Capire i claims. I dubbi e le
perplessità dei consumatori e
delle impreseLE RESPONSABILITÀ
Modena, 29 settembre 2011
Avv. Neva Monari
Avvocati per l’impresa
Fatte salve disposizioni più specifiche della
legislazione
alimentare,
l'etichettatura,
la
pubblicità e la presentazione degli alimenti o
mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o
confezionamento, i materiali di confezionamento
usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono
disposti, il contesto in cui sono esposti e le
informazioni rese disponibili su di essi attraverso
qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i
consumatori.(art. 16 Regolamento CE 178/2002)
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Spetta agli operatori del settore alimentare e dei
mangimi garantire che nelle imprese da essi
controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le
disposizioni della legislazione alimentare inerenti
alle loro attività in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione e
verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
(art. 17 Regolamento CE 178/2002)
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art.8, paragrafo1
• Le indicazioni nutrizionali sono CONSENTITE solo se
elencate nell'allegato e conformi alle condizioni
stabilite dal presente regolamento
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art. 10, paragrafo 1
• Le indicazioni sulla salute sono VIETATE, a meno che
non siano conformi ai requisiti generali del capo II e
ai requisiti specifici del presente capo e non siano
autorizzate a norma del presente regolamento e
incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di
cui agli articoli 13 e 14.
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COSA ACCADE SE UTILIZZO
UN’INDICAZIONE NUTRIZIONALE NON
PRESENTE NELL’ALLEGATO O
UN’INDICAZIONE SULLA SALUTE NON
AUTORIZZATA?
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Criteri di valutazione
A) Verifica se claim rientra tra quelli autorizzati (anche in
via temporanea) o se vi è un parere EFSA
B) Verifica delle condizioni specifiche, delle avvertenze
generali e delle diciture obbligatorie richiesti dal
Regolamento Claims
C) Verifica delle modalità di utilizzo e spendita del claim
nella comunicazione commerciale valutando tutti
gli elementi che possono rilevare come omissioni o
informazioni ingannevoli: enfasi utilizzata su malattia
o sui benefici, equivoci sulla natura del prodotto o
sui rischi derivanti dalla sua assunzione
Nessuna valutazione sulla veridicità del claim, su studi e
documentazione scientifica
FONTE AGCM
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CASISTICA
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VERIFICA SE CLAIM AUTORIZZATO O SE C’È
OPINION EFSA (1)
Obbligo di indicazione nutrizionale presente in allegato:
0,001% di colesterolo:
…proprio per la sensibilità della materia, le diciture nutrizionali
apponibili sui prodotti sono sottoposti ad una precisa
regolamentazione di fonte comunitaria, il Reg. 1924/2006/CE, che
individua condizioni e limiti per l’indicazione di tali proprietà sui
prodotti alimentari…
…In particolare, per quanto riguarda i grassi - categoria alla quale
appartiene il colesterolo - l’Allegato al Regolamento 1924/06 e
successive integrazioni individua espressamente e tassativamente le
possibili indicazioni nutrizionali apponibili sui prodotti alimentari,
facendo riferimento ai grassi totali e ai grassi saturi, monoinsaturi,
polinsaturi, omega-3, mentre non prevede alcuna specifica
indicazione riguardante la mancanza o trascurabile presenza di
colesterolo nel prodotto alimentare (Provvedimento 22462/2011)
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VERIFICA SE CLAIM AUTORIZZATO O SE C’È
OPINION EFSA (2)
Obbligo di utilizzare wording in lista o in parere EFSA: “con i
betaglucani dell’orzo che aiutano a RIDURRE IL COLESTEROLO”
…Pur prendendo atto della letteratura scientifica e delle varie
sperimentazioni cliniche richiamate, relative alla correlazione tra
consumo di betaglucani e livelli di colesterolo nel sangue, è evidente
che lo specifico claim utilizzato dal professionista – inteso a far
discendere dall’assunzione dell’alimento con betaglucani effetti di
RIDUZIONE del colesterolo - non è, ad oggi, suffragato da puntuale
parere tecnico dell’EFSA.
Come già evidenziato, infatti, la scientific opinion pubblicata ad ottobre
del 2009 si esprime su claim individuati - e comunque diversi da quello
presente nella comunicazione commerciale contestata - limitandosi ad
attribuire fondamento scientifico esclusivamente al wording “il regolare
consumo di betaglucani CONTRIBUISCE A MANTENERE LE NORMALI
CONCENTRAZIONI DI COLESTEROLO NEL SANGUE”…
…Sulla base del principio di diligenza richiesto quando si utilizzano
specifici vanti di natura salutistica, il professionista avrebbe dovuto
tenere nella massima considerazione quale fosse il claim
scientificamente validato dall’Autorità europea per la sicurezza
alimentare…(Provvedimento n. 21851/2010)
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VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI
GENERALI (1)
Divieto di claim ambiguo o fuorviante e rilevanza ai fini
salutistici: 0,001% di colesterolo
…tale dicitura non deve risultare in concreto fuorviante, in base ai
criteri generali enunciati dagli articoli 3, lettera a), e 5 dello stesso
Regolamento. A questo riguardo si rileva che lo scarso tenore di
colesterolo alimentare nei prodotti in realtà è, sulla base di un’ampia
letteratura scientifica le cui conclusioni sono sintetizzate nelle citate
Linee guida per una sana alimentazione italiana dell’INRAN, un
fattore nutrizionale privo di specifico e particolare beneficio, e
soprattutto non è provata alcuna relazione positiva fra alimenti privi
del colesterolo e il controllo della colesterolemia dell’individuo.
Possono infatti essere maggiormente rilevanti, al riguardo, come
indicato dallo stesso professionista, altri fattori, alimentari e non
alimentari (ad esempio, tra gli elementi alimentari, alcuni tipi di grassi
polinsaturi possono svolgere un’azione benefica, mentre in senso
opposto tendenzialmente agiscono elementi quali i grassi trans, i
grassi saturi, le calorie totali)… ( Provvedimento 22462/2011)
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VERIFICA DEL RISPETTODELLE CONDIZIONI
GENERALI (2)
Validazione scientifica: “modulatore fisiologico per il
rallentamento dell’invecchiamento cellulare”- “Per
prevenire la neuro-degenerazione cellulare”
…non trova conferma nella documentazione in atti, prodotta anche
in risposta all’onere della prova, la relazione di causa-effetto tra lo
stress ossidativo (al quale il prodotto sarebbe in grado di opporsi) e
l’insorgenza delle patologie neurodegenerative. Neanche appare
dimostrato che una diminuzione dello stress ottenibile con l’uso del
prodotto, consenta con certezza, da una parte, di prevenire
l’invecchiamento cerebrale e, dall’altra, di intervenire sulla
progressione delle suddette malattie migliorandone il quadro clinico…
…Alla luce delle considerazioni suesposte, l’onere della prova deve
ritenersi non assolto e di conseguenza le affermazioni contenute nel
messaggio, relative alle caratteristiche ed efficacia del prodotto, si
configurano come ingannevoli …(Provvedimento n. 21494/2010)
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VERIFICA DEL RISPETTODELLE CONDIZIONI
GENERALI (3)
Divieto di traslazione delle caratteristiche dai costituenti al
prodotto finito senza verifica sul prodotto:“…interviene
sull’assorbimento degli zuccheri e dei grassi…”
“A tale proposito la Milkon non ha fornito alcuna evidenza
documentale di studi o sperimentazioni cliniche svolti con riferimento
al prodotto - che risulta addizionato dello 0,22% di estratto di caffè
verde decaffeinato – dai quali possa evincersi una dimostrata
efficacia dello stesso.
Ed infatti, a seguito di specifica richiesta di informazioni in tal senso, la
parte ha prodotto copia di uno studio sperimentale svolto dalla
società farmaceutica che produce l’estratto di caffè in questione (…)
…Dall’esame dello studio consegue che i risultati evidenziati, sebbene
espressi in termini positivi sul metabolismo dei grassi e degli zuccheri,
non siano applicabili tal quali al prodotto oggetto di procedimento, in
modo da trasferire ad esso la medesima efficacia sperimentalmente
dimostrata (… )
…Ne consegue la non veridicità dei vanti pubblicitari oggetto di
contestazione e la contrarietà alla diligenza professionale della
condotta…” (Provvedimento n. 18783/2008)
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VERIFICA MODALITÀ DI UTILIZZO E SPENDITA
DEL CLAIM (1)
Rappresentazione grafica:
In ogni caso, si osserva che le precisazioni contenute in alcuni
messaggi circa il quantitativo specifico di (…)– direttamente
incidente su caratteristiche e necessarie modalità di consumo
dell’alimento al fine di conseguire gli asseriti effetti benefici
sull’organismo umano – sono presentate, in realtà, in modo parziale
ed assolutamente insufficiente a chiarire i reali effetti salutistici del
prodotto derivanti dal suo consumo, perché riprodotte con caratteri
grafici nettamente inferiori rispetto al claim principale, nonché
separati e aventi diversa collocazione in tutti i messaggi esaminati
(oppure apposta sul retro, nelle confezioni).
Ne consegue che la scarsa chiarezza adoperata dal professionista
nella presentazione dell’effetto salutistico ascritto al prodotto
ostacola il recepimento critico dell’indicazione da parte dei
consumatori e non favorisce una scelta commerciale adeguata,
come più volte ribadito dal Ministero della Salute nazionale in tema di
etichettatura e pubblicità di alimenti salutistici. (Provvedimento n.
21851/2010)
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VERIFICA MODALITÀ DI UTILIZZO E SPENDITA
DEL CLAIM (2)
Omissione delle avvertenze:
…Un ulteriore profilo di ingannevolezza deve individuarsi
nell’omissione di riferimenti all’esistenza di situazioni nelle
quali il consumo del prodotto potrebbe essere sconsigliato.
Infatti, come indicato nell’etichetta notificata al Ministero
della Salute ai sensi del Decreto Legislativo. n. 111/92, le
avvertenze suggeriscono di consultare il medico nel caso
di assunzione contemporanea di anticoagulanti e
antiaggreganti piastrinici mentre nessun riferimento, in tal
senso, è presente nell’opuscolo, che si limita a riportare
composizione, indicazioni d’uso e posologia consigliata…
(Provvedimento n. 21494/2010)
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