
dichiarazione della struttura ospitante che attesti che la
persona disabile è stata affidata al parente o affine per la
durata della sua assenza dalla struttura stessa.
Un’ulteriore precisazione riguarda i bambini con età
inferiore ai 3 anni con handicap grave: i permessi possono
essere concessi nel caso di ricovero a tempo pieno,
finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo
riabilitativo.
7.3 Esclusività e continuità dell’assistenza
Con la L. 53/2000 (artt. 19 e 20) è stato soppresso l’obbligo
della convivenza, ma sono state introdotte le condizioni
dell’esclusività e della continuità dell’assistenza. Tali requisiti
riguardano i parenti, gli affini e i genitori di figli maggiorenni
non conviventi che richiedono i permessi per l’assistenza del
familiare con handicap grave. Non riguardano invece i
genitori che assistano i figli conviventi.
59
Modalità applicative ed eccezioni sui concetti di esclusività e
continuità derivano dalla prassi amministrativa determinata
nelle circolari degli istituti previdenziali.
L’INPS con la Circolare 90/2007 ha rivisto tali concetti, in
particolare l’esclusività sostanzialmente non è più richiesta,
mentre per quanto riguarda la continuità dell’assistenza,
l’INPS precisa che non è necessario che l’assistenza sia
quotidiana,
l’importante
è
che
assuma
i
caratteri
di
sistematicità e adeguatezza.
7.4 Il programma di assistenza
Il Messaggio INPS n. 15021 del 7 giugno 2007 stabilisce che
devono presentare il programma di assistenza i lavoratori che
risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede
di fatto la persona disabile. La lontananza secondo l’INPS è
tale quando il tempo necessario per coprire tale distanza (fra
l’abitazione o il luogo di lavoro del lavoratore e l’abitazione del
disabile) superi i sessanta minuti.
Gli altri lavoratori che non rientrano in questi casi non devono
presentare il programma di assistenza.
7.5 Frazionabilità in ore dei permessi giornalieri
Nell’intento di risolvere la questione della frazionabilità in ore
dei 3 giorni di permesso mensile previsti dall’art. 33, comma
3, L. 104/92, per l’assistenza ai disabili in situazione di
gravità, l’INPS (lavoratori dipendenti privati) con messaggio n.
60
16866 del 28/06/2007, comunica la possibilità di fruire dei 3
giorni di permesso frazionandoli in permessi orari. Il numero
massimo di ore fruibili viene calcolato sia sulla base
dell’orario normale di lavoro settimanale, sia in base al
numero dei giorni lavorativi settimanali previsti dai singoli
contratti di lavoro. Ulteriori informazioni in merito alla
questione, che si presenta alquanto complessa dati gli
algoritmi di calcolo [es. ore settimanali 36, giorni lavorativi 5,
algoritmo: (36/5) x 3 = 21,6 ore mensili di permesso; ore
settimanali 40, giorni lavorativi 5, algoritmo (40/5) x 3 = 24 ore
mensili di permesso], sono consultabili sul sito internet
www.inps.it, alla voce “Normativa INPS: circolari e messaggi”.
A ulteriore chiarimento, riportiamo quanto disposto dalla
circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e
Innovazione n. 8/2008 (riportata nella circolare U.I.C.I. n.
201/2008), relativamente ai pubblici dipendenti, la quale
contiene chiarimenti rispetto alle disposizioni dell’art. 71 del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Tale circolare specifica che
rimangono
inalterate
le
disposizioni
di
legge
precedentemente vigenti, ovvero la fruibilità dei 3 giorni di
permesso retribuito per il disabile o il familiare del disabile
oppure le 2 ore al giorno per la persona disabile. Ciò fatto
salvo la frazionabilità in ore dei permessi concessi ai
dipendenti pubblici, la quale dev’essere stabilita dal Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). In ogni caso tali
permessi frazionati non possono superare le 18 ore mensili.
61
Sul piano retributivo si fa presente che le disposizioni
attualmente vigenti prevedono quanto segue:
- per i disabili, nei giorni di permesso, la retribuzione
equivalente ai giorni di presenza a lavoro;
- per i familiari del disabile le assenze dal servizio
“non sono equiparate alla presenza in servizio ai
fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa”.
7.6 La cumulabilità dei permessi
La questione sulla cumulabilità dei permessi lavorativi è stata
già affrontata dal Consiglio di Stato con parere n. 785 del 14
giugno 1995, che ha espresso parere favorevole circa la
possibilità di cumulare in capo allo stesso lavoratore permessi
per diversi familiari con handicap grave.
La circolare INPS di riferimento è la n. 211 del 31 ottobre
1996: quando nel nucleo familiare sono presenti più persone
handicappate gravi che necessitano di assistenza, può
essere riconosciuta al lavoratore la possibilità di cumulare più
permessi, sempre nel limite massimo di tre giorni per ogni
familiare disabile e se non vi sono altri familiari in grado di
prestare assistenza.
Anche l’INPDAP ha recepito l’indicazione con Circolare n. 34
del 10 luglio 2000 (punto 5.1).
62
7.6.1 Lavoratore che assiste un familiare che già fruisce
dei permessi
L’INPS con Circolare 18 febbraio 1999, n. 37 si è espressa in
merito alla possibilità di cumulare i permessi nel caso il
disabile sia lavoratore e già ne fruisca in proprio, sostenendo
che i giorni di permesso possono essere riconosciuti al
lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore
handicappato anche se quest’ultimo già fruisce dei permessi
per se stesso. Ciò a condizione che il lavoratore disabile
abbia un’effettiva necessità di essere assistito e che nel
nucleo familiare non sia presente un altro familiare non
lavoratore in condizione di prestare assistenza.
La circolare INPS n. 128 dell’11 luglio 2003 ha confermato tali
indicazioni precisando che familiare e disabile devono
utilizzare i permessi in modo contemporaneo, ossia negli
stessi giorni. Il pubblico dipendente, invece, può utilizzare il
permesso mensile previsto dall’art. 33 della L. 104/92, anche
se negli stessi giorni il lavoratore disabile è in servizio del suo
posto di lavoro. È quanto hanno sostenuto con la sentenza n.
2039/2009 i giudici della sezione giurisprudenziale per il Lazio
della Corte dei Conti. A loro avviso, infatti, il diritto previsto
dall’art. 33 della L. 104/92 non prescinderebbe dal concetto di
cura in senso stretto del familiare ammalato, estendendosi
dall’esigenza di assisterlo in tutte le incombenze connesse
con la disabilità, nell’espletamento delle quali non viene
espressamente richiesta la sua presenza. Un’estensione che
63
troverebbe una giustificazione nelle finalità della L. 104/92
come espressamente enunciate nell’art. 1. Tali finalità sono,
infatti, quelle di: a) garantire il pieno rispetto della dignità
umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e promuovere la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) prevenire
e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata alla vita della collettività, nonché la
realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) perseguire il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predisporre
interventi
volti
a
superare
stati
di
emarginazione e di esclusione sociale della persona
handicappata.
Quindi il concetto di assistenza alla persona affetta da
handicap non può essere in alcun modo limitato a stati di
provvisoria
incapacità
lavorativa
dell’invalido,
o
all’eccezione di cura in senso stretto, ma deve estendersi
ad ogni esigenza che sia effettivamente collegata allo
stato di handicap ed alle relative necessità terapeutiche,
64
così da assicurare il rispetto della dignità della persona
handicappata,
la
promozione
dell’autonomia
e
dell’integrazione della medesima nel contesto sociale e
lavorativo.
7.6.2 Lavoratore disabile che assiste un familiare
Per quanto riguarda la possibilità di cumulare i permessi
lavorativi del lavoratore disabile che a sua volta assiste un
familiare con handicap grave, l’INPS con Circolare 29
aprile 2008, n. 53 ha ammesso la possibilità del lavoratore
disabile in situazione di gravità di fruire dei permessi
concessi a titolo personale e anche di quelli per assistere
un familiare convivente a sua volta disabile grave.
L’INPDAP con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 ammette la
cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua
duplice situazione di familiare di persona disabile grave e
di portatore di handicap grave. Il cumulo è consentito a
condizione che non vi siano altri familiari in grado di
prestare assistenza.
7.7 La domanda
I permessi lavorativi si ottengono, se sussistono tutti i
requisiti, dopo aver presentato formale richiesta ed aver
ricevuto la relativa concessione. La domanda assume la
forma di un’autocertificazione in cui vengono dichiarate le
condizioni personali e del familiare da assistere.
65
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici la responsabilità
e la discrezionalità di accogliere le domande sono
attribuite ai dirigenti dell’amministrazione di riferimento, i
quali ne verificano la correttezza sostanziale e formale.
Per quanto riguarda i lavoratori assicurati con l’INPS, la
domanda va presentata all’Istituto compilando l’apposito
modulo
(disponibile
nel
sito
www.inps.it
,
sezione
“Modulistica”), il quale ne verifica solo la correttezza
formale e ne dà l’assenso. Va poi presentata anche al
datore di lavoro che, come previsto dalla Circolare INPS n.
53 del 29 aprile 2008, è il destinatario dell’obbligo di
concessione dei giorni di permesso e della verifica della
sussistenza del diritto, previa autorizzazione da parte
dell’INPS, mentre il predetto Ente, è tenuto all’aspetto
economico del rapporto con il datore di lavoro.
Dalla medesima Circolare INPS si evince che i lavoratori
che usufruiscono di tali permessi26 non dovranno più
rinnovare ogni anno la richiesta, salvo variazioni al diritto
intervenute nel frattempo (es. la certificazione di handicap
grave sia stata rivista o sia scaduta).
Per quanto riguarda la richiesta, da parte del datore di
lavoro, di una programmazione mensile dei permessi, Il
26
In base all’art. 24 DDL 1167-B/bis (in stato di relazione dal 21/06/2010), all’art.
33 della L. 104/92 verrebbe aggiunto il seguente comma “7-bis. Ferma restando la
verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il
lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il
datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
66
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale per l’Attività Ispettiva, con Risoluzione 6 luglio
2010, n. 31, ha stabilito la possibilità di richiedere una
programmazione a cadenza settimanale o mensile,
laddove:
- “il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di
individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto
del disabile ad una effettiva assistenza;
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori
o con le loro rappresentanze”.
7.8 La sede di lavoro27
Il comma 5 dell’art. 33 prevede che il lavoratore che
assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a
scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso.
Il testo approvato indica come riferimento il domicilio
della persona disabile da assistere e non più quella
dello stesso lavoratore.
27
In base all’art. 24 DDL 1167-B/bis (in stato di relazione dal 21/06/2010), il
“domicilio” di riferimento è quello della persona disabile da assistere e non più
quella dello stesso lavoratore.
67
8. CONGEDI STRAORDINARI PER FAMIGLIARI
IN SITUAZIONE DI GRAVITÁ
L’articolo 80, terzo comma, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ripreso dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, prevede il diritto a un congedo straordinario
retribuito, non superiore a due anni in favore della madre
lavoratrice o, in alternativa, del padre lavoratore, anche
adottivi, che debbano assistere un figlio con handicap in
situazione di gravità. Il diritto, in caso di mancanza dei
genitori, è esteso ai fratelli e/o alle sorelle della persona con
handicap.
Per la fruizione di tale permesso è necessario che il genitore
richiedente abbia titolo a fruire dei permessi previsti dall’art.
33 della legge n. 104/92 per l’assistenza al figlio.
N.B. E’ decaduto il vincolo che richiedeva la concessione
della situazione di gravità da almeno cinque anni.
8.1 Estensione del diritto al congedo straordinario
(Art. 42, D.L. n. 151/2001)
In ordine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del
18 aprile 2007, il diritto al congedo straordinario (2 anni,
retribuito) per l’assistenza alla persona con handicap in
situazione di gravità viene esteso anche al coniuge, pertanto
gli aventi diritto risultano essere:
- i genitori della persona con handicap grave conviventi;
68
- i fratelli e le sorelle conviventi se i genitori sono scomparsi o
invalidi;
- il coniuge;
- i figli conviventi.
Con sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n.
19, il diritto al congedo straordinario retribuito di due anni è
esteso anche ai lavoratori che assistono il genitore con
handicap grave, se conviventi con il genitore o in assenza
di altre persone “idonee” a prendersi cura del disabile.
Nota:
1) Il concetto di “convivenza”: il Ministero del Lavoro con
Circolare del 18 febbraio 2010, prot. 3884, ha disposto la
concessione del congedo retribuito anche nel caso il familiare
da assistere abiti nello stesso condominio del lavoratore che
richiede il congedo ma in un appartamento diverso. Quindi
per convivenza si intende anche abitare nello stesso stabile
allo stesso numero civico, ma non allo stesso interno.
2) La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai
congedi biennali retribuiti è che il disabile non sia ricoverato
a tempo pieno. In particolare, se il disabile ha meno di 3
anni, ci si riferisce al ricovero in istituto specializzato. Se ha
più di 3 anni ci si riferisce a qualsiasi tipo di ricovero (il
legislatore si rifà – in questo caso – alle condizioni previste
69
per la concessione dei permessi lavorativi riguardo l’assenza
di ricovero).
3) Fino ad oggi veniva considerata una condizione di
incompatibilità lo svolgimento di attività lavorativa da parte
del disabile da assistere. In deroga alla Circolare INPS 15
marzo 2001, n. 64 e alla Circolare INPDAP 12 maggio 2004,
n. 31,il Ministero del Lavoro, con Risoluzione n. 30 del 6 luglio
2010, ha disposto che i congedi retribuiti biennali non
possono essere rifiutati a priori ai lavoratori che assistono un
familiare con handicap che svolga attività lavorativa. Le
situazioni vanno valutate, dagli Enti erogatori, caso per caso.
70
9. ESISTONO AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI
(PENSIONISTICHE) PER I NON VEDENTI?
Data la complessità della materia, forniamo alcuni elementi
essenziali, rimandando alla valutazione di ogni singolo caso
l’applicabilità
delle
leggi
che
agevolano
l’accesso
al
pensionamento dei ciechi assoluti, parziali e decimisti, previste
dalla normativa in vigore per ogni categoria di pensione
(vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).
Le istruzioni di questo capitolo sono aggiornate in base alla
normativa disposta dal D.L. 78/2010, convertito con la Legge
122/2010 (vedi nello specifico l’art. 12), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 luglio n. 176, recante “Misure urgenti in
materia
di
stabilizzazione
finanziaria
e
di
competitività
economica”.
9.1 Maggiorazione contributiva (Art. 9, comma 2, L. 29
marzo 1985, n. 113)
Le prestazioni di lavoro di centralinisti telefonici non vedenti
(ciechi assoluti, ciechi parziali e decimisti), di cui all’art. 2 della
legge 113/85, sono considerate particolarmente usuranti.
Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro
richiesta, al momento del pensionamento, per ogni anno di
servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni
o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contributi
figurativi (art. 9, comma 2, L. 113/85) utili ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione e alla misura della
71
medesima (vedi nota nel p. 9.2), secondo i diversi parametri
stabiliti per ogni categoria di pensione. Il periodo, in tal senso
riconosciuto, è quello che risulta dagli elementi di inizio del
lavoro e dalla validità della certificazione della minorazione
visiva, rilasciata dalla competente Commissione.
Il beneficio previsto dal sopracitato articolo è esteso a tutti i
lavoratori dipendenti non vedenti, così come disposto dall’art. 2,
L. 28 marzo 1991, n. 120.
Diversamente per gli invalidi civili con un grado di invalidità
superiore al 74% e per i sordomuti, a norma dell’art. 80 della L.
23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuta, sempre per i lavoratori
dipendenti, una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi per
ogni anno di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni,
aziende private o cooperative-lavoro, fino ad un massimo di 5
anni.
La predetta maggiorazione contributiva non compete ai
lavoratori autonomi28.
9.2 Pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti di aziende
private e lavoratori autonomi - gestione INPS
(L. 4 aprile 1952, n. 218)
I requisiti anagrafici e contributivi minimi richiesti per la pensione
di vecchiaia liquidata nel Fondo pensioni lavoratori dipendente
(Fpld) e nelle gestioni dei lavoratori autonomi per i lavoratori non
vedenti sono i seguenti:
28
La categoria “lavoratori autonomi” include i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri,
gli imprenditori agricoli a titolo principale, gli artigiani ed i commercianti.
72
- 55 anni di età e 10 anni di contributi per gli uomini e 50 anni di
età e 10 anni di contributi per le donne per le pensioni di
vecchiaia del Fpld;
- 60 anni di età e 10 anni di contributi per gli uomini e 55 anni di
età e 10 anni di contributi per le donne per le pensioni di
vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Per lavoratori non vedenti si intendono quelli ciechi (assoluti,
parziali e decimisti) dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio
del rapporto assicurativo e per i lavoratori che se pur divenuti
ciechi dopo l’inizio del rapporto assicurativo possiedono almeno
10 anni di contribuzione maturata dopo l’insorgenza della cecità.
A questi fini sono considerati non vedenti coloro che sono colpiti
da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10
in entrambi gli occhi.
I lavoratori non vedenti, che non rientrano in una delle situazioni
suindicate, per la pensione di vecchiaia devono possedere i
seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
- 60 anni di età e 15 anni di contributi per gli uomini e 55 anni di
età e 15 anni di contributi per le donne per la pensione del Fpld;
- 65 anni di età e 15 anni di contributi per gli uomini e 60 anni di
età e 15 anni di contributi per le donne per la pensione a carico
delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Le principali fonti normative di riferimento sono:
la legge 4 aprile 1952, n. 218;
la Circolare INPS 23 febbraio 1993, n. 50 (applicativa del
D.L. 30 dicembre 1992, n. 503);
73
la Circolare INPS 6 marzo 1995, n. 65;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella L.
122/2010).
Nota: le agevolazioni sopraelencate sono applicabili a richiesta degli
interessati, i quali possono eventualmente far valere il diritto alla pensione
al conseguimento dei termini normali prefissati dalle norme vigenti.
Gli anni di contributi richiesti per il diritto alla pensione possono essere
conseguiti dai lavoratori dipendenti anche conteggiando i contributi
figurativi di cui al paragrafo “Maggiorazione contributiva”. Mentre ai
lavoratori autonomi, che non possono beneficiare dei contributi figurativi,
viene applicata, in ogni caso, la normativa pensionistica in vigore al
31/12/1992, così come stabilito dall’art. 1, comma 6, del D.L. 30 dicembre
1992, n. 503.
ATTENZIONE: I contributi figurativi per le pensioni liquidate con il
sistema retributivo29 hanno validità sia per il diritto che per la misura delle
pensioni. Mentre le pensioni liquidate con il sistema contributivo30 hanno
validità unicamente per il diritto alla pensione, ma non per la misura.
Questo in attesa di un chiarimento da parte degli Enti preposti alla
liquidazione delle pensioni (vedi anche nota n. 2 del paragrafo 9.6).
La pensione può essere calcolata anche con il sistema misto “retributivocontributivo”, a seconda dei termini in cui si è acquisito il diritto alla
pensione.
29
Con il sistema retributivo, la pensione è calcolata sulla base della retribuzione
percepita durante il periodo di lavoro.
30
Con il sistema contributivo, la pensione è calcolata sulla base dei contributi
versati durante il periodo lavorativo.
74
9.3 Pensione di vecchiaia non agevolata lavoratori
dipendenti di aziende private e lavoratori autonomi gestione INPS
Si può ottenere la pensione di vecchiaia in presenza dei
seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
- età pensionabile di 65 anni (uomini) e 60 anni (donne) dal 1°
gennaio 2000 in poi sia per i lavoratori dipendenti che per quelli
autonomi;
- risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, anche all’estero;
- possesso di almeno 20 anni di contribuzione dal 1° gennaio
2001 (D.L. 503/92)
9.4 Pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti di aziende
pubbliche (Pubblica Amministrazione, Enti pubblici) gestione INPDAP
Con nota n. 10964/2007 dell’11/5/2007, la Direzione Centrale
Pensioni Ufficio I – Normativa dell’INPDAP ha precisato che “in
ordine ai requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’accesso
al trattamento pensionistico di vecchiaia, si ribadisce che nei
confronti dei lavoratori non vedenti trovano tuttora applicazione i
requisiti già in vigore alla data del 31/12/1992, così come
espressamente stabilito dall’art. 1, comma 6, del D.L. 30
dicembre 1992, n. 503, atteso che la L. 27 dicembre 1997, n.
449 non ha introdotto alcuna modificazione alla materia in
questione,
ad
eccezione
dei
75
criteri
di
arrotondamento
dell’anzianità contributiva (art. 59, comma 1, lettera “b” della
riferita L. 449/1997), nel senso che a decorrere dal 1° gennaio
1998 il nuovo requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia è
pari ad anni 14, mesi 11 e giorni 16 e non più 14 anni, 6 mesi e
1 giorno”.
Nota: È necessario, per la specifica pensione di vecchiaia, riferirsi ai
regolamenti organici di ogni Ente, in particolare per quanto riguarda l’età
per acquisire il diritto al pensionamento. Non sempre tale norma risulta
essere un’agevolazione per i non vedenti.
Per l’applicabilità dei contributi figurativi vale quanto detto al paragrafo 9.2.
9.5 Pensione di vecchiaia non agevolata lavoratori
dipendenti di aziende pubbliche (Pubblica
Amministrazione, Enti pubblici) - gestione INPDAP
Si può ottenere la pensione di vecchiaia se si è in possesso dei
seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
- uomini: età pensionabile di 65 anni;
- donne: età pensionabile di 61 anni (dal 1° gennaio 2010 al
31 dicembre 2011) e di 65 anni (dal 1° gennaio 2012 ).
Per quanto riguarda i requisiti contributivi a decorrere dal 1°
gennaio 1998 il nuovo requisito per il diritto alla pensione di
vecchiaia è pari ad anni 14, mesi 11 e giorni 16.
76
9.6 Pensione di vecchiaia: finestra di uscita “mobile”
In base a quanto disposto dal comma 1, art. 12, D.L. 78/2010,
convertito con la L. 122/2010, a partire dal 1° gen naio 2011
scatterà una nuova decorrenza della pensione di vecchiaia
(agevolata e non agevolata). Le attuali finestre saranno sostituite
da una finestra “mobile” o “a scorrimento”, la quale prevede
la decorrenza del pensionamento di vecchiaia a distanza certe:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati dopo 12 mesi;
- lavoratori autonomi dopo 18 mesi.
In particolare, le pensioni decorreranno dal primo giorno del
mese successivo alla scadenza dei predetti termini.
Note:
1) Per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2010 valgono le
finestre precedentemente previste;
2) L’art. 12, comma 1, lettera c) dispone che “per il personale del
comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
9.7 Pensione di anzianità lavoratori autonomi, lavoratori
dipendenti privati e pubblici – gestioni INPS e INPDAP
Per le pensioni di anzianità (L. 335/95) non esistono particolari
agevolazioni per i non vedenti (vedi L. 449/97), mentre
continuano ad avere validità i contributi figurativi previsti dall’art.
9 della L. 113/85 e L. 120/91, il cui valore è diverso se interviene
la liquidazione della pensione in modo contributivo o retributivo
(vedi paragrafo 9.2). Ad esempio il lavoratore dipendente non
77
vedente consegue il requisito contributivo di 35 anni (da
abbinare a quello dell’età) per la pensione di anzianità in 26 anni
e 4 mesi di lavoro effettivo (anziché con 35 anni) e 8 anni e 8
mesi di contributi figurativi, mentre raggiunge i requisiti per il
massimo della pensione in 30 anni di lavoro effettivo (anziché
con 40 anni) e 10 anni di contributi figurativi.
N.B. Dal 1° gennaio 2008 il diritto al pensionamento di anzianità
per i lavoratori dipendenti privati e pubblici (INPS e INPDAP),
così come disposto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, si attua
nella maniera seguente:
TABELLA A
Periodi di
riferimento
Lavoratori dipendenti pubblici
Lavoratori autonomi iscritti
e privati
all’INPS
(1) Somma di Età anagrafica (1) Somma di Età anagrafica
età anagrafica minima per la età anagrafica minima per la
ed anzianità
maturazione
e anzianità
maturazione
contributiva
del requisito
contributiva
del requisito
di colonna (1)
di colonna (1)
Dal 01/07/2009
95
59
96
60
al 31/12/2009
2010
95
59
96
60
2011
96
60
97
61
2012
96
60
97
61
Dal 2013
97
61
98
62
Note:
1) rimane il requisito unico di anzianità contributiva di 40 anni che
consente di andare in pensione a prescindere dall’età.
2) Dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici (età) di pensionamento
verranno aggiornati ogni 3 anni (la seconda volta, tuttavia, avverrà
nel 2019, cioè dopo 4 anni) sulla base dell’incremento della speranza
di vita, calcolata dall’ISTAT, che un italiano possiede all’età di 65
78
anni, distinguendo tra maschi e femmine. L’aggiornamento fisserà il
maggior periodo di attività che i lavoratori dovranno svolgere prima
di andare in pensione rispetto ai requisiti oggi vigenti.
L’adeguamento interesserà tutti i requisiti di età per la pensione:
vecchiaia, anzianità, settore privato e pubblico impiego. Riguarderà
anche le “quote”.
Agevolazioni non vedenti
Anno di
Requisito
Requisito
Agevolazione non vedenti
Quote
pensionamento
contributivo
anagrafico
minimo
minimo
Dall’1.07.2009 al
35
60
26 anni e 6 mesi + 4 mesi figurat.
95
31.12.2010
36
59
27 anni e 6 mesi + 4 mesi figurat.
95
Dall’1.1.2011
35
61
idem
96
al 31.12.2012
36
60
idem
96
Dal 1.1.2013
35
62
idem
97
36
61
idem
97
9.8 Pensione di anzianità: finestra di uscita “mobile”
Anche per quanto riguarda la pensione di anzianità, in base a
quanto disposto dal comma 2, art. 12, D.L. 78/2010, a partire dal
1° gennaio 2011, le attuali finestre saranno sostit uite da una
finestra “mobile” o “a scorrimento”, la quale prevede la
decorrenza del pensionamento di anzianità a distanza certe:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati dopo 12 mesi;
- lavoratori autonomi dopo 18 mesi.
In particolare, le pensioni decorreranno dal primo giorno del
mese successivo alla scadenza dei predetti termini.
79
Nota:
1) Per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2010 valgono le
finestre precedentemente previste.
2) L’art. 12, comma 2, lettera c) dispone che “per il personale del
comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
9.9 Assegno di invalidità lavorativa e pensione di inabilità
lavorativa – gestione INPS
Assegno di invalidità31: l’art. 1 della L. 12 giugno 1984, n.
222 ha istituito l’assegno ordinario di invalidità, non
reversibile ai superstiti. I requisiti contributivi minimi per
l’accesso sono 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi
5, così come previsto dall’art. 4 della L. 222/84, che rinvia
al punto 2 (lettera A) dell’art. 2, sub-art. 9, L. 218/52.
La L. 247/2007 non ha modificato l’attuale regime
pensionistico ai superstiti, quindi anche l’assegno di
invalidità definito “non reversibile” dà luogo, su richiesta,
alla pensione indiretta purché siano presenti i requisiti
richiesti per la medesima, ovvero:
31
Si considera invalido, secondo l’art. 1, comma 1, della L. 222/84, per il
conseguimento del diritto all’assegno nell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’assicurato la
cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in
modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un
terzo; ciò indipendentemente dalla valutazione dell’invalidità civile riconosciuta
dalle UU.LL.SS.SS.
La pensione di inabilità e l’assegno di invalidità, riconosciuti dall’INPS o
dall’INPDAP, sono relativi alle patologie intervenute nel corso del periodo
lavorativo.
80
- possesso da parte del defunto, alla data del decesso,
di 15 anni di contribuzione;
- oppure, possesso da parte del defunto, alla data del
decesso, di 5 anni di assicurazione e di 5 anni di
contribuzione di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la
data del decesso. Si ricorda che ai soli fini del
raggiungimento di questi requisiti assicurativi e
contributivi si considerano utili anche i periodi di
godimento dell’assegno di invalidità, nei quali non
risulti svolta attività lavorativa.
I soggetti che, in presenza dei requisiti contributivi del
deceduto, hanno diritto alla pensione di reversibilità
sono:
- Coniuge;
- Coniuge separato;
- Coniuge divorziato;
- Figli superstiti;
- Figli studenti che non prestano attività lavorativa;
- Nipoti minori a carico dei nonni;
- Genitori superstiti;
- Fratelli e sorelle superstiti;
Cenno particolare meritano i figli superstiti inabili, i
quali hanno diritto alla pensione di reversibilità nei
seguenti casi:
- figli inabili di qualunque età e a carico del genitore (a
questi fini si considerano inabili i figli che, alla data del
81
decesso del genitore, si trovavano per grave infermità
fisica,
mentale
o
sensoriale,
nell’assoluta
e
permanente impossibilità di dedicarsi a un qualsiasi
lavoro);
- figli inabili che svolgono attività lavorativa retribuita
presso “i laboratori protetti”, cioè le cooperative sociali
(vedi art. 4, L. 8 novembre 1991, n. 381);
N.B. Gli assegni di invalidità INPS sono incompatibili con le
pensioni INVCIV concesse per una invalidità parziale, dal 74 %
al 99%; diversamente sono compatibili con le pensioni concesse
per minorazione visiva (cecità assoluta o parziale).
Pensione di inabilità: l’art. 2 della L. 222/84 ha istituito la
pensione di inabilità, reversibile ai superstiti. I requisiti
contributivi richiesti sono quelli già esposti al punto
precedente.
N.B. La pensione di inabilità non è compatibile con lo svolgimento di
qualsiasi attività lavorativa.
9.10 Pensione di inabilità lavorativa – gestione INPDAP
Per i dipendenti pubblici iscritti alle casse pensioni gestite
dall’INPDAP esistono le seguenti categorie di pensioni collegate
al requisito dell’inabilità fisica (vedi la tabella):
82
PENSIONI DI INVALIDITÁ INPDAP
1) Pensione per inabilità
Infermità permanente, fisica
alle mansioni o inabilità
o mentale, al servizio o alle
relativa
mansioni effettivamente
Art. 42, D.P.R. 1092/73
svolte, non derivante da
causa di servizio
2) Pensione per inabilità
Inabilità permanente e
assoluta e permanente a
assoluta, fisica o mentale, a
qualsiasi proficuo lavoro
svolgere qualsiasi proficuo
Art. 13, L. 274/91
lavoro, tale da impedire una
collocazione lavorativa
continuativa e
remunerativa, non
derivante da causa di
servizio
3) Pensione per inabilità
Infermità permanente e
Art. 2, comma 12, L.
assoluta e permanente a
assoluta, fisica o mentale, a
335/95
qualsiasi attività
svolgere qualsiasi attività
lavorativa
lavorativa, non derivante da
causa di servizio
I requisiti di accesso, 5 anni di contributi e 3 negli ultimi 5, sono
ridotti di un terzo, solo per la gestione INPDAP, come previsto
nella disciplina della pensione di inabilità dalla Circolare INPDAP
24 ottobre 1997, n. 57, pubblicata in G.U. n. 257, serie generale
parte prima del 4 novembre 1997.
NOTE:
1) Le domande per richiedere l’assegno di invalidità o la pensione di
inabilità per quanto riguarda i lavoratori dipendenti privati e autonomi della
gestione INPS, vanno presentate, su apposito modulo reperibile presso gli
uffici INPS o presso gli sportelli che prestano assistenza (vedi tabella in
83
appendice “Chi presta assistenza”), alle sedi provinciali INPS competenti
per territorio.
Le domande per richiedere la pensione di inabilità per i lavoratori
dipendenti pubblici – gestione INPDAP vanno presentate, su apposito
modulo, all’amministrazione di appartenenza o direttamente all’INPDAP
(per ulteriori dettagli vedi sito www.inpdap.gov.it);
2)Il sistema retributivo è garantito se entro il 31 dicembre 1995 sono stati
conseguiti 18 anni di contributi, anche attraverso la contribuzione
figurativa prevista dall’art. 9, comma 2 della L. 113/85 e dall’art. 2 della L.
120/91, così come indicato dall’INPS - Direzione Centrale Prestazioni
nella nota 3 dicembre 2003 - prot. n. 12/32257/q.329.
9.11 Prepensionamento dei familiari dei disabili
Il 19 maggio 2010 la Camera ha approvato un testo che unifica i
diversi progetti di legge sulla materia “Norme in favore dei
lavoratori che assistono familiari gravemente disabili”.
Il testo unificato (Atto della Camera n. 2273), che non è ancora
legge, è passato ora all’esame del Senato.
Data la complessità della legge si rimanda al testo definitivo
quando sarà approvata.
84
10.ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
COMPRENDENTE UN INABILE: ESISTONO
AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI?
(L. 153/88 modificata dal Decreto Ministeriale del
25/03/2008 e riportata nella Circolare INPS n. 68 del
10/06/2008 e relativi allegati)
I lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e i titolari di pensione
derivante da lavoro dipendente hanno diritto, a richiesta, ad
un ANF (Assegno Nucleo Famigliare) per le persone a carico,
se il nucleo familiare cui esse appartengono non ha redditi
superiori a determinati scaglioni di importi, annualmente
riportati in apposite tabelle INPS.
Tale trattamento spetta anche alle persone inabili, cioè con
invalidità al 100%, anche se sole, purché titolari di pensione
di reversibilità (CATEGORIA SO). Il diritto a tale trattamento,
presenti i requisiti, può essere fatto valere retroattivamente
fino a cinque anni; la domanda va presentata all’Ente di
competenza sempre su apposito modello.
Particolari agevolazioni, circa la determinazione reddituale del
nucleo
familiare,
sono
previste
per
i
nuclei
familiari
comprendenti soggetti che, per infermità o menomazione
fisica, psichica o sensoriale, si trovino nell’assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
ovvero, se si tratta di minorenni, che abbiano difficoltà
persistenti a compiere gli atti quotidiani della vita (norma
85
stabilita dall’art. 2, comma 2 della L. 153/88 e dalla L.
450/97).
Quanto sopra è regolato da annuali circolari dell’INPS che
prevedono tabelle differenziate tra i nuclei familiari con
componente inabile e gli altri nuclei.
Per i lavoratori autonomi – gestione INPS esistono separate
disposizioni per la concessione degli assegni familiari (vedi in
proposito annuali circolari INPS).
I redditi da considerare ai fini della dichiarazione per il
calcolo dell’assegno per il nucleo familiare sono:
o i redditi assoggettabili all’IRPEF (compreso il reddito
della casa di abitazione);
o i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da
imposta (pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità
civile);
o i redditi soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta
sostitutiva, quando superano € 1.032,91 (interessi).
I redditi da non considerare ai fini della dichiarazione per il
calcolo dell’assegno per il nucleo familiare sono:
• le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
• le pensioni di guerra;
• le rendite INAIL;
• le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai
ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
86
• le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
• le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi
civili;
• gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate
dello Stato;
• le indennità di accompagnamento ai pensionati di
inabilità INPS;
• le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF;
• i trattamenti di famiglia;
• i trattamenti di fine rapporto;
• gli arretrati delle integrazioni salariali.
87
11. TRASPORTI, MOBILITÁ, ORIENTAMENTO E
AUTONOMIA PERSONALE: SONO PREVISTE
AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI?
11.1 Agevolazioni economiche trasporti
TRENI32: AGEVOLAZIONI E ASSISTENZA DISABILI
Con circolare n. 52 del 14 marzo 2001 e n. 195 del 11 ottobre
2004, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha reso
noto le agevolazioni concesse ai non vedenti da parte di
Trenitalia.
Possono beneficiare della facilitazione i non vedenti (ciechi
assoluti, parziali e decimisti) in possesso del Mod. 28/C
rilasciato, per convenzione con le Ferrovie, dalle Sezioni
Provinciali
U.I.C.I.
ai
richiedenti
che
presentino
la
certificazione (Mod. A/SAN) rilasciato dalle competenti
Commissioni UU.LL.SS.SS, la quale certifichi l’appartenenza
alla suddetta categoria. Tale facilitazione prevede le seguenti
agevolazioni tariffarie:
- rilascio di un biglietto a tariffa scontata del 20% per il non
vedente che viaggi da solo;
- rilascio di un biglietto a tariffa ordinaria, ma valido per due
persone, per il non vedente che viaggi con accompagnatore;
- rilascio di un biglietto a tariffa scontata del 20%, senza
sopratasse, per il non vedente che viaggi con cane guida.
32
Per maggiori dettagli consultare il sito: www.trenitalia.com
88
Le suddette riduzioni vengono applicate dietro esibizione di
apposita tessera (il predetto Modello 28/C), la quale ha una
validità di 5 cinque anni.
I supplementi previsti per l’utilizzazione di alcune vetture e
alcuni treni devono essere pagati per intero (nel caso di
utilizzo di treni IC, ICN, ES, ES Fast, ES City, AV, AV Fast o
di cuccette e vagoni letto). Il non vedente che utilizza, sui
percorsi Trenitalia, treni InterCity (IC) non deve corrispondere
il cambio servizi; nel caso invece in cui utilizzi un treno
EuroStar (ES) deve corrispondere il cambio servizio IC/ES.
I biglietti diretti internazionali di andata e ritorno vengono
rilasciati unicamente da un ufficio di emissione del paese in
cui è stata rilasciata la tessera per non vedenti Mod. 28/C o in
partenza da una stazione o da un punto di frontiera di uscita
da questo paese. Inoltre, possono essere emessi dei tagliandi
di sezione di andata e ritorno, per località poste al di fuori
dell’itinerario principale o altre località di destinazione, in
complemento del biglietto diretto internazionale principale. Le
riduzioni applicate a chi è in possesso del Modello 28/C
sono valide anche sulle tratte internazionali33, purché il non
vedente sia accompagnato da persona o cane guida. Mentre
per il non vedente che viaggia da solo è previsto uno sconto
del 20% dalla stazione di partenza fino al confine.
33
Per le tratte internazionali vedi i paesi partecipanti all’”Accordo multilaterale
concernente l’emissione dei biglietti internazionali per i ciechi e i loro
accompagnatore”.
89
Dal 1° ottobre 2004 Trenitalia ha disposto che i ti tolari della
Concessione Speciale Terza, che utilizzino treni Regionali,
Diretti e Interregionali, possono acquistare i biglietti a bordo
treno, senza incorrere in sanzione (in base a quanto disposto
dall’art. 5 del Contratto di Trasporto). In questo caso si
consiglia di acquistare il biglietto direttamente in treno onde
evitare le code agli sportelli.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI:
Per l’accompagnamento dei disabili al treno e dal treno, nelle
stazioni del Veneto sotto indicate (naturalmente è possibile
prenotare la medesima assistenza per stazioni fuori regione),
esiste un servizio di assistenza. La prenotazione si effettua,
almeno un giorno prima, al numero unico a pagamento
199303060 oppure, per le stazioni di Venezia S. Lucia e
Venezia-Mestre, telefonando al n. 041/785570.
STAZIONI IN CUI È POSSIBILE RICHIEDERE
L’ASSISTENZA:
Bassano del Grappa, Belluno, Calalzo Pieve, Cadore Cortina,
Castelfranco
Veneto,
Conegliano,
Mogliano
Veneto,
Monselice, Padova, Portogruaro, Caorle, Quarto D’Altino,
Rovigo,
S.
Donà
di
Piave,
Terme
Euganee-Abano-
Montegrotto, Treviso Centrale, Venezia Mestre, Venezia S.
Lucia, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, S.
90
Bonifacio, Verona Porta Vescovo, Vicenza, Villafranca di
Verona.
AEREO
DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI NEL TRASPORTO
AEREO
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) in data 8
luglio 2008 ha emanato la Circolare GEN-02 di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità
ridotta nel trasporto aereo. Queste disposizioni si applicano a
decorrere dal 26 luglio 2008.
“Il principio cardine del regolamento e della circolare in parola
è quello secondo il quale nel trasporto aereo le persone con
disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti
di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di
scelta e alla non discriminazione”.
La circolare stabilisce inoltre che, “prima di accettare
prenotazioni da persone con disabilità o a mobilità ridotta, i
vettori aerei, i loro agenti e gli operatori turistici dovranno
compiere tutti gli sforzi ragionevoli per verificare se sussistono
giustificati motivi di sicurezza che impediscano di accogliere
queste persone a bordo”. “Se una prenotazione viene rifiutata
per motivi di sicurezza, l’operatore aereo, un suo agente o un
operatore turistico deve fare ogni ragionevole sforzo per
91
proporre un’alternativa al passeggero” (es. rimborso del
prezzo pieno del biglietto, volo alternativo…).
Viene poi specificato che, “per offrire alle persone con
disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di
viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri
cittadini, è necessario fornire assistenza, con l’impiego del
personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a
bordo degli aeromobili, in modo da soddisfare le loro
esigenze specifiche”. Tale assistenza dev’essere fornita alle
persone interessate senza costi addizionali.
AGEVOLAZIONI ALITALIA
Con Circolare n. 125 dell’8 luglio 2003, l’U.I.C.I. ha reso noto
che Alitalia ha modificato le agevolazioni riservate ai non
vedenti, valide per i voli nazionali, disponendo un’apposita
tariffa (contraddistinta dalla sigla “HBLN”) corrispondente ad
una riduzione di circa il 40% rispetto alla tariffa ordinaria.
Nota: fino al nuovo assetto della compagnia Alitalia, vale quanto detto
sopra.
TRAGHETTO
Per i titolari della tessera 28/C e i possessori di apposita
lettera
di
prenotazione,
rilasciata
dalla
Sezione
appartenenza, sono previsti sconti per i traghetti Tirrenia.
92
di
11.2 Agevolazioni per trasporti provinciali e comunali
(art. 1, comma 5, L.R. 30 luglio 1996, n. 19)
Per i non vedenti (ciechi assoluti, ciechi parziali e con residuo
non superiore a 1/10) sono previste agevolazioni, pari
all’80%, sugli abbonamenti urbani ed extraurbani. Tale diritto
viene riconosciuto dai concessionari dei mezzi di trasporto
sulla scorta di una tessera con validità decennale rilasciata,
dall’Ente Provincia – Ufficio Trasporti Agevolati, su domanda
dell’interessato, il quale deve dimostrare di essere in
possesso dell’idonea certificazione rilasciata dalle competenti
Commissioni UU.LL.SS.SS.
Al
cieco
assoluto
compete
il
trasporto
gratuito
per
l’accompagnatore.
N.B. Alcuni Comuni, ad esempio Padova, per i mezzi di
trasporto comunali, concedono ai non vedenti ulteriori
agevolazioni,
quali
la
gratuità
del
biglietto
per
l’accompagnatore o l’abbonamento ulteriormente scontato.
Mentre per i trasporti extraurbani, sempre la Provincia di
Padova, concede biglietti gratuiti, tramite le sezioni U.I.C.I., a
chi non ha convenienza a fare l’abbonamento e a chi è in
possesso della tessera provinciale.
93
11.3 Contrassegno speciale per i veicoli
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; art. 12, D.P.R. 24 luglio
1996, n. 503; art. 381, commi 2 e 3 del Regolamento di
esecuzione del Nuovo Codice della Strada)
Lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (da apporre sulla
parte anteriore del veicolo), viene rilasciato dal Sindaco del
Comune di residenza, tramite la Polizia Municipale, alle
persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,
a seguito della presentazione di apposita documentata
istanza
corredata
dal
modello
A/SAN
rilasciata
dalle
competenti Commissioni UULLSSSS. Tale contrassegno
viene concesso, su richiesta, anche ai non vedenti34 (cieco
assoluto, cieco parziale, decimista), in base al verbale A/SAN
rilasciato dalla competente Commissione.
Il contrassegno, che è utilizzabile solo con l’intestatario a
bordo del mezzo, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed
è valido per tutto il territorio nazionale. Esso dà diritto alla
sosta gratuita negli appositi spazi, ovvero negli spazi di sosta
riservati nominativamente (spazi numerati) se individuati dal
sindaco
e,
inoltre,
autorizza
al
transito
nelle
corsie
preferenziali destinate ai taxi e ai mezzi pubblici. Inoltre con
nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6
febbraio 2006, n. 107 si precisa che è da ritenere illegittima la
richiesta di pagamento di una qualsiasi tariffa oraria a colui
34
Vedi definizione L. 68/99.
94
che “trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato
ne occupi un altro […]”e che non sussiste, in tal caso l’obbligo
di rispettare i limiti temporali massimi di sosta eventualmente
previsti, e quindi neppure quello di segnalare l’orario di inizio
della sosta.
Per il transito in Zone a Traffico Limitato (ZTL) è necessaria
una particolare autorizzazione rilasciata, alle persone già in
possesso del predetto contrassegno, dai competenti uffici
comunali.
Il rinnovo del contrassegno, alla scadenza del periodo di 5
anni di validità, avviene mediante la presentazione del
certificato del medico curante che confermi il persistere delle
condizioni sanitarie che diedero luogo al rilascio del
contrassegno.
11.4 Agevolazioni riservate ai non vedenti
per l’acquisto di veicoli
CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI
Autovetture
Veicoli destinati al
trasporto di persone,
aventi al massimo 9 posti,
compreso quello del
conducente.
Detrazione IRPEF*: 19%
(senza limite di
cilindrata);
Agevolazione IVA(*): 4%
(cilindrata fino a 2000
cm3 per benzina;
cilindrata fino a 2800 cm3
per diesel)
95
Autoveicoli per il
trasporto promiscuo
Veicoli aventi una massa
complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5
Detrazione IRPEF: 19%
(senza limite di
cilindrata);
tonnellate, destinati al
Agevolazione IVA: 4%
trasporto di cose o di
(cilindrata fino a 2000
persone e capace di
cm3 per benzina;
contenere al max 9 posti,
compreso quello del
cilindrata fino a 2800 cm3
per diesel)
conducente.
Autoveicoli specifici
Veicoli destinati al
trasporto di determinate
Detrazione IRPEF: 19%
(senza limite di
cose o di persone per
cilindrata);
trasporti in particolari
Agevolazione IVA: 4%
condizioni, caratterizzati
(cilindrata fino a 2000
dall’essere muniti
cm3 per benzina;
permanentemente di
cilindrata fino a 2800 cm3
speciali attrezzature
per diesel)
relative a tale scopo.
Autocaravan
Veicoli aventi una speciale Solo detrazione IRPEF
carrozzeria ed attrezzati
del 19%
permanentemente per
essere adibiti al trasporto
e all’alloggio di max 7
pers. incluso il
conducente.
Per ulteriori dettagli in merito alle agevolazioni per l’acquisto di veicoli
vedi “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” dell’Agenzia delle
Entrate – www.agenziaentrate.it
Note:
* La detrazione IRPEF compete una sola volta (cioè per un solo
veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto)
e deve essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.
96
(*) L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati
direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a
carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore,
per una sola volta nel corso di 4 anni (decorrenti dalla data di
acquisto).
11.4.1 La documentazione da presentare
Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni di cui sopra, per i
non vedenti è richiesta la presentazione, al venditore del
veicolo, dei seguenti documenti:
1) un certificato di invalidità che attesti la loro condizione,
rilasciato dalla Commissione competente;
2) ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data
di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo
agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre
consegnare il certificato di cancellazione del precedente
mezzo, rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
3) Veicolo intestato al familiare del disabile: qualora l’acquisto
venga
effettuato
dal
familiare
del
disabile
bisognerà
dimostrare, in base alla dichiarazione dei redditi, che il
medesimo disabile risulta fiscalmente a carico del familiare
intestatario dell’auto. In tal caso è necessario presentare una
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi al venditore del
veicolo.
97
ATTENZIONE
La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui
veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono
riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o
prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
11.4.2 Esenzione bollo auto
L’esenzione del bollo auto riguarda i veicoli indicati nella
precedente tabella, con i limiti di cilindrata previsti per
l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata e spetta sia quando
l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta
intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Il richiedente deve presentare l’apposito modulo di richiesta
esenzione bollo auto, corredato da un certificato rilasciato
dalla Commissione competente, attestante l’invalidità al
compente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
11.4.3 Imposta provinciale trasporti
In qualche provincia l’Imposta Provinciale Trasporti (IPT) è
notevolmente ridotta, anche per i non vedenti (es. Padova).
11.5 Corsi di orientamento personale
Le Sezioni U.I.C.I. attivano interventi di riabilitazione ed
educazione in orientamento, mobilità e autonomia personale,
previa presentazione di un progetto alle UU.LL.SS.SS. e
98
affidando le attività riabilitative a tecnici adeguatamente
formati.
11.6 Gruppi sportivi
All’interno delle Sezioni U.I.C.I. o in associazione autonoma
sono costituiti dei gruppi sportivi che hanno lo scopo di
promuovere ed attivare manifestazioni ed attività volte al
raggiungimento della maggior autonomia del non vedente e
dell’eventuale sua partecipazione ad eventi sportivi.
11.7 Cani guida
Legge 14 febbraio 1974, n. 37 – Gratuità del trasporto dei
cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico (G.U.
6 marzo 1974, n. 61).
Articolo unico – Il privo della vista ha diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su
ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per
l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Legge 25 agosto 1988, n. 376 – Gratuità del trasporto dei
cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico diritto
di accesso in esercizi aperti al pubblico (G.U. n. 204, del
31.8.1988)
Art. 1
1. All’art. unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono
aggiunti, infine, i seguenti commi:
99
“Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di
accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane
guida. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità
con la presente legge viene abrogata”.
La domanda per l’assegnazione del cane guida va inoltrata
alle scuole autorizzate35 (es. per il Triveneto esiste la “Scuola
Triveneta Cani Guida”, sita in Selvazzano Dentro - Padova, in
via Pietro Schiavo n. 20).
A norma dell’art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, per i
non vedenti è detraibile la spesa relativa all’acquisto del cane
guida nel limite massimo di € 18.076,00, entro il quale deve
rientrare anche la spesa eventualmente sostenuta per
l’acquisto del veicolo utilizzato per il trasporto del non
vedente. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di
quattro anni, salvo il caso di perdita dell’animale. Spetta
inoltre la detrazione forfettaria di € 516,46 l’anno per il
mantenimento del cane guida; tale detrazione non dev’essere
documentata ed è fruibile solo dal minorato della vista e non
anche dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
35
Nel territorio nazionale le altre scuole cani guida di riferimento sono:
- Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, via Dei Ciliegi n. 26, 50018
Scandicci (FI), tel. 055/4382850, fax. 055/4382851;
- Servizio Cani Guida per Ciechi dei Lions, via M. Galimberti n. 1, 20051
Limbiate (MI), tel. 02/9964030, fax. 02/99693168;
- Scuola Cani Guida per non vedenti e ipovedenti, C.da Santa Caterina,
98020 Alì Superiore (Me), tel. 0942/700411 oppure 0942/700410.
100
12. COME OTTENERE AUSILI VALIDI PER
MIGLIORARE LA CONDIZIONE VISIVA?
12.1 Aliquota agevolata
Si applica l’aliquota IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici ed
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione
dei portatori di handicap di cui all’art. 3, L. 104/92.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature ed i dispositivi
basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche,
sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve
inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone
limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti
finalità:
- facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione
scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso alla
formazione e alla cultura;
- assistere la riabilitazione.
12.1.1 La documentazione da consegnare
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al
venditore la seguente documentazione:
1) specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico
specialista dell’ASL di appartenenza, dalla quale risulti il
collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio
tecnico ed informatico;
101
2) verbale (modello A/SAN), rilasciato dalla competente
Commissione, attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale
(nel nostro caso, disabilità visiva) e il carattere permanente
della stessa.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso con Risoluzione n. 175/E del 20 luglio 2007
afferma l’applicabilità dell’IVA agevolata al 4% per le cessioni
di ausili che, per le loro specifiche caratteristiche tecniche,
possono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente da
soggetti non vedenti, non sussistendo incertezze in merito
alla loro funzione di sostegno al disabile e senza la necessità,
nel caso specifico, di acquisire alcuna certificazione sanitaria.
Tale agevolazione investe tutta la gamma degli ausili
utilizzabili solo dai soggetti disabili.
Circa l’indicazione riguardante la richiesta di certificazione ai
sensi dell’art. 3, L. 104/92, si fa presente che tale norma va
intesa in senso generale, come si evince dalle istruzioni
impartite
dall’Agenzia
delle
Entrate,
nel
senso
di
documentazione rilasciata dalle ASL competenti e dalle
Commissioni Mediche istituite ai sensi dell’art. 4, L. 104/92. In
sostanza il documento determinante, ai fini dei predetti
acquisti, è la prescrizione rilasciata dal medico delle ASL che
attesti l’esigenza della protesi o dell’ausilio prescritto.
Mentre per le detrazioni e le deduzioni del 19%, per gli
acquisti detti sopra, da effettuarsi nella Dichiarazione 730 e/o
Mod. Unico, sono espressamente considerati disabili coloro
102
che hanno un’invalidità riconosciuta dalle Commissioni
mediche istituite ai sensi dell’art. 4, L. 104/92 o da altre
Commissioni
mediche
pubbliche
incaricate
ai
fini
del
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.,
(per maggiori informazioni consultare l’opuscolo “Guida alle
agevolazioni fiscali per i disabili” dell’Agenzia delle Entrate
oppure il sito www.agenziadelleentrate.it).
12.1.2 Prescrizione ed assegnazione degli ausili
Data la complessità della materia si dovrà fare riferimento al
Nomenclatore Tariffario36 vigente (in attesa che sia reso
operativo il nuovo Nomenclatore, approvato con DPCM –
aprile 2008).
In ogni caso la prescrizione degli ausili dev’essere sempre
effettuata mediante la compilazione, da parte del medico
specialista, di appositi modelli, con l’indicazione dei rispettivi
codici di riferimento.
La
suddetta
prescrizione,
accompagnata
da
un’offerta
predisposta da un ottico o da rivenditore di strumenti
informatici convenzionato ULSS e da copia del verbale
A/SAN, dev’essere presentata all’Ufficio Ausili del distretto
ULSS di competenza affinché, verificata la validità della
documentazione, autorizzi la fornitura di quanto prescritto.
36
Per maggiori dettagli vedi il sito www.cprnonvedenti.it (leggi e dintorni/ausili)
oppure consultare il sito www.spazioausili.net.
103
13. ESISTONO ALTRE AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI PER I MINORATI DELLA VISTA?
13.1 Acquisto prodotti editoriali
L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti
editoriali destinati ad essere utilizzati dai non vedenti, anche
se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari,
quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, realizzati in scrittura Braille, sia su
supporti audio magnetici per non vedenti.
L’applicazione dell’aliquota IVA del 4% si estende alle
prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti
editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli
stessi, anche se realizzati in scrittura Braille e su supporti
audio magnetici per non vedenti ed ipovedenti.
13.2 Agevolazione canone telefono (TELECOM)
I titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico
di base di categoria “B” possono usufruire di una riduzione
del 50% dell’importo mensile di abbonamento. Per ottenere
tale
agevolazione
è
necessario
che
siano
soddisfatti
contemporaneamente il sottostante requisito economico ed
almeno uno dei sottostanti requisiti sociali:
104
- requisito economico: disporre di un valore dell’indicatore
ISEE37 relativo al nucleo familiare di appartenenza non
superiore a € 6.713,9 annui;
- requisito sociale: appartenere ad un nucleo familiare
all’interno del quale vi sia una persona titolare di pensione di
invalidità civile o di pensione sociale, oppure via sia un
anziano al di sopra dei 75 anni di età, oppure vi sia il
capofamiglia disoccupato.
Per
ottenere
l’agevolazione,
è
necessario
compilare
l’apposito modulo di richiesta che si può scaricare dal sito
www.187.it.
13.3 Navigazione gratuita in internet
L’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha emanato
la deliberazione 23 aprile 2008, n. 202/08/CONS, con la
quale interpreta ed integra il contenuto dell’art. 4 della propria
precedente
delibera
n.
514/07/CONS
in
materia
di
navigazione gratuita in internet per i ciechi totali, nonché per
gli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto
cieco totale. L’Autorità ha stabilito che gli operatori di servizi
di accesso ad Internet da postazione fissa (non portatile con
wireless) debbano riconoscere agli utenti ciechi assoluti la
fruizione del beneficio di almeno 90 ore mensili gratuite di
navigazione, a prescindere dalla tecnica e dalla velocità di
37
L’attestato ISEE, contenente l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente, dev’essere richiesto attraverso la presentazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica, presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.), i Comuni o le sedi
territoriali dell’INPS.
105
connessione prescelte dal richiedente, sia in tutte le proprie
offerte a consumo sia tramite una riduzione del 50% del
canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in
Internet o della parte di canone relativa alla navigazione in
Internet qualora nell’offerta siano compresi altri servizi.
Tutti i gestori sono tenuti ad adeguarsi a tale disposizione
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella
Gazzetta Ufficiale (21/05/2008).
13.4 Spese sanitarie
Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un
medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza
specifica ai disabili sono interamente deducibili dal reddito
complessivo.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative
all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute
per il personale in possesso della qualifica professionale di
addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale,
sempreché
esclusivamente
dedicato
all’assistenza diretta della persona, le spese per prestazioni
fornite
dal
personale
di
coordinamento
delle
attività
assistenziali di nucleo, dal personale con qualifica di
educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad
attività di animazione e di terapia occupazionale. Tali spese,
inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono
106
sostenute dai familiari dei disabili che non risultano
fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di
assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione
l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese
mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.
Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni
chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una
detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede € 129,11;
la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è
fiscalmente a carico o, in alcuni casi, se il disabile non è a
carico (vedi particolari istruzioni contenute nel Mod. 730).
13.5 Esenzione ticket sanitario
Per le persone invalide, in forma diversa a seconda della
percentuale di invalidità o della categoria, sono previste forme
di esenzione totale o parziale dei ticket farmaceutici, per
prestazioni diagnostiche, di laboratorio o visite specialistiche.
Con DGR Regione Veneto 7 maggio 2004, n. 1361,
confermato dal DGR Regione Veneto 12 dicembre 2007, n.
104 (Allegato A) e dalla nota della Regione Veneto prot. n.
488571/50.07.08.05/E.900.01.2 del 23/09/2008, sono stati
indicati i nuovi codici di esenzione. Ai non vedenti, ovvero,
come riporta la predetta delibera, ai “ciechi assoluti o con
residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli
107
occhi con eventuale correzione”, riconosciuti dalle apposite
Commissioni ai sensi dell’art. 6 L. 482/68 (come modificato
dalla L. n. 68/99), è assegnato il codice 3N1, il quale
comporta l’esenzione dalla contribuzione alla spesa sanitaria
totale ed illimitata nelle prescrizioni effettuate dal medico di
medicina
generale
o
dallo
specialista
(vedi
anche
comunicazione della Regione Veneto – Direzione Regionale
Piani
e
Programmi
Socio
Sanitari
–
prot.
n.
488571/50.07.08.05/E.900.01.2 del 23/09/2008).
Ovviamente rimangono totalmente a carico dell’interessato le
spese per l’acquisto di medicinali della fascia C.
13.6 Spedizioni postali a non vedenti
Le spedizioni postali di materiale cartaceo in Braille, su
supporto magnetico ed informatico destinate ai non vedenti
sono gratuite, purché venga applicata all’involucro di
spedizione una delle seguenti diciture:
- spedizione materiale cartaceo in Braille: “carte punteggiate
ad uso dei ciechi – Esenzione tasse postali (art. 17, DPR 29
marzo 1973, n. 156)”;
- spedizione supporto magnetico/informatico: “registrazione
magnetica ad uso dei ciechi – Esenzione tasse e diritto
raccomandazione
(DPCS/1/1103934/104/89
04/05/1990)”;
108
del
14. QUALI ALTRE DISPOSIZIONI E AGEVOLAZIONI
RIGUARDANO I NON VEDENTI?
14.1 Validità della firma del cieco
La legge 18/1975 prevede:
a) la validità della firma del cieco su qualsiasi atto e anche
senza alcuna assistenza;
b) la facoltà del cieco di chiedere espressamente di essere
assistito da una persona di sua fiducia;
c) l’obbligo dell’intervento e della sottoscrizione di due
persone quando il cieco non possa sottoscrivere o possa
apporre solo il segno di croce.
Tale legge, tuttavia, mal si coordina con la legge notarile,
tanto che si è ritenuta non applicabile agli atti notarili; la legge
notarile, infatti, regola in generale l’intervento in atti notarili dei
non vedenti, ricomprendendoli tra le persone non in grado di
leggere e nei confronti delle quali è sempre, necessaria e non
rinunciabile la presenza dei testimoni.
Nell’atto notarile il cieco trova già adeguata tutela e la sua
situazione di inferiorità viene colmata dalle garanzie della
presenza dei testimoni e della redazione dell’atto da parte di
un pubblico ufficiale imparziale quale è il notaio. La legge n.
18/75 diventa quasi una forma sovrabbondante di garanzia e
a volte incompatibile con la legge notarile.
109
14.2 Scrittura privata autenticata
Poiché tale atto è predisposto e scritto interamente dalle parti
(tra cui può esserci il cieco) o dalle persone di loro fiducia ed
il notaio interviene solo per l’autentica della sottoscrizione,
l’unica ipotesi tecnicamente possibile è che il cieco sappia e
possa scrivere. In caso contrario, è obbligatoria la redazione
dell’atto da parte del notaio (e, dunque, per atto pubblico),
anche perché la legge notarile non prevede la possibilità di
autenticare un segno di croce e nemmeno solo le
sottoscrizioni delle persone fiduciarie. Quindi, nel caso in cui il
cieco possa sottoscrivere normalmente, è possibile (ma non
obbligatorio) che egli richieda l’intervento di una persona di
sua fiducia, ma non può rinunciare alla presenza dei testimoni
ordinari richiesti dalla legge notarile (artt. 47 e 48, legge
notarile
16
febbraio
1913,
n.
89).
E’
di
comune
interpretazione, infatti, che il “non saper leggere” menzionato
dalla legge notarile all’art. 48 equivalga al “non poter leggere”
proprio del cieco.
14.3 Atto pubblico
In caso di atto pubblico è escluso che possa partecipare alla
redazione
dell’atto
un
soggetto
estraneo
al
notaio
(incompatibilità con il fiduciario della legge 18/75). Infatti
l’articolo 47 della legge notarile e l’articolo 67 del regolamento
della legge notarile R.D. 10 settembre 1914, n. 1326
sottolineano che l’essenza della funzione notarile consiste
110
nella compilazione integrale dell’atto da parte del notaio
rogante. Perciò l’atto è redatto sempre e solo dal notaio; il
cieco può farsi assistere da una persona di sua fiducia ed in
tal caso uno dei due testimoni richiesti dalla legge notarile e il
fiduciario previsto dalla legge sui ciechi, possono coincidere.
Esiste uno schema dettagliato che prevede tutti i casi possibili
di intervento di ciechi in atti notarili e che distingue a seconda
che si tratti di atto tra vivi o di testamento pubblico. Il
testamento segreto non può essere fatto dal cieco (vedi art.
604 del codice civile).
14.4 Esercizio del diritto di voto
La legge n. 17 del 5 febbraio 2003 (GU n. 33 del 10 febbraio
2003) ha dettato nuove norme per l’esercizio del diritto di voto
dei
ciechi.
In
sostanza,
l’elettore
cieco
potrà
farsi
accompagnare, ovvero farsi aiutare nelle operazioni di voto
da un elettore iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune.
Si ricorda che, in luogo del certificato medico richiesto a suo
tempo, l’interessato dovrà far apporre dall’Ufficio Elettorale
del proprio Comune, previa presentazione del verbale di
cecità rilasciato dalle competenti Commissioni, un apposito
codice sulla propria tessera elettorale, sempre che tale
operazione non sia già stata fatta in precedenza, in quanto
detto codice conserva il suo valore in maniera permanente.
111
14.5 Modalità alternative all’autenticazione di copie di
documenti
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
L’AUTOCERTIFICAZIONE:
è
una
dichiarazione
riguardante stati, fatti e qualità personali scritta e firmata
direttamente dall’interessato. Essa può essere utilizzata
nei rapporti con qualsiasi Amministrazione Pubblica o
con qualsiasi concessionario o gestore di un servizio
pubblico. Inoltre può essere utilizzata nei rapporti con i
privati solo se questi decidono di accettarla.
L’autocertificazione
si
produce
con
una
semplice
dichiarazione firmata dall’interessato38, senza autentica
della firma e bollo. È sufficiente firmarla davanti al
dipendente addetto a ricevere l’autocertificazione oppure
presentarla/inviarla allegando fotocopia del documento
d’identità.
I certificati che non possono essere sostituiti sono i
seguenti: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità all’U.E., marchi, brevetti.
Per i certificati che possono essere sostituiti con
l’autocertificazione vedi quanto disposto dall’art. 46 del
DPR 445/2000.
38
L’autocertificazione può essere prodotta dai cittadini italiani, dai cittadini dell’U.E.
e dei paesi extracomunitari (in possesso di regolare permesso di soggiorno). Per
chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento, per ragioni di salute,
l’autocertificazione può essere resa da un parente prossimo (dal coniuge o, in
assenza, dai figli o, in mancanza, da un altro parente entro il terzo grado), davanti
ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità di chi fa la dichiarazione.
112
DICHIARAZIONE
NOTORIETÁ:
dichiarazione
SOSTITUTIVA
l’interessato
sostitutiva
DELL’ATTO
DI
utilizzare
la
notorietà
per
può
dell’atto
di
certificare, a titolo definitivo, tutti gli stati, fatti, e qualità
personali, a diretta conoscenza del medesimo, non
compresi nell’elenco dei casi in cui si può ricorrere
all’autocertificazione.
Tale dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e
qualità personali relative ad altri soggetti, di cui il
dichiarante ha conoscenza diretta.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà si
presenta con le stesse modalità sopra riportate per
quanto riguarda l’autocertificazione.
ATTENZIONE! Minori, interdetti e inabilitati → Chi
presenta la dichiarazione?
Per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte da chi
ne esercita la patria potestà o dal tutore.
Per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore.
Per gli inabilitati ed i minori emancipati vanno
sottoscritte
dall’interessato
curatore.
113
con
l’assistenza
del
14.6 Possibilità di lettura per i non vedenti?
Il Servizio del Libro Parlato
Il Servizio del Libro Parlato fornisce gratuitamente, a mezzo
prestito, ai non vedenti e a tutte le persone che per i motivi
più svariati hanno difficoltà di lettura, libri registrati su
audiocassette o su altro supporto digitale.
Il catalogo contiene circa diecimila opere di vario genere:
narrativa, materie scientifiche, arte, letteratura, sociologia,
psicologia, storia, letteratura per ragazzi e bambini, ecc.
Il suddetto catalogo e le relative prenotazioni dei libri si
possono richiedere ai seguenti indirizzi:
- Centro del Libro Parlato di Padova, via L. Braille n. 6,
35143 Padova, tel. 049/8723191 – 8726876;
- Centro del Libro Parlato presso l’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti di Trento, via C. Abba n. 6, 38100
Trento, tel. 0461/913963 – 0461/915990, fax. 0461/915306;
Analogo servizio è prestato anche dal “Libro Parlato Lions
Club di Verbania”, situato in via Rosmini n. 5, 28921
Verbania, tel. 0323/402355, fax. 0323/581280.
Il suddetto servizio “Libro Parlato Lions” è attivo anche presso
la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia ed è possibile
accedervi
previo
appuntamento
telefonando
al
n.
041/2407211.
Altri servizi del Libro Parlato sono prestati dal Centro
Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto”, Viale
Montegrappa n. 6, 32032 Feltre, tel. 0439/880425 – fax.
114
0439/847288
(per
maggiori
dettagli
vedi
il
sito
www.libroparlato.org).
Servizi di trascrizione sono prestati anche dal “Lions Club
Alta Padovana”; le cabine di incisione sono ubicate presso la
Parrocchia di Codiverno (PD), per informazioni contattare il
Sig. Paolo Fasolo cell. 329/0186563.
14.7 Libero accesso ai musei e ai luoghi d’arte
Con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, il Ministero
per i Beni Culturali disciplina la modifica alla normativa
concernente l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti,
musei,
gallerie,
scavi
di
antichità,
parchi
e
giardini
monumentali dello Stato.
Fra i beneficiari del provvedimento figurano anche le persone
con disabilità.
Si riporta di seguito il comma 3, lettera i, art. 1 del citato
Decreto Ministeriale:
“È consentito l’ingresso gratuito: (omissis)
i) ai cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e ad
un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la
propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria”.
115
15. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE:
QUALI NORME POSSONO INTERESSARE I NON
VEDENTI?
La DGR Regione Veneto 28 dicembre 2007, n. 4583
disciplina l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle
abitazioni private (vedi sito www.regioneveneto.it).
La L.R. Regione Veneto 12 luglio 2007, n. 16 promuove e
regolamenta iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità
degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico ai
disabili.
È inoltre prevista una riduzione dell’aliquota IVA al 4% per la
realizzazione di opere dirette al supermento delle barriere
architettoniche (tabella A, n. 41 – ter, DPR 26 ottobre 1972, n.
633), la quale spetta a ciechi ed ipovedenti dichiarati in
situazione di handicap.
116
16. ESISTONO PARTICOLARI NORME REGIONALI
PER I NON AUTOSUFFICIENTI?
Aspetti particolari dell’assistenza socio-sanitaria
Alcuni aspetti assistenziali erogati dai Comuni o dalle
UU.LL.SS.SS. possono interessare anche i non vedenti, in
particolari
situazioni,
quali
la
non
autosufficienza,
la
pluridisabilità, gravi situazioni economiche ed abitative.
Tutta questa materia è regolata da normative regionali e
l’erogazione dei servizi è affidata ai Comuni, attraverso il
servizio di assistenza sociale o alle UU.LL.SS.SS., attraverso
il settore Politiche Sociali.
16.1 I Piani di Zona
Negli ultimi anni l’assistenza è definita, per i diversi settori, dai
Piani di Zona predisposti dalla Conferenza dei Sindaci e dalle
UU.LL.SS.SS.,
in
collaborazione
con
le
Associazioni
rappresentanti le diverse categorie di disabili.
Il Piano di Zona 2007-2009, attualmente in vigore, è stato
approvato dalla DGR Regione Veneto 28 novembre 2006, n.
3702.
Nei predetti piani di zona, predisposti territorialmente a livello
di ULSS, è confluita anche, per quanto
riguarda il
finanziamento e l’applicabilità della stessa, la L. 284/97 (art.
3, comma 1) al fine di promuovere progetti individualizzati per
favorire l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle
persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni
117
di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolicorelazionale.
Alla realizzazione di tali progetti possono concorrere le
Sezioni U.I.C.I e le UU.LL.SS.SS.
16.2 Il Piano Locale per la non autosufficienza
Il Piano Locale per la non autosufficienza è uno strumento di
programmazione locale, costituendo parte integrante del
Piano di Zona e del Piano Attuativo Locale, che le
Conferenze dei Sindaci approvano, previa predisposizione da
parte
delle
Aziende
ULSS,
ai
fini
della
migliore
organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie in riferimento alla domanda assistenziale espressa
dal territorio.
La non autosufficienza è specificatamente riferita alla
domiciliarità e alla residenzialità (DGR 16 maggio 2006, n.
1414).
16.2.1 Assegno di cura per la domiciliarità
(DGR 17 gennaio 2006, n. 39; DGR 6 maggio 2008, n.1139)
A decorrere dall'1 gennaio 2007 l'assegno di cura sostituisce i
precedenti interventi destinati alle persone non autosufficienti
assistite a domicilio (L.R. 28/91), alle famiglie che assistono
persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari
(DGR 2907/02) e alle famiglie che assistono persone affette
da
demenza, Alzheimer
o
118
demenza
di
altro
tipo,
accompagnata da gravi disturbi comportamentali (art. 40 L.R.
5/01).
Il
contributo
regionale
è
riservato
alle
persone
non
autosufficienti e in situazione di “povertà” che vivono a casa
propria.
La domanda, compilata da un familiare o da una persona che
collabora per l’assistenza, va inoltrata all’assistente sociale
del comune o del distretto di appartenenza, può essere
presentata in ogni momento dell'anno e rimane valida anche
negli anni successivi se i requisiti non subiscono variazioni.
L’assistente sociale, a seguito della domanda, attiva l’Unità
Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD), costituita
presso l’ULSS di competenza, la quale procederà alla
valutazione e alla compilazione della scheda SVAM-A
(anziani) o della scheda sperimentale SVAM-DI (disabili, vedi
DGR 28 dicembre 2007, n. 4589), necessarie per la
presentazione della richiesta di servizi e contributi agli enti
preposti.
I benefici, se riconosciuti, decorrono dalla data della
domanda.
Requisiti:
•
avere la residenza nel proprio comune;
•
rientrare nel limite di reddito fissato annualmente,
secondo
l'Indicatore
della
Equivalente (ISEE);
119
Situazione
Economica
•
avere
condizioni
di
non
autosufficienza
accertate
dall’UVMD.
Documentazione da presentare:
•
domanda compilata su apposito modulo;
•
attestazione ISEE rilasciata dai CAAF o altri Enti
convenzionati;
•
nei casi di assistenza da parte di badanti, contratto di
lavoro che deve essere almeno di 24 ore settimanali e i
bollettini INPS attestanti l'avvenuto pagamento degli
oneri previdenziali.
16.2.2 La residenzialità (DGR 16 maggio 2006, n. 1414)
Il sistema della residenzialità per persone con disabilità ha
trovato una propria specifica connotazione nell’ultimo
decennio, a seguito della L. 104/92 e nella Regione Veneto
a seguito dell’approvazione della DGR 751/00. Il diritto
all’integrazione sociale e al supermento dei percorsi di
istituzionalizzazione, privilegiando percorsi e processi
assistenziali orientati alla riabilitazione e al mantenimento
delle autonomie personali, hanno consentito l’affermazione
di un nuovo modello di residenzialità rispetto a quello
precedente, che era fondato prevalentemente su processi
di emarginazione e di esclusione sociale.
120
La nascita di strutture residenziali di qualità, comunità
alloggio e case famiglia (art. 8 punto I della L. 104/92) e la
definizione della programmazione territoriale dei servizi
destinati all’accoglienza di persone con disabilità (DGR
751/00 – tab. 1 col. P), hanno portato a pensare alla
residenzialità come servizio, integrato nella rete territoriale,
finalizzato all’accoglienza delle persone con disabilità nelle
situazioni in cui non risulta più possibile restare nel proprio
domicilio.
L’accesso ai servizi residenziali avviene a seguito della
valutazione
effettuata
dalla
UVMD
del
Distretto
di
residenza della persona con disabilità.
La richiesta è sempre da inoltrarsi tramite assistente
sociale del proprio Comune.
16.3 Progetto di “Vita indipendente” (L. 162/98)
Il progetto di “Vita indipendente” costituisce forma di
sostegno economico alle persone con grave disabilità
fisico-motoria39, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, che
intendono avvalersi di assistenti personali, gestendo la
propria quotidianità in modo diretto.
L’accesso è regolato dai servizi sociali del Comune di
residenza.
39
Dalle indicazioni si rileva che la Legge non riguarda i disabili sensoriali.
121
17. LE ASSOCIAZIONI DEI MINORATI DELLA VISTA
17.1 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.)
L’Unione Italiana Ciechi (U.I.C) è stata fondata a Genova il 26
ottobre 1920 da un gruppo di non vedenti guidati da Aurelio
Nicolodi, un giovane ufficiale divenuto cieco durante la Prima
Guerra Mondiale.
Con RD 19 luglio 1923, n. 1979 l’Unione ottenne il
riconoscimento giuridico come ente morale e con il DLgs. 26
settembre 1947, n. 1047 le furono attribuite le funzioni di
rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei
minorati della vista. Con Decreto del Presidente della
Repubblica del 23 dicembre 1978 l’Unione Italiana Ciechi è
stata riconosciuta come ente morale con personalità giuridica
di diritto privato (ONLUS) e nel 2005 ha assunto la
denominazione di Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti (U.I.C.I.)
Il principale scopo dell’Unione è l’integrazione sociale,
culturale, scolastica e lavorativa dei minorati della vista per
consentire loro una partecipazione attiva alle varie forme in
cui si articola la società di oggi. In quest’ottica di integrazione
l’Unione organizza e promuove ogni iniziativa a favore dei
minorati della vista, anche attraverso convenzioni con lo
Stato, Enti pubblici e privati, alcuni dei quali ad essa
direttamente collegabili come ad esempio:
122
-
il
Centro
Nazionale
Tiflotecnico
(CNT),
fondato
dall’Unione nel 1982, il quale si occupa della ricerca, della
produzione e della distribuzione di ausili (ad eccezione di
quelli ottici). Per consultare il catalogo on-line vedi il sito
internet: www.uiciechi.it/servizi/cnt/main_tiflo.asp
- il Centro Nazionale del Libro Parlato (CNLP) è nato nel
1957 quale strumento di accesso alla cultura umanistica e
scientifica da parte dei disabili visivi e attualmente è utilizzato,
in generale, da coloro che hanno difficoltà di lettura. Il Centro,
che ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale
dell’U.I.C.I., opera attraverso 4 centri di produzione e 14
centri di distribuzione dislocati sul territorio nazionale (vedi
anche p. 14.6);
- il Centro Nazionale di Documentazione Giuridica
sull’Handicap
Visivo
“Gianni
Fucà”,
è
un
organo
dell’U.I.C.I. che opera al servizio di tutte le istituzioni pro
ciechi, svolgendo attività di consulenza e documentazione,
con
competenze
in
tutti
i
campi
del
diritto
e
dell’amministrazione e, in particolare, nell’ambito delle
problematiche relative al mondo della minorazione visiva.
Il Centro ha sede in via Ferrarecce, Complesso Sole, Palazzo
Selenia, 81100 Caserta, sito internet: http://cdg.uiciechi.it/
- la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita”, la
quale offre una serie di servizi a favore dei minorati della
vista, tra cui la trascrizione di testi ludici e didattici in Braille, la
produzione di testi a caratteri ingranditi per i ragazzi
123
ipovedenti, la registrazione di opere su floppy disk leggibili
con la sintesi vocale, ecc.
La Biblioteca è situata in via G. Ferrari n. 5/a – 20052 Monza
(MI);
tel.
039/283271,
fax
039/833264,
sito
internet:
www.bibciechi.it, e-mail: [email protected];
- l’Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione e la Formazione
(I.Ri.Fo.R.), fondato nel 1991 dall’U.I.C.I., si occupa della
ricerca nell’ambito della formazione, dell’istruzione e della
riabilitazione con l’obiettivo di favorire una piena integrazione
sociale e lavorativa dei minorati della vista. L’Istituto
organizza anche corsi di aggiornamento e corsi di formazione
per i docenti. Le sedi provinciali I.Ri.Fo.R. coincidono con le
sedi provinciali dell’U.I.C.I., mentre la sede nazionale si trova
in via Borgognona, 38 – 00187 Roma, tel. 06/699881, fax
06/69988402,
sito
http://irifor.uiciechi.it,
internet:
e-mail:
[email protected];
- il Centro Italiano per la sperimentazione degli ausili
didattici (CISAD), si occupa della raccolta, elaborazione e
diffusione
di
informazioni,
valutazione
relativamente
all’informatica
applicata
ed
alle
esperienze
metodologie
didattiche. Il Centro si trova c/o l’Istituto dei Ciechi “Francesco
Cavazza”, in via Castiglione, 71 – 40124 Bologna, tel.
051/332090, fax 051/332609, sito internet: http://www.cisad.it,
e-mail: [email protected];
- l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità
(IAPB),
fondata
in
Italia
dall’U.I.C.I.
124
e
dalla
Società
Oftalmologica Italiana, con lo scopo di promuovere e
sostenere una campagna globale di prevenzione contro tutte
le forme di cecità. La IAPB si trova in via G. B. Vico, 1 –
00196 Roma, tel. 06/36004929, fax 06/36086880, sito
internet: http://www.iapb.it, e-mail: [email protected]
(per info amministrative), [email protected] (per info medicooculistiche).
L’U.I.C.I. è presente su tutto il territorio nazionale con le varie
Sezioni Provinciali, ciascuna delle quali ha un suo presidente,
le quali a loro volta sono raggruppate nei Consigli Regionali.
La sede centrale dell’U.I.C.I., presieduta dal Presidente
Nazionale, è situata a Roma in via Borgognona, 38 – 00187,
tel.
06/699881,
fax
06/6786815,
sito
internet:
http://www.uiciechi.it
17.2 Associazione Disabili Visivi
L’Associazione Disabili Visivi è stata fondata nel 1970,
inizialmente con lo scopo di promuovere le attività legate al
settore delle radio trasmissioni, mentre oggi offre svariati
servizi che spaziano dall’editoria specializzata per i non
vedenti,
agli
ausili
informatici,
ai
progetti
riabilitativi
personalizzati, ecc.
La sede centrale si trova in via Lima, 22 – 00198 Roma, tel.
06/8550260, sito internet: http://www.disabilivisivi.it
125
17.3 Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti
(ANPVI)
L’ANPVI
svolge
attività
di
tutela,
rappresentanza
e
promozione sociale a favore dei ciechi e degli ipovedenti,
svolgendo pratiche assistenziali, previdenziali, di inserimento
lavorativo, ecc. La sede centrale si trova in via Albenga, 56 –
00183 Roma, tel. 06/70614580, fax 06/70393716, e-mail:
[email protected]
17.4 Movimento Apostolico Ciechi (MAC)
Il MAC è un’associazione di laici, ciechi e vedenti fondata nel
1928, che favorisce la partecipazione attiva dei non vedenti
all’interno della Chiesa e svolge una promozione umana e
sociale dei minorati della vista nei paesi poveri del mondo.
La sede centrale è situata in via di Porta Angelica, 63 –
00193 Roma, tel. 06/6861977, fax 06/68307206, sito internet:
http://www.macnazionale.it/, e-mail: [email protected]
17.5 Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, fondata
nel 1921, si occupa principalmente della produzione del
materiale tiflodidattico e la sua diffusione attraverso i Centri di
Consulenza Tiflodidattica (CCT).
La Federazione è situata in via Gregorio VII, 267 – 00165
Roma, tel. 06/393657, fax 06/39366521, sito internet:
http://www.prociechi.it, e-mail: [email protected]
126
17.6 Associazione Italiana Ciechi di Guerra (AICG)
L’Associazione Italiana Ciechi di Guerra è stata fondata nel
1979 ed ha in seguito ottenuto il riconoscimento della natura
combattentistica e della personalità giuridica.
La sede centrale si trova in via Castelfidardo, 8 – 00185
Roma,
tel.
06/483460,
fax
06/4820449,
sito
internet:
http://www.aiciechiguerra.it
17.7 Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro
(ANMIL)
L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro è stata
fondata nel 1933 ed opera come associazione di diritto
privato, con qualificazione di Ente Morale con funzione di
rappresentanza e tutela dei mutilati e invalidi del lavoro.
La sede nazionale si trova in via Adolfo, 124 – 00142 Roma,
tel. 06/541961, sito internet: http://www.anmil.it
17.8 Unione Nazionale Mutilati per servizio (UNMS)
L’UNMS raggruppa tutti coloro che alle dipendenze dello
Stato e degli Enti Locali, territoriali ed istituzionali, hanno
riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di
servizio militare e civile è la rappresentanza e la tutela degli
interessi morali e materiali degli invalidi per servizio.
La sede centrale è situata in via Savoia, 84 – 00184 Roma,
tel.
06/85300526,
fax
06/85300518,
sito
http://www.unms.it, e-mail: [email protected]
127
internet:
18. CHI PRESTA ASSISTENZA PER L’ACQUISIZIONE DEI
DIRITTI ESIGIBILI DALLA PERSONA DISABILE?
- Per l’impostazione della pratica e la compilazione delle
domande:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezioni
Provinciali del Veneto:
SEZIONE DI BELLUNO
Via Mezzaterra, 7 – 32100 Belluno
Tel. 0437/943413 Fax 0437/943413
E-mail: [email protected]
SEZIONE DI PADOVA
Via S.G. Barbarigo, 74 – 35141 Padova
Tel. 049/8757211 Fax 049/8788580
E-mail: [email protected]
SEZIONE DI ROVIGO
Via Pascoli, 1/F – 45100 Rovigo
Tel. 0425/23194 Fax 0425/28335
E-mail: [email protected]
SEZIONE DI TREVISO
Viale Orleans, 4 – 31100 Treviso
Tel. 0422/547766 Fax 0422/592320
E-mail: [email protected]
128
SEZIONE DI VENEZIA
Viale S. Marco, 15/r – 30173 Venezia
Tel. 041/958777 Fax 041/989358
E-mail: [email protected]
SEZIONE DI VERONA
Via Trainotti, 1 – 37122 Verona
Tel. 045/8003172 Fax 045/8003172
E-mail: [email protected]
SEZIONE DI VICENZA
Viale Mazzini, 11 – 36100 Vicenza
Tel. 0444/543419 Fax 0444/546934
E-mail: [email protected]
- Per la fase di accertamento:
Vedi tabella “Dove si indirizza la domanda” .
- Per la fase concessoria:
LE SEDI PROVINCIALI INPS DEL VENETO:
- DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
Indirizzo: Viale Fantuzzi n. 24/A – 32100 Belluno
Tel. 0437/2181
129
- DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
Indirizzo: Piazza Insurrezione XXVIII Aprile – 35139 Padova
Tel. 049/846111
- DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO:
Indirizzo: Piazza Fratelli Cervi n. 5 – 45100 Rovigo
Tel. 0425/3911
- DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO:
Indirizzo: Viale Trento e Trieste n. 63 - 31100 Treviso
Tel. 0422/5811
- DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA:
Indirizzo: C.so SS. Felice e Fortunato n. 163 – 36100 Vicenza
Tel. 0444/995611
- DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA:
Indirizzo: Dorsoduro 3519/I – 30123 Venezia
Tel. 041/2702511
- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA:
Indirizzo: Via C. Battisti n. 19 – 37122 Verona
Tel. 045/938111
UNITÁ OPERATIVE INVALIDI CIVILI DEL VENETO:
U.O.I.C. di BELLUNO
Indirizzo: Via Feltre, 57 - 32100 Belluno
Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; il
martedì dalle 15.00 alle 17.00
Telefono: 0437.216809 - Fax: 0437.216809
130
U.O.I.C. di PADOVA
Indirizzo: Via dei Colli, 4 - 35131 Padova
Orari d’ufficio: il martedì e il mercoledì dalle 10.00 alle
12.00; il giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Telefono: 049.8216039 (chiamare il martedì, il mercoledì e
il giovedì dalle 12.00 alle 14.00)
Fax: 049.8216036
E-mail: [email protected]
U.O.I.C. di ROVIGO
Indirizzo: Cittadella Sociosanitaria, V.le Tre Martiri, 89 45100 Rovigo
Orari d’ufficio: il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
Telefono: 0425.394751 - Fax: 0425.394747
E-mail: [email protected]
U.O.I.C. di TREVISO
Indirizzo: La Madonnina, Via Castellana, 2 - 31100 Treviso
Orari d’ufficio: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00; il
lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.00
Telefono: 0422.323859 (chiamare dal lunedì al giovedì
dalle 13.30 alle 15.00)
Fax: 0422.323717
E-mail: [email protected]
U.O.I.C. di VENEZIA
Indirizzo: Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174
Zelarino Venezia
Orari d’ufficio: il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
131
Telefono: 041.2608605 (chiamare il martedì e il giovedì
dalle 9.00 alle 12.00)
Fax: 041.5369846
E-mail: [email protected]
U.O.I.C. di VERONA
Indirizzo: Via S. D’Acquisto, 7 - 37122 Verona
Orari d’ufficio: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00
alle 12.00
Telefono: 045.8075961 (chiamare il martedì e il giovedì
dalle 9.00 alle 12.00)
Fax: 045.8076009 E-mail: [email protected]
U.O.I.C. di VICENZA
Indirizzo: Via Divisione Folgore, 7/D – 36100 Vicenza
Orari d’ufficio: il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Telefono: 0444.752896 (chiamare il lunedì ed il mercoledì
dalle 12.30 alle 13.30)
Fax: 0444.929331
E-mail: [email protected]
Nota: Le UOIC saranno operative fino ad esaurimento delle
vecchie pratiche.
- Per consulenza legale e per richieste particolari:
CENTRO
POLIFUNZIONALE
REGIONALE
PER
LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA VITA SOCIALE
DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
Via Braille 3/int. 2 - 35143 Padova
Tel. 049/723489 Fax 049/8562369
E-mail: [email protected]
Sito: www.cprnonvedenti.it
132
- Per assistenza sanitaria:
CENTRI DI IPOVISIONE DEL VENETO:
BELLUNO:
Centro di Ipovisione c/o Ospedale San Martino
V.le Europa - 32100 Belluno
Tel. 0437/516400 Fax. 0437/516671
PADOVA:
- Centro di Ipovisione per l’età adulta c/o Istituto “L.
Configliachi” per i minorati della vista
Via Sette Martiri, 33 – 35143 Padova
Tel. 049/8711718
- Centro Regionale per Ipovisione Infantile c/o Dipartimento
di Pediatria dell’Università di Padova
Via Giustiniani, 3 – 35128 Padova
Tel. 049/8213567 Fax. 049/8213509
- Ambulatorio di Ipovisione – Retinite Pigmentosa – U.O.A.
Oculistica del Presidio Ospedaliero di Camposampiero
(PD) – ULSS 15
Via Pietro Cosma, 1 – 35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049/9324544
TREVISO:
- Ospedale Civile
Via Brigata Bisagno, 6 – 31015 Conegliano Veneto (TV)
Tel. 0438/663491 Fax. 0438/658330
- IRCCS “E. Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia”
Via Costa Alta, 37 – 31015 Conegliano Veneto (TV)
133
Tel. 0438/4141 Fax. 0438/410101
VERONA:
Centro di Riabilitazione Visiva – Ospedale Sacro Cuore
Via Don Sempreboni, 5 – 37024 Negrar (VR)
Tel. 045/6013857-8
DIREZIONI UU.LL.SS.SS. DEL VENETO:
AZIENDA ULSS N. 1 – BELLUNO
Via Feltre n. 57, 32100 Belluno
Tel. 0437/516111
AZIENDA ULSS N. 2 – FELTRE (BL)
Via Bagnols sur Cèze n. 3, 32032 Feltre
Tel. 0439/8831
AZIENDA ULSS N. 3 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via dei Lotti n. 40, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/888111
AZIENDA ULSS N. 4 – ALTO VICENTINO (VI)
Via Rasa n. 9, 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445/388111
AZIENDA ULSS N. 5 – OVEST VICENTINO (VI)
Via Trento n. 4, 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444/479111
AZIENDA ULSS N. 6 – VICENZA
Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza
Tel. 0444/753111
134
AZIENDA ULSS N. 7 – PIEVE DI SOLIGO
Via Lubin n. 16, 31053 Pieve di Soligo
Tel. 0438/664111
AZIENDA ULSS N. 8 – ASOLO
Via Forestuzzo n. 41, 31011 Asolo
Tel. 0423/5261
AZIENDA ULSS N. 9 – TREVISO
Borgo Cavalli n. 42, 31100 Treviso
Tel. 0422/3221
AZIENDA ULSS N. 10 – VENETO ORIENTALE
Piazza A. De Gasperi n. 5, 30027 San Donà di Piave
Tel. 0421/228010
AZIENDA ULSS N. 12 – VENEZIANA
Via Don Tosatto n. 147, 30173 Venezia Mestre
Tel. 041/2607111
AZIENDA ULSS N. 13 – MIRANO
Via Mariutto n. 76, 30035 Mirano
Tel. 041/5794111
AZIENDA ULSS N. 14 – CHIOGGIA
Strada Madonna Marina n. 500, 30015 Chioggia
Tel. 041/5534111
AZIENDA ULSS N. 15 – ALTA PADOVANA
Via Casa di Ricovero n. 40, 35010 Cittadella (PD)
Tel. 049/9424111
135
AZIENDA ULSS N. 16 – PADOVA
Via E. Degli Scrovegni n. 14, 35131 Padova
Tel. 049/8216511
AZIENDA ULSS N. 17 – ESTE
Via Salute n. 14/b, 35042 Este
Tel. 0429.788407
AZIENDA ULSS N. 18 – ROVIGO
Cittadella Socio-Sanitaria Viale Tre Martiri n. 89, 45100
Rovigo
Tel. 0425/3931
AZIENDA ULSS N. 19 – ADRIA
Piazza degli Etruschi n. 19, 45011 Adria
Tel. 0426-940513/4
AZIENDA ULSS N. 20 – VERONA
Via Valverde n. 42, 37122 Verona
Tel. 045/8075511
AZIENDA ULSS N. 21 – LEGNAGO
Via C. Gianella n. 1, 37045 Legnago
Tel. 0442/632111
AZIENDA ULSS N. 22 – BUSSOLENGO
Via Citella n. 52, 37012 Bussolengo
Tel. 045/6712300
- Per assistenza sociale:
Uffici di Relazione con il Pubblico (URP) delle ASSL;
Servizi Sociali Professionali delle ASSL e dei Comuni;
136
Segreterie delle Commissioni Sanitarie;
Sportelli Unici delle ASSL e dei Comuni (dove istituiti).
18.1 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Con la Legge 6 marzo 2001 n. 64 è stato istituito il Servizio
Civile Nazionale - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base
esclusivamente volontaria - al quale possono accedere gli
Enti accreditati che, in base ai bandi emessi dall’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile, presentano specifici progetti.
I giovani, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, interessati a tali
progetti e in possesso dei requisiti previsti dal bando,
possono
presentare
domanda
redatta
sull’apposita
modulistica (allegato 2 e 3 del bando), corredandola della
documentazione prescritta e tenendo presente che:
- la domanda di partecipazione al progetto prescelto deve
pervenire, direttamente alla struttura che realizza il progetto;
- è possibile presentare domanda di Servizio Civile per un
solo progetto;
- il bando è consultabile sul sito www.serviziocivile.it
18.1.1 Accompagnatori dei ciechi civili e dei grandi
invalidi
L’art. 40 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha istituito il
Servizio Civile dedicato all’accompagnamento dei ciechi civili
e dei grandi invalidi. Per accedere a tale servizio, sempre
regolato da appositi bandi, gli interessati (ciechi assoluti o
137
parziali) devono svolgere un’attività lavorativa o sociale
oppure devono avere la necessità di accompagnamento per
motivi sanitari. La presentazione della domanda va indirizzata
all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione
Provinciale competente e, in caso di assegnazione del
volontario, sarà trattenuta dall’indennità di accompagnamento
o dalla pensione sociale dell’interessato, previa segnalazione
da parte dell’INPS, la somma di € 93,00 mensili.
Per informazioni dettagliate consultare il sito www.uiciechi.it
138
APPENDICE N. 1
VALUTAZIONE DEL VISUS RESIDUO: RIFERIMENTO
NORMATIVO UTILIZZATO DALLE COMMISSIONI
MEDICHE
(D.P.R. 30 dicembre 1981, N. 834)
“L’acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a
distanza, ossia allo stato di riposo dell’accomodazione,
correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e
tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell’acutezza
visiva dopo la correzione, dell’aggravamento che possa
ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla
determinazione dell’acutezza visiva, rende opportuni alcuni
chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che
non si siano dedicati in modo speciale all’oftalmologia.
Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri
delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si
ottengono
usando
le
tavole
ottometriche
decimali
internazionali.
Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma,
l’acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra
l’ottotipo e l’individuo in esame, si hanno le seguenti
gradazioni:
V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2
metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale
vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva
sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50. Con lo stesso ottotipo si
potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l’occhio
a 50 cm da esso. Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un
visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le
lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri,
l’acutezza visiva non si può determinare se non con il
conteggio delle dita a piccola distanza dall’occhio (V = dita a
50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto
alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
Per cecità assoluta si deve intendere l’abolizione totale del
senso della forma (visus); conseguentemente si considerano
come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui,
abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei
movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la
sola sensibilità luminosa.”
N.B. Indipendentemente dall’acutezza, la minorazione visiva
può
essere
autonomamente
determinata
dal
residuo
perimetrico binoculare (campo visivo) espresso in percentuale
(vedi legge 138/2001).
Nota: Una valutazione del Conta dita inferiore a 10 cm, per
prassi, è considerata la stregua del motus manus.
APPENDICE N. 2
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI
BINOCULARI – CORRISPONDENTE GRADO DI
INVALIDITÁ
(approvata con Decreto del Ministero della Sanità 5
febbraio 1992)
9/10
7/10
5/10
8/10
6/10
4/10
9/10 a 8/10
0
2
3
5
7
10
15
20
7/10 a 6/10
2
3
5
7
10
15
20
30
5/10 a 4/10
3
5
7
10
15
20
30
40
3/10
5
7
10
15
20
30
40
60
2/10
7
10
15
20
30
40
60
70
1/10
10
15
20
30
40
60
70
80
1/20
15
20
30
40
60
70
80
100
20
30
40
60
70
80 100
100
VISUS
MENO DI
1/20
3/10 2/10 1/10 1/20
MENO DI
1/20
APPENDICE N. 3
LE COMMISSIONI MEDICHE PER L’ACCERTAMENTO DELLA
CECITÀ E DELL’INVALIDITÀ CIVILE
A. ULSS
A. ULSS n. 1
BELLUNO
A.ULSS n. 2
FELTRE
A. ULSS n. 3
BASSANO DEL
GRAPPA
(ASIAGO)
A. ULSS n. 4
THIENE
INDIRIZZO
COMMISSIONE COMMISSIONE
INVALIDITÀ
CECITÀ CIVILE
CIVILE
AGORDO
c/o Ospedale civile,
Via Fontana 36
32021 Agordo
Telefono:
0437/645629
sì
sì
BELLUNO
Via Sant’Andrea 8
32100 Belluno
Telefono:
0437/216928
PIEVE DI
CADORE
Via Degli Alpini 33
32044 Pieve di
Cadore
Telefono:
0435/341442
Telefax:
0435/500038
sì
sì
sì
no
Via Borgo Ruga 30
32032 Feltre
Telefono:
0439/883820
0439/883835
Via Cereria 15
36061 Bassano del
Grappa
Telefono:
0424/885506
0424/885500
Telefax: 0424/885555
sì
sì
sì
sì
Via Rasa 9
36016 Thiene
Telefono: 0445/389267
sì
sì
A. ULSS n. 5
ARZIGNANO
A. ULSS n. 6
VICENZA
A. ULSS n. 7
PIEVE DI SOLIGO
A. ULSS n. 8
ASOLO
A. ULSS n. 9
TREVISO
ARZIGNANO
Via Kennedy 2
36071 Arzignano
no
no
LONIGO
c/o Dipartimento di
Prevenzione
Piazza della Libertà 1
36045 Lonigo
no
no
VALDAGNO
Via Enrico Fermi 11/E
36078 Valdagno
MONTECCHIO
MAGGIORE
Piazza Carli
Telefono: 0444/708610
VICENZA
Via IV Novembre 46
36100 Vicenza
Telefono: 0444/992244
0444/992230
Telefax: 0444/514848
NOVENTA
VICENTINA
Via Capo di Sopra 3
36025 Noventa
Vicentina
Telefono: 0444/780628
Telefax: 0444/760283
Via Lubin 16
31053 Pieve di Soligo
Telefono: 0438/664433
Telefax: 0438/664446
no
no
sì
sì
sì
sì
no
no
si
si
MONTEBELLUNA
Via Dante Alighieri 12
31044 Montebelluna
Telefono: 0423/611712
0423/611713
Telefax: 0423/611744
TREVISO
c/o La Madonnina
Via Castellana 2
31100 Treviso
Telefono: 0422/323785
0422/323786
Telefax: 04227323749
si
si
si
si
A. ULSS n. 10
SAN DONA’ DI
PIAVE
A. ULSS n. 12
VENEZIA
A. ULSS n. 13
DOLO
MIRANO
NOALE
ODERZO
c/o Dip.to di
Prevenzione
Via Manin 46
31046 Oderzo
Telefono: 0422/715605
Telefax: 0422/715631
SAN DONA’ DI
PIAVE
Via Trento 19
30027 San Donà di
Piave
Telefono: 0421/228170
Telefax: 0421/227887
PORTOGRUARO
Via Zappetti 23
30026 Portogruaro
Telefono: 04217396709
0421/396708
Telefax: 0421/396714
VENEZIA Centro
Storico e Cavallino
Treporti
Ufficio Invalidi
c/o OSPEDALE
CIVILE
Campo SS Giovanni e
Paolo
Telefono: 041/5295861
041/5295962
Telefax: 041/5295964
TERRAFERMA
VENEZIANA
(risponde per i ciechi di
tutta la provincia)
Piazzale San Lorenzo
Giustiniani 11/D
30174 Zelarino
(Venezia)
Telefono: 041/2608631
Telefax: 041/5369846
DOLO – MIRANO
Riviera XXIX Aprile 2
30031 Dolo
Telefono: 041/5133500
041/5133605
Telefax: 041/410143
no
no
si
no
si
no
si
no
si
(solo Venezia
terraferma)
si
si
no
NOALE
c/o Ospedale di Noale
Largo San Giorgio 3
30033 Noale
Telefono: 041/5896751
041/5896761
Telefax: 041/5896799
no
no
A. ULSS n. 14
CHIOGGIA
c/o Presidio
Ospedaliero
Via Madonna Marina
500
30015 Chioggia
Telefono: 041/5534202
Telefax: 041/5534215
si
no
A.ULSS n. 15
ALTA PADOVANA
CITTADELLA
c/o Camposampiero
sì
no
CAMPOSAMPIERO
Via Pietro Cosma 1
35012 Camposampiero
Telefono: 049/9324332
049/9324286
Telefax: 049/9324279
sì
no
Via Ospedale Civile 22
- 35122 Padova
(Ufficio protocollo in
via Scrovegni, 14
Padova)
Telefono: 049/8214232
Telefax: 049/8214237
email:[email protected]
va.it
ESTE
Via Francesconi 2
35042 Este
Telefono: 0429/618344
Telefax: 0429/618326
CONSELVE
Piazza Cesare Battisti
11
35026 Conselve
Telefono: 049/9598722
sì
sì
sì
no
sì
no
A. ULSS n. 16
PADOVA
A. ULSS n. 17
ESTE
MONSELICE
CONSELVE
MONTAGNANA
A.ULSS n. 18
ROVIGO
c/o Cittadella Socio
Sanitaria
Viale Tre Martiri 89
45100 Rovigo
Telefono: 0425/394712
0425/393768
Telefax: 0425/394747
si
si
A.ULSS n. 19
ADRIA
c/o Dipartimento di
Prevenzione
Piazzale Rovigno
45011 Adria
Telefono: 0426/941604
0426/941605
Telefax: 0426/941624
si
si
A. ULSS n. 20
VERONA
Via Salvo D’Acquisto 7
37122 Verona
Telefono: 045/8075984
Telefax: 045/8075042
si
si
A. ULSS n. 21
LEGNAGO
c/o Dipartimento di
Prevenzione
Via Frattini 48
37045 Legnago
Telefono: 0442/634201
c/o Dipartimento di
Prevenzione
Via Pianella 1
37045 Legnago
Telefono: 0442/632928
0442/632931
Telefax: 0442/26372
BUSSOLENGO
Via Carlo Alberto
dalla Chiesa
37012 Bussolengo
Telefono: 045/6712414
045/6712405
Telefax: 045/6712405
si
no
si
(vedi anche
Valeggio sul
Mincio)
no
no
no
A. ULSS n. 22
BUSSOLENGO
VILLAFRANCA DI
VERONA
Via Ospedale 5
37069 Villafranca di
Verona
Telefono: 045/6338329
Telefax: 045/6338341
APPENDICE N. 4
PROSPETTO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEI
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Aventi
diritto
Ciechi civili
assoluti
minorenni
Ciechi
assoluti
minorenni
pluriminorati
Ciechi civili
assoluti
maggiorenni
Ciechi civili
parziali
minorenni e
maggiorenni
Minorenni
con gravi
disabilità
psicofisiche
con IA
Invalidi civili
totali
maggiorenni
con IA41
40
Prestazioni economiche
40
Indennità di
Indennità
Pensione
accompagnamento speciale per
(L.26/05/1970,
(L. 28/03/1968, n.
ciechi
n. 382)
406; L. 26/05/1970, (L. 21/11/1988,
n. 508)
n. 382)
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
(se compatibile
con il reddito)
SI
(se compatibile
con il reddito)
SI
NO
NO
SI
(L. 11/02/1980, n.
18)
NO
SI
(se compatibile
con il reddito e >
65 anni; L.
30/03/1971, n.
118)
Ai fini del diritto alla pensione si considera il limite di reddito relativo all’anno in
cui la pensione stessa dev’essere corrisposta e si confronta tale limite con
l’ammontare dei redditi percepiti nell’anno precedente.
L’art. 35 della L. 28 febbraio 2009, n. 14 ha stabilito che, “in sede di prima
liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in corso, cioè dell’anno di
decorrenza della pensione, come dichiarati dall’interessato in via presuntiva.
41
Per incompatibilità vedi p. “Incompatibilità”, punto 1.
Invalidi civili
totali
maggiorenni
senza IA
Invalidi civili
parziali
maggiorenni
NO
NO
NO
NO
Invalidi civili
parziali
minorenni
NO
(SI Indennità di
frequenza, L.
11/10/1990, n. 289 –
Essere in possesso
di certificato di
frequenza)
SI
(L. 11/02/1980, n.
18)
NO
SI (se
compatibile con
reddito e > 65
anni; L. 118/71)
SI
(se compatibile
con il reddito e
con età; L.
118/71)
NO
NO
NO
Invalidi civili
totali
minorenni
con IA
I soggetti che possono godere dei suddetti benefici sono:
- i cittadini italiani;
- i cittadini appartenenti agli altri Stati dell’Unione Europea;
- i cittadini extracomunitari(*) qualora siano in possesso della
Carta di soggiorno o del Permesso di Soggiorno C.E. per
cittadini
extracomunitari
soggiornanti
di
lungo
periodo
(introdotto con il D.L. 8 gennaio 2007, n. 3).
(*)
I cittadini extracomunitari che non sono in possesso della Carta di Soggiorno
possono godere soltanto delle prestazioni sociali, non di quelle economiche.
In proposito si informa che il Tribunale di Napoli ha emanato, in data 18/03/2010,
un’importante sentenza in materia di riconoscimento di provvidenze economiche in
favore di una persona cieca assoluta straniera extracomunitaria in possesso del
solo permesso di soggiorno e non anche della carta di soggiorno o titolo
equivalente.
Nella
approfondita
motivazione
il Tribunale
ha
richiamato
la
principale
giurisprudenza costituzionale sul tema (rappresentata soprattutto dalle sentenze n.
306/2008 e n. 11/2009), in applicazione della quale è possibile procedere ad una
lettura costituzionalmente orientata del vasto complesso normativo che regola
l’immigrazione e la condizione dello straniero in Italia in rapporto alla concessione
di benefici in favore dei soggetti disabili.
Infatti, con tali pronunciamenti la Corte Costituzionale aveva già rilevato violazioni
costituzionali e contrasti con le Direttive comunitarie, soprattutto laddove le norme
vigenti escludevano che le indennità e le pensioni potessero essere attribuite agli
stranieri extracomunitari soltanto perché essi non erano in possesso dei requisiti di
reddito stabiliti per la carta di soggiorno e, ora, per il permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
In
particolare
va
ricordato
che,
per quanto
concerne
le indennità
di
accompagnamento, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare
la concessione di tale provvidenza – i cui presupposti sono le gravi o gravissime
condizioni di salute dell’individuo ed il relativo bisogno di assistenza continua – al
possesso di un semplice titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio
italiano, che, fra l’altro, richiede per il suo rilascio la titolarità di un determinato
reddito.
Il Tribunale, a tale proposito, cita altre sentenze della Corte (la n. 252/2001 e la n.
432/2005) che ribadiscono che “Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute,
inteso anche come diritto ai rimedi possibili e … parziali alle menomazioni prodotte
da patologie di non lieve importanza. Ne consegue il contrasto delle disposizioni
censurate non solo con l’art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonché
– tenuto conto che quello alla salute è diritto fondamentale della persona – con
l’art. 2 della Costituzione”. La Corte si spinge anche oltre, affermando che le
norme medesime violano anche l’art. 10, comma 1, della Costituzione “dal
momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
rientrano
quelle
che,
nel garantire
i diritti fondamentali della
persona
indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano
discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel
territorio dello Stato”.
Conseguentemente il Tribunale di Napoli ha sentenziato nel senso che nessuna
provvidenza economica riconosciuta per minorazioni civili può essere negata solo
perché lo straniero extracomunitario non dispone del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, se lo stesso è regolarmente residente in Italia
con permesso (anche se non di lungo periodo), da almeno cinque anni, ed il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non sia stato
concesso solo per motivi reddituali.
Su tali basi, oltre al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per ciechi
assoluti, l’INPS è stato condannato al pagamento degli arretrati con relativi
interessi e spese legali.
(Tratto dalla Circolare U.I.C.I. n. 107/2010)
N.B. Dal 1 gennaio 2007 gli Stati membri dell’U.E. sono: Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria.
APPENDICE N. 5
INTEGRAZIONE SCOLASTICA:
LEGGE 104/92 (artt. 12-13)
12. Diritto all'educazione e all'istruzione
“1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle
potenzialità
della
persona
handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata
ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale
ai
fini
della
individualizzato,
formulazione
alla
cui
di
un
piano
definizione
educativo
provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali
e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato
della
dell'insegnante
scuola,
operatore
con
la
partecipazione
psico-pedagogico
individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il
profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti
dei
diversi
interventi
e
l'influenza
esercitata
dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola
media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare
la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali
sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono
essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i
quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di
lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata
ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori
sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in
possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia
una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
13. Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto
previsto dalle Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977,
n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e
con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli
affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la
stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere
posseduti
dagli
enti
pubblici
e
privati
ai
fini
della
partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo
studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del
piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non
udenti;
e) la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e
di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali
di
fornire
l'assistenza
per
l'autonomia
e
la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo
grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto
per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42,
comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse,
dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis).
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1,
nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato,
istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle
risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16 (1 ter)”.
APPENDICE N. 6
QUANTI SONO I CIECHI NELLA REGIONE VENETO?
I dati riportati nella presente appendice sono stati estratti
da rilevazioni base fornite dall’Ufficio Statistico dell’INPS
di Roma (dati aggiornati al 01/01/2008).
Tale analisi non comprende i dati relativi agli ipovedenti gravi,
medi e lievi come definiti dalla legge 138/2001, in quanto non
reperibili da fonti certificate; in via presunta e utilizzando
rilevamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,
si stima la consistenza numerica in circa 25.000 unità di
ipovedenti presenti nella Regione Veneto.
POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA REGIONE VENETO
(dato aggiornato al 01/01/2008)
TOT. MASCHI
TOT. FEMMINE
TOT. POPOLAZIONE
TOT. MASCHI CIECHI
ASSOLUTI E
PARZIALI
TOT. FEMMINE
CIECHE ASSOLUTE
E PARZIALI
TOT. CIECHI
ASSOLUTI E
PARZIALI
2.367.847
2.464.493
4.832.340
3.090 (36%)*
5.613 (64%)*
8.703
*Incidenza percentuale sul totale dei ciechi.
INCIDENZA CIECHI ASSOLUTI E PARZALI SULLA
POPOLAZIONE RESIDENTE NEL VENETO
MASCHI
1,30 ‰
FEMMINE
2,28 ‰
POPOLAZIONE TOT.
1,80 ‰
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA
REGIONE VENETO
FASCE DI
ETA’
00 - 18
19 - 30
31 - 60
61 – 65
66 +
Totali
Totali
TOTALE
GENERALE
CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE
64
51
42
31
73
68
63
51
508
432
326
343
128
113
77
141
837
1.727
972
2.656
1.610
2.391
1.480
3.222
(40%)
(60%)
(31%)
(69%)
4.001 (46%)
4.702 (54%)
8.703
PERCENTUALI CIECHI ASSOLUTI E PARZALI RESIDENTI
NEL VENETO SUDDIVISI PER FASCE DI ETA’
00 - 18
19 - 30
31 – 60
61 – 65
66 +
TOTALE
2,16%
2,93%
18,49%
5,27%
71,15%
100%
Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi
assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,06‰ sulla
popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari
all’1,74‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,80‰).
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO
(Aggiornato al 01/01/2008)
TOT. MASCHI
TOT. FEMMINE
TOT. POPOLAZIONE
102.747
110.865
213.612
TOT. MASCHI NON
VEDENTI
TOT. FEMMINE NON
VEDENTI
TOT. NON VEDENTI
130 (35%)*
246 (65%)*
376
*Incidenza sul totale dei ciechi.
INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE
RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO
MASCHI
FEMMINE
POPOLAZIONE TOT.
1,27 ‰
2,22 ‰
1,76 ‰
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI BELLUNO
FASCE DI
ETA’
00 - 18
19 - 30
31 - 60
61 – 65
66 +
Totali
Totali
TOTALE
GENERALE
CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE
1
1
1
1
3
0
1
1
27
18
9
11
5
6
1
6
45
92
37
110
81
117
49
129
(41%)
(59%)
(28%)
(72%)
198 (53%)
178 (47%)
376
PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO SUDDIVISI
PER FASCE DI ETA’
00 - 18
19 - 30
31 – 60
61 – 65
66 +
TOTALE
1,06%
1,33%
17,29%
4,79%
75,53%
100%
Nota: nel 2008 c’è stato un decremento dell’incidenza dei ciechi
assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,03‰ sulla
popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari
all’1,79‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,76‰).
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PADOVA
(Aggiornato al 01/01/2008)
TOT. MASCHI
TOT. FEMMINE
TOT. POPOLAZIONE
TOT. MASCHI CIECHI
ASSOLUTI E
PARZIALI
TOT. FEMMINE
CIECHE ASSOLUTE
E PARZIALI
TOTALE CIECHI
ASSOLUTI E
PARZIALI
444.880
464.895
909.775
646 (37%)*
1.114 (63%)*
1.760
*Incidenza sul totale dei ciechi.
INCIDENZA CIECHI TOTALI E PARZIALI SULLA
POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI
PADOVA
MASCHI
FEMMINE
POPOLAZIONE TOT.
1,45 ‰
2,40 ‰
1,93 ‰
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI PADOVA
FASCE DI
ETA’
00 - 18
19 - 30
31 - 60
61 – 65
66 +
Totali
Totali
TOTALE
GENERALE
CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE
10
10
8
7
19
13
6
8
113
102
69
81
24
25
18
26
189
366
190
476
355
516
291
598
(41%)
(59%)
(33%)
(67%)
871
889
(49%)
(51%)
1.760
PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PADOVA SUDDIVISI
PER CLASSI DI ETA’
00 - 18
19 - 30
31 – 60
61 – 65
66 +
TOTALE
1,99%
2,61%
20,74%
5,28%
69,38%
100%
Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi
assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,07‰ sulla
popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari
all’1,86‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,93‰).
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI ROVIGO
(Aggiornato al 01/01/2008)
TOT. MASCHI
TOT. FEMMINE
TOT. POPOLAZIONE
119.434
126.821
246.255
TOT. MASCHI NON
VEDENTI
TOT. FEMMINE NON
VEDENTI
TOT. NON VEDENTI
222 (37%)*
382 (63%)*
604
*Incidenza sul totale dei ciechi.
INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE
RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI ROVIGO
MASCHI
FEMMINE
POPOLAZIONE TOT.
1,86 ‰
3,01 ‰
2,45 ‰
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI ROVIGO
FASCE DI
ETA’
00 - 18
19 - 30
31 - 60
61 – 65
66 +
Totali
Totali
TOTALE
GENERALE
CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE
4
6
0
2
7
8
5
6
39
32
17
19
2
5
3
9
61
111
84
184
113
162
109
220
(41%)
(59%)
(33%)
(67%)
275 (45%)
329 (55%)
604
PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI ROVIGO SUDDIVISI
PER CLASSI DI ETA’
00 - 18
19 - 30
31 – 60
61 – 65
66 +
TOTALE
1,99%
4,30%
17,71%
3,15%
72,85%
100%
Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi
assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,02‰ sulla
popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari al
2,43‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari al 2,45‰).
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI TREVISO
(Aggiornato al 01/01/2008)
TOT. MASCHI
TOT. FEMMINE
TOT. POPOLAZIONE
428.680
440.854
869.534
TOT. MASCHI NON
VEDENTI
TOT. FEMMINE NON
VEDENTI
TOT. NON VEDENTI
480 (37%)*
828 (63%)*
1.308
*Incidenza sul totale dei ciechi.
INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE
RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI TREVISO
MASCHI
FEMMINE
POPOLAZIONE TOT.
1,12 ‰
1,91 ‰
1,52 ‰
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI TREVISO
FASCE DI
ETA’
00 - 18
19 - 30
31 - 60
61 – 65
66 +
Totali
Totali
TOTALE
GENERALE
CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE
12
15
9
5
13
14
14
9
65
66
46
43
21
16
12
25
113
223
175
412
224
334
256
494
(40%)
(60%)
(34%)
(66%)
558 (43%)
750 (57%)
1.308
PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI NELLA
PROVINCIA DI TREVISO SUDDIVISI PER FASCE DI ETA’
00 - 18
19 - 30
31 – 60
61 – 65
66 +
TOTALE
3,13%
3,82%
16,82%
5,66%
70,57%
100%
Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi
assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,02‰ sulla
popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari
all’1,50‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,52‰).
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA
(Aggiornato al 01/01/2008)
TOT. MASCHI
TOT. FEMMINE
TOT. POPOLAZIONE
410.479
434.127
844.606
TOT. MASCHI NON
VEDENTI
TOT. FEMMINE NON
VEDENTI
TOT. NON VEDENTI
550 (33%)*
1.109 (67%)*
1.659
*Incidenza sul totale dei ciechi.
INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE
RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI VENEZIA
MASCHI
FEMMINE
POPOLAZIONE TOT.
1,34 ‰
2,55 ‰
1,96 ‰
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI VENEZIA
FASCE DI
ETA’
00 - 18
19 - 30
31 - 60
61 – 65
66 +
Totali
Totali
TOTALE
GENERALE
CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE
8
1
8
4
9
11
6
11
83
70
63
58
28
25
11
35
151
332
183
562
279
439
271
670
(39%)
(61%)
(29%)
(71%)
718 (43%)
941 (57%)
1.659
PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA SUDDIVISI
PER FASCE DI ETA’
00 - 18
19 - 30
31 – 60
61 – 65
66 +
TOTALE
1,27%
2,23%
16,51%
5,97%
74,02%
100%
Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi
assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,09‰ sulla
popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari
all’1,87‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,96‰).
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VICENZA
(Aggiornato al 01/01/2008)
TOT. MASCHI
TOT. FEMMINE
TOT. POPOLAZIONE
421.008
431.234
852.242
TOT. MASCHI NON
VEDENTI
TOT. FEMMINE NON
VEDENTI
TOT. NON VEDENTI
494 (38%)*
819 (62%)*
1.313
*Incidenza sul totale dei ciechi.
INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE
RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI VICENZA
MASCHI
FEMMINE
POPOLAZIONE TOT.
1,17 ‰
1,90 ‰
1,54 ‰
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI VICENZA
FASCE DI
ETA’
00 - 18
19 - 30
31 - 60
61 – 65
66 +
Totali
Totali
TOTALE
GENERALE
CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE
9
9
7
7
9
7
12
8
94
63
60
57
23
14
20
17
142
292
118
345
277
385
217
434
(42%)
(58%)
(33%)
(67%)
662 (48%)
651 (52%)
1.313
PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VICENZA SUDDIVISI
PER FASCE DI ETA’
00 - 18
19 - 30
31 – 60
61 – 65
66 +
TOTALE
2,44%
2,74%
20,87%
5,63%
68,32%
100%
Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi
assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,09‰ sulla
popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari
all’1,45‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,54‰).
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VERONA
(Aggiornato al 01/01/2008)
TOT. MASCHI
TOT. FEMMINE
TOT. POPOLAZIONE
440.091
456.225
896.316
TOT. MASCHI NON
VEDENTI
TOT. FEMMINE NON
VEDENTI
TOT. NON VEDENTI
568 (34%)*
1.115 (66%)*
1.683
*Incidenza sul totale dei ciechi.
INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE
RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI VERONA
POPOLAZIONE
TOTALE
MASCHI
FEMMINE
1,88 ‰
1,30 ‰
2,44 ‰
CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA
PROVINCIA DI VERONA
FASCE DI
ETA’
00 - 18
19 - 30
31 - 60
61 – 65
66 +
Totali
Totali
TOTALE
GENERALE
CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE
20
9
9
5
13
15
19
8
87
81
62
74
22
22
15
23
136
311
185
567
278
438
290
677
(39%)
(61%)
(30%)
(70%)
716 (42%)
967 (58%)
1.683
PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VERONA SUDDIVISI
PER FASCE DI ETA’
00 - 18
19 - 30
31 – 60
61 – 65
66 +
TOTALE
2,56%
3,27%
18,06%
4,87%
71,24%
100%
Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi
assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,02‰ sulla
popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari al
2,42‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari al 2,44‰).
BIBLIOGRAFIA
Agenzia delle Entrate, “Guida alle agevolazioni fiscali per i
disabili – Aggiornata con la normativa in vigore a maggio
2008”;
Regione
Veneto
Volontariato
e
Assessorato
Non
Profit,
alle
Politiche
Osservatorio
Sociali
Regionale
Handicap, “Manuale per operatori – Invalidità civile”, 2003;
Scorda M., “L’invalidità civile nella vigente legislazione”,
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, edizione
2007;
Seghieri L., “Invalidità e lavoro – Aspetti previdenziali e
disciplina del rapporto di lavoro”, Maggioli Editore, 2008;
Handylex Press, numero 9 – anno 2;
Handylex Press, numero 7 – anno 2;
Handylex Press, numero 6 – anno 1;
Longoni M., “Italia Oggi – Guida Fiscale – La Finanziaria
d’estate 2010”, serie speciale n. 17, anno 20, 5 agosto
2010.
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Guida completa sugli Aspetti sociali nella minorazione visiva