A cura di Elisa Ambrosi Giuseppe Scalise ASPETTI SOCIALI NELLA MINORAZIONE VISIVA Dalla cecità all’ipovisione Norme, prassi applicative e strutture riguardanti la Regione del Veneto nella minorazione visiva Definizioni di minorazione visiva Accertamento del deficit visivo Provvidenze economiche Previdenza: le agevolazioni pensionistiche Agevolazioni fiscali Agevolazioni particolari Le strutture operative Edizione aggiornata ad agosto 2010 2 PRESENTAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE REGIONALE per la Promozione della Salute e della Vita Sociale dei Ciechi e degli Ipovedenti Il Centro Polifunzionale Regionale per la Promozione della Salute e della Vita Sociale dei Ciechi e degli Ipovedenti nasce con atto costitutivo notarile a Padova il 21/11/2006 da una profonda intesa tra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale Veneto e l’Istituto “L. Configliachi” per i minorati della vista, due organismi che nel nostro territorio si sono sempre caratterizzati per focalizzare le loro attività alle persone con disabilità visiva. Fin dall’inizio la Regione del Veneto ha compreso la particolare valenza del progetto, contribuendo in maniera molto importante alla sua realizzazione ed istituendo una specifica legge regionale, la L.R. n. 17 del 10 agosto 2006, per prevederne le aree progettuali e disciplinarne gli interventi di natura economica. La Legge Regionale attribuisce al Centro un ruolo importante di collante tra le diverse entità che lavorano in questo settore, per la creazione di una rete territoriale utile ad offrire servizi standardizzati uguali per tipologia di intervento in tutto il nostro territorio regionale. 3 Perseguendo tali obiettivi verranno uniformati tutti quei servizi che ancora oggi, il più delle volte, vengono offerti in maniera frammentata alle persone non vedenti. Il Centro persegue finalità ed obiettivi specifici che riguardano funzioni di sostegno alla famiglia, di consulenza e di cooperazione con i servizi territoriali nei processi educativi, scolastici, formativi e di inserimento lavorativo dei non vedenti, di supporto ai servizi socio-sanitari e a quelli educativi locali, con particolare riferimento alle scuole, alle quali intende fornire ogni supporto possibile sotto il profilo tiflologico, psico-didattico e nell’orientamento. N.B. Il presente fascicolo è accessibile in formato PDF, in versione aggiornata, nel sito www.cprnonvedenti.it, nella sezione “Agevolazioni”. Sede operativa: Via Braille 3/int. 2 – 35143 Padova Tel. 049/723489 Fax 049/8562369 Sede legale: Via Sette Martiri 33 – 35143 Padova Sito internet: www.cprnonvedenti.it E-mail: [email protected] 4 PREMESSA La persona interessata a conseguire i benefici previsti dalla vigente legislazione per i ciechi civili incontra spesso difficoltà rilevanti nell’affrontare i percorsi amministrativi posti dalla legge e dagli indirizzi applicativi delle istituzioni competenti. Sono difficoltà collegate essenzialmente alla conoscenza dei propri diritti e ad interrogativi pratici di cosa fare, come fare, dove e a chi rivolgersi e in quali tempi. Problematiche a volte incontrate anche dagli operatori che sono chiamati a dare indicazioni e precise risposte al cittadino. Il presente opuscolo, è quindi dedicato agli utenti e agli operatori del settore del Veneto, e vuole essere un aiuto a superare la complessità offrendo risposte chiare e semplici, ma nello stesso tempo precise, sia nei processi di riconoscimento della minorazione visiva sia nei processi di inserimento sociale e lavorativo, nonché in tutti gli altri aspetti pensionistici. In questo fascicolo abbiamo dato quindi rilevanza alle indicazioni informative, operative e legislative, trascurando volutamente il percorso storico dell’assistenza (che discende dall’applicazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 32 e 38), i principi pedagogici (essenziali nel percorso educativo e nei rapporti società, famiglia, scuola, disabile) e le norme riguardanti la cecità per causa di guerra, servizio e 5 lavoro, le quali risultano facilmente rintracciabili in altre pubblicazioni. Per maggior chiarezza segnaliamo agli operatori del settore che, nella stesura di questo opuscolo, sono state seguite le tracce operative delineate dalle diverse disposizioni nazionali e regionali che, nel tempo, hanno regolato la materia. Ricordiamo l’art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalle Prefetture; l’art. 15, comma 2 della L. R. 19/2000, il quale ha attribuito le azioni precedentemente svolte dalle Prefetture alle Aziende UULLSSSS capoluogo di provincia; la L. 15 ottobre 1990, n. 295, il Decreto del Ministero del Tesoro 5 agosto 1991, n. 387 e la L. 24 dicembre 1993, n. 295, ossia norme di coordinamento in materia di accertamento dell’invalidità civile; la DGR Veneto 19 luglio 2002, n. 1949, modificata dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2645; l’art. 20 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102; i messaggi INPS 29 ottobre 2009, n. 24477 e 29 gennaio 2010, n. 2816. A partire dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una nuova procedura, denominata “Invalidità Civile 2010”, la quale ha variato il sistema di riconoscimento della cecità civile, invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità e vede l’INPS quale riferimento ed ente coordinatore, attraverso le sue sedi dislocate a livello provinciale. 6 INDICE Presentazione del Centro Polifunzionale Regionale p. 3 Premessa p. 5 1. Che cos’è la minorazione visiva? p. 14 1.1 I profili della minorazione visiva p. 14 1.2 I benefici previsti dalla legge p. 18 2. Cosa fare per il riconoscimento della minorazione visiva? p. 20 2.1 La certificazione medica specialistica p. 20 2.2 Presentazione della domanda per il riconoscimento/aggravamento della minorazione visiva 2.3 Compimento del 18° anno di età p. 21 p. 23 3. Chi accerta la minorazione visiva? p. 24 4. Quali sono le provvidenze economiche spettanti? p. 30 4.1 Provvidenze economiche: incompatibilità e cumulabilità 4.2 Provvidenze economiche: maggiorazioni 5. Cos’è l’Integrazione scolastica e chi ne ha diritto? p. 33 p. 35 p. 38 5.1 Modalità di accesso dell’alunno ai supporti previsti per l’integrazione scolastica p. 39 5.2 Attrezzature tecniche e sussidi didattici p. 41 5.3 Fornitura e adattamento di testi scolastici in Braille, ingranditi e in supporto informatico p. 42 7 6. Formazione e avviamento al lavoro: quali sono le opportunità e le agevolazioni per i non vedenti? p. 43 6.1 Centralinisti telefonici p. 43 6.2 Massaggiatori e massofisioterapisti p. 48 6.3 Terapisti della riabilitazione p. 49 6.4 Personale della carriera direttiva p. 49 6.5 Lavoro mirato e Servizio di Integrazione Lavorativa p. 50 6.6 Scelta della sede di lavoro 7. Chi può richiedere i permessi lavorativi? p. 51 p. 53 7.1 Soggetti aventi diritto p. 54 7.2 Assenza di ricovero p. 58 7.3 Esclusività e continuità dell’assistenza p. 59 7.4 Il programma di assistenza p. 60 7.5 Frazionabilità in ore dei permessi giornalieri p. 60 7.6 La cumulabilità dei permessi p. 62 7.6.1 Lavoratore che assiste un familiare che già fruisce dei permessi p. 63 7.6.2 Lavoratore disabile che assiste un familiare p. 65 7.7 La domanda p. 65 7.8 La sede di lavoro p. 67 8 8. Congedi straordinari per famigliari in situazione di gravità p. 68 8.1 Estensione del diritto al congedo straordinario p. 68 9. Esistono agevolazioni previdenziali (pensionistiche) per i non vedenti? p. 71 9.1 Maggiorazione contributiva p. 71 9.2 Pensione di vecchiaia dipendenti aziende private e lavoratori autonomi – gestione INPS p. 72 9.3 Pensione di vecchiaia non agevolata lavoratori dipendenti aziende private e lavoratori autonomi – gestione INPS p. 75 9.4 Pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti aziende pubbliche – gestione INPDAP p. 75 9.5 Pensione di vecchiaia non agevolata lavoratori dipendenti aziende pubbliche – gestione INPDAP p. 76 9.6 Pensione di vecchiaia: finestra di uscita “mobile” p. 77 9.7 Pensione di anzianità lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti privati e pubblici gestioni INPS e INPDAP p. 77 9.8 Pensione di anzianità: finestra di uscita “mobile” p. 79 9.9 Assegno di invalidità lavorativa e pensione di inabilità lavorativa - gestione INPS 9 p. 80 9.10 Pensione di inabilità lavorativa – gestione INPDAP p. 82 9.11 Prepensionamento dei familiari dei disabili p. 84 10. Assegno per il nucleo familiare comprendente un inabile: esistono agevolazioni per i non vedenti? p. 85 11. Trasporti, mobilità, orientamento e autonomia personale sono previste agevolazioni per gli ipovedenti? p. 88 11.1 Agevolazioni economiche trasporti p. 88 11.2 Agevolazioni per trasporti provinciali e comunali p. 93 11.3 Contrassegno speciale per i veicoli p. 94 11.4 Agevolazioni riservate ai non vedenti per l’acquisto di veicoli p. 95 11.4.1 La documentazione da presentare p. 97 11.4.2 Esenzione bollo auto p. 98 11.4.3 Imposta provinciale trasporti p. 98 11.5 Corsi di orientamento personale p. 98 11.6 Gruppi sportivi p. 99 11.7 Cani guida p. 99 12. Come ottenere ausili validi per migliorare la condizione visiva? p.101 12.1 Aliquota agevolata p.101 12.1.1 La documentazione da consegnare p.101 12.1.2 Prescrizione ed assegnazione degli ausili p.103 10 13. Esistono altre agevolazioni particolari per i minorati della vista? p. 104 13.1 Acquisto prodotti editoriali p. 104 13.2 Agevolazione canone telefono p. 104 13.3 Navigazione gratuita in internet p. 105 13.4 Spese sanitarie p. 106 13.5 Esenzione ticket sanitario p. 107 13.6 Spedizioni postali a non vedenti p. 108 14. Quali altre disposizioni e agevolazioni riguardano i non vedenti? p. 109 14.1 Validità della firma del cieco p. 109 14.2 Scrittura privata autenticata p. 110 14.3 Atto pubblico p. 110 14.4 Il diritto di voto p. 111 14.5 Modalità alternative all’autenticazione di copie di documenti p. 112 14.6 Possibilità di lettura per i non vedenti? Il Servizio del Libro Parlato 14.7 Libero accesso ai musei e ai luoghi d’arte p. 114 p. 115 15. Abbattimento delle barriere architettoniche: Quali norme possono interessare i non vedenti? p. 116 16. Esistono particolari norme regionali per i non autosufficienti? p. 117 16.1 I Piani di Zona p. 117 16.2 Il Piano Locale per la non autosufficienza p. 118 11 16.2.1 Assegno di cura per la domiciliarità p. 118 16.2.2 La residenzialità p. 120 16.3 Progetto di “Vita indipendente” 17. Le Associazioni dei Minorati della Vista p. 121 p. 122 17.1 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti p. 122 17.2 Associazione Disabili Visivi p. 125 17.3 Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti p. 126 17.4 Movimento Apostolico Ciechi p. 126 17.5 Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi p. 126 17.6 Associazione Italiana Ciechi di Guerra p. 127 17.7 Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro p. 127 17.8 Unione Nazionale Mutilati per Servizio p. 127 18. Chi presta assistenza per l’acquisizione dei diritti esigibili dalla persona disabile? 18.1 Volontari del Servizio Civile Nazionale p. 128 p. 137 18.1.1 Accompagnatori dei ciechi civili e dei grandi invalidi p. 137 IN APPENDICE: 1. Valutazione del visus residuo: riferimento normativo utilizzato dalle Commissioni Mediche. 12 2. Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari – Corrispondente grado di invalidità. 3. Le Commissioni Mediche per l’accertamento della cecità e dell’invalidità civile. 4. Prospetto delle provvidenze economiche e dei soggetti aventi diritto (cittadini italiani e stranieri). 5. Integrazione scolastica: Legge 104/92 (artt. 12-13). 6. Quanti sono i ciechi nella Regione Veneto? Bibliografia 13 1. COS’È LA MINORAZIONE VISIVA? La legge riconosce al cittadino portatore di una minorazione visiva la possibilità di beneficiare di speciali prestazioni di natura sanitaria, economica e sociale. Per poter accedere ai benefici di legge occorre accertare che la minorazione visiva rientra in uno dei numerosi profili e parametri definiti dalla stessa legge. Il compito di verificare l’esistenza della minorazione visiva, nei caratteri stabiliti dalla legge, è affidato a speciali organismi collegiali, chiamati Commissioni Sanitarie1 per l’accertamento della cecità assoluta o parziale, operanti all’interno delle Aziende Socio Sanitarie Locali. Mentre rimane di competenza delle Commissioni Invalidi Civili l’accertamento del residuo visivo superiore a 1/20. Le indicazioni riportate nel presente opuscolo sono rivolte esclusivamente alle persone con minorazione visiva compresa tra la cecità assoluta ed un residuo visivo non superiore a 1/10, categoria che le norme sociali in vigore definiscono “non vedenti”. 1.1 I profili della minorazione visiva La Legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di 1 Oltre alla cecità, speciali commissioni sanitarie operano per l’accertamento di altre forme di minorazione sul piano fisico, psichico e sensoriale (sordomutismo). 14 disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Si tratta di una classificazione tecnico-scientifica che “non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale”. In merito, però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare 19 novembre 2004, n. 464 ha esteso il riconoscimento delle provvidenze economiche ai ciechi assoluti o ai ciechi parziali, che risultassero tali anche in base alla riduzione del residuo perimetrico binoculare (campo visivo), secondo i parametri indicati negli artt. 2 e 3 della legge 138/2001. Quindi i due fondamentali elementi di valutazione della condizione visiva sono l’acutezza visiva2 espressa in decimi ed il campo visivo (valutati distintamente). La suddetta normativa opera una distinzione tra ciechi ed ipovedenti, articolando all’interno di ciascuna categoria differenti profili di gravità. Ai sensi della legge citata sono considerati CIECHI TOTALI (art. 2): a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; 2 Per valutare l’acutezza visiva si considera la fissazione centrale (vedi: G. Vitiello, C. Catalano, F. Antonelli, N. Vitiello, R. Migliorini, A. Locati, “La tutela sociale dei ciechi e degli ipovedenti” - Capitolo 6, p. 2 “La misurazione dell’acutezza visiva”, edito da C. G. Edizioni Medico Scientifiche). 15 b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. Sono considerati CIECHI PARZIALI (art. 3): a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. La legge 138/2001 individua anche la categoria degli ipovedenti, di coloro cioè che hanno residuo visivo o campo visivo ridotti, operando una distinzione tipologica in base al livello di gravità stabilito da precisi parametri quantitativi di visus. Sono IPOVEDENTI GRAVI (art. 4): a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento. 16 In sede di accertamento le Commissioni sono tenute ad osservare le disposizioni impartite dall’INPS3. Sono IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI (art. 5): a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento. Sono IPOVEDENTI LIEVI (art. 6): a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento. Queste ultime due classificazioni non rientrano nella categoria dei “non vedenti” e di conseguenza non rientrano negli aspetti sociali trattati da questo fascicolo. 3 L’INPS - Commissione Medica Superiore con messaggio n. 003525 dell’11/02/2008, divulgato alle UU.LL.SS.SS. del Veneto dal Servizio Igiene Pubblica e Ambiente – Ufficio Medicina Legale – prot. n. 260337/50.03.0722 del 19/05/2008, ha richiesto alle Commissioni ASL e alle Commissioni di Verifica Provinciale, qualora sia accertata una minorazione visiva non superiore a 1/10 e non compresi nelle più gravi patologie di ventesimista o di cieco assoluto, venga indicato sul verbale di accertamento rilasciato dall’ASL l’indicazione “art. 4, L. 138/2001”. 17 La normativa riguardante gli aspetti sociali spesso fa riferimento anche ad altre definizioni della minorazione visiva4. 1.2 I benefici previsti dalla legge Alla persona in possesso del verbale di accertamento rilasciato dalla Competente Commissione Sanitaria, la quale abbia riscontrato una minorazione visiva rientrante nei parametri previsti dalla legge, indicati al paragrafo precedente, sono assicurati su richiesta, come previsto dalla normativa in essere, i seguenti benefici: a) Esenzione dal ticket sanitario; b) Pensione e indennità nelle differenti forme; c) Integrazione scolastica; d) Iscrizione agli elenchi ai fini del collocamento protetto (L. 68/99); e) Presidi/ausili sanitari specifici; f) Agevolazioni varie (trasporti pubblici, ecc.). 4 La legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private” fa riferimento alla categoria dei “privi della vista” facendo rientrare in tale categoria “coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”. La legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” fa riferimento invece ai “non vedenti” qualificati come “coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione”. Appare evidente come la Legge 138/2001 offra parametri valutativi molto più articolati. Nel merito della qualifica di “non vedenti” si fa rinvio alla nota del Ministero della Sanità 22 giugno 2001, prot. n. DPV.4/H-d1/466. 18 L’utente e/o l’operatore troverà, nelle pagine seguenti e in appendice, specifiche indicazioni in merito agli argomenti trattati in questo capitolo introduttivo, con precisi riferimenti alla normativa in vigore. 19 2. COSA FARE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MINORAZIONE VISIVA? 2.1 La certificazione medica specialistica Ogni nuova richiesta di riconoscimento/aggravamento di invalidità/cecità deve partire da una certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, compilata per via telematica da un medico certificatore - medico di medicina generale o specialista (per la minorazione visiva) - appositamente abilitato dall’INPS. Pertanto il medico dovrà richiedere all’INPS provinciale di competenza l’assegnazione del PIN, compilando l’apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. Una volta ottenuto il PIN il medico potrà compilare telematicamente il certificato collegandosi al sito www.inps.it (nella sezione “Servizi On-Line” “Per tipologia di utente” “Medici certificatori” “Certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile”). Dopo aver redatto ed inviato il certificato on-line il medico dovrà rilasciare al paziente: - una copia cartacea del certificato trasmesso telematicamente, timbrato (con n. di iscrizione all’albo) e firmato in originale, che il paziente dovrà esibire all’atto della visita in Commissione; - la ricevuta di trasmissione del certificato che è indispensabile per poter presentare la domanda telematica per l’invalidità civile. 20 2.2 Presentazione della domanda per il riconoscimento/aggravamento della minorazione visiva Entro 30 giorni dal rilascio della certificazione medica, il cittadino o le associazioni di categoria abilitate (compresa l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) oppure i patronati, possono presentare apposita domanda esclusivamente per via telematica. Per ogni domanda inoltrata, la procedura certifica l’avvenuta ricezione della domanda da parte del sistema generando, una volta eseguiti i controlli di completezza e congruità, una ricevuta digitale contenente i seguenti elementi: - protocollo della domanda e data di presentazione; - data, luogo e ora della visita (l’interessato potrà richiedere, con un’apposita funzione della procedura, la modifica della data proposta per effettuare la visita presso la Commissione, scegliendo tra le ulteriori date proposte dal sistema. La funzione “appuntamento” prevista dalla procedura attualmente non è ancora attiva in molte province, in particolare per quanto riguarda la Commissione Ciechi). All’atto della visita il richiedente dovrà esibire la documentazione sanitaria in originale, o in copia conforme all’originale, e il documento d’identità. Nota: nell’inoltro telematico di una domanda di riconoscimento/aggravamento della cecità, non è possibile includere 21 nella medesima domanda anche una delle seguenti richieste di riconoscimento: SORDITÀ – legge 381/1970, legge 95/2006 HANDICAP – legge 104/1992 DISABILITÀ – legge 68/1999 per l’inserimento lavorativo. Per questi accertamenti si dovranno presentare domande separate (infatti le Commissioni Ciechi sono competenti esclusivamente per l’accertamento della cecità assoluta e parziale); mentre le suddette indicazioni sono compatibili con la domanda per l’accertamento dell’invalidità civile. Nella compilazione della domanda si può far valere il residuo visivo non superiore a 1/20 (cecità parziale) per concorrere eventualmente, con altre patologie, all’indennità di accompagnamento, quale invalido, prevista dalla L. 18/80, avendo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22 giugno 1989, annullato quanto disposto dall’art. 1, comma 1, L. 18/80 e art. 2, ultimo comma, L. 118/70, consentendo con ciò la cumulabilità delle patologie concorrenti all’indennità. Naturalmente questa possibilità, da valutare singolarmente, è riservata a chi, avendo un riconoscimento come ventesimista, può accedere unicamente all’erogazione dell’indennità speciale, ma viceversa non accede, per superamento del reddito personale quale cieco parziale, alla relativa pensione. La procedura telematica INPS distribuirà automaticamente le domande, a seconda che si tratti di cecità, di invalidità o riconoscimento dell’handicap, alle rispettive Commissioni Mediche competenti (Commissioni per la Cecità e Commissioni per l’Invalidità), come risulta dalla tabella in 22 appendice n. 3 “Le Commissioni Mediche per l’accertamento della cecità e dell’invalidità civile”. N.B. La domanda ha effetto dal mese successivo a quello di presentazione 2.3 Compimento del 18° anno di età Al compimento del 18° anno di età (anzi il mese precedente) è necessario presentare la domanda sempre per via telematica (come descritto al p. 2.2). In questo caso dovrà essere compilata anche la sezione “rappresentante legale” (prevista all’interno della domanda); ciò al fine di richiedere la revisione sanitaria ed economica relativa alla situazione invalidante. Si tenga presente che, nel caso la Commissione convochi a revisione l’interessato in prossimità del 18° anno di età, è comunque necessario produrre la domanda suddetta. Qualora la domanda si presenti dopo il compimento del 18° anno di età, non bisogna compilare la sezione “rappresentante legale”. Tale procedura è necessaria in quanto le provvidenze economiche previste per i maggiorenni sono generalmente diverse rispetto a quelle previste per i minorenni. 23 3. CHI ACCERTA LA MINORAZIONE VISIVA? 1) ATTIVAZIONE DELLA FASE DI ACCERTAMENTO: - la Commissione richiedente5 per diagnostico del competente invita l’accertamento grado di a visita documentale cecità/invalidità6. il e Le Commissioni Mediche ASL sono integrate dal medico INPS quale componente effettivo; - la Commissione competente, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale7 (Modello A/SAN) in formato elettronico, indicando accertato. Le il grado Commissioni 5 di cecità/invalidità per l’accertamento Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico certificatore dovrà compilare ed inviare telematicamente il “Certificato di intrasportabilità” (Mod. D – Visita Domiciliare). Qualora il richiedente non si presenti a visita il giorno indicato nella lettera di invito, senza giustificato motivo, sarà riconvocato entro 90 giorni dalla data fissata e, in caso di assenza al 2° invito, dovrà ripresent are la domanda (Art. 5, D.M. 5 agosto 1991, n. 387). Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco o di sordomuto, la Commissione ULSS può, su formale istanza degli eredi, procedere all’accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l’esistenza delle infermità tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale. 6 Nel caso la Commissione Medica, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato Regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria. Si tratta comunque, a quanto ci risulta, di una prassi mai applicata. 7 Avverso il giudizio contenuto nel verbale di accertamento il richiedente, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione, fissato a pena di decadenza, può proporre ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria (art. 42, comma 3 del Decreto Legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326 del 2003). 24 riguardante i decimisti indicheranno l’art. 4 della L. 138/2001; - l’accertamento sanitario potrà concludersi con: A) giudizio medico-legale espresso all’unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS; B) giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione; Poiché il nuovo processo dell’invalidità civile prevede che l’accertamento definitivo sia di competenza dell’INPS, queste due fattispecie seguiranno un iter differente di seguito descritto. A) Giudizio medico-legale espresso all’unanimità dei componenti della Commissione: Fermo restando che, ai sensi del comma 1, art. 20, della L. 102/09, l’accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall’INPS, il verbale deve essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente o di altro medico dell’istituto da lui all’uopo delegato. Qualora il responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l’immediata validazione del verbale, l’iter successivo sarà identico a 25 quello previsto al punto B per i verbali con giudizio medico-legale espresso a maggioranza. Nell’ambito della validazione il responsabile del CML, anche successivamente all’invio del verbale, segnala posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti alla Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali. A seguito della validazione, il verbale sarà trasmesso da parte dell’INPS(*), al domicilio del cittadino richiedente e, laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio economico, sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo per l’erogazione dello stesso. (*) Provvisoriamente il verbale viene trasmesso dalle AA.UU.LL.SS.SS. competenti. B) Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione: In questi casi l’INPS sospende l’invio del verbale al cittadino ed acquisisce dall’ULSS la documentazione sanitaria. Il responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente potrà, entro 10 giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni. La visita sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico INPS (indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica integrata) con 26 funzione di presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentate delle associazioni di categoria e dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge (ossia per il riconoscimento della L. 104/92). La Commissione medica potrà avvalersi della consulenza di un medico valutazione specialista (medici della patologia specialisti INPS oggetto o della medici già convenzionati con l’Istituto). 2) TRASMISSIONE DEL VERBALE A conclusione dell’iter sanitario la procedura provvede all’inoltro del verbale dell’interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili ed una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario. L’invio del verbale di invalidità civile, cecità, invalidità o sordità, attiva il processo amministrativo nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico (vedi cap. 4). Nel Veneto a partire dal mese di ottobre 2010, per quanto riguarda la fase amministrativa, l’INPS, avrà la titolarità dell’accertamento dei requisiti socio-economici e la concessione dei relativi benefici per i nuovi riconoscimenti. Mentre per quanto concerne le pratiche già in essere la parte 27 amministrativa continuerà ad essere seguita dalle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC) fino ad esaurimento. Al richiedente verrà inviata la comunicazione a cui è allegato il verbale sanitario e la richiesta dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socio-economici, nonché delle certificazioni da esibire alla sede INPS territorialmente competente. Sarà possibile, anche nel Veneto dal mese di ottobre 2010, per i soggetti autorizzati, accedere alla procedura “INVCIV 2010” per completare on-line i dati relativi all’accertamento dei requisiti socio-economici e quelli relativi al pagamento delle prestazioni. In ogni caso sarà possibile provvedere all’inserimento dei dati in questione in anticipo rispetto alla ricezione del verbale, seguendo le indicazioni presenti nel sistema di tracciabilità della pratica. L’unità organizzativa della struttura territoriale INPS competente effettua tutti i controlli amministrativi e reddituali e avvia i successivi adempimenti per la concessione e la liquidazione della prestazione. In procedura potranno essere consultati solo i dati non sensibili. Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti amministrativi viene inviato il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento ovvero il provvedimento di rigetto amministrativo, a firma del responsabile dell’unità organizzativa della struttura territoriale INPS. 28 A seguito di accertamento dei requisiti, l’INPS8 provvede ad erogare, possibilmente entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (termine dopo il quale decorreranno gli interessi – vedi Messaggio INPS 29 ottobre 2009, n. 24477, pag. 2), le provvidenze economiche spettanti al disabile, liquidando l’importo spettante con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed inviando apposita documentazione al medesimo. ESCLUSIONE DA SUCCESSIVE VISITE DI CONTROLLO 9 Con D.M. 2 agosto 2007, in attuazione dell’art. 6, comma 3, L. 80/2006, si sono indicate le gravi patologie escluse da controlli successivi alla determinazione dello stato invalidante, tra le quali, al punto 11 della tabella allegata al suddetto D.M., è inserita la cecità assoluta. 8 I ricorsi avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dei benefici economici degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, redatti in carta semplice, vanno indirizzati al Comitato Provinciale dell’INPS territorialmente competente e presentati all’ente che ha adottato il provvedimento impugnato. Il ricorso va presentato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso, questo si intende respinto. Nel qual caso, ritenendolo opportuno, si può procedere per via giudiziale (comma 4, art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Avverso al giudizio espresso dalle Commissioni, nella fase di accertamento, è unicamente possibile presentare ricorso, entro 180 gg. dalla data di comunicazione all’interessato, avanti all’Autorità Giudiziaria (Tribunale) competente per territorio. 9 Ai sensi dell’art. 80, DL 25 giugno 2008, n. 112, è stato stabilito un piano straordinario di verifica della permanenza dello stato invalidante nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. Le verifiche straordinarie, iniziate nel 2009 e conclusesi nella prima fase al 31/12/2009, saranno svolte sulla base di indicazioni stabilite annualmente e con riferimento ad eventuali disposizioni normative in materia. Uteriori controlli straordinari sono previsti, per gli anni 20102011-2012, dal D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (Manovra Finanziaria 2010). 29 4.QUALI SONO LE PROVVIDENZE ECONOMICHE SPETTANTI? Per provvidenze economiche si intendono gli importi che, a titolo della minorazione riscontrata, saranno erogati al disabile per competenze correnti o arretrate, e precisamente: - Indennità di accompagnamento, non reversibile, concessa ai ciechi assoluti (valutati ai sensi dell’art. 2, L. 138/2001 e dalla L. 382/1970), al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall’età e dal reddito posseduto; - Indennità speciale, non reversibile, concessa ai ciechi parziali (valutati ai sensi dell’art. 3, L. 138/2001 e dall’art. 3, L. 508/1988), al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall’età e dal reddito posseduto; - Indennità di frequenza, non reversibile, concessa ai minori con invalidità parziale (valutati ai sensi dell’art. 1, L. 289/1990), per i periodi di frequenza scolastica o di riabilitazione annualmente certificata. Anche all’indennità di frequenza compete la tredicesima (vedi sentenza Corte di Cassazione n. 13985 del 28/05/2008); - Indennità di accompagnamento per invalidi civili, non reversibile, concessa ai sensi della L. 18/1980, indipendentemente dall’età e dal reddito posseduto; 30 - Pensione non reversibile concessa ai ciechi assoluti maggiorenni (valutati ai sensi dell’art. 2, L. 138/2001 e dalla L. 382/1970), con reddito10 proprio compatibile con i parametri annualmente stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e divulgati con apposita circolare INPS; - Pensione non reversibile concessa ai ciechi parziali (valutati ai sensi dell’art. 3, L. 138/2001 e dalla L. 382/1970), con reddito proprio compatibile con i parametri annualmente stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e divulgati con apposita circolare INPS. La suddetta pensione non prevede limiti di età e non si trasforma mai in assegno sociale; - Assegno mensile, non reversibile, concesso agli invalidi parziali (con grado di invalidità pari o superiore al 74% o compreso tra il 74% e il 99%), di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con reddito proprio 10 È responsabilità del disabile comunicare agli uffici UU.LL.SS.SS. competenti e/o all’INPS tutte le variazioni intervenute, nel tempo, sul piano sanitario e/o reddituale. Vedi, in proposito, indicazioni riportate nella domanda e annuale modello RED richiesto dall’INPS. ll limite di reddito previsto per l’erogazione della pensione è stato stabilito dall’art. 14-septies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, con modalità di aggiornamento dell’importo limite. Tale principio trova parere contrario, non ancora attuato, nella Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 3814 del 24/02/2005, secondo cui “per effetto del combinato disposto dell’art. 8, comma 1-bis, del D.L. 12/09/1983 n. 4631 (convertito in L. 638/83) e dell’art. 68 della L. 30 aprile 1996, n. 1532, l’acquisizione da parte del cieco di una capacità lavorativa e del reddito da essa derivante non comporta la perdita della pensione, che, se revocata per questo solo motivo, deve essere ripristinata interamente”. 31 compatibile con i parametri annualmente stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e divulgati con apposita circolare INPS. In questa categoria rientrano anche i minorati della vista con residuo visivo non superiore a 1/10 e non inferiore a 1/20; - Pensione di inabilità, non reversibile, concessa agli invalidi totali (grado di invalidità 100%), di età compresa tra i 18 e i 65 anni11, con reddito proprio compatibile con i parametri stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e divulgati con apposita circolare INPS. Nota bene Ai fini del diritto alla pensione si considera il limite di reddito relativo all’anno in cui la pensione stessa dev’essere corrisposta e si confronta tale limite con l’ammontare dei redditi percepiti nell’anno precedente. L’art. 35 della L. 28 febbraio 2009, n. 14 ha stabilito che, “in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in corso, cioè dell’anno di decorrenza della pensione, come dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Tale dichiarazione 11 Al compimento del 65° anno di età, la pensione di i nvalidità/inabilità per gli invalidi totali e parziali, fatta eccezione per quella concessa ai ciechi assoluti e parziali, passa automaticamente all’INPS con la sigla AS (Assegno Sociale), mantenendo i parametri di accesso previsti dalla normativa sull’invalidità. L’importo dell’AS, in genere, risulta più elevato di quello concesso per l’invalidità civile. 32 è rilevante ai fini della corresponsione della pensione fino al successivo mese di giugno. Per gli anni successivi si considerano i redditi percepiti nel’anno solare precedente il 1° luglio, redditi ch e l’interessato deve dichiarare entro il 30 giugno di ciascun anno su apposito modello inviato dall’INPS a casa del pensionato e che dev’essere restituito all’INPS stesso. In caso di mancata restituzione del modello, l’INPS effettua un sollecito. Trascorsi 30 giorni dalla data fissata per la restituzione senza che l’interessato vi abbia provveduto, la pensione viene sospesa a decorrere dal mese di ottobre dello stesso anno. Se la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla sospensione e da essa risulta la sussistenza del requisito reddituale, il pagamento della pensione viene ripristinato dalla mese successivo alla prestazione, con la corresponsione dei ratei relativi al periodo di sospensione”. 4.1 Provvidenze economiche: Incompatibilità 1) L’indennità di accompagnamento (istituita con la L. 406/1968 e concessa ai sensi della L. 138/2001) è incompatibile con analoghe indennità concesse per causa di guerra, di servizio o di lavoro; per quest’ultima vedi possibilità di cumulo o di incompatibilità (rendita INAIL + indennità di accompagnamento concesse a 33 causa di cecità assoluta), come stabilito dalla sentenza n. 702/2007 del Tribunale del Lavoro di Pisa che, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 6400 del 08/05/2001, ha reinterpretato il disposto dell’art. 1, comma 4 della L. 508/88, il quale negava la possibilità di cumulo tra la rendita accompagnamento, INAIL sostenendo e che l’indennità si tratta di di prestazioni con funzioni diverse. L’indennità di accompagnamento è, inoltre, incompatibile con l’indennità di frequenza (L. 11 ottobre 1990, n. 289); ovviamente esiste il diritto all’opzione per l’indennità più conveniente; 2) l’indennità speciale, concessa ai sensi dell’art. 3, L. 508/88, è incompatibile con l’indennità di frequenza; 3) l’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento, con l’indennità speciale e con l’indennità di comunicazione12, ovviamente esiste il diritto all’opzione per l’indennità più conveniente; 4) la pensione per invalidità civile parziale è incompatibile (vedi art. 3 della L. 29 dicembre 1990, n. 407) con l’assegno di invalidità concesso dall’INPS, ai sensi della L. 222/84. 12 Concessa ai sordomuti preverbali ai sensi dell’art. 4 della L. 21 novembre 1988, n. 508. 34 Cumulabilità Le persone che hanno ottenuto distinti riconoscimenti dalle competenti Commissioni per le diverse patologie ossia per la cecità, l’invalidità e/o il sordomutismo (ovvero persone affette da pluriminorazioni) hanno diritto, come disposto dall’art. 5, L. 31 dicembre 1991, n. 429, al cumulo delle diverse provvidenze economiche previste secondo l’età ed il grado di invalidità riscontrati. La legge 24 giugno 2010, n. 107 ha introdotto un’importante novità per i sordociechi, ossia la possibilità di unificare le due indennità (di comunicazione ed eventualmente di accompagnamento) con le due pensioni di cieco, parziale o totale, e per sordità perlinguale. Vedi tabella riassuntiva “Prospetto delle provvidenze economiche e dei soggetti aventi diritto”, riportata in appendice n. 4. 4.2 Provvidenze economiche: maggiorazioni La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2001 delle maggiorazioni, oss ia delle integrazioni sui trattamenti pensionistici degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi. Tali maggiorazioni sono differenziate a seconda dell’età e subordinate a limiti di reddito, sia personale che cumulato con quello del coniuge, quindi esse spettano solo a coloro che si trovano nelle specifiche condizioni previste dalla suddetta legge. 35 Gli importi e i limiti di reddito, della persona o dei coniugi, per l’accesso a tali maggiorazioni sono pubblicate annualmente in apposita circolare INPS. Le maggiorazioni previste sono le seguenti: - MAGGIORAZIONE A FAVORE DI INVALIDI, CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI DI ETÁ INFERIORE A 65 ANNI (art. 70, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388); - MAGGIORAZIONE A FAVORE DI CIECHI INVALIDI, CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI DI ETÁ PARI O SUPERIORE A 65 ANNI (art. 70, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388); - MAGGIORAZIONE A FAVORE DI CIECHI ASSOLUTI DI ETÁ COMPRESA TRA I 60 E I 65 ANNI (art. 3813, comma 4, L. 28 dicembre 2001, n. 448); - MAGGIORAZIONE A FAVORE DI CIECHI ASSOLUTI RICOVERATI DI ETÁ SUPERIORE AI 65 ANNI E CIECHI PARZIALI DI ETÁ SUPERIORE AI 70 ANNI (vedi annuale messaggio INPS); N.B. È prevista una maggiorazione anche per la pensione sociale (vedi art. 2, L. 29 dicembre 1988, n. 54). Per le suddette maggiorazioni, ai fini del calcolo dei limiti di reddito, si devono considerare, come rilevato dalle normative 13 Il comma 3, art. 38 della L. 448/2001, prevede una riduzione dell’età, per l’accesso alla maggiorazione, di un anno ogni cinque di contribuzione fino ad un massimo di cinque anni. 36 INPS in vigore (vedi www.inps.it/Doc/TuttoInps/Pensioni) tutti i redditi comunque percepiti, esclusi i redditi: • della casa di abitazione • dei trattamenti di famiglia • delle pensioni di guerra (vedi circolare n. 268 del 25 novembre 1991) • dell’indennità di accompagnamento di ogni tipo (vedi messaggio n. 38607 del 22 gennaio 1993) • dell’indennità speciale prevista per i ciechi parziali dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e l’indennità di comunicazione prevista per i sordi preverbali dall’articolo della stessa legge (vedi messaggio 14878 del 27 agosto 1993) • dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000) • di € 154,94 di importo aggiuntivo previsto dalla Finanziaria 2001; • dei sussidi economici che i Comuni e altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (vedi messaggio INPS n. 362 del 18 luglio 2000). 37 5.COS’È L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E CHI NE HA DIRITTO? Con l’integrazione scolastica si definisce un processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere alla persona disabile di esprimere al meglio le potenzialità, allo scopo di realizzare il suo “progetto di vita”. L’obiettivo è assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie interventi sempre più efficaci in un sistema integrato di interventi e servizi finalizzati alla piena integrazione sociale. I processi di integrazione scolastica sono regolati da appositi accordi di programma stipulati tra l’Azienda S.S.L (o più aziende appartenenti alla medesima provincia) e l’Ufficio Scolastico Provinciale. Nell’ambito di questo quadro istituzionale operano diversi soggetti quali: 1) la scuola statale e paritaria, cui spetta il compito di garantire il diritto all’istruzione, all’educazione e all’integrazione degli alunni con disabilità nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 2) i servizi Socio Sanitari dell’Azienda U.L.S.S., ai quali compete la realizzazione di interventi sanitari, riabilitativi e sociali (come previsto dalla L. 104/92 e successive modificazioni), la costituzione delle Unità Multidisciplinari, lo studio e l’attuazione di progetti atti a favorire l’integrazione nel territorio delle persone con disabilità, la designazione di operatori dei servizi, la fornitura di protesi ed ausili,ecc.; 38 3) gli Enti Locali: - la Provincia, la quale, in base all’art. 131 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, ha il compito di promuovere, coordinare e assicurare gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre per garantire la piena realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado; - il Comune, cui spetta il compito di garantire e monitorare il processo di integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità. Tutti questi soggetti collaborano al fine di realizzare l’integrazione della persona con disabilità nella famiglia, nella scuola e nella società. Per maggiori e più dettagliate informazioni vedi l’“Accordo di programma” di ogni singola Provincia. 5.1. Modalitá di accesso dell’alunno ai supporti previsti per l’integrazione scolastica Le norme per l’accesso ai supporti previsti per l’integrazione scolastica nella Regione del Veneto sono regolate dalla DGR 17 luglio 2007 n. 2248, rintracciabile nel sito www.regioneveneto.it che, in sostanza, definisce quanto segue: 1) Il modello domanda (Allegato B della predetta DGR), dev’essere compilato e sottoscritto dal genitore o 39 dall’esercente la potestà genitoriale o dal tutore dell’alunno, corredato da specifica documentazione rilasciata da un medico specialista, in cui la patologia dev’essere classificata secondo il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine con il sistema ICD9-CM (vedi sito www.ministerodellasalute.it). La predetta domanda va inoltrata all’ULSS – UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) di competenza. 2) L’UVMD rilascia al richiedente: - Verbale (Allegato C della predetta DGR); - Certificazione (Mod. C1) - Diagnosi Funzionale (Mod. C2); - Profilo Dinamico Funzionale – PDF, redatto in collaborazione con la scuola e la famiglia; - Piano Educativo Individualizzato – PEI, redatto in collaborazione con la scuola e la famiglia. Tale documentazione dev’essere inviata dalla famiglia alla scuola entro la data di iscrizione all’anno scolastico e il dirigente scolastico provvede all’inoltro di tale certificazione all’Ufficio Scolastico Provinciale. Nel caso di disabilità sensoriale, la famiglia potrà richiedere il servizio di assistenza integrativa (lettoreripetitore) attraverso l’inoltro di corredato dai seguenti documenti: 40 apposito modulo, - Verbale di accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap rilasciato dall’UVMD; - Diagnosi clinica e funzionale del deficit (modelli C1 e C2); - Certificato oculistico recente rispetto alla data di presentazione della domanda; - Consenso al trattamento dei dati personali. La suddetta documentazione va indirizzata alla Provincia, entro il termine fissato (generalmente fine giugno). 5.2 Attrezzature tecniche e sussidi didattici L’integrazione scolastica del minorato della vista nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza anche attraverso la dotazione, ai suddetti istituti, “delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici, ferma restando la dotazione individuale14 di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzione con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico” (art. 13, comma 1, lettera b), L. 104/92; art. integrato dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17). 14 Per la dotazione personale degli ausili vedi p. 12.1.2 “Prescrizione ed assegnazione ausili”. 41 5.3 Fornitura e adattamento di testi scolastici in Braille, ingranditi e in supporto informatico Per quanto riguarda la fornitura e l’adattamento dei testi scolastici per i non vedenti sono in vigore modalità diverse a seconda della Provincia e in base ai contratti d’appalto in tal senso esistenti. Il riferimento nazionale è la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” (via G. Ferrari n. 5/a, 20052 Monza, tel. 039/283271, fax. 039/833264), all’interno della quale è operativo il “Servizio Nazionale del Libro Informatico15”. La tendenza, per gli studenti dalle medie secondarie di I grado in poi, è di indirizzarli all’utilizzo dei testi scolastici su supporto informatico, con le modalità indicate dal D.M. 30 aprile 2008 “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”. Per maggiori dettagli ed informazioni l’utente si può rivolgere alla Sezione Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti provinciale di competenza. 15 ll “Servizio Nazionale del Libro Informatico” offre la possibilità al non vedente di scaricare sul proprio computer i testi presenti nei cataloghi on-line della biblioteca “Regina Margherita”. Per poter usufruire del servizio è necessario iscriversi seguendo le modalità consultabili nel sito www.bibciechi.it 42 6.FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO: QUALI SONO LE OPPORTUNITÁ E LE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI? Inserimento lavorativo: dalla L. 482/68 alla L. 68/99 passando, per i non vedenti, alla L. 113/85 L’assunzione obbligatoria dei ciechi civili è regolata da norme particolari, le quali prevedono corsi di abilitazione professionale, nonché corsi di aggiornamento per centralinisti telefonici, per massofisioterapisti e per terapisti della riabilitazione, e sanciscono l’obbligo dell’assunzione con l’osservanza delle condizioni e con diritto ai benefici qui di seguito indicati. 6.1 Centralinisti telefonici La formazione dei centralinisti telefonici avviene attraverso annuali corsi attivati presso istituti specializzati, ad esempio nel Veneto l’Istituto “L. Configliachi” di Padova (situato in via Sette Martiri n. 33, tel. 049/8712822) organizza tali corsi con appositi fondi regionali e provinciali. Al termine del percorso di formazione16, conseguita la promozione, viene rilasciato regolare diploma di centralinista che consente di accedere all’iscrizione nell’apposito albo regionale dei centralinisti telefonici non vedenti. 16 Per accedere ai corsi di formazione dei centralinisti è sufficiente il diploma della scuola secondaria di primo grado. 43 Il Centro per l’Impiego – Ufficio Categorie Protette Provinciale provvede, su domanda, all’iscrizione nell’albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. In deroga a quanto detto sopra, il comma 4, art. 1, della legge 113/85 stabilisce che “i privi della vista possono essere iscritti all’albo professionale regionale dei centralinisti non vedenti su presentazione di domanda […] alla quale dev’essere [allegato il modello A/SAN, rilasciato dall’ULSS competente, dal quale risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione; certificazione del medico di base dalla quale risulti che il richiedente è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l’espletamento della mansione di centralinista] ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno 6 mesi”. Il comma 6, art. 6 della suddetta legge dispone che l’apposita graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista, ivi iscritti a domanda, e l’elenco dei posti disponibili siano esposti al pubblico presso l’ufficio provinciale del lavoro competente. Mentre il comma 7, art. 6 stabilisce che i centralinisti iscritti nell’albo professionale possono essere inseriti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego di province diverse da quelle di residenza. 44 In base a quanto disposto dal 2° comma, art. 3, del la predetta legge i datori di lavoro pubblici hanno l’obbligo di assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale dei centralinisti telefonici ciechi, ovvero il 51% dei posti disponibili, se il centralino ha più di un posto di lavoro. Il comma 4, art. 6, L. 113/85 dispone che gli enti pubblici devono assumere per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata al Centro per l’Impiego – Ufficio Categorie Protette Provinciale. Anche i datori di lavoro privati, aventi un centralino telefonico con almeno 5 linee urbane, hanno l’obbligo di assumere un privo della vista iscritto all’albo professionale dei centralinisti (comma 3, art 3, L. 113/85). I lavoratori non vedenti, che non sono in possesso del diploma di centralinista, possono essere iscritti alla graduatoria17 generale disposta a livello provinciale per richieste di avviamento ad occupazioni diverse. Le trasformazioni tecniche dei centralini, necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinista telefonico, sono a carico della Regione competente per territorio (vedi art. 8, L. 113/85), la quale provvede agli stanziamenti con apposite Delibere della Giunta Regionale. 17 La graduatoria è istituita in base al comma 2, art. 8, L. 12 marzo 1999, n. 68. Così come disposto dai commi 35 e 36, art. 1, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, non è più obbligatorio, per avere diritto alla pensione di invalidità, l’iscrizione alla graduatoria generale, ma è sufficiente una dichiarazione in cui l’interessato indicherà se intende rimanere iscritto nell’elenco dei disabili oppure se chiede la cancellazione dal predetto elenco. 45 Per l’anno 2010, come disposto dalla DGR 9 marzo 2010, n. 675, si propone che il concorso regionale alla spesa sostenuta dagli Enti e aziende per l’adeguamento delle postazioni telefoniche destinate ai centralinisti non vedenti, si articoli nel modo seguente: a) per una spesa fino a € 3.000,00 è previsto un rimborso pari al 100%; b) per una spesa superiore a € 3.000,00 il contributo è quantificato in € 3.000,00 con l’aggiunta di una quota pari al 25% della spesa eccedente, fino ad un massimo di € 6.000,00. Ai fini dell’assegnazione del contributo, i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, entro la data stabilita annualmente con apposita DGR, la richiesta di contributo per le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d’impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico non vedente con il relativo preventivo di spesa (vedi Allegato A della predetta DGR n. 675). Ai centralinisti non vedenti, occupati in base alle norme sopra citate, compete una speciale indennità (indennità di mansione), pari a quella prevista per gli operatori dell’ex Azienda di Stato per i servizi telefonici, la quale è dovuta per ogni giorno di effettivo servizio e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi 46 quelli per congedo ordinario, per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra […] (vedi art. 9, L 113/85, la Circolare Ministero del Tesoro 4 novembre 1992, n. 84; vedi anche le seguenti Circolari U.I.C.I.: n. 58 del 06/04/2000, n. 130 del 28/09/2000 e n. 143 del 16/12/1998). Tale indennità fa parte degli elementi pensionabili (vedi circ. INPS n. 28/93). È inoltre riconosciuto ai non vedenti (ovvero con minorazione visiva non superiore a 1/10), ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il periodo di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto. Con decreto del Ministro del Lavoro 10 gennaio 2000, emanato in attuazione dell’art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono state individuate le seguenti nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico: - operatore telefonico addetto all’informazione alla clientela ed alle relazioni con il pubblico; - operatore telefonico addetto alla gestione e all’utilizzazione di banche dati; - operatore telefonico addetto al telemarketing e telesoccorso. Anche alle suddette qualifiche equipollenti spetta l’indennità di mansione. 47 N.B. Al momento della stesura del presente fascicolo sono giacenti presso il Parlamento alcuni disegni di legge che si propongono di modificare in senso positivo la predetta L. 113/85. 6.2 Massaggiatori e massofisioterapisti I corsi di formazione professionale per massofisioterapisti18 non vedenti si svolgono presso l’I.P.S.I.A. per Ciechi “Nicolodi” di Firenze, non essendovi, al momento, sul territorio veneto alcun istituto specializzato. A conclusione di tali corsi viene rilasciato un attestato di qualifica professionale. Per quanto riguarda l’impiego dei ciechi nelle mansioni di massaggiatore o di massofisioterapista, la legge 21 luglio 1961, n. 686, modificata dalla legge 19 maggio 1971, n. 403, dispone che gli ospedali generali con non meno di 200 letti, gli istituti di cura specializzati ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali appartenenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un diplomato non vedente nella specifica mansione. Sono egualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o un massofisioterapista diplomato non vedente le case di cura generali con almeno 200 letti e, indipendentemente dall’esistenza e dal numero di posti letto, le case di cura specializzate, comunque 18 Per i corsi di formazione per massofisioterapisti vedi Decreto del Ministero della Sanità, 10 luglio 1998. 48 denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali gestiti da privati. Nota: Le suddette professioni (ad esclusione dei centralinisti) trovano ora accesso limitato in quanto, in genere, requisito di accesso ai bandi di concorso è il possesso della laurea triennale in fisioterapia conseguita presso la facoltà di medicina. 6.3 Terapisti della riabilitazione L’art. 4 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, prevede per i datori di lavoro pubblici l’obbligo di assumere per ciascun presidio ospedaliero e ambulatoriale, in cui si svolgono attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente, iscritto all’apposito albo istituito con l’art. 2 della legge stessa. Analogo obbligo è previsto per gli istituti, case di cura e centri di riabilitazione privati in cui si svolgano dette attività e che abbiano alle loro dipendenze più di 35 lavoratori. L’assunzione dev’essere disposta al verificarsi della prima vacanza organica o della cessazione del servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione. 6.4 Personale della carriera direttiva La legge 28 marzo 1991, n. 120, stabilisce che nei pubblici concorsi il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella 49 scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva. Nota: Salvo motivato avviso contrario, tutti i bandi di concorso sono aperti anche ai non vedenti. L’art. 20 della L. 104/92 prevede l’uso degli ausili necessari in relazione alla disabilità, nonché la concessione di tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, al fine di consentire al disabile di sostenere le prove di esame nei concorsi pubblici o per l’abilitazione alle professioni, in condizioni di parità con i soggetti normodotati. L’indicazione di detti ausili e dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi è fatta dagli interessati nella domanda di partecipazione al concorso o all’esame di abilitazione. 6.5 Lavoro mirato e Servizio di Integrazione Lavorativa Al di là delle leggi specifiche già richiamate, per quanto riguarda l’avviamento al lavoro mirato, ossia legato alle capacità e alle possibilità della persona disabile, si deve far riferimento all’art.119, L. 12 marzo 1999, n. 68. 19 L’art. 1, L. 68/99 recita quanto segue: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di 50 Ai sensi della medesima legge il disabile richiede, con il modello 1A/1B (vedi paragrafo 2.2), la certificazione della capacità lavorativa rilasciata dall’apposita Commissione per l’avviamento al lavoro. Gli artt. 11 e 12 della L. 68/99 prevedono convenzioni di integrazione lavorativa, in particolari condizioni di disabilità, con il SIL20 (Servizio di Integrazione Lavorativa, ossia un’unità operativa dell’Azienda ULSS che agisce in stretto collegamento con le altre unità operative, i dipartimenti, i medici di medicina generale e le altre agenzie del territorio ) o con le cooperative sociali di tipo “B” con le quali le aziende, in luogo dell’assunzione diretta del disabile, possono stipulare delle convenzioni per l’affidamento di commesse di lavoro, in cambio dell’inserimento “temporaneo” di lavoratori disabili. 6.6 Scelta della sede di lavoro La scelta della sede di lavoro è regolata dall’art. 21 della L. 104/92, il quale recita quanto segue: “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.” 20 Vedi L.R. 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della L. 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” (consultabile nel sito www.consiglioveneto.it ) 51 concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. Riportiamo di seguito le predette categorie degli aventi diritto: - PRIMA CATEGORIA (punto 3): “Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente”; - SECONDA CATEGORIA (punto 1): “Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale”. - TERZA CATEGORIA (punto 1): “Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale”. N.B. La scelta della sede di lavoro è possibile però soltanto per il disabile all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, mentre quelli che diventano invalidi successivamente non ne hanno alcun diritto. 52 7. CHI PUÓ RICHIEDERE I PERMESSI LAVORATIVI? Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, la legge-quadro sull’handicap 5 febbraio 1992, n. 104, prevede la concessione di permessi ai familiari lavoratori che assistono una persona handicappata21 in situazione di gravità. I permessi possono essere concessi allo stesso disabile che abbia un rapporto di lavoro dipendente e intenda provvedere direttamente alle proprie esigenze. I permessi sono regolati dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Condizione fondamentale per la fruizione dei permessi da parte della persona con handicap, bisognevole di assistenza, è che la medesima si trovi in situazione di gravità22 (comma 3, art. 3, legge n. 104/92). Il riconoscimento della situazione di gravità è effettuato dalle competenti Commissioni AA.UU.LL.SS.SS. territoriali su presentazione della domanda telematica utilizzando la nuova procedura “INVCIV 2010” descritta al cap. 2. 21 L’art. 3, comma 1 della L. 104/92 stabilisce che “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. 22 L’art. 3, comma 3 della L. 104/92 stabilisce che “Qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. 53 Elementi essenziali per la concessione dei permessi (Art. 33, L. 104/92): certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni UU.LL.SS.SS. dalla quale risulti l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92; per i dipendenti privati: presentazione all’INPS, su appositi modelli, della domanda (in copia) per fruire dei permessi da parte del familiare o del disabile. L’INPS appone, sulla copia del documento consegnato, n. di protocollo e data di presentazione. La copia va presentata al datore di lavoro; per i dipendenti pubblici: presentazione della richiesta alla propria amministrazione INPDAP. 7.1 Soggetti aventi diritto Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti: 1. la madre lavoratrice (3 giorni mensili), o – in alternativa – 2. il padre lavoratore (3 giorni mensili), 3. il parente o l’affine entro il terzo grado (3 giorni mensili), 4. il lavoratore disabile in possesso del certificato di handicap grave (2 ore al giorno o 3 giorni mensili), 5. il coniuge lavoratore (3 giorni mensili). Per ciascun soggetto avente diritto esistono delle particolari disposizioni di legge (vedi art. 33, L. 104/92 e i messaggi INPS via via emanati per l’aggiornamento). 54 Primi tre anni di vita Il comma 1 dell’art. 33 della L. 104/92 stabilisce che la madre lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore handicappato grave, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni (di età del bambino) del periodo di astensione facoltativa. Il prolungamento dell’assenza facoltativa23 è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo, gode di un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. In alternativa, se si sceglie di non fruire di tale opportunità è possibile usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Da tale beneficio sono ancora escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici. In caso di prestazione di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso. N.B. Sempre in tema di agevolazioni per i lavoratori genitori di minori con “handicap in situazione di gravità” di età inferiore ai tre anni e con riferimento al nucleo familiare composto da più minori con tali requisiti, la Suprema Corte – sezione Lavoro, con sentenza n. 4623/2010 (decisione della quale non constano precedenti specifici), ha 23 Riferimenti normativi: Art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104; artt. 19-20, Legge 8 marzo 2000, n. 53; Circolare INPS 17/07/2000, n.133; Circolare INPDAP 10/07/2000, n. 35; Circolare INPS 10/07/2001, n. 138; Circolare INPDAP 09/12/2002, n. 33; Risoluzione del Ministero del Lavoro 15/05/2009, n. 1. 55 riconosciuto alla lavoratrice madre, o al lavoratore padre, il diritto a fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun minore. Dopo i tre anni Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. La Legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 20) ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo. Non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio. N.B. Se coesistono nella stessa famiglia più disabili in situazione di gravità, di età superiore ai 3 anni e bisognosi di assistenza, possono essere riconosciuti più permessi retribuiti nel limite massimo di 3 giorni per ognuno di questi familiari (per riferimenti vedi Consiglio di Stato, 1^ Sezione, parere n. 784/95 del 14/06/1995). Maggiore età Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre, o – in alternativa – il lavoratore padre, ha diritto ai tre 56 giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. Anche in questo caso i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Parenti, affini e coniuge L’art. 33 della L. 104/92 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche ai familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L. 104/92) dall’apposita Commissione ULSS. È bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado24 di parentela e affinità25. Tutori e Amministratori di sostegno Con Risoluzione 41 del 25/05/2009, il Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito che i permessi lavorativi previsti dall'art. 33 della L. 104/92 non possono essere concessi ai tutori e agli amministratori di sostegno delle persone con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92), nemmeno nel caso in cui essi assicurino l'assistenza con continuità ed esclusività o con sistematicità ed adeguatezza. 24 In base all’art. 24 DDL 1167-B/bis (in stato di relazione dal 21/06/2010), il “terzo grado di parentela“ potrà essere sostituito con il “secondo grado“. 25 Va sottolineato che l’affinità, ai sensi dell’art. 78 del Codice Civile, è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. In sostanza, con il matrimonio, i parenti di un coniuge diventano affini dell’altro coniuge, ma gli affini dell’uno non diventano affini dell’altro. 57 Il tutore o l'amministratore di sostegno può quindi ottenere i permessi lavorativi solo se è anche un parente o un affine fino al 3° grado della persona con handicap grave. Lavoratori con handicap I lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a 2 ore al giorno oppure 3 giorni di permesso mensile. La L. 8 marzo 2000, n. 53 (art. 19) ha chiarito che i due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi. 7.2 Assenza di ricovero Una delle principali condizioni per la concessione dei permessi è l’assenza di ricovero della persona disabile da assistere, intendendo per ricovero quello che copre l’intero arco delle 24 ore, escludendo pertanto i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali, riabilitative o occupazionali (vedi Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90). Nella medesima Circolare INPS viene enunciata un’altra eccezione: i permessi possono essere concessi anche nel caso di ricovero a tempo pieno di una persona con handicap grave, indipendentemente dall’età, se questi si trovi in coma vigile o in stato terminale. La sussistenza di tali condizioni sanitarie viene accertata dal Centro Medico Legale dell’INPS. I permessi per assistere il familiare disabile possono essere 58 riconosciuti anche se questi è ricoverato in una casa di riposo o presso strutture adeguate all’assistenza sanitaria, nel caso in cui il medesimo debba essere accompagnato al dì fuori della struttura per effettuare una terapia o una visita medica specialistica (vedi Messaggio INPS n. 14480/2010). In tal caso il lavoratore dovrà produrre per ogni mese in cui ha fruito dei permessi, la documentazione che attesta l’avvenuto accesso alla struttura specializzata, ma anche la dichiarazione della struttura ospitante che attesti che la persona disabile è stata affidata al parente o affine per la durata della sua assenza dalla struttura stessa. Un’ulteriore precisazione riguarda i bambini con età inferiore ai 3 anni con handicap grave: i permessi possono essere concessi nel caso di ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo. 7.3 Esclusività e continuità dell’assistenza Con la L. 53/2000 (artt. 19 e 20) è stato soppresso l’obbligo della convivenza, ma sono state introdotte le condizioni dell’esclusività e della continuità dell’assistenza. Tali requisiti riguardano i parenti, gli affini e i genitori di figli maggiorenni non conviventi che richiedono i permessi per l’assistenza del familiare con handicap grave. Non riguardano invece i genitori che assistano i figli conviventi. 59 Modalità applicative ed eccezioni sui concetti di esclusività e continuità derivano dalla prassi amministrativa determinata nelle circolari degli istituti previdenziali. L’INPS con la Circolare 90/2007 ha rivisto tali concetti, in particolare l’esclusività sostanzialmente non è più richiesta, mentre per quanto riguarda la continuità dell’assistenza, l’INPS precisa che non è necessario che l’assistenza sia quotidiana, l’importante è che assuma i caratteri di sistematicità e adeguatezza. 7.4 Il programma di assistenza Il Messaggio INPS n. 15021 del 7 giugno 2007 stabilisce che devono presentare il programma di assistenza i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona disabile. La lontananza secondo l’INPS è tale quando il tempo necessario per coprire tale distanza (fra l’abitazione o il luogo di lavoro del lavoratore e l’abitazione del disabile) superi i sessanta minuti. Gli altri lavoratori che non rientrano in questi casi non devono presentare il programma di assistenza. 7.5 Frazionabilità in ore dei permessi giornalieri Nell’intento di risolvere la questione della frazionabilità in ore dei 3 giorni di permesso mensile previsti dall’art. 33, comma 3, L. 104/92, per l’assistenza ai disabili in situazione di gravità, l’INPS (lavoratori dipendenti privati) con messaggio n. 60 16866 del 28/06/2007, comunica la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso frazionandoli in permessi orari. Il numero massimo di ore fruibili viene calcolato sia sulla base dell’orario normale di lavoro settimanale, sia in base al numero dei giorni lavorativi settimanali previsti dai singoli contratti di lavoro. Ulteriori informazioni in merito alla questione, che si presenta alquanto complessa dati gli algoritmi di calcolo [es. ore settimanali 36, giorni lavorativi 5, algoritmo: (36/5) x 3 = 21,6 ore mensili di permesso; ore settimanali 40, giorni lavorativi 5, algoritmo (40/5) x 3 = 24 ore mensili di permesso], sono consultabili sul sito internet www.inps.it, alla voce “Normativa INPS: circolari e messaggi”. A ulteriore chiarimento, riportiamo quanto disposto dalla circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione n. 8/2008 (riportata nella circolare U.I.C.I. n. 201/2008), relativamente ai pubblici dipendenti, la quale contiene chiarimenti rispetto alle disposizioni dell’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Tale circolare specifica che rimangono inalterate le disposizioni di legge precedentemente vigenti, ovvero la fruibilità dei 3 giorni di permesso retribuito per il disabile o il familiare del disabile oppure le 2 ore al giorno per la persona disabile. Ciò fatto salvo la frazionabilità in ore dei permessi concessi ai dipendenti pubblici, la quale dev’essere stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). In ogni caso tali permessi frazionati non possono superare le 18 ore mensili. 61 Sul piano retributivo si fa presente che le disposizioni attualmente vigenti prevedono quanto segue: - per i disabili, nei giorni di permesso, la retribuzione equivalente ai giorni di presenza a lavoro; - per i familiari del disabile le assenze dal servizio “non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa”. 7.6 La cumulabilità dei permessi La questione sulla cumulabilità dei permessi lavorativi è stata già affrontata dal Consiglio di Stato con parere n. 785 del 14 giugno 1995, che ha espresso parere favorevole circa la possibilità di cumulare in capo allo stesso lavoratore permessi per diversi familiari con handicap grave. La circolare INPS di riferimento è la n. 211 del 31 ottobre 1996: quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi che necessitano di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore la possibilità di cumulare più permessi, sempre nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare disabile e se non vi sono altri familiari in grado di prestare assistenza. Anche l’INPDAP ha recepito l’indicazione con Circolare n. 34 del 10 luglio 2000 (punto 5.1). 62 7.6.1 Lavoratore che assiste un familiare che già fruisce dei permessi L’INPS con Circolare 18 febbraio 1999, n. 37 si è espressa in merito alla possibilità di cumulare i permessi nel caso il disabile sia lavoratore e già ne fruisca in proprio, sostenendo che i giorni di permesso possono essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest’ultimo già fruisce dei permessi per se stesso. Ciò a condizione che il lavoratore disabile abbia un’effettiva necessità di essere assistito e che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza. La circolare INPS n. 128 dell’11 luglio 2003 ha confermato tali indicazioni precisando che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo, ossia negli stessi giorni. Il pubblico dipendente, invece, può utilizzare il permesso mensile previsto dall’art. 33 della L. 104/92, anche se negli stessi giorni il lavoratore disabile è in servizio del suo posto di lavoro. È quanto hanno sostenuto con la sentenza n. 2039/2009 i giudici della sezione giurisprudenziale per il Lazio della Corte dei Conti. A loro avviso, infatti, il diritto previsto dall’art. 33 della L. 104/92 non prescinderebbe dal concetto di cura in senso stretto del familiare ammalato, estendendosi dall’esigenza di assisterlo in tutte le incombenze connesse con la disabilità, nell’espletamento delle quali non viene espressamente richiesta la sua presenza. Un’estensione che 63 troverebbe una giustificazione nelle finalità della L. 104/92 come espressamente enunciate nell’art. 1. Tali finalità sono, infatti, quelle di: a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. Quindi il concetto di assistenza alla persona affetta da handicap non può essere in alcun modo limitato a stati di provvisoria incapacità lavorativa dell’invalido, o all’eccezione di cura in senso stretto, ma deve estendersi ad ogni esigenza che sia effettivamente collegata allo stato di handicap ed alle relative necessità terapeutiche, 64 così da assicurare il rispetto della dignità della persona handicappata, la promozione dell’autonomia e dell’integrazione della medesima nel contesto sociale e lavorativo. 7.6.2 Lavoratore disabile che assiste un familiare Per quanto riguarda la possibilità di cumulare i permessi lavorativi del lavoratore disabile che a sua volta assiste un familiare con handicap grave, l’INPS con Circolare 29 aprile 2008, n. 53 ha ammesso la possibilità del lavoratore disabile in situazione di gravità di fruire dei permessi concessi a titolo personale e anche di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave. L’INPDAP con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice situazione di familiare di persona disabile grave e di portatore di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. 7.7 La domanda I permessi lavorativi si ottengono, se sussistono tutti i requisiti, dopo aver presentato formale richiesta ed aver ricevuto la relativa concessione. La domanda assume la forma di un’autocertificazione in cui vengono dichiarate le condizioni personali e del familiare da assistere. 65 Per quanto riguarda i dipendenti pubblici la responsabilità e la discrezionalità di accogliere le domande sono attribuite ai dirigenti dell’amministrazione di riferimento, i quali ne verificano la correttezza sostanziale e formale. Per quanto riguarda i lavoratori assicurati con l’INPS, la domanda va presentata all’Istituto compilando l’apposito modulo (disponibile nel sito www.inps.it , sezione “Modulistica”), il quale ne verifica solo la correttezza formale e ne dà l’assenso. Va poi presentata anche al datore di lavoro che, come previsto dalla Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008, è il destinatario dell’obbligo di concessione dei giorni di permesso e della verifica della sussistenza del diritto, previa autorizzazione da parte dell’INPS, mentre il predetto Ente, è tenuto all’aspetto economico del rapporto con il datore di lavoro. Dalla medesima Circolare INPS si evince che i lavoratori che usufruiscono di tali permessi26 non dovranno più rinnovare ogni anno la richiesta, salvo variazioni al diritto intervenute nel frattempo (es. la certificazione di handicap grave sia stata rivista o sia scaduta). Per quanto riguarda la richiesta, da parte del datore di lavoro, di una programmazione mensile dei permessi, Il 26 In base all’art. 24 DDL 1167-B/bis (in stato di relazione dal 21/06/2010), all’art. 33 della L. 104/92 verrebbe aggiunto il seguente comma “7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 66 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con Risoluzione 6 luglio 2010, n. 31, ha stabilito la possibilità di richiedere una programmazione a cadenza settimanale o mensile, laddove: - “il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; - purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; - segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”. 7.8 La sede di lavoro27 Il comma 5 dell’art. 33 prevede che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il testo approvato indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere e non più quella dello stesso lavoratore. 27 In base all’art. 24 DDL 1167-B/bis (in stato di relazione dal 21/06/2010), il “domicilio” di riferimento è quello della persona disabile da assistere e non più quella dello stesso lavoratore. 67 8. CONGEDI STRAORDINARI PER FAMIGLIARI IN SITUAZIONE DI GRAVITÁ L’articolo 80, terzo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ripreso dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede il diritto a un congedo straordinario retribuito, non superiore a due anni in favore della madre lavoratrice o, in alternativa, del padre lavoratore, anche adottivi, che debbano assistere un figlio con handicap in situazione di gravità. Il diritto, in caso di mancanza dei genitori, è esteso ai fratelli e/o alle sorelle della persona con handicap. Per la fruizione di tale permesso è necessario che il genitore richiedente abbia titolo a fruire dei permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/92 per l’assistenza al figlio. N.B. E’ decaduto il vincolo che richiedeva la concessione della situazione di gravità da almeno cinque anni. 8.1 Estensione del diritto al congedo straordinario (Art. 42, D.L. n. 151/2001) In ordine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, il diritto al congedo straordinario (2 anni, retribuito) per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità viene esteso anche al coniuge, pertanto gli aventi diritto risultano essere: - i genitori della persona con handicap grave conviventi; 68 - i fratelli e le sorelle conviventi se i genitori sono scomparsi o invalidi; - il coniuge; - i figli conviventi. Con sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n. 19, il diritto al congedo straordinario retribuito di due anni è esteso anche ai lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, se conviventi con il genitore o in assenza di altre persone “idonee” a prendersi cura del disabile. Nota: 1) Il concetto di “convivenza”: il Ministero del Lavoro con Circolare del 18 febbraio 2010, prot. 3884, ha disposto la concessione del congedo retribuito anche nel caso il familiare da assistere abiti nello stesso condominio del lavoratore che richiede il congedo ma in un appartamento diverso. Quindi per convivenza si intende anche abitare nello stesso stabile allo stesso numero civico, ma non allo stesso interno. 2) La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai congedi biennali retribuiti è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno. In particolare, se il disabile ha meno di 3 anni, ci si riferisce al ricovero in istituto specializzato. Se ha più di 3 anni ci si riferisce a qualsiasi tipo di ricovero (il legislatore si rifà – in questo caso – alle condizioni previste 69 per la concessione dei permessi lavorativi riguardo l’assenza di ricovero). 3) Fino ad oggi veniva considerata una condizione di incompatibilità lo svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile da assistere. In deroga alla Circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64 e alla Circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31,il Ministero del Lavoro, con Risoluzione n. 30 del 6 luglio 2010, ha disposto che i congedi retribuiti biennali non possono essere rifiutati a priori ai lavoratori che assistono un familiare con handicap che svolga attività lavorativa. Le situazioni vanno valutate, dagli Enti erogatori, caso per caso. 70 9. ESISTONO AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI (PENSIONISTICHE) PER I NON VEDENTI? Data la complessità della materia, forniamo alcuni elementi essenziali, rimandando alla valutazione di ogni singolo caso l’applicabilità delle leggi che agevolano l’accesso al pensionamento dei ciechi assoluti, parziali e decimisti, previste dalla normativa in vigore per ogni categoria di pensione (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità). Le istruzioni di questo capitolo sono aggiornate in base alla normativa disposta dal D.L. 78/2010, convertito con la Legge 122/2010 (vedi nello specifico l’art. 12), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio n. 176, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. 9.1 Maggiorazione contributiva (Art. 9, comma 2, L. 29 marzo 1985, n. 113) Le prestazioni di lavoro di centralinisti telefonici non vedenti (ciechi assoluti, ciechi parziali e decimisti), di cui all’art. 2 della legge 113/85, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, al momento del pensionamento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contributi figurativi (art. 9, comma 2, L. 113/85) utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e alla misura della 71 medesima (vedi nota nel p. 9.2), secondo i diversi parametri stabiliti per ogni categoria di pensione. Il periodo, in tal senso riconosciuto, è quello che risulta dagli elementi di inizio del lavoro e dalla validità della certificazione della minorazione visiva, rilasciata dalla competente Commissione. Il beneficio previsto dal sopracitato articolo è esteso a tutti i lavoratori dipendenti non vedenti, così come disposto dall’art. 2, L. 28 marzo 1991, n. 120. Diversamente per gli invalidi civili con un grado di invalidità superiore al 74% e per i sordomuti, a norma dell’art. 80 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuta, sempre per i lavoratori dipendenti, una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi per ogni anno di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative-lavoro, fino ad un massimo di 5 anni. La predetta maggiorazione contributiva non compete ai lavoratori autonomi28. 9.2 Pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti di aziende private e lavoratori autonomi - gestione INPS (L. 4 aprile 1952, n. 218) I requisiti anagrafici e contributivi minimi richiesti per la pensione di vecchiaia liquidata nel Fondo pensioni lavoratori dipendente (Fpld) e nelle gestioni dei lavoratori autonomi per i lavoratori non vedenti sono i seguenti: 28 La categoria “lavoratori autonomi” include i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, gli imprenditori agricoli a titolo principale, gli artigiani ed i commercianti. 72 - 55 anni di età e 10 anni di contributi per gli uomini e 50 anni di età e 10 anni di contributi per le donne per le pensioni di vecchiaia del Fpld; - 60 anni di età e 10 anni di contributi per gli uomini e 55 anni di età e 10 anni di contributi per le donne per le pensioni di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi. Per lavoratori non vedenti si intendono quelli ciechi (assoluti, parziali e decimisti) dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo e per i lavoratori che se pur divenuti ciechi dopo l’inizio del rapporto assicurativo possiedono almeno 10 anni di contribuzione maturata dopo l’insorgenza della cecità. A questi fini sono considerati non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi. I lavoratori non vedenti, che non rientrano in una delle situazioni suindicate, per la pensione di vecchiaia devono possedere i seguenti requisiti anagrafici e contributivi: - 60 anni di età e 15 anni di contributi per gli uomini e 55 anni di età e 15 anni di contributi per le donne per la pensione del Fpld; - 65 anni di età e 15 anni di contributi per gli uomini e 60 anni di età e 15 anni di contributi per le donne per la pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Le principali fonti normative di riferimento sono: la legge 4 aprile 1952, n. 218; la Circolare INPS 23 febbraio 1993, n. 50 (applicativa del D.L. 30 dicembre 1992, n. 503); 73 la Circolare INPS 6 marzo 1995, n. 65; D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella L. 122/2010). Nota: le agevolazioni sopraelencate sono applicabili a richiesta degli interessati, i quali possono eventualmente far valere il diritto alla pensione al conseguimento dei termini normali prefissati dalle norme vigenti. Gli anni di contributi richiesti per il diritto alla pensione possono essere conseguiti dai lavoratori dipendenti anche conteggiando i contributi figurativi di cui al paragrafo “Maggiorazione contributiva”. Mentre ai lavoratori autonomi, che non possono beneficiare dei contributi figurativi, viene applicata, in ogni caso, la normativa pensionistica in vigore al 31/12/1992, così come stabilito dall’art. 1, comma 6, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 503. ATTENZIONE: I contributi figurativi per le pensioni liquidate con il sistema retributivo29 hanno validità sia per il diritto che per la misura delle pensioni. Mentre le pensioni liquidate con il sistema contributivo30 hanno validità unicamente per il diritto alla pensione, ma non per la misura. Questo in attesa di un chiarimento da parte degli Enti preposti alla liquidazione delle pensioni (vedi anche nota n. 2 del paragrafo 9.6). La pensione può essere calcolata anche con il sistema misto “retributivocontributivo”, a seconda dei termini in cui si è acquisito il diritto alla pensione. 29 Con il sistema retributivo, la pensione è calcolata sulla base della retribuzione percepita durante il periodo di lavoro. 30 Con il sistema contributivo, la pensione è calcolata sulla base dei contributi versati durante il periodo lavorativo. 74 9.3 Pensione di vecchiaia non agevolata lavoratori dipendenti di aziende private e lavoratori autonomi gestione INPS Si può ottenere la pensione di vecchiaia in presenza dei seguenti requisiti anagrafici e contributivi: - età pensionabile di 65 anni (uomini) e 60 anni (donne) dal 1° gennaio 2000 in poi sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi; - risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, anche all’estero; - possesso di almeno 20 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001 (D.L. 503/92) 9.4 Pensione di vecchiaia lavoratori dipendenti di aziende pubbliche (Pubblica Amministrazione, Enti pubblici) gestione INPDAP Con nota n. 10964/2007 dell’11/5/2007, la Direzione Centrale Pensioni Ufficio I – Normativa dell’INPDAP ha precisato che “in ordine ai requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, si ribadisce che nei confronti dei lavoratori non vedenti trovano tuttora applicazione i requisiti già in vigore alla data del 31/12/1992, così come espressamente stabilito dall’art. 1, comma 6, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 503, atteso che la L. 27 dicembre 1997, n. 449 non ha introdotto alcuna modificazione alla materia in questione, ad eccezione dei 75 criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva (art. 59, comma 1, lettera “b” della riferita L. 449/1997), nel senso che a decorrere dal 1° gennaio 1998 il nuovo requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia è pari ad anni 14, mesi 11 e giorni 16 e non più 14 anni, 6 mesi e 1 giorno”. Nota: È necessario, per la specifica pensione di vecchiaia, riferirsi ai regolamenti organici di ogni Ente, in particolare per quanto riguarda l’età per acquisire il diritto al pensionamento. Non sempre tale norma risulta essere un’agevolazione per i non vedenti. Per l’applicabilità dei contributi figurativi vale quanto detto al paragrafo 9.2. 9.5 Pensione di vecchiaia non agevolata lavoratori dipendenti di aziende pubbliche (Pubblica Amministrazione, Enti pubblici) - gestione INPDAP Si può ottenere la pensione di vecchiaia se si è in possesso dei seguenti requisiti anagrafici e contributivi: - uomini: età pensionabile di 65 anni; - donne: età pensionabile di 61 anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011) e di 65 anni (dal 1° gennaio 2012 ). Per quanto riguarda i requisiti contributivi a decorrere dal 1° gennaio 1998 il nuovo requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia è pari ad anni 14, mesi 11 e giorni 16. 76 9.6 Pensione di vecchiaia: finestra di uscita “mobile” In base a quanto disposto dal comma 1, art. 12, D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, a partire dal 1° gen naio 2011 scatterà una nuova decorrenza della pensione di vecchiaia (agevolata e non agevolata). Le attuali finestre saranno sostituite da una finestra “mobile” o “a scorrimento”, la quale prevede la decorrenza del pensionamento di vecchiaia a distanza certe: - lavoratori dipendenti pubblici e privati dopo 12 mesi; - lavoratori autonomi dopo 18 mesi. In particolare, le pensioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei predetti termini. Note: 1) Per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2010 valgono le finestre precedentemente previste; 2) L’art. 12, comma 1, lettera c) dispone che “per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. 9.7 Pensione di anzianità lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti privati e pubblici – gestioni INPS e INPDAP Per le pensioni di anzianità (L. 335/95) non esistono particolari agevolazioni per i non vedenti (vedi L. 449/97), mentre continuano ad avere validità i contributi figurativi previsti dall’art. 9 della L. 113/85 e L. 120/91, il cui valore è diverso se interviene la liquidazione della pensione in modo contributivo o retributivo (vedi paragrafo 9.2). Ad esempio il lavoratore dipendente non 77 vedente consegue il requisito contributivo di 35 anni (da abbinare a quello dell’età) per la pensione di anzianità in 26 anni e 4 mesi di lavoro effettivo (anziché con 35 anni) e 8 anni e 8 mesi di contributi figurativi, mentre raggiunge i requisiti per il massimo della pensione in 30 anni di lavoro effettivo (anziché con 40 anni) e 10 anni di contributi figurativi. N.B. Dal 1° gennaio 2008 il diritto al pensionamento di anzianità per i lavoratori dipendenti privati e pubblici (INPS e INPDAP), così come disposto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, si attua nella maniera seguente: TABELLA A Periodi di riferimento Lavoratori dipendenti pubblici Lavoratori autonomi iscritti e privati all’INPS (1) Somma di Età anagrafica (1) Somma di Età anagrafica età anagrafica minima per la età anagrafica minima per la ed anzianità maturazione e anzianità maturazione contributiva del requisito contributiva del requisito di colonna (1) di colonna (1) Dal 01/07/2009 95 59 96 60 al 31/12/2009 2010 95 59 96 60 2011 96 60 97 61 2012 96 60 97 61 Dal 2013 97 61 98 62 Note: 1) rimane il requisito unico di anzianità contributiva di 40 anni che consente di andare in pensione a prescindere dall’età. 2) Dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici (età) di pensionamento verranno aggiornati ogni 3 anni (la seconda volta, tuttavia, avverrà nel 2019, cioè dopo 4 anni) sulla base dell’incremento della speranza di vita, calcolata dall’ISTAT, che un italiano possiede all’età di 65 78 anni, distinguendo tra maschi e femmine. L’aggiornamento fisserà il maggior periodo di attività che i lavoratori dovranno svolgere prima di andare in pensione rispetto ai requisiti oggi vigenti. L’adeguamento interesserà tutti i requisiti di età per la pensione: vecchiaia, anzianità, settore privato e pubblico impiego. Riguarderà anche le “quote”. Agevolazioni non vedenti Anno di Requisito Requisito Agevolazione non vedenti Quote pensionamento contributivo anagrafico minimo minimo Dall’1.07.2009 al 35 60 26 anni e 6 mesi + 4 mesi figurat. 95 31.12.2010 36 59 27 anni e 6 mesi + 4 mesi figurat. 95 Dall’1.1.2011 35 61 idem 96 al 31.12.2012 36 60 idem 96 Dal 1.1.2013 35 62 idem 97 36 61 idem 97 9.8 Pensione di anzianità: finestra di uscita “mobile” Anche per quanto riguarda la pensione di anzianità, in base a quanto disposto dal comma 2, art. 12, D.L. 78/2010, a partire dal 1° gennaio 2011, le attuali finestre saranno sostit uite da una finestra “mobile” o “a scorrimento”, la quale prevede la decorrenza del pensionamento di anzianità a distanza certe: - lavoratori dipendenti pubblici e privati dopo 12 mesi; - lavoratori autonomi dopo 18 mesi. In particolare, le pensioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei predetti termini. 79 Nota: 1) Per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2010 valgono le finestre precedentemente previste. 2) L’art. 12, comma 2, lettera c) dispone che “per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. 9.9 Assegno di invalidità lavorativa e pensione di inabilità lavorativa – gestione INPS Assegno di invalidità31: l’art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222 ha istituito l’assegno ordinario di invalidità, non reversibile ai superstiti. I requisiti contributivi minimi per l’accesso sono 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5, così come previsto dall’art. 4 della L. 222/84, che rinvia al punto 2 (lettera A) dell’art. 2, sub-art. 9, L. 218/52. La L. 247/2007 non ha modificato l’attuale regime pensionistico ai superstiti, quindi anche l’assegno di invalidità definito “non reversibile” dà luogo, su richiesta, alla pensione indiretta purché siano presenti i requisiti richiesti per la medesima, ovvero: 31 Si considera invalido, secondo l’art. 1, comma 1, della L. 222/84, per il conseguimento del diritto all’assegno nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo; ciò indipendentemente dalla valutazione dell’invalidità civile riconosciuta dalle UU.LL.SS.SS. La pensione di inabilità e l’assegno di invalidità, riconosciuti dall’INPS o dall’INPDAP, sono relativi alle patologie intervenute nel corso del periodo lavorativo. 80 - possesso da parte del defunto, alla data del decesso, di 15 anni di contribuzione; - oppure, possesso da parte del defunto, alla data del decesso, di 5 anni di assicurazione e di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data del decesso. Si ricorda che ai soli fini del raggiungimento di questi requisiti assicurativi e contributivi si considerano utili anche i periodi di godimento dell’assegno di invalidità, nei quali non risulti svolta attività lavorativa. I soggetti che, in presenza dei requisiti contributivi del deceduto, hanno diritto alla pensione di reversibilità sono: - Coniuge; - Coniuge separato; - Coniuge divorziato; - Figli superstiti; - Figli studenti che non prestano attività lavorativa; - Nipoti minori a carico dei nonni; - Genitori superstiti; - Fratelli e sorelle superstiti; Cenno particolare meritano i figli superstiti inabili, i quali hanno diritto alla pensione di reversibilità nei seguenti casi: - figli inabili di qualunque età e a carico del genitore (a questi fini si considerano inabili i figli che, alla data del 81 decesso del genitore, si trovavano per grave infermità fisica, mentale o sensoriale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un qualsiasi lavoro); - figli inabili che svolgono attività lavorativa retribuita presso “i laboratori protetti”, cioè le cooperative sociali (vedi art. 4, L. 8 novembre 1991, n. 381); N.B. Gli assegni di invalidità INPS sono incompatibili con le pensioni INVCIV concesse per una invalidità parziale, dal 74 % al 99%; diversamente sono compatibili con le pensioni concesse per minorazione visiva (cecità assoluta o parziale). Pensione di inabilità: l’art. 2 della L. 222/84 ha istituito la pensione di inabilità, reversibile ai superstiti. I requisiti contributivi richiesti sono quelli già esposti al punto precedente. N.B. La pensione di inabilità non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. 9.10 Pensione di inabilità lavorativa – gestione INPDAP Per i dipendenti pubblici iscritti alle casse pensioni gestite dall’INPDAP esistono le seguenti categorie di pensioni collegate al requisito dell’inabilità fisica (vedi la tabella): 82 PENSIONI DI INVALIDITÁ INPDAP 1) Pensione per inabilità Infermità permanente, fisica alle mansioni o inabilità o mentale, al servizio o alle relativa mansioni effettivamente Art. 42, D.P.R. 1092/73 svolte, non derivante da causa di servizio 2) Pensione per inabilità Inabilità permanente e assoluta e permanente a assoluta, fisica o mentale, a qualsiasi proficuo lavoro svolgere qualsiasi proficuo Art. 13, L. 274/91 lavoro, tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa, non derivante da causa di servizio 3) Pensione per inabilità Infermità permanente e Art. 2, comma 12, L. assoluta e permanente a assoluta, fisica o mentale, a 335/95 qualsiasi attività svolgere qualsiasi attività lavorativa lavorativa, non derivante da causa di servizio I requisiti di accesso, 5 anni di contributi e 3 negli ultimi 5, sono ridotti di un terzo, solo per la gestione INPDAP, come previsto nella disciplina della pensione di inabilità dalla Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57, pubblicata in G.U. n. 257, serie generale parte prima del 4 novembre 1997. NOTE: 1) Le domande per richiedere l’assegno di invalidità o la pensione di inabilità per quanto riguarda i lavoratori dipendenti privati e autonomi della gestione INPS, vanno presentate, su apposito modulo reperibile presso gli uffici INPS o presso gli sportelli che prestano assistenza (vedi tabella in 83 appendice “Chi presta assistenza”), alle sedi provinciali INPS competenti per territorio. Le domande per richiedere la pensione di inabilità per i lavoratori dipendenti pubblici – gestione INPDAP vanno presentate, su apposito modulo, all’amministrazione di appartenenza o direttamente all’INPDAP (per ulteriori dettagli vedi sito www.inpdap.gov.it); 2)Il sistema retributivo è garantito se entro il 31 dicembre 1995 sono stati conseguiti 18 anni di contributi, anche attraverso la contribuzione figurativa prevista dall’art. 9, comma 2 della L. 113/85 e dall’art. 2 della L. 120/91, così come indicato dall’INPS - Direzione Centrale Prestazioni nella nota 3 dicembre 2003 - prot. n. 12/32257/q.329. 9.11 Prepensionamento dei familiari dei disabili Il 19 maggio 2010 la Camera ha approvato un testo che unifica i diversi progetti di legge sulla materia “Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili”. Il testo unificato (Atto della Camera n. 2273), che non è ancora legge, è passato ora all’esame del Senato. Data la complessità della legge si rimanda al testo definitivo quando sarà approvata. 84 10.ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE UN INABILE: ESISTONO AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI? (L. 153/88 modificata dal Decreto Ministeriale del 25/03/2008 e riportata nella Circolare INPS n. 68 del 10/06/2008 e relativi allegati) I lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e i titolari di pensione derivante da lavoro dipendente hanno diritto, a richiesta, ad un ANF (Assegno Nucleo Famigliare) per le persone a carico, se il nucleo familiare cui esse appartengono non ha redditi superiori a determinati scaglioni di importi, annualmente riportati in apposite tabelle INPS. Tale trattamento spetta anche alle persone inabili, cioè con invalidità al 100%, anche se sole, purché titolari di pensione di reversibilità (CATEGORIA SO). Il diritto a tale trattamento, presenti i requisiti, può essere fatto valere retroattivamente fino a cinque anni; la domanda va presentata all’Ente di competenza sempre su apposito modello. Particolari agevolazioni, circa la determinazione reddituale del nucleo familiare, sono previste per i nuclei familiari comprendenti soggetti che, per infermità o menomazione fisica, psichica o sensoriale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se si tratta di minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a compiere gli atti quotidiani della vita (norma 85 stabilita dall’art. 2, comma 2 della L. 153/88 e dalla L. 450/97). Quanto sopra è regolato da annuali circolari dell’INPS che prevedono tabelle differenziate tra i nuclei familiari con componente inabile e gli altri nuclei. Per i lavoratori autonomi – gestione INPS esistono separate disposizioni per la concessione degli assegni familiari (vedi in proposito annuali circolari INPS). I redditi da considerare ai fini della dichiarazione per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare sono: o i redditi assoggettabili all’IRPEF (compreso il reddito della casa di abitazione); o i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta (pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile); o i redditi soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, quando superano € 1.032,91 (interessi). I redditi da non considerare ai fini della dichiarazione per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare sono: • le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; • le pensioni di guerra; • le rendite INAIL; • le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; 86 • le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali; • le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili; • gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; • le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; • le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; • i trattamenti di famiglia; • i trattamenti di fine rapporto; • gli arretrati delle integrazioni salariali. 87 11. TRASPORTI, MOBILITÁ, ORIENTAMENTO E AUTONOMIA PERSONALE: SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI? 11.1 Agevolazioni economiche trasporti TRENI32: AGEVOLAZIONI E ASSISTENZA DISABILI Con circolare n. 52 del 14 marzo 2001 e n. 195 del 11 ottobre 2004, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha reso noto le agevolazioni concesse ai non vedenti da parte di Trenitalia. Possono beneficiare della facilitazione i non vedenti (ciechi assoluti, parziali e decimisti) in possesso del Mod. 28/C rilasciato, per convenzione con le Ferrovie, dalle Sezioni Provinciali U.I.C.I. ai richiedenti che presentino la certificazione (Mod. A/SAN) rilasciato dalle competenti Commissioni UU.LL.SS.SS, la quale certifichi l’appartenenza alla suddetta categoria. Tale facilitazione prevede le seguenti agevolazioni tariffarie: - rilascio di un biglietto a tariffa scontata del 20% per il non vedente che viaggi da solo; - rilascio di un biglietto a tariffa ordinaria, ma valido per due persone, per il non vedente che viaggi con accompagnatore; - rilascio di un biglietto a tariffa scontata del 20%, senza sopratasse, per il non vedente che viaggi con cane guida. 32 Per maggiori dettagli consultare il sito: www.trenitalia.com 88 Le suddette riduzioni vengono applicate dietro esibizione di apposita tessera (il predetto Modello 28/C), la quale ha una validità di 5 cinque anni. I supplementi previsti per l’utilizzazione di alcune vetture e alcuni treni devono essere pagati per intero (nel caso di utilizzo di treni IC, ICN, ES, ES Fast, ES City, AV, AV Fast o di cuccette e vagoni letto). Il non vedente che utilizza, sui percorsi Trenitalia, treni InterCity (IC) non deve corrispondere il cambio servizi; nel caso invece in cui utilizzi un treno EuroStar (ES) deve corrispondere il cambio servizio IC/ES. I biglietti diretti internazionali di andata e ritorno vengono rilasciati unicamente da un ufficio di emissione del paese in cui è stata rilasciata la tessera per non vedenti Mod. 28/C o in partenza da una stazione o da un punto di frontiera di uscita da questo paese. Inoltre, possono essere emessi dei tagliandi di sezione di andata e ritorno, per località poste al di fuori dell’itinerario principale o altre località di destinazione, in complemento del biglietto diretto internazionale principale. Le riduzioni applicate a chi è in possesso del Modello 28/C sono valide anche sulle tratte internazionali33, purché il non vedente sia accompagnato da persona o cane guida. Mentre per il non vedente che viaggia da solo è previsto uno sconto del 20% dalla stazione di partenza fino al confine. 33 Per le tratte internazionali vedi i paesi partecipanti all’”Accordo multilaterale concernente l’emissione dei biglietti internazionali per i ciechi e i loro accompagnatore”. 89 Dal 1° ottobre 2004 Trenitalia ha disposto che i ti tolari della Concessione Speciale Terza, che utilizzino treni Regionali, Diretti e Interregionali, possono acquistare i biglietti a bordo treno, senza incorrere in sanzione (in base a quanto disposto dall’art. 5 del Contratto di Trasporto). In questo caso si consiglia di acquistare il biglietto direttamente in treno onde evitare le code agli sportelli. SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI: Per l’accompagnamento dei disabili al treno e dal treno, nelle stazioni del Veneto sotto indicate (naturalmente è possibile prenotare la medesima assistenza per stazioni fuori regione), esiste un servizio di assistenza. La prenotazione si effettua, almeno un giorno prima, al numero unico a pagamento 199303060 oppure, per le stazioni di Venezia S. Lucia e Venezia-Mestre, telefonando al n. 041/785570. STAZIONI IN CUI È POSSIBILE RICHIEDERE L’ASSISTENZA: Bassano del Grappa, Belluno, Calalzo Pieve, Cadore Cortina, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Monselice, Padova, Portogruaro, Caorle, Quarto D’Altino, Rovigo, S. Donà di Piave, Terme Euganee-Abano- Montegrotto, Treviso Centrale, Venezia Mestre, Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, S. 90 Bonifacio, Verona Porta Vescovo, Vicenza, Villafranca di Verona. AEREO DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI NEL TRASPORTO AEREO L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) in data 8 luglio 2008 ha emanato la Circolare GEN-02 di applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 26 luglio 2008. “Il principio cardine del regolamento e della circolare in parola è quello secondo il quale nel trasporto aereo le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione”. La circolare stabilisce inoltre che, “prima di accettare prenotazioni da persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori aerei, i loro agenti e gli operatori turistici dovranno compiere tutti gli sforzi ragionevoli per verificare se sussistono giustificati motivi di sicurezza che impediscano di accogliere queste persone a bordo”. “Se una prenotazione viene rifiutata per motivi di sicurezza, l’operatore aereo, un suo agente o un operatore turistico deve fare ogni ragionevole sforzo per 91 proporre un’alternativa al passeggero” (es. rimborso del prezzo pieno del biglietto, volo alternativo…). Viene poi specificato che, “per offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario fornire assistenza, con l’impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili, in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche”. Tale assistenza dev’essere fornita alle persone interessate senza costi addizionali. AGEVOLAZIONI ALITALIA Con Circolare n. 125 dell’8 luglio 2003, l’U.I.C.I. ha reso noto che Alitalia ha modificato le agevolazioni riservate ai non vedenti, valide per i voli nazionali, disponendo un’apposita tariffa (contraddistinta dalla sigla “HBLN”) corrispondente ad una riduzione di circa il 40% rispetto alla tariffa ordinaria. Nota: fino al nuovo assetto della compagnia Alitalia, vale quanto detto sopra. TRAGHETTO Per i titolari della tessera 28/C e i possessori di apposita lettera di prenotazione, rilasciata dalla Sezione appartenenza, sono previsti sconti per i traghetti Tirrenia. 92 di 11.2 Agevolazioni per trasporti provinciali e comunali (art. 1, comma 5, L.R. 30 luglio 1996, n. 19) Per i non vedenti (ciechi assoluti, ciechi parziali e con residuo non superiore a 1/10) sono previste agevolazioni, pari all’80%, sugli abbonamenti urbani ed extraurbani. Tale diritto viene riconosciuto dai concessionari dei mezzi di trasporto sulla scorta di una tessera con validità decennale rilasciata, dall’Ente Provincia – Ufficio Trasporti Agevolati, su domanda dell’interessato, il quale deve dimostrare di essere in possesso dell’idonea certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni UU.LL.SS.SS. Al cieco assoluto compete il trasporto gratuito per l’accompagnatore. N.B. Alcuni Comuni, ad esempio Padova, per i mezzi di trasporto comunali, concedono ai non vedenti ulteriori agevolazioni, quali la gratuità del biglietto per l’accompagnatore o l’abbonamento ulteriormente scontato. Mentre per i trasporti extraurbani, sempre la Provincia di Padova, concede biglietti gratuiti, tramite le sezioni U.I.C.I., a chi non ha convenienza a fare l’abbonamento e a chi è in possesso della tessera provinciale. 93 11.3 Contrassegno speciale per i veicoli (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; art. 12, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; art. 381, commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) Lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (da apporre sulla parte anteriore del veicolo), viene rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, tramite la Polizia Municipale, alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, a seguito della presentazione di apposita documentata istanza corredata dal modello A/SAN rilasciata dalle competenti Commissioni UULLSSSS. Tale contrassegno viene concesso, su richiesta, anche ai non vedenti34 (cieco assoluto, cieco parziale, decimista), in base al verbale A/SAN rilasciato dalla competente Commissione. Il contrassegno, che è utilizzabile solo con l’intestatario a bordo del mezzo, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale. Esso dà diritto alla sosta gratuita negli appositi spazi, ovvero negli spazi di sosta riservati nominativamente (spazi numerati) se individuati dal sindaco e, inoltre, autorizza al transito nelle corsie preferenziali destinate ai taxi e ai mezzi pubblici. Inoltre con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 febbraio 2006, n. 107 si precisa che è da ritenere illegittima la richiesta di pagamento di una qualsiasi tariffa oraria a colui 34 Vedi definizione L. 68/99. 94 che “trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato ne occupi un altro […]”e che non sussiste, in tal caso l’obbligo di rispettare i limiti temporali massimi di sosta eventualmente previsti, e quindi neppure quello di segnalare l’orario di inizio della sosta. Per il transito in Zone a Traffico Limitato (ZTL) è necessaria una particolare autorizzazione rilasciata, alle persone già in possesso del predetto contrassegno, dai competenti uffici comunali. Il rinnovo del contrassegno, alla scadenza del periodo di 5 anni di validità, avviene mediante la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che diedero luogo al rilascio del contrassegno. 11.4 Agevolazioni riservate ai non vedenti per l’acquisto di veicoli CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI Autovetture Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente. Detrazione IRPEF*: 19% (senza limite di cilindrata); Agevolazione IVA(*): 4% (cilindrata fino a 2000 cm3 per benzina; cilindrata fino a 2800 cm3 per diesel) 95 Autoveicoli per il trasporto promiscuo Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 Detrazione IRPEF: 19% (senza limite di cilindrata); tonnellate, destinati al Agevolazione IVA: 4% trasporto di cose o di (cilindrata fino a 2000 persone e capace di cm3 per benzina; contenere al max 9 posti, compreso quello del cilindrata fino a 2800 cm3 per diesel) conducente. Autoveicoli specifici Veicoli destinati al trasporto di determinate Detrazione IRPEF: 19% (senza limite di cose o di persone per cilindrata); trasporti in particolari Agevolazione IVA: 4% condizioni, caratterizzati (cilindrata fino a 2000 dall’essere muniti cm3 per benzina; permanentemente di cilindrata fino a 2800 cm3 speciali attrezzature per diesel) relative a tale scopo. Autocaravan Veicoli aventi una speciale Solo detrazione IRPEF carrozzeria ed attrezzati del 19% permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di max 7 pers. incluso il conducente. Per ulteriori dettagli in merito alle agevolazioni per l’acquisto di veicoli vedi “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.it Note: * La detrazione IRPEF compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99. 96 (*) L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto). 11.4.1 La documentazione da presentare Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni di cui sopra, per i non vedenti è richiesta la presentazione, al venditore del veicolo, dei seguenti documenti: 1) un certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato dalla Commissione competente; 2) ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione del precedente mezzo, rilasciato dal pubblico registro automobilistico; 3) Veicolo intestato al familiare del disabile: qualora l’acquisto venga effettuato dal familiare del disabile bisognerà dimostrare, in base alla dichiarazione dei redditi, che il medesimo disabile risulta fiscalmente a carico del familiare intestatario dell’auto. In tal caso è necessario presentare una fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi al venditore del veicolo. 97 ATTENZIONE La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali. 11.4.2 Esenzione bollo auto L’esenzione del bollo auto riguarda i veicoli indicati nella precedente tabella, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Il richiedente deve presentare l’apposito modulo di richiesta esenzione bollo auto, corredato da un certificato rilasciato dalla Commissione competente, attestante l’invalidità al compente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 11.4.3 Imposta provinciale trasporti In qualche provincia l’Imposta Provinciale Trasporti (IPT) è notevolmente ridotta, anche per i non vedenti (es. Padova). 11.5 Corsi di orientamento personale Le Sezioni U.I.C.I. attivano interventi di riabilitazione ed educazione in orientamento, mobilità e autonomia personale, previa presentazione di un progetto alle UU.LL.SS.SS. e 98 affidando le attività riabilitative a tecnici adeguatamente formati. 11.6 Gruppi sportivi All’interno delle Sezioni U.I.C.I. o in associazione autonoma sono costituiti dei gruppi sportivi che hanno lo scopo di promuovere ed attivare manifestazioni ed attività volte al raggiungimento della maggior autonomia del non vedente e dell’eventuale sua partecipazione ad eventi sportivi. 11.7 Cani guida Legge 14 febbraio 1974, n. 37 – Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico (G.U. 6 marzo 1974, n. 61). Articolo unico – Il privo della vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa. Legge 25 agosto 1988, n. 376 – Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico (G.U. n. 204, del 31.8.1988) Art. 1 1. All’art. unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: 99 “Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”. La domanda per l’assegnazione del cane guida va inoltrata alle scuole autorizzate35 (es. per il Triveneto esiste la “Scuola Triveneta Cani Guida”, sita in Selvazzano Dentro - Padova, in via Pietro Schiavo n. 20). A norma dell’art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, per i non vedenti è detraibile la spesa relativa all’acquisto del cane guida nel limite massimo di € 18.076,00, entro il quale deve rientrare anche la spesa eventualmente sostenuta per l’acquisto del veicolo utilizzato per il trasporto del non vedente. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso di perdita dell’animale. Spetta inoltre la detrazione forfettaria di € 516,46 l’anno per il mantenimento del cane guida; tale detrazione non dev’essere documentata ed è fruibile solo dal minorato della vista e non anche dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. 35 Nel territorio nazionale le altre scuole cani guida di riferimento sono: - Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, via Dei Ciliegi n. 26, 50018 Scandicci (FI), tel. 055/4382850, fax. 055/4382851; - Servizio Cani Guida per Ciechi dei Lions, via M. Galimberti n. 1, 20051 Limbiate (MI), tel. 02/9964030, fax. 02/99693168; - Scuola Cani Guida per non vedenti e ipovedenti, C.da Santa Caterina, 98020 Alì Superiore (Me), tel. 0942/700411 oppure 0942/700410. 100 12. COME OTTENERE AUSILI VALIDI PER MIGLIORARE LA CONDIZIONE VISIVA? 12.1 Aliquota agevolata Si applica l’aliquota IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’art. 3, L. 104/92. Rientrano nel beneficio le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: - facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso alla formazione e alla cultura; - assistere la riabilitazione. 12.1.1 La documentazione da consegnare Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore la seguente documentazione: 1) specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico ed informatico; 101 2) verbale (modello A/SAN), rilasciato dalla competente Commissione, attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale (nel nostro caso, disabilità visiva) e il carattere permanente della stessa. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con Risoluzione n. 175/E del 20 luglio 2007 afferma l’applicabilità dell’IVA agevolata al 4% per le cessioni di ausili che, per le loro specifiche caratteristiche tecniche, possono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti, non sussistendo incertezze in merito alla loro funzione di sostegno al disabile e senza la necessità, nel caso specifico, di acquisire alcuna certificazione sanitaria. Tale agevolazione investe tutta la gamma degli ausili utilizzabili solo dai soggetti disabili. Circa l’indicazione riguardante la richiesta di certificazione ai sensi dell’art. 3, L. 104/92, si fa presente che tale norma va intesa in senso generale, come si evince dalle istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, nel senso di documentazione rilasciata dalle ASL competenti e dalle Commissioni Mediche istituite ai sensi dell’art. 4, L. 104/92. In sostanza il documento determinante, ai fini dei predetti acquisti, è la prescrizione rilasciata dal medico delle ASL che attesti l’esigenza della protesi o dell’ausilio prescritto. Mentre per le detrazioni e le deduzioni del 19%, per gli acquisti detti sopra, da effettuarsi nella Dichiarazione 730 e/o Mod. Unico, sono espressamente considerati disabili coloro 102 che hanno un’invalidità riconosciuta dalle Commissioni mediche istituite ai sensi dell’art. 4, L. 104/92 o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., (per maggiori informazioni consultare l’opuscolo “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” dell’Agenzia delle Entrate oppure il sito www.agenziadelleentrate.it). 12.1.2 Prescrizione ed assegnazione degli ausili Data la complessità della materia si dovrà fare riferimento al Nomenclatore Tariffario36 vigente (in attesa che sia reso operativo il nuovo Nomenclatore, approvato con DPCM – aprile 2008). In ogni caso la prescrizione degli ausili dev’essere sempre effettuata mediante la compilazione, da parte del medico specialista, di appositi modelli, con l’indicazione dei rispettivi codici di riferimento. La suddetta prescrizione, accompagnata da un’offerta predisposta da un ottico o da rivenditore di strumenti informatici convenzionato ULSS e da copia del verbale A/SAN, dev’essere presentata all’Ufficio Ausili del distretto ULSS di competenza affinché, verificata la validità della documentazione, autorizzi la fornitura di quanto prescritto. 36 Per maggiori dettagli vedi il sito www.cprnonvedenti.it (leggi e dintorni/ausili) oppure consultare il sito www.spazioausili.net. 103 13. ESISTONO ALTRE AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER I MINORATI DELLA VISTA? 13.1 Acquisto prodotti editoriali L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati dai non vedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati in scrittura Braille, sia su supporti audio magnetici per non vedenti. L’applicazione dell’aliquota IVA del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura Braille e su supporti audio magnetici per non vedenti ed ipovedenti. 13.2 Agevolazione canone telefono (TELECOM) I titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria “B” possono usufruire di una riduzione del 50% dell’importo mensile di abbonamento. Per ottenere tale agevolazione è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente il sottostante requisito economico ed almeno uno dei sottostanti requisiti sociali: 104 - requisito economico: disporre di un valore dell’indicatore ISEE37 relativo al nucleo familiare di appartenenza non superiore a € 6.713,9 annui; - requisito sociale: appartenere ad un nucleo familiare all’interno del quale vi sia una persona titolare di pensione di invalidità civile o di pensione sociale, oppure via sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età, oppure vi sia il capofamiglia disoccupato. Per ottenere l’agevolazione, è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta che si può scaricare dal sito www.187.it. 13.3 Navigazione gratuita in internet L’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha emanato la deliberazione 23 aprile 2008, n. 202/08/CONS, con la quale interpreta ed integra il contenuto dell’art. 4 della propria precedente delibera n. 514/07/CONS in materia di navigazione gratuita in internet per i ciechi totali, nonché per gli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale. L’Autorità ha stabilito che gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa (non portatile con wireless) debbano riconoscere agli utenti ciechi assoluti la fruizione del beneficio di almeno 90 ore mensili gratuite di navigazione, a prescindere dalla tecnica e dalla velocità di 37 L’attestato ISEE, contenente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, dev’essere richiesto attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.), i Comuni o le sedi territoriali dell’INPS. 105 connessione prescelte dal richiedente, sia in tutte le proprie offerte a consumo sia tramite una riduzione del 50% del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in Internet o della parte di canone relativa alla navigazione in Internet qualora nell’offerta siano compresi altri servizi. Tutti i gestori sono tenuti ad adeguarsi a tale disposizione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale (21/05/2008). 13.4 Spese sanitarie Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica ai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute per il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le spese per prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale. Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono 106 sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico o, in alcuni casi, se il disabile non è a carico (vedi particolari istruzioni contenute nel Mod. 730). 13.5 Esenzione ticket sanitario Per le persone invalide, in forma diversa a seconda della percentuale di invalidità o della categoria, sono previste forme di esenzione totale o parziale dei ticket farmaceutici, per prestazioni diagnostiche, di laboratorio o visite specialistiche. Con DGR Regione Veneto 7 maggio 2004, n. 1361, confermato dal DGR Regione Veneto 12 dicembre 2007, n. 104 (Allegato A) e dalla nota della Regione Veneto prot. n. 488571/50.07.08.05/E.900.01.2 del 23/09/2008, sono stati indicati i nuovi codici di esenzione. Ai non vedenti, ovvero, come riporta la predetta delibera, ai “ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli 107 occhi con eventuale correzione”, riconosciuti dalle apposite Commissioni ai sensi dell’art. 6 L. 482/68 (come modificato dalla L. n. 68/99), è assegnato il codice 3N1, il quale comporta l’esenzione dalla contribuzione alla spesa sanitaria totale ed illimitata nelle prescrizioni effettuate dal medico di medicina generale o dallo specialista (vedi anche comunicazione della Regione Veneto – Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari – prot. n. 488571/50.07.08.05/E.900.01.2 del 23/09/2008). Ovviamente rimangono totalmente a carico dell’interessato le spese per l’acquisto di medicinali della fascia C. 13.6 Spedizioni postali a non vedenti Le spedizioni postali di materiale cartaceo in Braille, su supporto magnetico ed informatico destinate ai non vedenti sono gratuite, purché venga applicata all’involucro di spedizione una delle seguenti diciture: - spedizione materiale cartaceo in Braille: “carte punteggiate ad uso dei ciechi – Esenzione tasse postali (art. 17, DPR 29 marzo 1973, n. 156)”; - spedizione supporto magnetico/informatico: “registrazione magnetica ad uso dei ciechi – Esenzione tasse e diritto raccomandazione (DPCS/1/1103934/104/89 04/05/1990)”; 108 del 14. QUALI ALTRE DISPOSIZIONI E AGEVOLAZIONI RIGUARDANO I NON VEDENTI? 14.1 Validità della firma del cieco La legge 18/1975 prevede: a) la validità della firma del cieco su qualsiasi atto e anche senza alcuna assistenza; b) la facoltà del cieco di chiedere espressamente di essere assistito da una persona di sua fiducia; c) l’obbligo dell’intervento e della sottoscrizione di due persone quando il cieco non possa sottoscrivere o possa apporre solo il segno di croce. Tale legge, tuttavia, mal si coordina con la legge notarile, tanto che si è ritenuta non applicabile agli atti notarili; la legge notarile, infatti, regola in generale l’intervento in atti notarili dei non vedenti, ricomprendendoli tra le persone non in grado di leggere e nei confronti delle quali è sempre, necessaria e non rinunciabile la presenza dei testimoni. Nell’atto notarile il cieco trova già adeguata tutela e la sua situazione di inferiorità viene colmata dalle garanzie della presenza dei testimoni e della redazione dell’atto da parte di un pubblico ufficiale imparziale quale è il notaio. La legge n. 18/75 diventa quasi una forma sovrabbondante di garanzia e a volte incompatibile con la legge notarile. 109 14.2 Scrittura privata autenticata Poiché tale atto è predisposto e scritto interamente dalle parti (tra cui può esserci il cieco) o dalle persone di loro fiducia ed il notaio interviene solo per l’autentica della sottoscrizione, l’unica ipotesi tecnicamente possibile è che il cieco sappia e possa scrivere. In caso contrario, è obbligatoria la redazione dell’atto da parte del notaio (e, dunque, per atto pubblico), anche perché la legge notarile non prevede la possibilità di autenticare un segno di croce e nemmeno solo le sottoscrizioni delle persone fiduciarie. Quindi, nel caso in cui il cieco possa sottoscrivere normalmente, è possibile (ma non obbligatorio) che egli richieda l’intervento di una persona di sua fiducia, ma non può rinunciare alla presenza dei testimoni ordinari richiesti dalla legge notarile (artt. 47 e 48, legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89). E’ di comune interpretazione, infatti, che il “non saper leggere” menzionato dalla legge notarile all’art. 48 equivalga al “non poter leggere” proprio del cieco. 14.3 Atto pubblico In caso di atto pubblico è escluso che possa partecipare alla redazione dell’atto un soggetto estraneo al notaio (incompatibilità con il fiduciario della legge 18/75). Infatti l’articolo 47 della legge notarile e l’articolo 67 del regolamento della legge notarile R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 sottolineano che l’essenza della funzione notarile consiste 110 nella compilazione integrale dell’atto da parte del notaio rogante. Perciò l’atto è redatto sempre e solo dal notaio; il cieco può farsi assistere da una persona di sua fiducia ed in tal caso uno dei due testimoni richiesti dalla legge notarile e il fiduciario previsto dalla legge sui ciechi, possono coincidere. Esiste uno schema dettagliato che prevede tutti i casi possibili di intervento di ciechi in atti notarili e che distingue a seconda che si tratti di atto tra vivi o di testamento pubblico. Il testamento segreto non può essere fatto dal cieco (vedi art. 604 del codice civile). 14.4 Esercizio del diritto di voto La legge n. 17 del 5 febbraio 2003 (GU n. 33 del 10 febbraio 2003) ha dettato nuove norme per l’esercizio del diritto di voto dei ciechi. In sostanza, l’elettore cieco potrà farsi accompagnare, ovvero farsi aiutare nelle operazioni di voto da un elettore iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune. Si ricorda che, in luogo del certificato medico richiesto a suo tempo, l’interessato dovrà far apporre dall’Ufficio Elettorale del proprio Comune, previa presentazione del verbale di cecità rilasciato dalle competenti Commissioni, un apposito codice sulla propria tessera elettorale, sempre che tale operazione non sia già stata fatta in precedenza, in quanto detto codice conserva il suo valore in maniera permanente. 111 14.5 Modalità alternative all’autenticazione di copie di documenti (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) L’AUTOCERTIFICAZIONE: è una dichiarazione riguardante stati, fatti e qualità personali scritta e firmata direttamente dall’interessato. Essa può essere utilizzata nei rapporti con qualsiasi Amministrazione Pubblica o con qualsiasi concessionario o gestore di un servizio pubblico. Inoltre può essere utilizzata nei rapporti con i privati solo se questi decidono di accettarla. L’autocertificazione si produce con una semplice dichiarazione firmata dall’interessato38, senza autentica della firma e bollo. È sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a ricevere l’autocertificazione oppure presentarla/inviarla allegando fotocopia del documento d’identità. I certificati che non possono essere sostituiti sono i seguenti: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all’U.E., marchi, brevetti. Per i certificati che possono essere sostituiti con l’autocertificazione vedi quanto disposto dall’art. 46 del DPR 445/2000. 38 L’autocertificazione può essere prodotta dai cittadini italiani, dai cittadini dell’U.E. e dei paesi extracomunitari (in possesso di regolare permesso di soggiorno). Per chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento, per ragioni di salute, l’autocertificazione può essere resa da un parente prossimo (dal coniuge o, in assenza, dai figli o, in mancanza, da un altro parente entro il terzo grado), davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità di chi fa la dichiarazione. 112 DICHIARAZIONE NOTORIETÁ: dichiarazione SOSTITUTIVA l’interessato sostitutiva DELL’ATTO DI utilizzare la notorietà per può dell’atto di certificare, a titolo definitivo, tutti gli stati, fatti, e qualità personali, a diretta conoscenza del medesimo, non compresi nell’elenco dei casi in cui si può ricorrere all’autocertificazione. Tale dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante ha conoscenza diretta. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà si presenta con le stesse modalità sopra riportate per quanto riguarda l’autocertificazione. ATTENZIONE! Minori, interdetti e inabilitati → Chi presenta la dichiarazione? Per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte da chi ne esercita la patria potestà o dal tutore. Per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore. Per gli inabilitati ed i minori emancipati vanno sottoscritte dall’interessato curatore. 113 con l’assistenza del 14.6 Possibilità di lettura per i non vedenti? Il Servizio del Libro Parlato Il Servizio del Libro Parlato fornisce gratuitamente, a mezzo prestito, ai non vedenti e a tutte le persone che per i motivi più svariati hanno difficoltà di lettura, libri registrati su audiocassette o su altro supporto digitale. Il catalogo contiene circa diecimila opere di vario genere: narrativa, materie scientifiche, arte, letteratura, sociologia, psicologia, storia, letteratura per ragazzi e bambini, ecc. Il suddetto catalogo e le relative prenotazioni dei libri si possono richiedere ai seguenti indirizzi: - Centro del Libro Parlato di Padova, via L. Braille n. 6, 35143 Padova, tel. 049/8723191 – 8726876; - Centro del Libro Parlato presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trento, via C. Abba n. 6, 38100 Trento, tel. 0461/913963 – 0461/915990, fax. 0461/915306; Analogo servizio è prestato anche dal “Libro Parlato Lions Club di Verbania”, situato in via Rosmini n. 5, 28921 Verbania, tel. 0323/402355, fax. 0323/581280. Il suddetto servizio “Libro Parlato Lions” è attivo anche presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia ed è possibile accedervi previo appuntamento telefonando al n. 041/2407211. Altri servizi del Libro Parlato sono prestati dal Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto”, Viale Montegrappa n. 6, 32032 Feltre, tel. 0439/880425 – fax. 114 0439/847288 (per maggiori dettagli vedi il sito www.libroparlato.org). Servizi di trascrizione sono prestati anche dal “Lions Club Alta Padovana”; le cabine di incisione sono ubicate presso la Parrocchia di Codiverno (PD), per informazioni contattare il Sig. Paolo Fasolo cell. 329/0186563. 14.7 Libero accesso ai musei e ai luoghi d’arte Con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, il Ministero per i Beni Culturali disciplina la modifica alla normativa concernente l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato. Fra i beneficiari del provvedimento figurano anche le persone con disabilità. Si riporta di seguito il comma 3, lettera i, art. 1 del citato Decreto Ministeriale: “È consentito l’ingresso gratuito: (omissis) i) ai cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria”. 115 15. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: QUALI NORME POSSONO INTERESSARE I NON VEDENTI? La DGR Regione Veneto 28 dicembre 2007, n. 4583 disciplina l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private (vedi sito www.regioneveneto.it). La L.R. Regione Veneto 12 luglio 2007, n. 16 promuove e regolamenta iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico ai disabili. È inoltre prevista una riduzione dell’aliquota IVA al 4% per la realizzazione di opere dirette al supermento delle barriere architettoniche (tabella A, n. 41 – ter, DPR 26 ottobre 1972, n. 633), la quale spetta a ciechi ed ipovedenti dichiarati in situazione di handicap. 116 16. ESISTONO PARTICOLARI NORME REGIONALI PER I NON AUTOSUFFICIENTI? Aspetti particolari dell’assistenza socio-sanitaria Alcuni aspetti assistenziali erogati dai Comuni o dalle UU.LL.SS.SS. possono interessare anche i non vedenti, in particolari situazioni, quali la non autosufficienza, la pluridisabilità, gravi situazioni economiche ed abitative. Tutta questa materia è regolata da normative regionali e l’erogazione dei servizi è affidata ai Comuni, attraverso il servizio di assistenza sociale o alle UU.LL.SS.SS., attraverso il settore Politiche Sociali. 16.1 I Piani di Zona Negli ultimi anni l’assistenza è definita, per i diversi settori, dai Piani di Zona predisposti dalla Conferenza dei Sindaci e dalle UU.LL.SS.SS., in collaborazione con le Associazioni rappresentanti le diverse categorie di disabili. Il Piano di Zona 2007-2009, attualmente in vigore, è stato approvato dalla DGR Regione Veneto 28 novembre 2006, n. 3702. Nei predetti piani di zona, predisposti territorialmente a livello di ULSS, è confluita anche, per quanto riguarda il finanziamento e l’applicabilità della stessa, la L. 284/97 (art. 3, comma 1) al fine di promuovere progetti individualizzati per favorire l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni 117 di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolicorelazionale. Alla realizzazione di tali progetti possono concorrere le Sezioni U.I.C.I e le UU.LL.SS.SS. 16.2 Il Piano Locale per la non autosufficienza Il Piano Locale per la non autosufficienza è uno strumento di programmazione locale, costituendo parte integrante del Piano di Zona e del Piano Attuativo Locale, che le Conferenze dei Sindaci approvano, previa predisposizione da parte delle Aziende ULSS, ai fini della migliore organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in riferimento alla domanda assistenziale espressa dal territorio. La non autosufficienza è specificatamente riferita alla domiciliarità e alla residenzialità (DGR 16 maggio 2006, n. 1414). 16.2.1 Assegno di cura per la domiciliarità (DGR 17 gennaio 2006, n. 39; DGR 6 maggio 2008, n.1139) A decorrere dall'1 gennaio 2007 l'assegno di cura sostituisce i precedenti interventi destinati alle persone non autosufficienti assistite a domicilio (L.R. 28/91), alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari (DGR 2907/02) e alle famiglie che assistono persone affette da demenza, Alzheimer o 118 demenza di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali (art. 40 L.R. 5/01). Il contributo regionale è riservato alle persone non autosufficienti e in situazione di “povertà” che vivono a casa propria. La domanda, compilata da un familiare o da una persona che collabora per l’assistenza, va inoltrata all’assistente sociale del comune o del distretto di appartenenza, può essere presentata in ogni momento dell'anno e rimane valida anche negli anni successivi se i requisiti non subiscono variazioni. L’assistente sociale, a seguito della domanda, attiva l’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD), costituita presso l’ULSS di competenza, la quale procederà alla valutazione e alla compilazione della scheda SVAM-A (anziani) o della scheda sperimentale SVAM-DI (disabili, vedi DGR 28 dicembre 2007, n. 4589), necessarie per la presentazione della richiesta di servizi e contributi agli enti preposti. I benefici, se riconosciuti, decorrono dalla data della domanda. Requisiti: • avere la residenza nel proprio comune; • rientrare nel limite di reddito fissato annualmente, secondo l'Indicatore della Equivalente (ISEE); 119 Situazione Economica • avere condizioni di non autosufficienza accertate dall’UVMD. Documentazione da presentare: • domanda compilata su apposito modulo; • attestazione ISEE rilasciata dai CAAF o altri Enti convenzionati; • nei casi di assistenza da parte di badanti, contratto di lavoro che deve essere almeno di 24 ore settimanali e i bollettini INPS attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali. 16.2.2 La residenzialità (DGR 16 maggio 2006, n. 1414) Il sistema della residenzialità per persone con disabilità ha trovato una propria specifica connotazione nell’ultimo decennio, a seguito della L. 104/92 e nella Regione Veneto a seguito dell’approvazione della DGR 751/00. Il diritto all’integrazione sociale e al supermento dei percorsi di istituzionalizzazione, privilegiando percorsi e processi assistenziali orientati alla riabilitazione e al mantenimento delle autonomie personali, hanno consentito l’affermazione di un nuovo modello di residenzialità rispetto a quello precedente, che era fondato prevalentemente su processi di emarginazione e di esclusione sociale. 120 La nascita di strutture residenziali di qualità, comunità alloggio e case famiglia (art. 8 punto I della L. 104/92) e la definizione della programmazione territoriale dei servizi destinati all’accoglienza di persone con disabilità (DGR 751/00 – tab. 1 col. P), hanno portato a pensare alla residenzialità come servizio, integrato nella rete territoriale, finalizzato all’accoglienza delle persone con disabilità nelle situazioni in cui non risulta più possibile restare nel proprio domicilio. L’accesso ai servizi residenziali avviene a seguito della valutazione effettuata dalla UVMD del Distretto di residenza della persona con disabilità. La richiesta è sempre da inoltrarsi tramite assistente sociale del proprio Comune. 16.3 Progetto di “Vita indipendente” (L. 162/98) Il progetto di “Vita indipendente” costituisce forma di sostegno economico alle persone con grave disabilità fisico-motoria39, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, che intendono avvalersi di assistenti personali, gestendo la propria quotidianità in modo diretto. L’accesso è regolato dai servizi sociali del Comune di residenza. 39 Dalle indicazioni si rileva che la Legge non riguarda i disabili sensoriali. 121 17. LE ASSOCIAZIONI DEI MINORATI DELLA VISTA 17.1 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) L’Unione Italiana Ciechi (U.I.C) è stata fondata a Genova il 26 ottobre 1920 da un gruppo di non vedenti guidati da Aurelio Nicolodi, un giovane ufficiale divenuto cieco durante la Prima Guerra Mondiale. Con RD 19 luglio 1923, n. 1979 l’Unione ottenne il riconoscimento giuridico come ente morale e con il DLgs. 26 settembre 1947, n. 1047 le furono attribuite le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 l’Unione Italiana Ciechi è stata riconosciuta come ente morale con personalità giuridica di diritto privato (ONLUS) e nel 2005 ha assunto la denominazione di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) Il principale scopo dell’Unione è l’integrazione sociale, culturale, scolastica e lavorativa dei minorati della vista per consentire loro una partecipazione attiva alle varie forme in cui si articola la società di oggi. In quest’ottica di integrazione l’Unione organizza e promuove ogni iniziativa a favore dei minorati della vista, anche attraverso convenzioni con lo Stato, Enti pubblici e privati, alcuni dei quali ad essa direttamente collegabili come ad esempio: 122 - il Centro Nazionale Tiflotecnico (CNT), fondato dall’Unione nel 1982, il quale si occupa della ricerca, della produzione e della distribuzione di ausili (ad eccezione di quelli ottici). Per consultare il catalogo on-line vedi il sito internet: www.uiciechi.it/servizi/cnt/main_tiflo.asp - il Centro Nazionale del Libro Parlato (CNLP) è nato nel 1957 quale strumento di accesso alla cultura umanistica e scientifica da parte dei disabili visivi e attualmente è utilizzato, in generale, da coloro che hanno difficoltà di lettura. Il Centro, che ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell’U.I.C.I., opera attraverso 4 centri di produzione e 14 centri di distribuzione dislocati sul territorio nazionale (vedi anche p. 14.6); - il Centro Nazionale di Documentazione Giuridica sull’Handicap Visivo “Gianni Fucà”, è un organo dell’U.I.C.I. che opera al servizio di tutte le istituzioni pro ciechi, svolgendo attività di consulenza e documentazione, con competenze in tutti i campi del diritto e dell’amministrazione e, in particolare, nell’ambito delle problematiche relative al mondo della minorazione visiva. Il Centro ha sede in via Ferrarecce, Complesso Sole, Palazzo Selenia, 81100 Caserta, sito internet: http://cdg.uiciechi.it/ - la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita”, la quale offre una serie di servizi a favore dei minorati della vista, tra cui la trascrizione di testi ludici e didattici in Braille, la produzione di testi a caratteri ingranditi per i ragazzi 123 ipovedenti, la registrazione di opere su floppy disk leggibili con la sintesi vocale, ecc. La Biblioteca è situata in via G. Ferrari n. 5/a – 20052 Monza (MI); tel. 039/283271, fax 039/833264, sito internet: www.bibciechi.it, e-mail: [email protected]; - l’Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione e la Formazione (I.Ri.Fo.R.), fondato nel 1991 dall’U.I.C.I., si occupa della ricerca nell’ambito della formazione, dell’istruzione e della riabilitazione con l’obiettivo di favorire una piena integrazione sociale e lavorativa dei minorati della vista. L’Istituto organizza anche corsi di aggiornamento e corsi di formazione per i docenti. Le sedi provinciali I.Ri.Fo.R. coincidono con le sedi provinciali dell’U.I.C.I., mentre la sede nazionale si trova in via Borgognona, 38 – 00187 Roma, tel. 06/699881, fax 06/69988402, sito http://irifor.uiciechi.it, internet: e-mail: [email protected]; - il Centro Italiano per la sperimentazione degli ausili didattici (CISAD), si occupa della raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni, valutazione relativamente all’informatica applicata ed alle esperienze metodologie didattiche. Il Centro si trova c/o l’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza”, in via Castiglione, 71 – 40124 Bologna, tel. 051/332090, fax 051/332609, sito internet: http://www.cisad.it, e-mail: [email protected]; - l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB), fondata in Italia dall’U.I.C.I. 124 e dalla Società Oftalmologica Italiana, con lo scopo di promuovere e sostenere una campagna globale di prevenzione contro tutte le forme di cecità. La IAPB si trova in via G. B. Vico, 1 – 00196 Roma, tel. 06/36004929, fax 06/36086880, sito internet: http://www.iapb.it, e-mail: [email protected] (per info amministrative), [email protected] (per info medicooculistiche). L’U.I.C.I. è presente su tutto il territorio nazionale con le varie Sezioni Provinciali, ciascuna delle quali ha un suo presidente, le quali a loro volta sono raggruppate nei Consigli Regionali. La sede centrale dell’U.I.C.I., presieduta dal Presidente Nazionale, è situata a Roma in via Borgognona, 38 – 00187, tel. 06/699881, fax 06/6786815, sito internet: http://www.uiciechi.it 17.2 Associazione Disabili Visivi L’Associazione Disabili Visivi è stata fondata nel 1970, inizialmente con lo scopo di promuovere le attività legate al settore delle radio trasmissioni, mentre oggi offre svariati servizi che spaziano dall’editoria specializzata per i non vedenti, agli ausili informatici, ai progetti riabilitativi personalizzati, ecc. La sede centrale si trova in via Lima, 22 – 00198 Roma, tel. 06/8550260, sito internet: http://www.disabilivisivi.it 125 17.3 Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti (ANPVI) L’ANPVI svolge attività di tutela, rappresentanza e promozione sociale a favore dei ciechi e degli ipovedenti, svolgendo pratiche assistenziali, previdenziali, di inserimento lavorativo, ecc. La sede centrale si trova in via Albenga, 56 – 00183 Roma, tel. 06/70614580, fax 06/70393716, e-mail: [email protected] 17.4 Movimento Apostolico Ciechi (MAC) Il MAC è un’associazione di laici, ciechi e vedenti fondata nel 1928, che favorisce la partecipazione attiva dei non vedenti all’interno della Chiesa e svolge una promozione umana e sociale dei minorati della vista nei paesi poveri del mondo. La sede centrale è situata in via di Porta Angelica, 63 – 00193 Roma, tel. 06/6861977, fax 06/68307206, sito internet: http://www.macnazionale.it/, e-mail: [email protected] 17.5 Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, fondata nel 1921, si occupa principalmente della produzione del materiale tiflodidattico e la sua diffusione attraverso i Centri di Consulenza Tiflodidattica (CCT). La Federazione è situata in via Gregorio VII, 267 – 00165 Roma, tel. 06/393657, fax 06/39366521, sito internet: http://www.prociechi.it, e-mail: [email protected] 126 17.6 Associazione Italiana Ciechi di Guerra (AICG) L’Associazione Italiana Ciechi di Guerra è stata fondata nel 1979 ed ha in seguito ottenuto il riconoscimento della natura combattentistica e della personalità giuridica. La sede centrale si trova in via Castelfidardo, 8 – 00185 Roma, tel. 06/483460, fax 06/4820449, sito internet: http://www.aiciechiguerra.it 17.7 Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL) L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro è stata fondata nel 1933 ed opera come associazione di diritto privato, con qualificazione di Ente Morale con funzione di rappresentanza e tutela dei mutilati e invalidi del lavoro. La sede nazionale si trova in via Adolfo, 124 – 00142 Roma, tel. 06/541961, sito internet: http://www.anmil.it 17.8 Unione Nazionale Mutilati per servizio (UNMS) L’UNMS raggruppa tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti Locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile è la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali degli invalidi per servizio. La sede centrale è situata in via Savoia, 84 – 00184 Roma, tel. 06/85300526, fax 06/85300518, sito http://www.unms.it, e-mail: [email protected] 127 internet: 18. CHI PRESTA ASSISTENZA PER L’ACQUISIZIONE DEI DIRITTI ESIGIBILI DALLA PERSONA DISABILE? - Per l’impostazione della pratica e la compilazione delle domande: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezioni Provinciali del Veneto: SEZIONE DI BELLUNO Via Mezzaterra, 7 – 32100 Belluno Tel. 0437/943413 Fax 0437/943413 E-mail: [email protected] SEZIONE DI PADOVA Via S.G. Barbarigo, 74 – 35141 Padova Tel. 049/8757211 Fax 049/8788580 E-mail: [email protected] SEZIONE DI ROVIGO Via Pascoli, 1/F – 45100 Rovigo Tel. 0425/23194 Fax 0425/28335 E-mail: [email protected] SEZIONE DI TREVISO Viale Orleans, 4 – 31100 Treviso Tel. 0422/547766 Fax 0422/592320 E-mail: [email protected] 128 SEZIONE DI VENEZIA Viale S. Marco, 15/r – 30173 Venezia Tel. 041/958777 Fax 041/989358 E-mail: [email protected] SEZIONE DI VERONA Via Trainotti, 1 – 37122 Verona Tel. 045/8003172 Fax 045/8003172 E-mail: [email protected] SEZIONE DI VICENZA Viale Mazzini, 11 – 36100 Vicenza Tel. 0444/543419 Fax 0444/546934 E-mail: [email protected] - Per la fase di accertamento: Vedi tabella “Dove si indirizza la domanda” . - Per la fase concessoria: LE SEDI PROVINCIALI INPS DEL VENETO: - DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO Indirizzo: Viale Fantuzzi n. 24/A – 32100 Belluno Tel. 0437/2181 129 - DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA Indirizzo: Piazza Insurrezione XXVIII Aprile – 35139 Padova Tel. 049/846111 - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO: Indirizzo: Piazza Fratelli Cervi n. 5 – 45100 Rovigo Tel. 0425/3911 - DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO: Indirizzo: Viale Trento e Trieste n. 63 - 31100 Treviso Tel. 0422/5811 - DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: Indirizzo: C.so SS. Felice e Fortunato n. 163 – 36100 Vicenza Tel. 0444/995611 - DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA: Indirizzo: Dorsoduro 3519/I – 30123 Venezia Tel. 041/2702511 - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA: Indirizzo: Via C. Battisti n. 19 – 37122 Verona Tel. 045/938111 UNITÁ OPERATIVE INVALIDI CIVILI DEL VENETO: U.O.I.C. di BELLUNO Indirizzo: Via Feltre, 57 - 32100 Belluno Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; il martedì dalle 15.00 alle 17.00 Telefono: 0437.216809 - Fax: 0437.216809 130 U.O.I.C. di PADOVA Indirizzo: Via dei Colli, 4 - 35131 Padova Orari d’ufficio: il martedì e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 Telefono: 049.8216039 (chiamare il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 12.00 alle 14.00) Fax: 049.8216036 E-mail: [email protected] U.O.I.C. di ROVIGO Indirizzo: Cittadella Sociosanitaria, V.le Tre Martiri, 89 45100 Rovigo Orari d’ufficio: il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Telefono: 0425.394751 - Fax: 0425.394747 E-mail: [email protected] U.O.I.C. di TREVISO Indirizzo: La Madonnina, Via Castellana, 2 - 31100 Treviso Orari d’ufficio: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00; il lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.00 Telefono: 0422.323859 (chiamare dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 15.00) Fax: 0422.323717 E-mail: [email protected] U.O.I.C. di VENEZIA Indirizzo: Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174 Zelarino Venezia Orari d’ufficio: il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 131 Telefono: 041.2608605 (chiamare il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00) Fax: 041.5369846 E-mail: [email protected] U.O.I.C. di VERONA Indirizzo: Via S. D’Acquisto, 7 - 37122 Verona Orari d’ufficio: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Telefono: 045.8075961 (chiamare il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00) Fax: 045.8076009 E-mail: [email protected] U.O.I.C. di VICENZA Indirizzo: Via Divisione Folgore, 7/D – 36100 Vicenza Orari d’ufficio: il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 Telefono: 0444.752896 (chiamare il lunedì ed il mercoledì dalle 12.30 alle 13.30) Fax: 0444.929331 E-mail: [email protected] Nota: Le UOIC saranno operative fino ad esaurimento delle vecchie pratiche. - Per consulenza legale e per richieste particolari: CENTRO POLIFUNZIONALE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA VITA SOCIALE DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI Via Braille 3/int. 2 - 35143 Padova Tel. 049/723489 Fax 049/8562369 E-mail: [email protected] Sito: www.cprnonvedenti.it 132 - Per assistenza sanitaria: CENTRI DI IPOVISIONE DEL VENETO: BELLUNO: Centro di Ipovisione c/o Ospedale San Martino V.le Europa - 32100 Belluno Tel. 0437/516400 Fax. 0437/516671 PADOVA: - Centro di Ipovisione per l’età adulta c/o Istituto “L. Configliachi” per i minorati della vista Via Sette Martiri, 33 – 35143 Padova Tel. 049/8711718 - Centro Regionale per Ipovisione Infantile c/o Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova Via Giustiniani, 3 – 35128 Padova Tel. 049/8213567 Fax. 049/8213509 - Ambulatorio di Ipovisione – Retinite Pigmentosa – U.O.A. Oculistica del Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD) – ULSS 15 Via Pietro Cosma, 1 – 35012 Camposampiero (PD) Tel. 049/9324544 TREVISO: - Ospedale Civile Via Brigata Bisagno, 6 – 31015 Conegliano Veneto (TV) Tel. 0438/663491 Fax. 0438/658330 - IRCCS “E. Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia” Via Costa Alta, 37 – 31015 Conegliano Veneto (TV) 133 Tel. 0438/4141 Fax. 0438/410101 VERONA: Centro di Riabilitazione Visiva – Ospedale Sacro Cuore Via Don Sempreboni, 5 – 37024 Negrar (VR) Tel. 045/6013857-8 DIREZIONI UU.LL.SS.SS. DEL VENETO: AZIENDA ULSS N. 1 – BELLUNO Via Feltre n. 57, 32100 Belluno Tel. 0437/516111 AZIENDA ULSS N. 2 – FELTRE (BL) Via Bagnols sur Cèze n. 3, 32032 Feltre Tel. 0439/8831 AZIENDA ULSS N. 3 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) Via dei Lotti n. 40, 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424/888111 AZIENDA ULSS N. 4 – ALTO VICENTINO (VI) Via Rasa n. 9, 36016 Thiene (VI) Tel. 0445/388111 AZIENDA ULSS N. 5 – OVEST VICENTINO (VI) Via Trento n. 4, 36071 Arzignano (VI) Tel. 0444/479111 AZIENDA ULSS N. 6 – VICENZA Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza Tel. 0444/753111 134 AZIENDA ULSS N. 7 – PIEVE DI SOLIGO Via Lubin n. 16, 31053 Pieve di Soligo Tel. 0438/664111 AZIENDA ULSS N. 8 – ASOLO Via Forestuzzo n. 41, 31011 Asolo Tel. 0423/5261 AZIENDA ULSS N. 9 – TREVISO Borgo Cavalli n. 42, 31100 Treviso Tel. 0422/3221 AZIENDA ULSS N. 10 – VENETO ORIENTALE Piazza A. De Gasperi n. 5, 30027 San Donà di Piave Tel. 0421/228010 AZIENDA ULSS N. 12 – VENEZIANA Via Don Tosatto n. 147, 30173 Venezia Mestre Tel. 041/2607111 AZIENDA ULSS N. 13 – MIRANO Via Mariutto n. 76, 30035 Mirano Tel. 041/5794111 AZIENDA ULSS N. 14 – CHIOGGIA Strada Madonna Marina n. 500, 30015 Chioggia Tel. 041/5534111 AZIENDA ULSS N. 15 – ALTA PADOVANA Via Casa di Ricovero n. 40, 35010 Cittadella (PD) Tel. 049/9424111 135 AZIENDA ULSS N. 16 – PADOVA Via E. Degli Scrovegni n. 14, 35131 Padova Tel. 049/8216511 AZIENDA ULSS N. 17 – ESTE Via Salute n. 14/b, 35042 Este Tel. 0429.788407 AZIENDA ULSS N. 18 – ROVIGO Cittadella Socio-Sanitaria Viale Tre Martiri n. 89, 45100 Rovigo Tel. 0425/3931 AZIENDA ULSS N. 19 – ADRIA Piazza degli Etruschi n. 19, 45011 Adria Tel. 0426-940513/4 AZIENDA ULSS N. 20 – VERONA Via Valverde n. 42, 37122 Verona Tel. 045/8075511 AZIENDA ULSS N. 21 – LEGNAGO Via C. Gianella n. 1, 37045 Legnago Tel. 0442/632111 AZIENDA ULSS N. 22 – BUSSOLENGO Via Citella n. 52, 37012 Bussolengo Tel. 045/6712300 - Per assistenza sociale: Uffici di Relazione con il Pubblico (URP) delle ASSL; Servizi Sociali Professionali delle ASSL e dei Comuni; 136 Segreterie delle Commissioni Sanitarie; Sportelli Unici delle ASSL e dei Comuni (dove istituiti). 18.1 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Con la Legge 6 marzo 2001 n. 64 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - al quale possono accedere gli Enti accreditati che, in base ai bandi emessi dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, presentano specifici progetti. I giovani, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, interessati a tali progetti e in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda redatta sull’apposita modulistica (allegato 2 e 3 del bando), corredandola della documentazione prescritta e tenendo presente che: - la domanda di partecipazione al progetto prescelto deve pervenire, direttamente alla struttura che realizza il progetto; - è possibile presentare domanda di Servizio Civile per un solo progetto; - il bando è consultabile sul sito www.serviziocivile.it 18.1.1 Accompagnatori dei ciechi civili e dei grandi invalidi L’art. 40 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha istituito il Servizio Civile dedicato all’accompagnamento dei ciechi civili e dei grandi invalidi. Per accedere a tale servizio, sempre regolato da appositi bandi, gli interessati (ciechi assoluti o 137 parziali) devono svolgere un’attività lavorativa o sociale oppure devono avere la necessità di accompagnamento per motivi sanitari. La presentazione della domanda va indirizzata all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale competente e, in caso di assegnazione del volontario, sarà trattenuta dall’indennità di accompagnamento o dalla pensione sociale dell’interessato, previa segnalazione da parte dell’INPS, la somma di € 93,00 mensili. Per informazioni dettagliate consultare il sito www.uiciechi.it 138 APPENDICE N. 1 VALUTAZIONE DEL VISUS RESIDUO: RIFERIMENTO NORMATIVO UTILIZZATO DALLE COMMISSIONI MEDICHE (D.P.R. 30 dicembre 1981, N. 834) “L’acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell’accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell’acutezza visiva dopo la correzione, dell’aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata. La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell’acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all’oftalmologia. Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali. Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l’acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l’ottotipo e l’individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni: V = 10/10 V = 9/10 V = 8/10 V = 7/10 V = 6/10 V = 5/10 V = 4/10 V = 3/10 V = 2/10 V = 1/10 (5/50) Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50. Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l’occhio a 50 cm da esso. Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l’acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall’occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano. Per cecità assoluta si deve intendere l’abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.” N.B. Indipendentemente dall’acutezza, la minorazione visiva può essere autonomamente determinata dal residuo perimetrico binoculare (campo visivo) espresso in percentuale (vedi legge 138/2001). Nota: Una valutazione del Conta dita inferiore a 10 cm, per prassi, è considerata la stregua del motus manus. APPENDICE N. 2 TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI – CORRISPONDENTE GRADO DI INVALIDITÁ (approvata con Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992) 9/10 7/10 5/10 8/10 6/10 4/10 9/10 a 8/10 0 2 3 5 7 10 15 20 7/10 a 6/10 2 3 5 7 10 15 20 30 5/10 a 4/10 3 5 7 10 15 20 30 40 3/10 5 7 10 15 20 30 40 60 2/10 7 10 15 20 30 40 60 70 1/10 10 15 20 30 40 60 70 80 1/20 15 20 30 40 60 70 80 100 20 30 40 60 70 80 100 100 VISUS MENO DI 1/20 3/10 2/10 1/10 1/20 MENO DI 1/20 APPENDICE N. 3 LE COMMISSIONI MEDICHE PER L’ACCERTAMENTO DELLA CECITÀ E DELL’INVALIDITÀ CIVILE A. ULSS A. ULSS n. 1 BELLUNO A.ULSS n. 2 FELTRE A. ULSS n. 3 BASSANO DEL GRAPPA (ASIAGO) A. ULSS n. 4 THIENE INDIRIZZO COMMISSIONE COMMISSIONE INVALIDITÀ CECITÀ CIVILE CIVILE AGORDO c/o Ospedale civile, Via Fontana 36 32021 Agordo Telefono: 0437/645629 sì sì BELLUNO Via Sant’Andrea 8 32100 Belluno Telefono: 0437/216928 PIEVE DI CADORE Via Degli Alpini 33 32044 Pieve di Cadore Telefono: 0435/341442 Telefax: 0435/500038 sì sì sì no Via Borgo Ruga 30 32032 Feltre Telefono: 0439/883820 0439/883835 Via Cereria 15 36061 Bassano del Grappa Telefono: 0424/885506 0424/885500 Telefax: 0424/885555 sì sì sì sì Via Rasa 9 36016 Thiene Telefono: 0445/389267 sì sì A. ULSS n. 5 ARZIGNANO A. ULSS n. 6 VICENZA A. ULSS n. 7 PIEVE DI SOLIGO A. ULSS n. 8 ASOLO A. ULSS n. 9 TREVISO ARZIGNANO Via Kennedy 2 36071 Arzignano no no LONIGO c/o Dipartimento di Prevenzione Piazza della Libertà 1 36045 Lonigo no no VALDAGNO Via Enrico Fermi 11/E 36078 Valdagno MONTECCHIO MAGGIORE Piazza Carli Telefono: 0444/708610 VICENZA Via IV Novembre 46 36100 Vicenza Telefono: 0444/992244 0444/992230 Telefax: 0444/514848 NOVENTA VICENTINA Via Capo di Sopra 3 36025 Noventa Vicentina Telefono: 0444/780628 Telefax: 0444/760283 Via Lubin 16 31053 Pieve di Soligo Telefono: 0438/664433 Telefax: 0438/664446 no no sì sì sì sì no no si si MONTEBELLUNA Via Dante Alighieri 12 31044 Montebelluna Telefono: 0423/611712 0423/611713 Telefax: 0423/611744 TREVISO c/o La Madonnina Via Castellana 2 31100 Treviso Telefono: 0422/323785 0422/323786 Telefax: 04227323749 si si si si A. ULSS n. 10 SAN DONA’ DI PIAVE A. ULSS n. 12 VENEZIA A. ULSS n. 13 DOLO MIRANO NOALE ODERZO c/o Dip.to di Prevenzione Via Manin 46 31046 Oderzo Telefono: 0422/715605 Telefax: 0422/715631 SAN DONA’ DI PIAVE Via Trento 19 30027 San Donà di Piave Telefono: 0421/228170 Telefax: 0421/227887 PORTOGRUARO Via Zappetti 23 30026 Portogruaro Telefono: 04217396709 0421/396708 Telefax: 0421/396714 VENEZIA Centro Storico e Cavallino Treporti Ufficio Invalidi c/o OSPEDALE CIVILE Campo SS Giovanni e Paolo Telefono: 041/5295861 041/5295962 Telefax: 041/5295964 TERRAFERMA VENEZIANA (risponde per i ciechi di tutta la provincia) Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11/D 30174 Zelarino (Venezia) Telefono: 041/2608631 Telefax: 041/5369846 DOLO – MIRANO Riviera XXIX Aprile 2 30031 Dolo Telefono: 041/5133500 041/5133605 Telefax: 041/410143 no no si no si no si no si (solo Venezia terraferma) si si no NOALE c/o Ospedale di Noale Largo San Giorgio 3 30033 Noale Telefono: 041/5896751 041/5896761 Telefax: 041/5896799 no no A. ULSS n. 14 CHIOGGIA c/o Presidio Ospedaliero Via Madonna Marina 500 30015 Chioggia Telefono: 041/5534202 Telefax: 041/5534215 si no A.ULSS n. 15 ALTA PADOVANA CITTADELLA c/o Camposampiero sì no CAMPOSAMPIERO Via Pietro Cosma 1 35012 Camposampiero Telefono: 049/9324332 049/9324286 Telefax: 049/9324279 sì no Via Ospedale Civile 22 - 35122 Padova (Ufficio protocollo in via Scrovegni, 14 Padova) Telefono: 049/8214232 Telefax: 049/8214237 email:[email protected] va.it ESTE Via Francesconi 2 35042 Este Telefono: 0429/618344 Telefax: 0429/618326 CONSELVE Piazza Cesare Battisti 11 35026 Conselve Telefono: 049/9598722 sì sì sì no sì no A. ULSS n. 16 PADOVA A. ULSS n. 17 ESTE MONSELICE CONSELVE MONTAGNANA A.ULSS n. 18 ROVIGO c/o Cittadella Socio Sanitaria Viale Tre Martiri 89 45100 Rovigo Telefono: 0425/394712 0425/393768 Telefax: 0425/394747 si si A.ULSS n. 19 ADRIA c/o Dipartimento di Prevenzione Piazzale Rovigno 45011 Adria Telefono: 0426/941604 0426/941605 Telefax: 0426/941624 si si A. ULSS n. 20 VERONA Via Salvo D’Acquisto 7 37122 Verona Telefono: 045/8075984 Telefax: 045/8075042 si si A. ULSS n. 21 LEGNAGO c/o Dipartimento di Prevenzione Via Frattini 48 37045 Legnago Telefono: 0442/634201 c/o Dipartimento di Prevenzione Via Pianella 1 37045 Legnago Telefono: 0442/632928 0442/632931 Telefax: 0442/26372 BUSSOLENGO Via Carlo Alberto dalla Chiesa 37012 Bussolengo Telefono: 045/6712414 045/6712405 Telefax: 045/6712405 si no si (vedi anche Valeggio sul Mincio) no no no A. ULSS n. 22 BUSSOLENGO VILLAFRANCA DI VERONA Via Ospedale 5 37069 Villafranca di Verona Telefono: 045/6338329 Telefax: 045/6338341 APPENDICE N. 4 PROSPETTO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO Aventi diritto Ciechi civili assoluti minorenni Ciechi assoluti minorenni pluriminorati Ciechi civili assoluti maggiorenni Ciechi civili parziali minorenni e maggiorenni Minorenni con gravi disabilità psicofisiche con IA Invalidi civili totali maggiorenni con IA41 40 Prestazioni economiche 40 Indennità di Indennità Pensione accompagnamento speciale per (L.26/05/1970, (L. 28/03/1968, n. ciechi n. 382) 406; L. 26/05/1970, (L. 21/11/1988, n. 508) n. 382) SI NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI (se compatibile con il reddito) SI (se compatibile con il reddito) SI NO NO SI (L. 11/02/1980, n. 18) NO SI (se compatibile con il reddito e > 65 anni; L. 30/03/1971, n. 118) Ai fini del diritto alla pensione si considera il limite di reddito relativo all’anno in cui la pensione stessa dev’essere corrisposta e si confronta tale limite con l’ammontare dei redditi percepiti nell’anno precedente. L’art. 35 della L. 28 febbraio 2009, n. 14 ha stabilito che, “in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in corso, cioè dell’anno di decorrenza della pensione, come dichiarati dall’interessato in via presuntiva. 41 Per incompatibilità vedi p. “Incompatibilità”, punto 1. Invalidi civili totali maggiorenni senza IA Invalidi civili parziali maggiorenni NO NO NO NO Invalidi civili parziali minorenni NO (SI Indennità di frequenza, L. 11/10/1990, n. 289 – Essere in possesso di certificato di frequenza) SI (L. 11/02/1980, n. 18) NO SI (se compatibile con reddito e > 65 anni; L. 118/71) SI (se compatibile con il reddito e con età; L. 118/71) NO NO NO Invalidi civili totali minorenni con IA I soggetti che possono godere dei suddetti benefici sono: - i cittadini italiani; - i cittadini appartenenti agli altri Stati dell’Unione Europea; - i cittadini extracomunitari(*) qualora siano in possesso della Carta di soggiorno o del Permesso di Soggiorno C.E. per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (introdotto con il D.L. 8 gennaio 2007, n. 3). (*) I cittadini extracomunitari che non sono in possesso della Carta di Soggiorno possono godere soltanto delle prestazioni sociali, non di quelle economiche. In proposito si informa che il Tribunale di Napoli ha emanato, in data 18/03/2010, un’importante sentenza in materia di riconoscimento di provvidenze economiche in favore di una persona cieca assoluta straniera extracomunitaria in possesso del solo permesso di soggiorno e non anche della carta di soggiorno o titolo equivalente. Nella approfondita motivazione il Tribunale ha richiamato la principale giurisprudenza costituzionale sul tema (rappresentata soprattutto dalle sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009), in applicazione della quale è possibile procedere ad una lettura costituzionalmente orientata del vasto complesso normativo che regola l’immigrazione e la condizione dello straniero in Italia in rapporto alla concessione di benefici in favore dei soggetti disabili. Infatti, con tali pronunciamenti la Corte Costituzionale aveva già rilevato violazioni costituzionali e contrasti con le Direttive comunitarie, soprattutto laddove le norme vigenti escludevano che le indennità e le pensioni potessero essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non erano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno e, ora, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In particolare va ricordato che, per quanto concerne le indennità di accompagnamento, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare la concessione di tale provvidenza – i cui presupposti sono le gravi o gravissime condizioni di salute dell’individuo ed il relativo bisogno di assistenza continua – al possesso di un semplice titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio italiano, che, fra l’altro, richiede per il suo rilascio la titolarità di un determinato reddito. Il Tribunale, a tale proposito, cita altre sentenze della Corte (la n. 252/2001 e la n. 432/2005) che ribadiscono che “Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e … parziali alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza. Ne consegue il contrasto delle disposizioni censurate non solo con l’art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonché – tenuto conto che quello alla salute è diritto fondamentale della persona – con l’art. 2 della Costituzione”. La Corte si spinge anche oltre, affermando che le norme medesime violano anche l’art. 10, comma 1, della Costituzione “dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato”. Conseguentemente il Tribunale di Napoli ha sentenziato nel senso che nessuna provvidenza economica riconosciuta per minorazioni civili può essere negata solo perché lo straniero extracomunitario non dispone del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, se lo stesso è regolarmente residente in Italia con permesso (anche se non di lungo periodo), da almeno cinque anni, ed il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non sia stato concesso solo per motivi reddituali. Su tali basi, oltre al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, l’INPS è stato condannato al pagamento degli arretrati con relativi interessi e spese legali. (Tratto dalla Circolare U.I.C.I. n. 107/2010) N.B. Dal 1 gennaio 2007 gli Stati membri dell’U.E. sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. APPENDICE N. 5 INTEGRAZIONE SCOLASTICA: LEGGE 104/92 (artt. 12-13) 12. Diritto all'educazione e all'istruzione “1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della individualizzato, formulazione alla cui di un piano definizione educativo provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della dell'insegnante scuola, operatore con la partecipazione psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. 13. Integrazione scolastica 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h). 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis). 6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16 (1 ter)”. APPENDICE N. 6 QUANTI SONO I CIECHI NELLA REGIONE VENETO? I dati riportati nella presente appendice sono stati estratti da rilevazioni base fornite dall’Ufficio Statistico dell’INPS di Roma (dati aggiornati al 01/01/2008). Tale analisi non comprende i dati relativi agli ipovedenti gravi, medi e lievi come definiti dalla legge 138/2001, in quanto non reperibili da fonti certificate; in via presunta e utilizzando rilevamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, si stima la consistenza numerica in circa 25.000 unità di ipovedenti presenti nella Regione Veneto. POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA REGIONE VENETO (dato aggiornato al 01/01/2008) TOT. MASCHI TOT. FEMMINE TOT. POPOLAZIONE TOT. MASCHI CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI TOT. FEMMINE CIECHE ASSOLUTE E PARZIALI TOT. CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI 2.367.847 2.464.493 4.832.340 3.090 (36%)* 5.613 (64%)* 8.703 *Incidenza percentuale sul totale dei ciechi. INCIDENZA CIECHI ASSOLUTI E PARZALI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL VENETO MASCHI 1,30 ‰ FEMMINE 2,28 ‰ POPOLAZIONE TOT. 1,80 ‰ CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA REGIONE VENETO FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 - 60 61 – 65 66 + Totali Totali TOTALE GENERALE CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 64 51 42 31 73 68 63 51 508 432 326 343 128 113 77 141 837 1.727 972 2.656 1.610 2.391 1.480 3.222 (40%) (60%) (31%) (69%) 4.001 (46%) 4.702 (54%) 8.703 PERCENTUALI CIECHI ASSOLUTI E PARZALI RESIDENTI NEL VENETO SUDDIVISI PER FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 – 60 61 – 65 66 + TOTALE 2,16% 2,93% 18,49% 5,27% 71,15% 100% Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,06‰ sulla popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari all’1,74‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,80‰). RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO (Aggiornato al 01/01/2008) TOT. MASCHI TOT. FEMMINE TOT. POPOLAZIONE 102.747 110.865 213.612 TOT. MASCHI NON VEDENTI TOT. FEMMINE NON VEDENTI TOT. NON VEDENTI 130 (35%)* 246 (65%)* 376 *Incidenza sul totale dei ciechi. INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO MASCHI FEMMINE POPOLAZIONE TOT. 1,27 ‰ 2,22 ‰ 1,76 ‰ CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 - 60 61 – 65 66 + Totali Totali TOTALE GENERALE CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 1 1 1 1 3 0 1 1 27 18 9 11 5 6 1 6 45 92 37 110 81 117 49 129 (41%) (59%) (28%) (72%) 198 (53%) 178 (47%) 376 PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO SUDDIVISI PER FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 – 60 61 – 65 66 + TOTALE 1,06% 1,33% 17,29% 4,79% 75,53% 100% Nota: nel 2008 c’è stato un decremento dell’incidenza dei ciechi assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,03‰ sulla popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari all’1,79‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,76‰). RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PADOVA (Aggiornato al 01/01/2008) TOT. MASCHI TOT. FEMMINE TOT. POPOLAZIONE TOT. MASCHI CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI TOT. FEMMINE CIECHE ASSOLUTE E PARZIALI TOTALE CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI 444.880 464.895 909.775 646 (37%)* 1.114 (63%)* 1.760 *Incidenza sul totale dei ciechi. INCIDENZA CIECHI TOTALI E PARZIALI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI PADOVA MASCHI FEMMINE POPOLAZIONE TOT. 1,45 ‰ 2,40 ‰ 1,93 ‰ CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PADOVA FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 - 60 61 – 65 66 + Totali Totali TOTALE GENERALE CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 10 10 8 7 19 13 6 8 113 102 69 81 24 25 18 26 189 366 190 476 355 516 291 598 (41%) (59%) (33%) (67%) 871 889 (49%) (51%) 1.760 PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PADOVA SUDDIVISI PER CLASSI DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 – 60 61 – 65 66 + TOTALE 1,99% 2,61% 20,74% 5,28% 69,38% 100% Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,07‰ sulla popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari all’1,86‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,93‰). RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI ROVIGO (Aggiornato al 01/01/2008) TOT. MASCHI TOT. FEMMINE TOT. POPOLAZIONE 119.434 126.821 246.255 TOT. MASCHI NON VEDENTI TOT. FEMMINE NON VEDENTI TOT. NON VEDENTI 222 (37%)* 382 (63%)* 604 *Incidenza sul totale dei ciechi. INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI ROVIGO MASCHI FEMMINE POPOLAZIONE TOT. 1,86 ‰ 3,01 ‰ 2,45 ‰ CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI ROVIGO FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 - 60 61 – 65 66 + Totali Totali TOTALE GENERALE CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 4 6 0 2 7 8 5 6 39 32 17 19 2 5 3 9 61 111 84 184 113 162 109 220 (41%) (59%) (33%) (67%) 275 (45%) 329 (55%) 604 PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI ROVIGO SUDDIVISI PER CLASSI DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 – 60 61 – 65 66 + TOTALE 1,99% 4,30% 17,71% 3,15% 72,85% 100% Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,02‰ sulla popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari al 2,43‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari al 2,45‰). RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI TREVISO (Aggiornato al 01/01/2008) TOT. MASCHI TOT. FEMMINE TOT. POPOLAZIONE 428.680 440.854 869.534 TOT. MASCHI NON VEDENTI TOT. FEMMINE NON VEDENTI TOT. NON VEDENTI 480 (37%)* 828 (63%)* 1.308 *Incidenza sul totale dei ciechi. INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI TREVISO MASCHI FEMMINE POPOLAZIONE TOT. 1,12 ‰ 1,91 ‰ 1,52 ‰ CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI TREVISO FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 - 60 61 – 65 66 + Totali Totali TOTALE GENERALE CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 12 15 9 5 13 14 14 9 65 66 46 43 21 16 12 25 113 223 175 412 224 334 256 494 (40%) (60%) (34%) (66%) 558 (43%) 750 (57%) 1.308 PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI NELLA PROVINCIA DI TREVISO SUDDIVISI PER FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 – 60 61 – 65 66 + TOTALE 3,13% 3,82% 16,82% 5,66% 70,57% 100% Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,02‰ sulla popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari all’1,50‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,52‰). RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA (Aggiornato al 01/01/2008) TOT. MASCHI TOT. FEMMINE TOT. POPOLAZIONE 410.479 434.127 844.606 TOT. MASCHI NON VEDENTI TOT. FEMMINE NON VEDENTI TOT. NON VEDENTI 550 (33%)* 1.109 (67%)* 1.659 *Incidenza sul totale dei ciechi. INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI VENEZIA MASCHI FEMMINE POPOLAZIONE TOT. 1,34 ‰ 2,55 ‰ 1,96 ‰ CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 - 60 61 – 65 66 + Totali Totali TOTALE GENERALE CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 8 1 8 4 9 11 6 11 83 70 63 58 28 25 11 35 151 332 183 562 279 439 271 670 (39%) (61%) (29%) (71%) 718 (43%) 941 (57%) 1.659 PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA SUDDIVISI PER FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 – 60 61 – 65 66 + TOTALE 1,27% 2,23% 16,51% 5,97% 74,02% 100% Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,09‰ sulla popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari all’1,87‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,96‰). RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VICENZA (Aggiornato al 01/01/2008) TOT. MASCHI TOT. FEMMINE TOT. POPOLAZIONE 421.008 431.234 852.242 TOT. MASCHI NON VEDENTI TOT. FEMMINE NON VEDENTI TOT. NON VEDENTI 494 (38%)* 819 (62%)* 1.313 *Incidenza sul totale dei ciechi. INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI VICENZA MASCHI FEMMINE POPOLAZIONE TOT. 1,17 ‰ 1,90 ‰ 1,54 ‰ CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VICENZA FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 - 60 61 – 65 66 + Totali Totali TOTALE GENERALE CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 9 9 7 7 9 7 12 8 94 63 60 57 23 14 20 17 142 292 118 345 277 385 217 434 (42%) (58%) (33%) (67%) 662 (48%) 651 (52%) 1.313 PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VICENZA SUDDIVISI PER FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 – 60 61 – 65 66 + TOTALE 2,44% 2,74% 20,87% 5,63% 68,32% 100% Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,09‰ sulla popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari all’1,45‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari all’1,54‰). RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VERONA (Aggiornato al 01/01/2008) TOT. MASCHI TOT. FEMMINE TOT. POPOLAZIONE 440.091 456.225 896.316 TOT. MASCHI NON VEDENTI TOT. FEMMINE NON VEDENTI TOT. NON VEDENTI 568 (34%)* 1.115 (66%)* 1.683 *Incidenza sul totale dei ciechi. INCIDENZA NON VEDENTI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI VERONA POPOLAZIONE TOTALE MASCHI FEMMINE 1,88 ‰ 1,30 ‰ 2,44 ‰ CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VERONA FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 - 60 61 – 65 66 + Totali Totali TOTALE GENERALE CIECHI ASSOLUTI CIECHI PARZIALI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 20 9 9 5 13 15 19 8 87 81 62 74 22 22 15 23 136 311 185 567 278 438 290 677 (39%) (61%) (30%) (70%) 716 (42%) 967 (58%) 1.683 PERCENTUALE CIECHI ASSOLUTI E PARZALI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI VERONA SUDDIVISI PER FASCE DI ETA’ 00 - 18 19 - 30 31 – 60 61 – 65 66 + TOTALE 2,56% 3,27% 18,06% 4,87% 71,24% 100% Nota: nel 2008 c’è stato un incremento dell’incidenza dei ciechi assoluti e parziali, rispetto all’anno precedente, pari allo 0,02‰ sulla popolazione residente nel Veneto (nel 2007 l’incidenza era pari al 2,42‰ mentre nel 2008 l’incidenza risulta pari al 2,44‰). BIBLIOGRAFIA Agenzia delle Entrate, “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili – Aggiornata con la normativa in vigore a maggio 2008”; Regione Veneto Volontariato e Assessorato Non Profit, alle Politiche Osservatorio Sociali Regionale Handicap, “Manuale per operatori – Invalidità civile”, 2003; Scorda M., “L’invalidità civile nella vigente legislazione”, Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, edizione 2007; Seghieri L., “Invalidità e lavoro – Aspetti previdenziali e disciplina del rapporto di lavoro”, Maggioli Editore, 2008; Handylex Press, numero 9 – anno 2; Handylex Press, numero 7 – anno 2; Handylex Press, numero 6 – anno 1; Longoni M., “Italia Oggi – Guida Fiscale – La Finanziaria d’estate 2010”, serie speciale n. 17, anno 20, 5 agosto 2010.