IL COMMENTO
Viaggi tutto compreso e illegittimità della
norma che prevede un massimale per il
risarcimento dei danni alla persona
Filippo Romeo
Ricercatore di Diritto privato
» sommario
1. Il sistema della responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso”: artt. 43-47 cod. tur..
2. Mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e risarcimento del danno al
turista: le novità introdotte dal codice del turismo.
3. Danni alla persona, danni diversi da quelli alla persona e limiti risarcitori: dagli artt. 94 e 95 del cod. cons.
agli artt. 44 e 45 cod. tur.
4. Illegittimità del tetto per il risarcimento dei danni alla persona: la sentenza della Corte Costituzionale n. 75
del 30 marzo 2012.
5. Brevi riflessioni conclusive.
1. Il sistema della responsabilità nella vendita
dei pacchetti turistici “tutto compreso”: artt.
43-47 cod. tur.
Il complesso di norme che vanno dall’art.
43 all’art. 47 del codice del turismo tracciano il
sistema della responsabilità nella disciplina della
vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso”1.
Si delinea una sorta di microsistema in cui il
1
In questa sede occorre ricordare che il 21 giugno 2011 è
entrato in vigore il “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo” (c.d. codice del turismo:
d.lg. n. 79 del 23.5.2011). Si tratta di un decreto legislativo
che ha l’obiettivo di semplificare e riordinare la stratificata
legislazione in materia di turismo. Si spiega in questa logica
l’abrogazione della disciplina relativa ai “servizi turistici”
contenuta negli artt. 82-100 cod. cons. che è stata trasfusa,
con alcune importanti novità all’interno del nuovo testo unico
(artt. 32-51 cod. tur.). A seguito dell’entrata in vigore del
codice del turismo risultano oggi abrogate la legge n.
135/2001 di riforma della legislazione nazionale del turismo
nonché, come meglio vedremo, la legge n. 1084/1977 con cui
si era ratificata e resa esecutiva in Italia la Convenzione
Internazionale di Bruxelles del 1970 relativa al contratto di
viaggio.
Sul sistema della responsabilità nella vendita di
pacchetti turistici tracciato dal codice del turismo si
segnalano le puntuali riflessioni di S. MAZZAMUTO, Il
contratto di diritto europeo, Torino, 2012, 419 ss..
legislatore contempla la responsabilità da mancato
o inesatto adempimento (art. 43 cod. tur.) sia per
ciò che concerne i “danni alla persona” (art. 44
cod. tur.), sia per i danni “diversi da quelli alla
persona” (art. 45 cod. tur.). Peculiare valenza,
infine, assume l’espressa previsione di un danno
non patrimoniale da vacanza rovinata (art. 47 cod.
tur.)2.
Tale microsistema, come meglio vedremo,
presenta alcune novità significative rispetto al
quadro tracciato dagli ormai abrogati artt. 93-96
del codice del consumo. Ciò nonostante, anche il
codice del turismo, non risolve con chiarezza
alcune questioni problematiche già emerse in
passato3. Criticabile, ad esempio, risulta la scelta
di lasciare immutata la formula “l’organizzatore e
l’intermediario sono tenuti al risarcimento del
danno secondo le proprie responsabilità” che ha
2
Per alcuni brevi rilievi sul “nuovo” danno da vacanza
rovinata vedi infra § 2.
3
I limiti di tale microsistema, inoltre, sono amplificati dalla
non irrilevante circostanza che l’originario dato normativo di
riferimento (ci si riferisce, com’è ovvio, agli artt. 14-18 del
d.lg. n. 111/1995) si connota per la sua “mediocre qualità”
(cfr. ROPPO, I contratti del turismo organizzato. Prime
riflessioni sul decreto legislativo n. 111/1995, in Studi in
onore di P. Rescigno, III, Milano, 1998, 689 ss.).
posto non poche incertezze in merito ai rapporti
fra organizzatore e intermediario e fra le rispettive
obbligazioni risarcitorie4. La formula appena
richiamata, infatti, lungi dal risolvere un conflitto,
si limita a richiamare un criterio di ripartizione
della responsabilità desumibile alla luce di
parametri esterni a quelli previsti dall’art. 43,
1°co., cod. tur.5.
4
Sul punto vedi G. DE CRISTOFARO, La disciplina dei
contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “codice
del turismo” (D. Legisl. 23 maggio 2011, n. 79): profili di
novità e questioni problematiche, in Studium Iuris, 2011,
1284 (seconda parte). Sul punto, da ultimo, vedi S.
MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, cit., 431 s. ove
si sottolinea che “la soluzione del legislatore italiano si pone
a metà strada tra la soluzione minimalista di individuare un
unico soggetto responsabile tra l’organizzatore ed il venditore
e la scelta massimalista di creare un vincolo di responsabilità
solidale”.
5
A tal proposito, vedi i puntuali e condivisibili rilievi di
CAVALLARO, La responsabilità dell’intermediario e
dell’organizzatore di viaggi nella disciplina della “vendita di
pacchetti turistici”, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 438.
L’ambiguità della formula ha dato luogo ad un
dibattito sulla natura solidale o alternativa della responsabilità
contrattuale
dell’organizzatore
e
dell’intermediario
(venditore). In base ad una prima ricostruzione, sicuramente
più convincente, la normativa avrebbe introdotto un regime di
responsabilità “alternativa” o, per meglio dire “differenziata”
(cfr. CAVALLARO, op. ultima cit., 440; SILINGARDI –
MORANDI, La “vendita di pacchetti turistici”. La direttiva 13
giugno 1990, n. 90/314/CE e il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111,
Torino, 1996, 128 ove si parla di responsabilità
“strutturalmente differenziata”) in base al quale
l’organizzatore e l’intermediario sarebbero responsabili solo
dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente assunti
con il turista: la formula “secondo le proprie responsabilità”
andrebbe letta come equivalente “secondo i rispettivi obblighi
contrattuali”. La tesi della responsabilità “alternativa”
dell’intermediario rispetto a quella dell’organizzatore trova
conferma in giurisprudenza (vedi Trib. Mantova, 4.3.2005, in
Il Caso. it, 2005; Trib. Reggio Emilia, 21.2.2004, in Foro it.,
2004, 1, 2555. Vedi anche Trib. Genova, 2.3. 2005, in Banca
dati Infoutet, ove si esclude un vincolo di solidarietà tra i due
operatori professionali).
Secondo diversa lettura, viceversa, il venditore
risponderebbe solidalmente con l’organizzatore, anche del
fatto dei terzi ausiliari, in quanto il primo deve considerarsi
pur sempre quale coorganizzatore ogni qualvolta agisca come
mandatario dell’organizzatore (sul punto vedi CARRASSI,
Tutela del turista nei viaggi a forfait. Finalmente una
risposta adeguata del legislatore italiano? Commento al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in Corr. giur.,
1995, 904. In giurisprudenza vedi Cass., 10.2.2005, n. 2713,
in Dir. turismo, 2005, 337, con nota di Bailetti; G. di P.
Bologna, 11.8.2005, in Dir. turismo, 2006, 364). Tale
orientamento, tuttavia, anche se agevola il turista non appare
giustificato atteso che non tenendo conto né del ruolo
professionale svolto dall’intermediario (che, di fatto, si riduce
a una raccolta di adesioni) né dell’indebita equiparazione così
realizzata nella posizione dei due operatori professionali che
esporrebbe l’intermediario ad un rischio sproporzionato
rispetto al tipo di attività svolta e alla relativa struttura di
impresa.
Inoltre,
il
frazionamento
della
responsabilità6, da un lato, e dei soggetti
responsabili (organizzatore e intermediario),
dall’altro, ha spesso costretto l’interprete a
faticare non poco per trovare un punto di
equilibrio capace di mediare gli eventuali conflitti
tra gli operatori professionali del settore ed, al
tempo stesso, tutelare adeguatamente il turista7. A
ciò si aggiunga che, accanto alla necessità di
offrire una adeguata tutela risarcitoria ai fruitori
dei servizi si pone una diversa, ma altrettanto
avvertita, istanza di tutela delle imprese del settore
turistico, che hanno l’esigenza di poter contare su
un sistema normativo certo e capace di garantire
la possibilità di muoversi sul mercato in
condizioni di economicità e concorrenzialità. In
dottrina, a tal riguardo, si è affermato che
individuazione effettiva dei rischi e limitazioni
risarcitorie sono, inevitabilmente, i fondamentali
presupposti per effettuare una coerente
programmazione dei costi e della produzione8.
La questione risulta di estrema importanza
ed attualità anche in considerazione della
recentissima sentenza della Corte Costituzionale
n. 75 del 30 marzo 2012 che – come meglio
vedremo
–
ha
dichiarato
l’illegittimità
costituzionale della norma che prevedeva un
massimale per il risarcimento dei danni subiti
dalla persona durante un viaggio organizzato
“tutto compreso”9.
6
Si pensi, ad esempio, alla responsabilità per difetto di
organizzazione, alla responsabilità per esecuzione diretta di
un servizio ovvero alla responsabilità per fatto dei terzi
prestatori del servizio.
7
L’assenza di un criterio legale di ripartizione della
responsabilità, tuttavia, come sottolineato dal autorevole
dottrina (MAZZAMUTO, op. ultima cit., 432), rischia di
indebolire la posizione del turista, almeno fino a quando non
si saranno individuati criteri e regole idonee a selezionare il
soggetto da considerare responsabile a seconda della
tipologia contrattuale ovvero della tipologia di
inadempimento.
8
Vedi SILINGARDI-MORANDI, La vendita di pacchetti
turistici, II ed., Torino, 1998, 123 s.. Sul punto vedi anche
CAVALLARO, op. ultima cit., 434, ove si osserva che la tutela
del consumatore non è l’unica istanza tenuta in
considerazione dalla disciplina sulla vendita dei pacchetti
turistici all inclusive; il legislatore, infatti tiene in debita
considerazione anche l’interesse delle imprese che operano
nel settore turistico a non vedere “paralizzata la propria
attività da un’esposizione alle conseguenze negative
dell’inadempimento che non possono essere prima valutate e
incluse tra i possibili costi”. Solo muovendosi in questa
prospettiva si possono comprendere i limiti massimi al danno
risarcibile previsti all’interno del codice del consumo dagli
artt. 94 e 95. Vedi infra § 5.
9
Cfr. Corte Cost., 30.3.2012, in Il Caso.it, 2012.
2. Mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni contrattualmente assunte e
risarcimento del danno al turista: le novità
introdotte dal codice del turismo.
In base all’art. 43, 1°co., cod. tur., in caso
di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto
turistico, l’organizzatore “e” l’intermediario sono
tenuti al risarcimento del danno, “secondo le
rispettive responsabilità”10. A tal riguardo,
occorre subito segnalare che appare condivisibile
la scelta di espungere dal richiamato articolo la
previsione in forza del quale il “debitore” può
provare che l’inadempimento è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile11. Tale previsione,
infatti, elimina i problemi di coordinamento con il
precetto contenuto nell’abrogato art. 96, 1°co.,
cod. cons. (attuale art. 46, 1°co., cod. tur.)12.
10
Sono molteplici le ipotesi dalle quali può scaturire la
responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario. Il
professionista, infatti, potrà essere chiamato a rispondere
contrattualmente non solo in caso di inadempimento degli
obblighi derivanti dal contratto ma anche in caso di mancato
rispetto degli obblighi che discendono dalla violazione
dell’art. 42 cod. tur.. In tali casi il professionista è tenuto ad
un’obbligazione ulteriore e diversa da quella originaria: si
dovrà predisporre una adeguata soluzione alternativa, ovvero
offrire altro pacchetto turistico di qualità equivalente o
superiore senza supplemento di prezzo, o qualitativamente
inferiore con restituzione della differenza del prezzo, ovvero
ancora rimborsare il prezzo del viaggio cancellato. Sul punto
– sia pur con riferimento alla disciplina contenuta negli artt.
43-46 cod. cons. - vedi ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio
turistico, in Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale
del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2010, 128;
TRISCARI, I diritti del consumatore e la nuova class action, a
cura di Demarchi, Bologna, 2010, 267 s.; ALVISI, Commento
all’art. 93 cod. cons., in Codice ipertestuale del consumo,
diretto da Franzoni, Torino, 2008, 441.
11
La previsione oggi abrogata - riecheggiando il dettato
dell’art. 1218 c.c. - poneva un aggravamento del rischio in
capo all’organizzatore e al venditore rispetto a quanto
previsto dalla CCV, che ammetteva in larga misura la prova
liberatoria fondata sulla diligenza secondo lo schema dell’art.
1176 c.c..
12
La lettura del combinato disposto delle due norme sopra
richiamate ha dato luogo ad un acceso dibattito in dottrina
che, per molti versi, sembra rievocare il classico dibattito sul
rapporto tra art. 1218 c.c. e art. 1176 c.c.. E’ noto, infatti,
come la dottrina sia divisa fra coloro che ravvisano nella
colpa il criterio generale di imputazione della responsabilità
(in questa direzione GIORGIANNI, L’inadempimento, Milano,
1970, 236 ss.; C.M. BIANCA, Dell’inadempimento delle
obbligazioni, in Commentario del Codice Civile, a cura di
Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1970, 96 ss.) e coloro
che ritengono essenziale ai fine dell’esclusione della
responsabilità l’impossibilità assoluta e oggettiva della
prestazione, sia pur con alcune mitigazioni atteso che il
debitore per evitare la responsabilità deve pur sempre provare
la non imputabilità dell’impossibilità alla sua sfera di
controllo (per l’elaborazione originaria di tale concezione
Nessun dubbio, infatti, come sottolineato da
attenta dottrina, si pone oggi con riferimento al
contenuto della prova liberatoria fornendo la quale
l’organizzatore (o l’intermediario) può evitare di
essere condannato al risarcimento dei danni patiti
dal turista: è necessario e sufficiente dimostrare
che la causa del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni contrattualmente assunte si è
verificato per una causa imputabile al turista
medesimo, ovvero è dipeso “da un fatto del terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile”, o ancora
è stato provocato da caso fortuito o forza
maggiore13.
Degna di attenzione, inoltre, appare la
nuova statuizione in base alla quale “si
considerano inesatto adempimento le difformità
degli
standard
qualitativi
promessi
o
pubblicizzati” (art. 43, 1°co., cod. tur.). Tale
previsione, infatti, colloca sul medesimo piano, ai
fini della determinazione dei contenuti minimi
dell’obbligazione gravante sul professionista, gli
standard qualitativi “promessi” e “pubblicizzati”
nell’opuscolo informativo predisposto e diffuso ai
sensi dell’art. 38, 1°co., cod. tur., ovvero nei
materiali illustrativi divulgati per via telematica a
norma dell’art. 38, 3°co., cod. tur.14.
Di notevole importanza risulta, infine, la
possibilità di riconoscere al turista un risarcimento
per il danno da vacanza rovinata. L’art. 47 cod.
tur., com’è noto, ha espressamente previsto che
“nel caso in cui l’inadempimento o inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano il
pacchetto turistico non sia di scarsa importanza
ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere,
oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del
contratto, un risarcimento del danno correlato al
vedi OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità
della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, 209 ss.. Per gli
adattamenti successivi volti a recuperare il ruolo della
diligenza vedi VISINTINI, La responsabilità contrattuale,
Padova, 1979, 74 ss). Sul rapporto tra le due norme vedi
MENGONI, voce Responsabilità contrattuale (dir. vig.), in
Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1090 ss.. Sul tema vedi
anche FRANZONI, Colpa presunta e responsabilità del
debitore, Padova, 1988, 349 ss.; GIARDINA, Responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale. Significato attuale di una
distinzione tradizionale, Milano, 1993, p. 36 ss.; C. TURCO,
L’imputabilità e l’importanza dell’inadempimento nella
clausola risolutiva, Torino, 1997, 48 ss..
13
Cfr. DE CRISTOFARO, op. ultima cit., 1283.
Per una puntuale analisi dell’art. 96 cod. cons., oggi
confluito nell’art. 46 cod. tur., sia consentito rinviare a F.
ROMEO, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e
risarcimento del danno, in Trattato Teorico-pratico di Diritto
Privato, diretto da Alpa e Patti, Padova, 2011, 164 ss..
14
Per alcuni spunti di riflessione sul punto si rinvia a DE
CRISTOFARO, op. ultima cit., 1284.
tempo di vacanza inutilmente trascorso e
all’irripetibilità dell’occasione perduta”15.
In questa sede, sia pur brevemente,
occorre segnalare l’importanza e la correttezza
della scelta operata dal legislatore di limitare
l’azione di risarcimento per danno da vacanza
rovinata ai casi in cui l’inadempimento o
l’inesatta esecuzione delle prestazioni inserite nel
pacchetto turistico non sia di scarsa importanza.
Fondamentale, infatti, appare l’esigenza di evitare
richieste pretestuose, ampliando così in modo
indiscriminato e pericoloso l’area dei danni
risarcibili.
Un tale rischio, tuttavia, non appare del
tutto scongiurato: la disciplina del danno da
vacanza rovinata, infatti, deve essere coordinata
con il già richiamato art. 43, 1°co., cod. tur. che
ravvisando i presupposti per l’esercizio
dell’azione di inadempimento contrattuale anche
in lievi difformità degli standard qualitativi dei
servizi turistici promessi o pubblicizzati sembra
aprire la strada a contenziosi di carattere c.d.
bagatellare16. Tali difformità, invero, come
sottolineato anche dal Consiglio di Stato, risultano
estranee non solo al concetto stesso di vacanza
rovinata, ma anche ai caratteri strutturali della
responsabilità civile, diretta alla riparazione di
perdite e non di semplici disturbi o semplici
fastidi17.
risarcitorie. In tal senso, occorre ricordare che gli
abrogati artt. 94 e 95 cod. cons. ponevano una
serie di limitazioni risarcitorie al fine di trovare un
punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del
consumatore e dell’operatore turistico.
L’art. 94 cod. cons., in particolare, aveva
recepito il contenuto dell’art. 15 d.lg. n. 111/1995,
che prevedeva un rinvio ai limiti risarcitori nei
danni alla persona, nonché un esplicito richiamo
alle Convenzioni internazionali in tema di
trasporto, puntualmente elencate. Il riferimento
era alla Convenzione di Varsavia del 12.10.1929
sul trasporto aereo internazionale sostituita oggi
dalla Convenzione di Montreal del 28.5.1999, in
vigore in Italia dal 28.6.200418; alla Convenzione
di Berna del 25.2.1961 sul trasporto ferroviario
(COTIF) anch’essa riformata dalla successiva
Convenzione di Berna del 9.5.1980 attuata con
legge 18.12.1984, n. 97619; alla Convenzione di
Bruxelles del 23.4.1970 sul contratto di viaggio
(d’ora in avanti CCV) ratificata dall’ormai
abrogata legge n. 1084 del 27.12.197720.
Tuttavia, in un secondo momento, l’art. 14
del d.lg. n. 151/2006 ha novellato l’art. 94 cod.
cons., sostituendo questi puntuali limiti risarcitori
con una formula più elastica che riconosceva la
risarcibilità del danno alla persona conseguente
all’inadempimento o all’inesatta esecuzione delle
prestazioni nei limiti stabiliti dalle Convenzioni
3. Danni alla persona, danni diversi da quelli
alla persona e limiti risarcitori: dagli artt. 94 e
95 del cod. cons. agli artt. 44 e 45 cod. tur..
18
Come già accennato, una questione molto
delicata si pone con riferimento alle limitazioni
15
Dall’inadempimento dell’organizzatore del viaggio,
pertanto, possono derivare al viaggiatore un danno
patrimoniale e un danno non patrimoniale – c.d. danno da
vacanza rovinata – determinato dall’ansia e dalla frustrazione
sopportati a causa dell’inesatta prestazione promessa.
La compatibilità tra responsabilità ex contractu e
danno non patrimoniale trova oggi la sua consacrazione a
livello normativo nell’art. 47 cod. tur. che ha espressamente
previsto il c.d. risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Sul punto vedi
16
Considerare inesatto adempimento l’inottemperanza, anche
lieve, degli standard qualitativi promessi o pubblicizzati apre
la strada a richieste risarcitorie anche laddove non risultano
frustrate le aspettative di riposo e di vacanza del turista. Sul
punto sia consentito rinviare a F. ROMEO, Il “nuovo” danno
da vacanza rovinata: primi rilievi sull’art. 47 del codice del
turismo, in La responsabilità civile, 2011, 565 ss. ed ivi in
particolare 569.
Sull’art. 47 cod. tur. vedi anche MAZZAMUTO, Il
contratto di diritto europeo, cit., 436 s.; DE CRISTOFARO, op.
ultima cit., 1285 ss..
17
Cfr. Cons. Stato, Sez. Consultiva per gli Atti normativi,
21.1.2011, n. 307.
Tale Convenzione ha determinato modifiche sostanziali in
relazione alla responsabilità del vettore, rafforzando il
sistema di tutela dei passeggeri. La Convenzione di Montreal
del 1999 infatti, non prevede limiti di responsabilità in caso
di lesioni o morte del passeggero. In tali casi, pertanto, gli
interessi economici dell’impresa vettoriale cedono il passo al
bene supremo della vita e dell’integrità fisica del passeggero.
Sottolinea le profonde innovazioni in tema di
limitazioni di responsabilità nel campo del trasporto aereo
ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio turistico, cit., 124 nota
334.
19
Appare utile ricordare che il successivo Protocollo
aggiuntivo firmato a Vilnius il 3.6.1999 ed entrato in vigore
l’1.7.2006 ha elevato in modo significativo, di fatto
raddoppiandolo, l’iniziale limite risarcitorio. Anche tale
provvedimento, pertanto, tende a garantire maggiormente il
passeggero rispetto agli interessi economici del vettore.
20
Si estendeva, così facendo, la limitazione di responsabilità
per danno alle persone prevista dalle Convenzioni
internazionali per i singoli contratti di trasporto ferroviario,
aereo e di viaggio. Tale previsione si poneva in sintonia con
la disposizione contenuta nell’art. 34, 3°co., cod. cons., in
base alla quale non si considerano vessatorie le clausole “che
riproducono disposizioni di legge ovvero che siano
riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti
tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione
europea”.
internazionali che disciplinano la materia, recepite
dall’ordinamento italiano21.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l’art.
44 cod. tur. riproduce, sostanzialmente inalterato,
l’abrogato art. 94 cod. cons.22. Il legislatore,
viceversa, ha modificato la disposizione relativa ai
danni diversi da quelli alla persona cagionati
dall’inadempimento (art. 45 cod. tur.). In
particolare, è stato riformulato l’art. 45, 2°co., allo
scopo di coordinarlo con l’art. 3, 2°co., cod. tur.,
che ha abrogato la legge n. 1084/1977 di ratifica
della CCV del 197023.
L’abrogazione di tale dato normativo risulta
di notevole importanza nel quadro della questione
che si sta ricostruendo poiché fa venir meno le
previsioni di limiti risarcitori per i danni alla
persona in caso di responsabilità del tour operator
o dell’agente di viaggi che, come evidenziato,
erano ammesse in vigenza dell’art. 94 cod.
cons.24. Tali limitazioni, del resto, si ponevano in
palese contrasto con la disciplina internazionale
uniforme dei contratti di trasporto, sempre più
connotata dal generale abbandono del principio
della limitazione del risarcimento dovuto in caso
di danno alla persona25.
21
Attenta dottrina (ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio
turistico, cit., 124) ha sottolineato come tale modifica ha reso
la norma più idonea a far fronte alle mutazioni dei regimi di
responsabilità per danni alla persona, nell’ambito della
disciplina internazionale uniforme dei contratti di trasporto.
Tale modifica, tuttavia, lasciava inalterate le previsioni
relative ai limiti risarcitori in caso di responsabilità
dell’organizzatore o dell’agente di viaggi contenute nella
Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio.
Per una puntuale ricostruzione delle istanze che
hanno portato a dovere novellare l’art. 94 cod. cons. vedi
ALVISI, Commento agli’artt. 94-95 cod. cons., in Codice
ipertestuale del consumo, diretto da Franzoni, Torino, 2008,
469 ss..
22
In particolare, viene riprodotto senza nessuna modifica
l’art. 94, 3°co., cod. cons. nella parte in cui, circoscrivendo
l’autonomia delle parti, stabiliva la nullità degli accordi che
fissavano limiti risarcitori inferiori a quelli previsti dalle
convenzioni internazionali. La nullità della singola clausola,
che si avrà per non apposta, non importa la nullità dell’intero
contratto al quale verranno ad applicarsi i limiti di
risarcimento sanciti dalla vigente normativa. Tale previsione,
pertanto, si inserisce a pieno titolo tra quelle poste a tutela del
turista.
23
Occorre segnalare che l’art. 45, 1°co., cod. tur., continua ad
ammettere, almeno in linea di principio, la possibilità che la
responsabilità dell’organizzatore per i danni “diversi da quelli
alla persona” subiti dal turista a causa dell’inadempimento sia
pattiziamente limitata. Su tale profilo vedi le riflessioni di DE
CRISTOFARO, op. ultima cit., 1285 s..
24
Tali limiti risarcitori avrebbero potuto indurre il “turistaconsumatore” a preferire l’azione diretta nei confronti del
vettore, invece che rivolgersi – in modo più coerente –
all’organizzatore del pacchetto turistico “tutto compreso”. Sul
punto vedi ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio turistico,
cit., 124, nota 335.
25
Vedi retro nota 18.
Si può affermare, pertanto, che nel
passaggio dal codice del consumo al codice del
turismo, per quanto concerne i danni alla persona,
si cerca di contenere, se non addirittura escludere,
la possibilità di concedere all’organizzatore e
all’intermediario il beneficio di avvalersi della
limitazione di responsabilità26.
4. Illegittimità del tetto per il risarcimento dei
danni alla persona: la sentenza della Corte
Costituzionale n. 75 del 30 marzo 2012.
L’abbandono del principio dei limiti
risarcitori per i danni alla persona e, dunque,
l’esigenza di garantire al turista una tutela
risarcitoria “personalizzata” trova una peculiare
conferma
nella
pronuncia
della
Corte
Costituzionale n. 75 del 30 marzo 2012.
La Consulta, a tal riguardo, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lg. n.
111/199527, nella parte in cui introduce quale
limite all’obbligazione risarcitoria per i danni alla
persona,
derivanti
dall’inadempimento
o
dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico “tutto
compreso”, quello indicato dalla già richiamata
Convenzione internazione sul contratto di viaggio,
26
I limiti risarcitori fissati dall’ormai abrogato art. 94 cod.
cons. trovavano una peculiare giustificazione alla luce della
necessità di evitare disparità di trattamento che si sarebbero
potute verificare ove si fosse ammessa l’operatività di regole
diverse per disciplinare situazioni del tutto analoghe tra loro,
ma originate da tipi contrattuali differenti. Sul punto vedi le
riflessioni di STANZIONE – MUSIO, I contratti relativi alla
fornitura di servizi turistici, in La tutela del consumatore, a
cura di Stanzione e Musio, in Trattato di Diritto privato,
diretto da Bessone, Vol. XXX, Torino, 2009, 405, ove si
osserva che sarebbe potuto accadere, ad esempio, che lo
stesso danno provocato in conseguenza del trasporto aereo,
avrebbe incontrato una limitazione della responsabilità se il
contratto di trasporto non fosse stato inserito in un pacchetto
turistico, mentre, al contrario, tale limitazione non avrebbe
avuto luogo se lo stesso servizio fosse stato inserito
all’interno di una operazione più complessa, ove a fianco del
trasporto le parti avessero previsto anche l’alloggio o qualche
altro servizio turistico non accessorio. Nella medesima
direzione vedi ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio
turistico, cit., 122, laddove si sottolinea che i limiti risarcitori
appaiono necessitati dalla circostanza che l’organizzatore non
può subire un trattamento diverso rispetto a quello che la
legge prevede per il vettore al quale l’organizzatore stesso è
costretto a rivolgersi per “costruire” il pacchetto turistico
“tutto compreso”.
27
Il richiamato d.lg. n. 111/95 – com’è noto - aveva attuato
la dir. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti «tutto compreso». Quest’ultimo provvedimento
normativo, resosi necessario a seguito del numero esiguo di
paesi che aveva aderito alla Convenzione di Bruxelles, si
inserisce nell’ambito del più generale processo di
integrazione europea che ha connotato l’ultimo decennio del
secolo scorso.
firmata a Bruxelles nel 1970 e ratificata in Italia
dalla legge n. 1084/197728.
I fatti risalgono al 2006 quando una coppia
di coniugi aveva convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Verona tour operator e agenzia di
viaggi per ottenere la loro condanna al
risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale
avvenuto nel corso di un’escursione inclusa in un
viaggio “tutto compreso” in Egitto. L’incidente,
attribuibile alla condotta di guida pericolosa e
imprudente dell’autista, aveva causato agli attori
lesioni gravissime, consistenti nella deformazione
del volto e nell’amputazione di un braccio29.
Tuttavia, a fronte di un danno quantificato nel
giudizio principale in 808.119 euro, l’importo
massimo liquidabile previsto dalla Convenzione
di Bruxelles era di 313.500 euro. Di qui il ricorso
alla Consulta.
Il Tribunale di Verona con ordinanza del 6
luglio 2010 sollevava, in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15 del d.lg. n. 111/1995. La
disposizione censurata, secondo il giudice a quo,
sarebbe stata adottata in difformità dei principi e
criteri direttivi contenuti nella legge delega
22.2.1994, n. 14630.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata
la questione31. Si muove dalla distinzione fra il
28
In base alla CCV l’importo massimo risarcibile ammonta a
50.000 franchi-oro. Occorre sottolineare che il franco
menzionato dalla CCV è il franco oro del peso di 10/31 di
grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino. Ne
consegue, pertanto, che la valutazione di tale unità di misura
può variare, anche sensibilmente, in relazione alla quotazione
del’oro al mercato libero.
29
Il giudice rimettente assume che alla luce della disciplina
applicabile al caso in esame (d.lg. 111/1995, successivamente
confluito negli artt. 82-100 cod. cons.) può essere affermata
la responsabilità del tour operator (organizzatore del viaggio
“tutto compreso”) per il sinistro occorso agli attori .
30
La richiamata legge, infatti, delegando l’attuazione della
direttiva 90/314/CEE, aveva indicato fra i principi e criteri
direttivi quello secondo cui il legislatore delegato, nel
disciplinare il contratto di vendita di pacchetto turistico “tutto
compreso” avrebbe dovuto tenere conto solo delle
disposizioni più favorevoli contenute nella legge n.
1084/1977. A ciò si aggiunga che l’art. 24 lett. b) della legge
delega prevedeva che solo il risarcimento dei danni diversi
dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva
esecuzione delle prestazioni, avrebbe dovuto essere ammesso
nei limiti stabiliti dalla legge n. 1084/1977 di ratifica della
CCV. La disposizione censurata, pertanto, violerebbe gli artt.
76 e 77 Cost. per difetto di delega non emergendo, dal quadro
normativo richiamato nessuna delega ad introdurre limiti
risarcitori per danni alla persona.
31
Non supera il vaglio della Corte, pertanto, la norma che
prevede un massimale per il risarcimento dei danni subiti
dalla persona durante un viaggio organizzato “tutto
compreso” non avendo la normativa italiana rispettato la
delega conferita dal Parlamento al Governo per attuare la
normativa europea.
contratto di viaggio disciplinato dalla CCV e il
contratto di vendita di pacchetti turistici “tutto
compreso”. Quest’ultimo, infatti, si connota per
la “finalità turistica” che rileva non solo come
elemento di qualificazione del contratto ma anche
con riferimento alle vicende successive (si pensi,
ad esempio, all’impossibilità sopravvenuta)32. Ne
consegue – secondo la Consulta - l’impossibilità
di applicare la disciplina introdotta dalla CCV al
tipo contrattuale che il d.lg. n. 111/1995 era
chiamato a regolare e che, quindi, “il riferimento a
tale disciplina non solo fosse un’eccezione, ma
che fosse un’eccezione da circoscrivere in un
ristretto margine di compatibilità e di favore
32
In questa prospettiva la Corte Costituzionale richiama
espressamente Cass. 24.7.2007, n. 16315, in Contratti, 2008,
241, con nota di Cavajoni e in Danno e resp., 2008, 845, con
nota di d. Priscoli e in Dir. tur., 2007, 375, con nota di
Benelli, La risoluzione del contratto di viaggio per
impossibilità sopravvenuta della vacanza.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, il
contratto di viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo
contrattuale nel quale la “finalità turistica” non costituisce un
semplice motivo, come tale irrilevante, ma si sostanzia
nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a
soddisfare, connotandone la causa concreta. In tal senso vedi
anche Cass., 24.4.2008, n. 10651, in Corr. giur., 2008, 1396,
con nota critica di V. Mariconda, Contratto di viaggio, mare
sporco e diritti del consumatore ed in Dir. turismo, 2008,
349 ss. con nota critica di Corona (la controversia era sorta
allorché una coppia di turisti, dopo aver regolarmente fruito
della vacanza in una nota isola della Tunisia, aveva richiesto
ed ottenuto la condanna dell’organizzatore al pagamento
della metà del prezzo pattuito per non aver potuto fruire della
spiaggia e del tratto di mare prospiciente il loro alloggio, a
causa dello scarico, abusivo ed illegittimo, operato a largo
della costa da una petroliera). La “causa negoziale concreta”
viene posta al centro delle proprie argomentazioni anche da
Cass., 20.12.2007, n. 26958, in Contratti, 2008, 786 con nota
di Barbiera ove si afferma che l’impossibilità sopravvenuta
della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta
impossibile l’esecuzione del debitore ma anche nel caso in
cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione
della controparte, quando tale impossibilità sia comunque
non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia
venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta
irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la
“causa concreta” del contratto e la conseguente estinzione
dell’obbligazione.
Le richiamate sentenze della Suprema Corte si
connotano per l’uso eterodosso della nozione di causa. Basti
pensare che in Cass. 10651/2008 si assiste all’eversione di
una regola fondamentale in tema di inadempimento, a nulla
rilevando l’imprevedibilità dell’evento per escludere la
responsabilità dell’operatore turistico. Per una lettura critica
delle menzionate sentenze GALATI, Contratto di viaggio all
inclusive e “causa concreta”, in Contratti, 2009, 309 ss..
Sulla nozione di causa quale funzione pratica del
contratto (c.d. causa concreta) vedi: M. GIORGIANNI, voce
Causa (diritto privato), in Enc. dir., VI , 1960, 548 ss.; C. M.
BIANCA, Diritto Civile, 3. Il contratto, Milano, 2000, 452 ss.;
ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da Iudica e
Zatti, Milano, 2001, 381.
verso il consumatore, di cui la legge delega aveva
inteso individuare i contorni”33.
In questa prospettiva nessun trattamento più
favorevole al consumatore danneggiato può
ravvisarsi nella CCV. Tale conclusione è
avvalorata dal dato testuale dell’art. 14 della legge
delega, che richiamava la espressamente il limite
risarcitorio fissato dalla CCV soltanto con
riferimento ai danni diversi dal danno alla
persona, rispetto ai quali si circoscriveva l’ambito
di discrezionalità del legislatore delegato.
I rilievi svolti, del resto, come sottolineato
dalla stessa Corte costituzionale, trovano
significativo conforto nell’evoluzione normativa
successiva al d.lg. n. 111/1995: in particolare, si
pensi, dapprima, all’ultima formulazione dell’art.
94 cod. cons. nel quale – come già evidenziato nel
corso dell’indagine – è stato soppresso il
riferimento alla CCV, ed il massimale del
risarcimento è stato fissato con riferimento alle
Convenzioni internazionali in materia, di cui sono
parte l’Italia o l’Unione europea e, soprattutto, da
ultimo, al d.lg. n. 79/2011 – c.d. codice del
turismo – che intervenendo in maniera organica
sulla disciplina della vendita dei pacchetti turistici
“tutto compreso” e del rapporto contrattuale con il
“turista-consumatore” ha provveduto, come più
volte ricordato, all’abrogazione della legge n.
1084/1977 di recepimento della Convenzione di
Bruxelles.
5. Brevi riflessioni conclusive.
Con una motivazione articolata e per molti
versi condivisibile, la Corte Costituzionale
affronta questioni di sicuro interesse che vanno al
di là della portata ridotta della declaratoria di
incostituzionalità di una norma già abrogata
dall’entrata in vigore del codice del turismo.
La sentenza, invero, si colloca nel quadro
del più ampio e non sopito dibattito relativo al
ruolo del danno alla persona nella responsabilità
dell’organizzatore di pacchetti turistici. L’attuale
formulazione, infatti, lascia pur sempre aperto il
problema interpretativo se quello contemplato
dall’art. 44, 1°co., cod. tur., sia un sistema di
responsabilità contrattuale contro i danni non
patrimoniali o sia un sistema di sicurezza sociale.
33
Occorre ricordare che legge delega indicava come criteri
specifici quello della salvaguardia delle disposizioni più
favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di
viaggio (legge n. 1084/1977) e quello dell’applicabilità
espressa al risarcimento dei danni diversi dal danno alla
persona, dei limiti stabiliti dall’art. 24 lett. b della legge n.
1084/1977. Il legislatore delegato, pertanto, non sarebbe stato
autorizzato ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle
persone così come prevista nella CCV.
Come osservato da autorevole dottrina, infatti,
“non v’è responsabilità di diritto privato in
assenza di ristorazione della perdita subita, la
quale si realizza quando l’obbligazione di
risarcimento attua la traslazione, ancorché parziale
ed imperfetta, del costo e degli effetti del danno
dalla sfera giuridica del danneggiato a quella del
danneggiante”34.
Fermo restando che il danno alla persona è
per definizione sottratto ad una quantificazione in
termini oggettiva analoga a quella del danno
patrimoniale, non è dato dubitare che solo
l’apprezzamento equitativo da parte del giudice
del quantum del danno presenta i caratteri della
valutazione in concreto, che sola è in grado di
garantire l’effettiva riparazione della perdita
subita e che non può essere sostituita da
un’indennità in misura fissa come nel caso della
previsione dell’art. 44, 1°co., cod. tur.35. La
vicenda che ha dato luogo alla questione di
legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lg. n.
111/1995 è, a tal riguardo, paradigmatica: a fronte
di un danno quantificato nel giudizio principale in
808.119 euro, l’importo massimo liquidabile alla
coppia di turisti coinvolta nel sinistro stradale
avvenuto durante un’escursione inserita nel
pacchetto turistico - ammontando a poco più di
310.000 euro - era ben lontano da una vera
ristorazione della perdita subita36.
Occorre prendere atto, pertanto, che quando
l’obbligazione risarcitoria del tour operator si
riferisce ai danni alla persona, il bene supremo
della vita e dell’integrità fisica merita un livello di
tutela pieno che non può e non deve cedere il
passo ad interessi economici delle imprese
operanti nel settore turistico37.
34
Cfr. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, cit., 433,
il quale – a tal riguardo - sottolinea che non costituisce un
caso la scelta linguistica della CCV di definire indennità le
somme dovute al viaggiatore per i danni alla persona e alle
cose.
35
Sul punto vedi MAZZAMUTO, Il contratto di diritto
europeo, cit., 434. La richiamata dottrina, a tal riguardo,
sottolinea che “il referente ineliminabile della valutazione
giudiziaria dell’ammontare della somma resta il danno e il
suo apprezzamento non può che avvenire in concreto, anche
se poi sfoci nel ricorso a standard sociali di valutazione, che
sono comunque meno rigidi delle predeterminazioni legali,
qual è l’art. 44, 1°co., cod. tur.”.
36
Appare evidente che così operando si finisce con
l’introdurre un regime di responsabilità che sacrifica la
personalizzazione del danno a vantaggio di una
semplificazione del regime probatorio della responsabilità.
Ne consegue da un lato la predeterminazione del rischio per il
professionista e dall’altro il ricorso a strumenti assicurativi.
37
In questa direzione, del resto, si era mossa la già richiamata
Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo
internazionale (vedi retro nota 18).
Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012
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CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 75
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Alfonso
Franco
Luigi
Sabino
Giuseppe
Paolo Maria
Giuseppe
Alessandro
Paolo
Giorgio
Aldo
Marta
Mario Rosario
ha pronunciato la seguente
QUARANTA
GALLO
MAZZELLA
CASSESE
TESAURO
NAPOLITANO
FRIGO
CRISCUOLO
GROSSI
LATTANZI
CAROSI
CARTABIA
MORELLI
Presidente
Giudice
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SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111
(Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso»), promosso dal Tribunale ordinario di Verona nel procedimento vertente tra A.M.L. ed
altra e la Sprintours s.p.a. ed altra, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 193 del registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione di A.M.L. ed altra (fuori termine) e della Sprintours s.p.a. ed altra,
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Piergiorgio Bonini per A.M.L. ed altra, Carlo F. Galantini per la Sprintours
s.p.a. ed altra e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.― Il Tribunale ordinario di Verona, sezione IV civile, con ordinanza del 6 luglio 2010,
iscritta al reg. ord. n. 193 del 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111
(Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso»).
1.2.― Il rimettente premette che, con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2006,
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html
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Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012
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A.M.L. e sua moglie A.C. avevano convenuto in giudizio la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di
Lonardi Alessio per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 17
novembre 2004, durante una vacanza. Gli attori, aderendo ad un’iniziativa di viaggio organizzato in
Egitto promossa dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione Provinciale di Verona,
avevano stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso” con l’agenzia “Viaggi e Cultura” di
Alessio Lonardi di Verona, il cui oggetto era costituito dal pacchetto turistico del Tour operator
Sprintours s.p.a. Tale servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il
soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto e una crociera per tre notti sul
Nilo, a bordo della motonave Sprintours Tower Prestige, il tutto per la durata di otto giorni e sette
notti dal 15 novembre al 22 novembre 2004.
Durante l’escursione ad Alessandria d’Egitto, l’autista, per una condotta di guida pericolosa ed
imprudente, aveva perso il controllo del mezzo a causa dell’incidente conseguente gli attori avevano
subito lesioni gravissime, consistite nella deformazione del volto e nell’amputazione del braccio
destro.
1.3.― Ciò posto, il Tribunale di Verona, individua nel d.lgs. n. 111 del 1995, attuativo della
direttiva europea del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente «Viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso“», la disciplina di legge in base alla quale valutare il ruolo e la condotta delle
convenute, poiché, diversamente da quanto sostenuto da queste ultime (che ritenevano applicabile la
Convenzione di Bruxelles, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 - Ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970), tale normativa troverebbe applicazione nel caso di pacchetto di viaggio “tutto compreso”
venduto od offerto in vendita nel territorio della Comunità, come confermato dal d.lgs. n. 111 del
1995, citato.
Il rimettente, inoltre, risolve le difficoltà di coordinamento fra il d.lgs. in oggetto e la
convenzione sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (CCV), assumendo che il
primo e non la seconda disciplina i pacchetti turistici “tutto compreso”, fattispecie distinta dal
contratto di organizzazione (art. 5 e seguenti) o di intermediazione (art. 17 e seguenti) di viaggio di
cui alla Convenzione.
Nel primo caso le prestazioni ed i servizi verrebbero in rilievo separatamente configurando
diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione, mentre nel
caso di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. package) si determinerebbe una prefissata
combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici
agli stessi non accessori (visite, escursioni con guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del
«pacchetto turistico», con durata superiore alle 24 ore (d.lgs. n. 111 del 1995, art. 2 e seguenti, ora
trasfusi nell’art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo, a norma
dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229). Tale pluralità di servizi connoterebbe dunque la
diversa finalità del tipo contrattuale.
1.4.― Sotto il profilo della rilevanza il giudice rimettente assume che, alla luce della
disciplina applicabile al caso in esame, ben possa essere affermata la responsabilità per il sinistro
occorso agli attori, quanto meno della Sprintours s.p.a., quale organizzatrice del viaggio, ai sensi
dell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995. Risulta pacifico, a giudizio del rimettente, sia che essa ebbe ad
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affidare alla Tiran Tour il trasporto, sia che l’automezzo sul quale gli attori viaggiavano era uscito di
strada mentre era diretto alla località prevista dal programma di viaggio, essendo irrilevanti le dedotte
circostanze della negligenza o imperizia dell’autista del pullman e della pioggia, poiché nessuno di
tali fattori causali potrebbe costituire quell’elemento eccezionale o imprevedibile che varrebbe ad
esonerare da responsabilità l’organizzatore del viaggio, il quale, per giurisprudenza costante, è sempre
responsabile salvo che dimostri che il mancato esatto adempimento sia dipeso da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che alla luce dell’art. 17 del medesimo d.lgs.,
potrebbe consistere soltanto nel fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero nel
caso fortuito o nella forza maggiore.
Ancora, ai fini della rilevanza il Tribunale osserva che l’entità economica del danno alla
persona subìto dall’attore, alla luce delle conclusioni del CTU, è determinabile in euro 808.119,74,
importo che risulta notevolmente superiore al limite risarcitorio previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 111
del 1995, nella versione vigente ratione temporis, come indicato dalla Convenzione di Bruxelles
richiamata (50.000 franchi oro equivalenti nell’agosto del 2009 ad euro 313.500,00), essendo
l’espressa abrogazione della norma (dapprima disposta implicitamente, per effetto del decreto-legge 8
settembre 2004, n. 237, recante «Interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265) intervenuta soltanto con l’art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell’articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265).
1.5.― Ciò posto, il rimettente assume che il limite risarcitorio di cui all’art. 15, nella versione
precedente al d.lgs. n. 96 del 2005 risulterebbe incompatibile con la direttiva comunitaria
90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, poiché questa, pur
consentendo agli Stati membri di ammettere che l’indennizzo «sia limitato conformemente alle
convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni», nel preambolo non richiamerebbe la
Convenzione di Bruxelles tra le convenzioni internazionali che disciplinano alcune delle prestazioni
che sono oggetto di un servizio “tutto compreso”.
Coerentemente con tale premessa l’art. 5 della direttiva, nel consentire che gli Stati membri
prevedano limiti all’indennizzo, avrebbe ribadito che tali limitazioni devono essere conformi «alle
convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni». Tale assunto sarebbe chiarito
ulteriormente dalla considerazione che non esistono, né esistevano al momento dell’adozione della
direttiva 90/314/CEE, convenzioni internazionali regolanti tale fattispecie.
Il rimettente, tuttavia, precisa che siffatto contrasto tra la normativa interna e la direttiva
europea non consentirebbe la «disapplicazione» della norma in esame, giacché tale evenienza
potrebbe verificarsi solo alla duplice condizione che la direttiva sia dotata di efficacia diretta e che la
controversia verta fra un privato ed una autorità dello Stato membro. Nel caso di specie, inoltre,
neppure potrebbe soccorrere una «interpretazione conforme», non sussistendo in proposito quel
«margine di discrezionalità che consente all’interprete di scegliere tra due interpretazioni possibili
della norma interna (...)», a fronte della chiarezza e inequivocità dell’art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995
nella sua versione originaria, laddove richiama esplicitamente i limiti di debito previsti dalla CCV.
1.6.― Il Tribunale di Verona, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale del citato art. 15
del d.lgs. n. 111 del 1995, in quanto la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per
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l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria del 1993), delegando, tra l’altro, l’attuazione della più volte citata direttiva “Viaggi, le
vacanze e circuiti tutto compreso”, aveva indicato fra i principi e criteri direttivi quello secondo cui il
legislatore delegato, nel disciplinare il contratto di pacchetto turistico, avrebbe dovuto tenere conto
delle disposizioni più favorevoli contenute nella legge n. 1084 del 1977 (che aveva ratificato la
Convenzione di Bruxelles del 1970). La lettera b) dell’art. 24 della legge n. 146 del 1994, inoltre,
aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona derivanti da
inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarebbe stato ammesso nei limiti stabiliti dalla
citata legge n. 1084 del 1977.
In tale contesto normativo, il rimettente assume che il legislatore non aveva conferito nessuna
delega ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona, sicchè la norma censurata, con riguardo
a tale previsione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per difetto di delega.
Questa conclusione non troverebbe ostacolo nelle argomentazioni sostenute dalle convenute,
secondo cui il limite all’obbligazione risarcitoria per danni alla persona nella esecuzione di viaggi
internazionali sarebbe già stato introdotto all’interno del nostro ordinamento con la legge n. 1084 del
1977, perché la convenzione da essa ratificata regolava una fattispecie diversa da quella alla quale si
riferiva la direttiva 90/314/CEE. Questo, peraltro, sarebbe stato il motivo della mancata menzione
della stessa nella direttiva. Pertanto, a giudizio del rimettente, il Governo delegato non avrebbe potuto
trarre nessun criterio utile a contenere l’obbligo risarcitorio del “tour operator” per i danni alla
persona dall’art. 5, paragrafo 2, terzo comma della citata direttiva, la quale, oltre a non richiamare la
convenzione, non stabiliva limiti per danni alla persona provocati durante l’effettuazione di
prestazioni di trasporto terrestre rientranti tra quelle oggetto del pacchetto turistico.
2.― Si sono costituite nel giudizio le parti private convenute nel giudizio principale, la
Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Lonardi Alessio, concludendo per l’infondatezza della
questione.
La difesa si incentra in particolare su due aspetti della disciplina.
2.1.― In primo luogo, si assume che, interpretando la legge delega alla luce della lettera e
dello spirito della direttiva, che autorizzava l’introduzione di limiti alla responsabilità del tour
operator anche in relazione ai danni alle persone, dovrebbe escludersi il vizio di eccesso di delega.
Con riferimento a tale punto, la direttiva comunitaria prevedeva all’art. 5, comma 2, che «Per quanto
riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo
sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.».
Pertanto il legislatore delegato poteva senza dubbio fare riferimento ad una convenzione
internazionale che disciplinava le prestazioni incluse nel pacchetto.
2.2.― Le parti private contestano, inoltre, l’argomento a contrario speso dal rimettente con
riferimento al richiamo espresso della legge comunitaria ai danni alle cose. La specificità della
disposizione, infatti, lungi dal circoscrivere l’applicabilità della legge n. 1084 del 1977, si sarebbe
giustificata in ragione dell’ampiezza attribuita dalla direttiva al riguardo, allorché consentiva deroghe
contrattuali nel limite della ragionevolezza. In questo caso, il legislatore avrebbe inteso approntare
una maggior tutela del consumatore, attraverso un limite risarcitorio fissato nel massimo
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normativamente, necessità che non si sarebbe presentata per i danni alle persone, per i quali la
direttiva già faceva riferimento alle convenzioni internazionali. A conforto di ciò la difesa cita la
relazione sul recepimento della direttiva nella legislazione nazionale degli Stati membri redatta dalla
Commissione europea, nella quale l’opzione scelta dal legislatore italiano in proposito non risulta
essere contestata, attraverso una procedura di infrazione, diversamente da quanto invece sarebbe
accaduto con l’obbligo di istituzione del fondo di garanzia.
Il legislatore delegato sarebbe, dunque, stato autorizzato ad inserire una normativa precedente,
quale quella di ratifica della Convenzione di Bruxelles, che peraltro riguardava “qualunque contratto
di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi”, e quindi anche il
pacchetto “tutto compreso”, in quanto le differenze applicative, oltre a risultare “labili da un punto di
vista logico-sistematico”, si rivelerebbero marginali proprio in materia di limitazione
dell’obbligazione risarcitoria del tour operator. Posizione, questa, che sarebbe stata fatta propria
anche da alcuni commentatori, che avevano individuato nella convenzione «una fonte normativa
idonea ad integrare le lacune della disciplina comunitaria nella materia contrattuale dei viaggi e
soggiorni organizzati».
Conseguentemente, la difesa conclude che all’epoca del sinistro la materia dei viaggi sarebbe
stata soggetta a due normative: quella della legge di esecuzione della CCV (legge n. 1084 del 1977) e
quella del d.lgs. n. 111 del 1995, per cui non si potrebbe validamente ritenere che nel dare attuazione
alla direttiva comunitaria da parte del Governo italiano vi sia stato un eccesso di delega, proprio in
quanto il limite per i danni alla persona era già previsto all’interno del nostro ordinamento con un
provvedimento di rango legislativo.
3.― Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per
l’inammissibilità e per l’infondatezza della questione sollevata.
L’Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che il giudice a quo non avrebbe avuto il
potere di interpretare in via definitiva il diritto comunitario, ed avrebbe dovuto sperimentare, quanto
alla compatibilità della norma censurata con la direttiva, un rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia. Inoltre, non essendo la Corte competente «ad enunciare essa l’interpretazione delle norme
comunitarie assunte come norme interposte integranti i parametri costituzionali invocati dal giudice
rimettente (qui, gli artt. 76 e 77)» la questione sarebbe inammissibile.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri, deduce l’infondatezza della questione in
quanto la risarcibilità del “danno da vacanza rovinata”, di natura non patrimoniale, troverebbe il
proprio fondamento nella legge n. 1084 del 1977, perché dall’introduzione nel nostro ordinamento
della successiva normativa comunitaria non deriverebbe l’abrogazione della Convenzione di
Bruxelles, ratificata con la citata legge.
4.― Si sono costituite tardivamente in giudizio le parti attrici nel processo principale,
chiedendo alla Corte la rimessione in termini, e concludendo nel merito per la pronuncia di
illegittimità costituzionale.
Considerato in diritto
1.― Il Tribunale ordinario di Verona censura l’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso»), nel testo vigente ratione temporis, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9
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maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma
dell’articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265), nella parte in cui introduce quale limite
all’obbligazione risarcitoria per i danni alla persona, derivanti dall’inadempimento o dalla inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di un servizio viaggi con la formula “tutto
compreso”, l’ammontare di 50.000 franchi-oro (corrispondenti a circa euro 313.500,00), previsto
dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
e ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV). Il danno quantificato nel giudizio principale
ammonta a circa euro 808.119,74.
1.1.― Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata sarebbe stata adottata in difformità
dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 24 della legge delega 22 febbraio 1994, n. 146
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria del 1993). A suo avviso, tale legge, delegando l’attuazione della direttiva
del Consiglio 90/314/CEE concernente i «Viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”», aveva
infatti indicato fra i principi e criteri direttivi quello secondo cui il legislatore delegato, nel
disciplinare il contratto di pacchetto turistico, avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni più
favorevoli contenute nella legge n. 1084 del 1977. In particolare l’art. 24 della legge delega aveva
previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento
o cattiva esecuzione delle prestazioni, avrebbe dovuto essere ammesso nei limiti stabiliti dalla citata
legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles. La disposizione censurata, pertanto, violerebbe gli
artt. 76 e 77 della Costituzione per difetto di delega.
2.― Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio delle parti
attrici nel processo principale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall’art. 25 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Tale
termine, per costante orientamento di questa Corte, è perentorio (ex multis, sentenze n. 190 del 2006 e
n. 257 del 2007) e non sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in
termini avanzata.
3.― L’Avvocatura generale dello Stato ha, poi, eccepito l’inammissibilità della questione
poiché, non spettando al giudice comune il potere di interpretare in via definitiva il diritto dell’Unione
europea, il Tribunale di Verona non avrebbe potuto, senza prima avere esperito il rimedio del rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, affrontare il tema della compatibilità della norma censurata con la
direttiva 90/314/CEE, assunta come norma che integrerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
La questione sarebbe inammissibile anche perché neppure questa Corte potrebbe interpretare
in via definitiva una direttiva comunitaria.
3.1.― L’eccezione non è fondata. Alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea e di questa Corte, sono ormai stati definiti con chiarezza i ruoli che, rispetto al
rinvio pregiudiziale d’interpretazione, prefigurato dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), sono attribuiti ai giudici nazionali comuni, alla Corte costituzionale ed
alla Corte di giustizia. I giudici nazionali le cui decisioni sono impugnabili hanno il compito di
interpretare il diritto comunitario e se hanno un dubbio sulla corretta interpretazione hanno la facoltà e
non l’obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne
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applicazione, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali. Il giudice di ultima
istanza, viceversa, ha l’obbligo di operare il rinvio, a meno che non si tratti di una interpretazione
consolidata e in termini o di una norma comunitaria che non lascia adito a dubbi interpretativi (Corte
di giustizia, CILFIT S.r.l. ed altri contro il Ministero della sanità, causa C-283/81, sentenza 6 ottobre
1982). Quanto alla Corte costituzionale, essa, con l’ordinanza n. 103 del 2008, ha chiarito il suo ruolo
alla stregua dell’art. 267 del TFUE in un giudizio principale, conservando la propria competenza ad
interpretare il diritto comunitario quando non sia necessario il rinvio alla Corte di giustizia. La
questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sarebbe invece inammissibile, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice rimettente chiedesse la verifica di costituzionalità di una
norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un
contrasto con queste ultime; il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto
comunitario va risolto, infatti, eventualmente con l’ausilio della Corte di giustizia, prima che sia
sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l’irrilevanza della questione stessa (sentenze
n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984).
L’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura generale è pertanto sotto il profilo appena
esaminato infondata. Il Tribunale di Verona aveva di sicuro la competenza ad interpretare le
conferenti disposizioni della direttiva comunitaria 90/314/ CEE; e non aveva alcun obbligo di operare
il rinvio alla Corte di giustizia.
Quanto all’eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa incompetenza di questa Corte ad
interpretare la direttiva comunitaria, essa è del pari infondata. Anzitutto, la censura che il giudice
rimettente ha espressamente dedotto si collega alla violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, in particolare sotto il profilo del difetto di delega legislativa ad introdurre limiti
risarcitori per i danni alla persona. Poiché, tuttavia, si tratta di una delega contenuta in una legge
comunitaria, quella del 1993, questa Corte non può fare a meno, preliminarmente, di interpretare la
delega anche alla luce della direttiva, al fine di verificarne la compatibilità; ed è sicuro che ne abbia la
piena competenza, almeno quando non avesse un dubbio interpretativo sulla normativa comunitaria
che essa stessa non fosse in grado di sciogliere, ciò che nella specie non risulta.
4.― Nel merito la questione è fondata.
4.1.― L’art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995 si inserisce in un’evoluzione normativa del modello
contrattuale con finalità turistica. In particolare, con riferimento al contratto di viaggio e di
intermediario di viaggio, la «Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio» (d’ora in poi
CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1084
del 1977, recava una disciplina complessa, nella quale ad interventi rivolti agli operatori turistici si
affiancavano norme preordinate alla tutela del viaggiatore-consumatore. La CCV, tuttavia, era stata
sottoscritta da pochissimi Stati membri dell’Unione europea; ed inoltre risultava non pienamente
conforme alle esigenze sociali e contrattuali che si stavano affermando a livello internazionale,
orientate non tanto sulla mera intermediazione per il trasporto ed il soggiorno, quanto sulla fornitura
dell’insieme di servizi funzionali al viaggio e anche non connessi strettamente ad esso.
La direttiva comunitaria n. 90/314/CEE ha invece colto queste nuove esigenze ed inteso
affrontare le «notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda
la prassi corrente», superando gli «ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e
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distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri» (secondo e terzo
considerando della direttiva).
4.2.― La direttiva aveva delineato un articolato livello di armonizzazione delle legislazioni
riguardo alle informazioni che devono essere fornite al consumatore, ai requisiti formali per i contratti
di viaggio, alle norme imperative da applicare alle obbligazioni contrattuali ed infine alla tutela dei
consumatori in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio. Essa, dunque, pur
lasciando un certo margine agli Stati membri quanto alla scelta dei mezzi per raggiungere il risultato
da essa perseguito, imponeva di prevedere a favore dei singoli consumatori diritti il cui contenuto
poteva essere determinato con sufficiente precisione, tra questi il diritto al ristoro degli eventuali
danni imputabili all’organizzatore (Corte di giustizia, Dillenkofer contro Germania, causa C-178/94,
sentenza 8 ottobre 1996).
4.2.1.― In particolare, la direttiva in esame consente che, «per quanto riguarda i danni
derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
servizio tutto compreso, gli Stati membri posso[a]no ammettere che l’indennizzo sia limitato
conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni», di cui al 19°
considerando. In quest’ultimo sono espressamente richiamate «la Convenzione di Varsavia del 1929
sul trasporto aereo internazionale, la Convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, la
Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare e la Convenzione di Parigi del 1962
sulla responsabilità degli albergatori». Non risulta evocata la Convenzione di Bruxelles (CCV), con la
conseguenza che nessun riferimento c’è ad un obbligo risarcitorio, e ai suoi limiti, quanto al danno
alla persona a sèguito di sinistro stradale.
5.― La legge delega in esame, in quanto “legge
comunitaria” diretta all’attuazione di direttive europee, stabilisce anzitutto un insieme di criteri e
principi direttivi “generali” valevoli, cioè, per tutti i decreti legislativi da emanare in attuazione delle
direttive di cui all’allegato. Inoltre, essa enuncia principi specifici in relazione alle singole materie, in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare. In definitiva, quindi, la “legge comunitaria”
vincola il legislatore delegato in primo luogo quanto ai principi contenuti nelle direttive da attuare,
poi quanto ai criteri e princìpi direttivi generali (art. 2), infine, quanto ai criteri di delega specifici,
dettati in relazione alla direttiva in esame (art. 24).
5.1.― L’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE imposta al legislatore delegato, innestandosi
in un tessuto normativo che già aveva disciplinato il contratto di viaggio, ha necessariamente indicato
principi e criteri direttivi speciali che hanno delimitato in maniera assai significativa lo spazio di
discrezionalità del legislatore delegato. In primo luogo, la legge delega n. 146 del 1994 ha, infatti,
stabilito non solo che «i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle
direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime» (art. 2, comma 1, lettera h), ma anche che, «per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse» (art. 2, comma 1, lettera c). Infine, con specifico
riferimento alla direttiva viaggi “tutto compreso”, all’art. 24 la legge comunitaria ha testualmente
fissato i seguenti princìpi e criteri direttivi: «a) l’offerta del servizio “tutto compreso” ed il relativo
contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto
di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084; b) il risarcimento dei danni
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diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà
ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».
Si tratta di limiti che tenevano nel debito conto l’eventualità che la disciplina pregressa
comprendesse aspetti più favorevoli al contraente consumatore, potendo evidentemente la legislazione
degli Stati membri derogare solo in melius rispetto alla normativa comunitaria.
6.― In questo contesto, il legislatore delegato, con il citato art. 15, oggi censurato, aveva
stabilito, al comma 1, che «Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle
convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea,
ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del
25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla
convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite
nell’ordinamento».
6.1.― A giudizio del Tribunale di Verona, il legislatore delegato non sarebbe stato autorizzato
ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle persone così come prevista nella CCV, in primo luogo
perché il citato art. 24 della legge comunitaria del 1993 espressamente avrebbe consentito di
introdurre il limite risarcitorio solo per i danni diversi dal danno alla persona, in secondo luogo perché
la direttiva, oltre a non richiamare la CCV, non imponeva affatto limiti per danni alla persona
provocati durante il trasporto terrestre rientrante tra le prestazioni oggetto del pacchetto turistico.
6.2.― Sul punto merita in primo luogo di essere precisato, quanto alla distinzione fra il
contratto “tutto compreso” ed il contratto di viaggio di cui alla Convenzione internazionale, che la
giurisprudenza di legittimità, debitamente richiamata dal giudice a quo, ha distinto il primo (c.d.
“pacchetto turistico” o “package”), dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio di
cui alla CCV, in quanto la “finalità turistica” nel primo caso assume rilievo, oltre che come elemento
di qualificazione, anche con riguardo alle successive vicende del contratto (Cass., sentenza 24 luglio
2007, n. 16315, in particolare per il caso di impossibilità sopravvenuta). Alla luce di tale ricostruzione
è agevole ritenere che l’applicazione della disciplina introdotta dalla CCV non fosse ricollegabile al
tipo contrattuale che il d.lgs. n. 111 del 1995 era chiamato a disciplinare e che, quindi, il riferimento a
tale disciplina non solo fosse un’eccezione, ma che fosse un’eccezione da circoscrivere in un ristretto
margine di compatibilità e di favore verso il consumatore, di cui la legge delega aveva inteso
individuare con precisione i contorni. Di tale aspetto il procedimento ermeneutico da condurre deve
dunque necessariamente tener conto.
6.3.― In merito ai rapporti fra legge delega e norma attuativa, la giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa deve essere svolto
attraverso «un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli concernenti, rispettivamente,
la norma delegante (al fine di individuarne l’esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi
e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima) e la norma
delegata, da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della
delega» (tra le più recenti, sentenze n. 293 del 2010, n. 112 del 2008, n. 341, n. 340 e n. 170 del
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2007). L’esame del vizio di eccesso di delega impone che l’interpretazione dei principi e dei criteri
direttivi sia effettuata in riferimento alla ratio della legge delega, tenendo conto del contesto
normativo in cui sono inseriti e delle finalità che ispirano complessivamente la delega ed in
particolare i principi e i criteri direttivi specifici. In tale processo, in definitiva «i principi posti dal
legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per
l’interpretazione della portata delle stesse» (sentenza n. 96 del 2001).
6.4.― Nel caso di specie, la delega ha indicato come criteri specifici quello della salvaguardia
delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge
n. 1084 del 1977 e quello della applicabilità espressa al risarcimento dei danni diversi dal danno alla
persona, dei limiti stabiliti dalla legge n. 1084 del 1977 (art. 24, lettera b).
L’esegesi di tale disposto deve necessariamente essere conforme alla ratio della delega, che
consisteva in primo luogo nell’attuazione della direttiva e, in ultima analisi, essere conforme alla ratio
della stessa direttiva, consistente, fra l’altro, in un trattamento più favorevole alla tutela del
consumatore, salva l’opportunità di limitare il risarcimento conformemente alle convenzioni in essa
richiamate. Ciò va evidentemente inteso nel senso di adottare il medesimo massimale che il diritto
uniforme riservava ai vettori delle prestazioni correlate, in modo da evitare che i venditori o gli
organizzatori dei viaggi a pacchetto potessero essere tenuti ad un maggior indennizzo. In questo
senso, evidentemente nessun profilo di maggior favore potrebbe essere rinvenuto nella CCV,
disciplinando questa anche prestazioni non comprese nei tipi di trasporto di cui alle convenzioni
internazionali citate nella direttiva, con la conseguenza che una limitazione di responsabilità meno
favorevole rispetto alle prestazioni di viaggio-tipo non era giustificabile, non solo perché non prevista
dalla direttiva, quanto perché norma chiaramente meno favorevole rispetto al consumatore
danneggiato. Tale conclusione risulta, del resto, avvalorata dal dato testuale della lettera c) del più
volte citato art. 14 della legge delega, che richiamava espressamente il limite risarcitorio fissato dalla
Convenzione di Bruxelles soltanto con riferimento ai danni diversi dal danno alla persona, rispetto ai
quali si circoscriveva l’ambito di discrezionalità del delegato. Una tale esegesi, peraltro, evidenzia
proprio la coerenza fra il mancato espresso richiamo ai danni alla persona ed il concorrente criterio di
delega orientato a conservare soltanto le norme più favorevoli. In altri termini, poiché la scelta
legislativa era orientata nel senso di maggior favore per il viaggiatore, in ossequio alle finalità della
direttiva 90/314/CEE, correttamente la legge comunitaria del 1993 ha ritenuto di mantenere
espressamente solo il limite risarcitorio per i danni alle cose, che pure la direttiva consentiva di ridurre
negozialmente nei limiti della ragionevolezza, e di non richiamare l’analogo limite risarcitorio per i
danni alle persone.
I rilievi svolti trovano significativo conforto nell’evoluzione della normativa conferente
successiva al d.lgs. n. 111 del 1995 ed alla data del sinistro oggetto del giudizio principale. La
disciplina relativa ai “servizi turistici” ed in particolare ai “pacchetti turistici”, è stata dapprima
inserita nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7
della L. 29 luglio 2003, n. 229), ed in particolare nell’art. 94, nel quale è stato soppresso il riferimento
alla Convenzione di Bruxelles, ed il massimale del risarcimento è stato fissato con riferimento alle
convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea. Infine, la
disciplina di tali contratti è stata stabilita con il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice
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della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio) che, intervenendo in modo organico sulla tematica dei pacchetti turistici e del
rapporto contrattuale con il consumatore turista, ha provveduto peraltro all’abrogazione della legge n.
1084 del 1977.
7.― Va in conclusione dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, del d.lgs.
n. 111 del 1995, nella parte in cui, in violazione dei criteri della legge delega, ha fissato un limite
all’obbligo risarcitorio per danni alla persona, attraverso il richiamo della Convenzione di Bruxelles
(CCV), limite non prefigurato dalla legge delega.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di A.M.L. e A.C.;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come
limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n.
1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo
2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2012.
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Prof. Avv. Massimo Franzoni