LE PRINCIPALI MASSIME DELLA GIURISPRUDENZA B) Viaggi e vacanze «tutto compreso» 1. In materia di viaggio turistico, spetta al contraente di cui è allegato e dedotto l'inadempimento nell'atto introduttivo del giudizio il compito di fornire adeguata prova contraria, dovendosi applicare il generale principio, valevole in tema di inadempimento, in base al quale il creditore che agisca per l'adempimento deve provare solo la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Tale inadempimento nei viaggi turistici può consistere anche nella circostanza che l'organizzatore del viaggio non abbia predisposto adeguate soluzioni alternative, senza oneri aggiuntivi per il viaggiatore, in caso di impossibilità di soddisfare l'offerta turistica così come pubblicizzata (e quindi offerta) al cliente. (Trib. Roma, Sez IX, 27 aprile 2011, in DeAgostini Prof., 2011) 2. E' fondato il ricorso in appello promosso ai fini della riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace abbia declinato la propria competenza per materia (ritenendo inderogabile la competenza del Tribunale in ordine alla pretesa risarcitoria, da vacanza rovinata, conseguente alla cancellazione del volo internazionale), facendo applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità affermatasi in ordine all'interpretazione del termine "Tribunale" cui fa riferimento la convenzione di Montreal, contenente norme applicabili nel trasporto aereo. I criteri di collegamento contenuti nell'art. 33 della convenzione, riguardando la determinazione della giurisdizione e non già della competenza, comportano che il termine Tribunale, cui la convenzione fa riferimento, deve intendersi nell'ampia accezione del termine e quale Ufficio Giudiziario deputato all'esercizio della funzione di sua competenza in base alle normali regole processuali. In conclusione il Giudice di Pace, nella sentenza gravata ha errato nel declinare la propria competenza in quanto, in virtù dell'affermata applicazione della giurisdizione italiana, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e del valore della controversia, è competente a dirimere la controversia. (Trib. Bologna, Sez. II, 7 aprile 2011, in DeAgostini Prof., 2011) 3. Il danno da vacanza rovinata non è configurabile al di fuori delle ipotesi di stipulazione di un pacchetto turistico tutto compreso, poiché solo in simile evenienza ragioni del viaggio del passeggero assumono rilevanza ai fini della stipula del contratto. La disciplina dettata per i viaggi organizzati non è pertanto estensibile in via analogica al contratto di trasporto, in cui l'obbligazione del vettore è invece quella di trasferire da un luogo ad un altro il viaggiatore ed il bagaglio, senza alcun riferimento ai motivi che hanno determinato la stipulazione da parte del creditore del contratto di trasporto medesimo. (Giud. di pace Milano, Sez. VIII, 1 febbraio 2011, in DeAgostini Prof., 2011) 4. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un "depliant" illustrativo, l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc. Sicché, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante (ai sensi dell'art. 1256 c.c. e del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, art. 17 applicabile "ratione temporis") da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore. (Cass., 10 gennaio 2011, n. 297, in Danno e Resp., 2011, p. 443 ss.) 5. L'art. 19 del D.Lgs. n. 111/1995 fissa una disciplina delle contestazioni e del reclamo in tema di inadempimento nell'esecuzione di un contratto di viaggio turistico che, lungi dal fissare oneri e decadenze a carico del consumatore‐ viaggiatore, è a favore di quest'ultimo, nel senso che la contestazione delle "mancanze" deve avvenire senza ritardo proprio per consentire all'organizzatore di eventualmente "porvi rimedio", e che l'invio di una raccomandata, da parte del consumatore, con ricevuta di ritorno entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, è facoltativa ed ha la chiara funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale. (Cass., 10 gennaio 2011, n. 297, in Danno e Resp., 2011, p. 443 ss.) 6. Ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. n. 206/2005, in caso di annullamento del pacchetto turistico il consumatore ha diritto in via alternativa ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, ad un pacchetto turistico di qualità inferiore previa restituzione della differenza del prezzo oppure al rimborso della somma di denaro già versata. Qualora l'annullamento consegua ad inadempimento del tour operator, ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 206/2005, al consumatore spetta anche il risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata. (Trib. Milano, Sez. XI, 16 dicembre 2010 in Corr. Merito, 2011, p. 595 ss., nota di SRUBEK TOMASSY) 7. Qualora in sede di stipula di un contratto avente ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico l'agenzia non indichi, espressamente, di agire in qualità di intermediario dell'organizzatore del viaggio, vengono a ricadere sul primo di tutte le responsabilità che, altrimenti, graverebbero sul secondo. (Trib. Milano, Sez. XI, 29 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2011) 8. L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico anche quando la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi. (Trib. Bergamo, 28 settembre 2010, in Corr. Merito, 2011, p. 469 ss.) 9. L'art. 14 D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee (ed attualmente corrispondente all'art. 93 del D.Lgs. n. 206 del 2005) prevede, nell'ambito dei rapporti contrattuali derivanti dall'acquisto di pacchetti turistici, la legittimazione passiva in capo al tour operator laddove sorgano controversie determinate dall'inadempimento di fornitura di servizi da questo assemblati, anche e soprattutto al fine di garantire il consumatore dal probabile verificarsi di reciproci addebiti di responsabilità tra il tour operator ed il vettore aereo. In ipotesi siffatte, tuttavia, resta fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa del primo nei confronti del fornitore inadempiente, il quale, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto ad assolvere l'onere di provare l'intervenuta adozione di tutte le misure che potevano essergli ragionevolmente imposte per evitare il danno, ovvero la concreta non impossibilità di adottarle. (Trib. Benevento, 15 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 10. La responsabilità del tour operator per i danni che il viaggiatore subisce ricalca il modello di responsabilità tipico delle obbligazioni di risultato come delineato dall'art. 1218 c.c. Il D.Lgs. n. 111 del 1995 infatti, ed in particolare agli artt. 14 e 15, sancisce la responsabilità del tour operator ‐ debitore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, delimitando la risarcibilità rispetto a quanto espressamente dettato dalle convenzioni internazionali ed escludendola, ai sensi del successivo art. 17, solo quando la mancata o inesatta esecuzione sia imputabile al consumatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile. In particolare il tour operator, in quanto tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, ne risponde anche nel caso in cui la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore) di cui si sia avvalso, fatto salvo, ovviamente, il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nel caso specifico, in applicazione di siffatti principi, la Corte ha confermato il diritto al risarcimento del danno in capo al turista che aveva subito notevoli danni fisici in occasione della collisione della barca a motore sulla quale stava navigando con altra imbarcazione, collisione avvenuta per colpa del timoniere del natante sul quale lo stesso si trovava). (Cass., 10 settembre 2010, n. 19283, in Danno e Resp., 2011, p. 268 ss. nota di ROSSI) 11. In tema di danni da cd. "vacanza rovinata", in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 111 del 1995 che risulta applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), sono tenuti al risarcimento dei predetti danni l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, ciascuno secondo le proprie responsabilità, salvo la prova che il mancato o l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del predetto pacchetto sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a loro non imputabile. L'organizzatore ed il venditore, dunque, a seguito dell'acquisto di un pacchetto turistico "tutto compreso", assumono specifici obblighi, soprattutto di natura qualitativa, relativamente alle modalità di viaggio, alla sistemazione alberghiera, ai livelli dei vari servizi che devono essere adempiuti puntualmente. Ne consegue che laddove, come accertato nel caso di specie dalle varie risultanze probatorie, tali obblighi non siano stati ottemperati dall'organizzatore, sulla base del criterio medio di diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., si configura la responsabilità contrattuale di quest'ultimo che, conseguentemente, è tenuto a risarcire i danni patiti da colui che ha acquistato tale pacchetto. (Trib. Nola, Sez. II, 9 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 12. Sussiste responsabilità, di natura contrattuale, a carico dell'organizzatore di viaggi o del venditore qualora la prestazione inerente un pacchetto turistico c.d. "tutto compreso", come espressamente presentata in tutti i suoi molteplici aspetti nei dépliants illustrativi, non sia esattamente realizzata, in applicazione di un criterio medio di diligenza ex art. 1176, comma 1 c.c. L'organizzatore, invero, al pari del venditore, è tenuto a tenere fede a tutti gli specifici obblighi, di carattere prettamente qualitativo, che sono insiti in siffatta proposta ed attinenti, in particolare, alle modalità di viaggio, alla sistemazione alberghiera, al livello dei servizi ecc., con la conseguenza che, al fine di escludere la propria responsabilità è tenuto a fornire adeguata prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. (Trib. Nola, Sez. II, 9 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 13. Deve essere riconosciuto e liquidato il danno da vacanza rovinata in capo al soggetto che abbia subito, nel corso del soggiorno, un sinistro determinante un'oggettiva compressione del proprio diritto al godimento della vacanza intesa come svago, divertimento. (Giud. di pace Milano, Sez. IX, 2 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 14. In tema di contratto di viaggio, a norma dell'art. 93, D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. In particolare, il venditore assume nei confronti del viaggiatore la responsabilità tipica del mandatario, in forza della quale, é tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all'art. 1710 c.c. ed ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell'organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici con i quali ha direttamente concluso in nome e per conto del turista, ma non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti con quelli promessi e pubblicizzati. La responsabilità a carico dell'agente di viaggi può derivare solo quando dai documenti di viaggio non risulti espressamente la limitazione della sua attività ed una mera opera di intermediazione. (Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, il Tribunale, risultando espressamente circoscritta la responsabilità dell'agenzia di viaggi, il cui unico obbligo è stato di eseguire correttamente l'incarico affidatole dagli odierni attori, stipulando in loro nome e per loro conto un contratto avente tutti gli elementi dagli stessi richiesti e non quello di garantirne l'esatta esecuzione da parte dell'organizzatore, stante la specifica richiesta degli attori di accertamento della cattiva esecuzione delle prestazioni loro fornite presso la struttura alberghiera nella quale hanno soggiornato nel corso della vacanza e, dunque, della responsabilità a carico dell'organizzatore, acclarata la carenza di legittimazione passiva dell'agenzia di viaggi rispetto alle domande attoree, definitivamente pronunciando, ne rigetta la domanda). (Trib. Bari, Sez. II, 22 luglio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 15. Il "tour operator" è tenuto a fornire al consumatore‐turista le informazioni necessarie per effettuare il viaggio, tra le quali, non può non essere compresa quella attinente alle formalità richieste per l'espatrio di un soggetto minore. Tale obbligo informativo trova giustificazione nello scopo della disciplina legale, diretta a tutelare il consumatore‐ turista, certamente non agevolmente in grado di conoscere tutta la disciplina che regola l'effettuazione di un soggiorno all'estero, a differenza degli operatori professionali del settore. (Trib. Milano, 3 giugno 2010, in Contratti, 2010, p. 1033 ss.) 16. Il contratto di organizzazione di viaggio, si inquadra nell'ambito dello schema dell'appalto di servizi, con responsabilità diretta dell'organizzatore circa l'inesatto o il mancato adempimento delle obbligazioni assunte salvo la prova della non imputabilità dei fatti alla sua persona. Con il contratto in questione, difatti, l'agenzia turistica si obbliga a procurare al cliente, ad un prezzo tutto compreso, un servizio complessivo, comprendente il trasporto, l'alloggio, il vitto ed altre prestazioni. L'omesso adempimento di quanto garantito fa insorgere in capo all'agenzia turistica la responsabilità per la mancata realizzazione del risultato promesso. (Trib. Roma, Sez. IX, 1 giugno 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 17. E' legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di prezzo, formulata dal turista la cui località di villeggiatura sia stata cambiata, senza preavviso, al momento dell'arrivo o poco dopo, pur se la nuova località si trova a distanza modesta da quella scelta. La località, nell'ambito di un contratto con finalità turistiche, infatti, ancor prima che da un punto di vista strettamente soggettivo (quali la scelta di un luogo perché già conosciuto, perché vi sono degli amici etc.) incide oggettivamente in maniera pregnante nell'ambito dell'economia del contratto, proprio in quanto primo elemento rilevante ai fini della valutazione del prezzo pattuito, prima ancora della specifica posizione dell'immobile in cui risiedere, della sua struttura e grandezza. Due località, infatti, anche se a minima distanza possono presentare caratteristiche completamente diverse, con conseguente modifica, non priva di rilevanza, dell'oggetto del contratto. L'inadempimento verificatosi, quindi, non appare affatto di scarsa importanza, né contrario a buona fede può essere definito il rifiuto opposto dal turista ad accontentarsi della nuova località impostagli al momento dell'arrivo. (Trib. Milano, Sez. VI, 13 maggio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 18. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione determina l'automatico verificarsi dell'effetto risolutorio, con la conseguente liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile. Allo stesso tempo, tuttavia, la parte liberata, qualora debba di fatto riscontrare l'assoluta impossibilità di effettuare la propria prestazione, non solo può chiedere la controprestazione, ma deve provvedere alla restituzione di tutto quanto ricevuto, in ottemperanza delle norme sulla ripetizione dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c. (Giud. di pace Pozzuoli, 3 maggio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 19. Nei contratti di soggiorno alberghiero il termine di dieci giorni riconosciuto al consumatore per l'esercizio del diritto di recesso, senza alcuna penalità e senza specificazione di alcun motivo, decorre per i contratti a distanza, ex art. 65, comma secondo, lett. b), D.Lgs. n. 206 del 2005, dal giorno della conclusione del contratto, ovvero dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 52 del menzionato provvedimento legislativo, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto, purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione medesima. Ciò rilevato, stante, nella specie, la mancata ottemperanza degli obblighi informativi di cui al citato art. 52, D.Lgs. n. 206 del 2005, il termine per l'esercizio del diritto di recesso deve ritenersi quello di 90 giorni dall'intervenuta conclusione del contratto, per cui legittima è la disdetta esercitata dall'attore dopo soli trenta giorni dalla menzionata conclusione, tra l'altro dovuta a sopravvenuta impossibilità della prestazione contrattuale a causa di un non prevedibile problema di salute di uno dei contraenti (imprevista gravidanza pericolosa della coniuge dell'attore). (Giud. di pace Pozzuoli, 3 maggio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 20. L'organizzatore di viaggi (tour operator) che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno sofferto dal consumatore per i disagi da quest'ultimo sopportati, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, ex art. 93, Codice consumo ‐ D.Lgs. n. 206/2005. (Trib. Bari, 16 marzo 2010, in Resp. civ., 2010, p. 394 ss.) 21. L'organizzatore di un pacchetto turistico, ove non fornisca adeguata prova dell'impossibilità della prestazione ad esso non addebitabile, è responsabile dell'inadempimento del contratto, in caso di non corrispondenza tra quanto pattuito in relazione al livello qualitativo dell'offerta di viaggio "tutto compreso", come risultante da un dépliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso, e quanto realmente prestato ai turisti (nella specie, le fotografie pubblicate sul dépliant riproducevano una bella spiaggia antistante l'albergo e un bel mare, mentre i turisti, giunti sul posto, avevano constatato che la spiaggia era sporca e il mare era diffusamente inquinato da idrocarburi). (Cass., 4 marzo 2010, n. 5189, in Foro it., 2010, I, 1768; in Resp. civ., 2010, p. 390 ss.) 22. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico «tutto compreso», sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustrativo, l’organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell’inadempimento, derivante (ai sensi dell’art. 1256 c.c. e dell’art. 17 d.leg. 17 marzo 1995 n. 111, applicabile ratione temporis) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l’esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore (fattispecie relativa all’acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto il viaggio aereo e l’alloggiamento in un complesso turistico in cui, diversamente da quanto risultava dalla fotografia pubblicata sul depliant, la spiaggia era sporca e il mare inquinato da idrocarburi). (Cass., 4 marzo 2010, n. 5189, in Mass. Foro it., 2010, p. 226) 23. Il tour operator è responsabile dei danni subiti dagli acquirenti di un pacchetto turistico tutto compreso allorché costoro non abbiano potuto fruire di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, così come diffusamente evidenziato nel depliant illustrativo, il quale costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale. (Cass., 4 marzo 2010, n. 5189, in Foro it., 2010, I, c. 1768 ss.; in Resp. civ., 2010, p. 390 ss.) 24. L’operatore turistico è sempre tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. (Trib. Bologna, Sez. II, 22 febbraio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 25. L'organizzatore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Trib. Roma, Sez. IX, 8 febbraio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 26. La responsabilità del tour operator, per l'inadempimento relativo ai servizi offerti nel villaggio turistico (sistemazione semiumida, pavimentazione dissestata, assenza di illuminazione nelle ore serali, sporcizia al suolo e sulla biancheria), è qualificabile come responsabilità oggettiva risultando fondata su un criterio di imputazione obiettiva di eventi, anche incolpevoli, che rientrano nella sfera dei compiti organizzativi dell'attività d'impresa dallo stesso esercitata e costituenti manifestazione del rischio tipico dell'attività in questione. L'obbligazione dell'operatore turistico, infatti, è un'obbligazione di risultato e non di mezzo. (Giud. di pace Milano, Sez. VIII, 3 febbraio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 27. In tema di contratto di viaggio turistico, l'intermediario assume nei confronti del viaggiatore sia la responsabilità tipica del mandatario che quella di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (applicabile nella specie "ratione temporis"). In forza del primo tipo di responsabilità, l'intermediario é tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all'art. 1710 cod. civ. e ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell'organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici ma non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell'attività esercitata, l'inaffidabilità dei soggetti cui si sia rivolto o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse e pubblicizzate. (Cass., 19 gennaio 2010, n. 696, in Contratti, 2010, p. 371 ss.; in Foro it., 2010, I, c. 841 ss.) 28. Posto che grava sull'intermediario di viaggi l'onere di fornire la prova di aver formalmente trasmesso ai viaggiatori, mediante i documenti di viaggio, le informazioni prescritte, idonee a renderli avvertiti del fatto che l'intermediario medesimo non assume a suo carico rischi ed incognite circa l'adempimento delle prestazioni turistiche, nonché a far loro conoscere l'identità dei soggetti direttamente responsabili, la mancata dimostrazione del compimento di tale formalità fa sì che l'intermediario assume la stessa responsabilità dell'organizzatore. (Cass., 19 gennaio 2010, n. 696, in Contratti, 2010, p. 371 ss.; in Foro it., 2010, I, c. 841 ss.) 29. La responsabilità per gli eventuali inadempimenti dell'organizzatore del viaggio, o del fornitore dei servizi turistici, non può essere addebitata automaticamente al mero intermediario, occorrendo a tal fine dimostrare che quest'ultimo era a conoscenza, o avrebbe potuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell'attività esercitata, l'inaffidabilità dei predetti soggetti, ai quali ha indirizzato i suoi clienti, ovvero la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite i dépliants e il materiale pubblicitario. (Cass., 19 gennaio 2010, n. 696, in Contratti, 2010, p. 371 ss.; in Foro it., 2010, I, c. 841 ss.) 30. La domanda attorea volta a sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inesatta esecuzione del contratto di viaggio avente ad oggetto un pacchetto turistico organizzato dalla medesima, è fondata e merita accoglimento nei limiti in cui risulti adeguatamente provata e circostanziata in ordine all'inadempienza contrattuale della stessa. In particolare, laddove risulti accertato il cattivo stato di igiene della cabina del catamarano durante la navigazione e l'impossibilità per gli attori di godere pienamente della zona di mare antistante la struttura alberghiera a causa della presenza delle alghe in tutta l'area antistante, ne deriva che il contratto stipulato certamente non può ritenersi adempiuto secondo buona fede. Ne consegue che agli attori va riconosciuto il diritto al ristoro del danno non patrimoniale sofferto non avendo proposto una domanda risolutoria per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Trib. Ancona, 11 gennaio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 31. Tra i danni che il "tour operator" è obbligato a risarcire al cliente in caso di inadempimento rientra il danno da vacanza rovinata. (Trib. Torino, 4 dicembre 2009, in Foro pad., 2010, p. 819 ss.) 32. L'assistenza del "tour operator" deve essere adeguata sia quanto ai mezzi di trasporto alla struttura alberghiera alla ristorazione alle escursioni programmate alla fase di spostamento dell'organizzazione. (Trib. Torino, 4 dicembre 2009, in Foro pad., 2010, p. 819 ss.) 33. L'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 111/1995, abrogato dall'art. 146 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), che all'art. 93 detta una disciplina identica, non correla la responsabilità dell'organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione. Al contrario è posta la regola secondo cui quante volte sia configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l'acquirente del pacchetto turistico può rivolgersi all'organizzatore, che assume del resto un'obbligazione di risultato nell'ambito del rischio d'impresa. Infatti, i casi di esonero della responsabilità dell'organizzatore, contemplati dal successivo art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 111/1995 (ripresi dall'art. 96 del codice del consumo), non sono a questi riferibili in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l'organizzatore), ma possono esonerare l'organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto ne sarebbe anzitutto esonerato il prestatore. (Cass., 3 dicembre 2009, n. 25396, in Danno e resp., 2010, p. 725 ss., con nota di NAPOLITANO) 34. L’organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione (nella specie, la suprema corte, nel cassare la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di condanna dell’organizzatore di pacchetto turistico al risarcimento del danno subìto dal consumatore per il morso di una piccola scimmia che era stata lasciata libera di vagare dal proprietario nell’albergo ove il ricorrente soggiornava, allo scopo di divertire i turisti, ha precisato che l’obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, la quale necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo). (Cass., 3 dicembre 2009, n. 25396, in La resp. civile, 2010, p. 280 ss., con nota di TOSCHI VESPASIANI) 35. Il danno da vacanza rovinata costituisce danno che è normalmente inteso come lo stress subito dal turista a causa da talune carenze o incongruenze del viaggio rispetto a quanto organizzato prima della partenza. Disagio e stress conseguente alla perdita della possibilità di relax, ristoro ed aspettativa di svago tipica di un periodo di ferie e che costituiscono i profili e i connotati caratterizzanti l'interesse che il contratto di viaggio‐vacanza è destinato a soddisfare. Danno che può, quindi, realizzarsi indipendentemente da un pregiudizio economico e che può quindi anche atteggiarsi a mero danno di carattere non patrimoniale. (Trib. Novara, 30 novembre 2009, in www.novaraius.it, 2010) 36. L'agenzia di viaggi risponde dei danni subiti dal turista nel corso di una escursione anche allorquando il terzo trasportatore sia un rappresentante apparente ex art. 1393 c.c.. (Cass., 13 novembre 2009, n. 24044, in Contratti, 2010, p. 1019 ss., con nota di CARRASSI) 37. Lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e l'agente di viaggio si evidenzia nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio: l'agente infatti, in tale momento, da una parte assume le relative somme nel suo patrimonio e dall'altra parte le incassa come mandatario dell'organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, atteso che l'unico soggetto abilitato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore. Tali soggetti sono dunque attivamente e passivamente legittimati fra di loro. (Cass., 8 ottobre 2009, n. 21388, in DeAgostini Prof., 2009) 38. In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre fin dal momento dell'incasso del prezzo versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del "tour operator", da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. (Cass., 8 ottobre 2009, n. 21388, in DeAgostini Prof., 2009) 39. E' ammissibile la riparazione del danno non patrimoniale, in conseguenza dell'impossibilità di poter svolgere le vacanze già programmate, a causa dell'inadempimento del "tour operator". (Giud. di pace Venezia, Mestre, 30 settembre 2009, in Resp. civ., 2009, p. 1017 ss.) 40. L’organizzatore di viaggi turistici (c.d. tour operator) in base ai principi contenuti nella convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio (Ccv), ratificata dall’Italia dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084, deve adottare tutte le misure idonee a evitare danni a coloro che vi partecipano; a tal fine è sufficiente che egli tenga una condotta adeguata, la quale, tuttavia non deve necessariamente superare il livello medio di diligenza; in particolare, per adempiere agli obblighi informativi, è sufficiente che l’organizzatore informi il viaggiatore delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attività sportive, escursioni) e che metta a sua disposizione l’opuscolo informativo previsto dall’art. 9 d.leg. 17 marzo 1995 n. 111 (ora trasfuso nell’art. 88 d.leg. 6 settembre 2005 n. 206, recante il codice del consumo), il quale contempla le notizie (per lo più di carattere amministrativo) necessarie per recarsi all’estero, i servizi forniti e le condizioni atte a giustificare l’annullamento del pacchetto turistico; nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi (nella fattispecie, la suprema corte ha confermato la sentenza della corte d’appello che aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, avanzata da una cliente, ritenendo che non rientrasse tra gli obblighi del tour operator quello di informare la turista della presenza, nel tratto di mare antistante al villaggio turistico, di una particolare alga ustionante che, favorita dal fenomeno della bassa marea, le avrebbe impedito il normale godimento della vacanza causandole una patologia dermatologica). (Cass., 6 luglio 2009, n. 15798, in Guida al dir., 2009, fasc. 35, p. 14 ss., con nota di PIRRUCCIO; in Giust. civ., 2009, I, p. 1853 ss.) 41. Va esclusa la gratuità dei viaggi premio, la cui erogazione sia subordinata all’acquisto di prodotti da parte del beneficiario, ricorrendo in tale ipotesi un pagamento, indiretto ed anticipato. (Cass., 2 aprile 2009, n. 8012, in Foro it., 2009, I, c. 2365 ss.) 42. Non può sussistere la figura del «mediatore» nella organizzazione delle vacanze, dopo che il legislatore è intervenuto inquadrando la fattispecie ai sensi degli art. 82 seg. cod. consumo; infatti si configura un pacchetto turistico ogni qualvolta siano presenti nel contratto l’alloggio ed i servizi non accessori, quali il vitto e l’accesso a strutture turistiche come piscine, spiagge private ecc.; infatti non è obbligatorio che gli alberghi abbiano un ristorante e comunque nel contratto di locazione di camere d’albergo non è compreso il prezzo dei pasti. (Giud. di pace Bari, 4 febbraio 2009, in Giud. pace, 2010, p. 153 ss., con nota di ZAMBONIN) 43. In base al codice di consumo adottato con il d.leg. 6 settembre 2005 n. 206 sussiste la responsabilità solidale dell’organizzatore del viaggio e del venditore del pacchetto turistico per il risarcimento del danno in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, restando peraltro in facoltà del viaggiatore di rivolgere la sua domanda anche nei confronti del diretto responsabile del danno. (Giud. di pace Eboli, 28 gennaio 2009, in Dir. maritt., 2010, p. 174 ss.) 44. La circostanza che il pacchetto turistico comprenda anche una copertura assicurativa non esclude la responsabilità dell’organizzatore del viaggio e del venditore del pacchetto turistico. (Giud. di pace Eboli, 28 gennaio 2009, in Dir. maritt., 2010, p. 174 ss.) 45. Mentre l’agenzia di viaggi, che ha svolto attività di mediatore, non può ritenersi responsabile in quanto la scelta dei locali e la presentazione di questi mediante catalogo è un’attività propria ed esclusiva del tour operator quest’ultimo, è certamente il reale e unico legittimato passivo al quale addebitare la responsabilità degli eventi di cui alla narrativa; essendo la vacanza organizzata per un tempo notevolmente lungo (ventidue giorni) e per altro fuori Italia, le sole spese di viaggio assumono un aspetto del tutto marginale, in relazione alla circostanza, che il disservizio e quindi la prestazione non goduta, è da relazionare esclusivamente al soggiorno e non già al viaggio. (Giud di pace Pomigliano D’Arco, 19 gennaio 2009, in Giud. pace, 2009, p. 327 ss., con nota di ZAMBONIN) 46. In tema di vendita di pacchetti turistici, contratto regolato dal d.leg. n. 111 del 1995 (oggi trasfusi negli art. 82 seg. codice del consumo), sussiste responsabilità del tour operator anche per i danni cagionati dai prestatori di servizi di cui quest’ultimo si sia avvalso, salva la prova del fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore. (Trib. Palermo, 13 gennaio 2009, in Corr. merito, 2009, p. 733 ss., con nota di SALERNO; in Contratti, 2009, p. 688 ss., con commento di GALATI) 47. Qualora la proposta di contratto di pacchetto turistico sottoposta dal tour operator al viaggiatore preveda la possibilità di effettuare lo stesso viaggio con due diversi tipi di aeromobile, pagando prezzi differenti, non ricorre alcuna ipotesi né di obbligazione alternativa, né facoltativa, ma sussistono semplicemente due diverse proposte contrattuali, che è in facoltà del viaggiatore accettare o rifiutare; pertanto, una volta che quest’ultimo abbia scelto la formula contrattuale più economica, non può pretendere di viaggiare con l’aeromobile previsto per la soluzione più costosa, nemmeno nell’ipotesi in cui, dopo la stipula del contratto, il tour operator gli abbia unilateralmente comunicato che il viaggio sarebbe avvenuto con quest’ultima modalità, a meno che in tal caso il viaggiatore non abbia accettato per iscritto la modifica in melius del mezzo di trasporto, entro due giorni dalla relativa comunicazione, rendendola così vincolante per il tour operator ai sensi dell’art. 12 d.leg. 17 marzo 1995 n. 111 (applicabile nella specie ratione temporis, ed oggi trasfuso nell’art. 91, 3º comma, d.leg. 6 settembre 2005 n. 206). (Cass., 19 dicembre 2008, n. 29873, in Trasporti, 2008, fasc. 106, p. 265 ss.; in Giust. civ., 2009, I, p. 1879 ss.) 48. Il contratto di acquisto di un pacchetto turistico è valido anche se sottoscritto da un solo partecipante; difatti se più persone intendono effettuare una vacanza insieme, raggiungendo la medesima località con gli stessi mezzi e servendosi dei medesimi servizi (alberghieri e non), non concludono tanti contratti distinti ma un unico contratto relativo all’acquisto del pacchetto turistico. (Cass., 3 novembre 2008, n. 26422, in Obbl. e contratti, 2009, p. 902 ss., con commento di BRUNI) 49. Con riferimento all'imprevedibilità dell'evento, l'art. 96 del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che sostituisce l'art. 17, 1 comma del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 ("Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"") stabilisce che "L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile". Inoltre, con riferimento alla impossibilità di usufruire di alcuni dei servizi previsti dal contratto di viaggio, l'art. 91 del codice del consumo prevede che "Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno". Ne deriva che non essendo fruibili alcuni dei servizi previsti dal contratto di viaggio, per causa indipendente dalla volontà dell'organizzatore, questi è liberato dalla responsabilità per danni, ma è pur sempre tenuto ‐ in virtù delle norme sopra richiamate ‐ a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. (Trib. Roma, Sez. IX, 30 ottobre 2008) 50. In una crociera a bordo di una nave che trasporta oltre mille passeggeri ben possono verificarsi degli imprevisti come l’affollamento ai buffets, alla piscina, alle vasche idromassaggio o la presenza di alcuni lettini sul percorso jogging; ma trattasi di inconvenienti che, in vacanza e in assenza di impegni impellenti e non rinviabili, non hanno incidenza notevole sul modo di essere della persona, che la persona può quindi sopportare con un minimo di tolleranza nell’attesa di un momento più propizio per godere dei servizi. (Giud. di pace Bari, 5 ottobre 2008, in Dir. maritt., 2009, p. 1292 ss., con nota di LA CHINA) 51. Nei rapporti disciplinati dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 sul contratto di viaggio, non può applicarsi l’equiparazione tra organizzatore e intermediario, qualora risulti dai documenti di viaggio che l’intermediario abbia fatto constare tale sua qualità. (Trib. Prato, 2 settembre 2008, in Foro it., 2008, I, c. 3346 ss.) 52. Non si configura un pacchetto turistico a fronte di prestazioni di viaggio separate ed assemblate da un’agenzia su richiesta dei viaggiatori. (Trib. Prato, 2 settembre 2008, in Foro it., 2008, I, c. 3346 ss.) 53. L’organizzatore di un viaggio turistico è tenuto a rispondere dei danni subiti dai viaggiatori che non siano stati alloggiati nella struttura prevista nel contratto, ove risulti che la sistemazione alternativa doveva considerarsi peggiorativa e che, oltretutto, egli non aveva avvertito del problema alcuni dei viaggiatori partiti dopo che questo si era già manifestato (nella specie, l’organizzatore non aveva fornito la prova certa di aver effettuato la prenotazione presso la citata struttura, non si era sincerato della disponibilità del soggiorno e, comunque, non aveva dimostrato l’insussistenza di una culpa in eligendo nell’individuazione del prestatore del servizio). (Trib. Prato, 2 settembre 2008, in Foro it., 2008, I, c. 3346 ss.) 54. La disciplina giuridica riguardante l'acquisto di un pacchetto turistico è diversa da quella relativa all'acquisto di un biglietto di viaggio e\o alla prenotazione in un albergo. In tale ultimo caso, lo scopo del viaggio o del soggiorno non hanno alcuna rilevanza contrattuale, in quanto le condizioni contrattuali che il venditore deve garantire si riferiscono esclusivamente al singolo servizio offerto, mentre nessuna doglianza può essere rivolta al luogo in cui si trova l'albergo. Nel caso di acquisto di un pacchetto turistico invece è insito nel contratto il presupposto della finalità di vacanza e di svago. Per tale ragione, il legislatore comunitario ha disciplinato tale fattispecie con la Direttiva n. 90/314/CEE che prevede il rispetto di obblighi più pregnanti a favore del consumatore. Tale disciplina è stata recepita dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 111 del 1995 (successivamente trasfuso nel D.Lgs. n. 206 del 2005), il quale, in particolare, all'art. 8 stabilisce che è fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore. Tale norma, comporta che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico debbano fornire informazioni veritiere sugli elementi sopra indicati, con la conseguenza che se invece forniscono informazioni ingannevoli rispondono per inadempimento contrattuale. (Trib. Torino, Sez. IX, 6 giugno 2008, in Contratti, 2008, p. 902 ss.) 55. Nel nostro ordinamento, la materia del viaggio turistico è disciplinata dalla legge n. 1084 del 1977, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio di Bruxelles, applicabile ai viaggi internazionali, e dal D.Lgs. n. 111/1995, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Detta normativa, prevedendo in caso di vendita di un pacchetto turistico (anziché di un singolo servizio), obblighi informativi e comportamentali aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal codice civile, è volta a rafforzare la tutela predisposta, in via generale, per il consumatore e non a diminuirne la portata; essa, pertanto si aggiunge alle disposizioni del codice civile e non ne esclude l'applicabilità. (Trib. Roma, Sez. IX, 5 giugno 2008) 56. A norma dell’art. 2 r.d.l. 2523 del 1936, le imprese di viaggi, oltre che svolgere attività di intermediazione, possono anche, tra l’altro, organizzare escursioni private, fermo restando l’assoggettamento ai relativi controlli di settore; pertanto, a tal fine ben è dato loro avvalersi di mezzi di trasporto non necessariamente presi a noleggio ma direttamente in loro proprietà (nella specie è stato annullato il provvedimento con il quale è stata negata ad una agenzia di viaggi l’immatricolazione ad uso proprio di un autobus da destinare a viaggi organizzati). (Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1919, in Foro amm.‐Cons. Stato, 2008, p. 1218 (s.m.) 57. Il viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la "finalità turistica" o, in generale lo scopo di piacere, non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio e accettata dall'utente. Deve quindi ritenersi logica e coerente alla ratio della Direttiva n. 314/1990/Cee un'interpretazione che renda applicabile l'art. 91 Codice del Consumo ‐ D.Lgs. n. 206 del 2005 ‐ anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all'attività del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico. L'impossibilità di accedere ad essi costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio posto a disposizione del consumatore. (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651, in Foro it., 2009, I, c. 213 ss.; in Giur. it., 2009, p. 336 ss., con nota di ESPOSITO; in Danno e resp., 2009, p. 661 ss., con commento di LAGHEZZA; in Giust. civ., 2009, I, p. 1061 ss. e p. 2775, con nota di COCUCCIO; in Dir. maritt., 2009, p. 738 ss.; in Corriere giur., 2008, p. 1396 ss., con nota di MARICONDA; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1257 ss., con commento di NARDI; in Dir. turismo, 2008, p. 349 ss., con nota di CORONA) 58. Posto che la fruizione delle attrattive ambientali, artistiche o storiche, promesse con il pacchetto turistico acquistato dal viaggiatore, costituisce parte essenziale della prestazione contrattuale a carico dell’organizzatore del viaggio, rientra nei suoi obblighi predisporre soluzioni alternative ovvero rimborsare la differenza tra il valore delle prestazioni previste e quelle erogate, anche quando l’impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatti ascrivibili al comportamento di un terzo, imprevedibili ed inevitabili per il tour operator. (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651, in Foro it., 2009, I, c. 213 ss.; in Giur. it., 2009, p. 336 ss., con nota di ESPOSITO; in Danno e resp., 2009, p. 661 ss., con commento di LAGHEZZA; in Giust. civ., 2009, I, p. 1061 ss. e p. 2775, con nota di COCUCCIO; in Dir. maritt., 2009, p. 738 ss.; in Corriere giur., 2008, p. 1396 ss., con nota di MARICONDA; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1257 ss., con commento di NARDI; in Dir. turismo, 2008, p. 349 ss., con nota di CORONA) 59. Sebbene la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico, essa costituisce il presupposto di utilità del pacchetto turistico con la conseguenza che nel caso in cui durante il viaggio le condizioni del mare risultino compromesse dallo scarico abusivo compiuto da una petroliera, diventano attuali gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure di procedere al rimborso del prezzo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651, in Foro it., 2009, I, c. 213 ss.; in Giur. it., 2009, p. 336 ss., con nota di ESPOSITO; in Danno e resp., 2009, p. 661 ss., con commento di LAGHEZZA; in Giust. civ., 2009, I, p. 1061 ss. e p. 2775, con nota di COCUCCIO; in Dir. maritt., 2009, p. 738 ss.; in Corriere giur., 2008, p. 1396 ss., con nota di MARICONDA; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1257 ss., con commento di NARDI; in Dir. turismo, 2008, p. 349 ss., con nota di CORONA) 60. Nel contratto concluso con un tour operator per un soggiorno (non usufruito) presso un villaggio turistico, non trova applicazione la normativa di cui agli art. 82 seg. d.leg. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo) che regolamentano i servizi turistici e si applicano ai «pacchetti turistici tutto compreso» ma, deve applicarsi la normativa di cui agli art. 13 e 15 della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (resa esecutiva in Italia dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084) che disciplina, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio. (Giud. di pace Pozzuoli, 9 aprile 2008 in Giud. pace, 2009, p. 45 ss., con nota di D’ARCANGELO) 61. L’organizzatore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire il danno subìto dal consumatore in occasione della fruizione del soggiorno, anche quando la responsabilità del lamentato pregiudizio debba essere ascritta al vettore del quale si sia avvalso, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di quest’ultimo. (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5531, in Foro it., 2009, I, c. 214 ss.; in Giud. pace, 2009, p. 45 ss., con nota di D’ARCANGELO) 62. L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 d.leg. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.leg. n. 206 del 2005 (codice del consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subìto dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità ‐ sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5531, in Foro it., 2009, I, c. 214 ss.; in Giud. pace, 2009, p. 45 ss., con nota di D’ARCANGELO) 63. In caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno se non provano che è derivante da causa ad essi non imputabile. (Trib. Torino, 1 febbraio 2008, in Foro pad., 2008, I, p. 169 ss., con nota di GALBIATI) 64. Il danno da vacanza rovinata consiste nello stress e nel minor godimento della vacanza, nella sofferenza e nel turbamento psicologico, nel pregiudizio al benessere psicofisico subìto nel periodo destinato al riposo e, in genere, nell’incidenza negativa sulla qualità della vita del turista la cui vacanza è stata rovinata. (Trib. Torino, 1 febbraio 2008, in Foro pad., 2008, I, p. 169 ss., con nota di GALBIATI) 65. Il comportamento dell’organizzatore del pacchetto turistico, obbligato a dare al turista tutte le informazioni circa le condizioni di viaggio, integra, quando tali informazioni non sono date, mancato o inesatto adempimento contrattuale, risarcibile ex art. 2059 c.c., in quanto ascrivibile fra i danni non patrimoniali. (Trib. Firenze, 7 gennaio 2008, in Foro toscano‐Toscana giur., 2008, p. 34 ss., con nota di TARTAGLIA) 66. Il consumatore che receda da un contratto di vendita di pacchetto turistico (nella specie, perché colpito da malore pochi giorni prima della partenza), ove intenda ottenere la restituzione della somma versata a titolo di acconto, non può invocare la vessatorietà della clausola che gli accorda il diritto di recedere con l'imposizione del pagamento di una somma di importo crescente in funzione dell'approssimarsi della vacanza. (Trib. Padova, 19 dicembre 2007, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 811 ss., con nota di PASQUILI; in Foro it., 2009, I, c. 214 ss.) 67. Dall’art. 10 d.leg. n. 111/1995 ‐ riprodotto nel successivo d.leg. n. 206/2005 all’art. 89 ‐ letto in uno con l’art. 9 della convenzione di Bruxelles sui contratti di viaggio (ccv), e tenuto conto che esso limita la facoltà di cedere il contratto al solo caso in cui il consumatore si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, si evince che al viaggiatore che si trovi per causa a lui non imputabile nell’impossibilità di ricevere la prestazione ‐ e quindi anche nel caso di malattia ‐ è data, ove egli non intenda recedere pagando le penali previste dal regolamento negoziale, unicamente la possibilità di cedere a terzi il contratto, restando altrimenti a suo carico il rischio conseguente a detta impossibilità. (Trib. Padova, 19 dicembre 2007, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 811 ss., con nota di PASQUILI; in Foro it., 2009, I, c. 214 ss.) 68. Il termine di dieci giorni lavorativi per presentare ricorso in caso di inadempimento dell’organizzatore di viaggio, previsto dal 2º comma dell’art. 98 cod. consumo (d.leg. n. 206/2005), è un termine di decadenza. (Giud. di pace Genova, 24 ottobre 2007, in Dir. maritt., 2008, p. 597 ss.; in Dir. turismo, 2008, p. 35 ss., con nota di D’URSO) 69. Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento dell’operatore turistico abbia inciso sulla qualità del soggiorno significativamente da incidere sullo scopo stesso perseguito dagli istanti con l’acquisto del pacchetto, la richiesta di integrale restituzione del corrispettivo versato va accolta anche se il disservizio venga circoscritto ad una sola giornata del soggiorno; tuttavia, qualora il periodo di vacanza non goduto coincida con il proprio «viaggio di nozze», il danno patrimoniale differenziato non sussiste ed anzi deve essere fatto coincidere con il danno non patrimoniale da vacanza rovinata; in base ai principi interpretativi della corte di giustizia quest’ultimo corrisponde ad un valore leso tendenzialmente omogeneo ed altrettanto uniforme dovrà essere il suo indennizzo; il suo parametro quindi non potrà essere il costo del biglietto ma bensì i parametri di liquidazione del danno alla persona per inabilità temporanea; questo non impedirà al consumatore (turista) di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti quei pregiudizi, patrimoniali e non, di cui fornisca idonea documentazione. (Trib. Milano, 18 ottobre 2007, in Danno e resp., 2009, p. 183 ss., con nota di CARRASSI) 70. Ai sensi dell’art. 17 d.leg. n. 111/1995, trasfuso nel codice del consumo, un grave inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico comporterebbe per l’organizzatore dello stesso di essere onerato della prova che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile; tale dimostrazione può, tuttavia, consistere esclusivamente nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero nel caso fortuito e nella forza maggiore (nel caso concreto si trattava di prevedere l’eventualità per una coppia di turisti in viaggio di nozze, tra Messico e Guatemala, di essere vittima di una rapina in quest’ultimo paese). (Trib. Milano, 18 ottobre 2007, in Danno e resp., 2009, p. 183 ss., con nota di CARRASSI) 71. Una società cooperativa non può pubblicizzare né vendere «pacchetti turistici» senza specifico titolo autorizzativo poiché tali attività rientrano fra quelle riservate alle agenzie di viaggio; l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione è prevista dalla normativa regionale di settore unicamente per le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali; tale deroga non riguarda le società cooperative e non è alle stesse estensibile in quanto queste ultime esercitano, sia pure in forma collettiva, attività di tipo imprenditoriale. (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5257, in Dir. turismo, 2008, p. 309 ss., annotata da DI PASSIO) 72. L’intermediario di viaggi ha l’obbligo contrattuale di acquistare per conto del cliente il contratto di viaggio e risponde per la sola violazione delle obbligazioni nascenti dal mandato. (Trib. Torino, 8 ottobre 2007, in Dir. turismo, 2008, p. 159 ss., con nota di TINCANI) 73. Alla perdita di bagaglio durante un trasporto aereo inserito in un pacchetto turistico è da applicarsi l’art. 14 d.leg. 111/1995; responsabile non è pertanto il venditore del pacchetto, bensì l’organizzatore, il quale si può rivalere contro il vettore aereo solo per il danno patrimoniale. (Giud. di pace Osimo, 19 settembre 2007, in Dir. trasporti, 2008, p. 531 ss., con nota di DE MARZI) 74. Non è applicabile alla perdita di bagaglio durante un trasporto aereo inserito in un pacchetto turistico la clausola di esonero di responsabilità di cui all’art. 17 d.leg. 111/1995, quando la perdita del bagaglio non è stata né imprevedibile né inevitabile né dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Giud. di pace Osimo, 19 settembre 2007, in Dir. trasporti, 2008, p. 531 ss., con nota di DE MARZI) 75. Allorché oggetto della prestazione dell’agente di viaggio è quella di fornire un biglietto aereo, l’esatto adempimento del contratto è costituito dal rilascio del titolo di viaggio, idoneo ad assolvere alla funzione cui l’acquirente intendeva destinarlo e in ragione della quale si era risolto all’acquisto; stante il fatto che il mandato alla agenzia aveva ad oggetto, oltre all’acquisto del biglietto aereo, anche quello di fornire adeguate informazioni sulle condizioni di ammissione del paese di arrivo, non si può pretendere che il semplice commerciante di biglietti si interessi di prestazioni accessorie non richieste. (Trib. Genova, 27 agosto 2007, in Dir. turismo, 2008, p. 385 ss. con commento di VENCHIARUTTI) 76. Posto che l’impossibilità dell’esecuzione nel contratto di viaggio «tutto compreso» è da valutarsi in relazione all’interesse da soddisfare del creditore turista, l’inutilizzabilità della prestazione estingue il rapporto obbligatorio per irrealizzabilità della causa concreta (nella specie, non era stato possibile garantire relax e svago al turista, per la presenza di un’epidemia nel luogo di destinazione del viaggio). (Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Dir. maritt., 2009, p. 725 ss., con nota di ROSSELLO) 77. Nel contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» (c.d. «pacchetto turistico» o package), disciplinato attualmente dagli art. 82 seg. d.leg. n. 206 del 2005 ‐ (c.d. «codice del consumo»), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la «finalità turistica» (o «scopo di piacere») non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero; ne consegue che l’irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (ai sensi dell’art. 1174 c.c.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. (Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Danno e resp., 2008, p. 845, con commento di DELLI PRISCOLI; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 531 ss., con nota di NARDI; in Giur. it., 2008, p. 857 ss. e p. 1133 con nota di IZZI; in Contratti, 2008, p. 241 ss., con nota di CAVAJONI; in Obbl. e contratti, 2008, p. 13 ss,con commento di PAROLA; in Dir. turismo, 2007, p. 375 ss., con nota di BENELLI) 78. Nel contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» (c.d. «pacchetto turistico», o package), disciplinato attualmente dagli art. 82 seg. d.leg. n. 206 del 2005 (c.d. «codice del consumo») e che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (ccv) di cui alla convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con la l. 27 dicembre 1977 n. 1084), la «finalità turistica», connota la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, con la conseguenza che, nell’economia funzionale complessiva di detto contratto, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (di cui all’art. 1463 c.c.) o parziale (prevista dall’art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima (nella specie, la suprema corte, ravvisando come conforme a diritto il dispositivo dell’impugnata sentenza, nel limitarsi a correggerne la motivazione nella parte in cui il giudice del merito aveva ritenuto che ricorresse un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità parziale dell’esecuzione della prestazione anziché della sua utilizzazione, ha confermato la legittimità della pronuncia di scioglimento del contratto di package, avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo in atto sull’isola un’epidemia di dengue emorragico, sicché i turisti, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione, nonché la correttezza della statuizione di rigetto della domanda di pagamento dell’indennità per il recesso formulata dal tour operator). (Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Danno e resp., 2008, p. 845, con commento di DELLI PRISCOLI; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 531 ss., con nota di NARDI; in Giur. it., 2008, p. 857 ss. e p. 1133 con nota di IZZI; in Contratti, 2008, p. 241 ss., con nota di CAVAJONI; in Obbl. e contratti, 2008, p. 13 ss,con commento di PAROLA; in Dir. turismo, 2007, p. 375 ss., con nota di BENELLI) 79. In tema di contratto di viaggio turistico ‐ disciplinato dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sui contratti di viaggio (Ccv) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 ‐ la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all’organizzatore del viaggio che affidi a terzi l’esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l’organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l’esecuzione del servizio; ne consegue che va esclusa la responsabilità dell’organizzatore per i danni subìti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente (nella specie, la suprema corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell’organizzatore di un viaggio per i danni subìti da un gruppo di turisti, trasportati sull’autobus messo a disposizione dall’organizzazione, condotto dall’autista da questa prescelto, a causa dell’incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell’autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti). (Cass., 27 giugno 2007, n. 14837, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2008, p. 1120 ss.) 80. L’acquirente di un pacchetto turistico, in qualità di terzo a favore del quale è stipulato il contratto tra l’organizzatore del viaggio ed il vettore aereo, può agire contrattualmente nei confronti di quest’ultimo per lo smarrimento del bagaglio verificatosi nel corso del trasporto. (Trib. Marsala, 14 aprile 2007, in Foro it., 2007, I, c. 2606; in Resp. civ., 2007, p. 1902 ss., con nota di VERNIZZI; in Dir. maritt., 2008, p. 587 ss.; in Dir. trasporti, 2008, p. 219 ss.con nota di GREGORACI; in Danno e resp., 2008, p.185 ss., con commento di BONA; in Nuova giur. civ.comm., 2008, I, p. 277 ss., con nota di DELLA MONACA; in Dir. turismo, 2008, p. 168 ss., con nota di MARINO) 81. L’impossibilità dei viaggiatori di un pacchetto turistico di utilizzare le prestazioni oggetto del medesimo a causa, a loro non imputabile, del notevole ritardo del volo che avrebbe dovuto portarli nell’aeroporto di partenza, fa venir meno l’interesse del creditore alla prestazione, con la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio, che comporta la risoluzione del contratto. (Trib. Trieste, 5 aprile 2007, in Dir. trasporti, 2008, p. 513 ss., con commento di GREGORACI) 82. La responsabilità dell’organizzatore di una crociera turistica è contraddistinta dal colpevole e negligente venire meno degli obblighi direttamente assunti con il cliente, ovvero a principi di generale diligenza del buon padre di famiglia, cosa che si risolve, sul piano dell’onere probatorio, nell’obbligo per il cliente insoddisfatto danneggiato, di provare il danno e la sua causa, mentre chi fornisce il servizio deve provare di avere adempiuto puntualmente gli obblighi assunti e l’assenza di una propria responsabilità circa la causazione del danno (nella specie, provare positivamente che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito o forza maggiore). (Trib. Genova, 19 febbraio 2007, in Dir. turismo, 2007, p. 259 ss., con nota di SANTUARI) 83. L’organizzatore di una crociera turistica non può essere chiamato a rispondere di quegli inconvenienti o disagi che sono ragionevolmente collegati alla natura del servizio promesso (nella specie, i viaggiatori si dolevano, tra l’altro, della scarsa qualità dei servizi offerti e dell’eccessivo affollamento di turisti). (Trib. Genova, 19 febbraio 2007, in Dir. turismo, 2007, p. 259 ss., con nota di SANTUARI) 84. L’organizzatore di una crociera turistica che abbia rimborsato ai viaggiatori il correspettivo da questi pagato per l’acquisto di una escursione facoltativa venduta a bordo della nave tenutasi con esito insoddisfacente non è tenuto a risarcire alcun altro danno ai consumatori. (Trib. Genova, 19 febbraio 2007, in Dir. turismo, 2007, p. 259 ss., con nota di SANTUARI) 85. L’organizzatore di una crociera turistica che abbia cancellato un’escursione inclusa nel pacchetto turistico tutto compreso, per un fatto impeditivo dovuto a impossibilità della prestazione derivante da una causa di forza maggiore a lui non imputabile, e non possa offrire alcuna soluzione alternativa è tenuto a rimborsare al viaggiatore la differenza di prezzo tra le prestazioni promesse e quelle effettuate, senza essere tenuto al risarcimento del danno (fattispecie: mancata escursione alle isole Cayman per il divieto di attracco e sbarco imposto dalla locale port authority). (Trib. Genova, 19 febbraio 2007, in Dir. turismo, 2007, p. 259 ss., con nota di SANTUARI) 86. Il cambiamento di itinerario della nave disposto dal comandante non coincide necessariamente con l’impossibilità di fornire una parte essenziale dei servizi turistici prevista dalle disposizioni relative alla modifica delle condizioni del contratto di viaggio: solo nel caso in cui ciò accada diviene operante l’obbligo di predisporre una soluzione alternativa o, se non sia possibile, rimborsare il cliente nei limiti del minore valore del viaggio, salvo il risarcimento del danno. (Trib. Genova, 19 febbraio 2007, in Dir. turismo, 2007, p. 259 ss., con nota di SANTUARI) 87. Può essere condannato al risarcimento danni per vacanza rovinata la compagnia di viaggi che non abbia tenuto conto delle previsioni meteorologiche avverse e che non si sia accordata con un’altra società di navigazione (dotata, questa sì, di mezzi in grado di affrontare il mare grosso), che avrebbe consentito il rientro tempestivo sul continente ed evitato così ai viaggiatori una notte all’addiaccio. (Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462) 88. A seguito della perdita del bagaglio del turista, pur in assenza di responsabilità diretta, se non altro a titolo di correntezza e di stile, l’organizzatore del viaggio è tenuto a rimborsare al viaggiatore i costi sostenuti per dotarsi di quanto assolutamente indispensabile per proseguire il soggiorno, in ragione del fatto che il consumatore ha comunque subìto un inconveniente dovuto ad un prestatore del servizio fornito dal tour operator; allo stesso modo, vanno rimborsate le spese di trasporto sostenute dal viaggiatore per verificare di persona lo stato delle ricerche e prendere diretta conoscenza dei fatti, pur in mancanza di qualsiasi responsabilità del tour operator. (Giud. di pace Rovereto, 10 gennaio 2007, in Dir. turismo, 2007, p. 251 ss., con commento di TURCO) 89. A seguito della perdita del bagaglio del turista, pur in assenza di qualsiasi responsabilità, l’organizzatore del viaggio è tenuto a risarcire al viaggiatore il danno esistenziale da quantificarsi simbolicamente con criterio d’equità. (Giud. di pace Rovereto, 10 gennaio 2007, in Dir. turismo, 2007, p. 251 ss., con commento di TURCO) 90. Il viaggiatore che intenda ottenere dall’organizzatore del viaggio il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla perdita del bagaglio di viaggio è tenuto a fornire la prova dell’effettivo valore sia del contenitore che del contenuto del medesimo non potendo questo essere desunto da documenti afferenti ad acquisti effettuati al rientro in sede al fine di ripristinare quanto perduto. (Giud. di pace Rovereto, 10 gennaio 2007, in Dir. turismo, 2007, p. 251 ss., con commento di TURCO) 91. Il dovere di informazione del tour operator, organizzatore o venditore di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso al cliente ‐ nel corso delle trattative e nel momento della conclusione del contratto ‐ costituisce un'obbligazione contrattuale dell'organizzatore‐venditore del viaggio vacanza, il cui inadempimento può portare alla risoluzione del rapporto, quando la presenza di un determinato servizio o l'adempimento di una determinata prestazione costituiva ‐ da parte del consumatore ‐ motivo esclusivo o determinante per la conclusione del contratto. (Trib. Genova, Sez. VI, 10 novembre 2006) 92. Lo smarrimento del bagaglio contenente le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle immersioni programmate nel pacchetto turistico non è causa di danno da vacanza rovinata, quando la mancata partecipazione alle immersioni programmate non sia imputabile ad un comportamento negligente del tour operator bensì al cliente che rifiuti di utilizzare le attrezzature sostitutive messe a disposizione dall’organizzazione. (Trib. Cagliari, 9 ottobre 2006, in Riv. giur. sarda, 2007, p. 749 ss., con nota di FADDA) 93. I disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento di obblighi contrattuali del tour operator configurano un danno c.d. «da vacanza rovinata», inteso quale danno morale, consistente nello stress e nel minor godimento della vacanza, fermo restando la possibilità per il tour operator di agire in rivalsa nei confronti del terzo prestatore di servizi di cui si sia avvalso nell’organizzazione del pacchetto turistico. (Trib. Pesaro, 10 settembre 2006, in Corti marchigiane, 2006, p. 617 ss., con commenti di D’ILIO) 94. L’organizzatore di viaggi che apponga sul biglietto di passaggio per il trasporto aereo la stampigliatura con il proprio marchio e la propria ragione sociale assume la qualità di vettore contrattuale. (Giud. di pace Acireale, 21 agosto 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 151 ss., con nota di PASTORINO) 95. Il tour operator che assuma la veste di vettore contrattuale apponendo la piastrinatura sul titolo di viaggio è responsabile nei confronti del consumatore per i disservizi occorsi durante il trasporto aereo. (Giud. di pace Acireale, 21 agosto 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 151 ss., con nota di PASTORINO) 96. Al contratto stipulato tra il consumatore e il tour operator, che abbia assunto la veste di vettore contrattuale apponendo la piastrinatura sul titolo di viaggio, si applicano le disposizioni comunitarie e internazionali relative al contratto di trasporto aereo e non le norme relative al contratto di viaggio. (Giud. di pace Acireale, 21 agosto 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 151 ss., con nota di PASTORINO) 97. La previsione contenuta in un contratto di viaggio di un foro diverso da quello esclusivo del consumatore è inefficace in quanto vessatoria, ponendosi in violazione della competenza inderogabile sancita dal codice del consumo, anche se coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie derivanti dal contratto. (Trib. Torino, 20 luglio 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 263 ss., con nota di SANTUARI) 98. L’organizzatore della crociera turistica è responsabile nei confronti dei viaggiatori per i disservizi verificatisi in corso di viaggio che conseguano all’inadempimento di obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, mentre non risponde dei disagi che non siano in qualche modo casualmente collegati ad una condotta doverosa che sia stata omessa (quali, nella specie, il ritardo del volo aereo, i tempi per il disbrigo delle pratiche di immigrazione e per la registrazione delle carte di credito, tenuto conto anche del fatto che il periodo di punta in cui si è svolta la vacanza è già di per sé fonte, di prevedibili disagi non altrimenti evitabili). (Trib. Torino, 20 luglio 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 263 ss., con nota di SANTUARI) 99. L’organizzatore di una crociera turistica che abbia rimborsato ai viaggiatori il corrispettivo da questi pagato per l’acquisto di una escursione facoltativa venduta a bordo della nave che non ha avuto luogo non è tenuto a risarcire alcun danno ai consumatori, trattandosi di una prestazione non inclusa nel pacchetto turistico tutto compreso. (Trib. Torino, 20 luglio 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 263 ss., con nota di SANTUARI) 100. L’organizzatore di una crociera turistica che abbia cancellato un’escursione inclusa nel pacchetto turistico tutto compreso è responsabile nei confronti dei viaggiatori per l’inadempimento della prestazione, a meno che provi che il fatto impeditivo sia dovuto a impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile e che in quel momento non vi fossero alternative praticabili. (Trib. Torino, 20 luglio 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 263 ss., con nota di SANTUARI) 101. In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l’art. 28 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 841/32), come integrata dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la l. 1832/62), stabilisce che l’azione di responsabilità può essere promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Quest’ultimo criterio di collegamento, rilevante ai fini della giurisdizione, ponendo riferimento al luogo in cui il vettore abbia uno stabilimento, implica che lo stesso, sia pure avvalendosi dell’opera di soggetti estranei ad esso, quale può essere un agente di viaggi, abbia concluso il contratto di trasporto, purché l’attività di tale agente faccia capo a tale stabilimento e non ad altra sede del vettore o addirittura ad altri soggetti. (Cass., Sez. un., 14 giugno 2006, n. 13689, in Dir. e giust., 2006, 33, 29). 102. Il risarcimento del danno non patrimoniale, tradizionalmente definito da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, dev’essere risarcito qualora il locatore dell’autoveicolo usato per tale vacanza sia stato inadempiente dal momento che l’auto non era funzionante. In questo modo infatti viene meno la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico‐fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, ed al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa. (Trib. Napoli, Sez. XI, 27 aprile 2006) 103. Ai sensi dell’art. 19, 2º comma, della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 sul contratto di viaggio l’intermediario di viaggio che non faccia constare dai documenti di viaggio tale sua qualità è considerato organizzatore di viaggio e risponde verso il viaggiatore alla stregua di quest’ultimo. (Cass., 21 aprile 2006, n. 9360, in Rep. Foro it., 2008, voce Turismo, n. 68) 104. Ai sensi dell’art. 19, 2º comma, convenzione internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084, l’intermediario di viaggio che non faccia constatare dai documenti di viaggio tale sua qualità, è considerato organizzatore del viaggio e risponde verso il viaggiatore come quest’ultimo; ne consegue che spetta all’agente di viaggio, che intenda vincere la presunzione posta dalla norma, provare di avere consegnato al viaggiatore i documenti contenenti l’espressa dichiarazione che egli agisce quale intermediario, e non al viaggiatore fornire la prova del contrario. (Cass., 21 aprile 2006, n. 9360, in Rep. Foro it., 2008, voce Turismo, n. 55) 105. In applicazione del combinato disposto di cui all’art. 19, 1º e 2º comma, d.leg. n. 111/1995 e dell’art. 16 del regolamento della società convenuta, deve considerarsi inottemperante la parte che non rispetti i termini del reclamo in essi indicati; infatti detti termini, siccome tesi a mettere l’organizzatore in grado di rimediare immediatamente ad eventuali manchevolezze o inconvenienti o almeno a porlo tempestivamente in condizioni di avere conoscenza di quanto lamentato, al fine di permettergli adeguate risposte, devono essere, stante la chiara lettera della legge («senza ritardo» e «entro e non oltre i dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza» cfr. cit. art. 19 d.leg. n. 111/1995) ritenuti di carattere perentorio e hanno natura giuridica di decadenza. (Trib. Napoli, 10 marzo 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 245 ss., con nota di MARINO) 106. Nel contratto stipulato ai sensi del d.lg. n. 111 del 1995 con il venditore del pacchetto turistico, la finalità di vacanza e di svago entra a fare parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto e connotando l’obbligazione a carico del venditore, tenuto a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi sicché solo dall’inadempimento di questa obbligazione consegue il diritto del consumatore al risarcimento del danno da “vacanza rovinata”; tale voce di danno, pertanto, non può essere richiesta al vettore aereo in caso di smarrimento dei bagagli posto che, la conclusione di un contratto di trasporto comporta, per il primo, l’obbligo di trasportare i passeggeri ed i loro bagagli da un luogo ad un altro, senza che assuma rilevanza negoziale la motivazione alla base del viaggio dell’utente (che può essere di piacere, di lavoro, di studio). (Trib. Ragusa, 7 febbraio 2006) 107. Il danno da vacanza rovinata va configurato come un danno strettamente legato all'inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, da parte del venditore del pacchetto o dell'organizzatore del viaggio per cui solo questi soggetti possono essere tenuti a risarcire al consumatore‐turista tale voce di danno, che trova fondamento nella normativa che disciplina la figura contrattuale in questione. Il risarcimento del danno de quo non può invece essere richiesto nei confronti del vettore aereo, che ha concluso con gli attori un contratto di trasporto aereo regolato dalla normativa speciale di settore e rispetto al quale non trova applicazione la disciplina della CCV e del d.lg. n. 111 del 1995. (Trib. Ragusa, 7 febbraio 2006, in Giur. merito, 2006, 6, 1450 (s.m.)). 108. L’intermediario di viaggio non è tenuto a risarcire il danno occorso al turista durante un’escursione acquistata in loco per il tramite dell’accompagnatore, essendo la responsabilità dell’agente di viaggi limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore. (Trib. Lucca, 28 gennaio 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 47 ss., con nota di SANTUARI; Resp. civ., 2007, p. 611 ss., con commento di VERNIZZI) 109. L’intermediario non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, salvo quelle correlate alla culpa in eligendo nella scelta dell’organizzatore del pacchetto o del terzo fornitore del singolo servizio turistico. (Trib. Lucca, 28 gennaio 2006, in Dir. turismo, 2007, p. 47 ss., con nota di SANTUARI; Resp. civ., 2007, p. 611 ss., con commento di VERNIZZI) 110. L’agenzia di viaggio è tenuta in solido con il vettore aereo al risarcimento del danno esistenziale del passeggero per aver omesso un controllo aggiornato dello stato di praticabilità dei voli, mentre non può essere considerata inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali dal momento che, nel dare l’informazione relativa alla soppressione dei voli diretti, si è servita dei dati, posti a disposizione del vettore, e di cui disponeva al momento della prenotazione dei biglietti. (Giud. di pace Aosta, 27 gennaio 2006, in Dir. turismo, 2006, p. 267 ss., con nota di CORONA) 111. Al riguardo del danno non patrimoniale conseguente al disagio psico fisico costituito dal non aver potuto godere del ristoro e relax ricercati nella vacanza, in assenza di una prova sufficiente sul quantum, il risarcimento può liquidarsi con valutazione equitativa ex art. 2056, 1223 e 1226 c.c., cui, in punto di saggio degli interessi, poiché l'obbligazione non ha natura pecuniaria, non può applicarsi il disposto dell'art. 1282 c.c., ma al danneggiato compete un indennizzo per il mancato godimento della utilità che avrebbe potuto dare alla stessa somma se solo fosse stata versata tempestivamente; per cui tale danno da ritardo, può essere quantificato equitativamente nella misura del 2,5% annuo sull'importo non rivalutato dalla data della domanda giudiziale a quella della sentenza, e nella misura legale sino al soddisfo. (Giudice di pace Bari, 19 gennaio 2006, in www.giurisprudenzabarese.it, 2006). 112. Il venditore del pacchetto turistico e l'organizzatore del viaggio sono responsabili in solido dei danni subiti dal viaggiatore per l'inadempimento degli obblighi assunti, nell'ipotesi in cui nel luogo di villeggiatura si verifichino tumulti e sollevazioni popolari che non consentano di fruire dei servizi prenotati. In particolare, deve essere affermata la responsabilità dell'organizzatore per non aver predisposto adeguate soluzioni alternative e dell'organizzatore e del venditore per non aver previamente fornito le necessarie informazioni sulla precaria situazione politica del paese. Il viaggiatore ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, compreso il cd. danno da vacanza rovinata. (Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, in Corriere merito, 2006, 3, 296). 113. Sussiste la responsabilità del tour operator per l’omesso intervento, dopo il verificarsi di un grave inconveniente, volto a fornire ai turisti valide soluzioni alternative o, in caso di loro richiesta, il rientro nel luogo di partenza. (Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, in Contratti, 2006, p. 785 ss., con nota di GUERINONI) 114. Sussiste la responsabilità solidale del tour operator e dell’agenzia intermediaria per il caso di omessa informazione all’acquirente di pacchetto turistico in ordine alla situazione socio‐
politica critica del luogo di destinazione. (Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, in Contratti, 2006, p. 785 ss., con nota di GUERINONI) 115. Per il caso di omessa informazione all’acquirente di pacchetto turistico della situazione socio‐politica critica del luogo di destinazione e/o del mancato intervento, a fronte del verificarsi di un grave inconveniente, volto a fornire ai turisti valide soluzioni alternative o, in caso di loro richiesta, il rientro nel luogo di partenza, è risarcibile anche il danno da vacanza rovinata. (Trib. Rimini, 28 dicembre 2005, in Contratti, 2006, p. 785 ss., con nota di GUERINONI) 116. Ancorché la struttura alberghiera dove erano stati ospitati gli acquirenti di un pacchetto turistico non fosse completamente funzionante, non si configura l’inadempimento del tour operator che abbia comunque messo i suoi clienti nelle condizioni di fruire della vacanza programmata, offrendo loro anche un ristoro adeguato a coprire le maggiori spese effettuate. (Trib. Torino, 28 novembre 2005, in Foro it., 2006, I, c. 1952 ss.) 117. L’agenzia di viaggio che vende un pacchetto turistico non è responsabile di eventuali inadempimenti dell’organizzatore del viaggio ove le informazioni contenute nel catalogo fornito ai clienti siano corrette. (Giud. di pace Roma, 25 novembre 2005, in Dir. maritt., 2006, p. 1320 ss., con nota di MACRI’) 118. Un lieve ritardo nell’arrivo della nave al porto di imbarco per una crociera dovuto al tempo cattivo e altri piccoli inconvenienti non giustificano un’azione di danno per «vacanza rovinata» in considerazione anche del fatto che un viaggio in paesi lontani, di cultura e economia diversa da quella europea, non può non comportare qualche lieve contrattempo di fronte al quale il viaggiatore deve avere un minimo di spirito di adattamento. (Giud. di pace Roma, 25 novembre 2005, in Dir. maritt., 2006, p. 1320 ss., con nota di MACRI’) 119. In difetto di prova non può essere accolta la domanda di condanna del vettore al risarcimento di danni contrattuali e patrimoniali conseguenti alla mancata tempestiva messa a disposizione di alcuni passeggeri del loro bagaglio mentre i danni extracontrattuali non patrimoniali per «vacanza rovinata» possono essere liquidati in via di equità, tenuto conto della durata del ritardo nella consegna da un lato, ma dall’altro del soccorso prestato dall’organizzatore ai passeggeri. (Trib. Roma, 10 novembre 2005, in Dir. maritt., 2006, p. 1310 ss.) 120. La compagnia organizzatrice è tenuta a rispondere nei confronti del consumatore anche del comportamento degli altri prestatori del servizio di cui essa si avvale; il risarcimento del danno da vacanza rovinata non deve essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale ex art. 2059 c.c. atteso che è tale solo il danno che deriva dalla lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti; il danno da vacanza rovinata è invece un danno non patrimoniale che consegue all’inadempimento o inesatto adempimento del contratto concluso dal tour operator in conformità al disposto dell’art. 5 dir. Cee n. 90/314, come interpretato dalla corte di giustizia con la sentenza 12 marzo 2002. (Giud. di pace Milano, 20 settembre 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 266 ss., con nota di CORONA) 121. Il tour operator non è tenuto a garantire la soddisfazione personale del turista e non risponde per inadempimento del contratto di viaggio quando il programma previsto dal contratto sia stato rispettato. (Giud. di pace Polla, 16 settembre 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 357 ss., con nota di VENCHIARUTTI) 122. Non sussiste responsabilità dell’organizzatore di viaggi, né diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nel caso in cui l’insoddisfazione del consumatore per le modalità di erogazione del servizio turistico sia dovuta ad una valutazione del tutto personale della qualità della prestazione fornita dal tour operator (nella fattispecie: insoddisfazione del turista per le caratteristiche del cenone di capodanno e per le modalità di svolgimento di un gioco lampo nel corso del quale i partecipanti avrebbero potuto trovare l’anima gemella). (Giud. di pace Polla, 16 settembre 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 357 ss., con nota di VENCHIARUTTI) 123. Il turista che intenda ottenere il risarcimento del danno occorso durante l’effettuazione di un viaggio è tenuto a fornire la prova della responsabilità del tour operator in relazione agli elementi caratterizzanti l’illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso causale tra condotta ed evento). (Giud. di pace Polla, 16 settembre 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 357 ss., con nota di VENCHIARUTTI) 124. L’inadempimento del tour operator che anticipi l’orario della partenza dal pomeriggio alla mattina del giorno prestabilito, senza darne comunicazione nei termini previsti dalla legge, dà diritto al consumatore non solo di recedere dal contratto ma anche di pretendere la riparazione dei danni non patrimoniali occorsigli a seguito della rinuncia al viaggio. (Giud. di pace Casoria, 8 settembre 2005, in Danno e resp., 2006, p. 432 ss., con nota di FARACE; Giud. pace, 2006, p. 138 ss., con commento di AMENDOLAGINE) 125. La forzosa rinuncia del viaggiatore‐consumatore a partecipare ad una vacanza programmata, determinata dall'unilaterale modifica degli accordi contrattuali precedentemente definiti con l'organizzatore del viaggio, e da quest'ultimo comunicati intempestivamente, senza possibilità per il medesimo viaggiatore di poter riorganizzare, anche attraverso altro “tour operator” un viaggio alternativo, sfruttando gli stessi giorni di ferie a disposizione, integra una situazione di inadempimento dell'organizzatore, responsabile di qualsiasi pregiudizio subito dal viaggiatore per effetto dell'inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto, alloggio o di qualsiasi altro tipo predisposti da terzi, relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, che legittima il recesso dal contratto, con il conseguente diritto all’integrale rimborso del prezzo corrisposto, e la richiesta di risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, tra cui, in via equitativa, il danno “esistenziale” sofferto a causa della particolare situazione di frustrazione creatasi, la cui ricorrenza è da ritenersi “in re ipsa”. (Giudice di pace Casoria, 7 settembre 2005, in Giud. pace, 2006, 2, 138, con nota di Amendolagine). 126. Nel contratto di viaggio stipulato tra consumatore‐viaggiatore e venditore intermediario in cui quest'ultimo vende un pacchetto turistico “tutto compreso” di un certo “tour operator”, il mancato rispetto nell'esecuzione del servizio delle condizioni‐esigenze prospettate all'atto dell'acquisto da un consumatore portatore di handicap configurano in capo al venditore ed al fornitore una responsabilità in solido per inadempimento contrattuale. L'inadempimento non sarebbe stato imputato alle stesse se ne avessero dimostrato la riconducibilità a cause ad esse non imputabili. Il venditore è responsabile per "culpa in eligendo" in quanto nonostante la difficoltà ha proseguito i contatti con il fornitore invece di prospettare al consumatore soluzioni adeguate alle sue esigenze. L'organizzatore risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore salvo non provi la sua diligenza nell'organizzare viaggi. (Trib. Monza, 6 settembre 2005) 127. L’agenzia di viaggi che, sulla base delle richieste dei clienti, abbia consigliato il viaggio illustrando le caratteristiche della destinazione turistica e abbia individuato l’operatore con il quale effettuarlo prendendo contatti diretti con quest’ultimo, compie attività di organizzazione del viaggio ed assume le responsabilità proprie del tour operator, per cui sussiste responsabilità solidale fra il travel agent e l’organizzatore del viaggio designato. (Giud. di pace Bologna, 11 agosto 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 364 ss., con nota di BAILETTI) 128. In caso d’inadempimento contrattuale dell’organizzatore del viaggio possono derivare al viaggiatore due tipi di danno: il primo patrimoniale e il secondo «da vacanza rovinata», di natura non patrimoniale. (Giud. di pace Bologna, 3 agosto 2005, in Resp. e risarcimento, 2005, n. 9, p. 58 ss., con nota di PARROTTA) 129. Il danno da vacanza rovinata, ricollegandosi a un inadempimento o a un inesatto adempimento, presuppone per il suo riconoscimento che il cliente dia dimostrazione, anche per presunzioni, del pregiudizio effettivamente subìto e della sua riconduzione eziologica all’inadempimento. (Giud. di pace Bologna, 3 agosto 2005, in Resp. e risarcimento, 2005, n. 9, p. 58 ss., con nota di PARROTTA) 130. Con riferimento alla qualifica di operatore pubblicitario, qualora un messaggio pubblicitario è volto a promuovere specificatamente la vendita di un pacchetto di soggiorno turistico presso una determinata località da realizzare attraverso agenzie di viaggio che aderiscono a un'iniziativa consortile, tale consorzio non può ritenersi estraneo all'iniziativa pubblicitaria in oggetto in quanto è comunque un soggetto direttamente beneficiario dell'effetto promozionale del messaggio stesso. Sono ingannevoli i messaggi che inducono erroneamente il consumatore ad orientare le proprie scelte commerciali verso l'acquisto di un soggiorno presso un hotel pubblicizzato, attraverso l'evidenziazione di caratteristiche del servizio che non trovano, nella realtà, alcun riscontro oggettivo. (AGCM, 4 agosto 2005, n. 14607, in Giust. civ., 2005, I, 2872, con osservazione di Sebastio). 131. È nullo, per contrarietà a norma imperativa, il contratto di vendita di un pacchetto turistico che non sia redatto in forma scritta. (Trib. Bari, 27 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 2872). 132. Alla dichiarazione di invalidità del contratto di vendita di un pacchetto turistico consegue l'obbligo, per l'organizzatore del viaggio, di restituire il prezzo, mentre le domande di nullità e di ripetizione dell'indebito non possono essere accolte nei confronti del venditore difettando in capo a quest'ultimo la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio. (Trib. Bari, 27 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 2872). 133. La scarsa chiarezza del documento contrattuale costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra l'acquirente di un pacchetto turistico, comprensivo di copertura assicurativa, e l'agente di assicurazione, erroneamente evocato in giudizio in luogo della compagnia titolare del rapporto (nella specie, il soggetto che in realtà era mero agente, nel frontespizio veniva indicato come assicuratore e nel documento veniva altresì disegnato come destinatario delle richieste di rimborso). (Trib. Bari, 27 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 2872). 134. Obbligato in relazione al contratto di vendita di pacchetto turistico è l'organizzatore del viaggio. (Trib. Bari, 27 luglio 2005, in Dir. maritt., 2006, 3, 881). 135. I disagi generici che i turisti lamentino di avere sofferto durante lo svolgimento di un viaggio, non supportati da specifici elementi che consentano di provare la colpa dell’organizzatore del pacchetto turistico, non costituiscono inadempimento imputabile al tour operator, non importano responsabilità contrattuale e non configurano un danno da vacanza rovinata. (Giud. di pace Roma, 18 giugno 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 369 ss.con nota di MAGNOSI) 136. I disagi sofferti dai turisti durante il godimento di una vacanza a causa del grande affollamento in un periodo di alta stagione, così come le conseguenze derivanti dalla scarsa capacità di adattamento alle abitudini di una nazione diversa dall’Italia per usi, costumi e cucina, non costituiscono inadempimento imputabile al tour operator, non importano responsabilità contrattuale dell’organizzatore del viaggio e non consentono di configurare un danno da vacanza rovinata. (Giud. di pace Roma, 18 giugno 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 369 ss.con nota di MAGNOSI) 137. Disagi generici non consentono di configurare un danno «da vacanza rovinata»; per integrare tale danno, devono essere provati la condotta colposa da parte dell’organizzatore del viaggio e i danni alla salute dei partecipanti al viaggio. (Giud. di pace Roma, 3 giugno 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 245 ss., con commento di VENCHIARUTTI) 138. Deve escludersi che l'art. 19 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 ‐ che ha recepito la direttiva n. 90/314/CEE in tema di viaggi vacanze e di circuiti "tutto compreso" ‐ riguardante il diritto di reclamo del consumatore per ogni mancanza nell'esecuzione dl contratto, possa essere riferito all'ipotesi in cui l'imperfetto adempimento da parte dell'organizzatore si manifesti contestualmente alla verificazione del danno, tanto più se si verta in tema di danno di natura personale (coinvolgendo quindi valori di rilevanza costituzionale). (Trib. Gallarate, 25 maggio 2005) 139. Nel caso in cui il "tour operator" evocato in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, decida di agire in rivalsa nei confronti del prestatore di servizi di cui si sia avvalso nell'organizzazione del pacchetto, non è necessario che sia stato avanzato reclamo nel termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 19 che si riferisce solo al consumatore finale. (Trib. Napoli, 17 maggio 2005, in Corriere merito, 2005, 878). 140. Ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 111 del 1995, la responsabilità del venditore e dell'organizzatore del pacchetto turistico non è solidale ma commisurata alle rispettive responsabilità, ben potendosi quindi addivenire, in caso di inadempimento, alla condanna esclusiva di uno solo dei convenuti. (Trib. Napoli, 17 maggio 2005, in Corriere merito, 2005, 878). 141. Il danno da vacanza rovinata, ben può essere risarcito in relazione alla violazione di obblighi di informazione dell'organizzatore e del venditore di viaggio. (Trib. Torino, 2 maggio 2005, in Giur. merito, 2006, 2, 348 (s.m.)). 142. Ai sensi degli art. 3 comma 2 e 4 d.lg. n. 111 del 1995, l'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore, quale mandatario con o senza rappresentanza, che è colui che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici, risultando evidente, quindi, che ben può il venditore obbligarsi in proprio, come un mandatario senza rappresentanza, al fine di consentire ai consumatori‐clienti l'acquisizione di un pacchetto turistico. (Trib. Torino, 2 maggio 2005, in Giur. merito, 2006, 2, 348 (s.m.)). 143. In tema di domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale in capo ad un organizzatore turistico, quando in un catalogo si parla di una località in cui “si possono osservare e ammirare i famosi orsi grizzly da distanza molto ravvicinata” “vedere gli orsi affaccendati nella pesca dei saltellanti salmoni”, ribadendo, nella pubblicizzazione dei tre giorni di permanenza, all'arrivo l'avvistamento dei “primi orsi” ed alla partenza ancora la possibilità di “osservare per l'ultima volta gli orsi”, si rappresenta indubbiamente una situazione reale in linea generale. Pertanto, qualora venga taciuta dall'organizzatore la circostanza ‐ riscontrata in altro catalogo acquistato sul luogo ‐ relativa al fatto che gli orsi accorrono numerosi per la pesca dei salmoni solo da giugno fino alla fine di luglio, questi incorre in una responsabilità contrattuale. Infatti, in base al principio generale di buona fede (cfr. art. 1175 c.c.), deve ritenersi che l'organizzatore operatore turistico specializzato, avesse un preciso onere di informare il cliente, che ad essa si affidava, di quella circostanza (non evidenziata dal catalogo), essendo sicuramente rilevante l'attrattiva costituita dall'osservazione degli orsi grizzly, ancorché eventualmente non decisiva nella determinazione di acquisto del pacchetto turistico e nella scelta dell'itinerario. Da ciò consegue che deve essere riconosciuto in favore dell'attrice il risarcimento del danno, determinato equitativamente. (Trib. Milano, 22 aprile 2005, in Giustizia a Milano, 2005, 34 (s.m.)). 144. In assenza di precisa indicazione in contratto circa la tipologia del mezzo di trasporto destinato alle escursioni ed alle qualità, e modalità, di esecuzione di altre prestazioni (tra le quali l’assistenza resa da guide turistiche), il giudice può fondare la propria decisione sul c.d. confidential report e, a tal fine, considerare inattendibili le dichiarazioni rese, in sede di prova orale, dal testimone firmatario del predetto documento. (Trib. Roma, 13 aprile 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 41 ss., con nota di GIORDO) 145. In tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata, al viaggiatore deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale per lo stress ed il disagio patiti per il mancato godimento della vacanza programmata. In tal modo si vuole risarcire chi cercava un'occasione di svago ed ha, invece, visto aumentare il proprio stato di malessere. Infatti lo scopo perseguito da chi va in vacanza è principalmente quello di ottenere uno stacco dallo stress della vita quotidiana, finalizzato all'allentamento delle tensioni nervose proprie della vita di ogni giorno. (Trib. Como, 6 aprile 2005, in DeAgostini Prof., 2005). 146. Il viaggiatore che non riesca a fruire in tutto o in parte della vacanza per inadempimento del “tour operator” ha diritto al risarcimento del danno morale “da vacanza rovinata” consistente nello stress e nel minor godimento della vacanza. (Trib. Roma, Sez. XII, 2 aprile 2005, in DeAgostini Prof., 2005) 147. Il forzoso rientro in Italia da parte del turista, cui il vettore aereo non ha consegnato i bagagli per averli smarriti, costituisce un pregiudizio non patrimoniale (danno da vacanza rovinata) risarcibile anche in assenza di reato, in quanto lede un interesse della persona di rango costituzionale (nella specie, tale danno è stato liquidato nella misura di euro 8.000). (Trib. Torre Annunziata, 29 marzo 2005, in Contratti, 2005, 1008). 148. Il tour operator risponde del danno (anche non patrimoniale) patito dal viaggiatore in conseguenza dello smarrimento del bagaglio imputabile al vettore aereo, ove non dimostri di essersi attivato per agevolarne il recupero. (Trib. Torre Annunziata, 29 marzo 2005, in Contratti, 2005, 1008). 149. Ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui agli art. 1469 bis ss. c.c. relativa ai contratti del consumatore, nella nozione di “professionista” va senz'altro ricompresso l'organizzatore‐
venditore di viaggi turistici, giusta disposto dell'art. 5 del d.lg. del 1995 (che, rispetto al professionista predetto, espressamente qualifica come "consumatore" l'acquirente o il cessionario di un pacchetto turistico). (Cass., 8 marzo 2005, n. 5007, in Mass. Giust. civ., 2005, 4). 150. Posto che la vendita di un pacchetto turistico costituisce un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista, nelle relative controversie opera, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il criterio del foro esclusivo del consumatore. (Cass., 8 marzo 2005, n. 5007, in Dir. trasporti, 2006, 1, 309 (s.m.)). 151. Il danno da vacanza rovinata è un evento che va ad incidere sul benessere psicologico della persona, senza tradursi in un nocumento economico; la sua risarcibilità non si fonda sull’art. 2059 c.c., bensì sul c.d. ccv (convenzione contratti viaggi) degli art. 13 e 15 l. 1977/1084 e sul d.leg. n. 111/1995 (quest’ultimo a fortiori dopo la sentenza della corte di giustizia Ce 12 marzo 2002, C‐168/00, caso «Leitner»). (Trib. Genova, 2 marzo 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 249 ss., con nota di MANCALEONI) 152. Ai fini del risarcimento, seppure in via equitativa, del danno da vacanza rovinata, occorre che il turista dia la prova della sussistenza in concreto di tale danno: allegato l’inadempimento dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico, occorre dimostrare che le conseguenze del citato inadempimento siano state tali da incidere concretamente sulla possibilità del turista di fruire dei servizi messigli a disposizione in modo tale da garantirgli quel livello di tranquillità e godimento del proprio tempo libero che è lecito attendersi. (Trib. Genova, 2 marzo 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 249 ss., con nota di MANCALEONI) 153. Al diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si applica il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 15 d.leg. n. 111/1995. (Trib. Genova, 2 marzo 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 249 ss., con nota di MANCALEONI) 154. L’agenzia viaggi venditrice di un pacchetto turistico, qualora non risulti aver agito in qualità di rappresentante del viaggiatore e possa ritenersi venditore o mandatario del tour operator che ha realizzato il pacchetto turistico, è responsabile, nei confronti del viaggiatore, per inadempimenti dello stesso tour operator in forza dell’art. 14 d.leg. n. 111/1995, che chiama a rispondere del mancato o inesatto adempimento sia l’organizzatore sia il venditore. (Cass., 10 febbraio 2005, n. 2713, in Dir. turismo, 2005, p. 337 ss., con nota di BAILETTI) 155. A seguito dell'inadempimento da parte dell'organizzatore del viaggio, che omettendo di fornire le informazioni necessarie non permetta al cliente di potersi recare all'estero per la vacanza prenotata, il cliente ha la possibilità di richiedere il danno da vacanza rovinata sul semplice presupposto della mancata attuazione del proprio programma di vacanze, venendo ad essere tesi alcuni valori costituzionalmente tutelati quali quello al diritto all'espatrio, al diritto ‐ dovere di educazione dei figli, ecc., danno sussistente “in re ipsa” senza la necessità di dimostrare di non aver potuto fruire di una vacanza alternativa. (Trib. Napoli, 30 dicembre 2004, in Corriere merito, 2005, 263). 156. Dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal d.lg. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all'operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l'allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l'art. 17 del predetto d.lg., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore. (Cass., 9 novembre 2004, n. 21343, in Mass. Giust. civ., 2005, 1). 157. Nel contratto di organizzazione di viaggio l’organizzatore assume, in base all’art. 14 d.leg. n. 111/1995 una obbligazione di risultato ed è pertanto a suo carico l’onere della prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile che in base all’art. 17 può consistere soltanto nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore. (Cass., 9 novembre 2004, n. 21343, in Dir. maritt., 2006, p. 1187 ss., con nota di MARZIALI) 158. Nelle controversie relative alla responsabilità dell’organizzatore di viaggi turistici che commette i servizi a terzi, per i danni causati al viaggiatore dalla mancata prestazione o cattiva esecuzione dei servizi, cui sia applicabile ratione temporis l’art. 15 l. n. 1084 del 1977 e non il d.leg. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva Cee 90/314, nel caso di mancata esecuzione anche di uno solo dei servizi che egli si è impegnato a fornire l’organizzatore del viaggio risponde in tutte le ipotesi in cui ricorrerebbe la responsabilità dell’imprenditore che lo presta, mentre nel caso di esecuzione difettosa l’imprenditore risponde solo se non dimostri di aver usato la dovuta diligenza nella scelta dell’imprenditore che presta il servizio (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, a fronte del viaggio aereo di rientro in Italia annullato per avverse condizioni metereologiche, aveva ritenuto che l’organizzatore del viaggio che comunque aveva assicurato il rientro in Italia ai turisti non poteva essere ritenuto responsabile per le spese da questi sostenute per il prolungamento della permanenza all’estero e neppure per l’acquisto di un nuovo biglietto di ritorno, in quanto non è possibile pretendere dall’organizzatore del viaggio uno standard di condotta che superi il livello medio, né sussiste la responsabilità di costui ove egli abbia offerto soluzioni accettate dagli altri viaggiatori rispondenti alle normali esigenze). (Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787, in Dir. turismo, 2005, p. 345 ss., con nota di SEVERONI) 159. Nel contratto di viaggio turistico, il viaggiatore, dal quale l’organizzatore del viaggio pretenda il pagamento del prezzo convenuto o il saldo di esso, non può opporre all’organizzatore di avere ottenuto dal terzo, obbligato alla prestazione del servizio, il rimborso di quanto da lui pagato perché il servizio non è stato prestato (nel caso di specie, volo aereo annullato per condizioni metereologiche contrarie), ma, ove risulti che il terzo è obbligato nei suoi confronti, può agire soltanto in ripetizione. (Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787, in Dir. turismo, 2005, p. 345 ss., con nota di SEVERONI) 160. In mancanza di redazione per iscritto, in termini chiari e precisi, non vi è perfezionamento del contratto di vendita di pacchetti turistici. Nè può farsi riferimento ai cd. contratti “last minute” nella carenza dei necessari elementi, univoci e coincidenti, consistenti nella scelta della destinazione, acquisto e contestuale pagamento del pacchetto, partenza nelle 24 ore successive all'acquisto del medesimo. (Giudice di pace Bari, 20 ottobre 2004, in Giurispr. locale, Bari 2004). 161. Al contratto avente ad oggetto l'acquisto di un pacchetto turistico negoziato fuori dei locali commerciali, si applica la normativa contenuta nel d.lg. n. 50 del 1992, richiamata espressamente dall'art. 9 del d.lg. n. 11 del 1995 in materia di turismo. (Giudice di pace Napoli, 17 settembre 2004, in Giud. pace, 2005, 4, 344 (s.m.)). 162. Il danno alla salute derivante da inadempimento di un contratto di viaggio «tutto compreso» è integralmente imputabile all’agenzia organizzatrice a titolo di responsabilità contrattuale, indipendentemente dalla causa che ha provocato l’inadempimento, e anche se tale inadempimento è riconducibile ad un «preposto» dell’agenzia, al quale, per la competenza acquisita, competevano le scelte per l’organizzazione del viaggio. (Trib. Roma, 11 maggio 2004, in Danno e resp., 2005, p. 297 ss., con nota di PANETTI) 163. In tema di risoluzione del contratto per grave inadempimento per poter affermare la responsabilità contrattuale del tour operator occorre fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del diritto vantato e/o preteso dal turista; non è ammissibile la prova per testimoni tesa a dimostrare l’esistenza di pattuizioni modificative del contenuto contrattuale; i patti aggiunti possono essere dimostrati solo mediante prove documentali, stante l’espresso divieto sancito dall’art. 2722 c.c. che esclude la prova testimoniale. (Giud. di pace Siena, 3 maggio 2004, in Dir. turismo, 2005, p. 141 ss., con nota di MICHETTI) 164. La c.d. «formula roulette» implica l’esistenza di un rischio maggiore per il consumatore che, a fronte di un indubbio risparmio sul prezzo, non ha ‐ però ‐ la certezza di conoscere a priori l’albergo di destinazione e la sua ubicazione, ma solo la categoria di appartenenza e l’area turistica in cui lo stesso si potrà trovare; per antonomasia, infatti, la formula roulette non si riferisce in alcun modo al catalogo e pertanto utilizzando detta formula lo stesso tour operator è in grado di individuare ‐ come di prassi ‐ solo pochi giorni prima della partenza il nominativo dell’albergo di destinazione che viene assegnato sulla base dell’invenduto last minute della struttura stessa, ossia delle disponibilità residue dell’albergatore (qualunque esso sia appartenente alla «categoria» garantita dall’organizzatore); pertanto, va esclusa ogni responsabilità del tour operator per l’asserita mancata corrispondenza tra la struttura ricettiva indicata a catalogo e quella presso la quale i consumatori vengono ospitati. (Giud. di pace Milano, 12 marzo 2004, in Dir. turismo, 2005, p. 31 ss., con commento di TURCO) 165. Pur essendo notorio che una determinata zona, in un determinato periodo, possa essere colpita da uragani, il tour operator non è tenuto a cautelarsi rinunciando ad organizzare viaggi in tutta quella zona in quel periodo: l’unica cautela e diligenza che gli si può imporre è quella di comportarsi in modo tale da evitare di esporre a concreto pericolo i turisti; di conseguenza, un tour operator non può arbitrariamente annullare i viaggi e/o le partenze programmate in assenza di seri e comprovati motivi che possano far configurare come effettivamente pericolose e a rischio le aree di destinazione dei turisti. (Trib. Brescia, 28 febbraio 2004, Dir. turismo, 2004, p. 340 ss., con nota di VERNIZZI) 166. Il venditore del pacchetto turistico, presso il quale sia stato effettuata la prenotazione dello stesso, non risponde delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, salvo che, nell'esercizio della propria attività di mandatario, possa ritenersi responsabile per “culpa in eligendo” nella scelta dell'organizzazione di viaggi o del fornitore del singolo servizio, con il quale ha direttamente concluso il contratto in nome e per conto del turista. (Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004, in Foro it., 2004, I, c. 2555 ss.). 167. L'organizzatore del viaggio (tour operator) risponde del danno morale soggettivo conseguente alle gravi lesioni patite dai turisti causato dal fatto dei fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto turistico. (Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004, in Foro it., 2004, I, c. 2555 ss.). 168. L’organizzatore del viaggio (tour operator) è responsabile dei danni psicofisici patiti dai turisti per infortunio causato da gravi inadempienze degli addetti al servizio di ristorazione di un villaggio turistico, se non prova che l’inesatta esecuzione della prestazione è imputabile ai turisti stessi ovvero all’imprevedibile ed ineludibile comportamento del terzo estraneo al contratto di viaggio. (Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004, in Foro it., 2004, I, c. 2555 ss.). 169. Il venditore del pacchetto turistico, presso il quale sia stata effettuata la prenotazione dello stesso, non risponde delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, salvo che, nell'esercizio della propria attività di mandatario, possa ritenersi responsabile per “culpa in eligendo” nella scelta dell'organizzatore di viaggi o del fornitore del singolo servizio, con il quale ha direttamente concluso il contratto in nome e per conto del turista. (Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004, in Dir. trasporti, 2005, 334 (s.m.)). 170. In tema di contratto di organizzazione di viaggio e in particolare di vendita di pacchetto turistico, qualora il contratto sia stipulato fra il "tour operator" e l'agenzia di viaggi come mandataria e rappresentante del cliente, la legittimazione attiva ad esperire le azioni contrattuali di inadempimento dell'organizzatore è riservata esclusivamente al consumatore finale, in quanto il contratto è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Infatti, ai sensi della normativa di attuazione della direttiva Cee in materia di viaggi “tutto compreso” e della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, la posizione dell'agenzia in relazione a tale contratto è definibile come intermediario di viaggi nonché come venditore. (Trib. Roma, 30 gennaio 2004, in Dir. trasporti, 2005, 333 (s.m.)). 171. Poiché la conclusione del contratto di vendita di pacchetti turistici avviene secondo la tradizionale dinamica di scambio proposta‐accettazione, la prima formulata dal consumatore, nella forma della c.d. «prenotazione», la seconda (sovente indicata con il termine «conferma»), comunicata al cliente a seguito della verifica della disponibilità dei servizi proposti, l’azione con cui viene chiesta la restituzione di quanto versato all’atto della sottoscrizione del modulo di prenotazione deve essere qualificata (qualora non si sia addivenuti al perfezionamento del negozio) quale ripetizione dell’indebito e non quale azione di risarcimento danni per inadempimento contrattuale; in tale caso non saranno applicabili i termini di prescrizione previsti dagli art. 15 e 16 d.leg. n. 111/1995, bensì il termine ordinario decennale; obbligati in solido alla restituzione di quanto versato sono sia il venditore, che l’organizzatore di viaggi. (Giud. di pace Piacenza, 29 gennaio 2004, in Dir. turismo, 2005, p. 133 ss., con nota di GIORDO) 172. L’organizzatore di viaggi risponde per i pregiudizi causati alla persona subìti dal viaggiatore a causa dell’inadempimento da parte del terzo fornitore del servizio qualora non riesca a dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da fatto del consumatore, fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, caso fortuito o forza maggiore (fattispecie: responsabilità del tour operator per i danni alla persona dei viaggiatori dovuti ad un incidente stradale occorso durante un’escursione in fuori strada). (Trib. Milano, 27 gennaio 2004, in Dir. turismo, 2006, p. 47 ss., con nota di TURCO) 173. Il tour operator, organizzatore del pacchetto base acquistato dal consumatore, che nel corso del viaggio all’estero venda al turista un’escursione facoltativa fornita da un terzo prestatore del servizio, si intende organizzatore anche del pacchetto turistico supplementare, a meno che fornisca una prova contraria. (Trib. Milano, 27 gennaio 2004, in Dir. turismo, 2006, p. 47 ss., con nota di TURCO) 174. L’organizzatore del viaggio che abbia risarcito il danno al consumatore è surrogato nei diritti del turista verso il fornitore del servizio responsabile del sinistro occorso al viaggiatore. (Trib. Milano, 27 gennaio 2004, in Dir. turismo, 2006, p. 47 ss., con nota di TURCO) 175. Nel caso di acquisto di pacchetto di viaggio tutto compreso, il verificarsi di un eventuale inconveniente tale da costringere le parti ad autorganizzarsi, con ulteriore dispendio sia in termini patrimoniali, sia in termini di disagio e di stress, configurano il danno da cosiddetta vacanza rovinata, tale da gravare sia l’agenzia di viaggi, sia il tour operator al risarcimento in solido dei danni patiti dai turisti. (Trib. Roma, 23 gennaio 2004). 176. Nel caso di danni alla persona subìti dal viaggiatore nel corso del soggiorno in conseguenza dei servizi offerti dal tour operator è da escludere la responsabilità di quest’ultimo e di coloro che hanno fornito i servizi contrattualmente convenuti e, conseguentemente, il risarcimento dei danni tutti patiti dal viaggiatore, qualora lo stesso avesse potuto evitare il danno con l’ordinaria diligenza. (Trib. Roma, 27 novembre 2003, in Dir. turismo, 2004, p. 242 ss., con nota di SCORTECCI) 177. Il tour operator è responsabile per inadempimento nei confronti del viaggiatore, qualora non fornisca la prestazione da questi richiesta ed accettata, a nulla rilevando che, già al momento della conclusione del contratto, la richiesta del viaggiatore fosse incompatibile con gli standard del pacchetto turistico proposto (nella specie, il tour operator aveva offerto, tramite l’intermediario di viaggio, crociere in Turchia a bordo di un «caicco»; il viaggiatore, nel proporre la stipula del contratto, aveva richiesto una sistemazione in cabina tripla, impossibile perché a bordo del «caicco» vi erano solo cabine doppie; il tribunale tuttavia, in base al rilievo che il tour operator aveva comunque accettato la proposta senza rilievi, ha ritenuto quest’ultimo inadempiente). (Trib. Roma, 26 novembre 2003, in Contratti, 2004, p. 511; Dir. turismo, 2004, p. 232 ss., con nota di TURCO) 178. Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla corte di giustizia. (Trib. Roma, 26 novembre 2003, in Contratti, 2004, p. 511; Dir. turismo, 2004, p. 232 ss., con nota di TURCO) 179. Qualora il tour operator non sia in grado di adempiere la prestazione promessa, ed offra al viaggiatore un pacchetto turistico alternativo, non è contrario a buona fede il rifiuto di quest’ultimo di proseguire il viaggio. (Trib. Roma, 26 novembre 2003, in Contratti, 2004, p. 511; Dir. turismo, 2004, p. 232 ss., con nota di TURCO) 180. Le informazioni relative al viaggio organizzato fornite al consumatore vincolano il tour operator, che va considerato responsabile del danno conseguente alla modifica degli elementi del pacchetto turistico che non abbia comunicato per iscritto al viaggiatore (nella specie: sostituzione di un’imbarcazione in occasione di una crociera nel Mar Rosso, laddove l’organizzatore del viaggio non ha provato che le motonavi avessero caratteristiche analoghe nonostante si trattasse di natanti diversi sia per dimensioni, sia per equipaggiamento). (Trib. Torino, 21 novembre 2003, in Dir. turismo, 2007, p. 62 ss., con nota di MAZIER) 181. I semplici disagi sofferti dal turista durante il viaggio, che siano dovuti alla particolarità del servizio offerto, non costituiscono inadempimento contrattuale da parte del tour operator e non danno luogo ad alcun diritto al risarcimento del danno (nella specie: non è stato riconosciuto alcun pregiudizio ai consumatori per le generiche lagnanze relative al servizio di ristorazione, al caldo eccessivo, al malfunzionamento dell’aria condizionata, alla chiusura con lucchetto del frigo bar, trattandosi di semplici disagi dovuti alla particolarità della crociera nel Mar Rosso; allo stesso modo l’errata indicazione del terminal di partenza non costituisce inadempimento dell’organizzatore, quando, trattandosi comunque dello stesso aeroporto, i consumatori hanno accertato l’esatta ubicazione del terminal usando la normale diligenza). (Trib. Torino, 21 novembre 2003, in Dir. turismo, 2007, p. 62 ss., con nota di MAZIER) 182. In tema di contratto di viaggio turistico ‐ disciplinato dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 ‐ l’organizzatore di viaggi è tenuto a tutelare con ogni possibile mezzo «i diritti e gli interessi» dei viaggiatori ad esso affidati, rispondendo direttamente del fatto colposo dell’ausiliare nell’esercizio delle sue mansioni, salvo che non provi di aver adottato tutte le ordinarie misure suggerite dalla comune prudenza e diligenza come idonee ad impedire il danno; ne consegue che, in relazione ad un viaggio in «settimana bianca» di minorenni adolescenti, la società organizzatrice è tenuta ad approntare, indipendentemente da un’espressa obbligazione contrattuale, un adeguato servizio di sorveglianza ed un preciso programma di rientro in albergo dopo la conclusione delle esercitazioni sciistiche, con un numero di accompagnatori, congruo rispetto a quello dei partecipanti, atto a scongiurare, per quanto possibile, iniziative estemporanee o azioni rischiose dell’uno o dell’altro partecipante, sempre prevedibili, data l’età giovanile e la situazione ambientale, obiettivamente pericolosa. (Cass., 27 ottobre 2003, n. 16090, in Rep. Foro it., 2003, voce Turismo, n. 3) 183. Le condizioni generali di contratto non possono derogare in peius per il consumatore alle disposizioni del d.leg. 111 del 1995. (Trib. Camerino, 8 ottobre 2003, in Dir. e lav. Marche, 2004, n. 4, p. 131 ss.) 184. Rientra nel concetto di forza maggiore di cui all’art. 13 d.leg. 111 del 1995 qualunque evento naturale o ad esso assimilabile che esca dalla ragionevole prevedibilità e al quale non si possa ovviare con la comune diligenza ivi compreso l’attentato terroristico perpetrato con particolare violenza così da integrare un atto di guerra sferrato in tempo di pace. (Trib. Camerino, 8 ottobre 2003, in Dir. e lav. Marche, 2004, n. 4, p. 131 ss.) 185. Ai sensi dell’art. 14 d.leg. 17 marzo 1995 n. 111, il venditore e l’organizzatore sono solidalmente responsabili quando entrambi abbiano peccato di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico. (Trib. Roma, 2 ottobre 2003, in Dir. trasporti, 2005, p. 285 ss., con nota di TULLIO) 186. In caso di inadempimento, da parte del venditore e dell’organizzatore, delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, il danno da vacanza rovinata può essere risarcito in base all’art. 13 della convenzione Ccv sul contratto di viaggio, in quanto richiamato dall’art. 16 d.leg. 17 marzo 1995 n. 111. (Trib. Roma, 2 ottobre 2003, in Dir. trasporti, 2005, p. 285 ss., con nota di TULLIO) 187. In caso di inadempimento, da parte del venditore e dell’organizzatore, delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, i limiti risarcitori previsti nella convenzione Ccv sul contratto di viaggio sono del tutto orientativi e non vincolano l’interprete. (Trib. Roma, 2 ottobre 2003, in Dir. trasporti, 2005, p. 285 ss., con nota di TULLIO) 188. Il mancato reclamo scritto entro dieci giorni, di cui all’art. 19, 2º comma, d.leg. 17 marzo 1995 n. 111, non determina una decadenza dall’azione giudiziale contro il venditore o l’organizzatore di un pacchetto turistico; è inoltre vessatoria la clausola del contratto che istituisca una simile decadenza. (Trib. Roma, 2 ottobre 2003, in Dir. trasporti, 2005, p. 285 ss., con nota di TULLIO) 189. Nel caso di turista disabile, la mancanza delle qualità promesse sul catalogo costituisce inadempimento anche in ragione della violazione degli obblighi informativi che la legge pone a carico dell’organizzazione del pacchetto tutto compreso; all’inadempimento consegue la condanna alla parziale restituzione delle somme versate oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata. (Giud. di pace Milano, 16 agosto 2003, in Giud. pace, 2004, p. 238 ss., con commento di DONA) 190. L’organizzatore del viaggio non risponde dei danni alla persona subìti da uno dei partecipanti in conseguenza di un incidente stradale, durante uno spostamento organizzato dal tour operator in loco, quando il sinistro sia stato ascrivibile alla responsabilità esclusiva non già del conducente del mezzo noleggiato dal tour operator, ma a quella di un terzo. (Trib. Roma, 30 aprile 2003, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2003, p. 377 ss.) 191. La forma scritta del contratto di vendita di pacchetti turistici è prevista dall’art. 6 d.leg. n. 111/1995 e benché tale norma non sanzioni in modo espresso con la nullità il difetto della forma scritta, tale sanzione discende automaticamente dalla disciplina del contratto in generale; dal complesso delle norme che prevedono l’applicazione di una forma negoziale determinata può essere dedotto il principio della natura essenziale della forma prevista in tutti i casi in cui la legge stessa non ne limiti l’imposizione ad effetti particolari; peraltro tale principio si applica anche alle forme negoziali che in difetto di pattuizione espressa si presumono essenziali, secondo la previsione di cui all’art. 1352 c.c. (Trib. Treviso, 4 aprile 2003, in Dir. turismo, 2004, p. 127 ss., con nota di CORRADO) 192. Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dà luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi, ma tra il viaggiatore e l’intermediario che faccia constare tale sua qualità nei documenti di viaggio sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza; pertanto il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e qualora l’agente, in forza di questo rapporto, assuma l’obbligo verso l’organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti. (Trib. Roma, 7 febbraio 2003, in Dir. turismo, 2003, p. 353 ss., con nota di CORRADO) 193. Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dà luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi, ma tra il viaggiatore e l’intermediario che faccia constare tale sua qualità nei documenti di viaggio sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza; pertanto il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e qualora l’agente, in forza di questo rapporto, assuma l’obbligo verso l’organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti. (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868, in Contratti, 2003, p. 575 ss., con nota di GUERINONI; Vita not., 2003, p. 294 ss.; Dir. turismo, 2003, p. 349 ss., con nota di CORRADO) 194. In caso di acquisto di un pacchetto turistico, il posticipo dell’orario di partenza del volo di andata e l’anticipo di quello di ritorno costituiscono violazioni degli obblighi gravanti sull’organizzatore del viaggio, che non può andare esente da responsabilità adducendo di aver offerto il rimborso di una parte del prezzo pattuito, qualora tale offerta (nel caso di specie, relativa esclusivamente alla variazione concernente il primo volo) sia stata comunicata al turista soltanto in epoca successiva al suo ritorno e quest’ultimo l’abbia comunque rifiutata, non ritenendola congrua. (Giud. di pace Monza, 19 ottobre 2002, in Giud. pace, 2003, p. 320 ss.) 195. A norma dell’art. 7 lett. d) d.leg. 17 marzo 1995 n. 111, il viaggiatore può recedere dal contratto per fatto sopraggiunto non imputabile e richiedere la restituzione al tour operator non solo della caparra ma anche del saldo versato. (Trib. Lanciano, 1 luglio 2002, in Dir. maritt., 2003, p. 930 ss., con nota di PIPPIA; Dir. turismo, 2003, p. 341 ss.con commento di MICHETTI) 196. La facoltà di recesso dal contratto da parte del viaggiatore per fatto sopravvenuto non imputabile deve essere esercitata entro i termini di cui all’art. 1373 c.c. e quindi non oltre l’inizio dell’esecuzione del viaggio. (Trib. Lanciano, 1 luglio 2002, in Dir. maritt., 2003, p. 930 ss., con nota di PIPPIA; Dir. turismo, 2003, p. 341 ss.con commento di MICHETTI) 197. La malattia e l’infortunio rientrano nel concetto di fatto sopravvenuto non imputabile per il quale è previsto il recesso del viaggiatore ma devono essere provati da specifica e circostanziata documentazione. (Trib. Lanciano, 1 luglio 2002, in Dir. maritt., 2003, p. 930 ss., con nota di PIPPIA; Dir. turismo, 2003, p. 341 ss.con commento di MICHETTI) 198. Nei contratti di viaggio turistico stipulati a distanza, la disposizione dell’art. 19, 2º comma, d.leg. 17 marzo 1995 n. 111, che fa decadere il consumatore dal diritto a conseguire il risarcimento dei danni se non fa reclamo entro dieci giorni dal rientro presso la località di partenza, è efficace solo quando tale decadenza sia espressamente richiamata nel rapporto contrattuale. (Giud. di pace Caserta, 28 maggio 2002, in Dir. trasporti, 2003, p. 229 ss., con nota di TULLIO; Dir. turismo, 2003, p. 35 ss. con nota di BOTTI) 199. L'espressione “prefissata combinazione” di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 90/314/Cee, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, deve essere interpretata nel senso che essa include le combinazioni di servizi turistici effettuate al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia di viaggi e il cliente. (Corte giust. CE, Sez. III, 30 aprile 2002, n. 400, Club Tour Viagens e Turismo SA c. Lobo Goncalves Garrido, in Dir. comunit. e scambi internaz., 2002, 483, con nota di Adobati; in Resp. civ. prev., 2003, 39, con nota di Guerinoni; in Danno e resp., 2003, 148, con nota di Carrassi; in Dir. maritt., 2004, 457, con nota di Galantini; in Foro it., 2002, IV, 329; in Dir. trasporti, 2003, 284 (s.m.)). 200. L'espressione “tutto compreso” di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 n. 90/314/Cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, deve essere interpretata nel senso che essa include i viaggi organizzati da un'agenzia di viaggi su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste. (Corte giust. CE, Sez. III, 30 aprile 2002, n. 400, Club Tour Viagens e Turismo SA c. Lobo Goncalves Garrido, in Dir. comunit. e scambi internaz., 2002, 483, con nota di Adobati; in Resp. civ. prev., 2003, 39, con nota di Guerinoni; in Danno e resp., 2003, 148, con nota di Carrassi; in Dir. maritt., 2004, 457, con nota di Galantini; in Foro it., 2002, IV, 329; in Dir. trasporti, 2003, 284 (s.m.)). 201. I disservizi e le difformità nella esecuzione di un viaggio tutto compreso devono essere valutati anche in relazione al luogo meta del viaggio, con riferimento al suo sviluppo tecnologico e logistico ed alla sua propensione al turismo. (Trib. Roma, 24 aprile 2002, in Dir. turismo, 2003, p. 245 ss. con nota di GULLETTA) 202. L’agenzia di viaggio deve risarcire il danno da inadempimento parziale della sua obbligazione per i disservizi e le difformità rispetto al programma che incidono sul valore del pacchetto turistico; non sono risarcibili gli altri danni (alla salute, per ferie non godute e da «vacanza rovinata») qualora, rispetto alle caratteristiche dei luoghi, il turista avrebbe potuto prevedere il verificarsi di disservizi e l’agente di viaggio abbia cercato di porvi rimedio attraverso gli organizzatori locali. (Trib. Roma, 24 aprile 2002, in Dir. turismo, 2003, p. 245 ss. con nota di GULLETTA) 203. In caso di inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un contratto di viaggio «tutto compreso», ai sensi dell’art. 16 d.leg. n. 111/1995 deve ritenersi risarcibile al consumatore anche il danno non patrimoniale c.d. «da vacanza rovinata», nella misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. (nella specie l’inadempimento riguardava la mancanza di alcuni servizi promessi nell’opuscolo informativo consegnato all’acquirente del pacchetto turistico). (Trib. Verbania, 23 aprile 2002, in Giur. merito, 2002, p. 1193 ss.) 204. La rinuncia al viaggio da parte del turista, causata da attacco di panico conseguente all’attentato alle torri gemelle di New York dell’11 settembre 2001, configura una fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione che giustifica la risoluzione del contratto di viaggio. (Trib. Milano, 19 aprile 2002, in Dir. turismo, 2003, p. 157 ss., con nota di CIURNELLI) 205. L'art. 5 della direttiva n. 90/314/Cee, relativa ai viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, dev'essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. (Corte giust. CE, Sez. VI, 12 marzo 2002, n. 168, Leitner c. TUI Deutschland GmbH & Co. KG., in Resp. civ. prev., 2002, 360, con nota di Guerinoni; in Eur. Legal Forum, 2002, 73; in Danno e resp., 2002, 1097, con nota di Carrassi e Maiolo; in Dir. comunit. e scambi internaz., 2002, 281, con nota di Adobati; in Foro it., 2002, IV, 329; in Giur. it., 2002, 1801, con nota di Sesta). 206. Qualora l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico abbiano modificato la data di partenza senza debitamente evidenziare la modifica apportata nella conferma di prenotazione del viaggio, il turista acquirente ha diritto, oltre alla restituzione del prezzo versato, al risarcimento del danno, riguardante sia le spese inutilmente sostenute, sia il pregiudizio c.d. «da vacanza rovinata», per i disagi materiali e psichici connessi alla perdita dell’occasione di vacanza. (Trib. Treviso, 14 gennaio 2002, in Giur. merito, 2002, p. 1194 ss., con nota di PESCAROLLO) 207. Non è vessatoria ed è, pertanto, efficace la clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita di un pacchetto turistico che nel disciplinare i termini di decadenza per sporgere reclamo rinvia all'art. 19, comma 2, d.lg. 17 marzo 1995 n.111 che dà attuazione alla direttiva 90/314/Ce, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti a tutto compreso. (Giud. di pace Roma, 27 settembre 2001, in Dir. maritt., 2003, p. 574 ss., con nota di Abbate; in Dir. trasporti, 2003, p. 1081 (s.m.)). 208. L’organizzatore di viaggi e l’agente o intermediario di viaggio non possono considerarsi condebitori solidali in quanto ciascuno di essi risponde verso il viaggiatore delle diverse obbligazioni rispettivamente assunte e pertanto non può essere invocata l’applicabilità dell’art. 1310 c.c. in tema di atti interruttivi della prescrizione in caso di debitori solidali. (App. Firenze, 26 settembre 2001, in Dir. maritt., 2003, p. 519 ss., con nota di POLLASTRELLI; Dir. turismo, 2003, p. 360 ss., con commento di MAZIER) 209. A norma degli art. 1, 3º comma e 17 Ccv, l’agente di viaggio non è mero intermediario tra il cliente e l’organizzatore ma un rappresentante del viaggiatore dal quale viene incaricato di stipulare un contratto di viaggio con l’organizzatore e su di lui grava la prova di aver posto in essere l’attività richiestagli, comprese le prestazioni accessorie, tra le quali rientra la cura dei visti sul passaporto. (App. Firenze, 26 settembre 2001, in Dir. maritt., 2003, p. 519 ss., con nota di POLLASTRELLI; Dir. turismo, 2003, p. 360 ss., con commento di MAZIER) 210. In tema di viaggi organizzati “tutto compreso”, se dal contratto di viaggio risulta l'indicazione del nome e dell'indirizzo del “tour operator”, nonché la dichiarazione che l'agenzia agisce quale intermediaria, la deficienza di uno o più dei servizi sofferti dal viaggiatore, rappresenta inadempienza contrattuale imputabile direttamente al “tour operator”, salva l'eventuale possibilità di rivalsa nei confronti dei singoli gestori. Ai sensi dell'art. 17 convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con l. 27 dicembre 1977 n. 1084, il contratto stipulato dall'intermediario con un organizzatore di viaggi, è considerato come se fosse stato concluso direttamente dal viaggiatore mentre l'agenzia si colloca nell'alveo del contratto di mandato con rappresentanza. (Trib. Firenze, 25 settembre 2001, in Arch. civ., 2002, p. 586 ss.) 211. L’organizzatore di viaggi è tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, anche quando si avvalga di altri prestatori di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. (Giud. di pace Bari, 26 marzo 2001, in Corti Bari, Lecce e Potenza, 2002, I, p. 129 ss.) 212. La vendita di «pacchetto turistico», comprensivo di viaggio e soggiorno o servizi turistici non accessori ai primi due elementi, necessita di forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (questione, peraltro, nella specie non tempestivamente eccepita dalle parti né rilevabile d’ufficio). (Trib. Bari, 8 agosto 2000, in Foro it., 2001, I, c. 2089 ss.) 213. I contratti di viaggio «tutto compreso», ancorché disciplinati dalla normativa di settore ‐ D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111 di trasposizione della direttiva 90/314/Cee e l. 27 dicembre 1977 n. 1084 di ratifica della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (ccv) sottoscritta a Bruxelles il 24 aprile 1970 ‐ soggiacciono alla novella codicistica in tema di clausole abusive che ha recepito la direttiva 93/13/Cee. (Trib. Palermo, 11 luglio 2000, in Corriere giur., 2000, p. 1508 ss., con nota di CONTI) 214. Il disagio psicofisico sofferto dal turista a causa del mancato o inesatto adempimento del contratto di viaggio da parte dell’organizzatore costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cod. civ. pur in assenza di un illecito penale. (Trib. Cagliari, 9 giugno 2000, in Riv. giur. sarda, 2001, p. 715 ss., con nota di MURA) 215. Il venditore di un pacchetto turistico è responsabile verso il consumatore ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 111/1995, qualora l’abbia fatto arrivare all’aeroporto di partenza con altro volo il cui orario sia inidoneo a garantire al consumatore la partenza nell’ora fissata, tenuto conto dei tempi necessari per il ritiro del bagaglio e per gli spostamenti nell’aeroporto, al riparo da possibili inconvenienti rientranti nella normalità per chi viaggia in aereo, quali ad esempio un modesto ritardo dell’aereo, una qualche difficoltà relativa al bagaglio od altro inconveniente o impedimento temporaneo. (Giudice di pace Venezia, 8 giugno 2000, in Dir. trasporti, 2001, p. 833 ss.) 216. Il venditore del pacchetto turistico è tenuto al risarcimento del danno subito dal consumatore per mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi contrattuali, a meno che non dimostri che la mancata utilizzazione del viaggio sia dovuta ad una causa non imputabile al proprio personale. (Giud. di pace Venezia, 1 giugno 2000, in Danno e resp., 2000, p. 1219 ss., con nota di NASTI; in Giud. pace, 2000, p. 307 ss., con commento di GUERINONI) 217. Nel caso di inadempimento del contratto di viaggio da parte dell’organizzatore di viaggio che abbia comportato il mancato godimento delle utilità promesse è risarcibile anche il danno da vacanza rovinata, che costituisce un danno non patrimoniale, assimilabile al danno biologico e va inteso come pregiudizio subito dalla salute dell’individuo, avuto riguardo alla proiezione negativa nel suo futuro esistenziale delle conseguenze dell’evento dannoso. (Giud. di pace Siracusa, 26 marzo 1999, in Giust. civ., 2000, I, p. 1205 ss., con nota di SERRA) 218. In caso di furto perpetrato in una cassetta di sicurezza collocata all’interno di una camera d’albergo l’albergatore è responsabile ex contractu illimitatamente per i danni subiti da un turista ed il tour operator è responsabile sempre a favore dell’acquirente del pacchetto turistico per inadempimento dell’albergatore. (Giud. di pace Bologna, 4 marzo 1999, in Arch. civ., 2000, p. 906 ss., con nota di PETRILLO) 219. Il soggetto responsabile del danneggiamento di una roulotte parcheggiata lungo la strada è tenuto a risarcire la c.d. «villeggiatura alternativa» e cioè il più costoso soggiorno alberghiero a cui si è dovuto necessariamente ricorrere, nella misura della differenza di prezzo tra le due forme di vacanza, valutata equitativamente. (App. Perugia, 11 dicembre 1998, in Rass. giur. umbra, 1999, p. 329 ss.) 220. Costituisce inadempimento dell’obbligo di diligente organizzazione del viaggio, tale da giustificare la risoluzione del contratto, la circostanza che l’organizzatore abbia fornito, per mezzo di cataloghi pubblicitari, informazioni del tutto erronee sui luoghi di vacanza e sulle prestazioni offerte al turista (nella specie, il villaggio descritto nel depliant non presentava le caratteristiche previste, era posto a notevole distanza dal mare e privo dei conforts pattuiti). (Pret. Ivrea, 21 settembre 1998, in Danno e resp., 1999, p. 565 ss., con nota di GRANIERI; Discipl. comm., 1999, p. 204 ss.) 221. Nell’ambito del rapporto di agenzia, nel caso in cui l’agente si sia limitato solo a concludere un contratto di trasporto con il cliente, senza assumere direttamente altre obbligazioni connesse al viaggio stesso, né si sia trattato di viaggio organizzato dall’agente, si ha carenza di legittimazione passiva dell’agente. (Giud. di pace Roma, 18 novembre 1997, in Temi rom., 1999, p. 248 ss., con commento di CORTEGGIANO) 222. L’intermediario di viaggi è responsabile verso i viaggiatori in conseguenza di inadempimento parziale ed inconvenienti vari verificatisi nel corso di un viaggio organizzato, qualora dalla documentazione consegnata ai clienti non risulti che egli agisca in veste di intermediario, né risulti alcun riferimento ad un organizzatore. (Trib. Perugia, 3 maggio 1997, in Rass. giur. umbra, 1998, p. 44 ss., con nota di CIURNELLI) 223. Ad un contratto di viaggio, stipulato dopo l’emanazione della direttiva 90/314/Cee del 13 giugno 1990, ma prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111, e della scadenza del termine per il recepimento della medesima, non possono applicarsi le norme della predetta direttiva. (Trib. Torino, 8 novembre 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, p. 58 ss.; Resp. civ. prev., 1997, p. 818 ss., con nota di GORGONI) 224. L’organizzatore di viaggi, ai sensi dell’art. 15 l. 27 dicembre 1977 n. 1084, esecutiva della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, in materia di contratti di viaggio, risponde del danno subìto dal cliente a causa di un sinistro stradale occorsogli nel trasferimento dall’albergo all’aeroporto. (Trib. Roma, 30 ottobre 1996, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, p. 258 ss., con commento di GIUFFRIDA) 
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