Progetto Sviluppo
Roma, 13 maggio 2014
Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Lo scenario attuale
LE STAZIONI APPALTANTI
•verificano in fase di gara e durante l’esecuzione delle opere:
– La validità dell’attestato SOA
– Il mantenimento dei requisiti di carattere generale (art. 38 D.lgs
163/2006)
•In fase di gara
– Verificano la coerenza della documentazione di tutti i
partecipanti rispetto al bando di gara
– Analizzano le offerte
– Selezionano l’aggiudicatario
– Verificano il possesso effettivo dei requisiti autodichiarati per il
10% dei partecipanti
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Lo scenario attuale
LE IMPRESE
•Forniscono i documenti alle SOA per la qualificazione
•Forniscono in fase di gara le autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di ordine generale
•Forniscono, se necessario, alla Stazione Appaltante o alla Soa
documentazione integrativa
•Predispongono in fase di gara l’offerta tecnico/economica
LE SOA
•Rilasciano l’attestazione ogni 5 anni
•Al terzo anno effettuano una verifica intermedia per il
mantenimento dei requisiti generali ed economici
•Su richiesta dell’impresa o a seguito di specifiche segnalazioni
provvedono ad aggiornare l’attestazione
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA SOA AGLI ENTI PREPOSTI SULLA
BASE DELLE AUTODICHIARAZIONI PRODOTTE DALL’IMPRESA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visura camerale storica
Certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale di
competenza, ove possibile
Regolarità Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate
Ottemperanza alle norme per l’assunzione dei disabili (Art. 17 L. 68/99)
presso gli Uffici Provinciali del lavoro
Certificato Anagrafe Sanzioni Amministrative ex D.Lgs. 231/2001 presso la
Procura
Certificato Casellario Giudiziale Integrale per Legali Rappresentanti,
Direttori Tecnici, Soci di maggioranza, etc.
Certificato “Antimafia” per Legali Rappresentanti, Direttori Tecnici, Soci di
maggioranza, etc.
Intestazioni Fiduciarie contratte con Società Fiduciarie autorizzate ai sensi
della Legge n. 1966 del 1939
DURC
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Proposta
•
Le STAZIONI APPALTANTI, in fase di gara, saranno sollevate dal controllo
dei requisiti di idoneità in quanto verificati e monitorati a monte dalle
Soa e dovranno selezionare le imprese unicamente sulla base della
proposta tecnico/economica delle stesse.
•
Le IMPRESE concentreranno i loro sforzi sulla qualità del proprio
operato, evitando inutili e onerosi eccessi burocratici.
•
Le SOA, oltre al rilascio dell’attestazione con validità quinquennale e
con revisione al terzo anno, dovranno anche verificare con cadenza
quadrimestrale il mantenimento dei requisiti di carattere generale in
capo alle imprese già qualificate.
Tali verifiche effettuate esclusivamente mediante l’accesso agli archivi
informatici dell’amministrazione pubblica consentiranno di rendere
dinamica l’attestazione di qualificazione
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Lo scenario futuro
LE STAZIONI APPALTANTI
• verificano in sede di gara e durante l’esecuzione delle opere:
– La validità dell’attestato SOA
– Il mantenimento dei requisiti di carattere generale (art. 38 D.lgs
163/2006)
• In fase di gara
– Analizzano le offerte
– Verificano la coerenza della documentazione di tutti i
partecipanti rispetto al bando di gara
– Selezionano l’aggiudicatario
– Verificano il possesso effettivo dei requisiti autodichiarati per il
10% dei partecipanti
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Lo scenario futuro
LE IMPRESE:
• Forniscono la documentazione alle SOA per la qualificazione
• Forniscono in fase di gara le autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di ordine generale
• Forniscono, se necessario, alla Stazione Appaltante o alla Soa
documentazione integrativa
• Predispongono in fase di gara l’offerta tecnico/economica
LE SOA:
• Continuano a rilasciare l’attestazione ogni 5 anni, ad
effettuare una verifica intermedia ogni 3 e, su richiesta
dell’impresa o a seguito di specifiche segnalazione,
aggiornano l’attestazione.
• Hanno accesso a tutte le banche dati pubbliche
• Effettuano una attività di monitoraggio a scadenza periodica
(quadrimestrale) sui requisiti generali delle imprese
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Attività di monitoraggio
• Prevedere per le Soa l’accesso alle Banche Dati pubbliche
• Verifica periodica dei requisiti generali
• In caso di carenza dei requisiti, attivazione di un
procedimento istruttorio di valutazione con conseguente:
– Riconferma dell’attestazione
– Sospensione dell’attestazione
– Decadenza dell’attestazione
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•
Procedure di gara più snelle ed efficienti e quindi semplificate
Riduzione dei costi per le stazioni appaltanti che in gara non effettueranno
più le verifiche dei requisiti di carattere generale sui concorrenti
Controllo sistematico sul 100% delle imprese (oggi solo sul 10% dei
partecipanti alle gare)
Riduzione dei costi per le imprese che – oltre all’offerta economico /
tecnica – parteciperanno alla gara con la sola attestazione di qualificazione
Riduzione degli errori delle imprese in fase di autodichiarazione dei requisiti
di carattere generale con conseguente riduzione dei casi di presunte false
dichiarazioni
Riduzione dei contenziosi in fase di gara generati dalla verifica dei requisiti
di carattere generale
Chiarezza dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Effetti del monitoraggio: Riduzione dei costi annui
PER LE IMPRESE
N. Gare stimate (di importo superiore a 150.000 euro)
20.000
N. Medio stimato di Imprese per gara
75
N. Medio di soggetti tenuti all’autodichiarazione
4/5
N. Medio di autodichiarazioni per soggetto
2
Costo medio per autodichiarazione
euro 15
20000 x (75x4 (5) x2 x15)
Minor costo annuo stimato per le imprese tra
euro 180 milioni e 225 milioni
Il risparmio non tiene conto dei minori costi derivanti da circa
20.000 gare di importo inferiore a 150.000 euro
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Effetti del monitoraggio: Riduzione dei costi annui
PER LE STAZIONI APPALTANTI
N. Gare stimate (di importo superiore a 150.000 euro)
N. Medio stimato di Imprese per gara
Costo verifica coerenza documentazione
Ex art. 38 per partecipante
20.000
75
euro
30
Costo verifica veridicità autodichiarazioni e riscontri
per il 10% dei partecipanti
euro 500
20.000 x (75x30 + 500 x 7,5)
Minor costo annuo sostenuto dalla
Pubblica Amministrazione in fase di gara euro 120 milioni
Il risparmio non tiene conto dei minori costi derivanti da circa
20.000 gare di importo inferiore a 150.000 euro
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Effetti del monitoraggio: Riduzione del contenzioso
• Riduzione delle potenziali occasioni di contenzioso
– oggi sono circa 1,5 milioni di occasioni /anno
(=20.000 gare x 75 n. Medio stimato Imprese per gara )
– Con il nuovo sistema le potenziali occasioni si ridurrebbero a
circa 90.000
(=30.000 imprese sottoposte a monitoraggio x 3 verifiche annue)
Esclusione della Pubblica Amministrazione dai contenziosi,
in fase di gara, connessi ai requisiti di carattere generale
da impresa/ente appaltante  a impresa/SOA.
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Evoluzione del sistema di qualificazione:
Integrazione tra attestazione Soa e Qualificazione in gara
Ambito di applicazione
• Ai sensi dell’art. 70, comma 1. lett. f) del D.P.R. 207/2010 le
SOA hanno l’obbligo di «verificare il permanere del possesso
dei requisiti di cui all’art. 78»
• L’attività di monitoraggio sarà obbligatoria per le imprese in
possesso di attestato SOA
• Potrebbe essere facoltativo per le imprese che operano nel
mercato dei lavori pubblici sotto soglia e per quelle che
operano nel settore di forniture e servizi
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Revisione dei meccanismi di qualificazione dei
soggetti cessionari di ramo d’azienda
Condizioni di accesso
In caso di cessione/affitto di ramo d’azienda il cessionario
può utilizzare i requisiti del cedente ai fini dell’ottenimento
dell’attestazione di qualificazione se la SOA verifica che
nell’atto di cessione siano stati trasferiti almeno 2 dei 3
elementi appresso specificati:
A. Attrezzatura
B. Personale o Direzione tecnica del cedente
C. Cantiere pubblico attivo
Solo una volta accertato l’effettivo trasferimento di almeno
2 elementi, la SOA procederà alla valutazione dei requisiti
parametrati a quanto ceduto.
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Revisione dei meccanismi di qualificazione dei
soggetti cessionari di ramo d’azienda
Vincoli e limitazioni
A. Viene limitato l’utilizzo dei requisiti di natura economicofinanziaria:
l’attestazione ottenuta dal cessionario sarà più aderente alla realtà
aziendale, oggetto della cessione/affitto
il cessionario può utilizzare i requisiti economico-finanziari maturati
dal cedente, con il limite massimo rappresentato dai requisiti riportati
nell’ultimo bilancio depositato, moltiplicati per 5 annualità
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Revisione dei meccanismi di qualificazione dei
soggetti cessionari di ramo d’azienda
Vincoli e limitazioni
B. Viene introdotto un parametro che rende l’attestazione
ottenuta in linea con la reale solidità patrimoniale della
cessionaria :
Il capitale sociale della cessionaria dovrà essere > del 5% della
sommatoria delle classifiche ottenute
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Revisione dei meccanismi di qualificazione dei
soggetti cessionari di ramo d’azienda
Bonus
1. Valorizzazione della figura del Direttore Tecnico dell’impresa
cedente che - se prosegue il rapporto di lavoro con la cessionaria :
assicura maggiori garanzie dell’effettivo passaggio delle capacità
realizzative dal cedente al cessionario
Se il D.T. dell’impresa cedente – in carica da almeno 5 anni – mantiene
la carica anche nell’impresa cessionaria, il cessionario utilizzerà i
requisiti senza i vincoli A e B
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Revisione dei meccanismi di qualificazione dei
soggetti cessionari di ramo d’azienda
Vincoli e limitazioni
2. Valorizzazione della capacità esecutiva del cessionario nel caso
in cui quest’ultimo fosse già qualificato :
Il cessionario già qualificato utilizzerà i requisiti del cedente senza i
vincoli A e B
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Revisione dei meccanismi di qualificazione
mediante avvalimento
• In merito all’istituto dell’Avvalimento in fase di qualificazione,
UNIONSOA e USI hanno ripetutamente segnalato alle Istituzioni
preposte i rischi connessi non solo all’atipico rapporto tra
impresa ausiliaria e impresa ausiliata, ma soprattutto al blando
controllo dei requisiti soggettivi in capo alla società ausiliaria
che potrebbe rendere permeabile la qualificazione a guasti ben
maggiori di quelli già causati dalle cessioni di ramo d’azienda.
• Pertanto, UNIONSOA e USI ribadiscono con forza che si rende
necessaria la revisione delle regole della qualificazione
mediante avvalimento al fine di evitare il verificarsi delle stesse
distorsioni che hanno connotato l’istituto della cessione di ramo
d’azienda.
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Introduzione di una soglia massima della capacità
esecutiva dell’impresa
Ipotizzare l’introduzione di una soglia massima agli affidamenti
contemporaneamente eseguibili in capo ad una singola impresa,
consentirebbe di:
1.porre un limite alle potenzialità esecutive delle imprese nei confronti
della pubblica amministrazione in base all’effettiva capacità esecutiva delle
stesse
2.accrescere, in capo alle imprese, la selettività degli affidamenti cui
concorrere in quanto l’introduzione di una soglia massima in termini
esecutivi costituirebbe un incentivo, direttamente proporzionale al grado
di saturazione del plafond e garantirebbe conseguentemente maggior
affidabilità all’offerta eventualmente formulata.
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Introduzione di una soglia massima della capacità
esecutiva dell’impresa
Viene fissato un tetto di lavori eseguibili contestualmente;
Altri Paesi Europei (ad es. Belgio, Spagna, Portogallo e Grecia) si
basano già sulla definizione di un plafond massimo in termini
esecutivi rapportato alla potenzialità predeterminata dell’impresa
E’ opportuno considerare che il momento storico attuale appare
come il più propizio per introdurre un meccanismo in grado di
rivelare appieno la propria utilità ed i benefici per la collettività in
una prossima, auspicata ed invocata fase di ripresa economica.
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Introduzione di nuovi elementi premianti
L’attuale Regolamento, prevede un meccanismo premiale di
accrescimento (fino al 39%) basato su dati storici dell’impresa
Occorre attivare in sede di qualificazione ulteriori meccanismi
virtuosi che incentivino l’operatore economico a fornire prestazioni
di qualità, agendo:
• sull’estensione dei parametri di calcolo dell’ICP
• incrementando la soglia del 20% di partecipazione alle gare (art.
61 co.2 dpr. 207/10)
• innalzando la soglia della capacità esecutiva complessiva (se
introdotta)
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Introduzione di nuovi elementi premianti
Possibili indicatori misurabili ed oggettivi adeguati a valutare
l’affidabilità dell’impresa e contemporaneamente a valorizzarla,
possono essere:
•Storicità dell’impresa
•Esperienza professionale della direzione tecnica e dello staff tecnico
•Competenze specifiche in determinate lavorazioni
•Specializzazione del personale in forza
•Caratteristiche specifiche dell’attrezzatura di proprietà dell’impresa
•Rispetto delle tempistiche di realizzazione dei lavori appaltati
Nella relazione sono state predisposte indicazioni specifiche volte a
consentire con semplicità ed in tempi ragionevoli l’introduzione di
benefici premiali utilizzando i requisiti attualmente documentati dalle
imprese e già verificati dalle SOA.
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Casellario informatico dei lavori privati
Ogni impresa mediamente produce alla SOA oltre 3 certificati lavori privati,
tutti corredati dalla documentazione prevista dalla normativa vigente (atto
autorizzativo, progetto, contratto e fatture ecc.)
Considerando che ogni anno in media va a rinnovo un quarto delle imprese
in possesso di attestazione vigente, è facile valutare che con cadenza
annuale le SOA mandano a riscontro oltre 30.000 certificati lavori, 30.000
atti autorizzativi, ecc., generando così un’enorme mole di lavoro per
soggetti le imprese che devono produrre la documentazione e per le
stazioni appaltanti chiamati a riscontrare le richieste di conferma delle SOA
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Casellario informatico dei lavori privati
le SOA auspicano fortemente che venga istituito un casellario informatico
dei lavori privati da cui, come già avviene per i lavori pubblici, si possa
attingere e verificare la veridicità dei certificati lavori prodotti dalle
imprese.
Tale casellario dei lavori privati, che una volta entrato a regime fornirà un
archivio complessivo dei lavori privati eseguiti nel nostro paese, costituirà
un ulteriore elemento di chiarezza e di efficienza per l’intero sistema di
qualificazione
Le SOA aderenti a UNIONSOA ed USI, coscienti dell’importanza e
dell’urgenza che venga realizzato tale casellario, manifestano fin d’ora la
loro disponibilità a farsi carico di alimentare e aggiornare tale casellario. In
particolare, le SOA sono disposte a trasferire per via informatica tutti i
certificati lavori privati muniti di conferma del committente e del relativo
atto autorizzativo
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Adeguamento dei requisiti minimi posseduti dalle SOA
Il dlgs 163 /2006 ed il dpr 207/ 2010 sono già intervenuti nella
direzione di una maggiore selettività delle SOA
Si propone di inserire ulteriori elementi di selezione prevedendo
che il numero minimo dei componenti dell’organico sia coerente
con il volume della attività svolte dalla SOA stessa
Revisione dei sistemi di pagamento dell’attestazione
L’art. 70, quarto comma, del Regolamento mentre dispone
l’obbligo di pagamento del corrispettivo alle SOA non prevede
alcun meccanismo efficace che possa garantire l’obbligo del
pagamento del corrispettivo minimo.
si ritiene necessario:
•che venga introdotta la possibilità per le SOA - in caso di mancato
pagamento - di sospendere l’efficacia dell’attestazione
•Sostituzione del rid (ora sdd) con possibilità di pagamenti da
istituti di credito.
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