COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
Provincia di Milano
REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 22/10/2004
INDICE
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Disciplina della polizia urbana
Art. 2 – Campo di applicazione del regolamento
Art. 3 – Vigilanza per le applicazioni delle norme di polizia urbana
Art. 4 – Autorizzazioni – Licenze – Concessioni – D.I.A. – Disposizioni generali
Art. 5 – Pubblicità delle licenze, concessioni, permessi, nulla osta, D.I.A.
Titolo II – Suolo pubblico
Art. 6 – Occupazione del suolo pubblico
Art. 7 – Obblighi del concessionario
Art. 8 – Revoca delle concessioni
Art. 9 – Lavori, depositi, cantieri sulle strade
Art. 10 – Precauzioni generali per i cantieri
Art. 11 – Chiusura di strade pubbliche
Art. 12 – Occupazione dei marciapiedi e banchine stradali
Art. 13 – Norme generali per il nomadismo
Art. 14 – Tende solari
Art. 15 – Spettacoli e vetrine richiamanti l’attenzione dei passanti
Art. 16 – Uso di scale a mano, cavalletti, ponti mobili o fissi
Art. 17 – Occupazione del suolo pubblico con edicole e chioschi
Art. 18 – Divieti di giochi sul suolo pubblico
Art. 19 – Occupazione del suolo pubblico per gare sportive
Art. 20 – Occupazioni pericolose
Art. 21 – Collocamento di condutture e di servizi tecnologici vari
Art. 22 – Siepi e piantagioni
Art. 23 – Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti
Art. 24 – Carico e scarico di cose
Titolo III – Decoro pubblico
Art. 25 – Disposizioni di carattere generale
Art. 26 – Affissioni manifesti – volantinaggio
Art. 27 – Insegne, striscioni, vetrine e pubblicità
Art. 28 – Cartelli ed iscrizioni
Art. 29 – Monumenti, targhe e lapidi
Art. 30 – Imbrattamento di muri, monumenti e di strutture dell’arredo urbano di proprietà
comunale
Art. 31 – Danneggiamenti ai beni di proprietà comunale
Art. 32 – Divieto di danneggiare impianti pubblici
Art. 33 – Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su inferriate,
cancellate o altri manufatti pubblici
Art. 34 – Conservazione e decoro dei fabbricati
Art. 35 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale. Illuminazione
Art. 36 – Divieto di stendere la biancheria e di battitura di panni e tappeti
Art. 37 – Baracche ed orti
Pag.2
Art. 38 – Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto
Art. 39 – Scarichi nei fossi e nei canali
Art. 40 – Vasche e fontane
Art. 41 – Rispetto dei giardini, alberi, aiuole
Art. 42 – Atti contro la pubblica decenza, il decoro e la moralità
Art. 43 – Lavature di vetrine, mostre e autoveicoli
Art. 44 – Annaffiature dei giardini pubblici e privati. Utilizzo dell’acqua
Art. 45 – Trasporto di materiale di facile dispersione
Art. 46 – Nettezza del suolo pubblico
Art. 47 – Raccolta differenziata
Art. 48 – Disciplina per lo scarico di rifiuti e spazzature
Art. 49 – Trasporto di materiale con esalazioni nauseanti
Art. 50 – Pozzi neri e vasche biologiche
Art. 51 – Fumi ed esalazioni
Art. 52 . Bestie macellate
Art. 53 – Recinzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico
Art. 54 – Disposizioni riguardanti gli animali
Art. 55 – Animali pericolosi
Art. 56 – Maltrattamento di animali
Art. 57 – Collari, guinzagli e museruole per cani
Titolo IV – Quiete pubblica
Art. 58 – Divieto dell’uso delle sirene e disciplina sugli allarmi
Art. 59 – Rumori e suoni nelle abitazioni private
Art. 60 – Grida dei venditori e altoparlanti pubblicitari
Art. 61 – Canti e schiamazzi, suonatori ambulanti
Art. 62 – Disciplina per le attività causa di molestie al vicinato
Art. 63 – Limitazioni di orario e di rumori
Art. 64 – Sale da ballo, cinema e ritrovi
Art. 65 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e stereofonici
Art. 66 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
Art. 67 – Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose
Art. 68 – Divieto di tenere animali recanti disturbo
Art. 69 – Uso delle campane
Art. 70 – Cortei e cerimonie
Art. 71 – Questue
Art. 72 – Obbligo di osservanza degli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici
Titolo V – Commercio ed esercizi pubblici
Art. 73 – Rilascio di licenze ed autorizzazioni
Art. 74– Orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Art. 75 – Facoltà di modifica dell’orario da parte dell’amministrazione comunale
Art. 76 – Esercizi pubblici a carattere misto
Art. 77 – Deroghe per esigenze di carattere generale e per speciali ricorrenze
Art. 78 – Obblighi degli esercenti sugli orari
Art. 79 – Turno di chiusura settimanale
Pag.3
Art. 80 – Chiusura estiva per ferie
Art. 81 – Locali per esercizi pubblici
Art. 82 – Attività complementare di musica di sottofondo
Art. 83 – Apparecchi da trattenimento da gioco
Art. 84 – Autorizzazione per esercizi commerciali
Art. 85 – Orario delle attività commerciali
Art. 86 – Chiusura pomeridiana e festiva
Art. 87 – Attività particolari di vendita
Art. 88 – Esposizione orario di apertura e chiusura
Art. 89 – Deroghe all’apertura e alla chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio
Art. 90 – Esposizione di merce o derrate
Art. 91 – Vendita del pane
Art. 92 – Obbligo di vendita
Art. 93 – Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita
Art. 94 – Cartellini dei prezzi e peso delle merci
Art. 95 – Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
Art. 96 – Commercio ambulante
Art. 97 – Disposizioni per la vendita su area pubblica
Art. 98 – Commercio in forma itinerante
Art. 99 – Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
Art. 100 – Fiere, circhi e manifestazioni varie
Titolo VI – Norme di sicurezza negli abitati
Art. 101 – Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili
Art. 102 - Obblighi di licenza per i depositi e la vendita di combustibili e di materiali
infiammabili
Art. 103 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita
Art. 104 – Accatastamento di legna nei cortili
Art. 105 – Divieto dell’uso di fiamme libere
Art. 106 – Fuochi artificiali polveri, liquidi infiammabili e fuochi pirotecnici
Art. 107 – Accensione di fuochi e falò
Art. 108 – Norme antincendio
Art. 109 – Tutela della salute pubblica
Art. 110 – Norme di prevenzione antismog
Art. 111 – Impianti centralizzati di g.p.l.
Art. 112 – Condutture del gas
Art. 113 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Art. 114– Autorimesse
Art. 115 – Bocche antincendio
Art. 116 – Abuso di segnalazioni
Art. 117 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Art. 118 – Protezione da schegge
Art. 119 – Getto di cose
Art. 120 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
Art. 121 – Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 122 – Ordine di riparazione
Pag.4
Art. 123 – Pozzi e cisterne
Art. 124 – Palchi e tribune
Titolo VII – Disposizioni per i mestieri girovaghi
Art. 125 – Esercizio dei mestieri artigiani itineranti
Titolo VIII – Attività produttive
Art. 126 – Norme generali
Art. 127 –Denuncia di inizio di attività
Art. 128 – Modifica alle strutture o alla titolarità dell’azienda
Art. 129 – Controlli
Art. 130 - Cessazioni
Titolo IX – Disciplina sanzionatoria
Art. 131 – Disposizioni di carattere generale e di procedura sanzionatoria
Art. 132 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 133 – Sequestro e custodia di cose
Titolo X – Disposizioni finali e transitorie
Art. 134 – Procedure autorizzatorie
Art. 135 – Entrata in vigore
Pag.5
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA
La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme
speciale ad essa attinenti secondo il D.lgs 267/2000 e successive modifiche. Essa
attende alla tutela dell’integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un
decoroso svolgimento di una vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli
dall’arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon
andamento della comunità, disciplinando l’attività ed il comportamento dei cittadini.
Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Le norme e le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sulle aree
pubbliche e sulle aree private aperte del territorio comunale, nonché sulle aree private in
genere, per motivi di pubblica necessità e urgenza. Per aree private aperte s’intendono le
aree non recintate, ovvero non chiuse in modo da impedire l’accesso e la circolazione di pedoni
e di veicoli di qualsiasi genere.
Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni
stabilite per specifiche circostanze dall’Amministrazione Comunale.
Art. 3 - VIGILANZA PER LE APPLICAZIONE DELLE NORME DI
POLIZIA URBANA
Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l’assessore delegato in
coordinamento con il responsabile del servizio. Il compito di far osservare le norme e le
disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato in via prioritaria all’Ufficio di
Polizia Locale nonché, ognuno per le rispettive competenze, agli altri servizi del comune.
Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Locale nell’esercizio delle loro funzioni potranno
accedere per motivata azione in tutti i luoghi dove si svolga attività sottoposta alla vigilanza
comunale.
Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli agenti e gli ufficiali di P. G. devono
attenersi alle disposizioni del codice di Procedura Penale.
Le perquisizioni e le ispezioni nei luoghi privati devono essere effettuate secondo le
disposizioni previste dall’art. 244 e seguenti del Codice di Procedura Penale. In caso di
flagranza di reato le perquisizioni possono essere effettuate secondo le disposizioni dell’art.
352 del medesimo Codice.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 689/81, durante l’attività di
accertamento agli ufficiali e agli agenti di Polizia Locale è consentito effettuare fotografie,
videosorveglianza, rilievi di campioni, misurazioni di pesi e misure, operazioni tecniche e
quant’altro risulti idoneo per l’esecuzione dell’accertamento nei modi e limiti stabiliti dalle
leggi.
Pag.6
Ai fini di poter effettuare i controlli di sorvegliabilità interna prevista dalle leggi
vigenti, non può essere impedito agli agenti ed ufficiali di Polizia Locale, durante il servizio
d’istituto, l’accesso ai locali interni degli esercizi per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande quand’anche i locali fossero interdetti al pubblico.
Art. 4 - AUTORIZZAZIONI – LICENZE – CONCESSIONI – D.I.A. –
DISPOSIZIONI GENERALI
Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze e D.I.A. rilasciate in base al
presente regolamento s’intendono accordate:
a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) previo pagamento della relativa tariffa;
d) con l’obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed
occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione
intentata da terzi per il fatto della concessione data;
e) con facoltà per l’Amministrazione d’imporre in ogni tempo, nuove condizioni e di
sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo
di corrispondere alcuna indennità o compenso;
f) sotto l’osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata, a
pena di decadenza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative in cui il
concessionario fosse incorso.
Dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione dovrà essere data comunicazione, a cura degli
uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento e del suo eventuale
rinnovo, al Comando di Polizia Locale al fine di agevolarne l’attività di controllo.
Art. 5 - PUBBLICITA’ DELLE LICENZE, CONCESSIONI, PERMESSI, NULLA
OSTA, D.I.A.
Tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, D.I.A., devono essere tenute a
disposizione nei luoghi in esse indicati e per il tempo della loro durata.
Esse dovranno essere presentate ai funzionari, ufficiali ed agenti del corpo di Polizia
Locale e di altre forze di Polizia che ne facciano richiesta e, in caso di smarrimento o
distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione presentando all’ufficio
comunale competente una certificazione dell’Autorità di Polizia dalla quale risulti la
distruzione o lo smarrimento.
Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.
Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro
lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione
di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio e di verificare che siano stati assolti
gli obblighi fiscali e tributari.
Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal comune :
- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal
titolo o dalla normativa vigente;
Pag.7
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o
possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso si persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi
previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
Il titolo si intende decaduto:
- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in
base alle quali l’atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nulla osta del comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.
I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono
essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del
comune entro il termine indicato.
Pag.8
TITOLO II
SUOLO PUBBLICO
Art. 6 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Per occupazione del suolo pubblico si intende l’occupazione di uno spazio di area
pubblica con materiali di qualsiasi genere, con veicoli adibiti a lavori, con mezzi d’opera, a
mezzo di strutture fisse o smontabili insistenti sul terreno o sospese su di esso, con
manufatti di qualunque tipo e materiale, con cantieri stradali, tende, banchi, dissuasori di
sosta.
Nessuna occupazione del suolo pubblico, del sottosuolo e dell’area soprastante il suolo
pubblico e delle aree private ad uso pubblico, potrà essere fatta senza autorizzazione
dell’amministrazione comunale.
L’occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade o piazze a mezzo di installazioni
od ingombri, non può essere consentita quando l’installazione o l’ingombro possano ostacolare
la circolazione o diminuire la visibilità, salvo casi di necessità o esigenze eccezionali.
La concessione dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico è subordinata
all’osservanza delle norme contenute nel regolamento per l’applicazione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal consiglio comunale con delibera n° 21
del 06/05/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve inoltre sottostare, pena la revoca, alle seguenti condizioni:
a) osservare tutte le prescrizioni o condizioni imposte e limitare l’occupazione alla superficie
ed alla durata previste;
b) ridurre al pristino stato il suolo occupato, alla scadenza della concessione;
c) mantenere lo spazio circostante quello occupato, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il
concessionario stesso o terzi abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi
giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con
l’obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, nonché l’accesso
alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere.
Art. 8 - REVOCA DELLE CONCESSIONI
In qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o
revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle
disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell’atto di concessione,
sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d’interesse pubblico.
Pag.9
L’occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, in caso di recidiva specifica
reiterata infraquinquennale, comporterà l’immediata revoca della concessione se l’infrazione di
cui sopra ha luogo con tacito consenso di altro concessionario limitrofo. Le sanzioni predette
potranno essere applicate anche al concessionario limitrofo che con il suo comportamento
abbai favorito l’infrazione.
Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono
essere ordinati anche verbalmente dagli agenti di polizia locale e da altre forze di polizia.
Nel caso di revoca, l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo del solo rimborso,
all’intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo
occorrente fra revoca e scadenza reale.
Art. 9 - LAVORI , DEPOSITI, CANTIERI SULLE STRADE
Chiunque compia lavori o apra cantieri e depositi sulle strade e loro pertinenze dovrà
attenersi scrupolosamente alle norme specifiche previste dal Codice della Strada.
La strada viene definita secondo l’espressione di cui all’articolo 2 comma 1° del Codice
della strada. Tuttavia qualora dovessero nascere dubbi in merito ai confini delle strade con le
aree private aperte adiacenti, si applicano i concetti e le definizioni di cui all’articolo 2 del
presente Regolamento.
Art. 10 – PRECAUZIONI GENERALI PER I CANTIERI
Gli scavatori, le macchine operatrici ed ogni altro utensile mobile, durante la sosta o
l’interruzione dei lavori, devono essere assicurati al suolo o fermati in modo da non spostarsi
ed in modo da non uscire dalla limitazione del cantiere o comunque invadere l’area di
pertinenza dei pedoni e dei veicoli.
Durante la sosta o l’interruzione dei lavori, le gru per sollevamento carichi devono
essere lasciate in modo tale che il contrappeso delle stesse non insista sul suolo pubblico e
nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri.
Le protezioni delle reti, delle funi di carico, dei verricelli, dei montacarichi, degli
argani, delle strutture di lavoro, durante la sosta o l’interruzione dei lavori devono essere
assicurati o fermati in modo tale da non sbattere o vibrare, recare rumori molesti, fischi,
suoni ed oscillazioni pericolose .
I ponteggi e le strutture annesse devono essere montate a regola d’arte ed in modo
tale da non provocare rumori molesti o pericolose oscillazioni.
Durante l’esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo sbarramento della zona
interessata, con la speciale osservanza delle norme del codice della strada e del relativo
regolamento di esecuzione.
Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali
a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all’alba. E’ fatto obbligo dei fanali di
segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o scarsa visibilità.
Art. 11 – CHIUSURA DI STRADE PUBBLICHE
E’ vietata chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell’autorità
comunale. Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli, si
Pag.10
renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà
avvenire solo a seguito di domanda ed in presenza di conforme ordinanza del Sindaco.
Nell’ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l’esecuzione di quanto
richiesto.
Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata
avvisando preventivamente il Comando di Polizia Locale il quale, valutata la necessità ed
urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comando di
Polizia Locale farà senza ritardo, seguire l’atto amministrativo conseguente.
Art. 12 – OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE STRADALI
L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette
a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro connesso all’attività, può essere concessa
davanti ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in
cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo dell’occupazione stessa.
I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità
stabilite dal Codice della Strada.
L’amministrazione comunale può negare la concessione o l’autorizzazione nei casi in cui
vi siano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico, di estetica e paesaggistiche.
I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi,
uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
Art. 13 - NORME GENERALI PER IL NOMADISMO
Ai nomadi è vietato sostare sul territorio comunale. Le soste dei medesimi potranno
essere consentite solo negli spazi che l’Amministrazione Comunale ha stabilito. Nei loro
accampamenti dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica
decenza.
Tuttavia, qualora la presenza, specie se massiccia, di dette persone può essere
pregiudizievole per l’ordine pubblico o per motivi di ordine igienico-sanitario, il Sindaco
ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, non iscritte nelle liste anagrafiche, di
abbandonare il territorio stesso, unitamente alle proprie cose.
Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l’Autorità di P.S., con il
Comando Carabinieri, sarà data esecuzione all’ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica,
fatta salva la facoltà di denuncia alla compente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del
vigente Codice Penale.
Lo stazionamento può essere autorizzato su aree pubbliche o private aperte indicate
dall’amministrazione comunale per lo svolgimento di spettacoli viaggianti, esclusivamente per il
tempo di esecuzione degli stessi e per l’installazione e smontaggio delle strutture.
Art. 14 - TENDE SOLARI
Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l’orlo inferiore ad altezza non
inferiore a 2,20 m dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30
cm dalla verticale del ciglio del marciapiede. La concessione per l’installazione di tende solari
protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alla preventiva autorizzazione
Pag.11
dell’amministrazione comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate
in modo da non nascondere le targhe stradali della toponomastica, la segnaletica verticale, i
semafori, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede. Non è
consentita l’applicazione alle tende solari di tendine mobili laterali o frontali.
Le tende solari devono essere immediatamente ritirate in caso di forti venti e di
pioggia.
Art. 15 – SPETTACOLI E VETRINE RICHIAMANTI L’ATTENZIONE DEI
PASSANTI
Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di
risultati sportivi, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l’attenzione dei
passanti provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva
autorizzazione all’amministrazione comunale che può negarla quando i marciapiedi non siano di
larghezza sufficiente e la manifestazione possa recare intralcio alla circolazione stradale o al
movimento pedonale.
Art. 16 – USO DI SCALE A MANO, CAVALLETTI, PONTI MOBILI O FISSI
L’uso di scale a mano, cavalletti e ponti mobili o fissi è consentito, previa
autorizzazione dell’amministrazione comunale.
Art. 17 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE E CHIOSCHI
La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi, ovvero installare posti di
rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e alle curve o per
ragioni estetiche o paesaggistiche. In ogni caso l’installazione potrà essere consentita solo nei
limiti ed alle condizioni in materia prevista dal codice della strada e relativo regolamento di
esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche.
Art. 18 – DIVIETI DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO
Sul suolo pubblico adibito a transito veicolare o pedonale, nei giardini pubblici (esclusi i
parchi ed i giardini recintati ed attrezzati per giochi ed esercitazioni sportive) e sulle aiuole,
è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva od altro
che possa recare disturbo alla circolazione.
È vietato sul suolo pubblico adibito a transito veicolare o pedonale l’uso dei pattini, di
trampoli nonché di acceleratori di andatura.
Sulle strade e loro pertinenze è vietato il gioco del calcio.
In deroga a quanto sopra, è facoltà dell’amministrazione comunale consentire l’uso dei
pattini in aree appositamente predisposte.
Pag.12
Art. 19 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE
Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade o aree pubbliche, devono
darne avviso all’Amministrazione Comunale indicando tutti gli elementi necessari utili per
poter predisporre il servizio più idoneo.
Art. 20 – OCCUPAZIONI PERICOLOSE
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato gettare materiali in genere o creare
depositi che possano causare pericolo, ostacolo od incomodo alla libera circolazione.
I vasi da fiori, ornamenti od altri oggetti posizionati su davanzali, balconi, parapetti e
simili devono essere assicurati in modo da non precipitare sul suolo pubblico sottostante anche
in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Art. 21 – COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE E
DI SERVIZI TECNOLOGICI VARI
Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell’acqua potabile,dell’energia
elettrica e del gas, l’impianto di linee telefoniche o dei servizi tecnologici in genere e le
eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda
in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali,
nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel
relativo atto, rilasciato dall’Autorità competente, ferma l’osservanza delle prescrizioni in
vigore per la tassa sull’occupazione del suolo pubblico.
Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere
tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell’atto di concessione, e
mantenuti in buono stato di conservazione.
Il concessionario avrà l’obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a
semplice richiesta dell’Autorità competente, le condutture ove ciò occorra per esigenze di
pubblico sevizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati,
quando ricorrano giustificati motivi.
Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti
cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il
suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all’atto dell’impianto quanto
successivamente.
I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al
riguardo saranno date dai funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo di Polizia
Municipale, al quale dovranno notificare quindi, il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al
lavoro.
Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizi
dell’Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di
funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario,
in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello
stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari
Pag.13
dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando
il Comune stesso da spese e responsabilità.
Art. 22 – SIEPI E PIANTAGIONI
I proprietari confinanti con le aree pubbliche o con le aree private anche aperte ovvero
gli aventi titolo di godimento hanno l’obbligo di mantenere le siepi, le piante, le colture e le
piantagioni in modo che queste non creino o costituiscano pericolo e non fuoriescano dai
confini della proprietà restringendo le carreggiate e i marciapiedi o limitandone in qualsiasi
modo la completa utilizzabilità.
I soggetti soprammenzionati hanno l’obbligo di mantenere le piantagioni e le colture
insistenti su aree e fondi aperti di confine alle strade, mantenendo una fascia di rispetto di
almeno tre metri.
In caso di non ottemperanza alla prescrizioni indicate, l’amministrazione comunale ha
facoltà di procedere autonomamente alla messa in condizione di sicurezza, previo atto di
diffida notificato al proprietario del terreno o ai soggetti indicati al 1° comma non meno di 20
giorni prima dell’esecuzione delle opere. Le spese sostenute dall’amministrazione comunale per
gli interventi di manutenzione per la sicurezza verranno imputate ai soggetti di cui al
1°comma.
Art. 23 – SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI
TETTI
Durante e dopo le nevicate, i balconi i davanzali e i marciapiedi devono essere
sgomberati in modo da non arrecare molestia ai passanti e non ingombrare il suolo pubblico.
I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti, sgomberando la
neve che risulti in pericolo di caduta e adottando tutte le precauzioni di segnalazione
necessarie, in modo da non arrecare danno ai passanti e non ingombrare il suolo pubblico.
La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non
invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. In tempo di gelo
devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia
necessario, per impedire lo sdrucciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico,
situate davanti le loro proprietà.
Art. 24 – CARICO E SCARICO DI COSE
Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico le fermate e le soste temporanee
dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare persone e cose; esse devono comunque essere
limitate al tempo strettamente necessario.
Si dovranno in ogni caso sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della
Strada.
Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità
che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico. In tali casi di necessità e dove tali
Pag.14
operazioni richiedono tempi di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere speciale
permesso dell’Autorità comunale la quale può subordinare la concessione all’osservanza di
speciali modalità ed anche a ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di
conservazione della pavimentazione stradale.
In caso di eccezionali esigenze di viabilità l’ufficio di Polizia Locale può fissare di volta
in volta e per qualsiasi località limiti d’orario e permessi di soste.
Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo, devono essere compiute con
sollecitudine e senza interruzione, evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non
recare disturbo alla quiete pubblica.
Ad operazione ultimata il suolo deve presentarsi pulito ed in caso di inosservanza
l’amministrazione comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa sostenuta
verso i responsabili.
Pag.15
TITOLO III
DECORO PUBBLICO
Art. 25 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ferme restando le norme previste da altri regolamenti statali, da leggi o regolamenti
regionali, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od
anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri
da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per il decoro.
Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei
fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse dovranno essere mantenute libere da ogni
ostacolo.
Nelle concessioni per l’esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari,
banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l’Autorità
Comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà
prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare della concessione
alla manutenzione ed al decoro dell’insieme.
Tutti gli oggetti e manufatti che servono per il posteggio, sono soggetti alla vigilanza
degli uffici competenti al fine di evitare o limitare l’uso o far modificare la forma o l’aspetto
dei medesimi.
Il sindaco può, con propria ordinanza, imporre ai cittadini la realizzazione di finiture
edilizie o pulizie di edifici al fine di garantire il decoro cittadino.
Art. 26 – AFFISSIONI MANIFESTI - VOLANTINAGGIO
È vietata l’affissione di manifesti, striscioni ed avvisi in genere, di qualunque natura. Le
affissioni possono essere effettuate solo negli spazi appositamente destinati, dall’ufficio
comunale competente, previo pagamento dell’apposita imposta.
E’ vietato altresì stracciare, sporcare, coprire, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici
prima che sia scaduto il temine per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti
all’affissione.
È vietato il lancio di opuscoli e volantini sugli spazi pubblici o aperti al pubblico.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, fatte salve le
vigenti disposizioni che regolano la pubblicità.
Art. 27 – INSEGNE, STRISCIONI, VETRINE E PUBBLICITÀ
Oltre a quanto stabilito dal regolamento di pubblicità e affissioni e dal regolamento
edilizio, sono vietate tutte le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti
luminose, infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno,
Pag.16
colorazione o ubicazione possono creare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni
luminose di circolazione.
L’installazione di striscioni pubblicitari sulle strade del territorio comunale può essere
autorizzata solo in casi eccezionali e per manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione
Comunale. In ogni caso per l’installazione di striscioni pubblicitari sugli alberi e sui pali della
pubblica illuminazione è necessario chiedere l’autorizzazione all’autorità comunale.
Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, luminarie o simili, senza aver ottenuto
il permesso dall’autorità comunale.
Art. 28 – CARTELLI ED ISCRIZIONI
Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in
genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato
all’autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela del decoro delle strade e della
circolazione stradale.
L’autorizzazione di cui al primo comma potrà essere negata a tutela della bellezza
panoramiche, della storicità dei luoghi o per altro interesse pubblico non rinunciabile e dovrà
essere sempre negata per le facciate degli edifici dichiarate di importanza monumentale
anche se di semplice interesse locale.
Art. 29 – MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze
è necessario ottenere l’autorizzazione comunale.
A tale scopo dovranno essere presentati, uniti alla domanda, i disegni, modelli o
fotografie nonché il testo dell’epigrafe o quant’altro potrebbe essere richiesto dal caso.
Art. 30 – IMBRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI E STRUTTURE
DELL’ARREDO URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE
È vietato recare danno e imbrattare con scritti, figure o disegni i monumenti, i
marciapiedi, le carreggiate, i muri degli edifici pubblici e privati e qualunque altra struttura
dell’arredo urbano.
L’Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe su specifiche richieste di
autorizzazione.
È altresì vietato imbrattare con scritti, disegni o in altri modi, i veicoli adibiti al
trasporto pubblico e tutti i veicoli in generale.
Art. 31 – DANNEGGIAMENTI AI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE
È vietato danneggiare in qualunque modo i beni di proprietà comunale posti sia
all’interno che all’esterno dei luoghi pubblici.
È vietato imbrattare o danneggiare le tombe ed i monumenti funebri pubblici e privati
posti all’interno dei cimiteri.
Pag.17
Art. 32 – DIVIETO DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI
E’ vietato:
1) impedire o diminuire l’efficacia dell’uso o recare danno in qualunque modo agli oggetti della
pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari ferroviari, alle segnalazioni stradali, alle
fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed a ogni altra cosa destinata al pubblico.
2) sedersi sulle panchine, sedie e sedili dei mezzi pubblici o privati adibiti a servizio pubblico,
con i piedi appoggiati sul medesimo piano di seduta,sul sedile adiacente o sugli schienali.
Art. 33 – DIVIETO DI SDRAIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU
INFERRIATE, CANCELLATE O ALTRI MANUFATTI PUBBLICI.
È vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle
piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici o privati, chiese e monumenti.
È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle
finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione e
simili, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e
dei ponti.
Art. 34 – CONSERVAZIONE E DECORO DEI FABBRICATI
È fatto obbligo ai proprietari di mantenere sempre le pareti esterne delle case rivolte
verso le pubbliche strade ed i muri di cinta in buono stato di manutenzione, con tutti gli
accessori dei balconi, finestre, grondaie ben assicurati.
I proprietari hanno altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla
rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la
necessità dall’autorità comunale, sotto l’osservanza delle norme del vigente regolamento
edilizio.
I proprietari hanno l’obbligo di mantenere in buono stato di conservazione le porte
delle case, dei negozi, i serramenti, l’androne e le scale, le inferiate, le recinzioni ed ogni altra
cosa sottoposta alla pubblica vista.
Gli oggetti di ornamento esposti su balconi, finestre e grondaie ecc. devono essere
assicurati in modo da evitarne la caduta anche per effetto meteorologico particolarmente
violento, che possono causare pericolo o danno a persone o cose.
I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, sono
obbligati a mantenere in buono stato le fronti degli edifici, i tetti e le gronde o altri
accessori, in modo che non venga creato pericolo per l’incolumità pubblica.
In caso d’inottemperanza alle prescrizioni indicate nel presente articolo,
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere autonomamente alla messa in condizione
di sicurezza previo atto di diffida, a cura dell’ufficio comunale competente, notificato al
proprietario dell’immobile o all’avente titolo di godimento non meno di 20 giorni prima
dell’esecuzione delle opere. Le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per gli
interventi di manutenzione per la sicurezza verranno imputate ai soggetti di cui sopra.
Pag.18
I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, sono tenuti
alla conservazione e alla pulizia delle targhe dei numeri civici. Gli stessi hanno l’obbligo di
comunicare all’ufficio comunale competente eventuali danneggiamenti apportati da terzi.
I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, hanno
inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e
lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno 1
metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.
Essi hanno altresì l’obbligo di rimuovere i manifesti affissi contro le disposizioni di
legge ed alla cancellazione e pulizia di scritte e disegni, macchie ed insudiciamenti,
abusivamente apposte su porte e muri dei fabbricati, fatta salva l’azione pubblica o privata
contro i responsabili qualora individuati.
Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano
terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant’altro soggetto al pubblico uso o in
prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti
riparati e coperti, al fine di evitare insudiciamenti ai passanti.
Art. 35 – PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE.
ILLUMINAZIONE
I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile
accessorio o pertinenza, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti
costantemente puliti e convenientemente illuminati.
Salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette
pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l’uso
normale o nuoccia al decoro dell’edificio e della città.
Art. 36 – DIVIETO DI STENDERE LA BIANCHERIA E DI BATTITURA DI
PANNI E TAPPETI
È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria,panni, o similari fuori dalle
finestre, sui balconi o terrazzi o nei giardini prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al
pubblico, qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi, siano visibili dal suolo pubblico,
eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall’amministrazione comunale.
È vietato battere panni, tappeti, tende, stuoie dalle finestre, dai balconi e dalle
terrazze prospicienti il suolo pubblico; è vietato altresì pulire oggetti, innaffiare piante o fiori
che comunque possano lasciar cadere rifiuti o residui o acqua sul suolo pubblico sottostante.
In caso di violazione, oltre alle sanzioni amministrative, è previsto l’obbligo di pulizia
del suolo pubblico.
Art. 37 – BARACCHE ED ORTI
Salve le norme che disciplinano l’attività di coltivatore diretto, è consentita, quando
non sia di pregiudizio al decoro cittadino e/o non si verifichino inconvenienti igienici come
addensamenti d’insetti od animali ed esalazioni maleodoranti o comunque molesti per il
vicinato, causati da uso di letame, concimanti ed altro, la coltivazione di terreni ad ortaglia.
Pag.19
Art. 38 – MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO
I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione,
deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico dei servizi
igienici, dei lavandini ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell’abitazione stessa ed a
quelle sottostanti o sul suolo pubblico.
E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa
di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in
mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta, da costruirsi a cura dei privati.
Art. 39 – SCARICHI NEI FOSSI E NEI CANALI
Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è
vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi
specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d’acqua.
Art. 40 – VASCHE E FONTANE
E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra
materia solida o liquida. E’ vietato valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non
sia strettamente potabile. E’ vietato altresì usare fontane e vasche per qualsiasi tipo di
lavaggio.
Art. 41 – RISPETTO DI GIARDINI, ALBERI, AIUOLE
Per parco pubblico si intendono le aree verdi di superficie estesa a prato, anche munite
di attrezzature e panchine lungo i viali, eventualmente recintate.
Per giardini pubblici si intendono le aree attrezzate con panchine ed eventuali giochi
per bambini, nelle quali vi siano zone di verde coltivato ad aiuola.
Nei viali, giardini e pubblici passaggi ove esistono aiuole od alberi è vietato:
a) cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante, alle
siepi, agli steccati, alle recinzioni e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od
ornamento;
b) passeggiare o coricarsi su tappeti erbosi, sulle aiuole ed in qualunque altra parte non
appositamente identificate dall’Amministrazione Comunale;
c) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro
pietre, bastoni, incendiarli o danneggiarli in qualsiasi modo;
d) transitare ed introdurre anche a spinta ciclomotori, motocicli e veicoli di ogni specie.
e) accendere barbecue fuori dalle apposite aree attrezzate.
Nei viali e nei giardini pubblici è consentito ai bambini l’uso dei tricicli, di piccole biciclette
provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, di automobiline a pedale o di altri
giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose, purché la circolazione avvenga
lungo gli itinerari previsti o tracciati e che, in nessun caso avvenga sul verde pubblico.
Pag.20
E’ proibito trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o in ogni altro luogo comunale non
permanentemente aperto al pubblico, dopo l’orario di chiusura.
E’ altresì proibito nei giardini e nei parchi pubblici bere alcolici o fumare.
Art. 42 – ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA, IL DECORO E LA
MORALITÀ
È vietato sputare nei locali pubblici e a bordo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico.
È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli
edifici aperti al pubblico per mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla
nettezza, al decoro ed alla moralità.
È vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati, così come è
vietato pure allontanarsi dai gabinetti o dagli orinatoi senza avere rimesso gli abiti
completamente in ordine.
È vietato distribuire e offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla
pubblica decenza, che possono offendere o che suonino d’offesa al sentimento morale,
religioso e patriottico.
E’ vietato mostrare nudità che offendano il pudore o esporsi nelle vie e negli esercizi
pubblici in costumi che possano offendere il senso della comune moralità.
Art. 43 – LAVATURE DI VETRINE, MOSTRE E AUTOVEICOLI
RIPARAZIONE VEICOLI E ALTRE ATTIVITA’ ARTIGIANALI
Al fine di evitare formazioni di ghiaccio pericolose per i pedoni, è vietata la lavatura
con acqua delle vetrine e delle mostre collocate all’esterno dei negozi dal 1 dicembre al 28
febbraio.
La lavatura delle vetrine o mostre collocate all’esterno dei negozi non deve comunque
arrecare intralcio alla viabilità.
Sull’area pubblica, di cui la definizione dell’articolo 2 del presente Regolamento, è
vietato il lavaggio di veicoli o di cose personale di ogni genere nonché la riparazione dei veicoli,
salvo quelle di piccola entità o determinate da cause di forza maggiore.
Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate dall’autorità comunale.
E’ pure vietato lavorare sulle porte o sull’ingresso delle case, botteghe o magazzini. Sul
suolo pubblico è altresì vietato segare o spaccare legna.
Art. 44 – INNAFFIATURE DEI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI
UTILIZZO DELL’ACQUA
L’Amministrazione comunale può, con proprio provvedimento, disciplinare gli orari per
innaffiare i giardini pubblici o privati e, per pubblica necessità, limitarne o vietarne
completamente l’attività.
L’utilizzo dell’acqua per attività pubbliche o private, diverse dall’utilizzo normale di
acqua sanitaria o per riscaldamento, può essere limitato o completamente vietato per motivi di
pubblica necessità dall’Amministrazione Comunale.
Pag.21
È vietato valersi dell’acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente
connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri sistemi. È altresì
vietato, in prossimità di fontane pubbliche, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia
personale, lavare veicoli, animali, indumenti e materiale di qualsiasi genere.
Art. 45 – TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE
Fatte salve le norme specifiche in materia previste dal Codice della Strada, il
trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, calcina, detriti, liquidi e
altro, deve essere effettuato su mezzi atti al trasporto in modo che il carico non venga
disperso sul suolo pubblico.
Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto.
Ai contravventori, oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro comminata, è fatto
obbligo di provvedere all’immediata pulizia del suolo pubblico.
Art. 46 – NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO
E’ severamente vietato gettare od abbandonare rifiuti, rottami, carta o involucri o
materiali di ogni genere, insudiciare con altri mezzi, sbattere tappetini, svuotare posacenere
o adottare comportamenti similari su tutto il territorio comunale.
I cittadini devono servirsi degli appositi porta rifiuti, e qualora questi fossero colmi, è
vietato depositare qualsiasi rifiuto nelle immediate vicinanze degli stessi. I cittadini devono
servirsi della piattaforma ecologica comunale per lo smaltimento dei rifiuti non compatibili con
la raccolta porta a porta così come viene effettuata, dall’Amministrazione Comunale,
attenendosi agli orari e alle modalità stabiliti dall’Amministrazione Comunale ed esposti in
visione in corrispondenza del passo carraio della piattaforma.
È vietato l’abbandono dei rifiuti in prossimità della piattaforma ecologica comunale e
sullo sbocco del carraio d’accesso.
È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del suolo pubblico a chiunque l’abbia sporcato,
anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.
I veicoli e i mezzi d’opera per il movimento di terra, provenienti dai cantieri o diretti
ad essi, non devono imbrattare o sporcare il manto stradale.
I conducenti dei trattori agricoli o macchine agricole in genere, provenienti dai fondi
agricoli o ad essi diretti, non devono imbrattare o lordare il manto stradale.
I proprietari o conduttori di cani o altri animali devono evitare che questi ultimi
sporchino marciapiedi o luoghi adibiti al transito pedonale. Gli stessi sono obbligati altresì a
raccogliere immediatamente le evacuazioni dei loro animali. Della contravvenzione contestata
al conduttore risponde come responsabile in solido il proprietario dell’animale .
È vietato l’utilizzo di bombolette spray per l’erogazione di schiume o altre sostanze
simili che possano recare danno o molestia a persone e cose. Detti materiali costituiscono
oggetto di confisca amministrativa .
Art. 47 – RACCOLTA DIFFERENZIATA
Tutti i cittadini sono obbligati ad attenersi alle norme relative alla raccolta
differenziata stabilite con regolamenti o provvedimenti dell’Amministrazione Comunale.
Pag.22
È vietato depositare rifiuti diversi da quelli previsti nelle immediate vicinanze dei
raccoglitori preposti per la raccolta differenziata, ovvero utilizzare gli stessi raccoglitori per
abbandonare gli stessi. È altresì vietato depositare bottiglie od involucri di vetro nelle
immediate vicinanze delle apposite campane di raccolta, anche nel caso in cui queste fossero
piene e non ricettive.
Art. 48 – DISCIPLINA PER LO SCARICO DI RIFIUTI E SPAZZATURE
Tutti i cittadini devono attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione
Comunale, mediante provvedimenti specifici che disciplinano modalità ed orari, relativi allo
smaltimento dei rifiuti.
L’Amministrazione Comunale disciplina, attraverso provvedimenti specifici, le modalità
e gli orari di smaltimento dei rifiuti. I cittadini hanno l’obbligo di attenersi alle disposizioni
impartite.
Delle violazioni al presente regolamento e delle disposizioni impartite dagli uffici
dell’Amministrazione comunale risponde il trasgressore e, qualora ne ricorresse il caso, in
qualità di responsabile solidale con il trasgressore, l’amministratore del condominio,
l’amministratore delegato dell’impresa, il responsabile dei lavori per i cantieri.
È proibito nell’interno delle case, dei cortili, nelle vicinanze di abitazioni, qualunque
ammasso di spazzatura e di qualunque materiale fermentabile che possa produrre cattive
esalazioni. È pure vietato lo scarico di tutti i materiali lungo i corsi dei torrenti o fiumi,
nonché nelle cave anche quando siano privata proprietà.
È vietato lo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 2 a mezzo containers o cassonetti se
non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 49 – TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONI NAUSEANTI
Fatte salve le disposizioni speciali in materia, è fatto obbligo di trasportare bestie
morte, materiali con esalazioni nauseanti od insalubri, letame, ossa, pelli ed altre sostanze
putrefatte, con appositi automezzi.
Detti trasporti si dovranno sempre effettuare per la via più breve.
Chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi
mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione, deve
rispettare l’orario dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
È assolutamente vietata la sosta nei centri abitati ai mezzi carichi di detti materiali.
Art. 50 – POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE
Lo svuotamento dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere
effettuati con sistema pneumatico, solo dalle ditte o imprese in possesso di regolare
autorizzazione regionale.
Tali operazioni si dovranno effettuare in modo che non avvengano dispersioni di
materie sul suolo pubblico. Qualora dovessero verificarsi dispersioni, l’interessato dovrà
immediatamente provvedere alla perfetta pulizia del suolo mediante lavaggio con acqua e con
soluzione disinfettante e deodorante.
Pag.23
Art. 51 – FUMI ED ESALAZIONI
E’ vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che
necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, devono essere preventivamente
autorizzati dall’autorità comunale, sentito il competente ufficio dell’ASL.
E’ comunque vietato:
a) eseguire le suddette operazioni in luogo pubblico;
b) compierle senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona
tecnica, o dall’Autorità Comunale.
E’ vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti di giardinaggio, o altro materiale all’interno
delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
Art. 52 – BESTIE MACELLATE
Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento di Igiene, è vietato
esporre fuori dagli esercizi, bestie macellate, interiora od altre parti di animali che possano
offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.
Art. 53 – RECINZIONE DEI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO
PUBBLICO
Per motivi di ordine pubblico ovvero di pubblica necessità, è facoltà
dell’Amministrazione Comunale ordinare ai proprietari dei terreni confinanti con il suolo
pubblico, nella parte istituita centro abitato del territorio comunale, la recinzione dei terreni
mediante strutture fisse, in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente
introdurre.
La stessa disposizione potrà essere estesa dal Responsabile del servizio competente
anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la
sicurezza pubblica ed il decoro o, se necessario, nel pubblico interesse.
Il progetto della recinzione dovrà essere presentato all’ufficio tecnico comunale ai
sensi di legge e dovranno in ogni modo essere evitate recinzioni precarie o effettuate con filo
di ferro spinato o altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
Art. 54 – DISPOSIZIONI RIGUARDANDI GLI ANIMALI
E’ vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al
pubblico. E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici aperti al pubblico o
comunque di pubblico transito.
Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è
vietato lasciar vagare, entro l’abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da
cortile.
Pag.24
Nelle piazze o vie pubbliche, od aperte al pubblico transito, è proibito abbandonare a
loro stessi o lasciar vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili isolati od in gruppo.
Eventuali transiti di gruppi di animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata
custodia e previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale il quale indicherà le strade da
percorrere e le modalità da adottare con obbligo di provvedere, se ne ricorre il caso, alla
pulizia della strada stessa.
Art. 55 – ANIMALI PERICOLOSI
Fatte salve le norme previste dal C.P. e dal leggi speciali, gli animali giudicati pericolosi
e gli altri animali pericolosi non potranno essere introdotti nel Comune, se non mediante quelle
precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone. E’ vietata
per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi, o non
rinchiusi nelle apposite gabbie. E’ pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e
qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi genere. Gli animali feroci dovranno essere
trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i
passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si
tratta di animali addomesticati.
Art. 56 – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Salvo quanto specialmente previsto dal Codice Penale, dal T.U.L.P.S., nonché da altra
specifica normativa, su tutto il territorio comunale è vietato:
1) abbandonare animali di qualsiasi specie;
2) mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate
dalla ASL per fini zooprofilattici;
3) detenere animali in spazi angusti e privi dell’acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli
animali d’allevamento, ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli
stessi;
4) detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto sul
almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve
avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato
ad un cavo aereo onde permettere all’animale di muoversi senza restare impigliato. Gli
animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena, devono sempre poter
raggiungere il riparo ed il contenitore dell’acqua;
5) svolgere su tutto il territorio comunale, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che
comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al rispetto che
è loro dovuto.
Art. 57 – COLLARI, GUINZAGLI E MUSERUOLE PER CANI
Fatte salve le norme previste da C.P. e leggi speciali i cani di qualunque razza o taglia
non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico senza
essere muniti di guinzaglio o museruola e da un numero di riconoscimento impresso mediante
tatuaggio indolore recante la sigla della provincia, il numero della ASL ed un numero
Pag.25
progressivo (legge Regionale 8 settembre 1977 n. 30). Essi dovranno essere denunciati, ai
competenti uffici previsti dalla vigente normativa, dai relativi proprietari o detentori ai fini
della vigilanza sanitaria.
Sono fatte salve tutte le particolari disposizioni emanate dal Ministero della Salute.
Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola
purché siano tenuti legati in modo da non recare danno alle persone; potranno poi venire sciolti
nelle ore notturne, sempre che l’accesso a detti luoghi sia precluso.
Sono esenti dall’obbligo di portare la museruola:
1) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
2) i cani da pastore quanto accompagnano il gregge;
3) i cani guida per ciechi.
I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengono accalappiati
dall’apposito incaricato ed immessi nel canile municipale, fatta salva la contestazione della
trasgressione a carico del proprietario o detentore.
Pag.26
TITOLO IV
QUIETE PUBBLICA
Art. 58 – DIVIETO DELL’USO DELLE SIRENE E DISCIPLINA SUGLI
ALLARMI
È vietato sul territorio comunale l’uso delle sirene ad eccezione di quelle degli
stabilimenti industriali per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro.
Per quanto riguarda le apparecchiature d’allarme il loro suono, sia continuo sia
intermittente, dovrà contenersi nel limite massimo di 10 minuti.
In caso di assenza, i proprietari dovranno provvedere affinché altre persone incaricate
siano in grado, nel caso di attivazione dell’allarme, di intervenire tempestivamente, per il
rispetto
della quiete pubblica, a disattivare il dispositivo secondo quanto indicato
precedentemente.
Fatte salve le norme speciali in materia, gli allarmi dei veicoli devono essere
tempestivamente disattivati dai loro proprietari o delegati.
Art. 59 – RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE
È vietato produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che
possano comunque arrecare disturbo molesto ai vicini.
Qualora sussista la necessità di produrre rumori, anche fuori dai limiti consentiti, per
eseguire lavori non altrimenti possibili, i lavori stessi sono consentiti non prima delle ore 8.00
e non oltre le ore 20.00 e nei giorni di sabato e domenica non prima delle ore 10.00 e non oltre
le ore 20.00.
Casi di assoluta urgenza debitamente dimostrabili possono derogare ai limiti sopra
esposti.
A tale limitazione sono soggetti anche gli apparecchi radio, i televisori, i computer e
altro.
Art. 60 – GRIDA DEI VENDITORI E ALTOPARLANTI PUBBLICITARI
Fatte salve le norme stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada
inerenti le disposizioni all’esterno dei centri abitati, è fatto divieto ai venditori, anche quelli
muniti di veicoli, di gridare a scopo di richiamo, sia per le strade che nelle piazze dei centri
abitati del Comune, nonché nell’interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati.
L’uso di altoparlanti pubblicitari può essere consentito solo previa autorizzazione del
Responsabile del Servizio che ne fisserà le modalità relative.
Pag.27
Art. 61 – CANTI E SCHIAMAZZI, SUONATORI AMBULANTI
Salvo quanto è già stato disposto dall’art. 659 C. P., gli schiamazzi sono vietati sia di
giorno che di notte. Sono inoltre vietati i canti quando costituiscono disturbo molesto alla
quiete pubblica nonché le grida ed i suoni all’interno di locali pubblici e simili che siano
percepiti all’esterno, dalle ore 22.00 alle ore 8.00.
Senza autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, sono vietati i mestieri di
suonatore ambulante nelle vie e nelle piazze pubbliche e nelle aree private aperte al pubblico.
Art. 62 – DISCIPLINA PER LE ATTIVITÀ CAUSA DI MOLESTIE AL VICINATO
Chi esercita un’arte, un mestiere od industria deve usare ogni cautela per evitare
molestie, fastidi o danneggiamenti agli abitanti vicini a causa di rumori, polveri, odori o altro
genere di emissioni disperse nell’aria attraverso i muri o in qualsiasi modo o per vibrazioni o
scuotimenti dannosi. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di provare nelle pubbliche strade o
aree private, comprese o in prossimità dell’abitato, il funzionamento di motori, accelerando
eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi o scoppi
o rumori eccessivi ed inutili. E’ assolutamente vietato l’uso dello scappamento libero o
manomesso durante la circolazione nella zona urbana.
Alle officine assistenza riparazione auto e moto è vietato tenere motori in movimento
per rodaggio e produrre altri rumori che arrechino disturbi molesti ai vicini.
I condizionatori d’aria devono essere installati in modo tale che non provochino rumori
o vibrazioni dannose per gli abitanti vicini.
Negli appartamenti di case destinate ad appartamenti civili, potranno essere fatti
funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, macchine per cucire e
simili dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
Art. 63 – LIMITAZIONI DI ORARIO E DI RUMORI
Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l’esercizio di arti, mestieri, lavori ed opere
rumorose in genere svolti in ambito residenziale, è permesso nei giorni feriali dalle ore 8,00
alle ore 20,00, fatte salve disposizioni condominiali diverse e concessioni speciali da parte del
Responsabile del servizio comunale.
Ogni rumore prodotto provvisoriamente da qualsiasi mezzo e per qualsiasi ragione deve
essere limitato sia nel tempo sia nell’intensità.
Art. 64 – SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI
Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere predisposti in modo tale che i suoni
non possano essere percepiti all’esterno.
Qualora fossero gestite all’aperto l’Amministrazione comunale potrà concedere
l’autorizzazione solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola alle norme
sull’inquinamento acustico ed a determinati limiti e condizioni e di massima non oltre le ore
24.00, fatte salve eventuali motivate deroghe.
Pag.28
Art. 65 – NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E
STEREOFONICI
Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e stereofonici in genere, gli
apparecchi medesimi potranno essere fatti funzionare per pubblicità dalle ore 8,00 alle ore
13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 a condizione però che il suono degli apparecchi dovrà
sempre essere a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.
Art. 66 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO
RUMORI
Dalle ore 20,00 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell’abitato,
di merci o derrate contenute in casse, bottiglie o bidoni, devono effettuarsi con la massima
cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.
Art. 67 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA REPRESSIONE DELLE
ATTIVITA’ RUMOROSE
L’amministrazione, d’ufficio o su reclamo degli interessati, attiva la vigilanza sanitaria
la quale provvede ad accertare natura e provenienza dei rumori ed il grado di intensità degli
stessi.
Qualora siano riscontrati livelli sonori superiori ai limiti stabiliti dalla normativa la
Polizia Locale diffiderà i responsabili ad astenersi o, se sufficiente, a limitare le attività
rumorose, fatte salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili ed
informerà l’ufficio preposto all’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.
In caso di comportamento recidivo il Sindaco emanerà le opportune ordinanze al fine di
eliminare le fonti di rumore o di limitare l’orario di esercizio.
I costi degli accertamenti saranno sempre a carico del richiedente.
Art. 68 – DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO
E’ vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti,
negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e
prolungati latrati con guaiti o altrimenti, specialmente di notte la pubblica quiete.
Gli stessi animali dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi, specialmente negli
stabili a condominio, in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli
o altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico. Nei
casi suddetti gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del
proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l’animale che abbia dato luogo
all’infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
Art. 69 – USO DELLE CAMPANE
L’uso delle campane è consentito: per riti religiosi, per straordinarie ricorrenze, per
ordini impartiti dalle superiori Autorità. Negli stessi casi, può essere consentito l’uso degli
altoparlanti in sostituzione delle campane.
Pag.29
È facoltà dell’Amministrazione comunale limitare l’uso delle campane quando l’attività
possa generare disturbo della quiete pubblica.
Art. 70 – CORTEI E CERIMONIE
Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò
destinati ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno
sette giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali
disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.
E’ vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
Art. 71 – QUESTUE
Sono ammesse la questua, le raccolte di fondi e simili con l’osservanza delle norme di
legge vigenti in materia, quali in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle
persone che effettuano le attività suddette ed il divieto di impiego di minori.
Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l’ordine pubblico, per le
medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza. E’ in ogni
caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico in ogni luogo del territorio comunale.
In particolare, in prossimità di incroci stradali, la fine di evitare intralcio o pericolo
per la circolazione, è vietato esercitare la cosiddetta attività di “lavavetri”, nonché ogni tipo
di questua.
Art. 72 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E
CHIUSURA DEI LUOGHI PUBBLICI
Tutti i cittadini sono obbligati ad osservare scrupolosamente gli orari di apertura e
chiusura dei luoghi pubblici come cimiteri, biblioteche, uffici comunali, giardini pubblici.
I cittadini non dovranno indugiare, se non per ultimare le operazioni in corso, nel
lasciare i luoghi sopra indicati all’orario stabilito.
Pag.30
TITOLO V
COMMERCIO ED ESERCIZI PUBBLICI
Art. 73 – RILASCIO DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 3 del 24/12/2003 vengono rilasciate
dall’Ufficio Commercio del Comune secondo i criteri ed i parametri stabiliti nella predetta
legge.
Art. 74 - ORARI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE.
Il comune, sentita la commissione di cui all’art. 20 della L.R. 24/12/2003 n. 30 fissa
l’orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande stabilendo una fascia obbligatoria compresa:
a) tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la
somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
b) tra le ore 7,00 e le ore 3,00 del giorno successivo, per gli esercizi che,
congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di
intrattenimento danzante e/o musicale o di svago
È data facoltà all’esercente di fissare l’orario di apertura e chiusura nel periodo
invernale e nel periodo estivo, intendendosi per periodo estivo quello in cui è in vigore l’ora
legale.
L’orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
Art. 75 - FACOLTÀ DI MODIFICA DELL’ORARIO DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’autorità comunale ha la facoltà di modificare l’orario prescelto dal titolare della
licenza dell’esercizio in presenza di situazioni del tutto particolari e di circostanze
eccezionali, e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico ed in ragione della zona
di ubicazione dell'esercizio.
Art. 76 - ESERCIZI PUBBLICI A CARATTERE MISTO
Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alle attività di somministrazione di
alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l’orario di
apertura e di chiusura previsto per l’attività prevalente. Il carattere di prevalenza è
determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all’interno degli impianti
stradali di distribuzione carburanti, osservano l’orario di apertura e chiusura dell’impianto.
Pag.31
Art. 77 - DEROGHE PER ESIGENZE DI CARATTERE GENERALE E PER
SPECIALI RICORRENZE
È facoltà del Responsabile del Servizio autorizzare particolari deroghe agli orari di
apertura e chiusura degli esercizi in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di
carnevale, delle feste patronali, nonché di speciali manifestazioni locali.
È facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il Natale e la Pasqua.
Particolari deroghe potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio, nei limiti
previsti dalla L.R. 24/12/2003 N. 30 e dai relativi indirizzi regionali, in seguito ad espressa e
motivata richiesta dell’interessato o per obiettive esigenze di carattere generale.
Art. 78 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI
I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di
comunicare preventivamente al comune l’orario adottato sulla base dell’attività esercitata
che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno nel rispetto dei
limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un cartello ben
visibile sia all’interno che all’esterno del locale.
L’esercente è tenuto ad osservare l’orario prescelto e a comunicare al comune con
almeno due giorni di anticipo l’eventuale modifica non occasionale dell’orario di apertura e
chiusura
Art. 79 - TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande debbono osservare il turno di
chiusura settimanale per un’intera giornata.
I titolari dei pubblici esercizi possono derogare al turno obbligatorio di chiusura
settimanale comunicando tempestivamente e per iscritto all’Ufficio Commercio il loro
intendimento.
Il Responsabile del Servizio può concedere modificazioni al giorno di chiusura fissato
su istanza dei titolari dei pubblici esercizi interessati.
Il Responsabile del Servizio può concedere deroghe temporanee in occasione di speciali
manifestazioni locali o per motivi di interesse pubblico, comunque in numero massimo di
cinque giorni per ogni anno solare.
Art. 80 - CHIUSURA ESTIVA PER FERIE
Al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizi, il Sindaco
predispone, sentita la Commissione di cui all’art. 20 della L.R. 24/12/2003 n. 30, nonché i
titolari dei pubblici esercizi interessati, programmi di apertura per turno degli esercizi.
Gli esercenti devono rendere noti i turni di apertura al pubblico mediante l’esposizione
di cartello ben visibile.
Pag.32
Art. 81 – LOCALI PER ESERCIZI PUBBLICI
È fatto obbligo ad ogni esercizio pubblico di avere un adeguato numero di servizi
igienici funzionanti, di facile accesso e di utilizzo libero e gratuito al pubblico.
I servizi igienici dovranno essere predisposti secondo le disposizioni impartite dalla
A.S.L. competente.
Gli esercizi pubblici dovranno essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente
illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. L’ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e
le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti nome
igienico-sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di
nuove licenze o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture
commerciali e della rete distributiva comunale.
Art. 82 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI MUSICA DI SOTTOFONDO
In seguito a richiesta scritta avanzata dal titolare della licenza, il Responsabile del
Servizio può concedere licenza temporanea all’attività accessoria di musica di sottofondo nei
limiti di orario e di turni dell’attività prevalente. Detta licenza rilasciata dall’Autorità
Comunale in veste di Autorità di P.S. è subordinata alla normativa del T.U.L.P.S. n ° 773 del
18/06/1931 e successive modificazioni.
Art. 83 – APPARECCHI DA TRATTENIMENTO DA GIOCO
Fatte salve le disposizioni delle normative speciali in materia, l’Autorità Comunale può
autorizzare la detenzione e l’uso di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed
elettronici da trattenimento, da gioco e di abilità come definiti dall’ art. 110 del T.U.L.P.S.
presso gli esercizi pubblici.
Il numero degli apparecchi di cui il comma 1° non deve essere superiore a quello
stabilito dalle disposizioni di legge.
Art. 84 – AUTORIZZAZIONI PER ESERCIZI COMMERCIALI
L’attività degli esercizi commerciali è disciplinata dalle norme contenute nel D. Lgs
31/03/1998 n. 114 e successive modificazioni.
Art. 85 – ORARIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Gli esercizi di vendita al dettaglio possono articolare l’orario giornaliero di apertura al
pubblico entro i seguenti limiti:
• apertura non prima delle ore 7,00
• chiusura non oltre le ore 22,00.
Nel rispetto di tali limiti ogni esercente può liberamente determinare l’orario effettivo
di apertura e di chiusura non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere, con
possibilità di prevedere un periodo di chiusura in corrispondenza della parte centrale della
giornata.
Pag.33
Una diversa articolazione dell’orario giornaliero di apertura potrà essere attivata nella
forma della sperimentazione a richiesta di associazioni o organizzazioni di esercenti per zone
determinate del territorio comunale e previo specifico provvedimento dell’Amministrazione
Comunale.
Art. 86 – CHIUSURA POMERIDIANA E FESTIVA
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano obbligatoriamente la chiusura domenicale
e festiva. È altresì obbligatoria la chiusura infrasettimanale del lunedì mattina per i non
alimentari e al lunedì pomeriggio per gli alimentari.
Quando ricorrono due giornate festive consecutive, gli esercizi di vendita di generi
alimentari, inclusi i supermercati a prevalenza alimentare, possono rimanere aperti fino alle
ore 13,00 della prima giornata. Nel caso di più di due festività consecutive gli esercizi di
vendita di generi alimentari possono rimanere aperti fino alle ore 13,00 del 1° e del 2° giorno
festivo.
Art. 87 – ATTIVITÀ PARTICOLARI DI VENDITA
Secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D. Lgs 114/98, le rivendite di generi di
monopolio, le rivendite di giornali, le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie,
gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili,
libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti
d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da regalo, articoli da ricordo e artigianato locale, ,
possono derogare agli obblighi di chiusura domenicale e festiva disposta dall’art. 86 qualora le
suddette attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente
Le attività di vendita svolte nelle farmacie, limitatamente ai prodotti inclusi nella
“tabella per i titolari di farmacie “ di cui all’allegato 9 del D. M. 04/08/1988 n. 375, possono
osservare l’orario di apertura della farmacia in deroga a quanto disposto dall’art.86.
Art. 88 – ESPOSIZIONE ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti a comunicare all’Amministrazione
Comunale l’orario di apertura e chiusura effettivamente praticato nonché la mezza giornata di
chiusura infrasettimanale, e a renderlo noto al pubblico mediante un cartello ben visibile
all’esterno dell’esercizio stesso.
Eventuali modifiche, anche per periodi di tempo limitato, degli orari di vendita in
vigore, devono essere preventivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Commercio del
Comune.
Art. 89 – DEROGHE ALL’APERTURA E ALLA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Nel mese di dicembre è sospeso l’obbligo della chiusura nelle giornate di domenica e
festive.
Pag.34
Sono inoltre consentite n. 8 domeniche o festività a scelta durante le quali è possibile
derogare all’obbligo di chiusura di cui all’art. 86, previa comunicazione all’Ufficio Commercio
del Comune.
Qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica, è consentito
derogare dall’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
In occasioni particolari legate ad eventi, manifestazioni, sagre, feste di via o di
quartiere, purché autorizzate dall’amministrazione comunale, è comunque consentita la deroga
alla chiusura festiva limitatamente all’orario di dette manifestazioni e alle zone interessate,
fatte salve diverse disposizioni espresse da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 90 – ESPOSIZIONE DI MERCE O DERRATE
Oltre a quanto stabilito dal Regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o
spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate ecc. all’esterno dei negozi, possono essere
fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni.
Per l’esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo ad un minimo di altezza di 0,70 m
dal suolo.
Non potranno essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza
inferiore a 1,20 m né quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale
intensa.
Non è ammessa l’occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano lordare i
passanti ed il suolo pubblico.
Non è ammessa l’occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla
circolazione dei veicoli.
Art. 91 – VENDITA DEL PANE
Il pane deve essere venduto a peso.
Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo della polvere e fuori dal
contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente pulite e
con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messe in vendita, recanti un
cartellino ben visibile con l’indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante. La consegna del pane e di altri
alimenti
a domicilio dell’acquirente deve essere effettuata con idonei involucri
preconfezionati e chiusi nel luogo di produzione e trasportati con appositi contenitori puliti.
Quando il trasporto di alimenti avviene a mezzo di veicoli destinati a tale scopo, l’interno dei
medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente
normativa.
Art. 92 – OBBLIGO DI VENDITA
Coloro che esercitano un’attività commerciale di vendita, nelle sue diverse forme, non
possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle
quantità richieste dai consumatori.
Pag.35
Art. 93 – CONDIZIONI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal Regolamento d’Igiene, i locali adibiti
al commercio nonché i pubblici esercizi, e i laboratori debbono essere arredati con proprietà e
decoro, sistemati secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al
genere di commercio che vi si effettua, mantenuti costantemente puliti, e, quando siano aperti
al pubblico,sufficientemente illuminati.
Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né
essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
Art. 94 – CARTELLINI DEI PREZZI E PESO DELLE MERCI
Per quanto attiene all’obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i
commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 14 del D.L.vo.31.03.1998 n. 114
e successive modifiche.
Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno
inoltre l’obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce
in esso contenuta.
Art. 95 – PESATURA DELLE MERCI – DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI
Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando strumenti metrici conformi e
sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno
essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.
Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche
per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.
Art. 96 – COMMERCIO AMBULANTE
L’esercizio del commercio in forma ambulante sul territorio comunale è disciplinato dal
D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, dalla Legge Regionale 21/03/2000 n. 15 e successive modificazioni,
dalla legge 09/02/1963 n. 59 e successive modificazioni relativa ai produttori agricoli che
vendono prodotti direttamente provenienti dal proprio fondo e dal Regolamento Comunale per
la disciplina del commercio ambulante approvato dal C. C. con delibera n. 28 del 28/06/2001 e
successive modificazioni.
Esso è consentito soltanto nelle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso
previsti.
Art. 97 – DISPOSIZIONI PER LA VENDITA SU AREA PUBBLICA
Gli esercenti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti
disposizioni:
1) tenere un contegno corretto ed educato nei riguardi dei clienti;
Pag.36
2) non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e non ostacolare gli accessi delle
case private dei negozi ed edifici in genere;
3) non fare uso di altoparlanti, evitando nel contempo grida, suoni ed ogni rumore eccessivo.
4) non posare a terra merci o contenitori con generi commestibili.
Essi dovranno inoltre mantenere i veicoli e le attrezzature di vendita, in buone
condizioni igieniche, di decenza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non dovrà
sporgere dai lati del veicolo.
Art. 98 – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Coloro che intendono esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante
devono essere in possesso della prescritta autorizzazione secondo quanto prescritto dal
Regolamento comunale per la disciplina del commercio ambulante:
L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante non è consentito:
-in tutte le strade ove esiste il divieto di sosta e/o il divieto di circolazione;
-in tutte le strade ove la presenza dell'operatore sia causa di pericolo o di intralcio
alla circolazione, come previsto dal Codice della Strada;
-nelle aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale, sui sagrati delle chiese, nei
giardini pubblici. Nelle stesse aree possono essere concessi posteggi per l’esercizio dell'
attività in forma temporanea, in occasione di particolari ricorrenze o avvenimenti. In tali casi,
è facoltà dell'Autorità comunale limitare la vendita a determinati prodotti ed articoli che
risultino compatibili con le esigenze di tutela dell'area e/o con le caratteristiche delle
specifiche iniziative.
L'esercizio del commercio su area pubblica, in forma itinerantee a posto fisso, potrà
comunque essere proibito dalla Polizia Municipale in speciali circostanze.
I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno disporre i veicoli in
modo da non recare pericolo e intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme
contenute nel Codice della Strada.
E', inoltre, vietato:
a) recare disturbo alle attività di uffici, case di cura, scuole, locali di spettacolo, ecc.;
b) gridare in modo importuno i prezzi e la qualità dei generi offerti in vendita;
c) introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci;
d) gettare sul suolo pubblico residui di generi di vendita, imballaggi, rifiuti ecc.;
e) deporre sul suolo carte, cassette e simili, oltre il tempo necessario alla vendita.
Art. 99 – VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI
Senza la prescritta autorizzazione della competente Autorità è vietata la vendita sulla
strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva
ecc. nonché derivati da simili prodotti.
Art.100 – FIERE, CIRCHI E MANIFESTAZIONI VARIE
Fiere e altre manifestazioni o spettacoli che occupino anche provvisoriamente aree
pubbliche con veicoli, baracche, banchi, palchi, tende, tendoni e simili, possono di regola
Pag.37
essere consentite nelle zone che si prestino a tali svolgimenti, in rapporto alla loro natura, in
modo da ridurre al minimo il disturbo alle esigenze viabilistiche.
L’attività circense è autorizzata nelle aree individuate mediante delibera di Giunta
Comunale, e conclusa l’attività, ovvero sgomberata l’area occupata, dalle strutture indicate al
comma 1.
Le domande inerenti le attività circensi devono pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune almeno 10 giorni prima della data d’inizio attività.
L’occupazione di suolo pubblico per quanto sopra precisato è subordinata alla
preventiva autorizzazione amministrativa che sarà accordata dal responsabile del Servizio
previo versamento della somma stabilita in materia di disciplina di tariffe per l’occupazione
del suolo pubblico.
L’autorizzazione, quale provvedimento di Polizia Amministrativa, è sempre necessaria
anche quando siano interessate aree private.
Pag.38
TITOLO VI°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 101 – SOSTANZE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. del 18/06/1931 n. 773
e del relativo regolamento del 06/05/1940 n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni,
è vietato detenere materiale esplosivo, combustibile ed infiammabil per l’esercizio della
minuta vendita senza specifica autorizzazione.
Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti,
riguardo ai quali si devono osservare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28/06/1955.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alle Leggi n. 1570 del
27/12/1941 (norme sul trasporto e detenzione delle pellicole cinematografiche con supporto
in celluloide) e n. 469 del 13/05/1961, concernenti l’ordinamento dei servizi antincendio,
nonché quelle di cui al D.P.R. 27/04/1955 n. 547 e 26/12/1959 n. 689, riguardanti la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 102 – OBBLIGHI DI LICENZA PER I DEPOSITI E LA VENDITA DI
COMBUSTIBILI E DI MATERIALI INFIAMMABILI
Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a
provvedersi di autorizzazione dell’Autorità Comunale. Sono considerati combustibili, oltre a
quelli propriamente detti quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d’opera, fieno,
paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, iuta, fili vegetali in genere, sughero in tritume,
materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.
È fatta eccezione dall’obbligo dell’autorizzazione per i depositi ad uso esclusivamente
privato funzionali all’alimentazione degli impianti di riscaldamento.
L’autorizzazione potrà essere negata quando dagli accertamenti dell’Ufficio Tecnico
Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui
le eventuali opere e prescrizioni imposte per l’allestimento dei locali non fossero attuate.
Art. 103 – REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA
I depositi ed i luoghi di vendita delle sostanze di cui al precedente articolo dovranno
essere al piano terreno, con accesso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i magazzini
superanti i m2 1.000 dovranno essere tenuti fuori dall’abitato.
Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l’attivazione anche all’interno
dell’ambito urbano, quando i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti
da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con
efficaci rivestimenti.
Pag.39
Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono
essere convenientemente protette. Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere le visite ed i
controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie di cui
trattasi, nonché l’esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifiche di quelli
esistenti. Il Comando dei Vigili del Fuoco, in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 966
del 26.07.1965, effettua le visite ed i controlli di prevenzione incendi e, dopo aver accertata
la rispondenza dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature antincendio alle prescrizioni
di sicurezza, rilascia un “certificato di prevenzione incendi” che ha la validità pari alla
periodicità delle visite.
La periodicità delle visite e dei controlli è stabilita dal citato decreto interministeriale
n. 1973, indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al
precedente comma. L’obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre:
− quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture;
− nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, ed ogni qualvolta vengono
mutate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
In caso di inosservanza delle disposizioni sopra citate, oltre alle eventuali sanzioni
penali previste dalle leggi vigenti, con la modalità stabilita dall’art. 2 della legge n. 966 del
26/07/1965 le visite ed i controlli di cui sopra devono comprendere anche gli accertamenti di
competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1955 n. 547, sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2 lett. A) legge 26/07/65 n. 966.
Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s’intendono seguiti dalla
dizione: “e successive modifiche e/o integrazioni”.
Art. 104 – ACCATASTAMENTO DI LEGNA NEI CORTILI
È vietato accatastare o tenere accatastate, anche allo scoperto, legna o qualsiasi altro
materiale di facile accensione se non adottando le cautele previste dalle normative
antincendio.
Nei sottoscala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni non si possono
depositare materiali combustibili, materiale d’imballaggio, casse o altri ingombri che, oltre a
costituire pericolo, ostacolino la possibile via di fuga in caso d’incendio.
Art. 105 – DIVIETO DELL’USO DI FIAMME LIBERE
È assolutamente vietato:
• Usare fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
• alimentare o fornire con petroli, alcool, benzina, lampade, fornelli e barbecue mentre sono
accesi od in vicinanza di fiamme libere.
I barbecue sono consentiti in luogo pubblico solo nelle aree attrezzate ed indicate
dall’Amministrazione Comunale.
Pag.40
Art. 106 – FUOCHI ARTIFICIALI
POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI PIROTECNICI
Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente, è vietato tenere
nell’abitato materiali esplodenti ed infiammabili per la vendita al minuto senza autorizzazione
dell’’Autorità Comunale.
Su tutto il territorio comunale nessuno può, senza speciale autorizzazione rilasciata
dall’Autorità di P.S., accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili o fare
spari in qualsiasi modo.
Art. 107 - ACCENSIONE DI FUOCHI E FALO’
Ad una distanza inferiore ai 150 metri dalle abitazioni, dai boschi, dalle piantagioni,
dalle siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile, è vietato
bruciare cumuli di foglie, sterpaglie, legname di scarto e qualsiasi altro materiale.
È vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio zolfanelli, sigarette, od altri
oggetti accesi.
Art. 108 – NORME ANTINCENDIO
I Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono all’occorrenza introdursi
nelle case e loro pertinenze o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la
estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo come pure a
permettere l’uso dei loro pozzi e fontane.
L’Amministrazione Comunale potrà, per motivi di sicurezza pubblica, ingiungere,
diffidare, ordinare opere ed interventi ai proprietari, affittuari o inquilini dei locali in cui
venga accertata una situazione di pericolo pertinente alle violazioni delle norme antincendio di
cui al presente titolo.
Art. 109 – TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Le manifatture o le fabbriche ed industrie delle sostanze del precedente art. 103 e
quelle contenute nell’elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U. delle leggi
sanitarie, allegato al D.M. 19/11/1981 ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni,
che producono gas o altre esalazioni insalubri o che possono comunque essere insediate nella
parte abitata delle città, potranno essere permesse solo a condizione che l’imprenditore che
le esercita provi che, con l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non
rechi in alcun modo nocumento alla salute degli abitanti.
Chiunque intenda attivare, rilevare, trasformare od ampliare uno stabilimento
industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di qualsiasi genere, deve farne
comunicazione al Sindaco prima dell’inizio dell’attività.
La comunicazione, specialmente ai fini di quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U.
delle leggi sanitarie, deve essere corredata da una dettagliata relazione sul ciclo di
lavorazione che si intenda effettuare.
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi e liquidi e simili,
provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute
Pag.41
pubblica, il Sindaco prescrive le misure da applicare per prevenire o impedire il danno od il
pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. In caso di inadempienza il Sindaco
può provvedere d’ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal D.lgs 18/08/2000 n. 267.
Art. 110 – NORME DI PREVENZIONE ANTISMOG
L’esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi, a
ciclo continuo od occasionale, nonché l’esercizio di impianti industriali che diano luogo ad
emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo, atte ad alterare le
condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto e indiretto alla
salute dei cittadini e danno ai beni pubblici e privati, devono sottostare alle norme previste
dalla legislazione vigente.
Art. 111 – IMPIANTI CENTRALIZZATI DI G.P.L.
Gli impianti centralizzati di g.p.l. (gas di petrolio liquefatto) per uso domestico e
industriale, costituiti da recipienti portatili, (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono
essere realizzati secondo le norme di sicurezza vigenti.
Gli impianti di utilizzazione di g.p.l. costituiti da una sola bombola devono essere
installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza:
1. installazione della bombola di g.p.l. all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di
utilizzazione (ad esempio: fuori dai balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso
l’interno del locale ed aerate direttamente verso l’esterno);
2. protezione della tubazione fissa metallica, nell’attraversamento delle murature, con guida
aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Tale tubazione deve essere
munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento
tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale
resistente all’usura ed all’azione chimica del g.p.l.. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla
tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in
modo da evitare particolare usura, fuga di gas o possibilità di sfilamento del tubo stesso.
Art. 112 – CONDUTTURE DEL GAS
La costruzione degli impianti di distribuzione di gas naturale per rifornire il gas alle
utenze ubicate nel centro urbano, deve essere realizzata secondo le norme di sicurezza
vigenti.
Per allacciamenti delle utenze alla condotta stradale devono essere osservate le
seguenti cautele:
1. i contatori del gas devono essere installati, di massima, all’esterno dei locali aventi le
seguenti destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazioni di sostanze
infiammabili e combustibili ed in tutti i locali ed ambienti in cui vi è pericolo di incendio.
Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aerazione dirette verso
l’esterno è vietata l’installazione di contatore;
2. nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio o altro
metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere
Pag.42
ispezionabili su tutto il loro percorso. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di
aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni;
3. la derivazione di presa della conduttura stradale al contatore dovrà essere fatta con
tubazioni di acciaio o polietilene all’esterno del fabbricato;
4. nell’attraversamento delle murature forate la tubazione dovrà essere protetta con guaina
aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Gli impianti termici
alimentati da gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione
di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri laboratori
artigianali, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per
inceneritori di rifiuti) devono essere rispondenti alle norme vigenti.
Art. 113 – DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD
ALTRI EDIFICI
Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili
strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli
inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti
massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di nulla osta rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
1. le bombole di gas d’uso domestico dovranno essere installate all’esterno dei locali ove
trovasi l’apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchia non comunicanti con l’interno
del locale ed aerate direttamente verso l’esterno;
2. le tubazioni fisse in metallo, nell’attraversamento delle murature dovranno essere
protette con guaina aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno;
3. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver
giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore realizzati con
materiale resistente all’usura ed all’azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del
tubo flessibile sia alla tubazione sia all’apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite
con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento
del tubo stesso;
4. per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma,
dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle
leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il “certificato
di prevenzione incendi”.
Art. 114 – AUTORIMESSE
Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza
contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei
Servizi Antincendi. Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del
Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di agibilità o
prescriverà le opere necessarie ai fini dell’agibilità medesima.
Pag.43
Art. 115 – BOCCHE ANTINCENDIO
I locali dei cui agli artt. 110-111-112, dovranno essere provvisti di impianto
antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco.
Tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese
di coloro che li usano.
La responsabilità in via solidale di cui sopra incombe anche sul proprietario degli
impianti stessi.
Art. 116 – ABUSO DI SEGNALAZIONI
Salvo le maggiori responsabilità penali qualora il fatto costituisca reato, è vietato
manomettere od usare e imitare segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od
imitarne la tonalità o provocare in qualsiasi modo l’intervento con falsa e arbitraria chiamata.
Art. 117 – TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI
Il trasporto di vetri eccedenti la sagoma del veicolo deve effettuarsi in opportuni telai
che ne fronteggiano gli estremi.
Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati
collocati gli opportuni ripari.
Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa
adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
Art. 118 – PROTEZIONE DA SCHEGGE
I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere, quando lavorano sul suolo
pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al
collegamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti e
che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione. I
titolari delle imprese saranno ritenuti responsabili in via principale e solidale con gli
esecutori delle opere.
Art. 119 – GETTO DI COSE
E’ proibito gettare da ponti di lavoro e dall’interno di fabbriche e stabili,
materiali di demolizione od altro.
Art. 120 – SEGNALAZIONI E RIPARI DI OPERE IN COSTRUZIONE
Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la
demolizione di edifici e simili, oltre all’osservanza delle prescrizioni del regolamento
edilizio, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.
Pag.44
Questi dovranno rimanervi fino all’ultimazione dell’opera e durante la notte dovrà
tenersi acceso ed affisso uno o più lumi.
Le impalcature ed i ponteggi dovranno essere realizzati ed opportunamente
cintati con reti od altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi
materiale sul suolo aperto al pubblico transito.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di legge e regolamenti generali
e speciali, vigenti in materia.
Art. 121 – MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO
Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o
marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere
prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente
provvedere, altresì, ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è
fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al
pubblico.
Art. 122 – ORDINE DI RIPARAZIONE
Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, l’autorità competente provvederà
con ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate
immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di
riparazione da eseguirsi.
Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti,
l’autorità provvederà d’ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da
riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l’azione
penale qualora il fatto costituisca reato.
Art. 123 – POZZI E CISTERNE
I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di
parapetto e di sportello, ordinariamente chiuso, od altri ripari atti ad impedire che vi cadano
persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.
Art. 124 – PALCHI E TRIBUNE
Le impalcature, palchi, tribune e simili impianti che siano eretti su suolo pubblico o
privato, in occasioni di feste, fiere, manifestazioni sportive od altro, destinati a ricevere
spettatori e per i quali deve essere richiesta preventiva licenza, dovranno, prima di entrare in
funzione, essere collaudati dalla commissione permanente di vigilanza, prevista dalle vigenti
norme di polizia amministrativa.
L’autorità comunale può inoltre impartire disposizioni per la salvaguardia della quiete,
del decoro pubblico e della circolazione stradale, verificando gli adempimenti relativi a mezzo
degli agenti di polizia locale il cui accesso deve essere liberamente consentito ad ogni luogo di
spettacolo o trattenimento pubblico.
Pag.45
TITOLO VII°
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI
ART. 125 – ESERCIZIO DEI MESTIERI ARTIGIANI ITINERANTI
Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri itineranti
nel territorio del comune, senza essere in possesso della relativa autorizzazione.
I lustrascarpe, i facchini di piazza e simili, dovranno inoltre aver assolto agli obblighi
relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l’occupazione del suolo pubblico.
Gli artigiani itineranti quali arrotini, ombrellai ed impagliatori, possono sostare il tempo
necessario per soddisfare i clienti.
A chi eserciti mestieri itineranti è vietato di importunare i passanti richiamando
l’attenzione con grida o schiamazzi. E’ pure vietato esercitare il mestiere fuori dei luoghi
assegnati.
Pag.46
TITOLO VIII°
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ART. 126 – NORME GENERALI
Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza
impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione,
deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.
Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di
servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da
contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro
i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o
polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano
contribuire all'inquinamento atmosferico.
ART. 127 – DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’
Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve
presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, preventiva denuncia. Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l’attività,
subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge
fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.
Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei
valori storico-artistico ed ambientali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del
Comune.
La denuncia sostituisce il nullaosta di esercizio di cui al Regolamento Locale di Igiene e
vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l’idoneità e la corrispondenza
dell’attività alla documentazione prodotta ed alle norme vigenti in materia di conformità
urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad
ottemperare anche agli eventuali obblighi dell'articolo 216 dei Testo Unico delle Leggi
Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell’articolo 48 del D.P.R. n. 303 dei
1956, per le opere costruite o rese usabili con destinazione d'uso generica.
La denuncia, da presentarsi in carta legale, deve essere corredata dalle documentazioni
previste dal Regolamento Locale di Igiene e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli
casi, per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica
attività. Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in duplice copia e in scala
almeno 1:100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre
all'elenco dettagliato dei macchinari stessi.
La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare
da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti
di assenso previsti dalla normativa vigente.
Il Comune verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative
vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.
Pag.47
L'istruttoria delle pratiche è demandata, ciascuno per la propria competenza,
all’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa e all’Ufficio di Polizia Locale e sarà espletata
secondo i principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e le
disposizioni del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo.
Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa, il
Comune non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire nell'attività,
quest'ultima potrà legittimamente continuare.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti
Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio
dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile,
può ordinare la chiusura dell'esercizio.
ART. 128 – MODIFICA ALLE STRUTTURE O ALLA TITOLARITA’
DELL’AZIENDA
Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle
strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione
edilizia deve essere presentata nuova richiesta all’Autorita’ Comunale. Ai fini
dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.
Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere
comunicato, a cura dei titolare, entro quindici giorni, all'Autorità comunale.
ART. 129 – CONTROLLI
L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle
sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.
ART. 130 – CESSAZIONI
La cessazione di un’attività produttiva deve essere comunicata all’Ufficio competente
entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.
Pag.48
TITOLO IX°
DISCIPLINA SANZIONATORIA
Art. 131 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI PROCEDURA
SANZIONATORIA
In tutte le ipotesi di violazione previste dal presente Regolamento si applicano le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme dello stesso Regolamento.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 co. 3 e 5 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000,
l’autorità competente a ricevere il rapporto ed adottare i successivi provvedimenti tecnico
amministrativi, stabiliti per legge, viene individuata in capo al Responsabile del Servizio
competente per materia.
I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze o ingiunzioni di
pagamento spettano al Comune.
Art. 132 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente regolamento è
prevista la sanzione amministrativa di cui all’allegato A).
La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del
contravventore, mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al
trasgressore, al doppio del minimo della sanzione. Il pagamento potrà essere eseguito presso
l’Ufficio di Polizia Municipale durante gli orari di apertura al pubblico ovvero direttamente
presso l’Ufficio Postale versando la somma sul C.C.P. intestato al Comune di Veduggio con
Colzano.
Art. 133 – SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE
I funzionari e gli agenti all’atto di accertare l’infrazione potranno procedere al
sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere
l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto,
semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione.
Nell’effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute
nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive
modifiche. Le cose sequestrate saranno conservate nei magazzini comunali o presso altro
depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.
Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all’Autorità competente.
In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le
disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.
Pag.49
TITOLO X°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 134 – PROCEDURE AUTORIZZATORIE
In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa vigente, per le attività disciplinate dal
presente Regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 della Legge
07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di denuncia di inizio di
attività e di silenzio-assenso.
ART. 135 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo
di approvazione del medesimo.
Le disposizioni ed i provvedimenti precedentemente emanati nelle materie e nei casi
oggetto del presente regolamento ed in contrasto con questo devono considerarsi abrogati.
Pag.50
allegato A)
TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Articolo
Sanzione
Pagamento in misura ridotta
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
da €. 25,00 a €.150,00
da €. 25,00 a €.150,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 25,00 a €.150,00
da €. 25,00 a €.150,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 25,00 a €.150,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 25,00 a €.150,00
da €. 25,00 a €.150,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
€. 50,00
€. 50,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 50,00
€. 50,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 50,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 50,00
€. 50,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
Pag.51
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n.
art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n.
art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n.
art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n.
art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n.
art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n.
art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n.
art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n.
da €. 75,00 a €.450,00
art. 110 TULPS 773/1931
art. 110 TULPS 773/1931
Dlgs 31/03/1998 n. 114
Dlgs 31/03/1998 n. 114
Dlgs 31/03/1998 n. 114
Dlgs 31/03/1998 n. 114
Dlgs 31/03/1998 n. 114
Dlgs 31/03/1998 n. 114
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
Dlgs 31/03/1998 n. 114
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
Pag.52
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 150,00
30
30
30
30
30
30
30
30
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
130
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 75,00 a €.450,00
da €. 25,00 a €.150,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
da €. 50,00 a €.300,00
Pag.53
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 50,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
Scarica

- comune di veduggio con colzano