La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
I prodotti assicurativi vita
Nel corso si darà rilievo alla consulenza relativa a tutti i
contratti assicurativi menzionati nell’art. 2 del Codice delle
assicurazioni private (CAP), i quali, ai fini delle fonti della
disciplina applicabile, possono essere suddivisi in tre gruppi:
- contratti dei rami danni e dei rami vita I, II e IV;
- contratti dei rami vita III (escluse le forme pensionistiche) e V;
- contratti contratti dei rami vita III (limitatamente alle forme
pensionistiche) e VI.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari

Con riguardo alle assicurazioni sulla vita, le polizze di
ramo I, II e IV, avendo rispettivamente ad oggetto
“la durata della vita umana” (ramo I), la “nunzialità”
e “natalità” (ramo II) e la “malattia” ed i rischi di
“non autosufficienza” e di “invalidità grave dovuta a
malattia o a infortunio o a longevità” (ramo IV),
sono caratterizzate dal collegamento ad un evento
attinente la vita umana.

Le polizze di ramo III sono “le assicurazioni di cui ai
rami I e II le cui prestazioni principali sono
direttamente legate al valore di quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio o di fondi
interni ovvero a indici o altri valori di riferimento”. In
esse è insito un rischio di investimento che l’impresa
di assicurazione può – e in certi casi deve (v. il
nuovo regolamento n. 34/09 sulle polizze index
linked) – neutralizzare prestando una garanzia di
risultato.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Segue …
La componente finanziaria di questi prodotti si rinviene
nella circostanza che la prestazione principale che
l’impresa di assicurazione si impegna ad erogare – e,
prima ancora, il premio, o almeno parte preponderante
di esso, che l’assicurato versa all’impresa di
assicurazione – non è determinata, se non in piccola
parte, con la tecnica attuariale della ripartizione e
neutralizzazione del rischio demografico.
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
I contratti di capitalizzazione di cui al ramo V sono i
contratti mediante i quali l’impresa di assicurazione
si impegna, senza convenzione relativa alla durata
della vita umana, a pagare somme determinate al
decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di
premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro
o mediante altre attività (cfr. art. 179 del Cap).
La componente finanziaria di questi prodotti si
rinviene
nell’assenza
della
convenzione
relativa alla durata della vita umana (e quindi
della copertura del rischio demografico).
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari

Le polizze pensionistiche del ramo III e quelle del
ramo VI, ossia le operazioni di gestione di fondi
collettivi per l’erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o
riduzione dell’attività lavorativa, sono prodotti
assicurativi in cui la componente previdenziale si
considera prevalente su quella finanziaria.
Non si è ritenuto di «trasferire alle competenze della
Consob il controllo per trasparenza dei prodotti finanziari
emessi dalle imprese di assicurazione a finalità
previdenziale, trattandosi di strumenti vigilati dalla Covip,
anche in relazione alla specificità di tali prodotti rispetto
alla
più
generale
tematica
della
previdenza
complementare» (così il parere espresso dalle Commissioni
riunite VI e X del Senato della Repubblica).
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Ai sensi dell’art. 1, lett. u) del Tuf, sono
prodotti finanziari: gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di
natura finanziaria.
Ai sensi dell’art. 1, lett. w-bis, Tuf, sono
“prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui
ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, con esclusione delle forme pensionistiche
individuali di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252”.
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La distribuzione di prodotti assicurativi –
tradizionali, finanziari e previdenziali – non
integra mai un servizio di investimento
Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del TuF, i servizi di
investimento sono connotati dal fatto di avere ad oggetto
“strumenti finanziari”, nel cui elenco non sono ricompresi i
prodotti assicurativi, neppure quando hanno natura (anche)
finanziaria (v. art. 1, comma 2, TUF).
Come si vedrà, la definizione di “prodotti finanziari emessi da
imprese di assicurazione” rileva fondamentalmente al fine di
attrarre la distribuzione dei medesimi alle regole di condotta
stabilite dal TUF e dalle disposizioni attuative della Consob,
senza incidere sulla riserva a svolgere tale attività, che rimane
regolata dal Codice delle assicurazioni private.
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Pertanto, i “prodotti finanziari emessi da
imprese di assicurazione” sono “prodotti
assicurativi” (art. 1 ss cap), la cui struttura
deve essere modulata dalle imprese di
assicurazione conformemente a quanto
prescritto dal CAP e dalle disposizioni
attuative dell’Isvap.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
L’individuazione dei soggetti che possono consigliare e
distribuire i prodotti assicurativi (anche finanziari e
previdenziali) è stabilita dal Codice delle assicurazioni
private
La consulenza rientra nel più ampio concetto di
intermediazione assicurativa, definita dall’art. 106 di detto
Codice come quella attività consistente «nel presentare o
proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare
assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto
dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti
ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati».
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Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice delle assicurazioni
private, la predetta attività è riservata ai soggetti con
residenza o sede legale nel territorio italiano, iscritti nel
Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUIR), nonché agli intermediari assicurativi e
riassicurativi con residenza o sede legale nel territorio di un
altro Stato membro dell’Unione europea.
Ai sensi dell’art. 109 del medesimo Codice, detto Registro è
suddiviso in cinque sezioni riguardanti:
a) gli agenti di assicurazione (che agiscono in nome e per
conto di una o più imprese di assicurazione);
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione (o
broker, che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza
di
imprese
di
assicurazione
o
di
riassicurazione);
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
c) i produttori diretti (ossia coloro che, anche in via
sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale,
esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei
rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano
senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per
l’impresa medesima);
d) le banche, gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107, t.u.b., le SIM e la
società Poste Italiane – Divisione Servizi di Bancoposta;
e) «i soggetti addetti all’intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli
intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d)
per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
l’intermediario opera».
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Il promotore finanziario per potere distribuire e consigliare
fuori sede prodotti assicurativi per conto di un intermediario
assicurativo deve essere iscritto alla Sezione E del Registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUIR).
Nella distribuzione fuori sede dei prodotti assicurativi finanziari
gli intermediari assicurativi di cui alla Sezione D del RUIR
hanno l’obbligo di avvalersi del promotore finanziario, ossia di
una persona fisica che, oltre ad essere iscritta alla Sezione E
del RUIR, sia anche iscritta all’albo unico dei promotori
finanziari (art. 30, comma 9, TUF).
Estensione dell’obbligo di “monomandato” ai prodotti
assicurativi finanziari?
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Il legislatore non ha esteso il campo di applicazione del
Tuf e i connessi poteri di vigilanza della Consob anche
agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e C del RUI
(ossia, agenti, broker e produttori diretti).
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
La disciplina della consulenza tramite i promotori finanziari
Come si è visto, la consulenza svolta tramite i promotori
finanziari è sottoposta a discipline diverse a seconda della
natura del prodotto assicurativo.
La consulenza sui prodotti assicurativi tradizionali è soggetta
alle regole del Codice delle assicurazioni private (CAP) e del
Regolamento Intermediari dell’Isvap (n. 5/2006).
La consulenza sui prodotti assicurativi finanziari è soggetta
alle regole del TUF e del Regolamento Intermediari della
Consob (n. 16190/2007).
La consulenza sui prodotti assicurativi previdenziali è soggetta
ad una disciplina mista individuata anche dalla deliberazione
della Covip del 29 maggio 2008.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Consulenza sui prodotti assicurativi tradizionali
L’art. 183 Cda stabilisce che nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti
imprese di assicurazioni ed intermediari debbono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei
contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre
adeguatamente informati …
Ai sensi dell’art. 120 del Cap l’intermediario assicurativo è tenuto a
rispettare, prima della conclusione del contratto assicurativo, nonché in
caso di modifiche di rilievo ovvero di rinnovo del contratto stesso,
determinate regole di presentazione e di comportamento mutuate dalla
disciplina dei servizi di investimento, il cui contenuto è stato specificato
dall’Isvap tenendo conto delle differenti esigenze di protezione dei
contraenti e degli assicurati, della natura dei rischi e degli obblighi assunti
dall’impresa di assicurazione nonché delle cognizioni e della capacità
professionale degli addetti all’attività di intermediazione.
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Intermediari assicurativi sono sia i soggetti abilitati iscritti alla sezione D del
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sia i promotori finanziari
che operano per loro conto, iscritti alla sezione E del medesimo Registro.
I medesimi obblighi comportamentali incombono, pertanto, sui predetti
soggetti abilitali e sui promotori finanziari.
Questi ultimi sono destinatari diretti delle norme e, nel contempo, ausiliari dei
soggetti abilitati, di cui rispettano altresì i codici di autodisciplina e le norme e
le procedure di controllo interno.
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L’art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/06 stabilisce che nello svolgimento
dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti
di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari
devono:
a)
b)
c)
d)
comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità
nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche
rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle
imprese per le quali operano;
acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che
questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti
e degli assicurati.
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L’art. 49 del Regolamento Isvap 5/06 prevede che sull’intermediario
grava l’obbligo di consegnare al contraente, nella fase
precontrattuale, in occasione del primo contatto con il cliente,
copia:
a)
di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n.
7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della
loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione
dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del
contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in
essa contenuti sono modificati;
a bis) di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n.
7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente
Regolamento.
b) della documentazione precontrattuale e contrattuale (Fascicolo
informativo nei rami vita, nota informativa e condizioni di
polizza nei rami danni) prevista dalle vigenti disposizioni.
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La consegna della documentazione deve risultare da un’apposita
dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e
struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente.
L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare
l’adempimento degli obblighi di consegna.
Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o,
qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al
contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di
effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie
esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto
offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e
i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla
sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa
completa e corretta.
(art. 49, commi 3 e 4, Reg. Isvap 5/06)
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Sono esclusi dai menzionati obblighi informativi di
consegna delle dichiarazioni sub 7A e 7B nonché da
quanto disposto in relazione a tali obblighi, gli
intermediari di assicurazione quando operano nei
grandi rischi (art. 49, ultimo comma, reg. Isvap n.
5/2006).
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In relazione al contratto proposto, l’intermediario assicurativo
deve:
(i)
(ii)
(iii)
dichiarare al contraente se fornisce consulenze fondate
su un’analisi imparziale o se propone determinati
prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più
imprese di assicurazione oppure in assenza di siffatto
obbligo;
consigliare o proporre prodotti assicurativi adeguati alle
esigenze del contraente, anche sulla base delle
informazioni dal medesimo fornite;
illustrare le caratteristiche essenziali del contratto e
delle prestazioni cui è obbligata l’impresa di
assicurazione (art. 1202 Cap).
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Le imprese di assicurazione devono “consegnare al contraente,
prima della conclusione del contratto ed unitamente alle
condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”.
“La nota informativa contiene le informazioni, diverse da
quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle
caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione,
affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e,
ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa”
(art. 185 CAP).
Il contratto assicurativo deve essere redatto per iscritto ad
probationem tantum (art. 1888 cod. civ.).
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L’intermediario assicurativo è tenuto a valutare l’adeguatezza del contratto
offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente,
nonché alla propensione al rischio del medesimo: valutazione prodottocliente (ex art. 183 CAP).
L’art. 120, comma 3, Cap prevede che: “in ogni caso, prima della conclusione
del contratto, l'intermediario assicurativo, anche in base alle informazioni
fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue
esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e
le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione”.
Valutazione ad hoc per i contratti vita (età, attività lavorativa, nucleo
familiare, situazione finanziaria ed assicurativa …)
l’obbligo di valutazione dell’adeguatezza grava in via
autonoma sull’intermediario
l’offerta di un prodotto assicurativo non finanziario avviene
sempre in consulenza
(Art. 52 Reg.)
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Ai sensi dell’art. 183 lett. b) Cap, “nell'offerta e
nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli
intermediari devono … acquisire dai contraenti le
informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali …”
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Art. 52 Reg. Isvap
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si
avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal
contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del
contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali
di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del
contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare
contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa
e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere
una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione,
acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono
utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del
contratto offerto, conservandone traccia documentale.
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Art. 523 reg.:
“Con riferimento ai contratti di assicurazione
sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare
notizie sulle caratteristiche personali del contraente,
con
specifico
riferimento
all’età,
all’attività
lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione
finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al
rischio e alle sue aspettative in relazione alla
sottoscrizione del contratto, in termini di copertura,
durata ed eventuali rischi finanziari connessi al
contratto da concludere”
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Art. 524 Reg. Isvap:
“Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve
risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla
proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita
specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del
contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la
capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze”
Art. 525 Reg. Isvap:
“Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e
previdenziali non adeguate informano il contraente di tale
circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita,
inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in
un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e
dall’intermediario”.
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Consulenza sui prodotti assicurativi finanziari
L’art. 25-bis del Tuf (introdotto dall’art. 11 della legge n.
262/2005 e modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303/2006), al
comma 1, estende l’applicazione delle disposizioni di cui agli
artt. 21 e 23 del Testo unico stesso (che individuano,
rispettivamente, le regole generali di comportamento e le
norme in materia di contratti) e delle altre disposizioni del
Tuf che attribuiscono alla Consob i relativi poteri di vigilanza
ispettiva, informativa e regolamentare, alla «sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari emessi da … imprese di
assicurazione».
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Art. 21 tuf:
Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e
accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per
servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei
mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare
in modo che essi siano sempre adeguatamente informati
…
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Art. 23 tuf:
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5,
lettera f ), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione
dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con
regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla
natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è
nullo.
Ne discende che il contratto di collocamento dei prodotti
assicurativi finanziari stipulato con i clienti al dettaglio deve
essere redatto per iscritto a pena di nullità.
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Tornando alle regole di condotta, i soggetti abilitati all’intermediazione
assicurativa sono tenuti ad osservare, nell’attività di distribuzione dei
prodotti finanziari assicurativi, le disposizioni dettate dal RI della
Consob (e richiamate dall’art. 85, comma 1, RI) in materia di:
i. informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
contratti (artt. 27, 28, 29, co. 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e
37);
ii. adeguatezza ed appropriatezza (artt. 39, 40, 41 e 42);
iii. gestione degli ordini dei clienti (artt. 49, co. 1, 50 e 51);
iv. incentivi (art. 52);
v. rendiconti e registrazioni di ordini telefonici ed elettronici
(artt. 53 e 57);
vi. offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza
(artt. 78 e 80).
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Le medesime disposizioni – con eccezione degli artt. 29, comma 1,
lett. g) e 30 (informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti
finanziari e delle somme di denaro della clientela), 37 (contratti) e 78
(offerta fuori sede) – sono dichiarate altresì applicabili alle imprese
di assicurazione nella distribuzione diretta dei prodotti
finanziari assicurativi di propria emissione.
Nel richiamare la disciplina del collocamento degli strumenti finanziari
la Consob ha dovuto comunque introdurre specifiche disposizioni tese
a rendere la disciplina stessa conforme alle direttive assicurative e, in
particolare, alla direttiva sull’intermediazione assicurativa.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa e le imprese di
assicurazione sono altresì tenuti ad ottemperare alle disposizioni del
Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 29 ottobre 2007
in materia di:
i. procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente
prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento
nonché della gestione collettiva del risparmio;
ii. controllo della conformità alle norme;
iii. trattamento dei reclami;
iv. operazioni personali;
v. gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i
clienti;
vi. conservazione delle registrazioni;
vii. procedure anche di controllo interno, per la percezione o
corresponsione di incentivi.
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Di conseguenza, non si applicano all’attività di distribuzione dei
prodotti finanziari assicurativi da parte sia dei soggetti abilitati, sia
delle imprese di assicurazione, le norme del Regolamento Isvap n.
5/06 relative:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
alle modalità di incasso dei premi (art. 47, comma 3);
ai conflitti di interesse (artt. 48 e 50);
all’informativa precontrattuale, ivi compresi gli obblighi di
consegna delle comunicazioni conformi ai modelli allegati sub 7A
e 7B (art. 49);
alla valutazione dell’adeguatezza (art. 52);
alle modalità dell’informativa (art. 51);
alla conservazione della documentazione (art. 57).
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Della normativa assicurativa rimangono, invece, applicabili le norme
riconducibili alla disciplina del soggetto (intermediario assicurativo) e,
in particolare:



quelle che impongono l’iscrizione al registro degli intermediari
assicurativi di cui all’art. 109 del Codice delle assicurazioni
private (iscrizione cui sono, quindi, tenute, nelle sezioni di
pertinenza, tanto le banche e le SIM quanto i loro promotori
finanziari);
quelle che consentono agli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione D del RUI di commercializzare esclusivamente polizze
“standardizzate” (art. 119 di detto Codice, come attuato
dall’art. 42 del regolamento Isvap n. 5/2006);
quelle relative alla separazione patrimoniale e all’adempimento
di obbligazioni pecuniarie per il tramite di intermediari
assicurativi (artt. 117 e 118 di detto Codice, quali attuati,
rispettivamente, dagli artt. 54 e 55 del regolamento Isvap n.
5/2006).
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Si deve richiamare, inoltre, l’obbligo per i soggetti abilitati
all’intermediazione assicurativa di consegnare al contraente il
prospetto informativo e la documentazione di offerta, ai
sensi di quanto disposto dal Regolamento emittenti della
Consob.
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L’art. 85, comma 2, del Regolamento intermediari prevede che i soggetti
abilitati all’intermediazione assicurativa rendano altresì al contraente, prima
della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti
informazioni ulteriori:
- la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;
- il riferimento al RUIR in cui essi sono iscritti e l’indicazione circa i mezzi esperibili per
verificare che siano effettivamente registrati;
- le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto
abilitato all’intermediazione assicurativa o all’impresa di assicurazione, ovvero ricorsi
ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;
- ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa
detenuta da imprese di assicurazione;
(segue …)
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
- con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:
1) se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale; in tale
circostanza i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti a
fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti
disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le
richieste del contraente;
2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo
in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o
più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate
sull’obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un’analisi
imparziale; in tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero
avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del
diritto di richiedere tali informazioni.
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Sempre in sede precontrattuale, i soggetti abilitati all’intermediazione
assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal
contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale
contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita
su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano
diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo
proposto.
La Consob ha chiarito che gli adempimenti previsti dal Regolamento
Isvap n. 5/2006 – ed in particolare l’obbligo di consegna alla clientela
delle dichiarazioni 7A e 7B – riguardano i soli agenti di assicurazione e
brokers e non le imprese di assicurazione, né tanto meno i soggetti
abilitati all’intermediazione assicurativa (ossia quelli iscritti nella
sezione D del RUI e) sottoposti, infatti, quanto alle regole di condotta, alla
vigilanza della Consob.
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Adeguatezza / appropriatezza
In materia di valutazione della conformità del prodotto alle esigenze del
cliente, mentre la distribuzione dei prodotti assicurativi non finanziari è
soggetta a un regime unico, la distribuzione dei prodotti assicurativi
finanziari segue un doppio binario, a seconda che l’intermediario per conto
del quale il promotore finanziario opera abbia avviato con il cliente un
rapporto di solo collocamento ovvero un rapporto di collocamento con
consulenza.
Nel caso di prestazione del solo servizio di collocamento, l’intermediario è
tenuto ad effettuare il test di appropriatezza e a verificare di aver
compreso i bisogni e le esigenze di investimento del contraente, basandosi
sulle informazioni dallo stesso fornite;
Nel caso di prestazione del servizio di consulenza, l’intermediario è tenuto
ad effettuare il test di adeguatezza e a precisare prima della conclusione
del contratto «le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui
si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della
specie» (ossia, prodotto finanziario assicurativo).
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Collocamento
Nel caso in cui sia prestato al cliente il solo servizio di
collocamento, il promotore finanziario, rispettando le procedure
dell’intermediario preponente:
deve chiedere al cliente informazioni che consentano
all’intermediario medesimo di valutare l’appropriatezza del
contratto
assicurativo
finanziario
proposto
o
richiesto,
riguardanti la conoscenza ed esperienza in materia di
investimenti;
deve informare il cliente che, qualora questi non fornisca tali
informazioni, l’intermediario preponente non potrà svolgere per
suo conto la valutazione di appropriatezza del contratto proposto
o richiesto;
nel caso in cui il cliente fornisca le informazioni, deve illustrare
esclusivamente contratti rientranti nei tipi preventivamente
comunicati dall’intermediario preponente come appropriati per il
cliente, astenendosi dal fornire a questi raccomandazioni
personalizzate;
nel caso in cui il cliente richieda di concludere un contratto
inappropriato, deve avvertirlo di tale circostanza spiegandogli le
ragioni per cui il contratto è ritenuto inappropriato.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Segue
Il grado di analiticità delle informazioni suddette varia a
seconda della natura del cliente, presumendosi che il
cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”),
diversamente dal cliente al dettaglio, abbia già il livello di
conoscenze e di esperienze necessario per comprendere i
rischi connessi ai servizi o alle operazioni o ai tipi di
operazioni o strumenti per i quali egli sia stato
classificato come professionale.
E’, poi, onere del cliente aggiornare all’occorrenza nel
tempo tali informazioni. L’intermediario può, quindi, fare
affidamento sulle informazioni ricevute dal cliente, a
meno che esse non siano manifestamente superate,
inesatte o incomplete.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Segue
Nella prestazione del servizio di collocamento l’intermediario ha
l’obbligo di richiedere al cliente le pertinenti informazioni sopra
individuate; tuttavia, se il cliente non fornisce tali
informazioni, l’intermediario può ugualmente prestare il
servizio di collocamento e, dunque, promuovere prodotti
assicurativi finanziari informando però il cliente del fatto che in
tal caso esso si trova nella impossibilità di svolgere la
valutazione dell’appropriatezza.
Il regime dell’appropriatezza corrisponde, sostanzialmente, a
quello introdotto dall’Isvap per la valutazione dei prodotti
assicurativi non finanziari.
Diversamente accade se l’intermediario presta al cliente il
servizio di consulenza in materia di investimenti.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Consulenza
Nella prestazione del servizio di consulenza, infatti, il promotore
finanziario, sempre nel rispetto delle procedure stabilite
dall’intermediario preponente:
deve chiedere al cliente le informazioni che consentano
all’intermediario medesimo di valutare l’adeguatezza del
contratto assicurativo finanziario raccomandato, riguardanti: a) la
conoscenza ed esperienza in materia di investimenti; b) la
situazione finanziaria; c) gli obiettivi di investimento;
deve informare il cliente che, qualora questi non comunichi le
informazioni predette, il servizio di consulenza in materia di
investimenti non può essere prestato;
deve
raccomandare
esclusivamente
contratti
assicurativi
finanziari rientranti nei tipi preventivamente comunicati
dall’intermediario come adeguati per il cliente.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Segue
Il grado di analiticità delle informazioni suddette varia, fra l’altro,
a seconda:
 della natura del cliente;
 della natura dei contratti assicurativi finanziari cui si estende
la consulenza, essendo richiesto un grado di analiticità tanto
maggiore quanto più questi siano complessi e/o rischiosi;
 dell’entità del patrimonio che il cliente intende dedicare ad
investimenti di natura assicurativo-finanziaria e della
rilevanza dello stesso in relazione al suo patrimonio
complessivo, essendo richiesto un grado di analiticità tanto
maggiore quanto più sussista il rischio che la parte di
patrimonio dedicata a siffatti investimenti possa eccedere la
capacità finanziaria del cliente.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Segue
Se le informazioni ottenute non sono sufficienti al fine di poter svolgere
correttamente l’analisi di adeguatezza, l’intermediario si astiene dal
prestare il servizio di consulenza (art. 39, reg. Consob n. 16190/2007). Se
le informazioni ottenute sono sufficienti, l’intermediario può fare
affidamento su di esse nel tempo, a meno che non siano manifestamente
superate, inesatte o incomplete.
L’intermediario non può prescindere dalle informazioni così acquisite nella
successiva offerta di altri contratti assicurativi.
La distribuzione di contratti assicurativi non può mai avvenire in regime di
execution only.
Fonte Ania
Fonte Ania
Fonte Ania
Fonte Ania
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Intermediari polifunzionali
Ai sensi dell’art. 88 del nuovo Regolamento intermediari, per le ipotesi in cui l’attività di
distribuzione di prodotti finanziari assicurativi sia associata alla prestazione del
collocamento in strumenti finanziari e/o alla consulenza in materia di investimenti, gli
intermediari c.d. polifunzionali sono tenuti a considerare unitariamente il
rapporto con i clienti, al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle
regole di condotta applicabili.
Come chiarito dalla Consob, l’intermediario polifunzionale è tenuto:
 ad applicare in maniera uniforme le regole di condotta, sì da garantire ai
clienti il medesimo trattamento, quale che sia il prodotto commercializzato (ad
esempio, la valutazione di appropriatezza dovrà essere effettuata secondo i
medesimi canoni, criteri e strumenti sia nel caso di collocamento di OICR sia nella
commercializzazione dei prodotti di cui si ragiona);
 ad assumere una considerazione unitaria di tutta la gamma di prodotti /
servizi offerti al momento di definire i comportamenti da porre in essere
nel rapporto con i clienti, al fine di applicare le regole di condotta in modo
coordinato (ad esempio, nel valutare la storia finanziaria del cliente dovranno
essere valorizzati, indifferentemente, sia gli investimenti nei prodotti finanziari
assicurativi, sia le operazioni in strumenti finanziari).
Premessa
Con la comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 la
Consob ha declinato i criteri di trasparenza e di
correttezza ad hoc da applicare nella distribuzione
dei prodotti finanziari illiquidi alla clientela retail,
ricomprendendo fra tali prodotti anche i prodotti
finanziari emessi dalle imprese di assciurazione (sia
che la distribuzione venga realizzata attraverso gli
intermediari assicurativi sia che essa venga
realizzata
direttamente dagli emittenti assicurativi).
I prodotti assicurativi finanziari si caratterizzano, infatti,
per la mancanza di un mercato che assicuri livelli
adeguati di liquidità e di trasparenza.
Definizione
I PRODOTTI sono definiti ILLIQUIDI quando:
«determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni
allo smobilizzo entro un lasso di tempo
ragionevole,
a condizioni di prezzo significative,
ossia tali da riflettere,
direttamente o indirettamente,
una pluralità di interessi in acquisto e in vendita».
Definizione
GRADO DI LIQUIDITA’
DELLE POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO
(Polizze index linked e unit linked)
Le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario
possono rivestire caratteristiche di liquidità se rispettano le
seguenti condizioni:
1) una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento;
2) l’applicazione di un intrinseco e dinamico meccanismo di “fair
valuation” atto a consentire la congruità delle condizioni applicate al
cliente in sede di liquidazione del contratto.
Linee Guida
Definizione
Pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento
Per le polizze index linked e unit linked, affinché si possa rispettare il
requisito di pronta liquidabilità dell’investimento, occorre che:
1a) sia previsto - in considerazione dell’ampio rinvio operato dal
legislatore all’autonomia privata nell’inserimento delle clausole limitative
alla riscattabilità delle polizze linked - che le condizioni generali di
contratto prevedano la possibilità per il cliente di smobilizzare in ogni
momento l’investimento;
1b) l’impresa di assicurazione effettui la liquidazione della
prestazione nel più breve tempo possibile e comunque entro …
giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, ivi
compresi i giorni necessari all'intermediario per recapitare la
documentazione presso l'impresa stessa.
Linee Guida
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
La valutazione di appropriatezza impone di verificare:
Grado di conoscenza finanziaria
del cliente
Verifica dell’esperienza
Capacità del cliente di comprendere gli
specifici profili di rischio
Nella valutazione di appropriatezza a fronte di prodotti scarsamente
liquidi, l’intermediario dovrà dotarsi di strumenti/modalità/procedure
che siano in grado di discriminare i prodotti finanziari sulla base dei
differenti livelli di complessità degli stessi, tenendo presente che la
scarsa liquidità e la presenza di costi di struttura sono fattori che
concorrono alla complessità del prodotto.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Holding Period
Ai fini della valutazione di
adeguatezza, assume autonomo rilievo
il parametro dell’orizzonte temporale “periodo di tempo per il quale il
cliente desidera conservare
l’investimento”.
Esso andrà direttamente e specificamente
rapportato alle caratteristiche di durata e
liquidità dell’operazione consigliata al
cliente, piuttosto che inglobato in maniera
inevitabilmente approssimativa nel profilo
sintetico del medesimo.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Dovranno così ritenersi di norma inadeguate, e
come tali non oggetto di raccomandazioni, le
operazioni in strumenti illiquidi per quella clientela che
avesse dichiarato un orizzonte temporale
dell’investimento inferiore alla durata
“anagrafica” del prodotto.
Il gap temporale tra “durata anagrafica” dello
strumento finanziario e “orizzonte temporale di
investimento” assumerà rilevanza tanto più ridotta
quanto maggiore sarà l’effettivo grado di liquidabilità
del prodotto tracciato dalla procedura di valutazione
dell’adeguatezza dell’intermediario.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Contratti “multi-ramo” - Cenni
Esigenze di coordinamento tra Tuf e Cap
Contratti “multi-ramo”: contratti caratterizzati dalla combinazione di
coperture assicurative di ramo I (le assicurazioni sulla durata della vita
umana) e di prodotti finanziari assicurativi di tipo unit e index linked.
Con una comunicazione congiunta – ancora in fase di consultazione – Consob
e Isvap hanno fornito le «indicazioni operative» cui si debbono attenere i soggetti
abilitati all’intermediazione assicurativa e le imprese di investimento nella distribuzione
di tali prodotti.
Alla bozza di comunicazione congiunta sono allegati:
- lo schema del Documento informativo dei contratti derivanti dalla combinazione di un
prodotto di ramo I con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario-assicurativo
di tipo unit linked;
- lo schema del Documento informativo dei contratti derivanti dalla combinazione di un
prodotto di ramo I con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario-assicurativo
di tipo index linked.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Obblighi di informativa precontrattuale
La comunicazione congiunta fornisce le indicazioni sugli schemi di Documento
informativo da consegnare al contraente/investitore prima della sottoscrizione
della proposta-contratto relativa ai prodotti multi-ramo, sui criteri operativi da
seguire per la consegna al cliente del Documento medesimo e sul regime di
pubblicazione.
Stante l’esigenza di individuare lo stesso livello di tutela informativa per
tutte le componenti (rami I e III) presenti all’interno del prodotto multiramo, le indicazioni fornite nello schema di comunicazione si applicano «senza
alcun tipo di esenzione, avuto riguardo alla tipologia di contratto ovvero ai
contraenti/investitori cui il medesimo è rivolto». Tali indicazioni, in particolare,
sono ritenute dalle due Autorità idonee a soddisfare l’insieme dei complessi
normativi recati, rispettivamente, dalle disposizioni del Cap e della
regolamentazione Isvap in materia di trasparenza, nonché dalle omologhe
disposizioni del Tuf e del Regolamento emittenti.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
La maggior parte delle disposizioni sugli obblighi di informativa precontrattuale
sono applicabili alle sole imprese di assicurazione; si tratta, in particolare, delle
disposizioni su:
- la struttura del Documento informativo;
- il regime di consegna del Documento informativo, delle condizioni di contratto e del
regolamento dei fondi interni/OICR;
- il regime di pubblicazione nel proprio sito internet del Documento informativo, delle
condizioni di contratto e del regolamento dei fondi interni/OICR;
- le modalità di aggiornamento dei dati contenuti nei predetti documenti;
- gli obblighi informativi;
- gli obblighi di rendicontazione;
- le comunicazioni ai contraenti;
- il regime informativo dei contratti qualificati come etici o socialmente responsabili;
- i criteri e le regole di redazione del Documento informativo.
Lo schema di comunicazione estende agli intermediari incaricati della
distribuzione le sole disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari relativi
ai prodotti multi-ramo; annunci che devono comunque essere autorizzati dalle
imprese preponenti.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Valutazione di adeguatezza
Nello schema di comunicazione congiunta si prevede che, in sede di distribuzione di un
prodotto multi-ramo, i soggetti abilitati devono «in ogni caso»:
- «acquisire le informazioni di cui all’art. 39 del Regolamento Consob» (in relazione
all’analisi di adeguatezza), opportunamente integrate per tenere conto delle peculiarità
assicurative della componente di ramo I»;
- «effettuare la valutazione di adeguatezza secondo quanto previsto dall’art. 40 del
regolamento Consob»;
- se il cliente si rifiuta di fornire le informazioni, «informarlo che l’indisponibilità delle
informazioni pregiudica la possibilità di valutare se il prodotto è adeguato al cliente»;
- se il prodotto è giudicato «inadeguato», informare il cliente «di tale circostanza,
illustrandone i motivi per iscritto».
Quanto sopra, si precisa nello schema di comunicazione, fermo restando che «in
nessun caso è consentito prescindere dalla conoscenza del cliente o da un regime di
valutazione dell’idoneità del prodotto rispetto al profilo del cliente, posto che né la
regolamentazione di derivazione CAP né quella di derivazione TUF contempla tale
possibilità, con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo I nonché a quelli di ramo III
(o di ramo V)».
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Regole di presentazione nei confronti della clientela
La Consob e l’Isvap hanno chiarito che, nella distribuzione dei prodotti multi-ramo, gli
intermediari adempiono agli obblighi di informativa precontrattuale con la consegna al
cliente dei documenti conformi ai modelli 7A e 7B allegati al Regolamento Isvap n.
5/2006 (rispettivamente, il documento riepilogativo dei principali obblighi di
comportamento e la dichiarazione recante i dati essenziali dell’intermediario e della
sua attività).
Nello schema di comunicazione congiunta si legge, infatti, che la consegna dei due
predetti documenti «“assorbe”, di fatto, anche l’informativa richiesta ai sensi dell’art.
85, comma 2, del Regolamento (Consob) n. 16190/2007» (ossia, quella applicabile, in
luogo dei citati documenti 7A e 7B, alla distribuzione dei prodotti finanziari emessi da
imprese di assicurazione).
L’obbligo di consegna dei documenti 7A e 7B grava sui soggetti indicati nello schema di
comunicazione congiunta, e quindi, secondo quanto ivi precisato, non soltanto sugli
intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del RUI, ma anche sui collaboratori di
detti intermediari iscritti nella sezione E (compresi i promotori finanziari), nonché, ai
sensi dell’art. 42 del Regolamento Isvap n. 5/2006, sugli addetti all’attività di
intermediazione all’interno dei locali dei medesimi intermediari.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Consulenza sui prodotti assicurativi previdenziali
Le banche, le SIM e le SGR che istituiscono fondi pensione
aperti e piani di investimento pensionistici sono sottoposte alle
regole di trasparenza e di correttezza stabilite dalla
deliberazione della Covip del 29 maggio 2008, recante il
regolamento sulle modalità di adesione alle forme
pensionistiche complementari.
Tali regole si ribaltano, di conseguenza, sui promotori
finanziari di cui i predetti soggetti si avvalgono nella
commercializzazione di tali prodotti.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Il citato regolamento della Covip si divide in due titoli.
Il primo è dedicato alle modalità di deposito e di diffusione
della nota informativa (da redigere conformemente ad uno
schema predisposto dalla Covip con deliberazione in data 31
ottobre 2006). Il deposito della nota informativa presso la
Covip è condizione affinché possa essere avviata la raccolta
delle adesioni.
Il secondo è dedicato alle modalità di raccolta delle adesioni
alle forme pensionistiche complementari, su cui si concentrerà
qui l’attenzione.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Il citato regolamento della Covip si divide in due titoli.
Il primo è dedicato alle modalità di deposito e di diffusione
della nota informativa (da redigere conformemente ad uno
schema predisposto dalla Covip con deliberazione in data 31
ottobre 2006). Il deposito della nota informativa presso la
COVIP è condizione affinchè possa essere avviata la raccolata
delle adesioni.
Il secondo è dedicato alle modalità di raccolta delle adesioni
alle forme pensionistiche complementari, su cui si concentrerà
qui l’attenzione.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
La riserva relativa alla distribuzione dei prodotti assicurativi si
estende anche a quelli aventi natura previdenziale.
Pertanto, la distribuzione di fondi pensione aperti e di piani
individuali pensionistici istituiti da imprese di assicurazione è
riservata agli intermediari assicurativi iscritti al RUIR.
La distribuzione di fondi pensioni aperti istituiti da banche,
SIM e SGR non costituisce attività riservata.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
La raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti e a PIP deve
avvenire nel rispetto delle regole dettate dall’art. 11 del
Regolamento della COVIP del 29 Maggio 2008 nonché delle
«disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari,
nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e
SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP
istituiti da imprese di assicurazione» (art. 9, comma 1, del
Regolamento stesso).
In tal modo la normativa da applicare viene selezionata sulla
base del soggetto che istituisce il fondo pensione aperto (o il
PIP). Gli intermediari sono pertanto tenuti ad uniformarsi, nel
collocamento di tali prodotti, ai medesimi standard
comportamentali che già sono tenuti a rispettare nel
collocamento dei prodotti, rispettivamente, assicurativi e
finanziari.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Oltre al rispetto degli obblighi di trasparenza informativa, è
necessario e sufficiente che l’intermediario effettui una
valutazione di appropriatezza del prodotto assicurativo
previdenziale rispetto alle esigenze del cliente o del potenziale
cliente.
Tale valutazione si sostanzia nell’acquisizione di informazioni
occorrenti per comprendere il livello di conoscenze del cliente
o del potenziale cliente sulle forme pensionistiche
complementari, utile sia al fine di poter assolvere in maniera
corretta agli obblighi informativi (la cui intensità varia, infatti,
a seconda di tale livello di conoscenze), sia anche al fine di
poter offrire al medesimo forme pensionistiche rispondenti alle
sue esigenze previdenziali.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
In definitiva:
avendo riguardo ai fondi pensione aperti istituiti da banche,
SGR e SIM, troverebbe applicazione la (sola) regola
dell’appropriatezza, così come è declinata nel Regolamento
intermediari della Consob;
avendo riguardo ai fondi pensione aperti e ai Pip istituiti da
imprese di assicurazione, troverebbe applicazione la regola
dettata dall’art. 52 del Regolamento intermediari dell’Isvap, la
quale già si sostanzia in una valutazione di rispondenza del
prodotto alle esigenze (assicurative e) previdenziali del
cliente, sulla base di un procedimento sostanzialmente
analogo a quello che deve essere osservato in attuazione della
summenzionata regola dell’appropriatezza.
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Consulenza assicurativa