IL COMMENTO Viaggi tutto compreso e illegittimità della norma che prevede un massimale per il risarcimento dei danni alla persona Filippo Romeo Ricercatore di Diritto privato » sommario 1. Il sistema della responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso”: artt. 43-47 cod. tur.. 2. Mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e risarcimento del danno al turista: le novità introdotte dal codice del turismo. 3. Danni alla persona, danni diversi da quelli alla persona e limiti risarcitori: dagli artt. 94 e 95 del cod. cons. agli artt. 44 e 45 cod. tur. 4. Illegittimità del tetto per il risarcimento dei danni alla persona: la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 30 marzo 2012. 5. Brevi riflessioni conclusive. 1. Il sistema della responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso”: artt. 43-47 cod. tur. Il complesso di norme che vanno dall’art. 43 all’art. 47 del codice del turismo tracciano il sistema della responsabilità nella disciplina della vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso”1. Si delinea una sorta di microsistema in cui il 1 In questa sede occorre ricordare che il 21 giugno 2011 è entrato in vigore il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” (c.d. codice del turismo: d.lg. n. 79 del 23.5.2011). Si tratta di un decreto legislativo che ha l’obiettivo di semplificare e riordinare la stratificata legislazione in materia di turismo. Si spiega in questa logica l’abrogazione della disciplina relativa ai “servizi turistici” contenuta negli artt. 82-100 cod. cons. che è stata trasfusa, con alcune importanti novità all’interno del nuovo testo unico (artt. 32-51 cod. tur.). A seguito dell’entrata in vigore del codice del turismo risultano oggi abrogate la legge n. 135/2001 di riforma della legislazione nazionale del turismo nonché, come meglio vedremo, la legge n. 1084/1977 con cui si era ratificata e resa esecutiva in Italia la Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1970 relativa al contratto di viaggio. Sul sistema della responsabilità nella vendita di pacchetti turistici tracciato dal codice del turismo si segnalano le puntuali riflessioni di S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, 419 ss.. legislatore contempla la responsabilità da mancato o inesatto adempimento (art. 43 cod. tur.) sia per ciò che concerne i “danni alla persona” (art. 44 cod. tur.), sia per i danni “diversi da quelli alla persona” (art. 45 cod. tur.). Peculiare valenza, infine, assume l’espressa previsione di un danno non patrimoniale da vacanza rovinata (art. 47 cod. tur.)2. Tale microsistema, come meglio vedremo, presenta alcune novità significative rispetto al quadro tracciato dagli ormai abrogati artt. 93-96 del codice del consumo. Ciò nonostante, anche il codice del turismo, non risolve con chiarezza alcune questioni problematiche già emerse in passato3. Criticabile, ad esempio, risulta la scelta di lasciare immutata la formula “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le proprie responsabilità” che ha 2 Per alcuni brevi rilievi sul “nuovo” danno da vacanza rovinata vedi infra § 2. 3 I limiti di tale microsistema, inoltre, sono amplificati dalla non irrilevante circostanza che l’originario dato normativo di riferimento (ci si riferisce, com’è ovvio, agli artt. 14-18 del d.lg. n. 111/1995) si connota per la sua “mediocre qualità” (cfr. ROPPO, I contratti del turismo organizzato. Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 111/1995, in Studi in onore di P. Rescigno, III, Milano, 1998, 689 ss.). posto non poche incertezze in merito ai rapporti fra organizzatore e intermediario e fra le rispettive obbligazioni risarcitorie4. La formula appena richiamata, infatti, lungi dal risolvere un conflitto, si limita a richiamare un criterio di ripartizione della responsabilità desumibile alla luce di parametri esterni a quelli previsti dall’art. 43, 1°co., cod. tur.5. 4 Sul punto vedi G. DE CRISTOFARO, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “codice del turismo” (D. Legisl. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, in Studium Iuris, 2011, 1284 (seconda parte). Sul punto, da ultimo, vedi S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, cit., 431 s. ove si sottolinea che “la soluzione del legislatore italiano si pone a metà strada tra la soluzione minimalista di individuare un unico soggetto responsabile tra l’organizzatore ed il venditore e la scelta massimalista di creare un vincolo di responsabilità solidale”. 5 A tal proposito, vedi i puntuali e condivisibili rilievi di CAVALLARO, La responsabilità dell’intermediario e dell’organizzatore di viaggi nella disciplina della “vendita di pacchetti turistici”, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 438. L’ambiguità della formula ha dato luogo ad un dibattito sulla natura solidale o alternativa della responsabilità contrattuale dell’organizzatore e dell’intermediario (venditore). In base ad una prima ricostruzione, sicuramente più convincente, la normativa avrebbe introdotto un regime di responsabilità “alternativa” o, per meglio dire “differenziata” (cfr. CAVALLARO, op. ultima cit., 440; SILINGARDI – MORANDI, La “vendita di pacchetti turistici”. La direttiva 13 giugno 1990, n. 90/314/CE e il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111, Torino, 1996, 128 ove si parla di responsabilità “strutturalmente differenziata”) in base al quale l’organizzatore e l’intermediario sarebbero responsabili solo dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente assunti con il turista: la formula “secondo le proprie responsabilità” andrebbe letta come equivalente “secondo i rispettivi obblighi contrattuali”. La tesi della responsabilità “alternativa” dell’intermediario rispetto a quella dell’organizzatore trova conferma in giurisprudenza (vedi Trib. Mantova, 4.3.2005, in Il Caso. it, 2005; Trib. Reggio Emilia, 21.2.2004, in Foro it., 2004, 1, 2555. Vedi anche Trib. Genova, 2.3. 2005, in Banca dati Infoutet, ove si esclude un vincolo di solidarietà tra i due operatori professionali). Secondo diversa lettura, viceversa, il venditore risponderebbe solidalmente con l’organizzatore, anche del fatto dei terzi ausiliari, in quanto il primo deve considerarsi pur sempre quale coorganizzatore ogni qualvolta agisca come mandatario dell’organizzatore (sul punto vedi CARRASSI, Tutela del turista nei viaggi a forfait. Finalmente una risposta adeguata del legislatore italiano? Commento al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in Corr. giur., 1995, 904. In giurisprudenza vedi Cass., 10.2.2005, n. 2713, in Dir. turismo, 2005, 337, con nota di Bailetti; G. di P. Bologna, 11.8.2005, in Dir. turismo, 2006, 364). Tale orientamento, tuttavia, anche se agevola il turista non appare giustificato atteso che non tenendo conto né del ruolo professionale svolto dall’intermediario (che, di fatto, si riduce a una raccolta di adesioni) né dell’indebita equiparazione così realizzata nella posizione dei due operatori professionali che esporrebbe l’intermediario ad un rischio sproporzionato rispetto al tipo di attività svolta e alla relativa struttura di impresa. Inoltre, il frazionamento della responsabilità6, da un lato, e dei soggetti responsabili (organizzatore e intermediario), dall’altro, ha spesso costretto l’interprete a faticare non poco per trovare un punto di equilibrio capace di mediare gli eventuali conflitti tra gli operatori professionali del settore ed, al tempo stesso, tutelare adeguatamente il turista7. A ciò si aggiunga che, accanto alla necessità di offrire una adeguata tutela risarcitoria ai fruitori dei servizi si pone una diversa, ma altrettanto avvertita, istanza di tutela delle imprese del settore turistico, che hanno l’esigenza di poter contare su un sistema normativo certo e capace di garantire la possibilità di muoversi sul mercato in condizioni di economicità e concorrenzialità. In dottrina, a tal riguardo, si è affermato che individuazione effettiva dei rischi e limitazioni risarcitorie sono, inevitabilmente, i fondamentali presupposti per effettuare una coerente programmazione dei costi e della produzione8. La questione risulta di estrema importanza ed attualità anche in considerazione della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 30 marzo 2012 che – come meglio vedremo – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva un massimale per il risarcimento dei danni subiti dalla persona durante un viaggio organizzato “tutto compreso”9. 6 Si pensi, ad esempio, alla responsabilità per difetto di organizzazione, alla responsabilità per esecuzione diretta di un servizio ovvero alla responsabilità per fatto dei terzi prestatori del servizio. 7 L’assenza di un criterio legale di ripartizione della responsabilità, tuttavia, come sottolineato dal autorevole dottrina (MAZZAMUTO, op. ultima cit., 432), rischia di indebolire la posizione del turista, almeno fino a quando non si saranno individuati criteri e regole idonee a selezionare il soggetto da considerare responsabile a seconda della tipologia contrattuale ovvero della tipologia di inadempimento. 8 Vedi SILINGARDI-MORANDI, La vendita di pacchetti turistici, II ed., Torino, 1998, 123 s.. Sul punto vedi anche CAVALLARO, op. ultima cit., 434, ove si osserva che la tutela del consumatore non è l’unica istanza tenuta in considerazione dalla disciplina sulla vendita dei pacchetti turistici all inclusive; il legislatore, infatti tiene in debita considerazione anche l’interesse delle imprese che operano nel settore turistico a non vedere “paralizzata la propria attività da un’esposizione alle conseguenze negative dell’inadempimento che non possono essere prima valutate e incluse tra i possibili costi”. Solo muovendosi in questa prospettiva si possono comprendere i limiti massimi al danno risarcibile previsti all’interno del codice del consumo dagli artt. 94 e 95. Vedi infra § 5. 9 Cfr. Corte Cost., 30.3.2012, in Il Caso.it, 2012. 2. Mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e risarcimento del danno al turista: le novità introdotte dal codice del turismo. In base all’art. 43, 1°co., cod. tur., in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore “e” l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, “secondo le rispettive responsabilità”10. A tal riguardo, occorre subito segnalare che appare condivisibile la scelta di espungere dal richiamato articolo la previsione in forza del quale il “debitore” può provare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile11. Tale previsione, infatti, elimina i problemi di coordinamento con il precetto contenuto nell’abrogato art. 96, 1°co., cod. cons. (attuale art. 46, 1°co., cod. tur.)12. 10 Sono molteplici le ipotesi dalle quali può scaturire la responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario. Il professionista, infatti, potrà essere chiamato a rispondere contrattualmente non solo in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto ma anche in caso di mancato rispetto degli obblighi che discendono dalla violazione dell’art. 42 cod. tur.. In tali casi il professionista è tenuto ad un’obbligazione ulteriore e diversa da quella originaria: si dovrà predisporre una adeguata soluzione alternativa, ovvero offrire altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o qualitativamente inferiore con restituzione della differenza del prezzo, ovvero ancora rimborsare il prezzo del viaggio cancellato. Sul punto – sia pur con riferimento alla disciplina contenuta negli artt. 43-46 cod. cons. - vedi ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio turistico, in Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2010, 128; TRISCARI, I diritti del consumatore e la nuova class action, a cura di Demarchi, Bologna, 2010, 267 s.; ALVISI, Commento all’art. 93 cod. cons., in Codice ipertestuale del consumo, diretto da Franzoni, Torino, 2008, 441. 11 La previsione oggi abrogata - riecheggiando il dettato dell’art. 1218 c.c. - poneva un aggravamento del rischio in capo all’organizzatore e al venditore rispetto a quanto previsto dalla CCV, che ammetteva in larga misura la prova liberatoria fondata sulla diligenza secondo lo schema dell’art. 1176 c.c.. 12 La lettura del combinato disposto delle due norme sopra richiamate ha dato luogo ad un acceso dibattito in dottrina che, per molti versi, sembra rievocare il classico dibattito sul rapporto tra art. 1218 c.c. e art. 1176 c.c.. E’ noto, infatti, come la dottrina sia divisa fra coloro che ravvisano nella colpa il criterio generale di imputazione della responsabilità (in questa direzione GIORGIANNI, L’inadempimento, Milano, 1970, 236 ss.; C.M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del Codice Civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1970, 96 ss.) e coloro che ritengono essenziale ai fine dell’esclusione della responsabilità l’impossibilità assoluta e oggettiva della prestazione, sia pur con alcune mitigazioni atteso che il debitore per evitare la responsabilità deve pur sempre provare la non imputabilità dell’impossibilità alla sua sfera di controllo (per l’elaborazione originaria di tale concezione Nessun dubbio, infatti, come sottolineato da attenta dottrina, si pone oggi con riferimento al contenuto della prova liberatoria fornendo la quale l’organizzatore (o l’intermediario) può evitare di essere condannato al risarcimento dei danni patiti dal turista: è necessario e sufficiente dimostrare che la causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte si è verificato per una causa imputabile al turista medesimo, ovvero è dipeso “da un fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile”, o ancora è stato provocato da caso fortuito o forza maggiore13. Degna di attenzione, inoltre, appare la nuova statuizione in base alla quale “si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi promessi o pubblicizzati” (art. 43, 1°co., cod. tur.). Tale previsione, infatti, colloca sul medesimo piano, ai fini della determinazione dei contenuti minimi dell’obbligazione gravante sul professionista, gli standard qualitativi “promessi” e “pubblicizzati” nell’opuscolo informativo predisposto e diffuso ai sensi dell’art. 38, 1°co., cod. tur., ovvero nei materiali illustrativi divulgati per via telematica a norma dell’art. 38, 3°co., cod. tur.14. Di notevole importanza risulta, infine, la possibilità di riconoscere al turista un risarcimento per il danno da vacanza rovinata. L’art. 47 cod. tur., com’è noto, ha espressamente previsto che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano il pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al vedi OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, 209 ss.. Per gli adattamenti successivi volti a recuperare il ruolo della diligenza vedi VISINTINI, La responsabilità contrattuale, Padova, 1979, 74 ss). Sul rapporto tra le due norme vedi MENGONI, voce Responsabilità contrattuale (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1090 ss.. Sul tema vedi anche FRANZONI, Colpa presunta e responsabilità del debitore, Padova, 1988, 349 ss.; GIARDINA, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, Milano, 1993, p. 36 ss.; C. TURCO, L’imputabilità e l’importanza dell’inadempimento nella clausola risolutiva, Torino, 1997, 48 ss.. 13 Cfr. DE CRISTOFARO, op. ultima cit., 1283. Per una puntuale analisi dell’art. 96 cod. cons., oggi confluito nell’art. 46 cod. tur., sia consentito rinviare a F. ROMEO, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno, in Trattato Teorico-pratico di Diritto Privato, diretto da Alpa e Patti, Padova, 2011, 164 ss.. 14 Per alcuni spunti di riflessione sul punto si rinvia a DE CRISTOFARO, op. ultima cit., 1284. tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”15. In questa sede, sia pur brevemente, occorre segnalare l’importanza e la correttezza della scelta operata dal legislatore di limitare l’azione di risarcimento per danno da vacanza rovinata ai casi in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni inserite nel pacchetto turistico non sia di scarsa importanza. Fondamentale, infatti, appare l’esigenza di evitare richieste pretestuose, ampliando così in modo indiscriminato e pericoloso l’area dei danni risarcibili. Un tale rischio, tuttavia, non appare del tutto scongiurato: la disciplina del danno da vacanza rovinata, infatti, deve essere coordinata con il già richiamato art. 43, 1°co., cod. tur. che ravvisando i presupposti per l’esercizio dell’azione di inadempimento contrattuale anche in lievi difformità degli standard qualitativi dei servizi turistici promessi o pubblicizzati sembra aprire la strada a contenziosi di carattere c.d. bagatellare16. Tali difformità, invero, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, risultano estranee non solo al concetto stesso di vacanza rovinata, ma anche ai caratteri strutturali della responsabilità civile, diretta alla riparazione di perdite e non di semplici disturbi o semplici fastidi17. risarcitorie. In tal senso, occorre ricordare che gli abrogati artt. 94 e 95 cod. cons. ponevano una serie di limitazioni risarcitorie al fine di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del consumatore e dell’operatore turistico. L’art. 94 cod. cons., in particolare, aveva recepito il contenuto dell’art. 15 d.lg. n. 111/1995, che prevedeva un rinvio ai limiti risarcitori nei danni alla persona, nonché un esplicito richiamo alle Convenzioni internazionali in tema di trasporto, puntualmente elencate. Il riferimento era alla Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 sul trasporto aereo internazionale sostituita oggi dalla Convenzione di Montreal del 28.5.1999, in vigore in Italia dal 28.6.200418; alla Convenzione di Berna del 25.2.1961 sul trasporto ferroviario (COTIF) anch’essa riformata dalla successiva Convenzione di Berna del 9.5.1980 attuata con legge 18.12.1984, n. 97619; alla Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 sul contratto di viaggio (d’ora in avanti CCV) ratificata dall’ormai abrogata legge n. 1084 del 27.12.197720. Tuttavia, in un secondo momento, l’art. 14 del d.lg. n. 151/2006 ha novellato l’art. 94 cod. cons., sostituendo questi puntuali limiti risarcitori con una formula più elastica che riconosceva la risarcibilità del danno alla persona conseguente all’inadempimento o all’inesatta esecuzione delle prestazioni nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 3. Danni alla persona, danni diversi da quelli alla persona e limiti risarcitori: dagli artt. 94 e 95 del cod. cons. agli artt. 44 e 45 cod. tur.. 18 Come già accennato, una questione molto delicata si pone con riferimento alle limitazioni 15 Dall’inadempimento dell’organizzatore del viaggio, pertanto, possono derivare al viaggiatore un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale – c.d. danno da vacanza rovinata – determinato dall’ansia e dalla frustrazione sopportati a causa dell’inesatta prestazione promessa. La compatibilità tra responsabilità ex contractu e danno non patrimoniale trova oggi la sua consacrazione a livello normativo nell’art. 47 cod. tur. che ha espressamente previsto il c.d. risarcimento del danno da vacanza rovinata. Sul punto vedi 16 Considerare inesatto adempimento l’inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi promessi o pubblicizzati apre la strada a richieste risarcitorie anche laddove non risultano frustrate le aspettative di riposo e di vacanza del turista. Sul punto sia consentito rinviare a F. ROMEO, Il “nuovo” danno da vacanza rovinata: primi rilievi sull’art. 47 del codice del turismo, in La responsabilità civile, 2011, 565 ss. ed ivi in particolare 569. Sull’art. 47 cod. tur. vedi anche MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, cit., 436 s.; DE CRISTOFARO, op. ultima cit., 1285 ss.. 17 Cfr. Cons. Stato, Sez. Consultiva per gli Atti normativi, 21.1.2011, n. 307. Tale Convenzione ha determinato modifiche sostanziali in relazione alla responsabilità del vettore, rafforzando il sistema di tutela dei passeggeri. La Convenzione di Montreal del 1999 infatti, non prevede limiti di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. In tali casi, pertanto, gli interessi economici dell’impresa vettoriale cedono il passo al bene supremo della vita e dell’integrità fisica del passeggero. Sottolinea le profonde innovazioni in tema di limitazioni di responsabilità nel campo del trasporto aereo ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio turistico, cit., 124 nota 334. 19 Appare utile ricordare che il successivo Protocollo aggiuntivo firmato a Vilnius il 3.6.1999 ed entrato in vigore l’1.7.2006 ha elevato in modo significativo, di fatto raddoppiandolo, l’iniziale limite risarcitorio. Anche tale provvedimento, pertanto, tende a garantire maggiormente il passeggero rispetto agli interessi economici del vettore. 20 Si estendeva, così facendo, la limitazione di responsabilità per danno alle persone prevista dalle Convenzioni internazionali per i singoli contratti di trasporto ferroviario, aereo e di viaggio. Tale previsione si poneva in sintonia con la disposizione contenuta nell’art. 34, 3°co., cod. cons., in base alla quale non si considerano vessatorie le clausole “che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea”. internazionali che disciplinano la materia, recepite dall’ordinamento italiano21. Ciò premesso, occorre evidenziare che l’art. 44 cod. tur. riproduce, sostanzialmente inalterato, l’abrogato art. 94 cod. cons.22. Il legislatore, viceversa, ha modificato la disposizione relativa ai danni diversi da quelli alla persona cagionati dall’inadempimento (art. 45 cod. tur.). In particolare, è stato riformulato l’art. 45, 2°co., allo scopo di coordinarlo con l’art. 3, 2°co., cod. tur., che ha abrogato la legge n. 1084/1977 di ratifica della CCV del 197023. L’abrogazione di tale dato normativo risulta di notevole importanza nel quadro della questione che si sta ricostruendo poiché fa venir meno le previsioni di limiti risarcitori per i danni alla persona in caso di responsabilità del tour operator o dell’agente di viaggi che, come evidenziato, erano ammesse in vigenza dell’art. 94 cod. cons.24. Tali limitazioni, del resto, si ponevano in palese contrasto con la disciplina internazionale uniforme dei contratti di trasporto, sempre più connotata dal generale abbandono del principio della limitazione del risarcimento dovuto in caso di danno alla persona25. 21 Attenta dottrina (ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio turistico, cit., 124) ha sottolineato come tale modifica ha reso la norma più idonea a far fronte alle mutazioni dei regimi di responsabilità per danni alla persona, nell’ambito della disciplina internazionale uniforme dei contratti di trasporto. Tale modifica, tuttavia, lasciava inalterate le previsioni relative ai limiti risarcitori in caso di responsabilità dell’organizzatore o dell’agente di viaggi contenute nella Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio. Per una puntuale ricostruzione delle istanze che hanno portato a dovere novellare l’art. 94 cod. cons. vedi ALVISI, Commento agli’artt. 94-95 cod. cons., in Codice ipertestuale del consumo, diretto da Franzoni, Torino, 2008, 469 ss.. 22 In particolare, viene riprodotto senza nessuna modifica l’art. 94, 3°co., cod. cons. nella parte in cui, circoscrivendo l’autonomia delle parti, stabiliva la nullità degli accordi che fissavano limiti risarcitori inferiori a quelli previsti dalle convenzioni internazionali. La nullità della singola clausola, che si avrà per non apposta, non importa la nullità dell’intero contratto al quale verranno ad applicarsi i limiti di risarcimento sanciti dalla vigente normativa. Tale previsione, pertanto, si inserisce a pieno titolo tra quelle poste a tutela del turista. 23 Occorre segnalare che l’art. 45, 1°co., cod. tur., continua ad ammettere, almeno in linea di principio, la possibilità che la responsabilità dell’organizzatore per i danni “diversi da quelli alla persona” subiti dal turista a causa dell’inadempimento sia pattiziamente limitata. Su tale profilo vedi le riflessioni di DE CRISTOFARO, op. ultima cit., 1285 s.. 24 Tali limiti risarcitori avrebbero potuto indurre il “turistaconsumatore” a preferire l’azione diretta nei confronti del vettore, invece che rivolgersi – in modo più coerente – all’organizzatore del pacchetto turistico “tutto compreso”. Sul punto vedi ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio turistico, cit., 124, nota 335. 25 Vedi retro nota 18. Si può affermare, pertanto, che nel passaggio dal codice del consumo al codice del turismo, per quanto concerne i danni alla persona, si cerca di contenere, se non addirittura escludere, la possibilità di concedere all’organizzatore e all’intermediario il beneficio di avvalersi della limitazione di responsabilità26. 4. Illegittimità del tetto per il risarcimento dei danni alla persona: la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 30 marzo 2012. L’abbandono del principio dei limiti risarcitori per i danni alla persona e, dunque, l’esigenza di garantire al turista una tutela risarcitoria “personalizzata” trova una peculiare conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 75 del 30 marzo 2012. La Consulta, a tal riguardo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lg. n. 111/199527, nella parte in cui introduce quale limite all’obbligazione risarcitoria per i danni alla persona, derivanti dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico “tutto compreso”, quello indicato dalla già richiamata Convenzione internazione sul contratto di viaggio, 26 I limiti risarcitori fissati dall’ormai abrogato art. 94 cod. cons. trovavano una peculiare giustificazione alla luce della necessità di evitare disparità di trattamento che si sarebbero potute verificare ove si fosse ammessa l’operatività di regole diverse per disciplinare situazioni del tutto analoghe tra loro, ma originate da tipi contrattuali differenti. Sul punto vedi le riflessioni di STANZIONE – MUSIO, I contratti relativi alla fornitura di servizi turistici, in La tutela del consumatore, a cura di Stanzione e Musio, in Trattato di Diritto privato, diretto da Bessone, Vol. XXX, Torino, 2009, 405, ove si osserva che sarebbe potuto accadere, ad esempio, che lo stesso danno provocato in conseguenza del trasporto aereo, avrebbe incontrato una limitazione della responsabilità se il contratto di trasporto non fosse stato inserito in un pacchetto turistico, mentre, al contrario, tale limitazione non avrebbe avuto luogo se lo stesso servizio fosse stato inserito all’interno di una operazione più complessa, ove a fianco del trasporto le parti avessero previsto anche l’alloggio o qualche altro servizio turistico non accessorio. Nella medesima direzione vedi ROSSI CARLEO, Il contratto di viaggio turistico, cit., 122, laddove si sottolinea che i limiti risarcitori appaiono necessitati dalla circostanza che l’organizzatore non può subire un trattamento diverso rispetto a quello che la legge prevede per il vettore al quale l’organizzatore stesso è costretto a rivolgersi per “costruire” il pacchetto turistico “tutto compreso”. 27 Il richiamato d.lg. n. 111/95 – com’è noto - aveva attuato la dir. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». Quest’ultimo provvedimento normativo, resosi necessario a seguito del numero esiguo di paesi che aveva aderito alla Convenzione di Bruxelles, si inserisce nell’ambito del più generale processo di integrazione europea che ha connotato l’ultimo decennio del secolo scorso. firmata a Bruxelles nel 1970 e ratificata in Italia dalla legge n. 1084/197728. I fatti risalgono al 2006 quando una coppia di coniugi aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Verona tour operator e agenzia di viaggi per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale avvenuto nel corso di un’escursione inclusa in un viaggio “tutto compreso” in Egitto. L’incidente, attribuibile alla condotta di guida pericolosa e imprudente dell’autista, aveva causato agli attori lesioni gravissime, consistenti nella deformazione del volto e nell’amputazione di un braccio29. Tuttavia, a fronte di un danno quantificato nel giudizio principale in 808.119 euro, l’importo massimo liquidabile previsto dalla Convenzione di Bruxelles era di 313.500 euro. Di qui il ricorso alla Consulta. Il Tribunale di Verona con ordinanza del 6 luglio 2010 sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lg. n. 111/1995. La disposizione censurata, secondo il giudice a quo, sarebbe stata adottata in difformità dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega 22.2.1994, n. 14630. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione31. Si muove dalla distinzione fra il 28 In base alla CCV l’importo massimo risarcibile ammonta a 50.000 franchi-oro. Occorre sottolineare che il franco menzionato dalla CCV è il franco oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino. Ne consegue, pertanto, che la valutazione di tale unità di misura può variare, anche sensibilmente, in relazione alla quotazione del’oro al mercato libero. 29 Il giudice rimettente assume che alla luce della disciplina applicabile al caso in esame (d.lg. 111/1995, successivamente confluito negli artt. 82-100 cod. cons.) può essere affermata la responsabilità del tour operator (organizzatore del viaggio “tutto compreso”) per il sinistro occorso agli attori . 30 La richiamata legge, infatti, delegando l’attuazione della direttiva 90/314/CEE, aveva indicato fra i principi e criteri direttivi quello secondo cui il legislatore delegato, nel disciplinare il contratto di vendita di pacchetto turistico “tutto compreso” avrebbe dovuto tenere conto solo delle disposizioni più favorevoli contenute nella legge n. 1084/1977. A ciò si aggiunga che l’art. 24 lett. b) della legge delega prevedeva che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, avrebbe dovuto essere ammesso nei limiti stabiliti dalla legge n. 1084/1977 di ratifica della CCV. La disposizione censurata, pertanto, violerebbe gli artt. 76 e 77 Cost. per difetto di delega non emergendo, dal quadro normativo richiamato nessuna delega ad introdurre limiti risarcitori per danni alla persona. 31 Non supera il vaglio della Corte, pertanto, la norma che prevede un massimale per il risarcimento dei danni subiti dalla persona durante un viaggio organizzato “tutto compreso” non avendo la normativa italiana rispettato la delega conferita dal Parlamento al Governo per attuare la normativa europea. contratto di viaggio disciplinato dalla CCV e il contratto di vendita di pacchetti turistici “tutto compreso”. Quest’ultimo, infatti, si connota per la “finalità turistica” che rileva non solo come elemento di qualificazione del contratto ma anche con riferimento alle vicende successive (si pensi, ad esempio, all’impossibilità sopravvenuta)32. Ne consegue – secondo la Consulta - l’impossibilità di applicare la disciplina introdotta dalla CCV al tipo contrattuale che il d.lg. n. 111/1995 era chiamato a regolare e che, quindi, “il riferimento a tale disciplina non solo fosse un’eccezione, ma che fosse un’eccezione da circoscrivere in un ristretto margine di compatibilità e di favore 32 In questa prospettiva la Corte Costituzionale richiama espressamente Cass. 24.7.2007, n. 16315, in Contratti, 2008, 241, con nota di Cavajoni e in Danno e resp., 2008, 845, con nota di d. Priscoli e in Dir. tur., 2007, 375, con nota di Benelli, La risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta della vacanza. Secondo la Suprema Corte, in particolare, il contratto di viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la “finalità turistica” non costituisce un semplice motivo, come tale irrilevante, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta. In tal senso vedi anche Cass., 24.4.2008, n. 10651, in Corr. giur., 2008, 1396, con nota critica di V. Mariconda, Contratto di viaggio, mare sporco e diritti del consumatore ed in Dir. turismo, 2008, 349 ss. con nota critica di Corona (la controversia era sorta allorché una coppia di turisti, dopo aver regolarmente fruito della vacanza in una nota isola della Tunisia, aveva richiesto ed ottenuto la condanna dell’organizzatore al pagamento della metà del prezzo pattuito per non aver potuto fruire della spiaggia e del tratto di mare prospiciente il loro alloggio, a causa dello scarico, abusivo ed illegittimo, operato a largo della costa da una petroliera). La “causa negoziale concreta” viene posta al centro delle proprie argomentazioni anche da Cass., 20.12.2007, n. 26958, in Contratti, 2008, 786 con nota di Barbiera ove si afferma che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione del debitore ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la “causa concreta” del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione. Le richiamate sentenze della Suprema Corte si connotano per l’uso eterodosso della nozione di causa. Basti pensare che in Cass. 10651/2008 si assiste all’eversione di una regola fondamentale in tema di inadempimento, a nulla rilevando l’imprevedibilità dell’evento per escludere la responsabilità dell’operatore turistico. Per una lettura critica delle menzionate sentenze GALATI, Contratto di viaggio all inclusive e “causa concreta”, in Contratti, 2009, 309 ss.. Sulla nozione di causa quale funzione pratica del contratto (c.d. causa concreta) vedi: M. GIORGIANNI, voce Causa (diritto privato), in Enc. dir., VI , 1960, 548 ss.; C. M. BIANCA, Diritto Civile, 3. Il contratto, Milano, 2000, 452 ss.; ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da Iudica e Zatti, Milano, 2001, 381. verso il consumatore, di cui la legge delega aveva inteso individuare i contorni”33. In questa prospettiva nessun trattamento più favorevole al consumatore danneggiato può ravvisarsi nella CCV. Tale conclusione è avvalorata dal dato testuale dell’art. 14 della legge delega, che richiamava la espressamente il limite risarcitorio fissato dalla CCV soltanto con riferimento ai danni diversi dal danno alla persona, rispetto ai quali si circoscriveva l’ambito di discrezionalità del legislatore delegato. I rilievi svolti, del resto, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, trovano significativo conforto nell’evoluzione normativa successiva al d.lg. n. 111/1995: in particolare, si pensi, dapprima, all’ultima formulazione dell’art. 94 cod. cons. nel quale – come già evidenziato nel corso dell’indagine – è stato soppresso il riferimento alla CCV, ed il massimale del risarcimento è stato fissato con riferimento alle Convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea e, soprattutto, da ultimo, al d.lg. n. 79/2011 – c.d. codice del turismo – che intervenendo in maniera organica sulla disciplina della vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso” e del rapporto contrattuale con il “turista-consumatore” ha provveduto, come più volte ricordato, all’abrogazione della legge n. 1084/1977 di recepimento della Convenzione di Bruxelles. 5. Brevi riflessioni conclusive. Con una motivazione articolata e per molti versi condivisibile, la Corte Costituzionale affronta questioni di sicuro interesse che vanno al di là della portata ridotta della declaratoria di incostituzionalità di una norma già abrogata dall’entrata in vigore del codice del turismo. La sentenza, invero, si colloca nel quadro del più ampio e non sopito dibattito relativo al ruolo del danno alla persona nella responsabilità dell’organizzatore di pacchetti turistici. L’attuale formulazione, infatti, lascia pur sempre aperto il problema interpretativo se quello contemplato dall’art. 44, 1°co., cod. tur., sia un sistema di responsabilità contrattuale contro i danni non patrimoniali o sia un sistema di sicurezza sociale. 33 Occorre ricordare che legge delega indicava come criteri specifici quello della salvaguardia delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio (legge n. 1084/1977) e quello dell’applicabilità espressa al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, dei limiti stabiliti dall’art. 24 lett. b della legge n. 1084/1977. Il legislatore delegato, pertanto, non sarebbe stato autorizzato ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle persone così come prevista nella CCV. Come osservato da autorevole dottrina, infatti, “non v’è responsabilità di diritto privato in assenza di ristorazione della perdita subita, la quale si realizza quando l’obbligazione di risarcimento attua la traslazione, ancorché parziale ed imperfetta, del costo e degli effetti del danno dalla sfera giuridica del danneggiato a quella del danneggiante”34. Fermo restando che il danno alla persona è per definizione sottratto ad una quantificazione in termini oggettiva analoga a quella del danno patrimoniale, non è dato dubitare che solo l’apprezzamento equitativo da parte del giudice del quantum del danno presenta i caratteri della valutazione in concreto, che sola è in grado di garantire l’effettiva riparazione della perdita subita e che non può essere sostituita da un’indennità in misura fissa come nel caso della previsione dell’art. 44, 1°co., cod. tur.35. La vicenda che ha dato luogo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lg. n. 111/1995 è, a tal riguardo, paradigmatica: a fronte di un danno quantificato nel giudizio principale in 808.119 euro, l’importo massimo liquidabile alla coppia di turisti coinvolta nel sinistro stradale avvenuto durante un’escursione inserita nel pacchetto turistico - ammontando a poco più di 310.000 euro - era ben lontano da una vera ristorazione della perdita subita36. Occorre prendere atto, pertanto, che quando l’obbligazione risarcitoria del tour operator si riferisce ai danni alla persona, il bene supremo della vita e dell’integrità fisica merita un livello di tutela pieno che non può e non deve cedere il passo ad interessi economici delle imprese operanti nel settore turistico37. 34 Cfr. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, cit., 433, il quale – a tal riguardo - sottolinea che non costituisce un caso la scelta linguistica della CCV di definire indennità le somme dovute al viaggiatore per i danni alla persona e alle cose. 35 Sul punto vedi MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, cit., 434. La richiamata dottrina, a tal riguardo, sottolinea che “il referente ineliminabile della valutazione giudiziaria dell’ammontare della somma resta il danno e il suo apprezzamento non può che avvenire in concreto, anche se poi sfoci nel ricorso a standard sociali di valutazione, che sono comunque meno rigidi delle predeterminazioni legali, qual è l’art. 44, 1°co., cod. tur.”. 36 Appare evidente che così operando si finisce con l’introdurre un regime di responsabilità che sacrifica la personalizzazione del danno a vantaggio di una semplificazione del regime probatorio della responsabilità. Ne consegue da un lato la predeterminazione del rischio per il professionista e dall’altro il ricorso a strumenti assicurativi. 37 In questa direzione, del resto, si era mossa la già richiamata Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale (vedi retro nota 18). Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 1 of 11 CONSULTA ONLINE SENTENZA N. 75 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Alfonso Franco Luigi Sabino Giuseppe Paolo Maria Giuseppe Alessandro Paolo Giorgio Aldo Marta Mario Rosario ha pronunciato la seguente QUARANTA GALLO MAZZELLA CASSESE TESAURO NAPOLITANO FRIGO CRISCUOLO GROSSI LATTANZI CAROSI CARTABIA MORELLI Presidente Giudice " " " " " " " " " " " SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), promosso dal Tribunale ordinario di Verona nel procedimento vertente tra A.M.L. ed altra e la Sprintours s.p.a. ed altra, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2011. Visti gli atti di costituzione di A.M.L. ed altra (fuori termine) e della Sprintours s.p.a. ed altra, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; uditi gli avvocati Piergiorgio Bonini per A.M.L. ed altra, Carlo F. Galantini per la Sprintours s.p.a. ed altra e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.― Il Tribunale ordinario di Verona, sezione IV civile, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al reg. ord. n. 193 del 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»). 1.2.― Il rimettente premette che, con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2006, http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 2 of 11 A.M.L. e sua moglie A.C. avevano convenuto in giudizio la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Lonardi Alessio per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 17 novembre 2004, durante una vacanza. Gli attori, aderendo ad un’iniziativa di viaggio organizzato in Egitto promossa dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione Provinciale di Verona, avevano stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso” con l’agenzia “Viaggi e Cultura” di Alessio Lonardi di Verona, il cui oggetto era costituito dal pacchetto turistico del Tour operator Sprintours s.p.a. Tale servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto e una crociera per tre notti sul Nilo, a bordo della motonave Sprintours Tower Prestige, il tutto per la durata di otto giorni e sette notti dal 15 novembre al 22 novembre 2004. Durante l’escursione ad Alessandria d’Egitto, l’autista, per una condotta di guida pericolosa ed imprudente, aveva perso il controllo del mezzo a causa dell’incidente conseguente gli attori avevano subito lesioni gravissime, consistite nella deformazione del volto e nell’amputazione del braccio destro. 1.3.― Ciò posto, il Tribunale di Verona, individua nel d.lgs. n. 111 del 1995, attuativo della direttiva europea del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente «Viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso“», la disciplina di legge in base alla quale valutare il ruolo e la condotta delle convenute, poiché, diversamente da quanto sostenuto da queste ultime (che ritenevano applicabile la Convenzione di Bruxelles, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), tale normativa troverebbe applicazione nel caso di pacchetto di viaggio “tutto compreso” venduto od offerto in vendita nel territorio della Comunità, come confermato dal d.lgs. n. 111 del 1995, citato. Il rimettente, inoltre, risolve le difficoltà di coordinamento fra il d.lgs. in oggetto e la convenzione sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (CCV), assumendo che il primo e non la seconda disciplina i pacchetti turistici “tutto compreso”, fattispecie distinta dal contratto di organizzazione (art. 5 e seguenti) o di intermediazione (art. 17 e seguenti) di viaggio di cui alla Convenzione. Nel primo caso le prestazioni ed i servizi verrebbero in rilievo separatamente configurando diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione, mentre nel caso di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. package) si determinerebbe una prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (visite, escursioni con guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del «pacchetto turistico», con durata superiore alle 24 ore (d.lgs. n. 111 del 1995, art. 2 e seguenti, ora trasfusi nell’art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229). Tale pluralità di servizi connoterebbe dunque la diversa finalità del tipo contrattuale. 1.4.― Sotto il profilo della rilevanza il giudice rimettente assume che, alla luce della disciplina applicabile al caso in esame, ben possa essere affermata la responsabilità per il sinistro occorso agli attori, quanto meno della Sprintours s.p.a., quale organizzatrice del viaggio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995. Risulta pacifico, a giudizio del rimettente, sia che essa ebbe ad http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 3 of 11 affidare alla Tiran Tour il trasporto, sia che l’automezzo sul quale gli attori viaggiavano era uscito di strada mentre era diretto alla località prevista dal programma di viaggio, essendo irrilevanti le dedotte circostanze della negligenza o imperizia dell’autista del pullman e della pioggia, poiché nessuno di tali fattori causali potrebbe costituire quell’elemento eccezionale o imprevedibile che varrebbe ad esonerare da responsabilità l’organizzatore del viaggio, il quale, per giurisprudenza costante, è sempre responsabile salvo che dimostri che il mancato esatto adempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che alla luce dell’art. 17 del medesimo d.lgs., potrebbe consistere soltanto nel fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore. Ancora, ai fini della rilevanza il Tribunale osserva che l’entità economica del danno alla persona subìto dall’attore, alla luce delle conclusioni del CTU, è determinabile in euro 808.119,74, importo che risulta notevolmente superiore al limite risarcitorio previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995, nella versione vigente ratione temporis, come indicato dalla Convenzione di Bruxelles richiamata (50.000 franchi oro equivalenti nell’agosto del 2009 ad euro 313.500,00), essendo l’espressa abrogazione della norma (dapprima disposta implicitamente, per effetto del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante «Interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265) intervenuta soltanto con l’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265). 1.5.― Ciò posto, il rimettente assume che il limite risarcitorio di cui all’art. 15, nella versione precedente al d.lgs. n. 96 del 2005 risulterebbe incompatibile con la direttiva comunitaria 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, poiché questa, pur consentendo agli Stati membri di ammettere che l’indennizzo «sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni», nel preambolo non richiamerebbe la Convenzione di Bruxelles tra le convenzioni internazionali che disciplinano alcune delle prestazioni che sono oggetto di un servizio “tutto compreso”. Coerentemente con tale premessa l’art. 5 della direttiva, nel consentire che gli Stati membri prevedano limiti all’indennizzo, avrebbe ribadito che tali limitazioni devono essere conformi «alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni». Tale assunto sarebbe chiarito ulteriormente dalla considerazione che non esistono, né esistevano al momento dell’adozione della direttiva 90/314/CEE, convenzioni internazionali regolanti tale fattispecie. Il rimettente, tuttavia, precisa che siffatto contrasto tra la normativa interna e la direttiva europea non consentirebbe la «disapplicazione» della norma in esame, giacché tale evenienza potrebbe verificarsi solo alla duplice condizione che la direttiva sia dotata di efficacia diretta e che la controversia verta fra un privato ed una autorità dello Stato membro. Nel caso di specie, inoltre, neppure potrebbe soccorrere una «interpretazione conforme», non sussistendo in proposito quel «margine di discrezionalità che consente all’interprete di scegliere tra due interpretazioni possibili della norma interna (...)», a fronte della chiarezza e inequivocità dell’art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995 nella sua versione originaria, laddove richiama esplicitamente i limiti di debito previsti dalla CCV. 1.6.― Il Tribunale di Verona, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale del citato art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995, in quanto la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 4 of 11 l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria del 1993), delegando, tra l’altro, l’attuazione della più volte citata direttiva “Viaggi, le vacanze e circuiti tutto compreso”, aveva indicato fra i principi e criteri direttivi quello secondo cui il legislatore delegato, nel disciplinare il contratto di pacchetto turistico, avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni più favorevoli contenute nella legge n. 1084 del 1977 (che aveva ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1970). La lettera b) dell’art. 24 della legge n. 146 del 1994, inoltre, aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarebbe stato ammesso nei limiti stabiliti dalla citata legge n. 1084 del 1977. In tale contesto normativo, il rimettente assume che il legislatore non aveva conferito nessuna delega ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona, sicchè la norma censurata, con riguardo a tale previsione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per difetto di delega. Questa conclusione non troverebbe ostacolo nelle argomentazioni sostenute dalle convenute, secondo cui il limite all’obbligazione risarcitoria per danni alla persona nella esecuzione di viaggi internazionali sarebbe già stato introdotto all’interno del nostro ordinamento con la legge n. 1084 del 1977, perché la convenzione da essa ratificata regolava una fattispecie diversa da quella alla quale si riferiva la direttiva 90/314/CEE. Questo, peraltro, sarebbe stato il motivo della mancata menzione della stessa nella direttiva. Pertanto, a giudizio del rimettente, il Governo delegato non avrebbe potuto trarre nessun criterio utile a contenere l’obbligo risarcitorio del “tour operator” per i danni alla persona dall’art. 5, paragrafo 2, terzo comma della citata direttiva, la quale, oltre a non richiamare la convenzione, non stabiliva limiti per danni alla persona provocati durante l’effettuazione di prestazioni di trasporto terrestre rientranti tra quelle oggetto del pacchetto turistico. 2.― Si sono costituite nel giudizio le parti private convenute nel giudizio principale, la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Lonardi Alessio, concludendo per l’infondatezza della questione. La difesa si incentra in particolare su due aspetti della disciplina. 2.1.― In primo luogo, si assume che, interpretando la legge delega alla luce della lettera e dello spirito della direttiva, che autorizzava l’introduzione di limiti alla responsabilità del tour operator anche in relazione ai danni alle persone, dovrebbe escludersi il vizio di eccesso di delega. Con riferimento a tale punto, la direttiva comunitaria prevedeva all’art. 5, comma 2, che «Per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.». Pertanto il legislatore delegato poteva senza dubbio fare riferimento ad una convenzione internazionale che disciplinava le prestazioni incluse nel pacchetto. 2.2.― Le parti private contestano, inoltre, l’argomento a contrario speso dal rimettente con riferimento al richiamo espresso della legge comunitaria ai danni alle cose. La specificità della disposizione, infatti, lungi dal circoscrivere l’applicabilità della legge n. 1084 del 1977, si sarebbe giustificata in ragione dell’ampiezza attribuita dalla direttiva al riguardo, allorché consentiva deroghe contrattuali nel limite della ragionevolezza. In questo caso, il legislatore avrebbe inteso approntare una maggior tutela del consumatore, attraverso un limite risarcitorio fissato nel massimo http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 5 of 11 normativamente, necessità che non si sarebbe presentata per i danni alle persone, per i quali la direttiva già faceva riferimento alle convenzioni internazionali. A conforto di ciò la difesa cita la relazione sul recepimento della direttiva nella legislazione nazionale degli Stati membri redatta dalla Commissione europea, nella quale l’opzione scelta dal legislatore italiano in proposito non risulta essere contestata, attraverso una procedura di infrazione, diversamente da quanto invece sarebbe accaduto con l’obbligo di istituzione del fondo di garanzia. Il legislatore delegato sarebbe, dunque, stato autorizzato ad inserire una normativa precedente, quale quella di ratifica della Convenzione di Bruxelles, che peraltro riguardava “qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi”, e quindi anche il pacchetto “tutto compreso”, in quanto le differenze applicative, oltre a risultare “labili da un punto di vista logico-sistematico”, si rivelerebbero marginali proprio in materia di limitazione dell’obbligazione risarcitoria del tour operator. Posizione, questa, che sarebbe stata fatta propria anche da alcuni commentatori, che avevano individuato nella convenzione «una fonte normativa idonea ad integrare le lacune della disciplina comunitaria nella materia contrattuale dei viaggi e soggiorni organizzati». Conseguentemente, la difesa conclude che all’epoca del sinistro la materia dei viaggi sarebbe stata soggetta a due normative: quella della legge di esecuzione della CCV (legge n. 1084 del 1977) e quella del d.lgs. n. 111 del 1995, per cui non si potrebbe validamente ritenere che nel dare attuazione alla direttiva comunitaria da parte del Governo italiano vi sia stato un eccesso di delega, proprio in quanto il limite per i danni alla persona era già previsto all’interno del nostro ordinamento con un provvedimento di rango legislativo. 3.― Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’inammissibilità e per l’infondatezza della questione sollevata. L’Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che il giudice a quo non avrebbe avuto il potere di interpretare in via definitiva il diritto comunitario, ed avrebbe dovuto sperimentare, quanto alla compatibilità della norma censurata con la direttiva, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Inoltre, non essendo la Corte competente «ad enunciare essa l’interpretazione delle norme comunitarie assunte come norme interposte integranti i parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente (qui, gli artt. 76 e 77)» la questione sarebbe inammissibile. Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri, deduce l’infondatezza della questione in quanto la risarcibilità del “danno da vacanza rovinata”, di natura non patrimoniale, troverebbe il proprio fondamento nella legge n. 1084 del 1977, perché dall’introduzione nel nostro ordinamento della successiva normativa comunitaria non deriverebbe l’abrogazione della Convenzione di Bruxelles, ratificata con la citata legge. 4.― Si sono costituite tardivamente in giudizio le parti attrici nel processo principale, chiedendo alla Corte la rimessione in termini, e concludendo nel merito per la pronuncia di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto 1.― Il Tribunale ordinario di Verona censura l’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nel testo vigente ratione temporis, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 6 of 11 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265), nella parte in cui introduce quale limite all’obbligazione risarcitoria per i danni alla persona, derivanti dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di un servizio viaggi con la formula “tutto compreso”, l’ammontare di 50.000 franchi-oro (corrispondenti a circa euro 313.500,00), previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, e ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV). Il danno quantificato nel giudizio principale ammonta a circa euro 808.119,74. 1.1.― Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata sarebbe stata adottata in difformità dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 24 della legge delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria del 1993). A suo avviso, tale legge, delegando l’attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE concernente i «Viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”», aveva infatti indicato fra i principi e criteri direttivi quello secondo cui il legislatore delegato, nel disciplinare il contratto di pacchetto turistico, avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni più favorevoli contenute nella legge n. 1084 del 1977. In particolare l’art. 24 della legge delega aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, avrebbe dovuto essere ammesso nei limiti stabiliti dalla citata legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles. La disposizione censurata, pertanto, violerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione per difetto di delega. 2.― Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio delle parti attrici nel processo principale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Tale termine, per costante orientamento di questa Corte, è perentorio (ex multis, sentenze n. 190 del 2006 e n. 257 del 2007) e non sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini avanzata. 3.― L’Avvocatura generale dello Stato ha, poi, eccepito l’inammissibilità della questione poiché, non spettando al giudice comune il potere di interpretare in via definitiva il diritto dell’Unione europea, il Tribunale di Verona non avrebbe potuto, senza prima avere esperito il rimedio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affrontare il tema della compatibilità della norma censurata con la direttiva 90/314/CEE, assunta come norma che integrerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione. La questione sarebbe inammissibile anche perché neppure questa Corte potrebbe interpretare in via definitiva una direttiva comunitaria. 3.1.― L’eccezione non è fondata. Alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e di questa Corte, sono ormai stati definiti con chiarezza i ruoli che, rispetto al rinvio pregiudiziale d’interpretazione, prefigurato dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono attribuiti ai giudici nazionali comuni, alla Corte costituzionale ed alla Corte di giustizia. I giudici nazionali le cui decisioni sono impugnabili hanno il compito di interpretare il diritto comunitario e se hanno un dubbio sulla corretta interpretazione hanno la facoltà e non l’obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 7 of 11 applicazione, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali. Il giudice di ultima istanza, viceversa, ha l’obbligo di operare il rinvio, a meno che non si tratti di una interpretazione consolidata e in termini o di una norma comunitaria che non lascia adito a dubbi interpretativi (Corte di giustizia, CILFIT S.r.l. ed altri contro il Ministero della sanità, causa C-283/81, sentenza 6 ottobre 1982). Quanto alla Corte costituzionale, essa, con l’ordinanza n. 103 del 2008, ha chiarito il suo ruolo alla stregua dell’art. 267 del TFUE in un giudizio principale, conservando la propria competenza ad interpretare il diritto comunitario quando non sia necessario il rinvio alla Corte di giustizia. La questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sarebbe invece inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice rimettente chiedesse la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime; il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, infatti, eventualmente con l’ausilio della Corte di giustizia, prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l’irrilevanza della questione stessa (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984). L’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura generale è pertanto sotto il profilo appena esaminato infondata. Il Tribunale di Verona aveva di sicuro la competenza ad interpretare le conferenti disposizioni della direttiva comunitaria 90/314/ CEE; e non aveva alcun obbligo di operare il rinvio alla Corte di giustizia. Quanto all’eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa incompetenza di questa Corte ad interpretare la direttiva comunitaria, essa è del pari infondata. Anzitutto, la censura che il giudice rimettente ha espressamente dedotto si collega alla violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in particolare sotto il profilo del difetto di delega legislativa ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona. Poiché, tuttavia, si tratta di una delega contenuta in una legge comunitaria, quella del 1993, questa Corte non può fare a meno, preliminarmente, di interpretare la delega anche alla luce della direttiva, al fine di verificarne la compatibilità; ed è sicuro che ne abbia la piena competenza, almeno quando non avesse un dubbio interpretativo sulla normativa comunitaria che essa stessa non fosse in grado di sciogliere, ciò che nella specie non risulta. 4.― Nel merito la questione è fondata. 4.1.― L’art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995 si inserisce in un’evoluzione normativa del modello contrattuale con finalità turistica. In particolare, con riferimento al contratto di viaggio e di intermediario di viaggio, la «Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio» (d’ora in poi CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1084 del 1977, recava una disciplina complessa, nella quale ad interventi rivolti agli operatori turistici si affiancavano norme preordinate alla tutela del viaggiatore-consumatore. La CCV, tuttavia, era stata sottoscritta da pochissimi Stati membri dell’Unione europea; ed inoltre risultava non pienamente conforme alle esigenze sociali e contrattuali che si stavano affermando a livello internazionale, orientate non tanto sulla mera intermediazione per il trasporto ed il soggiorno, quanto sulla fornitura dell’insieme di servizi funzionali al viaggio e anche non connessi strettamente ad esso. La direttiva comunitaria n. 90/314/CEE ha invece colto queste nuove esigenze ed inteso affrontare le «notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente», superando gli «ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 8 of 11 distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri» (secondo e terzo considerando della direttiva). 4.2.― La direttiva aveva delineato un articolato livello di armonizzazione delle legislazioni riguardo alle informazioni che devono essere fornite al consumatore, ai requisiti formali per i contratti di viaggio, alle norme imperative da applicare alle obbligazioni contrattuali ed infine alla tutela dei consumatori in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio. Essa, dunque, pur lasciando un certo margine agli Stati membri quanto alla scelta dei mezzi per raggiungere il risultato da essa perseguito, imponeva di prevedere a favore dei singoli consumatori diritti il cui contenuto poteva essere determinato con sufficiente precisione, tra questi il diritto al ristoro degli eventuali danni imputabili all’organizzatore (Corte di giustizia, Dillenkofer contro Germania, causa C-178/94, sentenza 8 ottobre 1996). 4.2.1.― In particolare, la direttiva in esame consente che, «per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri posso[a]no ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni», di cui al 19° considerando. In quest’ultimo sono espressamente richiamate «la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, la Convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, la Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare e la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori». Non risulta evocata la Convenzione di Bruxelles (CCV), con la conseguenza che nessun riferimento c’è ad un obbligo risarcitorio, e ai suoi limiti, quanto al danno alla persona a sèguito di sinistro stradale. 5.― La legge delega in esame, in quanto “legge comunitaria” diretta all’attuazione di direttive europee, stabilisce anzitutto un insieme di criteri e principi direttivi “generali” valevoli, cioè, per tutti i decreti legislativi da emanare in attuazione delle direttive di cui all’allegato. Inoltre, essa enuncia principi specifici in relazione alle singole materie, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare. In definitiva, quindi, la “legge comunitaria” vincola il legislatore delegato in primo luogo quanto ai principi contenuti nelle direttive da attuare, poi quanto ai criteri e princìpi direttivi generali (art. 2), infine, quanto ai criteri di delega specifici, dettati in relazione alla direttiva in esame (art. 24). 5.1.― L’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE imposta al legislatore delegato, innestandosi in un tessuto normativo che già aveva disciplinato il contratto di viaggio, ha necessariamente indicato principi e criteri direttivi speciali che hanno delimitato in maniera assai significativa lo spazio di discrezionalità del legislatore delegato. In primo luogo, la legge delega n. 146 del 1994 ha, infatti, stabilito non solo che «i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime» (art. 2, comma 1, lettera h), ma anche che, «per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse» (art. 2, comma 1, lettera c). Infine, con specifico riferimento alla direttiva viaggi “tutto compreso”, all’art. 24 la legge comunitaria ha testualmente fissato i seguenti princìpi e criteri direttivi: «a) l’offerta del servizio “tutto compreso” ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084; b) il risarcimento dei danni http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 9 of 11 diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084». Si tratta di limiti che tenevano nel debito conto l’eventualità che la disciplina pregressa comprendesse aspetti più favorevoli al contraente consumatore, potendo evidentemente la legislazione degli Stati membri derogare solo in melius rispetto alla normativa comunitaria. 6.― In questo contesto, il legislatore delegato, con il citato art. 15, oggi censurato, aveva stabilito, al comma 1, che «Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento». 6.1.― A giudizio del Tribunale di Verona, il legislatore delegato non sarebbe stato autorizzato ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle persone così come prevista nella CCV, in primo luogo perché il citato art. 24 della legge comunitaria del 1993 espressamente avrebbe consentito di introdurre il limite risarcitorio solo per i danni diversi dal danno alla persona, in secondo luogo perché la direttiva, oltre a non richiamare la CCV, non imponeva affatto limiti per danni alla persona provocati durante il trasporto terrestre rientrante tra le prestazioni oggetto del pacchetto turistico. 6.2.― Sul punto merita in primo luogo di essere precisato, quanto alla distinzione fra il contratto “tutto compreso” ed il contratto di viaggio di cui alla Convenzione internazionale, che la giurisprudenza di legittimità, debitamente richiamata dal giudice a quo, ha distinto il primo (c.d. “pacchetto turistico” o “package”), dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio di cui alla CCV, in quanto la “finalità turistica” nel primo caso assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche con riguardo alle successive vicende del contratto (Cass., sentenza 24 luglio 2007, n. 16315, in particolare per il caso di impossibilità sopravvenuta). Alla luce di tale ricostruzione è agevole ritenere che l’applicazione della disciplina introdotta dalla CCV non fosse ricollegabile al tipo contrattuale che il d.lgs. n. 111 del 1995 era chiamato a disciplinare e che, quindi, il riferimento a tale disciplina non solo fosse un’eccezione, ma che fosse un’eccezione da circoscrivere in un ristretto margine di compatibilità e di favore verso il consumatore, di cui la legge delega aveva inteso individuare con precisione i contorni. Di tale aspetto il procedimento ermeneutico da condurre deve dunque necessariamente tener conto. 6.3.― In merito ai rapporti fra legge delega e norma attuativa, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa deve essere svolto attraverso «un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli concernenti, rispettivamente, la norma delegante (al fine di individuarne l’esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima) e la norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega» (tra le più recenti, sentenze n. 293 del 2010, n. 112 del 2008, n. 341, n. 340 e n. 170 del http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 10 of 11 2007). L’esame del vizio di eccesso di delega impone che l’interpretazione dei principi e dei criteri direttivi sia effettuata in riferimento alla ratio della legge delega, tenendo conto del contesto normativo in cui sono inseriti e delle finalità che ispirano complessivamente la delega ed in particolare i principi e i criteri direttivi specifici. In tale processo, in definitiva «i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l’interpretazione della portata delle stesse» (sentenza n. 96 del 2001). 6.4.― Nel caso di specie, la delega ha indicato come criteri specifici quello della salvaguardia delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge n. 1084 del 1977 e quello della applicabilità espressa al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, dei limiti stabiliti dalla legge n. 1084 del 1977 (art. 24, lettera b). L’esegesi di tale disposto deve necessariamente essere conforme alla ratio della delega, che consisteva in primo luogo nell’attuazione della direttiva e, in ultima analisi, essere conforme alla ratio della stessa direttiva, consistente, fra l’altro, in un trattamento più favorevole alla tutela del consumatore, salva l’opportunità di limitare il risarcimento conformemente alle convenzioni in essa richiamate. Ciò va evidentemente inteso nel senso di adottare il medesimo massimale che il diritto uniforme riservava ai vettori delle prestazioni correlate, in modo da evitare che i venditori o gli organizzatori dei viaggi a pacchetto potessero essere tenuti ad un maggior indennizzo. In questo senso, evidentemente nessun profilo di maggior favore potrebbe essere rinvenuto nella CCV, disciplinando questa anche prestazioni non comprese nei tipi di trasporto di cui alle convenzioni internazionali citate nella direttiva, con la conseguenza che una limitazione di responsabilità meno favorevole rispetto alle prestazioni di viaggio-tipo non era giustificabile, non solo perché non prevista dalla direttiva, quanto perché norma chiaramente meno favorevole rispetto al consumatore danneggiato. Tale conclusione risulta, del resto, avvalorata dal dato testuale della lettera c) del più volte citato art. 14 della legge delega, che richiamava espressamente il limite risarcitorio fissato dalla Convenzione di Bruxelles soltanto con riferimento ai danni diversi dal danno alla persona, rispetto ai quali si circoscriveva l’ambito di discrezionalità del delegato. Una tale esegesi, peraltro, evidenzia proprio la coerenza fra il mancato espresso richiamo ai danni alla persona ed il concorrente criterio di delega orientato a conservare soltanto le norme più favorevoli. In altri termini, poiché la scelta legislativa era orientata nel senso di maggior favore per il viaggiatore, in ossequio alle finalità della direttiva 90/314/CEE, correttamente la legge comunitaria del 1993 ha ritenuto di mantenere espressamente solo il limite risarcitorio per i danni alle cose, che pure la direttiva consentiva di ridurre negozialmente nei limiti della ragionevolezza, e di non richiamare l’analogo limite risarcitorio per i danni alle persone. I rilievi svolti trovano significativo conforto nell’evoluzione della normativa conferente successiva al d.lgs. n. 111 del 1995 ed alla data del sinistro oggetto del giudizio principale. La disciplina relativa ai “servizi turistici” ed in particolare ai “pacchetti turistici”, è stata dapprima inserita nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), ed in particolare nell’art. 94, nel quale è stato soppresso il riferimento alla Convenzione di Bruxelles, ed il massimale del risarcimento è stato fissato con riferimento alle convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea. Infine, la disciplina di tali contratti è stata stabilita con il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012 Consulta OnLine - Sentenza n. 75 del 2012 Page 11 of 11 della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) che, intervenendo in modo organico sulla tematica dei pacchetti turistici e del rapporto contrattuale con il consumatore turista, ha provveduto peraltro all’abrogazione della legge n. 1084 del 1977. 7.― Va in conclusione dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 111 del 1995, nella parte in cui, in violazione dei criteri della legge delega, ha fissato un limite all’obbligo risarcitorio per danni alla persona, attraverso il richiamo della Convenzione di Bruxelles (CCV), limite non prefigurato dalla legge delega. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di A.M.L. e A.C.; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2012. http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0075s-12.html 13/07/2012