Capire i claims. I dubbi e le perplessità dei consumatori e delle impreseLE RESPONSABILITÀ Modena, 29 settembre 2011 Avv. Neva Monari Avvocati per l’impresa Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.(art. 16 Regolamento CE 178/2002) [email protected] 2 Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. (art. 17 Regolamento CE 178/2002) [email protected] 3 art.8, paragrafo1 • Le indicazioni nutrizionali sono CONSENTITE solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento [email protected] 4 art. 10, paragrafo 1 • Le indicazioni sulla salute sono VIETATE, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. [email protected] 5 COSA ACCADE SE UTILIZZO UN’INDICAZIONE NUTRIZIONALE NON PRESENTE NELL’ALLEGATO O UN’INDICAZIONE SULLA SALUTE NON AUTORIZZATA? [email protected] 6 [email protected] 7 Criteri di valutazione A) Verifica se claim rientra tra quelli autorizzati (anche in via temporanea) o se vi è un parere EFSA B) Verifica delle condizioni specifiche, delle avvertenze generali e delle diciture obbligatorie richiesti dal Regolamento Claims C) Verifica delle modalità di utilizzo e spendita del claim nella comunicazione commerciale valutando tutti gli elementi che possono rilevare come omissioni o informazioni ingannevoli: enfasi utilizzata su malattia o sui benefici, equivoci sulla natura del prodotto o sui rischi derivanti dalla sua assunzione Nessuna valutazione sulla veridicità del claim, su studi e documentazione scientifica FONTE AGCM [email protected] 8 CASISTICA [email protected] 9 VERIFICA SE CLAIM AUTORIZZATO O SE C’È OPINION EFSA (1) Obbligo di indicazione nutrizionale presente in allegato: 0,001% di colesterolo: …proprio per la sensibilità della materia, le diciture nutrizionali apponibili sui prodotti sono sottoposti ad una precisa regolamentazione di fonte comunitaria, il Reg. 1924/2006/CE, che individua condizioni e limiti per l’indicazione di tali proprietà sui prodotti alimentari… …In particolare, per quanto riguarda i grassi - categoria alla quale appartiene il colesterolo - l’Allegato al Regolamento 1924/06 e successive integrazioni individua espressamente e tassativamente le possibili indicazioni nutrizionali apponibili sui prodotti alimentari, facendo riferimento ai grassi totali e ai grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi, omega-3, mentre non prevede alcuna specifica indicazione riguardante la mancanza o trascurabile presenza di colesterolo nel prodotto alimentare (Provvedimento 22462/2011) [email protected] 10 VERIFICA SE CLAIM AUTORIZZATO O SE C’È OPINION EFSA (2) Obbligo di utilizzare wording in lista o in parere EFSA: “con i betaglucani dell’orzo che aiutano a RIDURRE IL COLESTEROLO” …Pur prendendo atto della letteratura scientifica e delle varie sperimentazioni cliniche richiamate, relative alla correlazione tra consumo di betaglucani e livelli di colesterolo nel sangue, è evidente che lo specifico claim utilizzato dal professionista – inteso a far discendere dall’assunzione dell’alimento con betaglucani effetti di RIDUZIONE del colesterolo - non è, ad oggi, suffragato da puntuale parere tecnico dell’EFSA. Come già evidenziato, infatti, la scientific opinion pubblicata ad ottobre del 2009 si esprime su claim individuati - e comunque diversi da quello presente nella comunicazione commerciale contestata - limitandosi ad attribuire fondamento scientifico esclusivamente al wording “il regolare consumo di betaglucani CONTRIBUISCE A MANTENERE LE NORMALI CONCENTRAZIONI DI COLESTEROLO NEL SANGUE”… …Sulla base del principio di diligenza richiesto quando si utilizzano specifici vanti di natura salutistica, il professionista avrebbe dovuto tenere nella massima considerazione quale fosse il claim scientificamente validato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare…(Provvedimento n. 21851/2010) [email protected] 11 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI (1) Divieto di claim ambiguo o fuorviante e rilevanza ai fini salutistici: 0,001% di colesterolo …tale dicitura non deve risultare in concreto fuorviante, in base ai criteri generali enunciati dagli articoli 3, lettera a), e 5 dello stesso Regolamento. A questo riguardo si rileva che lo scarso tenore di colesterolo alimentare nei prodotti in realtà è, sulla base di un’ampia letteratura scientifica le cui conclusioni sono sintetizzate nelle citate Linee guida per una sana alimentazione italiana dell’INRAN, un fattore nutrizionale privo di specifico e particolare beneficio, e soprattutto non è provata alcuna relazione positiva fra alimenti privi del colesterolo e il controllo della colesterolemia dell’individuo. Possono infatti essere maggiormente rilevanti, al riguardo, come indicato dallo stesso professionista, altri fattori, alimentari e non alimentari (ad esempio, tra gli elementi alimentari, alcuni tipi di grassi polinsaturi possono svolgere un’azione benefica, mentre in senso opposto tendenzialmente agiscono elementi quali i grassi trans, i grassi saturi, le calorie totali)… ( Provvedimento 22462/2011) [email protected] 12 VERIFICA DEL RISPETTODELLE CONDIZIONI GENERALI (2) Validazione scientifica: “modulatore fisiologico per il rallentamento dell’invecchiamento cellulare”- “Per prevenire la neuro-degenerazione cellulare” …non trova conferma nella documentazione in atti, prodotta anche in risposta all’onere della prova, la relazione di causa-effetto tra lo stress ossidativo (al quale il prodotto sarebbe in grado di opporsi) e l’insorgenza delle patologie neurodegenerative. Neanche appare dimostrato che una diminuzione dello stress ottenibile con l’uso del prodotto, consenta con certezza, da una parte, di prevenire l’invecchiamento cerebrale e, dall’altra, di intervenire sulla progressione delle suddette malattie migliorandone il quadro clinico… …Alla luce delle considerazioni suesposte, l’onere della prova deve ritenersi non assolto e di conseguenza le affermazioni contenute nel messaggio, relative alle caratteristiche ed efficacia del prodotto, si configurano come ingannevoli …(Provvedimento n. 21494/2010) [email protected] 13 VERIFICA DEL RISPETTODELLE CONDIZIONI GENERALI (3) Divieto di traslazione delle caratteristiche dai costituenti al prodotto finito senza verifica sul prodotto:“…interviene sull’assorbimento degli zuccheri e dei grassi…” “A tale proposito la Milkon non ha fornito alcuna evidenza documentale di studi o sperimentazioni cliniche svolti con riferimento al prodotto - che risulta addizionato dello 0,22% di estratto di caffè verde decaffeinato – dai quali possa evincersi una dimostrata efficacia dello stesso. Ed infatti, a seguito di specifica richiesta di informazioni in tal senso, la parte ha prodotto copia di uno studio sperimentale svolto dalla società farmaceutica che produce l’estratto di caffè in questione (…) …Dall’esame dello studio consegue che i risultati evidenziati, sebbene espressi in termini positivi sul metabolismo dei grassi e degli zuccheri, non siano applicabili tal quali al prodotto oggetto di procedimento, in modo da trasferire ad esso la medesima efficacia sperimentalmente dimostrata (… ) …Ne consegue la non veridicità dei vanti pubblicitari oggetto di contestazione e la contrarietà alla diligenza professionale della condotta…” (Provvedimento n. 18783/2008) [email protected] 14 VERIFICA MODALITÀ DI UTILIZZO E SPENDITA DEL CLAIM (1) Rappresentazione grafica: In ogni caso, si osserva che le precisazioni contenute in alcuni messaggi circa il quantitativo specifico di (…)– direttamente incidente su caratteristiche e necessarie modalità di consumo dell’alimento al fine di conseguire gli asseriti effetti benefici sull’organismo umano – sono presentate, in realtà, in modo parziale ed assolutamente insufficiente a chiarire i reali effetti salutistici del prodotto derivanti dal suo consumo, perché riprodotte con caratteri grafici nettamente inferiori rispetto al claim principale, nonché separati e aventi diversa collocazione in tutti i messaggi esaminati (oppure apposta sul retro, nelle confezioni). Ne consegue che la scarsa chiarezza adoperata dal professionista nella presentazione dell’effetto salutistico ascritto al prodotto ostacola il recepimento critico dell’indicazione da parte dei consumatori e non favorisce una scelta commerciale adeguata, come più volte ribadito dal Ministero della Salute nazionale in tema di etichettatura e pubblicità di alimenti salutistici. (Provvedimento n. 21851/2010) [email protected] 15 VERIFICA MODALITÀ DI UTILIZZO E SPENDITA DEL CLAIM (2) Omissione delle avvertenze: …Un ulteriore profilo di ingannevolezza deve individuarsi nell’omissione di riferimenti all’esistenza di situazioni nelle quali il consumo del prodotto potrebbe essere sconsigliato. Infatti, come indicato nell’etichetta notificata al Ministero della Salute ai sensi del Decreto Legislativo. n. 111/92, le avvertenze suggeriscono di consultare il medico nel caso di assunzione contemporanea di anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici mentre nessun riferimento, in tal senso, è presente nell’opuscolo, che si limita a riportare composizione, indicazioni d’uso e posologia consigliata… (Provvedimento n. 21494/2010) [email protected] 16