Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
Il Concordato Preventivo Biennale
Art. 33 del D. L. 30/9/2003 n. 269 conv. in L. 24/11/2003 n. 326
come modificato dall’art. 2, comma 10, della L. 24/12/2003 n. 350
Normative collegate


Art. 6 della L. 27/12/2002 n. 289
Art. 3, comma 1, lett. e), n. 3) della
L. 7/4/2003 n. 80
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Soggetti ammessi




Titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo in attività
al 31 dicembre 2000;
Che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in
corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi di importo non
superiore a 5.164.569 euro;
Che non si sono avvalsi di regimi forfettari di determinazione
dell’imponibile o dell’imposta per il periodo in corso al 1°
gennaio 2001 o al 1° gennaio 2003;
Che si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla
legge per ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato.
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Soggetti NON ammessi
Soggetti che si sono avvalsi di regimi forfettari di
determinazione dell’imposta o dell’imponibile
Art. 3, commi da 171 a 183 della legge
23/12/1996 n. 662;
b) Art. 13 della legge 23/12/2000 n. 388 (nuove
iniziative produttive);
c) Art. 14 della legge 23/12/2000 n. 388
(contribuenti marginali).
a)
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Soggetti NON ammessi


Soggetti che hanno omesso di dichiarare il
reddito d’impresa o di lavoro autonomo per
l’anno 2001;
Soggetti che svolgono un’attività diversa
rispetto a quella esercitata nel 2001.
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Soggetti ammessi
E’ possibile avvalersi del concordato preventivo
anche quando l’attività, pur essendo diversa, è
tuttavia omogenea con quella esercitata nel 2001.
Esempio:
Anno 2001 cod. att. 52421 – commercio al
dettaglio di confezioni per adulti (Studio SM05A);
Anno 2003 cod. att. 52423 – commercio al
dettaglio di biancheria personale, maglieria,
camicie (Studio SM05A).
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Soggetti NON ammessi (esempio)


ANNO 2001 - cod. att. 52484 –
commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
(Studio SM08A)
Anno 2003 - cod. att. 51371 – commercio
all’ingrosso di caffè (Studio SM17U)
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Casi Particolari
a)
b)
Imprese “multi-punto” (apertura / chiusura
di unità operative);
Imprese “multi-attività” (inizio / cessazione
di attività secondarie).
La soluzione va trovata caso per caso
verificando l’incidenza sull’attività del 2001
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Modalità attuative
L’adesione al concordato preventivo comporta l’impegno a
dichiarare ricavi o compensi, nonché un reddito d’impresa o
di lavoro autonomo, superiore a quello relativo all’anno 2001
(o 2003), delle seguenti percentuali minime :
ANNO 2003 : Ricavi o compensi del 2001 + 8 %
Reddito d’impresa o lavoro autonomo del 2001 + 7 %
Anno 2004 : Ricavi o compensi del 2003 + 5 %
Reddito d’impresa o lavoro autonomo del 2003 + 3,5 %
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Modalità attuative
N. B. I ricavi, compensi e redditi minimi da
dichiarare per l’anno 2004 sono quelli
determinati applicando ai ricavi, compensi e
redditi minimi richiesti per l’anno 2003 le
maggiorazioni del 5% e del 3,5 %, anche se i
ricavi, compensi o redditi dell’anno 2003 sono
di importo superiore
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Modalità attuative
ESEMPIO :
Anno 2001 : Ricavi (congrui) = 100;
Anno 2003 : Ricavi minimi 108 (= 100 +
8%), Ricavi dichiarati 115;
Anno 2004 : Ricavi minimi 113,4 ( = 108 +
5 %)
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Modalità attuative
ESEMPIO :
Anno 2001 : Reddito d’impresa = 50;
Anno 2003 : Reddito minimo 53,5
(= 50 + 7%), Reddito dichiarato 70;
Anno 2004 : Reddito minimo 55,37
(= 53,5 + 3,5 %)
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Ricavi e compensi
Relativamente agli incrementi
preventivo si considerano:
previsti
dal
concordato
RICAVI : Art. 53 del T.U.I.R., escluse le lettere c), d), e) ed
f) del comma 1 (Art. 85 del Nuovo T.U.I.R.);
COMPENSI : art. 50, comma 1, del T.U.I.R. (Art. 54
del Nuovo T.U.I.R.).
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Modalità attuative (segue)
 N.B. - E’ necessario dichiarare comunque un reddito
d’impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000
euro per ciascuno dei periodi d’imposta interessati
dal concordato preventivo;
 L’adesione al concordato si esprime mediante una
comunicazione da presentare tra il 1° gennaio ed
il 16 marzo 2004;
 Le relative modalità sono stabilite con un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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Modalità attuative (segue)
1)
2)
3)
4)
La comunicazione deve essere presentata
esclusivamente in via telematica tramite:
Intermediari abilitati;
Una società del gruppo;
Direttamente dal contribuente (Servizio ENTRATEL
ed INTERNET);
Gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
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Modalità attuative (segue)


Per l’anno 2001 è necessario avere dichiarato ricavi
o compensi non inferiori a quelli determinabili sulla
base degli studi di settore o dei parametri.
In caso contrario è necessario adeguare i ricavi o
compensi a quelli determinabili sulla base degli
studi di settore o dei parametri e versare le relative
imposte (senza sanzioni ed interessi) prima della
presentazione della comunicazione di adesione.
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Adeguamento per l’anno 2001
Con la Risoluzione n. 230 del 23/12/2003 sono stati
istituiti i codici tributo per l’adeguamento dei ricavi o
compensi:
4725
2117
3814
3819
6493
6494
:
:
:
:
:
:
I.R.PE.F.;
I.R.PE.G.;
Addizionale Regionale I.R.PE.F.;
Addizionale Comunale I.R.PE.F.;
I.V.A. Parametri
I.V.A. Studi di settore
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Modalità di versamento
 Il versamento delle imposte dovute per
l’anno 2001 va effettuato, utilizzando il
modello F24, secondo le modalità previste
dall’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241;
 E’ possibile effettuare la compensazione;
 Va indicato, quale periodo di riferimento,
l’anno cui si riferisce l’imposta versata (anno
2001).
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18
Modalità attuative (segue)


N.B. – E’ possibile non adeguare i ricavi o compensi relativi
all’anno 2001 a quelli determinati sulla base dei parametri
o degli studi di settore a condizione che venga definito il
periodo d’imposta in corso al 31/12/2002 ai sensi degli art.
7 o 9 della legge n. 289/2002 (art. 2, comma 52, della
legge n. 350/2003);
I ricavi o compensi determinati sulla base dei parametri o
degli studi di settore sono comunque presi a base per
applicare gli incrementi previsti dall’art. 33 della D. L. n.
269/2003.
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Modalità attuative (segue)
Non è necessario adeguare i ricavi o compensi dichiarati
per l’anno 2001 a quelli determinati sulla base dei
parametri o degli studi di settore, né definire il periodo
d’imposta in corso al 31/12/2002 ai sensi degli art. 7 o 9
della legge n. 289/2002 qualora per l’anno 2001 :
1) non erano stati elaborati gli studi di settore o i
parametri;
2) sussisteva una causa di esclusione dagli gli studi
di settore o dai parametri.
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Modalità attuative (segue)
Ai fini della verifica della congruità dei ricavi
o compensi con quelli determinabili sulla
base dei parametri o degli studi di settore si
tiene conto anche degli atti di accertamento
non più impugnabili, ancorché definiti per
adesione, e delle integrazioni o definizioni
effettuate ai sensi della legge n. 289/2002
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Modalità di effettuazione dell’adeguamento


Per il primo periodo d’imposta oggetto di concordato
preventivo l’adeguamento dei ricavi o dei compensi e
del relativo reddito d’impresa o di lavoro autonomo
può essere effettuato anche in dichiarazione (II.DD.
ed I.V.A.);
Per il secondo periodo d’imposta l’adeguamento in
dichiarazione è possibile solo nei limiti del 10% dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili ed
è irrogata una sanzione pari al 5% della differenza
tra le imposte collegate ai ricavi o compensi
concordati e quelli annotati sulle scritture contabili.
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Imposte sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo



Per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, sul
reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che
eccede quello relativo all’anno 2001, l’imposta è applicata
separatamente con l’aliquota del 23 %;
L’aliquota è del 33 % per i soggetti di cui all’art. 87 del
T.U.I.R. (Art. 73 del Nuovo T.U.I.R.);
L’aliquota è del 33 % anche per gli altri soggetti che,
relativamente al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2001, hanno dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro
autonomo superiore a 100.000 euro.
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I.V.A.
Ai fini I.V.A. all’ammontare dei maggiori ricavi o
compensi si applica, tenendo conto delle operazioni
non soggette ad imposta e di quelle relative a
regimi speciali, l’aliquota media calcolata sulla base
del rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili (diminuita di quella relativa alla cessione
di beni ammortizzabili) ed il volume d’affari
dichiarato
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Contributi previdenziali


Sul reddito che eccede quello minimo da dichiarare
sulla base delle disposizioni che regolano il
concordato preventivo non sono dovuti i contributi
previdenziali per la parte che eccede il minimale
reddituale;
E’ facoltà del contribuente versare i contributi sulla
parte eccedente il minimale reddituale.
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Effetti del concordato
a)
b)
c)
d)
All’Amministrazione Finanziaria sono inibiti i poteri di
accertamento relativamente ai redditi d’impresa e di
lavoro autonomo previsti dagli articoli :
Art. 39, 1° comma lett. d), secondo periodo, del D.P.R.
n. 600/1973;
Art. 39, 2° comma lett. a), d) e d-bis del D.P.R. n.
600/1973;
Art. 54, 2° comma, secondo periodo, del D.P.R. n.
633/1972;
Art. 55, 2° comma n. 3) del D.P.R. n. 633/1972.
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26
Effetti del concordato (segue)
 In ogni caso, relativamente al reddito
d’impresa o di lavoro autonomo, sono
preclusi atti d’accertamento qualora il
maggior reddito accertabile sia inferiore o
pari al 50 % di quello dichiarato.
 N.B. Tale limite non opera ai fini I.V.A.
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27
Effetti del concordato (segue)


Salvo che non venga richiesto dal cliente è
disposta la sospensione degli obblighi
tributari di emissione dello scontrino fiscale e
della ricevuta fiscale;
Rimane l’obbligo di emissione delle fatture.
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Sanzioni
E’ abrogata la sanzione a carico del cliente
per il mancato rilascio dello scontrino o della
ricevuta fiscale
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29
Effetti del concordato (segue)


Resta
ferma
la
determinazione
dell’I.V.A.
periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
dell’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizio effettuate.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate di approvazione del modello di dichiarazione
I.V.A. annuale sono definite le modalità di separata
indicazione delle operazioni effettuate nei confronti dei
consumatori finali e dei soggetti titolari di partita I.V.A.
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DECADENZA


Il contribuente che non dichiari per i periodi
d’imposta oggetto di concordato un ammontare di
ricavi o compensi, nonché un reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, pari a quello previsto dall’art. 33
decade dai benefici previsti;
Gli obblighi di emissione degli scontrini o delle
ricevute fiscali riprendono dal periodo d’imposta
successivo.
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31
DECADENZA (Segue)


In caso di decadenza l’Ufficio emette avviso di
accertamento parziale sulla base dei ricavi o
compensi determinati ai sensi del comma 4 dell’art.
33 del D. L. n. 269/2003;
In caso di accadimenti straordinari ed imprevedibili
l’Ufficio attiva l’accertamento con adesione previsto
dal D. Lgs. n. 218/1997.
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Ulteriori effetti del concordato



Nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito al
concordato e nei cui confronti, nel corso di un quinquennio,
siano state constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
all’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale è
disposta la sospensione dell’esercizio dell’attività o della
licenza per un periodo da 15 giorni a due mesi con
provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia.
Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.
La sanzione non si applica qualora i corrispettivi non
documentati siano complessivamente inferiori a 50 euro.
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Schede di presentazione - Direzione regionale Emilia Romagna