Società in nome
collettivo
Società in
accomandita
semplice
Avv. Carlo Di Brino
La società in nome
collettivo
Si ha una società un nome collettivo
ogni qual volta venga svolta una
attività commerciale, senza che
risulti una limitazione della
responsabilità di tutti o alcuni soci
per le obbligazioni sociali
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri (1/3)




Ha come scopo ultimo il perseguimento di
un profitto (lucro)
responsabilità solidale e illimitata di
tutti i soci verso i terzi per le obbligazioni
sociali
eventuali patti in senso contrario rilevano
esclusivamente inter partes, non essendo
opponibili ai terzi
Particolare rilevanza del rapporto
fiduciario intercorrente fra i soci (l’attività
personale del socio prevale sul capitale da
lui conferito)
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri (2/3)



Qualificazione della società: l’atto costitutivo
può espressamente qualificare la società come
collettiva indipendentemente dall’oggetto sociale
(commerciale o agricola). Se nulla è stabilito, è
collettiva esclusivamente se svolge attività
commerciale. Altrimenti sarà qualificata come
semplice.
Autonomia patrimoniale imperfetta: è priva di
personalità giuridica
Soci: rivestono tutti la qualifica di imprenditori e
rispondono solidalmente e illimitatamente
per le obbligazioni sociali, senza possibilità di
patto contrario nei confronti dei terzi
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri (3/3)


Amministrazione: ogni socio è
amministratore, salvo diversa
disposizione dell’atto costitutivo. Sono
esclusi amministratori estranei
Iscrizione nel registro delle imprese:
l’iscrizione è necessaria per qualificare la
società come collettiva regolare,
diversamente la società esiste come
irregolare
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina

è regolamentata parzialmente per
rinvio alle norme stabilite per la
società semplice (cui fa esplicito
rinvio l’art. 2293 c.c.) e, in parte, da
norme specifiche che derogano o
integrano la disciplina della società
semplice (artt. 2291 – 3212 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Differenze con la società
semplice





È nullo il patto di limitazione della responsabilità
personale dei soci verso i terzi (art.2291 c.2 c.c.)
La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le
obbligazioni sociali è una responsabilità sussidiaria e non
diretta (il creditore sociale deve prima agire verso la
società e, solo dopo l’infruttuoso esperimento dell’azione
esecutiva sul patrimonio sociale, verso i singoli soci (c.d.
beneficium excussionis) (art.2304 c.c.)
Le limitazioni dei rappresentanti non sono opponibili
ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o
non si prova che ne erano comunque a conoscenza
(art.2298 c.1 c.c.)
Il divieto della liquidazione della quota sociale a favore
del creditore particolare del socio (art.2305 c.c.)
L’esclusione di diritto è limitata solo al socio fallito
Avv. Carlo Di Brino
Costituzione della società


1.
2.
3.
Anche se l’atto costitutivo della società è
sufficiente a creare il vincolo societario,
per la nascita della collettiva regolare
occorre anche l’iscrizione nel registro
delle imprese
Le condizioni necessarie per la
nascita della società collettiva regolare
sono:
Atto costitutivo
Formazione del capitale
Iscrizione nel registro delle imprese
Avv. Carlo Di Brino
Atto costitutivo: elementi
Forma
 Contenuto
 Pubblicazione
 Modificazioni

Avv. Carlo Di Brino
Forma
Atto pubblico o scrittura privata
autenticata
 L’eventuale inosservanza comporta il
divieto di iscrizione nel Registro
delle Imprese

Avv. Carlo Di Brino
Contenuto









Generalità dei soci
Ragione sociale
Nome dei soci amministratori e di coloro che
hanno la rappresentanza
Sede
Oggetto sociale
Conferimento dei soci
Prestazioni che i soci d’opera si sono impegnati
ad effettuare
Norme sulla ripartizione degli utili e delle
perdite
Durata della società
Avv. Carlo Di Brino
Pubblicazione

L’atto costitutivo della società deve
essere depositato per la iscrizione
presso l’Ufficio del Registro delle
Imprese: la mancata iscrizione darà
luogo ad una società irregolare
Avv. Carlo Di Brino
Modificazioni
Vanno adottate dalla società
all’unanimità
 Devono iscriversi nel Registro delle
Imprese (finché non sono iscritte
non sono opponibili ai terzi)

Avv. Carlo Di Brino
Autonomia patrimoniale
(1/2)

1.
2.
3.
È rafforzata e accentrata rispetto alle
società semplici:
La responsabilità dei soci per le
obbligazioni sociali nei confronti dei
terzi è necessariamente:
Solidale
Illimitata (il fallimento della società
comporta il fallimento del socio art. 147
L.F.)
Sussidiaria (il creditore sociale deve
preventivamente escutere il patrimonio
sociale)
Avv. Carlo Di Brino
Autonomia patrimoniale
(2/2)


1.
2.
3.
Il creditore particolare di un socio,
finchè dura la società, non può
chiedere la liquidazione della quota del
suo debitore
Può:
Compiere atti conservativi sulla quota
del suo debitore
Far valere i suoi diritti sugli utili
conseguenti dal suo debitore
Provocare la dichiarazione di fallimento
del debitore, e quindi la sua esclusione
di diritto dalla società
Avv. Carlo Di Brino
Capitale sociale (1/2)

Nozione
È il complesso del conferimento dei
soci (Ferri), o il valore in denaro dei
conferimenti stessi risultante dalle
valutazioni compiute nel contratto
Avv. Carlo Di Brino
Capitale sociale (2/2)

1.
2.
3.
4.
Tutela dell’integrità del capitale sociale è
attuata:
Il divieto di distribuzione degli utili fittizi
Il divieto degli utili in caso di perdita del
capitale sociale, finchè il capitale non
venga reintegrato o ridotto
L’obbligo per gli amministratori della
tenuta delle scritture contabili
Il divieto di restituire i conferimenti ai
soci o di liberarli dall’obbligo di
esecuzione, se non dopo la riduzione del
capitale sociale
Avv. Carlo Di Brino
Formazione del capitale
sociale (1/2)




In via di principio il legislatore ha stabilito
che un capitale debba esservi, prevedendo:
L’indicazione nell’atto costitutivo dei
conferimenti eseguiti o promessi dai soci e
della loro valutazione
Una serie di norme destinate ad assicurarne
l’integrità
Il capitale sociale costituisce un requisito
per l’iscrizione dell’atto costitutivo e quindi
per la nascita della società in nome collettivo
regolare e non una condizione di validità
dell’atto costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
Formazione del capitale
sociale (2/2)



Il capitale è formato dal valore in denaro dei
conferimenti eseguiti o promessi dai soci, quale
risulta dalle valutazioni compiute nel contratto
sociale
Non tutti i conferimenti sono imputabili al
capitale sociale ma esclusivamente quelli
valutabili in denaro e iscrivibili in bilancio come
poste attive e che attribuiscono il diritto al
rimborso allo scioglimento della società
Gli altri conferimenti, c.d. di patrimonio,
incrementano il patrimonio sociale, cioè l’insieme
dei rapporti attivi e passivi imputabili alla società
Avv. Carlo Di Brino
Iscrizione nel registro delle
imprese
La pubblicazione dell’atto
costitutivo avviene mediante
iscrizione nel registro delle imprese
 La pubblicità ha natura meramente
dichiarativa ed è necessaria al
solo fine di qualificare la società
come regolare

Avv. Carlo Di Brino
Istanza di iscrizione e
deposito dell’atto costitutivo

1.
2.
Entro 30 giorni dalla stipulazione, gli
amministratori (o anche il notaio se la
stipula è avvenuta per atto pubblico)
devono depositare istanza di iscrizione
presso l’Ufficio del Registro delle
imprese della circoscrizione ove è
stabilita la sede sociale, con allegata
alternativamente:
Copia autentica dell’atto pubblico
Atto costitutivo della società con
sottoscrizione autenticata dei contraenti
Avv. Carlo Di Brino
Attività di controllo



Prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio
del registro accerta l’autenticità della
sottoscrizione e l’esistenza delle
condizioni richieste dalla legge
Si tratta di un controllo di mera legalità,
per esempio l’esistenza dei requisiti
indispensabili per l’iscrizione quali la sede,
la durata, l’oggetto, capacità dei soci
fondatori
È escluso qualsiasi controllo di merito
circa l’opportunità o la convenienza
dell’atto
Avv. Carlo Di Brino
Conseguenze dell’iscrizione

Solo a seguito dell’iscrizione la
società è qualificata come società in
nome collettivo regolare con
applicazione della relativa disciplina
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di concorrenza fra i
soci


1.
2.
In mancanza del consenso, anche
presunto, degli altri soci, uno di essi non
può esercitare, per conto proprio o
altrui, un’attività concorrente con quella
della società, né partecipare con
responsabilità illimitata ad altra impresa
concorrente
In caso di inosservanza la società:
Ha diritto al risarcimento del danno
Può escludere il socio
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione


1.
2.
3.
Valgono le stesse regole della società
semplice
Inoltre, gli amministratori sono tenuti a:
Effettuare le pubblicazioni previste
Tenere i libri e le altre scritture
contabili prescritte
Indicare negli atti e nella corrispondenza
sociale la sede della società e l’Ufficio
del registro presso cui è iscritta
Avv. Carlo Di Brino
Rappresentanza


Le persone autorizzate a rappresentare la
società sono tutte quelle indicate
nominativamente nell’atto costitutivo
L’amministratore-rappresentante può
compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale, salvo restrizioni
risultanti dall’atto costitutivo o dalla
procura (art. 2298 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Doveri generali



Dovere di diligenza (artt. 2260 c.1, e
1710 c.1 c.c.) del mandatario che il
codice definisce dell’uomo medio
(violazione per aver agito con
imprevidenza, imprudenza, imperizia,
avventatezza o se è stato inerte)
Dovere di vigilanza e di intervento
per evitare conseguenze dannose alla
società
Dovere di astensione in caso di conflitti
di interessi
Avv. Carlo Di Brino
Doveri specifici






Obblighi riguardanti la pubblicità
Obblighi relativi alle scritture
contabili
Obblighi riguardanti l’informazione ai
soci non amministratori
Obbligo di riservatezza
Obblighi fiscali verso l’Amministrazione
finanziaria
Dichiarazione dei redditi e
pagamento delle imposte (IRAP se
dovuta)
Avv. Carlo Di Brino
Divieti per gli amministratori






Divieto di concorrenza
Divieto di restituire ai soci i conferimenti
(art.2303 c.1, c.c.)
Divieto di ripartire gli utili in presenza di
perdite (art.2303 c.2, c.c.)
Divieto di contrarre prestiti o farsi prestare
garanzie dalla società (art. 2624 c.c.)
Divieto di intraprendere nuove iniziative in
caso di scioglimento
Divieto di divulgare o utilizzare notizie sociali
riservate
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento
Valgono le norme di cui alla società
semplice
 Inoltre, il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa della società
che ha ad oggetto un’attività
commerciale

Avv. Carlo Di Brino
Liquidazione
Valgono le norme di cui alla società
semplice, salvo che per la pubblicità
e le formalità prescritte
 Compiuta la liquidazione, i
liquidatori devono redigere e
sottoscrivere il bilancio finale e
proporre ai soci il piano di riparto

Avv. Carlo Di Brino
Cancellazione
A seguito dell’approvazione del
bilancio i liquidatori devono chiedere
la cancellazione dal Registro delle
Imprese
 L’iscrizione della cancellazione
suggella la fine della società

Avv. Carlo Di Brino
La società in accomandita
semplice

1.
2.
È una società di persone,
caratterizzata dal fatto che di essa
fanno parte due diverse categorie
di soci:
Accomandanti
accomandatari
Avv. Carlo Di Brino
Soci accomandanti












Sono obbligati solo ai conferimenti
Rischiano solo di perdere il capitale conferito
Sono esclusi dai poteri amministrativi
Sono esclusi dal fallimento
Possono essere dipendenti della società
Non vale il divieto di concorrenza
Possono cambiare senza comportare modifica dell’atto
costitutivo
Diritto di concorrere alla nomina e revoca degli
amministratori
Diritto di controllo e informazione
Diritto di approvare il bilancio
Diritto di adire l’autorità giudiziaria
Diritto agli utili
Avv. Carlo Di Brino
Soci accomandatari





Sono obbligati verso la società
all’esecuzione dei conferimenti
Sono personalmente e solidalmente
responsabili verso i terzi per le
obbligazioni sociali
Partecipano all’amministrazione della
società
Devono sottostare al divieto di
concorrenza stabilito per i soci della
società in nome collettivo
Rivestono la qualifica di imprenditori
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina delle società in
accomandita semplice

Si applicano, per quanto compatibili,
le norme sulla società in nome
collettivo, cui fa rinvio l’art. 2315
c.c.
Avv. Carlo Di Brino
Intitus personae

Deve ritenersi che tale carattere
esista solo verso i soci
accomandatari e non anche verso
gli accomandanti e, di conseguenza,
la modifica dei soci accomandanti
non costituisce modifica dell’atto
costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
Ragione sociale
Deve contenere il nome di almeno
uno dei soci accomandatari, con
l’indicazione del rapporto sociale
 È vietato includere il nome dei soci
accomandanti, in caso contrario questi
ultimi risponderanno di fronte ai terzi
illimitatamente e solidalmente con i
soci accomandatari

Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione
Possono essere nominati
amministratori solo i soci
accomandatari
 Esiste un divieto di ingerenza
degli accomandanti
nell’amministrazione

Avv. Carlo Di Brino
Violazione del divieto

1.
2.
3.

1.
2.
3.
Ingerenza autorizzata dalla società:
Gli atti sono efficaci.
Verso i terzi risponde anche l’accomandante
illimitatamente e in solido con gli accomandatari per
tutte le obbligazioni sociali
Nei rapporti interni l’accomandante conserva la
responsabilità limitata e potrà rivalersi verso gli
accomandatari
Ingerenza non autorizzata:
Se non vi è stata ratifica l’atto è inefficace
È tenuto al risarcimento del danno del terzo (art.1398
c.c.)
Non diventa accomandatario, ma può essere escluso dalla
società
Avv. Carlo Di Brino
Poteri dei soci accomandanti
Possono:
 Prestare la loro opera sotto la direzione
degli amministratori
 Agire per singoli affari, in forza di una
procura speciale
 Dare autorizzazioni o pareri per
determinate operazioni nei casi stabiliti
dall’atto costitutivo
 Esercitare un controllo di legittimità
sull’approvazione del bilancio
Avv. Carlo Di Brino
Trasferimento di quota

1.
2.

1.
Di accomandante:
È sempre possibile per gli atti mortis
causa
È necessario il consenso della
maggioranza del capitale per gli atti
inter vivos
Di accomandatario:
È necessario il consenso unanime dei
soci
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento


Lo scioglimento del rapporto sociale
limitatamente ad un socio, nonché lo
scioglimento e la liquidazione della
società sono disciplinati dalle norme sulla
società in nome collettivo e quindi, per
ulteriore rinvio, da quelle sulla società
semplice
Un’autonoma causa di scioglimento della
società è rappresentata dal venir meno di
una delle due categorie di soci (art. 2323
c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Liquidazione

1.
2.
3.
Dopo la liquidazione e la cancellazione, i
creditori sociali che non siano stati soddisfatti
potranno far valere i loro crediti nei
confronti:
Dei soci accomandatari
Dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da loro colpa (art. 2312 c.c.)
Dei soci accomandanti, unicamente nei limiti
della quota da essi eventualmente percepita
nella liquidazione ( art.2324 c.c.), oltre che
nei limiti del conferimento che non abbiano
eseguito (art. 2280 comma II c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Differenze con le S.n.c.



Capacità di essere soci: non possono
essere soci le società
Conferimenti degli accomandanti: è
sufficiente indicare nell’atto costitutivo
l’apporto promesso che rappresenta il
limite alla loro responsabilità
Formazione del capitale sociale: i soci
accomandanti sono soci di capitale e non
possono essere soci d’opera, possono
essere tuttavia dipendenti
Avv. Carlo Di Brino
Impresa artigiana

A seguito della modifica apportata
dalla L.133/1997, le imprese
artigiane possono rivestire anche la
forma di Sas
Scarica

obbligazioni sociali