INDICE GENERALE
PARTE PRIMA
RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE
CAPITOLO 1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
GENERALITÀ
Oggetto dell'appalto.........................................................................................
Richiamo al contratto – documenti che fanno parte del contratto....................
Ammontare dell'appalto ..................................................................................
Categorie delle opere .....................................................................................
Disposizioni generali relative ai prezzi …………………………………………….
Condotta dei lavori...........................................................................................
Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'Impresa .......................................
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CAPITOLO 2
Art. 8
Art. 9
Art. 10
ADEMPIMENTI
Subappalto – categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
Lavoratori dipendenti a loro tutela ..................................................................
Sicurezza dei lavori e provvedimenti di viabilità conseguenti ………………….
pag. 6
pag. 7
pag. 7
CAPITOLO 3
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
ESECUZIONE DEI LAVORI
Consegna dei lavori ........................................................................................
Ordini della Direzione dei Lavori .....................................................................
Inizio e durata dell’appalto ...............................................................................
Proroghe..........................................................................................................
Valutazione e contabilizzazione dei lavori .......................................................
Penali...............................................................................................................
Sospensioni ....................................................................................................
Pagamenti in acconto ......................................................................................
Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia .............................................
Ritardo nei pagamenti ....................................................................................
Variazioni al contratto e al progetto ................................................................
Nuovi prezzi per lavori non previsti .................................................................
Revisione prezzi ..............................................................................................
Ultimazione e collaudo ....................................................................................
Garanzie e polizze assicurative .......................................................................
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CAPITOLO 4
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
DISPOSIZIONI VARIE
Spese ed oneri a carico dell'Appaltatore .........................................................
Occupazioni temporanee di suolo .................................................................
Avviso ai creditori ............................................................................................
Forma e contenuto delle riserve .....................................................................
Accordo bonario .............................................................................................
Recesso e risoluzione del contratto .................................................................
Danni nel corso dei lavori ...............................................................................
Proprietà degli oggetti trovati ..........................................................................
Proprietà dei materiali di demolizione .............................................................
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali ................................................
Presentazione dei campionari .........................................................................
Provvista dei materiali .....................................................................................
Difetti di costruzione ………………………………………………………………..
Modalità di esecuzione dei lavori ....................................................................
Lavori arbitrari non conformi al Capitolato ......................................................
Lavori a carico dei privati ................................................................................
Personale dell’Impresa – Disciplina dei cantieri ..............................................
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa ...............................................
Responsabilità dell’Impresa verso l’Amministrazione e verso terzi .................
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PARTE SECONDA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPITOLO 1
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Materiali in genere ..........................................................................................
Prove e controlli ..............................................................................................
Caratteristiche dei vari materiali ......................................................................
Deposito distribuzione materiale .....................................................................
Scavo di sbancamento ...................................................................................
Scavi di fondazione o a sezione obbligata ......................................................
Demolizione di murature e fabbricati .............................................................
Malte e conglomerati ......................................................................................
Murature di pietrame e malta ..........................................................................
Murature in mattoni .........................................................................................
Murature in calcestruzzo ................................................................................
Intonaci ...........................................................................................................
Posa in opera dei tubi in grès .........................................................................
Posa in opera dei tubi in pvc ...........................................................................
Posa in opera dei tubi in cemento normale ....................................................
Preparazione del sottofondo stradale .............................................................
Costipamento del sottofondo ..........................................................................
Fondazioni ......................................................................................................
Fondazione di pietrame e ciottolati .................................................................
Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia .......................................................
Massicciata .....................................................................................................
Cilindratura delle massicciate .........................................................................
Preparazione della superficie delle massicciate cilindrate da sottoporre a
trattamenti superficiali o semipenetrazioni o penetrazioni ...............................
Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose ................
Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con una prima mano di emulsione
Bituminosa e la seconda con bitume a caldo .................................................
Trattamento superficiale con bitume a caldo ..................................................
Massicciata in conglomerato bituminoso con misto di sabbia e ghiaia o
pietrisco ..........................................................................................................
Conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili (strato di collegamento
e strato d’usura) e per lo strato di base (massicciata) ....................................
Acciottolati e selciati ......................................................................................
Paracarri – indicatori chilometrici – termini di confine in pietra e barriere in
c.a. ed in acciaio ............................................................................................
Norme generali ...............................................................................................
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pag. 47
PARTE PRIMA
RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE
CAPITOLO 1
GENERALITÀ
Art. 1
Oggetto dell'appalto
L'appalto comprende i lavori di “Manutenzione ordinaria strade Anno 2011 – Monitoraggio e Interventi
di ripristino” nel Comune di Cagliari.
Al fine di individuare e censire nella rete stradale cittadine le aree di degrado più critiche che
presentano anomalie, l’Impresa appaltatrice dovrà eseguire, entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, il
MONITORAGGIO delle strade comunali, che dovrà prevedere:
1) Rilevazione fotografica delle anomalie (buche, fessurazioni, avvallamenti, gradini, dissesti di
cunette, basoli e lastre di granito, calcare, etc., smosse o danneggiate);
2) Ripristino tempestivo delle anomalie mediante l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
- riempimento e stesa di conglomerato bituminoso a caldo opportunamente rullato, previa accurata
pulizia dell’area di intervento e getto di primer bituminoso, su strade bitumate;
- sostituzione e/o riposizionamento di basoli e lastre di granito, calcare etc., su strade lastricate;
3) Rilevazione fotografica del ripristino eseguito;
4) Redazione di un elaborato cartaceo, da presentare anche in formato digitale, che dovrà contenere
l’elenco degli interventi rilevati e ripristinati con i seguenti dati:
- data di rilevamento, ubicazione, descrizione e dimensione dell’intervento, riferimento fotografico del
rilevamento, data di intervento di ripristino e riferimento fotografico post intervento.
Il MONITORAGGIO dovrà essere aggiornato ogni 60 giorni per tutta la durata dei lavori con la
presentazione dell’elaborato sopra descritto.
L’appalto prevede, inoltre, un intervento di MANUTENZIONE PREVENTIVA che consenta di bloccare il
deterioramento e di prolungare la vita delle vecchie pavimentazioni mediante la seguente lavorazione:
- sigillatura delle fessurazioni con l’impiego di miscele colabili a caldo autolivellanti a base di bitumi
modificati con polimeri, in grado di saturare le fessure (previa pulizia delle stesse con getto di aria
compressa) e garantire un’elevata durabilità della pavimentazione.
Inoltre I lavori prevedono:
- posa di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso per manto di usura (tappetino), previa
fresatura del manto bituminoso esistente (anche in orario notturno su richiesta della D.L.);
- rimozione e riposizionamento di cartellonistica stradale e dissuasori, etc..
- rifacimento, o la sostituzione di alcune loro parti, oltre che della pavimentazione stradale, anche dei
sottoservizi esistenti quali l’impianto fognario, la rete idrica, l’impianto di illuminazione.
L’impresa sarà responsabile sia civilmente che penalmente di eventuali danni a persone o cose
derivanti dai mancati interventi di manutenzione nei tempi previsti dal presente capitolato e dagli ordini di
lavoro della Direzione dei Lavori.
Art. 2
Richiamo al contratto
Documenti che fanno parte del contratto
Il contratto è da intendersi di lavori di manutenzione così come definito all’art. 105 del D.P.R. 207/2010.
Il presente Capitolato Speciale costituisce parte integrante del contratto di appalto dei lavori di cui
all'articolo 1; per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal contratto e dal presente
Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme di seguito
riportate, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:
- codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri D.Lgs. 81/2008;
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5
- Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli appalti pubblici);
3
-
Regolamento di attuazione del D.L. 163/2006 approvato con D.P.R. n. 207/2010;
Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. n. 145/2000;
leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti della Regione Autonoma della Sardegna;
norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate;
Decreto Ronchi D.lgs. 22/97 sullo smaltimento rifiuti;
norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente
emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
Fanno inoltre parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale d’Appalto ed a tutte
le normative sopra elencate, ancorché non allegati, tutti i seguenti elaborati:
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Piano Operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 131 comma 2 lettera c) del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- Elenco dei Prezzi.
Art. 3
Ammontare dell'appalto
Il presente appalto, secondo il disposto del comma 7 dell’art. 16 della Legge Regionale R.A.S. del 7 agosto
2007 n. 5, si intende stipulato a misura.
L'importo complessivo dei lavori a base d’asta ammonta a € 571.000,00 (trecentonovantaseimila/00) + IVA
e € 17.000,00 (diciasettemila/00) + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 4
Categorie delle opere
La classificazione delle opere che costituiscono l'appalto è la seguente:
categoria prevalente: OG3 (classifica SOA III).
Art. 5
Disposizioni generali relative ai prezzi
I prezzi di elenco relativi ai lavori a misura compensano tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi
d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, indennità di cantiere, mezzi d'opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e per tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli.
Le scale, i ponteggi, cestelli, trabattelli, gru, di qualunque tipo e a qualunque altezza sono compresi nei
prezzi delle relative lavorazioni.
Sono inoltre compresi nei prezzi di Elenco le assistenze murarie per le opere edili e impiantistiche se
non esplicitamente ed espressamente previste a parte.
Art. 6
Condotta dei lavori
L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto; l'Appaltatore rimane comunque responsabile
dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 (dieci) giorni dalla
consegna dei lavori, presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di
direzione dei lavori.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata
dell'appalto.
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Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 7
Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che
potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli
è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori; la nomina del Direttore di cantiere deve avvenire prima della
consegna dei lavori.
Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnicoorganizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti per legge; la nomina
del Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato di
accettazione dell'incarico.
Qualora l'impresa dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte
quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, provvedere ad
allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano
necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dalla data della mancanza.
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza
della idoneità tecnica e organizzativa; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la
prosecuzione in danno.
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CAPITOLO 2
ADEMPIMENTI
Art. 8
Subappalto
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
Subappalto
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del Decreto legislativo
n. 163/2006 e all’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.
In particolare l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e
nelle responsabilità del Direttore dei lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera,
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci
giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, al la Stazione
appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti
Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al DURC dal quale risulti la
regolarità del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione
comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la presentazione del
DURC. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando queste ultime da qualsiasi eventuale pretesa
delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere subappaltate.
Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs n.163/2006, la Stazione appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione al subappalto entro 30 g. della relativa richiesta. Il termine di 30 g. può essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa.
L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla Stazione Appaltante
apposita istanza con allegata la documentazione prevista.
L'Amministrazione provvederà a liquidare gli importi relativi alle prestazioni effettuate dai
subAppaltatori o ai cottimisti esclusivamente all’Appaltatore; è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subAppaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
La categoria prevalente è la “OG3” ai sensi del D.P.R. N. 207/2010 per un importo a base d’asta di
€ 571.000,00 e € 17.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell’I.V.A..
Art. 9
Lavoratori dipendenti e loro tutela
Per lo svolgimento dei lavori la Ditta è obbligata nei riguardi dei propri dipendenti, all'osservanza delle
norme stabilite dal D.Lgs. 81/2008 in attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed alle disposizioni di cui all’ art. 52 della L.R. RAS
del 7 agosto 2007 n. 5 di seguito riportate:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del
contratto. Per gli appalti di lavori l’amministrazione verifica, anche durante l’esecuzione, il rispetto da
parte dell’appaltatore degli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei
lavori ad essi affidati;
c) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l’impresa stessa è in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12
marzo 1999 n. 68 ( Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento
può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
d) obbligo per l’amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei
corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all’acquisizione del documento che attesti la regolarità
contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo.
Art. 10
Sicurezza dei lavori e provvedimenti
di viabilità conseguenti
L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
dovrà presentare eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento, da redigersi ai sensi
dell’art. 131 c.2 lett.a) del D.Lgs 163/2006, ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa
appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che
le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (redatto ai sensi dell’art. 28 del predetto D.Leg.vo 81/2008), copia della comunicazione
alla ASL e all’Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi dell’art. 17 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione
dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs
81/2008 in cui si colloca l’appalto e cioè:
- di conoscere l’intestazione del committente;
- di conoscere il nominativo del Responsabile dei Lavori;
- che i lavori appaltati rientrano o non rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs 81/2008 per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- di conoscere l’eventuale nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
L’impresa è altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 c.2 lett.a) del D.Lgs
163/2006, ad inserire e nel “piano operativo di sicurezza”:
7
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali
attrezzature di pronto soccorso etc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti
quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, etc. che dovranno essere rispondenti
alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la
forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i
lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove
prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste
dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a
garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di
collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, etc.;
- le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali casserature, sbadacchiature, ponteggi,
etc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di
controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e
l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone,
ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in
prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o
in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove
diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Durante i lavori l'Impresa dovrà provvedere affinché il transito riesca il meno possibile limitato e
disagevole e non sia mai assolutamente interrotto se non nei casi di riconosciuta necessità e previa
ordinanza sindacale.
L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti
e segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali,
cartelli avvisatori; nonché con i segnali prescritti, ecc.. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature
degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai la vori ed ai
terzi, nella osservanza di ogni relativa disposizione di regolamenti e di leggi, di ogni migliore norma tecnica
e delle prescrizioni dell’ENPI.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti
negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i
lavori stessi dovranno essere presi degli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori. Nei casi
d'urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.
L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbono eseguirsi i lavori, nè potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per non
concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione
dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
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L'Impresa provvederà inoltre a sua cura e spese, secondo le vigenti disposizioni di Legge che regolano
la materia, al collocamento dei fanali per l'illuminazione notturna dei segnali curandone la continuità di
accensione.
Detti segnali, saranno del tipo regolamentare, avranno forma, dimensioni, dicitura scritta e colori
prescritti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Sarà onere dell'Impresa Appaltatrice provvedere, per la corretta esecuzione dei lavori alla richiesta di
ordinanze, permessi, autorizzazioni, alle varie Amministrazioni competenti per il rilascio delle stesse.
Dovrà pertanto provvedere a suo onere e prima dell'esecuzione dei lavori alla sistemazione di tutta la
segnaletica stradale, concordata direttamente con il Comando dei Vigili Urbani, per il divieto di sosta e la
rimozione forzata degli autoveicoli, eseguita anche con mezzi propri su autorizzazione della Polizia Urbana
o di chi competente.
Sarà onere dell'Impresa ottenere tutte le informazioni relative alla presenza e ubicazione dei sottoservizi,
della loro profondità, al fine di evitare qualsiasi danno agli stessi, con particolare attenzione ai cavidotti
elettrici, della tubazione del gas e tubazioni dell'acquedotto.
Per quanto riguarda i lavori in presenza di tubazioni del gas l'Impresa dovrà comunque evitare lavo razioni con mezzi meccanici pesanti e limitarsi alle sole lavorazioni a mano, con onere a proprio carico di
tecnico specializzato provvisto di particolare strumento per la rilevazione delle fughe di gas.
Ogni problema dovrà essere segnalato e concordato per la sua risoluzione con l'Ente gestore del servizio sia di distribuzione dello stesso combustibile (es. ISGAS) sia di erogazione di corrente elettrica (es.
ENEL) od altro.
Particolare attenzione dovrà essere portata da parte dell'Impresa per la posa di guard-rail con l'immissione dei pali, per la quale l'Impresa ha a suo carico ogni onere relativo alla individuazione del sottoservizio stradale soprattutto di tipo elettrico, utilizzando sia personale dell'E.N.E.L. che effettuando sondaggi al
fine di evitare qualsiasi rischio per l'incolumità del personale lavorante di cui la Ditta Appaltatrice sarà unica
responsabile.
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CAPITOLO 3
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 11
Consegna dei lavori
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, secondo le
modalità previste dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/2010.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti ed
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Art. 12
Ordini della Direzione dei Lavori
Le opere e le prestazioni dovranno essere eseguite in esatta e puntuale conformità degli ordini di
servizio dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
Qualora la Direzione Lavori lo richieda l’Impresa sarà tenuta a mettere a disposizione
contemporaneamente più squadre operative complete di tutti i mezzi necessari senza per questo
pretendere alcun compenso aggiuntivo.
Per esigenze particolari riguardanti la viabilità la Direzione Lavori potrà ordinare l’esecuzione degli
stessi in orario notturno o anche in giorni festivi o prefestivi.
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto, di Capitolato, di
progetto o di programma o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa di
adottare, a propria cura e spese, i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e
riservato l'accredito all'Amministrazione dei danni eventuali.
L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediatamente esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della
Direzione, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la
sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base a quanto prescritto nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto.
Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà messa o riconosciuta se
non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Art. 13
Inizio e durata dell’Appalto
La durata dell'appalto resta stabilita in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a
datare dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al
Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
Art. 14
Proroghe
L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale; la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
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Art. 15
Valutazione e contabilizzazione dei lavori
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
L’appaltatore può richiedere tempestivamente la misurazione in contraddittorio di quelle opere o
somministrazioni che, nel procedere dei lavori, non si potessero più accertare, nonché la verifica di tutto ciò
che deve essere misurato o pesato prima della posa in opera.
Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà
come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l’opera è accettata, si terrà come misure quella
effettivamente rilevata.
Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifiche e rettifiche durante le operazioni di collaudo.
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla
base dell'elenco prezzi allegato al contratto. La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla
presentazione di apposite liste settimanali rilasciate dalla Direzione Lavori, indicanti le lavorazioni eseguite
e distinte per giornate, qualifiche della mano d’opera e provviste, e dovrà essere effettuata con le stesse
modalità stipulate per il contratto principale.
Art. 16
Penali
I lavori di cui all'art. 1 verranno eseguiti dietro “ordini di lavoro” scritti della Direzione Lavori, copia del
quale dovrà essere firmato dall'Impresa per ricevuta e adempimento.
Gli “ordini di lavoro” equivalgono a tanti atti di consegna dei lavori e l'Impresa dovrà intraprendere nei
termini fissati l'esecuzione dei lavori e dovrà portarli a termine nel più breve tempo possibile e comunque
non oltre quello che verrà congruamente stabilito dalla Direzione Lavori. Qualora i lavori non vengano
ultimati nei termini sopra indicati verrà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo e per tutto il periodo di tempo che trascorrerà fino all'adempimento di tale
obbligazione, che risulterà dalla data dell'ordine di consegna, ai sensi dell’art. 145 c.3 del DPR 207/2010.
Per la ritardata presentazione dell’ordine di lavoro relativo al monitoraggio delle strade cittadine e/o
mancata esecuzione dei lavori di riparazione delle buche, da effettuarsi ogni 60 giorni dalla consegna dei
lavori e per tutta la durata dell’appalto, verrà applicata una penale di € 300,00 al giorno.
Qualora, invece, non vengano eseguiti i lavori ordinati si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 136 del D.L. 163/2006.
Art. 17
Sospensioni
Nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi è ammessa la sospensione
dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori mediante la redazione di apposito verbale nel quale sono
indicate le ragioni della sospensione, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d'opera.
La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di
perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da
introdurre al progetto.
L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto
il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda
a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter
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iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.
Per ragioni di pubblico interesse o necessità, il Responsabile del Procedimento, previa determinazione
del momento in cui si sono verificate tali circostanze, può sospendere i lavori; qualora la sospensione, o le
sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi,
l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si
oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua
durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il
Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando siano venute
meno le cause che hanno determinato la sospensione; per tali sospensioni non è riconosciuto alcun
compenso o indennizzo all'Appaltatore e la durata delle eventuali sospensioni non comporta uno slittamento
dei tempi di ultimazione dei lavori previsto in contratto.
Art. 18
Pagamenti in acconto
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi
ultimi valutati per la metà del loro importo e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale), contabilizzati al
netto del ribasso d'asta raggiungano un importo netto non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00) al
netto della ritenuta di cui al comma seguente; il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato,
qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori,
della ultimazione dei lavori stessi.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.
L'importo relativo agli oneri per la sicurezza, fisso ed invariabile, verrà corrisposto in proporzione
dell'avanzamento dei lavori. Su tale somma non verrà applicato il ribasso d’asta. Il pagamento sarà
comunque evidenziato e differenziato da quello dei lavori ed opere.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.
Ai fini del pagamento di ogni rata di acconto e del saldo finale dovrà essere dimostrata, mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), la regolarità dei versamenti cui è
tenuta l’Impresa nei confronti dei propri dipendenti relativamente ai versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, quando dovuti, all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile o Edilcassa.
Art. 19
Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante apposito verbale, il
Direttore dei Lavori redige il conto finale sulla base del quale, qualunque sia l'ammontare della somma,
viene accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per l'Amministrazione, dal Responsabile del
Procedimento entro giorni 30 (trenta) dalla data di convocazione.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo
l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; tale pagamento, disposto
previa acquisizione del DURC e previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (art.141 c.9 del D.Lgs
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163/2006) di importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente
tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 20
Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei relativi titoli di spesa rispetto ai
termini previsti, spettano all'Appaltatore gli interessi legali e moratori; i medesimi interessi sono dovuti nel
caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dalla legge, con decorrenza dalla
scadenza dei termini stessi.
L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di
apposite domande o riserve.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito per
causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispetti vi al tasso legale
sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato; nel caso che il ritardo nella emissione
del certificato di pagamento superi 60 (sessanta) giorni dalla data di redazione dello stato di avanzamento
lavori, dal giorno successivo e fino all’effettiva emissione del certificato sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito (30 gg
dall’emissione del certificato di pagamento) per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano
all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; nel caso che il ritardo nel
pagamento superi 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli
interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito (90 gg dall’emissione del
certificato di collaudo/regolare esecuzione) per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo
superi i 60 (sessanta) giorni dal termine stesso.
Il saggio degli interessi di mora previsti è fissato con apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; tale misura è
comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del Codice Civile.
Art. 21
Variazioni al contratto e al progetto
Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore; la
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo
dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto
di tali richieste.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell'appalto e
che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
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Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto; in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti
non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili a carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale è invitato l'Appaltatore originario; in tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario.
Art. 22
Nuovi prezzi per lavori non previsti
Qualora sia necessario eseguire lavorazioni non previste ovvero adoperare materiali di specie o
provenienza diversa da quella prevista nel contratto, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento; i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano desumendoli dal
prezzario della Stazione Appaltante o dai listini correnti nell'area interessata, ragguagliandoli a quelli delle
lavorazioni consimili comprese nel contratto ovvero, quando sia impossibile l'assimilazione, mediante nuove
analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data
della formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
l'Appaltatore e sono soggetti al ribasso d'asta.
Art. 23
Revisione prezzi
Per i lavori pubblici, a sensi dell’art. 133, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, non è
ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il comma 1 dell’art. 1664, del codice civile.
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei
lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
Ai sensi dell’art. 133 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e in deroga a quanto previsto dal comma 2 del
medesimo articolo, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori ai 10% rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al
comma 6 dell’articolo sopraccitato, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso art. 133.
Art. 24
Ultimazione e collaudo
Ultimati i lavori, l’Appaltatore deve tempestivamente comunicarlo per iscritto al Direttore dei Lavori, il
quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione, il relativo accertamento in contraddittorio, a
redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall’Appaltatore
o da suo rappresentante ed a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di tale certificato il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo
trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente alla propria relazione.
Il collaudo (o certificato di regolare esecuzione ) deve essere effettuato non oltre 6 sei mesi
dall'ultimazione dei lavori (3 mesi nel caso di certificato di regolare esecuzione). L'Amministrazione
provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina
anche durante il corso dell'opera.
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Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione
delle eventuali mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo
resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore; tali spese
sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle eventuali domande e
riserve dell'impresa sono sottratte all'accesso.
Il pagamento del saldo, disposto previa acquisizione del DURC e previa garanzia fidejussoria ai sensi
dell’art.141 commi 9 e 10 del D.Lgs n.163/2006.
L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita
manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma
restando la facoltà dell’Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.
I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell’Appaltante, alla cui
esecuzione l’Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti
direttamente dall’Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all’Appaltatore inadempiente.
La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell’appalto da parte dell’Appaltante deve risultare
da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del
Procedimento e dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in
contraddittorio tra le parti.
Art. 25
Garanzie e polizze assicurative
L’Impresa è tenuta a prestare, al momento della partecipazione alla gara d’appalto, una garanzia sotto
forma di cauzione provvisoria o fidejussione con le modalità e importo stabiliti nel bando di gara.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, nonché
l'eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione appaltante; per
l'aggiudicatario essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo,
mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'affidamento.
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria del 10%
dell’importo dell’appalto, tale garanzia fidejussoria è aumentata in base al ribasso di gara eccedente il 10% con
le modalità stabilite dall’art. 113 del D.Lgs. N° 163/06. Si applica l'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Resta fermo che l’Amministrazione Comunale, qualora constatasse inadempienze agli obblighi assunti
dall’Appaltatore, avrà la facoltà di incamerare la garanzia, senza bisogno di diffida e di procedimento giudiziario,
salvo ogni altra azione per il recupero di quanto altro gli fosse dovuto in dipendenza delle inadempienze
dell’Appaltatore stesso, come disposto dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici.
Lo svincolo di detta polizza avviene secondo le modalità stabilite dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dell’Ente Appaltante e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in
graduatoria.
La cauzione definitiva sarà incamerata dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in
materia di Lavori Pubblici, vigenti all’epoca dell’esecuzione dei Lavori.
Sulla stessa garanzia fidejussoria la stazione appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto
dovuto dall’appaltatore per inadempienze o per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori, nel caso di risoluzione in danno.
Come disposto dall’Art. 4 comma 3 del D.P.R. N° 207/10, a garanzia dell’osservanza delle norme e
prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Ferma restando la facoltà di fare
carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, secondo quanto precisato al comma 2 dell’Art. 4 sopra
richiamato, al relativo svincolo si provvede dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione, e verificata l'assenza di eventuali inadempienze.
L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata ai sensi dell’Art. 129 del D.Lgs 163/2006, a stipulare con una
primaria compagnia di assicurazioni, una polizza che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, anche del personale comunale eventualmente operante con i mezzi forniti a nolo dalla stessa
impresa, comprendente inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi fino all’emissione del
15
collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. Da tale polizza sono esclusi esclusivamente i rischi
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza dovrà coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione
dei lavori; le somme da assicurare per i danni alle opere saranno :
partita 1
partita 2
partita 3
: Importo di aggiudicazione (oltre IVA)
: Importo di aggiudicazione (oltre IVA)
: € 100.000,00.
Detta polizza, dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il massimale per tale assicurazione è fissato in €
500.000,00 per ogni singolo evento.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo
dell’appalto, l’accensione della polizza succitata, che dovrà essere stipulata appositamente per l’appalto
dei lavori inerenti il presente progetto e per tutta la durata degli stessi.
L’appaltatore è tenuto a trasmettere copia di detta polizza almeno 10 gg. prima della consegna dei
lavori; l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio dall’esecutore, non comporta
l’inefficacia della garanzia.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 26
Spese ed oneri a carico dell'Appaltatore
Saranno a carico dell'Appaltatore, il quale ne ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta e pertanto li
ritiene compensati nei prezzi unitari predisposti dall’Amministrazione secondo il D.P.R. 21.12.1999 N.554,
gli oneri ed obblighi dettagliatamente di seguito riportati:
1) Accettare la consegna dei lavori, sotto la riserva di legge, in attesa della stipula del contratto, una
volta aggiudicati i lavori, garantendo l'Amministrazione Comunale per tutti gli interventi che fossero
necessari nella rete stradale, fermo restando che il certificato di pagamento verrà emesso solamente ad
avvenuta stipula del contratto,con a carico dell'Impresa di tutti gli oneri conseguenti. Ogni volta che
verrà consegnata una trancia di lavori, di ripristino di pavimentazione danneggiata che crea pericolo per
la pubblica incolumità, l'Impresa ne sarà responsabile dal momento della consegna e pertanto sarà a
suo carico l'onere per la pronta riparazione e nel frattempo sarà cura della Ditta Appaltatrice la
segnalazione diurna e notturna e la sorveglianza rimanendo responsabile sia civilmente che
penalmente se nel frattempo dovessero causare danni.
2) La predisposizione del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, c.1 lett. h del D.Lgs 81/2008.
3) La nomina prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà avere tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita
dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
4) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per copie
esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari dell'opera.
5) Consegnare, all’atto dell’inizio dei lavori, una serie di contenitori conformi alla normativa vigente
per il prelievo dei calcestruzzi e conglomerati bituminosi in corso d’opera, per il successivo invio agli
Istituti di controllo e prova dei materiali;
6) Provvedere alla garanzia di tutta la forza lavoro che dovesse essere necessaria per garantire la
manutenzione contemporanea in tutte le Circoscrizioni della Città, restando ciò un onere
dell'Impresa che deve comunque garantire la veloce esecuzione dei lavori.
7) L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese le opere di recinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque
e canalizzazioni esistenti.
8) Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
9) Il reperimento e la spesa per le discariche controllate a ricevere i materiali di rifiuto.
10) Gli attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
11) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
l’estirpamento delle ceppaie; il rilievo plano-altimetrico dopo le bonifiche.
12) L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in
generale.
13) Prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi, degli strumenti ed in generale di tutto il personale e
mezzi d'opera necessari per rilievi, tracciati, verifiche, misurazioni, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del
Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
14) Denunciare immediatamente all'Amministrazione l'eventuale scoperta, nel corso dei lavori, di cose
d'interesse archeologico, storico, artistico o comunque soggette al Testo Unico in materia di Beni
Culturali, intendendosi che sola l'Amministrazione appaltante ha la figura di scopritori nei confronti dello
Stato con i connessi obblighi e diritti. L'Impresa deve provvedere, non solo alla conservazione di dette
cose nelle condizioni e nel luogo ove sono state rinvenute fino agli accertamenti delle competenti
Autorità, ma anche al loro prelevamento, trasporto e custodia in adatti locali, autorizzati od ordinati da
detta Autorità; tutto dietro il rimborso da parte dell'Amministrazione delle spese a norma dell'art. 39 del
Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche. In caso che le Autorità competenti disponessero
parziali e locali interruzioni temporanee dei lavori per gli accertamenti del caso, l'Impresa è obbligata a
rispettare dette disposizioni senza avere diritto a indennizzi di sorta.
15) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi e
nei rinterri agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
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16) Cautela da adottarsi in caso di lavori da eseguire presso gli immobili confinanti, strade e canale.
17) Le spese per le vie di accesso al cantiere;
18) Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
Direzione Lavori; tali locali saranno idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono)
facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
19) La messa a disposizione di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del
personale di assistenza.
20) Il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i
controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. Tale libero accesso deve intendersi
esteso a tutti i tecnici incaricati dall'Amministrazione.
21) Il consentimento del libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai
cantieri di lavori, su indicazione della D.L., nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature,
opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
22) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
23) La fornitura di fotografie e films delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero
e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori.
24) La fornitura di materiale informatico a richiesta della Direzione Lavori.
25) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
26) La custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
27) La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o
dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
28) L’ adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
29) Tutti gli oneri relativi all'assunzione di notizie circa l'ubicazione plano-altimetrica di servizi
sotterranei preesistenti (E.N.E.L. - TELECOM – WIND - GAS - ACQUEDOTTO - FOGNATURE R.A.I. - ENTI MILITARI - CAVI RTN - AMM.NE DELLE POSTE - ecc.) – aeree, superficiali o interrate – o
di scoli e canalizzazioni nonché tutti gli oneri per eventuali danni che nel corso dei lavori potessero
derivare ai suddetti impianti, restando a totale carico dell'Impresa ogni responsabilità, sia civile che
penale, che potesse derivarne.
30) La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna, anche nei giorni festivi, e la custodia e la manutenzione, anche in soggezione di traffico, di
tutti
i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi
di pertinenza
dell'Appaltatore, del Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione e delle piantagioni.
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente
tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere.
31) L’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l’impianto, il servizio e
la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle opere
oggetto dell’appalto. Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private necessarie per l'impianto dei cantieri, accessi e pertinenze, per la loro illuminazione
durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito per
discariche o depositi di materiali o per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori. Saranno cura
dell'Impresa gli oneri relativi alla richiesta di Ordinanze per la chiusura al traffico per il divieto di
parcheggio per le strade interessate dai lavori, mantenendo tutti i contatti con il Comando dei Vigili
Urbani per l'eliminazione di tutti gli ostacoli che dovessero intralciare i lavori, restando a carico
dell'Impresa tutti gli oneri relativi o conseguenti.
32) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a
proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione Appaltante e d
il suo personale.
33) La tempestiva richiesta e l’ottenimento a proprie spese degli allacciamenti provvisori per
l’approvvigionamento dell’acqua, dell’energia elettrica e del telefono necessari per l’esercizio del
cantiere e per l’esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e
forniture per l’esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte
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34)
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degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare
esecuzione dei lavori;
Garantire l'accesso a tutti gli ingressi pubblici o privati prospicienti i marciapiedi, tramite passerelle e punti di servizio, con idonea segnalazione diurna e notturna al fine di eliminare qualsiasi pericolo
per le persone o cose restando l'Impresa responsabile sia civilmente che penalmente. Deve essere
garantito il sicuro transito anche con deviazioni di strade pubbliche o private complete di opere
provvisorie e garantire inoltre la continuità dei corsi d'acqua, delle tubazioni e delle condotte fognarie;
L’installazione di cartelli e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte,
nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità delle persone e dei
mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività
in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa
zona; I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione
Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
La recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse
necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o
l’eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
L’adozione dei provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti
deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
La fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di
strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di
carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
La tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti,
nonché l’esecuzione delle prove di laboratorio e di carico oltre alle eventuali ulteriori prove richieste
dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;
Le spese per lo studio della granulometria e della composizione delle miscele, per il prelevamento
dei campioni, per le prove tutte dei materiali e delle opere, da eseguirsi presso gli Istituti e Laboratori
che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto prescritto in seguito nel presente
Capitolato. L’esecuzione a proprie spese, ove espressamente richiesto dalla Direzione Lavori, presso
gli Istituti incaricati, di tutte le prove e le analisi dei materiali impiegati o da impiegarsi nell’esecuzione
delle opere in relazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali stessi. L’esecuzione,
sempre a proprie spese, per collaudo statico, di ogni altra prova di carico che sia richiesta dalla
Direzione Lavori, su qualsiasi struttura portante di notevole importanza statica, da eseguirsi a mezzo di
tecnico professionista a ciò qualificato. Potrà essere ordinato il deposito presso l’Ufficio della Direzione
Lavori di campioni dei materiali e forniture muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e
dell’Appaltatore e conservati nei modi più atti a garantirne l’autenticità;
Le visite, da parte dell’Ufficio della D.L., negli stabilimenti di produzione dei materiali ed elementi
finiti specifici e/o ad alto contenuto tecnologico al fine di verificare le qualità di provenienza, i cicli di
lavorazione, l’affidabilità e in generale la rispondenza alle specifiche e caratteristiche richieste in
progetto e alle norme di settore;
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e
dall'Appaltatore, in idonei locali e negli uffici direttivi.
L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature che
il Committente ritenesse di istituire in cantiere nonché le spese per il personale addetto.
Successivamente agli ordini di lavoro e prima di iniziare i lavori delle opere d'arte, l'Impresa eseguirà i
rilievi di dettaglio, e stenderà quindi, a sua cura e spese, i calcoli e i progetti esecutivi. La Direzione
Lavori dovrà essere preventivamente informata sul nominativo del progettista sul quale dovrà dare il
suo nullaosta. Il rifiuto di nominativi, anche in corso di progettazione, da parte della Direzione Lavori,
non sarà in alcun caso motivato, né darà diritto a richieste di alcun genere da parte dell'Impresa, né
sarà motivo di ritardo. In fase di progettazione esecutiva la Direzione Lavori si riserva di variare anche
completamente, il tipo di strutture delle opere d'arte senza che per questo l'Impresa possa avanzare
richiesta di compensi fatte salve le disposizioni di legge. Sono a carico dell’Impresa la verifica dei
progetti di tutti gli impianti e delle strutture resistenti compresi nell'appalto e la relativa
progettazione integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni
licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti, fermo restando che la redazione del progetto a
cura del Committente non solleva l'Appaltatore, ed il Direttore del cantiere, per le rispettive
competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere. Del tempo occorrente alla
stesura dei progetti si terrà debito conto nella stesura del programma dei lavori. Di tutti gli elaborati
dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori tre copie eliografiche e i lucidi.
L'esecuzione di ulteriori indagini geognostiche per la verifica delle soluzioni strutturali e del
dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, qualora l'Appaltatore non ritenesse
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46)
47)
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sufficienti quelle effettuate a cura del Committente e l'esecuzione di prove in sito e/o laboratorio per la
valutazione della idoneità delle eventuali strutture esistenti oggetto dell'intervento.
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, plinti e travi di fondazione,
travi, solai, mensole, rampe, strutture in acciaio e c.c.a., strutture in legno lamellare, ecc.) che
venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiale,
mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti
Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Direttore dei Lavori e/o il
Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, anche in corso d’opera (es. collaudo
palo campione, ecc.) e per eventuali ripristini.
L'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e
quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo previste nelle
Specifiche Tecniche e richieste dalla Direzione dei Lavori e da Collaudatori.
La fornitura di almeno n. 2 cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla
Direzione Lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di
ml 2,00.x3,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo
dell’opera - Titolo del lavoro in appalto - Eventuali immagini illustrative - Estremi legge di finanziamento
- Impresa esecutrice - Importo dei lavori - Data di consegna - termini contrattuali di inizio e fine lavori Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza - Responsabile del Procedimento coordinatore della sicurezza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento; tanto i cartelli che le
armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso
aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, nonché la
redazione dei disegni delle opere così come realizzate ai fini della rappresentazione dei lavori
eseguiti da contabilizzare nei S.A.L., nonché un CD-Rom finale da consegnare alla Direzione Lavori; la
fornitura bimestrale alla Stazione Appaltante di almeno sei fotografie a colori, dimensioni minime cm
10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento dei lavori ed
ogniqualvolta la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario.
La fornitura dell’energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o
metano necessari per l’esecuzione delle prove di tenuta a caldo e , prima della consegna delle opere,
per la verifica del funzionamento dell’impianto di riscaldamento.
La comunicazione quindicinale alla Direzione dei Lavori, a decorrere dal sabato immediatamente
successivo alla consegna degli stessi, riguardante il numero di operai per giorno (indicando il
nominativo, la qualifica, le ore lavorate ed il livello retributivo), i giorni in cui non si è lavorato (indicando
il motivo) ed i lavori eseguiti nella quindicina.
Le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi
in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che
l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse. Entro trenta giorni dal verbale di ultimazione l'appaltatore dovrà completamente
sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
Lo sgombero tempestivo di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc., con trasporto in
discarica autorizzata da reperirsi da parte dell'Impresa con tutti gli oneri conseguenti. Lo sgombero e la
pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali
residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere.
In generale ogni altro onere derivante dall’osservanza delle prescrizioni di cui alla PARTE SECONDA
del presente capitolato speciale
Tutti gli oneri precisati nel presente articolo sono a carico dell'Impresa, che non avrà diritto per questo
ad alcun compenso aggiuntivo, ad eccezione della fornitura di cui al punto 24 che verrà retribuita con il
compenso inserito nell’elenco prezzi unitari.
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Art. 27
Occupazioni temporanee di suolo
L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta
dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati
l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.
L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i
rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in
sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per
l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.
L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure
occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati
dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla
regolare esecuzione del contratto.
Art. 28
Avviso ai creditori
A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore
per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando
l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia
di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 29
Forma e contenuto delle riserve
L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano; in particolare, le stesse devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa
quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici)
giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 30
Accordo bonario
Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo
complessivo superi i limiti del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale l'Amministrazione potrà seguire
la procedura per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore, ai sensi dell’art.240 del D. Lgs
n.163/2006.
La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa,
anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
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La competenza arbitrale è esclusa anche nell’ipotesi di ricorso alla procedura di accordo bonario.
Art. 31
Recesso e risoluzione del contratto
L'Amministrazione ha il diritto di procedere al recesso del contratto in qualunque momento, ai sensi
dell’ art.134 del D. Lgs n.163/2006 e dell’art.1671 del c.c.,previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed
effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto
quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, l'opportunita' di procedere alla risoluzione
del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’ art.135 del D. Lgs
n.163/2006.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone
la risoluzione del contratto.
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltator e
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita' indicate dal regolamento. Con
il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante; e' altresi'
22
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1 del D.
Lgs n.163/2006.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli
135, 136, 137, 138 del D. Lgs n.163/2006, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia'
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla
stessa stazione appaltante.
In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze,
può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2 del D. Lgs n.163/2006, pari all'uno per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.
140 del D. Lgs n.163/2006, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei
lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 140 comma 3 del D. Lgs n.163/2006.
Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo intervenga allorchè i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per
cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza
pubblicazione di bando.
Art. 32
Danni nel corso dei lavori
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione
dell'appalto; qualora si verifichino danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, l'onere per il ripristino di opere ovvero il risarcimento
dei danni medesimi sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento; appena ricevut a la
denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 33
Proprietà degli oggetti trovati
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione
Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o
l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei
lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
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sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate
al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può
rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
Art. 34
Proprietà dei materiali di demolizione
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non
sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
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Art. 35
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Tutti i materiali e i componenti devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R.
21 aprile 1993 n. 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato
speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè
d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono
intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata
riduzione del prezzo dell'elenco.
L'Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale
commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati
in cantiere.
L'accettazione è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in
qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in
questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione
Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 36
Presentazione dei campionari
Prima dell'inizio dei lavori, od anche durante il loro svolgimento, l'Appaltatore, su richiesta della D.L.,
sarà tenuto a presentare il campionario dei materiali di condotta, delle apparecchiature ed accessori degli
impianti, che intende impiegare, fornendo nel contempo tutte le notizie sulle loro caratteristiche tecniche
garantite; su richiesta presenterà campioni diversi per ciascun tipo di apparecchiatura, prodotti dalla
stessa o da diverse fabbriche. La D.L. esprimerà la sua approvazione o richiederà le sostituzioni che
riterrà necessarie con ordini di servizio. I campioni accettati, debitamente contraddistinti e descritti in
appositi elenchi firmati dalle parti, resteranno depositati fino all'emissione del Certificato di ultimazione. In
caso di contestazione sulla corrispondenza dei materiali impiegati con i campioni, questi ultimi verranno
ancora trattenuti per essere consegnati al collaudatore. L'accettazione dei campioni autorizza l'Appaltatore
a montare i corrispondenti materiali, salvo il buon esito delle prove preliminari, ma non lo esenta
dall'obbligo di sostituire, a richiesta, quelli che, pur essendo ad essi conformi, si rivelino, per qualunque
motivo, inadeguati.
Tutti gli apparecchi, prima del loro montaggio in opera saranno sottoposti al controllo ed
all'approvazione della D.L., che potrà rifiutare se non corrispondessero ai campioni. Tutti i materiali e le
apparecchiature saranno garantiti per almeno due anni dalla data del collaudo e pertanto verranno
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dall'Appaltatore sostituiti o riparati a semplice avviso, limitatamente ai guasti e difetti attribuibili a cattiva
qualità o non idoneo montaggio. Saranno rispettate le norme di unificazione; sarà richiesto il marchio di
qualità per tutti i materiali che lo usano; sarà richiesto il marchio di fabbrica indelebilmente apposto sulle
apparecchiature e in genere su tutti i materiali. Tutte le apparecchiature soggette all'omologazione di Enti
saranno consegnate in opera con i relativi certificati di omologazione o prove al banco in originale; nel
caso che i materiali siano privi dei suddetti certificati non sarà consentita la posa in opera delle relative
apparecchiature. Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti in osservanza alle norme vigenti, alla data
dell'ordine, con relative varianti, completamenti ed integrazioni.
Art. 37
Provvista dei materiali
L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsi asi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art. 38
Difetti di costruzione
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.
1666, c. 2 del c.c. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è
destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o
in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di
godimento, l'Appaltatore è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.Se l'appal tatore
contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora
l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di
qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 39
Modalità di esecuzione dei lavori
Tutti i lavori indistintamente si dovranno eseguire secondo le migliori regole dell'arte e in conformità
delle disposizioni che verranno date dalla Direzione Lavori relativamente al tempo, quantità, dimensioni,
alla forma e alle modalità di esecuzione dei lavori.
Art. 40
Lavori arbitrari non conformi al Capitolato
Quando i lavori non siano eseguiti in conformità delle prescrizioni del Capitolato e degli ordini dati dalla
Direzione Lavori, come ancora quando l'Impresa di suo arbitrio introduce varianti ed inizi lavori e
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somministrazioni di materiali senza ordini si procederà immediatamente alla demolizione dei lavori od alla
asportazione dei materiali provveduti e ciò senza alcun compenso.
Art. 41
Lavori a carico dei privati
Per motivi di pulizia, di igiene e di sicurezza, il sindaco potrà ordinare lavori da imputarsi a carico dei
privati. L'Impresa dovrà provvedere alla esecuzione dei detti lavori, i quali verranno contabilizzati con i
prezzi di elenco.
Art. 42
Personale dell’impresa – Disciplina nei cantieri
L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori, con personale tecnico idoneo di provata
capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi
assunti .
L'Impresa risponde della idoneità dei Dirigenti di cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al
medesimo, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento in ogni momento dai cantieri stessi di qualunque
addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne il motivo né di rispondere delle conseguenze.
L'Impresa fornirà alla Direzione Lavori, e terrà aggiornato, l'elenco dei nominativi del personale tecnico
adibito ai lavori.
Art. 43
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’impresa
Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale di Appalto ed a quanto altro prescritto nel presente
Capitolato Speciale, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Impresa quanto segue:
a) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle Leggi e dai Decreti, in vigore o che potessero
intervenire in corso di appalto, relativi:
- alla prevenzione infortuni sul lavoro;
- all'igiene del lavoro;
- alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia,
tubercolosi ed altre malattie professionali;
- alla tutela materiale e morale dei lavoratori.
L'Impresa dovrà in ogni momento a semplice richiesta dell'Amministrazione dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra;
b) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
contratto e se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché rispettare le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed, in genere, ogni altro contratto
collettivo che venisse successivamente stipulato.
L'Impresa è tenuta altresì a protrarre l'applicazione dei suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni
sindacali o receda da esse;
c) Provvedere a che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma
anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò
senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
d) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, degli
addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dall'Amministrazione o a questa
segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima procederà ai sensi degli articoli 7 e 13
del Capitolato Generale d’Appalto.
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Art. 44
Responsabilità dell’impresa
verso l’Amministrazione e verso terzi
L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele.
La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere
o di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano nè riducono tale piena incondizionata
responsabilità.
L'Impresa sarà tenuta in ogni caso a rifondere i danni risentiti dall'Amministrazione, o da terzi, in
dipendenza della esecuzione dei lavori, ed a sollevare, da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione
ed i Dirigenti o dipendenti dell'Amministrazione stessa, nonostante l'obbligo dell'Impresa di ottemperare agli
ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.
L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati dell'opera e del comportamento di
tutti i suoi dipendenti.
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PARTE SECONDA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPITOLO 1
QUALITA` E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA` DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
Art. 45
Materiali in genere
Tutti i materiali in genere che potranno occorrere dovranno essere indistintamente della migliore qualità.
L'Impresa è tenuta a fornire tutti i materiali richiesti indicati nel relativo elenco prezzi, nelle quantità richieste
dalla Direzione Lavori intendendosi che tali quantità anche se minime dovranno essere depositate nei
luoghi indicati preventivamente dalla Direzione Lavori.
L'Impresa non avrà diritto ad alcun maggior compenso per la fornitura di quantità inferiori alla portata
degli automezzi impiegati per il trasporto in quanto di questo è stato tenuto conto nella compilazione dei
prezzi unitari relativi.
Quando il materiale richiesto sarà consegnato nei luoghi indicati si procederà all'esame di esso ed alla
accettazione o meno per riguardo alla qualità ed alla pezzatura.
Tutti i materiali saranno forniti a piè d'opera nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo d'elenco è compreso ogni onere per il trasporto, lo scarico e l'accatastamento dei materiali
stessi.
Quando, riscontrato che la quantità del materiale è maggiore di quello ordinato, l'Appaltatore, se
richiesto dovrà a proprie spese trasportare fuori dalla strada e dal deposito la quantità sovrabbondante.
Qualora l'Appaltatore eseguisse forniture senza il preventivo ordine della Direzione Lavori, queste non
potendo essere controllate, non verranno contabilizzate e saranno quindi ignorate dalla Direzione Lavo ri.
L'Impresa resta pertanto obbligata ad allontanare immediatamente le forniture non richieste non appena
verrà ordinato dalla Direzione Lavori.
Qualora all'atto della visita si riscontrasse nella somministrazione delle quantità richieste, qualcuna di
esse, di qualità non conforme alla prescritta, l'Appaltatore dovrà a tutte sue spese ritirare il materiale
scadente e sostituirlo con altro conforme dalla richiesta fatta entro il termine che verrà fissato dall'Ufficio
Tecnico.
Se il materiale di prescrizioni non verrà sostituito entro il termine fissato, l'Amministrazione sarà in diritto
di ordinare ad altri a tutte spese dell'Appaltatore lo sgombero immediato e la sostituzione con altro di
prescrizione.
Art. 46
Prove e controlli
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti Ufficiali vigenti in materia e nei successivi articoli, in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione dei Lavori.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa
dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti e Laboratori che
verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.
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I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei
locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e
dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori dichiarati ufficiali.
I risultati ottenuti nei suddetti Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato.
Nel caso che alcuni materiali da costruzioni vengano forniti direttamente dall'Amministrazione, l'Impresa
ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego rimanendo di
conseguenza la sola responsabile circa la qualità dei materiali stessi.
Art. 47
Caratteristiche dei vari materiali
Con riferimento a quanto stabilito nell'art. 25 i materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere
ai requisiti in seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello
stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, la quale, per i
materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.
a) Acqua: dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce
di cloruri o solfato, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso a cui le acque
medesime sono destinate.
b) Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane:
dovranno corrispondere ai requisiti delle relative "Norme" del Consiglio Nazionale delle Ricerche e precisamente all'edizione 1961 delle "Norme per la accettazione dei leganti idraulici" alle "Norme per
l'accettazione delle calci aeree" ed alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a
comportamento pozzolanico - Ed. 1952".
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione, di malte e calcestruzzo dovrà avvenire con l'osservazione delle
migliori regole d'arte.
c) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti Sabbie per opere murarie (da impiegarsi nella formazione di calcestruzzi, escluse le pavimentazioni):
dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio semplice ed armato" del C.N.R. Ed. 1952.
Ferme restando le curve granulometriche, le pezzature massime dovranno sempre avere le
dimensioni maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo è
destinato; di norma però non si dovrà superare il diametro massimo di 5 cm. se si tratta di lavori
correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpata e simili; di 4
cm., se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.).
Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'Art. 2 delle Norme citate nel
seguente comma d).
Per le prescrizioni di dettaglio si rinvia a quanto in merito più specificatamente stabilito all'art. 46 del
presente Capitolato.
d) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi per pavimentazioni: dovranno soddisfare ai requisiti
stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4 - Ed. 1953) ed essere rispondenti
alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione.
e) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno
corrispondere come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella U.N.I. 2710 - Ed.
Giugno 1945". Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in
acqua, superiore al 2%.
f) Cordoni - Bocchette di scarico - Risvolti - Guide di
risvolto, scivoli per accessi - Guide e masselli per pavimentazione: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle U.N.I. 2712 - 2713 - 2714 - 2715 - 2716 - 2717 - 2718 Ed. 1945".
30
g) Pietra naturale: le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere
sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate
o alterabili.
Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego.
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno essere
sgrossate con il martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce
viste e nei piani di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali ed in perfetto
allineamento.
h) Materiali laterizi: dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti nel Regio Decreto 16
Novembre 1939 numero 2233 "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi".
I mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e diritti, alla frattura
dovranno essere senza calcinaroli ed impurità.
I forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurità, ben cotti, privi di nodi, di
bolle, senza ghiaietto o calcinaroli, sonori alla percussione.
i) Tubi di cemento: i tubi di cemento dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con diametro uniforme,
dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi, saranno ben stagionati, di perfetto impasto e
lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti delle opportune sagomature
alle due estremità per consentire un giunto a sicura tenuta.
l) Materiali ferrosi: saranno esenti di scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
Essi dovranno soddisfare a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 Febbraio 1908 modificato dal
R.D. 15 Luglio 1925.
In particolare:
- Gli acciai destinati ad armatura di cementi armati dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 16
Giugno 1976 ed alla Legge 05 Novembre 1971, n. 1086;
- I profilati sagomati a freddo per la costruzione delle parti di parapetti saranno in acciaio AQ 42 conforme
alle Tabelle U.N.I. 2633 - Ed. 1944 od AQ 42 conforme alle Tabelle U.N.I. 815 - Ed. 1938; quelli per la
costruzione di paletti di recinzione saranno di acciaio Aq 37 conforme alle Tabelle U.N.I. 743 - Ed. 1938;
- Le reti e le lamiere stirate per recinzione saranno in acciaio conforme alle Tabelle U.N.I. 3598 - Ed. 1954 e
modifiche successive;
- Il filo spinato sarà in acciaio zincato con resistenza unitaria 65 Kg./mmq. ø 2,4 mm., con triboli a 4
spine in filo zincato cotto intervallati di 7,5 cm. che non presentino possibilità di traslazione o di
rotazione sul filo; la zincatura, sia per quanto riguarda lo spessore che la qualità dovrà rispondere ai
requisiti di cui alle Tabelle U.N.I. 1475 - 1476 - Ed. Giugno 1941 e 4007 - Ed. marzo 1958
- Ghisa: la ghisa dovrà essere di prima qualità a seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabi le,
facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea; esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità e altri difetti capaci di menomare la
resistenza. Dovrà inoltre essere perfettamente modellata.
E` assolutamente escluso l'impiego di ghisa fosforosa.
Su richiesta della Direzione Lavori saranno presentati alla stessa per i materiali ferrosi i certificati di
provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici;
m) Legnami: i legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta
prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati. I legnami rotondi o pali
dovranno provenire da vero tronco e non da rami, saranno diritti in modo che la congiungente i centri delle
due basi non esca in alcun punto del palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza tra i
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate,
tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un quinto
della minore dimensione trasversale dell'elemento.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, nè smussi di
sosta.
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n) Bitumi - emulsioni bituminose - catrami: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti
"Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali Fascicolo n. 2 - Ed. 1951 - "Norme per l'accettazione
dei catrami per usi stradali" - Fascicolo n. 1 - Ed. 1951; tutte del C.N.R..
o) Bitumi liquidi: dovranno corrispondere ai requisiti
di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" - Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del
C.N.R..
p) Tubi di gres: detti materiali dovranno essere di gres
ceramico vetrificato superficialmente con il procedimento al salmarino.
I tubi avranno una lunghezza normale di metri lineari uno, saranno provvisti di bicchiere nei tipi e
nelle misure di fabbricazione normale corrente.
A richiesta però saranno forniti tubi di lunghezza anche minore corrispondente alle mezze ed ai
quarti.
Dovranno essere fabbricati con buone terre argillose mescolate nelle proporzioni convenienti ed
opportunamente lavorate perché si presentino di pasta omogenea senza incluse stratificazioni nè
distacchi. La cottura deve essere spinta a temperatura conveniente e mantenuta per modo che
interessi uniformemente tutti gli spessori dei manufatti.
Tanto all'esterno che all'interno la vernice dovrà presentarsi di tinta e spessore uniforme, senza
notevoli macchie, nè discontinuità, e perfettamente vetrificata per garantire la impermeabilità dei pezzi
sia di tuberia che speciali.
Essi non dovranno presentare nè incrinature, nè scorie saranno sonori, lisci nè rugosità, particolarmente nell'interno, diritti.
I pezzi speciali dovranno presentarsi senza difetti di forma, con piani di appoggio regolari, con
particolarità costruttive tali da rispondere alle necessità del loro impiego.
Per tutti i manufatti, particolarmente accurate saranno le diverse parti ove si effettuano le giunzioni,
le estremità, tanto a maschio che a femmina, saranno munite di appositi giunti in materiali
poliuretanico.
Art. 48
Deposito distribuzione materiale
L'Impresa avrà la facoltà, previa autorizzazione della Direzione Lavori, di eseguire depositi di materiali in
quanto preventivamente consentiti dalla Direzione Lavori.
L'Impresa avrà l'obbligo, ove occorra, senza compenso, di regolarizzare e ridurre a forma geometrica
che permetta l'esatta cubatura dei materiali e di trasportarlo lungo le strade nei siti che verranno indicati
ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta anche parziale rimanendo allora esonerata dalla regolarizzazione dei
cumuli necessari per la misura sempre che detta fornitura sia eseguita durante le ore lavorative alla presenza di un incaricato della Direzione Lavori. I cumuli di materiale depositati lungo le strade saranno
disposti in ordine in modo da impedire il regolare scolo delle acque delle cunette e da arrecare il minimo
disagio possibile al transito, avranno il volume che potrà essere consentito dalla Direzione Lavori.
Art. 49
Scavo di sbancamento
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee
o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto
più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi
di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di
sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti
superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.
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Art. 50
Scavi di fondazione o a sezione obbligata
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente,
senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondità da raggiungere.
E` vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
Art. 51
Demolizione di murature e fabbricati
Le demolizioni di murature e di fabbricati devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
L'Impresa è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni potessero arrecare alle
persone ed alle cose.
E` pertanto in genere vietato di gettare dall'alto materiali i quali dovranno essere trasportati o guidati in
basso, adottando le opportune cautele per evitare danni e pericoli.
Il materiale di risulta delle demolizioni, sia esso inutilizzabile, oppure sia destinato a reimpiego, dovrà
essere trasportato fuori della sede stradale, su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.
Il prezzo fissato in tariffa per la demolizione delle murature si applicherà al volume effettivo delle
murature da demolire; quello indicato per la demolizione delle murature si applicherà al volume apparente,
ossia vuoto per pieno.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi per la scelta, l'accatastamento ed il
trasporto a rifiuto dei materiali.
Art. 52
Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1° Malta comune:
- calce comune in pasta
- sabbia
mc. 0.45
mc. 0.90
2° Malta cementizia:
- agglomerante cementizio a lenta presa q.
- sabbia
mc. 1.00
4
3° Malta cementizia (per intonaci):
- agglomerante cementizio a lenta presa q.
- sabbia
mc. 1.00
5
4° Conglomerato cementizio (per fondazioni
non armate):
- cemento
q. 2.00
- sabbia
mc. 0.400
- pietrisco o ghiaia
mc. 0.800
5° Conglomerato per calcestruzzi semplici
ed armati:
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- agglomerante cementizio a lenta presa q. 2-2.50
- sabbia
mc. 0.400
- pietrisco o ghiaia
mc. 0.800
6° Conglomerato per calcestruzzi semplici
ed armati:
- cemento
q. 3.00
- sabbia
mc. 0.400
- pietrisco o ghiaia
mc. 0.800
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le
conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i
conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati
con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione e che l'Appaltatore sarà in obbligo di
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio,
ma bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un mi scuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà
la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici o ramati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle
prescrizioni contenute nella Legge 05/11/1986 e relative norme tecniche.
Art. 53
Murature di pietrame e malta
La muratura di pietrame con malta cementizia dovrà essere eseguita con elementi di pietrame delle
maggiori dimensioni possibili e, ad ogni modo, non inferiori a 25 cm. in senso orizzontale, 20 cm. in senso
verticale e 30 cm. di profondità.
Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente pulite e, ove occorra, a
giudizio della direzione Lavori, lavate.
Nella costruzione della muratura le pietre dovranno essere battute col martello, e rinzeppate diligentemente con scaglie e con abbondante malta, così che ogni pietra resti avvolta dalla malta stessa e non
rimanga alcun vano di interstizio. La malta verrà dosata con 300 Kg. di cemento tipo 325 per ogni mc. di
sabbia.
La muratura a corsi regolari dovrà progredire a strati orizzontali da 20 a 30 cm. di altezza, con pietre
disposte in modo da evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi immediatamente
sovrastanti.
Il pietrame deve essere ridotto a conci squadrati, con le facce di posa parallele tra loro, e quelle di
combaciamento normali a quelle di posa spianate ed adattate col martello, in modo che il contatto dei pezzi
avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 5 cm.. I conci devono essere posti in opera a corsi
orizzontali, di altezza che può variare da corso a corso.
Nel paramento ad opera incerta, il pietrame dovrà essere scelto diligentemente e la sua faccia dovrà
essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana. Le facce di posa e combaciamento delle
pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello, in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i
giunti per una rientranza non minore di 5 cm..
Nel paramento a mosaico grezzo, le facce viste dei singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso di scaglie.
In tutte le specie di paramento, la sigillatura dei giunti dovrà essere fatta raschiando preventivamente le
connessure fino a conveniente profondità per purgarle della malta e delle materie estranee, lavandole a
grande acqua e riempiendo poi le connessure stesse con nuova malta, curando che questa penetri bene
34
dentro, comprimendola e lasciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei corsi sui fronti del
paramento a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
Nella superficie esterna dei muri possono essere tollerate, alla prova del regolo, rientranze o sporgenze
non maggiori di 15 mm..
Nelle facce viste, verranno impiegate pietre lavorate secondo il tipo di paramento prescritto e nelle facce
contro terra verranno impiegate pietre sufficientemente piane e rabboccate con malta in modo da evitare
cavità.
Nelle murature contro terra verranno lasciate apposite feritoie secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori.
Art. 54
Murature di mattoni
I mattoni all'atto dell'impiego dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a
sufficiente saturazione.
Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure alternate in corsi ben regolari;
saranno posti sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e
riempia le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 2 cm., nè minore di 1 cm..
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto, si dovrà aver cura di scegliere, per le facce esterne, i mattoni di migliore cottura a spigoli vivi, meglio firmati e di colore uniforme, disponendoli con
perfetta regolarità di piani e ricorrenze ed alternando con precisione i giunti verticali.
Art. 55
Murature in calcestruzzo
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi al tro
lavoro sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno essere meglio preci sate dalla Direzione.
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dall'altezza da 20
a 30 cm., su tutta le estensione della parte di opere che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm. 30 di altezza
dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli
altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso all'acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della
sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la pressi one che il
calcestruzzo dovrà sopportare.
Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con uno
strato di sabbia di almeno 10 cm. e di bagnarlo di frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.
E` vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente
dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro
preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato l'Impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme
vigenti per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio
semplice od armato normale o precompresso di cui alla Legge 05/11/1971 n. 1086 e relative norme
tecniche emanate ogni biennio con Decr. Min. OO.PP..
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinchè i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
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Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare
che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi
questa con la ghiaia, o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando
così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito
a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati
con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori e comunque non superiore a cm. 15 ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora
dopo il sottostante.
I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero
esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.
I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle
armature.
La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo
cm. 20).
Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza
elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più).
I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti:
nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 810 cm./sec. lo spessore del singolo strato dipende
dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.
Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono
distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm. 50).
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta
e vuoti negli strati superiori.
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
strato di malta omogenea ricca di acqua.
Di man in mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata
affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta
umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.
Quando siano veramente inevitabili, si deve u mettere bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia
nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla
Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve
fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data.
In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai
quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata.
Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere
formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la
massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidità dell'opera non
abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.
E` onere dell'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, depositare nella sede della Direzione Lavori
un congruo numero di contenitori cubici, del tipo a perdere, per la confezione dei provini in calcestruzzo.
Art. 56
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Intonaci
L'intonaco civile si comporrà di due strati, il primo strato a rinzaffo dello spessore di mm. 10 ed il
secondo strato dello spessore di mm. 5 di cemento puro perfettamente lisciato col ferro.
Gli intonaci si applicheranno sopra superfici previamente pulite e lavate come detto al precedente ar ticolo. Si bagneranno quindi abbondantemente e frequentemente le superfici medesime affinche l'intonaco
non essichi troppo rapidamente dando luogo a fenditure e ciò fino alla completa presa.
Art. 57
Posa in opera dei tubi di gres
I tubi di gres dovranno essere posti in opera su fondo in sabbia secondo le prescrizioni; il fondo dei tubi
dovrà essere disposto secondo le livellette prescritte.
Le giunzioni dei tubi saranno fatte con giunti poliuretanici con treccia di canapa catramata, avvolta alla
testa del tubo e compressa a mazzuola con apposita stecca di legno.
Compiute le giunzioni con la canapa per un tratto di condotta, si verificherà nuovamente la regolare
collocazione planimetrica ed altimetrica di tutti i tubi formanti il tratto stesso, dopo di che se ne stuccheranno le giunzioni con cemento.
La tubazione verrà poi rincalzata lateralmente con sabbia, dal piano di appoggio fino a circa 3/4 del
diametro, dopo di che si passerà al rinterro.
Il rinterro si farà dapprima con sabbia o terra crivellata disposta a strati ben battuti fino a circa cm. 50 al
disopra del tubo; dopo, previo assenso della D. L. , potranno essere impiegate le terre di escavo, esse pure
a regolari strati battuti ed innaffiati a regola d'arte.
Qualora si procedesse al rinterro di una conduttura senza previo assenso della Direzione, l'assuntore
sarà tenuto a scoprirla onde permettere le necessarie verifiche.
Durante la posa del condotto tubolare dovranno porsi in opera i pezzi speciali a perfetta giunzione con i
ferri normali.
Le tubazioni di gres per l'allacciamento delle condotte private dovranno effettuarsi con l'impiego di pezzi
speciali di raccordo e riduzione. Occorrendo il taglio del tubo si eseguirà incidendo con la lima la linea di
taglio e poi staccando a piccoli pezzi la parte che deve essere tolta, con l'apposito utensile.
Si avrà cura di mantenere chiuso l'ultimo tubo messo in opera, mediante un tampone di stracci assicurato ad una funicella, per impedire l'introduzione di corpi estranei nella condotta.
Dei cedimenti e delle rotture che si verificassero in queste condotte entro l'anno dalla loro costruzione,
sarà tenuto responsabile l'assuntore che è obbligato al rifacimento dell'opera, alla sostituzione dei materiali
guasti e al risarcimento dei danni derivanti all'Amministrazione appaltante o a terzi.
Art. 58
Posa in opera di tubi in pvc
I tubi di PVC dovranno essere posti in opera sul fondo in calcestruzzo secondo le prescrizioni; il fondo
del tubo dovrà seguire le livellette prescritte. La giunzione dei tubi con bicchieri verrà effettuata mettendo un
anello di gomma sull'estremità del tubo e infilando detta estremità con l'anello nel bicchiere del tubo da
congiungere.
Gli anelli di gomma dovranno essere forniti dal fabbricante dei tubi e dovranno avere qualità e di mensioni tali da assicurarne la permanente tenuta del giunto stesso. Tra le testate di due tubi contigui dovrà
essere lasciato uno spazio di cm. 0,5+1 per assicurarne la prescritta elasticità del giunto.
Art. 59
Posa in opera di tubi di cemento normale
Per la posa in opera di tubi di cemento normale valgono le prescrizioni generali qui di seguito riportate.
I tubi di cemento normale saranno normalmente posti in opera con sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo
magro di cemento. Il sottofondo ed i rinfianchi avranno le precise dimensioni risultanti dai tipi di progetto. Il
sottofondo dovrà essere spianato e disposto esattamente secondo le livellette prescritte. Le superfici
superiori dei rinfianchi dovranno essere intonacate e lisciate in malta di cemento. Il tubo sarà quindi po sato
sul sottofondo così predisposto e rincalzato lateralmente con cunei di calcestruzzo od altro perché sia
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mantenuto esattamente in posto. Verrà quindi disteso lungo l'orlo del tubo già in opera un piccolo strato di
malta di cemento puro e contro questo verrà spinto il tubo successivo con l'orlo pure spalmato di malta ricca
di cemento. Quando questa abbia fatto presa sufficiente, dovranno essere diligentemente raschiate tutte le
escrescenze sia all'esterno che all'interno. Verrà quindi gettato il calcestruzzo di rinfianco, avendo cura
nella colata e nella pestonatura successiva che la tubazione non abbia minimamente a spostarsi dalla sua
posizione in precedenza fissata.
Successivamente, avutone l'assenso da parte della Direzione Lavori, si procederà al rinterro della
condotta impiegando dapprima materiale minuto e crivellato disposto a strati ben battuti, per una altezza di
circa cm. 30 e poi le terre di scavo, esse pure battute, bagnate, ed in strati successivi come sopra detto.
Art. 60
Preparazione del sottofondo stradale
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la
sovrastruttura o i rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la
profondità fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei Lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici,
cespugli, alberi.
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso
stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto, l'appaltatore, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori, dovrà provvedere esso a tutte le
prove e determinazioni necessarie.
Art. 61
Costipamento del sottofondo
A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato
di altezza minore di cm. 50 si seguiranno le seguenti norme:
a)
Per le terre sabbiose o ghiaiose si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno
spessore di almeno cm.
25 con adatto macchinario fino ad ottenere un peso
specifico
apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;
b)
Per le terre limose, in assenza d'acqua si procederà come al precedente capo a);
c)
Per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso
altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato, a
legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà indicato
volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del
secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le
condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra
sarà integrato con opportune opere di drenaggio.
B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di m. 0,50:
a)
Per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchinario per
uno
spessore di almeno 25 cm., fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari
all'85% del massimo
ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da m. 0,50 a m. 3, e
pari all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a m. 3;
b)
Per le terre limose in assenza di acqua si procederà come indicato al comma a);
c) Per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al punto c) del cap. A).
In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo
sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.
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Art. 62
Fondazioni
Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari
condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:
a) In pietrame o ciottolami;
b) In misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso;
c) In materiale di risulta, come i prodotti di ricupero
delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie,
le ceneri, ecc., purché nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gessose;
d) In terra stabilizzata.
Art. 63
Fondazione in pietrame e ciottolami
Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella
piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e da altre
guide trasversali alla distanza reciproca di m. 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti e
aventi le maggiori dimensioni, formando così dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame e ciottoloni di
altezza non minore di cm. 20 e non superiore a cm. 25, assestata a mano, con le code in alto e le facce più
larghe in basso, bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie.
Ove la Direzione dei Lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima
di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sarà
eseguito in economia (qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai
prezzi di elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.
Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi,
l'Impresa sarà obbligata a provvedere a sua totale cura e spese alla cilindratura.
A lavoro ultimato la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a quella che in
definitivo si dovrà dare alla superficie della carreggiata stessa.
Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un
anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno,
uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non
inferiore a cm. 10.
Art. 64
Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche
del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a cm. 20
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere
legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la
superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.
Art. 65
Massicciata
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Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei
veicoli e di per sè resistente, quanto se debbono eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavi mentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le
dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, da dimensioni convenientemente assortite.
Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di
frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione
del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure
dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto
materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla Direzione dei
Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e
pavimentazioni in genere.
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle
"Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali" di cui al "fascicolo n. 4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Edizione 1953.
Art. 66
Cilindratura delle massicciate
Salvo quanto è detto all'art. 56 per ciò che riguarda le semplici compressioni di massicciata a macadam
ordinario, quando si tratti di cilindrate a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordi nario o
eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da
eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo
supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si
provvederà all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a Km. 3.
Per la chiusura e la rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate
14, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica
stradale.
I compressori saranno forniti a piè d'opera dall'Impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e
con tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la
fornitura di rulli da parte dell'Amministrazione).
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, l'Impresa dovrà provvedere prontamente
alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo
possibile.
Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale.
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno cm. 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almeno cm. 20 di larghezza.
Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a cm.
12 di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura.
Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm.
12, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrà essere eseguita separatamente e successivamente
per ciascun strato di cm. 12 o frazione, a partire da quello inferiore.
Art. 67
Preparazione della superficie delle massicciate cilindrate
da sottoporre a trattamenti superficiali o semipenetrazioni o a penetrazioni
L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in
modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.
Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso ad un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare con scopatrici
meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima
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polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei Lavori consenta l'uso
di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.
Sarà di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che possa essere sconvolta
dall'azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.
Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e sarà comunque escluso
quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che
possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in
modo da tener conto della necessità di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo
esigono, una massicciata perfettamente asciutta.
Art. 68
Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose
La preparazione della superficie stradale dovrà essere effettuata come prescritto dall'art. 46.
La prima applicazione di emulsione bituminosa sarà fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole di mensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassave,
regolando comunque l'uniformità della stesa del legante, rinunciandosi, ormai, quasi sempre, per avere una
sufficiente durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed effettuandosi, quindi, una vera e
propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale (d'onde il nome di trattamento superficiale ancorato),
non si dovrà mai scendere sotto, nella prima mano, di Kg. 3, per metro quadrato e dovranno adoperarsi
emulsioni al 55% sufficientemente viscose. Si dovrà poi sempre curare che all'atto dello spandimento sia
allentata la rottura dell'emulsione perchè esso spandimento risulti favorito: e quindi, ove nella stagione
calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovrà essere leggermente inumidita.
Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare di spersione
di legante nella massicciata quanto per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo,
senza che si faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di frettolosa cilindratura, e
soprattutto onde ottenere che già si costituisca una parte di manto di usura, si suddividerà in due successivi
spandimenti la prima mano: spandendo in un primo tempo Kg. 2,000 di emulsione per metro quadrato di
superficie di carreggiata, e praticando subito dopo un secondo spandimento di Kg. 1,000 di emulsione
facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera cilindratura. La quantità complessiva di graniglia d i
saturazione delle dimensioni da 10 a 15 per la prima stesa e da 5 mm. circa per la seconda mano, salirà ad
almeno 20 litri per metro quadrato per due tempi e di ciò si terrà conto nel prezzo. Aperta la strada al
traffico, dopo i due tempi, l'Impresa dovrà provvedere perchè almeno otto giorni dal trattamento il materiale
di copertura venga mantenuto su tutta la superficie, provvedendo se del caso, ad aggiunta di pietrischetto.
Dopo otto giorni si provvederà al recupero di tutto il materiale non incorporato.
L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituirà il manto di usura) sarà effettuato a non
meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver
provveduto all'occorrenza ad una accurata rappezzatura della già fatta applicazione ed al nettamento della
superficie precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sarà preferibilmente eseguita con pietrischetto
bitumato.
Il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sarà non meno di Kg. 1,200 per metro quadrato,
salvo maggiori quantitativi che fossero previsti nell'elenco dei prezzi.
Allo spandimento dell'emulsione seguirà - immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo, a
seconda della natura dell'emulsione stessa - lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di saturazione della dimensione di circa 8 millimetri della quantità complessiva di circa un metro cubo per ogni 100
metri quadrati di carreggiata e lo spandimento sarà eseguito da una leggera rullatura da eseguirsi p referibilmente con rullo compressore a tandem.
Detto pietrischetto o graniglia proverrà prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comunque
aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 Kg./cm., coefficiente di frantumazione non
superiore a 125 - coefficiente di qualità non inferiore a 14.
I quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con susseguente
variazione dei prezzi. E` tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente dalla prima mano
rimasto libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima dell'applicazione della seconda
mano.
41
Nella pezzatura della graniglia si dovrà essere assolutamente esigenti evitando il moniglio così da avere
una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito.
Lo spandimento del materiale di ricoprimento dovrà preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione perfattamente uniforme.
Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verrà controllato per confronto della capacità dei serbatoi
delle macchine distributrici e l'area coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Si compileranno
comunque, secondo le norme che impartirà la Direzione dei Lavori, verbali e rapportini, circa i fusti giunti in
cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere più o meno pieni, il peso dei fusti vuoti dopo l'uso.
Per il controllo della qualità del materiale
impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai laboratori per le occorrenti analisi e prove.
Indipendentemente da quanto potrà risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della
Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, l'Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a
rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficiente risultati e che sotto
l'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stempramento e si siano dimostrate soggette a
facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.
Art. 69
Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con una prima mano
di emulsione bituminosa e la seconda con bitume a caldo
Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa a
semipenetrazione valgono in tutto le norme stabilite dall'articolo precedente.
La Direzione dei Lavori potrà egualmente prescrivere l'applicazione del primo quantitativo di emulsione
suddividendo i Kg. 3.000 (o altra maggiore quantità che fosse prescritta) in due tempi con conseguente
aumento di materiale di copertura.
L'applicazione di bitume a caldo per il trattamento superficiale sarà fatta con Kg. 1 di bitume per metro
quadrato facendo precedere un'accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la quale sarà fatta
esclusivamente a secco e sarà integrata se del caso, dagli eventuali rappezzi che si rendessero necessari,
da eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato.
Detta applicazione sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo e
secco; si dovrà quindi tenere presente che i mesi più favorevoli sono quelli dal maggio al settembre, sal vo
un ottobre particolarmente caldo; che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi. Condizione ideale
sarebbe che la temperatura della strada raggiungesse i 40°.
Il bitume sarà riscaldato a temperatura tra 160° e 180° entro adatti apparecchi che permettono il
controllo della temperatura stessa.
Il controllo della temperatura dovrà essere rigoroso per non avere per insufficiente riscaldamento una
scarsa fluidità ovvero, per un eccessivo riscaldamento un'alterazione del bitume che ne comprometta le
qualità leganti.
L'applicazione potrà essere fatta tanto mediante spanditrici a pressione, quanto mediante spanditrici a
semplice erogazione; nel qual caso l'opera di regolazione dello spandimento si compierà mediante spazzole
e successivo finimento con scope a mano. In ciascun caso, il metodo di spandimento impiegato e le relative
operazioni complementari dovranno essere tali da garantire la distribuzione uniforme su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume prescritto.
La superficie della massicciata così bitumata dovrà essere subito saturata con spandimento uniforme di
graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 millimetri, provenienti da rocce
molto dure, prevalentemente di natura ignea, e comunque provenienti da rocce aventi resistenza non
inferiore a 1500 Kg./cmq., coefficiente di frantumazione non superiore a 125, avente un coefficiente di
Duval non inferiore a 14. Il quantitativo da impiegarsi dovrà essere di mc. 1,200 per ogni 100 metri quadrati
di massicciata trattata. Allo spandimento dovrà farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e
successivamente altra rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle tonn. 14 per far penetrare
detto materiale negli interstizi superficiali della massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante ancor
caldo e molle.
Il trattamento superficiale sarà nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli come per i
trattamenti di seconda mano per emulsioni.
Il controllo del materiale bituminoso si farà per confronto tra la capacità dei serbatoi delle macchine
distributrici e l'area coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Per il controllo della qualità del
materiale impiegato si preleveranno i campioni da sottoporsi alle necessarie analisi.
Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque sino al collaudo affioramenti di bitume sulla
massicciata, l'Impresa provvederà senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente
quantità di graniglia nelle zone che lo richiedono, procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a
42
mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da saturarlo compiutamente, curando che non avvengano
modifiche di sagoma.
L'Impresa sarà tenuta a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti di
pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè dessero luogo
ad accertate deformazioni della sagoma stradale, ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se causate
dalla natura ed intensità del traffico, od a scoprimento delle pietre.
Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a causa della insufficiente temperatura della strada, la
graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume, si esegue il trattamento a caldo
adoperando graniglia preventivamente oleata.
Pulita accuratamente la superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meccanici, il bitume di
penetrazione 110-150 previamente riscaldato alla temperatura di 180° viene spruzzato sulla massicciata
nella quantità da Kg. 0,900 ad 1, a metro quadrato, e si procede alla compressione con rullo di 8-10
tonnellate.
La graniglia dovrà essere della pezzatura di 12 millimetri.
La preventiva oleatura della graniglia e pietrischetto viene effettuata con oli minerali in ragione di 15 a
17 chilogrammi per metro cubo di materiale.
Art. 70
Trattamento superficiale con bitume a caldo
Quando si voglia seguire questo trattamento, che potrà effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si
adotterà il medesimo sistema indicato nel precedente art. 48 per la seconda mano di bitume a caldo. Di
norma si adopererà per la prima mano Kg. 1,500/mq. di bitume a caldo, e per la seconda mano Kg.
0,800/mq. con le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia.
Art. 71
Massicciata in conglomerato bituminoso con misto di sabbia e ghiaia o pietrisco
Le caratteristiche di questa massicciata, il cui spessore o è prescritto dai tipi di progetto, o sarà indicato
dalla Direzione dei Lavori, sono le seguenti:
Materiali inerti. Saranno impiegati sabbie, ghiaie e pietrischi provenienti da cave, costituiti di elementi litoidi
sani e tenaci, esenti da materie eterogenee, rispondenti alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. - fascicolo n. 4
(1953).
La granulometria presenterà una curva a decorso continuo e possibilmente vicino alla curva ideale
(parabola di secondo grado) compresa tra i seguenti limiti:
Setacci
1,½"
1"
3/4"
3/8"
n. 4
n. 10
n. 40
n. 200
Maglie
38,1 mm.
25,4 mm.
19,1 mm.
9,52 mm.
4,76 mm.
2 mm.
0,42 mm.
0,074 mm.
% in peso del passante
100
77 - 87
60 - 78
40 - 58
28 - 47
20 - 35
11 - 20
2-6
L'Impresa, in base a prove di laboratorio ed a campionature, proporrà alla Direzione Lavori la composi zione da adottare; ottenuta l'approvazione, dovrà essere assicurata l'osservanza della granulometria con
esami da ripetere a ogni richiesta della Direzione Lavori.
Legante. Come leganti sono da usare bitumi, solidi, rispondenti alle "Norme per l'accettazione dei bitumi
per usi stradali" - fascicolo n. 2 - C.N.R. - Ed. 1951.
Il tipo di bitume sarà prescritto dalla Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.
La percentuale del legante dovrà essere pari al 4% 4,5% del peso degli inerti.
43
La composizione adottata non dovrà comunque consentire deformazioni permanenti nella struttura della
massicciata sotto i carichi statici e dinamici, nemmeno alle alte temperature estive; dovrà però dimostrarsi
anche sufficientemente flessibile da poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale
assestamento del sottofondo, anche a lunga scadenza.
Preparazione. Le miscele saranno confezionate in impianti speciali per la preparazione di conglomerati
bituminosi a caldo che, a giudizio della Direzione Lavori, siano di capacità proporzionata ai programmi di
produzione e tali da assicurare l'essiccamento e la depolverizzazione degli inerti, il riscaldamento degli
stessi e del bitume, con verifica della temperatura, nonchè l'esatta, costante composizione dell'impasto.
Dal miscelatore l'impasto passerà in una tramoggia di carico e successivamente sui mezzi di trasporto.
Sul luogo dell'impianto l'Impresa disporrà di proprio laboratorio attrezzato e di personale esperto per
effettuare, sia direttamente che sotto la sorveglianza della Direzione Lavori, le analisi necessarie a
verificare le caratteristiche della miscela; questo indipendentemente dall'obbligo contrattuale delle prove
presso i laboratori indicati dall'Amministrazione.
Posa in opera. Lo spandimento del materiale avverrà a temperatura non inferiore a 100°C' in strati di
spessore sciolto corrispondenti a 10 12 cm. di finito.
L'operazione avrà luogo (salvo nel caso di piccole superfici) a mezzo di macchina automatica spanditrice
finitrice e la compattazione di ogni strato sarà rifinita con compressori di peso 514 tonn..
Le giunzioni, in occasione delle riprese del lavoro, o di margini contro le murature, dovranno essere
spalmate di bitume e battute a mano con idonei attrezzi.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto oltre 1 cm., controllato a mezzo di un
regolo di 4,50 m. di lunghezza e disposto su due direzioni ortogonali.
La percentuale dei vuoti, nei campioni di massicciata, prelevati a cilindratura ultimata, non dovrà
superare l'8%.
La stabilità del conglomerato bituminoso verrà controllata con la prova di Marshall, a 50 colpi.
Sarà richiesta una stabilità a 60°C' maggiore o uguale a 360 Kg. con una deformazione alla massima
stabilità di 5 mm..
Art. 72
Conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili
(strato di collegamento e strato di usura) e per lo strato di base (massicciata)
Per l'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti prescrizioni:
Aggregato: Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del fascicolo n. 4 anno
1953, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Si precisa inoltre:
- che i pietrischetti e le graniglie devono provenire dalla frantumazione di materiale litoide, di natura
preferibilmente silicea e comunque, sostanzialmente uniforme, compatto ed esente da parti alterate; devono
avere i requisiti richiesti per la IV categoria della tabella II (fascicolo n. 4 delle norme predette) per quanto
riguarda lo strato di collegamento e per la I categoria della tabella suddetta per quanto si riferisce allo strato
di usura. Per lo strato di usura delle banchine di sosta, potrà essere consentito l'impiego di aggregati della
categoria IV;
- che i pietrischetti e le graniglie devono inoltre essere costituiti di elementi approssimativamente
poliedrici, con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei;
- che le sabbie, naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea, dure, vive,
ruvide al tatto, pulite ed esenti da polvere e da altri materiali estranei e devono avere, inoltre, una perdita
per decantazione di acqua inferiore al 2%;
- che gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree, e possono
essere sostituite da cemento ed anche da leganti bituminosi, purchè questi ultimi prima dell'impiego, siano
completamente disgregati.
Saranno rifiutati i pietrischi, pietrischetti e le graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi
piatti ed allungati.
Il coefficiente volumetrico minimo per l'accettazione sarà di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie da 1025
mm..
Bitume. Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi
stradali - fascicolo n. 2 - C.N.R. - Ed. 1951 e sarà del tipo di penetrazione prescritto dalla Direzione Lavori.
Granulometria. Strato di usura. Come riferimento per lo studio della curva granulometrica definitiva, si
prescrivono i seguenti intervalli percentuali:
44
TIPO DEL VAGLIO
% IN PESO DEL PASSANTE PER
IL VAGLIO A FIANCO SEGNATO
1/2"
(mm. 12,7)
100
3/8"
(mm. 9,52)
80 - 100
n. 4 serie ASTM (mm. 4.76)
62 - 85
n. 10 " " (mm. 2,00)
42 - 66
n. 40 " " (mm. 0,47)
20 - 48
n. 80 " " (mm. 0,177)
10 - 32
n. 200 " " (mm. 0,074)
4-9
L'Impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio indicato dall'Amministrazione, prove sperimentali sui campioni preparati con pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi ai fini della determinazione della
composizione da adottare.
L'Amministrazione, sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate (caratteristiche dei
materiali componenti, misura dei vuoti contenuti nei vari miscugli), si riserva di dare l'approvazione al mi scuglio prescelto.
Tale approvazione non menomerà in alcun modo la responsabilità dell'Impresa sul raggiungimento dei
requisiti finali del conglomerato in opera.
Strato di collegamento (conglomerato semiaperto). Come riferimento, e con la riserva già espressa per
le miscele dello strato di usura, si prescrivono invece i seguenti intervalli percentuali:
TIPO DEL VAGLIO
% IN PESO DEL PASSANTE PER
IL VAGLIO A FIANCO SEGNATO
1"
(mm. 25,4)
100
3/4"
(mm. 19,1)
85 - 100
1/2"
(mm. 12,1)
70 - 90
3/8"
(mm. 9,52)
60 - 80
n. 4 serie ASTM (mm. 4.76)
40 - 70
n. 10 " " (mm. 2,00)
29 - 50
n. 40 " " (mm. 0,47)
15 - 40
n. 80 " " (mm. 0,177)
5 - 25
n. 200 " " (mm. 0,074)
3-5
Additivo. L'additivo minerale (filler) da usare per i conglomerati, sarà costituito di cemento o polveri di
rocce adatte, preferibilmente calcaree, finemente macinate, passanti direttamene al setaccio n. 80 e per
almeno l'85% al setaccio n. 200. Potranno anche essere usati additivi bitumati, purchè di finezza rispondente ai limiti sopra indicati e completamente esenti da grumi.
Dopo l'aggiunta di additivo alla sabbia nei rapporti stabiliti per la miscela, il volume dei vuoti,
nell'aggregato totale così ottenuto, ben miscelato, non dovrà eccedere l'8%.
Tenore del bitume. Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del
peso a secco degli aggregati di ciascun miscuglio, sarà:
- del 4,56 per lo strato di collegamento (conglomerato
semichiuso);
- del 5,57 per lo strato di usura (conglomerato chiuso).
L'Impresa è tuttavia tenuta a far eseguire, se richiesto dalla Direzione Lavori, prove sperimentali intese a
determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti per l'impiego, il dosaggio in bitume, esibendo alla
Direzione Lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. Impiegherà perciò senza
aumento nei prezzi, le quantità di bitume così sperimentalmente definite, anche se comportano un aumento
delle percentuali sopra descritte.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti o di far eseguire nuove prove, senza che
tale approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei
conglomerati in opera.
Conglomerato bituminoso. Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di usura
dovrà avere i seguenti requisiti:
1) elevatissima resistenza meccanica interna e cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti
le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;
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2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3) sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;
4) stabilità di 680 Kg. alla prova Marshall con deformazione massima di 5 mm.;
5) grande compatezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovrà
eccedere il 6%;
5) impermeabilità praticamente totale; un campione, sottoposto alla prova con colonna
d'acqua di 10 cm. di altezza, dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio
d'acqua.
Lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'Elenco Prezzi.
Il conglomerato bituminoso semiaperto destinato alla formazione dello strato di collegamento (binder)
dovrà avere requisiti molto prossimi a quelli dello strato di usura per quanto si riferisce al suddetto n. 1; il
volume dei vuoti non deve eccedere l'8%.
Per il punto n. 4, la stabilità Marshall dovrà essere di almeno 400 Kg. con deformazione di 5 mm..
Formazione e confezione degli impasti. Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti di potenzialità
proporzionata alla entità complessiva del lavoro da compiere e capaci di assicurare il perfetto essiccamento
degli aggregati; la loro depurazione dalla polvere ed il loro riscaldamento a temperature comprese tra i
120°C ed il 160°C; la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il controllo della
granulometria; la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta di
dosare almeno tre categorie fra pietrischetti e sabbie già vagliate prima dell'invio al rimescolatore, il
riscaldamento del bitume a temperatura e viscosità uniforme fino al momento dell'impasto; il perfetto
dosaggio del bitume e dell'additivo.
In apposito laboratorio installato in cantiere a cura e spese dell'Impresa, dovrà essere effettuata
giornalmente:
- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati
stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;
- la verifica delle qualità e caratteristiche del bitume;- un'analisi granulometrica e quantitativa di tutti i
componenti la miscela all'uscita del mescolatore.
Indipendentemente da tali prove la Direzione Lavori si riserva di prelevare in qualsiasi momento i
materiali costitutivi e i prodotti degli impianti dell'Impresa per accertarne l'accettabilità o meno nel proprio
laboratorio. Qualora dalle verifiche anzidette risultassero deficienze qualitative, l'Impresa dovrà provvedere
alla totale rimozione dei manti giudicati inaccettabili ed al loro rifacimento, senza aver diritto a risarcimenti
di sorta.
Dovranno inoltre essere controllate frequentemente le temperature degli aggregati e del bitume; a tal
fine gli essicatori, le caldaie e le tramogge saranno munite di termometri fissi.
L'Impresa è tenuta ad attrezzarsi anche per il controllo delle caratteristiche del conglomerato finito.
Posa in opera degli impasti. La posa in opera degli impasti sarà preceduta da una accurata pulizia della
superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, e dalla spalmatura di un velo continuo di
legante di ancoraggio di qualità e tipo accettato dalla Direzione Lavori. Immediatamente farà seguito lo
stendimento del conglomerato semiaperto per lo strato di base, in maniera che a lavoro ultimato la
carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla Direzione Lavori.
Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura.
L'applicazione dei conglomerati bituminosi sarà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici, di tipo
approvato dalla Direzione Lavori, in perfetto stato d'uso.
Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la loro confezione, dovranno
possedere caratteristiche di funzionamento e di precisione di lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al
minimo.
Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120°C.
Il manto d'usura e lo strato di base saranno compressi con rulli meccanici a rapida inversione di marcia
del peso di 6-8 tonn. La rullatura comincerà iniziando il primo passaggio con le ruote motrici e proseguendo
in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro; si eseguiranno anche passaggi in
diagonale.
Fra uno strato e l'altro della pavimentazione, si procederà alla spalmatura con uno strato di bitume a
caldo allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici di contatto.
Ogni giunzione sarà inoltre battuta e rifinita con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente
scaldati.
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La superficie sarà priva di ondulazioni, e non dovrà scontrarsi dalla sagoma di progetto più di 5 mm. e
solo in qualche punto singolare dello strato; questo controllo verrà eseguito mediante asta rettilinea lunga 4
m., posata sulla superficie stessa.
La cilindrata sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; per un volume complessivo superiore al 6%.
Art. 73
Acciottolati e selciati
Acciotolati - I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da cm. 10 a 15, ovvero su di un letto di
malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da mm. 8 a 10.
I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la faccia più
piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.
A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze
volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.
Selciati - I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e
nella faccia di combaciamento.
Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione
voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di cm. 10 e su questo verranno conficcate di punta le
pietre, dopo di avere stabilito le guide occorrenti.
Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di cm. 3 e quindi verrà proceduto
alla battitura con la mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quel dovrà riusci re
perfettamente regolare e secondo i profili descritti.
Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la
malta nelle connessure.
Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra
malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido.
Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia
dell'altezza di cm. 10, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un
beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo strato liquido, e procedere infine alla battitura con la
mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfetta mente
regolare e secondo i profili stabiliti.
Art. 74
Paracarri – indicatori chilometrici – termini di confine in pietra
e barriere in c.a. ed in acciaio
I paracarri, gli indicatori chilometrici ed i termini di confine in pietra, della forma e dimensioni indicate
dalla Direzione Lavori per la parte fuori terra saranno lavorati a grana ordinaria secondo le prescrizioni di
cui all'art. 33. Il loro collocamento in opera avrà luogo entro fosse di convenienti dimensioni, sopra un letto
di ghiaia o di sabbia di altezza di cm. 10 e si assicureranno nella posizione prescritta riempiendo i vani
laterali contro le pareti della fossa con grossa ghiaia, ciottoli, o rottami di pietre fortemente battuti.
Allorquando i paracarri siano posti a difesa di parapetti in muratura, si dovrà evitare ogni contatto immediato
con i medesimi lasciando un conveniente intervallo.
In alcuni tratti del ciglio stradale a valle, o nei luoghi che la Direzione dei Lavori crederà opportuno
designare, verranno eseguiti parapetti o barriere in cemento armato, della forma e dimensioni indicate dalla
Direzione Lavori.
A richiesta della Direzione dei Lavori potranno impiegarsi barriere di acciaio ondulato.
Art. 75
Norme generali
La contabilizzazione dei lavori e delle provviste avverrà per secondo quanto previsto nell'Elenco Prezzi
e nel Capitolato Generale dello Stato D.P.R. 16/07/1962, N. 1063.
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I lavori saranno liquidati secondo le misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà
conto nella contabilizzazione.
Le misure saranno prese in contradditorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e ver ranno trascritte su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Impresa.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni risultano
dall'Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.
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DECRETO 19 aprile 2000, n