N. 34
04.11.2014
Regimi speciali IVA
Regime IVA dell’editoria
Regime del margine
Regime degli intrattenimenti
Regime agricolo
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REGIME IVA EDITORIA
Il regime IVA per l'editoria rappresenta un regime semplificato di imposizione e riscossione
(cd. "monofase"), che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972.
Tale regime prevede un solo soggetto passivo obbligato al pagamento del tributo; l'imposta
deve, infatti, essere assolta dall'editore sulla base:
del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale ed è comprensiva dei valori
aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e
di distribuzione dei prodotti editoriali.
EDITORE: l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale.
In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato
all’assolvimento dell’imposta l’operatore economico che assume in
concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo
sfruttamento economico della stessa (C.M. 23/E/2014).
Per i prodotti editoriali "esteri", ossia acquistati intra-Ue od importati, il soggetto passivo è il
"cessionario
e
importatore
che
acquista
i
prodotti
editoriali
per
la
successiva
commercializzazione nel territorio dello Stato".
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (C.M. 23/E/2014)
Giornali quotidiani Esclusi i notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa.
Periodici (prodotti) Sono tali i prodotti editoriali "registrati" (L. 47/1948) aventi "cadenza
periodica" e "carattere divulgativo"; sono compresi anche i prodotti
per i quali non sia possibile la registrazione in quanto esonerati (per
es. pubblicazioni di provenienza estera).
Giornali e periodici Sono tali i prodotti di carattere osceno vietati ai minori (di anni 16) ed
pornografici
i prodotti per la cui vendita i titolari e gli addetti a rivendita di giornali
e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali purché gli stessi
non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al
pubblico.
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Cataloghi
Sono tali i prodotti editoriali costituiti, dal punto di vista redazionale,
dagli elenchi di beni e di prezzi, dalle comunicazioni di natura
commerciale, dai dépliant, dagli opuscoli e simili aventi funzione
meramente pubblicitaria e promozionale.
Libri
Sono tali tutti i lavori dell'arte libraria di qualsiasi dimensione, anche
se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per
avere una funzione divulgativa e scientifica.
Supporti integrativi Sono tali, nella nuova definizione dall'1 gennaio 2014, "(...) i nastri, i
dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
digitali ceduti, anche gratuitamente in unica confezione, unitamente
ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi
inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i
beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro
contenuto, non siano commerciabili separatamente".
Prodotti editoriali Sono tali i prodotti editoriali sopra menzionati ceduti unitamente a
ceduti unitamente beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica
a beni diversi dai
confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
supporti integrativi congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del
prezzo dell'intera confezione.
Il regime monofase non è applicabile, tra l’altro, ai prodotti editoriali elettronici, ossia i
prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”.
Il regime monofase non è altresì applicabile:
→ alle cessioni di prodotti editoriali, abbinati a beni diversi dai supporti integrativi,
quando il costo del bene ceduto insieme alla pubblicazione supera il 50% del prezzo
dell’intera confezione;
→ alle cessioni intra-Ue e le esportazioni di prodotti editoriali, che godono del regime di
non imponibilità;
→ alle prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di
commercializzazione dei prodotti editoriali;
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→ alle attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali (ad esempio, la
distribuzione gratuita di giornali in virtù di contratti di pubblicità stipulati fra editore e
inserzionisti pubblicitari).
Per il settore è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% ai sensi del n. 18, della
Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972 applicabile alle cessioni e importazioni
di prodotti editoriali.
La suddetta aliquota agevolata è estesa, a prescindere dai requisiti per l’applicazione del
regime monofase, anche ad attività di contorno, come le prestazioni di composizione,
montaggio, duplicazione, legatoria e stampa (n. 35 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R.
633/1972) e i contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale (n. 18
della tabella A).
Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dall’editore, l’articolo 74, comma 1, lett. c),
primo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che la stessa è calcolata “per il commercio
di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli
editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie
vendute”.
Il successivo secondo periodo dell’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che
“L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai
supporti integrativi”.
METODO DELLE COPIE EFFETTIVAMENTE
METODO DELLA FORFETIZZAZIONE
VENDUTE
DELLA RESA
Cessioni di giornali e periodici pornografici.
Cessioni di libri (con forfetizzazione della
resa nella misura del 70%).
Cessioni di cataloghi.
Cessioni di giornali quotidiani e periodici
(con forfetizzazione della resa nella
misura
del
80%)
diversi
da
quelli
pornografici e da quelli ceduti unitamente
a beni diversi dai supporti integrativi.
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Cessioni di prodotti editoriali da parte di Cessioni, dall'1 gennaio 2014, di libri per le
associazioni dilettantistiche, associazioni senza scuole di ogni ordine e grado e libri per le
scopo di lucro che abbiano esercitato l'opzione Università ceduti unitamente a supporti
per avvalersi del regime di favore di cui alla L. integrativi (con forfetizzazione della resa
398/1991 determinando in modo forfettario la nella misura del 70%).
detrazione dell'IVA.
Cessioni di giornali quotidiani, periodici (anche
pornografici) e libri unitamente a beni diversi
dai
supporti
integrativi
con
applicazione
dall'1.1.2014 dell'aliquota propria di ciascuno
dei beni venduti.
Con la Circolare n. 23 del 24.07.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha analizzato le regole
che disciplinano il regime IVA semplificato riservato al commercio dei prodotti editoriali,
chiamato più semplicemente “monofase”, dopo le modifiche normative operate dall’articolo
19, co. 1, lett. a), D.L. 63/2013 che hanno prodotto i propri effetti a partire dal 1° Gennaio 2014.
Le modifiche normative hanno riguardato:
→ la definizione di “supporto integrativo”;
→ l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti
integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in
unica confezione;
→ l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal
supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del
prezzo di vendita dell’intera confezione;
→ l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani
e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai
supporti integrativi, funzionalmente connessi.
Si segnala infine che in caso di cessioni a operatori economici UE, l’imposta è
applicata nello Stato membro di destinazione dei beni in base alle aliquote e alle
condizioni lì vigenti ed è dovuta da chi riceve la merce.
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In caso di acquisti da operatori economici UE:
-
nel caso in cui libri e riviste terminino il loro viaggio con la consegna al cessionario
italiano, l’IVA è dovuta da quest’ultimo sulla base del prezzo di vendita al pubblico
nello Stato e non è detraibile;
-
se invece la merce subisce altre transazioni, occorre considerare se l’acquirente adotta
il criterio di calcolo dell’imposta sul venduto o applica la forfetizzazione della resa.
L’IVA è comunque assolta con il metodo dell’inversione contabile (articoli 46 e 47 del D.L.
331/1993) e non è detraibile.
Non è possibile l’applicazione del regime speciale per la cessini di prodotti editoriali a
soggetti extra UE.
Per l’importazione di prodotti editoriali, il soggetto passivo è individuato nell’importatore, che
poi commercializzerà le pubblicazioni nel territorio dello Stato, o nel distributore italiano di
giornali e altri prodotti, ricevuti anche per via telematica. Tale soggetto deve assolvere l’IVA in
dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico sulla totalità dei prodotti importati.
1. Acquisti intracomunitari di prodotti editoriali
…
Alfa SRL acquista prodotti editoriali da
operatori UE che poi rivende a biblioteche
nazionali. Come deve essere trattata ai fini IVA
l’operazione?
…
Per i prodotti editoriali esteri, oggetto di
acquisto intra-Ue o di importazione, il soggetto
passivo tenuto all’applicazione del regime
speciale va individuato, in linea di principio, nel
cessionario e importatore che acquista i prodotti
editoriali per la successiva commercializzazione
nel territorio dello Stato (Circolare n. 328 del
1997 e Risoluzione n. 90/E del 2012).
In caso di acquisti da operatori economici UE:
- nel caso in cui libri e riviste terminano il
loro viaggio con la consegna al
cessionario italiano, l’IVA è dovuta da
quest’ultimo sulla base del prezzo di
vendita al pubblico nello Stato e l’IVA
non è detraibile;
se invece la merce subisce altre
transazioni, occorre considerare se
l’acquirente adotta il criterio di calcolo
dell’imposta sul venduto o applica la
forfetizzazione della resa.
L’IVA è comunque assolta con il metodo
dell’inversione contabile (articoli 46 e 47 del D.L.
331/1993) e non è detraibile.
Se il rivenditore applica il sistema delle copie
vendute, paga l'IVA sugli acquisti intracomunitari
assumendo come base imponibile il prezzo al
pubblico in Italia (scorporato del 4 per cento) se
indicato sul prodotto editoriale. Se non è indicato
il prezzo di vendita al pubblico in Italia, l'imposta
è assolta sul corrispettivo pagato all'editore o
distributore estero come qualsiasi altro acquisto
intracomunitario, e sulle successive cessioni
l'imposta si applica con il regime monobasico
proprio del settore editoriale. Se, diversamente, il
rivenditore sceglie la forfetizzazione della resa,
in presenza di prezzo di vendita al pubblico in
Italia, l'imposta si applica assumendo, ai fini
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della determinazione della base imponibile, il
numero delle copie acquistate al netto della
percentuale di forfetizzazione della resa.
2. Cessione e – book con aliquota ordinaria
… Per la cessione on line da parte dell’autore
dell’e–book da lui realizzato, trova applicazione
il regime monofase o le regole sul commercio
elettronico diretto?
…
Nella C.M. 23/E/2014, l’Amministrazione
Finanziaria nel definire l’ambito oggettivo di
applicazione
del
regime
speciale
IVA
dell’editoria, ha chiarito che il regime monofase
non è applicabile tra l’altro ai prodotti editoriali
elettronici, ossia i prodotti diffusi per via
telematica ed oggetto di “commercio elettronico
diretto”.
Le operazioni di commercializzazione di tali
prodotti
editoriali
elettronici
sono
da
considerare, ai fini IVA, come prestazioni di
servizi di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 633 del
1972, alle quali non torna applicabile il regime
speciale di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) del
D.P.R. n. 633 del 1972
Nel caso di specie, si tratta di commercio
elettronico diretto e pertanto trova applicazione
l’aliquota IVA ordinaria.
3. Esportazione di prodotti editoriali
… Beta SRL cede prodotti editoriali a soggetti
privati extra UE. È applicabile il regime
dell’editoria?
…
Nel paragrafo 2.1 della C.M. 23/E/2014,
l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il
regime
speciale
monofase
non
trova
applicazione per i prodotti editoriali oggetto di
cessione intra-Ue e quelli esportati, in quanto
operazioni non imponibili.
In
particolare,
nel
caso
di
cessione
all’esportazione di prodotti editoriali è
applicabile l’articolo 8, comma 1, lettera a), del
D.P.R. n. 633 del 1972.
In relazione a tali cessioni all’esportazione, gli
editori emettono fattura, ai sensi dell’articolo 21,
comma 6, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972,
con l’annotazione “operazione non imponibile”.
4. Abbonamento a rivista francese
… Un soggetto passivo italiano sottoscrive un
abbonamento ad una rivista francese. Come va
integrata la fattura ricevuta dall’operatore
francese?
…
Per i prodotti editoriali esteri, oggetto di
acquisto intra-Ue o di importazione, il soggetto
passivo tenuto all’applicazione del regime
speciale va individuato, in linea di principio, nel
cessionario e importatore che acquista i prodotti
editoriali per la successiva commercializzazione
nel territorio dello Stato (Circolare n. 328 del
1997 e Risoluzione n. 90/E del 2012).
Nel caso di acquisto intracomunitario di
prodotto editoriale non destinato alla rivendita
(ossia, destinato al proprio consumo, come nella
fattispecie) da parte di un soggetto passivo
d'imposta, l'IVA si applica sulla base del prezzo
di vendita al pubblico in Italia ed è,
evidentemente, indetraibile.
In pratica, quindi, la società italiana deve
numerare ed integrare con IVA al 4% la fattura;
inoltre deve presentare il modello Intrastat con
riferimento al mese/anno di ricevimento della
fattura.
5. Impaginatura libri e giornali on-line con
aliquota IVA ordinaria
…
Le prestazione rese per l’impaginatura di
giornali e riviste web scontano l’aliquota IVA
agevolata del 4% o l’aliquota IVA ordinaria?
…
Come chiarito da ultimo dalla C.M.
23/E/2014, con riguardo alle prestazioni relative
alla composizione, montaggio, duplicazione,
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legatoria e stampa dei prodotti editoriali torna
applicabile l’aliquota ridotta del 4 per cento, ai
sensi del n. 35) dell’allegata tabella A, parte II,
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Resta da stabilire se nel caso di specie si tratti di
un prodotto editoriale.
In merito alla natura merceologica dei prodotti
editoriali, con la Circolare n. 328 del 1997 ed i
successivi documenti di prassi, il regime speciale
è stato ritenuto applicabile esclusivamente ai
prodotti editoriali cartacei, ovvero stampati,
caratterizzati da una fruizione materiale, in
quanto acquisiti attraverso i canali tradizionali di
diffusione, quali il punto di vendita o la
spedizione presso il domicilio dell’utente.
Nel caso di specie, sembra che la prestazione sia
collegata a servizi rientranti nel “commercio
elettronico diretto”. In tal caso trova
applicazione l’aliquota IVA ordinaria.
7. Cessione di agende e diari scolastici
… Il regime speciale dell’editoria è applicabile
alla cessione di diari e agende scolastiche?
…
Nel definire l’ambito oggettivo di
applicazione del regime IVA dell’editoria, nella
C.M. 23/E/2014 vengono annoverati tra i prodotti
editoriali i libri che si caratterizzano per avere
una funzione divulgativa e scientifica.
In base a tale definizione, le agende e i diari
scolastici non sembrerebbero rientrare nel
regime speciale.
Vi è da sottolineare inoltre che già con la C.M. n.
63 del 07/08/1990 si negava ai diari scolastici
l'applicazione dell'IVA al 4%.
Di conseguenza, sembrerebbe non applicabile ai
prodotti in questione il regime speciale
dell’editoria.
6. Commercio elettronico
… Gamma S.r.l. cede libri in formato cartaceo
ed in aggiunta offre la fruizione del libro on line
tramite l’accesso al proprio sito. Tale
prestazione è da considerare rientrante nel
commercio elettronico diretto con relativa
applicazione dell’aliquota IVA ordinaria?
…
Nel caso in cui per l’acquisizione della
disponibilità della chiave di accesso contenuta
all'interno del prodotto editoriale, l’acquirente
non debba pagare uno specifico corrispettivo, si
è del parere che la vendita del prodotto citato
debba, sotto l’aspetto sostanziale, essere
valutata unitariamente in considerazione
dell’unitaria
ragione
economica
sottesa
all’operazione medesima: la cessione al
consumatore di un libro cartaceo, integrata dalla
possibilità
di
acquisirne
copia
e
gli
aggiornamenti in formato elettronico. In tali casi,
pertanto, tornano applicabili, ai fini della
determinazione
dell’imposta
dovuta
e
dell’aliquota applicabile, le disposizioni riferibili
al prodotto editoriale considerato.
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REGIME DEL MARGINE
Il regime IVA del margine regolamenta la tassazione di quei beni che, avendo già scontato l’IVA (dal
consumatore finale), sono oggetto di ulteriori trasferimenti, rientrando nuovamente nel ciclo
commerciale. Con l’adozione di tale regime, si evitano ulteriori tassazioni: l’acquirente del bene all’atto
dell’acquisto, ha pagato un prezzo IVA inclusa, che non ha potuto detrarre. La normativa in esame
vuole evitare la duplicazione dell’IVA che si determinerebbe nel caso in cui il predetto bene, ritornando
nel circuito commerciale, fosse oggetto di cessione da parte di un cedente soggetto passivo IVA.
Sono previste tre modalità di determinazione del margine:
-
sistema ordinario (analitico);
-
sistema forfetario (percentuale);
-
sistema globale (per masse);
applicabili a seconda del tipo di bene, oggetto dell’operazione e del tipo di soggetto che la pone in
essere.
CARATTERISTICHE DEL REGIME DEL MARGINE
AMBITO SOGGETTIVO –> CHI PUÒ APPLICARE IL REGIME DEL MARGINE? -> Possono applicare il regime
del margine i soggetti che:
-
effettuano occasionalmente cessioni di beni pur esercitando un’attività imprenditoriale o
professionale diversa;
-
commerciano beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione come attività
abituale.
AMBITO OGGETTIVO –> QUALI SONO I BENI OGGETTO DEL REGIME DEL MARGINE? -> L’art.36 comma
1 del D.L. n. 91/45 fa un’elencazione dettagliata di quali sono i beni, oggetto del regime IVA speciale
del margine, e cioè:
•
i beni mobili usati , suscettibili di re – impiego, nello stato in cui si trovano o previa riparazione;
•
oggetti d’arte (quadri – codice NC 9701, incisioni, stampe e litografie – cod. NC 9702 00 00,
statue – cod. NC 9703 00 00, arazzi – cod. NC 5805 00 00 e tappeti murali – cod. NC 6304 00 00,
ceramiche artistiche, smalti, fotografie artistiche) d’antiquariato (beni diversi dagli oggetti
d’arte e da collezione, aventi più di 100 anni – cod. NC 9706 00 00) e da collezione (francobolli,
marche da bollo, marche postali, buste – cod. NC 9704 00 00, collezioni ed esemplari per
collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia o di int. storico-artistico, archeologico,
paleontologico, etnografico e numismatico – cod. NC 9705 00 00), individuati dal D.L. 41/95
nella tabella allegata al decreto.
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Tali beni devono essere acquistati in UE, per essere soggetti al regime del margine. Non
possono, dunque, applicare il regime, i beni importati (fatta eccezione per i beni
d’antiquariato, d’arte o da collezione, ai quali è possibile applicarlo, previa opzione), le cessioni di
beni usati, per i quali si è potuto detrarre l’iva, le cessioni di beni immobili, così come sono escluse le
cessioni di rottami (soggetti alla disciplina dell’art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/72).
AMBITO TERRITORIALE -> le operazioni devono avvenire in Italia o in UE.
TIPOLOGIE DI MARGINE: -> Esistono 3 metodi diversi utilizzati per la determinazione del margine:
MARGINE ANALITICO (prezzo di cessione del singolo bene – prezzo di acquisto del singolo
-
bene);
MARGINE GLOBALE (totale cessioni nel periodo di riferimento (mese o trim.) – totale acquisti
-
(nel medesimo periodo);
MARGINE FORFETARIO (totale cessioni nel periodo di riferimento (mese o trim.) * % forfetaria).
-
In tutti e tre i casi, il margine positivo che si genera va scorporato dell’IVA a debito.
Se il margine fosse negativo, nell’analitico va considerato pari a zero, perché non può diminuire i
margini positivi; nel globale l’eccedenza di costo di un periodo va riportata nel periodo successivo e nel
forfetario, non è possibile evidenziare un margine negativo.
In tutti e tre i casi per quanto riguarda la fatturazione, se il documento viene emesso, va
indicato che si tratta di una cessione soggetta al regime IVA del margine ai sensi del D.L. n.
41/95.
TENUTA DEI REGISTRI DI BENI USATI -> Nel caso del margine analitico va compilato un unico registro
per acquisti e cessioni, nel caso del margine globale vanno, invece, aggiornati due distinti registri: uno
per gli acquisti e uno per le vendite; nel caso del margine forfetario nessun registro è obbligatorio.
SISTEMI DI DETERMINAZIONE DEL MARGINE
ANALITICO
GLOBALE
FORFETARIO
MARGINE = (P. CESSIONE – P. ACQUISTO) del singolo bene
MARGINE = (TOT. CESSIONI –TOT. ACQUISTI)
nel mese/trim. di rif.
MARGINE = (TOT. CESSIONI) nel mese/trim. di rif. * % A FORFAIT
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MARGINE POSITIVO/NEGATIVO
MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO
ANALITICO
MARGINE <0 -> = ZERO
MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO
GLOBALE
MARGINE <0 -> ECCEDENZA VIENE RIPORTATA POI
MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO
FORFETARIO
MARGINE <0 -> NON E’ POSSIBILE
TENUTA REGISTRI BENI USATI
ANALITICO
UNICO REGISTRO ACQUISTI/CESSIONI
GLOBALE
REGISTRO ACQUISTI + REGISTRO CESSIONI
FORFETARIO
NESSUN REGISTRO
OPZIONI PER I DIVERSI SISTEMI
MARGINE GLOBALE
MARGINE ANALITICO
DAL MARGINE GLOBALE -> MARGINE ANALITICO se si adotta un comportamento concludente e si
comunica nel quadro VO, è possibile passare al margine analitico per 3 anni minimo fino a revoca. Se si
sceglie il sistema analitico, è possibile optare per l’IVA ordinaria in ogni singola cessione.
MARGINE ANALITICO
REGIME IVA ORDINARIO
DAL MARGINE ANALITICO O FORFETARIO -> REGIME IVA ORDINARIO PER SINGOLA CESSIONE se si
emette fattura (sia o meno privato il cliente) e si comunica nel quadro VO, è possibile optare per l’IVA
ordinaria in ogni singola cessione e detrarre l’IVA a credito relativa al bene ceduto.
REGIME IVA ORDINARIO
MARGINE ANALITICO
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DAL REGIME IVA ORDINARIO -> MARGINE ANALITICO i commercianti di oggetti d’arte, antiquariato o
da collezione possono, adottando un comportamento concludente e comunicandolo nel quadro VO,
optare per il sistema analitico in ogni singola cessione, per minimo 3 anni, fino a revoca.
CESSIONE DI AUTOVEICOLI USATI
I rivenditori di veicoli usati rientrano, ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.L. n. 41/95, tra i soggetti che
applicano il sistema del margine globale.
Condizione essenziale per l’applicazione del regime in esame è l’acquisto del veicolo da un soggetto
privato o assimilato. L’intento è: l’eliminazione del carico fiscale gravante sull’acquisto del bene e la
disincentivazione della pratica, del conferimento di mandato a vendere utilizzato per sottrarsi alle
imposizioni connesse al trasferimento di proprietà del mezzo. Tuttavia le disposizioni innovative e la
stessa Circolare Ministeriale 22 giugno 1995, n. 177/E non escludono che “il commerciante di
autoveicoli” possa continuare ad utilizzare il sistema della “procura a vendere” (ex art. 1703, Codice
civile). In tal caso non si può applicare il regime del margine.
I mezzi di trasporto usati soggetti a tale disciplina in ambito comunitario, sono i veicoli di cilindrata
superiore a 48 cc. o di potenza superiore a 7,2 KW destinati a trasporto di cose o di persone, che
rispettino le condizioni dell’art. 38 comma 4 del D.L. 331/93, e cioè che siano:
- immatricolati da più di 6 mesi;
- e con più di 6.000 km. percorsi.
Tali condizioni valgono solo per le operazioni INTRA UE, mentre per le cessioni effettuate
nel territorio dello Stato, si considera “usato” qualsiasi mezzo di trasporto acquistato da
privato o da soggetto assimilato.
CESSIONI DI VEICOLI USATI
da parte di RIVENDITORI
SISTEMA DEL MARGINE
GLOBALE – art. 36 co.6 D.L. 41/95
Se acquistano il veicolo da PF o assimilato
-> pagano l’IVA SOLO sull’eventuale “margine positivo”.
I rivenditori di veicoli usati devono, ai sensi dell’art. 36, co. 6, D.L. n. 41/95, applicare il sistema del
margine globale, qualora acquistino il veicolo da un soggetto privato o assimilato. Tale regime speciale
consente ai rivenditori di non pagare l’IVA sull’intero prezzo di vendita, ma solamente sull’eventuale
“margine positivo” e permette alcune agevolazioni in relazione alle tasse sui passaggi di proprietà.
L’intento è quello di eliminare il carico fiscale gravante sull’acquisto del bene.
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Possiamo sintetizzare le possibili fattispecie che si possono presentare all’atto dell’acquisto di un
veicolo usato:
1.
acquisto da un rivenditore che ha detratto l’IVA: in questo caso, il regime del margine non è
applicabile perché è emessa una fattura con IVA indicata separatamente;
2.
acquisto da un rivenditore che ha applicato il margine: l’operazione è assimilata all’acquisto
da privato e dunque all’acquirente (concessionario) è consentito continuare l’applicazione
del regime del margine;
3.
acquisto da un privato: applicabile sicuramente il regime del margine;
4.
acquisto da un soggetto che ha detratto l’IVA integralmente, all’atto dell’ acquisto, come
accade ad es. nel caso di cessione da parte di un agente. La successiva rivendita non può
essere assoggettata al regime del margine;
5.
acquisto da un soggetto IVA che ha detratto parzialmente l’IVA (10%) in sede di acquisto; ad
es. per gli acquisti effettuati dal 2001 al 2005, per i quali l’acquirente ha detratto l’IVA nella
misura allora consentita del 10%. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime
del margine;
6.
acquisto da un soggetto che ha detratto parzialmente l’IVA in sede di acquisto (al 40%);
nella successiva cessione l’IVA sarà applicata al 40% dell’imponibile. Se l’acquirente è un
rivenditore di autoveicoli, dato che all’acquisto detrae l’IVA nella misura del 100%, perché
operazione oggetto della propria attività, al momento della successiva rivendita dovrà
applicare l’IVA sull’intero corrispettivo. L’operazione non può, quindi, essere assoggettata al
regime del margine;
7.
acquisto da un soggetto che non ha detratto l’IVA in sede di acquisto; si tratta di un caso
assimilato a quello di un acquisto da privato. Infatti il cedente ha effettuato una cessione
esente IVA ex art. 10, n. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/72. La successiva rivendita può essere
assoggettata al regime del margine;
8.
autovettura acquistata da un soggetto che opera nel regime dei minimi. Il rivenditore
acquista un’autovettura da un soggetto che, applicando il regime dei minimi, non ha
detratto l’imposta all’acquisto. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del
margine.
Non possono, inoltre, fruire del regime del margine le cessioni:
-
delle vetture da dimostrazione;
delle vetture di servizio;
per le quali è stata detratta l’IVA, al momento dell’acquisto (C.M. 22 giugno 1995, n. 177/E).
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La fatturazione - Nelle fatture di vendita per la cessione di un veicolo usato rientrante nel regime del
margine non deve essere indicata separatamente l’IVA. In base all’art. 21, D.P.R. n. 633/72, è
obbligatorio specificare che si tratta di operazione con il regime del margine ex D.L. n. 41/95.
Cedenti “occasionali” di veicoli usati – I soggetti (commerciante, lavoratore autonomo, ecc.) che
effettuano occasionalmente cessioni di beni usati, devono verificare attentamente quale regime
debbano applicare a seconda che abbiano acquistato il veicolo da privati; da soggetti che hanno
applicato alla cessione il regime del margine o da soggetti che non hanno detratto l’IVA all’atto
dell’acquisto o dell’importazione.
Sono da considerare usati, in questo caso, i veicoli ceduti dopo la prima immatricolazione.
Si possono avere diverse fattispecie:
1.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata nuova presso un
concessionario e l’IVA era a monte indetraibile; in tal caso la cessione è esente ex art. 10, n.
27-quinquies, D.P.R. n. 633/72 e non rientra nel regime IVA del margine;
2.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un privato; il
bene è “usato” ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.L. n. 41/95 e l’operazione è “occasionale” ex
comma 9, art. 36, D.L. n. 41/95. Va applicato il sistema del margine analitico. L’IVA è
calcolata sulla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato dalle
spese accessorie e di riparazione. Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è
necessario determinare l’IVA dovuta.
La fattura non deve riportare l’indicazione separata dell’IVA; va specificato che si tratta di
“operazione per la quale è stato applicato il regime del margine ex D.L. n. 41/95”.
Il cedente ha, comunque, la facoltà di non applicare il regime del margine e assoggettare
ad IVA l’intero corrispettivo della cessione. Tale scelta dovrà essere comunicata a posteriori
in dichiarazione IVA;
3.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un
concessionario che ha applicato il margine. La cessione va assoggettata al regime del
margine.
4.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata da un’altra impresa o
lavoratore autonomo che non ha detratto l’IVA. L’acquisto è documentato da fattura esente
IVA ex art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/72. L’operazione rientra nel regime del margine.
5.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un soggetto
che ha detratto l’IVA a monte (es. da un agente). L’agente ha emesso la fattura con separata
indicazione dell’IVA. L’impresa o il lavoratore autonomo ha detratto l’imposta nella misura
del 40%. La successiva cessione va assoggettata ad IVA limitatamente per la parte
considerata detraibile (40%).
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1. Acquirente italiano soggetto passivo IVA cedente comunitario soggetto passivo IVA
3. Acquirente italiano soggetto passivo IVA cedente comunitario soggetto privato
… La Alfa S.r.l., commerciante di autoveicoli,
acquista un autoveicolo usato da un
concessionario in Germania, per € 15.000,00. Il
concessionario non applica il regime del
margine.
… Un lavoratore autonomo italiano dotato di
P.IVA acquista un auto da un privato francese.
Come va tratta l’operazione ai fini IVA?
…
Se acquirente e cedente sono entrambi
soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati di
residenza, il trasferimento dell’autoveicolo usato
è
soggetto
alla
disciplina
dell’IVA
intracomunitaria prevista dal D.L. n. 331/93,
sempre che il cedente non applichi il regime del
margine.
Non avendo il concessionario
applicato il regime del margine, l’operazione
costituisce un acquisto intracomunitario,
pertanto: la fattura va integrata con
l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta (IVA
22% su € 15.000,00); la stessa va annotata nel
registro delle fatture emesse/corrispettivi e nel
registro degli acquisti. Trattandosi di bene che
forma oggetto dell’attività dell’impresa, l’IVA a
credito è detraibile.
2. S.r.l. acquista auto usata da ditta tedesca che
applica il margine
… La Santa S.r.l. acquista un autoveicolo usato,
come bene strumentale, da un concessionario
tedesco, per € 20.650,00. Il concessionario
tedesco emette la relativa fattura specificando
che l’operazione è stata assoggettata al regime
del margine.
…
La società non è tenuta ad alcun
adempimento
ai
fini
IVA
e
procede
all’annotazione
della
fattura
tra
le
immobilizzazioni materiali. Deve, tuttavia,
compilare e presentare il Mod. INTRA 2-bis
relativo all’acquisto solamente per la parte
statistica.
… Se l’acquirente è un’impresa o un lavoratore
autonomo e il cedente un privato comunitario, il
trasferimento
dell’autoveicolo
costituisce
un’operazione fuori campo IVA per difetto del
presupposto soggettivo. Analogamente agli
acquisti effettuati in Italia, il cedente rilascerà
una ricevuta per documentare l’operazione.
4. Acquirente italiano soggetto privato - cedente
comunitario soggetto passivo
…
Un privato acquista da una ditta tedesca
un’auto. Come va trattata l’operazione ai fini
IVA?
…
Se l’acquirente è un privato italiano e il
cedente comunitario un’impresa o un lavoratore
autonomo, la cessione è da ritenersi interna allo
Stato di residenza del cedente, e pertanto sconta
l’IVA secondo la normativa ivi vigente. In
particolare, l’operazione può:
- essere assoggettata interamente ad IVA nello
Stato UE del cedente (Germania);
-rientrare nel regime del margine;
- non essere assoggettata ad IVA se ne ricorrono
i presupposti.
5. Soggetto IVA UE cede a rivenditore italiano –
condizioni rispettate
… In data 20.06.2014 una società tedesca cede
a rivenditore abituale italiano un’autovettura
con 6.500 km, acquistata da un privato ed
immatricolata nel mese di agosto 2013.
…
Trattandosi di automezzo usato secondo i
criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n.
331/93 e, sussistendo le condizioni per
l’applicazione del regime del margine (acquisto
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da privato), il soggetto comunitario emette
fattura indicando che si tratta di operazione nel
“regime del margine”. Ai fini dell’imposta
l’operazione è rilevante nello Stato del cedente.
Il rivenditore italiano annota la fattura
nell’apposito registro degli acquisti dei beni
usati.
6. Soggetto IVA UE cede a rivenditore italianosenza il rispetto delle condizioni
… In data 20.06.2014 una società tedesca cede
a rivenditore abituale italiano un’autovettura
con 6.500 km, acquistata da un privato ed
immatricolata nel mese di gennaio 2014.
…
Non trattandosi di automezzo usato
secondo i criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4,
D.L. n. 331/93 (il veicolo è stato immatricolato da
meno di 6 mesi), il tedesco emette fattura non
imponibile IVA. Ai fini IVA l’operazione è
rilevante nello Stato dell’acquirente. Il
rivenditore italiano integra la fattura ricevuta,
trattandola come un acquisto intracomunitario,
la annota sia nel registro degli acquisti che delle
fatture emesse/corrispettivi.
7. Soggetto IVA UE cede a rivenditore italiano
…
In data 20.06.2014 un soggetto passivo
comunitario cede a rivenditore abituale italiano
un’autovettura con 6.500 km, immatricolata nel
mese di aprile 2013, acquistata da un soggetto
che ha detratto l’IVA in sede di acquisto (società
di noleggio).
…
Pur trattandosi di automezzo usato secondo
i criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n.
331/93, il rivenditore comunitario emette fattura
non imponibile IVA. Ai fini IVA, l’operazione è
rilevante nello Stato dell’acquirente. Il
rivenditore italiano integra la fattura ricevuta,
trattandola come un acquisto intracomunitario,
la annota sia nel registro degli acquisti che delle
fatture emesse/corrispettivi.
8. Privato tedesco cede a rivenditore italiano
… In data 20.06.2014 un privato tedesco cede
a rivenditore abituale italiano un’autovettura
con 6.500 km ed immatricolata nel mese di
gennaio 2013.
…
Trattandosi di automezzo usato secondo i
criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n.
331/93 e, sussistendo le condizioni per
l’applicazione del regime del margine (acquisto
da privato), il rivenditore italiano annota
l’operazione nell’apposito registro degli acquisti
dei beni usati.
9. Rivenditore italiano - acquirente soggetto
passivo tedesco
… In data 15.04.2014 un rivenditore abituale
italiano cede a una società tedesca
un’autovettura con 6.500 km, acquistata da un
privato ed immatricolata nel mese di agosto
2013.
In caso di applicazione del regime del margine,
la cessione è rilevante ai fini IVA nello Stato del
cedente, altrimenti, in caso di cessione
intracomunitaria è soggetta ad IVA nello Stato
dell’acquirente.
Trattandosi di automezzo usato secondo i criteri
stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93 e,
sussistendo le condizioni per l’applicazione del
regime del margine (acquisto da privato), il
rivenditore italiano emette fattura con
l’applicazione dell’art. 36, D.L. n. 41/95 ed è
rilevante ai fini dell’imposta nello Stato del
cedente.
10. Rivenditore italiano – acquirente privato
tedesco
… In data 20.06.2014 un rivenditore abituale
italiano cede ad un privato tedesco
un’autovettura con 9.500 km, acquistata da un
privato ed immatricolata nel mese di gennaio
2013.
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In caso di vendita di autovettura usata si
applica l’imposta nello Stato del cedente. Se la
cessione riguarda un mezzo di trasporto nuovo
l’operazione
è
imponibile
nello
Stato
dell’acquirente.
Trattandosi di automezzo usato secondo i criteri
stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93 e,
sussistendo le condizioni per l’applicazione del
regime del margine (acquisto da privato), il
rivenditore italiano emette fattura con
l’applicazione dell’art. 36, D.L. n. 41/95. Ai fini
dell’imposta l’operazione è rilevante nello Stato
del cedente (Italia).
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REGIME IVA INTRATTENIMENTI
Ai fini IVA, l’art. 74, co. 6, primo e secondo periodo, D.P.R. 633/1972, dispone che “Per gli
intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per
quest’ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per
cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili”, salvo opzione (quadro VO, modello
IVA) da esercitazione in dichiarazione IVA per l’applicazione del regime ordinario.
Le attività di intrattenimento beneficiano del regime speciale IVA previsto dall’articolo 74,
comma 6, D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale la detrazione IVA relativa alle operazioni
imponibili effettuate è consentita su base forfetaria in misura pari al 50% dell'imposta.
A tali attività, in particolare, l'IVA si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
spettacoli (di cui al D.P.R. n. 640/1972) ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per
quest'ultima.
In sostanza, salvo opzione per il regime ordinario, l’IVA sarà dovuta sugli imponibili ai fini ISI
applicando l’aliquota IVA del 22%.
La base imponibile è costituita sia dall'importo dei biglietti (titoli di accesso) venduti per
l'ingresso o l'occupazione dei posti sia dal prezzo incassato per assistere o partecipare agli
intrattenimenti o alle altre attività soggette all'imposta (al netto dell'IVA, quando dovuta).
Vanno considerati anche:
gli aumenti di prezzo delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico;
i corrispettivi delle cessioni di prestazioni accessorie obbligatorie (es. consumazioni
obbligatorie);
l'ammontare degli abbonamenti;
i proventi da sponsorizzazione e cessione dei diritti televisivi, nonché i contributi e
dotazioni fornite da chiunque e ogni altro provento comunque connesso
all'utilizzazione e all'organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
Sono escluse le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli
intrattenimenti e di quanto dovuto agli enti pubblici concedenti a cui è riservato per legge
l'esercizio delle case da gioco.
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Una volta assolta l'IVA "a monte" con il criterio forfettario, tutti i corrispettivi effettivi
incassati durante l'anno risultano così esclusi da IVA (art. 74 c. 6 D.P.R. 633/72):
non sono più soggetti a certificazione (non si emette alcuno scontrino);
né vanno più annotati nei registri IVA.
Il regime naturale prevede, quindi, la determinazione dell'IVA sulla stessa base imponibile
assunta ai fini dell'ISI e la riduzione del 50 per cento dell'imposta così determinata, a titolo di
detrazione forfetaria sugli acquisti, con esonero dagli obblighi contabili e dichiarativi.
L’adozione del regime speciale previsto dall’articolo 74, comma 6, D.P.R. 633 del 1972, con
riferimento alle attività di intrattenimento, oltre a consentire la detrazione dell’IVA su base
forfetaria, pari al 50% delle operazioni imponibili effettuate, comporta l’esonero dagli
adempimenti di:
fatturazione delle prestazioni (salvo non si tratti di prestazioni pubblicitarie o di
sponsorizzazione, cessioni di diritti di ripresa televisiva o radiofonica);
registrazione dei corrispettivi;
liquidazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Unico adempimento che rimane è quello riguardante l’obbligo di istituzione e tenuta del
registro degli acquisti. Accanto ad esso, l’esercente deve numerare progressivamente e
registrare le fatture relative agli acquisti, annotare in una sezione del registro acquisti le
fatture eventualmente emesse per le ipotesi di non esonero di cui sopra. Il versamento
dell’imposta, avviene:
entro il 16 del mese successivo per le attività svolte in via continuativa;
entro il quinto giorno successivo per le attività occasionalmente svolte;
entro il 16 del mese successivo a quello della chiusura dell’esercizio per le quote
associative.
Sono considerate attività di intrattenimento esclusivamente quelle elencate nella Tariffa,
D.P.R. 640/1972:
1. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e
strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando
l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo
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di apertura al pubblico dell'esercizio. È riconducibile nell'ambito di tali attività anche
l'organizzazione di spettacoli e di esibizioni di ballerine con esecuzioni musicali dal
vivo (cd. lap dance);
2. utilizzazione dei bigliardi, degli elettro grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo
di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o
trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie;
utilizzazione
ludica
di
strumenti
multimediali
(purché
l'utilizzazione
sia
esclusivamente volta al gioco); gioco del bowling (vedi anche R.M. 5.2.2003, n. 24/E);
noleggio go-kart. Tali attività sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti quando
sono svolte a scopo agonistico-sportivo, ma sono assoggettate all'imposta anche se
organizzate nel contesto dello spettacolo viaggiante;
3.
ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle
scommesse;
4. esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi a ciò destinati (es.
navi da crociera).
Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti
Punto
Genere di attività
Tariffa
Aliquota
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti
vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e
1
sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata
inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al
16
per
cento
pubblico dell'esercizio.
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettro-grammofoni, dei biliardini e di
qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a
2
scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o 8
per
semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico cento
sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di
strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.
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Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati 60
3
all'esercizio delle scommesse.
per
cento
Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò 10
4
destinati.
per
cento
Per le altre attività di spettacolo elencate nella Tabella C, D.P.R. 633/1972 l'IVA è dovuta nei
modi ordinari.
L'art. 74-quater, D.P.R. 633/1972 prevede che siano considerate attività di spettacolo quelle
elencate nella Tabella C, D.P.R. 633/1972, vale a dire:
1.
spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque e ovunque
dati al pubblico, anche se in circoli e sale private;
2. spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgano (l'imposta si applica anche ai
proventi derivanti alle squadre di calcio professionistiche dalla cessione di diritti
televisivi e ai proventi percepiti dalle squadre ospiti);
3. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche
se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia
di durata pari o superiore al 50%dell'orario complessivo di apertura al pubblico
dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettro grammofoni a gettone o a
moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive;
corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4. spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta,
commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello
spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5. mostre (comprese quelle culturali e sociali - R.M. 15.5.2004, n. 85/E) e fiere
campionarie;
esposizioni
scientifiche,
artistiche
e
industriali,
rassegne
cinematografiche riconosciute con Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ed altre manifestazioni similari;
6.
prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni
circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a
domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via
cavo o via satellite.
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Per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti è, tuttavia, previsto un regime
semplificato forfetario.
Attività di intrattenimento
Attività di spettacolo
L'intrattenimento comprende attività che Lo
spettacolo
è
caratterizzato
dalla
presentano come prevalente l'aspetto partecipazione prevalentemente passiva dello
ludico e di puro divertimento e implica la spettatore
partecipazione attiva all'evento.
1. Differenza tra spettacoli e intrattenimenti
…
Per gli spettacoli resi da una compagnia
teatrale è applicabile il regime ex art. 74, co. 6,
D.P.R. 63371972?
…
Il regime speciale IVA sulle attività di
intrattenimento è applicabile alle attività di
intrattenimento elencate nella Tariffa allegata
al D.P.R. 640/1972.
Per le altre attività di spettacolo elencate nella
Tabella C, D.P.R. 633/1972 l'IVA è dovuta nei
modi ordinari.
È necessario dunque identificare in quale
categoria far rientrare le manifestazioni teatrali.
In tal senso, è degno di nota il fatto che la
manifestazione teatrale, non necessita di alcuna
partecipazione attiva all’evento da parte del
consumatore, il quale si limita ad assistere allo
spettacolo.
Di conseguenza, la manifestazione teatrale è da
ricomprendere tra le attività di spettacolo, con
relativa applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.
Tuttavia, il numero 123) della Tabella A, Parte III,
D.P.R. 633/72 prevede che per spettacoli teatrali
di qualsiasi tipo, comprese opere liriche,
balletto, prosa operetta, concerti vocali e
strumentali, attività circensi e dello spettacolo
viaggiante, spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti, si applichi l’aliquota IVA ridotta
al 10%. In conseguenza di quanto previsto
dall’articolo 74 quater, comma 5, D.P.R. 633/72
peraltro, l’IVA può (salvo opzione per il regime
ordinario vincolante per un quinquennio) venire
all'evento
rappresentato,
che
assume anche una connotazione culturale.
assolta a forfait calcolando l’imposta dovuta su
un ammontare pari al 50% dei corrispettivi
incassati, se questi nell’anno precedente non
hanno superato il limite di 50mila euro.
L’IVA si calcola su di una base imponibile come
individuata ai fini dell’Isi ed è ridotta a titolo
forfetario del 50% del suo ammontare, anche qui
salvo opzione per il regime ordinario (articolo 74
comma 6, D.P.R. 633/72).
2. Musica dal vivo con aliquota agevolata
… L’esecuzione di musica dal vivo rientra nel
regime IVA speciale ex art. 74, co. 6, D.P.R.
633/1972?
… Al punto 1.1 della C.M. 165/E/2000 è stato
ribadito che rientrano nel punto 1 della Tariffa
allegata al D.P.R. 640/1972 le esecuzioni
musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei
concerti musicali vocali e strumentali, e
trattenimenti danzanti anche in discoteche e
sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal
vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario
complessivo
di
apertura
al
pubblico
dell'esercizio.
La musica può essere definita "dal vivo" quando
l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione
di suoni polifonici realizzati con l'uso diretto di
più strumenti originali o con l'utilizzazione di
strumenti strutturalmente polifonici, quali
pianoforte, chitarra, ecc. Pertanto la musica dal
vivo è quella eseguita con strumenti di qualsiasi
genere, senza utilizzo (o in via residuale) di
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supporti preregistrati (es. basi musicali per
"karaoke") o campionati
Il rapporto percentuale del 50% citato sopra tra
la durata dell'esecuzione musicale dal vivo e
l'orario complessivo di apertura dell'esercizio al
pubblico va calcolato in funzione dell'attività di
intrattenimento.
Esempio: locale aperto al pubblico dalle ore 8
alle 24, in cui si organizzi un intrattenimento
danzante di durata complessiva di 4 ore (dalle
20 alle 24), svolto con musica, alternativamente,
dal vivo e non. In tal caso il presupposto
oggettivo di applicazione dell'imposta si realizza
solo se l'esecuzione musicale dal vivo è di
durata inferiore a 2 ore (50% di 4 ore).
3. La gestione del parco giochi non rientra nel
regime agevolato
… Per la gestione di un parco giochi dotato di
tappeti
elastici,
automobiline
elettriche
funzionanti a gettone e giochi gonfiabili trova
applicazione il regime IVA speciale sugli
intrattenimenti?
…
La gestione di un parco giochi dotato di
tappeti
elastici,
automobiline
elettriche
funzionanti a gettone e giochi gonfiabili non è
soggetta ad imposta sugli intrattenimenti, in
quanto nessuna delle attrazioni in oggetto è
riconducibile alle attività elencate nella Tariffa,
D.P.R. 640/1972.
Tale attività non può fruire nemmeno del regime
IVA agevolato per gli spettacoli viaggianti di cui
all'art. 74-quater, co. 5, D.P.R. 633/1972
(determinazione della base imponibile nella
misura del 50% dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi riscossi e totale indetraibilità
dell'IVA assolta sugli acquisti, per i soggetti che
nell'anno solare precedente abbiano conseguito
un volume d'affari non superiore a Euro
25.822,84), in quanto, ad eccezione del tappeto
elastico, le attrazioni in oggetto non sono fra
quelle elencate nell'art. 4, L. 18.3.1968, n. 337 che
descrive, appunto, le "attività spettacolari,
attrazioni e trattenimenti" tipiche dello
spettacolo viaggiante. L'IVA si applica, pertanto,
nei modi ordinari (R.M. 10.5.2002, n. 142/E).
4. Mini fuoristrada esclusi dal regime speciale
…
Le mini fuoristrada e i giochi gonfiabili
rientrano
nella
definizione
di
“attività
spettacolari, attrazioni e trattenimenti”?
…
Nella R.M. 142/E/2002, l’Amministrazione
Finanziaria ha chiarito che le mini fuoristrada e i
giochi gonfiabili non rientrano nella definizione
di
“attività
spettacolari,
attrazioni
e
trattenimenti”.
Pertanto, non saranno soggetti all’imposta sugli
intrattenimenti, ma all’IVA nella misura
ordinaria
determinata
senza
alcuna
agevolazione in ordine alla determinazione
della base imponibile, e la detrazione
dell’imposta andrà operata in via analitica.
5. Cena con musica non dal vivo
…
Un ristorante organizza serate con
possibilità di ballare con la realizzazione di
musica non dal vivo.
Come va gestita tale operazione?
…
L’operazione andrà assoggettata all’ISI
(imposta sugli intrattenimenti) con aliquota del
16% sul prezzo del biglietto. Inoltre, trova
applicazione il regime speciale ex art. 74, co. 6,
D.P.R. 633/1972 e dunque sul medesimo
imponibile sarà necessario versare l’IVA con
aliquota ordinaria con la riduzione forfettaria
del 50%.
6. Calciobalilla con forfait
… Ho acquistato un calciobalilla, da mettere a
disposizione dei clienti (ogni partita 50
centesimi) del mio bar. Rientra nel regime
speciale IVA?
… Sono soggetti ad Isi (imposta straordinaria
sugli intrattenimenti) e IVA gli apparecchi e
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congegni da divertimento e intrattenimento
meccanici ed elettromeccanici, come biliardi,
flipper, calciobalilla, biliardini, e gli apparecchi
elettromeccanici con vincite di piccola
oggettistica o senza premi di cui all'articolo 110,
comma 7, del Tulps (Testo Unico leggi di
Pubblica Sicurezza).
In particolare, per il calciobalilla l’Isi e l’IVA
devono essere determinati sulla base degli
imponibili medi forfettari ex articolo 14-bis,
comma 5, del D.P.R. 640/72 (apparecchi
meccanici attivabili a moneta o gettone, oppure
affittati a tempo, calciobalilla e biliardini: 510
euro).
7. La gestione della sala giochi
…
Un nostro cliente esercita l’attività
(stagionale estiva) di sala giochi. Su quale
imponibile bisogna calcolare ISI e IVA?
… Da quanto esposto nel quesito, pare trattarsi
dell’imprenditore che esercita attività relativa
ad apparecchi da divertimento senza vincita in
denaro, che possono essere di tre tipi:
gli apparecchi di cui al comma 7, lett. a)
dell’art. 110 del T.U.L.P.S., come le gru o
le pesche verticali, che sono giochi
meccanici senza monitor, in cui il
giocatore deve mostrare la sua abilità, è
possibile vincere premi del valore
massimo di 20 euro e la partita può
iniziare solo con l’introduzione di una
moneta metallica il cui valore non può
essere superiore ad un euro;
gli apparecchi di cui al comma 7, lettera
c), dell’art. 110 del T.U.L.P.S. cioè i
videogiochi, non possono permettere
nessuna vincita, la durata della partita è
variabile in funzione dell’abilità del
giocatore, ed il costo della singola
partita può essere superiore a 50
centesimi;
infine vi sono gli apparecchi meccanici o
elettromeccanici individuati dall’art. 14bis, comma 5 del D.P.R. 640/1972, cioè:
biliardo, calciobalilla, flipper, elettro
grammofono, ecc.
Ai fini dell’ISI (imposta sugli intrattenimenti),
l’art. 14- bis, comma 3–bis e co. 5, del D.P.R.
640/1972, stabiliscono gli “imponibili medi” su
cui applicare l’imposta.
Per gli apparecchi installati stabilmente in locali
che chiudono per almeno 6 mesi l'anno, si
applica l’abbattimento al 50%.
La tariffa allegata al D.P.R. 633/1972 prevede
l’applicazione dell’aliquota dell’8% sulla base
imponibile determinata secondo le modalità
precedentemente esposte per “Utilizzazione dei
bigliardi, degli elettro grammofoni, dei
bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e
congegno a gettone, a moneta o a scheda, da
divertimento o trattenimento, anche se
automatico o semiautomatico, installati sia nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli
o associazioni di qualunque specie; utilizzazione
ludica di strumenti multimediali: gioco del
bowling; noleggio go-kart”.
Ai fini IVA, l’art. 74, co. 6, primo e secondo
periodo, D.P.R. 633/1972, dispone che “Per gli
intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui
alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa
con le stesse modalità stabilite per quest’ultima.
La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata
in misura pari al cinquanta per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili”,
salvo opzione (quadro VO, modello IVA 2013) da
esercitazione in dichiarazione IVA per
l’applicazione del regime ordinario.
In sostanza, salvo opzione, per il regime
ordinario, l’IVA sarà dovuta sugli imponibili ai
fini ISI applicando l’aliquota IVA del 22%.
Una volta assolta l'IVA "a monte" con il criterio
forfettario, tutti i corrispettivi effettivi incassati
durante l'anno risultano così esclusi da IVA (art.
74 c. 6 D.P.R. 633/72):
non sono più soggetti a certificazione
(non si emette alcuno scontrino);
né vanno più annotati nei registri IVA.
Il regime naturale prevede, quindi, la
determinazione dell'IVA sulla stessa base
imponibile assunta ai fini dell'ISI e la riduzione
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del 50 per cento dell'imposta così determinata, a
titolo di detrazione forfetaria sugli acquisti, con
esonero dagli obblighi contabili e dichiarativi.
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REGIME IVA SETTORE AGRICOLO
Il regime speciale IVA consiste in un regime di detrazione forfetaria e non di applicazione
dell’imposta.
Dal 1° gennaio 1998 le cessioni di beni poste in essere da produttori agricoli:
-
sono soggette ad aliquota ordinaria;
-
mentre la detrazione dell’IVA viene forfetizzata in misura pari alle percentuali di
compensazione.
Continuano ad essere soggette a imposta, mediante le percentuali di compensazione, le
cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati, nonché i passaggi di prodotti alle
cooperative, qualora sia il socio che la cooperativa operino in regime speciale.
SOGGETTE AD ALIQUOTA
ORDINARIA
CESSIONI DI BENI
effettuate da produttori
agricoli
DETRAZIONE IVA FORFETIZZATA
con le % di compensazione
Il regime speciale, dunque, incide esclusivamente sulla detrazione del tributo, mentre
l’imposta viene applicata mediante le aliquote ordinarie.
La detrazione è stabilita in misura pari alle percentuali di compensazione che sono fissate con
apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole, alimentari e forestali; quelle attualmente vigenti sono previste nei decreti:
D.M. 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23 dicembre 2005.
Sostanzialmente, si tratta di una finzione giuridica, in base alla quale la detrazione dell’IVA
sugli acquisti è pari al valore corrispondente all’applicazione, all’ammontare imponibile delle
cessioni di beni, delle percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con il
citato Decreto Interministeriale.
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Esempio 1
Cessione di bovini per euro 51.600
IVA applicata in fattura con aliquota del 10%
5.160
IVA detraibile in base alla percentuale di compensazione del 7% 3.612
IVA dovuta
1.548
Esempio 2
Cessione di cereali per euro 39.500
IVA applicata in fattura con aliquota del 4%
1.580
IVA detraibile in base alla percentuale di compensazione del 4% 1.580
IVA dovuta
zero
Esempio 3
Vendita di uova fresche per Euro 1 (aliquota 10% - Tab. A, Parte III, n. 14);
percentuale di compensazione 9% - Tab. A, Parte I, n. 11), D.P.R. 633/1972);
IVA sulle vendite = Euro 1 x 10% = Euro 0,10;
IVA detraibile = Euro 1 x 9% = Euro 0,09;
IVA del periodo da versare = Euro 0,10 - Euro 0,09 = Euro 0,01
L’applicazione dell’IVA mediante le aliquote ordinarie fa sì che:
-
tutti i prodotti agricoli vengano ceduti con la medesima aliquota, così evitando
distorsioni nella concorrenza, che in passato hanno favorito il settore agricolo.
L’applicazione delle aliquote ordinarie consente ai produttori agricoli che operano
nel regime normale di non subire la concorrenza dei colleghi in regime speciale, i
quali fino al 31 dicembre 1997 applicavano le percentuali di compensazione,
generalmente inferiori alle aliquote ordinarie. Ad esempio, nel settore florovivaistico
la percentuale di compensazione è pari al 4% e non è sufficiente a coprire l’imposta
assolta sugli acquisti (piante 10%, serre 21%, ecc.); i produttori del settore trovano non
conveniente il regime speciale e optano per il regime normale, applicando, quindi,
l’aliquota del 10% sulle cessioni di piante e operando la detrazione analitica dell’IVA
assolta sui costi sostenuti. In precedenza, i produttori agricoli in regime speciale
avrebbero applicato l’IVA mediante la percentuale di compensazione del 4%,
potendo, di conseguenza, applicare prezzi inferiori;
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-
i produttori agricoli che cedono i loro prodotti al consumo, oppure ad altri agricoltori
in regime speciale, hanno difficoltà a trasferire al cliente il maggior onere
dell’imposta derivante dalle aliquote ordinarie, che sono generalmente superiori alle
percentuali di compensazione (si pensi al vino, la cui aliquota e pari al 21%);
-
i produttori agricoli che acquistano presso altri agricoltori materie prime o beni
destinati alla produzione devono assolvere una maggiore IVA sugli acquisti, che nel
regime speciale diviene un costo; un allevatore di suini non a ciclo chiuso, ad esempio,
acquista i suinetti pagando l’IVA del 10%, in luogo del 7,5% come avveniva in passato;
-
le imprese agricole, per effetto dell’applicazione delle aliquote ordinarie, che sono
generalmente superiori alle percentuali di compensazione, hanno l’obbligo del
versamento della differenza dell’imposta; questa circostanza comporta una maggiore
diligenza nella tenuta della contabilità IVA e una maggiore tempestività nella
registrazione delle fatture.
Si ricorda che i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un
volume d’affari superiore ad euro 700.000 devono versare la differenza tra l’IVA
incassata e quella detraibile in base alle percentuali di compensazione entro il giorno 16
del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Se il volume d’affari è inferiore al suddetto limite, il versamento deve essere fatto
trimestralmente, entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre.
Produttori agricoli che realizzano V. affari > 700.000
IVA INCASSATA
IVA DOVUTA
(-)
MENSILMENTE
IVA DETRAIBILE (% comp.)
16 mese succ. al mese di effettuazione operazione
(-)
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Produttori agricoli che realizzano V. affari < 700.000
IVA INCASSATA
IVA DOVUTA
(-)
TRIMESTRALMENTE OPZIONE
IVA DETRAIBILE (% comp.)
16 mese succ. a ciascun trimestre
Per eseguire i versamenti trimestrali è necessario esercitare la prevista opzione ai sensi del
D.P.R. 442/1997, vincolante per un anno solare e valida fino a revoca ovvero al superamento
del predetto limite, tenendo presente che l’imposta da versare deve essere maggiorata nella
misura dell’1% a titolo di interessi.
Da ultimo, vi sono delle conseguenze di ordine finanziario derivanti dalla applicazione
dell’IVA con le aliquote ordinarie. Si consideri un produttore di vino che applica l’IVA nella
misura del 21%, forfetizza l’imposta con la percentuale del 12,3% e, quindi, deve versare
all’erario la differenza dell’8,7%; il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il
giorno 16 del mese o trimestre successivo a quello della cessione; in queste condizioni,
un`eccessiva dilazione di pagamento al cliente comporta l’anticipazione dell’imposta
all’erario, con ovvie conseguenze di natura finanziaria.
I presupposti applicativi del regime speciale
L’applicazione del regime speciale di detrazione, mediante le percentuali di compensazione,
è condizionata dall’esistenza di due presupposti:
-
oggettivo;
-
soggettivo.
OGGETTIVO: solo per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici
di cui alla 1° parte della tabella A - D.P.R. n. 633/72.
PRESUPPOSTI
APPLICATIVI REGIME
SPECIALE
SOGGETTIVO: produttori agricoli, coloro che esercitano
l’attività di pesca in acque dolci, cooperative e loro
consorzi e organismi agricoli di intervento.
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Presupposto oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione forfetizzata può essere operata esclusivamente per le
cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al
D.P.R. n. 633/72.
La predetta tabella contiene un elenco tassativo dei prodotti agricoli la cui cessione può
rientrare nel regime speciale, e prevede, in massima parte, prodotti allo stato originario (ad
esempio, ortaggi e frutta), e pochi prodotti trasformati (ad esempio, olio, vino e formaggi).
In riferimento agli animali elencati nella predetta tabella A, parte prima:
-
gli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, rientrano nel regime
speciale solo se ceduti vivi;
-
i volatili da cortile, i conigli, i piccioni, le lepri, le pernici, i fagiani, rientrano nel regime
speciale
anche
se
ceduti
macellati
e
a
condizione
che
siano
destinati
all’alimentazione umana (ad esempio, si deve applicare il regime normale se sono
ceduti per fini di ripopolamento o per cavie di laboratorio);
-
alcune attività di allevamento, riconosciute agricole ai fini delle imposte dirette, non
possono applicare il regime speciale IVA (ad esempio, allevamento di cani, visoni,
cincillà e volpi).
Presupposto soggettivo
Relativamente al presupposto soggettivo, sono ammessi al regime speciale:
-
i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e,
cioè, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, e attività
connesse.
Il richiamo alla norma civilistica comporta l’applicabilità del regime speciale anche per le
attività connesse e, cioè, le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla
trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento di animali.
Naturalmente, condizione indispensabile, ai fini dell’applicazione del regime speciale, è che i
prodotti agricoli, a seguito delle operazioni di trasformazione o manipolazione, risultino
sempre compresi nella citata tabella A, parte prima:
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-
coloro che esercitano l’attività di pesca in acque dolci ovvero le attività di piscicoltura,
mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei;
-
le cooperative e loro consorzi ovvero le associazioni e loro unioni costituite e
riconosciute dalla legislazione vigente;
-
gli organismi agricoli di intervento che operano in applicazione di regolamenti della
Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati; tra tali enti rientra
l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che, tra le altre, svolge le funzioni in
passato esercitate dall’AIMA e dall’EIMA.
Le aliquote
L’IVA si applica con le aliquote ordinarie proprie dei singoli prodotti e, quindi, il produttore
agricolo deve versare la differenza fra l’imposta applicata sulle cessioni e l’imposta detraibile
corrispondente alle percentuali di compensazione.
PRODUTTORI AGRICOLI
IMPOSTA APPLICATA SULLE CESSIONI (-)
IVA DOVUTA =
IMPOSTA DETRAIBILE (% COMP.)
Un’eccezione a tale regola generale, prevista nel comma 6 dell’articolo 34, riguarda le
cessioni effettuate dai produttori agricoli in regime di esonero (volume d’affari realizzato
nell’anno precedente non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di
prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A), per le quali gli acquirenti emettono
l’autofattura.
PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME DI ESONERO (art. 34 co.6 D.P.R. 633/72)
IVA DOVUTA =
ASSOLTA DALL’ACQUIRENTE CON AUTOFATTURA (% COMP.)
Inoltre, continuano ad essere soggetti ad IVA con le percentuali di compensazione i passaggi
alle cooperative e loro consorzi che applicano il regime speciale, a condizione che anche il
socio conferente applichi il medesimo regime.
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Esempio
Al di fuori dei due casi appena citati, il produttore agricolo che:
-
cede cereali per 100.000 euro addebita al cliente l’IVA del 4%, pari a 4.000 euro;
-
la detrazione dell’imposta è pari ad euro 4.000;
-
il produttore agricolo nulla deve versare all’erario, in quanto la percentuale di
compensazione è uguale all’aliquota IVA dei cereali.
Se, invece, la cessione riguarda, ad esempio, il latte:
-
l’imposta si applica con l’aliquota del 10%;
-
la percentuale di compensazione prevista per tale prodotto è dell’8,80%;
-
per cui il produttore agricolo deve versare la differenza dell’1,20%.
Il regime di esonero
Il regime agricolo non si applica in modo univoco ma si differenzia in base al volume di affari
realizzato, dei soggetti interessati (cooperative, associazioni di cooperative, eccetera), della
composizione delle operazioni attive (agricole e non agricole).
Con riguardo al volume di affari, l’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i
produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di
realizzare, in caso di inizio di attività, un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito
per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. n.
633/1972, sono esonerati:
-
dal versamento dell’imposta (in pratica l’imposta relativa alle operazioni diverse da
quelle strettamente agricole);
-
da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione,
liquidazione periodica e dichiarazione annuale).
L’esonero concerne, inoltre, la presentazione della comunicazione annuale IVA che tutti i
soggetti d’imposta, ad eccezione di alcuni, devono trasmettere entro il mese di febbraio di
ciascun anno in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (comma 2 dell’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
circ. n. 2 del 9 febbraio 2009).
Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell’art. 36,
comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non sussiste l’obbligo, altresì, di inserire nella dichiarazione il
modulo relativo all’attività agricola esonerata.
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Tali soggetti devono soltanto numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative
agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture di vendita emesse per loro conto dai
cessionari o committenti, se costoro acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio
dell’impresa.
Per le cessioni di beni (agricoli e non) e per le prestazioni di servizi effettuate, l’obbligo di
emettere la fattura attiva è del committente il servizio e/o del cessionario dei beni il quale
deve emetterla con le modalità e i termini dell’art. 21 dell’IVA.
La fattura (o meglio l’autofattura), deve essere emessa al momento della consegna dei beni o
al momento, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e/o dell’acconto, datata e
numerata deve contenere, tra gli altri:
-
ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è
effettuata l’operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non
residenti e, relativamente, al cedente, numero di partita IVA (nella fattispecie è
consigliabile mettere entrambi i numeri di partita IVA). Se non si tratta di imprese,
società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome;
-
natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione;
-
corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
-
aliquota e ammontare dell’imposta (per i prodotti agricoli e ittici si applicherà
l’aliquota di compensazione; per i prodotti agricoli diversi da quelli della tabella A),
parte I, e per gli altri beni e servizi si applicherà l’aliquota relativa).
Una copia della fattura deve essere consegnata dal cessionario-committente al produttore
agricolo-cedente; il cessionario registra la fattura, come detto, separatamente nel registro
degli acquisti.
Il cessionario o il committente pagherà l’imposta, come sopra determinata, direttamente al
produttore agricolo che, in quanto esonerato dall’obbligo di versamento della stessa, la
tratterrà a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
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REGIME DI ESONERO – MECCANISMO DI ASSOLVIMENTO DELL’IVA
Per le cessioni di beni (agricoli e non) e le prestazioni di servizi, l’obbligo di
emettere la fattura è del committente il servizio e/o del cessionario dei beni
(autofattura).
- il cessionario-committente consegna copia dell’autofattura al produttore
agricolo-cedente;
- la registra separatamente sul registro acquisti;
- paga l’IVA, direttamente al produttore agricolo che la tratterrà a titolo di
compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Dal dato normativo si rileva che i produttori agricoli in regime di esonero possono effettuare
operazioni cosiddette diverse (prestazioni di servizi, cessioni di beni diversi, prodotti agricoli
non inclusi nella parte I della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972), soltanto entro il limite
del 33,3% del volume di affari complessivo che non deve superare i 7.000 euro.
Decadenza dal regime di esonero - Le disposizioni di favore di cui sopra cessano di avere
efficacia dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro e a
condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni (aree
fabbricabili, macchine agricole, prodotti agricoli non inclusi nella Parte I della Tabella A
allegata al D.P.R. n. 633/1972, eccetera) seconda parte, comma 6, art. 34.
Se nel corso dell’anno solare l’ammontare delle operazioni diverse da quelle agricole supera
il limite di un terzo, rapportato al totale delle operazioni complessive a quel momento
effettuate, comprensive delle cessioni di beni ammortizzabili:
-
si continuano ad applicare le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione sulle cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate;
-
rimane l’obbligo di auto fatturazione da parte del cessionario o committente per gli
acquisti effettuati presso il produttore agricolo esonerato.
Se alla fine dell’anno permane il superamento del limite di un terzo, a prescindere dal volume
di affari realizzato, cessa l’esonero e il produttore agricolo deve presentare la dichiarazione
annuale IVA e versare l’eventuale imposta che risulta eventualmente dovuta.
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A tale riguardo, dovrà osservare i seguenti adempimenti:
1. annotazione riepilogativa nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 distinta a
seconda delle percentuali di compensazione applicate, delle fatture ricevute
(autofatture) per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici;
2. annotazione riepilogativa separata dalla precedente in apposita sezione del registro
di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 delle fatture ricevute (autofatture) per le
operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell’anno;
3. annotazione riepilogativa nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n.
633/1972 dell’ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative imposte, distinti
secondo l’aliquota applicabile, relativi alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, beni
diversi e prestazioni di servizi effettuati nell’anno nei confronti di privati consumatori
senza emissione di fattura. Per tali cessioni infatti, come sopra detto, non sorge
l’obbligo di emettere fattura e i corrispettivi possono essere registrati giornalmente
cumulativamente comprensivi di IVA;
4. annotazione riepilogativa, sul registro degli acquisti delle fatture e documenti
doganali relativi agli eventuali acquisti ed importazioni di beni e servizi,
esclusivamente utilizzati per l’effettuazione delle operazioni diverse, distinta per
aliquota applicabile.
Effettuate le citate annotazioni contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione
annuale, il contribuente eseguirà la liquidazione ed il versamento dell’IVA annuale
eventualmente dovuta detraendo dall’IVA relativa alle cessioni dei prodotti diversi e delle
prestazioni di servizi quella sugli acquisti utilizzati in modo esclusivo per la loro effettuazione.
Rinuncia all’esonero - Ai sensi dell’ultima parte del comma 6 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972,
i soggetti agricoli esonerati possono rinunciare al relativo regime con le modalità previste dal
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. Secondo tale Decreto “l’opzione e la revoca di regimi di
determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti
del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e
della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio
dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel
caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” (art. 1,
comma 1); successivamente, il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui sopra
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nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel
caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è
comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale
dell’imposta sul valore aggiunto (art. 2, commi 1 e 2, del Decreto).
L’opzione desunta dai comportamenti concludenti rimane valida, salva l’applicazione della
sanzione da 258 a 2.065 euro ex art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, anche se la
comunicazione è omessa, tardiva o irregolare (art. 2, comma 3).
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 442, l’opzione di cui all’art. 1 (comportamenti concludenti)
vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno
nel caso di regimi contabili. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto
l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
Pertanto, in sede di presentazione del Modello IVA, il contribuente al QUADRO VO deve
barrare la casella se ha rinunciato all’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. La scelta vincola il
contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
1. Passaggio dal regime IVA ordinario a quello
speciale
…
Una ditta individuale ha scelto all'inizio
della propria attività agricola (allevamento) il
regime IVA ordinario. Nel corso degli anni ha
detratto l'IVA sull’acquisto di immobili
strumentali, impianti, attrezzature, ecc. Fino a
luglio 2014 ha liquidato l’imposta nei modi
ordinari. Dal mese di agosto 2014 opera in
soccida, quale soccidario, non emettendo più
alcuna fattura in IVA.
L'allevatore può optare per il regime speciale
IVA? Il fatto di non effettuare più operazioni
soggette ad IVA, incide sul pro-rata
indetraibilità?
… L'art. 34 co. 6 del D.P.R. 633/72 stabilisce che
gli agricoltori che hanno optato per il regime
ordinario in luogo di quello speciale, sono
obbligati a mantenere il regime per almeno un
triennio. Nel caso di revoca, hanno l'obbligo,
secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R.
633/72, di rettificare l'IVA detratta in misura di
1/5 per gli anni mancanti al compimento del
quinquennio con riferimento ai beni strumentali.
2. I minimi non possono adottare il regime
… Un soggetto che apre la partita IVA nel 2014
come allevatore può accedere al regime dei
minimi?
…
Si ritiene non sia possibile accedere al
regime dei minimi per l'esercizio dell’attività
agricola.
Non è compatibile con il regime dei contribuenti
minimi, tra gli altri, il regime speciale IVA
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riguardante l'agricoltura e attività connesse (art.
34 e 34-bis del D.P.R. 633/72).
3. Contratto di soccida
… Una ditta individuale ha acquistato dei capi
di bestiame, affidati poi per l’allevamento e la
vendita ad un terzo/soccidario. Può considerarsi
agricola e godere delle agevolazioni IVA?
… La fruizione delle agevolazioni del settore
agricolo, ex art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, è
subordinata all’assunzione della qualifica di
imprenditore agricolo.
Dunque, il contribuente che ha contrattualmente
affidato a terzi, tramite un contratto di soccida,
l’attività di allevamento di bestiame, non
occupandosi dell’esercizio dell’attività agricola
in proprio, non può goderne.
La ditta individuale manca delle attrezzature e
del personale dipendente, necessario ad
esercitare l’attività di allevamento, essendosi
limitata all’acquisto dei capi di bestiame, affidati
poi per l’allevamento e la vendita ad un
terzo/soccidario: è a quest’ultimo, dunque, che
competevano i benefici di cui al citato art. 34 del
D.P.R. 633/72. Si veda in tal senso anche la
Sentenza della Corte di Cassazione del 18
maggio 2007, n. 11597.
4. Presupposti per la qualificazione di attività
agricola
…
Un soggetto che alleva bestiame e che
utilizza mangimi non prodotti direttamente ma
acquistati da terzi, è considerato imprenditore
agricolo o no?
…
L’attività di allevamento del bestiame
effettuata senza l’utilizzo, anche solo parziale,
dei prodotti della terra, di cui l’allevatore
dispone, costituisce attività industriale o
commerciale, estranea a quella dell’art. 29 del
Tuir.
Perché
sia
considerata
agricola,
l’allevamento deve essere effettuato con
mangimi ottenuti dal fondo aziendale, almeno
nella misura di un quarto di quelli necessari
all’alimentazione del bestiame.
L’attività di allevamento e di ingrassamento di
bestiame ha natura agricola, anche ai fini
dell’applicazione del regime IVA speciale ex art.
34 del D.P.R. 633/1972, solo se direttamente
collegata con lo sfruttamento della capacità
produttiva del fondo, nei limiti della sua
potenzialità agricola. Si veda in tal senso la
Sentenza della Corte di Cassazione, del 18 aprile
2002, n. 5579.
5. Area edificabile dell’impresa agricola
…
Un’impresa agricola deve cedere un’area
edificabile. La cessione è soggetta ad IVA?
…
La cessione del terreno edificabile
appartenente ad un'impresa agricola va
assoggettata ad IVA, a condizione che il terreno
sia stato precedentemente destinato alla
produzione agricola.
Il cessionario dovrà emettere autofattura ai
sensi dell'art. 21, D.P.R. 633/72, applicando
l'aliquota ordinaria, e versare l'imposta al
cedente.
Per il produttore agricolo, tuttavia, questa è
un'operazione, che comporta il versamento
dell'imposta al netto della detrazione dei beni
non ammortizzabili e servizi esclusivamente
afferenti le operazioni stesse (cfr. Risoluzione
del 16 marzo 2007, n. 54/E).
6. Iscrizione al VIES anche per i produttori
agricoli
…
I produttori agricoli devono iscriversi al
VIES?
…
Anche i produttori agricoli, ex art. 34,
comma 6, D.P.R. 633/72 devono chiedere
l’inclusione nell’Archivio VIES nel caso di
opzione per la tassazione in Italia, ovvero di
superamento della soglia di 10.000 euro relativa
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agli acquisti intracomunitari. Così è stato
chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la
Circolare del 1° agosto 2011, n. 39/E.
7. L’agriturismo che acquista da soggetti IVA UE
presenta l’Intrastat
…
Un agricoltore ha un agriturismo, con
attività separata in regime speciale; ha ricevuto
una fattura da una ditta tedesca con l'addebito
di commissioni per servizi di prenotazione. Quali
adempimenti deve porre in essere?
…
Per
gli
acquisti
Intracomunitari
dell'agriturismo, l'agricoltore deve integrare la
fattura, versare l'IVA (non potendo detrarre l'IVA
sugli acquisti) e presentare il modello Intrastat
nei modi ordinari.
L'attività di agriturismo non applica la normativa
relativa agli agricoltori in regime speciale, per
cui gli obblighi non scattano quando
l'ammontare degli acquisti intracomunitari ha
superato i 10.000 euro nell'anno solare
precedente.
L'attività di agriturismo, dunque, non rientra nel
regime speciale dell'agricoltura, anche se con la
L. n. 413 del 1991, è stato introdotto un regime
speciale anche per loro. Si conferma che in caso
di acquisto intracomunitario, la fattura ricevuta
deve essere integrata, con contestuale
presentazione del modello Intrastat.
agricoltura, si applica il più favorevole
trattamento riservato ai redditi agricoli.
Questo non è previsto nella disciplina IVA.
In assenza di una diversa disciplina, la Corte di
Cassazione, con Sentenza del 2 aprile 2010, n.
8086, ha ritenuto di poter comunque estendere
tale disposto anche all’IVA, considerando del
tutto irrazionale imporre una tassazione più
gravosa sull’intera attività, modificando la
qualificazione da agricola ad industriale solo
sulla base di un dato quantitativo e non
qualitativo.
Il giudice tributario deve accertare la natura
agricola, o di impresa, dell’attività esercitata
fondando il proprio giudizio su circostanze ed
elementi
concreti,
non
potendosi
fare
affidamento a termini o medie astratti con
riferimento alle quantità di prodotto acquistato
ovvero autoprodotto.
8. Qualificazione dell’attività, se si produce in
eccedenza rispetto ai limiti dell’attività agricola
…
Se l’attività svolta dall’allevatore produce
capi in misura eccedente rispetto ai limiti della
normale attività agricola, generando reddito
d’impresa, come va considerata tale eccedenza
ai fini IVA?
…
Nel nostro sistema fiscale, in ipotesi di
eccedenza del prodotto rispetto alla normale
attività agricola, solo per tale eccedenza è
prevista un’imposizione come reddito d’impresa,
mentre per la parte di reddito compatibile
quantitativamente con l’attività normale di
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