COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO Provincia di Milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 22/10/2004 INDICE Titolo I – Disposizioni generali Art. 1 – Disciplina della polizia urbana Art. 2 – Campo di applicazione del regolamento Art. 3 – Vigilanza per le applicazioni delle norme di polizia urbana Art. 4 – Autorizzazioni – Licenze – Concessioni – D.I.A. – Disposizioni generali Art. 5 – Pubblicità delle licenze, concessioni, permessi, nulla osta, D.I.A. Titolo II – Suolo pubblico Art. 6 – Occupazione del suolo pubblico Art. 7 – Obblighi del concessionario Art. 8 – Revoca delle concessioni Art. 9 – Lavori, depositi, cantieri sulle strade Art. 10 – Precauzioni generali per i cantieri Art. 11 – Chiusura di strade pubbliche Art. 12 – Occupazione dei marciapiedi e banchine stradali Art. 13 – Norme generali per il nomadismo Art. 14 – Tende solari Art. 15 – Spettacoli e vetrine richiamanti l’attenzione dei passanti Art. 16 – Uso di scale a mano, cavalletti, ponti mobili o fissi Art. 17 – Occupazione del suolo pubblico con edicole e chioschi Art. 18 – Divieti di giochi sul suolo pubblico Art. 19 – Occupazione del suolo pubblico per gare sportive Art. 20 – Occupazioni pericolose Art. 21 – Collocamento di condutture e di servizi tecnologici vari Art. 22 – Siepi e piantagioni Art. 23 – Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti Art. 24 – Carico e scarico di cose Titolo III – Decoro pubblico Art. 25 – Disposizioni di carattere generale Art. 26 – Affissioni manifesti – volantinaggio Art. 27 – Insegne, striscioni, vetrine e pubblicità Art. 28 – Cartelli ed iscrizioni Art. 29 – Monumenti, targhe e lapidi Art. 30 – Imbrattamento di muri, monumenti e di strutture dell’arredo urbano di proprietà comunale Art. 31 – Danneggiamenti ai beni di proprietà comunale Art. 32 – Divieto di danneggiare impianti pubblici Art. 33 – Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su inferriate, cancellate o altri manufatti pubblici Art. 34 – Conservazione e decoro dei fabbricati Art. 35 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale. Illuminazione Art. 36 – Divieto di stendere la biancheria e di battitura di panni e tappeti Art. 37 – Baracche ed orti Pag.2 Art. 38 – Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto Art. 39 – Scarichi nei fossi e nei canali Art. 40 – Vasche e fontane Art. 41 – Rispetto dei giardini, alberi, aiuole Art. 42 – Atti contro la pubblica decenza, il decoro e la moralità Art. 43 – Lavature di vetrine, mostre e autoveicoli Art. 44 – Annaffiature dei giardini pubblici e privati. Utilizzo dell’acqua Art. 45 – Trasporto di materiale di facile dispersione Art. 46 – Nettezza del suolo pubblico Art. 47 – Raccolta differenziata Art. 48 – Disciplina per lo scarico di rifiuti e spazzature Art. 49 – Trasporto di materiale con esalazioni nauseanti Art. 50 – Pozzi neri e vasche biologiche Art. 51 – Fumi ed esalazioni Art. 52 . Bestie macellate Art. 53 – Recinzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico Art. 54 – Disposizioni riguardanti gli animali Art. 55 – Animali pericolosi Art. 56 – Maltrattamento di animali Art. 57 – Collari, guinzagli e museruole per cani Titolo IV – Quiete pubblica Art. 58 – Divieto dell’uso delle sirene e disciplina sugli allarmi Art. 59 – Rumori e suoni nelle abitazioni private Art. 60 – Grida dei venditori e altoparlanti pubblicitari Art. 61 – Canti e schiamazzi, suonatori ambulanti Art. 62 – Disciplina per le attività causa di molestie al vicinato Art. 63 – Limitazioni di orario e di rumori Art. 64 – Sale da ballo, cinema e ritrovi Art. 65 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e stereofonici Art. 66 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore Art. 67 – Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose Art. 68 – Divieto di tenere animali recanti disturbo Art. 69 – Uso delle campane Art. 70 – Cortei e cerimonie Art. 71 – Questue Art. 72 – Obbligo di osservanza degli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici Titolo V – Commercio ed esercizi pubblici Art. 73 – Rilascio di licenze ed autorizzazioni Art. 74– Orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Art. 75 – Facoltà di modifica dell’orario da parte dell’amministrazione comunale Art. 76 – Esercizi pubblici a carattere misto Art. 77 – Deroghe per esigenze di carattere generale e per speciali ricorrenze Art. 78 – Obblighi degli esercenti sugli orari Art. 79 – Turno di chiusura settimanale Pag.3 Art. 80 – Chiusura estiva per ferie Art. 81 – Locali per esercizi pubblici Art. 82 – Attività complementare di musica di sottofondo Art. 83 – Apparecchi da trattenimento da gioco Art. 84 – Autorizzazione per esercizi commerciali Art. 85 – Orario delle attività commerciali Art. 86 – Chiusura pomeridiana e festiva Art. 87 – Attività particolari di vendita Art. 88 – Esposizione orario di apertura e chiusura Art. 89 – Deroghe all’apertura e alla chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio Art. 90 – Esposizione di merce o derrate Art. 91 – Vendita del pane Art. 92 – Obbligo di vendita Art. 93 – Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita Art. 94 – Cartellini dei prezzi e peso delle merci Art. 95 – Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri Art. 96 – Commercio ambulante Art. 97 – Disposizioni per la vendita su area pubblica Art. 98 – Commercio in forma itinerante Art. 99 – Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili Art. 100 – Fiere, circhi e manifestazioni varie Titolo VI – Norme di sicurezza negli abitati Art. 101 – Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili Art. 102 - Obblighi di licenza per i depositi e la vendita di combustibili e di materiali infiammabili Art. 103 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita Art. 104 – Accatastamento di legna nei cortili Art. 105 – Divieto dell’uso di fiamme libere Art. 106 – Fuochi artificiali polveri, liquidi infiammabili e fuochi pirotecnici Art. 107 – Accensione di fuochi e falò Art. 108 – Norme antincendio Art. 109 – Tutela della salute pubblica Art. 110 – Norme di prevenzione antismog Art. 111 – Impianti centralizzati di g.p.l. Art. 112 – Condutture del gas Art. 113 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici Art. 114– Autorimesse Art. 115 – Bocche antincendio Art. 116 – Abuso di segnalazioni Art. 117 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi Art. 118 – Protezione da schegge Art. 119 – Getto di cose Art. 120 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione Art. 121 – Manutenzione di aree di pubblico transito Art. 122 – Ordine di riparazione Pag.4 Art. 123 – Pozzi e cisterne Art. 124 – Palchi e tribune Titolo VII – Disposizioni per i mestieri girovaghi Art. 125 – Esercizio dei mestieri artigiani itineranti Titolo VIII – Attività produttive Art. 126 – Norme generali Art. 127 –Denuncia di inizio di attività Art. 128 – Modifica alle strutture o alla titolarità dell’azienda Art. 129 – Controlli Art. 130 - Cessazioni Titolo IX – Disciplina sanzionatoria Art. 131 – Disposizioni di carattere generale e di procedura sanzionatoria Art. 132 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art. 133 – Sequestro e custodia di cose Titolo X – Disposizioni finali e transitorie Art. 134 – Procedure autorizzatorie Art. 135 – Entrata in vigore Pag.5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciale ad essa attinenti secondo il D.lgs 267/2000 e successive modifiche. Essa attende alla tutela dell’integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento di una vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall’arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l’attività ed il comportamento dei cittadini. Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Le norme e le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sulle aree pubbliche e sulle aree private aperte del territorio comunale, nonché sulle aree private in genere, per motivi di pubblica necessità e urgenza. Per aree private aperte s’intendono le aree non recintate, ovvero non chiuse in modo da impedire l’accesso e la circolazione di pedoni e di veicoli di qualsiasi genere. Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per specifiche circostanze dall’Amministrazione Comunale. Art. 3 - VIGILANZA PER LE APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l’assessore delegato in coordinamento con il responsabile del servizio. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato in via prioritaria all’Ufficio di Polizia Locale nonché, ognuno per le rispettive competenze, agli altri servizi del comune. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Locale nell’esercizio delle loro funzioni potranno accedere per motivata azione in tutti i luoghi dove si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli agenti e gli ufficiali di P. G. devono attenersi alle disposizioni del codice di Procedura Penale. Le perquisizioni e le ispezioni nei luoghi privati devono essere effettuate secondo le disposizioni previste dall’art. 244 e seguenti del Codice di Procedura Penale. In caso di flagranza di reato le perquisizioni possono essere effettuate secondo le disposizioni dell’art. 352 del medesimo Codice. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 689/81, durante l’attività di accertamento agli ufficiali e agli agenti di Polizia Locale è consentito effettuare fotografie, videosorveglianza, rilievi di campioni, misurazioni di pesi e misure, operazioni tecniche e quant’altro risulti idoneo per l’esecuzione dell’accertamento nei modi e limiti stabiliti dalle leggi. Pag.6 Ai fini di poter effettuare i controlli di sorvegliabilità interna prevista dalle leggi vigenti, non può essere impedito agli agenti ed ufficiali di Polizia Locale, durante il servizio d’istituto, l’accesso ai locali interni degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quand’anche i locali fossero interdetti al pubblico. Art. 4 - AUTORIZZAZIONI – LICENZE – CONCESSIONI – D.I.A. – DISPOSIZIONI GENERALI Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze e D.I.A. rilasciate in base al presente regolamento s’intendono accordate: a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) previo pagamento della relativa tariffa; d) con l’obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; e) con facoltà per l’Amministrazione d’imporre in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso; f) sotto l’osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata, a pena di decadenza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso. Dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento e del suo eventuale rinnovo, al Comando di Polizia Locale al fine di agevolarne l’attività di controllo. Art. 5 - PUBBLICITA’ DELLE LICENZE, CONCESSIONI, PERMESSI, NULLA OSTA, D.I.A. Tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, D.I.A., devono essere tenute a disposizione nei luoghi in esse indicati e per il tempo della loro durata. Esse dovranno essere presentate ai funzionari, ufficiali ed agenti del corpo di Polizia Locale e di altre forze di Polizia che ne facciano richiesta e, in caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione presentando all’ufficio comunale competente una certificazione dell’Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento. Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno. Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio e di verificare che siano stati assolti gli obblighi fiscali e tributari. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal comune : - possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente; Pag.7 - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso si persistente abuso da parte del titolare; - devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio. Il titolo si intende decaduto: - quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l’atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità; - quando, senza il nulla osta del comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del comune entro il termine indicato. Pag.8 TITOLO II SUOLO PUBBLICO Art. 6 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO Per occupazione del suolo pubblico si intende l’occupazione di uno spazio di area pubblica con materiali di qualsiasi genere, con veicoli adibiti a lavori, con mezzi d’opera, a mezzo di strutture fisse o smontabili insistenti sul terreno o sospese su di esso, con manufatti di qualunque tipo e materiale, con cantieri stradali, tende, banchi, dissuasori di sosta. Nessuna occupazione del suolo pubblico, del sottosuolo e dell’area soprastante il suolo pubblico e delle aree private ad uso pubblico, potrà essere fatta senza autorizzazione dell’amministrazione comunale. L’occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade o piazze a mezzo di installazioni od ingombri, non può essere consentita quando l’installazione o l’ingombro possano ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità, salvo casi di necessità o esigenze eccezionali. La concessione dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico è subordinata all’osservanza delle norme contenute nel regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal consiglio comunale con delibera n° 21 del 06/05/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni. Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve inoltre sottostare, pena la revoca, alle seguenti condizioni: a) osservare tutte le prescrizioni o condizioni imposte e limitare l’occupazione alla superficie ed alla durata previste; b) ridurre al pristino stato il suolo occupato, alla scadenza della concessione; c) mantenere lo spazio circostante quello occupato, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o terzi abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l’obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, nonché l’accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere. Art. 8 - REVOCA DELLE CONCESSIONI In qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell’atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d’interesse pubblico. Pag.9 L’occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, in caso di recidiva specifica reiterata infraquinquennale, comporterà l’immediata revoca della concessione se l’infrazione di cui sopra ha luogo con tacito consenso di altro concessionario limitrofo. Le sanzioni predette potranno essere applicate anche al concessionario limitrofo che con il suo comportamento abbai favorito l’infrazione. Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli agenti di polizia locale e da altre forze di polizia. Nel caso di revoca, l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo del solo rimborso, all’intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale. Art. 9 - LAVORI , DEPOSITI, CANTIERI SULLE STRADE Chiunque compia lavori o apra cantieri e depositi sulle strade e loro pertinenze dovrà attenersi scrupolosamente alle norme specifiche previste dal Codice della Strada. La strada viene definita secondo l’espressione di cui all’articolo 2 comma 1° del Codice della strada. Tuttavia qualora dovessero nascere dubbi in merito ai confini delle strade con le aree private aperte adiacenti, si applicano i concetti e le definizioni di cui all’articolo 2 del presente Regolamento. Art. 10 – PRECAUZIONI GENERALI PER I CANTIERI Gli scavatori, le macchine operatrici ed ogni altro utensile mobile, durante la sosta o l’interruzione dei lavori, devono essere assicurati al suolo o fermati in modo da non spostarsi ed in modo da non uscire dalla limitazione del cantiere o comunque invadere l’area di pertinenza dei pedoni e dei veicoli. Durante la sosta o l’interruzione dei lavori, le gru per sollevamento carichi devono essere lasciate in modo tale che il contrappeso delle stesse non insista sul suolo pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Le protezioni delle reti, delle funi di carico, dei verricelli, dei montacarichi, degli argani, delle strutture di lavoro, durante la sosta o l’interruzione dei lavori devono essere assicurati o fermati in modo tale da non sbattere o vibrare, recare rumori molesti, fischi, suoni ed oscillazioni pericolose . I ponteggi e le strutture annesse devono essere montate a regola d’arte ed in modo tale da non provocare rumori molesti o pericolose oscillazioni. Durante l’esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo sbarramento della zona interessata, con la speciale osservanza delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione. Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all’alba. E’ fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o scarsa visibilità. Art. 11 – CHIUSURA DI STRADE PUBBLICHE E’ vietata chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell’autorità comunale. Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli, si Pag.10 renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda ed in presenza di conforme ordinanza del Sindaco. Nell’ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l’esecuzione di quanto richiesto. Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Comando di Polizia Locale il quale, valutata la necessità ed urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comando di Polizia Locale farà senza ritardo, seguire l’atto amministrativo conseguente. Art. 12 – OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE STRADALI L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro connesso all’attività, può essere concessa davanti ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo dell’occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità stabilite dal Codice della Strada. L’amministrazione comunale può negare la concessione o l’autorizzazione nei casi in cui vi siano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico, di estetica e paesaggistiche. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti. Art. 13 - NORME GENERALI PER IL NOMADISMO Ai nomadi è vietato sostare sul territorio comunale. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo negli spazi che l’Amministrazione Comunale ha stabilito. Nei loro accampamenti dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tuttavia, qualora la presenza, specie se massiccia, di dette persone può essere pregiudizievole per l’ordine pubblico o per motivi di ordine igienico-sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, non iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare il territorio stesso, unitamente alle proprie cose. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l’Autorità di P.S., con il Comando Carabinieri, sarà data esecuzione all’ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla compente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del vigente Codice Penale. Lo stazionamento può essere autorizzato su aree pubbliche o private aperte indicate dall’amministrazione comunale per lo svolgimento di spettacoli viaggianti, esclusivamente per il tempo di esecuzione degli stessi e per l’installazione e smontaggio delle strutture. Art. 14 - TENDE SOLARI Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l’orlo inferiore ad altezza non inferiore a 2,20 m dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 cm dalla verticale del ciglio del marciapiede. La concessione per l’installazione di tende solari protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alla preventiva autorizzazione Pag.11 dell’amministrazione comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali della toponomastica, la segnaletica verticale, i semafori, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede. Non è consentita l’applicazione alle tende solari di tendine mobili laterali o frontali. Le tende solari devono essere immediatamente ritirate in caso di forti venti e di pioggia. Art. 15 – SPETTACOLI E VETRINE RICHIAMANTI L’ATTENZIONE DEI PASSANTI Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l’attenzione dei passanti provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva autorizzazione all’amministrazione comunale che può negarla quando i marciapiedi non siano di larghezza sufficiente e la manifestazione possa recare intralcio alla circolazione stradale o al movimento pedonale. Art. 16 – USO DI SCALE A MANO, CAVALLETTI, PONTI MOBILI O FISSI L’uso di scale a mano, cavalletti e ponti mobili o fissi è consentito, previa autorizzazione dell’amministrazione comunale. Art. 17 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE E CHIOSCHI La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e alle curve o per ragioni estetiche o paesaggistiche. In ogni caso l’installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia prevista dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche. Art. 18 – DIVIETI DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO Sul suolo pubblico adibito a transito veicolare o pedonale, nei giardini pubblici (esclusi i parchi ed i giardini recintati ed attrezzati per giochi ed esercitazioni sportive) e sulle aiuole, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva od altro che possa recare disturbo alla circolazione. È vietato sul suolo pubblico adibito a transito veicolare o pedonale l’uso dei pattini, di trampoli nonché di acceleratori di andatura. Sulle strade e loro pertinenze è vietato il gioco del calcio. In deroga a quanto sopra, è facoltà dell’amministrazione comunale consentire l’uso dei pattini in aree appositamente predisposte. Pag.12 Art. 19 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade o aree pubbliche, devono darne avviso all’Amministrazione Comunale indicando tutti gli elementi necessari utili per poter predisporre il servizio più idoneo. Art. 20 – OCCUPAZIONI PERICOLOSE Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato gettare materiali in genere o creare depositi che possano causare pericolo, ostacolo od incomodo alla libera circolazione. I vasi da fiori, ornamenti od altri oggetti posizionati su davanzali, balconi, parapetti e simili devono essere assicurati in modo da non precipitare sul suolo pubblico sottostante anche in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Art. 21 – COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE E DI SERVIZI TECNOLOGICI VARI Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell’acqua potabile,dell’energia elettrica e del gas, l’impianto di linee telefoniche o dei servizi tecnologici in genere e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo atto, rilasciato dall’Autorità competente, ferma l’osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull’occupazione del suolo pubblico. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell’atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione. Il concessionario avrà l’obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell’Autorità competente, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico sevizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all’atto dell’impianto quanto successivamente. I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dai funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo di Polizia Municipale, al quale dovranno notificare quindi, il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizi dell’Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari Pag.13 dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità. Art. 22 – SIEPI E PIANTAGIONI I proprietari confinanti con le aree pubbliche o con le aree private anche aperte ovvero gli aventi titolo di godimento hanno l’obbligo di mantenere le siepi, le piante, le colture e le piantagioni in modo che queste non creino o costituiscano pericolo e non fuoriescano dai confini della proprietà restringendo le carreggiate e i marciapiedi o limitandone in qualsiasi modo la completa utilizzabilità. I soggetti soprammenzionati hanno l’obbligo di mantenere le piantagioni e le colture insistenti su aree e fondi aperti di confine alle strade, mantenendo una fascia di rispetto di almeno tre metri. In caso di non ottemperanza alla prescrizioni indicate, l’amministrazione comunale ha facoltà di procedere autonomamente alla messa in condizione di sicurezza, previo atto di diffida notificato al proprietario del terreno o ai soggetti indicati al 1° comma non meno di 20 giorni prima dell’esecuzione delle opere. Le spese sostenute dall’amministrazione comunale per gli interventi di manutenzione per la sicurezza verranno imputate ai soggetti di cui al 1°comma. Art. 23 – SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI TETTI Durante e dopo le nevicate, i balconi i davanzali e i marciapiedi devono essere sgomberati in modo da non arrecare molestia ai passanti e non ingombrare il suolo pubblico. I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti, sgomberando la neve che risulti in pericolo di caduta e adottando tutte le precauzioni di segnalazione necessarie, in modo da non arrecare danno ai passanti e non ingombrare il suolo pubblico. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdrucciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà. Art. 24 – CARICO E SCARICO DI COSE Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico le fermate e le soste temporanee dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare persone e cose; esse devono comunque essere limitate al tempo strettamente necessario. Si dovranno in ogni caso sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico. In tali casi di necessità e dove tali Pag.14 operazioni richiedono tempi di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere speciale permesso dell’Autorità comunale la quale può subordinare la concessione all’osservanza di speciali modalità ed anche a ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. In caso di eccezionali esigenze di viabilità l’ufficio di Polizia Locale può fissare di volta in volta e per qualsiasi località limiti d’orario e permessi di soste. Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo, devono essere compiute con sollecitudine e senza interruzione, evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica. Ad operazione ultimata il suolo deve presentarsi pulito ed in caso di inosservanza l’amministrazione comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa sostenuta verso i responsabili. Pag.15 TITOLO III DECORO PUBBLICO Art. 25 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Ferme restando le norme previste da altri regolamenti statali, da leggi o regolamenti regionali, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per il decoro. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse dovranno essere mantenute libere da ogni ostacolo. Nelle concessioni per l’esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l’Autorità Comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare della concessione alla manutenzione ed al decoro dell’insieme. Tutti gli oggetti e manufatti che servono per il posteggio, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare o limitare l’uso o far modificare la forma o l’aspetto dei medesimi. Il sindaco può, con propria ordinanza, imporre ai cittadini la realizzazione di finiture edilizie o pulizie di edifici al fine di garantire il decoro cittadino. Art. 26 – AFFISSIONI MANIFESTI - VOLANTINAGGIO È vietata l’affissione di manifesti, striscioni ed avvisi in genere, di qualunque natura. Le affissioni possono essere effettuate solo negli spazi appositamente destinati, dall’ufficio comunale competente, previo pagamento dell’apposita imposta. E’ vietato altresì stracciare, sporcare, coprire, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il temine per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all’affissione. È vietato il lancio di opuscoli e volantini sugli spazi pubblici o aperti al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità. Art. 27 – INSEGNE, STRISCIONI, VETRINE E PUBBLICITÀ Oltre a quanto stabilito dal regolamento di pubblicità e affissioni e dal regolamento edilizio, sono vietate tutte le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose, infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, Pag.16 colorazione o ubicazione possono creare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione. L’installazione di striscioni pubblicitari sulle strade del territorio comunale può essere autorizzata solo in casi eccezionali e per manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale. In ogni caso per l’installazione di striscioni pubblicitari sugli alberi e sui pali della pubblica illuminazione è necessario chiedere l’autorizzazione all’autorità comunale. Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, luminarie o simili, senza aver ottenuto il permesso dall’autorità comunale. Art. 28 – CARTELLI ED ISCRIZIONI Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all’autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela del decoro delle strade e della circolazione stradale. L’autorizzazione di cui al primo comma potrà essere negata a tutela della bellezza panoramiche, della storicità dei luoghi o per altro interesse pubblico non rinunciabile e dovrà essere sempre negata per le facciate degli edifici dichiarate di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale. Art. 29 – MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze è necessario ottenere l’autorizzazione comunale. A tale scopo dovranno essere presentati, uniti alla domanda, i disegni, modelli o fotografie nonché il testo dell’epigrafe o quant’altro potrebbe essere richiesto dal caso. Art. 30 – IMBRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI E STRUTTURE DELL’ARREDO URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE È vietato recare danno e imbrattare con scritti, figure o disegni i monumenti, i marciapiedi, le carreggiate, i muri degli edifici pubblici e privati e qualunque altra struttura dell’arredo urbano. L’Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe su specifiche richieste di autorizzazione. È altresì vietato imbrattare con scritti, disegni o in altri modi, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e tutti i veicoli in generale. Art. 31 – DANNEGGIAMENTI AI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE È vietato danneggiare in qualunque modo i beni di proprietà comunale posti sia all’interno che all’esterno dei luoghi pubblici. È vietato imbrattare o danneggiare le tombe ed i monumenti funebri pubblici e privati posti all’interno dei cimiteri. Pag.17 Art. 32 – DIVIETO DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI E’ vietato: 1) impedire o diminuire l’efficacia dell’uso o recare danno in qualunque modo agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari ferroviari, alle segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed a ogni altra cosa destinata al pubblico. 2) sedersi sulle panchine, sedie e sedili dei mezzi pubblici o privati adibiti a servizio pubblico, con i piedi appoggiati sul medesimo piano di seduta,sul sedile adiacente o sugli schienali. Art. 33 – DIVIETO DI SDRAIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU INFERRIATE, CANCELLATE O ALTRI MANUFATTI PUBBLICI. È vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici o privati, chiese e monumenti. È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione e simili, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti. Art. 34 – CONSERVAZIONE E DECORO DEI FABBRICATI È fatto obbligo ai proprietari di mantenere sempre le pareti esterne delle case rivolte verso le pubbliche strade ed i muri di cinta in buono stato di manutenzione, con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie ben assicurati. I proprietari hanno altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall’autorità comunale, sotto l’osservanza delle norme del vigente regolamento edilizio. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l’androne e le scale, le inferiate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. Gli oggetti di ornamento esposti su balconi, finestre e grondaie ecc. devono essere assicurati in modo da evitarne la caduta anche per effetto meteorologico particolarmente violento, che possono causare pericolo o danno a persone o cose. I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, sono obbligati a mantenere in buono stato le fronti degli edifici, i tetti e le gronde o altri accessori, in modo che non venga creato pericolo per l’incolumità pubblica. In caso d’inottemperanza alle prescrizioni indicate nel presente articolo, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere autonomamente alla messa in condizione di sicurezza previo atto di diffida, a cura dell’ufficio comunale competente, notificato al proprietario dell’immobile o all’avente titolo di godimento non meno di 20 giorni prima dell’esecuzione delle opere. Le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per gli interventi di manutenzione per la sicurezza verranno imputate ai soggetti di cui sopra. Pag.18 I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, sono tenuti alla conservazione e alla pulizia delle targhe dei numeri civici. Gli stessi hanno l’obbligo di comunicare all’ufficio comunale competente eventuali danneggiamenti apportati da terzi. I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno 1 metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi. Essi hanno altresì l’obbligo di rimuovere i manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellazione e pulizia di scritte e disegni, macchie ed insudiciamenti, abusivamente apposte su porte e muri dei fabbricati, fatta salva l’azione pubblica o privata contro i responsabili qualora individuati. Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant’altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti riparati e coperti, al fine di evitare insudiciamenti ai passanti. Art. 35 – PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE. ILLUMINAZIONE I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti e convenientemente illuminati. Salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l’uso normale o nuoccia al decoro dell’edificio e della città. Art. 36 – DIVIETO DI STENDERE LA BIANCHERIA E DI BATTITURA DI PANNI E TAPPETI È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria,panni, o similari fuori dalle finestre, sui balconi o terrazzi o nei giardini prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi, siano visibili dal suolo pubblico, eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall’amministrazione comunale. È vietato battere panni, tappeti, tende, stuoie dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti il suolo pubblico; è vietato altresì pulire oggetti, innaffiare piante o fiori che comunque possano lasciar cadere rifiuti o residui o acqua sul suolo pubblico sottostante. In caso di violazione, oltre alle sanzioni amministrative, è previsto l’obbligo di pulizia del suolo pubblico. Art. 37 – BARACCHE ED ORTI Salve le norme che disciplinano l’attività di coltivatore diretto, è consentita, quando non sia di pregiudizio al decoro cittadino e/o non si verifichino inconvenienti igienici come addensamenti d’insetti od animali ed esalazioni maleodoranti o comunque molesti per il vicinato, causati da uso di letame, concimanti ed altro, la coltivazione di terreni ad ortaglia. Pag.19 Art. 38 – MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico dei servizi igienici, dei lavandini ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell’abitazione stessa ed a quelle sottostanti o sul suolo pubblico. E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta, da costruirsi a cura dei privati. Art. 39 – SCARICHI NEI FOSSI E NEI CANALI Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d’acqua. Art. 40 – VASCHE E FONTANE E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E’ vietato valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. E’ vietato altresì usare fontane e vasche per qualsiasi tipo di lavaggio. Art. 41 – RISPETTO DI GIARDINI, ALBERI, AIUOLE Per parco pubblico si intendono le aree verdi di superficie estesa a prato, anche munite di attrezzature e panchine lungo i viali, eventualmente recintate. Per giardini pubblici si intendono le aree attrezzate con panchine ed eventuali giochi per bambini, nelle quali vi siano zone di verde coltivato ad aiuola. Nei viali, giardini e pubblici passaggi ove esistono aiuole od alberi è vietato: a) cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante, alle siepi, agli steccati, alle recinzioni e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od ornamento; b) passeggiare o coricarsi su tappeti erbosi, sulle aiuole ed in qualunque altra parte non appositamente identificate dall’Amministrazione Comunale; c) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni, incendiarli o danneggiarli in qualsiasi modo; d) transitare ed introdurre anche a spinta ciclomotori, motocicli e veicoli di ogni specie. e) accendere barbecue fuori dalle apposite aree attrezzate. Nei viali e nei giardini pubblici è consentito ai bambini l’uso dei tricicli, di piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, di automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose, purché la circolazione avvenga lungo gli itinerari previsti o tracciati e che, in nessun caso avvenga sul verde pubblico. Pag.20 E’ proibito trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l’orario di chiusura. E’ altresì proibito nei giardini e nei parchi pubblici bere alcolici o fumare. Art. 42 – ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA, IL DECORO E LA MORALITÀ È vietato sputare nei locali pubblici e a bordo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico. È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità. È vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati, così come è vietato pure allontanarsi dai gabinetti o dagli orinatoi senza avere rimesso gli abiti completamente in ordine. È vietato distribuire e offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla pubblica decenza, che possono offendere o che suonino d’offesa al sentimento morale, religioso e patriottico. E’ vietato mostrare nudità che offendano il pudore o esporsi nelle vie e negli esercizi pubblici in costumi che possano offendere il senso della comune moralità. Art. 43 – LAVATURE DI VETRINE, MOSTRE E AUTOVEICOLI RIPARAZIONE VEICOLI E ALTRE ATTIVITA’ ARTIGIANALI Al fine di evitare formazioni di ghiaccio pericolose per i pedoni, è vietata la lavatura con acqua delle vetrine e delle mostre collocate all’esterno dei negozi dal 1 dicembre al 28 febbraio. La lavatura delle vetrine o mostre collocate all’esterno dei negozi non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità. Sull’area pubblica, di cui la definizione dell’articolo 2 del presente Regolamento, è vietato il lavaggio di veicoli o di cose personale di ogni genere nonché la riparazione dei veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da cause di forza maggiore. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate dall’autorità comunale. E’ pure vietato lavorare sulle porte o sull’ingresso delle case, botteghe o magazzini. Sul suolo pubblico è altresì vietato segare o spaccare legna. Art. 44 – INNAFFIATURE DEI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI UTILIZZO DELL’ACQUA L’Amministrazione comunale può, con proprio provvedimento, disciplinare gli orari per innaffiare i giardini pubblici o privati e, per pubblica necessità, limitarne o vietarne completamente l’attività. L’utilizzo dell’acqua per attività pubbliche o private, diverse dall’utilizzo normale di acqua sanitaria o per riscaldamento, può essere limitato o completamente vietato per motivi di pubblica necessità dall’Amministrazione Comunale. Pag.21 È vietato valersi dell’acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri sistemi. È altresì vietato, in prossimità di fontane pubbliche, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, lavare veicoli, animali, indumenti e materiale di qualsiasi genere. Art. 45 – TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE Fatte salve le norme specifiche in materia previste dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, calcina, detriti, liquidi e altro, deve essere effettuato su mezzi atti al trasporto in modo che il carico non venga disperso sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto. Ai contravventori, oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro comminata, è fatto obbligo di provvedere all’immediata pulizia del suolo pubblico. Art. 46 – NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO E’ severamente vietato gettare od abbandonare rifiuti, rottami, carta o involucri o materiali di ogni genere, insudiciare con altri mezzi, sbattere tappetini, svuotare posacenere o adottare comportamenti similari su tutto il territorio comunale. I cittadini devono servirsi degli appositi porta rifiuti, e qualora questi fossero colmi, è vietato depositare qualsiasi rifiuto nelle immediate vicinanze degli stessi. I cittadini devono servirsi della piattaforma ecologica comunale per lo smaltimento dei rifiuti non compatibili con la raccolta porta a porta così come viene effettuata, dall’Amministrazione Comunale, attenendosi agli orari e alle modalità stabiliti dall’Amministrazione Comunale ed esposti in visione in corrispondenza del passo carraio della piattaforma. È vietato l’abbandono dei rifiuti in prossimità della piattaforma ecologica comunale e sullo sbocco del carraio d’accesso. È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del suolo pubblico a chiunque l’abbia sporcato, anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore. I veicoli e i mezzi d’opera per il movimento di terra, provenienti dai cantieri o diretti ad essi, non devono imbrattare o sporcare il manto stradale. I conducenti dei trattori agricoli o macchine agricole in genere, provenienti dai fondi agricoli o ad essi diretti, non devono imbrattare o lordare il manto stradale. I proprietari o conduttori di cani o altri animali devono evitare che questi ultimi sporchino marciapiedi o luoghi adibiti al transito pedonale. Gli stessi sono obbligati altresì a raccogliere immediatamente le evacuazioni dei loro animali. Della contravvenzione contestata al conduttore risponde come responsabile in solido il proprietario dell’animale . È vietato l’utilizzo di bombolette spray per l’erogazione di schiume o altre sostanze simili che possano recare danno o molestia a persone e cose. Detti materiali costituiscono oggetto di confisca amministrativa . Art. 47 – RACCOLTA DIFFERENZIATA Tutti i cittadini sono obbligati ad attenersi alle norme relative alla raccolta differenziata stabilite con regolamenti o provvedimenti dell’Amministrazione Comunale. Pag.22 È vietato depositare rifiuti diversi da quelli previsti nelle immediate vicinanze dei raccoglitori preposti per la raccolta differenziata, ovvero utilizzare gli stessi raccoglitori per abbandonare gli stessi. È altresì vietato depositare bottiglie od involucri di vetro nelle immediate vicinanze delle apposite campane di raccolta, anche nel caso in cui queste fossero piene e non ricettive. Art. 48 – DISCIPLINA PER LO SCARICO DI RIFIUTI E SPAZZATURE Tutti i cittadini devono attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, mediante provvedimenti specifici che disciplinano modalità ed orari, relativi allo smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale disciplina, attraverso provvedimenti specifici, le modalità e gli orari di smaltimento dei rifiuti. I cittadini hanno l’obbligo di attenersi alle disposizioni impartite. Delle violazioni al presente regolamento e delle disposizioni impartite dagli uffici dell’Amministrazione comunale risponde il trasgressore e, qualora ne ricorresse il caso, in qualità di responsabile solidale con il trasgressore, l’amministratore del condominio, l’amministratore delegato dell’impresa, il responsabile dei lavori per i cantieri. È proibito nell’interno delle case, dei cortili, nelle vicinanze di abitazioni, qualunque ammasso di spazzatura e di qualunque materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni. È pure vietato lo scarico di tutti i materiali lungo i corsi dei torrenti o fiumi, nonché nelle cave anche quando siano privata proprietà. È vietato lo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 2 a mezzo containers o cassonetti se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Art. 49 – TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONI NAUSEANTI Fatte salve le disposizioni speciali in materia, è fatto obbligo di trasportare bestie morte, materiali con esalazioni nauseanti od insalubri, letame, ossa, pelli ed altre sostanze putrefatte, con appositi automezzi. Detti trasporti si dovranno sempre effettuare per la via più breve. Chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione, deve rispettare l’orario dalle ore 22,00 alle ore 6,00. È assolutamente vietata la sosta nei centri abitati ai mezzi carichi di detti materiali. Art. 50 – POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE Lo svuotamento dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati con sistema pneumatico, solo dalle ditte o imprese in possesso di regolare autorizzazione regionale. Tali operazioni si dovranno effettuare in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubblico. Qualora dovessero verificarsi dispersioni, l’interessato dovrà immediatamente provvedere alla perfetta pulizia del suolo mediante lavaggio con acqua e con soluzione disinfettante e deodorante. Pag.23 Art. 51 – FUMI ED ESALAZIONI E’ vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, devono essere preventivamente autorizzati dall’autorità comunale, sentito il competente ufficio dell’ASL. E’ comunque vietato: a) eseguire le suddette operazioni in luogo pubblico; b) compierle senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica, o dall’Autorità Comunale. E’ vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti di giardinaggio, o altro materiale all’interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato. Art. 52 – BESTIE MACELLATE Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento di Igiene, è vietato esporre fuori dagli esercizi, bestie macellate, interiora od altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo. Art. 53 – RECINZIONE DEI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO Per motivi di ordine pubblico ovvero di pubblica necessità, è facoltà dell’Amministrazione Comunale ordinare ai proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico, nella parte istituita centro abitato del territorio comunale, la recinzione dei terreni mediante strutture fisse, in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Responsabile del servizio competente anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza pubblica ed il decoro o, se necessario, nel pubblico interesse. Il progetto della recinzione dovrà essere presentato all’ufficio tecnico comunale ai sensi di legge e dovranno in ogni modo essere evitate recinzioni precarie o effettuate con filo di ferro spinato o altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. Art. 54 – DISPOSIZIONI RIGUARDANDI GLI ANIMALI E’ vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico. E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici aperti al pubblico o comunque di pubblico transito. Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l’abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile. Pag.24 Nelle piazze o vie pubbliche, od aperte al pubblico transito, è proibito abbandonare a loro stessi o lasciar vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili isolati od in gruppo. Eventuali transiti di gruppi di animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare con obbligo di provvedere, se ne ricorre il caso, alla pulizia della strada stessa. Art. 55 – ANIMALI PERICOLOSI Fatte salve le norme previste dal C.P. e dal leggi speciali, gli animali giudicati pericolosi e gli altri animali pericolosi non potranno essere introdotti nel Comune, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone. E’ vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi, o non rinchiusi nelle apposite gabbie. E’ pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi genere. Gli animali feroci dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati. Art. 56 – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI Salvo quanto specialmente previsto dal Codice Penale, dal T.U.L.P.S., nonché da altra specifica normativa, su tutto il territorio comunale è vietato: 1) abbandonare animali di qualsiasi specie; 2) mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla ASL per fini zooprofilattici; 3) detenere animali in spazi angusti e privi dell’acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali d’allevamento, ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi; 4) detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto sul almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all’animale di muoversi senza restare impigliato. Gli animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell’acqua; 5) svolgere su tutto il territorio comunale, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al rispetto che è loro dovuto. Art. 57 – COLLARI, GUINZAGLI E MUSERUOLE PER CANI Fatte salve le norme previste da C.P. e leggi speciali i cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio o museruola e da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore recante la sigla della provincia, il numero della ASL ed un numero Pag.25 progressivo (legge Regionale 8 settembre 1977 n. 30). Essi dovranno essere denunciati, ai competenti uffici previsti dalla vigente normativa, dai relativi proprietari o detentori ai fini della vigilanza sanitaria. Sono fatte salve tutte le particolari disposizioni emanate dal Ministero della Salute. Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola purché siano tenuti legati in modo da non recare danno alle persone; potranno poi venire sciolti nelle ore notturne, sempre che l’accesso a detti luoghi sia precluso. Sono esenti dall’obbligo di portare la museruola: 1) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore; 2) i cani da pastore quanto accompagnano il gregge; 3) i cani guida per ciechi. I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengono accalappiati dall’apposito incaricato ed immessi nel canile municipale, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico del proprietario o detentore. Pag.26 TITOLO IV QUIETE PUBBLICA Art. 58 – DIVIETO DELL’USO DELLE SIRENE E DISCIPLINA SUGLI ALLARMI È vietato sul territorio comunale l’uso delle sirene ad eccezione di quelle degli stabilimenti industriali per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro. Per quanto riguarda le apparecchiature d’allarme il loro suono, sia continuo sia intermittente, dovrà contenersi nel limite massimo di 10 minuti. In caso di assenza, i proprietari dovranno provvedere affinché altre persone incaricate siano in grado, nel caso di attivazione dell’allarme, di intervenire tempestivamente, per il rispetto della quiete pubblica, a disattivare il dispositivo secondo quanto indicato precedentemente. Fatte salve le norme speciali in materia, gli allarmi dei veicoli devono essere tempestivamente disattivati dai loro proprietari o delegati. Art. 59 – RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE È vietato produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che possano comunque arrecare disturbo molesto ai vicini. Qualora sussista la necessità di produrre rumori, anche fuori dai limiti consentiti, per eseguire lavori non altrimenti possibili, i lavori stessi sono consentiti non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 20.00 e nei giorni di sabato e domenica non prima delle ore 10.00 e non oltre le ore 20.00. Casi di assoluta urgenza debitamente dimostrabili possono derogare ai limiti sopra esposti. A tale limitazione sono soggetti anche gli apparecchi radio, i televisori, i computer e altro. Art. 60 – GRIDA DEI VENDITORI E ALTOPARLANTI PUBBLICITARI Fatte salve le norme stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada inerenti le disposizioni all’esterno dei centri abitati, è fatto divieto ai venditori, anche quelli muniti di veicoli, di gridare a scopo di richiamo, sia per le strade che nelle piazze dei centri abitati del Comune, nonché nell’interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati. L’uso di altoparlanti pubblicitari può essere consentito solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio che ne fisserà le modalità relative. Pag.27 Art. 61 – CANTI E SCHIAMAZZI, SUONATORI AMBULANTI Salvo quanto è già stato disposto dall’art. 659 C. P., gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte. Sono inoltre vietati i canti quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica nonché le grida ed i suoni all’interno di locali pubblici e simili che siano percepiti all’esterno, dalle ore 22.00 alle ore 8.00. Senza autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, sono vietati i mestieri di suonatore ambulante nelle vie e nelle piazze pubbliche e nelle aree private aperte al pubblico. Art. 62 – DISCIPLINA PER LE ATTIVITÀ CAUSA DI MOLESTIE AL VICINATO Chi esercita un’arte, un mestiere od industria deve usare ogni cautela per evitare molestie, fastidi o danneggiamenti agli abitanti vicini a causa di rumori, polveri, odori o altro genere di emissioni disperse nell’aria attraverso i muri o in qualsiasi modo o per vibrazioni o scuotimenti dannosi. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di provare nelle pubbliche strade o aree private, comprese o in prossimità dell’abitato, il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi o scoppi o rumori eccessivi ed inutili. E’ assolutamente vietato l’uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana. Alle officine assistenza riparazione auto e moto è vietato tenere motori in movimento per rodaggio e produrre altri rumori che arrechino disturbi molesti ai vicini. I condizionatori d’aria devono essere installati in modo tale che non provochino rumori o vibrazioni dannose per gli abitanti vicini. Negli appartamenti di case destinate ad appartamenti civili, potranno essere fatti funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, macchine per cucire e simili dalle ore 8.00 alle ore 22.00. Art. 63 – LIMITAZIONI DI ORARIO E DI RUMORI Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l’esercizio di arti, mestieri, lavori ed opere rumorose in genere svolti in ambito residenziale, è permesso nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00, fatte salve disposizioni condominiali diverse e concessioni speciali da parte del Responsabile del servizio comunale. Ogni rumore prodotto provvisoriamente da qualsiasi mezzo e per qualsiasi ragione deve essere limitato sia nel tempo sia nell’intensità. Art. 64 – SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere predisposti in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all’esterno. Qualora fossero gestite all’aperto l’Amministrazione comunale potrà concedere l’autorizzazione solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola alle norme sull’inquinamento acustico ed a determinati limiti e condizioni e di massima non oltre le ore 24.00, fatte salve eventuali motivate deroghe. Pag.28 Art. 65 – NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E STEREOFONICI Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e stereofonici in genere, gli apparecchi medesimi potranno essere fatti funzionare per pubblicità dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 a condizione però che il suono degli apparecchi dovrà sempre essere a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini. Art. 66 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI Dalle ore 20,00 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell’abitato, di merci o derrate contenute in casse, bottiglie o bidoni, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Art. 67 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE L’amministrazione, d’ufficio o su reclamo degli interessati, attiva la vigilanza sanitaria la quale provvede ad accertare natura e provenienza dei rumori ed il grado di intensità degli stessi. Qualora siano riscontrati livelli sonori superiori ai limiti stabiliti dalla normativa la Polizia Locale diffiderà i responsabili ad astenersi o, se sufficiente, a limitare le attività rumorose, fatte salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili ed informerà l’ufficio preposto all’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti. In caso di comportamento recidivo il Sindaco emanerà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti di rumore o di limitare l’orario di esercizio. I costi degli accertamenti saranno sempre a carico del richiedente. Art. 68 – DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO E’ vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, specialmente di notte la pubblica quiete. Gli stessi animali dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi, specialmente negli stabili a condominio, in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico. Nei casi suddetti gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l’animale che abbia dato luogo all’infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. Art. 69 – USO DELLE CAMPANE L’uso delle campane è consentito: per riti religiosi, per straordinarie ricorrenze, per ordini impartiti dalle superiori Autorità. Negli stessi casi, può essere consentito l’uso degli altoparlanti in sostituzione delle campane. Pag.29 È facoltà dell’Amministrazione comunale limitare l’uso delle campane quando l’attività possa generare disturbo della quiete pubblica. Art. 70 – CORTEI E CERIMONIE Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno sette giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale. E’ vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni. Art. 71 – QUESTUE Sono ammesse la questua, le raccolte di fondi e simili con l’osservanza delle norme di legge vigenti in materia, quali in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette ed il divieto di impiego di minori. Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l’ordine pubblico, per le medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza. E’ in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico in ogni luogo del territorio comunale. In particolare, in prossimità di incroci stradali, la fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione, è vietato esercitare la cosiddetta attività di “lavavetri”, nonché ogni tipo di questua. Art. 72 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI LUOGHI PUBBLICI Tutti i cittadini sono obbligati ad osservare scrupolosamente gli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici come cimiteri, biblioteche, uffici comunali, giardini pubblici. I cittadini non dovranno indugiare, se non per ultimare le operazioni in corso, nel lasciare i luoghi sopra indicati all’orario stabilito. Pag.30 TITOLO V COMMERCIO ED ESERCIZI PUBBLICI Art. 73 – RILASCIO DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI Le autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 3 del 24/12/2003 vengono rilasciate dall’Ufficio Commercio del Comune secondo i criteri ed i parametri stabiliti nella predetta legge. Art. 74 - ORARI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. Il comune, sentita la commissione di cui all’art. 20 della L.R. 24/12/2003 n. 30 fissa l’orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande stabilendo una fascia obbligatoria compresa: a) tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; b) tra le ore 7,00 e le ore 3,00 del giorno successivo, per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale o di svago È data facoltà all’esercente di fissare l’orario di apertura e chiusura nel periodo invernale e nel periodo estivo, intendendosi per periodo estivo quello in cui è in vigore l’ora legale. L’orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Art. 75 - FACOLTÀ DI MODIFICA DELL’ORARIO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE L’autorità comunale ha la facoltà di modificare l’orario prescelto dal titolare della licenza dell’esercizio in presenza di situazioni del tutto particolari e di circostanze eccezionali, e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico ed in ragione della zona di ubicazione dell'esercizio. Art. 76 - ESERCIZI PUBBLICI A CARATTERE MISTO Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l’orario di apertura e di chiusura previsto per l’attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all’interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l’orario di apertura e chiusura dell’impianto. Pag.31 Art. 77 - DEROGHE PER ESIGENZE DI CARATTERE GENERALE E PER SPECIALI RICORRENZE È facoltà del Responsabile del Servizio autorizzare particolari deroghe agli orari di apertura e chiusura degli esercizi in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali, nonché di speciali manifestazioni locali. È facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il Natale e la Pasqua. Particolari deroghe potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio, nei limiti previsti dalla L.R. 24/12/2003 N. 30 e dai relativi indirizzi regionali, in seguito ad espressa e motivata richiesta dell’interessato o per obiettive esigenze di carattere generale. Art. 78 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato sulla base dell’attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno del locale. L’esercente è tenuto ad osservare l’orario prescelto e a comunicare al comune con almeno due giorni di anticipo l’eventuale modifica non occasionale dell’orario di apertura e chiusura Art. 79 - TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande debbono osservare il turno di chiusura settimanale per un’intera giornata. I titolari dei pubblici esercizi possono derogare al turno obbligatorio di chiusura settimanale comunicando tempestivamente e per iscritto all’Ufficio Commercio il loro intendimento. Il Responsabile del Servizio può concedere modificazioni al giorno di chiusura fissato su istanza dei titolari dei pubblici esercizi interessati. Il Responsabile del Servizio può concedere deroghe temporanee in occasione di speciali manifestazioni locali o per motivi di interesse pubblico, comunque in numero massimo di cinque giorni per ogni anno solare. Art. 80 - CHIUSURA ESTIVA PER FERIE Al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizi, il Sindaco predispone, sentita la Commissione di cui all’art. 20 della L.R. 24/12/2003 n. 30, nonché i titolari dei pubblici esercizi interessati, programmi di apertura per turno degli esercizi. Gli esercenti devono rendere noti i turni di apertura al pubblico mediante l’esposizione di cartello ben visibile. Pag.32 Art. 81 – LOCALI PER ESERCIZI PUBBLICI È fatto obbligo ad ogni esercizio pubblico di avere un adeguato numero di servizi igienici funzionanti, di facile accesso e di utilizzo libero e gratuito al pubblico. I servizi igienici dovranno essere predisposti secondo le disposizioni impartite dalla A.S.L. competente. Gli esercizi pubblici dovranno essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. L’ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti nome igienico-sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva comunale. Art. 82 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI MUSICA DI SOTTOFONDO In seguito a richiesta scritta avanzata dal titolare della licenza, il Responsabile del Servizio può concedere licenza temporanea all’attività accessoria di musica di sottofondo nei limiti di orario e di turni dell’attività prevalente. Detta licenza rilasciata dall’Autorità Comunale in veste di Autorità di P.S. è subordinata alla normativa del T.U.L.P.S. n ° 773 del 18/06/1931 e successive modificazioni. Art. 83 – APPARECCHI DA TRATTENIMENTO DA GIOCO Fatte salve le disposizioni delle normative speciali in materia, l’Autorità Comunale può autorizzare la detenzione e l’uso di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici da trattenimento, da gioco e di abilità come definiti dall’ art. 110 del T.U.L.P.S. presso gli esercizi pubblici. Il numero degli apparecchi di cui il comma 1° non deve essere superiore a quello stabilito dalle disposizioni di legge. Art. 84 – AUTORIZZAZIONI PER ESERCIZI COMMERCIALI L’attività degli esercizi commerciali è disciplinata dalle norme contenute nel D. Lgs 31/03/1998 n. 114 e successive modificazioni. Art. 85 – ORARIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI Gli esercizi di vendita al dettaglio possono articolare l’orario giornaliero di apertura al pubblico entro i seguenti limiti: • apertura non prima delle ore 7,00 • chiusura non oltre le ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti ogni esercente può liberamente determinare l’orario effettivo di apertura e di chiusura non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere, con possibilità di prevedere un periodo di chiusura in corrispondenza della parte centrale della giornata. Pag.33 Una diversa articolazione dell’orario giornaliero di apertura potrà essere attivata nella forma della sperimentazione a richiesta di associazioni o organizzazioni di esercenti per zone determinate del territorio comunale e previo specifico provvedimento dell’Amministrazione Comunale. Art. 86 – CHIUSURA POMERIDIANA E FESTIVA Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano obbligatoriamente la chiusura domenicale e festiva. È altresì obbligatoria la chiusura infrasettimanale del lunedì mattina per i non alimentari e al lunedì pomeriggio per gli alimentari. Quando ricorrono due giornate festive consecutive, gli esercizi di vendita di generi alimentari, inclusi i supermercati a prevalenza alimentare, possono rimanere aperti fino alle ore 13,00 della prima giornata. Nel caso di più di due festività consecutive gli esercizi di vendita di generi alimentari possono rimanere aperti fino alle ore 13,00 del 1° e del 2° giorno festivo. Art. 87 – ATTIVITÀ PARTICOLARI DI VENDITA Secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D. Lgs 114/98, le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di giornali, le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da regalo, articoli da ricordo e artigianato locale, , possono derogare agli obblighi di chiusura domenicale e festiva disposta dall’art. 86 qualora le suddette attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente Le attività di vendita svolte nelle farmacie, limitatamente ai prodotti inclusi nella “tabella per i titolari di farmacie “ di cui all’allegato 9 del D. M. 04/08/1988 n. 375, possono osservare l’orario di apertura della farmacia in deroga a quanto disposto dall’art.86. Art. 88 – ESPOSIZIONE ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti a comunicare all’Amministrazione Comunale l’orario di apertura e chiusura effettivamente praticato nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, e a renderlo noto al pubblico mediante un cartello ben visibile all’esterno dell’esercizio stesso. Eventuali modifiche, anche per periodi di tempo limitato, degli orari di vendita in vigore, devono essere preventivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Commercio del Comune. Art. 89 – DEROGHE ALL’APERTURA E ALLA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO Nel mese di dicembre è sospeso l’obbligo della chiusura nelle giornate di domenica e festive. Pag.34 Sono inoltre consentite n. 8 domeniche o festività a scelta durante le quali è possibile derogare all’obbligo di chiusura di cui all’art. 86, previa comunicazione all’Ufficio Commercio del Comune. Qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica, è consentito derogare dall’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. In occasioni particolari legate ad eventi, manifestazioni, sagre, feste di via o di quartiere, purché autorizzate dall’amministrazione comunale, è comunque consentita la deroga alla chiusura festiva limitatamente all’orario di dette manifestazioni e alle zone interessate, fatte salve diverse disposizioni espresse da parte dell’Amministrazione Comunale. Art. 90 – ESPOSIZIONE DI MERCE O DERRATE Oltre a quanto stabilito dal Regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate ecc. all’esterno dei negozi, possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni. Per l’esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo ad un minimo di altezza di 0,70 m dal suolo. Non potranno essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a 1,20 m né quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa. Non è ammessa l’occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano lordare i passanti ed il suolo pubblico. Non è ammessa l’occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli. Art. 91 – VENDITA DEL PANE Il pane deve essere venduto a peso. Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo della polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente pulite e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messe in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l’indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo. E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante. La consegna del pane e di altri alimenti a domicilio dell’acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati e chiusi nel luogo di produzione e trasportati con appositi contenitori puliti. Quando il trasporto di alimenti avviene a mezzo di veicoli destinati a tale scopo, l’interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa. Art. 92 – OBBLIGO DI VENDITA Coloro che esercitano un’attività commerciale di vendita, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità richieste dai consumatori. Pag.35 Art. 93 – CONDIZIONI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal Regolamento d’Igiene, i locali adibiti al commercio nonché i pubblici esercizi, e i laboratori debbono essere arredati con proprietà e decoro, sistemati secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, mantenuti costantemente puliti, e, quando siano aperti al pubblico,sufficientemente illuminati. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio. Art. 94 – CARTELLINI DEI PREZZI E PESO DELLE MERCI Per quanto attiene all’obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 14 del D.L.vo.31.03.1998 n. 114 e successive modifiche. Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno inoltre l’obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta. Art. 95 – PESATURA DELLE MERCI – DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme. Art. 96 – COMMERCIO AMBULANTE L’esercizio del commercio in forma ambulante sul territorio comunale è disciplinato dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, dalla Legge Regionale 21/03/2000 n. 15 e successive modificazioni, dalla legge 09/02/1963 n. 59 e successive modificazioni relativa ai produttori agricoli che vendono prodotti direttamente provenienti dal proprio fondo e dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio ambulante approvato dal C. C. con delibera n. 28 del 28/06/2001 e successive modificazioni. Esso è consentito soltanto nelle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti. Art. 97 – DISPOSIZIONI PER LA VENDITA SU AREA PUBBLICA Gli esercenti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti disposizioni: 1) tenere un contegno corretto ed educato nei riguardi dei clienti; Pag.36 2) non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e non ostacolare gli accessi delle case private dei negozi ed edifici in genere; 3) non fare uso di altoparlanti, evitando nel contempo grida, suoni ed ogni rumore eccessivo. 4) non posare a terra merci o contenitori con generi commestibili. Essi dovranno inoltre mantenere i veicoli e le attrezzature di vendita, in buone condizioni igieniche, di decenza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non dovrà sporgere dai lati del veicolo. Art. 98 – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Coloro che intendono esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante devono essere in possesso della prescritta autorizzazione secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio ambulante: L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante non è consentito: -in tutte le strade ove esiste il divieto di sosta e/o il divieto di circolazione; -in tutte le strade ove la presenza dell'operatore sia causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, come previsto dal Codice della Strada; -nelle aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale, sui sagrati delle chiese, nei giardini pubblici. Nelle stesse aree possono essere concessi posteggi per l’esercizio dell' attività in forma temporanea, in occasione di particolari ricorrenze o avvenimenti. In tali casi, è facoltà dell'Autorità comunale limitare la vendita a determinati prodotti ed articoli che risultino compatibili con le esigenze di tutela dell'area e/o con le caratteristiche delle specifiche iniziative. L'esercizio del commercio su area pubblica, in forma itinerantee a posto fisso, potrà comunque essere proibito dalla Polizia Municipale in speciali circostanze. I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno disporre i veicoli in modo da non recare pericolo e intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada. E', inoltre, vietato: a) recare disturbo alle attività di uffici, case di cura, scuole, locali di spettacolo, ecc.; b) gridare in modo importuno i prezzi e la qualità dei generi offerti in vendita; c) introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci; d) gettare sul suolo pubblico residui di generi di vendita, imballaggi, rifiuti ecc.; e) deporre sul suolo carte, cassette e simili, oltre il tempo necessario alla vendita. Art. 99 – VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI Senza la prescritta autorizzazione della competente Autorità è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ecc. nonché derivati da simili prodotti. Art.100 – FIERE, CIRCHI E MANIFESTAZIONI VARIE Fiere e altre manifestazioni o spettacoli che occupino anche provvisoriamente aree pubbliche con veicoli, baracche, banchi, palchi, tende, tendoni e simili, possono di regola Pag.37 essere consentite nelle zone che si prestino a tali svolgimenti, in rapporto alla loro natura, in modo da ridurre al minimo il disturbo alle esigenze viabilistiche. L’attività circense è autorizzata nelle aree individuate mediante delibera di Giunta Comunale, e conclusa l’attività, ovvero sgomberata l’area occupata, dalle strutture indicate al comma 1. Le domande inerenti le attività circensi devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima della data d’inizio attività. L’occupazione di suolo pubblico per quanto sopra precisato è subordinata alla preventiva autorizzazione amministrativa che sarà accordata dal responsabile del Servizio previo versamento della somma stabilita in materia di disciplina di tariffe per l’occupazione del suolo pubblico. L’autorizzazione, quale provvedimento di Polizia Amministrativa, è sempre necessaria anche quando siano interessate aree private. Pag.38 TITOLO VI° NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI Art. 101 – SOSTANZE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. del 18/06/1931 n. 773 e del relativo regolamento del 06/05/1940 n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato detenere materiale esplosivo, combustibile ed infiammabil per l’esercizio della minuta vendita senza specifica autorizzazione. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali si devono osservare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28/06/1955. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alle Leggi n. 1570 del 27/12/1941 (norme sul trasporto e detenzione delle pellicole cinematografiche con supporto in celluloide) e n. 469 del 13/05/1961, concernenti l’ordinamento dei servizi antincendio, nonché quelle di cui al D.P.R. 27/04/1955 n. 547 e 26/12/1959 n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 102 – OBBLIGHI DI LICENZA PER I DEPOSITI E LA VENDITA DI COMBUSTIBILI E DI MATERIALI INFIAMMABILI Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di autorizzazione dell’Autorità Comunale. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d’opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, iuta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati. È fatta eccezione dall’obbligo dell’autorizzazione per i depositi ad uso esclusivamente privato funzionali all’alimentazione degli impianti di riscaldamento. L’autorizzazione potrà essere negata quando dagli accertamenti dell’Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e prescrizioni imposte per l’allestimento dei locali non fossero attuate. Art. 103 – REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA I depositi ed i luoghi di vendita delle sostanze di cui al precedente articolo dovranno essere al piano terreno, con accesso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i magazzini superanti i m2 1.000 dovranno essere tenuti fuori dall’abitato. Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l’attivazione anche all’interno dell’ambito urbano, quando i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Pag.39 Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette. Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie di cui trattasi, nonché l’esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando dei Vigili del Fuoco, in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 966 del 26.07.1965, effettua le visite ed i controlli di prevenzione incendi e, dopo aver accertata la rispondenza dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature antincendio alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un “certificato di prevenzione incendi” che ha la validità pari alla periodicità delle visite. La periodicità delle visite e dei controlli è stabilita dal citato decreto interministeriale n. 1973, indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma. L’obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: − quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; − nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, ed ogni qualvolta vengono mutate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra citate, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, con la modalità stabilita dall’art. 2 della legge n. 966 del 26/07/1965 le visite ed i controlli di cui sopra devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1955 n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2 lett. A) legge 26/07/65 n. 966. Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s’intendono seguiti dalla dizione: “e successive modifiche e/o integrazioni”. Art. 104 – ACCATASTAMENTO DI LEGNA NEI CORTILI È vietato accatastare o tenere accatastate, anche allo scoperto, legna o qualsiasi altro materiale di facile accensione se non adottando le cautele previste dalle normative antincendio. Nei sottoscala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni non si possono depositare materiali combustibili, materiale d’imballaggio, casse o altri ingombri che, oltre a costituire pericolo, ostacolino la possibile via di fuga in caso d’incendio. Art. 105 – DIVIETO DELL’USO DI FIAMME LIBERE È assolutamente vietato: • Usare fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti; • alimentare o fornire con petroli, alcool, benzina, lampade, fornelli e barbecue mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere. I barbecue sono consentiti in luogo pubblico solo nelle aree attrezzate ed indicate dall’Amministrazione Comunale. Pag.40 Art. 106 – FUOCHI ARTIFICIALI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI PIROTECNICI Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente, è vietato tenere nell’abitato materiali esplodenti ed infiammabili per la vendita al minuto senza autorizzazione dell’’Autorità Comunale. Su tutto il territorio comunale nessuno può, senza speciale autorizzazione rilasciata dall’Autorità di P.S., accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili o fare spari in qualsiasi modo. Art. 107 - ACCENSIONE DI FUOCHI E FALO’ Ad una distanza inferiore ai 150 metri dalle abitazioni, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile, è vietato bruciare cumuli di foglie, sterpaglie, legname di scarto e qualsiasi altro materiale. È vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio zolfanelli, sigarette, od altri oggetti accesi. Art. 108 – NORME ANTINCENDIO I Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono all’occorrenza introdursi nelle case e loro pertinenze o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo come pure a permettere l’uso dei loro pozzi e fontane. L’Amministrazione Comunale potrà, per motivi di sicurezza pubblica, ingiungere, diffidare, ordinare opere ed interventi ai proprietari, affittuari o inquilini dei locali in cui venga accertata una situazione di pericolo pertinente alle violazioni delle norme antincendio di cui al presente titolo. Art. 109 – TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA Le manifatture o le fabbriche ed industrie delle sostanze del precedente art. 103 e quelle contenute nell’elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, allegato al D.M. 19/11/1981 ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni, che producono gas o altre esalazioni insalubri o che possono comunque essere insediate nella parte abitata delle città, potranno essere permesse solo a condizione che l’imprenditore che le esercita provi che, con l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non rechi in alcun modo nocumento alla salute degli abitanti. Chiunque intenda attivare, rilevare, trasformare od ampliare uno stabilimento industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di qualsiasi genere, deve farne comunicazione al Sindaco prima dell’inizio dell’attività. La comunicazione, specialmente ai fini di quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie, deve essere corredata da una dettagliata relazione sul ciclo di lavorazione che si intenda effettuare. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi e liquidi e simili, provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute Pag.41 pubblica, il Sindaco prescrive le misure da applicare per prevenire o impedire il danno od il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. In caso di inadempienza il Sindaco può provvedere d’ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal D.lgs 18/08/2000 n. 267. Art. 110 – NORME DI PREVENZIONE ANTISMOG L’esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi, a ciclo continuo od occasionale, nonché l’esercizio di impianti industriali che diano luogo ad emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo, atte ad alterare le condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto e indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici e privati, devono sottostare alle norme previste dalla legislazione vigente. Art. 111 – IMPIANTI CENTRALIZZATI DI G.P.L. Gli impianti centralizzati di g.p.l. (gas di petrolio liquefatto) per uso domestico e industriale, costituiti da recipienti portatili, (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza vigenti. Gli impianti di utilizzazione di g.p.l. costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza: 1. installazione della bombola di g.p.l. all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori dai balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l’interno del locale ed aerate direttamente verso l’esterno); 2. protezione della tubazione fissa metallica, nell’attraversamento delle murature, con guida aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all’usura ed all’azione chimica del g.p.l.. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas o possibilità di sfilamento del tubo stesso. Art. 112 – CONDUTTURE DEL GAS La costruzione degli impianti di distribuzione di gas naturale per rifornire il gas alle utenze ubicate nel centro urbano, deve essere realizzata secondo le norme di sicurezza vigenti. Per allacciamenti delle utenze alla condotta stradale devono essere osservate le seguenti cautele: 1. i contatori del gas devono essere installati, di massima, all’esterno dei locali aventi le seguenti destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazioni di sostanze infiammabili e combustibili ed in tutti i locali ed ambienti in cui vi è pericolo di incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aerazione dirette verso l’esterno è vietata l’installazione di contatore; 2. nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio o altro metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere Pag.42 ispezionabili su tutto il loro percorso. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni; 3. la derivazione di presa della conduttura stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni di acciaio o polietilene all’esterno del fabbricato; 4. nell’attraversamento delle murature forate la tubazione dovrà essere protetta con guaina aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Gli impianti termici alimentati da gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri laboratori artigianali, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per inceneritori di rifiuti) devono essere rispondenti alle norme vigenti. Art. 113 – DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di nulla osta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 1. le bombole di gas d’uso domestico dovranno essere installate all’esterno dei locali ove trovasi l’apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchia non comunicanti con l’interno del locale ed aerate direttamente verso l’esterno; 2. le tubazioni fisse in metallo, nell’attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno; 3. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all’usura ed all’azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all’apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso; 4. per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il “certificato di prevenzione incendi”. Art. 114 – AUTORIMESSE Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendi. Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di agibilità o prescriverà le opere necessarie ai fini dell’agibilità medesima. Pag.43 Art. 115 – BOCCHE ANTINCENDIO I locali dei cui agli artt. 110-111-112, dovranno essere provvisti di impianto antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco. Tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano. La responsabilità in via solidale di cui sopra incombe anche sul proprietario degli impianti stessi. Art. 116 – ABUSO DI SEGNALAZIONI Salvo le maggiori responsabilità penali qualora il fatto costituisca reato, è vietato manomettere od usare e imitare segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne la tonalità o provocare in qualsiasi modo l’intervento con falsa e arbitraria chiamata. Art. 117 – TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI Il trasporto di vetri eccedenti la sagoma del veicolo deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone. Art. 118 – PROTEZIONE DA SCHEGGE I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collegamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione. I titolari delle imprese saranno ritenuti responsabili in via principale e solidale con gli esecutori delle opere. Art. 119 – GETTO DI COSE E’ proibito gettare da ponti di lavoro e dall’interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione od altro. Art. 120 – SEGNALAZIONI E RIPARI DI OPERE IN COSTRUZIONE Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all’osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari. Pag.44 Questi dovranno rimanervi fino all’ultimazione dell’opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi. Le impalcature ed i ponteggi dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di legge e regolamenti generali e speciali, vigenti in materia. Art. 121 – MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere, altresì, ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Art. 122 – ORDINE DI RIPARAZIONE Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, l’autorità competente provvederà con ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, l’autorità provvederà d’ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l’azione penale qualora il fatto costituisca reato. Art. 123 – POZZI E CISTERNE I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello, ordinariamente chiuso, od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi. Art. 124 – PALCHI E TRIBUNE Le impalcature, palchi, tribune e simili impianti che siano eretti su suolo pubblico o privato, in occasioni di feste, fiere, manifestazioni sportive od altro, destinati a ricevere spettatori e per i quali deve essere richiesta preventiva licenza, dovranno, prima di entrare in funzione, essere collaudati dalla commissione permanente di vigilanza, prevista dalle vigenti norme di polizia amministrativa. L’autorità comunale può inoltre impartire disposizioni per la salvaguardia della quiete, del decoro pubblico e della circolazione stradale, verificando gli adempimenti relativi a mezzo degli agenti di polizia locale il cui accesso deve essere liberamente consentito ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico. Pag.45 TITOLO VII° DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI ART. 125 – ESERCIZIO DEI MESTIERI ARTIGIANI ITINERANTI Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri itineranti nel territorio del comune, senza essere in possesso della relativa autorizzazione. I lustrascarpe, i facchini di piazza e simili, dovranno inoltre aver assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l’occupazione del suolo pubblico. Gli artigiani itineranti quali arrotini, ombrellai ed impagliatori, possono sostare il tempo necessario per soddisfare i clienti. A chi eserciti mestieri itineranti è vietato di importunare i passanti richiamando l’attenzione con grida o schiamazzi. E’ pure vietato esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati. Pag.46 TITOLO VIII° ATTIVITA’ PRODUTTIVE ART. 126 – NORME GENERALI Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi. Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico. ART. 127 – DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, preventiva denuncia. Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l’attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistico ed ambientali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune. La denuncia sostituisce il nullaosta di esercizio di cui al Regolamento Locale di Igiene e vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l’idoneità e la corrispondenza dell’attività alla documentazione prodotta ed alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi dell'articolo 216 dei Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell’articolo 48 del D.P.R. n. 303 dei 1956, per le opere costruite o rese usabili con destinazione d'uso generica. La denuncia, da presentarsi in carta legale, deve essere corredata dalle documentazioni previste dal Regolamento Locale di Igiene e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi, per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività. Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in duplice copia e in scala almeno 1:100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre all'elenco dettagliato dei macchinari stessi. La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Il Comune verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici. Pag.47 L'istruttoria delle pratiche è demandata, ciascuno per la propria competenza, all’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa e all’Ufficio di Polizia Locale e sarà espletata secondo i principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e le disposizioni del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo. Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa, il Comune non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire nell'attività, quest'ultima potrà legittimamente continuare. In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio. ART. 128 – MODIFICA ALLE STRUTTURE O ALLA TITOLARITA’ DELL’AZIENDA Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia deve essere presentata nuova richiesta all’Autorita’ Comunale. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative. Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura dei titolare, entro quindici giorni, all'Autorità comunale. ART. 129 – CONTROLLI L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti. ART. 130 – CESSAZIONI La cessazione di un’attività produttiva deve essere comunicata all’Ufficio competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione. Pag.48 TITOLO IX° DISCIPLINA SANZIONATORIA Art. 131 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI PROCEDURA SANZIONATORIA In tutte le ipotesi di violazione previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme dello stesso Regolamento. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 co. 3 e 5 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, l’autorità competente a ricevere il rapporto ed adottare i successivi provvedimenti tecnico amministrativi, stabiliti per legge, viene individuata in capo al Responsabile del Servizio competente per materia. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze o ingiunzioni di pagamento spettano al Comune. Art. 132 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa di cui all’allegato A). La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione. Il pagamento potrà essere eseguito presso l’Ufficio di Polizia Municipale durante gli orari di apertura al pubblico ovvero direttamente presso l’Ufficio Postale versando la somma sul C.C.P. intestato al Comune di Veduggio con Colzano. Art. 133 – SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE I funzionari e gli agenti all’atto di accertare l’infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione. Nell’effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche. Le cose sequestrate saranno conservate nei magazzini comunali o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale. Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all’Autorità competente. In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale. Pag.49 TITOLO X° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 134 – PROCEDURE AUTORIZZATORIE In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa vigente, per le attività disciplinate dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di denuncia di inizio di attività e di silenzio-assenso. ART. 135 – ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di approvazione del medesimo. Le disposizioni ed i provvedimenti precedentemente emanati nelle materie e nei casi oggetto del presente regolamento ed in contrasto con questo devono considerarsi abrogati. Pag.50 allegato A) TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Articolo Sanzione Pagamento in misura ridotta 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 da €. 25,00 a €.150,00 da €. 25,00 a €.150,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 25,00 a €.150,00 da €. 25,00 a €.150,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 25,00 a €.150,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 25,00 a €.150,00 da €. 25,00 a €.150,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 50,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 Pag.51 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n. art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n. art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n. art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n. art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n. art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n. art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n. art. 23 comma 2 L.R. 24/12/2003 n. da €. 75,00 a €.450,00 art. 110 TULPS 773/1931 art. 110 TULPS 773/1931 Dlgs 31/03/1998 n. 114 Dlgs 31/03/1998 n. 114 Dlgs 31/03/1998 n. 114 Dlgs 31/03/1998 n. 114 Dlgs 31/03/1998 n. 114 Dlgs 31/03/1998 n. 114 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 Dlgs 31/03/1998 n. 114 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 Pag.52 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 150,00 30 30 30 30 30 30 30 30 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 75,00 a €.450,00 da €. 25,00 a €.150,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 da €. 50,00 a €.300,00 Pag.53 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 100,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 150,00 €. 50,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00 €. 100,00